IL MOBBING: UNA RFLESSIONE DI GENERE · Caratteri del Mobbing (1) Il mobbing si realizza attuando...

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IL MOBBING: APPUNTI PER UNA RIFLESSIONE DI GENERE

Caratteri del Mobbing (1)

Il mobbing si realizza attuando una sorta di “terrorismo psicologico”, che implica un atteggiamento “ostile e non etico” posto in essere in forma sistematica da uno o piùsoggetti (datore di lavoro e\o colleghi), di solito nei confronti di un individuo che, a seguito di tale persecuzione, si viene a trovare in una situazione indifesa, di debolezza e sofferenza.

Caratteri del Mobbing (2)

• Sistematicità• Frequenza degli episodi• Durata (secondo alcuni almeno sei mesi)

Chi sono gli attori

• Il mobbing può essere posto in essere tanto dal datore di lavoro (o dai superiori gerarchici, spesso quali longa manus dello stesso datore) quanto dai colleghi di lavoro; nel primo caso si parla di mobbing verticale, nel secondo di mobbing orizzontale

• non di rado peraltro le due tipologie finiscono per intrecciarsi

• Side Mobbers: tutti quei soggetti (superiori gerarchici, direttori del personale, ma anche semplici compagni di lavoro) che, pur non essendo direttamente responsabili delle condotte “mobbizzanti”, essendo a conoscenza dei fatti assistono passivamente

Cosa si propone il mobber?

Espulsione della vittima dal contesto lavorativo

Effetti del mobbing sul rapporto di lavoro

• Dimissioni• Licenziamento per giusta causa• Nei casi più gravi: suicidio

Ma anche…

• Doppio mobbing: la vittima importa negatività nel contesto familiare

E di conseguenza…

• Possono andare in crisi anche le relazioni familiari:• Separazioni• Divorzi• Violenza in famiglia

Le fasi del mobbingIl mobbing si realizza con una vera e propria

ESCALATION• Fase “zero”: qualcosa è cambiato?• Iniziano le persecuzioni• Le condotte vessatorie aumentano in intensità e

frequenza• La vittima viene emarginata e colpevolizzata• Espulsione dal contesto lavorativo

Come si realizza il mobbing

Per comodità possiamo individuare 5 possibili tipologie di condotte:

• A) comportamenti che incidono sulla possibilità della vittima di “comunicare” adeguatamente in azienda;

• B) condotte che ostacolano il mantenimento dei contatti sociali in ambito lavorativo (di cui è ipotesi tipica il “confino” del soggetto in un ambiente isolato e comunque lontano dai compagni di lavoro);

• C) comportamenti lesivi della reputazione della vittima; • D) iniziative pregiudizievoli della posizione occupazionale (ad

es., un demansionamento); • E) iniziative pregiudizievoli della salute psichica.

Danni da Mobbing

• Danni economici• Danni biologici (alla salute psichica e/o fisica: ed es.

sindrome post-traumatica da stress)• Danni esistenziali

Il danno esistenziale

• Consiste in un peggioramento della qualità della vita, senza che a ciò debba necessariamente conseguire una malattia psicofisica

• E’ ormai considerato voce di danno risarcibile

Gli strumenti normativi di tutela

• Art. 2087 c.c.• Art. 2043 c.c.• Già il D. lgs. n. 626/94 (norme in tema di sicurezza sul

lavoro) ed oggi il D. Lgs. n. 81/2008

• Ma da poco anche…

Gli strumenti normativi di tutela

• …Il c.d. “Codice per le pari opportunità”: d. lgs. n. 198/2006 che all’art. 26 definisce le “molestie”discriminatorie considerando anche quelle di carattere morale

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LA NORMAZIONE SUL MOBBING IN EUROPA – ItaliaIn materia di diritto antidiscriminatorio e di In materia di diritto antidiscriminatorio e di ““mobbing di mobbing di generegenere”” va ricordato il va ricordato il Decreto legislativo 11 aprile 2006Decreto legislativo 11 aprile 2006, , n.198 n.198 Codice delle pari opportunità tra uomo e donna,, in in speciespecie ll’’art. 25 (Discriminazione diretta e indiretta) e lart. 25 (Discriminazione diretta e indiretta) e l’’ art. art. 26 (Molestie e molestie sessuali).

La nozione di discriminazione indiretta, secondo i giuristi, è tale da consentire l’inversione dell’onere della prova a carico del datore di lavoro, che dovràoggettivamente dimostrare che gli atti di gestione non producono discriminazione.

La tutela giudiziaria

Cosa chiedo al giudice?

• - Cessazione della condotta• - Risarcimento del danno economico, biologico ed

esistenziale

Problemi …

In giudizio bisogna soddisfare pienamente l’onere della prova:

• può non essere facile provare il mobbing• necessità di curare con attenzione l’acquisizione del

materiale probatorio• utilità della perizia psicologica

Il mobbing e le donne

Le vittime:• Sec. Leymann (Svezia): le vittime di sesso femminile

sono il 55%; Sec. Ege (Italia, 1998) le donne vittime sono il 51,5 %

• Le lavoratrici madri di figli piccoli, assieme ai disabili e agli anziani sembrano essere le categorie più a rischio

• Non abbiamo però ancora dei dati statistici completi, quindi è la casistica giurisprudenziale che ci fornisce le prime indicazioni

Il mobbing e le donne (II)

• Uomini e donne, in Italia, stando alla giurisprudenza edita, sembrerebbero colpiti dal mobbing in percentuale quasi equivalente, a differenza di quanto accade nel resto d'Europa, dove le donne sono colpite più degli uomini.

• Il dato riflette, però, la minore partecipazione femminile al mercato del lavoro italiano.

Il mobbing e le donne (III)

• Vi è una particolare vulnerabilità legata alla suddivisione del lavoro di cura

• Glass-ceiling• Scarsa valorizzazione delle capacità/competenze

femminili• Poca solidarietà tra donne… ma anche• Maggiore attenzione delle donne ai segnali di

disagio del proprio corpo

Il mobbing e i lavoratori anziani

• La fascia di età più colpita sembrerebbe essere in Italia quella tra i 41 e i 50 anni (sec. Ege, 1998: 47,8%)

• Il dato è riferibile ad uomini e donne, ma è proprio in questa fascia di età che le carriere delle donne – più lente – possono trovare un assestamento che ad alcuni può apparire come una “minaccia” e scatenare le condotte mobbizzanti.

L’attivisimo dei legislatori regionali

• Hanno tra gli altri legiferato il Lazio, l’Umbria, l’Abruzzo e il Friuli Venezia Giulia

• La legge del Lazio è stata però dichiarata incostituzionale per aver “invaso” competenze legislative statuali (definiva il mobbing)

CODICI DI CONDOTTAComune di Catanzaro INPDAP

Comune di Firenze IPSEMA

Comune di Genova ICE

Comune di Legnano Asl OIRM S. ANNA

Comune di Napoli CAMERA DI COMMERCIO DI ROMA

Comune di Palermo Ministero Infrastrutture e Trasporti

Provincia di Arezzo Ministero Interno

Provincia di Padova Ministero Salute

Provincia di Ragusa Ministero Economia e finanze

Provincia di Torino Università Cassino

Provincia di Venezia Università Chieti

ASL FIRENZE Università Reggio Emilia e Modena

CORTE DEI CONTI Università Padova

INPS Università La sapienza

ISS INAIL

Se il Mobbing è una “patologia organizzativa”, la “cura” si può immaginare proprio nel ripensare l’organizzazione e le relazioni sul luogo di lavoro – anche promuovendo opportune azioni informative e formative – valorizzando sempre e comunque la DIGNITA’ delle lavoratrici e dei lavoratori

Molestie sessuali

• Le molestie sessuali rappresentano l’ultima frontiera del diritto antidiscriminatorio. La novità, naturalmente, non riguarda il fenomeno come tale, che è vecchio come il mondo ed ampiamente diffuso (non solo nei luoghi di lavoro). Nuova è invece la disciplina giuridica delle molestie, introdotta soltanto di recente nel nostro ordinamento con il DLgs. 145/2005, poi trasfuso nel Codice delle pari opportunità tra uomo e donna (DLgs. 198,2006).

• Il comportamento verbale molesto può esplicitarsi in proposte sessuali non desiderate, in deliberate pressioni per costringeread atti sessuali, inviti insistenti per incontri al di fuori del posto di lavoro, apprezzamenti personali o osceni, frasi a doppio senso, allusioni o osservazioni grevi, commenti deliberati sullavita sessuale

L’indirizzo giurisprudenziale di legittimità consolidato vuole che il comportamento di un soggetto sia ascrivibile al reato di molestie sessuali sulla base della mera sussistenza di espressioni volgari a sfondo sessuale ovvero di atti di corteggiamento invasivo ed insistito (Cass. 12.5.2010 n. 2742); diversamente, un atto che si risolve in un contatto corporeo, pur se fugace ed estemporaneo, tra soggetto attivo e soggetto passivo del reato, ovvero in un coinvolgimento della sfera fisica di quest’ultimo, e sia tale da porre in pericolo la libera autodeterminazione della persona offesa nella sfera sessuale integra la fattispecie di violenza sessuale. Il contatto fisico, ancor più se rivolto verso zone erogene del corpo, rappresenta dunque la linea di discrimine tra i due reati.

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