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Il presente lavoro è articolato in cinque parti. La prima analizza le criticità e le opportunità connesse al recepimento della direttiva 2006/32/CE limitatamen- te alle misure di intervento e alla quan- tificazione dei risparmi associati; la se- conda illustra l’evoluzione della legisla- zione e delle politiche per l’efficienza energetica nell’ultimo trentennio (dal- la legge 373 del 1976 al decreto 192 del 2005); la terza presenta le metodologie per la quantificazione dei risparmi ener- getici – elaborate dall’ENEA – e utilizza- te sia a livello centrale sia locale per l’ap- plicazione delle diverse disposizioni nor- mative; la quarta analizza le novità in- trodotte a livello metodologico dai de- creti ministeriali 2001/2004, nell’ambito dei quali l’ENEA è stato recentemente chiamato a svolgere una importante funzione per la valutazione delle pro- poste ammesse al programma, e per l’elaborazione e l’aggiornamento delle schede di valutazione; l’ultima intende, infine, fornire alcuni esempi del lavoro svolto dall’ENEA per la diffusione della cultura dell’efficienza energetica. ENERGIA, AMBIENTE E INNOVAZIONE 2/2007 36 Questo lavoro intende fornire un quadro delle politiche italiane messe in atto negli ultimi trent’anni per aumentare l’efficienza energetica nel Paese, con particolare attenzione ai meccanismi di incentivazione e alle metodologie di quantificazione dei risparmi. Queste ultime in particolare, alla cui definizione l’ENEA ha fornito un grande contributo, saranno oggetto di un’approfondita rivisitazione da parte della Commissione Europea, in virtù della recente emanazione della direttiva 2006/32/CE e degli impegni connessi al suo recepimento riflettore su Thirty years of energy efficiency in Italy: ENEA’S contribution This article describes the policies adopted in Italy over the past three decades to increase the nation’s energy efficiency, with particular attention to incentive mechanisms and methodologies for quantifying energy savings. The latter, to whose definition ENEA has made a large contribution, will be the subject of an in-depth review by the European Commission in light of the recent promulgation of the 2006/32/EC directive and the commitments related to its incorporation in Italian law 30 anni di efficienza energetica in Italia: il contributo dell’ENEA Americo Carderi, Walter Cariani, Franco Degli Atti, Nino Di Franco, Maura Liberatori, Rino Romani, Sigfrido Vignati

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Il presente lavoro è articolato in cinqueparti. La prima analizza le criticità e leopportunità connesse al recepimentodella direttiva 2006/32/CE limitatamen-te alle misure di intervento e alla quan-tificazione dei risparmi associati; la se-conda illustra l’evoluzione della legisla-zione e delle politiche per l’efficienzaenergetica nell’ultimo trentennio (dal-la legge 373 del 1976 al decreto 192 del2005); la terza presenta le metodologieper la quantificazione dei risparmi ener-getici – elaborate dall’ENEA – e utilizza-te sia a livello centrale sia locale per l’ap-plicazione delle diverse disposizioni nor-mative; la quarta analizza le novità in-trodotte a livello metodologico dai de-creti ministeriali 2001/2004, nell’ambitodei quali l’ENEA è stato recentementechiamato a svolgere una importantefunzione per la valutazione delle pro-poste ammesse al programma, e perl’elaborazione e l’aggiornamento delleschede di valutazione; l’ultima intende,infine, fornire alcuni esempi del lavorosvolto dall’ENEA per la diffusione dellacultura dell’efficienza energetica.

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Questo lavoro intende fornire un quadro delle politiche italiane

messe in atto negli ultimi trent’anniper aumentare l’efficienza

energetica nel Paese, con particolareattenzione ai meccanismi

di incentivazione e alle metodologiedi quantificazione dei risparmi.

Queste ultime in particolare, alla cui definizione l’ENEA

ha fornito un grande contributo,saranno oggetto di un’approfondita

rivisitazione da parte della Commissione Europea,

in virtù della recente emanazionedella direttiva 2006/32/CEe degli impegni connessi

al suo recepimento

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Thirty years of energyefficiency in Italy:

ENEA’S contributionThis article describes the policies adopted

in Italy over the past three decades to increase the nation’s energy efficiency,

with particular attention to incentivemechanisms and methodologies

for quantifying energy savings. The latter, to whose definition ENEA has made a large contribution, will be the subject

of an in-depth review by the EuropeanCommission in light of the recent

promulgation of the 2006/32/ECdirective and the commitments related

to its incorporation in Italian law

30 anni di efficienzaenergetica in Italia:

il contributodell’ENEA

Americo Carderi, Walter Cariani, Franco Degli Atti, Nino Di Franco,

Maura Liberatori,Rino Romani, Sigfrido Vignati

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Efficienza energetica secondo l’Europa

Criticità e opportunità per l’Italia

Alcuni aspetti legati all’emanazione del-la direttiva 2006/32/CE relativa all’effi-cienza degli usi finali dell’energia e aiservizi energetici potranno rappresen-tare problemi e opportunità per il no-stro Paese. In proposito, tra le disposizioni finali delCapo IV, si segnala: • la possibilità di trasferire alla Commis-

sione metodologie di calcolo, già inuso nel Paese, per la misura del rispar-mio energetico. Tale circostanza rive-ste notevole rilevanza con riferimen-to a quanto previsto nell’allegato I del-la Direttiva, e in ultima analisi all’obiet-tivo di non stravolgere i sistemi di valu-tazione e validazione dei risparmienergetici adottati in Italia;

• la necessità di predisporre e presenta-re alla Commissione, Piani di azioneper l’efficienza energetica, entro il 30giugno del 2007, 2011 e 2014, che in-cludano dati sui risparmi previsti e con-seguiti, debitamente certificati.

Le metodologie di calcolo dei target in-dicativi e delle misure di risparmio ener-getico sono indicate in sei allegati alladirettiva.Per quanto riguarda l’allegato 1, è inte-ressante notare che i risparmi energeti-ci di un particolare anno successivo al-l’entrata in vigore della direttiva, che ri-sultino da misure di miglioramento del-l’efficienza energetica attuate in un an-no precedente non anteriore al 1995 eche hanno un effetto duraturo, posso-no essere presi in considerazione per cal-colare i risparmi annuali. In alcuni casipossono essere considerate, nel calcolodel risparmio annuale, misure attuateprima del 1995 ma non anteriori al 1991.

Misure di natura tecnologica dovrebbe-ro o essere aggiornate per tener contodel progresso tecnologico o valutate inrelazione al benchmark per tali misure.La Commissione fornirà linee guida perla misurazione o la stima di queste mi-sure, laddove possibile sulla base dellalegislazione comunitaria, come la diret-tiva 2004/8/CE e la direttiva 2002/91/EC.L’allegato 3 presenta la lista di esempidelle misure di miglioramento dell’effi-cienza energetica ammesse. Per essereprese in considerazione queste misuredevono produrre risparmi energetici chepossano essere chiaramente misurati everificati o stimati secondo le linee gui-da dell’allegato 4, e il loro impatto suirisparmi energetici non deve essere giàcontabilizzato in altre misure. L’allegato 4 descrive il quadro generaleper la misurazione e la verifica dei ri-sparmi energetici. La Commissione Europea, con l’assistenzadi comitati di esperti dei vari paesi mem-bri, dovrà sviluppare una metodologiaarmonizzata per misurare i risparmi ot-tenuti e valutare i miglioramenti dell’ef-ficienza energetica. In particolare, un Co-mitato di rappresentanti degli Stati mem-bri, assistito da sub-comitati di esperti no-minati dai singoli Stati o selezionati dalgruppo di esperti che ha collaborato al-la formulazione della direttiva, dovrà spe-cificare il metodo di valutazione e di mo-nitoraggio da applicare. Al proposito è interessante notare chela direttiva cita sia il metodo top-down1,che usa aggregati di indicatori energe-tici, sia il metodo bottom-up2, più anali-tico sugli effetti delle singole misure, eche dovrebbe essere utilizzato almenoper il 25% dei risparmi energetici utiliai fini della stessa direttiva. Entrambi questi metodi dovranno esse-re meglio specificati, e a tal fine la DG-TREN della CE ha invitato un gruppo diesperti per discutere le opzioni e i pro-

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blemi connessi al monitoraggio e allavalutazione. In via informale, sono sta-ti indicati problemi legati alle differenzenelle definizioni di risparmio e nella ge-stione di effetti, come quelli più suscet-tibili di produrre distorsioni. Per quan-to riguarda il metodo bottom-up, laquestione della durata media degli in-

terventi sarà cruciale per stabilire quali,e per quanto tempo, gli interventi at-tuati prima del 2006 possono essere con-siderati utili al raggiungimento del tar-get imposto dalla direttiva per gli annisuccessivi.Per il metodo top-down, la direttiva pro-pone di utilizzare l’indicatore ODEX, ag-

Box 1 - La Direttiva 2006/32/CEEfficienza energetica, politiche di sostegno, strumenti operativi

Sulle due questioni che prospettano una forte incidenza sui costi associati alla direttiva,segnatamente la quantificazione e certificazione dei risparmi per il periodo di riferimen-to e la definizione, concordata a livello europeo, delle metodologie ammissibili, l’ENEA puòfornire un contributo qualificato sulla base del ruolo svolto, degli strumenti sviluppati edelle competenze acquisite nel corso degli ultimi 30 anni a supporto delle istituzioni cen-trali e periferiche nella definizione e implementazione delle politiche e dei programmi dimiglioramento dell’efficienza energetica. D’altra parte l’Italia dovrà, al pari di altri paesi, dotarsi di strumenti che aiutino l’interventopubblico a ristabilire e/o a promuovere condizioni operative atte a indirizzare i privati versola costituzione e lo sviluppo di mercati delle energie rinnovabili e del risparmio energetico. Riguardo al supporto di cui gli Stati membri possono avvalersi ai fini della direttiva, sisottolineano qui le disposizioni contenute in una serie di articoli. Il c. 4 dell’art. 4 recita:” Gli Stati membri affidano ad una o più autorità o agenzie nuove o preesistenti, il con-trollo generale e la responsabilità di supervisionare il quadro istituito, ai fini dell’obietti-vo generale della direttiva. … omissis..”. L’art. 9 riguarda la semplificazione regolamen-tare per i finanziamenti, e l’individuazione di contratti tipo. L’art. 11 riguarda la possi-bilità di istituire fondi dedicati. L’art. 12 riguarda la diffusione di sistemi di diagnosi ener-getica e di certificazione dei risparmi.Questo blocco di articoli rappresenta l’esemplificazione della presa d’atto di un certo nume-ro di barriere e fallimenti di mercato3 che frenano le decisioni di investimento privato nelsettore. Tipicamente le barriere in questione sono legate ai costi e al rischio/incertezza suirendimenti di lungo periodo delle tecnologie pulite, attualmente più alti di quelli percepiti neisistemi convenzionali, laddove la percezione è spesso condizionata da mancanza di informa-zione tempestiva e accurata. La distorsione di mercato più evidente é inoltre quella legata aun sistema di formazione del prezzo dei combustibili fossili che, pur se altamente volatile, ene è testimone l’andamento ciclico degli ultimi trent’anni, non rispecchia i costi sociali e am-bientali del loro utilizzo, ignora cioè le esternalità, e per ciò impone alle tecnologie energe-tiche sostenibili uno svantaggio in termini di competitività, rendendone la loro diffusione di-pendente dalle politiche di sostegno pubbliche sia finanziarie sia regolamentari. Obiettivi autoimposti e/o vincoli stabiliti a livello sovranazionale e internazionale hanno indot-to le autorità pubbliche di governi centrali e periferici a considerare gli impatti più ampi del-la produzione e del consumo di energia, alla ricerca di modi sempre più raffinati ed efficaci diintervenire, stante mercati che si trasformano sempre più rapidamente e mutevolmente. È ormai comunemente riconosciuto che interventi pubblici efficaci sono quelli tesi alla pro-mozione dell’innovazione tecnologica per l’energia sostenibile e quelli che forniscono cer-tezze sul quadro regolamentare e operativo del quale hanno bisogno gli operatori eco-nomici per prendere le loro decisioni di investimento di lungo periodo. Tipicamente le po-litiche più apprezzate sono quelle che aiutano la creazione dei mercati, riducono il rischio,prospettano tassi di rendimento accettabili per investire e creano le condizioni per una in-dustria dell’energia, sostenibile sotto il profilo ambientale, finanziario ed economico.

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gregato di un certo numero di indicato-ri energetici per diversi settori di utilizzo.Non è esclusa una revisione di questo in-dicatore, mentre è largamente condivi-sa l’esigenza di un miglioramento dellaqualità dei dati di riferimento. Per il metodo bottom-up, un approcciocomune richiede un dettagliato reso-conto delle misure di risparmio realiz-zate, imputabili alle diverse politiche einiziative. Oltre alla questione della du-rata di vita degli interventi, cui si è giàaccennato, si sottolineano qui alcunealtre questioni aperte di una certa rile-vanza. I metodi top-down o bottom-up posso-no indicare risparmi che non rappresen-tano quelli definiti nella direttiva. Adesempio l’indicatore ODEX potrebbecontenere gli effetti di un cambiamen-to strutturale (variazione del tasso di oc-cupazione degli edifici) o gli effetti difattori autonomi, come l’aumento deiprezzi dell’energia. I metodi bottom-up,che si concentrano sulle singole misure

di policy, potrebbero ignorare l’effettosinergico delle diverse misure. Tenuto conto che la Commissione si è ri-servata la facoltà di dirimere i problemisopra elencati entro il 2012, è ovvia laconvenienza per l’Italia di valorizzare,in ambito europeo, quanto è stato giàfatto in merito allo sviluppo di metodo-logie di valutazione del risparmio ener-getico per i diversi provvedimenti legi-slativi emanati in ambito nazionale.

Evoluzione della legislazione e delle politiche per l’efficienzaenergetica

Il tema dell’energia, sotto l’aspetto delcontenimento dei consumi e dell’effi-cienza energetica, è stato oggetto di at-tenzione, nella legislazione italiana, da-gli inizi degli anni settanta; l’elenco deiprovvedimenti normativi che hanno de-terminato l’indirizzo delle politiche ener-getiche, per i vari settori (civile, indu-striale e trasporti) è riportato nel box 2:

Box 2 - Le leggi di sistema in campo energetico

• Legge 30 aprile 1976 n. 373.• Legge 29 maggio 1982 n. 308.• Legge 9 gennaio 1991 n. 10 (DPR 412/93).• Decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192.• Decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79. • Decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 164.• Decreti 2001 “Determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di incremento del-

l’efficienza energetica degli usi finali ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del decreto legi-slativo 16 marzo 1999, n. 79”. “Determinazione degli obiettivi quantitativi nazionalidi risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili di cui all’articolo 16, comma 4,del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164”.

• Decreti 2004 “Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l’incremento del-l’efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del de-creto legislativo 16 marzo 1999, n. 79”. “Nuova individuazione degli obiettivi quantita-tivi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all’art.16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164”.

Il recente D.Lgs 19 agosto 2005 n. 192 ha completato il percorso intrapreso negli annisettanta, eliminando alcune incongruenze normative presenti nella precedente legislazio-ne, cercando di integrare la regolamentazione di tutti gli impianti a servizio dell’edifi-cio. Ha inoltre introdotto l’obbligatorietà della certificazione energetica negli edifici dinuova costruzione.

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Di seguito si riportano alcune sinteticheconsiderazioni sullo spirito delle primeleggi e la metodologia di applicazionedelle stesse, riservando una sezione aparte per l’esame dei decreti 2001-2004.

Legge 373/1976

Il primo provvedimento di risparmioenergetico predisposto in Italia è la leg-ge 30 aprile 1976 n. 373 ed i suoi decre-ti applicativi (DPR 28/6/1977 n. 152 e DM10/1977), con cui si è affrontato il pro-blema del contenimento dei consumienergetici nella progettazione dei nuo-vi edifici e nella ristrutturazione di quel-li esistenti.Lo spirito della legge era quello tipicodel command-control, con cui si inten-deva fissare standard energetici per ilsettore edilizio; in effetti, sia per il ca-rattere innovativo, sia per le condizio-ni d’urgenza con cui la norma è stataapprontata, non tutti gli aspetti furonoaffrontati o sufficientemente appro-fonditi.L’aspetto principale della legge era laprescrizione di limiti alla potenza degliimpianti di riscaldamento, attraverso ladefinizione di un coefficiente volumicoglobale; al riguardo, però, non venivafornito alcun metodo di calcolo da uti-lizzare nella verifica. Di fatto, i tecnicidel settore furono indirizzati ad utiliz-zare la norma italiana UNI 7357, arrivan-do a risultati, per il calcolo della poten-za, largamente sovradimensionati; la UNI7357, finalizzata al calcolo del carico ter-mico per il dimensionamento degli im-pianti di riscaldamento, forniva, infatti,una valutazione molto cautelativa: si ri-feriva a condizioni climatiche limite, nonteneva conto degli apporti gratuiti, so-pravvalutava le dispersioni lato nord,non considerava l’inerzia delle struttu-re, ecc. Un altro punto di debolezza della 373/76

è stato quello quello di aver trascuratodi fatto l’efficienza degli impianti. Per ilcontenimento dei consumi energeticierano definite due grandezze ed i rela-tivi requisiti: un requisito prestazionalelegato al livello di isolamento (Cd< Cdlim);e un altro limitativo legato al dimensio-namento della potenza del generatoredi calore che non doveva superare unvalore massimo imposto per legge.Di fatto, il legislatore non si preoccupa-va della applicazione della norma, affi-data ai Comuni; questi ultimi non era-no stati coinvolti nell’elaborazione del-la legge forse anche per la mancanza diuna struttura di rappresentanza su temitecnici (all’epoca erano rappresentati dalministero dell’Interno che gestiva i se-gretari comunali). La legge prevedevaprecisi controlli sui progetti all’atto del-la licenza di costruzione (oggi conces-sione), controlli che richiedono tempo epersonale competente. I Comuni, peradempiere ai compiti ad essi attribuiti,avrebbero dovuto rafforzare gli organi-ci con personale tecnico specializzato; ipiccoli Comuni avrebbero dovuto con-sorziarsi; si sarebbero dovuti prevederecontrolli in loco. Insomma ci sarebbe sta-to bisogno di risorse finanziarie per co-prire le spese collegate alle nuove fun-zioni, di cui non vi è traccia nella legge. Per questi motivi la legge è risultata po-co efficace, ma ha avuto il merito di evi-denziare tutti quegli aspetti della pro-gettazione energetica che sarebbero sta-ti poi oggetto di studio e di ricerca ne-gli anni successivi.

Legge 308/1982

Con la legge n. 308 del 29 maggio 1982viene promossa la prima campagna diincentivi per una politica energetica na-zionale.La legge si proponeva (art. 1) di incen-tivare il contenimento dei consumi ener-

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getici e l’utilizzazione delle fonti rinno-vabili quali il sole, il vento, l’energiaidraulica, le risorse geotermiche e la tra-sformazione dei rifiuti organici ed inor-ganici o di prodotti vegetali. Essa consi-derava fonte rinnovabile anche il calo-re di recupero negli impianti di produ-zione di energia elettrica, nei fumi discarico e da impianti termici e processiindustriali. Gli incentivi prevedevano, per i settoridell’edilizia, dell’agricoltura e dell’indu-stria, dei finanziamenti in conto capita-le e in conto interessi. In particolare, per l’edilizia (art. 6) veni-vano finanziati in conto capitale, finoad un massimo del 30%, interventi qua-li: coibentazione di edifici esistenti, in-stallazione di nuovi generatori di calo-re ad alto rendimento, installazione dipompe di calore che coprissero almeno il30% del fabbisogno termico annuo del-l’impianto in cui era previsto l’interven-to, utilizzo di impianti fotovoltaici o al-tra fonte rinnovabile per la produzionedi energia elettrica negli edifici ruralinon elettrificati e infine l’installazionedi sistemi di controllo integrati in gradodi regolare e contabilizzare, per ognisingola utenza, i consumi energetici. Inoltre si stabiliva (art. 5) che gli interven-ti sugli edifici esistenti, tesi a incentivarel’uso delle energie rinnovabili, erano daconsiderare come manutenzione straordi-naria, ricadendo, quindi, nell’ambito del-le autorizzazioni con criterio di silenzio-assenso nel termine di 90 giorni.Nell’industria e nell’agricoltura (art. 8)erano ammesse a contributo le iniziativeche conseguivano un’economia non in-feriore al 15% dei consumi iniziali diidrocarburi e di energia elettrica; perqueste iniziative erano previsti contri-buti in conto interessi per mutui fino adieci anni, oppure in conto capitale fi-no al 25% della spesa preventivata e fi-no ad un massimo di 500 milioni di lire.

L’articolo 12, anch’esso dedicato al set-tore agricolo, stabiliva contributi in con-to capitale per la realizzazione di inve-stimenti volti a dotare le aziende agri-cole di impianti per la produzione dienergia termica, elettrica e meccanicada fonti rinnovabili nella misura del 50%della spesa ammessa, elevabile al 60%per le cooperative. L’erogazione degli incentivi, di cui agliarticoli 6, 8 e 12 sopra citati, era di com-petenza delle Regioni, chiamate a svol-gere un ruolo diretto in campo energe-tico; mentre al Ministero dell’Industriaera demandato il compito di finanziarestudi di fattibilità o progetti esecutivi diimpianti civili, industriali o misti, di pro-duzione, recupero, trasporto e distribu-zione del calore derivante dalla cogene-razione o dall’utilizzo di energie rinno-vabili con dimensioni maggiori, ovveroimpianti:

- con potenza della rete di distribuzio-ne del calore erogato all’utenza mag-giore di 20 MWt,

- con potenza elettrica installata per lacogenerazione pari almeno al 10% del-la potenza termica erogata all’utenza,

- che utilizzassero energie rinnovabili ela cui potenza termica fosse pari ad al-meno 5 MWt.

Oltre alla incentivazione del risparmioenergetico e delle fonti rinnovabili la leg-ge modificava il regime giuridico degliimpianti di produzione di energia elet-trica da fonte rinnovabile e di energiaelettrica e calore. Infatti essa, per favori-re l’autoproduzione di energia elettrica,eliminava la riserva disposta in favore del-l’ENEL dall’art. 1 della legge n.1643 del 6dicembre 1962 e quindi di fatto liberaliz-zava la produzione di energia elettrica seproveniente da fonte rinnovabile, pur-ché la potenza dell’impianto non fossesuperiore a 3.000 kW elettrici (art. 4).

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Le disposizioni finali prescrivevanol’omologazione di impianti e apparec-chiature per l’utilizzazione delle fontirinnovabili (art. 22) e l’obbligo di muni-re (art. 23) gli apparecchi di riscaldamen-to e domestici di etichetta inerente in-formazioni sul consumo energetico.L’attuazione della 308/82 ha risentito ne-gativamente della mancata previsione dimisure di accompagnamento (nei pro-grammi della UE ad es. dal 4 al 7% delbudget complessivo viene usualmentedestinato al finanziamento del funzio-namento e follow-up della misura). Al-tro elemento certamente non positivo èda ricercare nell’incertezza degli stanzia-menti, nel caso di programmi plurienna-li, per gli anni successivi all’emanazionedel provvedimento correlata alla forteinstabilità del quadro istituzionale.Gli incentivi costituirono un forte trai-no per la realizzazione di tutti quei pro-getti che prospettavano per le impreseindicatori di redditività degli investimen-ti prossimi alla soglia di interesse; i dueesempi di maggior successo furono il de-collo dei programmi di teleriscaldamen-to delle municipalizzate, basati preva-lentemente sull’utilizzo del metano, sen-za diversificare verso il carbone e i rifiu-ti; e, nel settore ceramico, la grande in-novazione dei forni a rulli che sostitui-rono quelli a tunnel.

D’altro canto, i risultati effettivamenteconseguiti si discostarono significativa-mente dagli obiettivi per un mix di ina-deguatezza tecnica o finanziaria del pro-ponente; di sottostima delle barriere dimercato e della necessità di accompa-gnare il provvedimento ad un program-ma mirato di ricerca e sviluppo; di man-cata regolarità e flessibilità nella gestio-ne degli incentivi.

Legge 10/1991

La legge 10/91 ha avuto un carattere for-temente innovativo avendo anticipatoconcetti ed azioni contenuti poi nelle di-rettive comunitarie sulla materia.Tra le diverse, significative innovazioni

della normativa si segnala l’ampliamen-to della categoria delle fonti di energiaassimilate alle rinnovabili (art. 1 c. 3),comprendendo, tra le altre, la cogene-razione e i recuperi di calore negli im-pianti e nei processi produttivi: taleestensione acquistava rilievo non solo aifini dell’accesso agli incentivi e alle al-tre facilitazioni previste dalla legge, maanche con riferimento alla liberalizza-zione dell’attività di produzione del-l’energia elettrica da fonti rinnovabilidisposta dall’art. 22 della legge n. 9 del1991. Importante è stata anche l’inclu-sione, tra le fonti assimilate alle rinno-

Box 3 - I risultati della legge 308/1982

Gli interventi incentivati con la legge 308, nel triennio 1985-1987 hanno generato un ri-sparmio medio annuo calcolato in circa 6 Mtep4.L’investimento complessivo richiesto per la realizzazione degli interventi è stato stima-to in circa 5.814 miliardi di lire, con un contributo concesso pari a 1.696 miliardi di lire(importi in valuta 1987).Il costo dell’energia risparmiata è stato pari a 968.000 Lit./tep, di cui circa il 30% copertodal contributo pubblico.Il risparmio ottenuto ha rappresentato all’incirca il 5% del consumo energetico finaledell’anno 1987. In valuta 1987, tale risparmio ha consentito una riduzione della fatturaenergetica di circa 1.400 miliardi di lire (ovvero il 7,4% della spesa energetica totale).La vita utile degli interventi è risultata, mediamente, superiore ai 10 anni e quindi il rispar-mio cumulato ha rappresentato un contributo rilevante alla riduzione della domandafinale di energia.

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vabili, dei risparmi di energia consegui-bili nella climatizzazione e nell’illumina-zione degli edifici con interventi sull’in-volucro edilizio e sugli impianti. Inoltreil c. 4 dell’art. 1 considerava l’utilizzodelle fonti rinnovabili ed assimilate at-tività di pubblico interesse e di pubbli-ca utilità e qualificava le opere relativecome indifferibili ed urgenti, avendo co-me conseguenza l’accelerazione dei pro-cedimenti autorizzativi connessi alla rea-lizzazione delle opere.Rilevante, inoltre, è stato l’ampliamentodei poteri regionali: ai sensi dell’art. 5,alle Regioni veniva attribuito un ruolofondamentale nella pianificazione ener-getica, con riguardo sia alla delimitazio-ne dei bacini energetici sia alla predi-sposizione dei piani regionali relativi al-l’uso delle fonti rinnovabili. Gli articoli, da 8 a 18, erano dedicati al-le incentivazioni finanziarie delle attivi-tà private e/o pubbliche dirette al rispar-mio energetico e allo sviluppo delle fon-ti rinnovabili. La legge delegava alle Regioni l’eroga-zione dei contributi nei settori dell’edi-lizia (art. 8) dell’agricoltura (art. 13) edell’industria e terziario (art. 10). Nel settore dell’edilizia, le incentivazio-ni in conto capitale comprese tra un mi-nimo del 20% ed un massimo del 40%dell’investimento, erano estese, rispet-to a quelle già previste dalla legge308/82 anche alla trasformazione degliimpianti centralizzati di riscaldamentoin impianti unifamiliari a gas per il ri-scaldamento e la produzione di acquacalda sanitaria, dotati di sistema auto-matico di regolazione della temperatu-ra, e all’installazione di sistemi ad altorendimento.Nel settore industriale, artigianale e ter-ziario, i contributi in conto capitale, fi-no ad un massimo del 30% della spesaammissibile e per impianti con potenzafino a 10 MW termici o fino a 3 MW

elettrici, riguardavano il risparmio dienergia conseguito attraverso l’utilizzodi fonti rinnovabili e/o un migliore ren-dimento di macchine e apparecchiaturee/o la sostituzione di idrocarburi con al-tri combustibili.Nel settore agricolo, il contributo in con-to capitale era previsto nella misura mas-sima del 55% della spesa ammissibile,elevabile al 65% per le cooperative.Al Ministero dell’Industria spettavano,invece, le funzioni relative a tutti i pro-getti, rientranti nelle finalità della leg-ge n. 10, aventi maggiore rilievo tecni-co-economico. L’articolo 11 prevedeval’erogazione di contributi per iniziativedi vario genere, suddivise tra studi di fat-tibilità tecnico-economica, progetti ese-cutivi e realizzazioni concrete o modifi-ca di impianti. In tutti i casi sussisteva unlimite minimo di potenza pari a 10 MWtermici o 3 MW elettrici sotto il quale,come accennato si ricadeva in ambitoregionale. Sempre in tema di incentivi, gli articoli12 e 14 erano specificatamente dedica-ti, il primo ai progetti dimostrativi di im-pianti aventi caratteristiche innovative,il secondo alla riattivazione o alla realiz-zazione di nuovi impianti idroelettrici.Interessante è il rafforzamento della fi-gura, già prevista dalla legge 308/82, delresponsabile per la conservazione e l’usorazionale dell’energia (art. 19). Si trattadi un tecnico che ogni azienda con con-sumi annui di energia, superiori a 10.000tep per il settore industriale e 1.000 tepnegli altri settori, deve nominare, affi-dandogli compiti di promozione dell’usorazionale dell’energia e la predisposizio-ne di bilanci energetici. A tale proposito,sul tema specifico, è affidato all’ENEA unruolo di promozione ed ausilio tecnico.Il titolo II della legge è dedicato intera-mente al contenimento dei consumi dienergia negli edifici. Il principio guidain materia è che la progettazione degli

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edifici, a qualunque uso siano adibiti,così come il progetto, la messa in operae l’esercizio degli impianti non di pro-cesso al servizio degli stessi devono as-sicurare il massimo contenimento deiconsumi di energia termica ed elettrica(art. 26 comma 3 ed art. 31 comma 1).I contenuti della legge 10/91 ed i prin-cipi che stanno alla base del suo decretodi attuazione (DPR 412/93) hanno costi-tuito un notevole salto di qualità, rispet-to alla 373/76; invece di limitare la po-tenza dell’impianto, poco indicativa delconsumo energetico, si è posto un limi-te, più opportunamente, al fabbisognodi energia primaria; si è, quindi, inizia-to ad affrontare la problematica in uncontesto più ampio, considerando glo-balmente l’involucro edilizio e gli im-pianti come un complesso organico e in-tegrato, introducendo controlli periodi-ci degli impianti termici a servizio degliedifici.Sul fronte degli obblighi, la legge n. 10imponeva la progettazione e la realizza-zione degli edifici di nuova costruzionein modo tale da consentire l’installazionedi sistemi di termoregolazione e di con-tabilizzazione del calore. Si segnala, in-fine, l’introduzione di nuovi obblighi dicertificazione energetica degli edifici, lacui concreta disciplina è rimessa a regola-menti governativi e ministeriali, alla cuidefinizione ha contribuito anche l’ENEA.Dopo 16 anni di applicazione della leg-ge 10/91 si può affermare che sicura-mente si è fatto un passo avanti nellaprogettazione del complesso edificio –

impianto, ma con risultati ancora mode-sti rispetto al potenziale della legge, an-che in relazione alla mancata emissionedi alcuni decreti applicativi.Il DPR 412/93, ad esempio, anche con lemodifiche apportate dal DPR 551/99, co-priva solo la parte relativa alla climatiz-zazione invernale e, anche se prevista,mancava la parte relativa alla climatizza-zione estiva i cui consumi hanno un trenddi aumento doppio rispetto alla mediadegli altri consumi. Ricordiamo che man-cavano i decreti relativi all’involucro del-l’edificio (art 4. c. 1 e c. 2 della legge).

D.Lgs 192/2005

Il D.Lgs 19 agosto 2005 n° 192 (Recepi-mento nazionale della Direttiva euro-pea 2002/91/CE sull’efficienza energeti-ca), ha completato il percorso intrapresonegli anni settanta, eliminando alcuneincongruenze normative presenti nellaprecedente legislazione, cercando di in-tegrare la regolamentazione di tutti gliimpianti a servizio dell’edificio. Ha inol-tre introdotto l’obbligatorietà della cer-tificazione energetica negli edifici dinuova costruzione.Il D.Lgs 192/2205 non ha modificato so-stanzialmente la filosofia progettualedella legge 10/91, proponendo la verifi-ca della prestazione energetica in ter-mini di energia; ma ha modificato il nu-mero di verifiche considerando soloquella relativa alla prestazione dell’in-tero sistema edificio-impianto, sostituen-do il FEN espresso in kJ/m3GG con il FEP

Box 4 - Perché valutare i risultati

I risparmi conseguiti con l’applicazione della legge 10/1991 e provvedimenti normativicollegati, possono potenzialmente rientrare in misura totale nel computo valido ai fini delconseguimento degli obiettivi fissati dalla Direttiva 2006/32/CE. La quantificazione e cer-tificazione dei suddetti risparmi con metodi ritenuti accettabili dalla CE costituiscono unpassaggio obbligato per il Paese nell’ottica della massima valorizzazione degli sforzi pro-dotti e delle risorse investite nel recente passato.

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(fabbisogno energetico annuo per la cli-matizzazione invernale) espresso inkWh/m2anno (indicatore considerato piùidoneo a livello europeo), eliminando leverifiche relative all’isolamento (Cd) edall’impianto (ηg) , e introducendo al lo-ro posto la verifica di requisiti prescrit-tivi sulle trasmittanze degli elementiopachi e trasparenti dell’involucro edi-lizio, e sui rendimenti dell’impianto diriscaldamento.Per quanto riguarda i limiti legislativi aiconsumi energetici per il riscaldamento,contenuti nel decreto, mediamente sonopiù restrittivi nell’ordine del 30% rispet-to alla vecchia normativa. In conformi-tà alla Direttiva europea n. 2002/91/CE, ilD.Lgs 192/2005 ha inoltre introdotto laprescrizione del calcolo dei consumienergetici anche per il condizionamentoestivo, l’illuminazione e la produzionedi acqua calda sanitaria. La certificazio-ne energetica, limitatamente agli edifi-ci di nuova costruzione, già introdottacon la legge 10/91 ma mai realmente at-tuata, è operativa in virtù del D.Lgs192/2005 da quest’anno.Per quanto ri-guarda gli impianti termici è stata rivi-sta la periodicità del controllo e dellamanutenzione, ed estesa l’autocertifica-zione a tutti gli impianti termici a pre-scindere dalla potenza installata.

Evoluzione della metodologia per quantificare i risparmi energetici

L’ENEA ha espletato nel corso del tem-po, con costante impegno, un ruolo nonsecondario per la governance della po-litica energetica italiana anche attraver-so la predisposizione di metodologie ladefinizione dei parametri soggetti a va-lutazione da parte dei decisori pubbli-ci, sia relativamente agli incentivi con-cessi, sia per la quantificazione degliobiettivi soggetti alla normativa di rife-rimento.

Il metodo per l’applicazione della legge 308/1982

La legge 308/82 individuava due canaliper il trasferimento dei finanziamenti aisoggetti richiedenti: le Regioni e il Mi-nistero dell’Industria, del Commercio edell’Artigianato (MICA). In particolare: • le Regioni gestivano i fondi a valere

sull’art. 6 (contenimento dei consu-mi energetici in edilizia), sull’art. 8(contenimento dei consumi energe-tici nei settori agricolo e industriale)e sull’art. 12 (fonti rinnovabili in agri-coltura);

• il MICA gestiva i fondi a valere sull’art.10 (cogenerazione e fonti rinnovabi-li), sull’art. 11 (progetti dimostrativi),sull’art. 13 (veicoli a trazione elettricao mista), e sull’art. 14 (piccole deriva-zioni d’acqua).

L’ENEA ha fornito il proprio supporto al-l’applicazione della legge nell’ambitodegli articoli di competenza regionale. Il metodo messo a punto dall’ENEA (Me-todo di analisi tecnico-economica delledomande di contributi in relazione allalegge 308), pubblicato in volumi resi di-sponibili al largo pubblico, aveva i se-guenti obiettivi:

• costituire una guida (generica e indi-retta) ed indicare le tipiche opportuni-tà di risparmio energetico individuan-do le grandezze significative che descri-vono i corrispondenti interventi ed i pa-rametri con cui può essere classificatala validità;

• facilitare la compilazione della relativadomanda per la parte che descrive l’in-tervento tecnico;

• facilitare la valutazione tecnica dellevarie domande alle autorità preposte agiudicarle;

• eseguire le suddette valutazioni su ba-si trasparenti ed uniformi, lasciando

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comunque alle autorità un margine so-stanziale di discrezionalità che vienecollocato a monte dell’esame delle va-rie domande;

• esaminare un gran numero di doman-de in breve tempo, disponendo age-volmente di quadri riepilogativi, pro-spetti, classifiche statistiche sull’insie-me di tutte le domande esaminate.

Descrizione del metodoII richiedente, secondo la tipologia di in-tervento, doveva compilare una schedatecnica, presentata come un allegato al-la domanda di contributo (nella qualeerano riportati gli adempimenti buro-cratici ed amministrativi richiesti dallesingole regioni).Ciascuna scheda tecnica si riferiva ad undato tipo d’intervento standard ed a cia-scuno dei tre settori: industria, edilizia,agricoltura. L’elaborazione delle schede tecniche eraimprontata all’obiettivo di rappresenta-re la larga maggioranza degli interven-ti proponibili. Per quelli che non rien-travano esplicitamente in nessuna sche-da, era prevista una scheda “aperta” incui erano richiesti dati generali che per-mettevano le successive valutazioni del-l’intervento. In questo caso veniva peròrichiesta una descrizione dell’interven-to la cui fondatezza doveva essere valu-tata caso per caso al di fuori del calcoloautomatico.Ciascuna scheda tecnica richiedeva varidati e informazioni, ed era divisa nelleseguenti sezioni:

• situazione esistente (rendimenti dimacchine, domande di servizi energe-tici, durate temporali, disponibilità,ecc. pre-intervento);

• sintesi della proposta (potenza dallemacchine da installare, rendimenti, se-zioni di cavi, superfici di scambio ter-mico, ecc.);

• elaborazioni a cura dell’ufficio (lascheda riporta le valutazioni ed i que-siti ai quali in seguito il calcolo auto-matico darà risposta. Lo scopo di ren-dere palesi gli obiettivi di queste ana-lisi era quello di responsabilizzare ilrichiedente anticipandogli il tipo digiudizio cui la sua proposta sarebbestata sottoposta, ed inducendolo a fa-re in proposito alcune verifiche, nel-l’ottica di migliorare la qualità dellaproposta stessa);

• spiegazioni ed esempi (breve guida al-la compilazione della scheda, talvoltacorredata da esempi).

I dati contenuti nella scheda venivanoinseriti per l’elaborazione elettronica suprogrammi che avevano già implemen-tati dei dati generali di default, i qualieffettuavano i calcoli e producevano unaschermata di risposta contenente:

- la ripetizione dei dati d’ingresso (si-tuazione esistente e sintesi della pro-posta);

- risposta ai quesiti di cui alla sezione“elaborazione a cura dell’ufficio”.

La procedura automatica organizzaval’ordinamento di tutte le domande perpoter predisporre i tabulati riepilogativi.

ElaborazioneLa fase di elaborazione rappresentava ilvero e proprio lavoro di valutazione diogni singolo caso sottoposto all’analisi, se-condo i dati della relativa scheda tecnica.Gli aspetti analizzati erano i seguenti.

Fondatezza dei dati comunicatiIn automatico veniva analizzata lacoerenza dei dati comunicati e veni-va verificata la presenza di dati mani-festamente sbagliati. L’analisi era mi-rata ad evidenziare situazioni non cor-rette che, se accettate come tali,

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avrebbero inficiato i successivi giudi-zi qualitativi.

Energia risparmiata all’annoIl dato derivava da un calcolo tecnico ba-sato sui dati d’ingresso della scheda equelli di carattere generale. Il dato eraindicato in tep/anno (tonnellata equiva-lente di petrolio = 107 kcal).

Rapporto “energia risparmiata/prece-dente consumo”Calcolato in base alla precedente valu-tazione e ai dati comunicati per la situa-zione esistente. Indice qualitativo dellavalidità energetica dell’intervento pro-posto, assunto dalla legge quale sogliaall’ammissione al contributo per alcunetipologie di intervento.

Rapporto “energia risparmiataall’anno/investimento”Quoziente fra il risparmio annuo dienergia e l’investimento previsto dal ri-chiedente. Indice qualitativo della vali-dità tecnico/economica dell’interventoproposto, che presentava però l’incon-veniente di prescindere dalla “durata”dell’intervento.

Valore Attuale Netto (VAN) dell’investi-mento/investimentoCalcolato secondo le formule classiche inbase ai risultati precedenti e a vari para-metri di carattere generale da definireda parte dell’autorità di controllo. Indicequantitativo della validità tecnico/eco-nomica dell’intervento proposto.

Rispetto dei vincoli della leggeLa legge 308 prevedeva alcuni vincolispecifici per l’ammissione alla concessio-ne del contributo e precisamente:- per gli interventi in industria e in agri-

coltura che il rapporto “risparmio dienergia/precedente consumo” fossemaggiore di 0,15;

- per gli interventi di coibentazione inedilizia che il suddetto rapporto fossemaggiore di 0,20;

- per l’impiego di una pompa di calorein edilizia che il suddetto rapporto fos-se maggiore di 0,3;

- per la sostituzione di caldaia in edili-zia un rendimento dato (85% per fun-zionamento ciclico, 90% per funziona-mento a regime);

- che l’aumento delle coibentazioni inedilizia fosse conforme ai dati della ta-bella A della legge.

Se una di tali condizioni non fosse sta-ta rispettata, la risposta del calcolatoresarebbe stata negativa.

Dati generali d’ingressoI dati di ingresso richiesti, la cui deter-minazione e aggiornamento era lasciataalle cure delle Autorità di controllo, siriferivano a:

- fattore di annualità dell’investimento- costi di combustibili, energia elettrica,

servizi di manutenzione;- dati climatici quali: insolazione mas-

sima giornaliera, insolazione annua,gradi-giorno, DT ai sensi della legge373. Il programma ammette che cia-scuna Regione preveda varie fasceclimatiche per ciascuna delle qualiogni regione può fornire o rispetti-vi set di valori.

Ordinamento delle proposteLe Regioni potevano istituire per cia-scun settore (Industria, Edilizia, Agri-coltura) dei gruppi omogenei di pro-poste fra i quali restringere la competi-zione.Per ciascuno di tali gruppi la Regione in-dicava:- i fondi complessivi destinati al gruppo;- i fondi destinati al gruppo nella speci-

fica tornata di aggiudicazione;- la percentuale del contributo ammesso;

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- iI valore minimo dell’indice di qualitàper l’ammissione al contributo.

L’uso di tali indicazioni era lo strumen-to con cui le Regioni potevano manife-stare i loro orientamenti di preferenzaper alcuni interventi rispetto ad altri. Ilcalcolatore eseguiva per ciascun gruppoomogeneo le classifiche delle varie pro-poste segnalando l’esaustione dei fon-di impegnati o l’esaurimento delle pro-poste con indice di qualità sufficiente,in questo ultimo caso era indicato l’even-tuale residuo di fondi non assegnato.

Discrezionalità della Autorità di controlloL’Autorità di controllo poteva manife-stare il proprio potere discrezionale inmodo determinante durante le seguen-ti fasi decisionali:

- con l’appropriata scelta dei dati di ca-rattere generale, che in molti casi ave-vano rilevanza nella formulazione de-gli indicatori di valutazione;

- nella scelta, fra quelli proposti e residisponibili, dell’indice di qualità rite-nuto più pertinente come metro digiudizio;

- nell’istituzione degli specifici gruppiomogenei nell’ambito di ciascuno deiquali il calcolatore redigeva le relati-ve classifiche di assegnazione;

- nell’indicazione per ciascun gruppoomogeneo:• dei fondi assegnati;• della percentuale di contributo;• del valore minimo dell’indice di qua-

lità che ammetteva al contributo;- nell’indicazione di un moltiplicatore

del tetto di contributo in particolareper gli interventi in edilizia.

Metodologia a valere sui fondi MICAL’erogazione dei contributi era sottopo-sta a norme procedurali dettate da ap-positi decreti ministeriali (p. es. il decre-

to MICA 24 luglio 1982 per l’applicazio-ne dell’articolo 10). Gli studi di fattibilità tecnico-economi-ca, i progetti esecutivi o le proposteper la costruzione e lo sviluppo di im-pianti ammissibili a contributo eranosottoposti ad una istruttoria tecnicasvolta dal MICA con l’ausilio di ENEA,ENEL, organismi universitari o altri en-ti, istituti ed associazioni specificamen-te qualificati. Le domande di concessione dovevanoessere corredate da una relazione conte-nente tutte le informazioni generali especifiche che il richiedente ritenesseutili per la completa e corretta valuta-zione. Le domande di contributo perstudi di fattibilità, progetti esecutivi orealizzazione di iniziative dovevano in-dicare il costo del progetto ed essere ac-compagnati da uno studio di fattibilitàredatto in conformità all’allegato A deldecreto 24/7/82. A loro volta, i proget-ti esecutivi dovevano essere redatti inconformità all’allegato B dello stessodecreto.L’istruttoria valutava le domande in ba-se ai risultati tecnico-economici attesi,al risparmio energetico, alla diversifica-zione delle fonti primarie di energia, al-la sicurezza dell’approvvigionamentoenergetico ed in base alla congruità delpiano economico-finanziario previsto.Le prassi valutative non erano formaliz-zate in procedure automatiche di cal-colo.La valutazione era effettuata da un co-mitato istituito con decreto del ministrodel MICA, composto da tre rappresen-tanti dello stesso ministero, da un rap-presentante, rispettivamente, del Mini-stero della Ricerca Scientifica, del Mini-stero del Bilancio, del Ministero del Teso-ro, del CNR, dell’ENI, dell’ENEA, del-l’ENEL e della Confindustria. Il comitatoesaminava le domande con cadenza tri-mestrale.

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Il metodo per l’applicazione della legge 10/91

Metodologia di valutazione per gli articoli di competenza regionaleCosì come la legge 308/82, anche la leg-ge 10/91 individuava nelle Regioni e nelMinistero dell’Industria, del Commercioe dell’Artigianato (MICA) i due canaliper il trasferimento dei finanziamenti aisoggetti richiedenti. In particolare, nelcaso della legge 10/91: - le regioni gestivano i fondi a valere

sull’art. 8 (utilizzo delle fonti rinno-vabili di energia in edilizia), sull’art.10 (contenimento dei consumi ener-getici nei settori industriale, artigia-nale e industriale) e sull’art. 13 (fon-ti rinnovabili di energia nel settoreagricolo);

- il MICA gestiva i fondi a valere sul-l’art. 11 (risparmio di energia ed uti-lizzazione di fonti rinnovabili dienergia), sull’art. 12 (progetti dimo-strativi), e sull’art. 14 (riattivazionee costruzione di nuovi impianti idroe-lettrici).

Diversamente dalla legge 308, la qua-le consentiva alle Regioni di avvaler-si o meno della collaborazione diENEL, ENI, ENEA e CNR, l’art. 4 del de-creto di attuazione 15 febbraio 1991prescriveva che le Regioni si avvales-sero, “per il calcolo del risparmioenergetico e la quantificazione del cri-terio di valutazione principale, dellametodologia appositamente predispo-sta dall’ENEA”.La metodologia fornita dall’ENEA erasostanzialmente quella della legge 308,con i dovuti aggiustamenti richiesti dalnuovo programma informatico di ge-stione, basato su un diverso sistema ope-rativo (da PCOS a MS-DOS) e dall’ag-giunta di nuove schede per tener contodelle indicazioni della legge.

In particolare, per gli interventi in in-dustria era prevista la scheda “aper-ta”, sostituita per gli interventi in edi-lizia dalla scheda “Trasformazione diimpianto termico – ET”. Anche in que-sto caso era richiesta una descrizionedell’intervento da valutarsi caso percaso al di fuori della procedura in au-tomatico.Le schede erano strutturate comequelle della legge 308. Le differenzedel metodo 10/91 consistevano prin-cipalmente in aggiustamenti per ren-dere più puntuali i calcoli di rispar-mio energetico e in un’integrazionedei dati generali di ingresso. In par-ticolare è stata eliminata la richiestadei dati di tipo economico (costo per-sonale, tariffe elettriche, costo com-bustibile ecc.), dal momento che lanuova procedura, eliminando il Valo-re Attuale Netto, adottava come uni-co Indice di Valutazione Principale ilrapporto tra i GJ risparmiati nell’ar-co della vita dell’intervento e l’inve-stimento ammissibile. Il rendimento di combustione per il ri-scaldamento di edifici veniva calcola-to automaticamente in funzione del-la potenza del generatore, dipenden-do inoltre dalla data di entrata in fun-zione dell’impianto. È stato inoltre in-trodotto un rendimento di combustio-ne per riscaldamento di acqua caldasanitaria, imposto di default dalla pro-cedura. Per diverse schede in ediliziaera richiesto direttamente il fabbiso-gno energetico dell’edificio ed il con-sumo effettivo medio degli ultimi treanni.

Metodologia a valere sui fondi MICALe modalità per la concessioni dei contri-buti MICA erano descritte nei tre decretiministeriali 17 luglio 1991, ognuno per ogniarticolo di pertinenza, rispettivamente:

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- l’art. 11, per iniziative finalizzate alrisparmio energetico e all’utilizzazio-ne di fonti rinnovabili di energia assi-milate (centrali di cogenerazione, im-pianti per la generazione di energia,modifica e/o ristrutturazione di im-pianti industriali, nuovi impianti in-dustriali);

- l’art. 12, per la progettazione e realiz-zazione di impianti con caratteristicheinnovative per aspetti tecnici e/o ge-stionali e/o organizzativi;

- l’art. 14 , per iniziative volte alla riat-tivazione, costruzione e potenziamen-to di impianti idroelettrici.

Come nel caso degli analoghi articolidella legge 308/82, anche in questo caso,a fronte di una domanda da compilarsisecondo format predefiniti, l’istruttoriaveniva condotta da apposite commissio-ni. Grazie all’accordo di programma inessere ai primi anni 90, il MICA affidòl’istruttoria tecnica all’ENEA. Riguardo l’ammissibilità delle istanze,venivano poste delle soglie per le inizia-tive sull’art. 11 (almeno 0,2 tep rispar-miate per milione di lire di investimentoammissibile) e sull’art. 14 (almeno 10.000kWh di energia elettrica producibile suun arco di trenta anni, per milione di li-re di investimento ammissibile).Dal punto di vista metodologico, leistanze sull’art. 11 erano le più com-plesse da valutarsi. In pratica il richie-dente, oltre a fornire tutte le informa-zioni e i dati significativi riguardantil’iniziativa (schemi di impianto, assor-bimenti energetici, caratteristiche ter-modinamiche dei fluidi vettori, speci-fiche dei principali componenti, tempidi realizzazione ecc.) doveva calcolaredegli indici di merito (risparmio dienergia per unità di capitale investito,sia annuale che riferito all’intera vita;VAN), il cui metodo di calcolo variavaa seconda il tipo di intervento. Ovvia-

mente simili indici di merito erano, ol-tre alle altre informazioni fornite dalrichiedente, oggetto di verifica in se-de di controllo a seguito dell’erogazio-ne del contributo.

Il Software RECAL 10 per l’EdiliziaL’art. 28 della legge 10/91 ha stabilitol’obbligo di presentare al Comune, pri-ma dell’inizio dei lavori, il progetto ela relazione tecnica sul rispetto delleprescrizioni relative al contenimentodei consumi energetici per il riscalda-mento degli edifici civili. I decreti ap-plicativi della Legge e le norme UNIhanno stabilito, nel dettaglio, tutti iparametri da calcolare ed il modo perfarlo.La complessità dei calcoli richiesti ha sug-gerito all’ENEA, che ha collaborato allaformulazione del complesso normativo,la realizzazione di un software (RECAL10) con il quale il professionista potessesvolgere in maniera guidata le opera-zioni necessarie al progetto termotecni-co di:- edifici di nuova costruzione o ristrut-

turazione;- impianti nuovi in edifici esistenti o ri-

strutturazione di impianti;- sostituzione di generatori di calore.RECAL 10, data la sua complessità e mo-dularità, consiste in un “pacchetto” in-formatico, formato da più programmieseguibili, da una banca dati e da unaguida in linea.Scopo del software era quello di forni-re uno strumento che avesse anche ca-ratteristiche di facilità d’uso e di scarsoimpegno di risorse hardware, tali da ren-derlo accessibile al maggior numero pos-sibile di progettisti.

Il Software RECAL 10 - versioneper i ComuniPer gli uffici tecnici comunali, è stata rea-lizzata una versione dedicata del pro-

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gramma per consentire un rapido con-trollo delle relazioni tecniche presenta-te e facilitare la procedura di deposito.Con i dati contenuti nella relazione tec-nica del progettista, il programma esegui-va una verifica di massima della correttez-za del progetto termotecnica e in parti-colare del calcolo del Cd, del FEN e delrendimento globale medio stagionale.Al termine dell’elaborazione si presen-tavano tre opzioni: - sicuramente rispetta le normative;- sicuramente non rispetta le normative;- non si è in grado di determinare con

sicurezza la conformità.In quest’ultimo caso occorreva procedereal calcolo termotecnico analitico, da effet-tuarsi con la versione per professionisti delpacchetto software destinato ai Comuni.Il software permetteva inoltre di facilita-re alcune operazioni gestionali come lastampa della dichiarazione di avvenutodeposito e l’archiviazione, per successiveelaborazioni, tutti i dati del progetto.

Certificati bianchi Decreti2001/2004

Considerazioni generali

Il riferimento normativo attuale, per il ri-sparmio energetico, sono i Decreti Mini-steriali 20 luglio 2004, con cui è stato defi-nito un meccanismo che associa ai rispar-mi di energia primaria certificati, l’emissio-ne di Titoli di Efficienza Energetica (TEE oCertificati Bianchi CB) possibile oggetto dicommercializzazione. A differenza dellalegislazione precedente, maggiormentecaratterizzata da interventi proposti su ba-se volontaria e provvista di incentivi, il mec-canismo espresso dai decreti 2004 si inqua-dra in un ambito complesso in cui si incon-trano sia lo spirito dell’obbligo (commandand control) sia l’iniziativa volontaria.Nello scenario proposto dai decreti, l’ob-bligo di perseguire il risparmio energeti-

co può tradursi o meno in una opportu-nità di guadagno per gli attori preposti,secondo l’interazione di tre elementi:- la curva di costo del risparmio;- le decisioni pubbliche riguardo il livello

dell’obbligo di risparmio da promuo-vere e il livello dell’incentivo concesso;

- la strategia scelta dai distributori in re-lazione alla possibilità di farsi diretta-mente carico dell’investimento per ilrisparmio (es. lampadine, miscelatori,ecc.); eseguire iniziative di risparmioenergetico che consentano (almeno inparte) un ritorno economico diretto;acquistare i CB da terzi, cedendo (al-meno in parte) i benefici del risparmio.

Le linee generali dettate dai Decreti2004 possono essere individuate nei se-guenti punti:

• definire gli obbiettivi nazionali di rispar-mio di energia primaria a carico dei di-stributori di energia elettrica e di gas;

• definire le modalità attraverso le qua-li i distributori possono conseguire gliobiettivi, segnatamente le tipologie diinterventi e il mercato dei titoli;

• prevedere la possibilità di un contri-buto tariffario alla copertura dei costisostenuti dai distributori;

• introdurre sanzioni in caso di inadem-pienza;

• affidare all’Autorità per l’Energia,l’Elettricità e il Gas (AEEG) il compitodi definire i criteri, le regole tecnichedi funzionamento del nuovo impian-to normativo e la gestione dell’interomeccanismo.

La metodologia

Nel corso del 2004/2005 l’AEEG hamesso a punto la metodologia con cuiattivare il risparmio energetico previ-sto dai decreti ed ha iniziato l’attivitàdi verifica delle prime proposte formu-late.

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Come per la normativa precedente, an-che qui il risparmio è calcolato dal con-fronto tra due situazioni ante/post in-tervento ed espresso con un indice(IRE), ma gli scenari sono del tutto dif-ferenti; in questo caso si intervieneesclusivamente (o quasi) sugli usi finalie la metodologia di calcolo non deter-mina una graduatoria con cui distribui-re gli incentivi, ma individua e premiatutti i risparmi che superano una deter-minata soglia.Più complesse e stringenti sono anche lecondizioni di calcolo che si avvalgono dischede standardizzate e di dati provenien-ti da programmi di misura accertati; e comecondizione ante intervento fanno riferi-mento ad una baseline media di mercato.Di seguito si riportano i concetti e i prin-cipi di base.

Chi può presentare un progettoI progetti e le relative richieste di verificae certificazione dei risparmi energeticipossono essere presentati all’Autoritàunicamente dai soggetti che, secondo iDM 2004, possono conseguire titoli di ef-ficienza energetica a seguito della rea-lizzazione di risparmi energetici:• distributori di energia elettrica e di gas na-

turale (anche non soggetti ad obblighi);• società controllate dai distributori di

energia elettrica e di gas naturale;• società operanti nel settore dei servi-

zi energetici (ESCO).

Metodi di valutazione dei risparmi• Standard (in base a scheda tecnica de-

liberata dall’AEEG), i risparmi sono calco-lati solo in base al numero di unità fisi-che di riferimento (UFR) oggetto di in-tervento (es.: numero di CFL installate);

• Analitici (in base a scheda tecnica deli-berata dall’AEEG), i risparmi sono cal-colati in base ad un algoritmo e allamisura di pochi parametri di funziona-mento del sistema considerato.

• Consuntivo (in base a Proposta di pro-getto e di Programma di misura pre-sentata dal titolare).

La Proposta di progetto e di programmadi misura è una procedura da utilizzarenel caso non siano disponibili schede tec-niche di valutazione standardizzate oanalitiche; consiste nella descrizione del-l’intervento e delle modalità di misura-zione e di calcolo che si propone di adot-tare per effettuare la valutazione dei ri-sparmi di energia primaria; i risparmi so-no calcolati in base ad un piano di moni-toraggio, che tiene in debita considera-zione tutti i fattori esterni che possonoinfluenzare il risparmio.Per i metodi di valutazione standard edanalitici a tutt’oggi l’Autorità ha delibe-rato 22 schede tecniche (Box 5), ineren-ti le seguenti tematiche:- sistema edilizio (isolamenti, vetrate, so-

lare termico e fotovoltaico);- apparecchi domestici (elettrodomesti-

ci, condizionatori, caldaie, scaldaba-gno, pompe di calore, erogatori a bas-so flusso, rompigetto aerati);

- illuminazione pubblica e privata;- sistemi di cogenerazione e teleriscal-

damento.

Possibilità di aggregazione di più interventiIn relazione al metodo di valutazione degliinterventi, i progetti possono essere defi-niti come standard, analitici o a consuntivosecondo uno schema di aggregazione chetiene conto del numero dei clienti:

La dimensione minima di un progettoOgni progetto deve aver prodotto unammontare minimo di risparmi di ener-gia primaria per dare accesso alla richie-sta di certificazione di tali risparmi.Il rispetto della dimensione minima vie-ne verificato solo nell’ambito della pri-ma verifica di richiesta e certificazionedei risparmi energetici (RVC).

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Box 5 - Decreti 2001/2004Le schede tecniche

Scheda n. 1 Sostituzione di lampade ad incandescenza con lampade fluorescen-ti compatte con alimentatore incorporato.

Scheda n. 2 Sostituzione di scaldacqua elettrico con scaldacqua a metano a ca-mera stagna e accensione piezoelettrica.

Scheda n. 3 Nuova installazione di caldaia unifamiliare a 4 stelle di efficienzaalimentata a gas naturale.

Scheda n. 4 Sostituzione di scaldacqua a gas, a camera aperta e fiamma pilotacon scaldacqua a gas, a camera stagna e accensione piezoelettrica.

Scheda n. 5 Sostituzione di vetri semplici con doppi vetri.Scheda n. 6 Isolamento delle pareti e delle coperture.Scheda n. 7 Impiego di impianti fotovoltaici di potenza elettrica inferiore a 20 kW Scheda n. 8 Impiego di collettori solari per la produzione di acqua calda sanita-

ria.Scheda n. 9 Installazione di sistemi elettronici di regolazione di frequenza (in-

verter) in motori elettrici operanti su sistemi di pompaggio con po-tenza inferiore a 22 kW.

Scheda n. 10 Recupero di energia elettrica dalla decompressione del gas natu-rale.

Scheda n. 11 Installazione di motori a più alta efficienza.Scheda n. 12 Sostituzione di frigoriferi, frigocongelatori, congelatori, lavabian-

cheria, lavastoviglie con prodotti analoghi a più alta efficienza.Scheda n. 13a Installazione di erogatori per doccia a basso flusso (EBF) in ambi-

to residenziale.Scheda n. 13b Installazione di erogatori per doccia a basso flusso (EBF) in alber-

ghi e pensioni.Scheda n. 13c Installazione di erogatori per doccia a basso flusso (EBF) in impian-

ti sportivi.Scheda n. 14 Installazione di rompigetto aerati per rubinetti (RA) in ambito resi-

denziale.Scheda n. 15 Installazione di pompe di calore elettriche ad aria esterna in luo-

go di caldaie in edifici residenziali di nuova costruzione o ristrut-turati.

Scheda n. 16 Installazione di sistemi elettronici di regolazione di frequenza (in-verter) in motori elettrici operanti su sistemi di pompaggio con po-tenza superiore o eguale a 22 kW.

Scheda n. 17 Installazione di regolatori di flusso luminoso per lampade a vapo-ri di mercurio e lampade a vapori di sodio ad alta pressione negli im-pianti adibiti ad illuminazione esterna.

Scheda n. 18 Sostituzione di lampade a vapori di mercurio con lampade a vaporidi sodio ad alta pressione negli impianti di Pubblica Illuminazione.

Scheda n. 19 Installazione di condizionatori ad aria esterna ad alta efficienzacon potenza frigorifera inferiore a 12 kWf.

Scheda n. 20 Isolamento termico delle pareti e delle coperture per il raffresca-mento estivo in ambito domestico e terziario.

Scheda n. 21 Applicazione nel settore civile di piccoli sistemi di cogenerazioneper la climatizzazione invernale ed estiva degli ambienti e la produ-zione di acqua calda sanitaria.

Scheda n. 22 Applicazione nel settore civile di sistemi di teleriscaldamento perla climatizzazione degli ambienti e la produzione di acqua caldasanitaria.

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le convenzionale dell’intervento è au-tomaticamente riconosciuta dopo la pri-ma RVC ad essa relativa; la certificazio-ne automatica avviene ogni tre mesi.

Per i progetti analitici,- la prima RVC deve essere presentata

entro 30 giorni dalla fine del semestrenel quale il progetto ha raggiunto ladimensione minima,

- le RVC successive alla prima possonoessere presentate 30 giorni dalla finedi ciascun trimestre; comunque devonoessere presentate una volta all’anno,

- la persistenza dei risparmi energeticigenerati dall’intervento nel corso del-la vita utile convenzionale non può es-sere automaticamente riconosciuta do-po la prima RVC ad essa relativa; la ve-rifica e certificazione avviene solo a se-guito della presentazione della relati-va RVC (almeno una volta all’anno).

Per i progetti a consuntivo,- la prima RVC e quelle successive devono

essere presentate entro i termini definitinella proposta di progetto e di program-ma di misura approvata dall’Autorità,

- la persistenza dei risparmi energeticigenerati dall’intervento nel corso del-la vita utile convenzionale non può es-sere automaticamente riconosciuta do-po la prima RVC ad essa relativa; la ve-

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TempisticheLa vita utile convenzionale degli inter-venti, ossia il numero massimo di anniper i quali possono venire certificati i ri-sparmi e rilasciati i TEE, è così stabilita:– 5 anni per tutti i tipi di interventi;– 8 anni per gli interventi specificati dai

DM 2004 relativi all’involucro edilizio.

La certificazione dei risparmi (e la con-seguente emissione dei TEE) avviene so-lo a seguito della presentazione dellaprima richiesta di verifica e certificazio-ne (RVC), prima richiesta che può esse-re presentata solo al raggiungimentodella dimensione minima.Le tempistiche di presentazione delle RVC(prima e seguenti) e del conseguente rila-scio dei TEE, differiscono per i progettistandardizzati, analitici ed a consuntivo:

Per i progetti standardizzati,- la prima RVC deve essere presentata

entro 30 giorni dalla fine del semestrenel quale il progetto ha raggiunto ladimensione minima,

- le RVC successive alla prima devono ve-nire presentate solo nel caso di UFRaddizionali, entro 30 giorni dalla finedel trimestre nel quale tali UFR sonostate oggetto di intervento,

- la persistenza dei risparmi energetici ge-nerati dalle UFR nel corso della vita uti-

Tabella 1 - Metodi di valutazione degli interventi

Numero di clienti Metodi di valutazione omogenei Metodi di valutazioneStandardizzati Analitici A consuntivo eterogenei

Cliente unico Progetto Progetto Progetto Progettostandardizzato analitico a consuntivo a consuntivo

Numerosi clienti Progetto Progetto Progetto Progettostandardizzato analitico a consuntivo a consuntivo

Tabella 2 - Dimensione minima dei progetti

Tipologia di Progetto Soggetti obbligati Soggetti volontariStandardizzato 25 tep/annoAnalitico 100 tep 50 tepA consuntivo 200 tep 100 tep

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rifica e certificazione avviene solo a se-guito della presentazione della relati-va RVC (almeno una volta all’anno).

Applicazione della metodologia

L’applicazione della metodologia per la ri-chiesta dei TEE non presenta alcuna diffi-coltà per gli interventi che rientrano neimetodi di valutazione standard ed anali-tici; si tratta di compilare le due schede pre-disposte dall’Autorità per la Rendiconta-zione del Progetto e la Rendicontazionedell’Intervento; in pratica si tratta di descri-vere l’intervento fornendo le opportuneinformazioni sopra accennate (scheda diriferimento, dimensione, tempistica).Più complesso il caso dei Progetti a Con-suntivo, soprattutto per gli aspetti ine-renti l’algoritmo di calcolo proposto: af-fidabilità delle misure, baseline di rife-rimento, aggiustamenti.

• Algoritmi di valutazione per il calcolodei risparmi

- Il programma di misura proposto devepoter essere ricondotto alla tipologia di“metodo di valutazione a consuntivo” aisensi di quanto previsto dall’articolo 6della delibera n. 103/03, ovvero deve esse-re basato su misurazioni dei consumi ef-fettuate sia prima sia dopo l’intervento.

- Il sistema deve essere “isolato” oppu-re deve essere proposto un metodo perdepurare le misure dai fattori non ri-conducibili agli interventi.

• Condizioni pre-installazione (baseline)- Deve essere descritta la configurazio-

ne pre-intervento, ovvero le condizio-ni che determinavano il livello di fab-bisogno energetico in quella specificacondizione: è importante poter asso-ciare il valore dei consumi alle condi-zioni che li determinano.

- Nel caso di “nuove installazioni” (ad es.realizzazione ex-novo di un edificio), non

esiste la configurazione pre-intervento:in tali casi le condizioni pre-intervento so-no da ricondursi alla pratica corrente(“media di mercato”) nello specifico set-tore e in quella specifica area geografica(provincia o comune), qualora rilevante.

- Identificazione della tecnologia “me-dia di mercato”: sulla base di indaginidi mercato (preferibile), di letteraturatecnica (recente e specifica).

• Aggiustamenti Devono essere evidenziate tutte quellecondizioni che differiscono dalle situazio-ne pre-intervento e post-intervento e chesono in grado di modificare la richiestaenergetica a parità delle altre condizioni:- i livelli “produttivi”: variazioni nei li-

velli produttivi che determinano unmaggiore/minore utilizzo di determi-nate apparecchiature (ad es. amplia-mento di volumetrie o superfici da il-luminare), variazioni strutturali, etc.;

- le condizioni ambientali, l’introduzione dinuovi standard minimi da normativa, etc.

• Addizionalità5

Le condizioni di pre-installazione non rap-presentano, in generale, la soluzione “me-dia di mercato” e quindi non è in genera-le possibile la valorizzazione completa deirisparmi, anche se misurati, tra tale situa-zione e quella successiva all’intervento; ov-vero: solo la quota di minor consumo deicomponenti, apparecchi, sistemi o tecni-che costruttive utilizzati nell’ambito degliinterventi rispetto a quelli “medi” disponi-bili sul mercato che siano idonei a svolge-re le medesime funzioni, nel rispetto ditutte le normative in vigore, è utile ai finidella quantificazione dei risparmi.I titoli di efficienza energetica certificano irisparmi energetici conseguiti, consentonola verifica del conseguimento degli obiet-tivi e l’erogazione del contributo tariffarioa copertura degli oneri sostenuti; entro il31 maggio di ogni anno (a partire dal 2006),

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i distributori obbligati devono consegnareall’Autorità TEE equivalenti, in volume e ti-pologia, al proprio obiettivo annuale.I TEE iscritti nel conto proprietà di cia-scun soggetto sono commercializzabilinel mercato organizzato dal GME secon-do le regole predisposte dall’Autorità,e anche attraverso contratti bilaterali.

Il ruolo dell’ENEA

In considerazione del ruolo e delle atti-vità svolte sui temi del Risparmio Ener-getico, l’Autorità, con delibera 04/06, hadeciso di avvalersi dell’ENEA per lo svol-gimento di una serie di attività: - verifica e controllo degli interventi di

risparmio energetico;- approvazione di proposte di progetto

e di programma di misura;- elaborazione di schede tecniche per la

valutazione standardizzata ed analiticadegli interventi di risparmio energetico;

- aggiornamento delle schede tecnicheesistenti.

Al di là delle analisi dei primi risultati quan-titativi, mancano ancora alcuni elementiperché il disegno diventi pienamente ope-rativo; per esempio, i distributori di gas con< 100.000 clienti non hanno ancora unobiettivo di risparmio e non sempre la misu-ra del risparmio ha un riferimento ben indi-viduato (baseline). Ulteriori elementi hannobisogno di essere approfonditi alla luce del-l’esperienza che sta maturando, per potervalutare appieno la validità del meccani-smo attivato; per esempio, considerandoche con l’aumento dell’efficienza energe-tica, l’ulteriore risparmio diventa più diffici-le tecnicamente e più oneroso finanziaria-mente, in quale misura è opportuno equi-librare il rapporto tra risparmio ed incenti-vo? Oppure, considerando che la tariffazio-ne è contenuta dalla necessità di non ag-gravare complessivamente la bolletta elet-trica dei consumatori, con la scelta di un va-

lore basso si ha l’effetto di incentivare quel-le tecnologie che hanno un rapporto rispar-mio/investimento più favorevole.

Efficienza energetica: gli strumenti ENEA per la formazione e l’informazione

Lo sviluppo di strutture di informazione,istruzione e formazione che permettano lasensibilizzazione dei cittadini e la diffusionedel “know-how” e delle migliori pratiche,rientra nelle azioni chiave per organizzarequalsiasi programma nel settore dell’ener-gia, che rifletta gli obiettivi attuali di svilup-po sostenibile e di sicurezza dell’approvvi-gionamento. Tale azione chiave è richiama-ta nella direttiva 2006/32/CE all’art. 7 e costi-tuisce un preciso impegno per i Paesi mem-bri. Nel corso del tempo, l’ENEA ha realizza-to iniziative, prodotti e servizi tesi alla divul-gazione di informazioni rilevanti sia a bene-ficio dei decisori sia degli operatori econo-mici sia dei cittadini. Si richiamano in questasezione solo alcune della azioni più signifi-cative e solo a titolo esemplificativo del ruo-lo interpretato dall’Ente in questo ambito.

Strumenti informatici di diagnostica energetica

INCASIl programma INCAS -Diagnosi energe-tica degli edifici residenziali- consentedi valutare la convenienza e la pertinen-za di interventi destinati al contenimen-to dei consumi energetici per il riscalda-mento di edifici residenziali.La sua caratteristica fondamentale è lafacilità d’uso: le caratteristiche edilizie edegli impianti di riscaldamento sono tra-dotti in dati di semplice determinazione.Partendo da un numero limitato di infor-mazioni generali e sulle diverse parti dellastruttura edilizia, il programma simula glieffetti dei possibili interventi calcolandonesia il risparmio energetico che il costo.

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Come risultato si ottiene un elenco di in-terventi “convenienti”, cioè che permet-tono un guadagno in termini di minorspesa per il riscaldamento, tenendo con-to dell’investimento e della durata del-l’intervento. Il guadagno viene stimatomediante l’indicatore economico VAN(Valore Attuale Netto), che consente divalutare, ad oggi, i benefici economici fu-turi al netto dell’investimento iniziale.Il programma contiene delle banche da-ti con le caratteristiche tecniche ed eco-nomiche degli interventi proponibili.L’utente può scegliere di usare quellestandard oppure, in modo estremamen-te semplice, modificare od aggiungerenuovi interventi e materiali.

ERSIl programma ERS - Energy ReStyling de-gli edifici residenziali e del terziario -consente di scegliere gli interventi piùopportuni da effettuare su un edificioper ridurre il consumo energetico per ilriscaldamento ed il raffreddamento.Con ERS è possibile effettuare diagnosienergetiche di edifici il cui profilo d’usoe gestionale si differenzi, anche sostan-zialmente, da quello abitativo, come av-viene nel caso di scuole, uffici, esercizicommerciali.Fra le particolarità di ERS è rilevante lafacilità d’uso e la semplicità di reperimen-to dei dati di input che, per evitare erro-ri, vengono accettati dal programma so-lo dopo un controllo di congruenza.Dopo la fase di immissione dati, il pro-gramma verifica i possibili interventi dirisparmio energetico effettuabili su ogniparte della struttura edilizia, sull’impian-to termico e su quello di raffrescamen-to, e per ognuno viene calcolato il ri-sparmio sia energetico che economico.I risultati vengono selezionati in base al-la convenienza dell’intervento: vengo-no presentati solamente quelli per i qua-li il VAN risulta positivo. Questo indicato-

re economico consente di valutare adoggi i benefici economici futuri (minorspesa per il riscaldamento e raffresca-mento), al netto dell’investimento ne-cessario.La stima dei vantaggi economici deriva siadalle caratteristiche tecniche e di duratadell’intervento che dal suo costo. Il pro-gramma attinge queste informazioni dabanche dati interne che possono essere per-sonalizzate modificando i valori standard.

ECUIl programma ECU - Energy Check-Up de-gli edifici e degli impianti del terziario - èuno strumento per effettuare diagnosienergetiche nel settore dei servizi.Con ECU è possibile, partendo da situazio-ni reali, simulare interventi di razionaliz-zazione energetica, verificarne la fattibili-tà e la convenienza in termini sia tecniciche economici.Il settore terziario comprende attività mol-to eterogenee con problematiche che va-riano, dal punto di vista del contenimentodei consumi, da quelle tipiche del settoreresidenziale a quelle dell’industria. ECU af-fronta la diagnosi energetica di un’azien-da mediante l’applicazione di schede indi-pendenti per ogni tipo di intervento, in mo-do da poter configurare ed affrontare ilmaggior numero possibile di casi concreti.Sulla base dei dati immessi, per ogni prov-vedimento di risparmio energetico, vieneanalizzata la convenienza, considerandocome indicatore economico il VAN dell’in-vestimento.Ad integrazione e supporto del procedi-mento analitico delle singole schede, ven-gono altresì fornite indicazioni di caratte-re qualitativo utili per meglio inquadrarela specifica tematica energetica.Pur non affrontando in maniera esausti-va tutte le tematiche inerenti gli aspettienergetici nel terziario, ECU rappresentaun potente strumento, completo e flessibi-le per l’analisi preventiva delle potenzia-

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lità di risparmio energetico per aziendedel terziario.

Corsi di formazione

L’ENEA sviluppa strumenti per la formazio-ne e l’ aggiornamento professionale nelcampo dell’uso razionale dell’energia daiprimi anni 80.Nell’arco degli anni è stato strutturato unportafoglio di corsi estremamente diversi-ficato per tematiche, destinatari e durata.I corsi sono in genere rivolti a tutti queiprofessionisti che vogliono ampliare i pro-pri campi di intervento, consentendo lorodi affrontare le problematiche caratteristi-che di ogni contesto industriale, civile oterziario, nel campo dell’energy manage-ment. In genere durante i corsi vengono tratta-ti i seguenti argomenti:• la corretta gestione dei consumi ener-

getici e degli aspetti correlati di inte-razione ambientale;

• nozioni fondamentali sulla legislazio-ne energetica ed ambientale e le nor-mative tecniche;

• indicazioni di applicazioni pratiche peraffrontare e risolvere i problemi e le

situazioni specifiche delle varie strut-ture produttive e di servizio.

Nella tabella 3 vengono riportate le ti-pologie di corsi sviluppate fino ad oggi.In genere per ogni corso vengono pro-dotti anche i relativi supporti informa-tivi (CD-rom, dispense, libri, audiovisivi).

FIRE

L’ENEA nel 1988 ha costituito insieme al-l’AIGE (Associazione italiana per la Gestio-ne dell’Energia) e all’ EMC (Energy Mana-ger Club), la FIRE, associazione tecnico-scien-tifica senza finalità di lucro, il cui scopo èpromuovere l’uso razionale dell’energia ediffondere le relative informazioni nel set-tore. La FIRE opera primariamente grazieal contributo dei propri soci, cui si aggiun-gono le collaborazioni con soggetti terziistituzionali e privati, il supporto da partedell’ENEA e la collaborazione con l’Isnova.A seguito delle disposizioni della legge10/91 che estendeva la nomina del respon-sabile per la gestione dell’energia ancheai settori civile e trasporti, oltre che all’in-dustria ove era già chiesto dalla legge308/82, la FIRE ha ricoperto un ruolo fon-

Tabella 3 - Venti anni di corsi ENEA

Corso num. num. periodoedizioni partecipanti

Specialisti in Gestione dell’Energia per medie 13 300 1985-90e grandi organizzazioni

Corsi di Energy management per piccola industria 40 800 1984-91Corsi per verificatori di caldaie ai sensi della legge 373/76 5 150 1987-88Corsi per risparmio energetico in edilizia 30 600 1985-94Corsi di formazione per tecnici regionali 5 100 1991-93per l’applicazione della legge 10/91Corsi per Ferrovie dello Stato, Trenitalia, Telecom 6 125 1998-01Corsi per Energy Manager nei settori industria, civile, terziario 40 2.000 1998-06Seminari di approfondimento 3 150 2005-06Corsi per verificatori di impianti termici 120 2.500 1996-06Corsi per progettisti di impianti termici 100 4.000 1995-06Corsi per progettazione sistema edificio-impianto 150 6.000 1995-06secondo la legge 10/91Corsi per controllo delle relazioni tecniche 150 6.000 1995-06previste dall’art. 28 della legge 10/91 (per tecnici comunali)

TOTALI 662 22.725

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damentale nel curare l’archivio delle co-municazioni di nomina e i contatti con iresponsabili nominati; oggi esiste una re-te di 2500 responsabili. Si tratta di un patri-monio di competenze a disposizione delPaese, benché la rete non sia mai stata uf-ficialmente utilizzata dai governi nazio-nali e regionali.

Campus per l’energia

Tra le più recenti iniziative ENEA per la dif-fusione e divulgazione della cultura dell’ef-ficienza energetica, si annovera Campus perl’energia, modulo tecnico-informativo concui l’ENEA si propone come facilitatore delprocesso di comunicazione tra i soggetti in-teressati, in un ambiente favorevole all’at-tività di approfondimento, di condivisionedei contenuti e all’analisi congiunta delleproblematiche energetiche emergenti. Campus per l’energia è rivolto a funziona-ri e tecnici degli Enti locali; Agenzie ener-getiche locali; Aziende distributrici di vet-tori energetici; Società private e partecipa-te (ex municipalizzate) coinvolte nel pro-cesso di razionalizzazione del sistema ener-getico. Il Campus si articola attraverso sessioni diaggiornamento - curate da esperti ENEAe di altri organismi pubblici, da esponentidegli organi del Governo centrale e peri-ferico - dedicate all’illustrazione degli sce-nari energetici che si vanno delineando a li-vello globale, europeo e nazionale; all’ag-giornamento normativo; all’esame di nuo-vi indirizzi e tendenze; alla presentazionedi esperienze pilota realizzate sul territo-rio nazionale; alla valutazione di casi stu-dio e best practices dal forte contenuto in-novativo, selezionati in ambito europeo.

Pubblicazioni

L’ENEA ha accompagnato la sua azione diinformazione, formazione e diagnosi sul-l’uso razionale dell’energia con oltre cento

pubblicazioni, la cui tipologia va dal ma-nuale di settore al libro di testo relativo aduno specifico corso di formazione, dal piùsemplice opuscolo divulgativo alla presen-tazione di casi di studio. Nel corso del tem-po ci si è ispirati alla volontà di soddisfare leesigenze di una platea di utenti molto va-sta, che va dal grande pubblico al tecnicoinstallatore, dal funzionario della pubbli-ca amministrazione al professionista, adat-tando di conseguenza forme e contenutidei materiali prodotti.I dati sulla distribuzione si attestano sul-le 50.000 copie per i manuali e i casi stu-dio, e un numero largamente superioreper gli opuscoli e i depliant.

ENEA - Dipartimento Ambiente, Cambiamenti globalie Sviluppo sostenibile

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Note

1. Il metodo di calcolo «top-down» prevede che laquantità di risparmi energetici sia calcolata uti-lizzando come punto di partenza i livelli di rispar-mio energetico nazionali o livelli settoriali piùaggregati. Questo metodo non fornisce misura-zioni esatte a livello dettagliato, né indica rap-porti di causa ed effetto fra misure e risparmienergetici che ne derivano.

2. Il metodo di calcolo «bottom-up» consente dimisurare in modo analitico i risparmi energeticiottenuti attraverso l’attuazione di una misura spe-cifica di miglioramento dell’efficienza energetica.

3. “Fallimento di mercato” è una definizione am-pia e generica usata dagli economisti per descri-vere qualsiasi situazione nell’ambito della attivi-tà economica che produca esiti men che ottima-li. I fallimenti di mercato giustificano l’interventopubblico nel tentativo di migliorare l’efficienzadel sistema economico.

4. I dati qui riportati sono tratti da ENEA, Rap-porto Tecnico/STUDI-STRAT (88)/3 “Legge 308/82Rapporto di Valutazione” a cura di E. D’Angeloe A. Percuoco.

5. La corretta applicazione di questo criterio de-termina la reale efficacia dell’intero meccanismoed è garanzia di una incentivazione ottimale.