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VII COMMISSIONE PERMANENTE (Cultura, scienza e istruzione) SOMMARIO UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ........... 72 SEDE REFERENTE: Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. C. 2994 Governo, e abb. C. 416 Caparini, C.1595 Antimo Cesaro, C. 1835 Cimbro, C. 2043 Vezzali, C. 2045 Carfagna, C. 2067 Coccia, C. 2291 Ascani, C. 2524 Centemero, C. 2630 Paglia, C. 2860 Iori, C. 2875 Di Benedetto, C. 2975 Chimienti (Seguito dell’esame e rinvio) ............................................................... 72 UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI L’ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.40 alle 9. SEDE REFERENTE Martedì 5 maggio 2015. Presidenza della vicepresidente Ilaria CAPUA, indi della vicepresidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Intervengono la Ministra dell’istruzione, dell’università e della ricerca, Stefania Giannini e il sottosegretario di Stato per l’istruzione, l’università e la ricerca, Davide Faraone. La seduta comincia alle 14.55. Riforma del sistema nazionale di istruzione e for- mazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. C. 2994 Governo, e abb. C. 416 Caparini, C.1595 Antimo Cesaro, C. 1835 Cimbro, C. 2043 Vezzali, C. 2045 Carfagna, C. 2067 Coccia, C. 2291 Ascani, C. 2524 Centemero, C. 2630 Paglia, C. 2860 Iori, C. 2875 Di Benedetto, C. 2975 Chimienti. (Seguito dell’esame e rinvio). La Commissione prosegue l’esame del provvedimento in titolo, rinviato, da ul- timo, nella seduta di lunedì 4 maggio 2015. Ilaria CAPUA, presidente, poiché non vi sono obiezioni, accoglie la richiesta di attivazione dell’impianto audiovisivo a cir- cuito chiuso. Comunica che l’Ufficio di presidenza integrato, riunitosi stamane, ha deliberato di procedere – a partire dal- l’articolo 6 – all’esame dei soli emenda- menti segnalati. Il termine per la segna- lazione è per stasera alle 19, come peraltro già fatto sapere tempestivamente a tutti i gruppi. Avverte che la Commissione ri- prenderà ora l’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 5 e che saranno pub- blicati in allegato al resoconto della seduta odierna l’emendamento della relatrice 7.2000 e i relativi subemendamenti (vedi allegato 2 pubblicato in un fascicolo a parte) e le proposte emendative presentate agli articoli dal 6 al 24 (vedi allegato 3 pubblicato in un fascicolo a parte). Dà quindi per respinti, ai fini della loro ripresentazione in Assemblea, gli emenda- menti Luigi Gallo 5.23, 5.21 e 5.22 e Marzana 5.24. Martedì 5 maggio 2015 72 Commissione VII

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VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI . . . . . . . . . . . 72

SEDE REFERENTE:

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delledisposizioni legislative vigenti. C. 2994 Governo, e abb. C. 416 Caparini, C.1595 AntimoCesaro, C. 1835 Cimbro, C. 2043 Vezzali, C. 2045 Carfagna, C. 2067 Coccia, C. 2291 Ascani,C. 2524 Centemero, C. 2630 Paglia, C. 2860 Iori, C. 2875 Di Benedetto, C. 2975 Chimienti(Seguito dell’esame e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’ufficio di presidenza si è riunito dalle8.40 alle 9.

SEDE REFERENTE

Martedì 5 maggio 2015. — Presidenzadella vicepresidente Ilaria CAPUA, indi dellavicepresidente Flavia PICCOLI NARDELLI.— Intervengono la Ministra dell’istruzione,dell’università e della ricerca, StefaniaGiannini e il sottosegretario di Stato perl’istruzione, l’università e la ricerca, DavideFaraone.

La seduta comincia alle 14.55.

Riforma del sistema nazionale di istruzione e for-

mazione e delega per il riordino delle disposizioni

legislative vigenti.

C. 2994 Governo, e abb. C. 416 Caparini, C.1595

Antimo Cesaro, C. 1835 Cimbro, C. 2043 Vezzali, C.

2045 Carfagna, C. 2067 Coccia, C. 2291 Ascani, C.

2524 Centemero, C. 2630 Paglia, C. 2860 Iori, C. 2875

Di Benedetto, C. 2975 Chimienti.

(Seguito dell’esame e rinvio).

La Commissione prosegue l’esame delprovvedimento in titolo, rinviato, da ul-timo, nella seduta di lunedì 4 maggio2015.

Ilaria CAPUA, presidente, poiché non visono obiezioni, accoglie la richiesta diattivazione dell’impianto audiovisivo a cir-cuito chiuso. Comunica che l’Ufficio dipresidenza integrato, riunitosi stamane, hadeliberato di procedere – a partire dal-l’articolo 6 – all’esame dei soli emenda-menti segnalati. Il termine per la segna-lazione è per stasera alle 19, come peraltrogià fatto sapere tempestivamente a tutti igruppi. Avverte che la Commissione ri-prenderà ora l’esame degli emendamentiriferiti all’articolo 5 e che saranno pub-blicati in allegato al resoconto della sedutaodierna l’emendamento della relatrice7.2000 e i relativi subemendamenti (vediallegato 2 pubblicato in un fascicolo aparte) e le proposte emendative presentateagli articoli dal 6 al 24 (vedi allegato 3pubblicato in un fascicolo a parte). Dàquindi per respinti, ai fini della lororipresentazione in Assemblea, gli emenda-menti Luigi Gallo 5.23, 5.21 e 5.22 eMarzana 5.24.

Martedì 5 maggio 2015 — 72 — Commissione VII

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La Commissione approva l’emenda-mento Ascani 5.1000 (vedi allegato 1, pub-blicato in un fascicolo a parte).

Antonio PALMIERI (FI-PdL) illustra laratio dell’emendamento 5.12 e ne racco-manda l’approvazione.

La Commissione respinge gli identiciemendamenti Altieri 5.12.

Anna ASCANI (PD) ritira l’emenda-mento Coppola 5.5, di cui è cofirmataria.

La Commissione approva l’emenda-mento Ascani 5.40 (vedi allegato 1, pub-blicato in un fascicolo a parte). Respinge,quindi, l’emendamento Palmieri 5.14.

Anna ASCANI (PD) illustra l’emenda-mento a sua prima firma 5.39, che tendea valorizzare il ruolo del personale ATA.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) sottoscrivel’emendamento Ascani 5.39.

Giancarlo GIORDANO (SEL), pur ap-prezzando anch’egli l’importante ruolosvolto dal personale ATA, annuncia il votocontrario del suo gruppo sull’emenda-mento Ascani 5.39.

La Commissione approva l’emenda-mento Ascani 5.39 (vedi allegato 1, pub-blicato in un fascicolo a parte).

Ilaria CAPUA, presidente, dà per re-spinti, ai fini della loro ripresentazione inAssemblea, gli emendamenti Vacca 5.27 eMarzana 5.25.

Cristian IANNUZZI (Misto) sottoscrivel’emendamento Vacca 5.26.

La Commissione approva l’emenda-mento Vacca 5.26 (vedi allegato 1, pubbli-cato in un fascicolo a parte).

Anna ASCANI (PD) sottoscrive l’emen-damento Malpezzi 5.34.

Giancarlo GIORDANO (SEL) annuncial’astensione del suo gruppo.

La Commissione approva gli identiciemendamenti Malpezzi 5.34 e Centemero5.1007 (vedi allegato 1, pubblicato in unfascicolo a parte).

Cristian IANNUZZI (Misto) sottoscrivel’emendamento Vacca 5.28.

La Commissione approva l’emenda-mento Vacca 5.28 (vedi allegato 1, pubbli-cato in un fascicolo a parte).

Camilla SGAMBATO (PD) ritira il suoemendamento 5.35.

Maria Valentina VEZZALI (SCpI) ritirail suo emendamento 5.44.

Trifone ALTIERI (FI-PdL) insiste per lavotazione dell’emendamento Ciracì 5.2.

La Commissione lo respinge.

Anna ASCANI (PD) sottoscrive l’emen-damento Martelli 5.18 e lo ritira.

Ilaria CAPUA, presidente, dà per re-spinto, ai fini della sua ripresentazione inAssemblea, l’emendamento Piso 5.46.

Mara CAROCCI (PD) illustra il suoemendamento 5.33, raccomandandonel’approvazione.

La Commissione approva l’emenda-mento Carocci 5.33 (vedi allegato 1, pub-blicato in un fascicolo a parte).

Irene MANZI (PD) ritira il suo emen-damento 5.32.

Tamara BLAŽINA (PD) ritira la suaproposta emendativa 5.36.

Antonio PALMIERI (FI-PdL), dopo averillustrato la ratio del suo emendamento5.16, lo ritira.

Martedì 5 maggio 2015 — 73 — Commissione VII

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Ilaria CAPUA, presidente, dà per re-spinto, ai fini della sua ripresentazione inAssemblea, l’emendamento Luigi Gallo5.30.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) sottoscrivel’emendamento Palese 5.19, illustrandonela ratio.

La Commissione respinge l’emenda-mento Palese 5.19.

Ilaria CAPUA, presidente, dà per re-spinto l’emendamento D’Uva 5.29.

La Commissione respinge gli articoliaggiuntivi Adornato 5.0.1002 GiancarloGiordano 5.07.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) sottoscrivel’articolo aggiuntivo Adornato 5.04 e illu-stra i motivi della sua adesione.

La Commissione respinge l’articolo ag-giuntivo Adornato 5.04.

Ilaria CAPUA, presidente, dà per re-spinti, ai fini della loro ripresentazione inAssemblea, gli articoli aggiuntivi Vacca5.0.1004 e 5.0.1005. Comunica, poi, che larelatrice ha ritirato il suo articolo aggiun-tivo 14.0.2000 e che i relativi subemenda-menti si intendono pertanto non più rife-ribili. Dopo interventi sull’ordine dei lavoridei deputati Giancarlo GIORDANO (SEL),Antonio PALMIERI (FI-PdL) e Maria CO-SCIA (PD), relatore, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle 15.25, è ripresaalle 20.30.

Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente,annuncia che è stato messo in distribu-zione l’elenco degli emendamenti segnalatidai gruppi, suddiviso per articoli. Ricordache il termine di presentazione delle se-gnalazioni è scaduto alle ore 19 dellagiornata odierna. Avverte che saranno esa-minati esclusivamente gli emendamenti se-gnalati, mentre gli emendamenti non se-gnalati saranno considerati respinti al fine

di consentire la loro eventuale ripresen-tazione in Assemblea. Invita quindi larelatrice e il Governo a esprimere il loroparere sugli emendamenti segnalati relativiall’articolo 6.

Maria COSCIA (PD), relatrice, esprimeparere favorevole sull’emendamento Ghiz-zoni 6.46, a condizione che sia riformulatonei termini che si riserva di indicare.Invita al ritiro, avvertendo che altrimenti ilparere deve intendersi contrario, del-l’emendamento Vezzali 6.71. Esprime al-tresì parere contrario sugli emendamentiRampelli 6.65 e 6.64 e Simonetti 6.69.Esprime poi parere favorevole sull’emen-damento Rocchi 6.1009, a condizione chesia riformulato nei termini che si riservadi indicare. Chiede l’accantonamento del-l’emendamento Giancarlo Giordano 6.78.Esprime parere favorevole sull’emenda-mento Rocchi 6.1006, a condizione che siariformulato nei termini che si riserva diindicare, e parere contrario sull’emenda-mento Centemero 6.2. Esprime parere fa-vorevole sull’emendamento Pes 6.1005, acondizione che sia riformulato nei terminiche si riserva di indicare. Esprime parerefavorevole sull’emendamento Rocchi6.1007, a condizione che sia riformulatonei termini che si riserva di indicare, eparere contrario sugli emendamenti Atta-guile 6.1002 e 6.1003. Invita al ritirodell’emendamento Cristian Iannuzzi 6.67ed esprime parere contrario sull’emenda-mento Pannarale 6.83. Esprime parerefavorevole sull’emendamento Rocchi6.1008, a condizione che sia riformulatonei termini che si riserva di indicare, eparere contrario sugli emendamenti Gian-carlo Giordano 6.80 e Nicchi 6.86. Invita alritiro, avvertendo che altrimenti il pareredeve intendersi contrario, dell’emenda-mento Binetti 6.72 ed esprime parerecontrario sull’emendamento Cristian Ian-nuzzi 6.68. Esprime parere favorevole sul-l’emendamento Blažina 6.1004, a condi-zione che sia riformulato nei termini chesi riserva di indicare, e parere favorevolesull’emendamento Gebhard 6.63. Esprimepoi parere favorevole sull’articolo aggiun-tivo Vignali 6.07, a condizione che sia

Martedì 5 maggio 2015 — 74 — Commissione VII

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riformulato nei termini che si riserva diindicare, nonché parere favorevole sugliidentici articoli aggiuntivi Malpezzi 6.03,Pisicchio 6.04, Centemero 6.010 e Sante-rini 6.011, a condizione che siano rifor-mulati nei termini che si riserva di indi-care. Esprime altresì parere favorevolesull’articolo aggiuntivo Pisicchio 6.05, acondizione che sia riformulato nei terminiche si riserva di indicare. Esprime infineparere contrario sugli articoli aggiuntiviCentemero 6.0.1001 e 6.09.

Il sottosegretario Davide FARAONEesprime parere conforme a quello dellarelatrice.

Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente,avverte che le riformulazioni che verrannoproposte dalla relatrice comporteranno, inalcuni casi, una ricollocazione delle pro-poste emendative. Pertanto, l’ordine in cuiverranno discusse sarà diverso da quelloprevisto dal fascicolo.

Giancarlo GIORDANO (SEL) chiedealla presidenza per quale ragione nonrisultino segnalati emendamenti delgruppo del Movimento 5 Stelle.

Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente,chiarisce che il gruppo del Movimento 5Stelle ha scelto di non fare segnalazioni.Ritiene che tale scelta sia da collegare allaloro decisione, di natura prettamente po-litica, di non partecipare ai lavori dellaCommissione. Ribadisce, comunque, chegli emendamenti non segnalati sarannoconsiderati respinti al fine di consentire laloro ripresentazione in Assemblea.

Maria COSCIA (PD), relatrice, proponee illustra una riformulazione dell’emenda-mento Rocchi 6.1008 (vedi allegato 1, pub-blicato in un fascicolo a parte), segnalandoche, in base alla riformulazione, l’emen-damento sostituisce il comma 1 con unnuovo comma 1 e un comma 1-bis.

Maria Grazia ROCCHI (PD) accetta laproposta di riformulazione avanzata dallarelatrice.

Elena CENTEMERO (FI-PdL) chiede seil nuovo comma 1-bis, che prevede chel’organico dell’autonomia sia impiegato,tra l’altro, per attività di organizzazione,progettazione e coordinamento, si applichianche ai vicari.

Maria COSCIA (PD), relatrice, confermache l’organico dell’autonomia può essereutilizzato anche per coprire le posizionidei vicari.

Elena CENTEMERO (FI-PdL) sotto-scrive l’emendamento Rocchi 6.1008(nuova formulazione).

Giorgio LAINATI (FI-PdL) sottoscrivel’emendamento Rocchi 6.1008 (nuova for-mulazione).

La Commissione approva l’emenda-mento Rocchi 6.1008 (nuova formulazione)(vedi allegato 1, pubblicato in un fascicoloa parte).

Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente,dichiara conseguentemente preclusi gliemendamenti Vezzali 6.71, Rampelli 6.65 e6.64 e Simonetti 6.69.

Maria COSCIA (PD), relatrice, proponeuna riformulazione dell’emendamentoRocchi 6.1009, nei termini riportati inallegato (vedi allegato 1, pubblicato in unfascicolo a parte).

Elena CENTEMERO (FI-PdL) osservache l’emendamento Rocchi 6.1009 (nuovaformulazione) prevede l’entrata in vigore aregime dell’organico dell’autonomia a de-correre dall’anno scolastico 2016-2017 echiede se per l’anno scolastico 2015-2016tale organico abbia una semplice funzionedi appoggio alle scuole.

Maria COSCIA (PD), relatrice, confermal’interpretazione dell’onorevole Cente-mero.

Maria Grazia ROCCHI (PD) accetta laproposta di riformulazione del emenda-mento 6.1009 avanzata dalla relatrice.

Martedì 5 maggio 2015 — 75 — Commissione VII

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La Commissione approva l’emenda-mento Rocchi 6.1009 (nuova formulazione)(vedi allegato 1).

Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente,in conseguenza dell’approvazione del-l’emendamento Rocchi 6.1009 (nuova for-mulazione), dichiara che è preclusol’emendamento Centemero 6.2.

Maria COSCIA (PD), relatrice, illustrauna proposta di riformulazione dell’emen-damento Rocchi 6.1006, nei termini ripor-tati in allegato (vedi allegato 1, pubblicatoin un fascicolo a parte).

Maria Grazia ROCCHI (PD) accetta laproposta di riformulazione avanzata dallarelatrice per il suo emendamento 6.1006.

La Commissione approva l’emenda-mento Rocchi 6.1006 (nuova formulazione)(vedi allegato 1).

Maria COSCIA (PD), relatrice, proponeuna riformulazione dell’emendamento Pes6.1005, nei termini riportati in allegato(vedi allegato 1, pubblicato in un fascicoloa parte).

Maria Grazia ROCCHI (PD) accetta laproposta di riformulazione dell’emenda-mento Pes 6.1005, del quale è cofirmata-ria, avanzata dalla relatrice.

Elena CENTEMERO (FI-PdL) dichiarail voto favorevole del suo gruppo sul-l’emendamento Pes 6.1005 (nuova formu-lazione), ricordando di aver presentatoun’analoga proposta emendativa che perònon è stata segnalata.

La Commissione approva l’emenda-mento Pes 6.1005 (nuova formulazione)(vedi allegato 1, pubblicato in un fascicoloa parte).

Maria COSCIA (PD), relatrice, osservache, a seguito dell’approvazione dell’emen-damento Pes 6.1005 (nuova formulazione),potrebbe considerarsi precluso l’emenda-mento Giancarlo Giordano 6.78, che pre-

senta alcuni punti in comune con la ri-formulazione proposta.

Giancarlo GIORDANO (SEL) non con-divide il ragionamento della relatrice, os-servando che la proposta emendativa a suaprima firma ha un contenuto più ampio ediverso. Puntualizza per inciso che la viaprocedurale prescelta dalla maggioranza,per quanto possa trattarsi di una tecnicalegittima, di fatto finisce per sabotare lapossibilità dei gruppi di emendare il prov-vedimento rendendo inutile la partecipa-zione ai lavori dei gruppi di opposizione.

Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente,assicura che l’emendamento GiancarloGiordano 6.78 sarà comunque posto invotazione. Avverte che la Commissionepassa ora all’emendamento Ghizzoni 6.46.

Maria COSCIA (PD), relatrice, proponedi riformulare l’emendamento Ghizzoni6.46 nei termini riportati in allegato (vediallegato 1, pubblicato in un fascicolo aparte).

Manuela GHIZZONI (PD) accetta lariformulazione proposta dalla relatrice.

La Commissione approva l’emenda-mento Ghizzoni 6.46.

Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente,avverte che la Commissione passa oraall’emendamento Giancarlo Giordano 6.78.

Maria COSCIA (PD), relatrice, riconosceche l’emendamento 6.78 ha una portatapiù ampia dell’emendamento 6-1005 testéapprovato. Il tema delle scuole collocatenelle carceri potrà essere recuperato nelprosieguo dell’esame.

Il sottosegretario Davide FARAONEcondivide.

La Commissione respinge l’emenda-mento Giancarlo Giordano 6.78.

Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente,avverte che la Commissione passa ora

Martedì 5 maggio 2015 — 76 — Commissione VII

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all’emendamento Rocchi 6.1007 nellanuova formulazione che la relatrice pro-pone alla presentatrice.

Annalisa PANNARALE (SEL) lamentacome le riformulazioni proposte dalla re-latrice di fatto stiano riscrivendo l’articolo6, precludendo però la possibilità che lemodifiche siano il trasparente e linearefrutto del confronto contenutistico sugliemendamenti.

Elena CENTEMERO (FI-PdL) condividele osservazioni della deputata Pannarale,evidenziando al contempo come il propriogruppo abbia finora partecipato ai lavoriin modo costruttivo e senza intenti dila-tori. La riformulazione dell’emendamento6.1007 altro non è che un emendamentodella relatrice e come tale dovrebbe esseretrattato, con la conseguente possibilità disubemendarlo.

Maria COSCIA (PD), relatrice, riconoscela fondatezza delle obiezioni sollevate daalcuni colleghi, anche se rileva che sarebbecomunque possibile discutere gli emenda-menti preclusi in Assemblea. Assicura,quindi, di non aver inteso prevaricare leprerogative dei deputati degli altri gruppie dichiara di non avere alcuna difficoltà aconsiderare la riformulazione dell’emen-damento 6.1007 come un suo nuovo emen-damento.

Giancarlo GIORDANO (SEL) prendeatto.

Il sottosegretario Davide FARAONEconcorda con le considerazioni della re-latrice ma chiede coerenza ai deputati del

gruppo SEL. Non ritiene possibile criticaremaggioranza e Governo per l’insistenza suun testo blindato e al contempo biasimarliper la volontà di cambiarlo.

La Ministra Stefania GIANNINI si as-socia alle considerazioni della relatrice edel sottosegretario Faraone, ribadendo lapiena disponibilità del Governo al con-fronto sul merito.

Giancarlo GIORDANO (SEL), ricordatoche se il Governo avesse adottato undecreto legge avrebbe concesso alla Ca-mera tempi d’esame più ampi, auspica chenei prossimi giorni le prerogative parla-mentari vengano rispettate con atti con-creti e sia possibile un confronto proficuoe costruttivo, volti al miglioramento deltesto.

Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente,avverte che la relatrice ha presentatol’emendamento 6.2000 (vedi allegato 2),che recepisce interamente la nuova for-mulazione dell’emendamento Rocchi6.1007, e l’articolo aggiuntivo 6.0.2000(vedi allegato 2, pubblicato in un fascicoloa parte), che recepisce i contenuti degliarticoli aggiuntivi Vignali 6.07, gli identiciarticoli aggiuntivi Malpezzi 6.03, Pisicchio6.04, Centemero 6.010 e Santerini 6.011 el’articolo aggiuntivo Pisicchio 6.05. Fissa,quindi, il termine per la presentazione disubemendamenti alle suddette proposteemendative alle ore 11 di domani, ricor-dando che l’eventuale presentazione disubemendamenti comporterà lo scomputodi essi dal numero degli emendamentisegnalati in precedenza. Rinvia il seguitodell’esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 22.10.

Martedì 5 maggio 2015 — 77 — Commissione VII

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438 MARTEDÌ 5 MAGGIO 2015

XVII LEGISLATURA

ALLEGATO

BOLLETTINODELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

I N D I C E

CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)

Allegato 1 (Emendamenti approvati) . . . . . . . . . . . . . Pag. 3

Allegato 2 (Subemendamenti ed emendamenti 6.2000,6.0.2000 e 7.2000 della Relatrice) . . . . . . . . . . . . . . » 5

Allegato 3 (Emendamenti presentati dall’articolo 6 al-l’articolo 24 – eccezione fatta per quelli dellaRelatrice) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 9

CAMERA DEI DEPUTATI

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; MoVimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - IlPopolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Area Popolare (NCD-UDC): (AP); Scelta Civicaper l’Italia: (SCpI); Sinistra Ecologia Libertà: SEL; Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noicon Salvini: (LNA); Per l’Italia-Centro Democratico (PI-CD); Fratelli d’Italia-Alleanza Nazionale:(FdI-AN); Misto: Misto; Misto-MAIE-Movimento Associativo italiani all’estero-Alleanza per l’Italia:Misto-MAIE-ApI; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI)- Liberali per l’Italia (PLI): Misto-PSI-PLI; Misto-Alternativa Libera: Misto-AL.

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PAGINA BIANCA

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ALLEGATO 1

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega peril riordino delle disposizioni legislative vigenti. C. 2994 Governo, e abb.C. 416 Caparini, C. 1595 Antimo Cesaro, C. 1835 Cimbro, C. 2043Vezzali, C. 2045 Carfagna, C. 2067 Coccia, C. 2291 Ascani, C. 2524Centemero, C. 2630 Paglia, C. 2860 Iori, C. 2875 Di Benedetto, C. 2975

Chimienti.

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 5.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Le istituzioni scolastiche possonoindividuare una figura tecnica per il primociclo (ITP) nell’ambito dell’organico del-l’autonomia cui affidare il coordinamentodelle attività di cui al comma 2.

5. 1000. Ascani, Carocci, Rocchi, Mal-pezzi, Scanu, Blažina, Bossa, Coccia,Crimì, Ghizzoni, Manzi, Narduolo, Ma-lisani, D’Ottavio, Pes, Rampi, AndreaRomano, Rossi, Sgambato, Ventricelli.

Al comma 4, sostituire le parole: possonoindividuare con le seguenti: individuano.

5. 40. Ascani, Ghizzoni, Malpezzi, Roc-chi, Carocci, Blažina, Bossa, Coccia,Crimì, D’Ottavio, Malisani, Manzi, Nar-duolo, Orfini, Pes, Rampi, Andrea Ro-mano, Rossi, Sgambato, Ventricelli.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-bis. Le istituzioni scolastiche possonoindividuare nell’ambito dell’organico ilpersonale ATA per il coordinamento delcontesto amministrativo e informaticodelle attività del Piano Nazionale ScuolaDigitale di cui al comma 2.

5. 39. Ascani, Ghizzoni, Malpezzi, Roc-chi, Carocci, Blažina, Bossa, Coccia,Crimì, D’Ottavio, Malisani, Manzi, Nar-

duolo, Orfini, Pes, Rampi, Andrea Ro-mano, Rossi, Sgambato, Ventricelli,Palmieri.

Al comma 5, sostituire le parole: entilocali con le seguenti: enti pubblici e locali.

5. 26. Vacca, Iannuzzi.

Al comma 5, dopo le parole: enti locali,inserire le seguenti: Camere di commercio.

*5. 34. Malpezzi, Richetti, Marzano, DeMenech, Rotta, Mazzoli, Piazzoni,Ascani, Blažina, Bossa, Carocci, Coccia,Crimì, D’Ottavio, Ghizzoni, Malisani,Manzi, Narduolo, Pes, Piccoli Nardelli,Rampi, Rocchi, Andrea Romano, Rossi,Sgambato, Ventricelli.

Al comma 5, dopo le parole: enti localiinserire le seguenti: Camere di commercio.

*5. 1007. Centemero, Palmieri.

Al comma 5, lettera a), dopo la parola:produttiva aggiungere le seguenti: , cultu-rale e sociale.

5. 28. Vacca, Iannuzzi.

Al comma 5 dopo la lettera c), aggiun-gere la seguente:

c-bis). I soggetti esterni che usufrui-scono dell’edificio scolastico per effettuare

Martedì 5 maggio 2015 — 3 — Commissione VII

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attività di scuola sono responsabili in or-dine alla sicurezza ed al mantenimento deldecoro degli spazi.

5. 33. Carocci, Rocchi, Malpezzi, Ascani,Blažina, Bossa, Coccia, Crimì, D’Otta-vio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Nar-duolo, Orfini, Pes, Rampi, Andrea Ro-mano, Rossi, Sgambato, Ventricelli,Carrescia, Mazzoli.

ART. 6.

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. Le istituzioni scolastiche perseguonole finalità di cui all’articolo 1e gli obiettividi cui all’articolo 2, comma 3, attraversol’organico dell’autonomia costituito dai po-sti comuni, per il sostegno e per il poten-ziamento dell’offerta formativa.

1-bis. L’organico dell’autonomia è fun-zionale alla realizzazione del piano trien-nale dell’offerta formativa ed è impiegatoper attività di insegnamento, di potenzia-mento, di sostegno, di organizzazione, diprogettazione e di coordinamento. È as-segnato alle isitutizioni scolastiche sullabase del fabbisogno espresso nel pianotriennale e nel limite delle risorse finan-ziarie disponibili.

6. 1008. (Nuova formulazione) Rocchi, Ca-rocci, Malpezzi, Ascani, Blažina, Bossa,Coccia, Crimì, D’Ottavio, Ghizzoni, Mali-sani, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes,Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgam-bato, Ventricelli, Carrescia, Mazzoli.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. A decorrere dall’anno scolastico 2016-2017, con cadenza triennale, con decreti delMinistro dell’istruzione università e ricerca,di concerto con il Ministro dell’economia efinanze e con il Ministro per la semplifica-zione e pubblica amministrazione, sentita laConferenza Unificata di cui all’articolo 8 deldecreto legislativo 28-08-1997 n. 281 e suc-cessive modificazioni, e comunque nel limitemassimo di cui all’articolo 24, comma 1,

della presente legge, è determinato l’orga-nico dell’autonomia su base regionale.

6. 1009. (Nuova formulazione) Rocchi,Carocci, Malpezzi, Ascani, Blažina,Bossa, Coccia, Crimì, D’Ottavio, Ghiz-zoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Orfini,Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi,Sgambato, Ventricelli, Carrescia, Maz-zoli.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Il riparto della dotazione orga-nica tra le regioni è effettuato sulla basedel numero delle classi, per ciò che attienei posti comuni, sulla base del numero deglialunni per quanto attiene i posti del po-tenziamento.

6. 1006. (Nuova formulazione) Rocchi,Carocci, Malpezzi, Ascani, Blažina,Bossa, Coccia, Crimì, D’Ottavio, Ghiz-zoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Orfini,Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi,Sgambato.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Si tiene conto della presenza diaree montane o piccole isole, di aree. Interne a bassa densità demografica o aforte processo immigratorio, di aree ca-ratterizzate da elevati tassi di dispersionescolastica.

6. 1005. (Nuova formulazione) Pes, Roc-chi, Carocci, Malpezzi, Ascani, Blažina,Bossa, Coccia, Crimì, D’Ottavio, Ghiz-zoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Orfini,Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgam-bato.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis Il riparto dovrà altresì conside-rare il fabbisogno per progetti e convenzioni di particolare rilevanza didattica eculturale espresso da reti di scuole o perprogetti di valore nazionale.

6. 46. (Nuova formulazione) Ghizzoni,Rocchi, Carocci, Malpezzi, Ascani, Bla-žina, Bossa, Coccia, Crimì, D’Ottavio,Malisani, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes,Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgam-bato.

Martedì 5 maggio 2015 — 4 — Commissione VII

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ALLEGATO 2

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega peril riordino delle disposizioni legislative vigenti. C. 2994 Governo, e abb.C. 416 Caparini, C. 1595 Antimo Cesaro, C. 1835 Cimbro, C. 2043Vezzali, C. 2045 Carfagna, C. 2067 Coccia, C. 2291 Ascani, C. 2524Centemero, C. 2630 Paglia, C. 2860 Iori, C. 2875 Di Benedetto, C. 2975

Chimienti.

SUBEMENDAMENTI ED EMENDAMENTI 6.2000,6.0.2000 e 7.2000 DELLA RELATRICE

ART. 6.

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

3. Con decreto del direttore dell’ufficioscolastico regionale, l’organico dell’autono-mia, che per l’anno scolastico 2015-2016comprende l’organico di fatto e di dirittoe quello per il potenziamento, è ripartitotra gli ambiti territoriali di cui al comma3-bis e, successivamente, alle singole isti-tuzioni scolastiche.

3-bis. Il dirigente scolastico effettua lesostituzioni dei docenti assenti per la co-pertura di supplenze temporanee fino a 10giorni con personale dell’organico dell’au-tonomia che, ove impiegato in gradi diistruzione inferiore, conserva il tratta-mento stipendiale del grado d’istruzione diappartenenza. Al fine di di garantire ilperseguimento degli obiettivi di cui all’ar-ticolo 2, il monte orario annuale destinatoal potenziamento potrà essere impiegatoin sostituzioni temporanee per non oltre il50 per cento.

3-ter. I ruoli del personale docente sonoregionali, articolati in ambiti territoriali,suddivisi in sezioni separate per gradi diistruzione, classi di concorso, tipologie diposto. Fermo restando che per l’annoscolastico 2015-2016 gli ambiti territorialihanno estensione provinciale, entro ilmese di marzo 2016 gli uffici scolasticiregionali, di concerto con i competentiorgani regionali e le rappresentanze deiComuni, definiscono l’ampiezza degli am-

biti territoriali, di norma inferiori allaprovincia, considerando:

a) la popolazione scolastica, tenutoconto anche di specifiche situazioni oesperienze territoriali già in essere;

b) vicinorietà delle istituzioni scola-stiche;

c) caratteristiche del territorio anchein ordine alle specificità delle aree internemontane e delle piccole isole;

3-quater. Il personale già assunto inruolo a tempo indeterminato alla data dientrata in vigore della presente legge con-serva la titolarietà presso la scuola diappartenenza. Il personale docente degliorganici provinciali che al 1o settembre2016 risulta sovranumerario presenta do-manda per l’attribuzione ad un ambitoterritoriale della provincia. Dall’anno sco-lastico 2016-2017 la mobilità territoriale eprofessionale di tutto il personale operatra gli ambiti territoriali.

3-quinquies. Entro giugno 2016 le isti-tuzioni scolastiche afferenti al medesimoambito territoriale costituiscono appositarete finalizzata alla valorizzazione dellerisorse professionali, alla gestione di co-muni funzioni ed attività amministrative,alla realizzazione di progetti o iniziativedidattiche, educative, sportive, culturali diinteresse territoriale.

3-sexies. Entro 90 giorni dall’approva-zione della presente legge, il Ministero

Martedì 5 maggio 2015 — 5 — Commissione VII

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dell’istruzione università e ricerca emanaapposite linee guida per la definizionedelle convenzioni.

3-septies. Le convenzioni dovranno di-sciplinare:

1) criteri per l’assegnazione di inca-richi ai docenti afferenti alla rete, con-formi alle norme antidiscriminatorie sullavoro;

2) criteri e modalità per l’attribu-zione di incarichi su insegnamenti opzio-nali o specialistici o di coordinamento eprogettazione funzionali ai piani dell’of-ferta formativa di più istituzioni scolasti-che della rete;

3) piani di formazione del personaledocente e ATA;

4) le risorse da destinare alla rete peril perseguimento delle proprie finalità;

5) forme e modalità per la pubblicitàdelle decisioni assunte e dei rendicontidelle attività svolte;

6) principi di governo della rete.

3-octies. Al fine di razionalizzare gliadempimenti amministrativi a carico delleistituzioni scolastiche, gli atti relativi acessazioni dal servizio, pratiche pensioni-stiche, trattamento quiescenza e previ-denza, progressioni e ricostruzioni di car-riera, liquidazione del trattamento di finerapporto del personale della scuola non-chè gli ulteriori atti non strettamente con-nessi al servizio dell’istituzione, possonoessere svolti a livello di rete di scuole.

Conseguentemente:

all’articolo 7 sopprimere il comma 4.

6. 2000. Relatrice.

ART. 6-bis.

(Percorsi di istruzione e formazioneprofessionale).

1. Al potenziamento e alla valorizza-zione delle conoscenze e competenze degli

studenti del secondo ciclo del sistemaeducativo di istruzione e formazione, allatrasparenza e qualità dei relativi serviziconcorrono anche gli enti di formazione,accreditati dalle regioni quali istituzioniformative per la realizzazione di percorsidi istruzione e formazione professionale(IeFP) per il conseguimento di qualifiche ediplomi professionali nel rispetto dei livelliessenziali delle prestazioni stabiliti dalloStato a norma del capo III del decretolegislativo n. 226 del 2005.

2. L’offerta formativa dei percorsi diIeFP è sostenuta e razionalizzata sullabase di piani di intervento adottati, entro120 giorni dall’entrata in vigore della pre-sente legge, dal ministro dell’istruzione,dell’università e della ricerca di concertocon il ministro del lavoro e delle politichesociali, previa intesa in sede di ConferenzaStato-regioni e province autonome diTrento e Bolzano a norma del decretolegislativo n. 281 del 1997. Al fine digarantire agli studenti iscritti ai percorsicon la qualifica e il diploma professionalepari opportunità rispetto agli studentidelle scuole statali di istruzione secondariasuperiore i suddetti piani di interventoterranno conto delle norme di cui alpresente Capo, al Capo III, articolo 10, alCapo IV, articolo 14, al Capo V, articoli 15e 16 e al Capo VI, articoli 18, 19 e 20. Aipredetti fini concorrono le risorse delloStato e delle regioni, anche a valere suquelle reperibili nell’ambito delle misurecofinanziate dai fondi strutturali e di in-vestimento dell’Unione europea, sulle ri-sorse conferite da soggetti pubblici e pri-vati.

6. 0. 2000. Relatrice.

ART. 7.

Al capoverso comma 8-bis, il terzo pe-riodo è sostituito dal seguente: « Al fine digarantire le indispensabili azioni di sop-porto alle scuole impegnate per l’attua-zione della Riforma di cui alla presenteLegge e in relazione alla indifferibile esi-genza di assicurare la valutazione dei

Martedì 5 maggio 2015 — 6 — Commissione VII

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dirigenti scolastici e la realizzazione delsistema nazionale di valutazione di cui aldecreto del Presidente della Repubblican. 80 del 2013, il Ministero dell’Istruzione,dell’Università e della Ricerca è autoriz-zato a bandire un concorso per il reclu-tamento di 150 nuovi dirigenti tecnici, nellimite delle risorse di 7 milioni di euro peril triennio successivo all’entrata in vigoredella presente Legge. »

0. 7. 2000. 4. Centemero, Palmieri.

Al capoverso comma 8-bis, il terzo pe-riodo è sostituito dal seguente: « Al fine digarantire le indispensabili azioni di sop-porto alle scuole impegnate per l’attua-zione della Riforma di cui alla presenteLegge e in relazione alla indifferibile esi-genza di assicurare la valutazione deidirigenti scolastici e la realizzazione delsistema nazionale di valutazione di cui aldecreto del Presidente della Repubblican. 80 del 2013, il Ministero dell’Istruzione,dell’Università e della Ricerca è autoriz-zato ad assumere a tempo indeterminatoquei soggetti che alla data di approvazionedella presente legge abbiano svolto, senzademerito, la funzione di dirigente tecnicoa tempo determinato per un periodo su-periore a 36 mesi, nonché a bandire unaprocedura per il reclutamento di nuovidirigenti tecnici, nel limite delle risorse di7 milioni di euro per il triennio successivoall’entrata in vigore della presente Legge ».

0. 7. 2000. 5. Centemero, Palmieri.

Sostituire le parole « dirigenti tecnici »con le seguenti: « con incarichi conferiti adirigenti scolastici o altro personale cheabbia ricoperto incarichi dirigenziali osvolto funzioni dirigenziali anche a tempodeterminato presso il MIUR o altre pub-bliche amministrazioni in compiti connessicon l’istruzione e l’educazione ».

0. 7. 2000. 1. Vezzali.

Al capoverso 8-bis, terzo periodo, sosti-tuire le parole da « conferiti » sino alla fine

del periodo con le seguenti: « conferiti adirigenti scolastici o ad altro personale cheabbia ricoperto almeno per un bienniol’incarico di dirigente tecnico, anche atempo determinato, ai sensi dell’articolo19, commi 5-bis e 6 del decreto legislativo165/2001 ».

0. 7. 2000. 7. Rampelli.

Al capoverso comma 8-bis, al terzoperiodo, dopo le parole « alle procedureconcorsuali ordinarie, » e prima delle pa-role « nel limite delle risorse di 7 milionidi euro per il triennio successivo all’en-trata in vigore della presente Legge », ag-giungere « nonché, previa procedura com-parativa pubblica, per una parte non su-periore al 10 per cento degli incarichi daconferire, a soggetti esterni, in possessoalmeno del titolo di dottore di ricerca odel diploma di scuola di specializzazioneper le professioni legali, esperti di legisla-zione scolastica o di didattica e valuta-zione, ».

0. 7. 2000. 3. Centemero, Palmieri.

Al capoverso 8-bis, dopo il terzo periodo,aggiungere in fine le seguenti: « Ai fini dellaindividuazione dei soggetti destinatari de-gli incarichi temporanei di dirigenti tecnicidi cui al presente comma, con decretoavente natura non regolamentare del Mi-nistro dell’Istruzione, dell’Università edella Ricerca, da emanarsi entro 60 giornidalla data di entrata in vigore della pre-sente legge, sono individuati analitica-mente: i presupposti e le modalità previstiper il conferimento di detti incarichi, illoro numero, la loro distribuzione per ogniregione, la loro durata, non superiore a 3anni, nonché specifiche funzioni da svol-gersi ».

0. 7. 2000. 2. Centemero, Palmieri.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-bis). Il Nucleo per la valutazione deidirigenti scolastici è composto sulla base

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dell’articolo 25, comma l del decreto legi-slativo n. 165 del 200l e può essere artico-lato in funzione delle modalità previste dalprocesso di valutazione. La valutazione ècoerente con l’incarico triennale, con il pro-filo professionale ed è connessa alla retri-buzione di risultato. Al fine di garantire leindispensabili azioni di supporto alle scuoleimpegnate per l’attuazione della Riforma dicui alla presente Legge ed in relazione allaindifferibile esigenza di assicurare la valu-tazione dei dirigenti scolastici e la realizza-zione del sistema nazionale di valutazionedi cui al decreto del Presidente della Re-pubblica n. 80 del 2013, viene disposto unreclutamento temporaneo di dirigenti tec-nici, conferiti a personale della scuola inpossesso dei requisiti richiesti per accedere

alle procedure concorsuali ordinarie, nellimite delle risorse di 7 milioni di euro per iltriennio successivo all’entrata in vigoredella presente Legge.

Conseguentemente all’articolo 24 comma2, le parole: 97.713.000 euro per l’anno2016, a 134.663.000 euro per l’anno 2017,a 81.963.000 euro per l’anno 2018, sonosostituite dalle seguenti: 90.713.000 europer l’anno 2016, a 127.663.000 euro perl’anno 2017, a 74.963.000 euro per l’anno2018,

Conseguentemente, all’articolo 21, sop-primere la lettera d).

7. 2000. Relatrice.

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ALLEGATO 3

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega peril riordino delle disposizioni legislative vigenti. C. 2994 Governo, e abb.C. 416 Caparini, C. 1595 Antimo Cesaro, C. 1835 Cimbro, C. 2043Vezzali, C. 2045 Carfagna, C. 2067 Coccia, C. 2291 Ascani, C. 2524Centemero, C. 2630 Paglia, C. 2860 Iori, C. 2875 Di Benedetto, C. 2975

Chimienti.

EMENDAMENTI PRESENTATI DALL’ARTICOLO 6 ALL’ARTICOLO 24

(eccezione fatta per quelli della Relatrice)

ART. 6.

Sostituire, ovunque ricorrano, le parole:istituzioni scolastiche con le seguenti: retidi scuole e sostituire le parole: istituzionescolastica con le seguenti: rete di scuole.

Conseguentemente al comma 2, secondoperiodo, sostituire la parola: classi con laseguente: alunni.

6. 1. Gelmini, Centemero.

Al comma 1, primo periodo aggiungere,in fine, le seguenti parole: Personale Atacompreso.

6. 51. Terrosi, Iacono.

Al comma 1, primo periodo aggiungere,in fine, le seguenti parole: e comprendealtresì l’organico del personale ammini-strativo, tecnico e ausiliario ed educativo.

6. 77. Giancarlo Giordano, Pannarale,Airaudo, Placido.

Al comma 1, primo periodo, dopo leparole: per il potenziamento dell’offertaformativa, inserire le seguenti: Definisceinoltre il fabbisogno del personale ATA,nelle sue diverse componenti, necessario

per il regolare funzionamento delle attivitàpreviste dallo stesso piano.

6. 66. Cristian Iannuzzi.

Al comma 1, secondo periodo, dopo leparole: da ciascuna istituzione scolasticanel piano triennale, aggiungere le seguenti:e del fabbisogno per progetti e convenzionidi particolare rilevanza didattica e cultu-rale determinato da reti di scuole.

6. 46. Ghizzoni, Malpezzi, Bossa, Rocchi,Carocci, Ascani, Blažina, Coccia, Crimì,D’Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo,Pes, Rampi, Andrea Romano, PaoloRossi, Sgambato, Ventricelli.

Al comma 1, secondo periodo, sostituirele parole: piano triennale, con le seguenti:Piano dell’offerta formativa e degli esonerie dei semiesoneri dei docenti che coadiu-vano il dirigente scolastico.

6. 71. Vezzali.

Al comma 1, secondo periodo, dopo leparole: piano triennale, inserire le seguenti:e degli esoneri e dei semiesoneri dei do-centi che coadiuvano il Dirigente scola-stico.

6. 65. Rampelli.

Martedì 5 maggio 2015 — 9 — Commissione VII

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Al comma 1, secondo periodo, le parole:nel limite delle risorse disponibili sonosostituite con le seguenti: prevedendo che ilnumero di alunni per classe non possaessere superiore a 25, 20 in caso sianopresenti studenti disabili, in accordo conla normativa vigente sulla sicurezza.

6. 1016. Cristian Iannuzzi.

Al comma 1, inserire, in fine, il seguenteperiodo: Fermo restando il rispetto dellenorme vigenti in materia di sicurezza e diigiene, il numero di alunni per classe nonpuò essere superiore a 22, diminuito a 20in caso di presenza di alunno certificato insituazione di handicap.

6. 75. Nicchi, Matarrelli, Giancarlo Gior-dano, Pannarale.

Al comma 1, inserire, in fine, il seguenteperiodo: Fermo restando il rispetto dellenorme vigenti in materia di sicurezza e diigiene, il numero di alunni per classe nonpuò essere superiore a 22.

6. 76. Giancarlo Giordano, Pannarale,Nicchi, Matarrelli.

Al comma 1, inserire, in fine, il seguenteperiodo: Il piano triennale definisce inoltreil fabbisogno del personale Ata nelle suediverse componenti necessario per il re-golare funzionamento delle attività previ-ste dallo stesso piano.

6. 64. Rampelli.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:1-bis. Il piano triennale definisce inoltre ilfabbisogno del personale Ata nelle suediverse componenti necessario per il re-golare funzionamento delle attività previ-ste dallo stesso piano.

6. 69. Simonetti, Borghese.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:1-bis. I commi 332, 333, 334 e 335 dellalegge 23 dicembre 2014, n. 190, sono abro-gati.

6. 62. Fioroni.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. I posti per il potenziamento del-l’offerta formativa sono prioritariamenteai docenti inidonei.

6. 1011. Vacca, Chimienti, Marzana,Luigi Gallo, Brescia, Simone Valente, DiBenedetto.

Al comma 2, primo periodo, sostituire leparole: L’organico dell’autonomia, con leseguenti: Il tetto massimo di spesa desti-nabile all’organico dell’autonomia.

6. 37. Chimienti, Vacca, Marzana, LuigiGallo, Brescia, Simone Valente, Di Be-nedetto.

Al comma 2, primo periodo, dopo leparole: cadenza triennale aggiungere leseguenti: a decorrere dall’anno scolastico2016-2017.

6. 1009. Rocchi, Carocci, Malpezzi,Ascani, Blažina, Bossa, Coccia, Crimì,D’Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi,Narduolo, Pes, Rampi, Andrea Ro-mano, Rossi, Sgambato, Ventricelli,Mazzoli, Fabbri.

Al comma 2, primo periodo, sostituire laparola: sentita, con le seguenti: sentiti ilConsiglio Superiore della Pubblica Istru-zione e.

Conseguentemente, al medesimo comma,inserire, in fine, le seguenti parole: nonchédi scuole collocate nelle carceri, nellepiccole isole, nei comuni montani, nellearee geografiche contraddistinte da speci-ficità etniche o linguistiche o ancora nelleprovince il cui territorio è per almeno un

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terzo montano, in cui le condizioni diviabilità statale e provinciale siano disa-gevoli e in cui vi sia dispersione e rare-fazione di insediamenti abitativi.

6. 78. Giancarlo Giordano, Pannarale,Nicchi, Costantino, Matarrelli.

Al comma 2, sostituire la parola: sentita,con le seguenti: sentiti il Consiglio supe-riore della Pubblica istruzione di cui alDecreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233,e.

6. 81. Pannarale, Giancarlo Giordano

Al comma 2, alla fine del primo periodo,inserire le seguenti parole: per quantoriguarda il personale docente.

6. 82. Pannarale, Giancarlo Giordano.

Al comma 2, secondo periodo, sostituirela parola: classi, con la seguente: alunni.

Conseguentemente al medesimo comma2 inserire, in fine, il seguente periodo: Perla scuola secondaria di primo e secondogrado, la ripartizione dei posti fra le classidi concorso tiene conto dei Piani triennaliapprovati nel ciclo precedente.

Conseguentemente al comma 3, dopo ilprimo periodo inserire il seguente: è pos-sibile una revisione delle dotazioni orga-niche assegnate alle singole scuole nel-l’arco del periodo triennale in caso disensibili variazioni del numero di alunniiscritti.

Al comma 2, secondo periodo, dopo leparole: numero di classi aggiungere le se-guenti: per quanto riguarda i posti co-muni; sul numero degli alunni per quantoriguarda i posti per il potenziamento.

6. 1006. Carocci, Rocchi, Malpezzi,Ascani, Blažina, Bossa, Coccia, Crimì,D’Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi,

Narduolo, Pes, Rampi, Andrea Ro-mano, Rossi, Sgambato, Ventricelli,Fassina, Mazzoli, Fabbri.

Al comma 2, secondo periodo sostituirele parole: numero di classi, con le seguentiparole: numero degli alunni.

*6. 87. Pannarale, Giancarlo Giordano.

Al comma 2, secondo periodo, sostituirele parole: numero di classi con la seguente:numero di alunni.

*6. 2. Centemero, Gelmini, Palmieri, Al-tieri, Lainati.

Al comma 2 dopo le parole: è effettuatosulla base del numero di classi, inserire leseguenti: del numero di sedi/plessi,

6. 41. Burtone.

Al comma 2, secondo periodo, sostituirele parole: di aree interne, con le seguenti:di aree a basso reddito medio procapite,

6. 38. Luigi Gallo, Brescia, Vacca, Mar-zana, Simone Valente, Chimienti, DiBenedetto.

Al comma 2, inserire, in fine, le seguentiparole: nonché di scuole collocate nellecarceri, nelle piccole isole, nei comunimontani, nelle aree geografiche contrad-distinte da specificità etniche o linguisticheo ancora nelle province il cui territorio èper almeno un terzo montano, in cui lecondizioni di viabilità statale e provincialesiano disagevoli e in cui vi sia dispersionee rarefazione di insediamenti abitativi.

*6. 79. Giancarlo Giordano, Pannarale,Nicchi, Costantino, Matarrelli.

Martedì 5 maggio 2015 — 11 — Commissione VII

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Al comma 2, secondo periodo, dopo leparole: e di aree aggiungere le seguenti:montane, a bassa densità demografica e dipiccole isole.

6. 1005. Pes, Bossa, Rocchi, Carocci,Malpezzi, Ascani, Blažina, Coccia,Crimì, D’Ottavio, Ghizzoni, Malisani,Manzi, Narduolo, Rampi, Andrea Ro-mano, Rossi, Sgambato, Ventricelli.

Al comma 2, inserire, in fine, le seguentiparole: nonché di scuole collocate nellecarceri, nelle piccole isole, nei comunimontani, nelle aree geografiche contrad-distinte da specificità etniche o linguisticheo ancora nelle province il cui territorio èper almeno un terzo montano, in cui lecondizioni di viabilità statale e provincialesiano disagevoli e in cui vi sia dispersionee rarefazione di insediamenti abitativi.

*6. 1001. Pagano.

Al comma 2, inserire, in fine, le seguentiparole: nonché di scuole collocate nellecarceri, nelle piccole isole, nei comunimontani, nelle aree geografiche contrad-distinte da specificità etniche o linguisti-che.

6. 3. Centemero, Palmieri, Lainati.

Sostituire il comma 3, con il seguente:3. Con decreti dei dirigenti preposti agli

Uffici scolastici regionali, l’organico del-l’autonomia è ripartito tra i territori dicompetenza e assegnato ai ruoli territorialidi cui all’articolo 7 e, successivamente, allesingole istituzioni scolastiche, sulla basedel fabbisogno espresso nei Piani triennalidell’offerta formativa di cui all’articolo 2.I posti dell’organico sono coperti dal di-rigente scolastico con il personale iscrittonegli albi, ai sensi dell’articolo 7. Il diri-gente scolastico effettua le sostituzioni deidocenti assenti per la copertura delle sup-plenze temporanee fino a dieci giorni conil personale della dotazione organica dell’autonomia.

Conseguentemente, aggiungere i seguenticommi:

3-bis. Le Istituzioni Scolastiche, affe-renti al medesimo albo territoriale, costi-tuiscono apposita rete finalizzata alla va-lorizzazione delle risorse professionali ealla gestione di funzioni e attività ammi-nistrative. Entro 30 giorni dall’approva-zione della presente legge, il Ministerodell’istruzione, dell’università e della ri-cerca, emana apposite linee guida per ladefinizione delle convenzioni che do-vranno disciplinare:

a) principi per l’assegnazione di in-carichi ai docenti afferenti all’albo terri-toriale che dovranno conformarsi allenorme antidiscriminatorie sul lavoro perl’assegnazione di incarichi ai docenti af-ferenti all’albo territoriale;

b) criteri e modalità per l’attribuzionidi incarichi su insegnamenti opzionali ospecialistici o di coordinamento e proget-tazione a docenti di una Istituzione Sco-lastica in altra o altre Istituzioni Scolasti-che della rete;

c) piani di formazione del personale;

d) le risorse da destinare alla rete peril perseguimento delle proprie finalità;

e) forme e modalità per la pubblicitàdelle decisioni assunte, e dei rendicontidelle attività svolte;

f) principi di governance della rete.

3-ter. Al fine di ridurre gli adempimentiburocratici a carico delle singole istitu-zioni scolastiche per lo svolgimento diattività amministrative non strettamenteconnesse al servizio dell’istituzione, lecompetenze in materia di cessazioni dalservizio, pratiche pensionistiche, tratta-mento di quiescenza e di previdenza, pro-gressioni e ricostruzione di carriera, liqui-dazione di trattamento di fine rapportodel personale della scuola sono assegnatialle reti.

3-quater. I ruoli del personale docentesono regionali, articolati in albi territoriali,

Martedì 5 maggio 2015 — 12 — Commissione VII

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suddivisi in sezioni separate per gradi diistruzione, classi di concorso e tipologie diposto. Gli Uffici scolastici regionali, sentitii competenti organi regionali e le rappre-sentanze dei Comuni, definiscono l’am-piezza degli albi territoriali in relazionealla:

a) popolazione scolastica con atten-zione alle situazioni territoriali specifichee motivate;

b) vicinorietà delle Istituzioni Scola-stiche;

c) caratteristiche geografiche del ter-ritorio, che dovrà considerare la specificitàdelle aree interne montane e delle piccoleisole.

Al personale docente già assunto a tempoindeterminato alla data di entrata in vi-gore della presente legge non si applica ladisciplina dell’iscrizione negli albi territo-riali e di proposta dell’incarico da partedel dirigente scolastico di cui al comma 2,salvo che in caso di mobilità territoriale eprofessionale, all’atto della quale anche idocenti in questione sono iscritti negli albidi cui al presente comma. Sono iscritti aglialbi territoriali i docenti degli organiciprovinciali che al i settembre 2015 risul-tano sopranumerari.

Conseguentemente:

al comma 2 sostituire le parole: alcomma 4 con le seguenti: al comma 3-bis;

al comma 4, sostituire le parole: l’or-ganico dei posti comuni e dei posti per ilpotenziamento dell’offerta formativa conle seguenti: l’organico dell’autonomia;

abrogare in fine le parole da: dell’of-ferta formativa di cui all’articolo 2, finoalla fine del periodo;

all’articolo 7 sopprimere il comma 4.

6. 1007. Rocchi, Carocci, Malpezzi,Ascani, Blažina, Bossa, Coccia, Crimì,D’Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi,Narduolo, Pes, Rampi, Andrea Ro-mano, Rossi, Sgambato, Ventricelli,Mazzoli, Fabbri.

Sostituire il comma 3 con il seguente:3. L’organico dell’autonomia, con de-

creti dei dirigenti preposti agli uffici sco-lastici regionali, è ripartito a livello terri-toriale e assegnato agli albi territoriali,suddivisi in sezioni per gradi di istruzione,classi di concorso e tipologie di posto esuccessivamente, sulla base del fabbisognoespresso nei piani triennali dell’offertaformativa, è attribuito alle singole istitu-zioni scolastiche. Fatto salvo l’esperimentodel preventivo piano di mobilità straordi-naria di cui al comma 01 dell’articolo 8, iposti dell’organico dell’autonomia, sonocoperti con il personale iscritto negli albiterritoriali al quale il dirigente scolasticopropone l’incarico. È comunque previstala riserva dei posti da destinarsi alleoperazioni annuali di utilizzazione e as-segnazione provvisoria del personale do-cente ed educativo da definirsi in sede diCCNI e della Contrattazione decentrataregionale. Il personale della dotazione or-ganica dell’autonomia è tenuto ad assicu-rare la copertura delle supplenze tempo-ranee fino a dieci giorni. Esso gode deltrattamento stipendiale del grado di istru-zione della scuola in cui è impiegatoqualora sia superiore a quello già ingodimento. Il personale della dotazioneorganica dell’autonomia è tenuto inoltread assicurare prioritariamente la coper-tura dei posti vacanti e disponibili. Restaferma la disposizione di cui all’articolo 1,comma 333, della legge 23 dicembre 2014,n. 190, che pone il divieto ai dirigentiscolastici di conferire supplenze brevi alpersonale docente per il primo giorno diassenza.

Conseguentemente, all’articolo 8, primadel comma 1, inserire il seguente:

01. Per l’anno scolastico 2015/2016, prio-ritariamente al piano di assunzioni di cuial Capo III, articolo 8 comma 1 delpresente DDL, si procede ad un piano dimobilità territoriale e professionale straor-dinaria per tutti i docenti che risultanotitolari di contratto di lavoro a tempoindeterminato alla data di entrata in vi-gore della presente legge. Sono considerati

Martedì 5 maggio 2015 — 13 — Commissione VII

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utili ai fini della mobilità straordinariatutti i posti vacanti o disponibili degliattuali organici di diritto, di fatto, nonchétutti i posti comuni, di sostegno e per ilpotenziamento dell’offerta formativa del-l’organico funzionale e dell’autonomia dicui al capo II, articolo 2 comma 3, al capoIII, articolo 6 comma 1 e seguenti e alcapo III articolo 8 comma 1 della presentelegge. La mobilità avverrà secondo quantoprevisto negli allegati C (ORDINE DELLEOPERAZIONI NEI TRASFERIMENTI ENEI PASSAGGI DEL PERSONALE DO-CENTE ED EDUCATIVO) e D (TABELLEDI VALUTAZIONE DEI TITOLI E DEISERVIZI) del CCNI concernente la mobi-lità del personale docente, educativo edA.T.A. per l’a.s. 2015/2016. In ogni caso,qualora la costituzione dell’organico del-l’autonomia e funzionale, di cui al capo IIarticolo 2 comma 3, al capo III articolo 6comma 1 e seguenti e al capo III articolo8 comma 1 della presente legge, dovesseavvenire in un momento successivo allascadenza del termine utile ai fini delleoperazioni di mobilità per l’a.s. 2015/16, inottemperanza a quanto previsto dall’arti-colo 1 comma 4 del suindicato CCNI siprocederà alla riapertura della contratta-zione ai fini del trasferimento sui nuoviposti disponibili, con priorità rispetto alleprocedure di immissione in ruolo. Per glianni scolastici 2016/17 e seguenti, priori-tariamente alle immissioni in ruolo, ver-ranno espletate le procedure di mobilitàterritoriale e professionale del personaledi ruolo sui posti vacanti e disponibilianche dell’organico dell’autonomia e fun-zionale.

6. 1002. Attaguile.

Sostituire il comma 3, con il seguente:La legge identifica l’ambito territoriale dicompetenza per stabilire l’assegnazionedell’organico dell’autonomia.

6. 70. Simonetti, Borghesi.

Al comma 3, primo periodo, dopo leparole: Uffici scolastici regionali, inserire le

seguenti: e sentiti gli enti locali interessati,al fine di garantire il raccordo con il pianodella programmazione della rete scola-stica.

*6. 84. Giancarlo Giordano, Pannarale.

Al comma 3, primo periodo, dopo leparole: Uffici scolastici regionali inserire leseguenti: e sentiti gli enti locali interessati,al fine di garantire il raccordo con il pianodella programmazione della rete scola-stica.

*6. 4. Squeri, Russo, Altieri.

Al comma 3, primo periodo, sostituire leparole: l’organico dell’autonomia con leseguenti: il tetto massimo di spesa desti-nabile all’organico dell’autonomia.

6. 35. Chimienti, Brescia, Vacca, Mar-zana, Luigi Gallo, Simone Valente, DiBenedetto.

Al comma 3, primo periodo, sopprimerele parole: ai ruoli territoriali di cui all’ar-ticolo 7 e, successivamente, e I posti del-l’organico sono coperti dal dirigente sco-lastico con il personale iscritto negli albi aisensi dell’articolo 7.

Conseguentemente dopo il comma 3 in-serire il seguente: 3-bis. I ruoli del perso-nale docente sono regionali. Gli ufficiscolastici regionali determinano i posticomuni e di sostegno da attribuire allesingole istituzioni scolastiche. Per il po-tenziamento dell’offerta formativa gli uf-fici scolastici regionali determinano gra-duatorie regionali, articolate aree territo-riali e suddivise in sezioni separate pergradi di istruzione, classi di concorso etipologie di posto rispettando i punteggiereditati dalle GAE. Gli uffici scolasticiregionali definiscono l’ampiezza delle areeterritoriali, anche in funzione della popo-lazione scolastica.

Martedì 5 maggio 2015 — 14 — Commissione VII

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Conseguentemente, all’articolo 2 sosti-tuire il comma 13 con il seguente: 13. Perl’anno scolastico 2015/2016 l’USR assegnai docenti da destinare alle istituzioni sco-lastiche sulla base della ripartizione del-l’organico dell’autonomia di cui all’articolo6 comma 3, rispettando quanto stabilitodall’articolo 8, a seguito della predisposi-zione di una stima del fabbisogno neces-sario redatto dal collegio dei docenti eadottato (o deliberato) dal consiglio diistituto. Tale stima confluisce nel succes-sivo piano triennale dell’offerta formativa.

Conseguentemente all’articolo 7 soppri-mere i commi 2, 3 e 4.

Conseguentemente all’articolo 8 appor-tare le seguenti modificazioni:

Al comma 2 sopprimere le parole: « eiscritti negli albi di cui all’articolo 7 »;

Al comma 4 sopprimere le parole: « in-dividuati a livello di albo territoriale di cuiall’articolo 7 »;

Al comma 5 sostituire le parole: « glialbi » con le seguenti: « le aree » e soppri-mere le parole: « nell’ambito degli albiindicati »;

sopprimere il comma 6;

Al comma 7 sopprimere le parole: « Isoggetti assunti sono destinatari di propo-ste di incarico ai sensi dell’articolo 7.

6. 36. Vacca, Chimienti, Brescia, Mar-zana, Luigi Gallo, Simone Valente, DiBenedetto.

Al comma 3, primo periodo, dopo leparole: istituzioni scolastiche inserire leseguenti: fatto salvo l’esperimento del pre-ventivo piano di mobilità straordinaria dicui al comma 01 dell’articolo 8.

Conseguentemente, all’articolo 8, primadel comma 1, inserire il seguente:

01. Per l’anno scolastico 2015/2016, prio-ritariamente al piano di assunzioni di cuial Capo III, articolo 8 comma 1 delpresente DDL, si procede ad un piano dimobilità territoriale e professionale straor-dinaria per tutti i docenti che risultanotitolari di contratto di lavoro a tempoindeterminato alla data di entrata in vi-gore della presente legge. Sono consideratiutili ai fini della mobilità straordinariatutti i posti vacanti o disponibili degliattuali organici di diritto, di fatto, nonchétutti i posti comuni, di sostegno e per ilpotenziamento dell’offerta formativa del-l’organico funzionale e dell’autonomia dicui al capo II articolo 2 comma 3, al capoIII articolo 6 comma 1 e seguenti e al capoIII articolo 8 comma 1 della presentelegge. La mobilità avverrà secondo quantoprevisto negli allegati C (ORDINE DELLEOPERAZIONI NEI TRASFERIMENTI ENEI PASSAGGI DEL PERSONALE DO-CENTE ED EDUCATIVO) e D (TABELLEDI VALUTAZIONE DEI TITOLI E DEISERVIZI) del CCNI concernente la mobi-lità del personale docente, educativo edA.T.A. per l’a.s. 2015/2016. In ogni caso,qualora la costituzione dell’organico del-l’autonomia e funzionale, di cui al capo IIarticolo 2 comma 3, al capo III articolo 6comma 1 e seguenti e al capo III articolo8 comma 1 della presente legge, dovesseavvenire in un momento successivo allascadenza del termine utile ai fini delleoperazioni di mobilità per l’a.s. 2015/16, inottemperanza a quanto previsto dall’arti-colo 1 comma 4 del suindicato CCNI siprocederà alla riapertura della contratta-zione ai fini del trasferimento sui nuoviposti disponibili, con priorità rispetto alleprocedure di immissione in ruolo. Per glianni scolastici 2016/17 e seguenti, priori-tariamente alle immissioni in ruolo, ver-ranno espletate le procedure di mobilitàterritoriale e professionale del personaledi ruolo sui posti vacanti e disponibilianche dell’organico dell’autonomia e fun-zionale.

6. 1003. Attaguile.

Martedì 5 maggio 2015 — 15 — Commissione VII

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Al comma 3, primo periodo, sopprimerele parole: ai ruoli territoriali di cui all’ar-ticolo 7 e, successivamente.

Conseguentemente sopprimere il se-condo periodo e sostituirlo con il seguente:I posti dell’organico sono coperti secondole procedure dettate dai commi 2, 4 e 12dell’articolo 8.

Conseguentemente sopprimere le parole:Il medesimo personale è tenuto ad assi-curare prioritariamente la copertura deiposti vacanti e disponibili.

6. 1017. Baldassarre, Artini, Barbanti,Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Ro-stellato, Segoni, Turco.

Al comma 3 sopprimere il secondo, terzoe quarto periodo.

*6. 60. Fassina.

Al comma 3 sopprimere il secondo, ilterzo e il quarto periodo.

*6. 67. Iannuzzi.

Al comma 3 sopprimere il secondo, ilterzo e il quarto periodo.

*6. 50. Terrosi, Iacono.

Al comma 3, secondo periodo, dopo leparole: dell’articolo 7 inserire le seguenti:la cui funzione principale corrisponde alpotenziamento dell’offerta formativa.

6. 12. Marzana, Chimienti, Vacca, Bre-scia, Luigi Gallo, Simone Valente, DiBenedetto.

Al comma 3, sopprimere il terzo ed ilquarto periodo.

**6. 83. Pannarale, Giancarlo Giordano.

Al comma 3 sopprimere il terzo e quartoperiodo.

**6. 30. Vacca, Chimienti, Brescia, Mar-zana, Luigi Gallo, Simone Valente, DiBenedetto.

Al comma 3 sostituire il terzo e quartoperiodo con i seguenti: Il dirigente scola-stico può effettuare le sostituzioni deidocenti assenti per la copertura delle sup-plenze temporanee fino a dieci giorni conil personale della dotazione organica del-l’autonomia della stessa classe concor-suale, o comunque in possesso dell’abili-tazione all’insegnamento della disciplinada supplire, con il trattamento stipendialedel grado d’istruzione della scuola in cui èimpegnato, qualora superiore a quello giàin godimento. Il medesimo personale ètenuto ad assicurare prioritariamente lacopertura dei posti vacanti e disponibili sein possesso della necessaria abilitazione.

6. 33. Vacca, Chimienti, Brescia, Mar-zana, Luigi Gallo, Simone Valente, DiBenedetto.

Al comma 3 sostituire il terzo e quartoperiodo con i seguenti: Il dirigente scola-stico può effettuare le sostituzioni deidocenti assenti per la copertura delle sup-plenze temporanee fino a dieci giorni conil personale della dotazione organica del-l’autonomia della stessa classe concor-suale, o in possesso di corrispondenteabilitazione o titolo di studio valido perl’accesso all’insegnamento della disciplinada supplire, con il trattamento stipendialedel grado d’istruzione della scuola in cui èimpegnato, qualora superiore a quello giàin godimento. Il medesimo personale ètenuto ad assicurare prioritariamente lacopertura dei posti vacanti e disponibili sein possesso della necessaria abilitazione.

6. 26. Vacca, Chimienti, Brescia, Mar-zana, Luigi Gallo, Simone Valente, DiBenedetto.

Martedì 5 maggio 2015 — 16 — Commissione VII

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Al comma 3 sostituire il terzo e quartoperiodo con i seguenti: Il dirigente scola-stico effettua le sostituzioni dei docentiassenti per la copertura delle supplenzetemporanee fino a dieci giorni con ilpersonale della dotazione organica dell’au-tonomia nel caso in cui questo sia inpossesso delle corrispondenti competenzedidattico-disciplinari desumibili dallaclasse di concorso in cui è iscritto. Qualoranon vi sia disponibilità di personale delladotazione organica dell’autonomia con isuddetti requisiti, il dirigente scolasticoeffettua le sostituzioni con il personale inpossesso di abilitazione nella stessa classeconcorsuale del docente assente. 11 me-desimo personale è tenuto ad assicurareprioritariamente la copertura dei postivacanti e disponibili.

6. 15. Chimienti, Vacca, Marzana, Bre-scia, Luigi Gallo, Simone Valente, DiBenedetto.

Al comma 3 terzo periodo sostituire laparola: dieci con la seguente: due.

6. 29. Vacca, Chimienti, Brescia, Mar-zana, Luigi Gallo, Simone Valente, DiBenedetto.

Al comma 3 terzo periodo sostituire laparola: dieci con la seguente: tre.

6. 34. Vacca, Chimienti, Brescia, Mar-zana, Luigi Gallo, Simone Valente, DiBenedetto.

Al comma 3 terzo periodo sostituire laparola: dieci con la seguente: quattro.

6. 27. Vacca, Chimienti, Brescia, Mar-zana, Luigi Gallo, Simone Valente, DiBenedetto.

Al comma 3, terzo periodo, sostituire laparola: dieci con la seguente: cinque

6. 28. Vacca, Chimienti, Brescia, Mar-zana, Luigi Gallo, Simone Valente, DiBenedetto.

Al comma 3, terzo periodo, dopo leparole: dotazione organica dell’autonomiainserire le seguenti: solo se il docente è inpossesso dell’abilitazione specifica all’inse-gnamento, relativa al grado di scuola,disciplina e tipologia di posto; diversa-mente si attinge dalle graduatorie ad esau-rimento del personale docente di cui al-l’articolo 1, comma 605, lettera c), dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296, e succes-sive modificazioni, nonché dalle graduato-rie di circolo e d’istituto del personaledocente ed educativo previste dall’articolo5 del regolamento di cui al decreto delMinistro della pubblica istruzione 13 giu-gno 2007, n. 131. Le suddette continuanoa esplicare la propria efficacia sino all’ef-fettiva immissione in ruolo del personaledocente ivi iscritto.

6. 19. Marzana, Chimienti, Vacca, Bre-scia, Luigi Gallo, Simone Valente, DiBenedetto.

Al comma 3, terzo periodo, dopo leparole: è impegnato, inserire le seguenti:solo.

6. 11. Chimienti, Vacca, Marzana, Bre-scia, Luigi Gallo, Simone Valente, DiBenedetto.

Al comma 3, sopprimere l’ultimo pe-riodo.

*6. 40. Marzana.

Al comma 3, sopprimere l’ultimo pe-riodo.

*6. 16. Vacca, Marzana, Chimienti, Bre-scia, Luigi Gallo, Simone Valente, DiBenedetto.

Al comma 3, quarto periodo, dopo leparole: medesimo personale inserire le se-guenti: ove previsto di specifica abilita-zione.

6. 32. Chimienti, Vacca, Brescia, Mar-zana, Luigi Gallo, Simone Valente, DiBenedetto.

Martedì 5 maggio 2015 — 17 — Commissione VII

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Al comma 3 inserire, in fine, le seguentiparole: , solo se in possesso della neces-saria abilitazione all’insegnamento delladisciplina da supplire. In assenza di sog-getti muniti di abilitazione le supplenzesono affidate ai soggetti abilitati presentinelle graduatorie di circolo e d’istituto delpersonale docente ed educativo previstedall’articolo 5 del regolamento di cui aldecreto del Ministro della pubblica istru-zione 13 giugno 2007, n. 131.

6. 17. Vacca, Marzana, Chimienti, Bre-scia, Luigi Gallo, Simone Valente, DiBenedetto.

Al comma 3, in fine, le seguenti parole:solo se in possesso di specifica abilitazionealtrimenti si attinge dalle graduatorie adesaurimento e d’istituto.

6. 39. Marzana.

Al comma 3 inserire, in fine, le seguentiparole: nelle classi di concorso per cuipossieda specifica abilitazione.

6. 31. Chimienti, Vacca, Brescia, Mar-zana, Luigi Gallo, Simone Valente, DiBenedetto.

Al comma 3 inserire, in fine, il seguenteperiodo: In caso di copertura dei postivacanti e disponibili, al personale delladotazione organica dell’autonomia vieneconferito il trattamento stipendiale delgrado di istruzione della scuola in cui èimpegnato, qualora superiore a quello giàin godimento.

6. 14. Chimienti, Vacca, Marzana, Bre-scia, Luigi Gallo, Simone Valente, DiBenedetto.

Dopo il comma 3 inserire il seguente:3-bis. Al comma 14 dell’articolo 4 dellalegge 3 maggio 1999, n. 124, la parola:« 521 » è soppressa.

6. 20. Marzana, Chimienti, Vacca, Bre-scia, Luigi Gallo, Simone Valente, DiBenedetto.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. Le Istituzioni Scolastiche, affe-renti al medesimo albo territoriale, costi-tuiscono apposita rete finalizzata alla va-lorizzazione delle risorse professionali.Entro 30 giorni dall’approvazione dellapresente legge, il Ministero dell’istruzione,dell’università e della ricerca, emana ap-posite linee guida per la definizione delleconvenzioni che dovranno disciplinare:

a) principi per l’assegnazione di in-carichi ai docenti afferenti all’albo terri-toriale;

b) criteri e modalità per l’attribuzionidi incarichi su insegnamenti opzionali ospecialistici o di coordinamento e proget-tazione a docenti di una Istituzione Sco-lastica in altra o altre Istituzioni Scolasti-che della rete;

c) programmi di formazione del per-sonale;

d) le risorse da destinare alla rete peril perseguimento delle proprie finalità;

e) forme e modalità per la pubblicitàdelle decisioni assunte, e dei rendicontidelle attività svolte;

f) principi di governance della rete.

6. 58. Rocchi, Carocci, Malpezzi, Ascani,Blažina, Bossa, Coccia, Crimì, D’Otta-vio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Nar-duolo, Pes, Rampi, Andrea Romano,Rossi, Sgambato, Ventricelli, Fassina,Mazzoli, Fabbri.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. I ruoli del personale docentesono regionali, articolati in albi territoriali,suddivisi in sezioni separate per gradi diistruzione, classi di concorso e tipologie diposto. Gli Uffici scolastici regionali, sentitii competenti organi regionali e le rappre-sentanze dei Comuni, definiscono l’am-piezza degli albi territoriali in relazionealla:

a) popolazione scolastica che non puòsuperare 20.000 alunni;

Martedì 5 maggio 2015 — 18 — Commissione VII

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b) vicinorietà delle Istituzioni Scola-stiche;

c) caratteristiche geografiche del ter-ritorio.

Al personale docente già assunto atempo indeterminato alla data di entratain vigore della presente legge non si ap-plica la disciplina dell’iscrizione negli albiterritoriali e di proposta dell’incarico daparte del dirigente scolastico di cui alcomma 2, salvo che in caso di mobilitàterritoriale e professionale, all’atto dellaquale anche i docenti in questione sonoiscritti negli albi di cui al presente comma.Sono iscritti agli albi territoriali i docentidegli organici provinciali che al 1 settem-bre 2015 risultano sopranumerari.

Conseguentemente al comma 2 sostituirele parole: al comma 4 con le seguenti: alcomma 3-bis.

Conseguentemente all’articolo 7 soppri-mere il comma 4.

6. 55. Rocchi, Carocci, Malpezzi, Ascani,Blažina, Bossa, Coccia, Crimì, D’Otta-vio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Nar-duolo, Pes, Rampi, Andrea Romano,Rossi, Sgambato, Ventricelli, Fassina,Mazzoli, Fabbri.

Sostituire il comma 4 con il seguente:4. L’organico dei posti comuni e dei

posti per il potenziamento dell’offerta for-mativa è determinato sulla base del fab-bisogno di posti individuato da ciascunaistituzione scolastica nel piano triennaledell’offerta formativa.

6. 1008. Rocchi, Ascani, Blažina, Bossa,Coccia, Carocci, Crimì, D’Ottavio, Ghiz-zoni, Malisani, Malpezzi, Manzi, Nar-duolo, Pes, Piccoli Nardelli, Rampi, An-drea Romano, Rossi, Sgambato, Ven-tricelli, Mazzoli, Fabbri.

Al comma 4 sostituire le parole: l’orga-nico dei posti comuni e dei posti per ilpotenziamento dell’offerta formativa conle seguenti: l’organico dell’autonomia.

6. 45. Carocci, Rocchi, Malpezzi, Ascani,Blažina, Bossa, Coccia, Crimì, D’Otta-vio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Nar-duolo, Orfini, Pes, Rampi, Andrea Ro-mano, Rossi, Sgambato, Ventricelli,Carrescia, Mazzoli.

Al comma 4 aggiungere, in fine, il se-guente periodo:

Il piano triennale definisce inoltre ilfabbisogno del personale ATA nelle suediverse componenti necessario per il re-golare funzionamento delle attività.

6. 1000. Scopelliti, Binetti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:5. L’organico dei posti di sostegno è

determinato nei posti complessivamenteattivati in organico di fatto e di dirittonell’anno scolastico 2015/2016, è incre-mentato fino a coprire il rapporto di undocente di sostegno ogni due alunni condisabilità, ferma restando la possibilità diistituire posti in deroga ai sensi dell’arti-colo 35 comma 7 della legge 27 dicembre2002 n. 289, e dell’articolo 19 comma 11del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 con-vertito con modificazioni dalla legge 15luglio 2011, n. 111.

Conseguentemente, dopo il comma 3dell’articolo 24, aggiungere i seguenti:

3-bis. I regimi di esenzione, esclusionee favore fiscale, di cui all’allegato C-bis aldecreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 15 lu-glio 2011, n. 111, sono ridotti, con l’esclu-sione delle disposizioni a tutela dei redditidi lavoro dipendente e autonomo, deiredditi di pensione, della famiglia, dellasalute, delle persone economicamente osocialmente svantaggiate, del patrimonioartistico e culturale, della ricerca e del-

Martedì 5 maggio 2015 — 19 — Commissione VII

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l’ambiente, in misura tale da determinarerisparmi per una somma complessiva noninferiore a 330 milioni di euro a decorreredall’anno 2015. Con uno o più regolamentidel Ministro dell’economia e delle finanze,da emanare ai sensi dell’articolo 17,comma 3, della legge 23 agosto 1988,n. 400, sono stabilite le modalità tecnicheper l’attuazione del presente comma conriferimento ai singoli regimi interessati.

A decorrere dall’anno 2015, le maggiorientrate derivanti dall’attuazione delle di-sposizioni di cui al presente disposizione,accertate annualmente con decreto delMinistero dell’economia e delle finanze,sono riassegnate al fondo di cui all’articolo1, comma 235, della legge 24 dicembre2012, n. 228, per essere destinate allefinalità di cui al presente articolo.

Qualora, in ragione delle deroghe in-trodotte al sistema previdenziale di cuiall’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre2011, n. 201, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 22 dicembre 2011,n. 214, e successive modificazioni, risulti ilraggiungimento del limite delle risorse peresse stanziate dalla presente e da altreleggi, per soddisfare le ulteriori domanderelative ai soggetti inclusi tra i beneficiaridelle deroghe si procede a riduzioni ulte-riori dei regimi di esenzione, ad esclusionee favore fiscale a tutela dei redditi dilavoro dipendente e autonomo, dei redditidi pensione, della famiglia, della salute,delle persone economicamente o social-mente svantaggiate, del patrimonio arti-stico e culturale, della ricerca e dell’am-biente.

3-ter. Dalla data di entrata in vigore deiregolamenti di cui al comma 3-quater,sono abrogate le disposizioni che determi-nano trasferimenti a imprese, di partecorrente o in conto capitale, non giustifi-cati da una situazione di fallimento dimercato.

3-quater. Il Governo provvede a ema-nare, entro il 30 dicembre 2015, uno o piùregolamenti, ai sensi dell’articolo 17,comma 2, della legge 23 agosto 1988,n. 400, e successive modificazioni, per in-

dividuare le disposizioni di legge e rego-lamentari che sono abrogate ai sensi delcomma 3-bis. I regolamenti determinanorisparmi pari a I miliardo di euro adecorrere dal 2016.

3-quinquies. Sono escluse dall’abroga-zione disposta ai sensi del comma 3-quaterle disposizioni che prevedono incentivi:

a) finanziabili con fondi europei;

b) diretti a compensare l’adempi-mento di obblighi di servizio pubblico, conparticolare riferimento, ai settori del-l’istruzione e della ricerca, della sanità,dell’assistenza sociale e dei trasporti, nelrispetto dei criteri stabiliti dal diritto del-l’Unione europea.

3-sexies. Possono essere altresì escluseall’abrogazione disposta ai sensi delcomma 3-quater le disposizioni che pre-vedono incentivi destinati a:

a) promuovere la realizzazione diimportanti progetti di comune interesseeuropeo;

b) promuovere la cultura nonché laconservazione e la valorizzazione del pa-trimonio artistico, paesaggistico o ambien-tale.

3-septies. Ai fini dell’individuazionedelle disposizioni da abrogare ai sensi delcomma 3-ter e degli incentivi da ammet-tere ai sensi dei commi 3-quinquies e3-sexies, il Governo si avvale del parere diun apposito comitato tecnico, che procedea verificare la loro necessità e idoneità incaso di una situazione di fallimento dimercato. Il comitato è istituito e discipli-nato con decreto del Presidente del Con-siglio dei ministri.

6. 1010. Marzana, Vacca, Chimienti, Bre-scia, Luigi Gallo, Simone Valente, DiBenedetto.

Martedì 5 maggio 2015 — 20 — Commissione VII

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Sostituire il comma 5 con il seguente:5. L’organico dei posti di sostegno è

determinato nei posti complessivamenteattivati in organico di fatto e di dirittonell’anno scolastico 2015/2016, e incre-mentato per gli anni successivi fino acoprire il rapporto uno a due tra alunni edocenti secondo le nuove certificazioni eiscrizioni registrate, ferma restando lapossibilità di istituire posti in deroga aisensi dell’articolo 35, comma 7, della legge27 dicembre 2002, n. 289, e dell’articolo 1,comma 605, lettera b), della legge 27dicembre 2006, n. 296. Conseguentementeè abrogato il limite previsto dall’articolo15, commi 2 e 2-bis, della legge 8 novem-bre 2013, n. 128.

Conseguentemente, sopprimere l’articolo7.

Conseguentemente, all’articolo 10, sop-primere i commi 1, 2 e 3 e alla rubricasopprimere le parole: Carta elettronica perl’aggiornamento e la.

6. 80. Giancarlo Giordano, Pannarale,Nicchi, Costantino, Matarrelli.

Sostituire il comma 5 con il seguente:5. Nel decreto di determinazione del-

l’organico, di cui al comma 2, il Ministrodell’istruzione, dell’università e della ri-cerca assicura che l’organico dei posti disostegno sia progressivamente incremen-tato al fine di garantire entro Vannoscolastico 2017-2018 il rispetto del rap-porto uno a due tra docenti e alunni condisabilità certificata a livello provinciale,superando in tal modo il limite previstodall’articolo 2, comma 414, secondo pe-riodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244e successive modificazioni e dall’articolo15, comma 2-bis, del decreto-legge 12settembre 2013, n. 104 convertito con mo-dificazioni dalla legge 8 novembre 2013,n. 128, ferma restando la possibilità diistituire posti in deroga ai sensi dell’arti-colo35, comma 7, della legge 27 dicembre2002, n. 289, e dell’articolo 1, comma 605,

lettera b), della legge 27 dicembre 2006,n. 296.

6. 1012. Chimienti, Marzana, Vacca, Bre-scia, Luigi Gallo, Simone Valente, DiBenedetto.

Sostituire il comma 5 con il seguente:5. Nel decreto di determinazione del-

l’organico, di cui al comma 2, il Ministrodell’istruzione, dell’università e della ri-cerca assicura che l’organico dei posti disostegno sia costituito in ragione dellamedia di un docente ogni due alunnidisabili, secondo le modalità previste dal-l’articolo 19, comma 11, del decreto-legge6 luglio 2011, n. 98, convertito con modi-ficazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,ferma restando la possibilità di istituireposti in deroga ai sensi dell’articolo35,comma 7, della legge 27 dicembre 2002,n. 289, e dell’articolo 1, comma 605, let-tera b), della legge 27 dicembre 2006,n. 296.

6. 1013. Chimienti, Marzana, Vacca, Bre-scia, Luigi Gallo, Simone Valente, DiBenedetto.

Sostituire il comma 5 con il seguente:5. L’organico dei posti di sostegno, in

deroga al limite previsto dall’articolo 15del decreto-legge 12 settembre 2013,n. 104, convertito con modificazioni dallalegge 8 novembre 2013, n. 128, è deter-minato considerando, oltre ai posti inorganico di diritto, quelli in organico difatto nonché quelli in deroga attivati nel-l’ultimo triennio con carattere di stabilitànecessari per coprire tutte le esigenze delsostegno didattico rivolto agli alunni condisabilità garantendo il diritto all’inclu-sione scolastica. È fatta salva, in ogni caso,la possibilità di istituire ulteriori posti inderoga in modo da assicurare un numerodi ore di sostegno adeguato a realizzarel’effettiva integrazione dei singoli alunnicon disabilità in conformità alla sentenzadelle Corte costituzionale n. 80 del 2010.Resta ferma la possibilità di istituire postiin deroga ai sensi dell’articolo 35, comma

Martedì 5 maggio 2015 — 21 — Commissione VII

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7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, edell’articolo 1, comma 605, lettera b), dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296.

All’onere derivante dalla seguente di-sposizione pari a 80 milioni a decorreredall’anno 2016, si provvede mediante cor-rispondente riduzione dello stanziamentodel fondo speciale di parte correnteiscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell’ambito del programma « Fondidi riserva e speciali » della missione« Fondi da ripartire » dello stato di previ-sione del Ministero dell’economia e dellefinanze per l’anno 2016, allo scopo par-zialmente utilizzando l’accantonamentorelativo al Ministero dell’economia e dellefinanze. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato ad apportare, conpropri decreti, le occorrenti variazioni dibilancio.

6. 86. Nicchi, Pannarale, Giancarlo Gior-dano, Costantino.

Sostituire il comma 5 con il seguente:5. L’organico dei posti di sostegno, in

deroga al limite previsto dall’articolo 15del decreto-legge 12 settembre 2013,n. 104, convertito con modificazioni dallalegge 8 novembre 2013, n. 128, è deter-minato considerando, oltre ai posti inorganico di diritto, quelli in organico difatto nonché quelli in deroga attivati nel-l’ultimo triennio con carattere di stabilitànecessari per coprire tutte le esigenze delsostegno didattico rivolto agli alunni condisabilità garantendo il diritto all’inclu-sione scolastica. È fatta salva, in ogni caso,la possibilità di istituire ulteriori posti inderoga in modo da assicurare un numerodi ore di sostegno adeguato a realizzarel’effettiva integrazione dei singoli alunnicon disabilità in conformità alla sentenzadelle Corte costituzionale n. 80 del 2010.Resta ferma la possibilità di istituire postiin deroga ai sensi dell’articolo 35, comma7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, edell’articolo 1, comma 605, lettera b), dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296.

6. 85. Nicchi, Pannarale, Giancarlo Gior-dano, Costantino.

Sostituire il comma 5 con il seguente:5. L’organico dei posti di sostegno è

progressivamente incrementato al fine digarantire entro l’anno scolastico 2017-2018 il rispetto del rapporto uno a due tradocenti e alunni con disabilità certificata alivello provinciale, superando in tal modoil limite previsto dall’articolo 2, comma414, secondo periodo, della legge 24 di-cembre 2007, n. 244 e successive modifi-cazioni e dall’articolo 15, comma 2-bis, deldecreto-legge 12 settembre 2013, n. 104convertito con modificazioni dalla legge 8novembre 2013, n. 128, ferma restando lapossibilità di istituire posti in deroga aisensi dell’articolo 35, comma 7, della legge27 dicembre 2002, n. 289, e dell’articolo 1,comma 605, lettera b), della legge 27dicembre 2006, n. 296.

6. 21. Chimienti, Marzana, Vacca, Bre-scia, Luigi Gallo, Simone Valente, DiBenedetto.

Sostituire il comma 5 con il seguente:5. L’organico dei posti di sostegno è

costituito in ragione della media di undocente ogni due alunni disabili, secondole modalità previste dall’articolo 19,comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011,n. 98, convertito con modificazioni dallalegge 15 luglio 2011, n. 111, ferma re-stando la possibilità di istituire posti inderoga ai sensi dell’articolo 35, comma 7,della legge 27 dicembre 2002, n. 289, edell’articolo 1, comma 605, lettera b), dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296.

6. 22. Chimienti, Marzana, Vacca, Bre-scia, Luigi Gallo, Simone Valente, DiBenedetto.

Sostituire il comma 5 con il seguente:5. L’organico dei posti di sostegno è

incrementato al fine di garantire il rispettodella media di un docente ogni due alunnidisabili, ferma restando la possibilità diistituire posti in deroga ai sensi dell’arti-colo 35, comma 7, della legge 27 dicembre2002, n. 289, e dell’articolo 1, comma 605,

Martedì 5 maggio 2015 — 22 — Commissione VII

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lettera b), della legge 27 dicembre 2006,n. 296.

6. 23. Chimienti, Marzana, Vacca, Bre-scia, Luigi Gallo, Simone Valente, DiBenedetto.

Sostituire il comma 5 con il seguente:L’organico dei posti di sostegno è deter-minato nei posti complessivamente attivatiin organico di fatto e di diritto nell’annoscolastico 2015/2016, è incrementato finoa coprire il rapporto di un docente disostegno ogni due alunni con disabilità,ferma restando la possibilità di istituireposti in deroga ai sensi dell’articolo 35comma 7 della legge 27 dicembre 2002,n. 289, e dell’articolo 19, comma 11, deldecreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 15 lu-glio 2011, n. 111.

6. 25. Marzana, Vacca, Chimienti, Bre-scia, Luigi Gallo, Simone Valente, DiBenedetto.

Al comma 5 inserire, in fine, il seguenteperiodo: Ai docenti di sostegno si richiedeuna stabilità nella sede scolastica a cuisono assegnati di almeno tre anni, pergarantire continuità formativa ai soggettiche ne hanno bisogno, anche sulla base diuna avviata collaborazione con i docentidella classe.

6. 72. Binetti.

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

5-bis. L’organico per gli insegnamenticurricolari di esecuzione e interpretazionee laboratorio di musica d’insieme nei liceimusicali viene determinato annualmentesulla base del fabbisogno di posti indivi-duato da ciascuna istituzione scolasticasentito l’Ufficio scolastico regionale.

6. 24. Vacca, Chimienti, Marzana, Bre-scia, Luigi Gallo, Simone Valente, DiBenedetto.

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

5-bis. La mobilità del personale do-cente, educativo ed Ata della scuola èregolato contrattualmente in coerenza conla stabilità triennale nella definizione del-l’organico dell’autonomia di cui ai prece-denti commi.

*6. 68. Iannuzzi.

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

5-bis. La mobilità del personale do-cente, educativo ed Ata della scuola èregolato contrattualmente in coerenza conla stabilità triennale nella definizione del-l’organico dell’autonomia di cui ai prece-denti commi.

*6. 49. Terrosi.

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

5-bis. Sono istituite, senza nuovi omaggiori oneri per lo stato, quattro tipo-logie di ruoli per il sostegno didattico,rispettivamente per la scuola dell’infanzia,per la scuola primaria, per la scuolasecondaria di primo grado e per la scuolasecondaria di secondo grado, per i quali siprevedono appositi percorsi di formazioneuniversitaria;.

6. 1014. Catalano.

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

5-bis. L’offerta formativa laboratorialedella disciplina « Pratica di Agenzia » èpotenziata con l’affidamento delle ore dilaboratorio di esercitazioni tecniche turi-stiche ai docenti tecnico-pratici delle classidi concorso C150 o 15/C da utilizzareall’interno del nuovo curriculum turisticoin compresenza con le discipline econo-miche. È disposta l’assegnazione in orga-nico di un insegnante tecnico-pratico negliistituti che abbiano attivato non più di due

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corsi ovvero di due insegnanti nel caso diattivazione di più di due corsi.

6. 1018. Catanoso.

Sostituire il comma 6 con il seguente:6. Nella ripartizione dell’organico, si

tiene conto delle esigenze delle scuole conlingua di insegnamento slovena e/o coninsegnamento bilingue sloveno-italiano delFriuli Venezia Giulia. Per tali scuole, sia ilnumero dei posti comuni sia quello deiposti funzionali è determinato a livelloregionale nonché, ai sensi delle disposi-zioni vigenti, separato e distinto dall’orga-nico regionale complessivo.

6. 1004. Blažina.

Al comma 6 sostituire le parole: slovenao bilingui con le seguenti: albanese, cata-lana, germanica, greca, slovena e croata,francese, franco-provenzale, friulana, la-dina, occitana e sarda o bilingui.

6. 9. Bruno Bossio, Censore, Battaglia,Stumpo.

Al comma 7 dopo le parole: provinceautonome di Trento e di Bolzano inserirele seguenti: hanno adottato e che.

6. 63. Gebhard, Alfreider, Plangger,Schullian, Ottobre, Marguerettaz.

Al comma 7, dopo le parole: personaledocente ed educativo inserire le seguenti: Ilpersonale docente ed educativo inseritonelle graduatorie della regione autonomaValle d’Aosta e delle province autonome diTrento e Bolzano, che ha maturato ildiritto all’assunzione a tempo indetermi-nato per effetto della presente legge, puòchiedere di essere inserito nelle graduato-rie di altre province sul resto del territorionazionale nel posto e con il punteggio

maturato alla data dell’immissione inruolo.

6. 10. Bruno Bossio, Censore, Battaglia,Stumpo.

Dopo l’articolo 6 inserire i seguenti:

ART. 6-bis.

(Articolazione della professione docente nel-l’organico dell’autonomia).

1. La professione docente è articolatanei tre distinti livelli di docente ordinario,docente esperto e docente senior, cui cor-risponde un distinto riconoscimento giu-ridico ed economico della professionalitàmaturata.

2. Nell’ambito del Piano dell’offertaformativa, quota parte della dotazione or-ganica dell’autonomia di cui all’articolo 6è destinata ai docenti esperti ed ai docentisenior. Tale quota parte è distribuita tra leregioni, le province e le istituzioni scola-stiche in proporzione al numero deglialunni. In prima applicazione, per cia-scuna istituzione scolastica sono indivi-duati due docenti esperti. Il numero didocenti esperti e senior è gradualmenteincrementato, nel limite delle risorse di-sponibili di cui all’articolo 11, sino allaconcorrenza del quindici per cento delladotazione organica.

3. L’incarico di docente esperto è ri-servato ai soggetti confermati nei ruoli atempo indeterminato, nel limite dei postidi cui al comma precedente. Il docenteesperto è nominato dal dirigente scola-stico, tenuto conto dei crediti maturati edel curriculum professionale, sentito ilCollegio dei docenti. Ai soli docenti espertipossono essere attribuiti incarichi in re-lazione ad attività di formazione iniziale edi aggiornamento permanente degli altridocenti, di coordinamento di dipartimentio gruppi di progetto, di valutazione in-terna ed esterna, di orientamento, di pla-cement per l’attivazione dell’alternanzascuola-lavoro, di tirocini extra-curricularie dell’apprendistato, nonché di collabora-zione con il dirigente dell’istituzione sco-

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lastica. L’incarico, con la relativa inden-nità, ha durata triennale, è rinnovabile edè incompatibile con la funzione di docentesenior. In sede di prima attuazione, ladesignazione dei docenti esperti è effet-tuata dal dirigente scolastico su propostadel Collegio dei docenti, tenuto conto deititoli didattici e dei titoli professionali eculturali, nonché dello svolgimento di in-carichi e di funzioni strumentali all’inse-gnamento.

4. Il docente senior è individuato daldirigente scolastico, tenuto conto del cur-riculum professionale, nel limite dei postidi cui al comma 2. Il docente svolgefunzioni di coordinamento in relazioneagli aspetti organizzativi e progettuali del-l’istituzione scolastica, a stretto contattocon il dirigente scolastico, nonché le fun-zioni proprie del profilo di appartenenza.La funzione, con la relativa indennità, hadurata triennale, è rinnovabile ed è in-compatibile con quella di docente esperto.

ART. 6-ter.

(Progressione economica del docente).

1. A decorrere dal 1o settembre 2015, lerisorse destinate alla progressione econo-mica per anzianità del personale docente,inclusa la retribuzione professionale do-cente, sono rese indisponibili a tal fine esono destinate agli istituti contrattuali dicui al comma 4, all’esito della sessionenegoziale ivi prevista. Dette risorse sonopari ad euro 16,7 milioni ed euro 272,8milioni, rispettivamente per il periodo dasettembre a dicembre 2015 e per l’anno2016.

2. A decorrere dall’anno 2017, condecreto del Ministro dell’istruzione, del-l’università e della ricerca, di concerto conil Ministro dell’economia e delle finanze, èannualmente determinata la somma cor-rispondente alla spesa che, a legislazioneprevigente, si sarebbe sostenuta per laprogressione economica per anzianità delpersonale docente, inclusa la retribuzioneprofessionale docente ed escluse le sommegià attribuite al personale con gli istituticontrattuali di cui al comma 4. Tali

somme sono rese indisponibili al finecitato, per essere destinate agli istituticontrattuali di cui al comma 4, all’esitodella sessione negoziale ivi prevista.

3. Entro 90 giorni dalla data di entratain vigore della presente legge, i comitati disettore di cui all’articolo 41 del decretolegislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottanoindirizzi, su proposta del Ministero del-l’istruzione, dell’università e della ricerca,per la stipulazione di un contratto collet-tivo nazionale di lavoro per il compartoScuola, in materia di progressione econo-mica del personale docente, a valere sullerisorse di cui ai commi 1 e 2.

4. Gli indirizzi di cui al comma 3 sonoadottati nel rispetto dei seguenti vincoli eprincìpi:

a) la progressione economica per an-zianità, attribuita al personale docente pervalorizzare l’esperienza professionale ma-turata, è ricondotta al 30 per cento diquella sostenuta a legislazione previgente;

b) alla valutazione positiva dell’effi-cacia dell’azione didattica e formativa,dell’impegno professionale nell’attuazionedel piano dell’offerta formativa, dei titoliprofessionali acquisiti in servizio e delcontributo fornito all’attività complessivadell’istituzione scolastica corrisponde unincremento stipendiale stabile, nel limitedella spesa annua complessiva pari, perciascun anno, al 70 percento di quellasostenuta a legislazione previgente per laprogressione economica per anzianità, de-tratte le risorse occorrenti per l’istitutocontrattuale di cui alla lettera c). Dettoincremento stipendiale ha natura retribu-tiva, imponibile e pensionistica di tratta-mento fondamentale;

c) ai docenti esperti e senior di cuiall’articolo 6-bis, commi 3 e 4 della pre-sente legge, è riconosciuta una indennità,avente natura di trattamento accessorio,non inferiore al 10 per cento dello stipen-dio caratteristico della posizione econo-mica iniziale;

d) il limite di spesa di cui alla letterab) è ripartito tra le scuole in proporzione

Martedì 5 maggio 2015 — 25 — Commissione VII

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all’organico dei docenti. Ciascun dirigentescolastico attribuisce l’incremento stipen-diale di cui alla medesima lettera b), nellimite della somma assegnata alla propriascuola, in occasione di ciascuna valuta-zione triennale di cui all’articolo prece-dente, ai docenti in servizio;

e) l’incremento stipendiale di cui allalettera b) è distinto in tre diverse fasceeconomiche, definite a livello nazionale.La fascia di importo maggiore non puòessere inferiore al valore che si ottienedividendo il limite di spesa nazionale dicui alla lettera b) per l’80 per cento deiposti dell’organico docente dell’autonomia,così da far sì che le risorse disponibili nonsiano sufficienti ad attribuire a tutto ilpersonale detta fascia. Le fasce di importoinferiore non possono essere superiori alvalore che si ottiene dividendo il mede-simo limite di spesa per, rispettivamente, il120 per cento e il 150 per cento dei postidell’organico, così che le risorse disponibilisiano superiori a quelle occorrenti nel-l’ipotesi di assegnare a tutto il personaletali fasce;

f) le risorse di cui ai commi 1 e 2eventualmente non utilizzate nel corsodell’anno di riferimento, anche se già as-segnate alle istituzioni scolastiche ai sensidella lettera d), sono versate alle entratedello Stato entro il 31 dicembre dell’annodi riferimento, per essere assegnate, l’annosuccessivo, al fondo nazionale per il Mi-glioramento dell’Offerta Formativa.

5. Rimane ferma la ricostruzione dicarriera prevista all’atto della conferma inruolo del personale docente.

6. 08. Centemero, Brunetta, Gelmini.

Dopo l’articolo 6 inserire il seguente:

ART. 6-bis.

(Potenziamento dei percorsi di IeFP).

1. L’offerta formativa dei percorsi diIeFP è potenziata sulla base di piani diintervento adottati, entro 120 giorni dal-l’entrata in vigore della presente legge, dal

ministro dell’istruzione, dell’università edella ricerca di concerto con il ministrodel lavoro e delle politiche sociali, previamediante intesa in sede di ConferenzaStato regioni e province autonome diTrento e Bolzano a norma del decretolegislativo n. 281 del 1997, al fine digarantire agli studenti iscritti ai percorsiper la qualifica e il diploma professionalepari opportunità rispetto agli studentidelle scuole statali di istruzione secondariasuperiore dalle norme del presente Capo,ai docenti del sistema di IeFP la carta perla formazione e l’aggiornamento di cui alCapo III, articolo 10 e, per le istituzioniformative, la trasparenza dei dati, agevo-lazioni fiscali, sedi innovative e misure perla sicurezza e valorizzazione delle strut-ture edilizie, comprese le indagini diagno-stiche, previste per le scuole statali al CapoIV, articolo 14, al Capo V, articoli 15 e 16,al Capo VI, articoli 18, 19 e 20.

2. All’attuazione delle finalità delcomma 1, concorrono, nei limiti delledisponibilità, le risorse dello Stato e delleregioni, anche a valere su quelle reperibilinell’ambito delle misure cofinanziate daifondi strutturali e di investimento del-l’Unione europea, sulle risorse conferite dasoggetti pubblici e privati nonché su unaquota, non inferiore al 10 per cento, dellerisorse stanziate per le scuole statali dallapresente legge.

6. 07. Vignali, Scopelliti, Binetti.

Dopo l’articolo 6 inserire il seguente:

ART. 6-bis.

(Potenziamento dei percorsi di IeFP).

1. L’offerta formativa dei percorsi diIeFP è potenziata sulla base di piani diintervento adottati, entro 120 giorni dal-l’entrata in vigore della presente legge, dalministro dell’istruzione, dell’università edella ricerca di concerto con il ministrodel lavoro e delle politiche sociali, previamediante intesa in sede di ConferenzaStato regioni e province autonome diTrento e Bolzano a norma del decreto

Martedì 5 maggio 2015 — 26 — Commissione VII

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legislativo n. 281 del 1997, al fine digarantire agli studenti iscritti ai percorsiper la qualifica e il diploma professionalepari opportunità rispetto agli studentidelle scuole statali di istruzione secondariasuperiore dalle norme del presente Capo,ai docenti del sistema di IeFP la carta perla formazione e l’aggiornamento di cui alCapo III, articolo 10 e, per le istituzioniformative, la trasparenza dei dati, agevo-lazioni fiscali, sedi innovative e misure perla sicurezza e valorizzazione delle strut-ture edilizie, comprese le indagini diagno-stiche, previste per le scuole statali al CapoIV, articolo 14, al Capo V, articoli 15 e 16,al Capo VI, articoli 18, 19 e 20. Ai predettifini concorrono le risorse dello Stato edelle regioni, anche a valere su quellereperibili nell’ambito delle misure cofinan-ziate dai fondi strutturali e di investimentodell’Unione europea, sulle risorse conferiteda soggetti pubblici e privati nonché suuna quota, non inferiore al 10 per cento,delle risorse stanziate per le scuole statalidalla presente legge.

*6. 03. Malpezzi, Fioroni, Ascani, Ri-chetti, Marzano, De Menech, Rotta,Mazzoli, Piazzoni, Giuliani.

Dopo l’articolo 6 inserire il seguente:

ART. 6-bis.

(Potenziamento dei percorsi di IeFP).

1. L’offerta formativa dei percorsi diIeFP è potenziata sulla base di piani diintervento adottati, entro 120 giorni dal-l’entrata in vigore della presente legge, dalministro dell’istruzione, dell’università edella ricerca di concerto con il ministrodel lavoro e delle politiche sociali, previamediante intesa in sede di ConferenzaStato regioni e province autonome diTrento e Bolzano a norma del decretolegislativo n. 281 del 1997, al fine digarantire agli studenti iscritti ai percorsiper la qualifica e il diploma professionalepari opportunità rispetto agli studentidelle scuole statali di istruzione secondariasuperiore dalle norme del presente Capo,

ai docenti del sistema di IeFP la carta perla formazione e l’aggiornamento di cui alCapo III, articolo 10 e, per le istituzioniformative, la trasparenza dei dati, agevo-lazioni fiscali, sedi innovative e misure perla sicurezza e valorizzazione delle strut-ture edilizie, comprese le indagini diagno-stiche, previste per le scuole statali al CapoIV, articolo 14, al Capo V, articoli 15 e 16,al Capo VI, articoli 18, 19 e 20. Ai predettifini concorrono le risorse dello Stato edelle regioni, anche a valere su quellereperibili nell’ambito delle misure cofinan-ziate dai fondi strutturali e di investimentodell’Unione europea, sulle risorse conferiteda soggetti pubblici e privati nonché suuna quota, non inferiore al 10 per cento,delle risorse stanziate per le scuole statalidalla presente legge.

*6. 04. Pisicchio, Marguerettaz.

Dopo l’articolo 6 inserire il seguente:

ART. 6-bis.

(Potenziamento dei percorsi di IeFP).

1. L’offerta formativa dei percorsi diIeFP è potenziata sulla base di piani diintervento adottati, entro 120 giorni dal-l’entrata in vigore della presente legge, dalministro dell’istruzione, dell’università edella ricerca di concerto con il ministrodel lavoro e delle politiche sociali, previamediante intesa in sede di ConferenzaStato regioni e province autonome diTrento e Bolzano a norma del decretolegislativo n. 281 del 1997, al fine digarantire agli studenti iscritti ai percorsiper la qualifica e il diploma professionalepari opportunità rispetto agli studentidelle scuole statali di istruzione secondariasuperiore dalle norme del presente Capo,ai docenti del sistema di IeFP la carta perla formazione e l’aggiornamento di cui alCapo III, articolo 10 e, per le istituzioniformative, la trasparenza dei dati, agevo-lazioni fiscali, sedi innovative e misure perla sicurezza e valorizzazione delle strut-ture edilizie, comprese le indagini diagno-stiche, previste per le scuole statali al Capo

Martedì 5 maggio 2015 — 27 — Commissione VII

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IV, articolo 14, al Capo V, articoli 15 e 16,al Capo VI, articoli 18, 19 e 20.

2. Ai predetti fini concorrono le risorsedello Stato e delle regioni, anche a valeresu quelle reperibili nell’ambito delle mi-sure cofinanziate dai fondi strutturali e diinvestimento dell’Unione europea, sulle ri-sorse conferite da soggetti pubblici e pri-vati nonché su una quota, non inferiore al10 per cento, delle risorse stanziate per lescuole statali dalla presente legge.

*6. 010. Centemero, Palmieri, Russo.

Dopo l’articolo 6 inserire il seguente:

ART. 6-bis.

(Potenziamento dei percorsi di IeFP).

1. L’offerta formativa dei percorsi diIeFP è potenziata sulla base di piani diintervento adottati, entro 120 giorni dal-l’entrata in vigore della presente legge, dalministro dell’istruzione, dell’università edella ricerca di concerto con il ministrodel lavoro e delle politiche sociali, previamediante intesa in sede di ConferenzaStato regioni e province autonome diTrento e Bolzano a norma del decretolegislativo n. 281 del 1997, al fine digarantire agli studenti iscritti ai percorsiper la qualifica e il diploma professionalepari opportunità rispetto agli studentidelle scuole statali di istruzione secondariasuperiore dalle norme del presente Capo,ai docenti del sistema di IeFP la carta perla formazione e l’aggiornamento di cui alCapo III, articolo 10 e, per le istituzioniformative, la trasparenza dei dati, agevo-lazioni fiscali, sedi innovative e misure perla sicurezza e valorizzazione delle strut-ture edilizie, comprese le indagini diagno-stiche, previste per le scuole statali al CapoIV, articolo 14, al Capo V, articoli 15 e 16,al Capo VI, articoli 18, 19 e 20. Ai predettifini concorrono le risorse dello Stato edelle regioni, anche a valere su quellereperibili nell’ambito delle misure cofinan-ziate dai fondi strutturali e di investimentodell’Unione europea, sulle risorse conferite

da soggetti pubblici e privati nonché suuna quota, non inferiore al 10 per cento,delle risorse stanziate per le scuole statalidalla presente legge.

*6. 011. Santerini, Gigli, Caruso, LoMonte.

Dopo l’articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

(Potenziamento dei percorsi di IeFP).

L’offerta formativa dei percorsi di IeFPè potenziata sulla base di piani di inter-vento adottati, entro 120 giorni dall’en-trata in vigore della presente legge, dalministro dell’istruzione, dell’università edella ricerca di concerto con il ministrodel lavoro e delle politiche sociali, previamediante intesa in sede di ConferenzaStato regioni e province autonome diTrento e Bolzano a norma del decretolegislativo n. 281 del 1997, alfine di ga-rantire agli studenti iscritti ai percorsi perla qualifica e il diploma professionale pariopportunità rispetto agli studenti dellescuole statali di istruzione secondaria su-periore dalle norme del presente Capo, aidocenti del sistema di IeFP la carta per laformazione e l’aggiornamento di cui alCapo III, articolo 10 e, per le istituzioniformative, la trasparenza dei dati, agevo-lazioni fiscali, sedi innovative e misure perla sicurezza e valorizzazione delle strut-ture edilizie, comprese le indagini diagno-stiche, previste per le scuole statali al CapoIV, articolo 14, al Capo V, articoli 15 e 16,al Capo VI, articoli 18,19 e 20. Ai predettifini concorrono le risorse dello Stato edelle regioni, anche a valere su quellereperibili nell’ambito delle misure cofinan-ziate dai fondi strutturali e di investimentodell’Unione europea, sulle risorse conferiteda soggetti pubblici e privati nonché suuna quota, non inferiore al 10 per cento,delle risorse stanziate per le scuole statalidalla presente legge.

*6. 0.1000. Miotto.

Martedì 5 maggio 2015 — 28 — Commissione VII

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Dopo l’articolo 6 inserire il seguente:

ART. 6-bis.

(Potenziamento dei percorsi di IeFP).

1. L’offerta formativa dei percorsi diIeFP è potenziata sulla base di piani diintervento adottati, entro 120 giorni dal-l’entrata in vigore della presente legge, dalministro dell’istruzione, dell’università edella ricerca di concerto con il ministrodel lavoro e delle politiche sociali, previamediante intesa in sede di ConferenzaStato regioni e province autonome diTrento e Bolzano a norma del decretolegislativo n. 281 del 1997, al fine digarantire agli studenti iscritti ai percorsiper la qualifica e il diploma professionalepari opportunità rispetto agli studentidelle scuole statali di istruzione secondariasuperiore dalle norme del presente Capo,ai docenti del sistema di IeFP la carta perla formazione e l’aggiornamento di cui alCapo III, articolo 10 e, per le istituzioniformative, la trasparenza dei dati, agevo-lazioni fiscali, sedi innovative e misure perla sicurezza e valorizzazione delle strut-ture edilizie, comprese le indagini diagno-stiche, previste per le scuole statali al CapoIV, articolo 14, al Capo V, articoli 15 e 16,al Capo VI, articoli 18, 19 e 20.

2. Ai fini dell’attuazione del comma 1,è autorizzata la spesa di 90 milioni di euroa decorrere dal 2015. Al relativo onere siprovvede mediante corrispondente ridu-zione lineare delle dotazioni finanziarie diparte corrente, iscritte a legislazione vi-gente in termini di competenza e di cassa,nell’ambito delle spese rimodulabili, di cuiall’articolo 21, comma 5, lettera b), dellalegge 31 dicembre 2009, n. 196, delle mis-sioni di spesa di ciascun Ministero.

6. 05. Pisicchio, Marguerettaz.

Dopo l’articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

(Disposizioni concernenti l’organico di rete).

1. A far data dall’anno scolastico2015/16 l’organico dell’autonomia, ripar-

tito tra i territori di competenza e asse-gnato ai ruoli territoriali di cui all’articolo7, è assegnato alle reti di scuole costituitein corrispondenza delle istituzioni scola-stiche insistenti su ogni albo territoriale, lacui ampiezza è definita dagli uffici scola-stici regionali, che in sede di prima ap-plicazione per l’anno scolastico 2015/16coincidono con i distretti.

2. Entro 30 giorni dall’approvazionedella presente legge, il Ministero dell’Istru-zione, dell’università e della ricerca emanaun decreto avente natura non regolamen-tare che disciplina il funzìonamento dellereti di scuole in riferimento ai principi perl’assegnazione dei docenti afferenti all’alboterritoriale alle istituzioni scolastiche e perl’assegnazione delle risorse destinate allarete per le proprie finalità.

3. Con successivi decreti dei dirigentipreposti agli uffici scolastici regionali, en-tro il 31 gennaio 2016 sono istituite le retidi scuole di cui al comma 1, sentiti idirigenti coinvolti, i quali costituiscono ilConsiglio di Dirigenza della rete, che as-sume i compiti assegnati al singolo diri-gente scolastico dall’articolo 7 della pre-sente legge. Le reti di scuola, altresì,assumono i compiti e le funzioni attribuiteall’articolo 2 alle singole istituzioni scola-stiche.

4. Con ulteriore decreto avente naturanon regolamentare del Ministero del-l’istruzione, dell’università e della ricerca,da emanare entro 90 giorni dall’entrata invigore della presente legge, sono stabiliti itermini, le modalità e i criteri per lacostituzione delle reti di scuola, dei suoiorgani, nonché dell’organico di rete di cuial presente articolo.

6. 0.1001. Centemerro, Palmieri.

Dopo l’articolo 6 inserire il seguente:

ART. 6-bis.

(Disposizioni concernenti l’istituzione del-l’organico di rete).

1. A far data dall’anno scolastico 2016/2017 l’organico dell’autonomia, ripartito

Martedì 5 maggio 2015 — 29 — Commissione VII

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tra i territori di competenza e assegnato airuoli territoriali di cui all’articolo 7, èassegnato alle reti di scuole costituite incorrispondenza delle istituzioni scolasticheinsistenti su ogni albo territoriale, la cuiampiezza è definita dagli uffici scolasticiregionali.

2. Con decreti dei dirigenti preposti agliuffici scolastici regionali, entro il 31 agosto2016 sono istituite le predette reti discuole, sentiti i dirigenti scolastici coin-volti, i quali costituiscono il Consiglio didirigenza della rete, che assume i compitiassegnati al singolo dirigente scolasticodall’articolo 7 della presente legge. Le retidi scuole, altresì, assumono i compiti e lefunzioni attribuite dall’articolo 2 alle sin-gole istituzioni scolastiche.

3. Con decreto avente natura non re-golamentare del Ministro dell’Istruzione,dell’Università e della Ricerca, sono stabi-liti i termini, le modalità e i criteri per lacostituzione delle reti di scuola, dei suoiorgani, nonché dell’organico di rete di cuial presente articolo.

6. 09. Centemero, Palmieri.

Dopo l’articolo 6 inserire il seguente:

« ART. 6-bis.

(Nucleo di valutazione del funzionamentodegli istituti e Conferenza di rendiconta-

zione).

1. Ciascuna istituzione scolastica costi-tuisce, anche in raccordo con il Servizionazionale di valutazione del sistema edu-cativo di istruzione e di formazione e conl’Istituto nazionale per la valutazione delsistema educativo di istruzione e di for-mazione (INVALSI), previsti dal decretolegislativo 19 novembre 2004, n. 289, unnucleo di valutazione dell’efficacia, dell’ef-ficienza e della qualità complessive delservizio scolastico, composto da un mi-nimo di tre fino ad un massimo di cinquecomponenti assicurando in ogni caso lapresenza di soggetti esterni individuati dalConsiglio d’istituto sulla base di criteri dicompetenza.

2. Il nucleo di valutazione predisponeun rapporto annuale di valutazione, anchesulla base dei criteri, degli indicatori na-zionali e degli altri strumenti di rileva-zione forniti dal Ministero dell’istruzione,dell’università e della ricerca. Le valuta-zioni espresse annualmente sono assuntecome parametro di riferimento per l’ela-borazione del Piano triennale dell’offertaformativa di cui all’articolo 2 e del Pianodi miglioramento.

3. I Dirigenti scolastici, sul Piano trien-nale dell’offerta formativa e sulle proce-dure e sugli esiti dell’attività dei nuclei divalutazione, promuovono annualmenteuna conferenza di rendicontazione, apertaa tutte le componenti scolastiche e airappresentanti degli enti locali e dellerealtà sociali, economiche e culturali delterritorio e invia una relazione in meritoall’Ufficio Scolastico Regionale ».

6. 01. Centemero, Palmieri.

ART. 7.

Sopprimerlo.

*7. 213. Pannarale, Giancarlo Giordano.

Sopprimerlo.

*7. 36. Vacca, Chimienti, Marzana, Bre-scia, Luigi Gallo, Simone Valente, DiBenedetto, Brugnerotto.

Sopprimerlo.

*7. 178. Cristian Iannuzzi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 7.

(Incremento del Fondo Unico Nazionale perla retribuzione di risultato).

1. In relazione alle competenze attri-buite ai dirigenti scolastici ai sensi dell’ar-

Martedì 5 maggio 2015 — 30 — Commissione VII

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ticolo 25 del decreto legislativo 30 marzo2001, n. 165, nonché in relazione aglioneri professionali derivanti dai processidi riorganizzazione della rete scolastica, ilFondo unico nazionale per la retribuzionedella posizione, fissa e variabile, e dellaretribuzione di risultato dei medesimi di-rigenti è incrementato per l’anno 2015 inmisura pari a euro 36 milioni, al lordodegli oneri a carico dello Stato, per iltriennio riferito agli anni scolastici 2012-2013, 2013-2014 e 2014-2015 e dell’ulte-riore misura di euro 12 milioni per l’annoscolastico 2015-2016. A decorrere dal-l’anno 2016 l’incremento è stabilito nellamisura di euro 36 milioni annui, al lordodegli oneri a carico dello Stato.

*7. 32. Bini, Capone, Carocci, Rocchi,Ascani, Blažina, Bossa, Coccia, Crimì,D’Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Malpezzi,Manzi, Narduolo, Pes, Piccoli Nardelli,Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgam-bato, Ventricelli.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 7.

(Incremento del Fondo Unico Nazionale perla retribuzione di risultato).

1. In relazione alle competenze attri-buite ai dirigenti scolastici ai sensi dell’ar-ticolo 25 del decreto legislativo 30 marzo2001, n. 165, nonché in relazione aglioneri professionali derivanti dai processidi riorganizzazione della rete scolastica, ilFondo unico nazionale per la retribuzionedella posizione, fissa e variabile, e dellaretribuzione di risultato dei medesimi di-rigenti è incrementato per l’anno 2015 inmisura pari a euro 36 milioni, al lordodegli oneri a carico dello Stato, per iltriennio riferito agli anni scolastici 2012-2013, 2013-2014 e 2014-2015 e dell’ulte-riore misura di euro 12 milioni per l’annoscolastico 2015-2016. A decorrere dal-l’anno 2016 l’incremento è stabilito nella

misura di euro 36 milioni annui, al lordodegli oneri a carico dello Stato.

*7. 154. Fioroni.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 7.

(Competenze del dirigente scolastico).

1. I dirigenti scolastici, nell’ambito del-l’organico dell’autonomia assegnato e dellerisorse, anche logistiche, disponibili, ridu-cono il numero degli alunni e di studentiper classe rispetto a quanto previsto daldecreto del Presidente della repubblica 20marzo 2009, n. 81, allo scopo di miglio-rare la qualità della didattica.

2. Al fine di mantenere inalterata laretribuzione professionale dei dirigentil’articolo 9, comma 2-bis del decreto-legge31 maggio, n. 78, convertito nella legge 30luglio 2010, n. 122, così come modificatodal comma 456 dell’articolo 1 della legge27 dicembre 2013 n. 147, per gli anniscolastici 2012/13, 2013/14 e 2014/15,trova applicazione nei confronti dei diri-genti scolastici relativamente alla automa-tica riduzione delle risorse destinate an-nualmente al trattamento accessorio inmisura proporzionale alla riduzione delpersonale in servizio, tenendo conto deimeccanismi di finanziamento del fondonazionale definiti dal relativo contrattocollettivo nazionale di lavoro. A decorreredall’anno scolastico 2015/16 il fondo uniconazionale per la retribuzione della posi-zione, fissa e variabile, e della retribuzionedi risultato è incrementato di un importopari a euro 12 milioni per l’anno 2015 ea euro 35 milioni annui a decorrere dal-l’anno 2016, al lordo degli oneri a caricodello Stato.

7. 1016. Fassina.

Sopprimere i commi da 1 a 5.

7. 135. Terrosi, Iacono.

Martedì 5 maggio 2015 — 31 — Commissione VII

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Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente:

sopprimere i commi 2, 3, 4 e 5;

sostituire il comma 7 con il seguente:7. Al fine di mantenere inalterata la

retribuzione professionale dei dirigentil’articolo 9, comma 2 bis del decreto-legge31 maggio, n. 78, convertito nella legge 30luglio 2010, n. 122, così come modificatodal comma 456 dell’articolo 1 della legge27 dicembre 2013 n. 147, per gli anniscolastici 2012/13, 2013/14 e 2014/15,trova applicazione nei confronti dei diri-genti scolastici relativamente alla automa-tica riduzione delle risorse destinate an-nualmente al trattamento accessorio inmisura proporzionale alla riduzione delpersonale in servizio, tenendo conto deimeccanismi di finanziamento del fondonazionale definiti dal relativo contrattocollettivo nazionale di lavoro. A decorreredall’anno scolastico 2015/16 il fondo uniconazionale per la retribuzione della posi-zione, fissa e variabile, e della retribuzionedi risultato è incrementato di un importopari a euro 12 milioni per l’anno 2015 ea euro 35 milioni annui a decorrere dal-l’anno 2016, al lordo degli oneri a caricodello Stato.

7. 37. Vacca, Chimienti, Marzana, Bre-scia, Luigi Gallo, Simone Valente, DiBenedetto.

Sopprimere il comma 1.

7. 179. Cristian Iannuzzi.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Le competenze del dirigente scola-stico sono qualificate e potenziate in re-lazione al ruolo centrale che egli assumenella gestione della scuola e nella deter-minazione del fabbisogno e della miglioreofferta formativa delle istituzioni scolasti-che. Unitamente al potenziamento e allaqualificazione del dirigente scolastico cre-sce anche la figura del direttore dei servizi

generali e amministrativi che lo coadiuvaper la parte amministrativa e contabile. Inparticolare, il dirigente scolastico assicurail buon andamento dell’istituzione scola-stica nell’ambito dell’autonomia e insiemeal direttore dei servizi generali e ammi-nistrativi svolge funzioni di gestione dellerisorse finanziarie strumentali e dei risul-tati del servizio. Inoltre il dirigente scola-stico è responsabile delle scelte didattichee formative nonché della valorizzazionedelle risorse umane e del merito dei do-centi.

Conseguentemente, nella rubrica, dopole parole dirigente scolastico aggiungere leseguenti: e del direttore dei servizi generalie amministravi.

7. 1. Ciracì, Altieri, Fucci, Marti, Cente-mero.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

« 7. Il dirigente scolastico, fermo restandole competenze già attribuite con l’articolo396 del testo unico in materia di istru-zione, (decreto legislativo 16 aprile 1994,n. 297) e nel rispetto della libertà diinsegnamento e dell’autonomia professio-nale del personale docente, assicura ilregolare funzionamento degli organi dipartecipazione democratica ed a talescopo svolge le necessarie attività organiz-zative e di coordinamento ed è responsa-bile della tempestiva esecuzione delle de-liberazioni degli organi collegiali. L’arti-colo 25 del testo unico del decreto legi-slativo 30 marzo 2001, n. 165 ed ogni altranorma incompatibile con i princìpi dicollegialità e di gestione democratica dellascuola, sono abrogati ».

7. 217. Pannarale, Giancarlo Giordano.

Al comma 1, dopo le parole: A talescopo, aggiungere le seguenti: esercita lefunzioni e le prerogative di cui all’articolo5, comma 2, del decreto legislativo 30marzo 2001, n. 16 come sostituito dall’ar-ticolo 34, comma 1, lettera a), del decreto

Martedì 5 maggio 2015 — 32 — Commissione VII

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legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e, suc-cessivamente, modificato dall’articolo 2,comma 17, decreto legge 6 luglio 2012,n. 95, convertito, con modificazioni, dallalegge 7 agosto 2012, n. 135.

7. 202. Causin.

Al comma 1, secondo periodo, dopo leparole: e di coordinamento aggiungere leseguenti: , nel confronto attivo con ilCollegio docenti, il Consiglio d’istituto e irappresentanti dei genitori.

Conseguentemente:

al comma 3, sostituire la lettera b)con la seguente: tenendo conto dei pun-teggi attribuiti ai docenti sulla base deititoli posseduti;

al comma 4 dopo le parole: tipologiedi posto, aggiungere le seguenti: A ciascundocente è assegnato un punteggio sullabase di criteri definiti con decreto delMinistero dell’istruzione, dell’università edella ricerca. E dopo le parole: di cui alpresente comma. aggiungere le seguentiparole: Il Ministero dell’istruzione, del-l’università e della ricerca, entro 60 giornidall’emanazione della presente legge, de-finisce la struttura degli albi territoriali, ledisposizioni relative all’iscrizione e allapermanenza negli stessi e i criteri diattribuzione del punteggio da assegnare aidocenti nell’albo territoriale;

al comma 6, dopo le parole: daldecreto del Presidente della Repubblica 20marzo 2009, n. 81. aggiungere le seguenti:il comma 2, dell’articolo 9, del decreto delPresidente della Repubblica n. 81 del 2009è sostituito dal seguente: « 2. Le sezioni discuola dell’infanzia sono costituite, dinorma, salvo quanto disposto dall’articolo5, commi 2 e 3, da un numero di bambininon inferiore a 15 e non superiore a 20. ».

7. 1002. Pagano.

Al comma 1, secondo periodo, soppri-mere le parole da: servizio sino alla fine delperiodo.

7. 177. Rampelli.

Al comma 1, secondo periodo, soppri-mere le parole: nonché delle scelte didat-tiche, formative e della valorizzazionedelle risorse umane e del merito dei do-centi.

7. 157. Simonetti, Borghesi.

Al comma 1, dopo la parola: nonché,aggiungere le seguenti: , in pieno accordocon il collegio docenti che esprime parerevincolante,.

7. 40. Chimienti, Marzana, Vacca, Bre-scia, Luigi Gallo, Simone Valente, DiBenedetto.

Al comma 1, sopprimere le seguentiparole: nonché delle scelte didattiche, for-mative e della valorizzazione delle risorseumane e del merito dei docenti.

7. 38. Chimienti, Vacca, Marzana, Bre-scia, Luigi Gallo, Simone Valente, DiBenedetto.

Al comma 1, sopprimere le parole da:nonché delle scelte didattiche fino alla finedel periodo.

7. 180. Cristian Iannuzzi.

Al comma 1, secondo periodo, soppri-mere le parole: nonché delle scelte didat-tiche, formative.

7. 108. Carocci, Rocchi, Malpezzi,Ascani, Blažina, Bossa, Coccia, Crimì,D’Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi,Narduolo, Orfini, Pes, Rampi, AndreaRomano, Paolo Rossi, Sgambato, Ven-tricelli, Carrescia, Mazzoli.

Al comma 1, sopprimere le parole: dellescelte didattiche, formative.

Martedì 5 maggio 2015 — 33 — Commissione VII

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Conseguentemente, al medesimo comma,sopprimere le parole: del merito dei do-centi.

7. 124. Giovanna Sanna, Albanella, Ca-sellato, Iacono, Amoddio.

Al comma 1, sopprimere le seguentiparole: nonché delle scelte didattiche.

Conseguentemente, al medesimo comma,sopprimere le seguenti parole: del meritodei docenti.

7. 39. Marzana, Chimienti, Vacca, Bre-scia, Luigi Gallo, Simone Valente, DiBenedetto.

Al comma 1, dopo le parole: delle sceltedidattiche e formative inserire le seguenti:nel rispetto delle scelte di competenzadegli organi collegiali come specificato alsuccessivo articolo 21, lettera f).

7. 33. Bruno Bossio, Censore, Battaglia,Stumpo.

Al comma 1, dopo le parole: merito deidocenti aggiungere le seguenti: sulla basedei criteri indicati dal successivo articolo11.

7. 193. Antimo Cesaro, Molea, MazziottiDi Celso.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Nello svolgimento dei compiti di cuial precedente comma 1, con particolareriferimento a quelli di gestione direzio-nale, organizzativa e di coordinamentononché a quelli di gestione delle risorsefinanziarie e strumentali, il dirigente sco-lastico di avvale anche della collabora-zione di un organismo digestione dell’isti-tuzione scolastica.

1-ter. Con un decreto del Ministro del-l’istruzione, dell’università e della ricerca,da emanarsi entro trenta giorni dall’en-

trata in vigore della presente legge, sonodefinite la composizione, le funzioni e ladurata in carica dell’organismo di gestionedi cui al precedente comma 1-bis.

1-quater. All’onere derivante dall’applica-zione del precedente comma 1-bis, quan-tificato il 10 milioni di euro a decorreredall’anno 2015, si provvede mediante cor-rispondente riduzione lineare delle dota-zioni finanziarie di parte corrente, iscrittelegislazione vigente in termini di compe-tenza e di cassa, nell’ambito delle speserimodulabili, di cui all’articolo 21, comma5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009,n. 196, delle missioni di spesa di ciascunMinistero.

7. 1017. Labriola.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L’organico dei posti per il potenzia-mento dell’offerta formativa, determinatosulla base del Piano triennale dell’offertaformativa, ai sensi dell’articolo 6 comma 4,viene coperto nella misura del 50per centodai docenti perdenti posto della stessaistituzione scolastica, ove presenti, sullabase di una graduatoria d’istituto unica.

7. 97. Burtone.

Sopprimere i commi 2, 3 e 4.

*7. 175. Rampelli.

Sopprimere i commi 2, 3 e 4.

*7. 189. Vezzali.

Sopprimere i commi 2, 3 e 4.

7. 1020. Baldassarre, Artini, Barbanti,Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Ro-stellato, Segoni, Turco.

Martedì 5 maggio 2015 — 34 — Commissione VII

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Sopprimere i commi 2, 3 e 5.

Conseguentemente:

a) all’articolo 11 sostituire il comma 1con il seguente:

1. Per la valorizzazione delle compe-tenze del personale docente con decretodel Ministro dell’istruzione dell’universitàe della ricerca è autorizzata la spesa di166 milioni di euro annui per i fondi MOFda destinare all’implementazione dellefunzioni strumentali, dei collaboratori edelle altre figure di supporto al dirigentescolastico. L’articolo 1, comma 329 dellalegge n. 190 del 2014 è abrogato.;

b) alla rubrica, sopprimere le seguentiparole: del merito.

7. 1023. Vacca, Chimienti, Marzana,Luigi Gallo, Brescia, D’Uva, SimoneValente, Di Benedetto.

Sostituire i commi 2, 3 e 4 con ilseguente:

2. La dimensione prevalente dell’attivitàdel Dirigente scolastico, come delineatadall’art 25 del decreto legislativo 165/2001consiste nella gestione e nella amministra-zione, mentre la funzione dirigenziale nelcampo dei processi di insegnamento eapprendimento è esercitata anche per de-lega, attraverso i collaboratori e le altrefunzioni intermedie della docenza e diconcerto con gli organi collegiali dellascuola. I dirigenti delle istituzioni scola-stiche si collocano nell’ambito della diri-genza statale in quanto gli istituti scolasticisono amministrazioni dello Stato ad ordi-namento autonomo, come precisato nel-l’articolo 1 comma 2, del decreto legisla-tivo 30 marzo 2001, n. 165.

7. 176. Rampelli.

Sopprimere il comma 2.

7. 181. Cristian Iannuzzi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Per l’anno scolastico 2015-2016 leprocedure di assunzione sono disciplinatedall’articolo 8.

Conseguentemente:

sopprimere i commi 4 e 5;

dopo l’articolo 7, aggiungere il se-guente:

ART. 7-bis.

(Albi regionali dei docenti abilitati).

1. Sono costituiti gli albi regionali deidocenti abilitati, suddivisi in sezioni sepa-rate per gradi di istruzione e classi diconcorso, a cui hanno diritto ad iscriversicoloro che hanno conseguito l’abilitazioneal termine dei corsi universitari attivati aisensi del decreto del Ministero dell’istru-zione, dell’università e della ricerca del 10settembre 2010, n. 249.

2. In fase di prima attuazione, ai finidel piano straordinario di assunzione dicui all’articolo 8, sono iscritti negli albiregionali distinti per la scuola dell’infan-zia, per la scuola primaria e per la scuolasecondaria di primo e di secondo grado,per ciascuna classe di abilitazione, i do-centi di cui all’articolo 8, comma 2.

3. Ai fini del presente articolo è pub-blicato un apposito avviso nella GazzettaUfficiale e tutte le comunicazioni con isoggetti di cui al comma 1, incluse ladomanda di iscrizione all’albo e l’espres-sione delle regioni di preferenza avven-gono esclusivamente per il tramite dell’ap-posito sistema informativo, gestito dal Mi-nistero dell’istruzione, dell’università edella ricerca.

sostituire le parole: albi territorialiovunque ricorrano con le seguenti: alboregionale di cui all’articolo 7-bis.

7. 23. Gelmini, Centemero.

Sostituire il comma 2 con il seguente:2. « L’ufficio scolastico regionale dà

pubblicità degli incarichi di docenza di-sponibili nell’organico dell’autonomia per

Martedì 5 maggio 2015 — 35 — Commissione VII

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la copertura dei posti assegnati alle isti-tuzioni scolastiche sulla base del pianotriennale di cui all’articolo 2, per poiprocedere alle assunzioni in ruolo secondole modalità previste da norme di legge e diregolamento. ».

Conseguentemente sopprimere i commi3 e 4.

7. 41. Vacca, Chimienti, Marzana, Bre-scia, Luigi Gallo, Simone Valente, DiBenedetto.

Sostituire il comma 2 con il seguente:2. Il dirigente scolastico attribuisce gli

incarichi di docenza per la copertura deiposti assegnati all’istituzione scolastica cuiè preposto, sulla base del piano triennaledi cui all’articolo 2, ai docenti iscritti neglialbi territoriali di cui al comma 4 delpresente articolo, rispettando le graduato-rie territoriali definite con specifico prov-vedimento da parte del MIUR, sentiti gliUffici scolastici regionali e provinciali.

Conseguentemente, sopprimere il comma3.

7. 158. Simonetti, Borghesi.

Sostituire il comma 2 con il seguente:L’ufficio scolastico regionale dà pubblicitàdegli incarichi di docenza disponibili nel-l’organico dell’autonomia per la coperturadei posti assegnati alle istituzioni scolasti-che sulla base del piano triennale di cuiall’articolo. I docenti iscritti negli albiterritoriali di cui al comma 4, nonché ilpersonale docente di molo già in servizio,indicano la preferenza di dieci istituzioniscolastiche all’intemo della propria regionedi appartenenza. Sulla base delle prefe-renze espresse, il dirigente scolastico pro-pone gli incarichi di docenza. La propostaè ratificata a maggioranza dal Collegiodocenti.

7. 42. Vacca, Chimienti, Marzana, Bre-scia, Luigi Gallo, Simone Valente, DiBenedetto.

Sostituire il comma 2 con il seguente:2. Il dirigente scolastico attribuisce gli

incarichi di docenza per la copertura deiposti assegnati all’istituzione scolastica cuiè preposto, sulla base del piano di cuiall’articolo 2, ai docenti iscritti negli albiterritoriali di cui al comma 4 rispettandole graduatorie territoriali definite con spe-cifico provvedimento da parte del MIUR.

7. 182. Cristian Iannuzzi.

Sostituire il comma 2 con il seguente:2. Il Dirigente scolastico assegna i do-

centi alle cattedre ed ai posti dell’organicofunzionale sulla base del Piano triennaledi cui all’articolo 2, dei criteri generalideliberati dal Consiglio di istituto e delleproposte deliberate dal Collegio dei do-centi.

7. 218. Pannarale, Giancarlo Giordano.

Al comma 2, premettere le seguenti pa-role: Sulla base dei criteri stabiliti daldecreto in merito alla valutazione dei titolidel personale docente di cui all’articolo 2,comma 13.

7. 164. Simonetti, Borghesi.

Al comma 2, sostituire le parole: ildirigente scolastico con le seguenti: l’ufficioscolastico regionale e dopo le parole: di cuial comma 4 inserire le seguenti: nell’ordinedi punteggio conseguito nelle graduatoriein cui erano precedentemente iscritti.

7. 48. Chimienti, Vacca, Marzana, Bre-scia, Luigi Gallo, Simone Valente, DiBenedetto.

Al comma 2, sostituire le parole: ildirigente scolastico con le seguenti: l’ufficioscolastico regionale e dopo le parole: do-centi iscritti inserire le seguenti: secondol’ordine di punteggio acquisito nelle gra-duatorie di provenienza.

7. 49. Chimienti, Vacca, Marzana, Bre-scia, Luigi Gallo, Simone Valente, DiBenedetto.

Martedì 5 maggio 2015 — 36 — Commissione VII

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Al comma 2, dopo le parole: il dirigentescolastico inserire le seguenti: sentito ilcomitato di valutazione di cui all’articolo11 del decreto legislativo n. 297 del 1994che istruisce la procedura di reclutamento.

Conseguentemente, al medesimo comma,sopprime le parole da: nonché al personaledocente fino alla fine del periodo.

7. 151. Rocchi, Carocci, Malpezzi,Ascani, Blažina, Bossa, Coccia, Crimì,D’Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi,Narduolo, Pes, Rampi, Andrea Ro-mano, Paolo Rossi, Sgambato, Ventri-celli, Fassina, Mazzoli, Fabbri.

Al comma 2, dopo le parole: Il dirigentescolastico inserire le seguenti: di concertocon gli organi collegiali propongono.

7. 156. Simonetti, Borghesi.

Al comma 2, dopo le parole: Il Dirigentescolastico inserire le seguenti: Sentito ilCollegio dei docenti.

7. 6. Polverini.

Al comma 2, dopo la parola: proponeinserire le seguenti: , di concerto con ilCollegio dei docenti e sentito il Consigliod’istituto.

7. 1018. Labriola

Al comma 2, sostituire la parola: pro-pone con le seguenti: e gli organi collegialipropongono.

7. 155. Simonetti, Borghesi.

Al comma 2, sopprimere le parole da:nonché fino alla fine del periodo.

*7. 214. Pannarale, Giancarlo Giordano.

Al comma 2, sopprimere le parole da:nonché fino alla fine del periodo.

*7. 50. Marzana, Chimienti, Vacca, Bre-scia, Luigi Gallo, Simone Valente, DiBenedetto, Brugnerotto.

Al comma 2, sopprimere le parole da:nonché fino alla fine del periodo.

*7. 1019. Labriola.

Al comma 2, sostituire le parole: nonchéal personale docente di ruolo già in ser-vizio presso altra istituzione scolastica conle seguenti: con riguardo alle scelte ad alpunteggio di ciascun docente nell’albo ter-ritoriale in cui è inserito.

7. 215. Pannarale, Giancarlo Giordano.

Al comma 2, sostituire le parole: nonchéal personale docente di ruolo già in ser-vizio presso altra istituzione scolastica conle seguenti: con riguardo al punteggio diciascuno nella graduatoria ad esaurimentoin cui è collocato.

7. 86. Brugnerotto.

Al comma 2, sostituire le parole: nonchéal personale docente di ruolo già in ser-vizio presso altra istituzione scolastica conle seguenti: con riguardo al punteggio diciascuno nell’albo in cui è collocato.

*7. 103. Amoddio, Giovanna Sanna, Al-banella, Casellato, Iacono.

Al comma 2, sostituire le parole: nonchéal personale docente di ruolo già in ser-vizio presso altra istituzione scolastica conle seguenti: con riguardo al punteggio diciascuno nell’albo in cui è collocato.

*7. 191. Antimo Cesaro, Molea.

Martedì 5 maggio 2015 — 37 — Commissione VII

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Al comma 2, sostituire le parole: nonchéal personale docente di ruolo già in ser-vizio presso altra istituzione scolastica conle seguenti: con riguardo al punteggio diciascuno nell’albo in cui è collocato.

Conseguentemente, dopo il comma 2aggiungere il seguente:

2-bis. All’articolo 1, comma 711 della legge23 dicembre 2014, n. 190 sostituire leparole: esclusi i pellet con le seguenti:esclusi i pellet dal 1o gennaio 2016.

7. 87. Brugnerotto.

Al comma 2, sostituire le parole: altraistituzione scolastica con le seguenti: e aidocenti provvisti di abilitazione nellaclasse di concorso in cui gli albi territorialirisultino sprovvisti di personale docenteprovvisto delle necessarie competenze di-dattico-disciplinari.

7. 46. Chimienti, Vacca, Marzana, Bre-scia, Luigi Gallo, Simone Valente, DiBenedetto.

Al comma 2, sostituire le parole: altraistituzione scolastica con le seguenti: e, insubordine, qualora non vi sia disponibilitàdi personale docente provvisto delle ne-cessarie competenze didattico-disciplinari,al personale docente provvisto di abilita-zione.

7. 47. Chimienti, Vacca, Marzana, Bre-scia, Luigi Gallo, Simone Valente, DiBenedetto.

Al comma 2, dopo le parole: propone gliincarichi aggiungere le seguenti: al perso-nale ATA dei differenti profili professio-nali e.

Conseguentemente:

al comma 3, dopo le parole: dirigentiscolastici degli incarichi aggiungere le se-guenti: al personale ATA dei differentiprofili professionali e;

al comma 4, primo periodo, dopo leparole: del personale docente aggiungere leseguenti: nonché del personale ATA deidifferenti profili professionali;

al medesimo comma 4, terzo periodo,dopo le parole: Al personale docente inse-rire le seguenti: nonché al personale ATAdei differenti profili professionali.

7. 203. Causin.

Al comma 2, aggiungere, in fine, i se-guenti periodi: In caso di proposte con-correnti il docente esercita il diritto discelta. Inoltre i docenti possono presentareliberamente la propria candidatura pressole istituzioni scolastiche che insistono nel-l’ambito territoriale dell’albo di apparte-nenza.

7. 34. Bruno Bossio, Censore, Battaglia,Stumpo.

Al comma 2, dopo le parole: altra isti-tuzione scolastica aggiungere le seguenti:che abbia avanzato domanda di mobilitàterritoriale e professionale.

7. 5. Centemero, Palmieri, Lainati.

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

2-bis. Nel caso di mancata realizzazione diquanto previsto al comma 2, gli incarichidi docenza per la copertura dei postiassegnati all’istituzione scolastica sono at-tribuiti sulla base del punteggio in pos-sesso degli aspiranti aventi titolo collocatinegli albi territoriali di cui al comma 4attraverso convocazioni da parte dell’am-bito territoriale di competenza.

2-ter. Con decreto, avente natura nonregolamentare, del Ministro dell’istruzione,dell’università e della ricerca, sono an-nualmente stabiliti i criteri per l’attribu-zione e per il calcolo del punteggio daassegnare agli aspiranti collocati negli albidi cui al comma 4, nonché i termini e lemodalità per l’attuazione delle procedure

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previste dal presente comma. Nel rispettodelle disposizioni legislative vigenti, il pre-detto decreto individua analiticamente al-tresì le precedenze spettanti ai docentinella scelta dei posti di cui al primoperiodo del presente comma. In sede diprima applicazione, il decreto di cui alprecedente periodo è adottato entro ladata del 30 giugno 2015.

7. 4. Centemero, Palmieri.

Sopprimere il comma 3.

*7. 90. Brugnerotto.

Sopprimere il comma 3.

*7. 99. Amoddio.

Sopprimere il comma 3.

*7. 183. Cristian Iannuzzi.

Sopprimere il comma 3.

*7. 216. Pannarale, Giancarlo Giordano.

Sostituire il comma 3 con il seguente:3. L’attribuzione, da parte dell’istituto

scolastico, degli incarichi ai docenti, av-viene nel rispetto di una graduatoria dimerito che adopera gli stessi criteri epunteggi applicati alle graduatorie adesaurimento del personale docente di cuiall’articolo 1, comma 605, lettera c) dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296, e succes-sive modificazioni.

7. 51. Luigi Gallo, Marzana, Chimienti,Vacca, Brescia, Simone Valente, Di Be-nedetto.

Al comma 3 all’alinea sostituire le pa-role: L’attribuzione, da parte dei dirigentiscolastici, degli incarichi ai docenti, av-viene con le seguenti: Gli incarichi aidocenti sono attribuiti da una commis-sione composta dal dirigente scolastico e

due docenti individuati dal collegio deidocenti.

7. 209. Santerini, Lo Monte.

Al comma 3, all’alinea, dopo le parole: aidocenti aggiungere le seguenti: assunti concontratto a tempo indeterminato.

7. 1022. Giancarlo Giordano, Pannarale.

Al comma 3 all’alinea dopo la parola:avviene aggiungere le seguenti: ,salvaguar-dando la continuità didattica,.

7. 52. Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Chi-mienti, Brescia, Simone Valente, DiBenedetto.

Al comma 3 sopprimere la lettera a).

7. 89. Brugnerotto.

Al comma 3, lettera a) dopo le parole:articolo 6, aggiungere le seguenti: e vinco-lata al parere del collegio docenti.

7. 55. Chimienti, Vacca, Luigi Gallo,Marzana, Brescia, Simone Valente, DiBenedetto.

Al comma 3, lettera a) dopo le parole:articolo 6, aggiungere le seguenti: nel ri-spetto del principio del ricongiungimentofamiliare e del criterio della vicinanza alluogo di residenza.

7. 53. Chimienti, Vacca, Marzana, Bre-scia, Simone Valente, Di Benedetto.

Al comma 3, lettera a) dopo le parole:articolo 6, aggiungere le seguenti: nel ri-spetto del principio della continuità delladidattica, con particolare riguardo aglialunni con disabilità.

7. 54. Chimienti, Vacca, Luigi Gallo,Marzana, Brescia, Simone Valente, DiBenedetto.

Martedì 5 maggio 2015 — 39 — Commissione VII

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Al comma 3, lettera b), sostituire leparole: criteri adottati dal dirigente perselezionare con le seguenti: requisiti deidocenti assunti rispondenti ai criteri sta-biliti dal decreto in merito alla valutazionedei titoli del personale docente di cuiall’articolo 2, comma 13.

7. 165. Simonetti, Borghesi.

Al comma 3, lettera b), dopo la parola:adotta inserire le seguenti: su base trien-nale.

7. 190. Antimo Cesaro, Molea, MazziottiDi Celso.

Al comma 3, lettera c) premettere leseguenti parole: trasparenza e.

*7. 56. Chimienti, Vacca, Luigi Gallo,Marzana, Brescia, Simone Valente, DiBenedetto.

Al comma 3, sopprimere la lettera d).

Conseguentemente:

al comma 6 aggiungere in fine ilseguente periodo: A tal fine, si dispongonoi seguenti parametri per la formazionedelle classi: a) le sezioni di scuola dell’in-fanzia sono costituite con un numero dibambini non inferiore a 16 e non supe-riore a 24; b) le classi di scuola primariasono costituite da non meno di 12 bambinie non più di 24, elevabili fino a 25 qualoraresiduino resti. Le pluriclassi sono costi-tuite con non più di 14 bambini e nonmeno di 6; c) le classi prime delle scuolesecondarie di primo grado e delle relativesezioni staccate sono costituite da nonmeno di 16 alunni e non più di 24 alunni,elevabili fino a 25 qualora residuino even-tuali resti; d) le classi del primo anno dicorso degli istituti e scuole di istruzionesecondaria di II grado sono costituite connon meno di 24 allievi e non più di 27,tenendo conto degli elementi di valuta-zione e delle procedure previste dall’arti-

colo 16, commi 1 e 2, del Decreto delPresidente della Repubblica 20 marzo2009, n. 81;

all’articolo 8,

al comma 1, primo periodo, sostituirele parole: Per l’anno scolastico 2015/2016con le seguenti: Per gli anni scolastici2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018;

al comma 2, dopo la lettera b), ag-giungere la seguente:

b-bis) gli iscritti a pieno titolo nellaseconda fascia delle graduatorie di istitutodi ogni provincia. A tal fine, gli Ufficiscolastici territoriali provvedono, entro il30 giugno 2015, alla costituzione di unanuova graduatoria provinciale-validaesclusivamente per il reclutamento, daottenere mediante l’incrocio a pettine dellegraduatorie di seconda fascia di ogni isti-tuto del territorio, distinte per ordine egrado di scuola e per singola classe diconcorso. I docenti abilitati dopo tale datapotranno fare domanda di inserimentonella graduatoria provinciale con cadenzaannuale ed entro e non oltre il 31 maggio2017;

al comma 3 sostituire le parole: Isoggetti che appartengono a entrambe lecategorie di cui alle lettere a) e b) delcomma 2 con le seguenti: I soggetti cheappartengono a due o a tutte le categoriedi cui alle lettere a), b) e c) del comma 2;

sostituire il comma 4 con il seguente:4. In deroga all’articolo 399 del testo

unico delle disposizioni legislative vigentiin materia di istruzione, relative allescuole di ogni ordine e grado, di cui aldecreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,e successive modificazioni, al piano straor-dinario di assunzioni si provvede secondole modalità e le fasi, in ordine di sequenza,di seguito indicate. Nell’anno scolastico2015/2016:

e) i vincitori sono assunti, nell’ambitodella regione nella cui graduatoria di me-rito sono iscritti, nel limite del 50 percento dei posti vacanti e disponibili del-

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l’organico dell’autonomia, individuati a li-vello di albo territoriale di cui all’articolo7;

f) gli iscritti nelle graduatorie adesaurimento del personale docente sonoassunti, nell’ambito della provincia relativaalla graduatoria in cui sono iscritti, nellimite del restante 50 per cento dei postivacanti e disponibili dell’organico dell’au-tonomia, individuati a livello di albo ter-ritoriale, incrementati di quelli di cui allalettera a) rimasti eventualmente vacanti edisponibili al termine della relativa fase;

g) gli iscritti nelle graduatorie pro-vinciali di cui alla lettera c) del comma 2sono assunti, al termine delle fasi prece-denti, in relazione ai posti vacanti residuinell’organico dell’autonomia, privi di aspi-ranti di cui alle lettere a) e b) del presentecomma.

Negli anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018 si procede all’assunzione, sulla basedei posti vacanti determinati dai pensio-namenti, degli eventuali docenti residuiiscritti nella graduatoria di cui alla letterab), nel limite del 50 per cento dei postivacanti e disponibili dell’organico dell’au-tonomia, e degli iscritti nelle graduatorieprovinciali di cui alla lettera c) del comma2, nel limite del restante 50 per cento deiposti, incrementati di quelli vacanti permancanza di iscritti di cui alla lettera b);

al comma 5 sopprimere le parole: Incaso di indisponibilità di posti per gli albiterritoriali indicati, non si procede all’as-sunzione;

sopprimere il comma 6;

al comma 10, premettere il seguenteperiodo: A decorrere dal 1o giugno 2016 legraduatorie di cui al comma 2, lettera a)perdono efficacia ai fini dell’assunzione.Gli eventuali vincitori residui di cui alcomma 4, lettera a) confluiscono, entro il31 maggio 2016, nella terza fascia dellegraduatorie di cui alla lettera b) delcomma 2, previa scelta della provincia diinserimento. Sostituire le parole: A decor-rere dal 1o settembre con le seguenti: A

decorrere dal 1o settembre 2018, solo seesaurite, e sostituire le parole: lettere a) eb) con le seguenti: lettere b) e c);

al comma 11 aggiungere in fine ilseguente periodo: La seconda e la terzafascia delle graduatorie di istituto conti-nuano ad essere utilizzate per l’assegna-zione degli incarichi’di supplenza e a de-correre dall’aggiornamento del triennio2017/2020 sono costituite su base provin-ciale;

sostituire il comma 12 con il seguente:A decorrere dall’anno scolastico 2018/2019, ad esaurimento delle graduatorie dicui alle lettere b) e c) del comma 2,l’accesso ai ruoli del personale docente ededucativo della scuola statale avvieneesclusivamente mediante concorsi pubblicinazionali su base regionale per titoli edesami, le cui graduatorie hanno validitàfino all’approvazione della successiva gra-duatoria concorsuale, e comunque nonoltre 3 anni. A tal fine, entro il 30 aprile2017, si dispone l’indizione di un concorsopubblico per la copertura dei posti vacantidi ogni ordine e grado relativi al triennio2018/2021, con assunzioni a decorreredall’anno scolastico 2018/2019. Solo incaso di mancato assorbimento delle gra-duatorie di cui alle lettere b) e c) delcomma 2, o anche di una sola delle due,si procede alle assunzioni in ruolo tramiteun doppio canale di reclutamento da con-corso e graduatorie, in modo paritario,fino ad assorbimento e abolizione defini-tiva delle stesse. In tal caso, si dispone laconfluenza degli iscritti nelle graduatoriedi cui al comma 2, lettere b) e c), inun’unica graduatoria provinciale di naturatransitoria;

all’articolo 12, sopprimere il comma 1.

7. 196. Pizzolante.

Al comma 3, sopprimere la lettera d).

Conseguentemente, al comma 6, aggiun-gere in fine il seguente periodo: A tal fine,si dispongono i seguenti parametri per laformazione delle classi: a) le sezioni di

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scuola dell’infanzia sono costituite con unnumero di bambini non inferiore a 16 enon superiore a 24; b) le classi di scuolaprimaria sono costituite da non meno di12 bambini e non più di 24, elevabili finoa 25 qualora residuino resti. Le pluriclassisono costituite con non più di 14 bambinie non meno di 6; c) le classi prime dellescuole secondarie di primo grado e dellerelative sezioni staccate sono costituite danon meno di 16 alunni e non più di 24alunni, elevabili fino a 25 qualora resi-duino eventuali resti; d) le classi del primoanno di corso degli istituti e scuole diistruzione secondaria di Il grado sonocostituite con non meno di 24 allievi e nonpiù di 27, tenendo conto degli elementi divalutazione e delle procedure previste dal-l’articolo 16, commi 1 e 2, del decreto delPresidente della Repubblica 20 marzo2009, n. 81.

7. 1000. Pizzolante.

Al comma 3, sopprimere la lettera d).

*7. 8. Catanoso, Centemero.

Al comma 3, sopprimere la lettera d).

*7. 59. Chimienti, Vacca, Luigi Gallo,Marzana, Brescia, Simone Valente, DiBenedetto.

Al comma 3, sopprimere la lettera d).

*7. 206. Piso.

Al comma 3, sopprimere la lettera d).

*7. 195. Molea, Mazziotti Di Celso, An-timo Cesaro.

Al comma 3, sopprimere la lettera d).

*7. 166. Simonetti, Borghesi.

Al comma 3, sopprimere la lettera d).

7. 1010. Catalano.

Al comma 3 sostituire la lettera d) conla seguente:

d) utilizzo del personale docente diruolo sulla base dei titoli di abilitazione especializzazione posseduti.

7. 7. Centemero, Palmieri.

Al comma 3, sostituire la lettera d) conla seguente:

d) utilizzo del personale docente diruolo unicamente nella classe di concorsoper cui possiede specifica abilitazione.

7. 61. Chimienti, Vacca, Luigi Gallo,Marzana, Brescia, Simone Valente, DiBenedetto.

Al comma 3, lettera d), aggiungere dopole parole: utilizzo del personale docente diruolo in classi di concorso diverse daquelle per la quale possiede l’abilitazione,purché possegga titolo di studio validoall’insegnamento le seguenti: e purché visia il consenso all’utilizzo dell’interessato.

7. 144. Bossa.

Al comma 3, lettera d), sopprimere leparole: diverse da quelle.

Conseguentemente, al medesimo comma,sopprimere le parole: purché possegga untitolo di studio valido all’insegnamento.

7. 84. Marzana, Luigi Gallo, Chimienti,Vacca, Brescia, Simone Valente, Di Be-nedetto.

Al comma 3, lettera d), sostituire leparole: diverse da quelle per la qualepossiede l’abilitazione, purché possegga untitolo di studio valido all’insegnamento conle seguenti: per le quali posseggano abili-tazione relativa al grado di istruzione,disciplina e tipologia di posto.

7. 91. Marzana.

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Al comma 3, lettera d), sostituire leparole: diverse da quelle per la qualepossiede l’abilitazione, purché possegga untitolo di studio valido all’insegnamento conle seguenti: per le quali posseggono speci-fica abilitazione.

7. 58. Chimienti, Vacca, Luigi Gallo,Marzana, Brescia, Simone Valente, DiBenedetto.

Al comma 3, lettera d), sostituire leparole: purché possegga un titolo di studiovalido all’insegnamento con le seguenti:Purché possegga titoli di studio, percorsiformativi e competenze professionali coe-renti con gli insegnamenti da impartire.

7. 129. Malpezzi, Rocchi, Carocci,Ascani, Blažina, Bossa, Carocci, Coccia,Crimì, D’Ottavio, Ghizzoni, Malisani,Manzi, Narduolo, Pes, Piccoli Nardelli,Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgam-bato, Ventricelli, Richetti, Marzano, DeMenech, Rotta, Mazzoli, Piazzoni, Giu-liani.

Al comma 3, lettera d) sostituire laparola: un con la seguente: il.

7. 1006. Vacca, Chimienti, Marzana, Bre-scia, Luigi Gallo, Simone Valente, DiBenedetto, D’Uva.

Al comma 3, lettera d), inserire in finele seguenti parole: l’attribuzione degli in-carichi di sostegno avviene unicamente inpresenza della specifica abilitazione.

7. 62. Chimienti, Vacca, Luigi Gallo,Marzana, Brescia, Simone Valente, DiBenedetto.

Al comma 3, alla lettera e), dopo leparole: dei posti inserire le seguenti: e incaso di segnalazione da parte del collegiodocenti circa la scarsa trasparenza deidirigenti nell’attribuzione degli incarichi.

7. 64. Chimienti, Vacca, Luigi Gallo,Marzana, Brescia, Simone Valente, DiBenedetto.

Al comma 3, alla lettera e), dopo leparole: dei posti inserire le seguenti: e incaso di violazione del principio di traspa-renza nell’attribuzione degli incarichi.

7. 63. Chimienti, Vacca, Luigi Gallo,Marzana, Brescia, Simone Valente, DiBenedetto.

Al comma 3, dopo la lettera e), inserirela seguente:

f) assenza di conflitti di interesse,avendo riguardo a possibili collegamentisoggettivi e o di parentela del dirigentescolastico con i docenti iscritti negli albiterritoriali di cui al comma 4.

7. 65. Chimienti, Vacca, Luigi Gallo,Marzana, Brescia, Simone Valente, DiBenedetto.

Al comma 3, dopo la lettera e), aggiun-gere la seguente:

e-bis) espresso divieto di attribuzionedi incarichi di docenza al coniuge o apersona stabilmente convivente, a parenteo affine entro al quarto grado, nonché aparente fino al quarto grado della personastabilmente convivente;.

7. 1011. Catalano.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Dall’anno scolastico successivo aquello di approvazione della presentelegge, l’articolo 11 del decreto legislativo16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dalseguente:

« ARTICOLO 11.

(Comitato per la valutazione dei docenti).

1. Presso ogni Istituzione scolastica ededucativa è istituto il Comitato per lavalutazione dei docenti, di seguito deno-minato « Comitato ».

2. Il Comitato ha durata di tre anniscolastici, è presieduto dal dirigente sco-

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lastico ed è costituito dai seguenti com-ponenti individuati dal Consiglio di isti-tuto:

a) due docenti dell’Istituzione scola-stica;

b) due rappresentanti dei genitori perla scuola dell’infanzia e il primo ciclo diistruzione, ovvero un rappresentante deglistudenti e un rappresentante dei genitoriper il secondo ciclo di istruzione.

3. Il Comitato individua i criteri per lavalorizzazione dei docenti sulla base deiseguenti principi: qualità dell’insegna-mento e del contributo al miglioramentodell’istituzione scolastica; dei risultati ot-tenuti dal docente o dal gruppo docente inrelazione al potenziamento delle compe-tenze degli alunni e dell’innovazione di-dattica e metodologica; delle responsabilitàassunte nel coordinamento organizzativo edidattico e della formazione del personale.Il Comitato esprime altresì il proprio pa-rere sull’attribuzione degli incarichi ai do-centi inserite negli albi territoriali e sulsuperamento del periodo di formazione edi prova per il personale docente ed edu-cativo.

4. Per l’espressione del parere sul su-peramento del periodo di formazione e diprova per il personale docente ed educa-tivo, il Comitato di cui al comma 2 èintegrato della figura del tutor di cui alcomma 3 dell’articolo 9.

5. Il Comitato valuta il servizio di cuiall’articolo 448 su richiesta dell’interes-sato, previa relazione del dirigente scola-stico; nel caso della valutazione del servi-zio di un docente componente del Comi-tato, ai lavori non partecipa l’interessato eil Consiglio di istituto provvede all’indivi-duazione di un sostituto. Il Comitato eser-cita, altresì, le competenze per la riabili-tazione del personale docente di cui al-l’articolo 501 ».

Conseguentemente, al comma 2, dopo leparole: il dirigente scolastico inserire leseguenti: sentito il comitato di valutazione.

Sopprimere, infine, le parole da: nonchéal personale docente fino alla fine delperiodo.

7. 1008. Rocchi, Carocci, Malpezzi,Ascani, Blažina, Bossa, Coccia, Crimì,D’Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi,Narduolo, Pes, Rampi, Andrea Ro-mano, Rossi, Sgambato, Ventricelli,Mazzoli, Fabbri.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

« 4. I ruoli del personale docente sonoregionali. Gli uffici scolastici regionali de-terminano i posti comuni e di sostegno daattribuire alle singole istituzioni scolasti-che. Per il potenziamento dell’offerta for-mativa gli uffici scolastici regionali deter-minano graduatorie regionali, articolatearee territoriali e suddivise in sezioniseparate per gradi di istruzione, classi diconcorso e tipologie di posto rispettando ipunteggi ereditati dalle GAE. Gli ufficiscolastici regionali definiscono l’ampiezzadelle aree territoriali, anche in funzionedella popolazione scolastica. ».

7. 73. Vacca, Chimienti, Brescia, LuigiGallo, Marzana, Simone Valente, DiBenedetto.

Al comma 4, primo periodo, dopo leparole: I ruoli del personale docente sonosopprimere la seguente: regionali.

Conseguentemente, dopo la parola: po-sto inserire il seguente periodo: In ciascunalbo territoriale, gli aventi diritto sonoinseriti secondo l’ordine di punteggio de-terminato in base alle regole previste daicontratti collettivi vigenti nonché dopo leparole: popolazione scolastica aggiungere leseguenti: in misura non superiore a quelladegli attuali distretti scolastici.

7. 100. Amoddio.

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Al comma 4, primo periodo, dopo laparola: docente inserire le seguenti: ededucativo.

7. 69. Brescia, Luigi Gallo, Chimienti,Vacca, Marzana, Simone Valente, DiBenedetto.

Al comma 4, primo periodo, sopprimerela parola: regionali.

7. 67. Luigi Gallo, Chimienti, Vacca,Marzana, Brescia, Simone Valente, DiBenedetto.

Al comma 4, primo periodo, dopo leparole: in albi territoriali inserire la se-guente: provinciali.

7. 68. Chimienti, Luigi Gallo, Vacca,Marzana, Brescia, Simone Valente, DiBenedetto.

Al comma 4, primo periodo, dopo leparole: tipologie di posto inserire le se-guenti: che

rispettino l’ordine di punteggio della gra-duatoria di provenienza.

7. 70. Chimienti, Brescia, Luigi Gallo,Vacca, Marzana, Simone Valente, DiBenedetto.

Al comma 4, primo periodo, sostituire laparola: regionali con la seguente: provin-ciali.

7. 194. Antimo Cesaro, Molea.

Al comma 4, primo periodo, dopo leparole: albi territoriali inserire le seguenti:in rigoroso e vincolante ordine di punteg-gio conseguito nella graduatoria di prove-nienza.

7. 72. Chimienti, Brescia, Luigi Gallo,Vacca, Marzana, Simone Valente, DiBenedetto.

Al comma 4, primo periodo, dopo leparole: tipologie di posto inserire le se-guenti: In ciascun albo territoriale, gliaventi diritto sono inseriti secondo ordinedi punteggio conseguito nella graduatoriadi provenienza.

7. 71. Chimienti, Brescia, Luigi Gallo,Vacca, Marzana, Simone Valente, DiBenedetto.

Al comma 4, dopo il primo periodo,aggiungere il seguente: In ciascun alboterritoriale, gli aventi diritto sono inseritisecondo ordine di punteggio con riferi-mento alla collocazione nelle graduatoriedi provenienza.;

Conseguentemente:

dopo il secondo periodo, aggiungere ilseguente: in nessun caso tale ampiezzapotrà essere maggiore di quella già adot-tata come criterio per la delimitazione deidistretti scolastici.;

al terzo periodo, sopprimere le paroleda: salvo che in caso di fino alla fine delperiodo.

7. 219. Pannarale, Giancarlo Giordano.

Al comma 4, dopo il primo periodo,inserire il seguente: In ciascun albo terri-toriale, gli aventi diritto sono inseriti se-condo ordine di punteggio con riferimentoalla collocazione nelle graduatorie di pro-venienza.

7. 133. Terrosi.

Al comma 4, sostituire il secondo pe-riodo con il seguente: La legge stabilisce gliambiti territoriali su cui incardinare l’or-ganico dell’autonomia, assumendo comeelemento di riferimento l’organico di reti

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di scuole per gradi di istruzione, classi diconcorso e tipologie di posto su basedistrettuale, con una revisione degli ambititerritoriali tradizionali.

7. 159. Simonetti, Borghesi.

Al comma 4, secondo periodo, dopo leparole: popolazione scolastica inserire ilseguente periodo: In nessun caso tale am-piezza potrà essere maggiore di quella giàadottata come criterio per l delimitazionedei distretti scolastici.

7. 132. Terrosi.

Al comma 4, terzo periodo, sopprimere leparole da: salvo che in caso di fino alla finedel periodo.

*7. 131. Terrosi.

Al comma 4, terzo periodo, sopprimere leparole: salvo che in caso di mobilità ter-ritoriale e professionale, fino alla fine delperiodo.

*7. 184. Cristian Iannuzzi.

Al comma 4, terzo periodo, sopprimere leparole da salvo che fino alla fine delcomma.

7. 1001. Pagano.

Al comma 4, dopo le parole: salvo chein caso di mobilità territoriale e profes-sionale inserire la seguente: volontaria.

7. 96. Burtone.

Al comma 4, sopprimere le seguentiparole: salvo che in caso di mobilità ter-ritoriale e professionale, all’atto della

quale anche i medesimi docenti sonoiscritti negli albi di cui al presente comma.

7. 92. Chimienti, Vacca, Marzana, LuigiGallo, Brescia, Simone Valente, Di Be-nedetto.

Al comma 4, sopprimere le parole da: ,salvo che in caso di mobilità fino alla finedel comma.

7. 66. Luigi Gallo, Chimienti, Vacca,Marzana, Brescia, Simone Valente, DiBenedetto.

Al comma 4, terzo periodo, dopo leparole: i medesimi docenti sopprimere laparola: sono.

Conseguentemente, al medesimo comma,inserire le seguenti parole: possono esserein base alle preferenze indicate.

7. 101. Amoddio.

Al comma 4, dopo il terzo periodo,aggiungere il seguente: « Per il personaleeducativo la mobilità verso altre scuole oaltri profili, avviene su richiesta dell’inte-ressato, in relazione al possesso del titoloprescritto ». Il personale educativo di ruolonei convitti, in quanto equiparato al per-sonale docente della scuola primaria, par-tecipa alla mobilità prevista dal ContrattoCollettivo Nazionale di Lavoro a pari me-rito con i docenti della scuola primaria epartecipa altresì ai bandi per l’ammissioneai corsi di specializzazione per le attivitàdi sostegno nella scuola primaria ed, incaso di esubero, è destinatario di ricon-versione professionale previa partecipa-zione ai corsi di formazione per il conse-guimento della specializzazione per le at-tività di sostegno.

7. 222. Pannarale, Giancarlo Giordano,Duranti.

Al comma 4, dopo il terzo periodo,aggiungere il seguente: Per il personaleeducativo la mobilità verso altre scuole oaltri profili, avviene su richiesta dell’inte-

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ressato, in relazione al possesso del titoloprescritto.

7. 220. Giancarlo Giordano, Pannarale,Duranti.

Al comma 4 aggiungere, in fine, il se-guente periodo:

L’iscrizione del personale di ruolo cheabbia effettuato domanda di mobilità, siapplica a partire dall’anno scolastico 2016/17.

7. 28. Piccione.

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

4-bis. Al fine di dare piena e celereattuazione all’organico dell’autonomia, insede di prima applicazione è prioritaria-mente consentita, in via straordinaria, perl’anno scolastico 2015/2016, la assegna-zione definitiva della titolarità, sui postidell’organico di cui all’articolo 6, nell’am-bito delle risorse disponibili, ai docenti chesono stati utilizzati nelle istituzioni scola-stiche con provvedimenti di utilizzazioni eassegnazioni provvisorie nell’anno scola-stico 2014/2015, previa opzione, da partedegli interessati, tra la titolarità attuale equella della Scuola e/o Istituto di assegna-zione.

4-ter. L’opzione di cui al comma 4-bispuò essere esercitata su posti dell’organicodell’autonomia assegnati nell’ambito del-l’istituto, da formarsi anche con spezzonidiversi compatibili tra loro oltre che per laclasse di concorso di titolarità, anche peraltre classi di concorso per le quali siriscontri il possesso del titolo di abilita-zione. Il personale docente in soprannu-mero, trasferito d’ufficio per l’anno sco-lastico 2015/2016, può essere assegnato,previa manifestazione di preferenza, per lostesso anno scolastico, nell’ambito dell’or-ganico dell’autonomia determinato e dellerisorse disponibili della precedente sede dititolarità, sulla base del piano triennale dicui all’articolo 2.

4-quater. Il personale docente assunto atempo indeterminato entro l’anno scola-stico 2014/2015 partecipa alla mobilitàterritoriale straordinaria interprovincialeper l’anno scolastico 2015/2016, da effet-tuarsi dopo le operazioni di cui al comma4-bis, in deroga al vincolo triennale dipermanenza sulla provincia di cui all’ar-ticolo 399, comma 3, del decreto legislativo16 aprile 1994, n. 297, come modificatodall’articolo 15, comma 10-bis, del decretolegge 12 settembre 2013, n. 104, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 8 no-vembre 2013, n. 128. Conseguentemente,ogni disposizione contrattuale in contrastocon la presente previsione è disapplicataper le procedure di mobilità territorialeinterprovinciale avviate per l’anno scola-stico 2015/2016.

4-quinquies. Con decreto, avente naturanon regolamentare, del Ministro dell’istru-zione, dell’Università e della Ricerca, daadottarsi entro 30 giorni dalla entrata invigore della presente legge, sono stabiliti itermini e le modalità per lo svolgimentodelle operazioni straordinarie previste aicommi 4-bis, 4-ter e 4-quater.

7. 9. Centemero, Palmieri.

Dopo il comma 4 inserire i seguenti:

4-bis. Al fine di dare piena e celereattuazione all’organico dell’autonomia, insede di prima applicazione è prioritaria-mente consentita, in via straordinaria, perl’anno scolastico 2015/2016, la assegna-zione definitiva della titolarità, sui postidell’organico di cui all’articolo 6, nell’am-bito delle risorse disponibili, ai docenti chesono stati utilizzati nelle istituzioni scola-stiche con provvedimenti di utilizzazioni eassegnazioni provvisorie nell’anno scola-stico 2014/2015, previa opzione, da partedegli interessati, tra la titolarità attuale equella della Scuola e/o Istituto di assegna-zione.

4-ter. L’opzione di cui al comma 4-bispuò essere esercitata su posti dell’organicodell’autonomia assegnati nell’ambito del-l’istituto, da formarsi anche con spezzoni

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diversi compatibili tra loro oltre che per laclasse di concorso di titolarità, anche peraltre classi di concorso per le quali siriscontri il possesso del titolo di abilita-zione. Il personale docente in soprannu-mero, trasferito d’ufficio per l’anno sco-lastico 2015/2016, può essere assegnato,previa manifestazione di preferenza, per lostesso anno scolastico, nell’ambito dell’or-ganico dell’autonomia determinato e dellerisorse disponibili della precedente sede dititolarità, sulla base del piano triennale dicui all’articolo 2.

4-quater. Con decreto, avente naturanon regolamentare, del Ministro dell’istru-zione, dell’Università e della Ricerca, daadottarsi entro 30 giorni dalla entrata invigore della presente legge, sono stabiliti itermini e le modalità per lo svolgimentodelle operazioni straordinarie previste aicommi 4-bis e 4-ter.

7. 11. Centemero, Palmieri.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Il personale docente che ha giàprestato servizio in una istituzione scola-stica nel triennio in scadenza che riceve edaccetta l’incarico di cui all’articolo 7comma 2, dal DS preposto della stessaistituzione scolastica viene cancellato dal-l’albo territoriale e considerato allo stessomodo dei docenti già assunti a T.I. alladata di entrata in vigore della presentelegge, come specificato nel primo capo-verso di questo comma.

7. 95. Burtone.

Sopprimere il comma 5.

*7. 29. Albini, Fossati.

Sopprimere il comma 5.

*7. 77. Vacca, Chimienti, Brescia, LuigiGallo, Marzana, Simone Valente, DiBenedetto.

Sostituire il comma 5 con il seguente:5. I dirigenti sono coadiuvati nell’orga-

nizzazione dell’istituzione scolastica dalpersonale docente secondo quanto previstodall’articolo 25, comma 5 del 30 marzo2001, n. 165, dall’articolo 459 del decretolegislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonchédal contratto collettivo nazionale. Al finedi garantire l’efficienza dell’organizzazionescolastica, l’articolo 1, comma 329, dellalegge 23 dicembre 2014, n. 190 è abrogato.

Conseguentemente, all’articolo 11 sosti-tuire le parole: 200 milioni con le seguenti:166 milioni.

7. 78. Vacca, Chimienti, Brescia, LuigiGallo, Marzana, Simone Valente, DiBenedetto.

Sostituire il comma 5 con il seguente:5. I dirigenti sono coadiuvati nell’orga-

nizzazione dell’istituzione scolastica dalpersonale docente secondo quanto previstodall’articolo 25, comma 5 del 30 marzo2001, n. 165, dall’articolo 459 del decretolegislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonchédal contratto collettivo nazionale. Con de-creto del Ministro dell’istruzione, dell’uni-versità e della ricerca sono stanziati 200milioni di euro annui per i fondi MOF dadestinare all’implementazione delle figuredi supporto all’attività del dirigente scola-stico.

Conseguentemente, sopprimere l’articolo11.

7. 80. Vacca, Chimienti, Brescia, LuigiGallo, Marzana, Simone Valente, DiBenedetto.

Sostituire il comma 5 con il seguente:5. I dirigenti scolastici individuano fino

a tre docenti tra quelli di ruolo, tenutoconto del curriculum professionale, che licoadiuvano nell’organizzazione dell’istitu-zione scolastica con funzioni di staff.Quota parte della dotazione organica del-l’autonomia di cui all’articolo 6 è destinataai docenti con funzione di staff Tale quota

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parte è distribuita tra le regioni, le cittàmetropolitane, le provincie e le istituzioniscolastiche, in proporzione al numero de-gli alunni.

Conseguentemente, dopo il comma 5inserire il seguente:

5-bis. I dirigenti scolastici individuanoinoltre un docente mentor, tenuto contodel curriculum professionale e sentito ilcollegio docenti, tra coloro che abbianomaturato un congruo numero di anni diservizio a tempo indeterminato. Il docentementor svolge funzioni di supporto didat-tico e di coordinamento delle attività diformazione e di valutazione dei docenti,nonché le funzioni proprie del profilo diappartenenza e può svolgere altresì fun-zioni di tutoraggio dei docenti in periododi formazione e prova. Il dirigente scola-stico con l’atto di nomina ne determina icompiti e le modalità di esonero dal ser-vizio di docenza.

7. 13. Centemero, Palmieri.

Sostituire il comma 5 con il seguente:5. I dirigenti scolastici, nell’ambito del-

l’organico dell’autonomia assegnato e dellerisorse disponibili, individuano fino a tredocenti tra quelli di ruolo che li coadiu-vano nell’organizzazione dell’istituzionescolastica, determinandone analiticamentecon l’atto di nomina le funzioni, i compitie le modalità di esonero dal servizio didocenza, ove il predetto esonero sia rite-nuto necessario al fine della più efficaceed efficiente gestione dell’istituzione sco-lastica.

7. 12. Centemero, Palmieri.

Sostituire il comma 5 con il seguente:5. I dirigenti scolastici individuano fra

i docenti di ruolo, ed entro il limitemassimo del dieci per cento del loronumero, collaboratori che li coadiuvanonell’organizzazione dell’istituzione scola-stica.

7. 14. Centemero, Palmieri, Lainati.

Sostituire il comma 5 con il seguente:5. I dirigenti sono coadiuvati nell’orga-

nizzazione dell’istituzione scolastica dalpersonale docente secondo quanto previstodall’articolo 25, comma 5 del 30 marzo2001, n. 165, dall’articolo 459 del decretolegislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonchédal contratto collettivo nazionale.

7. 79. Vacca, Chimienti, Brescia, LuigiGallo, Marzana, Simone Valente, DiBenedetto.

Sostituire il comma 5, con il seguente:5. I dirigenti scolastici possono indivi-

duare nell’ambito dell’organico dell’auto-nomia fino al 10 per cento di docenti chelo coadiuvano nel supporto organizzativo edidattico dell’istituzione scolastica. I do-centi individuati costituiscono lo staff deldirigente scolastico.

7. 1007. Rocchi, Carocci, Malpezzi,Ascani, Blažina, Bossa, Coccia, Crimì,D’Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi,Narduolo, Pes, Rampi, Andrea Ro-mano, Rossi, Sgambato, Ventricelli,Mazzoli, Fabbri.

Sostituire il comma 5 con il seguente:5. Il collegio docenti elegge tre docenti

che coadiuvano il dirigente scolastico nel-l’organizzazione dell’istituzione scolastica.

7. 81. Marzana, Vacca, Chimienti, Bre-scia, Luigi Gallo, Simone Valente, DiBenedetto.

Sostituire il comma 5 con il seguente:5. Con cadenza triennale il collegio

docenti individua, proporzionalmente alnumero di alunni della scuola, da tre asette docenti tra quelli di ruolo che sisiano resi disponibili, che coadiuvano ildirigente scolastico nell’organizzazione

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dell’istituzione scolastica. L’incarico è rin-novabile per una sola volta al termine deitre anni.

7. 75. Chimienti, Vacca, Brescia, LuigiGallo, Marzana, Simone Valente, DiBenedetto.

Sostituire il comma 5 con il seguente:5. Con cadenza triennale il collegio

docenti individua fino a tre docenti, traquelli di ruolo che si siano resi disponibili,che coadiuvano il dirigente scolastico nel-l’organizzazione dell’istituzione scolastica.L’incarico è rinnovabile per una sola voltaal termine dei tre anni. I docenti cosìdesignati sono esonerati per metà del loromonte ore dal servizio di insegnamentocon un’indennità da determinare in sededi contrattazione collettiva nazionale.

7. 76. Chimienti, Vacca, Brescia, LuigiGallo, Marzana, Simone Valente, DiBenedetto.

Sostituire il comma 5 con il seguente:5. Con cadenza triennale il collegio

docenti individua fino a tre docenti, traquelli di ruolo che si siano resi disponibili,che coadiuvano il dirigente scolastico nel-l’organizzazione dell’istituzione scolastica.L’incarico è rinnovabile per una sola voltaal termine dei tre anni.

7. 74. Chimienti, Vacca, Brescia, LuigiGallo, Marzana, Simone Valente, DiBenedetto.

Sostituire il comma 5 con il seguente:5. I dirigenti scolastici possono indivi-

duare fino a due docenti tra quelli di ruoloche li coadiuvano nell’organizzazione del-l’istituzione scolastica. Il Collegio dei Do-centi individua un docente per ogni spe-cifico grado di istruzione con il compito dicoordinare e ottimizzare e attività previstedal piano dell’offerta formativa a livellodidattico e di organizzazione della didat-tica.

7. 185. Cristian Iannuzzi.

Sostituire il comma 5, con il seguente:5. I dirigenti scolastici possono indivi-

duare fino a due docenti tra quelli di ruoloche li coadiuvano nell’organizzazione del-l’istituzione scolastica. Il Collegio dei Do-centi individua un docente per ogni spe-cifico grado di istruzione con il compito dicoordinare e ottimizzare le attività previ-ste dal piano dell’offerta formativa a li-vello didattico e di organizzazione delladidattica.

7. 160. Simonetti, Borghesi.

Al comma 5 dopo le parole: i dirigentiscolastici aggiungere le seguenti: nei limitidelle risorse disponibili in modo funzio-nale al grado di complessità dell’istitu-zione scolastica.

Conseguentemente:

dopo la parola: individuano soppri-mere le parole: fino a tre;

dopo le parole: dell’istituzione scola-stica inserire le seguenti: ai sensi dell’ar-ticolo 25,comma 5 del decreto legislativon. 165 del 30 marzo 2001.

7. 35. Bruno Bossio, Censore, Battaglia,Stumpo.

Al comma 5, sostituire le parole: fino atre con le seguenti: fino a quattro.

7. 201. Causin.

Al comma 5, dopo le parole: fino a tredocenti tra quelli di ruolo, aggiungere leseguenti: con l’esclusione del coniuge opersona stabilmente convivente, parente oaffine entro al quarto grado, nonché diparente fino al quarto grado della personastabilmente convivente;.

7. 1012. Catalano.

Al comma 5 aggiungere, in fine, leseguenti parole: ai quali conferire esonerie semiesoneri dall’insegnamento; i relativi

Martedì 5 maggio 2015 — 50 — Commissione VII

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posti di insegnamento sono coperti all’in-terno dei posti aggiuntivi ricompresi nel-l’organico dell’autonomia.

7. 174. Rampelli.

Al comma 5 aggiungere, in fine, leseguenti parole: , per i quali può disporrel’esonero parziale o totale dall’insegna-mento, utilizzando le risorse dell’organicoper il potenziamento dell’offerta forma-tiva.

7. 211. Santerini, Lo Monte.

Al comma 5, inserire, in fine, il seguenteperiodo: I docenti così designati sono col-locati in organico funzionale esonerati permetà dal servizio di insegnamento.

7. 130. Terrosi.

Al comma 5 aggiungere infine il seguenteperiodo: Ad uno è concesso l’esonero dal-l’insegnamento.

7. 1014. Miotto.

Al comma 5 inserire, in fine, il seguenteperiodo: Si potrà derogare, con l’aggiuntadi una ulteriore unità docente, qualoral’istituto ha sedi in due o più comuni oplessi distanti tra loro non meno di 15 km.

7. 94. Burtone.

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

5-bis. Il dirigente scolastico presenta laproposta del Piano Triennale dell’OffertaFormativa al Consiglio d’istituto per l’ap-provazione a maggioranza dei componenti,il quale viene successivamente inviato al-l’Ufficio Scolastico Regionale che valuta laproposta e la invia al Ministero dell’istru-zione, dell’università e della ricerca.

7. 15. Altieri, Marti, Distaso, Ciracì.

Sopprimere il comma 6.

7. 17. Altieri, Marti, Distaso, Ciracì.

Sostituire il comma 6, con il seguente:6. Al fine di migliorare l’offerta forma-

tiva e la qualità didattica e consentire unapiù equa distribuzione nelle classi deglialunni e degli studenti, il dirigente scola-stico, nell’ambito dell’organico dell’autono-mia assegnato, delle risorse disponibili etenendo presente le disponibilità logisti-che, è tenuto a diminuire il numero dialunni per classe rispetto a quanto previ-sto dal decreto del Presidente della Re-pubblica 20 marzo 2009, n. 81, adeguan-dosi ai seguenti parametri:

a) le classi di scuola primaria sono, dinorma, costituite da non più di 25 bambinie non meno di 10;

b) le classi prime delle scuole secon-darie di I grado e delle relative sezionistaccate sono costituite, di norma, da nonpiù di 25 e non meno di 15 alunni. Leeventuali iscrizioni in eccedenza possonoessere ripartite, tra le classi parallele dellastessa scuola o sezione staccata, purchésiano di entità non superiore ad uno o,eccezionalmente, due alunni per classe; siprocede, peraltro, alla formazione diun’unica prima classe qualora il numerodegli alunni iscritti sia inferiore a 30;

c) le classi del primo anno di corsodegli istituti e scuole di istruzione secon-daria di II grado sono costituite, di regola,con non meno di 25 allievi. A tal fine laprevisione del numero delle classi primeche funzioneranno nell’anno scolasticosuccessivo deve essere formulata dividendoper 25 il numero prevedibile di alunniiscritti. Le eventuali iscrizioni in ecce-denza sono distribuite tra le classi dellostesso istituto, scuola, sede coordinata esezione staccata o aggregata, qualora nonsia possibile trasferire ad istituti vicinioridello stesso ordine e tipo le richiesteeccedenti, e senza superare, comunque, ilnumero di 28 studenti per classe; si co-stituisce un’unica classe quando le iscri-zioni previste siano meno di 30;

Martedì 5 maggio 2015 — 51 — Commissione VII

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d) le classi intermedie sono costituitein numero pari a quello delle corrispon-denti penultime classi funzionanti nel-l’anno scolastico in corso al fine di garan-tire la necessaria continuità didattica nellafase finale del corso di studi, purchécomprendano almeno 16 alunni.

7. 31. Cimbro.

Sostituire il comma 6 con il seguente:6. Ai fini di migliorare la qualificazione

dei servizi scolastici e allo scopo di con-sentire la piena valorizzazione professio-nale del personale docente, a decorreredall’anno scolastico 2015-2016 sono adot-tati interventi e misure volte a diminuiregradualmente di un punto il rapportoalunni/docente, da realizzare comunqueentro l’anno scolastico 2018/2019. Entrotre mesi dalla data di entrata in vigoredella presente legge, il Governo provvedead apportare le necessarie modifiche aldecreto del Presidente della Repubblica 20marzo 2009, n. 81, ai fini di prevedere inuovi criteri, come indicati nel precedenteperiodo, per la formazione delle classinelle scuole di ogni ordine e grado. Dalledisposizioni del presente comma non de-vono derivare nuovi o maggiori oneri difinanza pubblica.

7. 204. Piso.

Sostituire il comma 6, con il seguente:6. Al fine di migliorare l’offerta forma-

tiva e la qualità didattica e consentire unapiù equa distribuzione nelle classi deglialunni e degli studenti, il dirigente scola-stico, nell’ambito dell’organico dell’autono-mia assegnato, delle risorse disponibili etenendo presente le disponibilità logisti-che, è tenuto a diminuire il numero dialunni per classe rispetto a quanto previ-sto dal decreto del Presidente della Re-pubblica 20 marzo 2009, n. 81, e alla legge10 febbraio 2000, n. 30 in materia.

7. 30. Cimbro.

Al comma 6, dopo le parole: I Dirigentiscolastici inserire le seguenti: sentito ilcollegio dei docenti.

7. 93. Burtone.

Al comma 6 dopo la parola: disponibiliinserire le seguenti: previo il raccordo congli enti locali interessati per la program-mazione delle aule e degli spazi necessari.

*7. 16. Squeri, Russo, Altieri.

Al comma 6, dopo la parola: disponibiliinserire le seguenti: previo il raccordo congli enti locali interessati per la program-mazione delle aule e degli spazi necessari.

*7. 224. Giancarlo Giordano, Pannarale.

Al comma 6 dopo le parole: n. 81 ag-giungere le seguenti: nel rispetto delle nor-mative antincendio.

7. 210. Santerini, Lo Monte.

All’articolo 7, al comma 6, dopo teparole: n. 81 inserire le seguenti: fino araggiungere un massimo di 22 alunni perclasse entro l’anno scolastico 2017-2018.

7. 82. Chimienti, Marzana, Vacca, Bre-scia, Luigi Gallo, Simone Valente, DiBenedetto, D’Incà.

Al comma 6, aggiungere infine il se-guente periodo: A tal fine, si dispongono iseguenti parametri per la formazione delleclassi: a) le sezioni di scuola dell’infanziasono costituite con un numero di bambininon inferiore a 16 e non superiore a 24;b) le classi di scuola primaria sono costi-tuite da non meno di 12 bambini e nonpiù di 24, elevabili fino a 25 qualoraresiduino resti. Le pluriclassi sono costi-tuite con non più di 14 bambini e nonmeno di 6; c) le classi prime delle scuolesecondarie di primo grado e delle relativesezioni staccate sono costituite da non

Martedì 5 maggio 2015 — 52 — Commissione VII

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meno di 16 alunni e non più di 24 alunni,elevabili fino a 25 qualora residuino even-tuali resti; d) le classi del primo anno dicorso degli istituti e scuole di istruzionesecondaria di II grado sono costituite connon meno di 24 allievi e non più di 27,tenendo conto degli elementi di valuta-zione e delle procedure previste dall’arti-colo 16, commi 1 e 2, del decreto delPresidente della Repubblica 20 marzo2009, n. 81.

7. 1021. Baldassarre, Artini, Barbanti,Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Ro-stellato, Segoni, Turco.

Al comma 6 aggiungere, in fine, il se-guente periodo: Tale riduzione non può enon deve comportare un aumento deglialunni e degli studenti in altre classi.

7. 186. Cristian Iannuzzi.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Fermo restando quanto dispostodagli articoli 4 e 5 del decreto del Presi-dente della Repubblica 20 marzo 2009,n. 81, nelle classi frequentate da alunnicon disabilità non possono essere presentipiù di un alunno certificato con disabilitàgrave o più di due alunni certificati condisabilità non grave.

7. 1009. Catalano.

Sopprimere il comma 7.

*7. 102. Amoddio.

Sopprimere il comma 7.

*7. 167. Simonetti, Borghesi.

Sopprimere il comma 7.

*7. 205. Piso.

Sostituire il comma 7, con il seguente:7. Al fine di mantenere inalterata la

retribuzione professionale dei dirigentil’articolo 9, comma 2-bis del decreto-legge31 maggio, n. 78, convertito nella legge 30luglio 2010, n. 122, così come modificatodal comma 456 dell’articolo 1 della legge27 dicembre 2013 n. 147, per gli anniscolastici 2012/13, 2013/14 e 2014/15,trova applicazione nei confronti dei diri-genti scolastici relativamente all’automa-tica riduzione delle risorse destinate an-nualmente al trattamento accessorio inmisura proporzionale alla riduzione delpersonale in servizio, tenendo conto deimeccanismi di finanziamento del fondonazionale definiti dal relativo contrattocollettivo nazionale di lavoro. A decorreredall’anno scolastico 2015/16 il fondo uniconazionale per la retribuzione della posi-zione, fissa e variabile, e della retribuzionedi risultato è incrementato di un importopari a euro 12 milioni per l’anno 2015 ea euro 35 milioni annui a decorrere dal-l’anno 2016.

7. 152. Rocchi, Carocci, Malpezzi,Ascani, Blažina, Bossa, Coccia, Crimì,D’Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi,Narduolo, Pes, Rampi, Andrea Ro-mano, Paolo Rossi, Sgambato, Ventri-celli, Fassina, Mazzoli, Fabbri.

Sostituire il comma 7 con il seguente:7. Al fine di mantenere inalterata la

retribuzione professionale dei dirigenti,l’articolo 9 comma 2-bis del decreto-legge31 maggio n. 78 convertito con legge 30luglio 2010 n. 122 così come modificatodal comma 456 dell’articolo 1 della legge27 dicembre 2013 n. 147, per gli anniscolastici 2012/13, 2013/14, 2014/15, trovaapplicazione nei confronti dei dirigentiscolastici relativamente alla autonoma ri-duzione delle risorse destinate annual-mente al trattamento accessorio in misuraproporzionale alla riduzione del personalein servizio, tenendo conto dei meccanismidi finanziamento del fondo nazionale de-finiti dal relativo contratto collettivo na-zionale del lavoro. A decorrere dall’anno

Martedì 5 maggio 2015 — 53 — Commissione VII

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scolastico 2015/16 il fondo unico nazionaleper la retribuzione della posizione, fissa evariabile e della retribuzione di risultato èincrementato di un importo pari a euro 12milioni per l’anno 2015 e a euro 35 milioniannui a decorrere dall’anno 2016 al lordodegli oneri a carico dello Stato.

7. 134. Terrosi, Iacono.

Sostituire il comma 7 con il seguente:7. Al fine di mantenere inalterata la

retribuzione professionale dei dirigentil’articolo 9, comma 2-bis del decreto-legge31 maggio, n. 78, convertito nella legge 30luglio 2010, n. 122, così come modificatodal comma 456 dell’articolo 1 della legge27 dicembre 2013 n. 147, per gli anniscolastici 2012/13, 2013/14 e 2014/15,trova applicazione nei confronti dei diri-genti scolastici relativamente alla automa-tica riduzione delle risorse destinate an-nualmente al trattamento accessorio inmisura proporzionale alla riduzione delpersonale in servizio, tenendo conto deimeccanismi di finanziamento del fondonazionale definiti dal relativo contrattocollettivo nazionale di lavoro. A decorreredall’anno scolastico 2015/15 il fondo uniconazionale per la retribuzione della posi-zione, fissa e variabile, e della retribuzionedi risultato è incrementato di un importopari a euro 12 milioni per l’anno 2015 ea euro 35 milioni annui a decorrere dal-l’anno 2016, al lordo degli oneri a caricodello Stato.

7. 187. Cristian Iannuzzi.

Al comma 7, sostituire le parole: Inrelazione alle nuove competenze attribuiteai dirigenti scolastici, con le parole: Inriconoscimento dei maggiori carichi dilavoro attribuiti ai singoli dirigenti scola-stici a partire dal 2012 per effetto dell’ac-corpamento di più sedi dirigenziali inistituti di maggiori dimensioni.

7. 18. Centemero, Palmieri, Lainati

Al comma 7, sostituire le parole: Inrelazione alle nuove competenze attribuiteal dirigenti scolastici, con le seguenti: Inrelazione alle competenze attribuite alleistituzioni scolastiche ed all’impegno deldirigente scolastico per garantire la pienarealizzazione del governo democraticodelle istituzioni scolastiche,.

7. 221. Pannarale, Giancarlo Giordano.

Al comma 7, primo periodo, sopprimerela parola: nuove.

7. 173. Rampelli.

Al comma 7, dopo le parole dirigentiscolastici aggiungere le seguenti che va dipari passo con un’intensificazione del la-voro del direttore dei servizi generali eamministrativi.

Conseguentemente, nel medesimocomma:

sostituire le parole 12 milioni con leseguenti: 8 milioni;

sostituire le parole 35 milioni con leseguenti: 24 milioni;

aggiungere infine le seguenti parole: inragione della maggiore intensificazione dellavoro del direttore dei servizi generali eamministrativi per le relative retribuzionila dotazione del predetto Fondo unico èaumentata rispettivamente di 4 milioni dieuro per l’anno 2015 e di 11 milioni perl’anno 2016, a lordo degli oneri a caricodello Stato.

7. 3. Ciracì, Altieri, Fucci, Marti, Cente-mero.

Al comma 7, aggiungere in fine il se-guente periodo: Il Fondo è altresì incre-mentato di ulteriori 60 milioni nell’anno2016, da corrispondere a titolo di retri-buzione di risultato una tantum.

Martedì 5 maggio 2015 — 54 — Commissione VII

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Corrispondentemente, all’articolo 24,comma 2, le parole: 97.713.000 sono so-stituite dalle seguenti: 37.713.000.

7. 1013. Carocci, Rocchi, Mazzoli.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Al fine di garantire una tempe-stiva copertura dei posti di dirigente sco-lastico vacanti, a conclusione delle opera-zioni di mobilità i posti destinati allamobilità interregionale, nella misura del30 per cento, non coperti per difetto diaspiranti saranno annualmente conferitimediante assunzioni a tempo indetermi-nato ai candidati idonei inclusi nelle gra-duatorie regionali dei concorsi banditi conDDG 13.7.2011 fino all’esaurimento dellegraduatorie medesime. I candidati di cuisopra confluiscono, a domanda, in unagraduatoria nazionale compilata sulla basedei punteggi ottenuti nelle graduatorie re-gionali di provenienza. Il Miur con propriodecreto predispone le necessarie misureapplicative.

7. 139. Sgambato, Bonavitacola, Tarta-glione, Carloni, Valeria Valente, Man-fredi, Palma, Rostan, lannuzzi, Paris,Impegno.

Sostituire il comma 8 con il seguente:8. Nelle more della complessiva revi-

sione del sistema di valutazione dei diri-genti scolastici, per l’effettuazione dellastessa si tiene conto della disciplina pre-vista dagli articoli 438 e 439 decretolegislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonchédella necessità di rendere rilevante laspecifica valutazione del raggiungimentodegli obiettivi individuali contenuti nelsingoli contratti di ogni dirigente scola-stico, i quali non dovranno fare riferi-mento unicamente alla complessità del-l’istituzione scolastica presso la quale l’in-carico dirigenziale è svolto, ma dovrannocontenere indicatori complessivi legati allenuove competenze e responsabilità asse-gnate dalla presente legge al dirigentescolastico. A far data dall’anno scolastico

2015/2016 i contratti dei dirigenti scola-stici in servizio sono adeguati, da parte deidirettori generali degli uffici scolastici re-gionali di riferimento, alla disciplina pre-vista dal presente comma.

Conseguentemente, dopo il comma 8aggiungere il seguente:

8-bis. Sulla base di quanto previsto dalcomma 8, con decreto avente natura nonregolamentare, del Ministro dell’istruzione,dell’università e della ricerca, da emanarsientro novanta giorni dalla data di entratain vigore della presente legge, sono indi-viduati le modalità, i termini ed i criteriper l’effettuazione della valutazione perio-dica dei dirigenti scolastici.

7. 20. Centemero, Palmieri.

Sostituire il comma 8 con il seguente:8. Entro 120 giorni dall’approvazione

della presente legge, il MIUR è tenuto ademanare un Regolamento avente per og-getto i criteri e le modalità di valutazionedei dirigenti scolastici garantendo in casodi non idoneità alla funzione il colloca-mento nel precedente ruolo di insegna-mento e garantendo nei processi di valu-tazione strumenti di valutazione esterna eil coinvolgimento delle componenti dellascuola (docenti, ATA, genitori, studenti).

7. 188. Cristian Iannuzzi.

Sostituire il comma 8 con il seguente:

« Con un successivo Decreto Ministe-riale, da emanare entro novanta giornidall’entrata in vigore della presente legge,sono stabiliti i criteri, in base al SistemaNazionale di Valutazione, del dirigentescolastico che tengano conto di una mag-giore trasparenza ed omogeneità nel corsodella valutazione ».

7. 192. Antimo Cesaro.

Martedì 5 maggio 2015 — 55 — Commissione VII

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Sostituire il comma 8 con il seguente:8. Entro 120 giorni dall’approvazione

della presente legge, il MIUR è tenuto ademanare un Regolamento avente per og-getto i criteri e le modalità di valutazionedei dirigenti scolastici, garantendo in casodi non idoneità alla funzione, il colloca-mento nel precedente ruolo di insegna-mento e assicurando, nei processi di va-lutazione, strumenti di giudizio esterni,attraverso il coinvolgimento dei docenti,personale ATA, genitori e studenti.

7. 161. Simonetti, Borghesi.

Al comma 8, sopprimere le parole da:nonché dei criteri sino alla fine del pe-riodo.

7. 172. Rampelli.

All’articolo 7, comma 8, sopprimere leparole da dei criteri utilizzati fino a deidocenti.

Conseguentemente:

sopprimere il comma 6 dell’articolo 8;

all’articolo 14, comma 3, sopprimerele parole: di cui all’articolo 7, comma 3,lettera b);

sopprimere il punto 2 della lettera b)e sopprimere al punto 3 della lettera d) leparole da: dei criteri fino alla parola:nonché.

7. 223. Pannarale, Giancarlo Giordano.

Al comma 8 dopo le parole: per miglio-rarli aggiungere le seguenti: nonché dell’at-tuazione del piano triennale dell’offertaformativa.

*7. 21. Centemero, Palmieri.

Al comma 8, aggiungere in fine le se-guenti parole: nonché dell’attuazione delpiano triennale dell’offerta formativa.

*7. 200. Vignali, Binetti.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-bis. Il Nucleo per la valutazione deidirigenti scolastici è composto sulla basedell’articolo 25, comma 1 del decreto le-gislativo n. 165 del 2001 e può esserearticolato in funzione delle modalità pre-viste dal processo di valutazione. La va-lutazione è coerente con l’incarico trien-nale, con il profilo professionale ed èconnessa alla retribuzione di risultato.

Al fine di garantire le indispensabili azionidi supporto alle scuole impegnate perl’attuazione della Riforma di cui alla pre-sente Legge ed in relazione alla indifferi-bile esigenza di assicurare la valutazionedei dirigenti scolastici e la realizzazionedel sistema nazionale di valutazione di cuial decreto del Presidente della Repubblican. 80 del 2013, viene disposto un recluta-mento temporaneo di dirigenti tecnici,conferiti a personale della scuola in pos-sesso dei requisiti richiesti per accederealle procedure concorsuali ordinarie, nellimite delle risorse di 7 milioni di euro peril triennio successivo all’entrata in vigoredella presente Legge.

Conseguentemente all’articolo 24 comma2, le parole: 97.713.000 sono sostituite dalleseguenti: 90.713.000.

Conseguentemente la lettera d) delcomma 2 dell’articolo 21 è soppressa.

7. 1015. Carocci, Rocchi, Malpezzi,Ascani, Blažina, Bossa, Coccia, Crimì,Ghizzoni, Manzi, Narduolo, Malisani,D’Ottavio, Pes, Rampi, Andrea Romano,Rossi, Sgambato, Ventricelli, Mazzoli.

Al comma 8, sostituire le parole: deicriteri utilizzati per la scelta, la valoriz-zazione e la valutazione dei docenti con leseguenti: del giudizio espresso dal collegiodei docenti al termine del triennio in cuisi svolge l’attuazione dei piani triennalidell’offerta formativa.

7. 1004. Simonetti, Borghesi.

Martedì 5 maggio 2015 — 56 — Commissione VII

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Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Al fine di potenziare il sistema divalutazione dei dirigenti scolastici e dellescuole di cui al decreto del Presidentedella Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, èautorizzata la spesa di euro 8 milioni perciascuno degli anni dal 2015 al 2022.

La spesa di cui al precedente comma èdestinata prioritariamente:

a) alla realizzazione delle rilevazioninazionali degli apprendimenti;

b) alla partecipazione dell’Italia alleindagini internazionali;

c) all’autovalutazione e alle visite va-lutative delle scuole.

Conseguentemente, all’articolo 24,comma 2, sostituire le cifre 11.683.000,97.713.000, 134.663.000, 81.963.000,47.863.000, 30.000.000, 33.923.000 con leseguenti: 3.683.000, 89.713.000,126.663.000, 73.963.000, 31.863.000,22.000.000, 25.923.000.

7. 116. Malpezzi, Ascani, Blažina, Bossa,Carocci, Coccia, Crimì, D’Ottavio, Ghiz-zoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes,Piccoli Nardelli, Rampi, Rocchi, AndreaRomano, Rossi, Sgambato, Ventricelli,Fioroni, Richetti, Marzano, De Menech,Rotta, Mazzoli, Piazzoni, Giuliani.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-bis. Nell’ambito del processo di rior-ganizzazione del Ministero dell’istruzione,università e ricerca, in deroga a quantodisposto dal decreto del Presidente delConsiglio dei ministri 11 febbraio 2014, avalere sulle risorse di cui all’articolo 10,comma 3, il Ministero dell’istruzione, del-l’università e della ricerca procede, conprocedura semplificata da espletarsi entrola fine del 2015, al bando per la coperturadi dirigenti tecnici per una quota noninferiore a 300 unità.

7. 212. Santerini, Lo Monte.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-bis. A decorrere dall’ anno scolastico2016/2017, in occasione del rinnovo deiConsigli di istituto negli istituti scolastici diogni ordine e grado, si provvede ad effet-tuare una consultazione tra docenti, geni-tori e personale ATA, volta alla valuta-zione complessiva dell’operato dei Diri-genti scolastici. Detta valutazione vienetrasmessa al MIUR e va ad integrare lealtre valutazione dei medesimi.

7. 162. Simonetti, Borghesi.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Al fine di garantire una tempe-stiva copertura dei posti di dirigente sco-lastico vacanti, a conclusione delle opera-zioni di mobilità i posti destinati allamobilità interregionale, nella misura del30 per cento, non coperti per difetto diaspiranti saranno annualmente conferitimediante assunzioni a tempo indetermi-nato ai candidati idonei inclusi nelle gra-duatorie regionali dei concorsi banditi conDDG 13 luglio 2011 fino all’esaurimentodelle graduatorie medesime. I candidati dicui sopra confluiscono, a domanda, in unagraduatoria nazionale compilata sulla basedei punteggi ottenuti nelle graduatorie re-gionali di provenienza. Il MIUR con pro-prio decreto predispone le necessarie mi-sure applicative.

7. 143. Bossa.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-bis. Il dirigente scolastico valutatonegativamente, sulla base di parametri tracui la crescita del tasso di dispersionescolastico, può perdere, anche intera-mente, la parte di retribuzione variabile.

7. 83. Luigi Gallo, Chimienti, Marzana,Vacca, Brescia, Simone Valente, Di Be-nedetto.

Martedì 5 maggio 2015 — 57 — Commissione VII

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Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-bis. Il consiglio d’istituto, occupandosidella gestione e dell’amministrazione tra-sparente degli istituti scolastici del sistemanazionale di istruzione statali italiani va-luta l’operato del dirigente scolastico e neinvia l’esito al Ministero dell’istruzione,università e ricerca.

7. 19. Altieri, Marti, Distaso, Ciracì.

Dopo l’articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Disposizioni inerenti le modalità di reclu-tamento dei dirigenti scolastici).

1. All’articolo 1, comma 2-ter, del de-creto-legge 7 aprile 2014, n. 58, convertito,con modificazioni, dalla legge 5 giugno2014, n. 87, e successive modificazioni, leparole: Entro il 31 marzo 2015 sonosostituite dalle seguenti: Entro il 30 set-tembre 2015.

2. Al fine di valorizzare l’esperienzaacquisita nello svolgimento della funzionedirigenziale e consentire altresì il defini-tivo superamento del precariato della di-rigenza scolastica, sono ammessi diretta-mente al corso-concorso per dirigenti sco-lastici di cui all’articolo 29 del decretolegislativo 30 marzo 2001, n. 165, percome modificato dall’articolo 7 del decre-to-legge 12 settembre 2013, n. 104, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 8novembre 2013, n. 128, senza lo svolgi-mento del previsto concorso di ammis-sione:

a) tutti i soggetti non in quiescenzache, alla data di entrata in vigore dellapresente legge, siano stati in servizio, peralmeno un biennio, con contratto a tempoindeterminato con funzioni di dirigentescolastico, a seguito di procedura concor-suale a posti di dirigente scolastico, di cuial decreto direttoriale del 13 luglio 2011,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale –quarta serie speciale – n. 56 del 15 luglio2011, sottoposta ad annullamento giurisdi-

zionale e a conseguente rinnovazione,dalla quale abbiano avuto esito negativo.

b) tutti i soggetti non in quiescenzache, alla data di entrata in vigore dellapresente legge, abbiano svolto la funzionedi dirigente scolastico per almeno untriennio a seguito di conferma degli inca-richi di cui all’articolo 1-sexies del decre-to-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito,con modificazioni, dalla legge 31 marzo2005, n. 43.

c) tutti quei soggetti, che non abbianosvolto le funzioni di dirigente scolastico,già vincitori ovvero utilmente collocatinelle graduatorie del concorso di cui aldecreto direttoriale del 13 luglio 2011,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale –quarta serie speciale – n. 56 del 15 luglio2011, successivamente annullate in sedegiurisdizionale e che non siano risultatipiù tali in seguito alla conseguente rinno-vazione concorsuale.

3. Sono altresì ammessi direttamentealle prove scritte del concorso di ammis-sione al corso-concorso per dirigenti sco-lastici di cui all’articolo 29 del decretolegislativo 30 marzo 2001, n. 165, percome modificato dall’articolo 17 del de-creto-legge 12 settembre 2013, n. 104,convertito, con modificazioni, dalla legge 8novembre 2013, n. 128:

a) tutti i soggetti che hanno un con-tenzioso pendente, che abbiano avuto unasentenza favorevole almeno nel primogrado di giudizio ovvero non abbianoavuto, alla data di entrata in vigore dellalegge di conversione del presente decreto,alcuna sentenza definitiva, nel limite dellasuddetta riserva di posti già autorizzataper il menzionato corso-concorso, conten-zioso legato ai concorsi per dirigente sco-lastico di cui al decreto direttoriale 22novembre 2004, pubblicato nella GazzettaUfficiale, quarta serie speciale, n. 94 del26 novembre 2004, e al decreto del Mini-stro della pubblica istruzione 3 ottobre2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale,quarta serie speciale, n. 76 del 6 ottobre2006.

7. 01. Palmieri, Bergamini, Lainati, An-drea Romano.

Martedì 5 maggio 2015 — 58 — Commissione VII

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Dopo l’articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

1. Con proprio decreto, da adottaresecondo la procedura prevista dall’articolo17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto1988, n. 400, il Ministro dell’Istruzione,dell’Università e della Ricerca emana unregolamento per la disciplina del conferi-mento degli incarichi di supplenza delpersonale docente, nel rispetto dei criteridi cui al presente articolo.

2. Gli incarichi di supplenza sono attri-buiti dal dirigente scolastico ad aspirantinon assunti a tempo indeterminato nelle isti-tuzioni del sistema educativo di istruzione eformazione. La stipula di un contratto atempo indeterminato comporta la deca-denza dalle graduatorie di cui al comma 3.

3. A ciascuno degli albi territoriali dicui all’articolo 7, comma 4 ai fini dell’in-dividuazione dei docenti aventi titolo aincarichi di supplenza corrisponde:

a) una graduatoria territoriale diprima fascia riservata ad aspiranti in pos-sesso del titolo di abilitazione, articolataper gradi di istruzione e classi di concorso;

b) relativamente alla scuola seconda-ria di I e II grado, una graduatoria ter-ritoriale di II fascia riservata ad aspirantiin possesso del solo titolo di studio;

c) una graduatoria territoriale riser-vata ad aspiranti in possesso del titolo dispecializzazione sul sostegno, articolataper gradi di istruzione.

4. Ciascun aspirante può richiederel’inserimento in una graduatoria territo-riale per ciascuna classe di concorso percui sia in possesso del titolo di abilita-zione, di specializzazione sul sostegno o, inmancanza del titolo di abilitazione, deltitolo di studio.

5. Gli aspiranti inseriti nelle graduatorieterritoriali di I fascia cui alla lettera a)possono altresì presentare domande dimessa a disposizione, per i relativi posti eclassi di concorso, presso istituzioni scola-stiche non ricomprese nel territorio della

graduatoria di inserimento, al fine dell’at-tribuzione di incarichi di supplenza in su-bordine allo scorrimento della relativa gra-duatoria territoriale di cui alla lettera a) econ priorità rispetto agli aspiranti inseritinella graduatoria di cui alla lettera b).

6. Gli aspiranti inseriti nella graduato-ria territoriale per il sostegno hanno di-ritto alla precedenza assoluta nell’attribu-zione dei relativi incarichi.

7. Con decreto del Ministro dell’Istru-zione, dell’Università e della Ricerca sonodefinite le tabelle di valutazione dei titoliconcernenti le graduatorie di cui al punto 1.

8. In prima applicazione del presentearticolo, le graduatorie sono istituite adecorrere dall’anno scolastico 2016/2017con validità per gli anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018. Successivamente, si pro-cede alla loro istituzione con cadenzatriennale, in raccordo con i piani triennalidell’offerta formativa di cui all’articolo 2.

9. Nelle more degli aggiornamenti dicui al comma 8, entro il 31 luglio diciascun anno le graduatorie di cui alcomma 3, lettera a) e c) sono integrate daun elenco aggiuntivo, relativo a ciascunanno di inserimento, ove sono inseriti gliaspiranti che hanno conseguito, entro taletermine, il titolo di abilitazione e di spe-cializzazione. Gli aspiranti ivi inseritihanno diritto all’attribuzione di incarichidi supplenza in subordine agli aspiranticollocati nelle relative graduatorie di Ifascia.

10. I curriculum degli aspiranti di cuial comma 1 sono inseriti nel Portale di cuiall’articolo 14.

11. La sanzione del licenziamento daun incarico di supplenza comporta l’im-mediato depennamento dell’aspirante datutte le graduatorie territoriali e l’incon-feribilità di incarichi di supplenza fermorestando, ove non ricorrano ulteriori con-dizioni ostative, la possibilità di parteci-pare ai concorsi per esami e titoli. Setrattasi di personale inserito nelle gradua-torie di cui al comma 3, lettera b), restafermo il successivo diritto di inserimentonelle graduatorie territoriali di cui alcomma 3, lettera a) e c) una volta acquisitii relativi titoli.

Martedì 5 maggio 2015 — 59 — Commissione VII

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Conseguentemente, all’articolo 8, soppri-mere il comma 11.

7. 02. Centemero, Palmieri.

Dopo l’articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

1. Al fine di tutelare le esigenze dieconomicità dell’azione amministrativa edi prevenire le ripercussioni sul sistemascolastico dei possibili esiti del contenziosopendente relativo ai concorsi a dirigentescolastico di cui al comma seguente, ilMinistro dell’istruzione, dell’università edella ricerca è autorizzato ad emanare,entro trenta giorni dalla data di entrata invigore della presente legge, uno o piùprovvedimenti per consentire la tempe-stiva definizione di detti contenziosi, anchemediante l’adozione di soluzioni in auto-tutela, volte a validare le posizioni con-troverse e le posizioni di coloro che, nellemore della pubblicazione di graduatoriedefinitive di concorsi rinnovati, abbianosvolto funzioni dirigenziali, attraverso per-corsi formativi con valutazione finale deisoggetti interessati.

2. I provvedimenti di cui al commaprecedente riguardano:

a) i soggetti già vincitori ovvero util-mente collocati nelle graduatorie di pro-cedure concorsuali successivamente annul-late in sede giurisdizionale relative al con-corso per esami e titoli per il reclutamentodi Dirigenti scolastici indetto con decretodirettoriale del 13luglio 2011, pubblicatonella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale,n. 56 del 15 luglio 2011;

b) i soggetti che abbiano avuto unasentenza favorevole almeno nel primogrado di giudizio ovvero non abbianoavuto, alla data di entrata in vigore dellalegge, alcuna sentenza definitiva, nell’am-bito del contenzioso legato ai concorsi perdirigente scolastico di cui al decreto di-rettoriale 22 novembre 2004, pubblicatonella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale,n. 94 del 26 novembre 2004, e al decreto

del Ministro della pubblica istruzione 3ottobre 2006, pubblicato nella GazzettaUfficiale, 4ª serie speciale, n. 76 del 6ottobre 2006, ovvero avverso la rinnova-zione della procedura concorsuale ai sensidella legge 3 dicembre 2010, n. 202.

3. Le graduatorie ad esaurimento re-gionali, di cui al comma 1-bis dell’articolo17 del decreto-legge 12 settembre 2013n. 104, convertito con legge 8 novembre2013, n. 128 nelle regioni in cui alla datadi entrata in vigore della presente leggesono in atto i contenziosi relativi al con-corso ordinario a Dirigente Scolastico in-detto con decreto direttoriale del 13 luglio2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale,4ª serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011,rimangono aperte in funzione degli esitidei percorsi formativi di cui al comma 1.

4. Per le finalità di cui al comma 1,oltre che per quelle connesse alla valoriz-zazione di esperienze professionali già po-sitivamente formate ed impiegate, i sog-getti che hanno partecipato a tutte le fasidel concorso per esami e titoli per ilreclutamento di Dirigenti scolastici indettocon decreto direttoriale del 13luglio 2011,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª seriespeciale, n. 56 del 15 luglio 2011 e che, al28 febbraio 2014, prestano servizio concontratti di dirigente scolastico, sosten-gono una sessione speciale d’esame consi-stente nell’espletamento di una provaorale sull’esperienza maturata anche inordine alla valutazione sostenuta, nelcorso del servizio prestato. A seguito delsuperamento con esito positivo di taleprova, sono confermati i rapporti di lavoroinstaurati con i predetti dirigenti scola-stici.

5. All’attuazione delle procedure di cuiai commi precedenti si provvede con lerisorse strumentali e finanziarie disponi-bili a legislazione vigente e senza nuovi omaggiori oneri a carico della pubblicafinanza.

7. 0.1000. Rocchi, Parrini, Cenni, Gue-rini, Malpezzi, Fassina, Mazzoli, Fab-bri, Sgambato.

Martedì 5 maggio 2015 — 60 — Commissione VII

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ART. 8.

Sostituirlo con il seguente:

« ART. 8.

(Piano straordinario di assunzioni).

1. Per l’anno scolastico 2015-2016, ilMinistero dell’istruzione, dell’università edella ricerca è autorizzato ad attuare unpiano straordinario di assunzioni a tempoindeterminato di personale docente per leistituzioni scolastiche statali di ogni ordinee grado, per la copertura dei posti vacantie disponibili nell’organico dell’autonomia.In sede di prima attuazione, ai fini delpresente articolo, l’organico dell’autono-mia è determinato, entro il 31 maggio2015, ai sensi dell’articolo 6, commi 4 e 5,per i posti comuni e di sostegno e i postiper il potenziamento sono istituiti solopresso la scuola primaria e secondaria diprimo e di secondo grado, tenuto contodelle esigenze di potenziamento dell’orga-nico funzionale calcolato in conformità aicriteri e agli obiettivi di cui all’articolo 2.

2. Sono assunti a tempo indeterminatogli iscritti negli albi di cui all’articolo 8-bis,nel limite dei posti di cui al comma 1 delpresente articolo:

a) i soggetti presenti, alla data discadenza prevista per la presentazionedelle domande di cui al comma 3, nellegraduatorie del concorso pubblico per ti-toli ed esami a posti e cattedre banditocon decreto direttoriale del Ministero del-l’istruzione, dell’università e della ricercan. 82 del 24 settembre 2012, pubblicatonella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale,concorsi ed esami, n. 75 del 25 settembre2012, per il reclutamento di personaledocente per le scuole statali di ogni ordinee grado;

b) gli iscritti a pieno titolo, alla datadi scadenza prevista per la presentazionedelle domande di cui al comma 3, nellegraduatorie ad esaurimento del personale

docente di cui all’articolo 1, comma 605,lettera c), della legge 27 dicembre 2006,n. 296, e successive modificazioni;

c) coloro che abbiano conseguitol’abilitazione al termine dei corsi univer-sitari attivati ai sensi del decreto delMinistero dell’istruzione, dell’università edella ricerca del 10 settembre 2010,n. 249.

3. Al piano straordinario di assunzionipartecipano i soggetti di cui al comma 2che abbiano presentato apposita domandadi assunzione esclusivamente secondo lemodalità stabilite dal comma 8. I soggettiche appartengono a entrambe le categoriedi cui alle lettere a), b) e c) del comma 2scelgono, con la domanda, per quale ca-tegoria essere trattati.

4. In deroga all’articolo 399 del testounico delle disposizioni legislative vigentiin materia di istruzione, relative allescuole di ogni ordine e grado, di cui aldecreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,e successive modificazioni, al piano straor-dinario di assunzioni si provvede secondole modalità e le fasi, in ordine di sequenza,di seguito indicate:

a) i soggetti di cui al comma 2, letteraa), sono assunti, nell’ambito della regionenella cui graduatoria di merito sono in-seriti, nel limite del 50 per cento dei postivacanti e disponibili dell’organico dell’au-tonomia, individuati a livello di albo re-gionale di cui all’ articolo 8-ter;

b) gli iscritti nelle graduatorie adesaurimento del personale docente sonoassunti, nell’ ambito della provincia rela-tiva alla graduatoria in cui sono iscritti,nel limite del restante 50 per cento deiposti vacanti e disponibili dell’organicodell’autonomia, individuati a livello di alboregionale, incrementati di quelli di cui allalettera a) rimasti eventualmente vacanti edisponibili al termine della relativa fase;

c) i soggetti di cui al comma 2 letteraa), gli iscritti nelle graduatorie ad esauri-mento e gli abilitati ai sensi del decreto delMinistero dell’istruzione, dell’università edella ricerca del 10 settembre 2010, n. 249che residuano dalle fasi precedenti, sono

Martedì 5 maggio 2015 — 61 — Commissione VII

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assunti nel limite dei posti rimasti even-tualmente vacanti e disponibili nell’ orga-nico dell’ autonomia nazionale, individuatia livello di albo regionale. I vincitorihanno precedenza rispetto agli iscrittinelle graduatorie ad esaurimento ed agliabilitati ai sensi del predetto decreto.

5. I soggetti interessati dalle fasi di cuial comma 4, lettere a), b) e c), possonoesprimere l’ordine di preferenza tra tuttigli albi regionali e sono assunti priorita-riamente, nell’ambito degli albi indicati,sui posti di sostegno, se in possesso delrelativo titolo di specializzazione e, insubordine, a partire dalla classe di con-corso o dal grado di istruzione per cuiposseggono maggiore punteggio e, a paritàdi punteggio, dando priorità al grado diistruzione superiore. In caso di indisponi-bilità di posti per gli albi territoriali in-dicati, non si procede all’assunzione.

6. Per una maggiore fungibilità delpersonale assunto e per limitare il ricorsoa contratti a tempo determinato, nella fasedi assegnazione degli incarichi si applical’articolo 7, comma 3, lettera d).

7. I soggetti di cui al comma 2 accet-tano espressamente la proposta di assun-zione entro dieci giorni dalla data dellasua ricezione per il tramite del sistema dicui al comma 8. In caso di mancataaccettazione nel termine e con le modalitàpredette, i soggetti di cui al comma 2 nonpossono essere destinatari di ulteriori pro-poste di assunzione a tempo indeterminatoai sensi del piano straordinario di assun-zioni. Le disponibilità di posti sopravve-nute per effetto delle rinunce all’assun-zione non possono essere assegnate innessuna delle fasi di cui al comma 4. Iposti per il potenziamento dell’offerta for-mativa, che rimangono vacanti all’esito delpiano straordinario di assunzioni, nonsono disponibili per incarichi a tempodeterminato fino al successivo ciclo dideterminazione dei fabbisogni di cui al-l’articolo 2. I soggetti assunti sono desti-natari di proposte di incarico ai sensi dell’articolo 7.

8. Ai fini del presente articolo è pub-blicato un apposito avviso nella GazzettaUfficiale e tutte le comunicazioni con i

soggetti di cui al comma 2, incluse ladomanda di assunzione e l’espressionedelle preferenze, la proposta di assun-zione, l’accettazione o la rinuncia, avven-gono esclusivamente per il tramite dell’ap-posito sistema informativo, gestito dal Mi-nistero dell’istruzione, dell’università edella ricerca, che cura ogni fase dellaprocedura in deroga all’articolo 45,comma 2, e all’articolo 65 del codicedell’amministrazione digitale, di cui al de-creto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, esuccessive modificazioni.

9. È escluso dal piano straordinario diassunzioni il personale già assunto qualedocente a tempo indeterminato alle dipen-denze dello Stato, anche se presente nellegraduatorie di cui al comma 2, lettere a)e b), e indipendentemente dalla classe diconcorso, dal tipo di posto e dal grado diistruzione per i quali vi è iscritto o in cuiè assunto. Sono altresì esclusi i soggettiche non sciolgano la riserva per consegui-mento del titolo abilitante entro e nonoltre il 30 giugno 2015, fermo restandoquanto previsto dal periodo precedente.

10. A decorrere dal 1o settembre 2015,le graduatorie di cui al comma 2, letterea) e b), perdono efficacia, per i gradi diistruzione della scuola primaria e secon-daria, ai fini dell’assunzione con contrattidi qualsiasi tipo e durata. Dalla data dientrata in vigore della presente legge sonosoppresse le graduatorie dei concorsi pub-blici per titoli ed esami banditi antece-dentemente all’anno 2012 per il recluta-mento di personale docente per le scuolestatali di ogni ordine e grado.

11. La prima fascia delle graduatorie dicircolo e d’istituto del personale docenteed educativo previste dall’articolo 5 delregolamento di cui al decreto del Ministrodella pubblica istruzione 13 giugno 2007,n. 131, continua a esplicare la propriaefficacia, fino all’anno scolastico 2016/2017 compreso, per i soli soggetti giàiscritti alla data di entrata in vigore dellapresente legge, non assunti a seguito delpiano straordinario di assunzioni di cui alcomma l.

12. Fermo restando quanto previsto dalpresente articolo, ad eccezione del perso-

Martedì 5 maggio 2015 — 62 — Commissione VII

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nale docente della scuola dell’infanzia edel personale educativo, l’accesso ai ruolidel personale docente della scuola stataleavviene esclusivamente mediante concorsipubblici su base regionale per titoli edesami, banditi dalle reti di scuole, ancheeventualmente costituite appositamente,secondo le esigenze della programmazionedegli istituti afferenti ad ogni rete discuole e al fine di coprire i posti dispo-nibili e vacanti accertati, le cui graduatoriehanno validità fino all’approvazione dellasuccessiva graduatoria concorsuale e co-munque non oltre tre anni.

8. 44. Gelmini.

Sostituirlo con il seguente:

« ART. 8.

(Piano straordinario di assunzioni).

1. Per l’anno scolastico 2015/2016, ilMinistero dell’istruzione, dell’università edella ricerca è autorizzato ad attuare unpiano straordinario di assunzioni a tempoindeterminato di personale docente per leistituzioni scolastiche statali di ogni ordinee grado, per la copertura dei posti vacantie disponibili nell’organico dell’autonomia.In sede di prima attuazione, ai fini delpresente articolo, l’organico dell’autono-mia è determinato, entro il 31 maggio2015, ai sensi dell’articolo 6, commi 4 e 5,per i posti comuni e di sostegno e i postiper il potenziamento sono istituiti solopresso la scuola primaria e secondaria diprimo e di secondo grado, tenuto contodelle esigenze di potenziamento dell’orga-nico funzionale calcolato in conformità aicriteri e agli obiettivi di cui all’articolo 2.

2. Sono assunti a tempo indeterminatogli iscritti negli albi di cui all’articolo 8-bis,nel limite dei posti di cui al comma 1 delpresente articolo:

a) i vincitori presenti, alla data discadenza prevista per la presentazionedelle domande di cui al comma 3, nellegraduatorie del concorso pubblico per ti-toli ed esami a posti e cattedre bandito

con decreto direttoriale del Ministero del-l’istruzione, dell’università e della ricercan. 82 del 24 settembre 2012, pubblicatonella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale,concorsi ed esami, n. 75 del 25 settembre2012, per il reclutamento di personaledocente per le scuole statali di ogni ordinee grado;

b) gli iscritti a pieno titolo, alla datadi scadenza prevista per la presentazionedelle domande di cui al comma 3, nellegraduatorie ad esaurimento del personaledocente di cui all’articolo 1, comma 605,lettera c), della legge 27 dicembre 2006,n. 296, e successive modificazioni;

c) coloro che abbiano conseguitol’abilitazione al termine dei corsi univer-sitari attivati ai sensi del decreto delMinistero dell’istruzione, dell’università edella ricerca del 10 settembre 2010,n. 249.

3. Al piano straordinario di assunzionipartecipano i soggetti di cui al comma 2che abbiano presentato apposita domandadi assunzione esclusivamente secondo lemodalità stabilite dal comma 8. I soggettiche appartengono a entrambe le categoriedi cui alle lettere a), b) e c) del comma 2scelgono, con la domanda, per quale ca-tegoria essere trattati.

4. In deroga all’articolo 399 del testounico delle disposizioni legislative vigentiin materia di istruzione, relative allescuole di ogni ordine e grado, di cui aldecreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,e successive modificazioni, al piano straor-dinario di assunzioni si provvede secondole modalità e le fasi, in ordine di sequenza,di seguito indicate:

a) i vincitori sono assunti, nell’ambitodella regione nella cui graduatoria di me-rito sono inseriti, nel limite del 50 percento dei posti vacanti e disponibili del-l’organico dell’autonomia, individuati a li-vello di albo regionale di cui all’articolo8-ter;

b) gli iscritti nelle graduatorie adesaurimento del personale docente sonoassunti, nell’ ambito della provincia rela-

Martedì 5 maggio 2015 — 63 — Commissione VII

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tiva alla graduatoria in cui sono iscritti,nel limite del restante 50 per cento deiposti vacanti e disponibili dell’organicodell’autonomia, individuati a livello di alboregionale, incrementati di quelli di cui allalettera a) rimasti eventualmente vacanti edisponibili al termine della relativa fase;

c) i vincitori, gli iscritti nelle gradua-torie ad esaurimento e gli abilitati ai sensidel decreto del Ministero dell’istruzione,dell’università e della ricerca del 10 set-tembre 2010, n. 249 che residuano dallefasi precedenti, sono assunti nel limite deiposti rimasti eventualmente vacanti e di-sponibili nell’organico dell’autonomia na-zionale, individuati a livello di albo regio-nale. I vincitori hanno precedenza rispettoagli iscritti nelle graduatorie ad esauri-mento ed agli abilitati ai sensi del predettodecreto.

5. I soggetti interessati dalle fasi di cuial comma 4, lettere a), b) e c), possonoesprimere l’ordine di preferenza tra tuttigli albi regionali e sono assunti priorita-riamente, nell’ambito degli albi indicati,sui posti di sostegno, se in possesso delrelativo titolo di specializzazione e, insubordine, a partire dalla classe di con-corso o dal grado di istruzione per cuiposseggono maggiore punteggio e, a paritàdi punteggio, dando priorità al grado diistruzione superiore. In caso di indisponi-bilità di posti per gli albi territoriali in-dicati, non si procede all’assunzione.

6. Per una maggiore fungibilità delpersonale assunto e per limitare il ricorsoa contratti a tempo determinato, nella fasedi assegnazione degli incarichi si applical’articolo 7, comma 3, lettera d).

7. I soggetti di cui al comma 2 accet-tano espressamente la proposta di assun-zione entro dieci giorni dalla data dellasua ricezione per il tramite del sistema dicui al comma 8. In caso di mancataaccettazione nel termine e con le modalitàpredette, i soggetti di cui al comma 2 nonpossono essere destinatari di ulteriori pro-poste di assunzione a tempo indeterminatoai sensi del piano straordinario di assun-zioni. Le disponibilità di posti sopravve-

nute per effetto delle rinunce all’assun-zione non possono essere assegnate innessuna delle fasi di cui al comma 4. Iposti per il potenziamento dell’offerta for-mativa, che rimangono vacanti all’esito delpiano straordinario di assunzioni, nonsono disponibili per incarichi a tempodeterminato fino al successivo ciclo dideterminazione dei fabbisogni di cui al-l’articolo 2. I soggetti assunti sono desti-natari di proposte di incarico ai sensi dell’articolo 7.

8. Ai fini del presente articolo è pub-blicato un apposito avviso nella GazzettaUfficiale e tutte le comunicazioni con isoggetti di cui al comma 2, incluse ladomanda di assunzione e l’espressionedelle preferenze, la proposta di assun-zione, l’accettazione o la rinuncia, avven-gono esclusivamente per il tramite dell’ap-posito sistema informativo, gestito dal Mi-nistero dell’istruzione, dell’università edella ricerca, che cura ogni fase dellaprocedura in deroga all’articolo 45,comma 2, e all’articolo 65 del codicedell’amministrazione digitale, di cui al de-creto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, esuccessive modificazioni.

9. È escluso dal piano straordinario diassunzioni il personale già assunto qualedocente a tempo indeterminato alle dipen-denze dello Stato, anche se presente nellegraduatorie di cui al comma 2, lettere a)e b), e indipendentemente dalla classe diconcorso, dal tipo di posto e dal grado diistruzione per i quali vi è iscritto o in cuiè assunto. Sono altresì esclusi i soggettiche non sciolgano la riserva per consegui-mento del titolo abilitante entro e nonoltre il 30 giugno 2015, fermo restandoquanto previsto dal periodo precedente.

10. A decorrere dal 1o settembre 2015,le graduatorie di cui al comma 2, letterea) e b), perdono efficacia, per i gradi diistruzione della scuola primaria e secon-daria, ai fini dell’assunzione con contrattidi qualsiasi tipo e durata. Dalla data dientrata in vigore della presente legge sonosoppresse le graduatorie dei concorsi pub-blici per titoli ed esami banditi antece-

Martedì 5 maggio 2015 — 64 — Commissione VII

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dentemente all’anno 2012 per il recluta-mento di personale docente per le scuolestatali di ogni ordine e grado.

11. La prima fascia delle graduatorie dicircolo e d’istituto del personale docenteed educativo previste dall’articolo 5 delregolamento di cui al decreto del Ministrodella pubblica istruzione 13 giugno 2007,n. 131, continua a esplicare la propriaefficacia, fino all’anno scolastico 2016/2017 compreso, per i soli soggetti giàiscritti alla data di entrata in vigore dellapresente legge, non assunti a seguito delpiano straordinario di assunzioni di cui alcomma l.

12. Fermo restando quanto previsto dalpresente articolo, ad eccezione del perso-nale docente della scuola dell’infanzia edel personale educativo, l’accesso ai ruolidel personale docente della scuola stataleavviene esclusivamente mediante concorsipubblici su base regionale per titoli edesami, banditi dalle reti di scuole, ancheeventualmente costituite appositamente,secondo le esigenze della programmazionedegli istituti afferenti ad ogni rete discuole e al fine di coprire i posti dispo-nibili e vacanti accertati, le cui graduatoriehanno validità fino all’approvazione dellasuccessiva graduatoria concorsuale e co-munque non oltre tre anni.

8. 45. Gelmini.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 8.

1. Per l’anno scolastico 2015-2016 ilMiur realizza un censimento di tutti idocenti iscritti nelle graduatorie ad esau-rimento di cui all’articolo 1, comma 605,lettera c) della legge 27 dicembre 2006,n. 296, e successive modificazioni e di tuttii docenti iscritti nella prima e nella se-conda fascia delle graduatorie di circolo ed’istituto del personale docente ed educa-tivo di cui all’articolo 5 del Regolamentodi cui al decreto del Ministro della Pub-blica Istruzione 13 giugno 2007, n. 131.

2. Il censimento è finalizzato a verifi-care le competenze didattico-disciplinaridei docenti iscritti nelle graduatorie di cuial comma 1, al fine di verificarne lacorrispondenza con il fabbisogno realedelle singole istituzioni scolastiche, deter-minato dall’articolazione di curricoli eprogrammi e sulla base dei piani triennalidell’offerta formativa.

3. Contestualmente all’elaborazione deipiani triennali dell’offerta formativa daparte di ciascuna istituzione scolastica, esulla base delle risultanze del censimento,il Ministero dell’istruzione, dell’universitàe della ricerca, a decorrere dall’anno sco-lastico 2015-2016 elabora un piano trien-nale straordinario di assunzioni a tempoindeterminato di personale docente per leistituzioni scolastiche di ogni ordine egrado, per la copertura di tutti í postivacanti e disponibili nell’organico dell’au-tonomia.

4. Sono assunti a tempo indeterminato:

a) i vincitori presenti, alla data discadenza prevista per la presentazionedelle domande di cui al comma 3, nellegraduatorie del concorso pubblico per ti-toli ed esami a posti e cattedre banditocon decreto direttoriale del Ministero del-l’istruzione, dell’università e della ricercan. 82 del 24 settembre 2012, pubblicatonella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale,concorsi ed esami, n. 75 del 25 settembre2012, per il reclutamento di personaledocente per le scuole statali di ogni ordinee grado;

b) gli iscritti a pieno titolo, alla datadi scadenza prevista per la presentazionedelle domande di cui al comma 3, nellegraduatorie ad esaurimento del personaledocente di cui all’articolo 1, comma 605,lettera c), della legge 27 dicembre 2006,n. 296, e successive modificazioni;

c) i docenti in possesso di abilitazioneconseguita entro il 30 giugno 2015 e, conriserva, il personale docente che abbiamaturato il diritto alla frequenza di unodei corsi abilitanti attivati ai sensi dellanormativa vigente.

5. In deroga all’articolo 399 del testounico delle disposizioni legislative vigenti

Martedì 5 maggio 2015 — 65 — Commissione VII

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in materia di istruzione, relative allescuole di ogni ordine e grado, di cui aldecreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,esuccessive modificazioni, al piano straor-dinario di assunzioni si provvede secondole modalità e le fasi, in ordine di sequenza,di seguito indicate:

a) i vincitori sono assunti, nell’ambitodella regione nella cui graduatoria di me-rito sono iscritti, nel limite del 50 percento dei posti vacanti e disponibili del-l’organico dell’autonomia;

b) gli iscritti nelle graduatorie adesaurimento del personale docente sonoassunti, nell’ambito della provincia relativaalla graduatoria in cui sono iscritti, nellimite del restante 50 per cento dei postivacanti e disponibili dell’organico dell’au-tonomia, individuati a livello di albo ter-ritoriale, incrementati di quelli di cui allalettera a) rimasti eventualmente vacanti edisponibili al termine della relativa fase;

c) i vincitori, nonché gli iscritti nellegraduatorie ad esaurimento,che residuanodalle fasi precedenti, sono assunti nellimite dei posti rimasti eventualmente va-canti e disponibili nell’organico dell’auto-nomia nazionale, individuati a livello dialbo territoriale e, qualora non vi siadisponibilità, i soggetti residuali apparte-nenti alle categorie di cui alle lettere a) eb) del presente comma vengono assunti adecorrere dall’anno scolastico 2016-2017. Ivincitori hanno precedenza rispetto agliiscritti nelle graduatorie ad esaurimento.

d) i docenti in possesso di abilitazioneconseguita entro il 30 giugno 2015 e, conriserva, il personale docente che abbiamaturato il diritto alla frequenza di unodei corsi abilitanti attivati ai sensi dellanormativa vigente, confluiscono nelle Gra-duatorie Provinciali dei docenti abilitati,istituite con decreto del Ministero del-l’istruzione, dell’università e della ricercaentro 60 giorni dall’approvazione dellapresente legge e sono assunti a decorreredall’anno scolastico 2016-2017 nell’ambitodella provincia relativa alla graduatoria incui sono iscritti, nel limite del 50 per centodei posti vacanti e disponibili dell’organicodell’autonomia.

Conseguentemente, all’articolo 24, dopoil comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Dalla data di entrata in vigore deiregolamenti di cui al comma 3-ter, sonoabrogate te disposizioni che determinanotrasferimenti a imprese, di parte correnteo in conto capitale, non giustificati da unasituazione di fallimento di mercato;

3-ter: Il Governo provvede a emanare,entro il 30 dicembre 2015, uno o piùregolamenti, ai sensi dell’articolo 17,comma 2, della legge 23 agosto 1988,n. 400, e successive modificazioni, per in-dividuare le disposizioni di legge e rego-lamentari che sono abrogate ai sensi delcomma 3-bis. I regolamenti determinanorisparmi pari a 1 miliardo di euro perl’anno 2015 e 2 miliardi a decorrere dal2016;

3-quater. Sono escluse dall’abrogazionedisposta ai sensi del comma 3-bis le di-sposizioni che prevedono incentivi:

a) finanziabili con fondi europei;

b) diretti a compensare l’adempi-mento di obblighi di servizio pubblico, conparticolare riferimento, ai settori del-l’istruzione e della ricerca, della sanità,dell’assistenza sociale e dei trasporti, nelrispetto dei criteri stabiliti dal diritto del-l’Unione europea.

3-quinquies. Possono essere altresìescluse all’abrogazione disposta ai sensidel comma 3-bis le disposizioni che pre-vedono incentivi destinati a:

a) promuovere la realizzazione diimportanti progetti di comune interesseeuropeo;

b) promuovere la cultura nonché laconservazione e la valorizzazione del pa-trimonio artistico, paesaggistico o ambien-tale.

3-sexies. Ai fini dell’individuazione delledisposizioni da abrogare ai sensi delcomma 3-bis e degli incentivi da ammet-tere ai sensi dei commi 3-quater e 3-quin-

Martedì 5 maggio 2015 — 66 — Commissione VII

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quies, il Governo si avvale del parere di unapposito comitato tecnico, che procede averificare la loro necessità e idoneità incaso di una situazione di fallimento dimercato. Il comitato è istituito e discipli-nato con decreto del Presidente del Con-siglio dei ministri.

3-septies. Al decreto legislativo 15 di-cembre 1997, n. 446, sono apportate leseguenti modificazioni:

a) all’articolo 6:

1) al comma 8, le parole: « nellamisura del 96 per cento » sono sostituitedalle seguenti: « nella misura del 94 percento »;

2) al comma 9, le parole: « nellamisura del 96 per cento » sono sostituitedalle seguenti: « nella misura dei 94 percento »;

b) all’articolo 7, comma 2, le parole:« nella misura del 96 per cento » sonosostituite dalle seguenti: « nella misura del94 per cento.

3-octies: I regimi di esenzione, esclu-sione e favore fiscale, di cui all’allegatoC-bis al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,convertito, con modificazioni, dalla legge15 luglio 2011, n. 111, sono ridotti, conl’esclusione delle disposizioni a tutela deiredditi di lavoro dipendente e autonomo,dei redditi di pensione, della famiglia,della salute, delle persone economica-mente o socialmente svantaggiate, del pa-trimonio artistico e culturale, della ricercae dell’ambiente, in misura tale da deter-minare risparmi per una somma comples-siva non inferiore a 400 milioni di euro adecorrere dall’anno 2015. Con uno o piùregolamenti del Ministro dell’economia edelle finanze, da emanare ai sensi dell’ar-ticolo 17, comma 3, della legge 23 agosto1988, n. 400, sono stabilite le modalitàtecniche per l’attuazione del presentecomma con riferimento ai singoli regimiinteressati.

A decorrere dall’anno 2015, le maggiorientrate derivanti dall’attuazione delle di-sposizioni di cui al presente disposizione,

accertate annualmente con decreto delMinistero dell’economia e delle finanze,sono riassegnate al fondo di cui all’articolo1, comma 235, della legge 24 dicembre2012, n. 228, per essere destinate allefinalità di cui al presente articolo.

Qualora, in ragione delle deroghe in-trodotte al sistema previdenziale di cuiall’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre2011, n. 201, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 22 dicembre 2011,n. 214, e successive modificazioni, risulti ilraggiungimento del limite delle risorse peresse stanziate dalla presente e da altreleggi, per soddisfare le ulteriori domanderelative ai soggetti inclusi tra i beneficiaridelle deroghe si procede a riduzioni ulte-riori dei regimi di esenzione, ad esclusionee favore fiscale a tutela dei redditi dilavoro dipendente e autonomo, dei redditidi pensione, della famiglia, della salute,delle persone economicamente o social-mente svantaggiate, del patrimonio arti-stico e culturale, della ricerca e dell’am-biente.

8. 111. Chimienti, Vacca, Marzana, LuigiGallo, Brescia, Simone Valente, Di Be-nedetto.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 8.

1. Per gli anni scolastici 2015-2020; ilMinistero dell’istruzione, dell’università edella ricerca attua un piano straordinariodi assunzioni a tempo indeterminato dipersonale docente ed educativo per leistituzioni scolastiche statali di ogni ordinee grado, per la copertura dei posti vacantie disponibili nell’organico dell’autonomia,la cui effettiva consistenza numerica èdeterminata dal fabbisogno reale delle sin-gole scuole, definito dai posti in organicodi diritto e di fatto suddivisi per le singoleclassi di concorso e comunicato dalle sin-gole istituzioni scolastiche al Ministerodell’istruzione, dell’università e della ri-cerca entro il 30 giugno 2015.

Martedì 5 maggio 2015 — 67 — Commissione VII

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2. Sono assunti a tempo indeterminato:

a) i vincitori presenti nelle graduato-rie del concorso pubblico per titoli edesami a posti e cattedre bandito condecreto direttoriale del Ministero del-l’istruzione, dell’università e della ricercan. 82 del 24 settembre 2012, pubblicatonella Gazzetta Ufficiale, 4o serie speciale,concorsi ed esami, n. 75 del 25 settembre2012, per il reclutamento di personaledocente per le scuole statali di ogni ordinee grado;

b) gli iscritti a pieno titolo nellegraduatorie ad esaurimento del personaledocente di cui all’articolo 1, comma 605,lettera c), della legge 27 dicembre 2006,n. 296 e successive modificazioni,

c) gli iscritti a pieno titolo nellaseconda fascia delle graduatorie di circoloe d’istituto del personale docente ed edu-cativo previste dall’articolo 5 del regola-mento di cui al decreto del Ministro dellapubblica istruzione 13 giugno 2007,n. 131, e coloro i quali vi si iscriverannoentro il 31 agosto 2019.

3. In deroga all’articolo 399 del testounico delle disposizioni legislative vigentiin materia di istruzione, relative allescuole di ogni ordine e grado, di cui aldecreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,e successive modificazioni, al piano quin-quennale straordinario di assunzioni siprovvede secondo le modalità e le fasi, inordine di sequenza, di seguito indicate:

a) i vincitori sono assunti, nell’ambitodella regione nella cui graduatoria di me-rito sono iscritti, nel limite del 50 percento dei posti vacanti e disponibili del-l’organico dell’autonomia;

b) gli iscritti nelle graduatorie adesaurimento del personale docente sonoassunti, nell’ambito della regione relativaalla graduatoria in cui sono iscritti, nellimite del restante 50 per cento dei postivacanti e disponibili dell’organico dell’au-tonomia e unicamente su classi di con-corso per le quali possiedano l’abilita-zione;

c) gli iscritti a pieno titolo nellaseconda fascia delle graduatorie di circoloe d’istituto del personale docente ed edu-cativo previste dall’articolo 5 del regola-mento di cui al decreto del Ministro dellapubblica istruzione 13 giugno 2007,n. 131, e coloro i quali vi si iscriverannoentro il 31 agosto 2019 sono assunti insubordine rispetto al personale docente dicui alla lettera b) del presente commanell’ambito della provincia relativa allagraduatoria in cui sono iscritti e, qualorain possesso di abilitazione per classi diconcorso in cui non vi sia disponibilità dipersonale docente di cui alla lettera b) delpresente comma, a decorrere dall’annoscolastico 2015-2016.

4. Durante il quinquennio 2015-2020sono indetti concorsi pubblici a cadenzabiennale, cui possono partecipare i docentiin possesso del titolo di abilitazione non-ché coloro i quali, pur sprovvisti dell’abi-litazione, abbiano maturato un’anzianitàdi servizio pari a 36 mesi consecutivi entrol’anno scolastico 2014/15.

5. I docenti immessi in ruolo, secondoquanto stabilito al comma 2 del presentearticolo, sono nominati in prova e lanomina decorre dalla data di inizio del-l’anno scolastico. La prova ha la durata diun anno scolastico. A tal fine il servizioeffettivamente prestato non può essereinferiore a 180 giorni nell’anno scolastico.

Ai fini della conferma in ruolo, il percorsoprofessionale e l’operato dei nuovi docentiviene valutato nel corso dell’anno scola-stico di servizio in prova mediante verifi-che trimestrali da parte di una commis-sione composta dal dirigente scolastico,che ne è il presidente, da quattro docentiquali membri effettivi e da due docentiquali membri supplenti. Tale commissioneviene inoltre coadiuvata dall’operato diapposite commissioni di valutazioneesterne, istituite e disciplinate con decretodel Ministro dell’istruzione, dell’universitàe della ricerca da emanarsi entro 60 giornidalla data di entrata in vigore, della pre-sente legge, che valutano la qualità delladidattica dei docenti in prova. Le com-missioni di valutazione esterne sono com-

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poste da ispettori ministeriali, da psicologie da docenti di altri istituti scolastici cheassistono alle lezioni, osservano una se-quenza didattica, esaminano i testi adot-tati, sostengono un colloquio con il do-cente assunto in prova e infine stendonoun rapporto. I docenti nominati in provaelaborano, ogni trimestre, una relazionedettagliata circa lo svolgimento della pro-pria attività di docenza, che viene valutatadalle commissioni di valutazione.

Al termine dell’anno di servizio in prova,i docenti immessi in ruolo dalle gradua-torie di cui alla lettera c), comma 2 delpresente articolo sostengono una provafinale in cui le commissioni svolgerannouna valutazione approfondita e comples-siva del loro anno di servizio, incentratasugli aspetti e sulle competenze pedagogi-co-didattiche e sugli aspetti psico-attitudi-nali, al fine di valutare l’effettiva capacitàdel docente di gestire correttamente ilrapporto con gli alunni. Il superamentodella prova finale è vincolante ai finidell’assunzione e ha valore concorsuale. »

Conseguentemente, all’articolo 24, dopoil comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Dalla data di entrata in vigore deiregolamenti di cui al comma 3-ter, sonoabrogate le disposizioni che determinanotrasferimenti a imprese, di parte correnteo in conto capitate, non giustificati da unasituazione di fallimento di mercato;

3-ter. Il Governo provvede a emanare,entro il 30 dicembre 2015, uno o piùregolamenti, ai sensi dell’articolo 17,comma 2, della legge 23 agosto 1988,n. 400, e successive modificazioni, per in-dividuare le disposizioni di legge e rego-lamentari che sono abrogate ai sensi delcomma 3-bis. I regolamenti determinanorisparmi pari a 1 miliardo di euro perl’anno 2015 e 2 miliardi a decorrere dal2016;

3-quater. Sono escluse dall’abrogazionedisposta ai sensi del comma 3-bis le di-sposizioni che prevedono incentivi:

a) finanziabili con fondi europei;

b) diretti a compensare l’adempi-mento di obblighi di servizio pubblico, conparticolare riferimento, ai settori del-l’istruzione e della ricerca, della sanità,dell’assistenza sociale e dei trasporti, nelrispetto dei criteri stabiliti dal diritto del-l’Unione europea.

3-quinquies. Possono essere altresìescluse all’abrogazione disposta ai sensidel comma 3-bis le disposizioni che pre-vedono incentivi destinati a:

a) promuovere la realizzazione diimportanti progetti di comune interesseeuropeo;

b) promuovere la cultura nonché laconservazione e la valorizzazione del pa-trimonio artistico, paesaggistico o ambien-tale.

3-sexies. Ai fini dell’individuazione delledisposizioni da abrogare ai sensi delcomma 3-bis e degli incentivi da ammet-tere ai sensi dei commi 3-quater e 3-quin-quies, il Governo si avvale del parere di unapposito comitato tecnico, che procede averificare la loro necessità e idoneità incaso di una situazione di fallimento dimercato. Il comitato è istituito e discipli-nato con decreto del Presidente del Con-siglio dei ministri.

3-septies. Al decreto legislativo 15 di-cembre 1997, n. 446, sono apportate leseguenti modificazioni: a) all’articolo 6:

1) al comma 8, le parole: « nellamisura del 96 per cento » sono sostituitedalle seguenti: « nella misura del 94 percento »;

2) al comma 9, le parole: « nellamisura del 96 per cento » sono sostituitedalle seguenti: « nella misura dei 94 percento »;

b) all’articolo 7, comma 2, le parole:« nella misura del 96 per cento » sonosostituite dalle seguenti: « nella misura del94 per cento.

3-octies: I regimi di esenzione, esclu-sione e favore fiscale, di cui all’allegato

Martedì 5 maggio 2015 — 69 — Commissione VII

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C-bis al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,convertito, con modificazioni, dalla legge15 luglio 2011, n. 111, sono ridotti, conl’esclusione delle disposizioni a tutela deiredditi di lavoro dipendente e autonomo,dei redditi di pensione, della famiglia,della salute, delle persone economica-mente o socialmente svantaggiate, del pa-trimonio artistico e culturale, della ricercae dell’ambiente, in misura tale da deter-minare risparmi per una somma comples-siva non inferiore a 400 milioni di euro adecorrere dall’anno 2015. Con uno o piùregolamenti del Ministro dell’economia edelle finanze, da emanare ai sensi dell’ar-ticolo 17, comma 3, della legge 23 agosto1988, n. 400, sono stabilite le modalitàtecniche per l’attuazione del presentecomma con riferimento ai singoli regimiinteressati.

A decorrere dall’anno 2015, le maggiorientrate derivanti dall’attuazione delle di-sposizioni di cui al presente disposizione,accertate annualmente con decreto delMinistero dell’economia e delle finanze,sono riassegnate al fondo di cui all’articolo1, comma 235, della legge 24 dicembre2012, n. 228, per essere destinate allefinalità di cui ai presente articolo.

Qualora, in ragione delle deroghe in-trodotte al sistema previdenziale di cuiall’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre2011, n. 201, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 22 dicembre 2011,n. 214, e successive modificazioni, risulti ilraggiungimento del limite delle risorse peresse stanziate dalla presente e da altreleggi, per soddisfare le ulteriori domanderelative ai soggetti inclusi tra i beneficiaridelle deroghe si procede a riduzioni ulte-riori dei regimi di esenzione, ad esclusionee favore fiscale a tutela dei redditi dilavoro dipendente e autonomo, dei redditidi pensione, della famiglia, della salute,delle persone economicamente o social-mente svantaggiate, del patrimonio arti-stico e culturale, della ricerca e dell’am-biente.

8. 110. Chimienti, Vacca, Marzana, LuigiGallo, Brescia, Simone Valente, Di Be-nedetto.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 8.

1. Per gli anni scolastici 2015-2020, ilMinistero dell’istruzione, dell’università edella ricerca attua un piano straordinariodi assunzioni a tempo indeterminato dipersonale docente ed educativo per leistituzioni scolastiche statali di ogni ordinee grado, per la copertura dei posti vacantie disponibili nell’organico dell’autonomia,la cui effettiva consistenza numerica èdeterminata dal fabbisogno reale delle sin-gole scuole, definito dai posti in organicodi diritto e di fatto suddivisi per le singoleclassi di concorso e comunicato dalle sin-gole istituzioni scolastiche al Ministerodell’istruzione, dell’università e della ri-cerca entro il 30 giugno 2015.

2. Il piano quinquennale di cui alcomma 1 è funzionale all’attuazione delladirettiva comunitaria 1999/70/CE, comerecepita nel nostro ordinamento dal de-creto legislativo 6 settembre 2001, n. 368e viene realizzato a seguito dell’adozionedelle seguenti misure:

a) con decreto del Ministero del-l’Istruzione, dell’università e della ricerca,da emanarsi entro 30 giorni dall’approva-zione della presente legge, viene istituitauna graduatoria su base regionale perciascuna classe di concorso o grado, insostituzione delle graduatorie ad esauri-mento istituite ai sensi della legge 27dicembre 2006 n. 296, articolo 1 comma605 lettera c) e successive modificazioni,valida per le immissioni in ruolo e in cuiconfluiscano tutti gli iscritti nelle gradua-torie ad esaurimento. Ciascun docente,all’atto dell’iscrizione nella graduatoria re-gionale, potrà optare per una sola regionein cui richiedere l’immissione in ruolo.

La graduatoria ad esaurimento su baseregionale è valida per l’immissione inruolo in tutte le province della Regione incui le classi di concorso risultino esaurite.

Ciascun docente, all’atto dell’iscrizionenella graduatoria regionale, può indicareuna sola preferenza in merito alla provin-cia in cui richiede l’immissione in molo. Il

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rifiuto da parte del docente dell’immis-sione in ruolo in una provincia diversa daquella selezionata all’atto dell’iscrizionenon comporta la perdita del diritto dipermanenza nella suddetta graduatoria.

Coloro che abbiano presentato do-manda di iscrizione con riserva nelle gra-duatorie ad esaurimento e abbiano con-seguito il titolo di abilitazione entro il 31agosto 2019 sono iscritti a pieno titolonella graduatoria regionale.

b) con decreto del Ministro dell’istru-zione, dell’università e della ricerca daemanarsi entro 30 giorni dall’approva-zione della presente legge, viene istituitauna graduatoria provinciale dei docentiabilitati esclusi dalle Graduatorie ad esau-rimento regionali di cui alla lettera a) e inpossesso del titolo di abilitazione all’inse-gnamento o che lo conseguano entro il 31agosto 2019, aggiornata con cadenza trien-nale, in cui confluiscono tutti i docentiabilitati. Tale graduatoria è valida ai finidel reclutamento, in subordine all’assorbi-mento della graduatoria ad esaurimentosu base regionale di cui alla lettera a) delpresente comma.

c) l’iscrizione nella graduatoria regio-nale valida per le immissioni in ruolo dicui alla lettera a) del presente comma el’iscrizione alla graduatoria provinciale deidocenti abilitati di cui alla lettera b) delpresente comma, avviene a seguito di uncensimento di tutti gli attuali iscritti nellegraduatorie ad esaurimento e di tutti idocenti in possesso del titolo dell’abilita-zione all’insegnamento.

Il censimento è svolto mediante la com-pilazione di un questionario, in cui gliiscritti nelle graduatorie ad esaurimento enella seconda fascia delle graduatoried’istituto indicano il numero di giorni diservizio prestato, l’eventuale contempora-neo svolgimento di un’altra professione ela classe di concorso in cui risultino abi-litati. Il questionario contiene infine unarichiesta circa la volontà del docente diaccettare l’immissione in ruolo nella pro-pria classe di concorso e l’indicazionedella regione e della provincia in cui

richiedere l’immissione in ruolo. Possonopresentare formale richiesta di iscrizionenella Graduatoria regionale e nella Gra-duatoria Provinciale dei docenti abilitatisolo i docenti che forniscano risposta alquestionario.

All’esito del censimento il Ministerodell’Istruzione, dell’Università e della ri-cerca, previa pubblicazione dei dati rac-colti, attiva percorsi abilitanti nelle soleclassi di concorso in cui il fabbisogno delsistema nazionale d’istruzione non possaessere soddisfatto dal personale iscrittonelle graduatorie di cui ai precedenti ar-ticoli.

3. Sono assunti a tempo indeterminato,conseguentemente all’approvazione dellemisure di cui al comma 2:

a) i vincitori presenti nelle graduato-rie del concorso pubblico per titoli edesami a posti e cattedre bandito condecreto direttoriale del Ministero del-l’istruzione, dell’università e della ricercan. 82 del 24 settembre 2012, pubblicatonella Gazzetta Ufficiale, 4o serie speciale,concorsi ed esami, n. 75 del 25 settembre2012, per il reclutamento di personaledocente per le scuole statali di ogni ordinee grado;

b) gli iscritti a pieno titolo nellegraduatorie regionali ad esaurimento delpersonale docente di cui alla lettera a),comma 2 del presente articolo;

c) i docenti iscritti a pieno titolo nelleGraduatorie Provinciali dei docenti abili-tati di cui alla lettera b), comma 2, delpresente articolo;

4. In deroga all’articolo 399 del testounico delle disposizioni legislative vigentiin materia di istruzione, relative allescuole di ogni ordine e grado, di cui aldecreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,e successive modificazioni, al piano quin-quennale straordinario di assunzioni siprovvede secondo le modalità e le fasi, inordine di sequenza, di seguito indicate:

a) i vincitori sono assunti, nell’ambitodella regione nella cui graduatoria di me-

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rito sono iscritti, nel limite del 50 percento dei posti vacanti e disponibili del-l’organico dell’autonomia;

b) gli iscritti nelle graduatorie regio-nali ad esaurimento del personale docentedi cui al comma 2, lettera a) del presentearticolo sono assunti, nell’ambito dellaregione relativa alla graduatoria in cuisono iscritti, nel limite del restante 50 percento dei posti vacanti e disponibili del-l’organico dell’autonomia e unicamente suclassi di concorso per le quali possiedanol’abilitazione;

c) i docenti iscritti nelle GraduatorieProvinciali di cui al comma 2, lettera b)del presente articolo, sono assunti in su-bordine rispetto al personale docente dicui alla lettera b) del presente commanell’ambito della provincia relativa allagraduatoria in cui sono iscritti e, qualorain possesso di abilitazione per classi diconcorso in cui non vi sia disponibilità dipersonale docente di cui alla lettera b) delpresente comma, a decorrere dall’annoscolastico 2015-2016.

5. Durante il quinquennio 2015-2020sono indetti concorsi pubblici a cadenzabiennale, cui possono partecipare i docentiin possesso del titolo di abilitazione non-ché coloro i quali, pur sprovvisti dell’abi-litazione, abbiano maturato un’anzianitàdi servizio pari a 36 mesi consecutivi entrol’anno scolastico 2014/15.

6. I docenti immessi in ruolo, secondoquanto stabilito al comma 3 del presentearticolo, sono nominati in prova e lanomina decorre dalla data di inizio del-l’anno scolastico. La prova ha la durata diun anno scolastico. A tal fine il servizioeffettivamente prestato non può essereinferiore a 180 giorni nell’anno scolastico.

Ai fini della conferma in ruolo, il percorsoprofessionale e l’operato dei nuovi docentiviene valutato nel corso dell’anno scola-stico di servizio in prova mediante verifi-che trimestrali da parte di una commis-sione composta dal dirigente scolastico,che ne è il presidente, da quattro docentiquali membri effettivi e da due docentiquali membri supplenti. Tale commissione

viene inoltre coadiuvata dall’operato diapposite commissioni di valutazioneesterne, istituite e disciplinate con decretodel Ministro dell’istruzione, dell’universitàe della ricerca da emanarsi entro 60 giornidalla data di entrata in vigore della pre-sente legge, che valutano la qualità delladidattica dei docenti in prova. Le com-missioni di valutazione esterne sono com-poste da ispettori ministeriali, da psicologie da docenti di altri istituti scolastici cheassistono alle lezioni, osservano una se-quenza didattica, esaminano i testi adot-tati, sostengono un colloquio con il do-cente assunto in prova e infine stendonoun rapporto. I docenti nominati in provaelaborano, ogni trimestre, una relazionedettagliata circa lo svolgimento della pro-pria attività di docenza, che viene valutatadalle commissioni di valutazione. Al te-mine dell’anno di servizio in prova, idocenti immessi in ruolo dalle graduatoriedi cui alla lettera c), comma 3 del presentearticolo sostengono una prova finale in cuile commissioni svolgeranno una valuta-zione approfondita e complessiva del loroanno di servizio, incentrata sugli aspetti esulle competenze pedagogico-didattiche esugli aspetti psico-attitudinali, al fine divalutare l’effettiva capacità del docente digestire correttamente il rapporto con glialunni. 11 superamento della prova finaleè vincolante ai fini dell’assunzione e havalore concorsuale.

Conseguentemente dopo il comma 3 del-l’articolo 24 aggiungere i seguenti:

3-bis. Dalla data di entrata in vigore deiregolamenti di cui al comma 3-ter, sonoabrogate le disposizioni che determinanotrasferimenti a imprese, di parte correnteo in conto capitale, non giustificati da unasituazione di fallimento di mercato;

3-ter. Il Governo provvede a emanare,entro il 30 dicembre 2015, uno o piùregolamenti, ai sensi dell’articolo 17,comma 2, della legge 23 agosto 1988,n. 400, e successive modificazioni, per in-dividuare le disposizioni di legge e rego-lamentari che sono abrogate ai sensi del

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comma 3-bis. I regolamenti determinanorisparmi pari a 1 miliardo di euro perl’anno 2015 e 2 miliardi a decorrere dal2016.

3-quater. Sono escluse dall’abrogazionedisposta ai sensi del comma 3-bis le di-sposizioni che prevedono incentivi:

a) finanziabili con fondi europei;

b) diretti a compensare l’adempi-mento di obblighi di servizio pubblico, conparticolare riferimento, ai settori del-l’istruzione e della ricerca, della sanità,dell’assistenza sociale e dei trasporti, nelrispetto dei criteri stabiliti dal diritto del-l’Unione europea.

3-quinquies. Possono essere altresìescluse all’abrogazione disposta ai sensidel comma 3-bis le disposizioni che pre-vedono incentivi destinati a:

a) promuovere la realizzazione diimportanti progetti di comune interesseeuropeo;

b) promuovere la cultura nonché laconservazione e la valorizzazione del pa-trimonio artistico, paesaggistico o ambien-tale.

3-sexies. Ai fini dell’individuazione delledisposizioni da abrogare ai sensi delcomma 3-bis e degli incentivi da ammet-tere ai sensi dei commi 3-quater e 3-quin-quies, il Governo si avvale del parere di unapposito comitato tecnico, che procede averificare la loro necessità e idoneità incaso di una situazione di fallimento dimercato. Il comitato è istituito e discipli-nato con decreto del Presidente del Con-siglio dei ministri.

3-septies. Al decreto legislativo 15 di-cembre 1997, n. 446, sono apportate leseguenti modificazioni:

a) all’articolo 6:

1) al comma 8, le parole: « nellamisura del 96 per cento » sono sostituitedalle seguenti: « nella misura del 94 percento »;

2) al comma 9, le parole: « nellamisura del 96 per cento » sono sostituitedalle seguenti: « nella misura del 94 percento »;

b) all’articolo 7, comma 2, le parole:« nella misura del 96 per cento » sonosostituite dalle seguenti: « nella misura del94 per cento ».

3-octies. Al comma 5-bis dell’articolo 96del testo unico delle imposte sui redditi, dicui al decreto del Presidente della Repub-blica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole:« nei limiti del 96 per cento » sono sosti-tuite dalle seguenti: « nei limiti del 94 percento ».

8. 109. Chimienti, Vacca, Marzana, LuigiGallo, Brescia, Simone Valente, Di Be-nedetto.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 8.

(Piano straordinario di assunzioni).

1. Per l’anno scolastico 2015/2016, ilMinistero dell’istruzione, dell’università edella ricerca è autorizzato ad attuare unpiano straordinario di assunzioni a tempoindeterminato di personale docente per leistituzioni scolastiche statali di ogni ordinee grado, per la copertura dei posti vacantie disponibili nell’organico dell’autonomia.In sede di prima attuazione, ai fini delpresente articolo, l’organico dell’autono-mia è determinato, entro il 31 maggio2015, ai sensi dell’articolo 6, commi 4 e 5,per i posti comuni e di sostegno e i postiper il potenziamento sono istituiti solopresso la scuola primaria e secondaria diprimo e di secondo grado, tenuto contodelle esigenze di potenziamento dell’orga-nico funzionale calcolato in conformità aicriteri e agli obiettivi di cui all’articolo 2.

2. Sono assunti a tempo indeterminatogli iscritti negli albi di cui all’articolo 8-bis,nel limite dei posti di cui al comma 1 delpresente articolo:

a) i vincitori presenti, alla data discadenza prevista per la presentazione

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delle domande di cui al comma 3, nellegraduatorie del concorso pubblico per ti-toli ed esami a posti e cattedre banditocon decreto direttoriale del Ministero del-l’istruzione, dell’università e della ricercan. 82 del 24 settembre 2012, pubblicatonella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale,concorsi ed osami, n. 75 del 25 settembre2012, per il reclutamento di personaledocente per le scuole statali di ogni ordinee grado;

b) gli iscritti a pieno titolo, alla datadi scadenza prevista per la presentazionedelle domande di cui al comma 3, nellegraduatorie ad esaurimento del personaledocente di cui all’articolo 1, comma 605,lettera c), della legge 27 dicembre 2006,n. 296, e successive modificazioni, ivi in-clusi, a far data dal 1o luglio 2015, coloroche abbiano conseguito l’abilitazione altermine dei corsi universitari attivati aisensi del decreto del Ministero dell’istru-zione, dell’università e della ricerca del 10settembre 2010, n. 3. Al piano straordi-naria di assunzioni partecipano i soggettidi cui al comma 2 che abbiano presentatoapposita domanda di assunzione esclusi-vamente secondo le modalità stabilite dalcomma 3. I soggetti che appartengono aentrambe le categorie di cui alle lettere a),b) e c) del comma 2 scelgono, con ladomanda, per quale categoria essere trat-tati.

4. In deroga all’articolo 399 del testounico delle disposizioni legislative vigentiin materia di istruzione, relative allescuole di ogni ordine e grado, di cui aldecreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,e successive modificazioni, al piano straor-dinario di assunzioni si provvede secondole modalità e le fasi, in ordine di sequenza,di seguito indicate:

a) i vincitori sono assunti, nell’ambitodella regione nella cui graduatoria di me-rito sono iscritti, nel limite del 50 percento dei posti vacanti e disponibili del-l’organico dell’autonomia, individuati a li-vello di albo regionale di cui all’articolo8-ter;

b) gli iscritti nelle graduatorie adesaurimento del personale docente sono

assunti, nell’ambito della provincia relativaalla graduatoria in cui sono iscritti, nellimite del restante 50 per cento dei postivacanti e disponibili dell’organico dell’au-tonomia, individuati a livello di albo re-gionale, incrementati di quelli di cui allalettera a) rimasti eventualmente vacanti edisponibili al termine della relativa fase;

c) i vincitori, gli iscritti nelle gradua-torie ad esaurimento e gli abilitati ai sensidel decreto del Ministero dell’istruzione,dell’università e della ricerca del 10 set-tembre 2010, n. 249 che residuano dallefasi precedenti, sono assunti nel limite deiposti rimasti eventualmente vacanti e di-sponibili nell’organico dell’autonomia na-zionale, individuati a livello di albo regio-nale. I vincitori hanno precedenza rispettoagli iscritti nelle graduatorie ad esauri-mento ed gli abilitati ai sensi del predettodecreto.

5. I soggetti interessati dalle fasi di cuial comma 4, lettere a), b) e c), possonoesprimere l’ordine di preferenza tra tuttigli albi regionali e sono assunti priorita-riamente, nell’ambito degli albi indicati,sui posti di sostegno, se in possesso delrelativo titolo di specializzazione e, insubordine, a partire dalla classe di con-corso o dal grado di istruzione per cuiposseggono maggiore punteggio e, a paritàdi punteggio, dando priorità al grado diistruzione superiore. In caso di indisponi-bilità di posti per gli albi territoriali in-dicati, non si procede all’assunzione.

6. Per una maggiore fungibilità delpersonale assunto e per limitare il ricorsoa contratti a tempo determinato, nella fasedi assegnazione degli incarichi si applical’articolo 7, comma 3, lettera d).

7. I soggetti di cui al comma 2 accet-tano espressamente la proposta di assun-zione entro dieci giorni dalla data dellasua ricezione per il tramite del sistema dicui al comma 3. In caso di mancataaccettazione nel termine e con le modalitàpredetti, i soggetti di cui al comma 2 nonpossono essere destinatari di ulteriori pro-poste di assunzione a tempo indeterminatoai sensi del piano straordinario di assun-

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zioni. Le disponibilità di posti sopravve-nute per effetto delle rinunce all’assun-zione non possono essere assegnate innessuna delle fasi di cui al comma 4. Iposti per il potenziamento dell’offerta for-mativa, che rimangono vacanti all’esito delpiano straordinario di assunzioni, nonsono disponibili per incarichi a tempodeterminato fino al successivo ciclo dideterminazione dei fabbisogni di cui al-l’articolo 2. I soggetti assunti sono desti-natari di proposte di incarico ai sensidell’articolo 7.

8. Ai fini del presente articolo è pub-blicato un apposito avviso nella GazzettaUfficiale e tutte le comunicazioni con isoggetti di cui al comma 2, incluse ladomanda di assunzione e l’espressionedelle preferenze, la proposta di assun-zione, l’accettazione o la rinuncia, avven-gono esclusivamente per il tramite dell’ap-posito sistema informativo, gestito dal Mi-nistero dell’istruzione, dell’università edella ricerca, che cura ogni fase dellaprocedura in deroga all’articolo 45,comma 2, e all’articolo 65 del codicedell’amministrazione digitale, di cui al de-creto legislativa 7 marzo 2005, n. 82, esuccessive modificazioni.

9. E escluso dal piano straordinario diassunzioni il personale già assunto qualedocente a tempo indeterminato alle dipen-denze dello Stato, anche se presente nellegraduatorie di cui al comma 2, lettere a)e b), e indipendentemente dalia classe diconcorso, dal tipo di posto e dal grado diistruzione per i quali vi è iscritto o in cuiè assunto. Sono altresì esclusi i soggettiche non sciolgano la riserva per consegui-mento del titolo abilitante entro e nonoltre il 30 giugno 2015, fermo restandoquanto previsto dal periodo precedente.

10. A decorrere dal 1o settembre 2015,le graduatorie di cui al comma 2, letterea) e b), perdono efficacia, per i gradi diistruzione della scuola primaria e secon-daria, ai fini dell’assunzione con contrattidi qualsiasi tipo e durata. Dalla data dientrata in vigore della presente legge sonosoppresse le graduatorie dei concorsi pub-blici per titoli ed esami banditi antece-

dentemente all’anno 2012 per il recluta-mento di personale docente per le scuolestatali di ogni ordine e grado.

11. La prima fascia delle graduatorie dicircolo e d’istituto del personale docenteed educativo previste dall’articolo 5 delregolamento di cui al decreto del Ministrodella pubblica istruzione 13 giugno 2007,n. 131, continua a esplicare la propriaefficacia, fino all’anno scolastico 2016/2017 compreso, per i soli soggetti giàiscritti alla data di entrata in vigore dellapresente legge, non assunti a seguito delpiano straordinario di assunzioni di cui alcomma 1.

12. Fermo restando quanto previsto dalpresente articolo, ad eccezione del perso-nale docente della scuola dell’infanzia edel personale educativo, l’accesso ai ruolidel personale docente della scuola stataleavviene esclusivamente mediante concorsipubblici su base regionale per titoli edesami, banditi dalle reti di scuole, ancheeventualmente costituite appositamente,secondo le esigenze della programmazionedegli istituti afferenti ad ogni rete discuole e al fine di coprire i posti dispo-nibili e vacanti accertati, le cui graduatoriehanno validità fino all’approvazione dellasuccessiva graduatoria concorsuale e co-munque non oltre tre anni.

8. 222. Cristian Iannuzzi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 8.

(Piano straordinario di assunzioni).

1. Per l’anno scolastico 2015/2016, ilMinistero dell’istruzione, dell’università edella ricerca è autorizzato ad attuare unpiano straordinario di assunzioni a tempoindeterminato di personale docente per leistituzioni scolastiche statali di ogni ordinee grado, per la copertura dei posti vacantie disponibili nell’organico dell’autonomia.In sede di prima attuazione, ai fini delpresente articolo, l’organico dell’autono-mia è determinato, entro il 31 maggio2015, ai sensi dell’articolo 6, commi 4 e 5,

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per i posti comuni e di sostegno e i postiper il potenziamento sono istituiti solopresso la scuola primaria e secondaria diprimo e di secondo grado, tenuto contodelle esigenze di potenziamento dell’orga-nico funzionale calcolato in conformità aicriteri e agli obiettivi di cui all’articolo 2.

2. Sono assunti a tempo indeterminatogli iscritti negli albi di cui all’articolo 8-bis,nel limite dei posti di cui al comma 1 delpresente articolo:

a) i vincitori presenti, alla data discadenza prevista per la presentazionedelle domande di cui al comma 3, nellegraduatorie del concorso pubblico per ti-toli ed esami a posti e cattedre banditocon decreto direttoriale del Ministero del-l’istruzione, dell’università e della ricercan. 82 del 24 settembre 2012, pubblicatonella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale,concorsi ed esami, n. 75 del 25 settembre2012, per il reclutamento di personaledocente per le scuole statali di ogni ordinee grado;

b) gli iscritti a pieno titolo, alla datadi scadenza prevista per la presentazionedelle domande di cui al comma 3, nellegraduatorie ad esaurimento del personaledocente di cui all’articolo 1, comma 605,lettera c), della legge 27 dicembre 2006,n. 296, e successive modificazioni, ivi in-clusi, a far data dal l luglio 2015, coloroche abbiano conseguito l’abilitazione altermine dei corsi universitari attivati aisensi del decreto del Ministero dell’istru-zione, dell’università e della ricerca del 10settembre 2010, n. 249.

3. Al piano straordinario di assunzionipartecipano i soggetti di cui al comma 2che abbiano presentato apposita domandadi assunzione esclusivamente secondo lemodalità stabilite dal comma 8. I soggettiche appartengono a entrambe le categoriedi cui alle lettere a), b) e c) del comma 2scelgono, con la domanda, per quale ca-tegoria essere trattati.

4. In deroga all’articolo 399 del testounico delle disposizioni legislative vigentiin materia di istruzione, relative allescuole di ogni ordine e grado, di cui aldecreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,

e successive modificazioni, al piano straor-dinario di assunzioni si provvede secondole modalità e le fasi, in ordine di sequenza,di seguito indicate:

a) i vincitori sono assunti, nell’ambitodella regione nella cui graduatoria di me-rito sono iscritti, nel limite del 50 percento dei posti vacanti e disponibili del-l’organico dell’autonomia, individuati a li-vello di albo regionale di cui all’articolo8-ter;

b) gli iscritti nelle graduatorie adesaurimento del personale docente sonoassunti, nell’ambito della provincia relativaalla graduatoria in cui sono iscritti, nellimite del restante 50 per cento dei postivacanti e disponibili dell’organico dell’au-tonomia, individuati a livello di albo re-gionale, incrementati di quelli di cui allalettera a) rimasti eventualmente vacanti edisponibili al termine della relativa fase;

c) i vincitori, gli iscritti nelle gradua-torie ad esaurimento e gli abilitati ai sensidel decreto del Ministero dell’istruzione,dell’università e della ricerca del 10 set-tembre 2010, n. 249 che residuano dallefasi precedenti, sono assunti nel limite deiposti rimasti eventualmente vacanti e di-sponibili nell’organico dell’autonomia na-zionale, individuati a livello di albo regio-nale. I vincitori hanno precedenza rispettoagli iscritti nelle graduatorie ad esauri-mento ed gli abilitati ai sensi del predettodecreto.

5. I soggetti interessati dalle fasi di cuial comma 4, lettere a), b) e c), possonoesprimere l’ordine di preferenza tra tuttigli albi regionali e sono assunti priorita-riamente, nell’ambito degli albi indicati,sui posti di sostegno, se in possesso delrelativo titolo di specializzazione e, insubordine, a partire dalla classe di con-corso o dal grado di istruzione per cuiposseggono maggiore punteggio e, a paritàdi punteggio, dando priorità al grado diistruzione superiore. In caso di indisponi-bilità di posti per gli albi territoriali in-dicati, non si procede all’assunzione.

6. Per una maggiore fungibilità delpersonale assunto e per limitare il ricorso

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a contratti a tempo determinato, nella fasedi assegnazione degli incarichi si applical’articolo 7, comma 3, lettera d).

7. I soggetti di cui al comma 2 accet-tano espressamente la proposta di assun-zione entro dieci giorni dalla data dellasua ricezione per il tramite del sistema dicui al comma 8. In caso di mancataaccettazione nel termine e con le modalitàpredetti, i soggetti di cui al comma 2 nonpossono essere destinatari di ulteriori pro-poste di assunzione a tempo indeterminatoai sensi del piano straordinario di assun-zioni. Le disponibilità di posti sopravve-nute per effetto delle rinunce all’assun-zione non possono essere assegnate innessuna delle fasi di cui al comma 4. Iposti per il potenziamento dell’offerta for-mativa, che rimangono vacanti all’esito delpiano straordinario di assunzioni, nonsono disponibili per incarichi a tempodeterminato tino al successivo ciclo dideterminazione dei fabbisogni di cui al-l’articolo 2. I soggetti assunti sono desti-natari di proposte di incarico ai sensidell’articolo 7.

8. Ai fini del presente articolo è pub-blicato un apposito avviso nella GazzettaUfficiale e tutte le comunicazioni con isoggetti di cui al comma 2, incluse ladomanda di assunzione e l’espressionedelle preferenze, la proposta di assun-zione, l’accettazione o la rinuncia, avven-gono esclusivamente per il tramite dell’ap-posito sistema informativo, gestito dal Mi-nistero dell’istruzione, dell’università edella ricerca, che cura ogni fase dellaprocedura in deroga all’articolo 45,comma 2, e all’articolo 65 del codicedell’amministrazione digitale, di cui al de-creto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, esuccessive modificazioni.

9. È escluso dal piano straordinario diassunzioni il personale già assunto qualedocente a tempo indeterminato alle dipen-denze dello Stato, anche se presente nellegraduatorie di cui al comma 2, lettere a)e b), e indipendentemente dalla classe diconcorso, dal tipo di posto e dal grado diistruzione per i quali vi è iscritto o in cuiè assunto. Sono altresì esclusi i soggettiche non sciolgano la riserva per consegui-

mento del titolo abilitante entro e nonoltre il 30 giugno 2015, termo restandoquanto previsto dal periodo precedente.

10. A decorrere dal l settembre 2015, legraduatorie di cui al comma 2, lettere a)e b), perdono efficacia, per i gradi diistruzione delta scuola primaria e secon-daria, ai fini dell’assunzione con contrattidi qualsiasi tipo e durata. Dalla data dientrata in vigore della presente legge sonosoppresse le graduatorie dei concorsi pub-blici per titoli ed esami banditi antece-dentemente all’anno 2012 per il recluta-mento di personale docente per le scuolestatali di ogni ordine e grado.

11. La prima fascia delle graduatorie dicircolo e d’istituto del personale docenteed educativo previste dall’articolo 5 delregolamento di cui al decreto del Ministrodella pubblica istruzione 13 giugno 2007,n. 131, continua a esplicare la propriaefficacia, fino all’anno scolastico 2016/2017 compreso, per i soli soggetti giàiscritti alla data di entrata in vigore dellapresente legge, non assunti a seguito delpiano straordinario di assunzioni di cui alcomma 1.

12. Fermo restando quanto previsto dalpresente articolo, ad eccezione del perso-nale docente della scuola dell’infanzia edel personale educativo, l’accesso ai ruolidel personale docente della scuola stataleavviene esclusivamente mediante concorsipubblici su base regionale per titoli edesami, banditi dalle reti di scuole, ancheeventualmente costituite appositamente,secondo le esigenze della programmazionedegli istituti afferenti ad ogni rete discuole e al fine di coprire i posti dispo-nibili e vacanti accertati, le cui graduatoriehanno validità fino all’approvazione dellasuccessiva graduatoria concorsuale e co-munque non oltre tre anni.

Conseguentemente: all’articolo 24, alcomma 3:

all’alinea sostituire le parole paricomplessivamente a 1.000 milioni di europer l’anno2015, a 3.000 milioni di euro perciascuno degli anni dal 2016 al 2019 », conle seguenti: pari complessivamente a 1.700

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milioni di euro per l’anno 2015, a 3.700milioni di euro per ciascuno degli anni dal2016 al 2017 e a 1.000 milioni a decorreredalla anno 2020;

dopo la lettera c) aggiungere la se-guente:

c-bis) quanto a 700 milioni di euro adecorrere dall’anno 2015, si provvede me-diante corrispondente riduzione linearedelle dotazioni finanziarie di parte cor-rente, iscritte a legislazione vigente intermini di competenza e di cassa, nell’am-bito delle spese rimodulabili, di cui all’ar-ticolo 21 comma 5, lettera b) della legge 31dicembre 2009, n.196, delle missioni dispesa di ciascun Ministero.

8. 359. Pizzolante.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 8.

1. A decorrere dall’anno scolastico2015/2016, il Ministero dell’istruzione, del-l’università e della ricerca è autorizzato adattuare, in deroga a quanto disposto dagliarticoli 400 e 401 del decreto legislativo 16aprile 1997, n. 297, e successive modifi-cazioni e integrazioni, un piano triennaledi assunzioni a tempo indeterminato dipersonale docente ed educativo per leistituzioni scolastiche statali di ogni ordinee grado, per la copertura dei posti vacantie disponibili nell’organico dell’autonomia eal fine di garantire la salvaguardia dellacontinuità didattica attraverso la trasfor-mazione a tempo indeterminato dei con-tratti stipulati per la copertura dei posti dicui all’articolo 4, commi 1 e 2, della legge3 maggio 1999, n. 124. In sede di primaattuazione, ai fini del presente articolo,l’organico dell’autonomia è determinato,entro il 30 giugno 2015, ai sensi dell’arti-colo 6, commi 2 e 3, per i posti comuni,di sostegno e i posti per il potenziamento,tenuto conto delle esigenze di potenzia-mento dell’organico funzionale calcolatoin conformità ai criteri e agli obiettivi dicui all’articolo 2.

2. Sono assunti a tempo indeterminato,nel limite dei posti di cui al comma 1 delpresente articolo:

a) i vincitori presenti, alla data discadenza prevista per la presentazionedelle domande di cui al comma 3, nellegraduatorie del concorso pubblico per ti-toli ed esami a posti e cattedre banditocon decreto direttoriale del Ministero del-l’istruzione, dell’università e della ricercan. 82 del 24 settembre 2012, pubblicatonella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale,concorsi ed esami, n. 75 del 25 settembre2012, per il reclutamento di personaledocente per le scuole statali di ogni ordinee grado;

b) gli iscritti a pieno titolo, alla datadi scadenza prevista per la presentazionedelle domande di cui al comma 3, nellegraduatorie ad esaurimento del personaledocente ed educativo di cui all’articolo 1,comma 605, lettera c), della legge 27dicembre 2006, n. 296, e successive mo-dificazioni. In quest’ambito saranno as-sunti prioritariamente coloro che alla pre-detta data abbiano superato durata com-plessiva di trentasei mesi di servizio anchenon continuativi, attraverso contratti dilavoro a tempo determinato presso leistituzioni scolastiche ed educative stataliper la copertura dei posti di cui all’articolo4, commi 1 e 2, della legge 3 maggio 1999,n. 124;

c) gli iscritti a pieno titolo, alla datadi scadenza prevista per la presentazionedelle domande di cui al comma 3, nellegraduatorie di istituto di cui all’articolo 5,del regolamento approvato con decretoministeriale n. 131 del 13 giugno 2007,non inseriti nelle graduatorie ad esauri-mento costituite ai sensi ad esaurimentodel personale docente di cui all’articolo 1,comma 605, lettera c), della legge 27dicembre 2006, n. 296, e successive mo-dificazioni, e in possesso di specifica abi-litazione all’insegnamento e che abbianosuperato alla predetta la durata comples-siva di trentasei mesi di servizio anche noncontinuativi, attraverso contratti di lavoroa tempo determinato presso le istituzioni

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scolastiche ed educative statali per la co-pertura dei posti di cui all’articolo 4,commi 1 e 2, della legge 3 maggio 1999,n. 124. A tal fine il personale interessatosarà inserito in una graduatoria provin-ciale compilata sulla base del punteggioposseduto con decreto.

3. Al piano triennale di assunzionipartecipano i soggetti di cui al comma 2che abbiano presentato apposita domandadi assunzione esclusivamente secondo lemodalità stabilite dal comma 8. I soggettiche appartengono più si una delle catego-rie di cui alle lettere a), b) e c) del comma2 scelgono, con la domanda, per qualecategoria essere trattati.

4. In deroga all’articolo 399 del testounico delle disposizioni legislative vigentiin materia di istruzione, relative allescuole di ogni ordine e grado, di cui aldecreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,e successive modificazioni, al piano trien-nale di assunzioni si provvede, per cia-scuno degli anni scolatici previsti, secondole modalità e le fasi, in ordine di sequenza,di seguito indicate:

a) i vincitori sono assunti, nell’ambitodella regione nella cui graduatoria di me-rito sono iscritti, nel limite del 50 percento dei posti vacanti e disponibili del-l’organico dell’autonomia di cui all’articolo6, disponibili a livello regionale;

b) gli iscritti nelle graduatorie adesaurimento del personale docente ed edu-cativo nonché gli iscritti nelle graduatorieprovinciali di cui al comma 2, lettera c),sono assunti, nell’ambito della provinciarelativa alla graduatoria in cui sonoiscritti, nel limite del restante 50 per centodei posti vacanti e disponibili dell’organicodell’autonomia, individuati a livello pro-vinciale, incrementati di quelli di cui allalettera a) rimasti eventualmente vacanti edisponibili al termine della relativa fase;

4-bis. A conclusione del piano triennalei soggetti che nelle fasi a) e b) di cui alprecedente comma 4 non risultino desti-natari di assunzione, sono assunti nellimite dei posti rimasti eventualmente va-canti e disponibili nell’organico dell’auto-

nomia nazionale, individuati a livello pro-vinciale. A tal fine gli interessati potrannoesprimere l’ordine di preferenza tra tuttele province ove risultino disponibilità diposti. I soggetti della categoria di cui allalettera a) del comma 2 hanno precedenzarispetto agli iscritti nelle graduatorie adesaurimento e nelle graduatorie provin-ciali di cui al comma 2, lettera c).

5. I soggetti interessati dalle fasi di cuial comma 4, sono assunti prioritariamentesui posti di sostegno, se in possesso delrelativo titolo di specializzazione e, insubordine, a partire dalla classe di con-corso o dal grado di istruzione per cuiposseggono maggiore punteggio e, a paritàdi punteggio, dando priorità al grado diistruzione superiore.

6. I soggetti di cui al comma 2 accet-tano espressamente la proposta di assun-zione entro dieci giorni dalla data dellasua ricezione per il tramite del sistema dicui al comma 8. In caso di mancataaccettazione nel termine e con le modalitàpredetti, i soggetti di cui al comma 2 nonpossono essere destinatari, di ulterioriproposte di assunzione a tempo indeter-minato ai sensi del piano triennale diassunzioni. Le disponibilità di posti so-pravvenute per effetto delle rinunce all’as-sunzione consentono lo scorrimento dellagraduatoria nella quale era iscritto il do-cente rinunciatario. La nomina del do-cente assunto a seguito di rinuncia, qua-lora sia intervenuta successivamente al 31agosto, avrà decorrenza dal 1o settembredell’anno scolastico successivo.

7. Con un apposito avviso pubblicatonella Gazzetta Ufficiale sarà data notiziadelle modalità con le quali i soggetti di cuial comma 2 potranno trasmettere e rice-vere le comunicazioni relative alla parte-cipazione al piano triennale delle assun-zioni. La domanda di assunzione, la pro-posta di assunzione, l’accettazione o larinuncia, avvengono esclusivamente per iltramite dell’apposito sistema informativo,gestito dal Ministero dell’istruzione, del-l’università e della ricerca, che cura ognifase della procedura in deroga all’articolo45, comma 2, e all’articolo 65 del codice

Martedì 5 maggio 2015 — 79 — Commissione VII

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dell’amministrazione digitale, di cui al de-creto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, esuccessive modificazioni.

8. È escluso dal piano triennale diassunzioni il personale docente già assuntoa tempo indeterminato alle dipendenzedello Stato, anche se presente nelle gra-duatorie di cui al comma 2, lettere a), b)e c), e indipendentemente dalla classe diconcorso, dal tipo di posto e dal grado diistruzione per i quali vi è iscritto o in cuiè assunto. Sono altresì esclusi i soggettiche non sciolgano la riserva per consegui-mento del titolo abilitante nell’arco deltriennio, fermo restando quanto previstodal periodo precedente.

8. 190. Fioroni.

Sostituire l’articolo 8, con il seguente:

ART. 8.

(Piano straordinario di assunzioni).

1. A partire dall’anno scolastico 2015/2016, il Ministero dell’istruzione, dell’uni-versità e della ricerca è autorizzato adattuare, nei limiti delle risorse finanziariedisponibili, un piano straordinario plu-riennale di assunzioni a tempo indetermi-nato di personale docente ed educativo perle istituzioni scolastiche statali di ogniordine e grado di istruzione, inclusi nelleGraduatorie ad esaurimento del personaledocente di cui all’articolo 1, comma 605,lettera c), della legge 27 dicembre 2006,n. 296, e successive modificazioni, nonchéi soggetti inseriti nelle graduatorie di me-rito del concorso pubblico per titoli edesami a posti e cattedre bandito condecreto direttoriale del Ministero del-l’istruzione, dell’università e della ricercan. 82 del 24 settembre 2012, pubblicatonella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale,concorsi ed esami, n. 75 del 25 settembre2012, per il reclutamento di personaledocente per le scuole statali di ogni ordinee grado, abilitati con PAS, TFA o comun-que abilitati in possesso di un serviziopregresso a tempo determinato di oltre 36mesi per la copertura dei posti vacanti e

disponibili di tutti gli insegnamenti ivicompreso il sostegno.

2. In sede di prima attuazione, ai finidel presente articolo, l’organico dell’auto-nomia è determinato entro il 15 giugno2015 ai sensi delle disposizioni della pre-sente legge. Tale organico sarà finalizzatoalla promozione dell’autonomia dellescuole per il recupero di discipline, ilrecupero della dispersione, per i percorsilaboratoriali, la generalizzazione dellascuola dell’infanzia statale e il rafforza-mento dell’offerta formativa nelle aree delsud.

3. Le assunzioni saranno effettuate coni regolamenti legislativi attualmente vi-genti.

4. Con apposito Decreto Ministerialesarà indetto, entro 6 mesi dall’entrata invigore della presente legge, un TirocinioFormativo Attivo speciale per gli attualiiscritti nella graduatoria di terza fascia diistituto in possesso di un servizio prestatoa tempo determinato per oltre 36 mesi.

5. Nella fase di transizione verso ilsistema di formazione iniziale di cui all’art21, comma 1, lett c) della presente legge,si prevede il mantenimento del percorso diTirocinio Formativo Attivo al fine di con-sentire a chi è già laureato o laureando lapossibilità di acquisire l’abilitazione attra-verso tale percorso.

6. Le assunzioni saranno disposte sullabase dei Decreti legislativi allo stato vigentie, per la fase transitoria, avverranno at-tingendo dalle graduatorie ad esaurimentoe da una erigenda graduatoria regionaledegli abilitati.

7. Fermo restando quanto previsto dalpresente articolo, ad eccezione del perso-nale docente della scuola dell’infanzia edel personale educativo, l’accesso del per-sonale docente della scuola statale avvieneesclusivamente mediante concorsi pubblicinazionali su base regionale per titoli edesami, le cui graduatorie hanno validitàfino all’approvazione della successiva gra-duatoria concorsuale e comunque nonoltre tre anni.

8. 1043. Fassina.

Martedì 5 maggio 2015 — 80 — Commissione VII

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Sostituirlo con il seguente:

ART. 8.

1. A partire dall’anno scolastico 2015/16, il Ministero dell’istruzione, dell’univer-sità e della ricerca è autorizzato ad at-tuare un piano straordinario e pluriennaledi assunzioni a tempo indeterminato dipersonale docente ed educativo per leistituzioni scolastiche statali di ogni ordinee grado di istruzione, inclusi delle GAE,abilitati con PAS, TFA o comunque abili-tati in possesso di un servizio pregresso atempo determinato di oltre 36 mesi per lacopertura di posti vacanti e disponibili ditutti gli insegnamenti ivi compreso il so-stegno.

2. Analogamente con decorrenza dal-l’anno scolastico 2015/16 il Ministero del-l’istruzione, dell’università e della ricerca èautorizzato ad attuare un piano straordi-nario pluriennale di assunzioni a tempoindeterminato di personale ATA sui postiliberi tramite l’istituzione di un organicofunzionale.

3. In sede di prima attuazione, ai finidel presente articolo, l’organico della au-tonomia è determinato entro il 31 maggio2015 ai sensi delle disposizioni del pre-sente provvedimento. Tale organico saràfinalizzato alla promozione dell’autonomiadelle scuole per il recupero di discipline, ilrecupero della dispersione, dei percorsilaboratoriali, per la generalizzazione dellascuola dell’infanzia statale e il rafforza-mento dell’offerta formativa delle aree delsud; relativamente ai posti ATA è finaliz-zato all’apertura delle scuole al territorio,all’integrazione degli alunni disabili conriferimento alla assistenza di base e al-l’estensione della figura dell’assistente tec-nico nella scuola del primo ciclo.

4. Le assunzioni saranno effettuate coni regolamenti legislativi attualmente vi-genti.

5. Con apposito decreto ministeriale daemanarsi entro 3 mesi dalla entrata invigore della presente legge, sarà indetto unTFA speciale per gli attuali iscritti nellagraduatoria di terza fascia di istituto inpossesso di un servizio prestato a tempodeterminato per oltre 36 mesi.

6. Nella fase di transizione verso ilnuovo sistema di formazione iniziale siprevede il mantenimento del TFA alfine diconsentire a chi è già laureato/laureandola possibilità di acquisire l’abilitazione at-traverso tale percorso.

7. Le assunzioni saranno disposte sullabase dei Decreti legislativi allo stato vigentie per la fase transitoria avverranno attin-gendo dalle graduatorie ad esaurimento eda una erigenda graduatoria regionale de-gli abilitati.

8. Terminata la fase transitoria delpiano pluriennale il reclutamento avverràper pubblico concorso indetto con decretoministeriale.

*8. 193. Terrosi, Iacono.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 8.

1. A partire dall’anno scolastico 2015/2016, il Ministero dell’istruzione, dell’uni-versità e della ricerca è autorizzato adattuare un piano straordinario pluriennaledi assunzioni a tempo indeterminato dipersonale docente ed educativo per leistituzioni scolastiche statali di ogni ordinee grado di istruzione, inclusi nelle GAE,abilitati con PAS, TFA o comunque abili-tati in possesso di un servizio pregresso atempo determinato di oltre 36 mesi per lacopertura dei posti vacanti e disponibili ditutti gli insegnamenti ivi compreso il so-stegno.

2. Analogamente con decorrenza dal-l’anno scolastico 2015/2016 il Ministerodell’istruzione, dell’università e della ri-cerca è autorizzato ad attuare un pianostraordinario pluriennale di assunzioni atempo indeterminato di personale ATA suiposti liberi tramite l’istituzione di un or-ganico funzionale.

3. In sede di prima attuazione, ai finidel presente articolo, l’organico dell’auto-nomia è determinato entro il 31 maggio2015 ai sensi delle disposizioni del pre-sente provvedimento. Tale organico saràfinalizzato alla promozione dell’autonomia

Martedì 5 maggio 2015 — 81 — Commissione VII

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delle scuole per il recupero di discipline, ilrecupero della dispersione, percorsi labo-ratoriali, la generalizzazione della scuoladell’infanzia statale e il rafforzamento del-l’offerta formativa nelle aree del sud; re-lativamente ai posti Ata è finalizzato al-l’apertura delle scuole al territorio, all’in-tegrazione degli alunni disabili con riferi-mento all’assistenza di base eall’estensione della figura dell’assistentetecnico nella scuola del primo ciclo.

4. Le assunzioni saranno effettuate coni regolamenti legislativi attualmente vi-genti.

5. Con apposito decreti ministerialisarà indetto entro l’entrata in vigore dellapresente legge un TFA speciale per gliattuali iscritti nella graduatoria di terzafascia di istituto in possesso di un servizioprestato a tempo determinato per oltre 36mesi.

6. Nella fase di transizione verso ilnuovo sistema di formazione iniziale [vediarticolo 21 comma 1 punto c)], si prevedeil mantenimento del TFA al fine di con-sentire a chi è già laureato/laureando lapossibilità di acquisire l’abilitazione attra-verso tale percorso.

7. Le assunzioni saranno disposte sullabase dei Decreti legislativi allo stato vigentie, per la fase transitoria, avverranno at-tingendo dalle graduatorie ad esaurimentoe da una erigenda graduatoria regionaledegli abilitati.

8. Terminata la fase transitoria delpiano pluriennale il reclutamento avverràper pubblico concorso indetto con decretoministeriale.

*8. 208. Cristian Iannuzzi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 8.

1. Per offrire definitiva soluzione alfenomeno del precariato scolastico è sta-bilito un piano quinquennale, per gli anniscolastici dal 2015/2016 al 2019/2020, diimmissione in ruolo del personale docenteed educativo presente all’interno delle gra-

duatorie ad esaurimento, degli idonei delconcorso 2012, del personale docente ededucativo inserito nelle graduatorie deidocenti abilitati, nonché coloro i quali, pursprovvisti dell’abilitazione, abbiano matu-rato un’anzianità di servizio pari a tren-tasei mesi consecutivi entro l’anno scola-stico 2015/2016.

2. Le immissioni in ruolo di cui alcomma 1 sono effettuate sulla base deiposti vacanti e disponibili dopo la deter-minazione degli organici sulla base deiseguenti criteri:

a) abbassamento dei limiti del nu-mero degli alunni per classe stabilito nelrispetto delle norme sulla sicurezza esull’agibilità dei plessi scolastici;

b) ripristino del tempo pieno e dellecompresenze nella scuola primaria.

Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazionedel presente articolo, valutati in 1.000milioni di euro per l’anno 2015 e di 3.000milioni di euro annui a decorrere dal-l’anno 2016, si provvede mediante l’appo-sito fondo denominato « La BuonaScuola » e per gli oneri residuali concorrispondente riduzione in termini li-neari delle dotazioni finanziarie disponi-bili, iscritte a legislazione vigente in ter-mini di competenza e cassa, nell’ambitodelle spese rimodulabili delle missioni dispesa di ciascun ministero di cui all’arti-colo 21, comma 5, lettera b) della legge 31dicembre 2009, n. 196.

8. 234. Simonetti, Borghesi.

Al comma 1, premettere il seguente:

« 01. Per l’anno scolastico 2015/2016, eprima della realizzazione del piano straor-dinario delle immissioni in ruolo, il Mini-stero dell’istruzione, dell’università e dellaricerca attua un piano straordinario dimobilità territoriale e professionale delpersonale di ruolo, ivi inclusi coloro cheterminano il periodo di prova nell’annoscolastico 2014/2015, per le istituzioni sco-lastiche statali di ogni ordine e grado di

Martedì 5 maggio 2015 — 82 — Commissione VII

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istruzione, per la copertura dei posti va-canti e disponibili negli organici dell’au-tonomia determinati entro il 30 maggio2015 per posti comuni e per quelli disostegno. I posti nell’organico dell’autono-mia inutilizzati nelle operazioni di mobi-lità sono destinati alle immissioni inruolo. »

Conseguentemente, all’articolo 24, dopoil comma 3, inserire il seguente:

« 3-bis. Ai maggiori oneri derivanti dalledisposizioni di cui al comma 01 dell’arti-colo 8, pari a 300 milioni di euro perl’anno 2015, a 250 milioni di euro per il 12016 e a 200 milioni di euro per il 2017,si provvede mediante corrispondente ridu-zione in termini lineari delle dotazionifinanziarie disponibili, iscritte a legisla-zione vigente in termini di competenza ecassa, nell’ambito delle spese rimodulabilidelle missioni di spesa di ciascun mini-stero di cui all’articolo 21, comma 5,lettera b) della legge 31 dicembre 2009,n. 196 ».

8. 1025. Simonetti, Borghesi.

All’articolo 8, al comma 1, premettere ilseguente:

01. Per l’anno scolastico 2015/2016, eprima della realizzazione del piano straor-dinario delle immissioni in ruolo, il Mini-stero dell’istruzione, dell’università e dellaricerca attua un piano straordinario dimobilità territoriale e professionale delpersonale di ruolo per le istituzioni sco-lastiche statali di ogni ordine e grado diistruzione, per la copertura dei posti va-canti e disponibili negli organici dell’au-tonomia determinati entro il 30 maggio2015 per posti comuni e per quelli disostegno. Per chi ha superato l’anno diprova entro il 31/8/2014, è possibile farerichiesta di mobilità territoriale e profes-sionale straordinaria per l’anno scolastico2015/2016.1 posti nell’organico dell’auto-nomia inutilizzati nelle operazioni di mo-

bilità sono destinati alle immissioni inruolo.

Conseguentemente, all’articolo 24, dopoil comma 3, inserire il seguente:

« 3-bis. Ai maggiori oneri derivanti dalledisposizioni di cui al comma 01 dell’arti-colo 8, pari a 150 milioni di euro perl’anno 2015, a 150 milioni di euro per il 12016 e a 150 milioni di euro per il 2017,si provvede mediante corrispondente ridu-zione in termini lineari delle dotazionifinanziarie disponibili, iscritte a legisla-zione vigente in termini di competenza ecassa, nell’ambito delle spese rimodulabilidelle missioni di spesa di ciascun mini-stero di cui all’articolo 21, comma 5,lettera b) della legge 31 dicembre 2009,n. 196 ».

8. 1026. Simonetti, Borghesi.

Prima del comma 1, inserire il seguente:

01. Per l’anno scolastico 2015/2016,prioritariamente al piano di assunzioni dicui al Capo III, articolo 8 c.1 del presenteDDL, si procede ad un piano di mobilitàterritoriale e professionale straordinariaper tutti i docenti che risultano titolari dìcontratto di lavoro a tempo indeterminatoalla data di entrata in vigore della presentelegge . Sono considerati utili ai fini dellamobilità straordinaria tutti i posti vacantio disponibili degli attuali organici di di-ritto, di fatto, nonché tutti i posti comuni,di sostegno e per il potenziamento dell’of-ferta formativa dell’organico funzionale edell’autonomia di cui al capo II articolo 2comma 3, al capo III articolo6 c.l e segg.e al capo III articolo8 comma 1 dellapresente legge. La mobilità avverrà se-condo quanto previsto negli allegati C(ORDINE DELLE OPERAZIONI NEI TRA-SFERIMENTI E NEI PASSAGGI DELPERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO)e D (TABELLE DI VALUTAZIONE DEITITOLI E DEI SERVIZI) del CCNI con-cernente la mobilità del personale docente,educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2015/2016. In

Martedì 5 maggio 2015 — 83 — Commissione VII

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ogni caso, qualora la costituzione dell’or-ganico dell’autonomia e funzionale, di cuial capo II articolo 2 comma 3, al capo IIIarticolo6 c.l e segg. e al capo III articolo8comma 1 della presente legge, dovesseavvenire in un momento successivo allascadenza del termine utile ai fini delleoperazioni di mobilità per l’a.s. 2015/16, inottemperanza a quanto previsto dall’arti-colo 1 comma 4 del suindicato CCNI siprocederà alla riapertura della contratta-zione ai fini del trasferimento sui nuoviposti disponibili, con priorità rispetto alleprocedure di immissione in ruolo. Per glianni scolastici 2016/17 e seguenti, priori-tariamente alle immissioni in ruolo, ver-ranno espletate le procedure di mobilitàterritoriale e professionale del personaledi ruolo sui posti vacanti e disponibilianche dell’organico dell’autonomia e fun-zionale.

Conseguentemente: la rubrica « (Pianostraordinario di assunzioni) » è modificata:

« (Piano straordinario di mobilità e pianostraordinario di assunzioni) ».

8. 1024. Attaguile.

Al comma 1, premettere il seguente: 01)il piano straordinario di assunzioni ri-sponde primariamente alle esigenze deglistudenti e tiene conto della composizionedelle classi nello specifico contesto scola-stico.

8. 269. Binetti.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. A partire dall’anno scolastico2015-16 il MIUR è autorizzato ad attuareun piano triennale straordinario di assun-zioni a tempo indeterminato di personaledocente per le istituzioni scolastiche statalidi ogni ordine e grado, per la coperturadei posti vacanti e disponibili nell’organicodell’autonomia e nelle singole istituzioniscolastiche su copertura dei posti e delle

cattedre resisi disponibili per cessazionidal servizio e per trasferimento.

*8. 235. Simonetti, Borghesi.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. A partire dall’anno scolastico2015-16 il MIUR è autorizzato ad attuareun piano triennale straordinario di assun-zioni a tempo indeterminato di personaledocente per le istituzioni scolastiche statalidi ogni ordine e grado, per la coperturadei posti vacanti e disponibili nell’organicodell’autonomia e nelle singole istituzioniscolastiche su copertura dei posti e dellecattedre resisi disponibili per cessazioni diservizio e per trasferimento.

*8. 209. Cristian Iannuzzi.

Al comma 1, sostituire il primo periodocon il seguente: A decorrere dall’annoscolastico 2015-2016 il Ministero dell’istru-zione, dell’università e della ricerca attuaun piano triennale straordinario di assun-zioni a tempo indeterminato di personaledocente per le istituzioni scolastiche statalidi ogni ordine e grado, per la coperturadei posti vacanti e disponibili nell’organicodell’autonomia;

Conseguentemente:

al comma 2, dopo la lettera b) ag-giungere la seguente:

b-bis) i docenti in possesso di abili-tazione conseguita entro il 30 giugno 2015e, con riserva, il personale docente cheabbia maturato il diritto alla frequenza diuno dei corsi abilitanti attivati ai sensidella normativa vigente;

al comma 3, sostituire le parole: a) eb) con le seguenti: a), b) e c).

8. 113. Chimienti, Vacca, Marzana, LuigiGallo, Brescia, Simone Valente, Di Be-nedetto.

Martedì 5 maggio 2015 — 84 — Commissione VII

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Al comma primo sostituire le parole: Perl’anno 2015/2016 con le seguenti: Per glianni scolastici 2015/2016, 2016/2017 e2017/2018;

Conseguentemente:

al comma 2, dopo la lettera b), ag-giungere la seguente:

b-bis): gli iscritti a pieno titolo nellaseconda fascia delle graduatorie di istitutodi ogni provincia. A tal fine, gli Ufficiscolastici territoriali provvedono, entro il30 giugno 2015, alla costituzione di unanuova graduatoria provinciale validaesclusivamente per il reclutamento, daottenere mediante l’incrocio a pettine dellegraduatorie di seconda fascia di ogni isti-tuto del territorio, distinte per ordine egrado di scuola e per singola classe diconcorso. I docenti abilitati dopo tale datapotranno fare domanda di inserimentonella graduatoria provinciale con cadenzaannuale ed entro e non oltre il 31 maggio2017;

al comma 3, secondo periodo, sosti-tuire le parole: I soggetti che appartengonoad entrambe le categorie di cui alle letterea) e b) del comma 2 con le seguenti: Isoggetti che appartengono a due o a tuttele categorie di cui alle lettere a), b) e c) delcomma 2;

sostituire il comma 4 con il seguente:In deroga all’articolo 399 del testo unicodelle disposizioni legislative vigenti in ma-teria di istruzione, relative alle scuole diogni ordine e grado, di cui al decretolegislativo 16 aprile 1994, n. 297, e suc-cessive modificazioni, al piano straordina-rio di assunzioni si provvede secondo lemodalità e le fasi, in ordine di sequenza,di seguito indicate. Nell’anno scolastico2015/2016:

a) i vincitori e gli idonei sono assunti,nell’ambito della regione nella cui gradua-toria di merito sono iscritti, nel limitedella metà posti vacanti e disponibili del-l’organico dell’autonomia, individuati a li-vello di albo territoriale di cui all’articolo7;

b) gli iscritti nelle graduatorie adesaurimento del personale docente sonoassunti, nell’ambito della provincia relativaalla graduatoria in cui sono iscritti, nellimite della metà dei posti vacanti e di-sponibili dell’organico dell’autonomia, in-dividuati a livello di albo territoriale, in-crementati di quelli di cui alla lettera a)rimasti eventualmente vacanti e disponibilial termine della relativa fase;

c) gli iscritti nelle graduatorie d’isti-tuto di cui alla lettera c) del comma 2 sonoassunti in coda alle assunzioni di cui allelettere a) e b) sui posti rimasti eventual-mente vacanti e disponibili al terminedelle relative fasi.

A decorrere dall’anno scolastico 2016/2017gli iscritti nelle graduatorie di cui allalettera b) del comma 2, sulla base dei postivacanti determinati dai pensionamenti, sa-ranno assunti in subordine alla graduato-ria di cui alla lettera b) nel limite dellametà dei posti vacanti e disponibili del-l’organico dell’autonomia, e, per la re-stante parte, nel limite della metà dei postidi cui alla lettera a). In caso di esauri-mento delle graduatorie di cui alle lettereb) e c) si procederà allo scorrimento deiposti per gli iscritti di cui alla lettera a);

al comma 5 sostituire il secondo pe-riodo con il seguente: In caso di indispo-nibilità di posti per gli albi territorialiindicati, si procede all’assunzione l’annoscolastico successivo;

sopprimere il comma 6;

al comma 10 premettere il seguenteperiodo: A decorrere dal 1o giugno 2016 legraduatorie di cui al comma 2, lettera a)perdono efficacia ai fini dell’assunzione.Gli eventuali vincitori residui di cui alcomma 4, lettera a) confluiscono, entro il31 maggio 2016, nella terza fascia dellegraduatorie di cui alla lettera b) delcomma 2;

sostituire le parole: 2015 con le se-guenti: 2018, solo se esaurite, e sostituire leparole: lettere a) e b) con le seguenti:lettere b) e c);

Martedì 5 maggio 2015 — 85 — Commissione VII

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al comma 11, aggiungere, in fine, ilseguente periodo: La seconda e la terzafascia delle graduatorie di istituto conti-nuano ad essere usate per l’assegnazionedegli incarichi di supplenza e a decorreredall’aggiornamento del triennio 2017/20sono costituite su base provinciale;

sostituire il comma 12 con il seguente:A decorrere dall’anno scolastico 2016/2017, ad esaurimento delle graduatorie dicui alle lettere b) e c) del comma 2,l’accesso ai ruoli del personale docente ededucativo della scuola statale avvieneesclusivamente mediante concorsi pubblicinazionali su base regionale per titoli edesami, le cui graduatorie hanno validitàfino all’approvazione della successiva gra-duatoria concorsuale, e comunque nonoltre 3 anni;

all’articolo 7, comma 3, sopprimere lalettera d);

al comma 6, aggiungere, in fine, ilseguente periodo: A tal fine, si dispongonoi seguenti parametri per la formazionedelle classi: a) le sezioni di scuola dell’in-fanzia sono costituite con un numero dibambini non inferiore a 16 e non supe-riore a 24; b) le classi di scuola primariasono costituite da non meno di 12 bambinie non più di 24, elevabili fino a 25 qualoraresiduino resti. Le pluriclassi sono costi-tuite con non più di 14 bambini e nonmeno di 6; c) le classi prime delle scuolesecondarie di primo grado e delle relativesezioni staccate sono costituite da nonmeno di 16 alunni e non più di 24 alunni,elevabili fino a 25 qualora residuino even-tuali resti; d) le classi del primo anno dicorso degli istituti e scuole di istruzionesecondaria di II grado sono costituite connon meno di 24 allievi e non più di 27,tenendo conto degli elementi di valuta-zione e delle procedure previste dall’arti-colo 16, commi 1 e 2, del decreto delPresidente della Repubblica 20 marzo2009, n. 81; qualora fossero presentialunni disabili nelle classi, queste nonpossono superare le 20 unità;

sopprimere il comma 1 dell’articolo12;

all’articolo 24, comma 3, dopo lalettera e), aggiungere la seguente letterac-bis) Ai maggiori oneri derivanti dall’ar-ticolo 8 pari a 150 milioni di euro perl’anno 2015, a 150 milioni di euro per il2016 e a 150 milioni di euro per il 2017,si provvede mediante corrispondente ridu-zione in termini lineari delle dotazionifinanziarie disponibili, iscritte a legisla-zione vigente in termini di competenza ecassa, nell’ambito delle spese rimodulabilidelle missioni di spesa di ciascun mini-stero di cui all’articolo 21, comma 5,lettera b) della legge 31 dicembre 2009,n. 196.

8. 231. Simonetti, Borghesi.

All’articolo 8, apportare le seguenti mo-difiche:

a) al comma 1, sostituire le parole:Per l’anno scolastico 2015/2016 con leseguenti: Per gli anni scolastici 2015/2016,2016/2017 e 2017/2018;

b) al comma 2, dopo il punto b),inserire il seguente: c-bis) gli iscritti apieno titolo nella seconda fascia dellegraduatorie di istituto di ogni provincia. Atal fine, gli Uffici scolastici territorialiprovvedono, entro il 30 giugno 2015, allacostituzione di una nuova graduatoria pro-vinciale valida esclusivamente per il reclu-tamento, da ottenere mediante l’incrocio apettine delle graduatorie di seconda fasciadi ogni istituto del territorio, distinte perordine e grado di scuola e per singolaclasse di concorso. I docenti abilitati dopotale data potranno fare domanda di inse-rimento nella graduatoria provinciale concadenza annuale ed entro e non oltre il 31maggio 2017;

c) al comma 3 sostituire le parole: Isoggetti che appartengono a entrambe lecategorie di cui alle lettere a) e b) delcomma 2 con le seguenti: I soggetti cheappartengono a due o a tutte le categoriedi cui alle lettere a), b) e c) del comma 2;

d) sostituire il comma 4 con il se-guente: In deroga all’articolo 399 del testo

Martedì 5 maggio 2015 — 86 — Commissione VII

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unico delle disposizioni legislative vigentiin materia di istruzione, relative allescuole di ogni ordine e grado, di cui aldecreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,e successive modificazioni, at piano straor-dinario di assunzioni si provvede secondole modalità e le fasi, in ordine di sequenza,di seguito indicate. Nell’anno scolastico2015/2016:

a) i vincitori sono assunti, nell’ambitodella regione nella cui graduatoria di me-rito sono iscritti, nel limite del 50 percento dei posti vacanti e disponibili del-l’organico dell’autonomia, individuati a li-vello di albo territoriale di cui all’articolo7;

b) gli iscritti nelle graduatorie adesaurimento del personale docente sonoassunti, nell’ambito della provincia relativaalla graduatoria in cui sono iscritti, nellimite del restante 50 per cento dei postivacanti e disponibili dell’organico dell’au-tonomia, individuati a livello di albo ter-ritoriale, incrementati di quelli di cui allalettera a) rimasti eventualmente vacanti edisponibili al termine della relativa fase;

c) gli iscritti nelle graduatorie pro-vinciali di cui alla lettera c) del comma 2sono assunti, al termine delle fasi prece-denti, in relazione ai posti vacanti residuinell’organico dell’autonomia, privi di aspi-ranti di cui alle lettere a) e b) del presentecomma.

Negli anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018 si procede all’assunzione, sulla basedei posti vacanti determinati dai pensio-namenti, degli eventuali docenti residuiiscritti nella graduatoria di cui alla letterab), nel limite del 50 per cento dei postivacanti e disponibili dell’organico dell’au-tonomia, e degli iscritti nelle graduatorieprovinciali di cui alla lettera c) del comma2, nel limite del restante 50 per cento deiposti, incrementati di quelli vacanti permancanza di iscritti di cui alla lettera b);

e) al comma 5 sopprimere le parole:In caso di indisponibilità di posti per glialbi territoriali indicati, non si procedeall’assunzione;

f) sopprimere il comma 6;

g) al comma 10 inserire in inizio ilseguente periodo: A decorrere dal 1o giu-gno 2016 le graduatorie di cui al comma2, lettera a) perdono efficacia ai fini del-l’assunzione. Gli eventuali vincitori residuidi cui al comma 4, lettera a) confluiscono,entro il 31 maggio 2016, nella terza fasciadelle graduatone di cui alla lettera b) delcomma 2, previa scelta della provincia diinserimento.

h) al comma 10, sostituire le parole: Adecorrere dal 1o settembre con le seguenti:A decorrere dal 1o settembre 2018, solo seesaurite, e sostituire le lettere a) e b) conle seguenti: lettere b) e c);

i) al comma 11 aggiungere in fine ilperiodo: La seconda e la terza fascia dellegraduatorie di istituto continuano ad es-sere utilizzate per l’assegnazione degli in-carichi di supplenza e a decorrere dall’ag-giornamento del triennio 2017/2020 sonocostituite su base provinciale;

l) sostituire il comma 12 con il se-guente: A decorrere dall’anno scolastico2018/2019, ad esaurimento delle gradua-torie di cui alle lettere b) e c) del comma2, l’accesso ai ruoli del personale docenteed educativo della scuola statale avvieneesclusivamente mediante concorsi pubblicinazionali su base regionale per titoli edesami, le cui graduatorie hanno validitàfino all’approvazione della successiva gra-duatoria concorsuale, e comunque nonoltre 3 anni. A tal fine, entro il 30 aprile2017, si dispone l’indizione di un concorsopubblico per la copertura dei posti vacantidi ogni ordine e grado relativi al triennio2018/2021, con assunzioni a decorreredall’anno scolastico 2018/2019. Solo incaso di mancato assorbimento delle gra-duatorie di cui alle lettere b) e c) delcomma 2, o anche di una sola delle due,si procede alle assunzioni in ruolo tramiteun doppio canale di reclutamento da con-corso e graduatorie, in modo paritario,fino ad assorbimento e abolizione defini-tiva delle stesse. In tal caso, si dispone laconfluenza degli iscrìtti nelle graduatorie

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di cui al comma 2, lettere b) e c), inun’unica graduatoria provinciale di naturatransitoria.

8. 1001. Pizzolante.

Al comma 1 sostituire le parole: Perl’anno scolastico 2015/2016 con le seguenti:Per gli anni scolastici 2015/16, 2016/17 e2017/18;

Conseguentemente al comma 2 soppri-mere le parole: e inseriti negli albi di cuiall’articolo 7;

dopo la lettera b), aggiungere la se-guente:

b-bis) gli iscritti a pieno titolo nellaseconda fascia delle graduatorie di istitutodi ogni provincia. A tal fine, gli Ufficiscolastici territoriali provvedono, entro il30 giugno 2015, alla costituzione di unanuova graduatoria provinciale validaesclusivamente per il reclutamento, daottenere mediante l’incrocio a pettine dellegraduatorie di seconda fascia di ogni isti-tuto del territorio, distinte per ordine egrado di scuola e per singola classe diconcorso. I docenti abilitati dopo tale datapotranno fare domanda di inserimentonella graduatoria provinciale con cadenzaannuale ed entro e non oltre il 31 maggio2017;.

8. 1000. Pizzolante.

All’articolo 8 apportare le seguenti mo-difiche:

a) al comma 1 sostituire le parole: Perl’anno scolastico 2015/2016 con le seguenti:Per gli anni scolastici 2015/16, 2016/17 e2017/18;

b) al comma 2 sopprimere le parole:e inseriti negli albi di cui all’articolo 7;

c)al comma 2 inserire dopo la letterab) la seguente:

« b-bis) gli iscritti a pieno titolo nellaseconda fascia delle graduatorie di istitutodi ogni provincia. A tal fine, gli Uffici

scolastici territoriali provvedono, entro il30 giugno 2015, alla costituzione di unanuova graduatoria provinciale validaesclusivamente per il reclutamento, daottenere mediante l’incrocio a pettine dellegraduatorie di seconda fascia di ogni isti-tuto del territorio, distinte per ordine egrado di scuola e per singola classe diconcorso. I docenti abilitati dopo tale datapotranno fare domanda di inserimentonella graduatoria provinciale con cadenzaannuale ed entro e non oltre il 31 maggio2017 »;

d) sostituire il comma 4 con il se-guente: In deroga all’articolo 399 del testounico delle disposizioni legislative vigentiin materia di istruzione, relative allescuole di ogni ordine e grado, di cui aldecreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,e successive modificazioni, al piano straor-dinario di assunzioni si provvede secondole modalità e le fasi, in ordine di sequenza,di seguito indicate. Nell’anno scolastico2015/2016:

a) i vincitori sono assunti, nell’ambitodella regione nella cui graduatoria di me-rito sono iscritti, nel limite del 50 percento dei posti vacanti e disponibili del-l’organico dell’autonomia;

b) gli iscritti nelle graduatorie adesaurimento del personale docente sonoassunti, nell’ambito della provincia relativaalla graduatoria in cui sono iscritti, nellimite del restante 50 per cento dei postivacanti e disponibili dell’organico dell’au-tonomia, incrementati di quelli di cui allalettera a) rimasti eventualmente vacanti edisponibili al termine della relativa fase;

c) gli iscritti nelle graduatorie pro-vinciali di cui alla lettera c) del comma 2sono assunti, al termine delle fasi prece-denti, in relazione ai posti vacanti residuinell’organico dell’autonomia, privi di aspi-ranti di cui alle lettere a) e b) del presentecomma.

Negli anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018 si procede all’assunzione, sulla basedei posti vacanti determinati dai pensio-namenti, degli eventuali docenti residui

Martedì 5 maggio 2015 — 88 — Commissione VII

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iscritti nella graduatoria di cui alla letterab), nel limite del 50 per cento dei postivacanti e disponibili, e degli iscritti nellegraduatorie provinciali di cui alla lettera c)del comma 2, nel limite del restante 50 percento dei posti, incrementati di quellivacanti per mancanza di iscritti di cui allalettera b);

e) al comma 5 sopprimere il seguenteperiodo: In caso di indisponibilità di postiper gli albi territoriali indicati, non sìprocede all’assunzione;

f) sopprimere il comma 6;

g) al comma 10 premettere il seguenteperiodo: A decorrere dal 1o giugno 2016 legraduatorie di cui al comma 2, lettera a)perdono efficacia ai fini dell’assunzione.Gli eventuali vincitori residui di cui alcomma 4, lettera a) confluiscono, entro il31 maggio 2016, nella terza fascia dellegraduatorie di cui alla lettera b) delcomma 2, previa scelta della provincia diinserimento.

h) al comma 10, sostituire le parole: Adecorrere dal 1o settembre con le seguenti:A decorrere dal 1o settembre 2018, solo seesaurite;

i) al comma 10 sostituire le parole:lettere a) e b) con le seguenti: lettere b) ec);

l) al comma 11, inserire in fine ilperiodo: La seconda e la terza fascia dellegraduatorie di istituto continuano ad es-sere utilizzate per l’assegnazione degli in-carichi di supplenza e a decorrere dall’ag-giornamento del triennio 2017/2020 sonocostituite su base provinciale;

m) sostituire il comma 12 con ilseguente:

« 12. A decorrere dall’anno scolastico2018/2019, ad esaurimento delle gradua-torie di cui alle lettere b) e c) del comma2, l’accesso ai ruoli del personale docenteed educativo della scuola statale avvieneesclusivamente mediante concorsi pubblicinazionali su base regionale per titoli edesami, le cui graduatorie hanno validitàfino all’approvazione della successiva gra-

duatoria concorsuale, e comunque nonoltre 3 anni. A tal fine, entro il 30 aprile2017, si dispone l’indizione di un concorsopubblico per la copertura dei posti vacantidi ogni ordine e grado relativi al triennio2018/2021, con assunzioni a decorreredall’anno scolastico 2018/2019. Solo incaso di mancato assorbimento delle gra-duatorie di cui alle lettere b) e c) delcomma 2, o anche di una sola delle due,si procede alte assunzioni in ruolo tramiteun doppio canale di reclutamento da con-corso e graduatorie, in modo paritario,fino ad assorbimento e abolizione defini-tiva delle stesse. In tal caso, si dispone laconfluenza degli iscritti nelle graduatoriedi cui al comma 2, lettere b) e c), inun’unica graduatoria provinciale di naturatransitoria.

8. 1002. Pizzolante.

Al comma 1, primo periodo, dopo leparole 2015-2016, aggiungere le seguenti2016-2017 e 2017-18.

8. 18. Albini, Fossati.

Al comma 1, primo periodo sostituire leparole: è autorizzato ad attuare con leseguenti: realizza, entro il 31 agosto 2015.

8. 106. Vacca, Chimienti, Simone Va-lente, Brescia, Luigi Gallo, Marzana,D’Uva, Di Benedetto.

Al comma 1, primo periodo, sostituire leparole: è autorizzato ad attuare con leseguenti: realizza.

8. 104. Chimienti, Vacca, Simone Va-lente, Brescia, Luigi Gallo, Marzana,D’Uva, Di Benedetto.

Al comma 1, primo periodo, sostituire leparole: è autorizzato ad attuare con leseguenti: attua.

8. 105. Chimienti, Vacca, Simone Va-lente, Brescia, Luigi Gallo, Marzana,D’Uva, Di Benedetto.

Martedì 5 maggio 2015 — 89 — Commissione VII

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Al comma 1, dopo le parole: è autoriz-zato ad attuare sono inserite le seguenti: invia prioritaria, un piano straordinario ditrasferimenti interprovinciali su tutti i po-sti vacanti e disponibili nell’organico fun-zionale e dell’autonomia con relativa eli-minazione del vincolo triennale, anchetramite la riapertura delle procedure dellaMobilità di cui alla clausola di salvaguar-dia CCNL Scuola. Ai relativi trasferimentinon si applica la disciplina dell’iscrizionenegli albi territoriali e di proposta dell’in-carico da parte del dirigente scolastico dicui all’articolo 7, comma 2, nonché, per lerestanti disponibilità ad attuare.

8. 19. Michele Bordo.

Al comma 1, dopo le parole: è autoriz-zato ad attuare aggiungere le seguenti: , invia prioritaria, un piano straordinario ditrasferimenti interprovinciali sul 50percento dei posti vacanti e disponibili nel-l’organico funzionale e dell’autonomia conrelativa eliminazione del vincolo triennale.Sarà predisposta una riapertura delle pro-cedure della Mobilità come già previstonella clausola di salvaguardia inserita alCCNL. Ai relativi trasferimenti non siapplica la disciplina dell’iscrizione neglialbi territoriali e di proposta dell’incaricoda parte del dirigente scolastico di cuiall’articolo 7, comma 2, nonché per ilrestante 50per cento.

8. 21. Pilozzi.

Al comma 1, dopo le parole: è autoriz-zato ad attuare sono inserite le seguenti: ,in via prioritaria, un piano straordinariodi trasferimenti interprovinciali su tutti iposti vacanti e disponibili nell’organicofunzionale e dell’autonomia con relativaeliminazione del vincolo triennale, anchetramite la riapertura delle procedure dellaMobilità di cui alla clausola di salvaguar-dia CCNL Scuola. Ai relativi trasferimentinon si applica la disciplina dell’iscrizionenegli albi territoriali e di proposta dell’in-carico da parte del dirigente scolastico di

cui all’articolo 7, comma 2, nonché per lerestanti disponibilità.

8. 20. Pilozzi.

Al, comma 1, dopo le parole: pianostraordinario di assunzioni a tempo inde-terminato di personale docente, aggiungerele seguenti: , educativo, amministrativo,tecnico e ausiliario.

Conseguentemente:

1) al medesimo articolo, dopo ilcomma 12 aggiungere il seguente:

« 12-bis. Per l’anno 2015, in aggiunta allesomme già assegnate, una quota parte paria 150 milioni di euro delle maggiori en-trate di cui all’articolo 1, comma 7, dellalegge 15 dicembre 2014, n. 186, è asse-gnata alle misure di cui al comma 1 delpresente articolo. Il Ministro dell’economiae delle finanze, con proprio decreto, daemanare entro il 30 settembre 2015, de-stina a tale scopo la quota parte di cui alpresente comma. Qualora dal monitorag-gio delle entrate di cui al periodo prece-dente emerga un andamento che nonconsenta la copertura di tali oneri, ilMinistro dell’economia e delle finanze, conproprio decreto, da emanare entro il 30settembre 2015, stabilisce l’aumento dellamisura degli acconti ai fini dell’IRES edell’IRAP, dovuti per il periodo d’imposta2015, in misura tale da assicurare il con-seguimento dei predetti obiettivi anche aifini della eventuale compensazione delleminori entrate che si dovessero generareper effetto dell’aumento degli acconti. »

2) le seguenti disposizioni sono sop-presse:

1) commi 1,2 e 3 dell’articolo 10;

2) comma 7 dell’articolo 7,

3) articolo 11;

e conseguentemente:

a) all’articolo 24, comma 1, dopo ilprimo periodo aggiungere il seguente: « Alfine di provvedere ai maggiori oneri deri-

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vanti dalle disposizioni di cui all’articolo 8comma 1, i limiti d’impegno finanziario dicui al precedente periodo, si intendonoincrementati dai maggiori introiti derivantidalle disposizioni di cui al medesimo ar-ticolo 8, comma 12-bis. »;

b) all’articolo 24, comma 3, sonoapportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: « 7, comma 7 » e « 11 »sono soppresse, mentre le parole: « 10,commi 3 e » sono sostituite dalle parole:« 10, comma 5 »;

2) alla lettera a), le parole: « 1.000milioni » sono sostituite dalle seguenti:« 470 milioni » e le parole: « 3.000 » sonosostituite dalle seguenti: « 2.383,863 ».

8. 1076. Pannarale, Giancarlo Giordano,Airaudo, Placido.

Al comma 1, primo periodo, dopo leparole: piano straordinario di assunzioni atempo indeterminato di personale docente,aggiungere le seguenti: , educativo, ammi-nistrativo, tecnico e ausiliario.

Conseguentemente:

dopo il comma 12 aggiungere il se-guente:

12-bis. Per l’anno 2015, in aggiunta allesomme già assegnate, una quota parte paria 150 milioni di euro delle maggiori en-trate di cui all’articolo 1, comma 7, dellalegge 15 dicembre 2014, n. 186, è asse-gnata alle misure di cui al comma 1 delpresente articolo. Il Ministro dell’economiae delle finanze, con proprio decreto, daemanare entro il 30 settembre 2015, de-stina a tale scopo la quota parte di cui alpresente comma. Qualora dal monitorag-gio delle entrate di cui al periodo prece-dente emerga un andamento che nonconsenta la copertura di tali oneri, ilMinistro dell’economia e delle finanze, conproprio decreto, da emanare entro il 30settembre 2015, stabilisce l’aumento dellamisura degli acconti ai fini dell’IRES edell’IRAP, dovuti per il periodo d’imposta

2015, in misura tale da assicurare il con-seguimento dei predetti obiettivi anche aifini della eventuale compensazione delleminori entrate che si dovessero generareper effetto dell’aumento degli acconti;

all’articolo 10:

al comma 1, sostituire le parole: euro500 annui con le seguenti: euro 93 annui;

al comma 3, sostituire le parole: euro381,137 milioni con le seguenti: euro 331milioni;

sopprimere l’articolo 11;

all’articolo 24, comma 1, dopo ilprimo periodo aggiungere il seguente: Alfine di provvedere ai maggiori oneri deri-vanti dalle disposizioni di cui all’articolo 8,comma 1, i limiti d’impegno finanziario dicui al precedente periodo, si intendonoincrementati della quota pari a 150 mi-lioni di euro per l’anno 2015 derivantedalla disposizione di cui al medesimoarticolo 8, comma 12-bis.

8. 309. Pannarale, Giancarlo Giordano,Airaudo, Placido.

Al comma 1, primo periodo, dopo leparole: piano straordinario di assunzioni atempo indeterminato di personale docente,aggiungere le seguenti: , educativo, ammi-nistrativo, tecnico e ausiliario.

Conseguentemente:

dopo il comma 12, aggiungere il se-guente:

12-bis. Per l’anno 2015, in aggiunta allesomme già assegnate, una quota parte paria 150 milioni di euro delle maggiori en-trate di cui all’articolo 1, comma 7, dellalegge 15 dicembre 2014, n. 186, è asse-gnata alle misure di cui al comma 1 delpresente articolo. Il Ministro dell’economiae delle finanze, con proprio decreto, daemanare entro il 30 settembre 2015, de-stina a tale scopo la quota parte di cui alpresente comma. Qualora dal monitorag-gio delle entrate di cui al periodo prece-

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dente emerga un andamento che nonconsenta la copertura di tali oneri, ilMinistro dell’economia e delle finanze, conproprio decreto, da emanare entro il 30settembre 2015, stabilisce l’aumento dellamisura degli acconti ai fini dell’IRES edell’IRAP, dovuti per il periodo d’imposta2015, in misura tale da assicurare il con-seguimento dei predetti obiettivi anche aifini della eventuale compensazione delleminori entrate che si dovessero generareper effetto dell’aumento degli acconti.

all’articolo 10, al comma 1, sostituirele parole: euro 500 annui con le seguenti:euro 93 annui;

al medesimo articolo 10, al comma 3,sostituire le parole: euro 381,137 milionicon le seguenti: euro 331 milioni;

sopprimere l’articolo 11;

all’articolo 24, comma 1, dopo le pa-role: è incrementata, aggiungere le seguenti:in aggiunta a quanto previsto dal comma12-bis dell’articolo 8.

8. 308. Pannarale, Giancarlo Giordano,Airaudo, Placido.

Al comma 1, primo periodo, sostituire leparole da: a tempo indeterminato fino a:statali con le seguenti: a tempo determi-nato da trasformare in tempo indetermi-nato dopo tre anni di servizio svolti senzademerito e con valutazioni positive daparte del dirigente scolastico e il Consigliod’Istituto.

8. 46. Altieri, Marti, Di Stato, Ciracì.

Al comma 1 dopo le parole: di personaledocente inserire le seguenti: ed educativononché di assistenti tecnici, amministrativie collaboratori scolastici.

Conseguentemente, all’articolo 24,comma 1 dopo le parole: docente inserire

le seguenti: e di assistenti tecnici, ammi-nistrativi e collaboratori scolastici.

8. 1037. Marzana, Brescia, Chimienti,Vacca, Simone Valente, Luigi Gallo,D’Uva, Di Benedetto.

Al comma 1, primo periodo dopo leparole: di personale docente inserire leseguenti: ed educativo nonché di assistentitecnici, amministrativi e collaboratori sco-lastici.

8. 99. Vacca, Marzana, Brescia, Chi-mienti, Simone Valente, Luigi Gallo,D’Uva, Di Benedetto.

Al comma 1, primo periodo, dopo leparole: di personale docente aggiungere leseguenti: ed educativo.

8. 102. Brescia, Marzana, Chimienti,Vacca, Simone Valente, Luigi Gallo,D’Uva, Di Benedetto.

Al comma 1, dopo le parole: di perso-nale docente inserire le seguenti: e ATA;

Conseguentemente, all’articolo 24,comma 1 dopo le parole: docente inserirele seguenti: e ATA.

8. 1028. Chimienti, Vacca, Marzana,Luigi Gallo, Brescia, Simone Valente, DiBenedetto.

Al comma 1, primo periodo, dopo leparole: di personale docente aggiungere leseguenti: e ATA.

* 8.112. Chimienti, Vacca, Marzana, LuigiGallo, Brescia, Simone Valente, Di Be-nedetto.

Al comma 1, primo periodo, dopo leparole: di personale docente aggiungere leseguenti: e ATA

* 8.2. Ciracì, Altieri, Fucci, Marti

Martedì 5 maggio 2015 — 92 — Commissione VII

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Al comma 1, primo periodo, aggiungeredopo le parole: organico dell’autonomia leseguenti parole: e di personale ammini-strativo, tecnico e ausiliare.

Di conseguenza, all’articolo 24, primoperiodo, aggiungere dopo la parole: perso-nale docente le parole: personale ammini-strativo, tecnico e ausiliare.

8. 47. Polverini, Centemero, Palmieri

All’articolo 8 apportare le seguenti mo-dificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole da:nell’organico dell’autonomia sino alla finedel comma con le seguenti: nonché deiposti di fabbisogno territoriale equivalentesu cui siano state attivate, nell’a.s. 2014/2015, supplenze annuali con contatti atempo determinato con scadenza al 30giugno 2015;

b) al comma 2 sopprimere le parole:iscritti negli albi di cui all’articolo 7;

c) al comma 2, lettera b), sostituire leparole: i vincitori presenti con le seguenti:i candidati inseriti a pieno titolo nellegraduatorie di merito e sopprimere le pa-role: nelle graduatorie;

d) al comma 2, dopo la lettera b),inserire la seguente:

c) i soggetti in possesso di idoneotitolo di abilitazione all’insegnamento alladata di scadenza prevista per la presen-tazione delle domande di cui al comma 3;

e) al comma 4, lettera a), sostituire leparole: i vincitori presenti con le seguenti:i candidati inseriti a pieno titolo nellegraduatorie di merito;

f) al comma 4, lettera b) dopo leparole: del personale docente inserire leseguenti: , nonché gli abilitati all’insegna-mento di cui alla lettera c) del comma 2,;

g) sopprimere i commi 5, 6, 7;

h) al comma 10 sostituire la parola:2015 con la seguente: 2018;

i) al comma 11 sostituire le parole:2016/2017 con le seguenti: 2017/2018;

Conseguentemente:

all’articolo 2, sopprimere i commi 11e 13;

all ’articolo 6 apportare le seguentimodificazioni:

a) ed comma 1, sopprimere le parole:e quelli per il potenziamento dell’offertaformativa;

b) al comma 3, sopprimere le parole:I posti dell’organico sono coperti dal di-rigente scolastico con il personale iscrittonegli albi ai sensi dell’articolo 7;

all’articolo 7 sopprimere i commi 2, 3e 4.

8. 1032. Vacca, Simone Valente, Mar-zana, Chimienti, Brescia, Luigi Gallo,D’Uva, Di Benedetto.

Al comma 1, primo periodo, sostituire leparole da: nell’organico dell’autonomiasino alla fine del comma con le seguenti:nonché dei posti di fabbisogno territorialeequivalente su cui siano state attivate,nell’a.s. 2014/2015, supplenze annuali concontatti a tempo determinato con sca-denza al 30 giugno 2015;

b) al comma 2, lettera b), sostituire leparole: i vincitori presenti con le seguenti:i candidati inseriti a pieno titolo nellegraduatorie di merito e sopprimere le pa-role: nelle graduatorie;

c) al comma 2, dopo la lettera b),inserire la seguente:

« c) i soggetti in possesso di idoneotitolo di abilitazione all’insegnamento alladata di scadenza prevista per la presen-tazione delle domande di cui al comma3 »;

d) al comma 4, lettera a), sostituire leparole: i vincitori con le seguenti: i candi-dati inseriti a pieno titolo nelle graduato-rie di merito;

Martedì 5 maggio 2015 — 93 — Commissione VII

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e) al comma 4, lettera b) dopo leparole: del personale docente inserire leseguenti: , nonché gli abilitati all’insegna-mento di cui alla lettera c) del comma 2,;

f) sopprimere i commi 5, 6, 7;

g) al comma 10 sostituire la parola:2015 con la seguente: 2018;

h) al comma 11 sostituire le parole:2016/2017 con le seguenti: 2017/2018;

Conseguentemente, all’articolo 2, comma3, sopprimere la lettera d).

8. 1035. Vacca, Simone Valente, Mar-zana, Chimienti, Brescia, Luigi Gallo,D’Uva, Di Benedetto.

All’articolo 8 apportare le seguenti mo-dificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: nel-l’organico dell’autonomia inserire le se-guenti: nonché dei posti di fabbisognoterritoriale equivalente su cui siano stateattivate, nell’a.s. 2014/2015, supplenze an-nuali con contatti a tempo determinatocon scadenza al 30 giugno 2015;

b) al comma 2 sopprimere le parole:iscritti negli albi di cui all’articolo 7;

c) al comma 2, lettera b), sostituire leparole: i vincitori presenti con le seguenti:i candidati inseriti a pieno titolo nellegraduatorie di merito e sopprimere le pa-role: nelle graduatorie;

d) al comma 2, dopo la lettera b),inserire la seguente:

« c) i soggetti in possesso di idoneo titolodi abilitazione all’insegnamento alla datadi scadenza prevista per la presentazionedelle domande di cui al comma 3 »;

e) al comma 4, lettera a), sostituire leparole: i vincitori con le seguenti: i candi-dati inseriti a pieno titolo nelle graduato-rie di merito;

f) al comma 4, lettera b) dopo leparole: del personale docente inserire le

seguenti: , nonché gli abilitati all’insegna-mento di cui alla lettera c) del comma 2, »;

g) sopprimere i commi 5, 6, 7;

h) al comma 10 sostituire la parola:2015 con la seguente: 2018;

i) al comma 11 sostituire le parole:2016/2017 con le seguenti: 2017/2018;

Conseguentemente,

all’articolo 2, sopprimere i commi 11e 13;

all’articolo 6, al comma 3, sopprimerele parole: posti dell’organico sono copertidal dirigente scolastico con il personaleiscritto negli albi ai sensi dell’articolo 7;

all’articolo 7 sopprimere i commi 2, 3e 4;

Conseguentemente dopo il comma 3 del-l’articolo 24, aggiungere i seguenti:

3-bis. I regimi dì esenzione, esclusionee favore fiscale, di cui all’allegato c-bis) aldecreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 15 lu-glio 2011, n. 111, sono ridotti, con l’esclu-sione delle disposizioni a tutela dei redditidi lavoro dipendente e autonomo, deiredditi di pensione, della famiglia, dellasalute, delle persone economicamente osocialmente svantaggiate, del patrimonioartistico e culturale, della ricerca e del-l’ambiente, in misura tale da determinarerisparmi per una somma complessiva noninferiore a 200 milioni di euro a decorreredall’anno 2015. Con uno o più regolamentidel Ministro dell’economia e delle finanze,da emanare ai sensi dell’articolo 17,comma 3, della legge 23 agosto 1988,n. 400, sono stabilite le modalità tecnicheper l’attuazione del presente comma conriferimento ai singoli regimi interessati.

A decorrere dall’anno 2015, le maggiorientrate derivanti dall’attuazione delle di-sposizioni di cui al presente disposizione,accertate annualmente con decreto delMinistero dell’economia e delle finanze,sono Rassegnate al fondo di cui all’articolo

Martedì 5 maggio 2015 — 94 — Commissione VII

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1, comma 235, della legge 24 dicembre2012, n. 228, per essere destinate allefinalità di cui al presente articolo.

Qualora, in ragione delle deroghe intro-dotte al sistema previdenziale di cui al-l’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre2011, n. 201, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 22 dicembre 2011,n. 214, e successive modificazioni, risulti ilraggiungimento del limite delle risorse peresse stanziate dalla presente e da altreleggi, per soddisfare le ulteriori domanderelative ai soggetti inclusi tra i beneficiaridelle deroghe si procede a riduzioni ulte-riori dei regimi di esenzione, ad esclusionee favore fiscale a tutela dei redditi dilavoro dipendente e autonomo, dei redditidi pensione, della famiglia, della salute,delle persone economicamente o social-mente svantaggiate, del patrimonio arti-stico e culturale, della ricerca e dell’am-biente.

3-ter. Dalla data di entrata in vigore deiregolamenti di cui al comma 3-quater,sono abrogate le disposizioni che determi-nano trasferimenti a imprese, di partecorrente o in conto capitale, non giustifi-cati da una situazione di fallimento dimercato.

3-quater. Il Governo provvede a ema-nare, entro il 30 dicembre 2015, uno o piùregolamenti, ai sensi dell’articolo 17,comma 2, della legge 23 agosto 1988,n. 400, e successive modificazioni, per in-dividuare le disposizioni di legge e rego-lamentari che sono abrogate ai sensi delcomma 3-bis. I regolamenti determinanorisparmi pari a 600 milioni di euro adecorrere dal 2016. 3-quinquies. Sonoescluse dall’abrogazione disposta ai sensidel comma 3-quater le disposizioni cheprevedono incentivi:

a) finanziabili con fondi europei;

b) diretti a compensare l’adempi-mento di obblighi di servizio pubblico, conparticolare riferimento, ai settori del-l’istruzione e della ricerca, della sanità,

dell’assistenza sociale e dei trasporti, nelrispetto dei criteri stabiliti dal diritto del-l’Unione europea.

3-sexies. Possono essere altresì escluseall’abrogazione disposta ai sensi delcomma 3-quater le disposizioni che pre-vedono incentivi destinati a:

a) promuovere la realizzazione diimportanti progetti di comune interesseeuropeo;

b) promuovere la cultura nonché laconservazione e la valorizzazione del pa-trimonio artistico, paesaggistico o ambien-tale.

3-sexies. Ai fini dell’individuazione delledisposizioni da abrogare ai sensi delcomma 3-ter e degli incentivi da ammet-tere ai sensi dei commi 3-quinquies e3-sexies, il Governo si avvale del parere diun apposito comitato tecnico, che procedea verificare la loro necessità e idoneità incaso di una situazione di fallimento dimercato. Il comitato è istituito e discipli-nato con decreto del Presidente del Con-siglio dei ministri.

8. 1033. Vacca, Simone Valente, Mar-zana, Chimienti, Brescia, Luigi Gallo,D’Uva, Di Benedetto.

All’articolo 8 apportare le seguenti mo-dificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: nel-l’organico dell’autonomia » inserire le se-guenti « nonché dei posti di fabbisognoterritoriale equivalente su cui siano stateattivate, nell’a.s. 2014/2015, supplenze an-nuali con contatti a tempo determinatocon scadenza al 30 giugno 2015;

b) al comma 2, lettera b), sostituire leparole: i vincitori presenti con le seguenti:i candidati inseriti a pieno titolo nellegraduatorie di merito e sopprimere le pa-role: nelle graduatorie;

c) al comma 2, dopo la lettera b),inserire la seguente:

Martedì 5 maggio 2015 — 95 — Commissione VII

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« c) i soggetti in possesso di idoneotitolo di abilitazione all’insegnamento alladata di scadenza prevista per la presen-tazione delle domande di cui al comma3 »;

d) al comma 4, lettera a), sostituire leparole: i vincitori con le seguenti: i candi-dati inseriti a pieno titolo nelle graduato-rie di merito;

e) al comma 4, lettera b) dopo leparole: del personale docente inserire leseguenti: , nonché gli abilitati all’insegna-mento di cui alla lettera c) del comma 2,;

f) sopprimere i commi 5, 6, 7;

g) al comma 10 sostituire la parola:2015 con la seguente: 2018;

h) al comma 11 sostituire le parole:2016/2017 con le seguenti: 2017/2018;

Conseguentemente,

all’articolo 2, sopprimere i commi 11e 13;

all’articolo 6, al comma 3, sostituire leparole: dell’organico con le seguenti: per ilpotenziamento dell’offerta formativa;

all’articolo 7 sopprimere i commi 2, 3e 4;

Conseguentemente dopo il comma 3 del-l’articolo 24, aggiungere i seguenti:

3-bis. I regimi di esenzione, esclusionee favore fiscale, di cui all’allegato c-bis) aldecreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 15 lu-glio 2011, n. 111, sono ridotti, con l’esclu-sione delle disposizioni a tutela dei redditidi lavoro dipendente e autonomo, deiredditi di pensione, della famiglia, dellasalute, delle persone economicamente osocialmente svantaggiate, del patrimonioartistico e culturale, della ricerca e del-l’ambiente, in misura tale da determinarerisparmi per una somma complessiva noninferiore a 200 milioni di euro a decorreredall’anno 2015. Con uno o più regolamentidel Ministro dell’economia e delle finanze,da emanare ai sensi dell’articolo 17,

comma 3, della legge 23 agosto 1988,n. 400, sono stabilite le modalità tecnicheper l’attuazione del presente comma conriferimento ai singoli regimi interessati.

A decorrere dall’anno 2015, le maggiorientrate derivanti dall’attuazione delle di-sposizioni di cui al presente disposizione,accertate annualmente con decreto delMinistero dell’economia e delle finanze,sono riassegnate al fondo di cui all’articolo1, comma 235, della legge 24 dicembre2012, n. 228, per essere destinate allefinalità di cui al presente articolo.

Qualora, in ragione delle deroghe intro-dotte al sistema previdenziale di cui al-l’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre2011, n. 201, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 22 dicembre 2011,n. 214, e successive modificazioni, risulti ilraggiungimento del limite delle risorse peresse stanziate dalla presente e da altreleggi, per soddisfare le ulteriori domanderelative ai soggetti inclusi tra i beneficiaridelle deroghe si procede a riduzioni ulte-riori dei regimi di esenzione, ad esclusionee favore fiscale a tutela dei redditi dilavoro dipendente e autonomo, dei redditidi pensione, delia famiglia, della salute,delle persone economicamente o social-mente svantaggiate, del patrimonio arti-stico e culturale, della ricerca e dell’am-biente.

3-ter. Dalla data di entrata in vigoredei regolamenti di cui al comma 3-quater,sono abrogate le disposizioni che determi-nano trasferimenti a imprese, di partecorrente o in conto capitale, non giustifi-cati da una situazione di fallimento dimercato.

3-quater. Il Governo provvede a ema-nare, entro il 30 dicembre 2015, uno o piùregolamenti, ai sensi dell’articolo 17,comma 2, della legge 23 agosto 1988,n. 400, e successive modificazioni, per in-dividuare le disposizioni di legge e rego-lamentari che sono abrogate ai sensi delcomma 3-bis. I regolamenti determinanorisparmi pari a 600 milioni di euro a

Martedì 5 maggio 2015 — 96 — Commissione VII

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decorrere dal 2016. 3-quinquies. Sonoescluse dall’abrogazione disposta ai sensidel comma 3-quater le disposizioni cheprevedono incentivi:

a) finanziabili con fondi europei;

b) diretti a compensare l’adempi-mento di obblighi di servizio pubblico, conparticolare riferimento, ai settori del-l’istruzione e della ricerca, della sanità,dell’assistenza sociale e dei trasporti, nelrispetto dei criteri stabiliti dal diritto del-l’Unione europea.

3-sexies. Possono essere altresì escluseall’abrogazione disposta ai sensi delcomma 3-quater le disposizioni che pre-vedono incentivi destinati a:

a) promuovere la realizzazione diimportanti progetti di comune interesseeuropeo;

b) promuovere la cultura nonché laconservazione e la valorizzazione del pa-trimonio artistico, paesaggistico o ambien-tale.

3-sexies. Ai fini dell’individuazione delledisposizioni da abrogare ai sensi delcomma 3-ter e degli incentivi da ammet-tere ai sensi dei commi 3-quinquies e3-sexies, il Governo si avvale del parere diun apposito comitato tecnico, che procedea verificare la loro necessità e idoneità incaso di una situazione di fallimento dimercato. Il comitato è istituito e discipli-nato con decreto del Presidente del Con-siglio dei ministri.

8. 1034. Vacca, Simone Valente, Mar-zana, Chimienti, Brescia, Luigi Gallo,D’Uva, Di Benedetto.

Al comma 1, alla fine del primo periodoaggiungere le parole: residuali alle opera-zioni di mobilità territoriale e professio-nale straordinaria dei docenti di ruolo, checoncorrono alla copertura dei posti inorganico.

Conseguentemente, all’articolo 24,comma 3, dopo la lettera c), aggiungere laseguente:

c-bis) Ai maggiori oneri derivanti dal-l’articolo 8, comma 1 pari a 150 milioni dieuro per l’anno 2015, a 150 milioni di europer il 2016 e a 150 milioni di euro per il2017, si provvede mediante corrispondenteriduzione in termini lineari delle dotazionifinanziarie disponibili, iscritte a legisla-zione vigente in termini di competenza ecassa, nell’ambito delle spese rimodulabilidelle missioni di spesa di ciascun mini-stero di cui all’articolo 21, comma 5,lettera b) della legge 31 dicembre 2009,n. 196.

8. 230. Simonetti, Borghesi.

Al comma 1, dell’articolo 8, dopo ilprimo periodo, aggiungere il seguente: Ilpiano di assunzione è effettuato anche sututti i posti vacanti di personale educativo,assistente tecnico, amministrativo e colla-boratore scolastico assegnati al 31 maggio2015, al netto delle domande di quiescenzagià inoltrate dal personale.

Conseguentemente:

a) dopo il comma 12, aggiungere ilseguente:

« 12-bis. Per l’anno 2015, in aggiunta allesomme già assegnate, una quota parte paria 510 milioni di euro delle maggiori en-trate di cui all’articolo 1, comma 7, deltalegge 15 dicembre 2014, n. 186, è asse-gnata alle misure di cui al comma 1 delpresente articolo. Il Ministro dell’economiae delle finanze, con proprio decreto, daemanare entro il 30 settembre 2015, de-stina a tale scopo la quota parte di cui alpresente comma. Qualora dal monitorag-gio delle entrate di cui al periodo prece-dente emerga un andamento che nonconsenta la copertura di tali oneri, ilMinistro dell’economia e delle finanze, conproprio decreto, da emanare entro il 30settembre 2015, stabilisce l’aumento dellamisura degli acconti ai fini dell’IRES e

Martedì 5 maggio 2015 — 97 — Commissione VII

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dell’IRAP, dovuti per il periodo d’imposta2015, in misura tale da assicurare il con-seguimento dei predetti obiettivi anche aifini della eventuale compensazione delleminori entrate che si dovessero generareper effetto dell’aumento degli acconti. »;

b) all’articolo 10 apportare le seguentimodifiche:

1) al comma 1 sostituire le parole:« euro 500 annui » con le seguenti: « euro93 annui »;

2) al comma 3 sostituire le parole:« euro 381,137 milioni » con le seguenti:« euro 70,891 milioni »;

c) sopprimere l’articolo 11;

d) all’articolo 24, comma 1, dopo ilprimo periodo aggiungere il seguente: Alfine di provvedere ai maggiori oneri deri-vanti dalle disposizioni di cui all’articolo 8,comma 1, i limiti d’impegno finanziario dicui al precedente periodo, si intendonoincrementati dai maggiori introiti derivantidalle disposizioni di cui al medesimo ar-ticolo 8, comma 12-bis;

e) Il Ministero dell’economia e dellefinanze-Amministrazione autonoma deimonopoli di Stato, con propri decretidirigenziali adottati entro sessanta giornidalla data dì entrata in vigore della pre-sente legge, emana tutte le disposizioni inmateria di giochi pubblici utili al fine diassicurare maggiori entrate, potendo tral’altro variare la misura del prelievo era-riale unico sugli apparecchi da intratteni-mento di cui all’articolo 110, comma 6,lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno1931, n, 773, nonché la percentuale delcompenso per le attività di gestione ovveroper quella dei punti vendita. Tali disposi-zioni sono finalizzate ad assicurare, anchecon riferimento ai rapporti negoziali inessere alla data di entrata in vigore dellapresente legge, maggiori entrate in misuranon inferiore a 200 milioni di euro nel2015 e a 400 milioni all’anno a decorreredal 2016. Le eventuali maggiori entratederivanti dal periodo precedente sono ac-certate annualmente con decreto del Mi-nistro dell’economia e delle finanze. L’uti-

lizzo delle relative disponibilità è subor-dinato ad autorizzazione del Ministerodell’economia e delle finanze, che verifical’assenza di effetti peggiorativi sui saldi difabbisogno e di indebitamento netto,.

8. 1073. Pannarale, Giancarlo Giordano,Airaudo, Placido.

Al comma 1 dell’articolo 8, dopo ilprimo periodo, aggiungere il seguente: Ilpiano di assunzione è effettuato anche sututti i posti vacanti di personale educativo,assistente tecnico, amministrativo e colla-boratore scolastico assegnati al 31 maggio2015, al netto delle domande di quiescenzagià inoltrate dal personale.

Conseguentemente, agli oneri derivantidalla disposizione pari a circa 510 milionidi euro a partire dall’anno 2015, si prov-vede nel seguente modo:

a) all’articolo 10 apportare le se-guenti modifiche:

1) al comma 1 sostituire le parole:« euro 500 annui » con le seguenti; « euro93 annui »;

2) al comma 3 sostituire le parole:« euro 381,137 milioni » con le seguenti:« euro 70,891 milioni »;

b) sopprimere l’articolo 11,

c) Il Ministero dell’economia e dellefinanze-Amministrazione autonoma deimonopoli di Stato, con propri decretidirigenziali adottati entro sessanta giornidalla data di entrata in vigore della pre-sente legge, emana tutte le disposizioni inmateria di giochi pubblici utili al fine diassicurare maggiori entrate, potendo tral’altro variare la misura del prelievo era-riale unico sugli apparecchi da intratteni-mento di cui all’articolo 110, comma 6,lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno1931, n. 773, nonché la percentuale delcompenso per le attività di gestione ovveroper quella dei punti vendita. Tali disposi-zioni sono finalizzate ad assicurare, anchecon riferimento ai rapporti negoziali inessere alla data di entrata in vigore della

Martedì 5 maggio 2015 — 98 — Commissione VII

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presente legge, maggiori entrate in misuranon inferiore a 250 milioni di euro al-l’anno a decorrere dal 2015. Le eventualimaggiori entrate derivanti dal periodo pre-cedente sono accertate annualmente condecreto del Ministro dell’economia e dellefinanze. L’utilizzo delle relative disponibi-lità è subordinato ad autorizzazione delMinistero dell’economia e delle finanze,che verifica l’assenza di effetti peggiorativisui saldi dì fabbisogno e di indebitamentonetto.

8. 1072. Pannarale, Giancarlo Giordano,Airaudo, Placido.

Al comma 1, dopo il primo periodo,aggiungere il seguente: il piano di assun-zione è effettuato anche su tutti i postivacanti di personale educativo, assistentetecnico, amministrativo e collaboratorescolastico assegnati al 31 maggio 2015, alnetto delle domande di quiescenza giàinoltrate dal personale.

Conseguentemente:

dopo il comma 12, aggiungere il se-guente:

12-bis. Per l’anno 2015, in aggiunta allesomme già assegnate, una quota parte paria 510 milioni di euro delle maggiori en-trate di cui all’articolo 1, comma 7, dellalegge 15 dicembre 2014, n. 186, è asse-gnata alle misure di cui al comma 1 delpresente articolo. Il Ministro dell’economiae delle finanze, con proprio decreto, daemanare entro il 30 settembre 2015, de-stina a tale scopo la quota parte di cui alpresente comma. Qualora dal monitorag-gio delle entrate di cui al periodo prece-dente emerga un andamento che nonconsenta la copertura di tali oneri, ilMinistro dell’economia e delle finanze, conproprio decreto, da emanare entro il 30settembre 2015, stabilisce l’aumento dellamisura degli acconti ai fini dell’IRES edell’IRAP, dovuti per il periodo d’imposta2015, in misura tale da assicurare il con-seguimento dei predetti obiettivi anche aifini della eventuale compensazione delle

minori entrate che si dovessero generareper effetto dell’aumento degli acconti.

all’articolo 10:

al comma 1, sostituire le parole: euro500 annui con le seguenti: euro 93 annui;

al comma 3, sostituire le parole: euro381,137 milioni con le seguenti: euro70,891 milioni;

sopprimere l’articolo 11;

all’articolo 24, comma 1, dopo le pa-role: è incrementata, aggiungere le seguenti:in aggiunta a quanto previsto dal comma12-bis dell’articolo.

8. 310. Pannarale, Giancarlo Giordano,Airaudo, Placido.

Al comma 1, dopo il primo periodo,aggiungere il seguente: Il piano di assun-zione è effettuato anche su tutti i postivacanti di personale educativo, assistentetecnico, amministrativo e collaboratorescolastico assegnati al 31 maggio 2015, alnetto delle domande di quiescenza giàinoltrate dal personale.

Conseguentemente:

dopo il comma 12, aggiungere il se-guente:

12-bis. Per l’anno 2015, in aggiunta allesomme già assegnate, una quota parte paria 510 milioni di euro delle maggiori en-trate di cui all’articolo 1, comma 7, dellalegge 15 dicembre 2014, n. 186, è asse-gnata alle misure di cui al comma 1 delpresente articolo. 11 Ministro dell’econo-mia e delle finanze, con proprio decreto,da emanare entro il 30 settembre 2015,destina a tale scopo la quota parte di cuial presente comma. Qualora dal monito-raggio delle entrate di cui al periodoprecedente emerga un andamento che nonconsenta la copertura di tali oneri, ilMinistro dell’economia e delle finanze, conproprio decreto, da emanare entro il 30settembre 2015, stabilisce l’aumento dellamisura degli acconti ai fini dell’IRES e

Martedì 5 maggio 2015 — 99 — Commissione VII

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dell’IRAP, dovuti per il periodo d’imposta2015, in misura tale da assicurare il con-seguimento dei predetti obiettivi anche aifini della eventuale compensazione delleminori entrate che si dovessero generareper effetto dell’aumento degli acconti.

all’articolo 10, comma 1, sostituire leparole: euro 500 annui con le seguenti:euro 93 annui;

al medesimo articolo 10, comma 3,sostituire le parole: euro 381,137 milionicon le seguenti: euro 70,891 milioni;

sopprimere l’articolo 11;

all’articolo 24, comma 1, dopo ilprimo periodo aggiungere il seguente: Alfine di provvedere ai maggiori oneri deri-vanti dalle disposizioni di cui all’articolo 8,comma 1, i limiti d’impegno finanziario dicui al precedente periodo, si intendonoincrementati dai maggiori introiti derivantidalle disposizioni di cui al medesimo ar-ticolo 8, comma 12-bis.

8. 311. Pannarale, Giancarlo Giordano,Airaudo, Placido.

Al comma 1, sono apportate le seguentimodificazioni:

1) al secondo periodo sostituire leparole: solo presso con le seguenti: pressola scuola dell’infanzia;

2) dopo il secondo periodo aggiungereil seguente: Il piano di assunzione è effet-tuato anche su tutti i posti vacanti dipersonale educativo, assistente tecnico,amministrativo e collaboratore scolasticoal 31 maggio 2015, al netto delle domandedi quiescenza già inoltrate dal personale.

Conseguentemente:

a) dopo il comma 12, i seguenti:

12-bis. Per l’anno 2015, in aggiunta allesomme già assegnate, una quota parte paria 500 milioni di euro delle maggiori en-trate di cui all’articolo 1, comma 7, dellalegge 15 dicembre 2014, n. 186, è asse-gnata alle misure di cui al comma 1 del

presente articolo. Il Ministro dell’economiae delle finanze, con proprio decreto, daemanare entro il 30 settembre 2015, de-stina a tale scopo la quota parte di cui alpresente comma. Qualora dal monitorag-gio delle entrate di cui al periodo prece-dente emerga un andamento che nonconsenta la copertura di tali oneri, ilMinistro dell’economia e delle finanze, conproprio decreto, da emanare entro il 30settembre 2015, stabilisce l’aumento dellamisura degli acconti ai fini dell’IRES edell’IRAP, dovuti per il periodo d’imposta2015, in misura tale da assicurare il con-seguimento dei predetti obiettivi anche aifini della eventuale compensazione delleminori entrate che si dovessero generareper effetto dell’aumento degli acconti.

12-ter. Agli ulteriori oneri derivantidalla disposizione si provvede per quotaparte mediante una riduzione dello stan-ziamento del fondo speciale di parte cor-rente iscritto, ai fini del bilancio triennale2015-2017, nell’ambito del programma« Fondi di riserva e speciali » della mis-sione « Fondi da ripartire » dello stato diprevisione del Ministero dell’economia edelle finanze per l’anno 2016, allo scopoparzialmente utilizzando l’accantona-mento relativo al Ministero dell’economiae delle finanze. Il Ministro dell’economia edelle finanze è autorizzato ad apportare,con propri decreti, le occorrenti variazionidi bilancio.

12-quater. Agli ulteriori relativi oneri siprovvede anche per quota parte mediantecorrispondente riduzione lineare pari a300 milioni annui delle dotazioni finan-ziarie di parte corrente, iscritte a legisla-zione vigente in termini di competenza edi cassa, nell’ambito delle spese rimodu-labili di cui all’articolo 21, comma 5,lettera b), della legge 31 dicembre 2009,n. 196, delle missioni di spesa di ciascunMinistero, ad eccezione di quelle relative adiritti sociali, politiche sociali e della fa-miglia, politiche per il lavoro, tutela dellasalute e dell’ambiente.

b) i commi 1, 2 e 3 dell’articolo 10;

Martedì 5 maggio 2015 — 100 — Commissione VII

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c) comma 7 dell’articolo 7;

d) articolo 11.

Conseguentemente:

all’articolo 24, comma 1, dopo ilprimo periodo aggiungere il seguente: Alfine di provvedere ai maggiori oneri deri-vanti dalle disposizioni di cui all’articolo 8comma 1, i limiti d’impegno finanziario dicui al precedente periodo, si intendonoincrementati dai maggiori introiti derivantidalle disposizioni di cui al medesimo ar-ticolo 8 , commi da 12-bis a 12-quater.

Conseguentemente, all’articolo 24,comma 3, sono apportate le seguenti mo-dificazioni:

a) le parole: « 7, comma 7 » e « 11 »sono soppresse, mentre le parole: « 10,commi 3 e » sono sostituite dalle parole:« 10, comma 5 »;

b) alla lettera a), le parole: « 1.000milioni » sono sostituite dalle seguenti:« 470 milioni » e le parole: « 3.000 » sonosostituite dalle seguenti: « 2.383,863 ».

8. 1079. Pannarale, Giancarlo Giordano,Airaudo, Placido.

Al comma 1, sostituire il secondo pe-riodo con il seguente: Ai fini del pianostraordinario di assunzioni, l’organico del-l’autonomia limitatamente ai posti del po-tenziamento nella scuola primaria e se-condaria di 1 e 2 grado, è determinatoentro 15 giorni dall’entrata in vigore dellapresente legge, sulla base della stima ef-fettuata dal Dirigente scolastico, di cui alcomma 13, articolo 2 della presente legge.

8. 1045. Carocci, Rocchi, Ascani, Bla-žina, Bossa, Coccia, Grimì, D’Ottavio,Ghizzoni, Malisani, Malpezzi, Manzi,Narduolo, Pes, Piccoli Nardelli, Rampi,Andrea Romano, Rossi, Sgambato,Ventricelli, Mazzoli.

Al comma 1, secondo periodo, soppri-mere le parole: ai sensi dell’articolo 6,commi 4 e 5.

8. 248. Vezzali.

Al comma 1, secondo periodo, soppri-mere le seguenti: In sede di prima attua-zione.

8. 103. Brescia, Marzana, Chimienti,Vacca, Simone Valente, Luigi Gallo,D’Uva, Di Benedetto.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire:31 maggio, con le parole seguenti: 30giugno.

8. 173. Terrosi.

Al comma 1, secondo periodo, sostituirele parole da: per i posti comuni, fino a: dicui all’articolo 2, con le seguenti parole:per i posti comuni e di sostegno. I postiper il potenziamento sono istituiti a par-tire dall’anno scolastico 2016/2017 sullabase dei piani predisposti ai sensi dell’ar-ticolo 2, comma 4.

8. 258. Mazziotti Di Celso.

Al comma 1, sono apportate le seguentimodificazioni:

1) al secondo periodo sostituire leparole: solo presso con le seguenti: pressola scuola dell’infanzia,;

2) dopo il secondo periodo aggiungereil seguente: piano di assunzione è effet-tuato anche su tutti i posti vacanti dipersonale educativo, assistente tecnico,amministrativo e collaboratore scolasticoal 31 maggio 2015, al netto delle domandedì quiescenza già inoltrate dal personale.

Conseguentemente, agli oneri derivantidalla disposizione pari a 893 milioni nel

Martedì 5 maggio 2015 — 101 — Commissione VII

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2015 ed a 2.100 milioni a decorrere dal2016, si provvede nel seguente modo:

a) dopo il comma 12, aggiungere iseguenti:

12-bis. Per l’anno 2015, in aggiunta allesomme già assegnate, una quota parte paria 500 milioni di euro delle maggiori en-trate di cui all’articolo 1, comma 7, dellalegge 15 dicembre 2014, n, 186, è asse-gnata alle misure di cui al comma 1 delpresente articolo, Il Ministro dell’economiae delle finanze, con proprio decreto, daemanare entro il 30 settembre 2015, de-stina a tale scopo la quota parte di cui alpresente comma, Qualora dal monitorag-gio delle entrate di cui al periodo prece-dente emerga un andamento che nonconsenta la copertura di tali oneri, ilMinistro dell’economia e delle finanze, conproprio decreto, da emanare entro il 30settembre 2015, stabilisce l’aumento dellamisura degli acconti ai fini dell’IRES edell’IRAP, dovuti per il periodo d’imposta2015, in misura tale da assicurare il con-seguimento dei predetti obiettivi anche aifini della eventuale compensazione delleminori entrate che si dovessero generareper effetto dell’aumento degli acconti.

12-ter. Dopo l’articolo 17 del decretodel Presidente della Repubblica 26 ottobre1972, n, 633, aggiungere il seguente:

ART. 17-bis.

(Acquisto di pubblicità on line).

1. I soggetti passivi che intendano ac-quistare servizi di pubblicità e link spon-sorizzati on line, anche attraverso centrimedia e operatori terzi, sono obbligati adacquistarli da soggetti titolari di una par-tita IVA rilasciata dall’amministrazione fi-nanziaria italiana.

2. Gli spazi pubblicitari on line e i linksponsorizzati che appaiono nelle paginedei risultati dei motori di ricerca (servizidi search advertising), visualizzabili sulterritorio italiano durante la visita di unsito internet o la funzione di un servizioon Une attraverso rete fissa o rete edispositivi mobili, devono essere acquistati

esclusivamente attraverso soggetti, qualieditori, concessionarie pubblicitarie, mo-tori di ricerca o altro operatore pubblici-tario, titolari di partita IVA rilasciata dal-l’amministrazione finanziaria italiana. Lapresente disposizione si applica anche nelcaso in cui l’operazione di compravenditasia stata effettuata mediante centri media,operatori terzi e soggetti inserzionisti;

b) all’articolo 7, sopprimere il comma7,

c) all’articolo 10, sopprimere i commi1, 2 e 3;

d) sopprimere l’articolo 11;

e) all’articolo 24, comma 1, dopo leparole: « è incrementata, » aggiungere leseguenti: « in aggiunta a quanto previstodai commi 12-bis e 12-ter dell’articolo 8 »;

f) il Ministero dell’economia e dellefinanze-Amministrazione autonoma deimonopoli di Stato, con propri decretidirigenziali adottati entro sessanta giornidalla data di entrata in vigore della pre-sente legge, emana tutte le disposizioni inmateria di giochi pubblici utili al fine diassicurare maggiori entrate, potendo tral’altro variare la misura del prelievo era-riale unico sugli apparecchi da intratteni-mento di cui all’articolo 110, comma 6,lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno1931, n. 773, nonché la percentuale delcompenso per le attività di gestione ovveroper quella dei punti vendita. Tali disposi-zioni sono finalizzate ad assicurare, anchecon riferimento ai rapporti negoziali inessere alla data di entrata in vigore dellapresente legge, maggiori entrate in misuranon inferiore a 200 milioni nell’anno 2015e a 400 milioni a decorrere dal 2016. Leeventuali maggiori entrate derivanti dalperiodo precedente sono accertate annual-mente con decreto del Ministro dell’eco-nomia e delle finanze. L’utilizzo dellerelative disponibilità è subordinato ad au-torizzazione del Ministero dell’economia edelle finanze, che verifica l’assenza dieffetti peggiorativi sui saldi di fabbisognoe di indebitamento netto ».

8. 1071. Pannarale, Giancarlo Giordano,Airaudo, Placido.

Martedì 5 maggio 2015 — 102 — Commissione VII

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Al comma 1, secondo periodo, sostituirele parole: solo presso, con le seguenti:presso la scuola d’infanzia.

Conseguentemente:

dopo il secondo periodo aggiungere ilseguente: Il piano di assunzione è effet-tuato anche su tutti i posti vacanti dipersonale educativo, assistente tecnico,amministrativo e collaboratore scolasticoal 31 maggio 2015, al netto delle domandedi quiescenza già inoltrate dal personale.

dopo il comma 12, aggiungere i se-guenti:

12-bis. Per l’anno 2015, in aggiunta allesomme già assegnate, una quota parte paria 500 milioni di euro delle maggiori en-trate di cui all’articolo 1, comma 7, dellalegge 15 dicembre 2014, n. 186, è asse-gnata alle misure di cui al comma 1 delpresente articolo. Il Ministro dell’economiae delle finanze, con proprio decreto, daemanare entro il 30 settembre 2015, de-stina a tale scopo la quota parte di cui alpresente comma. Qualora dal monitorag-gio delle entrate di cui al periodo prece-dente emerga un andamento che nonconsenta la copertura di tali oneri, ilMinistro dell’economia e delle finanze, conproprio decreto, da emanare entro il 30settembre 2015, stabilisce l’aumento dellamisura degli acconti ai fini dell’IRES edell’IRAP, dovuti per il periodo d’imposta2015, in misura tale da assicurare il con-seguimento dei predetti obiettivi anche aifini della eventuale compensazione delleminori entrate che si dovessero generareper effetto dell’aumento degli acconti.

12-ter. Dopo l’articolo 17 del decretodel Presidente della Repubblica 26 ottobre1972, n. 633, aggiungere il seguente:

ART. 17-bis.

(Acquisto di pubblicità on line).

1. I soggetti passivi che intendano ac-quistare servizi di pubblicità e link spon-sorizzati online, anche attraverso centri

media e operatori terzi, sono obbligati adacquistarli da soggetti titolari di una par-tita IVA rilasciata dall’amministrazione fi-nanziaria italiana.

2. Gli spazi pubblicitari online e i linksponsorizzati che appaiono nelle paginedei risultati dei motori di ricerca (servizidi search advertising), visualizzabili sulterritorio italiano durante la visita di unsito internet o la funzione di un servizioonline attraverso rete fissa o rete e dispo-sitivi mobili, devono essere acquistatiesclusivamente attraverso soggetti, qualieditori, concessionarie pubblicitarie, mo-tori di ricerca o altro operatore pubblici-tario, titolari di partita IVA rilasciata dal-l’amministrazione finanziaria italiana. Lapresente disposizione si applica anche nelcaso in cui l’operazione di compravenditasia stata effettuata mediante centri media,operatori terzi e soggetti inserzionisti.

all’articolo 7, sopprimere il comma 7;

all’articolo 10, sopprimere i commi 1,2 e 3;

sopprimere l’articolo 11;

all’articolo 24, comma 1, dopo ilprimo periodo aggiungere il seguente: Alfine di provvedere ai maggiori oneri deri-vanti dalle disposizioni di cui all’articolo 8,comma 1, i limiti d’impegno finanziario dicui al precedente periodo, si intendonoincrementati dai maggiori introiti derivantidalle disposizioni di cui al medesimo ar-ticolo 8, comma 12-bis e 12-ter.

8. 319. Pannarale, Giancarlo Giordano,Airaudo, Placido.

Al comma 1, al secondo periodo, sosti-tuire le parole: solo presso, con le seguenti:presso la scuola dell’infanzia.

Conseguentemente:

dopo il secondo periodo aggiungere ilseguente: Il piano di assunzione è effet-tuato anche su tutti i posti vacanti dipersonale educativo, assistente tecnico,amministrativo e collaboratore scolastico

Martedì 5 maggio 2015 — 103 — Commissione VII

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al 31 maggio 2015, al netto delle domandedi quiescenza già inoltrate dal personale;

dopo il comma 12, aggiungere i se-guenti: 12-bis. Per l’anno 2015, in aggiuntaalle somme già assegnate, una quota partepari a 500 milioni di euro delle maggiorientrate di cui all’articolo 1, comma 7, dellalegge 15 dicembre 2014, n. 186, è asse-gnata alle misure di cui al comma 1 delpresente articolo. Il Ministro dell’economiae delle finanze, con proprio decreto, daemanare entro il 30 settembre 2015, de-stina a tale scopo la quota parte di cui alpresente comma. Qualora dal monitorag-gio delle entrate di cui al periodo prece-dente emerga un andamento che nonconsenta la copertura di tali oneri, ilMinistro dell’economia e delle finanze, conproprio decreto, da emanare entro il 30settembre 2015, stabilisce l’aumento dellamisura degli acconti ai fini dell’IRES edell’IRAP, dovuti per il periodo d’imposta2015, in misura tale da assicurare il con-seguimento dei predetti obiettivi anche aifini della eventuale compensazione delleminori entrate che si dovessero generareper effetto dell’aumento degli acconti.

12-ter. Dopo l’articolo 17 del decretodel Presidente della Repubblica 26 ottobre1972, n. 633, aggiungere il seguente:

ART. 17-bis.

(Acquisto di pubblicità online).

1. I soggetti passivi che intendano ac-quistare servizi di pubblicità e link spon-sorizzati online, anche attraverso centrimedia e operatori terzi, sono obbligati adacquistarli da soggetti titolari di una par-tita IVA rilasciata dall’amministrazione fi-nanziaria italiana.

2. Gli spazi pubblicitari online e i linksponsorizzati che appaiono nelle paginedei risultati dei motori di ricerca (servizidi search advertising), visualizzabili sulterritorio italiano durante la visita di unsito internet o la funzione di un servizioonline attraverso rete fissa o rete e dispo-sitivi mobili, devono essere acquistatiesclusivamente attraverso soggetti, quali

editori, concessionarie pubblicitarie, mo-tori di ricerca o altro operatore pubblici-tario, titolari di partita IVA rilasciata dal-l’amministrazione finanziaria italiana. Lapresente disposizione si applica anche nelcaso in cui l’operazione di compravenditasia stata effettuata mediante centri media,operatori terzi e soggetti inserzionisti.

all’articolo 7, sopprimere il comma 7;

all’articolo 10, sopprimere i commi 1,2 e 3;

sopprimere l’articolo 11;

all’articolo 24, comma 1, dopo le pa-role: è incrementata, aggiungere le seguenti:in aggiunta a quanto previsto dai commi12-bis e 12-ter dell’articolo 8.

8. 320. Pannarale, Giancarlo Giordano,Airaudo, Placido.

Al comma 1, secondo periodo sostituirele parole: solo presso con le seguenti:presso la scuola dell’infanzia, e aggiungerein fine il seguente periodo: Il piano diassunzione è effettuato anche su tutti iposti vacanti di personale educativo, assi-stente tecnico, amministrativo e collabo-ratore scolastico al 31 maggio 2015, alnetto delle domande di quiescenza giàinoltrate dal personale.

Conseguentemente:

dopo il comma 12, aggiungere i se-guenti:

12-bis. Per l’anno 2015, in aggiunta allesomme già assegnate, una quota parte paria 500 milioni di euro delle maggiori en-trate di cui all’articolo 1, comma 7, dellalegge 15 dicembre 2014, n. 186, è asse-gnata alle misure di cui al comma 1 delpresente articolo. 11 Ministro dell’econo-mia e delle finanze, con proprio decreto,da emanare entro il 30 settembre 2015,destina a tale scopo la quota parte di cuial presente comma. Qualora dal monito-raggio delle entrate di cui al periodoprecedente emerga un andamento che non

Martedì 5 maggio 2015 — 104 — Commissione VII

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consenta la copertura di tali oneri, ilMinistro dell’economia e delle finanze, conproprio decreto, da emanare entro il 30settembre 2015, stabilisce l’aumento dellamisura degli acconti ai fini dell’IRES edell’IRAP, dovuti per il periodo d’imposta2015, in misura tale da assicurare il con-seguimento dei predetti obiettivi anche aifini della eventuale compensazione delleminori entrate che si dovessero generareper effetto dell’aumento degli acconti.

12-ter. Agli ulteriori oneri derivantidalla disposizione si provvede per quotaparte mediante una riduzione dello stan-ziamento del fondo speciale di parte cor-rente iscritto, ai fini del bilancio triennale2015-2017, nell’ambito del programma« Fondi di riserva e speciali » della mis-sione « Fondi da ripartire » dello stato diprevisione del Ministero dell’economia edelle finanze per l’anno 2016, allo scopoparzialmente utilizzando l’accantona-mento relativo al Ministero dell’economiae delle finanze. Il Ministro dell’economia edelle finanze è autorizzato ad apportare,con propri decreti, le occorrenti variazionidi bilancio.

12-quater. Agli ulteriori relativi oneri siprovvede anche per quota parte mediantecorrispondente riduzione lineare pari a300 milioni annui delle dotazioni finan-ziarie di parte corrente, iscritte a legisla-zione vigente in termini di competenza edi cassa, nell’ambito delle spese rimodu-labili di cui all’articolo 21, comma 5,lettera b), della legge 31 dicembre 2009,n. 196, delle missioni di spesa di ciascunMinistero, ad eccezione di quelle relative adiritti sociali, politiche sociali e della fa-miglia, politiche per il lavoro, tutela dellasalute e dell’ambiente.

all’articolo 7, sopprimere il comma 7;

all’articolo 10, sopprimere i commi 1,2 e 3;

sopprimere l’articolo 11;

all’articolo 24, comma 1, dopo ilprimo periodo aggiungere il seguente: Alfine di provvedere ai maggiori oneri deri-

vanti dalle disposizioni il cui all’articolo 8,comma 1, i limiti d’impegno finanziario dicui al precedente periodo, si intendonoincrementati dai maggiori introiti derivantidalle disposizioni di cui al medesimo ar-ticolo 8, comma 12-bis, 12-ter e 12-quater.

8. 324. Pannarale, Giancarlo Giordano,Airaudo, Placido.

Al comma 1, secondo periodo, sostituirele parole: solo presso con le seguenti:Presso la scuola dell’infanzia, e aggiungerein fine il seguente periodo: Il piano diassunzione è effettuato anche su tutti iposti vacanti di personale educativo, assi-stente tecnico, amministrativo e collabo-ratore scolastico al 31 maggio 2015, alnetto delle domande di quiescenza giàinoltrate dal personale.

Conseguentemente:

dopo il comma 12, aggiungere i se-guenti:

12-bis. Per l’anno 2015, in aggiunta allesomme già assegnate, una quota parte paria 500 milioni di euro delle maggiori en-trate di cui all’articolo 1, comma 7, dellalegge 15 dicembre 2014, n. 186, è asse-gnata alle misure di cui al comma 1 delpresente articolo. Il Ministro dell’economiae delle finanze, con proprio decreto, daemanare entro il 30 settembre 2015, de-stina a tale scopo la quota parte di cui alpresente comma. Qualora dal monitorag-gio delle entrate di cui al periodo prece-dente emerga un andamento che nonconsenta la copertura di tali oneri, ilMinistro dell’economia e delle finanze, conproprio decreto, da emanare entro il 30settembre 2015, stabilisce l’aumento dellamisura degli acconti ai fini dell’IRES edell’IRAP, dovuti per il periodo d’imposta2015, in misura tale da assicurare il con-seguimento dei predetti obiettivi anche aifini della eventuale compensazione delleminori entrate che si dovessero generareper effetto dell’aumento degli acconti.

Martedì 5 maggio 2015 — 105 — Commissione VII

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12-ter. Agli ulteriori oneri derivantidalla disposizione si provvede per quotaparte mediante una riduzione dello stan-ziamento del fondo speciale di parte cor-rente iscritto, ai fini del bilancio triennale2015-2017, nell’ambito del programma« Fondi di riserva e speciali » della mis-sione « Fondi da ripartire » dello stato diprevisione del Ministero dell’economia edelle finanze per l’anno 2016, allo scopoparzialmente utilizzando l’accantona-mento relativo al Ministero dell’economiae delle finanze. Il Ministro dell’economia edelle finanze è autorizzato ad apportare,con propri decreti, le occorrenti variazionidi bilancio.

12-quater. Agli ulteriori relativi oneri siprovvede anche per quota parte mediantecorrispondente riduzione lineare pari a700 milioni annui delle dotazioni finan-ziarie di parte corrente, iscritte a legisla-zione vigente in termini di competenza edi cassa, nell’ambito delle spese rimodu-labili di cui all’articolo 21, comma 5,lettera b), della legge 31 dicembre 2009,n. 196, delle missioni di spesa di ciascunMinistero, ad eccezione di quelle relative adiritti sociali, politiche sociali e della fa-miglia, politiche per il lavoro, tutela dellasalute e dell’ambiente.

all’articolo 7, sopprimere il comma 7;

all’articolo 10, sopprimere i commi 1.2 e 3;

sopprimere l’articolo 11;

all’articolo 24, comma 1, dopo le pa-role: è incrementata, aggiungere le seguenti:in aggiunta a quanto previsto dai commi12-bis, 12-ter e 12-quater dell’articolo 8.

8. 325. Pannarale, Giancarlo Giordano,Airaudo, Placido.

Al comma 1, secondo periodo, sostituirela parola: solo con le seguenti: presso lascuola per l’infanzia e.

Conseguentemente al comma 2 lettera a)sostituire le parole: i vincitori con le se-

guenti: i candidati che hanno superato leprove concorsuali;

al comma 4 lettera a) sostituire leparole: i vincitori con le seguenti i soggettidi cui alla lettera a);

al comma 10 sostituire le parole:lettere a) e b) con le seguenti: lettera b);

al comma 12 sopprimere le parole adeccezione del personale docente dellascuola dell’infanzia e del personale edu-cativo.

8. 48. Fucci.

Al comma 1, secondo periodo, sostituirele parole: solo presso, con le seguenti:presso la scuola dell’infanzia.

8. 172. Terrosi.

Al comma 1, secondo periodo sostituirele parole: solo presso, con le seguenti:presso la scuola dell’infanzia.

8. 101. Marzana, Brescia, Chimienti,Vacca, Simone Valente, Luigi Gallo,D’Uva, Di Benedetto.

Al comma 1, aggiungere in fine il se-guente periodo: Il piano di assunzione èeffettuato anche su tutti i posti vacanti dipersonale educativo, assegnati al 30 giugno2015, al netto delle domande di quiescenzagià inoltrate dal personale.

Conseguentemente:

dopo il comma 12, aggiungere il se-guente:

12-bis. Dopo l’articolo 17 del decretodel Presidente della Repubblica 26 ottobre1972, n. 633, aggiungere il seguente:

ART. 17-bis.

(Acquisto di pubblicità online).

1. I soggetti passivi che intendano ac-quistare servizi di pubblicità e link spon-

Martedì 5 maggio 2015 — 106 — Commissione VII

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sorizzati online, anche attraverso centrimedia e operatori terzi, sono obbligati adacquistarli da soggetti titolari di una par-tita IVA rilasciata dall’amministrazione fi-nanziaria italiana.

2. Gli spazi pubblicitari online e i linksponsorizzati che appaiono nelle paginedei risultati dei motori di ricerca (servizidi search advertising), visualizzabili sulterritorio italiano durante la visita di unsito internet o la funzione di un servizioonline attraverso rete fissa o rete e dispo-sitivi mobili, devono essere acquistatiesclusivamente attraverso soggetti, qualieditori, concessionarie pubblicitarie, mo-tori di ricerca o altro operatore pubblici-tario, titolari di partita IVA rilasciata dal-l’amministrazione finanziaria italiana. Lapresente disposizione si applica anche nelcaso in cui l’operazione di compravenditasia stata effettuata mediante centri media,operatori terzi e soggetti inserzionisti.

all’articolo 24, comma 1, dopo le pa-role: è incrementata, aggiungere le seguenti:in aggiunta a quanto previsto dal comma12-bis dell’articolo 8.

8. 318. Giancarlo Giordano, Pannarale,Airaudo, Placido.

Al comma 1, aggiungere in fine il se-guente periodo: Il piano di assunzione èeffettuato anche su tutti i posti vacanti dipersonale educativo, assegnati al 30 giugno2015, al netto delle domande di quiescenzagià inoltrate dal personale.

Conseguentemente:

dopo il comma 12, aggiungere il se-guente:

12-bis. Agli ulteriori oneri derivantidalla disposizione si provvede per quotaparte mediante una riduzione dello stan-ziamento del fondo speciale di parte cor-rente iscritto, ai fini del bilancio triennale2015-2017, nell’ambito del programma« Fondi di riserva e speciali » della mis-sione « Fondi da ripartire » dello stato diprevisione del Ministero dell’economia edelle

finanze per l’anno 2016, allo scopo par-zialmente utilizzando l’accantonamentorelativo al Ministero dell’economia e dellefinanze. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato ad apportare, conpropri decreti, le occorrenti variazioni dibilancio.

12-ter. Agli ulteriori relativi oneri siprovvede anche per quota parte mediantecorrispondente riduzione lineare pari a400 milioni annui delle dotazioni finan-ziarie di parte corrente, iscritte a legisla-zione vigente in termini di competenza edi cassa, nell’ambito delle spese rimodu-labili di cui all’articolo 21, comma 5,lettera b), della legge 31 dicembre 2009,n. 196, delle missioni di spesa di ciascunMinistero, ad eccezione di quelle relative adiritti sociali, politiche sociali e della fa-miglia, politiche per il lavoro, tutela dellasalute e dell’ambiente.

all’articolo 24, comma 1, dopo ilprimo periodo aggiungere il seguente: Alfine di provvedere ai maggiori oneri deri-vanti dalle disposizioni di cui all’articolo 8,comma 1, i limiti d’impegno finanziario dicui al precedente periodo, si intendonoincrementati dai maggiori introiti derivantidalle disposizioni di cui al medesimo ar-ticolo 8, commi 12-bis e 12-ter.

8. 326. Giancarlo Giordano, Pannarale,Airaudo, Placido.

Al comma 1, aggiungere, in fine, ilseguente periodo: Il piano di assunzione èeffettuato anche su tutti i posti vacanti dipersonale assistente tecnico, amministra-tivo e collaboratore scolastico assegnati al31 maggio 2015, al netto delle domande diquiescenza già inoltrate dal personale.

Conseguentemente:

dopo il comma 12, aggiungere il se-guente:

12-bis. Per l’anno 2015, in aggiunta allesomme già assegnate, una quota parte paria 150 milioni di euro delle maggiori en-

Martedì 5 maggio 2015 — 107 — Commissione VII

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trate di cui all’articolo 1, comma 7, dellalegge 15 dicembre 2014, n. 186, è asse-gnata alle misure di cui al comma 1 delpresente articolo. Il Ministro dell’economiae delle finanze, con proprio decreto, daemanare entro il 30 settembre 2015, de-stina a tale scopo la quota parte di cui alpresente comma. Qualora dal monitorag-gio delle entrate di cui al periodo prece-dente emerga un andamento che nonconsenta la copertura ditali oneri, il Mi-nistro dell’economia e delle finanze, conproprio decreto, da emanare entro il 30settembre 2015, stabilisce l’aumento dellamisura degli acconti ai fini dell’IRES edell’IRAP, dovuti per il periodo d’imposta2015, in misura tale da assicurare il con-seguimento dei predetti obiettivi anche aifini della eventuale compensazione delleminori entrate che si dovessero generareper effetto dell’aumento degli acconti.;

all’articolo 10:

comma 1, sostituire le parole: euro500 annui con te seguenti: euro 93 annui;

comma 3, sostituire le parole: euro381,137 milioni con le seguenti: euro 331milioni;

sopprimere l’articolo 11;

all’articolo 24, comma 1, dopo le pa-role: è incrementata, aggiungere le seguenti:in aggiunta a quanto previsto dal comma12-bis dell’articolo 8.

8. 312. Giancarlo Giordano, Pannarale,Airaudo, Placido, Costantino.

Al comma 1, aggiungere, in fine, ilseguente periodo: Il piano di assunzione èeffettuato anche su tutti i posti vacanti dipersonale assistente tecnico, amministra-tivo e collaboratore scolastico assegnati al31 maggio 2015, al netto delle domande diquiescenza già inoltrate dal personale.

Conseguentemente:

dopo il comma 12, aggiungere il se-guente:

12-bis. Per l’anno 2015, in aggiunta allesomme già assegnate, una quota parte paria 150 milioni di euro delle maggiori en-trate di cui all’articolo 1, comma 7, dellalegge 15 dicembre 2014, n. 186, è asse-gnata alle misure di cui al comma 1 delpresente articolo. Il Ministro dell’economiae delle finanze, con proprio decreto, daemanare entro il 30 settembre 2015, de-stina a tale scopo la quota parte di cui alpresente comma. Qualora dal monitorag-gio delle entrate di cui al periodo prece-dente emerga un andamento che nonconsenta la copertura ditali oneri, il Mi-nistro dell’economia e delle finanze, conproprio decreto, da emanare entro il 30settembre 2015, stabilisce l’aumento dellamisura degli acconti ai fini dell’IRES edell’IRAP, dovuti per il periodo d’imposta2015, in misura tale da assicurare il con-seguimento dei predetti obiettivi anche aifini della eventuale compensazione delleminori entrate che si dovessero generareper effetto dell’aumento degli acconti.;

all’articolo 10:

comma 1, sostituire le parole: euro500 annui con te seguenti: euro 93 annui;

comma 3, sostituire le parole: euro381,137 milioni con le seguenti: euro 331milioni;

sopprimere l’articolo 11;

all’articolo 24, comma 1, dopo ilprimo periodo aggiungere il seguente: Alfine di provvedere ai maggiori oneri deri-vanti dalle disposizioni di cui all’articolo 8,comma 1, i limiti d’impegno finanziario dicui al precedente periodo, si intendonoincrementati dai maggiori introiti derivantidalle disposizioni di cui al medesimo ar-ticolo 8, comma 12-bis.

8. 313. Giancarlo Giordano, Pannarale,Airaudo, Placido, Costantino.

Al comma 1 aggiungere, in fine, il se-guente periodo: Nell’organico dell’autono-mia la ripartizione dei posti aggiuntivi peril potenziamento è effettuata attribuendoun incremento percentualmente uguale

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dell’organico di diritto dì ciascuna istitu-zione scolastica dello stesso ordine e gradod’istruzione, nei limiti della copertura fi-nanziaria stabilita all’articolo 24, commi 1e 2 della presente legge.

8. 1017. Rampelli.

Al comma 1 aggiungere, in fine, il se-guente periodo: I posti aggiuntivi per ilpotenziamento sono calcolati nella misuradi un incremento del 10 per cento del-l’organico di diritto di ciascuna istituzionescolastica.

8. 207. Rampelli.

Al comma 1, aggiungere, in fine, ilseguente periodo: Il piano di assunzione èeffettuato anche su tutti i posti vacanti dipersonale docente di religione, educativo,assistente tecnico, amministrativo e colla-boratore scolastico al 30 giugno 2015, alnetto delle domande di quiescenza giàinoltrate dal personale.

8. 171. Terrosi, Iacono.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Con decreto del Ministero del-l’istruzione, dell’università e della ricerca,da emanarsi entro 60 giorni dall’entrata invigore della presente legge, è istituita unaGraduatoria Provinciale dei docenti abili-tati in cui confluiscono i docenti iscrittientro il 30 giugno 2015 nella secondafascia delle graduatorie di circolo e d’isti-tuto del personale docente ed educativo dicui all’articolo 5 del Regolamento di cui aldecreto del Ministro della Pubblica Istru-zione 13 giugno 2007, n. 131. Tale gra-duatoria è aggiornata annualmente ed èvalida ai tini dell’immissione in ruolo adecorrere dall’anno scolastico 2016-2017in subordine all’attuazione del pianostraordinario di assunzioni di cui alcomma 1 e sulla base del fabbisogno realedelle singole istituzioni scolastiche.

8. 128. Chimienti, Vacca, Marzana, LuigiGallo, Brescia, Simone Valente, Di Be-nedetto.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Ai fini del potenziamento dell’of-ferta formativa e del funzionamento delservizio scolastico il comma 332 dell’arti-colo 1 della legge 23 dicembre 2014,n. 190 è abrogato.

Conseguentemente, dopo il comma 3dell’articolo 24, aggiungere il seguente:

3-bis. I regimi di esenzione, esclusionee favore fiscale, di cui all’allegato C-bis aldecreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 15 lu-glio 2011, n. 111, sono ridotti, con l’esclu-sione delle disposizioni a tutela dei redditidi lavoro dipendente e autonomo, deiredditi di pensione, della famiglia, dellasalute, delle persone economicamente osocialmente svantaggiate, del patrimonioartistico e culturale, della ricerca e del-l’ambiente, in misura tale da determinarerisparmi per una somma complessiva noninferiore a 50 milioni di euro a decorreredall’anno 2015. Con uno o più regolamentidel Ministro dell’economia e delle finanze,da emanare ai sensi dell’articolo 17,comma 3, della legge 23 agosto 1988,n. 400, sono stabilite le modalità tecnicheper l’attuazione del presente comma conriferimento ai singoli regimi interessati.

A decorrere dall’anno 2015, le maggiorientrate derivanti dall’attuazione delle di-sposizioni di cui al presente disposizione,accertate annualmente con decreto delMinistero dell’economia e delle finanze,sono riassegnate al fondo di cui all’articolo1, comma 235, della legge 24 dicembre2012, n. 228, per essere destinate allefinalità di cui al presente articolo.

Qualora, in ragione delle deroghe in-trodotte al sistema previdenziale di cuiall’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre2011, n. 201, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 22 dicembre 2011,n. 214, e successive modificazioni, risulti ilraggiungimento del limite delle risorse peresse stanziate dalla presente e da altreleggi, per soddisfare le ulteriori domanderelative ai soggetti inclusi tra i beneficiaridelle deroghe si procede a riduzioni ulte-

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riori dei regimi di esenzione, ad esclusionee favore fiscale a tutela dei redditi dilavoro dipendente e autonomo, dei redditidi pensione, della famiglia, della salute,delle persone economicamente o social-mente svantaggiate, del patrimonio arti-stico e culturale, della ricerca e dell’am-biente.

8. 98. Marzana, Vacca, Luigi Gallo, Bre-scia, Simone Valente, Chimienti, Di Be-nedetto.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Ai fini del potenziamento dell’offertaformativa e del funzionamento del servizioscolastico la lettera a), comma 334 del-l’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014,n. 190, articolo 1, legge 23 dicembre 2014,n. 190 è soppressa.

Conseguentemente, dopo il comma 3dell’articolo 24, aggiungere il seguente:

3-bis. I regimi di esenzione, esclusionee favore fiscale, di cui all’allegato C-bis aldecreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 15 lu-glio 2011, n. 111, sono ridotti, con l’esclu-sione delle disposizioni a tutela dei redditidi lavoro dipendente e autonomo, deiredditi di pensione, della famiglia, dellasalute, delle persone economicamente osocialmente svantaggiate, del patrimonioartistico e culturale, della ricerca e del-l’ambiente, in misura tale da determinarerisparmi per una somma complessiva noninferiore a 50 milioni di euro a decorreredall’anno 2015. Con uno o più regolamentidel Ministro dell’economia e delle finanze,da emanare ai sensi dell’articolo 17,comma 3, della legge 23 agosto 1988,n. 400, sono stabilite le modalità tecnicheper l’attuazione del presente comma conriferimento ai singoli regimi interessati.

A decorrere dall’anno 2015, le maggiorientrate derivanti dall’attuazione delle di-sposizioni di cui al presente disposizione,accertate annualmente con decreto del

Ministero dell’economia e delle finanze,sono riassegnate al fondo di cui all’articolo1, comma 235, della legge 24 dicembre2012, n. 228, per essere destinate allefinalità di cui al presente articolo.

Qualora, in ragione delle deroghe intro-dotte al sistema previdenziale di cui al-l’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre2011, n. 201, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 22 dicembre 2011,n. 214, e successive modificazioni, risulti ilraggiungimento del limite delle risorse peresse stanziate dalla presente e da altreleggi, per soddisfare le ulteriori domanderelative ai soggetti inclusi tra i beneficiaridelle deroghe si procede a riduzioni ulte-riori dei regimi di esenzione, ad esclusionee favore fiscale a tutela dei redditi dilavoro dipendente e autonomo, dei redditidi pensione, della famiglia, della salute,delle persone economicamente o social-mente svantaggiate, del patrimonio arti-stico e culturale, della ricerca e dell’am-biente.

8. 97. Marzana, Vacca, Luigi Gallo, Bre-scia, Simone Valente, Chimienti, Di Be-nedetto.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Ai fini del potenziamento dell’offertaformativa e del funzionamento del servizioscolastico il comma 333 dell’articolo 1della legge 23 dicembre 2014, n. 190 èabrogato.

Conseguentemente, dopo il comma 3dell’articolo 24, aggiungere il seguente:

3-bis. I regimi di esenzione, esclusionee favore fiscale, di cui all’allegato C-bis aldecreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 15 lu-glio 2011, n. 111, sono ridotti, con l’esclu-sione delle disposizioni a tutela dei redditidi lavoro dipendente e autonomo, deiredditi di pensione, della famiglia, dellasalute, delle persone economicamente osocialmente svantaggiate, del patrimonio

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artistico e culturale, della ricerca e del-l’ambiente, in misura tale da determinarerisparmi per una somma complessiva noninferiore a 64 milioni di euro a decorreredall’anno 2015. Con uno o più regolamentidel Ministro dell’economia e delle finanze,da emanare ai sensi dell’articolo 17,comma 3, della legge 23 agosto 1988,n. 400, sono stabilite le modalità tecnicheper l’attuazione del presente comma conriferimento ai singoli regimi interessati.

A decorrere dall’anno 2015, le maggiorientrate derivanti dall’attuazione delle di-sposizioni di cui al presente disposizione,accertate annualmente con decreto delMinistero dell’economia e delle finanze,sono riassegnate al fondo di cui all’articolo1, comma 235, della legge 24 dicembre2012, n. 228, per essere destinate allefinalità di cui al presente articolo.

Qualora, in ragione delle deroghe intro-dotte al sistema previdenziale di cui al-l’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre2011, n. 201, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 22 dicembre 2011,n. 214, e successive modificazioni, risulti ilraggiungimento del limite delle risorse peresse stanziate dalla presente e da altreleggi, per soddisfare le ulteriori domanderelative ai soggetti inclusi tra i beneficiaridelle deroghe si procede a riduzioni ulte-riori dei regimi di esenzione, ad esclusionee favore fiscale a tutela dei redditi dilavoro dipendente e autonomo, dei redditidi pensione, della famiglia, della salute,delle persone economicamente o social-mente svantaggiate, del patrimonio arti-stico e culturale, della ricerca e dell’am-biente.

8. 96. Marzana, Vacca, Luigi Gallo, Bre-scia, Simone Valente, Chimienti, Di Be-nedetto.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. In ciascuna istituzione scolastica delprimo ciclo d’istruzione è assunto un as-sistente tecnico di cui al decreto del pre-

sidente della Repubblica del 7 marzo 1985,n. 588.

Conseguentemente, dopo il comma 3dell’articolo 24, aggiungere i seguenticommi:

3-bis. Al decreto legislativo 15 dicembre1997, n. 446, sono apportate le seguentimodifiche: a) all’articolo 6, comma 8, leparole « nella misura del 96 per cento »sono sostituite dalle seguenti: « nella mi-sura del 95 per cento »; b) all’articolo 6,comma 9, le parole « nella misura del 96per cento » sono sostituite dalle seguenti:« nella misura del 95 per cento »; c) al-l’articolo 7, comma 2, le parole « nellamisura del 96 per cento » sono sostituitedalle seguenti: « nella misura del 95 percento ».

3-ter. Al comma 5-bis dell’articolo 96del testo unico delle imposte sui redditi, dicui al decreto del Presidente della Repub-blica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole:« nei limiti del 96 per cento » sono sosti-tuite dalle seguenti: « nei limiti del 95 percento ».

8. 89. Marzana, Vacca, Luigi Gallo, Bre-scia, Simone Valente, Chimienti, Di Be-nedetto.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il Ministero dell’Istruzione, dell’uni-versità e della ricerca è autorizzato adattuare, per l’anno scolastico 2015/2016,un piano straordinario di mobilità profes-sionale su tutti i posti vacanti e disponibilinell’organico funzionale e dell’autonomia,con particolare riguardo al passaggio daiposti di sostegno ai posti comuni e relativaeliminazione del vincolo quinquennale. Aisoggetti che partecipano al piano straor-dinario di mobilità professionale non siapplica la disciplina di cui all’articolo 7,comma 4, relativa all’iscrizione negli albiterritoriali.

8. 1074. Pannarale, Giancarlo Giordano.

Martedì 5 maggio 2015 — 111 — Commissione VII

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Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Le rinunce dei posti comuni e disostegno destinati alla scuola primaria esecondaria di primo e secondo grado sonodestinati al personale educativo dellascuola dell’infanzia statale.

8. 1066. Centemero, Palmieri, Altieri,Lainati.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. La mobilità straordinaria di cuial comma 1, nel caso di insufficienza diposti negli organici di diritto, di fattononché nell’organico funzionale e dell’au-tonomia di cui al capo II articolo 2 comma3, al capo III articolo 6 c. 1 e segg. e alcapo III articolo8 comma 1 del presenteDDL, viene realizzata, con decorrenza giu-ridica dall’a.s. 2015/16, attraverso l’inseri-mento dei docenti richiedenti il trasferi-mento in una o più « graduatorie provin-ciali di mobilità », secondo l’ordine digradimento, da cui attingere prioritaria-mente per la copertura dei posti che sirenderanno disponibili negli aa.ss.2016/17e segg.

Le graduatorie provinciali di mobilità ven-gono redatte secondo i criteri previsti dallacontrattazione nazionale vigente in mate-ria di mobilità.

8. 1027. Attaguile.

Sostituire il comma 2 con il seguente:2. Sono assunti a tempo indeterminato

e iscritti negli albi di cui all’articolo 7, nellimite dei posti di cui al comma 1 delpresente articolo:

a) i soggetti iscritti nelle graduatoriedel concorso pubblico per titoli ed esamiper titoli ed esami a posti e cattedrebandito con decreto direttoriale del Mini-stero dell’istruzione, dell’università e dellaricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pub-blicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª seriespeciale, concorsi ed esami, n. 75 del 25

settembre 2012, per il reclutamento dipersonale docente per le scuole statali diogni ordine e grado;

b) i soggetti iscritti a pieno titolo nellegraduatorie ad esaurimento del personale.

8. 49. Catanoso, Centemero.

Apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 2, le parole: Sono assuntia tempo indeterminato e iscritti negli albiterritoriali di cui all’articolo 7, nel limitedei posti di cui al comma 1 del presentearticolo sono sostituite dalle seguenti pa-role: Le assunzioni a tempo indeterminatodi cui al comma 1 sono effettuate sullabase degli albi territoriali di cui all’articolo7, nei quali sono iscritti;

2) al comma 2, dopo la lettera b) sonoinserite le seguenti lettere:

b-bis) i docenti abilitati inseriti nellaII fascia delle graduatorie d’istituto cheabbiano maturato almeno 36 mesi di ser-vizio o almeno tre (3) incarichi annuali,conferiti dai rispettivi ambiti territoriali,nonché gli idonei del concorso del 2012inseriti nelle graduatorie di merito;

b-ter) i docenti afferenti alle seguenticategorie, non ricompresi nelle precedentilettere: docenti che hanno conseguito l’abi-litazione attraverso i percorsi abilitantiistituiti ai sensi del DM 10 settembre 2010,n. 249, del Ministro dell’Istruzione, del-l’Università e della Ricerca; docenti inseritinelle graduatorie di merito de ! concorso acattedra di cui al DDG 24 settembre 2012,n. 82; docenti in possesso di laurea inScienze della Formazione Primaria; do-centi in possesso di diploma magistraleconseguito entro l’a.s. 2001/2002. È altresìconsentito l’inserimento con riserva a co-loro che, pur non avendo ancora conclusoil percorso abilitante, risultino iscritti aduno dei percorsi abilitanti di cui al citatoDM 249 del 2010 e al DDG n. 58 del 25luglio 2013. Il Ministro dell’Istruzione, del-l’Università e della Ricerca sono definisce

Martedì 5 maggio 2015 — 112 — Commissione VII

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con proprio decreto le modalità di attri-buzione dei punteggi per le categorie in-serite nella presente lettera;

3) al comma 4, lettera c), dopo leparole: fasi precedenti inserire le seguentiparole: i docenti abilitati inseriti nella IIfascia delle graduatorie d’istituto che ab-biano maturato almeno 36 mesi di servizioo almeno tre (3) incarichi annuali conferitidai rispettivi ambiti territoriali;

4) al comma 5, apportare le seguentimodificazioni:

a) le parole: in caso di indisponibilitàdi posti per gli albi territoriali indicati,non si procede all’assunzione sono sop-presse;

b) le parole: e sono assunti priorita-riamente, nell’ambito degli albi indicati,sui posti di sostegno sono sostituite dalleseguenti parole: e optare per la scelta,nell’ambito della classe di concorso dipertinenza, tra posto comune e posto disostegno, ove disponibile;

c) le parole: e, in subordine, a partiredalla classe di concorso o dal grado dìistruzione per cui posseggono maggiorepunteggio e, a parità di punteggio dandopriorità al grado di istruzione superiore.sono sostituite dalle seguenti parole: , Aparità di punteggio, è data priorità algrado di istruzione per cui si possiedemaggiore punteggio.;

d) le parole: in caso di indisponibilitàdi posti per gli albi territoriali indicati,non si procede all’assunzione sono sop-presse.

5) al comma 7, le parole da: Ledisponibilità di posti sopravvenute fino a:fabbisogni di cui all’articolo 2. Sono so-stituite dalle seguenti parole: Le disponibi-lità di posti sopravvenute per effetto dellerinunce all’assunzione sono messe a di-sposizione per il completamento delle as-sunzioni dalle graduatorie di cui al comma2, lettera b).

8. 1011. Pagano.

Al comma 2, sostituire l’alinea, con ilseguente:

2. A partire dall’anno scolastico 2015-16, con piano triennale, sono assunti atempo indeterminato nelle istituzioni sco-lastiche e iscritti negli albi di cui all’arti-colo 7, nel limite dei posti di cui al comma1 del presente articolo, per la coperturadei posti vacanti e disponibili nell’organicodell’autonomia e per copertura dei posti edelle cattedre resisi disponibili per cessa-zioni dal servizio e per trasferimento:.

8. 236. Simonetti, Borghesi.

Al comma 2, all’alinea, sostituire leparole: Sono assunti a tempo indetermi-nato e iscritti negli albi di cui all’articolo7 con le seguenti: Sono assunti a tempoindeterminato con piano triennale a par-tire dall’anno scolastico 2015-16 nelle isti-tuzioni scolastiche per la copertura deiposti vacanti e disponibili nell’organicodell’autonomia e su copertura dei posti edelle cattedre resisi disponibili per cessa-zioni dal servizio e per trasferimento oiscritti negli albi di cui all’articolo 7.

8. 210. Cristian Iannuzzi.

Al comma 2, all’alinea, sopprimere leparole: e iscritti negli albi di cui all’articolo7.

8. 247. Vezzali.

Al comma 2, alinea, dopo le parole:Sono assunti a tempo indeterminato eaggiungere le seguenti: possono essere edopo la parola: iscritti aggiungere la se-guente: anche.

8. 156. Giovanna Sanna, Albanella, Ca-sellato, Iacono.

Al comma 2, alinea, dopo le parole:Sono assunti a tempo indeterminato eaggiungere le seguenti: possono essere.

8. 161. Amoddio.

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Al comma 2, all’alinea, dopo le parole:sono assunti aggiungere le seguenti: , entroil 31 agosto 2015,.

8. 94. Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Bre-scia, Simone Valente, Chimienti, Di Be-nedetto.

Al comma 2, all’alinea dopo la parola:assunti sono aggiunte le parole: con con-tratto.

8. 1075. Pannarale, Giancarlo Giordano.

Al comma 2, all’alinea, sopprimere leseguenti parole: e iscritti negli albi di cuiall’articolo 7.

8. 90. Vacca, Marzana, Luigi Gallo, Bre-scia, Simone Valente, Chimienti, Di Be-nedetto.

Al comma 2, all’alinea, sostituire laparole: negli albi con le seguenti: nellegraduatorie.

Conseguentemente:

al medesimo comma, alla lettera a)sopprimere le parole da: alla data di sca-denza prevista fino a: di cui al comma 3;

al medesimo comma, alla lettera b)sopprimere le parole da: alla data di sca-denza prevista fino a: di cui al comma 3.

8. 22. Albini, Fossati.

Al comma 2, sostituire la lettera a) conla seguente:

a) i soggetti inseriti, alla data discadenza prevista per la presentazionedelle domande di cui al comma 3, nellegraduatorie di merito del concorso pub-blico per titoli ed esami a posti e cattedrebandito con decreto direttoriale del Mini-stero dell’istruzione, dell’università e dellaricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pub-blicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª seriespeciale, concorsi ed esami, n. 75 del 25

settembre 2012, per il reclutamento dipersonale docente per le scuole statali diogni ordine e grado;.

Conseguentemente:

al comma 4, sostituire la lettera a) conla seguente:

a) i soggetti inseriti nelle graduatoriedi merito del concorso indetto con ilD.D.G. n. 82 del 24 settembre 2012 sonoassunti, nell’ambito della regione nella cuigraduatoria iscritti, nel limite del 50 percento dei posti vacanti e disponibili del-l’organico dell’autonomia, individuati a li-vello di albo territoriale di cui all’articolo7;

al medesimo comma sostituire la let-tera c) con la seguente:

c) gli iscritti nelle graduatorie dimerito, nonché gli iscritti nelle graduatoriead esaurimento, che residuano dalle fasiprecedenti, sono assunti nel limite deiposti rimasti eventualmente vacanti;

sopprimere il comma 10;

al comma 11, sopprimere le parolefino all’anno scolastico 2016/2017 com-preso.

al comma 12, sopprimere le parole: ecomunque non oltre tre anni;

all’articolo 24,

al comma 1 sostituire le parole 544,l8milioni nell’anno 2015, 1.853,35 milioninell’anno 2016, 1.865,70 milioni nell’anno2017, 1.909,60 milioni nell’anno 2018,1.951,20 milioni nell’anno 2019, 2.012,93milioni nell’anno 2020, 2.058,50 milioninell’anno 2021, 2.104,44 milioni nell’anno2022, 2.150,63 milioni nell’anno 2023,2.193,85 milioni nell’anno 2024 e 2.233,60milioni a decorrere dall’anno 2025, con leseguenti: 559,18 milioni nell’anno 2015,1.891,35 milioni nell’anno 2016, 1.907,70milioni nell’anno 2017, 1.954,60 milioninell’anno 2018, 1.998,20 milioni nell’anno2019, 2.062,93 milioni nell’anno 2020,2.111,50 milioni nell’anno 2021, 2.159,44milioni nell’anno 2022, 2.207,63 milioni

Martedì 5 maggio 2015 — 114 — Commissione VII

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nell’anno 2023, 2.252,85 milioni nell’anno2024 e 2.294,60 milioni a decorrere dal-l’anno 2025;

al comma 3, dopo la lettera c), ag-giungere la seguente:

c-bis) quanto a 15.000.000 euro perl’anno 2015, a 38.000.000 euro per l’anno2016, a 42.000.000 euro per l’anno 2017, a45.000.000 euro per l’anno 2018, a47.000.000 euro per l’anno 2019, a50.000.000 euro per l’anno 2020, a53.000.000 euro per l’anno 2021, a55.000.000 euro per l’anno 2022, a57.000.000 euro per l’anno 2023, a59.000.000 euro per l’anno 2024 e a61,000.000 euro annui a decorrere dal-l’anno 2025, mediante corrispondente in-cremento degli importi di cui all’articolo 1,commi 427, primo periodo, e 428, primoperiodo, della legge 27 dicembre 2013,n. 147, a valere sulle medesime tipologiedi spesa. Con decreto del Ministro del-l’economia e delle finanze, da adottareentro trenta giorni dalla data di entrata invigore della presente legge, sono apportatele occorrenti variazioni di bilancio.

8. 26. Burtone

Al comma 2, sostituire la lettera a) conla seguente:

a) i soggetti inseriti, alla data discadenza prevista per la presentazionedelle domande di cui al comma 3, nellegraduatorie di merito del concorso pub-blico per titoli ed esami a posti e cattedrebandito con decreto direttoriale del Mini-stero dell’istruzione, dell’università e dellaricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pub-blicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª seriespeciale, concorsi ed esami, n. 75 del 25settembre 2012, per il reclutamento dipersonale docente per le scuole statali diogni ordine e grado;.

Conseguentemente:

al comma 4:

sostituire la lettera a) con la seguente:

a) i soggetti inseriti nelle graduatoriedi merito del concorso indetto con il

D.D.G. n. 82 del 24 settembre 2012 sonoassunti, nell’ambito della regione nella cuigraduatoria iscritti, nel limite del 50 percento dei posti vacanti e disponibili del-l’organico dell’autonomia, individuati a li-vello di albo territoriale di cui all’articolo7;

sostituire la lettera c) con la seguente:

c) gli iscritti nelle graduatorie dimerito, nonché gli iscritti nelle graduatoriead esaurimento, che residuano dalle fasiprecedenti, sono assunti nel limite deiposti rimasti eventualmente vacanti;

sopprimere il comma 10;

al comma 11, sopprimere le parolefino all’anno scolastico 2016/2017 com-preso.

al comma 12, sopprimere le parole: ecomunque non oltre tre anni;

all’articolo 24:

al comma 1, sostituire le parole544,18 milioni nell’anno 2015, 1.853,35milioni nell’anno 2016, 1.865,70 milioninell’anno 2017, 1.909,60 milioni nell’anno2018, 1.951,20 milioni nell’anno 2019,2.012,93 milioni nell’anno 2020, 2.058,50milioni nell’anno 2021, 2.104,44 milioninell’anno 2022, 2.150,63 milioni nell’anno2023, 2.193,85 milioni nell’anno 2024 e2.233,60 milioni a decorrere dall’anno2025, con le seguenti: 559,18 milioni nel-l’anno 2015, 1.891,35 milioni nell’anno2016, 1.907,70 milioni nell’anno 2017,1.954,60 milioni nell’anno 2018, 1.998,20milioni nell’anno 2019, 2.062,93 milioninell’anno 2020, 2.111,50 milioni nell’anno2021, 2.159,44 milioni nell’anno 2022,2.207,63 milioni nell’anno 2023, 2.252,85milioni nell’anno 2024 e 2.294,60 milioni adecorrere dall’anno 2025;

al comma 3, dopo la lettera c), ag-giungere la seguente:

c-bis) quanto a 15.000.000 euro perl’anno 2015, a 38.000.000 euro per l’anno2016, a 42.000.000 euro per l’anno 2017, a

Martedì 5 maggio 2015 — 115 — Commissione VII

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45.000.000 euro per l’anno 2018, a47.000.000 euro per l’anno 2019, a50.000.000 euro per l’anno 2020, a53.000.000 euro per l’anno 2021, a55.000.000 euro per l’anno 2022, a57.000.000 euro per l’anno 2023, a59.000.000 euro per l’anno 2024 e a61,000.000 euro annui a decorrere dal-l’anno 2025, mediante corrispondente in-cremento degli importi di cui all’articolo 1,commi 427, primo periodo, e 428, primoperiodo, della legge 27 dicembre 2013,n. 147, a valere sulle medesime tipologiedi spesa. Con decreto del Ministro del-l’economia e delle finanze, da adottareentro trenta giorni dalla data di entrata invigore della presente legge, sono apportatele occorrenti variazioni di bilancio.

8. 24. Oliverio, Albanella.

Al comma 2, sostituire la lettera a) conla seguente:

a) i soggetti inseriti, alla data discadenza prevista per la presentazionedelle domande di cui al comma 3, nellegraduatorie di merito del concorso pub-blico per titoli ed esami a posti e cattedrebandito con decreto direttoriale del Mini-stero dell’istruzione, dell’università e dellaricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pub-blicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª seriespeciale, concorsi ed esami, n. 75 del 25settembre 2012, per il reclutamento dipersonale docente per le scuole statali diogni ordine e grado;.

Conseguentemente:

al comma 4:

sostituire la lettera a) con la seguente:

a) i soggetti inseriti nelle graduatoriedi merito del concorso indetto con ilD.D.G. n. 82 del 24 settembre 2012 sonoassunti, nell’ambito della regione nella cuigraduatoria iscritti, nel limite del 50 percento dei posti vacanti e disponibili del-l’organico dell’autonomia, individuati a li-vello di albo territoriale di cui all’articolo7;

sostituire la lettera c) con la seguente:

c) gli iscritti nelle graduatorie dimerito, nonché gli iscritti nelle graduatoriead esaurimento, che residuano dalle fasiprecedenti, sono assunti nel limite deiposti rimasti eventualmente vacanti;

sopprimere il comma 10;

al comma 11, sopprimere le parole:fino all’anno scolastico 2016/2017 com-preso;

al comma 12, sopprimere le parole: ecomunque non oltre tre anni;

all’articolo 24, dopo il comma 3 ag-giungere il seguente:

3-bis. Agli oneri derivanti dall’articolo 8si provvede mediante riduzione degli im-porti di cui all’articolo 1, commi 427,primo periodo, e 428, primo periodo, dellalegge 27 dicembre 2013, n. 147, sono in-crementati a valere sulle medesime tipo-logie di spesa, nella misura di 35 milionidi euro per l’anno 2014, di 105 milioni dieuro per l’anno 2015, di 101 milioni dieuro per l’anno 2016, di 94 milioni di europer l’anno 2017 e di 81 milioni di euro perl’anno 2018. Con decreto del Ministrodell’economia e delle finanze, da adottareentro quindici giorni dalla data di entratain vigore della legge di conversione delpresente decreto, sono apportate le occor-renti variazioni di bilancio.

8. 175. Sgambato.

Al comma 2, sostituire la lettera a) conla seguente:

a) i soggetti inseriti, alla data discadenza prevista per la presentazionedelle domande di cui al comma 3, nellegraduatorie dì merito del concorso pub-blico per titoli ed esami a posti e cattedrebandito con decreto direttoriale del Mini-stero dell’istruzione, dell’università e dellaricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pub-blicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª seriespeciale, concorsi ed esami, n. 75 del 25

Martedì 5 maggio 2015 — 116 — Commissione VII

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settembre 2012, per il reclutamento dipersonale docente per le scuole statali diogni ordine e grado.

Conseguentemente:

al comma 4, sostituire la lettera a) conla seguente: a) i soggetti inseriti nellegraduatorie dì merito del concorso indettocon il D.D.G. n. 82 del 24 settembre 2012sono assunti, nell’ambito della regionenella cui graduatoria, iscritti, nel limite del50 per cento dei posti vacanti e disponibilidell’organico dell’autonomia, individuati alivello di albo territoriale di cui all’articolo7;

al medesimo comma, sostituire la let-tera c) con la seguente: c) gli iscritti nellegraduatorie di merito, nonché gli iscrittinelle graduatorie ad esaurimento, che re-siduano dalle fasi precedenti, sono assuntinel limite dei posti rimasti eventualmentevacanti;

sopprimere il comma 10;

al comma 11, sopprimere le parole:fino all’anno scolastico 2016/2017 com-preso;

al comma 12, sopprimere le parole: ecomunque non oltre tre anni;

all’articolo 24,

comma 1, sostituire le parole: 544,l8milioni nell’anno 2015, 1.853,35 milioninell’anno 2016, 1.865,70 milioni nell’anno2017, 1.909,60 milioni nell’anno 2018,1.951,20 milioni nell’anno 2019, 2.012,93milioni nell’anno 2020, 2.058,50 milioninell’anno 2021, 2.104,44 milioni nell’anno2022, 2.150,63 milioni nell’anno 2023,2.193,85 milioni nell’anno 2024 e 2.233,60milioni a decorrere dall’anno 2025, con leseguenti: 559,l8 milioni nell’anno 2015,1.891,35 milioni nell’anno 2016, 1.907,70milioni nell’anno 2017, 1.954,60 milioninell’anno 2018, 1.998,20 milioni nell’anno2019, 2.062,93 milioni nell’anno 2020,2.111,50 milioni nell’anno 2021, 2.159,44milioni nell’anno 2022, 2.207,63 milioni

nell’anno 2023, 2.252,85 milioni nell’anno2024 e 2.294,60 milioni a decorrere dal-l’anno 2025;

comma 3, dopo la lettera c), aggiun-gere la seguente:

c-bis) quanto a 15.000.000 euro perl’anno 2015, a 38.000.000 euro per l’anno2016, a 42.000.000 euro per l’anno 2017, a45,000.000 euro per l’anno 2018, a47.000.000 euro per l’anno 2019, a50.000.000 euro per l’anno 2020, a53.000.000 euro per l’anno 2021, a55.000.000 euro per l’anno 2022, a57.000.000 euro per l’anno 2023, a59.000.000 euro per l’anno 2024 e a 61,000.000 euro annui a decorrere dal-l’anno 2025, mediante corrispondente in-cremento degli importi di cui all’articolo 1,commi 427, primo periodo, e 428, primoperiodo, della legge 27 dicembre 2013,n. 147, a valere sulle medesime tipologiedi spesa. Con decreto del Ministro del-l’economia e delle finanze, da adottareentro trenta giorni dalla data di entrata invigore della presente legge, sono apportatele occorrenti variazioni di bilancio.

8. 152. Giorgis, Fassina.

Al comma 2 sostituire la lettera a) conla seguente:

a) i soggetti inseriti, alla data discadenza prevista per la presentazionedelle domande di cui al comma 3, nellegraduatorie del concorso pubblico per ti-toli ed esami a posti e cattedre banditocon decreto direttoriale del Ministero del-l’istruzione, dell’università e della ricercan. 82 del 24 settembre 2012, pubblicatonella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie specialeconcorsi ed esami, n. 75 del 25 settembre2012, per il reclutamento di personaledocente per le scuole statali di ogni ordinee grado;.

Conseguentemente:

al comma 4, sostituire la lettera a) conla seguente:

a) i soggetti inseriti nelle graduatoriedi merito sono assunti, nell’ambito della

Martedì 5 maggio 2015 — 117 — Commissione VII

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regione nella cui graduatoria di meritosono iscritti, nel limite del 50 per cento deiposti vacanti e disponibili dell’organicodell’autonomia, individuati a livello di alboterritoriale di cui all’articolo 7;

sostituire la lettera c) con la seguente:

c) i soggetti inseriti nelle graduatoriedi merito, nonché gli iscritti nelle gradua-torie ad esaurimento, che residuano dallefasi precedenti, sono assunti nel limite deìposti rimasti eventualmente vacanti e di-sponibili nell’organico dell’autonomia na-zionale, individuati a livello di albo terri-toriale. I soggetti inseriti nelle graduatoriedi merito hanno precedenza rispetto agliiscritti nelle graduatorie ad esaurimento.

8. 292. Santerini, Caruso, Lo Monte.

Al comma 2, sostituire la lettera a) conla seguente:

a) i soggetti inseriti, alla data discadenza prevista per la presentazionedelle domande di cui al comma 3, nellegraduatorie del concorso pubblico per ti-toli cd esami a posti e cattedre banditocon decreto direttoriale del Ministero del-l’istruzione, dell’università e della ricercan. 82 del 24 settembre 2012, pubblicatonella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie specialeconcorsi cd esami, n. 75 del 25 settembre2012, per il reclutamento di personaledocente per le scuole statali di ogni ordinee grado.

8. 52. Francesco Saverio Romano, Cen-temero.

Al comma 2, sostituire la lettera a) conla seguente:

a) i soggetti inseriti, alla data discadenza prevista per la presentazionedelle domande di cui al comma 3, nellegraduatorie del concorso pubblico per ti-toli cd esami a posti e cattedre banditocon decreto direttoriale del Ministero del-l’istruzione, dell’università e della ricercan. 82 del 24 settembre 2012, pubblicatonella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale

concorsi cd esami, n. 75 del 25 settembre2012, per il reclutamento di personaledocente per le scuole statali di ogni ordinee grado;.

Conseguentemente:

a) al comma 4, sostituire la lettera a)con la seguente: a) i soggetti inseriti nellegraduatorie di merito sono assunti, nel-l’ambito della regione nella cui graduato-ria di merito sono iscritti, nei limite del 50per cento dei posti vacanti e disponibilidell’organico dell’autonomia, individuati alivello di albo territoriale di cui all’articolo7;

b) al medesimo comma 4, sostituire lalettera c) con la seguente: c) i soggettiinseriti nelle graduatorie di merito, nonchégli iscritti nelle graduatorie ad esauri-mento, che residuano dalle fasi precedenti,sono assunti nel limite dei posti rimastieventualmente vacanti e disponibili nel-l’organico dell’autonomia nazionale, indi-viduati a livello di albo territoriale. Isoggetti inseriti nelle graduatorie di meritohanno precedenza rispetto agli iscrittinelle graduatorie ad esaurimento.

c) sopprimere il comma 10;

d) al comma 12 sopprimere le parole:e comunque non oltre tre anni.

8. 260. De Girolamo.

Al comma 2, lettera a), sopprimere laseguente parola: vincitori.

Conseguentemente: Agli oneri derivantidall’attuazione della lettera a) del presentecomma si provvede mediante corrispon-dente riduzione dei regimi di esenzione,esclusione e favore fiscale di cui all’alle-gato A della nota integrativa alla Tabella 1del bilancio dello Stato, relativa allo statodi previsione dell’entrata, prevista ai sensidell’articolo 21, comma 11, lettera a), dellalegge 31 dicembre 2009, n. 196.

8. 1052. Di Lello, Di Gioia, Fava, Loca-telli, Pastorelli, Labriola.

Martedì 5 maggio 2015 — 118 — Commissione VII

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Al comma 2, lettera a), sostituire leparole: i vincitori presenti con le seguenti:i soggetti inseriti.

Conseguentemente:

al comma 4, lettera a), le parole: ivincitori sono sostituite dalle seguenti: isoggetti inseriti nella graduatoria di me-rito;

al comma 4, la lettera c), è sostituitadalla seguente: c) i soggetti inseriti nellagraduatoria di merito, nonché gli iscrittinelle graduatorie ad esaurimento, che re-siduano dalle fasi precedenti, sono assuntinel limite dei posti rimasti eventualmentevacanti e disponibili nell’organico dell’au-tonomia nazionale, individuati a livello dialbo territoriale. I soggetti presenti nellagraduatoria di merito hanno precedenzarispetto agli iscritti nelle graduatorie adesaurimento;

il comma 10 è soppresso;

al comma 12 sopprimere le parole: 12.e comunque non oltre tre anni.

Conseguentemente, all’articolo 24, alcomma 3, apportare le seguenti modifica-zioni:

a) al capoverso, sostituire le parole:Agli oneri derivanti dagli articoli 2, comma16, 4, comma 7, 5, comma 6, 7, comma 7,10, commi 3 e 5, 11, 12, comma 2, 14,comma 5, 16, comma 6, 17, comma 1, 18,comma 3, e 20, comma 1, nonché daicommi 1 e 2 del presente articolo, paricomplessivamente a 1.000 milioni di europer l’anno 2015, a 3.000 milioni di europer ciascuno degli anni dal 2016 al 2019,a 3.036,367 milioni di euro per l’anno2020, a 3.076,137 milioni di euro perl’anno 2021, a 3.000 milioni di euro perl’anno 2022, a 3.012,267 milioni di europer l’anno 2023, a 3.055,487 milioni dieuro per l’anno 2024 e a 3.095,237 milionidi euro a decorrere dall’anno 2025, siprovvede: con le seguenti: Agli oneri deri-vanti dagli articoli 2, comma 16, 4, comma7, 5, comma 6, 5-bis, 7, comma 7, 10,commi 3 e 5, 11, 12, comma 2, 14, comma

5, 16, comma 6, 17, comma 1, 18, comma3, e 20, comma 1, nonché dai commi 1 e2 del presente articolo, pari complessiva-mente a 1.330 milioni di euro per l’anno2015, a 3.330 milioni di euro per ciascunodegli anni dal 2016 al 2019, a 3.366,367milioni di euro per l’anno 2020, a3.406,137 milioni di euro per l’anno 2021,a 3.330 milioni di euro per l’anno 2022, a3.342,267 milioni di euro per l’anno 2023,a 3.385,487 milioni di euro per l’anno 2024e a 3.425,237 milioni di euro a decorreredall’anno 2025, si provvede;

b) dopo la lettera c) aggiungere laseguente: c-bis) quanto a 330 milioni dieuro a decorrere dall’anno 2015, si prov-vede mediante corrispondente riduzionelineare delle dotazioni finanziarie di partecorrente, iscritte a legislazione vigente intermini di competenza e di cassa, nell’am-bito delle spese rimodulabili, di cui all’ar-ticolo 21 comma 5, lettera b) della legge 31dicembre 2009, n. 196, delle missioni dispesa di ciascun Ministero.

8. 1081. Minardo.

Al comma 2, lettera a) sostituire leparole: i vincitori con le seguenti: gliiscritti.

Conseguentemente:

a) al comma 4, lettera a) e c), sosti-tuire le parole: i vincitori con le seguenti:gli iscritti alle graduatorie di merito;

b) sostituire il comma 9 con il se-guente: Sono esclusi dal piano straordina-rio di assunzioni i soggetti che non sciol-gano la riserva per conseguimento deltitolo abilitante entro, e non oltre, il 30giugno 2015.;

c) all’articolo 24, comma 1, sostituirele parole: 544,l8 milioni nell’anno 2015,1.853,35 milioni nell’anno 2016, 1.865,70milioni nell’anno 2017, 1.909,60 milioninell’anno 2018, 1.951,20 milioni nell’anno2019, 2.012,93 milioni nell’anno 2020,2.058,50 milioni nell’anno 2021, 2.104,44milioni nell’anno 2022, 2.150,63 milioni

Martedì 5 maggio 2015 — 119 — Commissione VII

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nell’anno 2023, 2.193,85 milioni nell’anno2024 e 2.233,60 milioni a decorrere dal-l’anno 2025, con le seguenti: 559,18 milioninell’anno 2015, 1.891,35 milioni nell’anno2016, 1.907,70 milioni nell’anno 2017,1.954,60 milioni nell’anno 2018, 1.998,20milioni nell’anno 2019, 2.062,93 milioninell’anno 2020, 2.111,50 milioni nell’anno2021, 2.159,44 milioni nell’anno 2022,2.207,63 milioni nell’anno 2023, 2.252,85milioni nell’anno 2024 e 2.294,60 milioni adecorrere dall’anno 2025;

d) all’articolo 24, comma 3, dopo lalettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) quanto a 15.000.000 euro perl’anno 2015, a 38.000.000 euro per l’anno2016, a 42.000.000 euro per l’anno 2017, a45.000.000 euro per l’anno 2018, a47.000.000 euro per l’anno 2019, a50.000.000 euro per l’anno 2020, a53.000.000 euro per l’anno 2021, a55.000.000 euro per l’anno 2022, a57.000.000 euro per l’anno 2023, a59.000.000 euro per l’anno 2024 e a61.000.000 euro annui a decorrere dal-l’anno 2025, mediante corrispondente in-cremento degli importi di cui all’articolo 1,commi 427, primo periodo, e 428, primoperiodo, della legge 27 dicembre 2013,n. 147, a valere sulle medesime tipologiedi spesa. Con decreto del Ministro del-l’economia e delle finanze, da adottareentro trenta giorni dalla data di entrata invigore della presente legge, sono apportatele occorrenti variazioni di bilancio.

8. 182. Bossa.

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 2 lettera a), sostituire leparole: i vincitori con le seguenti: gliiscritti;

b) al comma 4 lettere a) e c), sostituirele parole: i vincitori con le seguenti: gliiscritti alle graduatorie di merito;

c) sostituire il comma 9 con il se-guente: Sono esclusi dal piano straordina-rio di assunzioni i soggetti che non sciol-

gano la riserva per conseguimento deltitolo abilitante entro, e non oltre, il 30giugno 2015.

Conseguentemente:

a) all’articolo 24, comma 1, sostituirele parole: 544,18 milioni nell’anno 2015,1.853,35 milioni nell’anno 2016, 1.865,70milioni nell’anno 2017, 1.909,60 milioninell’anno 2018, 1.951,20 milioni nell’anno2019, 2.012,93 milioni nell’anno 2020,2.058,50 milioni nell’anno 2021, 2.104,44milioni nell’anno 2022, 2.150,63 milioninell’anno 2023, 2.193,85 milioni nell’anno2024 e 2.233,60 milioni a decorrere dal-l’anno 2025, con le seguenti 559,18 milioninell’anno 2015, 1.891,35 milioni nell’anno2016, 1.907,70 milioni nell’anno 2017,1.954,60 milioni nell’anno 2018, 1.998,20milioni nell’anno 2019, 2.062,93 milioninell’anno 2020, 2.111,50 milioni nell’anno2021, 2.159,44 milioni nell’anno 2022,2.207,63 milioni nell’anno 2023, 2.252,85milioni nell’anno 2024 e 2.294,60 milioni adecorrere dall’anno 2025;

b) all’articolo 24, comma 3, dopo lalettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) quanto a 15.000.000 euro perl’anno 2015, a 38.000.000 euro per l’anno2016, a 42.000.000 euro per l’anno 2017, a45.000.000 euro per l’anno 2018, a47.000.000 euro per l’anno 2019, a50.000.000 euro per l’anno 2020, a53.000.000 euro per l’anno 2021, a55.000.000 euro per l’anno 2022, a57.000.000 euro per l’anno 2023, a59.000.000 euro per l’anno 2024 e a61.000.000 euro annui a decorrere dal-l’anno 2025, mediante corrispondente in-cremento degli importi di cui all’articolo 1,commi 427, primo periodo, e 428, primoperiodo, della legge 27 dicembre 2013,n. 147, a valere sulle medesime tipologiedi spesa. Con decreto del Ministro del-l’economia e delle finanze, da adottareentro trenta giorni dalla data di entrata invigore della presente legge, sono apportatele occorrenti variazioni di bilancio.

8. 153. D’Ottavio.

Martedì 5 maggio 2015 — 120 — Commissione VII

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Al comma 2, lettera a), sopprimere laparola vincitori.

8. 7. Di Lello, Di Gioia, Fava, Locatelli,Pastorelli, Labriola

Al comma 2 lettera a), sostituire laparola: vincitori con la seguente: soggetti.

Conseguentemente:

a) al comma 4, lettere a) e c), sosti-tuire la parola: vincitori con le seguenti:soggetti di cui al comma 2, lettera a);

b) al medesimo comma 4, lettera a),sostituire la parola: iscritti con la seguente:inseriti;

c) al comma 2, dopo la lettera b)aggiungere la seguente:

b-bis) gli abilitati con i percorsi di cuial decreto del Ministero dell’istruzione,dell’università e della ricerca 10 settembre2010, n. 249, che hanno conseguito iltitolo entro l’anno accademico 2012-13 eche abbiano almeno 36 mesi di anzianitàdi servizio al momento del conseguimentodel titolo abilitativo;

d) al comma 4, sostituire la lettera c)con la seguente:

c) gli idonei di cui al comma 2 letteraa), gli iscritti nelle graduatorie ad esauri-mento e gli abilitati ai sensi del decreto delMinistero dell’istruzione, dell’università edella ricerca del 10 settembre 2010, n. 249che residuano dalle fasi precedenti, sonoassunti nel limite dei posti rimasti even-tualmente vacanti e disponibili nell’orga-nico dell’autonomia nazionale, individuatia livello di albo regionale. I vincitorihanno precedenza rispetto agli iscrittinelle graduatorie ad esaurimento ed gliabilitati di cui alla lettera c) del comma 2.;

e) al comma 4, dopo la lettera c)aggiungere la seguente:

c-bis) gli idonei di cui al comma 2lettera a), gli iscritti nelle graduatorie adesaurimento, nonché gli abilitati di cui allalettera c), che residuano dalle fasi prece-

denti, sono assunti nel limite dei postirimasti eventualmente vacanti e disponibilinell’organico dell’autonomia nazionale, in-dividuati a livello di albo territoriale. Ivincitori hanno precedenza rispetto agliiscritti nelle graduatorie ad esaurimento equesti rispetto agli abilitati.;

f) al comma 12, aggiungere, in fine, leseguenti parole: In sede di prima applica-zione, a decorrere dal 1o settembre 2015,la procedura concorsuale prevederà unariserva di posti per il personale abilitatocon i percorsi di cui al decreto del Mini-stero dell’istruzione, dell’università e dellaricerca 10 settembre 2010, n. 249 che nonhanno i requisiti di cui all’articolo 2 let-tera c).

8. 289. Centemero, Gelmini.

Al comma 2, lettera a), e ovunque ri-corra, sostituire la parola vincitori con laseguente: soggetti.

Conseguentemente al comma 4, letteraa), sostituire la parola iscritti con la se-guente: inseriti.

8. 1. Centemero, Palmieri, Lainati.

Al comma 2 lettera a), sostituire leparole: i vincitori presenti con le seguenti:i soggetti inseriti.

Conseguentemente:

a) al comma 4, lettera a), sostituire leparole: i vincitori con le seguenti: i soggettiinseriti nella graduatoria di merito;

b) al comma 4, sostituire la lettera c),con la seguente: c) i soggetti inseriti nellagraduatoria di merito, nonché gli iscrittinelle graduatorie ad esaurimento, che re-siduano dalle fasi precedenti, sono assuntinel limite dei posti rimasti eventualmentevacanti e disponibili nell’organico dell’au-tonomia nazionale, individuati a livello dialbo territoriale. I soggetti presenti nella

Martedì 5 maggio 2015 — 121 — Commissione VII

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graduatoria di merito hanno precedenzarispetto agli iscritti nelle graduatorie adesaurimento;

c) sopprimere il comma 10;

d) al comma 12 sopprimere le seguentiparole: e comunque non oltre tre anni;

e) all’articolo 24, comma 3, apportarele seguenti modificazioni:

a) al capoverso, sostituire le parole:pari complessivamente a 1.000 milioni dieuro per l’anno 2015, a 3.000 milioni dieuro per ciascuno degli anni dal 2016 al2019, con le seguenti: pari complessiva-mente a 1.330 milioni di euro per l’anno2015, a 3.330 milioni di euro per ciascunodegli anni 201 6 e 2017 e a 3.000 perciascuno degli anni 2018 e 2019;

b) la lettera c) aggiungere la seguente:c-bis) quanto a 330 milioni di euro perciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, siprovvede mediante corrispondente ridu-zione lineare delle dotazioni finanziarie diparte corrente, iscritte a legislazione vi-gente in termini di competenza e di cassa,nell’ambito delle spese rimodulabili, di cuiall’articolo 21 comma 5, lettera b) dellalegge 31 dicembre 2009, n. 196, delle mis-sioni di spesa di ciascun Ministero.

8. 276. Minardo.

Al comma 2, lettera a),sostituire la pa-rola: vincitori con la seguente: soggetti;

al comma 4, lettere a) e c), sostituirela parola: vincitori con le seguenti: soggettidi cui al comma 2, lettera a);

al comma 4, lettera a), sostituire laparola: iscritti con la seguente: inseriti.

Conseguentemente agli oneri derivantidalla presente disposizione, pari a 140milioni di euro, con decreto del Presidentedel Consiglio dei Ministri, da emanareentro il 30 giugno 2015, su proposta delMinistro dell’economia e delle finanze, peri profili finanziari, è disposta una ridu-zione delle dotazioni finanziarie, iscritte alegislazione igente nell’ambito delle spese

rimodulabili di cui all’articolo 21, comma5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009,n. 196, delle misioni di spesa di ciascunMinistero, tale da assicurare minori spesein termini di indebitamente netto pari alsuindicato importo di euro a decorrere dal2015. Le misure di cui al periodo prece-dente non sono adottate o sono adottateper importi inferiori a quelli indicati ove,entro la data ivi indicata, siano approvatiprovvedimenti normativi che assicurino, intutto o in parte, i predetti importi attra-verso interventi di razionalizzazione e re-visione della spesa pubblica.

8. 51. Centemero, Brunetta, Sisto, Berga-mini, Gelmini, Palese, Palmieri, Altieri,Lainati, Abrignani, Biasotti, Castiello,Carfagna, Catanoso, Ciracì, D’Alessan-dro, Distaso, Faenzi, Fucci, GarneroSantanchè, Alberto Giorgetti, Milanato,Occhiuto, Parisi, Petrenga, Polidori.

Al comma 2, lettera a),sostituire la pa-rola: vincitori con la seguente: soggetti;

al comma 4, lettere a) e c), sostituirela parola: vincitori con le seguenti: soggettidi cui al comma 2, lettera a);

al comma 4, lettera a), sostituire laparola: iscritti con la seguente: inseriti.

Conseguentemente agli oneri derivantidalla presente disposizione pari a 140milioni di euro a decorrere dal 2015, ledotazioni di parte corrente relative alleautorizzazione di spesa di cui alla TabellaC allegata alla legge 23 dicembre 2014,n. 190 (legge di stabilità 2015) sono ridottein maniera lineare pari al suindicato im-porto.

8. 60. Centemero, Brunetta, Sisto, Berga-mini, Gelmini, Palese, Palmieri, Altieri,Lainati, Abrignani, Biasotti, Castiello,Carfagna, Catanoso, Ciracì, D’Alessan-dro, Distaso, Faenzi, Fucci, GarneroSantanchè, Alberto Giorgetti, Milanato,Occhiuto, Parisi, Petrenga, Polidori,Polverini, Prestigiacomo, Francesco Sa-verio Romano, Romele, Russo, Savino,Squeri, Vella, Valentini.

Martedì 5 maggio 2015 — 122 — Commissione VII

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Al comma 2, lettera a), sostituire leparole: i vincitori con le seguenti: i soggettiinseriti.

Al comma 4, lettera a), sostituire leparole: i vincitori con le seguenti: i soggettiinseriti nelle graduatorie di merito.

Al comma 4, lettera c), primo periodo,sostituire le parole: i vincitori con le se-guenti: i soggetti inseriti nelle graduatoriedi merito.

Al comma 4, lettera c), secondo periodo,sostituire le parole: i vincitori con le se-guenti: i soggetti inseriti nelle graduatoriedi merito.

Conseguentemente, all’articolo 24,comma 1, sostituire le parole: 544,18 mi-lioni nell’anno 2015, 1.853,35 milioni nel-l’anno 2016, 1.865,70 milioni nell’anno2017, 1.909,60 milioni nell’anno 2018,1.951,20 milioni nell’anno 2019, 2.012,93milioni nell’anno 2020, 2.058,50 milioninell’anno 2021, 2.104,44 milioni nell’anno2022, 2.150,63 milioni nell’anno 2023,2.193,85 milioni nell’anno 2024 e 2.233,60milioni a decorrere dall’anno 2025, con leseguenti: 559,18 milioni nell’anno 2015,1.891,35 milioni nell’anno 2016, 1.907,70milioni nell’anno 2017, 1.954,60 milioninell’anno 2018, 1.998,20 milioni nell’anno2019, 2.062,93 milioni nell’anno 2020,2.111,50 milioni nell’anno 2021, 2.159,44milioni nell’anno 2022, 2.207,63 milioninell’anno 2023, 2.252,85 milioni nell’anno2024 e 2.294,60 milioni a decorrere dal-l’anno 2025;

Conseguentemente, all’articolo 24,comma 3, dopo la lettera c), aggiungere laseguente:

c-bis) quanto a 15.000.000 euro perl’anno 2015, a 38.000.000 euro per l’anno2016, a 42.000.000 euro per l’anno 2017, a45.000.000 euro per l’anno 2018, a47.000.000 euro per l’anno 2019, a50.000.000 euro per l’anno 2020, a53.000.000 euro per l’anno 2021, a55.000.000 euro per l’anno 2022, a

57.000.000 euro per l’anno 2023, a59.000.000 euro per l’anno 2024 e a61,000.000 euro annui a decorrere dal-l’anno 2025, mediante corrispondente in-cremento degli importi di cui all’articolo 1,commi 427, primo periodo, e 428, primoperiodo, della legge 27 dicembre 2013,n. 147, a valere sulle medesime tipologiedi spesa. Con decreto del Ministro del-l’economia e delle finanze, da adottareentro trenta giorni dalla data di entrata invigore della presente legge, sono apportatele occorrenti variazioni di bilancio.

8. 23. Piccione.

Al comma 2, lettera a), sostituire leparole: i vincitori presenti con le seguenti:gli iscritti.

8. 206. Rampelli.

Al comma 2, lettera a), sostituire leparole da: i vincitori a: nelle graduatoriecon le seguenti: i candidati inseriti a pienotitolo nelle graduatorie di merito.

8. 95. Luigi Gallo, Vacca, Marzana, Bre-scia, Simone Valente, Chimienti, Di Be-nedetto.

Al comma 2, lettera a) sostituire leparole: i vincitori con le seguenti: i soggetti.

Conseguentemente, al comma 4, letteraa) sostituire le parole: i vincitori con leseguenti: i soggetti di cui al comma 2,lettera a).

Conseguentemente, al comma 4, letterac) sostituire, al primo e ultimo periodo, leparole: vincitori con le seguenti: i soggettidi cui al comma 2, lettera a).

8. 1048. Malpezzi, Rocchi, Carocci, Fas-sina, Fioroni, Ferranti, D’Ottavio,Bossa, Sgambato, Ventricelli, Mazzoli,Carrescia, Fabbri, Richetti, Marzano,De Menech, Rotta, Mazzoli, Piazzoni,Giuliani.

Martedì 5 maggio 2015 — 123 — Commissione VII

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Al comma 2, apportare le seguenti mo-dificazioni:

a) lettera b), sostituire le parole: ivincitori presenti con le seguenti: i candi-dati inseriti a pieno titolo nelle graduato-rie di merito;

b) lettera b), sopprimere le parole:nelle graduatorie;

c) alla lettera c) sostituire le parole: ivincitori con le seguenti: i candidati inseritia pieno titolo nelle graduatorie di merito;.

8. 1036. Luigi Gallo, Vacca, Simone Va-lente, Marzana, Chimienti, Brescia,D’Uva, Di Benedetto.

Al comma 2, lettera a), dopo le parole ivincitori aggiungere le seguenti: e gli idonei,ancorché inseriti nelle graduatorie di me-rito a seguito di ricorso amministrativo.

Conseguentemente, alla medesima let-tera, aggiungere, in fine, le seguenti parole:e nelle graduatorie di merito a seguito diricorso amministrativo.

8. 10. Di Lello, Di Gioia, Fava, Locatelli,Pastorelli, Labriola

Al comma 2, lettera a), dopo la parola:vincitori, aggiungere le seguenti: e gli ido-nei, ed, in fine, aggiungere le seguentiparole: e nelle graduatorie di merito deiconcorsi precedenti ancora vigenti.

Conseguentemente:

al comma 2, lettera b), aggiungere, infine, i seguenti periodi: Ai fini della rea-lizzazione del piano di assunzione di cui alcomma 1, sono inseriti a pieno titolo nellafascia aggiuntiva delle suddette graduato-rie ad esaurimento i docenti in possesso diabilitazione conseguita entro il 30 giugno2015 o che sono risultati idonei ai concorsidi cui al comma precedente, e con riservai docenti che sono iscritti a un corsouniversitario che rilascia un titolo abili-tante con decreto del Ministro dell’istru-zione, dell’università e della ricerca da

emanarsi entro dieci giorni dall’approva-zione della legge. In considerazione delpiano straordinario di assunzione di cui alcomma 1, nella fascia aggiuntiva previstadall’articolo 14, comma 2-ter della legge 24febbraio 2014 di conversione del decreto-legge n. 216 del 29 dicembre 2011, sonoinseriti i docenti in possesso di abilita-zione, conseguita, anche, presso i corsiuniversitari attivati ai sensi del decretoministeriale del 10 settembre 2010 n. 249e successive modificazioni, nonché le Fa-coltà di Scienze della Formazione prima-ria negli anni accademici 2012-2015, condecreto del Ministero dell’istruzione, del-l’università e della ricerca da emanarsientro il 30 giugno 2015. Nello stesso de-creto è disposto l’inserimento con riservadel personale docente che ha diritto allafrequenza di uno dei corsi universitariabilitanti attivati ai sensi della normativavigente.;

dopo il comma 12, aggiungere i se-guenti:

12-bis. Per l’anno 2015, in aggiunta allesomme già assegnate, una quota parte paria 550 milioni di euro delle maggiori en-trate di cui all’articolo 1, comma 7, dellalegge 15 dicembre 2014, n. 186, è asse-gnata alle misure di cui al comma 1 delpresente articolo. Il Ministro dell’economiae delle finanze, con proprio decreto, daemanare entro il 30 settembre 2015, de-stina a tale scopo la quota parte di cui alpresente comma. Qualora dal monitorag-gio delle entrate di cui al periodo prece-dente emerga un andamento che nonconsenta la copertura di tali oneri, ilMinistro dell’economia e delle finanze, conproprio decreto, da emanare entro il 30settembre 2015, stabilisce l’aumento dellamisura degli acconti ai fini dell’IRES edell’IRAP, dovuti per il periodo d’imposta2015, in misura tale da assicurare il con-seguimento dei predetti obiettivi anche aitini della eventuale compensazione delleminori entrate che si dovessero generareper effetto dell’aumento degli acconti.

Martedì 5 maggio 2015 — 124 — Commissione VII

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12-ter. Dopo l’articolo 17 del decretodel Presidente della Repubblica 26 ottobre1972, n. 633, aggiungere il seguente:

ART. 17-bis.

(Acquisto di pubblicità on line).

1. I soggetti passivi che intendano ac-quistare servizi di pubblicità e link spon-sorizzati on line, anche attraverso centrimedia e operatori terzi, sono obbligati adacquistarli da soggetti titolari di una par-tita IVA rilasciata dall’amministrazione fi-nanziaria italiana.

2. Gli spazi pubblicitari on line e i linksponsorizzati che appaiono nelle paginedei risultati dei motori di ricerca (servizidi search advertising), visualizzabili sulterritorio italiano durante la visita di unsito internet o la funzione di un servizioon line attraverso rete fissa o rete edispositivi mobili, devono essere acquistatiesclusivamente attraverso soggetti, qualieditori, concessionarie pubblicitarie, mo-tori di ricerca o altro operatore pubblici-tario, titolari di partita IVA rilasciata dal-l’amministrazione finanziaria italiana. Lapresente disposizione si applica anche nelcaso in cui l’operazione di compravenditasia stata effettuata mediante centri media,operatori terzi e soggetti inserzionisti.

12-quater. I commi 48 e 49 dell’articolo2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,convertito, con modificazioni, dalla legge24 novembre 2006, n. 286, e successivemodificazioni, sono sostituiti dai seguentia decorrere dal 1o gennaio 2016:

« 48. I trasferimenti di beni e diritti percausa di morte sono soggetti all’imposta dicui al comma 47 con le seguenti aliquotesul valore complessivo netto dei beni:

a) devoluti a favore del coniuge e deiparenti in linea retta sul valore comples-sivo netto eccedente, per ciascun benefi-ciano, 500.000 euro: 7 per cento;

b) devoluti a favore dei fratelli e dellesorelle sul valore complessivo netto ecce-dente, per ciascun beneficiano, 100.000euro: 8 per cento;

c) devoluti a favore degli altri parentifino al quarto grado e degli affini in linearetta, nonché degli affini in linea collate-rale lino al terzo grado: 10 per cento;

d) devoluti a favore di altri soggetti:15 per cento.

48-bis. Le aliquote previste dal comma48, lettere a), b), c) e d), relative aitrasferimenti di beni e diritti per causa dimorte soggetti all’imposta di cui al comma47, eccedenti la soglia di 5 milioni di eurosono triplicate per ciascuna delle fattispe-cie di cui alle citate lettere.

49. Per le donazioni e gli atti di tra-sferimento a titolo gratuito di beni e dirittie per la costituzione di vincoli di destina-zione di beni l’imposta è determinatadall’applicazione delle seguenti aliquote alvalore globale dei beni e diritti al nettodegli oneri da cui è gravato il beneficianodiversi da quelli indicati dall’articolo 58,comma 1, del testo unico di cui al decretolegislativo 3 1 ottobre 1990, n. 346, ovvero,se la donazione è fatta congiuntamente afavore di più soggetti o se in uno stessoatto sono compresi più atti di disposizionea favore di soggetti diversi, al valore dellequote dei beni o diritti attribuiti:

a) a favore del coniuge e dei parentiin linea retta sul valore complessivo nettoeccedente, per ciascun beneficiano,500.000 euro: 7 per cento;

b) a favore dei fratelli e delle sorellesul valore complessivo netto eccedente, perciascun beneficiano, 100.000 euro: 8 percento;

c) a favore degli altri parenti fino alquarto grado e degli affini in linea retta,nonché degli affini in linea collaterale finoal terzo grado: 10 per cento;

d) a favore di altri soggetti: 15 percento.

49-bis. Le aliquote previste dal precedentecomma 49, lettere a), b), c) e e), relative aitrasferimenti di beni e diritti per dona-zione soggetti all’imposta di cui al comma47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro

Martedì 5 maggio 2015 — 125 — Commissione VII

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sono triplicate per ciascuna delle fattispe-cie di cui alle citate lettere ».

12-quinquies. Le lettere h) e i) delcomma 1 dell’articolo 12, del testo unicodelle disposizioni concernenti l’impostasulle successioni e donazioni, di cui aldecreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346,e successive modificazioni, sono abro-gate. »

c) all’articolo 7, sopprimere il comma 7;

d) all’articolo 10, sopprimere i commi1, 2 e 3;

e) sopprimere l’articolo 11;

f) all’articolo 24, comma 1, dopo leparole: è incrementata, aggiungere le se-guenti: in aggiunta a quanto previsto daicommi da 12-bis a 12-quinquies dell’arti-colo 8.

8. 321. Giancarlo Giordano, Pannarale,Airaudo, Placido, Costantino.

Al comma 2, lettera a), dopo la parola:vincitori, aggiungere le seguenti: e gli idonei,ed aggiungere, in fine, le seguenti parole: enelle graduatorie di merito dei concorsiprecedenti ancora vigenti.

Conseguentemente:

a) al medesimo comma 2, lettera b)aggiungere, in fine, il seguente periodo: Aifini della realizzazione del piano di as-sunzione di cui al comma 1, sono inseritia pieno titolo nella fascia aggiuntiva dellesuddette graduatorie ad esaurimento i do-centi in possesso di abilitazione conseguitaentro il 30 giugno 2015 o che sono risultatiidonei ai concorsi di cui al comma pre-cedente, e con riserva i docenti che sonoiscritti a un corso universitario che rilasciaun titolo abilitante con Decreto del mini-stro dell’istruzione, dell’Università e dellaRicerca da emanarsi entro dieci giornidall’approvazione della legge.

b) dopo il comma 12 aggiungere iseguenti:

12-bis. Per l’anno 2015, in aggiunta allesomme già assegnate, una quota parte paria 550 milioni di euro delle maggiori en-

trate di cui all’articolo 1, comma 7, dellalegge 15 dicembre 2014, n. 186, è asse-gnata alle misure di cui al comma 1 delpresente articolo. Il Ministro dell’economiae delle finanze, con proprio decreto, daemanare entro il 30 settembre 2015, de-stina a tale scopo la quota parte di cui alpresente comma. Qualora dal monitorag-gio delle entrate di cui al periodo prece-dente emerga un andamento che nonconsenta la copertura di tali oneri, ilMinistro dell’economia e delle finanze, conproprio decreto, da emanare entro il 30settembre 2015, stabilisce l’aumento dellamisura degli acconti ai fini dell’IRES edell’IRAP, dovuti per il periodo d’imposta2015, in misura tale da assicurare il con-seguimento dei predetti obiettivi anche aifini della eventuale compensazione delleminori entrate che si dovessero generareper effetto dell’aumento degli acconti.

12-ter. Dopo l’articolo 17 del decretodel Presidente della Repubblica 26 ottobre1972, n. 633, aggiungere il seguente:

ART. 17-bis.

(Acquisto di pubblicità on line).

1. I soggetti passivi che intendano ac-quistare servizi di pubblicità e link spon-sorizzati on line, anche attraverso centrimedia e operatori terzi, sono obbligati adacquistarli da soggetti titolari di una par-tita IVA rilasciata dall’amministrazione fi-nanziaria italiana.

2. Gli spazi pubblicitari on line e i linksponsorizzati che appaiono nelle paginedei risultati dei motori di ricerca (servizidi search advertising), visualizzabili sulterritorio italiano durante la visita di unsito internet o la funzione di un servizioon line attraverso rete fissa o rete edispositivi mobili, devono essere acquistatiesclusivamente attraverso soggetti, qualieditori, concessionarie pubblicitarie, mo-tori di ricerca o altro operatore pubblici-tario, titolari di partita IVA rilasciata dal-l’amministrazione finanziaria italiana. La

Martedì 5 maggio 2015 — 126 — Commissione VII

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presente disposizione si applica anche nelcaso in cui l’operazione di compravenditasia stata effettuata mediante centri media,operatori terzi e soggetti inserzionisti.

c) all’articolo 7, sopprimere il comma7;

d) all’articolo 10, sopprimere i commi1, 2 e 3;

e) sopprimere l’articolo 11;

f) all’articolo 24, comma 1, dopo ilprimo periodo aggiungere il seguente: Alfine di provvedere ai maggiori oneri deri-vanti dalle disposizioni di cui all’articolo 8,comma 1, i limiti d’impegno finanziario dicui al precedente periodo, si intendonoincrementati dai maggiori introiti derivantidalle disposizioni di cui al medesimo ar-ticolo 8, commi da 12-bis a 12-ter.

8. 322. Giancarlo Giordano, Pannarale,Airaudo, Placido, Costantino.

Al comma 2, lettera a), dopo la parolavincitori, aggiungere le seguenti: e gli idonei, e aggiungere, in fine, il seguente periodo:e nelle graduatorie di merito dei concorsiprecedenti ancora vigenti.

Conseguentemente,

a) al medesimo comma 2, lettera b)aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Aifini della realizzazione del piano di as-sunzione di cui al comma 1, sono inseritia pieno titolo nella fascia aggiuntiva dellesuddette graduatorie ad esaurimento i do-centi in possesso di abilitazione conseguitaentro il 30 giugno 2015 o che sono risultatiidonei ai concorsi di cui al comma pre-cedente, e con riserva i docenti che sonoiscritti a un corso universitario che rilasciaun titolo abilitante con Decreto del mini-stro dell’istruzione, dell’Università e dellaRicerca da emanarsi entro dieci giornidall’approvazione della legge. In conside-razione del piano straordinario di assun-zione di cui al comma 1, nella fasciaaggiuntiva prevista dall’articolo 14, comma2-ter della legge 24 febbraio 2014 di con-versione del decreto legge n. 216 del 29

dicembre 2011, sono inseriti i docenti inpossesso di abilitazione, conseguita, anche,presso i corsi universitari attivati ai sensidel decreto ministeriale del 10 settembre2010 n. 249 e successive modificazioni,nonché le Facoltà di Scienze della For-mazione primaria negli anni accademici2012-2015, con decreto del Ministero del-l’Istruzione, dell’Università e della Ricercada emanarsi entro il 30giugno 2015. Nellostesso decreto è disposto l’inserimento conriserva del personale docente che ha di-ritto alla frequenza di uno dei corsi)universitari abilitanti attivati ai sensi dellanormativa vigente.

b) dopo il comma 12, aggiungere iseguenti:

12-bis. Per l’anno 2015, in aggiunta allesomme già assegnate, una quota parte paria 550 milioni di euro delle maggiori en-trate di cui all’articolo 1, comma 7, dellalegge 15 dicembre 2014, n. 186, è asse-gnata alle misure di cui al comma 1 delpresente articolo. Il Ministro dell’economiae delle finanze, con proprio decreto, daemanare entro il 30 settembre 2015, de-stina a tale scopo la quota parte di cui alpresente comma. Qualora dal monitorag-gio delle entrate di cui al periodo prece-dente emerga un andamento che nonconsenta la copertura di tali oneri, ilMinistro dell’economia e delle finanze, conproprio decreto, da emanare entro il 30settembre 2015, stabilisce l’aumento dellamisura degli acconti ai fini dell’IRES edell’IRAP, dovuti per il periodo d’imposta2015, in misura tale da assicurare il con-seguimento dei predetti obiettivi anche aifini della eventuale compensazione delleminori entrate che si dovessero generareper effetto dell’aumento degli acconti.

12-ter. Agli ulteriori oneri derivantidalla disposizione si provvede per quotaparte mediante una riduzione dello stan-ziamento del fondo speciale di parte cor-rente iscritto, ai fini del bilancio triennale2015-2017, nell’ambito del programma« Fondi di riserva e speciali » della mis-sione « Fondi da ripartire » dello stato diprevisione del Ministero dell’economia e

Martedì 5 maggio 2015 — 127 — Commissione VII

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delle finanze per l’anno 2016, allo scopoparzialmente utilizzando l’accantona-mento relativo al Ministero dell’economiae delle finanze. Il Ministro dell’economia edelle finanze è autorizzato ad apportare,con propri decreti, le occorrenti variazionidi bilancio.

12-quater. Agli ulteriori relativi oneri siprovvede anche per quota parte mediantecorrispondente riduzione lineare pari a300 milioni annui delle dotazioni finan-ziarie di parte corrente, iscritte a legisla-zione vigente in termini di competenza edi cassa, nell’ambito delle spese rimodu-labili di cui all’articolo 21, comma 5,lettera b), della legge 31 dicembre 2009,n. 196, delle missioni di spesa di ciascunMinistero, ad eccezione di quelle relative adiritti sociali, politiche sociali e della fa-miglia, politiche per il lavoro, tutela dellasalute e dell’ambiente.

12-quinquies. I commi 48 e 49 dell’ar-ticolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006,n. 262, convertito, con modificazioni, dallalegge 24 novembre 2006, n. 286, e succes-sive modificazioni, sono sostituiti dai se-guenti a decorrere dal 1o gennaio 2016:

« 48. I trasferimenti di beni e diritti percausa di morte sono soggetti all’imposta dicui al comma 47 con le seguenti aliquotesul valore complessivo netto dei beni:

a) devoluti a favore del coniuge e deiparenti in linea retta sul valore comples-sivo netto eccedente, per ciascun benefi-ciario, 500.000 euro: 7 per cento;

b) devoluti a favore dei fratelli e dellesorelle sul valore complessivo netto ecce-dente, per ciascun beneficiario, 100.000euro: 8 per cento;

c) devoluti a favore degli altri parentifino al quarto grado e degli affini in linearetta, nonché degli affini in linea collate-rale fino al terzo grado: 10 per cento;

d) devoluti a favore di altri soggetti:15 per cento.

48-bis. Le aliquote previste dal comma 48,lettere a), b), c) e d), relative ai trasferi-

menti di beni e diritti per causa di mortesoggetti all’imposta di cui al comma 47,eccedenti la soglia di 5 milioni di eurosono triplicate per ciascuna delle fattispe-cie di cui alle citate lettere.

49. Per le donazioni e gli atti di trasferi-mento a titolo gratuito di beni e diritti eper la costituzione di vincoli di destina-zione di beni l’imposta è determinatadall’applicazione delle seguenti aliquote alvalore globale dei beni e diritti al nettodegli oneri da cui è gravato il beneficiariodiversi da quelli indicati dall’articolo 58,comma 1, del testo unico di cui al decretolegislativo 31 ottobre 1990, n. 346, ovvero,se la donazione è fatta congiuntamente afavore di più soggetti o se in uno stessoatto sono compresi più atti di disposizionea favore di soggetti diversi, al valore dellequote dei beni o diritti attribuiti:

a) a favore del coniuge e dei parentiin linea retta sul valore complessivo nettoeccedente, per ciascun beneficiario,500.000 euro: 7 per cento;

b) a favore dei fratelli e delle sorellesul valore complessivo netto eccedente, perciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per-cento;

c) a favore degli altri parenti fino alquarto grado e degli affini in linea retta,nonché degli affini in linea collaterale finoal terzo grado: 10 per cento;

d) a favore di altri soggetti: 15 percento.

49-bis. Le aliquote previste dal precedentecomma 49, lettere a), b), c) e d), relative aitrasferimenti di beni e diritti per dona-zione soggetti all’imposta di cui al comma47, eccedenti la soglia di 5 milioni di eurosono triplicate per ciascuna delle fattispe-cie di cui alle citate lettere ».

12-sexies. Le lettere h) e i) del comma1 dell’articolo 12, del testo unico delledisposizioni concernenti l’imposta sullesuccessioni e donazioni, di cui al decretolegislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e suc-cessive modificazioni, sono abrogate.

Martedì 5 maggio 2015 — 128 — Commissione VII

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c) all’articolo 7, sopprimere il comma7;

d) all’articolo 10, sopprimere i commi1, 2 e 3;

e) sopprimere l’articolo 11;

f) all’articolo 24, comma 1, dopo leparole: è incrementata, aggiungere le se-guenti: in aggiunta a quanto previsto daicommi da 12-bis a 12-sexies dell’articolo 8.

8. 327. Giancarlo Giordano, Pannarale,Airaudo, Placido, Costantino.

Al comma 2, lettera a), dopo la parola:vincitori, aggiungere le seguenti: e gli ido-nei, e aggiungere, in fine, le seguenti parole:e nelle graduatorie di merito dei concorsiprecedenti ancora vigenti.

Conseguentemente:

a) al medesimo comma 2, lettera b)aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Aifini della realizzazione del piano di as-sunzione di cui al comma 1, sono inseritia pieno titolo nella fascia aggiuntiva dellesuddette graduatorie ad esaurimento i do-centi in possesso di abilitazione conseguitaentro il 30 giugno 2015 o che sono risultatiidonei ai concorsi di cui al comma pre-cedente, e con riserva i docenti che sonoiscritti a un corso universitario che rilasciaun titolo abilitante con Decreto del mini-stro dell’istruzione, dell’Università e dellaRicerca da emanarsi entro dieci giornidall’approvazione della legge. In conside-razione del piano straordinario di assun-zione di cui al comma 1, nella fasciaaggiuntiva prevista dall’articolo 14, comma2-ter della legge 24 febbraio 2014 di con-versione del decreto legge n. 216 del 29dicembre 2011, sono inseriti i docenti inpossesso di abilitazione, conseguita, anche,presso i corsi universitari attivati ai sensidel decreto ministeriale del 10 settembre2010 n. 249 e successive modificazioni,nonché le Facoltà di Scienze della For-mazione primaria negli anni accademici2012-2015, con decreto del Ministero del-l’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

da emanarsi entro il 30 giugno 2015. Nellostesso decreto è disposto l’inserimento conriserva del personale docente che ha di-ritto alla frequenza di uno dei corsi uni-versitari abilitanti attivati ai sensi dellanormativa vigente.

b) dopo il comma 12, aggiungere iseguenti:

12-bis. Per l’anno 2015, in aggiunta allesomme già assegnate, una quota parte paria 550 milioni di euro delle maggiori en-trate di cui all’articolo 1, comma 7, dellalegge 15 dicembre 2014, n. 186, è asse-gnata alle misure di cui al comma 1 delpresente articolo. Il Ministro dell’economiae delle finanze, con proprio decreto, daemanare entro il 30 settembre 2015, de-stina a tale scopo la quota parte di cui alpresente comma. Qualora dal monitorag-gio delle entrate di cui al periodo prece-dente emerga un andamento che nonconsenta la copertura di tali oneri, ilMinistro dell’economia e delle finanze, conproprio decreto, da emanare entro il 30settembre 2015, stabilisce l’aumento dellamisura degli acconti ai fini dell’IRES edell’IRAP, dovuti per il periodo d’imposta2015, in misura tale da assicurare il con-seguimento dei predetti obiettivi anche aifini della eventuale compensazione delleminori entrate che si dovessero generareper effetto dell’aumento degli acconti.

12-ter. Agli ulteriori oneri derivantidalla disposizione si provvede per quotaparte mediante una riduzione dello stan-ziamento del fondo speciale di parte cor-rente iscritto, ai fini del bilancio triennale2015-2017, nell’ambito del programma« Fondi di riserva e speciali » della mis-sione « Fondi da ripartire » dello stato diprevisione del Ministero dell’economia edelle finanze per l’anno 2016, allo scopoparzialmente utilizzando l’accantona-mento relativo al Ministero dell’economiae delle finanze. Il Ministro dell’economia edelle finanze è autorizzato ad apportare,con propri decreti, le occorrenti variazionidi bilancio.

12-quater. Agli ulteriori relativi oneri siprovvede anche per quota parte mediante

Martedì 5 maggio 2015 — 129 — Commissione VII

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corrispondente riduzione lineare pari a700 milioni annui delle dotazioni finan-ziarie di parte corrente, iscritte a legisla-zione vigente in termini di competenza edi cassa, nell’ambito delle spese rimodu-labili di cui all’articolo 21, comma 5,lettera b), della legge 31 dicembre 2009,n. 196, delle missioni di spesa di ciascunMinistero, ad eccezione di quelle relative adiritti sociali, politiche sociali e della fa-miglia, politiche per il lavoro, tutela dellasalute e dell’ambiente.

12-quinquies. I commi 48 e 49 dell’ar-ticolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006,n. 262, convertito, con modificazioni, dallalegge 24 novembre 2006, n. 286, e succes-sive modificazioni, sono sostituiti dai se-guenti a decorrere dal 1o gennaio 2016:

« 48. I trasferimenti di beni e diritti percausa di morte sono soggetti all’imposta dicui al comma 47 con le seguenti aliquotesul valore complessivo netto dei beni:

a) devoluti a favore del coniuge e deiparenti in linea retta sul valore comples-sivo netto eccedente, per ciascun benefi-ciario, 500.000 euro: 7 per cento;

b) devoluti a favore dei fratelli e dellesorelle sul valore complessivo netto ecce-dente, per ciascun beneficiario, 100.000euro: 8 per cento;

c) devoluti a favore degli altri parentifino al quarto grado e degli affini in linearetta, nonché degli affini in linea collate-rale fino al terzo grado: 10 per cento;

d) devoluti a favore di altri soggetti:15 per cento.

48-bis. Le aliquote previste dal comma 48,lettere a), b), c) e d), relative ai trasferi-menti di beni e diritti per causa di mortesoggetti all’imposta di cui al comma 47,eccedenti la soglia di 5 milioni di eurosono triplicate per ciascuna delle fattispe-cie di cui alle citate lettere.

49. Per le donazioni e gli atti di trasferi-mento a titolo gratuito di beni e diritti eper la costituzione di vincoli di destina-

zione di beni l’imposta è determinatadall’applicazione delle seguenti aliquote alvalore globale dei beni e diritti al nettodegli oneri da cui è gravato il beneficiariodiversi da quelli indicati dall’articolo 58,comma 1, del testo unico di cui al decretolegislativo 31 ottobre 1990, n. 346, ovvero,se la donazione è fatta congiuntamente afavore di più soggetti o se in uno stessoatto sono compresi più atti di disposizionea favore di soggetti diversi, al valore dellequote dei beni o diritti attribuiti:

a) a favore del coniuge e dei parentiin linea retta sul valore complessivo nettoeccedente, per ciascun beneficiario,500.000 euro: 7 per cento;

b) a favore dei fratelli e delle sorellesul valore complessivo netto eccedente, perciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 percento;

c) a favore degli altri parenti fino alquarto grado e degli affini in linea retta,nonché degli affini in linea collaterale finoal terzo grado: 10 per cento;

d) a favore di altri soggetti: 15 percento.

49-bis. Le aliquote previste dal precedentecomma 49, lettere a), b), c) e d), relative aitrasferimenti di beni e diritti per dona-zione soggetti all’imposta di cui al comma47, eccedenti la soglia di 5 milioni di eurosono triplicate per ciascuna delle fattispe-cie di cui alle citate lettere ».

12-sexies. Le lettere h) e i) del comma1 dell’articolo 12, del testo unico delledisposizioni concernenti l’imposta sullesuccessioni e donazioni, di cui al decretolegislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e suc-cessive modificazioni, sono abrogate.

c) all’articolo 7, sopprimere il comma7;

d) all’articolo 10, sopprimere i commi1, 2 e 3;

e) sopprimere l’articolo 11;

f) all’articolo 24, comma 1, dopo ilprimo periodo aggiungere il seguente: Al

Martedì 5 maggio 2015 — 130 — Commissione VII

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fine di provvedere ai maggiori oneri deri-vanti dalle disposizioni di cui all’articolo 8,comma 1, i limiti d’impegno finanziario dicui al precedente periodo, si intendonoincrementati dai maggiori introiti derivantidalle disposizioni di cui al medesimo ar-ticolo 8, commi da 12-bis a 12-sexies.

8. 328. Giancarlo Giordano, Pannarale,Airaudo, Placido, Costantino.

Al comma 2, sono apportate le seguentimodificazioni:

a) alla lettera a), dopo la parola:vincitori, aggiungere le seguenti: e gli ido-nei, ed, in fine, aggiungere, le seguentiparole: e nelle graduatorie di merito deiconcorsi precedenti ancora vigenti;

b) alla lettera b), aggiungere, in fine, iseguenti periodi: Ai fini della realizzazionedel piano di assunzione di cui al comma1, sono inseriti a pieno titolo nella fasciaaggiuntiva delle suddette graduatorie adesaurimento i docenti in possesso di abi-litazione conseguita entro il 30 giugno2015 o che sono risultati idonei ai concorsidi cui al comma precedente, e con riservai docenti che sono iscritti a un corsouniversitario che rilascia un titolo abili-tante con decreto del Ministro dell’istru-zione, dell’università e della ricerca daemanarsi entro dieci giorni dall’approva-zione della legge. In considerazione delpiano straordinario di assunzione di cui alcomma 1, nella fascia aggiuntiva previstadall’articolo 14, comma 2-ter della legge 24febbraio 2014 di conversione del decreto-legge n. 216 del 29 dicembre 2011, sonoinseriti i docenti in possesso di abilita-zione, conseguita, anche, presso i corsiuniversitari attivati ai sensi del decretoministeriale del 10 settembre 2010 n. 249e successive modificazioni, nonché le Fa-coltà di Scienze della Formazione prima-ria negli anni accademici 2012-2015, condecreto del Ministero dell’istruzione, del-l’università e della ricerca da emanarsientro il 30 giugno 2015. Nello stesso de-creto è disposto l’inserimento con riservadel personale docente che ha diritto alla

frequenza di uno dei corsi universitariabilitanti attivati ai sensi della normativavigente.

Conseguentemente, al fine di provvedereai relativi oneri finanziari, dopo il comma12, aggiungere i seguenti:

12-bis. Per l’anno 2015, in aggiunta allesomme già assegnate, una quota parte paria 550 milioni di euro delle maggiori en-trate di cui all’articolo 1, comma 7, dellalegge 15 dicembre 2014, n. 186, è asse-gnata alle misure di cui al comma 1 delpresente articolo. Il Ministro dell’economiae delle finanze, con proprio decreto, daemanare entro il 30 settembre 2015, de-stina a tale scopo la quota parte di cui alpresente comma. Qualora dal monitorag-gio delle entrate di cui al periodo prece-dente emerga un andamento che nonconsenta la copertura di tali oneri, ilMinistro dell’economia e delle finanze, conproprio decreto, da emanare entro il 30settembre 2015, stabilisce l’aumento dellamisura degli acconti ai fini dell’IRES edell’IRAP, dovuti per il periodo d’imposta2015, in misura tale da assicurare il con-seguimento dei predetti obiettivi anche aifini della eventuale compensazione delleminori entrate che si dovessero generareper effetto dell’aumento degli acconti.

12-ter. Agli ulteriori oneri derivantidalla disposizione si provvede per quotaparte mediante una riduzione dello stan-ziamento del fondo speciale di parte cor-rente iscritto, ai fini del bilancio triennale2015-2017, nell’ambito del programma« Fondi di riserva e speciali » della mis-sione « Fondi da ripartire » dello stato diprevisione del Ministero dell’economia edelle finanze per l’anno 2016, allo scopoparzialmente utilizzando l’accantona-mento relativo al Ministero dell’economiae delle finanze. Il Ministro dell’economia edelle finanze è autorizzato ad apportare,con propri decreti, le occorrenti variazionidi bilancio.

12-quater. Agli ulteriori relativi oneri siprovvede anche per quota parte mediante

Martedì 5 maggio 2015 — 131 — Commissione VII

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corrispondente riduzione lineare pari a700 milioni annui delle dotazioni finan-ziarie di parte corrente, iscritte a legisla-zione vigente in termini di competenza edi cassa, nell’ambito delle spese rimodu-labili di cui all’articolo 21, comma 5,lettera b), della legge 31 dicembre 2009,n. 196, delle missioni di spesa di ciascunMinistero, ad eccezione di quelle relative adiritti sociali, politiche sociali e della fa-miglia, politiche per il lavoro, tutela dellasalute e dell’ambiente.

12-quinquies. I commi 48 e 49 dell’ar-ticolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006,n. 262, convertito, con modificazioni, dallalegge 24 novembre 2006, n. 286, e succes-sive modificazioni, sono sostituiti dai se-guenti a decorrere dal 1o gennaio 2016:

« 48. I trasferimenti di beni e diritti percausa di morte sono soggetti all’imposta dicui al comma 47 con le seguenti aliquotesul valore complessivo netto dei beni:

a) devoluti a favore del coniuge e deiparenti in linea retta sul valore comples-sivo netto eccedente, per ciascun benefi-ciario, 500.000 euro: 7 per cento;

b) devoluti a favore dei fratelli e dellesorelle sul valore complessivo netto ecce-dente, per ciascun beneficiario, 100.000euro: 8 per cento;

c) devoluti a favore degli altri parentifino al quarto grado e degli affini in linearetta, nonché degli affini in linea collate-rale fino al terzo grado: 10 per cento;

d) devoluti a favore di altri soggetti:15 per cento.

48-bis. Le aliquote previste dal comma 48,lettere a), b), c) e d), relative ai trasferi-menti di beni e diritti per causa di mortesoggetti all’imposta di cui al comma 47,eccedenti la soglia di 5 milioni di eurosono triplicate per ciascuna delle fattispe-cie di cui alle citate lettere.

49. Per le donazioni e gli atti di tra-sferimento a titolo gratuito di beni e dirittie per la costituzione di vincoli di destina-zione di beni l’imposta è determinata

dall’applicazione delle seguenti aliquote alvalore globale dei beni e diritti al nettodegli oneri da cui è gravato il beneficiariodiversi da quelli indicati dall’articolo 58,comma 1, del testo unico di cui al decretolegislativo 31 ottobre 1990, n. 346, ovvero,se la donazione è fatta congiuntamente afavore di più soggetti o se in uno stessoatto sono compresi più atti di disposizionea favore di soggetti diversi, al valore dellequote dei beni o diritti attribuiti:

a) a favore del coniuge e dei parentiin linea retta sul valore complessivo nettoeccedente, per ciascun beneficiario,500.000 euro: 7 per cento;

b) a favore dei fratelli e delle sorellesul valore complessivo netto eccedente, perciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 percento;

c) a favore degli altri parenti fino alquarto grado e degli affini in linea retta,nonché degli affini in linea collaterale finoal terzo grado: 10 per cento;

d) a favore di altri soggetti: 15 percento.

49-bis. Le aliquote previste dal precedentecomma 49, lettere a), b), c) e d), relative aitrasferimenti di beni e diritti per dona-zione soggetti all’imposta di cui al comma47, eccedenti la soglia di 5 milioni di eurosono triplicate per ciascuna delle fattispe-cie di cui alle citate lettere ».

12-sexies. Le lettere h) e i) del comma1 dell’articolo 12, del testo unico delledisposizioni concernenti l’imposta sullesuccessioni e donazioni, di cui al decretolegislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e suc-cessive modificazioni, sono abrogate.

Conseguentemente le seguenti disposi-zioni sono soppresse:

1) commi 1, 2 e 3 dell’articolo 10;

2) comma 7 dell’articolo 7;

3) articolo 11;

Martedì 5 maggio 2015 — 132 — Commissione VII

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Conseguentemente, all’articolo 24,comma 1, dopo il primo periodo aggiungereil seguente:

1) all’articolo 24, comma 3, sonoapportate le seguenti modificazioni: dopoil primo periodo aggiungere il seguente:« Al fine di provvedere ai maggiori oneriderivanti dalle disposizioni di cui all’arti-colo 8, comma 2, i limiti d’impegno finan-ziario di cui al precedente periodo, siintendono incrementati dai maggiori in-troiti derivanti dalle disposizioni di cui almedesimo articolo 8, commi da 12-bis a12-sexies »;

2) le parole: « 7, comma 7 » e « 11 »sono soppresse, mentre le parole: « 10,commi 3 e » sono sostituite dalle parole:« 10, comma 5 »;

3) alla lettera a), le parole: « 1.000milioni » sono sostituite dalle seguenti:« 470 milioni » e le parole: « 3.000 » sonosostituite dalle seguenti: « 2.383,863 ».

8. 1080. Giancarlo Giordano, Pannarale,Airaudo, Placido, Costantino.

Al comma 2, sono apportate le seguentimodificazioni:

a) alla lettera a), dopo la parola:vincitori, aggiungere le seguenti: e gli ido-nei, ed, in fine, aggiungere, le seguentiparole: e nelle graduatorie di merito deiconcorsi precedenti ancora vigenti;

b) alla lettera b), aggiungere, in fine, iseguenti periodi: Ai fini della realizzazionedel piano di assunzione di cui al comma1, sono inseriti a pieno titolo nella fasciaaggiuntiva delle suddette graduatorie adesaurimento i docenti in possesso di abi-litazione conseguita entro il 30 giugno2015 o che sono risultati idonei ai concorsidi cui al comma precedente, e con riservai docenti che sono iscritti a un corsouniversitario che rilascia un titolo abili-tante con decreto del ministro dell’istru-zione, dell’università e della ricerca daemanarsi entro dieci giorni dall’approva-zione della legge. In considerazione delpiano straordinario di assunzione di cui al

comma 1, nella fascia aggiuntiva previstadall’articolo 14, comma 2-ter della legge 24febbraio 2014 di conversione del decreto-legge n. 216 del 29 dicembre 2011, sonoinseriti i docenti in possesso di abilita-zione, conseguita, anche, presso i corsiuniversitari attivati ai sensi del decretoministeriale del 10 settembre 2010 n. 249e successive modificazioni, nonché le Fa-coltà dì Scienze delta Formazione prima-ria negli anni accademici 2012-2015, condecreto del Ministero dell’istruzione, del-l’università e della ricerca da emanarsientro il 30 giugno 2015. Nello stesso de-creto è disposto l’inserimento con riservadel personale docente che ha diritto allafrequenza di uno dei corsi universitariabilitanti attivati ai sensi della normativavigente.

Conseguentemente, al fine di provvedereai relativi oneri finanziari, pari a 943milioni nel 2015 ed a 3.316 milioni adecorrere dal 2016, si provvede nel seguentemodo:

a) dopo il comma 12, aggiungere iseguenti:

12-bis. Per l’anno 2015, in aggiunta allesomme già assegnate, una quota parte paria 550 milioni di euro delle maggiori en-trate di cui all’articolo 1, comma 7, dellalegge 15 dicembre 2014, n. 186, è asse-gnata alle misure di cui al comma 1 delpresente articolo. Il Ministro dell’economiae delle finanze, con proprio decreto, daemanare entro il 30 settembre 2015, de-stina a tale scopo la quota parte di cui alpresente comma. Qualora dal monitorag-gio delle entrate di cui al periodo prece-dente emerga un andamento che nonconsenta la copertura di tali oneri, ilMinistro dell’economia e delle finanze, conproprio decreto, da emanare entro il 30settembre 2015, stabilisce l’aumento dellamisura degli acconti ai fini dell’IRES edell’IRAP, dovuti per il periodo d’imposta2015, in misura tale da assicurare il con-seguimento dei predetti obiettivi anche aifini della eventuale compensazione delleminori entrate che si dovessero generareper effetto dell’aumento degli acconti.

Martedì 5 maggio 2015 — 133 — Commissione VII

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12-ter. Dopo l’articolo 17 del decretodel Presidente della Repubblica 26 ottobre1972, n. 633, aggiungere il seguente:

« ART. 17-bis.

(Acquisto di pubblicità on line).

1. I soggetti passivi che intendano ac-quistare servizi di pubblicità e link spon-sorizzati on line, anche attraverso centrimedia e operatori terzi, sono obbligati adacquistarli da soggetti titolari di una par-tita IVA rilasciata dall’amministrazione fi-nanziaria italiana.

2. Gli spazi pubblicitari on line e i linksponsorizzati che appaiono nelle pagine,dei risultati dei motori di ricerca (servizidi search advertising), visualizzabili sulterritorio italiano durante la visita di unsito internet o la funzione di un servizioon line attraverso rete fissa o rete edispositivi mobili, devono essere acquistatiesclusivamente attraverso soggetti, qualieditori, concessionarie pubblicitarie, mo-tori di ricerca o altro operatore pubblici-tario, titolari di partita IVA rilasciata dal-l’amministrazione finanziaria italiana. Lapresente disposizione si applica anche nelcaso in cui l’operazione di compravenditasia stata effettuata mediante centri media,operatori terzi e soggetti inserzionisti ».

12-quater. I commi 48 e 49 dell’articolo2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,convertito, con modificazioni, dalla legge24 novembre 2006, n. 286, e successivemodificazioni, sono sostituiti dai seguentia decorrere dal 1o gennaio 2016:

« 48. I trasferimenti di beni e diritti percausa di morte sono soggetti all’imposta dicui al comma 47 con le seguenti aliquotesul valore complessivo netto dei beni:

a) devoluti a favore del coniuge e deiparenti in linea retta sul valore comples-sivo netto eccedente, per ciascun benefi-ciario, 500.000 euro: 7 per cento;

b) devoluti a favore dei fratelli e dellesorelle sul valore complessivo netto ecce-dente, per ciascun beneficiario, 100.000euro: 8 per cento;

c) devoluti a favore degli altri parentifino al quarto grado e degli affini in linearetta, nonché degli affini in linea collate-rale fino al terzo grado: 10 per cento;

d) devoluti a favore di altri soggetti:15 per cento.

48-bis. Le aliquote previste dal comma 48,lettere a), b), c) e d), relative ai trasferi-menti di beni e diritti per causa di mortesoggetti all’imposta di cui al comma 47,eccedenti la soglia di 5 milioni di eurosono triplicate per ciascuna delle fattispe-cie di cui alle citate lettere.

49. Per le donazioni e gli atti di trasferi-mento a titolo gratuito di beni e diritti eper la costituzione di vincoli di destina-zione di beni l’imposta è determinatadall’applicazione delle seguenti aliquote alvalore globale dei beni e diritti al nettodegli oneri da cui è gravato il beneficiariodiversi da quelli indicati dall’articolo 58,comma 1, del testo unico di cui al decretolegislativo 31 ottobre 1990, n. 346, ovvero,se la donazione è fatta congiuntamente afavore di più soggetti o se in uno stessoatto sono compresi più atti di disposizionea favore di soggetti diversi, al valore dellequote dei beni o diritti attribuiti:

a) a favore del coniuge e dei parentiin linea retta sul valore complessivo nettoeccedente, per ciascun beneficiario,500.000 euro: 7 per cento;

b) a favore dei fratelli e delle sorellesul valore complessivo netto eccedente, perciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 percento;

c) a favore degli altri parenti fino alquarto grado e degli affini in linea retta,nonché degli affini in linea collaterale finoal terzo grado: 10 per cento;

d) a favore di altri soggetti: 15 percento.

49-bis. Le aliquote previste dal precedentecomma 49, lettere a), b), c) e d), relative aitrasferimenti di beni e diritti per dona-zione soggetti all’imposta di cui al comma

Martedì 5 maggio 2015 — 134 — Commissione VII

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47, eccedenti la soglia di 5 milioni di eurosono triplicate per ciascuna delle fattispe-cie di cui alle citate lettere ».

12-quinquies. Le lettere h) e i) delcomma 1 dell’articolo 12, del testo unicodelle disposizioni concernenti l’impostasulle successioni e donazioni, di cui aldecreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346,e successive modificazioni, sono abrogate;

b) all’articolo 7, sopprimere il comma7;

c) all’articolo 10, sopprimere i commi1, 2 e 3;

d) sopprimere l’articolo 11;

e) all’articolo 24, comma 1, dopo ilprimo periodo aggiungere il seguente: Alfine di provvedere ai maggiori oneri deri-vanti dalle disposizioni di cui all’articolo 8,comma 1, i limiti d’impegno finanziario dicui al precedente periodo, si intendonoincrementati dai maggiori introiti derivantidalle disposizioni di cui al medesimo ar-ticolo 8, commi da 12-bis a 12-quinquies;

f) il Ministero dell’economia e dellefinanze-Amministrazione autonoma deimonopoli di Stato, con propri decretidirigenziali adottati entro sessanta giornidalla data di entrata in vigore della pre-sente legge, emana tutte le disposizioni inmateria di giochi pubblici utili al fine diassicurare maggiori entrate, potendo tral’altro variare la misura del prelievo era-riale unico sugli apparecchi da intratteni-mento di cui all’articolo 110, comma 6,lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno1931, n. 773, nonché la percentuale delcompenso per le attività di gestione ovveroper quella dei punti vendita. Tali disposi-zioni sono finalizzate ad assicurare, anchecon riferimento ai rapporti negoziali inessere alla data di entrata in vigore dellapresente legge, maggiori entrate in misuranon inferiore a 20 milioni di euro nel 2015ed a 400 milioni di euro a decorreredall’anno 2016. Le eventuali maggiori en-trate derivanti dal periodo precedentesono accertate annualmente con decretodel Ministro dell’economia e delle finanze.L’utilizzo delle relative disponibilità è su-

bordinato ad autorizzazione del Ministerodell’economia e delle finanze, che verifical’assenza di effetti peggiorativi sui saldi difabbisogno e di indebitamento netto.

8. 1070. Giancarlo Giordano, Pannarale,Airaudo, Placido, Costantino.

Al comma 2, lettera a), dopo la parolavincitori, aggiungere le seguenti: e gli ido-nei, ed aggiungere, in fine, le seguentiparole: e nelle graduatorie di merito deiconcorsi precedenti ancora vigenti.

Conseguentemente,

al medesimo comma 2, lettera b) ag-giungere, in fine, il seguente periodo: Ai finidella realizzazione del piano di assunzionedi cui al comma 1, sono inseriti a pienotitolo nella fascia aggiuntiva delle suddettegraduatorie ad esaurimento i docenti inpossesso di abilitazione conseguita entro il30 giugno 2015 o che sono risultati idoneiai concorsi di cui al comma precedente, econ riserva i docenti che sono iscritti a uncorso universitario che rilascia un titoloabilitante con Decreto del ministro del-l’istruzione, dell’Università e della Ricercada emanarsi entro dieci giorni dall’appro-vazione della legge.

dopo il comma 12 aggiungere i se-guenti:

12-bis. Per l’anno 2015, in aggiunta allesomme già assegnate, una quota parte paria 550 milioni di euro delle maggiori en-trate di cui all’articolo 1, comma 7, dellalegge 15 dicembre 2014, n. 186, è asse-gnata alle misure di cui al comma 1 delpresente articolo. 11 Ministro dell’econo-mia e delle finanze, con proprio decreto,da emanare entro il 30 settembre 2015,destina a tale scopo la quota parte di cuial presente comma. Qualora dal monito-raggio delle entrate di cui al periodoprecedente emerga un andamento che nonconsenta la copertura di tali oneri, ilMinistro dell’economia e delle finanze, conproprio decreto, da emanare entro il 30settembre 2015, stabilisce l’aumento della

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misura degli acconti ai fini dell’IRES edell’IRAP, dovuti per il periodo d’imposta2015, in misura tale da assicurare il con-seguimento dei predetti obiettivi anche aifini della eventuale compensazione delleminori entrate che si dovessero generareper effetto dell’aumento degli acconti.

12-ter. Agli ulteriori oneri derivantidalla disposizione si provvede per quotaparte mediante una riduzione dello stan-ziamento del fondo speciale di parte cor-rente iscritto, ai fini del bilancio triennale2015-2017, nell’ambito del programma« Fondi di riserva e speciali » della mis-sione « Fondi da ripartire » dello stato diprevisione del Ministero dell’economia edelle finanze per l’anno 2016, allo scopoparzialmente utilizzando l’accantona-mento relativo al Ministero dell’economiae delle finanze. Il Ministro dell’economia edelle finanze è autorizzato ad apportare,con propri decreti, le occorrenti variazionidi bilancio.

12-quater. Agli ulteriori relativi oneri siprovvede anche per quota parte mediantecorrispondente riduzione lineare pari a300 milioni annui delle dotazioni finan-ziarie di parte corrente, iscritte a legisla-zione vigente in termini di competenza edi cassa, nell’ambito delle spese rimodu-labili di cui all’articolo 21, comma 5,lettera b), della legge 31 dicembre 2009,n. 196, delle missioni di spesa di ciascunMinistero, ad eccezione di quelle relative adiritti sociali, politiche sociali e della fa-miglia, politiche per il lavoro, tutela dellasalute e dell’ambiente.

all’articolo 7, sopprimere il comma 7;

all’articolo 10, sopprimere i commi 1,2 e 3;

sopprimere l’articolo 11;

all’articolo 24, comma 1, dopo ilprimo periodo aggiungere il seguente: Alfine di provvedere ai maggiori oneri deri-vanti dalle disposizioni di cui 7 all’articolo8, comma 1, i limiti d’impegno finanziariodi cui al precedente periodo, si intendonoincrementati dai maggiori introiti derivanti

dalle disposizioni di cui al medesimo ar-ticolo 8, commi da 12-bis a 12-quater.

8. 329. Giancarlo Giordano, Pannarale,Airaudo, Placido, Costantino.

Al comma 2, lettera a), dopo la parola:vincitori, aggiungere le seguenti: e gli ido-nei, ed aggiungere, in fine, le seguentiparole: e nelle graduatorie di merito deiconcorsi precedenti ancora vigenti;

Conseguentemente:

al medesimo comma 2, lettera b),aggiungere, in fine, il seguente periodo: Aifini della realizzazione del piano di as-sunzione di cui al comma 1, sono inseritia pieno titolo nella fascia aggiuntiva dellesuddette graduatorie ad esaurimento i do-centi in possesso di abilitazione conseguitaentro il 30 giugno 2015 o che sono risultatiidonei ai concorsi di cui al comma pre-cedente, e con riserva i docenti che sonoiscritti a un corso universitario che rilasciaun titolo abilitante con Decreto del mini-stro dell’istruzione, dell’Università e dellaRicerca da emanarsi entro dieci giornidall’approvazione della legge.

dopo il comma 12 aggiungere i se-guenti:

12-bis. Per l’anno 2015, in aggiunta allesomme già assegnate, una quota parte paria 550 milioni di euro delle maggiori en-trate di cui all’articolo 1, comma 7, dellalegge 15 dicembre 2014, n. 186, è asse-gnata alle misure di cui al comma 1 delpresente articolo. Il Ministro dell’economiae delle finanze, con proprio decreto, daemanare entro il 30 settembre 2015, de-stina a tale scopo la quota parte di cui alpresente comma. Qualora dal monitorag-gio delle entrate di cui al periodo prece-dente emerga un andamento che nonconsenta la copertura di tali oneri, ilMinistro dell’economia e delle finanze, conproprio decreto, da emanare entro il 30settembre 2015, stabilisce l’aumento dellamisura degli acconti ai fini dell’IRES edell’IRAP, dovuti per il periodo d’imposta2015, in misura tale da assicurare il con-

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seguimento dei predetti obiettivi anche aifini della eventuale compensazione delleminori entrate che si dovessero generareper effetto dell’aumento degli acconti.

12-ter. Agli ulteriori oneri derivantidalla disposizione si provvede per quotaparte mediante una riduzione dello stan-ziamento del fondo speciale di parte cor-rente iscritto, ai fini del bilancio triennale2015-2017, nell’ambito del programma« Fondi di riserva e speciali » della mis-sione « Fondi da ripartire » dello stato diprevisione del Ministero dell’economia edelle finanze per l’anno 2016, allo scopoparzialmente utilizzando l’accantona-mento relativo al Ministero dell’economiae delle finanze. Il Ministro dell’economia edelle finanze è autorizzato ad apportare,con propri decreti, le occorrenti variazionidi bilancio.

12-quater. Agli ulteriori relativi oneri siprovvede anche per quota parte mediantecorrispondente riduzione lineare pari a700 milioni annui delle dotazioni finan-ziarie di parte corrente, iscritte a legisla-zione vigente in termini di competenza edi cassa, nell’ambito delle spese rimodu-labili di cui all’articolo 21, comma 5,lettera b), della legge 31 dicembre 2009,n. 196, delle missioni di spesa di ciascunMinistero, ad eccezione di quelle relative adiritti sociali, politiche sociali e della fa-miglia, politiche per il lavoro, tutela dellasalute e dell’ambiente.

all’articolo 7, sopprimere il comma 7,

all’articolo 10, sopprimere i commi 1,2 e 3,

sopprimere l’articolo 11,

all’articolo 24, comma 1, dopo le pa-role: è incrementata, aggiungere le seguenti:in aggiunta a quanto previsto dai commi12-bis e 12-quater dell’articolo 8.

8. 330. Giancarlo Giordano, Pannarale,Airaudo, Placido, Costantino.

Al comma 2, lettera a), dopo la parola:vincitori, aggiungere le seguenti: e gli ido-

nei, ed aggiungere, in fine, le seguentiparole: e nelle graduatorie di merito deiconcorsi precedenti ancora vigenti;

Conseguentemente al medesimo comma2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Inconsiderazione del piano straordinario diassunzione di cui al comma 1, nella fasciaaggiuntiva prevista dall’articolo 14, comma2-ter della legge 24 febbraio 2014 di con-versione del decreto legge n. 216 del 29dicembre 2011, sono inseriti i docenti inpossesso di abilitazione, conseguita, anche,presso i corsi universitari attivati ai sensidel decreto ministeriale del 10 settembre2010 n. 249 e successive modificazioni,nonché le Facoltà di Scienze della For-mazione primaria negli anni accademici2012-2015, con decreto del Ministero del-l’Istruzione, dell’Università e della Ricercada emanarsi entro il 30 giugno 2015. Nellostesso decreto è disposto l’inserimento conriserva del personale docente che ha di-ritto alla frequenza di uno dei corsi uni-versitari abilitanti attivati ai sensi dellanormativa vigente.

b) dopo il comma 12 aggiungere iseguenti:

12-bis. Per l’anno 2015, in aggiunta allesomme già assegnate, una quota parte paria 550 milioni di euro delle maggiori en-trate di cui all’articolo 1, comma 7, dellalegge 15 dicembre 2014, n. 186, è asse-gnata alle misure di cui al comma 1 delpresente articolo. Il Ministro dell’economiae delle finanze, con proprio decreto, daemanare entro il 30 settembre 2015, de-stina a tale scopo la quota parte di cui alpresente comma. Qualora dal monitorag-gio delle entrate di cui al periodo prece-dente emerga un andamento che nonconsenta la copertura di tali oneri, ilMinistro dell’economia e delle finanze, conproprio decreto, da emanare entro il 30settembre 2015, stabilisce l’aumento dellamisura degli acconti ai fini dell’IRES edell’IRAP, dovuti per il periodo d’imposta2015, in misura tale da assicurare il con-seguimento dei predetti obiettivi anche aifini della eventuale compensazione delle

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minori entrate che si dovessero generareper effetto dell’aumento degli acconti.

12-ter. Agli ulteriori oneri derivantidalla disposizione si provvede per quotaparte mediante una riduzione dello stan-ziamento del fondo speciale di parte cor-rente iscritto, ai fini del bilancio triennale2015-2017, nell’ambito del programma« Fondi di riserva e speciali » della mis-sione « Fondi da ripartire » dello stato diprevisione del Ministero dell’economia edelle finanze per l’anno 2016, allo scopoparzialmente utilizzando l’accantona-mento relativo al Ministero dell’economiae delle finanze. Il Ministro dell’economia edelle finanze è autorizzato ad apportare,con propri decreti, le occorrenti variazionidi bilancio.

12-quater. Agli ulteriori relativi oneri siprovvede anche per quota parte mediantecorrispondente riduzione lineare pari a700 milioni annui delle dotazioni finan-ziarie di parte corrente, iscritte a legisla-zione vigente in termini di competenza edi cassa, nell’ambito delle spese rimodu-labili di cui all’articolo 21, comma 5,lettera b), della legge 31 dicembre 2009,n. 196, delle missioni di spesa di ciascunMinistero, ad eccezione di quelle relative adiritti sociali, politiche sociali e della fa-miglia, politiche per il lavoro, tutela dellasalute e dell’ambiente.

all’articolo 7, sopprimere il comma 7,

all’articolo 10, sopprimere i commi 1,2 e 3

sopprimere l’articolo 11,

all’articolo 24, comma 1, dopo le pa-role: è incrementata, aggiungere le seguenti:in aggiunta a quanto previsto dai commi12-bis e 12-quater dell’articolo 8.

8. 331. Giancarlo Giordano, Pannarale,Airaudo, Placido, Costantino.

Al comma 2, lettera a), dopo la parola:vincitori, aggiungere le seguenti: e gli ido-nei, ed aggiungere, in fine, le seguenti

parole: e nelle graduatorie di merito deiconcorsi precedenti ancora vigenti;

Conseguentemente al medesimo comma2, lettera b), aggiungere, in fine, il seguenteperiodo: In considerazione del pianostraordinario di assunzione di cui alcomma 1, nella fascia aggiuntiva previstadall’articolo 14, comma 2-ter della legge 24febbraio 2014 di conversione del decretolegge n. 216 del 29 dicembre 2011, sonoinseriti i docenti in possesso di abilita-zione, conseguita, anche, presso i corsiuniversitari attivati ai sensi del decretoministeriale del 10 settembre 2010 n. 249e successive modificazioni, nonché le Fa-coltà di Scienze della Formazione prima-ria negli anni accademici 2012-2015, condecreto del Ministero dell’Istruzione, del-l’Università e della Ricerca da emanarsientro il 30 giugno 2015. Nello stesso de-creto è disposto l’inserimento con riservadel personale docente che ha diritto allafrequenza di uno dei corsi universitariabilitanti attivati ai sensi della normativavigente.

dopo il comma 12 aggiungere i se-guenti:

1) 12-bis. Per l’anno 2015, in ag-giunta alle somme già assegnate, unaquota parte pari a 550 milioni di eurodelle maggiori entrate di cui all’articolo 1,comma 7, della legge 15 dicembre 2014,n. 186, è assegnata alle misure di cui alcomma 1 del presente articolo. Il Ministrodell’economia e delle finanze, con propriodecreto, da emanare entro il 30 settembre2015, destina a tale scopo la quota partedi cui al presente comma. Qualora dalmonitoraggio delle entrate di cui al pe-riodo precedente emerga un andamentoche non consenta la copertura di talioneri, il Ministro dell’economia e dellefinanze, con proprio decreto, da emanareentro il 30 settembre 2015, stabilisce l’au-mento della misura degli acconti ai finidell’IRES e dell’IRAP, dovuti per il periodod’imposta 2015, in misura tale da assicu-rare il conseguimento dei predetti obiettivianche ai fini della eventuale compensa-

Martedì 5 maggio 2015 — 138 — Commissione VII

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zione delle minori entrate che si dovesserogenerare per effetto dell’aumento degliacconti.

12-ter. Agli ulteriori oneri derivantidalla disposizione si provvede per quotaparte mediante una riduzione dello stan-ziamento del fondo speciale di parte cor-rente iscritto, ai fini del bilancio triennale2015-2017, nell’ambito del programma« Fondi di riserva e speciali » della mis-sione « Fondi da ripartire » dello stato diprevisione del Ministero dell’economia edelle finanze per l’anno 2016, allo scopoparzialmente utilizzando l’accantona-mento relativo al Ministero dell’economiae delle finanze. Il Ministro dell’economia edelle finanze è autorizzato ad apportare,con propri decreti, le occorrenti variazionidi bilancio.

12-quater. Agli ulteriori relativi oneri siprovvede anche per quota parte mediantecorrispondente riduzione lineare pari a700 milioni annui delle dotazioni finan-ziarie di parte corrente, iscritte a legisla-zione vigente in termini di competenza edi cassa, nell’ambito delle spese rimodu-labili di cui all’articolo 21, comma 5,lettera b), della legge 31 dicembre 2009,n. 196, delle missioni di spesa di ciascunMinistero, ad eccezione di quelle relative adiritti sociali, politiche sociali e della fa-miglia, politiche per il lavoro, tutela dellasalute e dell’ambiente.

all’articolo 7, sopprimere il comma 7,

all’articolo 10, sopprimere i commi 1,2 e 3,

sopprimere l’articolo 11,

all’articolo 24, comma 1, dopo ilprimo periodo aggiungere il seguente: Alfine di provvedere ai maggiori oneri deri-vanti dalle disposizioni di cui all’articolo 8,comma 1, i limiti d’impegno finanziario dicui al precedente periodo, si intendonoincrementati dai maggiori introiti derivantidalle disposizioni di cui al medesimo ar-ticolo 8, commi da 12-bis a 12-quater.

8. 332. Giancarlo Giordano, Pannarale,Airaudo, Placido, Costantino.

Al comma 2, lettera a), dopo la parola:vincitori, aggiungere le seguenti: e gli ido-nei, ed aggiungere, in fine, le seguentiparole: e nelle graduatorie di merito deiconcorsi precedenti ancora vigenti;

Conseguentemente:

a) dopo il comma 12 aggiungere iseguenti:

1) 12-bis. Per l’anno 2015, in ag-giunta alle somme già assegnate, unaquota parte pari a 550 milioni di eurodelle maggiori entrate di cui all’articolo 1,comma 7, della legge 15 dicembre 2014,n. 186, è assegnata alle misure di cui alcomma 1 del presente articolo. 11 Mini-stro dell’economia e delle finanze, conproprio decreto, da emanare entro il 30settembre 2015, destina a tale scopo laquota parte di cui al presente comma.Qualora dal monitoraggio delle entrate dicui al periodo precedente emerga un an-damento che non consenta la copertura ditali oneri, il Ministro dell’economia e dellefinanze, con proprio decreto, da emanareentro il 30 settembre 2015, stabilisce l’au-mento della misura degli acconti ai finidell’IRES e dell’IRAP, dovuti per il periodod’imposta 2015, in misura tale da assicu-rare il conseguimento dei predetti obiettivianche ai fini della eventuale compensa-zione delle minori entrate che si dovesserogenerare per effetto dell’aumento degliacconti.

12-ter. Agli ulteriori oneri derivantidalla disposizione si provvede per quotaparte mediante una riduzione dello stan-ziamento del fondo speciale di parte cor-rente iscritto, ai fini del bilancio triennale2015-2017, nell’ambito del programma« Fondi di riserva e speciali » della mis-sione « Fondi da ripartire » dello stato diprevisione del Ministero dell’economia edelle finanze per l’anno 2016, allo scopoparzialmente utilizzando l’accantona-mento relativo al Ministero dell’economiae delle finanze. Il Ministro dell’economia edelle finanze è autorizzato ad apportare,con propri decreti, le occorrenti variazionidi bilancio.

Martedì 5 maggio 2015 — 139 — Commissione VII

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12-quater. Agli ulteriori relativi oneri siprovvede anche per quota parte mediantecorrispondente riduzione lineare pari a700 milioni annui delle dotazioni finan-ziarie di parte corrente, iscritte a legisla-zione vigente in termini di competenza edi cassa, nell’ambito delle spese rimodu-labili di cui all’articolo 21, comma 5,lettera b), della legge 31 dicembre 2009,n. 196, delle missioni di spesa di ciascunMinistero, ad eccezione di quelle relative adiritti sociali, politiche sociali e della fa-miglia, politiche per il lavoro, tutela dellasalute e dell’ambiente.

all’articolo 7, sopprimere il comma 7,

all’articolo 10, sopprimere i commi 1,2 e 3,

sopprimere l’articolo 11,

all’articolo 24, comma 1, dopo le pa-role: è incrementata, aggiungere le seguenti:in aggiunta a quanto previsto dai commi12-bis e 12-quater dell’articolo 8.

8. 334. Giancarlo Giordano, Pannarale,Airaudo, Placido, Costantino.

Al comma 2, lettera a), dopo la parola:vincitori, aggiungere le seguenti: e gli ido-nei, ad aggiungere, in fine, le seguentiparole: e nelle graduatorie di merito deiconcorsi precedenti ancora vigenti.

Conseguentemente,

dopo il comma 12 aggiungere i se-guenti:

12-bis. Per l’anno 2015, in aggiunta allesomme già assegnate, una quota parte paria 550 milioni di euro delle maggiori en-trate di cui all’articolo 1, comma 7, dellalegge 15 dicembre 2014, n. 186, è asse-gnata alle misure di cui al comma 1 delpresente articolo. Il Ministro dell’economiae delle finanze, con proprio decreto, daemanare entro il 30 settembre 2015, de-stina a tale scopo la quota parte di cui alpresente comma. Qualora dal monitorag-gio delle entrate di cui al periodo prece-dente emerga un andamento che non

consenta la copertura di tali oneri, ilMinistro dell’economia e delle finanze, conproprio decreto, da emanare entro il 30settembre 2015, stabilisce l’aumento dellamisura degli acconti ai fini dell’IRES edell’IRAP, dovuti per il periodo d’imposta2015, in misura tale da assicurare il con-seguimento dei predetti obiettivi anche aifini della eventuale compensazione delleminori entrate che si dovessero generareper effetto dell’aumento degli acconti.

12-ter. Agli ulteriori oneri derivantidalla disposizione si provvede per quotaparte mediante una riduzione dello stan-ziamento del fondo speciale di parte cor-rente iscritto, ai fini del bilancio triennale2015-2017, nell’ambito del programma« Fondi di riserva e speciali » della mis-sione « Fondi da ripartire » dello stato diprevisione del Ministero dell’economia edelle finanze per l’anno 2016, allo scopoparzialmente utilizzando l’accantona-mento relativo al Ministero dell’economiae delle finanze. Il Ministro dell’economia edelle finanze è autorizzato ad apportare,con propri decreti, le occorrenti variazionidi bilancio.

12-quater. Agli ulteriori relativi oneri siprovvede anche per quota parte mediantecorrispondente riduzione lineare pari a700 milioni annui delle dotazioni finan-ziarie di parte corrente, iscritte a legisla-zione vigente in termini di competenza edi cassa, nell’ambito delle spese rimodu-labili di cui all’articolo 21, comma 5,lettera b), della legge 31 dicembre 2009,n. 196, delle missioni di spesa di ciascunMinistero, ad eccezione di quelle relative adiritti sociali, politiche sociali e della fa-miglia, politiche per il lavoro, tutela dellasalute e dell’ambiente.

all’articolo 7, sopprimere il comma 7,

all’articolo 10, sopprimere i commi 1,2 e 3,

sopprimere l’articolo 11,

all’articolo 24, comma 1, dopo ilprimo periodo aggiungere il seguente: Alfine di provvedere ai maggiori oneri deri-vanti dalle disposizioni di cui all’articolo 8,

Martedì 5 maggio 2015 — 140 — Commissione VII

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comma 1, i limiti d’impegno finanziario dicui al precedente periodo, si intendonoincrementati dai maggiori introiti derivantidalle disposizioni di cui al medesimo ar-ticolo 8, commi da 12-bis a 12-quater.

8. 333. Giancarlo Giordano, Pannarale,Airaudo, Placido, Costantino.

Al comma 2, lettera a), dopo la parola:vincitori, aggiungere le seguenti: e gli ido-nei, ed, aggiungere, in fine, le seguentiparole: e nelle graduatorie di merito deiconcorsi precedenti ancora vigenti;

Conseguentemente,

dopo il comma 12 aggiungere i se-guenti:

1) 12-bis. Per l’anno 2015, in ag-giunta alle somme già assegnate, unaquota parte pari a 550 milioni di eurodelle maggiori entrate di cui all’articolo 1,comma 7, della legge 15 dicembre 2014,n. 186, è assegnata alle misure di cui alcomma 1 del presente articolo. Il Ministrodell’economia e delle finanze, con propriodecreto, da emanare entro il 30 settembre2015, destina a tale scopo la quota partedi cui al presente comma. Qualora dalmonitoraggio delle entrate di cui al pe-riodo precedente emerga un andamentoche non consenta la copertura di talioneri, il Ministro dell’economia e dellefinanze, con proprio decreto, da emanareentro il 30 settembre 2015, stabilisce l’au-mento della misura degli acconti ai finidell’IRES e dell’IRAP, dovuti per il periodod’imposta 2015, in misura tale da assicu-rare il conseguimento dei predetti obiettivianche ai fini della eventuale compensa-zione delle minori entrate che si dovesserogenerare per effetto dell’aumento degliacconti.

12-ter. Agli ulteriori oneri derivantidalla disposizione si provvede per quotaparte mediante una riduzione dello stan-ziamento del fondo speciale di parte cor-rente iscritto, ai fini del bilancio triennale2015-2017, nell’ambito del programma« Fondi di riserva e speciali » della mis-

sione « Fondi da ripartire » dello stato diprevisione del Ministero dell’economia edelle finanze per l’anno 2016, allo scopoparzialmente utilizzando l’accantona-mento relativo al Ministero dell’economiae delle finanze. Il Ministro dell’economia edelle finanze è autorizzato ad apportare,con propri decreti, le occorrenti variazionidi bilancio.

12-quater. Agli ulteriori relativi oneri siprovvede anche per quota parte mediantecorrispondente riduzione lineare pari a700 milioni annui delle dotazioni finan-ziarie di parte corrente, iscritte a legisla-zione vigente in termini di competenza edi cassa, nell’ambito delle spese rimodu-labili di cui all’articolo 21, comma 5,lettera b), della legge 31 dicembre 2009,n. 196, delle missioni di spesa di ciascunMinistero, ad eccezione di quelle relative adiritti sociali, politiche sociali e della fa-miglia, politiche per il lavoro, tutela dellasalute e dell’ambiente.

all’articolo 7, sopprimere il comma 7,

all’articolo 10, sopprimere i commi 1,2 e 3,

sopprimere l’articolo 11,

all’articolo 24, comma 1, dopo ilprimo periodo aggiungere il seguente: Alfine di provvedere ai maggiori oneri deri-vanti dalle disposizioni di cui all’articolo 8,comma 1, i limiti d’impegno finanziario dicui al precedente periodo, si intendonoincrementati dai maggiori introiti derivantidalle disposizioni di cui al medesimo ar-ticolo 8, commi da 12-bis a 12-quater.

8. 335. Giancarlo Giordano, Pannarale,Airaudo, Placido, Costantino.

Al comma 2, alla lettera a), dopo leparole: i vincitori aggiungere le seguenti: egli idonei, ancorché inseriti nelle gradua-torie di merito a seguito di ricorso am-ministrativo; alla lettera a), aggiungere infine le seguenti parole: e nelle graduatoriedi merito a seguito di ricorso amministra-tivo.

Martedì 5 maggio 2015 — 141 — Commissione VII

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Conseguentemente, agli oneri derivantidall’attuazione della lettera a) del comma 2si provvede mediante corrispondente ridu-zione dei regimi di esenzione, esclusione efavore fiscale di cui all’allegato A della notaintegrativa alla Tabella 1 del bilancio delloStato, relativa allo stato di previsione del-l’entrata, prevista ai sensi dell’articolo 21,comma 11, lettera a), della legge 31 dicem-bre 2009, n. 196.

8. 1054. Di Lello, Di Gioia, Fava, Loca-telli, Pastorelli, Labriola.

Al comma 2, apportare le seguenti mo-dificazioni:

a) alla lettera a), dopo la parola:vincitori, aggiungere le seguenti: e gli ido-nei;

b) alla lettera a), aggiungere, in fine, leseguenti parole: e nelle graduatorie dimerito dei concorsi precedenti ancora vi-genti.

Conseguentemente al comma 4, appor-tare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo la parola:vincitori, aggiungere le seguenti: e idonei;

b) alla lettera c), dopo la parola:vincitori, aggiungere le seguenti: e idonei.

8. 1005. Pagano.

Al comma 2, lettera a), dopo la parola:vincitori, aggiungere le seguenti: e gli idoneie aggiungere, in fine, le seguenti parole: enelle graduatorie di merito dei concorsiprecedenti ancora vigenti.

8. 267. Pagano.

Al comma 2, lettera a) aggiungere, infine, le seguenti parole: e nelle graduatoriedi merito dei concorsi precedenti ancoravigenti.

8. 167. Terrosi, Iacono.

Al comma 2, lettera a), dopo la parola:vincitori aggiungere le seguenti: e gli idonei.

8. 170. Terrosi, Iacono.

Al comma 2, lettera a) sostituire leparole: vincitori con le seguenti: soggettiinseriti.

8. 169. Terrosi, Iacono.

Al comma 2, lettera b), aggiungere infine le seguenti parole: , nonché i docentiin possesso di abilitazione conseguitapresso i corsi universitari in Scienze dellaFormazione Primaria vecchio ordina-mento, immatricolatisi negli anni accade-mici 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 e,con riserva, coloro che la conseguirannoentro il 31 marzo 2016, immatricolatisinegli anni accademici 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011.

8. 144. Chimienti.

Al comma 2, lettera b), aggiungere leseguenti parole: nonché coloro i quali ab-biano conseguito il diploma magistraleentro l’anno scolastico 2001/2002.

8. 108. Marzana.

Al comma 2, lettera b), aggiungere, infine, il seguente periodo: In considerazionedel piano straordinario di assunzione dicui al comma 1, nella fascia aggiuntivaprevista dall’articolo 14, comma 2-ter dellalegge 24 febbraio 2014 di conversione deldecreto legge n. 216 del 29 dicembre 2011,sono inseriti i docenti in possesso di abi-litazione, conseguita, anche, presso i corsiuniversitari attivati ai sensi del decretoministeriale del 10 settembre 2010 n. 249e successive modificazioni, nonché le Fa-coltà di Scienze della Formazione prima-ria negli anni accademici 2012-2015, condecreto del Ministero dell’Istruzione, del-l’Università e della Ricerca da emanarsientro il 30 giugno 2015. Nello stesso de-creto è disposto l’inserimento con riserva

Martedì 5 maggio 2015 — 142 — Commissione VII

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del personale docente che ha diritto allafrequenza di uno dei corsi universitariabilitanti attivati ai sensi della normativavigente.

Conseguentemente,

dopo il comma 12, aggiungere i se-guenti:

1) 12-bis. Per l’anno 2015, in ag-giunta alle somme già assegnate, unaquota parte pari a 250 milioni di eurodelle maggiori entrate di cui all’articolo 1,comma 7, della legge 15 dicembre 2014,n. 186, è assegnata alle misure di cui alcomma 1 del presente articolo. Il Ministrodell’economia e delle finanze, con propriodecreto, da emanare entro il 30 settembre2015, destina a tale scopo la quota partedi cui al presente comma. Qualora dalmonitoraggio delle entrate di cui al pe-riodo precedente emerga un andamentoche non consenta la copertura di talioneri, il Ministro dell’economia e dellefinanze, con proprio decreto, da emanareentro il 30 settembre 2015, stabilisce l’au-mento della misura degli acconti ai finidell’IRES e dell’IRAP, dovuti per il periodod’imposta 2015, in misura tale da assicu-rare il conseguimento dei predetti obiettivianche ai fini della eventuale compensa-zione delle minori entrate che si dovesserogenerare per effetto dell’aumento degliacconti.

12-ter. Agli ulteriori oneri derivantidalla disposizione si provvede per quotaparte mediante una riduzione dello stan-ziamento del fondo speciale di parte cor-rente iscritto, ai fini del bilancio triennale2015-2017, nell’ambito del programma« Fondi di riserva e speciali » della mis-sione « Fondi da ripartire » dello stato diprevisione del Ministero dell’economia edelle finanze per l’anno 2016, allo scopoparzialmente utilizzando l’accantona-mento relativo al Ministero dell’economiae delle finanze. Il Ministro dell’economia edelle finanze è autorizzato ad apportare,con propri decreti, le occorrenti variazionidi bilancio.

12-quater. Agli ulteriori relativi oneri siprovvede anche per quota parte mediantecorrispondente riduzione lineare pari a300 milioni annui delle dotazioni finan-ziarie di parte corrente, iscritte a legisla-zione vigente in termini di competenza edi cassa, nell’ambito delle spese rimodu-labili di cui all’articolo 21, comma 5,lettera b), della legge 31 dicembre 2009,n. 196, delle missioni di spesa di ciascunMinistero, ad eccezione di quelle relative adiritti sociali, politiche sociali e della fa-miglia, politiche per il lavoro, tutela dellasalute e dell’ambiente.

all’articolo 7, sopprimere il comma 7,

all’articolo 10, sopprimere i commi 1,2 e 3,

sopprimere l’articolo 11,

all’articolo 24, comma 1, dopo ilprimo periodo aggiungere il seguente: Alfine di provvedere ai maggiori oneri deri-vanti dalle disposizioni di cui all’articolo 8,comma 1, i limiti d’impegno finanziario dicui al precedente periodo, si intendonoincrementati dai maggiori introiti derivantidalle disposizioni di cui al medesimo ar-ticolo 8, commi da 12-bis a 12-quater.

8. 336. Pannarale, Giancarlo Giordano,Airaudo, Placido, Costantino.

Al comma 2, lettera b), aggiungere, infine, il seguente: In considerazione delpiano straordinario di assunzione di cui alcomma 1, nella fascia aggiuntiva previstadall’articolo 14, comma 2-ter della legge 24febbraio 2014 di conversione del decretolegge n. 216 del 29 dicembre 2011, sonoinseriti i docenti in possesso di abilita-zione, conseguita, anche, presso i corsiuniversitari attivati ai sensi del decretoministeriale del 10 settembre 2010 n. 249e successive modificazioni, nonché le Fa-coltà di Scienze della Formazione prima-ria negli anni accademici 2012-2015, condecreto del Ministero dell’Istruzione, del-l’Università e della Ricerca da emanarsientro il 30 giugno 2015. Nello stesso de-creto è disposto l’inserimento con riserva

Martedì 5 maggio 2015 — 143 — Commissione VII

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del personale docente che ha diritto allafrequenza di uno dei corsi universitariabilitanti attivati ai sensi della normativavigente.

Conseguentemente:

dopo il comma 12, aggiungere i se-guenti:

12-bis. Per l’anno 2015, in aggiunta allesomme già assegnate, una quota parte paria 250 milioni di euro delle maggiori en-trate di cui all’articolo 1, comma 7, dellalegge 15 dicembre 2014, n. 186, è asse-gnata alle misure di cui al comma 1 delpresente articolo. Il Ministro dell’economiae delle finanze, con proprio decreto, daemanare entro il 30 settembre 2015, de-stina a tale scopo la quota parte di cui alpresente comma. Qualora dal monitorag-gio delle entrate di cui al periodo prece-dente emerga un andamento che nonconsenta la copertura di tali oneri, ilMinistro dell’economia e delle finanze, conproprio decreto, da emanare entro il 30settembre 2015, stabilisce l’aumento dellamisura degli acconti ai fini dell’IRES edell’IRAP, dovuti per il periodo d’imposta2015, in misura tale da assicurare il con-seguimento dei predetti obiettivi anche aifini della eventuale compensazione delleminori entrate che si dovessero generareper effetto dell’aumento degli acconti.

12-ter. Agli ulteriori oneri derivantidalla disposizione si provvede per quotaparte mediante una riduzione dello stan-ziamento del fondo speciale di parte cor-rente iscritto, ai fini del bilancio triennale2015-2017, nell’ambito del programma« Fondi di riserva e speciali » della mis-sione « Fondi da ripartire » dello stato diprevisione del Ministero dell’economia edelle finanze per l’anno 2016, allo scopoparzialmente utilizzando l’accantona-mento relativo al Ministero dell’economiae delle finanze. Il Ministro dell’economia edelle finanze è autorizzato ad apportare,con propri decreti, le occorrenti variazionidi bilancio.

12-quater. Agli ulteriori relativi oneri siprovvede anche per quota parte mediante

corrispondente riduzione lineare pari a700 milioni annui delle dotazioni finan-ziarie di parte corrente, iscritte a legisla-zione vigente in termini di competenza edi cassa, nell’ambito delle spese rimodu-labili di cui all’articolo 21, comma 5,lettera b), della legge 31 dicembre 2009,n. 196, delle missioni di spesa di ciascunMinistero, ad eccezione di quelle relative adiritti sociali, politiche sociali e della fa-miglia, politiche per il lavoro, tutela dellasalute e dell’ambiente.

all’articolo 7, sopprimere il comma 7;

all’articolo 10, sopprimere i commi 1,2 e 3;

sopprimere l’articolo 11;

all’articolo 24, comma 1, dopo le pa-role: è incrementata, aggiungere le seguenti:in aggiunta a quanto previsto dai commi12-bis e 12-quater dell’articolo 8.

8. 337. Pannarale, Giancarlo Giordano,Airaudo, Placido, Costantino.

Al comma 2, lettera b), aggiungere infine il seguente periodo: In considerazionedel piano straordinario di assunzione dicui al comma 1, nella fascia aggiuntivaprevista dall’articolo 14, comma 2-ter dellalegge 24 febbraio 2014 di conversione deldecreto legge n. 216 del 29 dicembre 2011,con decreto del Ministero dell’Istruzione,dell’Università e della Ricerca da emanarsientro il 30 giugno 2015, sono inseriti apieno titolo i docenti in possesso di abi-litazione conseguita presso i corsi univer-sitari della Facoltà di Scienze della For-mazione Primaria Vecchio Ordinamentonegli anni accademici 2012/13, 2013/14,2014/15, e con riserva i docenti che sonoiscritti al suddetto corso del vecchio or-dinamento che rilasci titolo abilitante en-tro marzo del 2016 ».

Conseguentemente: Agli oneri derivantidall’attuazione della lettera b) del comma2, articolo 8, si provvede mediante corri-spondente riduzione dei regimi di esen-

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zione, esclusione e favore fiscale di cuiall’allegato A della nota integrativa allaTabella 1 del bilancio dello Stato, relativaallo stato di previsione dell’entrata, previ-sta ai sensi dell’articolo 21 , comma 11,lettera a), della legge 31 dicembre 2009,n. 196.

8. 17. Prataviera, Matteo Bragantini,Caon.

Al comma 2 alla lettera b), aggiungere infine il seguente periodo: In considerazionedel piano straordinario di assunzione dicui al comma 1, nella terza fascia dellegraduatorie ad esaurimento sono inseriti apieno titolo i docenti in possesso di abi-litazione conseguita presso i corsi univer-sitari della Facoltà di Scienze della For-mazione Primaria Vecchio Ordinamentonegli anni accademici 2012/13, 2013/14,2014/15, e con riserva i docenti che sonoiscritti al suddetto corso del vecchio or-dinamento che rilasci titolo abilitante en-tro marzo del 2016, con decreto del Mi-nistero dell’istruzione, dell’università edella ricerca da emanarsi entro il 30giugno 2015.

Conseguentemente, agli oneri derivantidall’attuazione della lettera b) del comma 2,articolo 8, si provvede mediante corrispon-dente riduzione dei regimi di esenzione,esclusione e favore fiscale di cui all’allegatoA della nota integrativa alla Tabella 1 delbilancio dello Stato, relativa allo stato diprevisione dell’entrata, prevista ai sensi del-l’articolo 21, comma 11, lettera a), dellalegge 31 dicembre 2009, n. 196.

8. 1051. Prataviera, Bragantini, Caon.

Al comma 2, lettera b), aggiungere, infine, il seguente periodo: Ai fini dellarealizzazione del piano di assunzione dicui al comma 1, sono inseriti a pieno titolonella fascia aggiuntiva delle suddette gra-duatorie ad esaurimento i docenti in pos-sesso di abilitazione conseguita entro il 30giugno 2015 o che sono risultati idonei aiconcorsi di cui al comma precedente, econ riserva i docenti che sono iscritti a un

corso universitario che rilascia un titoloabilitante con Decreto del ministro del-l’istruzione, dell’Università e della Ricercada emanarsi entro dieci giorni dall’appro-vazione della legge.

Conseguentemente,

dopo il comma 12, aggiungere i se-guenti:

12-bis. Per l’anno 2015, in aggiunta allesomme già assegnate, una quota parte paria 250 milioni di euro delle maggiori en-trate di cui all’articolo 1, comma 7, dellalegge 15 dicembre 2014, n. 186, è asse-gnata alle misure di cui al comma 1 delpresente articolo. Il Ministro dell’economiae delle finanze, con proprio decreto, daemanare entro il 30 settembre 2015, de-stina a tale scopo la quota parte di cui alpresente comma. Qualora dal monitorag-gio delle entrate di cui al periodo prece-dente emerga un andamento che nonconsenta la copertura di tali oneri, ilMinistro dell’economia e delle finanze, conproprio decreto, da emanare entro il 30settembre 2015, stabilisce l’aumento dellamisura degli acconti ai fini dell’IRES edell’IRAP, dovuti per il periodo d’imposta2015, in misura tale da assicurare il con-seguimento dei predetti obiettivi anche aifini della eventuale compensazione delleminori entrate che si dovessero generareper effetto dell’aumento degli acconti.

12-ter. Agli ulteriori oneri derivantidalla disposizione si provvede per quotaparte mediante una riduzione dello stan-ziamento del fondo speciale di parte cor-rente iscritto, ai fini del bilancio triennale2015-2017, nell’ambito del programma« Fondi di riserva e speciali » della mis-sione « Fondi da ripartire » dello stato diprevisione del Ministero dell’economia edelle finanze per l’anno 2016, allo scopoparzialmente utilizzando l’accantona-mento relativo al Ministero dell’economiae delle finanze. 11 Ministro dell’economiae delle finanze è autorizzato ad apportare,con propri decreti, le occorrenti variazionidi bilancio.

Martedì 5 maggio 2015 — 145 — Commissione VII

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12-quater. Agli ulteriori relativi oneri siprovvede anche per quota parte mediantecorrispondente riduzione lineare pari a700 milioni annui delle dotazioni finan-ziarie di parte corrente, iscritte a legisla-zione vigente in termini di competenza edi cassa, nell’ambito delle spese rimodu-labili di cui all’articolo 21, comma 5,lettera b), della legge 31 dicembre 2009,n. 196, delle missioni di spesa di ciascunMinistero, ad eccezione di quelle relative adiritti sociali, politiche sociali e della fa-miglia, politiche per il lavoro, tutela dellasalute e dell’ambiente.

all’articolo 7, sopprimere il comma 7,

all’articolo 10, sopprimere i commi 1,2 e 3,

sopprimere l’articolo 11,

all’articolo 24, comma 1, dopo le pa-role: è incrementata, aggiungere le seguenti:in aggiunta a quanto previsto dai commi12-bis e 12-quater dell’articolo 8.

8. 338. Giancarlo Giordano, Pannarale,Airaudo, Placido, Costantino.

Al comma 2, alla lettera b), alla fine delperiodo, inserire il seguente testo: Ai finidella realizzazione del piano di assunzionedi cui al comma 1, sono inseriti a pienotitolo nella fascia aggiuntiva delle suddettegraduatorie ad esaurimento i docenti inpossesso di abilitazione conseguita entro il30 giugno 2015 o che sono risultati idoneiai concorsi di cui al comma precedente, econ riserva i docenti che sono iscritti a uncorso universitario che rilascia un titoloabilitante con decreto del Ministro del-l’istruzione, dell’università e della ricercada emanarsi entro dieci giorni dall’appro-vazione della legge.

8. 1006. Pagano.

Al comma 2, lettera b), aggiungere, infine, il seguente periodo: Sono iscritti apieno titolo nelle graduatorie ad esauri-mento del personale docente anche tutti i

docenti muniti di diploma magistrale con-seguito entro l’anno scolastico 2001/2002.

8. 1069. Pannarale, Giancarlo Giordano.

Apportare le seguenti modifiche:

1) al comma 2 inserire dopo la letterab) la seguente:

c) gli abilitati con i percorsi di cui aldecreto del Ministero dell’istruzione, del-l’università e della ricerca 10 settembre2010, n. 249, che hanno conseguito iltitolo entro l’anno accademico 2012-13;

2) sostituire il comma 4 con il se-guente:

In deroga all’articolo 399 del testounico delle disposizioni legislative vigentiin materia di istruzione, relative allescuole di ogni ordine e grado, di cui aldecreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,e successive modificazioni, al piano straor-dinario di assunzioni si provvede secondole modalità e le fasi, in ordine di sequenza,di seguito indicate. Nell’anno scolastico2015/2016:

a) i vincitori sono assunti, nell’ambitodella regione nella cui graduatoria di me-rito sono iscritti, nel limite dei 50 percento dei posti vacanti e disponibili del-l’organico dell’autonomia, individuati a li-vello di albo territoriale di cui all’articolo7;

b) gli iscritti nelle graduatorie adesaurimento del personale docente sonoassunti, nell’ambito della provincia relativaalla graduatoria in cui sono iscritti, nellimite del restante 50 per cento dei postivacanti e disponibili dell’organico dell’au-tonomia, individuati a livello di albo ter-ritoriale, incrementati di quelli di cui allalettera a) rimasti eventualmente vacanti edisponibili al termine della relativa fase;

c) gli abilitati di cui alla lettera c) delcomma 2 sono assunti, al termine dellefasi precedenti, in relazione ai posti va-canti residui nell’organico dell’autonomia,privi di aspiranti di cui alle lettere a) e b)del presente comma, secondo l’ordine di

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punteggio conferito dalla tabella A deldecreto del Ministro dell’istruzione, del-l’università e della ricerca n. 308 del 15maggio 2014;

d) i vincitori, gli iscritti nelle gradua-torie ad esaurimento, nonché gli abilitatidi cui alla lettera c), che residuano dallefasi precedenti, sono assunti nel limite deiposti rimasti eventualmente vacanti e di-sponibili nell’organico dell’autonomia na-zionale, individuati a livello di albo terri-toriale. I vincitori hanno precedenza ri-spetto agli iscritti nelle graduatorie adesaurimento e questi rispetto agli abilitatidi cui alla lettera c) del comma 2;

3) al comma 5 sostituire le parole:lettere a), b) e c) con le seguenti: lettere a),b), c) e d).

8. 1003. Pagano.

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiun-gere la seguente:

b-bis) gli abilitati con i percorsi di cuial decreto del Ministero dell’istruzione,dell’università e della ricerca 10 settembre2010, n. 249, che hanno conseguito iltitolo entro l’a.a. 2012-13;

Conseguentemente:

al comma 4, sostituire la lettera c) conla seguente:

c) gli abilitati di cui alla lettera c) delcomma 2, sono assunti, al termine dellefasi precedenti, in relazione ai posti va-canti residui nell’organico dell’autonomia,privi gli aspiranti di cui alle lettere a) e b)del presente comma, secondo l’ordine dipunteggio conferito dalla tabella A deldecreto del Ministro dell’istruzione, del-l’università e della ricerca n. 308 del 15maggio 2014;

al comma 4, dopo la lettera c), ag-giungere la seguente:

c-bis) i vincitori, gli iscritti nelle gra-duatorie ad esaurimento, nonché gli abi-litati di cui alla lettera c), che residuanodalle fasi precedenti, sono assunti nel

limite dei posti rimasti eventualmente va-canti e disponibili nell’organico dell’auto-nomia nazionale, individuati a livello dialbo territoriale. I vincitori hanno prece-denza rispetto agli iscritti nelle graduato-rie ad esaurimento e questi rispetto agliabilitati di cui alla lettera c) del comma 2;

al comma 5, dopo le parole: lettere a),b) e c) aggiungere le seguenti: d)

8. 58. Gelmini

Al comma 2, lettera b), aggiungere, infine, il seguente periodo:

« Sono iscritti a pieno titolo nelle gradua-torie ad esaurimento del personale do-cente anche tutti i docenti muniti di di-ploma magistrale conseguito entro l’annoscolastico 2001/2002 ».

8. 307. Pannarale, Giancarlo Giordano.

Al comma 2, lettera a) aggiungere in fineil seguente periodo: Qualora le predettegraduatorie non siano sufficienti per lacopertura dei posti si procede all’assun-zione su base provinciale del personaleabilitato inserito in seconda fascia gradua-toria d’istituto fino alla totale coperturadei posti disponibili.

8. 275. Garofalo.

Al comma 2, lettera b), aggiungere, infine, il seguente periodo: In considerazionedel piano straordinario di assunzione dicui al comma 1, nella fascia aggiuntivaprevista dall’articolo 14, comma 2-ter dellalegge 24 febbraio 2014, di conversione deldecreto-legge n. 216 del 29 dicembre 2011,sono inseriti a pieno titolo i docenti inpossesso di abilitazione conseguita pressoi corsi universitari della Facoltà di Scienzedella Formazione Primaria Vecchio Ordi-namento negli anni accademici 2012/13,2013/14, 2014/15, e con riserva i docentiche sono iscritti al suddetto corso del

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vecchio ordinamento che rilasci titolo abi-litante entro marzo del 2016, con decretodel Ministero dell’istruzione, dell’Univer-sità e della Ricerca da emanarsi entro il 30giugno 2015.

8. 174. Sgambato.

Al comma 2, lettera b), aggiungere, infine, il seguente periodo: le GAE risultas-sero già esaurite si procede con l’assun-zione del personale per i posti vacanti odisponibili dalle graduatorie di istituto diseconda fascia soltanto per coloro chehanno maturato 36 mesi di servizio suposti vacanti al momento della domandadi ammissione ai posti spettanti il ruolo.

8. 177. Bossa, Narduolo.

Al comma 2, lettera b), aggiungere, infine, il seguente periodo: Ai fini dellarealizzazione del piano di assunzioni dicui al comma 1, sono inseriti a pieno titolonella fascia aggiuntiva delle suddette gra-duatorie ad esaurimento i docenti in pos-sesso di I abilitazione conseguita entro il30 giugno 2015 o che sono risultati idoneiai concorsi di cui al comma precedente econ riserva i docenti che sono iscritti a uncorso universitario che rilascia un titoloabilitante con Decreto del Ministro del-l’Istruzione, dell’Università e della Ricercada emanarsi entro dieci giorni dalla ap-provazione della legge.

8. 166. Terrosi, Iacono.

Al comma 2, lettera b), aggiungere, infine, il seguente periodo: e coloro che,iscritti al Corso di Laurea in Scienze dellaFormazione Primaria entro l’anno acca-demico 2010/2011 hanno conseguito l’abi-litazione nonché il titolo di specializza-zione per le attività di sostegno, alla datadi scadenza prevista per la presentazionedelle domande.

Conseguentemente:

al comma 4, lettera b) dopo le parole:gli iscritti nelle graduatorie ad esauri-mento del personale docente aggiungere: egli iscritti al Corso di Laurea in Scienzedella Formazione Primaria entro l’annoaccademico 2010/2011 che hanno conse-guito l’abilitazione nonché il titolo di spe-cializzazione per le attività di sostegno.

al comma 4, lettera e), primo periodo,dopo le parole: graduatorie ad esaurimentoinserire le seguenti: e gli iscritti al Corso diLaurea in Scienze della Formazione Pri-maria entro l’anno accademico 2010/2012che hanno conseguito l’abilitazione e iltitolo di specializzazione per le attività disostegno;

al medesimo comma 4, lettera e),aggiungere, in fine, il seguente periodo: edagli iscritti al Corso di Laurea in Scienzedella Formazione Primaria entro l’annoaccademico 2010/2012 che hanno conse-guito l ’abilitazione e il titolo di specia-lizzazione per le attività di sostegno.

8. 183. Rocchi, Fassina, Morani, Mazzoli,Fabbri.

Al comma 2, lettera b) aggiungere, infine il seguente periodo: In considerazionedel piano straordinario di assunzioni dicui al comma 1, nella fascia aggiuntivaprevista dall’articolo 14, comma 2-ter dellalegge 24 febbraio 2014 di conversione deldecreto-legge n. 216 del 29 dicembre 2011,sono inseriti i docenti in possesso di abi-litazione, conseguita, anche, presso i corsiuniversitari attivati ai sensi del decretoministeriale del 10 settembre 2010 n. 249e successive modificazioni, nonché le Fa-coltà di Scienze della Formazione prima-ria negli anni accademici 2012-2015, condecreto del Ministero dell’istruzione, del-l’Università e della Ricerca da emanarsientro il 30 giugno 2015. Nello stesso de-creto è disposto l’inserimento con riservadel personale docente che ha diritto altafrequenza di uno dei corsi universitariabilitanti attivati ai sensi della normativavigente.

8. 165. Terrosi.

Martedì 5 maggio 2015 — 148 — Commissione VII

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Al comma 2, lettera b), aggiungere infine, il seguente periodo: Ai fini dellarealizzazione del piano di assunzione dicui al comma 1, sono inseriti a pieno titolonella fascia aggiuntiva delle suddette gra-duatorie ad, esaurimento i docenti in pos-sesso di abilitazione conseguita entro il 30giugno 2015 o che sono risultati idonei aiconcorsi di cui al comma precedente, econ riserva i docenti che sono iscritti a uncorso universitario che rilascia un titoloabilitante le modalità applicative del pre-sente periodo sono armate con decreto delMinistro dell’istruzione, dell’Università edella Ricerca da emanarsi entro 10 giornidalla data di entrata in vigore della pre-sente legge.

8. 263. Pagano.

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiun-gere le seguenti:

b-bis) gli idonei al concorso di cui alpunto a);

b-ter) i docenti inseriti nella secondafascia di istituto in possesso di almeno 36mesi di servizio effettuato nelle istituzioniscolastiche statali.

Conseguentemente, all’articolo 24,comma 3, dopo la lettera c, aggiungere laseguente:

c-bis) Ai maggiori oneri derivanti dalcomma 2, lettera 6, dell’articolo 8, pari a150 milioni di euro per l’anno 2015, a 150milioni di euro per il 2016 e a 150 milionidi euro per il 2017, si provvede mediantecorrispondente riduzione in termini li-neari delle dotazioni finanziarie disponi-bili, iscritte a legislazione vigente in ter-mini di competenza e cassa, nell’ambitonelle spese rimodulabili delle missioni dispesa di ciascun ministero di cui all’arti-colo 21, comma 5, lettera b) della legge 31dicembre 2009, n. 196.

8. 237. Simonetti, Borghesi.

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiun-gere le seguenti:

b-bis) gli idonei al concorso di cui alpunto a);

b-ter) i docenti inseriti nella secondafascia di istituto in possesso di almeno 36mesi di servizio effettuato nelle istituzioniscolastiche statali.

8. 211. Cristian Iannuzzi.

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiun-gere la seguente:

b-bis) gli abilitati con i percorsi di cuial decreto dei Ministero dell’istruzione,dell’università e della ricerca 10 settembre2010, n. 249, che hanno conseguito iltitolo entro l’anno 2012-13 e che abbianoalmeno 36 mesi di anzianità di servizio almomento del conseguimento del titolo abi-litativo.

Conseguentemente:

sostituire, ovunque ricorra la parola:territoriale, con la seguente: regionale;

sostituire, ovunque ricorra, la parola:territoriali, con la seguente: regionali.

al comma 4, lettera a), sopprimere leseguenti parole: del 50 per cento;

al medesimo comma 4, lettera b),sostituire le parole: 50 per cento con leseguenti: 70 per cento;

al medesimo comma, sostituire la let-tera c) con la seguente:

c) gli abilitati con i percorsi di cui aldecreto del Ministero dell’istruzione, del-l’università e della ricerca 10 settembre2010, n. 249, che hanno conseguito iltitolo entro l’anno 2012-13 e che abbianoalmeno 36 mesi di anzianità di servizio almomento del conseguimento del titolo abi-litativo, sono assunti nel limite del restante30 per cento dei posti vacanti e disponibilidell’organico dell’autonomia, individuati alivello di albo regionale, incrementati di

Martedì 5 maggio 2015 — 149 — Commissione VII

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quelli di cui alla lettera a) rimasti even-tualmente vacanti e disponibili al terminedella relativa fase;

allo stesso comma, dopo la lettera c)aggiungere la seguente:

c-bis) i vincitori, nonché gli iscrittinelle graduatorie ad esaurimento, nonchégli abilitati di cui al comma 2 lettera c) delpresente articolo, che residuano dalle fasiprecedenti, sono assunti nel limite deiposti rimasti eventualmente vacanti e di-sponibili nell’organico dell’autonomia na-zionale, individuati a livello di albo terri-toriale. I vincitori hanno precedenza ri-spetto agli iscritti nelle graduatorie adesaurimento.;

al comma 12, sopprimere la parola:nazionale;

sostituire le parole da: le cui gradua-torie, a: tre anni, con le seguenti: banditidalle reti di scuole, anche eventualmentecostituite appositamente, secondo le esi-genze della programmazione degli istitutiafferenti ad ogni rete di scuole e al fine dicoprire i posti disponibili e vacanti accer-tati, le cui graduatorie hanno validità finoall’approvazione della successiva gradua-toria concorsuale e comunque non oltretre anni;

al medesimo comma 12, aggiungere, infine, le seguenti parole: In sede di primaapplicazione, a decorrere dal 1o settembre2015, la procedura concorsuale prevederàuna riserva di posti per il personale abi-litato con i percorsi di cui al decreto delMinistero dell’istruzione, dell’università edella ricerca 10 settembre 2010, n. 249che non hanno i requisiti di cui all’articolo2 lettera c).

8. 286. Gelmini.

Al comma 2, lettera a) la parola: vinci-tori è sostituita dalla parola: soggetti;

Conseguentemente, al comma 4, letterea) e c), la parola: vincitori è sostituita dalleparole: soggetti di cui al comma 2, letteraa);

al comma 4, lettera a), la parola:iscritti è sostituita dalla parola: inseriti.

Dopo il comma 10, sono inseriti i se-guenti commi:

–––––Gli aspiranti inseriti a pieno titolonelle graduatorie ad esaurimento e nellegraduatorie del concorso pubblico per ti-toli ed esami a posti e cattedre banditocon decreto direttoriale del Ministero del-l’istruzione, dell’università e della ricercan. 82 del 24 settembre 2012, pubblicatonella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale,concorsi ed esami, n. 75 del 25 settembre2012, per il reclutamento di personaledocente per le scuole statali di ogni ordinee grado che non sono stati destinatari diproposta di assunzione ai sensi del comma7 sono inseriti, a domanda, in appositielenchi regionali ad esaurimento, cui at-tingere prioritariamente per le assunzionicon contratti a tempo indeterminato avalere nel triennio 2016/2017, 2017/2018,2018/2019. Detti elenchi decadono al de-correre dall’anno scolastico 2019/2020. Ibandi concorsuali sono predisposti te-nendo conto delle consistenze dei predetticontingenti.

––––– Gli elenchi di cui alcomma––––– sono da disporsi con de-creto del Ministro dell’istruzione, dell’uni-versità e della ricerca ai sensi dell’articolo17, comma 3 della legge 23 agosto 1988,n. 400 sulla base dei seguenti criteri:

a) i termini di inserimento a do-manda sono tassativi, pena esclusione;

b) gli elenchi sono articolati per postio classi di concorso secondo la normativavigente;

c) gli aspiranti inseriti a pieno titolonelle graduatorie ad esaurimento sonocollocati negli elenchi della regione di cuila provincia cui risultano iscritti fa parte;

d) gli aspiranti inseriti nelle gradua-torie del concorso pubblico per titoli edesami a posti e cattedre bandito condecreto direttoriale del Ministero del-

Martedì 5 maggio 2015 — 150 — Commissione VII

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l’istruzione, dell’università e della ricercan. 82 del 24 settembre 2012, pubblicatonella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale,concorsi ed esami, n. 75 del 25 settembre2012, per il reclutamento di personaledocente per le scuole statali di ogni ordinee grado, sono collocati negli elenchi regio-nali relativi alle corrispettive procedureconcorsuali;

e) gli aspiranti sono graduati attra-verso apposita tabella, unica, sulla base deititoli professionali e di servizio possedutialla data del 31 agosto 2015. Un partico-lare punteggio è assegnato alle idoneità oabilitazioni ottenute con concorso ordina-rio per titoli ed esami e per le abilitazioniconseguite attraverso percorsi ordinari anumero programmato e prova di accesso.Gli elenchi non sono aggiornabili, fattosalvo per il titolo di specializzazione sulsostegno che può essere inserito, nel trien-nio di vigenza, all’atto del conseguimento.

8. 50. Centemero, Palmieri.

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiun-gere la seguente:

« b-bis) gli abilitati con i percorsi di cui aldecreto del Ministero dell’istruzione, del-l’università e della ricerca 10 settembre2010, n. 249, che hanno conseguito iltitolo entro l’anno accademico 2012-2013 eche abbiano almeno 36 mesi di anzianitàdi servizio al momento del conseguimentodel titolo abilitativo ».

Conseguentemente:

al comma 4 sostituire la lettera c) conla seguente:

« c) i vincitori, gli iscritti nelle graduatoriead esaurimento e gli abilitati ai sensi deldecreto del Ministero dell’istruzione, del-l’università e della ricerca del 10 settem-bre 2010, n. 249 che residuano dalle fasiprecedenti, sono assunti nel limite deiposti rimasti eventualmente vacanti e di-sponibili nell’organico dell’autonomia na-zionale, individuati a livello di albo regio-

nale. I vincitori hanno precedenza rispettoagli iscritti nelle graduatorie ad esauri-mento ed gli abilitati di cui alla lettera c)del comma 2 »;

al comma 4, dopo la lettera c) ag-giungere la seguente:

« d) i vincitori, gli iscritti nelle graduatoriead esaurimento, nonché gli abilitati di cuialla lettera c), che residuano dalle fasiprecedenti, sono assunti nel limite deiposti rimasti eventualmente vacanti e di-sponibili nell’organico dell’autonomia na-zionale, individuati a livello di albo terri-toriale. I vincitori hanno precedenza ri-spetto agli iscritti nelle graduatorie adesaurimento e questi rispetto agli abili-tati ».

al comma 12, aggiungere infine ilseguente periodo: In sede di prima appli-cazione, a decorrere dal 1o settembre2015, la procedura concorsuale prevederàuna riserva di posti per il personale abi-litato con i percorsi di cui al decreto delMinistero dell’istruzione, dell’università edella ricerca 10 settembre 2010, n. 249che non hanno i requisiti di cui all’articolo2 lettera c) ».

8. 59. Gelmini.

Al comma 2 e ovunque ricorra sostituirela parola: territoriale, con la seguente:regionale;

Conseguentemente:

al medesimo comma, dopo la letterab) aggiungere la seguente:

« b-bis) gli abilitati con i percorsi di cui aldecreto del Ministero dell’istruzione, del-l’università e della ricerca 10 settembre2010, n. 249, che hanno conseguito iltitolo entro l’a.a. 2012-2013 e che abbianoalmeno 36 mesi di anzianità di servizio almomento del conseguimento del titolo abi-litativo »;

alla lettera a) eliminare le parole: del50 per cento;

Martedì 5 maggio 2015 — 151 — Commissione VII

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alla lettera b) sostituire le parole: 50per cento con le parole: 70 per cento;

sostituire la lettera c) con la seguente:

c) gli abilitati con i percorsi di cui aldecreto del Ministero dell’istruzione, del-l’università e della ricerca 10 settembre2010, n. 249, che hanno conseguito iltitolo entro l’a.a. 2012-2013 e che abbianoalmeno 36 mesi di anzianità di servizio almomento del conseguimento del titolo abi-litativo, sono assunti nel limite del restante30 per cento dei posti vacanti e disponibilidell’organico dell’autonomia, individuati alivello di albo regionale, incrementati diquelli di cui alla lettera a) rimasti even-tualmente vacanti e disponibili al terminedella relativa fase »;

dopo la lettera c) aggiungere la se-guente:

c-bis) i vincitori, nonché gli iscrittinelle graduatorie ad esaurimento, nonchégli abilitati di cui al comma 2 lettera e) delpresente articolo, che residuano dalle fasiprecedenti, sono assunti nel limite deiposti rimasti eventualmente vacanti e di-sponibili nell’organico dell’autonomia na-zionale, individuati a livello di albo terri-toriale. I vincitori hanno precedenza ri-spetto agli iscritti nelle graduatorie adesaurimento.

al comma 12, eliminare la parola:nazionale, sostituire le parole: le cui gra-duatorie hanno validità fino all’approva-zione della successiva graduatoria concor-suale e comunque non oltre tre anni conle parole: banditi dalle reti di scuole, ancheeventualmente costituite appositamente,secondo le esigenze della programmazionedegli istituti afferenti ad ogni rete discuole e al fine di coprire i posti dispo-nibili e vacanti accertati, le cui graduatoriehanno validità fino all’approvazione dellasuccessiva graduatoria concorsuale e co-munque non oltre tre anni aggiungereinfine le seguenti parole: In sede di primaapplicazione, a decorrere dal 1o settembre2015, la procedura concorsuale prevederàuna riserva di posti per il personale abi-litato con i percorsi di cui al decreto del

Ministero dell’istruzione, dell’università edella ricerca 10 settembre 2010, n. 249che non hanno i requisiti di cui all’articolo2 lettera c).

8. 61. Gelmini.

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiun-gere la seguente:

b-bis) gli abilitati con i percorsi di cuial decreto del Ministero dell’istruzione,dell’università e della ricerca 10 settembre2010, n. 249, che hanno conseguito iltitolo entro l’anno accademico 2012-13;

Conseguentemente:

sostituire il comma 4 con il seguente:

In deroga all’articolo 399 del testo unicodelle disposizioni legislative vigenti in ma-teria di istruzione, relative alle scuole diogni ordine e grado, di cui ai decretolegislativo 16 aprile 1994, n. 297, e suc-cessive modificazioni, al piano straordina-rio di assunzioni si provvede secondo lemodalità e le fasi, in ordine di sequenza,di seguito indicate. Nell’anno scolastico2015/2016:

a) i vincitori sono assunti, nell’ambitodella regione nella cui graduatoria di me-rito sono iscritti, nel limite del 50 percento dei posti vacanti e disponibili del-l’organico dell’autonomia, individuati a li-vello di albo territoriale di cui all’articolo7;

b) gli iscritti nelle graduatorie adesaurimento del personale docente sonoassunti, nell’ambito della provincia relativaalla graduatoria in cui sono iscritti, nellimite del restante 50 per cento dei postivacanti e disponibili dell’organico dell’au-tonomia, individuati a livello di albo ter-ritoriale, incrementati di quelli di cui allalettera a) rimasti eventualmente vacanti edisponibili al termine della relativa fase;

c) gli abilitati di cui alla lettera c) delcomma 2 sono assunti, al termine dellefasi precedenti, in relazione ai posti va-canti residui nell’organico dell’autonomia,

Martedì 5 maggio 2015 — 152 — Commissione VII

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privi di aspiranti di cui alle lettere a) e b)del presente comma, secondo l’ordine dipunteggio conferito dalla tabella A deldecreto del Ministro dell’istruzione, del-l’università e della ricerca n. 308 del 15maggio 2014;

d) i vincitori, gli iscritti nelle gradua-torie ad esaurimento, nonché gli abilitatidi cui alla lettera c), che residuano dallefasi precedenti, sono assunti nel limite deiposti rimasti eventualmente vacanti e di-sponibili nell’organico dell’autonomia na-zionale, individuati a livello di albo terri-toriale. I vincitori hanno precedenza ri-spetto agli iscritti nelle graduatorie adesaurimento e questi rispetto agli abilitatidi cui alla lettera c) del comma 2;

al comma 5, sostituire le parole: let-tere a), b) e c) con le seguenti: lettere a), b),c) e d);

8. 277. Pizzolante.

Al comma 2, dopo la lettera b) aggiun-gere la seguente:

b-bis) gli abilitati con i percorsi di cuial decreto del Ministero dell’istruzione,dell’università e della ricerca 10 settembre2010, n. 249, che hanno conseguito iltitolo entro l’anno accademico 2012-13;

Conseguentemente:

a) al comma 4, sostituire la lettera c)con la seguente:

c) gli abilitati di cui alla lettera b-bis)del comma 2 sono assunti, al termine dellefasi precedenti, in relazione ai posti va-canti residui nell’organico dell’autonomia,privi di aspiranti di cui alle lettere a) e b)del presente comma, secondo l’ordine dipunteggio conferito dalla tabella A deldecreto del Ministro dell’istruzione, del-l’università e della ricerca n. 308 del 15maggio 2014;

b) al comma 4, dopo la lettera c)aggiungere la seguente:

c-bis) i vincitori, gli iscritti nelle gra-duatorie ad esaurimento, nonché gli abi-

litati di cui alla lettera c), che residuanodalle fasi precedenti, sono assunti nellimite dei posti rimasti eventualmente va-canti e disponibili nell’organico dell’auto-nomia nazionale, individuati a livello dialbo territoriale. I vincitori hanno prece-denza rispetto agli iscritti nelle graduato-rie ad esaurimento e questi rispetto agliabilitati di cui alla lettera c) del comma 2;

c) al comma 5, dopo le parole: letterea), b) e c) aggiungere le seguenti: c-bis);

8. 291. Caruso, Lo Monte.

Al comma 2, dopo la lettera b) aggiun-gere la seguente:

b-bis) gli abilitati con i percorsi di cuial decreto del Ministero dell’istruzione,dell’università e della ricerca 10 settembre2010, n. 249, che hanno conseguito iltitolo entro l’anno accademico 2012-13;

Conseguentemente:

al comma 4, sostituire la lettera c) conla seguente:

c) gli abilitati di cui alla lettera c) delcomma 2 sono assunti, al termine dellefasi precedenti, in relazione ai posti va-canti residui nell’organico dell’autonomia,privi di aspiranti di cui alle lettere a) e b)del presente comma, secondo l’ordine dipunteggio conferito dalla tabella A deldecreto del Ministro dell’istruzione, del-l’università e della ricerca n. 308 del 15maggio 2014;

al comma 4, dopo la lettera c) ag-giungere la seguente:

d) i vincitori, gli iscritti nelle gradua-torie ad esaurimento, nonché gli abilitatidi cui alla lettera c), che residuano dallefasi precedenti, sono assunti nei limite deiposti rimasti eventualmente vacanti e di-sponibili nell’organico dell’autonomia na-zionale, individuati a livello di albo terri-toriale. I vincitori hanno precedenza ri-spetto agli iscritti nelle graduatorie adesaurimento e questi rispetto agii abilitatidi cui alla lettera c) del comma 2;

Martedì 5 maggio 2015 — 153 — Commissione VII

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al comma 5 dopo le parole: lettere a),b) e c) aggiungere le seguenti: d);

8. 221. Cristian Iannuzzi.

Al comma 2 dopo la lettera b) aggiun-gere la seguente:

c) i docenti abilitati inseriti nella IIfascia delle graduatorie d’istituto in pos-sesso di almeno 36 mesi di servizio effet-tuato nelle istituzioni scolastiche.

Conseguentemente:

1) al comma 4, lettera c) dopo leparole: fasi precedenti, sono sostituite dalleseguenti: fasi precedenti e i docenti abili-tati inseriti nella II fascia delle graduatoried’istituto in possesso di almeno 36 mesi diservizio effettuato nelle istituzioni scola-stiche;

2) agli oneri derivanti dall’attua-zione della lettera c) del comma 2 siprovvede mediante corrispondente ridu-zione dei regimi di esenzione, esclusione efavore fiscale di cui all’allegato A della notaintegrativa alla Tabella 1 del bilancio delloStato, relativa allo stato di previsione del-l’entrata, prevista ai sensi dell’articolo 21,comma 11, lettera a), della legge 31 dicem-bre 2009, n. 196.

8. 1053. Di Lello, Di Gioia, Fava, Loca-telli, Pastorelli, Labriola.

Al comma 2 dopo la lettera b) aggiun-gere la seguente:

c) i docenti abilitati inseriti nella IIfascia delle graduatorie d’istituto in pos-sesso di almeno 36 mesi di servizio o dialmeno tre incarichi annuali effettuatinelle istituzioni scolastiche.

Conseguentemente:

1) al comma 4, lettera c) dopo leparole: fasi precedenti, sono sostituite dalleseguenti: fasi precedenti e i docenti abili-tati inseriti nella II fascia delle graduatoried’istituto in possesso in possesso di almeno

36 mesi di servizio o di almeno tre inca-richi annuali effettuati nelle istituzioniscolastiche;

2) agli oneri derivanti dall’attua-zione della lettera c) del comma 2 siprovvede mediante corrispondente ridu-zione dei regimi di esenzione, esclusione efavore fiscale di cui all’allegato A della notaintegrativa alla Tabella 1 del bilancio delloStato, relativa allo stato di previsione del-l’entrata, prevista ai sensi dell’articolo 21,comma 11, lettera a), della legge 31 dicem-bre 2009, n. 196.

8. 1055. Di Gioia, Pastorelli.

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiun-gere la seguente:

b-bis) i docenti abilitati inseriti nellaII fascia delle graduatorie d’istituto inpossesso di almeno 36 mesi di servizio odi almeno tre incarichi annuali effettuatinelle istituzioni scolastiche.

Conseguentemente, al comma 4, letterac), dopo le parole fasi precedenti aggiun-gere le seguenti: e i docenti abilitati inseritinella II fascia delle graduatorie d’istitutoin possesso di almeno 36 mesi di servizioo di almeno tre incarichi annuali effettuatinelle istituzioni scolastiche

8. 9. Di Gioia, Pastorelli

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiun-gere la seguente:

b-bis) i docenti abilitati inseriti nellaII fascia delle graduatorie d’istituto inpossesso di almeno 36 mesi di servizioeffettuato nelle istituzioni scolastiche.

Conseguentemente, al comma 4, letterac), dopo le parole fasi precedenti aggiun-gere le seguenti: e i docenti abilitati inseritinella II fascia delle graduatorie d’istitutoin possesso di almeno 36 mesi di servizioeffettuato nelle istituzioni scolastiche

8. 8. Di Lello, Di Gioia, Fava, Locatelli,Pastorelli, Labriola.

Martedì 5 maggio 2015 — 154 — Commissione VII

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Al comma 2, dopo la lettera b), aggiun-gere la seguente:

b-bis) conseguito il diploma magi-strale entro l’anno scolastico 2001/2002sono iscritti a pieno titolo nella terzafascia delle graduatorie ad esaurimentodel personale docente di cui all’articolo 1,comma 605, lettera c), della legge 27dicembre 2006, n. 296, e successive mo-dificazioni.

8. 107. Marzana.

Al comma 2, dopo la lettera b) aggiun-gere la seguente:

b-bis) I docenti abilitati, specializzati,formati e selezionati della seconda fasciad’istituto sono inseriti, in subordino allegraduatorie ad esaurimento, nel Piano diAssunzioni per l’A.S. 2015/2016 su postivacanti e disponibili, anche con cadenzatriennale o quinquennale.

8. 261. Piso.

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiun-gere la seguente:

b-bis) i docenti in possesso di abili-tazione conseguita entro il 30 giugno 2015e, con riserva, il personale docente cheabbia maturato il diritto alla frequenza diuno dei corsi abilitanti attivati ai sensidella normativa vigente.

Conseguentemente, al comma 3, sosti-tuire le parole: di cui alle lettere a) e b) conle seguenti: a), b), e c);

8. 115. Chimienti, Vacca, Marzana, LuigiGallo, Brescia, Simone Valente, Di Be-nedetto.

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiun-gere la seguente: b-bis) i docenti in pos-sesso di abilitazione conseguita entro il 30giugno 2015, laddove il fabbisogno di per-sonale docente in una determinata classedi concorso risulti superiore alla disponi-bilità di docenti in possesso dei requisiti

previsti alle lettere a) e b) del presentecomma.

Conseguentemente, al comma 3, sosti-tuire le parole: a) e b) con le seguenti: a),b) e c).

8. 114. Chimienti, Vacca, Marzana, LuigiGallo, Brescia, Simone Valente, Di Be-nedetto.

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiun-gere la seguente:

b-bis) i docenti, abilitati e non, diseconda fascia iscritti nelle graduatoried’istituto.

8. 279. Catanoso.

Al comma 2, dopo la lettera b) aggiun-gere la seguente:

« b-bis) i docenti della seconda fasciad’istituto. ».

8. 272. Piso.

Al comma 2, dopo la lettera b) inserirela seguente:

c) i possessori del titolo di abilita-zione A077, conseguito presso i conserva-tori di musica all’esito dei percorsi abili-tanti ordinari definiti dal decreto ministe-riale n. 194 dell’11 novembre 2011.

8. 92. Marzana, Vacca, Luigi Gallo, Bre-scia, Simone Valente, Chimienti, Di Be-nedetto.

Al comma 2, dopo la lettera b) aggiun-gere la seguente:

b-bis) i docenti, abilitati e non, diseconda fascia iscritti nelle graduatoried’istituto.

8. 54. Catanoso.

Martedì 5 maggio 2015 — 155 — Commissione VII

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Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis) È sciolta definitivamente la ri-serva per i candidati inseriti nelle gradua-torie ministeriali del concorso docenti, dicui al d.d.g. 82 del 24 Settembre 2012,dovuta al raggiungimento nella prova pre-selettiva, di un punteggio compreso tra 30e 34,5 su 50, giusto presupposto la sen-tenza n.327/2014 emessa dal Tar del Lazioe passata in giudicato.

8. 27. Albanella.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Ai candidati inseriti nelle gradua-torie ministeriali del concorso docenti dicui al d.d.g. n. 82 del 24 settembre 2012,è sciolta definitivamente la riserva con cuigli stessi sono ivi inseriti, causa il raggiun-gimento nella prova preselettiva, di unpunteggio compreso tra 30 e 34,5 su 50,giusto presupposto la sentenza n. 327/2014 emessa dal Tar del Lazio e passata ingiudicato nonché medesimo trattamentofavorevole di scioglimento riserva, già ri-conosciuto, sulla base di una pronunciadefinitiva di primo grado, a ricorrentirelativi alla mancanza di titolo d’accessosu stesso concorso.

8. 1670. Capone.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Ai candidati inseriti nelle gra-duatorie ministeriali del concorso docentidi cui al d.d.g. 82 del 24 settembre 2012,è sciolta definitivamente la riserva con cuigli stessi sono ivi inseriti, causa il raggiun-gimento nella prova preselettiva, di unpunteggio compreso tra 30 e 34,5 su 50,giusto presupposto la sentenza n. 327/2014 emessa dal Tar del Lazio e passata ingiudicato.

8. 1004. Scopelliti, Binetti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. La fascia aggiuntiva delle gradua-torie ad esaurimento istituita dal comma2-ter dell’articolo 14 del decreto-legge 29

dicembre 2011, n. 216 convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012,n. 14 è soppressa e i docenti ivi iscritticonfluiscono nella terza fascia delle me-desime graduatorie ».

8. 93. Marzana, Vacca, Luigi Gallo, Bre-scia, Simone Valente, Chimienti, Di Be-nedetto.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Fermo restando che le gradua-torie ad esaurimento del personale do-cente restano chiuse, limitatamente ai do-centi in possesso del diploma di maturitàmagistrale, del diploma triennale di scuolamagistrale ovvero di titoli sperimentali adesso equiparati e conseguiti entro l’annoscolastico 2001/02 che hanno maturato 36mesi di servizio sull’organico di diritto e/odi fatto, è consentito l’inserimento nellaterza fascia delle predette graduatorienella medesima provincia in cui si è esple-tato il servizio.

8. 273. Garofalo.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. La fascia aggiuntiva delle gradua-torie ad esaurimento istituita dal comma2-ter dell’articolo 14 del decreto-legge 29dicembre 2011, n. 216 convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012,n. 14 è soppressa e i docenti ivi iscritticonfluiscono nella terza fascia delle me-desime graduatorie. Nella medesima terzafascia delle graduatorie ad esaurimentosono altresì iscritti coloro i quali abbianoconseguito, entro l’anno scolastico 2001/2002 il diploma magistrale ».

8. 91. Marzana.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Sono destinatari del pianostraordinario di assunzioni:

a) i docenti assunti nel limite deiposti definiti al comma 1 e inseriti negli

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albi territoriali. I soggetti destinatari sonoi vincitori presenti alla data di scadenzaprevista per la presentazione delle do-mande di assunzione, nelle graduatorie delconcorso pubblico per titoli ed esami aposti e cattedre bandito nel 2012 e gliiscritti a pieno titolo alla data della sca-denza prevista per la presentazione delledomande di assunzione, nelle graduatoriead esaurimento del personale docente;

b) il personale ATA inserito nellagraduatoria permanente ai sensi dell’ordi-nanza ministeriale n. 21 del 2009, cosìcome integrata.

8. 3. Ciracì, Altieri, Fucci, Marti.

Al comma 3 sopprimere le parole da: dicui al comma 2 fino a: I soggetti e le paroleda: scelgono fino a: essere trattati.

8. 28. Albini, Fossati.

Al comma 3, dopo le parole: di cui alcomma 2 inserire le seguenti: con prioritàa coloro che hanno già espletato tre sup-plenze annuali nella scuola statale.

8. 224. Simonetti, Borghesi.

Al comma 3, secondo periodo, sostituirele parole: I soggetti che appartengono adentrambe le categorie di cui alle lettere a)e b) con le seguenti: I soggetti che appar-tengono a più di una delle categorie di cuialle lettere a), b), c) e d).

8. 212. Iannuzzi.

Al comma 3, aggiungere, in fine, ilseguente periodo: il tutor a cui è affidato ildocente nel suo periodo di prova, al ter-mine del periodo stesso elabora una re-lazione in cui il giudizio formulato vienesostenuto con precise argomentazioni, dicui il dirigente scolastico prende atto e, senecessario, chiede ulteriori approfondi-menti.

8. 268. Binetti.

Al comma 3, aggiungere, in fine, ilseguente periodo: E data priorità ai soggetticon 36 mesi di servizio complessivi, anchenon continuativi, nella scuola statale.

8. 225. Simonetti, Borghesi.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

« 3-bis. Laddove il fabbisogno di personaledocente in una determinata classe di con-corso risulti superiore alla disponibilitàeffettiva di docenti in possesso dei requisitiprevisti dalle lettere a) e b) del presentecomma, al piano straordinario di assun-zioni partecipano i soggetti in possesso diabilitazione conseguita entro il 30 giugno2015 nella classe di concorso in que-stione ».

8. 116. Chimienti, Vacca, Marzana, LuigiGallo, Brescia, Simone Valente, Di Be-nedetto.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

« 4. In deroga all’articolo 399 del testounico delle disposizioni legislative vigentiin materia di istruzione, relative allescuole di ogni ordine e grado, di cui aldecreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,e successive modificazioni, al piano straor-dinario di assunzioni si provvede secondole modalità e le fasi, in ordine di sequenza,di seguito indicate:

a) sono assunti gli iscritti nelle gra-duatorie di merito (GM) del concorsopubblico per titoli ed esami a posti ecattedre bandito con decreto direttorialedel Ministero dell’istruzione, dell’univer-sità e della ricerca n. 82 del 24 settembre2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a

serie speciale, concorsi ed esami, n. 75 del25 settembre 2012, per il reclutamento dipersonale docente per le scuole statali diogni ordine e grado nell’ambito della re-gione nella cui graduatoria di merito sonoiscritti, nel limite del 50 per cento dei posti

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vacanti e disponibili dell’organico dell’au-tonomia, individuati a livello di albo ter-ritoriale;

b) sono assunti gli iscritti nelle gra-duatorie ad esaurimento del personaledocente, nell’ambito della provincia rela-tiva alla graduatoria in cui sono iscritti,nel limite del restante 50 per cento deiposti vacanti e disponibili dell’organicodell’autonomia, individuati a livello di alboterritoriale, incrementati dei posti rimastieventualmente vacanti e disponibili al ter-mine della fase precedente;

c) sono assunti gli iscritti nelle gra-duatorie di merito (GM) del concorsopubblico per titoli ed esami a posti ecattedre bandito con decreto direttorialedel Ministero dell’istruzione, dell’univer-sità e della ricerca n. 82 del 24 settembre2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a

serie speciale, concorsi ed esami, n. 75 del25 settembre 2012, per il reclutamento dipersonale docente per le scuole statali diogni ordine e grado, nonché gli iscrittinelle graduatorie a esaurimento, che resi-duano dalle fasi precedenti, nel limite deiposti rimasti eventualmente vacanti e di-sponibili nell’organico dell’autonomia na-zionale, individuati a livello di albo terri-toriale. Gli iscritti nelle graduatorie dimerito (GM) del concorso pubblico pertitoli ed esami a posti e cattedre banditocon decreto direttoriale del Ministero del-l’istruzione, dell’università e della ricercan. 82 del 24 settembre 2012, pubblicatonella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale,concorsi ed esami, n. 75 del 25 settembre2012, per il reclutamento di personaledocente per le scuole statali di ogni ordinee grado hanno precedenza rispetto agliiscritti nelle graduatorie ad esaurimento ».

8. 284. Catanoso.

Sostituire il comma 4 con il seguente:4. In deroga all’articolo 399 del testo

unico delle disposizioni legislative vigentiin materia di istruzione, relative allescuole di ogni ordine e grado, di cui aldecreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,

e successive modificazioni, al piano straor-dinario di assunzioni si provvede secondole modalità e le fasi, in ordine di sequenza,di seguito indicate:

a) sono assunti gli iscritti nelle gra-duatorie di merito (GM) del concorsopubblico per titoli ed esami a posti ecattedre bandito con decreto direttorialedel Ministero dell’istruzione, dell’univer-sità e della ricerca n. 82 del 24 settembre2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale,4ª serie speciale, concorsi ed esami, n. 75del 25 settembre 2012, per il reclutamentodi personale docente per le scuole statalidi ogni ordine e grado nell’ambito dellaregione nella cui graduatoria di meritosono iscritti, nel limite del 50 per cento deiposti vacanti e disponibili dell’organicodell’autonomia, individuati a livello di alboterritoriale;

b) sono assunti gli iscritti nelle gra-duatorie ad esaurimento del personaledocente, nell’ambito della provincia rela-tiva alla graduatoria in cui sono iscritti,nel limite del restante 50 per cento deiposti vacanti e disponibili dell’organicodell’autonomia, individuati a livello di alboterritoriale, incrementati dei posti rimastieventualmente vacanti e disponibili al ter-mine della fase precedente;

c) sono assunti gli iscritti nelle gra-duatorie di merito (GM) del concorsopubblico per titoli ed esami a posti ecattedre bandito con decreto direttorialedel Ministero dell’istruzione, dell’univer-sità e della ricerca n. 82 del 24 settembre2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale,4ª serie speciale, concorsi ed esami, n. 75del 25 settembre 2012, per il reclutamentodi personale docente per le scuole statalidi ogni ordine e grado, nonché gli iscrittinelle graduatorie a esaurimento, che resi-duano dalle fasi precedenti, nel limite deiposti rimasti eventualmente vacanti e di-sponibili nell’organico dell’autonomia na-zionale, individuati a livello di albo terri-toriale. Gli iscritti nelle graduatorie dimerito (GM) del concorso pubblico pertitoli ed esami a posti e cattedre banditocon decreto direttoriale del Ministero del-

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l’istruzione, dell’università e della ricercan. 82 del 24 settembre 2012, pubblicatonella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale,concorsi ed esami, n. 75 del 25 settembre2012, per il reclutamento di personaledocente per le scuole statali di ogni ordinee grado hanno precedenza rispetto agliiscritti nelle graduatorie ad esaurimento.

8. 55. Catanoso, Centemero.

Al comma 4, sostituire la lettera a) conla seguente:

a) i vincitori sono assunti, nell’ambitodella regione nella cui graduatoria di me-rito sono iscritti, fino ad esaurimento deivincitori fermo restando la possibilità qua-lora non avvenga l’assunzione nell’annoscolastico 2015/16 di rientrare nel pianotriennale di assunzioni.

Conseguentemente, al medesimo commasostituire la lettera b) con la seguente:

b) gli iscritti nelle graduatorie adesaurimento del personale docente sonoassunti, nell’ambito della provincia relativaalla graduatoria in cui sono iscritti, nellimite dei posti vacanti e disponibili del-l’organico dell’autonomia, individuati a li-vello di graduatoria territoriale provincialefino ad esaurimento degli aspiranti inseritinelle graduatorie ad esaurimento fermorestando la possibilità qualora non av-venga l’assunzione nell’anno scolastico2015/16 di rientrare nel piano triennale diassunzioni.

8. 29. Albini, Fossati.

Al comma 4, sostituire la lettera a) conla seguente:

a) i soggetti inseriti nelle graduatoriedi merito sono assunti, nell’ambito dellaregione nella cui graduatoria di meritosono iscritti, nel limite del 50 per cento deiposti vacanti e disponibili dell’organicodell’autonomia, individuati a livello di alboterritoriale di cui all’articolo 7;

8. 53. Francesco Saverio Romano, Cen-temero.

Al comma 4, lettera a) le parole: ivincitori sono sostituite dalle seguenti: ipresenti nelle graduatorie del concorsopubblico per titoli ed esami a posti ecattedre bandito con decreto direttorialedel Ministero dell’istruzione, dell’univer-sità e della ricerca n. 82 del 24 settembre2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a

serie speciale, concorso ed esami, n. 75 del25 settembre 2012, per il reclutamento dipersonale docente per le scuole statali diogni ordine e grado.

Conseguentemente, agli oneri derivantidall’attuazione della lettera a) del comma 4si provvede mediante corrispondente ridu-zione dei regimi di esenzione, esclusione efavore fiscale di cui all’allegato A della notaintegrativa alla Tabella 1 del bilancio delloStato, relativa allo stato di previsione del-l’entrata, prevista ai sensi dell’articolo 21,comma 11, lettera a), della legge 31 dicem-bre 2009, n. 196.

8. 1056. Di Lello, Di Gioia, Fava, Loca-telli, Pastorelli, Labriola.

Al comma 4, lettera a) e ovunque ri-corra, dopo la parola: vincitori, aggiungerele seguenti: e idonei.

8. 314. Pannarale, Giancarlo Giordano,Airaudo, Placido, Costantino.

Al comma 4, lettera a) e ovunque ri-corra, dopo la parola: vincitori, aggiungerele seguenti: e idonei.

8. 262. Pagano.

Al comma 4, lettera a), sostituire leparole: i vincitori con le seguenti: i presentinelle graduatorie del concorso pubblicoper titoli ed esami a posti e cattedrebandito con decreto direttoriale del Mini-stero dell’istruzione, dell’università e della

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ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pub-blicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a seriespeciale, concorsi ed esami, n. 75 del 25settembre 2012, per il reclutamento dipersonale docente per le scuole statali diogni ordine e grado.

8. 11. Di Lello, Di Gioia, Fava, Locatelli,Pastorelli, Labriola.

Al comma 4, lettera a) sostituire leparole: i vincitori con le seguenti: i soggettiinseriti nelle graduatorie di merito, ancor-ché inseriti nelle graduatorie di merito aseguito di ricorso amministrativo pen-dente.

8. 168. Terrosi, Iacono.

Al comma 4, lettera a), dopo la parola:vincitori aggiungere le seguenti: e gli idonei,ancorché inseriti nelle graduatorie di me-rito a seguito di ricorso amministrativopendente

Conseguentemente, alla lettera c), dopola parola: vincitori aggiungere le seguenti: egli idonei, ancorché inseriti nelle gradua-torie di merito a seguito di ricorso am-ministrativo pendente.

8. 315. Pannarale, Giancarlo Giordano,Costantino, Airaudo, Placido.

Al comma 4, apportare le seguenti mo-dificazioni:

a) alla lettera a), dopo le parole: ivincitori aggiungere le seguenti: e gli idonei,ancorché inseriti nelle graduatorie di me-rito a seguito di ricorso amministrativo;

b) alla lettera c), dopo le parole: ivincitori aggiungere le seguenti: e nellegraduatorie di merito a seguito di ricorsoamministrativo.

Conseguentemente, agli oneri derivantidall’attuazione della lettere a) e c) delcomma 4 si provvede mediante corrispon-dente riduzione dei regimi di esenzione,

esclusione e favore fiscale di cui all’allegatoA della nota integrativa alla Tabella 1 delbilancio dello Stato, relativa allo stato diprevisione dell’entrata, prevista ai sensi del-l’articolo 21, comma 11, lettera a), dellalegge 31 dicembre 2009, n. 196.

8. 1058. Di Lello, Di Gioia, Fava, Loca-telli, Pastorelli, Labriola.

Al comma 4, lettera a), dopo le parole:i vincitori aggiungere le seguenti: e gliidonei, ancorché inseriti nelle graduatoriedi merito a seguito di ricorso amministra-tivo.

Conseguentemente, alla lettera c), dopole parole: i vincitori aggiungere le seguenti:e nelle graduatorie di merito a seguito diricorso amministrativo.

8. 13. Di Lello, Di Gioia, Fava, Locatelli,Pastorelli, Labriola

Al comma 4, lettera a), dopo le parole:dei posti vacanti e disponibili aggiungere leseguenti: nell’organico di diritto nelle sin-gole istituzioni scolastiche.

8. 239. Simonetti, Borghesi.

Al comma 4, lettera a), sostituire leparole: a livello di albo territoriale di cuiall’articolo 7 con le seguenti: individuati alivello provinciale.

8. 254. Vezzali, Molea, Capua.

Al comma 4, lettera a), sostituire leparole: a livello di albo territoriale di cuiall’articolo 7 con le seguenti: a livello diambito territoriale provinciale di ciascunUfficio scolastico regionale.

Conseguentemente, sostituire, ovunquericorrano, le parole: albo territoriale con leseguenti: ambito territoriale provinciale ele parole: albi territoriali con le seguenti:ambiti territoriali provinciali.

8. 205. Rampelli.

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Al comma 4, lettera b), ovunque ricor-rano, sopprimere le parole: individuati alivello di albo territoriale di cui all’articolo7.

8. 88. Vacca, Marzana, Luigi Gallo, Bre-scia, Simone Valente, Chimienti, Di Be-nedetto.

Al comma 4, lettera b) sostituire leparole: individuati a livello di albo terri-toriale con le seguenti: individuati a livelloprovinciale.

8. 253. Vezzali, Molea, Capua.

Al comma 4, dopo la lettera b) aggiun-gere la seguente:

b-bis) gli iscritti al Corso di Laurea inScienze della Formazione Primaria entrol’anno accademico 2010/2011 che hannoconseguito l’abilitazione. Agli oneri deri-vanti dall’attuazione della presente lettera,pari a 500 milioni di euro a decorrere dal2015, si provvede mediante corrispondenteriduzione dei regimi di esenzione, esclu-sione e favore fiscale di cui all’allegato Adella nota integrativa alla Tabella 1 delbilancio dello Stato, relativa allo stato diprevisione dell’entrata, prevista ai sensidell’articolo 21, comma 11, lettera a), dellalegge 31 dicembre 2009, n. 196.

8. 293. Santerini, Lo Monte.

Al comma 4, dopo la lettera b) aggiun-gere la seguente:

b-bis) si considera sanata, con l’im-mediato scioglimento della riserva, la po-sizione di coloro i quali, inseriti nellegraduatorie di merito con riserva dal 2009,hanno frequentato i corsi PAS conse-guendo l’abilitazione all’insegnamento, mache avevano altresì conseguito analogaabilitazione, per la stessa classe di con-corso, nei precedenti corsi abilitanti spe-

ciali previsti dal decreto ministerialen. 137/2007, conseguendo però, allora, iltitolo abilitante con riserva;.

8. 266. Scopelliti, Roccella, Piccone.

Al comma 4, la lettera c) è sostituitadalla seguente: i presenti nelle graduatoriedel concorso pubblico per titoli ed esamia posti e cattedre bandito con decretodirettoriale del Ministero dell’istruzione,dell’università e della ricerca n. 82 del 24settembre 2012, pubblicato nella GazzettaUfficiale, 4a serie speciale, concorso edesami, n. 75 del 25 settembre 2012, per ilreclutamento di personale docente per lescuole statali di ogni ordine e grado,nonché gli iscritti nelle graduatorie adesaurimento, che residuano dalle fasi pre-cedenti, sono assunti nel limite di postirimasti eventualmente vacanti e disponibilinell’organico dell’autonomia nazionale. Ipresenti di cui al periodo precedentehanno precedenza rispetto agli iscrittinelle graduatorie ad esaurimento.

Conseguentemente, agli oneri derivantidall’attuazione della lettera c) del comma 4si provvede mediante corrispondente ridu-zione dei regimi di esenzione, esclusione efavore fiscale di cui all’allegato A della notaintegrativa alla Tabella 1 del bilancio delloStato, relativa allo stato di previsione del-l’entrata, prevista ai sensi dell’articolo 21,comma 11, lettera a), della legge 31 dicem-bre 2009, n. 196.

8. 1057. Di Lello, Di Gioia, Fava, Loca-telli, Pastorelli, Labriola.

Al comma 4, sostituire la lettera c) conla seguente:

c) i vincitori, gli iscritti alle gradua-torie ad esaurimento che residuano nellefasi precedenti sono assunti sui posti ef-fettivamente vacanti nell’organico dell’au-tonomia. Gli ulteriori posti vacanti nel-l’ambito del piano triennale assunzionalesono attribuiti con contratto a tempo in-determinato ai docenti idonei al concorso

Martedì 5 maggio 2015 — 161 — Commissione VII

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di cui al punto a) del comma 4 e ai docentiinseriti nella seconda fascia di istituto inpossesso di almeno 36 mesi di serviziopresso la scuola statale.

8. 213. Cristian Iannuzzi.

Al comma 4 sostituire la lettera c) conla seguente:

c) gli iscritti nelle graduatorie dimerito, nonché gli iscritti nelle graduatoriead esaurimento, che residuano dalle fasiprecedenti, sono assunti nel limite deiposti rimasti eventualmente vacanti.

Conseguentemente, all’articolo 24, dopoil comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Agli oneri derivanti dall’articolo 8si provvede mediante riduzione degli im-porti di cui all’articolo 1, commi 427,primo periodo, e 428, primo periodo, dellalegge 27 dicembre 2013, n. 147, sono in-crementati a valere sulle medesime tipo-logie di spesa, nella misura di 35 milionidi euro per l’anno 2014, di 105 milioni dieuro per l’anno 2015, di 101 milioni dieuro per l’anno 2016, di 94 milioni di europer l’anno 2017 e di 81 milioni di euro perl’anno 2018. Con decreto del Ministrodell’economia e delle finanze, da adottareentro quindici giorni dalla data di entratain vigore della legge di conversione delpresente decreto, sono apportate le occor-renti variazioni di bilancio.

8. 176. Sgambato.

Al comma 4, sostituire la lettera c) conla seguente:

c) i soggetti nelle graduatorie di me-rito, nonché gli iscritti nelle graduatorie adesaurimento, che residuano dalle fasi pre-cedenti, sono assunti nel limite dei postirimasti eventualmente vacanti e disponibilinell’organico dell’autonomia nazionale, in-dividuati a livello di albo territoriale. Isoggetti inseriti nelle graduatorie di merito

hanno precedenza rispetto agli iscrittinelle graduatorie ad esaurimento.

8. 63. Francesco Saverio Romano, Cen-temero.

Al comma 4, dopo la lettera c), aggiun-gere la seguente:

c-bis) successivamente alla terza fase dellemodalità di assunzione di cui alle letterea), b) e c), nei limiti dei posti rimastieventualmente vacanti o disponibili, pro-cedere all’assunzione degli inclusi nellegraduatorie di istituto di seconda fasciache hanno conseguito con TFA (inserireriferimento legislativo) o PAS (inserire ri-ferimento legislativo) le abilitazioni all’in-segnamento;.

8. 30. Rigoni.

Al comma 4, dopo la lettera c), aggiun-gere la seguente:

c-bis) per i docenti inclusi nelle gra-duatorie di istituto di seconda fascia, prov-visti di abilitazione tramite tfa, viene ban-dito un concorso riservato per titoli checonsente loro l’assunzione sulla base deiposti che residuano dalle fasi precedentinel limite dei posti rimasti vacanti e di-sponibili.

8. 31. Rigoni.

Al comma 4, dopo la lettera c), aggiun-gere la seguente:

c-bis) qualora residuino posti dallefasi precedenti, nei limiti dei posti rimastivacanti e disponibili in particolare per leclassi di concorso per cui non sono statiespletati nel passato né SSIS in ambitoregionale né tantomeno il concorso ordi-nario del 2012, e le cui GAE nelle varieprovince risultino esaurite, per tali classidi concorso si assumono i docenti inseritinelle graduatorie di seconda fascia prov-visti di abilitazione tramite tfa per l’annoscolastico 2011/2012.

8. 32. Rigoni.

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Al comma 5, dopo il primo periodoaggiungere il seguente: Tale disposizionenon si applica ai docenti delle classi A029e A030 che, secondo la previsione dell’ar-ticolo 2 comma 15 del presente testo, sonoassunti prioritariamente presso i circolididattici e gli istituti comprensivi per as-sicurare l’insegnamento dell’educazione fi-sica nella scuola primaria in qualità dispecialisti.

8. 64. Palmieri, Lainati.

Al comma 4, sostituire lettera c) con laseguente:

c) i vincitori, gli iscritti alle gradua-torie ad esaurimento che residuano nellefasi precedenti sono assunti sui posti ef-fettivamente vacanti nell’organico dell’au-tonomia. Gli ulteriori posti vacanti nel-l’ambito del piano triennale assunzionalesono attribuiti con contratto a tempo in-determinato ai docenti idonei al concorsodi cui al punto a) del comma 4 e ai docentiinseriti nella seconda fascia di istituto inpossesso di almeno 36 mesi di serviziopresso la scuola statale.

Conseguentemente, all’articolo 24,comma 3, dopo la lettera e), aggiungere laseguente:

c-bis) Ai maggiori oneri derivanti dalcomma 4, lettera e), dell’articolo 8 pari a100 milioni di euro per l’anno 2015, paria 70 milioni di euro per il 2016 e fino a50 milioni di euro per il 2017, si provvedemediante corrispondente riduzione in ter-mini lineari delle dotazioni finanziariedisponibili, iscritte a legislazione vigente intermini di competenza e cassa, nell’ambitodelle spese rimodulabili delle missioni dispesa di ciascun ministero di cui all’arti-colo 21, comma 5, lettera b) della legge 31dicembre 2009, n. 196.

8. 240. Simonetti, Borghesi.

Al comma 4, sostituire la lettera c) conla seguente:

c) i vincitori, nonché gli iscritti nellegraduatorie ad esaurimento, che residuano

dalle fasi precedenti, sono assunti sui postivacanti e disponibili nell’organico dell’au-tonomia nazionale, individuati a livello dialbi territoriali. Qualora non vi sia dispo-nibilità, i soggetti residuali appartenentialle categorie di cui alle lettere a) e b) delpresente comma vengono assunti a decor-rere dall’anno scolastico 2016-2017.

8. 117. Chimienti, Vacca, Marzana, LuigiGallo, Brescia, Simone Valente, Di Be-nedetto.

Al comma 4, sostituire la lettera c) conla seguente:

c) i presenti nelle graduatorie delconcorso pubblico per titoli ed esami aposti e cattedre bandito con decreto di-rettoriale del Ministero dell’istruzione, del-l’università e della ricerca n. 82 del 24settembre 2012, pubblicato nella GazzettaUfficiale, 4a serie speciale, concorsi edesami, n. 75 del 25 settembre 2012, per ilreclutamento di personale docente per lescuole statali di ogni ordine e grado,nonché gli iscritti nelle graduatorie adesaurimento, che residuano dalle fasi pre-cedenti, sono assunti nel limite di postirimasti eventualmente vacanti e disponibilinell’organico dell’autonomia nazionale. Ipresenti di cui al periodo precedentehanno precedenza rispetto agli iscrittinelle graduatorie ad esaurimento.

8. 12. Di Lello, Di Gioia, Fava, Locatelli,Pastorelli, Labriola.

Al comma 4, lettera c) sostituire leparole: I vincitori con le parole: e idonei,ancorché inseriti nelle graduatorie di me-rito a seguito di ricorso amministrativopendente.

8. 160. Terrosi, Iacono.

Al comma 4, lettera c) sostituire leparole: individuati a livello territoriale conle seguenti: individuati a livello provinciale.

8. 252. Vezzali, Molea, Capua.

Martedì 5 maggio 2015 — 163 — Commissione VII

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Al comma 4, dopo la lettera c), aggiun-gere la seguente:

c-bis) I soggetti di cui al comma 2,lettera b), iscritti inseguito al decreto mi-nisteriale 1o aprile 2014, n. 235, a pienotitolo nelle graduatorie a esaurimento delpersonale docente ed educativo valevoliper il triennio scolastico 2014/2015, 2015/2016 e 2016/1017 nelle province autonomedi Trento e Bolzano possono presentaredomanda di assunzione in una qualsiasiprovincia del territorio nazionale e sonoassunti con un massimo di 15 unità, nellaprovincia prescelta secondo le modalitàdella medesima lettera.

Conseguentemente, dopo il comma 4 ,aggiungere il seguente:

4-bis. Ai fini dell’attuazione della let-tera c-bis) del comma 4, è autorizzata laspesa di 350mila euro a decorrere dal2015. Al relativo onere si provvede me-diante corrispondente riduzione linearedelle dotazioni finanziarie di parte cor-rente, iscritte a legislazione vigente intermini di competenza e di cassa, nell’am-bito delle spese rimodulabili di cui all’ar-ticolo 21, comma 5, lettera b), della legge31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni dispesa di ciascun ministero.

8. 4. Franco Bruno.

Al comma 4, dopo la lettera c) aggiun-gere la seguente:

c-bis) gli idonei delle graduatorie dimerito (GM);

Conseguentemente:

a) sostituire l’articolo 10 con il se-guente:

1. Al fine di sostenere la formazioneprofessionale continua dei docenti e divalorizzarne le relative competenze, è fattoobbligo di seguire percorsi di formazionecontinua permanente predisposti sullabase di appositi regolamenti emanati dagliuffici scolastici regionali secondo le linee

guida indicate nel Piano nazionale di for-mazione continua, adottato ogni tre annicon decreto del Ministro dell’istruzione,dell’università e della ricerca, sentite leorganizzazioni sindacali rappresentative dicategoria.

2. La formazione in servizio dei docentidi ruolo e supplenti è obbligatoria, per-manente e strutturale.

3. La violazione dell’obbligo di forma-zione continua determina un illecito di-sciplinare e come tale è sanzionato sullabase di quanto stabilito nelle linee-guidadel Ministero.

4. Le linee-guida di cui al comma idevono prevedere attività di aggiorna-mento attraverso la frequenza di corsi,seminari e convegni, anche mediante par-tecipazione a distanza (e-learning) e l’ac-quisizione di crediti formativi quale unitàdi misura per l’assolvimento dell’obbligo diformazione continua

5. Per l’attuazione del piano nazionaledi formazione e per la realizzazione delleattività formative di cui al presente arti-colo è autorizzata la spesa di euro 40milioni annui a decorrere dal 2016.

b) all’articolo 24, comma 3, dopo lalettera c) aggiungere la seguente:

« c-bis) Agli oneri derivanti dalle disposi-zioni di cui alla lettera d) comma 3,dell’articolo 8, si provvede mediante ridu-zione lineare delle dotazioni relative alleautorizzazioni di spesa, riferite alle solespese rimodulabili, di cui alla Tabella Callegata alla legge 23 dicembre 2014,n. 190, per un importo pari a 500 milioniper ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017e mediante corrispondente riduzione intermini lineari delle dotazioni finanziariedisponibili, iscritte a legislazione vigente intermini di competenza e cassa, nell’ambitodelle spese rimodulabili delle missioni dispesa di ciascun ministero di cui all’arti-colo 21, comma 5, lettera b) della legge 31dicembre 2009, n. 196, per un importopari a 200 milioni per l’anno 2015 e a 500milioni a decorrere dal 2016 ».

8. 232. Simonetti, Borghesi.

Martedì 5 maggio 2015 — 164 — Commissione VII

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Al comma 4, dopo la lettera c) aggiun-gere la seguente:

c-bis) gli insegnanti delle graduatoried’istituto (GI) della 2o fascia abilitati conil percorso abilitante speciale (PAS) ed iltirocinio formativo attivo (TFA), previoespletamento di concorso per soli titoli

Conseguentemente:

a) sostituire l’articolo 10 con il se-guente:

1. Al fine di sostenere la formazioneprofessionale continua dei docenti e divalorizzarne le relative competenze, è fattoobbligo di seguire percorsi di formazionecontinua permanente predisposti sullabase di appositi regolamenti emanati dagliuffici scolastici regionali secondo le lineeguida indicate nel Piano nazionale di for-mazione continua, adottato ogni tre annicon decreto del Ministro dell’istruzione,dell’università e della ricerca, sentite leorganizzazioni sindacali rappresentative dicategoria.

2. La formazione in servizio dei docentidi ruolo e supplenti è obbligatoria, per-manente e strutturale.

3. La violazione dell’obbligo di forma-zione continua determina un illecito di-sciplinare e come tale è sanzionato sullabase di quanto stabilito nelle linee-guidadel Ministero.

4. Le linee-guida di cui al comma idevono prevedere attività di aggiorna-mento attraverso la frequenza di corsi,seminari e convegni, anche mediante par-tecipazione a distanza (e-learning) e l’ac-quisizione di crediti formativi quale unitàdi misura per l’assolvimento dell’obbligo diformazione continua

5. Per l’attuazione del piano nazionaledi formazione e per la realizzazione delleattività formative di cui al presente arti-colo è autorizzata la spesa di euro 40milioni annui a decorrere dal 2016.

b) all’articolo 24, comma 3, dopo lalettera c) aggiungere la seguente:

« c-bis) Agli oneri derivanti dalle di-sposizioni di cui alla lettera d) comma 3,

dell’articolo 8, si provvede mediante ridu-zione lineare delle dotazioni relative alleautorizzazioni di spesa, riferite alle solespese rimodulabili, di cui alla Tabella Callegata alla legge 23 dicembre 2014,n. 190, per un importo pari a 500 milioniper ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017e mediante corrispondente riduzione intermini lineari delle dotazioni finanziariedisponibili, iscritte a legislazione vigente intermini di competenza e cassa, nell’ambitodelle spese rimodulabili delle missioni dispesa di ciascun ministero di cui all’arti-colo 21, comma 5, lettera b) della legge 31dicembre 2009, n. 196, per un importopari a 200 milioni per l’anno 2015 e a 500milioni a decorrere dal 2016 ».

8. 233. Simonetti, Borghesi.

Al comma 4, dopo la lettera c) aggiun-gere la seguente:

c-bis) gli iscritti nella graduatoria diseconda fascia d’istituto nell’ambito dellaprovincia relativa alla graduatoria in cuisono iscritti, nel limite dei posti rimastieventualmente vacanti e disponibili al ter-mine delle fasi precedenti.

8. 274. Garofalo.

Al comma 4, dopo la lettera c) aggiun-gere la seguente:

d) il personale ATA inserito nellegraduatorie e che risulti in possesso delrequisito delle 36 mensilità di servizio.

8. 118. Chimienti, Vacca, Marzana, LuigiGallo, Brescia, Simone Valente, Di Be-nedetto.

Sopprimere i commi 5 e 6.

8. 33. Albini, Fossati.

Sostituire il comma 5, con il seguente:5. I soggetti interessati dalle fasi di cui

al comma 4, lettere a), b) e c), possonoesprimere l’ordine di preferenza tra le

Martedì 5 maggio 2015 — 165 — Commissione VII

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province e sono assunti prioritariamente,nell’ambito degli istituti scolastici delleprovince indicate, sui posti di sostegno, sein possesso del relativo titolo di specializ-zazione e, in subordine, a partire dallaclasse di concorso o dal grado di istru-zione per cui posseggono maggiore pun-teggio e, a parità di punteggio, dandopriorità al grado di istruzione superiore.In caso di indisponibilità di posti si pro-cede all’assunzione a decorrere dall’annoscolastico 2016-2017.

8. 87. Vacca, Marzana, Luigi Gallo, Bre-scia, Simone Valente, Chimienti, Di Be-nedetto.

Sostituire il comma 5, con il seguente:5. I soggetti interessati dalle fasi di cui

al comma 4, lettere a), b) e e), possonoesprimere l’ordine di preferenza tra leprovince e sono assunti, nell’ambito degliistituti scolastici delle province indicate, apartire dalla classe di concorso o dalgrado di istruzione per cui posseggonomaggiore punteggio e, a parità di punteg-gio, dando priorità al grado di istruzionesuperiore. In caso di indisponibilità diposti si procede all’assunzione a decorreredall’anno scolastico 2016-2017.

8. 86. Vacca, Marzana, Luigi Gallo, Bre-scia, Simone Valente, Chimienti, Di Be-nedetto.

Sostituire il comma 5 con il seguente:5. In caso di indisponibilità di posti per

gli albi territoriali indicati si procede al-l’assunzione a valere sui posti di altro alboterritoriale.

8. 1018. Rampelli.

Al comma 5, primo periodo, sopprimerele parole: e sono assunti fino alla fine delcomma.

8. 316. Pannarale, Giancarlo Giordano,Costantino, Airaudo, Placido.

Al comma 5, primo periodo, sostituire leparole da: I soggetti interessati fino a: albiindicati con le seguenti: I soggetti interes-sati dalle fasi di cui al comma 4, lettere a),b) e c), possono esprimere l’ordine dipreferenza nell’ambito territoriale in pri-mis su cattedre disponibili nelle singoleistituzioni scolastiche e in subordine suglialbi territoriali.

8. 214. Cristian Iannuzzi.

Al comma 5, primo periodo, sostituire leparole: a), b) e c) con le seguenti: b) e c).

8. 84. Vacca, Marzana, Luigi Gallo, Bre-scia, Simone Valente, Chimienti, Di Be-nedetto.

Al comma 5, primo periodo, sostituire laparola: possono con la seguente: devono.

Conseguentemente, allo stesso periodo,sostituire le parole: alibi territoriali con laseguente: provincia.

8. 251. Vezzali, Molea, Capua.

Al comma 5, primo periodo, sostituire leparole: possono esprimere fino a: albiindicati con le seguenti: possono esprimerel’ordine di preferenza nell’ambito territo-riale in primis su cattedre disponibili nellesingole istituzioni scolastiche e in subor-dine sugli albi territoriali.

8. 241. Simonetti, Borghesi.

Al comma 5, primo periodo, sostituire leparole: possono esprimere con la seguente:esprimono.

8. 143. Chimienti.

Al comma 5, primo periodo, dopo leparole: tra tutti gli albi territoriali aggiun-gere le seguenti: e, fatta eccezione per idocenti di educazione fisica,.

8. 151. Coccia.

Martedì 5 maggio 2015 — 166 — Commissione VII

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Al comma 5, primo periodo, dopo leparole: tra tutti gli albi territoriali aggiun-gere le seguenti: e, fatta eccezione per idocenti di educazione fisica,.

*8. 257. Vezzali, Molea, Capua.

Al comma 5, primo periodo, dopo leparole: tra tutti gli albi territoriali aggiun-gere le seguenti: e, fatta eccezione per idocenti di educazione fisica,.

*8. 198. Rampelli.

Al comma 5, sopprimete le parole da: esono assunti fino a all’assunzione.

8. 1007. Pagano.

Al comma 5, primo periodo, sopprimerele seguenti parole: sui posti di sostegno, sein possesso del relativo titolo di specializ-zazione e.

8. 85. Vacca, Marzana, Luigi Gallo, Bre-scia, Simone Valente, Chimienti, Di Be-nedetto.

Al comma 5, primo periodo, dopo leparole: sui posti di sostegno aggiungere leseguenti: solo nella fase di cui alla letterac) del comma 4.

8. 1077. Giancarlo Giordano, Pannarale,Costantino.

Al comma 5, primo periodo, dopo leparole: se in possesso del relativo titolo dispecializzazione e aggiungere le seguenti:non rinuncino espressamente;.

8. 185. Lenzi.

Al comma 5, dopo il primo periodoaggiungere il il seguente: Tale disposizionenon si applica ai docenti delle classi A029e A030 che, secondo la previsione dell’ar-ticolo 2 comma 15 del presente testo, sonoassunti prioritariamente presso i circoli

didattici e gli istituti comprensivi per as-sicurare l’insegnamento dell’educazione fi-sica nella scuola primaria in qualità dispecialisti.

8. 256. Vezzali, Molea, Capua.

Al comma 5, primo periodo, dopo leparole: istruzione superiore inserire le se-guenti: ed a conseguimento dell’abilita-zione con i PAS (Percorso abilitante spe-ciale) e TFA (Tirocinio formativo Attivo).

Conseguentemente, al medesimo comma,aggiungere, in fine, il seguente periodo:

Ai maggiori operi si provvede medianteriduzione lineare delle dotazioni relativealle autorizzazioni di spesa, riferite allesole spese rimodulabili, di cui alla TabellaC allegata alla legge 23 dicembre 2014,n. 190, per un importo pari a 500 milioniper ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017e mediante corrispondente riduzione intermini lineari delle dotazioni finanziariedisponibili, iscritte a legislazione vigente intermini di competenza e cassa, nell’ambitodelle spese rimodulabili delle missioni dispesa di ciascun ministero di cui all’arti-colo 21, comma 5, lettera b) della legge 31dicembre 2009, n. 196, per un importopari a 300 milioni per l’anno 2015 e a 400milioni a decorrere dal 2016;.

8. 226. Simonetti, Borghesi.

Al comma 5, dopo il primo periodoaggiungere il seguente: Tale disposizionenon si applica ai docenti delle classi A029e A030 che, secondo la previsione delcomma 15 dell’articolo 2, sono assuntiprioritariamente presso i circoli didattici egli istituti comprensivi per assicurare l’in-segnamento dell’educazione fisica nellascuola primaria in qualità di specialisti.

8. 197. Rampelli.

Al comma 5, sopprimere il secondoperiodo.

*8. 215. Iannuzzi.

Martedì 5 maggio 2015 — 167 — Commissione VII

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Al comma 5, sopprimere il secondoperiodo.

*8. 162. Amoddio.

Al comma 5, secondo periodo, sostituirele parole: gli albi territoriali indicati con leseguenti: le province indicate.

8. 250. Vezzali, Molea, Capua.

Al comma 5, sopprimere l’ultimo pe-riodo.

*8. 204. Rampelli.

Al comma 5, sopprimere l’ultimo pe-riodo.

*8. 119. Chimienti, Vacca, Marzana,Luigi Gallo, Brescia, Simone Valente, DiBenedetto.

Al comma 5, ultimo periodo, sostituire leparole: non si procede all’assunzione conle seguenti: si procede all’assunzione adecorrere dall’anno scolastico 2016-2017;.

8. 120. Chimienti, Vacca, Marzana, LuigiGallo, Brescia, Simone Valente, Di Be-nedetto.

Al comma 5, ultimo periodo, sostituire leparole: non si procede all’assunzione conle seguenti: si procede all’assunzione giu-ridica in attesa dell’assunzione economicada effettuarsi sui posti disponibili neglianni successivi.

8. 148. Marzana.

Al comma 5, aggiungere, in fine, ilseguente periodo: La rinuncia, nell’ambitodel medesimo anno scolastico, di unaproposta di assunzione a tempo indeter-minato su posto di sostegno consentono diaccettare nello stesso anno scolastico enella stessa provincia successiva propostaper altri insegnamenti di posto comune

sulla base della medesima o altra gradua-toria.

Conseguentemente, al comma 7 del me-desimo articolo, sopprimere le parole da: incaso di mancata a: straordinario di assun-zioni.

8. 131. Vacca, Marzana, Luigi Gallo, Bre-scia, Simone Valente, Chimienti, Di Be-nedetto.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. In ogni caso, prima di avviare leassunzioni di cui al comma 4, si tieneconto delle richieste di trasferimento deidocenti con nomina a tempo indetermi-nato di cui al comma 3 dell’articolo 399del decreto legislativo 16 aprile 1994,n. 293, come da ultimo modificato dall’ar-ticolo 15, comma 10-bis, del decreto-legge12 settembre 2013, n. 104, convertito, conmodificazioni, dalla legge 8 novembre2013, n. 128, seguendo l’ordine cronolo-gico delle richieste.

8. 270. Pagano.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. è da considerarsi sanata, conl’immediato scioglimento della riserva, laposizione di coloro i duali, inseriti in GAEcon riserva dal 2009, hanno frequentato icorsi PAS conseguendo l’abilitazione al-l’insegnamento, una che avevano altresìconseguito analoga abilitazione, per lastessa classe di concorso, nei precedenticorsi abilitanti speciali previsti dal D.M137/07, conseguendo allora, il titolo abili-tante con riserva.

8. 149. Burtone.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. in ogni caso, prima di avviare leassunzioni di cui al comma 4, si tieneconto delle richieste di trasferimento deidocenti con nomina a tempo indetermi-

Martedì 5 maggio 2015 — 168 — Commissione VII

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nato di cui al comma 3 dell’articolo 399del decreto legislativo 16 aprile 1994,n. 293, come da ultimo modificato dall’ar-ticolo 15, comma 10-bis, del decreto-legge12 settembre 2013, n. 104, convertito, conmodificazioni, dalla legge 8 novembre2013, n. 128, seguendo l’ordine cronolo-gico delle richieste.

8. 271. Pagano.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Per l’anno scolastico 2015/2016l’attribuzione di incarichi su albi territo-riali per i soggetti di cui al comma 5 avràcarattere annuale.

8. 184. Rocchi, Carocci, Malpezzi,Ascani, Blažina, Bossa, Coccia, Crimì,D’Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi,Narduolo, Pes, Rampi, Andrea Ro-mano, Rossi, Sgambato, Ventricelli,Mazzoli, Giovanna Sanna, Fassina,Mazzoli, Fabbri.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. Per l’anno scolastico 2015-2016,gli incarichi su albi territoriali, per isoggetti di cui al comma 5, hanno carat-tere annuale.

8. 1064. Centemero, Palmieri.

Sopprimere i commi 6 e 7.

8. 135. Vacca, Marzana, Luigi Gallo, Bre-scia, Simone Valente, Chimienti, Di Be-nedetto.

Sopprimere il comma 6.

*8. 34. Rigoni.

Sopprimere il comma 6.

*8. 65. Centemero, Palmieri, Lainati, Al-tieri.

Sopprimere il comma 6.

*8. 121. Chimienti, Vacca, Marzana,Luigi Gallo, Brescia, Simone Valente, DiBenedetto.

Sopprimere il comma 6.

*8. 317. Pannarale, Giancarlo Giordano,Costantino, Airaudo, Placido.

Sopprimere il comma 6.

*8. 242. Simonetti, Borghesi.

Sopprimere i comma 6.

*8. 216. Cristian Iannuzzi.

Sopprimere il comma 6.

*8. 203. Rampelli.

Sopprimere il comma 6.

8. 1042. Malpezzi, Rocchi, Ascani, Bla-žina, Bossa, Coccia, Carocci, Crimì,D’Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi,Narduolo, Pes, Piccoli Nardelli, Rampi,Andrea Romano, Rossi, Sgambato,Ventricelli, Richetti, Marzano, De Me-nech, Rotta, Mazzoli, Piazzoni, Giu-liani.

Sopprimere il comma 6.

8. 1059. Baldassarre, Artini, Barbanti,Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Ro-stellato, Segoni, Turco.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

Per una piena valorizzazione dellecompetenze del personale docente e ai finidel potenziamento della qualità didattica,nella fase di assegnazione degli incarichi siprocede all’assunzione a tempo indetermi-nato di personale docente esclusivamentesulle classi di concorso per le quali sia in

Martedì 5 maggio 2015 — 169 — Commissione VII

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possesso dello specifico titolo di abilita-zione, ricorrendo qualora necessario alpersonale iscritto nella seconda fasciadelle graduatorie di circolo e d’istituto dicui all’articolo 5 del regolamento di cui aldecreto del Ministro della pubblica istru-zione 13 giugno 2007, n. 131.

8. 123. Chimienti, Vacca, Marzana, LuigiGallo, Brescia, Simone Valente, Di Be-nedetto.

Al comma 6, apportare le seguenti mo-dificazioni:

a) sopprimere le parole: per una mag-giore fungibilità del personale assunto e;

b) sostituite le parole: si applica l’ar-ticolo 7, comma 3, lettera d) con le se-guenti: qualora tra i soggetti di cui allelettere a) e b) del comma 2 del presentearticolo non vi sia disponibilità di perso-nale in possesso di abilitazione in deter-minate classi di concorso, si procede al-l’assunzione a tempo indeterminato dipersonale iscritto nella seconda fasciadelle graduatorie di circolo e d’istituto dicui all’articolo 5 del regolamento di cui aldecreto del Ministro della pubblica istru-zione 13 giugno 2007, n. 131 e in possessodel titolo di abilitazione nella classe diconcorso richiesta.

8. 142. Chimienti.

Sopprimere il comma 7.

8. 130. Vacca, Marzana, Luigi Gallo, Bre-scia, Simone Valente, Chimienti, Di Be-nedetto.

Al comma 7, primo periodo, sostituire laparola: dieci con la seguente: trenta.

8. 124. Chimienti, Vacca, Marzana, LuigiGallo, Brescia, Simone Valente, Di Be-nedetto.

Al comma 7 sopprimere i periodi dalsecondo al quinto.

*8. 163. Amoddio.

Al comma 7 sopprimere i periodi dalsecondo al quinto.

*8.78. Vacca, Marzana, Luigi Gallo, Bre-scia, Simone Valente, Chimienti, Di Be-nedetto.

Al comma 7 sopprimere i periodi se-condo e terzo.

8. 79. Vacca, Marzana, Luigi Gallo, Bre-scia, Simone Valente, Chimienti, Di Be-nedetto.

Al comma 7 sopprimere il secondo pe-riodo.

8. 77. Vacca, Marzana, Luigi Gallo, Bre-scia, Simone Valente, Chimienti, Di Be-nedetto.

Al comma 7, sostituire i periodi dalsecondo al quarto con il seguente: In casodi non accettazione della proposta,l’avente diritto riceve ancora un massimodi altre quattro proposte, e nel caso dimancata accettazione decade dal diritto inordine al piano di assunzioni straordina-rio. In ogni fase di cui al comma 4 delleassegnazioni, la disponibilità dei posti èpotenziata con quelli ai quali gli aventidiritto hanno rinunciato..

8. 295. Pannarale, Giancarlo Giordano,Costantino, Airaudo, Placido.

Al comma 7, secondo periodo, sostituirele parole: mancata accettazione nel ter-mine e con le modalità predetti con laseguente: rinuncia.

8. 141. Chimienti.

Martedì 5 maggio 2015 — 170 — Commissione VII

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Al comma 7, secondo periodo, sostituirele parole: non possono essere destinatari diulteriori proposte di assunzione a tempoindeterminato con le seguenti: sono desti-natari di un’ulteriore proposta di assun-zione a tempo determinato, da accettareespressamente entro i successivi diecigiorni.

8. 140. Chimienti.

Al comma 7, secondo periodo, sostituirele parole: non possono essere destinatari diulteriori proposte di assunzione a tempoindeterminato con le seguenti: sono desti-natari di un’ulteriore proposta di assun-zione a tempo determinato, da accettareespressamente entro i successivi diecigiorni, salvo il caso in cui abbiano espres-samente rinunciato.

8. 139. Chimienti.

Al comma 7, sopprimere dal terzo alquinto periodo.

Conseguentemente, all’articolo 23,comma 3, dopo la lettera c), aggiungere laseguente:

c-bis) Ai maggiori oneri derivanti dal-l’articolo 8, comma 7, pari a 100 milioni dieuro per l’anno 2015, pari a 70 milioni dieuro per il 2016 e pari a 50 milioni per il2017, si provvede mediante corrispondenteriduzione in termini lineari delle dotazioniflnanziarie disponibili, iscritte a legisla-zione vigente in termini di competenza ecassa, nell’ambito delle spese rimodulabilidelle missioni di spesa di ciascun mini-stero di cui all’articolo 21, comma 5,lettera b), della legge 31 dicembre 2009,n. 196.

8. 243. Simonetti, Borghesi.

Al comma 7, sopprimere i periodi dalterzo al quinto.

*8. 15. Di Lello, Di Gioia, Fava, Locatelli,Pastorelli, Labriola

Al comma 7, sopprimere i periodi dalterzo al quinto.

*8. 217. Cristian Iannuzzi.

Al comma 7, sopprimere i periodi dalterzo al quinto.

*8. 35. Albini, Fossati.

Al comma 7, le parole da: Le disponi-bilità di posti sopravvenute fino a: fabbi-sogni di cui all’articolo 2 sono soppresse.

8. 1012. Pagano.

Al comma 7, sopprimere il terzo periodo.

8. 76. Vacca, Marzana, Luigi Gallo, Bre-scia, Simone Valente, Chimienti, Di Be-nedetto.

Al comma 7, sostituire il terzo periodocon il seguente: Le disponibilità di postisopravvenute per effetto delle rinunce al-l’assunzione sono riassegnate scorrendo legraduatorie residue ove presenti.

8. 14. Di Lello, Di Gioia, Fava, Locatelli,Pastorelli, Labriola

Al comma 7, terzo periodo, sostituire leparole: non possono essere assegnate innessuna delle fasi di cui al comma 4 conle parole: sono assegnate per scorrimentodelle graduatorie di cui alle lettere a), b) ec) del comma 2 del presente articolo.

8. 202. Rampelli.

Martedì 5 maggio 2015 — 171 — Commissione VII

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Al comma 7, sopprimere i periodi quartoe quinto.

8. 255. Vezzali, Molea, Capua.

Al comma 7, sopprimere il quarto pe-riodo.

8. 158. Malpezzi, Rocchi, Carocci, Ri-chetti, Marzano, De Menech, Rotta,Mazzoli, Piazzoni, Giuliani.

Al comma 7, ultimo periodo, sostituire leparole: sono destinatari di proposte diincarico ai sensi dell’articolo 7 con leseguenti: sono assegnati alla sede scolasticasulla base delle preferenze espresse e delledisponibilità nell’organico dell’autonomiadefinito a livello di ambito territorialeprovinciale di ciascun Ufficio scolasticoregionale.

8. 200. Rampelli.

Al comma 7, quinto periodo, sostituire leparole: sono destinatari di proposte diincarico ai sensi dell’articolo 7 con leseguenti: sono assegnati alla sede scolasticaprescelta sulla base delle disponibilità nel-l’organico dell’autonomia provinciale.

8. 249. Vezzali.

Al comma 8, sopprimere le parole da: inderoga fino a: modificazioni.

8. 132. Vacca, Marzana, Luigi Gallo, Bre-scia, Simone Valente, Chimienti, Di Be-nedetto.

Sopprimere il comma 9.

*8. 36. Michele Bordo.

Al comma 8 sopprimere le parole: in-cluse la domanda di assunzione e l’espres-sione delle preferenze.

8. 37. Albini, Fossati.

Sopprimere il comma 9.

*8. 296. Pannarale, Giancarlo Giordano,Costantino, Airaudo, Placido.

Al comma 9, sostituire le parole: 30giugno con le seguenti: 31 agosto.

8. 38. Ventricelli.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Si considera sanata, con l’imme-diato scioglimento della riserva, la posi-zione di coloro i quali, inseriti in GAE conriserva dal 2009, hanno frequentato i corsiPAS conseguendo l’abilitazione all’insegna-mento, ma che avevano altresì conseguitoanaloga abilitazione, per la stessa classe diconcorso, nei precedenti corsi abilitantispeciali previsti dal decreto-ministeriale137/07, conseguendo però, allora, il titoloabilitante con riserva.

8. 189. Burtone.

Sopprimere il comma 10.

Conseguentemente:

all’articolo 24, comma 3, dopo lalettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) Ai maggiori oneri derivanti dal-l’articolo 8 si provvede mediante riduzionelineare delle dotazioni relative alle auto-rizzazioni di spesa, riferite alle sole speserimodulabili, di cui alla Tabella C allegata

Martedì 5 maggio 2015 — 172 — Commissione VII

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alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, perun importo pari a 500 milioni per cia-scuno degli anni 2015, 2016 e 2017 emediante corrispondente riduzione in ter-mini lineari delle dotazioni finanziariedisponibili, iscritte a legislazione vigente intermini di competenza e cassa, nell’ambitodelle spese rimodulabili delle missioni dispesa di ciascun ministero di cui all’arti-colo 21, comma 5, lettera b) della legge 31dicembre 2009, n. 196, per un importopari a 300 milioni per l’anno 2015 e a 500milioni a decorrere dal 2016;

sostituire l’articolo 10 con il seguente:

ART. 10.

1. Al fine di sostenere la formazioneprofessionale continua dei docenti e divalorizzarne le relative competenze, è fattoobbligo di seguire percorsi di formazionecontinua permanente predisposti sullabase di appositi regolamenti emanati dagliuffici scolastici regionali secondo le lineeguida indicate nel Piano nazionale di for-mazione continua, adottato ogni tre annicon decreto del Ministro dell’istruzione,dell’università e della ricerca, sentite leorganizzazioni sindacali rappresentative dicategoria.

2. La formazione in servizio dei docentidi ruolo e supplenti è obbligatoria, per-manente e strutturale.

3. La violazione dell’obbligo di forma-zione continua determina un illecito di-sciplinare e come tale è sanzionato sullabase di quanto stabilito nelle linee-guidadel Ministero.

4. Le linee-guida di cui al comma 1devono prevedere attività di aggiorna-mento attraverso la frequenza di corsi,seminari e convegni, anche mediante par-tecipazione a distanza (e-learning) e l’ac-quisizione di crediti formativi quale unitàdi misura per l’assolvimento dell’obbligo diformazione continua.

5. Per l’attuazione del piano nazionaledi formazione e per la realizzazione delle

attività formative di cui al presente arti-colo è autorizzata la spesa di euro 40milioni annui a decorrere dal 2016.

8. 2920. Simonetti, Borghesi.

Sopprimere il comma 10.

*8. 6. Baldassarre, Artini, Barbanti, Be-chis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Rostel-lato, Segoni, Turco.

Sopprimere il comma 10.

*8. 66. Francesco Saverio Romano, Cata-noso.

Sopprimere il comma 10.

*8. 122. Chimienti, Vacca, Marzana,Luigi Gallo, Brescia, Simone Valente, DiBenedetto.

Sopprimere il comma 10.

*8. 159. Terrosi, Amoddio

Sopprimere il comma 10.

*8. 218. Cristian Iannuzzi.

Sopprimere il comma 10.

*8. 1013. Pagano.

Sopprimere il comma 10.

*8. 297. Pannarale, Giancarlo Giordano,Costantino, Airaudo, Placido.

Martedì 5 maggio 2015 — 173 — Commissione VII

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Il comma 10 è sostituito dal seguente:10. Le graduatorie di cui al comma 2,

lettere a) e b) mantengono efficacia ai finidell’assunzione con contratto a tempo in-determinato fino al completo esaurimentodelle stesse. Il Ministro dell’istruzione, del-l’università e della ricerca è autorizzato, invia straordinaria, ad adottare, con propriodecreto, l’aggiornamento anticipato dellegraduatorie ad esaurimento degli inse-gnanti per consentire l’inserimento nellaprima fascia di tali graduatorie per leseguenti categorie: docenti che hanno con-seguito l’abilitazione attraverso i percorsiabilitanti istituiti ai sensi del decreto mi-nisteriale 10 settembre 2010, n. 249, delMinistro dell’istruzione, dell’università edella ricerca; docenti inseriti nelle gradua-torie di merito del concorso a cattedra dicui al DDG 24 settembre 2012, n. 82;docenti in possesso di laurea in Scienzedella Formazione Primaria; docenti inpossesso di diploma magistrale conseguitoentro l’a.s. 2001/2002. È altresì consentitala presentazione della domanda con ri-serva a coloro che, pur non avendo ancoraconcluso il percorso abilitante, risultinoiscritti ad uno dei percorsi abilitanti di cuial citato decreto ministeriale n. 249 del2010 e al DDG n. 58 del 25 luglio 2013.

8. 1014. Pagano.

Al comma 10, primo periodo, sostituirela parola: 2015 con la seguente: 2025.

8. 81. Vacca, Marzana, Luigi Gallo, Bre-scia, Simone Valente, Chimienti, Di Be-nedetto.

Al comma 10, primo periodo, sostituirela parola: 2015 con la seguente: 2020.

8. 82. Vacca, Marzana, Luigi Gallo, Bre-scia, Simone Valente, Chimienti, Di Be-nedetto.

Al comma 10, primo periodo, sostituirela parola: 2015 con la seguente: 2019.

8. 80. Vacca, Marzana, Luigi Gallo, Bre-scia, Simone Valente, Chimienti, Di Be-nedetto.

Al comma 10, sostituire le parole: 1o

settembre 2015 con le seguenti: 1o settem-bre 2018 e le parole: Dalla data di entratain vigore della presente legge con le se-guenti: Dal 1o settembre 2018.

Conseguentemente:

a) sostituire l’articolo 10 con il se-guente:

1. Al fine di sostenere la formazioneprofessionale continua dei docenti e divalorizzarne le relative competenze, è fattoobbligo di seguire percorsi di formazionecontinua permanente predisposti sullabase di appositi regolamenti emanati dagliuffici scolastici regionali secondo le lineeguida indicate nel Piano nazionale di for-mazione continua, adottato ogni tre annicon decreto del Ministro dell’istruzione,dell’università e della ricerca, sentite leorganizzazioni sindacali rappresentative dicategoria.

2. La formazione in servizio dei docentidi ruolo e supplenti è obbligatoria, per-manente e strutturale.

3. La violazione dell’obbligo di forma-zione continua determina un illecito di-sciplinare e come tale è sanzionato sullabase di quanto stabilito nelle linee-guidadel Ministero.

4. Le linee-guida di cui al comma 1devono prevedere attività di aggiorna-mento attraverso la frequenza di corsi,seminari e convegni, anche mediante par-tecipazione a distanza (e-learning) e l’ac-quisizione di crediti formativi quale unitàdi misura per l’assolvimento dell’obbligo diformazione continua.

5. Per l’attuazione del piano nazionaledi formazione e per la realizzazione delleattività formative di cui al presente arti-colo è autorizzata la spesa di euro 40milioni annui a decorrere dal 2016.

b) all’articolo 24, comma 3, aggiungerela seguente lettera:

c-bis) Agli oneri derivanti dalle di-sposizioni di cui al comma 10, dell’articolo8, si provvede mediante riduzione linearedelle dotazioni relative alle autorizzazioni

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di spesa, riferite alle sole spese rimodu-labili, di cui alla Tabella C allegata allalegge 23 dicembre 2014, n. 190, per unimporto pari a 500 milioni per ciascunodegli anni 2015, 2016 e 2017 e mediantecorrispondente riduzione in termini li-neari delle dotazioni finanziarie disponi-bili, iscritte a legislazione vigente in ter-mini di competenza e cassa, nell’ambitodelle spese rimodulabili delle missioni dispesa di ciascun ministero di cui all’arti-colo 21, comma 5, lettera b) della legge 31dicembre 2009, n. 196, per un importopari a 300 milioni per l’anno 2015 e a 500milioni a decorrere dal 2016;.

8. 228. Simonetti, Borghesi.

Al comma 10, sostituire la parola: 2015con la seguente: 2018.

Conseguentemente, all’articolo 24,comma 3, dopo la lettera c), aggiungere laseguente:

c-bis) Ai maggiori oneri derivanti dal-l’articolo 8, comma 10, pari a 100 milionidi euro per l’anno 2015, pari a 70 milionidi euro per il 2016 e pari a 50 milioni peril 2017, si provvede mediante corrispon-dente riduzione in termini lineari delledotazioni finanziarie disponibili, iscritte alegislazione vigente in termini di compe-tenza e cassa, nell’ambito delle spese ri-modulabili delle missioni di spesa di cia-scun ministero di cui all’articolo 21,comma 5, lettera b) della legge 31 dicem-bre 2009, n. 196.

8. 244. Simonetti, Borghesi.

Al comma 10 dopo la parola: 2015aggiungere la seguente: 2018.

Conseguentemente, al medesimo commasostituire le parole da: perdono efficaciafino a: ordine e grado con le seguenti:confluiscono in un’unica graduatoria ter-ritoriale in cui confluiscono anche le gra-duatorie di seconda fascia previste dall’ar-ticolo 5 del regolamento di cui al decreto

del Ministro della pubblica istruzione 13giugno 2007, n. 131.

8. 39. Albini, Fossati.

Al comma 10, primo periodo, dopo leparole a decorrere dal 1o settembre 2015,inserire le seguenti: previo accertamentodell’effettiva immissione in ruolo di tutti isoggetti presenti,.

8. 83. Marzana, Vacca, Luigi Gallo, Bre-scia, Simone Valente, Chimienti, Di Be-nedetto.

Al comma 10, sopprimere il secondoperiodo.

8. 278. Lainati.

Sopprimere il comma 11.

*8. 298. Pannarale, Giancarlo Giordano,Costantino, Airaudo, Placido.

Sopprimere il comma 11.

*8. 219. Cristian Iannuzzi.

Sopprimere il comma 11.

*8. 68. Catanoso.

Sostituire il comma 11, con il seguente:11. Le graduatorie di circolo e d’istituto

del personale docente ed educativo di cuiall’articolo 5 del Regolamento di cui aldecreto del Ministro della pubblica istru-zione 13 giugno 2007, n. 131, a partiredall’anno scolastico 2016/2017, con atto dinatura regolamentare da adottare con de-creto del Ministro dell’istruzione, dell’uni-versità e della ricerca entro 90 giornidall’approvazione della presente legge,sono trasformate in graduatorie provin-ciali da aggiornare annualmente, ai finidell’attribuzione di incarichi a tempo de-terminato su posto non vacante fino altermine delle attività didattiche o per

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supplenza breve, e per la nomina a tempoindeterminato sul 50 per cento dei postivacanti in organico di diritto, del perso-nale non assunto a seguito del pianostraordinario di assunzioni di cui alcomma 1.

8. 301. Pannarale, Giordano Giancarlo,Costantino, Airaudo, Placido.

Sostituire il comma 11, con il seguente:11. Le graduatorie di circolo e d’istituto

del personale docente ed educativo di cuiall’articolo 5 del Regolamento di cui aldecreto del Ministero della pubblica istru-zione 13 giugno 2007, n. 131, a partitedall’anno scolastico 2016/2017, con atto dinatura regolamentare da adottare con de-creto del Ministro dell’istruzione, dell’uni-versità e della ricerca entro 90 giorni dalladata di entrata in vigore della presentelegge, sono trasformate in graduatorie pro-vinciali da aggiornare annualmente, ai finidell’attribuzione di incarichi a tempo de-terminato su posto non vacante fino altermine delle attività didattiche o persupplenza breve, e per la nomina a tempoindeterminato sul 50 per cento dei postivacanti in organico di diritto, del perso-nale non assunto a seguito del pianostraordinario di assunzioni di cui alcomma 1.

8. 264. Pagano.

Sostituire il comma 11 con il seguente:11. Le graduatorie di circolo e d’Istituto

del personale docente ed educativo, inpossesso di regolare abilitazione, previstedall’articolo 5 del regolamento di cui aldecreto del Ministro della pubblica istru-zione 13 giugno 2007, n. 131, continuanoa esplicare la propria efficacia sono con-vertite in graduatorie territoriali e dannoaccesso al ruolo in assenza di aspirantinelle categorie previste al comma 2.

8. 40. Albini, Fossati.

Al comma 11, apportare le seguentimodifiche:

a) le parole , fino all’anno scolastico2016/2017 compreso, sono soppresse;

b) dopo le parole: di cui al comma 1,inserire le seguenti parole: nonché per isoggetti, i possesso di abilitazione, appar-tenenti alle seguenti categorie: docenti chehanno conseguito l’abilitazione attraverso ipercorsi abilitanti istituiti ai sensi deldecreto ministeriale 10 settembre 2010,n. 249, del Ministro dell’istruzione, del-l’università e della ricerca; docenti inseritinelle graduatorie di merito del concorso acattedra di cui al DDG 24 settembre 2012,n. 82; docenti in possesso di laurea inScienze della Formazione Primaria; do-centi in possesso di diploma magistraleconseguito entro l’a.s. 2001/2002. È altresìconsentita la presentazione della domandacon riserva a coloro che, pur non avendoancora concluso il percorso abilitante, ri-sultino iscritti ad uno dei percorsi abili-tanti di cui al citato decreto ministerialen. 249 del 2010 e al DDG n. 58 del 25luglio 2013, pubblicato nella Gazzetta Uf-ficiale IV serie speciale concorsi n. 60 del30 luglio 2013. Con decreto del Ministerodell’istruzione, dell’università e della ri-cerca sono definiti, entro 6 mesi dall’ap-provazione della presente legge, le moda-lità di aggiornamento delle graduatorie dicui al presente comma, al fine di inserirvii soggetti sopraelencati.

8. 1015. Pagano.

Al comma 11, sostituire le parole: laprima fascia con le seguenti: le fasce.

Conseguentemente, al medesimo comma,sostituire la parola: continua con la se-guente: continuano;

8. 137. Chimienti, Vacca, Marzana, LuigiGallo, Brescia, Simone Valente, Di Be-nedetto.

Martedì 5 maggio 2015 — 176 — Commissione VII

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Al comma 11, apportare le seguentimodificazioni:

a) sostituire le parole: la prima fasciacon le seguenti: le fasce;

b) sostituire la parola: continua con laparola: continuano;

c) sopprimere le parole: , fino all’annoscolastico 2016/2017.

Conseguentemente, all’articolo 7, comma2, dopo le parole: altra istituzione scola-stica inserire le seguenti: e ai docentiprovvisti di abilitazione nella classe diconcorso in cui gli albi territoriali risultinosprovvisti di personale docente in possessodelle necessarie competenze didattico-di-sciplinari.

8. 1039. Chimienti, Vacca, Marzana,Luigi Gallo, Brescia, D’Uva, SimoneValente, Di Benedetto.

Al comma 11, sostituire le parole: laprima fascia con le seguenti: le fasce.

Conseguentemente, al medesimo comma

sostituire la parola: continua con laseguente: continuano;

sopprimere le parole: , fino all’annoscolastico 2016/2017;

8. 125. Chimienti, Vacca, Marzana, LuigiGallo, Brescia, Simone Valente, Di Be-nedetto.

Al comma 11, apportare le seguentimodificazioni:

a) sostituire le parole: la prima fasciacon le seguenti: le fasce;

b) sostituire la parola: continua con laseguente: continuano;

c) sostituire le parole: 2016/2017 conle seguenti: 2019/2020

8. 126. Chimienti, Vacca, Marzana, LuigiGallo, Brescia, Simone Valente, Di Be-nedetto.

Al comma 11, apportare le seguentimodificazioni:

a) sostituire le parole: la prima fasciacon le seguenti: le fasce;

b) sostituire la parola: continua con laseguente: continuano;

c) sostituire le parole: 2016/2017 conle seguenti: 2017/2018.

8. 138. Chimienti, Vacca, Marzana, LuigiGallo, Brescia, Simone Valente, Di Be-nedetto.

Al comma 11, sopprimere le seguentiparole: fino all’anno scolastico 2016/2017compreso.

8. 299. Pannarale, Giancarlo Giordano,Costantino, Airaudo, Placido.

Al comma 11, sostituire le parole: 2016/2017 con le seguenti: 2017/2018.

Conseguentemente, all’articolo 24,comma 3, dopo la lettera c), aggiungere laseguente:

c-bis. Ai maggiori oneri pari a 100milioni di euro per l’anno 2015, pari a 70milioni di euro per il I 2016 e pari a 50milioni per il 2017, si provvede mediantecorrispondente riduzione in termini li-neari delle dotazioni finanziarie disponi-bili, iscritte a legislazione vigente in ter-mini di competenza e cassa, nell’ambitodelle spese rimodulabili delle missioni dispesa di ciascun ministero di cui all’arti-colo 21, comma 5, lettera b) della legge 31dicembre 2009, n. 196.

8. 245. Simonetti, Borghesi.

Al comma 11, aggiungere, in fine, ilseguente periodo: Le suddette graduatoried’istituto, a partire dall’anno scolastico2016/2017, con atto di natura regolamen-

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tare da adottare con decreto del Ministrodell’istruzione, dell’università e della ri-cerca entro 90 giorni dall’approvazionedella presente legge, sono trasformate ingraduatorie provinciali da aggiornare an-nualmente, ai fini dell’attribuzione di in-carichi a tempo determinato su posto nonvacante fino al termine delle attività di-dattiche o per supplenza breve, e per lanomina a tempo indeterminato sul 50 percento dei posti vacanti in organico didiritto.

8. 300. Pannarale, Giancarlo Giordano,Costantino, Airaudo, Placido.

Al comma 11 aggiungere, in fine, ilseguente periodo: La seconda e la terzafascia delle graduatorie di istituto conti-nuano ad essere utilizzate per l’assegna-zione degli incarichi di supplenza e adecorrere dall’aggiornamento del triennio2017/20 sono costituite su base provin-ciale.

8. 201. Rampelli.

Al comma 11, aggiungere infine il pe-riodo: La seconda e la terza fascia dellegraduatorie di istituto continuano ad es-sere utilizzate per l’assegnazione degli in-carichi di supplenza e a decorrere dall’ag-giornamento del triennio 2017/20 sonocostituite su base provinciale.

8. 1060. Baldassarre, Artini, Barbanti,Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Ro-stellato, Segoni, Turco.

Al comma 11, aggiungere, in fine, ilseguente periodo: Le suddette graduatoriedi circolo e d’istituto, a partire dall’annoscolastico 2016/17, entro 60 giorni dall’en-trata in vigore della presente legge, condecreto del Ministro dell’istruzione, del-l’università e della ricerca sono trasfor-mate in graduatorie provinciali da aggior-nare annualmente ai fini dell’attribuzionedi incarichi a tempo determinato.

Conseguentemente, sopprimere il comma1 dell’articolo 12.

8. 75. Marzana, Vacca, Chimienti, Bre-scia, Luigi Gallo, Simone Valente, DiBenedetto.

Dopo il comma 11, aggiungere il se-guente:

11-bis. Per l’anno scolastico 2016/2017è avviato un piano straordinario di mobi-lità su tutti i posti vacanti dell’organicodell’autonomia, rivolto ai docenti assunti atempo indeterminato entro l’anno scola-stico 2014/2015. Tale personale partecipa,a domanda e per il predetto anno scola-stico, alla mobilità per tutti gli albi terri-toriali a livello nazionale, in deroga alvincolo triennale di permanenza sulla pro-vincia di cui all’articolo 399, comma 3, deldecreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,come modificato dall’articolo 15, comma10-bis, del decreto-legge 12 settembre2013, n. 104, convertito con modificazionidalla legge 8 novembre 2013, n. 128. Suc-cessivamente, i docenti assunti a tempoindeterminato a seguito del piano straor-dinario di cui all’articolo 8 della presentelegge e assegnati, in via provvisoria e perl’anno scolastico 2015/2016, agli albi ter-ritoriali, partecipano per l’anno scolastico2016/2017 alle operazioni di mobilità ter-ritoriale, anche interprovinciale, ai finidell’attribuzione dell’incarico triennale.

8. 1046. Carocci, Rocchi, Ascani, Blažina,Bossa, Coccia, Crimì, D’Ottavio, Ghiz-zoni, Malisani, Malpezzi, Manzi, Nar-duolo, Pes, Piccoli Nardelli, Rampi, An-drea Romano, Rossi, Sgambato, Ven-tricelli, Mazzoli, Rosato.

Sostituire il comma 12 con i seguenti:

12. A decorrere dall’anno scolastico2016/17 l’accesso ai ruoli del personaledocente ed educativo della scuola stataleavviene mediante concorsi pubblici nazio-nali su base regionale per titoli ed esamicon cadenza triennale, le cui graduatorie

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hanno validità fino all’approvazione dellasuccessiva graduatoria concorsuale e co-munque non oltre 3 anni. In via transi-toria, si procede alla contestuale indizioneordinaria di un concorso per titoli edesami e straordinaria di un concorso persoli titoli, da emanare entrambi con re-golare bando del Ministero dell’istruzione,dell’università e della ricerca entro e nonoltre il 30 giugno 2015.

12-bis. La partecipazione al concorsoper soli titoli è riservata ai docenti inpossesso dei titoli di abilitazione validi perl’accesso alle graduatorie di cui al comma2 dell’articolo 8 e alle graduatorie di cuiall’articolo 2, lettera b) del decreto mini-steriale 22 maggio 2014, n. 353, e agliiscritti nelle graduatorie di merito delconcorso bandito con decreto direttorialedel Ministero dell’istruzione, dell’univer-sità e della ricerca n. 82 del 24 settembre2012. Possono altresì partecipare con ri-serva gli abilitati in attesa di conseguire iltitolo di abilitazione mediante i corsi dicui al decreto ministeriale 10 settembre,n. 249. La valutazione dei titoli avvienesulla base della tabella A del decreto delMinistro dell’istruzione, dell’università edella ricerca n. 308 del 15 maggio 2014.La graduatoria del concorso per soli titoliresta in vigore fino all’anno scolastico2024/2025 incluso e viene aggiornata inrelazione al servizio svolto presso le isti-tuzioni scolastiche pubbliche, con cadenzaannuale e procedura automatica a caricodel sistema informativo gestito dal Mini-stero dell’istruzione, dell’università e dellaricerca.

12-ter. Le graduatorie del concorso pertitoli ed esami di validità triennale e lagraduatoria del concorso per soli titolisono costituite su base regionale e con-corrono alle immissioni in ruolo del per-sonale docente secondo le modalità diseguito indicate:

a) nell’anno scolastico 2015/16 si pro-cede all’assunzione degli iscritti nella gra-duatoria per titoli, in relazione ai postivacanti residui nell’organico dell’autono-mia, privi di aspiranti al termine della

procedura di cui all’articolo 8, comma 4,lettere a), b) e c);

b) negli anni scolastici 2016/2017,2017/18, 2018/2019 si procede all’assun-zione degli iscritti nella graduatoria pertitoli nel limite dei due terzi dei postivacanti e disponibili dell’organico dell’au-tonomia e dei vincitori del concorso pertitoli ed esami nel limite di un terzo deisuddetti posti;

c) negli anni scolastici 2019/2020,2020/2021, 2021/22 si procede all’assun-zione degli iscritti nella graduatoria pertitoli nel limite del 50 per cento dei postivacanti e disponibili dell’organico dell’au-tonomia e dei vincitori del concorso pertitoli ed esami nel limite del restante 50per cento dei suddetti posti;

d) negli anni scolastici 2022/2023,2023/2024, 2024/2025 si procede all’assun-zione dei vincitori del concorso per titolied esami nel limite dei due terzi dei postivacanti e disponibili dell’organico dell’au-tonomia e degli iscritti nella graduatoriaper titoli nel limite di un terzo dei suddettiposti.

8. 199. Rampelli.

Sostituire il comma 12 con il seguente:

12. A decorrere dall’anno scolastico2016/17 l’accesso ai ruoli del personaledocente ed educativo della scuola stataleavviene mediante concorsi pubblici nazio-nali su base regionale per titoli ed esamicon cadenza triennale, le cui graduatoriehanno validità fino all’approvazione dellasuccessiva graduatoria concorsuale e co-munque non oltre 3 anni. In via transi-toria, si procede alla contestuale indizioneordinaria di un concorso per titoli edesami e straordinaria di un concorso persoli titoli, da emanare entrambi con re-golare bando del Ministero dell’istruzione,dell’università e della ricerca entro e nonoltre il 30 giugno 2015. La partecipazioneal concorso per soli titoli è riservata aidocenti in possesso dei titoli di abilitazionevalidi per l’accesso alle graduatorie di cui

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al comma 2 dell’articolo 8 e alle gradua-torie di cui all’articolo 2, comma 1, letterab) del decreto del Ministero dell’istruzione,dell’università e della ricerca 22 maggio2014, n. 353, e agli idonei del concorsobandito con decreto direttoriale del Mini-stero dell’istruzione, dell’università e dellaricerca n. 82 del 24 settembre 2012. Pos-sono altresì partecipare con riserva gliabilitati in attesa di conseguire il titolo diabilitazione mediante i corsi di cui aldecreto ministeriale 10 settembre, n. 249.La valutazione dei titoli avviene sulla basedella tabella A del decreto del Ministrodell’istruzione, dell’università e della ri-cerca n. 308 del 15 maggio 2014. Lagraduatoria del concorso per soli titoliresta in vigore fino all’anno scolastico2024/2025 incluso e viene aggiornata inrelazione al servizio svolto presso le isti-tuzioni scolastiche pubbliche, con cadenzaannuale e procedura automatica a caricodel sistema informativo gestito dal Mini-stero dell’istruzione, dell’università e dellaricerca.

8. 16. Di Lello, Di Gioia, Fava, Locatelli,Pastorelli, Labriola.

Sostituire il comma 12 con il seguente:

A decorrere dall’anno scolastico2016/17 l’accesso ai moli del personaledocente ed educativo della scuola stataleavviene mediante concorsi pubblici nazio-nali su base regionale per titoli ed esamicon cadenza triennale, le cui graduatoriehanno validità fino all’approvazione dellasuccessiva graduatoria concorsuale e co-munque non oltre 3 anni. In via transi-toria, si procede alla contestuale indizioneordinaria di un concorso per titoli edesami e straordinaria di un concorso persoli titoli, da emanare entrambi con re-golare bando del Ministero dell’istruzione,dell’università e della ricerca entro e nonoltre il 30 giugno 2015.

8. 1061. Baldassarre, Artini, Barbanti,Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Ro-stellato, Segoni, Turco.

Sostituire il comma 12 con il seguente:

12. Le graduatorie di cui al comma 10danno accesso al ruolo tramite concorsoriservato per titoli a copertura del turnover in cui confluiscono anche tutti ilaureati in Scienze della Formazione Pri-maria e i docenti abilitati con i corsi diTirocinio Formativo Attivo 2 ciclo finoall’istituzione di nuovi canali di recluta-mento e procedure concorsuali.

8. 42. Albini, Fossati.

Sostituire il comma 12 con il seguente:

12. L’accesso ai ruoli del personaledocente, ad eccezione del personale do-cente della scuola dell’infanzia e del per-sonale educativo, avviene esclusivamentemediante concorsi pubblici nazionali ban-diti su base regionale, per titoli ed esami,a cadenza triennale. Le graduatorie hannovalidità fino all’approvazione della succes-siva graduatoria concorsuale.

8. 69 (8.281). Catanoso.

Al comma 12, sopprimere le parole da:ad eccezione fino a: personale educativo;

Conseguentemente, al medesimo comma12, aggiungere in fine, il seguente periodo:

Per il personale della scuola dell’infan-zia e del personale educativo entro 120giorni dall’approvazione della presentelegge, il MIUR si obbliga a presentareappositi progetti di legge per il riordino delsegmento formativo 0-6 anni e dei compitinel quali si definiranno, in analogia con lenorme presenti in questo testo di legge, lemodalità di assunzione del personale.

8. 220. Cristian Iannuzzi.

Al comma 12 sopprimere le parole: ecomunque non oltre tre anni.

8. 70. Catanoso, Francesco Saverio Ro-mano.

Martedì 5 maggio 2015 — 180 — Commissione VII

Page 187: VIICOMMISSIONEPERMANENTE - Cameradocumenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/...2015/05/05  · allegato 2 pubblicato in un fascicolo a parte) e le proposte emendative presentate

Al comma 12, sostituire le parole da: adeccezione fino a: personale educativo conle seguenti: per il personale docente dellascuola dell’infanzia e del personale edu-cativo, entro 120 giorni dall’approvazionedella presente legge, il MIUR presentareappositi progetti di legge nei quali sidefiniranno, in analogia con le normepresenti in questo testo di legge, le mo-dalità di assunzione del suddetto perso-nale.

Conseguentemente, all’articolo 24,comma 3, dopo la lettera c) aggiungere laseguente:

c-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal-l’articolo 8, comma 121, pari a 50 milionidi euro per l’anno 2015, pari a 30 milionidi euro per il 2016 e pari a 20 milioni peril 2017, si provvede mediante corrispon-dente riduzione in termini lineari delledotazioni finanziarie disponibili, iscritte alegislazione vigente in termini di compe-tenza e cassa, nell’ambito delle spese ri-modulabili delle missioni di spesa di cia-scun ministero di cui all’articolo 21,comma 5, lettera b) della legge 31 dicem-bre 2009, n. 196.

8. 246. Simonetti, Borghesi.

Al comma 12, sono apportate le seguentimodifiche:

a) dopo le parole: del personale edu-cativo, inserire le seguenti parole: e fermorestando quanto previsto dall’articolo 4,comma 3 del decreto-legge 31 agosto 2013,n. 101, convertito con modificazioni dallalegge 30 ottobre 2013, n. 125, dopo l’av-venuta assunzione a tempo indeterminatodi tutti i docenti attualmente abilitati al-l’insegnamento e in attesa di assunzione,in caso di vacanza di posti per l’insegna-mento,;

b) le parole: le cui graduatorie hannovalidità fino all’approvazione della succes-siva graduatoria concorsuale e comunquenon oltre tre anni sono soppresse;

c) dopo le parole: ed esami, inserire leseguenti parole: banditi per un numero diposti limitato all’effettivo fabbisogno, perposto comune o per sostegno, sulle diverseclassi di concorso.

8. 1016. Pagano.

Al comma 12, dopo le parole: dellascuola statale inserire le seguenti: previoesaurimento delle graduatorie del con-corso pubblico per titoli ed esami a postie cattedre bandito con decreto direttorialedel Ministero dell’istruzione, dell’univer-sità e della ricerca n. 82 del 24 settembre2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale,4ª serie speciale, concorsi ed esami, n. 75del 25 settembre 2012.

8. 1047. Blažina, Pes, Coccia, Manzi,Rampi, Crimì, Malisani, Narduolo, An-drea Romano, Rossi.

Al comma 12 dopo le parole: per titolied esami inserire le seguenti: riconoscendoun punteggio maggiore alla precedentedocenza nelle scuole statali per una duratacomplessiva superiore a trentasei mesi,anche non continuativi, ed alle abilitazionicon i PAS (Percorso abilitante speciale) eTFA (Tirocinio formativo Attivo).

8. 227. Simonetti, Borghesi.

Al comma 12, sostituire, le parole da:fino all’approvazione fino a: non oltre treanni con le seguenti: non oltre tre anni, ecomunque lino all’approvazione della suc-cessiva graduatoria concorsuale.

8. 303. Pannarale, Giordano Giancarlo,Costantino, Airaudo, Placido.

Al comma 12, sostituire le parole: finoall’approvazione della successiva gradua-toria concorsuale, e comunque, non oltretre anni, con le seguenti: non oltre treanni, e comunque fino all’approvatonedella successiva graduatoria concorsuale.

8. 1009. Pagano.

Martedì 5 maggio 2015 — 181 — Commissione VII

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Al comma 12 sopprimere le seguentiparole: e comunque non oltre tre anni.

8. 280. Catanoso.

Al comma 12, dopo le parole: ad ecce-zione del personale docente della scuoladell’infanzia e del personale educativo in-serire le seguenti: il personale docenteabilitato per le sole supplenze e incarichiannuali.

8. 129. Marzana.

Al comma 12 sopprimere le seguentiparole: del personale docente della scuoladell’infanzia e e dopo la parola: educativoaggiungere le seguenti: laddove esaurite legraduatorie di cui all’articolo 1, comma605, lettera c) della legge 27 dicembre2006, n. 196.

Conseguentemente, al medesimo comma12, sostituire le parole: fino all’approva-zione e non oltre tre anni con le seguenti:non oltre tre armi, e comunque finoall’approvazione della successiva gradua-toria concorsuale.

8. 302. Pannarale, Giordano Giancarlo,Costantino, Airaudo, Placido.

Al comma 12 dopo le parole: del per-sonale educativo aggiungere le seguenti:nonché, sino alla definizione delle relativeclassi di concorso, del personale prove-niente anche da altro ruolo in servizio neilicei musicali e coreutici e nei licei sportiviper le materie di indirizzo.

8. 133. Vacca, Marzana, Luigi Gallo, Bre-scia, Simone Valente, Chimienti, Di Be-nedetto.

Al comma 12, sostituire le parole: con-corsi pubblici nazionali su base regionaleper titoli ed esami con le seguenti: con

concorsi per soli titoli su base regionale,con cadenza triennale.

8. 178. Bossa, Narduolo.

Al comma 12, aggiungere, in fine, ilseguente periodo: Tale disposizione non siapplica ai docenti delle classi A029 e A030assunti, per le disposizioni di cui alcomma 15 articolo 2, prioritariamentepresso i circoli didattici e gli istituti com-prensivi per assicurare l’insegnamento del-l’educazione fisica nella scuola primaria inqualità di specialisti.

8. 150. Coccia.

Al comma 12, aggiungere, in fine, iseguenti periodi: I bandi di concorso pre-vedono che una quota pari al 40 per centodi ciascuna procedura concorsuale è ri-servata ai candidati che, inseriti nellegraduatorie di merito delle predette pro-cedure, sono in possesso del relativo titolodi abilitazione acquisito a seguito dellafrequenza di percorsi ad accesso program-mato e subordinato al superamento diprocedure selettive per titoli ed esamiovvero siano risultati inseriti, per il me-desimo posto o classe di concorso, nellegraduatorie di merito della procedura con-corsuale antecedente. I predetti candidatisono ammessi direttamente alle prove con-corsuali, senza dover superare eventualiprove di preselezione. Ai concorsi inerentiil personale docente non si applica co-munque l’articolo 35, comma 3-bis, letteraa) del decreto legislativo 30 marzo 2001,n. 165.

8. 73. Centemero, Palmieri, Fossati.

Dopo il comma 12, aggiungere i se-guenti:

12-bis. A decorrere dall’anno scolastico2015-2016 è concessa la mobilità per idocenti di sostegno su tutti i posti vacantie disponibili dell’organico di diritto, difatto e funzionale nonché la garanzia della

Martedì 5 maggio 2015 — 182 — Commissione VII

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mobilità di seconda fase dal passaggiodall’insegnamento di sostengo a quellodella materia,

12-ter. Il vincolo quinquennale relativoall’insegnamento di sostegno è abrogato edequiparato al vincolo triennale della mo-bilità interprovinciale e per il computodegli anni relativi a tale vincolo sonovalutati anche gli anni di servizio svolti nelperiodo precedente all’assunzione a tempoindeterminato sul posto di sostegno.

12-quater. Il personale docente assuntoin ruolo su sostegno ed ottenuto il pas-saggio su materia, può mantenere quotaparte del proprio orario di servizio sulprofilo del sostegno a domanda.

8. 1078. Giancarlo Giordano, Pannarale,Costantino.

Dopo il comma, 12 aggiungere il se-guente:

12-bis. Per gli anni accademici 2015/2016 e 2016/2017 il Ministero dell’istru-zione dell’università e della ricerca – set-tore AFAM è autorizzato ad avviare pressole Accademie di belle arti, l’Accademianazionale di danza, l’Accademia nazionaledi arte drammatica, gli Istituti superioriper le industrie artistiche, i Conservatoridi musica e gli Istituti musicali pareggiatiper la copertura di tutti i posti vacanti edisponibili nelle rispettive piante organi-che, una procedura straordinaria di sta-bilizzazione finalizzata all’assunzione atempo indeterminato del personale do-cente che abbia stipulato con le predetteistituzioni artistiche e musicali contratti dilavoro a tempo determinato per un pe-riodo complessivo superiore a 36 mesi, eche abbia superato un concorso selettivoai fini dell’inclusione nelle graduatorie diistituto, anche se non risulta inserito nellegraduatorie nazionali per l’attribuzione diincarichi a tempo determinato per il per-sonale docente delle istituzioni AFAM dicui al decreto ministeriale n. 526 del 30giugno 2014.

Conseguentemente, all’articolo 24:

al comma 1, sostituire le parole:544,18 milioni nell’anno 2015, 1.853,35milioni nell’anno 2016, 1.865,70 milioninell’anno 2017, 1.909,60 milioni nell’anno2018, 1.951,20 milioni nell’anno 2019,2.012,93 milioni nell’anno 2020, 2.058,50milioni nell’anno 2021, 2.104,44 milioninell’anno 2022, 2.150,63 milioni nell’anno2023, 2.193,85 milioni nell’anno 2024 e2.233,60 milioni a decorrere dall’anno2025, con le seguenti: 559,18 milioni nel-l’anno 2015, 1.891,35 milioni nell’anno2016, 1.907,70 milioni nell’anno 2017,1.954,60 milioni nell’anno 2018, 1.998,20milioni nell’anno 2019, 2.062,93 milioninell’anno 2020, 2.111,50 milioni nell’anno2021, 2.159,44 milioni nell’anno 2022,2.207,63 milioni nell’anno 2023, 2.252,85milioni nell’anno 2024 e 2.294,60 milioni adecorrere dall’anno 2025;

al comma 3, dopo la lettera c), ag-giungere la seguente:

c-bis) quanto a 15.000.000 euro perl’anno 2015, a 38.000.000 euro per l’anno2016, a 42.000.000 euro per l’anno 2017, a45.000.000 euro per l’anno 2018, a47.000.000 euro per l’anno 2019, a50.000.000 euro per l’anno 2020, a53.000.000 euro per l’anno 2021, a55.000.000 euro per l’anno 2022, a57.000.000 euro per l’anno 2023, a59.000.000 euro per l’anno 2024 e a61.000.000 euro annui a decorrere dal-l’anno 2025, mediante corrispondente in-cremento degli importi di cui all’articolo 1,commi 427, primo periodo, e 428, primoperiodo, della legge 27 dicembre 2013,n. 147, a valere sulle medesime tipologiedi spesa. Con decreto del Ministro del-l’economia e delle finanze, da adottareentro trenta giorni dalla data di entrata invigore della presente legge, sono apportatele occorrenti variazioni di bilancio.

8. 43. Burtone.

Al comma 12, aggiungere in fine, se-guente periodo: A decorrere dall’anno 2016

Martedì 5 maggio 2015 — 183 — Commissione VII

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sono banditi concorsi pubblici per l’ac-cesso ai ruoli del personale docente dellascuola statale per soli titoli, riservati alpersonale docente in possesso del titoloabilitante e validi ai fini dell’immissione inruolo fino all’assorbimento della secondafascia delle graduatorie di circolo e d’isti-tuto di cui all’articolo 5 del regolamento dicui al decreto del Ministro della pubblicaistruzione 13 giugno 2007, n. 131.

8. 136. Chimienti, Vacca, Marzana, LuigiGallo, Brescia, Simone Valente, Di Be-nedetto

Dopo il comma 12, aggiungere il se-guente:

12-bis. Il decreto legislativo di cui al-l’articolo 21, comma 2, lettera i) stabiliscele procedure di immissione straordinariain ruolo dei docenti necessari all’attua-zione del sistema integrato di educazionee istruzione dalla nascita sino ai 6 anni daeffettuarsi secondo le modalità definiteagli articoli 399 e 401 del Testo UnicoScuola nel testo vigente prima dell’appro-vazione della presente legge, attingendodalle graduatorie ad esaurimento e allegraduatorie di merito del concorso banditocon decreto direttoriale del Ministero del-l’istruzione, dell’università e della ricercan. 82 del 24 settembre 2012, pubblicatonella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale,concorsi ed esami, n. 75 del 25 settembre2012, per il reclutamento di personaledocente per le scuole statali di ogni ordinee grado. Dette procedure sono altresì se-guite, nelle more dell’emanazione del pre-detto decreto legislativo, per le assunzionisu posti vacanti e disponibili, nei limitidelle vigenti dotazioni organiche. I con-corsi per esami e titoli di cui all’articolo400 del Testo Unico Scuola possono esserebanditi per le procedure esaurite, al fine digarantire la spendibilità dei titoli conse-guiti ai sensi della normativa vigente e nelquadro della direttiva 2005/36/CE. Al ter-mine della fase di prima applicazione dicui al presente comma, le assunzioni sonodisposte sulla base di concorsi per esami

e titoli, in raccordo con i bandi previstiper la scuola primaria e secondaria diprimo e secondo grado.

8. 2970. Centemero, Palmieri.

All’articolo 8 aggiungere il seguentecomma 12-bis: La partecipazione al con-corso per soli titoli è riservata ai docentiin possesso dei titoli di abilitazione validiper l’accesso alle graduatorie di cui alcomma 2 dell’articolo 8 e alle graduatoriedi cui all’articolo 2, lettera b) del decretoministeriale 22 maggio 2014, n. 353, e agliidonei del concorso bandito con decretodirettoriale del Ministero dell’istruzione,dell’università e della ricerca n. 82 del 24settembre 2012. Possono altresì parteci-pare con riserva gli abilitati in attesa diconseguire il titolo di abilitazione me-diante i corsi di cui al decreto ministeriale10 settembre, n. 249. La valutazione deititoli avviene sulla base della tabella A deldecreto del Ministro dell’istruzione, del-l’università e della ricerca n. 308 del 15maggio 2014. La graduatoria del concorsoper soli titoli resta in vigore fino all’annoscolastico 2024/2025 incluso e viene ag-giornata in relazione al servizio svoltopresso le istituzioni scolastiche pubbliche,con cadenza annuale e procedura auto-matica a carico del sistema informativogestito dal Ministero dell’istruzione, del-l’università e della ricerca.

8. 1062. Baldassarre, Artini, Barbanti,Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Ro-stellato, Segoni, Turco.

All’articolo 8 aggiungere il seguentecomma 12-ter: « Le graduatorie del con-corso per titoli ed esami di validità trien-nale e la graduatoria del concorso per solititoli sono costituite su base regionale econcorrono alle immissioni in ruolo delpersonale docente secondo le modalità diseguito indicate:

a) nell’anno scolastico 2015/16 si pro-cede all’assunzione degli iscritti nella gra-duatoria per titoli, in relazione ai posti

Martedì 5 maggio 2015 — 184 — Commissione VII

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vacanti residui nell’organico dell’autono-mia, privi di aspiranti al termine dellaprocedura di cui air articolo 8, comma 4,lettere a) e b);

a) negli anni scolastici 2016/2017,2017/18, 2018/2019 si procede all’assun-zione degli iscritti nella graduatoria pertitoli nel limite dei due terzi dei postivacanti e disponibili dell’organico dell’au-tonomia e dei vincitori del concorso pertitoli ed esami nel limite di un terzo deisuddetti posti;

b) negli anni scolastici 2019/2020,2020/2021, 2021/22 si procede all’assun-zione degli iscritti nella graduatoria pertitoli nei limite del 50per cento dei postivacanti e disponibili dell’organico dell1

autonomia e dei vincitori del concorso pertitoli ed esami nel limite del restante 50percento dei suddetti posti;

c) negli anni scolastici 2022/2023,2023/2024, 2024/2025 si procede all’assun-zione dei vincitori del concorso per titolied esami nel limite dei due terzi dei postivacanti e disponibili dell’organico dell’au-tonomia e degli iscritti nella graduatoriaper titoli nel limite di un terzo dei suddettiposti.

8. 1063. Baldassarre, Artini, Barbanti,Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Ro-stellato, Segoni, Turco.

Dopo il comma 12, aggiungere il se-guente:

12-bis. In deroga a quanto previsto alcomma 10 e stante la necessità di assicu-rare la continuità amministrativa ad ogniistituzione scolastica autonoma, in attesadell’avvio del nuovo reclutamento, su baseconcorsuale, a posti di Direttore dei servizigenerali ed amministrativi (DSGA), il Mi-nistero dell’istruzione, dell’università edella ricerca è autorizzato ad avviare, subase provinciale, specifici corsi di forma-zione di mobilità professionale del perso-nale ausiliario, tecnico e amministrativo(ATA), dall’area « B » all’area « D », ai sensidell’articolo 1, comma 2, della sequenza

contrattuale 25 luglio 2008, riservati a tuttigli assistenti amministrativi inseriti neglielenchi provinciali definitivi per la mobi-lità professionale ATA, per il profilo diDSGA, ai sensi dell’articolo 5 del relativoCCNI sottoscritto in data 3 dicembre 2009,ma in posizione non utile per la forma-zione di cui agli articoli 7 e 8 di dettoContratto collettivo nazionale integrativo,al fine di consentire a detti soggetti diacquisire un requisito necessario per lamobilità professionale verso il profilo diDSGA.

L’organizzazione e lo svolgimento deipredetti corsi di formazione sono fatti avalere di quota parte delle risorse deri-vanti dall’attuazione del comma 10 del-l’articolo 28 della presente legge, da indi-viduarsi con Decreto di natura non rego-lamentare del Ministro dell’istruzione, del-l’università e della ricerca, sentito ilMinistro dell’economia e delle finanze.

8. 72. Centemero, Palmieri.

Dopo il comma 12 aggiungere il se-guente:

12-bis. Nel rispetto di quanto stabilitoal comma 401 della legge 228 del 29dicembre 2012, al fine di ridurre gradual-mente e portare ad esaurimento gli attualiincarichi di collaborazione di cui al de-creto ministeriale n. 66/2001 nell’ambitodell’amministrazione scolastica, per unagraduale assunzione a tempo indetermi-nato nell’ambito dei piani annuali previstiper l’assunzione di personale scolasticofino ad esaurimento del bacino dei lavo-ratori in esso presenti, nel rispetto dell’in-varianza finanziaria, nel rispetto dei pro-grammati saldi di finanza pubblica e nel-l’ambito delle risorse disponibili, i lavora-tori di cui al decreto ministeriale n. 66/2001 attualmente in servizio ininterrottodal 2001 ad oggi, partecipano di dirittoalle procedure concorsuali secondo i cri-teri e le modalità previste dal testo unico297/94, in relazione a quanto previsto dalpresente comma, sono corrispondente-mente ridotte le risorse destinate al de-

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creto ministeriale n. 66/2001 nei limiti diquelle utilizzate per il corrispondente con-tingente stabilizzato.

8. 74. Censore, Battaglia, Sgambato,Bossa, Manfredi, Valeria Valente, Car-loni.

Dopo il comma 12 aggiungere il se-guente:

12-bis. A decorrere dalla data di en-trata in vigore della presente legge l’abi-litazione all’insegnamento conseguita daidocenti, ammessi con riserva ai corsi spe-ciali indetti con decreto del Ministro del-l’istruzione, dell’università e della ricercan. 85 del 18 novembre 2005, ai sensidell’articolo 2 del decreto-legge 7 aprile2004, n. 97, convertito, con modificazioni,dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, è titolovalido per la partecipazione a tutte leprocedure di assunzione straordinariapreviste dalla presente normativa.

8. 290. Lo Monte.

Dopo il comma 12 aggiungere il se-guente:

12-bis. Al primo periodo del comma 3dell’articolo 399 del testo unico di cui aldecreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,come modificato dall’articolo 15, comma10-bis della legge 8 novembre 2013 n. 128sono soppresse le parole: « l’assegnazioneprovvisoria ».

8. 265. Pagano.

Dopo il comma 12, aggiungere il se-guente:

12-bis. All’articolo 15, comma 10-bis,del decreto-legge 12 settembre 2013n. 104, convertito, con modificazioni, dallalegge 8 novembre 2013, n. 128, di modificadel primo periodo del comma 3 dell’arti-colo 399 del testo unico di cui al decretolegislativo 16 aprile 1994, n. 297, e suc-cessive modificazioni, le parole: « dopo tre

anni di effettivo servizio nella provincia dititolarità » sono sostituite con le seguenti:« già durante l’anno di prova ».

8. 304. Pannarale, Giancarlo Giordano,Costantino, Airaudo, Placido.

Dopo il comma 12, aggiungere il se-guente:

12-bis. All’articolo 15, comma 10-bisdella legge n. 128 dell’8 novembre 2013, dimodifica del primo periodo del comma 3dell’articolo 399 del testo unico di cui aldecreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,e successive modificazioni, le parole:« dopo tre anni di effettivo servizio nellaprovincia di titolarità » sono sostituite conle seguenti: « subito dopo il superamentodell’anno di prova ».

8. 306. Pannarale, Giancarlo Giordano,Costantino, Airaudo, Placido.

Dopo il comma 12, aggiungere il se-guente:

12-bis. All’articolo 15, comma 10-bis,del decreto-legge 12 settembre 2013,n. 104, convertito, con modificazioni, dallalegge 8 novembre 2013, n. 128, di modificadel primo periodo del comma 3 dell’arti-colo 399 del testo unico di cui al decretolegislativo 16 aprile 1994, n. 297, e suc-cessive modificazioni, sono soppresse leparole: « l’assegnazione provvisoria ».

8. 305. Pannarale, Giancarlo Giordano,Costantino, Airaudo, Placido.

Dopo il comma 12, aggiungere il se-guente:

12-bis. Al fine di garantire una tempe-stiva copertura dei posti di dirigente sco-lastico vacanti, solo a conclusione delleoperazioni di mobilità i posti destinati allamobilità interregionale che ammontano al30 per cento, non coperti per difetto diaspiranti, saranno annualmente conferitimediante assunzioni a tempo indetermi-nato ai candidati idonei che sono inclusi

Martedì 5 maggio 2015 — 186 — Commissione VII

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nelle graduatorie regionali dei concorsi dicui al DDG 13 luglio 2011 del Ministerodell’istruzione, università e ricerca finoall’esaurimento delle graduatorie mede-sime. I candidati di cui sopra confluiscono,a domanda, in una graduatoria nazionalecompilata sulla base dei punteggi ottenutinelle graduatorie regionali di provenienza.

8. 323. Giancarlo Giordano, Pannarale.

Dopo il comma 12, aggiungere il se-guente:

12-bis. Al fine di garantire la coperturadei posti di dirigente scolastico risultativacanti a conclusione delle operazioni dimobilità, i posti destinati alla mobilitàinterregionale, nella misura del 30 percento, non coperti per difetto di aspirantisaranno annualmente conferiti medianteassunzioni a tempo indeterminato ai can-didati idonei inclusi nelle graduatorie re-gionali dei concorsi banditi con DDG 13luglio 2011 fino all’esaurimento delle gra-duatorie medesime. I candidati di cuisopra confluiscono, a domanda, in unagraduatoria nazionale compilata sulla basedei punteggi ottenuti nelle graduatorie re-gionali di provenienza. Con successivoprovvedimento ministeriale verranno det-tate specifiche disposizioni applicative.

8. 288. Russo.

Dopo il comma 12 aggiungere il se-guente:

12-bis. Il comma 1-bis dell’articolo 17del decreto-legge 12 settembre 2013,n. 104, è sostituito dal seguente: Te gra-duatorie di merito regionali del concorso adirigente scolastico indetto con decreto delDirettore generale del Ministero dell’istru-zione, dell’università e della ricerca 13luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Uf-ficiale, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio2011, per la copertura di n. 2.386 posticomplessivi, sono trasformate in gradua-torie ad esaurimento. Le medesime gra-duatorie sono integrate con i soggetti chehanno superato le prove, pur avendo par-

tecipato in ragione di contenziosi attual-mente pendenti e comunque non avendoraggiunto il richiesto punteggio in sede dìprove di preselezione. La validità di taligraduatorie permane fino all’assunzione ditutti i vincitori e degli idonei in esseinseriti. È fatta salva la disciplina auto-rizzatoria di cui all’articolo 39, commi 3 e3-bis, della legge 27 dicembre 1997,n. 449, e successive modificazioni. I can-didati che ai sensi del presente commasono ammessi definitivamente alle gradua-torie permanenti pur non avendo superatole prove preselettive vengono inseriti incoda alle graduatorie, secondo il punteggioda ciascuno di essi conseguito.

8. 1022. Taglialatela.

Dopo il comma 12 aggiungere il se-guente:

12-bis. Nelle Regioni in cui le gradua-torie del Concorso per Dirigenti scolasticibandito con decreto del Direttore generaledel Ministero dell’Istruzione, dell’Univer-sità e della Ricerca 13 luglio 2011, giàpubblicate, risultano esaurite, e nelle moredell’espletamento del nuovo corso con-corso previsto dall’articolo 17 dei decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 8 no-vembre 2013, n. 128, le vacanze di orga-nico sono colmate mediante ilconferimento di incarico ai vincitori eidonei che a domanda si rendano dispo-nibili ad assumere tale incarico anche inregime di interregionalità. Sono conside-rati idonei anche coloro i quali, pur nonavendo superato la prima prova preselet-tiva, sono stati ammessi con riserva alleprove scritte ed orali con provvedimentisuccessivi e le hanno superate, »

8. 1023. Taglialatela.

Dopo il comma 12 aggiungere il se-guente:

12-bis. All’articolo 1, comma 2-ter, deldecreto-legge 7 aprile 2014, n. 58, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 5 giu-

Martedì 5 maggio 2015 — 187 — Commissione VII

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gno 2014, n. 87, sostituire le parole « En-tro il 31 dicembre 2014 » con le parole« Entro il 31 luglio 2015 », ed inserire,prima dell’ultimo periodo, il seguente:« Una quota di posti sarà altresì riservataai soggetti che pur avendo superato teprove scritte e le prove orali del concorsohanno un contenzioso pendente, che ab-biano avuto una sentenza favorevole al-meno nel primo grado di giudizio ovveronon abbiano avuto, alla data di entrata invigore della legge di conversione dei pre-sente decreto, alcuna sentenza definitiva,con riferimento al Concorso per Dirigentiscolastici bandito con decreto del Direttoregenerale del Ministero dell’Istruzione, del-l’Università e della Ricerca 13 luglio2011 ».

8. 1020. Taglialatela.

Dopo il comma 12 aggiungere il se-guente:

12-bis. Al comma 1-bis dell’articolo 17del decreto-legge 12 settembre 2013,n. 104, dopo il primo periodo è inserito ilseguente: « Alle medesime graduatoriesono aggiunti, in fine, i soggetti che puravendo superato le prove le prove scritte ele prove orali del concorso hanno uncontenzioso pendente, che abbiano avutouna sentenza favorevole almeno nel primogrado di giudizio ovvero non abbianoavuto, alla data di entrata in vigore dellalegge di conversione del presente decreto,alcuna sentenza definitiva, con riferimentoal medesimo concorso. ».

8. 1019. Taglialatela.

Dopo il comma 12, aggiungere il se-guente:

12-bis. Nelle regioni in cui le gradua-torie del concorso per dirigenti scolasticibandito con decreto del Direttore generaledel Ministero dell’istruzione, dell’univer-sità e della ricerca 13 luglio 2011, giàpubblicate, risultano esaurite, e nelle moredell’espletamento del nuovo corso con-corso previsto dall’articolo 17 del decreto-

legge 12 settembre 2013, n. 104, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 8 no-vembre 2013, n. 128, le vacanze di orga-nico sono colmate mediante ilconferimento di incarico ai vincitori eidonei che a domanda si rendano dispo-nibili ad assumere tale incarico anche inregime di interregionalità.

8. 194. Taglialatela.

Dopo il comma 12, aggiungere il se-guente:

13. Il personale a tempo determinatogode dello stesso trattamento giuridico edeconomico del personale a tempo indeter-minato.

8. 127. Chimienti, Vacca, Marzana, LuigiGallo, Brescia, Simone Valente, Di Be-nedetto.

Dopo il comma 12, aggiungere il se-guente:

12-bis. Sono assunti a tempo indeter-minato tutti i precari iscritti nella secondafascia d’istituto.

8. 5. Baldassarre, Artini, Barbanti, Be-chis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Rostel-lato, Segoni, Turco.

Dopo il comma 12, aggiungere il se-guente:

13. All’articolo 15, comma 10-bis dellalegge n. 128 dell’8 novembre 2013, di mo-difica del primo periodo del comma 3dell’articolo 399 del testo unico di cui aldecreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,e successive modificazioni, sono soppressele parole « l’assegnatone provvisoria ».

8. 1010. Pagano.

Dopo il comma 12, inserire il seguente

12-bis. Il servizio militare di leva e iservizi sostitutivi assimilati per legge sonointeramente valutabili, prescindendo dalla

Martedì 5 maggio 2015 — 188 — Commissione VII

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circostanza che il servizio stesso sia statosvolto in costanza di nomina. Tale servizioè valutabile come servizio a tutti gli effettisia per il personale di ruolo sia non diruolo ai sensi del D.Lgs. n. 297/94, articolo485 comma 7, decreto del Presidente dellaRepubblica n. 417/74 articolo 81, articolo52 Costituzione.

8. 1044. Fassina.

Dopo il comma 12, inserire il seguente

12-bis. Per gli anni scolastici 2015/2016,2016/2017 e 2017/2018, considerati gli ef-fetti conseguenti al piano straordinario diassunzioni del personale docente nei ruolistatali, le scuole paritarie sono autorizzatead utilizzare docenti in possesso del ne-cessario titolo di studio, ancorché sprov-visti della abilitazione all’insegnamento, inderoga a quanto previsto all’articolo 1comma 4 lettera g) legge 62/2000.

8. 1041. Malpezzi, Richetti, Marzano, DeMenech, Rotta, Mazzoli, Piazzoni, Giu-liani.

Aggiungere il seguente comma:

13. Al fine di garantire una tempestivacopertura dei posti di dirigente scolasticovacanti, solo a conclusione delle opera-zioni di mobilità i posti destinati allamobilità interregionale che ammontano al30 per cento, non coperti per difetto diaspiranti, saranno annualmente conferitimediante assunzioni a tempo indetermi-nato ai candidati idonei che sono inclusinelle graduatorie regionali dei concorsi dicui al DDG 13 luglio 2011 del Ministerodell’istruzione, università e ricerca finoall’esaurimento delle graduatorie mede-sime. I candidati di cui sopra confluiscono,a domanda, in una graduatoria nazionalecompilata sulla base dei punteggi ottenutinelle graduatorie regionali di provenienza.

8. 1068. Giancarlo Giordano, Pannarale,Duranti.

Dopo l’articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 16 aprile1994, n. 297 e altre disposizioni concer-nenti i concorsi per titoli ed esami perl’assunzione a tempo indeterminato di per-sonale docente ed educativo nelle istituzioni

scolastiche statali).

1. Ai fini di cui all’articolo 8 comma 12e nelle more dell’adozione del decretolegislativo di cui all’articolo 21, comma 2,lettera c), punto 5), al decreto legislativo16 aprile 1994, n. 297 e successive modi-ficazioni, di seguito denominato TestoUnico, sono apportate le seguenti modifi-cazioni:

a) i commi i e 2 dell’articolo 399 sonosostituiti dai seguenti:

« 1. L’accesso ai ruoli del personaledocente ed educativo per l’anno scolastico2015/2016 avviene ai sensi dei provvedi-menti di attuazione del piano straordina-rio di assunzioni di cui all’articolo 1,comma 5 della legge 23 dicembre 2014,n. 190 recante « Disposizioni per la for-mazione del bilancio annuale e plurien-nale dello Stato » (legge di stabilità 2015).

2. A decorrere dall’anno scolastico2016/2017, l’accesso ai ruoli del personaledocente ed educativo avviene a seguito diconcorsi triennali per titoli ed esami, dabandirsi su tutti i posti vacanti e dispo-nibili nell’organico dell’autonomia. »;

b) il primo periodo del comma 01dell’articolo 400 è sostituito dal seguente:

I concorsi per titoli ed esami indetti adecorrere dal 1o gennaio 2015 sono ban-diti con cadenza triennale. Le relativegraduatorie hanno validità triennale a de-correre dall’anno scolastico successivo aquello di indizione del concorso e deca-dono alla scadenza del predetto termine.;

c) al secondo periodo del comma 02dell’articolo 400, le parole: « in ragione

Martedì 5 maggio 2015 — 189 — Commissione VII

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dell’esiguo numero di candidati » sono so-stituite dalle parole: « in ragione dell’esi-guo numero dei posti disponibili »;

d) il comma 8 dell’articolo 400 èsostituito dal seguente:

Con uno o più decreti del Ministrodell’istruzione, dell’università e della ri-cerca sono stabiliti:

a) i contenuti della prova preselettivadi cui all’articolo 7, comma 2-bis deldecreto del Presidente della Repubblica 9maggio 1994, n. 487 e successive modifi-cazioni, per il cui superamento è stabilitala soglia di punteggio di 7/10 o equiva-lente;

b) le prove concorsuali e i relativiprogrammi;

c) le soglie di superamento di cia-scuna delle prove di cui alla lettera b), perciascuna delle quali è stabilito il conse-guimento di una votazione di almeno 7/10o equivalente;

d) i titoli valutabili e i criteri diattribuzione del relativo punteggio;

e) la composizione, i requisiti e icriteri di costituzione delle commissionigiudicatrici.;

e) il comma i dell’articolo 402 èsostituito dal seguente:

A decorrere dal primo concorso ban-dito successivamente alla data del 1o gen-naio 2016, possono accedere alle proce-dure concorsuali esclusivamente i candi-dati in possesso del relativo titolo di abi-litazione. Restano ferme, per i bandiconcorsuali banditi antecedentemente atale data, le deroghe al possesso del titolodi abilitazione di cui all’articolo 2 deldecreto interministeriale 24 novembre1998, n. 460, al fine di consentire aipossessori dei titoli di studio ivi contem-plati un tempo ragionevole per l’acquisi-zione dell’abilitazione. Sempre ai predettifini, ai candidati inseriti nelle graduatoriedi merito dei concorsi banditi anteceden-temente al 1o gennaio 2016 è riconosciuto

il titolo di abilitazione, ove ne fosserosprovvisti. Le procedure di abilitazionesono bandite, entro il 31 maggio di ognianno, ai sensi della normativa vigente.;

f) l’articolo 405 è sostituito dal se-guente:

1. Il Ministro dell’istruzione, dell’uni-versità e della ricerca provvede, con pro-prio decreto, alla revisione periodica delleclassi di concorso per l’accesso ai ruoli delpersonale docente, in modo che esse cor-rispondano ad ampie aree disciplinari eagli insegnamenti impartiti negli ordina-menti vigenti, nonché alla revisione perio-dica dei titoli di accesso ai relativi percorsidi abilitazione.;

g) i commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11,12, 15-bis, 17 e 20 dell’articolo 400, ilcomma 2 dell’articolo 402 e l’articolo 404sono abrogati.

2. A decorrere dal 1o settembre 2015,l’articolo 401 del Testo Unico è altresìabrogato. Restano ferme le disposizioni dicui all’articolo 8, comma 12, che determi-nano la validità delle graduatorie perma-nenti, trasformate in graduatorie ad esau-rimento ai sensi dell’articolo 1, comma605, lettera c) della legge 27 dicembre2006, n. 296 inerenti la scuola dell’infan-zia e il personale educativo, sino all’attua-zione del decreto legislativo di cui all’ar-ticolo 21, comma 2, lettera i).

3. A decorrere dalla nomina nelle com-missioni giudicatrici e sino alla conclu-sione delle attività di valutazione:

a) il personale docente membro dellecommissioni giudicatrici è collocato in po-sizione di esonero dal servizio e sostituitocon personale docente dell’organico del-l’autonomia;

b) presso le istituzioni scolastiche ilcui dirigente scolastico è presidente dellecommissioni giudicatrici, il docente confunzioni vicarie di cui all’articolo 459,comma 1 del Testo Unico è collocato inposizione di esonero dal servizio e sosti-tuito con personale docente dell’organicodell’autonomia.

Martedì 5 maggio 2015 — 190 — Commissione VII

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4. Il compenso dei presidenti e deicomponenti delle commissioni giudicatriciè fissato nella misura prevista dal decretointerministeriale 12 marzo 2012. Con de-creto interministeriale il Ministro del-l’istruzione, dell’università e della ricerca,di intesa con il Ministro per la semplifi-cazione e per la pubblica amministrazionee con il Ministro dell’economia e dellefinanze, è autorizzato ad aggiornare, mo-dificare e revisionare periodicamente ipredetti compensi.

5. È previsto il pagamento di un con-tributo, da parte dei candidati, per le spesedella procedura concorsuale, la cui fissa-zione è rimessa al bando di concorso.

6. Anche in deroga ai termini previsti alprimo periodo del comma 01 dell’articolo400 del Testo unico previgente alle pre-senti modificazioni, il primo concorso pertitoli ed esami per l’assunzione a tempoindeterminato di personale docente ededucativo nelle istituzioni scolastiche sta-tali ai sensi del presente articolo è banditoentro il mese di dicembre 2015. Allatornata concorsuale è garantita la parte-cipazione degli aspiranti che conseguono iltitolo di abilitazione entro il 31 luglio2015.

7. Ai concorsi inerenti il personaledocente non si applica comunque l’articolo35, comma 3-bis, lettera a) del decretolegislativo 30 marzo 2001, n. 165.

8. 0. 4. Centemero, Palmieri.

Dopo l’articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

(Delega al Governo per l’avvìo di un pianopluriennale di assunzioni a tempo indeter-

minato nelle scuole).

1. Fatto salvo quanto previsto dal pre-cedente articolo 8, il governo è delegato adadottare, entro diciotto mesi dalla entratain vigore della presente legge, su propostadel Ministro dell’istruzione, dell’universitàe della ricerca, di concerto con il Ministroper la semplificazione e la pubblica am-ministrazione, uno o più decreti legislativi,

al fine di avviare nel comparto scuola apartire dall’anno scolastico 2016-2017, unpiano pluriennale di assunzioni a tempoindeterminato di personale docente, tec-nico ed amministrativo, in deroga allelimitazioni di contingente delle dotazioniorganiche di cui all’articolo 19, comma 7del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,convertito, con modificazioni, dalla legge 5luglio 2011, n. Ili, che consenta di ridurrel’attuale divario anagrafico tra docente ediscente e, conseguentemente, innovare imetodi della didattica.

2. I decreti legislativi di cui al comma1, sono adottati nel rispetto dei principi ecriteri direttivi di cui all’articolo 20 dellalegge 15 marzo 1997, n. 59, e successivemodificazioni, nonché dei seguenti principie criteri direttivi:

a) adozione di un programma chepreveda la sostituzione integrale del turnover di personale docente, assistente, tec-nico ed amministrativo delle scuole di ogniordine e grado;

b) revisione dei criteri vigenti in ma-teria di formazione delle classi attraversouna riduzione dell’attuale rapporto dimen-sionale tra docenti ed alunni, che tengaanche conto delle particolari esigenze for-mative degli alunni disabili e di quelli didiversa nazionalità;

c) adozione di un programma ade-guato di assistenza e di sostegno aglialunni portatori di handicap, attraversouna rideterminazione delle dotazioni or-ganiche che garantisca l’affiancamelo e lapermanenza in classe di un docente disostegno per l’intero orario richiesto dalprogetto-didattico educativo;

d) adozione di un programma capacedi fronteggiare il declino delle competenzeed il diffondersi dell’analfabetismo di ri-torno, di promuovere l’inclusione lingui-stica e culturale degli immigrati residentinel nostro Paese e di risolvere le situazionidi disagio sociale ed ambientale deglialunni;

e) promozione del cambiamento neimodelli di comportamento socio-culturali

Martedì 5 maggio 2015 — 191 — Commissione VII

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anche attraverso l’introduzione di nuovematerie d’insegnamento quali l’educazionesentimentale, l’educazione ambientale el’educazione alimentare, il potenziamentodelle conoscenze storiche e filosofiche, losviluppo del pensiero critico, e l’implemen-tazione dell’insegnamento di materie qualidiritto ed economia;

f) definizione delle procedure di as-sunzione prevedendo prioritariamente chela metà dei posti in organico vacanti edisponibili vengano coperti attingendodalle graduatorie di merito del concorsopubblico ordinario e la restante metàvengano coperti attingendo dalle gradua-torie ad esaurimento aggiornate che com-prendano i docenti vincitori di concorsiprecedenti, i docenti idonei al concorsoindetto con Decreto ministeriale n.82 del24 settembre 2012, i docenti inseriti nellegraduatorie ad esaurimento in vigore alladata di entrata in vigore del presenteprovvedimento e non assunti nell’annoscolastico 2015/2016, i docenti abilitatimediante Percorso Abilitante Speciale eTirocinio Formativo Attivo, i docenti inpossesso di un servizio pregresso a tempodeterminato di almeno 36 mesi alla data dientrata in vigore della presente norma, edaltre categorie di docenti precari dellascuola inclusa la scuola dell’infanzia;

g) previsione della copertura di tuttii posti disponibili e vacanti di personaleamministrativo, tecnico e ausiliario se-condo la normativa vigente relativa alleassunzioni nei ruoli del personale dellascuola.

3. Dall’attuazione delle deleghe recatedal presente articolo non devono derivarenuovi o maggiori oneri a carico dellafinanza pubblica. A tal fine, per gli adem-pimenti dei decreti legislativi attuativi delpresente articolo, le amministrazioni com-petenti provvedono attraverso una diversaallocazione delle ordinarie risorse umane,finanziarie e strumentali allo stato indotazione alle medesime amministrazioni.In conformità all’articolo 17, comma 2,della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qua-lora uno o più decreti legislativi determi-

nino nuovi o maggiori oneri che nontrovino compensazione al proprio interno,essi sono emanati solo successivamente ocontestualmente all’entrata in vigore deiprovvedimenti legislativi, ivi compresa lalegge di stabilità, che stanzino le occor-renti risorse finanziarie.

8. 0.1003. Pannarale, Giancarlo Gior-dano, Nicchi, Duranti, Costantino.

Dopo l’articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

(Piano pluriennale di assunzioni a tempoindeterminato nelle scuole di ogni ordine e

grado).

1. Fatto salvo quanto previsto dal pre-cedente articolo 8, al fine di procedere aun complessivo processo di riforma delreclutamento del personale scolastico e dieliminare le cause determinanti la forma-zione di precariato, il Ministero dell’Istru-zione, dell’Università e della Ricerca pre-dispone a partire dall’anno scolastico2016-2017, previo parere delle Commis-sioni parlamentari competenti per materiae per le conseguenze di carattere finan-ziario, di concerto con il Ministro dell’Eco-nomia e delle Finanze, un Piano plurien-nale che preveda anche la sostituzioneintegrale e costante del turn over medianteassunzioni a tempo indeterminato di per-sonale docente, educativo e amministra-tivo, tecnico e ausiliario di ogni ordine egrado, in deroga alle limitazioni di con-tingente delle dotazioni organiche di cuiall’articolo 19, comma 7, del decreto-legge6 luglio 2011, n. 98.

2. Il Piano pluriennale di assunzioni,oltre a incidere sui processi di formazionedel precariato, è volto al raggiungimentodei seguenti obiettivi:

a) ripristino della facoltà assunzio-nale di personale a tempo indeterminatonella misura del cento per cento dellaspesa relativa al personale cessato nel-l’anno precedente, in considerazione del-l’avvenuta stabilizzazione dell’andamento

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demografico italiano, che presenta, da al-meno un quindicennio, minime variazionipercentuali;

b) riduzione dell’attuale divario ana-grafico tra docente e discente, anche alfine di promuovere il pieno sviluppo dellepotenzialità innovative della didattica;

c) ridefinizione della formazionedelle classi e riduzione dell’attuale rap-porto dimensionale tra alunni e docenti, inmodo da configurare un numero di alunniper classe non superiore a 20, anche inconsiderazione della presenza di alunnidisabili o stranieri;

d) rideterminazione delle dotazioniorganiche del personale di sostegno inderoga al limite previsto dall’articolo 15,commi 2 e 2-bis, del D.L, 12 settembre2013, n. 104, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128,in modo da garantire la presenza di tuttii docenti di sostegno necessari al progettodidattico, nonché l’assegnazione di docentidi sostegno per tutto l’orario richiesto dalmedesimo progetto, fino a coprire intera-mente l’orario di permanenza a scuoladell’alunno o alunna disabili, se necessa-rio; la rideterminazione delle dotazioniorganiche del personale di sostegno garan-tisce altresì l’inserimento di un soloalunno o alunna disabile per classe nellascuola dell’infanzia e nella scuola elemen-tare, e di un massimo di due alunne oalunni disabili nelle classi successive dellemedesime scuole e nelle classi della scuolasecondari di primo e secondo grado;

e) ridefinizione dell’offerta didattica eformativa, al fine di consentire il pienosviluppo della personalità degli individuiattraverso la definizione di programmididattici innovativi e di contrasto a feno-meni di dispersione scolastica, disagio so-ciale e analfabetismo, garantendo dota-zioni aggiuntive di personale docente, edu-cativo e amministrativo, tecnico e ausilia-rio, attraverso:

1. l’elaborazione e realizzazione diun programma di interventi e misure volte

al contrasto dell’analfabetismo di ritorno,nonché del più generale svuotamento edeclino delle competenze;

2. la reintroduzione e il potenzia-mento dell’insegnamento della Storia del-l’arte, in particolare nelle scuole dell’istru-zione secondaria;

3. l’alfabetizzazione nella lingua ita-liana e l’inclusione linguistica e culturaledegli alunni e delle alunne migranti, de-terminata in misura di almeno un docenteogni cinque alunni o alunne con necessitàdi prima alfabetizzazione e di almeno undocente ogni venti alunni o alunne direcente immigrazione, intendendosi pertali coloro che risiedono in Italia da menodi tre anni;

4. il potenziamento delle disciplinestorico-filosofiche, anche al fine di pro-muovere lo sviluppo della riflessione etica,del senso critico e dell’educazione civica,nonché di diffondere la consapevolezza neiconfronti dei principi e dei valori costitu-zionali;

5. la promozione di modelli culturalie comportamentali inclusivi, consapevoli esostenibili attraverso l’introduzione di ma-terie di insegnamento quali l’educazionesentimentale, l’educazione ambientale,l’educazione alimentare, nonché attraversoil potenziamento degli insegnamenti diDiritto ed Economia.

3. Al Piano pluriennale di assunzione siprovvede secondo le seguenti modalità enei limiti delle risorse disponibili del″Fondo per il finanziamento del pianopluriennale di assunzioni del personalescolastico″ di cui al successivo comma 4 :

a) mediante la copertura per il 50 percento dei posti disponibili e vacanti a talfine annualmente assegnabili con le gra-duatorie di merito dei concorsi pubblicoper titoli ed esami a posti e cattedre aisensi della normativa vigente;

b) mediante la copertura per restanteil 50 per cento dei posti disponibili con legraduatorie ad esaurimento di cui all’ar-ticolo 399 decreto legislativo 16 aprile

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1994, n. 297 e successive modificazioniaggiornate ed integrate con l’inserimentodel personale docente precario in possessodei seguenti requisiti:

1) vincitori di concorsi precedenti;

2) idonei al concorso indetto conDecreto ministeriale n.82 del 24 settembre2012;

3) inseriti nelle graduatorie adesaurimento in vigore alla data di entratain vigore del presente provvedimento enon assunti nell’anno scolastico 2015/2016;

4) abilitati mediante Percorso Abi-litante Speciale e Tirocinio Formativo At-tivo;

5) in possesso di un servizio pre-gresso a tempo determinato di almeno 36mesi alla data di entrata in vigore dellapresente norma;

6) muniti di diploma magistraleconseguito entro l’anno scolastico 2001/2002;

7) insegnamento presso le scuoleper l’infanzia;

c) mediante la copertura di tutti iposti disponìbili e vacanti di personaleamministrativo, tecnico e ausiliario se-condo la normativa vigente relativa alleassunzioni nei ruoli del personale dellascuola,

4. Al fine di provvedere ai maggiorioneri finanziari derivanti dalle disposi-zioni di cui al presente articolo, è istituitonello stato di previsione del Ministerodell’economia e delle finanze, il « Fondoper il finanziamento del piano pluriennaledi assunzioni del personale scolastico », diseguito denominato « Fondo »″, al qualeaffluiscono le maggiori entrate derivantidalle previsioni di cui ai successivi commida 5 a 15, accertate annualmente condecreto del Ministro dell’economia e dellefinanze, per essere riassegnate al Ministerodell’istruzione, dell’università e la ricercache le destinerà, nel limite delle risorse

disponibili, alle finalità di cui a precedenticommi da 1 a 3.

5. A partire dai periodo d’imposta2016, è istituita un’imposta patrimonialeordinaria sulle grandi ricchezze, pari allo0,5 per cento per una base imponibile divalore compreso tra 3 milioni euro e 4milioni di euro, e una pari all’I per centoper le basi imponibili di valore superiorea 4 milioni di euro. Per base imponibiledell’imposta s’intende la ricchezza nettadelle famiglie superiore a 3 milioni dieuro, costituita dalla somma delle attivitàreali e delle attività finanziarie al nettodelle passività finanziarie compreso il pa-trimonio non strumentale delle società.

6. Al comma 5-bis dell’articolo 96 deltesto unico delle imposte sui redditi, di cuial decreto del Presidente della Repubblica22 dicembre 1986, n. 917, le parole: « neilimiti del 96 per cento » sono sostituitedalle seguenti: « nei limiti del 95 percento ».

7. Al decreto legislativo 15 dicembre1997, n. 446, sono apportate le seguentimodificazioni:

a) all’articolo 6:

1) al comma 8, le parole: « nellamisura del 96 per cento » sono sostituitedalle seguenti: « nella misura del 95 percento »;

2) al comma 9, le parole: « nellamisura del 96 per cento » sono sostituitedalle seguenti: « nella misura del 95 percento »;

b) all’articolo 7, comma 2, le parole:« nella misura del 96 per cento » sonosostituite dalle seguenti: « nella misura del95 per cento ».

8. L’articolo 11, comma 1 dei decretodei Presidente della Repubblica n. 917 del1986, è sostituito dal seguente:

« 1. L’imposta lorda è determinata ap-plicando al reddito complessivo, al nettodegli oneri deducibili indicati nell’articolo10, le seguenti aliquote per scaglioni direddito:

a) 15.000 euro, 23 per cento;

Martedì 5 maggio 2015 — 194 — Commissione VII

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b) oltre 15,000 euro e fino a 28.000euro, 27 per cento;

c) oltre 28.000 euro e fino a 55.000euro, 38 per cento;

d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000euro, 41 per cento;

e) oltre 75.000 euro e fino a 100.000euro, 43 per cento;

f) oltre 100.000 euro e fino a 150.000euro, 45 per cento;

g) oltre 150.000 euro, e fino a 200,000euro, 47 per cento;

h) oltre 200.000 euro 49 per cento.

9. I commi 48 e 49 dell’articolo 2 deldecreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 24novembre 2006, n. 286, e successive mo-dificazioni, sono sostituiti dai seguenti adecorrere dal 10 gennaio 2016:

« 48. I trasferimenti di beni e diritti percausa di morte sono soggetti all’imposta dicui al comma 47 con le seguenti aliquotesul.valore complessivo netto dei beni:

a) devoluti a favore del coniuge e deiparenti in linea retta sul valore comples-sivo netto eccedente, per ciascun benefi-ciario, 500.000 euro: 7 per cento;

b) devoluti a favore dei fratelli e dellesorelle sul valore complessivo netto ecce-dente, per ciascun beneficiario, 100.000euro: 8 per cento;

c) devoluti a favore degli altri parentifino al quarto grado e degli affini in linearetta, nonché degli affini in linea collate-rale fino al terzo grado: 10 per cento;

d) devoluti a favore di altri soggetti:15 per cento.

48-bis, Le aliquote previste dalcomma 48, lettere a), b), c) e d), relative aitrasferimenti di beni e diritti per causa dimorte soggetti all’imposta di cui al comma

47, eccedenti la soglia di 5 milioni di eurosono triplicate per ciascuna delle fattispe-cie di cui alle citate lettere.

49. Per le donazioni e gli atti ditrasferimento a titolo gratuito di beni ediritti e per la costituzione di vincoli didestinazione di beni l’imposta è determi-nata dall’applicazione delle seguenti ali-quote al valore globale dei beni e diritti alnetto degli oneri da cui è gravato ilbeneficiario diversi da quelli indicati dal-l’articolo 58, comma 1, del testo unico dicui al decreto legislativo 31 ottobre 1990,n. 346, ovvero, se la donazione è fattacongiuntamente a favore di più soggetti ose in uno stesso atto sono compresi piùatti di disposizione a favore di soggettidiversi, al valore delle quote dei beni odiritti attribuiti:

a) a favore del coniuge e dei parentiin linea retta sul valore complessivo nettoeccedente, per ciascun beneficiario,500.000 euro: 7 per cento;

b) a favore dei fratelli e delle sorellesul valore complessivo netto eccedente, perciascun beneficiario, 100,000 euro: 8 percento;

c) a favore degli altri parenti fino alquarto grado e degli affini in linea retta,nonché degli affini in linea collaterale finoal terzo grado: 10 per cento;

d) a favore di altri soggetti: 15 percento.

49-bis. Le aliquote previste dai pre-cedente comma 49, lettere a), b), c) e d),relative ai trasferimenti di beni e dirittiper donazione soggetti all’imposta di cui alcomma 47, eccedenti la soglia di 5 milionidi euro sono triplicate per ciascuna dellefattispecie di cui alle citate lettere ».

10. Le lettere h) e i) del comma 1dell’articolo 12, del testo unico delle di-sposizioni concernenti l’imposta sulle suc-cessioni e donazioni, di cui al decretolegislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e suc-cessive modificazioni, sono abrogate.

Martedì 5 maggio 2015 — 195 — Commissione VII

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11. Dopo l’articolo 17 del decreto delPresidente della Repubblica 26 ottobre1972, n, 633, aggiungere il seguente:

ART. 17-bis.

(Acquisto di pubblicità on line).

1. I soggetti passivi che intendano ac-quistare servizi di pubblicità e link spon-sorizzati on line, anche attraverso centrimedia e operatori terzi, sono obbligati adacquistarli da soggetti titolari di una par-tita IVA rilasciata dall’amministrazione fi-nanziaria italiana.

2. Gli spazi pubblicitari on line e i linksponsorizzati che appaiono nelle paginedei risultati dei motori di ricerca (servizidi search advertising), visualizzabili sulterritorio italiano durante la visita di unsito internet o la funzione di un servizioon line attraverso rete fissa o rete edispositivi mobili, devono essere acquistatiesclusivamente attraverso soggetti, qualieditori, concessionarie pubblicitarie, mo-tori di ricerca o altro operatore pubblici-tario, titolari di partita IVA rilasciata dal-l’amministrazione finanziaria italiana. Lapresente disposizione si applica anche nelcaso in cui l’operazione di compravenditasia stata effettuata mediante centri media,operatori terzi e soggetti inserzionisti.

12. Lo stanziamento del fondo specialedi parte corrente iscritto, ai fini del bi-lancio triennale 2015- 2017, nell’ambitodel programma « Fondi di riserva e spe-ciali » della missione « Fondi da ripartire »dello stato di previsione del Ministerodell’economia e delle finanze è ridotto perl’anno 2016 di un importo pari a 80milioni di euro e per l’anno 2017 di unimporto pari a 100 milioni di euro, uti-lizzando l’accantonamento relativo al Mi-nistero dell’economia e delle finanze, 11Ministro dell’economia e delle finanze èautorizzato ad apportare, con propri de-creti, le occorrenti variazioni di bilancio.

13. Le dotazioni lineari di parte cor-rente iscritte a legislazione vigente in ter-mini di competenza e di cassa, nell’ambitodelle spese rimodulabili dì cui all’articolo21, comma 5, lettera b), della legge 31

dicembre 2009, n. 196, delle missioni dìspesa di ciascun Ministero, ad eccezione diquelle relative a diritti sociali, politichesociali e della famiglia, politiche per illavoro, tutela della salute e dell’ambiente,sono ridotte mediante riduzione lineare inmaniera da assicurare 700 milioni di euroa decorrere dall’anno 2016.

14. Il Ministero dell’economia e dellefinanze-Amministrazione autonoma deimonopoli dì Stato, con propri decretidirigenziali adottati entro sessanta giornidalla data di entrata in vigore della pre-sente legge, emana tutte le disposizioni inmateria di giochi pubblici utili al fine diassicurare maggiori entrate, potendo tral’altro variare la misura del prelievo era-riale unico sugli apparecchi da intratteni-mento di cui all’articolo 110, comma 6,lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno1931, n. 773, nonché la percentuale delcompenso per le attività di gestione ovveroper quella dei punti vendita. Tali disposi-zioni sono finalizzate ad assicurare, anchecon riferimento ai rapporti negoziali inessere alla data di entrata in vigore dellapresente legge, maggiori entrate in misuranon inferiore a 400 milioni all’anno adecorrere dal 2016, L’utilizzo delle relativedisponibilità è accertato annualmente esubordinato ad autorizzazione del mede-simo Ministero dell’economia e delle fi-nanze, che verifica l’assenza di effettipeggiorativi sui saldi di fabbisogno e diindebitamento netto.

15. Il fondo di cui all’articolo 1, comma4 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ,denominato Fondo « La Buona scuola » èridotto per l’anno 2015 di 530 milioni dieuro e a decorrere dall’anno 2016 di616,137 milioni di euro.

Conseguentemente le seguenti disposi-zioni sono soppresse:

1) commi 1,2 e 3 dell’articolo 10;

2) comma 7 dell’articolo 7,

3) articolo 11;

Martedì 5 maggio 2015 — 196 — Commissione VII

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Conseguentemente:

a) all’articolo 24, comma 1, dopo ilprimo periodo aggiungere il seguente: ″Alfine di provvedere ai maggiori oneri deri-vanti dalle disposizioni di cui all’articolo8-bis, i limiti d’impegno finanziario di cuial precedente periodo, si intendono incre-mentati dai maggiori introiti derivantidalle disposizioni di cui al medesimo ar-ticolo 8-bis, commi da 5 a 13.;

b) all’articolo 24, comma 3, sonoapportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: « 7, comma 7 » e « 11 »sono soppresse, mentre le parole: « 10,commi 3 e » sono sostituite dalle parole:« 10, comma 5 »;

2) alla lettera a), le parole: « 1.000milioni » sono sostituite dalie seguenti:« 470 milioni » e le parole: « 3.000 » sonosostituite dalle seguenti: « 2.383,863 ».

8. 0. 1004. Pannarale, Scotto, GiancarloGiordano, Airaudo, Placido, Nicchi, Du-ranti, Costantino.

Dopo l’articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

(Salvaguardia previdenziale del personaledella scuola che abbia maturato i requisitientro l’anno scolastico 2011/2012, ai sensidell’articolo 59, comma 9, della legge 27dicembre 1997, n. 449, e successive modi-

ficazioni).

1. All’alinea del comma 14 dell’articolo24 del decreto-legge 6 dicembre 2011,n. 201, convertito, con modificazioni, dallalegge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo leparole: « ad applicarsi » sono inserite leseguenti: « al personale della scuola cheabbia maturato i requisiti entro l’annoscolastico 2011/2012, ai sensi dell’articolo59, comma 9, della legge 27 dicembre1997, n. 449, e successive modificazioni ».

2. Il beneficio di cui al comma 1 èriconosciuto, con decorrenza dalla datadel 1o settembre 2015, nel limite massimodi 3.000 soggetti e nei limiti dell’autoriz-

zazione di spesa di cui al comma 3.L’INPS provvede al monitoraggio delle do-mande presentate, secondo modalità tele-matiche, definendo un elenco numericodelle stesse basato su un criterio progres-sivo risultante dalla somma dell’età ana-grafica e dell’anzianità contributiva van-tate dai singoli richiedenti alla data del 31dicembre 2012. Qualora dal monitoraggiorisulti il raggiungimento del limite nume-rico, non prende in esame ulteriori do-mande di pensionamento finalizzate adusufruire dei benefici previsti dalla dispo-sizione di cui al medesimo comma 1. Peri lavoratori che accedono al beneficio dicui al comma 1, il trattamento di finerapporto, comunque denominato, è corri-sposto al momento in cui il soggettoavrebbe maturato il diritto alla correspon-sione dello stesso secondo le disposizionidi cui all’articolo 24 del decreto-legge 6dicembre 2011, n. 201, convertito, conmodificazioni, dalla legge 22 dicembre2011, n. 214, e sulla base di quanto sta-bilito dall’articolo 1, comma 22, del de-creto- legge 13 agosto 2011, n. 138, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 14settembre 2011, n. 148, nonché secondo lemodalità previste a legislazione vigente.

3. Per l’attuazione del presente articoloè autorizzata la spesa di 35 milioni di europer l’anno 2016, di 105 milioni di euro perl’anno 2017, di 101 milioni di euro perl’anno 2018, di 94 milioni di euro perl’anno 2019 e di 81 milioni di euro perl’anno 2020. Ai relativi oneri si provvedemediante corrispondente riduzione linearedelle dotazioni finanziarie di parte cor-rente, iscritte a legislazione vigente intermini di competenza e di cassa, nell’am-bito delle spese rimodulabili di cui all’ar-ticolo 21, comma 5, lettera b), della legge31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni dispesa di ciascun Ministero, ad eccezione diquelle relative a diritti sociali, politichesociali e della famiglia, politiche per illavoro, tutela della salute e dell’ambiente.

8. 0. 1005. Pannarale, Giancarlo Gior-dano, Marcon, Melilla, Airaudo, Pla-cido.

Martedì 5 maggio 2015 — 197 — Commissione VII

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Dopo l’articolo 8 aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

(Inserimento nelle graduatorie ad esauri-mento dei docenti in possesso di diploma

magistrale).

1. I docenti in possesso di diplomamagistrale conseguito entro il 2002 sonoinseriti nelle Graduatorie a Esaurimento.

8. 0.1002. Baldassarre, Artini, Barbanti,Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Ro-stellato, Segoni, Turco.

Dopo l’articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

(Procedura concorsuale per l’assunzione atempo indeterminato di personale docente

ed educativo).

1. A decorrere dal concorso pubblicoper titoli ed esami di cui al comma 4,possono accedere alle procedure concor-suali per l’assunzione a tempo indetermi-nato di personale docente per le istituzioniscolastiche ed educative statali, esclusiva-mente i candidati in possesso del titolo diabilitazione all’insegnamento per la classedi concorso o la tipologia di posto per cuiconcorrono. Per il personale educativo eper gli insegnanti tecnico pratici conti-nuano ad applicarsi le specifiche disposi-zioni vigenti per l’accesso alle procedureconcorsuali.

2. Per la partecipazione ai concorsipubblici per titoli ed esami di cui all’ar-ticolo 400 del decreto legislativo 16 aprile1994, n. 297, come modificato dalla pre-sente legge, è dovuto un diritto di segre-teria il cui ammontare è stabilito neirelativi bandi di concorso. I versamentieffettuati per i diritti di segreteria sonoriassegnati alla missione dell’istruzionescolastica con particolare riferimento allosvolgimento della procedura concorsuale.

3. Al decreto legislativo 16 aprile 1994,n. 297, sono apportate le seguenti modi-ficazioni:

a) il primo periodo del comma 01dell’articolo 400, è sostituito dal seguente:« I concorsi per titoli ed esami sono ban-diti su base regionale, con cadenza trien-nale, per tutti i posti vacanti e disponibilio che si rendono tali nel triennio. Lerelative graduatorie hanno validità trien-nale a decorrere dall’anno scolastico suc-cessivo a quello di approvazione dellestesse e decadono, inderogabilmente, conla pubblicazione delle graduatorie del con-corso successivo e comunque alla scadenzadel predetto triennio. Il numero degliidonei non vincitori non può essere supe-riore al 10 percento del numero dei postibanditi »;

b) al secondo periodo del comma 01dell’articolo 400, dopo le parole « di un’ef-fettiva » sono aggiunte le seguenti parole:« vacanza e »;

c) al secondo periodo del comma 02dell’articolo 400, le parole « in ragionedell’esiguo numero di candidati » sono so-stituite dalle seguenti: « in ragione dell’esi-guo numero dei posti conferibili »;

d) all’ultimo periodo del comma 02dell’articolo 400, la parola « disponibili » èsostituita dalle seguenti parole: « messi aconcorso »;

e) al comma 1 dell’articolo 400 leparole « e per le scuole e per le classi diconcorso per le quali sia prescritto, deltitolo di abilitazione all’insegnamento, ovegià posseduto », sono soppresse;

f) al comma 19 dell’articolo 400, leparole « eventualmente disponibili » sonosostituite dalle seguenti: « messi a con-corso »;

g) al comma 21, dell’articolo 400, leparole « in ruolo » sono soppresse;

h) a decorrere dall’anno scolastico2016/2017, al comma 1 dell’articolo 399, leparole « per il 50 per cento dei posti a tal

Martedì 5 maggio 2015 — 198 — Commissione VII

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fine annualmente assegnabili » sono sosti-tuite dalle seguenti: « per il 70 per centodei posti a tal fine annualmente conferi-bili », e le parole « per il restante 50 percento », sono sostituite dalle seguenti: « peril restante 30 per cento »;

4. Il Ministero dell’istruzione, dell’uni-versità e della ricerca, ferma restando laprocedura autorizzatoria, bandisce, entroil 1o ottobre 2015, il concorso per titoli edesami per l’assunzione a tempo indeter-minato di personale docente per le istitu-zioni scolastiche ed educative statali aisensi dell’articolo 400 del decreto legisla-tivo 16 aprile 1994, n. 297, come modifi-cato dalla presente legge, per la coperturadi tutti i posti vacanti e disponibili o chesi rendono tali nel triennio 2016-2019nell’organico dell’autonomia. Limitata-mente al predetto bando è valorizzato, intermini di maggior punteggio, il titolo diabilitazione all’insegnamento conseguitosia a seguito di procedure selettive pub-bliche per titoli ed esami che attraverso ilconseguimento di specifica laurea magi-strale o specialistica.

8. 0.1000. Ascani, Malpezzi, D’Ottavio,Coccia, Rocchi, Narduolo, Andrea Ro-mano, Rossi, Crimi, Ghizzoni.

Dopo l’articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

(Procedura concorsuale per l’assunzione atempo indeterminato di personale docente

ed educativo).

1. A decorrere dal concorso pubblicoper titoli ed esami di cui al comma 4,possono accedere alle procedure concor-suali per l’assunzione a tempo indetermi-nato di personale docente per le istituzioniscolastiche ed educative statali, esclusiva-mente i candidati in possesso del titolo diabilitazione all’insegnamento per la classedi concorso o la tipologia di posto per cuiconcorrono. Per il personale educativo eper gli insegnanti tecnico pratici conti-nuano ad applicarsi le specifiche disposi-

zioni vigenti per l’accesso alle procedureconcorsuali.

2. Per la partecipazione ai concorsipubblici per titoli ed esami di cui all’ar-ticolo 400 del decreto legislativo 16 aprile1994, n. 297, come modificato dalla pre-sente legge, è dovuto un diritto di segre-teria il cui ammontare è stabilito neirelativi bandi di concorso. I versamentieffettuati per i diritti di segreteria sonoriassegnati alla missione dell’istruzionescolastica con particolare riferimento allosvolgimento della procedura concorsuale.

3. Al decreto legislativo 16 aprile 1994,n. 297, sono apportate le seguenti modi-ficazioni:

a) il primo periodo del comma 01dell’articolo 400, è sostituito dal seguente:« I concorsi per titoli ed esami sono ban-diti su base regionale, con cadenza trien-nale, per tutti i posti vacanti e disponibilio che sì rendono tali nel triennio. Lerelative graduatorie hanno validità trien-nale a decorrere dall’anno scolastico suc-cessivo a quello di approvazione dellestesse e decadono, inderogabilmente, conla pubblicazione delle graduatorie del con-corso successivo e comunque alla scadenzadel predetto biennio. Il numero degli ido-nei non vincitori non può essere superioreal 10 percento del numero dei posti ban-diti »;

b) al secondo periodo del comma 01dell’articolo 400, dopo le parole « di un’ef-fettiva » sono aggiunte le seguenti parole:« vacanza e »;

c) al secondo periodo del comma 02dell’articolo 400, le parole « in ragionedell’esiguo numero di candidati » sono so-stituite dalle seguenti: « in ragione dell’esi-guo numero dei posti conferibili » ;

d) all’ultimo periodo del comma 02dell’articolo 400, la parola « disponibili » èsostituita dalle seguenti parole: « messi aconcorso »;

e) al comma 1 dell’articolo 400 leparole « e per le scuole e per le classi diconcorso per le quali sia prescritto, deltitolo di abilitazione all’insegnamento, ovegià posseduto » sono soppresse;

Martedì 5 maggio 2015 — 199 — Commissione VII

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f) al comma 19 dell’articolo 400, leparole « eventualmente disponibili » sonosostituite dalle seguenti: « messi a con-corso »;

g) al comma 21, dell ’articolo 400, leparole « in ruolo » sono soppresse;

h) a decorrere dall’anno scolastico2016/2017, al comma 1 dell’articolo 399, leparole « per il 50 per cento dei posti a talfine annualmente assegnabili » sono sosti-tuite dalle seguenti: « per il 70 per centodei posti a tal fine annualmente conferi-bili », e le parole « per il restante 50 percento » sono sostituite dalle seguenti: « peril restante 30 per cento »;

4. Il Ministero dell’istruzione, dell’uni-versità e della ricerca, ferma restando laprocedura autorizzatola, bandisce, entro il1o ottobre 2015, il concorso per titoli edesami per l’assunzione a tempo indeter-minato di personale docente per le istitu-zioni scolastiche ed educative statali aisensi dell’articolo 400 del decreto legisla-tivo 16 aprile 1994, n. 297, come modifi-cato dalla presente legge, per la coperturadi tutti i posti vacanti e disponibili o chesi rendono tali nel triennio 2016-2019nell’organico dell’autonomia. Ferma re-stando l’applicazione di quanto previstodal precedente comma 1, limitatamente alpredetto bando una quota dei posti, fino al40 per cento, è riservata agli abilitati cheabbiano prestato servizio a tempo deter-minato per una durata complessiva supe-riore a 36 mesi, anche non continuativi,nelle istituzioni scolastiche ed educativestatali di ogni ordine e grado di istruzione.

8. 0.1001. Malpezzi, Carocci, Pes, Bla-žina, Bossa, Malisani, Manzi, Rampi,Sgambato, Ventricelli, Piazzoni, Giu-liani.

Dopo l’articolo 8, inserire il seguente:

ART. 8-bis.

(Trasformazione contratti personale Ausi-liare Tecnico amministrativo).

1. In attuazione dell’articolo 1, comma7, lettere a) e b), decreto-legge n. 184/

2015, si procede alla trasformazione deicontratti (Co.co.co., Co.co.pro.) del perso-nale ATA amministrativo, vigenti alla datadi entrata in vigore della presente leggecon il Ministero della pubblica istruzione,in rapporti di lavoro dipendente a tempoindeterminato con la conseguente stabiliz-zazione nei ruoli, nei limiti dei postiall’uopo accantonati.

2. Agli oneri derivanti dalla presentenorma si provvede mediante corrispon-dente e stabile riduzione degli stanzia-menti iscritti sui fondi denominati « Fondoper il funzionamento delle istituzioni sco-lastiche » di cui all’articolo 1, comma 601,della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

8. 0. 1. Ribaudo, Culotta, Censore, Mo-scatt.

Dopo l’articolo 8, inserire il seguente:

ART. 8-bis.

Sono inclusi, al piano straordinario diassunzione di cui all’articolo 8, quantiprestano la loro attività nella forma dellacollaborazione coordinata e continuativa ele cooperative formate dagli ex lavoratorisocialmente utili.

8. 0. 2. Albanella.

Dopo l’articolo 8, inserire il seguente:

ART. 8-bis.

1. Resta valida l’abilitazione all’inse-gnamento conseguita dai docenti che sonostati ammessi con riserva ai corsi specialiper il conseguimento dell’abilitazione oidoneità all’insegnamento indetti dal Mi-nistero dell’istruzione, dell’università edella ricerca, con decreto 18 novembre2005, n. 85, ai sensi del decreto-legge 7aprile 2004, n.97, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143,che abbiano maturato il requisito di ser-vizio di 360 giorni, reso in qualunque

Martedì 5 maggio 2015 — 200 — Commissione VII

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ordine e grado di scuola, entro la data disvolgimento della prova finale dei suddetticorsi speciali.

8. 0. 3. Iacono.

Dopo l’articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

(Piano straordinario di assunzioni di edu-catori e pedagogisti).

1. A partire dall’anno scolastico2015/16 il Ministro dell’istruzione, del-l’università e della ricerca, nell’ambitodella determinazione dell’organico da ef-fettuarsi secondo quanto stabilito comestabilito dal comma 2 dell’articolo 6, ga-rantisce che tutte le istituzioni scolastichedel sistema nazionale d’istruzione, di ogniordine e grado, abbiano nel proprio or-ganico di diritto almeno un educatore. Perl’anno scolastico 2015/16 sono assunti, neiruoli di educatore:

a) i candidati inseriti a pieno titolonelle graduatorie di merito dell’ultimoconcorso pubblico per titoli ed esami ban-dito per le classi di concorso PPPP e L030;

b) gli iscritti a pieno titolo, alla datadi scadenza prevista per la presentazionedelle domande di cui al comma 3, nellegraduatorie ad esaurimento del personaledocente di cui all’articolo 1, comma 605,lettera c), della legge 27 dicembre 2006,n. 296, e successive modificazioni;

c) i soggetti in possesso dell’abilita-zione per le classi di concorso del perso-nale educativo (PPPP) e L030.

2. A partire dall’anno scolastico2016/17 il Ministro dell’istruzione, del-l’università e della ricerca, nell’ambitodella determinazione dell’organico, da ef-fettuarsi secondo quanto stabilito dalcomma 2 dell’articolo 6, garantisce chetutte le istituzioni scolastiche del sistemanazionale d’istruzione, di ogni ordine egrado, abbiano nel proprio organico didiritto almeno un pedagogista. A tal fine il

Ministro dell’istruzione, dell’università edella ricerca, entro 90 giorni dall’appro-vazione della presente legge, bandisce unconcorso per titoli ed esami aperto a tutticoloro clic siano in possesso del diplomadi laurea nelle classi di laurea magistraleLM 50 programmazione e gestione deiservizi educativi, LM 57 scienze dell’edu-cazione degli adulti e della formazionecontinua o LM 85 scienze pedagogicheovvero siano in possesso dell’abilitazioneper la classe di concorso L030.

8. 07. Brescia, Marzana, Chimienti,Vacca, Simone Valente, Luigi Gallo,D’Uva, Di Benedetto.

Dopo l’articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

Al fine di garantire un maggior sup-porto all’attività didattica attraverso unpotenziamento della funzionalità organiz-zativa all’interno delle singole istituzioniscolastiche e al fine di rendere effettival’autonomia scolastica, per l’anno scola-stico 2015/2016 iL Ministero dell’istru-zione, dell’università e della ricerca attuaun piano straordinario di assunzioni atempo indeterminato per la copertura ditutti i posti vacanti e disponibili di per-sonale amministrativo, tecnico e ausiliario(ATA) in possesso dei seguenti requisiti:

a) maturazione delle 36 mensilità diservizio, anche non continuative, svoltepresso istituzioni scolastiche statali di ogniordine e grado;

b) inserimento nelle graduatorie pro-vinciali permanenti per le assunzioni atempo indeterminato ovvero negli elenchiprovinciali ad esaurimento, ovvero nellegraduatorie provinciali ad esaurimento perle supplenze annuali o fino al terminedelle lezioni, ovvero nelle graduatorie dicircolo e d’istituto. ».

8. 08. Chimienti, Vacca, Marzana, LuigiGallo, Brescia, Simone Valente, Di Be-nedetto.

Martedì 5 maggio 2015 — 201 — Commissione VII

Page 208: VIICOMMISSIONEPERMANENTE - Cameradocumenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/...2015/05/05  · allegato 2 pubblicato in un fascicolo a parte) e le proposte emendative presentate

Dopo l’articolo 8 aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

(Piano straordinario di assunzione di do-centi di sostegno)

1. A partire dall’anno scolastico2015/16 l’organico dei posti di sostegno,determinato sulla base dei posti comples-sivamente attivati nell’anno scolastico2015/2016, è incrementato fino a coprire ilrapporto di un docente di sostegno ognidue alunni con disabilità, ferma restandola possibilità di istituire posti in deroga aisensi dell’articolo 35 comma 7 della legge27 dicembre 2002 n. 289, e dell’articolo 19comma 11 del decreto legge 6 luglio 2011,n. 98 convertito con modificazioni dallalegge 15 luglio 2011, n. 111. Per l’annoscolastico 2015/16 sono assunti, nei ruolidi educatore:

a) i candidati inseriti a pieno titolonelle graduatorie di merito dell’ultimoconcorso pubblico per titoli ed esami;

b) gli iscritti a pieno titolo, alla datadi scadenza prevista per la presentazionedelle domande di cui al comma 3, nellegraduatorie ad esaurimento del personaledocente di cui all’articolo 1, comma 605,lettera c), della legge 27 dicembre 2006,n. 296, e successive modificazioni;

c) i soggetti in possesso dell’abilita-zione per il sostegno.

Conseguentemente, all’articolo 24, dopoil comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. I regimi di esenzione, esclusionee favore fiscale, di cui all’allegato c-bis aldecreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 15 lu-glio 2011, n. 11, sono ridotti, con l’esclu-sione delle disposizioni a tutela dei redditidi lavoro dipendente e autonomo, deiredditi di pensione, della famiglia, dellasalute, delle persone economicamente osocialmente svantaggiate, del patrimonioartistico e culturale, della ricerca e del-l’ambiente, in misura tale da determinarerisparmi per una somma complessiva non

inferiore a 500 milioni di euro a decorreredall’anno 2015. Con uno o più regolamentidel Ministro dell’economia e delle finanze,da emanare ai sensi dell’articolo 17,comma 3, della legge 23 agosto 1988,n. 400, sono stabilite le modalità tecnicheper l’attuazione del presente comma conriferimento ai singoli regimi interessati.

A decorrere dall’anno 2015, le maggiorientrate derivanti dall’attuazione delle di-sposizioni di cui al presente disposizione,accertate annualmente con decreto delMinistero dell’economia e delle finanze,sono riassegnate al fondo di cui all’articolo1, comma 235, della legge 24 dicembre2012, n. 228, per essere destinate allefinalità di cui al presente articolo.

Qualora, in ragione delle deroghe in-trodotte al sistema previdenziale di cuiall’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre2011, n. 201, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 22 dicembre 2011,n. 214, e successive modificazioni, risulti ilraggiungimento del limite delle risorse peresse stanziate dalla presente e da altreleggi, per soddisfare le ulteriori domanderelative ai soggetti inclusi tra i beneficiaridelle deroghe si procede a riduzioni ulte-riori dei regimi di esenzione, ad esclusionee favore fiscale a tutela dei redditi dilavoro dipendente e autonomo, dei redditidi pensione, della famiglia, della salute,delle persone economicamente o social-mente svantaggiate, del patrimonio arti-stico e culturale, della ricerca e dell’am-biente.

3-ter. Dalla data di entrata in vigore deiregolamenti di cui al comma 3-quater,sono abrogate le disposizioni che determi-nano trasferimenti a imprese, di partecorrente o in conto capitale, non giustifi-cati da una situazione di fallimento dimercato.

3-quater. Il Governo provvede a ema-nare, entro il 30 dicembre 2015, uno o piùregolamenti, ai sensi dell’articolo 17,comma 2, della legge 23 agosto 1988,n. 400, e successive modificazioni, per in-dividuare le disposizioni di legge e rego-lamentari che sono abrogate ai sensi del

Martedì 5 maggio 2015 — 202 — Commissione VII

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comma 3-ter. I regolamenti determinanorisparmi pari a 1,5 miliardi a decorreredal 2016.

3-quater. Sono escluse dall’abrogazionedisposta ai sensi del comma 3-ter le di-sposizioni che prevedono incentivi:

a) finanziabili con fondi europei;

b) diretti a compensare l’adempi-mento di obblighi di servizio pubblico, conparticolare riferimento, ai settori del-l’istruzione e della ricerca, della sanità,dell’assistenza sociale e dei trasporti, nelrispetto dei criteri stabiliti dal diritto del-l’Unione europea.

3-quinquies. Possono essere altresìescluse all’abrogazione disposta ai sensidel comma 3-ter le disposizioni che pre-vedono incentivi destinati a:

a) promuovere la realizzazione diimportanti progetti di comune interesseeuropeo;

b) promuovere la cultura nonché laconservazione e la valorizzazione del pa-trimonio artistico, paesaggistico o ambien-tale.

3-sexies. Ai fini dell’individuazione delledisposizioni da abrogare ai sensi delcomma 3-ter e degli incentivi da ammet-tere ai sensi dei commi 3-quater e 3-quin-quies, il Governo si avvale del parere di unapposito comitato tecnico, che procede averificare la loro necessità e idoneità incaso di una situazione di fallimento dimercato. Il comitato è istituito e discipli-nato con decreto del Presidente del Con-siglio dei ministri.

8. 05. Marzana, Brescia, Chimienti,Vacca, Simone Valente, Luigi Gallo,D’Uva, Di Benedetto.

Dopo l’articolo 8 aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

(Piano straordinario di assunzioni dei do-centi di educazione fisica).

1. A partire dall’anno scolastico2015/16 il Ministro dell’istruzione, del-

l’università e della ricerca, nell’ambitodella determinazione dell’organico da ef-fettuarsi secondo quanto stabilito dall’ar-ticolo 6, comma 2, garantisce la presenzanegli organici di diritto delle scuole pri-marie di docenti di educazione fisica. A talfine sono assunti:

a) i candidati inseriti a pieno titolonelle graduatorie di merito dell’ultimoconcorso pubblico per titoli ed esami ban-dito per la classe di concorso A029 e A030;

b) gli iscritti a pieno titolo, alla datadi scadenza prevista per la presentazionedelle domande di cui al comma 3, nellegraduatorie ad esaurimento del personaledocente di cui all’articolo 1, comma 605,lettera c), della legge 27 dicembre 2006,n. 296, e successive modificazioni;

c) i soggetti in possesso dell’abilita-zione per le classi di concorso A029 eA030 ».

8. 06. Simone Valente, Vacca, Marzana,Luigi Gallo, Brescia, Chimienti, Di Be-nedetto.

Dopo l’articolo 8 aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

(Disposizioni per il ricambio generazionalenel comparto scuola).

1. Ai fini del Piano straordinario diassunzioni di cui all’articolo 8 e per fa-vorire il ricambio generazionale nel com-parto scuola, all’alinea del comma 14dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicem-bre 2011, n. 201, convertito, con modifi-cazioni dalla legge 22 dicembre 201 1n. 214, dopo le parole: « ad applicarsi »sono inserite le seguenti: « al personaledella scuola che abbia maturato i requisitientro l’anno scolastico 2011/2012, ai sensidell’articolo 449, comma 9, della legge 27dicembre 1997, n. 59 e successive modifi-cazioni, ».

Martedì 5 maggio 2015 — 203 — Commissione VII

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2. Il beneficio di cui al comma i èriconosciuto, con decorrenza dalla datadel 1o settembre 2015, nel limite massimodi 2.000 soggetti e nei limiti dell’autoriz-zazione di spesa di cui al comma 4.L’INPS prende in esame le domande dipensionamento, inoltrate secondo moda-lità telematiche, in deroga alla normativavigente, entro quindici giorni dalla data dientrata in vigore della legge di conversionedel presente decreto, dai lavoratori di cuial comma i che intendono avvalersi deirequisiti di accesso e del regime delledecorrenze vigenti prima della data dientrata in vigore del decreto-legge 6 di-cembre 2011, n. 201, convertito, con mo-dificazioni dalla legge 22 dicembre 2011n. 214. L’INPS provvede al monitoraggiodelle domande presentate, definendo unelenco numerico delle stesse basato, ai finidi cui all’ultimo periodo del presentecomma e del relativo ordine di priorità, suun criterio progressivo risultante dallasomma dell’età anagrafica e dell’anzianitàcontributiva vantate dai singoli richiedentialla data del 31 dicembre 2012. Qualoradal monitoraggio risulti il raggiungimentodel limite numerico delle domande dipensione determinato ai sensi del primoperiodo del presente comma, l’INPS nonprende in esame ulteriori domande dipensionamento finalizzate ad usufruire deibenefici previsti dalla disposizione di cuial medesimo comma 1.

3. Per i lavoratori che accedono albeneficio di cui al comma 1, il trattamentodi fine rapporto, comunque denominato, ècorrisposto al momento in cui il soggettoavrebbe maturato il diritto alla correspon-sione dello stesso secondo le disposizionidi cui all’articolo 24 del decreto-legge 6dicembre 2011, n. 201 , convertito, conmodificazioni, dalla legge 22 dicembre2011, n. 214, e sulla base di quanto sta-bilito dall’articolo 1, comma 22, del de-creto-legge 13 agosto 2011 n. 138, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 14 set-tembre 2011, n. 148, nonché secondo lemodalità previste a legislazione vigente.

4. Per l’attuazione del presente articoloè autorizzata la spesa di 12 milioni di europer l’anno 2015, di 36 milioni di euro per

l’anno 20 1 6, di 3 5 milioni di euro perl’anno 2017, di 32 milioni di euro perl’anno 2018 e di 28 milioni di euro perl’anno 2019. Al relativo onere si provvedeai sensi del comma 5.

Conseguentemente, all’articolo 24,

al comma 1, sostituire le parole: 544,18 milioni nell’anno 2015, 1 .853,35 mi-lioni nell’anno 2016, 1.865,70 milioni nel-l’anno 2017, 1.909,60 milioni nell’anno2018, 1.951,20 milioni nell’anno 2019, conle seguenti: 556,1 8 milioni nell’anno 2015,1.889,35 milioni nell’anno 2016, 1.900,70milioni nell’anno 2017, 1.941,60 milioninell’anno 2018, 1.979,20 milioni nell’anno2019;

al comma 3, dopo la lettera c), ag-giungere la seguente:

c-bis) quanto a 12.000.000 euro perl’anno 2015, a 36.000.000 euro per l’anno2016, a 35.000.000 euro per l’anno 2017, a32.000.000 euro per l’anno 2018, a28.000.000 euro per l’anno 2019, mediantecorrispondente incremento degli importidi cui all’articolo 1, commi 427, primoperiodo, e 428, primo periodo, della legge27 dicembre 2013, n. 147, a valere sullemedesime tipologie di spesa. Con decretodel Ministro dell’economia e delle finanze,da adottare entro trenta giorni dalla datadi entrata in vigore della presente legge,sono apportate le occorrenti variazioni dibilancio.

8. 09. Ghizzoni, Bossa, Fassina.

Dopo l’articolo 8 aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

(Piano straordinario di mobilità e nuoveregole sulla mobilità).

1. Al Fine di favorire la continuitàdidattica, di trovare una collocazione ot-timale ai docenti soprannumerari ed at-tenuare il fenomeno dei docenti titolari insedi lontane dai luoghi di residenza, inconformità alla vigente legislazione nazio-

Martedì 5 maggio 2015 — 204 — Commissione VII

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nale ed europea, i posti di cui al comma1 dell’articolo 8, così come dettagliati al-l’articolo 8 della relazione tecnica, primadi essere utilizzati per il piano assunzio-nale straordinario, devono essere resi di-sponibili per soddisfare le domande dimobilità di tutti i docenti già in ruolo dopoaver accantonato, nelle rispettive regioni, iposti necessari all’assunzione dei soggettidi cui all’articolo 8 comma 1 lettera a), edun pari numero di posti da destinareall’assunzione dei soggetti di cui all’arti-colo 8 comma 1 lettera b). Di detto ac-cantonamento non si tiene conto per imovimenti all’interno di ciascuna regione.

2. Dalla data di entrata in vigore dellapresente legge, non si potrà procedere anuove assunzioni su posti sui quali nonsiano state prima esperite le procedure dimobilità, nelle quali dovrà essere comun-que destinato non meno del 50 per centodelle disponibilità alla mobilità territo-riale.

3. Alle precedenze eventualmente pre-viste dai contratti collettivi sulla mobilità,non potrà essere destinato oltre il 75 percento dei posti disponibili annualmente inciascun tipo di mobilità.

4. L’articolo 15 comma 10 bis deldecreto-legge 12 settembre 2013, n. 104,convertito con modificazioni alla legge 8novembre 2013, n. 128, è soppresso.

5. Dalla data di entrata in vigore dellapresente legge, sono nulle le disposizioni inmateria di mobilità territoriale in contra-sto con il presente articolo.

8. 012. De Girolamo.

Dopo l’articolo 8, inserire il seguente:

ART. 8-bis.

1. Al fine di garantire un maggiorsupporto all’attività didattica attraverso unpotenziamento della funzionalità organiz-zativa all’interno delle singole istituzioniscolastiche e al fine di rendere effettival’autonomia scolastica, per l’anno scola-stico 2015/2016 il Ministero dell’istruzione,dell’università e della ricerca attua un

piano straordinario di assunzioni a tempoindeterminato per la copertura di tutti iposti vacanti e disponibili di personaleamministrativo, tecnico e ausiliario (ATA)in possesso dei seguenti requisiti:

a) maturazione delle 36 mensilità diservizio, anche non continuative, svoltepresso istituzioni scolastiche statali di ogniordine e grado;

b) inserimento nelle graduatorie pro-vinciali permanenti per le assunzioni atempo indeterminato ovvero negli elenchiprovinciali ad esaurimento, ovvero nellegraduatorie provinciali ad esaurimento perle supplenze annuali o fino al terminedelle lezioni, ovvero nelle graduatorie dicircolo e d’istituto.

Conseguentemente dopo il comma 3 del-l’articolo 24, aggiungere i seguenti:

3-bis. I regimi di esenzione, esclusionee favore fiscale, di cui all’allegato c-bis aldecreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 15 lu-glio 2011, n. 111, sono ridotti, con l’esclu-sione delle disposizioni a tutela dei redditidi lavoro dipendente e autonomo, deiredditi di pensione, della famiglia, dellasalute, delle persone economicamente osocialmente svantaggiate, del patrimonioartistico e culturale, della ricerca e del-l’ambiente, in misura tale da determinarerisparmi per una somma complessiva noninferiore a 90 milioni di euro a decorreredall’anno 2015. Con uno o più regolamentidel Ministro dell’economia e delle finanze,da emanare ai sensi dell’articolo 17,comma 3, della legge 23 agosto 1988,n. 400, sono stabilite le modalità tecnicheper l’attuazione del presente comma conriferimento ai singoli regimi interessati.

A decorrere dall’anno 2015, le maggiorientrate derivanti dall’attuazione delle di-sposizioni di cui al presente disposizione,accertate annualmente con decreto delMinistero dell’economia e delle finanze,sono riassegnate al fondo di cui all’articolo1, comma 235, della legge 24 dicembre2012, n. 228, per essere destinate allefinalità di cui al presente articolo.

Martedì 5 maggio 2015 — 205 — Commissione VII

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Qualora, in ragione delle deroghe in-trodotte al sistema previdenziale di cuiall’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre2011, n. 201, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 22 dicembre 2011,n. 214, e successive modificazioni, risulti ilraggiungimento del limite delle risorse peresse stanziate dalla presente e da altreleggi, per soddisfare le ulteriori domanderelative ai soggetti inclusi tra i beneficiaridelle deroghe si procede a riduzioni ulte-riori dei regimi di esenzione, ad esclusionee favore fiscale a tutela dei redditi dilavoro dipendente e autonomo, dei redditidi pensione, della famiglia, della salute,delle persone economicamente o social-mente svantaggiate, del patrimonio arti-stico e culturale, della ricerca e dell’am-biente.

3-ter. Dalla data di entrata in vigore deiregolamenti di cui al comma 3-quater,sono abrogate le disposizioni che determi-nano trasferimenti a imprese, di partecorrente o in conto capitale, non giustifi-cati da una situazione di fallimento dimercato.

3-quater. Il Governo provvede a ema-nare, entro il 30 dicembre 2015, uno o piùregolamenti, ai sensi dell’articolo 17,comma 2, della legge 23 agosto 1988,n. 400, e successive modificazioni, per in-dividuare le disposizioni di legge e rego-lamentari che sono abrogate ai sensi delcomma 3-bis. I regolamenti determinanorisparmi pari a 270 milioni di euro adecorrere dal 2016.

3-quinquies. Sono escluse dall’abroga-zione disposta ai sensi del comma 3-quaterle disposizioni che prevedono incentivi:

a) finanziabili con fondi europei;

b) diretti a compensare l’adempi-mento di obblighi di servizio pubblico, conparticolare riferimento, ai settori del-l’istruzione e della ricerca, della sanità,dell’assistenza sociale e dei trasporti, nelrispetto dei criteri stabiliti dal diritto del-l’Unione europea.

3-sexies. Possono essere altresì escluseall’abrogazione disposta ai sensi del

comma 3-quater le disposizioni che pre-vedono incentivi destinati a:

a) promuovere la realizzazione diimportanti progetti di comune interesseeuropeo;

b) promuovere la cultura nonché laconservazione e la valorizzazione del pa-trimonio artistico, paesaggistico o ambien-tale.

3-sexies. Ai fini dell’individuazione delledisposizioni da abrogare ai sensi delcomma 3-ter e degli incentivi da ammet-tere ai sensi dei commi 3-quinquies e3-sexies, il Governo si avvale del parere diun apposito comitato tecnico, che procedea verificare la loro necessità e idoneità incaso di una situazione di fallimento dimercato. Il comitato è istituito e discipli-nato con decreto del Presidente del Con-siglio dei ministri.

8. 0. 1006. Chimienti, Vacca, Marzana,Luigi Gallo, Brescia, D’Uva, SimoneValente, Di Benedetto.

Dopo l’articolo 8 aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. La validità delle graduatorie di me-rito del concorso di cui all’articolo 5,comma 1 della legge 18 luglio 2003,n. 186, già espletato in applicazione deldecreto del direttore generale per il per-sonale della scuola – Dipartimento perl’istruzione del Ministero dell’istruzione,dell’università e della ricerca del 2 feb-braio 2004, di cui all’avviso pubblicatonella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale,n. 10 del 6 febbraio 2004, è prorogata finoal 31 agosto 2017. Le suddette graduatoriesono utilizzate, con riferimento ad ognianno scolastico, nella misura del cin-quanta per cento dei posti vacanti e di-sponibili nelle dotazioni organiche previstedi cui al comma 6 del presente articolo,per l’assunzione a tempo indeterminatodel personale docente di cui all’articolo 1della stessa legge. Qualora le graduatorie

Martedì 5 maggio 2015 — 206 — Commissione VII

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di cui al presente comma siano esauriteprima del 31 agosto 2017, i posti ai finidelle assunzioni a tempo indeterminatosono interamente assegnati alla proceduraconcorsuale prevista dall’articolo 3 dellalegge n. 186 del 2003. L’articolo 8, comma10 della presente legge si applica allegraduatorie di cui ai precedenti periodi apartire dal 10 settembre 2018.

2. Tra i titoli previsti dalla procedura dicui all’articolo 3 della predetta legge 186/2003 si intende anche il servizio prestatonell’insegnamento della religione cattolica,svolto con il titolo di qualificazione pro-fessionale così come previsto dal Decretodel Presidente della Repubblica n. 175/2012.

3. La percentuale dell’organico dei postiper l’insegnamento della religione catto-lica, stabilito dall’articolo 2 della legge186/2003, è rideterminata negli anni sco-lastici 2015/2016, 2016/2017 rispettiva-mente nella misura pari all’ottanta percento e al novanta per cento; a decorreredall’anno scolastico 2017/2018 è pari alcento per cento.

4. Ai fini dell’inquadramento nei ruolidel personale docente di cui ai precedenticommi si applicano le disposizioni di cuiall’articolo 1-ter della legge n. 27 del 3febbraio 2006.

8. 013. Moscatt.

Dopo l’articolo 8 aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

I posti rimasti vacanti e disponibili dopol’esaurimento delle Graduatorie ad Esau-rimento e delle nomine ai vincitori diconcorso, saranno assegnati 50 per centoai docenti inseriti nelle graduatorie di 2o

fascia d’lstituto e 50 per cento agli idoneidel concorso indetto con D.D.G. n. 82/2012.

8. 010. Amoddio.

Dopo l’articolo 8 aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

(Inserimento nelle graduatorie ad esauri-mento dei docenti in possesso di diploma

magistrale).

1. I docenti in possesso di diplomamagistrale conseguito entro il 2002 sonoinseriti nelle Graduatorie a Esaurimento.

8. 011. Baldassarre, Artini, Barbanti, Be-chis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Rostel-lato, Segoni, Turco.

ART. 9.

Sopprimerlo.

*9. 7. Vacca.

Sopprimerlo.

*9. 35. Fioroni.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 9.

(Periodo di formazione e di prova delpersonale docente ed educativo).

1. In attesa di una nuova disciplinasulla formazione e il reclutamento per laprova ed il periodo di formazione conti-nuano ad applicarsi le disposizioni di cuiagli articoli 438, 438 e 440 del Testo Unicodelle disposizioni legislative vigenti in ma-teria di istruzione, relative alle scuole diogni ordine e grado, decreto legislativo 16aprile 1994, n. 297.

9. 55. Giancarlo Giordano, Pannarale.

Martedì 5 maggio 2015 — 207 — Commissione VII

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Sostituirlo con il seguente:

ART. 9.

(Modifiche all’articolo 11 e alla Parte III,Titolo I, Capo II, Sezione VII del decretolegislativo 16 aprile 1994, n. 297 inerenti il

periodo di formazione e di prova).

1. Gli articoli 438, 439 e 440 del decretolegislativo 16 aprile 1994, n. 297 sonosostituiti dai seguenti:

« ART. 438. – Norme comuni sul pe-riodo di formazione e di prova. – 1. Ilpositivo superamento del periodo di for-mazione e di prova determina la confermanei ruoli di appartenenza.

2. La validità del periodo di formazionee di prova è subordinata allo svolgimentodel servizio effettivamente prestato peralmeno 180 giorni nel corso dell’annoscolastico di immissione in ruolo.

3. Il periodo di formazione e di provaè sospeso in caso di malattia e negli altricasi espressamente previsti dalle leggi odagli accordi collettivi, con provvedimentomotivato, dall’organo competente per laconferma in ruolo.

4. Con decreto del Ministro dell’istru-zione, dell’università e della ricerca sonodefinite le linee guida relative agli indirizzidelle attività di formazione, all’individua-zione dei soggetti deputati all’erogazione,al loro svolgimento e alle relative valuta-zioni. Le attività di formazione sono di-sciplinate annualmente con decreto diret-toriale.

5. I provvedimenti di cui agli articoli439 e 440 sono definitivi.

ART. 439. – Periodo di formazione e diprova per la conferma in ruolo dei diri-genti scolastici. 1. Il periodo di forma-zione e di prova per i dirigenti scolastici èvalutato dal dirigente preposto all’ufficioscolastico regionale di competenza, anchesulla scorta degli elementi conoscitivi for-niti da apposite visite ispettive.

2. Nel corso del periodo di formazionee di prova, sono valutati:

a) il corretto espletamento dei com-piti relativi alla funzione di dirigente sco-lastico di cui all’articolo 25 del decretolegislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dellanormativa vigente;

b) l’ottemperanza al codice discipli-nare vigente, nonché alla normativa vi-gente collegata all’esercizio di funzionidirigenziali nella pubblica amministra-zione;

c) le attività di formazione svolte.

3. Il dirigente preposto all’ufficio sco-lastico regionale di competenza, con pa-rere motivato, conferma il dirigente sco-lastico in ruolo in caso di esito positivo olo riconsegna, in caso di esito negativo, alruolo di appartenenza, sulla base delladisciplina prevista dal relativo CCNL.

4. Continuano ad applicarsi le disposi-zioni previste dai vigenti CCNL dell’Area vdella dirigenza scolastica, nelle parti nonincompatibili con le presenti disposizioni.

ART. 440. – Anno di formazione e diprova per la conferma in ruolo del per-sonale docente ed educativo. 1. – L’annodi formazione e di prova del personaledocente ed educativo è valutato dal diri-gente scolastico anche sulla base di unaistruttoria di un docente di ruolo al qualesono affidate le funzioni di tutor, sentiti ilcollegio docenti e il consiglio di istituto, inpossesso di abilitazione sulla specificaclasse di concorso ovvero, in caso di im-possibilità, su classe di concorso affine. Ildirigente scolastico, con parere motivato edocumentato, esprime una valutazione po-sitiva o negativa.

2. Nel corso dell’anno di formazione edi prova, sono valutate, anche prevedendoverifiche e ispezioni in classe:

a) le effettive capacità didattico-disci-plinari e docimologiche, finalizzate allaprogressione degli apprendimenti deglialunni come delineate dalla normativavigente;

Martedì 5 maggio 2015 — 208 — Commissione VII

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b) il corretto espletamento dei com-piti relativi alla funzione docente e l’ot-temperanza al codice disciplinare vigente;

c) le attività di formazione svolte.

3. In caso di esito positivo dell’anno diformazione e di prova, il dirigente scola-stico provvede alla conferma in ruolo.

4. In caso di esito negativo del periododi formazione e di prova, il dirigentescolastico provvede alla dispensa dal ser-vizio o, se il personale proviene da altroruolo nella pubblica amministrazione, allarestituzione al ruolo di provenienza, nelquale il personale interessato assume laposizione giuridica ed economica che glisarebbe derivata dalla permanenza nelruolo stesso.

5. L’anno di formazione e di prova èrichiesto anche per i passaggi di cattedrae di grado. In caso di esito negativo, siprocede alla restituzione alla cattedra o algrado di provenienza.

2. Il decreto di cui al novellato articolo438, comma 4 è adottato entro 30 giornidalla data di entrata in vigore della pre-sente legge.

9. 3. Centemero, Palmieri.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 9.

1. I docenti immessi in ruolo, secondoquanto stabilito all’articolo 8 della pre-sente legge, sono nominati in prova e lanomina decorre dalla data di inizio del-l’anno scolastico. La prova ha la durata diun anno scolastico. A tal fine il servizioeffettivamente prestato non può essereinferiore a 80 giorni nell’anno scolastico.

2. Ai fini della conferma in ruolo, ilpercorso professionale e l’operato deinuovi docenti viene valutato nel corsodell’anno scolastico di servizio in provamediante verifiche trimestrali da parte diuna commissione composta dal dirigentescolastico, che ne è il presidente, da quat-tro docenti quali membri effettivi e da due

docenti quali membri supplenti. Tale com-missione viene inoltre coadiuvata dall’ope-rato di apposite commissioni di valuta-zione esterne, istituite e disciplinate condecreto del Ministro dell’istruzione, del-l’università e della ricerca da emanarsientro 60 giorni dalla data di entrata invigore della presente legge, che valutano laqualità della didattica dei docenti in prova.Le commissioni di valutazione esternesono composte da ispettori ministeriali, dapsicologi e da docenti di altri istitutiscolastici che assistono alle lezioni, osser-vano una sequenza didattica, esaminano itesti adottati, sostengono un colloquio conil docente assunto in prova e infine sten-dono un rapporto. I docenti nominati inprova elaborano, ogni trimestre, una re-lazione dettagliata circa lo svolgimentodella propria attività di docenza, che vienevalutata dalle commissioni di valutazione.

3. Al termine dell’anno di servizio inprova, i docenti immessi in ruolo sosten-gono una prova finale in cui le commis-sioni svolgeranno una valutazione appro-fondita e complessiva del loro anno diservizio, incentrata sugli aspetti e sullecompetenze pedagogico-didattiche e sugliaspetti psico-attitudinali, al fine di valu-tare l’effettiva capacità del docente digestire correttamente il rapporto con glialunni.

9. 6. Chimienti.

Sostituire il comma 1, con i seguenti:

1. Il periodo di formazione e prova delpersonale docente ed educativo è svoltosecondo quanto previsto dal decreto legi-slativo del 16 aprile 1994 n. 297.

Conseguentemente, sono abrogati icommi 2, 3, 4, 5, 6 del presente articolo.

1-bis All’articolo 438 decreto legislativon. 297 del 16 aprile 1994, dopo il comma3, aggiungere il seguente:

3-bis. Durante la prova annuale unopsicologo osserverà i profili psicoattitudi-

Martedì 5 maggio 2015 — 209 — Commissione VII

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nali del personale docente e direttivo inprova, stilando una relazione finale.

1-ter. All’articolo 440, comma 4 deldecreto legislativo n. 297 del 16 aprile1994, dopo la parola: « essa » inserire leseguenti « della relazione dello psico-logo ».

9. 9. Vacca.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. Il periodo di formazione e prova delpersonale docente ed educativo è svoltosecondo quanto previsto dal decreto legi-slativo n. 297 del 16 aprile 1994

Conseguentemente, sono abrogati icommi 2, 3, 4, 5, 6 del presente articolo.

9. 8. Vacca.

Al comma 1, dopo le parole: il personaledocente ed educativo assunto ai sensidell’articolo 8, aggiungere le seguenti: non-ché il personale ATA dei differenti profiliprofessionali di nuova assunzione all’en-trata in vigore della presente legge,.

9. 47. Causin.

Al comma 1, dopo le parole: di forma-zione e di prova, aggiungere le seguenti:della durata di 180 giorni.

Conseguentemente:

al comma 2, sostituire le parole: del-l’anno con le seguenti: del periodo;

al comma 4, dopo le parole: ancheprevedendo verifiche e ispezioni in classeaggiungere le seguenti: , fermo restando ilrispetto della libertà di insegnamento dicui all’articolo 33 della Costituzione Ita-liana;

al comma 5 sostituire le parole: senzaobbligo di preavviso, con le seguenti: conun preavviso di almeno 60 giorni e conatto ufficiale che specifichi le motivazioni

della valutazione negativa. Entro 15 giornidalla comunicazione, il docente può in-viare una memoria scritta che è posta agliatti nel fascicolo dell’istruttoria dellostesso e a seguito della quale il dirigentescolastico, sentito il Collegio Docenti, puòrivedere la valutazione precedentementeeffettuata.

9. 1000. Pagano.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. In materia di riordino degli or-gani di rappresentanza dell’istruzione dilivello territoriale è ripristinato il Consigliosuperiore della pubblica istruzione concompetenze e composizione di cui agliarticoli 2 e 3 del decreto legislativo 30giugno 1999, n. 233.

9. 10. Marzana.

Al comma 2, aggiungere, in fine, leseguenti parole: , e alla verifica delle com-petenze nella lingua inglese e in informa-tica, con modalità stabilite con decreto delMinistro dell’istruzione, dell’università edella ricerca da emanare entro 60 giornidall’entrata in vigore della presente legge.

9. 49. Santerini, Lo Monte.

Sopprimere il comma 3.

9. 29. Amoddio.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

Il personale docente ed educativo inperiodo di formazione e di prova è sot-toposto a valutazione da una commissionecomposta dal dirigente scolastico, che ne èil presidente, da quattro docenti qualimembri effettivi e da due docenti qualimembri supplenti. Tale commissione vieneinoltre coadiuvata dall’operato di appositecommissioni di valutazione esterne chevalutano la qualità della didattica deidocenti in prova. Le commissioni di valu-

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tazione esterne sono composte da ispettoriministeriali, da psicologi e da docenti dialtri istituti scolastici che assistono allelezioni, osservano una sequenza didattica,esaminano i testi adottati, sostengono uncolloquio con il docente assunto in provae infine stendono un rapporto.

Conseguentemente, al comma 4, dopo leparole: di prova, inserire le seguenti: lecommissioni di valutazione esterne,.

9. 12. Chimienti.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

Il personale docente ed educativo inperiodo di formazione e di prova è sot-toposto a valutazione da parte di unacommissione interna composta dal diri-gente scolastico e da due docenti a cuisono affidate funzioni di tutor, sulla basedi un’istruttoria di una commissioneesterna composta da ispettori ministerialie psicologi.

9. 13. Chimienti.

Sostituire il comma 3, con il seguente:

3. Il personale docente ed educativo inperiodo di formazione e di prova è sot-toposto a valutazione da parte da parte delComitato di Valutazione di cui al decretolegislativo 16 aprile 1994, n. 297, sullabase di un’istruttoria svolta da un docenteal quale sono affidate dal dirigente scola-stico le funzioni di tutor.

9. 42. Rampelli.

Al comma 3, sostituire le parole: daparte del dirigente scolastico con le se-guenti: da parte del Comitato di Valuta-zione.

Conseguentemente, sopprimere le parole:sentiti il collegio dei docenti e il consigliod’istituto.

9. 43. Cristian Iannuzzi.

Al comma 3, sostituire le parole: deldirigente scolastico con le seguenti: delcomitato di valutazione di cui al decretolegislativo 16 aprile 1994, n. 297.

9. 11. Chimienti, Vacca.

Al comma 3, sostituire le parole: deldirigente scolastico, con le seguenti: di uncomitato di valutazione nominato dal col-legio dei docenti a inizio anno scolastico e.

9. 1001. Simonetti, Borghesi.

Al comma 3, sostituire le parole: daparte del dirigente scolastico con le parole:da parte del comitato di valutazione.

*9. 33. Terrosi, Iacono.

Al comma 3, sostituire le parole: daparte del dirigente scolastico con le parole:da parte del comitato di valutazione.

*9. 50. Giancarlo Giordano, Pannarale.

Al comma 3, sostituire le parole: deldirigente scolastico sulla base di un’istrut-toria di con le seguenti: del nucleo divalutazione interno composto dal dirigentescolastico, da tre docenti nominati dalCollegio docenti e da.

9. 52. Giancarlo Giordano, Pannarale.

Al comma 3, sostituire le parole: daparte del dirigente scolastico fino alla finedel comma con le seguenti: da parte delComitato di valutazione sulla base diun’istruttoria di un docente al quale sonoaffidate dal dirigente scolastico le funzionidi tutor.

9. 36. Simonetti, Borghesi.

Martedì 5 maggio 2015 — 211 — Commissione VII

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Al comma 3, dopo le parole: dirigentescolastico aggiungere le seguenti: sentito ilComitato di valutazione di cui all’articolo11 del Testo Unico.

Conseguentemente:

al medesimo comma sopprimere leparole da: sentiti il collegio fino alla finedel periodo;

al comma 4 sopprimere le parole:anche prevedendo verifiche ed ispezioni inclasse.

9. 1003. Rocchi, Ascani, Blažina, Bossa,Coccia, Carocci, Crimì, D’Ottavio, Ghiz-zoni, Malisani, Malpezzi, Manzi, Nar-duolo, Pes, Piccoli Nardelli, Rampi, An-drea Romano, Paolo Rossi, Sgambato,Ventricelli, Mazzoli, Fabbri.

Al comma 3, sostituire le parole: sentitiil con le seguenti: d’intesa con.

9. 4. Bruno Bossio, Censore, Battaglia,Stumpo.

Al comma 3, sostituire le parole: sentiti ilcollegio dei docenti e il consiglio d’istituto,con le seguenti: sentiti i docenti collabora-tori di cui all’articolo 7, comma 5.

9. 46. Causin.

Al comma 3, sopprimere le parole: e ilconsiglio d’Istituto.

9. 1. Ciracì, Fucci, Marti.

Al comma 3, aggiungere, in fine, leseguenti parole:

« Il personale ATA dei differenti profiliprofessionali in periodo di formazione e diprova è sottoposto a valutazione da partedel dirigente scolastico sulla base diun’istruttoria del Direttore dei Servizi Ge-nerali e Amministrativi al quale sono af-fidate dal dirigente scolastico le funzioni

di tutor, sentiti i docenti collaboratori dicui all’articolo 7, comma 5. ».

9. 45. Causin.

Sopprimere il comma 4.

9. 15. Luigi Gallo.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Con decreto del Ministero dell’Istru-zine, dell’università e della ricerca sonoistituite e disciplinate le commissioni divalutazioni esterne di cui al comma 3,prevedendo un’implementazione del con-tingente di ispettori ministeriali, ancheattraverso l’indizione di nuovi concorsipubblici.

9. 17. Chimienti.

Al comma 4, apportare le seguenti mo-dificazioni, dopo le parole: della ricercainserire le seguenti: da emanarsi entro il 30ottobre 2015,;

Conseguentemente, sopprimere le parole:del grado di raggiungimento degli stessi ele parole: anche prevedendo a verifiche eispezioni.

9. 21. Vacca.

Al comma 4, dopo le parole: della ri-cerca inserire le seguenti: da emanarsientro il 30 ottobre 2015.

9. 16. Vacca.

Al comma 4, dopo le parole: della ri-cerca inserire le seguenti: da emanarsientro trenta giorni dall’approvazione dellapresente legge.

9. 1004. Labriola.

Martedì 5 maggio 2015 — 212 — Commissione VII

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Al comma 4 sopprimere le seguentiparole del grado di raggiungimento deglistessi.

9. 20. Vacca.

Al comma 4, sopprimere le parole: an-che prevedendo verifiche e ispezioni inclasse.

9. 53. Pannarale, Costantino, GiancarloGiordano.

Al comma 4 sopprimere le seguentiparole: , anche prevedendo verifiche eispezioni.

9. 18. Vacca.

Al comma 4 sopprimere le seguentiparole: verifiche e.

9. 19. Vacca.

Al comma 4, aggiungere, in fine, leseguenti parole: degli ispettori ministeriali.

9. 14. Luigi Gallo.

Sopprimere il comma 5.

*9. 30. Amoddio.

Sopprimere il comma 5.

*9. 56. Giancarlo Giordano, Pannarale.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. In caso di valutazione negativa delperiodo di formazione e di prova, l’anno diprova potrà essere ripetuto per un anno ildirigente scolastico provvede alla dispensadal servizio con effetto immediato, senzaobbligo di preavviso. Se il personale pro-viene da altro ruolo docente o della pub-blica amministrazione, il dirigente scola-stico provvede alla restituzione al ruolo diprovenienza, nel quale il personale inte-

ressato assume la posizione giuridica edeconomica che avrebbe conseguito nel me-desimo ruolo.

9. 28. Vallascas, Vacca, Simone Valente,Marzana, Di Benedetto, Brescia, LuigiGallo, D’Uva.

Al comma 5, premettere il seguente pe-riodo: In caso di valutazione positiva delperiodo di formazione e di prova, il do-cente risulta idoneo al servizio.

Conseguentemente, al primo periodo so-stituire le parole: il dirigente scolastico conle seguenti: l’ufficio scolastico regionale.

9. 27. Vacca.

Al comma 5, premettere il seguente pe-riodo: In caso di valutazione positiva delperiodo di formazione e di prova, il do-cente risulta idoneo al servizio.

9. 26. Vacca.

Al comma 5, sostituire il primo periodocon il seguente: In caso di valutazionenegativa del periodo di formazione e diprova, il Dirigente dispone la ripetizionedel periodo di prova per un massimo di unanno con la nomina da parte del Collegiodei Docenti di un team di tutor formato daalmeno un docente della classe di con-corso di riferimento.

9. 41. Rampelli.

Al comma 5, sostituire il primo periodocon i seguenti: In caso di valutazionenegativa, il personale docente viene nuo-vamente sottoposto al periodo di forma-zione e di prova, il cui esito positivo èvincolante ai fini dell’effettiva immissionein ruolo. In caso di valutazione negativadel secondo periodo di formazione e diprova, il dirigente scolastico provvede alladispensa dal servizio con effetto imme-diato, senza obbligo di preavviso.

9. 1002. Chimienti.

Martedì 5 maggio 2015 — 213 — Commissione VII

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Al comma 5 sostituire le parole: ildirigente scolastico provvede alla dispensadal servizio con effetto immediato, senzaobbligo di preavviso. Se, con le seguenti: ilDirigente Scolastico dispone la ripetizionedel periodo di prova per un massimo di unanno, con la nomina da parte del collegiodei docenti di un team di tutor. Qualoraanche questo secondo anno non abbiadato esito positivo, se.

9. 44. Cristian Iannuzzi.

Al comma 5, primo periodo, sostituire leparole: il dirigente scolastico provvede alladispensa dal servizio con effetto imme-diato, senza obbligo di preavviso. con leseguenti: il Dirigente dispone la ripetizionedel periodo di prova per un massimo di 6mesi, con la nomina da parte del Collegiodei Docenti di un team di tutor.

9. 37. Simonetti, Borghesi.

Al comma 5 dopo la parola: provvede,inserire le seguenti: di concerto con ilcomitato per la valutazione del servizio deidocenti, di cui all’articolo 11 del decretolegislativo 16 aprile 1994, n. 297.

9. 1005. Labriola.

Al comma 5, sostituire le parole: alladispensa dal servizio con effetto imme-diato, senza obblighi di preavviso con leseguenti: a comunicare l’esito al docente.

9. 5. Marzana.

Al comma 5, primo periodo sostituire leparole: provvede alla dispensa del serviziocon effetto immediato, senza obbligo dipreavviso con le seguenti: decreta il nonsuperamento dello straordinariato e nedispone la ripetizione, per una sola volta.

9. 54. Pannarale, Giordano Giancarlo,Costantino.

Al comma 5, primo periodo, sostituire leparole: provvede alla dispensa dal serviziocon effetto immediato, senza obbligo dipreavviso con le seguenti: provvede al rin-vio del docente ad una commissione mi-nisteriale che verificherà la valutazionenegativa.

9. 25. Simone Valente.

Sopprimere il comma 6.

9. 48. Causin.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. I soggetti di cui al comma 2-terdell’articolo 1, del decreto-legge n. 58 del7 aprile 2014, convertito con modificazionidalla legge n. 87 del 5 giugno 2014, chehanno un contenzioso pendente legato alconcorso per dirigente scolastico di cui aldecreto direttoriale 22 novembre 2004 ov-vero avverso la rinnovazione della proce-durale concorsuale ai sensi della legge 3dicembre 2010, n. 202 sono ammessi allafrequenza di un corso intensivo di forma-zione a carattere nazionale al termine delquale sosterranno una prova scritta e unaorale non selettive sulle tematiche delcorso. A conclusione delle prove verrannoinseriti in una graduatoria ad esauri-mento.

9. 2. Francesco Saverio Romano.

Dopo l’articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

(Giuramento del personale docente al ter-mine del periodo di formazione e di prova).

1. Il personale della scuola, dirigente,docente, educativo ed amministrativo, tec-nico, ausiliario (A.T.A), al termine delperiodo di formazione e di prova, se

Martedì 5 maggio 2015 — 214 — Commissione VII

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positivamente superato, e prima dell’effet-tiva immissione in ruolo, è tenuto a pre-stare un giuramento di fedeltà alla Re-pubblica.

2. Il giuramento di fedeltà di cui alcomma i è prestato secondo la seguenteformula: « Giuro di essere fedele alla Re-pubblica, di osservarne lealmente la Co-stituzione e le leggi, di adempiere ai doveridel mio ufficio nel rispetto del codice dicomportamento dei dipendenti pubblici enell’interesse dell’amministrazione, per ilperseguimento del pubblico bene ».

9. 01. Centemero, Palmieri.

Dopo l’articolo 9, aggiungere il seguente:

ARTICOLO 9-bis.

(Modifiche al Capo IV, Titolo I, Parte III eal Capo VI, Titolo Primo, Parte Terza,Sezione IV del decreto legislativo 16 aprile

1994, n. 297).

1. Al Capo IV, Titolo I, Parte III deldecreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al comma 2 dell’articolo 492 lelettere « b), c), d), e) » sono sostituite dalleseguenti:

b) sospensione dall’insegnamento odall’ufficio fino a 10 giorni;

c) sospensione dall’insegnamento odall’ufficio da 11 giorni ad un mese;

d) la sospensione dall’insegnamento odall’ufficio da oltre un mese a sei mesi;

e) la sospensione dall’insegnamento odall’ufficio per un periodo di sei mesi el’utilizzazione, trascorso il tempo di so-spensione, per lo svolgimento di compitidiversi da quelli inerenti alla funzionedocente o direttiva;

f) la destituzione »;

b) dopo il comma 2 dell’articolo 492è inserito il seguente:

« 2-bis. Al personale docente sono inol-tre irrogabili, ove ne ricorrano i requisiti,

le sanzioni di cui agli articoli 55-bis,comma 7,55-quater e 55-sexies, comma 1,del decreto legislativo 30 marzo 2001,n. 165. »;

c) l’articolo 494 è sostituito dal se-guente:

« ART. 494 – Sospensione dall’insegna-mento o dall’ufficio fino a 10 giorni e da11 giorni ad un mese.

1. La sospensione dall’insegnamento odall’ufficio consiste nel divieto di eserci-tare la funzione docente o direttiva, con laperdita del trattamento economico ordi-nario, salvo quanto disposto dall’articolo497. La sospensione dall’insegnamento odall’ufficio fino a un mese viene inflitta:

a) per atti non conformi alle respon-sabilità, ai doveri e alla correttezza ine-renti alla funzione o per gravi negligenzein servizio;

b) per violazione del segreto d’ufficioinerente ad atti o attività non soggetti apubblicità;

c) per avere omesso di compiere gliatti dovuti in relazione ai doveri di vigi-lanza. »;

d) dopo l’articolo 501 è inserito ilseguente:

« ART. 501-bis – Competenza all’irroga-zione delle sanzioni disciplinari per ilpersonale docente.

1. Organo competente per l’irrogazionedelle sanzioni di cui all’articolo 492,comma 2, lettere a) e b), è il dirigentescolastico preposto all’istituzione scola-stica;

2. organo competente per l’irrogazionedelle sanzioni di cui all’articolo 492,comma 2, lettere b), c), d) e) ed f), è ildirigente preposto all’ufficio scolastico re-gionale;

3. organo competente per l’irrogazionedelle sanzioni di cui agli artt. 55-bis,

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comma 7 e 55-sexies, comma 1 del decretolegislativo 30 marzo 2001, n. 165 è ildirigente preposto all’ufficio scolastico re-gionale, ove l’entità delle sanzioni ivi pre-viste superi il termine temporale dei 10giorni. Diversamente, nell’ipotesi di irro-gazione delle suddette sanzioni fino ad unmassimo di 10 giorni, organo competenteè il dirigente scolastico preposto all’istitu-zione scolastica;

4. organo competente per l’irrogazionedelle sanzioni di cui all’articolo 55-quaterdel decreto legislativo 30 marzo 2001,n. 165 è il dirigente preposto all’ufficioscolastico regionale ».

2. Al Capo VI, Titolo Primo, ParteTerza, Sezione IV del decreto legislativo 16aprile 1994, n. 297 sono apportate le se-guenti modificazioni:

a) Al comma i dell’articolo 535 inumeri da 1 a 6 sono sostituiti dai se-guenti:

« 1) l’ammonizione;

2) la censura;

3) la sospensione della retribuzionefino a dieci giorni;

4) la sospensione della retribuzioneda undici giorni fino ad un mese;

5) la sospensione della retribuzionee dell’insegnamento fino a dieci giorni;

6) la sospensione della retribuzionee dell’insegnamento da undici giorni ad unmese;

7) la sospensione della retribuzionee dall’insegnamento da un mese ad unanno;

8) l’esclusione dall’insegnamento,da un anno a cinque anni;

9) l’esclusione definitiva dall’inse-gnamento »;

b) Il comma 2 dell’articolo 535 èsostituito dal seguente:

« 2. Le sanzioni di cui ai numeri 1), 2),3) e 5) del comma i sono inflitte daldirigente scolastico. Tutte le sanzioni pos-

sono essere inflitte dal dirigente dell’am-bito territoriale, che per quelle indicate ainumeri 7), 8) e 9) decide su conformeparere del competente Consiglio di disci-plina. »;

c) Dopo il comma 2, è aggiunto ilseguente:

« La sanzione del licenziamento da unincarico di supplenza comporta l’imme-diato depennamento dell’aspirante da tuttele graduatorie e l’inconferibilità di incari-chi di supplenza fermo restando, ove nonricorrano ulteriori condizioni ostative, lapossibilità di partecipare ai concorsi peresami e titoli. Se trattasi di personaleprivo del titolo di abilitazione, resta fermoil successivo diritto di inserimento nellegraduatorie destinate al personale abili-tato, una volta acquisiti i relativi titoli ».

d) Al comma 1 dell’articolo 536 leparole: « e sanzioni di cui ai numeri 1), 2)e 3 dell’articolo 535 » sono sostituite dalleseguenti:

« e sanzioni di cui ai numeri 1), 2), 3)e 5) dell’articolo 535 »;

e) Il comma 2 dell’articolo 536 èsostituito dal seguente:

« 2. Per la recidiva nei fatti che abbianodato luogo all’ammonizione si applica lacensura; per la recidiva nei fatti cheabbiano dato luogo alla censura si applicauna tra le sanzioni di cui ai n. 3) o 4)dell’articolo 535, in base alla gravità delfatto commesso. »;

f) Al comma 1 dell’articolo 537 leparole: « di cui ai numeri 4) e 5) dell’ar-ticolo 535 » sono sostituite dalle seguenti:« di cui ai numeri 7) e 8) dell’articolo535 ».

9. 02. Centemero, Palmieri.

ART. 10.

Sopprimerlo.

10. 5. Altieri, Marti, Distaso, Ciracì.

Martedì 5 maggio 2015 — 216 — Commissione VII

Page 223: VIICOMMISSIONEPERMANENTE - Cameradocumenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/...2015/05/05  · allegato 2 pubblicato in un fascicolo a parte) e le proposte emendative presentate

Sostituirlo con il seguente:

ART. 10.

(Aggiornamento e formazione del docente).

1. Per gli anni 2015 e 2016 al fine disostenere la formazione continua dei do-centi e di valorizzare le relative compe-tenze professionali, il Ministero dell’istru-zione, dell’università e della ricerca adottaogni tre anni con decreto un Piano na-zionale di formazione, coerentemente conle norme contrattuali, sentite le organiz-zazioni sindacali rappresentative di cate-goria e le commissioni parlamentari com-petenti. Il primo decreto dovrà essereadottato entro due mesi dall’approvazionedella presente legge.

2. La formazione in servizio dei docentiè obbligatoria, retribuita, permanente estrutturale. Le attività di formazione sonodefinite dalle singole istituzioni scolastichein coerenza con il piano dell’offerta for-mativa di cui agli articoli 2 e 3. Perl’attuazione del Piano nazionale di forma-zione e per la realizzazione delle attivitàformative di cui al presente articolo èautorizzata la spesa di euro 421,137 mi-lioni per gli anni 2015 e 2016.

10. 31. Vacca, Brescia, Luigi Gallo, Mar-zana.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 10.

(Aggiornamento e formazione del docente).

1. Al fine di sostenere la formazionecontinua dei docenti e di valorizzare lerelative competenze professionali, il Mini-stero dell’istruzione, dell’università e dellaricerca adotta ogni tre anni con decreto unPiano nazionale di formazione, coerente-mente con le norme contrattuali, sentite leorganizzazioni sindacali rappresentative dicategoria e le commissioni parlamentaricompetenti. Il primo decreto dovrà essereadottato entro due mesi dall’approvazionedella presente legge.

2. La formazione in servizio dei docentiè obbligatoria, retribuita, permanente estrutturale. Le attività di formazione sonodefinite dalle singole istituzioni scolastichein coerenza con il piano dell’offerta for-mativa di cui agli articoli 2 e 3. Perl’attuazione del Piano nazionale di forma-zione e per la realizzazione delle attivitàformative di cui al presente articolo èautorizzata la spesa di euro 421,137 mi-lioni a decorrere dall’anno 2016.

10. 32. Vacca, Marzana, Brescia, LuigiGallo, Valente.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 10.

1. A partire dall’anno scolastico2015-16 è istituita la tessera nazionale deldocente che attribuisce la gratuità ai mu-sei statali e civici, sconti convenzionati perspettacoli teatrali e cinematografici e con-venzioni specifiche con imprese pubblichee private per acquisto di prodotti e servizifinalizzati alla formazione e all’aggiorna-mento. A partire dal 2016 saranno oggettodi deduzioni in sede IRPEF tutte le spesedi natura professionale, per l’aggiorna-mento e l’autoaggiornamento. Per la fre-quenza a corsi di aggiornamento ricono-sciuti dal MIUR effettuati a pagamento daparte dei docenti è prevista detrazionefiscale del 50 per cento da computarsi inun triennio.

2. Con decreto del Presidente del Con-siglio dei ministri, di concerto con il Mi-nistro dell’economia e delle finanze e ilMinistro dell’istruzione, dell’università edella ricerca, da adottare entro sessantagiorni dalla data di entrata in vigore dellapresente legge, sono definite le modalità diattuazione delle disposizioni di cui alcomma.

3. Per le finalità di cui al comma 1 èautorizzata la spesa di euro 381,137 mi-lioni a decorrere dall’esercizio 2015, e di421,137 milioni di euro a decorrere dal2016.

10. 47. Rampelli.

Martedì 5 maggio 2015 — 217 — Commissione VII

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Sostituirlo con il seguente:

« ARTICOLO 10

(Formazione in servizio del personale do-cente scolastico).

1. La formazione in servizio di tutti idocenti è obbligatoria, permanente e strut-turale ed è connessa allo svolgimento dellafunzione docente. Essa è coerente con ilpiano nazionale di formazione e il Pianodell’Offerta Formativa delle istituzioni sco-lastiche autonome e costituisce uno deiparametri della procedura di valutazione.

2. Le finalità delle attività di forma-zione dei docenti sono definite da:

a) i Piani nazionali di Formazionetriennale;

b) i piani di Miglioramento dellescuole di cui al decreto del Presidentedella Repubblica 28 marzo 2013, n. 80;

c) le esigenze e i bisogni formativiindividuali.

3. Con decreto del Ministero dell’istru-zione, dell’università e della ricerca sonodefiniti i Piani nazionali di formazionetriennali per il personale docente. I Pianisono aggiornati con cadenza annuale conl’indicazione della destinazione delle ri-sorse di cui al comma 5. I Piani conten-gono anche:

a) individuazione delle aree di inter-vento ritenute prioritarie in esito ai risul-tati del Sistema nazionale di Valutazione;

b) le modalità di riconoscimento delleattività formative svolte a cura delle uni-versità e delle istituzioni scolastiche ededucative o loro reti, anche nelle modalitàtra pari;

c) la definizione di criteri e dei pa-rametri per l’attribuzione di crediti inrelazione alle attività formative;

d) la disciplina per l’accreditamentoperiodico dei soggetti autorizzati ad ero-gare attività formative del personale sco-lastico.

4. Per l’anno scolastico 2015/2016, ilPiano Nazionale di formazione triennale,prevede, come priorità nazionale:

a) le innovazioni metodologiche, an-che attraverso il rafforzamento delle com-petenze digitali, della didattica progettuale,collaborativa e interdisciplinare;

b) le competenze linguistiche anchein « Italiano lingua 2 » e l’insegnamentosecondo la metodologia CLIL;

c) l’inclusione scolastica, con partico-lare riguardo agli alunni e studenti condisabilità e con bisogni educativi speciali.

5. All’inizio di ogni anno scolastico, apartire dall’anno 2015/2016, le istituzioniscolastiche definiscono le attività forma-tive rivolte ai docenti delle classi in cuisono presenti alunni con disabilità o conaltri bisogni educativi speciali, anche inrelazione alle scelte pedagogiche, metodo-logiche e didattiche inclusive, coerenti coni piani degli studi personalizzati ricom-presi nei Piani Educativi Individualizzati enei Piani Didattici Personalizzati (PDP) nelcaso di alunni con bisogni educativi spe-ciali certificati, ai sensi della legge 5 feb-braio 1992, n. 104 o della legge 8 ottobre2010, n. 170.

6. Tutti i docenti delle classi in cui sonopresenti alunni con disabilità o con altribisogni educativi speciali sono tenuti apartecipare alle attività formative sulladidattica inclusiva, realizzate in collabo-razione con università, centri di ricerca,enti accreditati, Centri territoriali di Sup-porto, Centri Territoriali per l’inclusione oda esperti segnalati anche dalle associa-zioni di settore che si occupano di disa-bilità. Tali attività rientrano nella forma-zione di cui al comma 1.

7. Il personale ATA partecipa ad ini-ziative di aggiornamento e formazione sutematiche inerenti la disabilità ed altribisogni educativi speciali nell’ambito delpiano di formazione.

Martedì 5 maggio 2015 — 218 — Commissione VII

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8. I dirigenti delle istituzioni scolasticheed educative partecipano ad iniziative diformazione e aggiornamento professionale,sugli aspetti organizzativi e gestionali, giu-ridici e didattici dell’inclusione scolastica.

9. Con decreto del Ministero dell’istru-zione, dell’università e della ricerca sonoindividuati i criteri e le modalità di for-mazione in materia di inclusione scolasticadei docenti, dei dirigenti e del personaleATA, d’intesa con le organizzazioni sinda-cali, prevedendo adeguate attività di cer-tificazione, valutazione e monitoraggio.

10. Per la creazione e il sostegno delsistema nazionale di formazione di cui aicommi 1, 2 e 3 e per le attività diformazione di cui ai commi 5, 6, 7 e 8 èautorizzata la spesa di euro 381,137 mi-lioni a decorrere dall’esercizio 2015, e diulteriori 40 milioni di euro a decorrere dal2016.

10. 1002. Centemero, Palmieri, Lainati.

Sopprimere il comma 1.

10. 4. Altieri, Marti, Distaso, Ciracì.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente sopprimere i commi2 e 3; al comma 4 dopo le parole: obbli-gatoria, inserire la seguente: retribuita esostituire il comma 5 con il seguente:

5. Per l’attuazione del Piano nazionaledi formazione e per la realizzazione delleattività formative di cui al presente arti-colo è autorizzata la spesa di euro 381,137milioni di euro a decorrere dall’anno 2015e 421,137 milioni di euro a decorreredall’anno 2016.

10. 17. Luigi Gallo, Brescia, Vacca.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Al fine di sostenere la formazioneprofessionale continua dei docenti dellescuole statali e paritarie, nonché di valo-rizzarne le relative competenze, è fatto

obbligo di seguire percorsi di formazionecontinua permanente predisposti sullabase di appositi regolamenti emanati dagliuffici scolastici regionali secondo le lineeguida indicate nel Piano nazionale di for-mazione continua, adottato ogni tre annicon decreto del Ministro dell’istruzione,dell’università e della ricerca, sentite leorganizzazioni sindacali rappresentative dicategoria.

Conseguentemente sostituire i commi 2,3 e 4 con i seguenti:

2. La formazione in servizio dei docentidi ruolo e supplenti è obbligatoria, per-manente e strutturale.

3. La violazione dell’obbligo di forma-zione continua determina un illecito di-sciplinare e come tale è sanzionato sullabase di quanto stabilito nelle linee-guidadel Ministero.

4. Le linee-guida di cui al comma 1devono prevedere attività di aggiorna-mento attraverso la frequenza di corsi,seminari e convegni, anche mediante par-tecipazione a distanza (e-learning) e l’ac-quisizione di crediti formativi quale unitàdi misura per l’assolvimento dell’obbligo diformazione continua.

10. 44. Simonetti, Borghesi.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. A partire dall’anno scolastico20115-16 è istituita la tessera nazionaledel docente che attribuisce la gratuità aimusei statali e civici, sconti convenzionatiper spettacoli teatrali e cinematografici econvenzioni specifiche con imprese pub-bliche e private per l’acquisto di prodottie servizi finalizzati alla formazione e al-l’aggiornamento. Per la frequenza di corsidi aggiornamento riconosciuti dal MIUReffettuati a pagamento da parte dei decentiè prevista la detrazione fiscale del 50 percento da computarsi in un triennio.

10. 48. Cristian Iannuzzi.

Martedì 5 maggio 2015 — 219 — Commissione VII

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Sostituire il comma 1 con il seguente:

A decorrere dall’anno scolastico 2015/2016, è istituita la Carta elettronica perl’aggiornamento e la formazione del do-cente delle istituzioni scolastiche di ogniordine e grado, che attribuisce l’accessogratuito ai musei statali e civici, sconti econvenzioni per l’acquisto di libri e ditesti, anche in formato digitale, di naturadidattico-scientifica, di pubblicazioni e diriviste riferite alle materie d’insegnamentoe comunque utili all’aggiornamento pro-fessionale, sconti e convenzioni per l’ac-cesso a spettacoli teatrali e cinematograficie convenzioni specifiche con imprese pub-bliche e private per l’acquisto di prodottie servizi finalizzati alla formazione e al-l’aggiornamento.

10. 26. Chimienti, Marzana, Vacca.

Al comma 1, primo periodo, dopo leparole: continua dei docenti aggiungere leseguenti: e del personale amministrativo etecnico.

Conseguentemente:

a) al medesimo periodo, dopo le pa-role: formazione del docente aggiungere leseguenti: e del personale amministrativo etecnico.

b) nella rubrica, aggiungere, in fine, leparole: e del personale amministrativo etecnico.

10. 1. Ciracì, Altieri, Fucci, Marti.

Al comma 1 primo periodo, dopo leparole: formazione continua dei docentiinserire le seguenti: presso la scuola statalee scuole paritarie.

Conseguentemente:

ai maggiori oneri si provvede me-diante riduzione lineare delle dotazionirelative alle autorizzazioni di spesa, rife-rite alle sole spese rimodulabili, di cui allaTabella C allegata alla legge 23 dicembre

2014, n.190, per un importo pari a 500milioni per ciascuno degli anni 2015, 2016e 2017 e mediante corrispondente ridu-zione in termini lineari delle dotazionifinanziarie disponibili, iscritte a legisla-zione vigente in termini di competenza ecassa, nell’ambito delle spese rimodulabilidelle missioni di spesa di ciascun mini-stero di cui all’articolo 21, comma 5,lettera b) della legge 31 dicembre 2009,n. 196, per un importo pari a 200 milioniper l’anno 2015 e a 300 milioni a decor-rere dal 2016.

10. 43. Simonetti, Borghesi.

Al comma 1, primo periodo, sostituire leparole: del docente di ruolo con le se-guenti: dei docenti di ruolo e con contrattoa termine.

10. 29. Vacca, Marzana, Brescia, LuigiGallo.

Al comma 1, primo periodo, sostituire leparole: del docente di ruolo con le se-guenti: dei docenti di ruolo e con contrattoa tempo determinato.

10. 13. Chimienti, Vacca, Marzana, LuigiGallo, Brescia, Simone Valente, Di Be-nedetto.

Al comma 1, apportare le seguenti mo-dificazioni:

a) al primo periodo, in fine, aggiungerele seguenti parole: con l’esclusione deidocenti di religione;

b) al secondo periodo, dopo le parole:per ciascun anno scolastico, aggiungere leseguenti: è finalizzata all’esclusivo aggior-namento relativo alla materia d’insegna-mento e;

c) al secondo periodo, le parole: perl’acquisto di hardware e software, sonosostituite dalle seguenti: per l’acquisto od ilrinnovo di software e, nel limite di non piùdi un’unità ogni cinque anni, di hardware,

Martedì 5 maggio 2015 — 220 — Commissione VII

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d) al secondo periodo, le parole: ini-ziative coerenti con le attività individuatesono sostituite dalle seguenti: iniziativestrettamente connesse alle attività indivi-duate.

Conseguentemente al comma 2, le pa-role: di assegnazione e di utilizzo sonosostituite dalle seguenti: di assegnazione edi limiti di utilizzo.

10. 1003. Pannarale, Giancarlo Gior-dano.

Al comma 1, primo periodo, dopo leparole: di ogni ordine e grado, aggiungerele seguenti: con l’esclusione dei docenti direligione.

10. 52. Giancarlo Giordano, Pannarale,Costantino.

Al comma 1, sostituire il secondo pe-riodo con il seguente: La Carta, dell’im-porto nominale di 500 euro annui perciascun anno scolastico deve essere utiliz-zata per l’iscrizione a corsi e seminari perattività di aggiornamento e di qualifica-zione professionali, la cui frequenza èattestata dal conseguimento di crediti for-mativi, nonché per iniziative coerenti conle attività individuate nell’ambito del pianodi offerta formativa delle scuole e delPiano nazionale di formazione di cui alcomma 4.

10. 46. Simonetti, Borghesi.

Al comma 1, secondo periodo, soppri-mere le parole: di libri e.

Conseguentemente:

al comma 1, secondo periodo, dopo leparole: ed eventi culturali, sostituire laparola: nonché con la parola: e;

al comma 1, al termine del secondoperiodo aggiungere le parole: individuate

nel Piano di formazione del personaledell’istituzione scolastica in cui i docentiprestano servizio;

al comma 2 aggiungere, infine, il se-guente periodo: Con decreto del Ministerodell’istruzione, dell’università e della ri-cerca sono stabiliti i criteri di accredita-mento dei soggetti deputati all’erogazionedi attività di aggiornamento e di qualifi-cazione delle competenze professionali, fa-vorendo la collaborazione e cooperazionetra scuole e sistema di alta formazione egli accordi di rete tra le scuole per losviluppo di centri territoriali per la for-mazione permanente, nonché i criteri diaccreditamento dei corsi offerti;

al comma 4, dopo le parole: rappre-sentative di categoria aggiungere le parole:e sono inserite nel piano di formazione delpersonale dell’istituzione scolastica.

10. 10. Centemero, Palmieri.

Al comma 1 sostituire le parole: perl’acquisto di hardware e software con leseguenti: per l’acquisto di materiali didat-tici, software specifici per l’insegnamentonell’ambito dell’autonomia didattica rico-nosciuta ai docenti.

10. 27. Pisano, Gallo.

Al comma 1, secondo periodo, dopo leparole: delle competenze professionali in-serire le seguenti: secondo gli obiettiviformativi definiti dal collegio dei docentinel Piano annuale di cui all’articolo 66 delCCNL del Comparto scuola.

Conseguentemente dopo il comma 1,inserire il seguente:

1-bis. Per la frequenza dei corsi perattività di aggiornamento e di qualifica-zione delle competenze professionali puòessere utilizzato fino al 20 per cento delvalore della Carta.

10. 49. Santerini, Lo Monte.

Martedì 5 maggio 2015 — 221 — Commissione VII

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Al comma 1, secondo periodo, dopo leparole: delle competenze professionali, in-serire le seguenti: purché riconosciuti e/osvolti da enti accreditati alla formazionedal Ministero dell’istruzione, dell’univer-sità e della ricerca a norma del decretoministeriale 177 del 2000.

10. 36. Ghizzoni, Malpezzi, Bossa, Roc-chi, Carocci, Ascani, Blažina, Coccia,Crimì, D’Ottavio, Malisani, Manzi, Nar-duolo, Pes, Rampi, Andrea Romano,Rossi, Sgambato, Ventricelli.

Al comma 1, dopo le parole: qualifica-zione delle competenze professionali, in-serire le seguenti: , per iscrizione a corsi dilaurea, laurea magistrale, e/o specialistica,e/o a ciclo unico, inerenti il profilo pro-fessionale, iscrizione a corsi post laureame/o master inerenti il profilo professionale.

10. 11. Pilozzi, Malpezzi.

Al comma 1, secondo periodo, dopo laparola: professionali, inserire le seguenti:per iniziative finalizzate a prevenire ocurare lo stress professionale e il logora-mento psicofisico.

10. 1001. Labriola.

Al comma 1, secondo periodo, soppri-mere le parole da: , per rappresentazionifino a: comma 4.

10. 28. Pisano, Luigi Gallo.

Al comma 1, sopprimere le parole: perrappresentazioni teatrali e cinematografi-che, per l’ingresso a musei, mostre edeventi culturali.

10. 45. Simonetti, Borghesi.

Al comma 1, secondo periodo, dopo leparole: cinematografiche, aggiungere le se-guenti: per eventi musicali.

10. 37. Ghizzoni, Bossa, Malpezzi, Roc-chi, Carocci, Ascani, Blažina, Coccia,

Crimì, D’Ottavio, Malisani, Manzi, Nar-duolo, Pes, Rampi, Andrea Romano,Rossi, Sgambato, Ventricelli.

Sopprimere il comma 2.

10. 3. Altieri, Marti, Distaso, Ciracì.

Sopprimere il comma 3.

10. 2. Altieri, Marti, Distaso, Ciracì.

Al comma 3, sostituire le parole: 381,137milioni a decorrere dall’esercizio 2015 conle seguenti: 381,137 milioni per l’esercizio2015 e 281,137 a decorrere dall’esercizio2016.

Conseguentemente, sostituire l’articolo15 con il seguente:

ART. 15.

(Cinque per mille Scuola).

1. A decorrere dall’anno finanziario2016, in sede di dichiarazione dei redditie fermo quanto già dovuto a titolo diimposta sul reddito delle persone fisiche, icontribuenti possono destinare una quotapari al 5 per mille dell’imposta stessa, diseguito denominato « 5 per mille Scuola »al sostegno delle istituzioni scolastiche delsistema nazionale di istruzione.

2. La quota di risorse attribuita alleistituzioni scolastiche in base alla sceltadel contribuente è iscritta nel Fondo per ilfunzionamento di cui all’articolo 1, comma601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,e successive modificazioni, per essere de-stinata alle singole istituzioni in misuraproporzionale, ferma restando la destina-zione di quota parte della somma com-plessiva pari al 20 per cento, alle istitu-zioni poste in zone a basso reddito se-condo i criteri stabiliti con apposito de-creto del Ministro dell’istruzione,dell’università e della ricerca.

Martedì 5 maggio 2015 — 222 — Commissione VII

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3. Per la liquidazione della quota del« 5 per mille Scuola » è autorizzata laspesa di 100 milioni di euro annui adecorrere dall’anno 2016. Le somme nonutilizzate entro il 31 dicembre di ciascunanno possono esserlo nell’esercizio succes-sivo.

10. 53. Santerini, Lo Monte.

Sopprimere il comma 4.

10. 15. Vacca, Brescia, Marzana, LuigiGallo.

Sostituire il comma 4, con il seguente:4. La formazione in servizio dei docenti

di ruolo è obbligatoria, permanente estrutturale o, qualora non fossero retri-buibili, svolte in orario di servizio. Leattività di formazione sono definite dallesingole istituzioni scolastiche in coerenzacon il Piano triennale dell’offerta forma-tiva di cui all’articolo 2 e dei risultatiemersi dai Piani di miglioramento delleistituzioni scolastiche di cui al decreto delPresidente della Repubblica 28 marzo2013, n. 80, sulla base delle priorità na-zionali indicate nel Piano nazionale diformazione, adottato ogni tre anni condecreto del Ministro dell’istruzione, del-l’università e della ricerca, sentite le or-ganizzazioni sindacali rappresentative dicategoria.

10. 34. Vallascas, Vacca, Valente, Mar-zana, Di Benedetto, Brescia, LuigiGallo, D’Uva.

Al comma 4, premettere le seguenti pa-role: Nell’ambito degli adempimenti con-nessi alla funzione docente.

10. 35. Carocci, Rocchi, Malpezzi,Ascani, Blažina, Bossa, Coccia, Crimì,D’Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi,Narduolo, Orfini, Pes, Rampi, AndreaRomano, Rossi, Sgambato, Ventricelli,Carrescia, Mazzoli.

Al comma 4 sostituire il primo periodocon il seguente: La formazione in serviziodei docenti è retribuita, obbligatoria, per-manente e strutturale.

10. 21. Chimienti, Marzana, Brescia.

Al comma 4 sostituire il primo periodocon il seguente: La formazione in serviziodei docenti è retribuita, permanente estrutturale.

10. 22. Chimienti, Vacca, Marzana.

Al comma 4, primo periodo, sopprimerele parole: di ruolo.

10. 25. Chimienti, Luigi Gallo, Marzana,Vacca.

Al comma 4, dopo le parole: dei docentidi ruolo inserire le seguenti: presso lescuole statali e paritarie.

Conseguentemente:

ai maggiori oneri si provvede me-diante riduzione lineare delle dotazionirelative alle autorizzazioni di spesa, rife-rite alle sole spese rimodulabili, di cui allaTabella C allegata alla legge 23 dicembre2014, n. 190, per un importo pari a 500milioni per ciascuno degli anni 2015, 2016e 2017 e mediante corrispondente ridu-zione in termini lineari delle dotazionifinanziarie disponibili, iscritte a legisla-zione vigente in termini di competenza ecassa, nell’ambito delle spese rimodulabilidelle missioni di spesa di ciascun mini-stero di cui all’articolo 21, comma 5,lettera b) della legge 31 dicembre 2009,n. 196, per un importo pari a 200 milioniper l’anno 2015 e a 300 milioni a decor-rere dal 2016.

10. 42. Simonetti, Borghesi.

Al comma 4, primo periodo, dopo leparole: di ruolo, inserire le seguenti: e non.

10. 23. Chimienti, Vacca, Brescia.

Martedì 5 maggio 2015 — 223 — Commissione VII

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Al comma 4 dopo le parole: di ruolo èinserire le seguenti: retribuita se.

10. 24. Luigi Gallo, Marzana.

Al comma 4, al secondo periodo, sosti-tuire le parole: Le attività di formazionesono definite dalle singole istituzioni sco-lastiche con le seguenti: I contenuti e icriteri secondo cui si svolgono le attività diformazione sono individuate dalle singoleistituzioni scolastiche.

10. 9. Palmieri.

Al comma 4 dopo le parole: istituzioniscolastiche inserire le seguenti parole: edovrà prevedere corsi di informatica ob-bligatori per l’utilizzo degli strumenti elet-tronici obbligatori.

10. 16. Vacca, Marzana, Luigi Gallo, Bre-scia.

Al comma 4 dopo le parole: di cuiall’articolo 2 inserire le seguenti: con leultime ricerche in campo didattico e pe-dagogico.

10. 14. Luigi Gallo, Marzana, Vacca, Bre-scia.

Al comma 4, dopo le parole: dell’uni-versità e della ricerca, inserire le seguenti:tenuto conto delle indicazioni fornite dallerealtà associative facenti parte del Forumdelle associazioni professionali dei docentie dirigenti della scuola (FONADDS) e.

10. 8. Centemero, Palmieri, Lainati.

Al comma 4, ultimo periodo, sostituirela parola: sentite con le seguenti: a seguitodi contrattazione con le.

10. 20. Marzana, Luigi Gallo, Brescia,Chimienti.

Al comma 4, aggiungere infine le se-guenti parole: e le associazioni professio-nali accreditate.

*10. 51. Pannarale, Costantino, GiancarloGiordano.

Al comma 4, aggiungere infine le se-guenti parole: e le associazioni professio-nali accreditate.

*10. 7. Centemero, Palmieri, Lainati.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-bis. La programmazione dell’orario dilavoro prevista per le attività di forma-zione di cui al comma 4 del presentearticolo e il trattamento economico sonodefinite a seguito di contrattazione con leRSU.

10. 18. Marzana, Luigi Gallo, Chimienti,Vacca.

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

4-bis. Ai fini della predisposizione delleattività di formazione, le istituzioni scola-stiche, singole o in rete, possono organiz-zare i propri percorsi in collaborazionecon associazioni professionali di docenti,università ed enti di ricerca.

10. 6. Centemero, Palmieri, Lainati.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

« 4-bis) Incrementare l’organizzazionedei corsi di formazione, secondo quantoprevisto dal CCNL comparto scuola 1998/2001, articolo 46, in modo che ciascunaistituzione scolastica, anche attraverso unpiano triennale di formazione, sia in gradodi formare tutti i collaboratori scolasticipresenti in organico idonei ad assolvere lemansioni previste dall’assistenza di baseagli alunni portatori di handicap ».

Martedì 5 maggio 2015 — 224 — Commissione VII

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Conseguentemente:

al comma 3 sostituire le parole:381,137 milioni di euro con le seguenti:371,137 milioni di euro;

e al comma 5 sostituire le parole: 40milioni con le seguenti: 50 milioni.

10. 1000. Marzana.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-bis. Incrementare l’organizzazionedei corsi di formazione, secondo quantoprevisto dal CCNL comparto scuola 1998/2001, articolo 46, in modo che ciascunaistituzione scolastica, anche attraverso unpiano triennale di formazione, sia in gradodi formare tutti i collaboratori scolasticipresenti in organico idonei ad assolvere lemansioni previste dall’assistenza di baseagli alunni portatori di handicap.

10. 19. Marzana, Luigi Gallo, Brescia,Vacca.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Per l’attuazione del Piano nazionaledi formazione e per la realizzazione delleattività formative di cui al presente arti-colo è autorizzata la spesa di euro 381,137milioni di euro a decorrere dall’anno 2015e 421,137 milioni di euro a decorreredall’anno 2016.

Conseguentemente, sopprimere i commi1, 2 e 3.

*10. 12. Marzana.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Per l’attuazione del Piano nazionaledi formazione e per la realizzazione delleattività formative di cui al presente arti-colo è autorizzata la spesa di euro 381,137milioni di euro a decorrere dall’anno 2015e 421,137 milioni di euro a decorreredall’anno 2016.

Conseguentemente, sopprimere i commi1, 2 e 3.

*10. 30. Vacca, Marzana, Gallo.

Al comma 5, dopo le parole: realizza-zione delle attività formative inserire leseguenti: a beneficio della scuola statale eparitaria.

Conseguentemente:

ai maggiori oneri si provvede me-diante riduzione lineare delle dotazionirelative alle autorizzazioni di spesa, rife-rite alle sole spese rimodulabili, di cui allaTabella c allegata alla legge 23 dicembre2014, n. 190, per un importo pari a 500milioni per ciascuno degli anni 2015, 2016e 2017 e mediante corrispondente ridu-zione in termini lineari delle datazionifinanziarie disponibili, iscritte a legisla-zione vigente in termini di competenza ecassa, nell’ambito delle spese rimodulabilidelle missioni di spesa di ciascun mini-stero di cui all’articolo 21, comma 5,lettera b) della legge 31 dicembre 2009,n. 196, per un importo pari a 200 milioniper l’anno 2015 e a 300 milioni a decor-rere dal 2016.

10. 41. Simonetti, Borghesi.

Al comma 5 sostituire le parole: 40milioni di euro annui con le seguenti: 240milioni di euro annui.

Conseguentemente, sopprimere l’articolo11.

10. 33. Luigi Gallo.

Dopo l’articolo 10 è inserito il seguente:

ART. 10-bis.

(Formazione in servizio del personale do-cente e del personale scolastico per glialunni con disabilità e con altri bisogni

educativi speciali).

1. La formazione in servizio di tutti idocenti è obbligatoria, permanente e strut-turale ed è connessa allo svolgimento dellafunzione docente. Essa è coerente con ilPiano Nazionale di formazione e il Pianodell’Offerta Formativa delle istituzioni sco-

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lastiche autonome e costituisce uno deiparametri della procedura di valutazione.

2. Le finalità delle attività di forma-zione dei docenti sono definite da:

a) i Piani Nazionali di Formazionetriennale;

b) i Piani di Miglioramento dellescuole di cui al decreto del Presidentedella Repubblica 28 marzo 2013, n. 80;

c) le esigenze ed i bisogni formativiindividuali.

3. Con decreto del Ministero dell’istru-zione, dell’università e della ricerca sonodefiniti i Piani Nazionali di formazionetriennali per il personale docente. I Pianisono aggiornati con cadenza annuale conl’indicazione della destinazione delle ri-sorse di cui al comma 5. I Piani conten-gono anche:

a) individuazione delle aree d’inter-vento ritenute prioritarie in esito ai risul-tati del Sistema Nazionale di Valutazione;

b) le modalità di riconoscimento delleattività formative svolte a cura delle uni-versità e delle istituzioni scolastiche ededucative o loro reti, anche nelle modalitàtra pari;

c) la definizione di criteri e dei pa-rametri per l’attribuzione di crediti inrelazione alle attività formative;

d) la disciplina per l’accreditamentoperiodico dei soggetti autorizzati ad ero-gare attività formative al personale scola-stico.

4. Per l’anno scolastico 2015/2016, ilPiano Nazionale di formazione triennale,prevede, come priorità nazionali:

a) le innovazioni metodologiche, an-che attraverso il rafforzamento delle com-petenze digitali, della didattica progettuale,collaborativa e interdisciplinare;

b) le competenze linguistiche anchein « Italiano Lingua 2 » e l’insegnamentosecondo la metodologia CLIL;

c) l’inclusione scolastica, con partico-lare riguardo agli alunni e studenti condisabilità e con bisogni educativi speciali.

5. All’inizio di ogni anno scolastico, apartire dall’anno 2015/2016, le istituzioniscolastiche definiscono le attività forma-tive rivolte ai docenti delle classi in cuisono presenti alunni con disabilità o conaltri bisogni educativi speciali, anche inrelazione alle scelte pedagogiche, metodo-logiche e didattiche inclusive, coerenti coni piani degli studi personalizzati ricom-presi nei Piani Educativi Individualizzati enei Piani Didattici Personalizzati (PDP) nelcaso di alunni con bisogni educativi spe-ciali certificati, ai sensi della legge 5 feb-braio 1992, n. 104 o della legge 8 ottobre2010, n. 170.

6. Tutti i docenti delle classi in cui sonopresenti alunni con disabilità o con altribisogni educativi speciali sono tenuti apartecipare alle attività formative sulladidattica inclusiva, realizzate In collabo-razione con università, centri di ricerca,entri accreditati, Centri territoriali di Sup-porto, Centri Territoriali per l’inclusione oda esperti segnalati anche dalle associa-zioni di settore che si occupano di disa-bilità. Tali attività rientrano nella forma-zione di cui al comma 1.

7. Il personale ATA partecipa ad ini-ziative di aggiornamento e formazione sutematiche inerenti la disabilità ed altribisogni educativi speciali nell’ambito delpiano di formazione.

8. I dirigenti delle istituzioni scolasticheed educative partecipano ad iniziative diformazione e aggiornamento professionale,sugli aspetti organizzativi e gestionali, giu-ridici e didattici dell’inclusione scolastica.

9. Con decreto del Ministero dell’istru-zione, dell’università e della ricerca sonoindividuati i criteri e le modalità di for-mazione in materia di inclusione scolasticadei docenti, dei dirigenti e del personaleATA, d’intesa con le organizzazioni sinda-cali, prevedendo adeguate attività di cer-tificazione, valutazione e monitoraggio.

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10. Per la creazione e il sostegno delsistema nazionale di formazione di cui aicommi 1, 2, 3 e per le attività di forma-zione di cui ai commi 5, 6, 7 e 8 delpresente articolo è autorizzata, per l’anno2015, la spesa di ero 15 milioni e adecorrere dall’anno 2016, la spesa di euro40 milioni.

10. 01. Centemero, Palmieri, Lainati, Al-tieri.

Dopo l’articolo 10 aggiungere il se-guente:

ART. 10-bis.

1. Nei limiti di spesa di 15 milioni dieuro annui a decorrere dall’anno 2015 alfine di sostenere la formazione continuadegli studenti, è istituita la Carta elettro-nica per l’aggiornamento e la formazionedello studente delle istituzioni scolastichedi ogni ordine e grado. La Carta, dell’im-porto nominate di euro 500 annui perciascun anno scolastico, può essere utiliz-zata per l’acquisto di libri e di testi, anchein formato digitate, di natura didattico-scientifica, di pubblicazioni e di rivisteriferite alle materie di studio, per l’acqui-sto di hardware e software, per l’iscrizionea corsi di approfondimento. La somma dicui alla Carta non costituisce retribuzioneaccessoria né reddito imponibile.

2. Con decreto del Presidente del Con-siglio dei ministri, di concerto con il Mi-nistro dell’istruzione, dell’università e dellaricerca e con il Ministro dell’economia edelle finanze, da adottare entro sessantagiorni dalla data di entrata in vigore dellapresente legge, sono definiti i criteri e lemodalità di assegnazione e utilizzo dellaCarta di cui al comma 1.

Conseguentemente, al comma 3 dell’ar-ticolo 10 sostituire le parole: 381,137 con leseguenti: 366,137.

10. 02. Luigi Gallo, Vacca, Brescia.

ART. 11.

Sostituirlo con il seguente:

« ART. 11.

(Finanziamento del Fondo unico per l’edi-lizia scolastica).

1. Al fine di incrementare le risorsedestinate alla messa in sicurezza degliedifici scolastici, a decorrere dall’anno2016, sono stanziati ulteriori 200 milioniannui che confluiscono nel Fondo unicoper l’edilizia scolastica, di cui all’articolo11, comma 4-sexies, del decreto-legge 18ottobre 2012, n. 179, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,n. 221 ».

11. 10. Vacca, Brescia, Di Benedetto, Si-mone Valente, Marzana, Chimienti,D’Uva, Luigi Gallo.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 11.

(Potenziamento dell’efficacia degli interventididattici ed educativi del personale docente).

1. Per il potenziamento dell’efficaciadegli interventi didattici ed educativi delpersonale docente è istituito presso il Mi-nistero dell’istruzione, dell’università edella ricerca un apposito fondo con lostanziamento di euro 200 milioni annui adecorrere dall’anno 2016, ripartito a livelloterritoriale e tra le istituzioni scolastichein proporzione alla dotazione organica deidocenti con decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

2. Il Dirigente scolastico di concertocon il Collegio dei Docenti e il Consigliod’Istituto propone annualmente l’assegna-zione di una somma del fondo di cui alcomma destinandola all’attività di poten-ziamento, verifica, ricerca-azione, diagnosie interventi nell’ambito della qualità del-l’insegnamento, del rendimento scolasticodegli alunni e degli studenti, della proget-

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tualità nella metodologia didattica utiliz-zata, dell’innovatività e del miglioramentocomplessivo della scuola.

3. La definizione delle linee generalidelle attività e degli interventi di cui alcomma 2 è affidata a un Comitato diautovalutazione rinnovato ogni tre anni,costituito da rappresentanti eletti tra do-centi, genitori, personale ATA e studenti,limitatamente alla scuola secondaria disecondo grado; la consistenza numerica didetto Comitato è definita in misura pro-porzionale alle dimensioni dell’istituzionescolastica con apposita delibera dal Con-siglio d’Istituto. L’elaborazione e la con-creta attuazione delle proposte sarà affi-data dal Comitato di autovalutazione alpersonale scolastico, che potrà servirsi diconsulenze esterne e che dovrà documen-tare i percorsi attivati e i risultati rag-giunti.

11. 1005. Cristian Iannuzzi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 11.

1. Per la valorizzazione del merito delpersonale docente è istituito presso il Mi-nistero dell’istruzione, dell’università edella ricerca un apposito fondo, con lostanziamento di euro 200 milioni annui adecorrere dall’anno 2016, ripartito a livelloterritoriale e tra le istituzioni scolastichein proporzione alla dotazione organica deidocenti con decreto del Ministro dell’istru-zione, dell’università e della ricerca.

2. Con modalità da definire in sede dicontrattazione all’Aran, entro 60 giornidall’approvazione della legge, sono definitii criteri di assegnazione annuale al per-sonale della suddetta somma, ferme re-stando le finalità di destinazione, di cui alcomma 3 successivo.

3. Con decorrenza 1o settembre 2016,in coerenza con le finalità dell’organicofunzionale e per promuovere l’attuazionedei Piani dell’offerta formativa di istituto,il fondo dell’istituzione scolastica di cuiall’articolo 84 del Contratto collettino na-

zionale di lavoro del comparto scuolavigente è incrementato di 200 milioni dieuro per l’anno 2016 e di 450 milioni dieuro a decorrere dall’anno 2017.

Conseguentemente, ai maggiori oneri dicui al comma 3:

a) quanto a 200 milioni per l’anno2016, si provvede mediante corrispondenteriduzione lineare delle dotazioni finanzia-rie di parte corrente, iscritte a legislazionevigente in termini di competenza e dicassa, nell’ambito delle spese rimodulabilidi cui all’articolo 21, comma 5, lettera b),della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dellemissioni di spesa di ciascun Ministero, adeccezione di quelle relative a diritti sociali,politiche sociali e della famiglia, politicheper il lavoro, tutela della salute e dell’am-biente;

b) quanto a 450 milioni di euro adecorrere dall’anno 2017, si provvede:

1) i commi 1,2 e 3 dell’articolo 10sono soppressi;

2) mediante riduzione, fino al sod-disfacimento del fabbisogno residuale,dello stanziamento del fondo speciale diparte corrente iscritto, ai fini del bilanciotriennale 2015-2017, nell’ambito del pro-gramma « Fondi di riserva e speciali »della missione « Fondi da ripartire » dellostato di previsione del Ministero dell’eco-nomia e delle finanze per l’anno 2017, alloscopo parzialmente utilizzando l’accanto-namento relativo al Ministero dell’econo-mia e delle finanze. Il Ministro dell’eco-nomia e delle finanze è autorizzato adapportare, con propri decreti, le occorrentivariazioni di bilancio.

11. 1010. Giancarlo Giordano, Panna-rale.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

« 1. Per la valorizzazione delle compe-tenze del personale docente il MIUR stan-zia con decreto 200 milioni di euro annuiper i fondi MOF da destinare all’imple-

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mentazione delle funzioni strumentali, deicollaboratori e delle altre figure di sup-porto al dirigente scolastico ».

Conseguentemente:

a) alla rubrica, sopprimere le seguentiparole: « del merito »;

b) sopprimere i commi 2, 3 e 5dell’articolo 7.

11. 9. Vacca.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

« 1. Per la valorizzazione delle compe-tenze del personale docente il MIUR èautorizzata la spesa di 166 milioni di euroannui per i fondi MOF da destinare al-l’implementazione delle funzioni strumen-tali, dei collaboratori e delle altre figure disuppporto al dirigente scolastico. L’arti-colo 1, comma 329 della Legge 190 del2014 è abrogato

Conseguentemente:

a) alla rubrica, sopprimere le seguentiparole: del merito;

b), sopprimere i commi 2, 3 e 5dell’articolo 7.

11. 1003. Vacca.

Al comma 1, sostituire le parole: Per lavalorizzazione del merito del personaledocente con le seguenti: « Per il potenzia-mento dell’efficacia degli interventi didat-tici ed educativi del personale docente ».

Conseguentemente, sostituire la rubricacon la seguente: Potenziamento dell’effica-cia degli interventi didattici ed educatividei personale docente.

11. 54. Cristian Iannuzzi.

Al comma 1, sopprimere le parole: « delmerito ».

Conseguentemente:

a) alla rubrica sopprimere le parole:« del merito »;

b) al comma 3, sopprimere le parole:« merito del ».

11. 22. Luigi Gallo.

Al comma 1 sostituire le parole: « delmerito » con le seguenti: « della forma-zione » e sopprimere le parole da: « ripar-tito a livello territoriale » fino alla fine delcomma ».

Conseguentemente, al medesimo arti-colo:

a) sostituire il comma 2, con il se-guente: « 2. Il fondo di cui al comma 2 èdestinato alla retribuzione spettante alpersonale docente per le attività opzionalidi formazione. Con successivo decreto delMinistro dell’Istruzione, dell’Università edella Ricerca, sentite le organizzazionisindacali rappresentative di categoria,sono definite i criteri di riparto del Fondononché le attività di formazione »;

b) sopprimere il comma 3.

11. 11. Luigi Gallo, Marzana, Vacca,D’Uva, Chimienti, Brescia, Simone Va-lente, Di Benedetto.

Al comma 1, dopo le parole: « del per-sonale docente » inserire le seguenti: « delcomparto scuola statale e paritaria ».

Conseguentemente, al medesimo comma1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Aimaggiori oneri si provvede mediante ridu-zione lineare delle dotazioni relative alleautorizzazioni di spesa, riferite alle solespese rimodulabili, di cui alla Tabella Callegata alla legge 23 dicembre 2014,n. 190, per un importo pari a 500 milioniper ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017e mediante corrispondente riduzione intermini lineari delle dotazioni finanziariedisponibili, iscritte a legislazione vigente intermini di competenza e cassa, nell’ambitodelle spese rimodulabili delle missioni di

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spesa di ciascun ministero di cui all’arti-colo 21, comma 5, lettera b) della legge 31dicembre 2009, n. 196, per un importopari a 200 milioni per l’anno 2015 e a 300milioni a decorrere dal 2016 ».

11. 47. Simonetti, Borghesi.

Al comma 1, dopo le parole: dotazioneorganica dei docenti aggiungere le seguenti:considerando altresì i fattori di comples-sità delle Istituzioni Scolastiche e dellearee a maggiore rischio educativo.

11. 45. Rocchi, Carocci, Malpezzi,Ascani, Blažina, Bossa, Coccia, Crimì,D’Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi,Narduolo, Pes, Rampi, Andrea Ro-mano, Rossi, Sgambato, Ventricelli,Fassina, Mazzoli, Fabbri.

Al comma 1, dopo le parole: dei docentiinserire le seguenti: e al tasso di disper-sione scolastica.

11. 7. Luigi Gallo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. A decorrere dall’anno 2015, perle carriere dei professori delle istituzioniAFAM sono adottati i criteri e i parametriutilizzati per l’adeguamento delle carrieredei docenti universitari. L’equiparazioneeconomica e giuridica è effettuata nell’arcodi 5 anni in scaglioni articolati in rapportoalla fascia e all’anzianità di servizio, sta-biliti con decreto del Ministro dell’econo-mia, di concerto con il Ministro dell’istru-zione dell’università e della ricerca. Entro90 giorni dall’entrata in vigore della pre-sente legge è data piena attuazione alregolamento previsto dall’articolo 2,comma 7, lettera e), della legge n. 508 del1999 ».

Conseguentemente, al comma 3 dell’ar-ticolo 10 sostituire le parole: « 381, 137 »con: « 371, 137 ».

11. 25. Marzana.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. Nell’ambito delle reti di scuoleè istituito il comitato di valutazione pre-visto dall’articolo 10, comma 1, del decretodel Presidente della Repubblica n. 275dell’8 marzo 1999, composto da un do-cente, provvisto di specifiche competenze,rappresentante di ciascuna istituzione sco-lastica della rete eletto in seno al collegiodocenti, incaricato di provvedere alla va-lutazione della qualità delle istituzioni sco-lastiche sulla base di parametri stabiliticon decreto ministeriale da emanarsi en-tro 60 giorni dall’entrata in vigore dellapresente legge. Sulla base dei dati, pub-blicati nel portale di cui all’articolo 14, ilMIUR predispone gli interventi compen-sativi per le istituzioni che presentanomaggiori difficoltà, come il supporto didocenti tutor nella didattica e nella collo-cazione di risorse aggiuntive. Il comitato divalutazione ogni anno invia una relazioneal « Comitato scientifico nazionale per l’at-tuazione delle Indicazioni nazionali e ilmiglioramento continuo dell’insegna-mento » istituito con decreto ministerialedel 19 marzo 2013 ».

Conseguentemente, al comma 3 dell’ar-ticolo 10 sostituire le parole: « 381, 137 »con: « 371, 137 ».

11. 24. Marzana.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. Nell’ambito delle reti di scuoleè istituito il comitato di valutazione pre-visto dall’articolo 10, comma 1, del decretodel Presidente della Repubblica dell’8marzo 1999, composto da un docente,dotato di specifiche competenze, rappre-sentante di ciascuna istituzione scolasticadella rete eletto in seno al collegio docenti,incaricato di attestare la valutazione qua-litativa del lavoro educativo-didattico deidocenti delle istituzioni della rete scola-stica sulla base di parametri stabiliti condecreto del ministero dell’istruzione da

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emanarsi entro 60 giorni dall’entrata invigore della presente legge ».

11. 23. Marzana.

Sopprimere il comma 2.

11. 27. Chimienti.

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

« 2. Al fine di migliorare l’offerta for-mativa è istituito il comitato di valutazionedella rete delle istituzioni scolastiche,rin-novato a cadenza triennale, quale organi-smo tecnico-scientifico con il compito divalutare la qualità delle istituzioni scola-stiche.

2-bis. Ciascuna rete di scuole istituisceil comitato di cui al comma 1. Il comitatoè composto dai rappresentanti del perso-nale scolastico e dei genitori, eletti daicomponenti della categoria di apparte-nenza. Con decreto del Ministro dell’istru-zione, dell’università e della ricerca sonodisciplinati la composizione, le compe-tenze, la sede, le modalità di funziona-mento, i criteri e la procedura di valuta-zione garantendo in particolare:

a) la promozione della valutazioneinterna delle istituzioni scolastiche;

b) la verifica dell’organizzazione aifini dell’efficacia e dell’efficienza della ge-stione delle istituzioni scolastiche;

c) la valutazione dei livelli professio-nali dei dirigenti, dei docenti e del perso-nale ATA ed educativo.

2-ter. Il Ministero dell’istruzione, del-l’università e della ricerca pubblica, entroil 31 luglio, nel proprio sito istituzionale irisultati della valutazione svolta dai comi-tati.

2-quater. Il fondo di cui al comma 1 èdestinato all’implementazione dell’offertaformativa delle istituzioni scolastiche e perla realizzazione del comitato di cui alcomma 1 ».

11. 1001. Marzana.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

« 2. Il dirigente scolastico, sentiti ilcollegio dei docenti e il consiglio di isti-tuto, fissa a inizio di ogni anno scolasticoi criteri, basati su principi di merito e ditrasparenza, per la assegnazione annualedi una somma del fondo di cui al comma1 al personale docente, di cui al medesimocomma 1, sulla base della valutazionedell’attività didattica in ragione dei risul-tati ottenuti in termini di qualità dell’in-segnamento, di rendimento scolastico deglialunni e degli studenti, di progettualitànella metodologia didattica utilizzata, diinnovatività e di contributo al migliora-mento complessivo della scuola. La pre-detta valutazione è effettuata dal dirigentescolastico, sentito il comitato per la valu-tazione del servizio dei docenti, istituitopresso ciascuna istituzione scolastica aisensi dell’articolo 11 del decreto legislativo16 aprile 1994, n. 297 ».

11. 6. Centemero, Palmieri.

Sostituire il comma 2 con il seguente:2. « Per la valorizzazione del merito del

personale docente è istituito presso il Mi-nistero dell’istruzione, dell’università edella ricerca, un apposito fondo, con lostanziamento di euro 200 milioni annui, adecorrere dall’anno 2016, ripartito a livelloterritoriale e tra le istituzioni scolastichein proporzione alla dotazione organica deidocenti con decreto del Ministero del-l’istruzione, dell’università e della ricerca.Con modalità da definire in sede di con-trattazione all’Aran, entro 60 giorni dallaapprovazione della legge, sono definiti icriteri di assegnazione annuale al perso-nale della suddetta somma, ferme re-stando le finalità di destinazione di cui alcomma 3 successivo. Con decorrenza 1o

settembre 2015 in coerenza con le finalitàdell’organico funzionale e per promuoverel’attuazione dei POF di istituto, il fondodella istituzione scolastica di cui all’arti-

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colo 84 del CCNL scuola vigente, incre-mentato di 700 milioni di euro ».

11. 40. Terrosi.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

« 2. I docenti che vogliono partecipareall’assegnazione di risorse aggiuntive per ilproprio lavoro presentano dei progetti chesaranno valutati da un’apposita commis-sione di docenti. I progetti che hannocarattere interdisciplinare e fanno ricorsoa nuove metodologie, anche di tipo infor-matico, avranno un esplicito riconosci-mento nella valutazione complessiva. IlMinistro dell’istruzione, dell’università edella ricerca, con proprio decreto da adot-tarsi entro sei mesi dalla data di entratain vigore della presente legge, stabilisce icriteri e le modalità per la composizionedella commissione dei docenti ».

11. 57. Binetti

Sostituire il comma 2 con il seguente:

« 2. Il dirigente scolastico, annualmente,sottopone all’approvazione del Consiglio diIstituto, del Comitato tecnico-scientifico,ove istituito, del Comitato di Valutazione edel Nucleo di autovalutazione, in sedutacomune, i criteri della valutazione dell’at-tività didattica in ragione dei risultatiottenuti in termini di qualità dell’insegna-mento, di rendimento scolastico deglialunni e degli studenti, di progettualitànella metodologia didattica utilizzata, diinnovazione e di contributo al migliora-mento complessivo della scuola. Sulla basedei criteri approvati, il dirigente scolastico,individua i docenti meritevoli e assegnaquanto previsto al comma 1 ».

11. 32. Burtone

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il dirigente scolastico, sulla base deicriteri individuati dal Comitato per la

valutazione dei docenti, assegna annual-mente al personale docente una sommadel fondo di cui al comma 1 sulla base dimotivata valutazione.

11. 44. Rocchi, Carocci, Malpezzi,Ascani, Blažina, Bossa, Coccia, Crimì,D’Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi,Narduolo, Pes, Rampi, Andrea Ro-mano, Rossi, Sgambato, Ventricelli,Fassina, Mazzoli, Fabbri.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il dirigente scolastico, sulla base deicriteri definiti dal collegio dei docenti, eacquisito il parere del comitato di valuta-zione del servizio dei docenti di cui al-l’articolo 11 del decreto legislativo 16aprile 1994, n. 297, assegna annualmenteuna somma del fondo di cui al comma 1al personale docente, di cui al medesimocomma 1, definendo in sede di contratta-zione integrativa di istituto i criteri diripartizione della somma.

11. 46. Fioroni.

Al comma 2, sostituire le parole: ildirigente scolastico, con le seguenti: Ilcomitato di valutazione previsto dall’arti-colo 10, comma 1, del Presidente dellaRepubblica n. 275 dell’8 marzo 1999.

11. 29. Marzana.

Al comma 2,apportare le seguenti mo-dificazioni:

a) dopo le parole: il dirigente scola-stico inserire le seguenti: sulla base dellerisultanze di valutazione di un corpo ispet-tivo autonomo e appositamente formato aquesto scopo, da istituirsi con decreto delMinistero dell’istruzione dell’università edella ricerca, e;

b) sostituire le parole: della valuta-zione dell’attività didattica in ragione deirisultati ottenuti in termini di qualitàdell’insegnamento, di rendimento scola-stico degli alunni e degli studenti con te

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seguenti: della disponibilità alla forma-zione continua e all’aggiornamento, conparticolare riferimento alle pratiche didat-tiche innovative finalizzate all’inclusionedegli alunni disabili e degli studenti conbisogni educativi speciali, della valutazionedelle competenze didattico-disciplinari,della capacità di propiziare una relazioneeducativa significativa con gli studenti an-che attraverso modalità relazionali cheincentivino l’apprendimento degli alunnicon maggiori difficoltà, della gestione cor-retta del processo di apprendimento edella capacità di instaurare processi coo-perativi e collaborativi con gli altri docentie in ragione dei risultati ottenuti in ter-mini.

11. 1002. Chimienti, Vacca, Marzana,Luigi Gallo, Brescia, D’Uva, SimoneValente, Di Benedetto.

Al comma 2, dopo le parole: il dirigentescolastico, inserire le seguenti: sulla basedelle risultanze di valutazione di un corpoispettivo autonomo e appositamente for-mato a questo scopo, da istituirsi condecreto, del Ministero dell’istruzione del-l’università e della ricerca, e.

Conseguentemente, al medesimo commasostituire le parole: della valutazione del-l’attività didattica in ragione dei risultatiottenuti in termini di qualità dell’insegna-mento, di rendimento scolastico deglialunni e degli studenti, con le seguenti:della valutazione delle competenze didat-tico-disciplinari, della capacità di propi-ziare una relazione educativa significativacon gli studenti anche attraverso modalitàrelazionali che incentivino l’apprendi-mento degli alunni con maggiori difficoltà,della gestione corretta del processo diapprendimento e della capacità di instau-rare processi cooperativi e collaborativicon gli altri docenti e in ragione deirisultati ottenuti in termini.

11. 15. Chimienti.

Al comma 2, dopo le parole: il dirigentescolastico, inserire le seguenti: sulla base

delle risultanze di valutazione di un corpoispettivo autonomo e appositamente for-mato a questo scopo, da istituirsi condecreto del Ministero dell’istruzione del-l’università e della ricerca, e.

11. 16. Chimienti.

Al comma 2, dopo le parole: Il dirigentescolastico, inserire le seguenti: previa de-libera del collegio dei docenti.

11. 51. Simonetti, Borghesi.

Al comma 2, sostituire le parole: Ildirigente scolastico, sentito il consigliod’istituto, con le seguenti: il collegio deidocenti.

11. 21. Luigi Gallo.

Al comma 2, sopprimere le parole: sen-tito il Consiglio di Istituto.

11. 3. Ciracì, Fucci, Marti.

Al comma 2, sostituire le parole: sentitoil consiglio d’istituto assegna annualmenteuna somma con le seguenti: di concertocon il collegio dei docenti e il consiglio diistituto propone annualmente l’assegna-zione di una somma.

*11. 49. Simonetti, Borghesi.

Al comma 2, sostituire le parole: sentitoil consiglio d’istituto assegna annualmenteuna somma con le seguenti: di concertocon il collegio dei docenti e il consiglio diistituto propone annualmente l’assegna-zione di una somma.

*11. 55. Cristian Iannuzzi.

Al comma 2, sostituire le parole: sentitoil consiglio d’istituto con le seguenti: sentitii docenti collaboratori di cui all’articolo 7,comma 5.

11. 56. Causi.

Martedì 5 maggio 2015 — 233 — Commissione VII

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Al comma 2, sostituire le parole: sentitoil consiglio d’istituto con le seguenti: sen-tito il collegio docenti.

11. 42. Sgambato.

Al comma 2, sostituire le parole: sentitoil consiglio d’istituto con le seguenti: aseguito di contrattazione decentrata diistituto con le Rappresentanti sindacaliunitarie di istituto.

11. 59. Giancarlo Giordano, Pannarale.

Al comma 2, le parole: sentito il con-siglio d’istituto sono sostituite dalle se-guenti parole: sulla base dei criteri stabilitidal Collegio dei Docenti e sentito il Con-siglio di Istituto e le parole: al rendimentoscolastico degli alunni e degli studenti″sono soppresse.

11. 1000. Pagano.

Al comma 2, sostituire le parole: sentitoil consiglio d’istituto con le seguenti: sullabase dei criteri formulati dal Consiglio diIstituto e su proposta del Collegio deidocenti.

11. 58. Santerini, Caruso, Lo Monte.

Al comma 2, sostituire la parola: sentitocon le seguenti: di concerto con.

*11. 20. Chimienti.

Al comma 2, sostituire la parola: sentitocon le seguenti: di concerto con.

*11. 48. Simonetti, Borghesi.

Al comma 2, sostituire la parola: sentitocon le seguenti: di concerto con.

*11. 52. Labriola.

Al comma 2, sostituire la parola: sentitocon le seguenti: in accordo con.

11. 19. Chimienti.

Al comma 2, sostituire la parola: sentitocon le seguenti: con l’approvazione del.

11. 4. Altieri, Marti, Distaso, Ciracì.

Al comma 2, sopprimere le seguentiparole: sulla base della valutazione dell’at-tività didattica in ragione dei risultatiottenuti in termini di qualità dell’insegna-mento, di rendimento scolastico deglialunni e degli studenti.

11. 28. Chimienti.

Al comma 2, sostituire le parole da:della valutazione fino alla fine del commacon le seguenti: delle ore aggiuntive svolteper attività didattiche nel proprio istitutoe per la formazione.

11. 12. Luigi Gallo.

Al comma 2, sostituire le parole: dellavalutazione dell’attività didattica in ra-gione dei risultati ottenuti in termini diqualità dell’insegnamento, di rendimentoscolastico degli alunni e degli studenti conle seguenti: della valutazione delle compe-tenze didattico-disciplinari, della capacitàdi propiziare una relazione educativa si-gnificativa con gli studenti anche attra-verso modalità relazionali che incentivinol’apprendimento degli alunni con maggioridifficoltà, detta gestione corretta del pro-cesso di apprendimento e della capacità diinstaurare processi cooperativi e collabo-rativi con gli altri docenti e in ragione deirisultati ottenuti in termini.

11. 17. Chimienti.

Al comma 2, sostituire le parole: dellavalutazione dell’attività didattica in ra-gione dei risultati ottenuti in termini di

Martedì 5 maggio 2015 — 234 — Commissione VII

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qualità dell’insegnamento, di rendimentoscolastico degli alunni e degli studenti conle seguenti: della disponibilità alla forma-zione continua e all’aggiornamento, conparticolare riferimento alle pratiche didat-tiche innovative finalizzate all’inclusionedegli alunni disabili e degli studenti conbisogni educativi speciali.

11. 18. Chimienti.

Al comma 2, sopprimere le seguentiparole: di rendimento scolastico deglialunni e degli studenti.

11. 26. Brescia.

Al comma 2, sostituire le parole: direndimento scolastico degli alunni e deglistudenti con le seguenti: capacità di pro-piziare relazioni educative significative congli studenti attraverso modalità didattico-disciplinari che incentivino gli apprendi-menti.

11. 13. Chimienti.

Al comma 2, sostituire le parole: direndimento scolastico degli alunni e deglistudenti con le seguenti: di sviluppo dimodalità relazionali che incentivino gliapprendimenti degli studenti con maggioridifficoltà.

11. 14. Chimienti.

Al comma 2, dopo la parola: innovati-vità inserire le seguenti: del contesto so-ciale in cui è inserita la scuola, di man-tenimento della scolarizzazione.

11. 30. Marzana.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Le iniziative di aggiornamentoprofessionale di cui all’articolo 4 dellalegge 9 maggio 1989, n. 168, e successivemodifiche e la valorizzazione professionale

dei docenti sono definite a seguito dicontrattazione con le RSU, in deroga aquanto disposto dalla legge n. 15 del 4marzo 2009 e dal decreto legislativo n. 150del 2009.

11. 31. Marzana.

Al comma 3 dopo le parole: retribuzioneaccessoria aggiungere le seguenti: Cometale deve essere oggetto di contrattazionein sede di RSU di Istituto.

11. 1006. Cristian Iannuzzi.

Al comma 3, aggiungere, in fine, leseguenti parole: e come tale deve essereoggetto di contrattazione in sede di RSU diIstituto.

*11. 50. Simonetti, Borghesi.

Al comma 3, aggiungere, in fine, leseguenti parole: e come tale deve essereoggetto di contrattazione in sede di RSU diIstituto.

*11. 53. Rampelli.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Ai fini del recupero delle profes-sionalità acquisite e del riconoscimento delmerito è istituito un elenco nazionale doveinserire in graduatoria, in base al serviziosvolto e ai titoli posseduti, gli assistentiamministrativi che hanno svolto la fun-zione di DSGA per almeno 3 anni, anchenon continuativi, dal 2000 al 2015. Nel-l’elenco nazionale saranno prioritaria-mente inseriti in testa coloro che hannopartecipato con esito positivo alla mobilitàprofessionale e che non hanno otenuto ilpassaggio (dall’area B all’area D) e, aseguire, tutti coloro che hanno maturato ildiritto.

Conseguentemente, alla rubrica, aggiun-gere, in fine, le seguenti parole: e delpersonale amministrativo.

11. 1. Ciracì, Altieri, Fucci, Marti, Cen-temero.

Martedì 5 maggio 2015 — 235 — Commissione VII

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Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Ai fini della valorizzazione pro-fessionale del personale docente è istituitala figura del docente mentor, che svolgefunzioni di supporto didattico, di coordi-namento delle attività di formazione, ag-giornamento e valutazione dei docenti,nonché le funzioni proprie del profilo diappartenenza e può svolgere, altresì, fun-zioni di tutoraggio dei docenti in periododi formazione e prova. Il mentor è indi-viduato dal dirigente scolastico, sentito ilcollegio docenti, tra coloro che abbianomaturato un congruo numero di anni diservizio a tempo indeterminato e che sianoin possesso di titoli didattici, formativi eprofessionali adeguati. Il dirigente scola-stico può inoltre determinare con l’atto dinomina le modalità di esonero dal serviziodi docenza, ove predetto esonero sia rite-nuto necessario al fine di un più efficacesvolgimento della funzione in oggetto.

11. 5. Centemero, Palmieri, Lainati.

Dopo l’articolo 11 aggiungere il se-guente:

ART. 11.

(Valutazione scolastica).

1. Al decreto-legge 1o settembre 2008,n. 137, convertito con modificazioni dallalegge 30 ottobre 2008, n. 169, sono appor-tate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 dell’articolo 2 è sosti-tuito dal seguente: « 2. A decorrere dal-l’anno scolastico 2015/16 la valutazionedel comportamento è espressa mediantel’attribuzione di giudizi sintetici: non suf-ficiente; sufficiente, buono, distinto, ot-timo »;

b) sostituire il comma 3 dell’articolo2: « La valutazione del comportamentodegli studenti, attribuita collegialmente dal

consiglio di classe, concorre alla valuta-zione complessiva dello studente e puòdeterminare la non ammissione al succes-sivo anno di corso o all’esame conclusivodel ciclo. Ferma l’applicazione della pre-sente disposizione dall’inizio dell’anno sco-lastico di cui al comma 2, con decreto delMinistro dell’istruzione, dell’università edella ricerca sono specificati i criteri percorrelare la particolare e oggettiva gravitàdel comportamento, nonché eventuali mo-dalità applicative del presente articolo »;

c) sostituire il comma 1 dell’articolo3: « Dall’anno scolastico 2015/2016, nellascuola primaria la valutazione periodicaed annuale degli apprendimenti deglialunni è espressa con giudizio sintetico(non sufficiente, sufficiente, buono, di-stinto, ottimo); la certificazione delle com-petenze al termine della scuola primariaviene effettuata su apposito modello sta-bilito con decreto ministeriale e mediantei seguenti livelli: iniziale, di base, inter-medio, avanzato. Nelle classi intermedieviene effettuata una attestazione dei tra-guardi di sviluppo delle competenze pre-visti dalla Indicazioni nazionali di cui aldecreto ministeriale del 16 dicembre2012 »;

d) il comma 2 dell’articolo 3 è cosìsostituito: « Dall’anno scolastico 2015/2016, nella scuola secondaria di primogrado la valutazione periodica ed annualedegli apprendimenti degli alunni, nonchéla valutazione dell’esame finale del ciclo,sono effettuate mediante l’attribuzione digiudizi sintetici (non sufficiente, suffi-ciente, buono, distinto, ottimo). La certi-ficazione delle competenze al terminedella scuola secondaria di primo gradoviene effettuata su apposito modello sta-bilito con decreto ministeriale e mediantei seguenti livelli: iniziale, di base, inter-medio, avanzato. Nelle classi intermedieviene effettuata una attestazione dei tra-guardi di sviluppo delle competenze pre-visti dalla Indicazioni nazionali di cui aldecreto ministeriale del 16 dicembre2012 »;

e) il comma 3 dell’articolo 3 è sosti-tuito dal seguente: « 3. Alla scuola secon-

Martedì 5 maggio 2015 — 236 — Commissione VII

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daria di primo grado l’ammissione deglistudenti alle classi successive, ovvero al-l’esame di stato a conclusione del ciclo, èdeliberata, a maggioranza di due terzi, dalconsiglio di classe »;

f) il comma 3-bis è soppresso;

2. Il comma 4 dell’articolo 185 del testounico di cui al decreto legislativo 16 aprile1994, n. 297 è sostituito dal seguente: « 4.L’esito dell’esame conclusivo del primociclo, deliberato a maggioranza dei dueterzi dal consiglio di classe, è espressodalla certificazione delle competenze edalla valutazione degli apprendimenti dal-l’alunno, espressa con il giudizio sintetico(sufficiente, buono, distinto, ottimo). Incaso di esito negativo il giudizio è « nonlicenziato » ».

3. Al decreto del Presidente della Re-pubblica 22 giugno 2009, n. 122 sonoapportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 dell’articolo 2 è sop-presso;

b) al comma 3 dell’articolo 2 da: « lavalutazione » a: « decimi » sono sostituitedalle seguenti: « il giudizio sintetico »;

c) al comma 5 dell’articolo 2 laparola: « voto » è sostituita dalla seguente:« giudizio »;

d) il comma 8 è così riformulato: Lavalutazione del comportamento deglialunni, ai sensi degli articoli 8, comma 1,e 11, comma 2, del decreto legislativon. 59 del 2004, e successive modificazioni,e dell’articolo 2 del decreto-legge, e’espressa nella scuola primaria e nellascuola secondaria di I grado con un giu-dizio sintetico (non sufficiente, sufficiente,buono, distinto, ottimo);

e) il comma 2 dell’articolo 3 è sosti-tuito dal seguente: « L’ammissione al-l’esame di Stato è disposta dal consiglio diclasse a maggioranza di due terzi, previoaccertamento della prescritta frequenza ailini della validità dell’anno scolastico, neiconfronti dell’alunno che ha raggiunto unlivello essenziale negli apprendimenti enelle competenze »;

f) il comma 4 dell’articolo 3 è sosti-tuito dal seguente: « È abrogato l’articolo22, comma 4-ter, del decreto legislativon. 59 del 2004 »;

g) sostituire il comma 6 con il se-guente: « All’esito dell’esame di Stato, cheè espresso dal giudizio sintetico, concor-rono gli esiti delle prove scritte e orali ei livelli di apprendimento raggiunti dal-l’alunno nelle varie discipline. Il giudiziofinale è basato sui giudizi ottenuti nellesingole discipline nel corso dell’anno e suigiudizi ottenuti nelle singole proved’esame. La certificazione delle compe-tenze concorre nella valutazione comples-siva dell’alunno da parte del Consiglio diclasse ai fini dell’esito dell’esame diStato »;

h) al comma 7 dell’articolo 3 soppri-mere le parole: « ivi compresa la prova dicui al comma 4 »;

i) all’articolo 3, sopprimere il comma8.

11. 0.1000. Vacca, Marzana, Chimienti,D’Uva, Brescia, Simone Valente, Di Be-nedetto, Luigi Gallo.

ART. 12.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all’articolo 24, dopoil comma 7, aggiungere il seguente: aglioneri derivanti dalla proroga dei contrattioltre i 36 mesi, pari a 100 milioni di europer l’anno 2015, pari a 70 milioni di europer il 2016 e pari a 50 milioni per il 2017,si provvede mediante corrispondente ridu-zione in termini lineari delle dotazionifinanziarie disponibili, iscritte a legisla-zione vigente in termini di competenza ecassa, nell’ambito delle spese rimodulabilidelle missioni di spesa di ciascun Mini-stero di cui all’articolo 21, comma 5,lettera b), della legge 31 dicembre 2009,n. 196.

12. 24. Simonetti, Borghesi.

Martedì 5 maggio 2015 — 237 — Commissione VII

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Sopprimerlo.

*12. 9. Vacca, Marzana, Chimienti, Bre-scia, Luigi Gallo, Simone Valente, DiBenedetto.

Sopprimerlo.

*12. 17. Terrosi.

Sopprimerlo.

*12. 20. Fioroni.

Sopprimerlo.

*12. 23. Simonetti, Borghesi.

Sopprimerlo.

*12. 25. Rampelli.

Sopprimerlo.

*12. 31. Giancarlo Giordano, Pannarale.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente alla rubrica soppri-mere le parole: Limite alla durata deicontratti di lavoro a tempo determinato.

12. 32. Pannarale, Costantino, GiancarloGiordano.

Sopprimere il comma 1.

*12. 3. Rigoni.

Sopprimere il comma 1.

*12. 1. Centemero, Palmieri, Lainati.

Sopprimere il comma 1.

*12. 10. Marzana, Vacca, Chimienti, Bre-scia, Luigi Gallo, Simone Valente, DiBenedetto.

Sopprimere il comma 1.

*12. 26. Rampelli.

Sopprimere il comma 1.

*12. 27. Baldassarre, Artini, Barbanti,Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Ro-stellato, Segoni, Turco.

Sopprimere il comma 1.

12. 1001. Cristian Iannuzzi.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Al fine di prevenire l’abuso di con-tratti a termine nel settore scuola e diottemperare a quanto previsto dalla diret-tiva 1999/70/CE e dall’allegato accordoquadro CES, UNICE e CEEP, attuati con ilDecreto Legislativo 6 settembre 2001,n. 368, il fabbisogno di personale docentedeliberato ai sensi dell’ articolo 39 dellalegge 27 dicembre 1997, n. 449, e le con-seguenti facoltà assunzionali annuali pre-vedono la copertura con contratti a tempoindeterminato di tutti i posti resisi vacantie disponibili nell’ organico dell’ autono-mia.

12. 2. Centemero, Palmieri, Lainati.

Sostituire il comma 1 con il seguente: Alfine di rispettare la Direttiva Europea70/1999 a partire dall’anno scolastico2015/2016 i posti vacanti e disponibili,entro la data del 31 dicembre, è immessoin ruolo, con contratto a tempo indeter-minato, il personale scolastico abilitatoche abbia prestato, sulla medesima classedi concorso, servizio per almeno 3 anni.

12. 13. Marzana, Chimienti, Vacca, Bre-scia, Luigi Gallo, Simone Valente,D’Uva, Di Benedetto.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. I posti vacanti e disponibili presso leistituzioni scolastiche ed educative statali

Martedì 5 maggio 2015 — 238 — Commissione VII

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vengono assegnati tramite procedura con-corsuale, a cadenza massimo triennale. Inattesa degli esiti del concorso, gli stessipossono essere coperti stipulando contrattia tempo determinato con una durata mas-sima di 36 mesi.

*12. 19. Bossa.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. I nuovi contratti di lavoro a tempodeterminato stipulati, a decorrere dalladata di entrata in vigore della presentelegge, con il personale docente, educativo,amministrativo, tecnico ed ausiliariopresso le istituzioni scolastiche ed educa-tive statali, per la copertura di posti va-canti e disponibili, non possono superarela durata complessiva di trentasei mesi,anche non continuativi.

12. 22. Malpezzi, Rocchi, Carocci,Ascani, Blažina, Bossa, Coccia, Crimì,D’Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi,Narduolo, Pes, Rampi, Andrea Ro-mano, Rossi, Sgambato, Ventricelli,Mazzoli, Carrescia, Fassina, Fioroni,Richetti, Marzano, De Menech, Rotta,Mazzoli, Piazzoni, Giuliani.

Al comma 1, premettere le seguenti pa-role A partire dall’anno 2018/19.

Conseguentemente al medesimo comma,dopo le parole tecnico ed ausiliario inserirele seguenti ad esclusione dei soggetti indi-viduati dall’ART. 8 comma 12 in possessodi regolare titolo abilitativo.

12. 4. Albini, Fossati.

Al comma 1, sostituire le parole nonpossono superare la durata complessiva ditrentasei mesi, anche non continuativi conle seguenti: In caso di superamento, ilcontratto è convertito a tempo indetermi-nato con l’immediata immissione in ruolo

in applicazione dell’articolo 5, comma 4bis del decreto legislativo 6 settembre2001, n. 368.

12. 12. Marzana, Chimienti, Vacca, Bre-scia, Luigi Gallo, Simone Valente,D’Uva, Di Benedetto.

Al comma 1, sostituire le parole nonpossono superare la durata complessiva ditrentasei mesi, anche non continuativi conle seguenti: sono automaticamente conver-titi in contratti a tempo indeterminatoqualora superino la durata complessiva ditrentasei mesi, anche non continuativi, avalere sul turn-over.

12. 14. Chimienti, Marzana, Vacca, Bre-scia, Luigi Gallo, Simone Valente,D’Uva, Di Benedetto.

Al comma 1, sostituire le parole nonpossono superare la durata complessiva ditrentasei mesi, anche non continuativi conle seguenti: sono automaticamente conver-titi in contratti a tempo indeterminatoqualora superino la durata complessiva ditrentasei mesi, anche non continuativi.

Conseguentemente, sopprimere il comma2.

12. 11. Chimienti, Marzana, Vacca, Bre-scia, Luigi Gallo, Simone Valente,D’Uva, Di Benedetto.

Al comma 1, aggiungere, in fine, leseguenti parole: , successivi alla data dientrata della presente legge.

12. 21. Malpezzi, Rocchi, Carocci,Ascani, Blažina, Bossa, Coccia, Crimì,D’Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi,Narduolo, Pes, Rampi, Andrea Ro-mano, Rossi, Sgambato, Ventricelli,Mazzoli, Carrescia, Fassina, Fioroni,Richetti, Marzano, De Menech, Rotta,Mazzoli, Piazzoni, Giuliani.

Martedì 5 maggio 2015 — 239 — Commissione VII

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Al comma 1, aggiungere in fine le se-guenti parole: non sarà applicabile a co-loro che alla data di entrata in vigore deldecreto hanno già maturato 36 mesi iquali avendo già acquisito un diritto alruolo, dovranno essere inclusi in un pianoquinquennale di assunzioni in ruolo at-traverso esami per titoli.

Conseguentemente al comma 2, aggiun-gere, in fine il seguente periodo: in concer-tazione col MIUR è data possibilità aldocente al quale spetta il risarcimento diessere immesso in ruolo su disponibilità diposto vacante o disponibile se il docenterifiuta il risarcimento a lui spettante.

12. 18. Bossa, Narduolo.

Al comma 1, aggiungere, in fine, leseguenti parole: Ove la durata complessivasuperi i trentasei mesi, il contratto èconvertito in contratto a tempo indeter-minato con l’immediata immissione inruolo in applicazione del comma 4-bisdell’articolo 5 del decreto legislativo 6settembre 2001, n. 368,. Le graduatorie dicircolo e d’istituto sono trasformate ingraduatoria a scorrimento per il ruolo.

12. 8. Marzana, Vacca, Chimienti, Bre-scia, Luigi Gallo, Simone Valente, DiBenedetto.

Al comma 1, aggiungere, in fine, leseguenti parole: Il personale di cui alprecedente periodo ha diritto ad unaquota riservata di posti nel primo con-corso utile bandito per la categoria diappartenenza.

12. 15. Vacca, Chimienti, Marzana, Bre-scia, Luigi Gallo, Simone Valente,D’Uva, Di Benedetto.

Al comma 1, aggiungere, in fine, ilseguente periodo:

« Nel caso contrario di superamento dellimite di durata, il contratto è convertito a

tempo indeterminato con l’immediata im-missione in ruolo del personale oggettodella proposta di assunzione ».

Conseguentemente:

a) sostituire il comma 2, con i se-guenti:

2. Per l’anno 2015, in aggiunta allesomme già assegnate, una quota parte paria 550 milioni di euro delle maggiori en-trate di cui all’articolo 1, comma 7, dellalegge 15 dicembre 2014, n. 186, è asse-gnata alle misure di cui al comma 1 delpresente articolo. Il Ministro dell’economiae delle finanze, con proprio decreto, daemanare entro il 30 settembre 2015, de-stina a tale scopo la quota parte di cui alpresente comma. Qualora dal monitorag-gio delle entrate di cui al periodo prece-dente emerga un andamento che nonconsenta la copertura di tali oneri, ilMinistro dell’economia e delle finanze, conproprio decreto, da emanare entro il 30settembre 2015, stabilisce l’aumento dellamisura degli acconti ai fini dell’IRES edell’IRAP, dovuti per il periodo d’imposta2015, in misura tale da assicurare il con-seguimento dei predetti obiettivi anche aifini della eventuale compensazione delleminori entrate che si dovessero generareper effetto dell’aumento degli acconti.

3. Le dotazioni lineari di parte correnteiscritte a legislazione vigente in termini dicompetenza e di cassa, nell’ambito dellespese rimodulabili di cui all’articolo 21,comma 5, lettera b), della legge 31 dicem-bre 2009, n. 196, delle missioni di spesa diciascun Ministero, ad eccezione di quellerelative a diritti sociali, politiche sociali edella famiglia, politiche per il lavoro, tu-tela della salute e dell’ambiente, sonoridotte mediante riduzione lineare in ma-niera da assicurare 700 milioni di euro adecorrere dall’anno 2015.

4. I commi 48 e 49 dell’articolo 2 deldecreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 24novembre 2006, n. 286, e successive mo-dificazioni, sono sostituiti dai seguenti adecorrere dal 1º gennaio 2016:

Martedì 5 maggio 2015 — 240 — Commissione VII

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« 48. I trasferimenti di beni e diritti percausa di morte sono soggetti all’imposta dicui al comma 47 con le seguenti aliquotesul valore complessivo netto dei beni:

a) devoluti a favore del coniuge e deiparenti in linea retta sul valore comples-sivo netto eccedente, per ciascun benefi-ciario, 500.000 euro: 7 per cento;

b) devoluti a favore dei fratelli e dellesorelle sul valore complessivo netto ecce-dente, per ciascun beneficiario, 100.000euro: 8 per cento;

c) devoluti a favore degli altri parentifino al quarto grado e degli affini in linearetta, nonché degli affini in linea collate-rale fino al terzo grado: 10 per cento;

d) devoluti a favore di altri soggetti:15 per cento.

48-bis. Le aliquote previste dal comma48, lettere a), b), c) e d), relative aitrasferimenti di beni e diritti per causa dimorte soggetti all’imposta di cui al comma47, eccedenti la soglia di 5 milioni di eurosono triplicate per ciascuna delle fattispe-cie di cui alle citate lettere.

49. Per le donazioni e gli atti di tra-sferimento a titolo gratuito di beni e dirittie per la costituzione di vincoli di destina-zione di beni l’imposta è determinatadall’applicazione delle seguenti aliquote alvalore globale dei beni e diritti al nettodegli oneri da cui è gravato il beneficiariodiversi da quelli indicati dall’articolo 58,comma l, del testo unico di cui al decretolegislativo 31 ottobre 1990, n. 346, ovvero,se la donazione è fatta congiuntamente afavore di più soggetti o se in uno stessoatto sono compresi più atti di disposizionea favore di soggetti diversi, al valore dellequote dei beni o diritti attribuiti:

a) a favore del coniuge e dei parentiin linea retta sul valore complessivo nettoeccedente, per ciascun beneficiario,500.000 euro: 7 per cento;

b) a favore dei fratelli e delle sorellesul valore complessivo netto eccedente, perciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 percento;

c) a favore degli altri parenti fino alquarto grado e degli affini in linea retta,nonché degli affini in linea collaterale finoal terzo grado: 10 per cento;

d) a favore di altri soggetti: 15 percento.

49-bis. Le aliquote previste dal prece-dente comma 49, lettere a), b), c) e d),relative ai trasferimenti di beni e dirittiper donazione soggetti all’imposta di cui alcomma 47, eccedenti la soglia di 5 milionidi euro sono triplicate per ciascuna dellefattispecie di cui alle citate lettere ».

5. Le lettere h) e i) del comma 1dell’articolo 12, del testo unico delle di-sposizioni concernenti l’imposta sulle suc-cessioni e donazioni, di cui al decretolegislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e suc-cessive modificazioni, sono abrogate.

b) all’articolo 7, sopprimere il comma7,;

c) all’articolo 10, sopprimere i commi1, 2 e 3,;

d) sopprimere l’articolo 11;

e) all’articolo 24, comma 3, sono ap-portate le seguenti modificazioni:

1) sopprimere le parole: « 7,comma 7 » e « 11 » e sostituire le parole:« 10, commi 3 e » con le seguenti: « 10,comma 5 »;

2) alla lettera a), sostituire le pa-role: « 1.000 milioni » con le seguenti: « 470milioni » e le parole: « 3.000 » con le se-guenti: « 2.383,863 ».

12. 1004. Giancarlo Giordano, Panna-rale, Airaudo, Placido, Costantino.

Al comma 1, aggiungere, in fine, ilseguente periodo: Nel caso contrario disuperamento del limite di durata, il con-tratto è convertito a tempo indeterminatocon l’immediata immissione in ruolo delpersonale oggetto della proposta di assun-zione.

Martedì 5 maggio 2015 — 241 — Commissione VII

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Conseguentemente:

a) sostituire il comma 2 con i se-guenti:

2. Per l’anno 2015, in aggiunta allesomme già assegnate, una quota parte paria 550 milioni di euro delle maggiori en-trate di cui all’articolo 1, comma 7, dellalegge 15 dicembre 2014, n. 186, è asse-gnata alle misure di cui al comma 1 delpresente articolo. Il Ministro dell’economiae delle finanze, con proprio decreto, daemanare entro il 30 settembre 2015, de-stina a tale scopo la quota parte di cui alpresente comma. Qualora dal monitorag-gio delle entrate di cui al periodo prece-dente emerga un andamento che nonconsenta la copertura di tali oneri, ilMinistro dell’economia e delle finanze, conproprio decreto, da emanare entro il 30settembre 2015, stabilisce l’aumento dellamisura degli acconti ai fini dell’IRES edell’IRAP, dovuti per il periodo d’imposta2015, in misura tale da assicurare il con-seguimento dei predetti obiettivi anche aifini della eventuale compensazione delleminori entrate che si dovessero generareper effetto dell’aumento degli acconti.

2-bis. I commi 48 e 49 dell’articolo 2del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,convertito, con modificazioni, dalla legge24 novembre 2006, n. 286, e successivemodificazioni, sono sostituiti dai seguentia decorrere dal 1o gennaio 2016:

« 48. I trasferimenti di beni e diritti percausa di morte sono soggetti all’imposta dicui al comma 47 con le seguenti aliquotesul valore complessivo netto dei beni:

a) devoluti a favore del coniuge e deiparenti in linea retta sul valore comples-sivo netto eccedente, per ciascun benefi-ciario, 500.000 euro: 7 per cento;

b) devoluti a favore dei fratelli e dellesorelle sul valore complessivo netto ecce-dente, per ciascun beneficiario, 100.000euro: 8 per cento;

c) devoluti a favore degli altri parentifino al quarto grado e degli affini in linea

retta, nonché degli affini in linea collate-rale fino al terzo grado: 10 per cento;

d) devoluti a favore di altri soggetti:15 per cento.

48-bis. Le aliquote previste dal comma48, lettere a), b), c) e d), relative aitrasferimenti di beni e diritti per causa dimorte soggetti all’imposta di cui al comma47, eccedenti la soglia di 5 milioni di eurosono triplicate per ciascuna delle fattispe-cie di cui alle citate lettere.

49. Per le donazioni e gli atti di tra-sferimento a titolo gratuito di beni e dirittie per la costituzione di vincoli di destina-zione di beni l’imposta è determinatadall’applicazione delle seguenti aliquote alvalore globale dei beni e diritti al nettodegli oneri da cui è gravato il beneficiariodiversi da quelli indicati dall’articolo 58,comma 1, del testo unico di cui al decretolegislativo 31 ottobre 1990, n. 346, ovvero,se la donazione è fatta congiuntamente afavore di più soggetti o se in uno stessoatto sono compresi più atti di disposizionea favore di soggetti diversi, al valore dellequote dei beni o diritti attribuiti:

a) a favore del coniuge e dei parentiin linea retta sul valore complessivo nettoeccedente, per ciascun beneficiario,500.000 euro: 7 per cento;

b) a favore dei fratelli e delle sorellesul valore complessivo netto eccedente, perciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 percento;

c) a favore degli altri parenti fino alquarto grado e degli affini in linea retta,nonché degli affini in linea collaterale finoal terzo grado: 10 per cento;

d) a favore di altri soggetti: 15 percento.

49-bis. Le aliquote previste dal prece-dente comma 49, lettere a), b), c) e d),relative ai trasferimenti di beni e dirittiper donazione soggetti all’imposta di cui alcomma 47, eccedenti la soglia di 5 milionidi euro sono triplicate per ciascuna dellefattispecie di cui alle citate lettere ».

Martedì 5 maggio 2015 — 242 — Commissione VII

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2-ter. Le lettere h) e i) del comma 1dell’articolo 12, del testo unico delle di-sposizioni concernenti l’imposta sulle suc-cessioni e donazioni, di cui al decretolegislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e suc-cessive modificazioni, sono abrogate.

b) all’articolo 7, sopprimere il comma7;

c) all’articolo 10, sopprimere i commi1, 2 e 3;

d) sopprimere l’articolo 11.

5) Corrispondente riduzione, finoal fabbisogno, dello stanziamento delfondo speciale di parte corrente iscritto, aifini del bilancio triennale 2015-2017, nel-l’ambito del programma « Fondi di riservae speciali » della missione « Fondi da ri-partire » dello stato di previsione del Mi-nistero dell’economia e delle finanze perl’anno 2016, allo scopo parzialmente uti-lizzando l’accantonamento relativo al Mi-nistero dell’economia e delle finanze. IlMinistro dell’economia e delle finanze èautorizzato ad apportare, con propri de-creti, le occorrenti variazioni di bilancio;

6) Corrispondente riduzione li-neare, fino a fabbisogno residuale, delledotazioni finanziarie di parte corrente,iscritte a legislazione vigente in termini dicompetenza e di cassa, nell’ambito dellespese rimodulabili di cui all’articolo 21,comma 5, lettera b), della legge 31 dicem-bre 2009, n. 196, delle missioni di spesa diciascun Ministero, ad eccezione di quellerelative a diritti sociali, politiche sociali edella famiglia, politiche per il lavoro, tu-tela della salute e dell’ambiente.

12. 42. Giancarlo Giordano, Pannarale,Airaudo, Placido, Costantino.

Al comma 1, aggiungere, in fine, ilseguente periodo: In caso di superamento,il contratto è convertito a tempo indeter-minato con l’immediata immissione inruolo del personale oggetto della propostadi assunzione.

12. 1000. Pagano.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. La durata complessiva di trenta-sei mesi, anche non continuativi, di cui alcomma 1, è riferita esclusivamente aiservizi prestati con contratto a tempodeterminato su supplenze annue o fino altermine delle attività.

1-ter. Al raggiungimento dei 36 mesi diservizio con contratto a tempo determi-nato per la copertura di posti vacanti edisponibili, così come individuati dalcomma 1, è possibile, comunque, la stipuladi contratti a tempo determinato per sup-plenze brevi in base alle graduatorie d’isti-tuto.

Conseguentemente all’articolo 6 comma3 terzo periodo aggiungere, in fine, le se-guenti parole: salvo quanto previsto daicommi 1-bis e 1-ter dell’articolo 12.

12. 30. Santerini, Lo Monte.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1.bis. La disposizione di cui al comma1 si applica esclusivamente al personaledocente che non abbia ancora maturato 36mesi di servizio, anche non continuativi.Per il personale docente che abbia stipu-lato contratti di lavoro a tempo determi-nato oltre i 36 mesi di servizio, il Ministerodell’istruzione, dell’università e della ri-cerca è autorizzato, a decorrere dall’annoscolastico 2015-2016, ad attuare un pianostraordinario di assunzioni a tempo inde-terminato, con cadenza quinquennale, perle istituzioni scolastiche di ogni ordine egrado, per la copertura dei posti vacanti edisponibili nell’organico.

12. 29. Piso.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. I docenti della seconda fasciad’istituto abilitati sono immessi in ruolo adecorrere dall’A.S. 2015-16, su posti va-

Martedì 5 maggio 2015 — 243 — Commissione VII

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canti e disponibili, eventualmente preve-dendo un piano di assunzioni triennale oquinquennale.

12. 28. Piso.

All’articolo 12, comma 2, sostituire leparole da: 10 milioni fino alla fine delcomma con le seguenti: 60 milioni a de-correre dal 2015.

Conseguentemente al medesimo comma,aggiungere, in fine il seguente periodo:All’onere finanziario derivante dalla pre-sente disposizione si provvede, per 50milioni di euro per l’anno 2015 ed a 200milioni di euro a decorrere dal 2016,mediante corrispondente riduzione linearedelle dotazioni finanziarie di parte cor-rente, iscritte a legislazione vigente intermini di competenza e di cassa, nell’am-bito delle spese rimodulabili di cui all’ar-ticolo 21, comma 5, lettera b), della legge31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni dispesa di ciascun Ministero, ad eccezione diquelle relative a diritti sociali, politichesociali e della famiglia, politiche per illavoro, tutela della salute e dell’ambiente.

12. 43. Pannarale, Costantino, GiancarloGiordano, Airaudo, Placido.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. All’articolo 1, della legge 23 di-cembre 2014, n. 190, il comma 332 èsoppresso. Ai relativi oneri si fa fronte coni risparmi derivanti dalle disposizioni dicui al comma 3-bis.

2-ter. Agli oneri derivanti dall’attua-zione del comma 3, pari a 21,333 milionidi euro per l’anno 2015 ed a 64 milioni dieuro a decorrere dall’anno 2016, si prov-vede mediante corrispondente riduzionedel Fondo per interventi strutturali dipolitica economica, di cui all’articolo 10,comma 5, del decreto-legge 29 novembre2004, n. 282, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 27 dicembre, n. 307. IlMinistro dell’economia e delle finanze è

autorizzato ad apportare, con propri de-creti, le occorrenti variazioni di bilancio.

12. 33. Pannarale, Giancarlo Giordano,Costantino, Placido, Airaudo.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All’articolo 1, della legge 23 di-cembre 2014, n. 190, il comma 332 èsoppresso. Per far fronte ai relativi oneripari a 25 milioni di euro per l’anno 2015,ed a 65 milioni di euro a decorreredall’anno 2016 , si provvede mediantecorrispondente riduzione lineare delle do-tazioni finanziarie di parte corrente,iscritte a legislazione vigente in termini dicompetenza e di cassa, nell’ambito dellespese rimodulabili di cui all’articolo 21,comma 5, lettera b), della legge 31 dicem-bre 2009, n. 196, delle missioni di spesa diciascun Ministero, ad eccezione di quellerelative a diritti sociali, politiche sociali edella famiglia, politiche per il lavoro, tu-tela della salute e dell’ambiente.

12. 41. Pannarale, Giancarlo Giordano,Costantino, Placido, Airaudo.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. All’articolo 1, della legge 23 di-cembre 2014, n. 190, il comma 333 èsoppresso. Ai relativi oneri si fa fronte coni risparmi derivanti dalle disposizioni dicui al comma 3-bis.

2-ter. Agli oneri derivanti dall’attua-zione del comma 3, pari a 45 milioni dieuro per l’anno 2015 ed a 135 milioni dieuro a decorrere dall’anno 2016, si prov-vede mediante corrispondente riduzionedel Fondo per interventi strutturali dipolitica economica, di cui all’articolo 10,comma 5, del decreto-legge 29 novembre2004, n. 282, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 27 dicembre, n. 307. IlMinistro dell’economia e delle finanze èautorizzato ad apportare, con propri de-creti, le occorrenti variazioni di bilancio.

12. 35. Pannarale, Giancarlo Giordano,Costantino, Placido, Airaudo.

Martedì 5 maggio 2015 — 244 — Commissione VII

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Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All’articolo 1, della legge 23 di-cembre 2014, n. 190, il comma 333 èsoppresso.

Conseguentemente, all’articolo 10, ap-portare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sostituire le parole:euro 500 annui con le seguenti: euro 322annui;

b) al comma 3 sostituire le parole:euro 381,137 milioni con le seguenti: euro245,452 milioni.

12. 36. Pannarale, Giancarlo Giordano,Costantino, Placido, Airaudo.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All’articolo 1, della legge 23 dicem-bre 2014, n. 190, il comma 333 è sop-presso. Per far fronte ai relativi oneri paria 45 milioni di euro per l’anno 2015, ed a135 milioni di euro a decorrere dall’anno2016, si provvede mediante corrispondenteriduzione lineare delle dotazioni finanzia-rie di parte corrente, iscritte a legislazionevigente in termini di competenza e dicassa, nell’ambito delle spese rimodulabilidi cui all’articolo 21, comma 5, lettera b),della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dellemissioni di spesa di ciascun Ministero, adeccezione di quelle relative a diritti sociali,politiche sociali e della famiglia, politicheper il lavoro, tutela della salute e dell’am-biente.

12. 40. Pannarale, Giancarlo Giordano,Costantino, Placido, Airaudo.

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

2-bis. All’articolo 1, della legge 23 di-cembre 2014, n. 190, i commi 334 e 336sono soppressi.

2-ter. Per far fronte agli oneri derivantidal comma 3, pari a 17 milioni di euro perl’anno 2015, ed a 51 milioni di euro adecorrere dall’anno 2016, si provvede me-

diante corrispondente riduzione linearedelle dotazioni finanziarie di parte cor-rente, iscritte a legislazione vigente intermini di competenza e di cassa, nell’am-bito delle spese rimodulabili di cui all’ar-ticolo 21, comma 5, lettera b), della legge31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni dispesa di ciascun Ministero, ad eccezione diquelle relative a diritti sociali, politichesociali e della famiglia, politiche per illavoro, tutela della salute e dell’ambiente.

2-quater. Con decreto del Ministro del-l’istruzione, dell’università e della ricerca,di concerto con il Ministro dell’economia edelle finanze, sentita la Conferenza Unifi-cata di cui all’articolo 8 del decreto legi-slativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottareentro 60 giorni dall’entrata in vigore dellapresente legge si procede alla revisione deicriteri e dei parametri previsti per ladefinizione delle dotazioni organiche delpersonale amministrativo, tecnico e ausi-liario della scuola finalizzata ad una ra-zionalizzazione degli stessi ad invarianzadella consistenza complessiva.

12. 39. Giancarlo Giordano, Pannarale,Costantino, Placido, Airaudo.

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

2-bis. All’articolo 1, della legge 23 di-cembre 2014, n. 190, i commi 334 e 336sono soppressi. Ai relativi oneri si fafronte con i risparmi derivanti dalle di-sposizioni di cui al successivo comma3-bis.

2-ter. Agli oneri derivanti dall’attua-zione del comma 3, pari a 17 milioni dieuro per l’anno 2015 ed a 51 milioni dieuro a decorrere dall’anno 2016, si prov-vede mediante corrispondente riduzionedel Fondo per interventi strutturali dipolitica economica, di cui all’articolo 10,comma 5, del decreto-legge 29 novembre2004, n. 282, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 27 dicembre, n. 307. IlMinistro dell’economia e delle finanze èautorizzato ad apportare, con propri de-creti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Martedì 5 maggio 2015 — 245 — Commissione VII

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2-quater. Con decreto del Ministro del-l’istruzione, dell’università e della ricerca,di concerto con il Ministro dell’economia edelle finanze, sentita la Conferenza Unifi-cata di cui all’articolo 8 del decreto legi-slativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottareentro 60 giorni dall’entrata in vigore dellapresente legge si procede alla revisione deicriteri e dei parametri previsti per ladefinizione delle dotazioni organiche delpersonale amministrativo, tecnico e ausi-liario della scuola finalizzata ad una ra-zionalizzazione degli stessi ad invarianzadella consistenza complessiva.

12. 37. Giancarlo Giordano, Pannarale,Costantino, Placido, Airaudo.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. All’articolo 1, della legge 23 di-cembre 2014, n. 190, i commi 334 e 336sono soppressi. Ai relativi oneri si fafronte con i risparmi derivanti dalle di-sposizioni di cui al successivo comma3-bis.

2-ter. Con decreto del Ministro del-l’istruzione, dell’università e della ricerca,di concerto con il Ministro dell’economia edelle finanze, sentita la Conferenza Unifi-cata di cui all’articolo 8 del decreto legi-slativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottareentro 60 giorni dall’entrata in vigore dellapresente legge si procede alla revisione deicriteri e dei parametri previsti per ladefinizione delle dotazioni organiche delpersonale amministrativo, tecnico e ausi-liario della scuola finalizzata ad una ra-zionalizzazione degli stessi ad invarianzadella consistenza complessiva.

Conseguentemente, all’articolo 10 appor-tare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sostituire le parole:euro 500 annui con le seguenti: euro 433annui;

b) al comma 3 sostituire le parole:euro 381,137 milioni con le seguenti: euro330,064 milioni.

12. 38. Pannarale, Giancarlo Giordano,Costantino, Placido, Airaudo.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All’articolo 1, della legge 23 di-cembre 2014, n. 190, il comma 332 èsoppresso.

Conseguentemente, all’articolo 10, ap-portare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sostituire le parole:euro 500 annui con le seguenti: euro 415annui;

b) al comma 3 sostituire le parole:euro 381,137 milioni con le seguenti: euro316,344 milioni.

12. 34. Pannarale, Giancarlo Giordano,Costantino, Placido, Airaudo.

Dopo l’articolo 12, aggiungere il se-guente:

ART. 12-bis.

(Salvaguardia previdenziale del personaledella scuola che abbia maturato i requisitientro l’anno scolastico 2011/2012, ai sensidell’articolo 59, comma 9, della legge 27dicembre 1997, n. 449, e successive modi-

ficazioni).

1. All’alinea del comma 14 dell’articolo24 del decreto-legge 6 dicembre 2011,n. 201, convertito, con modificazioni, dallalegge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo leparole: « ad applicarsi » sono inserite leseguenti: « al personale della scuola cheabbia maturato i requisiti entro l’annoscolastico 2011/2012, ai sensi dell’articolo59, comma 9, della legge 27 dicembre1997, n. 449, e successive modificazioni ».

2. Il beneficio di cui al comma 1 èriconosciuto, con decorrenza dalla datadel 1o settembre 2015, nel limite mas-

Martedì 5 maggio 2015 — 246 — Commissione VII

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simo di 3.000 soggetti e nei limiti dell’au-torizzazione di spesa di cui al comma 3.L’INPS provvede al monitoraggio delle do-mande presentate, secondo modalità tele-matiche, definendo un elenco numericodelle stesse basato su un criterio progres-sivo risultante dalla somma dell’età ana-grafica e dell’anzianità contributiva van-tate dai singoli richiedenti alla data del 31dicembre 2012. Qualora dal monitoraggiorisulti il raggiungimento del limite nume-rico, non prende in esame ulteriori do-mande di pensionamento finalizzate adusufruire dei benefici previsti dalla dispo-sizione di cui al medesimo comma 1. Peri lavoratori che accedono al beneficio dicui al comma 1, il trattamento di finerapporto, comunque denominato, è corri-sposto al momento in cui il soggettoavrebbe maturato il diritto alla correspon-sione dello stesso secondo le disposizionidi cui all’articolo 24 del decreto-legge 6dicembre 2011, n. 201, convertito, conmodificazioni, dalla legge 22 dicembre2011, n. 214, e sulla base di quanto sta-bilito dall’articolo 1, comma 22, del de-creto-legge 13 agosto 2011, n. 138, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 14settembre 2011, n. 148, nonché secondo lemodalità previste a legislazione vigente.

3. Per l’attuazione del presente articoloè autorizzata la spesa di 35 milioni di europer l’anno 2016, di 105 milioni di europer l’anno 2017, di 101 milioni di euro perl’anno 2018, di 94 milioni di euro perl’anno 2019 e di 81 milioni di euro perl’anno 2020. Ai relativi oneri si provvedemediante corrispondente riduzione linearedelle dotazioni finanziarie di parte cor-rente, iscritte a legislazione vigente intermini di competenza e di cassa, nell’am-bito delle spese rimodulabili di cui all’ar-ticolo 21, comma 5, lettera b), della legge31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni dispesa di ciascun Ministero, ad eccezione diquelle relative a diritti sociali, politichesociali e della famiglia, politiche per illavoro, tutela della salute e dell’ambiente.

12. 01. Pannarale, Giancarlo Giordano,Marcon, Melilla, Airaudo, Placido.

Dopo l’articolo 12, aggiungere il se-guente:

ART. 12-bis.

(Salvaguardia previdenziale del personaledella scuola che abbia maturato i requisitientro l’anno scolastico 2011/2012, ai sensidell’articolo 59, comma 9, della legge 27dicembre 1997, n. 449, e successive modi-

ficazioni).

1. All’alinea del comma 14 dell’articolo24 del decreto-legge 6 dicembre 2011,n. 201, convertito, con modificazioni, dallalegge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo leparole: « ad applicarsi » sono inserite leseguenti: « al personale della scuola cheabbia maturato i requisiti entro l’annoscolastico 2011/2012, ai sensi dell’articolo59, comma 9, della legge 27 dicembre1997, n. 449, e successive modificazioni ».

2. Il beneficio di cui al comma 1 èriconosciuto, con decorrenza dalla datadel Io settembre 2015, nel limite massimodi 3.000 soggetti e nei limiti dell’autoriz-zazione di spesa di cui al comma 3.L’INPS provvede al monitoraggio delle do-mande presentate, secondo modalità tele-matiche, definendo un elenco numericodelle stesse basato su un criterio progres-sivo risultante dalla somma dell’età ana-grafica e dell’anzianità contributiva van-tate dai singoli richiedenti alla data del 31dicembre 2012. Qualora dal monitoraggiorisulti il raggiungimento del limite nume-rico, non prende in esame ulteriori do-mande di pensionamento finalizzate adusufruire dei benefici previsti dalla dispo-sizione di cui al medesimo comma 1. Peri lavoratori che accedono al beneficio dicui al comma 1, il trattamento di finerapporto, comunque denominato, è corri-sposto al momento in cui il soggettoavrebbe maturato il diritto alla correspon-sione dello stesso secondo le disposizionidi cui all’articolo 24 del decreto-legge 6dicembre 2011, n. 201, convertito, conmodificazioni, dalla legge 22 dicembre2011, n. 214, e sulla base di quanto sta-bilito dall’articolo 1, comma 22, del de-creto-legge 13 agosto 2011, n. 138, con-

Martedì 5 maggio 2015 — 247 — Commissione VII

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vertito, con modificazioni, dalla legge 14settembre 2011, n. 148, nonché secondo lemodalità previste a legislazione vigente.

3. Per l’attuazione del presente articoloè autorizzata la spesa di 35 milioni di europer l’anno 2016, di 105 milioni di euro perl’anno 2017, di 101 milioni di euro perl’anno 2018, di 94 milioni di euro perl’anno 2019 e di 81 milioni di euro perl’anno 2020. Ai relativi oneri si provvedemediante corrispondente riduzione dellostanziamento del fondo speciale di partecorrente iscritto, ai fini del bilancio trien-nale 2015-2017, nell’ambito del pro-gramma « Fondi di riserva e speciali »della missione « Fondi da ripartire » dellostato di previsione del Ministero dell’eco-nomia e delle finanze per l’anno 2016, alloscopo parzialmente utilizzando l’accanto-namento relativo al Ministero dell’econo-mia e delle finanze. Il Ministro dell’eco-nomia e delle finanze è autorizzato adapportare, con propri decreti, le occorrentivariazioni di bilancio.

12. 02. Pannarale, Giancarlo Giordano,Marcon, Melilla, Airaudo, Placido.

ART. 13.

Sopprimerlo.

13. 13. Cristian Iannuzzi.

Sostituire l’articolo 13 con il seguente:

ART. 13.

(Personale scolastico in posizione di co-mando, distacco, fuori ruolo o utilizzazione

presso altre amministrazioni).

1. Al fine di contribuire al manteni-mento della continuità didattica e allapiena attuazione dell’offerta formativa, adecorrere dal 1o settembre 2015 fatte salvele ipotesi di collocamento fuori ruolo dicui all’articolo 26, comma 8, della legge 23dicembre 1998, n. 448 e successive modi-ficazioni, nonché di cui all’articolo 307 e

alla Parte V del decreto legislativo 16aprile 1994, n. 297, e all’articolo 1, comma4, della legge 3 agosto 1998, n. 315, e delleprerogative sindacali ai sensi della norma-tiva vigente, il personale appartenente alcomparto scuola utilizzato presso le pub-bliche amministrazioni inserite nel contoeconomico consolidato della pubblica am-ministrazione, come individuate dall’Isti-tuto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensidell’articolo 1, comma 2, della legge 31dicembre 2009, n. 196, non può essereulteriormente posto in posizione di co-mando, distacco, fuori ruolo o utilizza-zione comunque denominata ed entro 60giorni dall’entrata in vigore della presentelegge e sottoposto, a domanda, alle pro-cedure di mobilità di cui all’articolo 30 deldecreto legislativo n. 165 del 30 marzo2001.

13. 16. Giancarlo Giordano, Pannarale.

Al comma 1, dopo le parole: Il personaledocente, inserire le seguenti: ivi compresoil contingente di 300 unità di personaleutilizzato nell’anno scolastico 2014-2015dal Ministero dell’istruzione, dell’univer-sità e della ricerca ai sensi dell’articolo 26,comma 8, primo periodo, della legge 23dicembre 1998, n. 448, nonché il perso-nale.

13. 3. Centemero, Palmieri.

Al comma 1, dopo le parole: in posi-zione inserire le seguenti: o che ha pre-sentato formale domanda.

13. 7. Giovanna Sanna.

Al comma 1, dopo le parole: comando,distacco o fuori luogo alla data di entratain vigore della presente legge aggiungere leseguenti: fatta 0eccezione per l’organizza-zione e il coordinamento periferico delservizio di educazione fisica che deve es-sere coperto a livello provinciale.

13. 1000. Vezzali.

Martedì 5 maggio 2015 — 248 — Commissione VII

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Al comma 1, dopo le parole: proceduracomparativa inserire le seguenti: , secondoi criteri di equipollenza nei diversi livellidella Pubblica Amministrazione.

13. 6. Marzana, Vacca, Chimienti, Bre-scia, Luigi Gallo, Simone Valente,D’Uva, Di Benedetto.

All’articolo 13 sostituire le parole da:fermo restando a 23 dicembre 2014,n. 190 con le seguenti: . Il comma 330dell’articolo 1 della legge 23 dicembre2014, n. 190 è abrogato.

Conseguentemente, dopo il comma 3dell’articolo 24 aggiungere i seguenti:

3-bis. Agli oneri derivanti dall’attua-zione della presente norma, pari a 1milione e 32 mila euro per l’anno 2015 e3 milioni e 96 mila euro decorrere dal-l’anno 2016, si provvede mediante corri-spondente riduzione dello stanziamentodel Fondo speciale di parte correnteiscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell’ambito del programma « Fondidi riserva e speciali » della missione« Fondi da ripartire » dello stato di previ-sione del Ministero dell’economia e dellefinanze per l’anno 2015, allo scopo par-zialmente utilizzando l’accantonamentorelativo al medesimo Ministero.

3-ter. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato ad apportare, conpropri decreti, le occorrenti variazioni dibilancio.

13. 4. Simone Valente, Vacca, LuigiGallo, Marzana, Brescia, Chimienti, DiBenedetto.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Ai sensi del comma 1-bis dell’articolo4 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,convertito, con modificazioni, dalla legge11 agosto 2014, n. 114, nel personale do-cente di cui al comma 1 del presentearticolo è compreso quello del contingentedi 300 unità di personale utilizzato nel-

l’anno scolastico 2014-2015 dal Ministerodell’istruzione, dell’università e della ri-cerca ai sensi dell’articolo 26, comma 8,primo periodo, della legge 23 dicembre1998, n. 448.

13. 1. Centemero, Palmieri.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Nel personale docente di cui alcomma 1 è compreso quello del contin-gente di 300 unità di personale, utilizzatonell’anno scolastico 2014-2015 dal Mini-stero dell’istruzione, dell’università e dellaricerca ai sensi dell’articolo 26, comma 8,primo periodo, della legge 23 dicembre1998, n. 448.

13. 2. Centemero, Palmieri.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. In deroga a quanto previsto daldecreto-legge del 24 giugno 2014, n. 90,convertito con modificazioni dalla legge 11agosto 2014, n. 114, per quanto riguarda ilpersonale della scuola, i trattenimenti inservizio in essere alla data di entrata invigore della presente legge permangonoper un periodo massimo di un bienniooltre i limiti di età per il collocamento ariposo previsto per essi.

13. 5. Marzana, Vacca, Chimienti, Bre-scia, Luigi Gallo, Simone Valente,D’Uva, Di Benedetto.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Il contingente di docenti e dirigentiscolastici assegnati presso il Miur, gli UUS-SRR e articolazioni territoriali ai sensidella legge n. 448 del 1998 – articolo 26,comma 8, e successive modifiche e inte-grazioni, appartenente al contingente giàselezionato ai sensi della legge 24.12.2012,n.228 (legge di stabilità 2013) e confermatodalla legge 23 dicembre 2014, n.190 (leggedi stabilità 2015) è utilizzato ai fini del

Martedì 5 maggio 2015 — 249 — Commissione VII

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raggiungimento degli obiettivi della pre-sente legge nelle posizioni e funzioni at-tualmente ricoperte.

13. 11. Moscatt.

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

2. L’articolo 1, comma 57, della legge 2dicembre 2012, n. 228, è soppresso.

1-ter. All’articolo 1, comma 425, dellalegge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole:« del comparto scuola » sono soppresse.Dopo le parole: « ed enti di ricerca » in-serire le parole: « nonché di tutto il per-sonale del comparto scuola ».

13. 12. Fioroni.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Il contingente di docenti e dirigentiscolastici assegnati presso il MIUR, gliuffici scolastici regionali e articolazioniterritoriali ai sensi dell’articolo 26, comma8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, esuccessive modificazioni e integrazioni,appartenente al contingente già selezio-nato ai sensi della legge 24 dicembre 2012,n. 228 e confermato dalla legge 23 dicem-bre 2014, n. 190 è utilizzato ai fini delraggiungimento degli obiettivi della pre-sente legge nelle posizioni e funzioni at-tualmente ricoperte.

*13. 14. Centemero, Palmieri.

Dopo il comma 1, aggiungere, infine, ilseguente:

2. Il contingente di docenti e dirigentiscolastici assegnati presso il MIUR, gliuffici scolastici regionali e articolazioniterritoriali ai sensi dell’articolo 26, comma8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, esuccessive modificazioni e integrazioni,appartenente al contingente già selezio-nato ai sensi della legge 24 dicembre 2012,n. 228 e confermato dalla legge 23 dicem-bre 2014, n. 190 è utilizzato ai fini del

raggiungimento degli obiettivi della pre-sente legge nelle posizioni e funzioni at-tualmente ricoperte.

*13. 15. Pagano.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

2. All’articolo 1, della legge 23 dicembre2014, n. 190, dopo il comma 331 è ag-giunto il seguente:

« 331-bis. Nei confronti del personale dicui al comma 331 appartenente al com-parto scuola in posizione di comando,distacco, fuori ruolo o utilizzazione pressogli Uffici del Ministero dell’istruzione, del-l’università e della ricerca o presso le suearticolazioni territoriali, l’applicazione delpredetto comma 331 è sospesa fino allaconclusione della procedura comparativafinalizzata al transito nei ruoli dell’ammi-nistrazione scolastica periferica, nei limitidelle facoltà assunzionali ».

13. 1001. Causin.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

2. Per il personale in posizione dicomando presso il Ministero dell’istru-zione, dell’università e della ricerca aisensi di quanto previsto dal primo periododell’articolo 26, comma 8, della legge 23dicembre 1998, n. 448, e successive mo-dificazioni, il disposto di cui al comma 1del presente articolo si applica a decorreredall’anno scolastico 2016/2017.

13. 1003. Malpezzi, Richetti, Marzano,De Menech, Rotta, Mazzoli, Piazzoni,Giuliani.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. A decorrere dal 1o settembre 2015,l’articolo 307 del testo unico delle dispo-sizioni legislative vigenti in materia diistruzione, relative alle scuole di ogni or-dine e grado, di cui al decreto legislativo16 aprile 1994, n. 297, e successive modi-ficazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 307. – (Organizzazione e coordi-namento periferico) – 1. L’organizzazione

Martedì 5 maggio 2015 — 250 — Commissione VII

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e il coordinamento periferico del serviziodi educazione fisica è di competenza degliUffici scolastici regionali e del Dirigente adessi preposto, che per la specifica funzioneda ricoprire in ogni ambito territoriale, siavvale della collaborazione di un docentedi ruolo di educazione fisica, il quale puòessere dispensato in tutto o in parte dal-l’insegnamento ».

13. 1004. Famiglietti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Il trattamento relativo al personaleassunto con contratto a tempo determi-nato che fruisce del congedo straordinarioper dottorato di ricerca è esteso anche alpersonale dottorando e assegnista di ri-cerca. Il servizio è riconosciuto anche aifini del punteggio finalizzato all’aggiorna-mento delle graduatorie.

13. 1005. Pannarale, Giancarlo Gior-dano.

Dopo l’articolo 13 aggiungere il se-guente:

ART. 13.

(Adempimento degli oneri già previsti perl’istituto musicale di Ceglie Messapica).

1. Ai sensi dell’articolo 1-quinquies deldecreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, con-vertito con modificazioni dalla legge 31maggio 2005, n. 43, si rende immediata-mente operativo il contributo ministerialeannuale del Ministero dell’economia edelle finanze per il funzionamento del-l’Istituto musicale di Ceglie Messapica ac-corpato al Conservatorio statale di musica« Tito Schipa » di Lecce, ivi compresi glioneri per il trattamento economico e lastabilizzazione del personale docente etecnico ivi operante, secondo la conven-zione 7 marzo 2006 tra comune di CeglieMessapica e Ministero dell’economia edelle finanze.

13. 01. Ciracì, Altieri, Marti, Centemero.

Dopo l’articolo 13, aggiungere il se-guente:

ART. 13-bis.

(Disposizioni concernenti la realizzazione diun piano assunzionale straordinario delMIUR, per l’attuazione della buona scuola).

1. Per le finalità stabilite dalla pre-sente legge e, in particolare, allo scopo digarantire una più efficace ed efficientegestione delle attività amministrative e dicompetenza dell’Amministrazione centralee periferica, il Ministero dell’istruzione,dell’università e della ricerca è autoriz-zato, per gli anni 2015, 2016 e 2017, adavviare procedure concorsuali per il re-clutamento di n. 413 unità di personale, dicui 30 dirigenti tecnici, 10 dirigenti am-ministrativi, 330 funzionari, area III, po-sizione economica F1 e 43 collaboratoriamministrativi, area II, posizione econo-mica F2.

2. Ai fini del reclutamento, ai sensidel comma 1 del presente articolo, di 30dirigenti tecnici, una quota di riserva diposti è destinata a quei soggetti che, alladata di emanazione del bando di concorso,abbiano svolto, con contratti a tempodeterminato, la funzione di dirigente tec-nico per almeno 36 mesi. A tali soggetti èaltresì consentito l’accesso diretto alleprove scritte della predetta procedura con-corsuale.

3. Alla procedura di reclutamento, aisensi del comma 1 del presente articolo, di10 dirigenti amministrativi, possono par-tecipare anche tutti i soggetti che, alla datadi emanazione del bando di concorso, nonsiano dipendenti pubblici, ma siano mu-niti, oltre che della laurea specialistica omagistrale oppure del diploma di laureaconseguito secondo l’ordinamento didat-tico previgente al decreto ministerialen. 509 del 1999, anche di dottorato diricerca o di diploma di specializzazioneper le professioni legali.

4. Le assunzioni dei vincitori delleprocedure di cui al comma 1 potrannoessere effettuate in deroga alle ordinarieprocedure autorizzatorie, sia alle incom-

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benze di cui all’articolo 4, commi 3, 3-bis,3-ter e 3-quinquies del decreto-legge 31agosto 2013, n. 101, convertito con modi-ficazioni dalla legge 30 ottobre 2013 ed inaggiunta alle facoltà assunzionali di cuiall’articolo 3, comma 102, della legge 24dicembre 2007, n. 244.

5. Al relativo onere, pari ad euro 20milioni, a decorrere dall’anno 2015, siprovvede mediante corrispondente ridu-zione del Fondo per interventi strutturalidi politica economica, di cui all’articolo 10,comma 5, del decreto-legge 29 novembre2004, n. 282, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 27 dicembre 2004,n. 307, mediante corrispondente utilizzodel Fondo per la compensazione deglieffetti finanziari non previsti a legislazionevigente conseguenti all’attualizzazione dicontributi pluriennali, di cui all’articolo 6,comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008,n. 154, convertito, con modificazioni, dallalegge 4 dicembre 2008, n. 189, e successivemodificazioni, nonché di quota parte dellapercentuale prevista dall’ultimo periodo,del secondo comma, dell’articolo 24 dellapresente legge.

6. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato ad apportare, conpropri decreti, le occorrenti variazioni dibilancio.

13. 02. Centemero, Palmieri.

Dopo l’articolo 13 aggiungere il se-guente:

ART. 13-bis.

(Trasferimento di funzioni e attività ammi-nistrative delle scuole al Ministero del-l’istruzione, dell’università e della ricerca).

1. Per le finalità stabilite dalla presentelegge e, in particolare allo scopo di garan-tire una più efficace ed efficiente gestionedelle attività amministrative e di compe-tenza dell’Amministrazione centrale e pe-riferica, il Ministero dell’istruzione, del-l’università e della ricerca, è autorizzato,per l’anno 2015, ad avviare le procedureconcorsuali per il reclutamento, a decor-

rere dall’anno 2016, di n. 413 unità dipersonale, dotate di competenze professio-nali specifiche in materia di istruzione, dicui 30 dirigenti tecnici, 10 dirigenti am-ministrativi, 330 funzionari, area III, po-sizione economica F1 e 43 collaboratoriamministrativi, Area II, posizione econo-mica F2.

2. Le assunzioni dei vincitori delleprocedure di cui al comma 3 potrannoessere effettuate in deroga sia alle ordi-narie procedure autorizzatorie sia alleincombenze di cui all’articolo 4, commi 3,3-bis, 3-ter e 3-quinquies del decreto-legge31 agosto 2013, n. 101, convertito, conmodificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,n. 125 ed in aggiunta alle facoltà assun-zionali di cui all’articolo 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90.

3. Per l’attuazione del presente articolo,è autorizzata la spesa di euro 20 milionia decorrere dall’anno 2016.

Conseguentemente:

all’articolo 24, comma 2, sostituire leparole: a 97.713.000 euro per l’anno 2016,a 134.663.000 euro per l’anno 2017, a81.963.00 euro per l’anno 2018, a47.863.000 euro per l’anno 2019, a30.000.000 di euro per ciascuno degli anni2020 e 2021 e a 33.923.000 euro per l’anno2022 con le parole: a 77.713.000 euro perl’anno 2016, a 114.663.000 euro per l’anno2017, a 61.963.000 euro per l’anno 2018, a27.863.000 euro per l’anno 2019, a10.000.000 di euro per ciascuno degli anni2020 e 2021 e a 13.923.000 euro per l’anno2022;

all’articolo 24, comma 3:

a) dopo le parole: 12, comma 2,aggiungere le parole: 13-bis, comma 5;

b) sostituire le parole: a 3.012,267milioni di euro per l’anno 2023, a3.055,487 milioni di euro per l’anno 2024e a 3.095,237 milioni di euro a decorreredall’anno 2025 con le parole: a 3.032,267milioni di euro per l’anno 2023, a3.075,487 milioni di euro per l’anno 2024e a 3.115,237 milioni di euro a decorreredall’anno 2025;

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c) alla lettera b) sostituire le parole:a 12.267.000 euro per l’anno 2023, a55.487.000 euro per l’anno 2024 e a95.237.000 con le parole: a 32.267.000 europer l’anno 2023, a 75.487.000 euro perl’anno 2024 e a 115.237.000.

13. 0.1000. Centemero, Palmieri.

Dopo l’articolo 13, aggiungere il se-guente:

ART. 13-bis.

(Disposizioni per il ricambio generazionalenel comparto scuola).

1. All’alinea del comma 14 dell’articolo24 del decreto-legge 6 dicembre 2011,n. 201, convertito, con modificazioni, dallalegge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo leparole: « ad applicarsi » sono inserite leseguenti: « al personale della scuola cheabbia maturato i requisiti entro l’annoscolastico 2011/2012, ai sensi dell’articolo59, comma 9, della legge 27 dicembre1997, n. 449, e successive modificazioni ».

2. In considerazione della procedura diricognizione delle dichiarazioni ai fini delcollocamento in quiescenza del personaledella scuola che abbia maturato i requisitientro l’anno scolastico 2011/2012, attivatadal Ministero dell’istruzione, dell’univer-sità e della ricerca nel mese di ottobre2013, il beneficio di cui al comma 1 èriconosciuto, con decorrenza dalla datadel 1o settembre 2015, nel limite massimodi 4.000 soggetti e nei limiti dell’autoriz-zazione di spesa di cui al comma 4.L’INPS prende in esame le domande dipensionamento, inoltrate secondo moda-lità telematiche, in deroga alla normativavigente, entro quindici giorni dalla data dientrata in vigore della legge di conversionedel presente decreto, dai lavoratori di cuial comma 1 che intendono avvalersi deirequisiti di accesso e del regime delledecorrenze vigenti prima della data dientrata in vigore del decreto-legge 6 di-cembre 2011, n. 201, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,n. 214. L’INPS provvede al monitoraggio

delle domande presentate, definendo unelenco numerico delle stesse basato, ai finidi cui all’ultimo periodo del presentecomma e del relativo ordine di priorità, suun criterio progressivo risultante dallasomma dell’età anagrafica e dell’anzianitàcontributiva vantate dai singoli richiedentialla data del 31 dicembre 2012. Qualoradal monitoraggio risulti il raggiungimentodel limite numerico delle domande dipensione determinato ai sensi del primoperiodo del presente comma, l’INPS nonprende in esame ulteriori domande dipensionamento finalizzate ad usufruire deibenefìci previsti dalla disposizione di cuial medesimo comma 1.

3. Per i lavoratori che accedono albeneficio di cui al comma 1, il trattamentodi fine rapporto, comunque denominato, ècorrisposto al momento in cui il soggettoavrebbe maturato il diritto alla correspon-sione dello stesso secondo le disposizionidi cui all’articolo 24 del decreto-legge 6dicembre 2011, n. 201, convertito, conmodificazioni, dalla legge 22 dicembre2011, n. 214, e sulla base di quanto sta-bilito dall’articolo 1, comma 22, del de-creto-legge 13 agosto 2011, n. 138, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 14settembre 2011, n. 148, nonché secondo lemodalità previste a legislazione vigente.

4. Per l’attuazione del presente articoloè autorizzata la spesa di 105 milioni dieuro per l’anno 2015, di 101 milioni dieuro per l’anno 2016, di 94 milioni di europer l’anno 2017 e di 81 milioni di euro perl’anno 2018. Al relativo onere si provvedeai sensi del comma 5.

5. Gli importi di cui all’articolo 1,commi 427, primo periodo, e 428, primoperiodo, della legge 27 dicembre 2013,n. 147, come modificati dall’articolo 1 delpresente decreto, sono incrementati a va-lere sulle medesime tipologie di spesa,nella misura di 105 milioni di euro perl’anno 2015, di 101 milioni di euro perl’anno 2016, di 94 milioni di euro perl’anno 2017 e di 81 milioni di euro perl’anno 2018. Con decreto del Ministrodell’economia e delle finanze, da adottareentro quindici giorni dalla data di entrata

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in vigore della legge di conversione delpresente decreto, sono apportate le occor-renti variazioni di bilancio.

13. 03. Centemero, Palmieri.

Dopo l’articolo 13, aggiungere il se-guente:

ART. 13-bis.

1. Per gli anni scolastici 2015/2016,2016/2017 e 2017/2018, considerati gli ef-fetti conseguenti al piano straordinario diassunzioni del personale docente nei ruolistatali, le scuole paritarie sono autorizzatead utilizzare docenti in possesso del ne-cessario titolo di studio ancorché sprovvi-sti della abilitazione all’insegnamento, inderoga a quanto previsto all’articolo 1comma 4 lettera g) della legge n. 62 del2000.

13. 04. Palmieri.

Dopo l’articolo 13, aggiungere il se-guente:

ART. 13-bis.

(Internalizzazione dei servizi di pulizia e deiservizi di collaboratore scolastico).

1. A decorrere dal 1o gennaio 2016, nonpossono essere esternalizzati i servizi cor-rispondenti alle mansioni spettanti ai col-laboratori scolastici. Le convenzioni per losvolgimento di tali servizi, in corso alladata di entrata in vigore della presentelegge, conservano efficacia fino alla loroscadenza e non possono essere rinnovatené prorogate. Il personale utilizzato inforza delle stesse convenzioni stipulate aisensi dell’articolo 10, comma 3, del de-creto legislativo 1o dicembre 1997, n. 468,e successive modificazioni, vigenti alladata in entrata in vigore della presentelegge, e in base ai livelli retributivo-fun-zionali di cui all’articolo 16 della legge 28febbraio 1987, n. 56, e successive modifi-cazioni, in deroga a quanto previsto dal-

l’articolo 45, comma 8, della legge 17maggio 1999, n. 144, assunto anche concontratti di collaborazione, nonché i lavo-ratori impegnati in lavori socialmente utili,riconducibili a funzioni di assistente am-ministrativo o tecnico nelle istituzioni sco-lastiche statali, occupati, alla data di en-trata in vigore della presente legge, daalmeno tre anni in attività di collabora-zione coordinata e continuativa nelle me-desime istituzioni scolastiche statali aisensi del decreto del Ministro della pub-blica istruzione 20 aprile 2001, n. 66, sonoinseriti, a domanda, nell’ambito delle gra-duatorie provinciali del settore scolasticoin virtù del servizio prestato presso lescuole da almeno tre anni e con modalitàdi inserimento da calcolare in base allametà del punteggio di servizio rispetto aquello del personale amministrativo, tec-nico ed ausiliario (ATA) già inserito nellegraduatorie.

13. 05. Marzana, Luigi Gallo.

Dopo l’articolo 13 aggiungere il se-guente:

ART. 13-bis.

(Proroga di disposizioni in materia previ-denziale per il personale docente).

1. All’alinea del comma 14 dell’articolo24 del decreto-legge 6 dicembre 2011,n. 201, convertito, con modificazioni, dallalegge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo leparole: « ad applicarsi » sono inserite leseguenti: « al personale della scuola cheabbia maturato i requisiti entro l’annoscolastico 2011/2012, ai sensi dell’articolo59, comma 9, della legge 27 dicembre1997, n. 449, e successive modificazioni, ».

2. Ai fini del collocamento in quie-scenza del personale della scuola che ab-bia maturato i requisiti entro l’anno sco-lastico 2011/2012, attivata dal Ministerodell’istruzione, dell’università e della ri-cerca nel mese di ottobre 2013, il beneficiodi cui al comma 1 è riconosciuto, condecorrenza dalla data del 1o settembre2015, nel limite massimo di 4.335 soggetti

Martedì 5 maggio 2015 — 254 — Commissione VII

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e nel limite massimo di spesa di 103,63milioni di euro per l’anno 2015, di 261,5milioni di euro per l’anno 2016, di 234,9milioni di euro per l’anno 2017 e di 101,9milioni di euro per l’anno 2018, 87,8milioni di euro per l’anno 2019. L’INPSprende in esame le domande di pensio-namento, che possono essere inoltrate se-condo modalità telematiche, in deroga allanormativa vigente, entro trenta giorni dal-l’entrata in vigore della presente legge, dailavoratori di cui al comma 1 che inten-dono avvalersi dei requisiti di accesso e delregime delle decorrenze vigenti primadella data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,con modificazioni, dalla legge 22 dicembre2011, n. 214. L’INPS provvede al monito-raggio delle domande presentate.

3. Per i lavoratori che accedono albeneficio di cui al comma 1, ai fini dellaliquidazione del trattamento di fine rap-porto, comunque denominato, si appli-cano, in quanto compatibili, le disposizionidi cui all’articolo 2, comma 11, lettera a),numeri 1) e 2), del decreto-legge 6 luglio2012, n. 95, convertito, con modificazioni,nella legge 7 agosto 2012, n. 135, che siintendono conseguentemente estese, conriferimento all’anno scolastico 2015, alpersonale di cui al citato comma 1.

4. Ai soli fini della liquidazione deltrattamento di fine rapporto, comunquedenominato, si applica la disciplina vigenteprima dell’entrata in vigore del comma 22del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138. Iltrattamento di fine servizio, comunquedenominato, è effettuato secondo le mo-dalità previste dalla disciplina vigenteprima dell’entrata in vigore della leggen. 147 del 2013 e la legge n. 190 del 2014.

5. Agli oneri derivanti dall’applicazionedel presente articolo si provvede, nei limitidi spesa di cui al comma 2, con le risorsederivanti dal comma 5.

6. All’articolo 13 del testo unico delleimposte sui redditi, di cui al decreto delPresidente della Repubblica 22 dicembre1986, n. 917, dopo il comma 1-bis inserireil seguente:

« 1-ter. L’importo di 960 euro di cui alcomma 1-bis, numeri 1) e 2), è ridotto a945 euro per l’anno 2015, 930 euro perl’anno 2016, 935 euro per l’anno 2017, 950per ciascuno degli anni 2018 e 2019 ».

13. 0. 1002. Marzana, Luigi Gallo, Vacca,D’Uva, Simone Valente, Di Benedetto,Battelli, Brescia, Cominardi, Ciprini,Lombardi, Chimienti, Dall’Osso.

Dopo l’articolo 13, aggiungere il se-guente:

ART. 13-bis.

(Disposizioni per il ricambio generazionalenel comparto scuola).

1. All’alinea del comma 14 dell’arti-colo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011,n. 201, convertito, con modificazioni, dallalegge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo leparole: « ad applicarsi » sono inserite leseguenti: « al personale della scuola cheabbia maturato i requisiti entro l’annoscolastico 2011/2012, ai sensi dell’articolo59, comma 9, della legge 27 dicembre1997, n. 449, e successive modificazioni ».

2. In considerazione della proceduradi ricognizione delle dichiarazioni ai finidel collocamento in quiescenza del perso-nale della scuola che abbia maturato irequisiti entro l’anno scolastico 2011/2012,attivata dal Ministero dell’istruzione, del-l’università e della ricerca nel mese diottobre 2013, il beneficio di cui al comma1 è riconosciuto, con decorrenza dalladata del 1o settembre 2015, nel limitemassimo di 4.000 soggetti e nei limitidell’autorizzazione di spesa di cui alcomma 4. L’INPS prende in esame ledomande di pensionamento, inoltrate se-condo modalità telematiche, in deroga allanormativa vigente, entro quindici giornidalla data di entrata in vigore della leggedi conversione del presente decreto, dailavoratori di cui al comma 1 che inten-dono avvalersi dei requisiti di accesso e delregime delle decorrenze vigenti primadella data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,

Martedì 5 maggio 2015 — 255 — Commissione VII

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con modificazioni, dalla legge 22 dicembre2011, n. 214. L’INPS provvede al monito-raggio delle domande presentate, defi-nendo un elenco numerico delle stessebasato, ai fini di cui all’ultimo periodo delpresente comma e del relativo ordine dipriorità, su un criterio progressivo risul-tante dalla somma dell’età anagrafica edell’anzianità contributiva vantate dai sin-goli richiedenti alla data del 31 dicembre2012. Qualora dal monitoraggio risulti ilraggiungimento del limite numerico delledomande di pensione determinato ai sensidel primo periodo del presente comma,l’INPS non prende in esame ulteriori do-mande di pensionamento finalizzate adusufruire dei benefìci previsti dalla dispo-sizione di cui al medesimo comma 1.

3. Per i lavoratori che accedono albeneficio di cui al comma 1, il trattamentodi fine rapporto, comunque denominato, ècorrisposto al momento in cui il soggettoavrebbe maturato il diritto alla correspon-sione dello stesso secondo le disposizionidi cui all’articolo 24 del decreto-legge 6dicembre 2011, n. 201, convertito, conmodificazioni, dalla legge 22 dicembre2011, n. 214, e sulla base di quanto sta-bilito dall’articolo 1, comma 22, del de-creto-legge 13 agosto 2011, n. 138, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 14settembre 2011, n. 148, nonché secondo lemodalità previste a legislazione vigente.

Conseguentemente, sostituire l’articolo10 con il seguente:

1. Al fine di sostenere la formazioneprofessionale continua dei docenti e divalorizzarne le relative competenze, è fattoobbligo di seguire percorsi di formazionecontinua permanente predisposti sullabase di appositi regolamenti emanati dagliuffici scolastici regionali secondo le lineeguida indicate nel Piano nazionale di for-mazione continua, adottato ogni tre annicon decreto del Ministro dell’istruzione,dell’università e della ricerca, sentite leorganizzazioni sindacali rappresentative dicategoria.

2. La formazione in servizio dei do-centi di ruolo e supplenti è obbligatoria,permanente e strutturale.

3. La violazione dell’obbligo di forma-zione continua determina un illecito di-sciplinare e come tale è sanzionato sullabase di quanto stabilito nelle linee-guidadel Ministero.

4. Le linee-guida di cui al comma 1devono prevedere attività di aggiorna-mento attraverso la frequenza di corsi,seminari e convegni, anche mediante par-tecipazione a distanza (e-learning) e l’ac-quisizione di crediti formativi quale unitàdi misura per l’assolvimento dell’obbligo diformazione continua.

5. Per l’attuazione del piano nazionaledi formazione e per la realizzazione delleattività formative di cui al presente arti-colo è autorizzata la spesa di euro 40milioni annui a decorrere dal 2016.

13. 07. Saltamartini, Simonetti, Borghesi.

Dopo l’articolo 13, aggiungere il se-guente:

ART. 13-bis.

1. Per gli anni scolastici 2015/2016,2016/2017 e 2017/2018, considerati gli ef-fetti conseguenti al piano straordinario diassunzioni del personale docente nei ruolistatali, le scuole paritarie sono autorizzatead utilizzare docenti in possesso del ne-cessario titolo di studio ancorché sprovvi-sti della abilitazione all’insegnamento, inderoga a quanto previsto all’articolo 1comma 4 lettera g) legge n. 62 del 2000.

13. 08. Falcone, Molea.

Dopo l’articolo 13 inserire il seguente:

ART. 13-bis.

1. Gli eventuali risparmi di spesa con-seguenti a scioperi del personale dipen-dente del Ministero dell’istruzione, del-l’università e della ricerca confluiscono neifondi MOF.

13. 0.1001. Luigi Gallo, Marzana, Chi-mienti, D’Uva, Brescia, Simone Valente,Vacca, Di Benedetto.

Martedì 5 maggio 2015 — 256 — Commissione VII

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ART. 14.

Al comma 1, aggiungere, in fine, leseguenti parole: statale e paritaria.

Conseguentemente:

ai maggiori oneri si provvede me-diante riduzione lineare delle dotazionirelative alle autorizzazioni di spesa, rife-rite alle sole spese rimodulabili, di cui allaTabella C allegata alla legge 23 dicembre2014, n. 190, per un importo pari a 50milioni per ciascuno degli anni 2015, 2016e 2017 e mediante corrispondente ridu-zione in termini lineari delle dotazionifinanziarie disponibili, iscritte a legisla-zione vigente in termini di competenza ecassa, nell’ambito delle spese rimodulabilidelle missioni di spesa di ciascun mini-stero di cui all’articolo 21, comma 5,lettera b) della legge 31 dicembre 2009,n.196, per un importo pari a 20 milioniper l’anno 2015 e a 10 milioni a decorreredal 2016.

14. 12. Simonetti, Borghesi.

Sostituire il comma 2, con il seguente:

2. Il Ministero dell’istruzione, dell’uni-versità e della ricerca, in conformità conl’articolo 68, comma 3, del decreto legi-slativo 7 marzo 2005, n. 82, e in applica-zione del decreto legislativo 24 gen-naio2006, n. 36, garantisce stabilmentel’accesso e la riutilizzabilità dei dati pub-blici del sistema di istruzione e forma-zione nazionale, pubblicando in formatoaperto i dati relativi ai bilanci delle scuole,i dati pubblici afferenti il Sistema Nazio-nale di Valutazione, l’anagrafe dell’ediliziascolastica, i provvedimenti di incarico didocenza, i piani dell’offerta formativa,compresi quelli delle scuole paritarie delsistema nazionale di istruzione di cuiall’articolo 1 della legge 62/2000, i datidell’Osservatorio Tecnologico, i materiali ele opere autoprodotte dagli istituti scola-stici e rilasciati in formato aperto secondo

le modalità di cui all’articolo 15, deldecreto legge 25 giugno 2008, n. 112, con-vertito con modificazioni dalla legge 6agosto 2008, n. 133. Pubblica altresì i dati,i documenti e le informazioni utili avalutare l’avanzamento didattico, tecnolo-gico, e d’innovazione del sistema scola-stico.

14. 1000. Malpezzi, Richetti, Marzano,De Menech, Rotta, Mazzoli, Piazzoni,Giuliani.

Al comma 2, primo periodo, sostituire leparole del sistema nazionale di istruzionee formazione, con le seguenti: del sistemaeducativo di istruzione e formazione, e leparole ai bilanci delle scuole con le se-guenti: ai bilanci delle istituzioni del si-stema educativo di istruzione e forma-zione.

Conseguentemente, al comma 2, secondoperiodo, sostituire le parole: sistema scola-stico con le seguenti sistema educativo diistruzione e formazione e al comma 6,dopo le parole: istituzioni scolastiche ededucative e prima delle parole: nella riso-luzione inserire la parola: statali.

14. 4. Centemero, Palmieri.

Al comma 2, dopo le parole: l’Anagrafedell’edilizia scolastica, aggiungere le se-guenti: , i dati in forma aggregata del-l’Anagrafe degli studenti.

*14. 13. Giancarlo Giordano, Pannarale,Duranti.

Al comma 2, dopo le parole: l’Anagrafedell’edilizia scolastica aggiungere le se-guenti i dati in forma aggregata dell’Ana-grafe degli studenti.

*14. 2. Centemero, Russo, Squeri, Altieri.

Martedì 5 maggio 2015 — 257 — Commissione VII

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Al comma 2, dopo le parole: docenza,inserire le seguenti: le operazioni di ge-stione amministrativa, previdenziale e dimobilità del personale docente di ruolo, eaggiungere, in fine, il seguente periodo: Apartire dall’anno scolastico 2016-2017 leoperazioni del personale di ruolo do-vranno avvenire esclusivamente tramitesistema informativo on line.

14. 5. Vacca, Marzana, Chimienti, Bre-scia, Luigi Gallo, Simone Valente,D’Uva, Di Benedetto.

Al comma 2, sostituire le parole da: 15del decreto legge, n. 133 con le seguenti: 6del decreto legge 12 settembre 2013,n. 104, convertito con modificazioni dallalegge 8 novembre 2013, n. 128.

14. 6. Luigi Gallo, Vacca, Marzana, Chi-mienti, Brescia, Simone Valente, D’Uva,Di Benedetto.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. I dati presenti sul portale di cuial comma 1, o comunque già forniti aduna Amministrazione pubblica, non po-tranno essere ulteriormente richiesti allescuole.

14. 9. Carocci, Rocchi, Malpezzi, Ascani,Blažina, Bossa, Coccia, Crimì, D’Otta-vio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Nar-duolo, Orfini, Pes, Rampi, Andrea Ro-mano, Paolo Rossi, Sgambato, Ventri-celli, Carrescia, Mazzoli.

Al comma 3, sopprimere le parole: cur-riculum dello studente di cui all’articolo 3

Conseguentemente: all’articolo 3, alcomma 1, sopprimere le parole: e sonoinseriti nel curriculum dello studente, esopprimere il comma 3.

14. 7. Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Chi-mienti, Brescia, Simone Valente, D’Uva,Di Benedetto.

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

4-bis I dati presenti nel Portale di cuial comma 1 o comunque nella disponibi-lità del Ministero dell’istruzione dell’uni-versità e della ricerca non potranno piùessere fatti oggetto di richiesta alle istitu-zioni scolastiche.

14. 10. Carocci, Ascani, Ghizzoni, Mal-pezzi, Rocchi, Blažina, Bossa, Coccia,Crimì, D’Ottavio, Malisani, Manzi, Nar-duolo, Orfini, Pes, Rampi, Andrea Ro-mano, Paolo Rossi, Sgambato, Ventri-celli, Mazzoli.

Al comma 6, primo periodo, dopo leparole della presente legge aggiungere leseguenti: è inserito nell’organico dellescuole di ogni ordine e grado la figuradell’assistente tecnico ed

14. 1. Ciracì, Altieri, Fucci, Marti.

Al comma 6, primo periodo, sopprimerele parole: anche attraverso la costruzionedi un portale e di forum informatici de-dicati.

14. 11. Ascani, Ghizzoni, Malpezzi, Roc-chi, Carocci, Blažina, Bossa, Coccia,Crimì, D’Ottavio, Malisani, Manzi, Nar-duolo, Orfini, Pes, Rampi, Andrea Ro-mano, Paolo Rossi, Sgambato, Ventri-celli.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Una sezione del portale è dedi-cata ad una community network peer topeer a disposizione di docenti, genitori estudenti che offre mezzi di comunicazioneon-line tra cui forum di discussione chatroom per la condivisione di esperienzeeducative finalizzate a connettere a livellonazionale le comunità educanti del terri-torio.

14. 8. Luigi Gallo, Vacca, Marzana, Chi-mienti, Brescia, Simone Valente, D’Uva,Di Benedetto.

Martedì 5 maggio 2015 — 258 — Commissione VII

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Dopo l’articolo 14 aggiungere il se-guente:

ART. 14-bis.

1. Nel Programma Operativo NazionalePer la scuola competenze e ambienti perl’apprendimento, Programmazione 2014/2020, di cui alla decisione della Commis-sione Europea n. 9952 del 17/12/2014, iriferimenti alle istituzioni scolastiche sonoda intendersi comprensivi sia delle istitu-zioni scolastiche statali che delle istitu-zioni scolastiche paritarie, ai sensi dell’ar-ticolo 1 della legge n. 62 del 2000.

*14. 01. Palmieri, Centemero.

Dopo l’articolo 14 aggiungere il se-guente:

ART. 14-bis.

1. Nel Programma Operativo Nazionale« Per la scuola competenze e ambienti perl’apprendimento », Programmazione 2014/2020, di cui alla decisione della Commis-sione Europea n. 9952 del 17/12/2014, iriferimenti alle istituzioni scolastiche sonoda intendersi comprensivi sia delle « isti-tuzioni scolastiche » statali che delle isti-tuzioni scolastiche paritarie, ai sensi del-l’articolo 1 della legge n. 62 del 2000.

*14. 02. Falcone, Molea, Vargiu, Pinna.

Dopo l’articolo 14 aggiungere il se-guente:

ART. 14-bis.

1. Nel Programma Operativo Nazionale« Per la scuola competenze e ambienti perl’apprendimento », Programmazione 2014/2020, di cui alla decisione della Commis-sione Europea n. 9952 del 17/12/2014, iriferimenti alle istituzioni scolastiche sonoda intendersi comprensivi sia delle « isti-tuzioni scolastiche » statali che delle isti-tuzioni scolastiche paritarie, ai sensi del-l’articolo 1 della legge n. 62 del 2000.

*14. 03. Adornato, Scopelliti, Binetti, Do-rina Bianchi.

Dopo l’articolo 14, aggiungere il se-guente:

« 14-bis. Ai fini di incrementare l’auto-nomia contabile delle istituzioni scolasti-che ed educative statali e semplificare gliadempimenti amministrativi e contabili, ilMinistro dell’istruzione, dell’università edella ricerca provvede, con proprio de-creto di concerto con il Ministro dell’eco-nomia e delle finanze, adottato entro 180giorni dall’entrata in vigore della presentelegge, alle necessarie modifiche del « Re-golamento concernente le istruzioni gene-rali sulla gestione amministrativo-conta-bile delle istituzioni scolastiche » di cui aldecreto interministeriale 1o febbraio 2001,n. 44 ».

Conseguentemente, all’articolo 21,comma 2, sopprimere la lettera b).

14. 0.1000. Carocci, Rocchi, Mazzoli,Fabbri.

Dopo l’articolo 14 inserire il seguente:

ART. 4-bis.

(disposizioni straordinarie per l’alta forma-zione artistica e musicale).

1. Nelle more della ridefinizione delleprocedure per la rielezione per il Consiglionazionale per l’alta formazione artistica emusicale (CNAM), gli atti e i provvedi-menti adottati dal MIUR in assenza delparere del medesimo Consiglio, nei casiesplicitamente previsti dall’articolo 3comma 1 della legge 508 del 21/12/99,sono perfetti ed efficaci.

2. Al fine di consentire all’ISIA –Istituto Superiore per le Industrie Artisti-che – di poter continuare a garantire glistandard formativi di qualità attuali, nellemore della emanazione della nuova nor-mativa che disciplinerà il sistema dell’altaformazione e specializzazione artistico

Martedì 5 maggio 2015 — 259 — Commissione VII

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musicale, il contributo statale di funzio-namento per l’anno 2015 è pari a euro1.800.000, per assicurare il pagamento deicosti del personale e degli oneri di fun-zionamento connessi con l’attività istitu-zionale.

3. Nelle more dell’adozione dei regola-menti di cui all’articolo 2, comma 7, dellaLegge 21 dicembre 1999, n. 508 e nell’arcodel triennio 2015-2017, secondo quantoprevede il medesimo comma 7 alla lett. e),è prevista la possibilità di una gradualestatalizzazione degli Istituti Musicali Pa-reggiati che avanzino richiesta al Ministerodell’Istruzione, dell’Università e della Ri-cerca alle seguenti condizioni:

a) accorpamento degli Istituti ai Con-servatori statali su base regionale conl’eventuale creazione di sedi distaccate deimedesimi e conseguente aumento delladotazione organica nazionale in misuracorrispondente al personale degli istitutiex pareggiati statalizzati;

b) razionalizzazione dell’offerta for-mativa in rapporto all’utenza effettiva del-l’ultimo triennio;

c) ricollocazione del solo personale inservizio a tempo indeterminato alla datadi entrata in vigore del presente disegno dilegge.

Il Ministro dell’Istruzione, dell’Univer-sità e della Ricerca procede alla valuta-zione delle istanze e stila una graduatoriadelle stesse secondo i caratteri di urgenzae procede con proprio decreto alla con-seguente statalizzazione nell’ordine degliIstituti fino ad esaurimento dei fondi in-dividuati allo scopo dalla presente legge.Per l’attuazione del presente commal’onere complessivo massimo è pari a euro5.000.000 per l’anno 2015, a euro10.000.000 nell’anno 2016, a euro17.000.000 nell’anno 2017 e a euro20.000.000 a decorrere dall’anno 2018.

4. Alla copertura degli oneri derivantidall’applicazione dei commi 2 e 3, a de-correre dall’anno 2015, si provvede me-diante corrispondente riduzione del Fondoper interventi strutturali di politica eco-

nomica, di cui all’articolo 10, comma 5,del decreto-legge 29 novembre 2004,n. 282, convertito, con modificazioni, dallalegge 27 dicembre 2004, n. 307.

14. 0.1001. Crimì, Manzi, Rampi, Mal-pezzi, Ghizzoni.

ART. 15.

Sopprimerlo.

*15. 8. Brescia, Vacca, Marzana, LuigiGallo, Simone Valente, Chimienti, DiBenedetto.

Sopprimerlo.

*15. 23. Miotto, Lenzi, Capone, Albini,Piazzoni, Grassi, Fossati, Beni, D’In-cecco.

Sopprimerlo.

*15. 29. Palmieri.

Sopprimerlo.

*15. 37. Giancarlo Giordano, Pannarale.

Sostituire l’articolo 15, con il seguente:

ART. 15.

(Cinque per mille).

1. All’articolo 2, del decreto-legge 25marzo 2010, n. 40, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n.73,sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4-novies dopo la letterae) è, aggiunta la seguente: « e-bis) al soste-gno del sistema nazionale di istruzione »;

b) dopo il comma 4-terdecies, è in-serito il seguente: « 4-terdecies.1. Le sommerelative alla quota del cinque per milledell’imposta sul reddito delle persone fi-siche destinate alla finalità di cui al

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comma 4-novies, lettera e-bis), sono asse-gnate ai fondi per il funzionamento delleistituzioni scolastiche iscritti nello stato diprevisione del Ministero dell’istruzione,dell’università e della ricerca di cui all’ar-ticolo 1, comma 601 della legge 27 dicem-bre 2006, n. 296. Con decreto del Ministrodell’istruzione, dell’università e della ri-cerca sono stabiliti le modalità di ripartodelle somme di cui al primo periodo tra isuddetti fondi e i criteri in base ai qualidestinare le medesime risorse alle singoleistituzioni scolastiche del sistema nazio-nale di istruzione.

2. Le disposizioni di cui al comma 1hanno effetto con riferimento alle dichia-razioni dei redditi relativi ai periodi d’im-posta decorrenti dall’anno 2016.

15. 1001. Bonomo.

Sostituire l’articolo 15, con il seguente:

ART. 15.

(Cinque per mille).

1. All’articolo 2, del decreto-legge 25marzo 2010, n. 40, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n.73,sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4-novies dopo la letterae) è, aggiunta la seguente: « e-bis) al soste-gno dei sistema nazionale di istruzione »;

b) dopo il comma 4-terdecies, è in-serito il seguente: « 4-terdecies.1. Le sommerelative alla quota del cinque per milledell’imposta sul reddito delle persone fi-siche destinate alla finalità di cui alcomma 4-novies, lettera e-bis) sono asse-gnate, sino a concorrenza dell’importomassimo di 50 milioni di euro annui, aifondi per il funzionamento delle istituzioniscolastiche iscritti nello stato di previsionedel Ministero dell’istruzione, dell’univer-sità e della ricerca di cui all’articolo 1,comma 601 della legge 27 dicembre 2006,n. 296. Con decreto del Ministro dell’istru-zione, dell’università e della ricerca sonostabiliti le modalità di riparto delle somme

di cui al primo periodo tra i suddetti fondie i criteri in base ai quali destinare lemedesime risorse alle singole istituzioniscolastiche del sistema nazionale di istru-zione.

2. Le disposizioni di cui al comma 1hanno effetto con riferimento alle dichia-razioni dei redditi relativi ai periodi d’im-posta decorrenti dall’anno 2016.

3. Per le finalità di cui al presentearticolo le risorse di cui all’articolo 1,comma 154, quinto periodo, della legge 23dicembre 2014, n. 190, sono incrementatenella misura di 50 milioni di euro annui adecorrere dall’anno 2017. Al relativoonere, pari a 50 milioni di euro annui adecorrere dal 2017, si provvede mediantecorrispondente riduzione, delle proiezioniper l’anno 2017, dello stanziamento delfondo speciale di parte corrente iscritto, aifini del bilancio triennale 2015-2017, nel-l’ambito del programma « Fondi di riservae speciali » della missione « Fondi da ri-partire » dello stato di previsione del Mi-nistero dell’economia e delle finanze perl’anno 2015, allo scopo parzialmente uti-lizzando l’accantonamento relativo al me-desimo Ministero. Il Ministro dell’econo-mia e delle finanze è autorizzato ad ap-portare, con propri decreti, le occorrentivariazioni di bilancio.

15. 1002. Bonomo.

Al comma 1, lettera c), sostituire ilcapoverso 4-quaterdecies con il seguente:« 4-terdecies. 1. In sede di dichiarazionedei redditi, i contribuenti che intendonodestinare la quota del cinque per mille aisoggetti di cui al comma 4-novies, letterae-bis), indicano l’istituzione scolastica delsistema nazionale di istruzione alla qualedevolvere la suddetta quota. Le somme dicui al primo periodo sono assegnate, sinoa concorrenza dell’importo massimo di 50milioni di euro annui e proporzionalmentesulla base delle scelte dei contribuenti, aifondi per il funzionamento delle istituzioniscolastiche iscritti nello stato di previsionedel Ministero dell’istruzione, dell’univer-

Martedì 5 maggio 2015 — 261 — Commissione VII

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sità e della ricerca di cui all’articolo 1,comma 601 della legge 27 dicembre 2006,n. 296. Con decreto del Ministro dell’istru-zione, dell’università e della ricerca sonostabiliti i criteri in base ai quali destinarele risorse iscritte nei suddetti fondi allesingole istituzioni scolastiche del sistemanazionale di istruzione in misura propor-zionale alle scelte espresse, fermo restandoil limite di spesa di cui al secondo periodo.

Conseguentemente sostituire il comma 2,con i seguenti:

2. Per le finalità di cui al presentearticolo le risorse di cui all’articolo 1,comma 154, quinto periodo, della legge 23dicembre 2014, n. 190, sono incrementatenella misura di 50 milioni di euro annui adecorrere dall’anno 2017. Al relativoonere, pari a 50 milioni di euro annui adecorrere dal 2017, si provvede mediantecorrispondente riduzione, delle proiezioniper l’anno 2017, dello stanziamento delfondo speciale di parte corrente iscritto, aifini del bilancio triennale 2015-2017, nel-l’ambito del programma « Fondi di riservae speciali » della missione « Fondi da ri-partire » dello stato di previsione del Mi-nistero dell’economia e delle finanze perl’anno 2015, allo scopo parzialmente uti-lizzando l’accantonamento relativo al me-desimo Ministero. Il Ministro dell’econo-mia e delle finanze è autorizzato ad ap-portare, con propri decreti, le occorrentivariazioni di bilancio.

3. Le disposizioni di cui al comma 1hanno effetto con riferimento alle dichia-razioni dei redditi relativi ai periodi d’im-posta decorrenti dall’anno 2016.

15. 1003. Bonomo.

Al comma 1, lettera a), sostituire ilcapoverso lettera e-bis), con il seguente:

e-bis) sostegno al sistema nazionaledi istruzione.

Conseguentemente sopprimere la letteraa) e c).

15. 32. Giancarlo Giordano, Pannarale.

Al comma 1, lettera a), sostituire ilcapoverso lettera e-bis) con il seguente:

e-bis) sistema nazionale di istruzione;

Conseguentemente:

a) sopprimere la lettera b);

b) alla lettera c), sostituire il capo-verso 4-quaterdecies con il seguente:

« 4-quaterdecies. I contribuenti che in-tendono destinare la quota del cinque permille delle imposte al sistema nazionale diistruzione di cui al comma 4-novies, let-tera e-bis) effettuano la scelta in sede didichiarazione dei redditi secondo le mo-dalità da determinarsi con apposito prov-vedimento del direttore dell’Agenzia delleEntrate. La quota di risorse attribuita alsistema di istruzione nazionale a seguitodel riparto delle somme di cui all’articolo1, comma 154, della legge 23 dicembre2014, n. 190, è iscritta nel Fondo per ilfunzionamento di cui all’articolo 1, comma601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,e successive modificazioni ».

15. 12. Vacca, Pisano.

Al comma 1, lettera a), sostituire ilcapoverso lettera e-bis), con le seguenti:sostegno al sistema nazionale statale diistruzione″;

Conseguentemente:

sostituire la lettera b) con la seguente:

« b) La somma complessiva delle risorsedi cui al presente comma è iscritta nelFondo per il funzionamento di cui all’ar-ticolo 1, comma 601, della legge 27 di-cembre 2006, n. 296, e successive modifi-cazioni, per essere indirizzata alle singoleistituzioni scolastiche del sistema nazio-nale di istruzione in base a criteri diproporzionalità per zone di reddito, dandopriorità alle istituzioni poste in zone abasso reddito »;

b) sopprimere la lettera c).

15. 33. Giancarlo Giordano, Pannarale,Paglia.

Martedì 5 maggio 2015 — 262 — Commissione VII

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Al comma 1, lettera a), sostituire ilcapoverso lettera e-bis) con il seguente:

« e-bis) scuole statali e degli enti localidel sistema nazionale di istruzione »;

Conseguentemente:

a) alla lettera b) sostituire le parole:istituzioni scolastiche con le seguenti:scuole statali e degli enti locali;

b) alla lettera c), sostituire il capo-verso 4-quaterdecies con il seguente:

« 4-quaterdecies. In sede di dichiara-zione dei redditi, i contribuenti che inten-dono destinare la quota del cinque permille delle imposte ai soggetti di cui alcomma 4-novies lettera e-bis), indicanouna istituzione scolastica statale o di unente pubblico locale. La quota di risorseattribuita alle istituzioni scolastiche a se-guito del riparto delle somme di cui al-l’articolo 1 , comma 154, della legge 23dicembre 2014, n. 190, è iscritta nel Fondoper il funzionamento di cui all’articolo 1,comma 601, della legge 27 dicembre 2006,n. 296, e successive modificazioni, per es-sere ripartita tra le singole istituzionistatali e degli enti pubblici locali in pro-porzione al numero di alunni iscritti nel-l’anno di competenza della dichiarazionedei redditi ove è stata effettuata la sceltadi destinazione del cinque per mille, fermarestando la destinazione di quota partedella somma complessiva pari al 1 0 percento, alle istituzioni poste in zone a bassoreddito secondo i criteri stabiliti con ap-posito decreto del Ministro dell’istruzione,dell’università e della ricerca ».

15. 16. Vacca, Pisano.

Al comma 1, lettera a), sostituire ilcapoverso lettera e-bis)) con il seguente:

« e-bis) scuole statali del sistema nazio-nale di istruzione; ».

Conseguentemente:

a) alla lettera b) sostituire le parole:« istituzioni scolastiche » con le seguenti:« scuole statali »;

b) alla lettera c), sostituire il capo-verso 4- quaterdecies con il seguente:

« 4-quaterdecies. In sede di dichiara-zione dei redditi, i contribuenti che inten-dono destinare la quota del cinque permille delle imposte ai soggetti di cui alcomma 4-novies, lettera e-bis), indicanouna istituzione scolastica statale. La quotadi risorse attribuita alle istituzioni scola-stiche a seguito del riparto delle somme dicui all’articolo 1, comma 154, della legge23 dicembre 2014, n. 190, è iscritta nelFondo per il funzionamento di cui all’ar-ticolo 1, comma 601, della legge 27 di-cembre 2006, n. 296, e successive modifi-cazioni, per essere ripartita tra le singoleistituzioni statali e degli enti pubblici lo-cali in proporzione al numero di alunniiscritti nell’anno di competenza della di-chiarazione dei redditi ove è stata effet-tuata la scelta di destinazione del cinqueper mille, ferma restando la destinazionedi quota parte, pari al 10 per cento dellasomma complessiva ricevuta da ciascunistituto beneficiario, all’acquisto di mate-riale didattico e alla formazione del per-sonale scolastico in relazione alla disabi-lità e ai bisogni educativi speciali ».

15. 11. Marzana.

Al comma 1, lettera a), sostituire ilcapoverso lettera e-bis)) con il seguente:

« e-bis) scuole statali e degli enti localidel sistema nazionale di istruzione »;

Conseguentemente:

a) alla lettera b) sostituire le parole:istituzioni scolastiche con le seguenti:scuole statali e degli enti locali;

Martedì 5 maggio 2015 — 263 — Commissione VII

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b) alla lettera c), sostituire il capo-verso 4-quaterdecies con il seguente:

« 4-quaterdecies. In sede di dichiara-zione dei redditi, i contribuenti che inten-dono destinare la quota del cinque permille delle imposte ai soggetti di cui alcomma 4-novies, lettera e-bis), indicanouna istituzione scolastica statale o di unente pubblico locale. La quota di risorseattribuita alle istituzioni scolastiche a se-guito del riparto delle somme di cui al-l’articolo 1 , comma 154, della legge 23dicembre 2014, n. 190, è iscritta nel Fondoper il funzionamento di cui all’articolo 1,comma 601, della legge 27 dicembre 2006,n. 296, e successive modificazioni, per es-sere ripartita tra le singole istituzionistatali e degli enti pubblici locali in pro-porzione al numero di alunni iscritti nel-l’anno di competenza della dichiarazionedei redditi ove è stata effettuata la sceltadi destinazione del cinque per mille ».

15. 9. Vacca, Pisano.

Al comma 1, lettera a) sostituire ilcapoverso lettera e-bis)) con il seguente:

« e-bis) scuole statali e degli enti localidel sistema nazionale di istruzione »;

Conseguentemente:

a) alla lettera b) sostituire le parole:istituzioni scolastiche con le seguenti:scuole statali e degli enti locali;

b) alla lettera c), capoverso 4-quater-decies apportare le seguenti modifiche:

1) al primo periodo, sostituire leparole: « l’istituzione scolastica » con leseguenti: « la scuola statale e dell’entelocale »;

2) al secondo periodo, sostituire leparole: « istituzioni scolastiche » con leseguenti: « scuole statali e degli enti lo-cali »;

3) al secondo periodo, sostituire laparola: « istituzioni », ovunque ricorra, conle seguenti: « scuole statali e degli entilocali »;

4) al secondo periodo, sostituire leparole: « pari al 10 per cento », con leseguenti: « pari al 30 per cento »;

15. 15. Vacca, Alberti.

Al comma 1, lettera a), sostituire ilcapoverso lettera e-bis)) con il seguente:

« e-bis) scuole statali e degli enti localidel sistema nazionale di istruzione »;

Conseguentemente:

a) alla lettera b) sostituire le parole:istituzioni scolastiche con le seguenti:scuole statali e degli enti locali.

b) alla lettera c), capoverso 4-quater-decies apportare le seguenti modifiche:

1) al primo periodo, sostituire leparole: « l’istituzione scolastica » con leseguenti: « la scuola statale e dell’entelocale »;

2) al secondo periodo, sostituire leparole: « istituzioni scolastiche » con leseguenti: « le scuole statali e degli entilocali »;

3) al secondo periodo, sostituire laparola: « istituzioni », ovunque ricorra, conle seguenti: « scuole statali e degli entilocali ».

15. 18. Vacca, Alberti.

Al comma 1, lettera a), sostituire ilcapoverso lettera e-bis)) con il seguente:

« e-bis) istituzioni scolastiche e forma-tive del sistema nazionale di istruzione eformazione; »

Conseguentemente:

a) alla lettera b), sostituire le parole:Le istituzioni scolastiche con le seguenti:Le istituzioni scolastiche e le istituzioni

Martedì 5 maggio 2015 — 264 — Commissione VII

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formative del sistema di istruzione e for-mazione professionale;

b) alla lettera c), sostituire le parole:l’istituzione scolastica del sistema nazio-nale di istruzione con le seguenti: l’istitu-zione scolastica o formativa del sistemanazionale di istruzione e formazione.

15. 2. Centemero, Gelmini.

Al comma 1, lettera a), sostituire ilcapoverso lettera e-bis)) con il seguente:

« e-bis) istituzioni scolastiche statali ».

Conseguentemente alla lettera c) sosti-tuire il capoverso: 4. Quota del 5 per milledelle imposte ai soggetti di cui al comma4-novies, lettera e-bis) indicano il sistemascolastico nazionale statale. Tale sommasarà iscritta nel fondo per il funziona-mento di cui all’articolo 1 comma 601della legge 27 dicembre 2006, n. 296, esuccessive modificazioni.

15. 19. Terrosi.

Al comma 1, lettera a), sostituire ilcapoverso lettera e-bis)) con il seguente:

e-bis) tutte le istituzioni scolastiche eformative del sistema nazionale d’istru-zione e formazione;

15. 5. Centemero, Palmieri, Lainati.

Al comma 1, lettera a), sostituire ilcapoverso lettera e-bis)) con il seguente:

« e-bis) istituzioni scolastiche statali escuole paritarie degli enti locali ».

15. 35. Giancarlo Giordano, Pannarale,Paglia, Nicchi.

Al comma 1, lettera a), sostituire ilcapoverso lettera e-bis)) con il seguente:

« e-bis) istituzioni scolastiche statali ».

15. 27. Cristian Iannuzzi.

Al comma 1, lettera a) capoverso letterae-bis)) sostituire le parole: istituzioni sco-lastiche del con le seguenti: al sostegno del.

Conseguentemente alla lettera c), capo-verso 4-quaterdecies), primo periodo, so-stituire le parole: indicano l’istituzione sco-lastica del sistema nazionale di istruzionealla quale devolvere la somma con leseguenti: indicano tale finalità e al secondoperiodo, sopprimere le parole da: peressere destinata alle singole istituzioni finoa Ministero dell’istruzione, dell’universitàe della ricerca.

15. 21. Lenzi, Miotto, Capone, Albini,Piazzoni, Grassi, Fossati, Beni, D’In-cecco.

Al comma 1, lettera a), capoverso letterae-bis)), dopo le parole: istituzioni scolasti-che inserire le seguenti: statali e paritarie.

15. 25. Simonetti, Borghesi.

Al comma 1, lettera a), capoverso letterae-bis)), dopo le parole: di istruzione inserirele seguenti: e percorsi di istruzione eformazione professionale.

15. 24. Simonetti, Borghesi.

Al comma 1, lettera b) sostituire leparole: le istituzioni scolastiche con leseguenti: le istituzioni scolastiche e le isti-tuzioni formative del sistema nazionaled’istruzione e formazione professionale.

15. 4. Centemero, Palmieri, Lainati.

Al comma 1, sostituire la lettera c) conla seguente:

c) dopo il comma 4-septiesdecies èinserito il seguente:

4-octiesdecies. In sede di dichiarazionedei redditi, i contribuenti che intendono

Martedì 5 maggio 2015 — 265 — Commissione VII

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destinare la quota del cinque per milledelle imposte ai soggetti di cui al comma4-novies, lettera e-bis), indicano l’istitu-zione scolastica del sistema nazionale diistruzione alla quale devolvere la somma.La quota di risorse attribuita alle istitu-zioni scolastiche a seguito del riparto dellesomme di cui all’articolo 1, comma 154,della legge 23 dicembre 2014, n. 190, èiscritta nel Fondo per il funzionamento dicui all’articolo 1, comma 601, della legge27 dicembre 2006, n. 296, e successivemodificazioni, per essere destinata allesingole istituzioni beneficiarie in misuraproporzionale alle scelte espresse, fermarestando la destinazione di quota partedella somma complessiva pari al 10 percento, alle istituzioni poste in zone a bassoreddito secondo i criteri stabiliti con ap-posito decreto del Ministro dell’istruzione,dell’università e della ricerca.

15. 10. Vacca.

Al comma 1, lettera c), sostituire ilcapoverso 4-quaterdecies con il seguente:

4-quaterdecies. In sede di dichiarazionedei redditi, i contribuenti che intendonodestinare la quota del 5 per mille delleimposte ai soggetti di cui al comma 4-no-vies, lettera e-bis) indicano il sistema sco-lastico nazionale statale. Tale somma saràiscritta nel fondo per il funzionamento dicui all’articolo 1, comma 601, della legge27 dicembre 2006, n. 296, e successivemodificazioni.

*15. 28. Cristian Iannuzzi.

Al comma 1, lettera c), sostituire ilcapoverso 4-quaterdecies) con il seguente:

4-quaterdecies. In sede di dichiarazionedei redditi, i contribuenti che intendonodestinare la quota del 5 per mille delleimposte ai soggetti di cui al comma 4-no-vies, lettera e-bis) indicano il sistema sco-lastico nazionale statale. Tale somma saràiscritta nel fondo per il funzionamento di

cui all’articolo 1, comma 601, della legge27 dicembre 2006, n. 296, e successivemodificazioni.

*15. 36. Giancarlo Giordano, Pannarale,Nicchi, Paglia.

Al comma 1, lettera c), capoversocomma 4-quaterdecies, primo periodo, so-stituire le parole da: l’istituzione scolasticafino alla fine del periodo, con le seguenti :di devolvere la somma al sistema nazio-nale d’istruzione che provvederà susse-guentemente a ripartire tali importi sullabase di criteri nazionali oggettivi ed obiet-tivi specifici.

15. 1. Ciracì, Altieri, Marti, Fucci, Cen-temero.

Al comma 1, lettera c) sostituire leparole: l’istituzione scolastica del sistemanazionale d’istruzione con le seguenti: leistituzioni scolastiche o formative del si-stema nazionale d’istruzione e formazioneprofessionale.

15. 3. Centemero, Palmieri, Lainati.

Al comma 1, lettera c), capoverso 4-qua-terdecies, sostituire le parole: 10 per cento,con le seguenti: 50 per cento.

15. 14. Luigi Gallo.

Al comma 1, lettera c), capoverso 4-qua-terdecies, sostituire le parole: 10 per centocon le seguenti: 40 per cento.

15. 34. Giancarlo Giordano, Pannarale,Paglia.

Al comma 1, lettera c), capoverso 4-qua-terdecies, sostituire le parole: 10 per centocon le seguenti: 30 per cento.

*15. 20. Sgambato, Bonavitacola, Carloni,Bossa, Manfredi, Palma, Salvatore Pic-colo, Valeria Valente.

Martedì 5 maggio 2015 — 266 — Commissione VII

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Al comma 1, lettera c), capoverso 4-qua-terdecies, sostituire le parole: 10 per centocon le seguenti: 30 per cento.

*15. 13. Vacca.

Al comma 1, lettera c), capoversocomma 4-quaterdecies, sostituire le parole:10 per cento con le seguenti: 20 per cento.

Conseguentemente al medesimo capo-verso comma 4-quaterdecies aggiungere infine il seguente periodo: a tale onere,quantificato in 150 milioni di euro adecorrere dall’esercizio finanziario 2016, siprovvede mediante corrispondente ridu-zione lineare delle dotazioni finanziarie diparte corrente, iscritte a legislazione vi-gente in termini di competenza e di cassa,nell’ambito delle spese rimodulabili, di cuiall’articolo 21, comma 5, lettera b), dellalegge 31 dicembre 2009, n. 196, delle mis-sioni di spesa di ciascun Ministero.

15. 1006. Labriola.

Al comma 1, lettera c), capoversocomma 4-quaterdecies, sostituire le parole:10 per cento con le seguenti: 20 per cento.

Conseguentemente al medesimo capo-verso comma 4-quaterdecies aggiungere infine il seguente periodo: a tale onere,quantificato in 50 milioni di euro a de-correre dall’esercizio finanziario 2016, siprovvede mediante corrispondente ridu-zione lineare delle dotazioni finanziarie diparte corrente, iscritte a legislazione vi-gente in termini di competenza e di cassa,nell’ambito delle spese rimodulabili, di cuiall’articolo 21, comma 5, lettera b), dellalegge 31 dicembre 2009, n. 196, delle mis-sioni di spesa di ciascun Ministero.

15. 1005. Labriola.

Al comma 1, capoverso 4-quaterdecies,dopo le parole: zone a basso reddito ag-giungere le seguenti: , alle istituzioni pari-tarie che forniscono il servizio scolastico

essenziale in territori dove non sono pre-senti istituzioni statali,.

15. 30. Adornato, Scopelliti, Binetti, Vi-gnali, Dorina Bianchi.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. In sede di riparto delle sommedel Fondo di cui all’articolo 1, comma 154,della legge 23 dicembre 2014, n. 190 per lefinalità di cui al presente articolo è desti-nata una quota non superiore al 20 percento del Fondo stesso.

*15. 22. Lenzi, Miotto, capone, Albini,Piazzoni, Grassi, Fossati, Beni, D’In-cecco.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. In sede di riparto delle sommedel Fondo di cui all’articolo 1, comma 154,della legge 23 dicembre 2014, n. 190 per lefinalità di cui al presente articolo è desti-nata una quota non superiore al 20 percento del Fondo stesso.

*15. 1000. Santerini, Lo Monte.

Sostituire il comma 2, con il seguente:Le disposizioni di cui al comma 1 hannoeffetto con riferimento alle dichiarazionidei redditi relativi ai periodi d’impostadecorrenti dall’anno 2016.

15. 1004. Bonomo.

Dopo l’articolo 15, aggiungere il se-guente:

ART. 15-bis.

(Risorse statali per l’istruzione).

1. Lo Stato assicura al sistema educa-tivo di istruzione statale risorse adeguate,destinando ad esso un ammontare di ri-sorse tale da raggiungere progressivamente

Martedì 5 maggio 2015 — 267 — Commissione VII

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il 6 per cento del prodotto interno lordonazionale entro il 2025.

2. Le risorse pubbliche per l’istruzionevengono distribuite sulla base dei seguenticriteri:

a) collocazione in zone di disagioeconomico, culturale e sociale;

b) numero di alunni per classe e dialunni diversamente abili;

c) dotazione tecnologica presente;

d) territori in aumento demografico.

15. 01. Giancarlo Giordano, Pannarale.

ART. 16.

Sostituirlo con il seguente:

Sono stanziati 7,5 milioni per l’anno2016, 15 milioni di euro per l’anno 2017,20,8 milioni di euro per l’anno 2018, 13,3milioni di euro per l’anno 2019 e 5,8milioni di euro per l’anno 2020 a favoredel fondo di istituto. Ai maggiori oneri delpresente articolo si provvede quanto di-sposto dall’articolo 24.

16. 1000. Vacca.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 16.

(School bonus).

Sono stanziati 7,5 milioni per l’anno2016, 15 milioni di euro per l’anno 2017,20,8 milioni di euro per l’anno 2018, 13,3milioni di euro per l’anno 2019 e 5,8milioni di euro per l’anno 2020 a favoredel fondo di istituto.

16. 4. Vacca.

Sostituire la rubrica con la seguente:bonus fiscale per le scuole.

16. 21. Bossa.

Al comma 1, sopprimere le parole: degliistituti.

Conseguentemente, sopprimere il comma5.

16. 28. Giancarlo Giordano, Pannarale.

Al comma 1, sopprimere le parole: degliistituti.

16. 5. Marzana.

Al comma 1, sostituire le parole: degliistituti del sistema nazionale di istruzionecon le seguenti: delle scuole statali deglienti locali del sistema di istruzione nazio-nale.

16. 8. Vacca.

Al comma 1, sostituire le parole: degliistituti con le seguenti: di tutti gli istituti.

16. 3. Centemero, Palmieri, Lainati.

Al comma 1, sostituire le parole: delsistema nazionale di istruzione, con leseguenti: scolastici statali e delle scuoleparitarie degli enti locali.

16. 27. Giancarlo Giordano, Pannarale.

Al comma 1, dopo le parole: del sistemanazionale di istruzione aggiungere la se-guente: statale.

*16. 20. Terrosi.

Al comma 1, dopo le parole: del sistemanazionale di istruzione aggiungere la se-guente: statale.

*16. 25. Cristian Iannuzzi.

Al comma 1, dopo le parole: del sistemanazionale di istruzione aggiungere la se-guente: statale.

*16. 29. Giancarlo Giordano, Pannarale.

Martedì 5 maggio 2015 — 268 — Commissione VII

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Al comma 1, dopo le parole: sistemanazionale di istruzione aggiungere le se-guenti: formazione.

Conseguentemente, al comma 5, sosti-tuire le parole: I soggetti beneficiari delleerogazioni liberali di cui al comma 1comunicano mensilmente al Ministero del-l’istruzione, dell’università e della ricercal’ammontare delle erogazioni liberali rice-vute nel mese di riferimento con le se-guenti: Le istituzioni scolastiche e le isti-tuzioni formative beneficiarie delle eroga-zioni liberali di cui al comma 1 comuni-cano mensilmente rispettivamente alMinistero dell’istruzione, dell’università edella ricerca e alla Regione presso cuisono accreditate, l’ammontare delle ero-gazioni liberali ricevute nel mese di rife-rimento.

16. 2. Centemero, Gelmini.

Al comma 1, dopo le parole: potenzia-mento di quelle esistenti inserire le se-guenti: , anche paritarie,.

Conseguentemente, dopo il comma 1,aggiungere il seguente:

1-bis. Agli oneri derivanti dalle dispo-sizioni di cui al comma 1, si provvede inaggiunta a quanto previsto dall’articolo 24,comma 3, mediante riduzione lineare delledotazioni relative alle autorizzazioni dispesa, riferite alle sole spese rimodulabili,di cui alla Tabella C allegata alla legge 23dicembre 2014, n.190, peri un importopari a 50 milioni per ciascuno degli anni2015, 2016 e 2017 e mediante corrispon-dente riduzione in termini lineari delledotazioni finanziarie disponibili, iscritte alegislazione vigente in termini di compe-tenza e cassa, nell’ambito delle spese ri-modulabili delle missioni di spesa di cia-scun ministero di cui all’articolo 21,comma 5, lettera b), della legge 31 dicem-bre 2009, n. 196, per un importo pari a 5

milioni per l’anno 2015 e a 10 milioni adecorrere dal 2016.

16. 22. Simonetti, Borghesi.

Al comma 1, dopo le parole: occupabi-lità degli studenti inserire le seguenti: eincentivino la prosecuzione degli studi.

16. 6. Luigi Gallo

Al comma 1, dopo le parole: occupabi-lità degli studenti inserire le seguenti: percui la utilizzazione Comuni, Province eCittà-metropolitane istituiscono un appo-sito capitolo di bilancio dell’erogazione.

16. 1. Squeri, Russo, Altieri.

Al comma 1, dopo le parole: degli stu-denti sono inserite le seguenti: , nonchéquelle che favoriscano gli studenti a rischidi dispersione scolastica, al fine di facili-tare la frequenza scolastica.

16. 26. Binetti.

Al comma 1, aggiungere in fine il se-guente periodo: Le istituzioni scolastichenon possono chiedere contributi volontarigeneralizzati alle famiglie all’atto dell’iscri-zione ad inizio anno scolastico, ma soloper singole attività didattiche inserite nelPiano dell’offerta formativa extracurricu-lari o per singoli progetti. Le risorse eco-nomiche derivanti dal contributo volonta-rio delle famiglie non possono essere uti-lizzate per l’acquisto di materiali di con-sumo e attrezzature didattiche.

16. 9. Vacca.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le erogazioni liberali devono es-sere effettuate tramite bonifico bancario opostale ovvero ogni altro mezzo idoneo agarantire la tracciabilità dei pagamenti, dacui devono risultare la causale del versa-

Martedì 5 maggio 2015 — 269 — Commissione VII

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mento, il codice fiscale del soggetto cheeffettua l’erogazione liberale e il codicefiscale o numero di partita Iva del bene-ficiario del pagamento.

16. 19. Alberti

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le erogazioni liberali devono es-sere effettuate avvalendosi esclusivamentedi uno dei seguenti sistemi di pagamento:banca, ufficio postale, sistemi di paga-mento previsti dall’articolo 23 del decretolegislativo 9 luglio 1997, n. 241 ovverocarte di debito, di credito e prepagate,assegni bancari e circolari.

16. 18. Alberti.

Al comma 2, aggiungere in fine il se-guente periodo: il credito d’imposta non èin ogni caso cumulabile con le detrazionipreviste dal successivo articolo 17, e dal-l’articolo 15, comma 1, lettera i-octies) deldecreto del Presidente della Repubblican. 917 del 1986.

16. 17. Alberti.

Al comma 3, dopo il primo periodoaggiungere i seguenti:

Le persone fisiche e gli enti che nonesercitano attività commerciali fruisconodella prima quota annuale del credito diimposta nella dichiarazione dei redditirelativa all’anno in cui è stata effettuatal’erogazione liberale, ai fini del versamentodelle imposte sui redditi. La quota annualenon utilizzata può essere riportata inavanti nelle dichiarazioni dei periodi diimposta successivi senza alcun limite tem-porale.

16. 16. Alberti.

Sopprimere il comma 4.

16. 10. Vacca

Sostituire il comma 4, con il seguente:

4. I limiti di cui all’articolo 1, comma53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,e di cui all’articolo 34 della legge 23dicembre 2000, n. 388, e successive mo-dificazioni non si applicano al creditod’imposta di cui al presente articolo. Leerogazioni in denaro che superano i dettilimiti, sono versate in apposito fondo daistituire presso il Ministero dell’istruzione,dell’università e della ricerca, per essereripartire fra le istituzioni scolastiche delsistema nazionale di istruzione in propor-zione al numero di alunni iscritti.

16. 11. Vacca.

Al comma 5, sostituire le parole: Isoggetti beneficiari delle erogazioni liberalidi cui al comma I comunicano mensil-mente al Ministero dell’istruzione, del-l’università e della ricerca l’ammontaredelle erogazioni liberali ricevute nel mesedi riferimento con le seguenti: I soggettibeneficiari delle erogazioni liberali di cuial comma 1 versano mensilmente il 50 percento dell’ammontare delle erogazioni li-berali ricevute nel mese di riferimento allostato di previsione delle entrate del bilan-cio dello Stato, per essere riassegnate, condecreto del Ministero dell’economia e dellefinanze, allo stato di previsione del Mini-stero dell’istruzione, dell’università e dellaricerca.

Conseguentemente, dopo il comma 5aggiungere il seguente:

5-bis. Le risorse di cui al precedentecomma sono ripartite secondo i criteristabiliti con il decreto di cui al comma4-quaterdecies dell’articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, conmodificazioni dalla legge.

16. 12. Luigi Gallo, Marzana.

Al comma 5, sostituire le parole: Isoggetti beneficiari delle erogazioni liberalidi cui al comma 1 comunicano mensil-

Martedì 5 maggio 2015 — 270 — Commissione VII

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mente al Ministero dell’istruzione, del-l’università e della ricerca l’ammontaredelle erogazioni liberali ricevute nel mesedi riferimento con le seguenti: soggettibeneficiari delle erogazioni liberali di cuial comma 1 versano mensilmente il 50 percento dell’ammontare delle rogazioni libe-rali ricevute nel mese di riferimento allostato di previsione delle entrate del bilan-cio dello Stato, per essere riassegnate, condecreto del Ministero dell’economia e dellefinanze allo stato di previsione del Mini-stero dell’istruzione, dell’università e dellaricerca in funzione di parametri che con-siderino anche il reddito medio procapitee il tasso di dispersione scolastico.

16. 14. Luigi Gallo.

Al comma 5, sostituire le parole: Isoggetti beneficiari delle erogazioni liberalidi cui al comma 1 comunicano mensil-mente al Ministero dell’istruzione, del-l’università e della ricerca l’ammontaredelle erogazioni liberali ricevute nel mesedi riferimento con le seguenti: I soggettibeneficiari delle erogazioni liberali di cuial comma 1 versano mensilmente il 20 percento dell’ammontare delle rogazioni libe-rali ricevute nel mese di riferimento allostato di previsione delle entrate del bilan-cio dello Stato, per essere riassegnate, condecreto del Ministero dell’economia e dellefinanze, allo stato di previsione del Mini-stero dell’istruzione, dell’università e dellaricerca in funzione di parametri che con-siderino anche il reddito medio procapitee il tasso di dispersione scolastico.

16. 15. Luigi Gallo.

Al comma 5, primo periodo, apportare leseguenti modificazioni:

a) sostituire la parola: comunicanocon la seguente: versano;

b) dopo le parole: di tale ammontareaggiungere le seguenti: e della quota suc-cessivamente ricevuta. Il MIUR provvedealla.

c) dopo le parole: erogazioni stesseaggiungere le seguenti: e ne da pubblica-zione.

d) sopprimere le parole: nonché della,le parole: e dell’utilizzo e le parole e sulportale telematico del Ministero dell’istru-zione, dell’università e della ricerca.

Conseguentemente, in fine, il seguenteperiodo: Le istituzioni scolastiche tramite ilproprio sito web istituzionale comunicanola destinazione delle risorse ricevute che èrinvenibile pure sul portale telematico delMinistero dell’istruzione, dell’università edella ricerca.

16. 13. Marzana.

Al comma 5, dopo il primo periodo,aggiungere il seguente: È vietata, pena larevoca del credito d’imposta di cui alprecedente comma 1, ogni forma di co-municazione in merito all’erogazione libe-rale di cui al presente articolo che abbialo scopo o l’effetto, diretto od indiretto, dipromuovere l’attività d’impresa o la pro-fessione svolta dal soggetto erogante non-ché per il perseguimento di uno scopo dilucro.

16. 7. Vacca.

ART. 17.

Sopprimerlo.

*17. 1. Di Lello

Sopprimerlo.

*17. 21. Terrosi.

Sopprimerlo.

*17. 34. Pannarale, Giancarlo Giordano.

Martedì 5 maggio 2015 — 271 — Commissione VII

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Sostituirlo con il seguente:

ART. 17.

(Buono scuola).

Agli studenti iscritti e frequentanti corsi agestione ordinaria presso le scuole prima-rie, secondarie di primo grado e seconda-rie superiori, paritarie che applicano una

retta di iscrizione e frequenza, è ricono-sciuto un corrispettivo economico definito« buono scuola ». L’ammontare del buonoscuola è determinato in misura propor-zionale alla fascia di Indicatore di Situa-zione Economica Equivalente (ISEE) e inrelazione all’ordine e grado di scuola fre-quentata, secondo i parametri previstidalla seguente tabella.

ISEE Scuola primaria Scuola secondariadi primo grado

Scuola secondariadi secondo grado

0-8.000 euro 700 euro 1.600 euro 2.0008.001-16.000 euro 600 euro 1.300 euro 1.60016.001-28.000 euro 450 euro 1.100 euro 1.40023.001-38.000 euro 300 euro 1.000 euro 1.300

17. 2. Centemero, Gelmini.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 17.

1. All’articolo 15, comma 1, del testounico delle imposte sui redditi, di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 22dicembre 1986, n. 917, e successive mo-dificazioni in materia di detrazione peroneri, dopo la lettera e) è inserita laseguente:

« e-bis) le spese sostenute per la fre-quenza di scuole paritarie del sistemanazionale di istruzione di cui all’articolo 1della legge 10 marzo 2000, n. 62, e suc-cessive modificazioni, per un importo an-nuo non superiore a 4.000 euro peralunno o studente. Per le erogazioni libe-rali alle istituzioni scolastiche per l’am-pliamento dell’offerta formativa rimanefermo il beneficio di cui alla lettera i-octies), che non è cumulabile con quello dicui alla presente lettera ».

2. Alla copertura finanziaria si prov-vede mediante corrispondente riduzionedel Fondo per interventi strutturali dipolitica economica, di cui all’articolo 10,comma 5, del decreto-legge 29 novembre

2004, n. 282, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 27 dicembre 2004,n. 307.

17. 1005. Centemero, Palmieri, Lainati.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 17.

1. All’articolo 15, comma 1, del testounico delle imposte sui redditi, di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 22dicembre 1986, n. 917, e successive mo-dificazioni in materia di detrazione peroneri, dopo la lettera e) è inserita laseguente:

« e-bis) le spese sostenute per la fre-quenza di scuole paritarie del sistemanazionale di istruzione di cui all’articolo 1della legge 10 marzo 2000, n. 62, e suc-cessive modificazioni, per un importo an-nuo non superiore a 1.000 euro peralunno o studente. Per le erogazioni libe-rali alle istituzioni scolastiche per l’am-pliamento dell’offerta formativa rimanefermo il beneficio di cui alla lettera i-

Martedì 5 maggio 2015 — 272 — Commissione VII

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octies), che non è cumulabile con quello dicui alla presente lettera ».

2. Alla copertura finanziaria si prov-vede mediante corrispondente riduzionedel Fondo per interventi strutturali dipolitica economica, di cui all’articolo 10,comma 5, del decreto-legge 29 novembre2004, n. 282, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 27 dicembre 2004,n. 307.

17. 1006. Centemero, Palmieri, Lainati.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 17.

1. All’articolo 15, comma 1, del decretodel Presidente della Repubblica n. 915 del1917, dopo la lettera e) è aggiunta laseguente:

e-bis) le spese sostenute per la fre-quenza di scuole paritarie del sistemanazionale di istruzione di cui all’articolo 1della legge n. 62 del 2000 per un importoannuo non superiore a 4.000 euro peralunno o studente. Per le erogazioni libe-rali alle istituzioni scolastiche per l’am-pliamento dell’offerta formativa rimanefermo il beneficio di cui alla lettera i-octies), che non è cumulabile con quello dicui alla presente lettera.

17. 5. Centemero, Palmieri, Lainati, Al-tieri.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 17.

1. Sono stanziati 116 milioni di europer l’anno 2016 e 64 milioni di euro adecorrere dall’anno 2017 per le finalità dicui ai commi 9, 10 e 11 della legge 10marzo 2000, n. 62.

17. 19. Luigi Gallo.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 17.

(School bonus).

1. Nelle more della piena attuazionedella legge n. 62 del 2000, anche al fine diaccogliere i principi della Risoluzione delParlamento europeo del 14.3.1984 e dellasuccessiva n. 1904 del 4.10.2012, a partiredal periodo d’imposta 2015, per le spesedocumentate sostenute dai genitori per lafrequenza di scuole del sistema nazionaledi istruzione di cui all’articolo 1 della leggen. 62 del 2000 per un importo inferiore alcosto standard annuo fissato dal Ministrodell’istruzione, dell’università e della ri-cerca per ogni figlio iscritto agli stessi,spetta una detrazione dall’imposta lordanella misura del 19 per cento, secondo ledisposizioni dell’articolo 15 comma 1 deltesto unico delle imposte sui redditi, di cuial decreto del Presidente della Repubblica27 dicembre 1986, n. 917, e successivemodificazioni.

2. Ai soggetti passivi dell’imposta sulreddito delle persone fisiche, la cui impo-sta netta risulti pari a zero, è attribuita, apartire dall’anno d’imposta 2015, unasomma pari a euro 1.000 quale rimborsoforfetario di parte delle rette versate aistituti scolastici paritari per ciascun figlio.A tal fine è previsto nello stato di previ-sione del Ministero dell’economia e dellefinanze l’istituzione di un Fondo, perl’anno 2015, con una dotazione pari a 20milioni di euro.

3. Con decreto del Ministro dell’econo-mia e delle finanze di natura non rego-lamentare, da adottare entro 30 giornidalla data di entrata in vigore della pre-sente legge, sono individuate le categoriedei soggetti aventi diritto, con particolareriferimento ai titolari di redditi da lavoroe da pensione. Con lo stesso decreto sonostabilite le modalità di erogazione dellesomme.

Conseguentemente,

all’articolo 24, comma 3, sostituire leparole a 3.000 milioni di euro per ciascuno

Martedì 5 maggio 2015 — 273 — Commissione VII

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degli anni dal 2016 al 2019, a 3.036,367milioni di euro per l’anno 2020, a3.076,137 milioni di euro per l’anno 2021,a 3.000 milioni di euro per l’anno 2022, a3.012,267 milioni di euro per l’anno 2023,a 3.055,487 milioni di euro per l’anno 2024e a 3.095,237 milioni di euro a decorreredall’anno 2025, si provvede: con le seguentia 3.020 milioni di euro per ciascuno deglianni dal 2016 al 2019, a 3.056,367 milionidi euro per l’anno 2020, a 3.096,137 mi-lioni di euro per l’anno 2021, a 3.020milioni di euro per l’anno 2022, a3.032,267 milioni di euro per l’anno 2023,a 3.075,487 milioni di euro per l’anno 2024e a 3.115,237 milioni di euro a decorreredall’anno 2025, si provvede:

Conseguentemente,

all’articolo 24, comma 3, dopo lalettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) quanto a 500.000.000 euro adecorrere dall’anno 2015, si provvede me-diante corrispondente riduzione dei regimidi esenzione, esclusione e favore fiscale dicui all’allegato A della nota integrativa allaTabella 1 del bilancio dello Stato, relativaallo stato di previsione dell’entrata, previ-sta ai sensi dell’articolo 21, comma 11,lettera a) della legge 31 dicembre 2009,n. 196.

17. 1002. Rubinato, Fioroni., Sanga.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 17.

(School bonus).

1. Nelle more della piena attuazionedella legge n. 62 del 2000, anche al fine diaccogliere i principi della Risoluzione delParlamento europeo del 14.3.1984 e dellasuccessiva n. 1904 del 4.10.2012, a partiredal periodo d’imposta 2015, per le spesedocumentate sostenute dai genitori per lafrequenza di scuole del sistema nazionaledi istruzione di cui all’articolo 1 della leggen. 62 del 2000 per un importo inferiore alcosto standard annuo fissato dal Ministro

dell’istruzione, dell’università e della ri-cerca per ogni figlio iscritto agli stessi,spetta una detrazione dall’imposta lordanella misura del 19 per cento, secondo ledisposizioni dell’articolo 15 comma 1 deltesto unico delle imposte sui redditi, di cuial decreto del Presidente della Repubblica27 dicembre 1986, n. 917, e successivemodificazioni.

2. Ai soggetti passivi dell’imposta sulreddito delle persone fisiche, la cui impo-sta netta risulti pari a zero, è attribuita, apartire dall’anno d’imposta 2015, unasomma pari a curo 1.000 quale rimborsoforfetario di parte delle rette versate aistituti scolastici paritari per ciascun figlio.A tal fine è previsto nello stato di previ-sione del Ministero dell’economia e dellefinanze l’istituzione di un Fondo, perl’anno 2015, con una dotazione pari a 20milioni di euro.

3. Con decreto del Ministro dell’econo-mia e delle finanze di natura non rego-lamentare, da adottare entro 30 giornidalla data di entrata in vigore della pre-sente legge, sono individuate le categoriedei soggetti aventi diritto, con particolareriferimento ai titolari di redditi da lavoroe da pensione. Con lo stesso decreto sonostabilite le modalità di erogazione dellesomme.

17. 24. Rubinato, Fioroni, Sanga.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 17.

1. All’articolo 15 comma 1 del decretodel Presidente della Repubblica n. 915 del1917 dopo la lettera e) è inserita la se-guente:

e-bis) le spese sostenute per la fre-quenza di scuole paritarie del sistemanazionale di istruzione di cui all’articolo 1della legge n. 62 del 2000 per un importoannuo non superiore a 4.000 euro peralunno o studente. Per le erogazioni libe-rali alle istituzioni scolastiche per l’am-pliamento dell’offerta formativa rimane

Martedì 5 maggio 2015 — 274 — Commissione VII

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fermo il beneficio di cui alla lettera i-octies), che non è cumulabile con quello dicui alla presente lettera.

17. 26. Falcone, Molea, Vargiu.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 17.

1. Nelle more della piena attuazionedella legge n. 62/2000, anche al fine diaccogliere i principi della Risoluzione delParlamento europeo del 14 marzo 1984 edella successiva n. 1904 del 4 ottobre2012, a partire dal periodo d’imposta 2015,per le spese documentate sostenute daigenitori per la frequenza di scuole pari-tarie primarie o secondarie di primo osecondo per un importo inferiore al costostandard annuo fissato dal Miur per ognifiglio iscritto agli stessi, spetta una detra-zione dall’imposta lorda nella misura del19 per cento, secondo le disposizioni del-l’articolo 15 comma 1 del testo unico delleimposte sui redditi, di cui al decreto delPresidente della Repubblica 27 dicembre1986, n. 917, e successive modificazioni.

2. Ai soggetti passivi dell’imposta sulreddito delle persone fisiche, la cui impo-sta netta dovuta per l’anno 2014 risultipari a zero, è attribuita, a partire dal-l’anno 2015, una somma pari a euro 1.000quale rimborso forfetario di parte dellerette versate a istituti scolastici paritariper ciascun figlio.

3. Con decreto del Ministro dell’econo-mia e delle finanze di natura non rego-lamentare, da adottare entro 30 giornidalla data di entrata in vigore del presentedisegno di legge, sono individuate le cate-gorie dei soggetti aventi diritto, con par-ticolare riferimento ai titolari di redditi dalavoro e da pensione. Con lo stesso decretosono stabilite le modalità di erogazionedelle somme.

1. Agli oneri derivanti dall’attuazionedel presente articolo, pari a 500 milioni dieuro a decorrere dal 2015, si provvedemediante corrispondente riduzione dei re-

gimi di esenzione, esclusione e favorefiscale di cui all’allegato A della notaintegrativa alla Tabella 1 del bilancio delloStato, relativa allo stato di previsione del-l’entrata, prevista ai sensi dell’articolo 21,comma 11, lettera a), della legge 31 di-cembre 2009, n. 196.

17. 30. Gigli, Santerini, Lo Monte,Sberna.

Al comma 1, sostituire la lettera e-bis)con la seguente:

« e-bis) le spese sostenute per la fre-quenza delle scuole del sistema nazionaledi istruzione di cui all’articolo 1 della legge10 marzo 2000, n. 62, e successive modi-ficazioni, per un importo annuo non su-periore, per ogni alunno o studente, a:

400 euro, per le scuole dell’infanzia;

600 euro per le scuole dell’obbligo;

800 euro per le scuole secondariesuperiori;

Per le erogazioni liberali alle istituzioniscolastiche per l’ampliamento dell’offertaformativa rimane fermo il beneficio di cuialla lettera i-octies), che non è cumulabilecon quello di cui alla presente lettera; »

Conseguentemente: all’articolo 24, alcomma 3, apportare le seguenti modifica-zioni:

a) al capoverso, sostituire le parole:

« 3.000 milioni di euro per ciascunodegli anni dal 2016 al 2019, a 3.036,367milioni di euro per l’anno 2020, a3.076,137 milioni di euro per l’anno 2021,a 3.000 milioni di euro per l’anno 2022, a3.012,267 milioni di euro per l’anno 2023,a 3.055,487 milioni di euro per l’anno 2024e a 3.095,237 milioni di euro a decorreredall’anno 2025, si provvede », con le se-guenti: « , a 3.80 milioni di euro per l’anno2016, a 3.120 milioni di euro per ciascunodegli anni dal 2017 al 2019, a 3.156,367milioni di euro per l’anno 2020, a

Martedì 5 maggio 2015 — 275 — Commissione VII

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3.196,137 milioni di euro per l’anno 2021,a 3.120 milioni di euro per l’anno 2022, a3.132,267 milioni di euro per l’anno 2023,a 3.175,487 milioni di euro per l’anno 2024e a 3.215,237 milioni di euro a decorreredall’anno 2025, si provvede »;

b) dopo la lettera c) aggiungere laseguente: « c-bis) quanto a 180 milioni dieuro per l’anno 2016 e a 120 milioni adecorre dall’anno 2017, si provvede me-diante corrispondente riduzione linearedelle dotazioni finanziarie di parte cor-rente, iscritte a legislazione vigente intermini di competenza e di cassa, nell’am-bito delle spese rimodulabili, di cui all’ar-ticolo 21 comma 5, lettera b) della legge 31dicembre 2009, n. 196, delle missioni dispesa di ciascun Ministero ».

17. 1008. Adornato, Dorina Bianchi, Sco-pelliti, Binetti, Vignali.

Al comma 1, sostituire il capoversoe-bis) con il seguente:

e-bis) le spese sostenute per la fre-quenza di scuole dell’infanzia del sistemanazionale di istruzione di cui all’articolo 1della legge 10 marzo 2000, n. 62. e suc-cessive modificazioni, a condizione che ilvalore dell’indicatore della Situazione Eco-nomica Equivalente del contribuente nel-l’anno in cui ha effettuato la spesa non siasuperiore a 22.000 euro. Con decreto delMinistro delle economia e delle finanze, diconcerto con il Ministro dell’istruzione,dell’università e della ricerca, da emanarsientro novanta giorni dall’entrata in vigoredella presente legge, è individuato il tettomassimo di spesa per alunno o studente.Dalle disposizioni di cui alla presentelettera, non deve derivare una maggioronere finanziario a carico dello Statosuperiore 66.400.000 milioni di euro adecorrere dall’anno 2016. Per le erogazioniliberali alle istituzioni scolastiche perl’ampliamento dell’offerta formativa ri-mane fermo il beneficio di cui alla letterai-octies), che non è cumulabile con quellodi cui alla presente lettera.

17. 10. Vacca, Alberti.

Al comma 1, sostituire il capoversoe-bis) con il seguente:

e-bis) le spese sostenute per la fre-quenza di scuole dell’infanzia del sistemanazionale di istruzione di cui all’articolo 1della legge 10 marzo 2000, n. 62, e suc-cessive modificazioni, a condizione che ilvalore dell’indicatore della Situazione Eco-nomica Equivalente del contribuente nel-l’anno in cui ha effettuato la spesa non siasuperiore a 11.000 euro. Con decreto delMinistro delle economia e delle finanze, diconcerto con il Ministro dell’istruzione,dell’università e della ricerca, da emanarsientro novanta giorni dall’entrata in vigoredella presente legge, è individuato il tettomassimo di spesa per alunno o studente.Dalle disposizioni di cui alla presentelettera, non deve derivare una maggioronere finanziario a carico dello Statosuperiore 66.400.000 milioni di euro adecorrere dall’anno 2016. Per le erogazioniliberali alle istituzioni scolastiche perl’ampliamento dell’offerta formativa ri-mane fermo il beneficio di cui alla letterai-octies), che non è cumulabile con quellodi cui alla presente lettera.

17. 9. Vacca, Alberti.

Al comma 1, capoverso e-bis), sostituireil primo periodo con il seguente: le spesesostenute per la mensa e per la frequenzadi scuole dell’infanzia e del primo ciclo diistruzione del sistema nazionale di istru-zione di cui all’articolo 1 della legge 10marzo 2000, n. 62, e successive modifica-zioni, per un importo annuo non superiorea 200 euro per alunno o studente.

17. 20. Giorgis.

Al comma 1, capoverso e-bis), sostituirele parole: spese sostenute per la frequenzacon le seguenti: spese direttamente con-nesse alla frequenza di.

Conseguentemente, al medesimo comma1, capoverso e-bis), dopo le parole: scuoledell’infanzia e del primo ciclo di istruzione

Martedì 5 maggio 2015 — 276 — Commissione VII

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del sistema nazionale di istruzione di cuiall’articolo 1 della legge 10 marzo 2000,n. 62, e successive modificazioni, aggiun-gere le seguenti: comprese le spese per ilservizio di trasporto pubblico e di refe-zione scolastica poste, anche parzialmente,a carico dell’utente.

17. 13. Luigi Gallo.

Al comma 1, capoverso e-bis) sostituirele parole: spese sostenute per la frequenzacon le seguenti: spese direttamente con-nesse alla frequenza di.

17. 12. Luigi Gallo.

Al comma 1, capoverso e-bis) sostituirele parole: la frequenza di con la seguente:le.

17. 11. Vacca.

Al comma 1, capoverso e-bis), sostituirele parole da: scuole dell’infanzia a: ciclod’istruzione con le seguenti: scuole dell’in-fanzia, del primo e del secondo ciclod’istruzione fino all’assolvimento dell’ob-bligo scolastico.

17. 4. Centemero, Palmieri, Lainati.

Al comma 1, lettera e-bis), dopo leparole: scuole dell’infanzia eliminare lacongiunzione e e a seguire, dopo le parole:del primo aggiungere le seguenti: e delsecondo.

Conseguentemente, dopo il comma 1,inserire il seguente:

2. Alla copertura finanziaria si prov-vede mediante corrispondente riduzionedel Fondo per interventi strutturali dipolitica economica, di cui all’articolo 10,comma 5, del decreto-legge 29 novembre2004, n. 282, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 27 dicembre 2004,n. 307.

17. 1003. Centemero, Palmieri, Lainati,Altieri.

Al comma 1, lettera e-bis), sostituire leparole da: scuole dell’infanzia a ciclod’istruzione con le seguenti: scuole dell’in-fanzia, del primo e del secondo ciclod’istruzione fino all’assolvimento dell’ob-bligo scolastico.

Conseguentemente, dopo il comma 1,inserire il seguente:

2. Alla copertura finanziaria si prov-vede mediante corrispondente riduzionedel Fondo per interventi strutturali dipolitica economica, di cui all’articolo 10,comma 5, del decreto-legge 29 novembre2004, n. 282, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 27 dicembre 2004,n. 307.

17. 1004. Centemero, Palmieri, Lainati.

Al comma 1, capoverso lettera e-bis),dopo: scuole inserire le seguenti: statali eparitarie, e, dopo le parole o studente,aggiungere il seguente periodo: . I benefi-ciari della detrazione sono individuati coni criteri stabiliti nel Decreto del Presidentedel Consiglio dei ministri di cui all’articolo1, comma 9, della legge 10 marzo 2000,n. 62;.

17. 1007. Giancarlo Giordano, Panna-rale, Costantino.

Al comma 1, capoverso e-bis), dopo leparole: scuole dell’infanzia sopprimere laparola: e e dopo le parole: del primoaggiungere le seguenti: e del secondo.

17. 3. Centemero, Palmieri, Lainati.

Al comma 1, capoverso e-bis, apportarele seguenti modifiche:

a) sopprimere le parole: e del primociclo d’istruzione del sistema nazionale di

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istruzione di cui all’articolo 1 della legge10 marzo 2000, n. 62, e successive modi-ficazioni;

b) sostituire le parole: 400 euro con leseguenti: 550 euro.

17. 6. Vacca.

Al comma 1, capoverso e-bis, apportarele seguenti modifiche:

a) sopprimere le parole: e del primociclo d’istruzione del sistema nazionale diistruzione di cui all’articolo 1 della legge10 marzo 2000, n. 62, e successive modi-ficazioni,;

b) sostituire le parole: per un importoannuo non superiore a 400 euro peralunno o studente con le seguenti: per unimporto annuo non superiore a 560 europer alunno o studente, a condizione che ilvalore dell’indicatore della Situazione Eco-nomica Equivalente del contribuente nonsia superiore a 22.000 euro.

17. 7. Vacca, Alberti.

Al comma 1, capoverso e-bis, apportarele seguenti modifiche:

a) sopprimere le parole: e del primociclo d’istruzione del sistema nazionale diistruzione di cui all’articolo 1 della legge10 marzo 2000, n. 62, e successive modi-ficazioni,;

b) sostituire le parole: per un importoannuo non superiore a 400 euro peralunno o studente con le seguenti: per unimporto annuo non superiore a 600 europer alunno o studente, a condizione che ilvalore dell’indicatore della Situazione Eco-nomica Equivalente del contribuente nonsia superiore a 11.000 euro.

17. 8. Vacca, Alberti.

Al comma 1, capoverso e-bis, apportarele seguenti modifiche:

a) sopprimere le parole: e del primociclo di istruzione;

b) dopo le parole: non superiore a 400euro per alunno o studente aggiungere leseguenti: , se il reddito complessivo non èsuperiore a 35.000 curo ed il nucleo fa-miliare non è inferiore a 3 componenti.

17. 18. Chimienti.

Al comma 1, capoverso e-bis, sopprimerele parole: del primo ciclo d’istruzione.

Conseguentemente,

dopo il comma 1 aggiungere il se-guente:

1-bis. Per l’istituzione o il potenzia-mento dei servizi d’istruzione e dei serviziconnessi alla frequenza delle scuole del-l’infanzia e del primo e secondo ciclod’istruzione, tra cui il servizio di trasportopubblico, refezione scolastica e assistenzaagli alunni affetti da disabilità, è istituitopresso il Ministero dell’istruzione, dell’uni-versità e della ricerca, un apposito fondocon dotazione iniziale di 19.152.000 mi-lioni di euro per l’anno 2015;

all’articolo 24, comma 3, alinea, so-stituire le parole: 17, comma 1, con leseguenti: 17, commi 1 e 2,.

17. 15. Marzana.

Al comma 1, nella lettera e-bis) sosti-tuire le parole: e del primo ciclo di istru-zione con le parole: del primo ciclo diistruzione, nonché della scuola superioredi secondo grado.

Conseguentemente, all’articolo 24, alcomma 3, apportare le seguenti modifica-zioni:

a) al capoverso, sostituire le parole:« 3.000 milioni di euro per ciascuno deglianni dal 2016 al 2019, a 3.036,367 milionidi euro per l’anno 2020, a 3.076,137 mi-lioni di euro per l’anno 2021, a 3.000milioni di euro per l’anno 2022, a

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3.012,267 milioni di euro per l’anno 2023,a 3.055,487 milioni di euro per l’anno 2024e a 3.095,237 milioni di euro a decorreredall’anno 2025, si provvede », con le se-guenti: « a 3.040 milioni di euro nel 2016,a 3.030 milioni di euro per ciascuno deglianni dal 2017 al 2019, 3.076,367 milioni dieuro per l’anno 2020, a 3.116,137 milionidi euro per l’anno 2021, a 3.040 milioni dieuro per l’anno 2022, a 3.052,267 milionidi euro per l’anno 2023, a 3.095,487 mi-lioni di euro per l’anno 2024 e a 3.135,237milioni di euro a decorrere dall’anno 2025,si provvede »;

b) dopo la lettera c) aggiungere laseguente: « c-bis) quanto a 40 milioni dieuro per l’anno 2016 e a 30 milioni adecorrere dall’anno 2017, si provvede me-diante corrispondente riduzione linearedelle dotazioni finanziarie di parte cor-rente, iscritte a legislazione vigente intermini di competenza e di cassa, nell’am-bito delle spese rimodulabili, di cui all’ar-ticolo 21 comma 5, lettera b) della legge 31dicembre 2009, n. 196, delle missioni dispesa di ciascun Ministero ».

17. 1009. Adornato, Dorina Bianchi, Sco-pelliti, Binetti, Vignali.

Al comma 1, nella lettera e-bis) sosti-tuire le parole: e del primo ciclo di istru-zione con le parole: del primo ciclo diistruzione, nonché della scuola superioredi secondo grado.

Conseguentemente, all’articolo 24, alcomma 3, apportare le seguenti modifica-zioni:

a) al capoverso, sostituire le parole:« a 3.000 milioni di euro per ciascuno deglianni dal 2016 al 2019 », con le seguenti: « a3.040 milioni di euro nel 2016, a 3.030milioni di euro per ciascuno degli anni dal2017 al 2019 e a 30 milioni a decorrere dal2020 »;

b) dopo la lettera c) aggiungere laseguente: « c-bis) quanto a 40 milioni dieuro per l’anno 2016 e a 30 milioni adecorrere dall’anno 2017, si provvede me-

diante corrispondente riduzione linearedelle dotazioni finanziarie di parte cor-rente, iscritte a legislazione vigente intermini di competenza e di cassa, nell’am-bito delle spese rimodulabili, di cui all’ar-ticolo 21 comma 5, lettera b) della legge 31dicembre 2009, n.196, delle missioni dispesa di ciascun Ministero ».

17. 1001. Adornato, Scopelliti, DorinaBianchi, Binetti, Vignali.

Al comma 1, capoverso e-bis), sostituirele parole: del sistema nazionale di istru-zione con le seguenti: statali e paritariedegli enti locali.

17. 33. Pannarale, Giancarlo Giordano.

Al comma 1, capoverso a-bis) dopo leparole: e successive modificazioni inserirele seguenti: , che accolgano gratuitamentealunni in disagiate condizioni sociali esomministrino ad essi la refezione scola-stica gratuita, ai sensi dell’articolo 339 deldecreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

17. 32. Pannarale, Giancarlo Giordano,Nicchi, Matarrelli.

Al comma 1, capoverso e-bis), sostituirele parole: 400 euro con le seguenti: 1.000euro.

Conseguentemente dopo il comma 1,aggiungere il seguente:

1-bis. Ai maggiori oneri derivanti dalledisposizioni di cui al comma 1 si provvedein aggiunta a quanto previsto dall’articolo24, comma 3, mediante riduzione linearedelle dotazioni relative alle autorizzazionidi spesa, riferite alle sole spese rimodu-labili, di cui alla Tabella C allegata allalegge 23 dicembre 2014, n. 190, per unimporto pari a 400 milioni per ciascunodegli anni 2015, 2016 e 2017 e mediantecorrispondente riduzione in termini li-neari delle dotazioni finanziarie disponi-bili, iscritte a legislazione vigente in ter-

Martedì 5 maggio 2015 — 279 — Commissione VII

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mini di competenza e cassa, nell’ambitodelle spese rimodulabili delle missioni dispesa di ciascun ministero di cui all’arti-colo 21, comma 5, lettera b) della legge 31dicembre 2009, n. 196, per un importopari a 100 milioni per l’anno 2015 e a 200milioni a decorrere dal 2016.

17. 25. Simonetti, Borghesi.

Al comma 1, capoverso e-bis), dopo leparole: non superiore a 400 euro peralunno o studente aggiungere le seguenti: ,se il reddito complessivo non è superiorea 15.000 euro, ovvero a 250 euro se ilreddito complessivo è superiore a 15.000euro ma non a 24.000 euro.

17. 17. Alberti.

Al comma 1, nella lettera e-bis) dopo leparole: per alunno o studente aggiungere leseguenti: nonché le spese sostenute per lafrequenza della scuola superiore di se-condo grado del sistema nazionale diistruzione, di cui all’articolo 1 della legge10 marzo 2000, n. 62, per un importoannuo non superiore a 800 euro ad alunnoo studente. Conseguentemente: all’articolo24, al comma 3, apportare le seguentimodificazioni:

a) al capoverso, sostituire le parole:« a 3.000 milioni di euro per ciascuno deglianni dal 2016 al 2019 a 3.036,367 milionidi euro per l’anno 2020, a 3.076,137 mi-lioni di euro per l’anno 2021, a 3.000milioni di euro per l’anno 2022, a3.012,267 milioni di euro per l’anno 2023,a 3.055,487 milioni di euro per l’anno 2024e a 3.095,237 milioni di euro a decorreredall’anno 2025, si provvede », con le se-guenti: « a 3.080 milioni di euro nel 2016,a 3.050 milioni di euro per ciascuno deglianni dal 2017 al 2019, a 3.086,367 milionidi euro per l’anno 2020, a 3.126,137 mi-lioni di euro per l’anno 2021, a 3.050milioni di euro per l’anno 2022, a3.062,267 milioni di euro per l’anno 2023,

a 3.105,487 milioni di euro per l’anno 2024e a 3.145,237 milioni di euro a decorreredall’anno 2025, si provvede »;

b) dopo la lettera c) aggiungere laseguente: « c-bis) quanto a 80 milioni dieuro per l’anno 2016 e a 50 milioni adecorrere dall’anno 2017, si provvede me-diante corrispondente riduzione linearedelle dotazioni finanziarie di parte cor-rente, iscritte a legislazione vigente intermini di competenza e di cassa, nell’am-bito delle spese rimodulabili, di cui all’ar-ticolo 21 comma 5, lettera b) della legge 31dicembre 2009, n.196, delle missioni dispesa di ciascun Ministero ».

17. 1010. Adornato, Dorina Bianchi, Sco-pelliti, Binetti, Vignali.

Al comma 1, nella lettera e-bis) dopo leparole: per alunno o studente aggiungere leseguenti: nonché le spese sostenute per lafrequenza della scuola superiore di se-condo grado del sistema nazionale diistruzione, di cui all’articolo 1 della legge10 marzo 2000, n. 62, per un importoannuo non superiore a 800 euro ad alunnoo studente. Conseguentemente, all’articolo24, al comma 3, apportare le seguentimodificazioni:

a) al capoverso, sostituire le parole:« a 3.000 milioni di euro per ciascuno deglianni dal 2016 al 2019 », con le seguenti: « a3.080 milioni di euro nel 2016, a 3.050milioni di euro per ciascuno degli anni dal2017 al 2019 e a 50 milioni a decorrere dal2020 »;

b) dopo la lettera c) aggiungere laseguente: « c-bis) quanto a 80 milioni dicuro per l’anno 2016 e a 50 milioni adecorrere dall’anno 2017, si provvede me-diante corrispondente riduzione linearedelle dotazioni finanziarie di parte cor-rente, iscritte a legislazione vigente intermini di competenza e di cassa, nell’am-bito delle spese rimodulabili, di cui all’ar-

Martedì 5 maggio 2015 — 280 — Commissione VII

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ticolo 21 comma 5, lettera b) della legge 31dicembre 2009, n.196, delle missioni dispesa di ciascun Ministero ».

17. 1000. Adornato, Scopelliti, Binetti,Vignali.

Al comma 1, capoverso e-bis), dopo ilprimo periodo aggiungere il seguente: Ladetrazione di cui alla presente lettera èammessa nei limiti di reddito previstidall’articolo 28, comma 4, della legge 28febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria1986), rivalutati ai sensi dell’articolo 21,comma 9, della legge 11 marzo 1988, n. 67(legge finanziaria 1988).

17. 16. Alberti.

Al comma 1, capoverso e-bis) aggiun-gere, in fine, il seguente periodo: La detra-zione di cui alla presente lettera spetta neisoli casi in cui nel comune di residenza delcontribuente non siano istituite scuole sta-tali ovvero, laddove istituite, nei casi dicomprovata carenza di posti disponibili.Con decreto del Ministro dell’istruzione,dell’università e della ricerca, di concretocon il Ministro dell’economia e delle fi-nanze, da emanarsi entro novanta giornidall’entrata in vigore della presente legge,sono individuati i comuni nei quali nonrisultano istituite scuole dell’infanzia e delprimo ciclo d’istruzione statali nonché icomuni che versano in una situazione dicomprovata carenza di posti disponibili;.

17. 14. Brescia.

Al comma 1, capoverso e-bis), dopo leparole: di cui alla presente lettera; aggiun-gere le seguenti: i beneficiari della detra-zione sono individuati con i decreti stabi-liti nel Decreto del Presidente del Consigliodei Ministri del 14 febbraio 2001, n. 106 dicui all’articolo 1, comma 9, della legge 10marzo 2000, n. 62.

17. 31. Pannarale, Giancarlo Giordano,Nicchi, Paglia.

Dopo l’articolo 17, aggiungere il se-guente:

ART. 17-bis.

1. All’articolo 59, comma 1, lettera c),del decreto legislativo n. 446 del 1997,sono aggiunte le seguenti parole: « fattosalvo il caso di concessione in comodatogratuito dell’immobile da un ente noncommerciale ad altro ente non commer-ciale ».

17. 02. Centemero, Palmieri, Lainati, Al-tieri.

Dopo l’articolo 17, aggiungere il se-guente:

ART. 17-bis.

1. L’articolo 1, comma 8, della legge62/2000 va interpretato nel senso che ilregime fiscale Onlus di cui all’articolo 10e seguenti del decreto legislativo n. 460 del1997 è applicabile ai soggetti senza fine dilucro che gestiscono scuole paritarie, aprescindere dal possesso del requisito dicui all’articolo 10 comma 1, lettera b), deldecreto legislativo n. 460 del 1997, comeprecisato dai commi 2 e 3 dello stessoarticolo 10.

17. 01. Centemero, Palmieri, Lainati, Al-tieri.

Dopo l’articolo 17, aggiungere il se-guente:

ART. 17-bis.

1. Per gli enti ecclesiastici riconosciutidall’ordinamento italiano i requisiti gene-rali di cui all’articolo 3 del decreto mini-steriale n. 200 del 2012 sono da ritenereinsiti nella natura stessa di tali enti.

17. 03. Centemero, Palmieri, Lainati, Al-tieri.

Martedì 5 maggio 2015 — 281 — Commissione VII

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Dopo l’articolo 17, aggiungere il se-guente:

ART. 17-bis.

1. L’esenzione dall’imposta di cui al-l’articolo 7, comma 1, lettera i) del decretolegislativo 504/1992 si applica anche alleONLUS di diritto ex articolo 10 comma 8decreto legislativo 460/1997.

17. 04. Centemero, Palmieri, Lainati, Al-tieri.

Dopo l’articolo 17, aggiungere il se-guente:

ART. 17-bis.

1. I Comuni applicano alle scuole pa-ritarie lo stesso criterio di corresponsionedella TARI previsto per le istituzioni sco-lastiche statali ai sensi dell’articolo 33-bisdel decreto-legge 248/2007 convertito nellalegge n. 31 del 2008 e rapportato al nu-mero degli alunni frequentanti la scuola.

17. 05. Centemero, Palmieri, Lainati, Al-tieri.

Dopo l’articolo 17, aggiungere il se-guente:

ART. 17-bis.

1. All’articolo 34 del decreto del Pre-sidente della Repubblica n. 223 del 1989dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

2-bis. Alle istituzioni scolastiche delsistema nazionale di cui all’articolo 1 dellalegge 62/2000 che ne facciano richiesta, ilComune può rilasciare gli elenchi di cui alcomma 1 anche periodicamente, al solofine di informare la popolazione residentein merito alla offerta formativa dellescuole presenti nel territorio.

17. 06. Centemero, Palmieri, Lainati, Al-tieri.

Dopo l’articolo 17, aggiungere il se-guente:

ART. 17-bis.

1. Presso le Camere di commercio,industria, artigianato e agricoltura è isti-tuita una apposita sezione speciale delle« PMI per l’alternanza formazione-lavoro »presso il registro delle imprese di cuiall’articolo 2188 del codice civile.

2. I requisiti a cui potranno iscriversi leimprese al registro di cui al comma 1 sonostabiliti con decreto del Ministro dellosviluppo economico di concerto con ilMinistro dell’istruzione, Università e ri-cerca.

3. Alle PMI di cui ai commi 1 e 2, finoa sette anni dalla data di inizio dell’attivitàdell’impresa o dell’iscrizione nella sezionespeciale del registro delle imprese, si ap-plicano le disposizioni a favore delle star-tup innovative di cui agli articoli 26 e 27del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,convertito, con modificazioni, dalla legge17 dicembre 2012, n. 221.

4. All’onere derivante dall’attuazionedel presente articolo, valutato in 30 mi-lioni di euro a decorrere dall’anno 2015, siprovvede mediante riduzione del 20 percento di tutte le dotazioni finanziarie diparte corrente del bilancio dello Statoiscritte nell’ambito delle spese rimodulabilidi cui all’articolo 21, comma 5, lettera b),della legge 31 dicembre 2009, n. 196, adeccezione delle spese relative alle missioni:Diritti sociali, politiche sociali e famiglia;Politiche per il lavoro, Tutela della salute.

17. 07. Luigi Gallo.

Dopo l’articolo 17 aggiungere il se-guente:

ART. 17-bis.

(Parità tra statali e paritarie in materia diaccesso ai dati anagrafici della popola-

zione).

1. All’articolo 34 del decreto del Pre-sidente della Repubblica n. 223 del 1999,

Martedì 5 maggio 2015 — 282 — Commissione VII

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dopo il comma 2 aggiungere il seguente:« Alle istituzioni scolastiche del sistemanazionale di cui all’articolo 1 della leggen. 62 del 2000 che ne facciano richiesta, ilComune può rilasciare gli elenchi di cui alcomma 1 anche periodicamente, al solofine di informare la popolazione residentein merito alla offerta formativa dellescuole presenti nel territorio ».

17. 08. Falcone, Molea, Vargiu, Pinna.

Dopo l’articolo 17 aggiungere il se-guente:

ART. 17-bis.

1. L’articolo 1, comma 8, della leggen. 62 del 2000 va interpretato nel sensoche il regime fiscale Onlus di cui all’arti-colo 10 e seguenti del decreto legislativon. 460 del 1997 è applicabile ai soggettisenza fine di lucro che gestiscono scuoleparitarie, a prescindere dal possesso delrequisito di cui all’articolo 10 comma 1lettera b) del decreto legislativo n. 460 del1997, come precisato dai commi 2 e 3dello stesso articolo 10.

17. 09. Falcone, Molea, Vargiu, Pinna.

Dopo l’articolo 17 aggiungere il se-guente:

ART. 17-bis.

1. Per l’anno 2015, è ammessa la de-trazione dall’imposta lorda pari al 19 percento delle spese documentate sostenutedai genitori per il pagamento di rette,relative alla frequenza di centri estivi, peri bambini fino al compimento del quintoanno di età per un importo complessiva-mente non superiore a 500 euro per ognifiglio.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1,pari a 90 milioni di euro per l’anno 2015,si provvede a valere sul Fondo per inter-venti strutturali di politica economica, dicui all’articolo 10, comma 5, del decretolegge 29 novembre 2004, n. 282, conver-

tito, con modificazioni, dalla legge 27 di-cembre 2004, n. 307 e successive modifi-cazioni. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato, con proprio decreto,ad apportare le opportune variazioni.

17. 010. Gebhard, Alfreider, Plangger,Schullian, Ottobre.

Dopo l’articolo 17 aggiungere il se-guente:

ART. 17-bis.

1. Per l’anno 2015 è ammessa la de-trazione dall’imposta lorda pari al 19 percento delle spese documentate sostenutedai genitori per il pagamento delle va-canze, certificate da fattura o da scontrinofiscale contenente la specificazione dellaprestazione e l’indicazione del codice fi-scale del destinatario della detrazione, perun importo complessivamente non supe-riore a 1.000 euro annui per nucleo fa-miliare, indipendentemente dal fatto che igenitori siano legalmente coniugati.

2. Per il periodo d’imposta relativoall’anno 2015, in deroga all’articolo 9,comma 9, ultimo periodo, del decretolegislativo 14 marzo 2011, n. 23, come daultimo modificato dall’articolo 1, comma717, lettera b), della legge 27 dicembre2013, n. 147, l’assoggettamento all’impostamunicipale propria concorre interamentealla formazione della base imponibile del-l’imposta sul reddito delle persone fisichee delle relative addizionali per gli immobiliad uso abitativo non locati.

17. 011. Alfreider, Plangger, Ottobre.

Dopo l’articolo 17, inserire il seguente:

ART. 17-bis.

I comuni applicano alle scuole paritarielo stesso criterio di corresponsione dellaTARI previsto per le istituzioni scolastichestatali, ai sensi dell’articolo 33-bis del

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decreto-legge n. 248/2007, convertito dallalegge n. 31/2008 e rapportato al numerodegli alunni frequentanti la scuola.

Conseguentemente: all’articolo 24,comma 3, apportare le seguenti modifica-zioni:

a) al capoverso, sostituire le parole:« Agli oneri derivanti dagli articoli 2,comma 16, 4, comma 7, 5, comma 6, 7,comma 7, 10, commi 3 e 5, 11, 12, comma2, 14, comma 5, 16, comma 6, 17, comma1, 18, comma 3, e 20, comma 1, nonchédai commi 1 e 2 del presente articolo, paricomplessivamente a 1.000 milioni di europer l’anno 2015, a 3.000 milioni di europer ciascuno degli anni dal 2016 al 2019,a 3.036,367 milioni di euro per l’anno2020, a 3.076,137 milioni di euro perl’anno 2021, a 3.000 milioni di euro perl’anno 2022, a 3.012,267 milioni di europer l’anno 2023, a 3.055,487 milioni dieuro per l’anno 2024 e a 3.095,237 milionidi euro a decorrere dall’anno 2025, siprovvede » con le seguenti: « Agli oneriderivanti dagli articoli 2, comma 16, 4,comma 7, 5, comma 6, 7, comma 7, 10,commi 3 e 5, 11, 12, comma 2, 14, comma5, 16, comma 6, 17, comma 1, 17-bis, 18,comma 3, e 20, comma 1, nonché daicommi 1 e 2 del presente articolo, paricomplessivamente a 1.015 milioni di europer l’anno 2015, a 3.015 milioni di europer ciascuno degli anni dal 2016 al 2019,a 3.051,367 milioni di euro per l’anno2020, a 3.091,137 milioni di euro perl’anno 2021, a 3.015 milioni di euro perl’anno 2022, a 3.027,267 milioni di europer l’anno 2023, a 3.070,487 milioni dieuro per l’anno 2024 e a 3.110,237 milionidi euro a decorrere dall’anno 2025, siprovvede »;

b) dopo la lettera c) aggiungere laseguente: « c-bis) quanto a 15 milioni adecorrere dall’anno 2015, si provvede me-diante corrispondente riduzione linearedelle dotazioni finanziarie di parte cor-rente, iscritte a legislazione vigente intermini di competenza e di cassa, nell’am-bito delle spese rimodulabili, di cui all’ar-

ticolo 21 comma 5, lettera b) della legge 31dicembre 2009, n. 196, delle missioni dispesa di ciascun Ministero ».

17. 0.1004. Adornato, Dorina Bianchi,Scopelliti, Binetti, Vignali.

Dopo l’articolo 17, inserire il seguente:

ART. 17-bis.

1. l’articolo 1, comma 8, della leggen. 62 del 2000, si interpreta nel senso ilregime fiscale Onlus di cui all’articolo 10e seguenti del decreto legislativo n. 460 del1997, e successive modificazioni è appli-cabile ai soggetti senza fini di lucro chegestiscono scuole paritarie, a prescinderedal possesso del requisito di cui all’articolo10, comma 1, lettera b) del decreto legi-slativo n. 460 del 1997, come precisato daicommi 2 e 3 dello stesso articolo 10.

Conseguentemente, all’articolo 24,comma 3, apportare le seguenti modifica-zioni:

a) al capoverso, sostituire le parole:« Agli oneri derivanti dagli articoli 2,comma 16, 4, comma 7, 5, comma 6, 7,comma 7, 10, commi 3 e 5, 11, 12, comma2, 14, comma 5, 16, comma 6, 17, comma1, 18, comma 3, e 20, comma 1, nonchédai commi 1 e 2 del presente articolo, paricomplessivamente a 1.000 milioni di europer l’anno 2015, a 3.000 milioni di europer ciascuno degli anni dal 2016 al 2019,a 3.036,367 milioni di euro per l’anno2020, a 3.076,137 milioni di euro perl’anno 2021, a 3.000 milioni di euro perl’anno 2022, a 3.012,267 milioni di europer l’anno 2023, a 3.055,487 milioni dieuro per l’anno 2024 e a 3.095,237 milionidi euro a decorrere dall’anno 2025, siprovvede » con le seguenti: « Agli oneriderivanti dagli articoli 2, comma 16, 4,comma 7, 5, comma 6, 7, comma 7, 10,commi 3 e 5, 11, 12, comma 2, 14, comma5, 16, comma 6, 17, comma 1, 17-bis, 18,comma 3, e 20, comma 1, nonché daicommi 1 e 2 del presente articolo, paricomplessivamente a 1.100 milioni di euro

Martedì 5 maggio 2015 — 284 — Commissione VII

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per l’anno 2015, a 3.100 milioni di europer ciascuno degli anni dal 2016 al 2019,a 3.136,367 milioni di euro per l’anno2020, a 3.176,137 milioni di euro perl’anno 2021, a 3.100 milioni di euro perl’anno 2022, a 3.112,267 milioni di europer l’anno 2023, a 3.155,487 milioni dieuro per l’anno 2024 e a 3.195,237 milionidi euro a decorrere dall’anno 2025, siprovvede » ;

b) dopo la lettera c) aggiungere laseguente: « c-bis) quanto a 100 milioni adecorrere dall’anno 2015, si provvede me-diante corrispondente riduzione linearedelle dotazioni finanziarie di parte cor-rente, iscritte a legislazione vigente intermini di competenza e di cassa, nell’am-bito delle spese rimodulabili, di cui all’ar-ticolo 21 comma 5, lettera b) della legge 31dicembre 2009, n.196, delle missioni dispesa di ciascun Ministero ».

17. 0.1003. Adornato, Dorina Bianchi,Scopelliti, Binetti, Vignali.

Dopo l’articolo 17 aggiungere il se-guente:

ART. 17-bis.

(Spese per l’istruzione scolastica ed univer-sitaria).

1. Lo Stato assicura al sistema educa-tivo d’istruzione statale risorse adeguate,destinando ad esso un ammontare di ri-sorse tale raggiungere progressivamente il6 per cento del prodotto interno lordonazionale entro il 2025.

17. 014. Pannarale, Giancarlo Giordano,Marcon, Melilla.

Dopo l’articolo 17 aggiungere il se-guente:

ART. 17-bis.

(Spese per l’istruzione scolastica ed univer-sitaria).

1. La somma delle autorizzazioni dispesa per le missioni 22 – « Istruzione

scolastica » e 23 – « Istruzione universita-ria e formazione postuniversitaria » sonoincrementate gradualmente nell’arco di undecennio fino al raggiungimento di unasomma pari ad una percentuale del pro-dotto interno lordo pari alla media dellerisorse destinate alle stesse finalità daparte dei Paesi dell’Unione europeaespresse in termini di percentuali del PIL.

17. 015. Pannarale, Giancarlo Giordano,Marcon, Melilla.

Dopo l’articolo 17 aggiungere il se-guente:

ART. 17-bis.

(Denominazione del Ministero della pub-blica istruzione).

1. Il Ministero dell’Istruzione, dell’uni-versità e della ricerca è denominato mi-nistero della Pubblica istruzione, dell’Uni-versità e della ricerca.

17. 016. Pannarale, Giancarlo Giordano,Marcon, Melilla.

Dopo l’articolo 17 aggiungere il se-guente:

ART. 17-bis.

(Revoca e riassegnazione della quota capi-tarla in caso di trasferimento per disagio

psico-fisico).

1. Le risorse del Fondo per il funzio-namento delle istituzioni scolastiche di cuiall’articolo 1, comma 601, della leggen. 296 del 2006 assegnate direttamenteagli istituti scolastici con periodicità qua-drimestrale, secondo i criteri e i parametrial decreto ministeriale 1o marzo 2007,n. 21 e di cui al decreto ministerialen. 351 del 2014 e da questi erogate, sonoripartite in base al numero degli alunni.

2. Al termine del primo e del secondoquadrimestre le risorse assegnate per

Martedì 5 maggio 2015 — 285 — Commissione VII

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quota capitaria agli studenti che hannorichiesto, con nulla-osta, il trasferimentoad altro Istituto del sistema nazionalepubblico di istruzione per disagio psico-fisico sono revocate all’Istituto a cuil’alunno è iscritto e attribuite all’Istituto didestinazione. Al termine dell’anno scola-stico, a seguito di verifica del Ministerodell’Istruzione, dell’Università e della Ri-cerca, che attesti il superamento del disa-gio psico-fisico e del contributo educativoformativo e motivazionale all’alunno, al-l’Istituto di destinazione sono assegnaterisorse pari al doppio della quota capitariamedesima.

17. 017. Rubinato, Fioroni.

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

ART. 17-bis.

(Revoca e riassegnazione della quota capi-taria in caso di trasferimento per disagio

psico-fisico).

1. Le risorse del Fondo per il funzio-namento delle istituzioni scolastiche di cuiall’articolo 1, comma 601, della leggen. 296 del 2006 assegnate direttamenteagli istituti scolastici con periodicità qua-drimestrale, secondo i criteri e i parametrial decreto ministeriale 1o marzo 2007,n. 21 e di cui al decreto ministerialen. 351 del 2014 e da questi erogate, sonoripartite in base al numero degli alunni.

2. Al termine del primo e del secondoquadrimestre le risorse assegnate perquota capitaria agli studenti che hannorichiesto, con nulla-osta, il trasferimentoad altro Istituto del sistema nazionalepubblico di istruzione per disagio psico-fisico sono revocate all’Istituto a cuil’alunno è iscritto e attribuite all’Istituto didestinazione. Al termine dell’anno scola-stico, a seguito di verifica del Ministerodell’Istruzione, dell’Università e della Ri-cerca, che attesti il superamento del disa-gio psico-fisico e del contributo educativoformativo e motivazionale all’alunno, al-l’Istituto di destinazione sono assegnate

risorse pari alla quota capitaria medesimaanche per l’anno scolastico successivo.

17. 0.1000. Rubinato, Fioroni, Sanga.

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

ART. 17-bis.

(Revoca e riassegnazione della quota capi-taria in caso di trasferimento per benessere

psico-fisico).

1. Le risorse del Fondo per il funzio-namento delle istituzioni scolastiche di cuiall’articolo l, comma 601, della leggen. 296 del 2006 assegnate direttamenteagli istituti scolastici con periodicità qua-drimestrale, secondo i criteri e i parametrial decreto ministeriale 1º marzo 2007,n. 21 e di cui al decreto ministerialen. 351 del 2014, e da questi erogate, sonoripartite in base al numero degli alunni.

2. In caso di trasferimento ad altroIstituto del sistema nazionale pubblico diistruzione, statale o paritario, motivatodalla famiglia con la necessità di garantireallo studente il benessere psico-fisico, lerelative risorse assegnate per quota capi-taria per l’anno scolastico in corso sonorevocate all’Istituto a cui l’alunno è iscrittoe attribuite all’Istituto di destinazione. Laquota capitaria medesima resta assegnataall’Istituto di destinazione anche perl’anno scolastico successivo al trasferi-mento a seguito di verifica del Ministerodell’istruzione, dell’università e della ri-cerca che attesti il benessere psico-fisicodello studente ed il contributo educativo,formativo e motivazionale apportato dal-l’Istituto medesimo.

17. 0.1001. Rubinato, Fioroni.

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

ART. 17-bis.

(Revoca e riassegnazione della quota capi-taria in caso di trasferimento per disagio

psico-fisico).

1. Le risorse del Fondo per il funzio-namento delle istituzioni scolastiche di cui

Martedì 5 maggio 2015 — 286 — Commissione VII

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all’articolo 1, comma 601, della leggen. 296 del 2006 assegnate direttamenteagli istituti scolastici con periodicità qua-drimestrale, secondo i criteri e i parametrial decreto ministeriale 1o marzo 2007,n. 21 e di cui al decreto ministerialen. 351 del 2014, e da questi erogate, sonoripartite in base al numero degli alunni.

2. Al termine del primo e del secondoquadrimestre le risorse assegnate perquota capitaria agli studenti che hannorichiesto, con nulla-osta, il trasferimentoad altro Istituto del sistema nazionalepubblico di istruzione per disagio psico-fisico sono revocate all’Istituto a cuil’alunno è iscritto e attribuite all’Istituto didestinazione. Al termine dell’anno scola-stico, a seguito di verifica del Ministerodell’Istruzione, dell’Università e della Ri-cerca, che attesti il superamento del disa-gio psico-fisico e del contributo educativoformativo e motivazionale all’alunno, al-l’Istituto di destinazione sono assegnaterisorse pari alla quota capitaria medesima.

17. 0.1002. Rubinato, Fioroni.

ART. 18.

Sopprimerlo.

18. 14. Vacca, Simone Valente, Brescia,Di Benedetto, D’Uva, Luigi Gallo, Mar-zana.

Sostituirlo con il seguente:

« ART. 18. (Scuole sicure). 1. Per larealizzazione del progetto « scuole sicure »e nell’ambito del piano del fabbisognonazionale in materia di edilizia scolasticaper il triennio 2015-2017, di cui all’articolo19, sono utilizzate le risorse di cui all’ar-ticolo 18, comma 8 del decreto-legge 21giugno 2013, n. 69, convertito con modi-ficazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,pari a 300 milioni di euro nel triennio2015-2017, rispetto alle quali i canoni di

locazione, da corrispondere all’istituto na-zionale per l’assicurazione contro gli in-fortuni sul lavoro (INAIL) sono posti acarico dello Stato nella misura di euro 3milioni per l’anno 2016, di euro 6 milioniper l’anno 2017 e di euro 9 milioni adecorrere dall’anno 2018 ».

18. 13. Vacca, Simone Valente, Brescia,Di Benedetto, D’Uva, Luigi Gallo, Mar-zana.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il Ministero dell’istruzione, dell’uni-versità e della ricerca, entro sessantagiorni dalla data di entrata in vigore dellapresente legge, provvede a definire i criteriper l’elaborazione di soluzioni progettualiper la realizzazione di scuole altamenteinnovative dal punto di vista architetto-nico, impiantistico, tecnologico, dell’incre-mento dell’efficienza energetica, della si-curezza strutturale e antisismica e carat-terizzate da nuovi ambienti di apprendi-mento anche per favorire l’uso continuo ecostante delle moderne tecnologie nell’at-tività didattica.

18. 9. De Rosa, Busto, Daga, Mannino,Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Si-mone Valente, Brescia, Di Benedetto,D’Uva, Luigi Gallo, Marzana, Vacca.

Al comma 1, apportare le seguenti mo-dificazioni:

a) dopo le parole: « Il Ministero del-l’istruzione, dell’università e della ricerca »aggiungere le seguenti: « sentita la Confe-renza Unificata di cui al d.lgs 28 agosto1997, n. 281 »;

b) sostituire le parole: « provvede apubblicare » con la seguente: « predi-spone »;

c) la parola: « esperti » aggiungere leseguenti: « designati anche dalla Confe-renza permanente per i rapporti tra loStato, le Regioni e le Province autonome diTrento e Bolzano »;

Martedì 5 maggio 2015 — 287 — Commissione VII

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d) sostituire le parole: « cui partecipaanche » con le seguenti: « cui partecipanoanche i rappresentati dell’Osservatoriopermanente per l’edilizia scolastica di cuiall’articolo 6 della legge 11 gennaio 1996n. 23 ».

18. 5. Centemero, Gelmini.

Al comma 1, dopo le parole: un avvisopubblico inserire le seguenti: rivolto a Co-muni, Province e Città metropolitane cia-scuno per gli istituti di propria compe-tenza.

*18. 4. Squeri, Russo, Altieri.

Al comma 1, dopo le parole: un avvisopubblico inserire le seguenti: rivolto a Co-muni, Province e Città metropolitane cia-scuno per gli istituti di propria compe-tenza.

*18. 24. Giancarlo Giordano, Pannarale,Pellegrino, Zaratti.

Al comma 1, sostituire le parole: l’ela-borazione di proposte progettuali da sot-toporre ad una commissione di esperti conla seguente: linee.

18. 1002. Palmieri, Altieri, Lainati.

Al comma 1, dopo le parole: di proposteprogettuali aggiungere le seguenti: rivoltoagli enti locali, che dovranno avvalersi diprofessionisti under 40 e dopo le parole:che esamina e coordina inserire le se-guenti: d’intesa con le Regioni e dopo leparole: delle moderne tecnologie nell’atti-vità didattica aggiungere le seguenti: unaper Regione.

Conseguentemente sopprimere il comma2.

18. 1000. Malisani, D’Ottavio, Carocci,Rocchi, Malpezzi, Ascani, Blažina,Bossa, Coccia, Crimì, Ghizzoni, Manzi,

Narduolo, Pes, Rampi, Andrea Ro-mano, Paolo Rossi, Sgambato, Ventri-celli.

Al comma 1, dopo le parole: commis-sione di esperti inserire le seguenti: in cuisiano garantite anche competenze nell’am-bito delle scienze pedagogiche.

18. 17. De Rosa, Busto, Daga, Mannino,Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Si-mone Valente, Brescia, Di Benedetto,D’Uva, Luigi Gallo, Marzana, Vacca.

Al comma 1, dopo le parole: commis-sione di esperti inserire le seguenti: , senzaalcun compenso,.

18. 21. Simonetti, Borghesi.

Al comma 1, dopo le parole: commis-sione di esperti inserire le seguenti: , atitolo gratuito,.

18. 22. Simonetti, Borghesi.

Al comma 1, dopo le parole: istituitapresso la presidenza del Consiglio dei Mi-nistri inserire le seguenti: nonché due rap-presentanti di Anci e Upi.

*18. 3. Centemero, Squeri, Russo, Altieri.

Al comma 1, dopo le parole: istituitapresso la presidenza del Consiglio deiMinistri inserire le seguenti: nonché duerappresentanti di Anci e Upi.

*18. 25. Giancarlo Giordano, Pannarale.

Al comma 1 dopo le parole: cui parte-cipa anche la Struttura di missione perl’edilizia scolastica istituita presso la pre-sidenza del Consiglio dei ministri inserirele seguenti: nonché rappresentanti di co-muni, province e città metropolitane eregioni.

18. 1003. Palmieri, Russo.

Martedì 5 maggio 2015 — 288 — Commissione VII

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Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1:

1) sopprimere le parole: che esaminae coordina le proposte pervenute;

2) aggiungere, in fine, le seguenti pa-role: , nonché dell’apertura della scuola alterritorio;

b) sostituire il comma 2 con il se-guente:

« 2. Le regioni segnaleranno al Mini-stero dell’istruzione, dell’università e dellaricerca i contesti locali che accoglierannole nuove scuole. Il Ministero dell’istru-zione, dell’università e della ricerca comu-nicherà preventivamente la quantifica-zione e la ripartizione delle risorse dispo-nibili per ogni regione tenendo conto dellapopolazione scolastica.

18. 1001. Malpezzi, D’Ottavio, Malisani,Richetti, Marzano, De Menech, Rotta,Mazzoli, Piazzoni, Giuliani.

Al comma 1, sopprimere le seguentiparole: e coordina.

18. 16. De Rosa, Busto, Daga, Mannino,Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Si-mone Valente, Brescia, Di Benedetto,D’Uva, Luigi Gallo, Marzana, Vacca.

Al comma 1, sostituire la parola: solu-zioni con la parola: proposte.

Conseguentemente, sopprimere il comma2.

**18. 2. Squeri, Russo, Altieri.

Al comma 1, sostituire la parola: solu-zioni con la parola: proposte.

Conseguentemente sopprimere il comma2.

**18. 26. Giancarlo Giordano, Pannarale.

Al comma 1, dopo le parole: dell’effi-cienza energetica inserire le seguenti: dellacompatibilità con il paesaggio circostante.

18. 10. De Rosa, Busto, Daga, Mannino,Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Si-mone Valente, Brescia, Di Benedetto,D’Uva, Luigi Gallo, Marzana, Vacca.

Al comma 1, sostituire le parole: ancheper favorire l’uso continuo e costante dellemoderne tecnologie nell’attività didatticacon le seguenti: che trasformino la spazia-lità della didattica, al fine di superare,anche attraverso open-space, la rigiditàimposta dallo spazio-classe e utilizzarel’edificio scolastico come risorsa per svi-luppare le potenzialità cognitive deglialunni, la didattica, gli stili nonché i me-todi di insegnamento-apprendimento.

18. 12. Luigi Gallo, Simone Valente, Bre-scia, Di Benedetto, D’Uva, Marzana,Vacca.

Al comma 1, aggiungere, in fine, leseguenti parole: e contrastare i rischi de-rivanti dalla presenza di amianto, av-viando lavori di totale bonifica dei manu-fatti.

Conseguentemente:

a) al comma 2, le parole: per larealizzazione dell’edificio sono sostituitedalle seguenti: per la realizzazione o labonifica da amianto del fabbricato scola-stico;

b) sostituire il comma 3 con il se-guente:

« 3. Per l’attuazione delle finalità di cuiai commi precedenti è autorizzata l’utiliz-zazione di quota parte, pari a 150 milioninel triennio 2015-2017 per la realizzazionedi nuovi e moderni edifici scolastici, e paria 150 milioni, a valere nel medesimotriennio 2015-2017, per la messa in sicu-rezza e la bonifica dall’amianto degli edi-fici scolastici, anche tenendo conto dei datiinseriti nell’Anagrafe dell’edilizia scola-

Martedì 5 maggio 2015 — 289 — Commissione VII

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stica, delle risorse di cui all’articolo 18,comma 8, del decreto-legge 21 giugno2013, n. 69, convertito, con modificazioni,dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e rispettoalle quali i canoni di locazione, da corri-spondere all’Istituto nazionale per l’assi-curazione contro gli infortuni sul lavoro(INAIL) sono posti a carico dello Statonella misura di euro 3 milioni per l’anno2016, di euro 6 milioni per l’anno 2017 edi euro 9 milioni a decorrere dall’anno2018;

c) la rubrica è sostituita dalla se-guente: (Scuole innovative ed interventi percontrastate i rischi derivanti dalla pre-senza di amianto).

18. 1010. Pannarale, Giancarlo Gior-dano, Pellegrino, Duranti.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. Nell’ambito della valutazionedelle soluzioni progettuali di scuole alta-mente innovative di cui al comma 1, sonoconsiderati a titolo preferenziale i progettiche prevedano:

a) facilità di collegamento dellescuole attraverso collegamenti ciclo-pedo-nali;

b) la realizzazione degli edifici sco-lastici in aree dismesse o che comunquenon comportino ulteriore consumo disuolo;

c) l’individuazione di spazi verdi adisposizione degli edifici scolastici;

d) la collocazione di barriere, anchenaturali per mitigare gli effetti delle fontidi inquinamento, comprese le emissionesonore ».

18. 11. De Rosa, Busto, Daga, Mannino,Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Si-mone Valente, Brescia, Di Benedetto,D’Uva, Luigi Gallo, Marzana, Vacca.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

« Sulla base delle soluzioni progettualiindividuate, ai sensi del comma 1, gli entilocali interessati presentano progetti per larealizzazione di nuove scuole alla rispet-tiva regione che seleziona le migliori pro-poste anche in termini di necessità terri-toriali, sociali e di apertura della scuola alterritorio. Le Regioni trasmettono tali pro-poste individuate al Ministero dell’Istru-zione, dell’università e della ricerca ai finidell’assegnazione del finanziamento per larealizzazione dei nuovi edifici garantendoalmeno un intervento per regione ».

18. 6. Di Benedetto, Simone Valente,Brescia, D’Uva, Luigi Gallo, Marzana,Vacca.

Sostituire il comma 2, con il seguente:

2. La commissione di cui al comma 1trasmette i progetti selezionati al Mini-stero dell’Istruzione, dell’università e dellaricerca ai fini dell’assegnazione del finan-ziamento all’ente locale di riferimento perla realizzazione dell’edificio.

*18. 1. Squeri, Russo, Altieri.

Sostituire il comma 2, con il seguente:

2. La commissione di cui al comma 1trasmette i progetti selezionati al Mini-stero dell’Istruzione, dell’università e dellaricerca ai fini dell’assegnazione del finan-ziamento all’ente locale di riferimento perla realizzazione dell’edificio.

*18. 27. Giancarlo Giordano, Pannarale.

Al comma 2, sostituire la parola: indi-viduate con la seguente: selezionate.

18. 15. De Rosa, Busto, Daga, Mannino,Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Si-mone Valente, Brescia, Di Benedetto,D’Uva, Luigi Gallo, Marzana, Vacca.

Martedì 5 maggio 2015 — 290 — Commissione VII

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Al comma 2, dopo le parole: ai sensi delcomma 1 aggiungere le seguenti: e nelrispetto delle norme tecniche per l’ediliziascolastica.

18. 1004. Centemero, Palmieri, Altieri,Lainati.

Al comma 2, apportare le seguenti mo-dificazioni:

a) dopo le parole: « presentano » in-serire la seguente: « almeno »;

b) dopo le parole: « una nuovascuola » inserire le seguenti: « in base alfabbisogno reale ».

18. 7. Brescia, Simone Valente, Di Bene-detto, D’Uva, Luigi Gallo, Marzana,Vacca.

Al comma 2, sostituire le parole: allarispettiva regione con le seguenti: allacommissione di cui al comma1.

18. 1005. Centemero, Palmieri.

Al comma 2 sostituire le parole: lamigliore proposta con le seguenti: le mi-gliori proposte.

18. 1006. Centemero, Palmieri, Lainati.

Al comma 2, dopo le parole: anche intermini di inserire le seguenti: individua-zione di idonei spazi che consentano l’.

18. 18. De Rosa, Busto, Daga, Mannino,Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Si-mone Valente, Brescia, Di Benedetto,D’Uva, Luigi Gallo, Marzana, Vacca.

Al comma 2, dopo le parole: di aperturadella scuola al territorio inserire le se-guenti: , e di offerta di attività extracur-riculari,.

18. 20. Simonetti, Borghesi.

Al comma 2, aggiungere, in fine, ilseguente periodo: Il progetto deve esserealtresì corredato dallo studio d’impattoambientale, che permetta all’amministra-zione competente la verifica di assogget-tabilità a valutazione d’impatto ambien-tale.

18. 8. Di Benedetto, Simone Valente,Brescia, D’Uva, Luigi Gallo, Marzana,Vacca.

Al comma 3, sostituire le parole: èutilizzata quota parte delle risorse con leseguenti: sono utilizzate le risorse.

18. 1007. Centemero, Palmieri.

Al comma 3, dopo le parole: sono postia carico delle Stato inserire le seguenti: esono pari al 3 per cento del capitaleinvestito, e quindi, complessivamente,.

18. 1008. Centemero, Palmieri.

Al comma 3, sostituire la parola: 300con la seguente: 150, e le parole: di euro 3milioni per l’anno 2016, di euro 6 milioniper l’anno 2017 e di euro 9 milioni adecorrere dall’anno 2018 con le seguenti:di euro 1.5 milioni per l’anno 2016, dieuro 3 milioni per l’anno 2017 e di euro4.5 milioni a decorrere dall’anno 2018.

Conseguentemente:

a) sostituire la rubrica con la se-guente: Scuole innovative ed interventi percontrastate i rischi derivanti dalla pre-senza di amianto;

b) dopo il comma 3, aggiungere, infine, il seguente:

3-bis. La restante quota delle risorse dicui all’articolo 18. comma o, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 98, viene desti-nata, anche tenendo conto dei dati inseritinell’Anagrafe dell’edilizia scolastica, vienedestinata ad interventi di messa in sicu-rezza degli edifici scolastici, con riferi-

Martedì 5 maggio 2015 — 291 — Commissione VII

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mento a quelli in cui è stata censita lapresenza di amianto.

c) all’articolo 24 sostituire il comma 3con il seguente:

3. Agli oneri derivanti dagli articoli 2,comma 16, 4. comma 7, 5, comma 6, 7.comma 7, 10, commi 3 e 5, 11, 12, comma2, 14, comma 5. 16. comma 6, 17, comma1. 18. comma 3, e 20, comma 1. nonchédai commi 1 e 2 del presente articolo, paricomplessivamente a 1.000 milioni di europer l’anno 2015. a 3.000 milioni di europer ciascuno degli anni dal 2016 al 2019,a 3.036,367 milioni di euro per l’anno2020, a 3.076,137 milioni di euro perl’anno 2021, a 3.000 milioni di euro perl’anno 2022, a 3.012,267 milioni di europer l’anno 2023, a 3.055,487 milioni dieuro per l’anno 2024 e a 3.095,237 milionidi euro a decorrere dall’anno 2025, siprovvede:

a) quanto a 1.000 milioni di euroannui per l’anno 2015, a 3.000 milioni dieuro annui a decorrere dall’anno 2016,mediante riduzione del Fondo « La buonascuola », di cui all’articolo 1, comma 4,della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 36.367.000 euro perl’anno 2020, a 76.137.000 euro per l’anno2021, a 12.267.000 euro per l’anno 2023, a55.487.000 euro per l’anno 2024 e a95.237.000 euro annui a decorrere dal-l’anno 2025, mediante corrispondente ri-duzione del Fondo per interventi struttu-rali di politica economica, di cui all’arti-colo 10, comma 5, del decreto-legge 29novembre 2004, n. 282, convertito, conmodificazioni, dalla legge 27 dicembre2004, n. 307;

c) quanto a 184.752.700 euro perl’anno 2015, a 362.650.250 euro per l’anno2016, a 376.160.500 euro per l’anno 2017.a 384.869.000 euro per l’anno 2018, a389.693.000 euro per l’anno 2019, a379.753.950 euro per l’anno 2020, a357.652.500 euro per l’anno 2021, a335.371.600 euro per l’anno 2022. a312.969.450 euro per l’anno 2023, a292.007.750 euro per l’anno 2024 e a

272.729.000 euro annui a decorrere dal-l’anno 2025, mediante corrispondente uti-lizzo del Fondo per la compensazionedegli effetti finanziari non previsti a legi-slazione vigente conseguenti all’attualizza-zione di contributi pluriennali, di cui l’ar-ticolo 6, comma 2, del decreto-legge 7ottobre 2008, n. 154, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008,n. 189. e successive modificazioni.

18. 23. Pannarale, Giancarlo Giordano,Pellegrino, Duranti.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. È prevista la possibilità di ri-scatto dell’immobile da parte dell’ente lo-cale secondo modalità agevolate da defi-nire con INAIL.

*18. 28. Pannarale, Giancarlo Giordano.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. È prevista la possibilità di ri-scatto dell’immobile da parte dell’ente lo-cale secondo modalità agevolate da defi-nire con INAIL.

*18. 1009. Centemero Palmieri.

ART. 19.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 19.

1. Alla legge 11 gennaio 1996, n. 23,sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’alinea del comma i dell’articolo3, le parole da: « articolo 14 » fino a:« 142 » sono sostituite dalle seguenti: « ar-ticolo 19, comma 1 , lettera i), del testounico di cui al decreto legislativo 18 agosto2000, n. 267 »;

Martedì 5 maggio 2015 — 292 — Commissione VII

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b) l’articolo 4 è sostituito dal se-guente:

« ART. 4. – (Programmazione, proceduredi attuazione e finanziamento degli inter-venti). – 1. Per gli interventi previsti dallapresente legge e, in particolare, per con-sentire lo svolgimento del servizio scola-stico in ambienti adeguati e sicuri, ilMinistro dell’istruzione, dell’università edella ricerca con proprio decreto, d’intesacon la Conferenza unificata, di cui all’ar-ticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto1997, n. 281, e successive modificazioni,definisce le priorità strategiche, le moda-lità e i termini per la predisposizione e perl’approvazione di appositi piani triennali, adecorrere dall’anno 2015, articolati in sin-gole annualità, di interventi di ediliziascolastica, nonché i relativi finanziamenti.

2. Per l’inserimento nei piani di cui alcomma 1, gli enti locali proprietari degliimmobili adibiti all’uso scolastico presen-tano, secondo quanto indicato nel decretodi cui al citato comma 1, domanda alleregioni territorialmente competenti.

3. Ciascuna regione e provincia auto-noma, valutata la corrispondenza con ledisposizioni indicate nel decreto di cui alcomma 1 e tenuto conto della program-mazione dell’offerta formativa, approva etrasmette al Ministero dell’istruzione, del-l’università e della ricerca il proprio piano,formulato sulla base delle richieste perve-nute. La mancata trasmissione dei pianinei termini indicati nel decreto medesimocomporta la decadenza dai finanziamentiassegnabili nel triennio di riferimento.

4. Il Ministero dell’istruzione, dell’uni-versità e della ricerca, verificati i pianitrasmessi dalle regioni e dalle provinceautonome, in assenza di osservazioni daformulare li approva e ne dà loro comu-nicazione ai fini della relativa pubblica-zione, nei successivi trenta giorni, neirispettivi Bollettini ufficiali.

5. Per le finalità di cui alla presentenorma, tutte le risorse iscritte nel bilanciodello Stato comunque destinate a finan-ziare interventi di edilizia scolastica con-fluiscono nel Fondo unico per l’ediliziascolastica, di cui all’articolo 11, comma

4-sexies, del decreto-legge 18 ottobre 2012,n. 179, convertito, con modificazioni, dallalegge 17 dicembre 2012, n. 221.

6. Per gli edifici scolastici di nuovaedificazione gli enti locali responsabili del-l’edilizia scolastica provvedono a includerel’infrastruttura di rete internet tra le opereedilizie necessarie »;

c) dopo l’articolo 4 sono inseriti iseguenti:

« ART. 4-bis. – (Mutui per l’edilizia sco-lastica e per l’edilizia residenziale univer-sitaria e detrazioni fìscali). – 1. Al fine difavorire interventi straordinari di ristrut-turazione, miglioramento, messa in sicu-rezza, adeguamento antisismico, efficien-tamento energetico di immobili di pro-prietà pubblica adibiti all’istruzione sco-lastica e all’alta formazione artistica,musicale e coreutica e di immobili adibitiad alloggi e a residenze per studenti uni-versitari, di proprietà degli enti locali,nonché la costruzione di nuovi edificiscolastici pubblici e la realizzazione dipalestre nelle scuole o di interventi volti almiglioramento delle palestre scolasticheesistenti, per la programmazione triennale2015-2017, le regioni interessate, anche inragione delle domande presentate daglienti locali per la predisposizione dei pianitriennali di cui all’articolo 4, possonoessere autorizzate dal Ministero dell’eco-nomia e delle finanze, d’intesa con ilMinistero dell’istruzione, dell’università edella ricerca e con il Ministero delle in-frastrutture e dei trasporti, a stipulareappositi mutui trentennali, sulla base dicriteri di economicità e di contenimentodella spesa, con oneri di ammortamento atotale carico dello Stato, con la Bancaeuropea per gli investimenti, con la Bancadi sviluppo del Consiglio d’Europa, con lasocietà Cassa depositi e prestiti Spa e coni soggetti autorizzati all’esercizio dell’atti-vità bancaria ai sensi del testo unico di cuial decreto legislativo 1 settembre1993,n. 385. Ai sensi dell’articolo i,comma 75, della legge 30 dicembre 2004,n. 311, le rate di ammortamento dei mu-tui attivati sono pagate agli istituti

Martedì 5 maggio 2015 — 293 — Commissione VII

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finanziatori direttamente dallo Stato. Atale fine sono stanziati contributi plurien-nali per 80 milioni di euro annui per ladurata dell’ammortamento del mutuo, adecorrere dall’anno 2015. Le modalità diattuazione del presente comma e delcomma 2 sono stabilite con decreto delMinistro dell’economia e delle finanze, diconcerto con il Ministro dell’istruzione,dell’università e della ricerca e con ilMinistro delle infrastrutture e dei tra-sporti.

2. I pagamenti di cui al comma 1effettuati dalle regioni, finanziati con l’at-tivazione dei mutui di cui al medesimocomma, sono esclusi dai limiti del patto distabilità interno delle regioni per l’importoannualmente erogato dagli istituti di cre-dito.

ART. 4-ter. – (Interventi per adegua-mento antisismico e prevenzione del rischioidrogeologico). Il fondo di cui all’articolo32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003,n. 269, convertito, con modificazioni, dallalegge 24. novembre 2003, n. 326, è incre-mentato di ulteriori 50 milioni di euro, adecorrere dall’anno 201 5, da destinare ainterventi di adeguamento strutturale eantisismico degli edifici del sistema scola-stico, nonché alla costruzione di nuoviimmobili sostitutivi degli edifici esistenti,qualora indispensabili per sostituire quellia rischio sismico e idrogeologico, secondoprogrammi basati su aggiornati gradi dirischiosità »;

d) l’articolo 5 è abrogato;

e) all’articolo 6:

1) al comma 1, le parole: « Mini-stero della pubblica istruzione » sono so-stituite dalle seguenti: « Ministero del-l’istruzione, dell’università e della ri-cerca »;

2) il comma 2 è sostituito dalseguente:

« 2. L’Osservatorio è presieduto dal Mi-nistro dell’istruzione, dell’università e dellaricerca, il quale ne determina la compo-sizione con proprio decreto, d’intesa con la

Conferenza unificata di cui all’articolo 8del decreto legislativo 28 agosto 1997,n. 281, e successive modificazioni. La par-tecipazione alle riunioni dell’Osservatorionon comporta il diritto a percepire alcuncompenso a carico del bilancio del Mini-stero dell’istruzione, dell’università e dellaricerca »;

3) il comma 3 è sostituito dal se-guente:

« 3. I competenti uffici e i servizi sta-tistico e informatico operanti presso ilMinistero dell’istruzione, dell’università edella ricerca sono di supporto all’Osser-vatorio, ai tini delle attività di cui alcomma 1. Ai medesimi fini, opera pressoil Ministero dell’istruzione, dell’universitàe della ricerca un’apposita struttura tec-nica funzionalmente incardinata nel com-petente ufficio per l’edilizia scolastica. Perle esigenze di tale struttura può esseredisposto il comando di personale qualifi-cato appartenente ai ruoli delle ammini-strazioni dello Stato, fino a un massimo didue unità »;

f) all’articolo 7:

1) al comma 1, le parole: « Mini-stero della pubblica istruzione » sono so-stituite dalle seguenti: « Ministero del-l’istruzione, dell’università e della ri-cerca »;

2) al comma 2, le parole: « Ministrodella pubblica istruzione » sono sostituitedalle seguenti:

« Ministro dell’istruzione, dell’universitàe della ricerca »;

3) il comma 5 è sostituito dalseguente:

« 5. Per le finalità di cui al presentearticolo il Fondo unico per l’edilizia di cuial comma 5 dell’articolo 4 è incrementatodi 1 milione di euro a decorrere dall’anno2015 »;

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g) l’articolo 1 0 è sostituito dal se-guente:

« ART. 10. – (Copertura finanziaria). – 1.Agli oneri derivanti dall’attuazione degliarticoli 4, 4-ter e 7, pari a 551 milioni dieuro annui a decorrere dall’anno 2015, siprovvede tramite le risorse derivanti dal-l’attuazione delle disposizioni di cui aicommi 2 e 3 del presente articolo.

2. Al comma 5-bis dell’articolo 96 deltesto unico delle imposte sui redditi, di cuial decreto del Presidente della Repubblica22 dicembre 1986, n. 917, in materia diinteressi passivi, le parole: « nei limiti del96 per cento » sono sostituite dalle se-guenti: « nei limiti del 94 per cento ».

3. Al decreto legislativo 15 dicembre1997, n. 446, sono apportate le seguentimodificazioni:

a) all’articolo 6:

1) al comma 8, le parole: « nellamisura del 96 per cento » sono sostituitedalle seguenti: « nella misura del 94 percento »;

2) al comma 9, le parole: « nellamisura del 96 per cento » sono sostituitedalle seguenti: « nella misura del 94 percento »;

b) all’articolo 7, comma 2, le parole:« nella misura del 96 per cento » sonosostituite dalle seguenti: « nella misura del94 per cento ».

3. In deroga all’articolo 3 della legge 27luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui aicommi 2 e 3 del presente articolo siapplicano a decorrere dal periodo d’im-posta successivo a quello in corso al 31dicembre 2014.

4. Agli oneri derivanti dall’attuazionedell’articolo 4-bis si provvede, quanto a 40milioni di euro per ciascuno degli anni2015, 2016 e 2017, mediante le risorsederivanti dall’attuazione delle disposizionidi cui al comma 5 del presente articolo.

5. All’alinea del comma 2 dell’articolo27 del decreto-legge 12 settembre 2013,

n. 104, convertito, con modificazioni, dallalegge 8 novembre 2013, n. 128, sono ap-portate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « 10, commi i e » sonosostituite dalle seguenti: « 10, comma 3 »;

b) dopo le parole: « del presente ar-ticolo » sono inserite le seguenti: « nonchédall’articolo 4-bis della legge 11 gennaio1996, n. 23; ».

6. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato ad apportare, conpropri decreti, le occorrenti variazioni dibilancio ».

7. I commi 4-bis, 4-ter, 4-quater,4-quinquies, 4-septies e 4-octies dell’arti-colo 11 del decreto-legge 18 ottobre 2012,n.179, convertito, con modificazioni, dallalegge 17 dicembre 2012, n. 22 1 , sonoabrogati.

2. L’articolo 53 del decreto-legge 9febbraio 2012, n. 5, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 4 aprile 20 1 2. n. 35, e successive modificazioni, è abrogato.

8. All’articolo 10 del decreto-legge 12settembre 2013, n. 104, convertito, conmodificazioni, dalla legge 8 novembre2013, n. 128, e successive modificazioni,sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1, 1-bis, 1-ter e 2 sonoabrogati;

la rubrica è sostituita dalla seguente: « De-trazioni fiscali e messa in sicurezza delleistituzioni scolastiche ».

19. 20. Di Benedetto, Simone Valente,Brescia, D’Uva, Luigi Gallo, Marzana,Vacca.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

« L’Osservatorio per l’edilizia scolastica,di cui all’articolo 6 della legge 11 gennaio1996, n. 23, è integrato nella propria com-posizione dalla Struttura di missione per ilcoordinamento e impulso nell’attuazionedi interventi di riqualificazione dell’edili-zia scolastica, istituita con decreto del

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Presidente del Consiglio dei ministri 27maggio 2014 presso la Presidenza del Con-siglio dei ministri ».

19. 17. Brescia, Simone Valente, Di Be-nedetto, D’Uva, Luigi Gallo, Marzana,Vacca.

Al comma 1 sostituire le parole: al qualecon le seguenti: alla cui struttura tecnica dicui al comma 3 dell’articolo 6 della legge11 gennaio 1996, n. 23,

19. 1005. Centemero, Palmieri

Al comma 1, sopprimere le seguentiparole: e di programmazione degli inter-venti.

19. 15. Di Benedetto, Simone Valente,Brescia, D’Uva, Luigi Gallo, Marzana,Vacca.

Al comma 1, dopo le parole: di pro-grammazione degli interventi in materia diedilizia scolastica aggiungere le seguenti: edi diffusione della cultura della sicurezza,prevedendo l’estensione della composi-zione alle organizzazioni civiche di com-provata competenza ed esperienza sullabase di criteri oggettivi e predefiniti.

19. 28. D’Ottavio, Malisani, Malpezzi, Ca-rocci, Rocchi, Ascani, Blažina, Bossa,Coccia, Crimì, Ghizzoni, Manzi, Nar-duolo, Orfini, Pes, Rampi, Andrea Ro-mano, Paolo Rossi, Sgambato, Ventri-celli, Carrescia.

Al comma 1, aggiungere, in fine, leseguenti parole: L’Osservatorio può avva-lersi dell’esperienza di associazioni ed or-ganizzazioni civiche individuate sulla basedi criteri oggettivi.

19. 7. Centemero, Palmieri, Lainati.

Al comma 1, aggiungere, in fine, leseguenti parole: e di diffusione della cul-

tura della sicurezza, prevedendo l’esten-sione della composizione alle organizza-zioni civiche di comprovata competenzaed esperienza sulla base di criteri oggettivie predefiniti e prevedendo l’istituzione diuna giornata nazionale per la sicurezzanelle scuole.

19. 1002. D’Ottavio, Malisani, Carocci,Rocchi, Malpezzi, Ascani, Blažina,Bossa, Coccia, Crimì, Ghizzoni, Manzi,Narduolo, Pes, Rampi, Andrea Ro-mano, Paolo Rossi, Sgambato, Ventri-celli.

Al comma 1, aggiungere, in fine, leseguenti parole: fatte salve le competenzeterritoriali degli Enti locali e delle Regioni.

19. 1000. D’Ottavio, Malisani, Carocci,Rocchi, Malpezzi, Ascani, Blažina,Bossa, Coccia, Crimì, Ghizzoni, Manzi,Narduolo, Pes, Rampi, Andrea Ro-mano, Paolo Rossi, Sgambato, Ventri-celli.

Al comma 1, aggiungere, in fine, leseguenti parole: nonché di diffusione dellacultura della sicurezza, prevedendol’estensione della propria composizione adorganizzazioni civiche di comprovata com-petenza ed esperienza, sulla base di criterioggettivi e predefiniti.

19. 1009. Giancarlo Giordano,Pannarale.

Al comma 2, primo periodo, dopo leparole: triennio 2015-2017 aggiungere leseguenti: , è aggiornata annualmente e peril triennio di riferimento sostituisce i pianidi cui all’articolo 11, comma 4-bis, deldecreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 17dicembre 2012, n. 221,.

19. 24. Malisani, D’Ottavio, Malpezzi, Ca-rocci, Rocchi, Ascani, Blažina, Bossa,Coccia, Crimì, Ghizzoni, Manzi, Nar-duolo, Orfini, Pes, Rampi, Andrea Ro-mano, Paolo Rossi, Sgambato, Ventri-celli, Carrescia.

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Al comma 2, primo periodo sopprimerela parola: anche.

*19. 2. Squeri, Russo, Altieri.

Al comma 2, primo periodo sopprimerela parola: anche.

*19. 14. Di Benedetto, Simone Valente,Brescia, D’Uva, Luigi Gallo, Marzana,Vacca.

Al comma 2, primo periodo sopprimerela parola: anche.

*19. 34. Giancarlo Giordano, Pannarale,Pellegrino, Zaratti.

Al comma 2, primo periodo, sostituire leparole: tenendo conto dei dati con leseguenti: tenendo in debito conto i dati.

19. 13. Di Benedetto, Simone Valente,Brescia, D’Uva, Luigi Gallo, Marzana,Vacca.

Al comma 2, primo periodo, dopo leparole: nell’Anagrafe dell’edilizia scolasticaaggiungere le seguenti: la quale cura ilcoinvolgimento e la partecipazione degliistituti scolastici e delle principali associa-zioni e organizzazioni studentesche,.

19. 11. Di Benedetto, Simone Valente,Brescia, D’Uva, Luigi Gallo, Marzana,Vacca.

Al comma 2, primo periodo, dopo leparole: Anagrafe dell’edilizia scolastica, ag-giungere le seguenti: e previa integrazionee aggiornamento del Piano da parte delleRegioni, entro il 31 dicembre 2015, sullabase delle richieste degli enti locali, econseguente verifica da parte dell’Osser-vatorio per l’edilizia scolastica della omo-genea distribuzione territoriale degli inter-venti per scuole di ogni ordine e grado.

*19. 3. Centemero, Squeri, Russo, Altieri.

Al comma 2, primo periodo, dopo leparole: Anagrafe dell’edilizia scolastica, ag-giungere le seguenti: e previa integrazionee aggiornamento del Piano da parte delleRegioni, entro il 31 dicembre 2015, sullabase delle richieste degli enti locali econseguente verifica da parte dell’Osser-vatorio per l’edilizia scolastica della omo-genea distribuzione territoriale degli inter-venti per scuole di ogni ordine e grado.

*19. 33. Giancarlo Giordano, Pannarale,Pellegrino, Zaratti.

Al comma 2, primo periodo, sopprimerele parole: con la possibilità che i canoni diinvestimento siano posti a carico delleRegioni con le seguenti: con canoni dilocazione a carico dello Stato per comestabilito al precedente articolo 18.

19. 1006. Centemero, Palmieri.

Al comma 2, secondo periodo, dopo leparole: le risorse destinate nel triennio diriferimento all’edilizia scolastica, com-prese quelle, aggiungere le seguenti: deri-vanti dalle disposizioni di cui al successivocomma 2-bis e quelle;.

Conseguentemente, dopo il comma 2,aggiungere il seguente: 2-bis. Per l’anno2015, in aggiunta alle somme già asse-gnate, una quota parte pari al 50 per centodelle maggiori entrate di cui all’articolo 1,comma 7, della legge 15 dicembre 2014,n. 186, è assegnata alle misure di messa insicurezza dell’edilizia scolastica. Il Mini-stro dell’economia e delle finanze, conproprio decreto, da emanare entro il 30settembre 2015, stabilisce l’ammontareesatto di tale quota parte. Qualora dalmonitoraggio delle entrate di cui al pe-riodo precedente emerga un andamentoche non consenta la copertura di talioneri, il Ministro dell’economia e dellefinanze, con proprio decreto, da emanareentro il 30 settembre 2015, stabilisce l’au-mento della misura degli acconti ai finidell’IRES e dell’IRAP, dovuti per il periodod’imposta 2015, in misura tale da assicu-

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rare il conseguimento dei predetti obiettivianche ai fini della eventuale compensa-zione delle minori entrate che si dovesserogenerare per effetto dell’aumento degliacconti.

19. 30. Pannarale, Giancarlo Giordano,Zaratti, Pellegrino.

Al comma 2, terzo periodo, dopo leparole: A tali fini i poteri derogatori,aggiungere la seguente: esclusivamente.

19. 12. Di Benedetto, Simone Valente,Brescia, D’Uva, Luigi Gallo, Marzana,Vacca.

Al comma 2, aggiungere, in fine, leseguenti parole: Lo scorrimento delle gra-duatorie che derivano da bandì regionali,viene effettuato in raccordo con le regionicompetenti. A tal fine, l’Osservatorio per-manente per l’edilizia scolastica di cuiall’articolo 6 della legge 11 gennaio 1996n. 23, svolge le necessarie attività di coor-dinamento tra le amministrazioni coin-volte.

19. 6. Centemero, Gelmini.

Al comma 2, aggiungere, in fine, leseguenti: sono utilizzabili per tutti gli in-terventi ricompresi nella stessa program-mazione 2015-2017.

19. 1007. Centemero, Palmieri.

Al comma 3, primo periodo, dopo leparole: sicurezza degli edifici scolasticiinserire le seguenti: anche in relazione aquelli in cui è stata censita la presenza diamianto.

19. 16. De Rosa, Busto, Daga, Mannino,Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Si-mone Valente, Brescia, Di Benedetto,D’Uva, Luigi Gallo, Marzana, Vacca.

Al comma 3, dopo le parole: Le risorsenon utilizzate alla data di entrata in vigoredella presente legge aggiungere le seguenti:fatte salve quelle risorse relative ad inter-venti in corso di realizzazione o di cui siastato approvato da parte della stazioneappaltante il progetto definitivo, così comeprevisto dal decreto del Presidente dellaRepubblica n. 207 del 2011.

19. 1004. Malisani, D’Ottavio, Carocci,Rocchi, Malpezzi, Ascani, Blažina,Bossa, Coccia, Crimì, Ghizzoni, Manzi,Narduolo, Pes, Rampi, Andrea Ro-mano, Paolo Rossi, Sgambato, Ventri-celli.

Al comma 3, secondo periodo, dopo leparole: ancora da erogare aggiungere leseguenti: e la responsabilità civile e penaledei suddetti enti conseguente ad eventualidanni provocati dalla mancata segnala-zione diretta alla messa in sicurezza degliedifici scolastici.

19. 1003. Bechis, Artini, Baldassarre,Barbanti, Mucci, Prodani, Rizzetto, Ro-stellato, Segoni, Turco.

Al comma 4, primo periodo, dopo leparole: successiva assegnazione di ulterioririsorse statali aggiungere le seguenti: e laloro responsabilità civile e penale conse-guente ad eventuali danni provocati dallamancata segnalazione diretta alla messa insicurezza degli edifici scolastici.

19. 1001. Bechis, Artini, Baldassarre,Barbanti, Mucci, Prodani, Rizzetto, Ro-stellato, Segoni, Turco.

Al comma 5, primo periodo, sopprimerele seguenti parole: e per progetti con ana-loghe finalità di edilizia scolastica.

19. 10. Di Benedetto, Simone Valente,Brescia, D’Uva, Luigi Gallo, Marzana,Vacca.

Martedì 5 maggio 2015 — 298 — Commissione VII

Page 305: VIICOMMISSIONEPERMANENTE - Cameradocumenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/...2015/05/05  · allegato 2 pubblicato in un fascicolo a parte) e le proposte emendative presentate

Al comma 5, secondo periodo, dopo leparole: risultanti dall’Anagrafe dell’ediliziascolastica. aggiungere le seguenti: Le ri-sorse sono inoltre destinate agli interventiche si rendono necessari per la ristruttu-razione e la messa a norma degli immobilidegli Istituti dell’Alta Formazione Artisticae Musicale, quali « Ambienti per l’appren-dimento ».

19. 1. Ciracì, Altieri, Marti, Centemero,Palmieri, Lainati.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Per l’anno 2015, le Province e le Cittàmetropolitane escludono dal computo dicui al comma 3, articolo 31, legge n. 183/2011 le spese in conto capitale sostenute oda sostenere entro il 31 dicembre 2015relative ad interventi su edifici scolastici. Apartire dal 2016 le spese di investimentoper l’edilizia scolastica sono escluse dalpareggio di bilancio.

*19. 32. Giancarlo Giordano, Pannarale,Pellegrino, Zaratti.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Per l’anno 2015, le Province e le Cittàmetropolitane escludono dal computo dicui al comma 3, articolo 31, legge n. 183/2011 le spese in conto capitale sostenute oda sostenere entro il 31 dicembre 2015relative ad interventi su edifici scolastici. Apartire dal 2016 le spese di investimentoper l’edilizia scolastica sono escluse dalpareggio di bilancio.

*19. 4. Centemero, Squeri, Russo, Altieri.

Al comma 6, primo periodo, sostituire leparole: è ridotta con le parole: è eliminata.

Conseguentemente, sopprimere le paroleda: di un importo fino alla fine del comma.

19. 31. Giancarlo Giordano, Pannarale,Pellegrino, Zaratti.

Al comma 6, primo periodo, sostituire leparole: è ridotta con le seguenti: è elimi-nata, e conseguentemente sopprimere finoal termine del comma.

Conseguentemente, sopprimere le paroleda: di un importo pari fino alla fine delcomma.

19. 5. Squeri, Russo, Altieri.

Al comma 6, secondo periodo, sostituirele parole: entro il 31 maggio 2015 con leseguenti: entro il 15 luglio 2015.

19. 9. Di Benedetto, Simone Valente,Brescia, D’Uva, Luigi Gallo, Marzana,Vacca.

Al comma 6 sostituire le parole: entro il31 maggio 2015 con le seguenti: entro il 30giugno 2015.

19. 1008. Centemero, Palmieri.

Al comma 7, sesto periodo, sostituire leparole: sessanta giorni con le seguenti:centottanta giorni.

19. 29. Malisani, Malpezzi, D’Ottavio, Ca-rocci, Rocchi, Ascani, Blažina, Bossa,Coccia, Crimì, Ghizzoni, Manzi, Nar-duolo, Orfini, Pes, Rampi, Andrea Ro-mano, Paolo Rossi, Sgambato, Ventri-celli, Carrescia.

Al comma 10, capoverso 2-octies, dopole parole: di cui al comma 1 inserire leseguenti: limitatamente alla messa in si-curezza degli edifici scolastici e all’ade-guamento degli stessi alla normativa an-tisismica.

19. 18. De Rosa, Busto, Daga, Mannino,Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Si-mone Valente, Brescia, Di Benedetto,D’Uva, Luigi Gallo, Marzana, Vacca.

Martedì 5 maggio 2015 — 299 — Commissione VII

Page 306: VIICOMMISSIONEPERMANENTE - Cameradocumenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/...2015/05/05  · allegato 2 pubblicato in un fascicolo a parte) e le proposte emendative presentate

Dopo il comma 13, aggiungere il se-guente:

13-bis. Le risorse della quota a gestionestatale relativa all’edilizia scolastica del-l’otto per mille, di cui all’articolo 48 dellalegge 20 maggio 1985, n. 222, come mo-dificato dall’articolo 1, comma 206, dellalegge 27 dicembre 2013, n. 147, sono de-stinate agli interventi di edilizia scolasticache si rendono necessari a seguito dieventi eccezionali e imprevedibili comeindividuati annualmente con decreto delMinistro dell’istruzione, dell’università edella ricerca, anche sulla base dei daticontenuti nell’Anagrafe dell’edilizia scola-stica.

19. 21. Malisani, D’Ottavio, Malpezzi, Ca-rocci, Rocchi, Ascani, Blažina, Bossa,Coccia, Crimì, Ghizzoni, Manzi, Nar-duolo, Orfini, Pes, Rampi, Andrea Ro-mano, Paolo Rossi, Sgambato, Ventri-celli, Carrescia.

Dopo il comma 13, aggiungere il se-guente:

13-bis. Le somme iscritte sul capitolo7105 « Fondo unico per l’edilizia scola-stica » dello stato di previsione del Mini-stero dell’istruzione, dell’università e dellaricerca, pari ad euro 31.788.058,00, nonancora impegnate, sono mantenute nelconto dei residui di lettera F sino al 31dicembre 2015. Alla compensazione deglieffetti finanziari in termini di fabbisognoe di indebitamento netto derivanti dall’at-tuazione del presente comma, si provvedemediante corrispondente utilizzo delFondo per la compensazione degli effettifinanziari non previsti a legislazione vi-gente conseguenti all’attualizzazione dicontributi pluriennali, di cui all’articolo 6,comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008,n. 154, convertito, con modificazioni, dallalegge 4 dicembre 2008, n. 189, e successivemodificazioni.

19. 22. D’Ottavio, Malisani, Malpezzi, Ca-rocci, Rocchi, Ascani, Blažina, Bossa,Coccia, Crimì, Ghizzoni, Manzi, Nar-

duolo, Orfini, Pes, Rampi, Andrea Ro-mano, Paolo Rossi, Sgambato, Ventri-celli, Carrescia.

Dopo il comma 13, aggiungere il se-guente:

13-bis. All’articolo 10, comma 1, deldecreto-legge 12 settembre 2013, n. 104,convertito, con modificazioni, dalla legge 8novembre 2013, n. 128, le parole « 40milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 50milioni ».

Conseguentemente:

a) all’articolo 24, comma 1, sostituirele parole: « 544,18 milioni nell’anno 2015,1.853,35 milioni nell’anno 2016, 1.865,70milioni nell’anno 2017, 1.909,60 milioninell’anno 2018, 1.951,20 milioni nell’anno2019, con le seguenti 554,18 milioni nel-l’anno 2015, 1.863,35 milioni nell’anno2016, 1.875,70 milioni nell’anno 2017,1.919,60 milioni nell’anno 2018, 1.961,20milioni nell’anno 2019 »;

b) all’articolo 24, comma 3, dopo lalettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) quanto a 10.000.000 euro adecorrere dall’anno 2015, mediante corri-spondente incremento degli importi di cuiall’articolo 1, commi 427, primo periodo, e428, primo periodo, della legge 27 dicem-bre 2013, n. 147, a valere sulle medesimetipologie di spesa. Con decreto del Mini-stro dell’economia e delle finanze, da adot-tare entro trenta giorni dalla data dientrata in vigore della presente legge, sonoapportate le occorrenti variazioni di bi-lancio.

19. 23. D’Ottavio, Malisani, Malpezzi, Ca-rocci, Rocchi, Ascani, Blažina, Bossa,Coccia, Crimì, Ghizzoni, Manzi, Nar-duolo, Orfini, Pes, Rampi, Andrea Ro-mano, Paolo Rossi, Sgambato, Ventri-celli, Carrescia.

Martedì 5 maggio 2015 — 300 — Commissione VII

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Dopo il comma 13, aggiungere il se-guente:

13-bis. Nella predisposizione delle garedi appalto aventi ad oggetto interventi diedilizia scolastica, l’ente aggiudicatore nonpuò prevedere ribassi d’asta superiori al15 per cento dell’importo dell’appalto sta-bilito ai sensi del decreto legislativo 12aprile 2006, n. 163.

19. 8. Di Benedetto, Simone Valente,Brescia, D’Uva, Luigi Gallo, Marzana,Vacca.

ART. 20.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Al fine di garantire la sicurezza degliedifici scolastici e di prevenire eventi dicrollo dei relativi solai e controsoffitti èautorizzata la spesa di euro 90 milioni perl’anno 2015 per finanziare indagini dia-gnostiche dei solai degli edifici scolasticied interventi di adeguamento antisismico edissesto idrogeologico, anche attraversoquote di cofinanziamento da parte deglienti locali proprietari, a valere sul Fondodi cui all’articolo 24.

Conseguentemente, al comma 3 dell’ar-ticolo 10, sostituire la parola: 381,137 con:331,137.

20. 4. Di Benedetto, Simone Valente,Brescia, D’Uva, Luigi Gallo, Marzana,Vacca.

Al comma 1 dopo le parole: eventi dicrollo dei relativi solai e controsoffitti,aggiungere le seguenti: ed eventi calamitosilegati al dissesto idrogeologico e al rischiosismico.

Conseguentemente:

a) sostituire le parole: 40 milioni con:90 milioni.

b) al comma 3 dell’articolo 10 sosti-tuire le parole: 381,137 con: 331,137.

20. 2. Di Benedetto, Simone Valente,Brescia, D’Uva, Luigi Gallo, Marzana,Vacca.

Al comma 1, dopo la parola: crolloinserire la seguente: segnatamente.

20. 3. De Rosa, Busto, Daga, Mannino,Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Si-mone Valente, Brescia, Di Benedetto,D’Uva, Luigi Gallo, Marzana, Vacca.

Al comma 1, sopprimere le parole da:anche attraverso a: enti locali proprietari.

*20. 1. Squeri, Russo, Altieri.

Al comma 1, sopprimere le parole da:anche attraverso a: enti locali proprietari.

*20. 6. Giancarlo Giordano, Pannarale,Pellegrino, Zaratti.

Al comma 3, dopo le parole: indaginidiagnostiche di cui al comma 1 del pre-sente articolo aggiungere le seguenti: equelle eseguite tra il 2009 e il 2011 in baseall’articolo 8, comma 6, della legge 5maggio 2013, n. 131 (intesa sottoscrittaStato Regioni Enti locali il 28 gennaio2009).

20. 5. Malisani, D’ottavio, Malpezzi, Ca-rocci, Rocchi, Ascani, Blažina, Bossa,Coccia, Crimì, Ghizzoni, Manzi, Nar-duolo, Orfini, Pes, Rampi, Andrea Ro-mano, Rossi, Sgambato, Ventricelli,Carrescia.

Dopo l’articolo 20, aggiungere il se-guente:

ART. 20-bis.

(Istruzione degli adulti: nuovi assetti orga-nizzativi e didattici).

1. Per sostenere e favorire – nel piùampio contesto dell’apprendimento per-

Martedì 5 maggio 2015 — 301 — Commissione VII

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manente definito dalla Legge 92/12 – lamessa a regime dei nuovi assetti orga-nizzativi e didattici delineati dal decretodel Presidente della Repubblica 263/12,in modo da innalzare i livelli di istru-zione degli adulti e potenziare le com-petenze chiave per l’apprendimento per-manente, promuovere l’occupabilità e lacoesione sociale, contribuire a contrastareil fenomeno dei neet, favorire la cono-scenza della lingua italiana da parte deglistranieri adulti e sostenere i percorsi diistruzione negli istituti di prevenzione epena, il MIUR, entro 60 giorni dalla datadi entrata in vigore della legge di con-versione del presente decreto, adotta conproprio decreto un Piano di Azione perl’Innovazione Dell’Istruzione degli Adultiche prevede la realizzazione – a decor-rere dall’a.s. 2015/2016 – delle azionifinalizzate a:

a) sviluppare, consolidare, potenziaree aggiornare le competenze del personalescolastico – richieste ai vari livelli – persostenere e favorire la messa a regime deinuovi assetti organizzativi e didattici de-lineati dal decreto del Presidente dellaRepubblica 263/12 con particolare riferi-mento ai seguenti ambiti: Rete Territorialedi Servizio; Centro di attività di ricercasperimentazione e sviluppo; Commissioneper la definizione del patto formativoindividuale; progettazione per unità di ap-prendimento; percorsi di istruzione negliistituti di prevenzione e pena;

b) sostenere e favorire la progetta-zione e l’applicazione degli strumenti diflessibilità, di cui all’articolo 4, comma 7del decreto del Presidente della Repub-blica 263/12 con particolare riferimento aquello ivi previsto alla lettera c), nonché lacostituzione, presso i Centri Provincialiper l’istruzione degli adulti, di ambienti-tecnologici che utilizzano materiali inno-vativi, necessari a realizzare la « fruizionea distanza », di cui all’articolo 4, comma 7del decreto del Presidente della Repub-blica 263/12 secondo parametri di altaprofessionalità individuati dal Ministro

dell’istruzione, dell’Università e della Ri-cerca con proprio decreto;

c) ampliare e potenziare l’offerta for-mativa prevista dai nuovi assetti organiz-zativi e didattici delineati dal decreto delPresidente della Repubblica 263/12, inmodo da promuovere il raccordo tra ipercorsi di istruzione di primo livello, dicui all’articolo 4, comma 1, lettera a) deldecreto del Presidente della Repubblica263/12 e altre tipologie di percorsi forma-tivi, nonché con i percorsi di istruzione eformazione professionale e realizzare pro-getti integrati con la collaborazione dialtre agenzie formative pubbliche e pri-vate, anche per valorizzare l’alternanzascuola-lavoro nei CPIA;

d) sostenere e favorire il ruolo stra-tegico dei CPIA per la costruzione delsistema integrato per l’apprendimento per-manente di cui alla Legge 92/2012, rico-nosciuto nell’Accordo siglato in CU il 10luglio 2014, fermo restando la possibilitàdi concludere convenzioni con le regioniper coordinare le rispettive iniziative inmateria, in modo da sviluppare e poten-ziare partenariati con gli attori delle retiterritoriali per l’apprendimento individuatinella citata Legge 92/2012;

2. All’articolo 1 della legge 18 dicembre1997, n. 440, dopo il comma 1-bis è in-serito il seguente: « 1-ter. A decorreredall’anno scolastico 2015/2016 la parte delFondo di cui al comma 1 è espressamentedestinata alla realizzazione delle azionipreviste dal Piano di Azione per l’Innova-zione Dell’Istruzione degli Adulti, di cuiall’articolo..., legge ... finanziate, secondo icriteri e le modalità ivi stabiliti con laparte di Fondo di cui al comma 1 ».

3. Il MIUR, in collaborazione rispetti-vamente con l’INDIRE e l’INVALSI, avvia,entro novanta giorni dalla data di entratain vigore della legge di conversione delpresente decreto, il monitoraggio e la va-lutazione dei percorsi di istruzione degliadulti, come previsto dall’articolo 10 deldecreto del Presidente della Repubblica263/12 al fine di garantire il migliora-mento della qualità, l’innovazione perma-

Martedì 5 maggio 2015 — 302 — Commissione VII

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nente e l’aggiornamento dei percorsi me-desimi; il monitoraggio e la valutazionedevono concludersi entro dodici mesi dalloro avvio. Dall’attuazione del presentecomma non devono derivare nuovi o mag-giori oneri.

4. L’articolo 7 del decreto del Presi-dente della Repubblica 263/12 è così so-stituito: « A partire dall’a.s. 2016/2017, iCentri costituiscono i loro organi di go-verno e ne disciplinano il funzionamentosecondo le disposizioni da adottare conuno o più regolamenti ai sensi dell’articolo17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,n. 400, su proposta del Ministro dell’istru-zione, dell’università e della ricerca diconcerto con il Ministro dell’economia edelle finanze, sentita la Conferenza unifi-cata di cui al citato decreto legislativo 28agosto 1997, n. 281, anche modificando ledisposizioni legislative vigenti ».

5. Al comma 3 dell’articolo 6 del de-creto del Presidente della Repubblica263/12 è abrogata la lettera b); conseguen-temente la successiva lettera c) è sostituitacon la lettera b).

6. Al comma 7 dell’articolo 4 del de-creto del Presidente della Repubblica263/12 alla fine sono aggiunte le seguentiparole: « fermo restando la competenzaesclusiva delle regioni in materia di pro-grammazione dell’offerta formativa, i sud-detti percorsi sono progettati e realizzatisulla base delle linee guida di cui all’ar-ticolo 11, comma 10 ».

7. Al comma 1 dell’articolo 4 dellaLegge 53/03 dopo le parole « in alternanzascuola-lavoro » sono inserite le seguenti:« e agli adulti iscritti ai percorsi di istru-zione, di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 263/12 ».

8. Al comma 1 dell’articolo 1 dellaLegge 440/97 dopo le parole: « alla pienarealizzazione dell’autonomia scolastica »sono inserite le seguenti: « al potenzia-mento dell’ampliamento dell’offerta for-mativa dei CPIA ».

9. Al comma 1 dell’articolo 2 del de-creto del Presidente della Repubblica89/13 dopo le parole: « sistema educativodi istruzione e formazione » sono inserite

le seguenti: « ivi compreso il sistema diistruzione degli adulti, di cui al decreto delPresidente della Repubblica 263/12 ».

10. Dopo la lettera a) del comma 1dell’articolo 29 della legge 111/11 è inse-rita la seguente lettera: a-bis) I Centriprovinciali per l’istruzione degli adulti, acondizione che rendano pubblici e gratui-tamente accessibili sui relativi siti istitu-zionali i curricula dei propri studenti dalladata di iscrizione e fino ad almeno dodicimesi successivi alla data del consegui-mento dei titoli previsti in esito ai percorsidi istruzione di cui all’articolo 4 del de-creto del Presidente della Repubblica 263/12.

20. 08. Malpezzi, Malisani, Richetti, Mar-zano, De Menech, Rotta, Mazzoli, Piaz-zoni, Giuliani.

Dopo l’articolo 20, aggiungere il se-guente:

ART. 20-bis.

(Obbligo di residenza nel comune in cui sisostiene l’esame di maturità).

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 193 deldecreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,è aggiunto il seguente: « 2-bis. Il candidatoprivatista agli esami di idoneità e maturitàsostiene le relative prove presso istituzioniscolastiche, statali o paritarie, ubicate neicomuni di residenza. In caso di assenza ditali istituzioni del medesimo indirizzo distudio prescelto, nel comune di residenzail candidato privatista sostiene gli esamipresso istituzioni scolastiche, statali o pa-ritarie, ubicate nella provincia di resi-denza. Nel caso di assenza di istituzionidel medesimo indirizzo di studio nellaprovincia di residenza, il candidato priva-tista sostiene gli esami presso istituzioniscolastiche, statali o paritarie, ubicatenella regione di residenza e, infine, nelcaso di assenza di istituzioni del medesimoindirizzo di studio anche nella regione diresidenza, il candidato sostiene gli esamipresso istituzioni scolastiche, statali o pa-ritarie, ubicate nelle regioni immediata-

Martedì 5 maggio 2015 — 303 — Commissione VII

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mente confinanti. L’istituzione scolastica,alla quale il candidato privatista presentala domanda di ammissione agli esami dimaturità, non può accogliere un numerodi candidati privatisti superiore al ventiper cento degli alunni iscritti e frequen-tanti l’indirizzo di studio indicato nelladomanda medesima ».

20. 02. Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Chi-mienti, Brescia, Simone Valente, D’Uva,Di Benedetto.

Dopo l’articolo 20, aggiungere il se-guente:

ART. 20-bis.

(Modifiche alla legge 10 marzo 2000, n. 62).

1. Al comma 4 dell’articolo 1 della legge10 marzo 2000, n. 62, sono apportate leseguenti modificazioni:

a) alla lettera f), è aggiunto, in fine, ilseguente periodo: « Negli istituti di istru-zione secondaria di secondo grado, in ognicaso, è vietata la costituzione di classiterminali collaterali »;

b) dopo la lettera h) è aggiunta laseguente: « i) attestazione di quietanza delpagamento degli stipendi di tutti i contrattiindividuali di lavoro del personale diri-gente e insegnante ».

20. 03. Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Chi-mienti, Brescia, Simone Valente, D’Uva,Di Benedetto.

Dopo l’articolo 20, aggiungere il se-guente:

ART. 20-bis.

(Modifiche alla legge 10 marzo 2000, n. 62).

1. Dopo il comma 4-bis dell’articolo 1della legge 10 marzo 2000, n. 62, sonoaggiunti i seguenti:

« 4-ter. Per il mantenimento della pa-rità il gestore o il rappresentante legale

dell’istituto o della scuola deve dichiarare,alla conclusione di ogni anno scolastico ecomunque non oltre il 31 luglio, al com-petente ufficio scolastico regionale la per-manenza del possesso dei requisiti previstidal comma 4 a cui devono essere allegatele attestazioni relative a:

a) i dati relativi ai coordinatori delleattività educative e didattiche e ai docenti;

b) il numero delle sezioni, delle classi,degli alunni frequentanti e il numero dititoli di studio rilasciati divisi per tipologia,il numero di titoli di studio rilasciati acandidati privatisti;

c) la composizione degli organi col-legiali;

d) la delibera dei competenti organicollegiali di adozione del piano dell’offertaformativa (POF) che deve essere conser-vato agli atti della scuola;

e) le quietanze del pagamento deglistipendi di tutti i contratti individuali dilavoro del personale dirigente e inse-gnante.

In caso di mancata presentazione delladichiarazione e degli allegati delle attesta-zioni di cui alle lettere a), b), c), d) ed e)del presente comma, l’ufficio scolasticoregionale revoca il riconoscimento dellaparità a partire dall’anno scolastico im-mediatamente successivo.

4-quater. Gli uffici scolastici regionalicompetenti effettuano, presso tutte lescuole paritarie dell’infanzia e dell’istru-zione primaria e secondaria, verifiche perl’accertamento della permanenza dei re-quisiti per il riconoscimento della parità.Le verifiche saranno disposte presso cia-scuna scuola paritaria con periodicità nonsuperiore ad un anno, sulla base di unapposito piano annuale regionale di veri-fica dei requisiti (PARV). Ogni ufficioscolastico regionale predispone, entro il 30settembre di ogni anno, il piano annualeregionale di verifica dei requisiti. Il pianoè il documento in cui sono programmati itempi e indicate le modalità delle verifiche

Martedì 5 maggio 2015 — 304 — Commissione VII

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per l’accertamento della permanenza deirequisiti per il riconoscimento della parità.Al dirigente generale preposto all’ufficioscolastico regionale non è corrisposta al-cuna indennità aggiuntiva alla retribuzioneordinaria, a partire dall’anno retributivodi riferimento e per i due anni successivi,qualora non venga predisposto il PARVentro il 30 settembre di ogni anno. Fermarestando la periodicità non superiore a unanno, le verifiche sono effettuate ogni voltache l’ufficio scolastico regionale compe-tente le ritenga opportune o necessarieanche a seguito di segnalazioni.

4-quinquies. Nel caso in cui l’ufficioscolastico regionale accerti l’assenza anchedi uno solo dei requisiti dichiarati di cuial comma 4 del presente articolo o riscon-tri la non veridicità delle attestazioni dicui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma4-ter del presente articolo, la parità èrevocata a partire dall’anno scolastico suc-cessivo per un periodo complessivo di 5anni.

20. 04. Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Chi-mienti, Brescia, Simone Valente, D’Uva,Di Benedetto.

Dopo l’articolo 20, aggiungere il se-guente:

ART. 20-bis.

(Modifiche alla legge 10 marzo 2000, n. 62).

1. Al comma 4 dell’articolo 1 della legge10 marzo 2000, n. 62, sono apportate leseguenti modificazioni:

a) alla lettera f), è aggiunto in fine, ilseguente periodo: « Negli istituti di istru-zione secondaria di secondo grado, in ognicaso, è vietata la costituzione di classiterminali collaterali »;

b) dopo la lettera h) è aggiunta laseguente:

« i) attestazione di quietanza del paga-mento degli stipendi di tutti i contrattiindividuali di lavoro del personale diri-gente e insegnante ».

2. Dopo il comma 4-bis dell’articolo 1della legge 10 marzo 2000, n. 62, sonoaggiunti i seguenti:

« 4-ter. Per il mantenimento della pa-rità il gestore o il rappresentante legaledell’istituto o della scuola deve dichiarare,alla conclusione di ogni anno scolastico ecomunque non oltre il 31 luglio, al com-petente ufficio scolastico regionale la per-manenza del possesso dei requisiti previstidal comma 4 a cui devono essere allegatele attestazioni relative a:

a) i dati relativi ai coordinatori delleattività educative e didattiche e ai docenti;

b) il numero delle sezioni, delle classi,degli alunni frequentanti e il numero dititoli di studio rilasciati divisi per tipologia,il numero di titoli di studio rilasciati acandidati privatisti;

c) la composizione degli organi col-legiali;

d) la delibera dei competenti organicollegiali di adozione del piano dell’offertaformativa (POF) che deve essere conser-vato agli atti della scuola;

e) le quietanze del pagamento deglistipendi di tutti i contratti individuali dilavoro del personale dirigente e inse-gnante.

In caso di mancata presentazione delladichiarazione e degli allegati delle attesta-zioni di cui alle lettere a), b), c), d) ed e)del presente comma, l’ufficio scolasticoregionale revoca il riconoscimento dellaparità a partire dall’anno scolastico im-mediatamente successivo.

4-quater. Gli uffici scolastici regionalicompetenti effettuano, presso tutte lescuole paritarie dell’infanzia e dell’istru-zione primaria e secondaria, verifiche perl’accertamento della permanenza dei re-quisiti per il riconoscimento della parità.Le verifiche saranno disposte presso cia-

Martedì 5 maggio 2015 — 305 — Commissione VII

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scuna scuola paritaria con periodicità nonsuperiore ad un anno, sulla base di unapposito piano annuale regionale di veri-fica dei requisiti (PARV). Ogni ufficioscolastico regionale predispone, entro il 30settembre di ogni anno, il piano annualeregionale di verifica dei requisiti. Il pianoè il documento in cui sono programmati itempi e indicate le modalità delle verificheper l’accertamento della permanenza deirequisiti per il riconoscimento della parità.Al dirigente generale preposto all’ufficioscolastico regionale non è corrisposta al-cuna indennità aggiuntiva alla retribuzioneordinaria, a partire dall’anno retributivodi riferimento e per i due anni successivi,qualora non venga predisposto il PARVentro il 30 settembre di ogni anno. Fermarestando la periodicità non superiore a unanno, le verifiche sono effettuate ogni voltache l’ufficio scolastico regionale compe-tente le ritenga opportune o necessarieanche a seguito di segnalazioni.

4-quinquies. Nel caso in cui l’ufficioscolastico regionale accerti l’assenza anchedi uno solo dei requisiti dichiarati di cuial comma 4 del presente articolo o riscon-tri la non veridicità delle attestazioni dicui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma4-ter del presente articolo, la parità èrevocata a partire dall’anno scolastico suc-cessivo per un periodo complessivo di 5anni.

3. Dopo il comma 5 dell’articolo 1 dellalegge 10 marzo 2000, n. 62, è aggiunto ilseguente:

« 5-bis le scuole paritarie hanno l’ob-bligo di reperire, prioritariamente, il per-sonale docente da inserire nel proprioorganico, ai fini del conseguimento degliobiettivi fissati nel piano dell’offerta for-mativa, dalle graduatorie degli istituti dellaprovincia in cui è ubicata la sede scola-stica ».

20. 05. Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Chi-mienti, Brescia, Simone Valente, D’Uva,Di Benedetto.

Dopo l’articolo 20, aggiungere il se-guente:

ART. 20-bis.

(Modifiche alla legge 10 marzo 2000, n. 62).

1. Dopo il comma 5 dell’articolo 1 dellalegge 10 marzo 2000, n. 62, è aggiunto ilseguente:

« 5-bis. le scuole paritarie hanno l’ob-bligo di reperire, prioritariamente, il per-sonale docente da inserire nel proprioorganico, ai fini del conseguimento degliobiettivi fissati nel piano dell’offerta for-mativa, dalle graduatorie degli istituti dellaprovincia in cui è ubicata la sede scola-stica ».

20. 06. Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Chi-mienti, Brescia, Simone Valente, D’Uva,Di Benedetto.

Dopo l’articolo 20, aggiungere il se-guente:

ART. 20-bis.

(Modifiche alla legge 10 marzo 2000, n. 62).

1. Il comma 9 dell’articolo 1 della legge10 marzo del 2000, n. 62, è così riformu-lato: « Al fine di rendere effettivo il dirittoallo studio e all’istruzione a tutti gli alunnidelle scuole statali nell’adempimento del-l’obbligo scolastico e nella successiva fre-quenza della scuola secondaria e nell’am-bito dell’autorizzazione di spesa di cui alcomma 12. Con decreto del Presidente delConsiglio dei ministri, emanato su propo-sta del Ministro della pubblica istruzioneentro sessanta giorni dalla data di entratain vigore della presente legge, sono stabilitii criteri per la ripartizione di tali sommetra le regioni e le province autonome diTrento e di Bolzano e per l’individuazionedei beneficiari, in relazione alle condizionireddituali delle famiglie da determinare aisensi dell’articolo 27 della legge 23 dicem-

Martedì 5 maggio 2015 — 306 — Commissione VII

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bre 1998, n. 448, nonché la modalità perla fruizione dei benefici e per la indica-zione del loro utilizzo ».

20. 07. Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Chi-mienti, Brescia, Simone Valente, D’Uva,Di Benedetto.

Dopo l’articolo 20, aggiungere il se-guente:

ART. 20-bis.

(Interventi in materia di strutture educa-tive).

Al fine di garantire i livelli essenzialidelle prestazioni (LEP) di cui all’articolo21 del D.Lgs. 17 ottobre 2005 n. 226, sututto il territorio nazionale e garantirel’adeguatezza dei locali, in relazione siaallo svolgimento delle attività didattiche eformative, sia al rispetto della normativavigente in materia di sicurezza sui luoghidi lavoro, di prevenzione incendi e diinfortunistica, le misure in materia dicostruzione, ristrutturazione e messa insicurezza degli edifici e delle strutture,sono estese anche alle istituzioni formativeaccreditate che realizzano i percorsi diIstruzione e Formazione Professionale, an-che con riferimento al potenziamento deilaboratori per garantire l’evoluzione didat-tica e tecnologica di tali percorsi.

20. 01. Centemero, Gelmini.

ART. 21.

Sopprimerlo.

*21. 2. Ciracì, Altieri, Fucci, Marti, Cen-temero, Palmieri.

Sopprimerlo.

*21. 144. Vacca, Simone Valente, Brescia,Luigi Gallo, D’Uva, Marzana, Chimienti,Di Benedetto.

Sopprimerlo.

*21. 205. Simonetti, Borghesi.

Sopprimerlo.

*21. 235. Cristian Iannuzzi.

Sopprimerlo.

*21. 285. Pannarale, Giancarlo Giordano.

Sopprimere il comma 1.

21. 140. Vacca.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il Governo è delegato ad adottare,entro diciotto mesi dalla data di entrata invigore della presente legge, uno o piùdecreti legislativi, per il coordinamentocon le disposizioni di cui alla presentelegge.

Conseguentemente:

sopprimere il comma 2;

sostituire il comma 3 con il seguente:

3. I decreti legislativi di cui al comma1 sono adottati, su proposta del Ministrodell’istruzione, dell’università e della ri-cerca, di concerto con il Ministro per lasemplificazione e la pubblica amministra-zione e con il Ministro dell’economia edelle finanze nonché con gli altri Ministricompetenti, previo parere della Confe-renza permanente per i rapporti tra loStato, le regioni e le Province autonome diTrento e di Bolzano. Gli schemi di decretosono trasmessi alle Camere per l’espres-sione del parere vincolante da parte delleCommissioni parlamentari competenti permateria e per i profili finanziari, che siesprimono nel termine di sessanta giornidalla data di trasmissione. Se il termineprevisto per l’espressione del parere daparte delle Commissioni parlamentariscade nei trenta giorni che precedono la

Martedì 5 maggio 2015 — 307 — Commissione VII

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scadenza del termine di delega previsto alcomma 1, o successivamente, quest’ultimoè prorogato di novanta giorni.;

sopprimere il comma 5.

21. 143. Vacca.

Al comma 1, dopo le parole il Governoinserire le seguenti: sentito il parere delConsiglio Superiore della Pubblica Istru-zione.

21. 141. Chimienti.

Al comma 1, dopo le parole il Governoinserire le seguenti: in accordo con ilConsiglio Superiore della Pubblica Istru-zione.

21. 142. Chimienti.

Sopprimere il comma 1.

21. 1084. Vacca.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il Governo è delegato ad adottare,entro diciotto mesi dalla data di entrata invigore della presente legge, uno o piùdecreti legislativi, per il coordinamentocon le disposizioni di cui alla presentelegge.

Conseguentemente:

sopprimere il comma 2;

sostituire il comma 3 con il seguente:I decreti legislativi di cui al comma i sonoadottati, su proposta del Ministro del-l’istruzione, dell’università e della ricerca,di concerto con il Ministro per la sempli-ficazione e la pubblica amministrazione econ il Ministro dell’economia e delle fi-nanze nonché con gli altri Ministri com-petenti, previo parere della Conferenzapermanente per i rapporti tra lo Stato, leregioni e le province autonome di Trentoe di Bolzano. Gli schemi di decreto sono

trasmessi alle Camere per l’espressione delparere vincolante da parte delle Commis-sioni parlamentari competenti per materiae per i profili finanziari, che si esprimononel termine di sessanta giorni dalla data ditrasmissione.

Sopprimere il comma 5.

21. 1076. Vacca.

Al comma 1, dopo le parole: il Governo,aggiungere le seguenti: sentito il parere delConsiglio Superiore della Pubblica Istru-zione.

21. 1095. Chimienti.

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

21. 225. Centemero, Palmieri.

Al comma 2, lettera a) all’alinea dopo leparole: sistema nazionale dell’istruzione,aggiungere le seguenti: , costituito dallescuole statali e dalle scuole paritarie pri-vate e degli enti locali.

Conseguentemente, alla lettera i) all’ali-nea dopo le parole: dalle scuole dell’infan-zia statali aggiungere le seguenti: e parita-rie.

21. 1007. Binetti.

Al comma 2, lettera a), all’alinea, ag-giungere dopo la parola: istruzione inserirele parole: , costituito dalle scuole statali,paritarie private o degli enti locali, apartire da quelle dell’infanzia.

21. 1128. Rubinato, Fioroni, Sanga.

Al comma 2, lettera a) numero 1) so-stituire le parole: la ridefinizione con leseguenti: l’implementazione.

21. 1103. Vacca.

Martedì 5 maggio 2015 — 308 — Commissione VII

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Al comma 2, lettera a), sopprimere ilnumero 2).

21. 31. Vacca.

Al comma 2, lettera a), sopprimere ilnumero 3).

21. 30. Vacca.

Al comma 2, lettera a) sostituire ilnumero 3) con il seguente:

3. Il riordino e il coordinamento formedelle disposizioni di legge incluse nellacodificazione.

21. 1110. Cristian Iannuzzi.

Al comma 2, lettera a), numero 3, sop-primere le parole: e sostanziale e le paroleda: anche apportando integrazioni finoalla fine del numero.

21. 29. Marzana, Vacca.

Al comma 2, lettera a), numero 3),sopprimere le parole: anche apportandointegrazioni e modifiche innovative neces-sarie.

*21. 184. Ghizzoni, Malpezzi, Bossa,Rocchi, Carocci, Ascani, Blažina, Coc-cia, Crimì, D’Ottavio, Malisani, Manzi,Narduolo, Pes, Rampi, Andrea Ro-mano, Rossi, Sgambato, Ventricelli.

Al comma 2, lettera a), numero 3),sopprimere le parole: anche apportandointegrazioni e modifiche innovative neces-sarie.

*21. 1120. Cristian Iannuzzi.

Al comma 2, lettera a), sopprimere ilnumero 4.

21. 28. Vacca.

Al comma 2, lettera a) al numero 4)aggiungere le seguenti parole: nonché aquanto stabilito in materia di libertà edu-cativa dall’articolo 26 della Dichiarazioneuniversale dei diritti dell’Uomo, firmata aParigi il 10 dicembre 1948 e dall’articolo 2del Protocollo addizionale, firmato a Parigiil 20 marzo 1950, alla Convenzione euro-pea per la salvaguardia dei diritti del-l’uomo, firmata a Roma il 4 novembre1950 e ratificata dalla legge 4 agosto 1955,n. 848.

21. 1006. Pagano.

Al comma 2, lettera a), numero 4)aggiungere, in fine, le seguenti parole: sot-toponendo alle Camere eventuali modifi-che per gli adeguamenti necessari.

21. 234. Cristian Iannuzzi.

Al comma 2, lettera a) numero 4) ag-giungere, in fine, le seguenti parole: sotto-ponendo alle Camere eventuali modificheper gli adeguamenti necessari.

21. 1125. Cristian Iannuzzi.

Al comma 2, lettera a), sopprimere ilnumero 5).

21. 27. Vacca.

Al comma 2, lettera a), dopo il numero5) aggiungere il seguente:

5-bis) l’abolizione degli Uffici ScolasticiTerritoriali (UST) di ambito provinciale ele modalità di utilizzazione del personaleivi operante, con priorità per la restitu-zione alle Istituzioni Scolastiche nei rela-tivi profili di appartenenza;.

21. 259. Causin.

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

*21. 193. Fassina.

Martedì 5 maggio 2015 — 309 — Commissione VII

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Al comma 2, sopprimere la lettera b).

*21. 224. Centemero, Palmieri.

Al comma 2, lettera b), sopprimere ilnumero 1).

21. 32. Vacca.

Al comma 2, lettera b), sopprimere ilnumero 2).

21. 36. Vacca.

Al comma 2, sostituire la lettera b) conla seguente:

b) Rafforzamento dell’autonomia sco-lastica attraverso l’ampliamento dellecompetenze gestionali, organizzative edamministrative delle Istituzioni scolasti-che;

Conseguentemente, dopo il numero 4),aggiungere il seguente:

5) anche in applicazione dell’arti-colo 118 comma 4, Titolo V Costituzione,è incoraggiata la collaborazione dei citta-dini con l’amministrazione pubblica per lacura, la rigenerazione e la gestione con-divisa della Scuola, e in particolare vieneincoraggiata la partecipazione dei genitori,degli studenti e dei cittadini attivi in formaassociata, intesi come soggetti giuridica-mente costituiti e autonomi.

21. 1116. Malpezzi, Richetti, Marzano,De Menech, Rotta, Mazzoli, Piazzoni,Giuliani.

Al comma 2, lettera b), alinea, sostituirele parole: ampliamento delle competenzegestionali, organizzative e amministrativedelle istituzioni scolastiche con le seguenti:finanziarie, gestionali, relative al recluta-mento e alla gestione del personale, orga-nizzative e amministrative delle istituzioniscolastiche.

21. 20. Centemero, Palmieri, Lainati, Al-tieri.

Al comma 2, lettera b) sopprimere ilnumero 1).

21. 1127. Cristian Iannuzzi.

Al comma 2, lettera b), numero 1) dopole parole: dell’offerta formativa aggiungerele seguenti: con particolare riferimento allaformazione obbligatoria in servizio deipersonale docente;.

21. 277. Santerini, Lo Monte.

Al comma 2, lettera b) sopprimere ilnumero 2).

21. 1117. Cristian Iannuzzi.

Al comma 2, lettera b) il capoverso 2) ècosì sostituito:

2) la responsabilizzazione e la va-lutazione del dirigente scolastico nell’uti-lizzo delle risorse umane, finanziarie estrumentali assegnate alla scuola rispettoal conseguimento degli obiettivi definiti nelpiano dell’offerta formativa deliberato dalCollegio dei docenti e fatto proprio dalConsiglio di circolo o di istituto.

21. 1119. Cristian Iannuzzi.

Al comma 2, lettera b), numero 2),sostituire le parole: dirigente scolastico conle seguenti: consiglio d’istituto.

21. 35. Chimienti.

Al comma 2, lettera b), numero 2) dopole parole: dirigente scolastico aggiungere leseguenti: e degli organi di gestione dell’isti-tuzione scolastica.

21. 19. Centemero, Palmieri, Lainati, Al-tieri.

Martedì 5 maggio 2015 — 310 — Commissione VII

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Al comma 2, lettera b), numero 2),sostituire le parole da: nella scelta fino a:conseguimento del con le seguenti: per il.

21. 33. Luigi Gallo.

Al comma 2, lettera b), numero 2)sopprimere le parole: nella scelta e nellavalorizzazione del merito del personaledocente nonché.

21. 301. Pannarale, Giancarlo Giordano.

Al comma 2, lettera b), numero 2),sopprimere le parole: del merito.

21. 34. Luigi Gallo.

Al comma 2, lettera b), numero 2),aggiungere in fine le seguenti parole: ancheavvalendosi al riguardo della collabora-zione di un organo di gestione dell’istitu-zione scolastica composto da professionistidei relativi settori.

21. 1134. Labriola.

Al comma 2, lettera b), sopprimere ilnumero 3).

21. 38. Vacca.

Al comma 2, lettera b), sopprimere ilnumero 4).

21. 39. Vacca.

Al comma 2 lettera b), dopo il numero4), aggiungere il seguente:

4-bis. Il rispetto dei criteri per l’asse-gnazione dell’autonomia scolastica previstidal decreto del Presidente della Repub-blica 18 giugno 1998, n. 233.

21. 299. Pannarale, Giancarlo Giordano.

Al comma 2, lettera b), dopo il numero4) aggiungere il seguente:

4-bis. L’istituzione della figura del men-tor, docente con congruo numero di annidi servizio a tempo indeterminato, cuiassegnare funzioni di supporto didattico,di coordinamento delle attività di forma-zione, aggiornamento e valutazione deidocenti e funzioni di tutoraggio dei do-centi in periodo di formazione e prova. Laselezione del mentor a cui è riconosciutol’esonero parziale dall’insegnamento, av-viene in base a titoli derivanti da creditididattici, formativi e professionali.

21. 17. Centemero, Palmieri, Lainati.

Al comma 2, lettera b), dopo il numero4) aggiungere il seguente:

4-bis. Individuazione di modi e modellididattici che consentano di tenere apertele scuole, mettendoli a disposizione deglistudenti e delle famiglie nei mesi giugno-luglio.

21. 266. Binetti.

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

*21. 223. Centemero, Palmieri.

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

*21. 40. Chimienti.

Al comma 2, sostituire la lettera c) conla seguente:

c) riordino, adeguamento e semplifi-cazione del sistema di formazione inizialee di reclutamento in ruolo per l’accessoalla professione di insegnante nella scuolasecondaria in modo da renderlo funzio-nale alla valorizzazione sociale e culturaledella professione, aperto ai giovani piùpreparati e interessati dal punto di vistadisciplinare e didattico, adeguato alle mo-dalità di accesso al pubblico impiego e allamobilità dei lavoratori nell’ambito del-

Martedì 5 maggio 2015 — 311 — Commissione VII

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l’Unione Europea come sancita dai trattatie dagli indirizzi comunitari in materia,mediante:

1) l’introduzione di un sistema uni-tario e coordinato che comprenda sia laformazione iniziale e le procedure di re-clutamento dei professori, sia la forma-zione in servizio di cui all’articolo 10,comma 4, affidando i diversi momenti epercorsi formativi alle università o alleistituzioni dell’alta formazione artistica emusicale e alle scuole, con una chiaradistinzione dei rispettivi ruoli e compe-tenze in un quadro di collaborazionestrutturata e di reciproco interesse, favo-rendo anche lo svolgimento di attività diricerca da parte degli insegnanti;

2) l’avvio di un sistema regolare diconcorsi nazionali annuali per l’assun-zione di professori nella scuola secondariastatale con contratto retribuito a tempodeterminato di formazione e apprendistatoprofessionale; l’accesso al concorso è ri-servato a coloro che sono in possesso di undiploma di laurea magistrale, o di undiploma accademico di secondo livello perle discipline artistiche e musicali, coerentecon la classe disciplinare di concorso,purché abbiano maturato, all’interno delcorso di laurea o di diploma accademico,ovvero con ulteriori studi universitari oaccademici, almeno 36 crediti formativiuniversitari o accademici nelle disciplineantropo-psico-pedagogiche e in quelle con-cernenti le metodologie e le tecnologiedidattiche;

3) il completamento della forma-zione iniziale degli insegnanti assunti se-condo le procedure di cui al n.2) tramite:

i. il conseguimento di un diploma dispecializzazione all’insegnamento seconda-rio al termine di un corso annuale isti-tuito, anche in convenzione con scuole oreti di scuole, dalle università o dalleistituzioni dell’alta formazione artistica emusicale ai sensi, rispettivamente, dell’ar-ticolo 3, comma 7, del decreto del Ministro

dell’istruzione e della ricerca n. 270 del 22ottobre 2004 e dell’articolo 3, comma 5,del decreto del Presidente della Repub-blica 8 luglio 2005, n. 212; il corso dispecializzazione è destinato a completarela preparazione in campo didattico, peda-gogico e scolastico degli iscritti;

ii. nei due anni successivi, l’effettua-zione di tirocini formativi e la gradualeassunzione della funzione docente, anchein sostituzione di docenti assenti, pressoscuole o reti di scuole;

4) la trasformazione, al termine deltriennio, del contratto a tempo determi-nato di formazione e apprendistato pro-fessionale in contratto a tempo indetermi-nato di professione a condizione che abbiaesito positivo la valutazione da parte delsistema scolastico regionale dell’attivitàsvolta dall’interessato;

5) la previsione che il superamentodel concorso di cui al n. 2, del consegui-mento del diploma di specializzazione dicui al n. 3 e la valutazione positiva di cuial numero 4, divengano gradualmentel’unico percorso per accedere all’insegna-mento nella scuola secondaria statale, an-che per l’effettuazione di supplenze;

6) il riordino delle classi discipli-nari di afferenza dei professori e le normedi attribuzione degli insegnamenti nell’am-bito della classe disciplinare di afferenzasecondo principi di semplificazione e diflessibilità, fermo restando l’accertamentodella competenza nelle discipline inse-gnate;

7) la graduale abolizione del titolodi abilitazione all’insegnamento nellescuole secondarie statali e la previsioneche il conseguimento del diploma di spe-cializzazione di cui al n. 3, punto i),costituisca il titolo necessario di abilita-zione per l’insegnamento nelle scuole pa-ritarie per l’insegnamento della religionecattolica nelle scuole statali, fermo re-stando le norme di cui al decreto del

Martedì 5 maggio 2015 — 312 — Commissione VII

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Presidente della Repubblica 16 dicembre1985, n. 751, e della legge 18 luglio 2003,n. 186. »

21. 303. Ghizzoni, Malpezzi, Rocchi, Ca-rocci, Ascani, Blažina, Bossa, Coccia,Crimì, D’Ottavio, Malisani, Manzi, Nar-duolo, Pes, Rampi, Andrea Romano,Rossi, Sgambato, Ventricelli, Giuliani.

Al comma 2, sostituire la lettera c), conla seguente:

c) riordino, adeguamento e semplifi-cazione del sistema per il conseguimentodell’abilitazione all’insegnamento nellascuola secondaria per l’accesso alla pro-fessione docente in modo da renderlofunzionale alla valorizzazione del ruoloculturale, educativo e sociale del docente,nonché delle modalità di assunzione atempo indeterminato del personale do-cente ed educativo, per renderle funzionalisia alle modalità di accesso al pubblicoimpiego sia alla mobilità culturale e pro-fessionale del personale docente ed edu-cativo in ambito europeo come sancito daiTrattati e dagli indirizzi in materia dellaUE, attraverso:

1) il riordino complessivo, l’adegua-mento e la semplificazione del sistema peril conseguimento dell’abilitazione attra-verso il riferimento ai cluster di compe-tenza del profilo culturale e professionaledel personale docente come previsto dagliindirizzi europei in materia, e l’attivazionedi specifici curricula a numero program-mato collocati nell’ambito di corsi di lau-rea magistrale coerenti con le classi diconcorso, mediante l’inclusione del per-corso abilitativo all’interno di quello uni-versitario e il conseguente superamentodell’attuale percorso di tirocinio formativoattivo;

2) la definizione di nuovi percorsidi formazione iniziale che comprendanoin modo adeguatamente coordinato gliambiti sia delle materie caratterizzanti edelle correlate didattiche disciplinari (finoad un massimo di 60 CFU), sia dellematerie relative alle necessarie compe-

tenze antropo-psico-pedagogico-didattichee di quelle metodologiche connesse al-l’espletamento con successo del tirocinioprofessionale (fino ad un massimo di 60CFU). Tali percorsi saranno peraltro de-finiti nella prospettiva della formazione inservizio obbligatoria permanente e strut-turale prevista dall’articolo 10 comma 4, ecollegati con i piani nazionali per l’inno-vazione e la ricerca educativa e formativa;

3) la previsione all’interno del per-corso di laurea magistrale abilitante di unperiodo di tirocinio professionale, nonchéla previsione di un esame conclusivo, nelquale sia valutato l’intero percorso, com-prensivo del tirocinio professionale;

4) la previsione di standard nazio-nali – sentite anche le società scientifichee il Consiglio Universitario Nazionale –per le prove di accesso alle lauree magi-strali abilitanti nonché per gli esami con-clusivi, che attestino anche il possesso dicompetenze minime – per i settori disci-plinari per cui viene rilasciata l’abilita-zione all’insegnamento – e che siano coe-renti con la scansione dei cicli formativi, leindicazioni programmatiche nazionali e lecompetenze linguistiche e culturali funzio-nali ad assicurare mobilità culturale pro-fessionale al personale docente ed educa-tivo in ambito europeo ed internazionale;

5) la previsione di un sistema dimonitoraggio e valutazione dei corsi dilaurea magistrale attivati e delle compe-tenze dei docenti abilitati secondo criteridefiniti a livello nazionale e comparati inambito internazionale;

6) la previsione di attivare una solalaurea magistrale abilitante per tipologiadi classe di concorso in ciascuna regione oarea territoriale vasta, previa approva-zione dei Piani di offerta formativa daparte dei Comitati Regionali di Coordina-mento Universitari tenendo conto sia dellacompatibilità con l’offerta formativa deglialtri corsi di laurea magistrale sia degliindici di assorbimento nei ruoli del per-sonale docente ed educativo definiti an-nualmente dall’ISTAT e dal MIUR.

Martedì 5 maggio 2015 — 313 — Commissione VII

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7) la previsione dell’attivazionedelle nuove lauree magistrali abilitanti apartire dall’A.A 2016-17 e dell’elimina-zione del Tirocinio formativo Attivo apartire dall’anno successivo a quello del-l’attivazione delle nuove lauree magistraliabilitanti, con norme transitorie che tute-lino gli iscritti a corsi magistrali il cuititolo è valido per tale accesso.

8) la previsione di specifiche faci-litazioni per gli studenti dei corsi abilitantie dei corsi non abilitanti di utilizzare icrediti ottenuti per conseguire rispettiva-mente anche la laurea magistrale senzaabilitazione o con abilitazione, nonché laprevisione di opportune modalità per con-seguire ulteriori abilitazioni in classi affinie valorizzarne il possesso ai fini di unamaggiore flessibilità di impiego dei do-centi; 4. il riordino delle classi disciplinaridi concorso – sentite le società scientifichee il Consiglio Universitario Nazionale e conottica comparata internazionale – secondoprincipi di razionalizzazione, fermo re-stando l’accertamento della competenzanella disciplina insegnata;

9) la ridefinizione della disciplina edelle modalità di assunzione a tempo in-determinato del personale docente ed edu-cativo, al fine di renderlo omogeneo allemodalità di accesso al pubblico impiego ealla mobilità culturale e professionale inambito almeno europeo, mediante con-corsi pubblici che tengano anche conto delconseguimento di titoli culturali aggiuntivi(lauree specialistiche e magistrali, dotto-rati, periodi di ricerca postdoc in Italia eall’estero, ecc.).

10) le modalità di realizzazione deiconcorsi di reclutamento degli insegnanti,riservati a chi ha conseguito tali laureeabilitanti, banditi per un numero di postipredeterminati dal Miur, effettuati sullabase di prove scritte e orali sulle disciplinedelle classi concorsuali e su quelle dinatura trasversale.

11) la definizione dei contratti re-tribuiti di formazione e apprendistato pro-fessionale per i vincitori, di durata bien-nale, gestiti da scuole o reti di scuole in

collaborazione con le Università, trasfor-mabili alla fine del biennio in contratto diprofessore di ruolo a tempo indeterminatosulla base di una valutazione individualedegli studi compiuti e del lavoro svolto,condotta dal sistema scolastico su scalaregionale in collaborazione con le Univer-sità del territorio.

21. 278. Santerini, Lo Monte.

Al comma 2, sostituire la lettera c), conla seguente:

c) Riordino, adeguamento e sempli-ficazione dei percorsi di formazione ini-ziate e reclutamento per l’accesso allaprofessione di docente nella scuola secon-daria, in modo da renderli funzionali allavalorizzazione del ruolo sociale del do-cente, attraverso: 1) la previsione di uncorso-concorso, bandito annualmente esulla base del fabbisogno espresso dallesingole scuole, aperto a tutti i candidati inpossesso del titolo di laurea quinquennale;

2) l’accesso per i vincitori ad uncorso annuale di specializzazione all’inse-gnamento, che comprenda gli ambiti dellematerie caratterizzanti e delle materierelative alla didattica e alla pedagogia;

3) la previsione, all’interno del-l’anno di specializzazione all’insegna-mento, di un periodo di tirocinio profes-sionale retribuito;

4) il riordino dette classi discipli-nari di concorso, con attribuzione degliinsegnamenti nell’ambito della classe di-sciplinare, secondo principi di valorizza-zione delle competenze specifiche nelladisciplina insegnata;

5) la ridefinizione della disciplina edelle modalità di assunzione a tempo in-determinato del personale docente ed edu-cativo, al fine di renderle omogenee allanormativa comunitaria, prevedendo l’im-missione in ruolo entro tre anni dal su-peramento del corso-concorso.

21. 41. Chimienti.

Martedì 5 maggio 2015 — 314 — Commissione VII

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Al comma 2, lettera c), sopprimere ilnumero 1).

21. 154. Vacca.

Al comma 2, lettera c), sostituire inumeri da 1) a 3) con i seguenti:

1) il riordino complessivo, l’adegua-mento e la semplificazione del sistema peril conseguimento dell’abilitazione all’inse-gnamento anche nell’ambito di corsi dilaurea magistrale o di diplomi accademicidi II livello a numero programmato eprova di accesso, mediante l’inclusione delpercorso abilitativo all’interno di quelloaccademico;

2) la definizione dei percorsi diformazione iniziale che comprendano gliambiti sia delle materie caratterizzanti siadelle materie relative alla didattica disci-plinare ed inclusiva, sia di un periodo ditirocinio professionale, anche in deroga alnumero di crediti e alla quantità di esamidi profitto previsti dalla normativa vigente;

3) la prosecuzione dei percorsi diabilitazione previsti dalla normativa vi-gente, con cadenza annuale, sino all’en-trata a regime del sistema di cui ai punti1 e 2.

21. 21. Centemero, Palmieri.

Al comma 2, lettera c), sostituire ilnumero 1) con il seguente:

1) il riordino complessivo, l’adegua-mento e la semplificazione del sistema peril conseguimento dell’abilitazione all’inse-gnamento nell’ambito dei corsi di laureamediante l’inclusione del percorso abilita-tivo all’interno di quello universitario e ilconseguente superamento dell’attuale per-corso di tirocinio formativo attivo preve-dendo dei servizi di diritto allo studio edagevolazioni economiche per le persone abasso reddito che accedono al percorsoTFA;

21. 153. Vacca.

Al comma 2, lettera c), numero 1, sop-primere le parole: nell’ambito dei corsi dilaurea magistrale mediante l’inclusione delpercorso abilitativo all’interno di quellouniversitario.

21. 42. Chimienti.

Al comma 2, lettera c), sostituire ilnumero 1) con il seguente:

1) il riordino complessivo, l’adegua-mento e la semplificazione del sistema peril conseguimento dell’abilitazione all’inse-gnamento nell’ambito dei corsi di laureamediante l’inclusione de ! percorso abili-tativo all’interno di quello universitario eil conseguente superamento dell’attualepercorso di tirocinio formativo attivo pre-vedendo dei servizi di diritto allo studio edagevolazioni economiche per le persone abasso reddito che accedono al percorsoTFA.

21. 1079. Vacca.

Al comma 2, lettera c), numero 1),sostituire le parole: nell’ambito dei corsi dilaurea magistrale mediante l’inclusione delpercorso abilitativo all’interno di quellouniversitario con le seguenti: , fermo re-stando la netta separazione tra corsi dilaurea magistrale e percorso abilitativo.

21. 43. Chimienti.

Al comma 2, lettera c), numero 1) ap-portare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere la parola: « magi-strale »;

b) aggiungere, in fine, le seguentiparole: « prevedendo il percorso di TFAtransitorio fino alla realizzazione dellaproposta definitiva sull’accesso all’insegna-mento; »

21. 292. Pannarale, Giancarlo Giordano.

Martedì 5 maggio 2015 — 315 — Commissione VII

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Al comma 2, lettera c), al numero 2),dopo le parole: formazione iniziale aggiun-gere la seguente: gratuiti.

21. 1094. Chimienti.

Al comma 2, lettera c), numero 1) ap-portare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere la parola: « magi-strale »;

b) aggiungere, in fine, le seguentiparole: « prevedendo dei servizi di dirittoallo studio e agevolazioni economiche perle persone a basso reddito che accedono alpercorso TFA ».

21. 293. Pannarale, Giancarlo Giordano.

Al comma 2, lettera c), numero 1), dopola parola universitario aggiungere le se-guenti: , della durata di massima di unanno o 60 CFU,;

21. 155. Vacca.

Al comma 2, lettera c) numero 1) ag-giungere, in fine, le seguenti parole: sullabase dei seguenti principi direttivi: 1.1)valorizzazione della metodologia dell’alter-nanza formativa e, in particolare, dell’al-ternanza scuola lavoro; 1.2) funzionalitàdell’ottica disciplinare ai fini della risolu-zione coordinata e interdisciplinare diproblemi complessi, dell’esecuzione dicompiti in situazione, dell’elaborazione diprogetti di innovazione personale e socialee della costruzione di prodotti con un’ade-guata organizzazione dei processi; 1.3)impiego delle tecnologie dell’informazionee della comunicazione come ordinario am-biente di apprendimento critico; 1.4) pa-dronanza delle competenze pedagogiche,tecniche e relazionali indispensabili per losvolgimento dei processi didattici dell’in-dividualizzazione e della personalizza-zione rivolti a tutti gli alunni.

Conseguentemente al medesimo comma:

a) alla lettera e), numero 4), appor-tare le seguenti modificazioni:

1. dopo la parola: « indicatori » aggiun-gere la seguente: « di natura qualitativa equantitativa »;

2. sostituire la parola: « scolastica » conle seguenti: « nei gruppi classe e nelle piùlarghe dinamiche relazionali e formativedella scuola e della società locale »;

b) alla lettera i), numero 1.2), « ag-giungere, in fine, le seguenti parole: « ar-monizzando le scelte ordinamentali e for-mative con quelle vigenti nella maggiorparte dei paesi europei ».

21. 228. Centemero, Palmieri.

Al comma 2, lettera c), sopprimere ilnumero 2).

21. 156. Vacca.

Al comma 2, lettera c), numero 2), dopole parole: formazione iniziale aggiungere laseguente: gratuiti.

21. 157. Chimienti.

Al comma 1, lettera c) numero 2) ag-giungere, in fine, le seguenti parole: , non-ché la conoscenza delle manovre di diso-struzione pediatrica e rianimazione car-diopolmonare pediatrica per la scuola del-l’infanzia.

21. 175. Manzi, Rampi, Carrescia.

Al comma 2, lettera c), sopprimere ilnumero 3).

21. 158. Vacca.

Al comma 2, lettera c), sostituire ilnumero 3) con il seguente:

3) la previsione, al di fuori delpercorso di laurea abilitante a numeroaperto, di un periodo di tirocinio profes-

Martedì 5 maggio 2015 — 316 — Commissione VII

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sionale prevedendo inoltre un consiglio deltirocinio, preposto alla tutela e alla valu-tazione del tirocinante.

*21. 294. Pannarale, Giancarlo Giordano.

Al comma 2, lettera c), sostituire ilnumero 3) con il seguente:

3) la previsione, al di fuori delpercorso di laurea abilitante a numeroaperto, di un periodo di tirocinio profes-sionale prevedendo inoltre un consiglio deltirocinio, preposto alla tutela e alla valu-tazione del tirocinante.

*21. 161. Vacca.

Al comma 2, lettera c), numero 3) ap-portare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere le parole: « all’internodel percorso di laurea abilitante, »

b) aggiungere, in fine, le seguentiparole: « retribuito e con prova concor-suale, al termine del percorso, per l’as-sunzione a tempo indeterminato per 3anni ».

21. 37. Luigi Gallo.

Al comma 2, lettera c), numero 3),sostituire le parole: all’interno del con leseguenti: successivamente al.

21. 159. Chimienti.

Al comma 2, lettera c), numero 3),aggiungere, in fine, le seguenti parole: delladurata massima di 250 ore.

21. 160. Vacca.

Al comma 2, lettera c), numero 4),sostituire la parola: classi con la seguente:aree.

21. 162. Vacca.

Al comma 2, lettera c), numero 4),sostituire le parole da: secondo principi disemplificazione fino alla fine del periodo,con le seguenti: secondo principi di valo-rizzazione delle competenze specifichenella disciplina insegnata;

21. 164. Chimienti.

Al comma 2, lettera c), numero 4),sostituire le parole da: secondo principi disemplificazione fino alla fine del periodo,con le seguenti: secondo principi di valo-rizzazione che rispettino la valorizzazionedelle competenze specifiche;

21. 165. Chimienti.

Al comma 2, lettera c) numero 4), sop-primere le parole: e di flessibilità.

21. 163. Vacca.

Al comma 2, lettera c), numero 4),aggiungere, in fine, le seguenti parole: el’istituzione di una specifica classe di con-corso per l’insegnamento sul sostegno;

21. 166. Chimienti.

Al comma 2, lettera c), al numero 3,)aggiungere in fine le seguenti parole: delladurata massima di 250 ore.

21. 1080. Vacca.

Al comma 2, lettera c), al numero 4),sostituire le parole: secondo principi disemplificazione e di flessibilità, fermo re-stando l’accertamento della competenzanella disciplina insegnata con le seguenti:secondo principi di valorizzazione dellecompetenze specifiche nella disciplina in-segnata.

21. 1092. Chimienti.

Martedì 5 maggio 2015 — 317 — Commissione VII

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Al comma 2, lettera c), dopo il numero4) aggiungere il seguente:

4-bis) Aggiunta di classi di concorso perl’insegnamento della lingua italiana comelingua seconda e aggiunta di classi diconcorso mediatori linguistico/culturali.

21. 25. Cimbro.

Al comma 2, lettera c), numero 5) dopole parole: concorsi pubblici, aggiungere leseguenti: che garantiscano omogeneità divalutazione e selezione a livello regionale.

21. 206. Simonetti, Borghesi.

Al comma 2, lettera c), numero 5),sopprimere le parole: e con graduatorie didurata triennale.

21. 167. Vacca.

Al comma 2, lettera c), numero 5) ag-giungere, in fine, le seguenti parole: basatesul fabbisogno indicati dagli uffici regio-nali, con una quota aggiuntiva pari al 20per cento per coprire le supplenze.

21. 295. Pannarale, Giancarlo Giordano.

Al comma 2, lettera c), dopo il numero5), aggiungere il seguente:

5-bis). riordino delle classi disciplinaridi concorso di area chimica, il cui inse-gnamento verrà riservato, sia per i liceiche per gli istituti tecnici e professionali, aipossessori dei titoli di ammissione oggiprevisti per l’accesso alla classe di con-corso 13/A;

21. 170. D’Uva.

Al comma 2, lettera c), dopo il punto 5),aggiungere il seguente:

5-bis). l’abolizione delle disposizioninormative, anche ministeriali, che preve-dano l’utilizzo delle classi di concorso

cosiddette atipiche, da considerarsi, a par-tire dall’anno 2015/2016, non più applica-bili nell’ordinamento scolastico italiano;

21. 171. Marzana.

Al comma 2, lettera c), dopo il punto 5)aggiungere il seguente:

6) l’abolizione delle disposizioninormative, anche ministeriali, che preve-dano l’utilizzo delle classi di concorsocosiddette atipiche, da considerarsi, a par-tire dall’anno 2015/2016, non più applica-bili nell’ordinamento scolastico italiano.

21. 1089. Marzana.

Al comma 2, sopprimere la lettera d).

21. 222. Centemero, Palmieri.

Al comma 2, lettera d) sostituire l’alineacon la seguente:

« d) riordino delle modalità di assun-zione dei dirigenti scolastici, con esplicitaesclusione della elezione, della assunzionediretta da parte delle istituzione scolasti-che autonome e/o dell’utilitario ne deglistessi in attività di insegnamento nelleistituzioni scolastiche anche temporaneo,per periodi o per parte dell’orario; rior-dino della formazione dei dirigenti scola-stici, nonché del sistema di valutazionedegli stessi in conseguenza del rafforza-mento delle loro funzioni, attraverso.

21. 258. Causin.

Al comma 2, lettera d), all’alinea dopo leparole dei dirigenti scolastici, aggiungere leseguenti: in conformità con quanto previ-sto per la rimanente dirigenza pubblica.

Martedì 5 maggio 2015 — 318 — Commissione VII

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Conseguentemente, al medesimo comma,lettera d):

sopprimere il numero 1);

al numero 2) sostituire le parole: dicui al numero 1) con le seguenti: attribuireal dirigente scolastico ai sensi della pre-sente legge.

21. 18. Centemero, Palmieri, Lainati.

Al comma 2, lettera d), alinea dopo leparole: nonché aggiungere le seguenti: ri-soluzione dei contenziosi pendenti e.

Conseguentemente al medesimo comma,lettera a), dopo il numero 3) aggiungere ilseguente:

3-bis) la risoluzione dei contenziosipendenti riguardanti i concorsi per diri-gente scolastico di cui al decreto diretto-riale 22 novembre 2004, in deroga aquanto disciplinato dalla legge 3 dicembre2010, n. 202, attraverso l’iscrizione deisoggetti di cui al comma 2-ter dell’articolo1 della legge n. 87 del 5 giugno 2014,all’interno di una graduatoria ad esauri-mento;

21. 264. Piccone.

Al sostituire al punto d), alinea soppri-mere le parole: in conseguenza del raffor-zamento delle loro funzioni

21. 44. Chimienti.

Al comma 2, lettera d), sopprimere ilnumero 1).

21. 45. Vacca.

Al comma 2 lettera d) sostituire il nu-mero 1) con il seguente:

1) l’assunzione mediante corsi-con-corsi pubblici nazionali, per titoli edesami, banditi secondo le modalità previsteper la dirigenza pubblica, volti a selezio-

nare candidati in possesso di competenzedidattiche nonché gestionali e organizza-tive adeguate alle nuove funzioni attribuiteal dirigente scolastico ai sensi della pre-sente legge;

21. 23. Centemero, Palmieri.

Al comma 2, lettera d), numero 1), dopole parole: per titoli ed esami aggiungere leseguenti: assorbendo sui posti vacantiprima tutti i vincitori del precedente con-corso tramite mobilità interregionale.

21. 50. Luigi Gallo.

Al comma 2, lettera d), numero 1),sopprimere le parole: adeguate alle nuovefunzioni attribuite al dirigente scolastico aisensi della presente legge.

21. 47. Chimienti.

Al comma 2, lettera d), numero 1),dopo le parole: l’assunzione attraverso con-corsi pubblici nazionali, per titoli edesami, per la selezione di candidati inpossesso di competenze didattiche nonchémanageriali e organizzative adeguate allenuove funzioni di cui alla presente legge;aggiungere le seguenti: al fine di non vio-lare i principi di buon andamento e im-parzialità della pubblica amministrazione,di uguaglianza della Costituzione) di eli-minare definitivamente il contenzioso pen-dente, nonché assicurare prontamente idirigenti scolastici alle istituzioni scolasti-che preposte, è indetto, in via transitoria,un corso-concorso riservato per tutti queicandidati ricorrenti che abbiano, alla datadi entrata in vigore della presente legge,un contenzioso attivo con sentenza nondefinitiva avverso il DDG del 13 luglio2011 relativo alla non ammissione alleprove orali del concorso a dirigente sco-lastico.

Conseguentemente, all’articolo 24,comma 1, sostituire le parole: 544,18 mi-lioni nell’anno 2015, 1.853,35 milioni nel-

Martedì 5 maggio 2015 — 319 — Commissione VII

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l’anno 2016, 1.865,70 milioni nell’anno2017, 1.909,60 milioni nell’anno 2018,1.951,20 milioni nell’anno 2019, 2.012,93milioni nell’anno 2020, 2.058,50 milioninell’anno 2021, 2.104,44 milioni nell’anno2022, 2.150,63 milioni nell’anno 2023,2.193,85 milioni nell’anno 2024 e 2,233,60milioni a decorrere dall’anno 2025, con leseguenti: 559,18 milioni nell’anno 2015,1.891,35 milioni nell’anno 2016, 1.907,70milioni nell’anno 2017, 1.954,60 milioninell’anno 2018, 1.998,20 milioni nell’anno2019, 2.062,93 milioni nell’anno 2020,2.111,50 milioni nell’anno 2021, 2.159,44milioni nell’anno 2022, 2.207,63 milioninell’anno 2023, 2.252,85 milioni nell’anno2024 e 2.294,60 milioni a decorrere dal-l’anno 2025;

Conseguentemente, all’articolo 24,comma 3, dopo la lettera c), aggiungere laseguente:

c-bis) quanto a 15.000.000 euro perl’anno 2015, a 38.000.000 euro per l’anno2016, a 42.000.000 euro per l’anno 2017, a45.000.000 euro per l’anno 2018, a47.000.000 euro per l’anno 2019, a50.000.000 euro per l’anno 2020, a53.000.000 euro per l’anno 2021, a55.000.000 euro per l’anno 2022, a57.000.000 euro per l’anno 2023, a59.000.000 euro per l’anno 2024 e a61.000.000 euro annui a decorrere dal-l’anno 2025, mediante corrispondente in-cremento degli importi di cui all’articolo 1,commi 427, primo periodo, e 428, primoperiodo, della legge 27 dicembre 2013,n. 147, a valere sulle medesime tipologiedi spesa. Con decreto del Ministro del-l’economia e delle finanze, da adottareentro trenta giorni dalla data di entrata invigore della presente legge, sono apportatele occorrenti variazioni di bilancio.

21. 1133. Capone.

Al comma 2, lettera d), numero 1),aggiungere, in fine, le seguenti parole: alfine di non violare i principi di buonandamento e imparzialità della pubblicaamministrazione, di uguaglianza della Co-

stituzione, di eliminare definitivamente ilcontenzioso pendente, nonché assicurareprontamente i dirigenti scolastici alle isti-tuzioni scolastiche preposte, è indetto invia derogatoria e transitoria, entro 60giorni dall’efficacia della presente, unaselezione riservata per soli titoli e succes-sivo corso abilitante di formazione, pertutti quei candidati ricorrenti che abbiano,alla data di entrata in vigore della presentelegge, un contenzioso attivo con sentenzaamministrativa non definitiva avverso ilDDG del 13 luglio 2011 relativo alla nonammissione alle prove orali del concorso adirigente scolastico.

21. 9. Palese, Palmieri.

Al comma 2, lettera d), numero 1),aggiungere, in fine, le seguenti parole: , alfine di non violare i principi di buonandamento e imparzialità della pubblicaamministrazione, di eliminare definitiva-mente il contenzioso pendente, nonchéassicurare prontamente i dirigenti scola-stici alle istituzioni scolastiche preposte, èindetto, in via transitoria, un corso-con-corso riservato per tutti quei candidatiricorrenti che abbiano, alla data di entratain vigore della presente legge, un conten-zioso attivo con sentenza non definitivaavverso il DDG del 13 luglio 2011 relativoalla non ammissione alle prove orali delconcorso a dirigente scolastico.

21. 1. Gregori.

Al comma 2, lettera d), al numero 1),aggiungere, in fine, le seguenti parole: con-sentendo la partecipazione anche a do-centi a tempo determinato con cinqueanni di servizio;

Conseguentemente, al medesimo comma,lettera d), dopo il numero 3), aggiungere ilseguente:

3-bis. l’istituzione di corsi-concorsi diformazione per l’accesso ai ruoli di diri-gente per il personale che ha attivo uncontenzioso in corso avverso i bandi delle

Martedì 5 maggio 2015 — 320 — Commissione VII

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precedenti procedure concorsuali o che haprestato servizio come dirigente per più di36 mesi.

21. 300. Pannarale, Giancarlo Giordano.

Al comma 2, lettera d), dopo il numero1) aggiungere il seguente:

1-bis) « All’articolo 1, comma 2-ter, deldecreto-legge 7 aprile 2014, n. 58, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 5 giu-gno 2014, n. 87, sono apportate le seguentimodificazioni:

a) al secondo periodo, dopo le parole:« , il bando dispone che una quota deiposti, » inserire le seguenti: « non supe-riore al 50 per cento »;

b) dopo il secondo periodo, inserire ilseguente: « In sede di prima applicazioneai soggetti già vincitori di concorso, agliidonei di concorsi a posti di dirigentescolastico sottoposti ad annullamento giu-risdizionale, e a quelli che hanno avuto laconferma di incarichi di presidenza èconcessa la possibilità di essere ammessiin sovrannumero direttamente al corso-concorso di cui all’articolo 17, comma 1,del decreto-legge 12 settembre 2013, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 8novembre 2013, n. 128. Diversamente, isoggetti che hanno un contenzioso pen-dente avverso le prove di concorsi a postidi dirigente scolastico banditi entro la datadel primo gennaio 2011, nonché avverso larinnovazione di cui all’articolo 5 dellalegge 3 dicembre 2010, n. 202, accedonoalle prove scritte del concorso di ammis-sione alla prima tornata del corso-con-corso nazionale per il reclutamento deidirigenti scolastici, di cui all’articolo 17,comma 1, del decreto- legge 12 settembre2013, convertito, con modificazioni, dallalegge 8 novembre 2013, n. 128 ».

21. 5. Di Lello, Di Gioia, Fava, Locatelli,Pastorelli, Labriola.

Al comma 2, lettera d) dopo il numero1), aggiungere il seguente:

1-bis) All’articolo 1, comma 2-ter, deldecreto-legge 7 aprile 2014, n. 58, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 5 giu-gno 2014, n. 87, e successive modifica-zioni, le parole: « Entro il 31 marzo 2015 »sono sostituite dalle seguenti: « Entro il 30settembre 2015 ». Conseguentemente, alfine di valorizzare l’esperienza acquisitanello svolgimento della funzione dirigen-ziale e consentire altresì il definitivo su-peramento del precariato della dirigenzascolastica, sono ammessi direttamente alcorso-concorso per dirigenti scolastici dicui all’articolo 29 del decreto legislativo 30marzo 2001, n. 165, come modificato dal-l’articolo 17 del decreto-legge 12 settembre2013, n. 104, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128,senza lo svolgimento del previsto concorsodi ammissione:

a) tutti i soggetti non in quiescenzache, alla data di entrata in vigore dellapresente legge, siano stati in servizio, peralmeno un biennio, con contratto a tempoindeterminato con funzioni di dirigentescolastico, a seguito di procedura concor-suale a posti di dirigente scolastico, di cuial decreto direttoriale del 13 luglio 2011,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4a

serie speciale – n. 56 del 15 luglio 2011,sottoposta ad annullamento giurisdizionalee a conseguente rinnovazione, dalla qualeabbiano avuto esito negativo.

b) tutti i soggetti non in quiescenzache, alla data di entrata in vigore dellapresente legge, abbiano svolto la funzionedi dirigente scolastico per almeno untriennio a seguito di conferma degli inca-richi di cui all’articolo 1-sexies del decre-to-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito,con modificazioni, dalla legge 31 marzo2005, n. 43;

c) tutti quei soggetti, che non abbianosvolto le funzioni di dirigente scolastico,già vincitori ovvero utilmente collocatinelle graduatorie del concorso di cui aldecreto direttoriale del 13 luglio 2011,

Martedì 5 maggio 2015 — 321 — Commissione VII

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pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4a

serie speciale – n. 56 del 15 luglio 2011,successivamente annullate in sede giuri-sdizionale e che non siano risultati più taliin seguito alla conseguente rinnovazioneconcorsuale.

21. 6. Di Lello, Di Gioia, Fava, Locatelli,Pastorelli, Labriola

Al comma 2, lettera d), dopo il numero1) aggiungere il seguente:

1-bis) coloro che, pur avendo superatole prove scritte ed orali del concorso perdirigente scolastico, di cui al decreto di-rettoriale del 13 luglio2011, pubblicatonella Gazzetta ufficiale – 4o serie specialen. 56 del 15 luglio 2011, hanno un con-tenzioso pendente o abbiano avuto unasentenza favorevole almeno nel primogrado del giudizio ovvero non abbianoavuto, alla data di entrata in vigore dellalegge di conversione del presente decreto,alcuna sentenza definitiva, vengono collo-cati, in fascia aggiuntiva, in coda allegraduatorie regionali definitive;

21. 3. Di Lello, Di Gioia, Fava, Locatelli,Pastorelli, Labriola

Al comma 2, lettera d), dopo il numero1) aggiungere il seguente:

1-bis) nelle Regioni in cui le graduato-rie del concorso per dirigenti scolastici,bandito con decreto del direttore generaledel Ministero dell’istruzione, dell’univer-sità e della ricerca 13 luglio 2011, giàpubblicate, risultano esaurite, e nelle moredell’espletamento del nuovo corso-con-corso previsto dall’articolo 17 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 8 no-vembre 2013, n. 128, le vacanze di orga-nico sono colmate mediante ilconferimento di incarico ai vincitori eidonei che a domanda si rendano dispo-nibili ad assumere tale incarico anche inregime di interregionalità. Sono conside-rati idonei anche coloro i quali, pur non

avendo superato la prima prova preselet-tiva, sono stati ammessi con riserva alleprove scritte ed orali con provvedimentisuccessivi e le hanno superate;

21. 4. Di Lello, Di Gioia, Fava, Locatelli,Pastorelli, Labriola

Al comma 2, lettera d), sopprimere ilnumero 2).

21. 48. Vacca.

Al comma 2, lettera d), numero 2),aggiungere, in fine, le seguenti parole: ,limitatamente agli assunti con i nuoviconcorsi.

21. 46. Luigi Gallo.

Al comma 2, lettera d),numero 2), dopole parole: numero 1), inserire le seguenti:nonché con particolare riguardo alla for-mazione finalizzata alla prevenzione e allagestione dello stress professionale e dellogoramento psicofisico del personale do-cente.

21. 1135. Labriola.

Al comma 2, lettera d), sopprimere ilnumero 3).

21. 49. Vacca.

Al comma 2, lettera d), numero 3),sopprimere le parole: e alla valutazionedegli apprendimenti.

21. 51. Luigi Gallo, Vacca.

Al comma 2, sopprimere la lettera e).

*21. 52. Mantero, Baroni, Di Vita, Grillo,Silvia Giordano, Lorefice, Chimienti,Marzana, Vacca, Brescia, Luigi Gallo,Simone Valente, D’Uva, Di Benedetto.

Martedì 5 maggio 2015 — 322 — Commissione VII

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Al comma 2, sopprimere la lettera e).

*21. 221. Centemero, Palmieri.

Al comma 2, sopprimere la lettera e).

21. 1036. Lorefice, Baroni, Di Vita,Grillo, Silvia Giordano, Mantero, Si-mone Valente, Luigi Gallo, Marzana,Vacca, Chimienti, Di Benedetto, Bre-scia, D’Uva.

Al comma 2, lettera e) sostituire l’alineacon la seguente:

e) favorire l’inclusione scolastica deglistudenti con disabilità, anche attraversol’istituzione di appositi percorsi di forma-zione universitaria e attraverso il ricono-scimento della lingua dei segni (LIS) eattraverso:

Conseguentemente, sostituire il punto 5)con il seguente:

5) la revisione delle modalità e deicriteri relativi alla certificazione deve es-sere volta a individuare le abilità residueal fine di poterle sviluppare attraversopercorsi individuati di concerto con tuttigli specialisti di strutture pubbliche, pri-vate o convenzionate che seguono glialunni riconosciuti ai sensi degli articoli 3e 4 della legge quadro 5 febbraio 1992,n. 104, per l’assistenza, integrazione so-ciale e i diritti delle persone handicappatee della legge 8 ottobre 20110, n. 170 chepartecipano al GLH o agli incontri infor-mali.

21. 173. Coccia, Scopelliti.

Al comma 2, lettera e), all’alinea dopo leparole: bisogni educativi speciali inserire leseguenti, nonché potenziamento degli in-segnamenti di sostegno domiciliari con leopportune tecnologie che garantiscanol’inclusione ,inoltre introduzione di unfondo di finanziamento apposito per laformazione dei docenti di sostegno nonchédei dirigenti scolastici e dei docenti cur-

riculari, per garantire, per disabilità gravi,la presenza di un insegnante di sostegnoper l’intero orario curriculare e l’acquisi-zione della documentazione per gli accer-tamenti della disabilità e bisogni educativispeciali senza alcun onere a carico dellefamiglie a basso reddito, infine riconosci-mento di fondi vincolati per gli enti localiche garantiscano risorse per il personalespecializzato nell’assistenza materialenelle istituzioni scolastiche.

21. 1097. Luigi Gallo.

Al comma 2, lettera e), alinea, dopo laparola: speciali aggiungere le seguenti: , apartire dalla scuola dell’infanzia del si-stema nazionale di istruzione,.

21. 273. Gigli, Santerini, Lo Monte.

Al comma 2, lettera e), alinea, dopo laparola: speciali inserire le seguenti: , apartire dalla scuola dell’infanzia, statale oparitaria,.

21. 204. Rubinato, Fioroni.

Al comma 2, lettera e) sopprimere ilnumero 1).

21. 55. Simone Valente, Vacca.

Al comma 2, lettera e), sostituire ilnumero 1) con il seguente:

1) l’istituzione di quattro tipologiedi ruoli per il sostegno didattico, rispetti-vamente per la scuola dell’infanzia, per lascuola primaria, per la scuola secondariadi primo grado e per la scuola secondariadi secondo grado, per i quali si prevedonoappositi percorsi di formazione universi-taria;.

*21. 236. Cristian Iannuzzi.

Martedì 5 maggio 2015 — 323 — Commissione VII

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Al comma 2, lettera e), sostituire ilnumero 1) con il seguente:

1) l’istituzione di quattro tipologiedi ruoli per il sostegno didattico, rispetti-vamente per la scuola dell’infanzia, per lascuola primaria, per la scuola secondariadi primo grado e per la scuola secondariadi secondo grado, per i quali si prevedonoappositi percorsi di formazione universi-taria;.

*21. 1011. Catalano.

Al comma 2, lettera e), al numero 1),dopo le parole: attraverso l’istituzione diaggiungere le seguenti: una classe di con-corso specifica per l’insegnamento sul so-stegno e di.

21. 84. Chimienti.

Al comma 2, lettera e), numero 1), dopole parole: docente di sostegno inserire leseguenti: che entrerà in ruolo a partiredalla data di entrata in vigore dei decretilegislativi di cui al comma.

21. 1143. Giancarlo Giordano, Panna-rale, Costantino.

Al comma 2, lettera e), dopo il numero1), aggiungere il seguente:

1-bis) il raggiungimento per i bambininon udenti e udenti di pari opportunità diapprendimento e di acquisizione di cono-scenze, abilità, competenze, in rapportoall’autonomia, alla socializzazione e al-l’evoluzione cognitiva e psicomotoria; taleobiettivo può essere perseguito offrendo aibambini non udenti un’informazione equi-valente a quella offerta ai bambini udentianche attraverso il metodo di comunica-zione denominato LIS.

21. 207. Simonetti, Borghesi.

Al comma 2, lettera e), sostituire ilpunto 2) con il seguente:

2) la revisione dei criteri di inse-rimento nei ruoli per il sostegno didattico,al fine di garantire la continuità del dirittoallo studio degli alunni con bisogni edu-cativi speciali, in modo da assicurare allostudente lo stesso insegnante di sostegnoper l’intero ordine o grado di istruzione eprevedendo il passaggio di cattedra suposto disciplinare, non prima di aver co-perto il posto organico di sostegno per unperiodo di dieci anni;.

21. 179. Coccia.

Al comma 2, lettera e), sostituire ilpunto 2) con il seguente:

2) la revisione dei criteri di inse-rimento nei ruoli per il sostegno didattico,al fine di garantire la continuità del dirittoallo studio degli alunni con bisogni edu-cativi speciali, in modo da assicurare allostudente lo stesso insegnante di sostegnoper l’intero ordine o grado di istruzione eprevedendo il passaggio di cattedra suposto disciplinare, non prima di aver co-perto il posto organico di sostegno per unperiodo di dieci anni;.

21. 1012. Catalano.

Al comma 1, lettera e), al numero 2)dopo le parole: istituzioni scolastiche ededucative le parole: inclusa la scuola del-l’infanzia statale o paritaria.

21. 1000. Gigli, Santerini, Lo Monte.

Al comma 2, lettera e), numero 2) ag-giungere, in fine, le seguenti parole: nelrispetto del diritto alla mobilità e allafamiglia del lavoratore.

21. 286. Pannarale, Giancarlo Giordano,Duranti.

Martedì 5 maggio 2015 — 324 — Commissione VII

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Al comma 2, lettera e), numero 2) ag-giungere, in fine, le seguenti parole: nelrispetto del diritto alla mobilità e allafamiglia del lavoratore.

21. 87. Chimienti.

Al comma 2, lettera e), numero 2) ag-giungere, in fine, le seguenti parole: garan-tendo annualmente il rapporto uno a duetra docenti di sostegno e alunni con di-sabilità a livello provinciale.

21. 86. Chimienti.

Al comma 2, lettera e), numero 2) ag-giungere, in fine, le seguenti parole: nelpieno rispetto del rapporto uno a due tradocenti di sostegno e alunni con disabilità.

21. 85. Chimienti.

Al comma 2, lettera e), al numero 3),aggiungere, infine, le seguenti parole: in-clusa la scuola dell’infanzia statale o pa-ritaria.

*21. 203. Rubinato, Fioroni, Sanga.

Al comma 2, lettera e), al numero 3),aggiungere, infine, le seguenti parole: in-clusa la scuola dell’infanzia statale o pa-ritaria.

*21. 1001. Gigli, Santerini, Lo Monte.

Al comma 2, lettera e), sostituire ilnumero 4) con il seguente:

4. la previsione di indicatori idonei avalutare e ad autovalutare la qualità del-l’integrazione scolastica nelle singoleclassi, nelle singole scuole e nell’internosistema di istruzione, nell’ambito del re-golamento sul sistema nazionale di certi-ficazione delle competenze di cui al de-creto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.

**21. 245. Cristian Iannuzzi.

Al comma 2, lettera e), sostituire ilnumero 4) con il seguente:

4. la previsione di indicatori idonei avalutare e ad autovalutare la qualità del-l’integrazione scolastica nelle singoleclassi, nelle singole scuole e nell’internosistema di istruzione, nell’ambito del re-golamento sul sistema nazionale di certi-ficazione delle competenze di cui al de-creto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.

**21. 1021. Catalano.

Al comma 1, lettera e), numero 4),aggiungere, in fine, le seguenti parole: gliindicatori per l’auto-valutazione e la va-lutazione dell’inclusione scolastica, inclu-dono anche le iniziative volte a favoredelle famiglie degli studenti interessati.

21. 265. Binetti.

Al comma 2, lettera e), dopo il numero6) aggiungere i seguenti:

6-bis. riconoscimento della lingua ita-liana dei segni (US) come lingua nonterritorialmente propria della comunitàdei sordi, in applicazione degli articoli 3 e6 della Costituzione, ai sensi della Cartaeuropea delle lingue regionali o minorita-rie, adottata dal Consiglio d’Europa aStrasburgo il 5 novembre 1992, e in ot-temperanza alla risoluzione del Parla-mento europeo del 17 giugno 1988, pub-blicata nella Gazzetta Ufficiale delle Co-munità europee n. C 187 del 18 luglio1988, e alla risoluzione del Parlamentoeuropeo 18 novembre 1998, pubblicatanella Gazzetta Ufficiale delle Comunitàeuropee n. C 379 del 7 dicembre 1998;

6-ter. la previsione di tutti i servizi asostegno e a integrazione dell’alunnosordo, tra cui la presenza dell’insegnantedi sostegno, dell’assistente alla comunica-zione, di ausili tecnologici e altre risorse eoperatori che assicurino la piena parteci-pazione alle attività scolastiche ed extra-scolastiche e la facoltà di scelta per

Martedì 5 maggio 2015 — 325 — Commissione VII

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l’alunno e per la sua famiglia tra lemetodologie didattiche e di sostegno allacomunicazione e all’apprendimento;

6-quater. l’apprendimento della LIS edella LIS tattile da parte degli studentisordi, sordo-ciechi e con disabilità uditivain genere, che abbiano optato per questalingua e l’accesso a modelli educativi chepromuovano il bilinguismo (lingua italianaparlata/US) e l’oralismo, che a sono dilibera scelta da parte degli alunni sordi,sordo-ciechi e con disabilità uditiva ingenere e delle loro famiglie;

6-quinquies. la previsione nei corsi dilaurea universitari dell’istituzione della di-sciplina facoltativa attinente l’insegna-mento della LIS;

*21. 256. Cristian Iannuzzi.

Al comma 2, lettera e), dopo il numero6) aggiungere i seguenti:

6-bis. riconoscimento della lingua ita-liana dei segni (US) come lingua nonterritorialmente propria della comunitàdei sordi, in applicazione degli articoli 3 e6 della Costituzione, ai sensi della Cartaeuropea delle lingue regionali o minorita-rie, adottata dal Consiglio d’Europa aStrasburgo il 5 novembre 1992, e in ot-temperanza alla risoluzione del Parla-mento europeo del 17 giugno 1988, pub-blicata nella Gazzetta Ufficiale delle Co-munità europee n. C 187 del 18 luglio1988, e alla risoluzione del Parlamentoeuropeo 18 novembre 1998, pubblicatanella Gazzetta Ufficiale delle Comunitàeuropee n. C 379 del 7 dicembre 1998;

6-ter. la previsione di tutti i servizi asostegno e a integrazione dell’alunnosordo, tra cui la presenza dell’insegnantedi sostegno, dell’assistente alla comunica-zione, di ausili tecnologici e altre risorse eoperatori che assicurino la piena parteci-pazione alle attività scolastiche ed extra-scolastiche e la facoltà di scelta perl’alunno e per la sua famiglia tra lemetodologie didattiche e di sostegno allacomunicazione e all’apprendimento;

6-quater. l’apprendimento della LIS edella LIS tattile da parte degli studentisordi, sordo-ciechi e con disabilità uditivain genere, che abbiano optato per questalingua e l’accesso a modelli educativi chepromuovano il bilinguismo (lingua italianaparlata/US) e l’oralismo, che a sono dilibera scelta da parte degli alunni sordi,sordo-ciechi e con disabilità uditiva ingenere e delle loro famiglie;

6-quinquies. la previsione nei corsi dilaurea universitari dell’istituzione della di-sciplina facoltativa attinente l’insegna-mento della LIS;

*21. 1032. Catalano.

Al comma 2, lettera e), dopo il numero6) aggiungere i seguenti:

6-bis. la revisione dei criteri per l’as-segnazione degli insegnanti di sostegno aglistudenti disabili, stabilendo che, in man-canza di insegnanti di ruolo provvisti deltitolo di specializzazione per il sostegno,agli studenti disabili vengano assegnatieducatori professionali in possesso almenodella laurea triennale in scienze dell’edu-cazione e prevedendo altresì che, nellascuola secondaria di secondo grado, aglialunni con una programmazione finaliz-zata al raggiungimento degli obiettivi mi-nimi, in mancanza di insegnanti di ruoloprovvisti del titolo di specializzazione peril sostegno, siano assegnati docenti diruolo nell’area di sostegno specifica e, inmancanza di questi ultimi, gli educatoriprofessionali che siano in possesso almenodella laurea triennale in scienze dell’edu-cazione;

6-ter. il ripristino della suddivisionedelle aree: scientifica (AD01), umanistica(AD02), tecnica professionale artistica(AD03) e psicomotoria (ADQ4) di cui al-l’articolo 13, comma 5, della legge 5 feb-braio 1992, n. 104, e all’ordinanza delMinistro della pubblica istruzione n. 78del 23 marzo 1997;

**21. 246. Cristian Iannuzzi.

Martedì 5 maggio 2015 — 326 — Commissione VII

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Al comma 2, lettera e), dopo il numero6) aggiungere i seguenti:

6-bis. la revisione dei criteri per l’as-segnazione degli insegnanti di sostegno aglistudenti disabili, stabilendo che, in man-canza di insegnanti di ruolo provvisti deltitolo di specializzazione per il sostegno,agli studenti disabili vengano assegnatieducatori professionali in possesso almenodella laurea triennale in scienze dell’edu-cazione e prevedendo altresì che, nellascuola secondaria di secondo grado, aglialunni con una programmazione finaliz-zata al raggiungimento degli obiettivi mi-nimi, in mancanza di insegnanti di ruoloprovvisti del titolo di specializzazione peril sostegno, siano assegnati docenti diruolo nell’area di sostegno specifica e, inmancanza di questi ultimi, gli educatoriprofessionali che siano in possesso almenodella laurea triennale in scienze dell’edu-cazione;

6-ter. il ripristino della suddivisionedelle aree: scientifica (AD01), umanistica(AD02), tecnica professionale artistica(AD03) e psicomotoria (ADQ4) di cui al-l’articolo 13, comma 5, della legge 5 feb-braio 1992, n. 104, e all’ordinanza delMinistro della pubblica istruzione n. 78del 23 marzo 1997;

**21. 1024. Catalano.

Al comma 2, lettera e), dopo il numero6) aggiungere i seguenti:

6-bis. la revisione del percorso di for-mazione degli insegnati di sostegno e deglieducatori professionali prevedendo per lascuola dell’infanzia e primaria, la laureamagistrale quinquennale a ciclo unico esuccessivo corso di specializzazione per ilsostegno ai sensi del regolamento di cui aldecreto del Ministro dell’istruzione, del-l’università e della ricerca 10 settembre2010, n. 249 e per fa scuola secondaria diprimo e di secondo grado, la laurea trien-nale conseguita in materie che consentanol’abilitazione all’insegnamento e successivalaurea magistrale, nonché un anno di

corso di specializzazione per il sostegno aisensi del regolamento di cui al decreto delMinistro dell’istruzione, dell’università edella ricerca 10 settembre 2010, n. 249;

6-ter. la previsione che il corso dispecializzazione per i docenti di sostegnoe per gli educatori professionali forniscastrumenti utili e specifici in relazione aidiversi deficit degli studenti;

*21. 250. Cristian Iannuzzi.

Al comma 2, lettera e), dopo il numero6) aggiungere i seguenti:

6-bis. la revisione del percorso di for-mazione degli insegnati di sostegno e deglieducatori professionali prevedendo per lascuola dell’infanzia e primaria, la laureamagistrale quinquennale a ciclo unico esuccessivo corso di specializzazione per ilsostegno ai sensi del regolamento di cui aldecreto del Ministro dell’istruzione, del-l’università e della ricerca 10 settembre2010, n. 249 e per fa scuola secondaria diprimo e di secondo grado, la laurea trien-nale conseguita in materie che consentanol’abilitazione all’insegnamento e successivalaurea magistrale, nonché un anno dicorso di specializzazione per il sostegno aisensi del regolamento di cui al decreto delMinistro dell’istruzione, dell’università edella ricerca 10 settembre 2010, n. 249;

6-ter. la previsione che il corso dispecializzazione per i docenti di sostegnoe per gli educatori professionali forniscastrumenti utili e specifici in relazione aidiversi deficit degli studenti;

*21. 1026. Catalano.

Al comma 2, lettera e), dopo il punto 6)aggiungere il seguente:

6-bis. la revisione dei criteri di asse-gnazione del personale docente di sostegnoagli studenti disabili, tenendo conto prio-ritariamente dell’esperienza maturata ne-gli anni sui diversi tipi di disabilità estabilendo che per ogni anno di insegna-mento il docente matura uno specifico

Martedì 5 maggio 2015 — 327 — Commissione VII

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percorso professionale configurato sullabase della tipologia di disabilità del-l’alunno al quale è assegnato. Tale curri-culum individuale, finalizzato alla matu-razione di priorità di assegnazione dell’in-segnante che ha conseguito maggiore espe-rienza in relazione alla specifica categoriadi disabilità, è elaborato sulla base deiseguenti criteri:

a) la classificazione di ciascun tipo didisabilità sulla base di singoli codici iden-tificativi;

b) l’attribuzione ad ognuno dei sum-menzionati codici di uno specifico punteg-gio, con riferimento agli anni di insegna-mento in relazione ad una specifica disa-bilità, così da delineare il percorso pro-fessionale dell’insegnante di sostegno eindividuare le categorie di disabilità doveha conseguito la maggiore esperienza;

*21. 178. Coccia.

Al comma 2, lettera e), dopo il punto 6)aggiungere il seguente:

6-bis. la revisione dei criteri di asse-gnazione del personale docente di sostegnoagli studenti disabili, tenendo conto prio-ritariamente dell’esperienza maturata ne-gli anni sui diversi tipi di disabilità estabilendo che per ogni anno di insegna-mento il docente matura uno specificopercorso professionale configurato sullabase della tipologia di disabilità del-l’alunno al quale è assegnato. Tale curri-culum individuale, finalizzato alla matu-razione di priorità di assegnazione dell’in-segnante che ha conseguito maggiore espe-rienza in relazione alla specifica categoriadi disabilità, è elaborato sulla base deiseguenti criteri:

a) la classificazione di ciascun tipo didisabilità sulla base di singoli codici iden-tificativi;

b) l’attribuzione ad ognuno dei sum-menzionati codici di uno specifico punteg-gio, con riferimento agli anni di insegna-mento in relazione ad una specifica disa-

bilità, così da delineare il percorso pro-fessionale dell’insegnante di sostegno eindividuare le categorie di disabilità doveha conseguito la maggiore esperienza;

*21. 1025. Catalano.

Al comma 2, lettera e), dopo il numero6) aggiungere il seguente:

6-bis. la disciplina del profilo profes-sionale e dello stato giuridico degli assi-stenti per l’autonomia per gli alunni nonautosufficienti o parzialmente non auto-sufficienti e degli assistenti per la comu-nicazione per gli alunni con grave diffi-coltà di comunicazione dovuta a qualsiasicausa, prevedendo un percorso di forma-zione iniziale e obbligatorio in servizio pertali figure e la continuità educativa per ilgrado di istruzione frequentato dall’alunnocon disabilità;

21. 177. Coccia.

Al comma 2, lettera e), dopo il numero6) aggiungere il seguente:

6-bis. la previsione dell’obbligo di for-mazione in servizio per il personale am-ministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA),rispetto alle specifiche competenze, sul-l’assistenza di base e su aspetti organiz-zativi ed educativo-relazionali con riferi-mento al processo di integrazione scola-stica;

*21. 180. Coccia.

Al comma 2, lettera e), dopo il numero6) aggiungere il seguente:

6-bis. la previsione dell’obbligo di for-mazione in servizio per il personale am-ministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA),rispetto alle specifiche competenze, sul-l’assistenza di base e su aspetti organiz-zativi ed educativo-relazionali con riferi-mento al processo di integrazione scola-stica;

*21. 242. Cristian Iannuzzi.

Martedì 5 maggio 2015 — 328 — Commissione VII

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Al comma 2, lettera e), dopo il numero6) aggiungere il seguente:

6-bis. la previsione dell’obbligo di for-mazione in servizio per il personale am-ministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA),rispetto alle specifiche competenze, sul-l’assistenza di base e su aspetti organiz-zativi ed educativo-relazionali con riferi-mento al processo di integrazione scola-stica;

*21. 1018. Catalano.

Al comma 2, lettera e), dopo il numero6) aggiungere il seguente:

6-bis. la previsione dell’obbligo di for-mazione iniziale e in servizio per i diri-genti e per i docenti sugli aspetti pedago-gico-didattici e organizzativi dell’integra-zione scolastica;

**21. 172. Coccia.

Al comma 2, lettera e), dopo il numero6) aggiungere il seguente:

6-bis. la previsione dell’obbligo di for-mazione iniziale e in servizio per i diri-genti e per i docenti sugli aspetti pedago-gico-didattici e organizzativi dell’integra-zione scolastica;

**21.1017. Catalano.

Al comma 2, lettera e), dopo il numero6) aggiungere il seguente:

6-bis. la valorizzazione e il potenzia-mento dei progetti di inclusione delladisabilità la cui metodologia e i cui positivirisultati sono stati e sono oggetto di studioe di pubblicazioni, da parte di università ecentri di ricerca nazionali e stranieri, chehanno permesso negli anni l’inclusione e ilraggiungimento delle pari opportunità diapprendimento e di sviluppo personale esociale nei bambini sordi e udenti;

21. 208. Simonetti, Borghesi.

Al comma 2, lettera e), dopo il numero6) aggiungere il seguente:

6-bis. il raggiungimento delle pari op-portunità, per i bambini sordi e udenti, diapprendimento e di acquisizione di cono-scenze, abilità, competenze in rapportoall’autonomia, alla socializzazione e al-l’evoluzione cognitiva e psicomotoria; taleobiettivo può essere perseguito offrendo aibambini sordi un’informazione equiva-lente a quella offerta ai bambini udentianche attraverso il metodo di comunica-zione denominato LIS;

21. 209. Simonetti, Borghesi.

Al comma 2, lettera e), dopo il numero6) aggiungere il seguente:

« 6-bis istituzione di albi territoriali,gestiti dagli ATP, di docenti appartenentialla II Fascia d’istituto ed in possesso deltitolo di specializzazione nelle attività disostegno didattico, non presenti negli elen-chi sostegno delle GAE. Tali albi di neoformazione verranno utilizzati in subor-dine agli elenchi sostegno delle GAE per ilconferimento di incarichi a tempo deter-minato, al fine di garantire la reale attua-zione del diritto a docenti specializzati pergli studenti con disabilità (Legge 104/92articolo 13 comma 3 e articolo 14 comma6) ».

21. 1114. Rocchi, Coccia, Mazzoli, Fab-bri.

Al comma 2, lettera e), dopo il numero6) aggiungere il seguente:

6-bis. la disciplina dei profilo profes-sionale e dello stato giuridico degli assi-stenti per l’autonomia per gli alunni nonautosufficienti o parzialmente non auto-sufficienti e degli assistenti per la comu-nicazione per gli alunni con grave diffi-coltà di comunicazione dovuta a qualsiasicausa, prevedendo un percorso di forma-zione iniziale e obbligatorio in servizio per

Martedì 5 maggio 2015 — 329 — Commissione VII

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tali figure e la continuità educativa per ilgrado di istruzione frequentato dall’alunnocon disabilità;

*21. 255. Cristian Iannuzzi.

Al comma 2, lettera e), dopo il numero6) aggiungere il seguente:

6-bis. la disciplina dei profilo profes-sionale e dello stato giuridico degli assi-stenti per l’autonomia per gli alunni nonautosufficienti o parzialmente non auto-sufficienti e degli assistenti per la comu-nicazione per gli alunni con grave diffi-coltà di comunicazione dovuta a qualsiasicausa, prevedendo un percorso di forma-zione iniziale e obbligatorio in servizio pertali figure e la continuità educativa per ilgrado di istruzione frequentato dall’alunnocon disabilità;

*21. 1031. Catalano.

Al comma 2, lettera e), dopo il numero6) aggiungere il seguente:

6-bis. la previsione della facoltà per ilgenitore dell’alunno disabile di presentareuna richiesta motivata per la sostituzionedell’insegnante di sostegno, previo avallodel neuropsichiatra ovvero da chi ha incarica l’alunno;

**21. 253. Cristian Iannuzzi.

Al comma 2, lettera e), dopo il numero6) aggiungere il seguente:

6-bis. la previsione della facoltà per ilgenitore dell’alunno disabile di presentareuna richiesta motivata per la sostituzionedell’insegnante di sostegno, previo avallodel neuropsichiatra ovvero da chi ha incarica l’alunno;

**21. 1029. Catalano.

Al comma 2, lettera e), dopo il numero6) aggiungere il seguente:

6-bis. la previsione dell’organico fun-zionale di rete, in attuazione dell’articolo50 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5,convertito, con modificazioni, dalla legge 4aprile 2012, n. 35;

*21. 254. Cristian Iannuzzi.

Al comma 2, lettera e), dopo il numero6) aggiungere il seguente:

6-bis. la previsione dell’organico fun-zionale di rete, in attuazione dell’articolo50 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5,convertito, con modificazioni, dalla legge 4aprile 2012, n. 35;

*21. 1030. Catalano.

Al comma 2, lettera e), dopo il numero6) aggiungere il seguente:

6-bis. la previsione di un rimborso daparte delle regioni delle spese sostenutedagli studenti disabili per gli spostamentida casa a scuola e viceversa, con l’ulterioreprevisione di escludere tali spese dal pattodi stabilità delle regioni;

**21. 237. Cristian Iannuzzi.

Al comma 2, lettera e), dopo il numero6) aggiungere il seguente:

6-bis. la previsione di un rimborso daparte delle regioni delle spese sostenutedagli studenti disabili per gli spostamentida casa a scuola e viceversa, con l’ulterioreprevisione di escludere tali spese dal pattodi stabilità delle regioni;

**21. 1013. Catalano.

Al comma 2, lettera e), dopo il numero6) aggiungere il seguente:

6-bis. la previsione di una adeguata etempestiva predisposizione delle certifica-

Martedì 5 maggio 2015 — 330 — Commissione VII

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zioni di disabilità e della documentazionerelativa da parte delle aziende sanitarielocali e degli enti con essi convenzionati oaccreditati, degli enti locali e delle istitu-zioni scolastiche;

*21. 238. Cristian Iannuzzi.

Al comma 2, lettera e), dopo il numero6) aggiungere il seguente:

6-bis. la previsione di una adeguata etempestiva predisposizione delle certifica-zioni di disabilità e della documentazionerelativa da parte delle aziende sanitarielocali e degli enti con essi convenzionati oaccreditati, degli enti locali e delle istitu-zioni scolastiche;

*21. 1014. Catalano.

Al comma 2, lettera e), dopo il numero6) aggiungere il seguente:

6-bis. la previsione dell’obbligo, per leazienda sanitarie locali e per gli enti conesse convenzionati o accreditati che pos-seggono il servizio di neuropsichiatria, dipubblicare sul proprio sito internet i tempidi attesa previsti per la prima visita, perl’inizio del trattamento terapeutico e icurricula vitae di tutti gli operatori chepredispongono la summenzionate certifi-cazioni ovvero degli operatori che effet-tuano il trattamento terapeutico;

**21. 239. Cristian Iannuzzi.

Al comma 2, lettera e), dopo il numero6) aggiungere il seguente:

6-bis. la previsione dell’obbligo, per leazienda sanitarie locali e per gli enti conesse convenzionati o accreditati che pos-seggono il servizio di neuropsichiatria, dipubblicare sul proprio sito internet i tempidi attesa previsti per la prima visita, perl’inizio del trattamento terapeutico e icurricula vitae di tutti gli operatori che

predispongono la summenzionate certifi-cazioni ovvero degli operatori che effet-tuano il trattamento terapeutico;

**21. 1015. Catalano.

Al comma 2, lettera e), dopo il numero6) aggiungere il seguente:

6-bis. La previsione della effettiva presain carico da parte degli insegnanti curri-colari degli alunni con disabilità frequen-tanti le classi loro assegnate, attraversouna partecipazione corresponsabile allapredisposizione, all’attuazione e alla veri-fica del piano educativo individualizzato edel piano degli studi personalizzato, incorrelazione con il progetto individuale dicui all’articolo 14 della legge 8 novembre2000, n. 328, limitatamente al periodo discolarizzazione, secondo i criteri dell’ln-ternational classification of functioning, di-sability and Health (ICF) dell’Organizza-zione mondiale della sanità (OMS);

*21. 240. Cristian Iannuzzi.

Al comma 2, lettera e), dopo il numero6) aggiungere il seguente:

6-bis. La previsione della effettiva presain carico da parte degli insegnanti curri-colari degli alunni con disabilità frequen-tanti le classi loro assegnate, attraversouna partecipazione corresponsabile allapredisposizione, all’attuazione e alla veri-fica del piano educativo individualizzato edel piano degli studi personalizzato, incorrelazione con il progetto individuale dicui all’articolo 14 della legge 8 novembre2000, n. 328, limitatamente al periodo discolarizzazione, secondo i criteri dell’ln-ternational classification of functioning, di-sability and Health (ICF) dell’Organizza-zione mondiale della sanità (OMS);

*21. 1016. Catalano.

Martedì 5 maggio 2015 — 331 — Commissione VII

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Al comma 2, lettera e), dopo il punto 6)aggiungere il seguente:

6-bis) la previsione del ricorso allostrumento della conciliazione pregiudizialeobbligatoria prima di avviare un’azionegiurisdizionale, in caso di contestazioni daparte delle famiglie di alunni con disabilitàrelative alla composizione numerica dellaclasse, al numero massimo di alunni condisabilità nella stessa classe, all’assegna-zione del numero di ore di sostegno di-dattico, all’assegnazione di assistenti perl’autonomia e di assistenti per la comuni-cazione, al trasporto gratuito e, comunque,concernenti il diritto allo studio;.

21. 1033. Catalano.

Al comma 2, lettera e), dopo il numero6) aggiungere il seguente:

6-bis. La previsione dell’obbligo di for-mazione iniziale e in servizio per i diri-genti e per i docenti sugli aspetti pedago-gico-didattici e organizzativi dell’integra-zione scolastica;

21. 241. Cristian Iannuzzi.

Al comma 2, lettera e), dopo il numero6) aggiungere il seguente:

6-bis. La previsione dell’obbligo di in-dicare nel piano dell’offerta formativa icriteri e le strategie di accoglienza e direalizzazione del diritto allo studio deglialunni con disabilità;

*21. 243. Cristian Iannuzzi.

Al comma 2, lettera e), dopo il numero6) aggiungere il seguente:

6-bis. La previsione dell’obbligo di in-dicare nel piano dell’offerta formativa icriteri e le strategie di accoglienza e direalizzazione del diritto allo studio deglialunni con disabilità;

*21. 1019. Catalano.

Al comma 2, lettera e), dopo il numero6) aggiungere il seguente:

6-bis. La previsione della garanzia del-l’istruzione domiciliare per gli alunni chesi trovano nelle condizioni di cui all’arti-colo 12, comma 9, della legge 5 febbraio1992, n. 104;

**21. 244. Cristian Iannuzzi.

Al comma 2, lettera e), dopo il numero6) aggiungere il seguente:

6-bis. La previsione della garanzia del-l’istruzione domiciliare per gli alunni chesi trovano nelle condizioni di cui all’arti-colo 12, comma 9, della legge 5 febbraio1992, n. 104;

**21. 1020. Catalano.

Al comma 2, lettera e), dopo il numero6) aggiungere il seguente:

6-bis. La previsione dell’obbligo di pub-blicazione sul sito internet della scuola delcurriculum vitae di tutto il personale sco-lastico che ha in carico lo studente disa-bile;

*21. 2460. Cristian Iannuzzi.

Al comma 2, lettera e), dopo il numero6) aggiungere il seguente:

6-bis. La previsione dell’obbligo di pub-blicazione sul sito internet della scuola delcurriculum vitae di tutto il personale sco-lastico che ha in carico lo studente disa-bile;

*21. 1022. Catalano.

Al comma 2, lettera e), dopo il numero6) aggiungere il seguente:

6-bis. La previsione, fermo restandoquanto disposto dagli articoli 4 e 5 deldecreto del Presidente della Repubblica 20marzo 2009, n. 81, di misure tese a ga-

Martedì 5 maggio 2015 — 332 — Commissione VII

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rantire che nelle classi frequentate daalunni con disabilità non possano esserepresenti più di un alunno certificato condisabilità grave ovvero due alunni certifi-cati con disabilità non grave;

**21. 247. Cristian Iannuzzi.

Al comma 2, lettera e), dopo il numero6) aggiungere il seguente:

6-bis. La previsione, fermo restandoquanto disposto dagli articoli 4 e 5 deldecreto del Presidente della Repubblica 20marzo 2009, n. 81, di misure tese a ga-rantire che nelle classi frequentate daalunni con disabilità non possano esserepresenti più di un alunno certificato condisabilità grave ovvero due alunni certifi-cati con disabilità non grave;

**21. 1023. Catalano.

Al comma 2, lettera e), dopo il numero6) aggiungere il seguente:

6-bis. Previsione dell’obbligo per l’inse-gnante di sostegno di comunicare, alla finedi ogni anno scolastico, alla scuola e aigenitori gli obiettivi raggiunti in relazioneal piano educativo individuale dell’alunnoe a giustificare eventuali insuccessi.

*21. 251. Cristian Iannuzzi.

Al comma 2, lettera e), dopo il numero6) aggiungere il seguente:

6-bis. Previsione dell’obbligo per l’inse-gnante di sostegno di comunicare, alla finedi ogni anno scolastico, alla scuola e aigenitori gli obiettivi raggiunti in relazioneal piano educativo individuale dell’alunnoe a giustificare eventuali insuccessi.

*21. 1027. Catalano.

Al comma 2, lettera e), dopo il numero6) aggiungere il seguente:

6-bis l’adozione, al fine di assicurare lariduzione delle certificazioni di falsi posi-

tivi alla valutazione dei DSA, (disturbispecifici dell’apprendimento), fatte salvel’autonomia didattica e la libertà di sceltadei docenti, di specifiche linee guida perfavorire l’inserimento di esercizi finalizzatiall’utilizzo ottimale delle capacità di at-tenzione, ascolto, memoria, visuspazialitàe pregrafismo nel programma di tutti glialunni dell’ultimo anno della scuola del-l’infanzia e dei primi due anni della scuolaprimaria, di tutti gli istituti scolastici,nell’ambito della rispettiva autonomia am-ministrativa ed organizzativa.

**21. 252. Cristian Iannuzzi.

Al comma 2, lettera e), dopo il numero6) aggiungere il seguente:

6-bis l’adozione, al fine di assicurare lariduzione delle certificazioni di falsi posi-tivi alla valutazione dei DSA, (disturbispecifici dell’apprendimento), fatte salvel’autonomia didattica e la libertà di sceltadei docenti, di specifiche linee guida perfavorire l’inserimento di esercizi finalizzatiall’utilizzo ottimale delle capacità di at-tenzione, ascolto, memoria, visuspazialitàe pregrafismo nel programma di tutti glialunni dell’ultimo anno della scuola del-l’infanzia e dei primi due anni della scuolaprimaria, di tutti gli istituti scolastici,nell’ambito della rispettiva autonomia am-ministrativa ed organizzativa.

**21. 1028. Catalano.

Al comma 2, lettera e), dopo il numero6) aggiungere il seguente:

6-bis l’adeguamento dell’organico di so-stegno, garantendo annualmente il rap-porto uno a due tra alunni e docenti alivello provinciale.

*21. 88. Chimienti.

Martedì 5 maggio 2015 — 333 — Commissione VII

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Al comma 2, lettera e), dopo il numero6) aggiungere il seguente:

6-bis l’adeguamento dell’organico di so-stegno, garantendo annualmente il rap-porto uno a due tra alunni e docenti alivello provinciale.

*21. 287. Pannarale, Giancarlo Giordano.

Al comma 2, lettera e), dopo il numero6) aggiungere il seguente:

6-bis). si provvede all’istituzione di albiterritoriali, gestiti dagli ATP, di docentiappartenenti alla II Fascia d’Istituto ed inpossesso del titoli di specializzazione nelleattività di sostegno didattico, non presentinegli elenchi sostegno delle GAE. Tali albidi neo formazione verranno utilizzati insubordine agli elenchi sostegno delle GAEper il conferimento di incarichi a tempodeterminato, al fine di garantire la realeattuazione del diritto a docenti specializ-zati per gli studenti con disabilità (Leggen. 104 del 1992, articolo 13, comma 3 earticolo 14, comma 6).

21. 147. Ciprini.

Al comma 2, sopprimere la lettera f).

**21. 89. Vacca.

Al comma 2, sopprimere la lettera f).

**21. 190. Fassina, Malpezzi, Carocci,Rocchi, Ascani, Blažina, Ghizzoni,Manzi, Narduolo, Malisani, D’Ottavio,Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi,Sgambato, Ventricelli.

Al comma 2, sopprimere la lettera f).

**21. 218. Centemero, Palmieri.

Al comma 2, lettera f), alinea sopprimerela parola: adeguamento.

21. 90. Vacca.

Al comma 2, lettera f), sopprimere ilnumero 1).

*21. 91. Vacca.

Al comma 2, lettera f), sopprimere ilnumero 1).

*21. 260. Causin.

Al comma 2, lettera f), numero 1), dopola parola: autogoverno inserire le seguentianche al fine di aumentare gli spazi e glistrumenti democratici.

21. 93. Luigi Gallo.

Al comma 2, lettera f) numero 1) dopole parole: della Costituzione aggiungere leseguenti: nonché degli atti internazionalisul diritto all’istruzione;

Conseguentemente:

al numero 2) dopo le parole: tutte lecomponenti della comunità scolastica ag-giungere le seguenti: secondo criteri ditrasparenza e tempestività nelle comuni-cazioni;

al numero 4 ) sostituire le parole: lapartecipazione con le seguenti: l’informa-zione, la partecipazione e i poteri decisio-nali.

21. 1005. Pagano.

Al comma 2, lettera f), al numero 1)aggiungere infine le seguenti parole: cherechi altresì la previsione dell’istituzione diun organo di gestione che affianchi ildirigente scolastico nell’espletamento deisuoi compiti, con particolare riferimento aquelli di gestione direzionale, organizza-tiva e di coordinamento nonché a quelli digestione delle risorse finanziarie e stru-mentali.

21. 1136. Labriola.

Martedì 5 maggio 2015 — 334 — Commissione VII

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Al comma 2, lettera f), sopprimere ilnumero 2).

21. 92. Vacca.

Al comma 2, lettera f), numero 2), dopole parole da riservare al consiglio dell’isti-tuzione scolastica autonoma aggiungere leseguenti fatta esclusione per le funzioni ele prerogative esclusive del dirigente sco-lastico di cui all’articolo 5, comma 2, deldecreto legislativo 30 marzo 2001, n.16come sostituito dall’articolo 34, comma 1,lett. a), del decreto legislativo 27 ottobre2009, n. 150 e, successivamente, modifi-cato dall’articolo 2, comma 17, decreto-legge, 6 luglio 2012, n. 95, convertito, conmodificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,n. 135.

21. 261. Causin.

Al comma 2, lettera f), numero 2) dopole parole: collegio dei studenti aggiungerela parola: deliberante.

21. 210. Simonetti, Borghesi.

Al comma 2, lettera f), numero 6) so-stituire le parole autonomia scolastica conle seguenti autoritarismo scolastico.

21. 94. Luigi Gallo.

Al comma 2, lettera f), numero 6) so-stituire le parole da anche attraverso ladefinizione fino alla fine del numero con leseguenti attraverso l’istituzione della ReteEducativa Nazionale presso il Ministerodell’istruzione, dell’università e della ri-cerca, con articolazioni, presso ogni Re-gione, denominate Nuclei per la didatticaavanzata (NDA); l’assegnazione delle sediper gli NDA, con le relative infrastrutture,sono da individuarsi d’intesa con le am-ministrazioni e gli enti locali interessati,senza nuovi o maggiori oneri per la fi-

nanza pubblica. I Nuclei avranno lo scopodi esercitare autonomia di ricerca didat-tica-pedagogica, promuovere sperimenta-zione e sviluppo in funzione delle ultimericerche pedagogiche in campo scientifico,tenendo conto delle esigenze del contestoculturale, sociale ed economico delle realtàlocali, promuovendo le esperienze miglioridel tessuto scolastico nazionale e affian-cando il personale docente per la forma-zione.

21. 95. Luigi Gallo.

Al comma 2, lettera f), numero 7) sop-primere le parole da , anche in relazionefino alla fine del numero.

21. 96. Vacca.

Al comma 2, lettera f) numero 8) sosti-tuire le parole da: di supporto alle fino allafine del numero con le seguenti: di espres-sione di pareri su tutti i provvedimentilegislativi e regolamentari in materia diistruzione e di indirizzo e coordinamentodell’offerta scolastica ai vari livelli.

21. 297. Pannarale, Giancarlo Giordano.

Al comma 2, lettera f), dopo il numero8) aggiungere il seguente:

8-bis In materia di riordino degli or-gani di rappresentanza dell’istruzione dilivello territoriale, il ripristino del Consi-glio superiore della pubblica istruzionecon competenze e composizione di cui agliarticolo 2 e 3 del decreto legislativo 30giugno 1999, n. 233.

21. 98. Marzana.

Al comma 2, sopprimere la lettera g).

*21. 191. Fassina.

Al comma 2, sopprimere la lettera g).

*21. 219. Centemero, Palmieri.

Martedì 5 maggio 2015 — 335 — Commissione VII

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Al comma 2, sostituire la lettera g) conla seguente:

g) ulteriore semplificazione e innova-zione dell’istruzione e formazione tecnicoprofessionale nel suo complesso, con:

1) il superamento della distinzionetra istituti tecnici e istituti professionali ela ridefinizione dei loro ordinamenti inmodo unitario con riferimento agli ambiticaratterizzanti i sistemi produttivi del XXIsecolo, quali la tecnologia, l’economia e lafinanza, i servizi alla persona e al terri-torio, rafforzandone la flessibilità e l’au-tonomia nell’organizzazione degli indirizzidi studio e nell’interconnessione con ilmondo del lavoro;

2) l’eliminazione delle sovrapposi-zioni esistenti tra indirizzi di studio del-l’istruzione tecnico-professionale e quali-fiche e diplomi professionali di compe-tenza del sistema di IeFP;

3) completa articolazione degli or-dinamenti dei percorsi di IeFP anche perl’accesso all’università, all’AFAM e agliistituti tecnici superiori, con la previsionedi modalità di raccordo strutturale con iservizi per l’impiego e le politiche attivedel lavoro, anche ai fini del rientro neisistemi formativi di coloro che non sono inpossesso di almeno una qualifica profes-sionale, disoccupati o inoccupati.

**21. 194. Fioroni, Miotto

Al comma 2, sostituire la lettera g) conla seguente:

g) ulteriore semplificazione e innova-zione dell’istruzione e formazione tecnicoprofessionale nel suo complesso, con:

1) il superamento della distinzionetra istituti tecnici e istituti professionali ela ridefinizione dei loro ordinamenti inmodo unitario con riferimento agli ambiticaratterizzanti i sistemi produttivi del XXIsecolo, quali la tecnologia, l’economia e lafinanza, i servizi alla persona e al terri-torio, rafforzandone la flessibilità e l’au-

tonomia nell’organizzazione degli indirizzidi studio e nell’interconnessione con ilmondo del lavoro;

2) l’eliminazione delle sovrapposi-zioni esistenti tra indirizzi di studio del-l’istruzione tecnico-professionale e quali-fiche e diplomi professionali di compe-tenza del sistema di IeFP;

3) completa articolazione degli or-dinamenti dei percorsi di IeFP anche perl’accesso all’università, all’AFAM e agliistituti tecnici superiori, con la previsionedi modalità di raccordo strutturale con iservizi per l’impiego e le politiche attivedel lavoro, anche ai fini del rientro neisistemi formativi di coloro che non sono inpossesso di almeno una qualifica profes-sionale, disoccupati o inoccupati.

**21. 227. Centemero, Palmieri, Russo.

Al comma 2, sostituire la lettera g) conla seguente:

g) ulteriore semplificazione e innova-zione dell’istruzione e formazione tecnicoprofessionale nel suo complesso, con:

1) il superamento della distinzionetra istituti tecnici e istituti professionali ela ridefinizione dei loro ordinamenti inmodo unitario con riferimento agli ambiticaratterizzanti i sistemi produttivi del XXIsecolo, quali la tecnologia, l’economia e lafinanza, i servizi alla persona e al terri-torio, rafforzandone la flessibilità e l’au-tonomia nell’organizzazione degli indirizzidi studio e nell’interconnessione con ilmondo del lavoro;

2) l’eliminazione delle sovrapposi-zioni esistenti tra indirizzi di studio del-l’istruzione tecnico-professionale e quali-fiche e diplomi professionali di compe-tenza del sistema di IeFP;

3) completa articolazione degli or-dinamenti dei percorsi di IeFP anche perl’accesso all’università, all’AFAM e agliistituti tecnici superiori, con la previsionedi modalità di raccordo strutturale con iservizi per l’impiego e le politiche attive

Martedì 5 maggio 2015 — 336 — Commissione VII

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del lavoro, anche ai fini del rientro neisistemi formativi di coloro che non sono inpossesso di almeno una qualifica profes-sionale, disoccupati o inoccupati.

**21. 233. Pisicchio, Marguerettaz.

Al comma 2, sostituire la lettera g) conla seguente:

g) ulteriore semplificazione e innova-zione dell’istruzione e formazione tecnicoprofessionale nel suo complesso, con:

1) il superamento della distinzionetra istituti tecnici e istituti professionali ela ridefinizione dei loro ordinamenti inmodo unitario con riferimento agli ambiticaratterizzanti i sistemi produttivi del XXIsecolo, quali la tecnologia, l’economia e lafinanza, i servizi alla persona e al terri-torio, rafforzandone la flessibilità e l’au-tonomia nell’organizzazione degli indirizzidi studio e nell’interconnessione con ilmondo del lavoro;

2) l’eliminazione delle sovrapposi-zioni esistenti tra indirizzi di studio del-l’istruzione tecnico-professionale e quali-fiche e diplomi professionali di compe-tenza del sistema di IeFP;

3) completa articolazione degli or-dinamenti dei percorsi di IeFP anche perl’accesso all’università, all’AFAM e agliistituti tecnici superiori, con la previsionedi modalità di raccordo strutturale con iservizi per l’impiego e le politiche attivedel lavoro, anche ai fini del rientro neisistemi formativi di coloro che non sono inpossesso di almeno una qualifica profes-sionale, disoccupati o inoccupati.

**21. 270. Vignali, Scopelliti, Binetti.

Al comma 2, sostituire la lettera g) conla seguente:

g) ulteriore semplificazione e innova-zione dell’istruzione e formazione tecnicoprofessionale nel suo complesso, con:

1) il superamento della distinzionetra istituti tecnici e istituti professionali e

la ridefinizione dei loro ordinamenti inmodo unitario con riferimento agli ambiticaratterizzanti i sistemi produttivi del XXIsecolo, quali la tecnologia, l’economia e lafinanza, i servizi alla persona e al terri-torio, rafforzandone la flessibilità e l’au-tonomia nell’organizzazione degli indirizzidi studio e nell’interconnessione con ilmondo del lavoro;

2) l’eliminazione delle sovrapposi-zioni esistenti tra indirizzi di studio del-l’istruzione tecnico-professionale e quali-fiche e diplomi professionali di compe-tenza del sistema di IeFP;

3) completa articolazione degli or-dinamenti dei percorsi di IeFP anche perl’accesso all’università, all’AFAM e agliistituti tecnici superiori, con la previsionedi modalità di raccordo strutturale con iservizi per l’impiego e le politiche attivedel lavoro, anche ai fini del rientro neisistemi formativi di coloro che non sono inpossesso di almeno una qualifica profes-sionale, disoccupati o inoccupati.

**21. 275. Gigli, Caruso, Lo Monte, San-terini.

Al comma 2, lettera g), sopprimere ilnumero 1).

21. 99. Vacca.

Al comma 2, la lettera g) sostituire inumeri 1) e 2) con i seguenti:

1) ra ridefinizione degli indirizzi,delle articolazioni e delle opzioni del-l’istruzione tecnica e professionale e degliordinamenti in modo unitario con riferi-mento agli ambiti caratterizzanti i sistemiproduttivi del XXI secolo, quali la tecno-logia, l’economia e la finanza, i servizi allapersona e al territorio, rafforzandone laflessibilità e l’autonomia nell’organizza-zione degli indirizzi di studio e nell’inter-

Martedì 5 maggio 2015 — 337 — Commissione VII

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connessione con il mondo del lavoro e conil potenziamento delle discipline tecnico-pratiche-laboratoriali;

2) razionalizzazione degli indirizzidi studio dell’istruzione tecnico-professio-nale e qualifiche e diplomi professionali dicompetenza del sistema di IeFP;

3) completa articolazione degli or-dinamenti dei percorsi di IeFP anche perl’accesso all’università, all’AFAM e agliistituti tecnici superiori, con la previsionedi criteri generali per il raccordo struttu-rale con i servizi per l’impiego e le poli-tiche attive del lavoro, anche ai fini delrientro del rientro nei sistemi formativi dicoloro che non sono in possesso di almenouna qualifica professionale, disoccupati oinoccupati;

4) anche attraverso l’avvio di untavolo interistituzionale con la Conferenzadelle Regioni e delle province

21. 1118.Malpezzi, Giuliani.

Al comma 2, lettera g), sopprimere ilnumero 2)

21. 101. Vacca.

Al comma 2, lettera g) sostituire ilnumero 2) con il seguente: il potenzia-mento delle attività didattiche laboratorialidei percorsi realizzati presso le istituzioniformative, anche attraverso il finanzia-mento pubblico di interventi di edilizia,messa in sicurezza e manutenzione e unarimodulazione, a parità di tempo scuola,dei quadri orari degli indirizzi, con par-ticolare riferimento al primo biennio.

Conseguentemente, dopo il numero 2),aggiungere i seguenti:

2-bis. il potenziamento dei sistemi divalutazione degli apprendimenti degli stu-denti inseriti nei percorsi di Istruzione eFormazione Professionale;

2-ter. la realizzazione di misure volte aconsentire a tutti gli studenti il consegui-

mento del diploma professionale, anchegarantendo l’attivazione del IV di Istru-zione e Formazione Professionale su tuttoil territorio nazionale.

21. 15. Gelmini.

Al comma 2, lettera g), numero 2), dopole parole: attività didattico-laboratorialiaggiungere le seguenti: mediante il ripri-stino dei quadri orari in vigore preceden-temente all’approvazione dei decreti delPresidente della Repubblica 15 marzo2010, n. 87 e 88.

21. 100. Chimienti.

Al comma 2, lettera g), dopo il numero2), aggiungere i seguenti:

2-bis. il potenziamento dei sistemi divalutazione degli apprendimenti degli stu-denti inseriti nei percorsi di Istruzione eFormazione Professionale;

2-ter. la realizzazione di misure volte aconsentire a tutti gli studenti il consegui-mento del diploma professionale, anchegarantendo l’attivazione del IV di Istru-zione e Formazione Professionale su tuttoil territorio nazionale.

21. 13. Centemero.

Al comma 2, lettera g), dopo il numero2) aggiungere il seguente:

« 2.bis. il ripristino dei Titoli Professio-nali e le relative equipollenze nonché ilprogetto Orione negli istituti Nautici, an-che attraverso l’aggiornamento dei pro-grammi scolastici per ciò che concerne icorrettivi riguardanti gli standard interna-zionali e l’implementazione dei programmidi insegnamento della lingua inglese ».

21. 1098. Luigi Gallo.

Al comma 2, lettera g), dopo il numero2), aggiungere il seguente:

2-bis). il ripristino dei Titoli Professio-nali e le relative equipollenze nonché il

Martedì 5 maggio 2015 — 338 — Commissione VII

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progetto Orione negli Istituti Nautici, an-che attraverso l’aggiornamento dei pro-grammi scolastici per ciò che concerne icorrettivi riguardanti gli standard interna-zionali e l’implementazione dei programmidi insegnamento della lingua inglese;

21. 151. Luigi Gallo.

Al comma 2, sopprimere la lettera h).

Conseguentemente dopo l’articolo 4 ag-giungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Istituti Tecnici Superiori).

1. Le risorse messe a disposizione dalMinistero dell’istruzione, dell’università edella ricerca, a valere sul fondo previstodall’articolo 1, comma 875, della legge 27dicembre 2006, n. 296, così come modifi-cato dall’articolo 7, comma 37-ter, dellalegge 7 agosto 2012, n. 135, destinate aipercorsi degli Istituti Tecnici Superiori, daripartire secondo l’accordo in Conferenzaunificata ai sensi dell’articolo 9 del decretolegislativo 28 agosto 1997, n. 281, dal-l’anno 2016 sono assegnate, in misura noninferiore al trenta per cento del loroammontare, alle singole Fondazioni, te-nendo conto del numero dei diplomati edel tasso di occupabilità a 12 mesi rag-giunti in relazione ai percorsi da ciascunadi esse attivati, con riferimento al terminedell’anno precedente a quello del finan-ziamento. Tale quota costituisce elementodi premialità, da destinare all’attivazionedi nuovi percorsi degli Istituti TecniciSuperiori da parte delle Fondazioni esi-stenti.

2. I giovani e gli adulti accedono aipercorsi realizzati dagli Istituti TecniciSuperiori con il possesso dei seguenti titolidi studio:

diploma di istruzione secondaria su-periore;

diploma professionale conseguito altermine dei percorsi quadriennali di istru-zione e formazione professionale di cui aldecreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226,compresi nel Repertorio nazionale di cuiagli Accordi in Conferenza Stato Regionidel 27 luglio 2011 e del 19 gennaio 2012,integrato da un percorso di Istruzione eformazione Tecnica Superiore di cui al-l’articolo 9 del decreto del Presidente delConsiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008,di durata annuale, la cui struttura e i cuicontenuti sono definiti con accordo in sededi Conferenza Stato Regioni.

3. Per favorire le misure di semplifi-cazione e promozione degli Istituti TecniciSuperiori, con decreto del Ministro del-l’istruzione, dell’università e della ricerca,da adottare entro 90 giorni dall’entrata invigore del presente provvedimento, di con-certo con il Ministro del lavoro e dellepolitiche sociali, con il Ministro dello svi-luppo economico e con il Ministro del-l’economia e delle finanze, d’intesa con laConferenza unificata ai sensi dell’articolo9 del decreto legislativo 28 agosto 1997,n. 281, sono emanate le linee guida perconseguire i seguenti obiettivi, a sostegnodelle politiche di istruzione e formazionesul territorio e dello sviluppo dell’occupa-zione dei giovani:

a) semplificare e snellire le procedureper lo svolgimento delle prove conclusivedei percorsi attivati dagli Istituti TecniciSuperiori, prevedendo modifiche alla com-posizione delle commissioni di esame ealla predisposizione e valutazione delleprove di verifica finali;

b) prevedere l’ammontare del contri-buto dovuto dagli studenti per gli esamiconclusivi dei percorsi e per il rilascio deldiploma;

c) prevedere che la partecipazione deisoggetti pubblici in qualità di soci fonda-tori delle Fondazioni di partecipazione cuifanno capo gli Istituti Tecnici Superiori ele loro attività possano avvenire senzadeterminare nuovi e maggiori oneri acarico dei propri bilanci;

Martedì 5 maggio 2015 — 339 — Commissione VII

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d) prevedere che, ai fini del ricono-scimento della personalità giuridica daparte del Prefetto, le Fondazioni di par-tecipazione cui fanno capo gli Istituti Tec-nici Superiori siano dotate di un patrimo-nio, uniforme su tutto il territorio nazio-nale, non inferiore a euro 100.000,00 (cen-tomila/00) e comunque che garantisca lapiena realizzazione di un ciclo completo dipercorsi;

e) prevedere per le Fondazioni dipartecipazione cui fanno capo gli IstitutiTecnici Superiori un regime contabile euno schema di bilancio per la rendicon-tazione dei percorsi uniforme su tutto ilterritorio nazionale.

4. Nel Decreto del Presidente dellaRepubblica 22 dicembre 1986, n. 917 esuccessive modifiche e integrazioni, all’ar-ticolo 15, comma 1, sono apportate leseguenti integrazioni:

alla lettera e) dopo la parola « sta-tali » è aggiunto il seguente periodo: « non-ché le spese per frequenza dei percorsiindicati nell’articolo 7 del decreto del Pre-sidente del Consiglio dei Ministri del 25gennaio 2008 realizzati dagli Istituti TecniciSuperiori; »;

alla lettera i-sexies), dopo la parola« riconosciuti » è aggiunto il seguente pe-riodo: « Istituti Tecnici Superiori » e dopola parola « diversa » è aggiunto il seguenteperiodo: « , ovvero dagli studenti iscritti aipercorsi di cui all’articolo 7 del decreto delPresidente del Consiglio dei Ministri del 25gennaio 2008 la cui sede sia ubicata in uncomune diverso da quello di residenza,distante da quest’ultimo almeno 100 chilo-metri e comunque in una provincia di-versa, »;

alla lettera i-octies), dopo la parola« nonché » è aggiunto il seguente periodo:« a favore degli Istituti Tecnici Superioriindicati al Capo II del decreto del Presi-dente del Consiglio dei Ministri del 25gennaio 2008, » e dopo la parola « scola-stica » è aggiunto il seguente periodo: « de-gli Istituti Tecnici Superiori ».

5. Nel Decreto del Presidente dellaRepubblica 22 dicembre 1986, n. 917 esuccessive modifiche e integrazioni, all’ar-ticolo 100, comma 2, lettera o-bis), dopo laparola « modificazioni, » è aggiunto il se-guente periodo: « nonché degli Istituti Tec-nici Superiori indicati al Capo II del de-creto del Presidente del Consiglio dei Mi-nistri del 25 gennaio 2008, » e dopo laparola « scolastica » è aggiunto il seguenteperiodo: « e dei suddetti Istituti TecniciSuperiori ».

6. Con decreto del Ministro dell’istru-zione, dell’università e della ricerca, daadottare entro 90 giorni dall’entrata invigore del presente provvedimento, di con-certo con il Ministro del lavoro e dellepolitiche sociali, con il Ministro dello svi-luppo economico, con il Ministro dell’eco-nomia e delle finanze e con il Ministrodelle infrastrutture e dei trasporti, d’intesacon la Conferenza unificata ai sensi del-l’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto1997, n. 281, sono emanate le linee guidarelativamente ai percorsi degli Istituti Tec-nici Superiori relativi all’area della Mobi-lità sostenibile, ambiti « Mobilità delle per-sone e delle merci – conduzione delmezzo navale » e « Mobilità delle personee delle merci – gestione degli apparati eimpianti di bordo », per unificare le provedi verifica finale con le prove di esame diabilitazione allo svolgimento della profes-sione di Ufficiale di marina mercantile, dinavigazione e di macchina, integrando lacomposizione della commissione d’esame,mediante modificazione delle norme vi-genti in materia;.

7. All’articolo 2, comma 3, del decretodel Presidente della Repubblica 16 Aprile2013, n. 75 dopo la lettera b) è aggiunta laseguente lettera: b1) diploma di TecnicoSuperiore di cui al decreto del Presidentedel Consiglio dei ministri 25 Gennaio 2008,conseguito in esito ai percorsi relativi allefigure nazionali definite dall’Allegato A,Area 1 – Efficienza energetica, del D.I. 7Settembre 2011.

8. All’articolo 2, comma 5, del decretodel Presidente della Repubblica 16 Aprile2013, n. 75 dopo le parole « ordini e

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collegi professionali, » sono aggiunte leseguenti parole: « Istituti Tecnici Superioridell’area Efficienza energetica, ».

9. All’articolo 4, comma 1, del decretominsteriale 22 gennaio 2008, n. 37 dopo lalettera a) è aggiunta la seguente lettera:

a1) diploma di Tecnico Superiore dicui al decreto del Presidente del Consigliodei ministri 25 Gennaio 2008, conseguitoin esito ai percorsi relativi alle figurenazionali definite dall’Allegato A, Area 1 –Efficienza energetica del D.I. 7 Settembre2011.

10. Con decreto del Ministro dell’istru-zione, dell’università e della ricerca, adot-tato ai sensi dell’articolo 17, comma 3,della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 90giorni dall’entrata in vigore del presenteprovvedimento, sentiti i Ministri compe-tenti, sono definiti i criteri per il ricono-scimento dei crediti acquisiti dallo stu-dente a conclusione dei percorsi realizzatidagli Istituti Tecnici Superiori di cui alcapo II del decreto del Presidente delConsiglio dei ministri 25 gennaio 2008,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86dell’11 aprile 2008, definiti ai sensi del-l’articolo 69, comma 1, della legge 17maggio 1999, n. 144, secondo le tabelle diconfluenza tra gli esiti di apprendimentoin termini di competenze acquisite al ter-mine dei suddetti percorsi e le competenzein esito ai corsi di laurea ad essi assimi-labili. L’ammontare dei crediti formativiuniversitari riconosciuti non potrà esserecomunque inferiore a cento per i percorsidella durata di quattro semestri, e a cen-tocinquanta per i percorsi della durata disei semestri.

11. All’articolo 55 comma 3 del decretodel Presidente della Repubblica 5 giugno2001, n. 328, dopo le parole « della duratadi 4 semestri, », sono aggiunte le seguentiparole: « oppure i percorsi formativi degliIstituti Tecnici Superiori di cui al decretodel Presidente del Consiglio dei Ministri 25gennaio 2008 ».

21. 174. Ghizzoni, Malpezzi, Rocchi, Ca-rocci, Ascani, Blažina, Bossa, Coccia,

Crimì, D’Ottavio, Malisani, Manzi, Nar-duolo, Pes, Rampi, Andrea Romano,Rossi, Sgambato, Ventricelli.

Al comma 2, sopprimere la lettera h).

21. 220. Centemero, Palmieri.

Sopprimere il comma 2, lettera h) nu-mero 2).

21. 1102. Vacca.

Al comma 2, lettera h) numero 2) so-stituire le parole: dei diplomati e al tassodi occupabilità a dodici mesi rispetto aipercorsi attivati con le seguenti all’incre-mento di nuovi iscritti.

21. 1104. Vacca.

Al comma 2, lettera h) sopprimere ilnumero 4).

*21. 296. Pannarale, Giancarlo Giordano.

Al comma 2, lettera h), sopprimere ilnumero 4).

*21. 152. Vacca.

Al comma 2, lettera h), numero 4), dopole parole: la previsione di un contributodovuto dagli studenti aggiungere le se-guenti: e destinato all’Istituzione Scolasticaper l’iscrizione.

21. 262. Causin.

Al comma 2, lettera i), dopo il numero7), aggiungere il seguente:

7-bis). l’adozione di note metodologicherelative alla procedura di calcolo e ladeterminazione del fabbisogno standardper ciascun comune delle regioni a statutospeciale relativi alle funzioni di istruzionepubblica, nel settore sociale e sul servizio

Martedì 5 maggio 2015 — 341 — Commissione VII

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degli asili nido, a norma dell’articolo 6 deldecreto legislativo 26 novembre 2010,n. 216; nonché il « livello essenziale delleprestazioni » in maniera da garantire laquantificazione del fabbisogno di ciascunaregione sulla base del fabbisogno effettivo,superando il parametro della « spesa sto-rica » al fine di una riqualificazione dellaspesa e di un progressivo riequilibrio ter-ritoriale nell’utilizzo delle risorse per l’in-dividuazione e l’erogazione dei servizi sco-lastici.

21. 145. Marzana.

Al comma 2, lettera h), sopprimere ilnumero 10).

21. 102. Simone Valente, Brescia, Di Be-nedetto, D’Uva, Luigi Gallo, Marzana,Vacca.

Al comma 2, lettera h), numero 10),dopo la parola: industriale inserire: anche.

21. 103. Simone Valente, Brescia, Di Be-nedetto, D’Uva, Luigi Gallo, Marzana,Vacca.

Al comma 2, sopprimere la lettera i).

21. 22. Centemero, Palmieri.

Al comma 2, lettera i), alinea sostituirele parole da: istituzione del sistema inte-grato fino a: scuole dell’infanzia statali conle seguenti: trasformazione del servizio adomanda individuale da 0 a 3 anni inservizio di interesse collettivo, con adegua-mento delle scuole dell’infanzia comunaliagli standard di quelle statali e rafforza-mento del servizio in capo alle scuole diinfanzia statali.

21. 302. Nicchi, Pannarale, GiancarloGiordano, Costantino.

Al comma 2, lettera i), alinea, soppri-mere la parola: statali.

Conseguentemente, dopo il comma 3,aggiungere il seguente:

3-bis. per la predisposizione dei decretilegislativi di cui al comma 1, lettere b), g),h), l), sono istituiti presso il Ministerodell’istruzione università e ricerca, senzanuovi o maggiori oneri a carico dellafinanza pubblica, appositi tavoli tecnicicon il coinvolgimento dei rappresentantidelle Regioni e delle Province Autonome edelle Amministrazioni statali competenti.

21. 16. Centemero, Gelmini.

Al comma 2, lettera i) sopprimere laparola: statali.

Conseguentemente alla medesima lettera,dopo il numero 7, aggiungere il seguente:

7-bis) la modifica di quanto previstoall’articolo 9, comma 2, del decreto delPresidente della Repubblica n. 81/2009,salvo il disposto di cui all’articolo 5,commi 2 e 3, del citato decreto del Pre-sidente della Repubblica, in tema di nu-mero di alunni per classe, mediante ladefinizione, per le sezioni di scuola del-l’infanzia, di un numero minimo di bam-bini non inferiore a 15 e un numeromassimo non superiore a 20.

21. 1009. Pagano.

Al comma 2, lettera i), alinea, soppri-mere la parola: statali.

*21. 24. Centemero, Palmieri, Lainati, Al-tieri.

Al comma 2, lettera i), alinea, soppri-mere la parola: statali.

*21. 186. Malpezzi, Rocchi, Carocci,Ghizzoni, Bossa, Ascani, Blažina, Coc-cia, Crimì, D’Ottavio, Malisani, Manzi,Narduolo, Pes, Rampi, Andrea Ro-mano, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Ru-

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binato, Fioroni, Richetti, Marzano, DeMenech, Rotta, Mazzoli, Piazzoni, Giu-liani.

Al comma 2, lettera i), alinea, soppri-mere la parola: statali.

*21. 212. Falcone, Molea, Pinna.

Al comma 2, lettera i), alinea, soppri-mere la parola: statali.

*21. 268. Adornato, Scopelliti, Binetti,Dorina Bianchi.

Al comma 2, lettera i), alinea, soppri-mere la parola: statali.

*21. 276. Santerini, Gigli, Lo Monte.

Al comma 2, lettera i), alinea, sostituirela parola statali con le seguenti: del sistemanazionale di istruzione;

21. 274. Gigli, Santerini, Lo Monte.

Al comma 2, lettera i), alinea, dopo leparole statali inserire le seguenti: e pari-tarie.

*21. 202. Rubinato, Fioroni, , Sanga.

Al comma 2, lettera i), alinea dopo laparola statali inserire le seguenti: ″e pari-tarie″

*21. 269. Adornato, Scopelliti, Binetti,Vignali, Dorina Bianchi.

Al comma 2, lettera i) dopo la parola:istruzione, sopprimere la parola cura.

21. 1067. Silvia Giordano, Baroni, DiVita, Grillo, Lorefice, Mantero, SimoneValente, Luigi Gallo, Marzana, Vacca,Chimienti, Di Benedetto, Brescia,D’Uva.

Al comma 2, lettera i), numero 1) dopole parole: la definizione aggiungere: entro 5mesi dall’approvazione della presentelegge.

21. 108. Simone Valente, Brescia, Di Be-nedetto, D’Uva, Luigi Gallo, Marzana,Vacca.

Al comma 2, lettera i) numero 1, dopole parole: e dei servizi sociali aggiungere leseguenti: tenuto conto delle indicazionidell’Autorità Garante per l’infanzia e.

*21. 1008. Binetti.

Al comma 2, lettera i), al numero 1),dopo le parole: servizi sociali aggiungere leparole: e dalle indicazioni dell’AutoritàGarante per l’infanzia.

*21. 1129. Rubinato, Fioroni, Sanga.

Al comma 2, lettera i), punto 1.1), ag-giungere, in fine, le seguenti parole: , pre-vedendo che lo Stato e le regioni garan-tiscano la copertura delle spese relative alservizio pubblico integrato della scuoladell’infanzia, affinché siano rimossi gliostacoli di ordine economico che impedi-scono alle famiglie l’effettiva iscrizione deibambini, sul modello di erogazione e fi-nanziamento delle prestazioni nell’ambitodel sistema nazionale sanitario, con lemodalità di accreditamento istituzionaledei soggetti erogatori aventi i requisitiprevisti dalla legge, sulla base di appositeconvenzioni stipulate dalla Regione, e pre-vedendo il finanziamento pubblico nei li-miti del costo standard pro capite deter-minato tenuto conto di prefissati standarddi qualità.

21. 200. Rubinato, Fioroni, Sanga.

Al comma 2, lettera i), punto 1.1) ag-giungere, infine, le seguenti parole: di cui sipotenzia l’offerta formativa con la rein-troduzione nella scuola dell’infanzia dellacompresenza.

Martedì 5 maggio 2015 — 343 — Commissione VII

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Conseguentemente:

al comma 5 dell’articolo 2 del decretodel Presidente della Repubblica 89/09, alprimo periodo, la parola: 40 è sostituitadalla seguente: 50, e le parole: , con pos-sibilità di estensione fino a 50 ore sonosoppresse.

21. 107. Simone Valente, Brescia, Di Be-nedetto, D’Uva, Luigi Gallo, Marzana,Vacca.

Al comma 2, lettera i), numero 1.1aggiungere, in fine, le seguenti parole: conl’estensione dell’orario di funzionamento a50 ore per tutte le scuole autonome, inderoga a quanto previsto dall’articolo 5,comma 2 del decreto del Presidente dellaRepubblica 20 marzo 2009, n. 89. Conse-guentemente è garantita la compresenza diun docente per un numero complessivo di10 ore per classe.

21. 288. Pannarale, Giancarlo Giordano,Costantino, Nicchi.

Al comma 2, lettera i), numero 1.1),aggiungere, in fine, le seguenti parole: alfine di assicurare, a far data dall’annoscolastico successivo alla data di entrata invigore dei decreti delegati, a tutti i bam-bini il diritto alla frequenza della scuoladell’infanzia pubblica, statale o paritaria.

21. 201. Rubinato, Fioroni, Sanga.

Al comma 2, lettera i), numero 1.1),aggiungere infine la parola: statale.

21. 298. Pannarale, Giancarlo Giordano.

Al comma 2, lettera i), punto 1.2) sop-primere le parole: la qualificazione univer-sitaria e.

21. 106. Simone Valente, Brescia, Di Be-nedetto, D’Uva, Luigi Gallo, Marzana,Vacca.

Al comma 2, lettera i), numero 1.2)sopprimere la parola universitaria;

Conseguentemente, al medesimo nu-mero, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, prevedendo la qualificazione universita-ria per quest’ultima.

*21. 196. Rubinato, Fioroni, Sanga.

Al comma 2, lettera i), numero 1.2)sopprimere la parola universitaria;

Conseguentemente, al medesimo nu-mero, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, prevedendo la qualificazione universita-ria per quest’ultima.

*21. 1002. Gigli, Santerini, Lo Monte.

Al comma 2, lettera i), numero 1.2),aggiungere, in fine le seguenti parole: fattisalvi i percorsi di formazione e qualifica-zione già previsti dalle regioni per speci-fiche tipologie di servizi educativi e di curedomiciliari per la prima infanzia.

21. 197. Rubinato, Fioroni, Sanga.

Al comma 2, lettera i), numero 1.2),aggiungere, in fine le seguenti parole: fattisalvi i percorsi di formazione e qualifica-zione già previsti dalle regioni per speci-fiche tipologie di servizi educativi e di curedomiciliari per la prima infanzia.

*21. 1003. Gigli, Santerini, Lo Monte.

Al comma 2, lettera i), punto 1.3), ag-giungere, in fine, il seguente periodo: Nelladefinizione di tali standard, per i principie i criteri di cui alla lettera i), è fattodivieto alle scuole dell’infanzia paritariegestite dagli enti territoriali di esternaliz-zare il servizio e le attività educative;.

21. 280. Nicchi, Pannarale, GiancarloGiordano.

Martedì 5 maggio 2015 — 344 — Commissione VII

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Al comma 2, lettera i), punto 1.3) ag-giungere, in fine, le seguenti parole: , daadeguare al nuovo percorso dell’obbligoscolastico.

21. 289. Nicchi, Pannarale, GiancarloGiordano, Costantino.

Al comma 2, lettera i) sopprimere ilnumero 4).

21. 281. Pannarale, Giancarlo Giordano.

Al comma 2 lettera i), sostituire il nu-mero 4 con il seguente:

4) che lo Stato, per assicurare ilivelli essenziali, oltre alla gestione direttadelle scuole d’infanzia statali, garantiscacon trasferimenti diretti un cofinanzia-mento dei costi di gestione dei servizieducativi per la prima infanzia e dellescuole dell’infanzia paritarie. Il restantecofinanziamento rimane a carico dei ge-stori dei servizi al netto delle entrate dacompartecipazione delle famiglie utentidel servizio e delle eventuali risorse tra-sferite dalle Regioni.

21. 1140. Russo, Palmieri.

Al comma 2, lettera i), al numero 4),dopo le parole: costi di gestione aggiungerele seguenti: delle scuole paritarie.

21. 1131. Rubinato, Fioroni.

Al comma 2, lettera i), dopo il numero4) aggiungere il seguente:

4-bis) prevedere che la compartecipa-zione delle famiglie venga stabilita in ma-niera proporzionale rispetto al reddito,stabilendo anche una soglia minima direddito entro cui è prevista la gratuità:.

21. 105. Simone Valente, Brescia, Di Be-nedetto, D’Uva, Luigi Gallo, Marzana,Vacca.

Al comma 2, lettera i), sopprimere ilnumero 5).

21. 282. Pannarale, Giancarlo Giordano.

Al comma 2, lettera i), sopprimere ilnumero 6).

*21. 11. Centemero, Carfagna, Prestigia-como.

Al comma 2, lettera i), sopprimere ilnumero 6).

*21. 283. Pannarale, Giancarlo Giordano.

Al comma 2, lettera i), numero 6), ag-giungere, in fine, le seguenti parole: delsistema nazionale dell’istruzione.

21. 198. Rubinato, Fioroni, Sanga.

Al comma 2, lettera i), numero 7) aggiun-gere, in fine, le seguenti parole: da consul-tare prima dell’adozione dei decreti legisla-tivi previsti dalla delega della lettera i).

21. 104. Simone Valente, Brescia, Di Be-nedetto, D’Uva, Luigi Gallo, Marzana,Vacca.

Al comma 2, lettera i), dopo il numero7) aggiungere il seguente:

7-bis). l’istituzione, presso il Ministerodell’istruzione dell’università e della ri-cerca, in raccordo con il ministero del-l’Interno, di un nucleo di valutazione de-dicato al monitoraggio dell’utilizzo deifondi comunitari stanziati per i servizieducativi per l’infanzia e per la scuoladell’infanzia, con la rendicontazione diogni voce di spesa effettivamente sostenutadall’ente beneficiario per la realizzazionedi un’operazione o di un progetto appro-vato mediante fatture quietanzate, o inalternativa, comprovati da documenti con-tabili aventi forza probatoria equivalente.

21. 10. Centemero, Carfagna, Prestigia-como.

Martedì 5 maggio 2015 — 345 — Commissione VII

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Al comma 2, lettera i), dopo il numero7) aggiungere il seguente:

7-bis) la previsione, nelle more dell’en-trata a regime del nuovo sistema di finan-ziamento del sistema integrato della scuoladell’infanzia, al fine di calmierare le retteper la frequenza della scuola a carico dellefamiglie, nelle Regioni dove le scuole del-l’infanzia paritarie assicurano l’offerta for-mativa del servizio in misura superiore al50 per cento della popolazione scolasticadai 3 ai 6 anni, siano esclusi dal Patto diStabilità i contributi erogati dagli entilocali a favore delle scuole.

21. 199. Rubinato, Fioroni, Sanga.

Al comma 2, lettera i), dopo il numero7) aggiungere il seguente:

7-bis. l’adozione di note metodologicherelative alla procedura di calcolo e ladeterminazione del fabbisogno standardper ciascun Comune delle Regioni a Sta-tuto ordinario ed a Statuto speciale relativialle funzioni di istruzione pubblica, nelsettore sociale e sul servizio degli asilinido, a norma dell’articolo 6 del decretolegislativo 26 novembre 2010, n. 216; non-ché il « livello essenziale delle prestazioni »in maniera da garantire la quantificazionedel fabbisogno di ciascuna regione sullabase del fabbisogno effettivo, superando ilparametro della « spesa storica » al fine diuna riqualificazione della spesa e di unprogressivo riequilibrio territoriale nel-l’utilizzo delle risorse per l’individuazionee l’erogazione dei servizi scolastici.

21. 1090. Marzana.

Al comma 2, sopprimere la lettera l).

*21. 192. Fassina.

Al comma 2, sopprimere la lettera l).

*21. 214. Centemero, Palmieri.

Al comma 2, sostituire la lettera l), conla seguente:

l) istituzione di un sistema nazionaledi diritto allo studio, nel rispetto dellecompetenze delle regioni in tale materia,finalizzato a garantire l’effettività del di-ritto allo studio su tutto il territorio na-zionale, ai sensi dell’articolo 34 della Co-stituzione: attraverso la definizione di li-velli essenziali omogenei su tutto il terri-torio nazionale, con riferimento sia aiservizi sussidiari sia ai servizi alla persona.

21. 195. Marco Meloni, Ascani, Malpezzi.

Al comma 2, sostituire la lettera l) conal seguente:

La definizione dei livelli essenziali delleprestazioni del diritto allo studio al fine digarantire l’effettività su tutto il territorionazionale.

21. 1086. Simone Valente, Brescia, DiBenedetto, D’Uva, Luigi Gallo, Mar-zana, Vacca.

Al comma 2, sostituire la lettera l) conla seguente:

l). la definizione dei livelli essenzialidelle prestazioni del diritto allo studio alfine di garantire l’effettività su tutto ilterritorio nazionale;

21. 123. Simone Valente, Brescia, Di Be-nedetto, D’Uva, Luigi Gallo, Marzana,Vacca.

Al comma 2, lettera l), aggiungere, infine le seguenti parole: delle prestazioni,prevedendo:

1) l’individuazione dei destinataridegli interventi e delle provvidenze ossia:

1.2) gli studenti, anche adulti,iscritti e frequentanti presso le istituzioniscolastiche del sistema di istruzione;

Martedì 5 maggio 2015 — 346 — Commissione VII

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1.3) le istituzioni scolastiche delsistema di istruzione;

1.4) gli enti locali;

1.5) i soggetti senza scopo dilucro, singoli e associati, che, in possessodi idonei requisiti morali e organizzativi,agiscano in tale campo in base al principiodi sussidiarietà.

2) Sono individuati quali serviziessenziali:

a) i servizi sussidiari quali: borse distudio e sovvenzioni; contributi economiciper studenti che versano in particolaricondizioni di disagio economico; servizi diristorazione; agevolazione della mobilità;fornitura gratuita o semi-gratuita dei libridi testo e degli strumenti didattici indi-spensabili negli specifici corsi di studi;contributi economici per gli studenti cheraggiungono eccellenti livelli di merito sco-lastico;

b) i servizi alla persona quali: sussidie servizi individualizzati per studenti di-versamente abili e per studenti migranti;supporti per alunni ricoverati in ospedalie in case di cura e riabilitazione; supportieconomici, organizzativi o di altro genereper realizzare progetti volti all’inclusionesociale di minori e adulti in condizioni diparticolare difficoltà o disagio e per pre-venire l’abbandono scolastico.

21. 187. Malpezzi, Richetti, Marzano, DeMenech, Rotta, Mazzoli, Piazzoni, Giu-liani.

Al comma 2, lettera l), aggiungere, infine, le seguenti parole: al fine di preve-dere:

a) l’esonero dal pagamento delletasse, compresa la tassa del diploma, permotivi economici e per meriti scolasticidegli studenti delle scuole statali;

b) misure di sostegno per il dirittoallo studio per tutti gli alunni e gli studentisulle seguenti prestazioni: la completa gra-tuità dei libri di testo per gli alunni dellascuola dell’obbligo;

agevolazioni per l’acquisto di strumentiinformatici per gli studenti di famiglie abasso reddito; sia anche lo strumentoinformatico è considerato materiale didat-tico, oltre ai libri di testo;

c) misure di sostegno per il dirittoallo studio per tutti gli alunni e gli studentidella scuola statale: l’accesso al trasportogratuito degli alunni della scuola primariae agevolazioni per gli studenti della scuolasecondaria di primo grado anche in rela-zione al reddito della famiglia misure disostegno alle mense per gli alunni dellascuola primaria prevedendo la gratuitàdelle famiglie a basso reddito.

21. 122. Vacca, Simone Valente, Brescia,Di Benedetto, d’Uva, Luigi Gallo, Mar-zana.

Al comma 2, lettera l), aggiungere, infine, le seguenti parole: e di minimi ine-ludibili di investimenti per le singole am-ministrazioni che tengano conto della to-talità dei soggetti sventi diritto.

21. 119. Chimienti, Simone Valente, Bre-scia, Di Benedetto, D’Uva, Luigi Gallo,Marzana, Vacca.

Al comma 2, lettera l), aggiungere, infine, le seguenti parole: e l’istituzione di unfondo nazionale per il diritto allo studio.

21. 120. Chimienti, Simone Valente, Bre-scia, Di Benedetto, D’Uva, Luigi Gallo,Marzana, Vacca.

Al comma 2, lettera I), aggiungere infinele seguenti parole: con particolare riguardoalla possibilità di prevedere, compatibil-mente con i vincoli di bilancio, la detrai-bilità delle spese sostenute da parte dellefamiglie per i libri di testo delle scuolesecondarie di primo e secondo grado sta-tali.

21. 1137. Labriola.

Martedì 5 maggio 2015 — 347 — Commissione VII

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Al comma 2, lettera l), aggiungere, infine, le seguenti parole: e un incrementodelle risorse.

21. 121. Chimienti, Simone Valente, Bre-scia, Di Benedetto, D’Uva, Luigi Gallo,Marzana, Vacca.

Al comma 2, dopo la lettera l) inserire laseguente:

l-bis) promozione e diffusione dellacultura umanistica, valorizzazione del pa-trimonio e della produzione culturale, mu-sicale, teatrale, coreutico, cinematograficoe sostegno della creatività connessa allasfera estetica, attraverso:

1) l’accesso, nelle sue varie decli-nazioni amatoriali e professionali, allaformazione artistica, consistente nell’ac-quisizione di conoscenze e nel contestualeesercizio di pratiche connesse alle espres-sioni artistiche, musicali, coreutiche e tea-trali, mediante:

1.1. l’implementazione della forma-zione nel settore delle arti nel curriculumdelle scuole di ogni ordine e grado, com-presa la prima infanzia, nonché la realiz-zazione di un sistema formativo dellaprofessionalità degli educatori e dei do-centi in possesso di specifiche abilitazionie di specifiche competenze artistico-musi-cali e didattico-metodologiche;

1.2 l’attivazione da parte di scuole, oreti di scuole, di ogni ordine e grado diaccordi e collaborazioni anche con soggettiterzi, accreditati dal Ministero dell’istru-zione, dell’università e della ricerca e dalMinistero per i beni e le attività culturalie il turismo, ovvero dalle regioni o dalleprovince autonome di Trento e di Bolzanoanche mediante accordi quadro tra leistituzioni interessate;

1.3 il potenziamento e il coordinamentodell’offerta formativa extrascolastica e in-tegrata negli ambiti artistico, musicale,coreutico e teatrale anche in funzionedell’educazione permanente;

2) il riequilibrio territoriale e ilpotenziamento delle SMIM e l’aggiorna-mento dell’offerta formativa a anche adaltri settori artistici nella scuola seconda-ria di I grado e l’avvio di poli, nel primociclo di istruzione, a orientamento arti-stico e performativo;

3) la presenza e il rafforzamentodelle arti nell’offerta formativa dellescuole secondarie di II grado;

4) il potenziamento dei licei musi-cali, coreutici ed artistici implementandoprogettualità e scambi con gli altri Paesieuropei;

5) l’armonizzazione dei percorsiformativi di tutta la filiera del settoreartistico-musicale, con particolare atten-zione al percorso preaccademico dei gio-vani talenti musicali, anche ai fini dell’ac-cesso all’Alta Formazione artistica e Mu-sicale (AFAM) e all’Università;

6) l’incentivazione delle sinergie trai linguaggi artistici e le nuove tecnologievalorizzando le esperienze di ricerca einnovazione

7) il supporto degli scambi e dellecollaborazioni artistico-musicali tra le di-verse istituzioni formative sia italiane chestraniere, finalizzati anche alla valorizza-zione di giovani talenti;

8) la sinergia e l’unitarietà degliobiettivi nell’attività dei soggetti prepostialla promozione della cultura italiana al-l’Estero.

21. 1121. Crimì, Ghizzoni, Manzi, Rampi,Malpezzi, Rocchi, Carocci, Malpezzi,Ascani, Blažina, Bossa, Coccia, D’Otta-vio, Malisani, Narduolo, Pes, AndreaRomano, Rossi, Sgambato, Ventricelli.

Al comma 2, sopprimere la lettera m).

*21. 215. Centemero, Palmieri.

Martedì 5 maggio 2015 — 348 — Commissione VII

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Al comma 2, sopprimere la lettera m).

*21. 1088. Simone Valente, Brescia, DiBenedetto, D’Uva, Luigi Gallo, Mar-zana, Vacca.

Al comma 2, lettera m), numero 1),aggiungere in fine le seguenti parole: conparticolare attenzione, per quanto ri-guarda gli studenti, alla possibilità deglistessi di monitorare l’aggiornamento delcurriculum di cui all’articolo 3, comma 1della presente legge.

21.1138. Labriola.

Al comma 2, lettera m), numero 2),aggiungere, in fine, le seguenti parole: sen-tito il parere del garante della privacy.

21. 125. Simone Valente, Brescia, Di Be-nedetto, D’Uva, Luigi Gallo, Marzana,Vacca.

Al comma 2, lettera m), sopprimere ilnumero 3).

21. 124. Simone Valente, Brescia, Di Be-nedetto, D’Uva, Luigi Gallo, Marzana,Vacca.

Al comma 2, sopprimere la lettera n).

*21. 189. Fassina.

Al comma 2, sopprimere la lettera n).

*21. 216. Centemero, Palmieri.

Al comma 2, sostituire la lettera n) conla seguente:

n) riforma della normativa in materiadi istituzioni e iniziative formative italianeall’estero e loro riorganizzazione, con lafinalità di rendere la lingua e la culturaitaliane veicolo di promozione del SistemaPaese nel mondo, tenendo conto delie

nuove aree emergenti, nonché del rilanciodella nostra presenza culturale nelle areegeografiche più tradizionali.

L’italiano è un veicolo culturale privi-legiato, anche a livello internazionale, perl’accesso ad un universo artistico, lettera-rio e filosofico. Invece la cultura, nella suapiù ampia accezione che comprende arte,paesaggio, tradizione, beni culturali e stilidi vita rappresenta a sua volta un marchio– il brand Italia – che può essere unpatrimonio straordinario per il nostroPaese, sia in termini economici che perrafforzare l’influenza ed il ruolo politicodell’Italia nel contesto europeo ed inter-nazionale. Si prevede:

1) il coordinamento e la raziona-lizzazione degli interventi pubblici, ancheattraverso un nuovo modello di gover-nance del sistema;

2) l’integrazione dei programmi dipromozione culturale con l’offerta di ap-prendimento linguistico nei rispettivi paesiesteri, in un quadro di formazione inter-culturale e plurilinguistico;

3) la programmazione pluriennaledegli interventi;

4) la valorizzazione delle espres-sioni storico-culturali delle comunità ita-liane nel mondo e delle professionalità inesse maturate, anche ai fini della promo-zione culturale e linguistica;

5) l’integrazione delle iniziativenei sistemi formativi locali e la promo-zione di esperienze multi linguistiche;

6) la responsabilizzazione dei ter-minali locali del sistema con l’obiettivo difavorire la raccolta e l’impiego di risorseda destinare al sostegno di progetti dipromozione linguistica e culturale el’estensione dei bonus fiscali a tali inizia-tive;

7) la definizione dei criteri e dellemodalità di selezione, destinazione e per-manenza in sede del personale docente eamministrativo.

21. 1112. Garavini, Gianni Farina, Fedi,La Marca, Porta, Tacconi.

Martedì 5 maggio 2015 — 349 — Commissione VII

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Al comma 2, lettera n), alinea, dopo leparole: all’estero aggiungere le seguenti: alfine di realizzare un effettivo e sinergicocoordinamento tra il MAECI ed il MIURnella gestione rete scolastica e della pro-mozione della lingua italiana all’estero:.

21. 271. Fitzgerald Nissoli, Santerini, LoMonte.

Al comma 2, lettera n) punto 1) dopo leparole: delle competenze degli studentiinserire le seguenti: attraverso il progres-sivo superamento del sistema INVALSI.

21. 1093. Chimienti, Marzana, Vacca,Brescia, Luigi Gallo, Simone Valente,D’Uva, Di Benedetto.

Al comma 2, lettera n) sopprimere ilnumero 1).

21. 129. Vacca, Chimienti, Marzana, Bre-scia, Luigi Gallo, Simone Valente,D’Uva, Di Benedetto.

Al comma 2, lettera n), numero 1),aggiungere, in fine, le seguenti parole: sullabase dei criteri contenuti nelle normecontrattuali;

Conseguentemente, al medesimo comma,lettera n), apportare le seguenti modifica-zioni:

a) al numero 2), dopo le parole:trattamento economico aggiungere le se-guenti: del dirigente scolastico e;

b) al numero 3) aggiungere, in fine, leseguenti parole: e la revisione della nor-mativa che disciplina l’attività scolasticaall’estero da parte degli enti gestori per leiniziative scolastiche previste dall’articolo638 del decreto legislativo 297 del 16aprile 1994, al fine di realizzare gli obiet-tivi di promozione della lingua e culturaitaliana;

c) al numero 4) aggiungere, in fine, leseguenti parole: in possesso dei requisiticulturali e professionali previsti dallenorme vigenti.

21. 272. Fitzgerald Nissoli, Santerini, LoMonte.

Al comma 2, lettera n), numero 1), dopole parole: del personale docente e ammi-nistrativo inserire le seguenti parole: dellascuola secondaria di secondo grado;

21. 128. Vacca, Chimienti, Marzana, Bre-scia, Luigi Gallo, Simone Valente,D’Uva, Di Benedetto.

Al comma 2, lettera n), sopprimere ilnumero 2).

21. 132. Vacca, Chimienti, Marzana, Bre-scia, Luigi Gallo, Simone Valente,D’Uva, Di Benedetto.

Al comma 2, lettera n), numero 2),aggiungere, in fine, le seguenti parole: nelrispetto della parità di trattamento trapersonale a tempo determinato e indeter-minato.

*21. 290. Pannarale, Giancarlo Giordano,Costantino, Nicchi.

Al comma 2, lettera n), numero 2),aggiungere, in fine, le seguenti parole: nelrispetto della parità di trattamento trapersonale a tempo determinato e indeter-minato.

*21. 127. Chimienti, Simone Valente,Brescia, Di Benedetto, D’Uva, LuigiGallo, Marzana, Vacca.

Al comma 2, lettera n), numero 2),aggiungere, in fine, le seguenti parole: non-ché la parità di trattamento economico delpersonale di ruolo e a tempo determinato.

21. 126. Chimienti, Simone Valente, Bre-scia, Di Benedetto, D’Uva, Luigi Gallo,Marzana, Vacca.

Martedì 5 maggio 2015 — 350 — Commissione VII

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Al comma 2, dopo la seguente lettera n),aggiungere la seguente:

n-bis) riordino delle disposizioni re-lative al personale ATA al fine di assicu-rare la parità di trattamento economico egiuridico su tutto il territorio nazionale,tenendo conto della necessità di valutarel’anzianità di servizio maturato presso gliend locali o gli altri enti pubblici. A talfine, prevedere che al personale indivi-duato ai sensi del comma 3 dell’articolo 8della legge 3 maggio 1999, n. 124, siariconosciuta l’anzianità maturata pressol’ente locale di provenienza dalla data dientrata in vigore della legge 3 maggio1999, n. 124.

21. 267. Pagano.

Al comma 2, sopprimere la lettera o).

*21. 217. Centemero, Palmieri.

Al comma 2, sopprimere la lettera o).

*21. 135. Simone Valente, Brescia, Di Be-nedetto, D’Uva, Luigi Gallo, Marzana,Vacca.

Al comma 2, lettera o), al punto 1) dopole parole: degli studenti aggiungere le se-guenti: per il primo ciclo di istruzione,mettendo in rilievo la funzione formativae di orientamento della valutazione, anchecon opportune modifiche del decreto delPresidente della Repubblica 122 del 2009,e delle modalità di svolgimento dell’esamedi stato conclusivo del primo ciclo.

Conseguentemente, al punto 2) lettera o),comma 2, dopo le parole di Stato aggiun-gere le seguenti: dei percorsi di studio dellascuola secondaria di secondo grado incoerenza con quanto previsto dai decretidel Presidente della Repubblica 87, 88 e 89del 15 marzo 2010.

21. 1123. Carocci, Rocchi, Malpezzi, Bla-žina, Ascani, D’Ottavio, Bossa, Pes,Mazzoli.

Al comma 2 lettera o) sostituire il nu-mero 1) con il seguente:

1) la revisione delle modalità divalutazione degli apprendimenti con il su-peramento della votazione in decimi per lascuola del primo ciclo; la valorizzazionedella certificazione delle competenze at-traverso l’adozione di un apposito modellostabilito con decreto ministeriale e neglianni intermedi di una attestazione deitraguardi di sviluppo delle competenzeprevisti dalla Indicazioni nazionali di cuial decreto ministeriale del 16 dicembre2012.

21. 1106. Vacca.

Al comma 2 lettera o) punto 2) inserirein fine le seguenti parole: escludendo laprova Invalsi come prova d’esame.

21. 1107. Vacca.

Al comma 2 lettera o) punto 2) inserireinfine le seguenti parole: , prevedendo perquello conclusivo del primo ciclo un’unicaprova orale, deliberata dal Consiglio dìclasse su indicazioni del Collegio dei do-centi dell’istituto scolastico, interdiscipli-nare e multimediale, che accerti il livellodi competenze raggiunto dall’alunno.

21. 1108. Vacca.

Al comma 2, lettera o), numero 1), dopole parole: delle competenze degli studentiaggiungere le seguenti parole: attraverso ilprogressivo superamento del sistema IN-VALSI;

21. 130. Chimienti, Marzana, Vacca, Bre-scia, Luigi Gallo, Simone Valente,D’Uva, Di Benedetto.

Al comma 2, lettera o), dopo il numero2), inserire i seguenti:

2-bis). revisione della disciplina degliesami di maturità degli studenti privatisti

Martedì 5 maggio 2015 — 351 — Commissione VII

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prevedendo che la stessa venga sostenuta,in via prioritaria, nella provincia di resi-denza;

2-ter). prevedere che le istituzioni sco-lastiche del sistema di istruzione pubblicopossano accogliere un numero limitato distudenti privatisti per gli esami di matu-rità;

21. 134. Vacca, Chimienti, Marzana, Bre-scia, Luigi Gallo, Simone Valente,D’Uva, Di Benedetto.

Al comma 2, lettera o), dopo il numero2), aggiungere il seguente:

2-bis). revisione della disciplina degliesami di maturità degli studenti privatistiprevedendo che la stessa venga sostenuta,in via prioritaria, nella provincia di resi-denza.

21. 131. Vacca, Chimienti, Marzana, Bre-scia, Luigi Gallo, Simone Valente,D’Uva, Di Benedetto.

Al comma 2, lettera o), dopo il numero2), aggiungere il seguente:

2-bis). prevedere che le istituzioni sco-lastiche del sistema di istruzione pubblicopossano accogliere un numero limitato distudenti privatisti per gli esami di matu-rità;

21. 133. Vacca, Chimienti, Marzana, Bre-scia, Luigi Gallo, Simone Valente,D’Uva, Di Benedetto.

Al comma 2, dopo la lettera o), inserirela seguente:

o-bis. Previsione di un sistema diincentivi economici a favore delle impreseche promuovono strumenti volti a favorirela formazione in azienda e l’inserimentooccupazionale attraverso la stipulazione dicontratti di apprendistato per la qualificae per il diploma professionale, ai sensidell’articolo 1, comma 7, della legge 10

dicembre 2014, n. 183, senza maggiorioneri a carico della finanza pubblica.

*21. 8. Centemero, Palmieri.

Al comma 2, dopo la lettera o), inserirela seguente:

o-bis. Previsione di un sistema diincentivi economici a favore delle impreseche promuovono strumenti volti a favorirela formazione in azienda e l’inserimentooccupazionale attraverso la stipulazione dicontratti di apprendistato per la qualificae per il diploma professionale, ai sensidell’articolo 1, comma 7, della legge 10dicembre 2014, n. 183, senza maggiorioneri a carico della finanza pubblica.

*21. 257. Vignali, Binetti.

Al comma 2, dopo la lettera o), aggiun-gere la seguente:

o-bis. Al fine di facilitare l’individua-zione delle imprese nonché degli organi-smi che aderiscono ai progetti di alter-nanza scuola-lavoro, previsione di un ap-posito albo, o di una sezione speciale delRegistro delle imprese di cui all’articolo 8della Legge 580/1993, presso le Camere dicommercio, industria, artigianato ed agri-coltura.

21. 14. Centemero, Gelmini.

Al comma 2, dopo la lettera o), aggiun-gere la seguente:

o-bis. Istituzione, senza nuovi oneriper la finanza pubblica, di una unità dicrisi presso la presidenza del Consiglio deiMinistri con il compito di coordinare gliinterventi contro la dispersione scolastica.Tale unità di crisi è costituita da rappre-sentanti del MIUR, della Conferenza StatoRegioni e degli Uffici Scolastici Regionali.

21. 211. Vargiu, Molea, Falcone, Vezzali.

Martedì 5 maggio 2015 — 352 — Commissione VII

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Al comma 2, dopo la lettera o), aggiun-gere la seguente:

o-bis) istituzione, nella scuola secon-daria di primo grado e nei primi due annidella scuola secondaria di secondo grado,di percorsi didattici interdisciplinari dieducazione all’affettività e alla sessualitàconsapevole, finalizzati ad informare e asuscitare la riflessione degli studenti sullaproblematica dell’omo fobia e della tran-sfobia e a promuovere il superamento deipregiudizi fondati sul genere di apparte-nenza e sull’orientamento sessuale.

21. 1091. Chimienti, Vacca, D’Uva, Mar-zana, Brescia, Luigi Gallo, Simone Va-lente, Di Benedetto.

Al comma 2, dopo la lettera o), aggiun-gere la seguente:

p) Trasformazione dell’insegnamentodella religione cattolica in storia dellereligioni prevedendo:

1) Che l’insegnamento di religionenon preveda esclusivamente la dottrinacattolica;

2) L’istituzione di uno specificopercorso formativo, anche attraverso lamodifica di attuali lauree magistrali, diuno specifico percorso formativo che diaaccesso al percorso di abilitazione o al-l’insegnamento di storia delle religioni;

3) Che il docente di religione sia inpossesso di specifico titolo di studio abi-litativo per l’insegnamento della storiadelle religioni;

4) Che non sia necessario, per ildocente di religione, il possesso di idoneitàriconosciuta dall’ordinario diocesano odalla chiesa cattolica.

21. 1078. Vacca, D’Uva, Chimienti, Mar-zana, Brescia, Luigi Gallo, Simone Va-lente, Di Benedetto.

Sostituire il comma 3, con il seguente:

3. I decreti legislativi di cui al comma1 sono adottati, su proposta del Ministro

dell’istruzione, dell’università e della ri-cerca, di concerto con il Ministro per lasemplificazione e la pubblica amministra-zione e con il Ministro dell’economia edelle finanze nonché con gli altri Ministricompetenti, previo parere della Confe-renza permanente per i rapporti tra loStato, le regioni e le province autonome diTrento e di Bolzano. Gli schemi di decretosono trasmessi alle Camere per l’espres-sione del parere vincolante da parte delleCommissioni parlamentari competenti permateria e per i profili finanziari, che siesprimono nel termine di sessanta giornidalla data di trasmissione.

21. 1083. Vacca, D’Uva, Chimienti, Mar-zana, Brescia, Luigi Gallo, Simone Va-lente, Di Benedetto.

Al comma 2, dopo la lettera o), aggiun-gere la seguente:

o-bis). revisione e potenziamento deipercorsi formativi riguardanti i corsi sco-lastici di cittadinanza e costituzione attra-verso: 1) l’implementazione nei programmiscolastici dello studio e della conoscenzadella Costituzione italiana, dei principaliorgani della Repubblica italiana e del lorofunzionamento; 2) l’introduzione nei pro-grammi scolastici dello studio e della co-noscenza, anche storica, del fenomenomafioso.

21. 136. D’Uva, Vacca, Chimienti, Mar-zana, Brescia, Luigi Gallo, Simone Va-lente, Di Benedetto.

Al comma 2, dopo la lettera o), aggiun-gere la seguente:

o-bis). trasformazione dell’insegna-mento della religione cattolica in storiadelle religioni prevedendo: 1) che l’inse-gnamento di religione non preveda esclu-sivamente la dottrina cattolica; 2) l’istitu-zione di uno specifico percorso formativo,anche attraverso la modifica di attualilauree magistrali, di uno specifico per-

Martedì 5 maggio 2015 — 353 — Commissione VII

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corso formativo che dia accesso al per-corso di abilitazione o all’insegnamento distoria delle religioni; 3) che il docente direligione sia in possesso di specifico titolodi studio abilitativo per l’insegnamentodella storia delle religioni; 4) che sianecessario, per il docente di religione, ilpossesso di idoneità riconosciuta dall’or-dinario diocesano o dalla chiesa cattolica;

21. 137. Vacca, D’Uva, Chimienti, Mar-zana, Brescia, Luigi Gallo, Simone Va-lente, Di Benedetto.

Al comma 2, dopo la lettera o), aggiun-gere la seguente:

o-bis). revisione delle norme sullaparità scolastica prevedendo: 1) la nongratuità dell’attività di docenza; 2) la de-cadenza del riconoscimento della parità incaso di mancato rispetto dei contratticollettivi nazionali di lavoro del personaledocenti e dirigente; 3) l’obbligo di reperire,prioritariamente, il personale docentedalle graduatorie di istituto della provinciain cui è ubicata la sede scolastica;

21. 138. Vacca, D’Uva, Chimienti, Mar-zana, Brescia, Luigi Gallo, Simone Va-lente, Di Benedetto.

Al comma 2, dopo la lettera o), aggiun-gere la seguente:

o-bis). istituzione, nella scuola secon-daria di primo grado e nei primi due annidella scuola secondaria di secondo grado,di percorsi didattici interdisciplinari dieducazione all’affettività e alla sessualitàconsapevole, finalizzati ad informare e asuscitare la riflessione degli studenti sullaproblematica dell’omofobia e della tran-sfobia e a promuovere il superamento deipregiudizi fondati sul genere di apparte-nenza e sull’orientamento sessuale;

21. 139. Chimienti, Vacca, D’Uva, Mar-zana, Brescia, Luigi Gallo, Simone Va-lente, Di Benedetto.

Sostituire il comma 3, con il seguente:

3. I decreti legislativi di cui al comma1 sono adottati, su proposta del Ministrodell’istruzione, dell’università e della ri-cerca, di concerto con il Ministro per lasemplificazione e la pubblica amministra-zione e con il Ministro dell’economia edelle finanze nonché con gli altri Ministricompetenti, previo parere della Confe-renza permanente per i rapporti tra loStato, le regioni e le Province autonome diTrento e di Bolzano. Gli schemi di decretosono trasmessi alle Camere per l’espres-sione del parere vincolante da parte delleCommissioni parlamentari competenti permateria e per i profili finanziari, che siesprimono nel termine di sessanta giornidalla data di trasmissione.

21. 148. Vacca, D’Uva, Chimienti, Mar-zana, Brescia, Luigi Gallo, Simone Va-lente, Di Benedetto.

Al comma 3, primo periodo, sostituire leparole della Conferenza permanente per irapporti tra lo Stato, le regioni e leprovince autonome di Trento e Bolzanocon le seguenti: della Conferenza UnificataStato-regioni ed autonomie locali.

21. 12. Centemero, Squeri, Russo, Altieri.

Al comma 3, primo periodo, sostituire leparole: della Conferenza permanente per irapporti tra lo Stato, le regioni e leprovince autonome di Trento e Bolzanocon le seguenti: della Conferenza UnificataStato-regioni ed autonomie locali.

21. 182. Ghizzoni, Malpezzi, Bossa, Roc-chi, Carocci, Ascani, Blažina, Coccia,Crimì, D’Ottavio, Malisani, Manzi, Nar-duolo, Pes, Rampi, Andrea Romano,Rossi, Sgambato, Ventricelli.

Al comma 3, primo periodo, aggiungere,in fine, le seguenti parole: e del ConsiglioSuperiore della Pubblica Istruzione di cuial decreto legislativo n. 233 del 30 giugno1999.

21. 291. Pannarale, Giancarlo Giordano,Costantino.

Martedì 5 maggio 2015 — 354 — Commissione VII

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Al comma 3, sostituire le parole: ilsecondo periodo con il seguente: Glischemi dei decreti legislativi di cui alcomma 1, corredati di relazione tecnica,sono trasmessi alle Camere ai fini del-l’espressione dei pareri da parte delleCommissioni parlamentari competenti permateria e per i profili finanziari, che sonoresi entro sessanta giorni dalla data ditrasmissione. Le Commissioni possonochiedere al Presidente della rispettiva Ca-mera di prorogare di venti giorni il ter-mine per l’espressione del parere, qualoraciò si renda necessario per la complessitàdella materia o per il numero dei decretilegislativi. Il Governo, qualora non intendaconformarsi ai pareri parlamentari, tra-smette nuovamente i testi alle Camere conle sue osservazioni, con eventuali modifi-cazioni, corredate dei necessari elementiintegrativi di informazione e motivazione.I pareri definitivi delle Commissioni com-petenti per materia sono espressi entro iltermine di dieci giorni dalla data dellanuova trasmissione. Decorso tale termine,i decreti possono essere comunque adot-tati.

21. 1077. Simone Valente, Vacca, D’Uva,Chimienti, Marzana, Brescia, LuigiGallo, Di Benedetto.

Al comma 3, secondo periodo, dopo leparole: Gli schemi di decreto sono tra-smessi inserire le seguenti: al ConsiglioSuperiore della Pubblica Istruzione perl’espressione del previsto parere e.

Conseguentemente, al terzo periodo,dopo le parole: da parte delle Commissioniinserire le seguenti: e del Consiglio Supe-riore della Pubblica Istruzione.

21. 1004. Caruso, Lo Monte.

Al comma 3, sopprimere il terzo periodo.

21. 1085. Simone Valente, Vacca, D’Uva,Chimienti, Marzana, Brescia, LuigiGallo, Di Benedetto.

Al comma 3, sostituire il secondo pe-riodo con il seguente: Gli schemi dei de-creti legislativi di cui al comma 1, corre-dati di relazione tecnica, sono trasmessialle Camere ai fini dell’espressione deipareri da parte delle Commissioni parla-mentari competenti per materia e per iprofili finanziari, che sono resi entro ses-santa giorni dalla data di trasmissione. LeCommissioni possono chiedere al Presi-dente della rispettiva Camera di prorogaredi venti giorni il termine per l’espressionedel parere, qualora ciò si renda necessarioper la complessità della materia o per ilnumero dei decreti legislativi. Il Governo,qualora non intenda conformarsi ai pareriparlamentari, trasmette nuovamente i testialle Camere con le sue osservazioni, coneventuali modificazioni, corredate dei ne-cessari elementi integrativi di informa-zione e motivazione. I pareri definitividelle Commissioni competenti per materiasono espressi entro il termine di diecigiorni dalla data della nuova trasmissione.Decorso tale termine, i decreti possonoessere comunque adottati.

21. 150. Simone Valente, Vacca, D’Uva,Chimienti, Marzana, Brescia, LuigiGallo, Di Benedetto.

Al comma 3, sopprimere l’ultimo pe-riodo.

21. 149. Simone Valente, Vacca, D’Uva,Chimienti, Marzana, Brescia, LuigiGallo, Di Benedetto.

Dopo l’articolo 21, aggiungere il se-guente:

ART. 21-bis.

(Dottorato di ricerca sperimentale in ma-teria di legislazione scolastica, finalizzatoalla collaborazione al riordino della nor-mativa nazionale in materia di istruzione e

formazione).

1. Al fine di garantire la qualità delriordino, adeguamento e semplificazione

Martedì 5 maggio 2015 — 355 — Commissione VII

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delle disposizioni legislative in materia diistruzione, anche in deroga a quanto pre-visto dal Decreto Ministeriale 8 febbraio2013 n. 45 e, in particolare, ai requisiti dicui all’articolo 4 del medesimo decreto, isoggetti di cui al comma 2, dell’articolo 2del suddetto decreto possono attivare, pre-vio accreditamento concesso dal Ministerodell’istruzione, dell’Università e della Ri-cerca, su conforme parere dell’ANVUR, incoerenza con le linee guida condivise alivello europeo, in via sperimentale, apartire dall’anno accademico successivo aquello di entrata in vigore della presentelegge, corsi di dottorato di ricerca aventiad oggetto lo studio della natura, dellecaratteristiche e delle problematiche con-nesse alla legislazione scolastica.

2. Il Ministero dell’istruzione, dell’Uni-versità e della Ricerca, in sede di primaattivazione, al fine di promuovere la spe-rimentazione di cui al comma 1, partecipain convenzione con i soggetti attivanti ilcorso di dottorato, nella misura del 100per cento degli oneri finanziari.

3. La partecipazione e la convenzionecon il Ministero dell’istruzione, dell’Uni-versità e della Ricerca riguarda tassativa-mente un solo corso di dottorato, dascegliersi tra le proposte che perverrannopresso il predetto Ministero entro sessantagiorni dalla data di entrata in vigore dellapresente legge.

4. Con decreto, avente natura non re-golamentare, del Ministro dell’istruzione,dell’Università e della Ricerca, da ema-narsi entro trenta giorni dalla data diapprovazione della presente legge, sonofissati:

a) i requisiti di attivazione dei corsidi dottorato di cui al comma 1, da riferirsiunicamente al numero delle borse di stu-dio da attivare, non inferiore a sei, e aquanto previsto dalle lettere d), e), f)dell’articolo 4, comma 1, del Decreto Mi-nisteriale 8 febbraio 2013, n. 45;

b) i criteri per la scelta della propostadi attivazione del corso di dottorato dafinanziare in convenzione con il Ministerodell’Istruzione, dell’Università e della Ri-cerca, nella misura indicata dal comma 2;

c) le modalità di partecipazione dellestrutture e del personale ministeriale allosvolgimento delle attività di dottorato, ivicompresa la fase della selezione dei dot-torandi;

d) le modalità di collaborazione conil Governo dei dottorandi ammessi allastesura dei decreti legislativi di cui all’ar-ticolo 21 della presente legge;

e) l’individuazione dei membri dellacommissione di selezione degli ammessi alcorso di dottorato, da individuarsi in: ilDirettore Generale per il personale scola-stico pro tempore, un Dirigente Tecnicoesperto in materia di legislazione scola-stica, nominato dal Direttore Generalepredetto, un docente universitario indicatodalla Università prescelta;

f) la determinazione specifica dei re-lativi oneri finanziari;

5. Il Direttore Generale per il personalescolastico nomina, con proprio decreto, epresiede la Commissione incaricata di sce-gliere la proposta da finanziare, in con-venzione, dal Ministero. La stessa Com-missione, oltre che dal predetto DirettoreGenerale, è composta da un DirigenteTecnico esperto in materia di legislazionescolastica, dal Direttore generale per laprogrammazione, il coordinamento e ilfinanziamento delle istituzioni della for-mazione superiore o da un Dirigente tec-nico da questi delegato e da un Dirigentedell’Ufficio Legislativo del Ministero.

6. Agli oneri derivanti dal presentearticolo, pari complessivamente a circaeuro 386.076, di cui 128.692 per l’annoaccademico 2015/2016, euro 128.692 perl’anno accademico 2016/2017 ed euro128.692 per l’anno accademico 2017/2018mediante ulteriore corrispondente ridu-zione, oltre a quanto previsto dall’articolo24, del Fondo per interventi strutturali dipolitica economica, di cui all’articolo 10,comma 5, del decreto-legge 29 novembre2004, n. 282, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 27 dicembre 2004,n. 307, nonché mediante corrispondenteutilizzo del Fondo per la compensazione

Martedì 5 maggio 2015 — 356 — Commissione VII

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degli effetti finanziari non previsti a legi-slazione vigente conseguenti all’attualizza-zione di contributi pluriennali, di cui al-l’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7ottobre 2008, n. 154, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008,n. 189, e successive modificazioni, nonchédi eventuali risorse disponibili nel bilanciodel Ministero dell’istruzione, dell’Univer-sità e della Ricerca.

7. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato ad apportare, conproprio decreto, le occorrenti variazioni dibilancio.

21. 01. Centemero, Sisto, Palmieri.

Dopo l’articolo 21, aggiungere il se-guente:

ART. 21-bis.

(Attivazione di corsi speciali per il conse-guimento della specializzazione per l’attivitàdi sostegno didattico agli alunni con disa-

bilità).

1. Gli Atenei possono attivare corsispeciali, di durata annuale, per il conse-guimento della specializzazione per l’atti-vità di sostegno didattico agli alunni condisabilità, riservati alle sotto elencate ca-tegorie di docenti che siano privi del titolodi specializzazione di sostegno, purché inpossesso di abilitazione all’insegnamento eche abbiano prestato, a decorrere dal-l’anno scolastico 1999/2000 e fino all’annoscolastico 2014/2015 incluso, almeno treanni di servizio su posti di sostegno, conil possesso del prescritto titolo di studio, inscuole statali, paritarie ovvero nei centri diformazione professionale limitatamente aicorsi accreditati dalle Regioni per garan-tire l’assolvimento dell’obbligo di istru-zione a decorrere dall’anno scolastico2008/2009.

21. 02. Roccella, Scopelliti, Piccone.

ART. 22.

Sopprimere il comma 1.

*22. 3. Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Chi-mienti, Brescia, Simone Valente, D’Uva,Di Benedetto.

Sopprimere il comma 1.

*22. 18. Rampelli.

Sopprimere il comma 1.

*22. 20. Pagano.

Sopprimere il comma 1.

*22. 1000. Caruso, Lo Monte.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L’articolo 459 del testo unico di cuial decreto legislativo 16 aprile 1994,n. 297, è applicato fino all’attuazione del-l’organico dell’autonomia.

Conseguentemente, sostituire il comma 2con il seguente:

2. Nelle more dell’espletamento del cor-so-concorso per dirigenti scolastici di cuiall’articolo 17, comma 1 del decreto-legge104/2013 convertito in legge 128/2013 ildocente con funzioni vicarie delle scuoleprive di dirigente scolastico ha dirittoall’esonero dall’insegnamento. Le maggiorispese vengono coperte dai risparmi attuatidalla mancata assunzione dei dirigenti.

22. 11. Carocci, Mazzoli.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

Per l’adozione dei regolamenti, dei de-creti e degli atti attuativi della presentelegge è richiesto il parere, da formulare intempi congrui, dell’organo collegiale con-sultivo nazionale della scuola.

22. 13. Terrosi.

Martedì 5 maggio 2015 — 357 — Commissione VII

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Sostituire il comma 1 con il seguente:

Per l’adozione dei regolamenti, dei de-creti e degli atti attuativi della presentelegge è richiesto il parere, da formulare intempi congrui, dell’organo collegiale con-sultivo nazionale della scuola.

22. 19. Cristian Iannuzzi.

Al comma 1, sostituire le parole da: nonè richiesto a scuola con le seguenti: Perl’adozione dei regolamenti, dei decreti edegli atti attuativi della presente legge èrichiesto il parere, da formulare in tempicongrui, dell’organo collegiale consultivonazionale della scuola.

22. 21. Pannarale, Giancarlo Giordano.

Al comma 1 sostituire le parole : non èrichiesto con le seguenti: è previsto.

22. 5. Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Chi-mienti, Brescia, Simone Valente, D’Uva,Di Benedetto.

Al comma 1 sostituire le parole : non èrichiesto con le seguenti: è obbligatorio.

22. 23. Pannarale, Giancarlo Giordano,Costantino.

Al comma 1, sopprimere la parola: non.

*22. 2. Piccione.

Al comma 1, sopprimere la parola: non.

*22. 4. Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Chi-mienti, Brescia, Simone Valente, D’Uva,Di Benedetto.

Sopprimere il comma 2.

22. 7. Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Chi-mienti, Brescia, Simone Valente, D’Uva,Di Benedetto.

Al comma 2, sopprimere la parola: non.

22. 6. Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Ci-menti, Brescia, Simone Valente, D’Uva,Di Benedetto.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

« 4-bis. In sede di prima applicazionedella presente legge, in deroga all’articolo8, comma 7, i docenti che lavorano pressole scuole paritarie oggetto di proposte diassunzione nella scuola statale possonochiedere, con le modalità di cui all’articolo8, comma 8, di posticipare, per un mas-simo di due anni scolastici, la presa diservizio al fine di poter completare il ciclodi istituzione. Tale richiesta non è soggettaad autorizzazione del Dirigente scolasticostatale ».

22. 1002. Rubinato, Fioroni, Sanga.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

« 4-bis. In sede di prima applicazionedella presente legge e in deroga all’articolo8 comma 7, i docenti oggetto di propostadi assunzione possono richiedere con lemodalità di cui all’articolo 8, comma 8, diposticipare per un massimo di due anniscolastici la presa di servizio. Tale richie-sta non è soggetta ad autorizzazione deldirigente scolastico ».

22. 1003. Rubinato, Fioroni, Sanga.

Sopprimere il comma 5.

*22. 1. Piccione.

Sopprimere il comma 5.

*22. 8. Marzana, Vacca, Luigi Gallo, Chi-mienti, Brescia, Simone Valente, D’Uva,Di Benedetto.

Sopprimere il comma 5.

*22. 15. Simonetti, Borghesi.

Martedì 5 maggio 2015 — 358 — Commissione VII

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Sopprimere il comma 5.

*22. 17. Rampelli.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Le norme della presente legge sonoinderogabili. Le norme e le procedurecontenute nei contratti collettivi contra-stanti con quanto previsto dalla presentelegge saranno oggetto di revisione ed ade-guamento nel successivo rinnovo delCCNL. In mancanza di revisione restaferma la competenza del contratto sullenorme riguardanti il salario, l’organizza-zione del lavoro, la formazione e l’orario.

22. 9. Vacca, Luigi Gallo, Chimienti, Bre-scia, Simone Valente, D’Uva, Di Bene-detto.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

Le norme della presente legge sonoinderogabili. Le norme e le procedurecontenute nei contratti collettivi contra-stanti con quanto previsto dalla presentelegge saranno oggetto di revisione e ade-guamento nel successivo rinnovo delCCNL. In mancanza di revisione restaferma la competenza del contratto sullenorme riguardanti il sedarlo, l’organizza-zione del lavoro, la formazione e l’orario.

22. 12. Terrosi.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Èistituita l’Area di Contrattazioneseparata della docenza e il Consiglio su-periore della Docenza composto in mag-gioranza da docenti.

22. 16. Simonetti, Borghesi.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Le norme e le procedure contenutenei contratti collettivi nazionali di lavoro

contrastanti con quanto previsto dalla pre-sente legge saranno oggetto di revisione edadeguamento nel successivo rinnovo delCCNL. In mancanza di revisione restaferma la competenza del contratto sullenorme riguardanti il salario, l’organizza-zione del lavoro, la formazione e l’orario.

22. 22. Pannarale, Giancarlo Giordano.

Al comma 5, sopprimere le parole da: ele norme fino alla fine.

22. 10. Vacca, Luigi Gallo, Chimienti,Brescia, Simone Valente, D’Uva, Di Be-nedetto.

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

5-bis. Al fine di adeguare le disposi-zione della presente legge alle scuole conlingua di insegnamento slovena e/o bilin-gue nella regione Friuli Venezia Giulia ilMinistero dell’istruzione, dell’università edella ricerca emanerà entro 60 giorni dalladata della sua approvazione un decretoministeriale, regolando in particolare:

a) la formazione iniziale e l’aggior-namento, l’abilitazione ed il reclutamentodel personale docente;

b) le modalità di assunzione, forma-zione e valutazione dei dirigenti scolastici;

c) il diritto di rappresentanza riferitoalla riforma degli organi collegiali, sia alivello nazionale che territoriale.

5-ter. Per l’attuazione delle disposizionidi cui alla presente legge nonché deldecreto di cui al precedente comma, perquanto riguarda le scuole con lingua d’in-segnamento slovena e/o bilingue del FriuliVenezia Giulia, il Ministero dell’istruzione,

Martedì 5 maggio 2015 — 359 — Commissione VII

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dell’università e della ricerca si avvaledell’Ufficio per l’istruzione in lingua slo-vena di cui all’articolo 13.

22. 14. Blažina.

Dopo l’articolo 22 aggiungere il se-guente:

ART. 22-bis.

(Disposizioni particolari per la Provinciaautonoma di Bolzano).

1. Alla Provincia autonoma di Bolzanospetta la legittimazione attiva e passiva neiprocedimenti giudiziari concernenti il per-sonale docente, direttivo ed ispettivo dellescuole a carattere statale.

2. Al fine di rispondere alle esigenzesocio-culturali e linguistiche della scuoladei diversi gruppi linguistici, la Provinciaautonoma di Bolzano individua, sulla basedi ricerche di settore, i percorsi didattici,il percorso formativo e la disciplina divalutazione delle alunne e degli alunni piùidonei e rispondenti alle esigenze socioculturali e linguistiche dei tre gruppi lin-guistici italiano, tedesco e ladino, nel qua-dro dell’unitarietà dell’ordinamento scola-stico provinciale definito dall’articolo 19del decreto del Presidente della Repub-blica 31 agosto 1972, n. 670, e successivemodificazioni.

3. La Provincia autonoma di Bolzano siadegua alla normativa statale sugli esamidi Stato con legge provinciale, al fine diintegrare i percorsi nazionali con aspetticulturali e linguistici legati alla realtàlocale. Le rispettive norme per l’attuazionesono adottate dalla Provincia, sentito ilMinistero dell’istruzione, dell’università edella ricerca. La Provincia nomina i pre-sidenti e i membri delle commissioni perl’esame di Stato delle scuole di ogni ordinee grado. In relazione al particolare ordi-namento scolastico di cui all’articolo 9 deldecreto del Presidente della Repubblica 10febbraio 1983, n. 89, e successive modifi-cazioni, le materie su cui vertono gli esamidi Stato conclusivi della scuola secondariadi secondo grado e le relative prove sono

annualmente determinate dalla Provinciasentito il Ministero dell’istruzione, del-l’università e della ricerca.

4. In attuazione dell’articolo 19 deldecreto del Presidente della Repubblica31 agosto 1972, n. 670, e successive mo-dificazioni, la Provincia autonoma di Bol-zano, d’intesa con l’Università ed il Con-servatorio di musica siti nella Provinciaautonoma di Bolzano, disciplina la for-mazione disciplinare e pedagogico-didat-tica degli insegnanti delle scuole di ogniordine e grado dei tre gruppi linguisticidella Provincia di Bolzano, anche nellematerie artistiche, nonché le modalità ei contenuti delle relative prove di accessonel rispetto di quelli minimi previsti alivello nazionale, potendosi discostaredalla tempistica nazionale, svolgendoleanche in lingua tedesca e ladina, ovenecessario, e basandosi sui programmi diinsegnamento sviluppati ed in vigore nellaProvincia stessa. Tale formazione puòcomprendere fino a 60 crediti formativiuniversitari del percorso quinquennaleper attività di insegnamento che riguar-dano il relativo contesto culturale. LaProvincia autonoma di Bolzano, d’intesacon l’Università ed il Conservatorio sum-menzionati, definisce altresì il punteggiocon il quale integrare la votazione dellaprova di accesso, in caso di possesso diCertificazioni di competenze linguistichedi almeno livello B1 del Quadro comuneEuropeo di riferimento.

Al fine di garantire ai futuri inse-gnanti delle scuole in lingua di insegna-mento tedesca e delle scuole delle localitàladine, la formazione nella madre linguae l’abilitazione all’insegnamento si conse-gue mediante il solo compimento deltirocinio formativo attivo (TFA). Lostesso, nonché le relative modalità diaccesso a numero programmato, sonodisciplinati dalla Provincia autonoma diBolzano. Per lo specifico contesto lingui-stico e culturale della Provincia auto-noma di Bolzano e l’impegno istituzionaledella Libera Università di Bolzano a ga-rantire nei percorsi di formazione i pre-supposti delle competenze indispensabilial fine di poter partecipare alla vita

Martedì 5 maggio 2015 — 360 — Commissione VII

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culturale ed e di accedere al mondo dellavoro nella Provincia stessa, la LiberaUniversità di Bolzano ha facoltà di am-pliare, in tutti i Corsi di laurea e dilaurea magistrale attivati presso la stessai settori scientifici disciplinari afferentialle discipline letterarie e linguistiche,previsti dai rispettivi decreti ministerialitra le attività formative di base e carat-terizzanti.

5. La Provincia autonoma di Bolzano èdelegata ad esercitare le attribuzioni delloStato in di riconoscimento dei titoli diformazione professionale rilasciati da unPaese membro dell’Unione ai fini dell’eser-cizio della professione di docente nellescuole di istruzione primaria, ed artisticain relazione alle classi di concorso esistentinella sola provincia di Bolzano o ai solifini dell’accesso ai posti di insegnamentonelle scuole con lingua di insegnamentotedesca della provincia di Bolzano o aiposti di insegnamento delle scuole dellelocalità ladine della provincia di Bolzanoper materie impartite in lingua tedesca.Resta fermo che il beneficiario del rico-noscimento delle qualifiche professionalideve possedere le conoscenze linguistichenecessarie.

L’ultimo periodo del comma 4 dell’ar-ticolo 427 del decreto legislativo 16 aprile1994, n. 297, è soppresso.

6. La Provincia autonoma di Bolzanostabilisce i programmi di esame, le ta-belle di valutazione dei titoli e le normeper la composizione delle commissionigiudicatrici dei concorsi per titoli ed !ovvero dei corsi-concorsi selettivi di for-mazione per il reclutamento del perso-nale docente.

7. Sono fatte salve le potestà attribuitealla Provincia autonoma di Bolzano dallostatuto speciale e dalle relative norme diattuazione, nonché ai sensi dell’articolo10 della legge costituzionale 18 ottobre2001, n. 3. La Provincia autonoma diBolzano provvede all’adeguamento delproprio ordinamento esclusivamente nelrispetto dei principi desumibili dalla pre-sente legge.

22. 01. Gebhard, Alfreider, Plangger,Schullian.

ART. 23.

Al comma 2, sostituire la parola: do-cente con le seguenti: docente e ATA.

23. 1. Chimienti, Vacca, Luigi Gallo,Marzana, Brescia, Simone Valente,D’Uva, Di Benedetto.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis: Sono soppresse e cessano diprodurre i loro effetti dalla data di entratain vigore della presente legge le seguentinorme:

articolo 7, comma 2, lettere b), h), l),p), r) del d.lgs. 297/1994;

articolo 7 del d.lgs. 297/1994,comma 6;

articolo 9, comma 2, del d.lgs. 297/1994 dopo le parole « conto consuntivo » efino alla fine del periodo;

articolo 9, comma 3, del d.lgs. 297/1994 dopo le parole « su proposta dellagiunta » fino a « sulle seguenti materie »;

articolo 9, comma 3, del d.lgs. 297/1994 lettere a) e b);

articolo 9 del d.lgs. 297/1994 commi4, 5, 6, 9,11,12;

articolo 396 del d.lgs. 297/1994;

articolo 25 del d.lgs. 165/2001 comemodificato dal d.lgs. 150/2009, commi 2 e 6.

23. 4. Causin.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Gli articoli 46, 47, 48, 49 del regiodecreto 5 febbraio 1928 sono soppressi.

23. 2. Pisano, Chimienti, Vacca, LuigiGallo, Marzana, Brescia, Simone Va-lente, D’Uva, Di Benedetto.

Martedì 5 maggio 2015 — 361 — Commissione VII

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Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. I commi 8, 9 e 10 dell’articolo 28della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sonosoppressi.

23. 3. Terrosi, Iacono.

Dopo l’articolo 23 inserire il seguente:

ART. 23-bis.

(Clausola di salvaguardia).

1. Le disposizioni della presente legge siapplicano nelle regioni a statuto speciale enelle province autonome di Trento e diBolzano compatibilmente con le norme deirispettivi statuti e con le relative norme diattuazione.

23. 01. Marguerettaz, Alfreider, Gebhard,Plangger, Schullian, Ottobre.

ART. 24.

Dopo l’articolo 24, aggiungere il se-guente:

ART. 24-bis.

(Entra in vigore).

1. Il presente provvedimento entra invigore il giorno stesso della sua pubblica-zione nella Gazzetta Ufficiale della Repub-blica italiana.

24. 0. 1000. Malpezzi, Rocchi, Carocci,Ascani, Blažina, Bossa, Coccia, Crimì,D’Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi,Narduolo, Pes, Rampi, Andrea Ro-mano, Paolo Rossi, Sgambato, Venti-celli, Mazzoli, Carrescia, Richetti, Mar-zano, De Menech, Rotta, Mazzoli, Piaz-zoni, Giuliani.

Martedì 5 maggio 2015 — 362 — Commissione VII

€ 19,00 *17SMC0004450**17SMC0004450*