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A1_Normativa sicurezza La filosofia, la linea gerarchica, la norma, le figure

A1 normativa sicurezza def

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Il Microclima

A1_Normativa sicurezzaLa filosofia, la linea gerarchica, la norma, le figure

La prima produzione normativa in tema di sicurezza sul lavoro risale alla fine del secolo XIX, per arginare il fenomeno infortunistico derivato dalla crescita senza regole del lavoro allinterno delle fabbriche e dalluso sempre pi diffuso e spregiudicato di macchinari ed attrezzature privi delle pi elementari misure di sicurezza

Le origini

Il legislatore dellepoca considerava gli infortuni sul lavoro un fattore inevitabile legato alla produzione industriale.

Le origini

Mettiti alla prova!La normativa sulla sicurezza

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La prima tutela del lavoroLarticolo 2087 del codice civile (1942) impone allimprenditore di adottare: nellesercizio dellimpresa le misure che, secondo la particolarit del lavoro, lesperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare lintegrit fisica e la personalit morale dei prestatori di lavoro

La prima leggeLa prima disciplina organica risale alla seconda met degli anni 50, quando, in base alla legge delega del 12 febbraio 1955, n. 51, il Governo predispose una serie di decreti presidenziali in materia di sicurezza sul lavoro con i quali si cerc di contenere il fenomeno infortunistico nei luoghi di lavoro.

La normativa anni 50I quattro caratteri fondamentali della normativa erano:Lo scopo di realizzare la protezione obiettiva;Il principio di tassativit secondo cui le misure di sicurezza sono inderogabili, indisponibili, insostituibili e infungibili;Il criterio di presunzione assoluta di pericolo;Il primato assoluto delle esigenze di sicurezza

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Gli anni 70

Dopo la produzione normativa degli anni 50 inizia un lungo periodo di stasi, interrotto agli inizi degli anni 70 quando nello Statuto dei lavoratori viene affermato che i lavoratori, mediante loro rappresentanze, sono chiamati ad intervenire in materia di sicurezza

La normativa anni 70

i lavoratori hanno lobbligo di controllare lapplicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, lelaborazione e lattuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrit fisica(art.9, legge 20 maggio1970, n. 300)La normativa anni 70: lo Statuto dei lavoratori

IL DECRETO LEGISLATIVO N. 626 19 SETTEMBRE 1994

La formazione rientrava tra le misure generali di tutela (art. 1, co. 1, lett. S) e si imponeva al datore di lavoro di fornire una formazione sufficiente ed adeguata sul tipo di produzione nonch sulla sicurezza individuale e collettiva del lavoro allinterno dellambiente di lavoro con particolare riguardo ai rischi esistenti, ai possibili danni che ne potevano derivare e alle misure richieste per fronteggiarli.

La Formazione

Nelle misure generali di tutela era collocata anche linformazione dei lavoratori che riguardava:I rischi sulla sicurezza individuale e collettiva;Le misure e gli accorgimenti adottati per la prevenzioni e la protezione;I pericoli legati alluso di sostanze pericolose;Le procedure di pronto soccorso e di evacuazione in caso di incendio;I nominativi del RSPP e del medico competente.Linformazione del lavoratore

Clicca qui per iniziare il gioco!Clicca qui per iniziare il gioco!Come giocare: completa il testo e poi gioca con noi al gioco dellimpiccato! Mettiti alla prova!La formazione

LaddestramentoLaddestramento serviva ad impratichire i lavoratori sulluso pratico delle nozioni apprese con la formazione e linformazione.Esso riguardava, ad esempio:Le attrezzature di lavoroLuso dei dispositivi di protezione individualiLa protezione dagli agenti chimici

Sistema rigidoSistema prescrittivo, settoriale, poco orientato alla prevenzione e molto alla repressione;Eccessiva frammentazione legislativaRispetto formale alla conformitSistema flessibileSistema orientato agli aspetti gestionali, organizzativi e alla prevenzioneNuovi istituti relazionali e definizione di ruoli e responsabilit di nuovi soggettiRispetto sostanziale delle misure di prevenzione e protezione

LevoluzioneApproccio COMMAND e CONTROLApproccio ORGANIZZATIVO e GESTIONALED.Lgs. 626/94Approccio ORGANIZZATIVO e GESTIONALED.Lgs. 81/08

Clicca qui per iniziare il gioco!Mettiti alla prova!FormazioneCome giocare: gioca al Cruciverba

La formazione nel tempo

IL Dlgs. 81/2008 aggiornato al Dlgs. 106/2009

Nellarticolo 1, intitolato Finalit, viene affermato che le norme contenute nel decreto legislativo sono rivolte al riassetto ed alla riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro. Esse mirano a garantire luniformit della tutela nazionale, anche con riguardo alle differenze di genere, di et e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati.

Articolo 1

Lattuale normativa non si rivolge unicamente al lavoratore subordinato, ma a tutte le persone che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolgono unattivit lavorativa nellambito dellorganizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato. (Art. 2, comma 1, lett. A)Destinatari normativa

Le norme contenute nel decreto legislativo si applicano a tutti i settori di attivit, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio, nonch a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi.

Articolo 3

Rimangono esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari (Art. 3, comma 8);Inoltre, per alcune categorie, come le Forze Armate, la Polizia d Stato, i Vigili del fuoco o nellambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie etc., la legge rinvia la disciplina ad appositi decreti.

Articolo 3

Anche nel decreto legislativo n. 81 del 2008 vengono confermate le linee guida che hanno caratterizzato il sistema di prevenzione precedente:

Le nuove linee guida

Una maggiore specificazione del contenuto dellobbligo di sicurezza che grava sul datore di lavoro;La programmazione della gestione della sicurezza e vengono stabiliti gli obblighi della prevenzione;La partecipazione attiva dei lavoratori e dei loro rappresentanti, con compiti meglio ridefiniti e specificati.

Le nuove linee guida

InformazioneComplesso delle attivit dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro disciplinata, per quanto riguarda quella destinata ai lavoratori, dallarticolo 36.Il contenuto dellinformazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze.

Rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi allattivit dellimpresa in generaleProcedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, levacuazione dei luoghi di lavoroRischi specifici, pericoli connessi alluso delle sostanze e dei preparati pericolosiContenuti informazione

Nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di primo soccorso e sulla prevenzione incendiNominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione e del medico competenteContenuti informazione

Il processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili allacquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e allidentificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi.

La formazione

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La formazione

Formazione quandoIn occasione della costituzione del rapporto di lavoro o dellinizio dellutilizzazione qualora si tratti di una somministrazione di lavoro, del trasferimento o del cambiamento di mansioni, dellintroduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.

Essa deve essere periodicamente ripetuta in relazione allevoluzione dei rischi e allinsorgenza di nuovi rischi (Art. 37, comma 6).

Formazione quando

LaddestramentoComplesso delle attivit dirette a fare apprendere ai lavoratori luso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro.

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Le figure della sicurezzaIl modello di sicurezza in forma partecipativa del D.lgs. n. 81 del 2008 basato sullapporto di diverse figure che, partecipando e/o collaborando attivamente alla gestione della prevenzione e protezione dei lavoratori, contribuiscono al raggiungimento dellobiettivo di rendere pi sicuro lambiente di lavoro.

La formazione al centroLa formazione di sicurezza dei lavoratori viene disciplinata dagli ACCORDI STATO REGIONE che le conferiscono limportanza fondamentale che ha.

Accordo stato regioni 2011Risale al 21 dicembre 2011Definisce la durata, contenuti e modalit, della formazione sicurezza da svolgereLa formazione dipende dal tipo di rischio che ha lattivit aziendale: basso, medio, altoLa formazione viene stabilita per lavoratori, dirigenti, preposti.

Laccordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012 individua le attrezzature di lavoro per le quali occorre una specifica abilitazione degli operatori, le modalit di riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi della formazione.Aiuta a prevenire gli incidenti correlati dallutilizzo di attrezzature come gru, i trattori, i carrelli elevatori, gli escavatori idraulici.

Accordo stato regioni 2012

Schema organizzazione ente

PrepostoLavoratoriLavoratori

PrepostoSchema organizzazione grnerale

Il datore di lavoroIl DL il titolare del rapporto di lavoro o comunque il soggetto responsabile dellattivit come titolare dei poteri decisionali e di spesa (art. 2 D.Lgs. n.81/2008)Il DL non pu delegare la valutazione del rischio e la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione

La valutazione del rischio Per quanto riguarda l oggetto della valutazione dei rischi (art.28), essa... deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari,

tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dellaccordo europeo dell8 ottobre del 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151, La valutazione del rischio

nonch quelli connessi alle differenze di genere, allet, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro e i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosiLa valutazione del rischio

nei cantieri temporanei o mobili, come definiti allart.89, comma 1, lettera a), del presente decreto, interessati da attivit di scavo.La valutazione del rischio

DL negli enti pubbliciLindividuazione del DL ancora pi complessa negli enti pubblici dove raramente c un unico depositario del potere gestionale e di spesa; In questo caso lente pu redigere un modello organizzativo utile a individuare il DL, o i vari DL sulla base dei poteri assegnati;Lart. 2 del D.Lgs. 81/08 aiuta a operare questa individuazione.

Datore di lavoroLindividuazione del DL non scontata perch dipende dagli effettivi poteri esercitati e di spesa. Il DL deve organizzare, prevenire, scegliere, prendere provvedimenti, proteggere, per eliminare o ridurre al minimo i rischiSe il DL non dimostra di aver fatto tutto ci che in suo potere per evitare linfortunio pu diventare destinatario di sanzioni penali o ammende

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Dirigente Il dirigente il soggetto che dirige le attivit produttive pur senza i poteri tipici del DLIl dirigente organizza il lavoro, controlla la conformit.

DirigenteSegnala le anomalie e interviene a correggerle laddove il suo potere di spesa lo permetteIn un sistema bene organizzato esistono deleghe e attribuzioni che delineano bene il campo di attivit e i poteri dei vari dirigenti

Dirigente: definizione di leggeArt. 2, c. 1 lett. d: Definizione di DirigentePersona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dellincarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando lattivit lavorativa e vigilando su di essa.

Mettiti alla prova!Il Dirigente

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Dirigente: obblighi

Attuazione delle misure di salute e sicurezzaValutazione delle capacit professionali dei lavoratori e loro assegnazione a mansioni adeguate Istruzione, informazione, formazione e se necessario addestramento dei lavoratori, e controllo dellassimilazione delle nozioni

Dirigente: obblighi

Adozione di un sistema di controllo e vigilanza, anche attraverso adeguato numero di prepostiNellart. 18 sono dettati i compiti di DL e dirigenti

Dirigente: limiti incarichiIl Dirigente risponde solo nei limiti dellincarico conferitogli e nella misura dei mezzi economici di cui dotatoNella maggior parte dei casi lattuazione delle misure di sicurezza richiede solo atti di tipo organizzativo che rientrano nei poteri del Dirigente, che ne risponde per quella parte.

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I preposti sono le interfacce tra DL/dirigenti e i lavoratori.I preposti hanno obblighi di vigilanza e controlloSe il preposto viene a conoscenza di situazioni che possono mettere a rischio i lavoratori ha lobbligo di intervenire, segnalare o interrompere le lavorazioni a seconda dei casi.Nellart. 19 sono dettati i compiti dei Preposti

Il preposto

Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dellincarico conferitogli, sovrintende all attivit lavorativa e garantisce lattuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa

Preposto Definizione del D.lgs. 81/08 Art. 2, c. 1 lett. e

Preposto: obblighiSovrintende affinch i lavoratori adottino adeguatamente le misure di sicurezza;Verifica la conformit di macchinari e attrezzature e impedisce gli usi pericolosi

Istruisce adeguatamente i lavoratori per lo svolgimento in sicurezza dei loro compiti;Sorveglia i lavoratori affinch non adottino comportamenti a rischio;Segnala ai superiori (DL o dirigente) le anomalie arrivando a impedire le lavorazioni nei casi pi gravi.

Preposto: obblighi

Preposto: Art. 19, Comportamenti, DPI, segnalazioni ai superiori.

a) il preposto deve: sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonch delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;

Preposto: Art. 19, Controllo competenze specifiche.b) I preposti, [], devono verificare affinch soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

Preposto: Art. 19, Gestione emergenze.c) I preposti, [], devono richiedere losservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinch i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

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Mettiti alla prova!Preposto obblighi

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Preposto: Art. 19, Pericoli gravi e immediati.d) I preposti, [], devono informare il pi presto possibile i lavoratoriesposti al rischio di un pericolo grave eimmediato circa il rischio stesso e le disposizioniprese o da prendere in materia di protezione;

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Preposto: Art. 19, Lavoro in condizioni di pericolo.e) I preposti, [], devono astenersi, salvo eccezioni debitamentemotivate, dal richiedere ai lavoratori diriprendere la loro attivit in una situazione dilavoro in cui persiste un pericolo grave edimmediato;

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Mettiti alla prova!Segnalazioni in condizioni di pericolo Clicca qui per iniziare il gioco!

Preposto: Art. 19 Segnalazione anomalie e situazioni di rischio.f) I preposti, [], devono segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;

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Preposto: Art. 19, Corsi di formazione.g) I preposti, [], devono frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dallarticolo 37.Nella maggior parte dei casi la violazione degli articoli del T.U. comporta sanzioni di natura penale.

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Preposto chi Identificazione del preposto: Sovrintende al lavoro altrui, con potere di impartire ordini ed istruzioni operative; subordinato ai dirigenti e/o al datore di lavoro;Si identifica con chi in posizione tale da coordinare e sorvegliare lattivit di altri lavoratori ai suoi ordiniSovrintende solamente ai lavoratori che fanno capo al suo settore.Il ruolo di preposto scollegato dalla qualifica.

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Servizio prevenzione e protezioneIl servizio prevenzione un insieme costituito da soggetti (ASPP) e un responsabile (RSPP) con lo scopo di:Individuare e valutare i fattori di rischio; definire le misure di prevenzione e protezione adatte ai rischi rilevati;

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Servizio prevenzione e protezioneElaborare procedure di sicurezza e validare istruzioni operative per le diverse lavorazioni;Proporre programmi di informazione, formazione e addestramento dei lavoratori.

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RSPP: responsabilitNon destinatario di sanzioni dal D.Lgs. 81/08Non risponde per i reati imputabili al datore di lavoro, al dirigente o al prepostoPu essere comunque coinvolto nelle indagini (e, nel caso, anche condannato) laddove si ipotizzi che linfortunio in esame sia scaturito da una sua omissione o valutazione colposamente errata

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ASPP: Addetti al servizio Prevenzione e ProtezionePersone in possesso delle capacit e dei requisiti professionali, facenti parte del servizio di prevenzione e protezione; LASPP coadiuva il RSPP nellespletare i compiti del SPP.

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Gli ASPP devono essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonch di un attestato di frequenza, con verifica dellapprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attivit lavorative;

ASPP: Addetti al servizio Prevenzione e Protezione

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Mettiti alla prova!Rspp e Aspp

Medico competenteIl medico competente (interno o esterno) un medico specializzato in medicina del lavoro con compiti e attribuzioni specifiche sulla sorveglianza sanitaria e le attivit di prevenzione dellazienda;Sono abilitati anche i medici legali o igienisti.

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E destinatario di sanzioni dal D.Lgs. 81/08;Il MC, il RSPP, ASPP, il DL e il RLS si incontrano periodicamente in una riunione nella quale sono esaminate vari aspetti della gestione di igiene e sicurezza dellazienda.

Medico competente

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RLS: rappresentante dei lavoratori per la sicurezzaIl RLS il soggetto eletto o designato per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza. eletto direttamente dai lavoratori al loro interno nelle aziende che occupano sino a 15 dipendenti;

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eletto tra le rappresentanze sindacali (se ci sono) nelle aziende che occupano oltre 15 dipendentiIl numero degli RLS dipende dal numero di dipendenti: 1 fino a 200, 3 tra 200 e 1000, 6 oltre 1000

RLS: rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

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Accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni; consultato sulla valutazione dei rischi; consultato sulla designazione delle figure di SSL e sull'organizzazione della formazione di cui all'art. 37 D.lgs 81/08;

RLS: compiti

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RLS: compitiriceve le informazioni e la documentazione sulla valutazione dei rischi e le misure relative; riceve una formazione adeguata e partecipa alle riunioni periodiche del servizio prevenzione e protezione

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Lavoratore: definizioneIl lavoratore la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attivit lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.

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Lavoratore: obblighi in tema di sicurezzarispettare le norme e le prescrizioni; utilizzare correttamente macchinari, attrezzature e DPI; segnalare le anomalie; collaborare allattuazione delle misure preventive e protettive.

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CHICOSADESTINATARIODLIndividua, forma, sorvegliaPrepostoIndividua, forma, sorvegliaDirigenteSorveglia, formaLavoratoreNominaRSPPNominaASPPForma-consultaRLSNominaMCNomina-informaAddetti a compiti specialiInformaATS

Relazioni: il DL

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CHICOSADESTINATARIOPrepostoSegnalaDLDirigenteSegnalaLavoratoreSegnalaRSPPAssisteRLSSegnala-assisteMCAssisteATSControlla-sanziona

Relazioni il DL

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Relazioni: il lavoratoreCHICOSADESTINATARIODLSorveglia, forma , richiamaLavoratoreDirigenteSorveglia, richiamaPrepostoControlla, richiamaATSControlla, sanzionaRLSRappresenta su SSLCHICOSADESTINATARIOLavoratoreSegnalaDLSegnalaDirigenteSegnalaprepostoSegnalaRSPP/MC

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CHICOSADESTINATARIODLNominaRSPPDirigenteSegnalaprepostoSegnalaRLSSegnalaCHICOSADESTINATARIORSPPAssisteDLSi interfacciaDirigenteSi interfacciaPrepostoSi InterfacciaLavoratori

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DomandeIndica le caratteristiche del dlgs 81/2008Elenca gli attori fondamentali della sicurezzaQuali sono i principali obblighi dei lavoratori.Quali sono i compiti che il datore di lavoro non puo delegarePerch lo studente e considerato lavoratore ai fini del dlgs 81/2008