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Pirola Pennuto Zei & Associati

Pirola Pennuto Zei & Associati · Il reddito complessivo è determinato apportando all'utile o alla perdita risultante dal conto economico [...] le variazioni in aumento o in diminuzione

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AGENDA

1. Le novità del D.Lgs. n. 139/2015 e il progetto di aggiornamento dei principi contabili nazionali - sintesi delle novità

2. Aspetti fiscali delle nuove regole di bilancio: principi generali (estensione del principio derivazione rafforzata a soggetti ITA GAAP e regime di neutralità per «operazioni pregresse»; riconoscimento componenti imputati a patrimonio netto)

3. La transizione alle nuove norme: impatti al patrimonio netto di apertura (OIC 29) - aspetti fiscali: il regime di neutralità per FTA

4. Le novità sugli schemi di bilancio: stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa e il rendiconto finanziario; L’abrogazione degli oneri e proventi straordinari e l’IRAP

5. Il criterio del costo ammortizzato per i crediti, debiti e titoli di debito: aspetti fiscali 6. Le immobilizzazioni immateriali: costi di ricerca, costi di pubblicità e avviamento –

aspetti fiscali 7. Le nuove regole di contabilizzazione delle azioni proprie: OIC 28 – effetti fiscali e

rilevanza ACE 8. Gli strumenti finanziari derivati: il nuovo OIC 32 - aspetti fiscali

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Le novità del D.Lgs. n. 139/2015 e il progetto di aggiornamento dei principi contabili

nazionali - sintesi delle novità

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Il processo di riforma

Evoluzione normativa dei principi contabili

Direttiva 34/2013/UE relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE («IV Direttiva») e 83/349/CEE («VII Direttiva») del Consiglio Parte del vecchio contenuto è stato riproposto, parte è stato sostituito innovando l’ordinamento contabile per tenere conto dell’evoluzione della migliore prassi internazionale

modifiche OIC del 2014

Recepita in Italia con Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 139 (G.U. del 4

settembre 2015) Il decreto ha aggiornato la disciplina del codice civile in merito ai bilanci d’esercizio e la disciplina del D.lgs. 127/1991 in tema di bilancio consolidato.

modifiche OIC del 2016

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Il processo di riforma

L’art. 12 del D.lgs. 139/2015 prevede: «1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore dal 1° gennaio 2016 e si applicano ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire da quella data. 2. Le modificazioni previste dal presente decreto all'articolo 2426, comma 1, numeri 1), 6) e 8), del codice civile, possono non essere applicate alle componenti delle voci riferite a operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio. 3. L'Organismo italiano di contabilità aggiorna i principi contabili nazionali di cui all'articolo 9‐bis, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, sulla base delle disposizioni contenute nel presente decreto» «Il comma 3 dell'articolo, quindi, riafferma e si fonda su quanto già l'articolo 9-bis) del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, aveva riconosciuto normativamente, vale a dire che l'attività di elaborazione di principi contabili, coerenti con quanto previsto in materia di bilancio dal Codice Civile, costituisce la codificazione delle migliori prassi operative preordinate a fornire elementi interpretativi ed applicativi nella redazione dei documenti contabili. Tali principi risulteranno di particolare utilità con riferimento alla prima applicazione delle nuove disposizioni e dei principi in esse contenuti che, come previsto dai commi 1 e 2, troveranno in parte applicazione prospettica» (relazione di accompagnamento allo schema di decreto legislativo)

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I nuovi OIC

I nuovi principi contabili approvati a dicembre 2016 I nuovi principi contabili approvati a dicembre 2016

I nuovi principi contabili approvati a dicembre 2016

OIC 9 Svalutazione per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali ed immateriali

OIC 20 Titoli di debito

OIC 10 Rendiconto finanziario OIC 21 Partecipazioni

OIC 12 Composizione e schemi del bilancio d’esercizio

OIC 23 Lavori in corso su ordinazione

OIC 13 Rimanenze OIC 24 Immobilizzazioni immateriali

OIC 14 Disponibilità liquide OIC 25 Imposte sul reddito

OIC 15 Crediti OIC 26 Operazioni, attività e passività in valuta estera

OIC 16 Immobilizzazioni materiali

OIC 28 Patrimonio netto

OIC 17 Bilancio Consolidato e metodo del patrimonio netto

OIC 29 Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzioni di errori, fatti intervenuti

dopo la chiusura dell’esercizio

OIC 18 Ratei e risconti

OIC 31 Fondi per rischi ed oneri e trattamento di fine rapporto

OIC 19 Debiti

OIC 32 Strumenti finanziari derivati

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Gli OIC abrogati e non modificati

I principi contabili non sottoposti a modifiche OIC 2 Patrimoni e finanziamenti destinati ad uno

specifico affare OIC 7 I certificati verdi

OIC 4 Fusione e scissione OIC 8 Le quote di emissione di gas ed effetto serra

OIC 5 Bilanci di liquidazione OIC 11 Bilancio d’esercizio, finalità e postulati

OIC 6 Ristrutturazione del debito e informativa di bilancio OIC 30 I bilanci intermedi

I principi contabili abrogati OIC 3 Le informazioni sugli strumenti finanziari da includere nella nota integrativa e nella relazione

sulla gestione

OIC 22 Conti d’ordine

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Le nuove categorie di imprese e le relative semplificazioni

Categoria Parametri (almeno due su tre) nel primo esercizio sociale o successivamente per

due esercizi consecutivi Semplificazioni

Micro-imprese art. 2435-ter c.c.

Numero medio dipendenti occupati durante l’esercizio fino a 5 Totale dello stato patrimoniale fino a € 175.000 Ricavi delle vendite e delle prestazioni fino a € 350.000

Schemi super abbreviati No nota integrativa No rendiconto finanziario No relazione sulla gestione Costo ammortizzato facoltativo NO OIC 32

Bilancio in forma abbreviata art. 2435-bis c.c.

Numero medio dipendenti occupati durante l’esercizio fino a 50 Totale dello stato patrimoniale fino a € 4.400.000 Ricavi delle vendite e delle prestazioni fino a € 8.800.000

Schemi abbreviati Nota integrativa abbreviata No rendiconto finanziario No relazione sulla gestione Costo ammortizzato facoltativo

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61%

35%

3%

1%

Micro-imprese

Piccole imprese

Medie imprese

Grandi imprese

Numero PercentualeMicro-imprese 565.621 62%Piccole imprese 324.285 35%Medie imprese 23.996 3%Grandi imprese 5.461 1%

919.363 100%

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La modifica ai principi e ai criteri di valutazione

Principio di rilevanza art. 2423, co. 4, c.c. «Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione». Principio della sostanza economica art. 2423-bis, co. 1, numero 1-bis, c.c. «1-bis) la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto»

segue>

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Aspetti fiscali delle nuove regole di bilancio: principi generali (estensione del principio

derivazione rafforzata a soggetti ITA GAAP e riconoscimento componenti imputati a

patrimonio netto

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Aspetti fiscali

L’art. 11 del D.Lgs. 139/2015 Il D.Lgs. 139/2015 si limita a prevedere, attraverso l’art. 11, che «dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica» (clausola di invarianza finanziaria). L’art. 13-bis del Decreto Milleproroghe L’art. 13-bis «Coordinamento della disciplina in materia di IRES e IRAP con il decreto legislativo n. 139 del 2015», integra il Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244 (c.d. Milleproroghe), convertito in legge il 27 Febbraio 2017, con le seguenti disposizioni:

1. Estensione del principio derivazione rafforzata a soggetti ITA GAAP (art. 83, commi 1 e 2 T.U.I.R.):

riconoscimento del principio della prevalenza della sostanza sulla forma mediante disattivazione delle regole di competenza fiscale (art. 109, commi 1 e 2, T.U.I.R.);

2. Riconoscimento fiscale ai componenti imputati direttamente a patrimonio (art. 109 c. 4 T.U.I.R.); 3. Regime di neutralità per «operazioni pregresse»; 4. Regime di neutralità per FTA.

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Estensione del principio derivazione rafforzata a soggetti

ITA GAAP

Aspetti fiscali

Art. 83 TUIR «1. Il reddito complessivo è determinato apportando all'utile o alla perdita risultante dal conto economico [...] le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all'applicazione dei criteri stabiliti nelle successive disposizioni della presente sezione. [...] Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, anche nella formulazione derivante dalla procedura prevista dall'articolo 4, comma 7-ter, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, e per i soggetti, diversi dalla micro imprese di cui all’art. 2435-ter del codice civile, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile, valgono, anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli della presente sezione, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai rispettivi principi contabili 1-bis. Ai fini del comma 1, ai soggetti, diversi dalle micro imprese di cui all'articolo 2435-ter del codice civile, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni emanate in attuazione del comma 60 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e del comma 7-quater dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38». Art. 13-bis, c. 2 lett. a), nn. 1) e 2) Decreto Legge n. 244/2016

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Estensione del principio derivazione rafforzata a soggetti

ITA GAAP

Aspetti fiscali

Art. 2, comma 1, D.M. n. 48 del 1° aprile 2009 1. Ai sensi dell'articolo 83, comma 1, terzo periodo, del testo unico, per i soggetti IAS

assumono rilevanza, ai fini dell'applicazione del Capo II, Sezione I, del testo unico, gli elementi reddituali e patrimoniali rappresentati in bilancio in base al criterio della prevalenza della sostanza sulla forma previsto dagli IAS. Conseguentemente, devono intendersi non applicabili a tali soggetti le disposizioni dell'articolo 109, commi 1 e 2, del testo unico, nonché ogni altra disposizione di determinazione del reddito che assuma i componenti reddituali e patrimoniali in base a regole di rappresentazione non conformi all'anzidetto criterio.

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Estensione del principio derivazione rafforzata a soggetti

ITA GAAP

Aspetti fiscali

Art. 2, comma 2, D.M. n. 48 del 1° aprile 2009

2. Anche ai soggetti IAS, fermo restando quanto previsto al comma 1, si applicano le disposizioni del Capo II,

Sezione I del testo unico che prevedono limiti quantitativi alla deduzione di componenti negativi o la loro esclusione o ne dispongono la ripartizione in più periodi di imposta, nonché quelle che esentano o escludono, parzialmente o totalmente, dalla formazione del reddito imponibile componenti positivi, comunque denominati, o ne consentono la ripartizione in più periodi di imposta, e quelle che stabiliscono la rilevanza di componenti positivi o negativi nell'esercizio, rispettivamente, della loro percezione o del loro pagamento. Concorrono comunque alla formazione del reddito imponibile i componenti positivi e negativi, fiscalmente rilevanti ai sensi delle disposizioni dello stesso testo unico, imputati direttamente a patrimonio per effetto dell'applicazione degli IAS. Resta, altresì, ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 109, commi 3, con riferimento ai componenti da imputarsi al conto economico ovvero a patrimonio, e 4, lettera b), ultimo periodo, del testo unico.

Continuano a essere applicabili norme che: impongono limiti quantitativi (es. art. 164 TUIR) ne stabiliscono la ripartizione (es. art. 102 comma 2 TUIR “coefficienti tabellari”) escludono componenti positivi (es. art. 90 TUIR proventi immobili patrimonio) consentono la ripartizione di componenti positivi (art. 86 comma 4 TUIR ripartizione

plusvalenze)

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Riconoscimento fiscale dei componenti imputati

a patrimonio

Aspetti fiscali

Art. 109, comma 4, TUIR «Le spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano imputati al conto economico relativo all'esercizio di competenza. Si considerano imputati a conto economico i componenti imputati direttamente a patrimonio per effetto dei principi contabili adottati dall'impresa». Art. 13-bis, co. 2 lett. d) Decreto Legge n. 244/2016

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La transizione alle nuove norme: impatti al patrimonio netto di apertura (OIC 29) - aspetti

fiscali: il regime di neutralità per FTA

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Applicazione retrospettica o prospettica? Si ha applicazione retroattiva (o retrospettica) quando il nuovo principio contabile è applicato anche ad eventi ed operazioni avvenuti in esercizi precedenti a quello in cui interviene il cambiamento, cioè come se il nuovo principio fosse stato sempre applicato (OIC 29 , par. 6) Si ha applicazione prospettica quando il nuovo principio viene applicato solo ad eventi e operazioni che si verificano dopo la data in cui interviene il cambiamento di principio contabile. Gli eventi e le operazioni rilevati in esercizi precedenti continuano ad essere riflessi in bilancio in conformità al precedente principio (OIC 29 , par. 7)

La regole di transizione

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Le novità introdotte dal D.Lgs. 139/2015 sono applicabili retroattivamente ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio il 1°gennaio 2016: ciò significa che, ai soli fini comparativi, è necessario rideterminare gli effetti che si sarebbero avuti nel bilancio comparativo come se da sempre si fosse applicato il nuovo principio contabile.

Tuttavia, l’art. 12 del D.Lgs. 139/15 consente un approccio prospettico limitatamente ad alcuni criteri di valutazione per alcune operazioni non esaurite (o pregresse). Trattasi, ad esempio, della facoltà di non applicare nel bilancio 2016 il metodo del costo ammortizzato per i titoli immobilizzati, i debiti e i crediti iscritti nel bilancio 2015 e della facoltà di non adeguare il piano di ammortamento degli avviamenti.

La regole di transizione

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Novità Prima applicazione

Composizione e struttura del bilancio Ivi inclusi dati comparativi per rendiconto e oneri straordinari Retrospettica

Criterio del costo ammortizzato per - Crediti antecedenti al 1/1/16 - Debiti antecedenti al 1/1/16 - Titoli immobilizzati antecedenti al 1/1/16

Prospettica

(facoltà)

Trattamento azioni proprie Retrospettica

Costi di pubblicità: - capitalizzabili: riclassificati in B.I.1 Costi impianto e ampliamento - non capitalizzabili: da stornare

Retrospettica

Costi di ricerca: - capitalizzabili: riclassificati in BI2 Costi di sviluppo - non capitalizzabili: da stornare

Retrospettica

Eventuale effetto su ammortamento costi di sviluppo Retrospettica

Ammortamento avviamento antecedente al 1/1/16 Prospettica (facoltà)

Strumenti finanziari derivati - Operazioni di copertura preesistenti al 1.1.16 - Derivati incorporati preesistenti al 1.1.16

Generalmente Retrospettica

Prospettica (facoltà)

La transizione

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Regole di transizione (OIC 29) Se il principio contabile relativo alla voce di bilancio interessata non detta specifiche

disposizioni di prima applicazione, si applicano le regole contenute nel nuovo OIC 29, in materia di cambiamenti dei principi contabili:

OIC 29.10/13 - 2014 • Applicazione retroattiva. • Effetto del cambiamento imputato a conto

economico negli straordinari. • Non richiesta la rideterminazione dati

comparativi. • Applicazione prospettica qualora: non sia ragionevolmente possibile

calcolare l’effetto pregresso del cambiamento di principio;

la determinazione dell’effetto pregresso risulti eccessivamente onerosa.

OIC 29.17/20 - 2016

• Applicazione retroattiva. • Effetto del cambiamento a rettifica del

patrimonio netto di apertura. • Rideterminazione dell'effetto anche ai fini

comparativi. • Se non fattibile o eccessivamente oneroso, è

possibile non rettificare i dati comparativi. • Quando non è fattibile determinare l'effetto

cumulato pregresso è prevista l’applicazione prospettica dalla prima data in cui ciò è fattibile.

Il cambiamento deve essere rilevato nell’esercizio in cui viene adottato il nuovo principio e i relativi effetti devono essere contabilizzati sul saldo di apertura del patrimonio netto di tale esercizio (Utili portati a nuovo).

Come già previsto dalla precedente disciplina, ai soli fini comparativi, la società deve rettificare il saldo d’apertura del patrimonio netto dell’esercizio precedente ed i dati comparativi dell’esercizio precedente come se il nuovo principio contabile fosse sempre stato applicato.

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Decorrenza e regime transitorio Aspetti fiscali

Art. 13-bis, c. 5 e 6 Decreto Legge n. 244/2016 Art. 15 D.L. 185/2008 5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti esplicano efficacia con riguardo ai componenti reddituali e patrimoniali rilevati in bilancio a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015. Tuttavia, continuano ad essere assoggettati alla disciplina fiscale previgente gli effetti reddituali e patrimoniali sul bilancio di tale esercizio e di quelli successivi delle operazioni che risultino diversamente qualificate, classificate, valutate e imputate temporalmente ai fini fiscali rispetto alle qualificazioni, classificazioni, valutazioni e imputazioni temporali risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2015.[…]. 6. Le disposizioni di cui al comma 5 valgono anche ai fini della determinazione della base imponibile di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446

1.Le modifiche introdotte dall'articolo 1, commi 58, 59, 60 e 62, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, al regime impositivo ai fini dell'IRES dei soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali […], esplicano efficacia, […] con riguardo ai componenti reddituali e patrimoniali rilevati in bilancio a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. Tuttavia, continuano ad essere assoggettati alla disciplina fiscale previgente gli effetti reddituali e patrimoniali sul bilancio di tale esercizio e di quelli successivi delle operazioni pregresse che risultino diversamente qualificate, classificate, valutate e imputate temporalmente ai fini fiscali rispetto alle qualificazioni, classificazioni, valutazioni e imputazioni temporali risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2007. Le disposizioni dei periodi precedenti valgono anche ai fini della determinazione della base imponibile dell'IRAP, come modificata dall'articolo 1, comma 50, della citata legge n. 244 del 2007

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Definizione di operazione pregressa Aspetti fiscali

Circolare n. 7/E del 2011 che rinvia alla definizione contenuta nella circolare n. 33/E del 2009] «“operazioni pregresse”, intese quali operazioni che si caratterizzano per la coesistenza dei seguenti tre requisiti:

• risultano qualificate, classificate, valutate, imputate temporalmente nel bilancio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007; in modo differente rispetto alla qualificazione, classificazione, valutazione e imputazione temporale previste dalla normativa fiscale vigente al momento in cui le medesime operazioni sono state realizzate;

• continuano a produrre effetti reddituali e patrimoniali fiscalmente rilevanti nei periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2007;

• i predetti effetti reddituali e patrimoniali, qualora rilevati fiscalmente secondo le “nuove disposizioni”, determinano fenomeni di tassazione anomala (doppia/nessuna deduzione ovvero doppia/nessuna tassazione).

Si tratta, pertanto, di operazioni che - nel passaggio al nuovo sistema di tassazione basato sulla “derivazione rafforzata” introdotto dalla legge finanziaria 2008 - sarebbero assoggettate a regole fiscali “confliggenti” con quelle in vigore nel precedente regime del “doppio binario”; si vuole evitare, in sostanza, che il passaggio dalle vecchie alle nuove regole possa determinare salti ovvero duplicazioni d’imposta»

(Agenzia delle Entrate circolare 10 luglio 2009, n. 33/E, par. 3)

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Regime di neutralità per FTA Aspetti fiscali Art. 13-bis, c. 7 Decreto Legge n. 244/2016 Art. 13 D. Lgs. n. 38/2005

7. Nel primo esercizio di applicazione dei principi contabili di cui all'articolo 9-bis, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, aggiornati ai sensi del comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139: a) le disposizioni di cui all'articolo 109, comma 4, del testo-unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano anche ai componenti imputati direttamente a patrimonio; b) i componenti imputati direttamente a patrimonio netto concorrono alla formazione della base imponibile di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, se, sulla base dei criteri applicabili negli esercizi precedenti, sarebbero stati classificati nelle voci di cui alle lettere A) e B) rilevanti ai fini del medesimo articolo 5; c) il ripristino e l'eliminazione, nell'attivo patrimoniale, rispettivamente, di costi già imputati a conto economico di precedenti esercizi e di costi iscritti e non più capitalizzabili non rilevano ai fini della determinazione del reddito né del valore fiscalmente riconosciuto; resta ferma per questi ultimi la deducibilità sulla base dei criteri applicabili negli esercizi precedenti; d) l'eliminazione nel passivo patrimoniale di passività e fondi di accantonamento, considerati dedotti per effetto dell'applicazione delle disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non rileva ai fini della determinazione del reddito; resta ferma l'indeducibilità degli oneri a fronte dei quali detti fondi sono stati costituiti, nonché l'imponibilità della relativa sopravvenienza nel caso del mancato verificarsi degli stessi; e) le previsioni di cui alle precedenti lettere c) e d) operano, in quanto compatibili, anche ai fini della determinazione della base imponibile di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

1. Le disposizioni degli articoli 83 e 109, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificati dall'articolo 11 del presente decreto, si applicano anche ai componenti imputati direttamente a patrimonio nel primo esercizio di applicazione dei principi contabili internazionali. 2 […] 3 […] 4 […] 5. Il ripristino e l'eliminazione nell'attivo patrimoniale in sede di prima applicazione dei principi contabili internazionali, rispettivamente, di costi già imputati al conto economico di precedenti esercizi e di quelli iscritti e non più capitalizzabili non rilevano ai fini della determinazione del reddito né del valore fiscalmente riconosciuto; resta ferma per questi ultimi la deducibilità sulla base dei criteri applicabili negli esercizi precedenti. 6. L'eliminazione nel passivo patrimoniale, in sede di prima applicazione dei principi contabili internazionali, di fondi di accantonamento, considerati dedotti per effetto dell'applicazione delle disposizioni degli articoli 115, comma 11, 128 e 141, del testo unico delle imposte sui redditi, non rileva ai fini della determinazione del reddito; resta ferma l'indeducibilità degli oneri a fronte dei quali detti fondi sono stati costituiti, nonché l'imponibilità della relativa sopravvenienza nel caso del mancato verificarsi degli stessi.

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Regime di neutralità per FTA

Aspetti fiscali

Esempi del regime di neutralità per la First Time Adoption: costi di pubblicità costi di ricerca (applicata) non più capitalizzabili a seguito della modifica dell’OIC 24 imputati a Patrimonio Netto.

«Nonostante le previsioni sin qui ricordate – a ben vedere – l’art. 13 del decreto n. 38 del 2005 non ha assicurato una completa neutralità fiscale in quanto, in sede di FTA, si potevano verificare fattispecie diverse rispetto alle ipotesi di ripristino o di cancellazione di costi e di storno di passività; fattispecie che potevano, quindi, assumere una rilevanza fiscale. Si pensi, ad esempio, all’iscrizione di derivati speculativi prima non evidenziati tra le attività o le passività di bilancio, all’obbligo di rilevare il magazzino titoli obbligazionari al fair value con eventuale emersione di plusvalenze fiscalmente rilevanti, ecc.»

(Assonime - Guida all’applicazione dell’IRES e dell’IRAP per le imprese IAS Adopter) 25

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Regime di neutralità per FTA

Aspetti fiscali

Art. 13-bis, co. 8 Decreto Legge n. 244/2016 Art. 1, co., D.M. 30 luglio 2009

8. Le disposizioni di cui ai commi da 5 a 7 si applicano anche in caso di variazioni che intervengono nei principi contabili ai sensi del comma 3 dell'articolo, 12 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139, e nelle ipotesi di cambiamento degli obblighi informativi di bilancio conseguenti a modifiche delle dimensioni dell'impresa.

Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche in caso di variazioni che intervengono nei principi contabili IAS/IFRS adottati. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 qualora le variazioni decorrono dall'inizio dell'esercizio nel corso del quale è intervenuta l'omologazione, il riallineamento può riguardare le divergenze esistenti all'inizio del periodo di imposta successivo a quello da cui decorrono le variazioni, con effetto a partire da tale inizio.

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Le novità sugli schemi di bilancio: stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa e il rendiconto finanziario. L’abrogazione degli oneri e proventi

straordinari e l’IRAP

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Le principali novità degli schemi di bilancio

Nuova struttura dello Stato Patrimoniale (art. 2424 c.c.)

Azioni proprie Iscrizione azioni proprie a diretta riduzione del patrimonio netto Istituzione della riserva negativa di PN: A.X. Riserva per azioni proprie in portafoglio

Costi di ricerca Costi di pubblicità

Eliminata possibilità di capitalizzare le spese di ricerca e quelle di pubblicità Voce B.I.2. ora semplicemente B.I.2. Costi di sviluppo

Società controllate dalla controllante

Nuove voci per partecipazioni, crediti e debiti verso imprese controllate da controllanti

Derivati e operazioni di copertura

Introdotte specifiche voci per gli strumenti finanziari derivati attivi e passivi

Conti d’ordine Eliminazione dei conti d’ordine in calce allo S.P.: informazioni in Nota Integrativa

Aggi e disaggi di emissione Eliminazione degli aggi e dei disaggi di emissione perché compresi nel metodo del costo ammortizzato

Crediti da cash pooling

Se i termini di esigibilità lo consentono, rilevati in un’apposita voce, tra le “Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni”, denominata “Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria” con indicazione della controparte Se i termini di esigibilità a breve termine non sono soddisfatti i crediti sono rilevati nelle Immobilizzazioni finanziarie. Eventuali svalutazioni e rivalutazioni di tali crediti sono iscritte in voci specifiche, della sezione D) del conto economico, denominate rispettivamente “svalutazioni di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria” e “rivalutazioni di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria” con indicazione della controparte

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Nuova struttura del Conto Economico (art. 2425 c.c.)

Proventi e oneri straordinari

Eliminata area E (area straordinaria)

Società controllate dalla controllante

Nuove voci per proventi finanziari da imprese controllate da controllanti

Derivati e operazioni di copertura

Introdotte specifiche voci per proventi e oneri da derivati D.18.d. Rivalutazioni di strumenti finanziari derivati D.19.d. Svalutazioni di strumenti finanziari derivati

Obbligo di redazione del rendiconto finanziario (art. 2423, c. 1 c.c.)

«Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa» (art. 2423, co. 1. c.c.)

«Art. 2425-ter (Rendiconto finanziario). Dal rendiconto finanziario risultano, per l'esercizio a cui è riferito il bilancio e per quello precedente, l'ammontare e la composizione delle disponibilità liquide, all'inizio e alla fine dell'esercizio, ed i flussi finanziari dell'esercizio derivanti dall'attività operativa, da quella di investimento, da quella di finanziamento, ivi comprese, con autonoma indicazione, le operazioni con i soci»

Nel dettaglio disciplinato da OIC 10

Le principali novità degli schemi di bilancio

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Proventi e oneri straordinari Schema ex art. 2425 c.c.

ante D.Lgs. 139/2015

Schema di Conto economico

A) Valore della produzione B) Costi della produzione C) Proventi e oneri finanziari D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

E) Proventi e oneri straordinari

Risultato prima delle imposte (A – B ± C ± D ± E)

Imposte

Utile / (perdita) dell’esercizio

Schema ex art. 2425 c.c. post D.Lgs. 139/2015

Schema di Conto economico A) Valore della produzione B) Costi della produzione C) Proventi e oneri finanziari D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

Risultato prima delle imposte (A – B ± C ± D)

Imposte

Utile / (perdita) dell’esercizio

L’OIC 12 (versione 2014) stabiliva che sono da considerarsi di natura straordinaria le plusvalenze, minusvalenze, le sopravvenienze attive e passive, qualora derivino da fatti per i quali la fonte del provento o dell’onere è estranea all’attività ordinaria dell’impresa. Inoltre, erano considerati straordinari i proventi e gli oneri: a) derivanti da eventi accidentali ed infrequenti; b) imputati in un esercizio diverso da quello di competenza.

Estraneità rispetto all’attività ordinaria

Infrequenza / non periodicità

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Proventi e oneri straordinari: le informazioni in Nota Integrativa

Art. 2427, c.1, n.13): «La nota integrativa deve indicare l'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali»

L’ammontare o il singolo valore

quantitativo dell’elemento

Il rapporto del valore quantitativo del singolo elemento con altri valori della stessa classe (o del

totale dei ricavi/costi)

L’obiettivo di tale informativa è quello di consentire al lettore del bilancio di apprezzare il risultato economico privo di elementi che, per l’eccezionalità della loro entità o della loro incidenza sul risultato d’esercizio, non sono ripetibili nel tempo (OIC 12 § 115).

Rispetto alla precedente informativa, vanno inserite in nota integrativa tutte le informazioni inerenti i singoli elementi di costo o ricavo di entità ed incidenza eccezionale, a prescindere dalla loro appartenenza all’area ordinaria o (ex) straordinaria, dunque anche quelli relativa alla gestione caratteristica della società.

L’OIC 12 non fornisce una definizione precisa di che cosa il Legislatore intenda per «entità o incidenza eccezionale», bensì si limita a fornire alcuni esempi di elementi di ricavo o di costo che potrebbero presentare tali caratteristiche (per esempio picchi non ripetibili nelle vendite o negli acquisti, cessioni di attività immobilizzate, ristrutturazioni aziendali, operazioni straordinarie).

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OIC 12: Il nuovo trattamento contabile dei proventi e oneri straordinari

OIC 12 versione 2014 OIC 12 versione 2016

1 Plusvalenze e minusvalenze derivanti da conferimenti di

aziende e rami aziendali, fusioni, scissioni ed altre operazioni sociali straordinarie

Tali componenti sono stati inclusi nelle voci A5 altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto

esercizio e B14 oneri diversi di gestione.

2 Plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla cessione di parte significativa delle partecipazioni detenute

Tali componenti sono stati inclusi nelle voci C15) proventi da partecipazioni, C16) b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che

non costituiscono partecipazioni, C17) interessi e altri oneri finanziari.

3 Plusvalenze e minusvalenze derivanti dall’alienazione di immobili civili ed altri beni non strumentali all’attività

produttiva

Tali componenti sono stati inclusi nelle voci A5 altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto

esercizio e B14 oneri diversi di gestione.

4 Plusvalenze e minusvalenze da svalutazioni e rivalutazioni di natura straordinaria

Non essendo possibile ex ante individuare una voce univoca in cui riclassificare tali poste (esse possono ad es. riferirsi a partecipazioni, titoli, magazzino), si rinvia al redattore di

bilancio.

5 Oneri di ristrutturazioni aziendali

Non essendo possibile individuare ex ante una voce univoca in cui classificare tali poste (ad es. costi di ristrutturazione legati al

personale), si rinvia al redattore del bilancio.

6 Componenti reddituali derivanti da ristrutturazioni del debito

La ristrutturazione del debito può dare origine a componenti positivi di reddito di tipo finanziario e pertanto tali componenti

sono stati inclusi nella voce C16 d) proventi diversi dai precedenti.

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OIC 12: Il nuovo trattamento contabile dei proventi e oneri straordinari

OIC 12 versione 2014 OIC 12 versione 2016

7 Sopravvenienze attive/passive derivanti da furti e

ammanchi di beni di natura straordinaria, perdite o danneggiamenti a seguito di calamità naturali

Non essendo possibile individuare ex ante una voce univoca in cui classificare tali poste, si rinvia al redattore

del bilancio. Gli eventuali rimborsi assicurativi sono inseriti nella voce A5 altri ricavi e proventi.

8 Liberalità ricevute, in danaro o in natura (che non costituiscono contributi in conto d’esercizio)

Tali componenti sono stati inclusi nella voce A5 altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi

in conto esercizio.

9 Oneri per multe, ammende e penalità originate da eventi estranei alla gestione, imprevedibili ed occasionali

Tali componenti sono stati inclusi nella voce B14 oneri diversi di gestione.

10 Oneri da cause e controversie di natura straordinaria non

pertinenti alla normale gestione dell’impresa (ad es. quelle relative ad immobili civili ceduti)

Non essendo possibile individuare ex ante una voce univoca in cui classificare tali poste si rinvia al redattore

del bilancio.

11 Perdita o acquisizione a titolo definitivo di caparre, qualora abbiano natura straordinaria

Tali componenti sono stati inclusi nelle voci A5 altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi

in conto esercizio e B14 oneri diversi di gestione.

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OIC 12: Il nuovo trattamento contabile dei proventi e oneri straordinari

OIC 12 versione 2014 OIC 12 versione 2016

12 Tutte le imposte (dirette ed indirette) relative agli

esercizi precedenti, compresi i relativi oneri accessori (sanzioni e interessi)

• Gli oneri per imposte dirette relative agli esercizi precedenti, compresi i relativi oneri accessori (sanzioni e interessi), e la differenza positiva o negativa derivante dalla definizione di un contenzioso a fronte di cui era stato stanziato un fondo, sono stati classificati nella voce 20 imposte sul reddito d’esercizio correnti, differite e anticipate.

• Gli oneri per imposte indirette relative agli esercizi

precedenti, compresi i relativi oneri accessori (sanzioni e interessi), e la differenza negativa derivante dalla definizione di un contenzioso a fronte di cui era stato stanziato un fondo, sono stati classificati per analogia agli oneri per imposte indirette dell’esercizio corrente nella voce B14 oneri diversi di gestione; la differenza positiva derivante dalla definizione di un contenzioso è stata classificata nella voce A5 altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio.

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L’eliminazione dell’area straordinaria E

Impatti ai fini della determinazione della base imponibile IRAP

Art. 5, comma 1, D.Lgs. 446/97 «Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), non esercenti le attività di cui agli articoli 6 e 7, la base imponibile è determinata dalla differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell'articolo 2425 del codice civile, con esclusione delle voci di cui ai numeri 9), 10), lettere c) e d), 12) e 13, così come risultanti dal conto economico dell'esercizio, nonché dei componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda»

E’ stata espressamente disciplinata l’esclusione dal calcolo della base imponibile IRAP dei proventi e degli oneri derivanti da trasferimenti di azienda o rami d’azienda.

Lo spostamento degli oneri e proventi «ex straordinari» nella parte «caratteristica» del C.E. diversi da quelli di cui al punto precedente, dovrebbe avere piena rilevanza ai fini IRAP.

Principio di correlazione ancora applicabile (art. 5, comma 4, D.Lgs. 446/97).

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L’eliminazione dell’area straordinaria E

Impatti ai fini della determinazione del ROL

Art. 96, c. 2 T.U.I.R. Per risultato operativo lordo si intende la differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell'articolo 2425 del codice civile, con esclusione delle voci di cui al numero 10, lettere a) e b), e dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali, nonché dei componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda, così come risultanti dal conto economico dell'esercizio; […]

Così come per la determinazione della base imponibile IRAP, il legislatore ha previsto l’esclusione dei componenti positivi e negativi di reddito derivanti da trasferimenti di azienda/rami d’azienda ai fini della determinazione del RISULTATO OPERATIVO LORDO.

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L’eliminazione dell’area straordinaria E

Deducibilità delle spese di rappresentanza (art. 108, c. 2): modifica della soglia di deducibilità per tali costi.

Società non operative (art. 30, c. 1 L. 724/1994): la definizione di società non operative, nel determinare i parametri per rientrare in questa categoria, contiene ancora il riferimento ai «proventi, esclusi quelli straordinari».

Determinazione del MOL ai fini della disapplicazione della disciplina sulle società in perdita sistematica (Provvedimento Agenzia delle Entrate 11 giugno 2012).

Limiti di applicabilità Studi di settore (art. 62-bis D.L. 331/1993). Test di vitalità nelle operazioni di fusione/scissione (art. 172, c.7 e art. 173, c. 10, TUIR):

la riclassificazione della classe A) dei proventi (non più) straordinari influirà sui risultati del test; inoltre, il confronto con i ricavi e i costi del personale nell’anno di fusione/scissione e del biennio precedente richiesto dalla norma dovrà effettuarsi tenendo conto della «non comparabilità» dei rispettivi bilanci.

Altri impatti fiscali

Art. 13-bis, c. 4 Decreto Milleproroghe «Il riferimento contenuto nelle norme vigenti di natura fiscale ai componenti positivi o negativi di cui alle lettere A) e B) dell'articolo 2425 del codice civile, va inteso come riferito ai medesimi componenti assunti al netto dei componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda».

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Il criterio del costo ammortizzato per i crediti, debiti e titoli di debito:

aspetti fiscali

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Il nuovo criterio del costo ammortizzato

Valore di presumibile realizzo

Valore nominale

Costo di acquisto

Criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore

temporale (art. 2426, c. 1, n. 8)

Criterio del costo ammortizzato (art. 2426, c. 1, n. 1)

CREDITI (OIC 15)

DEBITI (OIC 19)

TITOLI (OIC 20)

Sino al 31.12.2015 Dal 01.01.2016

Lo scopo ultimo del criterio è quello di rappresentare nel modo più efficace e trasparente la performance del credito/titolo o il costo del debito/titolo iscritti in bilancio.

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Il criterio del costo ammortizzato può non essere applicato nelle seguenti circostanze:

a. per i crediti/debiti nei bilanci delle cc.dd. «piccole imprese» e «micro

imprese»; b. ai sensi del principio della rilevanza, per i crediti/debiti commerciali a

breve termine e senza significativi costi di transazione e per i crediti/debiti finanziari senza significativi costi di transazione e che producono interessi in linea con quelli di mercato;

c. ai sensi delle deroghe previste dall’art. 12 del D.Lgs. 139/2015, per i crediti/debiti iscritti in bilancio al 31/12/2015, dandone menzione in Nota integrativa.

Nel caso di non applicazione di tale criterio, i crediti/debiti/titoli sono valutati al

valore di presumibile realizzo/valore nominale/costo di acquisto.

Casi di non applicazione del costo ammortizzato

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Titoli, crediti e debiti valutati al costo ammortizzato

Costo ammortizzato

Criterio di ripartizione temporale dei flussi di un'attività o passività

finanziaria. Tale ripartizione è effettuata utilizzando il criterio

dell'interesse effettivo.

Attualizzazione

Rilevazione iniziale ad un valore attuale calcolato al tasso di

mercato solo se significativamente diverso dal

tasso desumibile dalle condizioni contrattuali.

Criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale

Il criterio del costo ammortizzato, proprio dei principi contabili internazionali, permette una migliore rappresentazione delle componenti di reddito legate alla vicenda economica e alle poste in questione, con la rilevazione degli interessi (sia attivi che passivi) sulla base del tasso di rendimento effettivo dell’operazione e non sulla base di quello nominale.

N.B.: prevista solo per CREDITI/DEBITI

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STEP 1: confronto tra tasso di interesse di mercato e tasso desumibile dalle condizioni contrattuali

Il calcolo dell’attualizzazione e del costo ammortizzato

NO Attualizzazione SI’ Attualizzazione

Tasso mercato = tasso contratto Tasso mercato ≠ tasso contratto

VALORE NOMINALE al netto di sconti, abbuoni, premi,

aggi, disaggi

Costi di transazione

±

VALORE ATTUALE dei flussi di cassa futuri scontati con il tasso di

interesse di mercato, al netto di sconti, abbuoni, premi,

aggi, disaggi

Valore di iscrizione iniziale: Valore di iscrizione iniziale:

Costi di transazione

±

I costi di transazione sono costi marginali [costi che non si sarebbero sostenuti se l’entità non avesse acquisito, emesso o dismesso lo strumento finanziario] direttamente attribuibili all’acquisizione, all’emissione o alla dismissione di un’attività o di una passività finanziaria (OIC 15 § 19, OIC 19 § 20 e OIC 20 § 18).

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STEP 2: calcolo del tasso di interesse effettivo

Il calcolo dell’attualizzazione e del costo ammortizzato

OIC 15 § 18, OIC 19 § 19 e OIC 20 § 17: il tasso di interesse effettivo è il tasso che attualizza esattamente i pagamenti o gli incassi futuri stimati lungo la vita attesa dello strumento finanziario o, ove opportuno, un periodo più breve al valore di iscrizione iniziale dell’attività o passività finanziaria (E.I.R. o I.R.R. o T.I.R.).

N.B.: TIR ≠ tasso di interesse di mercato solo se vi sono COSTI DI TRANSAZIONE

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STEP 3: valore di iscrizione alla data di riferimento di bilancio

Il calcolo dell’attualizzazione e del costo ammortizzato

il precedente valore contabile del credito/debito/titolo

gli interessi calcolati con il criterio del

tasso di interesse effettivo sul valore contabile del

credito/debito/titolo all’inizio dell’esercizio

gli incassi/pagamenti di interessi e

quota capitale del periodo

le eventuali svalutazioni (sui crediti o sui titoli) e le perdite (sui crediti)

Credito/Debito/Titolo valutato con il criterio del costo ammortizzato

+

=

-

-

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Casi pratici - Costo ammortizzato e attualizzazione

Il seguente esempio pratico è stato tratto dall’Appendice B dell’OIC 15 (Crediti). Fa riferimento alla contabilizzazione di crediti commerciali con scadenza superiore ai 12 mesi valutati secondo il criterio del costo ammortizzato e soggetti ad attualizzazione. Si suppone dunque la vendita di merci con dilazione di pagamento superiore a 12 mesi con la previsione di interessi attivi espliciti. Dati: - 01/01/20X0: vendita merci per euro 1.000 - Rimborso in un’unica soluzione alla scadenza di 24 mesi - Tasso di interesse nominale esplicito semestrale posticipato del 1%

Distinguiamo ora due casi differenti: 1. Calcolo del costo ammortizzato in assenza di attualizzazione poiché il tasso di mercato è pari al tasso di

interesse desumibile dalle condizioni contrattuali (1%):

2. Calcolo del costo ammortizzato in presenza di attualizzazione: se il tasso di mercato fosse significativamente diverso rispetto al tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali (supponiamo il tasso di interesse di mercato pari al 3% semestrale):

a. in assenza di costi di transazione; b. in presenza di costi di transazione.

a. in assenza di costi di transazione; b. in presenza di costi di transazione.

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Se il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali fosse allineato al tasso di mercato e se non vi fossero costi di transazione, il valore di iscrizione iniziale del credito sarebbe di €1.000 (valore nominale), poiché non vi sono differenze tra valore iniziale e valore a scadenza da ammortizzare lungo la durata del credito.

Il tasso di interesse effettivo è in tal caso pari al tasso di interesse contrattuale (pari a sua volta al tasso di mercato): esso è infatti il tasso interno di rendimento che attualizza esattamente gli incassi futuri nel periodo di durata del credito al valore contabile netto rilevato in sede di rilevazione iniziale di €1.000:

1.a. Calcolo del costo ammortizzato in assenza di attualizzazione

La tabella che segue fornisce informazioni circa il costo ammortizzato, gli interessi attivi e i flussi finanziari del credito in ogni periodo di riferimento:

1.000 = [(10)/(1,01)1 + (10)/(1,01)2 + (10)/(1,01)3 + (1.000+10)/(1,01)4]

Data Valore di iscrizione iniziale

Interessi attivi C.E. (al tasso interesse

effettivo)

Flussi di cassa interessi attivi

(al tasso di interesse contratto = tasso mercato)

Differenza tra interessi attivi e flussi di cassa

Flussi di cassa quota capitale

Valore contabile fine periodo

a b = a*1% c=1.000*1% d = b - c e f = a + b - c - e 30/06/20X0 1.000,00 10,00 10,00 - - 1.000,00

31/12/20X0 1.000,00 10,00 10,00 - - 1.000,00

30/06/20X1 1.000,00 10,00 10,00 - - 1.000,00

31/12/20X1 1.000,00 10,00 10,00 - 1.000,00 -

0,00

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Se il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali fosse allineato al tasso di mercato e se, in questo caso, vi fossero costi di transazione (per un importo pari a € 15), il valore di iscrizione iniziale del credito cambierebbe rispetto al caso precedente.

L’importo iniziale del credito deve considerare i costi di transazione: 1.000 + 15 = 1.015 Il tasso di interesse effettivo è pari allo 0,619%:

1.b. Calcolo del costo ammortizzato in assenza di attualizzazione

La tabella che segue fornisce informazioni circa il costo ammortizzato, gli interessi attivi e i flussi finanziari del credito in ogni periodo di riferimento:

1.015 = [(10)/(1,00619)1 + (10)/(1,00619)2 + (10)/(1,00619)3 + (1.000+10)/(1,00619)4]

Data Valore di iscrizione iniziale

Interessi attivi C.E. (al tasso effettivo)

Flussi di cassa interessi attivi

(al tasso di interesse contratto = tasso mercato)

Differenza tra interessi attivi e flussi di cassa

Flussi di cassa quota capitale

Valore contabile fine periodo

a b= a*0,619% c=1.000*1% d = b - c e f = a + b - c - e 30/06/20X0 1.015,00 6,285 10,00 - 3,715 - 1.011,28 31/12/20X0 1.011,28 6,262 10,00 - 3,738 - 1.007,55 30/06/20X1 1.007,55 6,238 10,00 - 3,762 - 1.003,78 31/12/20X1 1.003,78 6,215 10,00 - 3,785 1.000,00 0,00

- 15,00

Costi di transazione

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Se il tasso desumibile dalle condizioni contrattuali dell'1% fosse significativamente diverso dal tasso di mercato, che si assume pari al 3% semestrale posticipato, se gli effetti sono rilevanti (art. 2423, c.4 c.c.), è necessario attualizzare i flussi finanziari futuri derivanti dal credito utilizzando il tasso di mercato del 3% per ottenere il suo valore di iscrizione iniziale. Il calcolo del valore iniziale di iscrizione del credito è in tal caso il risultato del seguente processo di attualizzazione (valore attuale):

2.a. Calcolo del costo ammortizzato in presenza di attualizzazione

La tabella che segue fornisce informazioni circa il costo ammortizzato, gli interessi attivi e i flussi finanziari del credito in ogni periodo di riferimento:

925,66 = [(10)/(1,03)1 + (10)/(1,03)2 + (10)/(1,03)3 + (1.000+10)/(1,03)4]

In questo caso i costi di transazione sono pari a zero, dunque non è necessario calcolare il tasso di interesse effettivo, perché sarà esattamente pari al tasso di interesse di mercato.

Data Valore contabile iniziale

Interessi attivi C.E. (al tasso effettivo = tasso di mercato)

Flussi di cassa interessi attivi

(al tasso di interesse contratto)

Differenza tra interessi attivi e flussi di cassa

Flussi finanziari in linea capitale

Valore contabile fine periodo

a b=a*3% c=1.000*1% d = b - c e f = a + b - c - e 30/06/20X0 925,66 27,77 10,00 17,770 - 943,43 31/12/20X0 943,43 28,30 10,00 18,303 - 961,73 30/06/20X1 961,73 28,85 10,00 18,852 - 980,58 31/12/20X1 980,58 29,42 10,00 19,418 1.000,00 -

74,34

Effetto attualizzazione

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Se il tasso desumibile dalle condizioni contrattuali dell'1% fosse significativamente diverso dal tasso di mercato, che si assume pari al 3% semestrale posticipato, se gli effetti sono rilevanti (art. 2423, c.4 c.c.), è necessario attualizzare i flussi finanziari futuri derivanti dal credito utilizzando il tasso di mercato del 3% per ottenere il suo valore di iscrizione iniziale. Il calcolo del valore iniziale di iscrizione del credito è in tal caso il risultato del seguente processo di attualizzazione (valore attuale):

2.b. Calcolo del costo ammortizzato in presenza di attualizzazione

La tabella che segue fornisce informazioni circa il costo ammortizzato, gli interessi attivi e i flussi finanziari del credito in ogni periodo di riferimento:

925,66 = [(10)/(1,03)1 + (10)/(1,03)2 + (10)/(1,03)3 + (1.000+10)/(1,03)4]

Se i costi di transazione fossero pari a 15, questi andrebbero sommati al valore attuale (925,66+15 = 940,66), per poi determinare il tasso di interesse effettivo, che risulta pari al 2,5804%:

940,66 = (10)/(1,025804)1 + (10)/(1,025804)2 + (10)/(1,025804)3 + (1.000+10)/(1,025804)4

Data Valore contabile iniziale

Interessi attivi C.E. (al tasso effettivo)

Flussi di cassa interessi attivi (al tasso di interesse

contratto)

Differenza tra interessi attivi e flussi di cassa

Flussi finanziari in linea capitale

Valore contabile fine periodo

a b=a*2,5804% c=1.000*1% d = b - c e f = a + b - c - e 30/06/20X0 940,66 24,27 10,00 14,273 - 954,93 31/12/20X0 954,93 24,64 10,00 14,641 - 969,57 30/06/20X1 969,57 25,02 10,00 15,019 - 984,59 31/12/20X1 984,59 25,41 10,00 15,407 1.000,00 -

59,34

74,34 Effetto attualizzazione

- 15,00 Effetto costi di transazione

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Alla luce dell’estensione del principio di derivazione rafforzata anche per i soggetti ITA GAAP, deve ritenersi valevole dal punto di vista fiscale, sia ai fini IRES, sia ai fini IRAP, la nuova classificazione/qualificazione e imputazione temporale in bilancio delle componenti reddituali (proventi/oneri finanziari, differenziali da attualizzazione) determinate a seguito dell’applicazione dell’attualizzazione dei crediti/debiti sia di natura commerciale, sia di natura finanziaria.

Effetti fiscali dell’attualizzazione

Il ROL (Reddito Operativo Lordo) non risulta essere impattato dai proventi/oneri derivanti dal processo di attualizzazione, trattandosi questi ultimi di componenti di reddito di natura finanziaria. (ECCEZIONE: Differenziale da attualizzazione di credito/debito commerciale).

L’ammontare degli interessi attivi e passivi da sottoporre ai limiti previsti dall’art. 96 del T.U.I.R. verrà influenzato invece dall’obbligo di attualizzazione dei crediti/debiti di natura finanziaria, oltre ai crediti di natura commerciale.

Componenti di reddito a seguito dell’attualizzazione

Impatto sulla determinazione degli interessi passivi ex art. 96 T.U.I.R.

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Per quanto riguarda invece il sopraggiunto divieto di capitalizzazione dei costi di transazione e, di conseguenza, la loro inclusione nel calcolo del costo ammortizzato utilizzando il criterio dell’interesse effettivo, si segnala che tale modifica avrà rilevanza ai fini della: determinazione della base imponibile IRES: tali costi, prima interamente

deducibili come ammortamento di altre Immobilizzazioni Immateriali, saranno ricondotti nella quota di interessi passivi, soggetti a limiti di deducibilità ex art. 96 del T.U.I.R.;

determinazione della base imponibile IRAP: tali costi, prima ricompresi nella voce B (come ammortamenti delle Immobilizzazioni Immateriali), saranno ricondotti nella voce C e, non concorrendo più alla determinazione della base imponibile, non saranno più deducibili dal valore della produzione netta.

Determinazione del ROL: tale grandezza non dovrebbe essere influenzata dalla riqualificazione dei costi di transazione ad interessi passivi.

Effetti fiscali del costo ammortizzato

«Finanziarizzazione» dei costi di transazione

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Effetti fiscali dell’attualizzazione e del costo ammortizzato

Possibili impatti al valore fiscalmente rilevante di crediti/debiti/titoli?

Per i soggetti IAS adopter, ai fini della svalutazione dei crediti ai sensi dell’art. 106, c. 1 del T.U.I.R., la Circolare 7/E del 28 Febbraio 2011 «Regole di determinazione del reddito dei soggetti IAS/IFRS» afferma che l’iscrizione iniziale dei crediti nel sistema di regole degli IAS/IFRS non rappresenta «un criterio di valutazione, ma una rappresentazione di tipo qualitativo, un’esposizione, cioè, che tiene conto della attualizzazione dei flussi finanziari sulla base del tasso di interesse effettivo (ovvero di mercato, se divergente) e, pertanto, deve essere accettata come tale - come qualificazione - anche ai fini fiscali».

Valore fiscale dei crediti/debiti/titoli

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Le immobilizzazioni immateriali: costi di ricerca, costi di pubblicità e

avviamento – aspetti fiscali

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Il D.Lgs. 139/2015 modifica la disciplina dei costi di ricerca e pubblicità prevedendo che gli stessi non siano più capitalizzati all’attivo dello stato patrimoniale, in linea con la prassi internazionale.

In particolare: modifica l’art. 2424 c.c. eliminando i costi di ricerca e pubblicità dagli oneri pluriennali

capitalizzabili tra le immobilizzazioni immateriali;

Le immobilizzazioni immateriali

OIC 24.17 - 2015

L’articolo 2424 codice civile prevede che le immobilizzazioni immateriali siano iscritte nell’attivo dello stato patrimoniale alla voce BI con la seguente classificazione: […] 2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità; […]

coerentemente modifica anche l’art. 2426, comma 1, n. 5 eliminando il richiamo ai costi di ricerca e pubblicità;

modifica il 2427, c. 1 n. 3) che richiede di indicare in nota integrativa la composizione delle voci: «costi di impianto e ampliamento» e «costi di ricerca, di sviluppo e pubblicità», nonché le ragioni della iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento, eliminando il richiamo ai costi di ricerca e pubblicità.

OIC 24.24 - 2016 L’articolo 2424 codice civile prevede che le immobilizzazioni immateriali siano iscritte nell’attivo dello stato patrimoniale alla voce BI con la seguente classificazione: […] 2) costi di sviluppo; […]

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Art. 2426, comma 1, n. 5 – Valutazione degli oneri pluriennali «5) i costi di impianto e di ampliamento, i costi di ricerca, i costi di sviluppo e di pubblicità aventi utilità pluriennale possono essere iscritti nell'attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale. I costi di impianto e ampliamento devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. I costi di sviluppo sono ammortizzati secondo la loro vita utile; nei casi eccezionali in cui non sia possibile stimarne attendibilmente la vita utile, sono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. Fino a che l'ammortamento dei costi di impianto e ampliamento e di sviluppo non è completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati».

Trattamento dei costi di sviluppo

Per effetto delle modifiche introdotte dal D.Lgs. nell’ambito delle immobilizzazioni immateriali potranno essere capitalizzati solo i costi di sviluppo; inoltre, essi devono essere ammortizzati in funzione della loro vita utile e non più entro un periodo non superiore a 5 anni.

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Nuove definizioni di ricerca di base e di sviluppo

SPESE RICERCA E SVILUPPO

Ricerca di BASE Ricerca APPLICATA SVILUPPO

CONTO ECONOMICO Possibilità di CAPITALIZZAZIONE

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Nuove definizioni di ricerca di base e di sviluppo

OIC 24.43/44 - 2015

Ricerca di base: insieme di studi, esperimenti, indagini e ricerche che non hanno una finalità definita con precisione.

Ricerca applicata: l’insieme di studi, esperimenti, indagini e ricerche che si riferiscono direttamente alla possibilità ed utilità di realizzare uno specifico progetto.

Sviluppo: applicazione dei risultati della ricerca […] in un piano o in un progetto per la produzione di materiali, dispositivi, processi, sistemi o servizi, nuovi o sostanzialmente migliorati, prima dell’inizio della produzione commerciale o dell’utilizzazione.

OIC 24.46/47 - 2016 Ricerca di base: indagine […] intrapresa con la prospettiva di conseguire nuove conoscenze e scoperte, scientifiche o tecniche, che si considera di utilità generica alla società.

Sviluppo: applicazione dei risultati della ricerca di base o di altre conoscenze possedute o acquisite in un piano o in un progetto per la produzione di materiali, dispositivi, processi, sistemi o servizi, nuovi o sostanzialmente migliorati, prima dell’inizio della produzione commerciale o dell’utilizzazione.

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Trattamento dei costi di ricerca (applicata) e di pubblicità

OIC 24 § 101 – Disposizioni di prima applicazione: I costi di ricerca (applicata), precedentemente capitalizzati, continuano, in sede di prima applicazione della nuova disciplina, ad essere iscritti nella voce B.I.2. Costi di sviluppo se soddisfano i criteri di capitalizzabilità previsti al paragrafo 49:

Relativi ad un PRODOTTO/PROCESSO DEFINITO

Riferiti ad un PROGETTO REALIZZABILE

Stimabile con ragionevole certezza la loro RECUPERABILITA’

Req

uisi

ti

OIC 24 § 100 – Disposizioni di prima applicazione: […] I costi di pubblicità precedentemente capitalizzati ai sensi dell’OIC 24 (2015), se soddisfano i requisiti per la capitalizzazione dei costi di impianto e ampliamento, possono essere riclassificati alla voce B.I.1. Costi di impianto e di ampliamento:

Dimostrata la loro UTILITA’ futura

Correlazione OGGETTIVA con i relativi benefici futuri

Stimabile con ragionevole certezza la loro RECUPERABILITA’

Req

uisi

ti

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Immobilizzazioni immateriali: disposizioni di prima applicazione

Costi pubblicità < 01/01/2016

Costi ricerca applicata < 01/01/2016

OK requisiti nuovo OIC 24 NO requisiti nuovo OIC 24

Riclassifica in B.I.1. Costi di impianto e di ampliamento

Rimangono in B.I.2. Costi di sviluppo

Effetti retroattivi OIC 29 (riduzione delle riserve di PN)

Effetti retroattivi OIC 29 (riduzione delle riserve di PN)

N.B.: non è necessario verificare i requisiti posseduti nell’esercizio iniziale della capitalizzazione, ma solo al momento della prima applicazione del nuovo OIC (1° Gennaio 2016)

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I costi di pubblicità/ricerca applicata già presenti nel bilancio 2015 che non presentano al 01.01.2016 le caratteristiche per poter continuare la capitalizzazione tra i costi di Impianto e Ampliamento/Costi di sviluppo, devono essere stornati dall’attivo per l’intero ammontare e iscritti a Patrimonio Netto (tra gli Utili portati a Nuovo).

Ai sensi del comma 4 dell’art. 109, l’imputazione a patrimonio è assimilata a quella a Conto Economico: ai fini fiscali, il costo residuo stornato non rileva né ai fini IRES, né ai fini IRAP nell’esercizio di imputazione, ma – ai sensi delle disposizioni transitorie – continuerà ad essere dedotto secondo il precedente piano di ammortamento IRES e IRAP attraverso una variazione in diminuzione nella Dichiarazione dei Redditi pari all’ammortamento che sarebbe stato imputato a C.E. e dedotto se non avessero trovato applicazione le nuove regole sul bilancio.

Effetti fiscali del divieto di capitalizzazione (prima applicazione)

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Effetti fiscali del divieto di capitalizzazione (a regime)

Art. 108, comma 1 T.U.I.R. «Le spese relative a più esercizi sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio». L’imputazione a Conto Economico delle spese di pubblicità (e quelle di ricerca

applicata/sviluppo che non possiedono i requisiti per la capitalizzazione) comporta la loro totale deducibilità nell’anno: il nuovo art. 108 del T.U.I.R. prevede infatti la deduzione «nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio».

Effetti indiretti al ROL Ante D.Lgs. 139/2015 la quota di ammortamento delle spese di pubblicità/ricerca

applicata era imputata a C.E. senza avere effetto ai fini del ROL di cui all’art. 96 del T.U.I.R..

Ora, nel caso di imputazione diretta a C.E. tra le voci di costo, tali componenti avranno l’effetto di abbattere – a parità di altre condizioni – tale grandezza.

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Ai sensi dell’art. 2426, comma 1, n. 6), l’avviamento può essere iscritto in bilancio tra le immobilizzazioni immateriali, con il consenso del collegio sindacale (dove presente) e nei limiti del costo sostenuto, se ricorrono le seguenti condizioni:

1. è acquisito a titolo oneroso; 2. ha un valore quantificabile in quanto incluso nel corrispettivo pagato; 3. è costituito all’origine da oneri e costi ad utilità differita nel tempo, che

garantiscono benefici economici futuri; 4. è soddisfatto il principio della recuperabilità del relativo costo.

N.B.: l’art. 12 del D.Lgs. 139/2015 prevede – limitatamente per l’ammortamento dell’avviamento e dell’applicazione del criterio del costo ammortizzato – una deroga all’applicazione retroattiva delle nuove disposizioni.

Avviamento Prezzo di acquisizione

dell’azienda Valore corrente attività/passività

Avviamento

- =

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Il trattamento dell’ammortamento dell’avviamento

Periodo di recupero dell’investimento (payback period)

Periodo in cui la società di attende di generare extra profitti

Media ponderata delle vite utili delle principali attività

Vita

util

e

Art. 2426, c.1, n.6) – OIC 24.92 - 2014

L’avviamento è ammortizzato con un criterio sistematico per un periodo massimo di cinque anni.

Sono tuttavia consentiti periodi di maggiore durata, che comunque non deve superare i venti anni […]; le ragioni che giustificano un periodo di ammortamento eccedente i cinque anni devono essere illustrate in nota integrativa.

Art. 2426, c. 1, n.6) – OIC 24.66/70 - 2016

L’ammortamento dell’avviamento è effettuato secondo la sua vita utile.

Se la vita utile risulta superiore a 10 anni, occorrono fatti e circostanze oggettivi a supporto di tale stima, la quale non può comunque eccedere i 20 anni.

Nei casi eccezionali in cui non sia possibile stimarne attendibilmente la vita utile, è ammortizzato entro un periodo non superiore a dieci anni.

Il D.Lgs. 139/2015 modifica il periodo di ammortamento relativo all’avviamento.

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L’ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

Civile Ante D.Lgs. 139/2015

Civile Post D.Lgs. 139/2015 Fiscale

Costi di impianto/ampliamento Massimo 5 anni Massimo 5 anni

Nel limite della quota imputabile a ciascun

esercizio

Costi di sviluppo Massimo 5 anni Vita utile (se non

stimabile, non superiore a 5 anni)

Nell’esercizio in cui sono sostenuti o in quote costanti per

massimo 5 anni

Avviamento 5 anni (massimo 20 anni) Vita utile – massimo 20 anni (se non stimabile,

non superiore a 10 anni) 18 anni (*)

(*) Salvo l’applicazione di norme agevolative, in tema di rivalutazione delle immobilizzazioni immateriali (ad esempio, cfr. Decreto Legge 185/2008, convertito nella Legge n. 2 del 28 gennaio 2009)

Così come per l’applicazione del criterio del costo ammortizzato, l’art. 12 del D.Lgs. 139/2015 consente un approccio prospettico per il trattamento dell’avviamento già iscritto al 31.12.2015: è prevista dunque la facoltà di non adeguare il piano di ammortamento degli avviamenti alle nuove regole contabili in tema di vita utile (salvo menzione in Nota Integrativa).

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Le nuove regole di contabilizzazione delle azioni

proprie: OIC 28 – effetti fiscali e rilevanza ACE

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Il D.Lgs. n. 139/2015 apporta significative novità anche in materia di azioni proprie allineando il trattamento contabile della fattispecie alla prassi internazionale (IAS/IFRS), che non consente di iscrivere le azioni proprie all’attivo di stato patrimoniale.

Per effetto delle modifiche introdotte all’art. 2357-ter del c.c., l’acquisto delle azioni proprie – ivi incluse quelle non destinate a permanere durevolmente nel patrimonio della società – dovrà essere iscritto in bilancio in diretta riduzione del P.N., mediante iscrizione nel passivo di una specifica voce di pari importo con segno negativo.

Pertanto, gli acquisti di azioni da parte della società che le ha emesse non potranno più essere rappresentati in bilancio come forme di «investimento», ma dovranno determinare una riduzione diretta del patrimonio netto.

Anche in questo caso, per esigenza di coordinamento sono stati altresì modificati gli artt. 2424 e 2424-bis del c.c. relativi rispettivamente al «Contenuto dello stato patrimoniale» e alle «Disposizioni relative a singole voci dello Stato patrimoniale».

Le azioni proprie

N.B.: Si segnalano le massime (n. 145-146-147 del 17 Maggio 2016) del Consiglio Notarile di Milano

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Criteri di valutazione: le azioni proprie (OIC 28)

Art. 2424, c.1 - Contenuto dello stato patrimoniale: «Nello Stato Patrimoniale è stata quindi aggiunta una nuova voce tra le riserve del patrimonio netto: […] X – Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio»

Art. 2424-bis, c.6-bis – Disposizioni relative a singole voci dello stato patrimoniale: «Le azioni proprie sono rilevate in bilancio a diretta riduzione del patrimonio netto […]»

Ante D. Lgs. 139/2015 Post D. Lgs. 139/2015

Assets 1.900 Capitale 1.000 Azioni Proprie 100 Riserva legale 200

Ris. Facoltativa 300 Ris. Indisponibile Az. Proprie 100 P.N. 1.600 Debiti 400

2.000 2.000

Dopo l'acquisto (10% di Az. Proprie a 100)Assets 1.900 Capitale 1.000 Disp. Liquide - Riserva legale 200

Ris. facoltativa 400 Riserva negativa Az. proprie

(100)

P.N. 1.500 Debiti 400

1.900 1.900

Dopo l'acquisto (10% di Az. Proprie a 100)

Assets 1.900 Capitale 1.000 Disp. Liquide 100 Riserva legale 200

Ris. facoltativa 400 P.N. 1.600 Debiti 400

2.000 2.000

Prima dell'acquisto

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Effetti fiscali del nuovo trattamento delle azioni proprie

Il D.Lgs. 139/2015 non pone più il tema della valutazione della azioni proprie in portafoglio, mentre in passato esse costituivano un’attività, iscritte tra l’attivo circolante o immobilizzato in base alla destinazione. L’alienazione di azioni proprie risulta oggi un’operazione con valenza strettamente patrimoniale, non comportando più la rilevazione a conto economico dell’eventuale provento/onere: «l’acquisto di azioni proprie, nel nuovo assetto contabile IAS compliant, rappresenta, nella sostanza, una modalità alternativa mediante la quale viene eseguito il rimborso del capitale agli azionisti, mentre l’eventuale successiva rivendita è, per conseguenza, assimilata ad una nuova emissione di titoli azionari. Pertanto, nel sistema di derivazione rafforzata, le operazioni in esame si manifestano unicamente come “fenomeni patrimoniali”, in quanto si è in presenza, rispettivamente, di riduzioni ed aumenti di patrimonio netto, senza che le eventuali differenze tra costo d’acquisto e corrispettivo di cessione incidano sulla determinazione del risultato economico dell’esercizio e, conseguentemente, del reddito fiscale»

(Circolare 7/E del 28 Febbraio 2011)

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Effetti fiscali del nuovo trattamento delle azioni proprie

L’inserimento della voce «Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio» nello Stato patrimoniale:

i. potrebbe modificare la disciplina ACE (cfr. modifiche necessarie al DM 14.3.2012 da apportare entro 60 giorni dalla conversione del Milleproroghe).

ii. potrebbe avere un impatto sulle perdite compensabili in caso di operazioni di fusione (art. 172, comma 7 TUIR) e di scissione (art. 173, comma 10 TUIR) in relazione al calcolo del limite del P.N. contabile;

(Vecchia) Riserva azioni proprie ai fini ACE La riserva azioni proprie ante D.Lgs. 139/2015 non veniva considerata in sede di determinazione del P.N. quale limite per le variazioni in aumento (art. 11, c. 1 del D.M. del 14.03.2012.

Riserva negativa azioni proprie ai fini ACE

In attesa di chiarimenti ufficiali da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze

Se il legislatore dovesse estendere il trattamento riservato ai soggetti IAS compliant a tutti i soggetti, si dovrebbe ritenere valevole l’art. 5, comma 3 del D.M. 14.3.2012, secondo il quale «la riduzione di PN conseguentemente all’acquisto di azioni proprie rileva nei limiti della variazione in aumento formata dagli utili che abbiano in precedenza concorso ad incrementare la variazione di capitale proprio; viceversa, l’incremento del PN derivante dalla cessione di azioni proprie rileva in misura corrispondente agli utili che hanno decrementato il capitale in sede di acquisto».

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Le novità in tema di strumenti finanziari derivati: OIC 32 -

effetti fiscali delle nuove regole contabili

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Novità di primissimo rilievo introdotta dal D.Lgs. 139/2015: è stabilito l’obbligo per le società di rappresentare il valore degli strumenti finanziari derivati all’interno dello stato patrimoniale e le loro variazioni a conto economico e non più nei conti d’ordine e/o in nota integrativa;

Nella nota integrativa dovranno essere fornite informazioni aggiuntive, dal momento che il valore di tali strumenti finanziari è già inserito nello stato patrimoniale e ha impatto rilevati nel conto economico;

Avvicinamento alla prassi internazionale: senza l’inclusione di informazioni adeguate nel bilancio circa gli strumenti finanziari detenuti, i lettori del bilancio rischiavano infatti di non essere a conoscenza del reale indebitamento della società e della sua esposizione a rischi di variazione del valore dei suddetti strumenti.

La nuova disciplina degli strumenti finanziari derivati

N.B.: solo le micro-imprese sono esentate dall’applicazione dei criteri di rilevazione, valutazione e rappresentazione in bilancio dei derivati.

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Che cosa cambia a partire dal 1° Gennaio 2016

Modificato lo schema dello Stato Patrimoniale: sono state aggiunte le righe per rappresentare i derivati attivi e quelli passivi in base al fair value.

Nel Conto Economico: sono state aggiunte le voci nella classe D) «Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie» che accolgono le variazioni di F.V. positive, che rappresentano rivalutazioni (voce 18.d.) e negative, che rappresentano svalutazioni (voce 19.d.).

I derivati si rilevano già al momento della loro sottoscrizione in base al loro fair value (anche se, generalmente, alla data di sottoscrizione il fair value di un derivato approssima lo zero).

Il nuovo comma 11-bis dell’art. 2426 c.c. stabilisce che le variazioni di fair value si imputano a Conto Economico a meno che non si tratti di un’operazione di copertura (c.d. cash flow hedge): - se il fair value è positivo, il derivato rappresenta un’attività finanziaria, da classificare tra le

immobilizzazioni o nell’attivo circolante, a seconda della sua destinazione; - se il fair value è negativo (e quindi rappresenta un costo per la società), il derivato si iscrive tra i

fondi per rischi e oneri, alla voce B.3. del passivo.

Sono stati eliminati i conti d’ordine.

Con riferimento alle operazioni di copertura è stato espressamente disciplinato il trattamento contabile delle coperture di fair value e le coperture del rischio di flussi finanziari, allineando sostanzialmente le disposizioni a quanto previsto dallo IAS 39 in tema di hedge accounting.

Dal 2016

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Art. 2426, c.2 – Criteri di valutazioni: «Ai fini della presente Sezione, per la definizione di “strumento finanziario”, di “attività finanziaria” e “passività finanziaria”, di “strumento finanziario derivato”, di “costo ammortizzato”, di “fair value”, di “attività monetaria” e “passività monetaria”, “parte correlata” e “modello e tecnica di valutazione generalmente accettato” si fa riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall’Unione europea. (…)»

Gli strumenti finanziari derivati

IAS/IFRS come fonte per la definizione di «strumento finanziario derivato» e «fair value»

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IAS 39 e OIC 32 § 11 Uno strumento derivato è uno strumento finanziario avente tutte le caratteristiche seguenti: il suo valore fluttua in relazione al variare di uno specifico tasso d’interesse, del prezzo di

uno strumento finanziario, del prezzo di una commodity, del tasso di cambio, di indici di prezzo o di tasso, di rating di credito o indici di credito o di altra variabile (“variabili sottostanti”);

non richiede un investimento netto iniziale, o richiede un investimento netto iniziale minore di quello che potrebbe essere richiesto da altri tipi di contratto da cui ci si può attendere analoghe risposte al variare dei fattori di mercato;

è regolato a una data futura.

Definizione di strumento finanziario derivato

Tipo di contratto Variabile sottostante principale

Interest rate swap Tasso di interesse

Acquisto/vendita di valuta a termine Tasso di cambio

Opzioni su commodity Prezzo delle merce

Acquisto/vendita di opzioni call/put sul capitale Prezzo del titolo del capitale

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I derivati possono essere suddivisi nelle due seguenti categorie, sulla base del loro utilizzo: 1. Derivati utilizzati per operazioni speculative: detenuti dalle aziende con lo

scopo di lucrare sull’andamento futuro di uno specifico sottostante; 2. Derivati utilizzati per operazioni di copertura: utilizzati dalle aziende per

compensare variazioni di fair value o di flussi finanziari dell’elemento oggetto di copertura. Questi sono a loro volta suddivisibili in: i. Fair value hedges: strumenti derivati che coprono la fluttuazione del fair

value di attività e passività iscritte in bilancio; ii. Cash flow hedges: strumenti derivati che coprono il rischio di variazione

dei flussi finanziari futuri attribuibili a particolari rischi associati a poste di bilancio.

Classificazione degli strumenti finanziari derivati

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IFRS 13.9 e OIC 32 § 12: definizione di fair value Il fair value è «il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un’attività o che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione». Art 2426, c.4: determinazione del fair value «Il fair value è determinato con riferimento: a) valore di mercato, per gli strumenti finanziari per i quali è possibile individuare

facilmente un mercato attivo; qualora il valore di mercato non sia facilmente individuabile per uno strumento, ma possa essere individuato per i suoi componenti o per uno strumento analogo, il valore di mercato può essere derivato da quello dei componenti o dello strumento analogo;

b) al valore che risulta da modelli e tecniche di valutazione generalmente accettati, per gli strumenti per i quali non sia possibile individuare facilmente un mercato attivo; tali modelli e tecniche di valutazione devono assicurare una ragionevole approssimazione al valore di mercato.»

Definizione e determinazione del fair value

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Iscrizione e valutazione degli strumenti finanziari derivati

Art 2426, c.1, 11-bis e OIC 32 § 38/39: valutazione iniziale - Gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari, sono iscritti al fair

value. OIC 32 § 26/30: classificazione - Strumento derivato di copertura di un’attività: attivo circolante o immobilizzato (in base alla

classificazione dell’attività coperta); - Strumento derivato di copertura di una passività: attivo circolante o immobilizzato (in base alla

data di scadenza del sottostante); - Strumento derivato speculativo: attivo circolante; - Strumento derivato con fair value negativo alla data di valutazione: classificato nei fondi per rischi

e oneri.

Immobilizzazioni

finanziarie

B) III 4) strumenti finanziari derivati attivi

Attivo circolante

C) III 5) strumenti finanziari

derivati attivi

Attività

Fondi per rischi e

oneri

B) 3 - strumenti finanziari derivati passivi

Passività

Destinati ad essere venduti entro l’esercizio successivo

Destinati ad essere venduti oltre l’esercizio successivo

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Strumenti finanziari derivati

di copertura speculativi

Fair value hedge Cash flow hedge

Conto economico

D 18 d) Rivalutazione di strumenti finanziari

derivati D 19 d) Svalutazione di

strumenti finanziari derivati

Patrimonio netto

A) VII – Riserva per operazioni di copertura

dei flussi finanziari attesi

(PARTE EFFICACE)

Conto economico

D 18 d) Rivalutazione di strumenti finanziari

derivati D 19 d) Svalutazione di

strumenti finanziari derivati

Art 2426, c.1, 11-bis e OIC 32 § 38/39: valutazioni successive - le variazioni del fair value sono imputate al conto economico oppure, se lo strumento

copre il rischio di variazione dei flussi finanziari attesi [cash flow hedge] di un altro strumento finanziario o di un’operazione programmata, direttamente ad una riserva positiva o negativa di patrimonio netto; tale riserva è imputata al conto economico nella misura e nei tempi corrispondenti al verificarsi o al modificarsi dei flussi di cassa dello strumento coperto o al verificarsi dell’operazione oggetto di copertura. […]

Iscrizione e valutazione degli strumenti finanziari derivati

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Le politiche contabili per la rilevazione

Rilevazione iniziale Rilevazione successiva

Strumento derivato speculativo Fair value Fair value

(Variazione a Conto Economico)

Strumento di copertura

(fair value hedge) Fair value Fair value

(Variazione a Conto Economico)

Strumento di copertura

(cash flow hedge) Fair value

Fair value (Variazione a Patrimonio Netto)

Rigiro della riserva con imputazione a

conto economico quando si verificano o si modificano i flussi

finanziari attesi

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Art 2426, c.1, 11-bis): distribuibilità degli utili da valutazione al fair value « […] Non sono distribuibili gli utili che derivano dalla valutazione al fair value degli strumenti finanziari derivati non utilizzati o non necessari per la copertura [derivati speculativi]. Le riserve di patrimonio che derivano dalla valutazione al fair value di derivati utilizzati a copertura dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un’operazione programmata [cash flow hedge] non sono considerate nel computo del patrimonio netto per le finalità di cui agli articoli 2412 [limiti all’emissione di obbligazioni], 2433 [distribuzione degli utili ai soci], 2442 [passaggio di riserve a capitale], 2446 [riduzione del capitale per perdite] e 2447 [riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale] e, se positive, non sono disponibili e non sono utilizzabili a copertura delle perdite».

Disponibilità delle riserve

Variazione Distribuibilità Computo PN

Strumento derivato speculativo

Δ positiva FV Δ negativa FV

No Implicita

Sì Sì

Strumento di copertura

(fair value hedge)

Δ positiva FV Δ negativa FV

Sì Implicita

Sì Sì

Strumento di copertura

(cash flow hedge)

Δ positiva FV Δ negativa FV

No Implicita

No No

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Ai sensi dell’OIC 32, le disposizioni ivi contenute devono essere applicate retroattivamente, ovvero anche per gli strumenti derivanti in essere al 1° gennaio 2016.

L’applicazione retroattiva consiste nel fare emergere, per tutti gli strumenti finanziari derivati in essere, il loro fair value tra le attività o passività dello Stato Patrimoniale, e di rilevare il corrispondente importo nel P.N. di apertura al 1° Gennaio 2016, tra: a. gli «Utili portati a nuovo», nel caso di derivati speculativi e di copertura del

fair value (fair value hedge); b. nella «Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi», nel

caso degli strumenti di copertura dei flussi finanziari (cash flow hedge).

Disposizioni contabili di prima applicazione

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Disposizioni fiscali di prima applicazione

Art. 13-bis, co.5 Decreto Legge 244/2016 Art. 15 D.L. 185/2008

5. […]In deroga al periodo precedente: a) la valutazione degli strumenti finanziari derivati differenti da quelli iscritti in bilancio con finalità di copertura di cui al comma 6 dell'articolo 112 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 [strumenti finanziari derivati speculativi], in essere nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2015, ma non iscritti nel relativo bilancio, assume rilievo ai fini della determinazione del reddito al momento del realizzo; b) alla valutazione degli strumenti finanziari derivati differenti da quelli iscritti in bilancio con finalità di copertura di cui al comma 6 dell'articolo 112 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 [strumenti finanziari derivati speculativi], già iscritti in bilancio nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2015, si applica l'articolo 112 del predetto testo unico nella formulazione in vigore anteriormente alle modifiche apportate dal presente provvedimento.

«Regime transitorio ad hoc» per gli strumenti finanziari derivati

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Disposizioni fiscali per il trattamento dei derivati (a regime)

Art. 112 «Operazioni fuori bilancio» Ante Decreto Milleproroghe

Art. 112 «Strumenti finanziari derivati» Post Decreto Milleproroghe

1. Si considerano operazioni "fuori bilancio": a) i contratti di compravendita non ancora regolati, a

pronti o a termine, di titoli e valute; b) i contratti derivati con titolo sottostante; c) i contratti derivati su valute; d) i contratti derivati senza titolo sottostante collegati a

tassi di interesse, a indici o ad altre attività.

Abrogato

2. Alla formazione del reddito concorrono i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle operazioni "fuori bilancio" in corso alla data di chiusura dell'esercizio.

2. Alla formazione del reddito concorrono i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione degli strumenti finanziari derivati in corso alla data di chiusura dell'esercizio.

3. Invariato 3. Invariato

3-bis. In deroga al comma 3, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, i componenti negativi imputati al conto economico in base alla corretta applicazione di tali principi assumono rilievo anche ai fini fiscali.

3-bis. In deroga al comma 3, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, e per i soggetti, diversi dalle microimprese di cui all’art. 2435-ter del c.c., che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del c.c., i componenti negativi imputati al conto economico in base alla corretta applicazione di tali principi assumono rilievo anche ai fini fiscali.

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Disposizioni fiscali per il trattamento dei derivati (a regime)

Art. 112 «Operazioni fuori bilancio» Ante Decreto Milleproroghe

Art. 112 «Strumenti finanziari derivati» Post Decreto Milleproroghe

4. Se le operazioni di cui al comma 1 sono poste in essere con finalità di copertura di attività o passività, ovvero sono coperte da attività o passività, i relativi componenti positivi e negativi derivanti da valutazione o da realizzo concorrono a formare il reddito secondo le medesime disposizioni che disciplinano i componenti positivi e negativi, derivanti da valutazione o da realizzo, delle attività o passività rispettivamente coperte o di copertura.

4. Se gli strumenti finanziari derivati di cui al comma 2 sono iscritti in bilancio con finalità di copertura di attività o passività, ovvero sono coperte da attività o passività, i relativi componenti positivi e negativi derivanti da valutazione o da realizzo concorrono a formare il reddito secondo le medesime disposizioni che disciplinano i componenti positivi e negativi, derivanti da valutazione o da realizzo, delle attività o passività rispettivamente coperte o di copertura.

5. Se le operazioni di cui al comma 2 sono poste in essere con finalità di copertura dei rischi relativi ad attività e passività produttive di interessi, i relativi componenti positivi e negativi concorrono a formare il reddito, secondo lo stesso criterio di imputazione degli interessi, se le operazioni hanno finalità di copertura di rischi connessi a specifiche attività e passività, ovvero secondo la durata del contratto, se le operazioni hanno finalità di copertura di rischi connessi ad insiemi di attività e passività.

5. Se gli strumenti finanziari derivati di cui al comma 2 sono iscritti in bilancio con finalità di copertura dei rischi relativi ad attività e passività produttive di interessi, i relativi componenti positivi e negativi concorrono a formare il reddito, secondo lo stesso criterio di imputazione degli interessi, se le operazioni hanno finalità di copertura di rischi connessi a specifiche attività e passività, ovvero secondo la durata del contratto, se le operazioni hanno finalità di copertura di rischi connessi ad insiemi di attività e passività.

6. Salvo quanto previsto dai principi contabili internazionali, ai fini del presente articolo l'operazione si considera con finalità di copertura quando ha lo scopo di proteggere dal rischio di avverse variazioni dei tassi di interesse, dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato il valore di singole attività o passività in bilancio o «fuori bilancio» o di insiemi di attività o passività in bilancio o «fuori bilancio».

6. Ai fini del presente articolo lo strumento finanziario derivato si considera con finalità di copertura in base alla corretta applicazione dei principi contabili adottati dall’impresa.

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Definizione di strumenti finanziari derivati sulla base del principio di derivazione (rif. abrogazione art 112, comma 1, TUIR).

Per derivati di copertura «lo strumento finanziario derivato si considera con finalità di copertura in base alla corretta applicazione dei principi contabili adottati dall’impresa» (rif. nuovo art 112, comma 6, TUIR). Relazione di copertura Data certa? (articolo 7, comma 4, DM 8 giugno 2011: «La relazione di copertura

assume rilievo fiscale se e nella misura in cui risulti da atto di data certa anteriore o contestuale alla negoziazione dello strumento di copertura»)

Disposizioni fiscali per il trattamento dei derivati (a regime)

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Strumenti finanziari derivati speculativi

– Piena rilevanza fiscale dei componenti positivi e negativi da valutazione e realizzo degli Strumenti finanziari derivati speculativi

– eliminato il limite di deducibilità dei componenti negativi precedentemente previsto (rif. nuovo art. 112, comma 3-bis TUIR)

Disposizioni fiscali per il trattamento dei derivati (a regime)

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Strumenti derivati di copertura distinzione tra: – strumenti finanziari derivati a “copertura di fair value”: componenti positivi e

negativi da valutazione e realizzo concorrono a formare il reddito secondo le medesime disposizioni che disciplinano i componenti positivi e negativi da valutazione e realizzo, delle attività coperte / di copertura i (i.e. il trattamento fiscale degli stessi è costituto dal regime applicabile allo strumento sottostante) (rif. art. 112, comma 4, TUIR);

– strumenti finanziari di “copertura di flussi finanziari futuri” ( di copertura rischi relativi a attività e passività produttive di interessi): i componenti positivi e negativi concorrono a formare il reddito:

• per le coperture specifiche; secondo lo stesso criterio di imputazione degli interessi; • per le coperture di rischi connessi a insiemi di attività e passività, secondo la durata

del contratto (rif. art. 112, comma 5, TUIR ma anche articolo 7, comma 3, DM 8 giugno 2011: « 3. In ipotesi di copertura di flussi finanziari, gli utili o perdite generati dallo strumento con finalità di copertura, concorrono alla determinazione della base imponibile al momento dell'imputazione al conto economico, secondo le disposizioni di cui al comma 5 dell'art. 112 del testo unico».)

Disposizioni fiscali per il trattamento dei derivati (a regime)

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Si ringrazia per l’attenzione

Dott. Luca Occhetta [email protected]

(+39 02) 66995440

Dott. Federico Ragazzini [email protected]

(+39 02) 66995426

Dott. Ignazio La Candia [email protected]

(+39 02) 66995470