Sentenza Cassazione Contabilita' Attendibile

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  • 8/19/2019 Sentenza Cassazione Contabilita' Attendibile

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    GIURISPRUDENZA

    11 NOVEMBRE 2015

     ACCERTAMENTO. QUANDO IL FISCO SBAGLIA CON IL

    “RICARICO”

    Sentenza della Cassazione in tema di accertamento induttivo dei ricavi

    Quanto le scritture contabili non presentano

    irregolarità, l’Ufficio non può contestaremaggiori ricavi sol perché il contribuente ha

    applicato una percentuale di ricarico molto

    bassa per il settore di appartenenza.

    È quanto emerge dalla sentenza n. 22464/15 della Corte

    di Cassazione – Sezione Tributaria.

    Un contribuente, esercente attività di

    installazione di impianti idraulici e sanitari e

    di commercio dei relativi articoli, ha ottenuto

    dalla Cassazione il definitivo annullamento

    dell’atto impositivo con cui l’Agenzia delle

    Entrate gli aveva contestato maggiori ricavi,

    quindi maggiori imposte, in virtù della

    rettifica con metodo induttivo della

    dichiarazione dei redditi.

    La rettifica, nella specie, è scaturita dall’applicazione di una percentuale di ricarico

    diversa da quella dichiarata poiché quest’ultima è risultata di oltre 20 volte inferiore a quella

    di settore.

    Nel giudizio dinanzi alla Suprema Corte la difesa erariale ha lamentato la violazione

    dell’art. 39 del D.P.R. 600/73 e degli artt. 2727 e 2697 C.c., in quanto la CTR, alla luce

    di un ricarico dichiarato molto basso rispetto al settore di appartenenza, avrebbe dovuto

    ravvisare una legittima presunzione di maggiori ricavi e quindi non dichiarare

    l’illegittimità della ripresa.

    Ebbene, la Suprema Corte ha respinto la doglianza del fisco avendo ritenuto corretto il

    ragionamento decisionale del giudice di secondo grado.

    In tema di accertamento delle imposte dirette, hanno ricordato i supremi giudici, “per  presumere l'esistenza di ricavi superiori a quel li contab ilizzati e assoggettati ad imposta, non bastano semplici 

    indizi, ma occorrono circostanze gravi, precise e concordanti. Ne consegue che non è legittima la presunzione di 

    ricavi, maggiori di quelli denunciati, fondata sul raffronto tra prezz i di acquisto e di rivendita operato su alcuni articoli 

    anziché su un inventario generale delle merci da porre a base dell'accertamento, né si rende legittimo il ricorso al 

    Mercoledì, 11 Novembre 2015 - Direttore: Antonio Gigliotti

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    sistema della media semplice, anziché a quello della media ponderale, quando tra i vari tipi di merce esiste una

    notevole differenza di valore ed i tipi più venduti presentano una percentuale di ricarico inferiore a quella risultante

    dal ricarico medio”.

    L’Ufficio ha sostenuto di aver proceduto alla determinazione del ricarico in base alla

    “media ponderata”, ma la CTR ha messo in luce le numerose falle di questo procedimento.

    Il giudice d’appello ha rilevato che la determinazione del ricarico è stata “tutt'altro che

     puntuale e precisa” per avere l’Ufficio “erroneamente attinto i prezzi di vendita da confrontare con i prezzi di acquisto dalle fatture emesse a carico di enti pubblici; per aver, talvolta, rapportato il prezzo di vendita con Iva al 

     prezzo di acquisto senza l'im posta; per essere ‘troppo disomogenei’ i beni raggruppati per categorie om ogenee, in

    realtà non coerenti, con conseguente troppo elevato scarto fra prezzo minimo e prezzo massimo”; per essere

    stato falsato, inoltre, il rapporto tra prezzo d’acquisto di oltre 7000 articoli e i

    prezzi di vendita oltre 2000 articoli; per aver l’Ufficio considerato nei prezzi

    d’acquisto sconti e abbuoni di competenza dell’anno precedente, e per non aver tenuto

    conto che nei prezzi di vendita era compresa la posa in opera degli articoli acquistati,

    con evidente incidenza del costo della mano d’opera sul prezzo di vendita praticato.

    A fronte di questi rilievi, la CTR ha giustamente ritenuto inficiato il risultatoottenuto, poi posto a base dell’accertamento impugnato, anche perché, con riguardo

    all’oggetto dell’attività del contribuente, attività di fatto rappresentata da merci molto

    disomogenee, non può dirsi legittimo un accertamento che non sia basato sul rigoroso

    calcolo della media ponderata. Pertanto la CTR ha affermato, trovando l’avallo dei Supremi

    Giudici, che “in presenza di scritture contabili corrette e quindi non contestate dall’ufficio, il solo rilievo che

    il contribuente abbia applicato una percentuale di ricarico diversa dal settore di appartenenza non è sufficiente

    a legittimare una presunzione di maggior redito, come nel caso di specie”.

    L’Agenzia delle entrate è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di

    legittimità.

     AUTORE: REDAZIONE FISCAL FOCUS

    CATEGORIE: ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE > ACCERTAMENTO E CONTROLLI

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