14
SOCIETA’ TRA PROFESSIONISTI La responsabilità professionale Avv. Francesca Bertani B A S S I & T E R Z I Studio Legale Reggio Emilia 3 dicembre 2015

SOCIETA’ TRA PROFESSIONISTI La responsabilità professionale - Camera di … - RESPONSABILITA... · 2015. 12. 9. · SOCIETA’ TRA PROFESSIONISTI La responsabilità professionale

  • Upload
    others

  • View
    9

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: SOCIETA’ TRA PROFESSIONISTI La responsabilità professionale - Camera di … - RESPONSABILITA... · 2015. 12. 9. · SOCIETA’ TRA PROFESSIONISTI La responsabilità professionale

SOCIETA’ TRA PROFESSIONISTI

La responsabilità professionale

Avv. Francesca Bertani

B A S S I & T E R Z I

Studio Legale

Reggio Emilia 3 dicembre 2015

Page 2: SOCIETA’ TRA PROFESSIONISTI La responsabilità professionale - Camera di … - RESPONSABILITA... · 2015. 12. 9. · SOCIETA’ TRA PROFESSIONISTI La responsabilità professionale

Vuoto normativo

L’art. 10 della L. 183/11 non disciplina il tema della

responsabilità professionale, limitandosi a stabilire

alla lett. c) l’obbligatorietà della «stipula di polizza di

assicurazione per la copertura dei rischi derivanti

dalla responsabilità civile per danni causati ai clienti

dai singoli soci professionisti nell’esercizio dell’attività

professionale”.

Page 3: SOCIETA’ TRA PROFESSIONISTI La responsabilità professionale - Camera di … - RESPONSABILITA... · 2015. 12. 9. · SOCIETA’ TRA PROFESSIONISTI La responsabilità professionale

La titolarità del rapporto professionale

Il tema della responsabilità muove dal problema cruciale della

titolarità del rapporto d’opera professionale.

A chi fa capo il rapporto professionale? Alla società o al singolo

socio professionista esecutore della prestazione?

Il problema sorge dalla scissione tra la formale assunzione

dell’incarico, riconducibile -anche normativamente- alla società

(lett. c: … «incarico professionale conferito alla società» …), e la

sua materiale esecuzione posta in essere -sempre per espressa

disposizione normativa- solo dal socio (“affinchè l’esecuzione

dell’incarico … sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti

per l’esercizio della prestazione).

Page 4: SOCIETA’ TRA PROFESSIONISTI La responsabilità professionale - Camera di … - RESPONSABILITA... · 2015. 12. 9. · SOCIETA’ TRA PROFESSIONISTI La responsabilità professionale

(segue) La titolarità del rapporto professionale

Secondo la tesi che pare al momento prevalere fra gli interpreti il

rapporto d’opera professionale si instaura tra la società e il

cliente e il rapporto fiduciario (l’intuitus personae) caratterizza il

rapporto fra società e cliente.

Lo si desume:

dal dettato normativo (alla lett. c) si fa riferimento

all’«incarico professionale conferito alla società»),

dalla stessa ratio della disciplina, ossia individuare un

soggetto autonomo, diverso dal singolo professionista, che

appaia verso l’esterno come professionista

dal fatto che l’obbligo di stipulare la polizza assicurativa

grava sulla società.

Page 5: SOCIETA’ TRA PROFESSIONISTI La responsabilità professionale - Camera di … - RESPONSABILITA... · 2015. 12. 9. · SOCIETA’ TRA PROFESSIONISTI La responsabilità professionale

La responsabilità professionale della stp

Se parte del contratto d’opera è la società, che riceve l’incarico e

lo esegue per mezzo dei soci professionisti, allora non può che

essere la società l’unico soggetto legittimato ad esigere il

compenso e dev’essere riconosciuta in capo alla società la

responsabilità contrattuale discendente dall’inesatta esecu-

zione dell’incarico ricevuto.

In tal senso una serie di indici normativi quali:

(i) l’obbligo della stp di iscrizione all’ordine professionale di

riferimento;

(ii) l’assoggettamento della stp alle regole disciplinari

conseguenti;

(iii) la stipula del contratto di assicurazione professionale.

Page 6: SOCIETA’ TRA PROFESSIONISTI La responsabilità professionale - Camera di … - RESPONSABILITA... · 2015. 12. 9. · SOCIETA’ TRA PROFESSIONISTI La responsabilità professionale

Il rapporto tra stp e socio-professionista

relativo alla prestazione professionale

Esiste un rapporto di stampo contrattuale, che vincola il socio-

professionista ad eseguire gli incarichi professionali assunti

dalla società.

A seconda del tipo sociale prescelto (società di persone, di

capitali, ecc.), questo rapporto potrà cambiare la propria

configurazione: conferimento d’opera per società di persone e

s.r.l., prestazione accessoria o attività collegata all’emissione di

strumenti finanziari per le s.p.a., ecc. che verranno disciplinate

nel contratto sociale.

Le parti (società e socio-professionista) potrebbero anche

stipulare patti parasociali o accordi ad hoc per ogni incarico,

lasciando libero il professionista di decidere se eseguirlo o meno.

Page 7: SOCIETA’ TRA PROFESSIONISTI La responsabilità professionale - Camera di … - RESPONSABILITA... · 2015. 12. 9. · SOCIETA’ TRA PROFESSIONISTI La responsabilità professionale

Quanti sono gli obbligati all’esecuzione della

prestazione?

All’attuazione della prestazione professionale sono

obbligati, sia la stp verso il cliente, sia il socio-

professionista verso la stp: la prima vincolata dal

contratto d’opera professionale, il secondo per effetto

del rapporto obbligatorio che lo lega alla società.

Perciò, una inesatta esecuzione della prestazione può

generare una duplice responsabilità di natura

contrattuale: della stp verso il cliente e del socio-

professionista verso la società.

Page 8: SOCIETA’ TRA PROFESSIONISTI La responsabilità professionale - Camera di … - RESPONSABILITA... · 2015. 12. 9. · SOCIETA’ TRA PROFESSIONISTI La responsabilità professionale

E’ configurabile una responsabilità diretta verso il

cliente del socio-professionista che esegue l’incarico assunto dalla stp?

Secondo la tesi che pare oggi prevalente, la risposta

dev’essere affermativa, ancorchè resti controverso il

titolo di tale responsabilità.

Un primo orientamento ricostruisce la fattispecie

risarcitoria come responsabilità da “contatto sociale”,

riconducibile al genus della responsabilità contrattuale

Un secondo orientamento la riconduce alla

responsabilità extracontrattuale (o aquiliana)

Page 9: SOCIETA’ TRA PROFESSIONISTI La responsabilità professionale - Camera di … - RESPONSABILITA... · 2015. 12. 9. · SOCIETA’ TRA PROFESSIONISTI La responsabilità professionale

I soci non esecutori possono essere chiamati a

rispondere dei danni verso il cliente?

Qualora il tipo sociale prescelto sia riconducibile alle società di persone, a

fattispecie quali s.n.c. o s.s. (o nel caso di socio accomandatario di s.a.s.), la

risposta deve essere positiva.

Infatti, ex art. 2267 c.c., «per le obbligazioni sociali rispondono inoltre personalmente e

solidalmente i soci che hanno agito i nome e per conto della società e, salvo patto contrario,

gli altri soci»; e ex art. 2268 c.c. il socio richiesto del pagamento di debiti

sociali può domandare la preventiva escussione del patrimonio sociale.

Si segnala posizione -ancora isolata- in dottrina di chi sostiene l’applicabilità

analogica a tutte le stp della disciplina dettata in materia di società fra

avvocati dall’art. 26 del D.Lgs. 96/01 (in corso di modifica), che stabilisce

un’espressa limitazione di responsabilità per i soci non esecutori, per tutti i

casi in cui il cliente sia stato informato dell’identità del socio professionista

esecutore della prestazione.

Page 10: SOCIETA’ TRA PROFESSIONISTI La responsabilità professionale - Camera di … - RESPONSABILITA... · 2015. 12. 9. · SOCIETA’ TRA PROFESSIONISTI La responsabilità professionale

RIASSUMENDO

In relazione al rapporto d’opera professionale si avrà:

- una responsabilità contrattuale della società vs il cliente;

- una responsabilità contrattuale del socio-professionista

esecutore verso la società;

- una responsabilità del socio-professionista esecutore verso il

cliente (da contatto sociale e quindi di stampo contrattuale o di

natura extracontrattuale);

- una responsabilità di tutti gli altri soci, se tenuti a rispondere

illimitatamente delle obbligazioni sociali (come nel caso dei soci di

s.n.c. o di s.s. o dell’accomandatario nella s.a.s.), nel caso in cui

la società col suo patrimonio non sia in grado di soddisfare le

pretese risarcitorie.

Page 11: SOCIETA’ TRA PROFESSIONISTI La responsabilità professionale - Camera di … - RESPONSABILITA... · 2015. 12. 9. · SOCIETA’ TRA PROFESSIONISTI La responsabilità professionale

Responsabilità e scioglimento del rapporto sociale

la responsabilità diretta del socio-professionista esecutore

della prestazione per fatti dolosi o colposi non verrà meno per

effetto dell’uscita del socio professionista dalla società o

comunque dello scioglimento del relativo rapporto sociale.

Diverse saranno le conseguenze del venir meno del rapporto

sociale sulla responsabilità gravante in capo al socio-

professionista non esecutore: in caso di società di persone,

l’art. 2290 c.c. stabilisce la responsabilità per le obbligazioni

sorte sino al momento dello scioglimento in capo al socio

uscente o ai suoi eredi anche dopo il venir meno del vincolo.

In caso di fuoriuscita dalla stp del socio-professionista

esecutore, il rapporto d’opera permarrà in capo alla stp, che

manterrà tutti i rapporti giuridici a prescinderedall’avvicendarsi dei suoi soci.

Page 12: SOCIETA’ TRA PROFESSIONISTI La responsabilità professionale - Camera di … - RESPONSABILITA... · 2015. 12. 9. · SOCIETA’ TRA PROFESSIONISTI La responsabilità professionale

Conclusivamente

La creazione di una stp non potrà mai costituire un

espediente per eludere la responsabilità del professionista

incaricato né comporterà mai una contrazione delle tutele

offerte dal sistema al cliente danneggiato.

Al contrario, la tutela del cliente ne esce rafforzata, essendogli

riconosciuta un’azione verso la società e un’azione verso il

socio esecutore (ex art. 2043 c.c. o ex 1218 c.c.), oltre la

copertura assicurativa.

Il cliente non potrà cumulare le pretese verso la società con

quelle verso il socio esecutore, anche se si deve riconoscereun concorso fra le varie azioni giudiziali.

Page 13: SOCIETA’ TRA PROFESSIONISTI La responsabilità professionale - Camera di … - RESPONSABILITA... · 2015. 12. 9. · SOCIETA’ TRA PROFESSIONISTI La responsabilità professionale

Una riflessione finale

Per usare le parole di illustre dottrina,

parrebbe di capire che «l’unica vera differenza

tra un modello societario e un modello

associativo è la partecipazione capitalistica»

e allora «un dubbio finale è d’obbligo: la

montagna -come potrebbe domandarsi l’uomodella strada- ha partorito l’ennesimo topolino?»

Page 14: SOCIETA’ TRA PROFESSIONISTI La responsabilità professionale - Camera di … - RESPONSABILITA... · 2015. 12. 9. · SOCIETA’ TRA PROFESSIONISTI La responsabilità professionale

GRAZIE PER L’ATTENZIONE!

Avv. Francesca Bertani

[email protected]

B A S S I & T E R Z I

Studio Legale