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Studio Commercialisti Bigattin ‐ Stefanuto e Associati Via Roma, 100 – 30020 Cinto Caomaggiore (VE)
Tel. 0421/209884 – Fax 0421/209506 e‐mail: [email protected] ‐ http://www.commercialisticinto.it
Circolare n° 1 del 10 gennaio 2018
NOTIZIARIO DI GENNAIO 2018
INDICE DEGLI ARGOMENTI:
Le news di gennaio pag. 2
Dal 2018 triplica la misura del tasso legale pag. 4
In vigore le novità Iva introdotte dalla Legge europea 2017 pag. 6
Dichiarazione tardiva dei redditi per il periodo d’imposta 2016 pag. 8
Credito di imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali con istanza entro il 31 marzo 2018
pag. 9
Utilizzo delle ritenute da parte di studi associati e società pag. 11
Verifiche contabili di inizio periodo di imposta pag. 14
L’opzione per il regime dell’Iva per cassa pag. 16
Regole per il corretto utilizzo in compensazione “orizzontale” dei crediti fiscali pag. 20
Le nuove tabelle ACI per il 2018 pag. 24
Incremento di aliquota per la contribuzione Enasarco 2018 pag. 26
La detrazione Iva dal 2018 pag. 28
Ampliata l’agevolazione denominata “Art Bonus” pag. 30
Principali scadenze dal 16 gennaio 2018 al 15 febbraio 2018 pag. 32
Speciale legge di bilancio pag. 35
Le novità IVA della legge di bilancio 2018 pag. 58
Proroga alle detrazioni sugli immobili e introduzione del “bonus verde” pag. 62
Proroga con modifiche alla disciplina di super e iper ammortamenti pag. 65
Nuova disciplina del prestito sociale delle cooperative pag. 67
Le novità per lo sport pag. 70
Abolita la scheda carburante, acquisti di carburante solo attraverso mezzi di pagamento elettronici
pag. 73
Tassazione al 26% di tutti i dividendi e capital gain pag. 75
2
LE NEWS DI GENNAIO
IPER AMMORTAMENTO
Determinazione dei costi rilevanti e adempimenti documentali per fruire dell’iper ammortamento
L’Agenzia delle entrate ha fornito nuove precisazioni sulla disciplina dell’iper ammortamento: le
attrezzature e gli altri beni strumentali non possono essere inclusi autonomamente in alcune delle
categorie di beni agevolabili, con l’unica eccezione che riguarda i beni che sono accessori strettamente
indispensabili alla ordinaria dotazione del bene principale. Non può essere in ogni caso considerato
rilevante il costo della perizia giurata (o dell’attestazione) di conformità. Per quanto riguarda gli aspetti
procedurali, l’Agenzia delle entrate, oltre a rimandare alla circolare n. 547750 del Ministero dello Sviluppo
economico, specifica che devono essere soddisfatti entro il termine di chiusura del periodo di imposta a
partire dal quale l’impresa intende avvalersi dell’agevolazione.
(Agenzia delle entrate, Risoluzione n. 152, 15/12/2017 e Ministero dello Sviluppo economico, Circolare n. 547750,
15/12/2017)
SPLIT PAYMENT
Pubblicati gli elenchi validi per il 2018
Il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle Finanze ha pubblicato gli elenchi dei
soggetti tenuti all’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti al link
http://www1.finanze.gov.it/finanze2/split_payment/public/#/#testata. Non sono incluse le
Amministrazioni Pubbliche, comunque tenute all’applicazione dello split payment, per le quali è possibile
fare riferimento all’elenco Ipa pubblicato sul sito dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni. Dagli elenchi
pubblicati dal Dipartimento delle Finanze possono essere ricercati fondazioni, enti pubblici, società
inserendo il codice fiscale.
(Ministero dell’economia e delle finanze, Elenchi, 19/12/2017)
IMPOSTA DI BOLLO
Approvato il nuovo modello per optare per l’assolvimento dell’imposta di bollo in modalità virtuale
È stato pubblicato il nuovo modello accompagnato dalle istruzioni e dalle specifiche tecniche per optare
per il versamento dell’imposta di bollo, relativa agli atti e documenti emessi nell’anno precedente:
sostituisce quello approvato dalla Agenzia delle entrate il 17 dicembre 2015. Il modello può essere
trasmesso direttamente dai contribuenti interessati (abilitati a Entratel/Fisconline) ovvero per il tramite di
intermediari abilitati.
(Agenzia delle entrate, Provvedimento n. 306346, 29/12/2017)
ACCORDO PER IL CREDITO 2015
Firmata la proroga della validità dell’accordo dal 31 dicembre 2017 al 31 luglio 2018
L’ABI ha concordato con le altre parti firmatarie dell’Accordo per il Credito 2015 la proroga al 31 luglio
2018 di tutte le misure firmate dalle Associazioni di rappresentanza delle imprese, tra le quali la
sospensione del pagamento delle quote capitale delle rate dei mutui e dei leasing. Le richieste di
attivazione delle misure potranno quindi essere presentate dalle imprese fino al 31 luglio 2018. Per le
banche che hanno già aderito all’Accordo per il Credito 2015, l’adesione alla proroga si intende
tacitamente acquisita, salvo formale disdetta da comunicare all’ABI.
(Associazione Bancaria Italiana, Nota n.UCR/002503, 14/12/2017)
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BONUS SUD
Modifiche al modello per la fruizione del credito di imposta per gli investimenti nel mezzogiorno
L’articolo 1, comma 98‐108, L. 208/2015 ha previsto l’attribuzione di un credito di imposta a favore delle
imprese che effettuano investimenti al Sud mediante l’acquisizione di particolari beni strumentali nuovi
destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite di Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia,
Molise, Sardegna e Abruzzo. Il modello per la trasmissione telematica della comunicazione, disponibile
dallo scorso 27 aprile 2017, è stato modificato per adeguarlo alla più recente normativa europea. Il nuovo
modello (con le relative istruzioni) va utilizzato per presentare la istanza per il credito di imposta dall’11
gennaio 2018 fino al termine ultimo del 31 dicembre 2019.
(Agenzia delle entrate, Provvedimento n. 306414, 29/12/2017)
RENDITE E USUFRUTTI
Rideterminati moltiplicatori e coefficienti per calcolare i valori delle rendite e dell’usufrutto
In conseguenza della variazione del saggio di interesse legale allo 0,3% sono stati rideterminati i
moltiplicatori e i coefficienti per calcolare il valore delle rendite e dell’usufrutto ai fini delle disposizioni in
materia di imposte di registro e sulle successioni e donazioni. I nuovi valori si applicano agli atti pubblici
formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate
presentate per la registrazione, alle successioni aperte e alle donazioni fatte a partire dal 1° gennaio 2018.
(Ministero dell’economia e delle finanze, Decreto 20/12/2017, G.U. n. 301 del 28/12/2017)
MUD
Approvato il nuovo modello unico di dichiarazione ambientale
È stato pubblicato il nuovo modello di dichiarazione ambientale da utilizzare per le dichiarazioni da
presentare entro il 30 aprile 2018 con riferimento all’anno precedente. Per il 2018 si è considerato di
adottare un nuovo modello di dichiarazione ambientale così da poter acquisire i dati relativi ai rifiuti da
tutte le categorie di operatori, in attuazione della più recente normativa europea.
(D.P.C.M. 28/12/2017, G.U. n. 303 del 30/12/2017)
SISMA 2016
Modalità di fruizione delle agevolazioni a favore delle imprese localizzate nella ZFU del sisma 2016
L’articolo 46, D.L. 50/2017 ha istituito una zona franca urbana nei Comuni delle Regioni del Lazio, Umbria,
Marche e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016. Alle
imprese che svolgono la propria attività nella ZFU o che la hanno avviata entro il 31 dicembre 2017, è
riconosciuta l’esenzione dalle imposte sui redditi, dall’Irap, dall’Imu e dai contributi previdenziali e
assistenziali, per i periodi d’imposta 2017 e 2018. L’Agenzia delle entrate ha definito le modalità di
fruizione delle agevolazioni, allo scopo di garantire che la presentazione dei modelli F24 con il codice
tributo Z148 avvenga nel rispetto dei limiti dell’importo complessivamente concesso dal Ministero dello
sviluppo economico.
(Agenzia delle entrate, Provvedimento n. 300725, 21/12/2017)
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DAL 2018 TRIPLICA LA MISURA DEL TASSO LEGALE
Con il Decreto datato 13 dicembre 2017, pubblicato sulla G.U. 15 dicembre 2017, n. 292, il Ministero
dell’economia e delle finanze (Mef) ha stabilito che:
“la misura del saggio degli interessi legali di cui all'articolo 1284, cod. civ. è fissata allo 0,3% in ragione
d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2018”.
Di conseguenza a far data dallo scorso 1° gennaio 2018 il tasso di interesse legale passa dallo 0,1% allo
0,3%.
Posto che la variazione del tasso legale ha effetto anche in relazione alle disposizioni fiscali e contributive,
vediamo talune situazioni nelle quali assume rilevanza la predetta misura.
Ravvedimento operoso
L’incremento del tasso di interesse legale comporta l’aumento degli importi dovuti in caso di ravvedimento
operoso ai sensi dell’articolo 13, D.Lgs. 472/1997. Per regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi
versamenti di tributi mediante il ravvedimento operoso, infatti, occorre corrispondere, oltre alla prevista
sanzione ridotta, anche gli interessi moratori calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno, a
partire dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l’adempimento e fino al giorno in
cui si effettua il pagamento.
Di seguito riportiamo le misure del tasso legale in vigore nei singoli periodi (a partire dal 2015), che nel caso
di ravvedimento occorre quindi applicare secondo un criterio di pro‐rata temporis:
0,5 %, dal 1° gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2015;
0,2%, dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016;
0,1%, dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2017;
0,3% dal 1° gennaio 2018 al giorno di versamento compreso.
Nel caso quindi di scadenza a cavallo d’anno (per esempio ravvedimento del secondo acconto Ires,
scaduto il 30 novembre 2017, al 20 marzo 2018) si dovrà applicare dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre
2017 il tasso dello 0,1% e successivamente, fino alla data di versamento, quello dello 0,3%.
Rateizzazione delle somme dovute in seguito ad adesione a istituti deflattivi del contenzioso
La riduzione del tasso di interesse legale rileva anche in caso di opzione per il versamento rateale delle
somme dovute per effetto dei seguenti istituti deflativi del contenzioso:
accertamento con adesione, ai sensi dell’articolo 8, D.Lgs. 218/1997 (sulle rate successive alla prima, gli
interessi legali sono calcolati dalla data di perfezionamento dell’atto di adesione);
acquiescenza “ordinaria” all’accertamento, ai sensi dell’articolo 15, D.Lgs. 218/1997 (sulle rate
successive alla prima, gli interessi legali sono calcolati dal giorno successivo a quello del processo
verbale di conciliazione o a quello di comunicazione del decreto di estinzione del giudizio).
Si ricorda che con l’introduzione delle disposizioni in tema di ravvedimento operoso a opera della L.
190/2014 (Legge Stabilità 2015), dal 1° gennaio 2016 risultano abrogate le norme riguardanti l’adesione al
processo verbale di constatazione (pvc), ai contenuti dell’invito al contraddittorio e l’acquiescenza
“rafforzata”.
N.B.
In relazione agli istituti di cui sopra, la circolare Agenzia delle entrate n. 28/E/2011 (§ 2.16) ha
precisato che la misura del tasso legale deve essere determinata con riferimento all’anno in cui
viene perfezionato l’atto di adesione, rimanendo costante anche se il versamento delle rate si
protrae negli anni successivi.
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Misura degli interessi non computati per iscritto
La misura dello 0,3% del tasso legale rileva anche per il calcolo degli interessi, non determinati per iscritto,
in relazione ai capitali dati a mutuo (articolo 45, comma 2, Tuir) e agli interessi che concorrono alla
formazione del reddito d’impresa (articolo 89, comma 5, Tuir).
Adeguamento dei coefficienti dell’usufrutto e delle rendite ai fini delle imposte indirette
In materia di usufrutto è stato pubblicato in G.U. n. 301 del 28 dicembre 2017 il Decreto datato 20
dicembre 2017, con il quale il Mef ha approvato i nuovi coefficienti utilizzabili dal 1° gennaio 2018 per il
calcolo del valore dell’usufrutto e della nuda proprietà, tali coefficienti tengono già conto del nuovo tasso di
interesse legale dello 0,3%.
Omesso o ritardato versamento di contributi previdenziali e assistenziali
La variazione del tasso legale ha effetto anche in relazione alle sanzioni civili previste per l’omesso o
ritardato versamento di contributi previdenziali e assistenziali, ai sensi dell’articolo 116, L. 388/2000
(Finanziaria 2001).
In caso di omesso o ritardato versamento di contributi, infatti, le sanzioni civili possono essere ridotte fino
alla misura del tasso di interesse legale, quindi allo 0,3% dal 1° gennaio 2018, in caso di:
oggettive incertezze dovute a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o determinazioni
amministrative sull’esistenza dell’obbligo contributivo;
fatto doloso di terzi, denunciato all’Autorità giudiziaria;
crisi, riconversione o ristrutturazione aziendale di particolare rilevanza sociale ed economica in
relazione alla situazione occupazionale locale e alla situazione produttiva del settore;
aziende agricole colpite da eventi eccezionali;
aziende sottoposte a procedure concorsuali; enti non economici ed enti, fondazioni e associazioni non
aventi fini di lucro.
Rateizzazione dell’imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione delle partecipazioni non quotate e dei
terreni
La riduzione del tasso legale non rileva invece in caso di rateizzazione dell’imposta sostitutiva dovuta per la
rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni. In tal caso gli
interessi dovuti per la rateizzazione rimangono fermi al 3%, in quanto tale misura non è collegata al tasso
legale.
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IN VIGORE LE NOVITÀ IVA INTRODOTTE DALLA LEGGE EUROPEA 2017
Dallo scorso 18 dicembre 2107 sono in vigore le disposizioni contenute nella L. 167/2017 che detta
disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea.
Si tratta di quella che viene definita “Legge europea 2017” e che agli articoli che vanno da 7 a 9 detta
disposizioni in tema di Iva che di seguito si riepilogano nel contenuto.
Ristorno sulla garanzia per i rimborsi Iva
Con l’articolo 7, L. 167/2017, al fine di chiudere una procedura di infrazione comunitaria, viene stabilito che
ai soggetti che richiedono un rimborso Iva di importo superiore a 30.000 euro mediante presentazione
della garanzia compete, a titolo di ristoro forfetario dei costi sostenuti per il rilascio della garanzia stessa,
una somma pari alla 0,15% dell’importo garantito per ogni anno di durata della garanzia. Tale somma viene
versata alla scadenza del termine per l’emissione dell’avviso di rettifica o di accertamento ovvero, in caso di
emissione di tale avviso, quando sia stato definitivamente accertato che al contribuente spettava il
rimborso dell’imposta.
Tali previsioni si applicano a partire:
dalle richieste di rimborso fatte con la dichiarazione annuale dell’Iva relativa all’anno 2017
dalle istanze di rimborso infrannuali (modelli TR) relative al primo trimestre dell’anno 2018.
Restituzione dell’Iva non dovuta
Con l’articolo 8 della legge in commento viene introdotto nel D.P.R. 633/1972 un nuovo articolo 30‐ter
rubricato “Restituzione dell’imposta non dovuta”, al fine di chiudere una procedura comunitaria di
infrazione per violazione dei principi di effettività e neutralità dell’imposta.
In generale la disposizione prevede al comma 1 che il soggetto passivo presenti la domanda di restituzione
dell’Iva non dovuta, a pena di decadenza, entro il termine di 2 anni dalla data del versamento della
medesima ovvero, se successivo, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione.
Tuttavia, nei casi in cui la non debenza dell’imposta sia accertata dall’Amministrazione finanziaria, la
disposizione al comma 2 prevede che il cedente/prestatore possa presentare domanda di restituzione della
medesima nel più ampio termine di 2 anni dall’avvenuta restituzione al cessionario o committente
dell’importo pagato a titolo di rivalsa.
Restano escluse dalla descritta disciplina che prevede la restituzione dell’imposta, le fattispecie nelle quali il
versamento sia avvenuto in un contesto di frode fiscale.
Cessioni all’esportazione
Con il comma 1, dell’articolo 9 della Legge europea 2017 viene introdotto nel comma 1 dell’articolo 8 del
D.P.R. 633/1972 una nuova lettera b‐bis) al fine di prevedere che costituiscono cessioni all’esportazione le
cessioni di beni effettuate nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche e dei soggetti della cooperazione
allo sviluppo (soggetti iscritti nell’elenco di cui all’articolo 26, comma 3, L. 125/2014), destinati a essere
trasportati o spediti fuori dell’Unione Europea dal cessionario (o per suo conto) entro 180 giorni dalla
consegna in attuazione di finalità umanitarie.
La disposizione in esame intende attuare quanto previsto dall’articolo 146, § 1, lettera c), Direttiva
2006/112/CE che consente di esentare dall’Iva le cessioni di beni a organismi riconosciuti che li esportano
fuori dall’Unione nell’ambito delle loro attività umanitarie, caritative o educative condotte al di fuori del
territorio UE. La prova dell’avvenuta esportazione dei beni è data dalla documentazione doganale. Le
modalità della cessione o spedizione in oggetto dovranno essere fissate da un decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze.
Il comma 2 del citato articolo 9 interviene poi sull’articolo 7, D.Lgs. 471/1997 che fissa la sanzione
amministrativa (dal 50% al 100% del tributo) nei confronti di chi effettua, senza addebito d’imposta, le
cessioni all’esportazione ‐ ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera b), D.P.R. 633/1972 ‐ qualora il trasporto
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o la spedizione fuori del territorio dell’Unione Europea non avvenga nel termine ivi prescritto, di 90 giorni.
La sanzione non si applica se, nei 30 giorni successivi, viene eseguito, previa regolarizzazione della fattura, il
versamento dell’imposta. Con la citata modifica viene quindi estesa tale disciplina sanzionatoria anche alle
cessioni di cui alla neo introdotta lettera b‐bis).
Con l’ultimo comma del citato articolo 9, infine, viene abrogato l’articolo 26, comma 5, L. 125/14 che reca
la disciplina attualmente vigente sulla non imponibilità ai fini dell’Iva delle cessioni in oggetto.
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DICHIARAZIONE TARDIVA DEI REDDITI PER IL PERIODO D’IMPOSTA 2016
Segnaliamo a tutti i Clienti che, il prossimo 29 gennaio 2018 scade il termine per provvedere all’invio
telematico della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2016, non trasmessa nel termine
del 31 ottobre 2017 (ossia 90 giorni dalla scadenza di invio). Tale invio, definito “tardivo”, consente di
non considerare come “omessa” la dichiarazione dei redditi (situazione che, al contrario, si verifica se
l’invio interviene successivamente al 29 gennaio 2018) e può essere sanata con il versamento di una
sanzione modesta.
Così operando (presentazione della dichiarazione con ritardo non superiore a 90 giorni) la dichiarazione si
considera regolarmente “presentata”, ancorché tardivamente e, quindi, non si incorre nella più pericolosa
ipotesi dell’omessa dichiarazione, fattispecie a cui sono collegate pesanti sanzioni, oltre al pericolo della
possibile determinazione induttiva del reddito di impresa (per le imprese) o di lavoro autonomo (per i
professionisti).
Ricordiamo, inoltre, che applicando il ravvedimento operoso, è possibile definire la ritardata presentazione
con sanzioni davvero contenute:
la sanzione per il ritardato invio del modello è ridotta a 25 euro (ossia 250 euro ridotto a 1/10);
inoltre, nel solo caso di imposte non versate, sarà applicabile la sanzione del 3,75% (ossia la sanzione
del 30% ridotta a 1/8, in quanto dette imposte vengono versate entro un anno dalla scadenza (lo scorso
30 giugno 2017).
Si invita, pertanto, la clientela a voler attentamente valutare la propria situazione, riflettendo se con
riferimento al periodo d’imposta 2016 non si sia tralasciato di consegnare allo Studio la documentazione
relativa a un eventuale reddito percepito e, per tale motivo, non sia stata compilata e trasmessa la
dichiarazione dei redditi.
Si pensi, ad esempio, a un contratto di locazione iniziato nel corso del 2016, ovvero a un reddito
occasionale percepito in tale anno, o ancora alla presenza di più CU con redditi non conguagliati; nelle
situazioni dubbie si invita la clientela a contattare il professionista di riferimento per verificare la
necessità di presentare, ancorché tardivamente, la dichiarazione.
Pertanto, al fine di consentire allo Studio di elaborare e inoltrare all’Agenzia delle entrate la dichiarazione
relativa al periodo d’imposta 2016, si invita la clientela a consegnare con la massima tempestività la
documentazione necessaria (in primis quella da cui risulta il reddito omesso che si intende dichiarare).
9
CREDITO DI IMPOSTA SUGLI INVESTIMENTI PUBBLICITARI INCREMENTALI CON ISTANZA ENTRO IL 31 MARZO 2018
Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale della L. 172/2017, che ha convertito il D.L. 148/2017, è definitivo il
quadro normativo del credito di imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sulla stampa
(giornali quotidiani e periodici, anche on line, locali e nazionali) e sulle emittenti radio‐televisive a diffusione
locale, introdotto dall’articolo 57‐bis, D.L. 50/2017. Per il primo periodo di applicazione, ossia dal 24 giugno
2017 al 31 dicembre 2017, l’agevolazione spetta per le spese di pubblicità effettuate sulla stampa,
incrementali rispetto a quelle sostenute dal 24 giugno 2016 al 31 dicembre 2016. Dal 1° gennaio 2018 il
credito di imposta spetta anche per le spese di pubblicità effettuate sulle emittenti radio‐televisive,
incrementali rispetto a quelle sostenute nel 2017.
Gli investimenti ammissibili e i soggetti beneficiari
Sono ammissibili al credito di imposta gli investimenti riferiti all’acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni
commerciali su giornali quotidiani e periodici, nazionali e locali, ovvero nell’ambito della programmazione
di emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali. Le pubblicità devono essere effettuate su
giornali ed emittenti editi da imprese titolari di testata giornalistica iscritta presso il competente Tribunale
o presso il Registro degli operatori di comunicazione dotate del direttore responsabile. Sono escluse le
spese diverse dall’acquisto dello spazio pubblicitario, anche se accessorie o connesse; sono altresì escluse le
spese per l’acquisto di spazi destinati a servizi quali televendite, pronostici, giochi, scommesse, messaggeria
vocale o chat‐line. L’effettività del sostenimento delle spese deve risultare da apposita attestazione
rilasciata dai soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali
ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti.
Possono beneficiare del credito di imposta i soggetti titolari di reddito di impresa o di lavoro autonomo e gli
enti non commerciali: il contributo sotto forma di credito di imposta è pari al 90% degli investimenti
pubblicitari incrementali rispetto all’anno precedente per le microimprese, le pmi e le start up innovative
ovvero al 75% per le altre imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali. Per gli investimenti
sulla stampa effettuati dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017 sono stati stanziati 20 milioni di euro: il
credito di imposta liquidato potrà essere inferiore a quello richiesto nel caso in cui l’ammontare
complessivo dei crediti richiesti superi l’ammontare delle risorse stanziate.
Il calcolo del contributo e la presentazione della domanda
La disciplina di tutti gli aspetti non direttamente regolati dalla legge è demandata a un regolamento
attuativo che ad oggi non è ancora stato emanato: lo scorso 24 novembre 2017 il Dipartimento per
l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha fornito alcune anticipazioni dei
contenuti dell’atteso regolamento, che in ogni caso sarà emanato entro la fine di febbraio.
Gli investimenti pubblicitari sulla stampa e quelli sulle emittenti radio‐televisive vanno tenuti separati sia in
fase di presentazione dell’istanza sia in fase di requisiti per l’accesso all’agevolazione: infatti, in presenza di
investimenti su entrambi i media, il soggetto richiedente può vedersi riconosciuti due diversi crediti di
imposta con percentuali diverse. Qualora il credito di imposta complessivo richiesto sia di importo
superiore a 150.000 euro, il beneficiario deve essere iscritto agli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed
esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (Banca Dati Nazionale Antimafia del
Ministero dell’Interno).
10
Casistiche Requisito Misura del contributo Note
Spese pubblicità su
stampa sostenute
dal 24 giugno 2017
al 31 dicembre 2017
L’importo sostenuto
deve essere superiore
rispetto all’importo
sostenuto dal 24
giugno 2016 al 31
dicembre 2016
Il credito di imposta è pari al
90%/75% della spesa
incrementale sostenuta, o in
misura inferiore qualora non
siano capienti le risorse
stanziate per il 2017
Istanza entro 31 marzo 2018: il
contributo in conto esercizio va
contabilizzato nel 2017 ed è
utilizzabile esclusivamente in
compensazione nel modello F24
(no rimborso)
Spese pubblicità su
stampa ed emittenti
radio‐televisive
sostenute dal 1°
gennaio 2018 al 31
dicembre 2018
L’importo sostenuto
deve essere superiore
rispetto all’importo
sostenuto dal 1°
gennaio 2017 al 31
dicembre 2017
Il credito di imposta è pari al
90%/75% della spesa
incrementale sostenuta, o in
misura inferiore qualora non
siano capienti le risorse
stanziate per il 2018
Istanza entro 31 marzo 2019: il
contributo in conto esercizio va
contabilizzato nel 2018 ed è
utilizzabile esclusivamente in
compensazione nel modello F24
(no rimborso)
I soggetti interessati dovranno presentare una istanza telematica su apposita piattaforma messa a
disposizione dall’Agenzia delle entrate entro il 31 marzo 2018, per fruire del credito di imposta sugli
investimenti incrementali effettuati sulla stampa dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017, rispetto a quelli
sostenuti nel periodo di imposta precedente sui media analoghi (quindi, il raffronto non va effettuato per le
spese sostenute sullo stesso giornale ma sulla totalità degli investimenti effettuati su giornali quotidiani e
periodici, anche on line, locali e nazionali).
11
UTILIZZO DELLE RITENUTE DA PARTE DI STUDI ASSOCIATI E SOCIETÀ
Le ritenute d’acconto subite da soggetti trasparenti (studi associati tra professionisti, società di persone)
possono essere utilizzate, oltre che dai soci per abbattere propri debiti d’imposta, anche dalle stesse
associazioni/società dalle quali dette ritenute provengono.
Si tratta di una possibilità di grande importanza soprattutto per gli studi professionali dove il “monte
ritenute” attribuito a ciascun associato si dimostra spesso molto superiore alle esigenze di
compensazione di tale associato; al contrario, se tali eccedenze vengono restituite all’associazione
professionale, questa le può utilizzare per effettuare propri versamenti (Iva, contributi dei dipendenti,
etc.).
Secondo la posizione proposta dall’Agenzia delle entrate nella circolare n. 56/E/2009, il ragionamento
logico deve essere così ricostruito:
lo studio associato subisce le ritenute in corso d’anno;
alla fine del periodo, le stesse ritenute sono imputate ai soci sulla base della quota di reddito a questi
attribuibile;
il socio inserisce le ritenute nella propria dichiarazione e utilizza la quota necessaria per azzerare le
proprie imposte;
in caso di eccedenza, il socio può “restituire” allo studio associato la parte non utilizzata, in modo che lo
stesso ne possa beneficiare per effettuare la compensazione; una volta restituita l’eccedenza, la stessa
non potrà più essere nuovamente attribuita al socio;
lo studio associato eroga al socio un importo in denaro esattamente corrispondente alle ritenute
ricevute.
Come si può vedere, il sistema viene strutturato in modo da rendere subito utilizzabili dei crediti che,
diversamente, sarebbero rimasti immobilizzati in capo alla persona fisica, magari per alcuni anni. Salvo
quanto tra un attimo si dirà in merito all’accordo preventivo tra i soci, la società/studio associato non deve
attendere la predisposizione della dichiarazione per poter utilizzare dette ritenute: tale utilizzo può infatti
avvenire già dal 1° gennaio dell’anno successivo (1° gennaio 2018 per le ritenute relative al periodo
d’imposta 2017).
Va evidenziato che tali ritenute possono essere utilizzate solo nel caso di eccedenza rispetto all’Irpef
2017 dovuta dal socio, che però verrà determinata esclusivamente nell’ambito del prossimo modello
Redditi 2018, ossia la prossima estate. Oggi, quindi, l’utilizzo di tali ritenute è consentito secondo le
regole di seguito evidenziate, ma l’individuazione della quota già da subito utilizzabile va fatta con
prudenza e cautela.
L’esplicito assenso
Al fine di consentire la restituzione dei crediti eccedenti, l’Agenzia richiede un esplicito assenso dei
partecipanti, da manifestarsi con modalità che possano evidenziare una data certa. In particolare sembrano
idonee le seguenti modalità:
atto pubblico;
scrittura privata autenticata;
atto privato registrato presso l’Agenzia a tassa fissa;
raccomandata (è bene che sia fatta in plico ripiegato senza busta);
tramite utilizzo della posta elettronica certificata (pec).
Non è chiaro se l’assenso di cui si parla possa essere manifestato in modo singolo da ogni socio (quindi può
riguardare anche solo alcuni dei partecipanti), oppure debba avvenire necessariamente in forma collegiale;
appare più logica la prima ipotesi.
Infine, tale assenso può essere:
12
continuativo (si può anche inserire nell’atto costitutivo) oppure specifico per ciascun anno
in questo caso non vi sarà necessità di rinnovo in questo caso ci sarà necessità di rinnovo
Ovviamente, nel caso di accordo che esplica i propri effetti anche per il futuro, è concessa la possibilità di
revoca, trattandosi di un credito tributario che è nella disponibilità del singolo socio. Anche la revoca, è
evidente, va manifestata con atto avente data certa.
L’atto di assenso deve essere precedente all’utilizzo delle ritenute restituite; è pertanto necessario che
esso abbia la data certa anteriore a quella di presentazione dell’F24 contenente il credito compensato.
Pertanto, se si intende utilizzare al 16 gennaio 2018 in compensazione una quota di ritenute, è
necessario che entro tale data venga apposta la data certa al documento in cui risulta l’accordo.
Di seguito si propone un fac simile di accordo (si propone la versione continuativa), da compilare a cura
dell’associazione, al quale dare data certa nelle forme precedentemente descritte. Si tenga conto che il
modello proposto è volutamente essenziale per rispondere al contenuto minimo preteso dall’Agenzia delle
entrate; nell’ambito di ciascuna associazione è possibile introdurre specifiche clausole per regolamentare
nei dettagli l’accordo (ad esempio, termini e modalità entro i quali l’associazione dovrà provvedere a
pagare agli associati le ritenute che sono state riattribuite).
Ovviamente coloro che abbiano già predisposto in passato l’accordo nella forma continuativa,
quest’anno non hanno ulteriori adempimenti sotto tale profilo e potranno procedere direttamente alla
compensazione delle ritenute.
Ritenute delle società di capitali
Si ricorda che le società di capitali, anche se in trasparenza, non possono beneficiare di tale meccanismo di
riattribuzione.
Le ritenute subite dalla Srl che hanno optato per il regime della trasparenza fiscale devono essere utilizzate
dai soci, senza possibilità di restituzione alla Srl trasparente: l’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n.
99/E/2011 ha assunto tale posizione. Il chiarimento crea difficoltà a tutte le Srl trasparenti che subiscono
ritenute nell’ambito delle loro attività (Srl che svolgono attività di intermediazione, oppure Srl che svolgono
attività edilizia che subiscono la ritenuta sugli interventi edilizi per i quali i committenti richiedono le
detrazioni per interventi di ristrutturazione o risparmio energetico).
Compilazione del modello F24
L’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti riguardanti la modalità attraverso la quale compilare il
modello F24 nel quale dette ritenute vengono utilizzate in compensazione:
il codice tributo da utilizzare, istituito con la risoluzione n. 6/E/2010, è il 6830 denominato “Credito
Irpef derivante dalle ritenute residue riattribuite dai soci ai soggetti di cui all’articolo 5, Tuir” da
utilizzare nella sezione Erario del modello F24;
l’anno di riferimento, secondo quanto chiarito dalla successiva circolare n. 29/E/2010, è quello relativo
al periodo d’imposta oggetto della dichiarazione dei redditi da cui il credito in questione sorge.
Pertanto, se nel 2018 verranno utilizzate le ritenute maturate con riferimento al 2017 (e che quindi
saranno evidenziate nel prossimo modello dichiarativo Redditi 2018) si dovrà indicare l’anno 2017.
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Esempio
L’Associazione Professionale Rossi – i cui associati sono Luca Rossi e Andrea Rossi – il 16 gennaio 2018
intende utilizzare in compensazione una quota di ritenute riattribuite dagli associati (per un importo di
10.000 euro) per effettuare il versamento del debito Iva relativo al mese di dicembre 2017.
SEZIONE ERARIO
IMPOSTE DIRETTE ‐ IVA RITENUTE ALLA FONTE ALTRI TRIBUTI E INTERESSI
codice tributo
rateazione/regione/prov./mese rif.
anno di riferimento
importi a debito versati
importi a credito compensati
6012 2017 10.000,00
6830 2017 10.000,00
codice ufficio codice atto +/‐ SALDO (A‐B)
TOTALE A 10.000,00 B 10.000,00
0,00
Visto di conformità
Si ricorda che i crediti tributari richiedono l’apposizione del visto di conformità quando la loro
compensazione orizzontale avviene per un importo superiore a 5.000 euro (limite ridotto dal D.L. 50/17). In
relazione al caso di specie, nella circolare n. 28/E/2014 l’Agenzia delle entrate ha chiarito che:
sulle dichiarazioni dei singoli soci/associati non è richiesto il visto di conformità (a meno che non sia il
socio a utilizzare in compensazione crediti propri superiori a 5.000 euro);
mentre servirà apporlo sulla dichiarazione della società/associazione se il credito derivate da ritenute
che si intende utilizzare in compensazione sia eccedente la soglia di 5.000 euro.
Vista la soglia molto bassa, è molto probabile che la restituzione delle ritenute alla società/associazione
richieda l’apposizione del visto di conformità per il loro utilizzo.
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VERIFICHE CONTABILI DI INIZIO PERIODO DI IMPOSTA
Con l’apertura del periodo di imposta occorre verificare:
1) la sussistenza dei requisiti necessari per continuare ad adottare:
la tenuta della contabilità semplificata, da parte di imprese individuali, società di persone ed enti
non commerciali;
le liquidazioni trimestrali Iva, da parte di imprese e lavoratori autonomi;
2) la percentuale del pro‐rata generale “definitivo” ai fini Iva per l’anno 2017 (si ricorda, infatti, che la
prima liquidazione del 2018 assume quale percentuale “provvisoria” proprio quella definitiva del
periodo di imposta precedente).
Il rispetto dei limiti per la tenuta della contabilità semplificata
L’articolo 18, D.P.R. 600/1973 prevede la possibilità per le imprese individuali, le società di persone e gli
enti non commerciali di adottare il regime di contabilità semplificata qualora siano rispettati determinati
limiti di ricavi conseguiti nel periodo di imposta, differenziati a seconda del tipo di attività esercitata. Per i
lavoratori autonomi il regime di contabilità semplificata è applicabile a prescindere dall’ammontare dei
compensi conseguiti nell’anno precedente. I limiti di ricavi per la tenuta della contabilità semplificata sono i
seguenti:
400.000 euro per chi svolge prestazioni di servizi;
700.000 euro per chi svolge altre attività.
Nel caso di esercizio contemporaneo di prestazioni di servizi e altre attività, è possibile fare riferimento al
limite dell’attività prevalente, qualora venga comunque rispettato il limite complessivo di ricavi conseguiti
nel periodo di imposta di 700.000 euro. Il superamento della soglia nel singolo periodo di imposta obbliga
all’adozione del regime di contabilità ordinaria a decorrere dal 1° gennaio del periodo di imposta
successivo.
Essendo normativamente previste le medesime soglie di riferimento per l’adozione sia della contabilità
semplificata sia delle liquidazioni trimestrali Iva (ordinariamente 400.000 euro per chi svolge prestazioni di
servizi e 700.000 euro per chi svolge altre attività), va prestata particolare attenzione al diverso parametro
da rispettare nei 2 casi:
per la tenuta della contabilità semplificata va verificato l’ammontare dei ricavi conseguiti nel periodo
di imposta precedente;
per l’effettuazione delle liquidazioni trimestrali Iva va verificato il volume d’affari conseguito nel
periodo di imposta precedente.
Va rammentato che dal 1° gennaio 2017 ai sensi del novellato articolo 66, D.P.R. 917/1986 i contribuenti
che già adottano il regime di contabilità semplificata, al fine della verifica delle soglie di ricavi per il
mantenimento del regime, devono fare riferimento ai ricavi incassati nel periodo di imposta 2017 se
adottano il criterio di cassa ovvero ai ricavi risultanti dalle fatture registrate nel 2017 se adottano il criterio
della registrazione (esercitando l’opzione in fase di presentazione della dichiarazione Iva 2018).
Si ricorda che le imprese individuali e le società di persone in regime di contabilità ordinaria che hanno
optato per la determinazione della base imponibile Irap con il metodo “da bilancio” sono vincolate alla
tenuta del regime di contabilità ordinaria per tutti i periodi di imposta di validità dell’opzione esercitata,
non potendo aderire al regime di contabilità semplificata nel caso di rispetto delle soglie dei ricavi fino
al termine di validità dell’opzione.
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Il rispetto dei limiti per l’effettuazione delle liquidazioni Iva trimestrali
L’articolo 7, D.P.R. 542/1999 consente alle imprese (e ai lavoratori autonomi) che nell’anno precedente
hanno realizzato un volume di affari non superiore a 400.000 euro per chi svolge prestazioni di servizi
ovvero a 700.000 euro per chi svolge altre attività di optare per l’effettuazione delle liquidazioni Iva con
cadenza trimestrale anziché mensile.
Nel caso di esercizio contemporaneo di prestazioni di servizi e altre attività senza distinta annotazione dei
corrispettivi, il limite di riferimento per l’effettuazione delle liquidazioni Iva trimestrali è pari a 700.000 euro
relativamente a tutte le attività esercitate.
L’importo di ciascuna liquidazione Iva trimestrale a debito va maggiorato di una percentuale forfettaria
dell’1% a titolo di interessi, mentre per quando riguarda l’effettuazione di liquidazioni mensili non è
prevista alcuna maggiorazione sui versamenti da effettuare.
La determinazione del pro‐rata definitivo per l’anno 2017
Le imprese e i professionisti che effettuano operazioni esenti ai fini Iva non di tipo occasionale nell’esercizio
della propria attività (banche, assicurazioni, promotori finanziari, agenzie di assicurazione, medici,
fisioterapisti, imprese che operano in campo immobiliare) devono, ad anno appena concluso, affrettarsi a
eseguire in via extracontabile i conteggi per determinare la percentuale del pro‐rata definitivo di detrazione
dell’Iva assolta sugli acquisti.
Ciò in quanto il comma 5, articolo 19, D.P.R. 633/1972 prevede che la quantificazione dell’Iva indetraibile
da pro‐rata venga effettuata alla fine di ciascun anno solare in funzione diretta delle operazioni effettuate,
mentre, nel corso dell’esercizio, l’indetraibilità dell’Iva è determinata in funzione della percentuale
provvisoria di pro‐rata individuata in relazione alle operazioni effettuate nell’anno precedente.
Soprattutto per coloro che liquidano l’Iva con periodicità mensile, quindi, la determinazione del pro‐rata
definitivo dell’anno 2017 costituisce il pro‐rata provvisorio che dovrà essere adottato già dalla liquidazione
del mese di gennaio 2018. Si evidenzia, inoltre, che la percentuale definitiva del pro‐rata assume rilevanza
anche ai fini della corretta determinazione del reddito, in quanto la corrispondente Iva indetraibile da pro‐
rata costituisce un costo generale deducibile.
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L’OPZIONE PER IL REGIME DELL’IVA PER CASSA
Con l’articolo 32‐bis, D.L. 83/2012 il Legislatore ha introdotto un regime che prevede la liquidazione dell’Iva
secondo una contabilità di cassa (cosiddetto regime “Iva per cassa”).
Le disposizioni attuative della presente disciplina sono contenute nel D.M. Economia e Finanze datato 11
ottobre 2012, che ha stabilito l’efficacia del regime dalle operazioni effettuate a partite dal 1° dicembre
2012.
Con il provvedimento direttoriale n. 165764/2012 del 21 novembre 2012 vengono disciplinate le modalità
di esercizio dell’opzione per applicare il regime e le conseguenti modalità di revoca dello stesso, mentre,
con le circolari n. 44/E/2012 e n. 1/E/2013 l’Agenzia delle entrate ha fornito i primi chiarimenti
interpretativi.
Con la Legge di bilancio 2017 (L. 232/2016) è stato modificato – a partire dal 2017 ‐ l’articolo 66, Tuir al fine
di “trasformare” la contabilità semplificata da un regime basato su logiche di competenza a uno fondato
sulle regole della “cassa”, nel quale i proventi e i costi (non tutti) vengono rispettivamente tassati e dedotti
nella misura in cui vengono incassati e pagati. In tale scenario, l’opzione per il regime Iva per cassa potrebbe
rappresentare una soluzione per rendere omogeneo il trattamento Iva a quello previsto ai fini reddituali.
Soggetti interessati e opzione per il regime
Il regime interessa, in generale, tutti i soggetti titolari di partita Iva.
Dicitura in fattura
È previsto che le fatture emesse in applicazione del regime debbano recare l’annotazione che si tratta di
operazione con “Iva per cassa ai sensi dell’articolo 32‐bis, D.L. 83/2012”.
Il citato provvedimento direttoriale ricorda che l’omessa indicazione sulle fatture emesse dell’annotazione
“Iva per cassa ai sensi dell’articolo 32‐bis, D.L. 83/20012” costituisce, ai fini sanzionatori, una violazione
formale.
Opzioni e revoche
In applicazione delle regole generali contenute nel D.P.R. 442/1997, l’opzione per il regime dell’Iva per
cassa si desume dal comportamento concludente del contribuente, con conseguente obbligo di
comunicazione nel quadro VO della prima dichiarazione annuale Iva successiva alla scelta effettuata. Nel
caso di inizio attività, la scelta per il regime andrà effettuata in sede di presentazione della dichiarazione Iva
relativa all’anno di inizio attività. In virtù del richiamo alle regole del D.P.R. 442/1997 la mancata
comunicazione dell’opzione non invalida la scelta effettuata dal contribuente ma avrà unicamente l’effetto
di determinare l’applicazione di sanzioni amministrative. Il provvedimento direttoriale in tal senso precisa
che in caso di dichiarazione cosiddetta “tardiva”, cioè presentata nei 90 giorni successivi al termine
ordinario, nessuna sanzione per omessa o ritardata comunicazione dell’opzione verrà applicata. L’opzione
vincola il contribuente all’applicazione del regime dell’Iva per cassa per almeno un triennio, salvo il caso di
superamento della soglia di volume d’affari, fatto che comporta la cessazione del regime.
Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime prescelto, l’opzione resta valida per ciascun anno
successivo, salva la possibilità di revoca espressa, da esercitarsi, con le stesse modalità di esercizio
dell’opzione (quadro VO) nella prima dichiarazione annuale Iva presentata successivamente alla scelta
effettuata.
Limite del volume d’affari
Possono optare per il nuovo regime i soggetti passivi Iva che nell’anno solare precedente hanno realizzato
o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare, un volume d’affari non superiore a 2 milioni di euro.
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Viene altresì previsto che qualora il volume d’affari superi nel corso dell’anno la soglia di 2 milioni di euro, il
soggetto optante esca dal regime dell’Iva per cassa e riprenda ad applicare le regole ordinarie dell’Iva a
partire dal mese successivo a quello in cui la soglia è stata superata.
In virtù di tali previsioni i soggetti passivi che decideranno di applicare il regime dal 1° dicembre 2018
dovranno quindi verificare che il volume d’affari dell’anno 2017 (quello risultante dal quadro VE della
dichiarazione annuale Iva2018) non abbia superato i 2 milioni di euro. Considerato che il termine di
presentazione del prossimo modello dichiarativo Iva è fissato al 30 aprile 2018 è probabile che i
contribuenti, al fine di operare le opportune valutazioni in merito al regime Iva per cassa, dovranno
“simulare” le risultanze del medesimo al fine di poter anticipatamente individuare il volume d’affari.
Regole di funzionamento
Per chi esercita l’opzione per il regime dell’Iva per cassa, per tutte le fatture sia emesse che ricevute:
l’Iva relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari o
committenti soggetti passivi di imposta diviene esigibile all’atto dell’incasso dei relativi corrispettivi;
il diritto alla detrazione dell’Iva relativa agli acquisti effettuati sorge al momento del pagamento dei
relativi corrispettivi.
Il regime, pertanto, interessa unicamente la posizione Iva del soggetto passivo Iva che decide di applicarlo.
Il limite temporale
Decorso un anno dal momento di effettuazione dell’operazione, anche in assenza di incasso delle fatture
emesse o pagamento delle fatture ricevute, l’Iva diviene esigibile e quindi deve concorrere
immediatamente alla liquidazione dell’Iva. L’Iva sulle fatture emesse rimane comunque sospesa anche oltre
l’anno se il cliente risulta assoggettato a procedure concorsuali (fallimento, concordato preventivo,
liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi).
Uscita dal regime
Nel caso di fuoriuscita forzata dal nuovo regime (per superamento del limite), così come nei casi di revoca
del regime stesso, il decreto attuativo, al comma 2 dell’articolo 7, prevede che l’Iva relativa alle operazioni
sia attive che passive che è stata “sospesa” in attesa dell’incasso o del pagamento, concorra alla
liquidazione relativa all’ultimo mese in cui è stato applicato il regime dell’Iva per cassa.
Operazioni escluse
In deroga alle regole di funzionamento del regime dell’Iva per cassa vi sono operazioni per le quali non
rileva il momento dell’incasso/pagamento del corrispettivo, bensì, continuano a valere le tradizionali regole
che privilegiano il momento di effettuazione dell’operazione.
Esclusioni
Operazioni attive Operazioni passive
operazioni effettuate dai soggetti che si avvalgono
di regimi speciali
operazioni effettuate nei confronti di “privati”
operazioni soggette a reverse charge
operazioni a esigibilità differita
acquisti di beni o di servizi soggetti a reverse charge
acquisti intracomunitari di beni
importazioni di beni
estrazioni di beni dai depositi Iva
Incassi parziali o cumulativi
Sul tema sia degli incassi sia dei pagamenti parziali (in sostanza, degli acconti) il decreto attuativo stabilisce i
seguenti principi:
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a fronte di incassi parziali l’imposta diventa esigibile, ed è computata nella liquidazione periodica, nella
proporzione esistente fra la somma incassata e il corrispettivo complessivo dell’operazione;
a fronte di pagamenti parziali il diritto alla detrazione dell’imposta sorge nella proporzione esistente fra
la somma pagata e il corrispettivo complessivo dell’operazione.
Nulla dice il decreto attuativo sul tema degli incassi/pagamenti cumulativi (si tratta di quelle situazione in
cui, a fronte di un certo numero di fatture siano esse attive o passive aperte e di vario importo, interviene
un pagamento che comprende più fatture e che talvolta non coincide precisamente con la somma delle
stesse). Si ritiene che in questo caso possa valere il cosiddetto criterio FIFO (first in first out) e cioè che nel
caso in cui sia effettuato un incasso/pagamento cumulativo indistinto, il medesimo è imputato alle fatture
nell’ordine in cui le stesse sono state emesse/ricevute a partire dalla più vecchia.
I chiarimenti dell’Agenzia
Circolare n. 44/E/2012
Volume d’affari e
inizio attività
L’importo dei 2 milioni di euro, in caso di inizio dell’attività in corso d’anno, non deve essere
ragguagliato all’anno.
Cessazione
automatica dal
regime
Il superamento del limite di 2 milioni di euro di volume d’affari comporta la cessazione
automatica del regime dell’Iva per cassa a partire dal mese o trimestre successivo a quello in cui
il limite è stato superato.
Variazioni in
aumento – limite
temporale di 1
anno
Qualora in pendenza del predetto termine di un anno dall’effettuazione dell’operazione venga
emessa nota di variazione in aumento ai sensi del comma 1, articolo 26, D.P.R. 633/1972, si
ritiene che anche per il nuovo ammontare dell’imponibile o dell’imposta l’anno decorra dalla
effettuazione della originaria operazione.
Variazioni in
diminuzione –
limite temporale
di 1 anno
Le variazioni in diminuzione che intervengono prima che l’imposta diventi esigibile rettificano
direttamente quest’ultima. Diversamente, quelle che intervengono successivamente, sono
computate nella prima liquidazione utile.
Diritto alla
detrazione
(condizioni)
In sostanza, il diritto alla detrazione deve essere esercitato alle condizioni esistenti al momento
in cui l’imposta diviene esigibile per il fornitore del contribuente in regime Iva per cassa.
Diritto alla
detrazione
(esercizio)
La detrazione può essere esercitata al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno
successivo a quello in cui è stato pagato il corrispettivo o a quello in cui è decorso un anno dalla
effettuazione dell’acquisto.
Volume d’affari e
separazione
attività
Nel calcolo del limite del volume d’affari richiesto per l’applicabilità dell’Iva per cassa vanno
considerate cumulativamente tutte le operazioni attive: sia quelle che vengono assoggettate a
tale regime sia quelle che ne sono escluse (non vale quanto precisato da circolare n.
18/331568/1981).
Autotrasportatori L’applicabilità del regime in esame non è preclusa per le operazioni per le quali è già previsto un
differimento del termine di registrazione e/o fatturazione in quanto tale differimento non deriva
dalla applicazione di un regime speciale ma dall’applicazione di disposizioni che attengono alla
tempistica degli adempimenti (si veda, ad esempio, il differimento della registrazione delle
fatture previsto per gli autotrasportatori dall’articolo 74, comma 4, D.P.R. 633/1972).
Pro rata generale
di detrazione
Le operazioni attive partecipano alla determinazione della percentuale di detrazione di cui
all’articolo 19‐bis, D.P.R. 633/1972, nell’anno di effettuazione dell’operazione.
Circolare n. 1/E/2013
Cessione del
credito
La cessione del credito, pro solvendo o pro soluto, non realizza il presupposto dell’esigibilità
dell’imposta. Il soggetto passivo che trasferisce il credito avrà, pertanto, l’onere di informarsi
circa l’avvenuto pagamento del credito ceduto, poiché è in tale momento che l’Iva relativa
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all’operazione originaria diventa esigibile. In alternativa, il soggetto passivo qualora non voglia
farsi carico del predetto onere, al fine di non incorrere in sanzioni, può includere,
anticipatamente, l’Iva relativa all’operazione originaria nella liquidazione del periodo in cui è
avvenuta la cessione del credito.
Pagamenti con
mezzi diversi dal
contante
(bonifico, RI.BA.)
Il corrispettivo si considera incassato nel momento in cui si consegue l’effettiva disponibilità
delle somme, ossia quando si riceve l’accredito sul proprio conto corrente, indipendentemente
dalla sua formale conoscenza. Si tratta, tecnicamente, della cosiddetta “data disponibile”, che
indica il giorno a partire dal quale la somma di denaro accreditata può essere effettivamente
utilizzata.
Separazione
attività
Il differimento della detrazione dell’Iva al momento del pagamento del prezzo opera con
riferimento a tutti gli acquisti, e cioè anche per quelli relativi a operazioni attive escluse dall’Iva
per cassa, a meno che queste ultime e i relativi acquisti costituiscano, ai sensi dell’articolo 36,
D.P.R. 633/1972, attività separate. Non è pertanto, possibile gestire separatamente le
operazioni attive/passive escluse dal regime Iva per cassa, qualora queste non possano
configurare una attività separata ai sensi del citato articolo 36, D.P.R. 633/1972.
20
REGOLE PER IL CORRETTO UTILIZZO IN COMPENSAZIONE “ORIZZONTALE” DEI CREDITI FISCALI
Dal 1° gennaio sono utilizzabili i crediti fiscali che scaturiscono dalle dichiarazioni relative all’anno
precedente.
Le compensazioni “orizzontali” (ossia tra tributi diversi) sono però soggette a numerose limitazioni: i vincoli
maggiori riguardano i crediti Iva, ma dal 2014 sono stati introdotte limitazioni riguardanti anche le altre
imposte, senza poi dimenticare il blocco che interessa i soggetti che presentano debiti erariali iscritti a
ruolo.
Vediamo, pertanto, di riepilogare brevemente le principali regole di compensazione dei predetti crediti.
Le regole per i crediti Iva
In vista dei prossimi utilizzi in compensazione del credito Iva relativo all’anno 2017 emergente dalla
dichiarazione annuale Iva 2018 e dei crediti trimestrali risultanti dai modelli TR da presentare nel 2018,
occorre ricordare che gli utilizzi del credito Iva emergente dalla dichiarazione annuale per importi superiori
alla soglia dei 5.000 euro:
può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della
dichiarazione da cui il credito emerge;
è necessario effettuare tramite soggetti a ciò abilitati i controlli previsti ai fini dell’apposizione nella
dichiarazione annuale del “Visto di conformità” (ciò avviene tramite la barratura di una specifica
casella nel frontespizio della dichiarazione annuale Iva).
Va, infine, ricordato che tali vincoli temporali interessano solo le compensazioni “orizzontali” (ovvero quelle
effettuate con altri tributi diversi dall’Iva o contributi) mentre non interessano mai le compensazioni
verticali, cioè quelle “Iva da Iva”, anche se superano le soglie sopra indicate.
Compensazione “libera” per i crediti Iva annuali non superiori a 5.000 euro
Chi intende utilizzare in compensazione il credito Iva annuale del 2017 per importi non superiori a 5.000
euro può presentare il modello F24:
a partire dal 1° gennaio 2018;
senza alcuna preventiva presentazione della dichiarazione annuale Iva;
Tali compensazioni per importi non superiori a 5.000 euro sono possibili indipendentemente
dall’ammontare del credito complessivo risultante dalla dichiarazione annuale: in pratica i “primi” 5.000
euro del credito Iva annuale possono essere compensati anche orizzontalmente senza alcun tipo di vincolo.
In materia di compensazioni tra debiti e crediti Iva, come chiarito dalla circolare n. 29/E/2010:
non ricadono nel monitoraggio (quindi solo liberi) gli utilizzi del credito Iva per pagare debiti d’imposta
che sorgono successivamente (ad esempio: credito Iva dell’anno 2017 risultante dalla dichiarazione Iva
2018 utilizzato per pagare il debito Iva di gennaio 2018);
devono essere conteggiate nel limite, invece, le compensazioni che riguardano il pagamento di un
debito Iva sorto precedentemente (ad esempio: debito Iva ottobre 2017 ravveduto utilizzando in
compensazione il credito Iva dell’anno 2017 risultante dalla dichiarazione Iva 2018).
Compensazione dei crediti annuali superiori a 5.000 euro
Chi intende compensare il credito Iva per importi superiori a 5.000 euro, invece, per la parte che eccede
tale limite, dovrà prima presentare la dichiarazione annuale Iva. Per effetto delle modifiche apportate dal
D.L. 50/2017 convertito dalla L. 96/2017 il contribuente non dovrà più attendere, come previsto in
precedenza, il giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale, ma
potrà effettuare la compensazione del credito annuale (e così anche per i crediti emergenti dal modello TR)
per importi superiori a 5.000 euro annui, già a partire dal decimo giorno successivo a quello di
presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge.
21
Esempio
Stante l’attuale termine iniziale per la presentazione della dichiarazione annuale Iva in forma autonoma
(fissato al 1° febbraio), nel caso di presentazione del modello di dichiarazione annuale Iva, ad esempio,
in data 5 febbraio 2018, sarà possibile effettuare la compensazione del credito Iva da essa derivante,
per importi superiori a 5.000 euro, già a partire dal successivo 15 febbraio 2018. Per effetto delle nuove
regole, quindi, il termine a partire dal quale è possibile eseguire la compensazione si presenta come un
termine “mobile” (e, quindi, non più fisso) che dipende dal momento in cui si trasmette
telematicamente la dichiarazione annuale.
Limite ad hoc per le start up innovative
Si ricorda che per le cd. start up innovative è previsto, in luogo dell’ordinario limite di 5.000 euro, uno
speciale e più favorevole limite di 50.000 euro previsto in relazione alla compensazione dei crediti Iva.
Residuo credito Iva annuale relativo all’anno 2016 Infine, per una corretta applicazioni di tali regole si ricorda che:
il residuo credito Iva relativo al periodo d’imposta 2016, emerso dalla precedente dichiarazione Iva
annuale e utilizzato nel 2018 fino al termine di presentazione della dichiarazione Iva 2018 relativa
all’anno 2017, non deve sottostare alle regole descritte, a condizione che non venga fatto confluire
nella prossima dichiarazione annuale Iva (in pratica, nel modello F24, deve ancora essere indicato
“2016” come anno di riferimento); ciò in quanto per questo credito relativo al 2016 la dichiarazione
annuale già è stata presentata nel 2017 e, quindi, le tempistiche sono già state rispettate (l’unica
cautela riguarda il caso di superamento del limite di 15.000 euro, laddove la dichiarazione Iva relativa al
2016 non sia stata “vistata”);
al contrario, il residuo credito Iva relativo al periodo d’imposta 2016 emerso dalla precedente
dichiarazione Iva annuale e fatto confluire nella prossima dichiarazione annuale Iva viene a tutti gli
effetti “rigenerato” nella dichiarazione Iva 2018 come credito Iva relativo all’anno 2017 e come tale
soggetto alle regole di monitoraggio in precedenza descritte.
Per evitare di incorrere in sanzioni, si invita, pertanto, la gentile clientela a valutare molto attentamente la
presentazione di modelli F24 recanti utilizzi in compensazione “orizzontale” del credito Iva relativo all’anno
2017 o del residuo credito Iva relativo all’anno 2016.
Regole di compensazione dei crediti Iva trimestrali
Il limite dei 5.000 euro riguardante la compensazione dei crediti Iva annuali trova applicazione anche con
riferimento ai crediti risultanti dalla presentazione delle denunce trimestrali (modelli TR). Va in proposito
precisato che il limite di 5.000 euro deve intendersi “unitario” per tutti i modelli TR presentati nell’anno: ciò
significa che se dal primo modello TR emerge un credito Iva trimestrale di 5.000 euro da utilizzare in
compensazione, i crediti trimestrali emergenti dai successivi modelli TR dovranno seguire le regole previste
per l’utilizzo in compensazione dei crediti eccedenti la soglia.
Per effetto delle modifiche apportate dal D.L. 50/2017 convertito dalla L. 96/2017 anche per la
compensazione dei crediti emergenti dalla presentazione delle istanze trimestrali (modelli TR) per l’importo
eccedente la soglia dei 5.000 euro è necessario eseguire i controlli finalizzati all’apposizione del visto di
conformità mediante barratura dell’apposita casella presente sul citato modello TR.
Analogamente a quanto previsto per il credito derivante dalla dichiarazione annuale Iva anche per i crediti
derivanti dalle istanze trimestrali la compensazione degli importi superiori alla soglia dei 5.000 euro può
avvenire già a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della istanza trimestrale da cui
il credito emerge.
22
Con riferimento ai rapporti esistenti tra credito Iva annuale e crediti Iva trimestrali, l’Agenzia delle entrate
ha precisato che:
al raggiungimento del limite (pari 5.000 euro) riferito al credito annuale 2017, non concorrono le
eventuali compensazioni di crediti Iva relativi ai primi 3 trimestri dello stesso anno (risultanti, quindi,
dalle istanze modello Iva TR presentate nel corso del 2017);
il limite di 5.000 euro è riferito all’anno di maturazione del credito e viene calcolato distintamente per
ciascuna tipologia di credito Iva (annuale o infrannuale); ciò significa che il credito annuale evidenziato
nella dichiarazione Iva 2018 relativa al 2017 presenta un tetto pari a 5.000 euro, da spendere
liberamente anche prima delle presentazione della dichiarazione e allo stesso modo per i crediti
trimestrali evidenziati nei modelli TR da presentare nel corso del 2018 è a disposizione un ulteriore
tetto di 5.000 euro, valido complessivamente per tutti i TR che vengono presentati nel corso del 2018.
Modalità di presentazione modello di pagamento F24
Sempre con il D.L. 50/2017, convertito dalla L. 96/2017, con riferimento agli aspetti operativi inerenti alla
presentazione delle deleghe di pagamento, viene eliminata la soglia di 5.000 euro annui oltre la quale era
previsto l’obbligo di presentare i modelli F24 mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia
(Entratel o Fisconline).
Per effetto di tali modifiche, anche le compensazioni orizzontali dei crediti Iva, sia annuali che trimestrali,
devono essere effettuate utilizzando i canali dell’Agenzia delle entrate a prescindere dall’importo del
credito compensato.
Le regole per gli altri crediti
I contribuenti che utilizzano in compensazione orizzontale con modello F24 i crediti relativi alle imposte sui
redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e
all’Irap per importi superiori a 5.000 euro annui (importo modificato dal D.L. 50/2017), devono richiedere
l’apposizione del visto di conformità di cui all’articolo 35, comma 1, lettera a), D.Lgs. 241/1997.
Diversamente da quanto previsto per la compensazione dei crediti Iva, la compensazione dei presenti
crediti non richiede la necessità di eseguire preventivamente i controlli finalizzati all’apposizione del
visto di conformità né, quindi, la preventiva trasmissione telematica del modello dichiarativo dal quale
emerge il credito.
Fin dal 1° gennaio 2018, pertanto, i contribuenti potranno liberamente utilizzare in compensazione
crediti di importo superiore alla soglia dei 5.000 euro salvo ricordare, in questi casi, di apporre
successivamente il visto di conformità sul modello da trasmettere successivamente alle scadenze
previste per i vari modelli.
Trattandosi di crediti che saranno determinati, per la maggior parte, nel corso della prossima estate al
momento della compilazione della dichiarazione, evidentemente l’utilizzo di essi deve essere fatto con
una certa cautela.
I vincoli alla compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo
Si ricorda inoltre che, ai sensi dell’articolo 31, D.L. 78/2010 è previsto un blocco alla possibilità di utilizzare
in compensazione i crediti relativi alle imposte erariali qualora il contribuente presenti ruoli scaduti di
importo superiore a 1.500 euro.
La compensazione dei crediti torna a essere possibile, quindi, solo dopo aver provveduto al pagamento dei
ruoli scaduti, oppure alla loro compensazione da effettuarsi tramite modello di pagamento F24 e
utilizzando il codice tributo “Ruol” istituito dalla risoluzione n. 18/E/2011.
23
Posto che l’inosservanza di tale divieto viene punita con la sanzione pari al 50% dell’importo
indebitamente compensato, si invita la gentile clientela a segnalare ‐ e nel caso consegnare allo Studio
con la massima sollecitudine ‐ le cartelle relative a ruoli notificati, ai fini delle verifiche necessarie. In
mancanza, lo Studio non potrà ritenersi responsabile delle sanzioni che saranno irrogate.
Limite massimo alla compensazione
In tema di compensazione di crediti, ai sensi dell’articolo 34, comma 1, L. 388/2001 è previsto un limite di
700.000 euro per ciascun anno solare.
Il limite relativo ai subappaltatori edili (coloro cioè che hanno un volume d’affari relativo all’anno
precedente costituito almeno per l’80% da prestazioni rese nell’ambito di contratti d’appalto) è fissato in
1.000.000 euro. Inoltre, godono di diritto di priorità al rimborso anche i soggetti che svolgono attività di
recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici (codice 37.10.1), produzione di
zinco, piombo, stagno e semilavorati degli stessi di base non ferrosi (codice 27.43.0), produzione di
alluminio e semilavorati (codice 27.42.0).
Al riguardo, si deve ricordare che il limite di compensazione in commento si applica:
cumulativamente, a tutti i crediti d’imposta (e contributivi) utilizzabili in compensazione “orizzontale”
nel modello F24, in particolare sia ai crediti Iva annuali che a quelli trimestrali;
a tutte le compensazioni che vengono effettuate in un anno solare, indipendentemente dalla natura del
credito e dall’anno della sua formazione.
Detto limite riguarda quindi anche i crediti Iva, sia annuali che trimestrali, in quest’ultimo caso ovviamente
per chi si serve del modello TR; con riferimento al credito da TR, non concorre al limite solo il credito
chiesto a rimborso.
Utilizzo del canale telematico per i “privati”
Si ricorda, infine, che, l’obbligo di utilizzo dei canali telematici per la presentazione del modello F24
riguarda non solo i titolari di partita Iva (per i quali l’obbligo è generalizzato) ma anche i soggetti privi della
partita Iva (i cosiddetti “privati”).
In particolare per quest’ultimi è previsto che:
la presentazione dei modelli F24 a zero per effetto di compensazioni deve essere effettuata
esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, non
potendo in alcun caso fare ricorso allo strumento dell’home banking;
è invece ancora possibile l’utilizzo del canale home banking nel caso di compensazioni parziali (quindi
viene utilizzato un credito in compensazione ma comunque il saldo da versare è superiore a zero).
A seguito delle modifiche introdotte dal D.L. 193/2016, per i soggetti privi di partita Iva è ancora possibile la
presentazione “cartacea” solo ed esclusivamente nel caso di modelli F24 senza compensazioni, a
prescindere dall’importo.
24
LE NUOVE TABELLE ACI PER IL 2018
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017 (Supplemento Ordinario n. 63) sono state pubblicate le
“Tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall’Aci – articolo 3,
comma 1, D.Lgs. 314/1997”, in vigore dal 1° gennaio 2018. I costi chilometrici individuati in alcune delle
predette tabelle vanno utilizzati per determinare il fringe benefit riconosciuto al dipendente o
all’amministratore che dispone, a uso promiscuo e per la maggior parte del periodo d’imposta, della
autovettura aziendale.
Fringe benefit e uso promiscuo ai dipendenti
La determinazione del fringe benefit “convenzionale” risulta utile in particolare per gestire le conseguenze
fiscali delle vetture in uso promiscuo ai dipendenti: si tratta di una fattispecie di sicuro interesse in quanto
esse beneficiano della deduzione dei costi nella misura del 70%, peraltro senza limiti superiori al costo di
acquisizione della vettura stessa.
L’articolo 51, comma 4, lettera a), D.P.R. 917/1986 dispone che da tale utilizzo si venga a generare in capo
al dipendente un benefit convenzionale per l’utilizzo privato, calcolato sulla base di percorrenza
convenzionale annua di 4.500 km (ossia il 30% di 15.000):
“per gli autoveicoli indicati nell'articolo 54, comma 1, lettera a), c) e m), D.Lgs. 285/1992, i motocicli e i
ciclomotori concessi in uso promiscuo, si assume il 30% dell’importo corrispondente a una percorrenza
convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile
dalle tabelle nazionali che l’Automobile Club d’Italia deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun
anno e comunicare al Ministero delle finanze che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con
effetto dal periodo d’imposta successivo, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al
dipendente”.
Detto benefit viene calcolato in maniera forfetaria prendendo a riferimento le tabelle che annualmente
vengono approvate.
Esempio
La società Alfa Srl concede in uso promiscuo e per la maggior parte del periodo d’imposta al proprio dipendente
Rossi Mario la seguente autovettura:
BMW 530D 3.0 berlina della potenza di 250cv.
In base alle nuove tabelle Aci il costo chilometrico risulta pari a 0,7479 euro per chilometro.
Secondo la regola contemplata dall’articolo 51, comma 4, lettera a), D.P.R. 917/1986 il fringe benefit annuale sarà
così determinato:
€ 0,7479 x Km 4.500 = € 3.365,47 fringe benefit convenzionale annuo corrispondente a quanto indicato nella
tabella relativa agli “Autoveicoli a gasolio in produzione”
Datore e dipendente possono accordarsi affinché il dipendente contribuisca al costo della vettura: tale
addebito avviene con fattura assoggettata a Iva con aliquota ordinaria.
Il fringe benefit tassato in busta paga del lavoratore deve essere quindi ridotto degli importi addebitati: il
calcolo del fringe benefit tassabile va fatto confrontando il fringe benefit teorico (verificabile con le tariffe
Aci di cui si è detto) e l’importo fatturato comprensivo di Iva.
Qualora tale addebito risulti almeno pari al benefit convenzionale (che si ricorda essere già comprensivo
dell’Iva) come sopra calcolato, non si renderà necessaria l’attribuzione in busta paga di alcun compenso in
natura.
25
Va infine evidenziato che sul sito web dell’Aci (www.aci.it) non sono rinvenibili solo le tabelle dalle quali
ricavare il fringe benefit convenzionale sopra calcolato, bensì nel complesso tre tipologie di tabelle:
1. quelle relative al costo chilometrico di percorrenza per ciascuna vettura (utili per quantificare
analiticamente il rimborso spettante al dipendente/collaboratore/professionista che utilizza la propria
autovettura);
2. quelle riportanti il limite chilometrico per le vetture di potenza pari a 17 cavalli fiscali se alimentate a
benzina o a 20 cavalli fiscali se a gasolio (necessarie per verificare ai sensi dell’articolo 95, comma 3,
D.P.R. 917/1986 il limite massimo deducibile in capo all’azienda per le trasferte effettuate con
autovettura propria dal dipendente o collaboratore);
3. quelle richiamate in precedenza e necessarie per individuare il fringe benefit convenzionale
(retribuzione in natura per la quota forfettaria di utilizzo privato della autovettura aziendale).
26
INCREMENTO DI ALIQUOTA PER LA CONTRIBUZIONE ENASARCO 2018
Per il 2018 scattano le previste variazioni alle aliquote dei contributi Enasarco, già deliberate dall’ultimo
Regolamento delle attività istituzionali approvato dalla Fondazione, per gli agenti operanti in forma di
impresa individuale o società di persone. Nessuna modifica rispetto all’esercizio 2017, invece, per i
contributi relativi agli agenti operanti in forma di società di capitali.
Si ricorda in proposito che i contributi all’Enasarco vanno calcolati su tutte le somme dovute, a qualsiasi
titolo, all’agente o al rappresentante di commercio in dipendenza del rapporto di agenzia, anche se non
ancora pagate, e devono essere versati trimestralmente.
Le aliquote della contribuzione per agenti operanti in forma di impresa individuale o società di persone
Le aliquote della contribuzione previste per l’anno 2018 seguono il graduale aumento così come evidenziato
nella tabella di seguito proposta:
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Aliquota contributiva 14,20% 14,65% 15,10% 15,55% 16,00% 16,50% 17,00%
Si rammenta che tale aliquota viene a gravare in pari misura del 50% sull’agente e sulla casa mandante, con
la conseguenza che, in sede di addebito delle provvigioni sulla fattura dell’agente dovrà essere detratta ‐
per il 2018 ‐ la percentuale del 8%.
Alla luce di quanto sopra, si presentano i conteggi di una ipotetica fattura di un agente di commercio che
non ha diritto alla riduzione della ritenuta Irpef, per l’addebito di provvigioni dal 2018:
Provvigioni relative a gennaio 2018, in qualità di agente monomandatario, come da contratto del 05 gennaio 2018
Imponibile 1.000
Iva 22% 220
Totale fattura 1.220
Ritenuta Enasarco 8% su 1.000 ‐80
Ritenuta Irpef 23% su 500 ‐115
Netto a pagare 1.025
L’importo base dei minimali contributivi viene annualmente rivalutato per tenere conto dell’indice generale
Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI). Per l’anno 2017 le cifre di riferimento
erano pari a 418 euro per i plurimandatari e 836 euro per i monomandatari. Al momento, non essendo
ancora noto l’indice FOI, non sono stati ancora aggiornati gli importi di cui sopra. La aliquota del 16% deve
essere conteggiata sino al raggiungimento di prefissati massimali provvigionali, che per il 2017 sono
attestati nella seguente misura:
Periodo di riferimento Plurimandatario Monomandatario
Anno 2017 25.000 37.500
Per il 2018 si attende di conoscere i dati forniti dall’Istat per il predetto aggiornamento.
Il contributo va calcolato fino al raggiungimento della provvigione massima annuale; la quota che supera il
limite massimo va comunque comunicata, anche se su di essa non va calcolato né versato alcun contributo.
Il massimale provvigionale non è frazionabile. In caso di attività svolta in forma societaria il massimale è
riferito alla società, non ai singoli soci, pertanto il contributo va ripartito tra i soci illimitatamente
responsabili in misura pari alle quote di partecipazione.
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Le aliquote della contribuzione per agenti operanti in forma di società di capitali
Con riferimento agli agenti operanti in forma di società di capitali, la casa mandante determina il contributo
dovuto applicando una aliquota differenziata per scaglioni provvigionali. Non è previsto né minimale
contributivo né massimale provvigionale.
Per l’esercizio 2018 le aliquote contributive non prevedono più incrementi rispetto a quelle già in vigore per
l’esercizio 2017. Pertanto, si riepilogano le aliquote confermate:
Scaglioni provvigionali Aliquota contributiva 2018 Quota preponente Quota agente
Fino a 13.000.000 euro 4% 3% 1%
Da 13.000.001 euro a 20.000.000 euro 2% 1,50% 0,50%
Da 20.000.001 euro a 26.000.000 euro 1% 0,75% 0,25%
Da 26.000.001 euro 0,50% 0,30% 0,20%
Termini di versamento
Il versamento dei contributi va effettuato entro il giorno 20 del secondo mese successivo alla scadenza di
ciascun trimestre. In particolare, con riferimento alla contribuzione relativa al 2018, le scadenze sono le
seguenti:
Trimestre Scadenza di versamento
1° trimestre (gennaio‐febbraio‐marzo 2018) 21 maggio 2018
2° trimestre (aprile‐maggio‐giugno 2018) 20 agosto 2018
3° trimestre (luglio‐agosto‐settembre 2018) 20 novembre 2018
4° trimestre (ottobre‐novembre‐dicembre 2018) 20 febbraio 2019
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LA DETRAZIONE IVA DAL 2018
Con l’approvazione definitiva della Legge di bilancio per il 2018 è sfumata la possibilità di correggere le
attuali regole della detrazione dell’Iva assolta sulle fatture di acquisto dal 2017.
Come noto, infatti, la norma ora prevede che la suddetta detrazione debba essere esercitata, al più tardi,
nella dichiarazione Iva dell’anno in cui la stessa imposta si è resa esigibile. Ciò significa, dunque, che una
fattura di acquisto datata 2017 impone l’esercizio della detrazione entro e non oltre il 30 aprile 2018, data
di scadenza della presentazione della dichiarazione annuale Iva per il 2017.
Inoltre, i soggetti che decidessero di anticipare la presentazione del modello a partire dal mese di febbraio
2018 (ad esempio, in quanto intendono richiedere il rimborso), dovranno inserire l’Iva degli acquisti nel
quadro VF della dichiarazione entro quella stessa data.
Ciò determina evidenti complicazioni di ordine pratico per la gestione delle fatture datate 2017 giunte nel
2018 dopo la chiusura delle liquidazioni, che vanno superate decidendo quali regole di comportamento
assumere.
Una prima soluzione “rigida”
Per chi volesse osservare in modo scrupoloso il dettato dell’articolo 19, D.P.R. Iva si renderà necessario:
1) annotare le fatture datate 2017 sul libro Iva acquisti del 2018;
2) non far concorrere l’Iva in detrazione nella liquidazione del 2018, probabilmente grazie a degli
automatismi che dovranno essere approntati dalle case di software;
3) ricomprendere la suddetta Iva nel quadro VF della dichiarazione annuale del 2017, in modo che sia
rispettato l’onere della detrazione nell’anno in cui si è verificata l’esigibilità.
Si noti che in questo modo:
la dichiarazione Iva chiuderà sovente con una posizione di credito, per effetto dell’aggiunta dell’Iva in
detrazione relativa alle fatture pervenute nel 2018;
le fatture 2017 giunte dopo la presentazione della dichiarazione al 30 aprile 2018 non consentiranno di
operare la detrazione (in linea di principio, va anche rammentato che, ove non si sia ricevuta una
fattura relativa al 2017 entro il termine di 4 mesi dalla data di effettuazione dell’operazione, va attivata
la procedura della c.d. autofattura denuncia, con segnalazione all’Agenzia delle entrate);
la comunicazione dei dati delle fatture 2017 (c.d. spesometro) non comprenderà le fatture emesse dai
fornitori nel 2017, ma annotate dal destinatario nel 2018;
la comunicazione delle liquidazioni periodiche relative al 4° trimestre 2017, da effettuarsi entro il 28
febbraio 2018, non comprenderà tale imposta a credito, in quanto la medesima emerge solo dalla
liquidazione annuale.
Una soluzione più “elastica”
È stato ipotizzato, in dottrina, che la soluzione prima suggerita possa essere ritenuta eccessivamente
onerosa, in termini di adempimenti, per il contribuente e, come tale, sia da ritenersi in contrasto con le
regole generali che governano l’Iva negli Stati Membri della UE (non sarebbe, cioè, ammesso, che il diritto
alla detrazione sia solo figurativo e non effettivo, e ciò accadrebbe anche nel caso in cui l’esercizio dello
stesso comporti eccessive limitazioni, anche di natura temporale).
Ipotizzando di condividere tale assunto, in merito al quale è ancora pendente una denuncia agli organi
comunitari, si potrebbe aggirare l’ostacolo ritenendo che il diritto alla detrazione possa considerarsi
effettivo solo nel momento in cui il destinatario della fattura riceva materialmente il documento, così da
poterlo annotare sui propri registri.
Così, la regola generale dell’articolo 19 (si ripete, superando la letteralità), andrebbe interpretata nel senso
che il termine ultimo per l’esercizio del diritto coinciderebbe con quello di presentazione della
dichiarazione Iva dell’anno in cui si è ricevuta la fattura (che, in sintesi, coinciderebbe sempre con il 2018
per le operazioni da certificarsi nel 2017).
Così, dunque, il comportamento da seguire sarebbe il seguente:
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1) si riceve nel 2018 una fattura datata 2017;
2) si annota sul libro acquisti del 2018, esercitando la detrazione nel mese o nel trimestre di riferimento;
3) si riepilogherà la detrazione nella dichiarazione annuale Iva dell’anno 2018;
4) le operazioni suddette confluiranno nello spesometro del 2018, anno di annotazione a libro Iva;
5) l’Iva verrà riepilogata nelle liquidazioni periodiche del 2018.
Conclusioni
Mancando, a oggi, una pronuncia ufficiale di prassi, abbiamo esposto le due tesi che sono state ventilate in
dottrina.
Va al riguardo rammentato che solo la prima risulta essere totalmente conforme al dettato della norma e,
come tale, può assicurare l’assenza di contestazioni.
Ovviamente, risulta evidente come la medesima tesi sia anche quella che impone le maggiori complicazioni
di ordine pratico – operativo.
Per il momento, dunque, non possiamo che rinnovare ai sigg.ri Clienti la necessità di verificare con
attenzione la mancata ricezione dei documenti Iva relativi alle operazioni di fine anno, sollecitando la
controparte affinché ottemperi tempestivamente agli obblighi imposti dalla norma.
Preferiamo, in questa sede, non anticipare le conseguenze che si potrebbero verificare ove non si riuscisse
ad adempiere secondo le indicazioni della prima modalità sopra esposta, in merito a eventuali problemi di
integrazione della dichiarazione, ovvero di istanza di rimborso dell’imposta non detratta nei termini (quindi
per le fatture annotate dopo il 30‐04).
Anche su tale aspetto, infatti, conviene attendere le indicazioni ufficiali di prassi, evitando di esporsi
inutilmente a possibili danni economici che potrebbero derivare dall’assunzione di comportamenti che
fossero poi giudicati non conformi alle norme del D.P.R. 633/1972.
È stata informalmente annunciata una circolare di prossima emanazione; quindi, lo Studio vi terrà
tempestivamente aggiornati sulle evoluzioni in merito alla specifica questione.
30
AMPLIATA L’AGEVOLAZIONE DENOMINATA “ART BONUS” Con la L. 175/2017 il Legislatore ha rivisto le agevolazioni a favore dei soggetti che effettuano erogazioni
liberali nel settore dello spettacolo, ci riferiamo in particolare all’Art Bonus introdotto con l’articolo 1, D.L.
83/2014.
L’Art Bonus e soggetti eroganti
La forma della agevolazione è quella del credito di imposta nella misura del 65% delle somme erogate a
favore degli enti culturali.
Deve trattarsi di erogazioni in denaro aventi il fine di favorire la manutenzione, protezione e restauro di
beni culturali pubblici, destinate al sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura pubblica ovvero dirette
alla realizzazione di nuove strutture o al restauro di quelle esistenti.
L’agevolazione può essere fruita da:
‐ persone fisiche;
‐ soggetti titolari di reddito d’impresa;
‐ società di capitali;
‐ società di persone;
‐ enti non commerciali.
Nella determinazione del credito devono essere rispettati in ogni caso specifici limiti massimi diversi a
seconda del soggetto erogante:
persona fisica
15% del reddito imponibile società semplice
soggetto titolare di reddito d’impresa 5 dei ricavi*
ente non commerciale erogazioni effettuate nell’ambito
dell’attività commerciale
5‰ dei ricavi
erogazioni liberali effettuare nell’ambito
dell’attività istituzionale
15% del reddito imponibile
*di cui agli articoli 85 e 57, Tuir Soggetti beneficiari dell’erogazione
Possono essere beneficiari della erogazione, secondo le indicazioni novellate dal Legislatore proprio con la
citata L. 175/2017:
gli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica
le fondazioni lirico‐sinfoniche
i teatri di tradizione
le istituzioni concertistico‐orchestrali
i teatri nazionali
i teatri di rilevante interesse culturale
i festival
i centri di produzione teatrale e di danza
i circuiti di distribuzione
gli enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo
Secondo il disposto della Agenzia delle entrate, risoluzione n. 136/E/2017, ai fini della agevolazione i
soggetti beneficiari possono appartenere sia a Stato e Regioni ma anche agli altri enti territoriali.
31
Utilizzo del credito di imposta
Il credito calcolato come sopra va ripartito in 3 quote annuali di pari importo ed è utilizzabile:
per le persone fisiche ed enti non commerciali nel modello Redditi
per i titolari di reddito d’impresa in compensazione nel modello F24
32
PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 GENNAIO 2018 AL 15 FEBBRAIO 2018
Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 gennaio 2018 al 15 febbraio 2018, con il commento
dei termini di prossima scadenza.
Si segnala ai Signori clienti che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall’articolo 7, D.L. 70/2011.
SCADENZE FISSE
16 gennaio
Versamenti Iva mensili
Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di
dicembre (codice tributo 6001).
I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3,
D.P.R. 100/1998) versano oggi l’Iva dovuta per il secondo mese precedente.
Versamento dei contributi Inps
Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del
contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di dicembre, relativamente
ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a
progetto, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.
Versamento delle ritenute alla fonte
Entro oggi i sostituti d’imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte
effettuate nel mese precedente:
sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef;
sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente;
sui redditi di lavoro autonomo;
sulle provvigioni;
sui redditi di capitale;
sui redditi diversi;
sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia;
sulle indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto.
Versamento ritenute da parte condomini
Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti
nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell’esercizio di imprese per
contratti di appalto, opere e servizi.
ACCISE ‐ Versamento imposta
Scade il termine per il pagamento dell’accisa sui prodotti energetici a essa soggetti, immessi
in consumo nel mese precedente.
17 gennaio
Ravvedimento
Termine ultimo per procedere alla regolarizzazione, con sanzione ridotta pari al 3%, degli
omessi o insufficienti versamenti di imposte e ritenute non effettuati, ovvero effettuati in
misura ridotta, lo scorso 18 dicembre.
33
20 gennaio
Presentazione dichiarazione periodica Conai
Scade oggi il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di
dicembre, da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile.
25 gennaio
Presentazione elenchi Intrastat mensili e trimestrale
Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile e trimestrale, il
termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle vendite
intracomunitarie effettuate rispettivamente nel mese o trimestre precedente.
26 gennaio
Ravvedimento acconto Iva
Scade oggi il termine per la regolarizzazione del versamento dell’acconto Iva relativo
all'anno 2017 non effettuato (o effettuato in misura insufficiente) entro il 27 dicembre
2017, con la maggiorazione degli interessi legali e della sanzione ridotta a un decimo del
minimo.
29 gennaio
Modello Redditi 2017
Scade oggi il termine per la presentazione, mediante ravvedimento, della dichiarazione
omessa da persone fisiche o società alla data del 31 ottobre 2017. Oltre all’invio telematico
sarà necessario versare con modello F24 la sanzione ridotta con codice tributo 8911.
31 gennaio
Canone abbonamento Rai: presentazione della dichiarazione sostitutiva di non
detenzione di apparecchio televisivo
Scade oggi il termine per la presentazione del modello “Dichiarazione sostitutiva relativa al
canone di abbonamento alla televisione per uso privato” per dichiarare che in nessuna delle
abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza elettrica è detenuto un apparecchio
TV da parte di alcun componente della stessa famiglia anagrafica.
Strutture sanitarie, medici, veterinari ed altri soggetti: comunicazione al Sistema TS dei
dati relativi alle spese sanitarie e veterinarie sostenute dai contribuenti nell'anno 2017
Scade oggi il termine per la trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria dei dati delle spese
sanitarie e veterinarie sostenute dalle persone fisiche nell'anno 2017, così come riportati sul
documento fiscale emesso dai medesimi soggetti, comprensivi del codice fiscale riportato
sulla tessera sanitaria, nonché quelli relativi a eventuali rimborsi, ai fini della
predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata.
Presentazione elenchi Intra 12 mensili
Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l’invio
telematico degli elenchi Intra‐12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di
novembre.
Presentazione del modello Uniemens Individuale
Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e
contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori
coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di novembre.
Versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione
Scade oggi il termine per il versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione
nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1° gennaio 2018.
34
Contributo revisori legali
Scade oggi il versamento del contributo annuale pari a 26,85 euro da parte degli iscritti nel
Registro dei Revisori legali.
Imposta di bollo virtuale
Scade oggi il termine per l’invio telematico della dichiarazione per la liquidazione definitiva
dell’imposta di bollo assolta in modo “virtuale” per il 2017 utilizzando il modello approvato
dall’Agenzia delle entrate con il provvedimento 29 dicembre 2017.
15 febbraio
Registrazioni contabili
Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali
e ricevute e per l’annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore
a 300 euro.
Fatturazione differita
Scade oggi il termine per l’emissione e l’annotazione delle fatture differite per le consegne o
spedizioni avvenute nel mese precedente.
Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche
Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi
e i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le
medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.
35
SPECIALE LEGGE DI BILANCIO La Legge di Bilancio per il 2018 (L. 205/2017) è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre
2017 e contiene talune disposizioni che, nei precedenti anni, confluivano nel Decreto Milleproroghe di fine
anno.
Nella tabella che segue si presentano le disposizioni di maggiore interesse dell’articolo 1 e, di seguito,
informative singole su alcuni temi specifici.
Comma Lettera In sintesi
2 Sterilizzazione incremento aliquote Iva
Per l’anno 2018 rimangono invariate le aliquote Iva del 22% e del 10%, rinviandosi così
l’eventuale aumento alle successive annualità, fatto salvo l’eventuale reperimento delle
necessarie risorse per la copertura.
3 a Interventi di riqualificazione energetica
Proroga del termine al 31 dicembre 2018 con mantenimento della misura del 65%
Differito al 31 dicembre 2018 il termine per fruire della detrazione per tutti gli interventi di
riqualificazione energetica al 65% con esclusione delle fattispecie oltre specificate.
Nuove ipotesi di bonus al 65% fino al 31 dicembre 2018
Prevista la specifica detrazione al 65% anche per i seguenti interventi:
acquisto e posa in opera di micro‐cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, che
conducano a un risparmio di energia primaria di almeno il 20% (tetto massimo detrazione
100.000 euro);
sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi
ibridi, con pompa di calore integrata alla caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed
espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro;
acquisto e posa in opera di generatori di aria calda a condensazione; sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaia a
condensazione con efficienza almeno pari alla classe “A” secondo le specifiche del
Regolamento UE 811/2013, unitamente alla installazione di sistemi di termoregolazione
evoluti (classi V, VI, VIII della Comunicazione della Commissione UE 2014/207/02).
Proroga del termine al 31 dicembre 2018 con riduzione della misura al 50%
Godono della detrazione nella misura ridotta del 50%, i seguenti interventi:
acquisto e posa in opera di finestre e infissi; acquisto e posa in opera di schermature solari;
acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di
calore alimentati da biomasse combustibili (con importo massimo della detrazione fissato a
30.000 euro);
sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaia a
condensazione con efficienza almeno pari alla classe “A” secondo le specifiche del
Regolamento UE 811/2013.
Soggetti assimilati agli Iacp
La detrazione può essere fruita, oltre che dagli Iacp, anche da soggetti ritenuti similari,
quali:
enti istituiti in forma societari, aventi gli stessi fini degli Iacp, conformi ai requisiti europei
“in house providing”, in relazione agli interventi su immobili di proprietà, oppure gestiti per
conto del Comune, destinati a edilizia residenziale pubblica, purché già costituiti e operanti
alla data del 31 dicembre 2013;
cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi su immobili posseduti e
36
assegnati in godimento ai soci.
Riqualificazione energetica con riduzione del rischio sismico
In relazione alle spese per interventi:
sulle parti comuni condominiali;
di edifici ricadenti in zone sismiche 1, 2 e 3;
finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione
energetica,
è possibile fruire (in alternativa alle rispettive detrazioni) di un bonus dell’80% (riduzione di
una classe di rischio) oppure 85% (riduzione 2 classi di rischio) in relazione a un ammontare
massimo di spesa di 136.000 euro per ciascuna delle unità che compongono l’edificio.
La detrazione va ripartita in 10 quote annuali.
Cessione del credito
È prevista la possibilità di cessione del credito da agevolazione:
sia per i soggetti capienti, sia per quelli incapienti; per tutte le tipologie di intervento di riqualificazione energetica.
Possibilità di emanazione di nuovi decreti
È prevista la possibilità di emanazione di nuovi decreti che regolamentino:
i requisiti tecnici degli interventi; i massimali di spesa/detrazione per tipologia di intervento;
i controlli effettuabili dall’Enea, per ogni tipo di agevolazione. b Interventi di recupero edilizio e sisma bonus
Proroga detrazione su spese per recupero del patrimonio edilizio
Si proroga, al 31 dicembre 2018, il termine per la fruizione della detrazione del 50% per le
spese legate agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, con importo massimo di
96.000 euro.
Sisma bonus: estensione soggettiva
I benefici fiscali per la messa in sicurezza statica degli edifici possono essere fruiti:
dagli Iacp; dagli enti istituiti in forma societari, aventi gli stessi fini degli Iacp, conformi ai requisiti
europei “in house providing”, in relazione agli interventi su immobili di proprietà, oppure
gestiti per conto del Comune, destinati a edilizia residenziale pubblica, purché già costituiti e
operanti alla data del 31 dicembre 2013;
cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi su immobili posseduti e
assegnati in godimento ai soci.
Monitoraggio del risparmio energetico conseguente agli interventi
Si dispone che, al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico
conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di ristrutturazione edilizia, le
informazioni sugli interventi effettuati sono trasmesse per via telematica all’Enea, la quale
elabora le informazioni pervenute e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al
Mise, al Mef, alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle
rispettive competenze territoriali.
b Bonus mobili ed elettrodomestici
Si dispone la proroga al 31 dicembre 2018 della detrazione al 50% per le spese relative
all'acquisto di mobili e di elettrodomestici di classe non inferiore ad A+ (A per i forni). Tale
detrazione spetta solo in connessione agli interventi di ristrutturazione edilizia iniziati a
decorrere dal 1° gennaio 2017.
Per gli interventi effettuati nel 2017, ovvero per quelli iniziati nel medesimo anno e proseguiti nel
2018, l’ammontare complessivo massimo di 10.000 euro deve essere calcolato al netto delle spese
sostenute nell’anno 2017 per le quali si è fruito della detrazione (articolo 16, comma 2, D.L. 63/2013,
37
come modificato dal comma 3, lettera b), n. 3).
4‐10 Maxi bollette per contratti di fornitura
Si introducono disposizioni a tutela dei consumatori in materia di fatturazione a conguaglio
per l'erogazione di energia elettrica, gas e servizi idrici. In particolare, nei contratti di
fornitura relativi a tali servizi, si introduce un termine di prescrizione pari a 2 anni del diritto
al pagamento del corrispettivo.
12‐15 Bonus verde al 36%
Introdotta una nuova detrazione Irpef del 36%, su una spesa massima di 5.000 euro per unità
immobiliari a uso abitativo e pertinenze (esistenti) sulle quali siano stati realizzati:
interventi di sistemazione a verde di aree private scoperte, recinzioni, impianti di
irrigazione e pozzi;
coperture a verde e giardini pensili; spese di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione di tali interventi.
La detrazione è estesa anche agli intervento realizzati su parti comuni condominiali, fino a un
importo massimo di 5.000 euro per ciascuna unità immobiliare a uso abitativo che compone
il condominio.
Il pagamento deve essere eseguito con metodologie tracciate.
La ripartizione del beneficio è decennale.
16 Cedolare secca e contratti a canoni concordati
La cedolare secca con aliquota ridotta al 10% è prorogata sino al 2019.
Il beneficio, opzionale, interessa i contratti a canone concordato (articolo 2, comma 3 e 8 L.
431/1998) relativi ad abitazioni:
site in Comuni ad alta tensione abitativa;
site in Comuni per i quali sia stato deliberato lo stato di emergenza nei 5 anni precedenti il
28 maggio 2014;
site in Comuni colpiti da eventi eccezionali, anche senza tensione abitativa;
concesse in locazione per soddisfare le esigenze abitative di studenti universitari. 17‐18 Bonus riqualificazione alberghi
Si estende il credito d’imposta per la riqualificazione delle strutture che prestano cure
termali, per la realizzazione di piscine termali e per l’acquisizione di attrezzature e
apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali.
Il bonus è pari al 30% delle spese sostenute, sino a un massimo di 200.000 euro.
19 Iva ridotta 10% e beni significativi
Con norma di interpretazione autentica, in tema di applicazione dell’aliquota Iva ridotta al
10% per gli interventi di recupero di fabbricati abitativi in cui sono impiegati beni significativi,
si prevede che:
nel calcolo della base imponibile si debba tenere conto dell’eventuale presenza di parti
staccate, solo nel caso in cui le medesime non abbiano una propria autonomia funzionale;
il valore del bene significativo (e delle eventuali parti staccate non funzionalmente
autonome) va determinato sulla base dell’accordo tra le parti, fermo restando il rispetto del
costo di acquisto o del costo della materia prima e della manodopera impiegata per la
realizzazione;
nella fattura si deve specificare anche il valore del bene significativo impiegato nel
conteggio.
23‐24 Detrazione studenti fuori sede
Sono riviste le condizioni per fruire della detrazione per le spese per canoni di locazione di
studenti universitari fuori sede.
Disposizione a regime (inalterata)
Si riconosce il bonus del 19% per le spese per canoni sostenute per studenti iscritti a un corso
di laurea presso una Università ubicata in un Comune diverso da quello di residenza, distante
38
da quest'ultimo almeno 100 Km e comunque in una Provincia diversa, per unità immobiliari
situate nello stesso Comune in cui ha sede l'Università o in Comuni limitrofi, per un importo
non superiore a 2.633 euro.
Disposizione in deroga (limitata per il 2017 e 2018)
Si riconosce il bonus del 19% agli studenti iscritti a un corso di laurea presso un ateneo:
distante almeno 100 Km dal Comune di residenza, anche all’interno della stessa Provincia;
distante almeno 50 Km dal Comune di residenza, anche all’interno della stessa Provincia, se
ubicato in zona montana o disagiata.
25 Atti societari con atto pubblico informatico
Viene abrogata la possibilità, introdotta con D.L. 148/2017, di utilizzare la firma digitale per
sottoscrivere alcune tipologie di atti di impresa e di società.
Per effetto delle modifiche, si ripristina ‐ quindi ‐ la necessità di redazione con atto pubblico
informatico; rimane indispensabile l’intervento del notaio, mentre le parti possono
sottoscrivere, con la propria firma digitale, il documento informatico contenente l’atto stesso
e i suoi eventuali allegati. Questa modalità era obbligatoria esclusivamente per la stipula dei
contratti di appalto di lavori, servizi e forniture con la P.A., ma può essere utilizzata anche
per altri contratti.
Entrano nel novero i seguenti contratti:
atti di natura fiscale delle imprese familiari (articolo 230‐bis, cod. civ.);
atti di trasformazione delle società (articolo 2498, cod. civ).
atti di scissione delle società (articolo 2506, cod. civ.); contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento delle
imprese soggette a registrazione (articolo 2556, cod. civ.).
28 a Incentivi al trasporto pubblico: detrazione per abbonamenti
È concessa la detrazione al 19% per la spesa per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto
pubblico locale, regionale e interregionale per un importo non superiore a 250 euro.
b Incentivi al trasporto pubblico: esclusione dal reddito di lavoro dipendente
Non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente le somme erogate o
rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti per l’acquisto abbonamenti ai servizi di
trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari a carico.
29 e 34 Proroga maxi ammortamento al 30%
È prorogato il beneficio del maxi ammortamento imprese e lavoratori autonomi che
investono in beni materiali strumentali nuovi nel periodo dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre
2018 (ovvero 30 giugno 2019, se l’investimento è avviato nel 2018 con versamento di un
acconto almeno in misura pari al 20% del costo di acquisizione).
Il costo di acquisto da dedurre (extra contabilmente) è maggiorato del 30% e non più del
40%; non vi è alcuna rilevanza del costo maggiorato ai fini degli studi di settore.
Beni esclusi:
tutti i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all’articolo 164, comma 1, Tuir;
i beni strumentali materiali con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%;
fabbricati e costruzioni; beni compresi in particolari gruppi.
30‐33
35‐36
Proroga iper ammortamento
Deduzione del costo maggiorata del 150% (beni materiali interconnessi)
Viene prorogata l’agevolazione dell’iper ammortamento (per beni ex Tabella A, Legge di
Bilancio 2017, interconnessi) fino al 31 dicembre 2018, ovvero 31 dicembre 2019 a
condizione che entro il precedente anno sia accettato l’ordine e pagati acconti in misura
almeno pari al 20% del costo di acquisto del bene.
Cessione del bene con investimento sostitutivo
39
Se, nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo, si verifica il realizzo a titolo
oneroso del bene oggetto dell'agevolazione, non viene meno la fruizione delle residue quote del
beneficio originario, se ‐ nello stesso periodo d'imposta del realizzo ‐ l'impresa:
a) sostituisce il bene originario con uno materiale strumentale nuovo avente caratteristiche
tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall'allegato A;
b) attesti l'effettuazione dell'investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il
requisito dell'interconnessione.
Nel caso in cui:
il costo di acquisizione dell'investimento sostitutivo sia inferiore a quello di acquisizione del
bene sostituito e
ricorrano le altre condizioni previste alle lettere a) e b), la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del
nuovo investimento.
Deduzione del costo maggiorata del 40% (beni immateriali collegati)
Prorogata anche l’agevolazione che premia, con maggiorazione del costo al 40%, gli
investimenti effettuati (nel medesimo lasso temporale) in beni immateriali strumentali di
cui alla Tabella B della Legge di Bilancio 2017, cui risultano aggiunte le seguenti voci
sistemi di gestione della supply chain finalizzata al drop shipping nell’e‐commerce;
software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa,
ricostruzioni 3D, realtà aumentata;
software, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica
con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (comunicazione intra‐
fabbrica, fabbrica‐campo con integrazione telematica dei dispositivi on‐field e dei
dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi on‐field).
37 Proroga blocco aliquote imposte locali
Viene estesa al 2018 la sospensione dell’efficacia delle Leggi regionali e delle deliberazioni
comunali, per la parte in cui aumentano i tributi e le addizionali attribuite ai medesimi
enti.
Si consente ai Comuni di confermare, sempre per l’anno 2018, la maggiorazione della Tasi già
disposta per il 2016 e 2017 con delibera del Consiglio comunale.
Restano esclusi dalla sospensione, per il solo anno 2018, i Comuni istituiti a seguito di
fusione, allo scopo di consentire l’armonizzazione delle diverse aliquote.
38 Proroga modalità di commisurazione forfetaria della Tari
Si proroga al 2018, per i Comuni, la modalità di commisurazione della Tari sulla base di un
criterio medio‐ordinario (ovvero in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti
prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte) e non
sull’effettiva quantità di rifiuti prodotti.
40‐42 Rifinanziamento Sabatini‐Ter
È prorogata la possibilità, per le pmi, di avvalersi dell’agevolazione (contributo in c/interessi
per l’acquisto di beni strumentali nuovi) sino a esaurimento delle risorse disponibili.
43‐44 Tassazione interessi su prestiti Peer to Peer Lending
Sono tassati come interessi attivi i proventi derivanti da erogazione di prestiti, da parte di
finanziatori non professionali, tramite piattaforme telematiche.
I gestori della piattaforma sono obbligati all’applicazione di una ritenuta alla fonte a titolo di
imposta nella misura del 26%.
46‐56 Credito di imposta spese di formazione
Si introduce, per il 2018, un credito d'imposta per le spese di formazione del personale
dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0.
Il credito è ammesso fino a un importo massimo annuo pari a 300.000 euro per ciascun
beneficiario. Entro tale limite, la misura del beneficio è pari al 40% delle spese effettuate nel
40
periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 e relative al costo
aziendale dei lavoratori dipendenti, per il periodo in cui essi siano occupati nelle attività di
formazione suddette.
Il credito di imposta è riconosciuto ‐ in favore di ogni tipo e forma di impresa ‐ qualora le
attività di formazione siano pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali e siano
svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano Nazionale
Impresa 4.0, che devono, ai fini in oggetto, essere applicate negli ambiti di cui all'allegato A.
Sono, in ogni caso, escluse dal beneficio le attività di formazione, ordinaria o periodica,
organizzata dall’impresa per conformarsi alle norme in materia di salute e sicurezza sul luogo di
lavoro e di protezione dell’ambiente o ad altre norme obbligatorie in materia di formazione.
Il credito di imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo
d’imposta di spettanza e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta
successivi in cui il credito sia impiegato, e può essere utilizzato esclusivamente in
compensazione a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione. Il
credito di imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini fiscali.
Al beneficio in esame non si applicano né il limite annuale di 250.000 euro per l’utilizzo dei
crediti di imposta né il limite massimo di compensabilità di crediti di imposta e contributi,
pari a 700.000 euro.
Il beneficio si applica nel rispetto delle norme europee ivi richiamate sulla compatibilità degli
aiuti con il mercato interno.
Si disciplinano, inoltre, i requisiti di certificazione dei costi ai fini del beneficio in esame,
anche con riferimento alle imprese non soggette alla revisione legale dei conti. Per queste
ultime, le spese sostenute per l'apposita attività di certificazione contabile sono ammesse al
credito d'imposta in oggetto entro il limite massimo di 5.000 euro.
Nei confronti del revisore legale dei conti o del professionista responsabile della revisione
legale dei conti che incorra in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli siano richiesti per
il rilascio della certificazione, si applicano sanzioni penali.
Si demanda a un decreto, da emanarsi entro 90 giorni a decorrere dal 1° gennaio 2018 la
definizione delle disposizioni applicative, con particolare riguardo alla documentazione
richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle cause di decadenza del beneficio.
Il Mef effettua il monitoraggio degli effetti finanziari, anche ai fini dell'adozione delle
iniziative eventualmente necessarie.
57‐60 Bonus creatività
Si istituisce un credito d’imposta in favore delle imprese culturali e creative per attività di
sviluppo, produzione e promozione di prodotti e servizi culturali e creativi.
Il credito d’imposta (da godere nei limiti del de minimis) è riconosciuto nella misura del 30%
dei costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione e promozione di prodotti e servizi
culturali e creativi ed è attribuito nel limite di spesa di 500.000 euro per il 2018 e di 1 milione
di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.
Destinatari dell’agevolazione sono le imprese culturali e creative, ovvero le imprese e i
soggetti che rispondono alle seguenti caratteristiche:
svolgono attività stabile e continuativa con sede in Italia, in UE o in uno Stato aderente allo Spazio economico europeo;
sono soggetti passivi d’imposta in Italia;
hanno quale oggetto sociale attività (quali l’ideazione, la creazione e altre fattispecie elencate dalla norma) relativa ai prodotti culturali, ovvero i beni, servizi e opere dell’ingegno
inerenti letteratura, musica, arti figurative e applicate, spettacolo dal vivo, cinematografia e
audiovisivo, archivi, biblioteche, musei, patrimonio culturale e relativi processi di
innovazione.
Si affida a un D.M.:
41
la disciplina della procedura per riconoscere la qualifica di impresa culturale e creativa, per
la definizione di prodotti e servizi culturali e creativi;
il compito di definire le norme applicative del credito d’imposta con riferimento alle
tipologie di interventi eleggibili, alle procedure di ammissione e a quelle di recupero nel caso
di uso illegittimo dell’agevolazione.
75‐76 Sigarette elettroniche
Si estende la vendita in via esclusiva di sigarette elettroniche da parte di rivendite
autorizzate, introdotta dall’articolo 19‐quinquies, D.L. 148/2017, anche ai prodotti da
inalazione non contenenti nicotina e si escludono i dispositivi meccanici ed elettronici,
comprese le parti di ricambio.
Si regola la definizione di modalità е i requisiti per gli esercizi di vicinato ai fini
dell'autorizzazione е dell'approvvigionamento dei prodotti, ampliandone l’ambito
soggettivo (introducendo le farmacie e le parafarmacie) e definendone i criteri direttivi.
Si estendono alle sigarette elettroniche, a esclusione dei dispositivi meccanici ed elettronici e
delle parti di ricambio, le norme in materia di contrabbando di tabacchi lavorati esteri,
nonché quelle sulla vendita di generi di monopolio senza autorizzazione o acquisto da
persone non autorizzate alla vendita.
Si interviene sul divieto di vendita a distanza di sigarette elettroniche e di contenitori di
liquido di ricarica ai consumatori che acquistano nel territorio dello Stato, introdotto dal
medesimo D.L. 148/2017, precisando che lo stesso si applica ai prodotti da inalazione senza
combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina.
80 Regime Pir anche alle immobiliari
Le imprese emittenti, nelle quali deve essere investito almeno il 70% del valore del Pir,
possono svolgere anche un’attività immobiliare.
81‐83 Riallineamento valori contabili su partecipazioni estere
Si estende l’ambito applicativo delle norme che consentono il c.d. affrancamento fiscale dei
maggiori valori delle partecipazioni di controllo, iscritti nel bilancio individuale in seguito a
operazioni straordinarie e altre operazioni di acquisizione, riferibili ad avviamento, marchi e
altre attività (in sostanza, beni immateriali) anche alle operazioni su partecipate estere,
ovvero alle operazioni riferite a partecipazioni di controllo in società residenti e non
residenti, prive di stabile organizzazione in Italia.
La predetta estensione si applica agli acquisti perfezionati dal periodo d’imposta anteriore a
quello in corso al 1° gennaio 2018, nei limiti dei disallineamenti ancora esistenti alla chiusura
di detto periodo.
Si affida a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate il compito di stabilire le
modalità di attuazione.
84‐86 Esclusione delle Sim dall’addizionale Ires
Si dispone che, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre
2016, l’addizionale Ires per gli enti creditizi e finanziari non operi nei confronti delle Sim.
Interessi passivi e Sim
Si dispone che, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre
2016, gli interessi passivi sono deducibili nei limiti del 96% del loro ammontare.
Irap e Sim
Si prevede che, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2016, gli interessi passivi sostenuti dalle Sim concorrano per il 96% del loro
importo, alla formazione del valore della produzione Irap.
87 Norma antielusiva e imposta di registro
Integrando l’articolo 20, D.P.R. 131/1986, si prevede che l’imposta di registro sia applicata
secondo l’intrinseca natura e gli effetti giuridici dell’atto presentato alla registrazione, anche se
42
non corrispondente alla forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall’atto
medesimo, prescindendo da quelli extra testuali e dagli atti a esso collegati.
Rimane forma la possibilità da parte dell’Agenzia delle entrate di valutare l’operazione
nell’ambito delle disposizioni sull’abuso del diritto, tenendo anche in considerazione
elementi estranei all’atto.
88 Edificabilità dei suoli e imposte indirette agevolate
A tutti gli atti preordinati alla trasformazione del territorio, mediante accordi o convenzioni
tra privati e/o enti pubblici, nonché a quelli attuativi dei medesimi, si applica l’imposta di
registro in misura fissa e l’esenzione da imposte ipotecarie e catastali.
96‐99 Bonus acquisto prodotti in plastica riciclata
Si riconosce un credito d’imposta del 36% (per gli anni 2018‐2020) alle imprese che
acquistano prodotti realizzati con materiali derivati da plastiche miste provenienti dalla
raccolta differenziata degli imballaggi o da selezioni di rifiuti urbani residui.
Il credito d’imposta è riconosciuto fino a un importo massimo annuale di 20.000 euro per
ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di 1 milione di euro annui per ciascuno
degli anni dal 2019 al 2021.
Il credito d’imposta:
va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di riconoscimento
del credito;
non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile Irap;
non determina pro rata di indeducibilità di interessi passivi e spese generali;
può essere utilizzato esclusivamente in compensazione con altri tributi secondo la
normativa vigente, in sede di dichiarazione dei redditi, mediante le procedure telematiche
dell’Agenzia delle entrate;
non è soggetto al limite di utilizzabilità (pari a 250.000 euro) annuale valevole per i crediti
d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi;
è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del periodo d’imposta successivo a quello in cui
sono stati effettuati gli acquisti dei prodotti.
Si affida a un D.I., da adottare entro 90 giorni a decorrere dal 1° gennaio 2018 il compito di
definire criteri e modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta anche al fine di
assicurare il rispetto dei limiti di spesa annui.
116 Deduzione Irap lavoratori stagionali
Si prevede, per l’anno 2018, la piena deducibilità ai fini Irap del costo dei lavoratori stagionali
impiegati per almeno 120 giorni per 2 periodi di imposta, a decorrere dal secondo contratto
stipulato con lo stesso datore di lavoro nell'arco temporale di 2 anni a partire dalla data di
cessazione del precedente contratto. La deduzione, a regime, è invece pari al 70% del costo.
132 Bonus Renzi 80 euro
Si elevano le soglie reddituali a scaglioni (da 24.000 a 24.600 e dal 26.000 a 26.600) per
l’accesso al c.d. bonus 80 euro, ferma restando la misura del credito, pari a 960 euro annui.
Le modifiche interessano l’articolo 13, comma 1‐bis, Tuir.
161 Capital gain su cessione di azioni ottenute dai dipendenti per premi di risultato o welfare
Qualora il dipendente abbia ricevuto azioni a seguito della conversione di retribuzioni
premiali (premi di risultato e somme erogate in forma di partecipazione agli utili), ai fini della
determinazione del capital gain in caso di cessione, il costo o il valore di acquisto è pari al
valore delle azioni ricevute dal dipendente a seguito della conversione, a prescindere dal
fatto che i medesimi valori abbiano concorso alla formazione del reddito del dipendente
stesso.
238‐244 Finanziamento cooperative
È stabilito che le società cooperative che ricorrono al prestito sociale, hanno l’obbligo di
utilizzare tali importi esclusivamente in operazioni che sono strettamente funzionali al
43
perseguimento dell’oggetto o scopo sociale. Su tali somme non si rende, inoltre, applicabile
la previsione di cui all’articolo 2467, cod. civ. ai sensi del quale il rimborso del finanziamento
dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e,
se avvenuto nell’anno precedente alla dichiarazione di fallimento, deve essere restituito.
In maniera coordinata viene, inoltre, previsto che entro 6 mesi a decorrere dal 1° gennaio
2018, il Cicr (Comitato interministeriale per il credito e il risparmio) dovrà adottare una
delibera con cui prevedere che:
1. l’importo massimo del prestito sociale non può eccedere, a regime, il triplo del patrimonio
netto come approvato nell’ultimo bilancio; tuttavia, deve essere previsto un periodo
transitorio, nel limite di 3 anni, estendibile in casi eccezionali, per concedere alla cooperative
di adeguarsi;
2. nel periodi transitorio l’ulteriore raccolta di prestiti sociali è subordinata al rispetto del
parametro di cui sopra;
3. nel caso di prestito sociale di ammontare superiore ai 300.000 euro e del patrimonio netto
sociale, almeno il 30% deve avere una copertura di garanzie reali e/o personali realizzata
tramite la costituzione di un patrimonio separato. In alternativa può essere prevista
l’adesione della cooperativa a uno schema di garanzia di prestiti sociali che garantisca la
stessa percentuale del 30%;
4. definisca maggiori obblighi di informazione e pubblicità;
5. definisca modelli organizzativi e procedure per la gestione del rischio.
Nel termine di 240 giorni dalla delibera del Cicr dovrà essere emanato dal Mise un decreto
con cui vengano definite forme e modalità di controllo e monitoraggio.
252‐253 Reddito figli a carico di età non superiore 24 anni
Integrando l’articolo 12, comma 2, Tuir, si eleva, a partire dal 1° gennaio 2019, da 2.840,51 a
4.000 euro, il limite di reddito complessivo per essere considerati fiscalmente a carico,
limitatamente ai figli di età non superiore a 24 anni.
271 Personale diplomatico: reddito e contributi
L’articolo 51, comma 8, Tuir, primo periodo, si interpreta nel senso che gli assegni di sede e le
indennità percepite per i servizi prestati all’estero da parte del personale degli uffici diplomatici
costituiscono reddito di lavoro dipendente nella misura del 50% della retribuzione percepita,
anche ai fini della determinazione dei contributi e dei premi previdenziali.
A decorrere dal 1° aprile 2018 i contributi previdenziali sono determinati sull’intera
retribuzione.
319‐321 Bonus librerie
A decorrere dall'anno 2018, agli esercenti attività commerciali che operano nel settore della
vendita al dettaglio di libri nuovi e/o usati in esercizi specializzati (codice Ateco principale
47.61 o 47.79.1) è riconosciuto, nel limite di spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2018 e di 5
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, un credito d'imposta (nei limiti del “de
minimis”) parametrato:
agli importi pagati a titolo di Imu, Tasi e Tari con riferimento ai locali dove si svolge la
medesima attività di vendita di libri al dettaglio;
nonché alle eventuali spese di locazione o ad altre spese individuate con apposito decreto attuativo, anche in relazione all'assenza di librerie nel territorio comunale.
Il credito d'imposta è stabilito nella misura massima di 20.000 euro per gli esercenti di
librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite e di
10.000 euro per gli altri esercenti.
Il credito d'imposta:
non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della
produzione ai fini dell’Irap;
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non rileva ai fini del pro rata di indeducibilità degli interessi passivi e delle spese generali; è utilizzabile esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24 solo attraverso
i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena lo scarto
dell'operazione di versamento, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del
direttore della medesima Agenzia delle entrate.
Con apposito decreto attuativo, da adottare entro 60 giorni a decorrere dal 1° gennaio 2018,
sono stabilite le disposizioni applicative, anche con riferimento al monitoraggio e al rispetto
dei limiti di spesa.
340 Aliquota Iva 10% per spettacoli anche con intermediari
Integrando le Tabelle allegate al D.P.R. 633/1972 si prevede l’applicazione dell’Iva al 10% agli
spettacoli teatrali (lirica, prosa, commedia, balletto, etc.), ai concerti vocali e strumentali, alle
attività circensi e a quelle – in genere – di spettacolo viaggiante.
352 Contributi per ristrutturazione impianti sportivi
Al fine di incentivare l’ammodernamento degli impianti calcistici in regime di proprietà o
concessione, in favore di società di serie B, Lega Pro e Dilettanti, è riconosciuto un
contributo, sotto forma di credito di imposta, nella misura del 12% delle spese di
ristrutturazione sino a un massimo di 25.000 euro (limite massimo di spesa di 4 milioni di
euro annui dal 2018).
353‐354 Società sportive dilettantistiche come società commerciali
Le SSD possono essere esercitate con scopo di lucro in una delle forme societarie di cui al
Titolo V del Libro V, cod. civ..
A pena di nullità, lo statuto delle SSD con scopo di lucro deve contenere:
a) nella denominazione o ragione sociale, la dicitura “società sportiva dilettantistica
lucrativa”;
b) nell'oggetto o scopo sociale, lo svolgimento e l'organizzazione di attività sportive
dilettantistiche;
c) il divieto per gli amministratori di ricoprire la medesima carica in altre società o ASD
affiliate alla medesima Federazione sportiva o disciplina associata ovvero riconosciute da un
ente di promozione sportiva nell'ambito della stessa disciplina;
d) l'obbligo di prevedere nelle strutture sportive, in occasione dell'apertura al pubblico
dietro pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, la presenza di un “direttore tecnico”
che sia in possesso del diploma Isef o di laurea quadriennale in Scienze motorie o di laurea
magistrale in Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie (LM47)
o in Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate (LM67) o in Scienze e
tecniche dello sport (LM68), ovvero in possesso della laurea triennale in Scienze motorie.
355 Riduzione Ires per società riconosciute dal Coni
L'imposta sul reddito delle società è ridotta alla metà nei confronti delle SSDL riconosciute
dal Coni. L'agevolazione si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti “de minimis”.
356 Esclusione applicazione norme sul lavoro subordinato per SSDL
Modificando il D.Lgs. 81/2015, si prevede che le regole sul rapporto di lavoro subordinato
non siano applicabili alle collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e
società sportive dilettantistiche affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle discipline
sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni, nonché delle SSDL.
357 Aliquota Iva 10% per i servizi di carattere sportivo resi dalle SSDL
Integrando le Tabelle allegate al D.P.R. 633/1972 si prevede l’applicazione dell’Iva al 10% per i
servizi di carattere sportivo resi dalle SSDL riconosciute dal Coni nei confronti di chi pratica
l’attività sportiva a titolo occasionale o continuativo in impianti gestiti da tali società.
La misura serve da calmiere per l’impossibilità di applicare, per tali soggetti, il regime
forfetario della L. 398/1991.
358‐360 Collaborazioni e società sportive
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Le norme sono volte a disciplinare le collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle
associazioni e SSD affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive
associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni (di cui all’articolo 2, comma
2, lettera d), D.Lgs. 81/2015).
Si dispone in particolare che:
le richiamate collaborazioni, come individuate dal Consiglio nazionale (organo del Coni)
siano considerati contratti di collaborazione coordinata e continuativa;
i compensi derivanti dai richiamati contratti siano considerati fiscalmente:
− redditi diversi, se stipulati da società e ASD riconosciute dal Coni;
− redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente se stipulati dalle SSDL riconosciute dal
Coni (comma 359);
dal 1° gennaio 2018 i collaboratori che prestano la loro opera in favore delle SSDL siano iscritti al fondo pensione lavoratori dello spettacolo presso l’Inps (con contribuzione dovuta,
nei primi 5 anni, in misura pari al 50% del compenso spettante al collaboratore). L’imponibile
pensionistico viene ridotto in analoga misura e viene precisato che per i richiamati
collaboratori non operano forme di assicurazione diverse da quella Ivs.
367 Esenzione compensi sportivi dilettanti
Modificando l’articolo 69, Tuir, si prevede che siano escluse da imposizione, nei limiti di
10.000 euro (rispetto ai precedenti 7.500 euro) le somme erogate da:
Coni; Federazioni sportive nazionali; Unire (Unione nazionale per l’Incremento delle razze equine);
enti di promozione sportiva;
qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive
dilettantistiche, riconosciuto dai predetti enti
ai seguenti soggetti:
atleti, arbitri e guardalinee; cronometristi;
personale sanitario; accompagnatori delle squadre e degli arbitri;
dirigenti delle Federazioni sportive; personale amministrativo che collabora con la società o con l’ASD.
Continuano a non essere tassati, senza concorrere alla nuova soglia dei 10.000 euro, i
rimborsi spese documentati per vitto, alloggio, viaggi e trasporti, sostenuti per trasferte
effettuate al di fuori del territorio del Comune.
394‐402 Payback settore farmaceutico e Iva
Sono introdotte alcune disposizioni volte a interpretare e a uniformare il trattamento fiscale,
ai fini Iva, dei versamenti (c.d. payback) che le aziende farmaceutiche devono effettuare in
caso di sforamento del tetto della spesa dei farmaci dispensati dal Ssn previsto dalla
normativa vigente, ai fini del contenimento della spesa sanitaria.
Le quote di ripiano determinate dall’Aifa per il superamento, nel 2016, del tetto della spesa
farmaceutica sono al lordo dell’Iva in coerenza con la normativa vigente e pertanto l’articolo
26, commi 2 e 5, D.P.R. 633/1972 (diritto di portare in detrazione l’Iva per variazioni in
riduzione di fatture di vendita già emesse) si interpreta come segue:
a) nel caso di versamenti da parte delle aziende farmaceutiche per sforamento del tetto della
spesa farmaceutica territoriale (articolo 5, comma 3, lettera c), D.L. 159/2007) e per quella
ospedaliera (articolo 15, comma 7, D.L. 95/2012), le stesse aziende possono portare in
detrazione l’Iva scorporandola dagli importi da versare a titolo di payback (lettera a);
b) nel caso di versamenti di payback effettuati a titolo di importi equivalenti dovuti alla
riduzione stabilita dall’Aifa del 5% dei prezzi dei farmaci e di quelli corrisposti per l’1,83% sul
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prezzo di vendita al pubblico in regime di erogazione convenzionale, alle stesse aziende
farmaceutiche è consentita la detrazione dell’Iva solo se i versamenti sono integrati da un
ulteriore versamento all’Erario, per la parte corrispondente all’Iva, senza possibilità di
compensazione con l’eventuale Iva a credito (lettera b).
Il diritto alla detrazione dell’imposta si matura con l‘effettuazione dei versamenti di payback e
questi ultimi danno altresì diritto alla deducibilità dei relativi costi ai fini delle imposte sui
redditi e Irap esclusivamente nel periodo d’imposta in cui sono effettuati.
Viene stabilito l’obbligo di emissione di un apposito documento contabile da parte delle
aziende farmaceutiche nel caso in cui si avvalgano del diritto alla detrazione Iva maturato
con i versamenti di payback. Tale documento, in particolare, dovrà indicare gli estremi
dell’atto con cui l’Aifa determina, in via definitiva, gli importi da versare.
Per i versamenti di payback ante 2018, relativi alle fattispecie di cui alla lettera a)
(sforamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale e ospedaliera) sono fatti salvi i
comportamenti contabili adottati dalle aziende farmaceutiche che, nel dubbio interpretativo,
abbiano già dedotto il costo relativo all’Iva ai fini delle imposte sui redditi e ai fini Irap: in
questo caso, contabilmente, le stesse dovranno inscrivere nei propri bilanci una
sopravvenienza attiva pari all’imposta detratta nel periodo d’imposta in cui la detrazione è
stata operata.
Invece, per versamenti di payback relativi alle fattispecie di cui alla lettera b) (versamenti
dovuti alla riduzione dei prezzi fissata dall’Aifa in caso di superamento dei tetti di spesa), se
le aziende farmaceutiche hanno detratto l’Iva scorporandola dall’ammontare dei versamenti
effettuati (c.d. versamenti al netto dell’Iva), devono provvedere, entro 15 giorni dalla data di
entrata in vigore della legge (1° gennaio 2018) ad annotare un’apposita rettifica a loro debito
nel registro delle fatture emesse. Pertanto, se la detrazione Iva è stata operata
anteriormente a tale data, la rettifica comporterà l’iscrizione in bilancio di una
sopravvenienza passiva con riferimento al periodo d’imposta in corso all’anno in cui è stata
operata la detrazione.
Si introduce una disposizione che uniforma il trattamento fiscale ai fini Iva dei diversi
versamenti di payback che, allo stato, risultano calcolati differentemente al lordo o al netto
dell’Iva.
Si estende l’applicazione delle predette disposizioni anche alle cessioni di farmaci soggette
alla scissione dei pagamenti di cui all’articolo 17‐ter, D.P.R. 633/1972.
441 Contributo Enpaf e società di gestione delle farmacie
Le società di capitali e/o di persone, titolari di farmacia privata, devono versare all’Enpaf un
contributo pari allo 0,5% del fatturato annuo al netto dell’Iva, qualora la compagine
societaria sia costituita per la maggioranza da soci non farmacisti.
Il versamento va effettuato annualmente, entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello
di riferimento.
442 Contributo Enpam e società tra odontoiatri
Le società operanti nel settore odontoiatrico ai sensi della L. 124/2017 (Legge sulla
concorrenza) devono versare un contributo pari allo 0,5% del fatturato annuo alla “gestione
quota B” del Fondo di previdenza generale dell'Ente nazionale previdenza e assistenza dei
medici e degli odontoiatri (Enpam).
Tale contributo deve essere versato entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello della
chiusura d’esercizio.
La “quota B” dell’Enpam è quella relativa ai contributi versati in proporzione al reddito
(mentre la quota A attiene ai contributi versati in misura fissa da tutti gli iscritti).
443 Contributo CNPF e società tra avvocati
Si prevedono alcune modifiche alle disposizioni relative all'esercizio della professione forense
in forma societaria e, inoltre, nuove regole riguardanti i versamenti alla Cassa forense.
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In particolare, si prevede:
l’inserimento obbligatorio, nella ragione sociale, dell’indicazione “società tra avvocati”;
una maggiorazione percentuale del contributo integrativo da applicare ai corrispettivi
rientranti nel volume annuale d'affari ai fini dell'Iva e l’obbligo di riversamento annuale alla
Cassa nazionale di previdenza forense;
l’obbligo della Cassa forense di adottare entro 1 anno un regolamento per l’attuazione
della suddetta disciplina.
461 Notifiche a mezzo posta
Si prevedono modifiche alla disciplina delle notificazioni a mezzo posta (L. 890/1982), per
dare completa attuazione al processo di liberalizzazione della comunicazione a mezzo posta,
delle notificazioni di atti giudiziari e di violazioni del codice della strada, previsto dall’ultima
legge annuale per il mercato e la concorrenza (L. 124/2017).
In particolare, le disposizioni richiamate sopprimono, a decorrere dal 10 settembre 2017,
l’attribuzione in esclusiva alla società Poste italiane Spa (quale fornitore del Servizio
universale postale) dei servizi inerenti le notificazioni e comunicazioni di atti giudiziari (ai
sensi della L. 890/1982) nonché dei servizi inerenti le notificazioni delle violazioni del codice
della strada ai sensi dell’articolo 201 del nuovo codice della strada (D.Lgs. 285/1992),
introducendo nel D.Lgs. 261/1999 le necessarie disposizioni di coordinamento.
A seguito di tale intervento le notificazioni e le comunicazioni sopra indicate potranno essere
fornite oltre che dal fornitore del servizio postale universale (Poste italiane Spa, ai sensi della
L. 261/1999, fino al 2026) anche dagli altri operatori postali che, secondo la legislazione
vigente, possono fornire singole prestazioni rientranti nel servizio universale, a condizione
che siano dotati dell’apposita licenza individuale rilasciata da parte del Mise.
474 Privilegi e crediti professionali
Si modifica l'articolo 2751‐bis, cod. civ. in tema di crediti privilegiati, al fine di specificare che
hanno privilegio generale sui mobili non solo i crediti riguardanti le retribuzioni dei
professionisti e di ogni altro prestatore d'opera intellettuale dovute per gli ultimi 2 anni di
prestazione, ma anche i crediti riguardanti il contributo integrativo da versare alle casse di
previdenza nonché il credito di rivalsa per Iva.
502‐505 Regime fiscale attività di enoturismo
L’attività di “enoturismo” si estrinseca in tutte le attività di conoscenza del vino espletate nel
luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli
strumenti utili alla coltivazione della vite, la degustazione e la commercializzazione delle
produzioni vinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere
didattico e ricreativo nell'ambito delle cantine.
Per tali attività, come per l’agriturismo, si applica un meccanismo forfetario di tassazione:
ai fini delle imposte sui redditi, con una redditività del 25%;
e ai fini dell’Iva, con una percentuale del 50% (sia pure solo per i produttori agricoli che svolgono la loro attività all’interno di un’azienda agricola, silvicola o ittica).
Si demanda a un D.M., d'intesa con la Conferenza Stato‐Regioni, il compito di definire le linee
guida e gli indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per esercizio
dell'attività enoturistica, facendo particolare riferimento alle produzioni vitivinicole del
territorio.
L'attività enoturistica potrà essere esercitata previa presentazione al Comune di competenza
della segnalazione certificata di inizio attività (Scia) in conformità alle normative regionali,
sulla base dei requisiti e degli standard disciplinati come sopra.
506 Percentuali di compensazione in agricoltura
Si prevede che, con apposito D.M., si provveda all’aumento delle percentuali di
compensazione dell’Iva, ai fini della detrazione dell’imposta, applicabili alle cessioni di
animali vivi della specie bovina e suina per i produttori agricoli.
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578‐582 Categoria catastale di porti e banchine
Le disposizioni sono dirette, a decorrere dal 2020, a inquadrare nella categoria catastale E1
(immobili a destinazione particolare, esentati dal pagamento dell’Imu) le banchine e le aree
scoperte adibite alle operazioni e ai servizi portuali nei porti di rilevanza economica
nazionale e internazionale rientranti in un’Autorità di sistema portuale (anche se in
concessione a privati), nonché le aree adibite al servizio passeggeri, compresi i croceristi.
Sono, inoltre, assoggettati alla medesima disciplina le connesse infrastrutture ferroviarie e
stradali nonché i depositi ivi ubicati, a condizione che siano strettamente funzionali alle
operazioni e ai servizi portuali, secondo quanto indicato nelle autorizzazioni rilasciate dalla
competente autorità di sistema portuale.
Gli intestatari catastali di tali immobili o i concessionari dei medesimi possono presentare
atti di aggiornamento ai fini della revisione del classamento. Con riferimento ai depositi è
allegata una dichiarazione che autocertifichi l’utilizzo del bene per operazioni o servizi
portuali. Resta fermo l’obbligo di dichiarare le variazioni che incidano sul classamento e sulla
rendita catastale dei beni, ivi compresa l’eventuale destinazione degli stessi a operazioni e
servizi portuali.
Gli immobili (o loro porzioni) diversi da quelli sopra indicati, che abbiano autonomia
funzionale e reddituale e che siano destinati a usi non strettamente funzionali alle
operazioni o ai servizi portuali, sono censiti nelle appropriate categorie catastali, diverse
dalla E1.
A far data dal 2020 viene erogato un contributo (fino a un valore massimo di 11 milioni di
euro) a titolo di compensazione per il minor gettito d’imposta locale.
588 Disposizioni in materia di incentivi per le fonti rinnovabili
Si proroga al 31 dicembre 2018, il termine entro il quale gli esercenti impianti alimentati da
biomasse, biogas e bioliquidi sostenibili cessano di beneficiare dei precedenti incentivi
sull’energia prodotta.
Per i suddetti esercenti, è riconosciuto il diritto a fruire degli incentivi per i 5 anni dal rientro
in esercizio degli impianti, anziché fino al 31 dicembre 2021.
643 Bonus strumenti musicali
Si proroga di un anno la disposizione della Legge di Bilancio 2017 che ha introdotto un
credito d’imposta del 65% (per un massimo di 2.500 euro), per l’acquisto di uno strumento
musicale nuovo nel limite complessivo di 15 milioni di euro (ridotto a 10 milioni per il
2018).
Lo strumento musicale acquistato deve essere coerente con il corso di studi frequentato. Il
beneficio è accordato agli studenti iscritti ai licei musicali e ai corsi preaccademici, ai corsi del
precedente ordinamento, ai corsi di diploma di I e II livello dei conservatori di musica, degli
istituti superiori di studi musicali e delle istituzioni di formazione musicale e coreutica
autorizzate a rilasciare titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica ai sensi di
legge.
665‐667 Detrazione studenti con disturbo di apprendimento
È prevista (dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018) la detrazione del 19% per le
spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni, con diagnosi di disturbo specifico
dell'apprendimento (Dsa) fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado,
per:
l'acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici, di cui alla L.
170/2010, necessari all'apprendimento;
l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino
ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere, in presenza di un certificato medico
che attesti il collegamento funzionale tra i sussidi e gli strumenti acquistati e il tipo di
disturbo dell'apprendimento diagnosticato.
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Con apposito provvedimento saranno stabilite le regole per la fruizione della detrazione.
768‐770 Detrazione polizze per calamità naturali
È prevista la detrazione del 19% per i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio
di eventi calamitosi stipulate relativamente a unità immobiliari a uso abitativo.
Le disposizioni si applicano solo alle polizze stipulate a decorrere dal 1° gennaio 2018.
784 Piani di riequilibrio finanziario CCIAA
Si dispone che le CCIAA, i cui bilanci presentino squilibri strutturali in grado di provocare il
dissesto finanziario, adottino programmi pluriennali di riequilibrio finanziario condivisi con le
Regioni, nei quali possono prevedere l’aumento del diritto annuale fino a un massimo del
50%.
Il Mef, valutata l’idoneità delle misure contenute nel programma, su richiesta di
Unioncamere, autorizza l’aumento del diritto annuale per gli esercizi di riferimento.
909
915‐917
928
Fatturazione elettronica
Le disposizioni prevedono, a decorrere dal 1° gennaio 2019 (salvo alcune eccezioni),
l’introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria nell’ambito dei rapporti tra privati
(modifica alla disciplina contenuta nel D.Lgs. 127/2015) e, contestualmente, l’eliminazione
delle comunicazioni dei dati delle fatture (c.d. spesometro).
Obbligo generalizzato dal 2019
A decorrere dal 1° gennaio 2019, nell’ambito dei rapporti fra privati (B2B), per le cessioni di
beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel
territorio dello Stato, e per le relative variazioni, in sostituzione del previgente regime
opzionale, è prevista esclusivamente l’emissione di fatture elettroniche attraverso il Sistema
di Interscambio.
Rientrano nell’obbligo anche le operazioni verso privati, ferme restando le casistiche di
esonero dall’obbligo di emissione della fattura; in tal caso, le fatture sono messe a
disposizione in formato elettronico dall’Agenzia delle entrate, fermo restando l’obbligo di
rilascio di un documento in formato analogico da parte dell’emittente (il privato può
rinunciare alla consegna del documento).
Sono, invece, espressamente esonerati dal predetto obbligo coloro che rientrano nel regime
forfetario agevolato o che continuano ad applicare il regime fiscale di vantaggio.
In caso di violazione dell’obbligo di fatturazione elettronica la fattura si considera non
emessa e sono previste sanzioni pecuniarie.
Fatture per operazioni da e verso l’estero
Si prevede inoltre la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi alle
cessioni di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non
stabiliti in Italia, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le
quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche.
La trasmissione va effettuata entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data del
documento emesso, ovvero a quello della data di ricezione per i documenti pervenuti.
In caso di omissioni o errori, si applica una sanzione di 2 euro per fattura, con il massimo di
1.000 euro per trimestre.
La sanzione viene ridotta al 50% se la trasmissione avviene entro i 15 giorni successivi alla
scadenza, ovvero entro tale termine è approntata la correzione.
Non si applica il cumulo giuridico.
Conservazione elettronica
Per i documenti trasmessi tramite il sistema di interscambio, risultano assolti gli obblighi di
conservazione elettronica; tempi e modalità saranno rese note con apposito provvedimento.
Fatturazione elettronica per cessioni di carburanti e subappalti pubblici dal 1° luglio
2018
50
L’obbligo di emissione della fattura elettronica si applica già dal 1° luglio 2018 per:
cessioni di benzina e gasolio per motori;
prestazioni rese da subappaltatori e subcontraenti della filiera di imprese (insieme dei soggetti
che, ai sensi dell’articolo 3, L. 136/2010, intervengono nel ciclo di realizzazione del contratto), nel
caso di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato da una P.A..
Le informazioni elettroniche saranno utilizzate dall’Amministrazione finanziaria e giudiziaria
per i rispettivi compiti istituzionali.
Corrispettivi elettronici per cessioni di carburanti dal 1° luglio 2018
Dal 1° luglio diviene obbligatoria:
la memorizzazione elettronica e
la trasmissione telematica
dei dati dei corrispettivi con riferimento alle cessioni di benzina e gasolio utilizzati per motori.
Regole, modalità e tempistiche (anche differenziate in relazione alle caratteristiche tecniche
degli impianti) saranno fissate con provvedimenti dell’Agenzia delle entrate.
Semplificazioni amministrative e contabili
Ai lavoratori autonomi, ai semplificati e ai soggetti che hanno esercitato l’opzione per la
memorizzazione elettronica dei dati e la trasmissione telematica delle fatture e dei
corrispettivi, l’Agenzia delle entrate metterà a disposizione:
i dati per le liquidazioni periodiche; una bozza di dichiarazione annuale Iva; una bozza di dichiarazione dei redditi; le bozze dei modelli F24.
Inoltre, non si avrà più obbligo di tenuta dei libri Iva.
Settore della grande distribuzione
Si proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2018, la disciplina relativa alla trasmissione
telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri per le imprese che operano nel settore della
grande distribuzione, a favore delle imprese che hanno esercitato l’opzione entro il 31
dicembre 2016.
909 c) Incentivi alla tracciabilità dei pagamenti
Per incentivare la tracciabilità dei pagamenti è prevista la riduzione di 2 anni dei termini di
decadenza per gli accertamenti a favore dei soggetti che garantiscono, nei modi che saranno
stabiliti con un D.M., la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi a operazioni
di ammontare superiore a 500 euro.
Da tale agevolazione sono esclusi i soggetti che esercitano il commercio al minuto e attività
assimilate, salvo che abbiano esercitato l’opzione per la trasmissione telematica dei dati dei
corrispettivi.
910‐914 Escluso il contante per le retribuzioni
Si introducono limitazioni alle forme di pagamento delle retribuzioni del personale
dipendente.
Queste, infatti, a decorrere dal 1° luglio 2018, dovranno essere corrisposte esclusivamente
con metodi tracciati (bonifico, strumenti di pagamento elettronici, pagamento in contanti
presso lo sportello bancario con apposito mandato di pagamento su conto di tesoreria,
assegno consegnato al dipendente o a un familiare in caso di impedimento) e concerne i
rapporti di lavoro dipendente, di collaborazione coordinata e continuativa nonché i contratti
di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci, con esclusione dei
rapporti instaurati con le P.A. e di quelli inerenti ai servizi familiari e domestici.
La firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova di avvenuto
pagamento.
Per la violazione, si applica al datore di lavoro una sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000
51
euro.
915 Sanzioni per violazioni all’obbligo di comunicazione dati operazioni transfrontaliere
Integrando l’articolo 11, D.Lgs. 471/1997 si prevede che per l'omissione o l'errata
trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere, si applica la sanzione amministrativa
di 2 euro per ciascuna fattura, nel limite massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre.
La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di 500 euro, se la trasmissione è effettuata
entro i 15 giorni successivi alla scadenza stabilita ai sensi del periodo precedente, ovvero se, nel
medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.
Non si applica l'istituto del cumulo giuridico.
919
Disposizioni di contrasto alle frodi nel settore dei carburanti
Piano straordinario di controlli
Si prevede un Piano straordinario di controlli per contrastare le frodi nella
commercializzazione e distribuzione dei carburanti.
920
Obbligo di fattura elettronica per distributori (cessioni a soggetti Iva)
Si dispone l’obbligo della fattura elettronica per gli acquisti di carburante per autotrazione
effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti Iva.
921 Si circoscrive, dunque, l’esclusione dall’obbligo di certificazione per le cessioni di carburanti e
lubrificanti per autotrazione ai soli acquisti al di fuori dell'esercizio di impresa, arte e
professione.
922
Deduzione vincolata del costo del carburante
Introducendo un nuovo comma 1‐bis all’articolo 164, Tuir, si prevede che le spese per
carburante per autotrazione sono deducibili se effettuate esclusivamente mediante carte di
credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo
di comunicazione dei dati all’Agenzia delle entrate.
Le disposizioni si applicano a partire dal 1° luglio 2018.
923 Detrazione vincolata dell’Iva sul costo del carburante
Al fine della detrazione dell’Iva sull’acquisto di carburante, è richiesto il pagamento mediante
carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti
all'obbligo di comunicazione dei dati all’Agenzia delle entrate (con la possibilità di
individuazione di altri mezzi con apposito provvedimento).
924‐925 Credito di imposta a distributori di carburante
Agli esercenti impianti di distribuzione di carburante è attribuito un credito d'imposta (nel
limite de minimis) pari al 50% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate, a
partire dal 1° luglio 2018, tramite sistemi di pagamento elettronico.
Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo
di imposta successivo a quello di maturazione.
926 Abrogazione scheda carburante
Per effetto di quanto sopra, viene abrogato il D.P.R. 444/1997 istitutivo della scheda
carburante.
927 Decorrenza
Si fissa la decorrenza delle nuove norme (e delle conseguenti abrogazioni) a partire dal 1°
luglio 2018.
931 Differimento degli Isa al 2018
Si proroga la decorrenza della disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale al periodo
d’imposta in corso al 31 dicembre 2018.
In tal modo, si evitano disparità di trattamento tra soggetti che applicano gli studi di settore
52
e altri che applicano gli Isa sul medesimo periodo di imposta.
932 Calendario adempimenti fiscali
Sono introdotte disposizioni che hanno la finalità di evitare il sovrapporsi di adempimenti; le
stesse rimangono in vigore per gli anni in cui è vigente l’obbligo di trasmissione dei dati delle
fatture emesse e ricevute (c.d. spesometro).
Termine invio spesometro 2° trimestre
La scadenza slitta dal 16 al 30 settembre.
Termine trasmissione delle dichiarazioni del redditi e Irap
La scadenza slitta dal 30 settembre al 31 ottobre.
933 Termini di presentazione della dichiarazione dei sostituti di imposta
Si modificano i termini di presentazione delle dichiarazioni dei sostituti di imposta e di invio
telematico delle certificazioni uniche come segue:
modello 770: al 31 ottobre di ogni anno, anziché 31 luglio;
trasmissione telematica delle CU relative a redditi esenti o non ricompresi nella
dichiarazione precompilata: al 31 ottobre.
934 Termini per assistenza fiscale
SI modificano alcune scadenze in tema di assistenza fiscale, contenute nel D.M. 164/1999.
In particolare si prevede:
termine per la presentazione della dichiarazione a un Caf‐dipendenti: prorogato dal 7 luglio
al 23 luglio;
termine per la conclusione delle attività dei Caf dipendenti e professionisti abilitati
(comunicare all’Agenzia delle entrate il risultato finale delle dichiarazioni; consegnare al
contribuente copia della dichiarazione e il prospetto di liquidazione; trasmettere all’Agenzia
delle entrate le dichiarazioni predisposte):
entro il 29 giugno: per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 22 giugno; entro il 7 luglio: per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 23 al 30 giugno; entro il 23 luglio: per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 23 luglio. Con una modifica di coordinamento si ribadisce che le eventuali dichiarazioni integrative
devono essere trasmesse all’Agenzia delle entrate entro il 10 novembre.
935 Errata applicazione aliquota Iva: modifica delle sanzioni
Modificando il contenuto dell'articolo 6, comma 6, D.Lgs. 471/1997, si introduce una
sanzione amministrativa compresa fra 250 e 10.000 euro per il cessionario o committente in
caso di applicazione dell’imposta in misura superiore a quella effettiva, erroneamente
assolta dal cedente o prestatore, fermo restando il diritto del medesimo cessionario o
committente alla detrazione. La restituzione dell'imposta è esclusa se il versamento è
avvenuto in un contesto di frode fiscale.
936 Vigilanza società cooperative
Si modifica il sistema di vigilanza nei confronti delle società cooperative, inasprendo le
sanzioni in caso di mancato rispetto del carattere mutualistico prevalente.
A tal fine:
si modifica l’articolo 12, D.Lgs. 220/2002 prevedendo che in caso di cancellazione dall’Albo
nazionale degli enti cooperativi, per coloro che si sottraggono all’attività di vigilanza, si
applica il provvedimento di scioglimento per atto dell’autorità (2545‐septiesdecies, cod. civ. e
223‐septiesdecies, disposizioni di attuazione del cod. civ.) con il conseguente obbligo di
devoluzione del patrimonio ai sensi dell’articolo 2514, comma 1, lettera d), cod. civ.;
si prevede che alle cooperative che non ottemperino alla diffida impartita in sede di
vigilanza senza giustificato motivo ovvero non ottemperino agli obblighi previsti dall’articolo
2545‐octies, cod. civ. (perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente) è
applicata una maggiorazione del contributo biennale pari a 3 volte l’importo dovuto. Lo
53
scioglimento è comunicato dal Mise all’Agenzia delle entrate anche ai fini dell’applicazione
della norma che prevede l’efficacia dell’estinzione trascorsi 5 anni dalla richiesta di
cancellazione dal Registro Imprese ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di
liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e
interessi (articolo 28, comma 4, D.Lgs. 175/2014);
si modifica l’articolo 2542, cod. civ. al fine di prevedere che l’amministrazione della società
cooperativa è affidata a un organo collegiale formato da almeno 3 soggetti. Alle cooperative
con un numero di soci cooperatori inferiore a 20 ovvero con un attivo dello Stato
patrimoniale non superiore a 1 milione di euro (articolo 2519, comma 2, cod. civ.) si applica
la norma che limita il mandato degli amministratori a 3 esercizi (comma 2 dell’articolo 2383,
cod. civ.);
si modifica l’articolo 2545‐sexiesdecies, cod. civ. in tema di gestione commissariale previsto
in caso di gravi irregolarità di funzionamento o fondati indizi di crisi, sancendo che ‐ laddove
vengano accertate una o più irregolarità suscettibili di specifico adempimento ‐ l’autorità di
vigilanza, previa diffida, può nominare un commissario, anche nella persona del legale
rappresentante o di un componente dell’organo di controllo societario, che si sostituisce agli
organi amministrativi dell’ente, limitatamente al compimento degli specifici adempimenti
indicati.
937‐944 Disposizioni di contrasto alle frodi nel settore degli olii minerali
Si introducono misure di contrasto all'evasione Iva perpetrata in relazione all'introduzione,
nel mercato nazionale, di carburanti (gasolio e benzina) acquistati a livello intracomunitario e
stoccati presso depositi fiscalmente riconosciuti.
984‐985 Modifiche alla disciplina del Gruppo Iva
Si modificano talune regole relative alla disciplina del gruppo Iva, introdotta (agli articoli da
70‐quinquies a 70‐duodecies, D.P.R. 633/1972) dalla Legge di Bilancio 2017 (articolo 1,
comma 24, L. 232/2016).
Le norme introdotte sono volte a includere la stabile organizzazione nella normativa del gruppo
Iva, a fini antielusivi, e a disciplinare i criteri per la determinazione della base imponibile, sia in
presenza di un corrispettivo sia in caso di prestazioni rese a titolo gratuito.
In particolare si chiarisce che:
le operazioni effettuate da una sede o da una stabile organizzazione che partecipa al gruppo Iva nei confronti di una sua stabile organizzazione ovvero di una sua sede estera si
considerano come effettuate dal gruppo Iva nei confronti di un soggetto che non ne fa parte;
parallelamente, le operazioni effettuate nei confronti di una sede o di una stabile
organizzazione partecipante a un gruppo Iva da parte di una sua stabile organizzazione o
sede estera si considerano effettuate, nei confronti del gruppo Iva, da un soggetto che non
ne fa parte;
le operazioni effettuate nei confronti di una sede o di una stabile organizzazione appartenente a un gruppo Iva costituito in altro Stato membro da parte di una sua stabile
organizzazione o della sua sede costituita in Italia si considerano effettuate nei confronti del
gruppo Iva costituito nell’altro Stato da un soggetto che non ne fa parte. Specularmente, le
operazioni effettuate da una sede o da una stabile organizzazione parte di un gruppo Iva
costituito in un altro Stato membro, nei confronti di una stabile organizzazione o della sua
sede sita in Italia, si considerano effettuate dal gruppo Iva costituito nell’altro Stato membro
nei confronti di un soggetto che non ne fa parte;
la base imponibile delle predette operazioni, ove vi sia un corrispettivo, è determinata
secondo le regole generali (articolo 13, commi 1 e 3, D.P.R. 633/1972).
Inoltre, si chiarisce che le suddette norme si applicano alle operazioni effettuate a decorrere
dal 1° gennaio 2018.
986‐989 Pagamenti Pubblica Amministrazione
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Le P.A. che eseguono pagamenti ai contribuenti di importo superiore a 5.000 euro (in
precedenza 10.000 euro) hanno l’obbligo di verificare l’assenza di pendenze (cartelle
esattoriali scadute e non pagate) in capo ai medesimi, sempre per importi superiori a 5.000
euro.
In caso di inadempimento, la P.A. sospende, per i 60 giorni successivi (in precedenza 30
giorni), il pagamento delle somme dovute, sino a concorrenza del debito pendente.
Le disposizioni si applicano a decorrere dal 1° marzo 2018.
990 Sospensione compensazioni modello F24
Si prevede che l’Agenzia delle entrate possa sospendere, sino a 30 giorni, l’esecuzione delle
deleghe di pagamento che contengano compensazioni, ove si evidenzino profili di rischio che
richiedano l'effettuazione di un controllo.
Il versamento in compensazione:
si considera correttamente eseguito alla data di originaria presentazione della delega,
qualora i riscontri diano esito positivo, circostanza che si può evincere anche con il decorso
dei 30 giorni senza diversa comunicazione;
si considera come non effettuato, in caso contrario.
È prevedibile che siano considerate posizioni a rischio:
gli utilizzi di un credito da parte di un soggetto diverso dal titolare; la compensazione di crediti riferiti ad annualità di molto anteriori al momento di
presentazione della delega;
le compensazioni effettuate per l’estinzione di debiti iscritti a ruolo.
Con apposito provvedimento dell’Agenzia delle entrate saranno comunque stabiliti i criteri e
le modalità di attuazione della disposizione.
994‐995 Modifiche alle regole di deduzione interessi passivi
Modificando le regole di determinazione del Rol, a decorrere dal periodo di imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, si prevede l’esclusione dei dividendi relativi
a partecipazioni detenute in società non residenti che risultino controllate ai sensi
dell’articolo 2359, comma 1, numero 1, cod. civ..
997‐998 Rivalutazione terreni e partecipazioni
Riaperta la possibilità di rivalutazione delle quote di partecipazione (non negoziate in mercati
regolamentati) e dei terreni (edificabili e non), mediante il pagamento di un’imposta
sostitutiva dell’8%.
I riferimenti sono quelli canonici:
possesso del bene da rivalutare al 1° gennaio 2018; data ultima di giuramento della perizia al 30 giugno 2018;
data di scadenza del pagamento della sostitutiva o della prima rata al 30 giugno 2018;
possibilità di versamento delle somme in 3 rate annuali, con maggiorazione di interessi.
999‐1006 Tassazione dividendi e capital gains
Capital gain derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate
Viene eliminata qualsiasi differenza di tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di
partecipazioni qualificate e non qualificate, portando entrambe le fattispecie reddituali a
scontare una imposizione fissa del 26%.
Conseguentemente, nella dichiarazione dei redditi:
non vi sarà più necessità di distinguere le differenti fattispecie; si potranno sommare algebricamente tra loro plusvalenze e minusvalenze di entrambe le
“famiglie”.
Le nuove disposizioni riguardano i redditi diversi realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2019,
senza che sia stata prevista alcuna disposizione transitoria.
Tassazione dei dividendi e proventi assimilati
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I dividendi e le remunerazioni derivanti da contratti di associazione in partecipazione
sono assoggettati a una ritenuta alla fonte a titolo definitivo del 26%, a prescindere dalla
qualificazione della partecipazione o dell’apporto all’associazione in partecipazione.
Le nuove disposizioni sono applicabili ai redditi di capitale percepiti a decorrere dal 1°
gennaio 2018.
Tuttavia:
alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in soggetti Ires; formatesi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017;
deliberate dal 2018 al 2022 rimane applicabile la disciplina previgente, così come da ultimo innovata con D.M. 26 maggio
2017.
1007 Dividendi da paradisi fiscali: tassazione degli utili pregressi
Utili prodotti fino al 2014
Ai fini della tassazione dei dividendi percepiti da persone fisiche e da persone giuridiche non
si considerano provenienti da società residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale
privilegiato (e quindi non concorrono integralmente alla formazione del reddito imponibile)
gli utili percepiti dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e
maturati in periodi di imposta precedenti nei quali le società partecipate erano residenti o
localizzate in Stati o territori non inclusi nella black list relativa alle Cfc (D.M. 21 novembre
2001).
Utili prodotti dopo il 2014
Non si considerano provenienti da società residenti o localizzate in Stati o territori a regime
fiscale privilegiato gli utili maturati successivamente al 2014 in Stati o territori non a regime
privilegiato e in seguito percepiti in periodi d’imposta in cui risultano soddisfatte le
condizioni previste dall’articolo 167, comma 4, Tuir, il quale stabilisce che i regimi fiscali,
anche speciali, di Stati o territori si considerano privilegiati laddove il livello nominale di
tassazione risulti inferiore al 50% di quello applicabile in Italia. Si ricorda che, a partire dal 1°
gennaio 2016 il territorio estero è considerato “paradisiaco” se applica un regime di
tassazione inferiore al 50% di quello domestico, senza più alcun riferimento alla black list.
Monitoraggio della stratificazione delle riserve
In caso di cessione delle partecipazioni, la preesistente stratificazione delle riserve di utili si
trasferisce al cessionario.
1008 Dividendi da paradisi fiscali: presunzione di favore per il contribuente
Ai fini della applicazione delle regole di cui al comma 1007, gli utili distribuiti dal soggetto
non residente si presumono prioritariamente formati con quelli da considerarsi non
provenienti da Stati paradisiaci.
1009 Dividendi da paradisi fiscali: tassazione al 50% con interpello
Ai fini dell’articolo 89, Tuir, gli utili provenienti da società residenti in Stati o territori a
regime fiscale privilegiato e le remunerazioni derivanti da contratti di associazione in
partecipazione, stipulati con tali soggetti, non concorrono a formare il reddito dell'esercizio
in cui sono percepiti in quanto esclusi dalla formazione dei reddito della società o dell'ente
ricevente per il 50% del loro ammontare, a condizione che sia dimostrato, anche a seguito di
interpello, l'effettivo svolgimento, da parte del soggetto non residente, di un'attività
industriale o commerciale come sua principale attività, nel mercato della Stato o territorio di
insediamento.
In tal caso, è riconosciuto al soggetto controllante residente nel territorio dello Stato, ovvero
alle sue controllate residenti percipienti gli utili, un credito d'imposta per i redditi prodotti
all’estero in ragione delle imposte assolte dalla società partecipata sugli utili maturati
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durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione alla quota imponibile
degli utili conseguiti e nei limiti dell'imposta italiana relativa a tali utili.
1010 Stabile organizzazione: modifiche
Modificando l’articolo 162, Tuir si ridefinisce la nozione di stabile organizzazione ai fini delle
imposte sui redditi.
Al comma 2, si aggiunge una nuova lettera f‐bis), affermandosi che sussiste una stabile
organizzazione ove vi sia una significativa e continuativa presenza economica nel territorio
dello Stato, costruita in modo tale da non fare risultare una sua consistenza fisica nel
territorio stesso.
Vengono integralmente sostituiti i commi da 4 a 7.
Si prevede, ad esempio, che la dizione “stabile organizzazione” non comprende:
l'uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o merci
appartenenti all'impresa;
la disponibilità di beni o merci appartenenti all'impresa immagazzinati ai soli fini di
deposito, di esposizione o di consegna;
la disponibilità di beni o merci appartenenti all'impresa immagazzinati ai soli fini della
trasformazione da parte di un'altra impresa;
la disponibilità di una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di
raccogliere informazioni per l'impresa;
la disponibilità di una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini dello svolgimento, per
l'impresa, di ogni altra attività;
la disponibilità di una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini dell'esercizio combinato delle
attività menzionate nelle lettere da a) a e).
1011‐1019 Web Tax
Viene introdotta l’imposta sulle transazioni digitali (c.d. Web Tax), applicabile alle prestazioni di
servizi rese nei confronti di soggetti residenti in Italia (sostituti di imposta, diversi da contribuenti
minimi e forfetari), nonché di stabili organizzazioni di soggetti non residenti.
Oggetto della nuova imposta sono i servizi forniti attraverso internet o una rete elettronica e
la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata da un intervento
umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell’informazione. In
ogni caso, un apposito decreto del Mef avrà il compito di individuare, entro il 30 aprile 2018,
le prestazioni di servizi interessate.
L’imposta è applicata nella misura del 3%, applicabile sull’ammontare del corrispettivo
dovuto per la transazione (Iva esclusa).
La tassazione scatta solo qualora il prestatore, residente o non residente, effettua nel corso
di un anno solare più di 3.000 transazioni.
L’imposta è prelevata al momento del pagamento del corrispettivo da parte del
committente, con obbligo di rivalsa sul prestatore (salvo che questo attesti di essere sotto
soglia), e viene riversata all’Erario entro il giorno 16 del mese successivo al pagamento del
corrispettivo.
Il meccanismo scatterà dal 2019, periodo successivo a quello di pubblicazione del necessario
decreto attuativo.
Ai fini dell’accertamento, sanzioni, riscossione e contenzioso si applicano le disposizioni Iva.
1063 Differimento IRI
Si prevede che il primo anno di applicazione dell’Iri slitti dal 2017 al 2018.
La disposizione non ha previsto alcuna clausola di salvaguardia per coloro che avessero
ipotizzato di adottare il regime già dal 2017, riducendo contestualmente gli acconti ai fini
Irpef.
Si dovrebbe escludere l’applicabilità di sanzioni.
1088 Proroga fattura elettronica per Tax Free Shopping
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Viene posticipata al 1° settembre 2018 la decorrenza dell’obbligo di emissione elettronica
delle fatture per gli acquisti di beni del valore complessivo, al lordo dell'Iva, superiore a 155
euro destinati all'uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori del
territorio doganale dell'Unione Europea.
1134‐1135 Proroga Sistri
Si proroga fino al 31 dicembre 2018, il periodo in cui:
continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi relativi alla gestione dei rifiuti
antecedenti alla disciplina del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri);
non si applicano le sanzioni relative al sistema medesimo.
1142 Informazione antimafia per fruizione di Fondi europei
Si differisce al 31 dicembre 2018 l’obbligo di presentare l’informazione antimafia per i titolari
di terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei per importi fino a 25.000 euro.
Per i soggetti che usufruiscono di fondi per un importo superiore tale obbligo si applica già a
partire dal 19 novembre 2017.
1144 Canone Rai per uso privato
Estesa al 2018 la riduzione a 90 euro del canone di abbonamento Rai per uso privato.
1154 LuL telematico: differimento del termine
Si differisce al 1° gennaio 2019, la decorrenza dell'obbligo della modalità telematica per la
tenuta del LuL.
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LE NOVITÀ IVA DELLA LEGGE DI BILANCIO 2018
La Legge di Bilancio per il 2018 (L. 205/2017) ha apportato consistenti novità per quanto riguarda la
disciplina Iva senza, tuttavia, modificare, come ci attendeva, quanto introdotto in merito alle modalità di
detrazione dell’Iva con il D.L. 50/2017.
Aliquote Iva
Il comma 2 conferma, anche per il 2018, la sterilizzazione degli incrementi, introdotti con la L. 190/2014,
delle aliquote Iva che, conseguentemente rimangono individuate nel 22% e nel 10%.
Il comma 19, con una norma di interpretazione autentica stabilisce che, ai fini dell’individuazione dei beni
significativi cui applicare l’aliquota ridotta al 10%:
nel calcolo della base imponibile le eventuali parti staccate, devono essere considerate solamente
nell’ipotesi in cui le stesse non abbiano una propria autonomia funzionale;
il valore del bene significativo e delle eventuali parti staccate che non risultano funzionalmente
autonome, deve essere determinato in ragione dell’accordo tra le 2 parti. L’accordo contrattuale, si
ricorda, deve prendere in considerazione, ai fini del calcolo del costo, dei soli oneri che concorrono alla
produzione dei beni. Ne deriva che nel calcolo devono essere inclusi sia il costo della materia prima
necessaria, sia quello della manodopera. Dal calcolo così effettuato, non si potrà mai arrivare a un
costo inferiore rispetto al prezzo di acquisto.
Viene, infine, stabilito che la relativa fattura emessa dal soggetto che effettua le opere di recupero edilizio
deve espressamente indicare:
servizio che costituisce l’oggetto della prestazione e
i beni di valore significativo.
In ragione della natura interpretativa della norma viene precisato, da un lato che sono fatti salvi eventuali
comportamenti pregressi difformi tenuti fino alla data di entrata in vigore della norma di interpretazione
autentica e, dall’altro non è previsto il rimborso dell’Iva applicata sulle operazioni effettuate.
Per effetto dell’integrazione prevista dal comma 340, articolo 1 della Legge di Bilancio 2018 alla Tabella A,
Parte III, allegata al D.P.R. 633/1972 è previsto, sempre con decorrenza 2018, un allargamento dell’ambito
di applicazione della previsione contenuta nel numero 119) che consentiva di applicare l’aliquota ridotta al
10% unicamente ai “contratti di scrittura connessi con gli spettacoli teatrali”. Per effetto della modifica in
commento, al predetto numero 119), le parole: “spettacoli teatrali” sono sostituite dalle seguenti:
“spettacoli di cui al numero 123), nonché le relative prestazioni, rese da intermediari”.
Infine, il comma 357, introducendo il nuovo 123‐quater) alla Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. 633/1972,
stabilisce la possibilità di assoggettare a Iva al 10% “i servizi di carattere sportivo resi dalle società sportive
dilettantistiche lucrative riconosciute dal Coni nei confronti di chi pratica l’attività sportiva a titolo
occasionale o continuativo in impianti gestiti da tale società”.
Numerosi dubbi restano sull’effettivo ambito di applicazione della disposizione, soprattutto nella parte
in cui fa riferimento al concetto di impianto “gestito” e di prestazioni rese all’interno di “impianti”. È
auspicabile sul punto un rapido chiarimento da parte dell’Amministrazione finanziaria.
Regime speciale Iva in agricoltura
Anche quest’anno il Legislatore interviene a sostegno del settore agricolo, in particolare per quanto
riguarda l’allevamento di suini e bovini, tuttavia, a differenza dei 2 anni precedenti, la modifica alle aliquote
compensative da applicarsi ai fini del calcolo della detrazione Iva spettante da parte dei soggetti che
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operano in regime Iva ex articolo 34, D.P.R. 633/1972, l’intervento è previsto per il triennio 2018‐2020.
Nello specifico, viene stabilito che, nei termini del 31 gennaio di ogni anno, il Mef, di concerto con il Mipaaf,
emanerà un decreto con cui saranno individuate le aliquote compensative applicabili agli animali vivi delle
specie bovina e suina, nel limite massimo, rispettivamente del 7,7 e 8%.
Dall’introduzioni di tali nuove aliquote compensative, è individuato, quale limite massimo di minori entrate,
il valore di 20 milioni di euro.
Fatturazione elettronica
Viene introdotto l’obbligo, con decorrenza 1° gennaio 2019, di emissione della fatturazione elettronica
nell’ambito dei rapporti tra privati (modifica alla disciplina contenuta nel D.Lgs. 127/2015), con l’esclusione
espressa di coloro che rientrano nel regime forfetario agevolato o che continuano ad applicare il regime
fiscale di vantaggio (i contribuenti minimi/forfettari).
In particolare, la fatturazione elettronica si renderà applicabile per le cessioni di beni e le prestazioni di
servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato, e per le relative
variazioni.
Sono esclusi dall’obbligo anche tutte le fattispecie di esonero dall’obbligo di emissione della fattura; in tal
caso, le fatture sono messe a disposizione in formato elettronico dall’Agenzia delle entrate, fermo restando
l’obbligo di rilascio di un documento in formato analogico da parte dell’emittente (il privato può rinunciare
alla consegna del documento).
L’emissione avverrà attraverso l’utilizzo del Sistema di Interscambio direttamente o fruendo di
intermediari.
Si ricorda come in caso di violazione dell’obbligo di fatturazione elettronica la fattura si considera non
emessa e sono previste sanzioni pecuniarie.
Per effetto dell’inserimento del nuovo comma 3‐bis nell’articolo 1, D.Lgs. 127/2015, sempre con
decorrenza 1° gennaio 2019, viene introdotto l’obbligo di trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate
dei dati relativi alle cessioni di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non
stabiliti in Italia, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano
state emesse o ricevute fatture elettroniche.
Viene individuato, quale termine per l’invio, l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data del
documento emesso, ovvero a quello della data di ricezione per i documenti pervenuti.
In caso di omissioni o errori, si applica una sanzione di 2 euro per fattura, con il massimo di 1.000 euro per
trimestre.
La sanzione viene ridotta al 50% se la trasmissione avviene entro i 15 giorni successivi alla scadenza, ovvero
entro tale termine è approntata la correzione.
Non si applica il cumulo giuridico.
Da ultimo, per effetto dell’introduzione del nuovo comma 6‐bis dell’articolo 1, D.Lgs. 127/2015, è previsto
che gli obblighi di conservazione di cui all’articolo 3, D.M. 17 giugno 2014, si intendono soddisfatti per tutte
le fatture elettroniche e documenti informatici trasmessi tramite il Sistema di Interscambio.
Con un provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle entrate verranno stabiliti modi e tempi di
applicazione.
Sempre con un ulteriore provvedimento direttoriale saranno individuate eventuali disposizioni aggiuntive
per l’entrata in vigore delle novità.
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Viene introdotto l’obbligo, in questo caso con decorrenza 1° luglio 2018, di emissione della fattura
elettronica per:
1. cessioni di benzina e gasolio per motori;
2. prestazioni rese da subappaltatori e subcontraenti della filiera di imprese (insieme dei soggetti che, ai
sensi dell’articolo 3, L. 136/2010, intervengono nel ciclo di realizzazione del contratto), nel caso di
appalto di lavori, servizi o forniture stipulato da una P.A.. Si ricorda come con filiera di imprese è
“l’insieme dei soggetti … che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione del contratto
anche con noli e forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi compresi quelli di natura intellettuale,
qualunque sia l’importo dei relativi contratti e subcontratti”.
Le informazioni elettroniche saranno utilizzate dall’Amministrazione finanziaria e giudiziaria per i rispettivi
compiti istituzionali.
Viene, inoltre, previsto che con un provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle entrate saranno definite le
informazioni che dovranno essere trasmesse, le regole tecniche, i termini per l’invio telematico e le
modalità con cui garantire la sicurezza e l’inalterabilità dei dati. Con lo stesso provvedimento, potranno
essere definite anche modalità e termini graduali per l’adempimento dell’obbligo di memorizzazione
elettronica e di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi.
Viene prorogata al 31 dicembre 2018, la disciplina relativa alla trasmissione telematica dei dati dei
corrispettivi giornalieri per le imprese che operano nel settore della grande distribuzione, a favore delle
imprese che hanno esercitato l’opzione entro il 31 dicembre 2016.
Sono previste alcune semplificazioni amministrative e contabili, infatti, ai lavoratori autonomi, ai
semplificati e ai soggetti che hanno esercitato l’opzione per la memorizzazione elettronica dei dati e
trasmissione telematica delle fatture e dei corrispettivi, l’Agenzia delle entrate metterà a disposizione:
i dati per le liquidazioni periodiche;
una bozza di dichiarazione annuale Iva;
una bozza di dichiarazione dei redditi;
le bozze dei modelli F24.
Inoltre, non si avrà più obbligo di tenuta dei libri Iva.
Infine, con il comma 1088 dell’articolo 1, L. 205/2017, viene, rinviato al 1° settembre 2018, l’obbligo di
emissione della fattura “tax fee” in formato elettronico, originariamente previsto al 1° gennaio 2018.
Si ricorda come le cessioni interessate sono solamente quelle per le quali il dettagliante richiede al
viaggiatore extracomunitario il pagamento dell’Iva che sarà a quest’ultimo rimborsata al momento del
ricevimento del ricevimento della fattura di vendita vidimata dalla dogana di uscita.
Gruppo Iva
Vengono apportate alcune modifiche alla disciplina del Gruppo Iva, introdotta con l’articolo 1, comma 24, L.
232/2016 (Legge di Bilancio per il 2017) a seguito delle quali:
è stata inclusa la stabile organizzazione e
vengono modificate le regole relative al computo della base imponibile in caso di:
‐ prestazioni con corrispettivo e
‐ prestazioni a titolo gratuito.
Nel primo caso, il comma 984 interviene inserendo nell’alveo dell’articolo 70‐quinquies, D.P.R. 633/1972 i
nuovi commi da 4‐ter a 4‐quinquies.
Per effetto di tali novità:
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1. le operazioni effettuate da una sede o da una stabile organizzazione che partecipa al gruppo Iva verso
una sua stabile organizzazione ovvero una sua sede estera si considerano come effettuate dal gruppo
Iva nei confronti di un soggetto che non ne fa parte. Parimenti, le operazioni effettuate nei confronti di
una sede o di una stabile organizzazione partecipante a un gruppo Iva da parte di una sua stabile
organizzazione o sede estera si considerano effettuate, nei confronti del gruppo Iva, da un soggetto
che non ne fa parte;
2. le operazioni effettuate nei confronti di una sede o di una stabile organizzazione appartenente a un
gruppo Iva costituito in altro Stato membro da parte di una sua stabile organizzazione o della sua sede
costituita in Italia si considerano effettuate nei confronti del gruppo Iva costituito nell’altro Stato da un
soggetto che non ne fa parte. Specularmente, le operazioni effettuate da una sede o da una stabile
organizzazione parte di un gruppo Iva costituito in un altro Stato membro, nei confronti di una stabile
organizzazione o della sua sede sita in Italia, si considerano effettuate dal gruppo Iva costituito
nell’altro Stato membro nei confronti di un soggetto che non ne fa parte.
Sempre con il comma 984, viene introdotto l’ulteriore comma 4‐sexies all’articolo 70‐quinquies,
D.P.R. 633/1972 prevedendo che la base imponibile delle operazioni in cui coinvolta è una stabile
organizzazione che partecipa al gruppo Iva, nell’ipotesi in cui sia previsto un corrispettivo, si
determina applicando le regole ordinarie previste dall’articolo 13, commi 1 e 3, D.P.R. 633/1972.
Le novità si applicano alle operazioni effettuate con decorrenza dal 1° gennaio 2018.
Sanzioni errata applicazione Iva
Con il comma 935 viene modificato il regime sanzionatorio di cui all’articolo 6, comma 6, D.Lgs. 471/1997
applicabile nel caso di errata applicazione dell’aliquota Iva in sede di cessione. In particolare, è previsto che,
in caso di applicazione dell’Iva in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta da parte del
cedente o prestatore, fermo restando il diritto alla detrazione dell’Iva ai sensi dell’articolo 19, D.P.R.
633/1972, lo stesso è punito con una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di 250 euro e un
massimo di 10.000 euro.
Inoltre, non è ammessa la restituzione dell’imposta quando il versamento sia riconducibile a una frode
fiscale.
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PROROGA DELLE DETRAZIONI SUGLI IMMOBILI E INTRODUZIONE DEL “BONUS VERDE”
Con la Legge di Bilancio per l’anno 2018 (L. 205/2017) sono state prorogate:
la detrazione Irpef del 50% in tema di interventi di recupero/ristrutturazione degli edifici esistenti;
la detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, con la novità che
quest’ultima detrazione (c.d. “bonus arredi”) sarà riconosciuta per le spese sostenute nel 2018 solamente
in presenza di intervento di ristrutturazione iniziato in data successiva al 1° gennaio 2017;
la detrazione Irpef/Ires del 65% in tema di interventi di riqualificazione energetica (con l’introduzione di
nuove tipologie di interventi agevolabili e la riduzione al 50% della misura della detrazione per alcune
tipologie di interventi).
È, inoltre, introdotto dal 1° gennaio 2018 il nuovo “bonus verde”, detrazione Irpef del 36% delle spese
sostenute per ogni abitazione per la sistemazione a verde di aree scoperte, la realizzazione di coperture a
verde e di giardini pensili.
La proroga della detrazione Irpef del 50% per il recupero edilizio e del “bonus arredi”
Possono fruire della detrazione Irpef del 50% i possessori o i detentori di immobili residenziali,
principalmente per gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro, risanamento conservativo,
ristrutturazione edilizia realizzati tanto sulle singole unità immobiliari quanto su parti comuni di edifici
residenziali (in questo caso sono agevolabili anche le manutenzioni ordinarie), nonché sulle relative
pertinenze.
La detrazione Irpef del 50% è stata prorogata per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2018, è fruibile in
10 rate annuali di pari importo su un importo massimo di spesa di 96.000 euro per singolo intervento.
Fino al 31 dicembre 2018 è stato prorogato anche il “bonus arredi”. Si tratta della detrazione Irpef del 50%
fruibile in 10 rate annuali di pari importo del costo sostenuto per l’acquisto di arredi fissi, mobili e grandi
elettrodomestici (rientranti nella categoria A+ ovvero A per i forni) destinati all’immobile abitativo già
oggetto di intervento di ristrutturazione, nel limite di spesa di 10.000 euro. Per fruire del “bonus arredi” dal
1° gennaio 2018 il requisito essenziale è avere iniziato interventi di ristrutturazione edilizia che danno
diritto alla fruizione della detrazione Irpef del 50% in data successiva al 1° gennaio 2017 ma in ogni caso
precedente a quella di sostenimento della spesa per l’acquisto di arredi, mobili o elettrodomestici.
Per quanto riguarda sia gli interventi di recupero edilizio sia il “bonus arredi” la Legge di Bilancio per l’anno
2018 inserisce all’articolo 16, D.L. 63/2013 il nuovo comma 2‐bis che sancisce quanto segue:
“Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della
realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, in analogia a quanto già previsto in materia di
detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, sono trasmesse per via telematica
all’ENEA le informazioni sugli interventi effettuati. L’ENEA elabora le informazioni pervenute e trasmette
una relazione sui risultati degli interventi al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero
dell’economia e delle finanze, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nell’ambito
delle rispettive competenze territoriali.”
Su tale dettato normativo, che impone un nuovo obbligo di comunicazione telematica all’ENEA (Agenzia
nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile) si attendono chiarimenti
ministeriali, per coglierne gli aspetti operativi.
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Le novità per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici
La detrazione Irpef/Ires è concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza
energetica degli edifici esistenti: tutti i soggetti passivi d’imposta (qualsiasi privato o titolare di partita Iva)
possono fruirne e non sono previste limitazioni di tipo oggettivo sulla tipologia di immobile sul quale sono
eseguiti gli interventi (unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, non solamente immobili
abitativi).
La detrazione Irpef/Ires per la riqualificazione energetica degli edifici è stata prorogata per le spese
sostenute fino al 31 dicembre 2018 ed è fruibile in 10 rate annuali di pari importo, ancorché per alcune
tipologie di spese sostenute dal 1° gennaio 2018 la misura della detrazione sia stata ridotta dal 65% al 50%,
con soglie massime di spesa differenziate. Saranno emanati a breve nuovi decreti che definiranno i requisiti
tecnici e i massimali di spesa per ogni tipologia di intervento agevolabile (fino a quella data rimangono in
vigore i requisiti tecnici ed i massimali già previsti). Per beneficiare dell’agevolazione è necessario acquisire:
l’asseverazione che consente di dimostrare che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici
richiesti;
l’attestato di certificazione o qualificazione energetica;
la scheda informativa relativa agli interventi realizzati.
L’asseverazione, l’attestato di certificazione/qualificazione energetica e la scheda informativa devono
essere rilasciati da tecnici abilitati alla progettazione di edifici e impianti nell’ambito delle competenze ad
essi attribuite dalla legislazione vigente, iscritti ai rispettivi ordini e collegi professionali. Entro 90 giorni
dalla fine dei lavori occorre trasmettere all’ENEA copia dell’attestato di certificazione o qualificazione
energetica e la scheda informativa.
Oggetto di intervento da parte della Legge di Bilancio per l’anno 2018 è stata anche la facoltà di cedere il
credito fiscale connesso agli interventi di riqualificazione energetica a terzi (banche, fornitori, etc.): fino al
31 dicembre 2017 tale disposizione è stata poco applicata in quanto la cessione del credito riguardava
esclusivamente gli interventi effettuati sulle parti comuni condominiali. Dal 1° gennaio 2018 la facoltà di
cedere il credito corrispondente alla detrazione del 50% o del 65% a terzi per la riqualificazione energetica
degli edifici è consentita a tutti i soggetti che sostengono la spesa (indipendentemente che si tratti di un
soggetto “capiente” o meno) e per qualsiasi tipologia di intervento agevolabile su ogni singola unità
immobiliare (pertanto, non più solamente per i lavori sulle parti comuni condominiali).
Si ricorda alla gentile Clientela che per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici
importante è definire il momento rilevante che determina il sostenimento della spesa:
per i privati (persone fisiche, professionisti, condomini, enti non commerciali, etc.) il sostenimento della
spesa rileva secondo il criterio di cassa, cioè alla data di pagamento delle fatture;
per i soggetti esercenti attività di impresa (ditte individuali, società di persone, società di capitali,
etc.) il sostenimento della spesa rileva secondo il criterio di competenza economica, cioè alla data di
consegna o spedizione per gli acquisti di beni mobili ovvero alla data dell’ultimazione della
prestazione per i servizi (ad esempio nei contratti di appalto).
Il “bonus verde” in vigore dal 1° gennaio 2018
Dal 1° gennaio 2018 è introdotta la nuova detrazione Irpef del 36% delle spese sostenute dal possessore o
detentore di un immobile abitativo (e relative pertinenze), con una soglia massima di 5.000 euro per
ciascuna unità immobiliare, per interventi di:
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sistemazione a verde di aree private scoperte, recinzioni, impianti di irrigazione e pozzi;
realizzazione di coperture a verde e giardini pensili;
spese di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione di tali interventi.
La nuova detrazione Irpef interessa solamente le persone fisiche detentrici di unità immobiliari residenziali
ed è estesa anche agli interventi realizzati su parti comuni esterne di edifici condominiali fino ad un importo
massimo complessivo di 5.000 euro per singola immobiliare a uso abitativo. In tale ipotesi la detrazione
spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile a condizione che la stessa sia stata
effettivamente versata, con strumenti idonei a garantire la tracciabilità delle operazioni, al condominio
entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.
La detrazione Irpef del 36% (“bonus verde”) è fruibile in 10 rate annuali di pari importo.
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PROROGA CON MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DI SUPER E IPER AMMORTAMENTI
Come atteso, ed anticipato in precedente informativa, la Legge di Bilancio per il 2018 (commi da 29 a 36
dell’articolo 1, L. 205/2017) ha disposto la proroga delle discipline di incentivo all’investimento in beni
strumentali, definite super ammortamento e iper ammortamento; non si tratta però di proroghe
“semplici”, nel senso che l’estensione di un ulteriore anno alla finestra nella quale è possibile realizzare
l’investimento in beni agevolati porta con sé alcune modifiche (tra le quali, come tra un attimo si dirà,
anche la riduzione della misura di beneficio attribuita al primo dei bonus trattati).
Super ammortamento: proroga e novità
Al fine di incentivare gli investimenti in beni strumentali nuovi è prevista un’agevolazione che consente una
maggiore deduzione
del costo sostenuto per l’acquisto in proprietà di beni strumentali materiali nuovi (beneficiabile quindi
tramite una maggiorazione della quota di ammortamento deducibile);
del canone di leasing di competenza (sul punto l’Agenzia delle entrate ha precisato che la
maggiorazione riguarda solo la quota capitale e non anche la quota interessi).
Tale maggiorazione, che viene beneficiata sull’arco dell’orizzonte temporale nel quale viene dedotto
l’ammortamento, è pari al 30% del costo sostenuto per il bene strumentale; rispetto alla precedente misura
del 40%, gli acquisti effettuati dal 1 gennaio 2018 beneficeranno quindi di un bonus inferiore.
Nella sostanza, se dal 2018 effettuo un acquisto di un bene agevolabile per l’importo di 100, il costo
sostenuto di tale bene potrà essere dedotto per 130, ma questo importo aggiuntivo di 30 sarà dedotto non
nell’anno di acquisizione, ma tenendo conto del periodo nel quale il bene viene ammortizzato. Tale maggior
deduzione non viene imputata a Conto economico, ma viene ottenuta in sede di compilazione della
dichiarazione dei redditi.
La proroga, come detto, è di un anno. In particolare, la Legge di Bilancio dispone la spettanza
dell’agevolazione per i beni strumentali nuovi:
acquisiti dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, ovvero
acquisiti entro il 30 giugno 2019, se l’investimento è avviato nel 2018 con versamento di un acconto al
fornitore almeno in misura pari al 20% del costo di acquisizione.
Si ricorda il momento nel quale l’investimento si considera realizzato, aspetto necessario per verificare se, e
in che misura, l’investimento risulti essere agevolato:
Beni mobili Consegna o spedizione
Appalto Ultimazione prestazione (con rilevanza di eventuali stati di avanzamento dei lavori ‐ SAL)
Beni acquisiti in leasing Data consegna all’utilizzatore
La Legge di Bilancio interviene anche in relazione ai beni che devono essere esclusi dall’agevolazione,
disponendo che dal 1° gennaio 2018 non rilevano in ogni caso gli acquisti di mezzi di traposto di cui
all’articolo 164, comma 1, Tuir; questo significa che oltre alle “ordinarie” autovetture a deducibilità limitata
(comma 1, lettera b) e alle vetture date in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo
d‘imposta (comma 1, lettera b‐bis), ipotesi già escluse lo scorso anno dal bonus, dal 2018 non saranno
agevolabili neppure le vetture destinate a uso strumentale (comma 1, lettera a), quali i taxi, nonché gli
autoveicoli delle società di noleggio e delle autoscuole.
Rimangono esclusi altresì dal bonus (ma per questi nulla è cambiato):
i beni strumentali materiali con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%;
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i fabbricati e le costruzioni;
i beni compresi in particolari gruppi.
Iper ammortamento: proroga e novità
La scorsa Legge di Bilancio aveva introdotto, accanto al super ammortamento, una disciplina particolarmente
incentivante per gli investimenti ad elevato impatto tecnologico: si tratta di beni nuovi finalizzati a favorire
processi di trasformazione tecnologica/digitale delle imprese, ricompresi nell’Allegato A della L. 232/2016, ai
quali viene attribuito un incremento del costo deducibile pari al 150% (quindi, un bene di costo 100, può essere
dedotto per 250). Anche in questo caso, la deduzione non avviene un'unica soluzione all’atto dell’acquisto, ma
segue il processo di ammortamento del bene.
La Legge di Bilancio per il 2018 dispone la proroga anche di questo bonus, in maniera analoga a quanto
previsto per i super ammortamenti. Sono infatti agevolabili i beni strumentali nuovi:
acquisiti dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, ovvero
acquisiti entro il 31 dicembre 2019 (in questo caso l’orizzonte temporale è maggiore), se
l’investimento è avviato nel 2018 con versamento di un acconto almeno in misura pari al 20% del costo
di acquisizione.
Gli stessi soggetti che effettuano nello stesso periodo investimenti in beni immateriali strumentali di cui
all’Allegato B, L. 232/2016, potranno procedere ad ammortamento degli stessi con una maggiorazione del
40%. A tale categoria la Legge di Bilancio aggiunge le seguenti fattispecie di investimento:
sistemi di gestione della supply chain finalizzata al drop shipping nell’e‐commerce;
software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà
aumentata;
software, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate
caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (comunicazione intra‐fabbrica, fabbrica‐campo
con integrazione telematica dei dispositivi on‐field e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di
prestazioni e guasti dei dispositivi on‐field).
Si segnala infine una specifica previsione introdotta dalla Legge di Bilancio 2018 al fine di mantenere
l’agevolazione iper ammortamento quando si sostituisce un bene agevolato (nel qual caso verrebbe
normalmente meno il beneficio, interrompendosi l’ammortamento del bene stesso) con altro bene con
analoghe caratteristiche.
Qualora, nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo, si verifica il realizzo a titolo
oneroso del bene oggetto dell'agevolazione, non viene meno la fruizione delle residue quote del beneficio
originario se, nello stesso periodo d'imposta del realizzo, l'impresa:
a) sostituisce il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche
tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall'allegato A;
b) attesta l'effettuazione dell'investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito
dell'interconnessione.
Nel caso in cui il costo di acquisizione dell'investimento sostitutivo sia inferiore al costo di acquisizione del
bene sostituito e ricorrano le altre condizioni previste alle lettere a) e b), la fruizione del beneficio prosegue
per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.
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NUOVA DISCIPLINA DEL PRESTITO SOCIALE DELLE COOPERATIVE
Sono in arrivo importanti novità sulla disciplina del prestito sociale delle cooperative.
Recentemente, alcune disposizioni avevano già modificato il quadro regolamentare dell’istituto. La Delibera
8 novembre 2016 della Banca d’Italia n. 584 ha:
chiarito che il requisito dell’iscrizione nel libro soci da almeno 3 mesi non è necessario per la
sottoscrizione del prestito;
fornito importanti precisazioni per il calcolo del limite patrimoniale;
evidenziato in modo netto le modalità per escludere che il prestito sociale assuma le caratteristiche di
raccolta del risparmio “a vista”;
precisato quali informazioni debbono essere riportate nella Nota Integrativa delle cooperative
emittenti.
Ora la Legge di Bilancio per l’anno 2018, interviene nuovamente sulla materia con 3 importanti disposizioni.
1. Destinazione delle somme raccolte
Il comma 238 della Legge di Bilancio stabilisce che le cooperative che ricorrono al prestito sociale sono
tenute a impiegare le somme in operazioni strettamente funzionali al perseguimento dell’oggetto o scopo
sociale. La norma ha probabilmente l’intento di limitare il ricorso al prestito sociale a situazioni in cui la
società si trovi nella necessità di finanziare la propria attività e non intenda ricorrere al tradizionale canale
bancario escludendo l’impiego in operazioni speculative o di pura finanza. Dalla semplice formulazione
normativa, tuttavia, non è automatico individuare l’esatto perimetro delle “operazioni strettamente
funzionali al perseguimento dell’oggetto o scopo sociale”, anche se l’utilizzo dell’avverbio “strettamente”
sembrerebbe evidenziare un chiaro intento del Legislatore di circoscrivere l’utilizzo delle somme raccolte al
finanziamento dell’attività tipica della cooperativa.
Non è chiara nemmeno la decorrenza della disposizione che, a un primo esame, parrebbe applicarsi ai
prestiti emessi a partire dalla data di entrata in vigore della Finanziaria. Su punto, tuttavia, occorre
attendere i chiarimenti che saranno emanati dagli organi competenti.
2. Inapplicabilità della postergazione
Il comma 239 mette invece fine a una questione che aveva a lungo impegnato la dottrina. Si tratta del
problema dell’applicabilità alle cooperative che adottano il modello della società a responsabilità limitata,
dei vincoli di postergazione di cui all’articolo 2467, comma 1 cod. civ., il quale dispone:
“Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione
degli altri creditori e, se avvenuto nell’anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve
essere restituito”.
Il secondo comma dello stesso articolo specifica che i finanziamenti da considerare sono:
“quelli (…) che sono stati concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività
esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto
oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un
conferimento”.
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Parte della dottrina tendeva ad escludere l’applicazione di questa norma alle cooperative, facendo leva sul
fatto che il dettato normativo parla di “fallimento” e non di “liquidazione coatta amministrativa”; tuttavia
l’argomento appariva piuttosto debole, date le forti analogie tra le 2 procedure; inoltre, sarebbe stato
molto difficile sostenere che il prestito sociale non fosse stato raccolto in un momento in cui “sarebbe stato
più ragionevole un conferimento”.
Ora è il legislatore stesso a chiudere la questione, stabilendo ex lege che la postergazione non si applica ai
prestiti sociali. Resta tuttavia aperto il problema della decorrenza: la novità si applica anche ai prestiti
sociali in corso alla data di applicazione della normativa? In attesa di qualche chiarimento ufficiale la
formulazione della norma farebbe pensare a una norma interpretativa con effetto dunque anche sui
rapporti in corso.
3. Nuovi limiti di raccolta
Il comma 240 infine da mandato al Cicr (Comitato Interministeriale Credito e Risparmio) perché emani una
delibera nel termine di 6 mesi dall’entrata in vigore della Legge di Bilancio, al fine di definire i limiti alla
raccolta del prestito sociale nelle cooperative.
Secondo le disposizioni oggi vigenti, riservate alle sole società cooperative con più di 50 soci, l’ammontare
complessivo dei prestiti sociali non deve eccedere, in nessun momento, il triplo del patrimonio risultante
dall’ultimo bilancio approvato. Nel patrimonio vanno inclusi il capitale sociale, la riserva legale e tutte le
riserve disponibili, anche se non distribuibili ai soci per legge o per statuto. Il patrimonio così rilevato può
essere maggiorato dell’ammontare, se positivo, corrispondente al 50% della differenza tra il valore ai fini Ici
degli immobili strumentali e/o residenziali di proprietà e quello di carico in bilancio, al netto dei fondi
ammortamento già stanziati. Di tale valore deve essere data opportuna informativa all’interno della nota
integrativa della cooperativa.
Con l’emanando regolamento del Cicr, secondo le direttive stabilite nella Legge di Bilancio, si avrà il
seguente quadro rinnovato:
a) l’ammontare complessivo del prestito sociale non potrà eccedere il limite del triplo del patrimonio
netto risultante dall’ultimo bilancio di esercizio approvato. La novità è duplice: da un lato, verrebbero
eliminate le possibilità di espansione del patrimonio netto, in particolare l’aumento collegato al valore
degli immobili strumentali e/o residenziali; dall’altro lato, sarebbe estesa l’applicazione del limite
patrimoniale a tutte le cooperative, comprese quelle con meno di 50 soci. La disposizione prevede
comunque anche un periodo transitorio di graduale adeguamento a tale limite per un triennio, con
possibilità di estensione in casi eccezionali motivati in ragione dell’interesse dei soci prestatori;
b) nel caso in cui, l’indebitamento nei confronti dei soci ecceda i 300.000 euro e risulti superiore
all’ammontare del patrimonio netto della società (doppio limite), il complesso dei prestiti dovrà essere
coperto da idonea garanzia alternativamente: reale o personale rilasciata da soggetti vigilati,
costituzione di un patrimonio separato, ex articolo 2346, cod. civ., adesione a schema di garanzia con
copertura almeno pari al 30% del prestito. È opportuno ricordare che già oggi, ai sensi delle
disposizioni vigenti, le cooperative possono prescindere, entro certi termini, dai limiti patrimoniali, in
presenza di idonee garanzie con caratteristiche dettagliatamente indicate nelle disposizioni
regolamentari. Occorrerà attendere il provvedimento del Cicr per capire come si coordineranno le
nuove e vecchie disposizioni;
c) nei confronti delle cooperative che hanno in essere prestiti sociali il cui ammontare eccede i limiti di
cui al precedente punto b), saranno imposti maggiori obblighi di informazione e di pubblicità;
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d) infine, qualora il prestito sociale assuma “significativo rilievo in valore assoluto o comunque ecceda il
limite del doppio del patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio approvato”, le cooperative
emittenti dovranno adottare modelli organizzativi e procedure per la gestione del rischio secondo
quanto risulterà dal provvedimento del Cicr. A tale scopo, saranno definite anche forme e modalità di
controllo e monitoraggio dell’adeguamento alle nuovo disposizioni.
In attesa dell’emanazione del provvedimento previsto dalla norma, è comunque opportuno effettuare un
controllo sui prestiti in essere al fine di verificare il rispetto dei limiti normativi attualmente vigenti e
l’eventuale assoggettamento alle prossime disposizioni regolamentari.
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LE NOVITÀ PER LO SPORT
Con la Legge di Bilancio per il 2018 sono state introdotte ulteriori novità in materia di sport che fanno
seguito alla cosiddetta Riforma del Terzo settore.
Gli interventi, ricompresi nel cosiddetto “pacchetto Lotti” sono contenuti nell’articolo 1, commi da 352 a
374, L. 205/2017 e concernono:
credito di imposta per la ristrutturazione di impianti sportivi;
introduzione della nuova figura di società sportiva dilettantistica lucrativa (SSDL) e connessi profili fiscali;
modifica dell’aliquota Iva da applicare alle prestazioni rese nei confronti degli sportivi;
regolamentazione delle collaborazioni rese a fini istituzionali in favore di associazioni e SSD e
rimodulazione dell’esenzione dei compensi erogati agli sportivi dilettanti.
Contributi per la ristrutturazione degli impianti sportivi
Con il comma 352, lettera a), in ragione dell’ormai acclarata vetustà degli impianti calcistici, al fine di
incentivarne l’ammodernamento, viene introdotto un nuovo credito di imposta a favore delle società
calcistiche:
di serie B;
Lega Pro;
Lega dilettanti.
Il credito di imposta è riconosciuto in misura pari al 12% delle spese di ristrutturazione sostenute, nel limite
massimo di 25.000 euro complessivi.
I fondi messi a disposizione ammontano a 4 milioni di euro e sono erogati nel rispetto di quanto previsto a
livello comunitario con il Regolamento n. 1407/2013 in materia di aiuti “de minimis”.
Ai fini dell’applicazione dell’incentivo, dovrà essere emanato, nel termine di 90 giorni a decorrere
dall’entrata in vigore della L. 205/2017 (1° gennaio 2018) un D.P.C.M. di concerto con il Mef.
Con i successivi commi da 363 a 266 viene riconosciuto un ulteriore credito di imposta, per il solo anno
solare 2018, alle imprese che erogano contributi per interventi di restauro o ristrutturazione di impianti
sportivi pubblici, anche se destinati ai soggetti concessionari.
Il credito è individuato nei limiti del 3 per mille dei ricavi annui, ed è pari al 50% delle erogazioni liberali, con
tetto massimo di 40.000 euro. Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo
17, D.Lgs. 241/1997, in 3 quote annuali di pari importo e non rileva ai fini dei redditi e Irap.
Ai fini dell’applicazione dell’incentivo, dovrà essere adottato, nel termine di 120 giorni a decorrere
dall’entrata in vigore della L. 205/2017 (1° gennaio 2018) un D.P.C.M. di concerto con il Mef.
Sempre in tema di impianti sportivi, il comma 361, per mezzo di modifiche apportate all’articolo 90, L.
289/2002, prevede che, in ipotesi di assegnazione di impianti sportivi pubblici o di palestre scolastiche, sarà
data priorità alle società e associazioni non lucrative rispetto alle neonate SSDL.
La società sportiva dilettantistica lucrativa
Viene introdotta la nuova figura di società sportiva dilettantistica lucrativa (SSDL) che deve assumere una
delle forme previste al Titolo V del Libro V, cod. civ..
In particolare, tali società devono rispettare i seguenti requisiti:
a. la denominazione o ragione sociale deve avere la dicitura “società sportiva dilettantistica lucrativa” e
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b. l’oggetto o scopo sociale deve prevedere lo svolgimento e l’organizzazione di attività sportive
dilettantistiche;
c. gli amministratori non possono ricoprire la medesima carica in altre ASD affiliate alla stessa
Federazione sportiva o disciplina associata o riconosciute da un ente di promozione sportiva
nell’ambito della stessa disciplina;
d. la presenza obbligatoria, in occasione dell’apertura al pubblico delle strutture sportive verso
pagamento, di un “direttore tecnico” che, alternativamente sia in possesso di:
− diploma ISEF;
− laurea quadriennale in Scienze motorie;
− laurea magistrale in Organizzazione e gestione dei servizi sportivi per lo sport e le attività motorie
(LM47);
− laurea magistrale in Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate (LM67);
− laurea magistrale in Scienze e tecniche dello sport (LM68) o
− laurea triennale in Scienze motorie.
Il comma 355 prevede l’abbattimento alla metà delle imposte sul reddito per le SSDL riconosciute dal Coni,
nel rispetto del regime degli aiuti “de minimis” di cui al Regolamento n. 1407/2013.
Il comma 356 estende anche alle SSDL la previsione per cui non si rende applicabile l’articolo 2, comma 2,
lettera d), D.Lgs. 81/2015 ai sensi del quale “si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche
ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali,
continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai
tempi e al luogo di lavoro.”.
Per quanto riguarda gli eventuali collaboratori delle SSDL riconosciute dal Coni, il comma 359 stabilisce che i
compensi derivanti da rapporti regolati quali contratti di collaborazione di coordinata e continuativa, ai fini
fiscali, sono trattati quali reddito di lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 50, Tuir.
Ai fini previdenziali, il successivo comma 360, prevede che tali collaboratori siano iscritti al fondo pensioni
lavoratori dello spettacolo e che la contribuzione sia dovuta nel limite del 50% del compenso percepito.
L’imponibile pensionistico è ridotto in misura equivalente. Infine, per tali collaboratori, non si rendono
applicabili forme assicurative diverse da quella per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti.
Aliquota Iva 10%
Il comma 357, introducendo il nuovo n. 123‐quater) alla Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. 633/1972,
stabilisce la possibilità di assoggettare a Iva al 10% “i servizi di carattere sportivo resi dalle società sportive
dilettantistiche lucrative riconosciute dal Coni nei confronti di chi pratica l’attività sportiva a titolo
occasionale o continuativo in impianti gestiti da tale società”.
In sede di prima analisi, e in attesa di eventuali chiarimenti di prassi, si ritiene che l’aliquota ridotta sia
applicabile ai proventi derivanti dalle attività istituzionali dell’ente così come individuate per le associazioni
e SSD senza scopo di lucro.
Inquadramento collaborazioni rese a fini istituzionali in favore di associazioni e SSD
Con i commi 358‐360 viene previsto che si devono considerare quali contratti di collaborazione coordinata
e continuativa le prestazioni di cui all’articolo 2, comma 2, lettera d), D.Lgs. 81/2015, come individuate dal
Coni ex articolo 5, comma 2, lettera a), D.Lgs. 242/1999 (il cosiddetto “Decreto Melandri”). Ne deriva che
per le eventuali collaborazione per attività diverse da quelle individuate dal Coni scatterà la presunzione di
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rapporto di lavoro subordinato, nel caso di rapporti etero‐coordinati con riferimento ai tempi e ai luoghi di
lavoro.
Per i rapporti inquadrati come contratti di collaborazione coordinata e continuativa, contratti con
associazioni e SSD riconosciute dal Coni, si rende applicabile, ai fini impositivi, la disciplina di cui all’articolo
67, comma 1, lettera m), Tuir.
Compensi erogati agli sportivi dilettanti
Il comma 367 innalza a 10.000 euro, rispetto i precedenti 7.500 euro, la franchigia prevista all’articolo 69,
Tuir, al di sotto della quale il compenso percepito dagli sportivi non subisce le ritenute.
La novità decorre dai compensi erogati nel periodo di imposta 2018, facendo fede il periodo di imposta del
percettore e non quello in cui, di fatto, l’associazione o società eroga il compenso.
Resta fermo l’obbligo di invio in formato telematico della CU (certificazione unica) a prescindere
dall’ammontare del corrispettivo effettivamente riconosciuto.
Resta, inoltre, fermo l’inquadramento del compenso erogato dalle ASD e SSD non lucrative quale reddito
diverso con conseguente non assoggettamento a contribuzione previdenziale e assicurativa anche per la
parte fiscalmente rilevante.
A seguito delle modifiche apportate, la tassazione dei compensi agli sportivi non professionisti è la
seguente:
fino a 10.000 euro nessuna imposta;
da 10.000,01 euro a 30.658,28 euro si applica la ritenuta a titolo di imposta in misura pari al 23% oltre
ad addizionali comunali e regionali e
da 30.658,29 euro la ritenuta del 23% diventa a titolo di acconto.
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ABOLITA LA SCHEDA CARBURANTE, ACQUISTI DI CARBURANTE SOLO ATTRAVERSO MEZZI DI PAGAMENTO ELETTRONICI
Per effetto delle disposizioni contenute nella Legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017), dal prossimo 1° luglio
2018 vengono abrogate le disposizioni contenute nel D.P.R. 444/1997 che disciplinavano l’utilizzo, in
presenza di un generale divieto di emettere fattura, della cosiddetta “scheda carburante” quale strumento
mediante il quale certificare gli acquisti di carburante per autotrazione.
A partire dalla stessa data, infatti, è fatto obbligo agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante per
uso di autotrazione di certificare i predetti rifornimenti mediante emissione di fattura elettronica. È il
comma 920 dell’articolo 1, L. 205/2017 che, modificando il comma 3 dell’articolo 22, D.P.R. 633/1972,
afferma che “Gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di
distribuzione da parte di soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto devono essere documentati con la
fattura elettronica”.
A seguito di tale nuova impostazione vengono conseguentemente modificate anche le regole fiscali che
governano tali operazioni sia sotto il profilo delle imposte dirette sia con riferimento alla disciplina dell’Iva.
Con l’introduzione del comma 1‐bis all’articolo 164, Tuir nonché con l’integrazione della lettera d), comma
1 dell’articolo 19‐bis1, D.P.R. 633/1972 viene di fatto previsto, rispettivamente:
‐ ai fini della deducibilità del costo,
‐ ai fini della detraibilità dell’Iva,
che gli acquisti di carburante devono essere effettuati esclusivamente attraverso metodologie tracciate
ovvero solo tramite pagamento con carte di credito o di debito o carte prepagate.
Comma 1‐bis
all’articolo 164, Tuir
deducibilità
del costo del
carburante
carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori
finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7,
comma 6, D.P.R. 605/1973.
lettera d), comma 1,
dell’articolo 19‐bis1,
D.P.R. 633/1972
detraibilità
dell’iva sul
costo del
carburante
carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori
finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7,
comma 6, D.P.R. 605/1973, o da altro mezzo ritenuto parimenti idoneo
individuato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
Ai fini della deduzione/detrazione del costo/imposta è infatti necessario che gli acquisti di carburante per
autotrazione effettuati da parte di soggetti passivi Iva siano documentati da fattura elettronica. All’atto
dell’acquisto il gestore dell’impianto provvederà all’invio della relativa fattura elettronica
all’Amministrazione finanziaria attraverso il sistema di interscambio (Sdi) e questo permetterà, in capo al
fruitore del carburante di dedurne il costo e l’Iva versata.
L’abrogazione della scheda carburante, quindi, avrà i suoi effetti sia in termini di imposte dirette che di Iva
con la conseguenza che il mancato rispetto del pagamento tracciabile comporterà l’impossibilità di
emissione della fattura elettronica, l’indeducibilità del costo e l’indetraibilità dell’imposta.
La ratio della norma va ricercata nella volontà di eliminare ogni possibile frode nei confronti dell’Erario
perpetrabile attraverso l’uso della scheda carburante.
Obbligo dell’acquirente del carburante pagamento con moneta elettronica
Obbligo del venditore del carburante invio all’Amministrazione finanziaria della relativa fattura elettronica
A fronte delle commissioni bancarie che verranno addebitate agli esercenti impianti di distribuzione di
carburante viene ad essi riconosciuto un credito d’imposta pari al 50% di dette commissioni (sempre a far
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data dal 1° luglio 2018). Trattasi di un aiuto de minimis utilizzabile in compensazione nel modello F24 a
decorrere dal periodo d’imposta successivo quello di maturazione del credito.
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TASSAZIONE AL 26% DI TUTTI I DIVIDENDI E CAPITAL GAIN
La Legge di Bilancio per il 2018 interviene ad uniformare la disciplina dei dividendi, stabilendo un identico
trattamento per i dividendi provenienti da partecipazioni qualificate e non, con applicazione di un prelievo
fisso al 26% quando il percettore sia persona fisica che non agisce nell’esercizio dell’impresa; analoga
previsione (ossia applicazione dell’imposta sostitutiva al 26% per tutte le partecipazioni) interessa anche il
capital gain, ossia la plusvalenza che si viene a generare al momento della cessione.
Da notare come sia prevista una disciplina transitoria per i dividendi, applicabile alle distribuzioni avvenute
nei primi 5 anni di applicazione della nuova disciplina.
La nuova tassazione dei dividendi
Tradizionalmente la tassazione dei dividendi erogati da società di capitali, quando percepiti da persone
fisiche non esercenti attività d’impresa, risulta distinta a seconda della caratura della partecipazione:
socio titolare di partecipazione qualificata (percentuale di partecipazione al capitale superiore al
25% o percentuale spettante di diritto di voto superiore al 20%). In questo caso la tassazione
avviene con concorrenza di una quota parte del dividendo alla formazione del reddito complessivo
del percettore (quindi con inserimento nel quadro RL del modello Redditi), come da tabella che
segue (tali misure di rilevanza sono state recentemente modificate ad opera del DM 26 maggio
2017);
Utili formati in capo alla società sino al 2007 40%
Utili formati in capo alla società dal 2008 al 2016 49,72%
Utili formati in capo alla società dal 2017 58,14%
socio titolare di partecipazione non qualificata (quindi che non raggiunge i target del punto precedente).
In questo caso la tassazione avviene in modo definitivo mediante trattenuta di una ritenuta a titolo di
imposta del 26% (quindi il socio non deve inserire tale reddito nella propria dichiarazione in quanto la
società che eroga il dividendo provvedere a trattenere l’imposta dovuta).
Come detto, la Legge di Bilancio, in relazione ai dividendi percepiti dal 1 gennaio 2018, introduce una
modalità di tassazione uniforme per tutte le partecipazioni detenute da persone fisiche,
indipendentemente dalla caratura, estendendo alle qualificate il prelievo alla fonte a titolo d’imposta
già previsto per le non qualificate: i dividendi (e le remunerazioni derivanti da contratti di associazione
in partecipazione con apporto di capitale), sulla base della nuova disciplina introdotta, risultano
pertanto assoggettati ad una ritenuta alla fonte a titolo d’imposta (quindi il prelievo è definitivo) pari
al 26%, a prescindere dalla qualificazione della partecipazione o dell’apporto all’associazione in
partecipazione.
Tuttavia, al fine di non imporre un trattamento peggiorativo, il ché accade quando il socio ha redditi
limitati, in quanto la tassazione sostitutiva comporta un prelievo più significativo rispetto a quello che
si avrebbe facendo concorrere (parte) del dividendo al reddito complessivo, viene disposta una
disciplina transitoria obbligatoria. Viene infatti previsto che alle distribuzioni di utili derivanti da
partecipazioni qualificate in soggetti Ires formatesi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31
dicembre 2017 e deliberate dal 2018 al 2022, rimane applicabile la disciplina previgente, così come da
ultimo innovata con D.M. 26 maggio 2017.
Malgrado la norma non le contempli, si ritiene che il medesimo trattamento (applicazione delle regole
previgenti) interessi anche utili distribuiti dal 2018 ma relativi a deliberazioni assunte entro il 31
dicembre 2017.
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Da notare che la nuova disciplina non interessa in ogni caso:
le partecipazioni detenute in regime d’impresa da ditte individuali, per le quali continua ad
applicarsi la disciplina previgente stabilita dal D.M. 26 maggio 2017 (il dividendo concorre al
reddito complessivo nel limite del 40%, 49,72% o 58,14%);
le partecipazioni detenute da società di persone per le quali continua ad applicarsi la disciplina
previgente stabilita dal D.M. 26 maggio 2017 (il dividendo concorre al reddito complessivo nel
limite del 40%, 49,72% o 58,14%);
le partecipazioni detenute da società di capitali per le quali continua ad applicarsi la tassazione Ires
limitata al 5% del dividendo percepito.
Capital gain
Come detto, la stessa equiparazione di trattamento già prevista per i dividendi è introdotta anche con
riferimento al capital gain che si genera al momento della cessione della partecipazione.
La disciplina previgente stabiliva un diverso prelievo a seconda della caratura della partecipazione:
per le partecipazioni qualificate concorreva al reddito complessivo una quota della plusvalenza
realizzata (anche questa misura si era modificata nel corso del tempo, come accaduto per i
dividendi; recentemente il D.M. 26 maggio 2017 l’aveva posta pari al 58,14% per le cessioni
intervenute dal 1° gennaio 2018);
per le partecipazioni non qualificate la plusvalenza scontava invece una tassazione sostitutiva del 26%.
La Legge di Bilancio per il 2018 elimina la differenziazione basata sulla caratura della partecipazione,
estendendo anche in questo caso il trattamento già previsto per le non qualificate, portando entrambe
le fattispecie reddituali a scontare una imposizione fissa del 26%.
Le nuove disposizioni riguardano i redditi realizzati – quindi le cessioni effettuate – a decorrere dal 1°
gennaio 2019, indipendentemente da quando sia avvenuto l’incasso del corrispettivo; pertanto, se una
partecipazione sarà ceduta nel 2018 ma il corrispettivo sarà incassato nel 2019, il reddito sarà da
imputarsi al 2019, ma con applicazione delle vecchie regole.