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Marco Tullio Giordano, La Tutela dell'Identità Digitale e la Reputazione Online, Part 3 - Seminario Informatica Giuridica 2011 - Bicocca
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Identità Digitale e Reputazione Online – Pt. 3Università degli Studi di Milano Bicocca – A.A. 2010-2011Facoltà di Giurisprudenza – Cattedra di Informatica GiuridicaProf. Andrea Rossetti
Avv. Marco Tullio Giordano – 15.04.2011
“Di ciò che posso essere io per me, non solo non potete saper nulla voi, ma nulla neppure io stesso” (L. Pirandello)
Sommario
1. Il concetto giuridico di Identità
2. L’Identità Digitale
3. La tutela dell’Identità Digitale
4. La Reputazione Online
Nuove minacce
Oggi che i nostri dati personali non sono custoditi più esclusivamente nei nostri portadocumenti e la nostra identità si riversa con facilità sulla Rete, una serie di nuovi pericoli incombono sulla nostra persona.
Il pericolo corre sul cavo
Phishing
Spamming
Botnet e pc zombie
Social engineering
Likejacking
I nostri dati, personali ed identificativi, sono il bottino..
Reati ipotizzabili
Sostituzione di persona (art. 494 c.p.)
Diffamazione (art. 595 comma III c.p.)
Truffa (art. 640 c.p.)
Trattamento illecito di dati (art. 167 D.Lvo 196/2003)
Turbata libertà dell’industria e del commercio (art. 513 c.p.)
……
Ripetiamoci: le finalità..
Essere altro da sé
Procurarsi un indebito vantaggio
Causare un danno ingiusto
Utilizzare l’identità altrui per commettere ulteriori reati
Inquadramento giuridico
Assenza di una previsione specifica
Assenza di una previsione aggravata
Ricorso all’analogia
Interpretazioni della giurisprudenza
Art. 494 c.p.Sostituzione di persona
Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un
vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in
errore, sostituendo illegittimamente la propria all’altrui
persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un
falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce
effetti giuridici, è punito, se il fatto non costituisce un
altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione
fino a un anno.
Oggetto giuridico
Tutti quei comportamenti in grado di offendere la
pubblica fede ad esempio alterando i dati
identificativi di un soggetto o le proprie qualità con
quelli corrispondenti ad un altro (nome o titoli di
studio). I termini vantaggio e danno vanno intesi in
modo ampio tanto da ricomprendere una utilità morale,
economica od anche sessuale.
Elemento oggettivo
Induzione in errore che però deve fondarsi su una
condotta attiva e non omissiva. Per questo motivo la
giurisprudenza non considera rilevante una situazione
dipesa dal fatto di altri. Non è necessario nemmeno
che sia raggiunto il vantaggio od il danno poiché il
reato si consuma appena indotto l’errore.
Interpretazione della giurisprudenza
Sentenza n. 46674/2007 della Corte di Cassazione
Riconosciuto colpevole un soggetto che aveva aperto un account di posta elettronica utilizzando i dati di altra persona esistente e mediante questo aveva allacciato rapporti in rete con altri utenti.
Una simile condotta, a parere della Corte, ben integra la fattispecie prevista dall’art. 494 del codice penale in quanto viene pregiudicato il bene tutelato dalla norma.
Specificazioni (1)
“Oggetto della tutela penale, in relazione al delitto preveduto
nell’art. 494 c.p., è l’interesse riguardante la pubblica fede, in
quanto questa può essere sorpresa da inganni relativi alla vera
essenza di una persona o alla sua identità o ai suoi attributi
sociali. E siccome si tratta di inganni che possono superare la
ristretta cerchia d’un determinato destinatario, così il legislatore
ha ravvisato in essi una costante insidia alla fede pubblica, e
non soltanto alla fede privata e alla tutela civilistica del
diritto al nome”.
Specificazioni (2)
La Corte ha valutato tutti presupposti previsti dall’art. 494
codice penale. Infatti il fine primo e ultimo dell’imputato è
stato quello di recare ad altri (il vero titolare delle generalità)
un danno inducendo taluno in errore (gli utenti della rete).
Inoltre ha sostituito illegittimamente la sua persona a
quella di altri, tant’è che gli altri utenti credevano di
interloquire con la vera titolare di quei dati e non anche con
un soggetto diverso, peraltro di sesso opposto, nascosto dietro
la “falsa identità”.
Specificazioni (3)
Infine la Corte si è soffermata sul danno arrecato previsto
dalla norma che ha individuato: “nella subdola inclusione
della persona offesa in una corrispondenza idonea a
ledere l’immagine o la dignità della XXXX”, infatti a
seguito dell’iniziativa assunta dall’imputato, la stessa
parte offesa ha ricevuto telefonate da uomini che le
chiedevano incontri a scopo sessuale.
Può bastare?
L’analogia con la sostituzione di persona reggerà?
L’unico bene giuridico da tutelare è la fede pubblica?
Cosa accade se non vi sono danno o ingiusto vantaggio?
Manca tutela al riconosciuto “Diritto della personalità”
Serve normativa ad hoc
Intanto, nel mondo..
Qualche dato statistico QUI
Department of Homeland Security (DHS)
Deter, Detect, Defend (FTC)
Nel 2010, National Strategy for Trusted Identities in Cyberspace (NSTIC)
In California..
Da Gennaio, è in vigore la legge SB 1411
“Impersonificazione” punita con la detenzione fino a 1 anno e multa fino a 1000 dollari
I dubbi della E.F.F. (Gli Yes Men e il diritto di satira)
TestoOgni persona che consapevolmente e senza il consenso
credibile di un’altra persona impersona la stessa attraverso un sito Internet o altri mezzi elettronici a fini di danneggiare, intimare, minacciare, frodare è colpevole di un reato punibile
Una rappresentazione è credibile solo nel caso in cui l’imputato è stato o è la persona che ha rappresentato
Ai fini della presente sezione, “mezzi elettronici” comprende sia l’apertura di un account di posta elettronica, sia di un account o profilo su un social nework
La violazione è punibile con una multa non superiore a mille di dollari ($ 1.000), o con la reclusione in un carcere della Contea non superiore ad un anno
In Europa..
Progetto PRIME
Progetto STORK
Progetto ABC4Trust