112
7/23/2019 Diritto Commerciale primo modulo sbobinature unite.doc http://slidepdf.com/reader/full/diritto-commerciale-primo-modulo-sbobinature-unitedoc 1/112 Lezione 1 modulo 1 commerciale 29/09/2015 Il diritto commerciale nasce in epoca preunitaria nel 1882 (codice del commercio), parallelamente al Codice Civile del 1865. L’origine della sostanza del diritto commerciale in epoca ancora anteriore. In epoca medievale (!asso medioevo 12" sec) inizi# ad assestarsi sul sistema degli scam!i commerciali, attraverso un meccanismo c$e veniva de%nito economia degli scam!i. &er# 'uel modello economico rappresentava l’evoluzione dell’economia c$e dovuta solo dopo la nascita del Codice Civile e poi per la nascita delle corporazioni delle arti e dei mestieri. La creazione dei mestieri di mercanti diede luogo ad un vero e proprio sistema di regolazione di atti c$e non erano degli atti dei cives, cio di diritto romano e canonico, ma erano atti caratterizzati da una pretesa diversa, da una rapida attuazione e una rapida soluzione di contrasti. Il diritto commerciale non si pu# permettere le lungaggini tipic$e del diritto civile e del diritto romano. 'uesta direzione c$e prende l’economia medievale, nell’agevolare gli scam!i commerciali, genera un enomeno, 'uesto delle corporazione delle arti e dei mestieri c$e caratterizzava in senso proessionale la %gura di colui c$e compie l’atto giuridico in senso commerciale. *uindi ripeto, rapidit+, ecacia, in epoca di scam!i commerciali, in epoca medievale si comincia a viaggiare per mare, si conoscono nuove citt+, si scam!iano le merci, i prodotti, verso denaro, !isogna avere la certezza dell’adempimento, !isogna avere la certezza, la rapida soluzione della controversia. Le corporazioni delle arti e dei mestieri nascono per valorizzare in senso proessionale l’autore di 'uesti atti. I cives sono autori di 'ualsiasi atto giuridico e non $anno una caratterizzazione proessionale particolare, mentre gli appartenenti alle corporazioni delle arti e dei mestieri, svolgono un’attivit+ mercantile, e sono specializzati in 'uell’attivit+. -el 15 in Ing$ilterra, accade c$e la /egina lisa!etta I emana un editto di incorporazione per dare vita alla prima societ+ del 0iritto /egale. Cosa era successo ra successo c$e durante i viaggi in uropa per la scoperta di nuovi territori, accadeva c$e i mercanti c$e avevano a disposizione il denaro per %nanziare le spedizioni di colonizzazione, non si im!arcavano sulle navi c$e partivano verso oriente o verso occidente. I mercanti aspettavano c$e, i mercanti im!arcati o i marinai tornassero per portare il rutto dell’investimento delle missioni. Il mercante con il denaro non si im!arcava, pagava 'ualcun altro. I diritti dei marinai mercanti per concessioni regali erano diritti civili, avevano il potere di costituire in colonia. &erc$ vi sto raccontando 'uesta storia 3uccedeva c$e 'uando i mercanti tornavano in patria, dovevano portare il rutto della spedizione, erano spezie, sto4e, pietre preziose, 'uesto !ottino veniva diviso tra i mercanti c$e avevano %nanziato la missione. *uesto modo di %nanziare era la orma em!rionale della societ+ per azioni, in cui 'ualcuno investe del denaro e 'ualcun’altro lo a ruttare. *uesta societ+ incorporata presenta unaltra caratteristica, ed a!!astanza logico. 1

Diritto Commerciale primo modulo sbobinature unite.doc

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Diritto Commerciale primo modulo sbobinature unite.doc

7/23/2019 Diritto Commerciale primo modulo sbobinature unite.doc

http://slidepdf.com/reader/full/diritto-commerciale-primo-modulo-sbobinature-unitedoc 1/112

Lezione 1 modulo 1 commerciale 29/09/2015Il diritto commerciale nasce in epoca preunitaria nel 1882 (codice delcommercio), parallelamente al Codice Civile del 1865.L’origine della sostanza del diritto commerciale in epoca ancora anteriore.In epoca medievale (!asso medioevo 12" sec) inizi# ad assestarsi sul sistema

degli scam!i commerciali, attraverso un meccanismo c$e veniva de%nitoeconomia degli scam!i.&er# 'uel modello economico rappresentava l’evoluzione dell’economia c$e dovuta solo dopo la nascita del Codice Civile e poi per la nascita dellecorporazioni delle arti e dei mestieri.La creazione dei mestieri di mercanti diede luogo ad un vero e proprio sistemadi regolazione di atti c$e non erano degli atti dei cives, cio di diritto romano ecanonico, ma erano atti caratterizzati da una pretesa diversa, da una rapidaattuazione e una rapida soluzione di contrasti.Il diritto commerciale non si pu# permettere le lungaggini tipic$e del dirittocivile e del diritto romano. 'uesta direzione c$e prende l’economia medievale, nell’agevolare gli scam!icommerciali, genera un enomeno, 'uesto delle corporazione delle arti e deimestieri c$e caratterizzava in senso proessionale la %gura di colui c$e compiel’atto giuridico in senso commerciale.*uindi ripeto, rapidit+, ecacia, in epoca di scam!i commerciali, in epocamedievale si comincia a viaggiare per mare, si conoscono nuove citt+, siscam!iano le merci, i prodotti, verso denaro, !isogna avere la certezzadell’adempimento, !isogna avere la certezza, la rapida soluzione dellacontroversia.Le corporazioni delle arti e dei mestieri nascono per valorizzare in senso

proessionale l’autore di 'uesti atti.I cives sono autori di 'ualsiasi atto giuridico e non $anno una caratterizzazioneproessionale particolare, mentre gli appartenenti alle corporazioni delle arti edei mestieri, svolgono un’attivit+ mercantile, e sono specializzati in'uell’attivit+.-el 15 in Ing$ilterra, accade c$e la /egina lisa!etta I emana un editto diincorporazione per dare vita alla prima societ+ del 0iritto /egale.Cosa era successo ra successo c$e durante i viaggi in uropa per la scopertadi nuovi territori, accadeva c$e i mercanti c$e avevano a disposizione il denaroper %nanziare le spedizioni di colonizzazione, non si im!arcavano sulle navi c$epartivano verso oriente o verso occidente.

I mercanti aspettavano c$e, i mercanti im!arcati o i marinai tornassero perportare il rutto dell’investimento delle missioni.Il mercante con il denaro non si im!arcava, pagava 'ualcun altro.I diritti dei marinai mercanti per concessioni regali erano diritti civili, avevano ilpotere di costituire in colonia.&erc$ vi sto raccontando 'uesta storia 3uccedeva c$e 'uando i mercantitornavano in patria, dovevano portare il rutto della spedizione, erano spezie,sto4e, pietre preziose, 'uesto !ottino veniva diviso tra i mercanti c$e avevano%nanziato la missione.*uesto modo di %nanziare era la orma em!rionale della societ+ per azioni, incui 'ualcuno investe del denaro e 'ualcun’altro lo a ruttare.

*uesta societ+ incorporata presenta unaltra caratteristica, ed a!!astanzalogico.

1

Page 2: Diritto Commerciale primo modulo sbobinature unite.doc

7/23/2019 Diritto Commerciale primo modulo sbobinature unite.doc

http://slidepdf.com/reader/full/diritto-commerciale-primo-modulo-sbobinature-unitedoc 2/112

oi sapete c$e il soggetto giuridico in natura una persona %sica, cio essereumano nato, al 'uale l’ordinamento giuridico da la capacit+ giuridica.&er# a!!iamo detto, l’ordinamento giuridico riconosce tra i soggetti giuridicianc$e le persone giuridic$e...Cos’ la persona giuridica

La persona giuridica un soggetto di diritto perc$ l’ordinamento decide c$e losia, e non perc$ lo , ma perc$ lo decide l’ordinamento.*uesto deve arci capire c$e le persone giuridic$e non esistono nella realt+, maesistono solo perc$ lo sta!ilisce l’ordinamento, e 'uindi sono il rutto di una%nzione normativa, l’ordinamento percepisce, riconosce, %nge c$e il soggettoesista, e lo regola al pari della persona %sica, senno risultere!!e privo didisciplina.3e ci portiamo indietro con la mente nel 1677..il rapporto giuridicointercorrente tra mercanti e naviganti, 'uindi perc$ stato necessario crearela societ+ incorporata &er regolare i rapporti tra mercanti e naviganti.*ual il lusso dell’incorporazione La di4erenza sta nel atto c$e la Compagniadiventa come tale titolare di un potere reale, la compagnia incorporata l’entedel /egno.*uesto stato atto dalla protezione del regno, e con l’emanazione reale.*uesta storia serve per tenere nella memoria i ondamenti del dirittocommerciale.La nascita delle corporazioni delle arti e dei mestieri, 1277, da vita al %lonedegli atti di commercio. poi invece diritto delle compagnie o societ+ di derivazione del 1677, da 'uelondamento giuridico nasce il soggetto giuridico per atto d’imperio regale, c$eoggi una potest+ giuridica.

*uesti due %loni 1677 e 1277, conuiscono nella prima codi%cazione nel 1882in Italia, dentro ununica codi%cazione denominata Codice del Commercio eCodice Civile del 1865.*ueste due codi%cazioni a loro volta convergono durante il regime ascista, nelCodice Civile del 192. (diritto commerciale dei soggetti, dei commercianti)&rima dell’emanazione dei codici, c$iun'ue compisse un atto diventavasoggetto di commercio.:ra il soggetto del commercio l’imprenditore, se non compie o compie nonimporta il soggetto l’imprenditore.3e il cittadino compie atti commerciali rimane cittadino.Il diritto commerciale contenuto dentro il li!ro del Lavoro del Codice Civile, e

non un caso, poic$ il corporativismo poneva al centro la persona in 'uantoautore di attivit+ lavorative.&ensate con la testa di ;7 anni a, c’era solo il lavoro degli artigiani, il lavorodegli agricoltori, non c’erano le moderne compagnie.Il legislatore $a distinto l’imprenditore, in imprenditore agricolo e tutti gli altric$e non sono agricoli. Lo $a tutelato perc$ autore della pi< importanteevoluzione economica. =utto ci# c$e non imprenditore agricolo, lo $a racc$iuso in una piccola norma.0a 'uesta piccola norma c$e de%nisce tutto ci# c$e non imprenditoreagricolo, vengono uori negli anni > =esti unici.0iritto commerciale I lezione n.2 del>7?7?2715

2

Page 3: Diritto Commerciale primo modulo sbobinature unite.doc

7/23/2019 Diritto Commerciale primo modulo sbobinature unite.doc

http://slidepdf.com/reader/full/diritto-commerciale-primo-modulo-sbobinature-unitedoc 3/112

Il nostro sistema di diritto commerciale si muove da una storia c$e !asatasulla oggettivizzazione della attispecie. *uest’ultima mira alla descrizionedell’atto e non del soggetto.-el 192, con le uni%cazioni delle codi%cazioni commercialistic$e e civilistic$ein un unico codice c$e appunto il codice civile, il diritto commerciale, oltre a

diventare parte integrante della codi%cazione civile ed essere inserita nel li!rodel lavoro, assume una connotazione c$e da oggettivistica diventasoggettivistica. La stessa materia c$e veniva regolata acendo rierimentoall’atto giuridico compiuto, viene dal 92 in poi regolata rierimento al soggettoc$e compie l’atto.L’intera codi%cazione civile impiantata sul riconoscimento di centrid’imputazione giuridica, cio centri di rierimenti di situazioni giuridic$esoggettive attive e passive. *uesti centri d’imputazioni vengono normalmentede%niti soggetti giuridici o soggetti di diritto (comunemente sono considerati ole persone %sic$e o giuridic$e). &er 'uanto concerne il diritto commerciale, lasoggettivizzazione non riguarda solo le persone %sic$e e giuridic$e ma anc$ecentri d’imputazione di diritti e o!!lig$i c$e non sono soggetti %sici o giuridici,vengono de%niti @soggetti o enti collettivi a personalit+ giuridica attenuataA .L’attenuazione della soggettivit+ giuridica il carattere distintivo di 'uesti altricentri d’imputazione rispetto alle persone %sic$e e giuridic$e. 0un'ue lasoggettivizzazione del diritto comporta per 'uanto concerne la nostra disciplinaanc$e la privatizzazione del diritto commerciale, 'uindi l’intero diritto privato sisoggettivizza e il diritto commerciale si privatizza. Cosa signi%ca 3igni%ca c$e,se prima della uni%cazione l’atto giuridico era considerato commerciale, dopola trasusione dentro il codice civile, tale disciplina , innanzitutto, dirittoprivato e 'uindi si applica!ile ad un soggetto.

*uesto soggetto l’imprenditore c$e rappresenta il punto di rierimento perconsentirci di individuare 'uella disciplina ra le discipline privatistic$e c$eriguarda soltanto il dir. Commerciale e inatti la disciplina dell’impresa, o megliodell’imprenditore (ricordate il soggetto) non sta in un testo separato del cod.civ. dedicato all’impresa ma sta nel li!ro dedicato al lavoro. *uindi, il dir.comm. iene attirato nella sera d’inuenza della visione giusBeconomica delperiodo corporativistico (uomo al centro dell’economia sociale dello 3tato,l’uomo come produttore di ricc$ezza, l’uomo come lavoratore e l’imprenditorecome categoria di lavoratore). La concezione totalmente ri!altata,l’imprenditore giuridicamente una categoria del pi< ampio genus @lavoratoreA. Il lavoratore per noi oggi evidentemente il lavoratore dipendente. Il lavoro,

nel periodo corporativistico, era il attore determinante la crescita economica insenso statuale e l’imprenditore rappresentava solamente un segmento di'uesto am!iente normativo pi< vasto e non, invece, il motore del lavoro mapiuttosto un ingranaggio. &erc$ la concezione li!eralB capitalistica si a4erm#soltanto successivamente all’entrata in vigore del cod. civile dopo c$e nel 98 lanostra costituzione e!!e 'uell’impronta c$e determin# poi l’avvicinarsi dellanostra economia alle moderne modelli occidentali. -el 92, i capitali, l’economiali!erale , non erano nozioni dominata dal nostro governo corporativo, piuttostola nostra ricc$ezza nazionale si !asava sul lavoro delle persone. il lavoro pereccellenza era 'uello degli agricoltori. La distinzione c$e si a4erma nel 92rispetto a 'uesto passo e se vogliamo anc$e %loso%camente impregnatopanorama normativo, 'uello di considerare al centro dello sorzo legislativocompiuto il lavoro agricolo e la sua prima maniestazione organizzata in sensoproduttivo. Il lavoro agricolo il lavoro dei !raccianti, dei coltivatori diretti, non

3

Page 4: Diritto Commerciale primo modulo sbobinature unite.doc

7/23/2019 Diritto Commerciale primo modulo sbobinature unite.doc

http://slidepdf.com/reader/full/diritto-commerciale-primo-modulo-sbobinature-unitedoc 4/112

necessariamente il lavoro di c$i organizza il lavoro di altri (come tipicamente un imprenditore). !!ene nel 92, si a4accia per la prima volta, la possi!ilit+c$e il lavoro agricolo, del contadino, !racciante o coltivatore potesse assumereuna connotazione pi< so%sticata e diventare un’organizzazione. Il lavoro delsingolo diventava @impresaA.

Il legislatore, acendo il proprio dovere, detta una disciplina. :gni disciplina %nalizzata a descrivere una attispecie c$e assume interesse per l’ordinamentogiuridico in 'uanto tocca interessi giuridicamente rilevanti. La disciplina serve aregolare l’interesse c$e emerge dalla realt+. In 'uella ase l’esigenza 'uella ditracciare per la prima volta non la 'uali%cazione oggettiva degli atti d’impresaperc$ a!!iamo a!!andonato 'uell’impostazioni ma tracciare per la primavolta c$i osse il. &rotagonista del diritto commerciale. u sta!ilitol’imprenditore come protagonista e c$e la sua de%nizione normativa dovessestare nell’art. 2782. *uesta la norma di apertura del dir. Commerciale c$e diritto privato dell’impresa (privato perc$ esiste pure il diritto pu!!licodell’impresa).L’art 2782 ru!ricato @imprenditoreA e non @impresaA o @attivit+ d’impresaAperc$ l’impronta c$e il codice da 'uella soggettivistica. C’interessa capirec$i l’imprenditore perc$ 'ualsiasi atto giuridico costui dovesse compiere,sar+ ricondotto alla disciplina giusBcommercialistica .La particella pronominale @c$iA identi%ca 'ualcosa all’interno del nostroordinamento giuridico c$e per noi pu# essere una persona %sica o 'ualcosa didiverso. 'ui inizia il nostro primo esame degli elementi della attispecie. Il@c$iA rinvia anzitutto ad una persona %sica. *uindi potremmo dire c$e @imprenditoreA la persona %sica @c$eA (..e poi segue l’analisi della norma). =rattandosi di diritto privato dell’impresa, la persona %sica c$e pu# rivestire la

'ualit+ di imprenditore dovr+ avere capacit+ giuridica e capacit+ d’agire. Dadentro la particella @c$iA stanno una serie di altri soggetti o centrid’imputazione giuridica 'uindi la persona giuridica cio 'uel centro collettivod’imputazioni di situazioni giuridic$e soggettive attive e passive c$e noncorrisponde alla persona %sica e c$e viene regolato normalmente dal li!roprimo del Cod. Civ. (associazioni, ondazioni e altri enti a cui l’ordinamentogiuridico riconosco la personalit+ giuridica) ma non esclusivamente (!astipensare alle societ+ soltanto con piena personalit+ giuridica, 'uindi, 'uelle lacui esistenza dipende dalla pu!!licit+ del loro atto costitutivo). 'ui si apre una prima importante 'uestione interpretativa. Cosa signi%ca@c$iA nello sta!ilire, tolta la persona %sica, c$i possa essere imprenditore,

a!!iamo una serie di opzioni a disposizione. &er esempio, un’universit+ un@c$iA, un soggetto di diritto pu!!lico. Cosi ogni altro ente. Enc$e una societ+c$e non $a personalit+ giuridica. Il pro!lema 'ui non tanto sta!ilire se tutti ipossi!ili @c$iA possano essere imprenditori ma 'uali tra i possi!ili soggettipossano rivestire la 'ualit+ d’imprenditori. Ed esempio, una persona %sica pu#essere un imprenditore 0ire si s!agliatoF

B il minore una persona %sica ma non pu# rivestire autonomamente la'ualit+ d’imprenditore se non perc$ soggetto a tutelaG

B l’interdetto nonostante sia una persona %sica non $a la capacit+ giuridicaG

*uindi do!!iamo tentare di sta!ilire 'uali possi!ili @c$iA possano esseredestinatari della 'uali%ca d’imprenditore. 3ulle persone %sic$e il discorso

4

Page 5: Diritto Commerciale primo modulo sbobinature unite.doc

7/23/2019 Diritto Commerciale primo modulo sbobinature unite.doc

http://slidepdf.com/reader/full/diritto-commerciale-primo-modulo-sbobinature-unitedoc 5/112

semplice. 3ulle persone giuridic$e c’ da dire c$e gli enti pu!!lici non possonoessere imprenditori non tanto perc$ $anno, in astratto, l’attitudine a rivestirnela 'ualit+ soggettiva 'uanto piuttosto perc$ il diritto pu!!lico vieta allapu!!lica amministrazione l’esercizio di attivit+ commerciale. 0un'uel’universit+ non pu# essere titolare d’attivit+ d’impresa.

Essociazioni e ondazioniLe associazioni sono persone giuridic$e se sono riconosciute e viceversa se nonriconosciute (ma pur sempre centro d’imputazione d’interesse). Dentre leondazioni sono sempre persone giuridic$e (dopo l’atto di pu!!licazione).Invece le societ+ non sempre lo sono (le societ+ di capitali sono personegiuridic$e mentre 'uelle di persone no).Hripassare nozione di personalit+ giuridicaIl pro!lema capire se esistono centri collettivi ('uindi non persone %sic$e) mac$e son riconosciute come centri d’imputazione di diritti ed o!!lig$i.sempioF

B dei colleg$i vanno a mangiare una pizza e pag$eranno ognuno per sG

3u! esempioFB dei colleg$i mem!ri di un’associazione vanno a mangiare una pizza.

Erriva il momento di pagare il conto di 'uesta esta attadall’associazione. C$i paga L’associazioneJ *uindi vi un pagamentoc$e proviene da un soggetto diverso.

Cosa successo -on c$e si sia modi%cato nulla. L’associazione non esistenella realt+ se non in diritto. K successo c$e 'uesto gruppo $a ac'uisito una

struttura giuridica pi< so%sticata e dun'ue, tecnicamente, da somma di centrid’imputazione si passati in un centro unitario collettivo c$e esiste e pu#pagare soltanto perc$ l’ordinamento giuridico riconosce, attraverso una%nzione, c$e il pagamento atto da 'uest’associazione sia solutorio.

3u! esempio (2)FB l’associazione non $a i soldi per pagare. C$e succede

Eccade c$e gli associati dovranno ar ronte all’o!!ligazione inadempiuta dellaloro associazione in !ase alla 'uota versata. Cosa cam!iato C$e non siamodi ronte solamente ad un centro di rieri!ilit+ di diritti ed o!!lig$i ma anc$e di

responsa!ilit+ patrimoniale. L’art. 2;97 una norma cardine in 'uesto casoperc$ sta!ilisce c$e ciascuno risponde delle proprie o!!ligazioni e non di'uelle altrui tranne nei casi previsti e regolati dalla legge (art. 1187F adempitodei de!iti altrui). *uindi il primo esempio risolto. -el secondo esempioa!!iamo 2 risvolti della attispecieF nel primo l’associazione deve pagare ma ilde!ito contratto dai singoli c$e $anno mangiato e nella 2’ l’associazione nonpu# pagare e gli associati pagano pro 'uota. In 'uest’ultimo caso il 2;97 entrain crisiF possi!ile c$e un’associazione pag$i un de!ito non suo perc$materialmente contratto dagli associati o c$e 'ualcuno di loro pag$i de!iti dialtri perc$ va oltre la misura dell’o!!ligazione monetaria in senso stretto La

risposta si perc$ 'uesto il modo di unzionare la responsa!ilit+patrimoniale nei centri d’imputazione collettive. *uest’ultimi sono rierimentodi diritti ed o!!lig$i (perc$ cosi c$e l’ord. giur. vuole) e anc$e centri

5

Page 6: Diritto Commerciale primo modulo sbobinature unite.doc

7/23/2019 Diritto Commerciale primo modulo sbobinature unite.doc

http://slidepdf.com/reader/full/diritto-commerciale-primo-modulo-sbobinature-unitedoc 6/112

regolazione della resp. patrimoniale e 'uindi s’innescano degli e4etti giuridicic$e possano provocarla (vedi esempio).*uindi, 'uando 'uesta responsa!ilit+ del centro collettivo piena e peretta,siamo di ronte ad una persona giuridica. *uando non piena e n peretta,allora non siamo in presenza di una persona giuridica ma di un soggetto

giuridico collettivo a personalit+ attenuata.sempioFB perc$ gli associati $anno dovuto ar ronte all’o!!ligazione

dell’associazione di pagare il proprietari della pizzeria con ondi propri

&erc$ la responsa!ilit+ patrimoniale era una responsa!ilit+ imperetta (nonpiena)J d in 'uesto caso vige la garanzia patrimoniale sussidiaria deicomponenti l’ente collettivo. *uando invece peretta, non rispondono delleo!!ligazioni. *uindi se, al posto di un’associazione, osse stata creata unasociet+ di capitale non avre!!ero dovuto ar ronte al de!ito della societ+ e iltitolare della pizzeria agire nei conronti della societ+ e non dei soci ( in 'uantonon rispondono e 'uindi non pagano i de!iti della societ+).La responsa!ilit+ patrimoniale segna la demarcazione ra le persone giuridic$ee soggetti collettivi c$e, pur essendo centri d’imputazioni di diritti ed o!!lig$i,non sono persone giuridic$e. La di4erenza non solo nominalisti ma si riettenell’applicazione dell’art. 2;97.*uindi, tornando al @c$iA dell’art. 2782 la persona %sica c$e capacegiuridicamente e capace d’agire, la persona giuridica (con resp. patrimonialepiena e peretta) e il soggetto collettivo a personalit+ giuridica attenuata. Lapu!!lica amministrazione noJ-el 192 il legislatore assume una scelta molto c$iara di politica legislativa. 3i

passa alla soggettivizzazione dei dir. commerciale e si predilige la strada dellavalorizzazione dell’impresa agricola. -el dettare la disciplina, il legislatore nonde%nisce l’impresa commerciale perc$ non la conosce ma de%nisce in positivol’impresa agricola. I 2 ri. -ormativi sono il 21>5 per l’imprenditore agricolo e il215 per 'uello commerciale*uando apre la disciplina dell’impresa (2782) il legislatore sta de%nendo nonl’imprenditore agricolo e commerciale ma l’imprenditore in generale aprescindere dalla natura giuridica del soggetto, dalla dimensioni organizzativedell’impresa e dalla natura giuridica dell’attivit+ esercitata. &erc$ sulla primadeclinazione normativa, il legislatore 2782 non distingue tra imprenditoreprivato ed ente pu!!lico. -ella 2’ non distingue ra imprenditore medio B

grande e piccolo e sulla >’ non distingue ra imprenditore commerciale eagricolo.3e passiamo, invece, all’individuazione delle singole ipotesi per natura,dimensione e natura giuridica dell’attivit+, avremmo dinanzi singole speci%c$enorme. *uindi do!!iamo sta!ilire, sul primo criterio, se l’imprenditore pu#essere solo soggetto privato o anc$e soggetto pu!!licoG la risposta c$e 'uellopu!!lico (ente pu!!lico o &. E.) pu# compiere atti d’impresa purc$ non sianomai commerciale ed agricola e purc$ non diventi mai un imprenditore agricoloo commerciale perc$ gi+ disciplinati dal testo unito degli enti locali (peresempio i servizi pu!!lici a rilevanza economicaF la raccolta di ri%uti) ,'uindisenza scopo di lucro.  LEZIONE DI DIRITTO COMMERCIALE N! MOD"LO I#iorno$1/10/2015

6

Page 7: Diritto Commerciale primo modulo sbobinature unite.doc

7/23/2019 Diritto Commerciale primo modulo sbobinature unite.doc

http://slidepdf.com/reader/full/diritto-commerciale-primo-modulo-sbobinature-unitedoc 7/112

/icominciamo partendo da dove a!!iamo lasciato ieri. (Evviso di sospensionedelle lezioni di giorno sei e sette otto!re).3tavamo analizzando l’articolo 2782 cod. civ, e a!!iamo detto insieme ieri c$ela attispecie disegnata dal legislatore con la norma in 'uestione unaattispecie improntata alla 'uali%cazione in senso soggettivo del protagonista

del diritto commerciale privato, c$e appunto l’imprenditore. 3iamo dun'uearrivati ad a4ermare c$e la 'uali%ca di imprenditore pu# essere attri!uita sia apersone %sic$e c$e a persone giuridic$e, e ci siamo preoccupati di distinguerenon tanto tra persone %sic$e e giuridic$e, 'uanto tra le persone giuridic$e isoggetti collettivi a personalit+ piena e i soggetti collettivi a personalit+attenuata. La di4erenza tra la personalit+ piena e 'uella attenuata ricade nonsoltanto nell’ area dell’imputa!ilit+ di diritti e o!!lig$i, perc$ sia gli uni e glialtri soggetti collettivi sono centri di imputazione, ma ricade anc$e eprevalentemente sul piano della responsabilità patrimoniale.-ell’am!ito della re%&on%a'ili() &a(rimoniale a!!iamo tirato in !allo l’art*2+,0 cod* ci-. e a!!iamo insieme compreso come la normaF Bunziona sempre per le persone fsiche.

  (perc$ ciascuna persona %sica de!itrice risponde con il propriopatrimonio passato, presente, uturo alle sue o!!ligazioni),

 Bunziona per le persone giuridicheBsoggetti collettivi con personalità piena.(&erc$ se la persona giuridica con personalit+ piena de!itrice deverispondere con il proprio patrimonio),

 Bunziona diversamente invece per i soggetti collettivi a personalit+ attenuata.(&erc$ per le o!!ligazione contratte da 'uesto ente collettivo, la

responsa!ilit+ patrimoniale si appunta non soltanto sull’ente collettivo,ma, nel caso di inadempimento, anc$e sui componenti l’ente collettivo).*uesto rappresenta una eccezione al principio granitico del 2;97 per il 'ualeognuno deve pagare i propri de!iti, non pu# pagare i de!iti altrui, ma,comericorderete, l’articolo 2;97 eccepisce a se stesso c$e sono atte salve delleipotesi previste dalla legge in cui 'uesta regola pu# essere derogata dalla leggestessa. *uasi a dire c$e e la responsa!ilit+ patrimoniale pu# essere derogatasolo e soltanto dalla legge e non possi!ile c$e i privati si accordino perlimitare convenzionalmente la propria responsa!ilit+. Ed esempio il ondopatrimoniale un classico caso di separazione della responsa!ilit+ previstodalla legge, il trust, altro caso di separazione della responsa!ilit+ patrimoniale

ma anc$’esso previsto dalla legge.

  Ellora 'uando noi parliamo di re%&on%a'ili()  do!!iamo distinguere due!locc$iFB'uello della RE.ON.AILITA CIILE del 'uale anno parte la responsa!ilit+contrattuale e 'uella etracontrattuale, eB'uello della RE.ON.AILITA ATRIMONIALE da de'i(o.

  *uesta distinzione per noi molto importante, perc$ i due criteri diimputazione della responsa!ilit+ si intrecciano costantemente nel nostro studio('ualcuno agli esami non $a !en c$iaro cosa si intende per responsa!ilit+patrimoniale e responsa!ilit+ contrattuale).Ei %ni del nostro studio, 'uando parliamo di responsa!ilit+ nelle societ+

7

Page 8: Diritto Commerciale primo modulo sbobinature unite.doc

7/23/2019 Diritto Commerciale primo modulo sbobinature unite.doc

http://slidepdf.com/reader/full/diritto-commerciale-primo-modulo-sbobinature-unitedoc 8/112

parliamo sempre di responsabilità patrimonialeG 'uando invece parliamo dellaresponsa!ilit+ degli amministratori delle societ+, parliamo sempre  diresponsabilità civile, cio da contratto o da atto illecito. =enete !en presente'uesta distinzione.

In 'uesta ase noi ci stiamo occupando di responsabilità patrimoniale, ed per 'uesto motivo c$e prendiamo in considerazione l’articolo 2;97 cod. civ,altrimenti avremmo preso in considerazione altre norme, ad esempio il 279>sulla responsa!ilit+ a'uiliana da atto illecito, o l’articolo 195> perresponsa!ilit+ da inadempimento contrattuale. =enete !ene a mente 'uestosc$ema perc$ su 'uesto sc$ema noi studieremo tutte le nozioni diresponsa!ilit+ all’interno dell’impresa e del diritto societario.-el momento in cui do!!iamo sta!ilire c$i possa rivestire la 'ualit+ diimprenditore , 'uesta distinzione ritorna, perc$ se l’imprenditore persona%sica, allora la persona %sica c$e svolge attivit+ di impresa e assume de!iti eac'uista dei diritti, e nel momento in cui dovr+ pagare tali de!iti ed esercitaretali diritti, essendo la persona %sica un individuo, varr+ la regola di cui al 2;97 ,secondo la 'uale 'uesto individuo risponder+ con tutto il proprio patrimonio aide!iti passati presenti e uturi.sempioF

 B l’imprenditore individuale decide di ac'uistare un !ene per l’eserciziodell’attivit+ di impresa,B l’imprenditore individuale decide altresM di e4ettuale una spesa perl’economia domestica

La stessa persona %sica compie due atti, assume due o!!ligazioni, e non nepaga nessuna delle due. La conseguenza dell’applicazione rigida dell’art. 2;97

vuole c$e la stessa persona %sica, a prescindere dalla 'ualit+ c$e riveste(cittadino o imprenditore), dovr+ rispondere con il proprio patrimonio dei de!itiassunti, non interessando a 'uesto %ne se i de!iti siano stati assunti perl’esercizio dell’impresa o per !isogni personali. *uesto esempio viene stravolto nel momento in cui l’imprenditore non unapersona %sica, ma invece un ente collettivo, un soggetto collettivo con osenza personalit+ piena. &erc$ in 'uel momento si realizza una situazioneestremamente pi< complessa in cui, si sovrappongono atti compiutidall’imprenditore e atti compiuti dai componenti il soggetto collettivo. =orniamoall’esempio atto ieri della nostra ipotetica associazioneF se compiamo un attonell’interesse dell’associazione, il regime giuridico di 'uesto atto di un certo

tipoG se invece l’associazione compie un atto nell’interesse dei componenti, ilregime giuridico di 'uesto atto di un altro tipo. ancora, se uno deicomponenti compie un atto nell’interesse dell’associazione, il regime giuridicodi 'uesto atto sar+ di un terzo tipo.

/ipetoF pensiamo a 'uesta classe e alla sua associazione, ieri vi $o dettoc$e se non pag$iamo il conto della pizzeria dovremo arvi ronte tutti proB'uota, oggi vi dico, l’associazione potre!!e compiere un atto come 'uellodi assumere l’o!!ligazione di pagare il ristorante, nell’interesse di tutti gliassociati.

&otre!!e anc$e accadere c$e, avendo l’associazione scopi solidaristici emutualistici, decida essa stessa di compiere un atto nell’interessedell’associato (un classico caso 'uello c$e riguarda le societ+

8

Page 9: Diritto Commerciale primo modulo sbobinature unite.doc

7/23/2019 Diritto Commerciale primo modulo sbobinature unite.doc

http://slidepdf.com/reader/full/diritto-commerciale-primo-modulo-sbobinature-unitedoc 9/112

cooperative).Nnaltra ipotesi ancora pu# essere 'uella c$e un componentedell’associazione decida di compiere un atto dic$iarando di interlo'uireper conto dell’intera associazione. *uindi in 'ueste tre diverse ipotesia!!iamoF- L’associazione per conto di tutti.- L’associazione per conto di uno solo.- Nno solo per conto dell’associazione

(Danc$ere!!e l’ipotesi di c$i compie l’atto per se stesso, ma 'uesto ricadre!!enell’ipotesi !anale di c$i assume l’o!!ligo per se e paga per se).Il pro!lema invece proprio 'uello di trattare le ipotesi intermedie 'uandotaluno compie un atto per talaltro, sia esso associazione o singolo componente.Ellora vediamo se riusciamo insieme ad arrivare a comprendere 'uale sia ilmeccanismo giuridico c$e consente di sta!ilire come tutto 'uesto unzioni e

'uale sia la disciplina da applicare.&artendo dalla prima a4ermazione, se l’imprenditore persona %sica, vienetrattato al pari di 'ualsiasi altro de!itore e pertanto risponde dei suoi de!iti aprescindere se lo stia acendo per !isogni personali o per esigenzedell’impresa.Da, nel momento in cui l’imprenditore soggetto collettivo, il meccanismodella personalit+ giuridica della separazione patrimoniale della responsa!ilit+,pretende c$e ci si domandiF @ma le o!!ligazioni assunte e i diritti ac'uistati dic$i sonoA, @a 'uale sera giuridica vengono intestatiA.0:DE-0EF *uale il meccanismo c$e consente di potere legittimamenteassumere o!!lig$i o ac'uistare diritti c$e vanno a intestarsi nella sera

giuridica di un soggetto diverso da 'uello c$e compie l’atto(3tudente risponde correttamente @la rappresentanzaA)

La ra&&re%en(anza  il meccanismo attraverso cui taluno pu# contrarreo!!ligazioni e ac'uistare diritti per conto o in nome e per conto di un altro, cioil nostro ordinamento giuridico consente c$e vi sia un soggetto giuridico c$eagisce e un altro c$e destinatario degli e4etti giuridici dell’atto posto inessere dal primo.Il contratto c$e a rierimento a 'uesto meccanismo si c$iama mandato  el’attitudine del mandato a produrre e4etti direttamente o indirettamente nellasera giuridica del mandante si c$iama rappresentanza$ se la rappresentanzac’ allora gli e4etti si produrranno direttamente nella sera giuridica delmandante rappresentato, se la rappresentanza non c’, il mandatario sar+o!!ligato a traserire al mandante gli e4etti degli atti giuridici c$e $a posto inessere. *uindi se $a assunto o!!lig$i dovr+ essere pagato, se $a ac'uistatodiritti li dovr+ ritraserire. 3e la rappresentanza c’ gli e4etti si produconodirettamente nella sera giuridica del rappresentato (mandante).*uindi esiste un meccanismo grazie al 'uale esistono due soggettiF uno destinatario degli e4etti degli atti e uno compie 'uegli atti. Ellora (tornandoall’esempio dell’associazione) se noi componenti l’associazione andiamo inpizzeria e assumiamo l’o!!ligazione nell’interesse di tutti, secondo voi c$i

compie l’atto di assumere l’o!!ligazione Ci sono due alternativeF o ciascunocompie l’atto per se oppure 'ualcuno ra noi compie l’atto nell’interesse ditutti.

9

Page 10: Diritto Commerciale primo modulo sbobinature unite.doc

7/23/2019 Diritto Commerciale primo modulo sbobinature unite.doc

http://slidepdf.com/reader/full/diritto-commerciale-primo-modulo-sbobinature-unitedoc 10/112

  ’ pi< giusto pensare alla seconda alternativa ma non la soluzione pi<corretta, perc$ in realt+ non c$e vi sia un 'ualcuno c$e stia assumendol’o!!ligo nell’interesse di tutti noi, ma lo sta assumendo nell’interesse di 'uestoaltro soggetto giuridico c$e l’associazione, nel 'uale sono coagulate le nostreposizioni giuridic$e attive e passive e 'uesto meccanismo rappresenta una

speci%cazione di 'uello c$e correttamente avete detto prima essere larappresentanza e viene de%nito come ra&&re%en(anza le#ale.Orazie a 'uesto meccanismo del nostro ordinamento giuridico, per volont+ deldiritto, taluno istituzionalmente c$iamato a rappresentare talaltro (talaltro ilsoggetto collettivo), nel nostro caso taluno il legale rappresentantedell’associazione c$e $a il potere e il titolo di assumere o!!lig$i e ac'uistarediritti nell’interesse e per conto dell’associazione. *uesti atti giuridici c$evengono compiuti dal legale rappresentante (normalmente il presidente) sonoatti c$e producono e4etti giuridici, 'uesti sono e4etti giuridici c$e si intestano,si appuntano, vanno a ricadere, in 'uale sera giuridica

Immaginiamo c$e c$i $a prenotato il locale e poi a!!ia dovuto pagare ilconto sia il presidente dell’associazione cio legale rappresentante, 'uesticompie l’atto di prenotare, il ristoratore esegue la prestazione disomministrare le !evande, l’associazione c$iamata ad adempiere manon adempie. C$i viene c$iamato ad adempiere Il legale rappresentante.Il legale rappresentante compie l’atto o omette di compiere l’atto e noido!!iamo domandarciF @gli e4etti giuridici dell’atto compiuto o della suaomissione su 'uale sera giuridica ricadonoA ( Per acilitare gli studentinella risposta il proessore aggiunge …)  ricordatevi c$e l’esempio loa!!iamo risolto dicendo c$e @se non paga l’associazione, allora dovranno

pagare gli associatiA, 'ui do!!iamo essere coerentiF se gli associati sonoc$iamati a pagare, allora inevita!ilmente stiamo dando per assodato c$egli e4etti giuridici dell’assunzione dell’o!!ligazione si sono appuntatianc$e sulla sera giuridica di ciascun singolo associato , altrimenti non cisare!!e titolo per c$iamare gli associati a pagare il contodell’associazione.0:DE-0EF *uindi 'uesti e4etti su 'uale sera giuridica si appuntanoOli e4etti giuridici ricadono nella sera dell’associazione come soggetto didiritto.3ul piano per#, della responsa!ilit+ patrimoniale, gli associati assumono laposizione di garanti sussidiari dei de!iti dell’associazione, dell’ente

collettivo. 'uesto perc$ la responsa!ilit+ patrimoniale dell’associazione non piena e peretta, per cui si crea 'uesto meccanismo previsto dalla leggeper cui tutti i componenti l’ente collettivo saranno c$iamati a risponderedei de!iti dell’associazione in via di garanti sussidiari. &erc$ garanti sussidiari &erc$ gli associati non pagano il proprio de!ito, ma al pari di 'ualsiasigarante, c$iamato a pagare il de!ito altrui in virt< di una o!!ligazione digaranzia assunta, saranno c$iamati a pagare il de!ito dell’associazione se(condizione normale della garanzia) il de!itore principale non paga. *uindiil de!itore principale l’associazione, omette di pagare, allora scatta lagaranzia sussidiaria del pagamento degli associati. 3oltanto c$e adi4erenza di 'uanto accade normalmente, 'uesta garanzia non volontaria, non viene rilasciata volontariamente dagli associati in avore

10

Page 11: Diritto Commerciale primo modulo sbobinature unite.doc

7/23/2019 Diritto Commerciale primo modulo sbobinature unite.doc

http://slidepdf.com/reader/full/diritto-commerciale-primo-modulo-sbobinature-unitedoc 11/112

dell’associazione, una garanzia legale e sussidiariaF  legale , perc$ laonte di 'uesta garanzia la legge, sussidiaria  perc$ si aziona solo se ilde!itore principale non paga.

dun'ue per capire 'ual il meccanismo dell’imputazione giuridica e della

responsa!ilit+, dovreste sempre tenere presente c$e il tipo di imputazionegiuridica e di intestazione giuridica del soggetto avviene sulla !ase di unaregola molto c$iara c$e 'uella per la 'uale c$i compie l’atto dovr+ esseredestinatario degli e4etti giuridici dell’atto compiuto. In caso di rappresentanzastessa cosaF c$i compie l’atto consentir+ il prodursi degli e4etti giuridici in capoal rappresentato (c’ di mezzo la rappresentanza). *uesto meccanismogoverna l’intestazione giuridica degli e4etti c$e derivano dagli atti compiuti,siano essi o!!ligazioni o diritti.&oi c’ un altro aspetto c$e 'uello della responsa!ilit+ patrimoniale, 'uM vienein considerazione un altro pro%lo del pro!lema c$e 'uello legato allapersonalit+ giuridicaF tutti gli atti produrranno e4etti in capo al soggetto o alsuo rappresentato ma, se c’ personalit+ piena non vi sono garanti sussidiaridelle o!!ligazioni del soggetto collettivo, se c’ responsa!ilit+ attenuata o nonpiena (o imperetta), c’ sempre la garanzia sussidiaria legale dei componentil’ente collettivo. *uesto il motivo per cui, ermo restando c$e tutti i soggettidi diritto, associazioni, enti, ondazioni, societ+ di persone, societ+ di capitali,sono intestatari degli e4etti giuridici compiuti dai propri rappresentanti, sulpiano della responsa!ilit+ patrimoniale, alcuni saranno c$iamati a pagare ipropri de!iti senza coinvolgere i soci e gli associati e 'ueste sono le  personegiuridiche, invece  altri saranno c$iamati a pagare i propri de!iti, ma 'ualoranon vi acciano ronte innesc$eranno la garanzia sussidiaria legale dei propri

associati e soci, e 'uesti sono i soggetti collettivi a personalità attenuata o aresponsabilità giuridica non piena e non peretta.*uindi la distinzione non si opera sul piano dell’intestazione giuridica, ma sulpiano della responsa!ilit+ patrimoniale.

(In seguito ad una domanda di una collega il pro. aggiunge…) ’ giusto c$e cisi domandi c$i paga se non paga il de!itore principale e non si innesca lagaranzia sussidiaria Come vedremo pi< avanti, tutti i soggetti giuridici c$esono persone giuridic$e e c$e dun'ue non prevedono garanzie sussidiarie daparte dei soci o degli associati, per legge $anno una dotazione patrimonialesta!ile minima sulla 'uale i creditori possono esercitare coattivamente i loro

diritti, 'uesta dotazione si c$iama @capitaleA o per le ondazioni @patrimonio diondazioneA o di @costituzioneA , perc$ naturalmente il legislatore non pu#permettere c$e le societ+, le persone giuridic$e possano essere utilizzateraudolentemente per cagionare danno a terzi creditori c$e in !uona edeentrano in contatto con la societ+ e c$e non sare!!ero poi pagati dalla societ+n dai soci, vista la responsa!ilit+ patrimoniale peretta , e 'uindi il legislatoreappronta 'uesti strumenti di controBgaranzia, di contrappeso. Da 'uesto lovedremo pi< avanti.*uello c$e importante c$e a4erriate 'uesto concettoF lin(e%(azione#iuridica  avviene attraverso i meccanismi della rappresentanza e ilmeccanismo ordinario dell’intestazione degli e4etti all’autore degli atti. Ci#avviene in tutti i casi sia c$e si tratti di persone %sic$e, sia c$e si tratti disoggetti collettivi (persone giuridic$e o meno). Le di4erenze si attestano invecesul piano della re%&on%a'ili() &a(rimoniale3  in cui distinguiamo soggetti

11

Page 12: Diritto Commerciale primo modulo sbobinature unite.doc

7/23/2019 Diritto Commerciale primo modulo sbobinature unite.doc

http://slidepdf.com/reader/full/diritto-commerciale-primo-modulo-sbobinature-unitedoc 12/112

collettivi non personi%cati cio a personalit+ non piena e persone giuridic$e conpersonalit+ piena.0:DE-0EF 'ual il principio giuridico in !ase al 'uale il destinatario deglie4etti giuridici degli atti compiuti il suo autore *uesto principio, conosciutocome &rinci&io della %&endi(a del nome, vuole c$e gli e4etti giuridici degli

atti compiuti si intestino alla sera giuridica del loro autore, salvi i casi previstidalla legge, ad esempio la rappresentanza un classico caso in cui gli e4ettigiuridici degli atti compiuti si possono intestare ad un soggetto diverso dal loroautore.3econdo voi nel nostro ordinamento 'uesto principio della spendita del nome un principio ormale o sostanziale =ale principio, in Italia un principioormale. 3econdo voi perc$ ormale ’ ormale perc$ la sua applicazione si!asa non sull’interesse e4ettivamente perseguito, ma piuttosto sullaintestazione ormale dell’atto compiuto.

&er dirla pi< semplicementeF se =izio compie l’atto e =izio non unrappresentante, gli e4etti dell’atto compiuto si intesteranno sulla personadi =izio e (state attenti a 'uesto passaggio) non perc$ =izio sia il realeinteressato a ricevere gli e4etti di 'uesto atto, ma piuttosto perc$ =izio il soggetto il cui nome stato speso nel traco giuridico.

*uesta regola ondamentale per capire un argomento c$e oggetto didomande d’esame e cio 'uello dell’imprenditore occulto e dell’imprenditoreapparente. /ipetoF Il principio c$e governa l’intestazione giuridica degli e4ettidegli atti compiuti nell’ordinamento italiano il RINCIIO 4ORMALE DELLA.ENDITA DEL NOME, in !ase a tale principio accade c$e gli e4etti giuridicidegli atti compiuti si intestino nella sera giuridica dell’autore ormale deglistessi, ci# signi%ca c$e non vale, non viene in rilievo 'uale sia il soggetto

realmente interessato a 'uesti e4etti, 'uanto piuttosto viene in considerazionesoltanto il soggetto il cui nome speso nel traco giuridico. 3e =izio(imprenditore individuale) compie l’atto , gli e4etti si intesteranno nella seragiuridica di =izioG se la societ+ Ela compie l’atto per mezzo del suo legalerappresentante =izio, gli e4etti giuridici si intesteranno alla societ+, perc$ =izio in 'uesto caso non opera pi< nell’interesse e a nome proprio, ma operanell’interesse e a nome della societ+ sulla !ase del meccanismo dirappresentanza legale. *uindi il principio ormale della spendita del nome valesempre sia nel caso di coincidenza ra soggetto autore e soggetto destinatario,sia nel caso di rappresentanza, perc$ nel caso di rappresentanza =izio( esempio della societ+) sta dic$iarando nel traco giuridico di non essere

 =izioBimprenditore individuale, ma di essere =izioBlegale rappresentante dellasociet+ Ela. *uindi anc$e in 'uesto caso nell’agire =izio spende il nome dellasociet+ Ela, 'uindi vale sempre il principio ormale per cui il nome speso aconsentire l’intestazione giuridica e non l’interesse e4ettivo. 0:DE-0EF Dapu# accadere c$e =izio operi nel traco giuridico e tuttavia non sia n il realeinteressato agli e4etti degli atti compiuti, n sia il reale intestatario degli atti e'uindi degli e4etti sempio concretoF !oss ma%oso c$e deve impiegare ipropri capitali illeciti, esso sta nascosto, un latitante e impiega i propricapitali servendosi di soggetti c$e nella vulgata comune sono conosciuti comeprestanome. *uesta 'uali%ca ci a capire come gi+ il nome importante ai %nidell’intestazione giuridica, tanto c$e c’ c$i ne a un utilizzo a!usivo, prestandoil proprio nome a 'ualcun altro. Cosa succede in 'uesto caso 3e noiapplicassimo rigorosamente e rigidamente il principio ormale della spenditadel nome, per un verso consentiremmo ai traci giuridici di operare con le

12

Page 13: Diritto Commerciale primo modulo sbobinature unite.doc

7/23/2019 Diritto Commerciale primo modulo sbobinature unite.doc

http://slidepdf.com/reader/full/diritto-commerciale-primo-modulo-sbobinature-unitedoc 13/112

sicurezze ormali c$e vengano assicurate dalla corrispondenza tra e4etti eautore degli atti ( gli e4etti si intestano a c$i $a compiuto l’atto), ma l’utilizzoa!usivo di 'uesto principio non consente di smasc$erare le ipotesi illeciteperc$ le ipotesi illecite si nutrono esattamente della prevalenza del principioormale sul principio sostanziale. Il !oss ma%oso grazie al principio ormale

della spendita del nome pu# impiegare i capitali utilizzando altre intestazionigiuridic$e, perc$ se non osse cosM, se valesse cio il criterio dell’interesse enon 'uello del nome, imprenditori sare!!ero non soltanto coloro c$e sipresentano come tali ma anc$e coloro c$e sostanzialmente lo sono. 0:DE-0EFCosa ritenete c$e sia preeri!ile, pi< giusto, e'uo Oarantire la orma (e 'uindila certezza) o scardinare la orma e perseguire le ipotesi illeciteNna collega c$iede di ripetere la domanda e il pro. aggiungeFesiste una prevalenza del principio ormale della spendita del nome in !ase al'uale gli e4etti giuridici degli atti compiuti si intestano al soggetto il cui nome stato speso nel traco giuridico. E!!iamo ipotesi concrete di allontanamentodalla attispecie legale, tra 'ueste vi 'uella in !ase alla 'uale taluno pu#esercitare attivit+, impiegare capitali trincerandosi dietro lo sc$ermo di unprestanome il 'uale svolge, intesta a se l’impresa e in realt+ non a altro c$elavare capitali di provenienza illecita, reimpiegare capitali di provenienzaillecita o esercitare per conto di criminali attivit+ economic$e. *uesto mondodell’illecito esercizio dell’attivit+ di impresa sem!rere!!e essere messo in crisiproprio da un’applicazione rigorosa del principio ormale della spendita delnome, perc$ se noi intendiamo colpire il criminale dovremmo rinunciare a arcoincidere l’attivit+ ormale con l’autore dell’attivit+ ormale, per are 'uestodovremmo si perseguire l’ipotesi illecita e di reato ma rinunciareall’applicazione ormale della spendita del nome, dovremmo direF le attivit+

economic$e non sono 'uelle c$e appaiono intestate a =izio, ma sono in realt+'uelle riconduci!ili a Caio. &er are 'uesto ovviamente all’inuori di un’ipotesi direato conclamato, in sede civilistica dovremmo rinunciare all’applicazione delprincipio ormale della spendita del nome, 'uindi dovremmo mettere in crisinon soltanto 'ueste ipotesi, c$e sono ipotesi a!usive ma l’intero impianto delnostro ordinamento giuridico.Il pro. (alla luce di 'uesta ulteriore spiegazione) ripete la 0omandaF 0avanti adun panorama del genere, l’ordinamento giuridico deve assumere una posturac$e sia o di irrilevanza o di rilevanza della attispecie e dun'ue di rinuncia adisciplinare o decisione di disciplinare. 0a una parte a!!iamo il principioormale della spendita del nome, dall’altra le ipotesi illecite da perseguire. -on

pensate soltanto al reato ma pensate all’ipotesi in cui una societ+ si relazionacon il mercato, assume o!!ligazioni e assume o!!ligazioni c$e non vengonopagate n dalla societ+ n dai soci della societ+ perc$ in realt+ la provvista%nanziaria c$e arrivava da 'uesta societ+ non proveniva dai soci o dallasociet+, ma proveniva da soggetti c$e non appaiono all’interno della societ+ ec$e sono per# economicamente dotati di risorse %nanziarie adeguate. *uindic’ una discrasia enorme tra ci# c$e appare (ossia la societ+ e i suoi soci) e ci#c$e in realt+ (soggetti c$e non sono n soci, n interlo'uiscono ormalmentecon la societ+ e c$e per# somministrano i capitali anc$ la societ+ potesseoperare). Cosa succede alla %ne C$e 'uando la societ+ dovr+ pagare i suoide!iti non avr+ ormalmente risorse. 3i potre!!e attivare la garanzia sussidiariadei soci, ma pu# accadere c$e i soci a loro volta non $anno risorse. Ellora 'ui ilpro!lema concreto 'uello di attaccare i patrimoni di c$i non appare , perc$se noi ci !asiamo solo sul principio ormale della spendita del nome i patrimoni

13

Page 14: Diritto Commerciale primo modulo sbobinature unite.doc

7/23/2019 Diritto Commerciale primo modulo sbobinature unite.doc

http://slidepdf.com/reader/full/diritto-commerciale-primo-modulo-sbobinature-unitedoc 14/112

di c$i non appare non sono aggredi!ili , se invece decidiamo di perseguire uncriterio sostanzialistico, senza necessariamente andare nel diritto penale,do!!iamo dire come acciamo ad aggredire il patrimonio di c$i non appare, civuole un criterio giuridico. 0omandaF Intanto la scelta di !ase rinunciamo adisciplinare o decidiamo di disciplinare /ispostaF decidiamo di disciplinare,

per noi la attispecie rilevante e non possiamo a!!andonare la attispecieall’area della non rilevanza. *uesta una scelta di politica legislativa c$el’ordinamento italiano $a atto, 'uindi un’ipotesi del genere non pu# esseretrascurata, deve essere regolata. In c$e modo i da una parte il principioormale e dall’altra do!!iamo rintracciare i patrimoni di soggetti c$e nonappaiono.

Intervento di una collega. Il pro poi riprende.3e la societ+ arrivata ad un livello di inde!itamento P signi%ca c$e per esserciarrivata avr+ dovuto dimostrare di aver 'uell’adeguatezza patrimoniale tale daindurre i terzi creditori a concedere credito e a trattare con la societ+,altrimenti non sare!!e neanc$e arrivata a 'uei livelli. 'uesto inatti ilmeccanismo di somministrazione delle risorse da onti c$e sono estranee allacompagine sociale, cio c$e per operare nel traco giuridico la societ+ $agestito risorse c$e $anno indotto i terzi a contrattare con la societ+ stessa e'uindi a arla inde!itare, per# nel momento della scadenza del de!ito,dell’estinzione dell’o!!ligazione , 'ueste risorse non sono presso la societ+ masono presso altri soggetti, 'uindi erano utilizzate dalla societ+ ma non eranodentro la societ+. -on sono sta!ilmente della societ+ ma sono risorse c$eprovengono da soggetti terzi e 'uesti soggetti terzi non sono conosciuti. *uindinoi possiamo avere ad esempio un investimento atto da una societ+ conl’impiego di denaro c$e induce il mercato a concedere credito alla societ+

stessa, ma 'uesto impiego di denaro non viene da risorse proprie della societ+,ma viene da risorse terze c$e sono inevita!ilmente o il rutto di proventi illecitio riciclaggio , eccQ *uindi 'ueste risorse entrano nella societ+, all’esterno simaniestano come risorse della societ+, ma al momento della scadenzadell’o!!ligazione non sono pi< lM, perc$ non ci sono mai state in realt+. 3tannoda un’altra parte. -oi do!!iamo utilizzare un meccanismo c$e ci consenta dipotere imputare l’e4etto giuridico, c$e deriva dall’o!!ligazione assunta dallasociet+, ad un soggetto diverso dalla societ+ medesima. *uesta imputazioneavviene in via legale sui soci in 'uanto garanti sussidiari per legge delleo!!ligazioni sociali, ma il pro!lema non c$e non pag$i la societ+ ma pagano isoci, il nostro pro!lema c$e non paga la societ+ e non pagano neanc$e i soci.

0o!!iamo dun'ue trovare un meccanismo di collegamento traF a) la societ+,!) i soci (come garanti sussidiari), c) i terzi, c$e invece dentro la societ+ non cistanno e c$e 'uindi non $anno titolo n per essere soci(garanti sussidiari) nper essere responsa!ili, perc$ se non sono garanti sussidiari non sarannoneanc$e responsa!ili. -on !asta dire il mandato, do!!iamo capire comeconcretamente !isogna intercettare 'ueste altre intestazioni giuridic$e nonapparenti, non risultanti c$e per# do!!iamo coinvolgere dentro l’area dellaresponsa!ilit+ patrimoniale della societ+. 3D&I:F

  Immaginiamo la societ+ Ela, societ+ di persone 'uindi conresponsa!ilit+ patrimoniale non piena, non peretta con garanziasussidiaria dei singoli soci, 'uesta societ+ Ela assume un de!ito neiconronti dei terzi, un de!ito da investimento per cui classicamentericeve del denaro a prestito ad esempio da una !anca, e ad una certascadenza lo dovr+ restituire. La !anca nella valutazione del merito

14

Page 15: Diritto Commerciale primo modulo sbobinature unite.doc

7/23/2019 Diritto Commerciale primo modulo sbobinature unite.doc

http://slidepdf.com/reader/full/diritto-commerciale-primo-modulo-sbobinature-unitedoc 15/112

creditizio della societ+ a rierimento all’andamento dei suoi !ilanci e allasua dotazione patrimoniale e veri%ca c$e la societ+ pur non avendo !eniimmo!ili $a una dotazione li'uida %nanziaria consistente, e dun'uedecide di prestare il denaro alla societ+. In realt+ 'uesto denaro c$eviene prestato dalla !anca alla societ+ a leva su una valutazione di

merito creditizio c$e alsata dalla circostanza per cui le risorse%nanziarie, c$e erano presenti nella societ+, provenivano da ontiesterne, occulte cio non evidenziate, non esteriorizzate, non risultanticome soci della societ+, e dun'ue nell’immaginario della !anca 'uesterisorse stavano o presso la societ+ o presso i soci. 0al punto di vista della!anca dun'ue l’ada!ilit+ della societ+ era dimostrata dal atto c$e ilprestito erogato poteva essere capiente rispetto alle risorse %nanziarienecessarie per poterlo rim!orsare alla scadenza pattuita. Il meccanismoc$e garantiva alla societ+ di disporre di 'ueste risorse era unmeccanismo ondato sulla dazione di denaro da parte di soggetti terziestranei a avore dei soci ( esempio prestito, !oni%co o %nanziamentoatto al socio o ai soci). *uindi vi la societ+ Ela, vi sono i soci =izio eCaio e poi a!!iamo un terzo 3empronio c$e non potendo esteriorizzare lapropria 'ualit+, perc$ un criminale o perc$ in conitto di interessicon l’a4are c$e doveva are la societ+ e 'uindi non poteva apparire.3empronio consegna, somministra, presta le risorse %nanziarie a =izio eCaio. =izio e Caio si dimostrano, nei conronti della !anca,patrimonializzati e la !anca trattandosi di risorse %nanziarie non sidomanda 'uale sia la provenienza di 'ueste risorse, deve solo veri%carec$e ci sia una capienza. -el momento in cui la !anca e4ettua il prestito,a una valutazione sulla societ+ e sui suoi soci conosciuti, non certo su c$i

non appare, e 'uando arriva la scadenza del de!ito della societ+ verso la!anca, la societ+ non paga. La societ+ non $a nulla, non $a !eni immo!ilie non $a risorse %nanziarie, i soci non pagano, non $anno nulla, non$anno !eni immo!ili e non $anno pi< le risorse %nanziarie apparenti c$eavevano utilizzato solo al %ne di ottenere il prestito. Ellora dal latodell’imprenditore occulto si realizzato il mondo peretto, cio si attol’investimento con denaro pulito (il denaro della !anca), ma si messo aspecc$ietto delle allodole della !anca denaro di provenienza illecita c$epoi al momento giusto sparito. 0al lato della !anca, essa esige il creditodella societ+ ma non ottiene il pagamento, esige allora il credito dei socima non ottiene il pagamento, esegue coattivamente il diritto con la

procedura di esecuzione orzata e in sede di esecuzione orzata n lasociet+ n i soci $anno patrimonio escuti!ile e 'uindi la !anca nonottiene il pagamento. ( E 'uesto punto noi c$e conosciamo la verit+sappiamo dove la !anca dovre!!e andare a prendersi i soldi, ma ilmondo, il traco giuridico, i creditori, la !anca non conoscono 'uestosoggetto 3empronio). Risogna dun'ue trovare il meccanismo attraversocui la !anca possa arrivare legittimamente (e non perc$ a un’indaginedi polizia) ad escutere , ad eseguire il proprio diritto sul patrimonio di3empronio (sia esso o meno un criminale, 'uesto non interessa, interessaaggredirlo civilmente). *ui possiamo applicare lo sc$ema delMA!A"#. 3erve innanzitutto un indizio c$e ci consenta di sta!ilire sel’approvvigionamento %nanziario della societ+ provenisse da onti ignote,'uindi prima ancora di studiare lo sc$ema giuridico, do!!iamo sta!ilire'ual l’indizio c$e ci a arrivare a 'uella destinazione. Ellora gli indizi

15

Page 16: Diritto Commerciale primo modulo sbobinature unite.doc

7/23/2019 Diritto Commerciale primo modulo sbobinature unite.doc

http://slidepdf.com/reader/full/diritto-commerciale-primo-modulo-sbobinature-unitedoc 16/112

sono normalmente legati alla traccia!ilit+ dei ussi %nanziari cio, se insede di esecuzione la !anca riesce a dimostrare c$e la provenienza dellerisorse %nanziarie in !ase alle 'uali originariamente u concesso ilprestito, era una provenienza terza ,la traccia!ilit+ di 'uesti ussiconsente di individuare anzitutto c$e c’ un collegamento tra =izio, Caio

e un terzo soggetto c$e somministrava a!itualmente 'uesta provvista. 3esi rintraccia 'uesto indizio ormale non a!!iamo ancora concluso, perc$comun'ue 3empronio potr+ sempre direF @ Io con la societ+ non c’entronulla, non sono un socio e non sono un garanteA. 0un'ue aver trovatol’indizio non suciente, !isogna necessariamente spiegare in !ase a'uale meccanismo 3empronio possa essere c$iamato o!!ligatoriamentea rispondere dei de!iti della societ+ Ela. *uesto un salto tecnicoBgiuridico estremamente complesso. *ual il meccanismo c$e possiamoinvocare senza mettere in crisi il principio ormale della spendita delnome (sempronio non c’ mai stato non $a mai speso il proprio nome) Ilmeccanismo c$e possiamo invocare 'uello del MANDATO .ENZA LARARE.ENTANZA. &erc$ nel mandato senza la rappresentanza ilmandante (3empronio) non conerisce al mandatario il potererappresentativo, ma i rapporti di mandato rimangono interni e i terzi c$econtrattano con il mandatario non conoscono la 'ualit+ di mandatario di'uest’ultimo, salvo l’o!!ligo del mandatario di ritraserire in capo almandante gli e4etti giuridici degli atti compiuti. 3e ci osserappresentanza il traserimento avverre!!e in via automatica perc$,spendendo il nome di 3empronio la societ+ avre!!e consentito il suocoinvolgimento direttoG invece non spendendo il nome di 3empronio,'uest’ultimo agli occ$i dei terzi non esiste. *uindi l’indizio sulla

provenienza delle risorse %nanziarie, l’applicazione dello sc$ema delmandato senza rappresentanza e poi come acciamo ad o!!ligare3empronio (il mandante senza rappresentanza) a pagare i de!iti dellasociet+ Ela &rendendo l’art. 1;1 del codiceF @ll mandante, salvo

 patto contrario , è tenuto a somministrare al mandatario i mezzi necessari per l'esecuzione del mandato e per l'adempimentodelle obbligazioni che a tal fne il mandatario ha contratte in

 proprio nome  @. Il mandante (nell’esempio 3empronio) tenuto asomministrare al mandatario (nell’esempio =izio e Caio) i mezzinecessari per lesecuzione del mandato e per ladempimento delleo!!ligazioni c$e a tal %ne il mandatario $a contratte in proprio nome.

 =ecnicamente il nostro mandante 3empronio come se avesse coneritoai mandatari =izio e Caio (senza attri!uire rappresentanza,'uindi nonspendendo il nome di 3empronio stesso) l’incarico cio il mandato diapprestare i mezzi %nanziari necessari anc$ la societ+ Ela si potesseinde!itare verso la !anca. 3empronio deve essere c$iamato a risponderedelle o!!ligazioni di garanzia c$e incom!ono su =izio e Caio rispetto alde!ito della societ+ Ela. Il mandatario di 3empronio non la societ+ Ela,ma sono =izio e Caio c$e attraverso gli strumenti %nanziari apportati da3empronio consentono l’inde!itamento della societ+ Ela. E 'uel punto sela societ+ non paga, e se i soci =izio e Caio non pagano, !isognastimolare 3empronio a pagare i de!iti di =izio e Caio perc$ valel’art.1;1. 0o!!iamo dare a =izio e Caio i mezzi necessari perl’adempimento delle loro o!!ligazioni c$e sono le o!!ligazioni di garanziaverso il de!ito della societ+. *uindi 3empronio non $a %nanziato Ela, ma

16

Page 17: Diritto Commerciale primo modulo sbobinature unite.doc

7/23/2019 Diritto Commerciale primo modulo sbobinature unite.doc

http://slidepdf.com/reader/full/diritto-commerciale-primo-modulo-sbobinature-unitedoc 17/112

$a dato a =izio e Caio i mezzi necessari anc$ Ela potesse inde!itarsi,inatti Ela sul mercato si presenta dotata %nanziariamente da =izio e Caioperc$ sono essi i soci di Ela, sare!!e strano c$e Ela ricevesse le risorse%nanziarie da 3empronio in 'uanto 'uest’ultimo non n un socio n ungarante.

Diri((o Commerciale06/10/20157

&roseguiamo oggi dall’argomento c$e avevamo appena concluso, sulla

spendita del nome dell’imprenditore. /icordate pro!a!ilmente c$e il discorso si

era interrotto all’a4ermazione della regola, del principio secondo il 'uale gli

e4etti degli atti di impresa c$e vengono compiuti vengono imputati al oggetto

il cui nome $a speso nel traco giuridico e 'uesto soggetto (a cui imputa!ile

l’attivit+ di impresa) pu# essere, oltre alla persona %sica e alla persona

giuridica, anc$e un soggetto non direttamente e personalmente coinvolto

nell’esercizio dell’attivit+.

*uesto meccanismo del principio ormale della spendita del nome pu# essere

a4ermato anc$e nell’ipotesi di esercizio indiretto dell’impresa attraverso il

meccanismo della cd. actio mandati contraria, cio il meccanismo dell’art.

1;1 c.c. in !ase al 'uale il mandatario $a sempre diritto c$e il mandante

ornisca i mezzi per l’adempimento delle o!!ligazioni assunte. ci# anc$e a

prescindere dall’esistenza di un potere rappresentativo. Il potere

rappresentativo 'uello c$e consacra la spendita ormale del nome. In

mancanza del potere rappresentativo, e 'uindi in mancanza della spendita

ormale del nome, il nostro ordinamento riconosce, sulla !ase dei meccanismi

del mandato e della rappresentanza di diritto generale, c$e e4etti di atti

compiuti possano imputarsi anc$e a soggetti il cui nome non stato

direttamente speso nel traco giuridico. Ci# c$e importante c$e 'uesta

regola non tradisce il principio ormale della spendita del nome, ma ne

ria4erma la vigenza sottoorma di eccezione. Cio a dire posto il principio della

spendita ormale del nome come regola generale, la sua eccezione ondata

su meccanismi di interposizione 'uali i meccanismi rappresentativi. Come

anc$e la rappresentanza una disciplina legale, la legge pu# eccepire a s

stessa e 'uesto un caso.

Ci# detto,do!!iamo c$iudere l’analisi dell’art. 2782 c.c. c$e contiene gli

elementi essenziali della attispecie imprenditore. E!!iamo visto c$e la norma

17

Page 18: Diritto Commerciale primo modulo sbobinature unite.doc

7/23/2019 Diritto Commerciale primo modulo sbobinature unite.doc

http://slidepdf.com/reader/full/diritto-commerciale-primo-modulo-sbobinature-unitedoc 18/112

stata analizzata nella parte dell’individuazione dell’elemento soggettivo della

attispecie (rappresentato da 'uel @c$iA persona %sica, giuridica, soggetto

collettivo). -el prosieguo della norma troviamo, come normale, il suo

predicato ver!ale. Il predicato ver!ale usato @esercitaA. L’imprenditore colui

c$e rispetto agli atti di impresa si pone come il soggetto c$e li esercita. Il

legislatore non usa il ver!o @compieA, utilizza il ver!o @esercitaA. Il ver!o

@esercitaA coerente col complemento oggetto di 'uesta proposizioneF

un’attivit+. La proposizione si completa in 'uesti terminiF vi un soggetto

(c$iun'ue), vi un predicato ver!ale, vi un complemento oggetto. *uesti

sono i tre elementi essenziali della attispecie di cui all’art. 2782 c.c.F il

soggetto giuridico, l’oggetto giuridico e la modalit+ attraverso la 'uale il

soggetto si relaziona coll’oggetto. *uesta relazione ver!ale rappresentata dalla

parola @esercitaA non avre!!e potuto essere sostituita dal ver!o @compieA.

@CompieA si rierisce a c$i pone in essere atti. L’attivit+ non si compie, si

esercita. L’atto si c$iude, dal punto di vista della sua rilevanza giuridica e della

produzione degli e4etti, nel momento del suo compimento. L’attivit+ non si

c$iude se non nel momento del conseguimento del suo %ne ultimo. Endiamo

per de%nizioni c$e pi< semplice. L’atto giuridico una componente

dell’attivit+. L’attivit+ giuridica la serie degli atti c$e sono inseriti all’interno di

una serie continuativa teleologicamente indirizzata al conseguimento di uno

scopo comune. L’atto 'uel enomeno di produzione della sera umana avente

rilevanza giuridica e tale da esaurire i propri e4etti nel momento in cui si

compie. *uesta la caratteristica dell’atto giuridico. L’attivit+ comprende atti

giuridici, si compone di atti giuridici c$e presentano una caratteristica

ondamentale   sono se'uenzialmente allineati e sono teleologicamente

orientati (sul piano del soddisacimento degli interessi) al conseguimento di

uno scopo comune. Oli atti c$e compongono l’attivit+ possono essere anc$e in

s considerati totalmente distinti l’uno dall’altro, ma vengono inseriti in una

serie procedimentale %nalizzata al conseguimento di uno scopo comune. Ed es.

l’attivit+ c$e viene svolta per il rilascio di un provvedimento amministrativo si

compone di una serie di atti i 'uali in s considerati non avre!!ero alcuna

rilevanza, ma inseriti in una serie procedimentale %nalizzata a uno scopo

comune $anno giuridicamente un senso e una rilevanza. *uesto pippone c$e vi

$o atto serve a arvi capire c$e l’imprenditore non compie atti, ma esercita

18

Page 19: Diritto Commerciale primo modulo sbobinature unite.doc

7/23/2019 Diritto Commerciale primo modulo sbobinature unite.doc

http://slidepdf.com/reader/full/diritto-commerciale-primo-modulo-sbobinature-unitedoc 19/112

attivit+. L’impresa non un atto, una serie di atti teleologicamente

preordinati, %nalizzati al conseguimento di uno scopo comune. Ed es. se voi

concedete in locazione il vs. immo!ile e ottenete un canone mensile, state

esercitando un’attivit+ o compiendo un atto K un atto perc$ il compimento di

'uesto atto consiste nella stipula di un contratto di locazione, c$e un

contratto di durata e c$e inganna rispetto alla ipotesi dell’esistenza di una serie

continuativa di atti. -on esiste una serie continuativa di atti, esiste un solo atto

c$e la stipula di un contratto di locazione c$e produce e4etti di durata, ma

consiste nel compimento di un atto. Costui o voi c$e stipulate il contratto di

locazione e ricevete il canone, non sarete mai imprenditori. 3arete

semplicemente proprietari c$e godono in modo statico di un !ene di propriet+.

Sacciamo un altro esempioF un soggetto ac'uista un terreno, edi%ca uno

sta!ile, lo raziona in pi< appartamenti e concede tutti gli appartamenti in

locazione. *uesto signore $a compiuto un atto o $a esercitato un’attivit+ Ta

esercitato un’attivit+. L’ottenimento dei canoni di locazione, c$e l’o!iettivo

raggiunto nell’esempio di prima, non pi< l’e4etto giuridico immediato

dell’atto compiuto, ma lo scopo %nale della serie degli atti

procedimentalizzati e orientati tutti a 'uello scopo comune. *ual era la serie

degli atti L’ac'uisto del terreno in s non $a rilevanza perc$ non l’o!iettivo.

Lo stesso dicasi per l’edi%cazione dello sta!ile, il razionamento in pi<

appartamenti e la concessione in locazione. :gnuno di 'uesti atti non $a

esaurito in s i propri e4etti perc$ gli e4etti si sare!!ero esauriti solo col

conseguimento dello scopo %nale cio l’ottenimento dei canoni di locazione.

*uasi esattamente ci# c$e era nel primo esempio, ma a monte c’ un’attivit+.

*uesto un imprenditore. sattamente un imprenditore edile, un

imprenditore cio c$e mette in circolazione !eni c$e poi mette a reddito

attraverso atti di compravendita o contratti di locazione. La di4erenza ra il

compimento di un atto e l’esercizio di un’attivit+ una di4erenza di carattere

generale c$e nel caso speci%co si deve apprezzare nel senso di distinguere c$i

pu# essere imprenditore da c$i non pu# esserlo. Ei vs. %ni ci# c$e importante

c$e voi capiate c$e c$i compie un atto, apparentemente anc$e d’impresa, se

%ne a s stesso non pu# mai essere considerato imprenditore, perc$ dietta

del re'uisito dell’esercizio dell’attivit+ c$e elemento essenziale della

attispecie imprenditore, Ettenti perc$ agli esami spesso capita c$e vi si

19

Page 20: Diritto Commerciale primo modulo sbobinature unite.doc

7/23/2019 Diritto Commerciale primo modulo sbobinature unite.doc

http://slidepdf.com/reader/full/diritto-commerciale-primo-modulo-sbobinature-unitedoc 20/112

domandi 'uali sono gli elementi essenziali della attispecie e 'uali gli elementi

accidentali. oi dovete rispondere distinguendo !ene per es. il soggetto c$e

un elemento essenziale della attispecie dalla sua 'ualit+ c$e non un

elemento essenziale dell’art. 2782 c.c. La 'ualit+ di soggetto collettivo,

persona %sica o persona giuridica non un elemento essenziale dell’art. 2782

c.c. perc$ siccome nell’art. 2782 c.c. la particella pronominale @c$iA individua

persone %sic$e, giuridic$e e soggetti collettivi indistintamente, ci# signi%ca in

termini di interpretazione della norma c$e un soggetto vi dev’essere ma la

norma non pretende c$e 'uesto soggetto sia una persona %sica, una persona

giuridica o un soggetto collettivo. &u# essere una di 'ueste categorie

soggettive. Endiamo avanti, l’attivit+ di impresa come attivit+ elemento

essenziale La risposta sM. Il compimento di un atto un elemento

essenziale La risposta no, non neanc$e accidentale, 3olo un’attivit+

oggetto della ricostruzione dell’arc$itettura dell’art. 2782 cc. La classica

distinzione tra godimento statico di !eni immo!ili e godimento dinamico

molto percepi!ile. In un caso siamo in presenza di una mera attivit+ di

percezione del rutto civile del !ene c$e non d+ luogo a impresa, in un altro

caso siamo di ronte a una vera e propria attivit+ di impresa c$e d+ luogo al

conseguimento di 'ui siamo di ronte a un altro elemento della attispecie.

3econdo voi l’imprenditore perc$ decide di arlo ediamo cosa ci dice la

norma e poi decidiamo di dare una risposta tecnicamente motivata.

L’imprenditore esercita un’attivit+, 'uest’attivit+ possiede un’attri!uzione

'ualitativaF dev’essere economica. 0ev’essere un’attivit+ economica

organizzata al %ne (scopo) della produzione e dello scam!io di !eni e servizi.

3cam!io di !eni e servizi sono le classic$e attivit+ di intermediazione nella

circolazione di !eni e servizi. Ettivit+ di produzione o di intermediazione.

*uest’attivit+ dev’essere economica e deve avere un %ne. Ed una lettura molto

piana della norma riscontrate c$e esiste un termine, una parola dalla 'uale

poter evincere c$e l’imprenditore persegue il pro%tto L’imprenditore

normalmente consegue, persegue e talora consegue un lucro. -on esiste

pro!a!ilmente imprenditore c$e non accia 'uello c$e a se non per perseguire

un lucro, il c$e non corrisponde a un elemento essenziale della attispecie

legale, ma corrisponde alla consuetudine dei motivi c$e ispirano l’attivit+

d’impresa. Eltro dire c$e nella norma previsto lo scopo lucrativo come

20

Page 21: Diritto Commerciale primo modulo sbobinature unite.doc

7/23/2019 Diritto Commerciale primo modulo sbobinature unite.doc

http://slidepdf.com/reader/full/diritto-commerciale-primo-modulo-sbobinature-unitedoc 21/112

o!iettivo legale dell’imprenditore, altro dire c$e tutti gli imprenditori mirano a

conseguire uno scopo di lucro. La risposta alla domanda se esiste o meno lo

scopo lucrativo nell’art. 2782 c.c. no. -on esiste come elemento legale della

attispecie, n essenziale n accidentale. La colorazione del %ne, dell’o!iettivo

c$e l’imprenditore persegue sul piano legale ai sensi dell’art. 2782 c.c. si ricava

dalla valorizzazione dell’attri!uto @economicaA e dalla %nalit+ @produzione o

scam!io di !eni e serviziA. L’aggettivo @economicaA intende de%nire la

caratteristica c$e 'uest’attivit+ d’impresa deve possedere sul piano delle

%nalit+ in s. L’attivit+ in s deve essere economica e ora spieg$eremo c$e

cosa signi%ca. L’impresa nel suo complesso deve essere diretta alla produzione

e allo scam!io di !eni e servizi. L’imprenditore svolge un’attivit+ in s

economica e nel suo complesso diretta alla produzione e allo scam!io di !eni e

servizi. Cosa signi%ca a!!inare 'uesti due pilastri della attispecie &otrei

anc$e puntare alla produzione di !eni e servizi non svolgendo un’attivit+

economica e viceversa. Il legislatore vuole c$e l’attivit+ sia economica e sia

%nalizzata alla produzione o allo scam!io di !eni e servizi, altrimenti non

un’attivit+ d’impresa. L’attivit+ di avvocato un’attivit+ di impresa 3iete tutti

sicuri c$e non sia un’attivit+ d’impresa C’ 'ualcuno tra voi c$e ritiene possa

essere un’attivit+ di impresa 0iciamo cosM, c$e esiste nel diritto italiano una

distinzione normativa  esiste una disciplina delle proessioni li!erali ed esiste

una disciplina dell’impresa, dell’imprenditore. *uesto per motivi storici, i

proessionisti li!erali godevano di una sorta di nicc$ia normativa all’interno

della 'uale venivano ricavati dei privilegi storici da posizione. El di l+ di 'uesto

il diritto comunitario considera la prestazione proessionale come e'uiparata

all’attivit+ di impresa, di ornitura di servizi non industriali. L’avvocato un

soggetto c$e esercita un’attivit+ di impresa nella ornitura di servizi a

contenuto di prestazione d’opera intellettuale. &er il diritto latino (&ortogallo,

Srancia, 3pagna, Italia, Orecia) non cosM. E monte di 'uesto l’attivit+

dell’avvocato un’attivit+ economica o no 3M. L’attivit+ avre!!e potuto essere

altruistica, lucrativa, economica. Il legislatore $a scelto l’aggettivo economica.

-ei range di 'uali%cazione in senso economico dell’attivit+, l’attivit+ altruistica

un’attivit+ in cui non importa se i costi superano i ricavi. L’attivit+ lucrativa

'uella in cui necessario c$e i ricavi superino sempre i costi. L’attivit+ detta

economica se non necessario c$e i ricavi superino i costi, ma c$e almeno li

21

Page 22: Diritto Commerciale primo modulo sbobinature unite.doc

7/23/2019 Diritto Commerciale primo modulo sbobinature unite.doc

http://slidepdf.com/reader/full/diritto-commerciale-primo-modulo-sbobinature-unitedoc 22/112

pareggino. L’attivit+ economica comprende tutto ci# c$e sta dalla linea di

pareggio ra costi e ricavi in su, in su intendendosi i ricavi c$e superano i costi.

L’attivit+ economica non tale se i costi superano i ricavi. L’attivit+ economica

comprende l’attivit+ lucrativa, ma non comprende invece l’attivit+ altruistica.

L’attivit+ altruistica caratteristica di alcuni soggetti c$e a!!iamo detto per

de%nizione poter essere imprenditori, cio gli enti del primo li!ro (associazioni

e ondazioni), c$e per de%nizione legale non devono puntare al lucro. Le

associazioni di !ene%cienza e gli enti di carit+ sono tipicamente soggetti c$e

destinano ogni ricavo all’attivit+ !ene%ca, anzi non $anno un pro!lema di

lucrativit+. -on devono conseguire ricavi in misura maggiore dei costi. 0evono

etero destinare ogni ricavo proprio al %ne del conseguimento dello scopo

sociale. Come possiamo com!inare l’a4ermazione secondo la 'uale @c$iA (art.

2782 c.c.) pu# essere anc$e un’associazione, una ondazione con l’economicit+

dell’attivit+ se vero com’ vero c$e @c$iA pu# anc$e perseguire uno scopo

altruistico. La risposta nella misura in cui l’associazione o la ondazione

conseguono il pareggio tra costi e ricavi potranno anc$e essere titolari di

attivit+ di impresa. 3e superano i costi con i ricavi, attenti e$, o associazioni e

ondazioni decidono di etero destinare l’intero surplus (si riportano al pareggio

tra costi e ricavi) o perdono la 'ualit+ soggettiva di ente altruistico cio di

associazione o ondazione, non 'uella di imprenditore. 0entro la de%nizione di

attivit+ economica, a!!iamo detto sta anc$e 'uella lucrativa. Come

imprenditori possono continuare a svolgere la loro attivit+, non come

associazione o ondazione. iceversa associazioni e ondazioni non conseguono

il pareggio tra costi e ricavi e conseguono sta!ilmente una perdita.

Istituzionalmente mi sem!ra siano a posto, dal punto di vista dell’art. 2782 c.c.

non stanno pi< svolgendo un’attivit+ economica, &erdono la 'ualit+ di

imprenditore, non perdono la 'ualit+ di ente del primo li!ro. K c$iaro 3icuro

-on siete convintiJ :ra vi accio una domanda, secondo voi il pareggio tra costi

e ricavi un o!iettivo da raggiungere o un dato c$e dev’essere presente per la

'uali%cazione soggettiva Nn o!iettivo, il pareggio tra costi e ricavi il risultato

di 'uella amosa attivit+ dell’art. 2782 c.c. c$e soltanto alla %ne del primo cd.

esercizio di !ilancio si potr+ dire 'uali rutti $a dato. C$i pretende di assumere

la 'ualit+ di imprenditore deve istituzionalmente perseguire almeno il pareggio

tra costi e ricavi, a prescindere da ci# c$e poi in concreto dovesse accadere.

22

Page 23: Diritto Commerciale primo modulo sbobinature unite.doc

7/23/2019 Diritto Commerciale primo modulo sbobinature unite.doc

http://slidepdf.com/reader/full/diritto-commerciale-primo-modulo-sbobinature-unitedoc 23/112

Ci# c$e in concreto accadr+ non lo sa l’imprenditore 'uando inizia l’attivit+.

*uesto imprenditore su!ir+ l’allineamento o meno tra costi e ricavi in relazione

all’andamento del mercato. Ci# c$e importante c$e il momento nel 'uale il

@c$iA si pu# valutare c$e stia programmando la sua attivit+ economica, il suo

almeno pareggio tra costi e ricavi rappresentato per gli enti dallo statuto.

-ello statuto si programma la destinazione del risultato di !ilancio e si

sta!ilisce se l’ente lucrativo, non lucrativo, altruistico, di !ene%cenza eccQ

Nn ente c$e vuole assumere la 'ualit+ di imprenditore deve sta!ilire nel proprio

statuto c$e l’attivit+ sar+ diretta almeno al conseguimento del pareggio tra

costi e ricavi. &rescindere da ci# c$e accadr+, 'uesto !asta per poter dire c$e

'uel soggetto istituzionalmente punta a un risultato economico. 3e invece

l’associazione si costituisce dic$iarando nello statuto, come proprio oggetto,

come proprio scopo c$e tutto il ricavato sar+ destinato ad attivit+ !ene%c$e

(attenti a 'uesta parola) senza la previa copertura dei costi, impedisce a

'uell’associazione di poter conseguire la 'ualit+ di imprenditore. 3e la stessa

associazione avesse scritto nel suo statuto c$e tutto il ricavato verr+ destinato

alle attivit+ !ene%c$e previa copertura dei costi, in 'uel caso il pareggio tra

costi e ricavi avre!!e rappresentato uno scopo istituzionalmente perseguito.

*uella associazione pu# diventare titolare di un’attivit+ di impresa senza mai

raggiungere il lucro sen# perde la 'ualit+ di ente del primo li!ro. K c$iaro Ce la

ate ancora dieci minuti

K importante leggete l’aggettivo @economicaA in com!inato con il %ne

@produzione o scam!io di !eni e serviziA. Il pareggio tra costi e ricavi

rappresenta una sorta di standard minimo da rispettare per potersi considerare

imprenditore. :gni imprenditore normalmente, ovviamente non punta al

pareggio ra costi e ricavi, punta al superamento dei costi coi ricavi, cio alla

di4erenza attiva de%nita lucro. i $o detto c$e ci sono soggetti c$e a

prescindere dall’attivit+ di impresa devono perseguire un risultato di pareggio o

altruistico. i sono altri soggetti collettivi c$e devono istituzionalmente (penso

sempre allo statuto c$e poi detter+ le regole di 'uesto statuto). *uesti soggetti

sono le societ+ di persone e di capitali. Ettenti veramente, poc$i minuti per

%ssare 'uesto concetto e poi vi li!ero. Lo scopo di lucro anc$e in 'uesto caso

non il risultato da accertare per attri!uire la 'ualit+ di imprenditore,

l’o!iettivo a cui tendere per ricevere il riconoscimento della 'ualit+ di

23

Page 24: Diritto Commerciale primo modulo sbobinature unite.doc

7/23/2019 Diritto Commerciale primo modulo sbobinature unite.doc

http://slidepdf.com/reader/full/diritto-commerciale-primo-modulo-sbobinature-unitedoc 24/112

imprenditore. Enc$e in 'uesto caso sar+ necessario c$e nello statuto delle

societ+ sia scritto c$e la societ+ Ela persegue uno scopo lucrativo, il c$e !en

diverso dal conseguire. *uale di4erenza vi tra perseguire lo scopo lucrativo e

conseguire il lucro La societ+ istituzionalmente si d+ statutariamente

l’o!iettivo lucrativo, non detto. Il lucro !isogna perseguirlo, non detto c$e lo

si consegua. Il conseguimento e4ettivo del lucro dipende dal mercato. K il

mercato, in un’economia capitalistica li!erale come 'uella nostra e di altri &aesi

occidentali, il attore c$e determina, incrociando domanda e o4erta, la misura

di ricavi c$e l’imprenditore consegue e c$e deve sommare alge!ricamente ai

costi c$e $a sostenuto. Dolto acilmente, se i costi sono stati superati dai ricavi,

la di4erenza attiva sar+ il lucro. El contrario, 'uella di4erenza negativa sar+ la

sua perdita.

*ui la domanda c$e apre l’argomento della prossima volta, secondo voi ilmercato $a un unzionamento peretto Il atto c$e il mercato non a!!ia ununzionamento peretto, cd. di ottimo paretiano, comporta c$e l’imprenditorec$e svolge la sua attivit+ in un regime di li!ero mercato non peretto espostonon soltanto agli e4etti delle proprie decisioni ma anc$e alle dinamic$e diincrocio tra domanda e o4erte e altre varia!ili. 0ove voglio arrivare oglioarrivare a 'uesta domandaF secondo voi gli imprenditori agiscono tutti in unsistema omogeneo di risc$io o i risc$i sono di4erenti per categorie di

imprenditori E vs. parere (vediamo 'ualcuno orse l’avr+ gi+ sentito e pu# gi+dare una risposta), sono esposti a risc$i di4erenti dagli imprenditori industriali =ra 'uesti risc$i di4erenti 'uali ritenete di potere individuare Le condizioniam!ientaliJ Lezione 5 8 Diri((o Commerciale I modulo 7 1!/10/2015&roseguiamo con l’analisi della attispecie di cui all’ art. 2782 cod. civ. ,esaminando il connotato dell’attivit+ imprenditoriale c$e riguardal’organizzazione e la proessionalit+.E!!iamo visto c$e l’attri!uzione della 'ualit+ di imprenditore al soggettopersona %sica, persona giuridica o soggetto collettivo dipende dalcollegamento tra 'uesto soggetto e un’attivit+ esercitata per lo scopo diprodurre o scam!iare !eni o servizi. Da 'uesta attivit+, oltre a dover avere la

caratteristica di essere economica (o pi< correttamente @economicamentesvoltaA, perseguendo istituzionalmente l’o!iettivo di almeno un pareggio tracosti e ricavi) , deve anc$e avere il carattere della  proessionalità  edell’organizzazione.-ell’ art. 2782 cod. civ. il legislatore utilizza l’avver!io @proessionalmenteA el’aggettivo (rierendosi all’attivit+ economica) @organizzataA. &er comprenderela portata di 'uesta norma, !isogna su!ito are un collegamento con un’altranorma, estremamente importante perc$ apre il discorso sull’azienda. Cirieriamo all’art. 2555 cod. civ., relativo alla nozione di azienda . 0un'ue, necessario considerare il com!inato disposto tra 'uesti due articoli per de%nirei caratteri dell’attivit+ d’impresa (in 'uesto caso, per 'uanto riguarda ilcarattere dell’organizzazione).Il collegamento tra 'ueste due norme riguarda due modi di vedere il medesimoenomeno.

24

Page 25: Diritto Commerciale primo modulo sbobinature unite.doc

7/23/2019 Diritto Commerciale primo modulo sbobinature unite.doc

http://slidepdf.com/reader/full/diritto-commerciale-primo-modulo-sbobinature-unitedoc 25/112

Il primo, legato all’ art. 2782 cod. civ., un modo @soggettivizzatoA della'uali%cazione dell’attivit+ d’impresa, totalmente concentrato sulla %guradell’imprenditore. L’art. 2555 cod. civ. , invece, ci propone una attispecie in cuil’elemento centrale non pi< il soggetto, !ensM l’oggetto.*uindi nel primo di 'uesti articoli il legislatore de%nisce il soggetto

imprenditore, nel secondo ornisce una de%nizione dell’oggetto dell’attivit+ diimpresa.

Ar(* 2555 cod* ci-* $%&a'ienda il complesso di beni organi''atidall&imprenditore per l&eserci'io dell&impresa. 

L’azienda corrisponde dun'ue ad una universalit+ di !eni materiali e !eni insenso giuridico (cio diritti e o!!lig$i di contratti). L’azienda oggetto nelsenso c$e universalit+ di !eni, complesso di !eni il cui utilizzo deve essere%nalizzato e la cui connotazione in senso oggettivo ric$iama lo stesso concettoc$e ritroviamo nell’ art. 2782 cod. civ.0eve essere %nalizzato,perc$ 'uesto complesso di !eni utilizzato peresercitare l’impresa, e deve essere connotato da 'uesto elemento c$eritroviamo nell’ art. 2782 cod. civ., ossia dall’organizzazione.Ellora  a'ienda 'uale complesso di !eni organi''ati  dall’imprenditore  per l&eserci'io dell& impresa  (art. 2555 cod. civ.) .

 =orniamo a considerare l’ art. 2782 cod. civ. e domandiamoci cosa signi%ca@proessionalmenteA e cosa signi%ca @organizzataA.L’avver!io @proessionalmenteA indica il modo necessario di esercitare l’attivit+d’impresa al %ne di poter conseguire la 'ualit+ di imprenditore. *uindi

proessionalit+ non intesa 'uale attri!uzione di una 'ualit+ soggettiva, al paridel proessionista, ma intesa come attri!uzione di un modo legale di svolgerel’attivit+ di impresa ai %ni del conseguimento della 'ualit+ di imprenditore.C$i non esercita proessionalmente l’attivit+ di impresa non pu# conseguire la'ualit+ di imprenditore o, se l’$a gi+ conseguita e cessa di esercitareproessionalmente, perder+ la 'ualit+ di imprenditore.@&roessionalmenteA non signi%ca @da proessionistaA, ma signi%ca@continuativamenteA, indicando dun'ue il modo necessario di svolgere l’attivit+di impresa per il conseguimento della 'ualit+ di imprenditore. Modo necessariosigni%ca c$e l’imprenditore deve esercitare l’impresa continuativamente,ovverosenza interruzione, altrimenti l’attivit+ non potr+ essere considerata attivit+ di

impresa. *uindi, parlando di modo necessario ci rieriamo ad un elementolegale della attispecie, elemento essenziale, c$e necessariamente devesussistere anc$ la attispecie si completi.*uando parliamo di continuit+ o di mancanza di interruzione nell’eserciziodell’attivit+ di impresa, il concetto c$e utilizziamo deve essere relativizzato. 3econsideriamo c$e ogni attivit+ di impresa si contestualizza in un am!iente c$epu# essere naturale o industriale, si capisce come esistano attivit+ di impresac$e possono essere svolte continuativamente ma con riguardo a ciclistagionali, a cicli naturali c$e caratterizzano l’attivit+ stessa.

E%em&io$  3e l’imprenditore un gestore di impianti di risalita sciistici, il@continuativamenteA o il @senza interruzioneA deve essere relativizzatorispetto alla stagionalit+. dun'ue, l’interruzione dovuta alla stagione estivanon comporta interruzione di 'uella continuativit+ c$e invece ric$iesta

25

Page 26: Diritto Commerciale primo modulo sbobinature unite.doc

7/23/2019 Diritto Commerciale primo modulo sbobinature unite.doc

http://slidepdf.com/reader/full/diritto-commerciale-primo-modulo-sbobinature-unitedoc 26/112

dall’art. 2782 cod. civ. , 'uesta non un’interruzione rilevante ai %ni delmantenimento della 'ualit+ di imprenditore.CosM, specularmente, il gestore di uno sta!ilimento !alneare, durante lastagione invernale, non pu# svolgere l’attivit+ di sta!ilimento !alneare, con laconseguenza c$e 'uesta sar+ un’interruzione necessaria legata al ciclo

stagionale dell’impresa.

Ellora ogni 'ualvolta la continuit+ non venga interrotta da una causa naturale onecessaria, l’impresa tale se la sua attivit+ svolta senza interruzioni. *uindi,la mancanza di interruzioni, la continuativit+, 'uale sinonimo di proessionalit+ai sensi dell’art. 2782 cod. civ., elemento necessario della attispecie.

L’altro elemento l’organi''a'ione.Come si visto dal conronto tra l’art. 2782 cod. civ. e l’art. 2555 cod. civ. ,esiste una porzione delle due norme c$e pu# considerarsi comuneF nell’art.2782 cod. civ. l’imprenditore esercita un’attivit+ organi''ata G nell’art. 2555cod. civ. l’azienda il complesso di !eni organi''ati per l’esercizio dell’impresa.*ual la relazione c$e intercorre tra 'uesti due articoliRisogna individuare le porzioni comuni delle due norme e valorizzarle ai %ni diuna risposta completa a 'uesta domanda. Le porzioni comuni sonorappresentate dall’elemento dell’organizzazione. Le distinzioni sonorappresentate, come si detto, dalla caratterizzazione in senso@soggettivisticoAdell’art. 2782 cod. civ. ('ui il legislatore vuole dire chi l’imprenditore) e dalla caratterizzazione in senso @oggettivisticoA dell’art. 2555cod. civ. ('ui il legislatore vuole invece dire cosa  oggetto dell’attivit+d’impresa, 'ual lo strumento attraverso il 'uale l’imprenditore esercita

l’impresa). La prima riessione c$e !isogna are se le due de%nizioninormative siano tra loro interdipendenti e siano 'uindi legate da un rapporto dinecessit+. ’ dun'ue possi!ile essere imprenditori senza azienda ’ possi!ilec$e vi sia un’azienda senza un imprenditore c$e se ne serve per l’eserciziodell’impresa :, invece, necessario c$e l’imprenditore a!!ia un’azienda e,viceversa, c$e l’azienda a!!ia da condotta un imprenditoreEnc$e in 'uesto caso, ric$iamando la tecnica della comparazione tra elementinecessari ed elementi accidentali, diciamo c$e normalmente  l’imprenditoreesercita l’attivit+ di impresa servendosi di un’azienda e non pu# esserviazienda se non in presenza di un imprenditore c$e se ne serve per l’eserciziodell’impresa. 3ul piano della normalit+, 'uesta la relazione c$e intercorre tra

le due norme. =uttavia non si tratta di una relazione necessaria, maaccidentale.E%em&io$ -el caso di allimento (ed opportuno c$iarire c$e il allimentocolpisce l’imprenditore, la sua soggettivit+) l’imprenditore cessa di svolgere lapropria attivit+, non pu# pi< esercitare utilmente l’impresa, ma l’azienda pu#mantenere una sua autonoma vitalit+ ed essere pronta, ad esempio, ad essereac'uisita da altri per poter essere utilmente gestita. L’azienda (in sensooggettivo, come complesso di !eni) di cui si serviva 'uell’imprenditore perl’esercizio dell’impresa pu# essere utilmente utilizzata da altri, c$e eseguirannol’attivit+ di impresa anc$e se l’imprenditore c$e conduceva inizialmente'uell’azienda ormai espulso dal mercato in conseguenza del allimento. =uttele vicende di allimento, di crisi di aziende o di imprese possono comportare'uesta conseguenza. 3i ricordi la vicenda @&armalatA F 'uando &armalat @allitaA (tra @...A perc$ la procedura era 'uella cosiddetta di amministrazione

26

Page 27: Diritto Commerciale primo modulo sbobinature unite.doc

7/23/2019 Diritto Commerciale primo modulo sbobinature unite.doc

http://slidepdf.com/reader/full/diritto-commerciale-primo-modulo-sbobinature-unitedoc 27/112

straordinaria delle grandi imprese insolventi) in realt+ entrata in crisi ed stata espulsa dal mercato la societ+ &armalat s.p.a. , cio il soggettoimprenditore, ma l’azienda &armalat tuttora continua ad essere utilmentegestita e condotta senza avere mai in s so4erto delle sorti della societ+ c$e neera titolare.

i sono dun'ue dei casi in cui l’azienda, complesso di !eni c$e erano utilizzatiper l’esercizio dell’impresa, mantiene una propria vitalit+ a prescindere dallesorti dell’imprenditore. 0a 'uesto derivano due conseguenzeF

1) U la relazione normativa c$e esiste tra l’art. 2782 cod. civ. e l’art. 2555cod. civ. non una relazione di necessit+, ma una relazione dieventualit+.

2) U sul piano economico, invece, evidente c$e non vi imprenditoresenza azienda, non vi azienda senza imprenditore.

*uesto consente di giusti%care c$e pu# normativamente  accadere c$eun’azienda sopravviva alla morte giuridica del proprio imprenditore, maeconomicamente  invece accade normalmente c$e imprenditore e aziendasiano legati dal medesimo destino, c$e dun'ue se allisce l’imprenditore,anc$e l’azienda @muoreA.*ual la caratteristica, l’elemento c$e ci consente di poter a4ermare c$eun’azienda possa sopravvivere alla @morteA (in senso giuridico) del suotitolare e ne consenta dun'ue la sopravvivenza e l’ utile conduzione Larisposta l’avviamento. *uesto concetto non emerge dalle disposizioninormative, se non in una disposizione sul !ilancio delle societ+ per azioni,ma consente proprio di distinguere le caratteristic$e dell’azienda rispetto a

'uelle dell’impresa.In c$e cosa consiste l’avviamento =orniamo a 'uelle parole c$e a!!iamoutilizzato all’inizio nel com!inare il disposto dell’art. 2782 cod. civ. e dell’art.2555 cod. civ. , cio @organizzataA (rierendosi all’attivit+ economica dell’art. 2782 cod. civ.) e @organizzatiA (rierendosi invece al complesso di !enic$e l’imprenditore utilizza per l’esercizio dell’impresa U art. 2555 cod. civ.) .In cosa consiste l’organizzazione nell’ art. 2782 cod. civ. e nell’ art. 2555cod. civ. L’organizzazione consiste in una sottoBattivit+ rispetto all’attivit+ centralerilevante per la norma, cio l’attivit+ di impresa, c$e l’imprenditore svolgeper preparare l’inizio dell’attivit+ imprenditoriale, per continuare econservare 'uesta attivit+. &er essere concreti, cerc$iamo di capire 'ual 'uesta sottoBattivit+. 3i tratta di un’attivit+ preparatoria e poi conservativa.’ c$iaro c$e c$i intenda esercitare attivit+ di impresa, c$i intenda diventareimprenditore de!!a prima assestare una serie di attori produttivi c$e vannoda !eni materiali, a risorse umane, a capitale per gli investimenti, i 'ualinell’immaginario di ciascuno di noi c$iaro c$e non sono pronti dautilizzare, ma corrispondono ad un programma (c$e gli economisti c$iamano!usiness plan, cio un piano di investimenti e di a4ari) in !ase al 'ualeciascuno di noi pu# diventare imprenditore se viene svolta tutta una serie diattivit+ c$e consistono nell’ aggregare, sistemare e allineare i attori

produttivi (necessari per intraprendere l’esercizio dell’attivit+ di impresa)lungo un progetto c$e $a un crono programma e $a delle tempistic$e e c$e,

27

Page 28: Diritto Commerciale primo modulo sbobinature unite.doc

7/23/2019 Diritto Commerciale primo modulo sbobinature unite.doc

http://slidepdf.com/reader/full/diritto-commerciale-primo-modulo-sbobinature-unitedoc 28/112

dun'ue, corrisponde ad una sottoBattivit+ di colui c$e vuole diventareimprenditore e c$e sintetizziamo con una sola parolaF @organizzazioneA.

*uindi se volessimo de%nire l’organizzazione, potremmo de%nirla come'uell’impulso c$e l’imprenditore d+ nell’aggregare i attori produttivi

secondo un piano (c$e un piano industriale, commerciale, agricolo, e cosMvia). *uesta aggregazione, 'uesta organizzazione di attori produttivi noncorrisponde ad una mera sommatoria di elementi, ma corrisponde ad un'ualcosa di pi< c$e evidenzia la capacit+ del soggetto imprenditore oltre lamera aggregazione %sica, perc$ se pure io avessi tutti i attori produttivinecessari per intraprendere l’attivit+ di impresa, se non avessi 'uestacapacit+, capacit+ di impresa, non potrei svolgere attivit+ imprenditoriale.Danc$ere!!e 'uesto elemento ondamentale, l’avviamento, inteso come'ualit+ del soggetto imprenditore c$e si maniesta nella capacit+ diorganizzare attori produttivi e nell’attitudine a generare ricavi ( e nonguadagni, perc$ il guadagno sempre una varia!ile della somma alge!ricadei costi e dei ricavi). &roprio 'uest’ultima, l’attitudine a generare ricavi, d+la misura della capacit+ dell’imprenditore di generare domanda.Consideriamo la storia di 3teve Vo!sF noi raccogliamo gli ultimi anni delsuccesso dell’ Epple, ma in realt+ l’Epple in s e 3teve Vo!s come suo@motoreA $anno entram!i attraversato cicli gravemente sortunati, e nonovviamente solo successo. 0omandiamoci adessoF @*uanto di Epple 3teve Vo!s e 'uanto di Epple i&$one, o Epple in s A , cio 'uanto c’ diintelletto e 'uanto c’ di !eni materiali. Imprenditore e azienda, come dueacce di una stessa medaglia, soggetto e oggetto, possono considerarsil’uno (imprenditore) l’arte%ce dell’altro (complesso di !eni) oppure il

complesso di !eni pu# avere un suo intrinseco avviamento, 'uindi una suaintrinseca 'ualit+ c$e pu# ar stare sul mercato l’azienda a prescindere dac$i conduca l’impresa Sermo restando c$e non vi una relazione normativanecessaria tra soggetto e oggetto, e sempre considerando c$e l’avviamentonon $a una sua dimensione normativa (non esiste una norma c$e de%niscel’avviamento), prendiamo in esame l’ar(* 255+ cod* ci-. per cercare dirispondere a 'uesta domanda. In 'uesta disposizione si dice c$e c$i cedel’azienda, per il periodo di cin'ue anni dalla cessione, deve astenersi dallosvolgimento di una attivit+ idonea a sviare la clientela dell’azienda ceduta.

E%em&io$ Consideriamo l’ipotesi della vendita del pani%cio, classico caso di

cessione dell’azienda in cui un !ravissimo panettiere, cedendo orno e localiad un pessimo panettiere, non detto c$e ceda anc$e la clientela, per una'uestione di avviamento. ’ proprio l’avviamento c$e in 'uesto casodistingue il successo della prima iniziativa dall’insuccesso della seconda. Dase il pane venisse atto !ene non in ragione della capacit+ del panettiere,ma in ragione delle materie prime e del orno utilizzato, a prescindere da c$ilo accenda o lo utilizzi, la cessione dell’azienda non are!!e perdere laclientela.

0all’art. 255; cod. civ. ricaviamo c$e non esiste soltanto l’avviamento intesocome 'ualit+ soggettiva dell’imprenditore, come attitudine dell’imprenditoread organizzare i !eni dell’azienda, ma esiste anc$e un’altra nozione diavviamento, inteso in senso oggettivo come l’attitudine dell’azienda in s adattrarre clientela.

28

Page 29: Diritto Commerciale primo modulo sbobinature unite.doc

7/23/2019 Diritto Commerciale primo modulo sbobinature unite.doc

http://slidepdf.com/reader/full/diritto-commerciale-primo-modulo-sbobinature-unitedoc 29/112

 =ornando al nostro esempio, su Epple e 3teve Vo!s, do!!iamo accettare c$ein 'ualsiasi impresa esiste una valutazione delle 'ualit+ soggettivedell’imprenditore c$e c$iamiamo avviamento e una valutazione delleattitudini oggettive dell’azienda a generare contatti, a generare clientela. Ledue nozioni di avviamento, soggettiva e oggettiva, corrispondono

esattamente ai due piani di lavoro delle due norme c$e a!!iamoconsiderato, e cio l’organizzazione ai sensi dell’art. 2782 cod. civ. 'ualeimpulso soggettivo c$e l’imprenditore d+ alla propria attivit+ al %ne diconseguire un incremento di domanda, e poi ai sensi dell’art. 2555 cod. civ.le 'ualit+ intrinsec$e dell’azienda come complesso di !eni organizzatidall’imprenditore c$e sono idonee a generare contatti, clientela. *ueste duenozioni dell’avviamento consentono di spiegare enomeni per cui, anc$e sel’imprenditore cessa di essere tale, il valore intrinseco della sua azienda pu#utilmente essere conservato e continuare in capo ad altri imprenditori.*uindi 'uesta distinzione pu# spiegare perc$, ad esempio, 'uando unimprenditore allisca, la sua azienda pu# comun'ue conservare al suointerno una intrinseca attitudine a generare reddito c$e, se utilmente gestitada altri, pu# continuare in capo ad altri soggetti. *uesto spiega dun'ueperc$ tra le due nozioni, soggettiva (imprenditore U art. 2782 cod. civ.) eoggettiva (azienda U art. 2555 cod. civ.) non esista una relazione normativanecessaria, ma una relazione normativa accidentale c$e, in casi limite ( vediil allimento, vedi la cessione ) , dimostra come l’azienda possa essereconsiderata utile in s e non invece utile solo se gestita da un imprenditore.3ul piano normativo allora nessuna relazione normativa necessaria, mentresul piano economico esiste invece una relazione di normale interdipendenzara imprenditore e azienda. dun'ue, rispetto alla domanda @'ual il

motivo c$e giusti%ca il atto c$e due aspetti dello stesso enomeno,imprenditore e azienda, possano essere normativamente indipendenti, maeconomicamente legatiA , la risposta c$e l’elemento di organizzazionec$e sottende all’art. 2782 cod. civ. consiste in una 'ualit+ soggettivadell’imprenditore, e l’organizzazione c$e sottende invece all’art. 2555 cod.civ. consiste in un’attitudine intrinseca dell’azienda a generare reddito.*ueste due 'ualit+, soggettiva e oggettiva, vengono de%nite avviamentosoggettivo e  oggettivo  e costituiscono due 'ualit+ misura!ili (perl’imprenditore) come idoneit+, attitudine ad incrementare domanda e agenerare clientela e invece (per l’azienda) come attitudine dell’azienda agenerare reddito B c$iun'ue prenda in mano 'uell’azienda, pu# generare

reddito, proprio perc$ l’azienda slegata dalle sorti dell’imprenditore B .Commerciale lez. 19 otto!re 2715 primo modulo.

Iniziamo il nostro discorso di oggi c$iudendo la attispecie di imprenditore in

senso generale di cui allarticolo 2782 codice civile. passiamo oggi allanalisi

delle disposizioni, sia pure in modo a!!astanza sommario, in tema di impresa

agricola , di impresa commerciale nonc$ di piccola impresa. Come a!!iamo

detto nelle precedenti lezioni, limprenditore individuato tale dal legislatore nel

192 un soggetto c$e in via generale svolge lattivit+ di cui allarticolo 2782

e vi $o pi< volte detto c$e 'uesto soggetto pu# assumere la caratteristica di

persona %sica, limprenditore cosiddetto individuale, o persona giuridica e

29

Page 30: Diritto Commerciale primo modulo sbobinature unite.doc

7/23/2019 Diritto Commerciale primo modulo sbobinature unite.doc

http://slidepdf.com/reader/full/diritto-commerciale-primo-modulo-sbobinature-unitedoc 30/112

soggetto collettivo, e in 'uesto caso si parla di impresa collettiva. *uando

parliamo di impresa collettiva intendiamo rierirci in generale a 'ualsiasi

imprenditore c$e non sia una persona %sica, e dun'ue sia alle persone

giuridic$e c$e ai soggetti collettivi non personi%cati. E!!iamo anc$e detto c$e

lattivit+ di impresa non viene in considerazione del nostro legislatore dal puntodi vista classi%catorio perc$ limpostazione oggettivistica propria della

codi%cazione commerciale del 1882 stata a!!andonata. -el 192 la

codi%cazione unitaria sceglie di de%nire il soggetto titolare dellimpresa e

sta!ilire 'uali sono le condizioni in !ase alle 'uali attri!uire a 'uesto soggetto

la 'ualit+ di imprenditore. *ueste condizioni sono considerate elementi

essenziali della attispecie di cui allarticolo 2782 c.civ. Oli elementi invece

accidentali non contri!uiscono alla 'uali%cazione in senso soggettivo ma

eventualmente contri!uiscono alla 'uali%cazione in senso economico, per cuidistinguiamo per esempio limpresa lucrativa da 'uella altruistica non perc$ vi

sia una de%nizione, o perc$ il legislatore ponga 'uesta de%nizione, ma perc$

sappiamo perettamente c$e ogni imprenditore persegue il lucro, ma 'uesto

non ric$iesto dalla norma 'uanto piuttosto dallandamento del li!ero mercato

delle imprese. *uindi do!!iamo sempre avere !en presente c$e la distinzione

tra elementi essenziali della attispecie ed elementi accidentali rileva ai %ni di

una corretta risposta poi agli esami. *uando la domanda W'uale sia la

de%nizione di un istitutoW concentriamoci sempre sugli elementi essenzialidella attispecie e non anc$e sul corollario degli altri elementi c$e possono

provenire o dallinterpretazione o dalla realt+ economica. per venire al

discorso di oggi, limprenditore agricolo o limprenditore commerciale, cosM

come il piccolo imprenditore o limprenditore medioBgrande non sono de%nizioni

di imprenditori diversi dallimprenditore di cui allarticolo 2782, 'uindi c$e sia

!en c$iaro, perc$ 'uesto rileva spesso nelle vostre risposte agli esami, e sia

!en c$iaro c$e non esistono tipi di imprenditori diversi, con ci# intendendosi

limprenditore in generale, agricolo, commerciale, esiste un unico imprenditore

di cui allarticolo 2782c.civ viene ornita la de%nizione legale, e poi esistono

alcune categorie di imprese riconduci!ili a classi%cazioni normative c$e per#

stanno dentro la de%nizione generale del 2782, 'uindi non la eccepiscono, non

la derogano, ma semplicemente la speci%cano. *uesti altri imprenditori di cui

parliamo oggi non sono tipi diversi, non sono imprenditori di4erenti, sono

dun'ue innanzitutto imprenditori ai sensi dellarticolo 2782, c$e per# svolgono

una determinata attivit+ di impresa, oppure assumono una certa dimensione

nellorganizzazione di 'uesta attivit+. *uesti sono i due caratteri discriminantiF

la natura dellattivit+ di impresa, e la dimensione organizzativa dellimpresa

stessa. allora limprenditore agricolo alla domanda W c$e tipo di imprenditore

30

Page 31: Diritto Commerciale primo modulo sbobinature unite.doc

7/23/2019 Diritto Commerciale primo modulo sbobinature unite.doc

http://slidepdf.com/reader/full/diritto-commerciale-primo-modulo-sbobinature-unitedoc 31/112

W la risposta sar+ W un imprenditore di cui allarticolo 2782 c$e per# svolge

unattivit+ di impresa agricolaW. WIl piccolo imprenditore c$e imprenditore W W

un imprenditore ai sensi dellarticolo 2782 c$e per# organizza la propria attivit+

secondo le dimensioni c$e lo anno considerare piccolo a di4erenza

dellimprenditore cosiddetto medioBgrande. d allora iniziamo con la primadistinzione, vi $o sempre detto c$e lintenzione del legislatore Italiano nel

192 'uella di sta!ilire c$i sia limprenditore, a!!andona dun'ue la elencazione

oggettiva degli atti di impresa, o degli atti di commercio, e sta!ilisce 'uali sono

le condizioni per poter essere imprenditore. !!ene, un po’ di oggettivismo,

'uindi un po’ di 'uali%cazione in senso oggettivo dellattivit+ di impresa viene

recuperata proprio grazie allarticolo 21>5c.civ., nonc$ grazie allarticolo 215

c.civ. *ueste due norme sono considerate tradizionalmente come i due pilastri

su cui si onda la distinzione dellattivit+ di impresa, attenti attivit+ di impresa enon 'uali%ca soggettiva di imprenditore. Ellora per impostare correttamente la

esposizione di 'uesto argomento !isogna dire c$e limprenditore di cui al

21>5c.civ,limprenditore di cui215c.civ., sempre imprenditore ai sensi del

2782, per# il primo svolge unattivit+ di impresa agricola, il secondo svolge

unattivit+ di impresa non agricola. 3piego meglio cosa intendo dire e perc$

utilizzo 'uesto !inomio positivo B negativo, agricolaB non agricola. =orniamo un

attimo al discorso generale c$e stato atto proprio in apertura di corso. oi

ricordate c$e il legislatore del 192 $a come attispecie della realt+ di ronte aipropri occ$i 'uella di un imprenditore c$e ancora immaturo rispetto alla

realt+ industriale ed ancora prevalentemente dedicato allagricoltura. *uindi

la sua visione della realt+ nel 192, ri!adisco era il periodo delle grandi

!oni%c$e in Italia,( le paludi diventavano terreni coltiva!ili),in 'uel periodo

dicevo lattivit+ agricola costituiva lossatura economica della nazione,

leconomia industriale era ancora lontana dalle mire. Il legislatore non

conosceva le diverse declinazioni delleconomia industriale, perc$ lunica

economia industriale c$e era stata percepita concretamente a 'uel tempo era

leconomia dellindustria !ellica, c$e per# anc$e in 'uel caso non era

particolarmente orida in Italia, perc$ come orse 'ualcuno di voi ricorda

lindustria !ellica %oriva prevalentemente in Oermania, dove la maniattura e

lapprovvigionamento di erro e acciaio era particolarmente orte. 0a 'uei primi

insediamenti industriali nascer+ poi la prima orma di aggregazione

comunitaria intorno alleconomia del car!one e dellacciaio. Da in Italia 'uesta

economia industriale era estremamente de!ole. allora a 'uesta visione della

realt+ si accompagnava unaltra considerazione, e cio c$e in un territorio

morologicamente e geologicamente ancora acer!o, perc$ ancora necessario

di grandi interventi di !oni%ca, la pratica!ilit+ dellagricoltura era gravemente

31

Page 32: Diritto Commerciale primo modulo sbobinature unite.doc

7/23/2019 Diritto Commerciale primo modulo sbobinature unite.doc

http://slidepdf.com/reader/full/diritto-commerciale-primo-modulo-sbobinature-unitedoc 32/112

messa a risc$io da enomeni c$e potevano improvvisa decimare coltivazioni e

allevamenti, lasciando ovviamente gli agricoltori in una gravissima crisi.

allora nel momento in cui il legislatore dovette sta!ilire 'uali ossero le

de%nizioni normative, innanzitutto in termini di tipologie della realt+ poteva

essere in grado di de%nire soltanto un imprenditore diverso dallimprenditore ingenerale, cio limprenditore agricolo, perc$ non conosceva lalternativa.

Inoltre doveva prendere in seria considerazione il atto c$e limprenditore

agricolo a di4erenza di tutte le altre categorie di imprenditori c$e !ene non

conosceva, pativa un risc$io supplementare rispetto a tutti gli altri tipici risc$i

economici, c$e era rappresentato appunto dalla enomenologia am!ientale

degli agenti atmoserici. K percepi!ile da tutti noi c$e limprenditore agricolo

rispetto alla platea dei risc$i c$e 'ualsiasi imprenditore assume, corre sempre

un risc$io in pi<F il atto c$e una grandinata, o un alluvione possonocompromette lintera sua attivit+, cosa c$e un imprenditore %nanziario o un

imprenditore commerciale in senso lato ovviamente non teme. allora cosa a

il legislatore del 192 Il legislatore del 92 si pone di ronte a 'uesta esigenza

classi%catoria avendo un primo pro!lema, cio 'uello di sta!ilire se trattare allo

stesso modo normativamente limprenditore in generale e limprenditore

agricolo, cio lunico imprenditore c$e era in grado di potere identi%care nella

realt+. 0i ronte a 'uesta opzione normativa il legislatore del 92 sceglie di

porre una discriminazione. Nna discriminazione in senso lato perc$ avendo voiatto costituzionale sapete !ene c$e ogni distinzione ondata su disuguaglianze

sostanziali non una discriminazione ma un trattamento diverso di posizioni

sostanzialmente diverse. 'uindi ispirato dalla logica dell’assicurare pari punti

di partenza decide di trattare limprenditore agricolo di4erentemente da tutti

gli altri imprenditori e nel are 'uesto non dice c$i sia limprenditore agricolo e

anc$e c$i sia limprenditore di4erente, ma sta!ilisce soltanto c$i sia

limprenditore agricolo per distinguerlo da tutti gli altri non agricoli. *uindi

torniamo un attimo a 'uello c$e $o detto prima, il legislatore non ci dice c$i sia

limprenditore agricolo e poi anc$e c$i siano gli altri imprenditori, il legislatore

ci dice c$i limprenditore agricolo trascurando di classi%care e de%nire tutti gli

altri.

1) perc$ non li conosceva esattamenteG

2) perc$ li accomuna in una medesima categoria residuale c$e non so4re,

'uesto il punto importante, il risc$io am!ientale. *uindi il risc$io am!ientale

diventa una sorta di spartiac'ue tra la disciplina dellimprenditore agricolo e la

disciplina di tutti gli altri imprenditori, 'uali c$e siano, purc$ non risc$ino il

attore am!ientale. *uindi entra in campo il 21>5 c.civ, c$e de%nisce c$i

limprenditore, e il 215 c$e invece una norma estremamente stringata,

32

Page 33: Diritto Commerciale primo modulo sbobinature unite.doc

7/23/2019 Diritto Commerciale primo modulo sbobinature unite.doc

http://slidepdf.com/reader/full/diritto-commerciale-primo-modulo-sbobinature-unitedoc 33/112

asciutta, una elencazione pura di altre attivit+, dentro la 'uale stanno per#

oggi, nel 2715, tutti gli altri imprenditoriF cio gli imprenditori %nanziari,

assicurativi, !ancari, commerciali, di trasportoG cio esattamente il contrario di

ci# c$e era la rappresentazione della realt+ nel 92, perc$ oggi dentro il 215

sta lintera economia industriale del paese, mentre leconomia agricola sta nel21>5 c$e invece una norma molto pi< articolata, molto pi< dettagliata.

*uesto spiega perc$ oggi il codice civile detta una disciplina apposita per

l’imprenditore agricolo e invece non detta una disciplina apposita per tutti gli

altri imprenditori. =ant’ c$e le altre categorie di impresa,215, non trovando

accoglimento dentro il codice civile negli anni, %no al nostro secolo, $anno

trovato una loro proiezione normativa regolatrice addirittura in tre o 'uattro

testi unici, assicurazioni private, intermediazione %nanziaria, testo unico

!ancario, trasporti e poi anc$e il codice degli appalti per il dirittoamministrativo, 'uindi cosa successo Il 215 nel ’92 era assolutamente

adeguato alla realt+ del tempo ma negli anni si rivelato assolutamente

inadeguato a regolare le imprese diverse da 'uella agricola, tanto da ric$iedere

non una articolazione successiva dello stesso 215, ma %no al punto di

spingere il legislatore a creare corpus normativi distinti trasusi in testi unici,

oggi 'uelle sono le nostre imprese commerciali di cui al vecc$io 215. Il 21>5

invece rimasto allineato alle esigenze del tempo venendo ritoccato nel 2771

per assecondare l’evoluzione dell’impresa agricola, ma l’impresa agricolaondamentalmente non muta nell’arco di 'uesti settanta e passa anni, essa

rimane uguale a se stessa, si evolve dal punto di vista della tecnica e della

tecnologia ma l’impresa agricola rimane 'uella del 21>5. Ellora per andare al

dettato normativo e capire in c$e cosa consista 'uesta impresa agricola,

vediamo cosa sta!ilisce l’art 21>5 ponendo sempre dinanzi ai nostri occ$i

l’idea c$e l’imprenditore agricolo innanzitutto imprenditore c$e per# svolge la

sua attivit+ secondo la tipologia dell’impresa di cui al 21>5 agricola, ma un

imprenditore. Il 21>5 si divide in tre parti, tra cui la prima la pi< importante

perc$ il primo comma sta!ilisce in cosa consista l’impresa agricola e se

vediamo la tecnica classi%catoria della norma ci rendiamo su!ito come

sempre improntata sul soggetto @ imprenditore agricolo c$i esercita, la

terminologia sempre uguale cio esercitare, una delle seguenti attivit+F 'ui il

legislatore ci dice 'uali sono 'ueste attivit+, cio 'uelle c$e se esercitate

consentono al titolare di ricevere una 'uali%cazione in senso soggettivo c$e

'uella di imprenditore agricolo, 'ueste attivit+ sono tre e sonoF la coltivazione

del ondo, la selvicoltura, l’allevamento degli animali e attivit+ connesseA. Nna

domanda estremamente ricorrente agli esami ad esempio attivit+ agricole

principali e attivit+ agricole connesse, come si risponde a 'uesta domanda 3i

33

Page 34: Diritto Commerciale primo modulo sbobinature unite.doc

7/23/2019 Diritto Commerciale primo modulo sbobinature unite.doc

http://slidepdf.com/reader/full/diritto-commerciale-primo-modulo-sbobinature-unitedoc 34/112

risponde attraverso il rierimento dell’art 21>5 primo comma cio, le attivit+

principali sono le prime tre mentre 'uelle connesse sono 'uelle in cui il primo

comma a un rierimento ma c$e poi sono declinate nei commi successivi,

'uindi attenzione la identi%cazione delle attivit+ connesse non interviene grazie

al primo comma perc$ 'uesto descrive le attivit+ agricole principali per# cidice anc$e una cosa importante 'uesto primo comma cio c$e imprenditore

agricolo non solo c$i svolge l’attivit+ di coltivazione del ondo o selvicoltura o

allevamento degli animali ma anc$e c$i svolge attivit+ connesse ad una delle

tre principali, se non esiste 'uesta connessione non si pu# ricadere nella

'uali%cazione di imprenditore agricolo. Ellora spiego meglio, per essere

considerati imprenditori agricoli !isogna svolgere una delle attivit+ principali,

cio le tre indicate all’art 21>5, si pu# mantenere la 'uali%cazione soggettiva di

imprenditore agricolo pur non svolgendo una delle tre attivit+ principali in viaesclusiva ma purc$ si svolga un’attivit+ connesse alle tre principali, 'uindi o

una delle attivit+ principali o le attivit+ connesse ad una delle attivit+ principali.

-on so se gi+ vi state domandando a c$e serve essere 'uali%cati imprenditori

agricoli o meno, perc$ 'uesta esigenza classi%catoria se a!!iamo gi+ l’art

2782 c$e ci dice c$i imprenditore, a c$e cosa serve essere 'uali%cati

imprenditori agricoli ed essere distinti dal resto del mondo degli imprenditori

*uesta una domanda estremamente importante perc$ la unzione di 'uesta

'uali%cazione una unzione di selezione della disciplina. 3i ritorna sempre aldiscorso di in'uadramento generale teorico dell’intervento legislativo, perc$ il

legislatore $a voluto classi%care e 'uali%care l’imprenditore agricolo e

selezionarlo rispetto agli altri come una sorta di specie protetta &erc$

a!!iamo detto c$e era l’unico c$e poteva conoscere realmente ed era l’unico

esposto ad un risc$io supplementare rispetto a tutti gli altri imprenditori, ma

in%ne 'ual stato il prodotto di 'uesta selezione &erc$ lo $a atto

destinatario di una disciplina di avore c$e consiste innanzitutto nell’esenzione

dalla alli!ilit+. L’imprenditore agricolo non pu# allire, sare!!e stato !en strano

c$e l’imprenditore agricolo potesse allire ad esempio se si osse veri%cato una

calamit+ naturale c$e induceva l’imprenditore stesso a non pagare pi< i propri

de!iti, allora di ronte a 'uesta ipotesi il legislatore $a deciso c$e l’imprenditore

agricolo dovesse essere trattato con un avor particolare ed $a avuto l’esigenza

di sta!ilire c$i osse imprenditore agricolo e c$i no. *uindi al legislatore non

interessava sta!ilire c$i osse l’imprenditore commerciale, n 'uello !ancario

ma interessava sta!ilire c$i osse 'uello agricolo per avorirlo, 'uindi esentarlo

dal allimento, e dun'ue lasciare tutti coloro c$e non erano considerati

imprenditori agricoli nell’aria della alli!ilit+. L’imprenditore agricolo non allisce

e tutti coloro c$e non sono imprenditori agricoli in senso negativo alliscono. Da

34

Page 35: Diritto Commerciale primo modulo sbobinature unite.doc

7/23/2019 Diritto Commerciale primo modulo sbobinature unite.doc

http://slidepdf.com/reader/full/diritto-commerciale-primo-modulo-sbobinature-unitedoc 35/112

perc$ il allimento doveva essere considerato una sorta di savore per

l’imprenditore agricolo, domandiamoci in cosa consista il allimento. ’

'ualcosa di talmente grave da poter giusti%care il atto c$e l’imprenditore

agricolo vi dovesse essere sottratto !!ene si perc$ nel 192 la concezione

del de!itore insolvente era una concezione, lo tutt’ora sotto certi aspetti malo era ancor di pi< al tempo, era estremamente dispregiativa, cio il de!itore

insolvente allito per legge (non per considerazione sociale e ne per nient’altro)

era un soggetto la cui dignit+ giuridica risultava ortemente compromessa

tanto c$e il allito non aveva pi< neanc$e diritto di elettorato attivo e passivo,

'uindi veniva ortemente inciso sui suoi stessi diritti costituzionali e non aveva

neanc$e pi< diritto a ricevere la corrispondenza, 'uindi veniva considerato una

sorta di a!ietto sociale a cui il legislatore attri!uiva un soggetto normativo di

conosci!ilit+ esterna. Nna concezione c$e ci viene evidentemente dall’epocaeudale in cui il allito era costretto a girare per il comune (in senso medievale)

con una targa al collo con scritto @sono allitoA ma lo era in senso economico

non in senso sociale. Ellora 'uesta riconosci!ilit+ sociale del allito e 'uesta sua

discriminazione in termini puramente normativi oltre c$e sociali, non era

coerente con la vicenda c$e stava alla !ase del allimento, ma 'uale era la

vicenda c$e stava alla !ase del allimento L’insolvenza cio non essere pi< in

grado di pagare regolarmente i propri de!iti, allora si disse ma se

l’imprenditore agricolo non pi< in grado di pagare i suoi de!iti, perc$ il cuoredella sua attivit+ travolto da un enomeno naturale, possiamo noi accettare

c$e 'uesta incapacit+, collegata ad una calamit+ naturale, possa portare un

disdoro sociale cosM grave Il legislatore rispose @assolutamente noA, perc$ se

l’insolvenza dovuta a 'uestioni di carattere economicoB imprenditoriale un

conto ma se dovuto ad una @s%gaA in senso lato, in senso am!ientale allora

no, allora !isogna tenere l’imprenditore agricolo al riparo da 'uesta

eventualit+. Ellora 'ual era la sanzione civilistica per l’imprenditore agricolo

'ual tutt’ora L’imprenditore agricolo insolvente sottoposto alla cosM detta

esecuzione orzata individuale, cio non sottoposto a allimento. ssa

consiste nella possi!ilit+ assicurata nel processo civile (inatti verr+ studiata in

modo pi< approondito in procedura civile) di eseguire coattivamente il credito

sul patrimonio del de!itore senza c$e per# 'uesto comporti conseguenze

minimamente paragona!ili a 'uelle della disciplina allimentare, 'uindi

esecuzione individuale sM ma esecuzione allimentare no. =enete a mente

'uesto discorso dell’esecuzione orzata perc$ torner+ a !reve nelle lezioni di

societ+ di persone e sulla responsa!ilit+ del singolo socio, 'uindi l’esecuzione

orzata individuale il diritto processuale attri!uito a ciascun creditore di poter

esigere coattivamente il credito ottenendo la vendita orzata del patrimonio del

35

Page 36: Diritto Commerciale primo modulo sbobinature unite.doc

7/23/2019 Diritto Commerciale primo modulo sbobinature unite.doc

http://slidepdf.com/reader/full/diritto-commerciale-primo-modulo-sbobinature-unitedoc 36/112

de!itore e il soddisacimento sul ricavato di 'uesta vendita.

secuzione orzata e vendita coattiva sono i due strumenti attraverso i 'uali ilcreditore ottiene la soddisazione coattiva del proprio credito. allora il legislatore del 192 esenta limprenditore agricolo dal allimento, loesenta anc$e da altri o!!lig$i 'uali ad esempio lo!!ligo di tenuta delle

scritture conta!ili e lo agevola dal punto di vista %scale e %nanziario e 'uindigenera un articolato normativo c$e 'uello dellart 21>5 c.c. .Cosa succede negli anni Le attivit+ agricole si dimostrano essereaccompagnate da un processo tecnologico c$e e'uivale anc$e ad un progressodella tecnica di coltivazione e di allevamento. Eccade cio c$e si creino delle%gure pi< so%sticate di imprenditore agricolo, i 'uali apparentemente svolgonouna attivit+ agricola principale, ma in realt+ svolgono una attivit+ (o svolgonoanc$e una attivit+) di carattere puramente commerciale. Ed esempio se io vidicessiF limprenditore c$e alleva visoni un imprenditore agricolo cioallevamento animali o un imprenditore commerciale cio venditore di pellicce

a 'uattro zampe :ggi sono imprenditori agricoli, ma il percorso c$e $a portatoa 'uesta conclusione, c$e sta nella recente ristesura dellart 21>5 c.c. nel2771, un percorso tormentato di giurisprudenza e dottrina perc$lallevamento degli animali attivit+ agricola se lattivit+ principale lallevamento, ma se lattivit+ principale diventa la vendita peraltro nondellanimale vivo ma della sua pelliccia %no al 2771 'uesta attivit+ eraortemente di!attuto c$e potesse considerarsi agricola pura. Dolti tri!unali laconsideravano inatti attivit+ commerciale travestiva da attivit+ agricola.Lart 21>5 c.c. Ettuale grazie proprio al 2" comma e a 'uellinciso $attivitàconnesse   consente ondamentalmente di potere svolgere attivit+ c$e nonsono in se (attenti a 'uesto concetto c$e da domanda di esame) considerate

attivit+ agricole principaliF vendita di pellicceX di attivit+ agricola non $a nullaperc$ non coltivazione del ondo, allevamento o selvicoltura. La vendita c$esia di sigarette, !ottiglie o di pellicce attivit+ commerciale, cio attivit+ nonagricola 'uindi residualmente considerata ai %ni dallart 215 c.c. &er# selattivit+ di vendita connessa ad una attivit+ agricola principale, se cio vi 'uesto rapporto di connessione, la prevalenza dellattivit+ agricola principale assor!ente rispetto alla 'uali%cazione c$e altrimenti derivere!!e dellattivit+connessa. &er dirla molto semplicemente se io svolgo solo lattivit+ di venditadi pelli sono un imprenditore commerciale, ma se la mia attivit+ di vendita dipelli connessa alla attivit+ principale di allevamento di animali allora sono unimprenditore agricolo. =enete presente c$e nel 2771 il primo comma dellart21>5 c.c. recitava $allevamento del bestiame  e 'uesto generava le'uivocoperc$ il visone non !estiame in senso agricoloG evidentemente consideratonon rientrante tra 'uelli serventi alle utilit+, ai !isogni umani. Inatti ilmedesimo pro!lema si veri%cava per gli allevatori di cani da compagnia,perc$ non sono !estiame. La modi%ca di 'uesta parolina da !estiame adanimali $a consentito c$e gli allevatori di razze di gatti e cani e anc$e gliac'uacoltori ossia gli allevatori di pesci in vasca vennero consideratiimprenditori agricoli ci# c$e prima invece non accadeva. 'uindi secondo voi i coltivatori di piante ornamentali sono imprenditoriagricoli o commerciali Ellora 'ui pensate c$e la di4erenza, ci dice la

giurisprudenza, si appunta sulla coltivazione in terra o in vaso, allaperto o inserra. K una casistica estremamente variegata c$e si potuta riassumeregrazie ad uno spartiac'ueF il amoso risc$io am!ientale. Cio limprenditore c$e

36

Page 37: Diritto Commerciale primo modulo sbobinature unite.doc

7/23/2019 Diritto Commerciale primo modulo sbobinature unite.doc

http://slidepdf.com/reader/full/diritto-commerciale-primo-modulo-sbobinature-unitedoc 37/112

noi a!!iamo sotto gli occ$i e c$e vogliamo 'uali%care come o imprenditorecommerciale o imprenditore agricolo patisca lipotesi di una calamit+ naturale eallora diventa acile capire se la pianta ornamentale risc$ia di essere distruttadalle piogge acide perc$ se la pianta interrate, se in vaso e in serra lepiogge acide non la tocc$eranno. Il %oraio ad esempio un imprenditore

commerciale non agricoloG un commerciante di piante e %ori dei 'uali nonpatisce assolutamente il risc$io am!ientale. Il risc$io am!ientale deve dun'uerientrare nel ciclo !iologico dellanimale allevato o del vegetale coltivato ediventarne una componente ondamentale, se non cosi allora limprenditorenon verr+ considerato 'uale agricolo ma dovr+ essere considerato 'ualeimprenditore commerciale.-egli ultimi minuti parliamo del piccolo imprenditore rispetto allimprenditoremedioBgrande. E!!iamo detto c$e il legislatore nel porre 'ueste classi%cazionimuove sempre dallintento di considerare limprenditore 'uello dellart 2782c.c. e le eventuali declinazioni soltanto come aventi riguardo la naturadellattivit+ o le dimensioni organizzative dellimpresa. /ispetto a 'uestultimala di4erenza posta dallart 278> c.c. il 'uale ru!ricato “Piccoloimprenditore”  e cosa sta!ilisce $ *ono piccoli imprenditori  (lesordio sempre nel senso della 'uali%cazione soggettiva) i coltivatori diretti del ondo,gli artigiani, i piccoli commercianti  e poi c una parte della norma residualesecondo la 'uale sono imprenditori tutti coloro c$e @esercitano ( l’ eserciziorimane sempre il ver!o centrale della de%nizione ) un’ attivit+ proessionaleorganizzata con il lavoro proprio e dei componenti della amiglia @. Cerc$iamo!revemente di spiegare c$e cosa signi%c$i la norma. Il coltivatore diretto delondo un im&rendi(ore a#ricolo &iccolo, perc$ le due norme riguardanodue connotazioni della stessa attispecie, 'uindi l’ art 2782 si speci%casse sul

piano delle dimensioni organizzative nel 278> e sul piano della natura dell’attivit+ nel 21>5. *uindi il coltivatore diretto del ondo un imprenditoreagricolo perc$ gia’ un imprenditore e 'uindi stiamo dicendo c$e il 2782 sispeci%ca nel 21>5 e se vogliamo 'uali%carlo anc$e dal punto di vista delledimensioni organizzative, 'uesto imprenditore agricolo piccoloG piccoloperc$ coltiva direttamente il ondo. C$e vuol dire coltivatore diretto delondo ’ titolare dell’ impresa ma anc$e colui c$e materialmente svolge l’attivit+, cio non etero diretto . Ettenzione a 'uesto pro%lo . &erc$ io dicodimensioni organizzative dell’ impresa perc$ vi $o detto c$e l’organizzazione come elemento della attispecie imprenditoriale 'uell’ impulsoc$e l’ imprenditore da ai attori produttiviG allora una cosa assumere -

!raccianti c$e si occupano della coltivazione del ondo , un’ altra cosa direttamente coltivare il ondo come imprenditore. L’ organizzazione dell’impresa non !asata sull’ assunzione di risorse umane ma !asata sul lavoroproprio. c$i l’ artigiano L’ artigiano sempre un imprenditore 'uindiproduce o scam!ia !eni, produce servizi o scam!ia servizi ( sempre art 2782 )per# produce !eni c$e realizza o ornisce servizi c$e presta personalmente .Enc$e in 'uesto caso l’ organizzazione delle risorse dei attori produttivi centrale, ondata sulla sua persona. C$i il piccolo commerciante ( 'ui complicato comprendere la distinzione rispetto all’ organizzazione delle risorseproduttive e dei attori produttivi) 3e un gioielliere nel proprio negozio impiegail proprio lavoro( il %glio un dipendente estraneo alla amiglia )e detiene nelnegozio un magazzino e un’ esposizione per svariati milioni di euro, cosa ci adire se 'uesto imprenditore ( art 2782) non agricolo, perc$ non rientra innessuna delle categorie previste dall’ art 21>5, sia a anc$e un piccolo

37

Page 38: Diritto Commerciale primo modulo sbobinature unite.doc

7/23/2019 Diritto Commerciale primo modulo sbobinature unite.doc

http://slidepdf.com/reader/full/diritto-commerciale-primo-modulo-sbobinature-unitedoc 38/112

imprenditore o no Il criterio di selezione della disciplina e di misurazione deirapporti di prevalenza o meno ( anc$e in 'uesto caso importante ai %ni diselezione della disciplina perc$ il piccolo imprenditore non allisce, al pari dell’imprenditore agricolo ) 'uello contenuto nell’ art 278> 2 parte della normac$e dun'ue deve essere letta in 'uesti terminiF ’ piccolo imprenditore il

coltivare diretto del ondo, l’ artigiano , il commerciante DE @ piccoloimprenditore c$iun'ue altro svolga l’ attivit+ dell’ impresa con il lavoroprevalentemente proprio o dei componenti della propria amiglia @ e 'uesta laprima lettura della norma G la seconda lettura della norma F Enc$e ilcoltivatore diretto del ondo , l’ artigiano e il commerciante per poter esserepiccoli imprenditori devono rispettare il criterio della prevalenza del lavoroproprio o dei componenti della propria amiglia . Da la prevalenza su c$e Todetto sin dall’ inizio c$e 'uesta classi%cazione piccolo imprenditore valorizza ledimensioni organizzative dell’ impresa , allora 'uando io vi domandoF .u co%ade-e e%%ere re#i%(ra(o ue%(o cri(erio di &re-alenza: La risposta deveessere F .ull or#anizzazione de#li al(ri ;a((ori &rodu((i-i* *uali sono glialtri attori produttivi Il lavoro, il capitale, le attrezzature, le merci. conseguentemente per poter capire se il nostro gioielliere come anc$e ilcoltivatore diretto del ondo, rispettino il criterio della prevalenza , io devovedere molto semplicemente 'uanto il peso in termini di costi del personaleestraneo alla amiglia rispetto al !ilancio di 'uesto imprenditore e are dun'ueun primo rapporto ra il costo del personale estraneo e il lavoro prodotto daicomponenti della amiglia. ’ ovvio c$e se ci sono tre unit+ lavorative, due sonocomponenti della amiglia e uno un estraneo, realisticamente si rispetta ilcriterio della prevalenza rispetto al lavoro. &er# attenti , $o ragionato in terminidi costi e allora se io per pagare il dipendente c$e sta con me in gioielleria

devo spendere 57.777 euro l’ anno ( costo lordoF netto in !usta pi< contri!uti eaccessori) non pago il mio stipendio perc$ io sono l’ imprenditore , non pagolo stipendio di mio %glio perc$ non se lo merita o perc$ si approvvigiona agliutili complessivi del negozio e poi per# spendo, 'uindi costa comeapprovvigionamento, un milione di euro per la merce c$e devo mettere invendita. Ellora se io a colpo d’ occ$io guardo 'uesto !ilancio sul piano dei costimi rendo conto c$e la voce principale in termini di risorse organizzate rappresentata dalla merce c$e io devo ac'uistare per poter rivendere erealizzare il lucro e allora 'uel rapporto di prevalenza c$e io avevo registratosul piano del lavoro, pro!a!ilmente viene meno se io prendo in considerazionealtre risorse produttive F ad es il costo per l’ approvvigionamento di merce.

0iverso sare!!e se io comprassi in contoB vendita perc$ non $o pi< la voce dicosto e cio pag$er# al mio ornitore, il grossista solo ci# c$e vender#. 3ono lestesse situazioni ma con un !ilancio proondamente diverso perc$ in un casopesa enormemente la voce di costo per l’ ac'uisto di merce nell’ altro caso nonpesa a4atto perc$ riassor!ito immediatamente dalle vendite c$e io realizzo.-el caso in cui io ac'uisto in conto vendita la mia voce di costo per l’approvvigionamento della merce sar+ riassor!ita automaticamente nellevendite c$e realizzo perc$ si auto%nanzia. Ellora ondamentalmente per ilprimo caso non posso parlare di piccolo commerciante perc$ la vocerappresentata dalle risorse produttive organizzate c$e l’ ac'uisto della mercepesa straordinariamente di pi< della voce c$e l’ organizzazione del attoreproduttivo lavoro. -el secondo caso posso parlare di piccolo commercianteperc$ la voce ondamentale di costo il lavoro e rispetto al lavoro, il miolavoro e 'uello dei componenti della mia amiglia sicuramente prevalente

38

Page 39: Diritto Commerciale primo modulo sbobinature unite.doc

7/23/2019 Diritto Commerciale primo modulo sbobinature unite.doc

http://slidepdf.com/reader/full/diritto-commerciale-primo-modulo-sbobinature-unitedoc 39/112

rispetto al terzo estraneo. allora per concludere, l’ art 278> deve essere lettonel senso c$e il criterio residuale secondo il 'uale sono piccoli imprenditoricoloro c$e esercitano un’ attivit+ con il lavoro prevalentemente o deicomponenti della propria amiglia, non soltanto il criterio secondo il 'ualeclassi%care tutti coloro c$e non rientrano nelle prime tre categorie ma anc$e

il criterio attraverso il 'uale validare se coloro c$e entrano nelle primecategorie e4ettivamente rispettino 'uesto re'uisito e 'uindi sonoe4ettivamente piccoli imprenditori. C$i non rientra in 'uesto range diclassi%cazione non altro se non un imprenditore medioB grande e nonrientrando nei piccoli imprenditori in caso di insolvenza sar+ sottoposto aallimento . Lezione del 27?17?2715

C$iudiamo oggi il discorso sulla attispecie di impresa e sulle sue diversedeclinazioni. &rima di passare all’argomento c$e a4ronteremo oggi, e cio larappresentanza commerciale institoria e la circolazione dell’azienda, vorreimolto !revemente puntualizzare alcune 'uestioni pi< importanti rispetto aldiscorso c$e a!!iamo atto, in modo tale c$e voi a!!iate una sorta di mappaconcettuale dell’introduzione della disciplina dell’impresa c$e serva comepunto di riermento poi per la ripetizione. *uesti punti di rierimento sonoondamentalmente legati agli elementi essenziali dell’articolo 2782 c.c. , primora tutti la modi%ca dell’impostazione codicistica, c$e da una concezioneoggettivistica passa ad una concezione soggettivistica ondata sullade%nizione dell’imprenditore e 'uindi su una articolazione della attispecieinterna all’impresa in pi< declinazioni c$e sono !asate sulla 'ualit+dell’imprenditore, sulla natura dell’attivit+ esercitata e sulle dimensioniorganizzative della stessa. E!!iamo visto c$e grazie a 'ueste declinazioni, noi

possiamo distinguere l’imprenditore in generale dai suoi corollari, c$e sonorappresentati dal piccolo imprenditore e dall’imprenditore agricolo. C$i non piccolo imprenditore un imprenditore medio grande ( 'uindi la de%nizionepositiva riguarda soltanto l’imprenditore piccolo mentre in senso negativo tuttigli altri in modo residuario ). CosM, c$i non imprenditore agricolo consideratoimprenditore non agricolo per comodit+ commerciale , anc$e se in realt+ nonesiste una de%nizione di imprenditore commerciale 'uanto piuttosto soltantouna de%nizione di imprenditore agricolo. Il perimetro ritagliato intornoall’imprenditore agricolo, tutti coloro c$e non lo sono, sono imprenditori di altranatura. E!!iamo anc$e detto c$e 'uesta delimitazione, 'uesta classi%cazione$a una unzione selettivaF selettiva della disciplina applica!ile all’imprenditore

piccolo e all’imprenditore agricolo. *uesta disciplina, si sostanziacompletamente ad esempio nella sottrazione di 'uesti imprenditori alladisciplina allimentare. 3otto un altro versante, a!!iamo isolato gli elementiessenziali della attispecie iniziando dal titolare di 'uesta attivit+, cio c$irappresenta l’esordio dell’ art 2782 e a!!iamo cercato di individuare 'ualisoggetti possano esercitare l’attivit+ di impresa, concludendo c$e tali sonoF lapersona %sica capace giuridicamente e capace d’agire. La persona giuridica('uindi la persona c$e riconosciuta tale in virt< di una %ctio c$el’ordinamento giuridico pone rispetto a 'uesti soggetti) e il soggetto collettivonon personi%cato (cio 'ualsiasi altro ente collettivo c$e non ac'uista lapersonalit+ giuridica perc$ non consegue una piena separazione patrimonialegiuridica ra la sera dell’ente e le capacit+ giuridica e di agire, le serepatrimoniali dei singoli componenti). Le persone giuridic$e sono le societ+ dicapitali, mentre i soggetti collettivi non personi%cati sono, per comodit+, le

39

Page 40: Diritto Commerciale primo modulo sbobinature unite.doc

7/23/2019 Diritto Commerciale primo modulo sbobinature unite.doc

http://slidepdf.com/reader/full/diritto-commerciale-primo-modulo-sbobinature-unitedoc 40/112

societ+ di persone. Le associazioni e le ondazioni come voi sapete, possonorientrare ra le persone giuridic$e a seconda c$e ricevano dall’autorit+governativa il riconoscimento della personalit+. *uindi possiamo avereassociazioni con personalit+ giuridica, (c.d. associazioni riconosciute) eassociazioni senza personalit+ giuridica ( associazioni non riconosciute), e poi

a!!iamo le ondazioni c$e sono sempre persone giuridic$e, perc$ possonoesistere solo in virt< del riconoscimento della personalit+ giuridica da partedell’autorit+ governativa. Nn elemento c$e $o enunciato ma senzaapproondirlo rappresentato dall’atto di nascita delle persone giuridic$e. Io vi$o detto c$e una societ+ di capitali nasce in virt< di un atto c$e $a una ormasacramentale, !en de%nita, cio un atto pu!!lico c$e viene dun'ue posso inessere ad su!stantiam. *uesto atto pu!!lico riconosciuto da un notaio, conosciuto come atto costitutivo della societ+. 3oltanto nel caso delle societ+ dicapitali, l’atto di nascita della societ+, corrisponde al suo atto ormale pu!!licoricevuto dal notaio. -el caso delle societ+ di persone vedremo c$e invece cosMnon . Cio la societ+ pu# venire in esistenza anc$e in mancanza di un attoormale ricevuto dal notaio, per le persone %sic$e l’atto di nascita corrispondealla separazione naturale. Il ragionamento c$e a!!iamo condotto rispetto apersone giuridic$e e persone %sic$e ci $a portato sulla tematica dellaresponsa!ilit+ patrimoniale. 3u 'uesto, ate una riessione supplementareperc$ dovete considerare c$e la attispecie responsa!ilistica cio laresponsa!ilit+ patrimoniale, tema ricorrente durante tutto il nostro studio vel’$o gi+ detto e lo ripeto, state attenti a distinguere responsa!ilit+ patrimonialeda responsa!ilit+ civile. -oi parleremo sempre di responsa!ilit+ patrimoniale ecivile proprio per rierirci per un verso alla tecnica di imputazione del de!itodell’o!!ligazione nel diritto societario. *uesta la responsa!ilit+ patrimoniale e

la distingueremo in responsa!ilit+ limitata e responsa!ilit+ illimitata. &er altroverso ci occuperemo della responsa!ilit+ intendendola come responsa!ilit+civile ogni 'ual volta parleremo invece di amministrazione della societ+ edun'ue di una responsa!ilit+ c$e si apprezza sul piano dell’adempimento delcontratto o del suo inadempimento. *uindi la responsa!ilit+ patrimoniale rilevain 'uanto ci consente di distinguere le tecnic$e delle imputazioni delleo!!ligazioni sociali dalle tecnic$e di imputazione dell’inadempimentocontrattuale. Sate molta attenzione a 'uesta distinzione. La prima riguarda latecnica di ripartizione del de!ito tra socio e societ+, la seconda riguarda invecela tecnica di imputazione del atto illecito agli amministratori di societ+. 3onodue piani diversiF uno risarcitorio ( responsa!ilit+ civile) l’altro invece o!!ligo di

pagamento ( responsa!ilit+ patrimoniale) . &assando all’ individuazione poidelle dimensioni organizzative dell’impresa e della natura dell’attivit+. E!!iamodetto piccolo imprenditore colui c$e esercita l’attivit+ con il lavoroprevalentemente proprio o con i componenti della propria amiglia ed a!!iamovisto la valenza ermeneutica, interpretativa di 'uesta norma 278> c.c. l’articolo21>5 invece la norma dedicata all’imprenditore agricolo, e a!!iamo tentatoinsieme di spiegare 'uale osse la ragione storica c$e $a portato a concentrarel’attenzione del legislatore su 'uesta %gura, visto c$e nel 192 la centralit+dell’economia italiana era ondata sull’attivit+ agricola. Il risc$io c$e incom!esull’imprenditore agricolo il risc$io di non pareggiare i costi con i ricavi,'uesto il risc$io c$e incom!e su c$iun'ue voglia are impresa. In pi< su c$iaccia impresa agricola incom!e anc$e un risc$io non governa!ile c$e appunto 'uello del risc$io am!ientale. 3e voi avete seguito recentemente lecronac$e sulle alluvioni in Campania avrete visto c$e moltissime delle imprese

40

Page 41: Diritto Commerciale primo modulo sbobinature unite.doc

7/23/2019 Diritto Commerciale primo modulo sbobinature unite.doc

http://slidepdf.com/reader/full/diritto-commerciale-primo-modulo-sbobinature-unitedoc 41/112

campane sono andate distrutte proprio per causa dell’alluvione in corso, tra'ueste per%no imprese tipicamente industriali, non soltanto imprese agricole.*uindi la di4erenza si apprezza non in termini di intangi!ilit+ assolutadell’imprenditore industriale rispetto all’evento calamitoso, ma rispettoall’incidenza molto pi< grave, e nel caso dell’imprenditore agricolo la calamit+

naturale $a una capacit+ di azzerare o cancellare l’impresa c$e sull’industriaagisce in modo pi< attenuato. L’imprenditore commerciale, invece non tri!utario di una norma apposita, non esiste una norma sull’impresacommerciale, ma esiste una norma sulla elencazione di imprese c$e sonosoggette a registrazione. *uesta norma l’articolo 215 c.c. c$e appunto nonde%nisce c$i sia l’imprenditore commerciale ma ci consente di sta!ilire 'ualisono le imprese c.d. soggette a registrazione. &erc$ il legislatore dice soggettea registrazione &erc$ il sistema della registrazione commerciale camerale,cio il sistema delle registrazioni nei registri tenuti nelle camere di commercio, un sistema di registrazione dedicato all’impresa non agricola, 'uindiattraverso 'uesto meccanismo di pu!!licazione dei dati di impresa non si vuolare altro se non separare l’impresa agricola da tutte le altre imprese. Da vi $oanc$e detto c$e tra le imprese soggette a registrazione di cui all’articolo 215,noi troviamo imprese c$e oggi sono vere e proprie industrieF multinazionali,societ+ %nanziarie assicurative, di trasporto 'uindi in realt+ l’asse portantedell’economia industriale %nanziaria di un &aese. Le ragioni per cui 'uesteimprese sono state con%nate in 'uella norma erano ignote di atto al sistemaeconomico del ’92, e 'uindi sono state ritenute meritevoli di una sorta diclassi%cazione residuale. :ra non $o atto una sintesi diciamo c$e, perc$venga compreso 'uello c$e a!!iamo atto %no ad oggi. Ci# detto stiamotransitando verso il sistema di diritto societario c$e un transito c$e passa da

due microsistemi a cui a!!iamo gi+ atto rierimentoF 'uello dellarappresentanza e 'uello della circolazione dell’azienda. :ggi noi ciintratterremo su 'uesti due segmenti della disciplina di impresa c$e per# sonoappunto un collegamento con la disciplina di diritto societario. Ellora cosa siintende per disciplina della rappresentanza commerciale o dellarappresentanza d’impresa &ro!a!ilmente, ricordate c$e 'uando si parlatodel sistema di imputazione degli atti di impresa ci siamo sorzati dicomprendere come sia possi!ile c$e gli e4etti degli atti d’impresa compiutipossano essere intestati, imputati a soggetti diversi da 'uelli il cui nome speso nel traco giuridico. In 'uell’occasione a!!iamo ri!adito il principiosecondo il 'uale ciascun e4etto giuridico discende da un atto e viene imputato

ad un soggetto c$e lo stesso il cui nome viene speso nel traco giuridico almomento del compimento dell’atto. 3pendere il nome di 'ualcuno nel tracogiuridico a!!iamo visto c$e non e'uivale necessariamente a ar coinciderel’autore dell’atto con il destinatario dell’e4etto. i ricordate c$e a!!iamo attoproprio l’esempio del mandato della disciplina della rappresentanza, ci# a direc$e se taluno vuole c$e gli e4etti giuridici degli atti compiuti si imputino ad unsoggetto diverso da 'uello c$e pone in essere gli atti, l’unico sistema per are'uesto, in un meccanismo governato dal principio ormale della spendita delnome, 'uello della rappresentanza. La legge c$e disciplina la rappresentanza 'uella legge c$e consenta 'uesta traslazione di e4etti su altri soggetti. :ranel caso dell’imprenditore, e in particolare dell’imprenditore commercialeaccade c$e l’imprenditore in 'uanto tale per superare 'uelle dimensioniorganizzative c$e sono costituite dall’articolo 278> c.c. ( cio dalla piccolaimpresa), de!!a necessariamente articolare la propria organizzazione

41

Page 42: Diritto Commerciale primo modulo sbobinature unite.doc

7/23/2019 Diritto Commerciale primo modulo sbobinature unite.doc

http://slidepdf.com/reader/full/diritto-commerciale-primo-modulo-sbobinature-unitedoc 42/112

attraverso non soltanto l’ aggregazione di risorse produttive e di attoriproduttivi ( c$e il cuore dell’organizzazione) ma anc$e attraverso i c.d.ausiliari. Oli ausiliari dell’imprenditore sono soggetti c$e colla!orano conl’imprenditore senza essere incardinati, 'uali dipendenti in senso stretto.*uindi appartengono alla gerarc$ia imprenditoriale, sono su!ordinati rispetto

all’imprenditore ma non sono dipendenti in senso stretto, per 'uesto motivovengono de%niti ausiliari. Da 'ual la caratteristica c$e distingue dal punto divista tecnico?giuridico gli ausiliari dell’imprenditore da 'ualsiasi altrodipendente al di l+ del posizionamento unzionale e organizzativo *uestacaratteristica tecnico?giuridica c$e distingue 'ueste %gure rappresentata daipoteri c$e la legge attri!uisce a ciascuno di essi rispetto alla capacit+ di gestirel’impresa. *uindi attenzioneF mentre l’imprenditore organizza le proprie risorseumane ,i propri attori produttivi aggregandoli in un processo c$e totalmentesu!ordinato rispetto alla sua volont+, nel caso degli ausiliari si realizza unasorta di piano di concorrenza decisionale ra coloro c$e rivestono la 'ualit+ diausiliari e l’imprenditore stesso. *uindi se immaginate l’ipotesi di un processodecisionale interno all’impresa, dovete pensare c$e il dipendente per legge eper contratto sottost+ alla volont+ dell’imprenditore e ne esegue gli ordini, inun rapporto gerarc$ico e unzionale c$e 'uello giuslavoristico puro. -el casoinvece degli ausiliari, costoro concorrono con l’imprenditore nell’assunzionedelle decisioni d’impresa e nel compimento degli atti d’impresa. *uindi nonsono imprenditori, non sono dipendenti su!ordinati, sono inatti de%niti dallalegge ausiliari. non strano c$e la legge attri!uisca solo e soltanto agliausiliari poteri rappresentativi dell’imprenditore, 'uindi attenzione perc$ 'uistiamo per toccare un pro!lema c$e si intreccia con i meccanismi dellarappresentanza, ma c$e non descrive un enomeno a!usivo (ricordate c$e

a!!iamo utilizzato lo sc$ema della rappresentanza per potere regolare unenomeno essenzialmente di a!uso della intestazione della interposizionenell’esercizio dell’impresa e lo a!!iamo atto ondamentalmente perc$volevamo c$e c$i gestisce l’impresa senza apparire, possa essere destinatariodi e4etti giuridici anc$e sanzionatori c$e l’ordinamento prevede e attraverso lac.d. actio mandataria, cio l’azione c$e il mandatario per ottenere dalmandante 'uanto necessario per il compimento del mandato attraverso'uella azione di ripetizione noi possiamo sanzionare meccanismi dioccultamento dell’intestazione dell’impresa) , invece oggi stiamo parlando nondi un utilizzo della rappresentanza a %ni di sanzione del enomeno a!usivo,stiamo parlando di un utilizzo della rappresentanza a %ni di regolazione di un

potere rappresentativo in capo a soggetti c$e non sono pari%catiall’imprenditore ma non sono neanc$e lavoratori dipendenti in grado disu!ordinazione gerarc$ica. *uesti soggetti assumono la denominazione diI-3=I=:/I, &/:CN/E=:/I C:DD33I. Le tre %gure sono disciplinate dagliarticoli 227> e seguenti del c.c. 'ueste norme sono inserite in una sezione c$eappunto dedicata alla rappresentanza. =entiamo di distinguere le tre %gure traloro e cerc$iamo di capire in 'uali termini stiano le di4erenze tra le une e lealtre e soprattutto rispetto ai dipendenti e all’imprenditore. &er poterecorrettamente impostare il tema dovete porre da un lato l’imprenditore cometitolare dell’impresa, il titolare dell’attivit+, il soggetto ( persona %sica opersona giuridica) a cui l’attivit+ d’impresa viene intestata giuridicamente,'uindi tutti gli e4etti degli atti d’impresa compiuti si imputeranno alla seragiuridica della persona %sica o della persona giuridica titolare dell’impresa.*uesto un assioma da cui muovere. 0all’altro lato sta la orza lavoro cio i

42

Page 43: Diritto Commerciale primo modulo sbobinature unite.doc

7/23/2019 Diritto Commerciale primo modulo sbobinature unite.doc

http://slidepdf.com/reader/full/diritto-commerciale-primo-modulo-sbobinature-unitedoc 43/112

dipendenti su!ordinati gerarc$icamente all’imprenditore c$e costituiscono lerisorse umane attraverso le 'uali l’imprenditore esercita e organizza l’attivit+d’impresa. La ascia intermedia dal punto di vista organizzativo, costituita daic.d. ausiliari. *uesti ausiliari c$i sono La di4erenza principale c$e pu# essereapprezzata nella tripartizione ( institori, procuratori e commessi), sta anzitutto

nei poteri c$e a ciascuno di essi la legge riconosce, 'uindi a ciascuno dei treausiliari dell’imprenditore la legge riconosce determinati poteri. &oteri c$e sonovia via pi< intensi 'uando si sale dal gradino dei commessi a 'uello deiprocuratori a 'uello dell’institori. Linstitore costituisce lausiliaredellimprenditore pi< importante nellam!ito dellorganizzazione dimpresa. C$i linstitore linstitore c$e nella portata comune corrispondeondamentalmente a un direttore generale, ma linstitore un rappresentantedi impresa nominato anzi tecnicamente istituito attraverso un atto negozialedenominato atto di preposizione institoria. Latto di preposizione institoriacorrisponde concretamente ad un atto di nomina, 'uindi limprenditore, nominainstitore tizio, signi%ca c$e limprenditore istituisce 'uale suo institore tizio. Ec$e serve latto di preposizione institoria In *uali e4etti e4etti giuridici sispiega tale atto Intanto vediamo se a!!iamo capito alcuni passaggiondamentali. 0omanda proF C$i secondo voi pu# nominare un institore/isposta studenteB limprenditore.:Y limprenditore 3e persona %sica, se persona c$i pu# nominare linstitore Oliamministratori della persona giuridica, per esempio della societ+. &erc$ nelcaso di persona %sica la gestione, lesercizio dellimpresa corrisponde allavolont+ della persona %sica, nel caso di persona giuridica la gestionedellimpresa corrisponde alla volont+ dellorgano amministrativo e ilcompimento degli atti di impresa spetta al legale rappresentante. 3e c

imprenditore persona %sica c$i decide e c$i compie latto, coincidono nellamedesima persona %sica. &ersona giuridica societ+ per esempio c$i decide ec$i compie latto possono non coincidere perc$ lorgano amministrativo decidema il compimento dellatto spetta al legale rappresentante, cio colui c$e a!ilitato per legge a spendere nel traco giuridico il nome della societ+. Ladecisione di un atto e il compimento dellatto medesimo possono spettare asoggetti diversi. -on cosM nel caso di persona %sica titolare dimpresa. &u#essere cosM nel caso di persona giuridica. Cosa accade se viene nominato uninstitore Latto di preposizione institoria produce degli e4etti legali, ci#signi%ca c$e a prescindere dalla volont+ dellimprenditore preponente, lapreposizione institoria consente lattri!uzione allinstitore di poteri riconosciuti

dalla legge. *uindi latto di preposizione institoria produce e4etti legali,predeterminati dalla legge e dun'ue e4etti c$e sono in grado di spiegarsi aprescindere dalla volont+ del preponente. C$e cosa intendo dire 3pessosentirete agli esami una domanda del tipoF la rappresentanza generaledellinstitore e la rappresentanza generale del procuratore. 0i4erenze tra lunae laltra. Cosa si intende secondo voi per rappresentanza generale C$i pu#essere considerato un rappresentante generale Lo per esempio il tutore o ilrappresentante legale del minore di et+. I genitori per esempio sonorappresentanti generali del minore. /appresentante generale signi%ca c$e ilrappresentante per legge $a il potere di compiere tutti gli atti di pertinenza delrappresentato. 0ovete partire dal punto secondo cui linstitore e il procuratore,le due prime %guri di ausiliari, sono rappresentanti generali dellimpresa. &er#mentre linstitore un rappresentante generale perc$ la legge lo costituiscetale, il procuratore un rappresentante generale perc$ limprenditore lo

43

Page 44: Diritto Commerciale primo modulo sbobinature unite.doc

7/23/2019 Diritto Commerciale primo modulo sbobinature unite.doc

http://slidepdf.com/reader/full/diritto-commerciale-primo-modulo-sbobinature-unitedoc 44/112

costituisce tale. Di spiego ancora meglio, se per rappresentanza generaleintendiamo il potere di compiere tutti gli atti di pertinenza del rappresentato, rappresentante generale dimpresa colui c$e pu# compiere tutti gli atti dipertinenza dellimpresa. d inatti linstitore nominato tale dallimprenditorepotr+ compiere tutti gli atti pertinenti allesercizio dellimpresa, Ed eccezioneF

della costituzione di garanzie su i !eni immo!ili dellimpresa, e ad eccezionedellalienazione degli immo!ili di impresa. Enc$e 'ueste due categorie di attiFcostituzione di ipotec$e e alienazioni di immo!ili, sempre c$e limprenditorenon lo autorizzi espressamente. Il sistema della rappresentanza institoria costruito cosMF linstitore individuato allatto di nomina, Etto di preposizioneinstitoria, 'uestatto suciente a c$e linstitore sia dotato del potere dicompiere tutti gli atti pertinenti allesercizio dellimpresa ad eccezione di'ueste due categorie. Da anc$e 'ueste due categorie di atti potranno esserecompiute se 'uesta volta limprenditore autorizza espressamente. =enete amente 'uesto e passiamo un attimo al procuratore per distinguere 'uestoaspetto. Io vi $o detto institore e procuratore sono entram!i rappresentantigenerali dellimpresa, ma con una distinzione ondamentale, linstitore lo perlegge, il procuratore invece per volont+ dellimprenditore. Inatti selimprenditore nomina un procuratore, il procuratore potr+ compiere soltanto gliatti contenuti nella procura. Da limprenditore pu# con la procura conerire ilpotere di compiere tutti gli atti pertinenti allesercizio dellimpresa. La procura'uale atto di nomina del procuratore, non dun'ue la procura institoria o lattodi preposizione institoria, la procura 'uale atto di nomina del procuratore,individua un rappresentante dimpresa c$e pu# compiere solo gli atti c$e sonoelencati nella procura, ma limprenditore pu# inserire nella procura tutti gli attipertinenti allesercizio dellimpresa. allora 'uando vi si c$iede perc$

linstitore e il procuratore possono considerarsi entram!i rappresentantigenerali dellimpresa, la di4erenza sta nel atto c$e sia luno c$e laltro possonocompiere tutti gli atti pertinenti allesercizio dellimpresa, ma mentre linstitorepu# compierli in virt< della sola preposizione institoria a eccezione delle duecategorie, il procuratore pu# compierli soltanto in virt< di una apposita procuraestesa a tutti gli atti pertinenti allesercizio dellimpresa. Ellora linstitore privodi limitazione e il procuratore con una procura generale in realt+ assumono unacapacit+ rappresentativa analoga, ma su piani completamente diversi perc$linstitore per legge un rappresentante generale, il procuratore lo solo pervolont+ dellimprenditore. Il commesso come il commesso c$e siamo a!ituati avedere nei negozi, nei centri commerciali, anc$e il commesso un

rappresentante dellimpresa, ma il commesso c$e tipicamente compie atti dirappresentanza consistenti ad esempio nellincasso del ricavato della venditadelle merci, immaginate di entrare in un negozio appartenente a una grandecatena commerciale Cio, non di titolarit+ dei soggetti c$e vi stanno dentro, matitolarit+ di soggetti c$e stanno in un altro paese o continente. K ovvio c$e voisiete in grado di potere ac'uistare !ene c$e il personale in grado di poterricevere il ricav# della vendita dei !eni perc$ in 'uel momento 'uei soggetti, icommessi, $anno il potere rappresentativo c$e consente loro di potereecacemente li!erare voi dallazione di pagare e potere traserire il denaro altitolare dellimpresa. *uindi il commesso al pari di altri rappresentanti anc$egli un ausiliare dellimprenditore e un rappresentante dimpresa. Ladi4erenza rispetto allinstitore e al procuratore c$e il commesso non potr+mai essere ne per legge, ne per volont+ dellimprenditore, un rappresentantegeneraleG il commesso possiede potere rappresentativo estremamente

44

Page 45: Diritto Commerciale primo modulo sbobinature unite.doc

7/23/2019 Diritto Commerciale primo modulo sbobinature unite.doc

http://slidepdf.com/reader/full/diritto-commerciale-primo-modulo-sbobinature-unitedoc 45/112

circoscritti. Contrariamente a 'uanto avviene con il procuratore il commessonon pu# andare oltre gli atti c$e la legge prevede c$e lui possa compiere.3pesso accade c$e vi venga c$iesto c$e cosa sia la procura institoria. E!!iamoparlato dellatto di preposizione, atto attraverso il 'uale viene nominatolinstitore, a!!iamo parlato dellatto di nomina del procuratore, la procura, ora

parleremo della procura institoria. 'uesto aspetto complica la situazione eporta verso un argomento materia desameF LE /3&:-3ERILI=E’0LLI-3=I=:/. -el momento in cui limprenditore nomina linstitore compielatto di preposizione, perc$ linstitore preposto al presidio dellimpresa.Linstitore un soggetto c$e $a il potere di compiere 'ualsiasi atto pertinenteallesercizio dellimpresa, 'uindi sul piano decisionale il soggetto pi< vicinoallimprenditore. &u# compiere 'ualsiasi atto vicino alle categorie c$e possonoessere oggetto di autorizzazione. domandaF la procura institoria, intendendosiper tale la procura conerita allinstitore, a cosa serve acciamo due importantidistinzioni. Latto di preposizione institoria un atto di nomina. =izioimprenditore nomina Caio come institore, 'uesto atto viene iscritto nei registridelle imprese e assuma unevidenza esterna diventando conosci!ile da partedella generalit+G latto suddetto, come atto di nomina contiene in se tutti glie4etti giuridici c$e la legge collega alla rappresentanza dellinstitore, dun'uec$i entra in contatto con 'uesta impresa e individua tizio come institore dellastessa, sa c$e tizio potr+ compiere tutti gli atti pertinenti alleserciziodellimpresa e deve solo veri%care c$e 'uesti sia stato espressamenteautorizzato al compimento dellatto. Risogna distinguere raF atto dipreposizione institoria, procura institoria e lautorizzazione al compimento di'uesti atti. Lautorizzazione non una procura, ma un atto di rimozione di unostacolo giuridico al compimento di un altro atto. La procura invece un atto di

attri!uzione del potere. Ci# c$e !isogna sottolineare c$e linstitorevirtualmente pu# compiere anc$e atti di alienazione dellimmo!ile ocostituzione di ipotec$e sugli stessi ma per arlo $a !isogno c$e limprenditoreautorizzi espressamente, in aggiunta allatto di preposizione. Lautorizzazionenon si sostituisce allatto di preposizione, per# linstitore per alienare limmo!ilee costituire ipoteca necessita dellautorizzazione espressa. La procura servenon ad estendere larea degli atti a tutti 'uelli pertinenti alleserciziodellimpresa cosM come avviene per il procuratore, ma serve a restringere lareadi intervento dellinstitore c$e altrimenti sare!!e generale per legge. -el casodel procuratore, se venisse nominato e non venisse contestualmente coneritauna procura, i poteri del procuratore sare!!ero -NLLI 'uesto non avre!!e

nessun potere perc$ il procuratore $a sempre !isogno di una procura. 'uesto il motivo per cui la rappresentanza dellinstitore legale, mentre 'uella delprocuratore volontaria. possi!ile restringere la rappresentanzadellinstitore 3i, ma serve una procura. La procura nel caso dellinstitorecircoscrive larea di rappresentanza, e nel caso del procuratore la estende. -elcaso del commesso non potre!!e attri!uire pi< poteri di 'uelli c$e la leggeprevede espressamente. Il sistema della rappresentanza dimpresa costruitosu 'uesti pilastri. /E&&/3-=E-ZE O-/EL 0LLI-3=I=:/, c$e siattri!uisce con latto di nomina, C:D&ID-=: 0I ELI-EZI:- 0I IDD:RILI C:3=I=NZI:- 0I I&:=CE, c$e si attri!uisce rilasciando delle autorizzazioni,CI/C:3C/IZI:- 0LLE /E&&/3-=EZZE 0LLI-3=I=:/, si circoscriveattraverso una procura, /E&&/3-=E-ZE 0L &/:CN/E=:/, potere inastratto di compiere tutti gli atti pertinenti allesercizio dellimpresa ma non!asta latto di nomina, necessaria una procura. il commesso pu# compiere

45

Page 46: Diritto Commerciale primo modulo sbobinature unite.doc

7/23/2019 Diritto Commerciale primo modulo sbobinature unite.doc

http://slidepdf.com/reader/full/diritto-commerciale-primo-modulo-sbobinature-unitedoc 46/112

Page 47: Diritto Commerciale primo modulo sbobinature unite.doc

7/23/2019 Diritto Commerciale primo modulo sbobinature unite.doc

http://slidepdf.com/reader/full/diritto-commerciale-primo-modulo-sbobinature-unitedoc 47/112

dell’impresa ala ac'uista la vettura, un veicolo industriale in nome e per contodell’impresa ala, il concessionario pretender+ il pagamento dall’impresa ala,perc$ l’institore $a correttamente e4ettuato la contemplatio domini ed $adic$iarato c$e non lui il titolare dell’impesa e non lui dun'ue il soggettointeressato alla produzione di e4etti giuridici degli atti compiuti. L’atto

compiuto un atto di compravendita, gli e4etti sono 'uelli del traserimentodella propriet+ del mezzo e viceversa l’o!!ligo di pagare il mezzo medesimo alconcessionario. =utto ci# un contratto a prestazione corrispettive. 0a 'uestaoperazione discende una responsa!ilit+ patrimoniale, o!!ligo di pagare o!!ligodi consegnare. 3u entram!e le parti incom!e l’o!!ligazione tipica del contrattoda stipulare. :ra immaginate c$e l’institore ometta (art 2278 ) di dic$iarare c$e institore dove la sua attivit+ non 'uella di rappresentanza, inducendo alterzo concessionario a ritenere c$e lui sia direttamente interessato agli e4ettigiuridici dell’atto compiuto l’alternativa sar+ are la contemplatio dominicorretta, dic$iararsi non direttamente interessato, al compimento degl’atti aisuoi e4etti, ma interessato in e per conto diG 'uesta la contemplatio dominicorretta. Ellora l’institore omette la dic$iarazione c$e induce al terzoconcessionario a ritenere c$e gli e4etti dell’atto compiuto siano di direttapertinenza dell’institore medesimo c$e per# non si a riconoscere come tale.*uali sono 'uesti e4etti L’atto determina e4etti o!!ligatori apprezza!ili intermini di responsa!ilit+ patrimoniale, cio l’atto c$e consiste nell’o!!ligo dipagare, e nell’e4etto c$e consiste nell’o!!ligo di consegnare la vettura c$eincom!ono sul concessionario e direttamente sull’institore. La risposta c$e in'uesto caso la responsa!ilit+ c$e si innesta in capo all’institore e omissionedella contemplatio domini una responsa!ilit+ patrimoniale, cio deve pagarel’o!!ligazione derivante da contratto stipulato. Inatti l’art 2278 sta!ilisce c$e

egli sar+ personalmente o!!ligato nei conronti dei terzi, a rispondere delde!ito assunto improprio, non per conto o con mezzi orniti dal preponentedall’imprenditore. 3e l’imprenditore tratta direttamente, deve pagare il prezzoper ricevere la vetturaG se l’imprenditore si avvale dell’institore, l’institoredovr+ dic$iarare c$e tratta in nome e per conto dell’imprenditore, 'uindi anc$ein 'uesto caso valgono le regole del mandato e della rappresentanza.L’institore ac'uista e paga con il denaro dell’imprenditore, l’institore omette diare la contemplatio domini e la legge prevede c$e si o!!liga personalmente,cio il concessionario deve sapere c$e potr+ pretendere il prezzo direttamenteda colui il 'uale $a trattato. La seconda parte della norma sta!ilisce, per#, c$eil terzo pu# agire nei conronti dell’imprenditore, cio del preponente, ed

ottenere la prestazione, 'uindi responsa!ilit+ patrimoniale, direttamente dalpreponente se l’atto pertinente all’esercizio dell’impresa, perc$ se compra lavespa per il %glio non sta compiendo un atto pertinente all’eserciziodell’impresa, se compra una vettura per l’impresa il collegamento oggettivoc$e vi tra il collocamento della vettura nell’organizzazione aziendale el’intestazione dell’impresa all’imprenditore consente al terzo di poter c$iedereindi4erentemente il pagamento dell’o!!ligazione all’institore o all’imprenditore.Il terzo contraente $a di ronte a se l’institore, egli omette di dic$iarare la sua'ualit+ 'uindi si presenta come direttamente interessato, ac'uista la vetturaper l’inserimento nell’organizzazione dell’azienda, il concessionario c$iede ilpagamento all’institore c$e verosimilmente non pag$er+, normalmente se c$i tenuto al pagamento di un o!!ligazione non paga, il creditore non $a altrorimedio se non agire esecutivamente per il recupero del proprio credito, seinvece l’istitore non paga, il terzo c$iede il pagamento all’imprenditore 'uindi il

47

Page 48: Diritto Commerciale primo modulo sbobinature unite.doc

7/23/2019 Diritto Commerciale primo modulo sbobinature unite.doc

http://slidepdf.com/reader/full/diritto-commerciale-primo-modulo-sbobinature-unitedoc 48/112

terzo $a di ronte due o!!lig$i solidali per la medesima o!!ligazione paga!ileuna sola volta, 'uindi ovvio c$e il terzo c$iede ad uno ma se non l’ottienec$iede all’altro. 3e l’imprenditore non voleva comprare 'uella vettura tenutougualmente a pagarla -el caso normale, l’institore dic$iara la sua 'ualit+ ecompie atti vincolanti per l’imprenditore per il sol atto di essere institore,

'uindi di avere il potere di rappresentare l’imprenditore e di compiere attipertinenti all’esercizio dell’impresa. Il atto c$e ometta di dic$iarare la sua'ualit+ consente al terzo di avere la possi!ilit+ di ottenere il pagamento da duesoggetti invece c$e da uno solo, due soggetti c$e sono sullo stesso piano esolidalmente. 3e nell’ipotesi normale di contemplatio domini l’institore dic$iarala sua 'ualit+, l’imprenditore potr+ mai dolersi dell’attivit+ dell’istitore e negaredun'ue il pagamento al terzo -on lo pu# are se non revocando l’institore ocircoscrivendone i poteri attraverso la procura. 3e invece l’institore omette didic$iarare la sua 'ualit+ o l’atto personale, e 'uindi non scatta laresponsa!ilit+ solidale dell’imprenditore, il terzo potr+ rivalersi soltanto neiconronti dell’institore perc$ $a compiuto un atto non da institore o pertinenteall’esercizio dell’impresa e allora il terzo potr+ domandare il pagamentoindi4erentemente all’institore c$e $a omesso la contemplatio domini oall’imprenditore. In 'uesto speci%co caso, omissione della contemplatio domini,l’imprenditore si trova esattamente nella stessa situazione in cui si trovava'uando l’institore dic$iarava normalmente la sua 'ualit+ o si trova in unasituazione diversa *ual la di4erenza -ella situazione %siological’imprenditore risponde sempre per gli atti validamente ed ecacementecompiuti dall’institore. *ui la di4erenza c$e l’institore non $a dic$iarato diessere institore, per# $a compiuto un atto pertinente all’esercizio dell’impresa.L’imprenditore sar+ tenuto a pagare il terzo 3i, perc$ la legge lo prevede

espressamente. Il atto c$e l’institore a!!ia omesso la contemplatio domini del tutto irrilevante 3e l’institore dic$iarava la propria 'ualit+, il terzo conoscei poteri dell’institore dalla semplice lettura della visura camerale dei registricommerciali, il terzo l’$a atto perc$ l’institore lo $a indotto dic$iarando diessere institore. L’institore $a comprato la vettura, il terzo tran'uillo la pu#vendere e pu# incassare. 3e l’institore omette di dic$iarare la sua 'ualit+, ilterzo scoperto rispetto agli oneri di controllo, non $a nulla da controllareperc$ nessuno l’$a inormato del atto c$e l’institore in realt+ era un institore,'uindi non $a motivo di andarsi a controllare 'uali poteri a!!ia, perc$ ritiene lia!!ia tutti per de%nizione. 3e l’institore omette di dic$iarare la sua 'ualit+, ilterzo potr+ pretendere il pagamento dall’imprenditore, dal preponente, a

prescindere dal atto c$e 'uell’atto osse compreso o meno nei poterirappresentativi, perc$ l’unica condizione c$e sia pertinente all’eserciziodell’impresa. &u# succedere c$e l’imprenditore dica c$e deve pagare ma c$el’institore non poteva compiere 'uell’atto. &erc$ se avesse atto conoscere lasua 'ualit+, il terzo non avre!!e contrattato, veri%cando c$e l’institore nonaveva il potere di compiere 'uell’atto. Ellora la rilevanza sul piano deirapporti interni tra imprenditore e institore e si atteggia come causa diinadempimento contrattuale nella specie, inadempimento del rapportoinstitorio e della procura c$e genera una responsa!ilit+ non pi< da de!ito,perc$ il de!ito l’$a pagato l’imprenditore contro il 'uale il terzo $a agito, mauna responsa!ilit+ civile da inadempimento contrattuale. *uindi, l’imprenditoredir+ all’institore, c$e $a pagato, ma 'uesto pagamento gli $a generato danno,del 'uale ora l’institore deve rispondere oltre al atto c$e pu# anc$e esserevenuto meno il rapporto %duciario, e 'uindi potr+ essergli revocata la procura.

48

Page 49: Diritto Commerciale primo modulo sbobinature unite.doc

7/23/2019 Diritto Commerciale primo modulo sbobinature unite.doc

http://slidepdf.com/reader/full/diritto-commerciale-primo-modulo-sbobinature-unitedoc 49/112

21?17?2715 8" lezioneLa pu!!licit+ della procura

Completando il passaggio dal discorso relativo alle imprese %no al tema deldiritto delle societ+ per azioni, si ricordino alcuni concetti gi+ espressi a

proposito della rappresentanza commercialeFB &ossi!ilit+ di articolare organizzativamente la unzione gestoriadell’imprenditore attraverso tre %gure di ausiliari  (institori, procuratori ecommessi)G

B 0i4erenza del modulo rappresentativo c$e riguarda le tre %gure. =racciando la distinzione tra la rappresentanza generale c$e pu# essere ascrittaall’institore e la rappresentanza generale c$e, invece, pu# essere ascritta alprocuratore emerge la di4erenza tra la prima c$e di onte legale poic$attinge al dettato normativo e la seconda c$e di onte volontaria in 'uantoattinge al negozio giuridico di attri!uzione della rappresentanza, cio la

procura. =ale di4erenziazione si ricava espressamente da una norma Far(* 220< c*c. ru!ricato @Pubblicità della procuraA.$%a procura con sottoscri'ione del preponente autenticata deve esseredepositata per l&iscri'ione presso il competente u+cio del registro delleimprese.In mancan'a dell&iscri'ione, la rappresentan'a si reputa generale e lelimita'ioni di essa non sono opponibili ai ter'i, se non si prova cheuesti le conoscevano al momento della conclusione dell&a-are.

*uesta norma importante perc$ tenta di costruire un sistema dellaconoscenza e della conosci!ilit+ dei atti d’impresa c$e si riveler+ necessario,

pi< avanti, nello studio del diritto societario.L’articolo in 'uestione prevede c$e la procura con sottoscrizione autenticatadel preponente, ovvero l’imprenditore, venga depositata, per la iscrizione,presso il competente ucio del registro delle imprese. =ale primo comma cidice c$e esiste un ucio adi!ito alla ricezione degli atti di impresa, costituitopresso le camere di commercio c$e contengono, oggi in ormato ovviamenteelettronico e con invio telematico, il cosiddetto @registro delle impreseA. Le camere di commercio sono istituzioni dedicate a documentare la vita delleimprese rispetto a determinati atti e circostanze delle 'uali il legislatoreric$iede la conosci!ilit+ pu!!licaG 'uesto meccanismo denominato pu!!licit+

camerale o pu!!licit+ commerciale.In sintesiF presso le camere di commercio istituto l’ucio del registro delleimprese e presso 'uesto vengono depositati, attraverso un meccanismodenominato @di iscri'ioneA, tutti gli atti c$e la legge prevede c$e de!!anoessere resi pu!!lici e conosciuti da parte del pu!!lico.*uindi c$i volesse conoscere, ad esempio, la denominazione di un’impresa, lasua &C (&osta lettronica Certi%cata), la sua partita Iva, la sua sede legale,non dovre!!e ar altro se non accedere telematicamente a codesto registro einserire il nome dell’impresa per ricavarne alcuni dati ondamentaliG i datiappunto resi pu!!lici. =ra 'uesti dati possi!ile ricavare l’eventuale esistenzadi un institore e accoppiato al nome di 'uest’ultimo, troveremmo l’atto di

preposizione institoria c$e conterre!!e o meno, a seconda dei casi, anc$e laprocura e le autorizzazioni al compimento degli atti speci%camente indicati

49

Page 50: Diritto Commerciale primo modulo sbobinature unite.doc

7/23/2019 Diritto Commerciale primo modulo sbobinature unite.doc

http://slidepdf.com/reader/full/diritto-commerciale-primo-modulo-sbobinature-unitedoc 50/112

dalla legge, cio alienazione degli immo!ili e costituzione delle ipotec$e su diessi.*ual la unzione della pu!!licit+ cameraleLa ;unzione della &u''lici() camerale = di no(izia. *ualsiasi strumento di pu!!licit+ giuridica assolve a una unzione di mera

conoscenza, di conosci!ilit+ o addirittura esistenza dell’atto. 3oltanto nel casoin cui la pu!!licit+ assolva alla unzione di esistenza dell’atto, si dice c$e lapu!!licit+ ric$iesta ab sustantiam, mentre in tutti gli altri casi si dice c$e lapu!!licit+ ric$iesta ad probationem.*uesto un classico caso di pu!!licit+Bnotizia.Oli atti per i 'uali ric$iesta la pu!!licit+ ad probationem esistono anc$e se glio!!lig$i pu!!licitari non sono rispettati, mentre gli atti per i 'uali ric$iesta lapu!!licit+ ab substantiam  non esistono a4atto se non sono pu!!licati. 0iconseguenza la di4erenza c$e in generale viene tracciata tra regime dipu!!licit+ notizia e regime di pu!!licit+ essenziale (o ab substantiam) sta nelatto c$e gli e4etti della pu!!licit+ possono consistere nella semplice ecaciadell’atto o addirittura nella sua esistenza.Cosa signi%c$i tutto ci# lo scopriamo esaminando il secondo comma dell’art.2276, esso prevede c$e in mancanza della iscrizione e 'uindi in mancanzadell’adempimento dell’o!!ligo pu!!licitario di cui al primo comma, larappresentanza (dell’institore) si reputa generale./icordate c$e l’atto di nomina dell’institore, sol perc$ esiste un atto di nominadell’institore, idoneo a costituire sull’institore un potere di rappresentanzagenerale dell’impresa a prescindere dall’esistenza di una procura e aprescindere dalle autorizzazioni (le autorizzazioni servono solo a rimuovere unostacolo e la procura , nel caso dell’institore, a circoscrivere l’am!ito dei poteri

rappresentativi).*uesta la prova c$e la rappresentanza dell’ institore attinge ad una ontelegale e non volontariaG la parte volontaria del sistema di rappresentanza data, appunto, dall’atto di preposizione. Ellora sar+ onere dell’imprenditore,eventualmente, mettere i terzi in condizione di sapere 'uali siano i poterie4ettivi dell’institore pu!!licando la procura./iassumendoF se l’imprenditore vuole c$e l’institore, nel trattare con i terzi, sialimitato rispetto alla sua generale acolt+ di rappresentare l’impresa, dovr+pu!!licare una procura, cio dovr+ nel negozio giuridico (denominato procura)'uali sono i poteri e4ettivi in capo all’institore e dovr+ curarsi di iscrivere'uesto negozio giuridico presso i registri tenuti nella camera di commercio

perc$ 'uesti diano adeguata pu!!licit+.3e non viene pu!!licata la procura, si reputa l’institore rappresentantegenerale ad eccezione dei due limiti c$e prevedono il conerimento di dueautorizzazioni (si tratta dei poteri di costituzione di ipotec$e e vendita degliimmo!ili dell’impresa).0a 'uanto detto deriva c$e, se non viene pu!!licata la procura rilasciatadall’imprenditore al procuratore, 'uest’ultimo non avr+ nessun potere. Inatti,nel caso del procuratore, la procura non serve per la circoscrizione dei poterirappresentativi ma all’attri!uzione dei poteri rappresentativi eventualmente%no al punto da attri!uire l’intera rappresentanza generale. Enc$e 'uesto uncaso di pu!!licit+Bnotizia o ab substantiam.&rocura dell’institore circoscrive l’am!ito dei poteri rappresentativi&rocura del procuratore amplia l’am!ito dei poteri rappresentativi

50

Page 51: Diritto Commerciale primo modulo sbobinature unite.doc

7/23/2019 Diritto Commerciale primo modulo sbobinature unite.doc

http://slidepdf.com/reader/full/diritto-commerciale-primo-modulo-sbobinature-unitedoc 51/112

*uindi la procura c$e da un lato serve per delimitare, dall’altro serve perestendere il potere rappresentativo.

L’esempio pratico in cui un terzo entra in contatto con l’institore la cui procuraesiste ma non stata inscritta ('uindi esiste un negozio giuridico c$eattri!uisce all’ institore un potere rappresentativo pi< circoscritto rispetto a'uello c$e si reputa generale in virt< dell’applicazione della norma, ma non stato inscritto) non comporta il venir meno del rapporto rappresentativo, magli e4etti della procura non saranno opponi!ili ai terzi.Ellora se il terzo dovesse contrarre con un institore c$e da visura cameralerisulta nominato tale ma c$e da procura non inscritta non avre!!e potutocompiere l’atto concreto c$e il terzo compie, succede c$e il terzo ac'uister+ il!ene se ac'uister+ in !uona ede ed eventualmente la violazione dei limiti aipoteri rappresentativi per violazione della procura, sar+ pro!lema c$eriguarder+ esclusivamente i rapporti interni tra l’imprenditore e l’institore. -ederiva c$e l’imprenditore potr+ legittimamente lamentare verso l’institore il

atto di aver violato la procura, ma certamente non lo potr+ are nei conrontidel terzo ac'uirente di !uona ede il 'uale non conosce la procura, nonessendo stata inscritta nel registro delle impreseG il terzo otterr+ ilsoddisacimento del proprio credito da parte dell’imprenditore c$e poi potr+rivalersi sull’institore per la violazione interna della procura.

-otate !ene c$e la violazione della procura rimane interna ai rapporti traimprenditore e institore, ma una violazione contrattuale c$e si appresta'uale inadempimento contrattuale e non 'uale mancato pagamento, al pari di'uanto, invece, accade nei rapporti esterni 'uando l’imprenditore c$iamatoa pagare il de!ito c$e l’institore $a assunto nei conronti del terzo.

i grande di4erenza tra la responsa!ilit+ patrimoniale esterna da de!ito e laresponsa!ilit+ contrattuale interna da violazione del contratto.3appiamo c$e la responsa!ilit+ pu# arsi valere a titolo di illecito civile o diinadempimento contrattuale e in 'uesto caso assume la connotazione diresponsa!ilit+ civile latamente intesa o, invece, pu# connotarsi come o!!ligodi pagamento di un de!ito e in 'uesto caso assume la connotazione diresponsa!ilit+ patrimoniale. -el diritto delle imprese e nel diritto societario idue piani della responsa!ilit+ si intrecciano perc$ noi troviamocostantemente il sovrapporsi di assunzione di de!ito e di adempimento edesecuzione di contratti in capo a soggetti c$e talora rappresentano l’impresa(vedi gli amministratori), talora rappresentano l’imprenditore in senso

patrimoniale (vedi gli stessi amministratori nella societ+ di persone)G pertantoc$i si c$iama amministratore, a secondo della societ+ c$e amministra, pu#rispondere sia della responsa!ilit+ patrimoniale c$e di 'uella contrattuale.La responsa!ilit+ patrimoniale regolata dalla norma principe dell’art 2;97c.c., mentre la responsa!ilit+ contrattuale dal diritto generale dei contratti epoi, per le societ+, dagli artt. 2>2 e ss.

K vero c$e l’institore non l’imprenditore, ma pu# esercitare l’impresa. Ellorase esercita l’impresa e assume o!!lig$i, c$i dovr+ pagare gli o!!lig$i3econdo il meccanismo %siologico della rappresentanza diretta, se ilrappresentante assume un de!ito, il rappresentato deve pagare e secondo il

meccanismo c$e governa la rappresentanza commerciale se il rappresentante(l’institore) omette di dic$iarare di trattare per conto dell’imprenditore, egliassumer+ su di se l’o!!ligo di pagare, salva sempre la possi!ilit+ per il terzo di

51

Page 52: Diritto Commerciale primo modulo sbobinature unite.doc

7/23/2019 Diritto Commerciale primo modulo sbobinature unite.doc

http://slidepdf.com/reader/full/diritto-commerciale-primo-modulo-sbobinature-unitedoc 52/112

ottenere il pagamento dall’imprenditore direttamente purc$ l’atto compiutosia pertinente all’esercizio dell’impresa. K 'uesto il collegamento. Da 'uestostesso collegamento $a generato l’altra domandaF cosa accade se, per#, vi una violazione della disciplina negoziale della rappresentanza commerciale3e l’institore omette la contemplatio domini e dun'ue innesca la responsa!ilit+

diretta dell’imprenditore verso il terzo, 'uesta responsa!ilit+ diretta $a naturapatrimoniale per l’imprenditore e l’institore avr+ una responsa!ilit+contrattuale da violazione del contratto verso l’imprenditore. Il piano dellaresponsa!ilit+ patrimoniale sempre un piano di responsa!ilit+ da de!itoG mase io dovessi violare un contratto non sto assolvendo alle o!!ligazionicontrattuali ma sto innescando una responsa!ilit+ da violazione c$e siconverte non in adempimento dell’o!!ligo contrattuale ma in risarcimento deldanno c$e la violazione di 'uell’o!!ligo $a generato./esponsa!ilit+ patrimonialeviolazione di un contratto

/esponsa!ilit+ contrattuale mancato adempimento di un contratto

Sacciamo un altro esercizioF se l’institore viola la procura pu!!licata (tenete amente c$e l’atto di preposizione institoria pu!!licato e 'uindi tutti sanno c$i l’institore, la procura stata rilasciata e, pertanto, tutti sanno 'uali sono irispettivi poteri dell’institore, ristretti rispetto alla rappresentanza generale) ecompie un atto di vendita pur non potendo arlo, cosa succedeC’ un tranelloJ *uesta volta il terzo non pi< in !uona ede o comun'ue non stato diligente perc$ potendo conoscere il contenuto della procura in'uanto pu!!licata, negligentemente non l’$a atto e 'uindi non pi< protettonel suo ac'uisto.Concretamente accadr+ c$eF il terzo non potr+ lamentare nulla e 'uindi il

pro!lema ricade in termini di tutela dell’ac'uisto su di lui, l’institore potre!!elegittimamente ri%utarsi di adempiere l’o!!ligazione e l’imprenditore potre!!eanc$e’esso ri%utarsi di pagare per il de!ito c$e $a assunto l’institoreeccependo c$e il terzo poteva conoscere 'uali ossero i limiti della procura. Dapermane una parte di pro!lema, c’ comun'ue una violazione dell’institorec$e l’institore $a compiuto perc$ $a posto in essere un atto in violazionedella procura. =ale violazione non sar+ priva di e4etti, l’imprenditore noncorrer+ il risc$io di rimanere privo di tutela tendendo nella sua impresal’institore inedele c$e non rispetta le sue direttive e perci# avr+ due rimedialternativi a presidio della rappresentanza F non licenziare l’institore marevocare  l’atto di preposizione institoria o la procura oppure, in alternativa,

ratifcare l’operato dell’institore c$e non era autorizzato al compimento degliatti posti in essere e 'uindi, in 'uest’ultimo caso, sar+ o!!ligato nei conrontidel terzo c$e invece inizialmente non poteva pretendere nulla perc$ $apeccato di negligenza.&/3=E= E==-ZI:-F il meccanismo c$e sta alla !ase della rappresentanzacommerciale ondato sulla pu!!licit+ camerale c$e sempre una pu!!licit+Bnotizia e tutti gli atti iscritti nel registro delle imprese si presume c$e sianoconosciuti o comun'ue conosci!ili alla generalit+ dei terzi, salvo c$e si provic$e i terzi avessero e4ettiva conoscenza degli atti c$e non sono stati iscritti(ad esempio perc$ erano stati comunicati tramite corrispondenza).-on viene protetto l’ac'uisto a prescindere ma solo l’ac'uisto di !uona edeGse non c’ conoscenza ormale, potre!!e esserci comun'ue conoscenzasostanziale.

52

Page 53: Diritto Commerciale primo modulo sbobinature unite.doc

7/23/2019 Diritto Commerciale primo modulo sbobinature unite.doc

http://slidepdf.com/reader/full/diritto-commerciale-primo-modulo-sbobinature-unitedoc 53/112

 La mancata iscrizione corrisponde a un’ irregolarit+ e non una violazione e ci#comporta c$e gli atti non iscritti esistono giuridicamente ma non sonoopponi!ili. -e deriva c$e le ormalit+ necessarie per l’esistenza di societ+ dipersone non $anno nessuna soglia minima di rilevanza, mentre le ormalit+ric$ieste per la creazione di societ+ di capitali $anno una soglia minima di

rilevanza c$e coincide con la orma sacramentale dell’atto pu!!lico notarileG'uesta la di4erenza c$e l’ordinamento pone rispetto alla orma degli atticostitutivi delle societ+.&er c$iudere, il sistema della rappresentanza commerciale ondato suiseguenti pilastriF

connotazione degli institori come rappresentanti generale dell’impresa di onte legaleG

connotazione dei procuratori come rappresentanti generalidell’impresa di onte volontariaG

sistema di pu!!licit+ camerale ondato sulla rilevanza ad

 probationem degli adempimenti pu!!licitariG la responsa!ilit+ c$e governa il sistema della rappresentanza

commerciale una sovrapposizione degli sc$emi responsa!ilit+patrimoniale c$e tipicamente incom!e sull’imprenditore in 'uantotale e responsa!ilit+ civile.

LEZIONE DIRITTO COMMERCIALE DEL 09/11/2015*3i parla di diritto societario 'uando si passa dalla trattazione dell’impresa allatrattazione della societ+, il salto logico c$e viene immediatamente atto

'uello c$e ci consente di in'uadrare l’imprenditore non pi< come una persona%sica, 'uindi come imprenditore individuale, 'uanto piuttosto come entecollettivo o persona giuridica o come soggetto collettivo non personi%cato. Laprima precisazione c$e andre!!e atta ai %ni della corretta comprensione del'uadro normativo nel 'uale ci colloc$iamo sta nel atto c$e 'uando si parla disociet+, si parla sempre di imprenditore. *uesta precisazione va atta perc$l’imprenditore un soggetto c$e possiede determinate 'ualit+ e svolge unadeterminata attivit+ il 'uale pu organizzarsi anc$e in orma collettiva. La primadomanda alla 'uale do!!iamo tentare di dare una risposta se ogni societ+ siaanc$e un imprenditore. 3e vero c$e ogni imprenditore pu organizzarsi inorma collettiva e 'uindi societaria, !isogna veri%care se sia vero anc$especularmente c$e ogni societ+ de!!a considerarsi un’impresa. Ella primadomanda siamo in grado di rispondere sostenendo c$e l’imprenditore puorganizzarsi in orma collettiva sia sotto le specie della societ+ c$e sotto lespecie dell’associazione della ondazione o addirittura dell’ente pu!!lico.L’essere collettivo, l’ente imprenditoriale, non necessariamente presuppone laorma societaria, se l’associazione svolge un’attivit+ economica in ormad’impresa purc$ lo accia senza perseguire il lucro potr+ legittimamente'uali%carsi come imprenditore. 3e un ente pu!!lico economico svolgeun’attivit+ d’impresa senza perseguire il lucro potr+ sotto 'uesto pro%lolegittimamente 'uali%carsi imprenditore e non ancora una societ+. *uindi

andando per domanda e risposta se vi dovesse esser c$iesto 'ual la ormacollettiva di organizzazione dell’impresa la risposta non soltanto la societ+,ma normalmente la societ+, ma eventualmente anc$e l’associazione, la

53

Page 54: Diritto Commerciale primo modulo sbobinature unite.doc

7/23/2019 Diritto Commerciale primo modulo sbobinature unite.doc

http://slidepdf.com/reader/full/diritto-commerciale-primo-modulo-sbobinature-unitedoc 54/112

ondazione e l’ente pu!!lico economicoG 'ueste sono tutte orme diorganizzazione collettiva dell’impresa. L’impresa non persona %sica, ma unente collettivo. 0elle categorie di enti collettivi c$e rappresentano le ormeorganizzative dell’impresa a noi interessa, in 'uesta ase, 'uella denominatasociet+. La societ+ dun'ue una delle orme di organizzazione dell’impresa in

modalit+ collettive. L’altra domanda allora ogni societ+ un’impresa 3edun'ue vero c$e la societ+ c$e una delle orme di organizzazione collettivadell’impresa anc$e vero c$e ogni societ+ deve essere considerataun’impresa La risposta normalmente ogni societ+ considerata un’impresama vi sono delle eccezioni, tra 'ueste la pi< nota la societ+ tra proessionistic$e non considerata un’impresa, ma considerata un ente collettivo nonimprenditoriale. sistono delle aree di intersezione ra l’essere ente collettivo el’essere soggetto imprenditoriale, in 'ueste aree di intersezione non vi unrapporto di necessit+ ra l’impresa e la societ+, 'uesto signi%ca c$e l’impresa piorganizzarsi anc$e in orma non societaria, ma collettiva e non vi al contrarioun rapporto di necessit+ tra societ+ e impresaG 'uesto signi%ca c$e possonoesistere societ+ c$e non svolgono un’attivit+ di impresa. -ormalmente non vi societ+ senza impresa. *uesti sono dei punti di partenza dai 'uali ci do!!iamomuovere, analizzando le singole norme, per cercare di capire 'uali sono ledi4erenze, non soltanto tra l’impresa e la societ+, ma soprattutto tra le singolesociet+. Il dato normativo di partenza per lo studio del diritto societario rappresentato dalla norma generalissima sulle societ+, costituite dall’articolo229;. La ormulazione della norma tale da introdurre, nella serie dei concetti%nora utilizzati per spiegare il enomeno imprenditoriale, una nuova nozione.Sino ad ora si parlato dell’impresa come dell’attivit+ economica organizzataesercitata proessionalmente allo scopo di produrre !eni o servizi, 'uindi nella

nostra valutazione del enomeno giuridico a!!iamo preso in considerazionesoltanto concetti 'uali ad esempio 'uello di soggetto, di attivit+, di oggetto ea!!iamo sempre pensato c$e 'uesto enomeno si esaurisse non altro se nonallo svolgimento di un’attivit+ intestata a un soggetto determinato. Ed esempioriguardo la rappresentanza non si aceva altro c$e ri!adire la nozione diintestazione nominale seppur attraverso un soggetto interposto, ilrappresentante. *uando parliamo di societ+ invece entra in discussione unnuovo concetto c$e si evince dalla ru!rica dell’articolo 229;. 3econdo talearticolo parlando di societ+ sem!rere!!e c$e si de!!a parlare di un contratto.Inatti tale articolo ru!ricato @contratto di societ+A. *ui do!!iamo su!itointenderci perc$ %no ad ora non a!!iamo atto altro c$e dire c$e il soggetto

imprenditore pu essere una persona %sica o una persona giuridica enormalmente per persona giuridica intendiamo la societ+. 3copriamo c$einvece sem!rere!!e c$e la societ+ non un soggetto, ma un contratto.-aturalmente la di4erenza tra il contratto e il soggetto c$e il soggetto uncentro di imputazione di situazione giuridic$e soggettive attive e passivementre il contratto un assetto regolato di interessi rieriti a centri diimputazione c$e possono essere soggetti, societ+, persone %sic$e ecc.. *uindivolendo arla !reve il soggetto il c$i c$e ci interessa, il contratto il cosa,l’attivit+ o un segmento dell’attivit+. 3e l’imprenditore esercita un’attivit+economica tra le altre cose stipuler+ contratti, allora com’ possi!ile c$e lasociet+ venga riportata dall’ordinamento giuridico alla nozione di contratto&rimo punto di domanda c$e do!!iamo porre per lo studio del diritto societario.La domanda c$e do!!iamo porci F0a cosa nasce la societ+ isto c$e lasociet+ non altro se non un enomeno giuridico, dun'ue creato dall’uomo per

54

Page 55: Diritto Commerciale primo modulo sbobinature unite.doc

7/23/2019 Diritto Commerciale primo modulo sbobinature unite.doc

http://slidepdf.com/reader/full/diritto-commerciale-primo-modulo-sbobinature-unitedoc 55/112

regolare interessi. allora la risposta a tale domanda sta proprio nella ru!ricadell’art 229;. /icordate 'uando insieme a!!iamo tentato di comprendere comeosse possi!ile c$e il soggetto titolare dell’impresa potesse essere un @ c$iA c$ein natura non esiste E!!iamo parlato di %ctio iuris e ci siamo dettiFl’ordinamento giuridico intende legare ad un centro di imputazione di interessi

determinate situazioni giuridic$e, ma in mancanza di un soggetto esistente innatura ne crea un altro. Ellora do!!iamo utilizzare la ru!rica dell’art 229; percompiere il nostro processo logico. Immaginate, ad esempio, c$e tutti noipresenti in aula si decida di assumere insieme un’iniziativa economica%nalizzata ad un o!iettivo di carattere imprenditoriale. -aturalmente ciscontreremmo con alcune dicolt+, anc$e le pi< !anali, c$e rappresentano ladicolt+ di poter ricondurre ad unit+ ci c$e in natura invece molteplice. allora, se doveste dare un suggerimento a 'uesti nostri presenti in aula, comepensereste di aggregare i nostri interessi Cosa dovremmo are per avviareun’iniziativa economica in comune Il primo pro!lema c$e sorge 'uello dicapire come decidereF se a maggioranza, all’unanimit+ oppure 'ualcunopotre!!e decidere @ io metto pi< degli altri e 'uindi voglio comandareApensate al pro!lema di democrazia costituzionale, cio la regola c$e governa ladecisione pu essere di varia natura. Da come si pone la regola La regola deveessere posta attraverso un processo di determinazione c$e, almeno nella primaase, dev’essere il pi< coinvolgente possi!ile. Ci a direF se anc$e noi volessimosta!ilire c$e la regola c$e governa le decisioni dev’essere una regolamaggioritaria, la decisione circa la tipologia di regola da adottare devecoinvolgere il maggior numero di noi. -oi, ad esempio, potremmo decidereall’unanimit+ di darci una regola maggioritaria. Ci signi%ca c$e se anc$e uno dinoi non dovesse essere d’accordo impedir+ a tutti gli altri di poter decidere

'uale regola darsiG oppure potremmo sta!ilire con una maggioranza c.d@ra4orzataA( ad esempio dei 2?> dei presenti) di porre la regola diunzionamento per le decisioni utureG oppure potremmo decidere c$e lamaggioranza non dev’essere calcolata sui presenti ma su tutti gli appartenentialla utura aggregazione. *uesto signi%ca c$e essere assenti oggi potre!!esigni%care comun'ue inuire sulla decisioneG se invece calcoliamo lamaggioranza sul numero dei presenti, essere presenti oggi pu determinare ilrisultato. *uindi, sta!ilire 'uale sia la regola di posizione delle regole ondamentale per comprendere 'uanti tra noi aderiscono al uturo assetto diregole. *uesto momento iniziale, in cui si pongono le regole, de%nito attocostitutivo. L’atto costitutivo dun'ue il momento in cui tutti noi seduti intorno

a un tavolo sta!iliamo 'uale sar+ il uturo assetto. *uesto documento siproietta poi su un altro documento c$e contiene le regole di unzionamentosuccessivo, de%nito statuto. *uindi la societ+ nella sua matrice originariaderiva dalla redazione di due documentiF il primo c$e contiene le regole diposizionamento de%nito atto costitutivoG il secondo c$e contiene ,invece, leregole successive di unzionamento de%nito statuto. I due documenti ormanoun accordo unitario c$e si risolve in un vero e proprio contratto. *uindi, ilcontratto di societ+ 'uell’accordo composto dall’atto costitutivo e dallostatuto, il primo contenente le regole di posizionamento di tutta la strutturanormativa della societ+, il secondo contenente le regole di unzionamento dellasociet+. sempio concretoF in 'uale dei due documenti verr+ trascritto l’elencodei soci ondatori -ell’atto costitutivo. -ello statuto non vi traccia del nomedei soci. Da nello statuto saranno contenute le regole di entrata e uscita dallasociet+. In 'uale dei due documenti sar+ sta!ilita la regola di unzionamento

55

Page 56: Diritto Commerciale primo modulo sbobinature unite.doc

7/23/2019 Diritto Commerciale primo modulo sbobinature unite.doc

http://slidepdf.com/reader/full/diritto-commerciale-primo-modulo-sbobinature-unitedoc 56/112

dell’organo assem!leare -ello statuto. In 'uale dei due documenti verrannoinseriti i nomi degli amministratori -ell’atto costitutivo. =utto ci c$e attienealla ase genetica della societ+ sta nell’atto costitutivo. =utto ci c$e attiene alunzionamento e alla vita sociale sta nello statuto. -ell’atto costitutivo, adesempio, si scriver+ 'ual la sede della societ+G nello statuto si scriver+ come

modi%care la sede. -ell’atto costitutivo si scriver+ 'uale sia il capitale dicostituzioneG nello statuto si scriver+ come modi%care l’entit+ delcapitale.*uindi tendenzialmente latto costitutivo costituisce il documentointestato a soggetti determinatiG lo statuto costituisce un documentotendenzialmente anonimo cio sganciato dai soggetti costituenti e unzionaleper tutta la vita utura della societ+ .*uesto perc$ la societ+, a di4erenzadella persona %sica ,non $a una vita !iologica e 'uindi astrattamente destinata a vivere per un numero di anni anc$e superiore a 'uello di vitaordinaria di un essere umano. Ellora secondo voi, considerato il tenore dellattocostitutivo e 'uello dello statuto ,in 'uale momento riterreste c$e la societ+nasca Etto costitutivo e statuto ormano un documento unitario 'uindi sonocontestuali. Etto costitutivo e statuto sono contrattiG sono parti di un contratto.Latto costitutivo intestato a soggetti determinati Gnellatto costitutivovengono identi%cati come 'ualsiasi altro contratto le parti. Le parti dellattocostitutivo sono i soci costituenti, i soci ondatori, secondo voi i soci sonoimprenditori o no *uindi =izio Caio e 3empronio costituiscono la societ+ F =izioCaio e 3empronio sono imprenditori o no =izio Caio e 3empronio sono particontraenti c$e nel momento in cui la societ+ verr+ in essere diverranno socidella societ+, ma c$e prima c$e la societ+ venga in essere sonopotenzialmente ciascuno individualmente imprenditori . Ettenzione a 'uestascissione logica tra il momento antecedente e successivo perc$ ora viene la

complicazioneF allora, esiste 'uesta sorta di cesura temporale tra il prima e ildopo la costituzione. -oi do!!iamo arrivare allo!!iettivo di comprendere'uando giuridicamente nasca la societ+. E!!iamo un momento anteriore allanascita c$e 'uello della stipulazione dellaccordo e un momento successivoalla nascita c$e 'uello della creazione del soggetto giuridico nuovo ,%nto, manuovo c$e appunto la societ+. Ellora teniamo a mente 'uesta separazionetemporale. La societ+ nasce secondo due modalit+ distinte a seconda c$e sitratti diF Bsociet+ di personeG Bo societ+ di capitale. 3e si tratta di societ+ dipersone la genesi della societ+ corrisponde alla conclusione del contratto. 3e sitratta di societ+ di capitali la genesi della societ+ corrisponde con la iscrizionenel registro delle imprese dellatto pu!!lico notarile di costituzione della

societ+. =enete ermo 'ueste due distinzioni e tentiamo di spiegare cosasigni%ca. /ipercorrendo la %liera normativa c$e ci $a portato %no a 'ui, lasociet+ nasce per una %nzione giuridicaG la societ+ non esiste in natura 'uindilordinamento giuridico non pu rilevarla come esistente e regolarla ma la deveprima creare. Come crea la societ+ lordinamento giuridico La crearicollegandola come le4etto giuridico di una attivit+ umana . La societ+ le4etto giuridico dellattivit+ umana. Lattivit+ umana c$e sta a monte allanascita della societ+ unattivit+ consistente nella conclusione di un contratto.0alla conclusione di 'uesto contratto nasce la societ+ secondo modalit+ ormalidiverse a seconda c$e si tratti di societ+ dM persone o societ+ di capitali. *uindilattivit+ umana di conclusione del contratto genera la societ+ di persone.Lattivata umana di conclusione di un contratto ricevuto per atto pu!!lico da unnotaio iscritto nel registro pu!!lico delle imprese genera la societ+ di capitali. E'uel punto lordinamento giuridico, intercettando 'uesta attivit+ umana,

56

Page 57: Diritto Commerciale primo modulo sbobinature unite.doc

7/23/2019 Diritto Commerciale primo modulo sbobinature unite.doc

http://slidepdf.com/reader/full/diritto-commerciale-primo-modulo-sbobinature-unitedoc 57/112

ricollega 'uale e4etto giuridico dellattivit+ compiuta la nascita della societ+.3oltanto c$eF mentre per la societ+ di capitali il momento della genesi acilmente riconduci!ile ad un dato ormale, iscrizione nel registro dellaimprese dellatto pu!!lico notarile di costituzione di societ+, nel momento incui appare nata la societ+G per le societ+ di persone la genesi dellente

societario essendo ricollegata alla conclusione del contratto e non allaormalizzazione c$e ric$iesta per le societ+ di capitali, sconta la dicolta dicomprendere esattamente 'uando un contratto svincolato da ormesacramentali si pu dire concluso. /ipeto mentre per le societ+ di capitali lagenesi della societ+ corrisponde al dato ormale della iscrizione dellattopu!!lico notarile nel registro delle imprese e 'uindi acilmente ricollega!ile a'uel momento speci%co. &er le societ+ di persone la genesi della societ+,corrispondendo al momento della conclusione del contratto e non a un datoormale come nel caso della societ+ di capitali, sconta il pro!lema diindividuare 'uando esattamente il contratto sia stato concluso. 3e diamo perpresupposto c$e non ci interessano le orme di conclusione del contrattostesso, do!!iamo capire 'uando si $a la conclusione di 'uesto contratto. allora se non disponiamo di un dato ormale (ate sempre lesempio dellesociet+ di capitali) se non disponiamo di un dato ormale, 'uando si pu direconcluso un contratto &er legge Il contratto si conclude con il valido edecace scam!io del consenso ra le parti. *uello il momento delperezionamento del contratto. la soluzione -on la soluzione. &erc$ancora non a!!iamo capito 'uando si pu dire c$e il consenso ra le parti siastato validamente ed ecacemente scam!iato. &erc$ a!!iamo 'uestopro!lema &erc$ non disponiamo di un dato ormale e non disponendo di undato ormale do!!iamo rintracciare il momento in cui 'uesto scam!io del

consenso avvenuto. *uali sono le modalit+ di una conclusione di uncontratto Il contratto si pu concludere attraverso B lo scam!io ver!ale delconsensoG Bper comportamenti concludentiG Bper iscritto. la orma scritta purilevare ad pro!ationem o ad su!stantiam. Il contratto costitutivo di societ+ dicapitali un contratto ormale da concludersi per iscritto, la orma pu!!licanecessaria dellatto notarile ric$iesta ad su!stantiam. *uindi il massimo livellodi ormalizzazione del contratto. i ricordate dellimprenditore occulto iricordate c$e vi $o detto c$e la necessit+ dM rintracciare limprenditore occultoderivava dallesigenza di sanzionare la attispecie in mancanza di elementiormali. Evevamo un soggetto c$e governava limprenditore palese standodietro le 'uinte. allora vediamo se mi aiutate in 'uesto ragionamentoF se una

societ+ si pu costituire per acta concludentia, se pu nascere dun'ue aprescindere dallesteriorizzazione ormale dellaccordo tra i sociG se ci veroutilizzando il ragionamento c$e vi viene dalla attispecie dellimprenditoreocculto, 'uali devono essere secondo voi gli indizi da ricercare per poter direc$e una societ+ esiste &erc$ ovviamente se la societ+ stata costituita peracta concludentia o per ver!is la percezione esterna della societ+ non c. 3etra noi esistesse una societ+ il cui contratto, il cui statuto non stato maitrasuso in un documento contrattuale, c$i potre!!e mai percepirladallesterno C$i potre!!e e come potre!!e capire c$e tra noi esiste unasociet+ 3econdo il vostro modo di vedere, se vero c$e limprenditore occultopu essere riconosciuto dallesterno attraverso degli indizi sintomaticidellesercizio dellattivit+ di impresa, com possi!ile riconoscere dallesternouna societ+ se la societ+ non si palesa attraverso un documento contrattualeleggi!ile Com possi!ile c$e tra noi esista una societ+ se dallesterno la

57

Page 58: Diritto Commerciale primo modulo sbobinature unite.doc

7/23/2019 Diritto Commerciale primo modulo sbobinature unite.doc

http://slidepdf.com/reader/full/diritto-commerciale-primo-modulo-sbobinature-unitedoc 58/112

societ+ non ravvisa!ile C$i c$e $a 'ualc$e idea &otre!!e esseresuciente lesercizio dellattivit+ di impresa 0irei di no perc$ leserciziodellattivit+ di impresa dovre!!e essere ricondotto ad una persona tra noi,potre!!e dar luogo ad una ipotesi di impresa occulta, ma il mio pro!lema 'uello di capire se tra noi esiste non uno c$e accia limprenditore, ma se esiste

la societ+. 3tudenteFattraverso la divisione del ricavo. &roessoreF la divisionedel ricavo una cosa tra noi interna, non percepi!ile allesterno. i ricordatec$e vi $o parlato delladamento incolpevole del terzo C$e ragionevolmenteritiene c$e un determinato soggetto sia limprenditore. E!!iamo atto 'uestoesempio per linstitore, limprenditore. *uindi secondo voi com possi!ile c$euna societ+ esista se non esiste un documento contrattuale c$e lo dimostra.3tudenteF se la societ+ spende il nome. &roessoreF la spendita del nome poi3e voi andate a comprare una coca cola stipulate un contratto di vendita,concludete un contratto di compravendita ma non si vede c$e un contratto,non c un documento. Ellora vi dico la soluzione e vi lascio, tenete presentec$e cosM come, ricordate c$e l$o detto sin dallinizio, cosM come per potererintracciare nella realt+ la attispecie di impresa di cui allart. 2782 noido!!iamo veri%care c$e siamo presenti tutti gli elementi essenziali dellaattispecie descritta dallart. 2782 e c$e siamo stati a!ituati a discernere traelementi essenziali ed accidentali, 'uindi cosM come il riconoscimentodellimprenditore di atto, occulto ecc, noi ci avvaliamo dellart. 2782 e dei suoielementi essenziali a prescindere dal dato ormale, se limperatore sia iscritto omeno nel registro delle imprese, allo stesso modo per le societ+ di persone,solo per le societ+ di persone non certo per le societ+ di capitali, la conclusionedel contratto per ver!is o acta concludentia rappresenta lantecedente logicogiuridico (scrivete senza capire) della nascita della societ+, ma la

rintraccia!ilit+ della societ+ nella realt+, 'uindi la sua percezione da parte deiterzi c$e dovranno entrare in contatto con 'uesta societ+, c$e dovrannostipulare contratti, are a4ari, 'uindi la percezione circa lesistenza di 'uestasociet+ data dalla presenza di tutti gli elementi essenziali della attispecie dicui allart. 229;. lementi essenziali della attispecie c$e analizzeremo dallaprossima volta. i ricordate dellimprenditore occulto i ricordate c$e vi $odetto c$e la necessit+ dM rintracciare limprenditore occulto derivavadallesigenza di sanzionare la attispecie in mancanza di elementi ormali.Evevamo un soggetto c$e governava limprenditore palese stando dietro le'uinte. allora vediamo se mi aiutate in 'uesto ragionamentoF se una societ+si pu costituire per acta concludentia, se pu nascere dun'ue a prescindere

dallesteriorizzazione ormale dellaccordo tra i sociG se ci vero utilizzando ilragionamento c$e vi viene dalla attispecie dellimprenditore occulto, 'ualidevono essere secondo voi gli indizi da ricercare per poter dire c$e una societ+esiste &erc$ ovviamente se la societ+ stata costituita per actaconcludentia o per ver!is la percezione esterna della societ+ non c. 3e tra noiesistesse una societ+ il cui contratto, il cui statuto non stato mai trasuso inun documento contrattuale, c$i potre!!e mai percepirla dallesterno C$ipotre!!e e come potre!!e capire c$e tra noiesiste una societ+ 3econdo il vostro modo di vedere, se vero c$elimprenditore occulto pu essere riconosciuto dallesterno attraverso degliindizi sintomatici dellesercizio dellattivit+ di impresa, com possi!ilericonoscere dallesterno una societ+ se la societ+ non si palesa attraverso undocumento contrattuale leggi!ile Com possi!ile c$e tra noi esista unasociet+ se dallesterno la societ+ non ravvisa!ile C$i c$e $a 'ualc$e idea

58

Page 59: Diritto Commerciale primo modulo sbobinature unite.doc

7/23/2019 Diritto Commerciale primo modulo sbobinature unite.doc

http://slidepdf.com/reader/full/diritto-commerciale-primo-modulo-sbobinature-unitedoc 59/112

&otre!!e essere suciente lesercizio dellattivit+ di impresa 0irei di no perc$lesercizio dellattivit+ di impresa dovre!!e essere ricondotto ad una personatra noi, potre!!e dar luogo ad una ipotesi di impresa occulta, ma il miopro!lema 'uello di capire se tra noi esiste non uno c$e accia limprenditore,ma se esiste la societ+. 3tudenteFattraverso la divisione del ricavo. &roessoreF

la divisione del ricavo una cosa tra noi interna, non percepi!ile allesterno. iricordate c$e vi $o parlato delladamento incolpevole del terzo C$eragionevolmente ritiene c$e un determinato soggetto sia limprenditore.E!!iamo atto 'uesto esempio per linstitore, limprenditore. *uindi secondovoi com possi!ile c$e una societ+ esista se non esiste un documentocontrattuale c$e lo dimostra. 3tudenteF se la societ+ spende il nome.&roessoreF la spendita del nome poi 3e voi andate a comprare una coca colastipulate un contratto di vendita, concludete un contratto di compravendita manon si vede c$e un contratto, non c un documento. Ellora vi dico lasoluzione e vi lascio, tenete presente c$e cosM come, ricordate c$e l$o dettosin dallinizio, cosM come per potere rintracciare nella realt+ la attispecie diimpresa di cui allart. 2782 noi do!!iamo veri%care c$e siamo presenti tutti glielementi essenziali della attispecie descritta dallart. 2782 e c$e siamo statia!ituati a discernere tra elementi essenziali ed accidentali, 'uindi cosM come ilriconoscimento dellimprenditore di atto, occulto ecc, noi ci avvaliamo dellart.2782 e dei suoi elementi essenziali a prescindere dal dato ormale, selimperatore sia iscritto o meno nel registro delle imprese, allo stesso modo perle societ+ di persone, solo per le societ+ di persone non certo per le societ+ dicapitali, la conclusione del contratto per ver!is o acta concludentiarappresenta lantecedente logico giuridico (scrivete senza capire) della nascitadella societ+, ma la rintraccia!ilit+ della societ+ nella realt+, 'uindi la sua

percezione da parte dei terzi c$e dovranno entrare in contatto con 'uestasociet+, c$e dovranno stipulare contratti, are a4ari, 'uindi la percezione circalesistenza di 'uesta societ+ data dalla presenza di tutti gli elementiessenziali della attispecie di cui allart. 229;. lementi essenziali dellaattispecie c$e analizzeremo dalla prossima volta. 

Lezione Diri((o Commerciale I modulo7,/11/2015/iprendiamo il discorso dalla de%nizione, c$e a!!iamo tentato diin'uadrare, di con(ra((o di %ocie() ART* 22,+* E!!iamo lasciatoieri il discorso parlando della necessit+ di individuare gli elementi

essenziali della attispecie, necessit+ c$e ci proviene, a di4erenza di'uanto accade, normalmente con la attispecie di impresa individuale,c$e ci proviene dall’esigenza di comprendere 'uando si sia inpresenza di una societ+ ogni 'ualvolta il dato ormale, l’indizio,rappresentato dalla pu!!licit+ camerale commerciale non ci aiuta intal senso, perc$ ad esempio ormalit+ non ne sono previste non nesono ric$ieste e conseguentemente la rintraccia!ilit+ esternadell’esistenza della societ+ di per s, per de%nizione, non ricollegataad un elemento ormale. si detto ieri, proprio in c$iusura dilezione, c$e la rintraccia!ilit+ nella realt+ dell’esistenza di una societ+deriva dall’accertamento circa la presenza di tutti gli elementiessenziali della attispecie. La attispecie descritta dall’art. 229;c$e, ricordo, ru!ricato @contratto di societ+A. *uindi direi,innanzitutto, potremmo a4ermare ragionevolmente c$e se una

59

Page 60: Diritto Commerciale primo modulo sbobinature unite.doc

7/23/2019 Diritto Commerciale primo modulo sbobinature unite.doc

http://slidepdf.com/reader/full/diritto-commerciale-primo-modulo-sbobinature-unitedoc 60/112

societ+ esiste, esiste in virt< di un’attivit+ umana a contenutonegoziale, denominata contratto. In realt+, come vedremo, la leggeprevede c$e 'uest’attivit+ umana di contenuto negoziale possaconsistere anc$e non necessariamente in un contratto ma anc$e inun atto unilaterale. ’ possi!ile cio, a di4erenza di 'uanto accadeva

nel diritto comune, innanzitutto nel diritto romano, c$e un solosoggetto costituisca una societ+, il c$e rappresenta in 'ualc$e modouna sorta di contraddizione in termini, ricordate il !rocardo @duo otres aciunt collegiumA. /appresenta una sorta di contraddizione intermini, perc$ &erc$ evidentemente, se consideriamo la societ+come l’ente collettivo titolare dell’impresa, laddove la societ+ siacostituita da un unico soggetto, di collettivo c’ !en poco. In realt+,per#, la legislazione italiana, per andare incontro ad esigenze diarmonizzazione con il diritto comunitario, $a voluto prevedere c$e lasociet+ si possa costituire anc$e su iniziativa unilaterale e 'uindi noncon un contratto, ma con un atto costitutivo unilaterale. *uindisottoscritto da un unico soggetto e nel 'uale costituita come partecomparente un unico soggettoF si tratta delle %ocie() c*d*uni&er%onali o con unico %ocio*  &er#, ci# c$e importante in'uesta ase per voi comprendere e c$e dovreste gi+ essere in gradodi seguirmi e di rispondermi su 'uesti temi , la societ+ di per serappresenta una delle modalit+ previste dalla legge per separare laresponsa!ilit+ di c$i agisce dal suo patrimonio. =ento di spiegarmimeglio./icordate senz’altro il discorso c$e a!!iamo atto sull’art. 2;97 e sullasua portata di carattere generale, per cui l’impresa, l’imprenditore al

pari di 'ualsiasi altro de!itore risponde con tutto il suo patrimoniopassato, presente e uturo, delle o!!ligazioni contratte. si dettoc$e per l’imprenditore individuale, 'uesto ragionamento $a unavalenza assoluta nel senso c$e 'uando l’imprenditore individuale c$iamato a pagare i propri de!iti, responsa!ilit+ patrimoniale, non sidistingue se i de!iti siano stati contratti nell’esercizio dell’impresa oper altre esigenze uori dal contesto imprenditoriale, perc$l’imprenditore individuale il de!itore ed il titolare dell’impresa.*uindi vi una conusione tra massa patrimoniale dedicataall’impresa e massa patrimoniale dedicata ai !isogni personali. Oliunici casi in cui 'uesta regola viene eccepita sono previsti dalla legge.

’ la legge c$e prevede 'uando vi sia una separazione dellaresponsa!ilit+. Ed esempio, nel caso di trust o di ondo patrimoniale.In tutti 'uesti casi vi pu# essere una separazione della responsa!ilit+.!!ene, attenzione, un altro dei casi di separazione dellaresponsa!ilit+ previsti dalla legge proprio la .OCIETA. La societ+rappresenta una tecnica c$e il legislatore utilizza non soltanto percreare arti%cialmente un soggetto giuridico non esistente in natura,ma anc$e per consentire una separazione patrimoniale c$e altrimentinon potre!!e esistere. &erc$ altrimenti non potre!!e esistere&erc$ l’E/=. 2;97 prevede espressamente c$e solo la legge pu#sta!ilire regole di separazione patrimoniale, altrimenti c$i agiscerisponde sempre per le o!!ligazioni assunte. 0a 'uesta norma derivail sistema della responsa!ilit+ patrimoniale delle societ+, sistemadella responsa!ilit+ patrimoniale c$e, l’$o gi+ detto e lo ripeto

60

Page 61: Diritto Commerciale primo modulo sbobinature unite.doc

7/23/2019 Diritto Commerciale primo modulo sbobinature unite.doc

http://slidepdf.com/reader/full/diritto-commerciale-primo-modulo-sbobinature-unitedoc 61/112

naturalmente in modo pi< di4uso, si divide in due grandi diramazioniFla responsa!ilit+ patrimoniale illimitata e la responsa!ilit+patrimoniale limitata.La responsa!ilit+ patrimoniale illimitata caratterizza le %ocie() di&er%one e cio la societ+ semplice, la societ+ in nome collettivo e la

societ+ in accomandita semplice. Invece il sistema dellaresponsa!ilit+ limitata caratterizza le %ocie() di ca&i(ali  e cio lasociet+ a responsa!ilit+ limitata, la societ+ per azioni e la societ+ inaccomandita per azioni. Il sistema di diritto societario 'uindi sicostruisce intorno a 6 tipi, modelli, tecnicamente de%niti tipi societariFtre tipi di societ+ di persone e tre tipi di societ+ di capitali. sistonopoi altri tipi minori come le cooperative di mutuo assicuratrici, di cuinon ci occuperemo e c$e voi non studierete.:ra se pensate alla struttura della responsa!ilit+ patrimoniale di cuiall’E/=. 2;97, dovreste comprendere c$e ogni 'ualvolta un soggettogiuridico, titolare di impresa, agisce dovr+ rispondere dei de!iticontratti a suo nome. C$i invece non agisce, non deve rispondere deide!iti altrui. *uesta regola pienamente rispettata nelle societ+ dicapitali, perc$ inatti, la societ+ di capitali rappresenta un soggettogiuridico pieno, cio dotato di piena personalit+ giuridica, proprioperc$, ricordate, l’a!!iamo gi+ detto, la sua responsa!ilit+patrimoniale peretta, assoluta e i soci della societ+ di capitalinon risponderanno mai dei de!iti della societ+ di appartenenzaperc$ sono trattati e sare!!ero trattati esattamente come de!itialtrui, cio di altro soggetto giuridico.&ossiamo dun'ue dire c$e la societ+ di capitali persona giuridica ed

dotata di personalit+ giuridica piena perc$ caratterizzata da unaresponsa!ilit+ patrimoniale peretta e da un rapporto di alterit+assoluto ra i soci e la societ+. -on pu# accadere c$e il socio disociet+ di capitali pag$i il de!ito della societ+. Invece nel caso dellasociet+ di persone, l’E/=. 2;97 entra un po’ in crisi per il sempliceatto c$e nelle tre societ+ di persone i de!iti della societ+ sono pagatidalla societ+, ma laddove la societ+ non riesca a provvedervi con ilproprio patrimonio su!entra la garanzia personale patrimoniale edillimitata di tutti i singoli soci, i 'uali saranno dun'ue c$iamati apagare un de!ito @altruiA. &erc$ 'ui dico @altruiA&erc$ a di4erenza di 'uanto accade per le societ+ di capitali, la

societ+ di persone non caratterizzata da personalit+ giuridica insenso pieno, non un soggetto giuridico personi%cato, perc$ inattila responsa!ilit+ patrimoniale c$e caratterizza la societ+ di personenon prevede una separazione assoluta ra il patrimonio dei singoli socie i de!iti della societ+, perc$ i soci sono c$iamati a rispondere deide!iti sociali ogni volta c$e la societ+ non vi riesca. *uindi la societ+di persone non una persona giuridica perc$ non dotata dipersonalit+ giuridica in senso stretto. La societ+ di persone unsoggetto giuridico, perc$ centro di imputazione di diritti e o!!lig$i,ma non %no al punto di essere riconosciuto persona giuridica, ciodotata di una responsa!ilit+ patrimoniale peretta. ’ c$iaro tutto'uesto allora, 'uando il legislatore consente c$e un socio, un soggettocostituisca una societ+ di capitali, vediamo se riuscite ad arrivarci voi,

61

Page 62: Diritto Commerciale primo modulo sbobinature unite.doc

7/23/2019 Diritto Commerciale primo modulo sbobinature unite.doc

http://slidepdf.com/reader/full/diritto-commerciale-primo-modulo-sbobinature-unitedoc 62/112

'uando il legislatore consente c$e un soggetto sia legittimato acostituire una societ+ di capitali, una srl o una spa, non una societ+ dipersone, non una societ+ in accomandita per azioni, ma soltanto unasrl o una spa, secondo voi 'ual la ragione c$e $a ispirato illegislatore nel dettare 'uesta disciplina

3=N0-=F per incentivare l’economia.&/:SF per incentivare l’economia, poi3=N0-=F limitare la responsa!ilit+ dei soci.&/:SF del socioJ3=N0-=F per permettere c$e il soggetto non risponda col propriopatrimonio dei de!iti c$e va a creare con la societ+, perc$ ilsoggetto, socio della societ+, non risponde dei de!iti della societ+.3=N0-=F anc$e per la certezza dei creditori.&/:SF certezza dei creditori, economia, limitazione dellaresponsa!ilit+.. 'ualcun altroCosa succede in una societ+ di capitali con un solo socio, rispetto a'uanto a!!iamo detto %no ad ora ’ come se il legislatore avessecreato un’impresa individuale a responsa!ilit+ limitata. &erc$un’impresa individuale a responsa!ilit+ limitata C$i l’assem!lea di'uesta societ+ Il socio c$e rappresenta il 177[. C$i l’imprenditoreLa societ+ di capitali, soggetto giuridico, persona giuridica. C$inomina l’amministratore legale rappresentante della societ+ Il socio,l’unico socio c$e, in assem!lea monocratica, nomina amministratoreun soggetto o anc$e se stesso. allora se ad esempio il socio nominase stesso amministratore legale rappresentante della societ+, lastruttura ormale societaria non $a avuto altra unzione se non 'uella

di separare il patrimonio del singolo dal patrimonio dell’impresa,perc$ l’impresa l’impresa societaria. Ettraverso 'uestomeccanismo c$e naturalmente caratteristico delle imprese pi<piccole, attraverso 'uesto meccanismo, anc$e l’impresa individualec$e non pu# c$e ricadere nell’am!ito applicativo del 2;97, attraverso'uesto meccanismo invece anc$e l’impresa individuale pu# generare'uella separazione della responsa!ilit+ c$e sare!!e senn#caratteristica delle societ+ di capitali in senso stretto. *uindi 'uesta la ragione della creazione della societ+ uni personali.Endiamo per# ora agli elementi essenziali delle attispeciecontrattuali, perc$ l’ipotesi pi< normale, non 'uella necessaria, ma

'uella normale c$e la societ+ si costituisca tra pi< soggetti. inattise leggiamo il testo dell’E/=. 229; ritroviamo immediatamente 'uestacaratterizzazione plurale della compagine societaria. @Con ilcon(ra((o di %ocie() due o &i> &er%one con;eri%cono 'eni o%er-izi &er l?e%ercizio in comune di un?a((i-i() economica allo%co&o di di-iderne #li u(ili@*Iniziamo ad analizzare la norma e cerc$iamo di comprendere 'ualisono gli elementi essenziali e 'uali 'uelli accidentali della attispecie.0irei innanzitutto a vostro modo di vedere 'uesto contratto, ilcontratto di societ+ in 'uale categoria lo in'uadrereste Contratticommutativi, corrispettivi, plurilaterali, onerosi, gratuiti Il contratto disociet+ un contratto con comunione di scopo, perc$ non uncontratto corrispettivo o commutativo -on un contrattocorrispettivo, non un contratto commutativo perc$ un contratto

62

Page 63: Diritto Commerciale primo modulo sbobinature unite.doc

7/23/2019 Diritto Commerciale primo modulo sbobinature unite.doc

http://slidepdf.com/reader/full/diritto-commerciale-primo-modulo-sbobinature-unitedoc 63/112

nel 'uale le parti non sono antagoniste, il contratto non serve acomporre interessi con%ggenti. Il contratto di societ+ serve perregolare interessi convergenti. *uindi l’o!iettivo c$e il contratto disociet+ persegue e regola un o!iettivo comune a tutti i soggetti c$elo sottoscrivono. *uesta comunione di scopo in cosa consiste La

comunione di scopo dei soggetti sottoscrittori del contratto di societ+consiste nella creazione di un soggetto giuridico distinto c$e possaesercitare, 'uindi intestarsi, l’attivit+ economica svolta.*uindi l’o!iettivo comune, lo scopo comune consiste nella creazionedi un soggetto giuridico distinto c$e possa intestarsi l’attivit+economica svolta. *ual dun'ue l’e4etto giuridico primario dellaconclusione del contratto di societ+ La na%ci(a del nuo-o%o##e((o #iuridico. *uesto il primo e4etto giuridico c$e ilcontratto determina una volta concluso. *uindi al pari degli e4ettigiuridici tipici, primari di 'ualsiasi altro contratto (la compravenditaconsente il traserimento della propriet+ di un !ene verso la ricezionedi un prezzoG il contratto con comunione di scopo produce un e4ettogiuridico c$e 'uello comune individuato dalle partiG il contratto disociet+ produce come e4etto giuridico primario la genesi dellasociet+, del soggetto giuridico distinto, c$e noi c$iamiamo societ+).*uindi tornando un attimo con la memoria alla lezione di ieri, 'uandovi $o detto c$e la societ+ veniva individuata come l’e4etto giuridicoc$e l’ordinamento ricollegava all’attivit+ umana consistente nellastipula di un contratto, l’e4etto giuridico di 'uesto contratto, il primoe4etto giuridico la nascita giuridica della societ+. *uindi laconclusione di 'uesto contratto un po’ come il parto 'uale causa

giuridica della nascita naturale della persona %sica. Il parto e'uivalealla conclusione del contratto di societ+, e la nascita del soggetto l’e4etto giuridico di 'uesta attivit+, c$e non un’attivit+ naturale ma un’attivit+ negoziale. allora 'uando leggiamo il 229; e vediamoc$e il contratto rappresenta la onte della nascita della societ+,dovendoci domandare se il contratto costituisca o meno un elementoessenziale della attispecie societaria, la risposta c$e noncostituisce un elemento essenziale della attispecie societaria, ma unelemento essenziale della attispecie di matrice contrattuale. e l’$ogi+ detto, la societ+ pu# nascere da contratto o da atto unilaterale.*uindi la attispecie societaria in senso lato non prevede il contratto

come elemento essenziale, la attispecie societaria di matricecontrattuale, E/=. 229;, prevede necessariamente il contratto comegenesi, come elemento essenziale della attispecie. *uesto importante perc$ esistono societ+ c$e vengono create addiritturadalla legge.Le societ+ a partecipazione statale, le societ+ pu!!lic$e nascono pervolont+ della legge, non nascono per volont+ dei privati 'uindi noido!!iamo stare attenti a dire c$e la onte genetica della societ+ normalmente il contratto, ma non necessariamente il contrattoperc$ la onte pu# essere anc$e l’atto unilaterale o, addirittura, lalegge. 3e, invece, leggiamo la attispecie del 229; c$e riguarda solol’ipotesi in cui la societ+ nasca da contratto, allora il contratto in'uesto speci%co caso un elemento essenziale. CosM, come se io vidomandassi 'uando la legge a rierimento alle due o pi< persone per

63

Page 64: Diritto Commerciale primo modulo sbobinature unite.doc

7/23/2019 Diritto Commerciale primo modulo sbobinature unite.doc

http://slidepdf.com/reader/full/diritto-commerciale-primo-modulo-sbobinature-unitedoc 64/112

la costituzione della societ+ la risposta analoga, due o pi< personese la societ+ $a una genesi contrattuale, ma ovviamente non certodue o pi< persone se la societ+ $a una genesi unilaterale o legale. sevi domandassi le persone a cui a rierimento il 229;, secondo voi,c$i sono *uando a!!iamo letto l’art. 2782 ci siamo domandati c$i

osse il @c$iA pu# essere imprenditore. 3econdo voi le persone di cui al229; c$i sono 3ono, senz’altro, persone %sic$e. personegiuridic$e 3i pu# costituire una societ+ tra societ+ 3i, si pu#costituire una societ+ tra societ+. 3i pu# costituire una societ+ tra entipu!!lici 3i potre!!e costituire una societ+ tra enti pu!!lici, ma ilpro!lema sare!!e rappresentato dall’ ultima parte del 229; c$eprevede c$e i soci acciano tutto 'uesto per dividersi gli utili. Ladivisione degli utili cosa vi ricorda Lo scopo lucrativo perc$ ladivisione degli utili la divisione del surplus c$e rimane una volta c$ei costi siano stati pagati dai ricavi. E!!iamo sempre detto c$e l’entepu!!lico non pu# perseguire il lucro, ma deve perseguire al massimoil pareggio tra costi e ricavi. Il pro!lema, dun'ue, della costituzione diuna societ+ tra enti pu!!lici non sare!!e ormale perc$ anc$e 'uellesono persone, sare!!e, invece, legato allo scopo lucrativo. 3are!!ecio necessario costituire una societ+ c$e non persegue lo scopo didivisione dell’utile. allora, vi domandoF secondo voi, lo scopo didivisione dell’utile rientra ra gli elementi essenziali o meno dellaattispecie societaria C$i c$e conosce, ad esempio, comeunzionano le s'uadre di calcio o le s'uadre sportive dal punto di vistasocietario oi sapete c$e le societ+ sportive, per esempio, sonosociet+, non le associazioni sportive, ma le societ+ sport6ive sono

societ+ c$e, per# non possono dividere utili tra i soci. i , per#, unadi4erenza ra il lucro inteso in senso oggettivo ed il lucro inteso insenso soggettivo. *uesto signi%ca c$e non vietato, per esempio,alle societ+ sportive conseguire un surplus dei ricavi sui costi, cosMcome non vietato all’associazione o alla ondazione conseguirericavi in misura maggiore dei costi. -on vietato 'uesto. &erperseguire scopi altruistici o non lucrativi necessario c$e 'uestosurplus non venga ripartito, diviso tra i soci. *uesto il lucrocosiddetto in senso soggettivo, cio la percezione materiale dell’utilit+economica conseguita a livello alto dalla societ+. Ci# c$e l’art. 229;prende in considerazione una nozione di lucro intesa in senso

oggettivo perc$ non si pu# dividere ci# c$e intanto non vengaconseguito dalla societ+ ed anc$e in senso soggettivo perc$ lo scopoprimario c$e il socio persegue 'uello di perseguire l’ utilit+proporzionale derivante dal lucro realizzato dalla societ+. *uestosigni%ca, per seguire il ragionamento di prima, c$e ogni 'ualvolta unasociet+ non possa o de!!a perseguire il lucro soggettivo sar+necessaria una legge c$e la regola e cosM , inatti, per le societ+ apartecipazione pu!!lica o statale e per la disciplina delle societ+sportive. *uesto ci a concludere c$e il lucro costituisce un elementoessenziale della attispecie societaria e ogni deroga alla esistenza di'uesto elemento deve essere prevista da una onte di pari grado, cioda una legge. Endando avanti con l’analisi degli elementi essenziali'ueste due o pi< persone perc$ si aggregano per la costituzionedella societ+ Cosa prevede la norma 0ue o pi< persone devono

64

Page 65: Diritto Commerciale primo modulo sbobinature unite.doc

7/23/2019 Diritto Commerciale primo modulo sbobinature unite.doc

http://slidepdf.com/reader/full/diritto-commerciale-primo-modulo-sbobinature-unitedoc 65/112

conerire !eni o servizi per l’esercizio in comune di un’attivit+economica. *uesti sono due pilastri della attispecie societaria e duedomande ricorrenti agli esami. I conerimenti e la distinzione traattivit+ economica e attivit+ di impresa.I con;erimen(i

La norma prevede c$e due o pi< persone per la costituzione dellasociet+ coneriscono !eni o servizi. Cosa signi%ca conerire Ilconerimento corrisponde ad un atto di traserimento della propriet+di un !ene, della titolarit+ di un credito, della propriet+ di una sommadi denaro, della titolarit+ di un diritto a avore di un altro soggetto. C$itraserisce e c$i riceve =raserimento della propriet+ di un !ene,della titolarit+ di un diritto o di un credito, di una somma di denaro.C’ 'ualcuno c$e la traserisce, c’ 'ualcuno c$e riceve 'uestasomma, 'uesto !ene, eccQ i soggetti c$e stipulano il contratto e lasociet+. &oi Il socio traserisce, la societ+ riceve. &oi C’ 'ualcosac$e non va in 'ueste a4ermazioni. Cos’ c$e non va Il sociotraserisce e la societ+ riceve. Cos’ c$e non va -on va c$e il socionon ancora socio, la societ+ ancora non esiste. &erc$ &erc$ ilcontratto deve essere ancora concluso. &erc$ ad esempio l’attopu!!lico deve essere ancora stipulato. =enete presente c$e la societ+,cio il soggetto giuridico c$e nasce dalla conclusione del contratto ilrutto di un procedimento negoziale c$e consiste, a sua volta, di unaserie di atti. *uesti atti c$e presiedono e preludono alla conclusionedel contratto con comunione di scopo sono atti di disposizionepatrimoniale posti in essere dai singoli soggetti uturi soci. *uesti attidi disposizione patrimoniale consistono in atti di traserimento di

propriet+ o di traserimento di titolarit+. Ciascuno di essi realizzatisecondo le orme proprie dell’atto singolo considerato. C$e signi%caC$e se tre soci coneriscono uno una somma di denaro, uno uncredito c$e $a nei conronti di un altro soggetto ed un altro un !eneimmo!ile, i tre atti negoziali, i tre atti di disposizione patrimoniale c$eciascuno dei tre soci uturi compie stanno alla !ase e prepara ilcontratto di societ+, ma sono unzionali alla costituzione della societ+stessa e, 'uindi, il conerimento di un !ene immo!ile corrisponde adun atto di traserimento della propriet+ del !ene immo!ile in avoredella costituenda societ+. L’atto di traserimento del denaro cos’ inconcreto Nn !oni%co atto, un assegno intestato alla costituenda

societ+. Il traserimento della titolarit+ di un credito un atto dicessione a avore della costituenda societ+, per# 'ua 'ualcosa ancoranon unziona perc$ la costituenda societ+ cos’ 3e poi si va dalnotaio !isogna dire c$i la controparte, la costituenda societ+ cos’*uesto apparente paradosso, per cui io traserisco la propriet+ di un!ene a avore di un soggetto ancora non nato, di un nasciturounziona come il meccanismo della condizione. La nascita dellasociet+ la condizione al cui veri%carsi si produrr+ l’e4etto deltraserimento della propriet+ del !ene oggetto del conerimento. 3e lasociet+ non nasce perc$ i soci davanti al notaio cominciano a litigaree se ne vanno, l’immo!ile non traserito, il denaro non traserito, ilcredito non traserito, giuridicamente non traserito,giuridicamente non si produce l’evento al cui veri%carsi si sare!!escatenata la serie degli e4etti giuridici ricollegati a 'uell’atto. *uesto

65

Page 66: Diritto Commerciale primo modulo sbobinature unite.doc

7/23/2019 Diritto Commerciale primo modulo sbobinature unite.doc

http://slidepdf.com/reader/full/diritto-commerciale-primo-modulo-sbobinature-unitedoc 66/112

perc$ &erc$ naturalmente nel momento in cui i soci si ritrovanodavanti al notaio per la costituzione della societ+ non sono ancorasoci e la societ+ non esiste. 0un'ue, non esiste il soggetto deputato aricevere l’atto di disposizione patrimoniale c$e rappresentato dalconerimento. , immaginiamo c$e la societ+ nasca, si veri%ca,

dun'ue, la condizione di s!locco degli e4etti giuridici degli atti didisposizione patrimoniale c$e corrispondono al conerimento. E'uesto punto c$i il nuovo proprietario del !ene immo!ile Il nuovotitolare del diritto di credito Il nuovo titolare della somma di denaroconeriti Il nuovo soggetto giuridico c$e venuto in vita grazieproprio alla costituzione della societ+ c$e la societ+ stessa e,dun'ue, c$e nasce con 'uale patrimonio *ual il patrimonio di'uesta societ+ Il patrimonio della societ+ diventa il !ene immo!ile, ilcredito e la somma di denaro oggetto dell’atto di disposizionepatrimoniale. *uindi, c’ un passaggio di 'uesti !eni, di 'ueste entit+economic$e dal patrimonio dei singoli soci al costituendo patrimonioe poi al patrimonio e4ettivo della societ+. *uindi, la societ+ nascepatrimonializzata attraverso gli atti di disposizione c$e c$iamiamoconerimenti e l’oggetto di 'uesto patrimonio non altro se nonl’oggetto del singolo atto di conerimento di disposizione patrimonialee4ettuato. La somma di 'uesti conerimenti, 'uindi, l’interopatrimonio iniziale, 'uesta dotazione patrimoniale iniziale $a unnome, si c$iama capitale, capitale sociale. Da il socio c$e $a dato unasomma di denaro, 'uello c$e $a traserito il !ene immo!ile e'uell’altro c$e $a traserito il suo diritto di credito c$e vantaggio $aavuto da 'uesto atto di disposizione patrimoniale Cosa ottiene in

cam!io In cam!io ottiene uno status giuridico de%nito partecipazionesociale. 0entro 'uesto status giuridico stanno una serie di dirittieconomici, amministrativi, diritti sociali in senso lato c$erappresentano, se vogliamo, il corrispettivo c$e il socio $a ottenutoper e4etto del traserimento della propriet+ del !ene in avore dellasociet+. &erc$ 'uesto &erc$ evidentemente il socio sta acendo uninvestimento, sta tentando attraverso la colla!orazione con altri socidi esercitare un’attivit+ economica attraverso un soggetto c$eaggrega le volont+ di tutti 'uanti, c$e svolger+ un’attivit+ economica. =utto 'uesto nella speranza di potere, da 'uesta attivit+ economica,conseguire un lucro da dividere tra i soci. allora il corrispettivo, ma

non un corrispettivo in senso tecnico, la causa di scam!io c$e sipone tra il socio e la societ+ al momento dell’atto di conerimentoprevede c$e la societ+ riceva i patrimonio dei singoli soci, pezzi dipatrimonio, un !ene immo!ile, un credito, una somma di denaro e,intanto, la societ+ riconosca a 'uesti soggetti uno status, unapartecipazione sociale, c$e a secondo del tipo di societ+ vienec$iamato 'uota o azione. da 'ui nasce la regolazione del potereall’interno della societ+ perc$ intorno alla entit+ del conerimentonon detto c$e tutti traseriscano la stessa cira o !eni di ugualevalore. Ellora intorno alla entit+ del conerimento oppure, per altroverso, intorno alle 'ualit+ del singolo socio si struttura il sistema diregolazione del potere all’interno delle societ+ c$e, dun'ue !asato osu criteri di carattere puramente economico, c$i pi< investe pi< conta,societ+ di capitali, o, invece, per altro verso, !asato sulla persona

66

Page 67: Diritto Commerciale primo modulo sbobinature unite.doc

7/23/2019 Diritto Commerciale primo modulo sbobinature unite.doc

http://slidepdf.com/reader/full/diritto-commerciale-primo-modulo-sbobinature-unitedoc 67/112

del singolo socio, sul cosiddetto intuitus personae, societ+ di persona.*uesto il motivo per cui nelle societ+ di capitali i voti si pesano, ci#c$e signi%ca c$e il voto attri!uito in proporzione al valore delconerimento, mentre nelle societ+ di persone il voto si misura perc$a prescindere dalla entit+ del conerimento ciascun socio vale uno,

tranne in alcuni casi c$e poi vedremo. *uindi, la societ+ di capitali sionda su un meccanismo regolatorio del potere ondamentalmenteeconomico, la societ+ di persone su un meccanismo regolatorio delpotere !asato sull’intuitus personae.

0iritto commerciale 5?11?2715 lezione n. 11/iprendiamo il discorso sulla attispecie del contratto di societ+ art. 229; c.c. .ci siamo ermati ieri discutendo della distinzione tra elementi essenziali edelementi accidentali della attispecie di cui all’art. 229; c.c. ed eravamo arrivatiall’individuazione della nozione di conerimento e della nozione di attivit+economica. 3ulla nozione di conerimento il discorso dovre!!e essere statoa!!astanza completato, sulla nozione di attivit+ economica, invece, do!!iamointrattenerci oggi per poi passare al cosiddetto principio di tipicit+ delle societ+.Ellora, attivit+ economica F i due o pi< soci, le due o pi< persone devonoconerire !eni o servizi per lo svolgimento, per l’esercizio in comune diun’attivit+ economica. 3u 'uesto punto, naturalmente, il primo pensieronell’ermeneutica, nell’interpretazione della norma va a 'uella locuzioneutilizzata in modo analogo dall’art. 2782 c.c. laddove limprenditore colui c$eesercita un’attivit+ economica con i crismi, le caratteristic$e dellaorganizzazione, della proessionalit+ ecc..Enc$e cio la societ+ tale se esercita un’attivit+ economica. La di4erenza,per#, sta nel atto c$e, mentre l’art. 2782 c.c. individua la attispecie

necessaria per la 'uali%cazione in senso soggettivo dell’imprenditore, e 'uindi,l’attivit+ economica legata necessariamente all’attivit+ d’impresa, attivit+d’impresa 'uell’attivit+ economica c$e svolta secondo 'uei criteri, nell’art.229; c.c. l’attivit+ economica non collegata all’impresa, nell’art. 229; c.c.l’attivit+ economica collegata ad una sorta di %nalit+ intermedia c$e i soci sipongono nel momento in cui stipulano il contratto di societ+. Cosa signi%caE!!iamo gi+ detto ieri c$e i soci stipulano il contratto di societ+ per dare luogoad un’organizzazione comune c$e ac'uista la personalit+ giuridica o,'uantomeno, la soggettivit+ giuridica, allo scopo %nale di dividere gli utili.-aturalmente, gli utili non necessariamente saranno conseguiti, perc$ gli utilisono il surplus dei ricavi rispetto ai costi , 'uindi se non riescono a pareggiare i

costi con i ricavi conseguiti, evidentemente non avr# neanc$e utile. Da ilrisc$io di non conseguire utile il risc$io classico dell’imprenditore. *ualsiasiimprenditore risc$ia di non pareggiare i costi con i ricavi e di non conseguirealcun utile. &er#, se ate caso alla esposizione dell’art. 229; c.c. si dice c$eFdue o pi< persone coneriscono !eni o servizi perQe poi allo scopo, 'uindi per eallo scopo, esistono, cio, due teleologie, due %nalit+ della norma contenutenell’art. 229; c.c. c$e possiamo considerare due %nalit+ una intermedia e una%nale, ultimativa. La %nalit+ intermedia proprio 'uella di esercitare un’attivit+economica, mentre la %nalit+ ultimativa 'uella di poter dividere gli utili. *ual la di4erenza tra le due %nalit+ La di4erenza tra le due %nalit+ c$e mentrelo scopo di dividere gli utili pu# essere perseguito ma non necessariamenteraggiunto, lo scopo di esercitare in comune un’attivit+ economica deve essereperseguito ed anc$e e4ettivamente realizzato. Cio, lo scopo intermediodell’esercizio dell’attivit+ economica costituisce un elemento 'uali%cante della

67

Page 68: Diritto Commerciale primo modulo sbobinature unite.doc

7/23/2019 Diritto Commerciale primo modulo sbobinature unite.doc

http://slidepdf.com/reader/full/diritto-commerciale-primo-modulo-sbobinature-unitedoc 68/112

attispecie di cui all’art. 229; c.c. . se dovessimo dire se l’esercizio di un’attivit+economica rappresenta o meno un elemento essenziale della attispecie larisposta sare!!e 3I J l’esercizio in comune di un’attivit+ economica unelemento essenziale della attispecie, non soltanto il voler esercitare, ma anc$el’e4ettivo esercizio dell’attivit+. Invece, rispetto alla divisione dell’utile il voler

conseguire un utile costituisce un elemento essenziale della attispecie, mal’e4ettivo conseguimento dell’utile non $a niente a $e vedere con gli elementiessenziali, perc$ tutto adato al risc$io d’impresa. 3e la societ+ nonconseguir+ il lucro non ci sar+ utile da dividere, ma inimmagina!ile c$e i socisi costituiscano in societ+ senza volere almeno perseguire il risultato %naledell’utile. *uindi, noi do!!iamo distinguere ci# c$e e4ettivamente ric$iestoda ci# c$e soltanto istituzionalmente programmato. L’utile deve essereprogrammato, l’esercizio dell’attivit+ economica deve essere, invece,e4ettivamente realizzata. &erc$ 'uesto &erc$ do!!iamo are 'uestadistinzione &er due motivi J il primo, perc$ noi do!!iamo essere in grado dicomprendere c$e cosi si intenda per attivit+ economica ai sensi dell’art. 229;c.c. visto c$e non appare in alcun modo il rierimento all’impresa, e 'uindirispondere alla domanda se possa esistere una societ+ senza impresa. Ilsecondo aspetto c$e determina l’importanza di 'uesta domanda c$e noido!!iamo essere in grado di riconoscere l’esistenza di una societ+ anc$e'uando i dati ormali non ci aiutino in tal senso. 0o!!iamo essere in grado diriconoscere l’esistenza di una societ+ grazie al reperimento degli elementiessenziali della attispecie. allora, tentiamo di rispondere alla primadomanda, pu# esistere una societ+ senza impresa E!!iamo detto c$e, ai sensidell’art. 2782 c.c., l’impresa un’attivit+ economica, non vero il contrario ecio c$e ai sensi dell’art. 229; c.c. l’attivit+ economica sia l’attivit+ d’impresa,

non vi alcun rinvio ormale, legittimo, dun'ue, du!itare c$e l’attivit+economica di cui all’art. 229; possa essere 'ualcosa di diverso dall’attivit+economica del 2782 c.c. . a 'uesta domanda si risponde ric$iamando lade%nizione di attivit+ economica c$e a!!iamo utilizzato nel momento in cui,analizzando l’impresa, acevamo una distinzione rispetto all’attivit+ altruistica.E!!iamo detto c$e l’attivit+ economica 'uell’attivit+ c$e punto almeno alpareggio tra costi e ricavi, tale l’attivit+ economica, dun'ue, attivit+economica deve considerarsi ogni attivit+ c$e persegue istituzionalmente'uesto pareggio, se poi, e 'uesta la di4erenza, 'uesta attivit+ economica,esercitata in modo proessionale, in modo organizzato, al %ne della produzionee?o dello scam!io di !eni o servizi, allora, 'uesta attivit+ economica sar+

un’attivit+ d’impresa agricola, commerciale, piccola, medioBgrande ecc. aseconda della sua classi%cazione con le norme c$e a!!iamo studiato. *uindi,se 'uesta attivit+ economica ricade poi nelle classi%cazioni di cui al 2782potremo considerarla un’attivit+ d’impresa. Da se invece, 'uesta attivit+economica non ricade nella classi%cazione dell’art. 2782 c.c. come do!!iamoconsiderarla soprattutto, possiamo intestarla, imputarla ad una societ+ :do!!iamo, invece, utilizzare un modello organizzativo diverso 'uindi, insostanza, la societ+ pu# essere utilizzata soltanto per l’esercizio di un’impresao, invece, pu# essere utilizzata per l’esercizio di un’attivit+ non imprenditorialeLa risposta c$e la societ+ viene normalmente utilizzata per l’esercizio diun’attivit+ d’impresa, ma pu# rappresentare il modello organizzativo diun’attivit+ economica non imprenditoriale, ad esempio la societ+ traproessionisti. La societ+ tra proessionisti una societ+ disciplinata dallalegge italiana c$e riunisce esercenti proessioni li!erali , per esempio avvocati,

68

Page 69: Diritto Commerciale primo modulo sbobinature unite.doc

7/23/2019 Diritto Commerciale primo modulo sbobinature unite.doc

http://slidepdf.com/reader/full/diritto-commerciale-primo-modulo-sbobinature-unitedoc 69/112

dottori commercialisti, c$e si organizzano in orma societaria per losvolgimento di un’attivit+ si economica, ma non imprenditoriale perc$ ilproessionista non considerato dall’ordinamento giuridico italiano unimprenditore. Il proessionista considerato dall’ordinamento giuridico italiano,come a!!iamo detto altre volte, come soggetto riservato, cio sottoposto ad

una disciplina normativa di settore c$e lo tira via sia dalla categoria diimprenditori c$e dalla categoria dei lavoratori. *uindi, c$i presta l’operaintellettuale non un imprenditore, anc$e se $a uno studio organizzato inorma d’impresa. C$i presta l’opera intellettuale non un lavoratore proprioperc$ destinatario di una disciplina speci%ca. 3e pi< prestatori d’operaintellettuale si riuniscono per dar vita ad una societ+, 'uesta societ+ eserciter+un’attivit+ economica, evidentemente, ma 'uesta attivit+ economica non classi%ca!ile come attivit+ d’impresa per espressa volont+ de legislatore.*uindi, la domanda pu# esistere una societ+ senza impresa prevede unarisposta a4ermativa, la societ+ pu# esistere senza lo svolgimento di un’attivit+d’impresa, se!!ene normalmente ogni societ+ sia destinata all’esercizio incomune di un’attivit+ economica imprenditoriale, 'uindi pu# accadere c$e nonlo sia, ma normalmente cosi. Ellora, 'ual la parte essenziale e 'uellaaccidentale della attispecie in considerazione Certamente l’attivit+economica vi deve essere, ma non necessariamente essa deve corrisponderead un’attivit+ d’impresa. Il secondo aspetto rilevante, sotto 'uesto pro%lo, per'uali%care l’attivit+ economica sta!ilire 'uando in concreto si sia in presenzadi una societ+, e in particolare, 'uando si sia in presenza di una societ+ se gliindizi ormali non ci consentono di rintracciare la societ+ nella realt+, 'uindi inmancanza ad esempio dell’iscrizione nel registro delle imprese. *uestadomanda risale a 'ualc$e riessione c$e a!!iamo atto 'ualc$e tempo

addietro, e cio se possa esistere al pari dell’impresa individuale una societ+ diatto, oppure una societ+ occulta. Ellora, 'ui si apre un tema a!!astanzacomplesso, direi c$e i punti di partenza sono stati gi+ sviluppati e sono noti. Ilpro!lema lo stiamo ponendo per un semplice motivo perc$ nella distinzionetra societ+ di persone e societ+ di capitali, a!!iamo detto c$e la genesi dellesociet+ di capitali rierita sempre ad indizi ormali, a orme sacramentali,'uindi l’atto pu!!lico iscritto nel registro delle imprese ricevuto da un notaio,mentre, per le societ+ di persone do!!iamo sempre are rierimento ad unagenesi della societ+ e ad una conclusione del contrato c$e vi da luogo c$e nonsi ada e non si appoggia ad elementi ormali, o non necessariamente, e c$e'uindi, pu# are rierimento anc$e alla conclusione del contratto per ver!is, per

acta concludentia, o per iscritto senza registrazione del testo scritto, 'uindicon il mantenimento del testo scritto riservato tra i soci. In tutti 'uesti tre casi,i terzi non verranno mai a conoscenza dell’esistenza documentale , ormale delvincolo societario, non conosceranno l’accordo perc$ non stato ormalizzatoper iscritto, o perc$, pur essendo ormalizzato per iscritto, non stato iscrittonel registro delle imprese, 'uindi i terzi non conoscono la natura dell’accordoeventualmente esistente tra i soci. allora, se cosi , do!!iamo porre unpro!lema di rilevanza dell’accordo ogni'ualvolta la orma non ci aiuti. Ci siamodetti, su 'uesto punto, c$e la societ+ di persone nasce in virt< dellaconclusione del contratto secondo delle soglie di rilevanza c$e sono 'uellodello scam!io del consenso ver!ale, attuale o per iscritto non registrato. ,do!!iamo capire, se al di la di 'ueste ipotesi c$e documentano tutte unavolont+ dei soci di essere tali, scam!iare il consenso ver!ale comun'ue unamaniestazione di volont+, scam!iare il consenso per comportamenti

69

Page 70: Diritto Commerciale primo modulo sbobinature unite.doc

7/23/2019 Diritto Commerciale primo modulo sbobinature unite.doc

http://slidepdf.com/reader/full/diritto-commerciale-primo-modulo-sbobinature-unitedoc 70/112

concludenti comun'ue una maniestazione di volont+, scam!iare il consensocon u documento scritto ovviamente una maniestazione di volont+, ilpro!lema 'uello di sta!ilire se possa esistere una societ+, ovviamente dipersone, anc$e 'uando i soci non vogliano ar conoscere ai terzi il vincolosocietario, 'uindi intendano occultare il patto sociale. 'uesto un primo caso

di stress della attispecie. Ce n’ un altro c$e sta agli antipodi e c$e conosciuto come ipotesi della 3:CI=E’E&&E/-=, tenete presente c$e stiamoparlando di un argomento sempre, costantemente discusso agli esami, 'uindi3:CI=E’ :CCNL=E e 3:CI=E’ E&&E/-= sono agli antipodi del medesimopro!lema. La 3:CI=E’ :CCNL=E inerisce al pro!lema di sta!ilire se possaesistere una societ+ in cui i soci non $anno voluto esteriorizzare il loro patto innessuna orma, neanc$e 'uella ver!ale. La 3:CI=E’ E&&E/-= sta agliantipodi, perc$ riguarda l’ipotesi di una societ+, un po’ paradossale ma cosi, c$e non esiste nella realt+ degli accordi sociali, ma c$e viene percepitacome esistente dai terzi. *uindi da una parte la 3:CI=E’ :CCNL=E, l’ipotesiestrema di deormalizzazione dell’accordo societario portato al punto di esseretenuto nascosto. 0all’altra parte, la 3:CI=E’ E&&E/-= una societ+ c$einvece viene percepita dai terzi come tale e c$e in realt+ non assolutamentevoluta dai soci. :ra noi spieg$eremo tutto 'uesto, e, naturalmente ,ilragionamento un po’ complesso, per# insieme tenteremo di arrivarci. eallora, direi, partiamo da una serie di regole di diritto positivo cosi a!!iamo unpo’ le coordinate poste dal nostro c.c. . le coordinate sono 'uelle dellapu!!licit+, cio della iscrizione nel registro delle imprese, regola c$erappresenta lo spartiac'ue ra le situazioni giuridic$e conosciute?conosci!ili,cio 'uelle inerenti ad atti o atti iscritti nel registro delle imprese, e lesituazioni, invece, non conosci!ili, n conosciute, cio tutti gli atti e atti non

iscritti nel registro delle imprese. L’iscrizione nel registro delle imprese vale dastrumento di opponi!ilit+ ai terzi, lo a!!iamo detto, ogni atto o atto iscritto nelregistro delle imprese consente al suo autore di poter opporre ai terzi la suaconoscenza o, almeno, la sua conosci!ilit+. In alcuni casi l’iscrizione nel registrodelle imprese vale addirittura da causa genetica del atto, dell’atto, dellasituazione e 'uesto il caso delle societ+ di capitali. L’scrizione nel registrodelle imprese genera la societ+ di capitali. :ra, il nostro c.c. de%nisce le societ+distinguendole tra 'uelle iscritte nel registro delle imprese e 'uelle non iscrittenei registro delle imprese. Il pro!lema riguarda sempre e soltanto le societ+ dipersone, perc$ per le societ+ di capitali a!!iamo 'uella regola sacramentaleintocca!ile. Le societ+ iscritte nel registro delle imprese vengono de%nite

societ+ regolari, le societ+ non iscritte nel registro delle imprese vengonode%nite societ+ irregolari. L’iscrizione nel registro delle imprese $a ad oggetto ilcontratto sociale. *uindi, partiamo da 'uesti punti ermi F iscrizione Xregolarit+, mancata iscrizione X irregolarit+. L’iscrizione di c$e del contrattosociale. andiamo ora per deduzioni, una societ+ iscritta nel registro delleimprese una societ+ regolare c$e, dun'ue, stata costituita per iscritto, e ilcontratto scritto stato, poi, iscritto nel registro delle imprese. *uindi, unasociet+ regolare una societ+ iscritta nel registro delle imprese, laddove, periscritto nel registro delle imprese deve intendersi c$e il suo contratto sociale, ilsuo atto costitutivo, il suo statuto, stato iscritto, depositato per l’iscrizione nelregistro delle imprese. *uindi, certamente, la societ+ regolare non unasociet+ costituita per ver!is, perc$ c’ il contratto scritto, non una societ+costituita per acta concludentia, perc$ c’ il contratto scritto, ed unasociet+ conosciuta o conosci!ile perc$ il contratto scritto stato depositato

70

Page 71: Diritto Commerciale primo modulo sbobinature unite.doc

7/23/2019 Diritto Commerciale primo modulo sbobinature unite.doc

http://slidepdf.com/reader/full/diritto-commerciale-primo-modulo-sbobinature-unitedoc 71/112

per l’iscrizione nel registro delle imprese. Ettenzione perc$ la societ+ regolare sottoposta ad una disciplina diversa dalla societ+ irregolare e la normaspartiac'ue tra la regolarit+ e l’irregolarit+ l’art. 22; c.c. c$e, inatti, ru!ricato @ mancata registrazione @. Le societ+ irregolari sono, invece, societ+non iscritte nel registro delle imprese, 'uesta categoria, 'uindi, comprende, e

cio le societ+ irregolari sono primo la societ+ costituita per atto scritto ma noniscritta nel registro delle imprese. *uesta societ+ nata per contratto scritto comun'ue una societ+ irregolare perc$ la regolarit+ data dalla iscrizione nelregistro delle imprese. 3econdo, la societ+ costituita per scam!io ver!ale delconsenso anc$’essa una societ+ irregolare per de%nizione perc$ non $oneanc$e il documento da poter depositare nel registro delle imprese, e lasociet+ costituita per acta concludentia, 'ui allo stesso modo non $o nessundocumento da iscrivere, e 'uindi la societ+ irregolare. La disciplina dellesociet+ irregolari, cio la disciplina delle societ+ non registrate unitaria ed anc$’essa marcata dall’art. 22; c.c. . 'ual la di4erenza tra le due discipline/egolari e irregolari La di4erenza sta nel atto c$e il sistema di tutela eprotezione c$e presiede alle societ+ irregolari, , ovviamente, pi< orte neiconronti dei terzi creditori del sistema di tutela e protezione c$e, invece,governa le societ+ regolari, per un semplice motivo, perc$ nel caso di societ+regolari il terzo $a l’onere di autotutelarsi attraverso il meccanismo dellapu!!licit+ camerale, nel caso delle societ+ irregolari il terzo va protettomaggiormente perc$ non pu# essere destinatario di oneri di vigilanza econtrollo c$e non gli consentono di accedere utilmente al registro delleimprese. :ra 'ui viene il pro!lema, e cio, se tutto sommato possocomprendere come una societ+ irregolare per semplice mancata registrazionedel contratto possa comun'ue esistere, mi viene dicile comprendere come

possa esistere una societ+ di cui non dispongo del contratto costitutivo, o c$eaddirittura viene tenuta nascosta dai soci. *ui torna allora il discorso deglielementi essenziali della attispecie, e cio, immaginiamo l’esempio c$ea!!iamo atto per l’imprenditore occulto, parlando dell’imprenditore occulto,a!!iamo parlato di un soggetto c$e o un soggetto criminale o in conitto diinteressi e non pu# direttamente gestire l’attivit+ economica e c$e dun'ue siavvale di un prestanome, e a!!iamo tentato di ricostruire la attispecie c$elega prestanome ed imprenditore occulto attraverso il rinvio alla disciplina delmandato senza rappresentanza. :ra, attenzione, se coloro o c$i essendosoggetto criminale o essendo in conitto di interessi si avvale di terzi soggettiprestanome per l’esercizio in comune di un’attivit+ economica, si viene a

realizzare una situazione in cui i terzi conoscono soltanto ormalmente uno opi< soggetti. =izio esercita l’attivit+ economica ormalmente a proprio nome, iterzi conoscono =izio, interlo'uiscono con =izio, per# =izio non $a sostanzesucienti ad onorare i de!iti assunti verso la generalit+. Sino ad oggi avremmorisolto 'uesto pro!lema immaginando c$e =izio osse il prestanome di Caiosoggetto non in condizioni di poter apparire ormalmente nel traco giuridicoper mille motivi, e avremmo pensato di costruire la attispecie immaginandoc$e =izio l’imprenditore ormale e il prestanome e Caio l’imprenditoreocculto. La domanda c$e vi pongo a 'uesto punto F possiamo immaginarec$e tra =izio e Caio non esista un rapporto di mandato tale da con%gurare ilprimo come prestanome, il secondo come imprenditore individuale occulto, maesista piuttosto un vincolo societario. 3piego meglio la domanda,immaginiamo c$e i due protagonisti del nostro esempio non siano mandante emandatario ma siano soci e per#, per ragioni legate alla impossi!ilit+ di uno dei

71

Page 72: Diritto Commerciale primo modulo sbobinature unite.doc

7/23/2019 Diritto Commerciale primo modulo sbobinature unite.doc

http://slidepdf.com/reader/full/diritto-commerciale-primo-modulo-sbobinature-unitedoc 72/112

due di apparire sta!iliscano c$e il vincolo societario non venga esteriorizzato ec$e 'uindi appaia soltanto un soggetto. allora, tentate un attimo con unosorzo di immaginazione di porvi dal lato del terzo contraente, e pensate alledicolt+ di 'uesta attispecie, il terzo contratta comun'ue con una persona,c$e in un caso noi immaginiamo essere il prestanome di un mandante,

imprenditore occulto, nell’altro caso do!!iamo comprendere se possa essere,invece, il socio di un altro soggetto c$e per# occulti la propria appartenenzaalla societ+. -on acile. La societ+ occulta appare all’esterno sotto lesem!ianze di un imprenditore individuale. La societ+ occulta un’entit+ c$e noide%niamo occulta ma c$e in realt+ presenta un vizio logico intrinseco, cio, occulta perc$ in realt+ ne a!!iamo scoperto l’esistenzaJ 3e noi non neavessimo scoperto l’esistenza sare!!e rimasto un imprenditore individuale.*uindi, nel nostro ragionamento noi diamo per postulato, in realt+, l’esito %naledel ragionamento stesso, siamo arrivati a pensare, ad immaginare c$e si trattidi una societ+ occulta perc$ a!!iamo scoperto c$e una societ+, e allorado!!iamo dire c$e una societ+ occulta perc$ in realt+ non mai stataesteriorizzata. Da tutto 'uesto non serve a massacrarci il cervello, ma serve adisciplinare e sanzionare attispecie c$e altrimenti rimarre!!ero prive di tutela,e accio un esempio concreto. 3e voi immaginate c$e i terzi contraenti di'uesto imprenditore, ad un certo punto, ricordate l’esempio dell’imprenditoreocculto, vorranno esigere il proprio credito, volendo esigere il proprio creditotroveranno, per de%nizione, un soggetto indigente o non solvi!ile c$e non sar+in grado di potere disporre di sostanze capienti per il pagamento dei suoide!iti. , attenti perc$ 'ua c’ la di4erenza, e seguendo l’ipotesi delmandante, del prestanome, dell’imprenditore occulto noi dovremmorintracciare, nella realt+, un soggetto c$e e4ettivamente svolge l’attivit+

d’impresa e sostiene il prestanome considerandolo come un mero esecutoredell’incarico, tra virgolette, di carattere economico giuridico conerito dalmandante, applic$iamo la regola dell’actio mandati contraria, e diciamo, se ilprestanome il mandatario, il mandante dovr+ ornirgli i mezzi per poteronorare le sue o!!ligazioni. &er#, se invece, 'uest’altro soggetto c$e noieventualmente ossimo in grado di rintracciare dietro le 'uinte, maiesteriorizzato, mai apparso, in realt+ non detta disposizioni da imprenditore oda mandante, non compie atti di impresa servendosi dell’imprenditore palese,ma semplicemente, somministra del denaro all’imprenditore palese. -oido!!iamo capire se 'uesto atto, la somministrazione del denaro, c$e non un’attivit+ d’impresa, ,a un atto giuridico isolato, possa aiutarci nella

soluzione del pro!lema, perc$ se ci %ssiamo a dover con%gurare 'uest’altrosoggetto come un imprenditore occulto, do!!iamo arrenderci, perc$ la merasomministrazione di denaro non vale come esercizio di attivit+ d’impresa, pu#essere un %nanziamento ma anc$e ogni genitore pu# %nanziare l’inizio delleattivit+ dei propri %gli, non per 'uesto si tratta di criminali o di imprenditoriocculti. Ellora do!!iamo domandarci se esiste una strada alternativa rispetto a'uella c$e a!!iamo immaginato. Ella luce di 'uello c$e ci siamo detti ieri, avostro modo di vedere, la dazione di denaro 'uale atto potre!!e integrare Nnconerimento di denaro J il c$e, ovviamente, alleggerisce l’onere pro!atoriosulla attispecie, !asta con%gurare il conerimento di denaro per essere gi+ inun area di rilevanza diversa dall’impresa, dicevo, il conerimento di denaro se unito all’esercizio in comune dell’attivit+ economica, e l’esercizio in comunedell’attivit+ economica signi%ca esercizio attraverso un soggettorappresentante dell’interesse comune e poi, in%ne, unito alla percezione

72

Page 73: Diritto Commerciale primo modulo sbobinature unite.doc

7/23/2019 Diritto Commerciale primo modulo sbobinature unite.doc

http://slidepdf.com/reader/full/diritto-commerciale-primo-modulo-sbobinature-unitedoc 73/112

dell’utile derivante da 'uesta attivit+, 'uindi, se noi uniamo l’atto di%nanziamento, 'uali%cato come conerimento di denaro, all’esercizio incomune di un’attivit+ economica ra =izio e Caio, alla percezione, poi, dell’utilec$e =izio apparentemente $a realizzato solo per se stesso ma c$e invecedivideva con Caio, noi a!!iamo scoperto l’esistenza di una societ+ occulta, cio

di una societ+ governata da un patto di non esteriorizzazione motivato,pro!a!ilmente, o da ragioni criminali o da ragioni di conitto, o 'uant’altro. , =izio, a 'uesto punto, ricostruita la attispecie, arrivati alla %ne delragionamento, avendo compreso c$e si tratta di una societ+ occulta, =izio c$i K un socio, non un imprenditore individuale, socio di una societ+composta da =izio, socio palese, Caio socio occulto, di cui =izio l’amministratore non l’imprenditore individuale, ma l’amministratore, con laconseguenza c$e se =izio socio palese, Caio socio occulto, =izio anc$el’amministratore della societ+, dovendosi trattar necessariamente di unasociet+ di persone, perc$ non c’ ormalizzazione di nessun tipo, allora,dovendosi trattare di una societ+ di persone la regola di responsa!ilit+patrimoniale cosa prevedr+ C$e tutti i de!iti assunti da =izio sono stati assuntinon in proprio, ma nell’interesse della societ+, il c$e comporta c$e se =izio nonpotr+ pagare, 'uale amministrazione della societ+, i de!iti contratti scatter+ laresponsa!ilit+ sussidiaria, solidale, illimitata di =izio, c$e non $a niente, maanc$e di Caio, c$e era il socio occulto c$e ci mancava per innescarel’estensione dell’area di responsa!ilit+, ottenendo l’e4etto c$e a!!iamoottenuto nel primo esempio con l’imprenditore individuale occulto, maattraverso la ricostruzione di una attispecie un po’ pi< leggera sotto il pro%lodell’onere pro!atorio, perc$ non do!!iamo dimostrare l’esistenza diun’impresa parallela e di un mandato di atto, ma ci !asta dimostrare

l’esistenza di una societ+ ra i due, e considerate anc$e c$e 'uestaricostruzione ci consente di allargare il discorso anc$e ad eventuali altri sociocculti, perc$ dietro l’attivit+ di =izio potre!!ero esserci altri Caio, 3empronio,Devio e 'uant’altro, altri soci occulti c$e sovvenzionano =izio e non appaiono, ec$e nel momento in cui do!!iamo ricostruire in termini di disciplina e disanzione la attispecie, non potre!!ero essere 'uali%cati tutti singolarmentecome imprenditori individuali, perc$ imprenditore individuale soltanto'uello c$e esercita direttamente o indirettamente l’attivit+ d’impresa. *uindi,noi non potremmo con%gurare Caio, 3empronio, Devio tutti come imprenditoriindividuali occulti, invece molto pi< semplice, pi< ragionevole con%gurarecaio, 3empronio, Devio e =izio tutti soci della medesima societ+ occulta, di cui

 =izio il socio palese, e gli altri sono soci occulti, con il vantaggio %nale c$e laresponsa!ilit+ si estender+ a tutti i soci della medesima societ+ ricostruitacome occulta.L’altra ipotesi, attenzione perc$ 'uesta ancora pi< complessa, 3:CI=E’E&&E/-=. *uesta ipotesi sta agli antipodi dell’ipotesi precedente. La societ+occulta una societ+ c$e in realt+ esiste, ma c$e i soci non vogliono c$e vengaesteriorizzata. La 3:CI=E’ E&&E/-= non esiste nella realt+, non esisteneanc$e in alcuna tra le norme del nostro codice, una creazione dellagiurisprudenza c$e consiste nella possi!ilit+ di ravvisare l’esistenza giuridica diuna societ+ anc$e 'uando nella realt+ 'uesta societ+ non esista ne siae4ettivamente voluta. Ettenti perc$ 'ui il discorso radicale. -on soltantonon c’ la societ+ ma non c’ neanc$e l’accordo, 'uindi non parliamo di ormadell’accordo, parliamo di inesistenza dell’accordo, non un pro!lema di come ilconsenso sia stato scam!iato, ma un pro!lema pi< radicale di assenza assoluta

73

Page 74: Diritto Commerciale primo modulo sbobinature unite.doc

7/23/2019 Diritto Commerciale primo modulo sbobinature unite.doc

http://slidepdf.com/reader/full/diritto-commerciale-primo-modulo-sbobinature-unitedoc 74/112

di consenso. allora, cosa dice la giurisprudenza La giurisprudenza dice se,attenti a 'ueste parole, se i terzi contrattando con determinati soggetti sonoindotti ragionevolmente a are adamento circa l’esistenza ra 'uesti soggettidi una societ+, ed i terzi contraenti sono in !uona ede, la societ+ si da peresistente anc$e se i soggetti 'uali%cati come soci non a!!iano mai voluto

costituire una societ+. *uindi ripeto, se i terzi contrattando con determinatisoggetti sono indotti ragionevolmente a are adamento circa l’esistenza tra'uesti soggetti di una societ+, e i terzi sono in !uona ede, la societ+ tra 'uestisoggetti si da per esistente anc$e se costoro non l’a!!iano mai volutacostituire. -on , ovviamente, una antasia olle della giurisprudenza. ’ unaricostruzione c$e poggia, orse troppo de!olmente, su un principio del nostroordinamento giuridico, c$e orse ricorderete dal diritto privato, il principio c$esi ricava dalla disciplina del pagamento al creditore apparente. Sorsericorderete c$e il de!itore li!erato se paga a c$i si presenteine'uivoca!ilmente come il suo creditore. allora da 'uesto principioenucleato da 'uesta norma, la giurisprudenza $a tratto un orientamento in!ase al 'uale se pi< soggetti si presentano ai miei occ$i come ossero soci, edio ragionevolmente, 'uindi secondo le regole della prassi di mercato, accioadamento , situazione tutelata dal nostro ordinamento giuridico come !uonaede nelle trattative e nell’esecuzione dei contratti, accio adamento circal’esistenza tra 'uesti soggetti di una societ+, se io sono in !uona ede, seragionevolmente mi sono adato e se coloro e4ettivamente si comportavanoall’esterno come soci, nel !ilanciamento ra la tutela della situazione voluta e latutela della situazione apparente, la giurisprudenza a prevalere la tutela dellasituazione apparente. *uindi non interesse se poi la societ+ sia stae4ettivamente voluta, 'uanto piuttosto c$e essa apparisse ine'uivoca!ilmente

come tale. E c$e serve alla giurisprudenza 'uesta costruzione *uestacostruzione serve alla giurisprudenza al %ne di consentire c$e tutti i soggettic$e $anno interlo'uito con i terzi siano solidalmente responsa!ili uno delleo!!ligazioni dell’altro per un semplice motivo, perc$ sono ri'uali%cati comesoci di un’unica societ+ $e dovre!!e essere c$iamata a rispondere delle intereo!!ligazioni ricadenti su ognuno di 'uesti soggetti c$e paradossalmenteciascuno di 'uesti soggetti intendeva come proprie e c$e invece, attraversouna ricostruzione orzata, vengono ri'uali%cate come o!!ligazioni societariedelle 'uali, dun'ue, per de%nizione, ognuno dovr+ rispondere. La conclusione 'uesta, 'ual il punto di crisi di 'uesto ragionamento Il punto di crisi di'uesto ragionamento c$e la tutela accordata dalla giurisprudenza riguarda

esclusivamente la percezione soggettiva della situazione apparente, tale c$e sigiunge al paradosso di considerare la societ+ apparente esistente non per lageneralit+ di tutti coloro c$e vi a!!iano avuto a c$e are, ma solo per coloroc$e ricadono nella situazione di ragionevole adamento circa l’esistenza dellasociet+, con il paradosso, dun'ue, c$e nell’area dei terzi creditori c$i statomolto accorto non sar+ tutela!ile perc$ avr+ ricevuto e avr+ controllato lasituazione considerando c$e esisteva l’imprenditore individuale. C$i, invece, stato meno accorto e $a atto ragionevole adamento sull’esistenza dellasociet+ sar+ tutelato di pi< perc$ potr+ invocare la responsa!ilit+ di tutti gliapparenti soci. *uindi, il punto di crisi sta nel atto c$e, piuttosto c$e tutelare lasituazione oggettiva si tutela soltanto la percezione soggettiva di unasituazione esterna, e paradossalmente c$i stato meno accorto avr+ pi< tuteledi c$i, invece, stato molto pi< accorto.

74

Page 75: Diritto Commerciale primo modulo sbobinature unite.doc

7/23/2019 Diritto Commerciale primo modulo sbobinature unite.doc

http://slidepdf.com/reader/full/diritto-commerciale-primo-modulo-sbobinature-unitedoc 75/112

sempioF se ad esempio tre soggetti imprenditori individuali, e non $anno maicostituito una societ+ nemmeno occulta tra loro, sono e4ettivamenteimprenditori individuali, si presentano all’esterno con una sinergia economicatale da indurre i terzi a ritenere c$e l’attivit+ svolta non sia individualmenteintestata a ciascuno, ma sia in comune, e ciascuno di loro si comporta anc$e

dal punto di vista del %nanziamento dell’impresa come se le tre attivit+ osserotutte e tre legate reciprocamente, e se ad esempio con i terzi contraenti, pera4ari anc$e di altri soggetti, si rec$i a interlo'uire uno di loro, anc$e 'uandol’a4are non riguarda direttamente lui, 'uesta situazione di atto idonea agenerare adamento incolpevole, se tutto dimostrato, cio c’ l’adamentoincolpevole e ci sono gli indizi oggettivi di un comportamento come osse uncomportamento societario, allora, la giurisprudenza, in caso di crisi, cio dimancato pagamento dei de!iti, tutela 'uesta situazione acendo prevalerel’interesse dei creditori, e cio, creando essa, la giurisprudenza, la societ+ c$ein realt+ non c’. 3pesso accade, ad esempio nel settore dei servizi, trasporti,dove si intersecano i padroni dei camion, le cooperative dei lavoratori e ilvettore di logistica, un caso classico c$e si veri%ca nella pratica in cui non sidistingue c$i il proprietario dei mezzi, c$i il datore di lavoro dei vettori edegli spedizionieri e c$i il proprietario dello sta!ilimento c$e raccoglie lalogistica per lo smistamento delle merci, naturalmente in mancanza degli indiziormali, stiamo sempre parlando, 'uindi, di societ+ di persone.

/iprendiamo il discorso sulla attispecie societaria e iniziamo l’esame dei cosMdetti tipi di societ+, partendo dall’articolo 229. L’articolo 229 appuntoru!ricato tipi di societ+, e esprime un principio cardine del diritto societariosul 'uale gira l’intera materia e c$e sinteticamente conosciuto come

principio del numero c$iuso dei tipi di societ+ o dei modelli societari. Nn po’come accade con i diritti reali, anc$e i tipi di societ+ sono racc$iusi in unagriglia tassativa entro la 'uale i privati sono c$iamati a scegliere il modello daadottare. Cosa si intende per principio di c$iusura dei tipi societari o comeusiamo dire in sede di esame, principio di tipicit+ delle societ+. -oi a!!iamodetto pi< volte c$e la societ+ corrisponde ad una attivit+ umana con%guratacome contrattuale e a!!iamo naturalmente dato per ac'uisito, perpresupposto, un principio del diritto generale dei contratti, c$e consiste nelprincipio della li!ert+ delle orme contrattuali e 'uindi delle soluzioni c$e iprivati possono reperire per sistemare, per comporre i propri interessi, 'uestoprincipio di li!ert+ delle orme contrattuali risiede in una li!ert+ ondamentale,

garantita anc$e costituzionalmente, c$e la li!ert+ dei privati di determinarsiin autonomia rispetto al modo di comporre i propri interessi e come ricordatesenz’altro, potendo are ci#, utilizzando uno dei tipi contrattuali previsti dallalegge, oppure anc$e un contratto non appartenente ai tipi previsti dalla legge,purc$ siano perseguiti interessi meritevoli di tutela. *uindi vale per il dirittocontrattuale generale il principio di li!ert+, al contrario nel diritto societario ilprincipio di li!ert+ e l’autonomia dei privati, non godono di ugualericonoscimento, al contrario nel diritto delle societ+, i privati non sono li!eri discegliere come regolare i propri interessi in orma societaria. al contrario di'uanto accade nel diritto contrattuale generale, nel diritto delle societ+ i privatinon possono adottare tipi societari diversi da 'uelli previsti dalla legge. *uindinel diritto delle societ+ i privati devono necessariamente regolare la ormaorganizzativa collettiva dell’impresa esercitata ricorrendo a uno degli ottomodelli approntati dal legislatore per are ci#. *uesta regola, 'uesto principio,

75

Page 76: Diritto Commerciale primo modulo sbobinature unite.doc

7/23/2019 Diritto Commerciale primo modulo sbobinature unite.doc

http://slidepdf.com/reader/full/diritto-commerciale-primo-modulo-sbobinature-unitedoc 76/112

detto appunto principio di tipicit+ delle societ+, si ricava dall’articolo 229.L’articolo 229 estremamente importante nel nostro discorso, perc$ &erc$distingue la serie dei modelli, la serie dei tipi societari, in due grandi amiglie.La prima, rappresentata dalle societ+ c$e possono esercitare una attivit+agricola e la seconda e cio la amiglia delle societ+, c$e possono essere

utilizzate per l’esercizio di una attivit+ di natura commerciale. *uesta li!ert+ discelta del modello societario, deve are i conti con la li!ert+ della orma delcontratto di societ+, perc$ ricordate senz’altro, c$e il contratto di societ+segue una orma tassativa ogni 'ual volta si tratta di societ+ di capitali einvece prescinde da una orma tassativa ogni 'ual volta si parli di societ+ dipersone. allora i due sottoBprincipi c$e vengono enunciati dall’articolo 229,sono i seguenti. &rimo, se !isogna esercitare l’attivit+ in orma collettiva e'uindi in orma societaria e 'uesta attivit+ $a natura agricola, la societ+prescelta, in mancanza di una apposita indicazione da parte dei soci, sar+sempre una societ+ semplice, 'uindi nel caso in cui si svoglia svolgere unaattivit+ in orma collettiva di natura agricola, la societ+ prescelta per l’esercizioin orma collettiva di 'uesta attivit+ sar+ sempre la societ+ semplice a menoc$e i privati non scelgano espressamente una societ+ diversa. ediamo comeunziona 'uesto primo sottoBprincipio. Il principio maggiore, il principio ciopreminente e c$e i soci devono sempre scegliere il tipo societario, prelevandolodal catalogo tassativo previsto dalla legge, uno degli otto tipi, 'uesto principiomaggiore tanto vero c$e, se i soci non scelgono sar+ l’ordinamento ascegliere per loro e come sceglier+ Ettenti, perc$ in 'uesto momento cistiamo distaccando dalla linea guida del diritto generale dei contratti, se iprivati non scelgono sar+ l’ordinamento a scegliere, se i privati non scelgono uncontratto tipico, adotteranno un contratto atipico. -el diritto societario se i

privati non scelgono un tipo societario, non possono adottare un tipo di societ+non previsto, non possono creare un tipo di societ+, 'uindi se i privati nonscelgono, l’ordinamento sceglier+ per loro, principio di autorit+ e non di li!ert+.Come a l’ordinamento a scegliere e da dove 3e i privati $anno deciso disvolgere un’attivit+ agricola, l’ordinamento assegna il tipo societario societ+semplice. 3e invece i privati scelgono di svolgere un’attivit+ commerciale e nonindicano il tipo societario scelto, l’ordinamento sceglie per loro e assegna il tiposocietario societ+ in nome collettivo. &er 'uesto motivo noi diciamo c$e lasociet+ semplice e la societ+ in nome collettivo costituiscono i tipi societariresiduali per il caso in cui i privati non a!!iano espressamente indicato il tipoprescelto. *uindi ripeto, il principio generale, il principio maggiore e c$e i

privati devono adottare uno dei tipi societari previsti dalla legge, principio delnumero c$iuso dei tipi societari o principio di tipicit+ delle societ+. Il primosottoBprincipio, un principio minore, c$e se i soci non adottano un tipoespressamente sar+ l’ordinamento ad adottarlo per loro e in particolare sar+ lasociet+ semplice se la attivit+ agricola, sar+ la societ+ in nome collettivo se laattivit+ commerciale. i accio una domanda alla 'uale dovreste saper gi+rispondere. Come anno i soci a svolgere l’attivit+ in orma societaria, agricola ocommerciale e non indicare il tipo societario prescelto =anto c$e l’ordinamento c$e deve intervenire autoritativamente. Come possi!ile c$eaccada ci# &ensate, l’ordinamento in via residuale assegna o il modellosociet+ semplice o il modello societ+ in nome collettivo, non assegna il modellosrl o spa, societ+ semplice o in nome collettivo. &erc$ Come possi!ile c$edei soggetti privati esercitano l’attivit+ in orma societaria e non $anno indicato'uale societ+ vogliano costituire. 0ovete saperlo. &ro!a!ilmente lo sapete,

76

Page 77: Diritto Commerciale primo modulo sbobinature unite.doc

7/23/2019 Diritto Commerciale primo modulo sbobinature unite.doc

http://slidepdf.com/reader/full/diritto-commerciale-primo-modulo-sbobinature-unitedoc 77/112

spero. &erc$ possi!ile 'uesto &erc$ la societ+ pu# costituirsi anc$e aprescindere da orme espresse, a prescindere da un documento scritto, aprescindere da una dic$iarazione espressa, ma anc$e soltanto per atticoncludenti e 'uesta risposta ci consente di capire due cose, la prima, c$el’ordinamento non pu# certo assegnare autoritativamente un modello

capitalistico, perc$ presupposto per l’esistenza del modello capitalistico e c$eci sia l’atto pu!!lico notarile iscritto nel registro delle imprese, 'ui ilpresupposto c$e i soci non a!!iano detto 'uale il tipo a cui voglionoricorrere, 'uindi non ci pu# essere un modello capitalistico assegnatoautoritativamente, se la premessa c$e i soci non $anno neanc$e detto 'uale il tipo societario prescelto. la seconda inormazione c$e riceviamo e c$e lasociet+ semplice e la societ+ in nome collettivo, non anc$e 'uindi la societ+ inaccomandita semplice, la societ+ semplice e la societ+ in nome collettivo, sonole unic$e due societ+ c$e si possono costituire a prescindere da 'ualsiasiminimo elemento ormale, cio anc$e senza alcuna indicazione espressa eper%no in mancanza di 'ualsiasi sintomo esterno, perc$ dico 'uesto &erc$se l’ordinamento sta!ilisce c$e la societ+ semplice e la societ+ in nomecollettivo sono i due tipi residuali, dovremmo porre come pro!lema lapossi!ilit+ c$e l’ordinamento ricorra a tipi per i 'uali, seguitemi, non sonopreviste orme sacramentali, 'uindi no societ+ di capitali, lo a!!iamo dettoprima, non sono previste orme sacramentali pur trattandosi di societ+ dipersone, 'uale poteva essere l’alternativa 3oltanto la societ+ in accomanditasemplice, societ+ cio di persone per la 'uale non prevista l’atto pu!!liconotarile, perc$ non una societ+ di capitali, allora cerc$iamo di capireinsieme, il 229, sta!ilendo c$e in mancanza di scelta, la societ+ sempre osemplice o collettiva, a seconda della natura della collettivit+, ponendo 'uesta

regola, il 229 ci sta dicendo, c$e solo la societ+ semplice e solo la societ+collettiva, possono costituirsi a prescindere da 'ualsiasi sintomo esterno dellavolont+ dei soci. Il 229 costituito cosM, ci sta dicendo, c$e per l’accomanditasemplice !isogna c$e sussista un elemento di espressione della volont+ deisoci, se pur minimo, ma superiore a 'uello ric$iesto per la societ+ semplice eper la societ+ collettiva. La risposta allora 'uale siste per l’accomanditasemplice, evidentemente, un livello ormale minimo di emersione dellaattispecie, c$e sta al di sopra del livello ormale minimo per la societ+semplice e per la collettiva. *uale 'uesto livello ormale minimo ric$iesto perl’accomandita semplice, c$e invece non ric$iesto per la societ+ semplice eper la collettiva *uesto livello ormale minimo rappresentato dalla

dic$iarazione dei soci circa la divisione in accomandanti e accomandatari.3iccome l’accomandita semplice, cio, presenta la caratteristica inderoga!ile didividere la sua compagine sociale in accomandanti e accomandatari, si ricavaimplicitamente c$e, attenti, se esiste una dic$iarazione dei soci circal’appartenenza alla categoria degli accomandanti e alla categoria degliaccomandatari, allora siamo gi+, attenzione, siamo gi+ in un livello di sceltaespressa del tipo societario, cio i privati c$e dicono, 'uesti sono gliaccomandanti, 'uesto sono gli accomandatari, $anno gi+ scelto il tiposocietario accomandita semplice, il principio di tipicit+ unziona invece, soltanto'ualora i privati non scelgano il tipo societario, e gli unici due tipi societaririspetto ai 'uali 'uesta omessa scelta pu# comun'ue consentire c$e la societ+venga in esistenza, sono la societ+ semplice e la societ+ in nome collettivo, per'uesto motivo l’ordinamento dironte a 'ueste due opzioni, nel silenzio dei soci$a dovuto trovare un criterio discriminante e il criterio discriminante la natura

77

Page 78: Diritto Commerciale primo modulo sbobinature unite.doc

7/23/2019 Diritto Commerciale primo modulo sbobinature unite.doc

http://slidepdf.com/reader/full/diritto-commerciale-primo-modulo-sbobinature-unitedoc 78/112

della attivit+ svolta, allora l’ordinamento cosa dice, solo in mancanza di scelta,le opzioni sono due societ+ semplice o collettiva, e io ordinamento attri!uir#autoritativamente la attispecie semplice nel caso in cui l’attivit+ agricola, laattispecie collettiva nel caso in cui l’attivit+ sia commerciale. In tutti gli altricasi, rispondetemi voi, in tutti gli altri casi, ci sar+ sempre una scelta, perc$

&er l’accomandita semplice necessario c$e i soci dicano c$i sono gliaccomandanti e c$i gli accomandatari, e per le societ+ di capitale C’ l’attopu!!lico notarile, 'uindi la scelta sempre espressa tranne in due possi!ilicasi, societ+ semplice e societ+ in nome collettivo. Ellora diciamo c$e ilprincipio di tipicit+ consiste nel considerare tassativo il catalogo dei modellisocietari disponi!ili, di tal c$e i privati non possono c$e scegliere uno ra essi,primo, non possono creare tipi societari non esistenti, 'uindi non appartenential catalogo predisposto dal ordinamento, %no al punto c$e se addiritturaomettono di scegliere sar+ l’ordinamento a scegliere per loro e ci# pu#accadere soltanto in caso di societ+ semplice e di societ+ in nome collettivo,agricola o commerciale. Ellora, il principio di tipicit+, attenti perc$ 'uesta domanda d’esame, il principio di tipicit+, unziona nel senso di imporre laregola autoritativa del tipo, del modello, per# come voi saprete, tutte le normedel nostro ordinamento, posso essere dispositive o imperative, possono cioessere derogate dai privati o invece non essere a4atto derogate, allora,attenzione perc$ 'ui agli esami ci si cononde sempre, se la domanda ilprincipio di tipicit+ lo considerate deroga!ile o inderoga!ile La risposta c$e ilprincipio di tipicit+ inderoga!ile, cio l’articolo 229 non soggetto aderog$e, e 'uesto unziona nel senso c$e se noi volessimo costituire unasociet+, ad esempio, una societ+ anonima, la societ+ anonima una societ+tipica del diritto rancese, non esiste nel diritto italiano, possiamo costituirla

La risposta assolutamente no, la do!!iamo c$iamare societ+ per azioni. Lado!!iamo c$iamare societ+ a responsa!ilit+ limitata, ma non possiamoc$iamarla societ+ anonima, ci# detto, per#, i singoli tipi societari, $anno unaloro disciplina, 'uindi noi a!!iamo otto discipline disponi!ili, ne studieremosoltanto sei, ma a!!iamo otto discipline disponi!ili, ciascuna per ogni tiposocietario, ora attenti, ciascuna di 'ueste discipline contiene normeinderoga!ili e norme dispositive, inoltre ciascuna di 'ueste discipline si applicaal singolo tipo societario oppure anc$e ad altri tipi societari. allora, cosasigni%ca Sacciamo un esempio concreto. /icordate c$e la di4erenza macro trasociet+ di persone e societ+ di capitali consiste nel regime della responsa!ilit+patrimoniale. /icordate dun'ue c$e nelle societ+ di persone tutti i soci

rispondono personalmente, illimitatamente e solidalmente delle o!!ligazionisociali, nelle societ+ di capitali, i soci non rispondono mai delle o!!ligazionisociali, si dice nelle societ+ di persone la responsa!ilit+ illimitata, nellesociet+ di capitali la responsa!ilit+ limitata. !!ene, attenti perc$ non acile. -elle societ+ di persone la regola della responsa!ilit+ illimitata dei soci ,nelle societ+ semplici, dispositiva, nelle societ+ in nome collettivo, imperativa,nella societ+ in accomandita semplice un re'uisito legale, ripeto, laresponsa!ilit+ illimitata dei soci per le o!!ligazioni sociali nelle societ+ semplici oggetto di una norma dispositiva, nelle societ+ in nome collettivo oggetto diuna norma imperativa, nella societ+ in accomandita semplice un re'uisitolegale. :ra attenzione perc$ 'uesta la parte pi< complicata delladiscussione sul tipo. &erc$ 'uando agli esami voi ascolterete 'uesta domanda,principio di tipicit+ e clausole tipic$e, principio di tipicit+ e clausole atipic$e,signi%ca c$e si messa male, signi%ca, gli esami non sono acili, ne avete

78

Page 79: Diritto Commerciale primo modulo sbobinature unite.doc

7/23/2019 Diritto Commerciale primo modulo sbobinature unite.doc

http://slidepdf.com/reader/full/diritto-commerciale-primo-modulo-sbobinature-unitedoc 79/112

sentito parlare *uesto per riscaldare l’atmosera. Ellora 'uando sentiteparlare di 'uesta di4erenza, principio di tipicit+ e clausole atipic$e, stiamoparlando esattamente della di4erenza c$e c’ tra la tenuta generale delsistema di tipicit+, 229 i privati possono scegliere solo uno dei tipi previstidalla legge, norma inderoga!ile per eccellenza, la di4erenza tra 'uesta tenuta

di sistema e la sua concreta declinazione, sta nel atto, come dicevo prima, c$ei singoli modelli societari, i singoli tipi, sono poi disciplinati da norme, c$e nonsempre sono imperative, 'uindi se nel suo sistema generale, il diritto societario governato da un principio inderoga!ile, nella sua concreta declinazionenormativa !isogna capire se le norme di disciplina sono inderoga!ili oderoga!ili, cio dispositive, c$e signi%ca tutto 'uesto sempio concreto,societ+ semplice, nella societ+ semplice, esiste una norma c$e l’articolo22;;, c$e vi leggo, ru!ricato responsa!ilit+ per le o!!ligazioni sociali. Il 22;;sta!ilisce c$e i creditori della societ+ possono are valere i loro dirittievidentemente sul patrimonio sociale, il soggetto c$e si o!!liga all’esterno lasociet+, i suoi creditori esercitano i loro diritti di credito contro la societ+. K laprima parte del 2;97, ogni de!itore risponde delle sue o!!ligazioni, il primocomma prosegue e sta!ilisce c$e per le o!!ligazioni sociali, per le o!!ligazionisociali, rispondono inoltre, personalmente e solidalmente i soci c$e $anno agitoper la societ+ e poi, attenzione alla parte %nale di 'uesta norma, salvo pattocontrario anc$e gli altri soci. 3econdo voi 'uesta norma imperativa odispositiva 0ispositiva. &erc$ consente una deroga pattizia, una derogaprivata, salvo patto contrario, cosa succede salvo patto contrario C$e altri socinon risponderanno delle o!!ligazioni sociali, cio si deroga al principio cardinedelle societ+ di persone per cui tutti i soci rispondono illimitatamente delleo!!ligazioni sociali. Il 22;; rispetto alla societ+ semplice una norma

dispositiva. Controprova, 221, prendiamo il 221 e vediamo c$e succede,societ+ in nome collettivo, nella societ+ in nome collettivo tutti i socirispondono solidalmente e illimitatamente per le o!!ligazioni sociali, cosa c’ didiverso Epparentemente nulla. =utti i soci rispondono illimitatamente esolidalmente delle o!!ligazioni sociali, esattamente ci# c$e accade nellesociet+ semplici, per# attenzione, secondo comma del 221, il patto contrario,patto anc$e nelle societ+ semplice, 221, il patto contrario, non $a e4etto neiconronti dei terzi, esattamente il contrario di 'uello c$e a!!iamo letto appenaora. 22;; tutti i soci rispondono salvo patto contrario anc$e 'uelli c$e non$anno agito, 221, tutti i soci rispondono e il patto contrario non $a ecacianei conronti dei terzi, 'uesta norma dispositiva o imperativa Imperativa.

C$e meraviglia. Invece, 2>27, siamo in presenza di una societ+ in accomanditasemplice. 2>27 una delle domande pi< ricorrenti agli esami, viene c$iestacome divieto di immistione. *uindi %ssatela nella vostra memoria. 0ivieto diimmistione o ingerenza. Ettenzione, accomandita semplice, 2>27 ru!ricatosoci accomandanti, 2>18 ru!ricato soci accomandatari, partiamo dal 2>18, gliaccomandatari $anno diritti e o!!lig$i dei soci della societ+ in nome collettivo,'uindi torniamo un attimo indietro, 221 gli accomandatari nell’accomanditasemplice sono come i socie della collettiva, rispondono tutti delle o!!ligazionisociali e il patto contrario non $a e4etto nei conronti dei terzi, ma 'uestoriguarda gli accomandatari. 2>27, accomandanti, attenti, gli accomandanti nonpossono compiere atti di amministrazione, possono are i soci, ma non possonoare gli amministratori, se vogliono are gli amministratori devono diventareaccomandatari, cio devono rispondere delle o!!ligazioni sociali, per# 2>27, segli accomandanti da accomandanti, compiono atti di amministrazione, attenti

79

Page 80: Diritto Commerciale primo modulo sbobinature unite.doc

7/23/2019 Diritto Commerciale primo modulo sbobinature unite.doc

http://slidepdf.com/reader/full/diritto-commerciale-primo-modulo-sbobinature-unitedoc 80/112

c$e 'ui cadono tutti, cosa succede 0iventano accomandatari Ouardate c$esuccede, primo comma, seconda parte, il socio accomandante c$econtravviene a tale divieto, cio al divieto di compiere atti di amministrazione,divieto c$e c$iamiamo divieto di immistione o di ingerenza, assumeresponsa!ilit+ illimitata e solidale verso i terzi, per tutte le o!!ligazioni sociali e

pu# essere escluso dalla societ+. L’accomandante c$e viola il divieto diamministrazione e il divieto di ingerenza, assume la responsa!ilit+ illimitata perle o!!ligazioni sociali, domanda. 0iventa accomandatario -o. &erc$ Larisposta giusta, allora attenzione, l’accomandante c$e viola il divieto diimmistione assume la responsa!ilit+ illimitata per le o!!ligazioni sociali, manon diventa un accomandatario nel senso c$e non pu# comun'ue amministrarela societ+, ci# accade per virt< di un principio generale, in !ase al 'uale dallaviolazione di un dovere non pu# derivare un vantaggio, 'uindi non pu# derivareuna posizione di dovere dall’avere violato un dovere, ma rispetto alla domandac$e $o atto prima, 'uale la caratteristica c$e deve emergere in 'uestanorma C$e l’accomandita semplice, attenti, la disciplina dell’accomanditasemplice, rispetto alla responsa!ilit+ illimitata, una disciplina legale del tipo,non dispositivo imperativo, un re'uisito legale del tipo, 'uesto signi%ca c$enoi a!!iamo accomandanti e accomandatari, non perc$ adiamo la scelta aiprivati, ma perc$ non si pu# adottare un accomandita semplice se nondividenti i soci in accomandanti e accomandatari, 'uale la controprova. &u#esistere un accomandita composta solo da accomandatari 3are!!e unaCollettiva. &u# esistere un accomandita composta solo da accomandanti -onsare!!e una accomandita, non sare!!e una collettiva, non potre!!e essereneanc$e una societ+ semplice, perc$ nella societ+ semplice almeno c$i agiscein nome e per conto della societ+ deve essere responsa!ile limitatamente,

allora cosa sare!!e &otre!!e essere al limite la preparazione di una societ+ dicapitale, c$e per# ric$iedere!!e l’atto pu!!lico notarile per venire in esistenza. 'uindi secondo voi pu# esiste una societ+ di persone con soci tuttilimitatamente responsa!ili =utti limitatamente responsa!ili, pu# esiste unasociet+ di persone con soci tutti limitatamente responsa!ili *uale larisposta -o, perc$ 3i trattere!!e di un tipo non appartenente a nessuno datra 'uelli previsti dalla legge, sare!!e un tipo nuovo, un tipo inesistente,societ+ di persone con soci tutti limitatamente responsa!ili, non pu# esistere,l’ordinamento non lo prevede, l’ordinamento prevede c$e una societ+ dipersone a!!ia sempre soci illimitatamente responsa!ili, al massimo duecategoria, limitatamente e illimitatamente responsa!ili, ma a!!ia sempre soci

illimitatamente responsa!ili, se i soci vogliono are una societ+ con socilimitatamente responsa!ili, devono scegliere un tipo capitalistico, non possonoscegliere una societ+ di persone e 'uindi, cosa stavamo dicendo sulla naturadella disciplina La societ+ semplice rispetto alla responsa!ilit+ limitata oillimitata, la societ+ semplice governata da una norma di caratteredispositivo, i privati potranno, vediamo se a!!iamo capito, i privati potrannosta!ilire c$e alcuni tra i soci rispondano soltanto limitatamente rispetto alleo!!ligazioni sociali, limitatamente signi%ca solo con il patrimonio sociale,illimitatamente anc$e con il proprio patrimonio, 'uindi nella societ+ sempliceci# potr+ essere possi!ile. Sacciamo un esercizio di veri%ca, la li!ert+ dei socinel pattuire 'uesta limitazione di responsa!ilit+ %no a 'uale punto si pu#spingere 3i potr+ spingere %no al punto di escludere tutti i soci dallaresponsa!ilit+ illimitata -o, perc$ non ci sare!!e pi< li!ert+ contrattuale, maci sare!!e creazione di un nuovo tipo, un limita alla autonomia dei privati,

80

Page 81: Diritto Commerciale primo modulo sbobinature unite.doc

7/23/2019 Diritto Commerciale primo modulo sbobinature unite.doc

http://slidepdf.com/reader/full/diritto-commerciale-primo-modulo-sbobinature-unitedoc 81/112

allora si possono escludere tutti i soci dalla responsa!ilit+ illimitata, trannealmeno uno. *uello c$e agisce come legale rappresentante, 'uello almenodovr+ essere illimitatamente responsa!ile. eniamo alla societ+ in nomecollettivo, la responsa!ilit+ illimitata dispositiva come norma di disciplina -o, imperativa, 'uesto signi%ca c$e i soci non avranno nessuna li!ert+ di

negoziare sulla responsa!ilit+ illimitata o limitata, dovranno soggiogare allaregola della responsa!ilit+ illimitata, potranno pattuire una limitazione dellaresponsa!ilit+ *uale la risposta pi< corretta -on lo potranno are, non lopotranno are, ma se lo acessero, 'uesto patto non avre!!e alcuna ecaciaesterna, 'uindi si conerma la inderoga!ilit+ della regola, perc$ il pattoeventualmente stipulato non sare!!e comun'ue opponi!ile a nessuno, 'uinditutti i soci della collettiva rispondono sempre illimitatamente delle o!!ligazionisociali. Ellora, dispositiva nella societ+ semplice, imperativa nella collettiva.Eccomandita semplice, la disciplina della responsa!ilit+ limitata disponi!ileper i privati C$e ne pensate La disciplina della responsa!ilit+ limitata oillimitata nella accomandita semplice disponi!ile o imperativa La rispostal’$o data prima io, ma !isogna spiegare c$e signi%ca, disponi!ile oimperativa -on disponi!ile, non imperativa, perc$ il tipo sceltoespressamente, perc$ non lo si pu# scegliere in via residuale perc$ te loattri!uisce l’ordinamento, 'uindi $ai scelto l’accomandita semplice, 'uindi devinecessariamente utilizzare il tipo per come la legge te lo consegna, devidividere i soci in accomandanti e accomandatari, attenti e su 'uesto non si pu#derogare, il tipo 'uesto, se non lo vuoi cosM devi prendere un altro tipo. 3e'uesta o 'uesto modello non va !ene, !isogna ricorrere ad un altro modello,ma se a!!iamo scelto l’accomandita noi do!!iamo accettare la divisione inaccomandanti e accomandatari, dentro la categoria degli accomandatari

saranno possi!ili derog$e -o, perc$ la disciplina di rierimento 'uella dellacollettiva, ce lo dice il 2>18, dentro la categoria degli accomandanti sarannopossi!ili derog$e Ettenti, riettete, 'uindi ripeto. &otremmo ad esempiode%nire c$e gli accomandatari siano alcuni responsa!ili, altri non responsa!ili-o, perc$ la disciplina di rierimento 'uella imperativa della collettiva, ce lodice il 2>18. Endiamo agli accomandanti, gli accomandanti sono limitatamenteresponsa!ili, attenti, sono limitatamente responsa!ili e non possonoamministrare, il caso di violazione di divieto una violazione patologica,andiamo alla %siologia della disciplina, sono tutti limitatamente responsa!ili,potremmo sta!ilire c$e alcuni ra gli accomandanti siano illimitatamenteresponsa!ili rimanendo accomandanti Eccomandante c$e rimane

accomandante, ma c$e risponde illimitatamente delle o!!ligazioni sociali. C$ene pensate Il ragionamento per arrivare alla risposta la responsa!ilit+illimitata connessa al potere di amministrazione e per amministrare !isognanecessariamente essere accomandatari o altrimenti si rientra nell’ipotesi diviolazione. allora, io posso attri!uire, attenti scrivete senza capire, poi capitea casa, io posso attri!uire il potere di amministrare soltanto ad alcuni ra gliaccomandatari, ma non posso attri!uire la responsa!ilit+ illimitataall’accomandante senza attri!uirgli anc$e il potere di amministrare, altrimentilo arei ricadere nell’ipotesi regolata dalla legge come sanzione, comeviolazione, nel momento in cui io attri!uisco la responsa!ilit+ illimitata alaccomandante e devo necessariamente attri!uirgli anc$e il potere diamministrare, lo sto 'uali%cando accomandatario e 'uindi la inscindi!ilit+ tra ilpotere di amministrare e la responsa!ilit+ illimitata, attenti alle parole ragazzi,il potere di amministrare non signi%ca la e4ettiva amministrazione, avere il

81

Page 82: Diritto Commerciale primo modulo sbobinature unite.doc

7/23/2019 Diritto Commerciale primo modulo sbobinature unite.doc

http://slidepdf.com/reader/full/diritto-commerciale-primo-modulo-sbobinature-unitedoc 82/112

potere di are una cosa non signi%ca averla atta, l’accomandatario $a il poteredi amministrare, ma non detto c$e tutti gli accomandatari amministrino, tuttigli accomandatari avranno il potere di amministrare e tutti risponderannoillimitatamente, l’accomandante c$e risponda illimitatamente deve avere ilpotere di amministrare e avendo il potere di amministrare in realt+ un

accomandatario, 'uindi non ci pu# essere, attenti, ci pu# esserel’accomandatario senza amministrazione e4ettiva, ma non ci pu# esserel’accomandante responsa!ile illimitatamente se non perc$ ri'uali%catocome accomandatario. Lo ripeto o c$iaro C$iaro 'uindi un minuto perc$iudere, 'uando si parla di tipicit+ del principio e di atipicit+ delle clausole, siintende rierirsi a due linee normative di4erenti, il principio di tipicit+ regola lascelta del modello, la scelta del modello tassativa e inderoga!ile, uno ra'uelli previsti dalla legge, la atipicit+ delle clausole regola invece laindividuazione della disciplina del singolo modello, nel singolo modellotroviamo segmenti di disciplina dispositiva, segmenti di disciplina imperativa ere'uisiti legali del modello, tali c$e, dun'ue, le discipline dispositive delmodello saranno deroga!ili, le discipline imperative del modello sarannoinderoga!ili, i re'uisiti legali del modello o del tipo orientano la scelta, se sonotoccai i re'uisiti legali, viene toccato il tipo stesso scelto dai privati e non il suocontenuto, la sua disciplina, esempio !anale, se voi intendete regolare il voto inuna societ+ attraverso l’assem!lea, in una societ+ di persone dovete crearlaappositamente, perc$ il tipo non la prevede, in una societ+ per azioni nonpotete arne a meno perc$ un re'uisito legale del tipo, 'uindi se voiimmaginate un contratto di societ+ per azioni in cui intendete toglierel’assem!lea dei soci come steste tentando di creare un tipo inesistente e'uindi andate uori dal principio di tipicit+, ma se invece in una societ+ in nome

collettivo volete costruire il tipo aggiungendo l’assem!lea, siccomel’organizzazione delle societ+ in nome collettivo retta da una disciplina di tipodispositivo, di natura dispositiva, voi l’assem!lea nella societ+ di tipo collettivola potete creare, e nessuno vi dir+ c$e avete atto una societ+ per azioni,perc$ l’assem!lea nella societ+ in nome collettivo, non riguarda il tipo e non oggetto di una disciplina imperativa, tutta 'uesta arc$itettura si !asa su,attenti, tipi elementari o ineriori e tipi superiori, laddove per ineriori esuperiori si intendono tipi c$e dettano principi valevoli per tutte le societ+ e tipic$e dettano regole valevoli solo per i singoli modelli, 'uindi i principi dei tipiineriori come la societ+ semplice o la societ+ in nome collettivo, si astraggonoverso i tipi superiori, ma non avviene il contrario e la prova 'uello c$e vi $o

detto prima, nella societ+ per azioni a!!iamo l’assem!lea necessariamente,ma vale per la societ+ per azioni, non possiamo trascinare verso la societ+ innome collettivo la essenzialit+ dell’assem!lea, al contrario, la regola, adesempio, di ripartizione degli utili, c$e troviamo nelle societ+ semplici, c$evedremo la prossima volta, la regola di ripartizione degli utili viene dettata soloper la societ+ semplice, ma vale per tutti gli otto tipi di societ+ disponi!ili.0iritto commerciale I1;B11B2715

0icevamo la volta precedente rispetto al principio di tipicit+ delle societ+, c$ela suddivisione in modelli e in tipi c$e viene assicurata dal nostro ordinamentogiuridico rispecc$iata essenzialmente nella classi%cazione c$e comprime perun verso l’autonomia privata, 'uindi l’autonomia dei privati nella scelta del

82

Page 83: Diritto Commerciale primo modulo sbobinature unite.doc

7/23/2019 Diritto Commerciale primo modulo sbobinature unite.doc

http://slidepdf.com/reader/full/diritto-commerciale-primo-modulo-sbobinature-unitedoc 83/112

modello contrattuale. *uesta compressione avviene attraverso l’assegnazionedi un numero sta!ilito e predeterminato di 8 modelli contrattuali, e c$e peronell’am!ito invece del rispetto dell’am!ito dell’autonomia contrattuale dellali!ert+ dei privati nella determinazione dell’assetto degli interessi semprepossi!ile inserire negli statuti sociali ,'uindi nei contratti, delle clausole

atipic$e, cio delle clausole di deroga alle norme dispositive della disciplina deisingoli modelli, per cui la tipicit+ e la atipicit+ rappresentano due acce dellostesso enomenoF la li!ert+ dei privati di determinazione dei propri interessi c$enel diritto generale dei contratti trova massima espressione ,i contraentipossono sta!ilire come vogliono i propri interessi purc$ meritevoli di tutela,invece nel diritto societario trova la massima compressione, i privati nonpossono sta!ilire li!eramente i modelli contrattuali ma possono sta!ilire 'uasili!eramente il contenuto di 'uesti modelli.:ra ci sono, lo dicevo alla %ne della lezione precedente, regole,delle paratie,argini insupera!ili c$e sono rappresentati dalle norme inderoga!iliG le normeinderoga!ili sono 'uelle sui tipi('uesta la prima norma inderoga!ile)e normeinderoga!ili sono 'uelle su alcuni principi.Elcuni principi sono appartenenti a tutti i tipi societari oppure invece soltantoad alcuni. Ed esempio la partecipazione agli utili o alle perdite.La partecipazione agli utili o alle perdite costituisce una cartina di tornasole perveri%care se si tratti di un principio o di una regola dispositiva o di una regolainderoga!ile.La partecipazione agli utili o alle perdite conosciuta anc$e( ed cosi c$eviene c$iesta agli esami) come @di-ie(o del &a((o leoninoA, dal !rocardo c$ederiva dalle le leonia dell’ impero romano, ed sancito dall’art 22<5 c.c .Ert.2665 c.c. c$e si trova nella disciplina del modello di societ+ semplice e

sta!ilisce c$e nessun socio pu# essere escluso del tutto dalla partecipazionealle perdite e agli utili. Ettorno al divieto di patto leonino di cui all’art 2265 c.cnoi costruiamo due discorsi separati.Il primo riguarda 'uella idea c$e vi $o esposto alla %ne della lezioneprecedente secondo la 'uale nei tipi societari !asici ineriori, tra 'uesti lasociet+ semplice e la societ+ in nome collettivo ,esistono alcuni principi c$evengono attratti verso i tipi superiori e c$e nonostante non siano replicati neimodelli dei tipi superiori ne costituiscono una ossatura assolutamenteindeetti!ile, una disposizione dun'ue inderoga!ile. Sra 'uesti principi c$estanno nella parte ineriore della disciplina societaria e c$e vengono attratti aitipi superiori sta proprio il divieto di patto leonino. perc$ 'uesto K

importante c$e voi capite il perc$ in 'uanto da 'uesta ragione interpretativaderiva la spiegazione circa la natura dispositiva o meno della altre normesocietarie.&erc$, dicevo, un principio c$e sta nella disciplina della societ+ semplicepossiamo considerarlo proprio ed inderoga!ile rispetto a 'ualsiasi tiposuperiore. 0icevo in cosa consiste il divieto di patto leonino Il divieto di pattoleonino non a altro se non dare concretezza ad un elemento ondamentaledella causa societaria cosi come espressa nell’art  22,+  .La causa societariacio la causa del contratto di societ+ vuole c$e coloro c$e coneriscono !eni oservizi lo acciano per partecipare alla divisione degli utili. *uesto scopoessenziale c$e viene sancito dall’art 229; sta in una norma generaleG229;signi%ca disciplina generale delle societ+. Dentre 2265 c.c sta nella disciplinaspeciale delle societ+ semplici.

83

Page 84: Diritto Commerciale primo modulo sbobinature unite.doc

7/23/2019 Diritto Commerciale primo modulo sbobinature unite.doc

http://slidepdf.com/reader/full/diritto-commerciale-primo-modulo-sbobinature-unitedoc 84/112

Ellora una prima a4ermazione c$e possiamo are F tutte le norme c$e puravendo sede nella disciplina delle singole societ+ applicano o dannoconcretezza ad una regola del diritto generale delle societ+ devonoconsiderarsi norme inderoga!ili. 3iccome il 2265 non a altro c$e attuareconcretamente la causa societaria, cio la causa del contratto di societ+, cio

lo scopo essenziale c$e con il contratto di societ+ viene perseguito dai soci ,allora il 2265 lo si deve considerare come norma inderoga!ile rispetto al tipo(societ+ semplice) ma norma inderoga!ile anc$e rispetto a tutti gli altri tipisuperiori cio anc$e rispetto alle societ+ di capitali. Cosa signi%ca pi<esplicitamenteIl 229; prevede c$e si partecipi conerendo un !ene o servizio alla stipulazionedel contratto e 'uindi alla costituzione della societ+, ecco vi siete maidomandati c$e %ne accia il conerimento del socio 'ualora l’andamentodell’attivit+ economica non sia in grado di generare utili a avore dei soci -oia!!iamo detto c$e il conerimento del socio viene computato in sede dicostituzione 'uale elemento del cosiddetto capitale socialeG a!!iamo detto edovete ricordare c$e la somma del valore dei conerimenti dei soci e'uivale aduna dotazione iniziale patrimoniale della societ+ c$e c$iamiamo ca&i(ale%ociale. Ellora 'uel patrimonio c$e a!!iamo detto sempre essere caratteristicadel nuovo soggetto giuridica c$e viene in esistenza non altro se non l’insieme dei !eni o servizi coneriti dai soci alla societ+, la societ+ divienetitolare ,proprietaria dei !eni c$e i soci coneriscono. Ettraverso 'uestopatrimonio iniziale la societ+ svolge la sua attivit+, e alla %ne di ogni eserciziodi !ilancio, cio alla %ne di ogni anno di attivit+ la societ+ veri%c$er+ se ilpatrimonio iniziale stato utilizzato e pro%cuamente messo a reddito cio icosti sostenuti sono stati pareggiati dai ricavi o se invece i costi sostenuti

$anno superato i ricavi. Ella %ne di ogni anno dun'ue la societ+ andr+ in utile oin perdita, o naturalmente in pareggio se i costi sono e'uivalente ai ricavi.cco io vi domando avete capito 'uale sia la %ne del conerimento 'ualora lecose non dovessero andare sempre !ene &erc$ ovvio c$e se l’ attivit+economica genera utile il patrimonio iniziale della societ+ non a altro c$eaccrescersi, e l’utile non a altro di volta in volta di essere diviso tra i soci. Dase invece dovesse accadere c$e i costi superano ripetutamente ericorrentemente i ricavi, cosa succede a 'uali risorse a rierimento la societ+'uali risorse impiega per generare i nuovi costi e spera!ilmente i nuovi ricavionsuma uel suo patrimonio ini'iale.Ellora attenzione perc$ 'uesto un punto nodale anc$e della disciplina del

!ilancioG allora se la societ+ consuma il suo patrimonio iniziale considerando lasociet+, (ricordate il 2;97,l’imprenditore c$e assume la responsa!ilit+patrimoniale per tutte le o!!ligazioni contratte)allora se la societ+ consuma ilsuo patrimonio iniziale ci sar+ un momento in cui la societ+ per poter svolgerel’attivit+ economica imprenditoriale non avr+ pi< risorse e dovr+ scegliere seFcessare l’attivit+ o proseguire l’attivit+.K intuitivo c$e se non $a nuove risorse la societ+ de!!a cessare l’attivit+, non altrettanto intuitivo cosa accada se invece decida di proseguire l’ attivit+. Cosaaccade se decide di proseguire l’ attivit+ La societ+ dovr+ ric$iedere ai soci dieseguire nuovi conerimenti di !eni o di servizi per assicurare le risorsenecessarie per la continuazione dell’attivit+.  Ettenti perc$ 'ui noi siamo giuristi e non aziendalisti acciamo sempreconusione tra la nozione di debito, la nozione di costo e la nozione di perdita.

84

Page 85: Diritto Commerciale primo modulo sbobinature unite.doc

7/23/2019 Diritto Commerciale primo modulo sbobinature unite.doc

http://slidepdf.com/reader/full/diritto-commerciale-primo-modulo-sbobinature-unitedoc 85/112

Nna societ+ c$e non $a pi< risorse per continuare l’attivit+, non necessariamente una societ+ inde!itata, non necessariamente una societ+c$e de!!a sostenere altri costi ma una societ+ c$e $a perduto l’interocapitale sociale. *uindi noi de%niamo perdita la diminuzione irreversi!ile delpatrimonio dell’individuo o del soggetto collettivo dell’imprenditore in generale.

*uindi la diminuzione irreversi!ile del patrimonio corrisponde alla sua de%nitiva perdita. Cos il debito e cos’ il costoIl co%(o  un pagamento c$e la societ+ deve e4ettuare sulla !ase ad esempiodi un contratto stipulato e 'uindi di una prestazione da onorare. Il costo unpagamento e corrisponde ad una spesa. Il de'i(o  il costo non pagato. *uindise il costo non pagato la societ+ accumula de!iti, se i de!iti non sono onoratila societ+ dovr+ attingere a risorse proprie ,la diminuzione di 'ueste risorsegenera &erdi(a. *uindi nella %liera passiva del cosiddetto ciclo %nanziariopassivo dell’impresa, l’origine del ciclo %nanziario passivo sta nel costo dasostenere(classico esempio lo stipendio dei dipendenti). 3e passata la mensilit+il costo non sostenuto 'uel costo diventa de!ito di stipendio, ma se io perpagare gli stipendi devo attingere al capitale iniziale, cio i conerimentirealizzati dai soci, man mano c$e attingo ai conerimenti e non $o invece ricavio utili, io vado incontro a delle perdite. *uando il capitale interamente persoviene meno uno degli elementi necessari della attispecie societaria di cuiall’art 229;cc. Il 229; si onda sul conerimento di !eni o servizi, la societ+ pernascere deve avere !eni e servizi di dotazione, se non $a pi< !eni o serviziviene meno un elemento essenziale e 'uindi la societ+ non pu# pi< esistere, sevuole continuare ad esistere deve c$iedere ai soci altri conerimenti.3e acciamo l’esempio speculare, nella %liera del ciclo %nanziario attivo stal’incasso, il ricavo, l’utileG voce esattamente speculare 'uella del ciclo

%nanziario passivo, se io $o un contratto nei conronti di un soggetto c$eremunera le mie prestazioni io periodicamente avr# degli incassi, 'uesti incassic$e sono voce %nanziaria, cio entrano soldi dentro la societ+, diventerannoricavi c$e serviranno per coprire i costiG 'uando alla %ne dell’esercizio i costi e iricavi sommati alge!ricamente danno un numero positivo vuol dire c$e i ricavi$anno superato i costi, e la di4erenza attiva tra ricavi e costi la c$iamer# utile.L’utile diventa la risorsa resca c$e si sostituisce ai conerimenti c$e altrimentidovrei utilizzare per poter continuare a pagarmi i costiG 'uindi cosa a la societ+in 'uesto ciclo economico virtuoso 3posta il peso del costo sui conerimenti,c$e serve all’inizio (all’inizio della societ+ non esiste niente ,esiste soltanto ilcapitale iniziale),'uindi io consumo energia patrimoniale propria ma se poi

vado al regime e i ricavi riescono a superare i costi, io sposto il peso economicodal mio capitale sociale agli utili, a 'uel punto gli utili o %nanziano nuovi ciclieconomici o vengono divisi tra i soci.*uesto l’o!iettivo a cui tutti i soci tendono, dividere gli utili. allora se io vi domandoF se le cose vanno male, cosa ne dei conerimenti 3e voi mettete una somma dentro una societ+ c$e poi perde l’intero capitalesociale, cosa ne del vostro conerimento di denaro Ci sar+ 'ualcuno c$e larestituisce allora 'uella somma di denaro persa e 'uesto si c$iama ri%ciodim&re%a, il risc$io di perdere il conerimento realizzato. &er il socio ilrisc$io di perdere il conerimento realizzato eseguito, per la societ+ il risc$iodi non pareggiare costi e ricavi. Il risc$io di non pareggiare costi e ricavi siri!alta sul socio diventando risc$io di perdere il conerimento eseguito.

85

Page 86: Diritto Commerciale primo modulo sbobinature unite.doc

7/23/2019 Diritto Commerciale primo modulo sbobinature unite.doc

http://slidepdf.com/reader/full/diritto-commerciale-primo-modulo-sbobinature-unitedoc 86/112

:ra vi c$iedo, sapete distinguermi il risc$io di perdita del conerimento aseconda c$e si tratti di societ+ di persone o di societ+ di capitali  ElloraF il socio esegue il conerimento, nel momento in cui esegue ilconerimento il !ene traserito nella propriet+ della societ+, 'uinditeoricamente il socio $a gi+ perso la propriet+ del suo !ene ed , nel caso della

societ+ di persone, addirittura esposto al risc$io c$e se la societ+ non onora isuoi de!iti dovr+ rispondere personalmente e solidalmente dell’ammontare di'uesti de!iti. &er# attenti, perc$ noi diciamo, $a perso il conerimento se lecose vanno male &erc$, se le cose vanno !ene invece il conerimento non pi< perso*uindi dal punto di vista dominicale della propriet+ nel momento in cui il sociotraserisce il !ene o la somma di denaro alla societ+ @patisceA una diminuzionepatrimoniale, il suo patrimonio diminuisce per# nel patrimonio del socio ladiminuzione patrimoniale c$e corrisponde al conerimento, sostituita dallatitolarit+ della partecipazione sociale, il socio conerisce euro 177 e in cam!io,in senso atecnico ,ottiene una partecipazione sociale, cio una posizionecomplessa dalla 'uale deriva tra l’altro il diritto agli utili.3e la societ+, dovesse decidere di cessare l’attivit+ non per l’integrale perditadel capitale sociale ma perc$ volontariamente i soci decidono di smettere, dic$iudere, di cessare l’attivit+, e il patrimonio non un patrimonio passivo ma addirittura un patrimonio in attivo, cosa succede in 'uel casoLa societ+ deve sciogliersi, 'uindi il patrimonio deve dividersi, 'uesto intuitivo, ma tecnicamente la divisione del patrimonio sociale come avvieneIl patrimonio deve innanzitutto onorare i de!iti sociali, cio deve pagare icreditori della societ+ , perc$ l’unico patrimonio divisi!ile il patrimoniodepurato delle passivit+ c$e ancora devono essere pagate, altrimenti noi non

stiamo parlando di un patrimonio divisi!ile, ma parliamo di un patrimonio c$eancora al suo interno contiene passivit+ latentiG 'uindi immaginiamo c$e'uesto patrimonio depurato del pagamento di tutti i de!iti sociali si mantengaancora attivo. 3ono stati pagati i de!iti rimangono ancora del patrimonio dadividere. i c$iedo come viene diviso 'uesto patrimonio tra i sociIl patrimonio viene diviso in parti percentuali c$e corrispondono al valore dellasingola partecipazione o 'uota sociale. 0entro 'uesta divisione, e 'uesto ilpunto importante c$e dovete sottolineare, stanno due diritti economici delsocio, cioF il diritto sacrosanto alla divisione dell’utileG il diritto al rim!orso delconerimento c$e u eseguito.*uesto il punto importante c$e dovete sottolineare, il conerimento dun'ue

perduto soltanto a condizione c$e la societ+ non disponga di risorse sucientia poterlo rim!orsare, per# mentre il creditore sociale nell’ordine dei pagamentideve venire sempre prima dei soci, perc$ il creditore non sopporta il risc$iod’impresa, il creditore un terzo contraente, i soci in 'uanto sopportano ilrisc$io d’impresa potranno essere soddisatti solo sull’eventuale residuo.*uesto eventuale residuo deve essere in grado di soddisare due dirittieconomici, il diritto agli utile e il diritto al rim!orso del conerimento c$e ueseguito in tempore 'uando alla societ+ u costituitaG se dovessimo sceglieretra il soddisacimento del diritto agli utili e il rim!orso del conerimento, nell’ordine dei pagamenti 'uale dovremmo preerire 0ovremmo preerire il dirittoagli utili, perc$ il conerimento l’atto di dotazione e di destinazione al risc$ioc$e il socio $a e4ettuato 'uando $a costituito la societ+, 'uindi il socio sa c$e ilconerimento o la somma di denaro destinata ad essere coinvolta nelle sortidella societ+, se riuscir+ ad ottenere il rim!orso !ene altrimenti sa

86

Page 87: Diritto Commerciale primo modulo sbobinature unite.doc

7/23/2019 Diritto Commerciale primo modulo sbobinature unite.doc

http://slidepdf.com/reader/full/diritto-commerciale-primo-modulo-sbobinature-unitedoc 87/112

perettamente c$e 'uello il risc$io d’ impresa c$e sopportava. (acciamo unasimulazione per vedere se a!!iamo capito tutti).Immaginiamo c$e ci troviamodi ronte ad un patrimonio ancora non depurato alle passivit+ e si de!!aprocedere al pagamento dei creditori, il patrimonio 177 , l’importo nominaledei crediti da pagare 277, cosa succede la societ+ dovr+ comun'ue pagare i

creditori : si deve preoccupare di ripartire gli utili tra i soci e eventualmenterim!orsare il conerimento Essolutamente no, deve prima pagare i propride!iti, 'uindi con i 177 del suo patrimonio dovr+ pagare i de!iti, e gli altri 177dove li pesca 0alla responsa!ilit+ personale solidale illimitata dei soci, 'uindiprelever+ 177 dal patrimonio proprio e 177 dal patrimonio dei soci. &agati tutti ide!iti sociali non residuer+ nulla per il pagamento degli utili e naturalmente peril rim!orso del conerimentoG 'uindi il socio sa perettamente c$e nel momentoin cui costituisce la societ+ risc$ia il conerimento e risc$ia l’esposizione allaresponsa!ilit+ illimitata per il pagamento dei de!iti sociali. &er# 'ual ladi4erenza c$e vi tra il rim!orso del conerimento e la responsa!ilit+ solidaleillimitata per le o!!ligazioni socialiIl socio risponde illimitatamente delle o!!ligazioni sociale e 'uindi sa sempre ecomun'ue rispondendo del de!ito altruiG il socio $a diritto al rim!orso delconerimento e in 'uesto caso sta esercitando il diritto di restituzione. *ual lagrande di4erenza La di4erenza sta nel atto c$e il socio al pari dei terzi uncreditore, mentre i terzi $anno diritto al pagamento del credito il socio $a dirittoal pagamento del rim!orsoG nella graduazione di 'uesti diritti il socio tecnicamente come si dice postergato, 'uindi pu# essere soddisatto solosu!ordinatamente al pagamento di tutti gli altri creditori, e in%ne il suo diritto un diritto la cui 'uanti%cazione prescinde dal valore della partecipazionesocialeG a di4erenza del diritto agli utili c$e misurato proprio grazie alla

percentuale rappresentato dalla partecipazione sociale , il diritto al rim!orso simisura sulla !ase del valore c$e il !ene o il denaro avevano al tempo in cuiurono coneriti, 'uindi il diritto di rim!orso non un diritto e'uivalente aldiritto di credito rappresentato dal diritto agli utili, perc$ il diritto agli utili simisura percentualmente, se io $o il 27[ di una societ+ devo are il 27[ degliutili disponi!ili, se io invece $o un diritto al rim!orso del conerimento devosapere 'uanto vale il conerimento c$e $o eseguito 'uando la societ+ uconerita e $o diritto solo a 'uella somma di denaro e no ad una percentualedel patrimonio disponi!ile./ipetoF il diritto al rim!orso un diritto al rim!orso misurato sulla !ase delvalore del conerimento al tempo in cui u eseguito, se io $o conerito 177 dieci

anni a, mi si deve restituire 177 rivalutati.3e io $o utili per il 27[ io devo prendere il 27[ degli utili, e non 177. allora diritto al rim!orso misurato al tempo, diritto agli utili misurato sullapercentuale rappresentata dalla 'uota sociale.:ra vi c$iedo, se possi!ile c$e si conerisca (attenti perc$ 'uesta unadistinzione ondamentale per la societ+ di persone e la societ+ di capitali)possi!ile conerire !eni, nel momento in cui li conerisco 'uel !ene $a un valoree 'uel valore guida il conerimento per tutta la vita della societ+ %no alrim!orso, al rim!orso il valore del !ene sar+ deperito(diminuito) ma il valoredel !ene misura!ile, posso conerire denaro, la somma di denaro il !eneungi!ile per eccellenza misura!ile in se stesso, perc$ esso stesso una misura,ma posso conerire nella societ+ di persone anc$e prestazione di opere e diservizi.

87

Page 88: Diritto Commerciale primo modulo sbobinature unite.doc

7/23/2019 Diritto Commerciale primo modulo sbobinature unite.doc

http://slidepdf.com/reader/full/diritto-commerciale-primo-modulo-sbobinature-unitedoc 88/112

'ui il pro!lema (ampli%cato dal atto c$e si tratta di un argomento ricorrenteagli esami)ar( 2262 ,il pro!lema sta!ilire come rim!orsare una prestazioned’opera o di servizi c$e per de%nizione un conerimento e non economicamente 'uanti%ca!ile e non uno actu esegui!ile. /ipetoF laprestazione d’opera o di servizi eseguita a titolo di conerimento, non

economicamente 'uanti%ca!ile e non uno actu esegui!ile , cio ilconerimento non si esaurisce nella prestazione realizzata in un momento dato,ma si spalma durante tutta la vita della societ+ o durante tutta lapartecipazione del socio alla societ+G 'uindi se io ad esempio in una societ+ dipersone costituita per aprire una salumeria in tre soci, uno conerisce denaro,uno conerisce attrezzature e uno conerisce la propria attivit+ di salumiere, ilconerimento di 'uesto soggetto non un conerimento c$e si realizza in unmomento sta!ilito ma anzi si esegue durante tutta la vita della societ+( primopro!lema).(secondo pro!lema)Il conerimento c$e viene eseguito di per se non economicamente valuta!ile, lo sare!!e se io assumessi un salumiere, allora la'uanti%cazione economica sta nell’importo della remunerazione della suaprestazione, ma io sto conerendo la mia attivit+ e dun'ue il pro!lema c$e sead un certo punto la societ+ deve sciogliersi il rim!orso dei conerimenti di c$i$a prestato a titolo di conerimento denaro e se misura!ile, il rim!orso di c$i$a prestato attrezzature 'uanti%ca!ile, il rim!orso del conerimento di c$i pern anni $a eseguito l’attivit+ non 'uanti%ca!ile economicamente e dun'ue sipone un pro!lema di tutela del cosiddetto('uesta la domanda d’esame)%ocio do&era. Come si rim!orsa il socio d’opera *ui dovete tenere presentec$e si scontrano due visioni contrapposte dello stesso enomeno, vi c$iritiene c$e il socio d’opera in 'uanto soggetto c$e $a partecipato agli utili della

societ+ non a!!ia comun'ue nessun diritto al rim!orso del conerimento, vi invece c$i ritiene c$e il socio d’opera al pari degli altri soci va rim!orsatoGentram!e le visioni per# si scontrano su un pro!lema tecnico, come rim!orsareil socio d’opera*ui le strade sono ondamentalmente treFBsta!ilire nel contratto sociale 'uale sia la 'uanti%cazione predeterminata delconerimento d’opera ai %ni di consentire poi in sede di li'uidazione a ripartodel patrimonio il rim!orso di 'uella misura predeterminataG cioondamentalmente il contratto sociale c$e ci dice 'uando accadr+ c$e ilrim!orso de!!a essere e4ettuato 'uesto sar+ il valore del conerimento, in'uesto caso sono i soci a sta!ilirlo nel contrattoG

BLa seconda strada, c$e all’occasione, cio 'uando si ric$ieda la necessit+ dirim!orsare il conerimento d’opera, i soci trovino l’accordo  in 'uel momentosulla 'uanti%cazioneG ma naturalmente le cose vanno sempre diversamente,l’accordo non si trova e il socio d’ opera innesca un contenzioso giudiziario dal'uale deve ottenere inevita!ilmente una rispostaG la risposta c$e viene datadalla giurisprudenza c$e il socio d’opera al pari di tutti gli altri soci deveessere rim!orsato del conerimento eseguito, c$e tuttavia la non misura!ilit+economica del conerimento in se pu# essere superata esclusivamenteattraverso un’interpretazione analogica, l’interpretazione analogica in 'uestocaso consente al giudice di sta!ilire c$e il rim!orso del conerimento d’operadovr+ avvenire secondo la misura ricava!ile dalla 'uanti%cazione della identicaprestazione per# ottenuta sul mercato del lavoro.*uindi l’interpretazione analogica guida il giudice nello sta!ilire c$e la misuraeconomica di rierimento sia il mercato del lavoro per la stessa prestazione

88

Page 89: Diritto Commerciale primo modulo sbobinature unite.doc

7/23/2019 Diritto Commerciale primo modulo sbobinature unite.doc

http://slidepdf.com/reader/full/diritto-commerciale-primo-modulo-sbobinature-unitedoc 89/112

realizzata ,'uindi se il socio d’opera ad esempio svolgeva le unzioni diamministrazione interna della societ+ , vediamo 'uanto vale la prestazione diun impiegato amministrativoG se il socio d’opera svolgeva la unzione diconsulente giuridico della societ+ vediamo 'uanto vale la tari4a dei consulentilegali sul mercato. Ettenti perc$ !isogna sganciarsi dall’idea c$e la

prestazione d’opera sia una prestazione di lavoro, la prestazione d’opera unconerimento.&er# se noi dovessimo rim!orsare il socio d’opera per l’intera prestazionerealizzata durante tutta la vita della societ+, li si incorreremmo in un’ingiustiziadiscriminatoria, perc$ come se lo pagassimo due volte, il socio d’operaavre!!e percepito gli utili come tutti gli altri soci, e in pi< alla %ne della societ+ricevere!!e addirittura lo stipendio per tutta l’attivit+ svoltaG allora si sare!!eun’ingiustizia.0un'ue il giudice cosa a Disura la singola prestazione d’opera in termini dimensilit+ stipendiale per prestazione analoga resa sul mercato e parametra'uesta valutazione economica rispetto all’anno in cui 'uesta prestazione u perla prima volta eseguita come osse il conerimento inizialmente eseguito,'uella la valutazione c$e naturalmente realizzata in via e'uitativa dal giudicee c$e cristallizza il valore della prestazione d’opera del socio d’opera, il mesedella prestazione rispetto all’anno in cui u eseguita per la prima volta.LZI:- -ND/: 19, D/C:L0M 18 -:DR/ 2715.

Ellora, oggi tratteremo della responsa!ilit+ dei soci e delle o!!ligazioni sociali,della responsa!ilit+ dei soci come invece Wde!itori particolariW, per arcomprendere come unziona il meccanismo della responsa!ilit+ indicata nelladistinzione dei tipi di societ+ di persone, e 'uindi nella distinzione ra societ+semplice, collettiva e accomandita semplice. 0icevo, parliamo dellaresponsa!ilit+ dei soci come tali e come soci de!itori particolari perc$...perc$la condizione dei soci allinterno delle societ+ di persone rispetto alleo!!ligazioni, deve essere valutata sotto un duplice pro%lo, il socio inatti per unverso o pu# essere de!itore di creditori rispetto a lui WpersonaliW oppureinvece essere de!itore di creditori sociali, la condizione del socio in 'uantogarante e lege delle o!!ligazioni sociali lo rende esposto ad una dupliceresponsa!ilit+ patrimoniale e cio la responsa!ilit+ intesa come o!!ligo di

pagamento del de!ito altrui, la responsa!ilit+ cio solidale e limitata c$e derivaal socio dallessere socio di societ+ di persone rispetto alle o!!ligazioni sociali,ma poi inevita!ilmente ciascun socio anc$e o pu# essere de!itore per attoproprio e non necessariamente per atto altrui, in capo cio al singolo socioinsistono due regimi di responsa!ilit+ patrimoniale, parliamo sempre diresponsa!ilit+ patrimoniale. I due regimi di responsa!ilit+ patrimoniale sonoF ilprimo legato alla garanzia legale sussidiaria c$e il socio assume per il attostesso di essere socio di una societ+ di personee 'uindi 'uesto primo regime diresponsa!ilit+ patrimoniale $a ad oggetto lo!!ligo di pagare i de!iti della

societ+ laddove la societ+ non riesca a arlo col proprio patrimonio, 'uesto ilprimo regime di responsa!ilit+ patrimoniale, detto della responsa!ilit+ illimitatasolidale e sussidiaria dei soci. Il secondo regime di responsa!ilit+ patrimoniale

89

Page 90: Diritto Commerciale primo modulo sbobinature unite.doc

7/23/2019 Diritto Commerciale primo modulo sbobinature unite.doc

http://slidepdf.com/reader/full/diritto-commerciale-primo-modulo-sbobinature-unitedoc 90/112

invece rappresentato dalla responsa!ilit+ pura derivante dallart 2;97 cio ilsocio al pari di 'ualsiasi altro de!itore esposto al pagamento dei de!iti c$evengono contratti nellinteresse proprio e non nellinteresse naturalmente dellasociet+. Il socio sar+ cosM c$iamato a pagare i propri creditori personaliG se

invece vediamo 'uesto pro!lema dal lato dei creditori (e parte creditoris)do!!iamo distinguere due platee di creditoriF la prima dei creditori sociali, e laseconda dei creditori personali. La di4erenza dov I creditori sociali sono'uelli c$e $anno ac'uistato il loro diritto relativo nei conronti dellentesocietario, i creditori personali specularmente sono 'uelli c$e $anno ac'uistatoil loro diritto relativo nei conronti del singolo socio. Di sem!ra c$iaro e ovvio'uesto. Risogna %ssare da su!ito un principio regolatore della concorrenza ra idue ceti creditori, perc$ la tentazione potre!!e essere naturalmente 'uella diutilizzare la regola della responsa!ilit+ illimitata solidale dei singoli soci perestendere inversamente la stessa regola a avore dei creditori personali, sipotre!!e essere cio indotti a credere c$e se i creditori sociali possono rivalersisul patrimonio del singolo socio laddove la societ+ non riesca a ar ronte alde!ito sociale coi proprio patrimoni allora in 'uesto modo si potre!!e ritenerec$e il creditore personale c$e non si ritenga soddisatto dal singolo socio suode!itore possa rivalersi sul patrimonio sociale.... c$iaro -on c$iaro. 3e, dicevo...la regola della responsa!ilit+ illimitata esolidale posta come corollario necessario c$e il de!ito sociale ove nonadempiuto con risorse sociali, 'uindi il patrimonio della societ+, dovr+ esserepagato dai singoli soci illimitatamente e solidalmente con tutto il proprio

patrimonio personale (la regola della responsa!ilit+ illimitata) si indotti aritenere c$e anc$e il creditore personale nei conronti di un singolo socio, c$enon trovi soddisacimento con il patrimonio del singolo socio, possa poi rivalersisul patrimonio della societ+, al pari di 'uanto a il creditore sociale nonsoddisatto dalla societ+ e si rivale sul patrimonio del singolo socio. c$iaro ilpro!lema Ellora la risposta da su!ito va c$iarito c$e c$e 'uesta regola dellaestensione della responsa!ilit+ patrimoniale vale esclusivamente dalla societ+ai soci, e non vale al contrario, dai soci verso la societ+. Risogna spiegareperc$ si arrivi a 'uesta conclusione, c$e comun'ue una conclusione di

diritto positivo cio la legge prevede 'uesto e do!!iamo spiegare perc$ lalegge preveda 'uesto. /ipeto la responsa!ilit+ dei singoli soci, la responsa!ilit+patrimoniale dei singoli soci una responsa!ilit+ c$e insiste sulle o!!ligazionidella societ+ e ovviamente sulle o!!ligazioni assunte nel proprio interesse, mamentre 'uesta responsa!ilit+ una classica responsa!ilit+ da 2;97, Wogni sociorisponder+ dei de!iti da lui assunti col proprio patrimonioW, la responsa!ilit+illimitata e solidale una eccezione al 2;97 perc$ il socio risponde del de!itoaltrui, ma a!!iamo detto c$e 'uesto avviene perc$ il socio istituito garantelegale delle o!!ligazioni sociali. *uesta la regola c$e do!!iamo tenere a

mente. *uando invece il socio assume de!iti nel nome e nellinteresse proprio,il suo creditore de%nito Wcreditore personaleW non potr+ avvalersi della regolaspeculare aggredendo il patrimonio sociale. &erc$ non vale la regola inversa

90

Page 91: Diritto Commerciale primo modulo sbobinature unite.doc

7/23/2019 Diritto Commerciale primo modulo sbobinature unite.doc

http://slidepdf.com/reader/full/diritto-commerciale-primo-modulo-sbobinature-unitedoc 91/112

*uesta la spiegazione ad una norma di diritto positivo c$e poi vi legger#come dicevo, non vale la regola inversa perc$ mentre il socio rispetto allasociet+ assume per legge la posizione di garante legale delle o!!ligazionisociali e lo a in virt< della natura del contratto di societ+ di persone, natura

c$e da luogo ad un soggetto senza personalit+ giuridica piena, 'uindi senzaautonomia patrimoniale piena, non accade allo stesso modo al contrario cioc$e il socio dietti di piena autonomia patrimoniale. 3piego c$e cosasigni%ca..a!!iamo sempre detto c$e la societ+ di persone non una personagiuridica cio non gode di autonomia patrimoniale piena, ma invece considerato soggetto collettivo a personalit+ giuridica attenuata o semipiena.La conclusione alla 'uale siamo arrivati c$e 'uesto dietto genetico c$e siappresta sul piano della responsa!ilit+ a sM c$e la societ+ non possa rispondereesclusivamente col proprio patrimonio delle o!!ligazioni sociali ma $a lanecessit+ di ar leva sul patrimonio di altri soggetti, cio i singoli sociillimitatamente responsa!ili. La controprova viene dal sistema delle societ+ dicapitali c$e invece rispondono sempre e soltanto con il proprio patrimonio delleo!!ligazioni sociali, ma a di4erenza delle societ+ di persone, devono costituirsicon una 'uotazione patrimoniale iniziale sta!ile c$e de%nita WcapitalesocialeW. *uesto re'uisito non esiste nelle societ+ di persone, c$e $anno uncapitale ma non un capitale minimo e sta!ile, pu# essere di un euro o di unmilione, indi4erentemente. Invece nelle societ+ di capitali deve essere unminimo a seconda del tipo sta!ile cio sta!ilmente vincolato a tutelare leragioni dei terzi creditori. Il contrappeso nella societ+ di persone dato dal

atto c$e non essendoci capitale la garanzia del terzo creditore rappresentatadal patrimonio dei singoli soci. *uindi i soci garantiscono il de!ito sociale. Ladomanda Wla societ+ garantisce il de!ito personaleW 'uindi...Winterviene lasociet+ se il socio non in grado di pagare i propri de!iti personaliW la risposta W-:W perc$ il principio della responsa!ilit+ illimitata e solidale vale solo aavore della societ+ e non al contrario a avore dei soci. *uesta regola trova ilsuo ondamento in una norma del codice civile, larticolo 22;7, da 'uestanorma e dalla lettura delle norme successive c$e poi vi indic$er# deriva il temadi cui ci stiamo occupando oggi c$e diciamo complessivamente conosciuto

come il pro!lema del W!ene%cio di preventiva escussione del patrimoniosocialeW. *uesta la intitolazione del pro!lema nel suo complesso. alloradicevo, larticolo 22;7, sta!ilisce (ru!ricato creditore articolare del socio) c$e Wilcreditore particolare del socio %nc$ dura la societ+ pu# are valere i suoi dirittisugli utili spettanti al de!itore, compiere atti conservativi sulla 'uota spettantia 'uestultimo nella li'uidazioneW. Sermiamo la nostra attenzione su 'uesti dueprimi passaggi, il creditore particolare del socio, il creditore del singolo socionon della societ+G il creditore del singolo socio lo dice con c$iarezza la leggepu# are valere i suoi diritti %nc$ la societ+ dura, cio %n 'uando la societ+

svolge la sua attivit+, pu# are valere i suoi diritti solo su !eni personali delsocio (2;97). *uali sono i !eni personali del socio rispetto alla suapartecipazione sociale I suoi diritti economici per eccellenza, gli utili, e la

91

Page 92: Diritto Commerciale primo modulo sbobinature unite.doc

7/23/2019 Diritto Commerciale primo modulo sbobinature unite.doc

http://slidepdf.com/reader/full/diritto-commerciale-primo-modulo-sbobinature-unitedoc 92/112

'uota di li'uidazione, c$e io ieri vi $o spiegato c$e 'uando la societ+ smette disvolgere la sua attivit+ al socio spetta una 'uota del patrimonio residuo, e la'uota di 'uel patrimonio residuo appunto la 'uota della li'uidazione dellasociet+. *uesti sono i due diritti economici sui 'uali il creditore particolare del

socio pu# ar valere i suoi diritti, perc$ su 'ueste entit+ economic$e perc$sono le unic$e di spettanza esclusiva del socio, in 'uanto appartenente al suopatrimonio personale, ed evidente c$e se utili non ce ne sono il creditore nonpotr+ soddisarsi su 'uelle somme di denaro c$e gli spettano, c$e spettano alsocio. 3e la societ+ in esercizio non si pu# parlare di divisione del patrimonioresiduo e 'uindi non potranno essere esercitati diritti sulla 'uota dili'uidazione, ma 'uesto spiega come non vi sia permea!ilit+ ra la serapatrimoniale della societ+ e la sera patrimoniale del socio. 3piego meglio, nelcaso dello!!ligazione sociale vi piena permea!ilit+ della sera patrimonialedella societ+ c$e se non suciente a pagare un de!ito sociale, coinvolge lasera dei singoli soci. *uesto meccanismo per cui scatta la responsa!ilit+ deisoci, se ci pensate !ene dal punto di vista tecnico come se predisponesseuna migrazione del de!ito dalla sera della societ+ a 'uella del socio. &er'uesto motivo diciamo c$e c permea!ilit+, il de!ito transita verso la serapatrimoniale dei singoli soci. *uesto per# non al contrario, al contrario vi impermea!ilit+, cio lo!!ligazione c$e insiste sul patrimonio del socio se nonpagata, non transita verso la sera della societ+, e 'uindi sar+ solo edesclusivamente un pro!lema del socio ar ronte ai propri de!iti. C$e succedeper# se il socio non in grado di pagare il proprio de!ito 3catta un

meccanismo accessorio di soccorso del creditore particolare c$e !adate !ene molto importante perc$ genera degli e4etti demolitori distruttivi sullapartecipazione sociale (secondo comma del 22;7), il presupposto del secondocomma del 22;7 c$e il creditore particolare non ottenga soddisacimento dalsingolo socio, 'uindi i !eni del socio non sono sucienti a pagare il suocreditore. Eccade c$e il creditore pu# c$iedere la li'uidazione della 'uota delsocio suo de!itore, pu# c$iedere la li'uidazione della 'uota del socio suode!itore 'uindi dico due cose importantiF 1) attenzione a non conondere la'uota di li'uidazione con la li'uidazione della 'uota. 3em!ra un gioco di parole

ma sono due cose diverseG 2) attenti perc$ se il creditore ottiene lali'uidazione della 'uota del socio suo de!itore disintegra la stessapartecipazione sociale e provoca la esclusione di diritto del socio dalla societ+,per il venir meno della stessa esistenza di essere socio, cio la partecipazionesociale. La li'uidazione della 'uota un procedimento c$e $a ad oggetto lapartecipazione sociale perc$ %nalizzato a sciogliere il singolo vincolosocietario il singolo rapporto di partecipazione del singolo socio, 'ui dun'ue lali'uidazione un procedimento attraverso il 'uale si arriva alla de%nitivacessazione non della societ+, ma del singolo rapporto sociale, e prevede c$e al

singolo socio venga attri!uita una somma di denaro c$e rappresenta il valorec$e la 'uota di partecipazione c$e il socio $a nel momento in cui il rapportosociale del singolo socio cessa in 'uel momento. La 'uota di li'uidazione la

92

Page 93: Diritto Commerciale primo modulo sbobinature unite.doc

7/23/2019 Diritto Commerciale primo modulo sbobinature unite.doc

http://slidepdf.com/reader/full/diritto-commerciale-primo-modulo-sbobinature-unitedoc 93/112

parte spettante al socio nella ripartizione del patrimonio residuo in sede discioglimento della societ+, la li'uidazione della 'uota il procedimento perarrivare allo scioglimento del singolo rapporto sociale e lattri!uzione al socio diuna somma di denaro e'uivalente al valore della 'uota nel momento dello

scioglimento in 'uel momento e non 'uando la societ+ %nisce, e la di4erenza evidente perc$ se si parla di li'uidazione della 'uota si sta parlando discioglimento della societ+ dellintera societ+ e non del singolo rapporto, se siparla di 'uota di li'uidazione si parla sempre di scioglimento dellente, e'uando lente si scioglie la prima platea di soggetti da soddisare 'uella deicreditori sociali, 'uindi non detto c$e naturalmente in 'uella sede vi siapatrimonio residuo da dividere, 'uando invece si parla di li'uidazione della'uota si parla del singolo socio, e 'uando viene ric$iesta la societ+ ancora invita possi!ilmente dopo la li'uidazione della 'uota proseguir+ con gli altrisoci, perc$ levento riguarda solo 'uel socio, non la societ+. 3e il creditoreparticolare(22;7 secondo comma) non riesce a soddisare con i !eni del sociosuo de!itore, pu# c$iedere lattivazione del processo di li'uidazione della 'uotadel socio suo de!itore, pu# c$iedere alla societ+ di sciogliere il singolo rapportosociale, assegnare al socio la somma c$e gli spetta rispetto al patrimoniosociale, la sua 'uota, al %ne evidente di soddisarsi sulla somma di denaro c$everr+ assegnata al singolo socio, 'uindi ric$iede la li'uidazione della 'uota delsocio suo de!itore, una volta c$e al socio de!itore viene assegnata 'uestasomma di denaro, aggredisce la somma per essere soddisatto del suo creditopersonale. Il creditore personale pu# c$iedere la li'uidazione della 'uota, ma

non pu# c$iedere la li'uidazione della societ+. Ellora i diritti economici del sociosonoF il diritto agli utili, il diritto ad una 'uota di li'uidazione societaria. (primocomma) 3e per# gli utili non sono sucienti allora il creditore particolare pu#c$iedere la li'uidazione anticipata della 'uota del socio suo de!itore. (secondocomma)Ellora 'ual , se voi vedete il conronto ra primo e secondo comma, 'ual ladi4erenza di tutela adata al creditore particolare, sugli utili c$e devonomaturare e sulla 'uota di li'uidazione, si possono compiere atti conservativi,perc$ gli utili devono maturare e perc$ la 'uota di li'uidazione interverr+

'uando la societ+ si scioglier+ e se si scioglier+, 'uindi su 'uesti numeri gli utilie la 'uota di li'uidazione, il creditore particolare pu# solo compiere atti diconservazione, per esempio c$iedere un se'uestro conservativo o unpignoramento della 'uota. Da ancora lattri!uzione materiale degli utili elattri!uzione materiale della 'uota di li'uidazione deve intervenire perc$ gliutili matureranno a %ne anno, la 'uota invece 'uando la societ+ di scioglier+.Da se 'uesti !eni non sono sucienti (secondo comma) il creditore particolarec$e $a un prezzo di 177 verso il socio c$e riesce a compiere atti conservativi di57 tra utili e 'uota di li'uidazione, allora il creditore particolare del socio, pu#

c$iedere anticipatamente c$e venga su!ito li'uidata la 'uota del socio suode!itore. La li'uidazione, 'uesto procedimento c$e perviene allattri!uzione alsocio de!itore della 'uota, del valore della sua 'uota, scioglie il singolo

93

Page 94: Diritto Commerciale primo modulo sbobinature unite.doc

7/23/2019 Diritto Commerciale primo modulo sbobinature unite.doc

http://slidepdf.com/reader/full/diritto-commerciale-primo-modulo-sbobinature-unitedoc 94/112

rapporto sociale, perc$ azzera il valore della partecipazione sociale, ecomporta per legge lesclusione di diritto del socio dalla societ+ per il veniremeno di un elemento essenziale della partecipazione, cio la partecipazionestessa, lentit+ economica c$e rappresenta la misura con cui il socio appartiene

alla societ+, 'uindi ricordatevi perc$ le cause di esclusione di diritto di unsocio dalla societ+ sono due , e ricordatevi c$e una delle due, rappresentatadallottenimento del creditore particolare della 'uota di li'uidazione. Laltracausa rappresentata dal allimento del singolo socio. 3e ad esempio il singolosocio esercita lattivit+ di imprenditore ed anc$e socio di una societ+ dipersone, come imprenditore individuale pu# allire, e!!ene se il socio allisce'uesto rappresenta una causa di esclusione e lege dalla societ+. &erc$ in'uesto caso il allimento del socio comporta la sua esclusione di diritto dallasociet+ perc$ il allimento espropriativo di tutti i !eni del allito, tutti i !enidel allito sono cio attri!uiti al soddisacimento dei creditori, 'uindi tra i !enidel allito rientra gli utili maturati e maturandi, la utura 'uota spettante alsocio nella li'uidazione della societ+ e la sua stessa partecipazione sociale.*uindi il allimento sotto il pro%lo degli e4etti genera conseguenze assimila!ilia 'uelle dellottenimento da parte del creditore particolare della li'uidazionedella 'uota del socio de!itore. *uesta somiglianza di e4etti a sM c$e le unic$ecause di esclusione di diritto dalla societ+ siano appunto il allimento del socioe lottenimento della 'uota del socio de!itore. allora, prendete larticolo 2288(legge larticolo). oi state certamente domandandovi Wma perc$ esclusione 0I0I/I==: esiste una esclusione c$e non sia di dirittoW La risposta sM perc$ le

societ+ di persone, essendo ondate sullintuitus personae sono legate ad unvincolo conosciuto come aspectio societatis c$e un vincolo innanzituttopersonale cio !asato su 'ualit+ essenziali c$e i soci si riconoscono ra loro, enon sullapporto capitalistico. -elle societ+ per azioni i soci non si conoscono,appartengono alla societ+ per il solo atto di avere versato del denaro, se voiimmaginate una societ+ per azioni 'uotata, ad esempio sui mercati italiani,come la =elecom, i soci della telecom sono migliaia e sono sparsi e non siconoscono ovviamente ra loro. Eppartengono alla stessa societ+ ma non sonolegati dallintuitus personae, in una societ+ semplice o collettiva o accomandita

i soci sono normalmente appartenenti alla stessa amiglia o legati ra loro davincoli stretti e sono normalmente >B9 persone, e si conoscono reciprocamenteadandosi reciprocamente. Ellora la legge prevede nella societ+ di persona adi4erenza c$e in 'uella di capitali, c$e i soci possano sta!ilire la esclusione diun altro socio, ovviamente nel caso in cui 'uesto altro socio non adempia adesempio al contratto sociale o non e4ettui i conerimenti. In 'uesti casilesclusione acoltativa, cio va decisa da parte dei soci contro il socioinedele o inadempiente. gli unici casi in cui lesclusione di diritto cio noncontratta!ile in nessun modo sonoF il allimento del socio e lottenimento del

creditore particolare della li'uidazione della 'uota del socio de!itore. C$iaro:ra, cosa succede invece al contrario Cio 'uando il creditore socialepretenda di essere pagato. Il creditore sociale vediamo per esempio larticolo

94

Page 95: Diritto Commerciale primo modulo sbobinature unite.doc

7/23/2019 Diritto Commerciale primo modulo sbobinature unite.doc

http://slidepdf.com/reader/full/diritto-commerciale-primo-modulo-sbobinature-unitedoc 95/112

2>75 dettato in tema di W3ociet+ in nome collettivoW il creditore socialeaggredisce innanzitutto il patrimonio della societ+, leggiamo prima il 2>79 e poiil 2>75. 3iamo in materia di societ+ in nome collettivo, 2>79 ru!ricatoWresponsa!ilit+ dei sociW e recita Wi creditori sociali anc$e se la societ+ in

li'uidazione non possono pretendere il pagamento dai singoli soci se prima nonescutono il patrimonio socialeW. Il concetto di escussione del patrimonio c$iaro a tutti Cosa signi%ca Lescussione del patrimonio il risultato %nale delprocesso di esecuzione orzata sui !eni del de!itore, c$e studierete inprocedura civile, si attiva ad iniziativa del creditore insoddisatto c$e nonottenendo spontaneamente il proprio credito avvia unazione esecutiva aventead oggetto la vendita orzata del patrimonio del suo de!itore al %ne delsoddisacimento sul ricavato di 'uesta vendita. oi ricordate dal diritto privatoil principio per cui nessun creditore pu# soddisarsi direttamente sui !eni delproprio de!itore &erc$ al %ne di evitare azioni di carattere ricattatorio, ilcreditore deve essere soddisatto o in denaro o col ricavato dalla vendita dei!eni del suo de!itore, si a rierimento proprio al procedimento di esecuzioneorzata avente ad oggetto il patrimonio del de!itore, venduto allasta. *uandosi arriva alla vendita del patrimonio, si dice c$e viene escusso. allora 'uandoil 2>79 ci dice c$e il creditore sociale non pu# essere soddisatto dai soci senon dopo lescussione del patrimonio della societ+, larticolo 2>79 sta ponendoil cosiddetto principio della Wpreventiva escussione del patrimonio socialeWcio...attenti...se i soci sono responsa!iliti illimitatamente delle o!!ligazionisociali 'uesto non vuol dire c$e essi de!!ano pagare i de!iti della societ+

prima c$e 'uesto tentativo avvenga da parte della societ+ stessa. i ricorda'ualcosa 'uesta regola Certo, vi ricorda evidentemente il meccanismo diregolazione dei pagamenti tra o!!ligato principale e %deiusso. oi sapete c$enel momento in cui taluno assuma uno!!ligazione di garanzia, 'uesta possaessere di garanzia principale o di garanzia sussidiariaG 'uella di garanziasussidiaria tale perc$, perc$ si pu# attivare solo dopo c$e si dimostri c$elo!!ligato in via principale non stato capace di ar ronte allo!!ligazioneassunta, allora scatta lo!!ligazione %deussoria o detta di garanzia, allora nellesociet+ in nome collettivo vale il principio per cui il creditore sociale per poter

aggredire il patrimonio dei singoli soci deve prima tentare lesecuzione civileorzata sul patrimonio della societ+, e non signi%ca provarci, ma arrivareallescussione. *uesto signi%ca c$e il creditore sociale c$e voglia aggredire isingoli soci, deve dimostrare di avere iniziato lazione esecutiva del patrimoniosociale, escusso il patrimonio sociale (venduto), tentato di soddisarsi sulricavato e non esserci riuscito. *uesta la escussione. &er poter aggredire isingoli soci il creditore sociale deve completare liniziativa contro la societ+,non essere soddisatto e 'uindi con 'uesta prova, con 'uesta dimostrazioneprocessuale, aggredire il patrimonio dei singoli soci. *uesta una di4erenza

ondamentale rispetto alle societ+ semplici, perc$ nelle societ+ semplici ilcreditore sociale pu# aggredire il patrimonio dei singoli soci a meno c$e i socinon oppongano il !ene%cio della preventiva escussione del patrimonio sociale,

95

Page 96: Diritto Commerciale primo modulo sbobinature unite.doc

7/23/2019 Diritto Commerciale primo modulo sbobinature unite.doc

http://slidepdf.com/reader/full/diritto-commerciale-primo-modulo-sbobinature-unitedoc 96/112

indicando al creditore sociale su 'uali !eni egli possa soddisarsi. Ettenti, nellesociet+ semplici il creditore sociale pu# aggredire il patrimonio dei singoli soci ameno c$e i soci non oppongano la ric$iesta della preventiva escussione delpatrimonio sociale. *ual la sottile di4erenza c$e cerco di evidenziare c$e

nelle societ+ a nome collettivo il !ene%cio della preventiva escussione delpatrimonio sociale opera di diritto (e lege) senza la necessit+ cio c$e i soci looppongano espressamente. -elle societ+ semplici al contrario il !ene%cio dellapreventiva escussione sociale non opera automaticamente ma solo se i soci looppongono ai creditori procedenti. 3olo in 'uel caso i creditori dovrannoermarsi e tentare di escutere il patrimonio sociale e la di4erenza enormeperc$ il processo esecutivo in una societ+ in nome collettivo dai creditorisociali nei conronti dei singoli soci prima c$e venga escusso il patrimoniosociale un processo nullo perc$ il !ene%cio di preventiva escussione operacome condizione di validit+ dellazione esecutiva sul patrimonio dei singoli soci.-elle societ+ semplici invece il processo esecutivo c$e i creditori socialieventualmente a!!iano avviato nei conronti dei singoli soci senza averpreventivamente escusso il patrimonio sociale un processo esecutivopienamente valido c$e deve soltanto ermarsi 'ualora i soci c$iedano aicreditori procedenti di escutere preventivamente il patrimonio sociale, ma nonperde di validit+. c$iaro Il 2>75 ru!ricato Wcreditore particolare del socioW,siamo nella collettiva, un attimo a a!!iamo parlato del creditore particolare delsocio nella societ+ semplice, ed io vi $o distinto il diritto agli utili, il diritto alla'uota di li'uidazione ed il diritto del creditore di ottenere la li'uidazione della

'uota 22;7 primo e secondo comma. -ella societ+ in nome collettivo inveceradicalmente la legge prevede c$e il creditore particolare del socio %n 'uandola societ+ in esercizio non pu# c$iedere la li'uidazione della 'uota del sociode!itore, di4erenza...nel 22;7 siamo in una situazione in cui il creditoreparticolare pu# compiere atti conservativi sugli utili maturati e maturandi, sulla'uota c$e spetter+ al socio nella li'uidazione della societ+, ma se non soddisatto pu# c$iedere su!ito la li'uidazione della 'uota del socio de!itore,avviare il procedimento c$e porta allo scioglimento del singolo rapportosociale. -ella collettiva invece il creditore particolare del socio, pu# compiere

sempre atti conservativi sugli utili e sulla 'uota, ma 'uel secondo comma del22;7 c$e riguardava il creditore della societ+ semplice, nella collettiva invecediventa c$e il creditore non potr+ avviare 'uel procedimento e dovr+ aspettareil momento della li'uidazione societaria e soddisarsi sulla 'uota c$eeventualmente arriver+ al socio. La di4erenza c$e %no a 'uando la societ+dura il procedimento di li'uidazione della 'uota non pu# essere avviato periniziativa del creditore particolare. :ra vediamo se a!!iamo capito insieme, laprima domanda 'uella pi< semplice. 3econdo voi...nella accomanditasemplice varranno le regole della societ+ semplice o varranno le regole della

societ+ in nome collettivo La soluzione sta nel 2>18, ne a!!iamo gi+ parlato,agli accomandatari si applicano le regole di collettivo, vedete come unziona ildiritto commerciale tutto sem!ra molto simile e !isogna navigare allinterno

96

Page 97: Diritto Commerciale primo modulo sbobinature unite.doc

7/23/2019 Diritto Commerciale primo modulo sbobinature unite.doc

http://slidepdf.com/reader/full/diritto-commerciale-primo-modulo-sbobinature-unitedoc 97/112

della materia per cogliere le di4erenze, per# gli esami sono molto pi< dicili. allora la risposta pi< completa innanzitutto le regole di escussione siapplicano agli accomandatari e non agli accomandanti e considerando gliaccomandatari soggetti alle regole della collettiva, alla accomandita semplice

si applic$eranno le regole di escussione della collettiva. 3e laccomandanteviola il divieto di immissione e 'uindi diventa illimitatamente responsa!ile,allaccomandante inedele si applicano le regole di escussione degli altriaccomandatari o della societ+ semplice /icordate c$e io vi $o sempre dettoc$e dalla violazione di un divieto non pu# derivare un potere, laccomandantec$e viola il divieto di immissione non diventa un accomandatario ma assume laresponsa!ilit+ illimitata e solidale degli accomandatari, ditemi secondo voi seallaccomandante inedele si applicano le regole degli accomandatari, cio'uelle della collettiva oppure regole diverse. 3i applicano le regole degliaccomandatari c$e sono 'uelle della collettiva perc$ sul piano della sanzionerappresentata dalla responsa!ilit+ illimitata e solidale, gli accomandantisoggiacciono al regime di responsa!ilit+ degli accomandatari, 'uindi pur nondiventando tali sotto il pro%lo del potere, rivestono la posizione degliaccomandatari sotto il pro%lo della responsa!ilit+, illimitatamente esolidalmente. C$iaro 3e invece la collettiva irregolare 'uesto signi%ca c$e ilsuo contratto pur esistendo non mai stato iscritto nel registro delle impreseoppure irregolare pu# signi%care c$e il contratto manco esiste perc$ la societ+opera per ver!is o per acta concludentia. Ellora vi c$iedo, le regole dellacollettiva irregolare sono identic$e a 'uelle della collettiva regolare C

identit+ di regole La risposta ovviamente -:...perc$ la disciplina dellacollettiva irregolare sancita dallarticolo 22; ru!ricato WmancataregistrazioneW c$e attenti perc$ 'ui cadono tutti, tranne 'uelli c$e vengono alezione, 'uindi 22; ossMa mancata registrazione, la collettiva se non registrata'uindi...(societ+ di atto, occulta, apparente, per ver!is, per acta concludentia,con contratto non iscritto...) tutti 'uesti enomeni danno luogo a mancataregistrazione, 'uindi se la societ+ collettiva non registrata la disciplina dellaresponsa!ilit+ patrimoniale 'uella della societ+ sempliceG 'uesto signi%ca c$enon operer+ il !ene%cio automatico di preventiva escussione, c$e invece opera

per la collettiva registrata e c$e il creditore particolare del socio potr+ in ognimomento c$iedere la li'uidazione della 'uota del socio de!itore. 0un'ue dueconclusioni e %niamo, la prima c$e anc$e laccomandita non registrata (2>1;del codice civile) soggiace alle regole della collettiva non registrata c$e sono'uelle della societ+ semplice. 3econda conclusione, una societ+ regolare 'uindicon contratto iscritto al registro delle imprese pu# diventare irregolare, perc$ad esempio se il contratto prevede una scadenza della societ+, immaginiamo il>1 dicem!re 2715, intervenuta la scadenza, mentre una societ+ di capitalinecessitere!!e di un altro atto pu!!lico notarile scritto nel registro delle

imprese per continuare, intervenuta la scadenza una societ+ collettiva regolarepotre!!e continuare ad esercitare lattivit+, perc$ non ric$iede ormeparticolari per la sua sostituzione %guriamoci per la sua continuazione, ma nel

97

Page 98: Diritto Commerciale primo modulo sbobinature unite.doc

7/23/2019 Diritto Commerciale primo modulo sbobinature unite.doc

http://slidepdf.com/reader/full/diritto-commerciale-primo-modulo-sbobinature-unitedoc 98/112

passaggio dal >1 dicem!re al 1 gennaio la continuazione avverre!!e uori dalleregole ormali del contratto registrato, 'uindi dal primo gennaio in poi 'uellasociet+ c$e era regolare, diventa una societ+ di atto irregolare, cio mantienela sua esistenza in vita ma modi%ca la sua disciplina perc$ dal primo gennaio

2716 'uesta societ+ sotto il pro%lo della responsa!ilit+ patrimoniale sar+soggetta alle regole della societ+ semplice e non a 'uelle della societ+ in nomecollettivo. *uesto tema agli esami si c$iama Wproroga tacita o espressa dellasociet+ di personeW cio una proroga del termine di durata della societ+ c$e senon avviene ormalmente, priva la societ+ della sua regolarit+ e la a reuirenellal!o delle societ+ irregolari, cio la modi%ca delle regole di responsa!ilit+patrimoniale.

0I/I==: C:DD/CIEL, LZI:- -"15 (1?11?2715)Ruonasera ragazzi. Ellora, vi avviso c$e oggi noi concluderemo la trattazione

delle societ+ di persone, martedM prossimo ci sar+ l’ultima lezione, lo so sietemolto dispiaciuti, ma 'uesta la situazione c$e si venuta a creare a seguitodi tutta una serie di circostanze ortuite, 'uindi la prossima settimana aremosolo la lezione del 29 e tratteremo della societ+ di capitali (in senso ovviamenteampissimo e generale), un po’ di rierimenti al tema dei titoli di credito e cicongederemo. 0a 'uel momento in poi naturalmente sarete anc$e li!eri,eventualmente se serve, di venirmi a trovare per c$iarimenti, spiegazioni e'uant’altro, potrete ruire dei tutorati, della colla!orazione degli assistenti perripetere e per avere c$iarimenti e poi in vista degli esami, 'ualora lo vorretepotremmo anc$e organizzare delle c$iacc$ierate collettive per capire se, c$i lovuole naturalmente, si considera sucientemente pronto per a4rontare

l’esame. :vviamente l’avvicinamento all’esame non , come dire, dasottovalutare, per cui vi consiglierei al %ne di evitare risc$i di sottovalutazionedello standard ric$iesto all’esame, di are delle veri%c$e, di veri%care se lapreparazione c$e voi ritenete di avere conseguito o avete conseguito, sia inlinea con la preparazione c$e noi riteniamo voi do!!iate conseguire persuperare l’esame dignitosamente. *uindi il suggerimento F create dei gruppi,andate a ripetere o ate delle c$iacc$ierate, venite a trovarmi, se vi a piacerenaturalmente, per avere spiegazioni ulteriori e c$iarimenti e per# non prendetesottogam!a la preparazione perc$ come avete visto noi siamo riusciti a areinsieme un percorso estremamente ridotto rispetto alle dimensioni delprogramma c$e sono notevolmente pi< dilatate, 'uindi ci servire!!econsiderate sicuramente un altro mese per potere esaurire la trattazione degliargomenti cosi per come ve li $o proposti, %guriamoci se possiamo riuscire adesaurire tutto addirittura nei dettagli. Cerc$iamo di are l’ultimo sorzo e poinaturalmente sono a vostra disposizione. allora oggi, per c$iudere con la trattazione delle societ+ di persone, comevedete a!!iamo tentato insieme di a4rontare 'uesti temi navigando tra i tremodelli senza concentrarci speci%camente su nessuno di 'uesti 'uindi senzaesaminare nel dettaglio la disciplina della societ+ semplice , della collettiva edell’accomandita ma cercando di mettere in luce le di4erenze e le somiglianzera i diversi tipi al %ne di consentirvi di ac'uisire l’approccio critico c$e

necessario per gli esami (conoscenza della norma e interpretazione critica dellanorma alla luce degli altri istituti similari). L’ultimo argomento c$e do!!iamotrattare in ordine a 'uesto tema il cosM detto &rinci&io ma##iori(ario3 = la

98

Page 99: Diritto Commerciale primo modulo sbobinature unite.doc

7/23/2019 Diritto Commerciale primo modulo sbobinature unite.doc

http://slidepdf.com/reader/full/diritto-commerciale-primo-modulo-sbobinature-unitedoc 99/112

re#ola o &rinci&io di colle#iali() e la re#ola di ma##ioranza. Il principiomaggioritario, il principio di collegialit+, la regola di maggioranza attengono aduna comprensione del enomeno societario c$e muove dai primi approcci c$ea!!iamo avuto all’istituto e c$e come ricordate pro!a!ilmente, acevano levaessenzialmente sulla natura contrattuale, sulla matrice contrattuale di

'uell’attivit+ umana c$e sta alla !ase della costituzione della societ+. E!!iamosempre detto c$e la societ+ nasce da un impulso di carattere umano aventerilevanza giuridica, 'uesto impulso lo colloc$iamo tra i enomeni negoziali, loc$iamiamo contratto nella maggior parte dei casi e la %nzione c$el’ordinamento giuridico utilizza per potere passare dall’attivit+ dei singoli,attivit+ negoziale, all’esistenza del nuovo soggetto, 'uesta %nzione rappresentata dal collegare alla stipulazione del contratto di societ+ l’e4ettoprimordiale della nascita di un nuovo soggetto giuridico. *uesta la %nzionec$e l’ordinamento utilizza. *uindi la nascita, la gemmazione, il parto dellasociet+ come enomeno giuridico non naturale evidentemente, legato allastipulazione del contratto. Il contratto un contratto con comunione di scopo, un contratto di organizzazione. *uando a!!iamo detto 'uesto, a!!iamo iniziatosu!ito a parlare di responsa!ilit+ patrimoniale. cco, la responsa!ilit+patrimoniale soltanto uno dei due aspetti della matrice contrattuale c$e staalla !ase della societ+, perc$ l’altro aspetto 'uello della organizzazione cioa dire 'uando una societ+ nasce non nasce soltanto come strumento diregolazione della responsa!ilit+ patrimoniale dei soci e della societ+, 'uindi nonnasce soltanto per attuare o derogare all’art. 2;97 c$e la normaondamentale sulla responsa!ilit+ patrimoniale, la societ+ non serve soltanto asta!ilire c$e si pu# esercitare un’attivit+ senza rispondere direttamente delleo!!ligazioni c$e da 'uesta attivit+ sorgono ma soltanto in via sussidiaria,

perc$ c$i deve rispondere direttamente il soggetto nuovo, %nto, c$el’ordinamento giuridico $a creato. La societ+ non serve solo a 'uesto, ma lasociet+ serve per caratterizzazione causale espressa dall’art. 229; serve persvolgere in comune un attivit+ economica. Ellora, per svolgere in comune unattivit+ economica, lo a!!iamo detto pi< volte durante 'uesti giorni, adesempio con rierimento alle decisioni c$e dovevamo assumere per decideredove andare appunto in pizzeria, vi ricordate no Come acciamo a decidere in'uale pizzeria andare. :ra 'uello c$e poteva rappresentare un primo esempioun po’ !analotto, oggi diventa il punto critico dell’organizzazione societaria.*uando si parla di organizzazione societaria, non si parla di organizzazione diimpresa. L’organizzazione di impresa art 2782 altra cosa. *uindi

l’organizzazione societaria riguarda l’ente collettivo, il soggetto collettivo,mentre l’organizzazione di impresa riguarda l’attivit+ di impresa a prescindereda c$i la eserciti, cio anc$e se la eserciti un imprenditore individuale, anc$el’imprenditore individuale organizza la sua attivit+ di impresa. *uando parliamodella organizzazione societaria dun'ue non stiamo parlando dell’organizzazionedell’imprenditore societario ma stiamo parlando piuttosto dell’organizzazionedell’ente collettivo societario. cosa si intende allora per organizzazionedell’ente collettivo -el momento in cui si sta!ilisce c$e dalla iniziativa delsingolo si passa all’iniziativa collettiva inevita!ilmente !isogna are i conti conuna dicolt+ materiale c$e rappresentata dalla circostanza c$e non si pi<soli a decidere le cose. *uesta la !anale verit+ c$e sta alla !ase di 'ualsiasiorganizzazione societaria. Risogna decidere con gli altri, non si pu# decidere dasoli. 0ecidere con gli altri signi%ca di atto spiegare come una moltitudine dipersone possa assumere decisioni univoc$e, il c$e nel diritto generale dei

99

Page 100: Diritto Commerciale primo modulo sbobinature unite.doc

7/23/2019 Diritto Commerciale primo modulo sbobinature unite.doc

http://slidepdf.com/reader/full/diritto-commerciale-primo-modulo-sbobinature-unitedoc 100/112

contratti acilmente ricondotto alla regola generale dell’unanimit+, neicontratti le decisioni si prendono all’unanimit+, le modi%c$e dei contrattiplurilaterali devono essere adottate da tutti i contraenti, altrimenti le modi%c$enon sono valide ed ecaci, la stipulazione di un contratto plurilaterale deveavvenire con il consenso di tutti gli interessati e non di alcuni contro altri. Da

'uando parliamo di contratti non parliamo di societ+, o meglio, parliamosoltanto della matrice negoziale c$e sta alla !ase della societ+, ma dalcontratto nasce la societ+, 'uesto signi%ca c$e 'uando il soggetto collettivotransita dall’iniziativa contrattuale all’esistenza giuridica, 'uindi nasce lasociet+ , la societ+ in se non pi< un contratto ma un soggetto e il soggettoper de%nizione $a un’autonomia decisionale, un’autonomia d’azione c$e acilmente comprensi!ile se il soggetto un individuo, ma c$e invece moltopi< dicilmente comprensi!ile se il soggetto non esprime un individuo, cio lavolizione di un individuo ma esprime la volizione di pi< individui. -ell’877'uesto pro!lema u posto per la prima volta per dar luogo alle cosM dettedemocrazie maggioritarie, se lo pose per la prima volta un tedesco di nome:tto von OuericYe, 'uesto principio c$e u coniato da OuericYe u sintetizzato inuna espressione a!!astanza semplice, c$e per# $a un addentellato %loso%cosul 'uale non mi intrattengo, c$e orse 'ualcuno di voi potr+ ricordare oapproondire, cio a direF se siamo disposti ad accettare che la volontà di una

 parte sia rappresentativa della volontà del tutto, allora accetteremo che una parte decida in nome del tutto e dunue agevoleremo inevitabilmente ledecisioni perc$ ovvio, alla !ase di 'uesta posizione, alla !ase di 'uestaassunzione, di 'uesto postulato sta un’esigenza praticaF 'uanti pi< sono gliindividui c$iamati a conuire una decisione unitaria 'uanto pi< sar+ dicileadottare la decisione. allora da 'uel momento, attraverso 'uesta

ela!orazione concettuale, di disseF accettiamo c$e una parte possarappresentare il tutto ma %loso%camente la premessa di 'uesta regola c$etutti accettino c$e una parte possa rappresentare il tutto, %loso%camente necessario c$e al %ne di poter veicolare una regola del genere tutti sianod’accordo, cio, la posizione primordiale di una regola maggioritaria non asua volta maggioritaria ma deve essere unanime. K c$iaro *uindi se tutti gliindividui c$iamati a decidere sta!iliscono c$e una parte di essi possa deciderenell’interesse di tutti allora la regola, si dice, validamente posizionata. Da seinvece non vi 'uesto passaggio dal posizionamento unanime alla regolamaggioritaria, la regola maggioritaria non pu# unzionare. =ant’ vero c$e comevoi tutti sapete, nelle moderne democrazie costituzionali la posizione delle

regole costituzionali non mai a maggioranza cosM detta semplice ma semprea maggioranza ra4orzata (ora spieg$eremo come tutto 'uesto reuisca sullesociet+, ma pensate ad esempio, non so se lo avete gi+ studiato, al consiglio disicurezza delle nazioni unite, c$e $a un meccanismo di duplicerappresentativit+ delle decisioni c$e si onda su criteri unanimisti o criterimaggioritari ra4orzati o maggioritari semplici. *uando viene ric$iestal’unanimit+ ciascuno degli individui $a un diritto cosM detto di veto, ciociascuno degli individui in grado di paralizzare la decisione sol c$e siopponga, perc$ impedisce cosi di conseguire l’unanimit+. *uindi l’unanimit+$a una capacit+ rappresentativa della volont+ degli individui c$e perde%nizione la massima possi!ile, perc$ tutti gli individui decidono nellostesso senso, e 'uanto pi< si declini dall’unanimit+ verso la maggioranza'uanto pi< de!ole diventer+ la rappresentativit+. !!ene pensate, ad esempio,a una collettivit+ come la nostra composta di alcune, un paio di centinaia di

100

Page 101: Diritto Commerciale primo modulo sbobinature unite.doc

7/23/2019 Diritto Commerciale primo modulo sbobinature unite.doc

http://slidepdf.com/reader/full/diritto-commerciale-primo-modulo-sbobinature-unitedoc 101/112

persone, oppure pensate a una collettivit+ 'uale ad esempio 'uella di unasociet+ 'uotata multinazionale. -ei due casi il meccanismo unanimistico, laregola unanimistica e la regola maggioritaria unzionano in modocompletamente diverso, perc$ vi rendete conto come se gli individui sonomoltissimi l’esigenza di raccoglierne il consenso cede il passo rispetto

all’esigenza di poter decidere agevolmente. 3e invece gli individui sono poc$i,l’esigenza di rappresentare tutte le volont+ pi< orte dell’esigenza diaccelerare le decisioni. *uesti sono due modi sta!ili di unzionamento delleorganizzazioni assem!leari. Da 'uesti due modi sta!ili di unzionamento$anno, presentano dei meccanismi di inceppamento. *uali sono 'uestimeccanismi di inceppamento Enzitutto se si ricorra all’unanimit+,inevita!ilmente si attri!uir+ a ciascun individuo un potere enorme, perc$!aster+ il dissenso di un individuo, cio il veto, per impedire c$e la decisionevenga adottata. 3e per# si ricorre a maggioranze troppo esigue si risc$ia ilcontrario, cio si potre!!e risc$iare c$e poc$issimi decidano per moltissimi. Ilprimo risc$io si veri%ca proprio nelle societ+ di persone, il secondo risc$io siveri%ca proprio nelle societ+ di capitali 'uotate. -elle societ+ di persone vale laregola di cui all’art. 2252 cc. L’art 2252 cc sem!ra esattamente la traduzione intermini di diritto societario della regola in tema di diritto contrattuale generale.La leggoF Il contratto sociale pu# essere modi%cato soltanto con il consenso ditutti i soci, se non convenuto diversamente. @se non convenutodiversamenteAF 'uesta espressione lessicale signi%ca esattamente c$e se nonvi una diversa disposizione nel contratto lo statuto di una societ+ di personedeve essere modi%cato sempre con l’unanimit+. L’unanimit+ di c$i Come sipu# calcolare l’unanimit+ secondo voi L’unanimit+ dei soci o l’unanimit+ deipresenti. /icordatevi sempre c$e le !asi di calcolo delle maggioranze o delle

unanimit+ sono dueF gli appartenenti all’ente o i presenti alla riunioneconvocata per decidere, la cosM detta assem!lea. Ellora l’art 2252 prevede conc$iarezza c$e la regola ondante la modi%ca!ilit+ del contratto sociale l’unanimit+, ma pu# essere sta!ilito diversamente, cio pu# essere sta!ilito c$eil contratto sociale si modi%c$i a maggioranza. Ella domanda c$e vi dovesseesser attaF la maggioranza nel contratto sociale come clausola espressa dimodi%ca!ilit+ del contratto stesso, deve essere posta dall’unanimit+ o dallamaggioranza medesima, la risposta deve essere sempre all’unanimit+. *uindil’unanimit+ deve decidere c$e si possa modi%care il contratto a maggioranza.Cosa succede concretamente 3uccede c$e i soci si ritrovano per stipulare ilcontratto sociale, nel momento in cui stipulano il contratto sociale, 'uella

stipulazione avviene all’unanimit+ e all’unanimit+ nel contratto potr+ essereinserita la regola per cui da 'uel momento in poi tutte le modi%c$e delcontratto potranno avvenire a maggioranza. Da la posizione di 'uella regoladeve avvenire da parte di tutti i contraenti all’unanimit+, cio la legittimazionedella regola maggioritaria sta nel consenso unanime, solo se tutti vogliono lamaggioranza come regola, allora la maggioranza come regola potr+ unzionare.-elle societ+ di capitali 'uotate accade esattamente il contrarioF i poteri diveto, i poteri di interdizione, i meccanismi di inceppamento, non sono legatialla unanimit+. 3are!!e assurdo immaginare c$e in una societ+ con migliaia diindividui soci sparsi per il mondo , de!!a essere necessario raccogliere ilconsenso di tutti per poter adottare una decisione, irrealistico. Da l’essereirrealistico di 'uesta assunzione iniziale 'uale conseguenza comporta &u#comportare ( 'uesto dicevo il meccanismo inceppato c$e si pu# veri%care nelcaso di societ+ di capitali 'uotate) 'uesta irrealistica visione della raccolta del

101

Page 102: Diritto Commerciale primo modulo sbobinature unite.doc

7/23/2019 Diritto Commerciale primo modulo sbobinature unite.doc

http://slidepdf.com/reader/full/diritto-commerciale-primo-modulo-sbobinature-unitedoc 102/112

consenso pu# portare una deriva esattamente contraria e cio c$e per poterottenere una decisione in una societ+ di capitali 'uotata, possa !astare ilconsenso di una esigua percentuale del capitale sociale. =enete presente, perdarvi un rierimento concreto di 'uello c$e sto dicendo, c$e le societ+ dicapitali 'uotate multinazionali, capitalizzano, cio a dire, raccolgono in !orsa

sui mercati %nanziari circa l’87[ dell’intero capitale sociale. *uesto signi%cac$e tra il pu!!lico di risparmiatori in tutto il mondo di4uso l’87[ del capitale.&ensate a 'uesti numeriF se l’87[ del capitale osse capace di organizzarsi evotare per una deli!era, l’87[ del capitale sc$iaccere!!e inevita!ilmente il27[ del capitale c$e invece non di4uso tra il pu!!lico. *uindi in termini dipuri numeri il capitale di4uso tra gli azionisti gi+ percentualmente superioreal capitale non di4uso tra gli azionisti, cio nella propriet+ degli azionisti dirierimento c$e non di4ondono il capitale sul mercato. Sate ad es. l’ipotesi di%atF noi sappiamo c$e %at a livello di vertice posseduta da una amiglia, laamiglia Egnelli, ma gran parte del capitale di %at, cio la maggioranzanumerica del capitale di %at di4uso tra il pu!!lico. &er cui teoricamente, senoi dovessimo mettere sulla !ilancia il capitale di4uso e il capitale concentrato,il capitale di4uso pesere!!e e votere!!e 'uindi sc$iacciando il potere delcapitale concentrato. -ella realt+, come tutti sappiamo, accade esattamente ilcontrario, cio la amiglia Egnelli governa la %at. Come pu# accadere 'uestoCi# accade grazie al atto c$e la maggioranza c$e viene ric$iesta nel caso disociet+ c$e di4ondono le proprie azioni sul mercato, la maggioranza calcolatanon sugli appartenenti all’ente ma sui presenti in assem!lea. voi direteem! m! succede c$eF considerate c$e un’azione %at pu# arrivare acostare da i 57 ai 577 euro, le azioni %at di4use sul mercato sono milioni,rappresentative di un capitale per miliardi, 'uindi il numero degli azionisti c$e

rappresentano l’87[ del capitale, il numero degli individui proprietari dell’87[del capitale pari a migliaia di individui, il numero degli individui c$erappresenta il 27[ del capitale pari a poc$e decine di individui. &oc$e decinedi individui possiedono il 27[ migliaia di individui possiedono l’87[.Immaginate c$e sia convocata un’assem!lea ('uest’assem!lea si teneva a =orino, oggi si tiene in :landa) e immaginate c$e voi vogliate partecipareall’assem!lea in :landa per andare a votare una mozione a %at. La nostrapartecipazione azionaria pari a 2777 euro, per andare in :landa inassem!lea, dormire una notte e tornare a casa ci vogliono gi+ 2777 euro. Cosaa l’azionista a in :landa o sta a casa 3ta a casa. c$i va invece in olandavidentemente c$i i 2777\ dei viaggi e del soggiorno non $a pro!lemi a

spenderli perc$ possiede miliardi di capitale sociale. Il gioco presto atto,l’$o !analizzata un po’ ma evidente c$e il giorno dell’assem!lea, se lamaggioranza calcolata non sul numero complessivo degli azionisti ma suipresenti, la maggioranza si raccoglier+ tra il 27[, 'uel amoso 27[ c$e $aorza economica e interesse per essere presente concretamente,materialmente in assem!lea. Ellora c$iaro c$e la deli!era c$e viene tiratauori dall’assem!lea %at o da 'ualsiasi altra societ+ 'uotata, una deli!era sMadottata a maggioranza ma in realt+ dal 27[ del capitale sociale, proprioperc$ la maggioranza calcolata sui presenti. 3e noi ossimo astrattamente677 ma calcolassimo la maggioranza sui presenti oggi se ossimo 277 presentiin aula la maggioranza sare!!e 171 'uindi 171 persone decidere!!ero per 677perc$ la maggioranza calcolata sui presenti e non sugli appartenenti. Ellora'uesto acile meccanismo di computo dei voti, rappresenta per un verso ilsegreto per poter agevolare le decisioni ma per altro verso riduce, assottiglia

102

Page 103: Diritto Commerciale primo modulo sbobinature unite.doc

7/23/2019 Diritto Commerciale primo modulo sbobinature unite.doc

http://slidepdf.com/reader/full/diritto-commerciale-primo-modulo-sbobinature-unitedoc 103/112

enormemente i principi di democrazia assem!leare c$e dovevano ispirareanc$e le societ+. veniamo 'uindi al pro!lema della societ+ di persone e dellasua maggioranza. E!!iamo sempre detto c$e la societ+ di persone a di4erenzadella societ+ di capitali non ondata su criteri di puro interesse economico,tant’ c$e i conerimenti possono consistere anc$e nella prestazione di

un’opera intellettuale o manuale. Ellora, se le capacit+ dei soci sonoondamentali per l’a4ectio societatis, per la costituzione della societ+ io vidomando secondo voi la maggioranza come si calcola nelle societ+ di persone3e le 'ualit+ essenziali dei soci sono ondamentali per la societ+ lamaggioranza, se prendiamo in considerazione l’art 2252 ci rendiamo conto c$ela regola dell’unanimit+ o della maggioranza non ci dice tanto da potercomprendere come 'uesta maggioranza viene calcolata. L’unanimit+ unanimit+ ma la maggioranza potremmo calcolarla o attri!uendo a ciascunsocio un solo voto o attri!uendo a ciascun socio un voto pesato in !ase allapartecipazione sociale, al valore della partecipazione sociale ( il valore dellapartecipazione sociale in realt+ il valore del conerimento eseguito). *uindidue criteri di calcolo della maggioranza sono F attri!uendo a ciascun socio unvoto oppure attri!uendo a ciascun socio un voto pesato in !ase al valore delconerimento eseguito. 3econdo il primo criterio non importa 'uanto il socioa!!ia conerito perc$ nel conronto con gli altri soci varr+ sempre 1 il suovoto. -el caso invece di maggioranza calcolata secondo, come si suol dire, le'uote di interesse allora ovviamente il socio c$e $a pi< conerito, pi< potereavr+ rispetto agli altri. :ra do!!iamo rispondere a 'ueste due domandeFB1)-elle societ+ di persone la maggioranza sempre ric$iesta per le decisionidei sociB2)3econda domandaF vi sono casi in cui necessario utilizzare un criterio di

calcolo della maggioranza piuttosto c$e l’altro allora, prima rispostaF la maggioranza nelle societ+ di persone deve guidarealcune decisioni c$e $anno rilevanza organizzativa. Ettenti a 'uesta sottiledi4erenzaF nelle societ+ di persone i soci devono decidere delle sorti dellasociet+ ma non decidono delle sorti dell’impresa perc$ l’impresa gestitadagli amministratori . *uindi le decisioni di impresa spettano agliamministratori ma le decisioni c$e attengono all’organizzazione dell’entesocietario spettano ai soci. Ed es. se !isogna nominare gli amministratori'uesta la considerate una decisione di impresa o una decisione organizzativavidentemente organizzativaF io devo sta!ilire c$i si occuper+ dell’impresa e'uindi non sono gli amministratori a nominare se stessi, soprattutto i primi

amministratori. I primi amministratori sono nominati nel contratto socialestipulato per la costituzione della societ+, i successivi amministratori sononominati dai soci e non dagli stessi amministratori nominati per primi perc$ ladecisione non d’impresa ma organizzativa. :ra vi c$iedo, secondo voi, ladecisione di nominare gli amministratori una decisione da adottareall’unanimit+ o a maggioranza &er capitis (per teste) o per 'uote di interesseC’ una di4erenza tra i primi amministratori e gli amministratori successivi allascadenza dei primi amministratori. I primi amministratori sono un elemento delcontratto sociale dun'ue devono essere nominati all’unanimit+ nel contrattosociale. Oli amministratori successivi alla scadenza dei primi nominati nelcontratto sociale, (successivi alla scadenzaF 'uindi alla loro cessazione naturaleprima della scadenza del mandato) seguitemi perc$ ora arriva la domanda,successivi alla scadenza naturale del mandato dei primi amministratori, gliamministratori successivi devono essere nominati a maggioranza calcolata per

103

Page 104: Diritto Commerciale primo modulo sbobinature unite.doc

7/23/2019 Diritto Commerciale primo modulo sbobinature unite.doc

http://slidepdf.com/reader/full/diritto-commerciale-primo-modulo-sbobinature-unitedoc 104/112

teste o per 'uote di interesse &er 'uote di interesse. 0o!!iamo capire perc$ragazzi, c’ un perc$. 3e i soci intendono revocare gli amministratori nominatinel contratto sociale, sar+ necessaria la maggioranza o l’unanimit+ Oliamministratori da revocare sono stati nominati nel contratto sociale, verrannorevocati all’unanimit+ o a maggioranza Ell’unanimit+F perc$ la loro revoca

comporta una modi%ca del contratto sociale, c$e ne prevedeva la nomina art2252 ccF se !isogna modi%care il contratto sociale la regola dell’unanimit+.3econda domandaF perc$ a maggioranza calcolata per 'uote di interesse,invece, la nomina degli amministratori successivi alla scadenza dei primi&erc$ maggioranza per 'uote di interesse &erc$ gli amministratori sono igestori dell’impresa, l’atto di nomina dell’amministratore c$e viene nominatosuccessivamente alla scadenza dei primi nominati nel contratto sociale, 'uestoatto un atto c$e impatta sull’interesse economico dei soci e 'uindi vamisurato secondo la partecipazione dei soci agli utili e alle perdite, ciosecondo la loro partecipazione sociale, perc$ 'uanto pi< l’amministratore sar+!ravo, 'uanto pi< naturalmente l’interesse economico dei soci verr+soddisatto. allora coerente c$e la nomina degli amministratori successivialla scadenza dei primi avvenga a maggioranza calcolata per 'uote di interessee non per teste, perc$ giusto, coerente col sistema c$e c$i pi< $a investitosi senta rappresentato dall’amministratore c$e guider+ l’impresa societaria. Kc$iaro o no /ipeto Calcolata per 'uote di interesse perc$ &erc$ ladecisione di nominare l’amministratore la decisione di adare le sortidell’impresa, non della societ+ in 'uanto tale, ma dell’impresa societaria, aduna persona c$e curi l’interesse economico dei soci. Ellora coerente colsistema c$e c$i $a pi< investito nella societ+, pi< a!!ia peso nella sceltadell’amministratore, sare!!e !en strano c$e c$i $a investito poc$issimo possa

pesare in 'uesta scelta 'uanto c$i $a investito moltissimo. *uindi il manager,l’amministratore dell’impresa societaria, deve essere la proiezione, innanzitutto, di c$i pi< $a investito dentro la societ+. Immaginiamo unaltra ipotesi, ecio 'uella della esclusione dalla societ+. 228; cc, a!!iamo atto un cenno ieri,io vi $o detto c$e il socio considerato escluso e lege per il caso in cui alliscao per il caso in cui il creditore particolare ottenga la li'uidazione della sua'uota. In tutti gli altri casi di inadempimento contrattuale o ad es. diinterdizione o ina!ilitazione, il socio pu# essere escluso. &u# essere esclusosigni%ca c$e gli altri soci possono decidere, ma non sono o!!ligati a arlo, diescluderlo. Classico caso, l’accomandante inedele c$e viola il divieto diimmistione, pu# essere escluso dagli altri soci. 3econdo voi, il socio c$e viene

escluso, da c$i viene escluso 0all’unanimit+, dalla maggioranza per capitis odalla maggioranza per 'uote di interesse La decisione di escludere il socio assunta da tutti gli altri soci, dalla maggioranza di essi calcolata per capitis odalla maggioranza di essi calcola per 'uote di interesse C$e ne pensate3iccome il socio un elemento costitutivo del contratto sociale la suaesclusione spettere!!e a c$i Ell’unanimit+ atta eccezione naturalmente per ilsoggetto c$e su!isce la decisione. Da se osse cosM la decisione di escludere ilsocio sare!!e impratica!ile in alcuni casi, la legge dun'ue prevede c$e ladecisione di escludere il socio de!!a essere adottata sM calcolando il votoindividualmente, 'uindi per teste, ma prevede espressamente la legge, nelcaso di esclusione, considerando il atto c$e motiva l’esclusione c$e talmentegrave da minare alla !ase l’a4ectio societatis, la regola non 'uella dellaunanimit+ ma 'uella della maggioranza non computandosi nella maggioranzail voto del socio c$e deve essere escluso. cosM se i soci sono due la

104

Page 105: Diritto Commerciale primo modulo sbobinature unite.doc

7/23/2019 Diritto Commerciale primo modulo sbobinature unite.doc

http://slidepdf.com/reader/full/diritto-commerciale-primo-modulo-sbobinature-unitedoc 105/112

maggioranza non c’ e inatti la legge prevede c$e solo in 'uesto caso,ciascuno dei soci c$ieda al tri!unale di sta!ilire se sussistano le cause diesclusione e dun'ue disponga l’esclusione il tri!unale. Di dite perc$ secondovoi la maggioranza calcolata per teste in 'uesto caso e non per 'uote diinteresse 3e ad es. in una societ+ di cin'ue soci, uno di essi avesse, da solo, il

51[ 'ualora la maggioranza osse calcolata per 'uote di interesse, lui da solopotre!!e escludere tutti gli altri. *uesto il motivo per cui la maggioranza calcolata per teste e non per 'uote di interesse. allora possiamo ricavare datutta 'uesta discussioneBil &rinci&io per cuiF nelle societ+ di persone in via generalissima vale la regoladell’unanimit+ ogni 'ual volta de!!ano modi%carsi le !asi essenziali dellasociet+ come tradotte nel contratto sociale, art 2252 cc.8.econdo &rinci&ioF l’unanimit+ dei soci sempre li!era di sta!ilire unaregola diversa. *uindi vale la regola dell’unanimit+ ma l’unanimit+ dei soci sempre li!era di sta!ilire una regola diversa.8 Terzo &rinci&ioF 'uando 'uesta regola sia una regola di maggioranza, essava calcolata per capiti o per 'uote di interesse, ed esattamenteF per capitisogni 'ual volta la decisione tocc$i l’organizzazione societaria,  per quote di interesse ogni 'ual volta la decisione tocc$i il normale unzionamento dellasociet+.Nn altro es. il 225; cc, 'ui dovreste riuscire a capire c$iaramente 'uestadistinzione c$e vi $o appena atto. -elle societ+ di persone possi!ile c$e gliamministratori operino in regime cosM detto disgiuntivo, cio c$e si nomininopi< amministratori ma c$e gli amministratori nominati non compongano unconsiglio di amministrazione ma piuttosto c$e ciascuno di essi operiseparatamente dagli altri. :vviamente, in una situazione del genere il

legislatore si rende perettamente conto c$e se pi< amministratori operanodisgiuntamente ognuno di loro potre!!e andare in conitto su una determinataoperazione con un altro. Cosa succede in 'uesto caso Cio se vi un conitto,tra pi< amministratori c$e sulla stessa operazione di impresa la pensanodiversamente, cosa succede Ert 225; ultimo commaF due amministratorivogliono l’uno are un’operazione societaria, l’altro no, vanno in conitto, cosaprevede l’ultimo comma del 225; &revede c$eA la maggioranza dei soci,determinata secondo la parte attri!uita a ciascun socio negli utili (cio secondo'uote di interesse), decide sull’opposizioneA c$e un amministratore acciaall’altro rispetto alla stessa operazione. *ui evidente, c$iaro c$e sullascelta, se are o non are una certa operazione di impresa, non pu# c$e pesare

l’interesse economico del singolo socio, e dun'ue la maggioranza va calcolataper 'uote di interesse. *uesto dun'ue lo spartiac'ue tra le regole dimaggioranza per capitis o per 'uote di interesse rispetto a determinatedecisioni.*uindi riepilogo molto sinteticamenteFBN-E-IDI=E’ (in generale)F per le modi%cazioni del contratto socialeGBN-E-IDI=E’F per porre le diverse regole di calcolo della maggioranzaGBDEOOI:/E-ZE &/ CE&I=I3F 'uando le decisioni coinvolgano l’organizzazionesocietariaGBDEOOI:/E-ZE &/ *N:= 0I I-=/33F 'uando le decisioni coinvolganol’ordinario unzionamento della societ+.

105

Page 106: Diritto Commerciale primo modulo sbobinature unite.doc

7/23/2019 Diritto Commerciale primo modulo sbobinature unite.doc

http://slidepdf.com/reader/full/diritto-commerciale-primo-modulo-sbobinature-unitedoc 106/112

Iniziamo la nostra ultima lezione del corso. Considerando tutto ritengo c$e nonci saranno recuperi. /i!adisco la disponi!ilit+ per c$iarimenti o spiegazioni, e ladisponi!ilit+ dei colla!oratori per creare dei gruppi di studio.*uest’ultima lezione la dedic$iamo ad un in'uadramento generale delle3ociet+ di capitali, per darvi le dritte ondamentali e necessarie per lo studio di

'uella c$e la parte pi< importante della nostra materia.3i deve necessariamente iniziare dalla precisazione di 'uella c$e rappresentala linea di divisione tra i due modelli, 'uello personalistico e 'uello capitalistico,linea di demarcazione c$e sancita anc$e 'uesta volta da una regola diresponsa!ilita patrimoniale c$e contenuta nell’art. 2>25 c.c. ru!ricatoanc$’esso /esponsa!ilit+’ e diretto a sta!ilire 'uale sia il soggetto c$e, in casodi assunzione di o!!ligazioni, deve pagare il de!ito contratto. L’art. 2>25sta!ilisce c$e nelle societ+ per azioni, per le o!ligazioni sociali, rispondesoltanto la societ+ con il proprio patrimonio. *uesto signi%ca dun'ue c$e laprecisazione c$e il legislatore a nel momento in cui utilizza la parola soltanto’ nel senso di escludere dall’area della responsa!ilit+ patrimoniale i soci dellasociet+ per azione. *uindi i soci, i c.d. azionisti, non rispondono delleo!!ligazioni contratte dalla societ+. K 'uesta la regola c$e a!!iamo imparato aconoscere della responsa!ilit+ limitata dei soci rispetto alle o!!ligazioni sociali.Nna responsa!ilit+ c$e non pu# essere eccepita perc$ altrimenti, 'ualoravenisse eccepita, derogata, si snaturere!!e il tipo, il modello societario. *uestosigni%ca dun'ue c$e nei contratti sociali costitutivi delle societ+ di capitali nonpotranno essere inserite clausole c$e sta!iliscano c$e i soci rispondano delleo!!ligazioni sociali. *uesta clausola, ove venisse inserita nell’atto costitutivo diuna societ+ per azioni, sare!!e nulla, sare!!e considerata in violazione dinorma imperativa. -ella s.r.l. i soci vengono de%niti 'uotisti, mentre nell’s.p.a

sono de%niti azionisti in 'uanto titolari di azioni, 'ui vengono invece de%niti'uotisti in 'uanto titolari di 'uote. -ella s.r.l, al pari di 'uanto accade nellas.p.a., i soci non rispondono delle o!!ligazioni sociali, cio la societ+ devepagare le o!!ligazioni contratte esclusivamente col proprio patrimonio. -ellasociet+ in accomandita per azioni il meccanismo analogo a 'uello previstoper l’accomandita di persone, cio l’accomandita semplice, ma con l’unicadi4erenza c$e la divisione istituzionale in due categorie di soci, accomandanti eaccomandatari, non rappresenta una deroga nel senso c$e, comenell’accomandita semplice, l’eccezione rappresentata dagli accomandanti,l’eccezione 'ui rappresentata dagli accomandatari, cio nell’accomandita perazioni gli accomandatari rispondono illimitatamente per le o!!ligazioni sociali,

ma l’accomandita per azioni in se c$e prevede 'uesta divisione istituzionalein due categorie di soci. *uindi non vi nessuno stravolgimento dei modelliFl’accomandita di per se, sia essa semplice o sia essa per azioni, prevede unadivisione istituzionali in due categorie di soci, gli accomandatari sempreillimitatamente responsa!ili e gli accomandanti sempre limitatamenteresponsa!ili. Il modello di rierimento della societ+ capitalistica rappresentato dala societ+per azioni. La societ+ per azioni anc$e il modello pi< so%sticato tra tutte lesociet+ disponi!ili. K il modello pi< so%sticato anc$e in tutti gli altriordinamenti, sia continentali c$e internazionali. -ell’ordinamento anglosassonead esempio, negli 3tati Nniti, in Ing$ilterra e nei paesi dell’e Commo]ealt$, las.p.a. de%nita societ+ pu!!lica pu!!lic compan^’, nel senso c$e lacapitalizzazione, gli azionisti, le azioni stesse.. sono reperiti presso il pu!!lico.Le s.p.a. di diritto anglosassone reclutano i propri azionisti sui mercati mondiali.

106

Page 107: Diritto Commerciale primo modulo sbobinature unite.doc

7/23/2019 Diritto Commerciale primo modulo sbobinature unite.doc

http://slidepdf.com/reader/full/diritto-commerciale-primo-modulo-sbobinature-unitedoc 107/112

In uropa, ad esempio in Srancia con la societ+ anonima 3ociet anon^me’, in3pagna con la 3ociedad por acciones’, in Oermania con laEYtiengesellsc$at’,e in tutti i paesi europei la s.p.a. sempre costantemente iltipo, il modello pi< so%sticato e 'uindi anc$e per noi rappresenta il contenitoredelle regole pi< ranate alle 'uali are rierimento. CosM anc$e l’accomandita

per azioni. -on cosM invece la 3ociet+ a responsa!ilit+ limitata. 3tudiando ivostri testi leggerete espressioni 'uali ad esempio 'uelle c$e 'uali%cano la s.r.l.come una sorta di societ+ di persone a responsa!ilit+ limitata. *uandoincontrate 'ueste espessioni tenete presente c$e si tratta di espressioniatecnic$e, cio sono espressioni linguistic$e c$e $anno l’unica valenza dispiegare come la struttura contrattuale delle s.r.l. sia molto somigliante a'uella delle 3ociet+ di persone ma la regola di responsa!ilit+ patrimoniale sempre 'uella delle 3ociet+ di capitali. *uindi anc$e la s.r.l. una 3ociet+ dicapitali ma la possi!ilit+ di plasmarne lo statuto notevolmente pi< vicina a'uella delle 3ociet+ di persona. *uindi se dovessimo dire ad esempio 'ual il!ilanciamento tra autonomia contrattuale o autorit+ della legge nei duemodelli, potremmo dire c$e nella 3ociet+ per azioni prevale l’autorit+, 'uindi leregole sono date e dicilmente possono essere derogate, mentre nella s.r.l.prevale l’autonomia, cio le regole sono date e re'uentemente $anno naturadispositiva 'uindi possono essere derogate.Come si studia la societ+ per azioni e come si studia in generale la societ+ dicapitali0irei c$e il primo punto di partenza 'uello di capire per 'uale motivo una3ociet+ di capitali, una 3ociet+ per azioni, de%nita tale. Nna 3ociet+ di capitali de%nita tale perc$ il ulcro, la !ase di costituzione della societ+ non pi<rappresentata dalla valenza centrale dei singoli soci, considerati uti singuli,

cio come individui, come persone %sic$e, ma invece i soci sono consideraticome apportatori di capitale. *uesta una prima di4erenza ondamentale tra idue mondi. Il mondo delle 3ociet+ di capitali un mondo di tipi societariesclusivamente tarato su esigenze di investimento. L’investimento pu# essereun investimento in denaro, un investimento in dotazione patrimoniale, le pi<varie.. ad eccezione, per le 3ociet+ per azioni, delle prestazioni d’opera manualio intellettuali. *uesta un’altra di4erenza da tenere a mente perc$ ondamentale nel tracciare la distinzione tra s.p.a. e le altre societ+. -ella s.p.a.non possi!ile conerire altro c$e il denaro, !eni in natura e crediti. -on sipossono conerire prestazioni d’opera manuali o intellettuali al pari di 'uantoaccade nelle 3ociet+ di persona e al pari di 'uanto accade o pu# accadere, con

alcune precauzioni, nelle s.r.l. perc$ attenzione, nelle s.r.l., proprio a causa di'uella somiglianza c$e vi con le 3ociet+ di persone, possi!ile conerireprestazioni d’opera da parte dei soci, ma l’accortezza c$e deve essereutilizzata sta nel atto c$e ogni prestazione d’opera e4ettuata a titolo diconerimento, dovr+ essere sempre assistita da una polizza assicurativa o%deiussoria. :ra vi spiego il motivo per cui a!!iamo 'uesto necessarioaccostamento tra strumento economico, la polizza’, e oggetto delconerimento, la prestazione d’opera’. Il discorso c$e sta a monte di 'uestopro!lema consiste nella c.d. 3truttura %nanziaria della societ+ di capitali.*uando studiamo la 3ociet+ di capitali, 3ociet+ per azioni, s.r.l o accomanditaper azioni, do!!iamo avere presenti due elementi centrali della attispeciesocietaria, c$e non sono elementi necessari della attispecie di cui al 229;.*uando studiamo diritto delle societ+ di capitali do!!iamo avere dinnanzi dueelementi centrali della attispecie societaria c$e non sono gli stessi elementi

107

Page 108: Diritto Commerciale primo modulo sbobinature unite.doc

7/23/2019 Diritto Commerciale primo modulo sbobinature unite.doc

http://slidepdf.com/reader/full/diritto-commerciale-primo-modulo-sbobinature-unitedoc 108/112

essenziali dell’art 229;. *uesti due elementi ondamentali della nostra societ+capitalistica sono rappresentati dalla struttura corporativa e dalla struttura%nanziaria della societ+. La struttura corporativa e la struttura %nanziaria nonappartengono alla serie di elementi essenziali di cui al 229; c$e invece ritagliato interamente sulla attispecie contrattuale. -oi non a!!iamo elementi

'uali la struttura %nanziaria e la struttura corporativa. La struttura %nanziaria l’apparato delle regole e degli strumenti di %nanziamento della 3ociet+ dicapitale. -ella 3ociet+ di persone, se pensate al 229;, 'uesta struttura siriduce essenzialmente a conerimenti di !eni e di servizi. Cio la 3ociet+ dipersone reperisce le proprie risorse, soprattutto 'uelle iniziali, attraversol’ac'uisizione da parte dei soci dei conerimenti di !eni o di servizi. -ella s.p.a.'uesto invece diventa struttura %nanziaria, cio apparato di regole e distrumenti %nalizzato a portare risorse alla s.p.a. La struttura corporativa, peraltro verso, rappresentata dall’apparato di regole e di strumenti c$e sonounzionali al governo dell’impresa. se pensate all’art. 229; non vi alcunatraccia nella disciplina della norma c$e consenta di poter dire c$e nelle societ+di persona o nelle societ+ in generale esista una struttura corporariva, cio unapparato di regole e strumenti per governare l’impresa. *uello c$e a!!iamostudiato %nora stato c$e nella societ+ di persone l’impresa gestita dagliamministratori. Coloro c$e agiscono in nome e per conto della societ+ sono gliamministratori. Oli amministratori decidono gli atti d’impresa. -ella s.p.a.invece esiste un vero e proprio governo dell’impresa, e ogni governo $a unpotere esecutivo, un potere deli!erativo o legislativo.. e ogni governo c$e sirispetti deve avere controlli e contropoteri. I contropoteri sono, nel governoistituzionale, le autorit+, per esempio l’ordine giudiziario, nella s.p.a. sono gliorgani di controllo. Ellora struttura %nanziaria e struttura corporativa

rappresentano due elementi essenziali della attispecie societaria capitalistica.La struttura %nanziaria presidia il %nanziamento della societ+, 'uellacorporativa presidia il governo dell’impresa. :ra parliamo della struttura%nanziaria e cerc$iamo di capire come la 3ociet+ di capitali si dota di risorseper gestire l’attivit+. -on dimenticate mai c$e stiamo parlando di un soggettoc$e riveste la 'ualit+ di imprenditore. Il titolare dell’impresa, ricordate la primalezione sul 2782, 'uel c$i’, imprenditore individuale o imprenditore collettivo,oggi lo stiamo identi%cando nella persona giuridica s.p.a., 'uesto il nostroimprenditore, per# pensate c$e 'uesto imprenditore, la s.p.a., al suo interno talmente complesso da ric$iedere un’articolazione del %nanziamento e delgoverno dell’impresa c$e estremamente so%sticato. Ellora il primo punto da

cui partire rispondere a 'uella domanda c$e ci siamo posti all’inizioF &erc$ la3ociet+ per azioni si dice persona giuridica C$i dice c$e sia una personagiuridica:ggi possiamo rispondere c$e la legge, all’art. 2>>1, sta!ilisce espressamentec$e con l’iscrizione nel /egistro delle imprese, la 3ociet+ per azioni ac'uista la&ersonalit+ giuridica. *uindi l’ac'uisto della personalit+ giuridica , nonun’ela!orazione concettuale, ma l’e4etto previsto dalla legge di unadempimento ormale molto preciso. L’atto costitutivo redatto per atto pu!!licoricevuto dal notaio iscritto nel registro delle imprese. *uesto l’atto dinascita ormale delle 3ociet+ per azioni. ediamo come 'uesta societ+ sisviluppa, struttura %nanziaria e struttura corporativa. La struttura %nanziariadelle societ+ per azioni poggia su tre gam!e e rende esplicito, attraversol’apparato di regole e strumenti c$e vi dicevo prima, come la societ+ ricevedenaro per poter svolgere l’attivit+ d’impresa. 0ovete tenere presente c$e, a

108

Page 109: Diritto Commerciale primo modulo sbobinature unite.doc

7/23/2019 Diritto Commerciale primo modulo sbobinature unite.doc

http://slidepdf.com/reader/full/diritto-commerciale-primo-modulo-sbobinature-unitedoc 109/112

di4erenza dell’imprenditore individuale c$e dotato di patrimonio di per se, in'uanto individuo, la s.p.a. nasce come una scatola vuota, nasce cio soltantocon una dotazione denominata Capitale sociale’, c$e non altro se non lasomma di tutti i conerimenti iniziali dei soci. La struttura %nanziaria poggia sutre gam!eF la prima rappresentata dal Capitale’, la seconda dai &restiti’ o

Capitale di credito’, la terza rappresentata dagli Epporti’. C$i e4ettua unconerimento in s.p.a. riceve azioni rappresentative della propriapartecipazione sociale. -on riceve un’azione, riceve pi< azioni, tante azioni'uante sono 'uelle emesse in proporzione al valore del conerimentoF se ilsocio =izio e4ettua un conerimento di diecimila euro, ricever+ -. azionimisurate in relazione all’unit+ di capitale considerato. 3e ogni azione vale milleeuro tizio ricever+ 17 azioni. *uesta una di4erenza ondamentale rispetto atutte le societ+. 3ia nelle 3ociet+ di persone c$e nella s.r.l. la partecipazionesociale rappresentata in modo unitario da una 'uota. -elle societ+ per azioniinvece il capitale diviso in razioni c$e $anno il nome di azioni’. *uindi ilsocio titolare di -. azioni, non di una 'uota. Le azioni di un sociorappresentano la partecipazione sociale. *uindi, mentre in tutte le societ+ lapartecipazione sociale rappresentata in modo unitario da una 'uota,nell’s.p.a. la partecipazione sociale rappresentato in modo razionato da uncerto numero di azioni. C$i vuole diventare socio di una societ+ deve e4ettuareun conerimento e deve ricevere azioni. C$i diventa socio di una societ+attri!uisce alla societ+ del denaro, ad esempio, e riceve un numero di azioniproporzionale al valore del conerimento realizzato. 3econdo aspetto dellastruttura %nanziariaF 3i pu# dotare la societ+ per azioni di risorseesclusivamente attraverso conerimento La risposta no, la societ+ pu#ricevere risorse non soltanto dai soci ( conerimenti, azioni, capitale sociale..

%liera inderoga!ile) ma pu# ricevere risorse anc$e da terzi prestatori di denaro.I terzi c$e prestano denaro, con un rapporto riconduci!ile essenzialmente alDutuo, diventano %nanziatori della societ+. La societ+ si dota di 'ueste risorse,e i soci ricevono in cam!io di 'uesta dotazione c$e attri!uiscono alla societ+ unaltro titolo c$iamato o!!ligazione. *uindi il terzo, c$e e4ettua una dazione didenaro a avore della societ+ a titolo di prestito, riceve o!!ligazioni, non riceveazioni perc$ non sta e4ettuando un conerimento, non diventa socio e rivestela 'ualit+ di :!!ligazionista’. *uindi il secondo modello di ac'uisizione dirisorse 'uello del %nanziamento puro, il %nanziamento $a ad oggetto denaroe non pu# essere diversamente (ricordate, dal diritto generale dei contratti, ilmutuo $a ad oggetto esclusivamente il denaro) e 'uesto %nanziamento

attri!uisce al %nanziatore la 'ualit+ di o!!ligazionista e gli attri!uisce, invece diazioni, o!!ligazioni. Ellora sulla prima linea della struttura %nanziaria troviamoil socio azionista c$e e4ettua il conerimento, c$e riceve azioni, e 'uesta lineadi %nanziamento la c$iamiamo capitale’. La seconda linea di %nanziamento 'uella del terzo %nanziatore di denaro c$e riceve o!!ligazioni e riveste la'ualit+ di o!!ligazionista e 'uesta seconda linea di %nanziamento lac$iamiamo prestito’, (non pi< capitale). La terza linea di %nanziamento dellerisorse compresa nella struttura %nanziaria della societ+ 'uella degliEpporti’. Ettenti perc$ agli esami dicile riuscire a spiegare tutto 'uesto.Oli Epporti consistono in dazioni di denaro, traserimenti di !eni, cessioni dicredito ma anc$e in prestazioni d’opera e di servizi. -ella 3ociet+ per azioni vietato ac'uisire prestazioni d’opera o servizi a titolo di conerimento eovviamente anc$e a titolo di prestito perc$ il prestito $a ad oggettoessenzialmente il denaro (il mutuo non pu# avere ad oggetto una prestazione

109

Page 110: Diritto Commerciale primo modulo sbobinature unite.doc

7/23/2019 Diritto Commerciale primo modulo sbobinature unite.doc

http://slidepdf.com/reader/full/diritto-commerciale-primo-modulo-sbobinature-unitedoc 110/112

d’opera), ma non vietato invece ac'uisire prestazioni d’opera o di servizio atitolo di Epporto. La terza linea di %nanziamento dell’ s.p.a. rappresentatadagli apporti. Oli apporti attri!uiscono a colui c$e li apporta, cio a colui c$ee4ettua la prestazione di denaro o la prestazione d’opera, uno strumento%nanziario partecipativo.

3trumenti %nanziari partecipativi sono dun'ue la terza linea c$e compone lastruttura %nanziaria della societ+. Ellora, per riassumere la struttura %nanziaria,le linee sono treF il capitale sociale, composto dai conerimenti iniziali e da'uelli eventualmente successivi e4ettuati dai soci c$e in 'uanto tali rivestonola 'ualit+ di azionisti. La seconda linea di %nanziamento realizzata da terzi%nanziatori della societ+ attraverso prestito di denaro, costoro rivestono la'ualit+ di o!!ligazionisti e ricevono in cam!io del prestito del denaro titolic$iamati o!!ligazioni. La terza linea di %nanziamento della societ+ per azioni rappresentata dai pi< svariati apporti di !eni, di crediti, di denaro, di opere, diservizi ac'uisiti non a titolo di conerimento, ac'uisiti 'uindi non a titolo dicapitale sociale, ac'uisiti ovviamente non a titolo di prestito, e attri!uenti aisoggetti c$e apportano titoli c$iamati strumenti %nanziari partecipativi. Ellorasi pu# %nanziare una spa attraverso, ondamentalmente, tre modalit+Fattraverso il conerimento, attraverso il prestito del denaro, attraverso unapporto. :ra, perc$ ondamentale capire la distinzione tra la prima linea di%nanziamento e le altre due =enete presente c$e la societ+ per azioni o la srl,ma prendiamo a modello la spaG tutte le societ+ di capitali in generale, nonpotendo ar leva sulla responsa!ilit+ personale dei singoli soci per il caso diinadempimento della societ+ rispetto alle o!!ligazioni sociali, 'uindi, nonpotendo i terzi creditori rivalersi sul patrimonio individuale dei singoli soci,esigenze di certezza nel traco giuridico, impongono c$e il soggetto nato per

volont+ dei soci e riconosciuto persona giuridica dall’ordinamento, a!!ia gi+ unsuo proprio autonomo patrimonio. &erc$, mentre nelle societ+ di persone'uesto non serve essendo sempre disponi!ile il patrimonio di tutti i soci, nellesociet+ di capitali la distinzione netta c$e vi tra il patrimonio dei soci e 'uellodella societ+ impone c$e la societ+ sia nel traco giuridico un interlocutoresolvi!ile. C$i $a a c$e are con una spa deve poter contare solo sul patrimoniodella societ+G ce lo dice la legge. 'uindi necessario c$e la societ+ pag$i, osia in grado di pagare. La legge dun'ue prevede c$e la societ+ si costituiscacon un capitale minimo, c$e noi c$iamiamo capitale legale. Il capitale legale dun'ue il capitale minimo ric$iesto dalla legge anc$ una societ+ si possavalidamente costituire. Da 'uesto capitale sociale legale non ovviamente

suciente al pagamento di tutti i de!iti c$e astrattamente la societ+ potr+ arenel corso della sua vita economica. &ensate c$e nella societ+ a responsa!ilit+limitata ordinaria il capitale sociale di 17.777 euro, nella spa stato portatorecentemente dall’ultima riorma /enzi a 57.777 euro, ma se pensate alledimensioni di alcune societ+ per azioni capite !ene c$e con 17.777 7 57.777euro, a seconda del tipo societario, non si pu# gestire un’attivit+ economicagarantendo solvi!ilit+. &er 'uesto motivo il legislatore distingue, rispetto allesociet+ di capitali, il capitale dal patrimonio. 'uando studierete il !ilancio, oanc$e 'uando gi+ studierete il capitale, vi troverete dinanzi a nozioni 'ualiF ilcapitale legale, il capitale reale, il capitale nominale, il patrimonio netto, ilpatrimonio disponi!ile. 0elle tre linee di %nanziamento c$e vi $o indicato, laprima, cio 'uella rappresentata dai conerimenti, l’unica c$e compone ilcapitale. Il capitale iniziale ed eventualmente 'uello c$e si accresce durante lavita della societ+ con altri conerimenti. Il capitale pu# essere composto

110

Page 111: Diritto Commerciale primo modulo sbobinature unite.doc

7/23/2019 Diritto Commerciale primo modulo sbobinature unite.doc

http://slidepdf.com/reader/full/diritto-commerciale-primo-modulo-sbobinature-unitedoc 111/112

soltanto da denaro, da !eni, mo!ili o immo!ili, e da crediti. Il capitale soggetto ad un vincolo sta!ile di destinazione a tutela dei terzi creditori. Cio,una volta c$e il capitale ormato, c$e i conerimenti sono eseguiti, il capitalenon potr+ pi< essere restituito ai soci, perc$ il capitale la dotazione inizialedella societ+ ed lo strumento con i 'uale la societ+ si presenta nel traco

giuridico per garantire i propri creditori. :ra, acciamo un esercizioF se iniziamoil 1 Oennaio del 2715 a svolgere la nostra attivit+ con una spaG stiamo perc$iudere l’anno economico e sta!ilire 'uanto a!!iamo speso, 'uanti costia!!iamo sostenuto, 'uanti ricavi a!!iamo ottenuto. E!!iamo iniziato il primogennaio con una societ+ con, ad esempio, 177.777 euro di capitaleG signi%cac$e tutti noi a!!iamo e4ettuato 177.777 euro di conerimenti, immaginiamoc$e siano soltanto in denaro. Ella %ne dell’anno calcoliamo di avere sostenutocosti per 177.777 euro e di avere avuto ricavi per 7 (prima ipotesi). 3econdaipotesiF ci siamo costituiti con capitale 177.77o euro, a!!iamo sostenuto costiper 7, a!!iamo ottenuto ricavi per 177.777 euro. *uindi nella prima ipotesisempre 177.777 euro di partenza come capitale sociale, a!!iamo avuto costiper 177.777 euro e ricavi 7, nella seconda ipotesi il contrarioF sempre 177.777euro di capitale, ma costi 7 e 177.777 euro di ricavi. Io vi domandoF secondovoi, il !ilancio, 'uindi costi e ricavi c$e do!!iamo rappresentare alla %nedell’anno, 'uale risultato porter+ &rima ipotesi e seconda ipotesi. La premessac$e $o atto c$e il capitale sta!ilmente vincolato alla garanzia dei terzicreditori e non pu# essere diviso tra i sociG i soci si dividono la di4erenza attivatra costi e ricavi (il cosiddetto utile). -ella prima ipotesi il risultato B277.777,nella seconda ipotesi invece il risultato 7. L’unico modo per evitare c$e ilcapitale si divida tra i soci, cio venga rim!orsato, considerarlo una passivit+.Cio se voi immaginate c$e conerendo 177.777 euro e 'uindi costituendo un

capitale di 177.777 euro, in realt+ voi avete costituito una posta negativa, dalpunto di vista della somma alge!rica di %ne anno, 'uando tu devi sommarecosti e ricavi, l’unico modo c$e $ai per poter evitare c$e il capitale alla %nedell’anno appaia un utileB immaginate di costituire 177.777 euro di capitale,avere costi 7 e ricavi 7G se voi consideraste il capitale una posta attiva, a costi7 e ricavi 7 alla %ne dell’anno avreste 177.777 euro da dividerviG ma il capitalenon si pu# dividere, il capitale non rim!orsa!ile. Ellora, l’unico modo (norma2929 cod. civ.) per impedire la divisione del capitale considerare il capitale %ndall’inizio una posta con il meno davanti. =ant’ c$e se voi intendete arrivarealla divisione di un utile con 177.777 euro di capitale dovete realizzare 277.777euro di ricavi per poter avere 177.777 euro divisi!ili. 177.777 e non 277.777

divisi!ili, perc$ voi 'uando ormate il !ilancio della societ+ e avete le duecolonne contrapposte (la cosiddetta partita doppia) cio il passivo e l’attivo,scrivete al passivo B177.777 di capitale, all’attivo _277.777 di ricaviGsommando alge!ricamente B177 _277 il risultato 177 e 'uesti 177 sono'uelli divisi!ili. *uindi la di4erenza c$e vi tra il capitale sociale e il patrimoniosta nel atto c$e il capitale sociale indisponi!ile, invece il patrimonio disponi!ile. se voi pensate alla struttura %nanziaria c$e vi $o disegnato primacon le tre linee, la prima, il capitale costituisce la dotazione indisponi!ile dellasociet+, la seconda e la terza costituiscono invece il patrimonio disponi!iledella societ+. Cio, per intenderci, la societ+ per svolgere la sua attivit+ potr+li!eramente utilizzare le risorse provenienti dai prestiti e dagli apporti, dovendosempre salvaguardare il capitale sociale, non dividendolo tra i soci. &erc$iudere, struttura corporativaF vi $o detto c$e la societ+ per azioni si distingueperc$ caratterizzata essenzialmente da 'uesti due elementi c$e sono la

111

Page 112: Diritto Commerciale primo modulo sbobinature unite.doc

7/23/2019 Diritto Commerciale primo modulo sbobinature unite.doc

http://slidepdf.com/reader/full/diritto-commerciale-primo-modulo-sbobinature-unitedoc 112/112

struttura %nanziaria, la struttura corporativa o di governo societarioG 'uando siparla di struttura corporativa si intende parlare della articolazione organizzativadella societ+ per azioniG la struttura %nanziaria attiene alle tecnic$e di%nanziamento delle spa, la struttura corporativa attiene alla sua organizzazioneinterna. L’organizzazione interna delle spa tassativa, inderoga!ile e

caratterizza il tipo societarioG dun'ue i privati non possono modi%carla innessun punto. La struttura corporativa, cio l’organizzazione del spa, sicompone di tre organi unzionaliF un organo amministrativo, un organo dicontrollo e un organo deli!erativoG l’organo amministrativo e l’organo dicontrollo si di4erenziano a seconda del sistema di amministrazione e controllopresceltoG possono essere scelti dai soci ra tre sistemi. *uindi ci sono semprel’uno e l’altro ma la scelta del modello dipende dai soci. I sistemi sono tre ecioF il sistema tradizionale, consiglio di amministrazione, collegio sindacale. Ilsistema dualistico o alla tedesca composto da un consiglio di gestione e da unconsiglio di sorveglianza. Il sistema monistico o anglosassone composto da unconsiglio di amministrazione e al suo interno da un comitato per il controllodella gestione. -ei tre sistemi l’organo deli!erativo assume sempre lo stessonomeF assem!lea dei soci. *uesta organizzazione inderoga!ile, 'uindi non sipu# creare un sistema non appartenente ad uno dei tre previsti dalla legge, sene deve scegliere uno dei tre. *uesto sistema compone la strutturacorporativa. La divisione dei compiti in capo a 'uesti organi intuitivaF l’organoamministrativo gestisce l’impresa, l’organo di controllo vigilia sull’attivit+dell’organo amministrativo e l’organo deli!erativo?assem!leare adotta ledecisioni c$e attengono alle modi%c$e del contratto sociale o alla vita dei soci.