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Sent. n. 54/2016 REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI Sezione Giurisdizionale Regionale dell’Umbria composta dai seguenti Magistrati : Dott. Angelo Canale Presidente-Relatore Dott. Fulvio Maria Longavita Consigliere Dott.ssa Cristiana Rondoni Consigliere ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nel giudizio di responsabilità istituito dal Procuratore Regionale nei confronti dei signori: PAPARELLI FABIO, nato a Terni, il 26.01.1962 (C.F.: PPR FBA 62A 26L 117R); BELLINI FABRIZIO, nato ad Amelia (TR), il 04.05.1962 (C.F.: BLL FRZ 62E 04A 262A); MOCIO STEFANO, nato ad Orvieto (TR), il 18.11.1966 (C.F.: MCO SFN 66S 18G 148B); POLLI FELICIANO, nato a Narni (TR) il 24.02.1946 (C.F.: PLL FCN 46B 24F 844A) difesi dall’avvocato Mario Rampini del foro di Perugia; ROSATI DOMENICO, nato a Ferentillo (TR), il 21.04.1960 (C.F.: RST DNC 60D 21D 538X); difeso dall’avvocato Roberto Galeazzi del foro di Terni; CHERUBINI STEFANIA, nata a Terni, il 27.10.1955 (C.F.: CHR SFN 55R 67L 117M) difesa dall’avvocato Marta Polenzani del foro di Perugia; DE GUGLIELMO ANTONIO, nato a Bisaccia (AV), il 12.06.1950 (C.F.:

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Sent. n. 54/2016

REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

Sezione Giurisdizionale Regionale dell’Umbria

composta dai seguenti Magistrati :

Dott. Angelo Canale Presidente-Relatore

Dott. Fulvio Maria Longavita Consigliere

Dott.ssa Cristiana Rondoni Consigliere

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio di responsabilità istituito dal Procuratore Regionale nei

confronti dei signori:

PAPARELLI FABIO, nato a Terni, il 26.01.1962 (C.F.: PPR FBA 62A

26L 117R); BELLINI FABRIZIO, nato ad Amelia (TR), il 04.05.1962

(C.F.: BLL FRZ 62E 04A 262A); MOCIO STEFANO, nato ad Orvieto

(TR), il 18.11.1966 (C.F.: MCO SFN 66S 18G 148B); POLLI

FELICIANO, nato a Narni (TR) il 24.02.1946 (C.F.: PLL FCN 46B 24F

844A) difesi dall’avvocato Mario Rampini del foro di Perugia; ROSATI

DOMENICO, nato a Ferentillo (TR), il 21.04.1960 (C.F.: RST DNC 60D

21D 538X); difeso dall’avvocato Roberto Galeazzi del foro di Terni;

CHERUBINI STEFANIA, nata a Terni, il 27.10.1955 (C.F.: CHR SFN

55R 67L 117M) difesa dall’avvocato Marta Polenzani del foro di Perugia;

DE GUGLIELMO ANTONIO, nato a Bisaccia (AV), il 12.06.1950 (C.F.:

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DGG NTN 50H 12A 881B) difeso dall’avvocato Federica Pasero del foro di

Perugia.

Visto l’atto introduttivo della causa iscritto al n. 12.176 del registro di

segreteria, e gli altri atti e documenti tutti della causa.

Uditi alla pubblica udienza del giorno 10/2/2016, tenuta con l’assistenza del

segretario, dott.ssa Catia De Angelis: il relatore, nella persona del Presidente

dott. Angelo Canale; il P.M., nella persona dott. Antonio Giuseppone; l’avv.

Mario Rampini per i convenuti Feliciano Polli, Fabrizio Bellini, Stefano

Mocio, Fabio Paparelli e, per Stefania Cherubini, su delega dell’avv. Marta

Polenzani; l’avv. Federica Pasero per Antonio De Guglielmo; l’avv. Roberto

Galeazzi per Domenico Rosati.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione depositato il 16 luglio 2015, preceduto da rituale

invito a dedurre, la Procura regionale presso la Corte dei conti per l’Umbria

promuoveva un giudizio di responsabilità patrimoniale amministrativa nei

confronti dei signori Feliciano POLLI, Domenico ROSATI, Antonio DE

GUGLIELMO, Fabio PAPARELLI, Fabrizio BELLINI, Stefania

CHERUBINI e Stefano MOCIO, tutti amministratori della provincia di

Terni.

La Procura, all’esito di attività di accertamento delegate alla Guardia

di Finanza, imputava ai predetti di aver illegittimamente disposto la

“stabilizzazione” del rapporto di lavoro di un ingegnere (ing. Luigi

BALDASSARRI) benché lo stesso fosse stato assunto ai sensi dell’art. 110

del TUEL n. 267/2000, e quindi a seguito di incarico fiduciario.

Da tale illegittimità era derivato un danno complessivamente stimato

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dalla Procura attrice in euro 185.655,20, costituente il petitum dell’azione

risarcitoria avviata.

I fatti nella ricostruzione svolta dalla Procura regionale.

1. La Procura, sulla base del rapporto della Guardia di Finanza,

ricostruiva i fatti nei seguenti termini.

In data 8 maggio 2012 il Nucleo Polizia Tributaria di Terni,

segnalava alla Procura regionale di avere in corso attività investigativa volta

ad acquisire informazioni circa la correttezza della gestione del personale

della Provincia di Terni, dalle cui risultanze emergevano ipotesi di danno

erariale.

A seguito di specifica delega conferita dal Pubblico Ministero

contabile, i militari del citato Nucleo concludevano gli accertamenti con

rapporto del 15 aprile 2015, che relazionava sulla procedura seguita

dall’Amministrazione provinciale per la stabilizzazione dell’ing. Luigi

Baldassarri.

Risultava che con delibera di Giunta nr. 140 del 27/6/2005, veniva

conferito all’ing. Luigi Baldassarri, con decorrenza 11/7/2005, un incarico ex

art. 110 quale “esperto ed alta specializzazione per compiti ed obiettivi per

la viabilità stradale” della durata pari a quella del mandato elettivo del

Presidente della Provincia.

Successivamente, con delibera di Giunta nr. 103 del 15/5/2009, al

termine del mandato elettivo del Presidente “pro tempore” della Provincia,

Avv. Cavicchioli Andrea, la Giunta Provinciale di Terni avviava una

procedura di stabilizzazione mediante selezione riguardante l’ing. Luigi

Baldassarri, subordinandola al parere favorevole del Dipartimento della

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Funzione Pubblica.

In esecuzione di tale ultima delibera, con determina dirigenziale nr.

720 del 20/5/2009 l’avv. Maurizio Agrò avviava la procedura di

stabilizzazione. In tale contesto, con delibera di Giunta nr. 117 del

28/05/2009 veniva nominata la Commissione giudicatrice per la procedura

selettiva di stabilizzazione. Nel frattempo, con ordinanza del Presidente della

Provincia nr. 845 del 16/6/2009, veniva confermato per ulteriori giorni 120

l’incarico precedentemente assegnato all’ing. Luigi Baldassarri.

Perveniva intanto, in data 25 giugno 2009, il parere della Funzione

Pubblica, che si esprimeva negativamente in merito alla possibilità di

procedere alla stabilizzazione.

In particolare, la dirigente della Funzione Pubblica, dott.ssa Barillà,

richiamando il contenuto di circolari del medesimo Dipartimento (n. 5 del

2008) e del Ministro per le riforme e l’innovazione nella P.A. (n. 3 del

2008), precisava:

“…che le norme sulla stabilizzazione non si applicano ai contratti a

termine sorti per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro di cui

all'art. 14, comma 2, del d.lgs 165/2001, per gli uffici posti alle dirette

dipendenze del Sindaco, del presidente della Provincia, della Giunta o degli

assessori (articolo 90 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto

2000, n. 267), per la preposizione ad organi di direzione, consultivi e di

controllo delle amministrazioni pubbliche, ivi inclusi gli organismi operanti

per le finalità di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144. In

questo ambito e per la ratio sopra illustrata sono da escludere dalla

stabilizzazione anche i contratti sorti per esigenze stagionali o quelli previsti

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dall'art. 110 del d.lgs. 267/2000. Tenuto conto di quanto sopra, appare

evidente che la posizione del Dipartimento su questo fronte è già chiarita

dalla predetta circolare. Non vi sono stati infatti interventi legislativi che

hanno determinato un cambiamento di orientamento da parte del

Dipartimento medesimo.

Qualora la provincia di Terni ritenesse di voler privilegiare

l'interpretazione fornita dal legale esterno con apposito parere, lo farà nella

consapevolezza che il predetto parere esprime un avviso difforme a quanto

rappresentato con la circolare 5/2008…”

A seguito di tale parere la procedura di stabilizzazione era annullata

con determina dirigenziale n. 977 dell’8 luglio 2009 ed erano liquidati i

compensi corrisposti ai componenti della Commissione giudicatrice, per le

attività già poste in essere.

2. La Procura attrice, proseguendo nella ricostruzione dei fatti,

aggiungeva che con successiva delibera n. 164 del 10/9/2009, la nuova

Giunta Provinciale provvedeva al prolungamento dell’incarico conferito

all’ing. Baldassarri, ai sensi dell’art. 110, 2° comma del TUEL n.267/2000.

Il Baldassarri, con l’anzidetta delibera, era inquadrato – quale

dotazione extraorganica, nel rispetto della percentuale del 5% – nel livello

D3 e oltre al trattamento economico previsto per il livello attribuitogli, era

“integrato da una indennità ad personam di 6.000 euro, con oneri riflessi a

carico dell’Amministrazione, ammontanti complessivamente a euro

10.440,36, per una spesa complessiva annua di euro 43.429,50” (del

164/2009).

In data 23/12/2009 l’ing. Baldassarri si appellava al Collegio di

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conciliazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Terni al fine di

esperire il tentativo di conciliazione obbligatorio previsto dall’art. 65 e 66

del D.Lvo 165/2001, affinché la Provincia di Terni provvedesse alla sua

stabilizzazione in analogia a quanto nel frattempo operato nei confronti di

altri lavoratori precari.

In data 03.02.2010 la Provincia di Terni con la nota nr. 7407

comunicava alla Direzione Provinciale del Lavoro di Terni di non poter

procedere alla stabilizzazione del rapporto di lavoro con l’ing. Luigi

Baldassarri a seguito del parere negativo del Dipartimento della Funzione

Pubblica: il tentativo di conciliazione, che aveva luogo il 16.03.2010, si

concludeva pertanto con esito negativo.

In data 09.06.2010, a seguito del mancato tentativo di conciliazione,

l’ing. Baldassarri citava in giudizio dinanzi al Giudice ordinario la Provincia

di Terni, allo scopo di ottenere il riconoscimento del periodo di lavoro

prestato quale incarico di collaborazione coordinata e subordinata, al pari

degli altri lavoratori precari precedentemente stabilizzati.

La Provincia resisteva in giudizio e nominava a tal fine, con delibera

n. 149 del 22 luglio 2010, l’avv. Patrizia Bececco.

Nel corso del giudizio civile, la Giunta provinciale, con atto n. 253

del 18.11.2010, accettava l’accordo transattivo propostole dallo stesso ing.

Baldassarri nel corso dell’udienza tenutasi il giorno 27/9/2010, demandando

al Direttore Generale di sottoscrivere l’atto di transazione: in data 6/12/2010,

dinanzi il Giudice del Lavoro di Terni, veniva quindi accettata la proposta

transattiva del Baldassarri che prevedeva, tra l’altro, la sua assunzione a

tempo indeterminato da parte della Provincia di Terni.

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In attuazione dell’accordo raggiunto, in data 16 dicembre 2010 era

dato incarico al dirigente delle risorse umane di procedere alla stipula del

relativo contratto individuale di lavoro.

3. In merito alla stabilizzazione dell’ing. Baldassarri, la Guardia di

Finanza, nell’ambito della delega conferitale dalla Procura attrice,

sottoponeva ad audizione, come persona informata, la dott.ssa Maria Barillà,

del Dipartimento della Funzione Pubblica.

La dirigente, oltre a confermare il quadro normativo di riferimento,

ribadiva, tra l’altro, quanto già espresso nel parere scritto:

“….l’orientamento espresso dal Dipartimento nella circolare n.

5/2008, sottolinea il fatto che i contratti di cui al 110 del TUEL, non sono

suscettibili di stabilizzazione, in quanto nascono come normativa speciale,

collegata a rapporti di lavoro la cui durata non può superare quella del

mandato politico. La categoria dei lavoratori precari, presa in

considerazione dalle leggi finanziarie 2007 e 2008 è di coloro che sono

adibiti impropriamente ad un fabbisogno ordinario. Nel caso invece dell’art.

110 del TUEL si tratta di un rapporto di lavoro speciale che non determina

precariato…..preciso inoltre che nel caso specifico che voi mi sottoponete è

stato espresso esplicito parere negativo tramite e-mail datata 25.06.2009 a

seguito di richiesta di parere da parte della Provincia di Terni”

4. Così precisati i termini di fatto della vicenda, la Procura attrice

argomenta che nella fattispecie l’istituto della “stabilizzazione” non era

applicabile ed era in contrasto con norme di legge.

In particolare, il Requirente precisa che la c.d. “stabilizzazione” era

disciplinata, all’epoca dei fatti di causa, dalle leggi nn. 296 del 26/12/2006 e

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244 del 24/12/2007 le quali, derogando al principio costituzionale del

concorso pubblico come modalità di accesso all’impiego nelle pubbliche

amministrazioni, consentivano in particolari casi di stabilizzare i rapporti di

lavoro a tempo determinato instaurati nell’ambito delle pubbliche

amministrazioni e degli enti locali.

Secondo la Procura, “il parametro di riferimento utilizzato dalle

prefate leggi finanziarie per individuare le situazioni di lavoro irregolare da

sanare è stato quello della durata triennale di due tipologie di contratti

specificamente definiti ovvero il contratto di lavoro a tempo determinato ed

il contratto di collaborazione coordinata e continuativa, escludendo

esplicitamente gli incarichi dirigenziali. In particolare, l’art. 1, comma 94

lett. b) della legge 244/2007, prevede espressamente che sia comunque

escluso dalle procedure di stabilizzazione di cui alla presente lettera il

personale di diretta collaborazione degli organi politici presso le

amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché il personale a contratto che svolge

compiti di insegnamento e di ricerca nelle università e negli enti di ricerca,

stabilendo, quindi, che gli incarichi conferiti ex art 110 del D.Lgs siano

esplicitamente esclusi dall’istituto delle stabilizzazioni.”

Il Requirente inoltre richiama ampi stralci della già menzionata

circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 5 del 15/08/2008,

condivisa formalmente dall’avv. Agrò, dirigente pro-tempore del Servizio

AAGG e Istituzionali della Provincia di Terni:

“Come ripetutamente precisato tanto nella legge finanziaria 2007

quanto in quella del 2008, non si applica la stabilizzazione al personale

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dirigenziale. Le tipologie contrattuali a tempo determinato previste per dette

categorie sono contenute in disposizioni speciali in cui prevale l’esigenza di

una scelta fondata sull’ “intuitu personae” ed accompagnata spesso dalla

previsione di un numero limitato di posti. Non si rinvengono in questo caso i

presupposti di un utilizzo improprio del tempo determinato in quanto i

rapporti si svolgono nel rispetto della normativa di riferimento senza

determinare aspettative in capo agli interessati .Rinviando per una più

specifica trattazione alla circolare del Ministro per le riforme e le

innovazioni nella P.A., del 19 marzo 2008, n. 3, si ricorda che le norme sulla

stabilizzazione non si applicano ai contratti a termine sorti per gli uffici di

diretta collaborazione del Ministro di cui all’art. 14, comma 2, del d.lgs

165/2001, per gli uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, del

presidente della Provincia, della Giunta o degli assessori (articolo 90 del

testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267), per la

preposizione ad organi di direzione, consultivi e di controllo delle

amministrazioni pubbliche, ivi inclusi gli organismi operanti per le finalità

di cui all’articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144. In questo ambito e

per la ratio sopra illustrata sono da escludere dalla stabilizzazione anche i

contratti sorti per esigenze stagionali o quelli previsti dall’art. 110 del d.lgs.

267/2000.”

Le argomentazioni a fondamento della responsabilità contestata

ai convenuti.

5. Sotto il profilo dell’elemento oggettivo della responsabilità

patrimoniale amministrativa, la Procura individua il danno sia

nell’ammontare di tutti gli emolumenti corrisposti all’ing. Luigi Baldassarri

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a far tempo dal 31 dicembre 2010, per euro 181.289,53, sia nell’ammontare

delle somma (euro 4.365,67) corrisposta all’avv. Patrizia Bececco, attesa

l’inutilità della spesa medesima.

In relazione a tali danni, sotto il profilo della personale responsabilità

e dell’elemento soggettivo, la Procura ha ritenuto che i responsabili fossero

da individuarsi:

- negli appartenenti della Giunta Provinciale che avevano approvato

la Delibera di nr. 253 del 18.11.2010;

- nel Segretario Generale Dott. De Guglielmo Antonio che aveva

partecipato alla delibera nr. 253 del 18.11.2010, in forza della funzione

rivestita in ordine ai compiti di assistenza e di collaborazione giuridica e

amministrativa con tutti gli organi dell’Ente Provinciale.

Relativamente all’apporto causale del dott. De Guglielmo, la Procura

regionale argomenta che il medesimo non solo aveva violato i propri doveri

di garante della legalità e della conformità dell’azione amministrativa alle

leggi, agli statuti ed ai regolamenti con il preciso obbligo giuridico di

segnalare le illegittimità contenute negli emanandi provvedimenti, al fine di

impedire atti e comportamenti illegittimi forieri di danno erariale, ma più

specificamente aveva avuto parte attiva nell’istruttoria della delibera

n.253/2010, posto che nelle premesse viene riportato che con nota prot.

60183 del 18/10/2010 proprio il Direttore Generale, avv. Antonio De

Guglielmo, aveva chiesto di provvedere con cortese urgenza a predisporre la

deliberazione di Giunta con la quale si autorizzava il Dirigente Risorse

umane a provvedere alla transazione giudiziale della vertenza.

A ulteriore riprova del ruolo del dott. De Guglielmo, il Requirente

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rileva poi che la delibera in questione non era corredata dal rituale parere di

regolarità tecnica del competente dirigente del Servizio AA.GG, che aveva

invece espresso nella circostanza un parere “ambiguo” (“esprime parere

favorevole limitatamente alle competenze dell’organo senza entrare nel

merito della procedura né in quello giuridico della fattispecie”), senza

entrare nel merito giuridico della vicenda. Un parere la cui ambiguità e

oggettiva presa di distanza dalla vicenda, secondo la Procura, dovevano

essere colti dal dott. De Guglielmo, se non fosse stato proprio lui, come

evidenziato nelle premesse della deliberazione, a richiedere con urgenza la

predisposizione di quella stessa delibera.

6. Quanto agli amministratori della Provincia di Terni, la Procura,

come esposto, ha citato coloro che espressero voto favorevole

all’approvazione della delibera n. 253 del 18.11.2010.

In proposito la Procura argomenta che i componenti della Giunta

Provinciale che con deliberazione n. 253 del 18.11.2010 (con l’assistenza del

Segretario Generale) accettarono in assenza delle condizioni di legge la

proposta di accordo transattivo avanzata dall’ing. Baldassarri nel corso del

giudizio civile intentato dallo stesso nei confronti della Provincia. Premette

che in ogni caso la stabilizzazione non essendo un obbligo ma una facoltà

per l’Amministrazione, non determina la nascita di un diritto per il personale

interessato, ma una semplice aspettativa di mero fatto (cfr. TAR Veneto,

Sez. II, n. 3342/2007).

Pertanto, secondo la Procura, non vi era alcuna necessità di

sottoscrivere l’atto transattivo in questione, non sussistendo peraltro le

condizioni per poter procedere alla stabilizzazione dell’ing. Baldassarri.

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Prosegue la Procura, ribadendo “che l’ing. Baldassarri con

deliberazione della Giunta Provinciale n. 140 del 27.6.2005 era stato in

origine destinatario di un incarico di un contratto di lavoro a tempo

determinato ex art. 110 D. L.vo n. 267/2000 quale “esperto ad alta

specializzazione per compiti ed obiettivi per la viabilità stradale” della

durata pari a quella del mandato elettivo del Presidente della Provincia.

Tale circostanza emerge ictu oculi dalla lettura della deliberazione in

questione. Trattasi di contratto caratterizzato da scelta basata sull’intuitu

personae, con carattere eccezionale e temporaneo e limitato alla durata del

mandato elettivo di chi ha conferito l’incarico.

Se ne deve dedurre che il destinatario di un incarico siffatto non

possa essere oggetto di procedura di stabilizzazione. La conclusione di

questo Requirente si basa su molteplici documenti e circostanze, ben note

agli amministratori e dirigenti della Provincia di Terni.”

A sostegno della propria tesi, la Procura fa riferimento sia alla

direttiva n. 7 del 30 aprile 2007 del Ministro per le riforme e le innovazioni

nelle Pubbliche Amministrazioni, sia alla giurisprudenza della Corte dei

conti in sede di controllo; e specificamente al parere n. 25/Par/2008, reso

dalla Sezione regionale di controllo del Piemonte, nel quale si afferma che:

“parimenti, a parere di questa Sezione, devono ritenersi esclusi, dalla

disciplina della stabilizzazione, gli incarichi a contratto ex art. 110 del

TUEL, compresi gli incarichi non dirigenziali di alta specializzazione. Gli

incarichi a contratto ex art. 110 del TUEL, inclusi gli incarichi non

dirigenziali di alta specializzazione, si caratterizzano, dunque, per essere

instaurati intuitu personae, e dunque per il particolare rapporto fiduciario

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con l’organo di vertice. Trattasi, conseguentemente, di rapporti per loro

natura temporanei e legati alla durata del mandato politico. Si ritiene,

pertanto, che gli incarichi in parola, in ragione degli elementi che ne

caratterizzano la natura, non possano divenire oggetto di procedure di

stabilizzazione”.

Sempre secondo la Procura risultano inspiegabili le ragioni logico-

giuridiche che avevano determinato la Giunta Provinciale dapprima ad

adottare la delibera con la quale nel luglio 2010 aveva disposto di resistere in

giudizio per avversare le pretese dell’ing. Baldassarri; e poi, nel novembre

2010, ad accettare la proposta transattiva formulata dal medesimo e

finalizzata allo stesso obiettivo della “stabilizzazione” che solo pochi mesi

prima era stata ritenuta giuridicamente illegittima.

In tale quadro – sostiene il Requirente – spiccano gli atteggiamenti

“ondivaghi” dell’assessore Cherubini, del segretario/direttore generale De

Guglielmo, del Presidente e dei restanti componenti della Giunta, tutti

passati in un breve arco temporale, pur essendo a conoscenza della vicenda e

consapevoli dei vari passaggi della stessa, dall’avversare le pretese dell’ing.

Baldassarri all’integrale accoglimento delle medesime pretese.

Quest’ultimo – cioè l’integrale accoglimento – deliberato nonostante

l’ambiguità oggettiva del “parere” reso dal dirigente del Servizio AA.GG.;

un parere che non affrontava il merito giuridico della proposta e che per tale

ragione, secondo parte attrice, avrebbe dovuto indurre gli amministratori

attuali convenuti ad una più approfondita meditazione dell’intera questione.

Sul punto dell’elemento soggettivo, la Procura conclude che “ la

condotta dei predetti soggetti, oltre ad essere causalmente legata al danno

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erariale, come sopra individuato e quantificato, appare connotata (almeno)

da colpa gravissima ove non da vero e proprio dolo, per quanto emerso

dall’istruttoria e dalle concrete modalità di realizzazione delle condotte

illecite degli amministratori e dirigenti della Provincia di Terni”.

7. Per ciò che riguarda il danno, la Procura, identificando la più

rilevante posta di danno nelle retribuzioni corrisposte all’ing. Baldassarri a

seguito della “stabilizzazione”, argomenta che “non potrebbe

ragionevolmente sostenersi che in una fattispecie come quella in esame

possa farsi applicazione del principio di cui all’art. 1, comma 1bis, L. 14

gennaio 1994 n. 20 (riconoscimenti dei vantaggi comunque conseguiti

dall’amministrazione o dalla comunità amministrata) poiché, data la palese

violazione di norme che hanno permesso all’ing. Baldassarri di ottenere la

stabilizzazione del proprio rapporto di lavoro in assenza delle condizioni

previste dalla legge, non si vede come un soggetto non in possesso di precisi

requisiti preventivamente individuati dal legislatore per poter accedere ad

un contratto di lavoro a tempo indeterminato, possa aver apportato vantaggi

all’Amministrazione o alla comunità amministrata”.

Anzi, a detta del Requirente, “la situazione oggetto del presente atto

di citazione presenta punti di contatto (fatte le debite proporzioni) con

quella del medico che ha esercitato la professione in strutture pubbliche in

assenza del prescritto titolo di studio. In tali casi la giurisprudenza della

Corte dei conti è pervenuta all’affermazione della responsabilità del

predetto e della impossibilità di considerare sussistenti vantaggi per

l’Amministrazione di appartenenza, altra Amministrazione o la collettività

amministrata (Sez. Veneto n. 107/2015 che richiama Sez. appello Sicilia n.

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243/2012)”.

Anche la somma di € 4.365,67 liquidata all’avv. Patrizia Bececco per

la difesa della Provincia nel contenzioso del lavoro sarebbe stata una spesa

inutile (e quindi fonte di danno per l’Ente), atteso che l’avere la Giunta

accettato inopinatamente la proposta transattiva avrebbe reso superflue le

spese nel frattempo sostenute per il giudizio civile. Infine, la Procura

propone in citazione una ripartizione dell’addebito in ragione dei diversi e

differenziati apporti causali.

Le argomentazioni difensive.

8. I convenuti PAPARELLI Fabio, BELLINI Fabrizio, MOCIO

Stefano e POLLI Feliciano si sono costituiti con il patrocinio dell’avv. Mario

Rampini, del Foro di Perugia, con atto di costituzione e memoria depositata

il 21 gennaio 2016.

La difesa dei predetti in primo luogo offre una ricostruzione dei fatti

di causa per alcuni aspetti diversa rispetto a quella prospettata dalla parte

attrice. In particolare le differenze si concentrano sulla asserita non

conoscenza, da parte dei convenuti de quibus, di una serie di atti anteriori

alla loro assunzione delle funzioni e delle connesse responsabilità di

amministratori.

In sostanza, gli attuali convenuti non sarebbero stati a conoscenza di

taluni antefatti, come, ad esempio, il tentativo posto in essere dalla Giunta

Cavicchioli di stabilizzare l’ing. Baldassarri o la mail con la quale la dott.ssa

Barillà della Funzione Pubblica esprimeva parere contrario alla detta

stabilizzazione.

Nondimeno, anche fatti accaduti sotto la Giunta Polli non sarebbero

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stati portati a conoscenza della medesima Giunta, come il tentativo di

conciliazione, risoltosi negativamente il 16 marzo 2010.

9. Nel merito, la difesa eccepisce l’insussistenza dell’elemento

oggettivo.

Dopo una ricostruzione del quadro giuridico di riferimento, la difesa

precisa che “Nella specie non è revocabile in dubbio che la posizione

giuridico- funzionale dell'Ing. Baldassarri, cosi come formalizzata dal

contratto di lavoro, sia stata caratterizzata, per tutta la durata ed efficacia

dello stesso, da una sua diretta collaborazione subordinata con il Dirigente

del Servizio Viabilità e non da un rapporto di diretta collaborazione con gli

organi politici. Pertanto, non ravvisandosi un rapporto di lavoro

caratterizzato dalla diretta collaborazione con gli organi politici, è

evidente che, nella fattispecie, non può operare il divieto di cui all'art. 3,

comma 94 lett. b) della L. 21.12.2007 n. 244 (“E' comunque escluso dalle

procedure di stabilizzazione di cui alla presente lettera il personale di

diretta collaborazione degli organi politici presso le amministrazioni....).

Nè, a ben guardare, la circolare n.5 del 18.4.2008 del Dipartimento

della Funzione pubblica (anche se non vincolante per gli enti locali), può

essere addotta a sostegno della tesi della Procura regionale, giacché, per

quanto qui interessa, si limita a riprodurre il dato normativo sulla diretta

collaborazione degli organi politici. Quindi il parere reso dalla dott.ssa

Barillà, del tutto privo di qualsivoglia argomentazione giuridica, richiama

apoditticamente l'anzidetta circolare per poi concludere con la generica

affermazione sulla non applicabilità della stabilizzazione a tutti gli assunti

ex art.110 cit..” (pagg. 22 e 23 memoria dif.).

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Ed ancora: “l'assunto secondo cui il dipendente Baldassarri non

avrebbe potuto accedere al processo di stabilizzazione in considerazione del

carattere fiduciario dell'incarico conferitogli ex art. 110 del Tuel, non è

condivisibile. Tale tesi appare erronea in quanto confonde il momento

genetico di formazione del rapporto di lavoro (che effettivamente nasce sulla

base di una valutazione di tipo fiduciario) con la successiva fase di

espletamento del rapporto stesso che trova invece la propria disciplina in un

contratto di lavoro a tempo determinato in tutto e per tutto analogo a quello

sottoscritto dal personale pacificamente ammesso alla stabilizzazione. Non

senza considerare che la legge finanziaria per il 2008, al comma 94 lettera b

dell'art. 3, nel porre la norma di chiusura che qui rileva, si limita (peraltro

senza fare alcun riferimento all'art. 110 del Tuel) ad escludere dalla

stabilizzazione solo "il personale di diretta collaborazione degli organi

politici “Ebbene, con tale locuzione il legislatore ha inteso dare rilievo

evidentemente, non già al momento genetico in cui il rapporto si forma o ai

criteri con cui con cui è stata operata la scelta del lavoratore, ma solo

alla successiva fase di espletamento del servizio dallo stesso

concretamente prestato alle dipendente dell'Ente. Ne consegue che solo

ove il dipendente, assunto ex art. 110 del TUEL, abbia il proprio rapporto di

lavoro in diretta collaborazione con gli organi politici la norma pone il

divieto di stabilizzazione richiamato dalla circolare 5 del 2008 sopra

richiamata. Viceversa, nel caso in cui, come nella specie, il rapporto di

lavoro - per espressa previsione contrattuale – è caratterizzato

dall'inserimento del dipendente nella normale organizzazione tecnico

amministrativa dell'Ente e per di più lo stesso è posto espressamente alle

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dirette dipendenze del Dirigente del Servizio, il divieto di stabilizzazione

previsto dall'art. 3, comma 94, della L. 244/2007 non può esplicare i suoi

effetti.”

10. La difesa solleva poi – ove dovesse prevalere la tesi della Procura

attrice – questione di legittimità costituzionale dell’art. 3 , comma 94, della

L. n.244/2007, per violazione degli artt. 3 e 4 della Costituzione, “nella parte

in cui esclude i titolari dei contratti a tempo determinato stipulato ex art.

110 TUEL dalla possibilità di accedere alla stabilizzazione

indipendentemente dall'anzianità complessivamente maturata e dal fatto che

gli stessi non sono sottoposti ad un rapporto di diretta collaborazione con

gli organi politici. Infatti, la norma in esame, se così applicata,

escluderebbe irragionevolmente dalla stabilizzazione coloro che, pur

vantando il requisito di servizio necessario e pur essendo inseriti

nell'apparato tecnico amministrativo dell'Ente senza essere assoggettati alle

dirette dipendenze degli organi politici, si vedrebbero precludere la

possibilità di essere stabilizzati, mentre ammette al beneficio coloro che

vantano il medesimo requisito di servizio con trattamento e obblighi di

servizio del tutto analoghi in forza di contratti a tempo determinato stipulati

non in applicazione dell'art. 110 del TUEL.”

11. La difesa dei convenuti si sofferma poi su altri aspetti: in primo

luogo sottolinea che sulla proposta transattiva avanzata dall’ing. Baldassarri

aveva espresso parere favorevole il Responsabile del servizio affari generali

e avvocatura, avv. Agrò, il quale peraltro aveva omesso di informare la

Giunta delle obiezioni sollevate, in merito alla medesima stabilizzazione,

dalla dirigente del Dipartimento della Funzione Pubblica. In proposito la

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difesa evidenzia il “singolare comportamento” dell’avv. Agrò.

Sotto altro profilo è eccepita anche l’insussistenza del danno

prospettato dalla Procura: ciò nel rilievo che in ogni caso all’ingegner

Baldassarri era stato conferito (prorogato) in data 10 settembre 2009 (altro)

incarico ex art. 110 TUEL, fino alla scadenza del mandato del Presidente,

originariamente prevista per il mese di giugno 2014 e poi prorogata, per la

legge di riforma delle province, sino all’ottobre 2014.

Dunque – sostiene la difesa – l’ingegner Baldassarri aveva titolo a

restare in servizio, percependo la relativa retribuzione, fino all’ottobre 2014:

da ciò l’impossibilità di considerare danno le retribuzioni percepite nel

periodo settembre 2009 – ottobre 2014, posto che le stesse sarebbe state

dovute, per effetto del rapporto di lavoro in atto, anche nel caso in cui non si

fosse provveduto alla stabilizzazione del dipendente.

A parte ciò, la difesa rileva che l’attività dell’ing. Baldassarri ha

consentito alla Provincia di beneficiare della professionalità, esperienza e

specifiche competenze maturate dal dipendente, che difficilmente l’ente

avrebbe potuto acquisire in considerazione “ delle stringenti previsioni

dettate in tema di contratti a termine dall’art. 36 del TUEL, che

riducono drasticamente la possibilità di sottoscrivere contratti quale

quello che regolava il rapporto dell’ing. Baldassarri prima della

stabilizzazione.” (pag. 29 memoria difensiva).

12. Infine la difesa dei convenuti Paparelli, Bellini, Mocio e

Polli si sofferma diffusamente sull’eccezione di difetto del nesso d i

causalità. In proposito la memoria difensiva torna sulla questione del

parere favorevole (all’adozione della delibera n. 253 del 2010) reso

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dall’avv. Agrò, evidenziando che lo stesso parere, come pure la loro

estraneità rispetto all’istruttoria svolta dagli Uffici non permetteva

loro di giungere a conclusioni diverse rispetto a quelle prospettate dai

medesimi Uffici. Per giunta gli assessori Paparelli, Bellini e Mocio

non erano titolari della delega relativa al Settore da cui promanavano

gli atti deliberativi in discussione.

In sostanza, i convenuti sarebbero stati all’oscuro delle

tematiche sottese alla deliberazione in discorso e si sarebbero limitati

a prendere atto dell’apparente regolarità e legittimità di quanto

rappresentato nella delibera (censurata) sulla base dell’istruttoria

compiuta dagli Uffici, tenuto conto del parere favorevole del dirigente

competente e dell’assenza di osservazioni da parte del Segretario

generale.

A tali argomenti la difesa aggiunge un ulteriore elemento che

renderebbe “incredibile” la vicenda de qua, posto che l’avv. Agrò, in

data 11 ottobre 2010, quindi prima dell’adozione della delibera

253/2010, aveva presentato un esposto alla Procura della Repubblica

segnalando l’imminente adozione di una deliberazione per la

costituzione di un rapporto di lavoro in violazione di legge,

riguardando una stabilizzazione in mancanza dei requisiti. Nonostante

ciò, sulla medesima deliberazione lo stesso avv. Agrò, in data 25

ottobre 2010, aveva espresso parere favorevole di regolarità tecnica,

sia pure con una enigmatica integrazione (sottolineata dalla Procura

nel proprio atto di citazione), ma senza evidenziare in concreto alcun

elemento ostativo all’accettazione della proposta transattiva formulata

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dall’ing. Baldassarri.

Sulla scorta di tutti gli elementi sopra indicati, la difesa

eccepisce altresì l’assenza dell’elemento psicologico, sotto diversi

profili, che qui ci si limita a sintetizzare: la separazione tra potere di

indirizzo politico e attività di gestione (rispondendo i dirigenti della

gestione finanziaria, tecnica e amministrativa ed essendo essi

responsabili dell’istruttoria a corredo degli atti sottoposti all’organo

politico); la mancata conoscenza degli atti antecedenti la

deliberazione n. 253/2010, relativi al tentativo di stabilizzazione

dell’ing. Baldassarri; l’oggettiva complessità della materia che regola

i procedimenti di stabilizzazione.

13. In merito alla posta di danno conseguente al pagamento

della parcella all’avv. Bececco, la difesa ritiene insostenibile

concludere, come fa la Procura, che la relativa spesa sia “danno”. Ciò

per la ragione che la parcella era dovuta a fronte di una attività

professionale legittimamente richiesta e nel concreto svolta. Sarebbe

errato mettere in relazione la scelta di stabilizzare un dipendente e il

pagamento di una prestazione professionale.

Infine è rilevato che il convenuto Paparelli era cessato dalla

carica il 27 maggio 2013 e che per tale motivo non può essere

chiamato a rispondere dei danni verificatisi dopo tale data.

In conclusione la difesa dei convenuto Paparelli, Mocio,

Bellini e Polli chiede in via principale l’assoluzione dei predetti e in

subordine la più ampia applicazione del c.d. potere riduttivo.

14. La convenuta Cherubini Stefania si è costituita con il

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patrocinio dell’avv. Marta Polenzani, del Foro di Perugia, con atto

depositato il 21 gennaio 2016. Con il patrocinio dell’avv. Federica

Pasero, del Foro di Perugia, si è invece costituito, con atto depositato

il 21 gennaio 2016, il convenuto De Guglielmo Antonio.

Entrambe le difese, della Cherubini e del De Guglielmo,

ripercorrono fedelmente le medesime argomentazioni sviluppate dalla

difesa di Paparelli, Bellini, Mocio e Polli, senza aggiungere elementi

che differenzino la posizione della Cherubini, che era l’assessore

proponente la deliberazione n.253 del 2010, e del De Guglielmo, che

era il Segretario generale/direttore generale della Provincia (e che, si

rammenta, specificamente aveva invitato a predisporre gli atti per

accettare la proposta transattiva formulata dal Baldassarri, ndr).

Il convenuto Rosati Domenico si è costituito con il patrocinio

dell’avv. Roberto Galeazzi, del Foro di Terni. Il relativo atto di

costituzione e risposta è stato depositato il 20 gennaio 2016.

La difesa del Rosati ha preliminarmente eccepito che l’ing.

Baldassarri non è mai stato addetto alla diretta collaborazione

dell’autorità politica. In quanto l’incarico conferitogli sin dal 2005

aveva un contenuto esclusivamente tecnico, di alta specializzazione,

essendo il professionista preposto alla progettazione e gestione degli

interventi di manutenzione stradale, sotto la direzione del dirigente

del settore viabilità. In tale contesto, come fanno anche le precedenti

difese, la difesa del Rosati rileva anche la non applicabilità al settore

degli enti territoriali della circolare n.5/2008, citando al riguardo la

sentenza del TAR Lazio sez. 1^ n. 07424/2008.

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Eccepisce altresì l’assenza dell’elemento soggettivo,

richiamando non solo la oggettiva complessità del quadro normativo,

ma anche il parere dell’avv. Rampini, la nota del dott. De Guglielmo,

il parere favorevole reso dal dirigente competente, avv. Agrò.

L’insieme di questi atti e circostanze escluderebbero la colpa grave

degli amministratori, che in buona fede erano convinti della

legittimità del loro operato.

Sotto il profilo dell’elemento oggettivo, è eccepita l’assenza di

danno, tenuto conto dell’utilità per la collettività del servizio reso

dall’ing. Baldassarri.

Per ultimo, la difesa, chiedendo in via principale l’assoluzione

del convenuto, ha formulato richiesta di rideterminazione del danno e

ampia applicazione del potere riduttivo.

15. La causa è pervenuta all’udienza del 10 febbraio 2016.

Il Pubblico Ministero, nel suo intervento ha precisato che il

petitum di cui all’atto introduttivo del giudizio andava integrato con le

ulteriori retribuzioni nel frattempo percepite, sino alla data della

discussione dell’udienza, dall’ingegner Baldassarri, per un

ammontare di circa 50.000,00 euro (cosicché il danno in totale

richiesto doveva ritenersi di euro 185.655,20 + 50.000,00 =

235.655,20).

Confermando integralmente l’atto di citazione, ha ribadito che

la legge vieta la stabilizzazione del personale assunto ai sensi dell’art.

110 TUEL e che l’avv. Agrò, nel proprio parere, si era limitato ad

affermare la competenza dell’organo, senza entrare nel merito

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giuridico della questione.

Gli avvocati Rampini, Pasero e Galeazzi hanno svolto i propri

interventi ribadendo le argomentazioni contenute negli atti scritti e

depositati.

All’esito della discussione la causa è stata trattenuta in

decisione.

Motivazione della decisione

16. Le questioni sottoposte al giudizio della Sezione

essenzialmente riguardano:

1. la legittimità o meno della stabilizzazione dell’ing.

Baldassarri, deliberata con atto n. 253 del 2010;

2. il danno conseguente alla (ritenuta dalla Procura) illegittima

stabilizzazione, tanto sotto il profilo dell’an, quanto sotto il profilo

della sua quantificazione;

3. il ruolo – e le connesse eventuali responsabilità – degli

attuali convenuti, in relazione alla “parte da ciascuno presa” nella

causazione del contestato danno.

17. Sul tema della stabilizzazione del personale ex art. 110

TUEL, la Corte dei conti in sede di controllo si è più volte espressa.

In particolare, con riferimento alle stabilizzazioni previste

dall’articolo 1, comma 558, della legge n. 296/2006 e dall’articolo 3,

commi 90 e ss., della legge n. 244/2007, con il parere n. 25/Par./2008

la Sezione regionale di controllo per il Piemonte, dopo aver

evidenziato che «Gli incarichi a contratto ex art. 110 del TUEL,

inclusi gli incarichi non dirigenziali di alta specializzazione, si

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caratterizzano … per essere instaurati intuitu personae, e dunque per

il particolare rapporto fiduciario con l’organo di vertice» e che

«Trattasi, conseguentemente, di rapporti per loro natura

temporanei e legati alla durata del mandato politico», ha concluso

ritenendo che «… gli incarichi in parola, in ragione degli elementi

che ne caratterizzano la natura, non possano divenire oggetto di

procedure di stabilizzazione».

La deliberazione n. 8/pareri/2008 della Sezione regionale di

controllo per la Lombardia, in merito “… alla possibilità di

convertire in rapporto di lavoro a tempo indeterminato un contratto

di lavoro a tempo determinato affidato a un architetto, ai sensi

dell’art. 110 del d.lgs. 267/2000 (Testo unico degli Enti locali), per la

copertura di un posto di Responsabile di struttura”, ha evidenziato

che «…non avrebbe senso stabilizzare un incarico di responsabile

di servizio che, nel delineato quadro normativo, per la natura

stessa della dirigenza pubblica trova nella temporaneità

dell’incarico uno dei principali strumenti di controllo dell’operato

del dirigente. D’altra parte, come si è già riconosciuto, l’istituto in

base al quale si è instaurato il rapporto di lavoro sottostante

all’incarico predetto, cioè il contratto a tempo determinato ex art.

110 TUEL, ha carattere eccezionale e limitato nel tempo e non può

pertanto essere suscettibile di stabilizzazione. L’assunto è peraltro

confermato dal fatto che per la costituzione del rapporto ex art. 110

citato non è prevista alcuna selezione, che viceversa costituisce un

requisito imprescindibile dell’istituto della stabilizzazione” .

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Attraverso il medesimo percorso argomentativo e esprimendo

le medesime conclusioni è pervenuta anche la Sezione del controllo

per il Molise, con parere n.181/2013/PAR, la quale ha tracciato un

quadro completo della giurisprudenza del controllo in tema di

stabilizzazioni.

Si segnalano inoltre, sul tema, le deliberazioni delle sezioni del

controllo della Calabria n.456/2009, della Sardegna n. 19/2012, della

Puglia n.62/2012, tutte concordi nel ritenere che il personale assunto

ai sensi dell’art. 110 TUEL non è suscettibile di stabilizzazione.

Ed ancora, sul medesimo tema, è da segnalare anche il parere

UPPA n. 14/07 Prot. n. DFP-0030041-25/07/2007-1.2.3.4 ove il

Dipartimento della Funzione Pubblica ha avuto modo di affermare

che “(..) il richiamato art. 110 del T.U.E.L. prevede la facoltà per gli

enti locali di procedere alla copertura dei posti di responsabili dei

servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta

specializzazione, mediante contratto a tempo determinato di diritto

pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto

privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da

ricoprire. (..) Ciò in quanto, come chiarito dalla direttiva di questo

Dipartimento, del 30 aprile 2007, n. 7, che pur non rivolgendosi alle

autonomie locali e regionali, individua tuttavia i principi generali

previsti dalla legge n. 296 del 2006 in ordine alla stabilizzazione, il

contratto assegnato intuitu personae, come quelli in esame, risulta

escluso dal processo di stabilizzazione, essendo legato da un

particolare rapporto di tipo fiduciario con l’organo di vertice che ha

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assegnato l’incarico. Lo stesso contratto, infatti, è caratterizzato, per

sua stessa natura, dalla temporaneità e, dunque, l’incarico correlato

è destinato ad esaurirsi con la scadenza del mandato politico”.

18. La Sezione non ha motivo per discostarsi, in punto di

legittimità della stabilizzazione dell’ing. Baldassarri, dai riferiti

pareri. In effetti, come si è letto, per escludere la possibilità di

“stabilizzare” il rapporto ex art. 110, 2° comma TUEL, deve aversi

riguardo sia alla “causa” del rapporto, che deve scaturire da un

rapporto fiduciario (c.d. intuitu personae) con l’organo politico di

vertice che ha assegnato l’incarico, sia al suo momento conclusivo,

specificamente legato alla fine del mandato politico del predetto

organo politico. La predeterminata fisiologica temporaneità di un tale

rapporto fiduciario non consente di ravvisare nello stesso i caratteri

del lavoro precario verso il quale si indirizzano le norme relative alla

stabilizzazione.

L’incarico dell’ing. Baldassarri non era pertanto stabilizzabile

e non rientrava nelle previsioni di cui all’art. 1 comma 519 della

L.296/2006.

19. In effetti la “stabilizzazione” non poteva neppure essere

oggetto di transazione. Va infatti rammentato che la transazione è il

contratto, regolato dall'art. 1965 c.c., attraverso il quale le parti si

fanno delle reciproche concessioni per porre fine a una lite già iniziata

oppure per prevenire una lite che potrebbe insorgere. L’istituto, com’è

noto, è retto dal c.d. principio dell’autonomia privata, nel presupposto

che le parti dispongano giuridicamente e liberamente dei diritti

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oggetto delle reciproche concessioni. E’ pertanto necessario, affinché

il negozio transattivo possa essere validamente ed efficacemente

compiuto, che le parti posseggano i requisiti generali di idoneità

soggettiva a compiere atti giuridici: ovvero, la capacità giuridica e la

capacità di agire, che nella transazione si traducono nella capacità di

transigere. In proposito si richiama l’art. 1966, 1° comma, del codice

civile, a tenore del quale “per transigere le parti devono avere la

capacità di disporre dei diritti che formano oggetto della lite",

aggiungendo al secondo comma che "la transazione è nulla se tali

diritti, per loro natura o per espressa disposizione di legge, sono

sottratti alla disponibilità delle parti.”

20. Applicando le surriferite regole alla transazione

intervenuta tra l’ing. Baldassarri e la Provincia di Terni se ne deve

dedurre la sua nullità, posto che la Giunta provinciale di Terni non

aveva la disponibilità del diritto (alla stabilizzazione) concesso in via

transattiva all’ing. Baldassarri.

A parte il fatto che di per sé la “stabilizzazione” non costituisce

in ogni caso un diritto – semmai, per il lavoratore è una aspettativa di

mero fatto, secondo la giurisprudenza amministrativa (ex multis, ved.

TAR Veneto, Sez. II, n. 3342 del 19 ottobre 2007) - occorre

considerare che nel caso specifico la stabilizzazione dell’ing.

Baldassarri, per tutto quanto riferito sub 17 e 18, era contra legem ed

era sottratta alla disponibilità della Provincia (che, si ricorda, aveva

già resistito alla pretesa azionata in sede civile dal Baldassarri).

E’ infatti persino pacifico concludere che un provvedimento in

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violazione di legge non può e non poteva formare oggetto di

transazione (ved. art. 1972 c.c.).

Naturalmente la nullità della transazione, sulla quale la Sezione

si pronuncia in via incidentale, si è riflessa sui successivi atti

amministrativi e contrattuali (del. 253/2010 e DD prot. 0074148,

contratto del 31.12.2010), tutti basati sulla erroneamente ritenuta

validità ed efficacia della transazione proposta il 27 settembre 2010 e

stipulata il 6 dicembre 2010.

Né vale considerare che la transazione fu recepita dal Giudice

del lavoro, posto che nella circostanza il Giudice si era limitato a

verbalizzare l’accordo raggiunto tra le parti in lite, senza entrare nel

merito dei diritti oggetto delle reciproche concessioni.

21. Ricapitolando, la stabilizzazione dell’ing. Baldassarri non

era giuridicamente possibile né in via amministrativa, in quanto la

natura e le caratteristiche dell’incarico ex art. 110 TUEL non lo

consentivano, né in via giudiziale/transattiva, in quanto la

“concessione” di una stabilizzazione contra legem non rientrava nella

disponibilità della Provincia di Terni.

Ferma dunque la illegittimità del rapporto di lavoro a tempo

indeterminato instaurato il 31 dicembre 2010 tra la Provincia di Terni

e l’ing. Baldassarri, occorre a questo punto affrontare il tema del

danno risarcibile.

La Procura ha ritenuto danno risarcibile sia l’ammontare

complessivo delle retribuzioni corrisposte all’ing. Baldassarri dalla

stabilizzazione in poi (la cui misura, nell’ambito della consentita

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emendatio libelli, è stato aggiornato in pubblica udienza), sia la

parcella liquidata all’avv. Bececco per la sua prestazione

professionale.

La Sezione ritiene che la somma liquidata all’avv. Bececco (al

di là di ogni valutazione di merito in ordine al contenuto della

prestazione stessa, con particolare riferimento alla transazione) non

possa costituire danno risarcibile, trattandosi di spesa legittimamente

impegnata e liquidata a fronte di una prestazione professionale

concretamente resa.

Relativamente alla principale posta di danno, costituita dalle

retribuzioni liquidate all’ing. Baldassarri dal 31 dicembre 2010 in poi

(sino all’aggiornamento precisato in udienza dal P.M.), si impongono

le seguenti considerazioni.

Va detto preliminarmente che la Sezione aderisce alla oramai

pacifica tesi per le quale la illegittimità di un atto comportante oneri a

carico del bilancio pubblico non determina di per sé, per

automatismo, la dannosità della relativa spesa (essendo quella semmai

correlata alla illiceità dei comportamenti).

E relativamente al “danno”, occorre che il P.M., alla stregua

degli altri elementi costitutivi della responsabilità amministrativa, ne

provi l’esistenza ontologica, cioè l’an, e il quantum, ovvero, quando

non sia possibile una precisa quantificazione, ne indichi i criteri per la

valutazione in via equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c.

22. Nella fattispecie la Procura attrice ha provato l’ammontare

delle retribuzioni liquidate all’ing. Baldassarri dalla stabilizzazione in

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poi. E per il vero le parti convenute non ne hanno contestato

l’ammontare. Il punto è se l’ammontare complessivo delle

retribuzioni, che per la Procura costituiscono danno, possa

effettivamente costituire un addebito da porre a carico degli attuali

convenuti, come opina parte attrice.

La Sezione, pur ritenendo la nullità della transazione e la

conseguente invalidità della stabilizzazione deliberata a far tempo dal

30 dicembre 2010, non ritiene che tale ammontare, nella sua

interezza, possa costituire danno.

Ed infatti, pur ritenendo la suddetta invalidità, non può tuttavia

disconoscersi che per effetto della deliberazione n. 164 del 2009

all’ing. Baldassarri era stato conferito un incarico ex art. 110, 2°

comma TUEL con scadenza alla fine del mandato dell’organo

politico, cioè sino all’ottobre 2014 (come esattamente osservato dalla

difesa). Dunque, anche se non fosse intervenuta la “stabilizzazione”

l’ing. Baldassarri avrebbe comunque avuto un incarico per il quale era

prevista una retribuzione.

Le ragioni di pubblico interesse, e in definitiva la valutazione

ex ante formulata dal vertice dell’Amministrazione in merito

all’utilità della quale, sino alla scadenza del mandato dell’organo

politico, l’amministrazione stessa avrebbe beneficiato, erano

racchiuse nell’anzidetta legittima deliberazione.

Ne consegue, ad avviso della Sezione, che le retribuzioni

corrisposte all’ing. Baldassarri a tutto l’ottobre 2014 non possono

costituire una spesa ingiustificata e priva di utilità.

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Il discorso è diverso per le retribuzioni unicamente riferibili

(dal novembre 2014 in poi) al rapporto di lavoro “stabilizzato”.

L’illegittimità del relativo contratto, assunto in violazione di

legge e a seguito di una transazione nulla, nonché l’assenza di una

previa valutazione dei compiti che con la stabilizzazione si andava no

a conferire all’ing. Baldassarri, come pure l’assenza di prova in

merito all’utilità reale e concreta della prestazione resa (che

costituendo “eccezione” era onere delle parti convenute provare),

impediscono di ritenere utile e giustificata la spesa.

Non si può infatti escludere, a titolo di esempio, che scaduto

l’incarico ex art. 110 TUEL (che era, si ricorda, extra dotazione

organica), l’Amministrazione potesse diversamente impiegare, con

vantaggio per la collettività, le risorse invece utilizzate per dar luogo

ad una illegittima “stabilizzazione”.

Considerato che il livello retributivo tabellare del Baldassarri

era stato fissato, con il contratto stipulato il 30 dicembre 2010, in

lordi euro 24.338,14 oltre 13^ mensilità, oltre indennità di comparto

e altre eventuali indennità, ne consegue che dal novembre 2014 al

dicembre 2015 (14 mensilità, cui vanno aggiunti 2/12 di 13^ anno

2014 e la 13^ mensilità anno 2015, in totale 15 mensilità + 2/12 =

30.760,00 euro) il Baldassarri ha percepito al lordo delle ritenute Irpef

e previdenziali euro 30.760,00.

Tenuto conto che l’anzidetta somma andrebbe maggiorata

dell’indennità di comparto e di altre eventuali indennità e ridotta

invece per le ritenute Irpef (che non possono essere qualificate come

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danno erariale in un contesto di finanza pubblica), il Collegio, nella

oggettiva difficoltà di pervenire ad un calcolo preciso, ritiene che il

danno possa essere equitativamente determinato in 21.000,00

(ventunomila/00) euro.

23. In relazione al danno come sopra individuato e

quantificato, il tema delle personali responsabilità va affrontato

escludendo comprensibili suggestioni e limitandosi ai fatti di causa

accertati e provati. In questo quadro, non è accertato che la

stabilizzazione del Baldassarri per effetto della detta transazione sia

stata il frutto di una operazione preordinata, alla quale avrebbero

partecipato coscientemente tutti i componenti della Giunta. Non si

può sostenere, sulla base degli atti di causa, che la transazione sia

stata un espediente per raggiungere un obiettivo che per altra via non

era stato raggiunto. E’ lecito nutrire il sospetto, ma la prova che si sia

trattato di un espediente non è stata fornita. Rilevano, ai fini che qui

interessano, gli atti formali.

E gli atti formali indicano i due protagonisti assoluti della

vicenda, ai quali, con un ruolo di comprimario se ne è aggiunto un

terzo.

Il primo protagonista è il Segretario generale/direttore generale

Antonio De Guglielmo. In merito al suo apporto causale si

condividono le osservazioni espresse dalla Procura attrice.

Fu il De Guglielmo a ricevere, per il tramite dell’avv. Bececco,

la proposta transattiva: egli conosceva bene la vicenda e gli antefatti e

come rappresentante dell’ente aveva sottoscritto il “verbale di

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riunione” del Collegio di conciliazione, del quale aveva fatto parte.

Nel verbale, il rappresentante dell’Ente, cioè il De Guglielmo,

attestava di essere a conoscenza, tra l’altro, della DD n. 977 dell’9

luglio 2009 (a firma del dirigente Agrò) che, all’esito della procedura

di stabilizzazione mediante selezione, prendeva atto del parere

negativo (alla stabilizzazione) formulato dalla Funzione Pubblica e

riteneva di non poter procedere alla stabilizzazione stessa.

Dunque il De Gugliemo conosceva sicuramente la vicenda e

gli atti pregressi (benché nella memoria difensiva lo stesso affermi

persino di non conoscere la DD n. 977/2009, dimenticandosi la

sottoscrizione in calce al richiamato verbale).

Ricevuta la proposta transattiva egli non si limitò, come

sostenuto nella memoria difensiva, ad inviarla con una “mera nota di

trasmissione”… “senza prendere alcuna posizione nel merito, né

esprimere alcuna valutazione tecnica sulla convenienza ed

opportunità della proposta stessa”.

Il contenuto della nota, in atti (prot. 60813 del 18.10.2010),

racconta, per così dire, una storia diversa.

Il De Guglielmo, nella sua qualità di Direttore generale, con la

nota in questione partecipava al dirigente Agrò di aver acquisito

“dalla Giunta”, in via informale, l’avviso favorevole alla transazione

giudiziale, invitandolo, in termini che non lasciavano spazio al

dubbio, a predisporre la relativa delibera di giunta.

Non è dato sapere in quale circostanza e con quale modalità

“informale” il De Guglielmo avesse acquisito il parere favorevole

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“della Giunta”, ma sta di fatto che tutti i componenti della Giunta

convenuti in giudizio hanno dichiarato di non essere stati al corrente

degli antefatti della vicenda Baldassarri.

Il segretario generale/direttore generale, lungi dall’essere stato

un mero “verbalizzatore”, ha quindi avuto una parte attiva,

promuovendo la delibera n. 253/2010 e venendo meno ai propri

doveri di garante della legalità e della conformità dell’azione

amministrativa alle leggi, agli statuti ed ai regolamenti.

Il collegio ritiene che la condotta del De Guglielmo sia stata

connotata quanto meno da colpa grave.

24. Altro protagonista della vicenda de qua è stato l’avv. Agrò,

nella qualità di vice segretario generale e dirigente del servizio affari

generali ed istituzionali ed avvocatura. La Procura ha ritenuto di non

ravvisare profili di responsabilità e di non esercitare l’azione di

responsabilità, ma non può disconoscersi che l’avv. Agrò era

perfettamente a conoscenza della illegittimità della prevista

stabilizzazione dell’ing. Baldassarri, come provato dall’esposto da lui

sottoscritto in data 11 ottobre 2010.

Era dovere dell’avv. Agrò esprimere formalmente le proprie

osservazioni tecnico-giuridiche nel contesto del parere di regolarità

tecnica ex art. 49 TUEL apposto alla delibera 253/2010.

Ed invece il parere dell’avv. Agrò, che ben altro contenuto

avrebbe dovuto avere (un parere contrario avrebbe verosimilmente

impedito l’adozione della delibera) è rimasto circoscritto alla mera

competenza dell’organo, senza entrare nel merito giuridico della

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questione. E ciò pur avendo già segnalato, nell’esposto citato, i profili

di illegittimità della prevista “stabilizzazione”.

Il Collegio in ossequio ai principi del “giusto processo”, non

trattandosi peraltro di ipotesi di litisconsorzio necessario sostanziale,

non provvede alla chiamata in giudizio ai sensi dell’art. 107 cpc

dell’avv. Agrò, ma ravvisando comunque una sua compartecipazione

causale alla fattispecie dannosa, ritiene di ridurre proporzionalmente,

calcolando in astratto la “parte presa” dall’avv. Agrò, l’addebito posto

a carico dei convenuti condannati.

25. Ultima protagonista della vicenda è stata l’assessore

Stefania Cherubini proponente della deliberazione n. 253/2010, ha

avuto modo di acquisire gli atti dell’istruttoria e di conoscere a fondo

la questione Baldassarri. Non può essere esentata dalla responsabilità

di aver proposto alla Giunta un provvedimento che non solo era

oggettivamente contraddittorio rispetto alla deliberazione n.

149/2010, della quale pure la medesima era stata l’assessore

proponente, ma era anche in palese violazione di legge. In effetti, di

tutta la Giunta, solo l’assessore proponente era a conoscenza dello

sviluppo dei fatti e delle tematiche sottese.

Il Collegio ritiene che nella condotta dell’assessore Stefania

Cherubini sia ravvisabile la colpa grave di aver proposto

all’approvazione della Giunta un provvedimento illegittimo e

dannoso.

Il presidente e gli altri assessori convenuti, proprio a motivo

della affermata responsabilità dell’assessore Cherubini, vanno invece

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mandati assolti, per difetto dell’elemento psicologico, conformemente

alle richieste difensive. Dagli atti, sui quali il giudice deve formare il

proprio convincimento, non emerge infatti una loro cosciente

partecipazione causale all’evento dannoso, posto che resta ferma, pur

nel contesto di un atto collegiale, il carattere personale della

responsabilità e la possibilità di affermarla “secondo la parte da

ciascuno presa”.

Per ultimo, il Collegio ritiene manifestamente infondata la

questione di incostituzionalità proposto da talune difese, dell’art. 3,

comma 94, della L. n. 244/2007, per violazione degli artt. 3 e 4 della

Costituzione, “nella parte in cui esclude i titolari dei contratti a tempo

determinato stipulato ex art. 110 TUEL dalla possibilità di accedere alla

stabilizzazione indipendentemente dall'anzianità complessivamente

maturata e dal fatto che gli stessi non sono sottoposti ad un rapporto

di diretta collaborazione con gli organi politici”, posto che

l’esclusione è fondata sul carattere comunque fiduciario degli

incarichi in questione, sulla loro eccezionalità e predeterminata

temporaneità.

26. Concludendo, il danno risarcibile è stato calcolato in euro

21.000,00 (ventunomila/00). Esso, per effetto di quanto argomentato

al punto 24, viene ridotto di un terzo: residuano euro 14.000,00

(quattordicimila/00). Il De Guglielmo e la Cherubini vengono

pertanto condannati, ciascuno, al pagamento di euro 7.000,00

(settemila/00), oltre interessi e spese di giustizia.

Le spese di giustizia seguono la soccombenza e vanno

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addebitate nella misura intera per gli atti che si riferiscono a ciascuno

dei convenuti condannati (De Guglielmo e Cherubini) e nella misura

di 1/7 ciascuno, per gli atti generali, relativi anche ai convenuti

assolti.

Le spese legali dei convenuti assolti (Polli, Paparelli, Rosati,

Mocio, Bellini) sono liquidate in euro 2.000,00 (duemila/00)

ciascuno, oltre IVA e CAP.

P.Q.M.

LA CORTE DEI CONTI

Sezione Giurisdizionale per la Regione Umbria

CONDANNA

I convenuti De Guglielmo Antonio e Cherubini Stefania al pagamento

in favore della Provincia di Terni della somma di euro 7.000,00

(settemila/00) ciascuno.

Condanna i predetti, altresì, al pagamento delle spese di giustizia, nei

termini indicati in motivazione che, fino alla presente sentenza, si

liquidano in € 639,71 (seicentotrentanove/71).

Sulle somme di condanna, come sopra indicate, vanno corrisposti gli

interessi legali dalla data della presente sentenza al soddisfo.

ASSOLVE

I convenuti Paparelli Fabio, Bellini Fabrizio, Mocio Stefano, Polli

Feliciano, Rosati Domenico.

Liquida a favore dei predetti le spese legali in euro 2.000,00

(duemila/00) ciascuno, oltre IVA e CAP.

Così deciso in Perugia, nella Camera di Consiglio del giorno 10 febbraio 2016.

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Il Presidente Estensore

f.to Angelo Canale

Depositata in Segreteria il giorno 14 luglio 2016

Il Direttore di segreteria

f.to Elvira Fucci