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Torino, 24 ottobre 2013 – Ing. Donato RosaUfficio delle Dogane di Torino
Recuperi, rimborsi
e abbuoni
Torino, 24 ottobre 2013Ufficio delle Dogane di Torino
Rimborsi
Il rimborso in materia tributaria, rappresenta una applicazione dei
principi civilistici della ripetizione dell’indebito (art. 2033 c.c.).
L’imposta pagata in più o non dovuta, rappresenta una prestazione
senza causa.
Pertanto i presupposti per ottenere la ripetizione sono
- l’avvenuto pagamento
- la mancanza di causa.
Il rimborso delle accise deve essere espressamente richiesto.
L’ Avvocatura (parere 48003/08 del 15.07.09) non ha escluso che in
dati settori (energia elettrica), in futuro, la presentazione della
dichiarazione possa considerarsi come richiesta tacita di rimborso,
contenendo già tutti gli elementi per l’accertamento.
Torino, 24 ottobre 2013Ufficio delle Dogane di Torino
L'accisa è rimborsata:- se risulta indebitamente pagata;- su richiesta dell'operatore nell'esercizio dell'attività
economica da lui svolta, per prodotti assoggettati ad accisatrasferiti in un altro Stato membro o esportati.
Rimborsi
Il rimborso compete anche:nel caso in cui vengano autorizzate miscelazioni dalle qualisi ottiene un prodotto per il quale è dovuta l'accisa diammontare inferiore a quella pagata sui singoli componenti;
quando i prodotti assoggettati ad accisa sono impiegati inusi agevolati (energetici Tabella A, alcoli esenti);
quando l’alcole e le bevande alcoliche sono ritirati dalcommercio perché divenuti non idonei al consumo umano;
quando un prodotto assoggettato ad accisa vienereintrodotto in un deposito fiscale (tranne che per i prodottisoggetti ad accise non armonizzate - oli lubrificanti, bitumi).
Torino, 24 ottobre 2013Ufficio delle Dogane di Torino
Somme non superiori a euro 30 non vengono rimborsate.(Tale limite non vale in caso di accertate ripetute violazioni degliobblighi di versamento (Art. 3, comma 10 D.L. 2 marzo 2012, n. 16)
Rimborsi
Termini: “quando la norma di previsione del beneficio fiscaleconcede l’agevolazione a tutti i soggetti che si trovano nelleparticolari condizioni previste dalla normativa sostanziale senzapreclusioni temporali né problemi di copertura finanziaria – cherisulta assicurata all’atto dell’adozione della norma medesima –deve escludersi che i termini sono perentori in tutte le ipotesi incui la legge non li definisce espressamente o implicitamente taliovvero quando dal loro mancato rispetto non derivano sanzionispecifiche….… in mancanza di una precisa qualificazione della natura deltermine, deve farsi riferimento al termine generale di decadenzabiennale per le richieste di rimborso relative ad acciseindebitamente pagate. (Risoluzione n. 6/D, prot. 2399 del 27novembre 2002)
Torino, 24 ottobre 2013Ufficio delle Dogane di Torino
Rimborsi
L'istanza di rimborso deve essere presentata, a pena didecadenza, entro due anni dalla data in cui sono state effettuatele operazioni.Tale termine è elevato a 3 anni qualora il rimborso conseguadall’individuazione, in un altro Paese comunitario, della localitàdove è stata commessa un’irregolarità nella circolazioneintracomunitaria di prodotti soggetti ad accisa
Sulle somme da rimborsare sono dovuti gli interessi nella misuraprevista dall'art. 3, co. 4, del T.U.A., a decorrere dalla data dipresentazione della relativa istanza (tasso per il pagamentodifferito dei diritti doganali attuale = 0,213%).
Se al termine di un procedimento giurisdizionale il soggettoobbligato al pagamento dell'accisa è condannato allarestituzione a terzi di somme indebitamente percepite a titolo dirivalsa dell'accisa, il rimborso è richiesto dal predetto soggettoobbligato, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalpassaggio in giudicato della sentenza che impone la restituzionedelle somme.
Torino, 24 ottobre 2013Ufficio delle Dogane di Torino
L'abbuono è concesso nei limiti dei cali tecnicamente ammissibili
(cali di lavorazione, cali naturali e tecnici, cali di trasporto)- DM 13
gennaio 2000, n.55; D.M. 18.09.97, n. 383; Articolo 862 DAC (Reg.
CEE n. 2454/92) art. 308 TULD (DPR 43/73).
L’abbuono dell’accisa relativa ai cali non è automatico ma esso può
essere accordato, solo a determinate condizioni :
Abbuoni per cali
• su richiesta dell’operatore interessato, anche “una tantum” (per
cali naturali e tecnici), a condizione
• che i cali accertati non superino i limiti massimi stabiliti dalla
normativa vigente;
• per i cali naturali e tecnici, che le perdite siano imputabili a cause
inerenti unicamente alla natura stessa dei prodotti.
L’abbuono dell’accisa può essere riconosciuto anche per misure di
cali superiori a quelle ammissibili, purché siano provate e
rispecchino quanto sopradetto (per cali naturali e tecnici), oppure
risultino da appositi esperimenti o lavorazioni controllate (cali di
lavorazione).
Torino, 24 ottobre 2013Ufficio delle Dogane di Torino
L'abbuono è concesso quando vi è stata perdita irrimediabile o
distruzione totale di prodotti che si trovano in regime sospensivo, e
il soggetto obbligato provi, in un modo ritenuto soddisfacente
dall'Amministrazione finanziaria, che la perdita o la distruzione dei
prodotti è avvenuta per caso fortuito o per forza maggiore.
Abbuoni per perdite e distruzioni
• Si ha distruzione totale o perdita irrimediabile quando la mercerisulta inutilizzabile come prodotto sottoposto ad accisa
Il furto non è equiparato al caso fortuito e alla forza maggiore. Anche serilevante ai fini del non assoggettamento all’imposta sul valore aggiuntoperché non costituente una “cessione di beni a titolo oneroso” - a normadell’art. 2 della VI Direttiva del Consiglio 77/388/CEE del 17 maggio1977 – il furto non ha alcuna rilevanza nel caso di prodotti insospensione dei diritti di accisa, dove il fatto generatore dell’imposta ègià avvenuto e dove l’obbligazione, già certa, diviene liquida ed esigibileallorquando il prodotto, anche se contro la volontà del depositario, siastato dal suo deposito immesso in consumo. La perdita della soggettivadisponibilità del prodotto, non ostacolando l’immissione in consumo,non comporta variazioni di carattere oggettivo della situazione da cuinasce l’obbligazione tributaria
Torino, 24 ottobre 2013Ufficio delle Dogane di Torino
Comunicazione ai competenti Uffici delle Entrate/Dogane/
Comandi della Guardia di Finanza, almeno cinque giorni prima del
verificarsi dell’evento
Distruzione volontaria di beni
Redazione di apposito verbale compilato da funzionari dell’A.F. /
militari GdF o notai che hanno presenziato alle operazioni (o
dichiarazione sostitutiva di atto notorio, se l’ammontare dei beni
distrutti o trasformati non è superiore a € 5.164,57). Nel verbale
devono risultare tutti gli elementi distintivi dei beni distrutti o
trasformati.
Obbligo di compilazione del documento di trasporto ex DPR
472/96, progressivamente numerato, quando si provveda alla
movimentazione dei beni che si ottengono dalla distruzione o dalla
trasformazione.
Se disattese tali procedure, contestabile al contribuente la
presunzione di cessione di beni, in violazione all’art. 21 del DPR
633/72, sanzionato dall’art. 6, comma 1 del Dlgs 471/97
recupero dell’imposta dovuta nelle forme dell’avviso di
rettifica o di accertamento induttivo ex art. 54, comma 2 e 55 DPR
633/72 qualora ne ricorrano i rispettivi presupposti.
Torino, 24 ottobre 2013Ufficio delle Dogane di Torino
La movimentazione dei prodotti assoggettati ad
accisa è tenuta sul registro di c/s solo a quantità,
mentre per i prodotti soggetti ad accisa è tenuta
normalmente sia a quantità che a valore durante
tutto l’esercizio.
Rettifiche inventariali
In qualsiasi momento è possibile accertare
l’esistenza di cali o eccedenze, che vengono
trattati distintamente a seconda che i prodotti
siano soggetti o assoggettati ad accisa.
Torino, 24 ottobre 2013Ufficio delle Dogane di Torino
Rettifiche inventariali
Differenze
inventariali
Prodotti soggetti
(depositi fiscali)
Prodotti assoggettati
(depositi liberi)
Cali
entro i limiti
consentiti
Viene riconosciuto l’abbuono;
la rimanenza effettiva viene
riportata a nuovo
Vengono dedotti dalla
rimanenza contabile e
il risultato viene
riportato a nuovo
Cali
oltre i limiti
consentiti
Presunzione di cessione;
pagamento dell’accisa
afferente la differenza rispetto
ai cali ammessi o la totalità
dell’ammanco a seconda che
tale diff. sia < o > del 2% oltre
il calo consentito; multa da 2 a
10 volte accisa; se >10% non
meno di € 7.746, anche
reclusione.
Irregolare tenuta della
contabilità; sanzione da
€500 a € 3000.
Torino, 24 ottobre 2013Ufficio delle Dogane di Torino
Rettifiche inventariali
Differenze
inventariali
Prodotti soggetti
(depositi fiscali)
Prodotti assoggettati
(depositi liberi)
Eccedenze
entro i limiti
consentiti
Vengono riprese in
carico; la rimanenza
effettiva viene riportata
a nuovo
Vengono sommate alla rimanenza
contabile e il risultato viene
riportato a nuovo
Eccedenze
oltre i limiti
consentiti
Presunzione di acquisto;
la rimanenza effettiva
viene riportata a nuovo,
previo pagamento
dell’accisa afferente la
differenza rispetto alle
eccedenze ammesse;
multa da 2 a 10 volte
accisa, non meno di €
7746, anche reclusione.
Presunzione di acquisto; la
rimanenza effettiva viene
riportata a nuovo previo
pagamento dell’accisa afferente la
differenza rispetto alle eccedenze
ammesse o la totalità
dell’eccedenza a seconda che tale
diff. sia < o > del 1% della q.tà
estratta; sanzione 154-929€ . o 516-
3098€.
Tolleranze ammesse: 5‰
distributori; 1% olio combustibile.
Torino, 24 ottobre 2013Ufficio delle Dogane di Torino
Le presunzioni di cessione e di acquisto,
cui per le Dogane già faceva riferimento la
Circolare MF n. XI-1986/493 del
22/12/1986(1)
, sono regolamentate dal
D.P.R. 10 novembre 1997, n. 441 e dalla
Circ. MF 23/07/1998, n. 193E; le accise
afferenti i cali o le eccedenze non
giustificati, concorrono con il relativo
costo, alla determinazione dell’iva sulle
presunte cessioni o acquisti, da
comunicare all’Agenzia delle entrate per il
suo recupero.
Rettifiche inventariali
Torino, 24 ottobre 2013Ufficio delle Dogane di Torino
Prodotti esportati o trasferiti in altro Stato membro - Procedura
Rimborso delle accise per prodotti già assoggettati
- l'ufficio restituisce un esemplare della dichiarazione all'operatore,che resta così autorizzato ad effettuare la spedizione, emettendoesso stesso il documento d'accompagnamento previsto per iprodotti già immessi in consumo (DAS per prodotti sottoposti adaccise armonizzate, documento commerciale per i nonarmonizzati).
- prima della spedizione l'operatore presta cauzione a garanziadell’accisa da pagare nel paese comunitario di destinazione(tranne che per i prodotti sottoposti ad accise non armonizzate);
- presenta dichiarazione in duplice copia all'Ufficio delle Doganecompetente per territorio, indicando la qualità e la quantità dellapartita ed allegando la documentazione comprovante l'avvenutacorresponsione dell'imposta;
Per prodotti muniti di contrassegno di Stato prima della spedizionesi procede alla distruzione, verbalizzata dall'Ufficio delle Dogane,dei suddetti contrassegni
Torino, 24 ottobre 2013Ufficio delle Dogane di Torino
Prodotti esportati o trasferiti in altro Stato membro - Procedura
Rimborso delle accise relative a
Per ottenere il rimborso dell'accisa (armonizzata) l'operatore devepresentare all'Ufficio delle Dogane l'esemplare 3 del DAS,accompagnato da un’attestazione rilasciata dalle autorità fiscali delPaese membro di destinazione, confermante l'avvenuta presa incarico, a destino, dei diritti di accisa;
per i prodotti assoggettati ad accisa non armonizzata, l'operatoredeve riportare nella domanda di rimborso gli estremi deglielenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquistiintracomunitari, nei quali è inclusa la partita trasferita.questa procedura si applica anche nel caso in cui il prodotto siacontenuto in altre merci;in tale evenienza, nella dichiarazione preventiva dovranno essereindicati i quantitativi di prodotto contenuti nelle merci, alle quali,a trasferimento ultimato, dovranno riferirsi gli elenchiriepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari.
Torino, 24 ottobre 2013Ufficio delle Dogane di Torino
Restituzione mediante accredito
Accise su prodotti ad imposta assolta (D.M. 689/96)
- L'operatore presenta domanda in triplice copiaall'Ufficio delle Dogane competente per territorio,indicando presso quale impianto intende utilizzarel’accredito;
- l’ufficio verificata la regolarità formale delladomanda e della documentazione allegata, nonchéla congruità del rimborso e, se non vi sono motiviostativi, appone sulla domanda il visto attestante ildiritto al rimborso con il conteggio degli interessidecorrenti dalla data della presentazione delladomanda fino a quella di evasione della medesima
Torino, 24 ottobre 2013Ufficio delle Dogane di Torino
Restituzione mediante accredito accise su
prodotti ad imposta assolta (D.M. 689/96)
Entro 30 giorni dalla data di ricezione, l’Ufficio trasmette unesemplare della domanda all’interessato, e un altro all’ufficiocompetente sull’impianto presso cui verrà utilizzato l’accredito,comunicando all’esercente dell’impianto il nominativo delbeneficiario, l’entità e gli estremi dell’accredito.
Dopo l’immissione in consumo di prodotto per l’importo diaccisa per il quale viene utilizzato l’accredito, l’esercentedell’impianto pone l’esemplare della domanda consegnatogli dalbeneficiario, munito dell’attestazione di ricevuta apposta daquest’ultimo, a corredo delle proprie registrazioni fiscali. Ilrimborso può essere trasferito dall’avente diritto ad altrosoggetto, che deve essere indicato nella domanda.
N.B. l’accredito è concesso per prodotti soggetti alla medesimaimposizione di quelli per i quali è sorto il diritto al rimborso(stesso capitolo d’entrata)
Torino, 24 ottobre 2013Ufficio delle Dogane di Torino
Reintroduzione in deposito fiscale
di prodotto già immesso in consumo
Altri rimborsi
prima della spedizione viene data comunicazione
all’Ufficio delle Dogane ed è presentata domanda di
rimborso dell’accisa assolta;
il trasferimento al deposito fiscale viene effettuato con la
scorta di un e-AD emesso dal depositario autorizzato
ricevente indicando che trattasi di reimmissione in
deposito fiscale di prodotto già immesso in consumo, per
la cui movimentazione non si rende dovuta la prestazione
della garanzia.
Tale procedura non è ammessa per i prodotti soggetti ad
accise non armonizzate (oli lubrificanti, bitumi).
Torino, 24 ottobre 2013Ufficio delle Dogane di Torino
Regolamentato dal D.P.R. 09/06/2000, n. 277; il D.L. 24/01/2012, n. 1, con l’intento di ridurre in manierapermanente gli oneri gravanti sugli esercenti le attività diautotrasporto derivanti dagli incrementi dell’aliquota di accisasul gasolio per autotrazione, ha reso strutturale il meccanismoche riconosce la neutralizzazione di tali aumenti.
Rimborso delle accise sul gasolio autotrasportatori
Obblighi del richiedente
- sottoscrizione delle istanze da parte del titolare o delrappresentante legale o negoziale dell’impresa ;
- dichiarazione sostitutiva d’atto notorio resa ai sensi dell’art. 47del D.P.R. 445/00. Il D.P.R. Che attesta la veridicità dei datiforniti.
L’Ufficio delle Dogane effettua successivamente controlli, anchea campione in tutti i casi di fondati dubbi sulla veridicità delledichiarazioni di cui all’art. 47, al fine di evitare possibili frodi,che potrebbero comportare:
Torino, 24 ottobre 2013Ufficio delle Dogane di Torino
impiego di prodotti su cui grava un’aliquota d’accisa più bassa(gasolio da riscaldamento, gasolio agevolato per l’agricoltura,gasolio acquistato nella comunità europea);
uso di mezzi d’opera non abilitati;
uso di mezzi di massa inferiore a quella prevista (7,5 ton);
rimborsi non dovuti (ad es. richiesta di rimborso in contanti econcomitante compensazione con F24, compensazione in F24con crediti inesistenti, compensazione effettuata oltre l’annosolare in cui sorge il diritto al credito;
richieste da parte di soggetto non proprietario ovvero nontitolare di contratto di leasing o di locazione dei mezzidichiarati;
uso di fatture non regolari (emesse nei confronti di altroesercente, relative a gasolio autotrazione acquistato all’estero,non riportanti le targhe dei mezzi, riguardanti rifornimentitemporalmente non riferibili al periodo agevolato interessato,ecc.).
Rimborso delle accise sul gasolio autotrasportatori
Torino, 24 ottobre 2013Ufficio delle Dogane di Torino
In AIDA (Automazione Integrata DoganeAccise) è presente la banca dati di tutti iconti scalare, nei quali, dalla parte delcarico sono riportati gli importi dei creditid’imposta derivanti dalle dichiarazionipresentate dagli autotrasportatori e per iquali l’Ufficio ha effettuato il controlloformale;
Nella parte dello scarico invece sonoriportati gli importi delle compensazionieffettuate dall’operatore o dei rimborsi indenaro accertati dall’Ufficio
Rimborso delle accise sul gasolio autotrasportatori
Torino, 24 ottobre 2013Ufficio delle Dogane di Torino
Godono dell’agevolazione:
Veicoli alimentati a gasolio perautotrazione con portata a pienocarico di massa massimacomplessiva pari o superiore a 7,5tonnellate art. 7 della direttiva2003/96/CE Consiglio del27.10.2003;
Rimborso delle accise sul gasolio autotrasportatori
Veicoli impiegati nel trasporto regolareo occasionale di passeggeri, effettuatocon un autoveicolo delle categorie M2 oM3 (direttiva 70/156/CEE del Consiglio,del 6.02.1970.
Torino, 24 ottobre 2013Ufficio delle Dogane di Torino
Per autoveicoli destinati a trasporti specifici quali:
Rimborso delle accise sul gasolio autotrasportatori
furgoni frigoriferi Betoniere
altri mezzi dotati di particolari attrezzature
è ammessa l’agevolazioneanche per il quantitativo digasolio utilizzato perl’azionamento di taliattrezzature
Torino, 24 ottobre 2013Ufficio delle Dogane di Torino
Hanno diritto al rimborso:
Rimborso delle accise sul gasolio autotrasportatori
1) esercenti attività di autotrasporto merci in conto terzi iscritti nelrelativo albo ed esercenti attività di autotrasporto merci inconto proprio muniti della relativa licenza e iscritti nell'elencodegli autotrasportatori di cose in conto proprio, con veicoliaventi massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate
2) enti pubblici e imprese pubbliche locali esercenti l’attività ditrasporto di cui al decreto “Burlando” (decreto legislativo 19novembre 1997, n.422), e relative Leggi regionali diattuazione
3) imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale
4) enti pubblici e le imprese esercenti trasporti a fune in serviziopubblico per trasporto di persone
Torino, 24 ottobre 2013Ufficio delle Dogane di Torino
Sono esclusi quindi dal rimborso:
Rimborso delle accise sul gasolio autotrasportatori
1) mezzi di peso inferiore a 7,5 tonnellate;
2) mezzi speciali, non autorizzati al trasporto merci (spazzatrice,beton pompa, ecc);
3) mezzi dati in noleggio senza conducente a titolo gratuito
I consumi di gasolio vanno documentati esclusivamentemediante fatture di acquisto.Solo gli esercenti l’attività di trasporto di persone possonocomprovare i consumi di gasolio con scheda carburante.Non vanno allegate le fotocopie dei documenti di acquisto(fatture e schede).Il gasolio consumato deve essere acquistato nel territorionazionale.
Torino, 24 ottobre 2013Ufficio delle Dogane di Torino
Allegati all’istanza:
Rimborso delle accise sul gasolio autotrasportatori
1) fotocopia di un documento di riconoscimento del soggetto che l’hasottoscritta;
2) fotocopia dei certificati di immatricolazione dei mezzi per i qualispetta il beneficio;
4) Se l’istanza è presentata in forma cartacea o mediante supporto(USB, floppy, CD), copia della istanza, che l’Ufficio delleDogane restituirà al contribuente con apposto il timbro perricevuta della data del giorno di presentazione.
3) fotocopia dei contratti di leasing o di noleggio senza conducente aisensi dell’art. 84 CdS , circ. Min. 219/2003, circ. Min. 63M4/2006,per trasporti a titolo oneroso ed esclusivo (se non già presentati)
In alternativa è possibile inviare l’istanza per mezzo del serviziotelematico doganale – E.D.I., avendo cura di richiedere all’Agenziadelle Dogane l’abilitazione all’utilizzo del servizio telematicodoganale, predisponendo il file attraverso il software che l’Agenziastessa mette a disposizione.
Torino, 24 ottobre 2013Ufficio delle Dogane di Torino
Modalità di rimborso e termini per l’utilizzo del credito
Rimborso delle accise sul gasolio autotrasportatori
L'agevolazione può essere fruita tramite rimborso ocompensazione.
Se chiesto in compensazione, il credito può essere utilizzato nelmodello F24, con il codice tributo 6740 indicando come anno diriferimento quello di effettivo consumo.
Utilizzo: dopo l’esplicito riconoscimento dell’ufficio o comunquedopo il decorso di 60 giorni dal ricevimento dell'istanza da partedell'ufficio senza che sia stato notificato un provvedimento didiniego . Per tale termine vale quanto già detto in precedenza
Dall’anno 2012, se il rimborso corrispondente non è inferiore a 25€(art. 1 DPR 277/2000), gli aventi diritto possono usufruiredell’agevolazione facendo riferimento ai consumi relativi a ognisingolo trimestre dell’anno solare, presentando la relativadomanda di rimborso entro il mese successivo al trimestre diriferimento.
Torino, 24 ottobre 2013Ufficio delle Dogane di Torino
L'art.3 c. 13ter del Decreto Legge n. 16/2012, convertito nella Leggen. 44 del 26/04/2012, ha eliminato la decadenza della richiestadell'agevolazione in caso di presentazione in ritardo della stessa,pertanto è possibile presentare le dichiarazioni successivamente,sempre riferite ai trimestri solari, entro e non oltre il termine didecadenza biennale fissato a valenza generale dall'art. 14 comma2, del Decreto legislativo n. 504/95, decorrente dal giorno in cui ilrimborso stesso avrebbe potuto essere richiesto.
Rimborso delle accise sul gasolio autotrasportatori
il credito può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'art.17 del D.Lgs. del 9/07/1997, n. 241, entro e non oltre il terminefissato dal D.L. n. 1/2012, e precisamente entro l’anno successivo aquello in cui è sorto.
Eventuali eccedenze non compensate possono essere richieste arimborso entro il semestre solare successivo al termine del periododi utilizzo in compensazione.
Torino, 24 ottobre 2013Ufficio delle Dogane di Torino
Esempi:1) Il credito sorto con riferimento ai consumi del quarto trimestre
2013 (istanza entro 31.01.2014), potrà, essere utilizzato incompensazione fino al 31 dicembre 2015.Il rimborso dell’eventuale eccedenza potrà essere richiestoentro il 30 giugno 2016.
Rimborso delle accise sul gasolio autotrasportatori
2) Il credito sorto con riferimento ai consumi del secondotrimestre 2013, chiesto in ritardo al massimo entro il 30 giugno2015, potrà essere utilizzato in compensazione entro il 31dicembre 2016.Il rimborso in denaro dell’eventuale eccedenza noncompensata potrà essere richiesto entro il 30 giugno 2017,presentando apposita domanda di rimborso in denaro agliuffici dell’Agenzia delle Dogane territorialmente competenti,con l’indicazione dei codici BIC e IBAN della propria banca perl’accreditamento su conto corrente. (Agenzia delle Doganeprot. 62488RU del 31 Maggio 2012).
Torino, 24 ottobre 2013Ufficio delle Dogane di Torino
Importo massimo compensabile.
Rimborso delle accise sul gasolio autotrasportatori
Il comma 2 dell’art. 61 del D.L. n.1/2012, a decorrere dall’anno 2012, haescluso l’agevolazione del rimborso accise sul gasolio utilizzato perautotrasporto merci dal limite di euro 250.000 fissato dall’art. 1,comma 53 della legge 24.12.2007, n. 244.
qualora in un determinato anno vengano effettuate compensazioni“orizzontali” per un importo pari al limite generale di € 516.456,90, icrediti da quadro RU derivanti da credito autotrasportatori possonoessere utilizzati anche oltre il limite di € 250.000, per importicomplessivi anche superiori a € 766.456,90.
Poiché i crediti d’imposta da indicare nel quadro RU possono essereutilizzati in compensazione nel limite annuo di € 250.000 (salvospecifiche eccezioni, quale il credito autotrasportatori);gli stessi si cumulano con il “limite generale” alle compensazionipari ad €. 516.456,90 (art. 25 c. 2 DLgs.241/97 – RM 9/DF/2008),consentendo di effettuare compensazioni sino a complessivi €.766.456,90 annuali;
Torino, 24 ottobre 2013Ufficio delle Dogane di Torino
Rimborso delle accise sul gasolio autotrasportatori
A decorrere dal 2014 il limite di crediti fiscali e contributivi chepossono essere compensati nel modello F24 aumenta da 516.456,90 €(limite fissato dall’art. 34, comma 1, della L. 23/12/2000, n. 388), a700.000 € (art. 9 del DL 08.04.2013, n. 35)
Sanzioni
Se si utilizzano in compensazione crediti inesistenti, è applicabile daparte dell’Agenzia delle Entrate, la sanzione dal 100 al 200%dell’importo indebitamente fruito (art. 27, DL 185/2008).Se l’ ammontare di crediti inesistenti è superiore ad €. 50.000 per annosolare, è applicata solo la sanzione nella misura del 200%.E’ possibile sanare la violazione versando l’importo del creditoindebitamente utilizzato, entro il 30° giorno successivo alla data dellaviolazione oppure entro il termine di presentazione delladichiarazione relativa all’anno in cui la violazione è stata commessa,unitamente ai relativi interessi.
In caso di infedele dichiarazione consegue la decadenza daibenefici ottenuti. (art. 75, D.P.R. 28/12/2000, n. 445)
Torino, 24 ottobre 2013Ufficio delle Dogane di Torino
Rimborso delle accise sul gasolio autotrasportatori
Contabilizzazione dell’agevolazione
Contributo in c/esercizio non imponibile ai fini delle impostedirette – (scopo: neutralizzare i maggiori costi dovuti ad aumentidi accise sostenuti nell’esercizio di competenza dall’impresa)
Principio contabile OIC n. 12.1 – Voce A5, lett. e)
il contributo si intende “conseguito” nell’esercizio in cui vieneconcesso, salva la sua restituzione qualora si verifichi una condizionerisolutiva. Il suo effetto positivo sul risultato economico di bilanciodeve essere poi “sterilizzato” in sede di dichiarazione dei redditi.
S.P. CII (art. 2424 c.c.) a C.E. A5 (art. 2425 c.c.)
Crediti per “caro petrolio” a Contributi in conto esercizio
Studio di settore VG68U – trasporto merci su strada e traslochi – Art.3, comma 2 Decreto 28/03/2013 - Il secondo correttivo prevede che, infase di applicazione dell’analisi di congruità, la variabile “Costi percarburanti e lubrificanti” sia utilizzata al netto dell’“Ammontare delcredito d’imposta per caro petrolio”.
Torino, 24 ottobre 2013Ufficio delle Dogane di Torino
Rimborso delle accise sul gasolio autotrasportatori
Contabilizzazione dell’agevolazione
Esempio – Credito - € 2863 - per consumi 2012, compensato nel 2013;credito 3° trim. 2013 - 3740 € - chiesto a rimborso, da riportare concodice 23 nella sez. VI-A del quadro RU.
La gestione del credito relativo all’anno 2013, ad es. andrà fatta inUnico 2014 nella sezione II dedicata del quadro RU, denominata “Caropetrolio”, destinata al credito d’imposta a favore degliautotrasportatori per il consumo di gasolio
Torino, 24 ottobre 2013Ufficio delle Dogane di Torino
Rimborso delle accise sul gasolio autotrasportatori
Crediti utilizzati in F24
Crediti riconosciutidall’Agenzia Dogane, oper i quali è decorso iltermine del silenzioassenso
Crediti da indicare arigo RU27 di Unico 2015
Ove il credito (di € 2.863) non fosse statochiesto a rimborso o utilizzato in F24risulterebbe perso, in quanto:
a) poteva essere utilizzato in F24 entro il31/12/2013 indicandolo a RU24 col. 1;
b) oppure può essere chiesto a rimborso entroil 30/06/2014 indicandolo nel rigo RU27. - Pertale motivo non potrebbe confluire nel rigoRU28 col. 2 per essere riportato all'annosuccessivo (2015).
Torino, 24 ottobre 2013Ufficio delle Dogane di Torino
Dichiarazione rimborso accise gasolio autotrasportatori
Agenzia Dogane prot. 111659RU del 27/09/2013Periodo: luglio-settembre 2013
riduzione accise gasolio = 0,21418609 €/litro
Utilizzo credito in compensazione Termine
Se istanza presentata entro il 31/10/2013 31/12/2014
Se istanza presentata entro il termine di
decadenza ex. art. 14 TUA (31/10/2015 ) 31/12/2016
Dati da inserire in dichiarazione
Torino, 24 ottobre 2013Ufficio delle Dogane di Torino
Dati dichiarazione rimborso gasolio autotrasportatori
In caso di esercizio di più attività si indica quella prevalente
Si indica solo la parte generale della licenza (no singoli mezzi)
Si indicano (e allegano) solo i titoli non ancora in possesso della Dogana; es. nuove immatricolazioni nel trimestre )
Torino, 24 ottobre 2013Ufficio delle Dogane di Torino
Dati dichiarazione rimborso gasolio autotrasportatori
proprietà
leasing
locazione senza conducente
n. fatture ricevute per ogni veicolo,riportanti anche la sua targa
Se non indicate, si intendonoinizio e fine trimestre
Litri come da fattura per singolo mezzo (no consumo specifico)
Km segnati dal contakmdel veicolo a fine trimestre
credito relativo ad ogni veicolo
Torino, 24 ottobre 2013Ufficio delle Dogane di Torino
Dati dichiarazione rimborso gasolio autotrasportatori
Torino, 24 ottobre 2013Ufficio delle Dogane di Torino
Dati dichiarazione rimborso gasolio autotrasportatori
Licenza d’esercizio Fatture relative a carburanteintrodotto nei serbatoi dell’impiantoprivato di distribuzione
Si riforniscono anche veicolinon ammessi all’agevolazione
Torino, 24 ottobre 2013Ufficio delle Dogane di Torino
Dati dichiarazione rimborso gasolio autotrasportatori
Torino, 24 ottobre 2013Ufficio delle Dogane di Torino
Rimborso delle accise sul gasolio autotrasportatori
Unitamente al modulo di dichiarazione1 va presentata la dichiarazioneex. Artt. 47 e 48 DPR 445/2000, cui segue la ricevuta2 di acquisizionerilasciata dall’Ufficio.Alla dichiarazione vanno allegati i soli documenti non ancora in
possesso dell’Ufficio (copia dei certificati di immatricolazione degliautoveicoli, contratti di locazione e/o noleggio);ogni altro documento relativo alla dichiarazione (fatture,documenti di trasporto, cronotachigrafi, registri c/s, ecc), vaconservato agli atti della ditta per i cinque anni successivi alla datadi presentazione).
Precisazioni
1. qualora non siano a conoscenza dell’interessato i dati registrati
dal contachilometri alla fine delle singole frazioni intermedie (ades. in caso di variazione di aliquota di accisa durante il trimestre),essendo obbligatoria la compilazione della casella “km. percorsi“,si può inserire, per ciascun veicolo interessato, in ciascuno dei quadriA1,…An compilati, il n. “999999999”, oppure i km. totalizzati a finetrimestre .
Torino, 24 ottobre 2013Ufficio delle Dogane di Torino
Rimborso delle accise sul gasolio autotrasportatori
2. Per “litri consumati” si devono intendere i litri riportati in
fattura; pertanto l’intero quantitativo riportato in fattura si intende“consumato” al momento della fornitura:
- dal singolo automezzo se la fattura si riferisce al/i rifornimento/i ditale automezzo;
- ripartito in base all’effettiva percorrenza/consumo specifico storico,fra i vari mezzi che ivi si riforniscono, se la fattura si riferisce alcarico di carburante nel serbatoio del distributore.
3. In caso di rifornimento con emissione di fattura differita
(entro il giorno 15 del mese successivo) o se tale documento nonè ancora in possesso del dichiarante:
- i relativi consumi fatturati vanno imputati al trimestre dicompetenza, previa annotazione allegata alla dichiarazione diriservarsi di comunicare all’ufficio il numero delle fatture riferitea tale trimestre solare e successivamente pervenute, prima delladecorrenza del termine di presentazione della dichiarazionerelativa al trimestre solare successivo.
Torino, 24 ottobre 2013Ufficio delle Dogane di Torino
Rimborso delle accise sul gasolio autotrasportatori
4. Rifornimento “misto” da distributore stradale e privato.Il n. di fatture da indicare per ogni autoveicolo è pari alla somma dellefatture rilasciate al singolo automezzo durante i rifornimenti stradali,più il n.° di fatture relative alle partite di gasolio introdottenell’impianto privato di distribuzione nel periodo di riferimento.
5. Rifornimento “solo” da distributore privato.Se non sono state introdotte altre partite di prodotto nei trimestre/isuccessivo/i, si continuerà ad utilizzare il carburante ancora giacentenei serbatoi senza produzione di alcuna dichiarazione, essendo già statadichiarata “consumata” l’intera giacenza all’atto dell’ultimo acquisto.
6. Non è rimborsabile l’accisa sul gasolio fornito da distributori privati dicarburante diversi dal proprio, a meno che il soggetto utilizzatore nonabbia sottoscritto un contratto di comodato per uso esclusivo o facciaparte di un medesimo consorzio, associazione di imprese o appartengaad un medesimo gruppo tra i quali sussiste un rapporto di controllo e dicollegamento secondo i criteri definiti dall'articolo 2359 del codicecivile. (Art. 3 punto 5 L.R. Piemonte 31/05/2004, n. 14 e art. 40 L.R.23/04/2007, n. 9).
Torino, 24 ottobre 2013Ufficio delle Dogane di Torino
Rimborso delle accise sul gasolio autotrasportatori
7. In caso di errori in dichiarazione riscontrati dal dichiarante, èpossibile inviare nuova dichiarazione a rettifica della precedente(entro il termine di decadenza biennale decorrente dal primogiorno utile per la presentazione della dichiarazione cui fariferimento), unitamente a nota di accompagnamento,eventualmente documentata .In caso di erroneo utilizzo di un maggior credito rispetto aquello spettante, se non ancora rilevato dall’Ufficio accertatore,si rimanda a nota precedente.
8. La trasmissione telematica della dichiarazione va effettuata,dopo l’autenticazione e la firma elettronica del file conestensione .DIC, tramite il servizio telematico doganale - E.D.I.,che in ambiente di prova verifica la presenza di errori bloccanti.
Torino, 24 ottobre 2013Ufficio delle Dogane di Torino
Rimborso delle accise sul gasolio autotrasportatori
Torino, 24 ottobre 2013Ufficio delle Dogane di Torino
Rimborso accise carburanti tassisti
Gli autoservizi pubblici non di linea sono costituitidal servizio di taxi e dal servizio di noleggio conconducente effettuati con autovettura,motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale,disposti al fine di provvedere al trasporto collettivo oindividuale di persone, svolgendo una particolarefunzione complementare ed integrativa ai servizipubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimilacuali ed aerei.Il servizio viene effettuato, a richiesta dei trasportati odel trasportato, in modo non continuativo operiodico, su itinerari e secondo orari stabiliti divolta in volta.
Torino, 24 ottobre 2013Ufficio delle Dogane di Torino
Rimborso accise carburanti tassisti
Il D.M. 29 marzo 1994 e s.m.i., ha concesso l’aliquotaridotta di accisa sui carburanti consumati perl’azionamento delle autovetture da piazza (TAXI e NCC),compresi i motoscafi che in talune località sostituiscono levetture da piazza e quelli lacuali adibiti al servizio pubblicoda banchina per il trasporto di persone.
L’agevolazione fiscale viene concessa per veicoli alimentatia benzina, gasolio, metano e GPL, atti a trasportare unnumero di persone non superiore a 9, attraverso un creditodi imposta (rimborso di accisa) pari alla differenza tral’aliquota di accisa stabilita per i singoli carburanti e quellaridotta per gli stessi prodotti in base ai parametri stabilitiin Tabella “A” allegata al TUA.
Torino, 24 ottobre 2013Ufficio delle Dogane di Torino
Rimborso accise carburanti tassisti
Il beneficio compete quindi:
ai titolari della licenza comunale per l’esercizio delservizio di taxi;
agli esercenti, il servizio di noleggio con conducentenei comuni in cui non è istituito il servizio di taxipurché autorizzati allo stazionamento su areepubbliche;
ai soggetti autorizzati alla conduzione delleautovetture immatricolate per l’esercizio delservizio di noleggio con conducente utilizzate perl’esercizio del servizio di taxi.
Torino, 24 ottobre 2013Ufficio delle Dogane di Torino
Rimborso accise carburanti tassisti
L’inizio del servizio deve avvenire all’interno delterritorio comunale, anche se diretto verso qualunquedestinazione. Lo stazionamento dei mezzi avvieneall’interno delle rimesse o presso i pontili di attraccoper quanto riguarda i natanti.
Torino, 24 ottobre 2013Ufficio delle Dogane di Torino
Rimborso accise carburanti tassisti
non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, ilcumulo di più licenze per l’esercizio del servizio di taxi,ovvero il cumulo della licenza per l’esercizio del serviziodi taxi e dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio dinoleggio con conducente;
è invece ammesso il cumulo, in capo ad un medesimosoggetto, di più autorizzazioni per l’esercizio del serviziodi noleggio con conducente;
è inoltre ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, ilcumulo della licenza per l’esercizio del servizio di taxi edell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggiocon conducente, ove eserciti con natanti.
Torino, 24 ottobre 2013Ufficio delle Dogane di Torino
Rimborso accise carburanti tassisti
Entro il 28 Febbraio 2014 i titolari di licenza TAXI (o di NCCautorizzati a stazionare su aree pubbliche nei Comuni in cui nonè previsto il servizio taxi), possono presentare istanza perusufruire, mediante credito di imposta, dei benefici derivantidall'applicazione dell'aliquota ridotta di accisa sul consumo deicarburanti per l'anno 2013.
L’istanza va presentata al competente Ufficio delle Doganecorredata da una dichiarazione relativa ai giorni di effettivoservizio prestato, unitamente a copia dei libretti di circolazionedei mezzi interessati all’agevolazione e delle relativeautorizzazioni amministrative ad essa collegati.
La richiesta dovrà essere vistata dal Comune di competenza inmodo da attestare la conformità di quanto dichiarato dalrichiedente, ossia il possesso della licenza o dell’autorizzazione,l’inesistenza di provvedimenti di revoca o di sospensione, glieventuali periodi di assenza, ecc.).
Torino, 24 ottobre 2013Ufficio delle Dogane di Torino
Rimborso accise carburanti tassisti
generalità del richiedente;
domicilio e codice fiscale;
specie del servizio prestato;
estremi della licenza o dell’autorizzazione;
dati identificativi dell’autovettura o del natante, compreso iltipo di alimentazione del veicolo;
dichiarazione relativa ai giorni di effettivo servizio.
Contenuti dell’istanza
Se dall’istanza risulta che il servizio è stato effettuato per tutti imesi dell’anno e che non sono intervenuti atti di sospensione odi revoca della licenza o della autorizzazione, ovvero che non visono stati periodi di interruzione del servizio per malattia o altracausa, il beneficio fiscale viene accordato sulla base massima di26 giorni lavorativi per ciascun mese.
Torino, 24 ottobre 2013Ufficio delle Dogane di Torino
Rimborso accise carburanti tassisti
L’Ufficio delle Dogane, ricevuta l’istanza sottoscritta daldichiarante, ne controlla la regolarità e procede al calcolo del“credito d’imposta” da corrispondere al titolare della licenza odella autorizzazione in base:
ai quantitativi giornalieri di carburante, forfetariamenteprefissati dalla legge a seconda della densità demografica delcomune in cui circola l’autovettura o il natante;
dei giorni di servizio effettivo prestato;
dell’aliquota normale e di quella ridotta prevista per ognisingola tipologia di carburante utilizzato.
Controlli
Le dichiarazioni infedeli prodotte sull’istanza comportano lasanzione prevista dall’articolo 40 del D. Lgs. 504/95 a caricodell’intestatario del titolo autorizzativo (reclusione da sei mesi atre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell’imposta evasa,non inferiore in ogni caso a euro 7.746)
Torino, 24 ottobre 2013Ufficio delle Dogane di Torino
Rimborso accise carburanti tassisti
La competente autorità comunale dovrà procedere adaccertare la dichiarazione relativa ai giorni di effettivoservizio, in base ai quali si determina l’ammontare delcredito d’imposta da erogare, tenendo conto che la solapresenza in piazza dell’autovettura adibita a noleggio conconducente (con particolare riferimento al NCC), senzache nella giornata si richieda alcuna prestazione, non puòessere computata nel conteggio delle giornate totali dieffettivo servizio e perciò non beneficia del creditod’imposta.
Assume rilevante responsabilità di carattere penale ilpubblico ufficiale del comune che vista, convalidando,l’istanza presentata (in quanto riporta dichiarazioni nonveritiere), senza effettuare gli opportuni accertamenti.
Torino, 24 ottobre 2013Ufficio delle Dogane di Torino
Rimborso accise carburanti tassisti
In compensazionemediante modello F24 sezione "Erario“ - codice tributo6715 - "anno di riferimento" quello nel corso del quale sieffettua la compensazione.
Il credito deve essere utilizzato:
Il credito d'imposta concesso per l'anno 2013 dovrà essereindicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione deiredditi modello UNICO 2014, nel quadro RU, sezione I,codice “05”.
Torino, 24 ottobre 2013Ufficio delle Dogane di Torino
Rimborso accise carburanti tassisti
Il credito d'imposta costituisce "contributo in contoesercizio" e deve essere rilevato con il criterio dicompetenza, indipendentemente dalla data di concessionedel credito stesso.Non concorre alla formazione del reddito imponibile.
Qualora il credito non possa essere utilizzato tutto incompensazione, il beneficiario può utilizzare l’eccedenzachiedendo il rilascio del “buono d’imposta”, presentandoistanza al competente ufficio delle Dogane entro i trentagiorni successivi alla scadenza del termine per lapresentazione della dichiarazione dei redditi.
Il prossimo 30 ottobre scade il termine per la richiesta delrilascio dei buoni d’imposta relativi all’anno 2012.
Torino, 24 ottobre 2013Ufficio delle Dogane di Torino
Rimborso accise carburanti tassisti
Quantitativi giornalieri rimborsabili:
Litri numero di abitanti (ab)
11 ab< 100.000
14 100.001 < ab < 500.000
18 ab > 500.000
Aliquota d’accisa ridotta:
Aliquote – punto 12 Tabella A TUA
Prodotto Aliquota
accisa
Aliquota
ridotta
Differenza
rimborsabile
Unità di
misura
benzina 0, 72840 0,35900 0,36940 €/litro
gasolio 0,61740 0,33000 0,28740 €/litro
gpl 0,26777 0,10711 0,16066 €/kg
gas naturale 0,00331 0,00132 0,00199 €/mc
Torino, 24 ottobre 2013Ufficio delle Dogane di Torino
Rimborso accise carburanti tassisti
Caso: Tassista in Torino, assente 11 giorni, auto a benzina
Aliquota ridotta (punto 12 Tab A) - k= 0,359 €/litro; 18 litri/g
Prodotto Aliquota accisa Simbolo usato
sino al 10 0, 72840 x1
giorno 10 0,72850 x2
giorno 20 0,72810 x3
Aliquota media =
Assenza proporzionale = 26/31*11=9; giorni utili = 17
31
12*10*9* 321 xxx= 0, 72832 €/litro
Credito rimborsabile = (0,72832-0,35900)*17*18= 113,01 €
Torino, 24 ottobre 2013Ufficio delle Dogane di Torino
grazie per
l’attenzione