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- Legge n. 220/2012 + DL 145/13 Modifica della normativa codicistica sul condominio degli edifici Entrata in vigore il 18/06/2013 Codice Civileaggiornato con Legge 11 dicembre 2012, n. 220 (GU n.293 del 17-12-2012) Aggiornato con le ulteriorimodifiche introdotte dal Decreto-Legge 23 dicembre 2013, n. 145 (GU n. 300 del 23-12-13) Raffronto conle norme previgentidel Codice a cura del Centro Sudi Condominiali UNAI Modifiche alladisciplina codicistica sul condominio negli edifici. LEGGE 11 dicembre 2012, n. 220 (12G0241)(GU n.293 del 17-12-2012 ) Confronto tra norme in vigore (in chiaro) e il DdlC 4041 approvato il 27.11.2012 dal Senato (ingrassetto) Entrata in vigore del provvedimento: 18/06/2013 Normativa previgente Legge 220/12 Norme in vigore dal 18/06/2013 + DL 145/13 dal 24/12/2013 2/35 Legge n. 220/2012 Codice Civile in vigore dal 18/06/2013 Integrazione con DL 145/13 re Raffronto con la normativaprevigente a cura del Centro StudiCondominiali UNAI Vecchio Codice civile: Nuovo Codice civile: Art. 1117. Particomuni dell'edificio. [I]. Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari dei diversi piani o porzioni di piani di un edificio, se il contrario non risulta dal titolo: 1) il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, imuri maestri, i tetti e ila- strici solari, le scale, i portoni d'ingresso, i vestiboli,gli anditi, i portici, i cortili e in genere tutte le parti dell'edificio necessarieall'uso comune; 2)ilocali perla portineria e per l'alloggio del portiere, perla lavanderia, per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi e per altri simili serviziin comu- ne; 3)le opere, le installazioni, imanufatti di qualunque genere che servono all'usoeal godimento comune, comegli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli ac- quedotti e inoltre le fognaturee i canali di scarico, gli impianti per l'acqua, per il gas, per l'energiaelettrica, per il riscaldamento e simili fino al punto di dira- mazione degli impianti ailocali di proprietà esclusiva dei singoli condomini. ART. 1. ART. 1117. Particomuni dell’edificio [I]. Sono oggetto di proprietàcomune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell’edificio,anche se aventi diritto a godimento periodico e se non risulta il contrariodal titolo: 1) tutte le parti dell’edificionecessarie all’uso comune, come il suolo su cuisorge l’edificio, le fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni diingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le facciate; 2) le aree destinatea parcheggio nonchéilocali per i serviziin comune, come la portineria, incluso l’alloggiodel portiere, la lavanderia, gli stenditoi eisottotetti destinati, per le caratteristichestrutturali e funzionali, all’uso comune; 3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere destinati all’uso comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli impiantiidrici e fognari, i sistemi centralizzati di distribuzionee di trasmissione per il gas, per l’energia elettrica, per il riscaldamento ed il condizionamento dell’aria, per la ricezione radiotelevisiva e per l’accesso a qualunque altrogenere di flusso informativo,anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fi- no al punto di diramazione ai locali di proprietàindividuale dei singoli con- domini, ovvero,in casodi impianti unitari, fino al punto di utenza, salvo quanto disposto dalle normative di settore in materia di reti pubbliche. Art. 2. ART. 1117-bis. Ambito diapplicabilità

Testo codice civile raffrontato con riforma L 220 ... · Codice Civile in vigore dal 18/06/2013 Integrazione con DL 145/13 re Raffronto con la normativa previgente a cura del Centro

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Legge n. 220/2012 + DL 145/13Modifica della normativa codicistica sul condominio degli edificiEntrata in vigore il 18/06/2013

Codice Civile aggiornato con Legge 11 dicembre 2012, n. 220(GU n.293 del 17-12-2012)

Aggiornato con le ulteriori modifiche introdotte dalDecreto-Legge 23 dicembre 2013, n. 145(GU n. 300 del 23-12-13)

Raffronto con le norme previgenti del Codicea cura del Centro Sudi Condominiali UNAI

Modifiche alla disciplina codicistica sul condominio negli edifici.LEGGE 11 dicembre 2012, n. 220 (12G0241) (GU n.293 del 17-12-2012 )

Confronto tra norme in vigore (in chiaro) e il Ddl C 4041 approvato il 27.11.2012 dal Senato (in grassetto)Entrata in vigore del provvedimento: 18/06/2013

Normativa previ gente Legge220/12 Norme i n vigo re dal 18/06/2013 + DL 145/13 dal 24/12/2013

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Codice Civile in vigore dal 18/06/2013Integrazione con DL 145/13 re Raffronto con la normativa previgente a cura del

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Vecchio Codice civile: Nuovo Codice civile:

Art. 1117.Parti comuni dell 'edifici o.

[I]. Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari dei diversi piani oporzioni di piani di un edificio, se il contrario non risulta dal titolo:

1) il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i la-strici solari, le scale, i portoni d'ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili ein genere tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune;

2) i locali per la portineria e per l'alloggio del portiere, per la lavanderia,per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi e per altri simili servizi in comu-ne;

3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servonoall'uso e al godimento comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli ac-quedotti e inoltre le fognature e i canali di scarico, gli impianti per l'acqua, peril gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento e simili fino al punto di dira-mazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini.

ART.1.

ART. 1117.Parti comuni dell’e difici o

[I]. Sono ogg etto d i proprietà comune dei proprie tari delle si ngo le un itàimm obiliari dell’e difici o, anche se avent i diri tto a god imento p eriod ico e senon ris ulta il c ont rari o dal tito lo:

1) tutt e le parti dell’e difici o necessarie all’ uso comune, come il s uo lo sucui sorge l’edifici o, le fond azion i, i m uri maes tri, i pilas tri e le travi portant i,i tett i e i las trici s olari, le scale, i porton i di ingress o, i ves tibo li, gli and iti, iportici, i c ortili e le faccia te;

2) le aree destinate a parcheggio non ché i locali per i servi zi i n comune,come la po rtineria, i ncluso l’all ogg io del portiere, la lava nderia, gli s tend ito ie i sottot ett i destinati, per le cara tteris tiche struttu rali e fun zionali, all’ usocomune;

3) le opere, le i nstallazion i, i ma nuf att i di qualunqu e genere destinatiall’ uso comune, come gli asce nsori, i pozzi, le cis terne, gli im piant i idrici efogn ari, i sis temi ce nt rali zzati di dis tribuzione e di trasmissi one per il gas,per l’e nergia ele tt rica, per il riscal damento ed il c ond izionamento d ell’aria,per la rice zione radiotelevisiva e per l’access o a qualunqu e altro genere diflusso info rmativo, anche da satelli te o via cav o, e i rela tivi c ollegamenti fi-no al punto d i dirama zione ai locali di proprie tà ind ivi duale dei si ngo li c on-domini, ovver o, in caso d i im piant i unitari, fino al punto d i utenza, salv oquanto d isposto d alle normative di se tto re in materia di re ti pubb lic he.

Art. 2. ART. 1117-bis.Ambito d i app lica bili tà

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Modifiche alla disciplina codicistica sul condominio negli edifici.LEGGE 11 dicembre 2012, n. 220 (12G0241) (GU n.293 del 17-12-2012 )

Confronto tra norme in vigore (in chiaro) e il Ddl C 4041 approvato il 27.11.2012 dal Senato (in grassetto)Entrata in vigore del provvedimento: 18/06/2013

Normativa previ gente Legge220/12 Norme i n vigo re dal 18/06/2013 + DL 145/13 dal 24/12/2013

3/35Legge n. 220/2012

Codice Civile in vigore dal 18/06/2013Integrazione con DL 145/13 re Raffronto con la normativa previgente a cura del

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[I]. Le disposizioni del presente capo si applicano, in quanto compatibili,in tutt i i casi i n cui più un ità imm obiliari o p iù edifici ovver o p iù condo miniidi un ità imm obiliari o d i edifici a bbiano p arti comuni ai se nsi dell’ar ticolo1117.

ART. 1117-ter.Modificazion i delle destinazion i d’uso

[I]. Per sodd is fare esi genze di interesse c ondo miniale l’assem blea, conun nu mero d i vot i che rappresent i i quatt ro qu int i dei partecipant i al c on-dominio e i quatt ro qu int i del val ore dell’e difici o, può modificare la destina-zione d’uso delle parti comun i.

[II]. La convocazione dell’assem blea deve essere a ff issa per non menodi trenta giorni consecut ivi nei locali di maggior uso comune o negli s pazia tal fine destinati e deve effettu arsi me diante lettera racc omandata o equ i-po llent i mezzi telematici, i n modo d a pervenire alme no vent i giorni primadella data di convocazione.

[III]. La convocazione dell’assem blea, a pena di nu lli tà, deve ind icare leparti comun i ogg etto d ella m odificazione e la nuo va destinazione d’uso.

[IV]. La deliberazione deve cont enere la dichiarazione espressa di avereeffettu ato g li adempiment i di cui ai precedent i commi.

[V]. Sono vie tate le modificazion i delle destinazion i d’uso che possonorecare pregiud izio alla s tabili tà, alla sic urezza del fabbrica to o che ne alte-rino il decoro architetton ico ».

ART. 1117-quater.Tutela delle destinazion i d’uso

[I]. In caso d i att ivi tà che incidono n egativame nte e in modo sostanzialesulle destinazion i d’uso delle parti comuni, l’ammi nis tratore o i condo mini,anche singo larme nte,possono d iff idare l’esec uto re e possono chiedere la

Modifiche alla disciplina codicistica sul condominio negli edifici.LEGGE 11 dicem bre 2012, n. 220 (12G0241) (GU n.293 del 17-12-2012 )

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convocazione dell’assemblea per far cessare la violazione, anche medianteazion i giud iziarie. L’assem blea delibera in meri to alla cessa zione di tali a t-tivi tà con la maggioranza previs ta dall’ar ticolo 1136, secondo comma .

Art. 1118.Diri tt i dei partecipant i sulle c ose comuni.

[I]. Il diritto di ciascun condomino sulle cose indicate dall'articolo prece-dente è proporzionato al valore del piano o porzione di piano che gli appar-tiene, se il titolo non dispone altrimenti.

[II]. Il condomino non può, rinunziando al diritto sulle cose anzidette, sot-trarsi al contributo nelle spese per la loro conservazione.

Art. 3. ART. 1118.Diri tt i dei partecipant i sulle parti comuni

[I]. Il diri tto d i ciasc un condo mino sulle parti comuni, salv o che il tito lonon d ispong a altrime nt i, è propo rzionale al val ore dell’ un ità imm obiliareche gli appartiene.

[II]. Il condo mino non può rinun ziare al s uo d iri tto sulle parti comuni.[III]. Il condo mino non può sott rarsi all’ obb ligo d i cont ribu ire alle s pese

per la c onserva zione delle parti comuni, neanche modificando la destina-zione d’uso della prop ria un ità imm obiliare, salv o qu anto d isposto d a legg ispeciali.

[IV]. Il condo mino, può rinun ciare all’ ut ili zzo dell’im pianto centrali zzatodi riscal damento o d i cond izionamento , se dal suo d istacco non d eriva nonot evoli s qu ili bri di fun zionamento o aggravi di spesa per gli al tri c ondo-mini. In tale cas o il ri nun ziante res ta tenuto a concorrere al pagamento d el-le sole spese di manut enzione straordinaria dell’im pianto e per la s ua con-serva zione e messa a no rma .

Art. 1119.Ind ivisi bili tà.

[I]. Le parti comuni dell'edificio non sono soggette a divisione, a meno chela divisione possa farsi senza rendere più incomodo l'uso della cosa a cia-scun condomino.

Art. 4. ART. 1119.Ind ivisi bili tà

[I]. Le parti comuni dell'edificio non sono soggette a divisione, a meno che ladivisione possa farsi senza rendere più incomodo l'uso della cosa a ciascun con-domino e con il c onsenso d i tutt i i partecipant i al c ondo minio.

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Modifiche alla disciplina codicistica sul condominio negli edifici.LEGGE 11 dicembre 2012, n. 220 (12G0241) (GU n.293 del 17-12-2012 )

Confronto tra norme in vigore (in chiaro) e il Ddl C 4041 approvato il 27.11.2012 dal Senato (in grassetto)Entrata in vigore del provvedimento: 18/06/2013

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Art. 1120.Inno vazion i.

[I]. I condomini, con la maggioranza indicata dal quinto comma dell'articolo1136, possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento o all'usopiù comodo o al maggior rendimento delle cose comuni.

[II]. Sono vietate le innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabili-tà o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o cherendano talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al godimento an-che di un solo condomino.

Art. 5. ART. 1120Inno vazion i.

[I]. I condomini, con la maggioranza indicata dal quinto comma dell'articolo1136, possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento o all'uso piùcomodo o al maggior rendimento delle cose comuni.

[II]. I condo mini, con la maggioranza ind ica ta dal sec ondo commadell’ar ticolo 1136, possono d isporre le i nno vazioni che, nel ris petto d ellanormativa di se tto re, hanno ad ogg etto:

1) le opere e gli i ntervent i volti a mi gliorare la sic urezza e la sal ubri tàdegli edifici e degli im piant i;

2) le opere e gli i ntervent i previs ti per elimi nare le barriere arc hitetton i-che, per il c ont enimento d el consumo energetico degli edifici e per reali z-zare parchegg i destinati a servi zio delle un ità imm obiliari o dell’e difici o eper la produ zione di energia mediante l’ut ili zzo d i im piant i di cogenerazio-ne, font i eolic he, solari o comunqu e ri nno vabili da parte del condo minio odi terzi che conseguano a tito lo on eroso un d iri tto reale o personale di go-dimento d el las tric o solare o d i al tra idon ea superficie c omune;

3) l’i nstallazione di im piant i centrali zzati per la rice zione radiotelevisivae per l’access o a qualunqu e altro genere di flusso info rmativo, anche dasatelli te o via cav o, e i rela tivi c ollegament i fino alla dirama zione per le si n-go le utenze, ad escl usione degli im piant i che non comportano modifiche ingrado d i al terare la destinazione della c osa comune e di im pedire agli al tricondo mini di farne uso secondo il l oro d iri tto .

[III]. L’ammi nis trato re è tenuto a convocare l’assem blea ent ro trentagiorni dalla ric hies ta anche di un solo condo mino interessa to all’a dozionedelle deliberazion i di cui al precedente comma. La ric hies ta deve cont enerel’i nd icazione del cont enuto speci fico e delle m odali tà di esec uzione degliintervent i propo sti. In mancanza, l’ammi nis tratore deve invi tare senza in-dug io il c ondo mino p ropon ente a fornire le necessarie i ntegrazion i.

[IV]. Sono vietate le innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o

Modifiche alla disciplina codicistica sul condominio negli edifici.LEGGE 11 dicem bre 2012, n. 220 (12G0241) (GU n.293 del 17-12-2012 )

Confronto tra norme in vigore (in chiaro) e il Ddl C 4041 approvato il 27.11.2012 dal Senato (in grassetto)Entrata in vigore del provvedimento: 18/06/2013

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alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che renda-no talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di unsolo condomino.

Art. 1121.Inno vazion i gravose o voluttu arie.

[I]. Qualora l'innovazione importi una spesa molto gravosa o abbia caratte-re voluttuario rispetto alle particolari condizioni e all'importanza dell'edificio, econsista in opere, impianti o manufatti suscettibili di utilizzazione separata, icondomini che non intendono trarne vantaggio sono esonerati da qualsiasicontributo nella spesa.

[II]. Se l'utilizzazione separata non è possibile, l'innovazione non è con-sentita, salvo che la maggioranza dei condomini che l'ha deliberata o accetta-ta intenda sopportarne integralmente la spesa.

[III]. Nel caso previsto dal primo comma i condomini e i loro eredi o aventicausa possono tuttavia, in qualunque tempo, partecipare ai vantaggi dell'in-novazione, contribuendo nelle spese di esecuzione e di manutenzione dell'o-pera.

Art. 1121.Inno vazion i gravose o voluttu arie.

[I]. Qualora l'innovazione importi una spesa molto gravosa o abbia caratterevoluttuario rispetto alle particolari condizioni e all'importanza dell'edificio, e consi-sta in opere, impianti o manufatti suscettibili di utilizzazione separata, i condominiche non intendono trarne vantaggio sono esonerati da qualsiasi contributo nellaspesa.

[II]. Se l'utilizzazione separata non è possibile, l'innovazione non è consentita,salvo che la maggioranza dei condomini che l'ha deliberata o accettata intendasopportarne integralmente la spesa.

[III]. Nel caso previsto dal primo comma i condomini e i loro eredi o aventicausa possono tuttavia, in qualunque tempo, partecipare ai vantaggi dell'innova-zione, contribuendo nelle spese di esecuzione e di manutenzione dell'opera.

Art. 1122.Opere sulle parti dell 'edifici o d i proprie tà comune.

[I]. Ciascun condomino, nel piano o porzione di piano di sua proprietà, nonpuò eseguire opere che rechino danno alle parti comuni dell'edificio.

Art. 6. ART. 1122.Opere su parti di proprie tà o uso ind ivi duale

[I]. Nell’ un ità imm ob iliare di sua proprie tà ovver o nelle parti normalme n-te destinate all’ uso comune, che siano state att ribu ite in proprietà escl usi -va o destinate all’ uso ind ivi duale, il c ondo mino non può eseguire opereche rechino d anno alle parti comuni ovver o determi nino un p regiud izio allastabili tà, alla sic urezza o al decoro architetton ico dell’e difici o.

[II]. In ogn i cas o è data preventiva not izia all’ammi nis tratore che ne ri fe-risce all’assem blea.

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Art. 7. ART. 1122-bis.Impiant i non cent rali zzati di rice zione radiotelevisiva e di produ zione di e-nergia da font i ri nno vabili

[I]. Le installazion i di im piant i non centrali zzati per la rice zione radiote-levisiva e per l’access o a qualunqu e altro genere di flusso info rmativo, an-che da satelli te o via cav o, e i rela tivi c ollegament i fino al punto d i dirama -zione per le si ngo le utenze sono reali zzati in modo d a recare il mi nor pre-giud izio alle parti comun i e alle un ità imm obiliari di proprie tà ind ivi duale,preserva ndo in ogn i cas o il decoro architetton ico dell’e difici o, salv o qu an-to p revis to in materia di reti pubb lic he.

[II]. È consent ita l’i nstallazione di im piant i per la produ zione di energiada font i ri nno vabili destinati al servi zio d i si ngo le unità del condo minio sullas tric o solare, s u ogn i al tra idon ea superficie c omune e sulle parti di pro-prie tà ind ivi duale dell’i nteressa to .

III]. Qualora si re ndano n ecessarie m odificazion i delle parti comuni,l’i nteressa to n e dà comunicazione all’ammi nis tratore ind icando il c ont enu-to speci fico e le modali tà di esec uzione degli i ntervent i. L’assem blea puòprescrivere, c on la maggioranza di cui all’ar ticolo 1136, qu into comma, a-deguate modali tà alternative di esec uzione o imporre ca utele a salva guar-dia della s tabili tà, della sic urezza o del decoro architetton ico dell’e difici o e,ai fini dell’i nstallazione degli im piant i di cui al sec ondo comma, provvede, aric hies ta degli i nteressa ti, a ri partire l’ uso del las tric o solare e delle al tresuperfici c omun i, salva guardando le diverse forme di ut ili zzo previs te dalrego lamento d i condo minio o comunqu e in atto . L’assem blea, con la me-desima ma gg ioranza, può altresì s ubo rdinare l’esec uzione alla pres tazione,da parte dell’i nteressa to , di idon ea garanzia per i dann i eventu ali.

[IV]. L’access o alle un ità imm obiliari di proprie tà ind ivi duale deve essereconsent ito o ve necessari o per la progettazione e per l’esec uzione delle o-pere. Non sono sogg ett i ad auto ri zzazione gli im piant i destinati alle si ngo leun ità abitative

Modifiche alla disciplina codicistica sul condominio negli edifici.LEGGE 11 dicem bre 2012, n. 220 (12G0241) (GU n.293 del 17-12-2012 )

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ART. 1122-ter.Impiant i di vi deosorveglianza sulle parti comuni

[I]. Le deliberazion i concernent i l’i nstallazione sulle parti comunidell’e difici o d i im piant i volti a consent ire la vi deosorveglianza su d i essesono approvate dall’assem blea con la maggioranza di cui al sec ondocomma dell’ar ticolo 1136».

Art. 1123.Ripartizione delle s pese.

[I]. Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle particomuni dell'edificio per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e perle innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini inmisura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa con-venzione.

[II]. Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, lespese sono ripartite in proporzione dell'uso che ciascuno può farne.

[III]. Qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o im-pianti destinati a servire una parte dell'intero fabbricato, le spese relative allaloro manutenzione sono a carico del gruppo di condòmini che ne trae utilità.

ART. 1123.Ripartizione delle s pese

[I]. Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle particomuni dell'edificio per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per leinnovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misu-ra proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione.

[II]. Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, lespese sono ripartite in proporzione dell'uso che ciascuno può farne.

[III]. Qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impiantidestinati a servire una parte dell'intero fabbricato, le spese relative alla loro ma-nutenzione sono a carico del gruppo di condòmini che ne trae utilità.

Art. 1124.Manut enzione e ric ostruzione delle scale.

[I]. Le scale sono mantenute e ricostruite dai proprietari dei diversi piani acui servono. La spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del valo-re dei singoli piani o porzioni di piano, e per l'altra metà in misura proporzio-nale all'altezza di ciascun piano dal suolo.

[II]. Al fine del concorso nella metà della spesa, che è ripartita in ragione

Art. 8. ART. 1124Manut enzione e sostituzione delle scale e degli asce nsori

[I]. Le scale e gli asce nsori s ono mantenut i e sostitu iti dai proprie taridelle un ità imm obiliari a c ui serv ono . La spesa rela tiva è ri partita tra essi,per metà in ragione del val ore delle si ngo le un ità imm obiliari e per l’al trametà escl usivame nte in mis ura propo rzionale all’al tezza di ciasc un p ianodal suo lo.

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Modifiche alla disciplina codicistica sul condominio negli edifici.LEGGE 11 dicembre 2012, n. 220 (12G0241) (GU n.293 del 17-12-2012 )

Confronto tra norme in vigore (in chiaro) e il Ddl C 4041 approvato il 27.11.2012 dal Senato (in grassetto)Entrata in vigore del provvedimento: 18/06/2013

Normativa previ gente Legge220/12 Norme i n vigo re dal 18/06/2013 + DL 145/13 dal 24/12/2013

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del valore, si considerano come piani le cantine, i palchi morti, le soffitte ocamere a tetto e i lastrici solari, qualora non siano di proprietà comune.

[II]. Al fine del concorso nella metà della spesa, che è ripartita in ragione delvalore, si considerano come piani le cantine, i palchi morti, le soffitte o camere atetto e i lastrici solari, qualora non siano di proprietà comune.

Art. 1125.Manut enzione e ric ostruzione dei soff itt i, delle v olte e dei solai.

[I]. Le spese per la manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte edei solai sono sostenute in parti eguali dai proprietari dei due piani l'uno all'al-tro sovrastanti, restando a carico del proprietario del piano superiore la coper-tura del pavimento e a carico del proprietario del piano inferiore l'intonaco, latinta e la decorazione del soffitto.

ART. 1125.Manut enzione e ric ostruzione dei soff itt i, delle v olte e dei solai.

[I]. Le spese per la manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e deisolai sono sostenute in parti eguali dai proprietari dei due piani l'uno all'altro so-vrastanti, restando a carico del proprietario del piano superiore la copertura delpavimento e a carico del proprietario del piano inferiore l'intonaco, la tinta e ladecorazione del soffitto.

Art. 1126.Lastrici s olari di uso escl usiv o.

[I]. Quando l'uso dei lastrici solari o di una parte di essi non è comune atutti i condomini, quelli che ne hanno l'uso esclusivo sono tenuti a contribuireper un terzo nella spesa delle riparazioni o ricostruzioni del lastrico; gli altridue terzi sono a carico di tutti i condomini dell'edificio o della parte di questo acui il lastrico solare serve, in proporzione del valore del piano o della porzionedi piano di ciascuno.

Art. 1126.Lastrici s olari di uso escl usiv o

[I]. Quando l'uso dei lastrici solari o di una parte di essi non è comune a tutti icondomini, quelli che ne hanno l'uso esclusivo sono tenuti a contribuire per unterzo nella spesa delle riparazioni o ricostruzioni del lastrico; gli altri due terzi so-no a carico di tutti i condomini dell'edificio o della parte di questo a cui il lastricosolare serve, in proporzione del valore del piano o della porzione di piano di cia-scuno.

Art. 1127.Costruzione sopra l 'u ltimo piano d ell 'edifici o.

[I]. Il proprietario dell'ultimo piano dell'edificio può elevare nuovi piani onuove fabbriche, salvo che risulti altrimenti dal titolo. La stessa facoltà spettaa chi è proprietario esclusivo del lastrico solare.

ART. 1127.Costruzione sopra l 'u ltimo p iano d ell 'edifici o

[I]. Il proprietario dell'ultimo piano dell'edificio può elevare nuovi piani o nuovefabbriche, salvo che risulti altrimenti dal titolo. La stessa facoltà spetta a chi èproprietario esclusivo del lastrico solare.

Modifiche alla disciplina codicistica sul condominio negli edifici.LEGGE 11 dicem bre 2012, n. 220 (12G0241) (GU n.293 del 17-12-2012 )

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[II]. La sopraelevazione non è ammessa se le condizioni statiche dell'edifi-cio non la consentono.

[III]. I condomini possono altresì opporsi alla sopraelevazione, se questapregiudica l'aspetto architettonico dell'edificio ovvero diminuisce notevolmen-te l'aria o la luce dei piani sottostanti.

[IV]. Chi fa la sopraelevazione deve corrispondere agli altri condominiun'indennità pari al valore attuale dell'area da occuparsi con la nuova fabbri-ca, diviso per il numero dei piani, ivi compreso quello da edificare, e detrattol'importo della quota a lui spettante. Egli è inoltre tenuto a ricostruire il lastricosolare di cui tutti o parte dei condomini avevano il diritto di usare.

[II]. La sopraelevazione non è ammessa se le condizioni statiche dell'edificionon la consentono.

[III]. I condomini possono altresì opporsi alla sopraelevazione, se questa pre-giudica l'aspetto architettonico dell'edificio ovvero diminuisce notevolmente l'ariao la luce dei piani sottostanti.

[IV]. Chi fa la sopraelevazione deve corrispondere agli altri condomini un'in-dennità pari al valore attuale dell'area da occuparsi con la nuova fabbrica, divisoper il numero dei piani, ivi compreso quello da edificare, e detratto l'importo dellaquota a lui spettante. Egli è inoltre tenuto a ricostruire il lastrico solare di cui tuttio parte dei condomini avevano il diritto di usare.

ART. 1128.Perime nto tot ale o parziale dell 'edifici o.

[I]. Se l'edificio perisce interamente o per una parte che rappresenti i trequarti del suo valore, ciascuno dei condomini può richiedere la vendita all'a-sta del suolo e dei materiali, salvo che sia stato diversamente convenuto.

[II]. Nel caso di perimento di una parte minore, l'assemblea dei condominidelibera circa la ricostruzione delle parti comuni dell'edificio, e ciascuno è te-nuto a concorrervi in proporzione dei suoi diritti sulle parti stesse.

[III]. L'indennità corrisposta per l'assicurazione relativa alle parti comuni èdestinata alla ricostruzione di queste.

[IV]. Il condomino che non intende partecipare alla ricostruzione dell'edifi-cio è tenuto a cedere agli altri condomini i suoi diritti, anche sulle parti di suaesclusiva proprietà, secondo la stima che ne sarà fatta, salvo che non preferi-sca cedere i diritti stessi ad alcuni soltanto dei condomini.

Art. 1128.Perime nto tot ale o parziale dell 'edifici o

[I]. Se l'edificio perisce interamente o per una parte che rappresenti i tre quartidel suo valore, ciascuno dei condomini può richiedere la vendita all'asta del suo-lo e dei materiali, salvo che sia stato diversamente convenuto.

[II]. Nel caso di perimento di una parte minore, l'assemblea dei condomini de-libera circa la ricostruzione delle parti comuni dell'edificio, e ciascuno è tenuto aconcorrervi in proporzione dei suoi diritti sulle parti stesse.

[III]. L'indennità corrisposta per l'assicurazione relativa alle parti comuni è de-stinata alla ricostruzione di queste.

[IV]. Il condomino che non intende partecipare alla ricostruzione dell'edificio ètenuto a cedere agli altri condomini i suoi diritti, anche sulle parti di sua esclusivaproprietà, secondo la stima che ne sarà fatta, salvo che non preferisca cedere idiritti stessi ad alcuni soltanto dei condomini.

Art. 1129.Nomina e revoca dell 'ammi nis tratore.

Art. 9. ART. 1129.Nomina, revoca ed obb ligh i dell’ammi nis tratore

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[I]. Quando i condomini sono più di quattro, l'assemblea nomina un ammi-nistratore. Se l'assemblea non provvede, la nomina è fatta dall'autorità giudi-ziaria, su ricorso di uno o più condomini.

[II]. L'amministratore dura in carica un anno e può essere revocato in ognitempo dall'assemblea.

[III]. Può altresì essere revocato dall'autorità giudiziaria, su ricorso di cia-scun condomino, oltre che nel caso previsto dall'ultimo comma dell'articolo1131, se per due anni non ha reso il conto della sua gestione, ovvero se visono fondati sospetti di gravi irregolarità.

IV]. La nomina e la cessazione per qualunque causa dell'amministratoredall'ufficio sono annotate in apposito registro.

[I]. Quando i condomini sono più di otto, se l’assemblea non vi provve-de, la nomina di un ammi nis tratore è fatta dall’a uto ri tà giud iziaria s u ric or-so d i uno o p iù condo mini o dell’ammi nis tratore dimissi onario

[II]. Cont estualmente all’acce ttazione della nomina e ad ogn i ri nno vodell’i ncaric o, l’ammi nis tratore comunica i propri dati anagrafici e profes-sionali, il c od ice fiscale, o, se si tratta di socie tà, anche la sede legale e ladenominazione, il l ocale ove si trovano i regis tri di cui ai numeri 6 ) e 7)dell’ar ticolo 1130, non ché i giorni e le ore in cui ogn i interessa to , previa ri -chies ta all’ammi nis trato re, può p renderne gratu itamente visi one e ott enere,previ o rim bo rso della s pesa, cop ia da lui firma ta.

[III]. L’assem blea può subo rdinare la nomina dell’ammi nis tratore allapresentazione ai condo mini di una polizza ind ivi duale di res pon sabili tà ci -vile per gli a tt i compiut i nell’eserci zio del mandato .

[IV]. L’ammi nis tratore è tenuto altresì ad adeguare i massimali della po-lizza se nel periodo d el suo incaric o l’assem blea deliberi lav ori s traordinari.Tale adeguamento non d eve essere i nferiore all’im porto d i spesa deliberatoe deve essere e ffettu ato cont estualmente all’i nizio dei lav ori. Nel cas o incui l’ammi nis tratore sia c operto d a una po li zza di assic urazione per la re -spon sabili tà civile professi onale generale per l’i ntera att ivi tà da lui sv olta,tale po lizza deve essere i ntegrata con un a dichiarazione dell’im presa di as -sic urazione che garant isca le c ond izion i previs te dal periodo p recedenteper lo speci fico condo minio.

[V]. Sul luogo d i access o al condo minio o d i maggior uso comune, ac-cessi bile anche ai terzi, è aff issa l’i ndicazione delle generali tà, del domicili oe dei reca piti, anche telefon ici, dell’ammi nis tratore.

[VI]. In mancanza dell’ammi nis tratore, sul luogo d i access o al condo mi -nio o d i maggior uso comune, accessi bile anche ai terzi, è aff issal’i nd icazione delle generali tà e dei reca piti, anche telefon ici, della personache svolge fun zion i analogh e a quelle dell’ammi nis tratore.

[VII]. L’ammi nistratore è obb ligato a far transi tare le s omme ricev ute aqualunqu e tito lo dai condo mini o da terzi, non ché quelle a qualsiasi tito lo

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erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postaleo bancari o, intestato al condo minio; ciasc un condo mino p er il trami tedell 'ammi nis tratore può chiedere di prendere visi one ed estrarre c op ia aproprie s pese, della re nd icont azione period ica.

[VIII]. Alla cessa zione dell’i ncaric o l’ammi nis tratore è tenuto alla c onse-gna di tutt a la documentazione in suo po ssess o afferente al condo minio eai si ngo li c ondo mini e ad eseguire le a tt ivi tà urgent i al fine di evi tare pre-giud izi agli i nteressi c omun i senza diri tto ad u lteriori c ompensi.

[IX]. Salvo che sia s tato espressame nte dispensato d all’assem blea,l’ammi nis trato re è tenuto ad agire per la risc ossi one forzosa delle s ommedovute dagli obb ligati ent ro sei mesi dalla c hiusura dell’eserci zio nel qualeil cre dito esigibile è c ompreso, anche ai sensi dell’ar ticolo 63, prim o com-ma, delle disposizion i per l’a ttu azione del presente cod ice.

[X]. L’incaric o d i ammi nis tratore ha durata di un anno e si i ntende rinno-vato p er eguale du rata. L’assem blea convocata per la rev oca o le dimissi o-ni delibera in ordine alla nomina del nuo vo ammi nis tratore.

[XI]. La revoca dell’ammi nistratore può essere deliberata in ogn i tempodall’assem blea, con la maggioranza previs ta per la s ua nomina oppu re conle modali tà previs te dal rego lamento d i condo minio. Può altresì essere di-sposta dall’a uto ri tà giud iziaria, s u ric orso d i ciasc un condo mino, nel cas oprevis to d al quarto comma dell’ar ticolo 1131, se non rende il c onto d ellagestione, ovver o in caso d i gravi irre go lari tà. Nei casi i n cui sia no emersegravi irre go lari tà fiscali o d i non ott emperanza a quanto d isposto d al nume-ro 3) dell’ und icesim o comma, i c ondo mini, anche singo larme nte, possonochiedere la c onvocazione dell’assem blea per far cessare la vi olazione e re-vocare il ma ndato all’ammi nistratore. In caso d i mancata revoca da partedell’assem blea, ciasc un condo mino può riv olgersi all’a uto ri tà giud iziaria ein caso d i acc og lime nto d ella domanda, il ric orrente, per le s pese legali, hatito lo d i rivalsa nei conf ront i del condo minio che a sua volta può rivalersinei conf ront i dell’ammi nis tratore rev ocato .

[XII]. Costitu isc ono , tra le al tre, gravi irre go lari tà:

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1) l’omessa convocazione dell’assemblea per l’approvazione del rendi-conto condo miniale, il ri petuto ri fiuto d i convocare l’assem blea per la rev o-ca e per la nomina del nuo vo ammi nis tratore o negli al tri casi previs ti dallalegge;

2) la mancata esecuzione di provvediment i giud iziari e ammi nis trativi,non ché di deliberazion i dell’assem blea;

3) la mancata apertura ed ut ili zzazione del conto d i cui al se tt imo com-ma;

4) la gestione secondo modali tà che possono g enerare possi bili tà diconfu sione tra il patrim onio del condo minio e il patrim onio personaledell’ammi nis tratore o d i al tri c ondo mini;

5) l’aver acc onsent ito , per un credito insodd is fatto , alla ca ncella zionedelle formali tà esegu ite nei regis tri imm obiliari a tut ela dei diri tt i del con-dominio;

6) qualora sia s tata promossa azione giudiziaria per la risc ossi one dellesomme dovute al condo minio, l’aver omess o d i curare dili gentementel’azione e la conseguente esecuzione coatt iva ;

7) l’i nott emperanza agli obb ligh i di cui all’ar ticolo 1130, numeri 6 ), 7) e9);

8) l’omessa, i ncompleta o inesatta comunicazione dei dati di cui al se -condo comma del presente articolo;

[XIII]. In caso d i rev oca da parte dell’a uto ri tà giud iziaria, l’assem blea nonpuò no minare nuo vamente l’ammi nis tratore rev ocato .

[XIV]. L’ammi nis tratore, all’a tto d ell’acce ttazione della nomina e del suorinno vo, deve speci ficare a nali ticame nte, a pena di nu lli tà della nominastessa, l’im po rto do vuto a tito lo d i compenso per l’a tt ivi tà svolta.

[XV]. Per quanto non d isci plinato d al presente articolo si app lica no ledisposizion i di cui alla se zione I del capo IX del tito lo III del li bro IV.

[XVI]. Il presente articolo si app lica a nche agli edifici di all ogg i di edili ziapopo lare ed econo mica, reali zzati o recuperati da ent i pubb lici a tot ale par-tecipazione pubb lica o con il c oncorso dello Stato , delle re gion i, delle pro-

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vince o dei comuni, nonché a quelli realizzati da enti pubblici non econo-mici o socie tà priva te senza scopo d i lucro con f inali tà sociali propriedell’e dili zia resi denziale pubb lica ».

Art. 1130.Att ribuzion i dell 'ammi nis tratore.

[I]. L'amministratore deve:1) eseguire le deliberazioni dell'assemblea dei condomini e curare l'osser-

vanza del regolamento di condominio;2) disciplinare l'uso delle cose comuni e la prestazione dei servizi nell'inte-

resse comune, in modo che ne sia assicurato il miglior godimento a tutti icondomini;

3) riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti per la manutenzio-ne ordinaria delle parti comuni dell'edificio e per l'esercizio dei servizi comuni;

4) compiere gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edi-ficio.

[II]. Egli, alla fine di ciascun anno, deve rendere il conto della sua gestio-ne.

Art.10.

ART. 1130.Att ribuzion i dell’ammi nis tratore

[I]. L’ammi nis trato re, oltre a quanto p revis to d all’ar ticolo 1129 e dalle vi -gent i disposizion i di legge, deve:

1) esegu ire le deliberazion i dell’assem blea, convocarla a nnu almente perl’app rovazione del rend iconto condo miniale di cui all’ar ticolo 1130-bis ecurare l’ osserva nza del rego lamento d i condo minio;

2) disci plinare l’ uso delle c ose comuni e la fruizione dei servi zinell’i nteresse c omune, in modo che ne sia assic urato il mi glior god imentoa ciasc uno d ei condo mini;

3) risc uot ere i c ont ribut i ed erogare le s pese occorrent i per la ma nut en-zione ordinaria delle parti comuni dell’e difici o e per l’eserci zio dei servi zicomuni;

4) compiere gli a tt i conserva tivi rela tivi alle parti comuni dell’e difici o;5) esegu ire gli adempiment i fiscali ;6) curare la tenut a del registro d i anagrafe condo miniale c ont enente le

generali tà dei si ngo li prop rie tari e dei tito lari di diri tt i reali e di diri tt i perso-nali di god imento , comprensive del cod ice fiscale e della resi denza o do mi-cili o, i dati ca tastali di ciasc una unità imm obiliare, non ché ogn i dato rela ti-vo alle c ond izion i di sic urezza. Ogni varia zione dei dati deve essere c omu-nica ta all’ammi nis trato re in fo rma scri tta ent ro sessa nta giorni.L’ammi nis trato re, in caso d i inerzia, mancanza o incompletezza delle c o-municazion i, ric hiede con lettera racc omandata le info rmazion i necessariealla tenut a del regis tro d i anagrafe. Decorsi trenta giorni, in caso d i omessao incompleta ris posta, l’ammi nis tratore acquisisce le i nfo rmazion i neces -

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sarie, addebitandone il costo ai responsabili;7) curare la tenut a del regis tro dei ver bali delle asse mblee, del regis tro

di nomina e revoca dell’ammi nis tratore e del regis tro d i cont abili tà. Nel re -gis tro dei ver bali delle assem blee sono altresì annot ate:

le eventu ali ma ncate costituzioni dell’assem blea, le deliberazion i non-ché le brevi dichiarazion i rese dai condo mini che ne hanno f atto ric hies ta;allo stesso registro è allegato il re go lamento d i condo minio, ove adott ato .Nel regis tro d i nomina e revoca dell’ammi nis tratore sono annot ate, in ordi-ne crono log ico, le date della nomina e della rev oca di ciasc un ammi nis tra-to re del condo minio, non ché gli es tremi del decre to in caso d i provvedi-mento g iud iziale. Nel regis tro di cont abili tà sono annot ati in ordine crono-log ico, entro trenta giorni da quello dell’e ffettu azione, i si ngo li m ovime nt iin entrata ed in usci ta. Tale regis tro può t enersi a nche con modali tà info r-matizzate;

8) conservare tutt a la documentazione inerente alla propria gestione ri -feribile sia al ra ppo rto con i condo mini sia all o stato t ecnico-ammi nis trativodell’e difici o e del condo minio;

9) fo rnire al c ondo mino che ne faccia ric hies ta attestazione rela tiva all ostato d ei pagament i degli oneri c ondo miniali e delle eve ntu ali li ti in corso;

10) redigere il re nd iconto condo miniale annu ale della gestione e convo-care l’assem blea per la rela tiva approvazione entro centott anta giorni .

Art.11.

ART. 1130-bis.Rend iconto condo miniale

[I]. Il rend iconto condo miniale cont iene le voci di ent rata e di usci ta edogn i al tro dato inerente alla si tuazione patrim oniale del condo minio, ai fon-di dispon ibili e d alle eve ntu ali riserve c he devono essere es pressi i n mododa consent ire l’imme diata veri fica. Si compon e di un regis tro d i cont abili tà,di un riepilogo f inanziari o, non ché di una not a sintetica es plica tiva della

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gestione con l’indicazione anche dei rapporti in corso e delle questionipendent i. L’assem blea condo miniale può , in qu alsiasi m omento o p er piùannu ali tà speci ficame nte ident ifica te, nominare un revis ore che veri fichi lacont abili tà del condo minio. La deliberazione è assunt a con la maggioranzaprevis ta per la nomina dell’ammi nis tratore e la rela tiva s pesa è ri partita fratutt i i c ondo mini sulla base dei millesimi di proprie tà. I condo mini e i tito laridi diri tt i reali o d i god imento sulle un ità imm obiliari possono p rendere vi -sione dei document i giustificativi di spesa i n ogn i tempo e estrarne cop ia aproprie s pese. Le scri ttu re e i document i giustifica tivi devono essere c on-serva ti per dieci a nn i dalla data della rela tiva re gis trazione.

[II]. L’assem blea può anche nominare, oltre all’ammi nistratore, un con-siglio d i condo minio composto d a almeno t re condo mini negli edifici di al -meno dod ici un ità imm ob iliari. Il c onsiglio ha fun zioni consultive e

di cont rollo.

Art. 1131.Rappresentanza.

[I]. Nei limiti delle attribuzioni stabilite dall'articolo precedente o dei mag-giori poteri conferitigli dal regolamento di condominio o dall'assemblea, l'am-ministratore ha la rappresentanza dei partecipanti e può agire in giudizio siacontro i condomini sia contro i terzi.

[II]. Può essere convenuto in giudizio per qualunque azione concernentele parti comuni dell'edificio; a lui sono notificati i provvedimenti dell'autoritàamministrativa che si riferiscono allo stesso oggetto.

[III]. Qualora la citazione o il provvedimento abbia un contenuto che esor-bita dalle attribuzioni dell'amministratore, questi è tenuto a darne senza indu-gio notizia all'assemblea dei condomini.

[IV]. L'amministratore che non adempie a quest'obbligo può essere revo-cato ed è tenuto al risarcimento dei danni.

Art.12.

ART. 1131.Rappresentanza.

[I]. Nei limiti delle attribuzioni stabilite dall 'articolo 1130 o dei maggiori potericonferitigli dal regolamento di condominio o dall'assemblea, l'amministratore hala rappresentanza dei partecipanti e può agire in giudizio sia contro i condominisia contro i terzi.

[II]. Può essere convenuto in giudizio per qualunque azione concernente leparti comuni dell'edificio; a lui sono notificati i provvedimenti dell'autorità ammini-strativa che si riferiscono allo stesso oggetto.

[III]. Qualora la citazione o il provvedimento abbia un contenuto che esorbitadalle attribuzioni dell'amministratore, questi è tenuto a darne senza indugio noti-zia all'assemblea dei condomini.

[IV]. L'amministratore che non adempie a quest'obbligo può essere revocatoed è tenuto al risarcimento dei danni.

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Modifiche alla disciplina codicistica sul condominio negli edifici.LEGGE 11 dicembre 2012, n. 220 (12G0241) (GU n.293 del 17-12-2012 )

Confronto tra norme in vigore (in chiaro) e il Ddl C 4041 approvato il 27.11.2012 dal Senato (in grassetto)Entrata in vigore del provvedimento: 18/06/2013

Normativa previ gente Legge220/12 Norme i n vigo re dal 18/06/2013 + DL 145/13 dal 24/12/2013

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Art. 1132.Disse nso dei condo mini ris petto alle li ti.

[I]. Qualora l'assemblea dei condomini abbia deliberato di promuovere unalite o di resistere a una domanda il condomino dissenziente, con atto notifica-to all'amministratore, può separare la propria responsabilità in ordine alleconseguenze della lite per il caso di soccombenza. L'atto deve essere notifi-cato entro trenta giorni da quello in cui il condomino ha avuto notizia della de-liberazione.

[II]. Il condomino dissenziente ha diritto di rivalsa per ciò che abbia dovutopagare alla parte vittoriosa.

[III]. Se l'esito della lite è stato favorevole al condominio, il condomino dis-senziente che ne abbia tratto vantaggio è tenuto a concorrere nelle spese digiudizio che non sia stato possibile ripetere dalla parte soccombente.

ART. 1132Disse nso dei condo mini ris petto alle li ti

[I]. Qualora l'assemblea dei condomini abbia deliberato di promuovere una li-te o di resistere a una domanda il condomino dissenziente, con atto notificatoall'amministratore, può separare la propria responsabilità in ordine alle conse-guenze della lite per il caso di soccombenza. L'atto deve essere notificato entrotrenta giorni da quello in cui il condomino ha avuto notizia della deliberazione.

[II]. Il condomino dissenziente ha diritto di rivalsa per ciò che abbia dovutopagare alla parte vittoriosa.

[III]. Se l'esito della lite è stato favorevole al condominio, il condomino dissen-ziente che ne abbia tratto vantaggio è tenuto a concorrere nelle spese di giudizioche non sia stato possibile ripetere dalla parte soccombente.

Art. 1133.Provvediment i presi dall 'ammi nis tratore.

[I]. I provvedimenti presi dall'amministratore nell'ambito dei suoi poteri so-no obbligatori per i condomini. Contro i provvedimenti dell'amministratore èammesso ricorso all'assemblea, senza pregiudizio del ricorso all'autorità giu-diziaria nei casi e nel termine previsti dall'articolo 1137.

ART. 1133.Provvediment i presi dall 'ammi nis tratore.

[I]. I provvedimenti presi dall'amministratore nell'ambito dei suoi poteri sonoobbligatori per i condomini. Contro i provvedimenti dell'amministratore è ammes-so ricorso all'assemblea, senza pregiudizio del ricorso all'autorità giudiziaria neicasi e nel termine previsti dall'articolo 1137.

Art. 1134.Spese fatte dal condo mino .

[I]. Il condomino che ha fatto spese per le cose comuni senza autorizza-zione dell'amministratore o dell'assemblea non ha diritto al rimborso, salvoche si tratti di spesa urgente.

Art.13.

ART. 1134Gestione di iniziativa i nd ivi duale

[I]. Il condo mino che ha assunto la gestione delle parti comuni senza au-to rizzazione dell’ammi nis tratore o dell’assem blea non h a diri tto al rim bor-so, salv o che si tratt i di spesa urgente.

Modifiche alla disciplina codicistica sul condominio negli edifici.LEGGE 11 dicem bre 2012, n. 220 (12G0241) (GU n.293 del 17-12-2012 )

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Art. 1135.Att ribuzion i dell 'assem blea dei condo mini.

[I]. Oltre quanto è stabilito dagli articoli precedenti, l'assemblea dei con-domini provvede:

1) alla conferma dell'amministratore e all'eventuale sua retribuzione;2) all'approvazione del preventivo delle spese occorrenti durante l'anno e

alla relativa ripartizione tra i condomini;3) all'approvazione del rendiconto annuale dell'amministratore e all'impie-

go del residuo attivo della gestione;4) alle opere di manutenzione straordinaria, costituendo, se occorre, un

fondo speciale.[II]. L'amministratore non può ordinare lavori di manutenzione straordina-

ria, salvo che rivestano carattere urgente, ma in questo caso deve riferirnenella prima assemblea.

ART. 1135.Att ribuzion i dell 'assem blea dei condo mini.

[I]. Oltre quanto è stabilito dagli articoli precedenti, l'assemblea dei condominiprovvede:

1) alla conferma dell'amministratore e all'eventuale sua retribuzione;2) all'approvazione del preventivo delle spese occorrenti durante l'anno e alla

relativa ripartizione tra i condomini;3) all'approvazione del rendiconto annuale dell'amministratore e all'impiego

del residuo attivo della gestione;4) alle opere di manut enzione straordinaria e alle i nno vazion i, costitu-

endo obb ligatoriame nte un fondo speciale di im porto p ari all’amm ont aredei lav ori ; se i lav ori devono essere ese guiti in base a un cont ratto che neprevede il pagamento g raduale in fun zione del loro progressiv o stato d i a-vanzamento , il fondo può essere c ostitu ito in relazion i ai si ngo li pagament idovut i.

[II]. L'amministratore non può ordinare lavori di manutenzione straordinaria,salvo che rivestano carattere urgente, ma in questo caso deve riferirne nella pri-ma assemblea.

[III]. L’assem blea può auto rizzare l’ammi nis tratore a partecipare e colla -borare a progett i, prog rammi e i niziative terri toriali promossi dalle is titu-zion i locali o da sogg ett i priva ti quali fica ti, anche mediante opere di risa -namento d i parti comuni degli imm obili non ché di demoli zione, ric ostruzio-ne e messa i n sic urezza statica, al fine di favorire il rec upero del patrim onioedili zio esis tente, la vivi bili tà urbana, la sic urezza e la sostenibili tà ambien-tale della zona in cui il c ondo minio è ub ica to .

Art. 1136.Costituzione dell 'assem blea e vali dità delle deliberazion i.

Art.14.

ART. 1136.Costituzione dell’assem blea e vali dità delle deliberazion i

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[I]. L'assemblea è regolarmente costituita con l'intervento di tanti condo-mini che rappresentino i due terzi del valore dell'intero edificio e i due terzi deipartecipanti al condominio.

[II]. Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rap-presenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edi-ficio.

[III]. Se l'assemblea non può deliberare per mancanza di numero, l'as-semblea di seconda convocazione delibera in un giorno successivo a quellodella prima e, in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla medesima; la delibera-zione è valida se riporta un numero di voti che rappresenti il terzo dei parteci-panti al condominio e almeno un terzo del valore dell'edificio.

[IV]. Le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca dell'ammini-stratore o le liti attive e passive relative a materie che esorbitano dalle attribu-zioni dell'amministratore medesimo, nonché le deliberazioni che concernonola ricostruzione dell'edificio o riparazioni straordinarie di notevole entità devo-no essere sempre prese con la maggioranza stabilita dal secondo comma.

[V]. Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni previste dalprimo comma dell'articolo 1120 devono essere sempre approvate con unnumero di voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti al condominioe i due terzi del valore dell'edificio.

[VI]. L'assemblea non può deliberare, se non consta che tutti i condominisono stati invitati alla riunione.

[VII]. Delle deliberazioni dell'assemblea si redige processo verbale da tra-scriversi in un registro tenuto dall'amministratore.

[I]. L’assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita conl’i ntervento d i tant i condo mini che rappresent ino i due terzi del val oredell’i ntero edifici o e la maggioranza dei partecipant i al c ondo minio.

[II]. Sono vali de le deliberazion i approvate con un nu mero d i vot i cherapp resent i la ma ggioranza degli i ntervenut i e alme no la metà del val oredell’e difici o.

[III]. Se l’assem blea in p rima c onvocazione non può d eliberare per man-canza di numero legale, l’assem blea in second a convocazione delibera inun g iorno successiv o a quello della prima e, i n ogn i cas o, non o ltre diecigiorni dalla me desima. L’assem blea in second a convocazione è rego lar -mente costitu ita con l’i ntervento d i tant i condo mini che rappresent ino al-meno un t erzo del val ore dell’i ntero edifici o e un t erzo dei partecipant i alcondo minio. La deliberazione è vali da se approvata dalla ma ggioranza de-gli i ntervenut i con un nu mero di vot i che rappresent i alme no un t erzo delvalore dell’e difici o.

[IV]. Le deliberazion i che concernono la nomina e la rev ocadell’ammi nis tratore o le li ti att ive e passive rela tive a ma terie c he esorbita-no d alle a tt ribuzion i dell’ammi nis tratore medesim o, le deliberazion i checoncernono la ric ostruzione dell’e difici o o riparazion i s traordinarie di not e-vole ent ità e le deliberazion i di cui agli ar ticoli 1117- quater, 1120, sec ondocomma, 1122 -ter non ché 1135, terzo comma, devono essere sem pre appro-vate con la maggioranza stabili ta dal sec ondo comma del presente articolo.

[V]. Le deliberazion i di cui all’ar ticolo 1120, prim o comma, e all’ar ticolo1122-bis, terzo comma, devono essere a pprovate dall’assem blea con unnumero d i vot i che rappresent i la ma ggioranza degli i ntervenut i ed almeno idue terzi del val ore dell’e difici o.

[VI]. L’assem blea non può d eliberare, se non consta che tutt i gli ave nt idiri tto sono stati rego larme nte convocati.

[VII]. Delle ri un ion i dell’assem blea si re dige process o verbale da trascri -vere nel registro tenuto d all’ammi nis tratore.

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Art. 1137.Impugn azione delle deliberazioni dell 'assem blea.

[I]. Le deliberazioni prese dall'assemblea a norma degli articoli precedentisono obbligatorie per tutti i condomini.

[II]. Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condo-minio, ogni condomino dissenziente può fare ricorso all'autorità giudiziaria,ma il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che la so-spensione sia ordinata dall'autorità stessa.

[III]. Il ricorso deve essere proposto, sotto pena di decadenza, entro trentagiorni, che decorrono dalla data della deliberazione per i dissenzienti e dalladata di comunicazione per gli assenti.

Art.15.

ART. 1137.Impugn azione delle deliberazioni dell’assem blea

[I]. Le deliberazion i prese dall’assem blea a norma degli ar ticoli prece-dent i sono obb ligato rie per tutt i i c ondo mini.

[II]. Cont ro le deliberazion i cont rarie alla le gge o al rego lamento d i con-dominio ogn i condo mino assente, disse nziente o astenuto può adirel’auto ri tà giud iziaria c hiedendon e l’annu llame nto n el termi ne perento rio d itrenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i disse nzient i oastenut i e dalla data di comun icazione della deli berazione per gli asse nt i.

[III]. L’azione di annu llame nto non sospende l’esec uzione della delibera-zione, salv o che la sospensione sia ordinata dall’a uto ri tà giud iziaria.

[IV]. L’is tanza per ott enere la s ospensione propo sta prima dell’i nizio del-la causa di meri to non sospende né interrompe il termi ne per la propo si -zione dell’im pugn azione della deliberazione. Per quanto non espressame n-te previs to , la sospension e è disci plinata dalle norme di cui al li bro IV, tito-lo I, capo III, sezione I, con l’escl usione dell’ar ticolo 669-octies, ses tocomma, del cod ice di procedura civile.

Art. 1138.Regolamento d i condo minio.

[I]. Quando in un edificio il numero dei condomini è superiore a dieci, deveessere formato un regolamento, il quale contenga le norme circa l'uso dellecose comuni e la ripartizione delle spese, secondo i diritti e gli obblighi spet-tanti a ciascun condomino, nonché le norme per la tutela del decoro dell'edifi-cio e quelle relative all'amministrazione.

[II]. Ciascun condomino può prendere l'iniziativa per la formazione del re-golamento di condominio o per la revisione di quello esistente.

Art.16.

ART. 1138.Regolamento d i condo minio

[I]. Quando in un edificio il numero dei condomini è superiore a dieci, deveessere formato un regolamento, il quale contenga le norme circa l'uso delle cosecomuni e la ripartizione delle spese, secondo i diritti e gli obblighi spettanti a cia-scun condomino, nonché le norme per la tutela del decoro dell'edificio e quellerelative all'amministrazione.

[II]. Ciascun condomino può prendere l'iniziativa per la formazione del rego-lamento di condominio o per la revisione di quello esistente.

[III]. Il rego lamento d eve essere a pprovato d all’assem blea con la mag-

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[III]. Il regolamento deve essere approvato dall'assemblea con la maggio-ranza stabilita dal secondo comma dell'articolo 1136 e trascritto nel registroindicato dall'ultimo comma dell'art. 1129. Esso può essere impugnato a nor-ma dell'articolo 1107.

[IV]. Le norme del regolamento non possono in alcun modo menomare idiritti di ciascun condomino, quali risultano dagli atti di acquisto e dalle con-venzioni, e in nessun caso possono derogare alle disposizioni degli articoli1118, secondo comma 1119, 1120, 1129, 1131, 1132, 1136 e 1137.

gioranza stabilita dal secondo comma dell’articolo 1136 ed allegato al regi-stro ind ica to d al numero 7) dell’ar ticolo 1130. Esso può essere im pugn ato anorma dell’ar ticolo 1107.

[IV]. Le norme del regolamento non possono in alcun modo menomare i dirittidi ciascun condomino, quali risultano dagli atti di acquisto e dalle convenzioni, ein nessun caso possono derogare alle disposizioni degli articoli 1118, secondocomma 1119, 1120, 1129, 1131, 1132, 1136 e 1137.

[V]. Le no rme del rego lamento non po ssono vie tare di possedere o de-tenere animali domestici .

Art. 1139.Rinvio alle norme s ulla c omun ione.

[I]. Per quanto non è espressamente previsto da questo capo si osservanole norme sulla comunione in generale.

ART. 1139.Rinvio alle norme s ulla c omun ione

[I]. Per quanto non è espressamente previsto da questo capo si osservano lenorme sulla comunione in generale.

Articolo 2659Nota di trascri zione

Chi domanda la trascrizione di un atto tra vivi deve presentare al conser-vatore dei registri immobiliari, insieme con la copia del titolo, una nota in dop-pio originale, nella quale devono essere indicati:

1) il cognome ed il nome, il luogo e la data di nascita e il numero di codicefiscale delle parti, nonché il regime patrimoniale delle stesse, se coniugate,secondo quanto risulta da loro dichiarazione resa nel titolo o da certificatodell'ufficiale di stato civile; la denominazione o la ragione sociale , la sede e ilnumero di codice fiscale delle persone giuridiche, delle società previste daicapi II, III e IV del titolo V del libro quinto e delle associazioni non riconosciu-te, con l'indicazione, per queste ultime e per le società semplici, anche dellegeneralità delle persone che le rappresentano secondo l'atto costitutivo;

Art.17.

ART. 2659Nota di trascri zione

Chi domanda la trascrizione di un atto tra vivi deve presentare al conservato-re dei registri immobiliari, insieme con la copia del titolo, una nota in doppio ori-ginale, nella quale devono essere indicati:

1) il cognome ed il nome, il luogo e la data di nascita e il numero di codice fi-scale delle parti, nonché il regime patrimoniale delle stesse, se coniugate, se-condo quanto risulta da loro dichiarazione resa nel titolo o da certificato dell'uffi-ciale di stato civile; la denominazione o la ragione sociale , la sede e il numero dicodice fiscale delle persone giuridiche, delle società previste dai capi II, III e IVdel titolo V del libro quinto e delle associazioni non riconosciute, con l'indicazio-ne, per queste ultime e per le società semplici, anche delle generalità delle per-sone che le rappresentano secondo l'atto costitutivo. Per i c ondo minii devono

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2) il titolo di cui si chiede la trascrizione e la data del medesimo;3) il cognome e il nome del pubblico ufficiale che ha ricevuto l'atto o au-

tenticato le firme, o l'autorità giudiziaria che ha pronunciato la sentenza;4) la natura e la situazione dei beni a cui si riferisce il titolo, con le indica-

zioni richieste dall'art. 2826, nonché la quota espressa in millesimi di cuiall'articolo 2645 bis, comma 4, nel caso di trascrizioni di contratti preliminari.

Se l'acquisto, la rinunzia o la modificazione del diritto sono sottoposti atermine o a condizione , se ne deve fare menzione nella nota di trascrizione .Tale menzione non è necessaria se, al momento in cui l'atto si trascrive, lacondizione sospensiva si è verificata o la condizione risolutiva è mancata ov-vero il termine iniziale è scaduto.

essere indicati l’eventuale denominazione, l’ubicazione e il codice fiscale.2) il titolo di cui si chiede la trascrizione e la data del medesimo;3) il cognome e il nome del pubblico ufficiale che ha ricevuto l'atto o autenti-

cato le firme, o l'autorità giudiziaria che ha pronunciato la sentenza;4) la natura e la situazione dei beni a cui si riferisce il titolo, con le indicazioni

richieste dall'art. 2826, nonché la quota espressa in millesimi di cui all'articolo2645 bis, comma 4, nel caso di trascrizioni di contratti preliminari.

Se l'acquisto, la rinunzia o la modificazione del diritto sono sottoposti a termi-ne o a condizione , se ne deve fare menzione nella nota di trascrizione . Talemenzione non è necessaria se, al momento in cui l'atto si trascrive, la condizionesospensiva si è verificata o la condizione risolutiva è mancata ovvero il termineiniziale è scaduto.

Disposizion i per l’a ttu azione del cod ice civilee disposizion i transi to rie :

Disposizion i per l’a ttu azione del cod ice civilee disposizion i transi to rie:

Articolo 61

[I]. Qualora un edificio o un gruppo di edifici appartenenti per piani o por-zioni di piano a proprietari diversi si possa dividere in parti che abbiano le ca-ratteristiche di edifici autonomi, il condominio può essere sciolto e i compro-prietari di ciascuna parte possono costituirsi in condominio separato.

[II]. Lo scioglimento è deliberato dall'assemblea con la maggioranza pre-scritta dal secondo comma dell'art. 1136 del codice, o e disposto dall'autoritàgiudiziaria su domanda di almeno un terzo dei comproprietari di quella partedell'edificio della quale si chiede la separazione.

Articolo 62

[I]. La disposizione del primo comma dell'articolo precedente si applica

Art.18.

ART. 61

[I]. Qualora un edificio o un gruppo di edifici appartenenti per piani o porzionidi piano a proprietari diversi si possa dividere in parti che abbiano le caratteristi-che di edifici autonomi, il condominio può essere sciolto e i comproprietari di cia-scuna parte possono costituirsi in condominio separato.

[II]. Lo scioglimento è deliberato dall'assemblea con la maggioranza prescrittadal secondo comma dell'art. 1136 del codice, o e disposto dall'autorità giudiziariasu domanda di almeno un terzo dei comproprietari di quella parte dell'edificio del-la quale si chiede la separazione.

ART. 62

[I]. La disposizione del primo comma dell'articolo precedente si applica anche

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anche se restano in comune con gli originari partecipanti alcune delle coseindicate dall'art. 1117 del codice.

[II]. Qualora la divisione non possa attuarsi senza modificare lo stato dellecose e occorrano opere per la sistemazione diversa dei locali o delle dipen-denze tra i condomini, lo scioglimento del condominio deve essere deliberatodall'assemblea con la maggioranza prescritta dal qu into comma dell 'art.1136 del codice stesso.

Articolo 63

[I]. Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione appro-vato dall'assemblea, l'amministratore può ottenere decreto di ingiunzione im-mediatamente esecutivo , nonostante opposizione. (1)

[II]. Chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato, solidalmente conquesto, al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e a quello prece-dente.

[III]. In caso di mora nel pagamento dei contributi, che si sia protratta perun semestre, l'amministratore, se il regolamento di condominio ne contienel'autorizzazione, può sospendere al condomino moroso l'utilizzazione dei ser-vizi comuni che sono suscettibili di godimento separato.

se restano in comune con gli originari partecipanti alcune delle cose indicatedall'art. 1117 del codice.

[II]. Qualora la divisione non possa attuarsi senza modificare lo stato delle co-se e occorrano opere per la sistemazione diversa dei locali o delle dipendenzetra i condomini, lo scioglimento del condominio deve essere deliberato dall'as-semblea con la maggioranza prescritta dal qu into comma dell 'art. 1136 del co-dice stesso.

ART. 63

[I]. Per la risc ossi one dei cont ribut i i n base all o stato d i ri partizione ap-provato d all’assem blea, l’ammi nis tratore, senza bisogno d i auto ri zzazionedi questa, può ott enere un d ecre to d i ing iunzione imme diatamente esecut i-vo, nono stante oppo sizione, ed è tenuto a comunicare ai cre dito ri non an-cora sodd is fatt i che lo interpelli no i dati dei condo mini morosi.

[II]. I credito ri non po ssono agire nei conf ront i degli obb ligati in rego lacon i pagament i, se non dopo l’esc ussi one degli al tri c ondo mini.

[III]. In caso d i mora nel pagamento d ei cont ribut i che si sia prot ratta perun semes tre l’ammi nis trato re può sospendere il c ondo mino moroso dallafruizione dei servi zi comun i suscett ibili di god imento separato .

[IV]. Chi subentra nei diri tt i di un condo mino è obb ligato solidalmentecon qu esto al pagamento d ei cont ribut i rela tivi all 'anno in corso e a quelloprecedente.

[V]. Chi cede diri tt i su un ità imm obiliari res ta obb ligato solidalmente conl’ave nte causa per i c ont ribut i ma turati fino al momento in cui è trasmessaall’ammi nis trato re cop ia autent ica del tito lo che determi na il tras ferime ntodel diri tto .

Modifiche alla disciplina codicistica sul condominio negli edifici.LEGGE 11 dicem bre 2012, n. 220 (12G0241) (GU n.293 del 17-12-2012 )

Confronto tra norme in vigore (in chiaro) e il Ddl C 4041 approvato il 27.11.2012 dal Senato (in grassetto)Entrata in vigore del provvedimento: 18/06/2013

Normativa previ gente Legge220/12 Norme i n vigo re dal 18/06/2013 + DL 145/13 dal 24/12/2013

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Articolo 64

[I]. Sulla revoca dell'amministratore, nei casi indicati dal terzo commadell'art. 1129 e dall'ultimo comma dell'art. 1131 del codice, il tribunale prov-vede in camera di consiglio, con decreto motivato, sentito l'amministratoremedesimo.

[II]. Contro il provvedimento del tribunale può essere proposto reclamo al-la corte d'appello nel termine di dieci giorni dalla notificazione.

Art.19.

ART. 64

[I]. Sulla rev oca dell’ammi nis tratore, nei casi i ndicati dall’ und icesim ocomma dell’ar ticolo 1129 e dal quarto comma dell’ar ticolo 1131 del cod ice,il tribun ale provvede in camera di consiglio, con d ecreto mot ivato , sent itol’ammi nis trato re in cont radd itto rio con il ric orrente.

[II]. Cont ro il provvedimento d el tribun ale può essere propo sto reclam oalla c orte d’appello nel termi ne di dieci giorni dalla not ificazione o dallacomunicazione.

Articolo 65

I]. Quando per qualsiasi causa manca il legale rappresentante dei condo-mini, chi intende iniziare o proseguire un a lite contro i partecipanti a un con-dominio può richiedere la nomina di un curatore speciale ai sensi dell'art. 80del codice di procedura civile.

[II]. Il curatore speciale deve senza indugio convocare l'assemblea deicondomini per avere istruzioni sulla condotta della lite.

ART. 65

I]. Quando per qualsiasi causa manca il legale rappresentante dei condomini,chi intende iniziare o proseguire un a lite contro i partecipanti a un condominiopuò richiedere la nomina di un curatore speciale ai sensi dell'art. 80 del codice diprocedura civile.

[II]. Il curatore speciale deve senza indugio convocare l'assemblea dei con-domini per avere istruzioni sulla condotta della lite.

Articolo 66

[I]. L'assemblea, oltre che annualmente in via ordinaria per le deliberazioniindicate dall'art. 1135 del codice, può essere convocata in via straordinariadall'amministratore quando questi lo ritiene necessario o quando ne è fatta ri-chiesta da almeno due condomini che rappresentino un sesto del valoredell'edificio. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, i detti condominipossono provvedere direttamente alla convocazione.

[II]. In mancanza dell'amministratore, l'assemblea tanto ordinaria quantostraordinaria può essere convocata a iniziativa di ciascun condomino.

[III]. L' avviso di convocazione deve essere comunicato ai condomini al-

Art.20.

ART. 66

[I]. L'assemblea, oltre che annualmente in via ordinaria per le deliberazioniindicate dall'art. 1135 del codice, può essere convocata in via straordinariadall'amministratore quando questi lo ritiene necessario o quando ne è fatta ri-chiesta da almeno due condomini che rappresentino un sesto del valore dell'edi-ficio. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, i detti condomini possonoprovvedere direttamente alla convocazione.

[II]. In mancanza dell'amministratore, l'assemblea tanto ordinaria quanto stra-ordinaria può essere convocata a iniziativa di ciascun condomino.

[III]. L’avvis o d i convocazione, cont enente speci fica i nd icazione

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meno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza. dell’ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni primadella data fissa ta per l’a dun anza in prima c onvocazione, a mezzo d i postaracc omandata, posta elett ron ica cer tifica ta, fax o trami te consegna a mani,e deve cont enere l’i nd icazione del luogo e dell’ ora della ri un ione. In caso d iomessa, tardiva o incompleta convocazione degli ave nt i diri tto , la delibera-zione assem bleare è annu llabile ai se nsi dell’ar ticolo 1137 del cod ice s u i-stanza dei disse nzient i o assent i perché non ri tualmente convocati.

[IV]. L’assem blea in second a convocazione non può t enersi nel mede-sim o giorno solare della prima.

[V]. L’ammi nis tratore ha facoltà di fissare più riun ion i consecut ive i nmodo d a assic urare l o svolgimento d ell’assem blea in termi ni brevi, c onvo-cando g li ave nt i diri tto con un un ico avvis o nel quale sono ind icate le ulte-riori date ed o re di eventu ale prosecuzione dell’assem blea vali damente co-stitu itasi.

Articolo 67

[I]. Ogni condomino può intervenire all'assemblea anche a mezzo di rap-presentante.

[II]. Qualora un piano o porzione di piano dell'edificio appartenga in pro-prietà indivisa a più persone, queste hanno diritto a un solo rappresentantenella assemblea, che è designato dai comproprietari interessati; in mancanzaprovvede per sorteggio il presidente.

[III]. L'usufruttuario di un piano o porzione di piano dell'edificio esercita ildiritto di voto negli affari che attengono all'ordinaria amministrazione e alsemplice godimento delle cose e dei servizi comuni.

[IV]. Nelle deliberazioni che riguardano innovazioni, ricostruzioni od operedi manutenzione straordinaria delle parti comuni dell'edificio il diritto di votospetta invece al proprietario.

Art.21.

ART. 67

[I]. Ogni condo mino può intervenire all’assem blea anche a mezzo d irapp resentante, mun ito d i delega scri tta. Se i condo mini sono p iù d i vent i,il delegato non può rappresentare più di un qu into d ei condo mini e del va-lore propo rzionale.

[II]. Qualora un ’un ità imm obiliare a ppartenga in prop rie tà ind ivisa a piùpersone, queste hanno d iri tto a un solo rappresentante nell’assem blea, cheè designato d ai comproprie tari i nteressa ti a norma dell’ar ticolo 1106 delcod ice.

[III]. Nei casi di cui all’ar ticolo 1117-bis del codice, quando i partecipant isono complessivame nte più d i sessa nta, ciasc un condo minio deve desi -gnare, con la magg ioranza di cui all’ar ticolo 1136, qu into comma, del cod i-ce, il prop rio rapp resentante all’assem blea per la gestione ordinaria delleparti comuni a più condo minii e per la nomina dell’ammi nis tratore. In man-

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canza, ciascun partecipante può chiedere che l’autorità giudiziaria nomini ilrapp resentante del proprio condo minio. Qualora alc uni dei condo minii i nte-ressa ti non abb iano no minato il proprio rappresentante, l’auto ri tà giud izia-ria provvede alla nomina su ric orso anche di uno solo dei rappresentant igià nominati, previa diff ida a provvedervi e ntro un cong ruo t ermi ne. La dif-fida ed il ric orso all’a uto ri tà giud iziaria s ono not ifica ti al c ondo minio cui siri ferisc ono in persona dell’ammi nis tratore o, in mancanza, a tutt i i c ondo-mini.

[IV]. Ogni limi te o cond izione al pot ere di rappresentanza si c onsideranon appo sto . Il rapp resentante ris pond e con le rego le del mandato e co-munica tempestivame nte all’ammi nis tratore di ciasc un condo minio l’ordinedel giorno e le decisi on i ass unt e dall’assem blea dei rappresentant i deicondo minii. L’ammi nis trato re ri ferisce i n assem blea.

[V]. All’ammi nis tratore non po ssono essere c onf eri te deleghe per la par-tecipazione a qualunqu e assem blea.

[VI]. L’usufruttu ario d i un p iano o po rzione di piano d ell’e difici o eserci tail diri tto d i voto n egli affari c he attengono all’ ordinaria ammi nis trazione e alsemplice god imento d elle c ose e dei servi zi comuni.

[VII]. Nelle al tre deliberazion i, il diri tto d i voto spetta ai proprie tari, salvii casi i n cui l’ usuf ruttu ario intenda avvalersi del diri tto d i cui all’ar ticolo1006 del cod ice ovver o si tratt i di lav ori od op ere ai se nsi degli ar ticoli 985e 986 del cod ice. In tutt i questi casi l’avvis o d i convocazione deve esserecomunica to sia all’ usuf ruttu ario sia al nudo p roprie tario.

[VIII]. Nudo p roprie tario e usufruttu ario ris pondono solidalmente per ilpagamento d ei cont ribut i dovut i all 'ammi nis trazione condo miniale.

Articolo 68

[I]. Per gli effetti indicati dagli artt. 1123, 1124, 1126 e 1136 del codice, ilregolamento di condominio deve precisare il valore proporzionale di ciascun

Art.22.

ART. 68.

[I]. Ove non p recisa to d al tito lo ai sensi dell’ar ticolo 1118, per gli e ffett iind ica ti dagli ar ticoli 1123, 1124, 1126 e 1136 del cod ice, il val ore propo r-

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piano o di ciascuna porzione di piano spettante in proprietà esclusiva ai sin-goli condomini.

[II]. I valori dei piani o delle porzioni di piano, ragguagliati a quello dell'inte-ro edificio, devono essere espressi in millesimi in apposita tabella allegata alregolamento di condominio.

[III]. Nell'accertamento dei valori medesimi non si tiene conto del canonelocatizio, dei miglioramenti e dello stato di manutenzione di ciascun piano o diciascuna porzione di piano.

zionale di ciascuna unità immobiliare è espresso in millesimi in appositatabella alle gata al rego lamento d i condo minio.

[II]. Nell’accer tamento d ei val ori di cui al prim o comma non si tiene con-to d el canon e locatizio, dei mi gliorament i e dello stato d i manut enzione diciasc una un ità imm ob iliare.

Articolo 69

[II]. I valori proporzionali dei vari piani o porzioni di piano possono essereriveduti o modificati, anche nell'interesse di un solo condomino, nei seguenticasi:

1) quando risulta che sono conseguenza di un errore;2) quando, per le mutate condizioni di una parte dell'edificio, in conse-

guenza della sopraelevazione di nuovi piani, di espropriazione parziale o diinnovazioni di vasta portata, è notevolmente alterato il rapporto originario tra ivalori dei singoli piani o porzioni di piano.

Art.23.

ART. 69

[I]. I valori propo rzionali delle si ngo le un ità imm obiliari es pressi nellatabella millesimale di cui all’ar ticolo 68 possono essere re tt ifica ti o mod ifi-cati all 'un animi tà. Tali val ori possono essere re tt ifica ti o modificati, anchenell’i nteresse di un solo condo mino, con la maggioranza previs tadall’ar ticolo 1136, secondo comma, del cod ice, nei seguent i casi :

1) quando ris ulta che sono conseguenza di un errore;2) quando , per le m utate cond izioni di una parte dell’e difici o, in conse-

guenza di sopraeleva zione, di increme nto d i superfici o di increme nto odimi nuzione delle un ità imm obiliari, è al terato p er più d i un qu into il val orepropo rzionale dell’ un ità imm ob iliare a nche di un solo condo mino. In tal ca-so il rela tivo costo è sostenuto d a chi ha dato luogo alla varia zione.

[II]. Ai soli fini della revisi one dei val ori propo rzionali es pressi nella ta-bella millesimale alle gata al rego lamento d i condo minio ai sensidell’ar ticolo 68, può essere c onvenuto in g iudizio un icame nte il c ondo mi -nio in persona dell’ammi nis tratore. Questi è tenuto a darne senza indug ionot izia all’assem blea dei condo mini. L’ammi nis tratore che non adempie aquest’obb ligo può essere rev ocato ed è tenuto al risarcime nto d egli eve n-tuali dann i.

[III]. LLe no rme di cui al presente articolo si app lica no p er la re tt ifica o la

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revisione delle tabelle per la ripartizione delle spese redatte in applicazionedei cri teri le gali o convenzionali ».

Articolo 70

[I]. Per le infrazioni al regolamento di condominio può essere stabilito, a ti-tolo di sanzione, il pagamento di una somma fino a lire cento. La somma èdevoluta al fondo di cui l'amministratore dispone per le spese ordinarie.

Art.24.

ART. 70.

[I]. Per le i nf razion i al re go lamento d i condo minio può essere s tabili to , atito lo d i sanzione, il pagamento d i una somma fino ad euro 200 e, in caso d ireci diva, fino ad euro 800. La somma è devoluta al fondo d i cuil’ammi nis trato re dispon e per le s pese ordinarie. L’irr ogazione della sa nzio-ne è deliberata dall’assem blea con le maggioranze di cui al sec ondo com-ma dell’ar ti-colo 1136 del Cod ice.

Articolo 71

[I]. Il registro indicato dal quarto comma dell'art. 1129 e dal terzo commadell'art. 1138 del codice è tenuto presso l'associazione professionale dei pro-prietari di fabbricati.

ART. 71

[I]. Il registro indicato dal quarto comma dell'art. 1129 e dal terzo commadell'art. 1138 del codice è tenuto presso l'associazione professionale dei proprie-tari di fabbricati.

ART.25.

ART. 71-bis.

[I]. Possono svolgere l’i ncaric o di ammi nis tratore di condo minio coloro:a) che hanno il god imento d ei diri tt i civili ;b) che non sono stati cond annati per deli tt i cont ro la pubb lica ammi ni-

strazione, l’ammi nistrazione della giustizia, la fede pubb lica, il patrim onio eper ogn i al tro deli tto non colposo per il quale la le gge commi na la pena del-la recl usione non inferiore, nel mi nimo, a due anni e, nel massim o, a cinqu eanni;

c) che non sono stati sottopo sti a mis ure di prevenzione divenut e defini-tive, salv o che non sia i ntervenut a la ria bili tazione;

d) che non sono interdett i o inabili tati;

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e) il cui nome non risulta annotato nell’elenco dei protesti cambiari;f) che hanno consegu ito il diploma di sc uo la sec ond aria di sec ondo

grado;g) che hanno f requentato un corso di fo rmazione iniziale e sv olgono at-

tivi tà di fo rmazione period ica i n materia di ammi nis trazione condo miniale ;[II]. I requ isi ti di cui alle le ttere f), g) del prim o comma non sono n eces-

sari qualora l’ammi nistrato re sia nominato t ra i c ondo mini dello stabile.[III]. Possono svolgere l’i ncaric o d i ammi nis tratore di condo minio anche

socie tà di cui al tito lo V del li bro V del codice. In tal cas o, i requ isi ti devonoessere possedut i dai soci illimi tatamente respon sabili, dagli ammi nis tratorie dai dipendent i incarica ti di sv olgere le fun zion i di ammi nis trazione deicondo mini a favore dei quali la s ocie tà pres ta i servi zi.

[IV]. La perdita dei requ isi ti di cui alle le ttere a), b), c), d) ed e) del prim ocomma c omporta la cessa zione dall’i ncaric o. In tale evenienza ciasc uncondo mino può convocare se nza formali tà l’assem blea per la nomina delnuo vo ammi nis tratore.

[V]. Per quant i hanno svolto att ivi tà di ammi nis trazione di condo minioper alme no un anno n ell’arc o dei tre anni precedent i alla data di ent rata invigore della presente disposizione, è consent ito lo svolgimento d ell’a tt ivi tàdi ammi nis trato re anche in assenza dei requ isi ti di cui alle le ttere f) e g) delprim o comma. Resta salv o l’obb ligo d i fo rmazione period ica.

NOTA: A riguardo vale quanto segue, sanci to d al DL145/13Con Regolamento d el Minis tro della Gi ustizia, emanato ai sensi

dell’ar ticolo 17, comma 3, della le gge 23 agosto 1988, n. 400, sono d etermi -nati i re qu isi ti necessari per eserci tare l’a tt ivi tà di fo rmazione degli ammi -nis tratori di condo minio non ché i cri teri, i c ont enut i e le m odali tà di sv ol-gimento d ei corsi della fo rmazione iniziale e period ica previs ta dall’ar t. 71-bis, prim o comma, le ttera g), delle disposizion i per l’a ttu azione del Codicecivile, per come modifica to d alla le gge 11 dicem bre 2012, n. 220;

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ART. 71-ter.

[I]. Su ric hies ta dell’assem blea, che delibera con le maggioranze di cui alsecondo comma dell’ar ticolo 1136 del cod ice, l’ammi nis tratore è tenuto adatt ivare un si to internet del condo minio, che consente agli ave nt i diri tto d iconsultare ed estrarre c op ia in fo rma to d igitale dei document i previs ti dalladelibera assem bleare.

Le spese per l’a tt ivazione e la gestione del si to internet sono po ste a ca-ric o dei condo mini.

ART. 71-quater

[I]. Per cont roversie i n materia di condo minio, ai sensi dell 'articolo 5,comma 1, del decreto legisla tivo 4 marzo 2010, n. 28, si i ntendono qu ellederiva nt i dalla vi olazione o dall 'erra ta app lica zione delle disposizion i del li -bro III, tito lo VII, capo II, del codice e degli ar ticoli da 61 a 72 delle present idisposizion i per l 'attu azione del codice.

[II]. La domanda di mediazione deve essere presentata, a pena di inam-missi bili tà, press o un o rganism o di mediazione ubica to n ella circ oscri zionedel tribun ale nella quale il c ondo minio è si tuato.

[III]. Al procedimento è legitt ima to a partecipare l’ammi nistratore, previadelibera assem bleare da assumere c on la maggioranza di cui all’ar ticolo1136, secondo comma, del cod ice.

[IV]. Se i termi ni di comparizione davant i al me diatore non consentonodi ass umere la delibera di cui al terzo comma, il me diatore dispon e, su i-stanza del condo minio, idon ea proroga della prima c omparizione.

V]. La propo sta di mediazione deve essere a pprovata dall’assem bleacon la maggioranza di cui all’ar ticolo 1136, secondo comma, del cod ice. Senon si ra gg iung e la predetta maggioranza, la propo sta si deve intenderenon accettata.

[VI]. Il mediato re fissa il termi ne per la propo sta di concilia zione di cui

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all'articolo 11 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, tenendo contodella necessi tà per l 'ammi nis tratore di munirsi della delibera assem bleare.

Articolo 72

[I]. I regolamenti di condominio non possono derogare alle disposizioni deiprecedenti artt. 63, 66, 67 e 69.

ART. 72

[I]. I regolamenti di condominio non possono derogare alle disposizioni deiprecedenti artt. 63, 66, 67 e 69.

Art. 155

[I]. Le disposizioni concernenti la revisione del regolamento di condominioe la trascrizione di essi (1138 c.c.) si applicano anche ai regolamenti formatiprima del 28 ottobre 1941.

[II]. Cessano di avere affetto le disposizioni dei regolamenti di condominioche siano contrarie alle norme richiamate nell'ultimo comma dell'art. 1138 delcodice e nell'art. 72 di queste disposizioni.

ART. 155

[I]. Le disposizioni concernenti la revisione del regolamento di condominio ela trascrizione di essi (1138 c.c.) si applicano anche ai regolamenti formati primadel 28 ottobre 1941.

[II]. Cessano di avere affetto le disposizioni dei regolamenti di condominioche siano contrarie alle norme richiamate nell'ultimo comma dell'art. 1138 del co-dice e nell'art. 72 di queste disposizioni.

Art.26.

ART. 155-bis

[I]. L’assem blea, ai fini dell’a deguamento d egli im piant i non cent rali zzatidi cui all’ar ticolo 1122-bis, prim o comma, del cod ice, già esis tent i alla datadi entrata in vigore del predetto articolo, adott a le necessarie prescri zion icon le maggioranze di cui all’ar ticolo 1136, commi prim o, secondo e terzo,del cod ice.

Art. 156

[I]. I condomini costituiti in forma di società cooperativa possono conserva-re tale forma di amministrazione.

Ai rapporti di condominio negli edifici di cooperative edilizia le quali godo-

ART. 156

[I]. I condomini costituiti in forma di società cooperativa possono conservaretale forma di amministrazione.Ai rapporti di condominio negli edifici di cooperative edilizia le quali godono del

Modifiche alla disciplina codicistica sul condominio negli edifici.LEGGE 11 dicem bre 2012, n. 220 (12G0241) (GU n.293 del 17-12-2012 )

Confronto tra norme in vigore (in chiaro) e il Ddl C 4041 approvato il 27.11.2012 dal Senato (in grassetto)Entrata in vigore del provvedimento: 18/06/2013

Normativa previ gente Legge220/12 Norme i n vigo re dal 18/06/2013 + DL 145/13 dal 24/12/2013

32/35Legge n. 220/2012

Codice Civile in vigore dal 18/06/2013Integrazione con DL 145/13 re Raffronto con la normativa previgente a cura del

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no del contributo della stato nel pagamento degli interessi sui mutui si appli-cano le disposizioni delle leggi speciali.

contributo della stato nel pagamento degli interessi sui mutui si applicano le di-sposizioni delle leggi speciali.

Deroga ad altre norme previgenti Deroga ad altre norme previgenti

Legge n.13 /1989

Art.21. Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni da attuare negli

edifici privati dirette ad eliminare le barriere architettoniche di cui all'articolo27, primo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, ed all'articolo 1, primocomma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384,nonché la realizzazione di percorsi attrezzati e la installazione di dispositivi disegnalazione atti a favorire la mobilità dei ciechi all'interno degli edifici privati,sono approvate dall'assemblea del condominio, in prima o in seconda convo-cazione, con le maggioranze previste dall'articolo 1136, secondo e terzocomma, del codice civile.

2. Nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere, o non assuma entro tremesi dalla richiesta fatta per iscritto, le deliberazioni di cui al comma 1, i por-tatori di handicap, ovvero chi ne esercita la tutela o la potestà di cui al titolo IXdel libro primo del codice civile, possono installare, a proprie spese, servo-scala nonché strutture mobili e facilmente rimovibili e possono anche modifi-care l'ampiezza delle porte d'accesso, al fine di rendere più agevole l'accessoagli edifici, agli ascensori e alle rampe dei garages.

3. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 1120, secondo comma, e1121, terzo comma, del codice civile.

ART.27.

Legge n.13 /1989

ART. 21. Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni da attuare negli edi-

fici privati dirette ad eliminare le barriere architettoniche di cui all'articolo 27, pri-mo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, ed all'articolo 1, primo comma,del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, nonché la re-alizzazione di percorsi attrezzati e la installazione di dispositivi di segnalazioneatti a favorire la mobilità dei ciechi all'interno degli edifici privati, sono approvatedall'assemblea del condominio, in prima o in seconda convocazione, con lemaggioranze previs te dal sec ondo comma dell’ar ticolo 1120 del cod ice ci -vile .

2. Nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere, o non assuma entro tremesi dalla richiesta fatta per iscritto, le deliberazioni di cui al comma 1, i portatoridi handicap, ovvero chi ne esercita la tutela o la potestà di cui al titolo IX del libroprimo del codice civile, possono installare, a proprie spese, servoscala nonchéstrutture mobili e facilmente rimovibili e possono anche modificare l'ampiezzadelle porte d'accesso, al fine di rendere più agevole l'accesso agli edifici, agli a-scensori e alle rampe dei garages.

3. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 1120, secondo comma, e 1121,terzo comma, del codice civile.

Legge 9 gennaio 1991, n. 10Art. 26. Progettazione, messa i n op era ed eserci zio di edifici e di im pian-ti.

Art.28.

Legge 9 gennaio 1991, n. 10ART. 26 Progettazione, messa in opera ed esercizio di edifici e di impianti

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Modifiche alla disciplina codicistica sul condominio negli edifici.LEGGE 11 dicembre 2012, n. 220 (12G0241) (GU n.293 del 17-12-2012 )

Confronto tra norme in vigore (in chiaro) e il Ddl C 4041 approvato il 27.11.2012 dal Senato (in grassetto)Entrata in vigore del provvedimento: 18/06/2013

Normativa previ gente Legge220/12 Norme i n vigo re dal 18/06/2013 + DL 145/13 dal 24/12/2013

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Codice Civile in vigore dal 18/06/2013Integrazione con DL 145/13 re Raffronto con la normativa previgente a cura del

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1. Ai nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni, relativi alle fontirinnovabili di energia, alla conservazione, al risparmio e all'uso razionaledell'energia, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 28gennaio 1977, n. 10, nel rispetto delle norme urbanistiche, di tutela artistico-storica e ambientale. Gli interventi di utilizzo delle fonti di energia di cui all'ar-ticolo 1 in edifici ed impianti industriali non sono soggetti ad autorizzazionespecifica e sono assimilati a tutti gli effetti alla manutenzione straordinaria dicui agli articoli 31 e 48 della legge 5 agosto 1978, n. 457. L'installazione diimpianti solari e di pompe di calore da parte di installatori qualificati, destinatiunicamente alla produzione di acqua calda e di aria negli edifici esistenti enegli spazi liberi privati annessi, è considerata estensione dell'impianto idrico-sanitario già in opera.

2. Per gli interventi sugli edifici e sugli impianti volti al contenimento delconsumo energetico ed all'utilizzazione delle fonti di energia di cui all'articolo1, individuati attraverso un attestato di certificazione energetica o una diagno-si energetica realizzata da un tecnico abilitato, le pertinenti decisioni condo-miniali sono valide se adottate con la maggioranza semplice delle quote mil-lesimali rappresentate dagli intervenuti in assemblea (1).

3. Gli edifici pubblici e privati, qualunque ne sia la destinazione d'uso, e gliimpianti non di processo ad essi associati devono essere progettati e messi inopera in modo tale da contenere al massimo, in relazione al progresso dellatecnica, i consumi di energia termica ed elettrica

4. Ai fini di cui al comma 3 e secondo quanto previsto dal comma 1 dell'ar-ticolo 4, sono regolate, con riguardo ai momenti della progettazione, dellamessa in opera e dell'esercizio, le caratteristiche energetiche degli edifici edegli impianti non di processo ad essi associati, nonché dei componenti degliedifici e degli impianti.

5. Per le innovazioni relative all'adozione di sistemi di termoregolazione edi contabilizzazione del calore e per il conseguente riparto degli oneri di ri-scaldamento in base al consumo effettivamente registrato, l'assemblea di

1. Ai nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni, relativi alle fonti rin-novabili di energia, alla conservazione, al risparmio e all'uso razionale dell'ener-gia, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 28 gennaio 1977,n. 10, nel rispetto delle norme urbanistiche, di tutela artistico-storica e ambienta-le. Gli interventi di utilizzo delle fonti di energia di cui all'articolo 1 in edifici ed im-pianti industriali non sono soggetti ad autorizzazione specifica e sono assimilati atutti gli effetti alla manutenzione straordinaria di cui agli articoli 31 e 48 della leg-ge 5 agosto 1978, n. 457. L'installazione di impianti solari e di pompe di caloreda parte di installatori qualificati, destinati unicamente alla produzione di acquacalda e di aria negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi, è conside-rata estensione dell'impianto idrico-sanitario già in opera.

2. Per gli interventi sugli edifici e sugli impianti volti al contenimento del con-sumo energetico ed all'utilizzazione delle fonti di energia di cui all'articolo 1, indi-viduati attraverso un attestato di certificazione energetica o una diagnosi energe-tica realizzata da un tecnico abilitato, le pertinenti decisioni condominiali sono va-lide se adottate con la maggioranza degli i ntervenut i, con un nu mero d i vot iche rapp resent i alme no un t erzo del val ore.

3. Gli edifici pubblici e privati, qualunque ne sia la destinazione d'uso, e gliimpianti non di processo ad essi associati devono essere progettati e messi inopera in modo tale da contenere al massimo, in relazione al progresso della tec-nica, i consumi di energia termica ed elettrica.

4. Ai fini di cui al comma 3 e secondo quanto previsto dal comma 1 dell'artico-lo 4, sono regolate, con riguardo ai momenti della progettazione, della messa inopera e dell'esercizio, le caratteristiche energetiche degli edifici e degli impiantinon di processo ad essi associati, nonché dei componenti degli edifici e degli im-pianti.

5. Per le innovazioni relative all'adozione di sistemi di termoregolazione e dicontabilizzazione del calore e per il conseguente riparto degli oneri di riscalda-mento in base al consumo effettivamente registrato, l’assem blea di condo mi -nio delibera con le maggioranze previs te dal sec ondo comma dell’ar ticolo1120 del cod ice civile .

Modifiche alla disciplina codicistica sul condominio negli edifici.LEGGE 11 dicem bre 2012, n. 220 (12G0241) (GU n.293 del 17-12-2012 )

Confronto tra norme in vigore (in chiaro) e il Ddl C 4041 approvato il 27.11.2012 dal Senato (in grassetto)Entrata in vigore del provvedimento: 18/06/2013

Normativa previ gente Legge220/12 Norme i n vigo re dal 18/06/2013 + DL 145/13 dal 24/12/2013

34/35Legge n. 220/2012

Codice Civile in vigore dal 18/06/2013Integrazione con DL 145/13 re Raffronto con la normativa previgente a cura del

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condominio decide a maggioranza, in deroga agli articoli 1120 e 1136 del co-dice civile.

6. Gli impianti di riscaldamento al servizio di edifici di nuova costruzione,la cui concessione edilizia, sia rilasciata dopo la data di entrata in vigore dellapresente legge, devono essere progettati e realizzati in modo tale da consen-tire l'adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del caloreper ogni singola unità immobiliare.

Negli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico è fatto obbligodi soddisfare il fabbisogno energetico degli stessi favorendo il ricorso a fontirinnovabili di energia salvo impedimenti di natura tecnica od economica.

8. La progettazione di nuovi edifici pubblici deve prevedere la realizzazio-ne di ogni impianto, opera ed installazione utili alla conservazione, al rispar-mio e all'uso razionale dell'energia.

6. Gli impianti di riscaldamento al servizio di edifici di nuova costruzione, lacui concessione edilizia, sia rilasciata dopo la data di entrata in vigore della pre-sente legge, devono essere progettati e realizzati in modo tale da consentire l'a-dozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore per ognisingola unità immobiliare.

7. Negli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico è fatto obbligo disoddisfare il fabbisogno energetico degli stessi favorendo il ricorso a fonti rinno-vabili di energia salvo impedimenti di natura tecnica od economica.

8. La progettazione di nuovi edifici pubblici deve prevedere la realizzazione diogni impianto, opera ed installazione utili alla conservazione, al risparmio e all'u-so razionale dell'energia.

Decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5, conver tito ,con modificazion i, dalla le gge 20 marzo 2001, n. 66

Articolo 2-bis , comma 13,

13. Al fine di favorire lo sviluppo e la diffusione delle nuove tecnologie diradiodiffusione da satellite, le opere di installazione di nuovi impianti sono in-novazioni necessarie ai sensi dell'articolo 1120, primo comma, del codicecivile. Per l'approvazione delle relative deliberazioni si applica l'articolo1136, terzo comma, dello stesso codice. Le disposizioni di cui ai prece-denti periodi non costituiscono titolo per il riconoscimento di benefici fiscali.

Art.29.

Decre to legge 23 gennaio 2001, n. 5, conver tito ,con modificazion i, dalla le gge 20 marzo 2001, n. 66

Art. 2 BIS – COMMA 13

Al fine di favorire lo sviluppo e la diffusione delle nuove tecnologie di radio-diffusione da satellite, le opere di installazione di nuovi impianti sono innovazioninecessarie ai sensi dell'articolo 1120, primo comma, del codice civile. Perl'approvazione delle relative deliberazioni si applica l’articolo 1120, secondocomma, dello stesso codice. Le disposizioni di cui ai precedenti periodi non co-stituiscono titolo per il riconoscimento di benefici fiscali.

Regio decre to 16 marzo 1942, n. 267

Art. 111 (Ordine di distribuzione delle somme)Le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono erogate nel seguente

Art.30.

Norma i nterpretativa del Rdl 267/41 ar t. 111

1. I cont ribut i per le s pese di manut enzione ordinaria e s traordinarianon ché per le i nno vazion i sono p rededuci bili ai se nsi dell’ar ticolo 111 del

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Modifiche alla disciplina codicistica sul condominio negli edifici.LEGGE 11 dicembre 2012, n. 220 (12G0241) (GU n.293 del 17-12-2012 )

Confronto tra norme in vigore (in chiaro) e il Ddl C 4041 approvato il 27.11.2012 dal Senato (in grassetto)Entrata in vigore del provvedimento: 18/06/2013

Normativa previ gente Legge220/12 Norme i n vigo re dal 18/06/2013 + DL 145/13 dal 24/12/2013

35/35Legge n. 220/2012

Codice Civile in vigore dal 18/06/2013Integrazione con DL 145/13 re Raffronto con la normativa previgente a cura del

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ordine:1) per il pagamento delle spese, comprese le spese anticipate dall'erario,

e dei debiti contratti per l'amministrazione del fallimento e per la continuazio-ne dell'esercizio dell'impresa, se questo è stato autorizzato;

2) per il pagamento dei crediti ammessi con prelazione sulle cose vendutesecondo l'ordine assegnato dalla legge;

3) per il pagamento dei creditori chirografari, in proporzione dell'ammonta-re del credito per cui ciascuno di essi fu ammesso, compresi i creditori indicatial n. 2, qualora non sia stata ancora realizzata la garanzia, ovvero per la par-te per cui rimasero non soddisfatti da questa.

I prelevamenti indicati al n. 1 sono determinati con decreto dal giudice de-legato.

regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, se divenu-te esigibili ai se nsi dell’ar ticolo 63, prim o comma, delle disposizion i perl’a ttu azione del cod ice civile e disposizioni transi to rie, c ome sostitu itodall’ar ticolo 18 della presente legge, durante le procedure concorsuali.

Codice di procedura civile

Art. 23.(Foro per le ca use tra soci e tra condo mini)

Per le cause tra soci è competente il giudice del luogo dove ha sede lasocietà; per le cause tra condomini, il giudice del luogo dove si trovano i benicomuni o la maggior parte di essi.

Tale norma si applica anche dopo lo scioglimento della società o del con-dominio, purché la domanda sia proposta entro un biennio dalla divisione.

Art.31.

Codice di procedu ra civile

ART. 23.(Foro per le cause tra soci e tra condomini)

Per le cause tra soci è competente il giudice del luogo dove ha sede la socie-tà; per le cause tra condomini ovver o tra condo mini e condo minio, il giudicedel luogo dove si trovano i beni comuni o la maggior parte di essi.

Tale norma si applica anche dopo lo scioglimento della società o del condo-minio, purché la domanda sia proposta entro un biennio dalla divisione.

LEGENDA

��� = Testo vecc hio Cod ice��� = Testo modifica to d alla le gge 220/2012��� = Modifiche del DL 145/13

Entrata in vigo re

Legge 220/2012: Il giorno 18/6/2013 = dopo sei mesi dalla data di pubb li -cazione sulla Gazzetta Uff iciale.

DL 145/13: il giorno 24/12/2013 = giorno successiv o alla pubb lica zionesulla Gazzetta uff iciale