Upload
others
View
0
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Ufficio federale dei trasporti UFTPeter Woysch3003 BernaSede: Mühlestrasse 6, 3063 IttigenTel. +41 58 461 44 69, Fax +41 58 464 12 [email protected]://www.bav.admin.ch/
BAV-A-A03C3401/33
Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti,dell'energia e delle comunicazioni DATEC
Ufficio federale dei trasporti UFTDivisione Sicurezza
3003 Berna POST CH AGUFT;
Gentili signore, egregi signori,
Sulla scorta della modifica del 6 giugno 2020 dell'ordinanza 2 COVID-19, per evitare casi di rigore l'Ufficio federale dei trasporti (UFT) dispone quanto segue.
1. Nel settore della navigazione le formazioni e formazioni continue sono consentite secondo l'articolo 5 dell'ordinanza 2 COVID-19 a partire dall'6 giugno 2020 se:
a. l'organizzatore ha elaborato e attuato un piano di protezione (per quest'ultimo vedasi la pagina Internet della Segreteria di Stato dell'economia SECO); e
b. l'organizzatore assicura il rispetto delle raccomandazioni dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) concernenti l’igiene e il distanziamento sociale.
2. Le visite di controllo di idoneità alla guida cui i titolari di licenza di condurre devono sottoporsi periodicamente secondo l'articolo 82 capoverso 4 dell'ordinanza sulla navigazione interna (ONI; RS 747.201.1) devono di nuovo essere eseguite. Le competenti autorità spediranno nuove convocazioni.
Le persone che appartengono al gruppo a rischio (art. 10b cpv. 2 e 3 Ordinanza 2 COVID-19) e che quindi non desiderano sottoporsi alla visita di controllo possono rivolgersi alle autorità
Numero di riferimento: BAV-513.311-5/90/2/6Caso d’affare: Ittigen, 09 giugno 2020
Decisione COVID 19 provvedimenti riguardanti la navigazione, aggiornamento del 9 giugno 2020
Destinatari:
Associazione dei servizi della navigazione Servizi della navigazione Altri organi interessati
2/2
BAV-A-A03C3401/33
Numero di riferimento: BAV-513.311-5/90/2/6
cantonali per chiarire l'ulteriore procedura (ad es. proroga del termine, deposito della licenza di condurre).
3. È prorogato fino al 31 dicembre 2020 il termine di 24 mesi entro il quale va sostenuto l'esame pratico dopo quello teorico (art. 87 cpv. 2 ONI) per i candidati che avrebbero dovuto sottoporvisi nei prossimi mesi. Quindi, chi ha superato un esame teorico tra il 9 marzo 2018 e il 31 dicembre 2018 deve assolvere il rispettivo esame pratico entro il 31 dicembre 2020, o sostenere un nuovo esame teorico.
4. La presente decisione sostituisce quella del 6 mai 2020 relativa alle misure COVID-19 nel settore della navigazione. Entra in vigore con effetto immediato e ha validità limitata fino al 30 settembre 2020. L'UFT può annullarla anticipatamente, del tutto o in parte, non appena le misure non saranno più necessarie, o se del caso prorogarla oltre il 30 settembre 2020. Ciò avviene d’intesa con le autorità cantonali d'esecuzione, tenendo conto della situazione epidemiologica e del tempo occorrente per recuperare gli esami di controllo sospesi e i corsi e gli esami non sostenuti.
Distinti saluti
Ufficio federale dei trasporti
Rudolf SperlichVicedirettore
Ufficio federale dei trasporti
Barbla EtterCaposezione Navigazione