LEGGE DI STABILITA’ 2016 –
WELFARE AZIENDALE E
ALTRE DISPOSIZIONI RILEVANTI
PER IL SOSTITUTO D’IMPOSTA
Studio Tributario e Societario
Welfare aziendale e
salari di produttività:
le novità introdotte dalla Legge
di Stabilità 2016
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• Importo agevolabile fino a 2.000,00 euro (2.500,00 euro per le aziende
che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del
lavoro).
• Soggetti titolari di reddito di lavoro dipendente nel 2015 non superiore
a 50.000,00 euro.
• Un apposito decreto stabilirà i criteri di misurazione degli incrementi di
produttività nonché gli strumenti e le modalità di partecipazione dei
dipendenti all’organizzazione del lavoro.
• Possibilità dei lavoratori di scegliere se percepire il premio di risultato
tassabile al 10% in denaro o in servizi di welfare non tassati ai sensi
dell’articolo 51, c. 2 e c.3 (ultimo periodo) del TUIR (vedi infra)
Reintroduzione della tassazione del 10% sui premi di risultato
legati ad incrementi di produttività e introduzione del c.d.
Welfare di produttività
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L’agevolazione, ora a regime, riguarda erogazioni conseguenti a contratti
aziendali e territoriali di :
• premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia
legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed
innovazione misurabili e verificabili ;
• somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa
Il sostituto d’imposta applica la tassazione sostitutiva in via automatica -
«salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro» - qualora egli
stesso abbia rilasciato il Modello CUD, in relazione a un rapporto di lavoro
intercorso per l’intero anno 2015. Diversamente, il beneficiario attesta per
iscritto l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell’anno.
Il DPCM dovrà regolamentare l’applicazione dell’agevolazione ad accordi
già sottoscritti, ma che comportano l’erogazione delle somme a decorrere
dal 2016.
Le somme legate alla produttività - Considerazioni
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L’ importo di 2.000/2.500 € costituisce il limite complessivo di reddito
agevolabile dal 2016 (secondo il principio di cassa allargata) al netto
delle trattenute previdenziali obbligatorie (l’importo lordo ammonta a circa
2.210/2.762) .
Non è stata riproposta la norma che escludeva dalla determinazione
delI’ISEE i premi di produttività soggetti ad imposta sostitutiva
L’introduzione dell’agevolazione ha comportato, già a partire dal 2015, la
soppressione dello sgravio contributivo sui premi di risultato.
Le somme legate alla produttività - Considerazioni
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Le somme e i valori di cui al comma 2 e all’ultimo periodo del comma 3
dell’articolo 51 del decreto del Testo Unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono, nel rispetto dei limiti ivi
indicati, a formare il reddito di lavoro dipendente, né sono soggetti all’imposta
sostitutiva disciplinata dai commi da 182 a 191, anche nell’eventualità in cui gli
stessi siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte,
delle somme di cui al comma 182.
…
Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 182 a 191 (n.d.a.
Legge 208 del 2015), le somme e i valori di cui ai commi 182 e 184 devono essere
erogati in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali di cui all’articolo 51 del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
PER POTER SCEGLIERE TRA DENARO E WELFARE OCCORRE CHE CIO’ SIA
PREVISTO IN UN ACCORDO AZIENDALE
Legge di stabilità 2016 - Introduzione del welfare di produttività
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Articolo 51, comma 1, del Testo Unico delle imposte sui redditi - TUIR “… Il reddito di lavoro dipendente è costituito
da tutte le somme e i valori in genere percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in
relazione al rapporto di lavoro...».
Articolo 12, Legge 30 aprile 1969, n. 153 «…1. Costituiscono redditi di lavoro dipendente ai fini contributivi quelli di
cui all’art. 46 (ora art. 49, n.d.r.), comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22
dicembre 1986, n. 917, maturati nel periodo di riferimento. Per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza
sociale si applicano le disposizioni contenute nell’art. 48 (ora art. 51, n.d.r.), del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, salvo quanto specificato nei seguenti commi…».
Nel nostro ordinamento esiste un principio di onnicomprensività della
retribuzione imponibile ai fini fiscali. Dal 1998 l’imponibile previdenziale
segue i medesimi criteri di determinazione applicabili ai fini fiscali (fatte
salve alcune eccezioni).
Tutti i compensi in denaro e/o in natura corrisposti al lavoratore
dipendente in relazione al rapporto di lavoro, concorrono a formare il
reddito di lavoro dipendente dello stesso
Il concetto di retribuzione imponibile fiscalmente e
previdenzialmente: applicabilità alle ipotesi di welfare
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In deroga al principio di onnicomprensività, sono previste alcune eccezioni
tassative di beni e servizi offerti/messi a disposizione dei dipendenti che, a
determinate condizioni, NON concorrono a formare il reddito di lavoro del
dipendente che le percepisce. Si ricordano:
• i contributi versati alle Casse sanitarie, nei limiti di 3.615,20 €;
• i contributi versati ai Fondi di previdenza integrativa, fino a 5.164,57 €;
• l’utilizzo da parte dei dipendenti, di alcuni servizi c.d. «oneri di utilità
sociale»;
• il contributo economico del datore di lavoro per finalità
«genericamente» di istruzione e ricreazione nei riguardi di bambini e
giovani.
• i beni e servizi in natura fino all’importo di 258,23 €
Eccezioni Tassative
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SCUOLA E ISTRUZIONE
• Art. 51, comma 2, lett. f – bis), del Tuir: Non concorrono a
formare il reddito di lavoro dipendente “le somme i servizi e
le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei
dipendenti o a categorie di dipendenti per frequenza di asili
nido e di colonie climatiche da parte dei familiari indicati
nell’art. 12, nonché per borse di studio a favore dei medesimi
familiari”.
In base alla normativa di riferimento, all’interno dell’area ISTRUZIONE rientrano le seguenti possibilità di intervento:
• Asili nido;
• Scuole private e pubbliche di ogni ordine e grado;
• Università e specializzazione;
• Master;
• Campus;
• Libri e materiali di consumo.
Descrizione
La normativa prevede l’erogazione di somme di denaro a
favore del dipendente come rimborso delle spese sostenute.
Normativa di riferimento Modalità Operative
Novità Legge di Stabilità 2016
Riscrittura art. 51, comma 2, lett. f – bis):
• servizi di educazione e istruzione anche in età
prescolare;
• frequenza a ludoteche e centri estivi ed invernali;
• Borse di studio.
Dettaglio aree di intervento
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MUTUI E FINANZIAMENTI
In base alla normativa di riferimento, all’interno dell’area FINANZIAMENTI rientrano diverse tipologie, quali:
• Mutuo prima casa;
• Mutuo seconda casa;
• Mutuo per lavori di ristrutturazione;
• Prestito personale per l’acquisto di auto, moto, ecc.
L’utilità per il dipendente è dovuta dalla copertura degli interessi derivanti da mutui e/o prestiti per la parte eccedente il Tasso BCE. Tale
importo viene rimborsato direttamente sul conto corrente utilizzato dal dipendente per il pagamento delle rate del mutuo/prestito.
Descrizione
La normativa prevede il rimborso diretto al dipendente di
quota parte degli interessi passivi pagati sul finanziamento
acceso dal dipendente
Normativa di riferimento Modalità Operative
• Art. 51, comma 4, lett. b), del Tuir: “In caso di concessione
di prestiti si assume il 50% della differenza tra l’importo degli
interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto (ora tasso di
riferimento – TUR) vigente al termine di ciascun anno e
l’importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli
stessi”.
• Circolare n. 326 del 1997: “La norma si applica, altresì, ai
finanziamenti concessi da terzi con i quali il datore di lavoro
abbia stipulato accordi o convenzioni, anche in assenza di
oneri specifici da parte di quest'ultimo”.
Dettaglio aree di intervento
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CASSE SANITARIE, FONDI PREVIDENZIALI
In base alla normativa di riferimento, all’interno dell’area Casse e Fondi rientrano i contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro
alle Casse sanitarie ed ai fondi pensione integrativi
L’utilità per il dipendente è data dalla deducibilità o non tassabilità dei contributi versati fino al limite di:
- € 3.615 per le casse sanitarie
- € 5.165 per i fondi pensione integrativi
Tale importo verrebbe versato direttamente dal datore di lavoro alle casse o ai fondi
Descrizione
La normativa prevede la deducibilità dei contributi versati entro
i limiti previsti
Nel caso dei contributi versati dal datore di lavoro ai fondi
pensione integrativi, è dovuto dal datore di lavoro solo il
contributo di solidarietà del 10% circa
Normativa di riferimento Modalità Operative
Art. 51, comma 2, lett. 2), del Tuir: “a) i contributi
previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal
lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge; i contributi
di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal
lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine
assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di
accordo o di regolamento aziendale, che operino negli ambiti
di intervento stabiliti con il decreto del Ministro della salute di
cui all' articolo 10, comma 1, lettera e-ter) , per un importo
non superiore complessivamente ad euro 3.615,20. …”.
• Art. 10, comma 1, lett. e-bis), del Tuir: e-bis) “I contributi
versati alle forme pensionistiche complementari di cui al
decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 , alle condizioni e
nei limiti previsti dall' articolo 8 del medesimo decreto. …”.
Dettaglio aree di intervento
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SOCIALE, RICREATIVO, CULTURALE, EDUCATIVO
In base alla normativa di riferimento, all’interno dell’area RICREAZIONE, SOLIDARIETA’ e UTILITA’ SOCIALE rientrano le attività:
Descrizione
La normativa prevede che le prestazioni ricevute dal
dipendente debbano consistere esclusivamente nella
somministrazione di servizi (non somme di denaro o
voucher) da riceversi direttamente dal datore di lavoro e/o
tramite l’ausilio di terzi. Il dipendente che usufruisce dei servizi
non deve in nessun modo intervenire nel rapporto tra il datore
di lavoro ed il terzo erogatore del servizio.
Normativa di riferimento Modalità Operative
• Art. 51, comma 1, lett. f, del Tuir: Non concorrono a
formare il reddito di lavoro dipendente “l’utilizzazione delle
opere e dei servizi di cui al comma 1, dell’art. 100, da parte
dei dipendenti e dei soggetti indicati nell’art. 12”.
• Art. 100, comma 1, del Tuir: “Le spese relative ad opere o
servizi utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie
di dipendenti, volontariamente sostenute per specifiche
finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza
sociale e sanitaria o culto, sono deducibili per un ammontare
complessivo non superiore al 5 per mille dell’ammontare
delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante
dalla dichiarazione dei redditi”.
• Ricreative:
‒ viaggi;
‒ circoli sportivi e palestre;
• Educative:
‒ corsi di lingue straniere;
‒ corsi di musica, arte,
fotografia, ecc.
• Sociali:
‒ centri di recupero;
‒ centri di assistenza
psicologica;
‒ centri di riabilitazione;
‒ badanti.
• Culturali:
‒ abbonamento cinema,
teatro;
‒ abbonamento a riviste e
giornali.
Novità Legge di Stabilità 2016
Riscrittura art. 51, comma 2, lett. f):
Le opere e i servizi possono essere riconosciute dal datore di
lavoro sia volontariamente sia in conformità a disposizioni di
contratto o di accordo o di regolamento aziendale.
Dettaglio aree di intervento
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Mutui e finanziamenti
Sociale, Ricreativo, Culturale, Educativo
Altri Servizi/ Fringe
Benefits
Casse sanitarie /
Fondi Previdenziali
Piano Welfare
Scuola e istruzione
La nuova concezione del welfare aziendale strutturato secondo
i criteri dei flexible benefits
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• Assistenza domiciliare ed infermieristica per non autosufficienti
• Check up medico
• Viaggi/soggiorni/centri benessere ed altre esperienze ricreative
• Abbonamento alla palestra
• Contribuzione aggiuntiva ai fondi di previdenza complementare
• Incremento dei massimali delle polizze sanitarie
• Contributi per il pagamento delle rette scolastiche, degli asili
nido, delle tasse universitarie e dei libri scolastici e universitari
L’evoluzione della Prassi dell’Agenzia delle Entrate
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«NELL’IPOTESI IN CUI IL PIANO CONSENTA AI DIPENDENTI DI OPTARE PER
LA CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE VARIABILE IN FORMA DI
BENEFIT IN ALTERNATIVA AL DENARO, LO STESSO SAREBBE, DI FATTO,
«ALIMENTATO» DA SOMME COSTITUENTI RETRIBUZIONE IMPONIBILE PER
I DIPENDENTI. PERTANTO, IN TALE CASO, RIMARREBBE IMPREGIUDICATA
LA RILEVANZA REDDITUALE DEI VALORI CORRISPONDENTI AI SERVIZI
OFFERTI AGLI STESSI IN BASE ALLE ORDINARIE REGOLE DETTATE PER LA
DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE».
L’evoluzione della Prassi dell’Agenzia delle Entrate
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L’evoluzione della prassi amministrativa ha ammesso, quindi, con alcuni
vincoli, l’applicazione delle «non concorrenze» dell’articolo 51, comma 2
(compresa la lett. f) - oneri di utilità sociale), del Tuir per piani Welfare:
• Di iniziativa «unilaterale» del datore di lavoro;
• Che non consentano al lavoratore di scegliere tra retribuzione in
denaro e retribuzione in natura.
Chiarendo, tuttavia, che nel concetto di borse di studio di cui all’art. 51,
comma 2, lett. f-bis, del Tuir, non rientrano:
• L’ iscrizione e la frequenza delle scuole materne
• Il servizio di mensa
• I centri estivi
L’evoluzione della Prassi dell’Agenzia delle Entrate
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CON LE MODIFICHE ALL’ARTICOLO 51, C. 2, DEL TUIR, AD OPERA DELLA
LEGGE SI STABILITA’ DAL 2016, VIENE AMMESSA LA POSSIBILITÀ DI
RICONOSCERE AI DIPENDENTI, (VOLONTARIAMENTE O
CONTRATTUALMENTE) IN AGGIUNTA ALLA RETRIBUZIONE IN DENARO,
ANCHE BENI E SERVIZI IN NATURA NON TASSATI
SULLA BASE DELLA PRASSI ESISTENTE, SI RITIENE CHE NON SIA
POSSIBILE LA CONVERSIONE/SOSTITUZIONE DI PARTE DELLA
RETRIBUZIONE IN DENARO IN BENI E SERVIZI IN NATURA E VICEVERSA
SALVO CHE NELL’IPOTESI DEL WELFARE DI PRODUTTIVITA’.
Legge di Stabilità 2016: Welfare «di produttività» v/s
«ordinario»
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All’articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti
modifiche:
a) al comma 2:
1) la lettera f) è sostituita dalla seguente:
f) l'utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro
volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di
regolamento aziendale, alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e
ai familiari indicati nell’articolo 12 per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 100;
2) la lettera f-bis) è sostituita dalla seguente:
f-bis) le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità
dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari
indicati nell’articolo 12, dei servizi di educazione e istruzione anche in età
prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché
per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio
a favore dei medesimi familiari;
Legge di stabilità 2016 - Modifiche all’articolo 51 del TUIR
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3) dopo la lettera f-bis) è aggiunta la seguente:
f-ter) le somme e le prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità dei
dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione dei servizi di assistenza ai
familiari anziani o non autosufficienti indicati nell’articolo 12;
b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
3-bis. Ai fini dell’applicazione del comma 2 e del comma 3, l’erogazione di beni,
prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro può avvenire mediante
documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un
valore nominale.
Legge di stabilità 2016 - Modifiche all’articolo 51 del TUIR
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Versione dell’art. 51 in vigore fino al
dicembre 2015
Versione dell’art. 51 in vigore dal
gennaio 2016
f) l'utilizzazione delle opere e dei servizi di cui al
comma 1 dell'articolo 100 da parte dei dipendenti e
dei soggetti indicati nell'articolo 13;
f-bis) le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal
datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a
categorie di dipendenti per la frequenza degli asili
nido e di colonie climatiche da parte dei familiari
indicati nell'articolo 12, nonché per borse di studio a
favore dei medesimi familiari;
f) l'utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti
dal datore di lavoro volontariamente o in
conformità a disposizioni di contratto o di
accordo o di regolamento aziendale, alla generalità
dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari
indicati nell’articolo 12 per le finalità di cui al comma
1 dell'articolo 100;
f-bis) le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal
datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a
categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei
familiari indicati nell’articolo 12, dei servizi di
educazione e istruzione anche in età prescolare,
compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi
connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di
centri estivi e invernali e per borse di studio a
favore dei medesimi familiari;
f-ter) le somme e le prestazioni erogate dal datore di
lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di
dipendenti per la fruizione dei servizi di assistenza
ai familiari anziani o non autosufficienti indicati
nell’articolo 12.
Legge di stabilità 2016
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IN TEMA DI VOUCHER
b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
3-bis. Ai fini dell’applicazione del comma 2 e del comma 3, l’erogazione di
beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro può
avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o
elettronico, riportanti un valore nominale.
Legge di stabilità 2016
21 © 2016 Studio Tributario e Societario
Circolare n. 59/2008 : le erogazioni in natura rientrano nelle franchigie
di 258,23 euro anche se effettuati “sotto forma di beni o servizi o
buoni rappresentativi degli stessi”.
Risoluzione 29 marzo 2010, n. 26/E: il caso particolare dei ticket
restaurant che, a differenza dei “generici” voucher costituiscono una
fattispecie specificatamente regolamentata dal nostro legislatore.
L’evidenziazione del valore nominale sui ticket restaurant fa sì che gli
stessi non possano essere considerati erogazioni in natura. L’importo
eccedente il limite di € 5,29 non può rientrare nella franchigia di
esenzione di € 258,23 .
L’utilizzo dei voucher per corrispondere beni e servizi in natura Problematiche ante 1 gennaio 2016
22 © 2016 Studio Tributario e Societario
• Art. 51. comma 2, lettera c), TUIR: «Non concorrono a formare il
reddito (…), fino all'importo complessivo giornaliero di euro 5,29,
aumentato a euro 7 nel caso in cui le stesse siano rese in forma
elettronica, le prestazioni e le indennità sostitutive corrisposte agli
addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere
temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino
strutture o servizi di ristorazione».
• Non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente per
un importo di euro 5,29 sui buoni pasto (Ticket Restaurant) e le
indennità sostitutive di mensa;
• Dal 1 luglio 2015: aumento a 7 euro del limite di non formazione al
reddito dei lavoratori dipendenti beneficiari del Ticket Retaurant erogati
in «in forma elettronica»;
Buoni pasto elettronici Art. 1 commi 16 e 17 - Legge 190 del 23 dicembre 2014
23 © 2016 Studio Tributario e Societario
Servizi di welfare aziendale
Regime fiscale agevolato in capo al
dipendente
Condizioni per accesso al regime fiscale
Contributi assistenza sanitaria integrativa
versata dal datore o dal lavoratore a enti o
casse aventi esclusivamente fine
assistenziale
(art. 51, comma 2, lett. a)
Non concorrono a formare il reddito di lavoro
dipendente fino ad un importo massimo di
3.615,20 euro
Fondi iscritti ad Anagrafe tributaria
Contributi versati in conformità a disposizioni
contrattuali
Somministrazioni di vitto, mense, prestazioni
e indennità sostitutive
(art. 51, comma 2, lett. c)
Non concorrono a formare il reddito di lavoro
dipendente:
- le mense aziendali (gestione diretta o in
appalto) o le mense “diffuse”(card
elettroniche);
- i buoni pasto, fino all’importo giornaliero di
5,29 euro (7 euro per quelli in formato
elettronico)
Servizi resi alla generalità o a categorie di
dipendenti
Servizi di trasporto collettivo erogati dal
datore) per il tragitto casa-lavoro
(art. 51, comma 2, lett. d)
Non concorrono a formare il reddito di lavoro
dipendente.
Servizi resi alla generalità o categorie di
dipendenti
Servizi di trasporti reso da datore o affidato a
terzi
Non ammessi rimborsi monetari
24 © 2016 Studio Tributario e Societario
Servizi di welfare aziendale
Regime fiscale agevolato in capo al
dipendente
Condizioni per accesso al regime fiscale
Utilizzazione delle opere e dei servizi
riconosciuti dal datore di lavoro,
volontariamente o in conformità a
disposizioni di contratto, di accordo o di
regolamento aziendale per le finalità di cui
all’art. 100 del TUIR (educazione, istruzione,
ricreazione, assistenza sociale, assistenza
sanitaria, culto).
(art. 51, comma 2 lett. f)
Non concorrono a formare il reddito di lavoro
dipendente.
Erogazione volontaria o contrattuale dal
datore di lavoro
Servizi resi alla generalità o a categorie di
dipendenti, anche tramite strutture esterne.
Somme, servizi e prestazioneducazione e
istruzione anche in età prescolare, compresi i
servizi integrativi e di mensa ad essi
connessi, nonché la frequenza dei ludoteche
e di centri estivi e invernalii erogati per la
fruizione di servizi di e per borse di studio a
favore dei medesimi familiari
(art. 51, comma 2 lett. f-bis).
Non concorrono a formare il reddito di lavoro
dipendente.
Erogazione anche contrattuale
Servizi resi alla generalità o a categorie di
dipendenti
Ammessa l’erogazione monetaria
Somme e prestazioni erogati dal datore di
lavoro per la fruizione dei servizi di
assistenza ai familiari anziani o non
autosufficienti
(art. 51, comma 2 lett. f-ter).
Non concorrono a formare il reddito di lavoro
dipendente.
Erogazione anche contrattuale
Servizi resi alla generalità o a categorie di
dipendenti
Ammessa l’erogazione monetaria
25 © 2016 Studio Tributario e Societario
Servizi di welfare aziendale
Regime fiscale agevolato in capo al
dipendente
Condizioni per accesso al regime fiscale
Contributi versati dal datore di lavoro e dal
lavoratore, su base individuale o in base ad
obblighi contrattuali, alle forme di previdenza
complementare.
(art. 51, comma 2, lett. h).
Non concorrono a formare il reddito di lavoro
dipendente fino ad un importo massimo di
5.164,00 euro.
Il valore dei beni ceduti, dei servizi prestati ai
dipendenti
(art. 51, comma 3, ultimo periodo).
Non concorrono a formare il reddito di lavoro
dipendente se di importo complessivo non
superiore nel periodo di imposta a 258,23
euro.
L’erogazione dei beni, prestazioni, opere e
servizi di cui ai commi 2 e 3 del TUIR, può
avvenire mediante documenti di
legittimazione, in formato cartaceo o
elettronico, riportanti un valore nominale.
(art. 51, comma 3 bis).
Non concorrono a formare il reddito di lavoro
dipendente.
26 © 2016 Studio Tributario e Societario
2. L'azienda inoltre deve stipulare, nell'interesse del dirigente, una polizza che
assicuri, in caso di infortunio occorso anche non in occasione di lavoro e in caso
di malattia professionale…..
…………omissis……….
5. L'azienda provvederà altresì a stipulare, nell'interesse del dirigente, una polizza
che assicuri, comunque una sola volta, in caso di morte o in caso di invalidità
permanente tale da ridurre in misura superiore ai 2/3 la capacità lavorativa
specifica del dirigente, per cause diverse da quella dell'infortunio comunque
determinato e da malattia professionale, una somma, sempre in aggiunta al
normale trattamento di liquidazione……
………….omissis……..
8. Sono, altresì, fatte salve e si considerano sostitutive delle provvidenze stabilite
al secondo comma, relativamente all'infortunio occorso non in occasione di
lavoro, e al quinto comma, relativamente alla malattia non professionale, eventuali
intese, attuali o future, definite fra azienda e dirigente che prevedano l'assunzione
diretta da parte dell'azienda, al verificarsi dei predetti eventi, dell'obbligo del
pagamento delle somme di cui ai richiamati secondo e quinto comma, rimanendo
in facoltà dell'azienda stessa di assicurare tale obbligo
Polizze vita e infortunio non professionale – Articolo 12 CCNL
Dirigenti dell’industria
27 © 2016 Studio Tributario e Societario
Articolo 16 - D.Lgs n. 147/2015 –
Decreto Internazionalizzazione e
Legge di Stabilità 2016
Regime fiscale “agevolato”
per particolari lavoratori impatriati
28 © 2016 Studio Tributario e Societario
E’ prevista la tassazione sul 70% dell’ammontare imponibile del reddito di
lavoro dipendente percepito da soggetti che prendano la residenza in Italia
e che :
1. non siano stati residenti in Italia per i 5 periodi d’imposta antecedenti
il trasferimento e si impegnino a permanere in Italia per almeno 2
anni;
2. siano assunti per svolgere, prevalentemente in Italia, un’attività
lavorativa presso un’impresa residente nel territorio dello Stato in
forza di un rapporto di lavoro instaurato con questa società o con
società che direttamente o indirettamente controllano la medesima
impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società
che controlla l’impresa;
3. rivestano ruoli direttivi ovvero siano in possesso di requisiti di elevata
qualificazione o specializzazione così come individuati da un
apposito decreto
L’agevolazione si applica a partire dall’anno in cui è stata trasferita la
residenza in Italia e per i quattro anni successivi
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La norma prevede una tassazione sul :
20% per le lavoratrici;
30% per I lavoratori.
per il periodo dal 28 gennaio 2011 al periodo d’imposta in corso al 31
dicembre 2017 (solo per coloro che si sono trasferiti in Italia nel 2015 –
Legge Stabilità 2016) nei confronti di cittadini dell’UE, che:
• rientrano in Italia e vengono assunti o avviano un’attività d’impresa o di
lavoro autonomo e
• trasferiscono in Italia il proprio domicilio, nonché la propria residenza,
entro 3 mesi dall’assunzione o dall’avvio dell’attività e
• dal 20 gennaio 2009 sono in possesso di un titolo di laurea, hanno
risieduto continuativamente per almeno 24 mesi in Italia e negli ultimi 2
anni o più, hanno risieduto fuori dal proprio Paese d’origine e dall’Italia
svolgendovi continuativamente un’attività di lavoro
dipendente/autonomo o d’impresa ovvero conseguendovi un titolo di
laurea o una specializzazione post laurea.
Legge 30 dicembre 2010, n. 238 – Rientro dei soggetti ad «alta
professionalità»
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• Viene abrogato il vincolo relativo alla data di nascita dei beneficiari -
post il 1° gennaio 1969 - (art. 2, comma 1, D.Lgs. 238/2010);
• Viene ripristinata la proroga al 2017 relativamente ai soggetti trasferiti
in Italia entro il 31 dicembre 2015 (con la possibilità comunque di optare per il
nuovo regime).
• Verranno stabilite con decreto le modalità per permettere a coloro che
usufruivano della tassazione sul 30%/20% del reddito percepito
possano usufruire delle disposizioni agevolative introdotte per i
lavoratori «impatriati».
Novità introdotte dal Decreto Internazionalizzazione e dalla
Legge di Stabilità per il 2016
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Articolo 24 del TUIR e Legge di Stabilità 2016
Soggetti non residenti
che producono in Italia almeno
il 75% del proprio reddito –
Estensione del regime fiscale
di tassazione previsto
per i soggetti residenti
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Dal 2014, ai soggetti non residenti in Italia, ma residenti in altro Stato
dell’Unione o dello Spazio Economico Europeo, che producono in Italia
almeno il 75% del loro reddito complessivo - cd. «non residenti
Schumacker» - viene riconosciuto lo stesso regime di tassazione previsto
per i soggetti residenti.
Con il Decreto 21/09/2015 sono state fornite le modalità di determinazione
del reddito complessivo ai fini dell’applicazione della disposizione
agevolativa.
La legge di Stabilità 2016 ha stabilito che, dal 2016, tale regime si applichi
«nei confronti dei soggetti non residenti nel territorio italiano» e non solo
ai soggetti residenti fiscalmente in uno dei Paesi Membri dell’Unione o del
SEE che assicuri un adeguato scambio di informazioni.
Novità introdotte dal Decreto Internazionalizzazione e dalla
Legge di Stabilità per il 2016
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