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Paolo Esposito
09/03/2011
Sviluppo, costruzione e finanziamento di centrali
elettriche da fonti rinnovabili
© CBA Studio Legale e Tributario. All rights reserved. 2
Contenuti
• Overview: il recente Decreto
Rinnovabili
Sviluppo, costruzione e finanziamento di centrali elettriche da fonti rinnovabili
• Cenni sul project finance
• Struttura di un’operazione di
project finance
• Ring fencing
• Documenti preliminari
• Struttura contrattuale
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Overview: il D.Lgs. 3 marzo 2011
Sviluppo, costruzione e finanziamento di centrali elettriche da fonti rinnovabili
© CBA Studio Legale e Tributario. All rights reserved. 4
Sviluppo, costruzione e finanziamento di centrali elettriche da fonti rinnovabili
Cenni sul project finance
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Il ring fencing
Sviluppo, costruzione e finanziamento di centrali elettriche da fonti rinnovabili
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La struttura di un’operazione di project finance
I rapporti contrattuali
Sponsor
SPV BANCA
EPC Contractor
O&M Operator
• Contratto O&M • Contratto EPC
OFF - TAKER
e/o GSE
• Contratto di finanziamento
• Security package
• Contratto di capitalizzazione • Contratti di
vendita dell’energia •Documentazione relativa agli incentivi
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La struttura di un’operazione di project finance
I flussi di cassa
Sponsor
SPV BANCA
EPC Contractor
O&M Operator
• Corrispettivo • Corrispettivo
•Finanziamento
• Dividendi
• Servizio del debito
• Equity
• Corrispettivo energia elettrica
• Incentivi
• Penali
OFF - TAKER
e/o GSE
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Documenti preliminari
Sviluppo, costruzione e finanziamento di centrali elettriche da fonti rinnovabili
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Struttura contrattuale
Sviluppo, costruzione e finanziamento di centrali elettriche da fonti rinnovabili
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Struttura contrattuale
Documenti di garanzia: security package
20122 MILANO Galleria San Carlo, 6 Tel. +39 02 778061 Fax +39 02 76021816 E-mail: [email protected]
00196 ROMA Via Flaminia, 135 Tel. +39 06 80913201 Fax +39 06 8077527 E-mail: [email protected]
35137 PADOVA Galleria dei Borromeo, 3 Tel. +39 049 8775811 Fax +39 049 666086 E-mail: [email protected]
30174 VENEZIA Piazza Ferretto, 55/A Tel. +39 041 2384411 Fax +39 041 975305 E-mail: [email protected]
80333 MÜNCHEN Ludwigstrasse 10 Tel. +49 (0)89 9901 6090 Fax +49 (0)89 9901 60999 E-mail: [email protected]
Paolo Esposito
[email protected] www.cbalex.it
Nicola Gaglione
09/03/2011
I PRINCIPALI CONTRATTI DI PROGETTO
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I principali contratti di progetto
1. Contratti sui terreni
2. Contratto EPC
3. Contratto O&M
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Contratti sui terreni I principali contratti di progetto
1. Alcune possibili criticità preliminari
2. Il Contratto di Superficie: •contratto preliminare •contratto definitivo sospensivamente condizionato
3. Clausole principali
4. Le fideiussioni: •a garanzia dell’obbligo di ripristino •a garanzia del pagamento del prezzo
6. Il diritto di superficie e lo step-in right?
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Donazione Alcune possibili criticità preliminari
Articolo 561 codice civile
“Gli immobili restituiti in conseguenza della riduzione sono liberi da ogni peso ed ipoteca di cui il legatario o il donatario può averli gravati, salvo il disposto di cui all’articolo 2652 n. 8 c.c. I pesi e le ipoteche restano efficaci se la riduzione è domandata dopo venti anni dalla trascrizione della donazione […]”.
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Donazione Alcune possibili criticità preliminari
Articolo 563 codice civile
“Se i donatari contro i quali è stata pronunciata la riduzione hanno alienato a terzi gli immobili donati e non sono trascorsi venti anni dalla trascrizione della donazione, il legittimario, premessa l’escussione dei beni del donatario, può chiedere ai successivi acquirenti, nel modo e nell’ordine in cui si potrebbe chiederla ai donatari medesimi, la restituzione degli immobili. L’azione per ottenere la restituzione deve proporsi secondo l’ordine di data delle alienazioni, cominciando dall’ultima. Contro i terzi acquirenti può anche essere richiesta, entro il termine di cui al primo comma, la restituzione dei beni mobili, oggetto della donazione, salvi gli effetti del possesso in buona fede. Il terzo acquirente può liberarsi dall’obbligo di restituzione pagando l’equivalente in denaro[…]”.
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Donazione Alcune possibili criticità preliminari
Articolo 2652 n. 8 codice civile
“Si devono trascrivere, qualora si riferiscano ai diritti menzionati nell’articolo 2643, le domande di riduzione della donazione e delle disposizioni testamentarie per lesione di legittima. Se la trascrizione è eseguita dopo dieci anni dall’apertura della successione, la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i terzi che hanno acquistato a titolo oneroso diritti in base ad un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda”.
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Compendio unico Alcune possibili criticità preliminari
Definizione (articolo 5 bis
D.Lgs.228/2001)
“Ove non diversamente disposto dalle leggi regionali, per compendio unico si intende l’estensione di terreno necessaria al raggiungimento del livello minimo di redditività determinato dai piani regionali di sviluppo rurale per l’erogazione del sostegno agli investimenti previsti dai regolamenti (CE) nn. 1257 e 12690/1999, e successive modificazioni”.
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Compendio unico Alcune possibili criticità preliminari
Il vincolo di indivisibilità (articolo 5 bis, comma 4 D.Lgs.
228/2001)
“I terreni e le relative pertinenze, compresi i fabbricati, costituenti il compendio unico, sono considerati unità indivisibili per dieci anni dal momento della costituzione e durante tale periodo non possono essere frazionati per effetto di trasferimenti a causa di morte o per atti tra vivi. Il predetto vincolo di indivisibilità deve essere espressamente menzionato, a cura dei notai roganti, negli atti di costituzione del compendio e trascritto nei pubblici registri immobiliari dai direttori degli uffici competenti. Sono nulli gli atti tra vivi e le disposizioni testamentarie che hanno per effetto il frazionamento del compendio unico”.
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Compendio unico Alcune possibili criticità preliminari
C.N.N. Studio 33-2006/T “Il vincolo oggettivo di indivisibilità, colpendo l’intero fondo, mira a conservare la potenzialità economica dell’unità ponderale, senza influire sulla trasferibilità del diritto di proprietà. Pertanto pur con le conseguenze sanzionatorie per cessazione della coltivazione o conduzione, è possibile alienare per intero, mentre è vietata la disgregazione mediante il trasferimento parziale. Nel caso di compendio generale, il divieto, concernendo la suddivisione, si atteggia diversamente da quello di alienazione, che invece impedisce il trasferimento e, normalmente, non ostacola l’espropriazione totale o parziale. Proprio in merito all’espropriazione si ritiene che il vincolo di indivisibilità, non operando come divieto di alienazione, impedisca solo quella parziale. Circa l’ipoteca, sarebbe conseguentemente vietata quella su parte del fondo a causa della preordinazione all’espropriazione che
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Prelazione agraria Alcune possibili criticità preliminari
Il diritto di prelazione dell’affittuario (articolo 8 L. 590/1965)
“In caso di trasferimento a titolo oneroso o di concessione in enfiteusi di fondi concessi in affitto a coltivatori diretti, a mezzadria, a colonia parziaria, o a compartecipazione, esclusa quella stagionale, l'affittuario, il mezzadro, il colono o il compartecipante, a parità di condizioni, ha diritto di prelazione purché coltivi il fondo stesso da almeno due anni, non abbia venduto, nel biennio precedente, altri fondi rustici di imponibile fondiario superiore a lire mille, salvo il caso di cessione a scopo di ricomposizione fondiaria, ed il fondo per il quale intende esercitare la prelazione in aggiunta ad altri eventualmente posseduti in proprietà od enfiteusi non superi il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa della sua famiglia. La prelazione non è consentita nei casi di permuta, vendita forzata, liquidazione coatta, fallimento, espropriazione per pubblica utilità e quando i terreni in base a piani regolatori, anche se non ancora approvati, siano destinati ad utilizzazione edilizia, industriale o turistica […]”.
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Prelazione agraria Alcune possibili criticità preliminari
Modalità di esercizio del diritto di prelazione
(articolo 8 L. 590/1965) Il proprietario deve notificare con lettera raccomandata al coltivatore la proposta di alienazione trasmettendo il preliminare di compravendita in cui devono essere indicati il nome dell'acquirente, il prezzo di vendita e le altre norme pattuite compresa la clausola per l'eventualità della prelazione. Il coltivatore deve esercitare il suo diritto entro il termine di 30 giorni. Qualora il proprietario non provveda a tale notificazione o il prezzo indicato sia superiore a quello risultante dal contratto di compravendita, l'avente titolo al diritto di prelazione può, entro un anno dalla trascrizione del contratto di compravendita, riscattare il fondo dell'acquirente e da ogni altro successivo avente causa. Ove il diritto di prelazione sia stato esercitato, il versamento del prezzo di acquisto deve essere effettuato entro il termine di tre mesi, decorrenti dal trentesimo giorno dall'avvenuta notifica da parte del proprietario, salvo che non sia diversamente pattuito tra le parti. […] In tutti i casi nei quali il pagamento del prezzo è differito il trasferimento della proprietà è sottoposto alla condizione sospensiva del pagamento stesso entro il termine
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Prelazione agraria Alcune possibili criticità preliminari
Il diritto di prelazione dei confinanti (articolo 7 D.L.gs. 817/1971)
“Il diritto di prelazione spetta anche […] al coltivatore diretto proprietario di terreni confinanti con fondi offerti in vendita, purché sugli stessi non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti od enfiteuti coltivatori diretti”.
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Prelazione agraria Alcune possibili criticità preliminari
Prelazione: validità della rinuncia preventiva….
“la rinuncia alla prelazione non può essere preventiva, non potendo concernere diritti non ancora sorti. E’ esclusa, pertanto, la validità della rinuncia al diritto di prelazione effettuata anteriormente alla notifica della denuntiatio: una consapevole e responsabile rinuncia può aversi solo allorché il titolare del diritto sia posto in grado di valutare tutti gli aspetti positivi e negativi della sua scelta e, quindi, abbia avuto tempestiva e rituale conoscenza dell’intendimento di trasferire il fondo manifestato dal suo proprietario” (tra le tante Cass. 00/4858; Cass. 98/5306; Cass. 95/10272; Cass. 95/5457)
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Durata Contratto di superficie
20 anni ovvero almeno pari alla
durata del finanziamento
Diritto di estendere la durata del contratto
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Clausole principali Contratto di superficie
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Fideiussioni Contratto di superficie
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Step-in right / Right to remedy Contratto di superficie
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Contratto EPC I principali contratti di progetto
Oggetto e prezzo
Struttura dei pagamenti
PAC
Penali
Garanzie
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Oggetto e prezzo Contratto EPC
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Struttura dei pagamenti Contratto EPC
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PAC Contratto EPC
Contractor
Owner
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Contratto EPC Penali
PAC t > PAC
X < Guaranted performance levels
Guaranted performance levels
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Penali Contratto EPC
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Garanzie Contratto EPC
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Bonds – Caratteristiche principali Contratto EPC
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Altre clausole rilevanti Contratto EPC
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1. Parti
2. Oggetto
Accordo diretto I principali contratti di progetto
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Accordo diretto Parti
© CBA Studio Legale e Tributario. All rights reserved. 29
Accordo diretto Oggetto
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Contratto O&M I principali contratti di progetto
Durata
Oggetto
Corrispettivo
Penali
Garanzie
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Durata Contratto O&M
(5 anni)
(5 anni)
(5 anni)
(5 anni)
PAC
20 anni
END
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Oggetto Contratto O&M
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Corrispettivo Contratto O&M
© CBA Studio Legale e Tributario. All rights reserved.
Contratto O&M Penali
Segnalazione guasto
Intervento non tempestivo
X < prestazioni garantite
Prestazioni garantite
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Garanzie Contratto O&M
20122 MILANO Galleria San Carlo, 6 Tel. +39 02 778061 Fax +39 02 76021816 E-mail: [email protected]
00196 ROMA Via Flaminia, 135 Tel. +39 06 80913201 Fax +39 06 8077527 E-mail: [email protected]
35137 PADOVA Galleria dei Borromeo, 3 Tel. +39 049 8775811 Fax +39 049 666086 E-mail: [email protected]
30174 VENEZIA Piazza Ferretto, 55/A Tel. +39 041 2384411 Fax +39 041 975305 E-mail: [email protected]
80333 MÜNCHEN Ludwigstrasse 10 Tel. +49 (0)89 9901 6090 Fax +49 (0)89 9901 60999 E-mail: [email protected]
Nicola Gaglione
[email protected] www.cbalex.it