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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Marianna Galioto Presidente estensore
Angelo Mambriani Giudice Guido Vannicelli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 63417/2010 promossa da:
RENATO ALBERTELLI, elettivamente domiciliato in PIAZZA BELGIOIOSO, 2 20121
MILANO, rappresentato e difeso dall‟avv. ROCCA CARLO EDOARDO e ,
ATTORE
CONTRO
BANCA ITALEASE SPA, elettivamente domiciliato in VIA BORGONUOVO, 27 20121
MILANO, rappresentato e difeso dall‟avv. VERZONI STEFANO e ,
CONVENUTA
CLAUDIO EMILIO GHEZZANI - ALESSANDRO SACCONI - LEONARDO RICCHI - BARBARA ALBORGHETTI - ERNESTINA BERETTA - ROBERTO MAMMI -
GAETANO ARCOPINTO - MARCELLA BAROCELLI - ENRICA BELLANI - GIUSEPPINO BERTAGLIA - PAOLO LUIGI BIANCHI - MARCO BIELLI -
GABRIELLA - ELENA BONIZZI - GIANCARLO BOSELLI - PATRIZIA BOTTIGIOLA - DAVIDE BRUNO - MARTA RITA COLOMBO - GIANFRANCO COLZANI - MASSIMO CORNA - ROBERTO COSSO - IVAN EMILIO CURNIS e FILOMENA DI COSTANZO
- LUISA BERIZZI e FULVIA CURNIS - ATTILIO D’ARCANGELO - OLINTO DAL BARCO - DAMIANO FARINA - ROBERTO DAL MASO - IVANO DE BIASIO -
SILVANO DE GASPARI - PAOLO DONDI - ROBERTO DOVESI - SERGIO DOVESI - CESARINA GRUPPIONI - ANGELO FERDINANDI - SERGIO FERRARI - GIULIANO
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FOSCHI - ALBERTO GHELLI - DAVIDE GIBERTONI - RITA LAGO - MORENO MARILLI - MAURO MORICI - GIUSEPPE MURA - SABATINO NATALI - GIORGIO
PALMIERI - PASQUALE PERRE - GRAZIANO PERETTO - LAURETTA DE BATTISTI - FRANCO PIGATTO - FRANCO PRAVATO - FABIO RIBOLDI - GIORGIO
RICCI - ALESSIO ROSSI - AUGUSTO TEBALDI - GIANNANTONIO TESSAROLLO - ANDREA VIVIANI, con il patrocinio dell‟avv. ROCCA CARLO EDOARDO e dell‟avv. , elettivamente domiciliato in PIAZZA BELGIOIOSO, 2 20121 MILANO presso il
difensore avv. ROCCA CARLO EDOARDO, INTERVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni che si riportano di seguito:
CONCLUSIONI PER nell’interesse di Renato Albertelli
L‟esponente, lette tutte le difese depositate dalle due convenute, ne contesta
integralmente il contenuto in fatto ed in diritto, si richiama integralmente alle difese
degli intervenienti Roberto Mammi + altri e chiede il rigetto di tutte le domande
proposte dalle controparti .
Tutto ciò premesso, parte esponente chiede l‟accoglimento delle seguenti
CONCLUSIONI
Piaccia al Tribunale di Milano e per quanto di sua competenza al Giudice Dott.ssa
Galioto rigettate tutte le eccezioni, deduzioni e produzioni avversarie, previe le
pronunce e le declaratorie tutte, anche incidentali, meglio viste, previo
l‟accertamento delle responsabilità, condannare le parti convenute per i rispettivi
titoli di responsabilità a risarcire congiuntamente e/o disgiuntamente i danni tutti
subiti/subendi dall‟esponente, nessuno escluso per quanto indicato supra ed infra.
Detti danni dovranno essere determinati come differenza tra il capitale investito per
l‟acquisto e/o la sottoscrizione di 115.000 azioni per un costo pari a € 230.373,75 e
l‟importo risultante dallo squeeze out di 115.000 azioni al prezzo di € 0,797 per
azione, per un costo pari a € 91.655 , per un totale di € 138.718,75. In subordine
detti danni dovranno essere calcolati come differenza tra il capitale investito e
l‟importo risultante dal prodotto tra il numero di azioni acquistate e/o sottoscritte
fino al 30 Novembre 2009 e € 1,5 pari al prezzo dell‟OPA del maggio 2009 e, quindi,
liquidati come segue: per la titolarità di n. 10.000 azioni in € 138.140,00 a titolo di
danno emergente oltre agli interessi ed alla rivalutazione monetaria maturati dalla
data di acquisto delle azioni fino all‟effettivo soddisfo fatti salvi ulteriori incrementi
valutati in corso di giudizio o nella somma diversa risultante dai documenti prodotti
e/o dall‟attività istruttoria in una misura anche minore rispetto alle suindicate
somme meglio viste dal Tribunale adito, oltre al lucro cessante da determinare in via
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equitativa con tutti i provvedimenti necessari e/o conseguenti e/o opportuni nonché
con la vittoria delle spese di lite.
CONCLUSIONI PER BANCA ITALEASE S.P.A.
Banca Italease S.p.A., come sopra rappresentata e difesa, precisa le seguenti
CONCLUSIONI
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda, istanza,
eccezione e deduzione, così giudicare:
- respingere integralmente le domande proposte dal sig. Renato Albertelli e dagli
intervenuti, in quanto infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, assolvere Banca
Italease S.p.A. da ogni avversaria pretesa;
- condannare l'attore e gli intervenuti al risarcimento dei danni per lite temeraria, ex
art. 96 cod. proc. civ., nonché alla rifusione a favore della convenuta delle spese
processuali, oltre al rimborso forfetario spese generali e al 4% Cassa Avvocati.
CONCLUSIONI PER B. Alborghetti e E. Beretta
Gli esponenti, lette tutte le difese depositate dalle due convenute, ne contestano
integralmente il contenuto in fatto ed in diritto e chiedono il rigetto di tutte le
domande proposte dalle controparti e si riportano integralmente alle difese espresse
nell‟atto di intervento di Roberto Mammi ed altri e chiedono l‟accoglimento delle
seguenti
CONCLUSIONI
Piaccia al Tribunale di Milano e per quanto di sua competenza al Giudice Dott.ssa
Galioto rigettate tutte le eccezioni, deduzioni e produzioni avversarie, previe le
pronunce e le declaratorie tutte, anche incidentali, meglio viste, previo accertamento
della responsabilità, condannare le parti convenute per i rispettivi titoli di
responsabilità a risarcire congiuntamente e/o disgiuntamente i danni tutti
subiti/subendi dagli esponenti, nessuno escluso per quanto indicato supra ed infra.
Detti danni dovranno essere determinati come differenza tra il capitale investito e
l‟importo risultante dal prodotto tra il numero di azioni acquistate e/o sottoscritte in
sede di aumento di capitale del novembre 2007 se effettuato e € 1,5 pari al prezzo
dell‟OPA del maggio 2009 e, quindi, liquidati come segue: per la Sig.ra Barbara
Alborghetti titolare di n. 3.150 azioni in € 93.492,00 e per la Sig.ra Ernestina
Beretta titolare di n. 800 azioni in € 34.609,06 per danno emergente oltre agli
interessi e rivalutazione monetaria maturati dalla data di acquisto delle azioni fino
all‟effettivo soddisfo fatti salvi ulteriori incrementi valutati in corso di giudizio. In
alternativa detti danni dovranno essere liquidati nella somma diversa risultante dai
documenti prodotti come ad esempio le minusvalenze che per la Sig.ra Alborghetti
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sono state pari a € 118.830,86 e per la Sig.ra Beretta sono state pari a € 35.701,12
e/o dall‟attività istruttoria in una misura anche minore rispetto alle suindicate
somme meglio viste dal Tribunale adito, oltre al lucro cessante da determinare in via
equitativa con tutti i provvedimenti necessari e/o conseguenti e/o opportuni nonché
con la vittoria delle spese di lite.
CONCLUSIONI PER Claudio E. Ghezzani
L‟esponente, lette tutte le difese depositate dalle due convenute, ne contesta
integralmente il contenuto in fatto ed in diritto, si richiama integralmente alle difese
degli intervenienti Roberto Mammi + altri e chiede il rigetto di tutte le domande
proposte dalle controparti .
Tutto ciò premesso, parte esponente chiede l‟accoglimento delle seguenti
CONCLUSIONI
Piaccia al Tribunale di Milano e per quanto di sua competenza al Giudice Dott.ssa
Galioto rigettate tutte le eccezioni, deduzioni e produzioni avversarie, previe le
pronunce e le declaratorie tutte, anche incidentali, meglio viste, previo
l‟accertamento delle responsabilità, condannare le parti convenute per i rispettivi
titoli di responsabilità a risarcire congiuntamente e/o disgiuntamente i danni tutti
subiti/subendi dall‟esponente, nessuno escluso per quanto indicato supra ed infra.
Detti danni dovranno essere determinati come differenza tra il capitale investito e
l‟importo risultante dal prodotto tra il numero di azioni acquistate e/o sottoscritte in
sede aumento di capitale del novembre 2007 se effettuato e € 1,5 pari al prezzo
dell‟OPA del maggio 2009 e, quindi, liquidati come segue: per la titolarità di n.
10.856 azioni a fronte di un costo pari a € 129.961,00 in € 113.677,00 a titolo di
danno emergente oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria maturati dalla
data di acquisto e/o di sottoscrizione delle azioni fino all‟effettivo soddisfo fatti salvi
ulteriori incrementi valutati in corso di giudizio. In alternativa detti danni dovranno
essere liquidati nella somma diversa risultante dai documenti prodotti come ad
esempio la minusvalenza pari a € 51.812,74 e/o dall‟attività istruttoria in una
misura anche minore rispetto alle suindicate somme meglio vista dal Tribunale
adito, oltre al lucro cessante da determinare in via equitativa con tutti i
provvedimenti necessari e/o conseguenti e/o opportuni nonché con la vittoria delle
spese di lite.
CONCLUSIONI PER Roberto Mammi ed altri
Gli esponenti, lette tutte le difese depositate dalle due convenute, ne contestano
integralmente il contenuto in fatto ed in diritto e chiedono il rigetto di tutte le
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domande proposte dalle controparti e chiedono, altresì, l‟accoglimento delle
seguenti
CONCLUSIONI
Piaccia al Tribunale di Milano e per quanto di sua competenza al Giudice Dott.ssa
Galioto rigettate tutte le eccezioni, deduzioni e produzioni avversarie, previe le
pronunce e le declaratorie tutte, anche incidentali, meglio viste, previo accertamento
della responsabilità, condannare le parti convenute per i rispettivi titoli di
responsabilità a risarcire congiuntamente e/o disgiuntamente i danni tutti
subiti/subendi dagli esponenti, nessuno escluso per quanto indicato supra ed infra.
Detti danni dovranno essere determinati come differenza tra il capitale investito e
l‟importo risultante dal prodotto tra il numero di azioni acquistate e/o sottoscritte in
sede di aumento di capitale del novembre 2007 se effettuato e € 1,5 pari al prezzo
dell‟OPA del maggio 2009 e, quindi, liquidati come segue precisando che i numeri
indicati si riferiscono alle azioni acquistate da ciascuno: per il Sig. Roberto Mammi
titolare di n. 2760 in € 32.076, per il Sig. Gaetano Arcopinto titolare di n. 9809 in €
135.440,40, per la Sig.ra Marcella Barocelli titolare di n. 2104 in € 35.886, per la
Sig.ra Enrica Bellani titolare di n. 220 in € 2.149, per il Sig. Giuseppino Bertaglia
titolare di n. 1200 in € 16.741, per il Sig. Paolo Luigi Bianchi titolare di n. 388 in €
3.164,91, per la Sig.ra Elena Bonizzi titolare di n. 12747 azioni in € 195.555, per il
Sig. Giancarlo Boselli titolare di n.2010 in € 22.766, per la Sig.ra Patrizia Bottigiola
titolare di n. 9.000 in € 156.750, per il Sig. Davide Bruno titolare di n. 2170 in €
34.569, per la Sig.ra Marta Rita Colombo titolare di n. 408 in € 13.954, per il Sig.
Gianfranco Colzani titolare di n. 1500 in € 12.790, per il Sig. Massimo Corna titolare
di n.4.896 in € 86.038, per il Sig. Roberto Cosso titolare di n.3404 in € 74.512, per i
Sigg.ri Ivan Curnis e Filomena di Costanzo titolari di 1803 in € 18.966, per le Sig.re
Luisa Berizzi e Fulvia Curnis titolari di n.1050 in € 5.257, per il Sig. Attilio
D‟Arcangelo titolare di n. 11.800 in € 196.035, per il Sig. Olinto Dal Barco titolare di
n.1.300 in € 8.770,35, per il Sig. Roberto dal Maso titolare di n. 1932 in € 45.084,
per il Sig. Ivano de Biasio titolare di n. 954 in € 13.089, per il Sig. Silvano De
Gaspari titolare di n. 60.118 in € 246.296,80, per il Sig. Paolo Dondi titolare di n.
2760 in € 32.481, per il Sig. Roberto Dovesi titolare di n. 5.520 in € 94.515,60, per il
Sig. Sergio Dovesi titolare di n. 552 in € 9.200 e per la Sig.ra Cesarina Gruppioni
titolare di n.1104 in € 12.200, per il Sig. Angelo Ferdinandi titolare di n. 100.000
azioni in € 557.899,00, per il Sig. Sergio Ferrari titolare di n. 552 in € 5.900, per il
Sig. Giuliano Foschi titolare di n. 1100 in € 17.080, per il Sig. Alberto Ghelli titolare
di n. 2380 in € 20.236, per il Sig. Davide Gibertoni titolare di n. 3000 in € 58.825,
per la Sig.ra Rita Lago titolare di n. 828 in € 17.208, per il Sig. Moreno Marilli
titolare di n. 25.300 in € 437.317, per il Sig. Mauro Morici titolare di 2.000 in €
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28.720, per il Sig. Giuseppe Mura titolare di n. 5.200 in € 61.244, per il Sig.
Sabatino Natali titolare di n. 1.300 in € 10.311,60, per il Sig. Giorgio Palmieri
titolare di n. 368 in € 5.304, per il Sig. Pasquale Perre titolare di n. 294 in €
3.816,39, per il Sig. Graziano Peretto titolare di n. 552 in € 15.079, per la Sig.ra
Lauretta De Battisti titolare di n. 1100 azioni in € 3.932,00, per il Sig. Franco
Pigatto titolare di n. 11.040 in € 123.788, per il Sig. Franco Pravato titolare di n.
53.000 in € 658.291, per il Sig. Fabio Riboldi titolare di n. 656 in € 5.043,30, per il
Sig. Giorgio Ricci titolare di n. 15.491 in € 87.802,50, per il Sig. Alessio Rossi
titolare di n. 2472 in € 34.313,20, per il Sig. Augusto Tebaldi titolare di n.1200 in €
38.580, per il Sig. Giannantonio Tessarollo titolare di n. 3680 in € 68.748, per la
Sig.ra Gabriella Tosini titolare di n. 1400 in € 33.887, per il Sig. Andrea Viviani
titolare di n. 184 in € 7.401 e per il Sig. Marco Bielli titolare di n. 1230 in € 12.300 a
titolo di danno emergente oltre agli interessi e rivalutazione monetaria maturati
dalla data di acquisto e/o di sottoscrizione delle azioni fino all‟effettivo soddisfo fatti
salvi ulteriori incrementi valutati in corso di giudizio. In alternativa detti danni
dovranno essere liquidati nella somma diversa risultante dai documenti prodotti
come ad esempio le minusvalenze indicate nell‟apposito elenco prodotto e che qui si
intende integralmente riportato e/o dall‟attività istruttoria in una misura anche
minore rispetto alle suindicate somme meglio vista dal Tribunale adito, oltre al lucro
cessante da determinare in via equitativa con tutti i provvedimenti necessari e/o
conseguenti e/o opportuni nonché con la vittoria delle spese di lite.
CONCLUSIONI PER Leonardo Ricchi
L‟esponente, lette tutte le difese depositate dalle due convenute, ne contesta
integralmente il contenuto in fatto ed in diritto, si richiama integralmente alle difese
degli intervenienti Roberto Mammi ed altri e chiede il rigetto di tutte le domande
proposte dalle controparti .
Tutto ciò premesso, parte esponente chiede l‟accoglimento delle seguenti
CONCLUSIONI
Piaccia al Tribunale di Milano e per quanto di sua competenza al Giudice Dott.ssa
Galioto rigettate tutte le eccezioni, deduzioni e produzioni avversarie, previe le
pronunce e le declaratorie tutte, anche incidentali, meglio viste, previo
l‟accertamento delle responsabilità, condannare le parti convenute per i rispettivi
titoli di responsabilità a risarcire congiuntamente e/o disgiuntamente i danni tutti
subiti/subendi dall‟esponente, nessuno escluso per quanto indicato supra ed infra.
Detti danni dovranno essere determinati come differenza tra il capitale investito e
l‟importo risultante dal prodotto tra il numero di azioni acquistate e/o sottoscritte in
sede di aumento di capitale del novembre 2007 se effettuato e € 1,5 pari al prezzo
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dell‟OPA del maggio 2009 e, quindi, liquidati come segue: per la titolarità di n.
316.980 azioni in € 2.258.081 a titolo di danno emergente oltre agli interessi e alla
rivalutazione monetaria maturati dalla data di acquisto e/o di sottoscrizione delle
azioni fino all‟effettivo soddisfo fatti salvi ulteriori incrementi valutati in corso di
giudizio. In alternativa detti danni dovranno essere liquidati nella somma diversa
risultante dai documenti prodotti come ad esempio la minusvalenza riportata in atti
pari a € 643.152,00 e/o dall‟attività istruttoria in una misura anche minore rispetto
alle suindicate somme meglio vista dal Tribunale adito, oltre al lucro cessante da
determinare in via equitativa con tutti i provvedimenti necessari e/o conseguenti e/o
opportuni nonché con la vittoria delle spese di lite.
CONCLUSIONI PER Alessandro Sacconi
L‟esponente, lette tutte le difese depositate dalle due convenute, ne contesta
integralmente il contenuto in fatto ed in diritto, si richiama integralmente alle difese
degli intervenienti Roberto Mammi ed altri e chiede il rigetto di tutte le domande
proposte dalle controparti.
Tutto ciò premesso, parte esponente chiede l‟accoglimento delle seguenti
CONCLUSIONI
Piaccia al Tribunale di Milano e per quanto di sua competenza al Giudice Dott.ssa
Galioto rigettate tutte le eccezioni, deduzioni e produzioni avversarie, previe le
pronunce e le declaratorie tutte, anche incidentali, meglio viste, previo
l‟accertamento delle responsabilità, condannare le parti convenute per i rispettivi
titoli di responsabilità a risarcire congiuntamente e/o disgiuntamente i danni tutti
subiti/subendi dall‟esponente, nessuno escluso per quanto indicato supra ed infra.
Detti danni dovranno essere determinati come differenza tra il capitale investito e
l‟importo risultante dal prodotto tra il numero di azioni acquistate e/o sottoscritte in
sede di aumento di capitale del novembre 2007 se effettuato e € 1,5 pari al prezzo
dell‟OPA del maggio 2009 e, quindi, liquidato come segue: acquirente di n. 55.798
azioni per un costo pari a € 1.239.078,11 in € 1.155.381,11 a titolo di danno
emergente oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria maturati dalla data di
acquisto delle azioni fino all‟effettivo soddisfo fatti salvi ulteriori incrementi valutati
in corso di giudizio. In alternativa detti danni dovranno essere liquidati nella somma
diversa risultante dai documenti prodotti come ad esempio la minusvalenza
complessiva pari a € 253.414,48 e/o dall‟attività istruttoria in una misura anche
minore rispetto alle suindicate somme meglio viste dal Tribunale adito, oltre al lucro
cessante da determinare in via equitativa con tutti i provvedimenti necessari e/o
conseguenti e/o opportuni nonché con la vittoria delle spese di lite.
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RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
La controversia concerne l‟azione di risarcimento del danno proposto da Renato
Albertelli, a cui si sono aggiunti numerosi intervenuti con ampio rinvio alle
argomentazioni da questo svolte, nei confronti della convenuta Banca Italease spa e
Deloitte & Touche spa, asseritamente derivato dall‟acquisto di azioni della banca a
prezzo „gonfiato‟, e dunque non rispondente al valore effettivo del titolo, a cagione
delle false comunicazioni sociali emesse dall‟istituto di credito dal deposito del
bilancio al 31.12.2006 in avanti.
In particolare, attore ed intervenuti (che d‟ora in avanti verranno unitariamente
definiti come attori, in ragione della loro posizione sostanziale) hanno dedotto di
avere eseguito una pluralità di acquisti di azioni della predetta società, quotata sul
Mercato Telematico Azionario, "dopo avere letto e studiato i documenti pubblicati
dalla società", e dolendosi in particolare che "di fatto il valore effettivo delle azioni
acquistate da ogni azionista nell'arco temporale tra il gennaio 2007 e il marzo 2009
era molto inferiore al prezzo d'acquisto", ciò in conseguenza di "una continuata azione
di diffusione di false informazioni al mercato all'evidente scopo di avvantaggiare la
società a danno dei risparmiatori".
Le convenute si sono ritualmente costituite in giudizio, chiedendo il rigetto della
domanda, contestando nel merito ogni argomento dedotto dagli attori a sostegno
delle rispettive pretese.
Nel corso di causa è intervenuta conciliazione tra gli attori e Deloitte & Touche spa,
ed a seguito di rinuncia agli atti del giudizio ed accettazione ritualmente scambiate,
il processo, previa separazione della domanda, è stato dichiarato estinto ex art. 306
cpc.
Gli attori hanno a più riprese svolto, nei propri scritti difensivi, ampi riferimenti di
rinvio a distinte vicende processuali che a vario titolo hanno coinvolto la convenuta
Italease, anche con grande risalto di cronaca. A tal proposito non è fuori luogo
precisare fin da ora che il giudizio che ci occupa riveste carattere di totale autonomia
rispetto a ogni altra vicenda processuale che presenti tratti analoghi o addirittura
comuni, data l‟esistenza dei limiti del giudicato (art. 2909 cc) e delle preclusioni ex
artt. 648-654 cpp, sicché gli atti giudiziari privi di efficacia di giudicato possono qui
rilevare solo per l‟autorevolezza del precedente derivante dal carattere persuasivo
delle argomentazioni ivi contenute secondo principio di libero convincimento del
giudice, e senza che da quegli atti possa automaticamente dedursi l‟accertamento di
qualsivoglia fatto storico in senso vincolante in questa sede, e, comunque, con
l‟ulteriore limite delle allegazioni e delle prove concretamente proposte in causa
nell'ambito di questo giudizio.
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* Si deve poi sottolineare che nel caso di specie ricorre la legittimazione attiva
processuale degli attori in relazione alla azione intrapresa, oltre alla configurabilità
della relativa fattispecie dedotta in termini di “illiceità”.
Anzitutto, il pregiudizio prospettato dagli attori va qualificato infatti come "danno
diretto" perché incide sul patrimonio di ciascuno degli investitori i quali, agendo in
qualità non già di soci, ma di terzi estranei a Banca Italease, sostengono di aver
acquistato titoli della banca a un prezzo sovradimensionato in conseguenza di false
comunicazioni diffuse sul mercato.
In secondo luogo ricorre l‟"ingiustizia" del danno, così come dedotto, rilevante ex art
2043 cc quale lesione “all'integrità del proprio patrimonio e più specificamente al
diritto di determinarsi liberamente nello svolgimento dell'attività negoziale relativa al
patrimonio, costituzionalmente garantito entro i limiti di cui all'art. 41 Cost.” (si
vedano, per quanto attiene ai profili di responsabilità di un soggetto terzo in
posizione "qualificata", Cass n. 2765 del 1983; n. 5659 del 1998 e n. 10492 del 2001
in materia bancaria; ed inoltre Cass. n. 3132 del 2001 in tema di responsabilità
della CONSOB, con costruzione destinata a trovare ampia e naturale sede di
applicazione, come evidenziato in dottrina, proprio “in favore di soggetti che si
rivolgano ad un mercato regolamentato, necessariamente oggetto di maggiore tutela
derivante dal sistema pubblicistico imposto dall'ordinamento costituzionale e
comunitario per favorire la trasformazione del risparmio in investimento”).
Neppure risulta contestato il presupposto di fatto da cui muovono gli attori, quale
rappresentato dall'effettivo acquisto di titoli ITALEASE e dalla conservazione degli
stessi in portafoglio almeno nei tempi risultanti dalla documentazione in atti (come
da sintetico riassunto di cui alle pagg 48-60 della memoria conclusionale di parte).
Ciò posto, il nodo decisorio del giudizio si pone sui profili di stretto fatto della
vicenda in esame, in termini innanzitutto
i) di accertamento della falsità o meno delle informazioni contestate dagli attori e
quindi, in caso di risposta positiva
ii) di concreta verifica di una effettiva incidenza causale della menzionata condotta
sulla quotazione del titolo ITALEASE, e sulle conseguenti scelte di investimento degli
attori medesimi, nonché in caso di risposta positiva anche a questo seconto quesito
iii) di adeguata quantificazione del danno lamentato.
i) Sulla diffusione di false comunicazioni sociali.
La prima questione controversa è quella relativa alla chiara individuazione e
collocazione temporale delle comunicazioni sociali effettivamente contestate come
“false” e dunque fonte d‟inganno per gli investitori.
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Il Collegio ritiene adeguata la puntualizzazione contenuta nelle prime pagine dell‟atto
di citazione, a cui hanno fatto ampio rinvio le memorie degli intervenuti, secondo cui
il primo falso documento rilevante è stato il bilancio al 31.12.2006 approvato
dall‟assemblea 16.4.2007”, a cui sono seguiti quelli successivi fino al novembre 2008
(terza memoria ex art. 183 cpc). I
Sulla base di tali riferimenti letterali deve quindi reputarsi che l‟effettivo ambito del
giudizio sia circoscritto alle comunicazioni sociali emesse in detto arco temporale,
sicché debbono conseguentemente considerarsi estranei alla vicenda risarcitoria –
perché, in tesi, estranei alla decettività delle false informazioni - gli acquisti effettuati
in epoca precedente alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2006.
Quanto invece al merito vero e proprio delle contestazioni di "falso" proposte in
causa, queste attengono a due distinti profili delle comunicazioni diffuse dalla
convenuta nell‟arco di tempo sopra individuato:
- da un lato alla diffusa operatività in "derivati complessi",
- dall'altro alle peculiari modalità di gestione di operazioni di leasing con un
numero ristretto di clienti,
in entrambi i casi per importi e con assunzione di rischi di notevole rilievo per la
società operante, e, come tale, di significativa potenziale incidenza sulla quotazione
di mercato della stessa.
In relazione alla operatività in derivati, non risulta un‟effettiva contestazione da
parte della società convenuta quanto all‟”an” dell‟emissione di comunicati decettivi,
posto che questa si limita a contrastare le deduzioni avversarie relativamente al
momento in cui detta situazione possa reputarsi adeguatamente superata.
Non è dunque controverso in atti il dato di partenza da cui muove la domanda di
parte attrice e cioè che Banca Italease abbia effettivamente taciuto, nelle proprie
comunicazioni sociali:
- la rilevante attività svolta in materia di cd "derivati complessi"
- le peculiari modalità attraverso cui tale attività veniva condotta nei rapporti con i
clienti
- i conseguenti rischi che in tal modo facevano da contraltare ai ricavi dichiarati.
Si noti che la stessa Banca Italease ha già riconosciuto la falsità sul punto, nel
proprio prospetto illustrativo 11/07, emesso all'esito delle operazioni ispettive di
CONSOB e Banca d‟Italia, e del radicale rinnovamento degli organi amministrativi
imposto dalle autorità di controllo che ad esse è seguito.
In buona sostanza, sembra pacifico che fino alla vigilia dell'estate 2007 Banca
Italease ha proposto ai terzi una falsa rappresentazione della propria attività di
impresa, come tipicamente concentrata su prodotti tradizionali di factoring e leasing,
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e semplicemente accompagnata, in funzione meramente ancillare e di marginale
rilevanza, dall'offerta di prodotti finanziari (i cd derivati) prettamente finalizzati al
“controllo del rischio di tasso” (prospetto ITALEASE 1/07), dunque cd “derivati
semplici”, in una prospettiva di massima garanzia di tutela per i sottoscrittori.
Con il successivo prospetto 11/07, e nella relazione al bilancio 2007 la convenuta ha
poi dovuto riconoscere:
* innanzitutto la notevole incidenza della menzionata negoziazione in derivati nella
complessiva economia delle proprie attività;
* le pesanti "anomalie" nella gestione dei relativi prodotti ("la Banca ha concluso
contratti nei quali le prestazioni delle due parti non avevano il medesimo valore
economico, ottenendo dalle controparti di mercato importi upfront che venivano
utilizzati per fare fronte agli oneri economici del pagamento dei differenziali a favore
degli stessi clienti nei periodi di durata dei contratti, nonchè per alimentare modalità
anomale di incentivazione della vendita di tali strumenti a favore di un numero
circoscritto di procacciatori");
* soprattutto la ben diversa caratteristica dei prodotti così offerti alla clientela, quali
in realtà caratterizzati da “modifiche alla struttura contrattuale di base...
genericamente riconducibili a meccanismi opzionali ed altri effetti moltiplicativi" ormai
totalmente slegati da esigenze di copertura dei contratti sottostanti e piuttosto
trasformati in prodotti altamente speculativi che "prevedevano la generazione di
flussi di cassa positivi per il cliente a condizione che i tassi di interesse, su cui il
cliente avrebbe dovuto formulare le proprie aspettative, fossero rimasti al di sotto di
livelli predefiniti; al superamento di quei livelli il cliente perdeva il beneficio, che poteva
trasformarsi in un flusso di cassa negativo”;
* il conseguente rischio di credito che in tal modo la stessa banca veniva ad
assumersi, rispetto ad eventuali difficoltà dei propri clienti a far fronte ai relativi
impegni, in mancanza, d'altro canto, di adeguate garanzie (secondo prassi
evidentemente tarata secondo la prospettazione "ufficiale" di negoziazione in derivati
"semplici" di mera copertura);
* l‟assoluta inadeguatezza delle procedure di prevenzione e monitoraggio adottate
rispetto alla complessità dei prodotti così negoziati, tali da dar luogo a
“problematiche di rilievo sul piano della adeguatezza degli strumenti”, come da
valutazioni espresse dal comitato per il Controllo Interno già in data 4.5.2007, che
spingevano la Banca a sospendere immediatamente la relativa attività (secondo
determinazione peraltro scorrettamente comunicata al mercato solo in data
successiva, come da espressa contestazione dell'autorità di vigilanza);
* la conseguente esposizione ad un pesante contenzioso in sede giudiziaria, legato
non tanto ad una generica “insolvenza” dei clienti (secondo ordinario “rischio di
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credito”) ma piuttosto al deliberato rifiuto ad onorare impegni formalmente
sottoscritti, perché assunti a fronte del lamentato rilascio di informazioni false o
comunque inadeguate in ordine alle effettive caratteristiche e potenziale pericolosità
dei prodotti negoziati.
Neppure può essere messa seriamente in discussione l'assoluta illegittimità di un
siffatto comportamento, pienamente idoneo ad occultare un intero settore delle
attività dell'odierna convenuta, e ciò in aperta violazione, quanto meno, dei peculiari
obblighi informativi espressamente previsti ex art. 2427bis cc sia al mercato che alle
autorità di controllo, secondo finalità indiscutibilmente perseguita in maniera
intenzionale, con l'ovvia possibilità di un‟indebita incidenza di tale condotta,
dolosamente omissiva, sulle autonome determinazioni dell'intera platea dei possibili
destinatari delle relative comunicazioni ufficiali (in tal senso v. Trib. Milano sent. n.
9544 del 2010, anche con riferimento alla precedente sent. 5796 del 2009
dichiarativa della nullità del bilancio di Banca Italease al 31.12.2006).
Una contestazione specifica risulta proposta da parte convenuta per quanto attiene
alle distinte doglianze relative alla gestione del leasing immobiliare e per questa
parte si pone dunque una precisa esigenza di verifica della adeguatezza del materiale
di prova concretamente acquisito in atti a supportare le domande proposte dagli
attori, indiscutibilmente gravati per intero del relativo onere processuale.
Sotto tale profilo gli attori contestano in particolare che fin dall'esercizio 2006 Banca
Italease, nel rapporto con un numero selezionato di clienti privilegiati, oggi rinviati a
giudizio o coinvolti in difficili operazioni di salvataggio dalla bancarotta, avrebbe
proceduto all'acquisto di immobili "sulla base di istruzioni dei propri clienti al prezzo
(enormemente sopravvalutato) indicato dagli stessi, ai quali successivamente li cedeva
in locazione finanziaria senza richiesta di maxi canone iniziale" e dunque, a
prescindere dalla conseguente prospettiva di ingenti margini di profitto conseguenti
alle elevate rate di leasing pattuite, esponendosi in tal modo ad un serio rischio
d‟insolvenza delle proprie controparti, a fronte dell'esborso inizialmente eseguito,
non risultando le diverse operazioni adeguatamente garantite dal valore, che si
assume sopravvalutato, degli immobili di riferimento, e dunque propriamente il
rischio che si sarebbe poi concretizzato negli anni 2008-2010, con gravi perdite della
società che avrebbero determinato il repentino crollo del titolo a fine 2009.
A ben vedere, già a livello di formale contestazione, ad una così netta denuncia non
segue affatto l'indicazione di specifiche operazioni che sarebbero state gestite dalla
convenuta secondo le anomale modalità così denunciate, con l'eccezione di un'unica
vicenda ripresa da notizie di cronaca del luglio 2007 relativa ad un‟asserita
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sopravvalutazione di cinquanta milioni di euro1 e che dunque pare richiamata a
scopo puramente esemplificativo.
Per quanto attiene ad evidenze oggettive dell‟impostazione proposta, gli attori fanno
piuttosto riferimento ad un elemento di sintesi relativo al maturare di consistenti
perdite su crediti proprio in relazione ad operazioni di leasing con un numero
ristretto di controparti, quali emerse per la prima volta nel comunicato stampa
13.3.2009, relativo allo stato dei crediti al 31.12.20082. Dette perdite – sostengono
gli attori - sono risultate, poi, puntualmente confermate, secondo esiti anzi ancora
più gravi, nei successivi documenti di bilancio, con valenza confessoria nel ricordato
comunicato 13.3.2009, e nell‟accordo transattivo raggiunto dalla società con
l'Agenzia delle Entrate, in ordine a operazioni immobiliari eseguite in epoca
precedente l'estate 2007.
Il Collegio non può condividere una simile prospettazione, che del resto è stata
fermamente contestata dalla parte convenuta.
Quanto alla richiamata comunicazione 13.3.2009, va constatato che tale documento
non fa alcuna menzione di pratiche gestionali "anomale" e, in realtà, neppure
riconosce la possibilità di spostare indietro nel tempo l'origine delle perdite
dichiarate in quell'occasione. Dette perdite sono invece espressamente ricondotte a
un pesante aggravamento della crisi economica "dalla fine di novembre 2008". La
crisi avrebbe “acuito ed accelerato quel fenomeno, che cominciava in parte ad essere
evidente già nelle risultanze contabili al 30.9.2008, di deterioramento del portafoglio
crediti del Gruppo...”, caratterizzato dalla presenza di grandi esposizioni collegate ad
operazioni perfezionate ante giugno 2007 e riconducibili al settore immobiliare, così
che, prosegue il menzionato documento, "a partire da fine novembre 2008, tenendo
anche conto delle più rilevanti evidenze di deterioramento palesatesi nei primi mesi del
2009, una parte consistente e particolarmente concentrata di crediti ha superato la
soglia che determina l'ingresso nell'aggregato dei crediti deteriorati".
Ebbene, una piana ed integrale lettura del testo induce ad escludere che il mero
riferimento proposto ad operazioni immobiliari "perfezionate ante 2007" implichi un
aperto riconoscimento di una preesistente e già manifestata situazione di sofferenza
sui crediti. Neppure si può fondatamente sostenere che sussista un qualsivoglia
automatismo in tal senso.
1 v. doc. 10 di parte Albertelli, dove peraltro risulta l‟indicazione di importi diversi e inferiori rispetto
a quelli menzionati dalla parte, e comunque secondo ricostruzioni ancora sottoposte al vaglio degli
inquirenti 2 v. doc. 19.
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Ancora, non pare possibile attribuire portata confessoria all‟accordo transattivo
raggiunto nei primi mesi del 2011 tra il gruppo Italease e l'Agenzia delle Entrate,
come pure sostengono gli attori, e ciò per due ordini di motivi:
- anzitutto, non risulta dagli atti di causa l'esatto oggetto dell'accordo raggiunto e
dunque la sua rilevanza per la decisione che ci occupa; ed infatti, gli attori
richiamano comunicazioni sociali della Banca3 in cui si dà atto della intervenuta
notifica di "un processo verbale di constatazione a seguito di attività istruttoria svolta
su operazioni di leasing immobiliare poste in essere negli anni tra il 2005 e il 2007 e
comprendente altresì un rilievo di minore entità in relazione ad operazioni di leasing
mobiliare" con contestazioni per un importo di circa 340 milioni di euro,
comprensivi di interessi e sanzioni, ma il comunicato ufficiale4, da un lato dà atto di
un ambito temporalmente molto più ampio dell'accordo raggiunto (2001-2009),
dall'altro riferisce della persistente pendenza di vertenze per circa novanta milioni di
euro escluse dall‟intervenuta definizione stragiudiziale;
- in ogni caso si deve necessariamente ricordare come la stipula di un negozio
transattivo non implichi affatto il riconoscimento di avverse pretese.
Escluso così l'assunto di un aperto riconoscimento degli illeciti denunciati, le parti
attrici affidano la prova delle proprie deduzioni essenzialmente a:
- notizie di stampa
- decreto GIP 3.10.2012 di rinvio a giudizio di una pluralità di cessati amministratori
ITALEASE5 in relazione ad asserita falsità del bilancio semestrale consolidato al
30.6.08 per quanto attiene in particolare proprio alla valutazione dei crediti relativi
al comparto leasing (appaiono invece semplicemente non pertinenti rispetto alla
questione in esame gli ulteriori provvedimenti emessi da giudici penali prodotti
dalla parte)
- provvedimento sanzionatorio emesso da BANCA D'ITALIA in data 10.2.10 nei
confronti di diversi amministratori ITALEASE in relazione ad attività svolta nel corso
dell'esercizio 20086.
Esaminando detta documentazione, qui è appena il caso di rilevare, innanzitutto,
l‟impossibilità di attribuire qualsivoglia valenza di positivo accertamento di fatti
storici a semplici notizie di stampa, dovendosi considerare questione evidentemente
del tutto diversa quella della eventuale risonanza pubblica del resoconto
giornalistico, circostanza che evidentemente, nella materia in oggetto, rappresenta di
3 relazione finanziaria semestrale consolidata, doc. 21 Mammi. 4 doc. 25 di parte Mammi. 5 doc. 62 Mammi. 6 doc. 62 Mammi.
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per sé un evento di obiettivo rilievo. In tal senso si ritiene di dover escludere in
radice la possibilità di utilizzare gli articoli di stampa prodotti in atti come elementi
di prova dei fatti in essi narrati.
Parimenti da escludere in radice, alla luce dei generali principi in tema di “giudicato”
richiamati in premessa, la possibilità di attribuire qualunque valenza probatoria al
provvedimento di rinvio a giudizio invocato da parte attrice, trattandosi di atto che
vale solo ad attestare la valutazione soggettiva del giudice procedente circa la
necessità di sottoporre ad un ordinario contraddittorio processuale opposte tesi di
accusa e di difesa e che come tale neppure implica alcun giudizio prognostico circa
l‟esito conclusivo dell‟instaurando giudizio. In tale ottica è significativo che nella
parte espositiva dell‟atto il medesimo giudice procedente, correttamente, si limiti ad
evidenziare il dato della acquisizione in atti di contrastanti conclusioni raggiunte
sul merito dei fatti di causa dai consulenti delle parti contrapposte. Deve
conseguentemente escludersi pertanto, in diritto, che il fatto storico dell‟intervenuto
rinvio a giudizio possa di per sé valere quale elemento di presunzione probatoria.
Certamente più delicata la questione relativa al provvedimento sanzionatorio emesso
dalla Banca d‟Italia, per la diversa pregnanza dell‟intervento e per l‟obiettiva
autorevolezza della autorità intervenuta, ferma restando peraltro l‟impossibilità di
applicare automaticamente nel presente giudizio le conclusioni di merito raggiunte
nel provvedimento amministrativo, che, tra l‟altro, non ha affatto visto la diretta
partecipazione della Banca convenuta. Il documento della Banca d‟Italia, per la parte
che qui interessa, individua (v. pagg 12-13) come più antico elemento di
contestazione “le riprese di valore sul gruppo RENAR … l‟elevato rischio connesso
alle vicende giudiziarie del sig Danilo Coppola”7 nel bilancio 2007, peraltro
approvato, e dunque fonte di conoscenza ed eventualmente di inganno per i terzi,
solo nella successiva primavera 2008; ancora all‟aprile 2008 risalgono le irregolarità
riscontrate al punto 2 del documento, mentre le più specifiche e gravi contestazioni
dell‟ente in tema di occultamento di rischi e/o perdite riguardano in realtà la
trimestrale 9/08, approvata e pubblicata nel novembre 2008.
Al riguardo si deve peraltro osservare che gli attori hanno depositato in atti soltanto
il provvedimento conclusivo della relativa procedura amministrativa, di per sé
evidentemente inidoneo a valere come prova dei fatti asseritamente accertati, tanto
più che si tratta di provvedimento assunto nei confronti di singoli amministratori
all‟esito di procedura cui la società è rimasta formalmente estranea, e non hanno
7 v. pagg. 12-13.
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invece prodotto la documentazione (in primo luogo la relazione ispettiva) sulla cui
base il provvedimento è stato assunto, così che nel presente giudizio risulta in
realtà preclusa ogni possibilità di effettivo contraddittorio e dunque anche di
autonoma delibazione da parte del Collegio in ordine alle conclusioni cui è infine
pervenuta BANCA D‟ITALIA.
Gli attori, dopo la scadenza dei termini per il deposito degli scritti finali hanno
formulato istanza di rimessione in termini per essere autorizzati depositare la
relazione ispettiva della Banca d‟Italia sulla base della quale è stato emesso il
provvedimento sanzionatorio ora ricordato. Le parti attrici hanno dedotto di essersi
trovate nell‟impossibilità di produrre tale documento, di cui sarebbero venute in
possesso a seguito della sentenza penale emessa dal Tribunale in data 27 febbraio
20148. L‟istanza appare inaccoglibile secondo il parere del Collegio, e dunque
inidonea a fondare un provvedimento di rimessione della causa sul ruolo per
l‟instaurazione del contraddittorio, sul punto, con la parte convenuta. Il documento
in parola è infatti venuto ad esistenza in tempo molto antecedente alla maturazione
delle preclusioni istruttorie9 e la parte attrice non ha in alcun modo dato idonea
dimostrazione della impossibilità di procurarsi tempestivamente il documento in
parola.
Ben comprensibile in tal senso, tenuto conto che qui si discute di rischi e di perdite
su operazioni immobiliari intraprese dalla “precedente gestione” e dunque prima
dell‟estate 2007, il sospetto di anomalie che già in precedenza avrebbero dovuto
essere oggetto di comunicazioni al mercato, e che, in ipotesi, avrebbero anche potuto
determinare variazioni nel valore di mercato dei titoli. Si verte tuttavia in ambito di
mere ipotesi, che avrebbero dovuto trovare in corso di giudizio puntuale riscontro in
adeguati e specifici elementi di prova da sottoporre alla necessaria delibazione del
Tribunale. Per questa parte gli attori si sono piuttosto limitati ad enunciare
apoditticamente i propri convincimenti in proposito.
Alla luce di tali rilievi il Collegio, per quanto strettamente di interesse ai fini di
causa, ritiene assolutamente non provate nel presente giudizio le deduzioni attoree
in tema di falsità delle comunicazioni sociali diffuse in tema di leasing immobiliare
fino al marzo 2009, e comunque non provata una indebita incidenza delle stesse
8 l‟istanza è stata depositata a seguito della pronuncia di sentenze emesse a conclusione di altri
procedimenti vertenti tra Banca Italease ed altri investitori. 9 la relazione ispettiva conclusa nel marzo 2009 ed è menzionata nel provvedimento sanzionatorio
10.2.2010 sub doc. 62 Mammi; i termini per il deposito della seconda memoria ex art. 183, sesto
comma, cpc sono scaduti in data 21.11.2011.
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sulla corretta formazione del prezzo dei titoli ITALEASE nel medesimo arco di tempo,
in epoca successiva alla approvazione del precedente bilancio 2006.
Un profilo che rimane da valutare è quello relativo al momento in cui possa
ragionevolmente considerarsi cessato l‟effetto distorsivo sul mercato della
evidenziata attività decettiva.
Sopra si è già detto della ritenuta falsità del bilancio 2006 approvato in data
17.4.07, e, anche alla luce della delibera sanzionatoria CONSOB 16650/0810, del
colpevole ritardo con cui ITALEASE, solo in data 31.5.07 ha dato notizia al mercato,
in maniera peraltro ancora incompleta, delle gravi difficoltà che stava incontrando
nella gestione dei contratti derivati stipulati con la clientela. Al riguardo pare appena
il caso di ricordare come alla data 11.5.07 ITALEASE comunicava invece al mercato i
“brillanti” risultati della trimestrale 3/07, guardandosi bene dal segnalare i gravi
problemi che già venivano emergendo e i conseguenti “rischi” in realtà sottesi ai
numeri proposti.
Nessun ragionevole dubbio appare dunque possibile sul carattere gravemente
decettivo della condotta tenuta dai vertici di ITALEASE fino alla menzionata data del
31.5.07 e sulla concreta incidenza di una tale condotta sul valore di quotazione del
titolo, come bene risulta evidenziato nella ricordata delibera CONSOB.
A parere del Collegio, in piena coerenza logica con l‟intera argomentazione fin qui
proposta, ad analoghe conclusioni si deve arrivare per quanto attiene alla gravità
dell‟inadempimento fino alla successiva comunicazione ufficiale 8.6.07, quando
viene ancora aggiornata la valutazione delle perdite stimate sulle operazioni in
derivati (fino a 600 mln di euro rispetto ai 400 mln dichiarati al 31/5) e nel
contempo, per la prima volta, si fa cenno quanto meno ai peculiari caratteri dei
prodotti derivati trattati (“...gli stessi hanno caratteristiche complesse a causa della
presenza di leve e barriere che hanno influenzato l'andamento degli strumenti").
Quanto, invece, all‟ulteriore prosieguo, per quanto CONSOB abbia
comprensibilmente censurato il colpevole silenzio serbato da ITALEASE fino al 29
giugno sull‟autonoma decisione di sospendere l‟attività in derivati complessi, si deve
comunque prendere atto che con il richiamato comunicato 8/6 il mercato aveva
ricevuto informazioni sufficienti per apprezzare la reale portata della attività in
derivati condotta dalla società, sotto il profilo sia dell‟effettiva qualità dei prodotti
distribuiti sia dei rilevanti rischi ad essi sottesi e almeno in parte - in grave misura -
già concretizzatisi.
In particolare, pare di poter ragionevolmente escludere che, a fronte della convulsa
successione di informazioni man mano diffuse tra la fine di maggio e i primi giorni di
10 doc. 11 Mammi.
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giugno, tra cui la traumatica notizia delle improvvise dimissioni dell‟a.d. Faenza,
quale implicita, ma comunque inequivocabile, sconfessione delle rassicuranti
comunicazioni diffuse fino alla fine dell‟aprile 2007 sulla qualità dei rapporti
intercorsi con il “gruppo Coppola”, il mercato potesse continuare a fare affidamento
sulle brillanti risultanze del bilancio 2006 e della trimestrale 2007 e, più in generale,
sull‟affidabilità e completezza delle comunicazioni diffuse dai vertici di ITALEASE,
come del resto puntualmente riscontrabile dal vero e proprio crollo della quotazione
del titolo in un arco di pochissimi giorni, e dal clamore di stampa in proposito11.
In tale contesto, ritiene il Collegio che non possa in alcun modo dubitarsi che tutti
gli acquisti successivi alla data dell‟8.6.07, che di fatto hanno in qualche misura
limitato o ritardato l‟ulteriore calo della quotazione del titolo fino alla fine di luglio
2007, siano stati effettuati semplicemente “scommettendo” su possibili effetti di
“rimbalzo” del titolo, secondo una prospettiva di rischio ormai avulsa da un‟effettiva
ponderazione delle informazioni circa i concreti fatti economici di gestione, quale
rilevante in questa sede, e piuttosto rivolta a possibili oscillazioni di valore secondo
dinamiche di mercato propriamente speculative.
In relazione a tali operazioni potrebbe astrattamente porsi un distinto problema di
eventuale responsabilità della convenuta per avere, col proprio mendacio, indotto
controparte a non provvedere a un tempestivo disinvestimento dei titoli acquistati,
così evitando di sopportare le perdite poi denunciate, secondo prospettazione pure
proposta dagli attori e astrattamente ammissibile, che tuttavia non pare idonea a
spiegare concreto rilievo causale nelle presenti vicenda. Invero, una volta ravvisata
la correlazione tra “disvelamento del vero” e crollo del prezzo di mercato - secondo
l‟impostazione di parte attrice - pare evidente che la tempestiva diffusione di
comunicazioni veritiere, evidentemente al mercato e non certo nei confronti dei soli
odierni attori, avrebbe semplicemente anticipato nel tempo il crollo di quotazione
nella specie verificatasi in epoca successiva alle comunicazioni veritiere, e quindi
anche l‟evidenziazione della perdita subita dagli attori: nella situazione delineata in
causa gli attori avrebbero potuto evitare le perdite lamentate sui titoli acquistati
prima dell‟aprile 2007 soltanto se avessero potuto avere conoscenza privilegiata delle
dedotte anomalie ITALEASE in data precedente rispetto a tutti gli altri investitori,
così sfruttando l‟ignoranza altrui per cedere le proprie azioni ancora al prezzo (in
tesi) “gonfiato” di mercato. Ebbene, è certamente da escludere che gli attori possano
legittimamente invocare una tale forma di tutela, e conseguentemente è da escludere
11 v articolo del settimanale IL MONDO, prodotto dalla convenuta, in ordine alla notorietà di pesanti
incertezze circa l'effettiva situazione di ITALEASE e della conseguente elevata rischiosità di eventuali
investimenti sul titolo.
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in radice, nella vicenda in esame, ogni possibile incidenza causale (giuridicamente
rilevante) del falso denunciato rispetto al danno concretamente lamentato in causa.
Sotto diverso profilo è d'altro canto appena il caso di sottolineare che, tenendo fermi
i termini cronologici di contestazione sopra evidenziati, ove si volesse parlare di
danni conseguenti ad operazioni anomale poste in essere in epoca successiva agli
acquisti dedotti in causa, e così cagionative di danno per il patrimonio sociale,
saremmo certamente al di fuori di una fattispecie di "danno diretto" atta a
legittimare l'iniziativa degli attori.
Alle medesime conclusioni si deve evidentemente pervenire in relazione alle ulteriori
operazioni poste in essere dagli attori dopo il luglio 2007. Pare infatti fuori
discussione che, all‟epoca, il mercato avesse avuto piena conoscenza delle
irregolarità relative alla gestione in derivati complessi da parte di ITALEASE e delle
perdite conseguentemente maturate dalla società, con un apprezzamento del titolo
che in brevissimo arco di tempo aveva già visto abbattuto di circa il 60% il proprio
originario valore.
Pare, dunque, evidente come per questa parte la domanda degli attori si fondi in
realtà esclusivamente sulla distinta denuncia di ipotizzate anomalie nella gestione
del leasing immobiliare, secondo deduzioni in fatto che tuttavia qui si ritengono non
provate, alla luce dei motivi già detti.
Il problema si pone evidentemente in termini del tutto differenti in relazione alle
operazioni in titoli effettuate dagli attori dal 17 aprile e l‟8 giugno 2007.
Per questa parte, in tema di rapporto tra false comunicazioni e scelte di investimento
dei terzi, in via generale soccorre evidentemente il medesimo principio di diritto
chiaramente enunciato da Cass. 14056/10 in tema di “falsità in prospetto”, in
termini di ragionevole “presunzione di influenza” di informazioni assoggettate a
pregnanti vincoli di legge all‟interno di un quadro di controlli pubblici, dunque con
sostanziale inversione dei relativi oneri di prova.
Nella specie la questione assume peraltro una coloritura assolutamente peculiare in
ragione della specifica prospettazione proposta dagli attori, i quali, come già
evidenziato, si dolgono propriamente di avere acquistato titoli ITALEASE a un prezzo
in tesi sopravvalutato rispetto a quello che sarebbe stato il loro “reale” valore di
mercato, quale correttamente formato sulla base di informazioni veritiere, e in tal
senso il vero problema che si pone è quello di verificare se possa dirsi effettivamente
provata in atti la dedotta incidenza.
A tale interrogativo il Collegio ritiene in questo caso di dover dare risposta senz‟altro
affermativa.
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In linea di principio, alla formazione di un tale convincimento concorrono
evidentemente già le valutazioni poste a fondamento della citata pronuncia Cass. n.
14056/2010, una volta preso atto che si discute qui di meccanismi di
funzionamento di un sistema - quello di quotazione di borsa - evidentemente
condizionato proprio dall‟apprezzamento soggettivo dei singoli operatori.
Ciò che più rileva per i fini ora in esame, è che tali problematiche sui derivati
vengano in luce in relazione ad una prassi operativa profondamente diversa rispetto
a quella rappresentata nelle precedenti comunicazioni sociali (la relazione al bilancio
2006, per quanto contestato in questa sede) su cui, inevitabilmente, era venuto a
formarsi l‟apprezzamento del titolo, secondo il quadro di una operatività concentrata
su prodotti tradizionali di leasing e factoring e semplicemente “accompagnata” da
una attività in derivati espressamente indicata come atta ad offrire puntuali garanzie
di equilibrio nelle negoziazioni, dunque un modello estremamente rassicurante, e
tuttavia rivelatosi nel contempo capace di produrre, nel passato, un‟elevatissima
redditività e un conseguente apprezzamento del titolo sul mercato borsistico, ma
soprattutto di proporre per il futuro (in un contesto come detto di “rischio
contenuto”) ancor più brillanti risultati (quali espressamente indicati nel piano
industriale 2006-2008, con un utile lordo previsto per il 2008 addirittura di 672
milioni di euro a fronte dei 324 milioni previsti per l'esercizio 2006).
Ebbene, a questo punto emerge piuttosto che i brillanti risultati così vantati
trovavano in realtà delicato contraltare nella esposizione a pesanti rischi ignoti al
mercato (e che neppure la stessa Banca era in grado di valutare compiutamente),
assunti attraverso modalità operative propriamente illecite, atte a loro volta ad
ingenerare nuovi profili di rischio in precedenza occulti (contenzioso con i clienti,
interventi sanzionatori delle autorità di controllo), peraltro all‟interno di un mercato
essenzialmente retto sulla fiducia di una ampia rete di investitori, destinata
inevitabilmente a risultare minata a fronte di simili evenienze, come di fatto
puntualmente verificatosi, secondo l‟ampia illustrazione da ultimo proposta dalla
stessa memoria conclusionale di parte convenuta in tema di immediata incidenza
della scoperta delle menzionate anomalie sul crollo repentino della quotazione del
titolo. Tutto ciò in un percorso a spirale che infine ha inevitabilmente indotto BANCA
D'ITALIA a vietare ad ITALEASE “di porre in essere nuove operazioni alla clientela in
strumenti derivati finanziari strutturati, che abbiano caratteristiche diverse da
quelle standard e che non siano circoscritte alle esigenze di copertura del rischio di
tasso”, così costringendo gli organi di governo della società a varare un nuovo piano
industriale che, privato delle prospettive di redditività connesse al ricorso occulto
alle operazioni speculative a questo punto espressamente vietate, è venuto a
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proporre numeri fortemente ridimensionati rispetto alle brillanti prospettive
illustrate al mercato appena agli inizi dell‟esercizio 2007.
In tal senso, una volta assunto come dato sostanzialmente non controverso che
l‟elevata quotazione del titolo ITALEASE nel periodo 17.4.2007-8.6.2007 fosse
fondata su falsi presupposti, che proprio l‟intervenuto disvelamento del vero abbia
cagionato un repentino crollo nella quotazione del titolo, deve senzaltro reputarsi
pienamente verosimile, ossia logicamente congruente e non seriamente confutabile,
l‟assunto di un‟originaria, indebita sopravvalutazione delle azioni ITALEASE e
conseguente eccedenza del prezzo pagato dagli attori. Tale rilievo appare, ai fini del
presente giudizio, in definitiva assorbente di ogni ulteriore questione.
Ed infatti, una volta preso atto che nel caso di specie le parti attrici non lamentano
affatto, in via generale, di avere deciso di investire sul titolo ITALEASE sulla base
delle comunicazioni decettive, ma piuttosto di avere provveduto alla relativa
operazione ad un prezzo asseritamente sopravvalutato, risultano manifestamente
prive di pregio tutte le considerazioni proposte da parte convenuta in tema di esame
dei profili di rischio del singolo investitore e simili, come pure il rilievo circa acquisti
di titoli ITALEASE anche in epoca successiva alla scoperta dei “falsi”, evidentemente
intervenuti ad un ben diverso prezzo di mercato. A ben vedere, tali difese
rappresentano mero calco di considerazioni ragionevolmente proposte in diversi
contesti, ma semplicemente non pertinenti rispetto alla specifica vicenda in giudizio
e alle concrete contestazioni proposte dagli attori, dovendosi ritenere ovvio che,
volendo investire in titoli ITALEASE, l‟attore avrebbe preferito acquistare ad un
prezzo di mercato non artificiosamente gonfiato da false comunicazioni, così non
esponendosi all‟elevatissimo rischio di perdite poi effettivamente conseguite.
L‟attenzione così portata sul tema dell‟acquisto “ad un prezzo del tutto falsato da
dati di bilancio e comunicazioni che sono state dichiarate nulle…” (pag 15 dell‟atto
di citazione) piuttosto che sulla determinazione ad acquistare titoli ITALEASE
contribuisce altresì a porre nei più adeguati termini, a parere del Collegio, anche la
distinta questione relativa ad una equa individuazione del danno risarcibile in
conseguenza del falso ritenuto accertato.
Invero può ben reputarsi che, in una simile fattispecie, l‟investitore che abbia
acquistato a prezzo sopravvalutato abbia conseguito fin da subito una lesione
patrimoniale, corrispondente quanto meno all‟incidenza del rischio
inconsapevolmente assunto di un successivo deprezzamento del titolo per fattori
diversi da quelli relativi alla ordinaria evoluzione di mercato, di cui poter quindi
immediatamente chiedere risarcimento, fatta salva evidentemente la distinta
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questione del rilievo da riconoscere, in fatto, al successivo mantenimento o meno del
titolo in portafoglio, per quanto attiene alla certa concretizzazione della rilevata
lesione e all‟eventuale incidenza al riguardo di vicende ulteriori e successive.
Conseguentemente può astrattamente individuarsi l‟entità del danno risarcibile nella
differenza tra il prezzo pagato ab origine dall‟investitore e la quotazione “ipotetica”
che quel medesimo titolo avrebbe presumibilmente raggiunto sul mercato, ove
depurato dall‟influenza di informazioni riconosciute come false.
In tal senso il vero problema che si pone, a fronte della obiettiva complessità ed
articolazione dei meccanismi di formazione del prezzo di mercato dei beni di cui si
discute, è proprio quello di arrivare ad un‟attendibile determinazione di siffatta
"quotazione ipotetica" e quindi dell'eventuale scarto ingiusto rispetto al prezzo
pagato dal singolo investitore, scarto che in via generale non può reputarsi
necessariamente coincidente in maniera automatica con la differenza fra il prezzo
pagato dall‟investitore e la quotazione attribuita dal mercato al titolo
successivamente alla scoperta della falsità12, come evidente soprattutto quando
intercorra ad esempio un prolungato arco di tempo tra i due momenti in rilievo, con
ampio spazio di eventuale incidenza di fattori diversi.
In relazione al caso concreto, peraltro, ogni dubbio al riguardo pare ragionevolmente
cadere di fronte alla stretta (e come detto non controversa) conseguenzialità rilevata
tra "disvelamento del vero" e crollo della quotazione del titolo, per cui pare senza
dubbio legittimo utilizzare, quale prezzo di riferimento, quello relativo agli strumenti
finanziari immediatamente dopo che il falso è stato reso pubblico, e ciò secondo un
autorevole orientamento richiamato dalla stessa parte convenuta, fermo restando
che nel caso di specie il riferimento sia da farsi alla quotazione del titolo
successivamente alla notizia del cd "scandalo derivati", e dunque nell‟estate 2007, e
non certo in relazione al successivo prezzo OPA invocato dall'attore, su cui incidono
evidentemente fattori diversi da quelli qui in esame.
Si allude, in particolare, al valore che possa dirsi “stabilizzato” a seguito di una
compiuta disamina e rappresentazione ai terzi della effettiva “situazione derivati”,
quale può reputarsi realizzata a fine luglio 2007, quando infine la medesima
ITALEASE, al fine di limitare le perdite temute a fronte della concreta inesigibilità dei
crediti vantati, decideva in data 23.7.07 di chiudere anticipatamente le posizioni in
derivati con controparti di mercato, attraverso l‟esborso di un importo complessivo
addirittura di 778 milioni di euro, fornendo al mercato le relative comunicazioni,
secondo un valore di quotazione rilevabile dunque in euro 16,50, da confrontare
con quello a fondamento dei distinti acquisti in esame, e, nella specie, senza ulteriori
12 come evidenziato dalla ricordata sentenza Cass. 14056/10.
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differenziazioni, attesa la strettissima contiguità cronologica delle operazioni in
rilievo.
Del pari evidente che, una volta commisurato il prezzo d'acquisto "effettivo" a quello
dell'originario valore "ipotetico" alla medesima data, le vicende successive di
circolazione del titolo potrebbero acquisire concreta rilevanza solo in ipotesi di
eventuale cessione precedente al crollo e al riassestamento della quotazione del
titolo determinata dal disvelamento del vero (quale circostanza evidentemente atta
ad elidere, in tutto o in parte, il danno subito) mentre nessun rilievo potrebbe invece
ragionevolmente riconoscersi a vicende ancora successive che vengano a inserirsi
piuttosto all'interno di una distinta ed autonoma serie causale.
Si deve poi senza dubbio rigettare la pretesa di parte attrice di vedere commisurato il
danno risarcibile al (minor) valore dei titoli al momento della concreta cessione a
terzi.
Invero, secondo la ricostruzione dei fatti proposta in questa sede sulla base della
documentazione acquisita, si deve reputare che, quanto meno dalla fine del luglio
2007, tutti gli investitori fossero adeguatamente informati sulla reale situazione in
cui si trovava all'epoca ITALEASE e come tale pienamente in condizione di effettuare
una ponderata scelta tra il mantenimento o la dismissione dei titoli fino ad allora
acquisiti, alla stregua di ordinaria valutazione di rischio inevitabilmente connaturata
a qualsivoglia operazione di investimento - d'altro canto va certamente esclusa la
possibilità di addossare alla società convenuta (e dunque, in ultima analisi, ai suoi
soci e/o creditori attuali) le conseguenze patrimoniali di successive vicende del titolo
del tutto indipendenti dalla fattispecie generatrice di danno ritenuta provata nel
presente giudizio.
Secondo tali principi il Collegio ritiene d'altro canto di dover rigettare le domande
risarcitorie relative a:
i) operazioni di investimento per cui nessuna rilevante documentazione risulta
prodotta in causa: v. ad es. la posizione Farina per cui non è stato prodotto alcun
documento, o la posizione Sacconi (per la parte non accolta) per cui risulta prodotto
unicamente uno schema riassuntivo di asserite minusvalenze maturate in un
determinato arco di tempo.
ii) operazioni di investimento per cui risulta prodotta documentazione inerente la
data di esecuzione delle operazioni di acquisto, senza invece alcuna prova in ordine
alla sorte successiva dei relativi titoli, ossia all‟eventuale titolarità in data successiva
all'8.6.2007 (v. ad es. posizione Bruno). Le domande in parola devono reputarsi già
in astratto inidonee a configurare una fattispecie di danno risarcibile, dato che un
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effettivo danno risarcibile sarebbe ovviamente da escludere, ove mai gli odierni attori
avessero rivenduto i titoli prima della data 8.6.2007.
iii) operazioni di investimento documentate ma eseguite in un arco di tempo
precedente la data del 17.4.2007 o successivo all'8.6.2007, in mancanza di effettivo
nesso di causalità tra il falso denunciato e il pregiudizio patrimoniale lamentato:
Le singole operazioni di investimento contestate e il danno al riguardo risarcibile
Alla luce delle osservazioni di carattere generale fino a ora proposte, devono qui
individuarsi come presupposti adeguati e necessari per l‟accoglimento delle
domande risarcitorie in esame:
i) prova documentale dell‟acquisto di titoli in un arco di tempo intercorrente tra il
17.4.07 e l‟8.6.07;
ii) deduzione e prova del mantenimento della titolarità delle azioni in data successiva
all‟8.6.07.
Investitori che hanno effettuato acquisti al di fuori dell‟arco temporale 17.4.2007 –
8.6.2007
Va respinta dunque la domanda per gli investitori che hanno effettuato acquisti
documentati in arco temporale diverso da quello ora indicato, o che non hanno
prodotto alcuna documentazione, ossia per i signori:
Leonardo Ricchi - Roberto Mammi - Gaetano Arcopinto - Enrica Bellani -Massimo
Corna - Luisa Berizzi e Fulvia Curnis - Attilio D‟arcangelo - Olinto Dal Barco -
Damiano Farina - Silvano De Gasperi - Paolo Dondi - Sergio Dovesi - Cesarina
Gruppioni - Angelo Ferdinandi - Sergio Ferrari - Giuliano Foschi - Alberto Ghelli -
Davide Gibertoni - Mauro Morici - Sabatino Natali - Lauretta De Battisti - Franco
Pigatto - Fabio Riboldi - Giorgio Ricci - Ernestina Beretta - Claudio Emilio Ghezzani -
Renato Albertelli.
Investitori per i quali manca la prova del mantenimento in portafoglio dopo il giorno
8.6.2007.
Del pari non può essere accolta la domanda per gli investitori che non hanno dato
idonea dimostrazione della permanenza in portafoglio delle azioni oltre la data dell‟8
giugno 2007, ossia per i signori:
Davide Bruno - Ivano De Biasio - Roberto Dovesi - Graziano Peretto.
Investitori ai quali viene riconosciuto il risarcimento.
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Marcella Barocelli ha acquistato n. 300 azioni in data 2 maggio 2007 al prezzo di €
13.511,86, mantenute in portafoglio fino a data successiva all‟arco temporale di
riferimento, sicché il danno risulta pari a € 8.561,86 (13.511,86 - 4.950 =
8.561,86).
Giuseppino Bertaglia ha acquistato n. 100 azioni complessivamente in data 6 e 7
giugno 2007 al prezzo di € 2.949,4, mantenute in portafoglio fino a data successiva
all‟arco temporale di riferimento, sicché il danno risulta pari a € 1.299,4 (2.949,4 –
1.650,00 = € 1.299,4).
Paolo Bianchi ha acquistato n. 70 azioni complessivamente in data 31 maggio 2007
al prezzo di € 2.555,70, mantenute in portafoglio fino a data successiva all‟arco
temporale di riferimento, sicché il danno risulta pari a € 1.400,70 (2.555,70 –
1155,00 = € 1.400,70).
Elena Bonizzi ha acquistato n. 700 azioni complessivamente in data 18 aprile – 8
giugno 2007 al prezzo complessivo di € 25.173.24, mantenute in portafoglio fino a
data successiva all‟arco temporale di riferimento, sicché il danno risulta pari a €
13.623,24 (25.173,24 – 11.550,00 = € 13.623,24).
Giancarlo Boselli ha acquistato n. 150 azioni complessivamente in data 9 maggio –
1 giugno 2007 al prezzo di € 5.442,41, mantenute in portafoglio, secondo quanto si
ricava dal documento prodotto, fino a data successiva all‟arco temporale di
riferimento, sicché il danno risulta pari a € 2.967,41 (5.442,41 – 2.475,00 = €
2.967,41).
Patrizia Bottigiola ha acquistato n. 3.000 azioni complessivamente in data 5
giugno 2007 al prezzo di € 83.350,19, mantenute in portafoglio fino a data
successiva all‟arco temporale di riferimento, sicché il danno risulta pari a €
33.850,19 (83.350,19 – 49.500,00 = € 33.850,19).
Marta Rita Colombo ha acquistato n. 150 azioni complessivamente in data 24
aprile – 1 giugno 2007 al prezzo di € 5.713,33, mantenute in portafoglio fino a data
successiva all‟arco temporale di riferimento, sicché il danno risulta pari a €
3.238,33 (5.713,33 – 2.475,00 = € 3.238,33).
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Gianfranco Colzani ha acquistato n. 95 azioni complessivamente in data 24 aprile –
1 giugno 2007 al prezzo di € 3.604,61, mantenute in portafoglio fino a data
successiva all‟arco temporale di riferimento, sicché il danno risulta pari a €
2.037,11 (3.604,61 – 1.567,50= € 2.037,11).
Roberto Cosso ha acquistato n. 1.200 azioni complessivamente in data 2 maggio –
8 giugno 2007 al prezzo di € 44.189,45, che risultano mantenute in portafoglio fino
a data successiva all‟arco temporale di riferimento (v. riepilogo movimentazioni
rilasciato da Intesa San Paolo, da cui vanno escluse le 200 azioni rivendute nell‟arco
temporale di riferimento; si può presumere sia stato mantenuto in portafoglio anche
l‟ordine dell‟8 giugno almeno fino al giorno seguente), sicché il danno risulta pari a €
24.389,45 (44.189,45 – 19.800,00 = 24.389,45).
Ivan Emilio Curnis e Filomena Di Costanzo hanno acquistato n. 420 azioni
complessivamente in data 1 giugno – 8 giugno 2007 al prezzo di € 12.212,71,
mantenute in portafoglio fino a data successiva all‟arco temporale di riferimento,
sicché il danno risulta pari a € 5.282,71 (12.212,71 – 6.930,00 = 5.282,71).
Roberto Dal Maso ha acquistato n. 1.050 azioni complessivamente in data 28
maggio – 1 giugno 2007 al prezzo di € 39.956,00, mantenute in portafoglio fino a
data successiva all‟arco temporale di riferimento, sicché il danno risulta pari a €
22.631,00 (39.956,00 – 17.325,00 = 22.631,00).
Rita Lago ha acquistato n. 450 azioni complessivamente in data 15 maggio, 4 e 6
giugno 2007 al prezzo di € 16.300,13, mantenute in portafoglio fino a data
successiva all‟arco temporale di riferimento, sicché il danno risulta pari a €
8.875,13 (16.300,13 – 7.425,00 = 8.875,13). Si esclude il risarcimento per l‟acquisto
di 100 azioni in data 8 maggio 2007 perché i titoli sono stati rivenduti il giorno
seguente.
Moreno Marilli ha acquistato n. 8.750 azioni complessivamente in data 31 maggio e
1° giugno 2007 al prezzo di € 295.597,45, mantenute in portafoglio fino a data
successiva all‟arco temporale di riferimento, sicché il danno risulta pari a €
151.222,45 (295.597,45 – 144.375,00 = 151.222,45). Si esclude il risarcimento per
il primo acquisto di 1.500 azioni in data 1° giugno 2007 perché i titoli sono stati
rivenduti nello stesso giorno.
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Giuseppe Mura ha acquistato n. 700 azioni complessivamente in data 1 e 4 giugno
2007; n. 200 azioni sono state rivendute il giorno 8 giugno seguente. Il risarcimento
spetta pertanto per le residue 500 acquistate al prezzo di € 14.739,26, mantenute in
portafoglio fino a data successiva all‟arco temporale di riferimento, sicché il danno
risulta pari a € 6.489,20 (14.739,26 – 8.250,00 = 6.489,20).
Giorgio Palmieri ha acquistato n. 100 azioni complessivamente in data 6 giugno
2007 al prezzo di € 2.797,66, mantenute in portafoglio fino a data successiva
all‟arco temporale di riferimento, sicché il danno risulta pari a € 1.147,66 (2.797,66
– 1.650,00 = 1.147,66).
Pasquale Perre ha acquistato n. 77 azioni complessivamente in data 3-29-30
maggio e 1-8 giugno 2007 al prezzo di € 2.378,73, mantenute in portafoglio fino a
data successiva all‟arco temporale di riferimento, sicché il danno risulta pari a €
1.108,23 (2.378,73 – 1.270,5 = 1.108,23).
Franco Pravato ha acquistato n. 4.000 azioni complessivamente in data 5 giugno
2007 al prezzo di € 107.433,23, mantenute in portafoglio fino a data successiva
all‟arco temporale di riferimento, sicché il danno risulta pari a € 41.433,23
(107.433,23 – 66.000,00 = 41.433,23).
Alessio Rossi ha acquistato n. 800 azioni complessivamente in data 6 giugno 2007
al prezzo di € 22.334,00, mantenute in portafoglio fino a data successiva all‟arco
temporale di riferimento, sicché il danno risulta pari a € 9.134,00 (22.334,00 –
13.200,00 = 9.134,00).
Augusto Tebaldi ha acquistato n. 700 azioni complessivamente in data 20 aprile
2007 al prezzo di € 35.480,00, mantenute in portafoglio fino a data successiva
all‟arco temporale di riferimento, sicché il danno risulta pari a € 23.930,00
(35.480,00 – 11.550,00 = 23.930,00).
Giannantonio Tessarollo ha acquistato n. 1.500 azioni complessivamente in data
27 aprile, 30 maggio e 8 giugno 2007 al prezzo di € 51.843,06, mantenute in
portafoglio fino a data successiva all‟arco temporale di riferimento, sicché il danno
risulta pari a € 27.093,06 (51.843,06 – 24.750,00 = 27.093,06).
Gabriella Tosini ha acquistato n. 500 azioni complessivamente in data 17-23 aprile,
3 maggio, 2007 al prezzo di € 28.286,07, mantenute in portafoglio fino a data
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successiva all‟arco temporale di riferimento, sicché il danno risulta pari a €
20.036,07 (28.286,07 – 8.250,00 = 20.036,07). Non si riconosce il risarcimento per
ulteriori 200 azioni poiché sono state rivendute nell‟arco temporale di riferimento.
Andrea Viviani ha acquistato n. 100 azioni complessivamente in data 18-25 aprile,
5 giugno 2007 al prezzo di € 3.986,68, mantenute in portafoglio fino a data
successiva all‟arco temporale di riferimento, sicché il danno risulta pari a €
2.336,68 (3.986,68 – 1.650,00 = 2.336,68).
Marco Bielli ha acquistato n. 40 azioni complessivamente in data 6 giugno 2007 al
prezzo di € 1.160,00 (desunto il prezzo medio unitario di € 29,00 dalle quotazioni del
titolo come risultanti dagli acquisti dei sigg. Lago. Palmieri e Rossi), mantenute in
portafoglio fino a data successiva all‟arco temporale di riferimento, sicché il danno
risulta pari a € 500,00 (1.160,00 – 660.00 = 500,00).
Barbara Alborghetti ha acquistato n. 1.640 azioni complessivamente in data 4
maggio, 4-5 giugno 2007 al prezzo di € 46.127,96, mantenute in portafoglio fino a
data successiva all‟arco temporale di riferimento, sicché il danno risulta pari a €
19.067,96 (46.127,96 – 27.060,00 = 19.067,96).
Alessandro Sacconi ha acquistato n. 2.000 azioni complessivamente in data 30-31
maggio 2007 (v. certificazione credem) al prezzo di € 80.665,35, mantenute in
portafoglio fino a data successiva all‟arco temporale di riferimento, sicché il danno
risulta pari a € 47.665,35 (80.665,35 – 33.000,00 = 47.665,35).
Per gli altri acquisti dei primi giorni di giugno 2007 risulta la vendita anteriore all‟8
giugno 2007, sicché il risarcimento non può essere riconosciuto.
Si tratta, infatti, di operazioni di investimento puntualmente documentate in atti in
relazione sia al momento di acquisto che di successiva cessione dei titoli. diffuse da
ITALEASE.
Su tutti gli importi sopra menzionati, che costituiscono debito di valore, a partire
dal momento individuato di concretizzazione del danno deve essere altresì calcolata
la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT e devono essere computati gli
interessi c.d. compensativi ex art. 1226 c.c. (richiamato dall‟art. 2056 c.c.) nella
misura – ritenuta equa da questo Tribunale - degli interessi legali (infatti
trattandosi di una voce di danno separata sub specie di lucro cessante che mira a
ricomporre il patrimonio rimasto alterato per la privazione del bene con il suo
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equivalente pecuniario dalla data dell‟illecito, può essere accertata con metodi
presuntivi e liquidata con criteri equitativi riferiti alla misura dell‟interesse legale).
Per evitare duplicazioni di risarcimento (Cass. Sez. Un. 1712/1995) gli interessi
andranno applicati sulla somma rivalutata di anno in anno dalla data dell‟illecito
alla data della pronuncia. Infine sulla somma così definita spettano gli interessi di
mora nella misura legale dalla data della pronuncia al saldo effettivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo avuto
riguardo all‟attività svolta.
L'accoglimento solo parziale delle domande anche per gli investitori che si vedono
riconosciuta una somma a titolo di risarcimento, fa ritenere equo al Collegio
condannare la convenuta ITALEASE al rimborso delle spese di lite sostenute dai
predetti attori in una misura limitata al 50% dell'intero.
Tutti gli altri attori devono invece essere condannati, in solido tra loro, alla rifusione
delle spese sostenute dalla convenuta ITALEASE, naturalmente al netto della quota
di oneri da reputarsi da questa sostenuti per contrastare le domande accolte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa
o assorbita, così decide:
1. respinge le domande proposte da Leonardo Ricchi - Roberto Mammi - Gaetano
Arcopinto - Enrica Bellani -Massimo Corna - Luisa Berizzi e Fulvia Curnis -
Attilio D‟arcangelo - Olinto Dal Barco -Damiano Farina - Silvano De Gaspari -
Paolo Dondi - Sergio Dovesi - Cesarina Gruppioni - Angelo Ferdinandi - Sergio
Ferrari - Giuliano Foschi - Alberto Ghelli - Davide Gibertoni - Mauro Morici -
Sabatino Natali - Lauretta De Battisti - Franco Pigatto - Fabio Riboldi - Giorgio
Ricci - Ernestina Beretta - Claudio Emilio Ghezzani - Renato Albertelli -
Davide Bruno - Ivano De Biasio - Roberto Dovesi - Graziano Peretto;
2. condanna l‟attore e gli intervenuti predetti, in solido tra loro, al pagamento
delle spese di lite sostenute dalla convenuta ITALEASE, che si liquidano in un
importo complessivo di euro 70.000 per compenso d‟avvocato, oltre iva e cpa e
15% di rimborso forfettario;
3. accerta, per i motivi e nei limiti di cui in motivazione, la responsabilità della
convenuta BANCA ITALEASE spa per aver cagionato i danni lamentati dagli
investitori di seguito elencati, e, per l'effetto, condanna la menzionata
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convenuta al risarcimento dei relativi danni, interessi e rivalutazione dal
31.7.07 e conseguenti spese di lite che si specificano di seguito per ciascuno:
Marcella Barocelli - € 8.561,86, oltre a interessi e rivalutazione, e inoltre € 2.500,00
per compenso d‟avvocato;
Giuseppino Bertaglia - € 1.299,4, oltre a interessi e rivalutazione, e inoltre €
1.300,00 per compenso d‟avvocato;
Paolo Bianchi - € 1.400,70, oltre a interessi e rivalutazione, e inoltre € 1.300,00 per
compenso d‟avvocato;
Elena Bonizzi € 13.623,24 oltre a interessi e rivalutazione, e inoltre € 2.500,00 per
compenso d‟avvocato;
Giancarlo Boselli € 2.967,41 oltre a interessi e rivalutazione, e inoltre € 1.300,00 per
compenso d‟avvocato;
Patrizia Bottigiola € 33.850,19 oltre a interessi e rivalutazione, e inoltre € 5.000,00
per compenso d‟avvocato;
Marta Rita Colombo € 3.238,33 oltre a interessi e rivalutazione, e inoltre € 1.300,00
per compenso d‟avvocato;
Gianfranco Colzani € 2.037,11 oltre a interessi e rivalutazione, e inoltre € 1.300,00
per compenso d‟avvocato;
Roberto Cosso € 24.389,45 oltre a interessi e rivalutazione, e inoltre € 5.000,00 per
compenso d‟avvocato;
Ivan Emilio Curnis e Filomena Di Costanzo € 5.282,71 oltre a interessi e
rivalutazione, e inoltre € 1.300,00 per compenso d‟avvocato;
Roberto Dal Maso € 22.631,00 oltre a interessi e rivalutazione, e inoltre € 5.000,00
per compenso d‟avvocato;
Rita Lago € 8.875,13 oltre a interessi e rivalutazione, e inoltre € 2.500,00 per
compenso d‟avvocato;
Moreno Marilli € 151.222,45 oltre a interessi e rivalutazione, e inoltre € 8.000,00 per
compenso d‟avvocato;
Giuseppe Mura € 6.489,20 oltre a interessi e rivalutazione, e inoltre € 1.300,00 per
compenso d‟avvocato;
Giorgio Palmieri € 1.147,66 oltre a interessi e rivalutazione, e inoltre € 1.300,00 per
compenso d‟avvocato;
Pasquale Perre € 1.108,23 oltre a interessi e rivalutazione, e inoltre € 1.300,00 per
compenso d‟avvocato;
Franco Pravato € 41.433,23 oltre a interessi e rivalutazione, e inoltre € 5.000,00 per
compenso d‟avvocato;
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Alessio Rossi € 9.134,00 oltre a interessi e rivalutazione, e inoltre € 2.500,00 per
compenso d‟avvocato;
Augusto Tebaldi € 23.930,00 oltre a interessi e rivalutazione, e inoltre € 5.000,00
per compenso d‟avvocato;
Giannantonio Tessarollo € 27.093,06 oltre a interessi e rivalutazione, e inoltre €
5.000,00 per compenso d‟avvocato;
Gabriella Tosini € 20.036,07 oltre a interessi e rivalutazione, e inoltre € 5.000,00 per
compenso d‟avvocato;
Andrea Viviani € 2.336,68 oltre a interessi e rivalutazione, e inoltre € 1.300,00 per
compenso d‟avvocato;
Marco Bielli € 500,00 oltre a interessi e rivalutazione, e inoltre € 1.300,00 per
compenso d‟avvocato;
Barbara Alborghetti € 19.067,96 oltre a interessi e rivalutazione, e inoltre € 2.500,00
per compenso d‟avvocato;
Alessandro Sacconi € 47.665,35 oltre a interessi e rivalutazione, e inoltre € 5.000,00
per compenso d‟avvocato;
quanto alle spese di lite, per tutti, oltre iva e cpa e 15% di rimborso forfettario.
Milano, 23 gennaio 2014.
Il Presidente estensore - Marianna Galioto -
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