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DOCUMENTO DI CANTIERE PER LA GESTIONE

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Documento di cantiere per la gestione dei protocolli anti-contagio

Arch. Alessandro Mellano – Corso Nizza,42 - 12100 – Cuneo pag. 1

DOCUMENTO DI CANTIERE PER LA GESTIONE

DEI PROTOCOLLI ANTI-CONTAGIO

INDICE GENERALE

1. PREMESSA.......................................................................................................................... 2 1.1. SCOPO ................................................................................................................................................... 3 1.1. CAMPO DI APPLICAZIOPNE ............................................................................................................... 3 1.2. RESPONSABILITÀ DEI DATORI DI LAVORO ......................................................................................... 3 1.3. LE ATTIVITÀ DEL CSE IN PERIODO DI CORONAVIRUS ...................................................................... 4 1.4. COMPITI DEL CSE RISPETTO ALLA RIPRESA DELLE ATTIVITÀ IN CANTIERE ...................................... 4 1.5. TERMINI E DEFINIZIONI .......................................................................................................................... 6

2. RUOLI, COMPITI E RESPONSABILITA’ .............................................................................. 10

3. PROTOCOLLI ANTICONTAGIO (IN OTTEMPERANZA ALL’ART.92, COMMA 1 E ALL’ALLEGATO XIII DEL D.LGS. 9 APRILE 2008, N. 81) ..................................................................................... 15

4. INFORMAZIONE .............................................................................................................. 16

5. MODALITÀ DI INGRESSO IN CANTIERE ........................................................................... 18 5.1. ORGANIZZAZIONE VISITE IN CANTIERE (APPENDICE PERIODO CORONAVIRUS) ..................... 20

6. MODALITÀ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI AL CANTIERE ................................... 25

7. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI ............................................................................ 28 7.1. L’IGIENE DELLE MANI ......................................................................................................................... 28 7.2. IGIENE RESPIRATORIA ........................................................................................................................ 29

8. INDICAZIONI PER LE IMPRESE FORNITRICI E SUBAPPALTATRICI .................................... 32

9. PULIZIA E SANIFICAZIONE DEL CANTIERE....................................................................... 33

10. ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE (TURNAZIONE, RIMODULAZIONE CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI) ............................................................................................................. 36

11. DISTANZA DI SICUREZZA E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE ...................... 38 11.1. REQUISITI DEI DPI ................................................................................................................................. 39 11.2. OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO ................................................................................................. 39 11.3. COME METTERE E TOGLIERE LA MASCHERINA (TIPO CHIRURGICO) .......................................... 40 11.4. COME METTERE E TOGLIERE I GUANTI MONOUSO ........................................................................ 41

12. GESTIONE SPAZI COMUNI .......................................................................................... 43

13. GESTIONE ENTRATA E USCITA DAL CANTIERE ............................................................ 44

14. FORMAZIONE .............................................................................................................. 45

15. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA .............................................................. 46 15.1. MISURE DA ADOTTARE IN “CASO SOSPETTO” ................................................................................ 47 15.2. INDICAZIONI OPERATIVE GESTIONE SCENARI PLAUSIBILI ............................................................. 47 15.3. SINTESI MISURE DI SICUREZZA PER PREVENIRE IL CONTAGIO IN CANTIERE................................. 48

16. PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER IL CANTIERE IN OGGETTO .................................... 50

ALLEGATO 1 - AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000 ..... 51

ALLEGATO 2 – AUTOCERTIFICAZIONE TEMPERATURA ........................................................... 52

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1. PREMESSA Il presente documento, redatto ai sensi dell'art.100 comma 1, del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. in conformità a quanto disposto dall'Allegato XV dello stesso decreto sui contenuti minimi dei piani di sicurezza, è stato sviluppato con l’obiettivo primario di implementare le informazioni e le misure di sicurezza da adottare alla ripresa dei lavori alla luce delle recenti disposizioni normative per il contenimento del Coronavirus COVID-19 nei cantieri edili prevedendo l’adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, venga fatto ricorso a strumenti di protezione individuale e che siano altresì incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, da ricomprendersi nella relativa stima dei costi. Si ricorda che in linea generale il D.Lgs. 81/08 disciplina la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, e, in particolare, nell’allegato XIII, contiene le prescrizioni per la logistica di cantiere, “tenuto conto delle caratteristiche del cantiere e della valutazione dei rischi”. La valutazione dei rischi, già prevista dalla norma, viene pertanto aggiornata e coordinata, per lo specifico cantiere o luogo di lavoro, con le misure emanate dalle autorità competenti. I criteri di protezione definiti da tali autorità dovranno essere calati nelle singole realtà in cui vi può essere assembramento di persone o, comunque, pericolo di trasmissione del virus, adottando accorgimenti e procedure compatibili con le lavorazioni. A titolo puramente indicativo e non esaustivo, si riportano alcune indicazioni, con particolare riferimento alla verifica ed efficacia dei presidi e dei servizi igienici e delle forniture di questi rimandando a norme di buon senso o analogia ordinando la verifica di condizioni igieniche quali (gli stessi criteri verranno poi sviluppati nel dettaglio nelle pagine seguenti):

la presenza nei servizi igienici di lavamani, sapone e carta monouso; la dotazione di gel lavamani soprattutto per chi non abbia nelle immediate vicinanze i servizi

igienici (ad esempio lavori all’aperto, su ponteggi,…); la sospensione di lavorazioni che richiedano un assembramento di persone o non

garantiscano le distanze di sicurezza di un metro (in analogia a quanto previsto dal DPCM per i locali pubblici) ad esempio lavorazioni che richiedano la presenza di due persone su un trabattello o su un cestello, lavori che richiedano assistenza ravvicinata,…;

la sospensione di tutte le lavorazioni che richiedano uso di mascherine quali DPI; vista la crescente difficoltà di reperimento delle stesse, nel caso in cui l’impresa dichiari che queste non siano reperibili le lavorazioni dovranno essere rimandate;

ove la lavorazione lo consenta si raccomanda l’uso di guanti quale protezione dal contatto della pelle delle mani con impugnature o comandi di attrezzature.

Oltre a attenersi a quanto ordinato, le imprese e i lavoratori dovranno verificare tutte le lavorazioni e nel caso in cui riscontrino situazioni anche potenzialmente pericolose dovranno comunicarle al CSE per poter coordinare le azioni necessarie, rimettendo anche ogni ulteriori valutazione alla Committenza, in ogni caso lo stesso verificherà periodicamente, previa consultazione della direzione dei lavori, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi interessati, la compatibilità della relativa parte di PSC con l’andamento dei lavori, aggiornando il piano ed in particolare il cronoprogramma dei lavori, se necessario. Oltre agli obblighi in capo al sottoscritto CSE si ritiene doveroso segnalare anche quali siano quelli relativi al ruolo del datore di lavoro e del dirigente di ogni singola impresa che interverrà nel cantiere in oggetto (facendo riferimento ad alcuni punti dell’art. 18 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.):

fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;

richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;

adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile,

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abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato

circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e

sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;

aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;

aggiornare il POS con le indicazioni specifiche aggiuntive per l’emergenza COVID-19; provvedere alle istruzioni contenute nel “Protocollo condiviso di regolamentazione per il

contenimento della diffusione del Covid-19 nei cantieri edili”. Si concorda pertanto ai datori di lavoro di aggiornare il Piano Operativo di Sicurezza (POS) elaborato per il cantiere in oggetto, così come di aggiornare il relativo Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) qualora si riscontrino cambiamenti nelle condizioni di organizzazione del lavoro o del processo produttivo o la sorveglianza sanitaria lo manifesti.; la valutazione del rischio è strettamente correlata alla tipologia di lavorazione, pertanto l’aggiornamento o meno ne è una diretta conseguenza. Dopo la pubblicazione del “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid- 19 nei cantieri edili”, ANCE in merito alla modifica del DVR si è così espressa: “In ragione di quanto esposto e del pilastro normativo come norma di chiusura del sistema prevenzionistico di cui all’art. 2087 c.c., è consigliabile formalizzare l’azione del datore di lavoro con atti che diano conto dell’attenzione posta al problema in termini di misure, comunque adottate ed adottabili dal punto di vista tecnico, organizzativo e procedurale, nonché dei DPI ritenuti necessari, in attuazione delle indicazioni nazionali, regionali e locali delle istituzioni a ciò preposte. Per la tracciabilità delle azioni così messe in campo è opportuno che dette misure, pur non originando dalla classica valutazione del rischio tipica del datore di lavoro, vengano raccolte per costituire un’appendice del DVR a dimostrazione di aver agito al meglio, anche al di là dei precetti specifici del d.lgs. n.81/2008“. Le informazioni, le misure di sicurezza e le disposizioni contenute nel presente documento dovranno essere recepite come integrative a quanto contenuto nel PSC di cantiere sinora redatto, di cui costituiscono aggiornamento. Le imprese affidatarie ed esecutrici dovranno trasmetterle anche ai propri fornitori, sub affidatari e lavoratori autonomi dandone evidenza al CSE. Le considerazioni espresse dal sottoscritto Coordinatore della Sicurezza sono da intendersi aggiuntive e non ovviamente sostitutive a quanto previsto dalle norme emanate dal governo e dalle ordinanze di ciascuna regione.

1.1. SCOPO Scopo del presente documento è quello di indicare gli accorgimenti necessari che devono essere adottati per eliminare potenziali fonti di rischio e ottenere condizioni di lavoro tali da tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori.

1.1. CAMPO DI APPLICAZIOPNE La procedura dettagliata è valida per il cantiere oggetto della presente comunicazione.

1.2. RESPONSABILITÀ DEI DATORI DI LAVORO I datori di lavoro di ciascuna impresa hanno l’obbligo di informare i lavoratori (compresi lavoratori autonomi, fornitori, imprese in subappalto e subaffido, …) circa i rischi connessi allo svolgimento delle attività e diffondere eventuali regole e misure comportamentali in caso di emergenze ed eventi anche se non strettamente connesse ad un’esposizione lavorativa.

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1.3. LE ATTIVITÀ DEL CSE IN PERIODO DI CORONAVIRUS Con particolare riferimento ai compiti del CSE in relazione alle misure di contrasto alla diffusione del Coronavirus, appare particolarmente significativo quanto tale figura è tenuta a fare ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 92, comma 1, avuto riguardo alla:

organizzazione “tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi” della cooperazione e del coordinamento delle rispettive attività assicurandosi che sia stata realizzata “la loro reciproca informazione”. Sarà, quindi, compito del CSE verificare che le imprese affidatarie ed esecutrici e i lavoratori autonomi abbiano predisposto, ciascuno per proprio conto, procedure di gestione del contagio da Coronavirus che devono essere seguite dai propri lavoratori, che tale procedure siano state condivise da tutti i soggetti operanti in cantiere (anche rispetto agli aspetti organizzativi del cantiere in generale) e che tutti i presenti in cantiere siano stati reciprocamente informati al riguardo;

integrazione del PSC in relazione alle “modifiche intervenute” e verifica dell’idoneità dei POS in modo che essi risultino coerenti con la relativa integrazione. Il PSC andrà integrato, avuto riguardo ai contenuti di cui all’Allegato XV del D.Lgs. 81/08, in relazione alle procedure di contagio da Coronavirus, anche per mezzo di un verbale di coordinamento tra i soggetti presenti in cantiere (essendo al riguardo pacifico che “i verbali di coordinamento hanno funzione integrativa del piano di sicurezza” (Cassazione penale, sez. IV, 29 dicembre 2017, n. 57974);

verifica che le imprese esecutrici e i lavoratori autonomi, tramite “opportune azioni di coordinamento e controllo” applichino, “le disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento” e le “relative procedure di lavoro”.

Qualora all’esito delle attività appena descritte il CSE dovesse verificare l’assenza di una o più delle condizioni essenziali per lo svolgimento in sicurezza dell’attività in cantiere sarebbe suo compito agire come da articolo 92, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 81/08, il quale prevede che il CSE “segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97, comma 1, e alle prescrizioni del piano di cui all’articolo 100, ove previsto, e propone la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto”, restando compito del committente (o del responsabile dei lavori, se nominato) prendere la relativa decisione di sospendere le lavorazioni in cantiere. Sarà, invece, compito del CSE sospendere direttamente le lavorazioni in caso di “pericolo grave e immediato” purché “direttamente riscontrato”, “fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate”.

1.4. COMPITI DEL CSE RISPETTO ALLA RIPRESA DELLE ATTIVITÀ IN CANTIERE In relazione alla ripresa dei lavori in cantiere il CSE, sospese del medesimo o per disposizione di tipo emergenziale o per impossibilità di garantire in cantiere la condizioni minime di gestione del contagio da Coronavirus, dovrà innanzitutto considerare quanto ha determinato la chiusura del cantiere e, quindi, le comunicazioni inoltrate ai soggetti in essi operanti. Partendo da tali elementi di conoscenza si ritiene di indicare di seguito una procedura che si ritiene coerente con il vigente quadro normativo per la ripresa dei lavori allo scopo di garantire adeguati livelli di tutela in cantiere e, al contempo, evitare rischi di tipo giudiziale per il coordinatore: • il CSE deve coordinare i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi a seguito delle nuove

disposizioni per il COVID-19 (distanza minima, nuovi DPI, igienizzazione, turnazioni servizio mensa e spogliatoio,...) ribadendo loro le informative circa le nuove procedure di sicurezza da adottare, tramite elaborati descrittivi, informative, verbali di cantiere (aggiornando PSC e relativi allegati se necessario);

• il CSE dovrà chiedere alle imprese affidatarie (che svolgano, cioè le funzioni di cui all’articolo 97 del D.Lgs. 81/08) di dare evidenza delle eventuali ulteriori misure anti-contagio che si impegnino ad adottare, che devono essere coerenti rispetto ai provvedimenti emergenziali e a quanto riportato nei Protocolli del 19 e 24 marzo 2020. Ogni singolo protocollo anti-contagio predisposto dovrà contenere anche una valutazione degli oneri di sicurezza che l’impresa dovrà sostenere per la sua attuazione;

• l’impresa affidataria dovrà dare evidenza dell’azione di coordinamento che ha svolto in proposito con i propri subappaltatori e/o lavoratori autonomi. Di conseguenza, il protocollo anti-contagio

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che l’impresa affidataria invierà al CSE sarà già stato condiviso e sottoscritto anche da tutti i suoi subappaltatori e/o lavoratori autonomi;

• il CSE coordinerà i protocolli ricevuti e convocherà, se necessario, una riunione (anche, in tutto o in parte, in videoconferenza – in caso di complicata attuazione si prevederà interscambio email) tra Committente, Direzione dei Lavori e i datori di lavoro delle imprese affidatarie per la condivisione delle procedure di cantiere relative alla gestione del rischio da Coronavirus, che andranno ad implementare eventualmente il “documento di cantiere per la gestione dei protocolli anti-contagio” (al fine di averne opportuna evidenza documentale).

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1.5. TERMINI E DEFINIZIONI

EPIDEMIA Aumento, di solito improvviso, nel numero di casi di una specifica malattia superiore atteso per la popolazione specifica di quell’area geografica. FOCOLAIO (OUTBREAK) Riprende la stessa definitone di epidemia ma in genere riferito ad un'area geografica più limitata. SARS-COV-2 Severe Acute Respiratory Syndrome Corona Virus 2 indica il virus responsabile della malattia. COVID-19 Corona Virus Disease - 2019, indica la malattia provocata dal virus SARS-CoV-2. DROPLET Goccioline di aerosol eliminate con respiro, starnuto, tosse o con il parlato e che raggiungono una breve distanza da chi le ha prodotte, in ragione della forza di gravità (in genere meno di 1metro). CLUSTER Aggregazione di casi raggruppati in un luogo e in un arco temporale, in numerosità superiore a quanto atteso, anche se il reale numero può non essere noto. ILI (Influenza-Like Illness) Qualsiasi soggetto che presenti improvviso e rapido insorgere di: almeno uno tra i seguenti sintomi generali: febbre o febbricola; malessere/spossatezza; mal di

testa; dolori muscolari E almeno uno tra i seguenti sintomi respiratori: tosse; mal di gola; respiro affannoso SARI (Severe Acute Respiratory Infection) Un paziente ospedalizzato o che richiede ospedalizzazione e presenta: almeno un segno o sintomo

respiratorio (tosse, mal di gola, difficoltà respiratorie) presenti al momento del ricovero o nelle 48 ore successive all’ammissione in ospedale

E a lm e n o u n se g n o o sin to m o siste m ic o (fe b b re o fe b b ric o la , c e fa le a , m ia lg ia , m a le sse re

generalizzato) o deterioramento delle condizioni generali (astenia, perdita di peso, anoressia o confusione e vertigini).

La data di inizio sintomi (o l’aggravamento delle condizioni di base, se croniche) non deve superare i 7 giorni precedenti l’ammissione in ospedale. ARDS (Acute Respiratory Distress Syndrome) La sindrome da distress respiratorio acuto, è un’emergenza medica che può essere provocata da varie patologie acute, in grado di danneggiare la funzionalità dei polmoni e alveoli, rendendoli incapaci di assimilare ossigeno con la respirazione ed effettuare i dovuti scambi con l’anidride carbonica. CONTUMACIA Per contumacia si intende l'obbligo di permanere in un determinato luogo, ospedale o proprio domicilio per un dato periodo prescritto, osservando le prescrizioni igienico sanitarie imposte dall’autorità sanitaria competente per territorio. QUARANTENA

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La quarantena è un insieme di restrizioni, rientra tra i provvedimenti definiti in passato come “misure contumaciali”, applicate a soggetti sani presumibilmente venuti a contatto con soggetti infettati, volte a prevenire la diffusione di una malattia infettiva nella comunità. ISOLAMENTO L’isolamento è la separazione per il periodo di contagiosità di persone infette, in luoghi o condizioni tali da prevenire o limitare il rischio di trasmissione dire a o indire a dell’agente infettante dai soggetti infettati a quanti sono potenzialmente suscettibili. Nel contesto del presente documento, si intende il periodo in cui al soggetto viene raccomandato di restare presso il proprio domicilio (isolamento domiciliare fiduciario) soggiornando in una stanza singola ben ventilata, con un bagno dedicato, se possibile finestrato e seguendo tutte le raccomandazioni riportate nella tabella adattata da “Rational use of personal protective equipment for coronavirus disease 2019 COVID-19)” – World Health Organizazion del 27 febbraio 2020 (vedi allegato “Norme per isolamento fiduciario”). Per la situazione specifica da COVID-19, il periodo di isolamento domiciliare fiduciario è di 14 giorni (periodo massimo di incubazione della malattia). Al termine del periodo di isolamento fiduciario, se non sono comparsi sintomi, la persona può rientrare al lavoro ed il periodo di assenza risulta coperto dal certificato emesso all’inizio del periodo di isolamento. Non sono necessarie certificazioni aggiuntive. Può essere effettuata una valutazione da parte del medico competente qualora il datore di lavoro lo ritenesse opportuno. SORVEGLIANZA ATTIVA La sorveglianza attiva, durante il periodo di isolamento domiciliare fiduciario o di quarantena, prevede che l’operatore del Servizio di Igiene o Sanità Pubblica (o in particolari situazioni del MMG/PLS), contatti quotidianamente la persona sorvegliata, per avere notizie sulle sue condizioni cliniche di salute. Il soggetto è informato di provvedere all’autocontrollo domiciliare della temperatura corporea due volte al giorno e di controllare per l’eventuale comparsa di sintomi (anche lievi). In caso di comparsa di febbre o sintomi lievi il paziente deve contattare telefonicamente il Medico curante e per sintomatologia più severa il 118, in entrambi i casi comunicando la sua situazione di isolamento domiciliare fiduciario. CASO SOSPETTO Una persona con infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno dei seguenti sintomi: febbre, tosse, dispnea) che ha richiesto o meno il ricovero in ospedale e nei 14 giorni precedenti l’insorgenza della sintomatologia, ha soddisfatto almeno una delle seguenti condizioni: storia di viaggi o residenza in Cina o in altre zone colpite dal virus; contatto stretto con un caso probabile o confermato di infezione da SARS-CoV-2; ha lavorato o ha frequentato una struttura sanitaria dove sono stati ricoverati pazienti con

infezione da SARS- CoV-2. CASO PROBABILE Un caso sospetto il cui risultato del test per SARS-CoV-2 è dubbio o inconcludente utilizzando protocolli specifici di Real Time PCR per SARS-CoV-2 presso i Laboratori di Riferimento Regionali individuati o è positivo utilizzando un test pan-coronavirus. CASO CONFERMATO Un caso con una conferma di laboratorio effettuata presso il laboratorio di riferimento dell’Istituto Superiore di Sanità per infezione da SARS-CoV-2, indipendentemente dai segni e dai sintomi clinici. CONTATTO STRETTO operatore sanitario o altra persona impiegata nell’assistenza di un caso sospetto o confermato di

COVID-19; personale di laboratorio addetto al trattamento di campioni di SARS-CoV-2; essere stato a stretto contatto (faccia a faccia) o nello stesso ambiente chiuso con un caso

sospetto o confermato di COVID-19; vivere nella stessa casa di un caso sospetto o confermato di COVID-19; aver viaggiato in aereo nella stessa fila o nelle due file antecedenti o successive di un caso

sospetto o confermato di COVID-19, compagni di viaggio o persone addette all’assistenza, e membri dell’equipaggio addetti alla sezione dell’aereo dove il caso indice era seduto (qualora il

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caso indice abbia una sintomatologia grave od abbia effettuato spostamenti all’interno dell’aereo indicando una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione dell’aereo o in tutto l’aereo).

PAZIENTE GUARITO DA COVID-19 Si definisce clinicamente guarito da COVID-19 un paziente che, dopo aver presentato manifestazioni cliniche (febbre, rinite, tosse, mal di gola, eventualmente dispnea e, nei casi più gravi, polmonite con insufficienza respiratoria) associate all’infezione virologicamente documentata da SARS-CoV-2, diventa asintomatico per risoluzione della sintomatologia clinica presentata. Il soggeo clinicamente guarito può risultare ancora positivo al test per la ricerca di SARS-CoV-2. Il paziente guarito è colui il quale risolve i sintomi dell’infezione da COVID-19 e che risulta negavo in due test consecutivi, effettati a distanza di 24 ore uno dall’altro, per la ricerca di SARS-CoV-2. Pur non esistendo chiare evidenze a supporto, si ritiene opportuno suggerire di ritestare il paziente risultato positivo, a risoluzione dei sintomi clinici e, in caso di persistenza della sintomatologia, non prima di 7giorni dal riscontro della prima positività.

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PAZIENTE CHE HA ELIMINATO IL VIRUS SARS-COV-2 La definizione di “clearance” del virus indica la scomparsa di RNA del SARS-CoV-2 rilevabile nei fluidi corporei, sia in persone che hanno avuto segni e sintomi di malattia, sia in persone in fase asintomatica senza segni di malattia. Tale eliminazione solitamente si accompagna alla comparsa di anticorpi specifici di po IgG per il virus SARS-CoV-2 prodotti dall’organismo. La definizione di scomparsa dell’RNA virale è attualmente data dall’esecuzione di due test molecolari, effettuati normalmente a distanza di 24ore, aventi entrambi esito negavo. La negatività del test deve accompagnarsi alla scomparsa dei sintomi della malattia eventualmente presenti. Si ritiene ad oggi che due test molecolari consecutivi per il SARS-CoV-2, con esito negavo, accompagna nei pazienti sintomatici dalla scomparsa di segni e sintomi di malattia, siano indicavi di “clearance” virale dall’organismo. L’eventuale comparsa di anticorpi specifici rinforza la nozione di eliminazione del virus e di guarigione clinica e virologica.

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2. RUOLI, COMPITI E RESPONSABILITA’ Per ciascuna figura prevista all’interno del cantiere sono state dettagliate le misura specifiche da adottare e alle quali attenersi per lo svolgimento dell’incarico affidato sino al perdurare delle condizioni di rischio di infezione da Coronavirus COVID-19.

LAVORATORE - Art.2 lettera a) del D.Lgs.81/08

COSA NON FARE

Non deve recarsi a lavoro nel caso in cui presenti sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C); Non deve recarsi a lavoro nel caso in cui sia stato a contatto con persone

sottoposte alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus; Non deve farsi prendere dal panico; Non deve disattendere le disposizioni normative e le disposizioni impartite dal

Datore di Lavoro e dal CSE

COSA PUÒ FARE

Può segnalare al capocantiere/direttore di cantiere eventuali carenze di sicurezza nel cantiere ed eventuali colleghi non rispettosi nelle norme igieniche e di sicurezza; Può agevolare il rispetto delle misure di sicurezza ed igiene impartite dai DPCM

8-9-11 marzo 2020 allontanandosi dalle aree di cantiere dove momentaneamente si rischia di non rispettare la distanza di minimo 1m tra le persone; Può gestire le pause lavorative in modo di agevolare la turnazione.

COSA DEVE FARE

Se il lavoratore opera in una Regione diversa da quella di residenza, al suo ingresso in cantiere deve consegnare la Auto-Dichiarazione provenienza da Regioni diverse; Deve rispettare le norme igieniche e di sicurezza dettate dall’Allegato 1 del

DPCM 08/03/2020 e la distanza minima di 1 mt prevista all’art. 2 del DPCM 8 marzo 2020 e confermati dai DPCM 9 e 11 marzo 2020; Se, per alcune attività in cantiere, è inevitabile la distanza ravvicinata tra due

operatori, gli operatori dovranno indossare mascherina del tipo FFP2 o FFP3; Se il lavoratore accusa un malore in cantiere riconducibile ai sintomi del

COVID-19 deve immediatamente munirsi di mascherina FFP2 o FFP3, deve mettersi in isolamento e provvedere, anche tramite l’addetto al PS a contattare il Servizio Sanitario Nazionale; I lavoratori sono obbligati a lavarsi le mani con soluzione idroalcolica

all’ingresso in cantiere, prima e dopo le pause pranzo e all’ingresso e all’uscita dai servizi igienici; Gli attrezzi manuali dovranno essere dati in dotazione ad un solo operaio ed

utilizzati con i guanti. Si suggerisce di provvedere alla loro igienizzazione, almeno quotidiana, con soluzione idroalcolica. In parti-colare è obbligatorio provvedere alla igienizzazione in caso si preveda un uso promiscuo da parte delle maestranze; I mezzi di cantiere (quali ad es. escavatori, piattaforme elevatrici, pale), se

utilizzati da più persone, dovranno essere igienizzati (per la porzione riguardante quadro di comando, volante, maniglie), ogni volta prima e dopo il loro utilizzo con apposita soluzione idroalcolica; L’impiego di ascensori e montacarichi è consentito solo un operatore per volta,

o in alternativa con l’impiego di mascherine FFP2 o FFP3. I comandi, le pulsantiere dovranno essere igienizzate con apposita soluzione idroalcolica prima e dopo l’uso.

N.B. Di seguito vengono riportate le figure del direttore di cantiere, addetto al primo soccorso e preposto, essendo loro stessi lavoratori valgono tutti i punti precedenti già specificati per il singolo lavoratore. Di seguito vengono riportati per ciascuna figura solo i compiti e i divieti specifici.

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DIRETTORE DI CANTIERE

COSA NON FARE

COSA PUÒ FARE

Può sospendere un lavoratore nel caso in cui non rispetti le norme igieniche e di sicurezza; Può delegare le attività di verifica e controllo sui lavoratori, riportate di fianco,

nn. 1-2-3, al capo cantiere o al preposto, previa loro accettazione.

COSA DEVE FARE

Deve raccogliere e archiviare in cantiere, in apposito raccoglitore tutte le Dichiarazioni dei lavoratori provenienti da Regioni differenti rispetto a quella in cui si opera; Deve verificare che mezzi, attrezzi, locali igienici e baraccamenti siano

igienizzati; Deve verificare che i lavoratori mantengano le distanze di sicurezza e rispettino

le norme dettate dall’Allegato 1 del DPCM 08/03/2020.

ADDETTO PRIMO SOCCORSO - Art.45 del D.Lgs.81/08

COSA NON FARE

COSA PUÒ FARE

COSA DEVE FARE

Nel caso in cui un operaio accusasse un malore in cantiere riconducibile ai sintomi del COVID-19 deve allontanare gli altri operai in modo che l’operaio, munito di mascherina FFP2 o FFP3, si trovi in isolamento e, nel caso l’operaio avesse difficoltà a contattare l’emergenza sanitaria provvede al posto suo illustrando la situazione con precisione.

PREPOSTO/CAPO CANTIERE - Art.2 lettera e) del D.Lgs.81/08

COSA NON FARE

COSA PUÒ FARE

COSA DEVE FARE

Nel caso in cui un operaio accusasse un malore in cantiere riconducibile ai sintomi del COVID-19 deve immediatamente avvisare il Datore di Lavoro e aiutare l’Addetto al Primo Soccorso per l’interdizione dell’area e l’allontanamento degli altri operai dal sito; Nel caso in cui delegato dal Direttore di cantiere deve raccogliere e archiviare

in cantiere, in apposito raccoglitore tutte le Dichiarazioni dei lavoratori provenienti da Regioni differenti rispetto a quella in cui si opera; Deve verificare che mezzi, attrezzi, locali igienici e baraccamenti siano

igienizzati; Deve verificare che i lavoratori mantengano le distanze di sicurezza e rispettino

le norme dettate dall’Allegato 1 del DPCM 08/03/2020.

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DATORE DI LAVORO - Art.2 lettera b) del D.Lgs.81/08

COSA NON FARE

No n d e ve re c a rsi a la vo ro n e l c a so in c u i p re se n ti sin to m a to lo g ia d a in fe zio n e respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C); No n d e ve re c a rsi a la vo ro n e l c a so in c u i sia sta to a c o n ta tto c o n p e rso n e

sottoposte alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus.

COSA PUÒ FARE

Pu ò p ro p o rre a l C o m m itte n te / RL la so sp e n sio n e d e lle a tt ività d i c a n tie re se procrastinabili o nell’impossibilità di poter rispettare appieno le misure igienico-sanitarie.

COSA DEVE FARE

Deve informare i lavoratori circa le misure di igiene e sicurezza da attuare ai sensi dell’Allegato 1 del DPCM 08/03/2020 e ai sensi dell’art. 2 del DPCM 8 marzo 2020 e confermate dai DPCM 9 e 11 marzo 2020. Tale documentazione deve essere consegnata al lavoratore e firmata per presa visione; Deve assicurarsi che i numeri per le emergenze COVID-19 siano aggiunti ai

Numeri Utili già conservati in cantiere; Stabilisce/Verifica chi tra direttore di cantiere / capocantiere / preposto

debba far rispettare agli operai le misure di igiene e sicurezza sovra citate; Provvede a mettere a disposizione dei lavoratori mascherine, guanti, soluzioni

disinfettanti mani e tutti i prodotti per la sanificazione di ambienti, mezzi e attrezzature; Provvede a rendere quotidiane le pulizie / igienizzazioni dei baraccamenti ad

opera di ditte esterne specializzate; Se un lavoratore in cantiere fosse risultato positivo al COVID-19 deve assicurarsi

che tutti i lavoratori che possano essere entrati in contatto con lui vengano sottoposti alle previste verifiche e controlli da parte degli organi sanitari; Aggiorna il POS con indicazioni specifiche aggiuntive per l’emergenza COVID-

19.

RESPONSABILE LAVORI / COMMITTENTE - Art.89 lettera b) e c) del D.Lgs.81/08

COSA NON FARE

Non deve recarsi a lavoro nel caso in cui presenti sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C); Non deve recarsi a lavoro nel caso in cui sia stato a contatto con persone

sottoposte alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus.

COSA PUÒ FARE

È opportuno che provveda a procrastinare le attività differibili, valutando la possibilità di sospendere i lavori; Può disporre la richiesta di sospensione lavori e la successiva ripresa finita

l’emergenza COVID-19. In tal caso deve provvedere all’aggiornamento della Notifica Preliminare presso gli Organi Competenti ed alla Comunicazione di Sospensione al Comune.

COSA DEVE FARE

Deve verificare che il CSE stia provvedendo a coordinare i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomia seguito delle nuove disposizioni per il COVID-19 (distanza minima, nuovi DPI, igienizzazione, turnazioni servizio mensa e spogliatoio, ...) nonché provveda a ribadire loro le informative circa le nuove procedure di sicurezza da adottare, tramite elaborati descrittivi, informative, verbali di cantiere, aggiornamento Layout di cantiere,…; Deve provvedere ad intervenire sulle imprese inadempienti alle disposizioni

attuate, rilevate in sede di sopralluogo e segnalate da parte del CSE.

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PROGETTISTA

COSA NON FARE

Non deve recarsi a lavoro nel caso in cui presenti sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C); Non deve recarsi a lavoro nel caso in cui sia stato a contatto con persone

sottoposte alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus.

COSA PUÒ FARE

Può essere chiamato ad intervenire dal Direttore dei Lavori, in accordo con Committente e CSE, nel caso in cui sia necessario, per la prosecuzione delle attività in sicurezza, modificare aspetti progettuali adottando nuove soluzioni tecniche o tecnologiche.

COSA DEVE FARE

DIRETTORE LAVORI

COSA NON FARE

Non deve recarsi a lavoro nel caso in cui presenti sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C); Non deve recarsi a lavoro nel caso in cui sia stato a contatto con persone

sottoposte alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus.

COSA PUÒ FARE

Nel caso in cui si verificassero casi sospetti di lavoratori positivi al coronavirus deve sospendere l’attività di cantiere fintanto non sia accertata o meno la positività degli operai.

COSA DEVE FARE

Può cercare di modificare, di concerto con il CSE, il cronoprogramma dei lavori per cercare di sfalsare spazialmente il maggior numero di attività lavorative, proponendo eventualmente anche turni di lavoro in modo da diminuire il numero delle maestranze presenti in cantiere contemporaneamente; Può in accordo con il Committente richiedere la sospensione lavori

trasmettendola al Comune per la richiesta di modifica dei termini di ultimazione lavori e per l’eventuale rateizzazione degli oneri urbanizzazione.

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COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN ESECUZIONE - Art.92 del D.Lgs.81/08

COSA NON FARE

Non deve recarsi a lavoro nel caso in cui presenti sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C); Non deve recarsi a lavoro nel caso in cui sia stato a contatto con persone

sottoposte alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus.

COSA PUÒ FARE

Predisporre video conference tra committente e datori di lavoro per seguire quotidianamente l’andamento delle attività, raccogliere dubbi, proposte, coordinare e condividere modalità di esecuzione in sicurezza; Può cercare di modificare, di concerto con il Direttore Lavori, il

cronoprogramma dei lavori per cercare di sfalsare spazialmente il maggior numero di attività lavorative, proponendo eventualmente anche turni di lavoro in modo da diminuire il numero delle maestranze presenti in cantiere contemporaneamente.

COSA DEVE FARE

Deve provvedere a coordinare i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi a seguito delle nuove disposizioni per il COVID-19 (distanza minima, nuovi DPI, igienizzazione, turnazioni servizio mensa e spogliatoio,...) ribadendo loro le informative circa le nuove procedure di sicurezza da adottare, tramite elaborati descrittivi, informative, verbali di cantiere,…; Aggiorna il PSC e i relativi allegati; Durante i sopralluoghi in cantiere deve verificare che i lavoratori rispettino le

disposizioni attuate. In caso di inadempimento deve provvedere alla sospensione della lavorazione ed alla segnalazione al committente/RL; Verifica che i numeri per le emergenze COVID-19 siano aggiunti ai Numeri Utili

già conservati in cantiere; Verifica che siano messe a disposizione dei lavoratori mascherine, guanti,

soluzioni disinfettanti mani e tutti i prodotti per la sanificazione di ambienti, mezzi e attrezzature; Verifica la pulizie/igienizzazioni dei baraccamenti di cantiere; Verifica l’allestimento dei baraccamenti per la pausa ristoro e stabilisce il

numero massimo di lavoratori in base alla dimensione degli spazi e degli arredi disponibili, predisponendo eventuali turni; Verifica le dimensioni degli spogliatoi predisponendo il numero massimo di

lavoratori presenti contemporaneamente all’interno; Nel caso in cui si verificassero casi sospetti di lavoratori positivi al coronavirus

contatta il Direttore Lavori e il Committente per sospendere l’attività di cantiere fintanto non sia accertata o meno la positività degli operai.

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3. PROTOCOLLI ANTICONTAGIO (in ottemperanza all’art.92, comma 1 e all’Allegato XIII del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

In relazione alle situazioni di pericolo venutesi a creare con la diffusione del COVID-19, per il presente cantiere il sottoscritto Coordinatore della Sicurezza, in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i, facendo riferimento alla normativa vigente e prendendo spunto dai protocolli di intesa condivisi a livello nazionale nelle scorse settimane, nei seguenti paragrafi ribadirà le informative e le nuove misure di sicurezza da adottare per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus. Tutte le imprese e lavoratori autonomi alla ripresa/inizio dei lavori dovranno garantire e dimostrare rispetto dei protocolli previsti (è stata predisposta apposita check list - vedasi allegato “Check list Covid-19”- che verrà adottata in aggiunta ai verbali di sopralluogo normalmente redatti, nella quale il sottoscritto CSE verificherà nel dettaglio l’applicazione delle “disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento” e le “relative procedure di lavoro”), dando anticipatamente evidenza delle eventuali ulteriori misure anti-contagio che si impegnino ad adottare (l’impresa affidataria dovrà dare inoltre evidenza dell’azione di coordinamento che ha svolto in proposito con i propri subappaltatori e/o lavoratori autonomi) Come già precedentemente riportato, qualora all’esito delle attività appena descritte si dovesse verificare l’assenza di una o più delle condizioni essenziali per lo svolgimento in sicurezza dell’attività in cantiere il sottoscritto CSE “segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97, comma 1, e alle prescrizioni del piano di cui all’articolo 100, ove previsto, e propone la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto”, restando compito del committente (o del responsabile dei lavori, se nominato) prendere la relativa decisione di sospendere le lavorazioni in cantiere. Sarà, invece, compito del CSE sospendere direttamente le lavorazioni in caso di “pericolo grave e immediato” purché “direttamente riscontrato”, “fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate”.

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4. INFORMAZIONE Ciascuna impresa dovrà informare tutti i suoi lavoratori, chiunque entri nella propria in azienda o e più specificatamente nel cantiere in oggetto (nel caso specifico l’onere spetterebbe all’impresa appaltatrice in quanto l’art.97 del D.Lgs.81/08 stabilisce che “il datore di lavoro dell’impresa affidataria verifica le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento” e il compito di “coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96”) circa le disposizioni delle Autorità attraverso cartellonistica, depliants informativi e comunicazioni tramite portale aziendale a personale dipendente. In particolare, le informazioni dovranno riguardare:

l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5°) o altri sintomi influenzali e di avvisare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;

la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda (cantiere) e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, febbre o contatto con persone positive al virus nei 14giorni 28giorni precedenti,...) in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;

l’esistenza di misure organizzative atte a garantire la distanza interpersonale di almeno un metro e dei presidi di protezione individuale previsti da provvedimenti emanati (obbligo utilizzo mascherine previsto in Lombardia a partire dal 5 aprile a seguito dell’ordinanza del governatore Attilio Fontana e in Piemonte a partire dal 8 aprile a seguito dell’ordinanza del governatore Alberto Cirio), che l’azienda si dovrà attivare per reperire sul mercato;

l’impegno a far rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda e in cantiere (in particolare, compilare il modello di autodichiarazione necessario per gli spostamenti e rinvenibile al seguente link (https://www.interno.gov.it/it/notizie/nuovo-modello-autodichiarazioni), mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene;

l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti;

le misure contenute nel decalogo predisposto dal Ministero della Salute (vedasi allegato “Decalogo Ministero della Salute”).

In aggiunta alle misure adottate da ciascuna impresa le stesse dovranno diffondere i “protocolli anti- contagio” che il sottoscritto intenderà adottare nel presente cantiere. Al di fuori dell’ambito di cantiere si invitano comunque tutti a rispettare le regole base di sicurezza:

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5. MODALITÀ DI INGRESSO IN CANTIERE Doverosa premessa, sia in caso di inizio del cantiere sia per sopravvenuta sospensione dei lavori resasi necessaria per eventuali casi di Coronavirus riscontrati tra il personale o più in generale per il rispetto delle misure di quarantena nazionale imposta dal 10 marzo mediante Dpcm 9 marzo 2020 (chiusura totale anche per i cantieri non essenziali dal Dpcm del 22 marzo 2020), sarà quella di acquisire da parte di tutte le imprese e lavoratori autonomi prima di autorizzare l’avvio dei lavori dichiarazioni che tra il proprio personale (datore di lavoro compreso) non vi sia o non vi siano stati soggetti che alla data odierna risultino ancora sottoposti alla misura della quarantena (prevista per almeno 28giorni) ovvero di non essere risultato positivo al COVID-19. Nel rispetto della privacy ovviamente non sarà necessario fornire eventuale nominativo della persona risultata infetta e ancora sottoposta alle misure della quarantena (ospedaliera o presso il proprio domicilio), ma solo dichiarazione di responsabilità da parte del datore di lavoro (modalità di acquisizione anonima delle informazioni demandate alla discrezionalità di ciascun datore di lavoro). Sino all’acquisizione di tale dichiarazione da parte di tutte le parti interessate non sarà in nessun modo autorizzata la ripresa dei lavori, ritenuta strettamente necessaria per valutare la possibilità di aprire il cantiere. Al personale e ad ogni altra persona autorizzata, prima dell’accesso al luogo di lavoro o nel cantiere, sarà necessario effettuare il controllo della temperatura corporea, sarà compito dell’impresa appaltatrice attrezzarsi con apposita strumentazione (da aggiungersi agli oneri della sicurezza) ed individuare personale formato all’utilizzo della stessa incaricato alle necessarie verifiche. Chiunque entri in cantiere mantenendo le doverose distanze previste dovrà segnalare il suo arrivo affinché gli addetti ai lavori possano avvertire il personale incaricato affinché provveda ai controlli previsti. “Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso. Le persone in tali condizioni, dovranno essere momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso o nelle infermerie di sede. Dovranno contattare, invece, il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni”. E ancora: Il datore di lavoro ha l’obbligo di informare preventivamente il personale, “della preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni 28 giorni (l’assessore al Welfare della regione Lombardia, Giulio Gallera, ha spiegato che è stata prolungata la quarantena per chi è malato, ora diventa di 4 settimane), abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al Covid-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS”.

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I datori di lavoro devono astenersi dal raccogliere, a priori e in modo sistematico e generalizzato, anche attraverso specifiche richieste al singolo lavoratore o indagini non consentite, informazioni sulla presenza di eventuali sintomi influenzali del lavoratore e dei suoi contatti più stretti o comunque rientranti nella sfera extra lavorativa. Nel momento in cui un lavoratore segnali una situazione di pericolo per la salute nell’ambiente di lavoro, il datore di lavoro deve comunicare agli organi preposti l’eventuale variazione del rischio “biologico” derivante dal Coronavirus per la salute sul posto di lavoro e gli altri adempimenti connessi alla sorveglianza sanitaria sui lavoratori per il tramite del medico competente come, ad esempio, la possibilità di sottoporre a una visita straordinaria i lavoratori più esposti. In generale, comunque, la regola è che il datore di lavoro in tutti i casi di pericolo contagio deve rivolgersi alle autorità sanitarie competenti, non prendere iniziative individuali di controllo sanitario o raccolta dati. Per quanto riguarda l’accesso dei visitatori a locali aperti al pubblico, il comportamento corretto da seguire è quello di attenersi scrupolosamente al rispetto delle disposizioni d’urgenza adottate con i diversi provvedimenti e ordinanze.

5.1. ORGANIZZAZIONE VISITE IN CANTIERE (APPENDICE PERIODO CORONAVIRUS) Scopo del presente paragrafo è quello di fornire le informazioni di carattere generale ad ogni componente della visita nel cantiere. Le zone aperte alla visita sono quelle delimitate dai percorsi predisposti ed indicati nel corso della visita dal personale dell’impresa appaltatrice. Va ridotto, per quanto possibile, l’accesso ai visitatori; qualora fosse necessario l’ingresso di visitatori esterni, gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole qui di seguito dettagliate (il personale di cantiere dovrà riprendere eventuali trasgressioni). Il numero massimo di visitatori ammissibile è limitato a gruppi di 2 persone per volta previa verifica di eventuali sintomi simil influenzali:

È vietato inoltre l’accesso alle persone con capacità motoria e sensoriale limitata. I fattori di rischio maggiormente e comunemente ravvisabili relativamente ai percorsi predisposti ed alle attività in corso da parte dell’impresa presso l’area che richiedono un diligente comportamento da parte dei visitatori:

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RISCHI A CUI E’ ESPOSTO IL VISITATORE

Durante le visite in cantiere si riportati i rischi ai quali il personale non addetto ai lavori sarà soggetto: Rischi specifici P E R Rischi specifici P E R

Caduta di materiali/attrezzi

2 4 8 Punture, tagli e abrasioni 2 2 4 Cadute dall’alto 1 4 4 Rischio Biologico 1 3 3 Cesoiamento, stritolamento 1 4 4 Rumore 2 1 3 Elettrocuzione 1 3 3 Scivolamenti, cadute a livello 2 2 4 Inalazione polveri e fibre 2 2 4 Urti, colpi, impatti e compressioni 2 2 4 Investimento 2 4 8 Referenti / accompagnatori I visitatori dovranno essere accompagnati da personale incaricato dell’impresa appaltatrice, avente competenze in materia di sicurezza, il quale dovrà comunicare e coordinare con la Direttore dei Lavori, e con il Datore di Lavoro dell’impresa stessa, nonché con il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, l’evento (richiesta dovrà pervenire anticipatamente per iscritto ricevendo autorizzazione sempre scritta da parte del CSE). I rischi derivanti dall’espletamento della visita sono sotto ogni aspetto, ad esclusivo carico del visitatore e dell’impresa appaltatrice che garantisce l’accesso nel rispetto delle procedure stabilite con esplicita manleva del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione. Norme di sicurezza e clausole di carattere generale I visitatori si devono impegnare ad effettuare la visita, dotati di dispositivi personali minimi di sicurezza come scarpe antinfortunistiche, mascherina ed elmetto (in assenza dei DPI indicati non dovrà essere consentito l’accesso al cantiere). Ulteriori ed eventuali D.P.I (elmetto e gilet ad alta visibilità) dovranno essere forniti sul luogo a cura dell’impresa appaltatrice. I visitatori dovranno osservare scrupolosamente tutte le raccomandazioni e disposizioni impartite dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e/o tecnico incaricato dell’Impresa appaltatrice, nonché tutte le prescrizioni ed indicazioni relative alla segnaletica di igiene e sicurezza del lavoro predisposte lungo il percorso. Le accortezze e regole comportamentali generali da mantenere in cantiere per il Coronavirus sono le seguenti:

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Regole per poter accedere alle aree di cantiere Possibilità di calpestare e/o urtare oggetti acuminati, taglienti e possibilità di urtare ostacoli fissi di varia natura:

seguire esclusivamente i percorsi autorizzati dagli accompagnatori, evitando in particolare di transitare in prossimità di postazioni di lavoro operative (es. fasi di armatura, taglio a misura di materiali e simili, montaggio/smontaggio ponteggio,…);

indossare i DPI individuali (scarpe antinfortunistiche, casco protettivo, gilet rifrangente); indossare indumenti protettivi adeguati (pantaloni lunghi).

Possibilità di mettere il piede in fallo in dislivelli, buche e simili a causa delle condizioni dei luoghi:

seguire esclusivamente i percorsi autorizzati dagli accompagnatori, evitando di transitare in prossimità di luoghi con presenza di dislivelli;

nel caso di transito su rampe e/o scale a gradini, mantenere un’adeguata distanza da altri utenti, specie se in fase di movimentazione manuale di carichi;

accertarsi preventivamente delle condizioni della superficie di transito; rispettare il divieto di salita su opere provvisionali, scale a mano, ponteggi, nonché al di sopra

materiale / attrezzature in fase di stoccaggio; Possibilità di rimanere impigliati e/o agganciati a macchinari, attrezzature o simili - possibilità di essere afferrati da congegni in movimento e/o investiti da veicoli di cantiere:

seguire esclusivamente i percorsi autorizzati dagli accompagnatori, evitando di transitare in

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prossimità di mezzi di sollevamento, mezzi meccanici semoventi, attrezzature e postazioni fisse di lavoro in genere;

evitare di avvicinarsi alle aree dove sono in corso operazioni di fornitura di materiali/attrezzature (nelle fasi di ingresso ed uscita dei mezzi).

Possibilità di essere colpiti da oggetti, schegge, schizzi e simili: seguire esclusivamente i percorsi autorizzati dagli accompagnatori, evitando di transitare sulla

verticale di opere provvisionali, impalcati temporanei e trabattelli; evitare il transito in prossimità di qualsiasi postazione di lavoro operativa (in particolare taglio con

flessibile, saldatura e simili). Possibilità di essere urtati e/o schiacciati da oggetti in movimento:

seguire esclusivamente i percorsi autorizzati dagli accompagnatori, evitando di transitare in prossimità di luoghi in cui sui stanno eseguendo operazioni di preparazione, imbracatura e sollevamento di carichi a mezzo di gru o altri mezzi di sollevamento aereo (autogru, piattaforme, argani e simili);

rispettare scrupolosamente le segnalazioni di divieto di accesso e di transito (transennature, delimitazioni con nastro bicolore o sistemi similari);

indossare sempre i DPI individuali. Possibilità di caduta dall’alto e/o caduta in profondità:

seguire esclusivamente i percorsi autorizzati dagli accompagnatori, evitando di urtare e/o appoggiarsi alle protezioni di apertura verso il vuoto (parapetti);

evitare di sporgersi dalle protezioni realizzate sul limite di ballatoi, solette, asole; evitare il transito in prossimità di asole e forometrie in genere; rispettare scrupolosamente le segnalazioni di divieto di accesso e di transito (transennature,

delimitazioni con nastro bicolore o sistemi similari); rispettare il divieto assoluto di accesso ad opere provvisionali di qualsiasi natura (ponteggi, castelli

di carico, passerelle di ripresa e simili) se non per motivi strettamente necessari e comunque solo nei casi contemplati dalla valutazione dei rischi;

seguire esclusivamente i percorsi autorizzati dagli accompagnatori, evitando di transitare sulla verticale di opere provvisionali, impalcati temporanei e trabattelli.

Possibilità di caduta in piano su superficie scivolosa e/o sconnessa

seguire esclusivamente i percorsi autorizzati dagli accompagnatori, evitando di transitare in luoghi con presenza di pozze, fango, polverosità e residui di lavorazioni.

Il visitatore dovrà assumersi inoltre l’esclusiva responsabilità, in sede civile, amministrativa e penale delle conseguenze di eventuali infortuni ed incidenti correlati ad imperizia e colpa dello stesso. Si ricorda inoltre che il visitatore:

Non è abilitato all’uso ed alla manovra di qualsiasi impianto, attrezzatura ed apparecchiatura esistente nell’area di cantiere;

Non deve compiere azioni che possano indirettamente limitare l’efficacia dei dispositivi antinfortunistici e di sicurezza, la segnaletica, le vie d’esodo e le uscite di sicurezza esistenti presso l’area di cantiere;

Sono altresì vietate le iniziative, le azioni od i comportamenti che in qualunque modo possano costituire eventi di danno diretti ed indiretti per tutti i presenti nell’area di cantiere.

Allarme per situazioni d’emergenza In caso di pericolo grave ed immediato verrà segnalato tramite messaggio vocale l’allarme di emergenza. Ciascuno adotta il comportamento necessario di autotutela in funzione dell’emergenza in atto. In caso di evacuazione tutti sono tenuti a recarsi immediatamente verso l’uscita su Via Giovanni Battista Sammartini. In caso d’incendio od altro evento accidentale per il quale è possibile una immediata azione di contrasto e neutralizzazione, non viene richiesto ai visitatori di usare mezzi di spegnimento od altro per contrastare il fuoco o l’evento manifestatosi. Chi invece scoprisse una fonte di pericolo è tenuto ad avvisare l’accompagnatore.

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Qualsiasi persona in caso di pericolo grave ed immediato deve evitare qualunque comportamento che può risultare imprudente e/o ingiustificato e procedere alla segnalazione dell’evento a mezzo di segnale vocale.

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6. MODALITÀ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI AL CANTIERE

Per l’accesso di fornitori esterni sono state individuate procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nel cantiere. MODALITÀ DI ACCESSO DEI MEZZI DI FORNITURA DEI MATERIALI La fornitura di materiali e/o di attrezzature (gru, centrale di betonaggio,…) in un cantiere può essere:

mera fornitura a piè d’opera, fornitura con posa in opera.

Il soggetto che ha ordinato la fornitura deve informare per tempo il CSE sull’arrivo in cantiere del fornitore. Per completezza d’informazione, si ricorda che, fra le misure di sicurezza alla cui osservanza è tenuto il fornitore, sono sicuramente rilevanti quelle legate alla movimentazione con mezzi meccanici. All’arrivo presso l’indirizzo del cantiere (avvisare anticipatamente dell’arrivo del trasportatore per dare modo al personale incaricato di mettere in atto le procedure previste) segnalare anticipatamente l’intenzione di svoltare e, nel caso fossero necessarie alcune manovre, farsi assistere da personale a terra per agevolare le operazioni (e avvertire i veicoli della presenza di mezzi in movimento che ingombrano parzialmente la carreggiata per un breve lasso di tempo necessario ad accedere all’area dei lavori - utilizzare gilet catarifrangenti). Evitare di movimentare macchine operatrici al di fuori dell’area stabilite (vedasi info e planimetria di cantiere), facendosi assistere (se necessario a seconda della mole di traffico e numero passanti che percorrono l’area antistante l’ingresso - avvertire i veicoli della presenza di mezzi in movimento che ingombrano parzialmente la carreggiata per un breve lasso di tempo necessario ad accedere all’area dei lavori) da personale a terra che possa coadiuvare eventualmente il personale su mezzo ed evitare che terzi possano attraversare la strada nel medesimo momento (in caso di stazionamento transennare temporaneamente il marciapiede limitatamente alla porzione prossima all’ingresso carraio. Per consentire l’eventuale l’attraversamento dei residenti / operatori / visitatori / passanti interrompere temporaneamente le lavorazioni) - i percorsi sono stati analizzati per limitare al massimo la possibilità di interferenze anche fortuite da parte dei non addetti ai lavori. Coloro che entrano ed escono dal cantiere, per evitare che con i loro comportamenti possano far scaturire situazioni di pericolo dovranno garantire l’interdizione all’area dei lavori provvedendo subito dopo aver usufruito del cancello messo a loro disposizione alla chiusura dello stesso (se non risulterà necessario uscire ed entrare costantemente dall’area dei lavori evitare di rimuovere le recinzioni previste per evitare accesso indesiderato). Nel caso in cui la sosta per lo scarico dei materiali si debba protrarre a lungo e/o comunque nel caso in cui l’autista debba scendere dal mezzo (situazione da evitare se non strettamente necessario, ad esempio qualora siano previste apposite procedure o utilizzo di organi di sollevamento, in caso contrario dovrà essere direttamente il personale dell’impresa appaltatrice/esecutrice presente in cantiere a svolgere le operazioni di scarico a mano) questi è tenuto a: a) indossare scarpe antinfortunistiche, elmetto, guanti monouso e mascherina (è consigliabile la semimaschera FFP3 o FFP2 ma alla luce del decreto Cura Italia, in mancanza del dpi idoneo, il lavoratore può impiegare la mascherina chirurgica - qualora ne sia sprovvisto gli dovranno essere forniti da parte del personale di cantiere);

non allontanarsi dal mezzo per aggirarsi nelle aree di cantiere; curare di non sostare sotto i carichi sospesi eventualmente scostandosi per non intralciare le operazioni di sollevamento ne trasporto.

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Pertanto nel caso in cui la fornitura preveda lo scarico al suolo di materiali o attrezzature dal veicolo mediante un organo di sollevamento (braccio meccanico articolato, pedana mobile,…) in dotazione al mezzo di trasporto, il personale della ditta fornitrice è tenuto a:

richiedere ed attendere la presenza del responsabile dell’Impresa di riferimento con il quale coordinare e concordare l’attività, la posizione e le modalità di deposito dei materiali al suolo;

avere a disposizione a bordo del veicolo documenti di identità, patente e bolle di accompagnamento;

verificare che nel raggio di azione dell’organo di sollevamento non siano presenti altre persone e/o attività in corso, quindi procedere alle proprie attività di imbracatura, sollevamento e deposito al suolo, nel rispetto della formazione ricevuta dal proprio Datore di Lavoro.

Le accortezze e regole comportamentali generali per il Coronavirus da mantenere in cantiere anche da parte dei fornitori sono le seguenti:

È autorizzato lo scambio di documenti solo previo utilizzo delle protezioni previste e nel rispetto delle procedure indicate. Come stabilito dalla normativa vigente in caso di fornitura di calcestruzzo (ma valida anche per qualunque altra attività ricompresa nella fattispecie della “fornitura con posa in opera”) prima dell'arrivo in cantiere bisognerà fare chiarezza sulle modalità operative concordate tra impresa presente in cantiere e fornitore del materiale per verificare se l’esecuzione della suddetta fase ricada o meno in quanto previsto dalla circolare esplicativa numero 4 del 2017, alla circolare del 10 febbraio

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2011 e alla nota dell'ispettorato del lavoro del 2016 (in ultimo si rimanda alla sentenza della Corte di Cassazione Penale del marzo 2017 con il n.11739) le quali riprendono la procedura ribadendo la differenza tra mera fornitura (articolo 26 del D.Lgs 81/08) e posa in opera del calcestruzzo. Per l’uscita dall’area di cantiere bisognerà fare particolare attenzione prima di immettersi con i mezzi di cantiere nella viabilità stradale (procedere a bassa velocità - 30km/h) sino all’effettiva immissione nel traffico cittadino, controllando comunque che non sopraggiunga nessuno e, se ritenuto opportuno, chiedere supporto di personale di terra. Uscendo a piedi dall’ingresso su strada affacciarsi da ambo le parti per evitare di scontrarsi con passanti e di essere investiti dai veicoli di passaggio. Il coordinamento dei fornitori è demandato alle imprese appaltatrici e/o esecutrici che ne richiedono la fornitura, in attuazione di quanto stabilito dall’art. 26 del D.Lgs. 81/08. Per i percorsi d’accesso si rimanda alla planimetria generale di cantiere e alle procedure riportate nel presente PSC.

Rischi specifici P E R Rischi specifici P E R Investimento 3 3 9 Punture, tagli e abrasioni 2 2 4 Incidenti stradali 3 3 9 Urti, colpi, impatti e compressioni 2 2 4

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE GENERALI Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (da determinare nel Piano Operativo di Sicurezza (POS), devono essere applicate le seguenti misure di

Misure organizzative

L'accesso dei mezzi di fornitura dei materiali dovrà sempre essere autorizzato dal capocantiere che fornirà ai conducenti opportune informazioni sugli eventuali elementi di pericolo presenti in cantiere. L'impresa appaltatrice dovrà individuare il personale addetto all'esercizio della vigilanza durante la permanenza del fornitore in

SEGNALETICA DI SICUREZZA Quando risultano rischi che non possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure, metodi, o sistemi di organizzazione del lavoro, o con mezzi tecnici di protezione collettiva, il datore di lavoro fa ricorso alla segnaletica di sicurezza, allo scopo di: a) avvertire di un rischio o di un pericolo le persone esposte; b) vietare comportamenti che potrebbero causare pericolo; c) prescrivere determinati comportamenti necessari ai fini della sicurezza; d) fornire indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso o di salvataggio; e) fornire altre indicazioni in materia di prevenzione e sicurezza.

Segnale di divieto Segnale di avvertimento

Divieto di accesso alle persone non

Pericolo cantiere uscita automezzi

Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno non sarà autorizzato l’utilizzo dei servizi igienici dedicati agli addetti al cantiere, per il quale il personale dovrà garantire una adeguata pulizia giornaliera. Ove sia presente un apposito servizio di trasporto organizzato dal datore di lavoro di ciascuna impresa per raggiungere il cantiere, va garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento, se del caso facendo ricorso a un numero maggiore di mezzi e/o prevedendo ingressi ed uscite dal cantiere con orari flessibili e scaglionati oppure riconoscendo aumenti temporanei delle indennità specifiche, come da contrattazione collettiva, per l’uso del mezzo proprio. In ogni caso, occorre assicurare la pulizia con specifici detergenti delle maniglie di portiere e finestrini, volante, cambio,... mantenendo una corretta areazione all’interno del veicolo.

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7. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI Essendo stato stabilito mediante i provvedimenti nazionali emanati dal 30 gennaio 2020 ad oggi l’adozione a livello aziendale delle misure precauzionali igieniche personali per evitare il diffondersi del contagio da Coronavirus è da ritenersi obbligatorio anche per il suddetto cantiere le persone presenti in cantiere adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare assicurino il frequente e minuzioso lavaggio delle mani, anche durante l’esecuzione delle lavorazioni. Lavarsi spesso le mani è inoltre una delle indicazioni più pressanti da parte dell’Organizzazione mondiale della sanità e dell’Istituto superiore della sanità per combattere il Coronavirus Covid 19 pertanto, in ottemperanza alle misure anti-contagio previste, il datore di lavoro dell’impresa appaltatrice, a tal fine, dovrà mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. 7.1. L’IGIENE DELLE MANI

L’igiene delle mani è la più importante norma igienico-sanitaria e, se effettuata correttamente, consente di eliminare i microorganismi (flora transitoria) che si depositano sulle mani dopo contatti con parti del corpo di altri soggetti, oggetti o materiali/attrezzature contaminati. Rappresenta l’intervento preventivo di prima scelta ed è riconosciuta dall’OMS come pratica tra le più efficaci per il controllo della diffusione delle infezioni. Da effettuare:

prima di iniziare attività lavorative (ricordarsi di rimuovere prima bracciali, orologio, anelli,…); dopo il contatto con liquidi biologici, secrezioni, escrezioni, oggetti contaminati; se le mani devono passare da una parte contaminata del corpo ad una pulita; immediatamente dopo eventuali contatti involontari con parti esposte (mani, viso,...) di altre

persone.

Ma come si lavano le mani in maniera corretta? L’OMS ha diffuso le indicazioni per spiegare con esattezza due metodi diversi: frizionandole con una soluzione alcolica o lavandole con acqua e sapone. Qui di seguito è stato allegato stralcio dell’apposito opuscolo esaustivo sulle modalità corretta da attuare.

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Lavaggio sociale/semplice (acqua + sapone) Azione che mira ad eliminare:

lo sporco che si deposita sulle mani; la flora microbica transitoria o contaminante.

Previene la trasmissione di microrganismi attraverso le mani ad altri individui. Frizionamento antisettico delle mani con soluzione idroalcolica Indicato, in sostituzione del lavaggio antisettico:

in situazioni di urgenza; impossibilità ad accedere ad un lavandino; situazioni epidemiche, infezioni fungine e virali; intolleranza al detergente antisettico; dopo il contatto con dispositivi o attrezzature potenzialmente contaminate.

Modalità di applicazione:

applicare da 1,5 a 3 ml di gel o soluzione alcolica sul palmo di una mano e frizionare con entrambe;

coprire tutta la superficie delle mani e delle dita, compresa la zona attorno alle unghie; continuare a frizionare le mani fino alla loro completa asciugatura; se applicata una sufficiente quantità di prodotto, dovrebbero occorrere circa 10 -15 secondi di

frizionamento prima di sentire le mani asciutte. Vantaggi della disinfezione alcolica:

rapidità d’azione; ampio spettro (germi, funghi, virus, no spore); non richiede risciacquo e asciugatura; richiede 15 - 20 sec. rispetto ai 60 secondi (in media) del lavaggio con acqua + antisettico; minore irritazione cutanea rispetto ai detergenti.

7.2. IGIENE RESPIRATORIA Specialmente durante i periodi epidemici, la trasmissione dei patogeni respiratori si può verificare attraverso la via aerea o attraverso le goccioline di saliva di chi tossisce o starnutisce, ma anche per via indiretta attraverso il contatto con mani contaminate dalle secrezioni respiratorie. Una buona igiene delle mani e delle secrezioni respiratorie è considerata una efficace misura di tutela personale in grado di ridurre la diffusione dei microrganismi.

Se tossisci o starnutisci, copriti

bocca e naso con un fazzoletto. Se non hai il

fazzoletto, tossici e starnutisci su una manica o nella piega del

gomito, mai sulle mani

Butta sempre nel cestino il fazzoletto usato e lavati le mani

Indossare la mascherina

Raccomandazioni per prevenire la diffusione di patogeni attraverso le secrezioni respiratorie sono:

istru ire le p e rso n e sin to m a tic h e a c o p rire b o c c a e n a so q u a n d o sta rn u tisc o n o e / o to ssisc o n o ; u tilizza re fa zzo le t t i d i c a rta p e r il c o n te n im e n to d e g li sta rn u ti o c o lp i d i to sse ; sm a lt ire i fa zzo le t t i c o n ta m in a ti in c o n te n ito ri n o-touch;

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p ra tic a re l’ig iene delle mani contaminate da secrezioni respiratorie; in d o ssa re u n a m a sc h e rin a c h iru rg ic a .

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Le regole di base da adottare da parte di tutti sono pertanto così sintetizzabili:

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8. INDICAZIONI PER LE IMPRESE FORNITRICI E SUBAPPALTATRICI

È compito di ciascun datore di lavoro elaborare una procedura (facendo riferimento in ogni caso a quanto elaborato nel presente documento e a quanto indicato nei protocolli condivisi), anche coinvolgendo gli RLS/RLST per gli aspetti di loro competenza, che tenga conto dei punti seguenti:

viene richiesto, per l’accesso di fornitori esterni, di individuare procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza in cantiere o negli uffici coinvolti;

se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi. Per le necessarie attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro. Nel caso in cui ciò non sia possibile, è necessario utilizzare guanti monouso e mascherina anche per l’eventuale scambio di documentazione (privilegiando lo scambio telematico della documentazione), se necessaria la vicinanza degli operatori;

ove possibile, individuare/installare servizi igienici dedicati per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno; prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia giornaliera;

va ridotto, per quanto possibile, l’accesso ai visitatori; qualora fosse necessario l’ingresso di visitatori esterni, gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole aziendali, ivi previste.

Le norme del presente paragrafo si estendono alle aziende in appalto / subappalto / subaffidamento.

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9. PULIZIA E SANIFICAZIONE DEL CANTIERE

Il datore di lavoro dell’impresa appaltatrice (compito spettante in maniera gerarchica secondo il principio scalare nei confronti di ciascuna impresa esecutrice/lavoratore autonomo presente) deve assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica degli spogliatoi (ove presenti - adottabile anche per spazi appositamente dedicati al cambio deli indumenti) e delle aree comuni limitando l’accesso contemporaneo a tali luoghi; ai fini della sanificazione e della igienizzazione vanno inclusi anche i mezzi d’opera con le relative cabine di guida o di pilotaggio, le auto di servizio e le auto a noleggio e per i mezzi di lavoro quali gru e mezzi operanti in cantiere (compito spettante ad ogni datore di lavoro di ciascuna impresa presente per il proprio veicolo ed attrezzatura, compresi quelli a

noleggio, assicurandosi ovviamente prima che non sia alimentato o acceso per evitare accessioni e spostamenti inconsulti che possano cagionare danni a terzi o allo stesso addetto che effettua la pulizia). Il datore di lavoro dell’impresa appaltatrice (e di ciascuna impresa esecutrice/lavoratore autonomo presente) dovrà verificare la corretta pulizia degli strumenti individuali di lavoro impedendone l’uso promiscuo (prevedere ad esempio come soluzione apposizione di una targhetta con nominativo o colore dell’addetto/impresa - necessario pulirlo prima di farlo utilizzare ad altro collega), fornendo anche specifico detergente e rendendolo disponibile in cantiere sia prima che durante che al termine della prestazione di lavoro.

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Il datore di lavoro deve verificare l'avvenuta sanificazione di tutti gli alloggiamenti e di tutti i locali, compresi quelli all’esterno del cantiere ma utilizzati per tale finalità, nonché dei mezzi d’opera dopo ciascun utilizzo, presenti nel cantiere e nelle strutture esterne private utilizzate sempre per le finalità del cantiere.

Qualora si riscontri la presenza di una persona con COVID-19 all’interno del cantiere si dovrà procede alla pulizia e sanificazione dei locali, alloggiamenti e mezzi secondo le disposizioni della circolare n.5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché, laddove necessario, alla loro ventilazione. La periodicità della sanificazione dovrà essere stabilita da ciascun datore di lavoro in relazione alle caratteristiche ed agli utilizzi dei locali e mezzi di trasporto, previa consultazione del medico competente aziendale e del Responsabile di servizio di prevenzione e protezione, dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS o RSLT territorialmente competente). Si ritiene necessario per il cantiere in oggetto l’adozione delle seguenti frequenza di sanificazione (eventuali tempistiche differenti potrebbero essere valutate a seguito di confronto con il datore di lavoro dell’impresa appaltatrice):

Sanificazione pavimento: frequenza settimanale; Sanificazione pareti e porte: frequenza settimanale; Sanificazione piani di lavoro: frequenza giornaliera; Sanificazione macchinari e attrezzature: frequenza giornaliera o, se necessario, più volte al giorno

(dopo ogni utilizzo); Sanificazione armadi e ripiani: frequenza giornaliera; Sanificazione servizi igienici: frequenza giornaliera o, se necessario, più volte al giorno (dopo ogni

utilizzo); Sanificazione contenitori per rifiuti: frequenza giornaliera.

Le azioni di sanificazione devono prevedere attività eseguite utilizzando prodotti aventi le caratteristiche indicate nella circolare n.5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute: A causa della possibile sopravvivenza del virus nell’ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda fuso di ipoclorito di sodio 0.1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente neutro. Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. Gli operatori che eseguono i lavori di pulizia e sanificazione debbono inderogabilmente essere dotati di tutti gli indumenti e i dispositivi di protezione individuale (filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, guanti monouso, eseguendo poi le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI - svestizione). Dopo l’uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto. Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari. La biancheria da letto, le tende e altri materiali di tessuto devono essere sottoposti a un ciclo di lavaggio con acqua calda a 90°C e detergente. Qualora non sia possibile il lavaggio a 90°C per le caratteristiche del tessuto, addizionare il ciclo di lavaggio con candeggina o prodotti a base di ipoclorito di sodio).

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10. ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE (turnazione, rimodulazione cronoprogramma delle lavorazioni)

In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo della emergenza dovuta al COVID-19, le imprese potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo così le intese con le rappresentanze sindacali aziendali, o territoriali di categoria, comprese le procedure dettagliate nel presente documento, di disporre la riorganizzazione del cantiere e del cronoprogramma delle lavorazioni anche attraverso la turnazione dei lavoratori con l’obiettivo di diminuire i contatti, di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili e di consentire una diversa articolazione degli orari del cantiere sia per quanto attiene all’apertura, alla sosta e all’uscita. L’azienda per consentire il rispetto elle procedure previste potrà mettere in essere le seguenti misure:

procedere ad una rimodulazione dei livelli produttivi; assicurare un piano di turnazione dei lavoratori (compresi subappaltatori, subaffidamenti e

lavoratori autonomi) con l’obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili;

utilizzare lo smart working per tutte quelle attività che possono essere svolte presso il domicilio o a distanza nel caso vengano utilizzati ammortizzatori sociali, anche in deroga, valutare sempre la possibilità di assicurare che gli stessi riguardino l’intera compagine aziendale, se del caso anche con opportune rotazioni;

utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli istituti contrattuali generalmente finalizzati a consentire l’astensione dal lavoro senza perdita della retribuzione;

nel caso l’utilizzo degli istituti non risulti sufficiente, utilizzare i periodi di ferie arretrati e non ancora fruiti;

sospendere e annullare le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se già organizzate.

Il sottoscritto CSE al fine di valutare la necessità di rimodulare il cronoprogramma e le relative lavorazioni interferenti si riserva di procedere con ulteriori approfondimenti a seguito della verifica dei protocolli adottati autonomamente dall’impresa appaltatrice ed eventuali rimostranze e criticità portate all’attenzione da parte della stessa, sino ad allora si ritiene attuabile il completamento dei lavori secondo quanto stabilito in fase di affidamento dell’incarico. Ulteriore saranno ovviamente riscontrabili solo ed unicamente in fase esecutiva, a seguito delle quali il sottoscritto CSE si riserva di verificare l’assenza di una o più delle condizioni essenziali per lo svolgimento in sicurezza dell’attività in cantiere che potrebbero rendere necessario ridefinizione anche integrale delle sovrapposizioni temporali tra le mansioni valutate in fase progettuale, prendendo nel caso la decisione di sospendere temporaneamente le lavorazioni in cantiere interpellando la committenza. Le ritiene necessario segnalare n.5 situazioni-tipo che giustificano la sospensione dei lavori e mettono al riparo l’appaltatore da penali e richieste di risarcimento:

Dato che in cantiere si lavora ad una distanza interpersonale minore di un metro, l’appaltatore può sospendere i lavori se non sono possibili altre soluzioni organizzative e se non sono disponibili sufficienti dispositivi di protezione individuale (guanti, occhiali, tute, cuffie,...) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie. La mancanza dei dispositivi di protezione deve essere provata documentando l’ordine e la mancata consegna nei tempi previsti.

La sospensione è giustificata anche se l’accesso agli spazi comuni non può essere contingentato, per garantire la distanza interpersonale di almeno un metro e consentire la ventilazione dei locali, e se, allo stesso tempo, non è possibile consumare pasti al sacco o in esercizi commerciali attigui al cantiere.

Bisogna sospendere i lavori anche se, dopo aver accertato la positività al Covid-19 di un lavoratore, e aver posto in quarantena tutti i lavoratori che sono venuti a contatto con lui, non è possibile la riorganizzazione del cantiere, neanche modificando il cronoprogramma dei

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lavori. I lavori possono essere sospesi senza conseguenze anche se il cantiere prevede il pernotto dei

lavoratori, ma il dormitorio non ha le caratteristiche di sicurezza richieste dalla normativa e non sono possibili altre soluzioni organizzative.

Sospensione autorizzata anche in caso di indisponibilità di approvvigionamento di materiali, mezzi, attrezzature e maestranze funzionali alle specifiche attività del cantiere.

La presenza di queste condizioni deve essere attestata dal sottoscritto Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione che ha redatto l’integrazione del Piano di sicurezza e di coordinamento, a seguito anche di eventuali dubbi o criticità avanzate da parte delle stesse imprese incaricate.

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11. DISTANZA DI SICUREZZA E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Facendo riferimento ai decreti approvati, le imprese appaltatrici sono tenute ad adottare e ad applicare, ai fini della tutela della salute e dell’esposizione al rischio da parte dei lavoratori, i necessari protocolli di sicurezza volti ad impedire la diffusione del contagio da Covid-19 tra tutti gli operatori che si trovino ad operare nei cantieri fissi o mobili.

Sono state fissate pertanto alcune condizioni restrittive o ostative allo svolgimento delle attività all’interno dei cantieri quindi, sino al perdurare della situazione di emergenza da Coronavirus in Italia, per consentire le attività affidate restano obbligatorie le seguenti limitazioni generali imposte:

l’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale (autorizzato impiego di soli DPI con marcatura CE e attestato di certificazione) indicati nel presente documento, il quale fa riferimento ai protocolli di regolamentazione diffusi;

i Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità;

qualora la lavorazione da eseguire in cantiere impongano di lavorare a distanza interpersonale minore di 1m (anche nei confronti dei non addetti ai lavori) e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l’uso delle mascherine e altri dispositivi di

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protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie,...) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie; in tali evenienze, in mancanza di idonei DPI, le lavorazioni dovranno essere sospese con il ricorso se necessario alla Cassa Integrazione Ordinaria (CIGO) ai sensi del Decreto Legge n.18 del 17 marzo 2020, per il tempo strettamente necessario al reperimento degli idonei DPI;

ciascun datore di lavoro dovrà provvedere a rinnovare a tutti i lavoratori gli indumenti da lavoro prevedendo la distribuzione a tutte le maestranze impegnate nelle lavorazioni di tutti i dispositivi individuale di protezione e che in cantiere sia attivo il presidio sanitario e l’apposito servizio medico e apposito pronto intervento;

il datore di lavoro dell’impresa appaltatrice dovrà garantire anche la presenza dei prodotti di sanificazione necessari;

a rinnovare a tutti i lavoratori gli indumenti da lavoro prevedendo la distribuzione a tutte le maestranze impegnate nelle lavorazioni di tutti i dispositivi individuale di protezione e che in cantiere sia attivo il presidio sanitario e l’apposito servizio medico e apposito pronto intervento;

Il sottoscritto Coordinatore della Sicurezza riguardo al presente punto e in considerazione dei protocolli e regole comportamentali da adottare provvederà ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento e la relativa stima dei costi con tutti i dispositivi ritenuti necessari.

11.1. REQUISITI DEI DPI

I DPI utilizzati dai lavoratori devono rispondere ai requisiti previsti dall’art. 76 del D.Lgs 81/08, e quindi: essere adeguati sia ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore; sia

alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro; potere essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità; tenendo conto anche delle

esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore; essere conformi alle norme di cui al D.Lgs 81/08 (marchio CE recepimento del Regolamento

(UE) 2016/425). In caso di rischi multipli che richiedono l'uso simultaneo di più DPI, questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell'uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti. 11.2. OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

Il datore di lavoro, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs 81/08, per la scelta dei DPI deve: analizzare e valutare i rischi che non possono essere evitati con altri mezzi; individuare le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi stessi; valutare, sulla base delle informazioni e delle norme d'uso fornite dal fabbricante a corredo

dei DPI, le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e raffrontarle con le caratteristiche individuate nella scelta;

aggiornare la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione.

Anche sulla base delle norme d'uso fornite dal fabbricante, il datore di lavoro individua le condizioni in cui i DPI devono essere usati, specie per quanto riguarda la durata dell'uso, in relazione a:

entità del rischio; frequenza dell'esposizione al rischio; caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore; prestazioni del DPI.

Dovrà inoltre essere sua cura: Mantenere in efficienza i DPI e assicurarne le condizioni d’igiene, mediante la manutenzione,

le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante;

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provvedere a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante;

fornire istruzioni dettagliate, ma comprensibili per i lavoratori; destinare ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l’uso di uno stesso

DPI da parte di più persone, prendere misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori;

informare preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge; rendere disponibile nell’azienda ovvero unità produttiva informazioni adeguate su ogni DPI; stabilire le procedure aziendali da seguire, al termine dell’utilizzo, per la riconsegna e il

deposito dei DPI; assicurare una formazione adeguata e organizzare uno specifico addestramento circa l’uso

corretto e l’utilizzo pratico dei DPI.

11.3. COME METTERE E TOGLIERE LA MASCHERINA (TIPO CHIRURGICO)

La mascherina ha una parte interna e una esterna, una superiore e una inferiore. La parte interna o anteriore, quella cioè a contatto con la pelle del viso, è solitamente bianca; quella esterna invece è colorata. La parte superiore della mascherina chirurgica si riconosce perché ha un filo metallico che permette di adattarla al viso, quella inferiore no. Le mascherine di tipo chirurgico hanno quattro lacci che consentono di assicurarla al volto - alcune mascherine di tipo FFP2/3 hanno invece gli elastici, e in certi tipi gli elastici devono essere incrociati, in altri no: un elastico si porta sulla nuca e sopra l'orecchio, l'altro sotto l'orecchio. Ci sono alcune norme igieniche fondamentali che devono essere seguite al momento di indossare la mascherina monouso per non comprometterne l'efficacia:

innanzitutto chi ha i capelli lunghi dovrebbe legarli e sarebbe bene non indossare orecchini: sono ‘dettagli’ che ci spingono a portare le mani al viso, gesti da evitare; evitare la barba lunga perché potrebbe rendere difficoltosa l’adesione della mascherina al volto;

prima di indossare la mascherina, lavarsi le mani con acqua e sapone o con una soluzione alcolica;

coprire bocca e naso con la mascherina assicurandoti che sia integra e che aderisca bene al volto;

evitare di toccare la mascherina mentre la si indossa, se toccata lavarsi le mani; quando diventa umida, sostituirla con una nuova e non riutilizzarla; in quanto maschere mono-

uso; togliere la mascherina prendendola dall’elastico e non toccare la parte anteriore della

mascherina; gettarla immediatamente in un sacchetto chiuso e lavati le mani; le mascherine in stoffa (es. in cotone o garza) non sono raccomandate.

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11.4. COME METTERE E TOGLIERE I GUANTI MONOUSO

Affinché l’uso dei guanti sia efficace, per garantire una corretta barriera al rischio di trasmissione delle infezioni è necessario osservare costantemente alcune regole fondamentali sia in fase di vestizione e di utilizzo che in fase di rimozione e smaltimento. Prima dell’uso

Lavarsi accuratamente le mani e rimuovere anelli, braccialetti e orologi da polso; controllare che le unghie siano corte in modo da non sollecitare il materiale di cui sono

prodotti i guanti e provocare lesioni o microfessurazioni; assicurarsi che le mani siano perfettamente asciutte.

Vestizione del guanto

Non toccarsi volto, capelli o sistemarsi gli occhiali. Rimozione e smaltimento del guanto È la fase più complicata di tutto il ciclo di utilizzo dei guanti in quanto, oltre ad essere quella che permette il contatto involontario con gli inquinanti (biologici e chimici), è strettamente legata alla capacità dell’operatore di gestire correttamente il dispositivo di protezione individuale.

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Per spiegare nel migliore dei modi la corretta procedura da adottare si rimanda all’illustrazione grafica qui di seguito riportata:

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12. GESTIONE SPAZI COMUNI

L’accesso agli spazi comuni e gli spogliatoi/baracca di cantiere deve essere contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno 1m tra le persone che li occupano. Devono essere organizzati degli spazi per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie, per i quali devono essere garantiti operazioni di sanificazione periodica (periodicità già precedentemente dettagliata).

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13. GESTIONE ENTRATA E USCITA DAL CANTIERE

Per garantire il rispetto delle regole comportamentali e procedure stabilite l’impresa appaltatrice dovrà garantire orari e modalità di ingresso/uscita scaglionati (compreso organizzazione mezzi per giungere in cantiere) in modo da evitare il più possibile contatti ed assembramenti nelle zone comuni. Garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni in prossimità delle postazioni di lavoro impegnate e dei baraccamenti/locali utilizzati. Si invita i datori di lavoro di ciascuna impresa ad adottare le misure di sicurezza per prevenire contagio durante spostamenti con mezzi aziendali:

si raccomanda la disponibilità per gli autisti e per il personale che utilizza mezzi aziendali di soluzioni idroalcoliche per consentire la pulizia costante (almeno quando si scende e si sale sul mezzo) delle parti in contatto con le mani (volante, cambio, ecc.).

durante il viaggio si raccomanda il continuo ricambio di aria all’interno dell’abitacolo; in caso di presenza di altre persone, oltre l’autista, non potendosi rispettare la distanza minima di

1 metro tra le persone, si raccomanda l’utilizzo da parte di tutti i viaggiatori di mascherina FFP2 o FFP3.

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14. FORMAZIONE

Il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” prevede che: “Il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all’emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l’impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l’addetto all’emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità; il carrellista può continuare ad operare come carrellista)”. Rimane inteso che qualsiasi operatore "privo della dovuta formazione non può e non deve per nessun motivo essere adibito al ruolo/funzione a cui la formazione obbligatoria e/o abilitante si riferisce". Il datore di Lavoro pertanto dovrà far svolgere la formazione obbligatoria al lavoratore per mezzo di corsi in modalità E-learning, quando consentito dalla legislazione vigente (si veda a tal proposito l'allegato V dell'Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016) o in modalità "Videoconferenza". In conformità a quanto previsto dal Dpcm del 09/03/2020 rimangono confermate tutte le attività in videoconferenza.

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15. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA

Al Datore di lavoro dell’impresa appaltatrice ed al Direttore di cantiere, il gravoso incarico inoltre, di gestire una persona sintomatica in cantiere. Nel caso in cui infatti, si abbia la presenza di una persona che sul luogo di lavoro sviluppi febbre con temperatura superiore ai 37,5° e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, spetta al Datore di lavoro o al Direttore di cantiere quale incaricato dell’organizzazione, della gestione e della conduzione del cantiere, procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’Autorità sanitaria e del sottoscritto CSE, assicurandosi di avvertire immediatamente le Autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute. Il call center del Numero Unico per le Emergenze 112 è in grado di raccogliere le chiamate di tutti i numeri di emergenza (112, 113, 115 e 118, vale a dire Polizia, carabinieri, Vigili del Fuoco, Emergenza sanitaria, Protezione civile e Polizia locale) e di smistarle agli operatori di competenza. Numeri verdi regionali Le Regioni hanno attivato numeri dedicati per rispondere alle richieste di informazioni e sulle misure urgenti per il contenimento e la gestione del contagio del nuovo coronavirus in Italia: Piemonte: 800 19 20 20 attivo 24 ore su 24 - 800 333 444 attivo dal lunedì a venerdì dalle ore 8:00 alle 20:00 Si ricorda che esistono diverse cause di malattie respiratorie e il nuovo coronavirus può essere una di queste. Se si hanno sintomi lievi e non sei stato recentemente in Cina o non sei stato in contatto con persone contagiate in Italia o non sei stato in zone ad alta diffusione del contagio, contatta il MMG (Medico di Medicina Generale) e rimani a casa fino alla risoluzione dei sintomi applicando le misure di igiene, che comprendono l’igiene delle mani (lavare spesso le mani con acqua e sapone o con soluzioni alcoliche) e delle vie respiratorie (starnutire o tossire in un fazzoletto o con il gomito flesso, utilizzare una mascherina e gettare i fazzoletti utilizzati in un cestino chiuso immediatamente dopo l’uso e lavare le mani). Sono vietate situazioni di aggregazione, sia sul lavoro (pausa caffè o altre situazioni di pausa collettiva) sia fuori dal lavoro (cinema, stadio, museo, teatro ecc.), fino a quando l’emergenza in Italia non sarà rientrata. Se si presentano sintomi come quelli descritti, informare immediatamente il Datore di lavoro se ti trovi al lavoro. Altrimenti fai una telefonata in azienda prima di andare al lavoro, se ti trovi a casa. Ne conseguirà che il lavoratore avrà l’obbligo privato di segnalare tale condizione al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio o al Medico di Medicina Generale (MMG), ai fini dell’adozione, da parte dell’autorità competente, di ogni misura necessaria, ivi compresa la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva. Nel caso in cui si verificassero casi sospetti di lavoratori positivi al coronavirus il sottoscritto CSE contatterà l’impresa appaltatrice e il Committente per sospendere l’attività di cantiere fintanto non sia accertata o meno la positività degli operai. Appurata la positività del lavoratore al tampone COVID-19, è infine, compito di ciascun Datore di lavoro interessato a rendersi disponibile e collaborare con le Autorità sanitarie per l’individuazione degli eventuali “contatti stretti” con la persona ammalata ed assicurarsi che si proceda tempestivamente alla pulizia, sanificazione e ventilazione dei locali, alloggiamenti e mezzi secondo le disposizioni della Circolare n.5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute.

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15.1. MISURE DA ADOTTARE IN “CASO SOSPETTO”

La definizione di “caso sospetto” secondo il Ministero della Salute è la seguente: Persona con infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno dei seguenti sintomi: febbre, tosse, dispnea) che ha richiesto o meno il ricovero in ospedale e nei 14 giorni precedenti l’insorgenza della sintomatologia, ha soddisfatto almeno una delle seguenti condizioni:

storia di viaggi o residenza in Cina; oppure

contatto stretto con un caso probabile o confermato di infezione da SARS-CoV-2; oppure

ha lavorato o ha frequentato una struttura sanitaria dove sono stati ricoverati pazienti con infezione da SARS-CoV-2.

In accordo con la circolare 03.02.2020 del Ministero della Salute, qualora il personale nel corso dell’attività lavorativa (es. durante le operazioni di primo soccorso), venga a contatto con un soggetto che risponde alla definizione di caso sospetto (così come definito dall’all. 1 della circolare Ministero Salute 22.02.2020): si dovrà provvedere direttamente o nel rispetto di indicazioni fornite dall’azienda a contattare i servizi sanitari segnalando che si tratta di caso sospetto per nCoV. Nell’attesa dell’arrivo dei sanitari:

evitare contatti ravvicinati con la persona; se disponibile, fornirla di una maschera di tipo FFP2 o FFP3; lavarsi accuratamente le mani. Prestare particolare attenzione alle superfici corporee che sono

venute eventualmente in contatto con i fluidi (secrezioni respiratorie, urine, feci) del malato; far eliminare in sacchetto impermeabile chiuso i fazzoletti di carta utilizzati.

Si raccomanda di fornire agli addetti al primo soccorso tali specifiche informazioni. 15.2. INDICAZIONI OPERATIVE GESTIONE SCENARI PLAUSIBILI

Si riportano di seguito alcuni scenari plausibili, corredati dalle indicazioni operative ritenute appropriate per una loro corretta gestione:

Lavoratore sottoposto alla misura della quarantena che non rispettando il divieto assoluto di allontanamento dalla propria abitazione o dimora si presenta al lavoro: non adibire ad attività lavorativa; deve essere fornita e fatta indossare tempestivamente una mascherina chirurgica e deve essere data indicazione di tornare e rimanere presso la propria abitazione o dimora (evitando l’utilizzo di mezzi di trasporto pubblici), dandone contestuale informazione alle autorità competenti.

Lavoratore che riferisce di essere stato nei 14 giorni precedenti a contatto stretto con un caso di

COVID-19 che si presenta al lavoro: tale soggetto verosimilmente è già noto all’Azienda Sanitaria Locale e dovrebbe essere già stato posto in isolamento domiciliare; si raccomanda comunque di non adibire ad attività lavorativa; deve essere fornita e fatta indossare tempestivamente una mascherina chirurgica e deve essere data indicazione di tornare e rimanere presso la propria abitazione o dimora (evitando l’utilizzo di mezzi di trasporto pubblici) e di contattare il proprio Medico di Medicina Generale o il Servizio di Continuità Assistenziale, anche ai fini della certificazione dell’eventuale stato di malattia; finché il soggetto permane all’interno dell’azienda, si deve assicurare che rimanga il più possibile lontano e isolato dagli altri soggetti presenti (lavoratori, visitatori).

Lavoratore che, inizialmente asintomatico, durante l’attività lavorativa sviluppa febbre e sintomi

respiratori (tosse e difficoltà respiratoria): gli addetti al primo soccorso aziendale, ad integrazione di quanto già stabilito nei piani di emergenza aziendali, dovranno indossare e far indossare al soggetto che ha manifestato i sintomi una mascherina chirurgica, far allontanare dai locali eventuali altri lavoratori o utenti presenti e contattare il 118.

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Lavoratore asintomatico durante l’attività lavorativa che successivamente sviluppa un quadro di COVID-19: non è previsto alcun adempimento a carico del Datore di lavoro (o suoi collaboratori), se non collaborare con l’azienda sanitaria territorialmente competente mettendo a disposizioni le informazioni in proprio possesso al fine dell’identificazione di eventuali contatti; gli eventuali contatti saranno inclusi in uno specifico percorso di sorveglianza da parte dell’azienda sanitaria territorialmente competente, che comprende anche l’isolamento domiciliare per 14 giorni dall’ultimo contatto avvenuto.

Lavoratore in procinto di recarsi all’estero in trasferta lavorativa: disporre che il Servizio di

Prevenzione e Protezione acquisisca le informazioni più aggiornate sulle aree di diffusione del SARS-CoV-2 disponibili attraverso i canali istituzionali (es. https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus- 2019/situation-reports/) al fine di valutare, in collaborazione con il Medico Competente, il rischio associato alla trasferta prevista. Inoltre, si ritiene importante che prima della partenza il lavoratore sia informato in merito alle disposizioni delle autorità sanitarie del paese di destinazione.

Lavoratore in procinto di rientrare dall’estero da trasferta lavorativa: disporre che il lavoratore

rientrante in Italia da aree a rischio epidemiologico informi tempestivamente il Dipartimento di Prevenzione dell’azienda sanitaria territorialmente competente, per l’adozione di ogni misura necessaria, compresa la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.

15.3. SINTESI MISURE DI SICUREZZA PER PREVENIRE IL CONTAGIO IN CANTIERE

Durante l’esecuzione delle lavorazioni, è assolutamente necessario rispettare la distanza minima tra le persone, prevista all’art. 2 del DPCM 8 marzo 2020 e confermata dai DPCM 9 e 11 marzo 2020, di almeno 1 metro.

Nel caso in cui per casi “limitati e strettamente necessari” per le attività da eseguirsi in cantiere, sia inevitabile la distanza ravvicinata tra due operatori, gli operatori dovranno indossare guanti e mascherina del tipo FFP2 o FFP3. Senza tali misure di sicurezza è vietata la lavorazione, secondo il disposto dei DPCM.

Ogni ditta presente in cantiere dovrà garantire per i suoi operai, sub appaltatori e lavoratori autonomi la sanificazione degli ambienti ufficio/spogliatoio/mensa-ristoro e wc (come indicato in Allegato 1 del DPCM 8/3/2020): le superfici dovranno essere pulite, almeno quotidianamente, con disinfettante a base di cloro o alcool.

È ritenuto efficace un primo passaggio con detergente neutro ed un secondo passaggio con ipoclorito di sodio 0,1% o con etanolo al 70%.

Ogni ditta presente in cantiere deve garantire per i suoi operai, sub appaltatori e lavoratori autonomi la disponibilità di soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani.

I lavoratori sono obbligati a lavarsi le mani con tale soluzione all’ingresso in cantiere, prima e dopo le pause pranzo e all’ingresso e all’uscita dai servizi igienici.

I mezzi di cantiere (quali ad es. escavatori, piattaforme elevatrici, pale), se utilizzati da più persone, dovranno essere igienizzati (per la porzione riguardante quadro di comando, volante, maniglie..etc), ogni volta prima e dopo il loro utilizzo con apposita soluzione idroalcolica.

Gli attrezzi manuali dovranno essere dati in dotazione ad un solo operaio ed utilizzati con i guanti. Si suggerisce di provvedere alla loro igienizzazione, almeno quotidiana, con soluzione idroalcolica. In particolare è obbligatorio provvedere alla igienizzazione in caso si preveda un uso promiscuo da parte delle maestranze.

L’impiego di ascensori e montacarichi (ove presenti) è consentito esclusivamente ad un operatore per volta, o, in alternativa, con l’impiego di mascherine FFP2 o FFP3. I comandi, le pulsantiere dovranno essere igienizzate con apposita soluzione idroalcolica prima e dopo l’uso.

Per i momenti relativi alla pausa pranzo, se non può essere garantita la distanza di minimo 1 metro tra i lavoratori, andrà effettuata una turnazione degli stessi per evitarne l’aggregazione, sfalsando se necessario la suddetta pausa di 30 minuti l’una dall’altra.

Turnazioni e numero di operai per ogni turno andranno stimati in base agli spazi presenti in

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cantiere. L’importante è che durante la pausa pranzo venga rispettata la distanza minima di un metro ogni lavoratore, e gli stessi non dovranno essere seduti l’uno di fronte all’altro.

Andrà di volta in volta valutata la possibilità di adibire altri spazi per la zona ristoro oltre a quelli già consentiti ed evidenziati nel Layout di Cantiere.

Negli spogliatoi, se non può essere garantita la distanza di minimo 1m tra i lavoratori, andrà effettuata una turnazione degli stessi per evitarne l’aggregazione ed il rispetto della distanza minima.

L’attività della consegna di merci e materiali in cantiere avverrà posizionando gli stessi nell’apposita area di scarico prevista nel Layout di Cantiere. Tali operazioni dovranno avvenire sempre garantendo la distanza di almeno 1 mt tra le persone, nel caso in cui ciò non sia possibile è necessario dotarsi di mascherine FFP2 o FFP3. Lo scambio della documentazione delle merci consegnate in cantiere (bolle, fatture,...) dovrà avvenire tramite l’utilizzo di guanti monouso (qualora non disponibili, lavare le mani con soluzione idroalcolica).

Andranno altresì stampate ed affisse sulle bacheche delle baracche di cantiere le disposizioni dell’allegato 1 del DPCM 8 marzo 2020, e riportate in Allegato 4 del presente documento.

In cantiere dovranno essere conservate a scopo precauzionale, nella cassetta di pronto soccorso o nelle immediate vicinanze, una o più mascherine FFP2 o FFP3, in base al numero dei lavoratori presenti.

Nel caso in cui un operaio presentasse sintomi di infezione respiratoria e più di 37,5 di febbre, dovrà dotarsi immediatamente di una delle suddette mascherine, non dovrà entrare in contatto con nessun altro operaio, avviserà (eventualmente per il tramite degli addetti al Primo Soccorso) gli operatori di Sanità Pubblica per attivare le procedure necessarie facendo riferimento ai numeri di emergenza previsti:

il numero 1500 del Ministero della salute, attivo 7 giorni su 7, dalle 8 alle 20; il numero di emergenza nazionale 112.

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16. PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER IL CANTIERE IN OGGETTO

Per il cantiere in oggetto, essendo un cantiere isolato ove non c’è possibilità di entrare in contatto con persone estranee al cantiere, sono previste prescrizioni particolari oltre a quelle generali esplicate nei paragrafi precedenti del presente documento, in particolare:

le imprese appaltatrici potranno disporre la riorganizzazione del cantiere e del cronoprogramma delle lavorazioni anche attraverso la turnazione dei lavoratori con l’obiettivo di diminuire i contatti, di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili e di consentire una diversa articolazione degli orari del cantiere sia per quanto attiene all’apertura, alla sosta e all’uscita. Ove possibile evitare le interferenze tra lavoratori di imprese appaltatrici differenti;

l’accesso agli spazi comuni (sempre e solo interni all’area di cantiere), comprese le mense e gli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di un metro tra le persone che li occupano;

nel periodo di permanenza di tale protocollo sanitario, l’evitare di uscire dal cantiere per qualsivoglia motivo e cercare di effettuare tutte le operazioni collaterali alle lavorazioni (pranzare, pausa caffè, telefonate, …) all’interno del perimetro circoscritto del cantiere in modo da evitare qualsiasi contatto con persone estranee.

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ALLEGATO 1 - AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000

Il sottoscritto __________________________________________________________________ nato il ___/___/______

a ( ), residente in __________________________________

( ), via e domiciliato in ___________________________

( ), via , identificato a mezzo _____________________

nr. , rilasciato da __________________________________________

in data___/___/______, utenza telefonica____________________, consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 495 c.p.)

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ di non essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non essere risultato positivo al COVID-19(fatti salvi gli spostamenti disposti dalle Autorità sanitarie); che lo spostamento è iniziato da ....................................................................................................................................... (indicare l'indirizzo da cui è iniziato) con destinazione ......................................................................................................... di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna ed adottate ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legge 25 marzo 2020, n.19, concernenti le limitazioni alle possibilità di spostamento delle persone fisiche all'interno di tutto il territorio nazionale; di essere a conoscenza delle ulteriori limitazioni disposte con provvedimenti del

Presidente delle Regione (indicare la Regione di partenza) e del Presidente della Regione (indicare la Regione di arrivo) e che lo spostamento rientra in uno dei casi consentiti dai medesimi provvedimenti .................................................................. (indicare quale); di essere a conoscenza delle sanzioni previste dall'art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19; che lo spostamento è determinato da: o comprovate esigenze lavorative; o assoluta urgenza (“per trasferimenti in comune diverso”, come previsto dall’art. 1, comma 1, lettera b) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020); o situazione di necessità (per spostamenti all’interno dello stesso comune o che rivestono carattere di quotidianità o che, comunque, siano effettuati abitualmente in ragione della brevità delle distanze da percorrere); o motivi di salute. A questo riguardo, dichiara che

(lavoro presso …, devo effettuare una visita medica, urgente assistenza a congiunti o a persone con disabilità, o esecuzioni di interventi assistenziali in favore di persone in grave stato di necessità, obblighi di affidamento di minori, denunce di reati, rientro dall’estero, altri motivi particolari, etc….).

Data, ora e luogo del controllo Firma del dichiarante L’Operatore di Polizia

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ALLEGATO 2 – AUTOCERTIFICAZIONE TEMPERATURA

Come da protocollo aziendale di sicurezza anti-contagio, La invitiamo a sottoporsi, prima dell’accesso ai locali, alla rilevazione della temperatura corporea da parte di personale e mediante strumentazione aventi caratteristiche idonee ai sensi del Protocollo Governo/Parti Sociali del 14 marzo 2020 e nel caso in cui Lei non intenda sottoporsi alla rilevazione, La invitiamo ad attestare di aver già autonomamente provveduto alla rilevazione in data odierna di una temperatura corporea non superiore a 37,5°. Le precisiamo che non Le sarà consentito l’accesso nel caso Le venga rilevata una temperatura superiore al predetto limite, oppure Lei non attesti quanto richiesto.

Nome: __________________________________________________________________________________________ Cognome: __________________________________________________________________________________________ (solo per esterni) Azienda/Ente: __________________________________________________________________________________________ (solo per esterni) Telefono e mail: __________________________________________________________________________________________

DICHIARA

� Di prestare consenso alla rilevazione della propria temperatura corporea. � (in alternativa) Di aver già provveduto autonomamente, prima dell’accesso in azienda, alla

rilevazione della propria temperatura corporea e di averla rilevata in misura non superiore a 37,5°.

� Di non essere attualmente sottoposto alla misura della quarantena o dell’isolamento domiciliare fiduciario con sorveglianza sanitaria ai sensi della normativa in vigore.

Data ___________________________ Firma __________________________

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IL PRESENTE DOCUMENTO E’ STATO ELABORATO DA:

Il Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione

Arch. Alessandro MELLANO

………………………………………………….. (firma)

IL PRESENTE DOCUMENTO È STATO VISIONATO, LETTO E COMPRESO DA:

Il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione

Arch. Alessandro MELLANO

………………………………………………….. (firma)

Il Committente - Il Responsabile dei lavori

Ing. Chiara VACCA (Comune di ACQUI TERME)

…………………………………………………..

(firma) Il Direttore dei lavori

Arch. Fulvio BACHIORRINI

………………………………………………….. (firma)

Imprese e lavoratori autonomi presenti in cantiere

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………………………………………………….. (firma)

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………………………………………………….. (firma)

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………………………………………………….. (firma)

Il RLS/RLST

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………………………………………………….. (firma)

Cuneo, 11 maggio 2020