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Torino, 24 ottobre 2013 Ing. Donato Rosa Ufficio delle Dogane di Torino Recuperi, rimborsi e abbuoni

Recuperi, rimborsi · Torino, 24 ottobre 2013 Ufficio delle Dogane di Torino Rimborsi Il rimborso in materia tributaria, rappresenta una applicazione dei principi civilistici della

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Torino, 24 ottobre 2013 – Ing. Donato RosaUfficio delle Dogane di Torino

Recuperi, rimborsi

e abbuoni

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Torino, 24 ottobre 2013Ufficio delle Dogane di Torino

Rimborsi

Il rimborso in materia tributaria, rappresenta una applicazione dei

principi civilistici della ripetizione dell’indebito (art. 2033 c.c.).

L’imposta pagata in più o non dovuta, rappresenta una prestazione

senza causa.

Pertanto i presupposti per ottenere la ripetizione sono

- l’avvenuto pagamento

- la mancanza di causa.

Il rimborso delle accise deve essere espressamente richiesto.

L’ Avvocatura (parere 48003/08 del 15.07.09) non ha escluso che in

dati settori (energia elettrica), in futuro, la presentazione della

dichiarazione possa considerarsi come richiesta tacita di rimborso,

contenendo già tutti gli elementi per l’accertamento.

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L'accisa è rimborsata:- se risulta indebitamente pagata;- su richiesta dell'operatore nell'esercizio dell'attività

economica da lui svolta, per prodotti assoggettati ad accisatrasferiti in un altro Stato membro o esportati.

Rimborsi

Il rimborso compete anche:nel caso in cui vengano autorizzate miscelazioni dalle qualisi ottiene un prodotto per il quale è dovuta l'accisa diammontare inferiore a quella pagata sui singoli componenti;

quando i prodotti assoggettati ad accisa sono impiegati inusi agevolati (energetici Tabella A, alcoli esenti);

quando l’alcole e le bevande alcoliche sono ritirati dalcommercio perché divenuti non idonei al consumo umano;

quando un prodotto assoggettato ad accisa vienereintrodotto in un deposito fiscale (tranne che per i prodottisoggetti ad accise non armonizzate - oli lubrificanti, bitumi).

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Somme non superiori a euro 30 non vengono rimborsate.(Tale limite non vale in caso di accertate ripetute violazioni degliobblighi di versamento (Art. 3, comma 10 D.L. 2 marzo 2012, n. 16)

Rimborsi

Termini: “quando la norma di previsione del beneficio fiscaleconcede l’agevolazione a tutti i soggetti che si trovano nelleparticolari condizioni previste dalla normativa sostanziale senzapreclusioni temporali né problemi di copertura finanziaria – cherisulta assicurata all’atto dell’adozione della norma medesima –deve escludersi che i termini sono perentori in tutte le ipotesi incui la legge non li definisce espressamente o implicitamente taliovvero quando dal loro mancato rispetto non derivano sanzionispecifiche….… in mancanza di una precisa qualificazione della natura deltermine, deve farsi riferimento al termine generale di decadenzabiennale per le richieste di rimborso relative ad acciseindebitamente pagate. (Risoluzione n. 6/D, prot. 2399 del 27novembre 2002)

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Rimborsi

L'istanza di rimborso deve essere presentata, a pena didecadenza, entro due anni dalla data in cui sono state effettuatele operazioni.Tale termine è elevato a 3 anni qualora il rimborso conseguadall’individuazione, in un altro Paese comunitario, della localitàdove è stata commessa un’irregolarità nella circolazioneintracomunitaria di prodotti soggetti ad accisa

Sulle somme da rimborsare sono dovuti gli interessi nella misuraprevista dall'art. 3, co. 4, del T.U.A., a decorrere dalla data dipresentazione della relativa istanza (tasso per il pagamentodifferito dei diritti doganali attuale = 0,213%).

Se al termine di un procedimento giurisdizionale il soggettoobbligato al pagamento dell'accisa è condannato allarestituzione a terzi di somme indebitamente percepite a titolo dirivalsa dell'accisa, il rimborso è richiesto dal predetto soggettoobbligato, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalpassaggio in giudicato della sentenza che impone la restituzionedelle somme.

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L'abbuono è concesso nei limiti dei cali tecnicamente ammissibili

(cali di lavorazione, cali naturali e tecnici, cali di trasporto)- DM 13

gennaio 2000, n.55; D.M. 18.09.97, n. 383; Articolo 862 DAC (Reg.

CEE n. 2454/92) art. 308 TULD (DPR 43/73).

L’abbuono dell’accisa relativa ai cali non è automatico ma esso può

essere accordato, solo a determinate condizioni :

Abbuoni per cali

• su richiesta dell’operatore interessato, anche “una tantum” (per

cali naturali e tecnici), a condizione

• che i cali accertati non superino i limiti massimi stabiliti dalla

normativa vigente;

• per i cali naturali e tecnici, che le perdite siano imputabili a cause

inerenti unicamente alla natura stessa dei prodotti.

L’abbuono dell’accisa può essere riconosciuto anche per misure di

cali superiori a quelle ammissibili, purché siano provate e

rispecchino quanto sopradetto (per cali naturali e tecnici), oppure

risultino da appositi esperimenti o lavorazioni controllate (cali di

lavorazione).

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L'abbuono è concesso quando vi è stata perdita irrimediabile o

distruzione totale di prodotti che si trovano in regime sospensivo, e

il soggetto obbligato provi, in un modo ritenuto soddisfacente

dall'Amministrazione finanziaria, che la perdita o la distruzione dei

prodotti è avvenuta per caso fortuito o per forza maggiore.

Abbuoni per perdite e distruzioni

• Si ha distruzione totale o perdita irrimediabile quando la mercerisulta inutilizzabile come prodotto sottoposto ad accisa

Il furto non è equiparato al caso fortuito e alla forza maggiore. Anche serilevante ai fini del non assoggettamento all’imposta sul valore aggiuntoperché non costituente una “cessione di beni a titolo oneroso” - a normadell’art. 2 della VI Direttiva del Consiglio 77/388/CEE del 17 maggio1977 – il furto non ha alcuna rilevanza nel caso di prodotti insospensione dei diritti di accisa, dove il fatto generatore dell’imposta ègià avvenuto e dove l’obbligazione, già certa, diviene liquida ed esigibileallorquando il prodotto, anche se contro la volontà del depositario, siastato dal suo deposito immesso in consumo. La perdita della soggettivadisponibilità del prodotto, non ostacolando l’immissione in consumo,non comporta variazioni di carattere oggettivo della situazione da cuinasce l’obbligazione tributaria

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Comunicazione ai competenti Uffici delle Entrate/Dogane/

Comandi della Guardia di Finanza, almeno cinque giorni prima del

verificarsi dell’evento

Distruzione volontaria di beni

Redazione di apposito verbale compilato da funzionari dell’A.F. /

militari GdF o notai che hanno presenziato alle operazioni (o

dichiarazione sostitutiva di atto notorio, se l’ammontare dei beni

distrutti o trasformati non è superiore a € 5.164,57). Nel verbale

devono risultare tutti gli elementi distintivi dei beni distrutti o

trasformati.

Obbligo di compilazione del documento di trasporto ex DPR

472/96, progressivamente numerato, quando si provveda alla

movimentazione dei beni che si ottengono dalla distruzione o dalla

trasformazione.

Se disattese tali procedure, contestabile al contribuente la

presunzione di cessione di beni, in violazione all’art. 21 del DPR

633/72, sanzionato dall’art. 6, comma 1 del Dlgs 471/97

recupero dell’imposta dovuta nelle forme dell’avviso di

rettifica o di accertamento induttivo ex art. 54, comma 2 e 55 DPR

633/72 qualora ne ricorrano i rispettivi presupposti.

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La movimentazione dei prodotti assoggettati ad

accisa è tenuta sul registro di c/s solo a quantità,

mentre per i prodotti soggetti ad accisa è tenuta

normalmente sia a quantità che a valore durante

tutto l’esercizio.

Rettifiche inventariali

In qualsiasi momento è possibile accertare

l’esistenza di cali o eccedenze, che vengono

trattati distintamente a seconda che i prodotti

siano soggetti o assoggettati ad accisa.

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Rettifiche inventariali

Differenze

inventariali

Prodotti soggetti

(depositi fiscali)

Prodotti assoggettati

(depositi liberi)

Cali

entro i limiti

consentiti

Viene riconosciuto l’abbuono;

la rimanenza effettiva viene

riportata a nuovo

Vengono dedotti dalla

rimanenza contabile e

il risultato viene

riportato a nuovo

Cali

oltre i limiti

consentiti

Presunzione di cessione;

pagamento dell’accisa

afferente la differenza rispetto

ai cali ammessi o la totalità

dell’ammanco a seconda che

tale diff. sia < o > del 2% oltre

il calo consentito; multa da 2 a

10 volte accisa; se >10% non

meno di € 7.746, anche

reclusione.

Irregolare tenuta della

contabilità; sanzione da

€500 a € 3000.

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Rettifiche inventariali

Differenze

inventariali

Prodotti soggetti

(depositi fiscali)

Prodotti assoggettati

(depositi liberi)

Eccedenze

entro i limiti

consentiti

Vengono riprese in

carico; la rimanenza

effettiva viene riportata

a nuovo

Vengono sommate alla rimanenza

contabile e il risultato viene

riportato a nuovo

Eccedenze

oltre i limiti

consentiti

Presunzione di acquisto;

la rimanenza effettiva

viene riportata a nuovo,

previo pagamento

dell’accisa afferente la

differenza rispetto alle

eccedenze ammesse;

multa da 2 a 10 volte

accisa, non meno di €

7746, anche reclusione.

Presunzione di acquisto; la

rimanenza effettiva viene

riportata a nuovo previo

pagamento dell’accisa afferente la

differenza rispetto alle eccedenze

ammesse o la totalità

dell’eccedenza a seconda che tale

diff. sia < o > del 1% della q.tà

estratta; sanzione 154-929€ . o 516-

3098€.

Tolleranze ammesse: 5‰

distributori; 1% olio combustibile.

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Le presunzioni di cessione e di acquisto,

cui per le Dogane già faceva riferimento la

Circolare MF n. XI-1986/493 del

22/12/1986(1)

, sono regolamentate dal

D.P.R. 10 novembre 1997, n. 441 e dalla

Circ. MF 23/07/1998, n. 193E; le accise

afferenti i cali o le eccedenze non

giustificati, concorrono con il relativo

costo, alla determinazione dell’iva sulle

presunte cessioni o acquisti, da

comunicare all’Agenzia delle entrate per il

suo recupero.

Rettifiche inventariali

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Prodotti esportati o trasferiti in altro Stato membro - Procedura

Rimborso delle accise per prodotti già assoggettati

- l'ufficio restituisce un esemplare della dichiarazione all'operatore,che resta così autorizzato ad effettuare la spedizione, emettendoesso stesso il documento d'accompagnamento previsto per iprodotti già immessi in consumo (DAS per prodotti sottoposti adaccise armonizzate, documento commerciale per i nonarmonizzati).

- prima della spedizione l'operatore presta cauzione a garanziadell’accisa da pagare nel paese comunitario di destinazione(tranne che per i prodotti sottoposti ad accise non armonizzate);

- presenta dichiarazione in duplice copia all'Ufficio delle Doganecompetente per territorio, indicando la qualità e la quantità dellapartita ed allegando la documentazione comprovante l'avvenutacorresponsione dell'imposta;

Per prodotti muniti di contrassegno di Stato prima della spedizionesi procede alla distruzione, verbalizzata dall'Ufficio delle Dogane,dei suddetti contrassegni

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Prodotti esportati o trasferiti in altro Stato membro - Procedura

Rimborso delle accise relative a

Per ottenere il rimborso dell'accisa (armonizzata) l'operatore devepresentare all'Ufficio delle Dogane l'esemplare 3 del DAS,accompagnato da un’attestazione rilasciata dalle autorità fiscali delPaese membro di destinazione, confermante l'avvenuta presa incarico, a destino, dei diritti di accisa;

per i prodotti assoggettati ad accisa non armonizzata, l'operatoredeve riportare nella domanda di rimborso gli estremi deglielenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquistiintracomunitari, nei quali è inclusa la partita trasferita.questa procedura si applica anche nel caso in cui il prodotto siacontenuto in altre merci;in tale evenienza, nella dichiarazione preventiva dovranno essereindicati i quantitativi di prodotto contenuti nelle merci, alle quali,a trasferimento ultimato, dovranno riferirsi gli elenchiriepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari.

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Restituzione mediante accredito

Accise su prodotti ad imposta assolta (D.M. 689/96)

- L'operatore presenta domanda in triplice copiaall'Ufficio delle Dogane competente per territorio,indicando presso quale impianto intende utilizzarel’accredito;

- l’ufficio verificata la regolarità formale delladomanda e della documentazione allegata, nonchéla congruità del rimborso e, se non vi sono motiviostativi, appone sulla domanda il visto attestante ildiritto al rimborso con il conteggio degli interessidecorrenti dalla data della presentazione delladomanda fino a quella di evasione della medesima

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Restituzione mediante accredito accise su

prodotti ad imposta assolta (D.M. 689/96)

Entro 30 giorni dalla data di ricezione, l’Ufficio trasmette unesemplare della domanda all’interessato, e un altro all’ufficiocompetente sull’impianto presso cui verrà utilizzato l’accredito,comunicando all’esercente dell’impianto il nominativo delbeneficiario, l’entità e gli estremi dell’accredito.

Dopo l’immissione in consumo di prodotto per l’importo diaccisa per il quale viene utilizzato l’accredito, l’esercentedell’impianto pone l’esemplare della domanda consegnatogli dalbeneficiario, munito dell’attestazione di ricevuta apposta daquest’ultimo, a corredo delle proprie registrazioni fiscali. Ilrimborso può essere trasferito dall’avente diritto ad altrosoggetto, che deve essere indicato nella domanda.

N.B. l’accredito è concesso per prodotti soggetti alla medesimaimposizione di quelli per i quali è sorto il diritto al rimborso(stesso capitolo d’entrata)

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Reintroduzione in deposito fiscale

di prodotto già immesso in consumo

Altri rimborsi

prima della spedizione viene data comunicazione

all’Ufficio delle Dogane ed è presentata domanda di

rimborso dell’accisa assolta;

il trasferimento al deposito fiscale viene effettuato con la

scorta di un e-AD emesso dal depositario autorizzato

ricevente indicando che trattasi di reimmissione in

deposito fiscale di prodotto già immesso in consumo, per

la cui movimentazione non si rende dovuta la prestazione

della garanzia.

Tale procedura non è ammessa per i prodotti soggetti ad

accise non armonizzate (oli lubrificanti, bitumi).

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Regolamentato dal D.P.R. 09/06/2000, n. 277; il D.L. 24/01/2012, n. 1, con l’intento di ridurre in manierapermanente gli oneri gravanti sugli esercenti le attività diautotrasporto derivanti dagli incrementi dell’aliquota di accisasul gasolio per autotrazione, ha reso strutturale il meccanismoche riconosce la neutralizzazione di tali aumenti.

Rimborso delle accise sul gasolio autotrasportatori

Obblighi del richiedente

- sottoscrizione delle istanze da parte del titolare o delrappresentante legale o negoziale dell’impresa ;

- dichiarazione sostitutiva d’atto notorio resa ai sensi dell’art. 47del D.P.R. 445/00. Il D.P.R. Che attesta la veridicità dei datiforniti.

L’Ufficio delle Dogane effettua successivamente controlli, anchea campione in tutti i casi di fondati dubbi sulla veridicità delledichiarazioni di cui all’art. 47, al fine di evitare possibili frodi,che potrebbero comportare:

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impiego di prodotti su cui grava un’aliquota d’accisa più bassa(gasolio da riscaldamento, gasolio agevolato per l’agricoltura,gasolio acquistato nella comunità europea);

uso di mezzi d’opera non abilitati;

uso di mezzi di massa inferiore a quella prevista (7,5 ton);

rimborsi non dovuti (ad es. richiesta di rimborso in contanti econcomitante compensazione con F24, compensazione in F24con crediti inesistenti, compensazione effettuata oltre l’annosolare in cui sorge il diritto al credito;

richieste da parte di soggetto non proprietario ovvero nontitolare di contratto di leasing o di locazione dei mezzidichiarati;

uso di fatture non regolari (emesse nei confronti di altroesercente, relative a gasolio autotrazione acquistato all’estero,non riportanti le targhe dei mezzi, riguardanti rifornimentitemporalmente non riferibili al periodo agevolato interessato,ecc.).

Rimborso delle accise sul gasolio autotrasportatori

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Torino, 24 ottobre 2013Ufficio delle Dogane di Torino

In AIDA (Automazione Integrata DoganeAccise) è presente la banca dati di tutti iconti scalare, nei quali, dalla parte delcarico sono riportati gli importi dei creditid’imposta derivanti dalle dichiarazionipresentate dagli autotrasportatori e per iquali l’Ufficio ha effettuato il controlloformale;

Nella parte dello scarico invece sonoriportati gli importi delle compensazionieffettuate dall’operatore o dei rimborsi indenaro accertati dall’Ufficio

Rimborso delle accise sul gasolio autotrasportatori

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Godono dell’agevolazione:

Veicoli alimentati a gasolio perautotrazione con portata a pienocarico di massa massimacomplessiva pari o superiore a 7,5tonnellate art. 7 della direttiva2003/96/CE Consiglio del27.10.2003;

Rimborso delle accise sul gasolio autotrasportatori

Veicoli impiegati nel trasporto regolareo occasionale di passeggeri, effettuatocon un autoveicolo delle categorie M2 oM3 (direttiva 70/156/CEE del Consiglio,del 6.02.1970.

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Per autoveicoli destinati a trasporti specifici quali:

Rimborso delle accise sul gasolio autotrasportatori

furgoni frigoriferi Betoniere

altri mezzi dotati di particolari attrezzature

è ammessa l’agevolazioneanche per il quantitativo digasolio utilizzato perl’azionamento di taliattrezzature

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Hanno diritto al rimborso:

Rimborso delle accise sul gasolio autotrasportatori

1) esercenti attività di autotrasporto merci in conto terzi iscritti nelrelativo albo ed esercenti attività di autotrasporto merci inconto proprio muniti della relativa licenza e iscritti nell'elencodegli autotrasportatori di cose in conto proprio, con veicoliaventi massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate

2) enti pubblici e imprese pubbliche locali esercenti l’attività ditrasporto di cui al decreto “Burlando” (decreto legislativo 19novembre 1997, n.422), e relative Leggi regionali diattuazione

3) imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale

4) enti pubblici e le imprese esercenti trasporti a fune in serviziopubblico per trasporto di persone

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Sono esclusi quindi dal rimborso:

Rimborso delle accise sul gasolio autotrasportatori

1) mezzi di peso inferiore a 7,5 tonnellate;

2) mezzi speciali, non autorizzati al trasporto merci (spazzatrice,beton pompa, ecc);

3) mezzi dati in noleggio senza conducente a titolo gratuito

I consumi di gasolio vanno documentati esclusivamentemediante fatture di acquisto.Solo gli esercenti l’attività di trasporto di persone possonocomprovare i consumi di gasolio con scheda carburante.Non vanno allegate le fotocopie dei documenti di acquisto(fatture e schede).Il gasolio consumato deve essere acquistato nel territorionazionale.

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Allegati all’istanza:

Rimborso delle accise sul gasolio autotrasportatori

1) fotocopia di un documento di riconoscimento del soggetto che l’hasottoscritta;

2) fotocopia dei certificati di immatricolazione dei mezzi per i qualispetta il beneficio;

4) Se l’istanza è presentata in forma cartacea o mediante supporto(USB, floppy, CD), copia della istanza, che l’Ufficio delleDogane restituirà al contribuente con apposto il timbro perricevuta della data del giorno di presentazione.

3) fotocopia dei contratti di leasing o di noleggio senza conducente aisensi dell’art. 84 CdS , circ. Min. 219/2003, circ. Min. 63M4/2006,per trasporti a titolo oneroso ed esclusivo (se non già presentati)

In alternativa è possibile inviare l’istanza per mezzo del serviziotelematico doganale – E.D.I., avendo cura di richiedere all’Agenziadelle Dogane l’abilitazione all’utilizzo del servizio telematicodoganale, predisponendo il file attraverso il software che l’Agenziastessa mette a disposizione.

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Modalità di rimborso e termini per l’utilizzo del credito

Rimborso delle accise sul gasolio autotrasportatori

L'agevolazione può essere fruita tramite rimborso ocompensazione.

Se chiesto in compensazione, il credito può essere utilizzato nelmodello F24, con il codice tributo 6740 indicando come anno diriferimento quello di effettivo consumo.

Utilizzo: dopo l’esplicito riconoscimento dell’ufficio o comunquedopo il decorso di 60 giorni dal ricevimento dell'istanza da partedell'ufficio senza che sia stato notificato un provvedimento didiniego . Per tale termine vale quanto già detto in precedenza

Dall’anno 2012, se il rimborso corrispondente non è inferiore a 25€(art. 1 DPR 277/2000), gli aventi diritto possono usufruiredell’agevolazione facendo riferimento ai consumi relativi a ognisingolo trimestre dell’anno solare, presentando la relativadomanda di rimborso entro il mese successivo al trimestre diriferimento.

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L'art.3 c. 13ter del Decreto Legge n. 16/2012, convertito nella Leggen. 44 del 26/04/2012, ha eliminato la decadenza della richiestadell'agevolazione in caso di presentazione in ritardo della stessa,pertanto è possibile presentare le dichiarazioni successivamente,sempre riferite ai trimestri solari, entro e non oltre il termine didecadenza biennale fissato a valenza generale dall'art. 14 comma2, del Decreto legislativo n. 504/95, decorrente dal giorno in cui ilrimborso stesso avrebbe potuto essere richiesto.

Rimborso delle accise sul gasolio autotrasportatori

il credito può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'art.17 del D.Lgs. del 9/07/1997, n. 241, entro e non oltre il terminefissato dal D.L. n. 1/2012, e precisamente entro l’anno successivo aquello in cui è sorto.

Eventuali eccedenze non compensate possono essere richieste arimborso entro il semestre solare successivo al termine del periododi utilizzo in compensazione.

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Esempi:1) Il credito sorto con riferimento ai consumi del quarto trimestre

2013 (istanza entro 31.01.2014), potrà, essere utilizzato incompensazione fino al 31 dicembre 2015.Il rimborso dell’eventuale eccedenza potrà essere richiestoentro il 30 giugno 2016.

Rimborso delle accise sul gasolio autotrasportatori

2) Il credito sorto con riferimento ai consumi del secondotrimestre 2013, chiesto in ritardo al massimo entro il 30 giugno2015, potrà essere utilizzato in compensazione entro il 31dicembre 2016.Il rimborso in denaro dell’eventuale eccedenza noncompensata potrà essere richiesto entro il 30 giugno 2017,presentando apposita domanda di rimborso in denaro agliuffici dell’Agenzia delle Dogane territorialmente competenti,con l’indicazione dei codici BIC e IBAN della propria banca perl’accreditamento su conto corrente. (Agenzia delle Doganeprot. 62488RU del 31 Maggio 2012).

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Importo massimo compensabile.

Rimborso delle accise sul gasolio autotrasportatori

Il comma 2 dell’art. 61 del D.L. n.1/2012, a decorrere dall’anno 2012, haescluso l’agevolazione del rimborso accise sul gasolio utilizzato perautotrasporto merci dal limite di euro 250.000 fissato dall’art. 1,comma 53 della legge 24.12.2007, n. 244.

qualora in un determinato anno vengano effettuate compensazioni“orizzontali” per un importo pari al limite generale di € 516.456,90, icrediti da quadro RU derivanti da credito autotrasportatori possonoessere utilizzati anche oltre il limite di € 250.000, per importicomplessivi anche superiori a € 766.456,90.

Poiché i crediti d’imposta da indicare nel quadro RU possono essereutilizzati in compensazione nel limite annuo di € 250.000 (salvospecifiche eccezioni, quale il credito autotrasportatori);gli stessi si cumulano con il “limite generale” alle compensazionipari ad €. 516.456,90 (art. 25 c. 2 DLgs.241/97 – RM 9/DF/2008),consentendo di effettuare compensazioni sino a complessivi €.766.456,90 annuali;

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Rimborso delle accise sul gasolio autotrasportatori

A decorrere dal 2014 il limite di crediti fiscali e contributivi chepossono essere compensati nel modello F24 aumenta da 516.456,90 €(limite fissato dall’art. 34, comma 1, della L. 23/12/2000, n. 388), a700.000 € (art. 9 del DL 08.04.2013, n. 35)

Sanzioni

Se si utilizzano in compensazione crediti inesistenti, è applicabile daparte dell’Agenzia delle Entrate, la sanzione dal 100 al 200%dell’importo indebitamente fruito (art. 27, DL 185/2008).Se l’ ammontare di crediti inesistenti è superiore ad €. 50.000 per annosolare, è applicata solo la sanzione nella misura del 200%.E’ possibile sanare la violazione versando l’importo del creditoindebitamente utilizzato, entro il 30° giorno successivo alla data dellaviolazione oppure entro il termine di presentazione delladichiarazione relativa all’anno in cui la violazione è stata commessa,unitamente ai relativi interessi.

In caso di infedele dichiarazione consegue la decadenza daibenefici ottenuti. (art. 75, D.P.R. 28/12/2000, n. 445)

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Rimborso delle accise sul gasolio autotrasportatori

Contabilizzazione dell’agevolazione

Contributo in c/esercizio non imponibile ai fini delle impostedirette – (scopo: neutralizzare i maggiori costi dovuti ad aumentidi accise sostenuti nell’esercizio di competenza dall’impresa)

Principio contabile OIC n. 12.1 – Voce A5, lett. e)

il contributo si intende “conseguito” nell’esercizio in cui vieneconcesso, salva la sua restituzione qualora si verifichi una condizionerisolutiva. Il suo effetto positivo sul risultato economico di bilanciodeve essere poi “sterilizzato” in sede di dichiarazione dei redditi.

S.P. CII (art. 2424 c.c.) a C.E. A5 (art. 2425 c.c.)

Crediti per “caro petrolio” a Contributi in conto esercizio

Studio di settore VG68U – trasporto merci su strada e traslochi – Art.3, comma 2 Decreto 28/03/2013 - Il secondo correttivo prevede che, infase di applicazione dell’analisi di congruità, la variabile “Costi percarburanti e lubrificanti” sia utilizzata al netto dell’“Ammontare delcredito d’imposta per caro petrolio”.

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Rimborso delle accise sul gasolio autotrasportatori

Contabilizzazione dell’agevolazione

Esempio – Credito - € 2863 - per consumi 2012, compensato nel 2013;credito 3° trim. 2013 - 3740 € - chiesto a rimborso, da riportare concodice 23 nella sez. VI-A del quadro RU.

La gestione del credito relativo all’anno 2013, ad es. andrà fatta inUnico 2014 nella sezione II dedicata del quadro RU, denominata “Caropetrolio”, destinata al credito d’imposta a favore degliautotrasportatori per il consumo di gasolio

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Rimborso delle accise sul gasolio autotrasportatori

Crediti utilizzati in F24

Crediti riconosciutidall’Agenzia Dogane, oper i quali è decorso iltermine del silenzioassenso

Crediti da indicare arigo RU27 di Unico 2015

Ove il credito (di € 2.863) non fosse statochiesto a rimborso o utilizzato in F24risulterebbe perso, in quanto:

a) poteva essere utilizzato in F24 entro il31/12/2013 indicandolo a RU24 col. 1;

b) oppure può essere chiesto a rimborso entroil 30/06/2014 indicandolo nel rigo RU27. - Pertale motivo non potrebbe confluire nel rigoRU28 col. 2 per essere riportato all'annosuccessivo (2015).

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Dichiarazione rimborso accise gasolio autotrasportatori

Agenzia Dogane prot. 111659RU del 27/09/2013Periodo: luglio-settembre 2013

riduzione accise gasolio = 0,21418609 €/litro

Utilizzo credito in compensazione Termine

Se istanza presentata entro il 31/10/2013 31/12/2014

Se istanza presentata entro il termine di

decadenza ex. art. 14 TUA (31/10/2015 ) 31/12/2016

Dati da inserire in dichiarazione

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Dati dichiarazione rimborso gasolio autotrasportatori

In caso di esercizio di più attività si indica quella prevalente

Si indica solo la parte generale della licenza (no singoli mezzi)

Si indicano (e allegano) solo i titoli non ancora in possesso della Dogana; es. nuove immatricolazioni nel trimestre )

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Dati dichiarazione rimborso gasolio autotrasportatori

proprietà

leasing

locazione senza conducente

n. fatture ricevute per ogni veicolo,riportanti anche la sua targa

Se non indicate, si intendonoinizio e fine trimestre

Litri come da fattura per singolo mezzo (no consumo specifico)

Km segnati dal contakmdel veicolo a fine trimestre

credito relativo ad ogni veicolo

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Dati dichiarazione rimborso gasolio autotrasportatori

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Dati dichiarazione rimborso gasolio autotrasportatori

Licenza d’esercizio Fatture relative a carburanteintrodotto nei serbatoi dell’impiantoprivato di distribuzione

Si riforniscono anche veicolinon ammessi all’agevolazione

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Dati dichiarazione rimborso gasolio autotrasportatori

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Rimborso delle accise sul gasolio autotrasportatori

Unitamente al modulo di dichiarazione1 va presentata la dichiarazioneex. Artt. 47 e 48 DPR 445/2000, cui segue la ricevuta2 di acquisizionerilasciata dall’Ufficio.Alla dichiarazione vanno allegati i soli documenti non ancora in

possesso dell’Ufficio (copia dei certificati di immatricolazione degliautoveicoli, contratti di locazione e/o noleggio);ogni altro documento relativo alla dichiarazione (fatture,documenti di trasporto, cronotachigrafi, registri c/s, ecc), vaconservato agli atti della ditta per i cinque anni successivi alla datadi presentazione).

Precisazioni

1. qualora non siano a conoscenza dell’interessato i dati registrati

dal contachilometri alla fine delle singole frazioni intermedie (ades. in caso di variazione di aliquota di accisa durante il trimestre),essendo obbligatoria la compilazione della casella “km. percorsi“,si può inserire, per ciascun veicolo interessato, in ciascuno dei quadriA1,…An compilati, il n. “999999999”, oppure i km. totalizzati a finetrimestre .

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Rimborso delle accise sul gasolio autotrasportatori

2. Per “litri consumati” si devono intendere i litri riportati in

fattura; pertanto l’intero quantitativo riportato in fattura si intende“consumato” al momento della fornitura:

- dal singolo automezzo se la fattura si riferisce al/i rifornimento/i ditale automezzo;

- ripartito in base all’effettiva percorrenza/consumo specifico storico,fra i vari mezzi che ivi si riforniscono, se la fattura si riferisce alcarico di carburante nel serbatoio del distributore.

3. In caso di rifornimento con emissione di fattura differita

(entro il giorno 15 del mese successivo) o se tale documento nonè ancora in possesso del dichiarante:

- i relativi consumi fatturati vanno imputati al trimestre dicompetenza, previa annotazione allegata alla dichiarazione diriservarsi di comunicare all’ufficio il numero delle fatture riferitea tale trimestre solare e successivamente pervenute, prima delladecorrenza del termine di presentazione della dichiarazionerelativa al trimestre solare successivo.

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Rimborso delle accise sul gasolio autotrasportatori

4. Rifornimento “misto” da distributore stradale e privato.Il n. di fatture da indicare per ogni autoveicolo è pari alla somma dellefatture rilasciate al singolo automezzo durante i rifornimenti stradali,più il n.° di fatture relative alle partite di gasolio introdottenell’impianto privato di distribuzione nel periodo di riferimento.

5. Rifornimento “solo” da distributore privato.Se non sono state introdotte altre partite di prodotto nei trimestre/isuccessivo/i, si continuerà ad utilizzare il carburante ancora giacentenei serbatoi senza produzione di alcuna dichiarazione, essendo già statadichiarata “consumata” l’intera giacenza all’atto dell’ultimo acquisto.

6. Non è rimborsabile l’accisa sul gasolio fornito da distributori privati dicarburante diversi dal proprio, a meno che il soggetto utilizzatore nonabbia sottoscritto un contratto di comodato per uso esclusivo o facciaparte di un medesimo consorzio, associazione di imprese o appartengaad un medesimo gruppo tra i quali sussiste un rapporto di controllo e dicollegamento secondo i criteri definiti dall'articolo 2359 del codicecivile. (Art. 3 punto 5 L.R. Piemonte 31/05/2004, n. 14 e art. 40 L.R.23/04/2007, n. 9).

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Rimborso delle accise sul gasolio autotrasportatori

7. In caso di errori in dichiarazione riscontrati dal dichiarante, èpossibile inviare nuova dichiarazione a rettifica della precedente(entro il termine di decadenza biennale decorrente dal primogiorno utile per la presentazione della dichiarazione cui fariferimento), unitamente a nota di accompagnamento,eventualmente documentata .In caso di erroneo utilizzo di un maggior credito rispetto aquello spettante, se non ancora rilevato dall’Ufficio accertatore,si rimanda a nota precedente.

8. La trasmissione telematica della dichiarazione va effettuata,dopo l’autenticazione e la firma elettronica del file conestensione .DIC, tramite il servizio telematico doganale - E.D.I.,che in ambiente di prova verifica la presenza di errori bloccanti.

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Rimborso delle accise sul gasolio autotrasportatori

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Rimborso accise carburanti tassisti

Gli autoservizi pubblici non di linea sono costituitidal servizio di taxi e dal servizio di noleggio conconducente effettuati con autovettura,motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale,disposti al fine di provvedere al trasporto collettivo oindividuale di persone, svolgendo una particolarefunzione complementare ed integrativa ai servizipubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimilacuali ed aerei.Il servizio viene effettuato, a richiesta dei trasportati odel trasportato, in modo non continuativo operiodico, su itinerari e secondo orari stabiliti divolta in volta.

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Rimborso accise carburanti tassisti

Il D.M. 29 marzo 1994 e s.m.i., ha concesso l’aliquotaridotta di accisa sui carburanti consumati perl’azionamento delle autovetture da piazza (TAXI e NCC),compresi i motoscafi che in talune località sostituiscono levetture da piazza e quelli lacuali adibiti al servizio pubblicoda banchina per il trasporto di persone.

L’agevolazione fiscale viene concessa per veicoli alimentatia benzina, gasolio, metano e GPL, atti a trasportare unnumero di persone non superiore a 9, attraverso un creditodi imposta (rimborso di accisa) pari alla differenza tral’aliquota di accisa stabilita per i singoli carburanti e quellaridotta per gli stessi prodotti in base ai parametri stabilitiin Tabella “A” allegata al TUA.

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Rimborso accise carburanti tassisti

Il beneficio compete quindi:

ai titolari della licenza comunale per l’esercizio delservizio di taxi;

agli esercenti, il servizio di noleggio con conducentenei comuni in cui non è istituito il servizio di taxipurché autorizzati allo stazionamento su areepubbliche;

ai soggetti autorizzati alla conduzione delleautovetture immatricolate per l’esercizio delservizio di noleggio con conducente utilizzate perl’esercizio del servizio di taxi.

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Rimborso accise carburanti tassisti

L’inizio del servizio deve avvenire all’interno delterritorio comunale, anche se diretto verso qualunquedestinazione. Lo stazionamento dei mezzi avvieneall’interno delle rimesse o presso i pontili di attraccoper quanto riguarda i natanti.

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Rimborso accise carburanti tassisti

non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, ilcumulo di più licenze per l’esercizio del servizio di taxi,ovvero il cumulo della licenza per l’esercizio del serviziodi taxi e dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio dinoleggio con conducente;

è invece ammesso il cumulo, in capo ad un medesimosoggetto, di più autorizzazioni per l’esercizio del serviziodi noleggio con conducente;

è inoltre ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, ilcumulo della licenza per l’esercizio del servizio di taxi edell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggiocon conducente, ove eserciti con natanti.

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Rimborso accise carburanti tassisti

Entro il 28 Febbraio 2014 i titolari di licenza TAXI (o di NCCautorizzati a stazionare su aree pubbliche nei Comuni in cui nonè previsto il servizio taxi), possono presentare istanza perusufruire, mediante credito di imposta, dei benefici derivantidall'applicazione dell'aliquota ridotta di accisa sul consumo deicarburanti per l'anno 2013.

L’istanza va presentata al competente Ufficio delle Doganecorredata da una dichiarazione relativa ai giorni di effettivoservizio prestato, unitamente a copia dei libretti di circolazionedei mezzi interessati all’agevolazione e delle relativeautorizzazioni amministrative ad essa collegati.

La richiesta dovrà essere vistata dal Comune di competenza inmodo da attestare la conformità di quanto dichiarato dalrichiedente, ossia il possesso della licenza o dell’autorizzazione,l’inesistenza di provvedimenti di revoca o di sospensione, glieventuali periodi di assenza, ecc.).

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Rimborso accise carburanti tassisti

generalità del richiedente;

domicilio e codice fiscale;

specie del servizio prestato;

estremi della licenza o dell’autorizzazione;

dati identificativi dell’autovettura o del natante, compreso iltipo di alimentazione del veicolo;

dichiarazione relativa ai giorni di effettivo servizio.

Contenuti dell’istanza

Se dall’istanza risulta che il servizio è stato effettuato per tutti imesi dell’anno e che non sono intervenuti atti di sospensione odi revoca della licenza o della autorizzazione, ovvero che non visono stati periodi di interruzione del servizio per malattia o altracausa, il beneficio fiscale viene accordato sulla base massima di26 giorni lavorativi per ciascun mese.

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Rimborso accise carburanti tassisti

L’Ufficio delle Dogane, ricevuta l’istanza sottoscritta daldichiarante, ne controlla la regolarità e procede al calcolo del“credito d’imposta” da corrispondere al titolare della licenza odella autorizzazione in base:

ai quantitativi giornalieri di carburante, forfetariamenteprefissati dalla legge a seconda della densità demografica delcomune in cui circola l’autovettura o il natante;

dei giorni di servizio effettivo prestato;

dell’aliquota normale e di quella ridotta prevista per ognisingola tipologia di carburante utilizzato.

Controlli

Le dichiarazioni infedeli prodotte sull’istanza comportano lasanzione prevista dall’articolo 40 del D. Lgs. 504/95 a caricodell’intestatario del titolo autorizzativo (reclusione da sei mesi atre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell’imposta evasa,non inferiore in ogni caso a euro 7.746)

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Rimborso accise carburanti tassisti

La competente autorità comunale dovrà procedere adaccertare la dichiarazione relativa ai giorni di effettivoservizio, in base ai quali si determina l’ammontare delcredito d’imposta da erogare, tenendo conto che la solapresenza in piazza dell’autovettura adibita a noleggio conconducente (con particolare riferimento al NCC), senzache nella giornata si richieda alcuna prestazione, non puòessere computata nel conteggio delle giornate totali dieffettivo servizio e perciò non beneficia del creditod’imposta.

Assume rilevante responsabilità di carattere penale ilpubblico ufficiale del comune che vista, convalidando,l’istanza presentata (in quanto riporta dichiarazioni nonveritiere), senza effettuare gli opportuni accertamenti.

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Rimborso accise carburanti tassisti

In compensazionemediante modello F24 sezione "Erario“ - codice tributo6715 - "anno di riferimento" quello nel corso del quale sieffettua la compensazione.

Il credito deve essere utilizzato:

Il credito d'imposta concesso per l'anno 2013 dovrà essereindicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione deiredditi modello UNICO 2014, nel quadro RU, sezione I,codice “05”.

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Rimborso accise carburanti tassisti

Il credito d'imposta costituisce "contributo in contoesercizio" e deve essere rilevato con il criterio dicompetenza, indipendentemente dalla data di concessionedel credito stesso.Non concorre alla formazione del reddito imponibile.

Qualora il credito non possa essere utilizzato tutto incompensazione, il beneficiario può utilizzare l’eccedenzachiedendo il rilascio del “buono d’imposta”, presentandoistanza al competente ufficio delle Dogane entro i trentagiorni successivi alla scadenza del termine per lapresentazione della dichiarazione dei redditi.

Il prossimo 30 ottobre scade il termine per la richiesta delrilascio dei buoni d’imposta relativi all’anno 2012.

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Rimborso accise carburanti tassisti

Quantitativi giornalieri rimborsabili:

Litri numero di abitanti (ab)

11 ab< 100.000

14 100.001 < ab < 500.000

18 ab > 500.000

Aliquota d’accisa ridotta:

Aliquote – punto 12 Tabella A TUA

Prodotto Aliquota

accisa

Aliquota

ridotta

Differenza

rimborsabile

Unità di

misura

benzina 0, 72840 0,35900 0,36940 €/litro

gasolio 0,61740 0,33000 0,28740 €/litro

gpl 0,26777 0,10711 0,16066 €/kg

gas naturale 0,00331 0,00132 0,00199 €/mc

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Rimborso accise carburanti tassisti

Caso: Tassista in Torino, assente 11 giorni, auto a benzina

Aliquota ridotta (punto 12 Tab A) - k= 0,359 €/litro; 18 litri/g

Prodotto Aliquota accisa Simbolo usato

sino al 10 0, 72840 x1

giorno 10 0,72850 x2

giorno 20 0,72810 x3

Aliquota media =

Assenza proporzionale = 26/31*11=9; giorni utili = 17

31

12*10*9* 321 xxx= 0, 72832 €/litro

Credito rimborsabile = (0,72832-0,35900)*17*18= 113,01 €

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grazie per

l’attenzione