Upload
others
View
0
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
LTA
1
Riferimenti:
www.ltaa.it
www.ltastudio.it
www.ltastartsyouup.it
Contatti:
LTA ADVISORY srl
Via G. Leopardi, 7
20123 Milano
Mail. [email protected]
Tel. 02 46577901
Tax & Business Alert
Newsletter informativa
Marzo 2016
Indice Argomenti
Novità
Circoalre 5E/2016 Agenzia delle Entrate
Circolare 6E/2016 Agenzia delle Entrate
Circolare 7E/2016 Agenzia delle Entrate
Circolare 8E/2016 Agenzia delle Entrate
Circolare 9E/2016 Agenzia delle Entrate
Risoluzione 15: omessa compilazione del quadro CT
Provvedimento 40892: versamento imposte di successione mediante il
modello F24
Provvedimento 42623: credito IVA Trimestrale – nuovo modello IVA TR
Provvedimento 43572: istanze di ruling - proroga del termine per la
presentazione della documentazione integrativa
Provvedimento 42295: ruling internazionale con modalità operative
Provvedimento 45059: canone rai – approvazione del modello di dichiarazione
sostitutiva
Studi di settore 2015: approvati i correttivi anticrisi
Durc Telematico documentazione integrativa
Maxi Ammortamenti
Il reverse charge – le operazioni soggette all’inversione contabile
OIC
D.Lgs. 139/2015: il nuovo bilancio di esercizio
Finanziamenti
Finanziamenti alle PMI per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature
Bando startupper – Imprese in periferia (Comune di Milano) Giurisprudenza:
Depenalizzazione dell’intermediazione illecita di manodopera e del distacco di personale dipendente
Indennizzo per ingiustificato arricchimento da imputare a sopravvenienza attiva
Reato di omesso versamento IVA - Irrilevanza ai fini dell'integrazione del reato della preventiva ammissione del debitore al concordato preventivo
È legittimo il pignoramento dell’intero bene compreso nella comunione legale
LTA
2
Approfondimenti
Adeguamenti richiesti all’impresa a seguito del Jobs Act
Riforma della disciplina della crisi d’impresa: le novità introdotte dal disegno di legge delega Enti locali
Non è applicabile l’IVA sulla Tariffa di Igiene Ambientale (“TIA”)
Internazionale
Transfer pricing: valore normale e modifica dei comparables
Scadenze:
Aprile
LTA
3
Novità
Circolare n. 5E/2016 Agenzia delle Entrate
Con la Circolare n. 5/E del 16 marzo 2016 – elaborata d’intesa con il Ministero dello Sviluppo Economico – l’Agenzia delle Entrate
ha fornito dei chiarimenti in merito ai presupposti soggettivi ed oggettivi di accesso al beneficio, alle modalità di calcolo e di
utilizzo, nonché in ordine alle ipotesi di cumulo con altre agevolazioni e agli adempimenti necessari per la corretta fruizione del
credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo.
Con particolare riferimento al bonus ricerca e sviluppo e patent box, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che le due misure
rappresentano due strumenti sinergici volti ad incentivare e ad agevolare l'attività di ricerca e sviluppo nelle diverse fasi di
svolgimento delle stessa: il primo mediante l'attribuzione di un credito di imposta per l'attività di ricerca svolta, il secondo mediante
la detassazione dei redditi derivanti dallo sfruttamento economico dei beni immateriali ottenuti dall'attività di ricerca, a condizione
che l'impresa continui a svolgere attività di ricerca e sviluppo ai fini del mantenimento, dello sviluppo e dell’accrescimento degli
stessi l’Agenzia delle Entrate ha quindi chiarito che i costi rilevanti ai fini dell'attribuzione del credito di imposta per attività di
ricerca e sviluppo rilevano per il loro intero importo anche ai fini della determinazione del reddito detassato nel regime di
patent box.
Circolare n. 6E/2016 Agenzia delle Entrate
Con la Circolare n. 6/E del 30 marzo 2016, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti necessari ad individuare il corretto
trattamento fiscale sia dei componenti di reddito connessi alle fonti di finanziamento delle operazioni di acquisizione con
indebitamento (MLBO/LBO), sia dei rendimenti (interessi, dividendi e/o plusvalenze) che sono ritratti in Italia da entità localizzate
in altre giurisdizioni UE (e SEE) ed extra UE.
L’analisi effettuata dall’Agenzia delle Entrate consente di confermare, in linea di principio, la liceità fiscale delle operazioni di
acquisizione con indebitamento, contribuendo a ridurre le criticità operative che, come segnalato da alcune associazioni di
categoria, hanno inciso negativamente sugli investimenti provenienti dall’estero e operati in Italia dagli operatori del cd. “private
equity”.
Circolare n. 7E/2016 Agenzia delle Entrate
Con la circolare n. 7/E del 31 marzo 2016, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sull’applicazione della nuova
agevolazione prevista per l’acquisto di mobili da parte di giovani coppie. I requisiti soggettivi sono:
essere una coppia coniugata o convivente more uxorio da almeno tre anni;
non aver superato, almeno da parte di uno dei componenti la giovane coppia, i 35 anni di età;
essere acquirenti di un’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale.
L’acquisto dell’unità immobiliare può essere effettuato nell’anno 2016 o nell’anno 2015, a titolo oneroso o gratuito; l’immobile deve
essere destinato ad abitazione principale nell’anno 2016, tuttavia gli immobili acquistati nel 2016 possono essere destinati ad
abitazione principale entro i termini di presentazione del modello Unico PF 2017.
La detrazione da ripartire in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50% delle spese sostenute dal 1° gennaio
2016 al 31 dicembre 2016 per l’acquisto di mobili destinati all’arredo dell’abitazione principale della coppia ed è calcolata su un
ammontare complessivo non superiore a 16.000 Euro.
LTA
4
Tra i mobili oggetto di agevolazioni - che dovranno essere nuovi - rientrano letti, armadi, librerie, sedie, divani, credenze,
materassi e gli apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell’arredo dell’immobile; sono esclusi
invece gli acquisti di porte, pavimentazioni, tende e tendaggi.
Per la fruizione della detrazione è necessario che il pagamento sia effettuato mediante bonifico o carta di debito o credito, non è
necessario utilizzare il bonifico “parlante” appositamente predisposto da banche e Poste per le spese di ristrutturazione edilizia.
Si precisa inoltre che la detrazione in esame non è cumulabile con il “bonus mobili e grandi elettrodomestici”, ossia non è
consentito fruire di entrambe le agevolazioni per l’arredo della medesima unità abitativa.
Circolare n. 8E/2016 Agenzia delle Entrate
Con la Circolare n. 8/E del 1° aprile 2016, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in ordine alle modifiche introdotte
dall’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (c.d. “Legge di Stabilità 2015”) in materia di tassazione dei capitali percepiti
in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita.
In particolare, le disposizioni contenute nei commi commi 658 e 659 dell’articolo 1 della legge di stabilità 2015, modificando il
citato quinto comma dell’articolo 34 del d.P.R. n. 601 del 1973, hanno limitato la predetta esenzione dall’imposta ai capitali
erogati, in dipendenza di contratti assicurativi per caso morte, a copertura del rischio demografico percepiti dai beneficiari e non
anche ai relativi rendimenti di natura finanziaria.
Nel caso di contratti di assicurazione “temporanea caso morte”, i cui premi sono finalizzati interamente alla copertura del rischio
demografico, si applica la totale esenzione dall’IRPEF di quanto corrisposto ai beneficiari. Diversamente, nel caso delle
cosiddette polizze vita “miste”, è esente dall’IRPEF il capitale erogato a copertura del “rischio demografico” mentre la parte
restante della prestazione corrisposta sarà imponibile in capo ai beneficiari.
Il reddito così determinato rientra fra i redditi di capitale (articolo 44, comma 1, lettera g-quater del TUIR) e sarà assoggettato
all’imposta sostitutiva (articolo 26-ter del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600) applicando le aliquote vigenti nei diversi periodi di
maturazione dei rendimenti.
Circolare n. 9E/2016 Agenzia delle Entrate
Con la circolare n. 9/E del 1° aprile 2016, l'Agenzia delle Entrate ha commentato le novità del decreto legislativo 24 settembre
2015 n. 156, recante la revisione della disciplina degli interpelli.
A partire dal 1° gennaio 2016, potranno essere presentate quattro diverse tipologie di interpelli:
interpello ordinario;
interpello probatorio;
interpello anti-abuso;
interpello disapplicativo;
Tra le ipotesi tassativamente previste al fine di attivare l'interpello probatorio, sono ricomprese anche le istanze presentate dalle
società che presentano i requisiti per essere considerate “non operative”, nonché le istanze delle società in perdita sistemica ai
sensi dell’art. 30 della L. 724/1994. La presentazione di tale tipologia di interpello non è più quindi un obbligo per il contribuente
ma diviene facoltativa; in ragione di ciò, viene modificata l'informativa da indicare all'interno del Modello Unico 2016.
Tra le principale novità si segnala il termine ultimo per l’invio dell’istanza, individuato nel termine per l’invio della dichiarazione in
cui la disciplina trova applicazione, e la possibilità di presentazione delle istanze per via telematica mediante l’impiego della posta
elettronica certificata. L’Amministrazione finanziaria dovrà fornire il proprio parere entro 90 giorni dalla ricezione dell’istanza da
parte dell’ufficio competente per gli interpelli ordinari; ed entro 120 giorni per tutte le altre tipologie di istanze. Oltre tale termine, si
verifica la fattispecie del silenzio assenso, estesa a tutte le tipologie di interpello sopra descritte.
LTA
5
Risoluzione 15: omessa compilazione del quadro CT
Con la risoluzione n. 15 del 23 marzo 2016, l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto la possibilità ai sostituti d’imposta che non
hanno presentato, a partire dal 2011, l’apposito modello e che non hanno trasmesso il quadro CT l’obbligo di utilizzare il modello
“Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modello 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate”
(modello CSO), disponibile gratuitamente in formato elettronico nel sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
Lo stesso modello dovrà essere utilizzato dai sostituti d’imposta che intendono variare i dati già comunicati a partire dal 2011 con
il modello CSO ovvero con il quadro CT della Certificazione Unica 2015 o 2016.
Provvedimento 40892: versamento imposte di successione mediante il modello F24
Con il provvedimento n. 40892 del 17 marzo 2016, l’Agenzia delle Entrate ha esteso, a partire dal 1° aprile 2016, l’utilizzo del
modello F24 anche al pagamento delle somme dovute in relazione alla presentazione della dichiarazione di successione. Per
consentire l’adeguamento delle procedure attualmente in uso alle nuove modalità di pagamento, sino al 31 dicembre 2016 è
possibile utilizzare il modello F23, in alternativa al modello F24, mentre dal 1° gennaio 2017 i suddetti versamenti dovranno
essere effettuati esclusivamente tramite il modello F24.
Provvedimento 42623: credito IVA Trimestrale – nuovo modello IVA TR
Con il Provvedimento n. 42623 del 21 marzo 2016, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello IVA TR, con le relative
istruzioni, da utilizzare per la richiesta di rimborso o per l’utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale, comprensivo del
prospetto riepilogativo riservato all’ente o società controllante per la richiesta di rimborso o per l’utilizzo in compensazione del
credito IVA trimestrale del gruppo.
Il nuovo modello, che sostituisce quello approvato in precedenza, andrà utilizzato a decorrere dalle richieste di rimborso o di
utilizzo in compensazione del credito IVA relativo al primo trimestre dell’anno d’imposta 2016, da presentare entro l'ultimo giorno
del mese successivo al trimestre di riferimento secondo quanto previsto dall’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica
14 ottobre 1999, n. 542, e successive modificazioni.
Provvedimento 43572: istanze di ruling proroga del termine per la presentazione della documentazione integrativa
Con provvedimento n. 43572 del 23 marzo 2016, l’Agenzia delle Entrate ha prorogato da 120 a 150 giorni il termine per
l’integrazione della documentazione relativa alle istanze di ruling presentate nell’ambito della procedura di accordo preventivo
prevista dal Patent Box.
Provvedimento 42295: ruling internazionale con modalità operative
Con provvedimento n. 42295 del 21 marzo 2016, l’Agenzia delle Entrate ha dettato le disposizioni attuative del nuovo interpello
per le imprese con attività internazionale a suo tempo introdotto dal D.Lgs 147/2015.
Il provvedimento fissa le modalità ed i termini della procedura, i quali trovano applicazione a far data dal 21 marzo, anche ai
procedimenti volti alla stipula di accordi preventivi già avviati e non ancora conclusi.
LTA
6
Provvedimento 45059: canone rai – approvazione del modello di dichiarazione sostitutiva
Con provvedimento n. 45059 del 24 marzo 2016, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello di dichiarazione sostitutiva, da
rendere ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, relativa al canone di abbonamento alla televisione per uso privato.
Il modello dovrà essere presentato esclusivamente dal titolare di utenza (o dall’erede) per la fornitura di energia elettrica per uso
domestico residenziale al fine di rendere:
una dichiarazione sostitutiva di non detenzione di un apparecchio televisivo da parte di alcun componente della famiglia
anagrafica in alcuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica;
una dichiarazione sostitutiva di non detenzione, da parte di alcun componente della famiglia anagrafica in alcuna delle
abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica, di un secondo apparecchio
televisivo ulteriore rispetto a quello per cui è stata presentata entro il 31 dicembre 2015 una denunzia di cessazione
dell’abbonamento radio-televisivo per suggellamento di cui all’articolo 10, primo comma, del regio decreto-legge 21
febbraio 1938, n. 246;
una dichiarazione sostitutiva che il canone di abbonamento alla televisione per uso privato non deve essere addebitato
in alcuna delle utenze elettriche intestate al dichiarante in quanto il canone è dovuto in relazione all’utenza elettrica
intestata ad altro componente della stessa famiglia anagrafica, di cui il dichiarante comunica il codice fiscale;
una dichiarazione sostitutiva per il venir meno dei presupposti di una dichiarazione sostitutiva di cui alle lettere a), b) e c)
precedentemente resa.
La dichiarazione sostitutiva di potrà essere presentata:
direttamente dal contribuente o dall’erede mediante una specifica applicazione web disponibile sul sito internet
dell’Agenzia delle Entrate;
tramite gli intermediari abilitati di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,
n. 322, e successive modificazioni, appositamente delegati dal contribuente
Studi di settore 2015: approvati i correttivi anticrisi
Con il comunicato stampa del 31 marzo 2016, l’Agenzia delle Entrate ha reso noto che la commissione degli esperti ha approvato
i correttivi anticrisi per 204 studi di settore del 2015. L’attività di monitoraggio è stata effettuata esaminando le dichiarazioni IVA
2016 e le comunicazioni IVA 2016 presentate entro il mese di febbraio di quest’anno. I correttivi anticrisi sono riconducibili a
cinque categorie: correttivi congiunturali di settore, territoriali, individuali, interventi relativi all'analisi di normalità economica e
all’analisi di coerenza economica.
Durc Telematico
Con la nota prot. n. 5081/2016 il Ministero del Lavoro ha aggiornato il modello per la dichiarazione di «non commissione di illeciti
ostativi al rilascio del documento unico di regolarità contributiva», ai sensi dell'articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006.
Il nuovo modello, aggiornato alle novità del Decreto Interministeriale del 30 gennaio 2015 sulla disciplina del Durc online, dovrà
essere utilizzato anche dai datori di lavoro che già hanno rilasciato per la prima volta, dopo il 1° luglio 2015, la dichiarazione
sull'assenza delle cause ostative al rilascio del DURC. In tali casi, la trasmissione del nuovo modello sostituisce la precedente
restando comunque effettuata alla data del precedente invio.
LTA
7
Maxi ammortamenti
Ai fini delle imposte sui redditi, i soggetti titolari di reddito di impresa, gli esercenti arti e professioni nonché i soggetti che si
avvalgono del regime di vantaggio ex DL 98/2011, che, dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, hanno fatto investimenti in beni
materiali strumentali nuovi, ai soli fini del calcolo delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria possono
utilizzare il costo di acquisto maggiorato del 40% (art. 1, comma 91, L. 208/2015).
Possono beneficiare di questa agevolazione anche i beni di trasporto a motore ricompresi nell’art. 164, comma 1, lettera b) del
TUIR (art. 1, comma 92, L. 208/2015) e i beni di costo unitario inferiore a 516 euro, anche nel caso in cui il loro costo superi tale
soglia a seguito della maggiorazione del 40% (Convegno Telefisco 2016).
Sono esclusi i beni strumentali che, in base a quanto indicato nel decreto del Ministro delle Finanze del 31 dicembre 1998, hanno
coefficienti di ammortamento inferiori al 6.5%, gli investimenti in fabbricati e in costruzioni e gli investimenti riportati nell’allegato 3
della legge di Stabilità 2016.
L’utilizzo del maxi-ammortamento non produce effetti ai fini del calcolo degli acconti per i periodi di imposta in corso al 31
dicembre 2015 e al 31 dicembre 2016.
Il reverse charge – le operazioni soggette all’inversione contabile
Il D.Lgs. 24/2016 ha introdotto alcune modifiche relativamente alle operazioni soggette al reverse charge, le quali saranno
operative a partire dal 2 maggio 2016. Le principali novità riguardano la non applicazione dell’inversione contabile per:
i componenti e accessori dei telefoni cellulari;
le cessioni relative ai materiali e i prodotti lapidei provenienti da cave e miniere;
le cessioni di beni nei confronti degli ipermercati, supermercati e discount alimentari;
Contrariamente, sono oggetto di reverse charge:
le prestazioni che hanno ad oggetto la realizzazione di opere murarie nell’ambito dell’ampliamento di edifici (codice
attività 43.39.01) nel quale il committente risulta essere un soggetto passivo Iva;
le cessioni di console da gioco, tablet, pc e laptop, nonché le cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali
microprocessori e unità centrali di elaborazione effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al
consumatore finale.
LTA
8
OIC
D. Lgs. 139/2015: il nuovo bilancio d’esercizio
Il D.Lgs. n. 139/2015 ha dato attuazione alla direttiva 2013/394/UE apportando rilevanti modifiche alla disciplina inerente la
redazione del bilancio d’esercizio delle società di capitali. Le disposizioni entrano in vigore dal 1 gennaio 2016 e si applicano ai
bilanci relativi agli esercizi aventi inizio a partire da tale data.
La prima importante novità consiste nella modifica agli schemi di bilancio che verranno redatti in tre diverse forme in base alle
dimensioni dell’impresa: bilancio in forma ordinaria, bilancio in forma abbreviata e bilancio delle micro-imprese. Tra le principali
novità si segnalano:
Il bilancio in forma ordinaria:
la scomparsa delle azioni proprie tra le immobilizzazioni finanziarie/attivo circolate portate, invece, a diretta riduzione del
patrimonio netto;
l’eliminazione tra i ratei e risconti del diretto riferimento agli aggi e disaggi di emissione;
i costi di ricerca e di pubblicità non potranno essere più capitalizzati alla voce “B.I.2 costi di ricerca, di sviluppo e di
pubblicità” che accoglierà i soli costi di sviluppo;
l’introduzione di specifiche voci per i derivati attivi e passivi e per le operazioni intrattenute con le imprese sottoposte al
controllo delle controllanti ed infine, nel patrimonio netto comparirà una apposita riserva per le operazioni di copertura
dei flussi finanziari attesi in cui far confluire gli effetti derivano dalla nuova disciplina degli strumenti derivati.
la scomparsa dei conti d’ordine in calce allo stato patrimoniale (di cui si darà informativa in nota integrativa) e dei
proventi e degli oneri straordinari nel conto economico;
l’introduzione delle modifiche alle voci dei proventi finanziari per evidenziare i rapporti con le imprese sottoposte al
controllo della controllante e nella classe D del conto economico si introducono gli oneri e i proventi che derivano dalla
valutazione al fair value degli strumenti derivati
Il bilancio in forma abbreviata:
la rilevazione delle immobilizzazioni materiali e immateriali al lordo degli ammortamenti e in nota integrativa occorrerà
indicare i movimenti delle stesse.
Il bilancio delle micro-imprese: regolato dal nuovo art. 2435-ter, è costituito solo da stato patrimoniale e conto economico ed è
destinato alle società che nel primo esercizio di vita o per due esercizi consecutivi non superano due dei seguenti limiti
dimensionali: attivo di stato patrimoniale inferiore o uguale a Euro 175.000, ricavi netti inferiori o uguali a Euro 350.000 e
numero medio di dipendenti non superiore a 6 unità. Tale terza tipologia di schema di bilancio è una novità introdotta dal
succitato decreto e giova dell’esonero della nota integrativa a patto che in calce allo stato patrimoniale vengano riportate le
informazioni relative ai conti d’ordine, i compensi degli amministratori e dei sindaci, se presenti.
LTA
9
Finanziamenti
Finanziamenti alle PMI per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature
Con la Circolare n. 26673 del 23 marzo 2016 il Ministero dello Sviluppo Economico ha reso noti i termini e le modalità di
presentazione delle domande per la concessione e l’erogazione del contributo di cui all’articolo 6 del decreto interministeriale 25
gennaio 2016, recante la disciplina dei finanziamenti per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte di piccole
e medie imprese. Potranno beneficiare della agevolazioni le PMI che alla data della presentazione della domanda:
abbiano una sede operativa in Italia e siano regolarmente iscritte presso il Registro Imprese;
siano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non siano in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure
concorsuali;
non abbiano beneficiato di aiuti illegali o incompatibili;
non si trovino in condizioni tali da risultare “imprese di difficoltà” così come individuate nella menzionata circolare;
siano residenti in uno Stato membro, senza sede operativa in Italia, purché aprano una sede in Italia entro il termine
massimo consentito per l’ultimazione dell’investimento, dandone dovuta comunicazione con conseguente iscrizione al
Registro Imprese.
Non potranno beneficiare le imprese operanti nei settori finanziari o assicurativi.
Il finanziamento bancario o in leasing, cui è subordintao il riconocimento del contributo da parte del Ministero, dovrà essere
deliberato entro il 31 dicembre 2016 e in possesso dei requisiti di cui all’art. 5 della menzionata circolare.
Le domande dovranno essere presentate a partire dal 2 maggio 2016 in formato elettronico, inviate esclusivamente tramite posta
certificata ed essere sottoscritte dal legale rappresentante dell’impresa mediante firma digitale.
Fino al termine del 2 maggio 2016, le modalità di presentazione delle domande e il procedimento di concessione delle
agevolazioni continuano ad essere disciplinati dal D.M. del 27 maggio 2013.
Bando startupper – Imprese in periferia (Comune di Milano)
Il Comune di Milano ha reso noti i termini del bando per l’assegnazione di agevolazioni economiche agli aspiranti imprenditori che
intendono avviare una nuova impresa in aree periferiche ammissibili ai sensi della legge 266/97 e che partecipino ai lavori di pre-
istruttoria previsti dal presente Bando di cui all’art. 9.
Le nuove imprese dovranno essere costituite ed iscritte al Registro Imprese della CCIAA entro sei mesi dalla notifica del
beneficio, e dovranno rientrare nella classificazione di micro e piccole imprese di cui al Regolamento (CE) n. 800 del 2008.
È possibile accedere a due distinte misure agevolative:
la prima misura (obbligatoria) riguarda il 50% del totale di spesa, fino a € 50.000, ed è composta per una metà da un
contributo a fondo perduto e per l’altra metà da un finanziamento a tasso agevolato;
la seconda misura (facoltativa) riguarda i soggetti che necessitano di una facilitazione di accesso al credito per il restante
50% delle spese a proprio carico.
Le spese ammissibili potranno riguardare investimenti (studi di fattibilità, acquisto di brevetti, impianti macchinari e attrezzature,
software, ecc.) o spese di gestione (materie prime, spese di locazione, vigilanza, pulizia, ecc.).
Per la presentazione delle domande è stato istituito un apposito servizio di pre-istruttoria gratuito e obbligatorio. Occorre fissare
un appuntamento entro il 13 maggio 2016 per verificare la correttezza formale del formulario. Entro le ore 12:00 del 26
LTA
10
maggio 2016, invece, dovranno pervenire le domande di agevolazione al comune di Milano che saranno valutate da un
comitato tecnico.
Bando ISI 2016
Attraverso il Bando ISI 2016 l'INAIL mette a disposizione delle imprese anche indivduali iscritte alla CCIAA l’importo di €
276.269.986,00 utilizzabile per finanziare progetti di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e più
precisamente:
progetti per l'adozione di modelli organizzativi;
progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale;
progetti di bonifica dei materiali contenenti amianto.
I finanziamenti saranno contributi a fondo perduto, ripartiti in budget regionali e verranno assegnati in base all'ordine cronologico
di arrivo delle domande fino ad esaurimento degli stessi.
Le domande potranno essere presentate sul sito dell’INAIL fino alle 18.00 del giorno 5 maggio 2016.
LTA
11
Giurisprudenza
Depenalizzazione dell’intermediazione illecita di manodopera e del distacco di personale dipendente
Con sentenza n. 10484 del 14.3.2016, la Corte di Cassazione penale ha chiarito che rientra nella depenalizzazione operata dal
D. Lgs. 8/2016, sia l'intermediazione illecita di manodopera, ricorrente nei casi di appalto privo dei requisiti di cui all'art. 29 del
D.Lgs. 276/2003, che il distacco privo dei requisiti di legge.
Pertanto, la pena della ammenda di 50,00 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione (di cui al
precedente art. 18 co. 5-bis del DLgs. 276/2003) è ora sostituita dal pagamento di un’unica somma di denaro per tutte le
violazioni. La sanzione amministrativa, in luogo di quella penale, è estesa anche alle violazioni commesse anteriormente alla
data del 6.2.2016 (ovverossia alla data di entrata in vigore del DLgs.), purché il procedimento penale non sia stato definito con
sentenza o con decreto divenuti irrevocabili.
Fa eccezione l'ipotesi aggravata dello sfruttamento di minori, la quale integra un reato autonomo sanzionato con la pena
dell'arresto fino a 18 mesi e l'aumento dell'ammenda fino al sestuplo sia a carico del somministratore che dell’utilizzatore.
Indennizzo per ingiustificato arricchimento da imputare a sopravvenienza attiva
Con sentenza n. 5840 del 24.3.2016, la Cassazione ha stabilito che l'indennizzo ottenuto a seguito dell'azione di ingiustificato
arricchimento di cui all'art. 2041 c.c. è qualificabile come sopravvenienza attiva ex art. 88 del TUIR.
La certezza e la determinatezza dell'indennizzo per ingiustificato arricchimento scaturiscono dall'accertamento giudiziale e la
somma riconosciuta a tale titolo va imputata per competenza, ai fini Irpeg, all'esercizio nel corso del quale è stato emesso il
provvedimento giudiziale.
Reato di omesso versamento IVA - Irrilevanza ai fini dell'integrazione del reato della preventiva ammissione del debitore
al concordato preventivo
Con sentenza n. 12912 del 31.3.2016, la Corte di Cassazione ha confermato che il reato di omesso versamento IVA sussiste in
relazione al debito scaduto e da versare, anche nel caso in cui la società debitrice sia stata ammessa alla procedura di
concordato preventivo prima che sia scaduto il termine contemplato dalla norma penale (cfr. anche Cass. n. 44283/2013 e Cass.
n. 39101/2013).
Infatti, per un verso, l'IVA è un tributo comunitario del quale, in base al diritto dell'Unione,Europea, gli Stati membri sono tenuti a
garantire la riscossione sul proprio territorio e per altro verso, la disciplina del concordato preventivo impone il pagamento
integrale dell'IVA con la disposizione di cui all'art. 182-ter del RD 267/42, norma di ordine pubblico inderogabile.
È legittimo il pignoramento dell’intero bene compreso nella comunione legale
Con sentenza n. 6239 del 31 marzo 2016, la Corte di Cassazione ha ritenuto legittimo il pignoramento dell'intero bene, compreso
nella comunione legale, da parte del creditore di una persona coniugata in regime di comunione legale.
LTA
12
La Cassazione ha statuito infatti che nella comunione legale – a differenza di quella ordinaria – i coniugi risultano contitolari di
beni comuni considerati nella loro totalità. In sede pertano di distribuzione del ricavato al coniuge dovrà essere attribuita la metà
del ricavato lordo ottenuta dalla vendita forzata.
LTA
13
Approfondimenti
Adeguamenti richiesti all’impresa a seguito del Jobs Act
I decreti attuativi del Job Act (L.D. 183/2014) prevedono una corposa serie di nuovi adempimenti a carico dell’impresa.
In particolare, il D.lgs. 23/2015 prevede, limitatamente ai lavoratori assunti a partire dal 7 marzo 2015:
l’aggiornamento delle lettere di assunzione, le quali dovranno specificare di aderire alla disciplina del contratto a tutele
crescenti;
la modifica delle lettere di licenziamento dei nuovi assunti (per i quali, nel caso in cui il licenziamento avvenga per
giustificato motivo oggettivo, viene meno l’obbligo di esperire la procedura di conciliazione preventiva);
l’aggiornamento dei modelli di accordo conciliativo (il tradizionale verbale transattivo potrà essere arrichito con
l’eventuale esperimento della procedura di conciliazione).
Il D.lgs. 81/2015 ha introdotto:
innovazioni nell’ambito dei rapporti di lavoro flessibili e speciali (somministrazione, contratto a termine, apprendistato,
lavoro accessorio, intermittente, part time), efficaci sia per i lavoratori assunti in data anteriore che posteriore all’entrata
in vigore del provvedimento, e segnatamente:
l’aggiornamento dei vari modelli contrattuali secondo la nuova normativa;
l’eliminazione degli standard di contratto di collaborazione a progetto, i quali devono essere sostituiti da un
nuovo tipo di contratto di collaborazione coordinata e continuativa in cui il committente non esercita alcun
potere organizzativo (e dai quali va eliminato ogni riferimento al progetto);
la riforma delle mansioni e dei controlli a distanza, la quale impone:
l’eliminazione da tutti i modelli di lettera e di contratto del concetto di “mansioni equivalenti”, sostituito dal
concetto di “mansioni appartenenti allo stesso livello di inquadramento”;
la revisione dell’informativa ex art. 13 Codice Privacy, con cui si comunica preventivamente al lavoratore la
possibilità nonché le forme del controllo a distanza, aggiornandola al nuovo art. 4 dello Statuto dei Lavoratori;
la modifica policy e documenti di assegnazione degli strumenti di lavoro.
Da ultimo, il D.lgs. 151/2015 (c.d. Decreto Semplificazioni) richiede ulteriori adempimenti tra cui, principalmente:
la revisione della procedura di tenuta e gestione del Libro Unico del Lavoro;
la revisione delle regole di calcolo per l’impiego di persone con disabilità.
Riforma della disciplina della crisi d’impresa: le novità introdotte dal disegno di legge delega.
Il nuovo disegno di legge delega approvato dal Consiglio dei ministri in ordine alla riforma della disciplina della crisi d’impresa
pone al centro il ruolo dell’Organismo di composizione della crisi (Occ) il quale è incaricato di assumere ogni iniziativa funzionale
alla predisposizione nonché all’esecuzione del piano di ristrutturazione. Tale organismo, di natura pubblicistica, svolge diversi
compiti e funzioni dall’ inizio alla conclusione della procedura, trovandosi a compiere contemporaneamente attività di consulente
legale e finanziario del debitore, ausiliario del giudice e di garanzia nei confronti dei terzi in generale e dei creditori in particolare.
In particolare, a seguito dell’avvio di una procedura di composizione della crisi, l’Occ è chiamato ad intervenire tramite una propria
sezione specializzata (nella quale dovrebbero confluire solo quanti sono in possesso di adeguata professionalità). Entro 6 mesi,
l’Occ, ove possibile, dovrà produrre un action-plan da sottoporre ai creditori (comprensivo delle misure di recupero e protettive del
patrimonio) per il risanamento.
LTA
14
Solo in caso di esito negativo, l’iniziativa sarà rimessa al Tribunale il quale, convocato il debitore, dovrà assegnare ad un
professionista in possesso dei requisiti di legge l’incarico di accertare le condizioni ecoomiche, patrimoniali e finanziarie della crisi,
assegnando al debitore un ulteriore termine per l’attivazione dei rimedi. Decorso inutilmente anche il predetto termine, la relazione
verrà pubblicata al Registro Imprese.
LTA
15
Enti locali
Non è applicabile l’IVA sulla Tariffa di Igiene Ambientale (“TIA”)
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha finalmente definito la questione riguardante l’applicabilità dell’IVA alla TIA
dichiarandone l’illegittimità ed aprendo così la strada per i contribuenti al rimborso di quanto ingiustamente pagato.
Con la sentenza n. 5078/2016, la Corte di Cassazione a Sezione Unite ha, infatti, stabilito che la TIA, non avendo natura tributaria
non può essere assoggettata ad IVA, poiché quest’ultima mira a colpire la capacità contribuita che si manifesta quando si
acquisiscono beni o servizi versando un corrispettivo e non quando si paga un’imposta, anche se destinata a finanziare un
servizio da cui trae benefici lo stesso contribuente
LTA
16
Internazionale
Transfer pricing: valore normale e modifica dei “comparables”
Con la sentenza n. 2028/22/2016 del 3 marzo 2016 la Commissione Tributaria Provinciale di Milano ha ammesso la centralità del
campione di riferimento per giungere a una corretta valutazione circa il rispetto dell’arm’s lenght principle, soprattutto nei casi in
cui l’attività posta in essere dal contribuente richieda una particolare attenzione nella scelta dei comparables.
Nel caso di specie, i giudici hanno negato la possibilità per l’ufficio accertatore di apportare al campione di riferimento scelto dal
contribuente rettifiche che non comportino un effettivo e provato miglioramento dello stesso.
Nell’esaminare la documentazione transfer pricing redatta dalle società, l’Agenzia delle Entrate ha spesso rigettato la bontà delle
analisi comparative a causa dell’elevata discrezionalità nella scelta dei comparables.
La giurisprudenza ha così aperto la strada ad un’analisi più critica del campione ed a rettifiche che siano coerenti con il profilo
della società esaminata.
Nello stesso senso si è espressa anche la Commissione Tributaria Provinciale di Varese la quale con la sentenza n. 104/16 del
10 febbraio 2016 ha accolto il ricorso proposto da una società accertata ritenendo che l’ufficio avesse assunto ai fini della
comparazione un campione di società con un core business diverso da quello della ricorrente.
LTA
17
Scadenze
Scadenze aprile
Spesometro: scadenza 22 aprile per i contribuenti IVA trimestrali.
Si segnala che sarà differita al 20 settembre 2016 la comunicazione black list delle sole operazioni poste in essere nell’anno 2015
con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio, in Stati o territori “black list” di cui all’art. 1 del DL 40/2010.
Milano, 14 aprile 2016
Le informazioni contenute nel presente documento sono di natura generica. Questa pubblicazione contiene informazioni di
carattere generale. LTA Advisory S.r.l., per mezzo di questa pubblicazione non intende fornire pareri di natura commerciale,
finanziaria, legale, fiscale o altri servizi professionali di consulenza. Questa pubblicazione non è un sostituto per tale
consulenza professionale, né deve essere usata come base per qualsiasi decisione o azione che possa incidere sulle scelte
finanziarie della Vostra azienda. Prima di prendere qualsiasi decisione o intraprendere qualsiasi azione che possa influenzare
la vostra attività, è necessario consultare un professionista qualificato. LTA Advisory S.r.l. non sarà responsabile per
eventuali perdite sostenute da qualsiasi persona o società per scelte basate su questa pubblicazione.