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Inventario di fine anno Venerdì 01 Aprile 2016 10:36 L’inventario di fine anno e le distinte analitiche L’importanza di una corretta redazione dell’inventario di fine anno è ben nota a tutti gli imprenditori. Purtroppo, però, non è raro assistere all’assenza delle fondamentali distinte analitiche che danno riscontro ai valori di sintesi riportati in bilancio e trascritti nel libro degli inventari. Questa carenza, come vedremo, può determinare la legittimità di un accertamento induttivo in capo all’imprenditore con conseguenze facilmente immaginabili. Ecco, quindi, che risulta estremamente importante attenersi scrupolosamente ai precetti civilistici e fiscali che presidiano l’obbligo di redazione dell’inventario di fine esercizio. Premessa 1 / 18

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Inventario di fine annoVenerdì 01 Aprile 2016 10:36

L’inventario di fine anno e le distinte analitiche

L’importanza di una corretta redazione dell’inventario di fine anno è ben nota a tutti gliimprenditori.

Purtroppo, però, non è raro assistere all’assenza delle fondamentali distinte analitiche chedanno riscontro ai valori di sintesi riportati in bilancio e trascritti nel libro degli inventari. Questacarenza, come vedremo, può determinare la legittimità di un accertamento induttivo in capoall’imprenditore con conseguenze facilmente immaginabili. Ecco, quindi, che risultaestremamente importante attenersi scrupolosamente ai precetti civilistici e fiscali che presidianol’obbligo di redazione dell’inventario di fine esercizio.

Premessa

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Fra gli obblighi più importanti posti a carico dell’imprenditore, vi è quello di redigere l’inventariodelle attività e delle passività relative all’impresa. L’inventario deve redigersi in sede di iniziodell’attività e successivamente ogni anno, con lo scopo di rappresentare il valore del patrimonioaziendale in un dato periodo di tempo, fornendo una descrizione dettagliata e particolareggiatadei beni ricompresi nelle voci (sintetiche) dello stato patrimoniale. Proprio per quest’ultimoaspetto, l’inventario dovrà redigersi con riferimento al momento di redazione dello statopatrimoniale, ossia del bilancio annuale2 e, possibilmente, contestualmente o in strettaprossimità della data di chiusura dell’esercizio. La coincidenza o la prossimità della conta fisicadelle singole poste con la data di riferimento3 consente di evitare, o quantomeno di ridurre, laricostruzione algebrica delle movimentazioni dei beni intercorse tra le due date, con effettipositivi in termini di risparmio di tempo e di costi, a tutto vantaggio di una maggiore attendibilitàdell’inventario.

Nonostante la consapevolezza dell’imprenditore circa l’importanza della corretta formazione deldocumento in esame, nella realtà dei fatti, non di rado si assiste ad una certa approssimazionenel redigere l’inventario di fine esercizio, a tutto discapito di una corretta gestione degliapprovvigionamenti e col rischio di subire pesanti accertamenti basati su criteri induttivi. Ecco,quindi, che diviene estremamente importante attenersi scrupolosamente non solo ai precetticivilistici e fiscali che prescrivono l’obbligo in questione, ma anche alle modalità di redazione, aidiversi criteri di valutazione ammessi ed ai termini entro i quali è necessario redigere esottoscrivere l’inventario.

Aspetti civilistici dell’inventario

Il codice civile (artt. 2214-2220) si occupa delle scritture contabili obbligatorie per le impresecommerciali con l’intento di delinearne una disciplina di carattere generale4. Secondoun’interpretazione pluralista, la funzione delle scritture contabili è da ricercare, da un lato,nell’esigenza dell’impresa di tracciare i fatti gestionali che la riguardano, fornendoall’imprenditore uno strumento di valutazione e controllo sull’andamento della stessa (funzioneinterna) e, dall’altro, nella necessità di garantire gli interessi dei creditori e, più in generale, deiterzi (funzione esterna), che hanno tutto l’interesse che l’azienda sia gestita con razionalità edefficienza.

In particolare, il co. 1, dell’art. 2214 del codice civile, sancisce l’obbligo, a carico di qualsiasi

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imprenditore non piccolo5, della tenuta del libro giornale e del libro degli inventari; il successivoco. 2, prevede l’obbligo della tenuta di ulteriori scritture contabili qualora richieste dalla natura edalle dimensioni dell’impresa, delineando così due ordini di previsione:

□ una tassativa (o minimale),

□ ed una, calibrata sul tipo di attività svolta e sulle dimensioni dell’impresa.

La tenuta di scritture contabili eccedenti quelle tassativamente previste è demandataall’apprezzamento dell’imprenditore, anche se la sola tenuta di quelle obbligatorie ègeneralmente limitata alle imprese di modeste dimensioni. In ogni caso, nulla vietaall’imprenditore di tenere scritture contabili non obbligatorie per legge o per regolamento; inquesto caso si parlerà di scritture contabili facoltative. L’obbligo della corretta tenuta dellescritture contabili è eminentemente personale e pertanto ricade in capo:

□ alla persona dell’imprenditore, nel caso di impresa individuale;

□ agli amministratori, ai direttori generali (ove nominati) ed ai liquidatori, in caso di entitàcollettiva.

Dal punto di vista operativo, la tenuta materiale delle scritture contabili potrà essere affidataanche a terzi (società di servizi o professionisti), ma la responsabilità della correttezza dellestesse resterà in ogni caso in capo ai suddetti soggetti.

Così come disposto dell'art. 2219 del codice civile, il libro inventari deve essere compilato,seguendo le norme di una ordinata contabilità, ossia non lasciando spazi in bianco, senzainterlinee e senza trasporti a margine.

Relativamente alla bollatura e alla vidimazione iniziale, si ricorda che l’art. 8, della legge 18ottobre 2001, n.383, ne ha soppresso l’obbligo. Resta però necessario procedere alla

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numerazione progressiva, su base annua, delle pagine utilizzate. La numerazione, deve essereeffettuata progressivamente per ciascun anno, indicando in calce ad ogni pagina il numero el’anno a cui le scritture si riferiscono6 nonché i dati relativi all’impresa. Qualora l’eserciziosociale non risulti corrispondente con l'anno solare, la numerazione delle pagine dovrà riferirsial primo dei due anni di contabilità.

Sempre relativamente alla regolare tenuta del libro de quo, si ricorda che l’art. 16, comma 12bis, del decreto legge n. 185/2008, ha inserito nel codice civile il nuovo art. 2215-bis, dedicatoalla disciplina delle scritture contabili tenute in via informatica. Il suddetto articolo stabilisce che ilibri, i repertori, le scritture e la documentazione, la cui tenuta è obbligatoria per disposizione dilegge o di regolamento, possono essere formati e tenuti con strumenti informatici nel rispetto dideterminate nuove formalità. In particolare, il terzo comma del richiamato art. 2215-bis,stabilisce che in caso di tenuta con strumenti informatici, gli obblighi di numerazioneprogressiva, vidimazione e gli altri obblighi previsti dalle disposizioni di legge per la tenuta dilibri, repertori e scritture, compreso quello di “regolare tenuta”, si considerano assolti sevengono apposte, “ogni tre mesi a far data dalla messa in opera”, la marca temporale e la firmadigitale sul documento contenente le registrazioni relative ai tre mesi precedenti. In altre parole,i suddetti obblighi devono considerarsi sostituiti con l’apposizione trimestrale della firma digitalee della marca temporale.

Da ultimo si ricorda che l’art. 16 della tariffa, parte prima, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n.642, prevede per i libri di cui all’art. 2214, e quindi anche per il libro inventari, l’obbligo dipagamento dell’imposta di bollo.

Dopo questo breve excursus circa le modalità di tenuta del libro inventari, è necessario oraconcentrare l’attenzione sulle modalità di redazione di questa importante scrittura contabile.Innanzitutto è fondamentale premettere che la funzione principale del libro inventari è quella difornire la rappresentazione della situazione economica e patrimoniale dell’impresa conriferimento ad un determinato periodo. Ad onor del vero, tale rappresentazione si spinge sino aprescrivere, con riferimento alle sole imprese individuali, anche la separata indicazione delleattività e delle passività dell’imprenditore ma estranee all’impresa, ossia concernenti la sferapersonale del medesimo.

Secondo quanto disposto dall’articolo 2217, l’inventario deve redigersi:

□ all’inizio dell’attività,

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□ e, successivamente, ogni anno, entro tre mesi dal termine per la presentazione delledichiarazioni dei redditi ai fini delle imposte dirette.

Sempre entro il suddetto termine annuale, l’inventario dovrà anche essere sottoscrittodall’imprenditore.

Con riguardo al contenuto, viene stabilito che l’inventario deve contenere:

□ l’indicazione (analitica)

□ e la valutazione delle attività e delle passività relative all’impresa e riportate sinteticamentenello stato patrimoniale del bilancio di esercizio.

Per quanto riguarda le valutazioni di bilancio, il secondo comma, dell’art. 2217, obbligal’imprenditore ad attenersi ai criteri stabiliti per la redazione dei bilanci delle società per azioni,con ciò richiamando i postulati del bilancio fissati dall’art. 2423 del codice civile e, fra tutti, quellidella chiarezza, della verità e della correttezza della situazione patrimoniale e finanziariadell’impresa e, di conseguenza, dei beni e valori riportati in inventario.

Pertanto, in relazione a quanto sopra, il libro inventari deve riportare un’indicazione analiticadelle attività e delle passività dell’impresa, i criteri di valutazione adottati, nonché il bilancio conl’indicazione dei profitti e delle perdite, dal quale emergeranno gli utili conseguiti o le perditesubite.

In pratica, l’inventario si compone essenzialmente di tre parti:

□ nella prima, saranno riportati i dettagli delle attività e delle passività dell’impresa;

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□ nella seconda, si dovranno indicare i criteri valutativi adottati nella stima delle attività epassività analiticamente riportate nella parte precedente;

□ nella terza, ed ultima parte, dovrà essere riportato il bilancio con il conto dei profitti e delleperdite e, qualora si tratti di società di capitali, dovrà essere riportato l’intero bilancio, compostodallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, nella quale l’organoamministrativo avrà dato evidenza dei criteri di valutazione adottati.

Aspetti fiscali dell’inventario

Diversamente dal codice civile, le disposizioni fiscali che si occupano delle modalità diredazione dell’inventario sono molto più puntuali e pretenziose.

In particolare l’art. 15, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, stabilisce che le società, gli enti egli imprenditori commerciali15 devono in ogni caso redigere, entro tre mesi dal termine per lapresentazione della dichiarazione dei redditi ai fini delle imposte dirette, l'inventario ed il bilanciocon il conto dei profitti e delle perdite, a norma dell'art. 2217 del codice civile.

Oltre agli elementi prescritti dal codice civile o da eventuali leggi speciali, l'inventario deveindicare la consistenza dei beni raggruppati in categorie omogenee per natura e valore nonchéil valore attribuito a ciascun gruppo. Ove dall'inventario non si rilevino gli elementi checostituiscono ciascun gruppo e la loro ubicazione, dovranno essere tenute a disposizionedell'Ufficio delle imposte le distinte che sono servite per la compilazione dell'inventario.

Una previsione analoga alla precedente è prevista nel decreto ministeriale del 2 maggio 1989,che detta le modalità di annotazione sui registri contabili tenuti dai soggetti ammessi al regimedi contabilità semplificata. In particolare, il secondo comma, dell’art. 2, stabilisce che in calce alregistro degli acquisti tenuto ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, ovvero in altro registro

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qualora si effettuino solo operazioni non soggette a registrazione ai fini di tale imposta, deveessere riportato il valore delle rimanenze, raggruppate in categorie omogenee per natura e pervalore, nonché i criteri seguiti per la loro valutazione. La distinta indicazione delle quantità e deivalori, nonché dei criteri di valutazione, potrà essere effettuata in un apposito prospetto didettaglio da conservare agli atti dell’impresa.

Come si evince dalle due norme sopra richiamate, sia i soggetti in contabilità ordinaria chequelli in contabilità semplificata, devono obbligatoriamente indicare, nei rispettivi libri o registriobbligatori:

□ il valore delle rimanenze;

□ la consistenza dei beni raggruppati in categorie omogenee per natura e valore;

□ il valore attribuito a ciascun gruppo;

□ i criteri adottati per la loro valutazione e, ove non sia stata data evidenza dei rispettivi dettagli,dovranno essere conservate anche le distinte analitiche utilizzate per la redazionedell’inventario.

Il raggruppamento in categorie omogenee per natura comporta che i beni devono, in relazionealle loro proprietà e caratteristiche merceologiche, appartenere allo stesso genere anche se didiverso tipo, mentre il raggruppamento per "valore" intende aggregare beni aventi identicocontenuto economico da determinare in base al valore normale. Pertanto, non sono collocabilinella stessa categoria omogenea i beni aventi diversa natura, nonostante abbiano lo stessovalore unitario, nonché quelli della stessa natura ma di diversa qualità.

Nella generalità dei casi, le rimanenze di magazzino possono classificarsi nelle seguenti classi:

□ merci (prodotti acquistati per la rivendita) e prodotti finiti (manufatti dall'impresa);

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□ semilavorati (parti finite d'acquisto e di produzione);

□ prodotti in corso di lavorazione (materiali, parti e assiemi in fase di avanzamento);

□ materie prime;

□ materie sussidiarie e di consumo (costituite da materiali usati indirettamente nellaproduzione).

Anche se non è necessario che le categorie coincidano con le classi sopra riportate, ai fini diuna più agevole prova della veridicità di quanto esposto nell’inventario, è quantomenoopportuno mantenere una concordanza fra le categorie fiscali e quelle previste dallo schema distato patrimoniale alla voce C I dell’attivo circolante che, come noto, in tema di rimanenzeprevede le seguenti aggregazioni:

1.. Materie prime, sussidiarie e di consumo;

2.. Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;

3.. Lavori in corso su ordinazione;

4.. Prodotti finiti e merci.

In alternativa al raggruppamento dei beni per categorie omogenee è ammessa la redazione diun inventario analitico per tipologia di beni, effettuando una valutazione che può differire dacategoria a categoria o per singolo bene inventariato, in base alla metodologia di valutazione

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scelta, descritta e documentata dall’impresa.

Gli effetti della non corretta compilazione dell’inventario

Di recente la Corte di Cassazione, con l’ord. n. 20004 del 17 settembre scorso, in totale sintoniacon l’orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità, ha ribadito che la mancanzadelle distinte analitiche delle rimanenze finali esposte in dichiarazione, rende legittimol’accertamento induttivo. Secondo la Suprema Corte, il fatto di aver riportato nelle scritturecontabili il solo valore globale delle rimanenze di magazzino, non ottemperando all’oneredella loro specifica distinzione per categorie omogenee, legittima, anche in caso di impresaminore, il recupero a tassazione dei ricavi, induttivamente ricostruiti.

Documento tratto da Omnia Zucchetti

L’inventario di fine anno e le distinte analitiche

L’importanza di una corretta redazione dell’inventario di fine anno è ben nota a tutti gli imprenditori.

Purtroppo, però, non è raro assistere all’assenza delle fondamentali distinte analitiche che danno riscontro ai valori di sintesi riportati in bilancio e trascritti nel libro degliinventari. Questa carenza, come vedremo, può determinare la legittimità di unaccertamento induttivo in capo all’imprenditore con conseguenze facilmenteimmaginabili. Ecco, quindi, che risulta estremamente importante attenersiscrupolosamente ai precetti civilistici e fiscali che presidiano l’obbligo di redazionedell’inventario di fine esercizio.

Premessa

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Fra gli obblighi più importanti posti a carico dell’imprenditore, vi è quello di redigere l’inventariodelle attività e delle passività relative all’impresa. L’inventario deve redigersi in sede di iniziodell’attività e successivamente ogni anno, con lo scopo di rappresentare il valore del patrimonioaziendale in un dato periodo di tempo, fornendo una descrizione dettagliata e particolareggiata dei beni ricompresinelle voci (sintetiche) dello stato patrimoniale. Proprio per quest’ultimo aspetto, l’inventariodovrà redigersi con riferimento al momento di redazione dello stato patrimoniale, ossia delbilancio annuale 2 e, possibilmente, contestualmente o in stretta prossimità della data di chiusura dell’esercizio. Lacoincidenza o la prossimità della conta fisica delle singole poste con la data di riferimento3 consente di evitare, o quantomeno di ridurre, la ricostruzione algebrica delle movimentazionidei beni intercorse tra le due date, con effetti positivi in termini di risparmio di tempo e di costi,a tutto vantaggio di una maggiore attendibilità dell’inventario.

Nonostante la consapevolezza dell’imprenditore circa l’importanza della corretta formazione del documento in esame, nella realtà dei fatti, non di rado si assiste ad una certaapprossimazione nel redigere l’inventario di fine esercizio, a tutto discapito di una correttagestione degli approvvigionamenti e col rischio di subire pesanti accertamenti basati sucriteri induttivi . Ecco, quindi,che diviene estremamente importante attenersi scrupolosamente non solo ai precetti civilistici efiscali che prescrivono l’obbligo in questione, ma anche alle modalità di redazione, ai diversicriteri di valutazione ammessi ed ai termini entro i quali è necessario redigere e sottoscrivere l’inventario.

Aspetti civilistici dell’inventario

Il codice civile (artt. 2214-2220) si occupa delle scritture contabili obbligatorie per le impresecommerciali con l’intento di delinearne una disciplina di carattere generale4. Secondoun’interpretazione pluralista, lafunzione delle scritture contabili è da ricercare, da un lato, nell’esigenza dell’impresa di tracciare i fatti gestionali che lariguardano, fornendo all’imprenditore uno strumento di valutazione e controllo sull’andamentodella stessa (funzione interna) e, dall’altro, nella necessità di garantire gli interessi dei creditori e, più in generale, dei terzi (funzione esterna

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), che hanno tutto l’interesse che l’azienda sia gestita con razionalità ed efficienza.

In particolare, il co. 1, dell’art. 2214 del codice civile, sancisce l’obbligo, a carico di qualsiasiimprenditore non piccolo5, della tenuta del libro giornale e del libro degli inventari; il successivo co. 2, prevede l’obbligo della tenuta di ulteriori scritture contabili qualora richiestedalla natura e dalle dimensioni dell’impresa, delineando così due ordini di previsione:

□ una tassativa (o minimale),

□ ed una, calibrata sul tipo di attività svolta e sulle dimensioni dell’impresa.

La tenuta di scritture contabili eccedenti quelle tassativamente previste è demandataall’apprezzamento dell’imprenditore, anche se la sola tenuta di quelle obbligatorie ègeneralmente limitata alle imprese di modeste dimensioni. In ogni caso, nulla vietaall’imprenditore di tenere scritture contabili non obbligatorie per legge o per regolamento; inquesto caso si parlerà di scritture contabili facoltative.

L’obbligo della corretta tenuta delle scritture contabili è eminentemente personale e pertantoricade in capo:

□ alla persona dell’imprenditore, nel caso di impresa individuale;

□ agli amministratori, ai direttori generali (ove nominati) ed ai liquidatori, in caso di entitàcollettiva.

Dal punto di vista operativo, la tenuta materiale delle scritture contabili potrà essere affidataanche a terzi (società di servizi o professionisti), ma la responsabilità della correttezza dellestesse resterà in ogni caso in capo ai suddetti soggetti.

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Inventario di fine annoVenerdì 01 Aprile 2016 10:36

Così come disposto dell'art. 2219 del codice civile, il libro inventari deve essere compilato,seguendo le norme di una ordinata contabilità, ossia non lasciando spazi in bianco, senzainterlinee e senza trasporti a margine.

Relativamente alla bollatura e alla vidimazione iniziale, si ricorda che l’art. 8, della legge 18ottobre 2001, n.383, ne ha soppresso l’obbligo. Resta però necessario procedere allanumerazione progressiva, su base annua, delle pagine utilizzate. La numerazione, deve essereeffettuata progressivamente per ciascun anno, indicando in calce ad ogni pagina il numero el’anno a cui le scritture si riferiscono6 nonché i dati relativi all’impresa. Qualora l’eserciziosociale non risulti corrispondente con l'anno solare, la numerazione delle pagine dovrà riferirsial primo dei due anni di contabilità 7.

Sempre relativamente alla regolare tenuta del libro de quo, si ricorda che l’art. 16, comma 12bis, del decreto legge n. 185/2008, ha inserito nel codice civile il nuovo art. 2215-bis, dedicatoalla disciplina delle scritture contabili tenute in via informatica. Il suddetto articolo stabilisce chei libri, i repertori, le scritture e la documentazione, la cui tenuta è obbligatoria per disposizionedi legge o di regolamento, possono essere formati e tenuti con strumenti informatici nel rispetto di determinate nuove formalità. In particolare, il terzo comma del richiamato art.2215-bis, stabilisce che in caso di tenuta con strumenti informatici, gliobblighi di numerazione progressiva, vidimazione e gli altri obblighi previsti dalle disposizioni di legge per la tenuta di libri, repertori e scritture,compreso quello di “regolare tenuta”, si considerano assolti sevengono apposte, “ogni tre mesi a far data dalla messa in opera”, la marca temporale e la firma digitale sul documento contenente le registrazioni relative ai tre mesi precedenti. In altre parole, isuddetti obblighi devono considerarsi sostituiti con l’apposizione trimestrale della firma digitalee della marca temporale.

Da ultimo si ricorda che l’art. 16 della tariffa, parte prima, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n.642, prevede per i libri di cui all’art. 2214, e quindi anche per il libro inventari, l’obbligo dipagamento dell’imposta di bollo nelle seguenti misure:

□ euro 14,62, per le società di capitali (in quanto esse già assolvono in modo forfettario latassa di concessione governativa sui libri e registri);

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□ euro 29,24, per le società di altro tipo (S.n.c., S.a.s) e le imprese individuali, per ogni centopagine o frazione di cento pagine 8.

Dopo questo breve excursus circa le modalità di tenuta del libro inventari, è necessario oraconcentrare l’attenzione sulle modalità di redazione di questa importante scrittura contabile.Innanzitutto è fondamentale premettere che la funzione principale del libro inventari è quella di fornire la rappresentazione della situazione economica e patrimoniale dell’impresacon riferimento ad un determinato periodo. Ad onor del vero, tale rappresentazione si spingesino a prescrivere, con riferimento alle sole imprese individuali, anche la separata indicazionedelle attività e delle passività dell’imprenditore ma estranee all’impresa, ossia concernenti lasfera personale del medesimo.

Secondo quanto disposto dall’articolo 2217, l’inventario deve redigersi:

□ all’inizio dell’attività,

□ e, successivamente, ogni anno, entro tre mesi dal termine per la presentazione delledichiarazioni dei redditi ai fini delle imposte dirette.

Sempre entro il suddetto termine annuale, l’inventario dovrà anche essere sottoscritto dall’imprenditore.

Con riguardo al contenuto, viene stabilito che l’inventario deve contenere:

□ l’indicazione (analitica)

□ e la valutazione delle attività e delle passività relative all’impresa9 e riportate sinteticamentenello stato patrimoniale del bilancio di esercizio.

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Page 14: Inventario di fine anno - studiopintaldi.com · 2020. 9. 18. · Inventario di fine anno Venerdì 01 Aprile 2016 10:36 e, successivamente, ogni anno, entro tre mesi dal termine per

Inventario di fine annoVenerdì 01 Aprile 2016 10:36

Per quanto riguarda le valutazioni di bilancio, il secondo comma, dell’art. 2217, obbligal’imprenditore ad attenersi ai criteri stabiliti per la redazione dei bilanci delle società per azioni,con ciò richiamando i postulati del bilancio fissati dall’art. 2423 del codice civile e, fra tutti, quellidella chiarezza, della verità e della correttezza della situazione patrimoniale e finanziaria dell’impresa e, di conseguenza, dei beni e valori riportati in inventario.

Pertanto, in relazione a quanto sopra, il libro inventari deve riportare un’indicazione analiticadelle attività e delle passività dell’impresa, i criteri di valutazione adottati, nonché il bilancio conl’indicazione dei profitti e delle perdite, dal quale emergeranno gli utili conseguiti o le perdite subite.

In pratica, l’inventario si compone essenzialmente di tre parti:

□ nella prima, saranno riportati i dettagli delle attività e delle passività dell’impresa10;

□ nella seconda, si dovranno indicare i criteri valutativi adottati nella stima delle attività epassività analiticamente riportate nella parte precedente;

□ nella terza, ed ultima parte, dovrà essere riportato il bilancio con il conto dei profitti e delleperdite e, qualora si tratti di società di capitali, dovrà essere riportato l’intero bilancio, compostodallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, nella quale l’organoamministrativo avrà dato evidenza dei criteri di valutazione adottati.

Aspetti fiscali dell’inventario

Diversamente dal codice civile, le disposizioni fiscali che si occupano delle modalità di redazione dell’inventario sono molto più puntuali e pretenziose.

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Page 15: Inventario di fine anno - studiopintaldi.com · 2020. 9. 18. · Inventario di fine anno Venerdì 01 Aprile 2016 10:36 e, successivamente, ogni anno, entro tre mesi dal termine per

Inventario di fine annoVenerdì 01 Aprile 2016 10:36

In particolare l’art. 15, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, stabilisce che le società, gli enti egli imprenditori commerciali15 devono in ogni caso redigere, entro tre mesi dal termine per lapresentazione della dichiarazione dei redditi ai fini delle imposte dirette, l'inventario ed il bilancio con il conto dei profitti e delle perdite, a norma dell'art. 2217 del codice civile.

Oltre agli elementi prescritti dal codice civile o da eventuali leggi speciali, l'inventario deveindicare la consistenza dei beni raggruppati in categorie omogenee per natura e valore nonché il valore attribuitoa ciascun gruppo. Ove dall'inventario non si rilevino gli elementi che costituiscono ciascun gruppo e la loroubicazione, dovranno essere tenute a disposizione dell'Ufficio delle imposte le distinte che sonoservite per la compilazione dell'inventario.

Una previsione analoga alla precedente è prevista nel decreto ministeriale del 2 maggio 1989,che detta le modalità di annotazione sui registri contabili tenuti dai soggetti ammessi alregime di contabilità semplificata. In particolare, il secondo comma, dell’art. 2, stabilisce che in calce al registro degli acquisti tenuto ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, ovvero in altro registro qualora si effettuino solooperazioni non soggette a registrazione ai fini di tale imposta, deve essere riportato il valore delle rimanenze, raggruppatein categorie omogenee per natura e per valore, nonché i criteri seguiti per la loro valutazione. La distinta indicazione delle quantità e dei valori, nonché dei criteri di valutazione, potràessere effettuata in un apposito prospetto di dettaglio da conservare agli atti dell’impresa.

Come si evince dalle due norme sopra richiamate16, sia i soggetti in contabilità ordinariache quelli in contabilità semplificata, devono obbligatoriamente indicare, nei rispettivi libri o registri obbligatori:

□ il valore delle rimanenze;

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□ la consistenza dei beni raggruppati in categorie omogenee per natura e valore;

□ il valore attribuito a ciascun gruppo;

□ i criteri adottati per la loro valutazione

e, ove non sia stata data evidenza dei rispettivi dettagli, dovranno essere conservate anchele distinte analitiche utilizzate per la redazione dell’inventario.

Il raggruppamento in categorie omogenee per natura comporta che i beni devono, in relazionealle loro proprietà e caratteristiche merceologiche, appartenere allo stesso genere anche se didiverso tipo, mentre il raggruppamento per "valore" intende aggregare beni aventi identicocontenuto economico da determinare in base al valore normale. Pertanto, non sono collocabilinella stessa categoria omogenea i beni aventi diversa natura, nonostante abbiano lo stessovalore unitario, nonché quelli della stessa natura ma di diversa qualità.

Nella generalità dei casi, le rimanenze di magazzino possono classificarsi nelle seguenticlassi:

□ merci (prodotti acquistati per la rivendita) e prodotti finiti (manufatti dall'impresa);

□ semilavorati (parti finite d'acquisto e di produzione);

□ prodotti in corso di lavorazione (materiali, parti e assiemi in fase di avanzamento);

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□ materie prime;

□ materie sussidiarie e di consumo (costituite da materiali usati indirettamente nellaproduzione).

Anche se non è necessario che le categorie coincidano con le classi sopra riportate, ai fini diuna più agevole prova della veridicità di quanto esposto nell’inventario, è quantomenoopportuno mantenere una concordanza fra le categorie fiscali e quelle previste dallo schema distato patrimoniale alla voce C I dell’attivo circolante che, come noto, in tema di rimanenzeprevede le seguenti aggregazioni:

1.. Materie prime, sussidiarie e di consumo;

2.. Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;

3.. Lavori in corso su ordinazione;

4.. Prodotti finiti e merci:

In alternativa al raggruppamento dei beni per categorie omogenee è ammessa la redazione diun inventario analitico per tipologia di beni, effettuando una valutazione che può differire dacategoria a categoria o per singolo bene inventariato, in base alla metodologia di valutazionescelta, descritta e documentata dall’impresa.

Gli effetti della non corretta compilazione dell’inventario

Di recente la Corte di Cassazione, con l’ord. n. 20004 del 17 settembre scorso, in totalesintonia con l’orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità, ha ribadito che la

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mancanza delle distinte analitiche delle rimanenze finali esposte in dichiarazione, rendelegittimo l’accertamento induttivo.

Secondo la Suprema Corte, il fatto di aver riportato nelle scritture contabili il solo valoreglobale delle rimanenze di magazzino, non ottemperando all’onere della loro specificadistinzione per categorie omogenee, legittima, anche in caso di impresa minore, il recupero atassazione dei ricavi, induttivamente ricostruiti.

Documento tratto da Omnia Zucchetti

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