La previdenza: i problemi aperti della riforma
incompiuta
Angelo MarinelliCoordinatore
Dipartimento Democrazia Economica CISL Confederazione
Proiezioni Spesa per pensioni/Pil (dalla “Dini” alla “Fornero”)
Ante 243/2004
Legge 122/2010
Legge 243/2004
Scenario EPC WGA
Legge 247/2007
Legislazione attuale
N.B.: Lo scenario adottato assume un tasso di crescita del PIL reale dell’1,4%, un deflatore del 2% ed un tasso di crescita annuo della produttività dell’1,3%
Dipartimento Democrazia economica, economia sociale , fisco, previdenza e riforme istituzionali
Proiezioni Spesa per pensioni/Pil (dalla “Dini” alla “Fornero”)
N.B.: Lo scenario adottato assume un tasso di crescita del PIL reale dell’1,4%, un deflatore del 2% ed un tasso di crescita annuo della produttività dell’1,3%
Dipartimento Democrazia economica, economia sociale , fisco, previdenza e riforme istituzionali
Andamento del Pil reale dal 1970 ad oggi
Dipartimento Democrazia economica, economia sociale , fisco, previdenza e riforme istituzionali
Requisiti pensionistici e aspettativa di vitaUOMINI
Vecchiaia – età Anticipata CTB
2015 66 a. + 3 mesi 42 a. + 6 mesi
2016 66 a. + 7 mesi 42 a. + 10 mesi
DONNE
Anticipata CTB Vecchiaia
Pubblico impiego
Dipendenti privato
Autonome/parasubordinate
2015 41 a. + 6 mesi 66 a. + 3 mesi 63 a.+ 9 mesi 64 a. + 9 mesi
2016 41 a. + 10 mesi 66 a. + 7 mesi 65 a. + 7 mesi 66 a. + 1 mese
2017 41 a. + 10 mesi 66 a. + 7 mesi 66 a. + 7 mesi 66 a. + 7 mesi
2018 41 a. + 10 mesi 66 a. + 7 mesi 66 a. + 7 mesi 66 a. + 7 mesi
2019altra
variazione
2021 almeno 67 anni
Le penalizzazioni non si applicano a chi accede alla pensione anticipata entro il 2017 ad età inferiore a 62anni ma, successivamente, si applicheranno, sulla parte di pensione calcolata con il retributivo, in misurapari all’1% per i primi due anni e al 2% per gli anni successivi. Esempio: se il lavoratore va in pensioneaccede all’età di 57 anni la penalizzazione sarà pari all’8%e durerà per sempre.
Dipartimento Democrazia economica, economia sociale , fisco, previdenza e riforme istituzionali
Requisiti pensionistici col contributivo
Dipartimento Democrazia economica, economia sociale , fisco, previdenza e riforme istituzionali
• Ai fini dell’accesso al pensionamento con il sistema esclusivamente contributivo, vengono
individuati due “valori soglia” corrispondenti:
• si può accedere al pensionamento anticipato dai 63 anni in poi (tenendo conto degli
adeguamenti alla speranza di vita dei requisiti anagrafici a partire dal 2013), con 20 anni di
contribuzione effettiva, a condizione che la pensione sia pari a 2,8 volte il valore
dell’assegno sociale rivalutato,
• si può accedere al pensionamento anticipato dai 66 anni in poi (tenendo conto degli
adeguamenti alla speranza di vita dei requisiti anagrafici a partire dal 2013), a condizione
che la pensione sia pari a 1,5 volte il valore dell’assegno sociale rivalutato;
• Si prescinde dal requisito di importo minimo se in possesso di un’età anagrafica pari a 70
anni, con un’anzianità contributiva minima di 5 anni.
• Requisito minimo 2016= 63 anni e 7 mesi
L’assegno sociale “rivalutato” viene adeguato annualmente, a partire dal 1° gennaio 2012,
sulla base della variazione media quinquennale del PIL nominale, appositamente calcolata
dall’ISTAT, con riferimento al quinquennio precedente l’anno da rivalutare.
•
Lavori usuranti
Lavoratori dipendenti Lavoratori autonomi
requisiti anagrafici quota requisiti anagrafici
quota
2015 61 anni e 3 mesi 97,3 62 anni e 3 mesi 97,3
2016 61 anni e 7 mesi 97,6 62 anni e 7 mesi 98,6
2017 61 anni e 7 mesi 97,6 62 anni e 7 mesi 98,6
2018 61 anni e 7 mesi 97,6 62 anni e 7 mesi 98,6
2019 61 anni e 7 mesi* 97,6* 62 anni e 7 mesi* 98,6*
*ulteriore variazione La disciplina presenta limiti oggettivi e soggettivi:•riguarda le sole attività lavorative particolarmente faticose e pesanti di cui al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67;•Non tiene conto che nell’età anziana si invecchia in modo diverso
Dipartimento Democrazia economica, economia sociale , fisco, previdenza e riforme istituzionali
Esodati e salvaguardati
Art. 24 comma 14 legge 214/2011Art. 6 commi 2 ter e 2 septies legge 14/2012
65,000
Art. 2 comma 11 e art. 22 decreto legge 95/2012 conv. Legge 135/2012
55,000
Art 1 commi 231 ss. legge 228/2012Art. 1 commi 191-193 legge 147/2013
10,130 +6,000
Art. 11 e 11 bis decreto legge 102/2013 conv. Legge 124/2013
6,500 + 2,500
Art. 1 commi 194-196 legge 147/2013 17,000
Legge 147/2014 32,100 (in realtà 8,100)
DDL Stabilità 2016 26.300
Totale 196,530
Dipartimento Democrazia economica, economia sociale , fisco, previdenza e riforme istituzionali
Opzione donna: è possibile
• La facoltà di andare in pensione anticipata optando per calcolo contributivo prevista dall’art. 1 comma 9 legge 243/2004 viene è estesa alle lavoratrici che maturano i requisiti pensionistici entro il 31/12/2015 anche se l’effettiva apertura della finestra cade in data successiva.
• Entro il 30 settembre di ogni anno dovranno trasmettere alle Camere una relazione sull’attuazione della sperimentazione riferita al numero di lavoratrici interessate e conseguenti oneri, disponendo l’impiego delle risorse non utilizzate per interventi con analoga finalità compresa la proroga ulteriore della sperimentazione qualora dal monitoraggio risulti un onere inferiore al previsto
Dipartimento Democrazia economica, economia sociale , fisco, previdenza e riforme istituzionali
Invecchiamento attivo: part time (legge 208/2015) • I lavoratori dipendenti settore privato che maturino entro il 31/12/2018 il diritto alla
pensione di vecchiaia possono ridurre l’orario di lavoro tra il 40% e il 60% per un periodo non superiore tra la data di accesso al beneficio e la data di maturazione del requisito anagrafico di vecchiaia a condizione che:
– abbiano maturato almeno 20 anni di contributi
– abbiano l’accordo con il datore di lavoro
• Con la trasformazione del tempo pieno in part-time otterranno mensilmente una somma pari alla contribuzione a fini pensionistici a carico del datore di lavoro per la prestazione non effettuata. Questa somma non concorre alla formazione del reddito da lavoro e non è soggetta a contribuzione previdenziale.
• Per i periodi di part-time viene riconosciuta contribuzione figurativa commisurata alla retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata. La facoltà è concessa a domanda, nel limite delle risorse finanziarie stanziate. Il datore di lavoro deve dare comunicazione sia all’INPS sia alla DTL.
Dipartimento Democrazia economica, economia sociale , fisco, previdenza e riforme istituzionali
2010 2020 2030 2040 2050 2060
74,1%65+4 mesi
69%67 anni
68,3%68+2 mesi
61,8%66+2 mesi
6367 anni
63,4%67 + 10 mesi
* Fonte: Ragioneria dello Stato, Le tendenze di medio – lungo periodo del sistema pensionistico e socio sanitario - aggiornamento 2013
Tassi di sostituzione al lordo della fiscalità scenario naz ionale base
Il tasso di sostituzione indica la percentuale della prima “pensione” ricevuta rispettoall’ultimo stipendio (esempio: età al pensionamento in relazione dell’evoluzione dell’etàdi pensionamento indotta dalle riforme anzianità contributiva 38 anni).
N.b.: I tassi di sostituzione variano in relazione al diverso “peso” nello stock dellepensioni a calcolo interamente contributivo, alla variazione dei coefficienti ditrasformazione, alle diverse età di pensionamento assunte nello scenario base
La sostenibilità sociale e i tassi di sostituzione
Dipartimento Democrazia economica, economia sociale , fisco, previdenza e riforme istituzionali
Sommando i tassi di sostituzione attesi lordi della previdenza obbligatoria ecomplementare il risultato finale può migliorare sensibilmente (Esempio: età in baseall’evoluzione dell’età media di pensionamento indotta dalle riforme e anzianitàcontributiva 38 anni)
Tassi di sostituzione prev. obbligatoria + complemen tare
• L'aliquota contributiva della previdenza complementare è ipotizzata pari al solo TFR(6,91%).
• Il tasso di rendimento reale dei fondi pensione è pari al 3%, al lordo delle speseamministrative e dell'imposizione fiscale.
• Le spese amministrative sono assunte pari a 0,5% del tasso di rendimento.• L'aliquota fiscale è pari all'11% del tasso di rendimento nominale al netto delle spese
amministrative.
2010 2020 2030 2040 2050 2060
74,1%65+4 mesi
74,1%67 anni
77,5%68+2 mesi
74,3%66 + 2 mesi
77,567 anni
78%67 + 10 mesi
* Fonte: Ragioneria dello Stato, Le tendenze di medio – lungo periodo del sistema pensionistico e socio sanitario - aggiornamento 2013
Dipartimento Democrazia economica, economia sociale , fisco, previdenza e riforme istituzionali
I coefficienti di trasformazione (3)
Dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2018
Età Divisori Coeff. Trasf. %57 23,550 4,24658 22,969 4,35459 22,382 4,44760 21,789 4,58961 21,192 4,71962 20,593 4,85663 19,991 5,00264 19,385 5,15965 18,777 5,32666 18,163 5,50667 17,544 5,70068 16,922 5,91069 16,301 6,13570 15,678 6,378
Dipartimento Democrazia economica, economia sociale , fisco, previdenza e riforme istituzionali 12
In caso di accesso alla pensione a 65 anni il coefficiente di5,326% è il reciproco del numero di annualità (18,398) nelle qualil’ente previdenziale prevede che pagherà quanto maturato dalpensionato.
Se ad esempio è stato maturato un montante contributivorivalutato di di 322.000 € l’importo annuo della pensione sarà:
322.000 X 1/18,777 = 17.150 € lordi(dove 1/18,398= 0,05326, ovvero in termini percentuali 5,326%)
Con il medesimo montante in caso di pensionamento a 65 anni nel 2012 (coefficienti precedenti) la pensione sarebbe stata:
322,000 X1/17,792=18,098 € lordi(dove 1/17,792= 0,05620, ovvero in termini percentuali 5,620%)
Rivedere i coefficienti di trasformazione del contri butivo
Il meccanismo di revisione dei coefficienti è erga omnes, cioè indipendentedall’anno di nascita : i coefficienti restano in vigore per un triennio durante ilquale sono applicati a tutti coloro che accedono al pensionamento alle diverse etàanagrafiche. Pertanto, i coefficienti entrati in vigore nel 2013 resteranno “in carica”fino a tutto il 2015. Nel 2016 sono stati rivisti, quindi chi in base al metodocontributivo, ad esempio, accede al pensionamento a 65 anni nel 2016 avrebbeapplicato un coefficiente di trasformazione peggiorato rispetto al 65enne che èandato in pensione un anno prima, a parità di contributi versati.
I coefficienti erga omnes sono iniqui perché prevedono coefficienti diversi persoggetti nati nello stesso anno che vanno in pensione in trienni diversi.
Va resa più equa la revisione periodica dei coefficienti di t rasformazione peril calcolo della pensione contributiva, tenendo conto della differente aspettativa divita nei diversi settori e introducendo il criterio del “pro-rata” per l’applicazione deicoefficienti revisionati solamente alle quote di montante contributivo tempo pertempo maturate.
Dipartimento Democrazia economica, economia sociale , fisco, previdenza e riforme istituzionali
Proposte di legge per la flessibilità nell’accesso al pensionamento (Damiano – Baretta n °°°° 857)
Dipartimento Democrazia economica, economia sociale , fisco, previdenza e riforme istituzionali
• Il DDL prevede che le lavoratrici e i lavoratori che abbianomaturato un’anzianità contributiva di 35 anni possanoaccedere al pensionamento flessibile al compimento del requisito di 62 anni fino al requisito massimo di 70 anni dietà, purché l’importo dell’assegno, secondo i rispettivi ordinamenti previdenziali di appartenenza, sia almeno paria1,5 volte l’importo dell’assegno sociale;
• Sarebbero fatte salve, se più favorevoli, le disposizioniin materia di accesso anticipato al pensionamento per gliaddetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, nonché le disposizioni in materia di esclusione dai limitianagrafici per i lavoratori che hanno maturato il requisitodi anzianità contributiva di almeno quarantuno anni.
• Alla quota calcolata con il sistema retributivo si applicherebbe la riduzione o la maggiorazione:
Proposte di legge per l’introduzione di elementi di flessibilità nell’accesso al pensionamento (Damiano -Gnecchi )
Dipartimento Democrazia economica, economia sociale , fisco, previdenza e riforme istituzionali
• Fino al 31 dicembre 2021, il diritto al trattamento pensionistico per i lavoratori dipendenti e autonomi iscritti all’assicurazione obbligatoria e alle forme di essa sostitutive ed esclusive si conseguirebbe, fermo restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a trentacinque anni, al perfezionamento dei requisiti indicati nella tabella seguente:
Lavoratori dipendenti pubblici e privati
Lavoratori autonomi iscritti all’Inps
Somma di età anagrafica e anzianità contributiva
Età anagrafica minima per la maturazione del requisito indicato in colonna 1
Somma di età anagrafica e di anzianità contributiva
Età anagrafica minima per la maturazione del requisito indicato in colonna 2
100 62 101 63
Proposte di legge per l’introduzione di elementi di flessibilità
nell’accesso al pensionamento (Gnecchi n °°°° 728)
Dipartimento Democrazia economica, economia sociale , fisco, previdenza e riforme istituzionali
1. Alle lavoratrici e ai lavoratori che si dedicano al lavoro di cura e di assistenza di familiari disabili aventi una percentuale di invalidita` uguale al 100 per cento, che assume connotazione di gravita` ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e che necessitano di assistenza continua poiche non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, ai sensi di quanto previsto dalla tabella di cui al decreto del Ministro della sanita` 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992, saebbero riconosciuti, su richiesta:
• un anticipo di età per l’accesso alla pensione di vecchiaia di tre mesi per ogni anno dedicato al lavoro di cura, fino a un massimo di cinque anni di anticipo;
• il diritto alla pensione anticipata, indipendentemente dall’eta` anagrafica, a seguito del versamento di trenta anni di contributi previdenziali, di cui almeno cinque annualita` versate nel periodo di costanza di assistenza al familiare convivente disabile grave.
2. Le lavoratrici e i lavoratori di cui al comma 1 avrebbero diritto, inoltre, ai fini della misura del trattamento pensionistico, a una contribuzione figurativa di due mesi per ogni anno di contribuzione effettiva, per un massimo di cinque anni, purche´ versata in costanza di assistenza al familiare convivente disabile grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Dipartimento Democrazia economica, economia sociale , fisco, previdenza e riforme istituzionali 17
I coefficienti di trasformazione
Ipotesi di modifica dei criteri e delle modalità di calcolo e applicazione dei coefficienti
� Coefficienti applicati «pro-rata» - applicare la revisione dei coefficienti di trasformazione solo sullaparte del montante contributivo che matura da quel momento in poi (revisione dei coefficientisecondo il metodo “pro rata”).
� Coefficienti applicati «per coorte» - I nuovi coefficienti derivanti dalle revisioni, tempo per tempoeffettuate, vengono assegnati a ciascuna coorte in procinto di maturare il requisito minimo anagraficoper il pensionamento (a prescindere da quando poi andrà in pensione). Quindi, ad esempio,quest’anno si assegna ai nati nel 1952 un certo “set” di coefficienti, nell’ipotesi che il prossimo annopossano accedere alla pensione a 63 anni. La coorte a cui vengono assegnati i “propri” coefficienti(crescenti per età) non sarà più toccata dalle assegnazioni successive che saranno unicamentedestinate a quelle più giovani (quindi nell’esempio fatto il nato nel 1952, a cui sono stati assegnati icoefficienti, il coefficiente non verrà toccato dalle successive revisioni anche se decidesse diaccedere alla pensione a 70 anni).
� Coefficienti applicati in relazione ai distinti settori pr oduttivi - applicare coefficienti ditrasformazione differenti, a parità di età anagrafica di accesso al pensionamento, in relazione allediverse aspettative di vita dei settori di attività merceologica/produttiva nei quali si è statiprevalentemente occupati
Giovani e pensioniSituazione
patrimoniale Gestione
Separata al 31/12/2014
+96.676 mln
Situazione patrimoniale
FPLD al 31/12/2014
-130.188 mln
Fondo pensionilavoratori dipendentiInps
Gestione Separata Inps
Anno Aliquota a caricodipendente %
Aliquota a caricocollaboratore % (+0,72%)
2014 9.19 9.33
2015 9.19 10
2016 9.19 10.33
2017 9.19 10.66
2018 9.19 11
Dipartimento Democrazia economica, economia sociale , fisco, previdenza e riforme istituzionali
Percentuali di rivalutazione delle pensioni oggi
�La tutela del potere d'acquisto delle pensioni è un principio fondamentale del nostro sistemaprevidenziale�L'attuale sistema di indicizzazione collegato alla variazione dei prezzi al consumo èinsufficiente�Devono essere finalmente individuati meccanismi più idonei a compensare adeguatamente laperdita di valore degli assegni pensionistici evitandone il progressivo impoverimento.
Pensioni di importo fino a 3 volte il trattamento minimo Al 100%
Pensioni oltre 3 volte il trattamento minimo e fino a 4 volte il trattamento minimo Al 95%
Pensioni oltre 4 volte il trattamento minimo e fino a 5 volte il trattamento minimo Al 75%
Pensioni oltre 5 volte il trattamento minimo e fino a 6 volte Al 50%
Pensioni oltre a 6 volte il trattamento minimo Al 45%
� Il Governo Monti aveva originariamente previsto il blocco della rivalutazione per le pensionisuperiori a 2 volte il trattamento minimo (circa 900 €)
� A seguito della forte pressione sindacale la legge 214/2011 limitato il blocco dellaperequazione nel 2012-2013 per le pensioni superiori a 3 volte il trattamento minimo (circa1450 €)
� Con la legge 147/2013 di stabilità per il 2014 è stata ripristinata la perequazione per gliimporti pensionistici superiore a tre volte il minimo.
Nella tabella seguente gli indici di rivalutazione nel 2015
Dipartimento Democrazia economica, economia sociale , fisco, previdenza e riforme istituzionali
Le adesioni alla previdenza complementare
Fonte: Covip, dati 2015, aggiornamento statistico
Dipartimento Democrazia economica, economia sociale , fisco, previdenza e riforme istituzionali
Le risorse gestite
Fonte: Covip, dati 2015, aggiornamento statistico
Dipartimento Democrazia economica, economia sociale , fisco, previdenza e riforme istituzionali
Come investono i fondi pensione?
Dipartimento Democrazia economica, economia sociale , fisco, previdenza e riforme istituzionali
Fonte: Covip, Relazione per il 2014
E’ ancora utile la previdenza complementare?
La previdenza complementare non può crescere se non viene considerata utile dalcontesto economico e sociale che la esprime:
• utilità percepita dai lavoratori;• utilità percepita dal sistema economico e delle imprese;• utilità percepita dai “Policy makers” (agenti politici decisionali)
Per rilanciare la previdenza complementare, dunque, è necessario tornare alle origini,recuperando i due obiettivi che, nell’ormai lontano ’92, il legislatore aveva assunto:
• il concorso della previdenza complementare, assieme a quella pubblica, allarealizzazione di adeguati livelli di copertura previdenziale.
• la capacità dei fondi pensione di svolgere un ruolo positivo ed importante nelfinanziamento delle piccole e medie imprese e dello sviluppo locale edinfrastrutturale del Paese.
Dipartimento Democrazia economica, economia sociale , fisco, previdenza e riforme istituzionali