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I (Atti per i quali la pubblicazione e ` una condizione di applicabilita `) REGOLAMENTO (CE) N. 1260/1999 DEL CONSIGLIO del 21 giugno 1999 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunita ` europea, in particolare l’articolo 161, vista la proposta della Commissione ( 1 ), visto il parere conforme del Parlamento europeo ( 2 ), visto il parere del Comitato economico e sociale ( 3 ), visto il parere del Comitato delle regioni ( 4 ), (1) considerando che l’articolo 158 del trattato pre- vede che, per rafforzare la coesione economica e sociale, la Comunita ` debba mirare a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e il ritardo delle regioni meno favorite o insulari comprese le zone rurali, mentre l’articolo 159 prevede che tale azione venga sostenuta attra- verso i Fondi a finalita ` strutturale («Fondi strut- turali»), la Banca europea per gli investimenti (BEI) e gli altri strumenti finanziari esistenti; (2) considerando che, a norma dell’articolo 19 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalita ` strutturali, alla loro efficacia e al coor- dinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti degli altri strumenti finanziari esistenti ( 5 ), il Consiglio deve riesaminare detto regolamento, su proposta della Commissione, entro il 31 dicembre 1999; che, al fine di assicurare una migliore trasparenza della normativa comunitaria, e ` auspicabile riunire in un unico regolamento le disposizioni relative ai Fondi strutturali e, di conseguenza, abrogare il regolamento (CEE) n. 2052/88 e il regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali inter- venti e quelli della Banca europea per gli investi- menti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall’altro ( 6 ); (3) considerando che in forza dell’articolo 5 del pro- tocollo n. 6, concernente disposizioni speciali relative all’obiettivo n. 6 nel quadro dei Fondi strutturali in Finlandia e Svezia, allegato all’atto di adesione dell’Austria, della Finlandia e della Svezia, detto protocollo deve essere riesaminato entro il 31 dicembre 1999, contestualmente al regolamento (CEE) n. 2052/88; (4) considerando che, al fine di rafforzare la concen- trazione e semplificare l’azione dei Fondi struttu- rali, e ` opportuno ridurre il numero di obiettivi prioritari rispetto al regolamento (CEE) n. 2052/ 88; che devono essere definiti come tali lo svi- luppo e l’adeguamento strutturale delle regioni in ritardo di sviluppo, la riconversione economica e sociale delle zone con difficolta ` strutturali, non- che ´ l’adeguamento e l’ammodernamento delle politiche e dei sistemi di istruzione, formazione e occupazione; (5) considerando che, nel quadro della sua azione di rafforzamento della coesione economica e sociale, la Comunita ` cerca anche di promuovere uno sviluppo armonioso, equilibrato e duraturo delle attivita ` economiche, un alto tasso di occu- pazione, la parita ` tra i sessi e un elevato livello ( 1 ) GU C 176 del 9.6.1998, pag. 1. ( 2 ) Parere conforme del 6 maggio 1999 (non ancora pubbli- cato nella Gazzetta ufficiale). ( 3 ) GU C 407 del 28.12.1998, pag. 74. ( 4 ) GU C 373 del 2.12.1998, pag. 1. ( 5 ) GU L 185 del 15.7.1988, pag. 9. Regolamento modifi- cato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3193/94 (GU L 337 del 24.12.1994, pag. 11). ( 6 ) GU L 374 del 31.12.1988, pag. 1. Regolamento modifi- cato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3193/94. 26.6.1999 L 161/1 Gazzetta ufficiale delle Comunita ` europee IT

RegCE 1260/1999

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Regolamento (CE) n. 1260/1999 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali

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I

(Atti per i quali la pubblicazione eÁ una condizione di applicabilitaÁ )

REGOLAMENTO (CE) N. 1260/1999 DEL CONSIGLIO

del 21 giugno 1999

recante disposizioni generali sui Fondi strutturali

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la ComunitaÁ europea, inparticolare l'articolo 161,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere conforme del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

visto il parere del Comitato delle regioni (4),

(1) considerando che l'articolo 158 del trattato pre-vede che, per rafforzare la coesione economica esociale, la ComunitaÁ debba mirare a ridurre ildivario tra i livelli di sviluppo delle varie regionie il ritardo delle regioni meno favorite o insularicomprese le zone rurali, mentre l'articolo 159prevede che tale azione venga sostenuta attra-verso i Fondi a finalitaÁ strutturale («Fondi strut-turali»), la Banca europea per gli investimenti(BEI) e gli altri strumenti finanziari esistenti;

(2) considerando che, a norma dell'articolo 19 delregolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondia finalitaÁ strutturali, alla loro efficacia e al coor-dinamento dei loro interventi e di quelli dellaBanca europea per gli investimenti degli altristrumenti finanziari esistenti (5), il Consiglio deveriesaminare detto regolamento, su proposta dellaCommissione, entro il 31 dicembre 1999; che, al

fine di assicurare una migliore trasparenza dellanormativa comunitaria, eÁ auspicabile riunire inun unico regolamento le disposizioni relative aiFondi strutturali e, di conseguenza, abrogare ilregolamento (CEE) n. 2052/88 e il regolamento(CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre1988, recante disposizioni di applicazione delregolamento (CEE) n. 2052/88 per quantoriguarda il coordinamento tra gli interventi deivari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali inter-venti e quelli della Banca europea per gli investi-menti e degli altri strumenti finanziari esistenti,dall'altro (6);

(3) considerando che in forza dell'articolo 5 del pro-tocollo n. 6, concernente disposizioni specialirelative all'obiettivo n. 6 nel quadro dei Fondistrutturali in Finlandia e Svezia, allegato all'attodi adesione dell'Austria, della Finlandia e dellaSvezia, detto protocollo deve essere riesaminatoentro il 31 dicembre 1999, contestualmente alregolamento (CEE) n. 2052/88;

(4) considerando che, al fine di rafforzare la concen-trazione e semplificare l'azione dei Fondi struttu-rali, eÁ opportuno ridurre il numero di obiettiviprioritari rispetto al regolamento (CEE) n. 2052/88; che devono essere definiti come tali lo svi-luppo e l'adeguamento strutturale delle regioni inritardo di sviluppo, la riconversione economica esociale delle zone con difficoltaÁ strutturali, non-che l'adeguamento e l'ammodernamento dellepolitiche e dei sistemi di istruzione, formazione eoccupazione;

(5) considerando che, nel quadro della sua azione dirafforzamento della coesione economica esociale, la ComunitaÁ cerca anche di promuovereuno sviluppo armonioso, equilibrato e duraturodelle attivitaÁ economiche, un alto tasso di occu-pazione, la paritaÁ tra i sessi e un elevato livello

(1) GU C 176 del 9.6.1998, pag. 1.(2) Parere conforme del 6 maggio 1999 (non ancora pubbli-

cato nella Gazzetta ufficiale).(3) GU C 407 del 28.12.1998, pag. 74.(4) GU C 373 del 2.12.1998, pag. 1.(5) GU L 185 del 15.7.1988, pag. 9. Regolamento modifi-

cato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3193/94 (GUL 337 del 24.12.1994, pag. 11).

(6) GU L 374 del 31.12.1988, pag. 1. Regolamento modifi-cato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3193/94.

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di tutela e di miglioramento dell'ambiente; chetale azione deve in particolare inserire organica-mente le esigenze della tutela ambientale nelladefinizione e nella realizzazione dell'azione deiFondi strutturali e contribuire ad eliminare leineguaglianze, e a promuovere la paritaÁ trauomini e donne; che l'azione dei Fondi puòaltresì permettere di combattere le discrimina-zioni fondate sulla razza o origine etnica, su unamenomazione o sull'etaÁ , segnatamente attraversouna valutazione delle necessitaÁ , mediante incen-tivi finanziari e tramite un partenariato ampliato;

(6) considerando che lo sviluppo culturale, la qualitaÁdell'ambiente naturale e costruito, la dimensionequalitativa e culturale delle condizioni di vita elo sviluppo del turismo contribuiscono a renderele regioni pi� interessanti da un punto di vistaeconomico e sociale nella misura in cui favori-scono la creazione di posti di lavoro duraturi;

(7) considerando che il Fondo europeo di svilupporegionale (FESR) contribuisce principalmenteallo sviluppo e all'adeguamento strutturale delleregioni in ritardo di sviluppo, nonche alla ricon-versione economica e sociale delle regioni condifficoltaÁ strutturali;

(8) considerando che i compiti del Fondo socialeeuropeo (FSE) devono essere adeguati al fine ditener conto e di consentire l'attuazione della stra-tegia europea per l'occupazione;

(9) considerando che a partire dal 1993 la disciplinadei Fondi strutturali tiene conto anche della com-ponente strutturale della politica comune dellapesca, politica strutturale a pieno titolo; cheoccorre proseguirne l'attuazione nell'ambito deiFondi strutturali attraverso lo strumento finan-ziario di orientamento della pesca (SFOP); che ilcontributo finanziario dello SFOP nel quadrodell'obiettivo 1 dei Fondi strutturali rientra nellaprogrammazione di detto obiettivo n. 1 e che ilcontributo finanziario dello SFOP al di fuori del-l'obiettivo n. 1 eÁ oggetto di un documento unicodi programmazione in ogni Stato membro inte-ressato;

(10) considerando che la ComunitaÁ si eÁ impegnata inuna riforma della politica agricola comune cheimplica misure strutturali e misure di accompa-gnamento a favore dello sviluppo rurale; che, inquest'ambito, il Fondo europeo agricolo di orien-tamento e garanzia (FEAOG), sezione «orienta-mento», deve continuare a contribuire al conse-guimento dell'obiettivo prioritario di sviluppo eadeguamento strutturale delle regioni in ritardodi sviluppo tramite il miglioramento dell'effi-cienza delle strutture di produzione, trasforma-

zione e commercializzazione dei prodotti agricolie silvicoli, nonche la promozione del potenzialeendogeno delle zone rurali; che eÁ opportuno cheil FEAOG, sezione «garanzia», contribuisca allarealizzazione dell'obiettivo prioritario dellariconversione economica e sociale delle zone condifficoltaÁ strutturali, conformemente al regola-mento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del17 maggio 1999, sul sostegno allo svilupporurale da parte del Fondo europeo agricolo diorientamento e garanzia (FEAOG) e che modi-fica ed abroga taluni regolamenti (1);

(11) considerando che le norme specificamente appli-cabili a ciascun Fondo saranno precisate nelledecisioni d'applicazione adottate a norma degliarticoli 37, 148 e 162 del trattato;

(12) considerando che eÁ necessario specificare alcunicriteri per definire le regioni e le zone ammissi-bili; che a tal fine eÁ opportuno ricorrere, perl'individuazione di quelle prioritarie a livellocomunitario, al sistema comune di classificazionedelle regioni denominato «nomenclatura delleunitaÁ territoriali per la statistica (NUTS)», predi-sposto dall'Ufficio statistico delle ComunitaÁeuropee con la collaborazione degli istituti nazio-nali di statistica;

(13) considerando che eÁ opportuno definire comeregioni in ritardo di sviluppo quelle il cui pro-dotto interno lordo pro capite eÁ inferiore al 75%della media comunitaria; che al fine di assicurareun'efficace concentrazione degli interventi, eÁnecessario che la Commissione applichi scrupolo-samente tale criterio basandosi su statisticheoggettive; che devono rientrare nell'obiettivo n. 1,previsto dal presente regolamento, anche leregioni ultraperiferiche e le zone a scarsissimadensitaÁ di popolazione rientranti, per il periodo1995±1999, nell'obiettivo n. 6 di cui al proto-collo n. 6 dell'atto di adesione dell'Austria, dellaFinlandia e della Svezia;

(14) considerando che eÁ opportuno raggruppare nelladefinizione di zone in fase di riconversione eco-nomica e sociale le zone in fase di mutazionesocioeconomica nei settori dell'industria e deiservizi, le zone rurali in declino, le zone urbanein difficoltaÁ e le zone dipendenti dalla pesca chesi trovano in una situazione di crisi; che eÁ neces-sario assicurare una concentrazione effettiva sullezone della ComunitaÁ maggiormente colpite; chetali zone devono essere determinate dalla Com-missione su proposta degli Stati membri e instretta concertazione con gli stessi;

(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.

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(15) considerando che, al fine di assicurare il caratterecomunitario dell'azione dei Fondi, occorre che,nella misure del possibile, le zone in fase dimutazione socioeconomica nel settore dell'indu-stria e le zone rurali in declino siano determinatesulla base di indicatori oggettivi applicati alivello comunitario; che occorre inoltre che lapopolazione interessata da questo obiettivo prio-ritario rappresenti, globalmente a livello comuni-tario e a titolo indicativo, circa il 10% dellapopolazione comunitaria per le zone industriali,il 5% per le zone rurali, il 2% per le zoneurbane e l'1% per le zone di pesca; che, per farein modo che ciascuno Stato membro contribuiscaequamente allo sforzo globale di concentrazione,la copertura nel 2006 in termini di popolazionedell'obiettivo n. 2, di cui al presente regola-mento, non deve risultare ridotta di pi� di unterzo rispetto alla copertura, nel 1999, degliobiettivi n. 2 e n. 5b, di cui al regolamento(CEE) n. 2052/88;

(16) considerando che, ai fini dell'efficacia della pro-grammazione, occorre che le regioni in ritardo disviluppo il cui PIL pro capite risulti inferiore al75% della media comunitaria coincidano conquelle assistite dagli Stati membri in forzadell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trat-tato e, tenuto conto di eventuali misure specifi-che adottate a norma dell'articolo 299,paragrafo 2, del trattato a favore delle regioniultraperiferiche (dipartimenti francesi d'oltre-mare, Azzorre, Madera, isole Canarie); che ana-logamente, eÁ opportuno che, le zone in fase dimutazione socioeconomica corrispondano inampia misura a quelle assistite dagli Stati mem-bri in forza dell'articolo 87, paragrafo 3,lettera c), del trattato; che l'obiettivo dellaComunitaÁ dovrebbe essere il miglioramento dellacoerenza alla fine del periodo 2000±2006 tramiteuno sforzo appropriato degli Stati membri relati-vamente alla loro situazione attuale;

(17) considerando che l'obiettivo di adeguamento eammodernamento delle politiche e dei sistemi diistruzione, formazione e occupazione prevedeinterventi finanziari nelle regioni e nelle zonenon coperte dall'obiettivo n. 1; che l'obiettivon. 3 fornisce altresì un quadro di riferimentovolto ad assicurare la coerenza con l'insiemedelle azioni a favore delle risorse umane in unostesso Stato membro;

(18) considerando che gli interventi dell'FSE nell'o-biettivo n. 2 dovrebbero riguardare azioni regio-nali e locali che rispondano alla situazione speci-fica riscontrata in ciascuna zona dell'obiettivon. 2 e che siano coordinate con gli interventidegli altri fondi strutturali; che ogni contributodell'FSE ad un documento unico di programma-zione nell'ambito dell'obiettivo n. 2 dovraÁ esseredi un ammontare sufficiente a giustificare unagestione distinta e dovrebbe dunque essere

almeno pari al 5% del totale del contributo deifondi strutturali;

(19) considerando che le regioni rientranti in unobiettivo prioritario nel 1999 che non sono con-formi ai criteri di ammissibilitaÁ devono poterbeneficiare di un sostegno transitorio, progressi-vamente pi� limitato; che tale sostegno dovrebbeessere inferiore nel 2000 rispetto a quello erogatonel 1999;

(20) considerando che occorre prevedere disposizionirelative alla ripartizione delle risorse disponibili;che queste ultime sono oggetto di una riparti-zione annuale e che eÁ consentita una concentra-zione significativa a favore delle regioni inritardo di sviluppo, comprese quelle che benefi-ciano di un sostegno transitorio;

(21) considerando che il volume annuale di aiuto rice-vuto nel quadro del presente regolamento daogni Stato membro attraverso i fondi strutturali,in combinazione con l'assistenza fornita nell'am-bito del fondo di coesione, deve essere limitatoad un massimale generale in base alla capacitaÁ diassorbimento nazionale;

(22) considerando che la Commissione deve stabilireripartizioni indicative degli stanziamenti d'impe-gno disponibili per gli obiettivi prioritari basan-dosi su criteri oggettivi appropriati; che il 4%degli stanziamenti così assegnati agli Stati mem-bri dovrebbe formare oggetto di un'attribuzioneintermedia da parte della Commissione; che,quale riconoscimento dei particolari sforzi com-piuti nell'ambito del processo di pace in Irlandadel Nord, si continueraÁ ad attuare il programmaPEACE fino al 2004; che eÁ istituito un pro-gramma speciale di assistenza per il periodo2000±2006 a favore delle regioni svedesi NUTS-II non incluse nell'elenco di cui all'articolo 3,paragrafo 2, e conformi ai criteri stabilitinell'articolo 2 del protocollo n. 6 dell'atto diadesione di Austria, Finlandia e Svezia;

(23) considerando che il 5,35% del totale degli stan-ziamenti d'impegno disponibili eÁ riservato alleiniziative comunitarie e l'0,65% alle azioni inno-vatrici e all'assistenza tecnica;

(24) considerando che, ai fini della programmazione,gli stanziamenti disponibili dei Fondi strutturalidevono essere indicizzati in maniera forfettaria eche, ove del caso, tale indicizzazione deve essereoggetto di un adeguamento tecnico prima del31 dicembre 2003;

(25) considerando che i principi fondamentali dellariforma dei Fondi strutturali del 1988 devonocontinuare ad indirizzare le attivitaÁ dei Fondifino al 2006; che l'esperienza ha mostrato la

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necessitaÁ di apportarvi miglioramenti al fine diaccrescerne semplicitaÁ e trasparenza, e che, inparticolare, la ricerca di efficacia deve essere con-siderata un principio fondamentale;

(26) considerando che l'efficacia e la trasparenza delleattivitaÁ dei Fondi strutturali esigono una precisadefinizione delle responsabilitaÁ degli Stati mem-bri e della ComunitaÁ e che queste responsabilitaÁdevono essere specificate in ciascuna fase dellaprogrammazione, della sorveglianza, della valu-tazione e del controllo; che, in applicazione delprincipio di sussidiarietaÁ e ferme restando lecompetenze della Commissione, la responsabilitaÁdell'attuazione degli interventi e del relativo con-trollo spetta in primo luogo agli Stati membri;

(27) considerando che l'azione della ComunitaÁ eÁ com-plementare a quella degli Stati membri o eÁ voltaa contribuirvi e che, per apportare un contributosignificativo, occorre rafforzare il partenariato;che quest'ultimo interessa le autoritaÁ regionali elocali, le altre autoritaÁ competenti, compresequelle responsabili dell'ambiente e della paritaÁtra uomini e donne, i partner economici e socialie gli altri organismi competenti; che eÁ opportunoassociare le parti competenti nella preparazione,sorveglianza e valutazione degli interventi;

(28) considerando che occorre definire il processo diprogrammazione a partire dalla sua concezionefino al beneficiario finale e che negli Stati mem-bri tale processo deve essere agevolato medianteorientamenti generali indicativi stabiliti dallaCommissione sulle pertinenti politiche comunita-rie concordate in relazione ai Fondi strutturali;

(29) considerando che la programmazione deve assi-curare il coordinamento dei Fondi strutturali traloro e di questi con gli altri strumenti finanziariesistenti e con la BEI; che tale coordinamento eÁinoltre inteso a determinare una combinazione disovvenzioni e prestiti;

(30) considerando che le attivitaÁ dei Fondi e le opera-zioni che questi contribuiscono a finanziaredevono essere compatibili con le altre politichecomunitarie e rispettare la normativa comunita-ria; che a tal fine devono essere previste disposi-zioni particolari; che al riguardo le operazioni didivulgazione e valorizzazione dei risultati dellaricerca e dello sviluppo tecnologico svolte nel-l'ambito dei Fondi strutturali devono garantire latutela dei diritti connessi all'ottenimento e allavalorizzazione delle conoscenze ed essere realiz-zate rispettando le norme comunitarie in materiadi concorrenza;

(31) considerando che eÁ opportuno semplificare i cri-teri e le modalitaÁ di verifica e di attuazione delprincipio di addizionalitaÁ ;

(32) considerando che occorre semplificare il sistemadi programmazione applicando un periodo diprogrammazione unico di sette anni; che a talfine occorre limitare le forme e il numero degliinterventi, riconducendoli di norma ad un inter-vento integrato per regione, generalizzando ilricorso ai documenti unici di programmazionenell'ambito degli obiettivi prioritari e inserendo igrandi progetti e le sovvenzioni globali nelle altreforme d'intervento;

(33) considerando che al fine di potenziare una strate-gia integrata di sviluppo, pur tenendo conto dellespecificitaÁ regionali, occorre curare la coerenzatra le azioni dei vari Fondi e le politiche comuni-tarie, la strategia per l'occupazione, le politicheeconomiche e sociali degli Stati membri, noncheÂle rispettive politiche regionali;

(34) considerando che, per accelerare e semplificare leprocedure di programmazione, eÁ opportunodistinguere le responsabilitaÁ della Commissione equelle degli Stati membri; che a tal fine occorreprevedere che la Commissione adotti, su propo-sta degli Stati membri, le strategie e le prioritaÁ disviluppo della programmazione, la partecipa-zione finanziaria comunitaria e le modalitaÁd'attuazione ad esse connesse, e che gli Statimembri decidano in merito alla loro applica-zione; che occorre altresì precisare il contenutodelle diverse forme d'intervento;

(35) considerando che l'esecuzione decentrata delleazioni dei Fondi strutturali ad opera degli Statimembri deve fornire garanzie quanto alle moda-litaÁ e alla qualitaÁ dell'esecuzione stessa, ai risul-tati e alla loro valutazione, nonche alla sanagestione finanziaria e al suo controllo;

(36) considerando che la Commissione deve poterapprovare, se necessario d'intesa con la BEI, igrandi progetti di investimento superiori a undato volume finanziario, al fine di valutare illoro impatto e l'impiego previsto delle risorsecomunitarie;

(37) considerando che eÁ opportuno che le azioniintraprese nell'ambito degli obiettivi prioritarisiano integrate da azioni di interesse comunitariointraprese su iniziativa della Commissione;

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(38) considerando che eÁ necessario destinare le inizia-tive comunitarie alla promozione della coopera-zione transfrontaliera, transnazionale e interre-gionale (INTERREG) e alla rivitalizzazione eco-nomica e sociale delle cittaÁ e dei suburbi in crisi(URBAN), ambedue con finanziamenti del FESR,allo sviluppo rurale (LEADER), con finanzia-menti del FEAOG, sezione «orientamento», eallo sviluppo delle risorse umane in un contestodi pari opportunitaÁ (EQUAL), con finanziamentodel FES; che la promozione della cooperazionetransfrontaliera Ð segnatamente nell'ottica del-l'allargamento Ð, transnazionale e interregionaleriveste al riguardo un'importanza particolare;che bisogna tenere nella dovuta considerazione lacooperazione con le regioni ultraperiferiche; cheoccorre rafforzare il coordinamento della coope-razione transfrontaliera, transnazionale e interre-gionale con le azioni condotte a norma del rego-lamento (CEE) n. 3906/89 (1), del regolamento(Euratom, CE) n. 1279/96 (2) e del regolamento(CE) n. 1488/96 (3), in vista soprattutto dell'allar-gamento dell'Unione e tenuto conto del partena-riato euromediterraneo; che occorre tenere debi-tamente conto dell'integrazione sociale e profes-sionale dei richiedenti asilo nel quadro diEQUAL;

(39) considerando che i Fondi strutturali devonosostenere la realizzazione di studi, progetti pilotae scambi di esperienze al fine di promuoverneun'applicazione semplice e trasparente e imposta-zioni e pratiche innovative;

(40) considerando che per potenziare l'effetto siner-gico delle risorse comunitarie favorendo il mas-simo ricorso a fonti di finanziamento private eper tenere pi� adeguatamente conto della redditi-vitaÁ dei progetti, eÁ opportuno diversificare leforme di aiuto dei Fondi strutturali, differenziarei tassi d'intervento per promuovere l'interessecomunitario, per incoraggiare l'utilizzo di risorsefinanziarie diversificate e per limitare la parteci-pazione dei Fondi sollecitando il ricorso a formedi aiuto appropriate; che occorre a tal fine preve-dere tassi di partecipazione ridotti nel caso diinvestimenti nelle aziende e di investimenti infra-strutturali generatori di entrate sostanziali; che,ai fini del presente regolamento e a titolo indica-tivo, eÁ opportuno definire come entrate sostan-ziali nette quelle che rappresentano almeno il25% del costo totale dell'investimento di cuitrattasi;

(41) considerando che, conformemente al principio disussidiarietaÁ , occorre che alle spese ammissibili siapplichino le pertinenti norme nazionali ovemanchino norme comunitarie, le quali possonoessere definite dalla Commissione quandoappaiano necessarie per garantire un'applica-zione equa ed uniforme dei Fondi strutturalinella ComunitaÁ ; che occorre tuttavia specificarel'ammissibilitaÁ delle spese per quanto concerne ledate iniziali e finali di ammissibilitaÁ e la peren-nitaÁ degli investimenti; che conseguentemente,per assicurare efficacia ed incidenza durevoleall'azione dei Fondi, un aiuto di questi ultimidovrebbe restare definitivamente attribuito, intutto o in parte, ad un'operazione soltanto se lanatura e le condizioni di realizzazione dellastessa non subiscono una modifica importante,tale da sviare l'operazione sovvenzionata dal suoobiettivo iniziale;

(42) considerando che occorre semplificare le norme ele procedure di impegno e pagamento; che a talfine gli impegni di bilancio devono essere effet-tuati ogni anno in un'unica volta, conforme-mente alle prospettive finanziarie pluriennali e alpiano di finanziamento degli interventi, mentre ipagamenti devono essere corrisposti sotto formadi un anticipo e di successivi rimborsi delle speseeffettuate; che, secondo una giurisprudenza con-solidata, gli interessi eventualmente prodotti dal-l'anticipo costituiscono risorse dello Stato mem-bro interessato e che, per aumentare l'efficaciadei Fondi, devono essere destinati ai medesimifini dell'anticipo stesso;

(43) considerando che occorre garantire una sanagestione finanziaria, verificando la giustificazionee la certificazione delle spese e definendo condi-zioni di pagamento vincolate all'osservanza dellefondamentali responsabilitaÁ in materia di sorve-glianza della programmazione, di controllofinanziario e di applicazione del diritto comuni-tario;

(44) considerando che al fine di garantire la correttagestione delle risorse comunitarie occorre miglio-rare le previsioni e l'esecuzione delle spese; che eÁa tal fine opportuno che gli Stati membri tra-smettano regolarmente alla Commissione le pro-prie previsioni circa l'utilizzazione delle risorsecomunitarie e che i ritardi di esecuzione finanzia-ria diano luogo a rimborsi dell'anticipo e adisimpegni d'ufficio;

(45) considerando che nel corso del periodo transito-rio dal 1o gennaio 1999 al 31 dicembre 2001ogni riferimento all'euro deve essere inteso in

(1) GU L 375 del 23.12.1989, pag. 11 (PHARE). Regola-mento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 753/96 (GU L 103 del 26.4.1996, pag. 5).

(2) GU L 165 del 4.7.1996, pag. 1 (TACIS).(3) GU L 189 del 30.7.1996, pag. 1 (MEDA). Regolamento

modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 780/98(GU L 113 del 15.4.1998, pag. 2).

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linea di massima come un riferimento all'euro inquanto unitaÁ monetaria di cui all'articolo 2,seconda frase del regolamento (CE) 974/98 delConsiglio, del 3 maggio 1998, relativo all'intro-duzione dell'euro (1);

(46) considerando che una delle garanzie dell'efficaciadei Fondi strutturali eÁ data dall'efficienza dellasorveglianza; che occorre migliorare quest'ultimaprecisando le responsabilitaÁ in materia; cheoccorre in particolare distinguere le funzioni digestione da quelle di sorveglianza;

(47) considerando che per ciascun intervento occorredesignare un'autoritaÁ di gestione unica e preci-sarne le responsabilitaÁ ; che queste ultime riguar-dano principalmente la raccolta delle informa-zioni sui risultati e la loro trasmissione alla Com-missione, la corretta esecuzione finanziaria,l'organizzazione della valutazione e il rispettodegli obblighi in materia di pubblicitaÁ e di dirittocomunitario; che in quest'ambito occorre preve-dere riunioni regolari tra la Commissione el'autoritaÁ di gestione per la sorveglianza dell'in-tervento;

(48) considerando che occorre specificare che il comi-tato di sorveglianza eÁ un'istanza nazionale nomi-nata dallo Stato membro incaricata di seguirel'intervento, verificarne la gestione da parte del-l'autoritaÁ preposta, assicurare il rispetto dei suoiorientamenti e delle sue modalitaÁ di attuazione,nonche esaminarne la valutazione;

(49) considerando che gli indicatori e i rapportiannuali di esecuzione sono essenziali ai fini dellasorveglianza e che occorre definirli con maggioreprecisione affinche rispecchino in maniera affida-bile lo stato di avanzamento degli interventi e laqualitaÁ della programmazione;

(50) considerando che, per garantire un'esecuzioneefficiente e regolare, occorre specificare gli obbli-ghi degli Stati membri in materia di sistemi digestione e controllo, di certificazione delle spesee di prevenzione, individuazione e rettifica delleirregolaritaÁ e delle infrazioni del diritto comuni-tario;

(51) considerando che, ferme restando le attuali pre-rogative della Commissione in materia di con-trollo finanziario, occorre potenziare la collabo-razione tra gli Stati membri e la Commissione inquesto settore, prevedendo in particolare regolariconsultazioni tra gli Stati membri e la Commis-sione nel cui ambito vengano esaminate le misure

adottate dagli Stati membri e la Commissionepossa, ove del caso, richiedere misure correttive;

(52) considerando che occorre definire la responsabi-litaÁ degli Stati membri in materia di sanzione erettifica di irregolaritaÁ e infrazioni, nonche quelladella Commissione in caso di inadempienze degliStati membri;

(53) considerando che l'efficacia e l'impatto delle atti-vitaÁ dei Fondi strutturali dipendono altresì da unmiglioramento e da un approfondimento dellavalutazione e che occorre precisare le responsabi-litaÁ degli Stati membri e della Commissione inmateria, nonche le modalitaÁ atte a garantirel'affidabilitaÁ della valutazione;

(54) considerando che occorre valutare gli interventiin vista della loro preparazione, della loro revi-sione intermedia e di una stima del loro impatto,nonche integrare tale valutazione nella sorve-glianza degli interventi; che a tal fine occorredefinire gli obiettivi e il contenuto di ciascunadelle fasi di valutazione e migliorare la valuta-zione della situazione sotto il profilo socioecono-mico, per quanto riguarda l'ambiente e la paritaÁtra uomini e donne;

(55) considerando che la valutazione intermedia el'accantonamento in riserva di una parte deglistanziamenti consente di assegnare stanziamentisupplementari all'interno di ciascuno Stato mem-bro in funzione dell'efficacia degli interventi eche tale assegnazione deve essere basata su criterioggettivi, semplici e trasparenti che consentanodi tener conto dell'efficienza, della gestione e del-l'esecuzione finanziaria;

(56) considerando che eÁ opportuno presentare un rap-porto triennale sui progressi compiuti nella rea-lizzazione della coesione economica e sociale eche tale rapporto dovrebbe contenere un'analisidella situazione e dello sviluppo economico esociale delle regioni della ComunitaÁ ;

(57) considerando che, per consentire l'effettivo fun-zionamento del partenariato e un'adeguata pro-mozione degli interventi comunitari, eÁ opportunoassicurare un'informazione e una pubblicitaÁquanto pi� ampie possibile; che tale compito,unitamente a quello di tenere la Commissione alcorrente circa le misure intraprese, spetta alleautoritaÁ responsabili della gestione degli inter-venti;

(58) considerando che occorre definire le modalitaÁrelative al funzionamento dei comitati chiamatiad assistere la Commissione nell'attuazione delpresente regolamento;(1) GU L 139 dell'11.5.1998, pag. 1.

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(59) considerando che occorre precisare disposizionitransitorie specifiche che consentano di prepararela nuova programmazione a decorrere dall'en-trata in vigore del presente regolamento e cheevitino un'interruzione dell'assistenza agli Stati

membri nelle more della definizione dei piani edegli interventi sulla base del nuovo sistema,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO 1

PRINCIPI GENERALI

CAPO I

OBIETTIVI E COMPITI

Articolo 1

Obiettivi

L'azione che la ComunitaÁ svolge attraverso i Fondistrutturali, il Fondo di coesione, il Fondo europeoagricolo di orientamento e garanzia (FEAOG), sezione«garanzia», la Banca europea per gli investimenti(BEI) e gli altri strumenti finanziari esistenti eÁ volta alconseguimento degli obiettivi generali enunciati dagliarticoli 158 e 160 del trattato. I Fondi strutturali, laBEI e gli altri strumenti finanziari esistenti contribui-scono, ciascuno in maniera appropriata, al consegui-mento dei tre obiettivi prioritari seguenti:

1) promuovere lo sviluppo e l'adeguamento struttu-rale delle regioni che presentano ritardi nello svi-luppo (in prosieguo: «l'obiettivo n. 1»);

2) favorire la riconversione economica e sociale dellezone con difficoltaÁ strutturali (in prosieguo:«l'obiettivo n. 2»);

3) favorire l'adeguamento e l'ammodernamento dellepolitiche e dei sistemi di istruzione, formazione eoccupazione (in prosieguo: «l'obiettivo n. 3»).Questo obiettivo prevede interventi finanziari inregioni non interessate dall'obiettivo n. 1 e fornisceun quadro di riferimento politico per l'insiemedelle azioni a favore delle risorse umane su un ter-ritorio nazionale, salve le specificitaÁ regionali.

Nel perseguire tali obiettivi la ComunitaÁ , per il tramitedei Fondi, contribuisce a promuovere uno sviluppoarmonioso, equilibrato e duraturo delle attivitaÁ econo-miche, lo sviluppo dell'occupazione e delle risorseumane, la tutela e il miglioramento dell'ambiente el'eliminazione delle ineguaglianze, nonche la promo-zione della paritaÁ tra uomini e donne.

Articolo 2

Mezzi e compiti

1. Ai sensi del presente regolamento, per « Fondistrutturali» si intendono il Fondo europeo di svilupporegionale (FESR), il Fondo sociale europeo (FES), ilFondo europeo agricolo di orientamento e garanzia(FEAOG), sezione «orientamento» e lo strumentofinanziario di orientamento della pesca (SFOP) (in pro-sieguo: «i Fondi»).

2. Conformemente agli articoli 33, 146 e 160 deltrattato, i Fondi contribuiscono, ciascuno in base allapropria specifica disciplina, al conseguimento degliobiettivi n. 1, n. 2 e n. 3, secondo lo schema seguente:

a) obiettivo n. 1: FESR, FSE, FEAOG, sezione «orien-tamento» e SFOP,

b) obiettivo n. 2: FESR e FSE,

c) obiettivo n. 3: FSE.

3. Lo SFOP contribuisce alle azioni strutturali nelsettore della pesca per le regioni che non rientrano nel-l'obiettivo n. 1 secondo il regolamento (CE) n. 1263/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativo allostrumento finanziario di orientamento della pesca (1).

Il FEAOG, sezione «garanzia» contribuisce al conse-guimento dell'obiettivo n. 2 secondo il regolamento(CE) n. 1257/1999.

4. I Fondi contribuiscono al finanziamento di inizia-tive comunitarie e alla promozione di azioni innova-tive e di assistenza tecnica.

Le misure di assistenza tecnica sono attuate nell'am-bito della programmazione definita dagli articoli da 13a 27, oppure su iniziativa della Commissione, confor-memente all'articolo 23.

(1) Vedi pagina 54 della presente Gazzetta ufficiale.

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5. Le altre risorse del bilancio comunitario che pos-sono essere utilizzate per il conseguimento degli obiet-tivi di cui all'articolo 1 sono segnatamente quelle desti-nate alle altre azioni a finalitaÁ strutturale e al Fondo dicoesione.

La Commissione e gli Stati membri assicurano chel'azione dei Fondi sia coerente con le altre politiche edazioni comunitarie, in particolare in materia di occu-pazione, paritaÁ tra uomini e donne, politica sociale eformazione professionale, politica agricola comune,politica comune della pesca, trasporti, energia e retitranseuropee, e che si integri con le esigenze di tutelaambientale nella definizione ed esecuzione dell'azionedei Fondi.

6. La BEI contribuisce al conseguimento degli obiet-tivi di cui all'articolo 1 conformemente alle procedurepreviste dal proprio statuto.

Gli altri strumenti finanziari esistenti che, ciascuno inbase alla propria specifica disciplina, possono contri-buire al conseguimento degli obiettivi di cuiall'articolo 1 sono segnatamente il Fondo europeo pergli investimenti e la ComunitaÁ europea dell'energiaatomica (Euratom) (prestiti, garanzie), in prosieguo:«gli altri strumenti finanziari».

CAPO II

REQUISITI GEOGRAFICI DI AMMISSIONE AGLIOBIETTIVI PRIORITARI

Articolo 3

Obiettivo n. 1

1. L'obiettivo n. 1 concerne le regioni corrispon-denti al livello II della nomenclatura delle unitaÁ terri-toriali statistiche (NUTS II) il cui prodotto internolordo (PIL) pro capite, misurato sulla base degli stan-dard del potere d'acquisto e calcolato con riferimentoai dati comunitari disponibili degli ultimi tre anni,disponibili al 26 marzo 1999, eÁ inferiore al 75% dellamedia comunitaria.

Esso concerne inoltre le regioni ultraperiferiche (dipar-timenti francesi d'oltremare, Azzorre, Madera e isoleCanarie), tutte al di sotto della soglia del 75% e lezone rientranti nell'obiettivo n. 6, previsto dal proto-collo n. 6 dell'atto di adesione dell'Austria, della Fin-landia e della Svezia, durante il periodo 1995±1999.

2. La Commissione, in stretta osservanza delparagrafo 1, primo comma, stabilisce l'elenco delleregioni cui si applica l'obiettivo n. 1, salvo il dispostodell'articolo 6, paragrafo 1, e dell'articolo 7, para-grafo 4, secondo comma.

Tale elenco eÁ valido per sette anni a decorrere dal 1o

gennaio 2000.

Articolo 4

Obiettivo n. 2

1. Le regioni in cui si applica l'obiettivo n. 2 sonoquelle aventi problemi strutturali la cui riconversioneeconomica e sociale deve essere favorita conforme-mente all'articolo 1, punto 2, e la cui popolazione osuperficie sono sufficientemente significative. Essecomprendono, in particolare, le zone in fase di muta-zione socioeconomica nei settori dell'industria e deiservizi, le zone rurali in declino, le zone urbane in dif-ficoltaÁ e le zone dipendenti dalla pesca che si trovanoin una situazione di crisi.

2. La Commissione e gli Stati membri assicuranoche gli interventi vengano effettivamente concentrativerso le zone pi� gravemente colpite e nell'ambito geo-grafico pi� appropriato. La popolazione delle zone dicui al paragrafo 1 rappresenta al massimo il 18%della popolazione totale della ComunitaÁ . Su tale base,la Commissione definisce un massimale di popolazioneper Stato membro in base agli elementi seguenti:

a) popolazione totale delle regioni NUTS III di cia-scuno Stato membro, conformi ai criteri di cui aiparagrafi 5 e 6;

b) gravitaÁ dei problemi strutturali a livello nazionalein ciascuno Stato membro rispetto agli altri Statimembri interessati, valutata in base ai livelli delladisoccupazione totale e della disoccupazione dilunga durata fuori dalle regioni cui si applical'obiettivo n. 1;

c) necessitaÁ di fare in modo che ciascuno Stato mem-bro contribuisca equamente allo sforzo globale diconcentrazione di cui al presente comma; la ridu-zione massima della popolazione delle zone cui siapplica l'obiettivo n. 2 resta nei limiti di un terzorispetto alla popolazione delle zone cui si appli-cano, nel 1999, gli obiettivi n. 2 e n. 5b di cui alregolamento (CEE) n. 2052/88.

La Commissione trasmette agli Stati membri tutte leinformazioni di cui dispone riguardo ai criteri di cui aiparagrafi 5 e 6.

3. Entro il limite dei massimali di cui al paragrafo 2,gli Stati membri propongono alla Commissionel'elenco delle zone significative che rappresentano:

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a) le regioni di livello NUTS III, o le zone maggior-mente colpite all'interno di tali regioni, conformi aicriteri di cui al paragrafo 5 o al paragrafo 6;

b) le zone conformi ai criteri di cui ai paragrafi 7 o 8o ai criteri specifici dello Stato membro a normadel paragrafo 9.

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le sta-tistiche e le altre informazioni, riferite al pi� appro-priato livello geografico, che le sono necessarie pervalutare le proposte.

4. Sulla scorta delle informazioni di cui alparagrafo 3, la Commissione, in stretta concertazionecon lo Stato membro interessato definisce l'elencodelle zone cui si applica l'obiettivo n. 2, tenendo contodelle prioritaÁ nazionali, senza pregiudizio dell'arti-colo 6, paragrafo 2.

Le zone conformi ai criteri di cui ai paragrafi 5 e 6coprono almeno il 50% della popolazione delle zonecui si applica l'obiettivo n. 2 in ciascuno Stato mem-bro, salvo eccezione debitamente giustificata da circo-stanze oggettive.

5. Le zone in fase di mutazione socioeconomica nelsettore dell'industria, di cui al paragrafo 1, debbonocorrispondere o appartenere ad una unitaÁ territorialedi livello NUTS III conforme ai criteri seguenti:

a) tasso medio di disoccupazione superiore alla mediacomunitaria registrato negli ultimi tre anni;

b) tasso di occupazione nel settore industriale rispettoall'occupazione complessiva, pari o superiore allamedia comunitaria per qualsiasi anno di riferi-mento a decorrere dal 1985;

c) flessione constatata dell'occupazione nel settoreindustriale rispetto all'anno di riferimento di cuialla lettera b).

6. Le zone rurali di cui al paragrafo 1 debbono cor-rispondere o appartenere ad una unitaÁ territoriale dilivello NUTS III conforme ai criteri seguenti:

a) densitaÁ di popolazione inferiore a 100 abitanti perkm2, oppure tasso di occupazione in agricoltura,rispetto all'occupazione complessiva, pari o supe-riore al doppio della media comunitaria per qual-siasi anno di riferimento a decorrere dal 1985;oppure

b) tasso medio di disoccupazione superiore alla mediacomunitaria registrato negli ultimi tre anni, oppurediminuzione della popolazione rispetto al 1985.

7. Le zone urbane di cui al paragrafo 1 sono zonedensamente popolate, conformi ad almeno uno dei cri-teri seguenti:

a) tasso di disoccupazione di lunga durata superiorealla media comunitaria;

b) elevato livello di povertaÁ , comprese condizioni abi-tative precarie;

c) situazione ambientale particolarmente degradata;

d) elevato tasso di criminalitaÁ e di delinquenza;

e) basso livello d'istruzione della popolazione.

8. Le zone dipendenti dalla pesca di cui alparagrafo 1 sono zone costiere nelle quali il tasso dioccupazione nel settore dalla pesca rispetto all'occupa-zione complessiva raggiunge un livello significativo eche sono confrontate a problemi socioeconomici strut-turali connessi alla ristrutturazione del settore, la qualecomporta una diminuzione significativa del numero diposti di lavoro in detto settore.

9. L'intervento comunitario può estendersi ad altrezone, con popolazione o superficie significative, cherientrano in una delle seguenti tipologie:

a) zone conformi ai criteri di cui al paragrafo 5, con-tigue ad una zona industriale; zone conformi ai cri-teri di cui al paragrafo 6, contigue ad una zonarurale; zone conformi ai criteri di cui al paragrafo 5o al paragrafo 6, contigue ad una regione cui siapplica l'obiettivo n. 1;

b) zone rurali aventi problemi socioeconomici conse-guenti all'invecchiamento o alla diminuzione dellapopolazione attiva del settore agricolo;

c) zone che, a motivo di caratteristiche importanti everificabili, hanno o corrono il rischio di averegravi problemi strutturali oppure un elevato tassodi disoccupazione causato da una ristrutturazionein corso, o prevista, di una o pi� attivitaÁ determi-nanti nei settori agricolo, industriale o dei servizi.

10. Una zona può essere ammissibile soltanto aduno degli obiettivi n. 1 o n. 2.

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11. L'elenco delle zone eÁ valido per sette anni adecorrere dal 1o gennaio 2000.

Su proposta di uno Stato membro e in caso di gravecrisi in una regione, la Commissione può modificarel'elenco delle zone nel corso del 2003, secondo ildisposto dei paragrafi da 1 a 10, senza aumentare lapercentuale di popolazione interessata all'interno diciascuna regione di cui all'articolo 13, paragrafo 2.

Articolo 5

Obiettivo n. 3

I finanziamenti a titolo dell'obiettivo n. 3 concernonole regioni cui non si applica l'obiettivo n. 1.

Articolo 6

Sostegno transitorio

1. In deroga all'articolo 3, le regioni cui si applica,nel 1999, l'obiettivo n. 1 in virt� del regolamento(CEE) n. 2052/88 e che non figurano all'articolo 3,paragrafo 1, secondo comma e paragrafo 2 del pre-sente regolamento, beneficiano a titolo transitorio delsostegno dei Fondi nel quadro dell'obiettivo n. 1, dal1o gennaio 2000 al 31 dicembre 2005.

All'atto dell'adozione dell'elenco di cui all'articolo 3,paragrafo 2, la Commissione stabilisce, secondo ledisposizioni dell'articolo 4, paragrafi 5 e 6, l'elencodelle zone di livello NUTS III appartenenti a taliregioni che beneficiano a titolo transitorio, per il2006, del sostegno dei Fondi nel quadro dell'obiettivon. 1.

Tuttavia nell'ambito del limite di popolazione dellezone di cui al secondo comma e nel rispettodell'articolo 4, paragrafo 4, secondo comma, la Com-missione, su proposta di uno Stato membro, può sosti-tuire tali zone con zone di livello NUTS III o inferioria questo livello che fanno parte di quelle regioni chesoddisfano i criteri dell'articolo 4, paragrafi da 5 a 9.

Le zone appartenenti alle regioni che non figurano nel-l'elenco di cui al secondo e al terzo comma continuanoa beneficiare, nel 2006, del sostegno dell'FSE, delloSFOP e del FEAOG, sezione «orientamento», esclusi-vamente, nell'ambito del medesimo intervento.

2. In deroga all'articolo 4, le regioni cui si appli-cano nel 1999 gli obiettivi n. 2 e n. 5b in virt� delregolamento (CEE) n. 2052/88 e che non figurano nel-l'elenco di cui all'articolo 4, paragrafo 4 del presenteregolamento beneficiano, a titolo transitorio, dal 1o

gennaio 2000 al 31 dicembre 2005, del sostegno delFESR nel quadro dell'obiettivo n. 2, in virt� del pre-sente regolamento.

Dal 1o gennaio 2000 al 31 dicembre 2006, tali zonebeneficiano del sostegno dell'FSE nel quadro dell'o-biettivo n. 3 alla stregua delle zone cui si applical'obiettivo n. 3, nonche del sostegno del FEAOG,sezione «garanzia» nel quadro del sostegno allo svi-luppo rurale e dello SFOP nel quadro delle sue azionistrutturali nel settore della pesca nelle regioni noncoperte dall'obiettivo n. 1.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Articolo 7

Risorse e concentrazione

1. Le risorse disponibili, per impegni dei Fondi,espresse ai prezzi 1999, ammontano a 195 miliardi dieuro per il periodo 2000±2006.

La ripartizione annuale di tali risorse figura nell'alle-gato.

2. La ripartizione delle risorse di bilancio fra gliobiettivi si effettua in maniera da realizzare una con-centrazione significativa a favore delle regioni cui siapplica l'obiettivo n. 1.

Il 69,7% dei Fondi strutturali saraÁ assegnato all'obiet-tivo n. 1, compreso il 4,3% per il sostegno transitorio(ossia un totale di 135,9 miliardi di euro).

L'11,5% dei Fondi strutturali saraÁ assegnato all'obiet-tivo n. 2, compreso l'1,4% per il sostegno transitorio(ossia un totale di 22,5 miliardi di euro).

Il 12,3% dei Fondi strutturali saraÁ assegnato all'obiet-tivo n. 3 (ossia un totale di 24,05 miliardi di euro).

Le cifre indicate per gli obiettivi n. 1, n. 2 e n. 3 noncomprendono le risorse finanziarie di cui al paragrafo 6ne il finanziamento per lo SFOP al di fuori dell'obiet-tivo n. 1.

3. La Commissione stabilisce, in base a proceduretrasparenti, ripartizioni indicative per Stato membrodegli stanziamenti d'impegno disponibili per la pro-grammazione di cui agli articoli da 13 a 19, tenendopienamente conto, per gli obiettivi n. 1 e n. 2, di unoo pi� dei criteri oggettivi analoghi a quelli del periodoprecedente coperto dal regolamento (CEE) n. 2052/88

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e cioeÁ popolazione ammissibile, prosperitaÁ regionale,prosperitaÁ nazionale e gravitaÁ relativa dei problemistrutturali, in particolare il tasso di disoccupazione.

Per l'obiettivo n. 3 la ripartizione per Stato membro eÁbasata principalmente sulla popolazione ammissibile,sulla situazione dell'occupazione e sulla gravitaÁ di pro-blemi quali l'emarginazione sociale, il livello d'istru-zione e di formazione e la presenza delle donne sulmercato del lavoro.

Per gli obiettivi n. 1 e n. 2 tali ripartizioni operanouna distinzione per le assegnazioni di stanziamentidestinati alle regioni e alle zone che beneficiano delsostegno transitorio. Dette assegnazioni sono determi-nate secondo i criteri di cui al primo comma. La ripar-tizione annuale di questi stanziamenti ha caratteredecrescente a decorrere dal 1o gennaio 2000 e nel2000 saraÁ inferiore a quella del 1999. Il profilo delsostegno transitorio può essere adattato alle necessitaÁspecifiche delle singole regioni, d'intesa con la Com-missione, purche sia rispettata la dotazione finanziariaper ciascuna regione.

In base a procedure trasparenti, la Commissione stabi-lisce altresì ripartizioni indicative per Stato membrodegli stanziamenti d'impegno disponibili per le azionistrutturali nel settore della pesca per le regioni che nonrientrano nell'obiettivo n. 1, conformementeall'articolo 2, paragrafo 3, primo comma.

4. Nel quadro dell'obiettivo n. 1 eÁ istituito per glianni 2000±2004 un programma PEACE a favore del-l'Irlanda del Nord e delle zone di frontiera dell'Irlandaper sostenere il processo di pace nell'Irlanda del Nord.

Nel quadro dell'obiettivo n. 1 eÁ istituito un pro-gramma speciale di assistenza per il periodo 2000±2006 a favore delle regioni NUTS II svedesi non conte-nute nell'elenco di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e chesoddisfano i criteri stabiliti all'articolo 2 del protocollon. 6 dell'atto di adesione dell'Austria, della Svezia edella Finlandia.

5. Il 4% degli stanziamenti d'impegno previsti inciascuna ripartizione indicativa nazionale di cui alparagrafo 3 forma oggetto di un'assegnazione a normadell'articolo 44.

6. Per il periodo di cui al paragrafo 1, il 5,35%degli stanziamenti d'impegno dei Fondi di cui al mede-simo paragrafo eÁ destinato al finanziamento delle ini-ziative comunitarie.

Lo 0,65% degli stanziamenti di cui al paragrafo 1 eÁdestinato al finanziamento di azioni innovatrici e del-l'assistenza tecnica, quali definite agli articoli 22 e 23.

7. In previsione della programmazione e successivaimputazione al bilancio generale delle ComunitaÁ euro-pee, gli importi di cui ai paragrafi 1 e 2 sono indiciz-zati, a decorrere dal 1 o gennaio 2000, in ragione del2% annuo.

Entro il 31 dicembre 2003 la Commissione, basandosisugli ultimi dati economici disponibili, riesamina ovenecessario l'indicizzazione delle dotazioni previste peril 2004, 2005 e 2006, a titolo di adeguamento tecnico.Lo scostamento rispetto alla programmazione inizialeeÁ imputato all'importo di cui al paragrafo 5.

8. Il volume annuale di aiuto ricevuto nel quadrodel presente regolamento da ogni Stato membro attra-verso i Fondi strutturali, in combinazione con l'assi-stenza fornita nell'ambito del fondo di coesione, nondeve superare il 4% del PIL nazionale.

CAPO IV

ORGANIZZAZIONE

Articolo 8

ComplementaritaÁ e partenariato

1. Le azioni comunitarie sono concepite come com-plementari alle corrispondenti azioni nazionali o comecontributi alle stesse. Esse si fondano su una strettaconcertazione (in prosieguo: «partenariato»), tra laCommissione e lo Stato membro, nonche le autoritaÁ eorganismi designati dallo Stato membro nel quadrodelle proprie normative nazionali e delle prassi cor-renti, segnatamente:

Ð le autoritaÁ regionali e locali e le altre autoritaÁ pub-bliche competenti;

Ð le parti economiche e sociali;

Ð gli altri organismi competenti in tale ambito.

Il partenariato si svolge nel pieno rispetto delle rispet-tive competenze istituzionali giuridiche e finanziarie diciascuna delle parti, quali sopra definite.

Nell'individuare le parti pi� rappresentative a livellonazionale, regionale, locale o altro, lo Stato membrocrea un'ampia ed efficace associazione di tutti gli orga-nismi pertinenti, conformemente alle normative nazio-nali e alla prassi, tenendo conto dell'esigenza di pro-muovere le pari opportunitaÁ tra uomini e donne e lo

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sviluppo sostenibile attraverso l'integrazione dei requi-siti in materia di protezione e di miglioramento del-l'ambiente.

Tutte le parti indicate (in prosieguo: «le parti») sonoparti che perseguono una finalitaÁ comune.

2. Il partenariato riguarda la preparazione, il finan-ziamento, la sorveglianza e la valutazione degli inter-venti. Gli Stati membri assicurano che tutte le partiappropriate vengano coinvolte nelle varie fasi dellaprogrammazione, tenuto conto dei termini stabiliti perciascuna fase.

3. In applicazione del principio di sussidiarietaÁ laresponsabilitaÁ per l'attuazione degli interventi competeagli Stati membri, al livello territoriale appropriato, inbase alla situazione specifica di ciascuno Stato mem-bro, e salve le competenze della Commissione, segna-tamente in materia di esecuzione del bilancio generaledelle ComunitaÁ europee.

4. Gli Stati membri collaborano con la Commis-sione per assicurare un utilizzo dei fondi comunitariconforme a principi di sana gestione finanziaria.

5. Ogni anno la Commissione consulta le organizza-zioni che rappresentano parti sociali a livello europeoin merito alla politica strutturale della ComunitaÁ .

Articolo 9

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) programmazione: il processo di organizzazione,decisione e finanziamento effettuato per fasi suc-cessive e volto ad attuare, su base pluriennale,l'azione congiunta della ComunitaÁ e degli Statimembri al fine di conseguire gli obiettivi di cuiall'articolo 1;

b) piano di sviluppo (in prosieguo: «piano»): l'analisidella situazione effettuata dallo Stato membro inte-ressato, tenuto conto degli obiettivi di cuiall'articolo 1 e delle esigenze prioritarie connesse alconseguimento di tali obiettivi, nonche la strategiae le prioritaÁ di azione previste, i loro obiettivi spe-cifici e le relative risorse finanziarie indicative;

c) quadro di riferimento dell'obiettivo 3: documentoche descrive il contesto degli interventi a favore

dell'occupazione e dello sviluppo delle risorseumane in tutto il territorio di ciascuno Stato mem-bro e che individua le relazioni con le prioritaÁ con-tenute nel piano nazionale d'azione per l'occupa-zione;

d) quadro comunitario di sostegno: il documentoapprovato dalla Commissione, d'intesa con loStato membro interessato, sulla base della valuta-zione del piano presentato dallo Stato membro econtenente la strategia e le prioritaÁ di azione deiFondi e dello Stato membro, i relativi obiettivi spe-cifici, la partecipazione dei Fondi e le altre risorsefinanziarie. Tale documento eÁ articolato in assiprioritari ed eÁ attuato tramite uno o pi� pro-grammi operativi;

e) interventi: le seguenti forme d'intervento dei Fondi:

i) i programmi operativi o il documento unico diprogrammazione;

ii) i programmi di iniziativa comunitaria;

iii) il sostegno alle misure di assistenza tecnica ealle azioni innovative;

f) programma operativo: il documento approvatodalla Commissione ai fini dell'attuazione di unquadro comunitario di sostegno, composto di uninsieme coerente di assi prioritari articolati inmisure pluriennali, per la realizzazione del quale eÁpossibile far ricorso ad uno o pi� Fondi e ad uno opi� degli altri strumenti finanziari esistenti, noncheÂalla BEI; si definisce programma operativo inte-grato un programma operativo il cui finanziamentoeÁ assicurato da pi� Fondi;

g) documento unico di programmazione: un docu-mento unico approvato dalla Commissione che riu-nisce gli elementi contenuti in un quadro comunita-rio di sostegno e in un programma operativo;

h) asse prioritario: ciascuna delle prioritaÁ strategicheinserite in un quadro comunitario di sostegno o inun intervento, cui si accompagnano una partecipa-zione dei Fondi e degli altri strumenti finanziari ele corrispondenti risorse finanziarie dello Statomembro, nonche una serie di obiettivi specifici;

i) sovvenzione globale: la parte di un intervento lacui attuazione e gestione può essere affidata a unoo pi� intermediari autorizzati conformementeall'articolo 27, paragrafo 1, ivi compresi enti

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locali, organismi di sviluppo regionale o organizza-zioni non governative, e utilizzata di preferenza periniziative di sviluppo locale. La decisione di ricor-rere a una sovvenzione globale eÁ presa, di intesacon la Commissione, dallo Stato membro ovvero,con il suo accordo, dall'autoritaÁ di gestione.

Nel caso dei programmi d'iniziativa comunitaria edelle azioni innovatrici la Commissione può deci-dere di ricorrere a una sovvenzione globale pertutto l'intervento o per una sua parte. Nel casodelle iniziative comunitarie questa decisione puòessere presa soltanto previo accordo degli Statimembri interessati;

j) misura: lo strumento tramite il quale un asse prio-ritario trova attuazione su un arco di tempo plu-riennale e che consente il finanziamento delle ope-razioni. Ogni regime di aiuto ai sensidell'articolo 87 del trattato e ogni concessione diaiuti da parte di organismi designati dagli Statimembri, oppure qualsiasi categoria dei suddettiaiuti o concessioni o una loro combinazione, cheabbia la stessa finalitaÁ sono definiti come misura;

k) operazione: ogni progetto o azione realizzato daibeneficiari finali degli interventi;

l) beneficiari finali: gli organismi e le imprese pubbli-che o private responsabili della committenza delleoperazioni; nel caso dei regimi di aiuto ai sensidell'articolo 87 del trattato e di aiuti concessi daorganismi designati dagli Stati membri, i beneficiarifinali sono gli organismi che concedono gli aiuti;

m) complemento di programmazione: il documento diattuazione della strategia e degli assi prioritari del-l'intervento, contenente gli elementi dettagliati alivello di misure, come indicato nell'articolo 18,paragrafo 3, elaborato dallo Stato membro o dal-l'autoritaÁ di gestione e, se del caso, adattato con-formemente all'articolo 34, paragrafo 3; viene tra-smesso alla Commissione a titolo informativo;

n) autoritaÁ di gestione: le autoritaÁ o gli organismipubblici o privati, nazionali, regionali o locali desi-gnati dallo Stato membro per la gestione di unintervento ai fini del presente regolamento oppurelo Stato membro allorche sia il medesimo ad eserci-tare detta funzione. Qualora lo Stato membro desi-gni una autoritaÁ di gestione diversa da se stesso,definisce tutte le modalitaÁ dei suoi rapporti conl'autoritaÁ di gestione e dei rapporti di quest'ultima

con l'autoritaÁ o organismo che funge da autoritaÁ dipagamento per l'intervento in questione;

o) autoritaÁ di pagamento: una o pi� autoritaÁ o organi-smi nazionali, regionali o locali incaricati dalloStato membro di elaborare e presentare le richiestedi pagamento e di ricevere i pagamenti della Com-missione. Lo Stato membro fissa tutte le modalitaÁdei suoi rapporti con l'autoritaÁ di pagamento e deirapporti di quest'ultima con la Commissione.

Articolo 10

Coordinamento

1. Il coordinamento tra i vari Fondi si effettua inparticolare mediante:

a) i piani, i quadri comunitari di sostegno, i pro-grammi operativi e i documenti unici di program-mazione (definiti all'articolo 9) noncheÂ, se perti-nente, il quadro di riferimento di cui all'articolo 9,paragrafo 1, lettera c);

b) la sorveglianza e la valutazione degli interventi ese-guiti in forza di un obiettivo;

c) gli orientamenti di cui al paragrafo 3.

2. La Commissione e gli Stati membri assicurano,nel rispetto del principio del partenariato, coordina-mento tra gli interventi dei vari Fondi, da un lato, etra gli interventi di questi ultimi e quelli della BEI edegli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro.

Nell'intento di potenziare al massimo l'effetto trai-nante delle risorse di bilancio utilizzate ricorrendo aglistrumenti finanziari adeguati, gli interventi comunitarisotto forma di sovvenzioni possono essere opportuna-mente combinati con i prestiti e le garanzie. Tale com-binazione può essere determinata con la partecipazionedella BEI al momento di definire il quadro comunita-rio di sostegno o il documento unico di programma-zione. A tal fine si può tener conto dell'equilibrio delpiano di finanziamento proposto, della partecipazionedei Fondi, nonche degli obiettivi di sviluppo perseguiti.

3. La Commissione, al pi� tardi entro un mese adecorrere dall'entrata in vigore del presente regola-mento e successivamente prima della revisione inter-media di cui all'articolo 42, e ogni volta previa consul-

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tazione di tutti gli Stati membri, pubblica in relazionead ognuno degli obiettivi di cui all'articolo 1, orienta-menti generali indicativi sulle pertinenti politichecomunitarie concordate al fine di aiutare le autoritaÁnazionali e regionali competenti nell'elaborazione deipiani e nell'eventuale revisione degli interventi. Taliorientamenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficialedelle ComunitaÁ europee.

Articolo 11

AddizionalitaÁ

1. Per assicurare un reale impatto economico, glistanziamenti dei Fondi non possono sostituirsi allespese a finalitaÁ strutturale pubbliche o assimilabilidello Stato membro.

2. A tal fine la Commissione e lo Stato membrointeressato stabiliscono il livello delle spese pubblicheo assimilabili, a finalitaÁ strutturale, che lo Stato mem-bro deve conservare nell'insieme delle sue regioni cuisi applica detto obiettivo n. 1 nel corso del periodo diprogrammazione.

Per gli obiettivi n. 2 e n. 3, considerati complessiva-mente, la Commissione e lo Stato membro interessatostabiliscono il livello delle spese da destinare alla poli-tica attiva a favore del mercato del lavoro e, in casigiustificati, alle altre azioni volte a consentire di rag-giungere i risultati perseguiti da tali due obiettivi, chelo Stato membro conserva a livello nazionale nel corsodel periodo di programmazione.

Dette spese sono stabilite dallo Stato membro e dallaCommissione, conformemente al quarto comma,prima della decisione della Commissione che approvaun quadro comunitario di sostegno o documenti unicidi programmazione relativi allo Stato membro interes-sato, e sono integrate in tali documenti.

Di norma il livello delle spese di cui al primo e alsecondo comma eÁ pari almeno all'importo delle spesemedie annue in termini reali raggiunto nel periodo diprogrammazione precedente, ed eÁ determinato in fun-zione delle condizioni macroeconomiche generali incui si effettuano i finanziamenti, e tenendo però contodi talune situazioni economiche specifiche, quali le pri-vatizzazioni, il livello straordinario dello sforzo pub-blico a finalitaÁ strutturale o assimilabile dello Statomembro durante il precedente periodo di programma-zione e le evoluzioni congiunturali nazionali.

Si tiene inoltre conto delle eventuali riduzioni dellespese a titolo dei Fondi strutturali rispetto al periodo1994±1999.

3. Nel corso del periodo di programmazione l'addi-zionalitaÁ eÁ sottoposta al livello territoriale di cui alparagrafo 2 alle tre verifiche seguenti:

a) una verifica ex ante, di cui al paragrafo 2, terzocomma che funga da quadro di riferimento pertutto il periodo della programmazione;

b) una verifica intermedia entro tre anni dall'approva-zione del quadro comunitario di sostegno ovverodei documenti unici di programmazione e, in gene-rale entro il 31 dicembre 2003, a seguito dellaquale la Commissione e lo Stato membro possonoconcordare una revisione del livello di spese strut-turali da raggiungere, qualora l'andamento delleentrate pubbliche o dell'occupazione determinatodalla situazione economica nello Stato membro dicui trattasi si discosti in misura significativa daquello previsto nell'ambito della verifica ex ante;

c) una verifica entro il 31 dicembre 2005.

A tal fine lo Stato membro fornisce alla Commissioneopportune informazioni al momento della presenta-zione dei piani, della verifica intermedia e di quella daeffettuare entro il 31 dicembre 2005. Se necessario siricorreraÁ ai metodi utilizzati per le stime statistiche.

Indipendentemente da tali verifiche lo Stato membro,nel corso del periodo di programmazione, informa inqualunque momento la Commissione circa eventualisviluppi in grado di mettere in causa la propria capa-citaÁ di conservare il livello di spesa di cui alparagrafo 2.

Articolo 12

CompatibilitaÁ

Le operazioni oggetto di un finanziamento dei Fondi odi un finanziamento della BEI o di un altro strumentofinanziario esistente devono essere conformi alle dispo-sizioni del trattato e degli atti emanati in virt� dellostesso, nonche alle politiche comunitarie, ivi compresequelle riguardanti le regole di concorrenza, le normeconcernenti l'aggiudicazione di appalti pubblici, latutela e il miglioramento dell'ambiente, nonche l'elimi-nazione delle ineguaglianze, e la promozione dellaparitaÁ tra uomini e donne.

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TITOLO II

PROGRAMMAZIONE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AGLI OBIETTIVIN. 1, N. 2 E N. 3

Articolo 13

Ambito geografico

1. I piani presentati a titolo dell'obiettivo n. 1 sonoelaborati al livello geografico che lo Stato membrointeressato reputa pi� appropriato ma sono di regolariferiti ad una regione di livello NUTS II. Tuttavia gliStati membri possono presentare un piano globale disviluppo per alcune o tutte le regioni figuranti nell'e-lenco di cui all'articolo 3, paragrafo 2, all'articolo 6,paragrafo 1, e all'articolo 7, paragrafo 4, purche ilpiano comprenda gli elementi indicati all'articolo 16.

2. I piani presentati a titolo dell'obiettivo n. 2 sonoelaborati al livello geografico che lo Stato membrointeressato reputa pi� appropriato ma sono di regolariferiti all'insieme delle zone di una stessa regione dilivello NUTS II comprese nell'elenco di cuiall'articolo 4, paragrafo 4, e all'articolo 6, paragrafo 2.Tuttavia, gli Stati membri possono presentare un pianoriferito ad alcune o a tutte le regioni comprese nell'e-lenco di cui all'articolo 4, paragrafo 4, e all'articolo 6,paragrafo 2, purche detti piani comprendano gli ele-menti di cui all'articolo 16. Laddove comprendanozone diverse da quelle cui si applica l'obiettivo n. 2, ipiani operano una distinzione tra le azioni condottenelle regioni o zone cui si applica l'obiettivo n. 2 equelle condotte in altre parti.

3. I piani presentati a titolo dell'obiettivo n. 3riguardano il territorio di uno Stato membro per inter-venti al di fuori delle regioni cui si applica l'obiettivon. 1 e costituiscono, per l'insieme del territorio nazio-nale, un quadro di riferimento in materia di sviluppodelle risorse umane, tenendo conto delle esigenze gene-rali delle zone che incontrano problemi strutturali diriconversione economica e sociale.

Articolo 14

Durata e revisione

1. Ciascun piano, quadro comunitario di sostegno,programma operativo e documento unico di program-

mazione copre un periodo di sette anni, senza pregiu-dizio dell'articolo 6 e dell'articolo 7, paragrafo 4,primo comma.

Il periodo di programmazione ha inizio il 1o gennaio2000.

2. I quadri comunitari di sostegno, i programmioperativi e i documenti unici di programmazione ven-gono riesaminati e se necessario adeguati, su iniziativadello Stato membro o della Commissione, d'intesa conlo Stato membro, secondo le disposizioni del presentetitolo a seguito della valutazione intermedia di cuiall'articolo 42 e all'assegnazione della riserva per rea-lizzazioni efficienti ed efficaci di cui all'articolo 44.

Essi possono inoltre essere riveduti in altri momenti,qualora si verifichino cambiamenti significativi dellasituazione socioeonomica, ivi incluso il mercato dellavoro.

Articolo 15

Preparazione e approvazione

1. Per quanto riguarda gli obiettivi n. 1, n. 2 e n. 3gli Stati membri presentano un piano alla Commis-sione. Detto piano eÁ elaborato dalle autoritaÁ compe-tenti designate dallo Stato membro a livello nazionale,regionale o altro. Nei casi in cui l'intervento assume laforma di un documento unico di programmazione,questo piano eÁ considerato un progetto di documentounico di programmazione.

Per quanto riguarda l'obiettivo n. 1, i quadri comuni-tari di sostegno sono impiegati per tutte le regioni cuisi applica tale obiettivo; tuttavia se i finanziamenticomunitari sono inferiori a 1 miliardo di euro o nonsuperano in modo sostanziale tale importo, gli Statimembri di norma presentano un progetto di docu-mento unico di programmazione.

Per quanto riguarda gli obiettivi n. 2 e n. 3, sono dinorma impiegati i documenti unici di programma-zione; tuttavia gli Stati membri possono scegliere difar elaborare un quadro comunitario di sostegno.

2. I piani sono presentati dallo Stato membro allaCommissione, previa consultazione delle parti, cheesprimono il proprio parere entro un termine che con-senta il rispetto del termine indicato nel secondocomma.

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Salvo diverso accordo con lo Stato membro interes-sato, i piani vengono presentati, entro quattro mesidalla definizione degli elenchi delle zone ammissibili dicui all'articolo 3, paragrafo 2, e all'articolo 4,paragrafo 4.

3. La Commissione valuta i piani in funzione dellaloro coerenza con gli obiettivi del presente regola-mento, tenendo conto del quadro di riferimento di cuiall'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), nonche di altrepolitiche comunitarie e dell'articolo 41, paragrafo 2.

Inoltre la Commissione valuta ciascun piano propostoper l'obiettivo n. 3 in funzione della coerenza tra leazioni previste e il piano nazionale per l'attuazionedella strategia europea in materia di occupazione con-formemente all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b),nonche delle modalitaÁ e dell'intensitaÁ con cui sonoprese in considerazione le esigenze generali delle zoneche incontrano problemi strutturali di riconversioneeconomica e sociale.

4. Nei casi contemplati al paragrafo 1, la Commis-sione stabilisce, d'intesa con lo Stato membro interes-sato e secondo le procedure di cui agli articoli da 48 a51, i quadri comunitari di sostegno. La BEI può essereassociata all'elaborazione dei quadri comunitari disostegno. La Commissione adotta una decisione rela-tiva alla partecipazione dei Fondi entro cinque mesidal rivecimento del piano o dei piani corrispondenti,purche vi figurino tutti gli elementi indicatiall'articolo 16.

La Commissione valuta le proposte di programmi ope-rativi presentate dallo Stato membro in funzione dellaloro coerenza con gli obiettivi del corrispondente qua-dro comunitario di sostegno e della loro compatibilitaÁcon le politiche comunitarie. Essa adotta, conforme-mente all'articolo 28, paragrafo 1, e d'intesa con loStato membro interessato, una decisione relativa allapartecipazione dei Fondi, purche le proposte conten-gano tutti gli elementi di cui all'articolo 18,paragrafo 2.

Al fine di accelerare l'esame delle domande e l'esecu-zione dei programmi, gli Stati membri possono presen-tare, contemporaneamente i loro piani e progetti diprogrammi operativi. All'atto della decisione relativaal quadro comunitario di sostegno, la Commissioneapprova, conformemente all'articolo 28, paragrafo 1,anche i programmi operativi presentati contempora-neamente ai piani, a condizione che contengano tuttegli elementi di cui all'articolo 18, paragrafo 2.

5. Nei casi contemplati al paragrafo 1 la Commis-sione, sulla base dei piani, adotta una decisione suidocumenti unici di programmazione d'intesa con loStato membro interessato e secondo le procedure dicui agli articoli da 48 a 51. La BEI può essere asso-ciata all'elaborazione dei documenti unici di program-

mazione. La Commissione adotta una decisione unicarelativa al documento unico di programmazione e allapartecipazione dei Fondi, conformemente all'arti-colo 28, paragrafo 1, entro cinque mesi dal ricevi-mento del piano corrispondente purche vi figurinotutti gli elementi indicati all'articolo 19, paragrafo 3.

6. Lo Stato membro o l'autoritaÁ di gestione adot-tano il complemento di programmazione definitoall'articolo 9, lettera m), previo accordo del comitatodi sorveglianza se il complemento di programmazioneeÁ elaborato dopo la decisione di partecipazione deiFondi della Commissione, o previa consultazione delleparti interessate se eÁ elaborato prima della decisione dipartecipazione dei Fondi. In quest'ultimo caso il comi-tato di sorveglianza conferma il complemento di pro-grammazione o chiede un adeguamento in conformitaÁdell'articolo 34, paragrafo 3.

Lo Stato membro lo trasmette alla Commissione in unsolo documento, a titolo informativo, al pi� tardientro tre mesi dalla decisione della Commissionerecante approvazione di un programma operativo o diun documento unico di programmazione.

7. Le decisioni della Commissione relative al quadrocomunitario di sostegno o al documento unico di pro-grammazione sono pubblicate nella Gazzetta ufficialedelle ComunitaÁ europee. Su richiesta del Parlamentoeuropeo, la Commissione trasmette ad esso per infor-mazione le decisioni suddette, i quadri comunitari disostegno e i documenti unici di programmazione daessa approvati.

CAPO II

CONTENUTO DELLA PROGRAMMAZIONE RELATIVAAGLI OBIETTIVI N. 1, N. 2 E N. 3

Articolo 16

Piani

1. I piani presentati a titolo degli obiettivi n. 1, n. 2e n. 3 si basano sulle corrispondenti prioritaÁ nazionalie regionali e tengono conto degli orientamenti indica-tivi di cui all'articolo 10, paragrafo 3, e comprendono:

a) la descrizione quantificata ove possibile, dellasituazione attuale relativamente alle disparitaÁ , airitardi e alle potenzialitaÁ di sviluppo nelle regionicui si applica l'obiettivo n. 1, oppure alla riconver-sione nelle zone cui si applica l'obiettivo n. 2,oppure allo sviluppo delle risorse umane e alla

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politica dell'occupazione nello Stato membro enelle zone cui si applica l'obiettivo n. 3; inoltre, ladescrizione delle risorse finanziarie mobilitate e deiprincipali risultati conseguiti nel periodo di pro-grammazione precedente, tenendo conto dei risul-tati disponibili delle valutazioni;

b) la descrizione di una strategia idonea a conseguiregli obiettivi di cui all'articolo 1 e le prioritaÁ scelteper lo sviluppo sostenibile e la riconversione dura-tura delle varie regioni e zone, comprese le zonerurali, nonche per il relativo sviluppo delle risorseumane e l'adeguamento e l'ammodernamento dellepolitiche e dei sistemi d'istruzione, di formazione edi occupazione.

In aggiunta agli altri punti elencati nel presenteparagrafo, gli Stati membri dimostrano, per cia-scun piano dell'obiettivo n. 3, che le prioritaÁ previ-ste sono coerenti con il piano nazionale per l'occu-pazione, mediante una descrizione degli obiettiviprincipali di tale strategia e dei principali mezziatti a conseguirli.

Gli Stati membri dimostrano inoltre che le attivitaÁin materia di risorse umane e di occupazione chesono previste in ciascun piano relativo all'obiettivon. 2 e che dovrebbero beneficiare del sostegnodell'FSE sono quelle integrate nella strategia diriconversione, sono coordinate con gli altri Fondi ecorrispondono alla valutazione ex ante in materiadi risorse umane e di occupazione di cuiall'articolo 41, paragrafo 2. Se le risorse necessariea tal fine non ammontano ad un importo significa-tivo, tali fabbisogni sono finanziati nell'ambito del-l'obiettivo n. 3;

c) le indicazioni sull'uso previsto e sulla forma dellapartecipazione finanziaria dei Fondi e, se del caso,della BEI e degli altri strumenti finanziari Ð com-preso, a titolo informativo, anche l'importo totaledel FEAOG, sezione «garanzia», per le misure dicui all'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1257/1999 Ð e sui fabbisogni previsti in materia di assi-stenza tecnica; forniscono indicazioni in meritoall'addizionalitaÁ conformemente all'articolo 11,paragrafo 2 che si concretizzano, per l'obiettivon. 1 in una tabella indicativa del finanziamentoglobale che ricapitoli le risorse pubbliche o assimi-labili noncheÂ, se del caso, le risorse private stimatee le spese strutturali comunitarie per ciascuna delleprioritaÁ proposte nel piano.

In ogni caso i piani operano una distinzione fra ledotazioni finanziarie previste per le zone che bene-ficiano del sostegno transitorio e quelle previsteper le altre zone cui si applicano gli obiettivi n. 1 on. 2.

Nel caso in cui l'FSE intervenga a titolo degliobiettivi n. 2 e n. 3, i tassi di partecipazione pos-

sono essere pi� elevati nelle zone cui si applical'obiettivo n. 2 rispetto alle altre zone;

Nel caso dell'obiettivo n. 3, tale piano di finanzia-mento indica la concentrazione degli stanziamentiprevisti per le zone che si trovano ad affrontareproblemi strutturali di riconversione economica esociale;

d) un resoconto delle disposizioni poste in atto perconsultare le parti.

2. Nelle regioni cui si applica l'obiettivo n. 1 i pianicomprendono tutte le azioni rilevanti ai fini dellariconversione economica e sociale, lo sviluppo dellerisorse umane, tenuto conto del quadro di riferimentodi cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), nonche losviluppo rurale e le strutture della pesca.

Nel caso in cui uno Stato membro nel suo insieme siainteressato dell'obiettivo n. 1, il piano comprende ipunti di cui al paragrafo 1, lettera b), secondo comma.

3. Gli Stati membri indicano gli elementi propri diciascun Fondo, compresa l'entitaÁ delle partecipazionifinanziarie richieste, e forniscono ragguagli sui pro-grammi operativi previsti, evidenziando in particolaregli obiettivi specifici e i principali tipi di misure previ-ste.

Articolo 17

Quadri comunitari di sostegno

1. Il quadro comunitario di sostegno assicura ilcoordinamento dell'insieme degli aiuti strutturalicomunitari nelle regioni interessate, anche per quantoriguarda l'aiuto allo sviluppo delle risorse umane, con-formemente all'articolo 1, paragrafo 3.

2. Ogni quadro comunitario di sostegno comprendequanto segue:

a) la strategia e gli assi prioritari fissati per l'azionecongiunta della ComunitaÁ e dello Stato membrointeressato; i loro obiettivi specifici, quantificatinella misura in cui la loro natura lo consenta; lavalutazione dell'impatto atteso conformementeall'articolo 41, paragrafo 2; un'indicazione dellamisura in cui questa strategia e questi assi priori-tari tengano conto degli orientamenti indicativi dicui all'articolo 10, paragrafo 3, delle politiche eco-nomiche, della strategia per lo sviluppo dell'occu-pazione attraverso un miglioramento della capacitaÁdi adottamento e della qualificazione delle personee, se del caso, delle politiche regionali dello Statomembro interessato;

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b) l'indicazione della natura e della durata dei pro-grammi operativi non approvati contestualmente alquadro comunitario di sostegno, con particolareriguardo ai loro obiettivi specifici e agli assi priori-tari stabiliti;

c) un piano finanziario indicativo che precisi, per cia-scuna prioritaÁ conformemente agli articoli 28 e 29,l'importo della dotazione finanziaria prevista ognianno per la partecipazione di ciascun Fondo, e sedel caso della BEI, e degli altri strumenti finanziariÐ indicando a titolo informativo, anche l'importototale del FEAOG, sezione «garanzia», per lemisure di cui all'articolo 33 del regolamento (CE)n. 1257/1999 Ð qualora essi contribuiscano diret-tamente al piano finanziario, nonche l'importototale dei finanziamenti pubblici ammissibili e lastima di quelli privati dello Stato membro corri-spondenti alla partecipazione di ciascun Fondo.

Nel caso dell'obiettivo n. 3, tale piano di finanzia-mento indica la concentrazione degli stanziamentiprevisti per le zone che affrontano problemi strut-turali di riconversione economica e sociale.

Il piano di finanziamento indica separatamente glistanziamenti previsti per le regioni che beneficianodel sostegno transitorio.

Il totale della partecipazione dei Fondi previstaannualmente per ciascun quadro comunitario disostegno eÁ compatibile con le pertinenti prospettivefinanziarie, tenuto conto della degressivitaÁ di cuiall'articolo 7, paragrafo 3, terzo comma;

d) le disposizioni di attuazione del quadro comunita-rio di sostegno, riguardanti:

Ð la designazione da parte dello Stato membro diun'autoritaÁ di gestione ai sensi dell'articolo 9,lettera n), responsabile della gestione del qua-dro comunitario di sostegno, conformementeall'articolo 34;

Ð le disposizioni previste per il coinvolgimentodelle parti nei comitati di sorveglianza di cuiall'articolo 35;

e) se del caso, indicazioni sugli stanziamenti necessariper la preparazione, la sorveglianza e la valuta-zione degli interventi.

In conformitaÁ all'articolo 11 i quadri comunitari disostegno comprendono la verifica ex ante dell'addizio-nalitaÁ e le opportune informazioni sulla trasparenzadei flussi finanziari, in particolare a partire dallo Statomembro interessato verso le regioni beneficiarie.

Articolo 18

Programmi operativi

1. Gli interventi che rientrano in un quadro comuni-tario di sostegno sono attuati, di norma, sotto formadi un programma operativo integrato per regione defi-nito all'articolo 9.

2. Ogni programma operativo comprende quantosegue:

a) gli assi prioritari del programma stesso, con indica-zioni circa la loro coerenza con il quadro comuni-tario di sostegno corrispondente, i relativi obiettivispecifici quantificati nella misura in cui la loronatura lo consenta, e la valutazione dell'impattoatteso conformemente all'articolo 41, paragrafo 2;

b) la descrizione sintetica delle misure previste perattuare gli assi prioritari, compresi gli elementi diinformazione necessari alla verifica di conformitaÁcon i regimi di aiuto ai sensi dell'articolo 87 deltrattato; se del caso, la natura delle misure necessa-rie alla preparazione, alla sorveglianza e alla valu-tazione del programma operativo;

c) un piano finanziario indicativo che precisi per cia-scun asse prioritario e per ogni anno, conforme-mente agli articoli 28 e 29, l'importo della dota-zione finanziaria prevista per la partecipazione diciascun Fondo, ove opportuno della BEI e deglialtri strumenti finanziari Ð indicando anche atitolo informativo l'importo totale del FEAOG,sezione «garanzia», per le misure di cuiall'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1257/1999Ð qualora essi contribuiscano direttamente alpiano finanziario, nonche l'importo totale deifinanziamenti pubblici ammissibili e la stima diquelli privati dello Stato membro, corrispondentialla partecipazione di ciascun Fondo.

Il piano finanziario indica separatamente, nel totaledella partecipazione dei vari Fondi, gli stanziamentiprevisti per le regioni che beneficiano del sostegnotransitorio.

Il totale della partecipazione dei Fondi previstaannualmente eÁ compatibile con le pertinenti pro-spettive finanziarie tenuto conto della degressivitaÁdi cui all'articolo 7, paragrafo 3, terzo comma;

d) le disposizioni di attuazione del programma opera-tivo, riguardanti quanto segue:

i) la designazione da parte dello Stato membro diun'autoritaÁ di gestione ai sensi dell'articolo 9,lettera n), responsabile della gestione del pro-

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gramma operativo, conformemente all'arti-colo 34;

ii) la descrizione delle modalitaÁ di gestione delprogramma operativo;

iii) la descrizione dei sistemi di sorveglianza e divalutazione, compreso il ruolo del comitato disorveglianza;

iv) la definizione delle procedure concernenti lamobilitazione e la circolazione delle risorsefinanziarie per assicurarne la trasparenza deiflussi;

v) la descrizione delle modalitaÁ e procedure speci-fiche di controllo del programma operativo.

3. Il complemento di programmazione comprendequanto segue:

a) le misure di attuazione dei corrispondenti assi prio-ritari del programma operativo; la valutazione exante, conformemente all'articolo 41, paragrafo 3,delle misure quantificate se la loro natura lo con-sente; i corrispondenti indicatori di sorveglianza dicui all'articolo 36;

b) la definizione delle categorie di beneficiari finalidelle misure;

c) il piano finanziario che precisa per ciascunamisura, conformemente agli articoli 28 e 29,l'importo della dotazione finanziaria prevista per lapartecipazione del Fondo in questione, e se delcaso della BEI, e degli altri strumenti finanziari,nonche l'importo dei finanziamenti ammissibilipubblici o assimilabili, e la stima di quelli privati,corrispondenti alla partecipazione dei Fondi; iltasso di partecipazione di un Fondo a una misura eÁfissato conformemente all'articolo 29 e tenutoconto del totale degli stanziamenti comunitari asse-gnati all'asse prioritario in questione.

Il piano finanziario indica separatamente gli stan-ziamenti previsti per le regioni che beneficiano delsostegno transitorio.

Il piano finanziario contiene una descrizione delledisposizioni adottate ai fini del cofinanziamentodelle misure, tenuto conto dei sistemi istituzionali,giuridici e finanziari dello Stato membro interes-sato;

d) le misure che devono assicurare la pubblicitaÁ delprogramma operativo conformemente all'arti-colo 46;

e) la descrizione delle modalitaÁ convenute fra la Com-missione e lo Stato membro interessato ai fini delloscambio informatizzato, ove possibile, dei dati

necessari a soddisfare le esigenze di gestione, sorve-glianza e valutazione previste dal presente regola-mento.

Articolo 19

Documenti unici di programmazione

1. Gli interventi attuati a titolo degli obiettivi n. 2 en. 3 e dell'obiettivo n. 1 come specificatoall'articolo 15, paragrafo 1 formano oggetto, in viagenerale, di documenti unici di programmazione.Quanto agli obiettivi n. 2 e 3, si applica l'articolo 15,paragrafo 1, lettera c).

2. Il documento unico di programmazione dell'o-biettivo n. 1 include tutte le misure pertinenti in mate-ria di riconversione economica e sociale, sviluppo del-l'occupazione attraverso un miglioramento della capa-citaÁ di adattamento e della qualificazione degli indivi-dui, tenendo conto del quadro di riferimento di cuiall'articolo 9, paragrafo 1 lettera c), e di svilupporurale, nonche strutture della pesca.

Il documento unico di programmazione dell'obiettivon. 2 assicura il coordinamento dell'insieme degli aiutistrutturali comunitari, anche per quanto riguarda, inconformitaÁ con l'articolo 40, paragrafo 2, del regola-mento (CE) n. 1257/1999, il coordinamento dellemisure in materia di sviluppo rurale, ai sensidell'articolo 33 dello stesso regolamento ma esclusi gliaiuti relativi alle risorse umane concessi a titolo dell'o-biettivo n. 3, in tutte le zone cui si applica l'obiettivon. 2.

Il documento unico di programmazione dell'obiettivon. 3 assicura il coordinamento dell'insieme degli aiutistrutturali comunitari a favore dello sviluppo dellerisorse umane nelle zone di cui all'articolo 5, ad ecce-zione degli aiuti in tale settore concessi a titolo dell'o-biettivo n. 2.

3. Ciascun documento unico di programmazionecontiene i seguenti elementi:

a) la strategia e gli assi prioritari fissati per l'azionecongiunta della ComunitaÁ e dello Stato membrointeressato; i loro obiettivi specifici, quantificatinella misura in cui la loro natura lo consente; lavalutazione dell'impatto atteso, in particolare sul-l'ambiente, conformemente all'articolo 41, para-grafo 2; un'indicazione delle misure in cui questastrategia e questi assi prioritari tengano conto degliorientamenti indicativi di cui all'articolo 10,paragrafo 3, delle politiche economiche, della stra-tegia per lo sviluppo dell'occupazione attraversoun miglioramento della capacitaÁ di adattamento edella qualificazione delle persone e, se del caso,

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delle politiche regionali dello Stato membro inte-ressato;

b) una descrizione sintetica delle misure previste perrealizzare le prioritaÁ , comprese le informazioninecessarie per verificare la conformitaÁ ai regimi diaiuti ai sensi dell'articolo 87 del trattato; se delcaso, la natura delle misure necessarie per la prepa-razione, la sorveglianza e la valutazione del docu-mento unico di programmazione;

c) un piano finanziario indicativo che precisi per cia-scun asse prioritario e per ogni anno, conforme-mente agli articoli 28 e 29 l'importo della dota-zione finanziaria prevista per la partecipazione diciascun Fondo, ove opportuno della BEI e deglialtri strumenti finanziari Ð indicando anche perinformazione l'importo totale del FEAOG, sezione«garanzia», per le misure di cui all'articolo 31 delregolamento (CE) n. 1257/1999 Ð qualora contri-buiscano direttamente al piano di finanziamento,nonche l'importo totale dei finanziamenti ammissi-bili pubblici o assimilabili e la stima di quelli pri-vati dello Stato membro, corrispondenti alla parte-cipazione di ciascun Fondo.

Il piano finanziario indica separatamente gli stan-ziamenti previsti per le regioni che beneficiano delsostegno transitorio.

La partecipazione totale dei fondi prevista annual-mente eÁ compatibile con le pertinenti prospettivefinanziarie, tenuto conto della degressivitaÁ di cuiall'articolo 7, paragrafo 3, terzo comma.

Nel caso dell'obiettivo n. 3, tale piano finanziarioindica la concentrazione degli stanziamenti previstiper le zone che incontrano problemi strutturali diriconversione economica e sociale;

d) le disposizioni di attuazione del documento unicodi programmazione comprendono:

i) la designazione da parte dello Stato membro diun'autoritaÁ di gestione ai sensi dell'articolo 9responsabile della gestione del documentounico di programmazione conformementeall'articolo 34;

ii) la descrizione delle modalitaÁ di gestione deldocumento unico di programmazione;

iii) la descrizione dei sistemi di sorveglianza e divalutazione, in particolare del ruolo del comi-tato di sorveglianza;

iv) la definizione delle procedure concernenti lamobilitazione e la circolazione delle risorsefinanziarie, al fine di assicurare la trasparenzadei flussi;

v) la descrizione delle modalitaÁ e procedure speci-fiche di controllo del documento unico di pro-grammazione;

e) se del caso, indicazioni sulle risorse necessarie perla preparazione, la sorveglianza e la valutazionedegli interventi.

A norma dell'articolo 11 il documento unico di pro-grammazione comprende la verifica ex ante dell'addi-zionalitaÁ per l'obiettivo o gli obiettivi pertinenti con-cordata tra la Commissione e lo Stato membro e leopportune informazioni sulla trasparenza dei flussifinanziari, in particolare a partire dallo Stato membrointeressato verso le regioni beneficiarie.

4. Ogni documento unico di programmazione eÁ cor-redato di un complemento di programmazione qualedefinito all'articolo 9, lettera m) e descritto all'arti-colo 18, paragrafo 3.

CAPO III

INIZIATIVE COMUNITARIE

Articolo 20

Contenuto

1. Le iniziative comunitarie riguardano i settoriseguenti:

a) cooperazione transfrontaliera, transnazionale inter-regionale volta a incentivare uno sviluppo armo-nioso, equilibrato e duraturo dell'insieme dello spa-zio comunitario («INTERREG»);

b) rivitalizzazione economica e sociale delle cittaÁ edelle zone adiacenti in crisi, per promuovere unosviluppo urbano sostenibile («URBAN»);

c) sviluppo rurale («LEADER»);

d) cooperazione transnazionale per promuovere nuovepratiche di lotta alle discriminazioni e alle disugua-glianze di ogni tipo in relazione al mercato dellavoro («EQUAL»).

2. Almeno il 2,5% degli stanziamenti d'impegnodei Fondi strutturali di cui all'articolo 7, paragrafo 1,eÁ assegnato a INTERREG, nell'ambito del quale

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occorre attribuire dovuta considerazione alle attivitaÁtransfrontaliere, soprattutto nella prospettiva dell'allar-gamento e per quanto riguarda gli Stati membri chehanno frontiere estese con i paesi candidati, nonche aun migliore coordinamento con i programmi PHARE,TACIS e MEDA. EÁ inoltre rivolta dovuta considera-zione alla cooperazione con le regioni ultraperiferiche.

Nel quadro di EQUAL si tiene conto adeguatamentedell'inserimento sociale e professionale dei richiedentiasilo.

3. I programmi approvati nell'ambito delle inizia-tive comunitarie possono interessare altre zone oltre aquelle di cui agli articoli 3 a 4.

Articolo 21

Elaborazione, approvazione e attuazione

1. Secondo le procedure di cui agli articoli da 48 a51 e previa comunicazione per conoscenza al Parla-mento europeo, la Commissione adotta orientamentiche definiscono, per ciascuna iniziativa, gli obiettivi, ilcampo d'applicazione e le opportune modalitaÁ diattuazione. Gli orientamenti sono pubblicati nellaGazzetta ufficiale delle ComunitaÁ europee.

2. Ciascun settore di cui all'articolo 20, paragrafo 1,riceve finanziamenti da un solo Fondo: i settori di cuialle lettere a) e b) sono finanziati dal FESR, il settoredi cui alla lettera c) dal FEAOG, sezione «orienta-mento», e il settore di cui alla lettera d) dall'FSE. Pertener conto delle misure necessarie all'attuazione delpertinente programma d'iniziativa comunitaria, ladecisione di partecipazione dei Fondi può ampliare ilcampo di applicazione definito nei regolamenti speci-fici riferiti a ciascun Fondo, nei limiti delle relativedisposizioni specifiche.

3. Basandosi sulle proposte elaborate conforme-mente agli orientamenti di cui al paragrafo 1 eall'articolo 41, paragrafo 2, e presentate dallo Statomembro, la Commissione decide i programmi d'inizia-tiva comunitaria in conformitaÁ dell'articolo 28.

4. I programmi d'iniziativa comunitaria vengonoriesaminati a seguito della valutazione intermedia dicui all'articolo 42 e modificati eventualmente su inizia-tiva dello Stato membro interessato o della Commis-sione, d'intesa con detto Stato membro.

5. I programmi di iniziativa comunitaria copronoun periodo di sette anni con inizio al 1o gennaio 2000.

CAPO IV

AZIONI INNOVATRICI E ASSISTENZA TECNICA

Articolo 22

Azioni innovative

1. Su iniziativa della Commissione e previo pareredei comitati di cui agli articoli da 48 a 51 sugli orien-tamenti concernenti i vari tipi di azioni innovative, iFondi possono finanziare, non oltre lo 0,40% dellaloro dotazione annuale, azioni innovative a livellocomunitario. Tali azioni comprendono studi, progettipilota e scambi di esperienze.

Le azioni innovative contribuiscono all'elaborazione dimetodi e pratiche innovativi intesi a migliorare la qua-litaÁ degli interventi a titolo degli obiettivi n. 1, n. 2 en. 3. Esse sono attuate in maniera semplice, traspa-rente e conforme ai principi di una sana gestionefinanziaria.

2. Ogni settore di azione cui si riferiscono i progettipilota riceve finanziamenti da un solo Fondo. Per tenerconto delle misure necessarie all'esecuzione del perti-nente progetto pilota, la decisione di partecipazionedel Fondo può ampliare il campo di applicazione defi-nito nei regolamenti specifici riferiti a ciascun Fondo,entro i limiti delle relative disposizioni specifiche.

Articolo 23

Assistenza tecnica

I Fondi possono finanziare, su iniziativa della Commis-sione e per conto della stessa, previo parere dei comi-tati di cui agli articoli da 48 a 51 sui vari tipi dimisure e non oltre lo 0,25% della propria dotazioneannuale, le misure preparatorie, di sorveglianza, divalutazione e di controllo necessarie per l'applicazionedel presente regolamento. Esse comprendono in parti-colare quanto segue:

a) studi, compresi quelli di carattere generale, relativiall'azione dei Fondi;

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b) azioni di assistenza tecnica e scambi di esperienze edi informazioni destinate alle parti, ai beneficiarifinali degli interventi dei Fondi e al pubblico;

c) l'installazione, il funzionamento e il collegamentodei sistemi informatizzati per la gestione, la sorve-glianza e la valutazione;

d) il miglioramento dei metodi di valutazione e loscambio di informazioni sulle prassi in questo set-tore.

Articolo 24

Approvazione delle azioni innovative e dell'assistenzatecnica

1. Previa informazione da parte degli Stati membriinteressati sulle azioni innovative, la Commissionevaluta le domande di partecipazione dei Fondi presen-tate a titolo degli articoli 22 e 23 in funzione degli ele-menti seguenti:

a) una descrizione dell'intervento proposto, del suocampo di applicazione, anche con riferimentoall'ambito geografico, e degli obiettivi specifici;

b) gli organismi responsabili dell'esecuzione dell'inter-vento e i beneficiari;

c) il calendario e il piano finanziario, inclusa la parte-cipazione di eventuali altre fonti di finanziamentocomunitario;

d) le disposizioni che assicurano un'esecuzione effi-cace e regolare;

e) qualsiasi elemento necessario per verificare la com-patibilitaÁ con le politiche comunitarie e gli orienta-menti di cui all'articolo 10, paragrafo 3.

La Commissione approva la partecipazione dei Fondiquando tali informazioni consentono di valutare ladomanda.

2. Dopo aver approvato una domanda, la Commis-sione ne informa immediatamente gli Stati membriinteressati.

3. Ai sensi del presente regolamento gli Stati mem-bri non sono responsabili finanziariamente per leazioni innovative di cui all'articolo 22 e per le azionidi assistenza tecnica di cui all'articolo 23, fatti salvi gli

obblighi loro derivanti dalle disposizioni istituzionaliproprie a ciascuno Stato membro.

CAPO V

GRANDI PROGETTI

Articolo 25

Definizione

Nell'ambito di un intervento i Fondi possono finan-ziare spese connesse a grandi progetti, vale a dire:

a) un insieme di lavori economicamente indivisibiliche svolgono una funzione tecnica precisa e hannoobiettivi chiaramente definiti e

b) il cui costo totale considerato al fine di determinarel'importo della partecipazione dei Fondi supera i50 milioni di euro.

Articolo 26

Approvazione ed esecuzione

1. Nel corso dell'attuazione degli interventi, se loStato membro o l'autoritaÁ di gestione prevedono unapartecipazione dei Fondi a un grande progetto, neinformano preliminarmente la Commissione trasmet-tendo le informazioni seguenti:

a) organismo responsabile dell'attuazione;

b) natura dell'investimento, descrizione, dotazionefinanziaria e localizzazione;

c) calendario di esecuzione del progetto;

d) analisi dei costi e dei benefici, anche finanziari,valutazione dei rischi nonche indicazioni sulla vali-ditaÁ economica del progetto;

e) inoltre:

Рper gli investimenti infrastrutturali: analisi deicosti e dei benefici socioeconomici del progetto,compresa l'indicazione del tasso di utilizzazioneprevista, l'impatto prevedibile sullo sviluppo ola riconversione della regione di cui trattasi,nonche applicazione delle norme comunitariesugli appalti pubblici;

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Ð per gli investimenti produttivi: l'analisi delleprospettive del mercato nel settore interessato edella redditivitaÁ prevista del progetto;

f) effetti diretti e indiretti sulla situazione dell'occu-pazione, possibilmente a livello comunitario;

g) elementi che permettono di valutare l'impattoambientale e l'applicazione dei principi della pre-cauzione e dell'azione preventiva, della correzione,anzitutto alla fonte, dei danni causati all'ambientee del principio «chi inquina paga», nonche ilrispetto della normativa comunitaria in materiaambientale;

h) elementi necessari alla valutazione del rispetto delleregole della concorrenza, fra l'altro in materia diaiuti di Stato;

i) indicazione dell'effetto della partecipazione deiFondi sulla realizzazione del progetto;

j) piano finanziario e ammontare globale delle risorsefinanziarie previste per la partecipazione dei Fondie di eventuali altre fonti di finanziamento comuni-tario.

2. La Commissione valuta il progetto, se necessariocon la consulenza della BEI, in funzione degli elementiseguenti:

a) tipo d'investimento previsto e, se del caso, entrateattese;

b) risultati dell'analisi dei costi e dei benefici;

c) risultato della valutazione d'impatto ambientale;

d) coerenza con gli assi prioritari del corrispondenteintervento;

e) conformitaÁ con le altre politiche comunitarie;

f) benefici economici e sociali attesi, segnatamente intermini di occupazione, rispetto alle risorse finan-ziarie mobilitate;

g) coordinamento degli strumenti finanziari e combi-nazione di sovvenzioni e prestiti di cuiall'articolo 10, paragrafo 2.

3. Entro due mesi dal ricevimento delle informa-zioni di cui al paragrafo 1 o entro tre mesi quando sianecessario consultare la BEI, la Commissione decide diconfermare o modificare il tasso della partecipazionecomunitaria. Se la Commissione ritiene che il progetto

non giustifichi ne in tutto, ne in parte la partecipa-zione dei Fondi, essa può decidere di rifiutare, fornen-done le motivazioni, l'intera partecipazione o unaparte di esse.

CAPO VI

SOVVENZIONE GLOBALE

Articolo 27

Sovvenzione globale

1. Qualora l'attuazione e la gestione di una parte diun intervento siano state affidate a intermediari con-formemente all'articolo 9, lettera i), questi intermediaridevono fornire garanzie quanto alla loro solvibilitaÁ ealla loro competenza ed esperienza riconosciute inmateria di gestione amministrativa e finanziaria. Essidevono essere abitualmente stabiliti o rappresentatinella o nelle regioni interessate, ma possono, in casilimitati e giustificati, essere stabiliti altrove. Essidevono avere un'esperienza pluriennale nei settori inquestione, svolgere compiti di interesse pubblico ecoinvolgere in maniera adeguata gli ambienti socioeco-nomici cui direttamente si riferisce l'attuazione dellemisure previste.

2. Il ricorso a una sovvenzione globale figura nellacorrispondente decisione relativa alla partecipazionedei Fondi in quanto disposizione particolare di attua-zione dell'intervento definita all'articolo 18, para-grafo 2, lettera d), nonche all'articolo 19, paragrafo 3,lettera d). Le modalitaÁ di utilizzazione delle sovven-zioni globali formano oggetto di un accordo tra loStato membro, all'autoritaÁ di gestione e l'organismointermediario interessato.

Nel caso dei programmi d'iniziativa comunitaria edelle azioni innovative le modalitaÁ di utilizzazionedelle sovvenzioni globali formano oggetto di una con-venzione tra la Commissione e l'organismo intermedia-rio interessato. Nel caso dei programmi di iniziativacomunitaria queste modalitaÁ devono essere concordateanche con gli Stati membri interessati. Il complementodi programma di cui all'articolo 18 non riguarda laparte dell'intervento rientrante nell'ambito della sov-venzione globale.

3. Le modalitaÁ di utilizzazione della sovvenzioneglobale precisano in particolare quanto segue:

a) le misure da attuare;

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b) i criteri per la scelta dei beneficiari;

c) le condizioni di concessione e il tasso del contri-buto dei Fondi, compresa la destinazione degli inte-ressi eventualmente maturati;

d) le modalitaÁ di sorveglianza, di valutazione e di ese-cuzione del controllo finanziario della sovvenzioneglobale;

e) l'eventuale ricorso a una garanzia bancaria, di cuila Commissione deve essere informata.

TITOLO III

PARTECIPAZIONE E GESTIONE FINANZIARIA DEI FONDI

CAPO I

PARTECIPAZIONE FINANZIARIA DEI FONDI

Articolo 28

Decisione relativa alla partecipazione dei Fondi

1. La Commissione determina, con un'unica deci-sione, la partecipazione dell'insieme dei Fondi, sempre-che siano soddisfatte tutte le condizioni contemplatedal presente regolamento, entro cinque mesi dal ricevi-mento della domanda d'intervento. Se del caso, ladecisione opera una chiara distinzione tra i creditiassegnati alle regioni o zone che beneficiano del soste-gno transitorio.

L'importo massimo della partecipazione dei Fondi eÁfissato per ciascun asse prioritario dell'intervento.

Una misura può beneficiare, per un periodo determi-nato, soltanto della partecipazione finanziaria di unFondo per volta.

Una misure o un'operazione può beneficiare della par-tecipazione di un Fondo strutturale unicamente a titolodi uno solo, per volta, degli obiettivi di cuiall'articolo 1.

Una medesima operazione non può beneficiare altempo stesso della partecipazione di un Fondo a titolodegli obiettivi n. 1, n. 2 o n. 3 e a titolo di un'inizia-tiva comunitaria.

Una medesima operazione non può beneficiare altempo stesso della partecipazione di un Fondo a titolodegli obiettivi n. 1, n. 2 o n. 3 e a titolo del FEAOGsezione «garanzia».

Una stessa operazione non può beneficiare al tempostesso della partecipazione di un Fondo a titolo di un'i-niziativa comunitaria e del FEAOG sezione «garan-zia».

2. La partecipazione dei Fondi a programmi opera-tivi intrapresi nell'ambito dell'attuazione di un quadro

comunitario di sostegno deve essere compatibile con ilpiano di finanziamento definito nel corrispondentequadro comunitario di sostegno, come previstodall'articolo 17, paragrafo 2, lettera c).

3. Nell'ambito dell'attuazione delle misure, la parte-cipazione dei Fondi assume principalmente la forma diaiuto non rimborsabile (in prosieguo: «aiuto diretto»),ma anche altre forme, segnatamente aiuto rimborsa-bile, abbuono d'interessi, garanzia, assunzione di par-tecipazioni, partecipazione al capitale di rischio o altrotipo di finanziamento.

Gli aiuti rimborsati all'autoritaÁ di gestione o ad un'al-tra autoritaÁ pubblica sono da queste riassegnati per glistessi fini.

Articolo 29

Diversificazione dei tassi di partecipazione

1. La partecipazione dei Fondi eÁ modulata in fun-zione dei seguenti elementi:

a) gravitaÁ dei problemi specifici, in particolare regio-nali o sociali, ai quali porre rimedio mediante gliinterventi,

b) capacitaÁ finanziaria dello Stato membro interes-sato, tenuto conto segnatamente della sua prospe-ritaÁ relativa e della necessitaÁ di evitare aumentieccessivi delle spese di bilancio,

c) nel contesto degli obiettivi dei Fondi di cuiall'articolo 1, interesse che gli interventi e gli assiprioritari rivestono dal punto di vista comunitario,se del caso, per l'eliminazione delle ineguaglianze ela promozione della paritaÁ tra uomini e donne eper la tutela e il miglioramento dell'ambiente, inparticolare per l'applicazione dei principi della pre-cauzione e dell'azione preventiva, nonche del prin-cipio «chi inquina paga»,

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d) interesse che gli interventi e gli assi prioritari rive-stono dal punto di vista regionale e nazionale,

e) caratteristiche proprie del tipo d'intervento e del-l'asse prioritario di cui trattasi, al fine di tenerconto delle esigenze individuate mediante la valuta-zione ex ante, segnatamente in materia di risorseumane e occupazione,

f) impiego ottimale delle risorse finanziarie nei pianidi finanziamento, inclusa la combinazione dirisorse pubbliche e private, ricorso a strumentifinanziari appropriati conformemente all'arti-colo 10, paragrafo 2, e scelta delle forme di finan-ziamento ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 3.

Nei casi in cui la partecipazione del FSE eÁ differenziataconformemente all'articolo 16, paragrafo 1, occorretener conto delle esigenze individuate mediante lavalutazione ex ante, segnatamente in materia di risorseumane e occupazione.

2. La partecipazione dei Fondi eÁ calcolata o rispettoai costi totali ammissibili, o rispetto all'insieme dellespese, pubbliche o assimilabili, ammissibili (nazionali,regionali o locali e comunitarie) relative a ciascunintervento.

3. La partecipazione dei Fondi rispetta i limitiseguenti:

a) Il 75% al massimo del costo totale ammissibile e,di norma, almeno il 50% delle spese pubblicheammissibili, per le misure attuate nelle regioni inte-ressate dall'obiettivo n. 1. Qualora tali regionisiano situate in uno Stato membro nel quale inter-viene il Fondo di coesione, la partecipazione comu-nitaria può, in casi eccezionali debitamente giustifi-cati, ammontare all'80% al massimo del costototale ammissibile e all'85% al massimo del costototale ammissibile nelle regioni ultraperiferiche,nonche nelle isole periferiche greche che sono svan-taggiate a causa della distanza,

b) il 50% al massimo del costo totale ammissibile e,di norma, almeno il 25% delle spese pubblicheammissibili, per le misure attuate nelle regioni inte-ressate dagli obiettivi n. 2 o n. 3.

Nel caso d'investimenti nelle imprese, la partecipa-zione dei Fondi rispetta i massimali di intensitaÁ del-l'aiuto e di cumulo decisi in materia di aiuti di Stato.

4. Se l'intervento di cui trattasi comporta il finan-ziamento di investimenti generatori di entrate, la par-tecipazione dei Fondi a siffatti investimenti eÁ determi-nata tenendo conto, fra le caratteristiche proprie, del-l'entitaÁ del margine lordo di autofinanziamento che eÁnormalmente atteso per la categoria di investimenti in

questione in funzione delle condizioni macroeconomi-che in cui gli investimenti devono essere realizzati esenza che la partecipazione dei Fondi comporti unaumento dell'impegno nazionale di bilancio.

In ogni caso la partecipazione dei Fondi rispetta ilimiti seguenti:

a) nel caso di investimenti in infrastrutture generatoridi entrate nette consistenti, la partecipazione nonpuò superare:

i) il 40% del costo totale ammissibile nelleregioni cui si applica l'obiettivo n. 1, a cui puòaggiungersi una maggiorazione massima del10% negli Stati membri nei quali interviene ilFondo di coesione;

ii) il 25% del costo totale ammissibile nelle zonecui si applica l'obiettivo n. 2;

iii) a tali tassi può essere applicata una maggiora-zione destinata a forme di finanziamento chenon siano aiuti diretti; tale maggiorazione nonpuò comunque essere superiore al 10% delcosto totale ammissibile;

b) nel caso di investimenti nelle imprese, la partecipa-zione non può superare:

i) il 35% del costo totale ammissibile nelleregioni cui si applica l'obiettivo n. 1;

ii) il 15% del costo totale ammissibile nelle zonecui si applica l'obiettivo n. 2;

iii) nel caso di investimenti nelle piccole e medieimprese, a tali tassi può essere applicata unamaggiorazione destinata a forme di finanzia-mento diverse dagli aiuti diretti; tale maggiora-zione non può comunque essere superiore al10% del costo totale ammissibile.

5. I riferimenti fatti dai paragrafi 3 e 4 alle regioni ezone cui si applicano gli obiettivi n. 1 e n. 2 si inten-dono fatti anche alle regioni e zone che beneficiano,da una parte, del sostegno transitorio a titolodell'articolo 6, paragrafo 1 e di un sostegno a titolodell'articolo 7, paragrafo 4 e, dall'altra, di un sostegnoa titolo dell'articolo 6, paragrafo 2, rispettivamente.

6. Le misure di cui agli articoli 22 e 23, attuate suiniziativa della Commissione, possono essere finanziateal 100% del costo totale. Le misure di cuiall'articolo 23 attuate per conto della Commissionesono finanziate al 100% del costo totale.

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7. Per le misure di assistenza tecnica nel quadrodella programmazione e le iniziative comunitarie siapplicano i tassi contemplati nel presente articolo.

Articolo 30

Requisiti per l'ammissione

1. Le spese connesse ad operazioni possono essereammesse alla partecipazione dei Fondi soltanto sedette operazioni sono parte integrante dell'interventoconsiderato.

2. Una spesa non ha i requisiti per essere ammessaalla partecipazione dei Fondi se eÁ stata effettivamentesostenuta dal beneficiario finale prima della data diricezione della domanda d'intervento da parte dellaCommissione. Tale data costituisce il termine inizialeper l'ammissione delle spese.

Il termine finale per l'ammissione delle spese eÁ fissatonella decisione relativa alla partecipazione dei Fondi.Esso si riferisce ai pagamenti effettuati dai beneficiarifinali e può essere prorogata dalla Commissione, sudomanda debitamente giustificata dello Stato membro,sencondo le disposizioni degli articoli 14 e 15.

3. Le norme nazionali pertinenti si applicano allespese ammissibili a meno che, ove necessario, la Com-missione decida norme comuni di ammissibilitaÁ dellespese secondo la procedura di cui all'articolo 53,paragrafo 2.

4. Gli Stati membri si accertano che la partecipa-zione dei Fondi resti attribuita ad un'operazione esclu-sivamente se quest'ultima entro cinque anni dalla datadella decisione delle competenti autoritaÁ nazionali odell'autoritaÁ di gestione relativa alla partecipazione deiFondi, non subisce modificazioni sostanziali:

a) che ne alterino la natura o le modalitaÁ di esecu-zione, o che procurino un vantaggio indebito aun'impresa o a un ente pubblico, e

b) che determinino un cambiamento nella natura dellaproprietaÁ di un'infrastruttura oppure la cessazioneo il cambiamento di localizzazione di un'attivitaÁproduttiva.

Gli Stati membri informano la Commissione di ognimodifica di questo tipo. Qualora dovessero interveniresiffatte modifiche, si applicano le disposizionidell'articolo 39.

CAPO II

GESTIONE FINANZIARIA

Articolo 31

Impegni di bilancio

1. Gli impegni di bilancio comunitari sono assuntisulla base della decisione relativa alla partecipazionedei Fondi.

2. Gli impegni per gli interventi di durata pari osuperiore a due anni sono assunti annualmente. Ilprimo impegno eÁ assunto quando la Commissioneadotta la decisione di approvazione dell'intervento. Gliimpegni successivi sono assunti, di norma, entro il30 aprile di ogni anno.

La quota di un impegno che non eÁ stata liquidatamediante acconto o per la quale non eÁ stata presentataalla Commissione una domanda di pagamento ammis-sibile, quale definita nell'articolo 32, paragrafo 3, allascadenza del secondo anno successivo a quello dell'im-pegno o, eventualmente e per gli importi in questione,alla data di una successiva decisione della Commis-sione necessaria per autorizzare una misura o un'ope-razione o alla scadenza del termine di presentazionedel rapporto finale di cui all'articolo 37, paragrafo 1,eÁ disimpegnata automaticamente dalla Commissione;la partecipazione dei Fondi all'intervento in questioneviene ridotta in misura corrispondente.

Il termine di disimpegno automatico di cui al secondocomma eÁ sospeso per la parte dell'impegno corrispon-dente alle operazioni oggetto, alla data prevista deldisimpegno, di una procedura giudiziaria, o di unricorso amministrativo con effetti sospensivi, fatti salviil ricevimento da parte della Commissione di un'infor-mazione preliminare e motivata dello Stato membrointeressato, con l'esposizione dei motivi, e la sua diffu-sione da parte della Commissione.

La Commissione informa comunque in tempo utile loStato membro e l'autoritaÁ di pagamento ogniqualvoltasussista il rischio di applicazione del disimpegno auto-matico previsto dal secondo comma.

In caso di entrata in vigore del presente regolamentosuccessivamente al 1o gennaio 2000, il termine didisimpegno automatico di cui al secondo comma eÁprorogato per il primo impegno del numero di mesiche separa il 1o gennaio 2000 dalla data della deci-sione relativa alla partecipazione dei Fondi di cuiall'articolo 28.

3. Per gli interventi di durata inferiore a due anni,l'importo totale della partecipazione dei Fondi eÁ impe-

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gnato quando la Commissione adotta la decisione rela-tiva alla partecipazione dei Fondi.

Articolo 32

Pagamenti

1. Il pagamento, da parte della Commissione, dellapartecipazione dei Fondi eÁ eseguito in conformitaÁ deicorrispondenti impegni di bilancio e ha come destina-taria l'autoritaÁ di pagamento ai sensi dell'articolo 9,lettera o).

I pagamenti sono imputati all'impegno aperto risalentepi� indietro nel tempo eseguito in forza dell'arti-colo 31.

Il pagamento può assumere la forma di acconti, dipagamenti intermedi o di pagamenti del saldo. I paga-menti intermedi e i pagamenti del saldo si riferisconoalle spese effettivamente sostenute, che devono corri-spondere a pagamenti effettuati dai beneficiari finali egiustificati da fatture quietanzate o da documenti con-tabili di valore probatorio equivalente.

In funzione delle disponibilitaÁ finanziarie, la Commis-sione esegue i pagamenti intermedi entro un terminenon superiore a due mesi, a decorrere dal ricevimentodi una domanda ammissibile, come previsto nelparagrafo 3.

L'autoritaÁ di pagamento provvede affinche i beneficiarifinali ricevano quanto prima e integralmente gliimporti corrispondenti alla partecipazione dei Fondi acui hanno diritto. Non vengono applicate detrazioni,trattenute o altre commissioni specifiche che potreb-bero ridurre gli importi predetti.

2. All'atto del primo impegno, la Commissioneversa un acconto all'autoritaÁ di pagamento. L'accontoeÁ pari al 7% della partecipazione dei Fondi all'inter-vento in questione. In linea di principio può essere fra-zionato su due esercizi di bilancio al massimo, in fun-zione delle disponibilitaÁ di bilancio.

Per la durata dell'intervento, l'autoritaÁ di pagamentoricorre all'acconto per regolare la partecipazionecomunitaria alle spese relative a detto intervento.

Tutto o parte dell'acconto, in funzione dei progressinell'attuazione dell'intervento, eÁ rimborsato alla Com-missione dall'autoritaÁ di pagamento qualora nessunadomanda di pagamento sia stata trasmessa alla Com-missione entro diciotto mesi dalla decisione relativaalla partecipazione dei Fondi. Gli interessi eventual-mente maturati sull'acconto sono destinati dall'auto-ritaÁ di pagamento all'intervento di cui trattasi.

3. I pagamenti intermedi sono effettuati da partedella Commissione per rimborsare le spese effettiva-mente sostenute a titolo dei Fondi e certificate dall'au-toritaÁ di pagamento. Essi sono eseguiti per ogni sin-golo intervento e calcolati per le misure contenute nelpiano di finanziamento del complemento di program-mazione. Essi devono rispettare le seguenti condizioni:

a) presentazione alla Commissione del complementodi programma recante gli elementi contemplatiall'articolo 18, paragrafo 3;

b) trasmissione alla Commissione dell'ultima rela-zione annuale di esecuzione da presentare, recantegli elementi contemplati all'articolo 37;

c) trasmissione alla Commissione della valutazioneintermedia dell'intervento di cui all'articolo 42, oveprevista;

d) coerenza, nelle decisioni dell'autoritaÁ di gestione edel comitato di sorveglianza, con l'importo totaledella partecipazione dei fondi concesso per gli assiprioritari di cui trattasi;

e) attuazione, nei termini previsti, delle eventuali rac-comandazioni di cui all'articolo 34, paragrafo 2, omotivazione trasmessa dallo Stato membro per illu-strare le ragioni per cui non eÁ stato preso alcunprovvedimento, qualora dette raccomandazionimirino a colmare insufficienze gravi del sistema disorveglianza o di gestione tali da mettere in causala buona gestione finanziaria dell'intervento; eva-sione delle richieste di misure correttive di cuiall'articolo 38, paragrafo 4, qualora le domanderiguardino la o le misure in questione;

f) assenza di sospensione di pagamenti, a normadell'articolo 39, paragrafo 2, primo comma, eassenza di decisione della Commissione di avviareun procedimento d'infrazione in forzadell'articolo 226 del trattato, riguardo alla misurao alle misure oggetto della domanda di cui trattasi.

Se una delle condizioni non eÁ rispettata e la domandadi pagamento non eÁ pertanto ammissibile, lo Statomembro e l'autoritaÁ di pagamento ne sono informatisenza indugio dalla Commissione e adottano le dispo-sizioni necessarie per porre rimedio alla situazione.

Gli Stati membri provvedono affincheÂ, per quanto pos-sibile, le domande di pagamento intermedio siano rag-gruppate e inoltrate alla Commissione tre volteall'anno, fermo restando che l'ultima domanda dipagamento deve essere presentata entro il 31 ottobre.

Le domande di pagamento intermedio operano unadistinzione, a livello dei singoli assi prioritari, per lespese pagate nelle regioni o zone che beneficiano delsostegno transitorio.

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Il totale cumulato dei pagamenti, di cui al paragrafo 2e al presente paragrafo, versati a favore di un inter-vento rappresenta al massimo il 95% della partecipa-zione dei Fondi all'intervento stesso.

4. Il pagamento del saldo dell'intervento viene ese-guito in presenza delle seguenti condizioni:

a) se l'autoritaÁ di pagamento ha presentato alla Com-missione, entro sei mesi dal termine fissato per ilpagamento nella decisione relativa alla partecipa-zione dei Fondi, una dichiarazione certificata dellespese effettivamente pagate;

b) se la relazione finale di esecuzione eÁ stata presen-tata alla Commissione e approvata dalla mede-sima;

c) se lo Stato membro ha trasmesso alla Commissionela dichiarazione di cui all'articolo 38, paragrafo 1,lettera f).

5. Il pagamento definitivo del saldo non può pi�essere rettificato, a richiesta dello Stato membro, sel'autoritaÁ di pagamento non ne ha fatto domanda allaCommissione entro nove mesi a decorrere dalla datadi versamento del saldo di cui trattasi.

6. Gli Stati membri designano le autoritaÁ preposteal rilascio delle certificazioni e delle dichiarazioni dicui ai paragrafi 3 e 4.

7. Entro il 30 aprile di ogni anno, gli Stati membritrasmettono alla Commissione le previsioni aggiornatesulle domande di pagamento per l'esercizio in corso equelle per l'esercizio finanziario successivo.

9. Per le azioni innovatrici di cui all'articolo 22 e lemisure di cui all'articolo 23, la Commissione fissa leprocedure di pagamento appropriate, coerentementecon gli obiettivi delle presenti disposizioni, e le notificaai comitati di cui agli articoli da 48 a 51.

Articolo 33

Utilizzazione dell'euro

Gli importi delle decisioni, degli impegni e dei paga-menti della Commissione sono espressi e versati ineuro, secondo le modalitaÁ adottate dalla Commissioneconformemente alla procedura di cui all'articolo 53,paragrafo 2.

TITOLO IV

EFFICACIA DEGLI INTERVENTI DEI FONDI

CAPO I

SORVEGLIANZA

Articolo 34

Gestione da parte dell'autoritaÁ di gestione

1. Fatto salvo l'articolo 8, paragrafo 3, l'autoritaÁ digestione quale definita all'articolo 9, lettera n) eÁresponsabile dell'efficacia e della regolaritaÁ dellagestione e dell'attuazione, e in particolare:

a) dell'istituzione di un dispositivo di raccolta di datifinanziari e statistici affidabili sull'attuazione, pergli indicatori per la sorveglianza di cuiall'articolo 36 e per la valutazione di cui agliarticoli 42 e 43, nonche della trasmissione di talidati secondo modalitaÁ concordate tra lo Statomembro e la Commissione, mediante il ricorso,nella misura del possibile, a sistemi informatici che

consentano lo scambio di dati con la Commissione,come previsto all'articolo 18, paragrafo 3,lettera e);

b) dell'adattamento conformemente al paragrafo 3 edell'attuazione del complemento di programma-zione come previsto all'articolo 18, paragrafo 3, esenza pregiudizio dell'articolo 35;

c) dell'elaborazione e della presentazione alla Com-missione, previa approvazione del comitato di sor-veglianza, del rapporto annuale di esecuzione;

d) dell'organizzazione, in collaborazione con la Com-missione e lo Stato membro, della valutazioneintermedia di cui all'articolo 42;

e) dell'utilizzazione, da parte degli organismi che par-tecipano alla gestione e all'attuazione dell'inter-vento, di un sistema contabile distinto o di unacodificazione contabile appropriata di tutti gli atticontemplati dall'intervento;

f) della regolaritaÁ delle operazioni finanziate a titolodell'intervento, segnatamente dell'attuazione di

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misure di controllo interne compatibili con i prin-cipi di sana gestione finanziaria e dell'attuazionedelle osservazioni o richieste di misure correttiveadottate ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 4, odelle raccomandazioni di adattamento formulate anorma del paragrafo 2 del presente articolo, con-formemente alle disposizioni dei summenzionatiarticoli;

g) della compatibilitaÁ con le politiche comunitarie,secondo quanto stabilito all'articolo 12; nell'am-bito dell'applicazione delle norme comunitariesugli appalti pubblici, i pareri trasmessi a fine dipubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comu-nitaÁ europee specificano i riferimenti dei progettiper i quali eÁ stata chiesta o decisa una partecipa-zione dei Fondi;

h) del rispetto degli obblighi in materia di informa-zione e di pubblicitaÁ di cui all'articolo 46.

Fatte salve le disposizioni del presente regolamento,l'autoritaÁ di gestione, nello svolgimento dei suoi com-piti, agisce nel pieno rispetto dei sistemi istituzionali,giuridici e finanziari dello Stato membro interessato.

2. Ogni anno, in occasione della presentazione delrapporto annuale di esecuzione di cui all'articolo 37,la Commissione e l'autoritaÁ di gestione esaminano iprincipali risultati dell'anno precedente, secondomodalitaÁ da definire d'accordo con lo Stato membro el'autoritaÁ di gestione interessati.

In seguito all'esame in parola, la Commissione puòformulare osservazioni destinate allo Stato membro eall'autoritaÁ di gestione. Lo Stato membro informa laCommissione del seguito dato a tali osservazioni. Se,in casi debitamente motivati, la Commissione ritieneche le misure prese non sono sufficienti, può indiriz-zare allo Stato membro o all'autoritaÁ di gestione rac-comandazioni di adattamento intese a migliorare l'effi-cacia delle modalitaÁ di sorveglianza o gestione dell'in-tervento, unitamente ai motivi di tali raccomandazioni.Allorche riceve delle raccomandazioni, l'autoritaÁ digestione presenta successivamente le misure prese permigliorare le modalitaÁ di sorveglianza o gestioneoppure spiega le ragioni per cui non eÁ stata adottataalcuna misura.

3. L'autoritaÁ di gestione adatta, su richiesta delcomitato di sorveglianza o di sua iniziativa, il comple-mento di programmazione senza modificare l'importototale della partecipazione dei Fondi concesso perl'asse prioritario di cui trattasi ne gli obiettivi specificidel medesimo. Entro un mese, previa approvazione delcomitato di sorveglianza, essa comunica alla Commis-sione il suddetto adattamento.

Le eventuali modifiche che riguardano gli elementicontenuti nella decisione relativa alla partecipazionedei Fondi sono decise dalla Commissione, d'intesa conlo Stato membro interessato, entro un termine di quat-tro mesi a decorrere dall'approvazione del comitato disorveglianza.

Articolo 35

Comitati di sorveglianza

1. Ogni quadro comuntario di sostegno o docu-mento unico di programmazione e ogni programmaoperativo eÁ seguito da un comitato di sorveglianza.

I comitati di sorveglianza sono istituiti dallo Statomembro, d'accordo con l'autoritaÁ di gestione previaconsultazione delle parti. Questi promuovono un'equi-librata partecipazione di donne e uomini.

I comitati di sorveglianza sono istituiti al pi� tardientro tre mesi dalla decisione relativa alla partecipa-zione dei Fondi. Il comitato di sorveglianza eÁ di com-petenza dello Stato membro, anche dal punto di vistagiurisdizionale.

2. Un rappresentante della Commissione e, se delcaso, della BEI partecipa ai lavori del comitato convoto consultivo.

Il comitato di sorveglianza stabilisce il proprio regola-mento interno nel quadro istituzionale, giuridico efinanziario dello Stato membro interessato e lo adottad'intesa con l'autoritaÁ di gestione.

In linea di massima, il comitato di sorveglianza eÁ pre-sieduto da un rappresentante dello Stato membro odell'autoritaÁ di gestione.

3. Il comitato di sorveglianza si assicura dell'effi-cienza e della qualitaÁ dell'esecuzione dell'intervento. Atal fine:

a) conformemente all'articolo 15, conferma o adattail complemento di programma, compresi gli indica-tori fisici e finanziari da impiegare nella sorve-glianza dell'intervento. La sua approvazione eÁrichiesta prima di qualsiasi ulteriore adattamento;

b) esamina ed approva entro sei mesi dall'approva-zione dell'intervento, i criteri di selezione delle ope-razioni finanziate a titolo di ciascuna misura;

c) valuta periodicamente i progressi compiuti nel rag-giungimento degli obiettivi specifici dell'intervento;

26.6.1999 L 161/29Gazzetta ufficiale delle ComunitaÁ europeeIT

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d) esamina i risultati dell'esecuzione, segnatamente ilconseguimento degli obiettivi fissati a livello dellemisure, nonche la valutazione intermedia di cuiall'articolo 42;

e) esamina e approva i rapporti annuali e finali diesecuzione prima che siano trasmessi alla Commis-sione;

f) esamina e approva qualsiasi proposta di modificainerente al contenuto della decisione della Commis-sione concernente la partecipazione dei Fondi;

g) può comunque proporre all'autoritaÁ di gestionequalsiasi adattamento o revisione dell'intervento,che renda possibile il conseguimento degli obiettividi cui all'articolo 1 o migliori la gestione dell'inter-vento, anche per quanto riguarda la gestione finan-ziaria. Qualsiasi adattamento dell'intervento vieneeseguito conformemente all'articolo 34, para-grafo 3.

Articolo 36

Indicatori per la sorveglianza

1. L'autoritaÁ di gestione e il comitato di sorve-glianza si avvalgono, per la sorveglianza, di indicatorifisici e finanziari definiti nel programma operativo, neldocumento unico di programmazione o nel comple-mento di programmazione. Nel definire tali indicatori,si dovrebbe tener conto della metodologia indicativa edell'elenco di esempi di indicatori pubblicati dallaCommissione, nonche di una ripartizione in categoriedelle aree di intervento che saraÁ proposta dalla Com-missione dall'entrata in vigore del presente regola-mento. Tali indicatori si riferiscono al carattere speci-fico dell'intervento di cui trattasi, ai suoi obiettivi,nonche alla situazione socioeconomica, strutturale eambientale dello Stato membro e delle sue regioni, ovenecessario, e tengono conto, se del caso, dell'esistenzadi regioni o zone che beneficiano del sostegno transito-rio. Fra detti indicatori figurano in particolare quelliutilizzati per l'assegnazione della riserva di cuiall'articolo 44.

2. Tali indicatori precisano, per gli interventi in que-stione:

a) gli obiettivi specifici, quantificati se si prestano aquantificazione, delle misure e degli assi prioritarie la loro coerenza;

b) lo stato di avanzamento dell'intervento in terminidi realizzazioni fisiche, di risultato e, non appenapossibile, di impatto al livello appropriato (asseprioritario o misura);

c) lo stato di avanzamento del piano di finanzia-mento.

Se la naturta dell'intervento lo consente, le statistichesono ripartite per sesso e per classe di dimensione delleimprese beneficiarie.

3. Gli indicatori finanziari e di avanzamento deb-bono consentire di individuare separatamente, per igrandi progetti, gli elementi di cui al paragrafo 2,lettere a), b) e c).

Articolo 37

Rapporto annuale e rapporto finale di esecuzione

1. Per gli interventi pluriennali, l'autoritaÁ digestione trasmette alla Commissione, conformementealle modalitaÁ definite all'articolo 34, paragrafo 1,entro sei mesi dalla fine dell'anno civile completo diattuazione, un rapporto annuale di esecuzione. Un rap-porto finale viene trasmesso alla Commissione entrosei mesi dal termine finale di ammissibilitaÁ delle spese.

Per ogni intervento di durata inferiore a due anni,l'autoritaÁ di gestione presenta alla Commissione unica-mente un rapporto finale. Quest'ultimo viene presen-tato entro sei mesi dall'ultimo pagamento eseguito dal-l'autoritaÁ di pagamento.

Prima di essere trasmesso alla Commissione, il rap-porto in parola eÁ esaminato e approvato dal comitatodi sorveglianza.

Dopo aver ricevuto il rapporto annuale di esecuzione,la Commissione indica entro due mesi, fornendo leragioni, se questo eÁ ritenuto insoddisfacente. In casocontrario, il rapporto eÁ considerato accettato. Per ilrapporto finale, la Commissione reagisce entro cinquemesi dalla ricezione dello stesso.

2. Ogni rapporto annuale e ogni rapporto finale diesecuzione contengono i seguenti elementi:

a) qualsiasi cambiamento delle condizioni generalirilevanti per l'esecuzione dell'intervento, segnata-mente tendenze socioeconomiche significative,modificazioni delle politiche nazionali, regionali osettoriali, del quadro di riferimento di cuiall'articolo 9, lettera c), nonche delle loro ripercus-sioni, ove ve ne siano, sulla coerenza tra gli inter-venti dei vari Fondi o tra questi e gli interventi dialtri strumenti finanziari;

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b) lo stato di avanzamento degli assi prioritari e dellemisure per ciascuno dei Fondi rispetto ai corrispon-denti obiettivi specifici quantificando, laddove enel momento in cui sia possibile, degli indicatorifisici, di risultato e di impatto di cui all'articolo 36al livello appropriato (asse prioritario o misura);

c) l'esecuzione finanziaria dell'intervento, che illustra,per le singole misure, il rendiconto delle spesetotali effettivamente pagate dall'autoritaÁ di paga-mento nonche il rendiconto dei pagamenti totaliricevuti dalla Commissione con quantificazionedegli indicatori finanziari di cui all'articolo 36,paragrafo 2, lettera c); l'esecuzione finanziarianelle zone che beneficiano del sostegno transitorioeÁ presentata in modo distinto per i singoli assi prio-ritari; l'esecuzione finanziaria del FEAOG, sezione«garanzia», per le misure di cui all'articolo 33 delregolamento (CE) n. 1257/1999 eÁ presentata allivello dell'importo totale dell'esecuzione finanzia-ria;

d) le disposizioni prese dall'autoritaÁ di gestione e dalcomitato di sorveglianza per assicurare la qualitaÁ el'efficienza dell'esecuzione, riguardanti segnata-mente:

i) le azioni di sorveglianza, controllo finanziario evalutazione delle operazioni, comprese lemodalitaÁ di raccolta dei dati;

ii) una sintesi dei problemi significativi incontratinella gestione dell'intervento e le eventualimisure adottate, comprese le risposte alle racco-mandazioni di adattamento formulate ai sensidell'articolo 34, paragrafo 2, o alle richieste dimisure correttive ai sensi dell'articolo 38,paragrafo 4;

iii) il ricorso all'assistenza tecnica;

iv) le misure prese per assicurare la pubblicitaÁ del-l'intervento conformemente all'articolo 46.

e) le misure adottate per assicurare la compatibilitaÁcon le altre politiche comunitarie come stabilitoall'articolo 12 e per assicurare il coordinamentodell'insieme degli aiuti strutturali comunitari di cuiall'articolo 17, paragrafo 1, e all'articolo 19,paragrafo 2, seconda comma;

f) un capitolo distinto, se del caso, sullo stato diavanzamento e di finanziamento dei grandi pro-getti e delle sovvenzioni globali.

CAPO II

CONTROLLO FINANZIARIO

Articolo 38

Disposizioni generali

1. Fatta salva la responsabilitaÁ della Commissioneper l'esecuzione del bilancio generale delle ComunitaÁeuropee, gli Stati membri assumono la responsabilitaÁprimaria del controllo finanziario degli interventi. Atal fine, essi adottano, in particolare le misureseguenti:

a) verificano che sistemi di gestione e di controllosiano stati predisposti e siano applicate in modo daassicurare un impiego efficiente e regolare dei fondicomunitari;

b) comunicano alla Commissione la descrizione di talisistemi;

c) si accertano che gli interventi siano gestiti confor-memente alla normativa comunitaria pertinente eche i fondi messi a loro disposizione siano utilizzaticonformemente a principi di sana gestione finan-ziaria;

d) attestano che le dichiarazioni di spesa presentataalla Commissione sono esatte e assicurano che pro-vengono da sistemi di contabilitaÁ fondati su docu-menti giustificativi verificabili;

e) prevengono, individuano e correggono le irregola-ritaÁ , ne danno comunicazione alla Commissioneconformemente alla normativa vigente e la infor-mano sull'andamento delle procedure amministra-tive e giudiziarie;

f) presentano alla Commissione, alla conclusione diciascun intervento, una dichiarazione predispostada una persona o da un servizio funzionalmenteautonomo rispetto all'autoritaÁ di gestione desi-gnata; la dichiarazione sintetizza le conclusioni deicontrolli effettuati negli anni precedenti ed esprimeun giudizio sulla fondatezza della domanda dipagamento del saldo, nonche sulla legalitaÁ e laregolaritaÁ delle operazioni cui si riferisce la certifi-cazione finale delle spese; se lo stimano necessario,gli Stati membri accludono il loro parere alladichiarazione;

g) collaborano con la Commissione per assicurare chei fondi comunitari siano utilizzati conformemente aprincipi di sana gestione finanziaria;

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h) recuperano i fondi perduti in seguito a irregolaritaÁaccertate, applicando se del caso interessi di mora.

2. La Commissione, in quanto responsabile dell'ese-cuzione del bilancio generale delle ComunitaÁ europee,accerta che negli Stati membri esistano e funzioninoregolarmente sistemi di gestione e di controllo che con-sentano l'impiego efficace e corretto dei fondi comuni-tari.

A tal fine, fatti salvi i controlli effettuati dagli Statimembri secondo le disposizioni legislative, regolamen-tari e amministrative nazionali, funzionari o agentidella Commissione possono procedere, conformementealle modalitaÁ concordate con lo Stato membro nelquadro della cooperazione prevista nel paragrafo 3, acontrolli in loco, in particolare mediante sondaggio,sulle operazioni finanziate dai Fondi e sui sistemi digestione e di controllo, con un preavviso minimo di ungiorno lavorativo. La Commissione ne informa loStato membro interessato per ottenerne tutto l'aiutonecessario. Funzionari o agenti di detto Stato membropossono partecipare a tali controlli.

La Commissione può chiedere allo Stato membro inte-ressato di effettuare un controllo in loco per verificarela regolaritaÁ di una o pi� operazioni. Funzionari oagenti della Commissione possono partecipare a talicontrolli.

3. La Commissione e gli Stati membri, in base adintese amministrative bilaterali, collaborano per coor-dinare i programmi, la metodologia e l'esecuzione deicontrolli, in modo da massimizzare l'utilitaÁ dei con-trolli effettuati. Essi si comunicano senza indugio irisultati dei controlli effettuati.

Almeno annualmente, e in ogni caso prima dell'esameannuale di cui all'articolo 34, paragrafo 2, viene esa-minato e valutato quanto segue:

a) i risultati dei controlli effettuati dallo Stato mem-bro e dalla Commissione;

b) le eventuali osservazioni degli altri organi o istitu-zioni di controllo nazionali o comunitari;

c) l'incidenza finanziaria delle irregolaritaÁ accertate,le misure giaÁ adottate o ancora necessarie per cor-reggerle e, se del caso, le modifiche apportate aisistemi di gestione e di controllo.

4. In seguito a tale esame e valutazione e fatte salvele misure che lo Stato membro deve prendere senzaindugio, a norma del presente articolo edell'articolo 39, la Commissione può formulare osser-vazioni, in particolare sull'incidenza finanziaria delleirregolaritaÁ eventualmente accertate. Dette osserva-zioni sono trasmesse allo Stato membro e alle autoritaÁdi gestione dell'intervento di cui trattasi. Se del caso,sono accompagnate da richieste di misure correttiveintese a porre rimedio alle insufficienze di gestioneriscontrate e a rettificare le irregolaritaÁ individuate enon ancora rettificate. Lo Stato membro ha la possibi-litaÁ di commentare tali osservazioni.

Se, in seguito ai commenti dello Stato membro o inmancanza di tali commenti, la Commissione adottadelle conclusioni, lo Stato membro prende, entro il ter-mine impartito, le iniziative necessarie per dare seguitoalle richieste della Commissione e la informa delleazioni intraprese.

5. Senza pregiudizio del presente articolo, la Com-missione può, previa verifica in buona e debita forma,sospendere del tutto o in parte un pagamento interme-dio se constata nelle spese una grave irregolaritaÁ chenon eÁ stata ancora rettificata e ritiene indispensabileintervenire immediatamente. Essa informa lo Statomembro interessato delle azioni intraprese e della rela-tiva motivazione. Se, trascorsi cinque mesi, i motiviche hanno giustificato la sospensione permangono o selo Stato membro interessato non ha preso le misureper rettificare la grave irregolaritaÁ , si applical'articolo 39.

6. Per un periodo di tre anni, salvo decisione con-traria nelle intese amministrative bilaterali, successiva-mente al pagamento da parte della Commissione delsaldo relativo ad un intervento, le autoritaÁ responsabilitengono a disposizione della Commissione tutti i docu-menti giustificativi (o gli originali o copie certificateconformi degli originali su supporti di dati comune-mente accettati) concernenti le spese e i controlli rela-tivi all'intervento in questione. Il termine eÁ sospeso incaso di procedimento giudiziario o su domanda moti-vata della Commissione.

Articolo 39

Rettifiche finanziarie

1. La responsabilitaÁ di perseguire le irregolaritaÁ , diagire sulla scorta di una constatazione di una qualsiasimodificazione importante che incida sulla natura o

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sulle condizioni di esecuzione o sul controllo di unintervento e di effettuare le rettifiche finanziarie neces-sarie incombe in primo luogo agli Stati membri.

Gli Stati membri effettuano le necessarie rettifichefinanziarie connesse con l'irregolaritaÁ isolata o siste-mica. Le rettifiche degli Stati membri consistono nellasoppressione totale o parziale della partecipazionedella ComunitaÁ . I fondi comunitari così liberati pos-sono essere riassegnati dallo Stato membro all'inter-vento di cui trattasi, secondo modalitaÁ da definire anorma dell'articolo 53, paragrafo 2.

2. Se dopo le necessarie verifiche, la Commissioneconclude:

a) che uno Stato membro non si eÁ conformato agliobblighi che gli incombono in virt� del paragrafo 1,o

b) che tutto o parte di un intervento non giustifica neÂuna parte ne la totalitaÁ della partecipazione deiFondi, o

c) che esistono gravi insufficienze nei sistemi digestione o di controllo che potrebbero condurre adirregolaritaÁ a carattere sistematico,

sospende i pagamenti intermedi e, motivando la suadomanda, chiede allo Stato membro di presentare lesue osservazioni e apportare, se del caso, eventuali ret-tifiche entro un termine stabilito.

Se lo Stato membro contesta le osservazioni dellaCommissione, viene da questa convocato ad un'audi-zione, nella quale entrambe le parti, in uno spirito dicooperazione fondato sul partenariato, si adoperanoper raggiungere un accordo sulle osservazioni e sulleconclusioni da trarsi.

3. Alla scadenza del termine stabilito dalla Commis-sione, se non eÁ stato raggiunto un accordo e se lo Statomembro non ha effettuato le rettifiche, la Commis-sione, tenendo conto delle osservazioni di quest'ultimopuò decidere, entro tre mesi:

a) di ridurre l'acconto di cui all'articolo 32,paragrafo 2 o

b) di procedere alle necessarie rettifiche finanziarie,sopprimendo in tutto o in parte la partecipazionedei Fondi all'intervento in questione.

Nello stabilire l'importo della rettifica la Commis-sione, tiene conto, conformemente al principio di pro-porzionalitaÁ , della natura dell'irregolaritaÁ o dellamodificazione, nonche dell'ampiezza e delle implica-

zioni finanziarie delle insufficienze constatate neisistemi di gestione o di controllo degli Stati membri.

In mancanza di una decisione di agire a norma dellelettere a) o b) la sospensione dei pagamenti intermedicessa con effetto immediato.

4. Gli importi oggetto di ripetizione dell'indebitovengono riversati alla Commissione, maggiorati degliinteressi di mora.

5. Il presente articolo si applica fatto salvo l'arti-colo 32.

CAPO III

VALUTAZIONE

Articolo 40

Disposizioni generali

1. Per valutare l'efficacia degli interventi strutturali,l'azione comunitaria eÁ oggetto di una valutazione exante, di una valutazione intermedia e di una valuta-zione ex post, volte a determinarne l'impatto rispettoagli obiettivi di cui all'articolo 1 e ad analizzarne leincidenze su problemi strutturali specifici.

2. L'efficacia dell'azione dei Fondi viene valutata infunzione dei criteri seguenti:

a) impatto globale sul conseguimento degli obiettividi cui all'articolo 158 del trattato e segnatamentesul rafforzamento della coesione economica esociale della ComunitaÁ ,

b) impatto delle prioritaÁ proposte nei piani e degliassi prioritari previsti in ciascun quadro comunita-rio di sostegno e in ciascun intervento.

3. Le autoritaÁ competenti degli singoli Stati membrie la Commissione si dotano dei mezzi appropriati eraccolgono i dati necessari affinche la valutazionepossa svolgersi nel modo pi� efficace possibile. Lavalutazione ricorre in tale contesto ai vari elementi chepossono essere forniti dal sistema di sorveglianza,completati se del caso dalla raccolta di informazioniintese a migliorarne la pertinenza.

Su iniziativa degli Stati membri o della Commissione,previa informazione dello Stato membro interessato,possono essere avviate forme di valutazione comple-

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mentare, se del caso tematiche, per identificare espe-rienze trasferibili.

4. I risultati della valutazione sono messi, su richie-sta, a disposizione del pubblico. Per quanto riguarda irisultati della valutazione di cui all'articolo 42, eÁnecessario l'accordo del comitato di sorveglianzasecondo le disposizioni istituzionali di ciascuno Statomembro.

5. Le modalitaÁ di valutazione sono precisate neiquadri comunitari di sostegno e negli interventi.

Articolo 41

Valutazione ex ante

1. La valutazione ex ante serve di base alla prepara-zione dei piani, degli interventi e del complemento diprogrammazione dei quali eÁ parte integrante.

La valutazione ex ante rientra nella responsabilitaÁdelle autoritaÁ competenti per la preparazione dei piani,degli interventi e del complemento di programma-zione.

2. All'atto della preparazione dei piani e degli inter-venti la valutazione ex ante riguarda l'analisi dei puntidi forza e di debolezza e delle potenzialitaÁ dello Statomembro, della regione o del settore considerato. Essavaluta, sulla base dei criteri elencati nell'articolo 40,paragrafo 2, lettera a), la coerenza della strategia edegli obiettivi prescelti con le caratteristiche delleregioni o zone interessate, compresa la loro evoluzionedemografica, nonche l'impatto atteso delle prioritaÁd'azione previste, quantificandone, se la loro natura loconsente, gli obiettivi specifici rispetto alla situazionedi partenza.

La valutazione ex ante tiene conto in particolar mododella situazione in materia di competitivitaÁ e di inno-vazione, di piccole e medie imprese, di occupazionenonche di mercato del lavoro rispetto alla strategiaeuropea per l'occupazione, di ambiente e di paritaÁ frauomini e donne e comprende in particolar modoquanto segue:

a) una valutazione ex ante della situazione socioeco-nomica, principalmente delle tendenze del mercatodel lavoro, anche nelle regioni che hanno problemiparticolari in materia di occupazione, e della stra-tegia globale nel settore dello sviluppo delle risorseumane, nonche del modo in cui tale strategia eÁ col-legata alla strategia nazionale per l'occupazionequale descritta nei piani d'azione nazionali;

b) una valutazione ex ante della situazione ambientaledella regione considerata, segnatamente per i set-tori ambientali sui quali presumibilmente l'inter-vento avraÁ un impatto notevole; delle disposizionivolte ad integrare l'aspetto ambientale nell'inter-vento, nonche della coerenza fra le prime e gliobiettivi a breve e lungo termine fissati a livellonazionale, regionale e locale (ad esempio, piani digestione dell'ambiente); delle disposizioni intese adassicurare il rispetto della normativa comunitariain materia di ambiente. La valutazione ex ante for-nisce una descrizione, quantificata nella misura delpossibile, della situazione ambientale attuale e unastima dell'impatto atteso della strategia e degliinterventi sulla situazione ambientale;

c) una valutazione ex ante della situazione in terminidi paritaÁ tra uomini e donne per quanto riguardale opportunitaÁ sul mercato del lavoro ed il tratta-mento sul lavoro, inclusi gli obblighi specifici diciascun gruppo; una stima dell'impatto atteso dellastrategia e degli interventi, in special modo perl'integrazione delle donne e degli uomini nel mer-cato del lavoro, per l'istruzione e la formazioneprofessionale, per l'attivitaÁ imprenditoriale delledonne e per la conciliazione tra vita familiare evita professionale.

La valutazione ex ante verifica la pertinenza dellemodalitaÁ di attuazione e di sorveglianza previste non-che la coerenza con le politiche comunitarie e la presain conto degli orientamenti indicativi di cuiall'articolo 10, paragrafo 3.

Essa prende in considerazione i risultati delle valuta-zioni relative ai periodi di programmazione precedenti.

3. La valutazione delle misure previste nel comple-mento di programmazione mira a comprovarne la coe-renza con gli obiettivi degli assi prioritari corrispon-denti, a quantificarne gli obiettivi specifici, nellamisura in cui la loro natura lo consenta, ed inoltre,come previsto all'articolo 35, paragrafo 3, lettera b), averificare la pertinenza dei criteri di selezione.

Articolo 42

Valutazione intermedia

1. La valutazione intermedia prende in considera-zione, tenendo conto della valutazione ex ante, i primirisultati degli interventi, la loro pertinenza e il gradodi conseguimento degli obiettivi. Valuta altresìl'impiego dei fondi, nonche lo svolgimento della sorve-glianza e della realizzazione.

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2. La valutazione intermedia eÁ effettuata sotto laresponsabilitaÁ di gestione, in collaborazione con laCommissione e con lo Stato membro. Essa verte suisingoli quadri comunitari di sostegno e sui singoliinterventi. EÁ effettuata da un valutatore indipendente,eÁ presentata al comitato di sorveglianza del quadrocomunitario di sostegno o dell'intervento, ai sensidell'articolo 35, paragrafo 3, e successivamente eÁ tra-smessa alla Commissione, in linea generale tre annidopo l'approvazione del quadro comunitario di soste-gno o dell'intervento e al pi� tardi il 31 dicembre2003, per la revisione di cui all'articolo 14, para-grafo 2.

3. Sulla base di criteri previamente definiti dicomune accordo tra la Commissione e lo Stato mem-bro, la Commissione esamina la pertinenza e la qualitaÁdella valutazione, in vista della revisione dell'inter-vento e dell'assegnazione della riserva di cuiall'articolo 44.

4. Nel prosieguo della valutazione intermedia, eÁeffettuato un suo aggiornamento per ciascun quadrocomunitario di sostegno e ciascun intervento. Essa eÁconclusa entro il 31 dicembre 2005 onde preparare gliinterventi successivi.

Articolo 43

Valutazione ex post

1. La valutazione ex post mira a rendere conto,sulla base dei risultati della valutazione giaÁ disponibili,dell'impiego delle risorse, dell'efficacia e dell'efficienzadegli interventi e del loro impatto e a consentire diricavarne insegnamenti per la politica di coesione eco-nomica e sociale. Essa verte sui fattori di successo oinsuccesso registrati nel corso dell'attuazione, noncheÂsulle realizzazioni e sui risultati, compresa la loro pre-vedibile durata.

2. La valutazione ex post ricade nelle responsabilitaÁdella Commissione, in collaborazione con lo Statomembro e l'autoritaÁ di gestione. Essa verte sugli inter-

venti ed eÁ eseguita da valutatori indipendenti. EÁ ulti-mata entro tre anni dalla fine del periodo di program-mazione.

CAPO IV

RISERVA DI EFFICACIA ED EFFICIENZA

Articolo 44

Assegnazione della riserva di efficacia ed efficienza

1. Ciascuno Stato membro, in stretta concertazionecon la Commissione, valuta per ogni obiettivo e nonoltre il 31 dicembre 2003, l'efficacia e l'efficienza diognuno dei programmi operativi o documenti unici diprogrammazione sulla base di un numero limitato diindicatori di sorveglianza che riflettono l'efficacia, lagestione e l'attuazione finanziaria e che misurano irisultati a metaÁ percorso in relazione ai loro obiettivispecifici iniziali.

Detti indicatori sono definiti dallo Stato membro, instretta concertazione con la Commissione, tenendoconto in tutto o in parte di una lista indicativa di indi-catori proposta dalla Commissione, e sono quantificatinei vari rapporti annuali di esecuzione esistenti, non-che nel rapporto di valutazione intermedia. Lo Statomembro eÁ responsabile dell'applicazione di tali indica-tori.

2. A metaÁ percorso e non oltre il 31 marzo 2004, laCommissione assegna, in stretta concertazione con loStato membro interessato, per ogni obiettivo, sullabase di proposte di ciascuno Stato membro, tenendoconto delle sue caratteristiche istituzionali specifiche edella corrispondente sua programmazione, gli stanzia-menti d'impegno di cui all'articolo 7, paragrafo 5 aiprogrammi operativi o ai documenti unici di program-mazione o alle loro assi prioritarie che sono conside-rati efficaci ed efficienti. I programmi operativi odocumenti unici di programmazione sono adattati con-formemente agli articoli 14 e 15.

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TITOLO V

RAPPORTI E PUBBLICITAÁ

Articolo 45

Rapporti

1. In applicazione dell'articolo 159 del trattato, laCommissione presenta ogni tre anni al Parlamentoeuropeo, al Consiglio, al Comitato economico esociale e al Comitato delle regioni un rapporto sui pro-gressi compiuti nella realizzazione della coesione eco-nomica e sociale e sul modo in cui i Fondi, il Fondo dicoesione, la BEI e gli altri strumenti finanziari vihanno contribuito. Tale rapporto comprende segnata-mente quanto segue:

a) un bilancio dei progressi compiuti nella realizza-zione della coesione economica e sociale, con indi-cazioni in merito alla situazione e all'evoluzionesocioeconomica delle regioni e con un'analisi deiflussi di investimenti diretti e del relativo impattosulla situazione dell'occupazione a livello comuni-tario;

b) un bilancio del ruolo dei Fondi, del Fondo di coe-sione, della BEI e degli altri strumenti finanziari,nonche un'indicazione dell'impatto esercitato dallealtre politiche comunitarie o nazionali nella realiz-zazione di questo processo;

c) le eventuali proposte concernenti azioni e politichecomunitarie da adottare per rafforzare la coesioneeconomica e sociale.

2. Anteriormente al 1o novembre di ogni anno, laCommissione presenta al Parlamento europeo, al Con-siglio, al Comitato economico e sociale e al Comitatodelle regioni un rapporto sull'applicazione del presenteregolamento nel corso dell'anno precedente. Tale rap-porto comprende segnatamente quanto segue:

a) un bilancio delle attivitaÁ di ciascun Fondo, dell'uti-lizzazione delle relative risorse di bilancio e dellaconcentrazione degli interventi, nonche un bilanciodell'impiego degli altri strumenti finanziari di com-petenza della Commissione e della concentrazionedelle risorse di questi ultimi; tale bilancio com-prende:

Ð una ripartizione annua per singolo Stato mem-bro degli stanziamenti impegnati e pagati perciascun Fondo, anche a titolo delle iniziativecomunitarie;

Ð una valutazione annuale delle azioni innovativee di assistenza tecnica;

b) un bilancio del coordinamento degli interventi deiFondi tra loro e con quelli della BEI e degli altristrumenti finanziari;

c) non appena siano disponibili, i risultati delle valu-tazioni di cui all'articolo 42 con indicazioni circal'adeguamento degli interventi, e di cuiall'articolo 43, nonche una valutazione della coe-renza tra le azioni dei Fondi e le politiche comuni-tarie di cui all'articolo 12;

d) l'elenco dei grandi progetti che hanno beneficiatodi un contributo dei Fondi;

e) i risultati dei controlli eseguiti dalla Commissione,a norma dell'articolo 38, paragrafo 2, con gli inse-gnamenti tratti dagli stessi e l'indicazione delnumero e dell'entitaÁ finanziaria delle irregolaritaÁconstatate e delle rettifiche finanziarie effettuate aisensi dell'articolo 39, paragrafo 2;

f) ragguagli in merito ai pareri dei comitati, emessi inapplicazione degli articoli da 48 a 51.

Articolo 46

Informazione e pubblicitaÁ

1. Ai fini della consultazione di cui all'articolo 15,paragrafo 1, gli Stati membri provvedono che i pianisiano resi pubblici.

2. Senza pregiudizio dell'articolo 23, paragrafo 1,l'autoritaÁ di gestione ha la responsabilitaÁ di assicurareche l'intervento sia reso pubblico e in particolare diinformare:

a) i potenziali beneficiari finali, le organizzazioni pro-fessionali, le parti economiche e sociali, gli organi-smi per la promozione della paritaÁ tra uomini edonne e le organizzazioni non governative interes-sate in merito alle possibilitaÁ offerte dall'inter-vento;

b) l'opinione pubblica in merito al ruolo svolto dallaComunitaÁ in favore dell'intervento e ai risultaticonseguiti da quest'ultimo.

3. Gli Stati membri consultano la Commissione,conformemente all'articolo 37, paragrafo 2, e l'infor-mano annualmente circa le iniziative assunte ai fini dicui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

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TITOLO VI

PROCEDURA DI COMITATO

Articolo 47

Disposizioni generali

1. Nell'attuazione del presente regolamento la Com-missione eÁ assistita da quattro comitati:

a) il comitato per lo sviluppo e la riconversione delleregioni;

b) il comitato di cui all'articolo 147 del trattato;

c) il comitato per le strutture agrarie e lo svilupporurale;

d) il comitato per le strutture del settore della pesca edell'acquacoltura.

2. Quando i comitati di cui al paragrafo 1,lettere a), c) e d), esercitano le competenze di comitaticonsultivi ai sensi, rispettivamente, degli articoli 48,50 e 51, si applica la seguente procedura:

Ð il rappresentante della Commissione sottopone alcomitato un progetto delle misure da adottare;

Ð il comitato, entro un termine che il presidente puòfissare in funzione dell'urgenza della questione inesame, formula il suo parere sul progetto, eventual-mente procedendo a votazione;

Ð il parere eÁ iscritto a verbale; inoltre, ciascuno Statomembro ha il diritto di chiedere che la sua posi-zione figuri a verbale;

Ð la Commissione tiene in massima considerazione ilparere formulato dal comitato. Essa lo informa delmodo in cui ha tenuto conto del suo parere.

3. Quando i comitati di cui al paragrafo 1,lettere a), c) e d), esercitano le competenze di comitatidi gestione ai sensi, rispettivamente, degli articoli 48,50 e 51, si applica la seguente procedura:

Ð il rappresentante della Commissione sottopone alcomitato un progetto delle misure da adottare;

Ð il comitato formula il parere sul progetto entro untermine che il presidente può fissare in funzionedell'urgenza della questione in esame. Il parere eÁformulato alla maggioranza di cui all'articolo 205,paragrafo 2, del trattato per l'adozione delle deci-sioni che il Consiglio deve prendere su propostadella Commissione. Nelle votazioni in seno alcomitato, ai voti dei rappresentanti degli Statimembri eÁ attribuita la ponderazione fissata nell'ar-ticolo precitato. Il presidente non partecipa alvoto;

Ð la Commissione adotta misure che sono immedia-tamente applicabili. Tuttavia, se tali misure nonsono conformi al parere espresso dal comitato, laCommissione le comunica immediatamente al Con-siglio. In tal caso:

Ð essa può differire di un mese al massimo, adecorrere da tale comunicazione, l'applicazionedelle misure da essa decise;

Ð il Consiglio, deliberando a maggioranza qualifi-cata, può prendere una decisione diversa entroil termine di cui al quarto trattino.

4. La Commissione sottopone ai comitati i rapportidi cui all'articolo 45. Essa può chiedere il parere di uncomitato su qualunque questione relativa agli inter-venti dei Fondi diversi da quelli previsti nel presentetitolo, comprese le questioni trattate principalmente daaltri comitati.

5. I pareri di ciascun comitato sono comunicati aglialtri comitati di cui al presente titolo.

6. Ciascun comitato stabilisce il proprio regola-mento interno.

7. Il Parlamento europeo viene regolarmente infor-mato in merito ai lavori dei comitati.

Articolo 48

Comitato per lo sviluppo e la riconversione delleregioni

1. Sotto l'egida della Commissione eÁ istituito uncomitato per lo sviluppo e la riconversione delle re-gioni, composto di rappresentanti degli Stati membri e

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presieduto dal rappresentante della Commissione. LaBEI designa un rappresentante senza diritto di voto.

2. Il comitato esercita le competenze di comitato digestione secondo la procedura di cui all'articolo 47,paragrafo 3, quando tratta le seguenti questioni:

a) le modalitaÁ di applicazione di cui all'articolo 53,paragrafo 2;

Gli altri comitati sono consultati sulle suddettemodalitaÁ di applicazione, nella loro funzione con-sultiva, per quanto di loro competenza;

b) le modalitaÁ di applicazione di cui all'articolo 5 delregolamento (CE) n. 1261/1999 del Parlamentoeuropeo e del Consiglio, del 21 giugno 1999, rela-tivo al Fondo europeo di sviluppo regionale (1);

c) gli orientamenti relativi alle iniziative comunitariedi cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera a)(«INTERREG») ed all'articolo 20, paragrafo 1,lettera b) («URBAN»);

d) gli orientamenti relativi ai diversi tipi di azioniinnovatrici di cui all'articolo 22, in caso di contri-buto del FESR.

3. Il comitato esercita le competenze di comitatoconsultivo secondo la procedura di cui all'articolo 47,paragrafo 2, quando tratta le seguenti questioni:

a) l'elaborazione e revisione dell'elenco delle zone chepossono beneficiare dell'obiettivo n. 2;

b) i quadri comunitari di sostegno e le informazionicorrispondenti contenute nei documenti unici diprogrammazione a titolo degli obiettivi n. 1 e n. 2;

c) i tipi di azioni di assistenza tecnica di cuiall'articolo 23, in caso di contributo del FESR;

d) qualsiasi altra questione relativa agli articoli da 20a 22.

Articolo 49

Comitato di cui all'articolo 147 del trattato

1. Il comitato istituito ai sensi dell'articolo 147 deltrattato eÁ composto di due rappresentanti del governo,

due rappresentanti delle organizzazioni sindacali deilavoratori e due rappresentanti delle organizzazioni deidatori di lavoro per ciascuno degli Stati membri. Ilmembro della Commissione incaricato della presidenzapuò delegare questa funzione a un alto funzionariodella Commissione.

Per ciascuno Stato membro viene nominto un sup-plente per ognuna delle categorie di cui al primocomma. In mancanza di uno o dei due membri, il sup-plente partecipa di pieno diritto alle deliberazioni.

I membri e i supplenti sono nominati dal Consiglio, suproposta della Commissione, per un periodo di treanni. Il loro mandato eÁ rinnovabile. Il Consiglio siadopera per assicurare, nella composizione del comi-tato, una rappresentanza equa dei vari gruppi interes-sati. Per le questioni all'ordine del giorno che la riguar-dano, la BEI designa un rappresentante senza diritto divoto.

2. Il comitato:

a) esprime un parere in merito ai progetti di decisionidella Commissione sui documenti unici di pro-grammazione e sui quadri comunitari di sostegno atitolo dell'obiettivo n. 3, nonche sui quadri comu-nitari di sostegno e sulle informazioni corrispon-denti contenute nei documenti unici di programma-zione a titolo degli obiettivi n. 1 e n. 2 nella misurain cui sia previsto un contributo del FSE;

b) esprime un parere in merito alle modalitaÁ di appli-cazione di cui all'articolo 53, paragrafo 2;

c) eÁ consultato sulle modalitaÁ di applicazione di cuiall'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1262/1999del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 giu-gno 1999, relativo al Fondo sociale europeo (2);

d) esprime un parere in merito agli orientamenti dellaCommissione per l'iniziativa comunitaria di cuiall'articolo 20, paragrafo 1, lettera d) («EQUAL»)nonche per i vari tipi di azioni innovative nell'am-bito dell'articolo 22, in caso di contributo del FSE.La Commissione ha inoltre facoltaÁ di sottoporre alcomitato ulteriori questioni relative agli articoli da20 a 22;

e) eÁ consultato in merito ai tipi di azioni di assistenzatecnica di cui all'articolo 23, in caso di contributodel FSE.

(1) Vedi pagina 43 della presente Gazzetta ufficiale. (2) Vedi pagina 48 della presente Gazzetta ufficiale.

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3. Ai fini dell'adozione, i pareri del comitato sonoapprovati a maggioranza assoluta dei voti validamenteespressi. La Commissione informa il comitato delmodo in cui ha tenuto conto dei suoi pareri.

Articolo 50

Comitato per le strutture agrarie e lo sviluppo rurale

1. Sotto l'egida della Commissione eÁ istituito uncomitato per le strutture agrarie e lo sviluppo rurale,composto di rappresentanti degli Stati membri e pre-sieduto dal rappresentante della Commissione. La BEIdesigna un rappresentante senza diritto di voto.

2. Il comitato esercita le competenze di comitato digestione secondo la procedura di cui all'articolo 47,paragrafo 3, quando tratta le seguenti questioni:

a) le modalitaÁ di applicazione e le disposizioni transi-torie di cui agli articoli 34, 50 e 53 del regola-mento (CE) n. 1257/1999;

b) gli orientamenti relativi all'iniziativa comunitariadi cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera c) («LEA-DER»).

3. Il comitato esercita le competenze di comitatoconsultivo secondo la procedura di cui all'articolo 47,paragrafo 2, quando tratta le seguenti questioni:

a) l'elaborazione e la revisione dell'elenco delle zoneche possono beneficiare dell'obiettivo n. 2;

b) le parti dell'intervento concernenti le struttureagrarie e lo sviluppo rurale incluse nei progetti didecisione della Commissione relativi ai quadricomunitari di sostegno e le informazioni corrispon-denti contenute nei documenti unici di programma-zione per le regioni degli obiettivi n. 1 e n. 2;

c) le modalitaÁ di applicazione di cui all'articolo 53,paragrafo 2;

d) i tipi di azioni di assistenza tecnica ai sensidell'articolo 23, in caso di contributo del FEAOG;

e) qualsiasi altra questione attinente agli articoli da20 a 22.

Articolo 51

Comitato per le strutture del settore della pesca edell'acquacoltura

1. Sotto l'egida della Commissione eÁ istituito uncomitato per le strutture del settore della pesca e del-l'acquacoltura, composto di rappresentanti degli Statimembri e presieduto dal rappresentante della Commis-sione. La BEI designa un rappresentante senza dirittodi voto.

2. Il comitato esercita le competenze di comitato digestione secondo la procedura di cui all'articolo 47,paragrafo 3, quando tratta le seguenti questioni:

a) le modalitaÁ di applicazione previste all'articolo 4del regolamento (CE) n. 1263/1999;

b) gli orientamenti per i vari tipi di azioni innovativepreviste in applicazione dell'articolo 22, in caso dicontributo dello SFOP.

3. Il comitato esercita le competenze di comitatoconsultivo secondo la procedura di cui all'articolo 47,paragrafo 2, quando tratta le seguenti questioni:

a) l'elaborazione e la revisione dell'elenco delle zoneche possono beneficiare dell'obiettivo n. 2;

b) le parti dell'intervento concernenti le strutture delsettore della pesca incluse nel progetto di decisionedella Commissione relativo ai quadri comunitari disostegno e le informazioni corrispondenti conte-nute nei documenti unici di programmazione atitolo dell'obiettivo n. 1;

c) le modalitaÁ di applicazione di cui all'articolo 53,paragrafo 2;

d) i tipi di azioni di assistenza tecnica ai sensidell'articolo 23, in caso di contributo dello SFOP;

e) qualsiasi altra questione concernente l'articolo 22.

26.6.1999 L 161/39Gazzetta ufficiale delle ComunitaÁ europeeIT

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TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 52

Disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento non osta alla continua-zione o modificazione, compresa la soppressione totaleo parziale, di un intervento approvato dal Consiglio odalla Commissione in base ai regolamenti (CEE)n. 2052/88 e (CEE) n. 4253/88 o a qualsiasi altro attonormativo applicabile a detto intervento il 31 dicembre1999.

2. Le domande volte ad ottenere un contributo deiFondi per determinati interventi presentate in forza deiregolamenti (CEE) n. 2052/88 e (CEE) n. 4253/88sono esaminate ed approvate dalla Commissione entroil 31 dicembre 1999 sulla base di detti regolamenti.

3. La Commissione, nella definizione dei quadricomunitari di sostegno e degli interventi, tiene contodi qualunque azione giaÁ approvata dal Consiglio odalla Commissione prima dell'entrata in vigore delpresente regolamento e avente un'incidenza finanziariadurante il periodo coperto dai quadri e dagli inter-venti. Tali azioni non sono soggette all'osservanzadell'articolo 30, paragrafo 2.

4. In deroga alla data prevista all'articolo 30,paragrafo 2, una spesa effettivamente liquidata per laquale la Commissione abbia ricevuto, nel periodocompreso fra il 1o gennaio e il 30 aprile 2000, unadomanda di intervento conforme al disposto del pre-sente regolamento può essere considerata ammissibileal contributo dei Fondi a decorrere dal 1o gennaio2000.

5. Le parti delle somme impegnate per le operazionio i programmi decisi dalla Commissione anteriormenteal 1o gennaio 1994 e che non hanno formato oggettodi una domanda di pagamento definitivo presentataalla Commissione entro il 31 marzo 2001, sono daquest'ultima disimpegnate d'ufficio entro il 30 settem-bre 2001 e danno luogo a rimborso delle somme nondovute, fatti salvi operazioni o programmi oggetto disospensione per motivi giudiziari.

Le parti delle somme impegnate per i programmi decisidalla Commissione tra il 1o gennaio 1994 e il31 dicembre 1999 e che non hanno formato oggetto diuna domanda di pagamento definitivo presentata allaCommissione entro il 31 marzo 2003, sono da que-

st'ultima disimpegnate d'ufficio entro il 30 settembre2003 e danno luogo a rimborso delle somme nondovute, fatti salvi operazioni o programmi oggetto disospensione per motivi giudiziari.

Articolo 53

ModalitaÁ di applicazione

1. La Commissione eÁ incaricata dell'applicazionedel presente regolamento.

2. La Commissione adotta le modalitaÁ di applica-zione degli articoli 30, 33, 38, 39 e 46 secondo la pro-cedura prevista all'articolo 48, paragrafo 2, lettera a).Essa adotta altresì, secondo la stessa procedura e qua-lora necessario in casi imprevedibili, altre modalitaÁ diapplicazione del presente regolamento.

Articolo 54

Abrogazione

Il regolamento (CEE) n. 2052/88 e il regolamento(CEE) n. 4253/88 sono abrogati con decorrenza dal 1o

gennaio 2000, senza pregiudizio dell'articolo 52,paragrafo 1.

I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fattial presente regolamento.

Articolo 55

Clausola di riesame

Il Consiglio, su proposta della Commissione, riesaminail presente regolamento entro il 31 dicembre 2006.

Esso delibera sulla proposta secondo la procedura dicui all'articolo 161 del trattato.

Articolo 56

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giornosuccessivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficialedelle ComunitaÁ europee.

Gli articoli 28, 31 e 32 si applicano a decorrere dal 1o

gennaio 2000.

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Il presente regolamento eÁ obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile inciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 21 giugno 1999.

Per il Consiglio

Il presidente

G. VERHEUGEN

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ALLEGATO

FONDI STRUTTURALI

Ripartizione annuale degli stanziamenti di impegno per il periodo 2000-2006

(di cui all'articolo 7, paragrafo 1)

(milioni di euro a prezzi 1999)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

29 430 28 840 28 250 27 670 27 080 27 080 26 660

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