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16/04/2014 1 Anna Armone «Trasparenza amministrativa e legge anticorruzione» Padova, 5 aprile 2014 Le case della trasparenza Art. 1 l. 241/1990 L’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza Art. 26 . 241/1990 sono pubblicati, secondo le modalità previste dai singoli ordinamenti, le direttive, i programmi, le istruzioni, le circolari e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui pƌoĐediŵeŶti di uŶa puďďliĐa aŵŵiŶistƌazioŶe………... d.lgs. 150/2009 Aƌt. ϭ Le disposizioŶi del pƌeseŶte deĐƌeto assiĐuƌaŶo……….., ŶoŶĐhĠ la tƌaspaƌeŶza dell'opeƌato delle amministrazioni pubbliche anche a garanzia della legalità. Art. 11 La trasparenza è intesa come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. Articolo 12 l. 241/1990 La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi

«Trasparenza amministrativa e legge anticorruzione» · nella pubblica amministrazione Legge 190/2012 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della o uzio ve e dell’illegalità

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16/04/2014

1

Anna Armone

«Trasparenza amministrativa e legge anticorruzione»

Padova, 5 aprile 2014

Le case della trasparenza Art. 1 l. 241/1990

L’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza

Art. 26 . 241/1990

sono pubblicati, secondo le modalità previste dai singoli ordinamenti, le direttive, i programmi, le istruzioni, le circolari e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui p o edi e ti di u a pu li a a i ist azio e………...

d.lgs. 150/2009

A t. Le disposizio i del p ese te de eto assi u a o……….., o h la t aspa e za dell'ope ato delle amministrazioni pubbliche anche a garanzia della legalità. Art. 11 La trasparenza è intesa come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità.

Articolo 12 l. 241/1990 La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi

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Trasparenza e partecipazione • La partecipazione del cittadino alla vita democratica è un principio che discende

direttamente dal diritto di sovranità popolare e dal diritto di cittadinanza, riaffermato dalla normativa europea. Alcune azioni dell'Unione, quali la "Carta europea dei diritti dell'uomo nella città " (2000) e l'Agenda della conferenza di Fuerteventura, "Sviluppo della cittadinanza democratica e di una leadership

responsabile a livello locale" (2002), sostengono la partecipazione diretta dei cittadini e la massima trasparenza nelle comunicazioni tra pubblica amministrazione e cittadini.

• L'impiego delle tecnologie costituisce lo strumento principale per il mutamento delle relazioni fra soggetti, che richiede un rilevante cambiamento culturale, in particolare per i soggetti pubblici, i quali sono tenuti a rendere conoscibili e fruibili i dati in loro possesso, garantendone la qualità e l'aggiornamento.

• Il principio della partecipazione attiva e della trasparenza dell'azione amministrativa, ribadito dalla "Carta europea per i diritti del cittadino nella

Società dell'informazione e della conoscenza", con particolare riferimento alle tecnologie informatiche, sancisce quattro diritti fondamentali: il diritto all'accesso, il diritto all'informazione, il diritto alla formazione, il diritto alla partecipazione.

trasparenza Open data Open

government

Partecipazione attiva e collaborativa dei cittadini alle

scelte amministrative, sul presupposto di

un’amministrazione «aperta» che renda fruibili alla collettività le informazioni di cui è in possesso

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Trasparenza e partecipazione

La partecipazione viaggia, dunque, di pari passo con un altro concetto fondamentale: la "trasparenza". La trasparenza intesa come "accessibilità totale" trova naturale attuazione, nell'era digitale, attraverso la pubblicazione sui siti web istituzionali delle amministrazioni pubbliche delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione

Partecipazione

Trasparenza

Accesso e accessibilità totale

L’accesso ex l. 241/1990 è qualificato dalla pertinenza ad un procedimento, cioè a un’attività amministrativa di interesse del singolo

L’accessibilità totale si configura come posizione qualificata e diffusa alle informazioni pubbliche in capo a ciascun cittadino, volta a «favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità»

Procedimento amministrativo

Diritto di accesso

Accessibilità totale

tras

par

enza

AZIONE AMMINISTRATIVA

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Il pe i olo dell’opa ità pe o fusio e

• Occorre evitare che la massa di dati resi pubblici, in particolare sugli assetti organizzativi, renda i possi ile l’ide tifi azio e dei dati ileva ti io dei dati che veramente interessano i cittadini come tali e come utenti dei servizi.

L’identificazione dei dati rilevanti deve avvenire essenzialmente attraverso momenti di ascolto con i cittadini e le loro rappresentanze: questi momenti esprimono una «domanda di trasparenza» che va al di là della stessa «offerta di trasparenza» imposta dalla legge, perché seleziona tra i dati potenzialmente pubblici quelli di reale interesse e impone alle amministrazioni realmente aperte di concentrarsi su quelle informazioni che riguardano direttamente l’erogazione dei servizi anche al fine di assumere, nel momento della definizione degli obiettivi soprattutto di outcome, scelte coerenti con i bisogni della collettività

Filippo Patroni Griffi

La sequenza- logico normativa

Legge 241/1990

d.Lgs 150/2009

Legge 190/2012

d.lgs. 33/2013

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CI si trova di fronte ad un disegno ambizioso rispetto al quale va sottolineato lo stretto collegamento tra performance e trasparenza per la prevenzione della corruzione: quest’ultima, infatti, trova terreno fertile in un’amministrazione opaca, poco attenta alla valutazione e al merito e nell’eccesso di norme ed oneri burocratici

Performance Trasparenza

d.lgs. 150/2009 CAPO III

Trasparenza e rendicontazione della performance

Art. 11.

• Trasparenza

• 1. La trasparenza e' intesa come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.

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• Nel primo Rapporto SAET reso al Parlamento nel febbraio 2009 si ha modo di leggere le seguenti affermazioni: La pu li a a i ist azio e o è a ituata a isu a e i is hi e di o segue za neanche quello di corruzione anche se questo ha un grande impatto sia economico che di immagine. Probabilmente non è abituata perché non ne ha percezione e tutti i manuali di risk

a age e t, affe a o logi a e te he se o ’è pe ezio e o ’è ide tifi azio e del is hio e se o si ide tifi a o si può valuta e e ui di o si può t atta e o appositi i te ve ti o ga izzativi .

• La do a da he vale la pe a po si allo a è: le st uttu e della ost a Pu li a A i ist azio e possono essere considerate un sistema qualità dal punto di vista della prevenzione della o uzio e? .

• È ovvio che se il nostro obiettivo è la riduzione della corruzione prescindendo da quanto di essa viene effettivamente scoperto, denunciato e perseguito, dobbiamo pensare in termini di modello organizzativo, proponendo un sistema di qualità che abbassi il rischio di errore, nel nostro caso di corruzione. Sarebbe inutile aumentare ex post i controlli di qualità su prodotti e servizi omettendo di operare a monte sul sistema qualità: certo verrebbe evidenziato un maggior numero di difetti, ma senza che ciò possa ripercuotersi positivamente sulla qualità del processo. Il ragionamento è analogo nel caso della lotta alla corruzione: se ci si concentra sulla repressione piuttosto che sulla prevenzione, verosimilmente si assisterà ad un incremento delle denunce e conseguentemente di reati scoperti e sanzionati, senza che questo si traduca, tuttavia, in un abbassamento del livello di o uzio e. L’o iettivo, i alt e pa ole, o è solo s op i e a gio hi o ai fatti, e sì p eve i e e

dunque scoraggiare eventuali episodi di corruzione.

• Quanto finora detto evidenzia il fatto che anche nel caso della corruzione, come in quello della qualità, si rende necessario seguire degli standard: non solo le norme del codice penale, ma gli stessi p o essi o ga izzativi devo o esse e di ausilio ella p eve zio e di situazio i di is hio .

• Il tema della lotta alla corruzione è stato affrontato prima attraverso l'approvazione di disegni di legge di ratifica di Convenzioni internazioni volte a contrastare questo fenomeno e poi con l'approvazione della legge n. 190/2012, volta a prevenire e reprimere la corruzione e l'illegalità nella pubblica amministrazione.

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La legge n. 190/2012

• Il nuovo parametro introdotto dalla legge n. 190/2012:

Il controllo di legalità

Fino ad oggi i controlli di legittimità e i controlli di gestione hanno concorso scarsamente a prevenire fenomeni di corruzione

I fatti corruttivi non sempre comportano uno sviamento della funzione pubblica superando i confini della missione affidata dalla legge a un determinato soggetto pubblico, ma all’interno della missione la stessa viene realizzata in un modo completamente diverso da quello che la ratio legis imporrebbe

La legge n. 190/2012 Il a po d’azio e

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Delitti contro la pubblica

Amministrazione disciplinati dal codice

penale

Definizione di corruzione nel nuovo dettato normativo:

u ’a ezio e a pia

CORRUZIONE =

Le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in

evidenza: - un malfunzionamento

dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle

funzioni attribuite; - l’inquinamento dell’azione amministrativa ab externo, sia

che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a

livello di tentativo.

+

NON INTEGRITÀ

La posizio e del legislatore i ateria di orruzio e

• Il concetto di corruzione è inteso in senso lato comprensivo delle varie situazioni in cui si riscontri l’a uso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenerne vantaggi privati

• La corruzione costituisce una deviazione intenzionale del comportamento

dell’age te dal compito di tutela degli interessi del principale e una violazione della fiducia che questo ripone in lui

• il parametro di riferimento rispetto al quale si può valutare la deviazione del comportamento è costituito non solo da regole giuridi he ma anche da regole morali ritenute rilevanti in un determinato contesto

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Inquadramento normativo del rischio di corruzione

Rapporto 2012

Co issio e pe lo studio e l’ela o azio e di p oposte in tema di trasparenza e prevenzione della corruzione

nella pubblica amministrazione

Legge 190/2012

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della o uzio e e dell’illegalità ella pu li a a i ist azio e

Piano Nazionale Anticorruzione

Trasparenza

D.Lgs. 33/2013 Incandidabilità

D.Lgs. 235/2012

Inconferibilità e

incompatibilità

incarichi c/o PPAA

D.Lgs. 39/2013

Codice di

Comportamento

d.P.R. 62/2013

La funzione del PNA

……

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Il disegno del legislatore si basa su un modello di programmazione a «cascata»

• il bilancio, che garantisce la sostenibilità finanziaria degli interventi preventivati;

• il Piano della performance, in cui dovrebbero confluire gli obiettivi strategici ed operativi scelti da ciascuna amministrazione, anche con riferimento alle misure di attuazione del PTPC;

• il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità e il Piano per la formazione.

Il PTPC, per essere efficace, deve contenere obiettivi appropriati e indicatori di misurazione adeguati e va coordinato con gli altri strumenti di programmazione

Dal primo rapporto sul primo anno di attuazione della l. 190/2012

Particolari problemi si sono manifestati nell’esperienza applicativa di una disciplina complessa che non introduce le necessarie differenziazioni in relazione alla dimensione delle amministrazioni. È emblematica, al riguardo, la preoccupazione manifestata dagli enti locali di piccole dimensioni rispetto all’impossibilità di dare piena e corretta attuazione a particolari disposizioni di legge, come quelle relative alla nomina del RPC o alla rotazione dei dirigenti, all’interno di strutture organizzative nelle quali è presente un’unica figura di livello dirigenziale titolare di una pluralità di competenze.

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Dal primo rapporto sul primo anno di attuazione della l. 190/2012

Anche l’immediata precettività degli obblighi di trasparenza disposti dal d.lgs n. 33/2013, l’ampliamento dei soggetti tenuti a darne attuazione, la necessità di adattare una normativa unica ad amministrazioni ed enti estremamente diversificati, nonché l’abnorme estensione del numero degli obblighi di pubblicazione (complessivamente circa 270), costituiscono elementi che manifestano con tutta evidenza un problema di sostenibilità complessiva del sistema e che hanno determinato nei soggetti tenuti all’applicazione numerosi dubbi e incertezze interpretative. In questa sede l’Autorità ribadisce, come già fatto in diverse occasioni, la necessità di semplificare gli obblighi di pubblicazione e, comunque, di differenziarli per tipologia di amministrazioni, in relazione alla dimensione e alle caratteristiche organizzative delle stesse, anche al fine di valorizzare effettivamente il contenuto della trasparenza in termini di accountability

Dal primo rapporto sul primo anno di attuazione della l. 190/2012

Per realizzare politiche anticorruzione differenziate ma comunque ‘governate dal centro’ è auspicabile che si sviluppi un sistema di reti istituzionali con un ruolo attivo degli organismi associativi per la diffusione dell’informazione, la circolazione dei documenti e l’individuazione delle modalità d’azione più appropriate in ciascun contesto specifico (ad esempio, università, camere di commercio, enti di ricerca, etc.). È altresì necessario che queste reti interagiscano con il Dipartimento della Funzione Pubblica (DFP) e l’Autorità, ciascuno per il proprio ambito di competenza. Analogamente va affrontato in maniera coordinata con il ministero competente il problema dell’applicazione della legge n. 190/2012 e dei decreti legislativi n. 33/2013 e n. 39/2013 alle istituzioni scolastiche al fine di trovare soluzioni ‘sostenibili’, anche in considerazione dell’elevatissimo numero delle istituzioni interessate.

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Dal primo rapporto sul primo anno di attuazione della l. 190/2012

Va inoltre rafforzato il collegamento, tuttora debole, tra performance e trasparenza con l’esplicita previsione nei Piani della performance di adeguati riferimenti a obiettivi, target e indicatori relativi alla realizzazione dei Programmi triennali della trasparenza. In questa prospettiva sarebbe anche auspicabile, come già proposto dall'Autorità nel 2012, peraltro a fronte di un numero di obblighi minore, ridurre gli obblighi specifici di pubblicazione e valorizzare la funzione dei Programmi triennali per la trasparenza come risposta mirata agli specifici bisogni informativi connessi alle funzioni di

ciascuna amministrazione piuttosto che, come spesso accade, come meri riepiloghi degli obblighi informativi previsti per legge.

L’a ito soggettivo di appli azio e della l. 190/2012

• Terminologia diffe e ziata el o po delle dive se disposizio i pu li he a i ist azio i statali , pu li he a i ist azio i , a i ist azio i pu li he di ui all’a t. o a d.lgs. /

• ART. 1 comma 5

• Pubbliche amministrazioni centrali

• Le pubbliche amministrazioni centrali definiscono e trasmettono al Dipartimento della funzione pubblica:

• a) un piano di prevenzione della corruzione che fornisce una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio;

• b) procedure appropriate per selezionare e formare, in collaborazione con la Scuola superiore della pubblica amministrazione, i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, prevedendo, negli stessi settori, la rotazione di dirigenti e funzionari.

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La legge 190/2012 Il livello applicativo di sistema primario

Art. 14 dlgs 165 1. Il Ministro esercita le funzioni di cui all'articolo 4, comma 1.

Art. 4 c 1. dlgs 165 Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti

Premessa Collegamento funzionale d.lgs. n. 150/2009 – l. n. 190/2012

Art. 5. dlgs 150/2009 Obiettivi e indicatori 1. Gli obiettivi sono programmati su base triennale e definiti, prima dell'inizio del rispettivo esercizio, dagli organi di indirizzo politico-amministrativo, sentiti i vertici dell'amministrazione che a loro volta consultano i dirigenti o i responsabili delle unità organizzative. Gli obiettivi sono definiti in coerenza con quelli di bilancio indicati nei documenti programmatici di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e il loro conseguimento costituisce condizione per l'erogazione degli incentivi previsti dalla contrattazione integrativa.

Le norme «sintomatiche» del livello applicativo

primario

Art. 1 c. 9 l. 190/2012 Il piano di cui al comma 5 risponde alle seguenti esigenze: a) individuare le attivita', tra le quali quelle di cui al comma 16, nell'ambito delle quali e' piu' elevato il rischio di corruzione, anche raccogliendo le proposte dei dirigenti, elaborate nell'esercizio delle competenze previste dall'articolo 16, comma 1, lettera a-bis), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165

Art. 1, c. 5 l. 190 2012 Le pubbliche amministrazioni centrali definiscono e trasmettono al Dipartimento della funzione pubblica: a) un piano di prevenzione della corruzione che fornisce una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio; b) procedure appropriate per selezionare e formare, in collaborazione con la Scuola superiore della pubblica amministrazione, i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, prevedendo, negli stessi settori, la rotazione di dirigenti e funzionari.

La legge 190/2012 Il livello applicativo di sistema primario

• Il Piano triennale di prevenzione della corruzione. Gli attori:

• Ministro adotta il Piano

• Dirigenti amministrativi di prima fascia vengono individuati di norma come Responsabili

• Dirigenti amministrativi di seconda fascia propongono attività a rischio corruzione

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Dalle Faq all’A.N.A.C. • L’a t. 44 del d.lgs. n. 33/2013 ribadisce la necessità di un coordinamento tra gli

o iettivi p evisti el P og a a t ie ale pe la t aspa e za e l’i teg ità e uelli i di ati el Pia o della pe fo a e. Il p i ipio e a già stato esp esso dall’A.N.AC. con delibera n. 6/2013, § 3.1, lett. b), secondo cui è necessario un coordinamento fra gli ambiti relativi alla performance e alla trasparenza, affinché le misure o te ute ei P og a i t ie ali pe la t aspa e za e l’i teg ità dive ti o

obiettivi da inserire nel Piano della performance. Il Programma, infatti, deve indicare le iniziative previste per garantire un adeguato livello di t aspa e za, o h la legalità e lo sviluppo della ultu a dell’i teg ità i

ua to defi is e le isu e, i odi e le i iziative volti all’attuazio e degli o lighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi di ui all’a ti olo , o a . Dette isu e e i iziative devo o pe alt o esse e collegate con quelle previste dal Piano di prevenzione della corruzione, secondo

ua to disposto dall’a t. , . , del d.lgs. . / .

La legge 190/2012 Il livello applicativo generalizzato

• È necessario individuare nel complesso normativo allargato (in particolare al d.lgs. 150/2009) le norme immediatamente applicabili, che presentano un livello applicativo i dipe de te e te dall’a ti olazio e e dal livello delle PPAA

Comma 15 Pubblicità – trasparenza Comma 16 specificazioni rispetto alla pubblicità – trasparenza Commi 19-27 giurisdizione e contenzioso in materia di contratti Commi 29 e 30 istanze e richieste accesso del cittadino Comma 32 pubblicazione dati nei procedimenti di spesa Comma 32 modifica art. 2 l. 241/1990 Comma 41 introduzione art. 6 bis nella l. 241/1990 Comma 42 modifica all’art. 53 d.lgs 165/2001 Comma 46 introduzione art. 35 bis nel d.lgs 165/2001 Comma 47 modifica art. 11 l. 241/1990 Comma 51 introduzione art. 54 bis nel d.lgs 165/2001 Commi 52 – 59 withe list Commi 75 – 82 norme penali e responsabilità

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Cosa accade «oltre» il disegno Ministeriale ………………….dall’a o do i CU

Programmazione economico-finanziaria

Piano della Performance

Piano della Trasparenza e Prevenzione della Corruzione

Legge 190/2012 – art. 1 c. 15

• Ai fini della presente legge, la trasparenza dell'attività amministrativa, che costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, secondo quanto previsto all'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150, è assicurata mediante la pubblicazione, nei siti web istituzionali delle

pubbliche amministrazioni, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali

ART. 35 D.LGS

33/2013

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Legge 190/2012 – art. 1 c. 15

• Nei siti web istituzionali delle amministrazioni pubbliche sono pubblicati anche i relativi bilanci e conti consuntivi, nonché i costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai cittadini. Le informazioni sui costi sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che ne cura altresì la raccolta e la pubblicazione nel proprio sito web istituzionale al fine di consentirne una agevole comparazione.

Art. 29 d.lgs 33/2013

Legge 190/2012 – art. 1 c. 15 • Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 53 del decreto legislativo 30

marzo 2001, n. 165, come da ultimo modificato dal comma 42 del presente articolo, nell'articolo 54 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, nell'articolo 21 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e successive modificazioni, e nell'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, le pubbliche amministrazioni assicurano i livelli essenziali di cui al comma 15 del presente articolo con particolare riferimento ai procedimenti di:

• a) autorizzazione o concessione;

• b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalita' di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163;

• c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili

finanziari, nonche' attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a

persone ed enti pubblici e privati;

• d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di

carriera di cui all'articolo 24 del citato decreto legislativo n.150 del 2009.

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Legge 190/2012 – art. 1 c. 32

• Con riferimento ai procedimenti di cui al comma 16, lettera b), del presente articolo, le stazioni appaltanti sono in ogni caso tenute a pubblicare nei propri siti web istituzionali: la struttura proponente; l'oggetto del bando; l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte; l'aggiudicatario; l'importo di aggiudicazione; i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; l'importo delle somme liquidate. Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all'anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Le amministrazioni trasmettono in formato digitale tali informazioni all'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che le pubblica nel proprio sito web in una sezione liberamente consultabile da tutti i cittadini, catalogate in base alla tipologia di stazione appaltante e per regione. L'Autorita' individua con propria deliberazione le informazioni rilevanti e le relative modalita' di trasmissione. Entro il 30 aprile di ciascun anno, l'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al presente comma in formato digitale standard aperto. Si applica l'articolo 6, comma 11, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Articolo richiamato dall’art. 37 del d.lgs 33/2013

Legge 190/2012 – art. 1 c. 37

• Art. 1-ter. I soggetti p ivati p eposti all’ese izio di attività amministrative assicurano il rispetto dei criteri e dei princìpi di cui al comma 1, con un livello di garanzia non inferiore a quello cui sono tenute le pubbliche amministrazioni in forza delle disposizioni di cui alla presente legge

Il comma 37 dell’art. 1 della l. n. 190/2012 modifica l’art. 1 ter della l. 241/1190

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L. 190/2012 c. 38 Modifica art. 2 l. 241/1990

L. 190/2012 c. 38 Modifica art. 2 l. 241/1990

Molte amministrazioni commettono un duplice errore.

Da un lato, in presenza di istanze carenti dei presupposti necessari per aprire la trattazione del procedimento si limitano a non darvi semplicemente corso, senza adottare alcun provvedimento e spesso senza nemmeno comunicarlo.

E’ una violazione sostanziale alle disposizioni della legge 241/1990 la quale, come stabilisce in modo inequivocabile l’articolo 2, comma 1, sin da prima della sua novellazione, pretende che ad ogni istanza corrisponda un provvedimento finale. Vi deve essere, cioè, un rapporto di 1 a 1 tra istanze e provvedimenti finali (quale che sia il loro contenuto sostanziale).

Dall’altro lato, alcune altre amministrazioni per giungere alla reiezione della domanda avviano vere e proprie attività amministrative in piena regola, con pienezza di istruttoria ed attività connesse ed impiego di tempi ed energie.

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L. 190/2012 c. 38 Modifica art. 2 l. 241/1990

L’irricevibilità consiste nell’assoluta carenza della possibilità stessa di ricevere l’istanza, ad esempio per assoluta carenza di competenza da parte dell’ente. Ogni procedimento deve concludersi con un provvedimento espresso, ma la norma consente un esame semplificato limitato ai presupposti fondamentali per la stessa apertura del procedimento, che deve comunque concludersi con un provvedimento, sia pure in forma semplificata. Dunque, tutte le istanze debbono essere protocollate ed esaminate. L’irricevibilità è solo una delle motivazioni, uno dei presupposti di fatto che consentono di rigettare l’istanza senza entrare nella fase di istruttoria di merito.

L’inammissibilità può essere considerata la mancanza assoluta dei requisiti soggettivi che la norma pretende in capo all’istante, come la carenza di interesse ad agire o di qualificazione giuridica.

L’improcedibilità è una ragione ostativa all’avvio del procedimento, causata dall’omissione di un’attività esterna o di un’azione oggettiva obbligatoriamente richieste dalla legge all’istante (mancata effettuazione di un tentativo di conciliazione, violazione dei termini entro i quali depositare atti).

Nel caso dell’infondatezza non si determina il rigetto della domanda per l’assenza di un presupposto finalizzato all’avvio dell’istruttoria di merito, come nei tre casi precedenti. L’assenza della fondatezza è necessariamente rilevata sulla base di un’analisi non solo di fatti e presupposti, ma anche degli elementi di diritto e del merito.

L. 190/2012 c. 38 Introduzione art. 6 bis l. 241/1990

Collegamento con la modifica apportata dalla stessa l. 190/2012 al comma 5 dell’art. 53 del d.lgs. 165/2001. Le amministrazioni, nell’autorizzare gli incarichi ai dipendenti non compresi nei compiti e doveri d’ufficio, sono tenute a verificare anche l’insussistenza di situazioni di conflitto, anche potenziali, che potrebbero pregiudicare l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite al medesimo dipendente

Nel capo II della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo l'articolo 6 e' aggiunto il seguente: «Art. 6-bis. - (Conflitto di interessi). - 1. Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale».

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20

Legge / I t oduzio e dell’a t. is el d.lgs. 165/2001

Codice Penale LIBRO SECONDO «DEI DELITTI IN PARTICOLARE» TITOLO II «Dei delitti contro la Pubblica

Amministrazione» Capo I «Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la

Pubblica Amministrazione»

Legge 190/2012 Il regime autorizzatorio c. 42

Integrazioni all’art. 53 del d.lgs. N. 165/2001

Regolamentazione degli incarichi vietati

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21

Legge 19

0/2

01

2 Il regim

e auto

rizzatorio

Rilevazione dell’asse za di

situazioni, anche

potenziali, di conflitto di

interessi

Legge 190/2012 Il regime autorizzatorio

Comunicazione

dell’erogazio e del compenso entro 15

giorni al DFP e

all’A i istrazio e di appartenenza

Responsabilità erariale

I COMMI DAL 7 AL 13 NON SI APPLICANO AI COMPENSI PERCEPITI PER ATTIVITA’ DI FORMAZIONE RIVOLTA A DIPENENTI PUBBLICI

Legge 19

0/2

01

2 Il regim

e auto

rizzatorio

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16/0

4/20

14

22

c. 1

4 Legge 190/2012 Il regime autorizzatorio

AP

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Legge 190/2012 Il regime autorizzatorio

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16/04/2014

23

Conferimento incarico a dipendente pubblico

Amministrazione

pubblica o soggetto

privato conferente

AP conferente o dipendente

Richiesta di autorizzazione (c.10)

30 gg per risposta Dopo silenzio assenso

Amministrazione

di appartenenza Entro 15 gg dall’erogazione del compenso lo comunica (c.11)

Dipartimento Funzione

Pubblica

Entro 15 gg incarichi conferiti o autorizzati con relazione Entro il 30 giugno dichiarazione di non aver conferito o autorizzato incarichi (c.12) Entro 30 giugno per ciascun dipendente e per ogni incarico conferito o autorizzato compensi relativi all’anno precedente

Entro 30 giugno Compensi percepiti dai propri dipendenti anche per incarichi compresi nei compiti e doveri d’ufficio e l’elenco dei collaboratori esterni e consulenti (c. 14)

Pubblicare nelle proprie banche dati elenchi dei consulenti con dati descrittivi (c. 14)

Il nuovo Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (c. 46 l. 190)

• Il regolamento, che rappresenta il codice di comportamento generalmente applicabile nel pubblico impiego privatizzato, deve costituire la base minima e indefettibile di ciascun codice di comportamento adottato dalle varie amministrazioni.

• Si aggiunge al Codice disciplinare contenuto nel CCNL

• Ispi a l’adozio e di Codi i di o po ta e to specifici per ogni amministrazione

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Il nuovo Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (c. 46 l. 190)

• Al complesso dei nuovi codici di comportamento è finalmente attribuito un valore giuridico certo: esso è fonte di responsabilità disciplinare

L. 190/2012 c. 47 Modifica art. 11 l. 241/1990

Nella scuola Accordo di rete ex art. 7 d.p.r. 275/1999 si aggancia all’art. 15 l. 241/1990 che richiama, in quanto applicabili, i commi 2 e 3 dell’art. 11 l. 241/1990

MOTIVAZIONE

Per quanto si tratti di accordi di natura privatistica, in particolare quelli che sostituiscono il provvedimento finale, essi scaturiscono comunque da un’attività amministrativa e, dunque, non possono sottrarsi alle regole generali che la disciplinano

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Legge 190/2012 comma 51 I t oduzio e dell’a t. is el d.lgs 165/2001

anche disciplinari

Legge 190/2012 comma 62 modifica la legge 20/1994 inserendo commi 1-sexies e 1-septies all’a t. .

• Nel giudizio di espo sa ilità i te a di da o all’i agi e della PA derivante dalla commissione di un reato contro la stessa pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in giudi ato, l’e tità del da o si p esu e, salvo p ova o t a ia, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente. In tali giudizi di responsabilità il sequestro conservativo è concesso in tutti i casi di fondato timore di attenuazione della garanzia del credito erariale.

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Legge 190/2012 Modifiche al codice

penale • Le disposizioni di cui al comma 75 ss. prevedono numerose modifiche al codice

penale e soprattutto una significativa riforma dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione.

1. aumenta il minimo sanzionatorio della reclusione per il reato di peculato, del reato di abuso di ufficio e di altre componenti sanzionatorie di alcune fattispecie att ave so l’au e to delle pe e p i ipali previste (da quattro a dieci anni);

2. ridefinisce il reato di concussione, introducendo la fattispecie di concussione per induzione e limitando la concussione per costrizione al solo pubblico ufficiale;

3. distingue la corruzione propria, relativa al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio, dalla corruzione impropria, rimodulando quindi la figura delittuosa;

4. punisce la corruzione tra privati con la reclusione da uno a tre anni, provvedendo a sanare una lacuna;

5. introduce la nuova fattispecie delittuosa del traffico di influenze illecite, prevedendo una pena da uno a tre anni di reclusione.

Il d.lgs. 33/2013 attuativo della legge n. 190/2012

Principi generali

Obblighi di pubblicazione concernenti l’organizzazione delle PPAA

Obblighi di pubblicazione concernenti l’uso delle risorse pubbliche

Obblighi di pubblicazione concernenti le prestazioni offerte e i servizi erogati

Obblighi di pubblicazione in settori speciali

Dati di gestione del bilancio

Tempi di pagamento, dati su procedimenti amministrativi

Dati sui contratti conclusi

Dati sull’organizzazione

Accesso civico

PRINCIPI

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L’a ito oggettivo di appli azio e del d.lgs. 33/2013 (art. 2)

• Obblighi di trasparenza concernenti:

• l’o ga izzazio e

• l’attività delle pu li he a i ist azio i • le modalità per la sua realizzazione

PRINCIPI

Pubblicità e diritto alla conoscibilità (art. 3)

• Afferma il principio di totale accessibilità delle informazioni.

• I dati pubblici oggetto di pubblicazione obbligatoria possono essere conosciuti, fruiti gratuitamente, utilizzati e riutilizzati da parte di hiu ue ai se si dell’a t. dello stesso d.lgs. n. 33/2013

PRINCIPI

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16/04/2014

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Il d.lgs. N. 33/2013 I limiti alla trasparenza art. 4

• I dati personali comuni che devono obbligatoriamente essere pubblicati, comportano la possibilità di una diffusione dei medesimi attraverso i siti istituzionali (1° c.)

Nel caso di pubblicazione obbligatoria di atti o documenti, si devono rendere non intellegibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari non indispensabili

rispetto alle finalità di trasparenza della pubblicazione (c. 4)

Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto a una funzione pubblica e la relativa valutazione sono rese accessibili dall’amministrazione di appartenenza

PRINCIPI

Il d.lgs. N. 33/2013 I limiti alla trasparenza art. 4

• Il comma 6 mantiene fermi i limiti alla diffusione ed i casi di esclusione dal diritto di a esso o e defi iti ell’a t. , o i e , della l. n. 241/1990

• Restano fermi i limiti alla diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale

PRINCIPI

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L’a esso ivi o a t.

• Documenti, informazioni, dati, cui corrisponde il diritto di chiunque di accedere ai siti direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione

ACCESSO CIVICO

Chiunque ha il diritto di richiedere i documenti che la PA non ha pubblicato. La richiesta non è sottoposta ad alcuna limitazione, non deve essere motivata, è gratuita.

L’Amministrazione ha 30 giorni di tempo per procedere alla pubblicazione e trasmetterlo contestualmente al richiedente.

PRINCIPI

L’a esso ivi o a t.

• Posto che le pubbliche amministrazioni sono tenute a pubblicare documenti, informazioni o dati, nel caso in cui la pubblicazione sia stata omessa, chiunque ha diritto di richiedere i medesimi.

Si tratta dell’estensione massima del diritto di accesso, svincolato, in questo caso, dall’interesse diretto concreto e attuale e finalizzato ad un vero controllo sociale dell’operato della PA.

PRINCIPI

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L’a esso ivi o a t.

• La domanda va presentata al Responsabile della trasparenza. Ogni amministrazione adotta autonomamente le misure organizzative necessarie al fi e di assi u a e l’effi a ia di tale istituto e a pu li a e, ella sezio e A i ist azio e t aspa e te , gli i di izzi di posta elett o i a ui inoltrare le richieste di accesso civico e di attivazione del potere sostitutivo, corredate dalle informazioni relative alle modalità di esercizio di tale diritto.

L’a esso ivi o a t.

• Nei casi di ritardo o di mancata risposta da pa te dell’a i ist azio e, il i hiede te può ricorrere al titolare del potere sostitutivo, fatta salva la possibilità di rivolgersi comunque all’o ga o giu isdizio ale a i ist ativo (TAR). ?

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Decorrenza e durata dell'obbligo di pubblicazione art. 8

• In attuazione del comma 35 lett. G) della l. 190/2012, la norma stabilisce che i documenti sono pubblicati sul sito istituzionale dell’a i ist azio e a pa ti e data data i ui hanno acquistato efficacia giuridica e sono costantemente aggiornati

PRINCIPI

Il tempo della pubblicazione art. 8

• I documenti sono pubblicati per 5 anni decorrenti dal 1° ge aio dell’a o su essivo a uello da ui de o e l’o ligo di pubblicazione.

• Sono fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di dati personali, relativi ai componenti degli organi di indirizzo politico e per i dati dei titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza

PRINCIPI

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La sezio e d’a hivio. Pe ua to te po…?

• Alcune criticità, anche in termini operativi, derivano i olt e dall’asse za di u te i e pe la conservazione dei dati nelle sezioni di archivio, ai se si dell’a t. del d.lgs. . / , o u evide te aggravio per le amministrazioni in termini di spesa. Sarebbe utile introdurre scadenze differenziate che tengano conto delle diverse tipologie di documenti, atti e informazioni per cui il decreto prevede la pubblicazione.

La sezione «Amministrazione Trasparente» art. 9 AMMINISTRAZIONE

TRASPARENTE

No FILTRI

Consentire

indicizzazione e

ri er he all’i ter o della sezione

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

SEZIONI DI ARCHIVIO

AMMINISTRAZIONE

TRASPARENTE A

PRINCIPI

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16/04/2014

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Programma triennale per la trasparenza e l'integrità Art. 10

• L’a ti olo ip odu e l’a t. del d.lgs. / i teg a do e i contenuti e specificandoli

Il Piano triennale della trasparenza costituisce, di norma, una sezione del Piano di prevenzione della corruzione

Deve indicare obiettivi collegati con

il piano della performance poiché il

perseguimento di obiettivi di

maggiore trasparenza deve

costituire area strategica

organizzativa ed individuale della

pubblica amministrazione

c.8 Obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione: «Amministrazione trasparente»: a) il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità ed il relativo stato di attuazione; b) il Piano e la Relazione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; c) i nominativi ed i curricula dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009; d) i curricula e i compensi dei soggetti di cui all'articolo 15, comma 1, nonché i curricula dei titolari di posizioni organizzative, redatti in conformità al vigente modello europeo

SCUOLA NO

Solo collaborazioni e consulenze

PRINCIPI

L’a ito soggettivo di appli azio e del d.lgs. 33/2013

• Destinatarie della normativa sono anche le istituzioni scolastiche, ma occorre selezionare,

ell’a ito dell’i te a o ativa siste i a, le parti immediatamente applicabili

PRINCIPI

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PRINCIPI

Riferimenti normativi e atti di organizzazione che riguardano l’istituzione «le pubbliche amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali i riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati «Normattiva» che ne regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività. Sono altresì pubblicati le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall'amministrazione e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta.

AMMINISTRAZIONE

TRASPARENTE A

Ambiti riferibili all’istituzione scolastica: d.Lgs. 279/1994 d.p.r. 275/1999 Normativa sulle indicazioni nazionali ………………………

Il d.lgs. N. 33/2013 Capo II

• Oggetto:

• O lighi di t aspa e za o e e ti l’o ga izzazio e e l’attività delle pu li he a i ist azio i e le modalità per la sua realizzazione

PUBBLICAZIONE NEI SITI ISTITUZIONALI DEI DOCUMENTI, DELLE INFORMAZIONI E DEI DATI CONCERNENTI L’ORGANI))A)IONE E L’ATTIVITA’

DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

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Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione

art. 13

• Composizione organo di indirizzo e organo di gestione

• Articolazione degli uffici, competenze e risorse assegnate;

• Illust azio e dell’o ga izzazio e dell’a i ist azio e, mediante organigramma o altre rappresentazioni grafiche

• Elenco completo dei numeri di telefono e caselle di posta elettronica

L’articolo riprende l’art. 54 del d.lgs. n. 82/2005

Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione

Art. 14

• Con riferimento ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale regionale e locale, le pubbliche amministrazioni pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti, i seguenti documenti ed i fo azio i………….

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• Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonché di collaborazione o consulenza

singola scuola

a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico; b) il curriculum vitae; c) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto

di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato

d) Comunicazione al DFP (art. 53, c. 14 d.lgs. 165/2001)

I DATI connessi alla pubblicazione relativa all’o ga izzazio e e all’attività a t.

PUBBLICAZIONE ENTRO 3 MESI DAL CONFERIMENTO DELL’INCARICO E PER I TRE ANNI SUCCESSIVI ALLA CESSAZIONE

Condizioni di

efficacia

MIUR USR

• Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonché di collaborazione o consulenza

I DATI connessi alla pubblicazione relativa all’o ga izzazio e e all’attività a t.

I dati relativi alle retribuzioni non devono essere riportati all’interno dei curricula ma di essi deve essere data separata evidenza. Inoltre, i compensi sono da pubblicare al lordo di oneri sociali e fiscali a carico del dipendente o collaboratore e consulente

i dati relativi agli eventuali incarichi e cariche di dirigenti, consulenti e collaboratori sono da pubblicare sia se a titolo oneroso sia se a titolo gratuito

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Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli

incarichi conferiti ai dipendenti pubblici (art. 18)

Al fine di verificare il rispetto del limite alle retribuzioni percepite a carico della finanza pubblica, vanno pubblicati sul sito dell’amministrazione di appartenenza tutti gli incarichi autorizzati, con l’indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico

Singolo incarico

Pubblicazione sul sito dell’amministrazione conferente diversa da quella di appartenenza

L’ele o degli incarichi

conferiti a

soggetti esterni

è consultabile

sulla banca dati

del DFP

Obblighi di pubblicazione concernenti i

dati sulla contrattazione collettiva Art. 21

• Riferimenti per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali

• Tutti i dati relativi alla contrattazione collettiva integrativa:

• Contratti integrativi

• Relazione tecnico-finanziaria

• Relazione illustrativa

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I DATI connessi alla pubblicazione relativa all’o ga izzazio e e all’attività a t.

ELENCHI DEI PROVVEDIMENTI FINALI DEI PROCEDIMENTI DI:

• Autorizzazione o concessione;

• “ elta del o t ae te pe l’affida e to di lavo i, se vizi e forniture;

• Co essio e di sovve zio i, o t i uti, sussidi…; • Concorsi e prove selettive;

• A o di stipulati dall’a i ist azio e o soggetti p ivati o o alt e AAPP

Scheda sintetica per ogni provvedimento: contenuto Oggetto Eventuale spesa Estremi principali documenti del procedimento

Per “estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento” si intendono le indicazioni che rendono il documento identificabile quali, ad esempio, la data, il numero di protocollo, l’ufficio o il soggetto che lo ha formato.

Tra gli accordi di cui all’art. 23, c. 1 lett. d), del d.lgs. 33/2013, rientrano anche gli accordi sostitutivi e integrativi dei provvedimenti, i protocolli d’intesa e le convenzioni, a prescindere che contengano o meno la previsione dell’eventuale corresponsione di una somma di denaro. Al contrario, non vi rientrano i contratti stipulati dall’amministrazione con soggetti privati o con altre pubbliche amministrazioni in quanto soggetti agli specifici obblighi di pubblicazione di cui all’art. 37 del d.lgs. n. 33/2013.

I DATI connessi alla pubblicazione relativa all’o ga izzazio e e all’attività a t. )

A o di stipulati dall’a i ist azio e o soggetti privati o con altre AAPP

• T a gli a o di di ui all’a t. , . lett. d), del d.lgs. 33/2013, rientrano anche gli accordi sostitutivi e integrativi dei p ovvedi e ti, i p oto olli d’i tesa e le o ve zio i, a prescindere che contengano o meno la previsione dell’eve tuale o espo sio e di u a so a di de a o. Al contrario, non vi rientrano i contratti stipulati dall’a i ist azio e o soggetti p ivati o o alt e pu li he amministrazioni in quanto soggetti agli specifici obblighi di pu li azio e di ui all’a t. del d.lgs. . / .

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Obblighi di pubblicazione dei dati aggregati relativi all'attivita' amministrativa art. 24

• L’o ligo pe le a i ist azio i di pu li a e i dati elativi all’attività a i ist ativa sussiste ualo a

siano in vigore disposizioni normative che prevedano i apo alle stesse l’o ligo di o ga izza e a fi i statisti i i dati elativi all’attività svolta, ovve o laddove le amministrazioni, su base volontaria, svolgano attività di trattamento dei dati a fini conoscitivi. In tali casi, i dati pubblicati devono essere mantenuti costantemente aggiornati.

• Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati

I DATI connessi alla pubblicazione relativa all’o ga izzazio e e all’attività a t.

Il c. 4 prevede che sia esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni sullo stato di salute o sulla situazione di disagio economico-sociale degli interessati

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Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di

vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati art. 26

• Si tratta di tutti quei provvedimenti che, sulla base della normativa vigente, sono volti a sostenere un soggetto sia pubblico che privato, accordandogli un vantaggio economico diretto o indiretto superiore a 1.000 euro mediante l’e ogazio e di i e tivi o agevolazio i he ha o l’effetto di comportare sgravi, risparmi o acquisizione di risorse.

Le informazioni relative agli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ausili finanziari e vantaggi economici di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013 devono essere organizzate su base annuale in unico elenco per singola amministrazione. Suddivise per anno, esse devono essere pubblicate in elenchi, consultabili sulla base di criteri funzionali, quali, tra gli altri, il titolo giuridico di attribuzione, l’ammontare dell’importo, l’ordine alfabetico dei beneficiari.

Capo III - Obblighi di pubblicazione concernenti l'uso delle risorse pubbliche

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Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e

consuntivo, e del Piano degli indicatori e risultati attesi di

bilancio, nonché dei dati concernenti il monitoraggio degli

obiettivi art. 29

• 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità.

• 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano il Piano di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, con le integrazioni e gli aggiornamenti di cui all'articolo 22 del medesimo decreto legislativo n. 91 del 2011.

• 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, unitamente agli atti cui si riferiscono, i rilievi non recepiti degli organi di controllo interno, degli organi di revisione amministrativa e contabile e tutti i rilievi ancorché recepiti della Corte dei conti, riguardanti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione o di singoli uffici.

Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai

controlli sull'organizzazione e sull'attività

dell'amministrazione Art. 31.

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• Capo IV - Obblighi di pubblicazione

concernenti le prestazioni offerte e i servizi

erogati

Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi

erogati art. 32

• 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici

Certificazione della qualità dei servizi

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Pubblicazione relativa a procedimenti amministrativi e

controllo sulle dichiarazioni sostitutive art. 35

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE Es. procedimento Breve descrizione Unità organizzativa responsabile Nome responsabile procedimento Atti da allegare, modulistica, soggetti ai quali rivolgersi con relativo num di tel. Termini di conclusione del procedimento Procedimenti il cui provvedimento finale può essere sostituito da una dichiarazione dell’interessato o che si possono concludere con il silenzio assenso Le modalità e gli strumenti di tutela ………..

Pubblicazione relativa a procedimenti

amministrativi e controllo sulle dichiarazioni

sostitutive art. 35

• Atteso he l’a t. del d.lgs. . / o prevede alcuna limitazione per la pubblicazione dei dati in esso indicati, le amministrazioni sono tenute a provvedervi per tutte le tipologie di procedimento di propria competenza che abbiano efficacia esterna, in quanto il loro atto conclusivo sia un provvedimento amministrativo

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Pubblicazione delle informazioni necessarie per

l'effettuazione di pagamenti informatici Art. 36

• Questo articolo integra le finalità di comunicazione e trasmissione delle informazioni digitali tra pubbliche amministrazioni e cittadini con quelle di trasparenza e pubblicità per i pagamenti informatici

Informazioni da pubblicare (ex art. 5 d.lgs. N. 82/2005) • Codici IBAN identificativi del conto di pagamento; • Codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente

per il versamento

• Capo V - Obblighi di pubblicazione in settori

speciali

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Art. 37. Obblighi di pubblicazione concernenti i

contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

• Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale e, in particolare, quelli previsti dall’a t. 1, c. 32 l. 190/2012, ciascuna amministrazione pubblica, secondo quanto previsto dal dlgs 163/2006, e, in particolare, dagli articoli 63,65,66,122,124,206 e 223, le informazioni relative alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture.

• 2. Le pubbliche amministrazioni sono tenute altresì a pubblicare, nell'ipotesi di cui all’a t. 57 c. 6 del d.lgs. 163/2006, la delibera a contrarre.

Spese in economia

Gli obblighi di pubblicazione riguardano anche gli affidamenti diretti o espletati con procedura informale di richiesta di preventivi, ivi inclusi quelli per importi di spesa minimi, non risultando allo stato la presenza di soglie normative per la pubblicazione.

Fo at dati da pu li a e ell’attività contrattuale

Bandi di gara e contratti ( art.37 decreto legislativo 14 marzo 2013 n.33)*

Dipartimento/ Ufficio proponente

Data avvio procedura

Oggetto contratto

Periodo di copertura

contrattuale, periodo di

riferimento della prestazione

Procedura di scelta del

contraente

Codice CIG

RUP Elenco operatori invitati; per

ciascun soggetto:codice fiscale e ragione

sociale

Aggiudicatario Codice fiscale e ragione

sociale del soggetto

contraente

Importo lordo contratto/

aggiudicazione

* Deliberazione AVCP n.26 del 22 maggio 2013

ind

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46

Art 23, comma 1, lettera b) e comma 2, e art.37 del

D.Lgs.n.33/2013 a confronto

Art. 23

L’a t. del D.Lgs. . / dispo e he le amministrazioni aggiornino ogni sei mesi, mediante pubblicazione in distinte partizioni della sezione «Amministrazione trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati, con particolare riferimento ai p ovvedi e ti fi ali di alcune tipologie di

procedimenti, tra cui quelli relativi alla s elta del o t ae te pe l'affida e to di

lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006,

.163 .

Art. 37

1.Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale e, in particolare, quelli previsti dall’a t. 1, c. 32 l. 190/2012, ciascuna amministrazione pubblica, secondo quanto previsto dal dlgs 163/2006, e, in particolare, dagli articoli 63,65,66,122,124,206 e 223, le informazioni relative alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture.

2. Le pubbliche amministrazioni sono tenute altresì a pubblicare, nell'ipotesi di ui all’a t. 57 c. 6 del d.lgs. 163/2006, la

delibera a contrarre.

Le do a de elativa e te all’appli a ilità alla scuola del d.lgs. 33

• Il sito della scuola si può definire «istituzionale»?

• Basta registrarlo su Digit PA ….gov?

• E se anche lo fosse è automaticamente «istituzionale»?

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I dati da pu li a e………i attesa di hia i e ti…..!!!!!!!

• Amministrazione trasparente

ORGANIZZAZIONE E ATTIVITA’ DELLA SCUOLA Organi collegiali – dirigente Regolamenti Codici disciplinari e di comportamento Articolazione degli Uffici di Segreteria Telefoni e posta elettronica Incarichi conferiti o autorizzati al personale Dati sulla contrattazione collettiva integrativa Provvedimenti del dirigente (in forma di scheda sintetica) relativi ai procedimenti di scelta del contraente e agli accordi stipulati con soggetti privati o pubblici (es. reti)

• Amministrazione trasparente USO DELLE RISORSE PUBBLICHE Bilancio di previsione Bilancio consuntivo

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• Amministrazione trasparente

OBBLIGHI CONCERNENTI LE PRESTAZIONI OFFERTE E I SERVIZI EROGATI DALLA SCUOLA art. 32 • Carta dei servizi • POF • Documento sulla certificazione della qualità dei servizi (se presente) • Dati sui procedimenti di competenza della scuola (dati essenziali,

compresa l’indicazione dei mezzi di tutela) • Recapito tel. e casella di posta elettronica del referente per il

procedimento di gestione e controllo delle dichiarazioni sostitutive

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti

amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e

l'acquisizione d'ufficio dei dati art. 35

• Pubblicazione delle tipologie di procedimento con riferimento alle attività di acquisizione d’uffi io delle i fo azio i di ui al d.p.r. 445/2000, prevedendo la pubblicazione dei recapiti telefonici e indirizzi mail degli uffici responsabili di tale attività.

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Amministrazione trasparente (sospeso)

CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE • Informazioni relative alle procedure per l’affidamento di contratti di

contratti di lavori, servizi e forniture art. 37

Data di avvio della procedura struttura proponente oggetto del contratto Documentazione (capitolato, determina, inviti ecc.) Link Periodo di copertura contrattuale, periodo di riferimento della prestazione Procedura di scelta del contraente Codice CIG RUP Elenco operatori invitati Aggiudicatario Dati fiscali del soggetto contraente Importo lordo contratto/aggiudicazione Data contratto Contratto/ordinativo Link

Il responsabile della trasparenza art. 43 • All'interno di ogni amministrazione il responsabile per la

prevenzione della corruzione, di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza, di seguito «Responsabile», e il suo nominativo e' indicato nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrita'

“E’ stato chiesto alla Commissione [CIVIT] se il Segretario comunale, quale responsabile per la prevenzione della corruzione e, al tempo stesso, responsabile dell’ufficio per i procedimenti disciplinari, versi in situazioni di conflitto di interesse o di incompatibilità.” Risposta: “La Commissione ha espresso l’avviso che, anche alla luce di quanto previsto dalla circolare n.1/2013 del Dipartimento della Funzione pubblica, il responsabile della prevenzione della corruzione non può rivestire contemporaneamente il ruolo di responsabile dell’ufficio per i procedimenti disciplinari, versandosi in tale ipotesi in una situazione di potenziale conflitto di interessi.”

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Sanzioni

• Art. 46 Violazione degli obblighi di trasparenza - Sanzioni 1. L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente o la mancata predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrita' costituiscono elemento di valutazione della responsabilita' dirigenziale, eventuale causa di responsabilita' per danno all'immagine dell'amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili. 2. Il responsabile non risponde dell'inadempimento degli obblighi di cui al comma 1 se prova che tale inadempimento e' dipeso da causa a lui non imputabile.

Riepiloga do……..il uad o nazionale

• I siti dei soggetti che pubblicano i dati ex d.lgs. 33/2013 devono essere «istituzionali»

• I livelli di pubblicazione dei dati vanno decisi dal MIUR, secondo diverse opzioni:

1. Pubblicazione nel sito del MIUR a seguito della trasmissione dei dati da parte delle istituzioni scolastiche. In tal caso il dirigente rimane responsabile della legittimità e qualità dei dati;

2. Pubblicazione sul sito delle scuole – dopo averlo riconosciuto istituzionale e, pertanto, avendo fornito un format uniforme sul territorio nazionale- dei dati elativi all’o ga izzazio e e al se vizio e ogato, las ia do i dati elativi all’attività egoziale o lusa alla pu li azio e da parte del MIUR o attribuendo anche questa parte alle scuole;

3. Pubblicazione da parte degli USR di tutti i dati relativi alle scuole della regione a seguito della trasmissione dei dati da pubblicare

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Riepiloga do……..

• Qualunque sarà il modello di applicazione del d.lgs. 33, non si potrà prescindere:

1. dal legame logico-funzionale tra la strutturazione del Piano della Performance legato alla programmazione finanziaria e alla programmazione strategica;

2. dalla realistica previsione di azioni di prevenzione della corruzione e di controlli di legittimità e di risultato

…dalla deli e a CIVIT . /

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La pubblicità legale

• Parliamo di qualcosa di diverso?

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Parliamo di qualcosa di diverso?

• L’o ligo di affissio e degli atti all’al o p eto io e uello di pu li azio e sui siti istituzio ali all’i te o

della sezio e A i ist azio e t aspa e te svolgono funzioni diverse.

• La du ata della pu li azio e dei do u e ti ell’al o pretorio on line non coincide, poiché inferiore, con la durata della pubblicazione dei dati sui siti istituzionali e t o la sezio e A i ist azio e t aspa e te he l’a t. , . , del d.lgs. . / fissa a i ue a i.

• Come precisato nella delibera n. 33/2012, alcuni degli atti che devono essere pubblicati

ell’al o p eto io uali avvisi, a di di ga a, appalti, a di di o o so pe l’assu zio e di personale), ai sensi della legge n. 190/2012 e del d.lgs. n. 33/2013, devono comunque essere pubblicati in formato di tipo aperto sul sito dell’e te e t o la sezio e A i ist azio e t aspa e te .

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d.lgs. N. 82/2005 art. 32 • 4. Le pubbliche amministrazioni

garantiscono che le informazioni contenute sui siti siano accessibili, conformi e corrispondenti alle informazioni contenute nei provvedimenti amministrativi originali dei quali si fornisce comunicazione tramite il sito.

• 4-bis. La pubblicazione telematica produce effetti di pubblicità legale nei casi e nei modi espressamente previsti dall'ordinamento

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari.

La pubblicità legale

• La Legge n. 69 del 18 giugno 2009 riconosce l'effetto di pubblicità legale solamente agli atti e ai provvedimenti amministrativi pubblicati dagli Enti Pubblici sui propri siti informatici.

• I pa ti ola e l’art. 32, comma 1 della legge ha sa ito he a fa data dal 1 gennaio 2010 gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli e ti pu li i o ligati . Il successivo comma 5 dello stesso a t. p e isa a de o e e dal gennaio 2010 le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pu li ità legale .

(termine prorogato al 1° gennaio 2011 n.d.r.)

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Albo on line

• L’al o pretorio si trasforma e diventa un luogo "virtuale" e accessibile a

tutti con un semplice collegamento al sito web di riferimento. In questo modo tutti i documenti e gli atti che devono essere divulgati e diffusi per acquisire efficacia, saranno resi pubblici tramite Internet. Le egole o le uali fu zio a l’al o p eto io o li e o a ia o, a cambia lo strumento: in luogo del documento stampato e affisso nello spazio dedi ato all’al o p eto io i sa a’ un sito web.

La pubblicità legale

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Modalità di pu li azio e dei do u e ti all’Al o on line

• La pubblicazione online deve garantire:

• Autorevolezza e autenticità del documento pubblicato;

• Conformità all’originale, cartaceo o informatico;

• Preservazione del grado di giuridicità dell’atto, cioè non degradazione dei valori giuridici e probatori degli atti pubblicati sul sito web;

• Inalterabilità del documento pubblicato; • Possibilità di conservazione, a norma di

legge, del documento nel tempo che ne preservi la validità giuridica e probatoria

Caratteristiche del processo di pubblicazione • I documenti devono essere in formato elettronico;

• Il fo ato deve ga a ti e l’immodificabilità del contenuto;

• I documenti devono essere firmati con la firma elettronica o digitale da parte del responsabile del procedimento o dal Responsabile del procedimento di pubblicazione;

• Qua do il o te uto degli atti o o pati ile o l’a essi ilità, o o e fo i e le i di azio i pe l’a esso alle i fo azio i;

• I documenti rimangono pubblicati per tutto il tempo previsto dalla normativa;

• La consultazione dei documenti deve contenere le seguenti informazioni:

a) L’e te he ha pu li ato l’atto; b) La data di pubblicazione;

c) La scadenza;

d) La descrizione;

e) La lista degli allegati consultabili

• L’al o o li e deve p evede e i e a is i pe la pu li azio e e la rimozione/archiviazione degli atti;

• Tutti i documenti devono essere numerati automaticamente dal sistema in ordine cronologico;

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Caratteristiche del processo di pubblicazione

• L’attività dell’Al o o siste ella pu li azio e di tutti quegli atti sui quali viene apposto un referto di pubblicazione, cioè:

• Delibere, determine, avvisi, gare, concorsi che devono essere portati a conoscenza del pubblico come atti emessi dalla PA

La pubblicità legale degli esiti scolastici

Pubblicare i «tabelloni» sul sito?

Pubblicare i «tabelloni» all’albo (ex) posto all’interno dei locali della scuola?

Il MIUR continua nelle ordinanze degli esami di Stato a richiamare la pubblicazione all’interno dei locali della scuola

Il Garante alla Privacy non entra nella regolazione

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Caratteristiche del processo di pubblicazione

Art. 11, c. 5 l.p. n. 121/2000

• I provvedimenti adottati dalle istituzioni scolastiche, fatte salve le specifiche disposizioni in materia di disciplina del personale e degli studenti, divengono definitivi il quindicesimo giorno dalla data della loro pubblicazione nell'albo della scuola. Entro tale termine, chiunque abbia interesse può proporre reclamo all'organo che ha adottato l'atto, che deve pronunciarsi sul reclamo stesso nel termine di trenta giorni, decorso il quale l'atto diviene definitivo. Gli atti divengono altresì definitivi a seguito della decisione sul reclamo.

Pubblicità

• All’al o o li e: • Codice disciplinare

• Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

• Delibere oo. cc.

• Bandi e avvisi

• ……………….

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La visione finale della trasparenza documentale sul sito istituzionale

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

AR

CH

IVIO

DA

TI

ORGANIZZAZIONE E ATTIVITA’ DELLA SCUOLA

CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE Determina a contrarre per proc negoz senza bando Avvisi bandi e inviti Avvisi sugli esiti proced affidamento

Albo on line

OBBLIGHI CONCERNENTI LE PRESTAZIONI OFFERTE E I SERVIZI EROGATI DALLA SCUOLA

Delibere oo.cc. Bandi e Avvisi Graduatorie Esiti scolastici ………………….

Composizione OO.CC. Articolazione degli uffici

CV ds Organigramma

Dati sulla CII Numeri di telefono

elenchi collaboratori Elenco semestrale provvedimenti finali: determine aggiudicazione e accordi con

elementi descrittivi Criteri, atti, elenchidi contributi, sussidi

ARCHIVIO

Obblighi di pubblicazione concernenti l'uso delle risorse pubbliche

Programma annuale Conto consuntivo

Rilievi ai quali non si è dato seguito

Carta dei servizi Certificazione di qualità

Modalità di pagamento – IBAN Tipologie di procedimenti

Procedimenti il cui provvedimento finale può essere autocertificato o concludersi con

silenzio assenso Modulistica

Uffici e nn. tel

Alla prossima occasione………………

Anna Armone

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• Co isposte a spe ifi i uesiti, l’Auto ità ha i olt e avuto odo di da e i di azio i sull’i dividuazio e dell’o ga o di i di izzo el aso di e ti pu li i o te ito iali o di enti di diritto privato, quali società partecipate dove di norma non si hanno o ga i elettivi. Ad avviso dell’Auto ità, vista la dive sa possi ile a ti olazio e delle o pete ze all’i te o delle diffe e ti tipologie di e ti, o o e à o side a e gli

o ga i ei uali te do o a o e t a si o pete ze uali, t a le alt e, l’adozio e di statuti e egola e ti i te i, la defi izio e dell’o di a e to dei se vizi, la dotazio e o ga i a, l’i dividuazio e delle li ee di i di izzo dell’e te, la dete i azio e dei p og a i e degli o iettivi st ategi i plu ie ali, l’e a azio e di di ettive di a atte e ge e ale elative all’attività dell’e te, l’app ovazio e del

ila io p eve tivo e del o to o su tivo, l’app ovazio e dei pia i a uali e plu ie ali, l’adozio e di ite i ge e ali e di pia i di attività e di i vesti e to.

Le novità sul piano della repressione:

• Corruzione per l’ese izio delle funzioni (art. 318 c.p.).

• Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)

• Traffico di influenze illecite (Art. 346 bis c.p.)

• Corruzione fra privati (art. 2635 c.c.)

• Inasprimento del trattamento sanzionatotrio

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Concussione (art. 317 c.p.)

• Il reato di concussione (art. 317) diventa riferibile al solo pu li o uffi iale e o più a he all’i a i ato di pubblico servizio) e non è più prevista la fattispecie per induzione, oggetto di un autonomo reato

Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe

taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra

utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

E’ inserito nel codice l'art. 319-quater, relativo al delitto di “Induzione indebita a dare o promettere utilità” (cd. concussione per induzione), che punisce sia il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che induce il privato a pagare (reclusione da 3 a 8 anni) sia il privato che dà o promette denaro o altra utilità (reclusione fino a 3 anni);

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Co uzio e pe l’ese izio della fu zio e A t. 318 c.p.)

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sè o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Il reato di cui all’art. 318, relativo alla cd. corruzione impropria del pubblico ufficiale (Corruzione per un atto d’ufficio), ora rubricato “Corruzione per

l’esercizio della funzione”, viene riformulato in modo da rendere più evidenti i confini tra le diverse forme di corruzione: da una parte, la corruzione propria di cui all'art. 319, che rimane ancorata alla prospettiva del compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio; dall'altra, l'accettazione o la promessa di una utilità indebita, da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, che prescinde dall'adozione o dall'omissione di atti inerenti al proprio ufficio;

• Esercizio della funzione (messa a libro paga del pubblico agente)

• Irrilevanza del momento in cui vi è promessa/dazione (c.d. corruzione e antecedente e susseguente)

Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319-ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sè o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale.

• inserito nel codice il delitto di Traffi o di i flue ze ille ite (nuovo art. 346-bis) che sanziona con la reclusione da 1 a 3 anni chi sfrutta le sue relazioni con il pubblico ufficiale al fine di farsi dare o promettere denaro o altro vantaggio patrimoniale come prezzo della sua mediazione illecita. La condotta deve riguardare un atto contrario ai doveri d'ufficio o l'omissione o il ritardo di un atto dell'ufficio e la stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette;

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Traffico di influenze illecite. Circostanze

• La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sè o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di

incaricato di un pubblico servizio.

• Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie.

• Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.