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Edizione n°2 del 2014 Sicurezza & Formazione sui Luoghi di Lavoro

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Sicurezza & Formazione sui Luoghi di Lavoro

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Lieti di Presentarci:

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L’associazione CSA Training nel ringraziarLa del tempo dedicato è lieta di presentarsi e descriversi:

La struttura nel campo specifico vanta un’ esperienza pregressa decennale nei settori della formazione e servizi di consulenza nei settori Sicurezza.

Una realtà dinamica ma solidamente strutturata che, ha saputo ritagliarsi uno spazio importante in un contesto di forte concorrenza.

Creata sulle basi dell’esperienza dei professionisti che la costituiscono vuole porsi come principale scopo quello di divenire parte integrante e

strumento di conoscenza per comprendere a pieno ogni aspetto delle disposizioni in materia di Prevenzione, Protezione, Sicurezza sul lavoro.

L’assoluta certezza di voler creare servizi completi facendo tesoro delle precedenti esperienze, e l’attenta analisi di un sistema in cui tutti fanno tutto,

hanno permesso di focalizzare i reali deficit presenti nel settore della formazione, tutela, qualità ed ambiente.

Pienamente cosciente della fine dell’era dello sciacallaggio formativo , ove si avvicendavano figure non esperte che proponeva servizi non validi, la

CSA Training si propone come una dinamica realtà in grado di porsi sul mercato come interlocutore per condurre brillantemente a buon fine il

progetto Sicurezza.

Operando nel pieno delle capacità acquisite, l’ organico docenza vanta delle figure importanti quali Esperto Formatore sulla Sicurezza sul Lavoro, ed

in costante aggiornamento per restare sempre al passo con le nuove disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro , la CSA

Training non si pone solo una meta da raggiungere, ma un obiettivo :

diffondere la cultura della Sicurezza sul Lavoro.

La voglia di lavorare bene proprio su questo obiettivo, ossia sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, formando ed informando i protagonisti di questo

grosso settore , sia datori di lavoro che lavoratori, insieme al ns. spirito giovane ed intraprendente, si uniscono in una unica direzione: la volontà e

possibilità di fornire servizi completi a 360° ai ns. clienti, i quali possano contare oltre che su figure e supporti qualificati anche su un appoggio robusto

e costante sul quale riporre fiducia piena.

Uno degli obiettivi che si è prefissata, è assistere il Cliente affiancandolo nello svolgimento dei progetti proposti, formando in itinere i vari

protagonisti e figure coinvolte nella quotidianità della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

L’associazione CSA Training è un centro ACCREDITATO di alta Formazione UGL , con la finalità di offrire al mercato corsi di formazione

riconosciuti e validi secondo i criteri e le disposizioni emanate.

Nelle pagine che seguono una breve descrizione e specifica dei servizi che la CSA Training svolge :

Inoltre svolge servizi nell’ ambito professionale svolti come supporto continuativo ad Imprese ed Aziende ( che spaziano tra i vari settori quali esercizi

pubblici, imprese di servizi, attività varie ) dislocate sul territorio locale e oltre.

Credendo veramente nella diffusione positiva ed attiva della cultura della Sicurezza per lavorare in sicurezza auspichiamo ad un futuro prospero di

buoni propositi da parte di tutti gli operatori del settore, che pensino alla Sicurezza sui luoghi di lavoro come un investimento e non come una spesa.

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Ci auguriamo di operare secondo le Vs. aspettative, diversamente siamo aperti a saggi suggerimenti mirati alla Vs. soddisfazione e al nostro

miglioramento.

Dalla nascita della Csa Training abbiamo fatto degli importanti passi, abbiamo acquisito Clienti, gli stessi ci hanno fatto acquisire altri

clienti con la loro pubblicità, abbiamo investito su servizi mirati a soddisfare la richiesta degli stessi.

Nel rinnovarLe i più sentiti Ringraziamenti, per la Vs. attenzione, siamo lieti di augurarVi un buon lavoro, se vorrete in nostra compagnia

potrete contare su un supporto che possa aiutarVi sulle problematiche che la Sicurezza sul Lavoro comporta.

Le domande/quesiti che ci verranno posti non possono che farci piacere, essere interpellati e rispondere a ciò vorrà dire che già dai primi

contatti abbiamo dimostrato la nostra serietà e professionalità; questo porta soddisfazione al nostro staff e rafforza il nostro impegno a

migliorare giornalmente il nostro bagaglio di professionalità.

Dove ci Trovi:

e-mail: [email protected] web: www.csatraining.it

Assistenza & Consulenza a domicilio – Formazione a 360°

Uffici Amministrazione: via: Passo Ceraolo, 6 98070 Torrenova (ME)

Tel.: +39 0941 526117 - +39 0941 785337 +39 3495424522 Fax: +39 1782709134

Sede distaccate: Assoro (EN) Tel.: +39 0935 1976193 - Fax: +39 1782709134

Catanzaro (CZ) Tel.: +39 0961 1956197 Fax: +39 1782709134

+ di 20 CSA Point

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Sicurezza e Salute nei luoghi di Lavoro dal 1° di Gennaio 2009 il nuovo TESTO UNICO sulla SICUREZZA del LAVORO è entrato in vigore. Tutte le Aziende che hanno Rapporti di

Lavoro in Corso, sono tenute al rispetto delle norme previste ad attuare un sistema di gestione sulla sicurezza. Per risolvere le problematiche legate al T.U. (d.lgs 123/07 – D.LGS N°81 del 9/4/08) È necessario pertanto applicare correttamente le norme,

sui rischi e gestire gli adempimenti connessi alle attività.

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Quali ATTIVITA’, AZIENDE debbono e cosa fare sulla Sicurezza e Salute nei luoghi di Lavoro?

– TUTTE le Attività In presenza di lavoratori ( anche un solo dipendente che sia assunto part-time, socio lavoratore, collaboratore, volontario, azienda familiare, lavoratore sub-ordinato, ecc. ) DVR, o procedura Standardizzata, Corso RSPP datore di Lavoro o nomina RSPP esterno, addestramento ANTINCENDIO, corso PRIMO SOCCORSO ( queste ultime due figure non possono mai mancare e se l’ attività svolge dei turni ogni turno va coperto da entrambe le figure ), Corso RLS, Formazione generale e Specifica al/ai Lavoratore/i art. 37, Sorveglianza Sanitaria e Visita medica, Nomine, Informazione Lavoratori art. 36.

Mentre in più nello specifico: HACCP: Bar, Ristoranti, Paninerie, Tabacchino Edicola e/o simili che vendono al banco caramelle, cioccolato ecc, Salumerie, Macellerie, Rivendita mangimi e tutte quelle attività fisse o mobili che trattano nella vendita o lavorazione alimenti di ogni genere.

Agricoltura, Artigiani, Meccanici, Carrozzieri, Gommisti: Formazione ed Informazione ai Lavoratori,Formazione specifica per l’ uso di attrezzature, DVR, RSPP DL, Antincendio, Primo Soccorso, Rls, Verifica di Messa a terra

Imprese Edili: Abilitazioni specifiche in base al loro utilizzo. Tipo: Primo Ingresso in cantiere, Operatore macchina movimento terra, ( escavatori, pale caricatrici, ecc.), Carrelli elevatori, Piattaforme elevabili, Gru, Macchine Agricole., Movimentazione carichi, rischio Rumore, rischio Vibrazioni, Inquinamento, Spazi Confinati, Ponteggi, Pimus, Pos, designazione e corso PREPOSTO.

Aziende di Qualsiasi genere che facciano uso di attrezzature e/o macchinari specifici: esempio Alimentare che faccia uso di sollevatore deve svolgere all’operatore specifica abilitazione all’ uso del carrello elevatore o transpallet,

Vista la svariata tipologia di Servizi nel settore, per quelli non presenti nel documento si prega contattarci

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Non sprecare la quota dello 0,30% dei contributi versati all’Inps , ma destinalo alla formazione gratuita per la tua azienda. Oggi puoi finanziare completamente e a fondo perduto ogni intervento formativo grazie ai fondi interprofessionali paritetici. L’adesione a un fondo non comporta alcuna spesa per le imprese. Ed è possibile in qualsiasi momento, senza alcuna penale, rinunciarvi.

Formazione a costo zero

Tutte le aziende hanno a disposizione la possibilità di formare - in modo completamente gratuito - i propri dipendenti. Tutti i mesi, con il pagamento dei contributi obbligatori, le aziende versano una quota - corrispondente allo 0,30% della retribuzione dei lavoratori - all'INPS come "contributo obbligatorio per la disoccupazione involontaria". Da alcuni anni, è possibile per le aziende scegliere a chi destinare lo "0,30%", se all'INPS oppure ai Fondi Interprofessionali. Se si fa questa seconda scelta, senza nessun onere aggiuntivo e senza nessun vincolo è possibile richiedere di ricevere - in cambio - formazione in modo del tutto gratuito.

Cosa sono i Fondi Paritetici Interprofessionali? I Fondi Interprofessionali (legge 388 del 2000) sono organismi di natura associativa promossi dalle organizzazioni sindacali e finalizzati alla promozione di attività di formazione rivolte ai lavoratori occupati. Sono autorizzati a raccogliere lo 0,30% versato all’INPS e a ridistribuirlo. Destinando lo 0,30% a un Fondo Interprofessionale, l’azienda avrà la garanzia che quanto versato le possa ritornare in azioni formative in piena sintonia con le proprie strategie aziendali. L’adesione a un fondo non comporta alcun costo ulteriore per le imprese e in qualsiasi momento è possibile cambiare Fondo o rinunciare all'iscrizione.

(sfruttando il contributo obbligatorio)

Quali sono i vantaggi? L’adesione è libera e gratuita. Aderire a un Fondo Interprofessionale comporta numerosi vantaggi, tra cui: Ridurre i costi aziendali sostenuti per la formazione; Partecipare attivamente a iniziative formative; Soddisfare le proprie esigenze formative;

Come beneficiare di questa opportunità nel modo più semplice ed efficace? Il modo più semplice è quello di affidare tutta l'attività a un servizio esterno che gestisca sia la procedura di finanziamento e sia l'erogazione dei percorsi formativi.

Cosa offre la CSA Training? Penseremo noi a tutti gli aspetti burocratici: istruzione della pratica, presentazione della domanda, gestione del finanziamento ,ec; Aiuteremo l'impresa a scegliere le migliori opportunità e coerenti con i propri fabbisogni; Grazie a diversi Fondi Interprofessionali, aumentiamo le probabilità dell'azienda ; Siamo sempre disponibili a rispondere a domande e fornire risposte alle diverse e specifiche problematiche; Disponiamo oltre che di formazione tradizionale in aula - anche di percorsi di formazione in modalità e-learning .

Cod. 1-FON-P1

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Per beneficiare della riduzione del premio INAIL mediante il modulo OT24 le aziende devono essere in possesso

dei requisiti per il rilascio della regolarità contributiva ed assicurativa ed in regola con le disposizioni obbligatorie

in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro.

La dichiarazione dell’azienda è soggetta a controllo a campione da parte INAIL

per verificare la veridicità di quanto dichiarato.

La riduzione è concessa solo dopo l’accertamento dei requisiti di regolarità contributiva.

Il modello OT24 INAIL per ottenere la riduzione del tasso medio di tariffa ai sensi dell’art. 24 delle

Modalità di applicazione delle Tariffe dei premi (D.M. 12/12/2000 e s.m.i.) può essere presentato dopo il primo

biennio di attività.

Il nuovo modulo è relativo agli interventi effettuati nel corso dell’ anno precedente e la relativa

domanda va effettuata entro il 28/2 dell’ anno in corso.

Lo sconto ottenibile tramite modello OT24 INAIL sui premi è il seguente ( i numeri indicano il numero

lavoratori):

• fino a 10: 30%

• da 11 a 50: 23%

• da 51 a 100: 18%

• da 101 a 200: 15%

• da 201 a 500: 12%

• oltre 500: 7%

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L’Apprendistato ha l'obiettivo di favorire e rilanciare l'occupazione giovanile in tutti i settori di attività attraverso la specifica complementarietà tra la fase di formazione esterna all'azienda ( formazione off the job ) e l'attività lavorativa ( formazione on the job ), in modo da far acquisire all'apprendista le capacità tecniche per diventare lavoratore qualificato.

DURATA 1 Fascia: E’ rivolta ad apprendisti in obbligo formativo (Decreto Interministeriale 16/05/2001 n.52). La durata del corso per i giovani apprendisti interessati a questa fascia, è di 240 ore per ogni anno di apprendistato. 2 Fascia: Per apprendisti non più in obbligo formativo (età superiore ai 18 anni), privi di titoli di studio superiori o di qualifica professionale. La durata del corso è di 120 ore per ogni anno di durata dell’apprendistato. 3 Fascia: Per apprendisti in possesso di qualifica, diploma o laurea. La durata dei corsi è prevista dalla legge che regola l'apprendistato.

Apprendistato part-time? Il rapporto a tempo parziale (part-time) è compatibile con il contratto di apprendistato qualora la peculiare

applicazione dell’orario non sia di ostacolo al raggiungimento delle finalità formative tipiche di tale contratto. Pertanto, come stabilito dalla circolare Ministeriale n. 46/2001 del 30 Aprile 2001, occorre valutare caso per caso se la durata della prestazione lavorativa sia tale da garantire il conseguimento della qualificazione professionale e il soddisfacimento dell’esigenza formativa. Si ritiene che rapporti di lavoro a tempo parziale non inferiori a 20 ore settimanali possano garantire il raggiungimento delle finalità formative, ferma restando la non possibilità di riproporzionare sulla base dell’orario di lavoro svolto, il percorso formativo. A tale orientamento riconduce anche la risposta data dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale – Direzione Generale per l’Attività Ispettiva ad un’istanza di Interpello avanzata da Confartigianato Imprese Associazione Artigiani della Provincia di Cuneo in merito alla disciplina dell’apprendistato part-time che specifica, inoltre, che le 120 ore previste dall’art.16 della L. n. 196/97 rappresentano la soglia minima di attività formativa da svolgere all’interno del rapporto di apprendistato e che, anche in conformità al principio di non discriminazione tra lavoro part-time e lavoro a tempo pieno, espresso nel secondo comma dell’art. 4 del D.Lgs. n. 61/2000, il periodo di attività formativa non possa essere riproporzionato in relazione al ridotto orario di lavoro.

OBIETTIVI DEL CORSO Fornire ai partecipanti la conoscenza completa del processo edile ed approfondire materie utili per migliorare la professionalità sul lavoro dell'apprendista e la sensibilizzazione in materia di sicurezza ai sensi del D.lgs 81/2008 e s.m.i.. FORMAZIONE TUTOR AZIENDALE Su ogni attività formativa sono previste 8 ore di formazione per il tutor.

Apprendisti Per gli apprendisti si prevedono le seguenti attività: - moduli per la formazione delle competenze trasversali -1°, 2° e 3° annualità, - moduli per la formazione delle competenze tecnico – professionali 1°, 2° e 3° annualità. Tutor aziendali Per i Tutor aziendali proponiamo i corsi con le seguenti modalità: . Destinatari: coloro che già risultano incaricati come tutor di uno o più apprendisti oppure a dipendenti di aziende che potrebbero assumere a breve uno o più apprendisti. In particolare ricordiamo che per le aziende che intendono dichiarare capacità formativa (totale o parziale) è indispensabile che ci sia almeno un tutor aziendale che abbia frequentato il corso prima della data di assunzione degli apprendisti.

Cod. APP-P1

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Le Aziende che operano nel settore alimentare e in generale tutte quelle nelle quali i lavoratori sono a contatto con cibi e bevande hanno necessità di certificare il proprio adeguamento alla Normativa HACCP. La certificazione HACCP dimostra - ufficialmente - il rispetto di quanto previsto dalle Leggi in materia di igiene alimentare, sia a carattere nazionale sia a carattere europeo.

In cosa consiste l’ HACCP ? Obiettivo è dimostrare l’adozione di misure di prevenzione rischi per la sicurezza alimentare. I rischi per l’igiene e la sicurezza di alimenti e bevande possono essere diversi e di diversa natura. Pertanto l’HACCP prevede, innanzitutto, un’attenta valutazione dei rischi (chimici, biologici, fisici) che possano eventualmente compromettere la salubrità degli alimenti e, successivamente: identificazione dei punti critici di controllo identificazione dei limiti delle misure di prevenzione Monitoraggio adozione delle azioni correttive redazione del Manuale HACCP formazione specifica per i lavoratori

Il Manuale HACCP per l’autocontrollo alimentare La normativa inerente la sicurezza e l’igiene degli alimenti prevede l’autocontrollo alimentare, attività che spetta agli operatori del settore alimentare (OSA). Ovvero gli OSA hanno piena autonomia nel controllo delle condizioni igienico sanitarie degli alimenti e nella pianificazione degli interventi da attuare. Il Manuale di autocontrollo HACCP è lo strumento in grado di aiutare gli operatori nell’organizzazione razionale dei controlli e delle pianificazioni al fine di ridurre al minimo i rischi inerenti, ad esempio, la contaminazione degli alimenti. Gli alimenti non devono solo essere sicuri e conformi alle regole generali sull’igiene ma devono mantenere anche alti standard di qualità: di conservazione, organolettica e nutrizionale.

L’obiettivo principale dell’HACCP autocontrollo alimentare è garantire la sicurezza degli alimenti in tutte le fasi della catena alimentare, dalla produzione primaria alla distribuzione.

Chi deve redigere il Manuale La redazione del Manuale deve essere effettuata dal titolare dell’azienda, che potrà usufruire della collaborazione di un consulente esperto, in quanto la redazione del Manuale HACCP non è un’attività che può essere “inventata” sul momento o improvvisata. Scadenza : La redazione va fatta all’ inizio dell’ attività e non va aggiornata se non occorrono modifiche alcune durante lo svolgimento dell’ attività lavorativa. Quali: consulenti, liberi professionisti, imprenditori che desiderano avviare un’attività dove si è a contatto con alimenti e bevande (Bar, ristoranti, Alberghi, Campeggi, Farmacie, Tabaccherie, ecc).

Segue….

Cod. 45-CS1

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ESEMPIO: Autocontrollo HACCP pastigliacci per tabaccai.

La tabaccheria non è notoriamente un esercizio nel quale si usa abitualmente manipolare o vendere alimenti. La tabaccheria è invece un’attività nella quale generi alimentari sono invece trattati e per questo motivo, ogni titolare responsabile di un tale esercizio è soggetto a quanto previsto dalla normativa europea sull’autocontrollo alimentare, ovviamente a quanto ripreso dalla normativa italiana. Al D. Lgs 155/97 e al Reg. CE 852/2004 per citarne i due maggiormente citati, cruciali, fondamentali. L’autocontrollo per i tabaccai è quindi indispensabile, la categoria deve dotarsi di un manuale HACCP sul quale approntare il proprio piano di autocontrollo del rischio, dei rischi per la salubrità e l’igiene dei prodotti trattati. Gli alimenti venduti nelle tabaccherie sono generalmente definiti dalla normativa corrente “pastigliacci”. Rientrano in tale definizione, in tale categoria, confetti, caramelli, cioccolate, gomme, biscotti preconfezionati, bibite in lattina e tetrapak che non superino in quantità i 500ml. La possibilità dei tabaccai di vendere tali prodotti e l’obbligo derivante da tali possibilità riguardante la normativa HACCP è inscritto nelle “Linee guida applicative del regolamento CE N. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari”, un aggiornamento del 2006 del decreto europeo sopraccitato, chiave nella sicurezza alimentare.

Inoltre il Manuale varia a seconda anche della tipologia di attività. Come nel caso della redazione del Manuale di rintracciabilità.

Sanzioni per violazione delle norme di igiene alimentare La sanzione pecuniaria prevista per il titolare che non predispone un sistema di autocontrollo HACCP può andare dai 1000 ai 6000 euro.

Corsi haccp per alimentaristi e responsabili dell'industria alimentare. I corsi sono rivolti sia al personale qualificato che manipola alimenti e bevande, sia al personale che non manipola alimenti e bevande. Di regola il datore di lavoro è tenuto a svolgere il ruolo di responsabile dell'industria alimentare mentre gli operatori il corso come addetto qualificato che manipola alimenti e bevande. 1) Corso di formazione per i responsabili dell'industria alimentare. 2) Corso formazione addetti industria alimentare (che non manipolano alimenti e bevande) 3) Corso formazione personale qualificato (che manipola alimenti e bevande) Scadenza delle attestazioni/Validità delle attestazioni = 3 anni

Cod. 45-CS1

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Il Documento di valutazione dei rischi è una analisi dei rischi sui luoghi di lavoro. Il Decreto Legislativo 81/08 (modificato e integrato dal più recente D.Lgs 106/09) sottolinea ancora una volta (come già avveniva nel D.Lgs 626/94) la necessità di redigere un Documento di valutazione dei rischi.

Visita ed ispezione preliminare in Azienda; Studio della Pratica;

Verifica Documentale azienda; Redazione Docum. Valutazione Rischio art.29 T.U.; Valutazione Idoneità DPI;

Valutazione impianti/macchinari, mansioni,dipendenti; Implementazione procedure sistema gestione Sicurezza;

Elaborazione procedure di sicurezza; Implementaz. procedure emergenze art. 43 T.U.; Piano di Miglioramento; Piano di Evacuazione ;

MODELLI DI GESTIONE: Modulo per Incarico per le misure di Prevenzione Incendi - Registro Presenze delle Attività - Avviso Elezioni RLS Piano di Formazione ed Informazione - Convocaz. Riunione Periodica - Verbalizzaz. Riunione Periodica Moduli Richiami Mod.Rilievo Non Conformità - Modulo per Elenco Attrezzature - Modello di Indagine Conoscitiva Richiamo mancato utilizzo D.P.I. - Modulo per scheda manutenzione.

Chi è obbligato? Tutti i titolari di attività che abbiano almeno un dipendente – in quanto il D.Lgs.81/08 stabilisce che ogni datore di lavoro è obbligato a redigere il DVR della propria attività per individuare e valutare i rischi, programmare il piano di miglioramento e attuare le procedure di sicurezza. Attenzione : viene considerato datore di lavoro anche chi commissiona un lavoro nella propria attività ad un altro lavoratore autonomo; es.: un lavoratore autonomo edile senza dipendenti apra un cantiere di lavoro e in questo cantiere deve entrarci un altro lavoratore autonomo elettricista per effettuare dei lavori, il primo ossia l’ edile sarà tenuto a redigere il DVR .

L'articolo 17 del decreto sancisce l'obbligo da parte del datore di lavoro di individuare quali siano i rischi cui i propri lavoratori vanno incontro. L'analisi riguardante tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori deve essere globale e documentata nonchè finalizzata all'individuazione di adeguate misure di prevenzione. La sintesi dell'analisi dei rischi deve essere oggetto di un documento unico di valutazione dei rischi. La redazione del Documento di valutazione dei Rischi (DVR) deve seguire criteri precisi e deve possedere dei requisiti specifici. In particolare (art. 28 del D.Lgs. 81/08) deve contenere una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. Una volta individuati i rischi è necessario indicare quali siano le misure di prevenzione e di protezione attuate e i dispositivi di protezione individuali adottati, oltre ad un programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza. Tali misure devono essere giustificate ed è necessario indicare quali siano le procedure da eseguire per la loro attuazione ed i ruoli dell'organizzazione aziendale assegnati unicamente a personale in possesso di adeguate competenze e poteri.

Cod. 1-DVR1

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L'individuazione di rischi specifici richiede la redazione e relazioni inerenti a ognuno di essi. In queste valutazioni dovranno essere riportate le informazioni riguardanti la valutazione dei singoli rischi, la classe dei lavoratori esposti ed i valori di esposizione determinati. Esempi valutazione rischi specifici: Importante sottolineare che la valutazione e il DVR devono essere rielaborati, nel rispetto delle modalità descritte (art. 28 del D.Lgs 81/08), in occasione di modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere quindi aggiornate.

DVR

Valutazione del Rumore - Valutazione delle Vibrazioni - Valutazione delle Radiazioni Ionizzanti Valutazione delle Radiazioni Ottiche - Valutazione delle Radiazioni Non Ionizzanti - Valutazione delle Polveri e dell'amianto - Valutazione

delle Sostanze Chimiche - Valutazione delle Sostanze Biologiche

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Sanzioni! sanzioni ai sensi dall'art. 55 del D.Lgs. 81/2008 come modificato dal D.Lgs. 106/2009.

Le sanzioni sono: Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.500,00 a € 6.400,00 per l'omessa redazione del D.V.R. Ammenda da € 2.000,00 a € 4.000,00 per l'incompleta redazione del DVR ovvero omessa indicazione di quanto previsto dall'art 28 lettere: b) misure di prevenzione e protezione e DPI; c) programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza; d) procedure sulle misure da adottare e distribuzione dei compiti e delle responsabilità. Ammenda da Euro 1.000,00 a Euro 2.000,00 per l'incompleta redazione del DVR ovvero omessa indicazione dì quanto previsto dall'art. 28 lettere): a) relazione sulla valutazione di tutti i rischi, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa; f) individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento. Scadenza : Il DVR va redatto ad assunzione avvenuta anche di un singolo dipendente e non va modificato se non per aggiornamento di parte o tutta l’ attività lavorativa, numero dipendenti, inserimento di nuova attrezzatura.

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“ai sensi dell’art. 29 d.lgs 81/2008 DECRETO-LEGGE 12–05-2012, n. 57” Tali procedure sostituiranno la cosiddetta “autocertificazione” della valutazione dei rischi, utilizzabile non oltre il 31 -05 -2013. A partire da questa data essa infatti dovrà essere sostituita almeno con un D.V.R. (Documento Valutazione Rischi) redatto secondo quanto previsto dalle procedure standardizzate. Cosa è il DVR standardizzato o Procedure Standardizzate ? È un modello per effettuare la stesura del D.V.R. al fine di: - Individuare e valutare i rischi - Indicare le adeguate misure di prevenzione e protezione - Elaborare il programma delle misure volte a garantire il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nel tempo Chi è obbligato? Tutti i datori di lavoro di aziende che occupano fino a 10 lavoratori con le limitazioni previste dall’art.31 (*) ATTENZIONE! Dopo un attenta valutazione della tipologia di lavorazione perché non tutte le attività rientrano . ? Possono essere applicate anche dalle aziende fino a 50 lavoratori con le limitazioni previste dall’art. 31 Chi non può applicarle? 1. Aziende fino a 10 lavoratori le cui attività sono quelle previste dall’art. 31, comma 6, lettere a),b),c),d) nonché Chi può applicarle ? 2. Aziende fino a 50 lavoratori le cui attività sono quelle previste dall’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g) 3. Aziende che occupano fino a 50 lavoratori le cui attività espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all’esposizione ad amianto 4. Aziende che occupano più di 50 lavoratori. Sanzioni! in caso di mancata rilevazione del rischio accertata da un organo di controllo, il Titolare sarà sanzionabile per la mancata valutazione dei rischi con un'ammenda 2.500 a 6.400 Euro. (Art. 55 comma 1 lettera a DLgs 81/2008 SMI. Scadenza : Il DVR va redatto ad assunzione avvenuta anche di un singolo dipendente e non va modificato se non per aggiornamento di parte o tutta l’ attività lavorativa, numero dipendenti, inserimento di nuova attrezzatura.

Cod. 1-DVR4

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Lo stabilisce L’art 26 del D.lgs. 81/08 che recita : ” Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2 elaborando un unico documento di valutazione dei rischi ( i cosiddetti rischi interferenti ndr. ) che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento ( il DUVRI appunto ndr.) è allegato al contratto di appalto o di opera. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data” Chi è obbligato? Con le disposizioni varate in materia di sicurezza sul lavoro e in particolar modo per la sicurezza dei cantieri edili, la regia del datore di lavoro committente si estende anche alle attività affidate a ditte esterne da parte dell'azienda madre. Spetta, infatti, a quest’ultimo, ai sensi dell'articolo 26 del D.Lgs. 81/2008, promuovere la cooperazione e il coordinamento delle varie attività svolte in azienda da soggetti terzi, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi interferenti (il cosiddetto DUVRI) e garantendo la gestione delle relative misure per garantire la sicurezza sul lavoro.

Cod. 2-DUVRI

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Redazione Cod. 80-PC1

Il POS, è il piano operativo di sicurezza che tutte le imprese devono presentare prima di entrare in un cantiere edile, ai sensi del

D.Lgs. n. 81/2008, nuovo Testo unico sicurezza sul lavoro. E' quindi un documento, redatto dal datore di lavoro, in cui devono essere riportate le informazioni relative a quello specifico cantiere e valutati i rischi a cui sono sottoposti gli addetti dell'impresa.

Il POS non deve quindi costituire unicamente un adempimento amministrativo, (in mancanza del quale la ditta operatrice viene sanzionata), ma soprattutto un documento essenziale ed indispensabile al fine di prevenire, limitare e ridurre al minimo i rischi ed in grado di fornire una serie di elementi indicativi di comportamento e indirizzo sulla sicurezza. Tale documento, contrariamente al piano di sicurezza e coordinamento, (che in alcuni casi non è obbligatorio redigere), deve essere sempre redatto da tutte le imprese che entrano in un cantiere temporaneo o mobile per svolgere il proprio lavoro e deve essere presente in cantiere. Si parla di piano operativo (POS) in presenza del piano di sicurezza e coordinamento (PSC) di cui è un'integrazione; quando non c'è il Piano di Sicurezza e Coordinamento, il Piano Operativo viene definito Piano Sostitutivo di Sicurezza (PSS).

Chi è obbligato? Ogni datore di lavoro di impresa esecutrice ai sensi dell’Art. 17 del D.L. gs. 81/08 e s.m. in riferimento al singolo cantiere Esempio : un’impresa ( o lavoratore autonomo )che si occupa di impianti elettrici che entra in un cantiere di altra impresa, è tenuta a redigere il POS

Il POS non deve essere una ripetizione del PSC (piano sicurezza e coordinamento), né tantomeno deve essere il documento di valutazione dei rischi aziendali o una raccolta generica di schede lavorative.

Nel POS vanno definite dettagliatamente tutte le informazioni relative alla organizzazione della sicurezza dell’azienda, alle macchine, alle attrezzature dell’impresa ed alle relative procedure operative. Nel POS vanno analizzati ed elencati i rischi connessi al processo tecnologico applicato allo specifico cantiere e le relative misure di sicurezza da applicare.

Nei casi di subappalto, deve essere coerente con quello dell’impresa aggiudicatrice, che è tenuta a trasmettere il suo POS alle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi, prima dell’inizio dei lavori. Vi saranno quindi tanti POS quante sono le imprese operanti nel cantiere. Se esiste una impresa appaltatrice principale con vari subappalti, vi saranno un POS principale e (vari) POS in serie rispetto a quello principale ed in parallelo tra di loro. Ciascuno di tali POS farà riferimento al PSC, per la parte di lavori di sua competenza

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Corso Datore di lavoro che svolge il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.)

Il corso ha lo scopo di ottemperare all’obbligo, imposto al datore di lavoro dall’art. 34, comma 2, del D.Lgs. 81/08, di frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante accordo tra lo Stato, le regioni .

Ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 81/08, si definisce “datore di lavoro” il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

Chi può svolgere il compito di RSPP? Ai sensi dell’art. 34, comma 1, del D.Lgs. 81/08, il datore di lavoro, può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. N.B.: In caso non voglia svolgerlo direttamente può nominare un professionista esterno.

Destinatari: Il corso si rivolge a tutti i datori di lavoro, di qualsiasi tipologia di azienda, che intendono svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, fatta eccezione per i datori di lavoro delle aziende di cui all’articolo 31, comma 6, del D.Lgs. 81/08.

Chi è obbligato? Ogni Datore di lavoro .

Segue….

Sanzioni a carico del datore di lavoro e del preposto D.Lgs. 81/08 – Art. 55 – comma 1, lett. b) Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro … per la violazione dell’articolo 34 comma 2.

Il datore di lavoro, non può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi nei casi di cui all’articolo 31, comma 6, del D.Lgs. 81/08, il quale sancisce che: “L’istituzione del servizio di prevenzione e protezione all’interno dell’azienda, ovvero dell’unità produttiva, é comunque obbligatoria nei seguenti casi: a) nelle aziende industriali di cui all’articolo 2 del D.Lgs. 334/99 e successive modificazioni, soggette all’obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto; b) nelle centrali termoelettriche; c) negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del D.Lgs. 230/95, e successive modificazioni; d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni; e) nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori;

Cod. RSPP-DL

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f) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori; g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.

Durata? Il corso di datore di lavoro ha una durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.

Aggiornamento: Ai sensi dell’art. 34, comma 3, del D.Lgs. 81/08, Il datore di lavoro che svolge i compiti di RSPP é altresì tenuto a frequentare corsi di aggiornamento nel rispetto di quanto previsto nell’accordo di cui al comma 2. L’obbligo di cui al precedente periodo si applica anche a coloro che abbiano frequentato i corsi di cui all’articolo 3 del D.M. 16/01/1997 e agli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell’articolo 95 del D.Lgs. 626/94. Obblighi legislativi Art. 34, comma 2 – D.Lgs. 81/08 Art. 34, comma 3 – D.Lgs. 81/08.

Validità? 5 anni.

Pubbliche Amministrazioni? Nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall’organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa.

Segue….

R.S.P.P.

Cod. 416-CRS3 R.S.P.P. - Livello di rischio MEDIO. Durata: 32 ore

Il corso è conforme al D. Lgs. 106/2009 ed a quanto stabilito nel Provvedimento Conferenza Stato-Regioni del 21/12/2011 pubblicato in GU n. 8 del 11/01/2012. A chi è rivolto: Datori di Lavoro la cui impresa rientra nelle seguenti macrocategorie di rischio e corrispondenze ATECO 2002-2007:

A) Agricoltura, silvicoltura e pesca. Coltivazioni agricole e produzioni di prodotti animali, caccia e servizi connessi. Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali. Pesca e acquacoltura.

H) Trasporto e magazzinaggio. Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte. Trasporto marittimo e per vie d'acqua. Trasporto aereo. magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti. Servizi postali e attività di corriere.

Q88) Sanità e assistenza sociale. Assistenza sociale non residenziale.

O) Amministrazione Pubblica e Difesa. Assicurazione sociale obbligatoria.

P) Istruzione.

Cod. 416-CRS3 Aggiornamento R.S.P.P. - Livello di rischio MEDIO.

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R.S.P.P. - Livello di rischio BASSO. Durata: 16 ore

Il corso è conforme al D. Lgs. 106/2009 ed a quanto stabilito nel Provvedimento Conferenza Stato-Regioni del 21/12/2011 pubblicato in GU n. 8 del 11/01/2012. A chi è rivolto: Datori di Lavoro la cui impresa rientra nelle seguenti macrocategorie di rischio e corrispondenze ATECO 2002-2007:

G) Commercio all'ingrosso e al dettaglio. Riparazione di autoveicoli e motocicli. Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli. Commercio all'ingresso, escluso quello di autoveicoli e di motocicli. Commercio al dettaglio, escluso quello di autoveicoli e di motocicli.

I) Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione. Alloggio. Attività dei servizi di ristorazione.

K) Attività finanziare e assicurative. Attività di servizi finanziari escluse le assicurazioni e i fondi pensione. Assicurazioni, riassicurazioni e fondi, escluse le assicurazioni sociali obbligatorie. Attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attività assicurative.

L) Attività immobiliare. Attività immobiliari. M) Attività professionali, scientifiche e tecniche. Attività legali e contabilità. Attività di direzione aziendale e di consulenza gestionale. Attività degli studi di architettura e di ingegneria. Collaudi ed analisi tecniche. Ricerca scientifica e sviluppo. Pubblicità e ricerche di mercato. Altre attività professionali, scientifiche e tecniche. Servizi veterinari. Attività di noleggio e leasing operativo. Attività di ricerca, selezione e fornitura di personale. Attività di servizi delle agenzie di viaggio, tour operator e servizi di prenotazione e attività connesse. Servizi di vigilanza ed investigazione. Attività di servizi per edifici e paesaggio. Attività di supporto per le funzioni d'ufficio ed altri servizi di supporto alle imprese. J) Servizi di informazione e comunicazione. Attività editoriali. Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi,

di registrazioni musicali e sonore. Attività di programmazione e trasmissione. Telecomunicazioni. Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse. Attività dei servizi di informazione e altri servizi informatici.

R) Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento. Attività creative, artistiche e di intrattenimento. Biblioteche, archivi, musei ed altre attività culturali. Attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco. Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento.

S) Altre attività di servizi. Organizzazioni associative. Riparazioni computer e di beni per uso personale e per la casa. Altre attività di servizi per la persona.

T) Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico. Produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze.

U) Organizzazioni ed organismi extraterritoriali.

Cod. 416-CRS1

Aggiornamento R.S.P.P. - Livello di rischio BASSO. Cod. 416-CRS3 Segue….

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R.S.P.P. - Livello di rischio ALTO. Durata: 48 ore

Il corso è conforme al D. Lgs. 106/2009 ed a quanto stabilito nel Provvedimento Conferenza Stato-Regioni del 21/12/2011 pubblicato in GU n. 8 del 11/01/2012. A chi è rivolto: Datori di Lavoro la cui impresa rientra nelle seguenti macrocategorie di rischio e corrispondenze ATECO 2002-2007:

B) Estrazione di minerali da cave e miniere. Estrazione di carbone, esclusa torba. Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale. Estrazione di minerali metalliferi. Altre attività di estrazione di minerali da cave e miniere. Attività di servizi di supporto all'estrazione.

C) Attività Manifatturiere. Industrie alimentarie e delle bevande. Industrie tessili e abbigliamento, conciarie, cucito. Industrie del legno. Industrie della carta, dell'editoria, della stampa. Industrie in genere. Industrie confezionamento articoli. Industrie dei minerali non metalliferi. Produzione e lavorazione metalli. Fabbricazione macchine, apparecchi meccanici. Fabbricazione macchine apparecchi elettrici, elettronici. Autoveicoli. Mobili. Raffinerie - trattamento combustibili nucleari. Industrie chimiche, fibre. Gomma, plastica.

D) Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata.

E) Fornitura di acqua, reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento. Smaltimento rifiuti.

F) Costruzioni. Costruzione di edifici. Ingegneria civile. Lavori di costruzione specializzati.

Q86) Sanità e assistenza sociale.

Cod. 416-CRS5

Aggiornamento R.S.P.P. - Livello di rischio ALTO. Cod. 416-CRS3

Al termine dello studio e dell'apprendimento, il partecipante dovrà sottoporsi ad una prova per verificare il grado di apprendimento, attraverso appositi test di verifica finale. Il superamento con esito positivo del test, verrà rilasciato attestato.

Moduli A – B – C + Macrosettori per la specifica consultare il NS. Sito web.

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Cod. 411-RLS

Il corso fornisce le conoscenze tecnico normative di base per lo svolgimento del ruolo di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) in accordo a quanto previsto dall’art. 50, comma 1, del D.Lgs. 81/2008 ed in particolare. Per “rappresentante dei lavoratori per la sicurezza” si intende la persona eletta o designata per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;

A chi è rivolto il corso ? Essendo facoltà dei lavoratori il corso è rivolto ad ogni tipologia di attività Una intera Sezione (la VII) del titolo I del D.L.vo 81/08 è dedicata al tema “Consultazione e partecipazione dei Rappresentanti dei Lavoratori” e prevede, all’art. 47, che: • in tutte la aziende, o unità produttive, può essere eletto o designato il RLS. • nelle aziende che occupano fino a 15 lavoratori il RLS è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell’ambito territoriale o del comparto produttivo secondo quanto previsto dall’art. 48 • nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il RLS è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il RLS è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno.

Obblighi del datore di lavoro e del dirigente nei confronti dell'rls: Il datore di lavoro deve provvedere alla formazione dell'rls con corso di formazione.

documento valutazione rischi: consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e

per l'espletamento della sua funzione, copia del documento nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati, consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50;

Obblighi dei lavoratori nei confronti dell'RLS e del datore di lavoro: segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi segnalare qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

Il corso ha una durata minima di 32 ore.

Periodicità dell’aggiornamento Obbligo aggiornamento RLS è periodico, quindi deve essere effettuato da ciascun RLS una volta l’anno dalla data di ultima formazione. Naturalmente obbligo aggiornamento RLS deve essere seguito solo dai RLS che già hanno effettuato il corso base di 32 ore e sono in possesso del regolare attestato di formazione.

Cod. 412-RLS-A AGGIORNAMENTO RLS - Durata 4 ore periodico almeno annuale per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori .

Cod. 413-RLS-A AGGIORNAMENTO RLS - Durata 8 ore periodico almeno annuale per le imprese che occupano più di 50 lavoratori .

Obblighi e sanzioni per l’inadempimento Si ricorda che la sanzione per l’inadempimento degli obblighi di formazione dell'RLS di cui all' art. 37 comma 10

del D.Lgs. 81/08 (Testo Unico sulla Sicurezza) consiste nell’arresto da due a quattro mesi del datore di lavoro/dirigente o nell’ammenda da 1.200 a 5.200 euro.

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A chi è rivolto il corso ?

Tutte le attività – Il Datore di lavoro può autonominarsi o nominare un lavoratore se ha fino a 5 lavoratori , mentre se ha più di 5

lavoratori non può autonominarsi e deve nominare un lavoratore per adempiere a questo compito, ai sensi dell'art. 18 D.Lgs. 81/08, per

l'attuazione delle misure di prevenzione ed evacuazione.

La Formazione va effettuata in base alla classificazione della sua attività sulla base del rischio di incendio.

N.B.: Il dipendente non può rifiutare la nomina se non per giustificato motivo. Il numero degli addetti alla sicurezza antincendio nell’azienda viene stabilito dalla valutazione del rischio contenuta all’interno della normativa che fa riferimento al D.Lgs.81/08.

Docenti? Esperto FSL - Istruttore di Sicurezza Antincendio

Iscrizioni: Presso NS. la segreteria

Le sanzioni: per l'inadempimento degli obblighi di formazione per i lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenza consistono nell'arresto del datore di lavoro e il dirigente da due a quattro mesi o nell'ammenda da 1.200 a 5.200 euro (art. 55 comma 5, lettera c, D.Lgs. 81/2008 come modificato dal D.Lgs. 106/2009).

Ogni azienda secondo la normativa di legge deve nominare in organico un addetto antincendio. Una persona adeguatamente formata da adeguato corso antincendio che avrà il compito di prevenire gli incendi, monitorare le misure di emergenza, e reagire nella nascita improvvisa di un focolaio. In ogni azienda la formazione antincendio è obbligatoria , prevista e voluta dalla normativa , come elemento fondamentale per la sicurezza sul lavoro e la tutela della salute dei lavoratori. Le strutture adibite ad accogliere i lavoratori devono rispettare norme antincendio precise. Il D.Lgs 81 del 2008 attribuisce al datore di lavoro l'obbligo di provvedere agli adempimenti necessari a garantire la sicurezza dei lavoratori. Tra questi obblighi anche la formazione dell'addetto antincendio con un corso specifico.

Segue….

Al termine dello studio e dell'apprendimento, il partecipante dovrà sottoporsi ad una prova per verificare il grado di apprendimento, attraverso appositi test di verifica finale. Il superamento con esito positivo del test, verrà rilasciato attestato.

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Il corso prevede una preparazione, comprensiva solo di una parte teorica

Durata 4 ore Destinatari? Gli addetti alla squadra di emergenza antincendio rischio basso

Note: luoghi di lavoro a rischio di incendio basso: nei quali sono presenti sostanze a basso tasso di infiammabilità e le condizioni locali

e di esercizio offrono scarse possibilità di sviluppo di principi di incendio ed in cui, in caso di incendio, la probabilità di propagazione

delle stesso è da ritenersi limitata.

Cod. 200-CAB1

Il corso comprende una parte teorica ed una parte pratica.

Durata 8 ore Destinatari? Gli addetti alla squadra di emergenza antincendio rischio MEDIO

Note: luoghi di lavoro a rischio di incendio medio: nei quali sono presenti sostanze infiammabili e/o condizioni locali e/o di esercizio

che possono favorire lo sviluppo di incendi, ma nei quali, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi

limitata.

Il corso comprende una parte teorica ed una parte pratica.

Durata 16 ore Destinatari? Gli addetti alla squadra di emergenza antincendio rischio ALTO

Note: Il Rischio ALTO viene effettuato in collaborazione diretta con i Vigili del Fuoco. Luoghi di lavoro a rischio di incendio elevato; nei

quali per presenza di sostanze altamente infiammabili e/o per le condizioni locali e/o di esercizio sussistono notevoli probabilità di

sviluppo di incendi e nella fase iniziale sussistono forti probabilità di propagazione delle fiamme, ovvero non è possibile la

classificazione come luogo a rischio di incendio basso o medio.

Cod. 200-CAM2

Cod. 200-CAA3

Classificazione rischio incendio aziende prevista dalla normativa

Il secondo ma non meno rilevante testo è il D.M. 10/03/1998 “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro” . È in questo decreto che è stata effettuata la corrente suddivisione del rischio incendio in azienda in basso, medio, elevato. Seguendo i criteri dettati dalla normativa antincendio è possibile quindi classificare i luoghi di lavoro in diverse categorie di rischio:

- Livello di rischio elevato - Livello di rischio medio - Livello di rischio baso

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Cod. 200-CAB1

Cod. 200-CAM2

Cod. 200-CAA3

Aggiornamento:

Aggiornamento Corso ANTINCENDIO

PERIODICITA' 30 mesi AGGIORNAMENTO CORSO ANTINCENDIO la circolare prot. n. 12653 del 23/02/2011 del Ministero dell' Interno- Dipartimento VV.F.- Direzione Centrale per la formazione ribadisce, ai sensi del D.Lgs 81/2008, l' obbligatorietà dell' aggiornamento periodico per i corsi in qualità di addetto antincendio e gestione delle emergenze e ne indica, contestualmente, gli argomenti e la durata. I CORSI DI AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO previsti dall' art. 37 - comma 9 del D. Lgs. 81/2008, sono ragionevolmente consigliati con SCADENZA ENTRO 30 MESI . E' opportuno inoltre segnalare che l' Accordo del 21 dicembre 2011 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali , il Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell' articolo 37, comma 2, del D. Lgs 81/08, non si applica ai lavoratori incaricati dell' attività di addetti alla prevenzione incendi , lotta antincendio e gestione delle emergenze.

Il corso prevede l’Aggiornamento, solo di una parte teorica.

Il corso prevede l’Aggiornamento, solo di una parte pratica.

Il corso prevede l’Aggiornamento, solo di una parte pratica. Note: Il Rischio ALTO viene effettuato in collaborazione diretta con i Vigili del Fuoco.

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Il Decreto Legislativo 81/08, definito anche Testo Unico sulla Sicurezza, impone alle aziende l'obbligo di nominare alcune figure che hanno lo scopo di garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori. Tra queste, rientra anche l'addetto al servizio di Primo Soccorso, figura che entra in azione nel caso in cui si verifichi un infortunio o un malore improvviso di un lavoratore o un visitatore, nell'attesa che intervenga una figura sanitaria di PRONTO SOCCORSO. Il corso è studiato per consentire a dipendenti designati dai datori di lavoro, o al datore di lavoro stesso, di poter svolgere tutte quelle funzioni di primo soccorso previste dal Testo Unico della Sicurezza - art. 45. e D.M.388/03.

N.B.: Un dipendente non può rifiutare la nomina se non per giustificato motivo. Art. 43 comma 3 D.Lgs. 81/08.

A chi è rivolto il corso ? Tutte le attività – Il Datore di lavoro può autonominarsi o nominare un lavoratore se ha fino a 5 lavoratori , mentre se ha più di 5 lavoratori non può autonominarsi e deve nominare un lavoratore per adempiere a questo compito, ai sensi dell'art. 18 D.Lgs. 81/08, per l'attuazione delle misure di Primo Soccorso. La Formazione va effettuata in base all’ appartenenza al gruppo A , B o C.

N.B.: Il dipendente non può rifiutare la nomina se non per giustificato motivo. Il numero degli addetti al primo soccorso nell’azienda vengono stabiliti dalla valutazione del rischio contenuta all’interno della normativa che fa riferimento al DM 388/03, contenuto nel D.Lgs.81/08.

Aggiornamento: E' soggetto ad un aggiornamento ripetuto con cadenza triennale di 4 ore di pratica.

DOCENTI: Personale medico o infermieristico (come previsto dal D.M. 388/03).

Aziende di gruppo “A” “B” “C”

SANZIONI? Per la mancata formazione dovuta, ovvero la mancata adozione dei provvedimenti necessari in materia di Primo Soccorso

e di assistenza medica di emergenza, i datori di lavoro e/o dirigenti sono punibili con l’' arresto da 2 a 4 mesi o con ammenda da € 750 a € 4.000. Art 18 comma 1 lett. B e Art. 45 (D.lgs 81/08)

Segue….

Al termine dello studio e dell'apprendimento, il partecipante dovrà sottoporsi ad una prova per verificare il grado di apprendimento, attraverso appositi test di verifica finale. Il superamento con esito positivo del test, verrà rilasciato attestato.

Cod. 210-CPS1

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TIPOLOGIA DI AZIENDE Le aziende ovvero le unità produttive sono classificate, tenuto conto della tipologia di attività svolta, del numero dei lavoratori occupati e dei fattori di rischio, in tre gruppi:

TIPO DI CORSO :

Gruppo B - C: DURATA: Gruppo B/C (12 ore)

Aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A.

Aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A.

Gruppo A: DURATA: Gruppo A (16 ore)

I) Aziende o unità produttive con attività industriali, centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari, aziende estrattive ed altre attività, lavori in sotterraneo, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni; II) Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro; III) Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell'agricoltura.

Aggiornamento – Gruppo A - triennale DURATA: 6 ore Aggiornamento – Gruppo B/C - triennale DURATA: 4 ore

Cod. 211-CPS3

Corso/Formazione PRIMO SOCCORSO

Aggiornamento CORSO PRIMO SOCCORSO La legge prevede una cadenza minima triennale per almeno la parte pratica,come recita l'articolo 3 decreto 388 del 15 luglio 2003 (g.u. 27 del 3-2-2004)"La formazione dei lavoratori designati andra' ripetuta con cadenza triennale almeno per quanto attiene alla capacita' di intervento pratico. "

Cod. 212-CPS4

Cod. 213-CPS5

Cod. 214-CPS6

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Cod. 267-CP1

Il corso di formazione per preposti è conforme a quanto richiesto dall’art. 37, comma 7, del D.Lgs. 81/2008 e dal punto 5

dell'accordo Stato Regioni del 21/12/2011. Il corso si propone di fornire la formazione obbligatoria ai Responsabili di funzione, servizio, area o settore, ai capireparto, capisquadra, capisala, capiturno, capocantieri etc., e più in generale a tutti coloro che ricadono nel ruolo di preposto, con o senza investitura formale (quindi anche di fatto), in quanto in posizione di preminenza rispetto ad altri lavoratori, così da poter impartire ordini, istruzioni o direttive nel lavoro da eseguire.

Tali soggetti devono organizzare o sovrintendere l’attività dei lavoratori e necessitano quindi di una formazione specifica che li metta in condizione di poter comprendere adeguatamente il proprio ruolo, i propri obblighi e responsabilità in materia di salute e sicurezza del lavoro. Il preposto affianca il datore di lavoro e si intende soprattutto colui che svolge, in prima persona, funzioni di CONTROLLO e SORVEGLIANZA con poteri, e di conseguenza, responsabilità più contenute rispetto al datore di lavoro o al Responsabile S.P.P.

N.B.: Si ricorda che il preposto dovrà partecipare, oltre al presente corso, anche alla formazione sulla sicurezza prevista per i lavoratori, in conformità all'Accordo Stato Regioni del 21/12/2012, per lo specifico codice ATECO: Il corso è rivolto ai preposti. L'art.2 C.1 lettera e) del D.Lgs. 81/08, definisce il preposto "la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovraintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa“

A chi è rivolto il corso ? Alla persona che in virtù dell’ esperienza maturata all’ interno dell’ attività lavorativa, conosce in modo approfondito il ciclo lavorativo con i relativi rischi e pericoli.

Durata? 8 ore.

Attestato di frequenza e Verifica: A seguito del completamento del percorso formativo con superamento con esito positivo del test, verrà rilasciato un attestato di partecipazione. SCADENZA/AGGIORNAMENTO : ENTRO 5 ANNI DALLA DATA DI RILASCIO

Obblighi e sanzioni per l’inadempimento Si ricorda che la sanzione per l’inadempimento degli obblighi di informazione, formazione e addestramento, di cui agli articoli 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008, consiste nell’arresto da due a quattro mesi del datore di

lavoro/dirigente o nell’ammenda da 1.200 a 5.200 euro. Tali sanzioni si riferiscono a ciascun lavoratore interessato e quindi l'eventuale importo sanzionatorio va moltiplicato per il numero dei lavoratori non formati.

Al termine dello studio e dell'apprendimento, il partecipante dovrà sottoporsi ad una prova per verificare il grado di apprendimento, attraverso appositi test di verifica finale. Il superamento con esito positivo del test, verrà rilasciato attestato.

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Cod. 269-CD1

Cod. 292-CR1

L’art. 2 comma 1 lettera d) del D.Lgs 81/08, definisce “dirigente ” la persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa. L’art. 37 del D. Lgs. 81/08 (cosiddetto Testo Unico sulla Sicurezza) prevede una specifica formazione per i dirigenti, specificatamente normata dall’accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori, sancito il 21/12/2011 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 11/01/2011.

Chi è il Dirigente e quali sono i suoi obblighi ? La definizione di Dirigente è indicata all'art. 2 comma 1 lett d) del D.Lgs. 81/08 dalla quale emerge che si tratta di "colui che organizza e dirige le attività. Il dirigente è, negli ambienti di lavoro di cui è responsabile, l'alter ego del datore di lavoro, per le parti della gestione di propria competenza specifica, che rappresenta e con il quale collabora nell'attività organizzativa interna, attuando le sue direttive generali e dirigendo il lavoro degli altri dipendenti. La definizione è integrata da quella dei contratti collettivi a cui la giurisprudenza assegna un ruolo vincolante.

Gli obblighi cui è chiamato ad adempiere il Dirigente, in base alla attribuzioni e competente conferite, sono riportati in via generale all'art. 18 comma 1 D.Lgs. 81/08. Durata? 16 ore.

Il D.L.gs. 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico sulla Sicurezza del Lavoro) entrato in vigore il 1 gennaio 2009, ha definito gli obblighi di valutazione e gestione del rischio rumore, dando attuazione della direttiva 2003/10/CE relativa all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore). Gli obblighi del datore di lavoro In base all'articolo 190, ogni datore di lavoro deve provvedere alla valutazione del rischio rumore presente nella propria azienda al fine di individuare i lavoratori esposti a rischio ed i relativi luoghi di lavoro e attuare se necessario gli interventi preventivi e protettivi previsti dal decreto legge. In adempimento alla nuova legge 'il datore di lavoro elimina i rischi alla fonte o li riduce al minimo e, in ogni caso, a livelli non superiori ai valori limite di esposizione' (art. 192).

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Cod. 274-CV1

Cod. 278-CMC1

L’art. 177 del D.Lgs. 81/08 impone al Datore di Lavoro di dare un adeguata formazione ai Lavoratori che utilizzano attrezzature dotate di videoterminale. Volendo specificare cosa si intende per "videoterminale", l'art. 173 del decreto in oggetto afferma che si tratta di uno schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal tipo di procedimento di visualizzazione utilizzato. Lo stesso articolo definisce lavoratore, colui che all'interno dell'azienda utilizza un'attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per 20 ore settimanali senza contare le interruzioni e le pause giornaliere.

A chi è rivolto il corso ? Il corso è rivolto ai Professionisti e Consulenti, Datori di Lavoro, RSPP, ASPP, Dirigenti & Preposti, RLS ed in particolar modo ai Lavoratori che utilizzano durante la propria attività lavorativa videoterminali (Personal Computer / Pc) a tutti i Lavoratori, indipendentemente dal

settore produttivo, che utilizzino attrezzature dotate di videoterminale in modo sistematico per almeno 4 ore giornaliere consecutive. Durata? 8 ore

Riferimenti normativi? Il corso è strutturato in modo da ottemperare quanto indicato dall’art. 73 del D.Lgs. 81/08, ovvero:

1. Nell’ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37.

Il corso si rivolge agli addetti alla movimentazione manuale dei carichi che devono essere adeguatamente informati, formati sui rischi di contrarre patologie del rachide e sulle misure di prevenzione e protezione da applicare durante la loro attività. Le lavorazioni che possono comportare rischi per l'apparato muscolo-scheletrico sono presenti in tutti i cicli produttivi più diffusi: basti

pensare ai trasporti, al settore manifatturiero, alle costruzioni, al settore metalmeccanico, alla lavorazione del legno ecc.

Durata? 8 ore; Il corso è rivolto agli operatori esposti a questo fattore di rischio. Il corso serve ad adempiere agli obblighi formativi previsti dagli artt. 36, 37 e 169 del D.Lgs. 81/2008.

Al termine dello studio e dell'apprendimento, il partecipante dovrà sottoporsi ad una prova per verificare il grado di apprendimento, attraverso appositi test di verifica finale. Il superamento con esito positivo del test, verrà rilasciato attestato.

Al termine dello studio e dell'apprendimento, il partecipante dovrà sottoporsi ad una prova per verificare il grado di apprendimento, attraverso appositi test di verifica finale. Il superamento con esito positivo del test, verrà rilasciato attestato.

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Corso di formazione per operatori addetti alla guida di automezzi per il movimento terra .

L’art. 73 comma 4 del D.Lgs. 81/2008 impone che gli incaricati dell’uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari (di

cui all’articolo 71, comma 7 del medesimo decreto) ricevano una formazione adeguata e specifica. Obiettivo del corso è permettere alle aziende di

ottemperare agli obblighi formativi suddetti, definendo un percorso che fornisce, ai lavoratori incaricati, le competenze adeguate per un uso idoneo

e sicuro delle diverse tipologie di macchina.

Corsi conformi all'Accordo Stato Regioni 22 febbraio 2012 Si tratta dell'uso delle attrezzature di lavoro e poichè le macchine movimento terra sono classificate come attrezzature che richiedono conoscenza e reponsabilità particolari, il Datore di Lavoro deve far sì che tutti gli addetti ricevano specifica formazione ed "istruzione necessaria in rapporto alla sicurezza".

A chi è rivolto il corso ? Il Corso è rivolto a tutti gli operatori che in azienda utilizzano macchine movimento terra quali: escavatori, pale, terne.

Lo scopo del corso macchine movimento terra ed escavatori è di approfondire le conoscenze e le capacità dell'operatore, in modo da permettere un utilizzo responsabile del mezzo operativo, durante lo svolgimento delle fasi di scavo e trasporto, comprendendone le potenzialità di utilizzo, le caratteristiche tecniche ed i limiti, oltre che gestendo le necessarie verifiche di manutenzione.

Scadenza : entro 5 anni dalla data di rilascio

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Modulo 1 - Escavatori idraulici 10 ore Modulo 2 - Pale caricatrici frontali 10 ore

Modulo 3 - Terne 10 ore

Cod. 227-CMT1

Cod. 227-CMT2

Cod. 227-CMT5

Cod. 227-CMT9 Modulo 5 – Per tre tipologie di macchine: - Escavatori idraulici , Terne , Pale caricatrici frontali. Durata 16 ore

Si può fare un solo corso completo con un notevole risparmio economico aumentando la durata delle ore

La tabella seguente mostra le ore totali da seguire in funzione del tipo di mezzo meccanico:

Cod. 227-CMT8 Addetto Operatore AUTORIBALTABILE A CINGOLI. Durata 10 ore

Cod. 227-CMT2 Modulo 4 - Escavatori a fune 10 ore

Cod. 227-CMT9 Modulo 6 – Per tre tipologie di macchine: - Autoribaltabile, Terne , Pale caricatrici frontali. Durata 16 ore

Nota importante: l’abilitazione all’utilizzo è subordinato al possesso della patente B e ad un adeguato periodo di addestramento ed affiancamento del

lavoratore, da tenersi presso l’azienda in cui esso si trova ad operare.

Al termine dello studio e dell'apprendimento, il partecipante dovrà sottoporsi ad una prova per verificare il grado di apprendimento,

attraverso appositi test di verifica finale. Il superamento con esito positivo del test, verrà rilasciato attestato/Patentino.

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Si intende per Trattori agricoli o forestali qualsiasi trattore agricolo o forestale a ruote o cingoli, a motore, avente almeno

due assi ed una velocita' massima per costruzione non inferiore a 6 km/h, la cui funzione e' costituita essenzialmente dalla potenza di trazione, progettato appositamente per tirare, spingere, portare o azionare determinate attrezzature intercambiabili destinate ad usi agricoli o forestali, oppure per trainare rimorchi agricoli o forestali.

Durata del corso: dipende dalla tipologia di trattore in dotazione al lavoratore, in particolare:

Corso per trattori gommati 8 ore; Corso per trattori cingolati 8 ore; Corso per trattori cingolati e gommati 13 ore.

Normativa di riferimento: Allegato VIII, Accordo 22 febbraio 2012 - Individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali e' richiesta una specifica abilitazione degli operatori (art. 73, comma 5, d.lgs. 81/2008)

Destinatari: Quei lavoratori addetti alla conduzione di tale attrezzatura.

Aggiornamento: La conferenza Stato-Regioni prevede L’aggiornamento entro 5 anni. durata minima di 4 ore

Al termine dello studio e dell'apprendimento, il partecipante dovrà sottoporsi ad una prova per verificare il grado di apprendimento, attraverso appositi test di verifica finale. Il

superamento con esito positivo del test, verrà rilasciato attestato/Patentino.

Cod. 227-CMT5

Cod. 227-CMT5

Cod. 227-CMT5

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La Conferenza Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 ha approvato l’intesa sull’Accordo previsto dall’art. 73, comma 5, che

prevede: “sono individuate le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, la durata, gli indirizzi, ed i requisiti minimi di validità della formazione”.

Il D. Lgs. 81/2008 impone l'obbligo, da parte dei Datori di Lavoro, di informare e formare adeguatamente e specificatamente i

lavoratori adibiti all'utilizzo del Carrello Elevatore. Significa elevare il grado di consapevolezza di ciascuno di essi circa i rischi tecnici del Carrello, circa i rischi strutturali della sede lavorativa e di tutte le misure applicate per la tutela della sicurezza e della salute.

SANZIONI D.Lgs. 81/08 – Art. 87 – comma 2, lett. c) Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione degli articoli 71, commi 1, 2, 4, 7 e 8.

Nota importante: l’abilitazione all’utilizzo del carrello elevatore è subordinata al possesso della patente B e ad un adeguato periodo di addestramento ed affiancamento del lavoratore, da tenersi presso l’azienda in cui esso si trova ad operare.

Durata del corso: 12 ore La durata dei corsi è di dodici ore, fatte salve diverse determinazioni della contrattazione collettiva; AGGIORNAMENTO: 4 ore entro 5 anni dalla data di rilascio.

Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo: carrelli semoventi a braccio telescopico, carrelli elevatori a contrappeso dotati di uno o più bracci snodati, telescopici o meno, non girevoli, utilizzati per impilare carichi. Il dispositivo di sollevamento non deve essere girevole o comunque non deve presentare un movimento di rotazione maggiore di 5° rispetto all’asse longitudinale del carrello;

Carrelli industriali semoventi: qualsiasi veicolo dotato di ruote (eccetto quelli circolanti su rotaie) concepito

per trasportare, trainare, spingere, sollevare, impilare o disporre su scaffalature qualsiasi tipo di carico ed azionato da un operatore a

bordo su sedile;

Carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi: attrezzature semoventi dotate di uno o più

bracci snodati, telescopici o meno, girevoli, utilizzate per movimentare carichi ed azionate da un operatore a bordo su sedile

Cod. 200-CAB1

Cod. 200-CAB1

Cod. 200-CAB1

Al termine dello studio e dell'apprendimento, il partecipante dovrà sottoporsi ad una prova per verificare il grado di apprendimento, attraverso appositi test di verifica finale. Il superamento con esito positivo del test, verrà rilasciato un attestato/Patentino.

Chi è obbligato?

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Cod. 236-CPS1

L’obbligo all’abilitazione per l’uso delle attrezzature deriva dall’accordo Stato/Regioni del 22/02/2012, pubblicato il 12/03/2012

nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 60, che riguarda “L’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è

richiesta una specifica abilitazione degli operatori, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione in attuazione

dell’articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 09/04/2008, n. 81”. L’accordo entra in vigore dal 13/03/2013.

Per ottenere l’abilitazione l’operatore deve frequentare un apposito corso.

A chi è rivolto il corso ? LAVORATORI ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI POMPE PER CALCESTRUZZO.

Il corso si propone di fornire agli utilizzatori la formazione e l’addestramento necessari ad ottenere l’abilitazione al fine di condurre (utilizzare) le Pompe per Calcestruzzo definite come: macchina mobile destinata al pompaggio del calcestruzzo liquido. La pompa per calcestruzzo con caratteristiche diverse da quelle esplicitamente considerate nell’Accordo Stato Regioni del 22.02.2012, richiede il possesso, da parte dell’operatore, di una ulteriore abilitazione.

DURATA: 14 ore (1+6+7) + verifica teorica (circa 1 ora) + verifica pratica (circa 1 ora) obbligatorie il cui superamento è vincolante al rilascio dell’attestato .

Aggiornamento: L’abilitazione deve essere rinnovata ogni 5 anni, previa verifica della partecipazione al corso di aggiornamento. Il corso di

aggiornamento ha la durata minima di 4 ore.

Al termine dello studio e dell'apprendimento, il partecipante dovrà sottoporsi ad una prova per verificare il grado di apprendimento, attraverso appositi test di verifica finale. Il superamento con

esito positivo del test, verrà rilasciato attestato.

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Cod. 218-CP1

In attuazione a quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. tutti i lavoratori addetti al montaggio, smontaggio e trasformazione dei ponteggi devono frequentare appositi corsi di formazione ed ottenere l’abilitazione all’esercizio di tale attività. Oltre all'obbligo di redazione da parte dell’impresa che monta e smonta i ponteggi di un piano di montaggio, uso e smontaggio (PiMUS).

DESCRIZIONE DEL CORSO: Erogato ai sensi del D. Lgs. 81 del 2008 si propone di fornire i principi generali della legge sulla sicurezza sul lavoro e permette di formare i PREPOSTI ED ADDETTI. Il percorso formativo è finalizzato all’apprendimento di tecniche operative adeguate ad eseguire, in condizioni di sicurezza, le attività di montaggio, smontaggio e trasformazioni di ponteggi AL (PIMUS). Strutturato in tre moduli, il corso ha una durata complessiva di 28 ore, più una prova di verifica finale.

A chi è rivolto il corso ? Datori di lavoro, Imprese edili, Lavoratori dipendenti addetti al montaggio, smontaggio e trasformazione di ponteggi.

DURATA: Il Corso di Formazione è stato approvato per 28 ORE (teoria) e 4 ore (esami)

Requisiti partecipanti: essere maggiorenni, essere in possesso dell’idoneità alla mansione rilasciata del medico competente.

Si ricorda che : Le linee guida per l’esecuzione di lavori temporanei in quota con l’impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante ponteggi metallici fissi di facciata emanate dall’Ispesl, al punto 9.1, indica che per un corretto montaggio di un ponteggio occorrono almeno 3 addetti, di cui uno avente la funzione di preposto.

Aggiornamento: L’abilitazione ha validità 4 anni al termine dei quali sono previste 4 ore minime di aggiornamento.

Al termine dello studio e dell'apprendimento, il partecipante dovrà sottoporsi ad una prova per verificare il grado di apprendimento, attraverso appositi test di verifica finale. Il superamento con esito positivo del test, verrà rilasciato attestato.

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Il corso (obbligatorio ai sensi dell' art. 73 D. Lgs. 81 del 2008 e dell'Accordo in sede di Conferenza Permanente fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 22/02/2012 Atto Repertorio 53/CSR) si propone di fornire agli studenti i principi generali per la conduzione delle PLE nel completo rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro in Italia ed in Europa. Il percorso formativo permette di conseguire il patentino/abilitazione per ADDETTO DI PLE per PLE CON/SENZA STABILIZZATORE.

A chi è rivolto il corso ? Imprese di tutte le categorie merceologiche, Lavoratori dipendenti, studenti, datori di lavoro, professionisti, consulenti sulla sicurezza, dirigenti, ingegneri, architetti, geometri, periti, addetti alla conduzione di piattaforme. Il corso è rivolto a far acquisire, agli addetti interessati, le competenze specifiche per lo svolgimento sicuro delle mansioni inerenti la

movimentazione delle merci, mediante l´utilizzo della piattaforma aerea.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO (conformi all'Accordo in sede di Conferenza Stato_Regioni del 22/02/2012 - pubblicato sul

Suppl. Ordinario n. 47 alla Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2012)

REQUISITI MINIMI DEI DISCENTI Età NON inferiore ai 18 anni

Addetti alla conduzione di “ PIATTAFORME di LAVORO MOBILI ELEVABILI“. Su Stabilizzatori. durata 1+3+4 ore

Addetti alla conduzione di “ PIATTAFORME di LAVORO MOBILI ELEVABILI“. Che possono Operare senza Stabilizzatori. durata 1+3+4 ore

Addetti alla conduzione di “ PIATTAFORME di LAVORO MOBILI ELEVABILI“. Che possono Operare senza Stabilizzatori & con STABILIZZATORI. durata 1+3+6 ore

Addetti alla conduzione di “ Piattaforma AEREA “. durata 16 ore

Corso/Formazione per

Cod. 218-CP1

Cod. 218-CP1

Cod. 218-CP1

Cod. 218-CP1

Aggiornamento: L’abilitazione deve essere rinnovata ogni 5 anni, previa verifica della partecipazione al corso di aggiornamento. Il corso di aggiornamento ha la durata minima di 4 ore.

Al termine dello studio e dell'apprendimento, il partecipante dovrà sottoporsi ad una prova per verificare il grado di apprendimento, attraverso appositi test di verifica finale. Il superamento con esito positivo del test, verrà rilasciato un attestato/Patentino.

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Il corso (obbligatorio ai sensi dell' art. 73 D. Lgs. 81 del 2008 e dell'Accordo in sede di Conferenza Permanente fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 22/02/2012 Atto Repertorio 53/CSR) si propone di fornire agli studenti i principi generali per la movimentazione delle gru nel completo rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro in Italia ed in Europa. Il percorso formativo permette di conseguire il patentino/abilitazione per OPERATORE DI GRU (GRUISTA) per GRU A TORRE (CON ROTAZIONE IN BASSO/ALTO).

A chi è rivolto il corso ? Imprese di tutte le categorie merceologiche, Lavoratori dipendenti, studenti, datori di lavoro, professionisti, consulenti sulla sicurezza, dirigenti, ingegneri, architetti, geometri, periti, addetti alla movimentazione di gru.

Al termine dello studio e dell'apprendimento, il partecipante dovrà sottoporsi ad una prova per verificare il grado di apprendimento, attraverso appositi test di verifica finale. Il superamento con esito positivo del test, verrà rilasciato un attestato/Patentino.

Aggiornamento: L’abilitazione deve essere rinnovata ogni 5 anni, previa verifica della partecipazione al corso di aggiornamento. Il corso di aggiornamento ha la durata minima di 4 ore.

Addetti alla conduzione di GRU a TORRE Rotazione in BASSO. durata 12 ore Addetti alla conduzione di GRU a TORRE Rotazione in ALTO. durata 12 ore Addetti alla conduzione di GRU a TORRE Rotazione in ALTO & BASSO. durata 16 ore Addetti alla conduzione di GRU per AUTOCARRO. durata 12 ore Addetti alla conduzione di GRU MOBILI. durata 14 ore Addetti alla conduzione di GRU MOBILI ”Modulo aggiuntivo al corso base” per GRU MOBILI su RUOTE con FALCONE Telescopico o Brandeggiabile. durata 14 ore + 8 ore

Cod. 218-CP1

Cod. 218-CP1

Cod. 218-CP1

Cod. 218-CP1

Cod. 218-CP1

Corso/Formazione per

Cod. 218-CP1

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Ai sensi dell’art. 82, comma 1, lettera c, punto 2, del D.Lgs. n. 81 stabilisce che: “l’esecuzione di lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori abilitati dal datore di lavoro ai sensi della pertinente normativa tecnica riconosciuti idonei per tale attività”. Obiettivi Il corso fornisce all'operatore le conoscenze teoriche propedeutiche alla nomina, da parte del datore di datore ai sensi della Norma CEI EN 50110 - 1 e CEI 11 - 27, di Persona Esperta (PES), di Persona Avvertita (PAV) ed Idonea ai lavori elettrici sotto tensione (PEI), nonché l’attestazione della "Idoneità" a svolgere lavori su parti in tensione.

A chi è rivolto il corso ? Il corso si rivolge agli elettricisti addetti ai lavori elettrici di installazione e manutenzione degli impianti elettrici fuori tensione e in tensione su impianti fino a 1000 V in c.a. e c.c.

Descrizione delle figure professionali PERSONA IDONEA (PEI): “alla quale è riconosciuta la capacità tecnica dad eseguire specifici lavori sotto tensione. L'idoneità deve

essere attestata e rilasciata a fronte di processi formativi superati con esito positivo comprensivi di esercitazioni teoriche e pratiche".

PERSONA ESPERTA (PES): “con istruzione,conoscenza ed esperienza rilevanti tali da consentirle di analizzare i rischi e di evitare i pericoli che l’elettricità può creare”. In particolare si tratta di persona che, con adeguata attività e/o percorso formativo e maturata esperienza, ha acquisito conoscenze generali dell’antinfortunistica elettrica ed una approfondita conoscenza della problematica infortunistica per almeno una precisa tipologia di lavori; deve essere anche capace di affrontare in autonomia l’organizzazione e l’esecuzione in sicurezza di qualsiasi lavoro di precisa tipologia e di individuare e prevenire i rischi elettrici connessi con il lavoro, mettendo in atto le misure idonee a ridurli sottosicurezza o a eliminarli.

PERSONA AVVERTITA (PAV): “adeguatamente avvisata da persone esperte per metterla in grado di evitare i pericoli che l’elettricità

può creare”. In particolare si tratta di persona che, con adeguata formazione, ha acquisito conoscenza dell’antinfortunistica elettrica relativa a precise tipologie di lavoro e capacità di comprendere le istruzioni fornite da una PES; deve avere la capacità di organizzare ed eseguire in sicurezza un lavoro di una precisa tipologia dopo aver ricevuto istruzioni da una PES; inoltre deve possedere la capacità di affrontare le difficoltà previste e capacità di riconoscere ed affrontare i pericoli originati da imprevisti anche se potrebbe non essere in grado di affrontarli correttamente in autonomia.

PERSONA COMUNE (PEC): “Persona che non è esperta e non è avvertita”. In particolare, può operare solo sotto la sorveglianza di PES o PAV, se i rischi elettrici residui non sono stati eliminati, e sotto la supervisione di PES o PAV in caso contrario. Il corso a scelta può essere per soli PES - PAV con una durata di 14h, e anche per PEI per una durata complessiva di 16h.

Obblighi legislativi Art. 82, co. 1, lett. c), punto 2 – D.Lgs. 81/08 Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente D.Lgs. 81/08 – Art. 87 – comma 2, lett. E) Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 fino a 6.400 euro

Al termine dello studio e dell'apprendimento, il partecipante dovrà sottoporsi ad una prova per verificare il grado di apprendimento, attraverso appositi test di verifica finale. Il superamento con esito positivo del test, verrà rilasciato un attestato.

Va effettuato il Corso solo ad assunzione avvenuta e non va ripetuta.

Cod. PES-PAV1

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Cod. 18-FR1 Valutazione Rischio Rumore con Fonometria sul luogo di Lavoro.

Fonometria (compreso Modulo Autocertificazione valutazione Rumore D.lgs 81/2008 ).

Rischio Cancerogeno.

Documento valutazioni del rischio vibrazioni D.lgs 81/2008.

Cod. 18-FR5

Cod. 28-VV1

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Cod. 28-VV1

Controllo semestrale sul luogo di Lavoro (non obbligatorio).

Cod. 45-CS1

Cod. 45-CA1

Piani Antincendio & Emergenze. Cod. 45-CS1

Consulenza Annuale – comprende tutte le modifiche ed assistenza gestionale.

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Medico competente con relativa nomina art.39 T.U. e visita medica

Cod. 10-SS1

Cos'è la visita medica ?

Il Testo Unico della sicurezza nei luoghi lavoro (Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n. 81) disciplina la sorveglianza sanitaria con gli articoli 38, 39, 40, 41 e 42. Inoltre il Decreto Legislativo 3 Agosto 2009, n. 106, correttivo del T.U., ha provveduto ad apportare modifiche ed integrazioni in materia di sorveglianza sanitaria con gli articoli 24, 25, 26 e 27.

Chi è obbligato?

L'art. 18 del D.Lgs. 81/2008 così come modificato dal D.Lgs. 106/2009 obbliga il Datore di lavoro e il Dirigente ad inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e a richiedere al Medico Competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico. Il protocollo adottato dalla Struttura Speciale di Supporto “Tutela della Salute e Sicurezza sul Lavoro” è quello indicato dall'art. 176 del D.Lgs 81/2008 che ribadisce tale obbligo con particolare riferimento ad occhi, vista ed apparato muscolo-scheletrico. Contestualmente il lavoratore è obbligato a sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal programma di sorveglianza sanitaria o comunque disposti dal Medico Competente così come indicato dall'art. 20, comma 2 lettera. i, del D.Lgs 81/2008.

Altro ? In Base alla tipologia di attività viene stabilita la frequenza della visita medica; In Base alla tipologia di attività si possono presentare altri obblighi , tipo Test antidroga, alcol,test ecc.

Sono previste anche delle sanzioni pecuniarie che vanno da € 2.000 a € 4.000 (art. 55, comma 5 lettera e) del D.Lgs. 81/2008) per il Datore di Lavoro e da € 200 a € 600 (ex art. 59 del D.Lgs. 81/2008 e art. 36 del D.Lgs. 106/2009) per il lavoratore dipendente.

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Il Giudice valuta che il Datore di Lavoro abbia fatto non solo il minimo imposto espressamente dalla Legge, ma tutto quello che poteva fare per prevenire gli incidenti ... e grazia e giustifica positivamente il comportamento del datore di lavoro od operatore che si preoccupa di formarsi ad affrontare le situazioni di rischio per evitare gli incidenti ragionevolmente prevedibili , dimostrandolo con una formazione ed addestramento registrati e documentati da esperti , validati da un ente accreditato . Alleghiamo ora la sequenza degli articoli di Legge del Decreto Unico 81/08 e D.Lgs 106 del 03 Agosto 2009 che determinano la obbligatorietà della formazione specifica sulle piattaforme aeree : Sezione IV FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO Art. 36. Informazione ai lavoratori [1] Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione: …..omissis …. Art. 18. Obblighi del datore di lavoro e del dirigente l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli artt. 36 e 37; Art. 71. Obblighi del datore di lavoro [7] Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché: a) l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una informazione, formazione ed addestramento adeguati ; Art. 73. Informazione , formazione e addestramento [1] Nell'ambito degli obblighi di cui agli artt. 36 e 37 il datore di lavoro provvede, affinché per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell'uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione e addestramento adeguati in rapporto alla sicurezza relativamente: a) alle condizioni di impiego delle attrezzature; b) alle situazioni anormali prevedibili. [2] Il datore di lavoro provvede altresì a informare i lavoratori sui rischi cui sono esposti durante l'uso delle attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti nell'ambiente immediatamente circostante, anche se da essi non usate direttamente, nonché sui cambiamenti di tali attrezzature.

Da sapere

Segue….

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[3] Le informazioni e le istruzioni d'uso devono risultare comprensibili ai lavoratori interessati. [4] Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui all'art. 71, settimo comma, ricevano una formazione , informazione ed addestramento adeguati e specifici , tali da consentire l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone. Art. 28 Oggetto della valutazione dei rischi - Legge del Decreto Unico 81/08 e D.Lgs 106 del 03 Agosto 2009 ……… [2] Il documento di cui all’art. 17, primo comma, lettera a), redatto a conclusione della valutazione, …….. f) l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento ELENCO DEI LAVORI COMPORTANTI RISCHI PARTICOLARI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI DI CUI ALL’ART. 100, PRIMO COMMA (D. Leg. 9-4-2008, n. 81 ) e D.Lgs 106 del 03 Agosto 2009 Allegato XI 1) Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta dall’alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati dalla natura dell’attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell’opera. 2) Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un’esigenza legale di sorveglianza sanitaria. 3) Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti. 4) Lavori in prossimità di linee elettriche aree a conduttori nudi in tensione. 5) Lavori che espongono ad un rischio di annegamento. 6) Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie. 7) Lavori subacquei con respiratori. 8) Lavori in cassoni ad aria compressa. 9) Lavori comportanti l’impiego di esplosivi. 10) Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti.

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Documentazione richiesta da organi di vigilanza in caso di ispezione

Durante il corso di un accertamento da parte degli organi di vigilanza, potrebbero essere richiesti diversi documenti in base all’attività svolta e ai rischi specifici. Un elenco indicativo ma non ufficiale dei documenti che potrebbero essere richiesti : Organigramma aziendale con relative mansioni ed eventuali deleghe; Valutazione dei rischi ex art.4 c.2 D.Lgs 626/94 - art 17-28 D.Lgs 81/08 Valutazione del rischio rumore art. 190 D.Lgs 81/08 e vibrazioni art. 102 D.Lgs 81/08; Valutazione del rischio chimico art. 223 D.Lgs 81/08; Valutazione del rischio cancerogeno art 236 D.Lgs 81/08; Valutazione del rischio biologico art. 271 D.Lgs 81/08; NOMINA delle seguenti figure previste dal D. Lgs 81/08:RSPP: Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi art. 17 lett. b D.Lgs 81/08; Addetti all’emergenza, al pronto soccorso, alla prevenzione incendi art. 18 e 1 lett. B D.Lgs 81/08; Medico Competente art. 18 c.l lett. a D.Lgs 81/08; RLS: Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza art. 47 c.2 D.Lgs 81/08; Attestati di informazione/formazione/addestramento art. 36-37; Giudizi idoneità alla mansione specifica; Verbale riunione periodica art. 11 per le aziende con più di 15 dipendenti; Piano Operativo di Sicurezza art. 96 lett. g D.Lgs 81/08; Piano di Sicurezza e Coordinamento art. 100 D.Lgs 81/08;PIMUS (piano di uso, montaggio e smontaggio dei ponteggi) art. 134 all. XXIII D.Lgs 81/08; notifica preliminare art. 99 D.Lgs 81/08; Libro unico; Registro infortuni; Certificato Prevenzione Incendi; Denuncia di installazione dispositivi di messa a terra e scariche atmosferiche ai sensi del D.P.R. 462/01; Autorizzaz. in deroga art. 65 D.Lgs 81/08;Comunicazione degli infortuni (INAIL - IPSEMA) art. t 8 c. 1 lett. r.; Contratti di eventuali lavoratori "atipici"; Verifiche impianto elettrico; Dichiarazione di conformità impianto elettrico;CPI o nulla osta provvisorio VVFF

Da sapere

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Quali sono i corsi obbligatori per la sicurezza sul lavoro?

Fra i vari obblighi e indicazioni dati dal Testo Unico per la Sicurezza sul lavoro, uno di primaria importanza è quello che riguarda la formazione sulla sicurezza sul lavoro. Secondo quanto definito dal DLgs 81/08 ogni figura che si occupa della sicurezza in azienda deve essere adeguatamente formato. Vengono inoltre date tutte le specificazioni a seconda del ruolo che si ricopre, sia per la formazione primaria che per i corsi di aggiornamento, anch’essi obbligatori. Per sottolineare ulteriormente quanto sia importante che i lavoratori conoscano quali sono e come prevenire i rischi sul lavoro sono state introdotte anche una serie di sanzioni piuttosto pesanti per il datore di lavoro che non provvederà alla formazione dei propri dipendenti, includono sia il pagamento di una multa sia l’arresto. I corsi obbligatori per la sicurezza sul lavoro sono: Corso di formazione e informazione per i lavoratori: generale di 4 ore più 4, 8, 12 ore a seconda del grado di rischio dell’azienda. Corso rischio stress lavoro correlato: il corso dura 24 ore. Corso per dirigenti e preposti: per i preposti è previsto un corso di 8 ore, più sei ore di aggiornamento ogni 5 anni. Per i dirigenti il corso è di 16 ore con aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni. Corso per RSPP: il lavoratore che ricopre il ruolo di RSPP deve seguire un corso di base (modulo A) di 28 ore, poi esistono il Modulo B (fra le 12 e le 68 ore a seconda del settore Ateco di appartenenza) e il modulo C (24 ore) che approfondiscono alcuni aspetti. Il corso di aggiornamento RSPP ha una durata variabile fra le 40 e le 100 ore in cinque anni, a seconda del macrosettore Ateco di appartenenza. Corso RSPP datore di lavoro: il datore di lavoro deve seguire un corso di 16, 32 o 48 ore a seconda del grado di rischio dell’azienda. Il corso di aggiornamento è quinquennale e ha una durata di 6,10 o 14 ore, sempre in base al rischio. Corso per RLS: il corso dura 32 ore, l’aggiornamento è annuale e dura 4 ore. Corso per addetto al primo soccorso: per aziende di tipo A il corso dura 16 ore, per quelle di tipo B e di tipo C 12 ore. L’aggiornamento avviene ogni 3 anni con un corso di 6 ore per il gruppo A e 4 ore per i gruppi B e C. Corso per addetto antincendio: i corsi per addetto antincendio si dividono in base al grado di rischio dell’azienda. Per il rischio basso 4 ore, per il rischio medio 8 ore, per il rischio alto 16 ore. Per l’aggiornamento i corsi sono di 2,5 o 8 ore a seconda del grado di rischio. Corso primo ingresso in cantiere: durata 16 ore. Corso di formazione per mulettista: durata 4 ore. Corso di formazione ponteggiatori PIMUS: durata 28

Da sapere

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Quale differenza c'è tra il preposto e il dirigente? Entrambi i soggetti sono recenti introduzioni del nuovo dettato normativo in materia di sicurezza sul lavoro. Il dirigente viene definito come persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa mentre il preposto è una persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa. La parte iniziale è comune ma la differenza in termini di attribuzioni è differente. Il preposto alla sicurezza è infatti quel soggetto della prevenzione aziendale che ha il compito di sovrintendere all'attività lavorativa mentre il dirigente è colui il quale attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa.

Da sapere

Prima di essere destinati a svolgere un lavoro con attrezzature munite di VDT, i lavoratori devono sostenere una visita medica. La sorveglianza sanitaria, costituisce quindi una modalità di osservazione e uno strumento di prevenzione dei rischi per la vista e per gli occhi di estrema importanza. La legge prevede inoltre che un lavoratore addetto ai VDT debba essere sottoposto a visita medica di controllo ogni 2 anni se presenta delle limitazioni o se ha un'età superiore ai 50 anni, invece ogni 5 anni in condizioni di normalità visiva o con età inferiore ai 50 anni. Il lavoratore può anche richiedere personalmente di essere sottoposto a visita di controllo, qualora lo ritenga opportuno.

Obblighi e sanzioni per l’inadempimento Si ricorda che la sanzione per l’inadempimento degli obblighi di informazione, formazione e addestramento, di cui

agli articoli 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008, consiste nell’arresto da due a quattro mesi del datore di lavoro o dirigente o nell’ammenda da 1.200 a 5.200 euro. Tali sanzioni si riferiscono a ciascun lavoratore interessato e quindi l'eventuale

importo sanzionatorio va moltiplicato per il numero dei lavoratori non formati.

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Estratti Normative: RSPP – artt. 2, 32 -34 Dlgs. 81

RSPP – artt. 2, 32 -34 Dlgs. 81 Nell’ambito della complessa normativa sulla sicurezza sul lavoro e delle figure che essa disciplina, vi è l’RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione), il cui ruolo può essere assegnato al datore di lavoro nei casi previsti dalla legge. Nel Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro (T.U.S.L. o D. Lgs. 81/08) si inizia a parlare di tale figura già nell’articolo 2 dello stesso, nel quale vengono date le definizioni, oltre che dell’RSPP, di tutte le altre figure professionali che gravitano in un qualsiasi luogo di lavoro, a partire dal lavoratore e arrivando fino a vari dirigenti e preposti. In particolare l’art. 2 in merito all’RSPP : persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi. Come si evince da quanto riportato il datore di lavoro ha l’obbligo di incaricare una persona perché svolga le mansioni e i compiti tipici di chi deve tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori. L’art 34 stabilisce che l’imprenditore può ricoprire il ruolo di RSPP nei casi seguenti: Industrie e imprese artigiane che non superino i 30 dipendenti; aziende agricole e/o zootecniche fino a10 dipendenti; imprese ittiche che non superino i 20 impiegati; tutte le altre non catalogabili come sopra che abbiano in organico fino a un massimo di 20 dipendenti. In tutti gli altri casi il datore di lavoro deve nominare un RSPP fra i suoi dipendenti oppure affidarsi a un consulente esterno. A prescindere se l’RSPP sia il capo ufficio, un lavoratore e un esterno, egli deve essere sempre debitamente formato e aggiornato sulla sicurezza sul lavoro. Il datore di lavoro deve produrre, a richiesta degli organi preposti al controllo, tutta la documentazione che certifichi la sua preparazione e attestare quindi che sia in possesso delle capacità e requisiti professionali di cui all’art. 2 già citato.

RSPP quali requisiti e di cosa si occupa Come si può facilmente intuire dalla forma estesa dell’acronimo (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione), l’RSPP è preposto a tutte le mansioni inerenti la prevenzione e la protezione sul luogo di lavoro di persone e cose. I requisiti minimi e i compiti sono disciplinati dagli artt. 32 e 33 del Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro. In particolare dalla lettura dell’art. 32 intitolato “Requisiti addetti prevenzione e protezione interni ed esterni” si evince che vi è una stressa correlazione tra requisiti e rischi precedentemente valutati ed eventualmente accertati sul luogo di lavoro dove l’RSPP presterà l’incarico assegnatogli. L’addetto incaricato alla prevenzione e sicurezza sul luogo di lavoro deve essere in possesso almeno di un diploma di scuola secondaria superiore e un attestato di frequenza di un corso di formazione specifico per RSPP, un titolo di studio per una delle lauree previste dal decreto 81/08 esclude la frequenza obbligatoria a un corso di formazione, al contrario, qualora l’incaricato abbia precedentemente svolto per almeno sei mesi la stessa funzione presso altre aziende certificate dal datore di lavoro può non essere in possesso di diploma di scuola superiore. L’art. 33 definisce invece quali siano i compiti che deve svolgere un RSPP , primo fra tutti, c’è l’individuazione dei fattori di rischio. Questo primo importante compito, attività che deve espletare di concerto con il datore di lavoro, consente poi la redazione di un Documento di valutazione dei rischi, obbligatorio per legge e la cui mancanza può essere causa di sanzioni, anche pesanti. Valutati i rischi al RSPP spetta la progettazione di adeguate misure di sicurezza atte a garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori e la verifica dell’applicazione delle stesse. Tanto è strategica questa figura nell’ambito della normativa sulla sicurezza che fra le altre mansioni del RSPP vi è anche la partecipazione alle riunioni incentrate sulla sicurezza aziendale organizzate dall’imprenditore, a tal proposito è altresì tenuto al segreto professionale per tutto ciò che riguarda la filiera lavorativa durante tutto il mandato.

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Estratti Normative: RLS – artt. 37, 47, 50 Dlgs. 81 La figura dell’RLS ovvero del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sul lavoro deve essere un punto di riferimento per tutti i lavoratori, l’RLS deve monitorare che la gestione della sicurezza in azienda o in ufficio avvenga nel pieno rispetto delle norme stabilite dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, un testo che tra le altre cose legifera anche in merito agli aspetti logistici, formativi e obbligatori di questa figura. Il Decreto Legislativo 81/08 definisce in maniera inequivocabile tutto l’iter legislativo che riguarda la figura dell’ RLS dalla definizione esatta del suo ruolo alla nomina passando per la formazione e l’aggiornamento obbligatorio. La nomina La nomina del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è definita dall’art. 47 del D.Lgs. 81/08. Questo articolo prevede che l’RLS venga nominato dal datore di lavoro e scelto tra i dipendenti assunti a tempo indeterminato. Secondo quanto previsto dagli accordi sindacali inoltre: Potranno partecipare all’elezione ed esprimere la propria preferenza tutti coloro che sono iscritti a libro matricola. Possono essere eletti tutti i lavoratori in servizio e non in prova alla data delle elezioni ad eccezione dei lavoratori a tempo determinato, degli apprendisti e dei lavoratori con contratto di formazione lavoro. Ogni lavoratore potrà esprimere un numero massimo di preferenze pari ad un terzo del numero dei rappresentanti da eleggere. Prima dell’elezione i lavoratori in servizio devono nominare al loro interno il segretario del seggio elettorale, il quale dopo lo spoglio delle schede(allegate alla presente) provvederà a redigere il verbale dell’elezione. L’elezione si svolge a suffragio universale diretto ed a scrutinio segreto. La rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza dura in carica 3 anni. Nel caso di dimissioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, lo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti. L’esito delle votazioni deve essere successivamente comunicato a tutti i lavoratori. Sempre in riferimento alla nomina dell’RLS altro compito del datore di lavoro secondo l’art. 18 comma 1, lettera a) è quello di effettuare la dovuta comunicazione all’INAIL della nomina dell’RLS, la norma prevede che tale comunicazione deve avvenire annualmente. Gli obblighi del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza In riferimento a quanto riportato nell’art. 50 del D.lgs. 81/08 l’RLS ha degli obblighi ben precisi a cui attenersi al fine di svolgere il proprio ruolo nel migliore dei modi. Nell’ specifico l’art.50 riporta che l’RLS: Segue….

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Estratti Normative:

1. Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni; e’ consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva; e’ consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente; e’ consultato in merito all’organizzazione della formazione di cui all’articolo 37; riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali; riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza; riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall’articolo 37; promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori; formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito; partecipa alla riunione periodica di cui all’articolo 35; fa proposte in merito alla attività di prevenzione; avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività; può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro. 2. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell’incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l’esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli, anche tramite l’accesso ai dati, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera r), contenuti in applicazioni informatiche. Non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali. 3. Le modalità per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale

Segue….

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4. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su sua richiesta e per l’espletamento della sua funzione, riceve copia del documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a). 5. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dei lavoratori rispettivamente del datore di lavoro committente e delle imprese appaltatrici, su loro richiesta e per l’espletamento della loro funzione, ricevono copia del documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 26, comma 3. 6. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e’ tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi e nel documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 26, comma 3, nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell’esercizio delle funzioni. 7. L’esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e’ incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione. La formazione e l’aggiornamento obbligatori La formazione dell’RLS è obbligatoria secondo il Testo Unico per la sicurezza, inoltre è il datore di lavoro a farsi carico delle spese necessarie per la frequenza del corso di formazione per l’RLS e il successivo corso di aggiornamento secondo quanto previsto dall’art. 37 del Dlgs 81/08, sempre secondo tale articolo la formazione per i responsabili e i lavoratori deve avvenire durante l’orario di lavoro. In merito alla formazione per l’RLS l’art.37 comma 10 sottolinea che chi svolge il ruolo di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve ricevere una formazione specifica mediante un apposito corso per RLS a cui segue un corso di aggiornamento per RLS. Il corso sicurezza lavoro per RLS deve essere in linea con i contenuti didattici previsti dal Testo Unico sulla sicurezza e il numero di ore previste non deve essere inferiore alle 32 secondo quanto definito dal comma 11, art. 37 del D.Lgs. n. 81, nonché dall’art. 2 del D.M. 16 gennaio 1997. Il corso di aggiornamento per RLS è previsto dall’ integrazione del D.Lgs. 106/09 secondo cui chi svolge il ruolo di RLS deve aggiornarsi annualmente, secondo la normativa nelle imprese che registrano un numero di dipendenti compreso tra 15 e 50 lavoratori il corso di aggiornamento dell’ RSL non deve essere al di sotto delle 4 ore mentre per le azienda con più di 50 lavoratori l’aggiornamento dovrà avere una durata minima di 8 ore.

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Estratti Normative:

Art. 35. Riunione periodica Nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta all'anno una riunione cui partecipano: il datore di lavoro o un suo rappresentante; il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi; il medico competente, ove nominato; il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all'esame dei partecipanti: il documento di valutazione dei rischi; l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute Nel corso della riunione possono essere individuati: codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali; obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro. La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, nelle unita' produttive che occupano fino a 15 lavoratori e' facoltà del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza chiedere la convocazione di un'apposita riunione. Della riunione deve essere redatto un verbale che sarà a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione.

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