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8/9/2019 prontuario-estratto: LIMITI PROFESSIONALI DELLA FIGURA DELL’ARCHITETTO
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Pratica professionale dell’architetto 349
1.1. LIMITI PROFESSIONALI DELLA FIGURA DELL’ARCHITETTO
N.B. Le modifiche apportate dal d.P.R. 328/2001 agli ordini professionali, in prece-denza indicate, non cambiano sostanzialmente i limiti professionali della figura del-
l’architetto iscritto alla sezione “A”, settore architettura, di seguito riportati, mentre,
come già visto, sono ancora oggetto di dibattito le mansioni dei nuovi settori della
sez. A e B.
A titolo succinto ed esemplificativo l’architetto iscritto ad un ordine professionale
nella sez. A settore architettura ha, come oggetto della pratica professionale, i se-
guenti campi di attività:
a) progettazione architettonica, urbanistica, strutturale;
b) restauro architettonico;
c) consolidamento statico;
d) direzione lavori e relativa contabilità;
e) coordinatore alla sicurezza nei cantieri temporanei e mobili (dopo la partecipazio-ne ad un corso di 120 ore organizzato da un ente riconosciuto, con esame finale)
più un anno di esperienza nei cantieri;
f) progettazione antincendio (dopo appositi corsi abilitanti con esame finale);
g) collaudo statico (dopo 10 anni di iscrizione all’albo);
h) collaudo amministrativo per opere pubbliche (dopo 5 anni di iscrizione all’albo);
i) arredamento;
l) design;
m)stime e perizie (CTU consulente tecnico d’ufficio, CTP consulente tecnico di parte);
n) dipendente della pubblica amministrazione (Provincia, Regione, Comunità Monta-
ne, Vigili del Fuoco, ASL, Catasto, vari enti pubblici) con varie mansioni, comprese
quelle di progettazione, direzione lavori e/o controllo delle suddette attività (RUP).
1.2. LA RIFORMA DELLE PROFESSIONI DEL 2012
La struttura degli ordini delle professioni regolamentate, e quindi, tra le altre, anche degli
ordini delle professioni di Architetto e Ingegnere, ha subito alcune modifiche nel 2012.
La struttura generale degli ordini è rimasta invariata e quindi ogni provincia sede di
corte d'appello può costituire un ordine, quando siano presenti minimo 25 iscritti.
Gli iscritti, attraverso elezioni, designano il Consiglio dell'ordine, formato da un nume-
ro di membri pari a:• 7 fino a 100 iscritti
• 9 da 101 a 500 iscritti
• 11 da 501 a 1.500 iscritti
• 15 oltre 1.500 iscritti
Il Consiglio resta in carica 4 anni e designa gli incaricati:
• presidente (legale rappresentante dell'Ordine);
• segretario;
• tesoriere-economo (responsabile dei fondi e delle proprietà dell'Ordine).
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Parte Seconda350
Mansioni dell’Ordine
Le mansioni dell'Ordine, a livello generale, sono:• vigilanza e tutela dell'esercizio professionale;
• repressione di abusi e mancanze degli iscritti.
A livello più specifico l'Ordine e il Consiglio hanno funzione:
• certificativa (l'iscrizione all'albo è obbligatoria per l'esercizio della professione e il
Consiglio è obbligato a certificare ciò, a chiunque ne abbia interesse);
• consultiva (il Consiglio dà pareri su argomenti attinenti alla professione);
• rappresentativa (in quanto eletto democraticamente, il Consiglio ha un mandato
rappresentativo per la tutela degli interessi della categoria);
• designativa (il Consiglio designa colleghi tra gli iscritti per lo svolgimento di fun-
zioni professionali su specifiche richieste: terna di professionisti per il collaudo,nominativi per le commissioni d'esame di Stato, nominativi per la commissione
edilizia, nominativi per arbitrati, commissioni di concorso ecc.);
• tributaria (il Consiglio ha il potere di imporre e riscuotere la tassa di iscrizione);
• tariffaria (al Consiglio è riconosciuta la funzione di esprimere parere sulla liquida-
zione degli onorari e delle spese degli iscritti in caso di contenzioso);
• tutela dell'esercizio professionale (anche attraverso la vigilanza e denuncia
alle autorità dei casi di esercizio abusivo della professione di cui venga a cono-
scenza);
• disciplinare (attraverso il nuovo Consiglio di disciplina, i cui componenti sono
nominati dal presidente del tribunale del circondario su nominativi proposti dal
Consiglio dell'ordine, avviene la vigilanza sul rispetto della deontologia professio-nale degli iscritti).
Le norme deontologiche
Le nuove norme deontologiche, in vigore dal 1° settembre 2009, aggiornano le prece-
denti, sulla scorta delle nuove leggi che regolano l'attività professionale degli architet-
ti, specificando meglio:
– l'uso dei titoli derivanti dalla riforma degli Ordini, dettati dal d.P.R. 328/2001;
– le modalità, sotto il profilo deontologico, dell'attività svolta all'estero;
– l'obbligo di un continuo aggiornamento tecnico e legislativo;
– le regole da rispettare nei rapporti intercorrenti con colleghi, collaboratori, dipen-denti e tirocinanti.
In attesa di nuove modifiche da parte del C.N.A.P.P.C. conseguenti la recentissima
riforma delle professioni, oggi il Codice deontologico degli architetti italiani è suddivi-
so, con lievi differenze, per sezioni e settori. Quanto di seguito riportato riguarda gli
iscritti alla sez. A settore Architettura. Gli otto capitoli, suddivisi in 50 articoli, dopo un
preambolo sull'attività professionale dell'architetto, trattano le seguenti problematiche
deontologiche:
Titolo I - Parte generale (art. 1)Finalità e ambiti di applicazione del Codice, oltre alla disciplina da tenersi in caso di
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Pratica professionale dell’architetto 351
incarichi all'estero con committente straniero, nel qual caso, ove esista una diversa
disciplina deontologica, questa prevale su quella italiana, salvo che il committente sia
italiano.Titolo II - Principi e doveri generali (dall'art. 2 all'art. 10)Migliori e più aggiornate precisazioni legate ai principali doveri dell'architetto nell'eser-
cizio della professione, in quanto a lealtà e correttezza, indipendenza, riservatezza,
competenza e aggiornamento professionale e rispetto di leggi e regolamenti; obbligo
di capacità patrimoniale per eventuali risarcimenti dovuti ad errori o negligenze previa
assicurazione contro i rischi professionali.
Titolo III - Rapporti esterni (dall'art. 11 all'art. 22) Abbraccia e specifica meglio, rispetto al codice deontologico precedente, i rapporti
che l'architetto ha con i colleghi, l'Ordine, le istituzioni e i committenti, evidenziando i
casi di concorrenza sleale, il divieto di utilizzo di titoli non conseguiti, specificando
anche le modalità da porre in essere nel caso di sostituzione di un collega decedutoo sospeso, nonché le attività di assistenza a gare, concorsi, e partecipazione a com-
missioni e giurie, nonché alla partecipazione a campagne elettorali.
Titolo IV - Rapporti interni (artt. 23-24)Disciplina dei rapporti con collaboratori, dipendenti e tirocinanti.
Titolo V - Esercizio professionale (dall'art. 25 all'art. 42)Norme sull'esercizio professionale in relazione agli incarichi, ad eventuali conflitti di
interessi, a interferenze tra interessi economici e professione, alle modalità di accetta-
zione di incarico, alla riservatezza da tenere, a subentri o sostituzioni di colleghi, ai
compensi e alle relative modalità di richiesta, all'esecuzione degli incarichi e ai relativi
standard prestazionali, a inadempimenti, a cessazioni e/o rinunce di incarico, a infor-
mative da dare al cliente sulla propria persona e sulle relative competenze e specializ-zazioni, oltre ai limiti e modalità di pubblicità dell'attività professionale svolta.
Titolo VI - Potestà disciplinare (dall'art. 43 all'art. 46)Potestà disciplinare dei Consigli degli Ordini provinciali, in relazione alle violazioni del
Codice deontologico da parte degli iscritti, e possibilità del Consiglio nazionale di
riformare o confermare queste decisioni.
Titolo VII - Sanzioni (art. 47)Sanzioni previste in caso di violazioni alle norme deontologiche: avvertimento, cen-
sura, sospensione e cancellazione (radiazione).
Titolo VIII - Disposizioni transitorie e finali (dall'art. 48 all'art. 50)Disposizioni transitorie, aggiornamento annuale del codice ed entrata in vigore delle
presenti norme a partire dal 1° settembre 2009.N.B. Sul CD-Rom allegato sono inseriti i codici completi per architetti e per inge-gneri, promulgati dai rispettivi Consigli nazionali.
Il Regolamento sulla riforma degli ordinamenti professionali (d.P.R. 137/2012)
A partire dal 15 dicembre 2012 sono cambiate le regole dei procedimenti disciplinari
e vengono istituiti, presso gli ordini territoriali i Consigli di Disciplina, i cui compo-
nenti sono nominati dal Presidente del Tribunale del circondario, su proposta degli
Ordini provinciali, con incompatibilità dei membri del Consiglio dell'ordine.
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Pratica professionale dell’architetto 353
• invariato l'obbligo di esame di Stato cosi come riportato dalla Costituzione all'art. 33;
• nessun tirocinio obbligatorio per ingegneri e architetti;
• obbligo di assicurazione professionale a partire da agosto 2013;• obbligo di formazione continua da agosto 2013 (in vigore dal 1/1/2014);
• possibilità di pubblicità relativa all'attività professionale.
N.B. Vedere anche da pag. 378.
CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CON-SERVATORI (CNAPPC)
Organo rappresentativo autonomo degli architetti, istituito con il d.lgs. n. 382 del 1944,
con sede nella città di Roma.
Con le modifiche introdotte dal D.P.R. 169/2005, è oggi composto da 15 membri eletti,ogni 5 anni, dagli Ordini provinciali. I compiti del Consiglio sono:
• esame dei ricorsi avversi le delibere degli Ordini provinciali (iscrizioni, cancellazio-
ni, trasferimenti, provvedimenti disciplinari, ecc.);
• pareri sui progetti di legge riguardanti la professione;
• rappresentanza della professione a livello nazionale;
• coordinamento delle attività degli ordini provinciali.
1.3. SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI
A rendere concretamente operative le regole per le Società tra professionisti è stato ilD.M. 8 febbraio 2013, n. 34 (G.U. 6 aprile 2013, n. 81) recante il Regolamento in
materia di società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema
ordinistico, in attuazione dell’art. 10, comma 10, L. 183/2011.
La legge 183/2011 abroga la legge 1815/1939, che impediva l’esercizio professionale
in forma societaria, e si applica ai professionisti iscritti agli Albi, ad esclusione degli
avvocati e dei notai. Il regolamento non si applica inoltre alle società di ingegneria,
che sono disciplinate dal Codice Appalti (D.Lgs. 163/2006).
La legge 183/2011, in attesa del presente regolamento, aveva fissato che la società
tra professionisti poteva essere composta da soci appartenenti ai seguenti ambiti:
• professionisti iscritti agli Albi, anche in differenti settori e sezioni;
• i cittadini Ue «purché in possesso del titolo di studio abilitante»;• soci non professionisti, a condizione che il numero dei soci professionisti e la
partecipazione al capitale sociale dei professionisti, determinasse la maggioranza
di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci.
Con il regolamento in oggetto, vengono fissate le seguenti regole.
La società tra professionisti è iscritta in una sezione speciale del registro delle impre-
se e anche in una sezione speciale degli albi o dei registri tenuti presso l’ordine o il
collegio professionale di appartenenza dei soci professionisti. La società multidisci-
plinare è invece iscritta presso l’albo o il registro dell’ordine o collegio professionale
relativo all’attività individuata come prevalente nello statuto o nell’atto costitutivo.
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La domanda di iscrizione è rivolta al consiglio dell’ordine o del collegio professionale
nella cui circoscrizione è posta la sede legale della società tra professionisti e deve
essere corredata dai seguenti documenti:• atto costitutivo e statuto della società in copia autentica;
• certificato di iscrizione nel registro delle imprese;
• certificato di iscrizione all’albo, elenco o registro dei soci professionisti che non
siano iscritti presso l’ordine o il collegio cui è rivolta la domanda.
Il consiglio dell’ordine o collegio professionale presso cui è iscritta la società procede
alla cancellazione della società tra professionisti dall’albo qualora, venuto meno uno
dei requisiti previsti dalla legge o dal regolamento, la società non abbia provveduto
alla regolarizzazione nel termine perentorio di tre mesi, decorrente dal momento in
cui si è verificata la situazione di irregolarità (mancanza del requisito della proprietà
delle quote societarie, pari ad almeno due terzi, per i soci professionisti, e massimo
un terzo per i soci di capitale).Per quanto riguarda i requisiti obbligatori per i soci, nel caso dei soci professionisti
c’è l’obbligo di iscrizione all’Albo o Collegio professionale, mentre per i soci di capita-
le, questi possono far parte di una società professionale solo quando:
• siano in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per l’iscrizione all’albo profes-
sionale cui la società è iscritta;
• non abbiano riportato condanne definitive per una pena pari o superiore a due
anni di reclusione per la commissione di un reato non colposo e salvo che non sia
intervenuta riabilitazione;
• non siano stati radiati da un albo professionale per motivi disciplinari.
Da un punto di vista disciplinare (regole deontologiche), il socio professionista è sog-
getto alle regole deontologiche dell’ordine o collegio al quale è iscritto, e la societàprofessionale risponde disciplinarmente delle violazioni delle norme deontologiche
dell’ordine al quale risulti iscritta la società. Se la violazione deontologica commessa
dal socio professionista, anche iscritto ad un ordine o collegio diverso da quello della
società, è ricollegabile a direttive impartite dalla società, la responsabilità disciplinare
del socio concorre con quella della società.
Infine, da un punto di vista operativo, il regolamento prevede che le società tra profes-
sionisti sono obbligate a fornire, al momento del primo contatto con il cliente, le se-
guenti informazioni:
• l’elenco scritto dei singoli soci professionisti, con l’indicazione dei titoli o delle qua-
lifiche professionali di ciascuno di essi, nonché l’elenco dei soci con finalità d’inve-
stimento;• l’esistenza del diritto del cliente di chiedere che l’esecuzione dell’incarico conferito
alla società sia affidata ad uno o più professionisti da lui scelti;
• la possibilità che l’incarico professionale conferito alla società sia eseguito da cia-
scun socio in possesso dei requisiti per l’esercizio dell’attività professionale;
• la possibilità che vi siano situazioni di conflitto d’interesse tra cliente e società, che
siano anche determinate dalla presenza di soci con finalità d’investimento.