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CAMERA DEI DEPUTATI CONVEGNO OSSERVATORIO NAZIONALE SULL’ AMIANTO ONA Onlus Atti della Seconda Conferenza Internazionale Lotta all’amianto: il diritto incontra la scienza Roma, 20 21 marzo 2014 Con il patrocinio di:

Atti Roma 20-21.03.2014 3a parte

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OSSERVATORIO NAZIONALE SULL’AMIANTO

ONA Onlus

Atti della

Seconda Conferenza Internazionale

Lotta all’amianto: il diritto incontra la scienza

Roma, 20 – 21 marzo 2014

Con il patrocinio di:

Page 2: Atti Roma 20-21.03.2014 3a parte

©Osservatorio Nazionale sull’Amianto – ONA Onlus Proprietà letteraria riservata

ISBN 978-88-909105-5-5

Osservatorio Nazionale sull’Amianto – ONA Onlus Via Crescenzio, 2 – 00193 – Roma

http://osservatorioamianto.jimdo.com/ Email [email protected]

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% del volume. Sono vietate in tutti i Paesi la traduzione, la riproduzione, la memorizzazione elettronica e l’adattamento, anche parziali, con qualsiasi mezzo effettuate, per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale senza la specifica autorizzazione dell’Editore.

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Atti della

Seconda Conferenza Internazionale

Lotta all’amianto: il diritto incontra la scienza

Roma, 20 – 21 marzo 2014 Auletta dei Gruppi Parlamentari della Camera dei Deputati

Sala Tirreno, Regione Lazio

Tutti i diritti sono riservati a norma di legge e delle convenzioni internazionali

Prima edizione: 30 giugno 2014

ISBN 978-88-909105-5-5

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Organizzazione del Convegno

Comitato Scientifico

Claudio Bianchi

Ezio Bonanni

Ronald E. Gordon

Luciano Mutti

Pietro Sartorelli

Morando Soffritti

Giancarlo Ugazio

Segreteria Organizzativa

Silvia Arata

Anna Corbi

Atti a cura di

Lorenza Fiumi

Michele Rucco

Hanno contribuito

Paola Ceccarel

Nicoletta Corio

Carlo Meoni

Laura Pirelli

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VOLUME III

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Programma dei lavori del 20 marzo 2014 Camera dei Deputati Auletta dei Gruppi Parlamentari

Presiede Modera la Dott.ssa Valentina Renzopaoli, giornalista

Indirizzo di benvenuto

Dott. Michele Rucco - Segretario Generale Osservatorio Nazionale

Amianto Pag. 1-3

PRIMA PARTE:

Il ruolo delle istituzioni risp On.le Luigi Di Maio Vice Presidente della Camera dei Deputati Pag. 4-6

La proposta di legge n. 1366 del 16 luglio 2013 in materia di amianto

à, Capogruppo del Movimento 5 Stelle alla

Camera dei Deputati Pag. 7-10

Il ruolo del legislatore in materia di amianto On.le Dott. Alberto Zolezzi. Deputato Pag.11-15

La legislazione e nuove prospettive per la tutela delle vittime

On.le Edmondo Cirielli, Deputato Pag.16-18

Ruolo del sindacato nella tutela della salute di lavoratori e cittadini Dott. Paolo Varesi, Vicesegretario Confederale Nazionale UGL

SECONDA PARTE:

Amiantopoli: la lobby assassina. Nascondere la realtà per continuare ad uccidere

Avv. Ezio Bonanni, Pag.19-24

Quale migliore percorso per rendere possibile la risoluzione del problema amianto? Arch. Giampiero Cardillo, Generale in congedo del Corpo dei

Carabinieri Pag. 25-37

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Le patologie asbesto correlate come dose dipendenti: miti e verità Dose response and asbestos related carcinogenesis: myths and truths Prof. Ronald E. Gordon, Direttore del Dipartimento di Patologia Mount Sinai School of Medicine di New York Pag. 38-42

► Il mesotelioma quale patologia dose dipendente Prof. Morando Soffritti, Presidente Onorario dell’Istituto Ramazzini di Bologna

Indicatori biologici di pregressa esposizione ad asbesto Prof. Pietro Sartorelli, ordinario di Medicina del Lavoro presso l’Università di Siena e membro del Comitato Tecnico Scientifico dell’ONA Pag. 43-48

Il diritto alla salute e al lavoro salubre Prof. Avv. Gaetano Veneto, ordinario di Diritto del Lavoro, Facoltà di Giurisprudenza, Università di Bari Pag.49-50

Metodi investigativi per la identificazione dei responsabili di crimini legati all’esposizione all’amianto Dott. Paolo Rivella, commercialista e consulente delle Procure della Repubblica di Torino, di Milano e di Trieste Pag.51-56

Metodi investigativi del Pub blico Ministero in caso di patologie asbesto correlate Dott. Sergio Dini, Sostituto Procuratore della Repubblica di Padova

Nuove scoperte nella biologia delle patologie neoplastiche causate dall’amianto New insights in biology of asbestos related tumors Prof. Ronald E. Gordon, Direttore del Dipartimento di Patologia Mount Sinai School of Medicine di New York

Nesso causale e colpa in materia di amianto Dott. Maurizio Ascione, Sostituto Procuratore della Repubblica di Milano Pag.57-82

► L’amianto e i tumori gastroenterici e dell’apparato urinario Prof. Fiorella Belpoggi, Direttore del Centro di Ricerca sul Cancro Cesare Maltoni dell’Istituto Ramazzini di Bologna Pag.83-109

Amianto: l’esposizione continua! - Atti di indirizzo e benefici contributivi Dott. Paolo Pitotto, medico del lavoro, consulente della Procura della Repubblica di Milano, membro del Comitato Tecnico Scientifico dell’ONA Pag. 110-125

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TERZA PARTE:

Prevenzione primaria, diagnosi e cura delle patologie asbesto correlate

Patologie da esposizione a fibrille di asbesto in ambiente di lavoro e/o in ambiente di vita Prof. Giancarlo Ugazio, già ordinario di Patologia Generale presso l’Università di Torino, Presidente del G.R.I.P.P.A - Gruppo di Ricerca per la Prevenzione della Patologia Ambientale, membro del Comitato Tecnico Scientifico dell’ONA Pag. 126-158

L'epidemia di mesotelioma: evoluzione e caratteristiche Prof. Claudio Bianchi, anatomopatologo, consulente di diversi Uffici Giudiziari, Presidente della Lega Italiana Per La Lotta Contro I Tumori - Sez. Gorizia Pag. 159-159

L’Italia e la verità: le lobby e il negazionismo Dott. Aristide Lombardi, Generale in congedo, già Direttore della Scuola di Sanità Militare e membro del Comitato Tecnico Scientifico dell’ONA Pag.160-162

Fusione e demolizione molecolare: i due principi chimico -fisici impiegati nel processo di "inertizzazione" dell'amianto Prof. Renato Sinno, Professore Emerito dell’Università di Napoli in mineralogia, membro del Comitato Tecnico Scientifico dell’ONA Pag. 163-178

Integrazione di tecniche e dati per lo studio della presenza di cemento amianto sul territorio Dott.ssa Lorenza Fiumi, ricercatrice CNR, membro del Comitato Tecnico Scientifico dell’ONA Pag.179-186

La ricerca sul mesotelioma pleurico: dal laboratorio alla pratica clinica Prof. Luciano Mutti, Direttore di medicina generale e del laboratorio di oncologia clinica ASL 11 Vercelli e membro del Comitato Tecnico Scientifico dell’ONA

Ruolo della chirurgia nel mesotelioma pleurico Prof. Vittore Pagan, Direttore Chirurgia Oncologica Polmonare di Aviano Pag. 187-187

Verso un modello teorico ed applicativo di prevenzione ed affiancamento nel rischio ambientale in età evolutiva Prof. Matteo Villanova, Presidente Osservatorio Laboratorio Rispetto Emozionale Età Evolutiva (OLTREEE), Docente di Medicina preventiva e psicopatologia forense presso l’ Università Roma Tre e membro del Comitato Tecnico Scientifico dell’ONA Pag. 188-190

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Ricorso alla Corte Europea di Strasburgo per la salvaguardia Dei Diritti Dell'Uomo. La Sentenza ECHR069 (2014) dell’11 marzo 2014 Avv. Mario Item, Avvocato in Lugano; Membro del Comitato Centrale e Presidente Regione Lombardia della Lega dei Diritti dell’Uomo Pag.191-195

Conclusioni Avv. Ezio Bonanni, Presidente Osservatorio Nazionale sull’Amianto .

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Programma dei lavori del 21 marzo 2014 Regione Lazio – Sala Tirreno

Presiede l’Avv. Ezio Bonanni, Presidente Osservatorio Nazionale sull’Amianto Modera la Dott.ssa Valentina Renzopaoli, giornalista

Indirizzo di benvenuto Dott. Michele Rucco - Segretario Generale Osservatorio Nazionale Amianto Pag. 196-198

Una proposta di legge in materia di amianto per la Regione Lazio On.le Fabrizio Santori, Consigliere Regionale del Lazio e componente del Comitato Tecnico Scientifico Nazionale dell’ONA

La legge regionale amianto per la Sicilia On.le Giuseppe Gianni, Consigliere Regionale della Sicilia e componente del Comitato Tecnico Scientifico Nazionale dell’ONA

L’amianto nella Regione Abruzzo e la risposta delle istituzioni On.le Gianluca Castaldi, Senatore Pag.199-205

Una nuova legge nazionale per l’abolizione della decadenza INAIL e per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti ad amianto On.le Ivana Simeoni, Senatrice

Come trasformare il problema amianto in risorsa Arch. Giampiero Cardillo, Generale in congedo del Corpo dei Carabinieri

L’ONA e l’azione di contrasto alle lobby dell’amianto Dott. Aristide Lombardi, Generale in congedo, già Direttore della Scuola di Sanità Militare e membro del Comitato Tecnico Scientifico dell’ONA .

Il ruolo della Magistratura nella tutela della salute e dell’ambiente e nella repressione dei crimini ambientali Dott. Maurizio Ascione, Sostituto Procuratore della Repubblica di Milano

Il significato clinico dei biomarkers molecolari nella sorveglianza sanitaria degli ex esposti ad asbesto Prof.ssa Lory Santarelli, Medicina del Lavoro - Dipartimento Scienza Clinica e Molecolare, Università Politecnica delle Marche, Pag.206-213

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"Ospedali Riuniti di Ancona" Policlinico Universitario

Linee guida per il trattamento multimodale del mesotelioma pleurico Prof. Luciano Mutti e Prof. Vittore Pagan, rispettivamente Direttore di medicina generale e del laboratorio di oncologia clinica ASL 11 Vercelli e membro del Comitato Tecnico Scientifico dell’ONA, Direttore Chirurgia Oncologica Polmonare di Aviano

Linee guida dell’ONA Onlus per la diagnosi e cura delle patologie asbesto correlate non neoplastiche Dott. Paolo Pitotto, medico del lavoro, consulente della Procura della Repubblica di Milano, membro del Comitato Tecnico Scientifico dell’ONA Pag.214-220

I servizi dell’ambulatorio oncologico on-line dell’ONA Dott. Roberto Valenza, Primario del reparto di Oncologia Medica dell’Azienda Ospedaliera Vittorio Emanuele di Gela e membro del Comitato Tecnico Scientifio dell’ONA Pag. 221-221

Come quantificare l’esposizione a polveri e fibre di amianto, ai fini del conseguimento dei benefici contributivi per esposizione ad amianto per prepensionamento e/o rivalutazione delle prestazioni pensionistiche Ing. Flavio Domenichini, membro del Comitato Tecnico Scientifico dell’ONA Pag. 222-229

La Consulenza Tecnica d’Ufficio come mezzo di prova per la sussistenza dell’esposizione qualificata all’amianto: metodologia d’indagine e criteri di accertamento Ing. Giuseppe Infusini, Consulente Tecnico d’Ufficio presso i Tribunali di Cosenza e Castrovillari e membro dell’Ufficio Tecnico dell’ONA Pag.230-246

La quantificazione dei danni differenziali in caso di patologie asbesto correlate Avv. Massimiliano Fabiani del Foro di Bologna Pag. 247-258

La triade interattiva. Come l'azione di multipli agenti inquinanti conduce ad un intreccio di patologie importanti Prof. Giancarlo Ugazio, già ordinario di Patologia Generale presso l’Università di Torino, Presidente del G.R.I.P.P.A - Gruppo di Ricerca per la Prevenzione della Patologia Ambientale, membro del Comitato Tecnico Scientifico dell’ONA

Modalità operative per la bonifica e la decontaminazione degli ambienti di vita e di lavoro Ing. Riccardo Tagliapini, Coordinatore del Dipartimento bonifica e decontaminazione dei siti ambientali e lavorativi dell’ONA Pag. 259-263

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Quando uno studioso abbraccia una vittima dell'amianto Prof. Renato Sinno, Professore Emerito dell’Università di Napoli in mineralogia, membro del Comitato Tecnico Scientifico dell’ONA Pag. 264-270

Le testimonianze delle vittime

Pag. 271-274

Gli interventi delle associazioni e dei rappresentanti territoriali dell’ONA Pag. 275-285

Considerazioni conclusive Prof. Giancarlo Ugazio Pag. 286-294

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Appendice n. 1

PRESENTAZIONI - SLIDES

Dott. Michele Rucco Slide 311-314

Dott. Federico D’Incà Slide 315-329

Dott. Alberto Zolezzi Slide 330-367

Avv. Ezio Bonanni Slide 368-392

Arch. Giampiero Cardillo Slide 393-442

Prof. Ronald E. Gordon Slide 443-486

Prof. Morando Soffritti Slide 487-518

Prof. Pietro Sartorelli Slide 519-555

Dott. Paolo Rivella Slide 556-563

Prof. Ronald E. Gordon Slide 564-584

Dott. Paolo Pitotto Slide 585-604

Prof. Claudio Bianchi Slide 605-660

Prof. Renato Sinno Slide 661-679

Arch. Lorenza Fiumi Slide 680-686

Prof . Luciano Mutti Slide 687-723

Prof. Vittore Pagan Slide 724-739

Prof. Lory Santarelli Slide 740-768

Prof. Luciano Mutti e Prof . Vittore Pagan Slide 769-781

Dott. Roberto Valenza Slide 782-795

Page 14: Atti Roma 20-21.03.2014 3a parte

Ing. Flavio Domenichini Slide 796-813

Ing. Giuseppe Infusini Slide 814-854

Prof: Giancarlo Ugazio Slide 855-883

Prof. Renato Sinno Slide 884-890

Appendice n. 2

ATTI LEGISLATIVI

Proposta di legge n. 52 del 15 marzo 2013 presentata dal deputato

Edmondo Cirielli Slide 892-900

Proposta di legge n. 1336 del 16 luglio 2013 presentata dal deputato

Federico D’Incà e da altri 83 deputati del Movimento 5 Stelle Slide 901-921

Disegno di legge n. 1268 del 29 gennaio 2014 presentata dalla senatrice

Ivana Simeoni e da altri 10 senatori del Movimento 5 Stelle Slide 922-934

Atti di sindacato ispettivo effettuati dai deputati del Movimento 5 Stelle

nel corso della 17° legislatura Slide 935-943

Proposta di risoluzione n. 7/00335 dell’ 8 aprile 2014, presentata

dall’onorevole Alberto Zolezzi alla VIII Commissione Permanente

(Ambiente, territorio e lavori pubblici) Slide 944-949

Resoconto stenografico della seduta del 7 maggio 2014 della VIII

Commissione Permanente (Ambiente, territorio e lavo ri pubblici) Slide 950-956

Legge Regione Sicilia n. 10 del 29 aprile 2014

Slide 957-964

Proposta di legge della Regione Lazio n. 24 del 9 maggio 2013

presentata dall’on. Fabrizio Santori Slide 965-983

Lettera inviata dall’ONA a tutti i parlamentari

Slide 984-1018

Sintesi del Piano Nazionale Amianto dell’Osservatore Nazionale

sull’Amianto – ONA Onlus Slide 1019-1023

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Fusione e demolizione molecolare: i due principi chimico-fisici

impiegati nel processo di "inertizzazione" dell'amianto

Prof. Renato Sinno

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Prof. Dott. Renato Sinno già docente di Mineralogia Università di

Napoli Federico II

AMIANTO, STATO DELL’ARTE: IN ATTESA

DI UNA SOLUZIONE DEFINITIVA

ROMA - Camera dei Deputati

Convegno O.N.A. 20 marzo 2014

Page 17: Atti Roma 20-21.03.2014 3a parte

È a tutti noto che lo stato di salute dell’economia viene considerato come l’elemento essenziale per definire lo stato di prosperità di un paese.

Per questo motivo grandi attenzione viene perciò riservata al costo della vita, allo sviluppo industriale, al potere di acquisto della moneta, al prezzo del petrolio e via discorrendo, al punto tale da rappresentare gli argomenti chiave che vengono dibattuti con grande frequenza, con l’ausilio di tutti i mezzi di informazione che vanno dalla carta stampate alla radio, alla televisione, che si impegnano ad aumentarne tali conoscenze e quindi la cultura di questo settore anche se le metodologie scelte per l’incremento dell’economia non trovano tutti d’accordo.

Vi è da notare, e non con grande meraviglia, che un’attenzione certamente altrettanto rilevante non è stata mai attribuita al progressivo ed incalzante mutamento delle condizioni fisiche della terra non solo in tema di cambiamenti climatici, ma soprattutto in virtù dei più svariati interventi non sempre incoraggianti del fattore antropico che ritenendosi il padrone assoluto della natura, con comportamenti molto spesso sconsiderati finisce per rendere sempre più difficile l’esistenza degli equilibri naturali creando condizioni di vita poco accettabili.

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Foto 1: microscopio elettronico: ingrandimento 100 X

Struttura fibrosa amianto di serpentino (crisotilo con crocidolite)

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di

Serpentino

di

Anfibolo

1 – Crisotilo (serpentino fibroso) Mg6(OH)6Si4O11.H2O

2 – Lizardite Mg6(OH)6Si4O11

3 – Antigorite (serpentino lamellare) Mg6(OH)8Si4O10

4 – Amesite (asbesto bruno) Mg6Al2OH8[Al3Si2O10]

1 – Antofillite (Mg,Fe)7(OH)2Si8O22

2 – Tremolite Ca”2Mg5(OH)2Si8O22

3 – Actinolite Na2Ca3Mg10(OH)4Si16O44

4 – Riebeckite Na3Fe”3Fe”’2(OH)2Si8O22

5 – Crocidolite (asbesto blu) Na2(Mg,Fe”)3(OH)2Si8O22

AMIANTO O ASBESTO

Page 20: Atti Roma 20-21.03.2014 3a parte

Foto 2: microscopio elettronico: ingrandimento 1.000 X

Struttura fibrosa amianto di serpentino (crisotilo con crocidolite)

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I materiali contenenti amianto

(MCA)

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Metodologie impiegate nei processi di inertizzazione dell’amianto:

1) torce al plasma (Francia): temperature di fusione dei componenti

dell’amianto 2000°C temperature impiegate per la messa a regime

dell’impianto temperature molto al di sopra;

2) prodotti ottenuti dopo l’inertizzazione (analisi spettrofotometrica di

un tipo di plasma provenienza francese: silicato doppio di calcio e

cobalto - akermanite, silicato doppio di calcio e magnesio –

merwinite, silicato di ferro – fayalite;

3) demolizione della molecola di crisotilo mediante temperatura e

additivi “bassofondenti”;

4) svolgimento della reazione:

Mg6(OH)8Si4O10 → 3Mg2SiO4 + SiO2 + 4H2O

Silicato basico di Magnesio (900°C- 950°C) → silicato di magnesio + silice + acqua

5) l’analisi spettrofotometrica conferma la presenza di fosterite

(silicato di magnesio + silice

Page 23: Atti Roma 20-21.03.2014 3a parte

Foto microscopio elettronico: ingrandimento 100 X e 1000 X

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Page 25: Atti Roma 20-21.03.2014 3a parte

Silice amorfa (dopo la trasformazione)

Foto microscopio elettronico: ingrandimento 1000 X

Page 26: Atti Roma 20-21.03.2014 3a parte
Page 27: Atti Roma 20-21.03.2014 3a parte
Page 28: Atti Roma 20-21.03.2014 3a parte

Dal convegno di Casale Monferrato (Al) 18 sett. 2012

dalle relazione dei Ministri Forneri (lavoro), Balduzzi (salute), e Clini (ambiente)

Siti di interesse nazionale per presenza di amianto 12

Luoghi censiti come “pericolosi” 34.000

Luoghi di “prima pericolosità” 373

Quantità di amianto smaltito al 2009 379.000 ton.

Quantità di amianto ancora da smaltire 32.000.000 ton.

Quantità ancora da smaltire calcolata in % 99%

Tempo occorrente stimato per lo smaltimento totale

(calcolato al ritmo di 379.000 ton/anno) 85 anni

Page 29: Atti Roma 20-21.03.2014 3a parte

COMUNICATO DELL'U.E. SEGUENTE ALLA RIUNIONE DI GENNAIO 2013.

RECENTE “RISOLUZIONE” DELL'U.E. PROPOSTE PER LA SICUREZZA DELLO

SMALTIMENTO DEFINITIVO DELL'AMIANTO SULLA SCORTA DELLE STATISTICHE

CHE ANCORA LO VEDONO PRESENTE IN GRAN NUMERO NELLE TUBATURE

DELL' ACQUA, NEI TRENI, NELLE NAVI, NEI MACCHINARI E SOPRATTUTTO IN

MOLTI EDIFICI, NONCHÉ SULL'ONDA DEL TIMORE SUSCITATO DALLA FUGA DI

AMIANTO CHE HA PORTATO ALLA CHIUSURA RECENTE DI ALCUNI EDIFICI

COMUNITARI A STRASBURGO,

(dalla relazione dell'europarlamentare STEPHEN HUGHES approvata con 558 voti a favore e 51 contrari)

• 1) Scadenza definitiva per il completamento della strategia: anno 2028;

• 2) Introduzione di un registro pubblico degli edifici contenenti amianto negli

Stati membri dell'Unione;

• 3) Sostegno alle Associazioni delle vittime;

• 4) Definizione di una tabella di marcia degli interventi;

• S) Definizione di un piano che imponga la garanzia che gli ispettori che

operano sul campo siano protetti da attrezzature adeguate;

• 6) Gli addetti alla rimozione siano sufficientemente qualificati;

• 7) Assoluto divieto del conferimento in discarica di qualunque tipo di materiale

contenente amianto a causa della eventuale azione delle acque di falda;

• 8) Invito a tutti i paesi dell'unione alla realizzazione di centri di trattamento e di

“inertizzazione” dei rifiuti contenenti amianto, prevedendo la graduale

cessazione del conferimento in discarica degli stessi.

Page 30: Atti Roma 20-21.03.2014 3a parte

Ultima dichiarazione ufficiale del ministro Balduzzi: il piano previsto non sarà caratterizzato da altre 200 pagine di analisi e prospettive ma sarà un piano di proposte di grande innovazione. Due gli elementi e gli aspetti che caratterizzeranno la lotta all'amianto che richiedono particolare attenzione, la ricerca e la bonifica.

Infatti la battaglia contro l'asbesto non è ancora vinta, perché occorre fare molto su questi due fronti, sui quali si concentra una parte importante del piano nazionale in dirittura di arrivo. Tre sono le macroaree di azione del piano: la tutela della salute, la tutela dell’ambiente e gli aspetti previdenziali e di sicurezza del lavoro.

Page 31: Atti Roma 20-21.03.2014 3a parte

Ministero della Salute: Presentato il

Piano Nazionale Amianto – marzo 2013

…”È una risposta operativa ad una vicenda sulla

quale a livello Nazionale era sceso l’oblio. Il

Governo Monti ha riportato una triste vicenda a

livello Nazionale ma anche Internazionale in

Europa. L’Italia è diventata punto di riferimento

dell’Unione per l’organizzazione di una rete

europea per la lotta alle malattie correlate

all’amianto” (relazione al Consiglio dei Ministri del

Ministro Balduzzi).

Page 32: Atti Roma 20-21.03.2014 3a parte

Voglio concludere con un monito umile ed affettuoso rivolto a quanti sottovalutano certi problemi ecologici e, sorridendo, si adagiano non senza saccenteria, sulla comoda piattaforma del potere che per fortuna e per legge naturale ha un processo vitale ben definito.

Ricordo un’espressione del grande William Shakespeare che ritengo molto profonda; “il saggio sa di essere stupido, è lo stupido che crede di essere saggio”.

Page 33: Atti Roma 20-21.03.2014 3a parte

ROMANO BATTAGLIA

• Rimanere se stessi in un mondo che giorno e notte si adopera per trasformare ognuno di noi in un essere qualsiasi, vuol dire combattere la battaglia più dura della vita.

Aggiungo con molta modestia:

essere betulla è facile, restare quercia è molto più difficile, ma è soprattutto doloroso!

Page 34: Atti Roma 20-21.03.2014 3a parte

Integrazione di tecniche e dati per lo studio della presenza

di cemento amianto sul territorio

Dott.ssa Lorenza Fiumi

Page 35: Atti Roma 20-21.03.2014 3a parte

Integrazione di tecniche e dati per lo studio della presenza

di cemento amianto sul territorio

Lorenza Fiumi

Seconda Conferenza Internazionale ”Lotta all’amianto: il diritto incontra la scienza”

Camera dei Deputati – Auletta dei Gruppi Parlamentari - 20 marzo 2014

Gruppo di ricerca: Lorenza Fiumi (resp.) Stefano Tocci e Carlo Meoni

Page 36: Atti Roma 20-21.03.2014 3a parte

Il sensore MIVIS (Multispectral Infrared Visible Imaging Spectrometer)

per la mappatura delle coperture in c-a

Il CNR possiede e gestisce il

MIVIS un sensore aeroportato con

102 canali e con una risoluzione

spaziale fino a 3m x 3m, ne fanno

uno strumento innovativo ed unico

nelle applicazioni dirette sul

territorio e delle relative risorse.

Page 37: Atti Roma 20-21.03.2014 3a parte

Cemento-amianto chiaro: il colore chiaro è un buon

indicatore dell’ottimo stato di conservazione del materiale

che risulta integro in tutte le sue componenti.

Cemento-amianto scuro: il materiale è soggetto a

complesse degradazioni che portano ad una minore

consistenza del prodotto e all’affioramento di fibre di

amianto in superficie.

Sviluppi della ricerca:

caratterizzazione dello stato di alterazione del c.-a.

-OBIETTIVI:

-migliorare l’accuratezza e di

valutare con estremo rigore il grado

di attendibilità delle mappe;

- realizzare mappe di rischio in cui

siano evidenziate lo stato di

alterazione del materiale in modo da

fornire un sistema di supporto

essenziale per monitorare aree a

rischio ambientale.

Page 38: Atti Roma 20-21.03.2014 3a parte

Sviluppi della ricerca:

migliorare l’accuratezza di classificazione

falda + 51% volta + 40%

- finalizzata a ridefinirne la geometria dei poligoni

eliminando quindi le discontinuità, ad esempio i vuoti,

da ogni copertura.

Intersezione Spaziale è stata

eseguita con i dati classificati

MIVIS e la CTR a scala

1:5000, entrambi vettoriali

quest’ultima relativa al solo

tematismo dell’edificato.

Copertura a volta

Page 39: Atti Roma 20-21.03.2014 3a parte

Integrazione di tecniche e dati in ambiente GIS

GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM (GIS)

DATI TELERILEVATI e DATI ISTAT

+

Page 40: Atti Roma 20-21.03.2014 3a parte

25,76%

48,85%

9,92%

8,83% 3,39%

2,78% 0,48% 0-100

100-500

500-1000

1000-2000

2000-3000

3000-5000

>5000

(mq)

Amianto (mq) 460.350

Numero coperture (amianto min) 827

Amianto /Superficie coperta (mq/kmq) 2.788

Peso (kg) 5.984.550

Popolazione (ISTAT 2010) 60.167

Amianto / Popolazione (mq/ab) 7,65

Ripartizione delle coperture in c-a in base alla superficie

Integrazione di tecniche e dati per:

stima di c-a sul territorio del comune di Pomezia

Page 41: Atti Roma 20-21.03.2014 3a parte

La ricerca sul mesotelioma pleurico: dal laboratorio alla pratica clinica

Prof. Luciano Mutti

Page 42: Atti Roma 20-21.03.2014 3a parte

Luciano Mutti M.D. PhD on behalf of Buzzi Foundation and G.I.M.e

Are there new Evidences Changing

our Approach to Mesothelioma ?

MPM: hindsight and perspectives

Page 43: Atti Roma 20-21.03.2014 3a parte

Expecting the Worldwide Epidemics

Page 44: Atti Roma 20-21.03.2014 3a parte

R1a. Every patient should receive best

supportive care.

R1b. When a decision is made to treat

patients with chemotherapy alone, patients in

a good performance status (PS; > 60 on the

Karnofsky scale or < 3 on the ECOG scale)

should be treated with first line combination

chemotherapy consisting of platinum and

pemetrexed or raltitrexed (1B). Alternatively,

patients could be included in first and

second-line clinical trials.

R1c. In the light of limited evidence of

efficacy of chemotherapy, the decision

to administer chemotherapy should be

discussed with the patients and his

relatives on a case by case basis .

ERS/ESTS TASK FORCE

Guidelines of the European

Respiratory

Society and the European Society

of Thoracic Surgeons for the

management of

malignant pleural mesothelioma A. Scherpereel, P. Astoul, P. Baas, T.

Berghmans, H. Clayson, P. de

Vuyst,H. Dienemann, F. Galateau-

Salle, C. Hennequin, G. Hillerdal, C.

Le Pe´choux, L. Mutti, J-C. Pairon, R.

Stahel, P. van Houtte, J. van

Meerbeeck, D. Waller and W. Weder

Page 45: Atti Roma 20-21.03.2014 3a parte

Hence what should we do

to conduct fruitful

pre-clinical and clinical research

on asbestos-related tumours

and to cope with this unsettled scenario

?

Page 46: Atti Roma 20-21.03.2014 3a parte

OncoTargets and Therapy

Drugs for solid cancer: the

productivity crisis prompts a

rethink

Science does not proceed linearly

but by paradigmatic shifts

driven by translational productivity

//

Awaiting Genetic Based Medicine grows up (1)

Page 47: Atti Roma 20-21.03.2014 3a parte

Awaiting Genetic Based Medicine grows up (2)

Cancer Research is

Translational Cancer Research

aimed at

changing the clinical practice

via clinical research

based on strong rationale

Preclinical Knowledge

Biomarkers validation

on proper animal models

and IHC from human tumours tissues aimed at

Novel Therapies,

Diagnosis, Prognosis

Susceptibility Tests

Early Phases Clinical Trials with

Appropriate End Points

Tests validation in humans

•ASCO Blueprints, Nov 2011

(pats stratification)

•Clinical Trials Directives-Regulations

•GCP

Page 48: Atti Roma 20-21.03.2014 3a parte

Therapies currently in Phase II

trials for malignant pleural

Mesothelioma

5. Expert opinion

Back in 2005 in their review of

theirs, Kumar and Kratzke

had foreseen that targeted

therapy addressed to growth

factor receptors and cell cycle

proteins would change the

prognosis of patients with MPM

[57]. Eight years later,

unfortunately, such a result has

not been achieved and looks like

being still rather far away. To get

ahead, first, we should

ask ourselves: ‘Why?’.

An obvious stallmate that requires a swift

U-turn paradigmatic shift .

New scenarios should be explored

“A change is better than a rest” Irish Proverb

Pinton G. et al. Expert Opin Investig Drugs, 2013

Page 49: Atti Roma 20-21.03.2014 3a parte

clinicaloptions.com/oncology

Clinical Focus: The Evolving Role of Systemic Therapy for Mesothelioma

Inhibition of PDGFR Increases Uptake of

Drug in Tumor Cells by Decreasing IFP

Imatinib inhibition of stromal PDGF-Rβ decreases tumor IFP

Drug uptake increases in tumors

Tum

or

Up

take o

f [3

H]T

axol

24 8

Hrs After Injection [3H]Taxol

Tum

or

IFP

(m

m H

g)

16. Pietras K, et al. Cancer Res. 2002;62:5476-5484.

8

6

4

2

0

PBS STI-

571

Taxol Taxol +

STI-571

8

6

4

2

0 Control STI-571 Control STI-571

Page 50: Atti Roma 20-21.03.2014 3a parte

-14379

Page 51: Atti Roma 20-21.03.2014 3a parte

Toward the shift: genetic hints Validaton of Data Mining: 119 gene deregulated in at least two refs

High expression OS

20.8 vs 40 months

(NME1\2 and

THBS2 are

hypoxia-regulated

genes)

Page 52: Atti Roma 20-21.03.2014 3a parte

Examples of diffuse immunostaining of CA IX

and CA XII proteins in normal and neoplastic tissues

and MPM is an extremely hypoxic tumour related to

(GRP78) PAKT and low apoptosis rate. Ivanov S et al Am J Pathology, 2001

Enhancement of in vitro cell motility and

invasiveness of MPM cells under hypoxia via HIF-

1/MUC1 Pathway . Morover high IHC MUC1

expression in the tumor are indicators of poor

prognosis in MPM

Goudarzi H et al. Cancer Letter, 2013

Pillai K et al. J Biol Markers 2013

Hypoxia induces NOTCH 1 and its down-

regulation in MPM (obtained either through

RNA interference or chemical inhibition) leads

to cell death via AKT deactivation Graziani I et al Cancer Res, 2008

Toward the shift: Hypoxia

Is Hypoxia and its effects a

new direction to take ?

Page 53: Atti Roma 20-21.03.2014 3a parte

Overview

Hypoxia and Translational control in cancer

and in MPM

Hypoxia and MPM Metabolism

Therapeutic Translational implications and

“Take home message”

Page 54: Atti Roma 20-21.03.2014 3a parte

Have we any findings suggesting Hypoxia-dep

Translational abnormalities in MPM cells ?

Page 55: Atti Roma 20-21.03.2014 3a parte

Toward the shift: Hypoxia and Translation (1)

In all human tumours IF-4E//4E-BP1 is critical :

4E-BP1 loss or P- reduces pts survival

Hypoxic Tumours show increased P- eIF-4E

and/or reduced 4E-BP1

Page 56: Atti Roma 20-21.03.2014 3a parte

PNAS, 2002; 22 (99): 14374-14379 All major pathways regulating translation

are constitutively “ON” in MPM cells…

Toward the shift: Hypoxia and Translation (2)

Page 57: Atti Roma 20-21.03.2014 3a parte

PNAS, 2002; 22 (99): 14374-14379

…however their inhibition

does not reduce translation and suggests

the presence of specific modulators

Toward the shift: Hypoxia and Translation (3)

Page 58: Atti Roma 20-21.03.2014 3a parte

…moreover, even more importantly, MPM cells have abnormal,

constitutive active translation that

is not stimulated by Growth Factors

Toward the shift: Hypoxia and Translation (4)

Page 59: Atti Roma 20-21.03.2014 3a parte

Translation in MPM cells is insensitive to mTORc1/2 dual

inhibition by PP42 in spite of constitutive mTORc activity

Toward the shift: Hypoxia and Translation (5)

Page 60: Atti Roma 20-21.03.2014 3a parte

PNAS, 2002; 22 (99): 14374-14379

Eventually in MPM cells both 4E-BP1 overexpression

and eIF-4E downregulation restore sensitivity to mTOR inhibition

according to translation on hypoxia

Toward the shift: Hypoxia and Translation (6)

Page 61: Atti Roma 20-21.03.2014 3a parte

MPM cells show unique massive eIF6

expression and eIF6 is induced by hypoxia

Toward the shift: Hypoxia and Translation (7)

Page 62: Atti Roma 20-21.03.2014 3a parte

Have we any findings suggesting

Hypoxia-dep Metabolic

abnormalities in MPM cells ?

Page 63: Atti Roma 20-21.03.2014 3a parte

Hypoxic tumours differently but largely rely on Glucose/Lactate metabolism

and promote EMT and “Stemcellness”

Warburg effect

Glutamine catabolism Piruvate Lactate

Glucose

Page 64: Atti Roma 20-21.03.2014 3a parte

Hypoxic conditions sensitize MPM cells

to glycolysis inhibitors and to interferences with lactate cycle

Toward the shift : Hypoxia and metabolism

Page 65: Atti Roma 20-21.03.2014 3a parte

Toward the shift : Hypoxia and EMT

miR200 Family members and miR149 are related to Hypoxia

and EMT

miR200 Family members and miR149 are uniquely

expressed in MPM -related to hypoxia levels- but not not in

HMC (personal communicaton) and unleash EMT gene expression

(SNAIL, SNUG, Zeb1, Twist, AKT). Ongoing project amid

EU, US, AU, CN

Snail expression is associated with poor prognosis

in MPM Kobayashi M. et al Ann Thora Surg, 2013

Page 66: Atti Roma 20-21.03.2014 3a parte

• Translation is abnormally regulated by constitutive ativation of

regulatory pathways regardless Growht Factor activation

• MPM with high 4E-BP1 and low eIF-4E become sensitive to mTOR

inhibition

• IHC analysis of MPM tissue revealed a striking increased expressions

of eIF6 in MPM tissue

Morevor Enzaustarin (PKC inhibitors) inhibits eIF6 with in vitro/vivo

anti-neoplastic effects on MPM cells

This is a Scenario that Complies with the Hypoxic

Hypothesis

Highlights and implications of MPM cells

translation: the shift (1)

Page 67: Atti Roma 20-21.03.2014 3a parte

Highlights on implications of MPM cells

Metabolism and EMT: the shift (2)

Hypoxia-dep responders inhibitors (not TKR that in vivo are strongly expressed only in a small

fraction of hypoxic, mesenchimal MPM and without biological

relevance)

•Glicogenolysis inhibitors

•LDH and Lactate excretion inhibitors

Pathways involved in miRs-dep hypoxixc

EMT

•Direct miRs antagonists/agonists

(Phase I Au and …Europe)

Page 68: Atti Roma 20-21.03.2014 3a parte

Is this the MPM Achille’s Heel ?

Is this below the

ultimate paradigmatic shift ?

EMT

MET

Hypoxia

+ -

Page 69: Atti Roma 20-21.03.2014 3a parte

B7H3

Immunotherapy: a Master Key against

Tumours and MPM ?

Page 70: Atti Roma 20-21.03.2014 3a parte

Immunotherapy: a Master Key against

Tumours and MPM (1) ?

Original Research Articles

Int J Cancer. Dec 1998

Primary human mesothelioma cells express class II MHC, ICAM-1 and B7-2 and

can present recall antigens to autologous blood lymphocytes.

Int J Mol Med. Feb 2003

Transforming growth factor-beta released by PPD-presenting malignant

mesothelioma cells inhibits interferon-gamma synthesis by an anti-PPD CD4+ T-cell

clone.Article first published online: 22 JUL 2011

Journal of Cellular Physiology October 2011

Expression and regulation of B7-H3 immunoregulatory receptor, in HMCandMPM:

Immunotherapeutic implications

PlosOne, March 2013

Synergistic Effect of CTLA-4 Blockade and Cancer

Chemotherapy in the Induction of Anti-Tumor Immunity

Page 71: Atti Roma 20-21.03.2014 3a parte

The Translational Research

Cycle: Bench/Bedside/Bench

A Master Key ?

Int J Cancer. 1998;

Int J Mol Med. 2003.

MMe cells act as APC

of recall antigens

MMe cell

AG

HLA-DR

PPD

TT

Expression og B7-H3

on human MMe cells and tissue

J Cell Physiol. 2011

A second-line phase II clinical study with

a fully humanized anti-CTLA-4

monoclonal antibody as monotherapy in

patients with unresectable MMe (Pfeizer)

Study extended

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Baseline d14 d30 d60 d1 d14 d30 d60

1st cycle 2nd cycle

ce

ll c

ou

nt/

mic

roL

NR

Rp<0.03

p<0.04

p<0.02

Page 72: Atti Roma 20-21.03.2014 3a parte

Analysis of overall survival for 29 patients

with MPM treated with tremelimumab

Time points 6 months 12 months 18 months 24 months

% Pts alive

Pts at risk

79.3

23

48.3

14

36.7

9

36.7

8

Median OS: 10·7 months

Baseline PD 2 dose PR 3 dose PR 4 dose

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Baseline d14 d30 d60 d1 d14 d30 d60

1st cycle 2nd cycle

ce

ll c

ou

nt/

mic

roL

NR

Rp<0.03

p<0.04

p<0.02

Changes in circulating CD4+ICOS+ T cell counts by response

October, 2013

The Translational Research Cycle: Bench/Bedside/Bench

Page 73: Atti Roma 20-21.03.2014 3a parte

Immunotherapy: a Master Key against

Tumours and MPM (2) ?

RCT vs Placebo (sic) on course.

If/When phase II was confirmed:

•Very selected pats with very good PS and life expectancy,

•Relatively low extensive disesase

Page 74: Atti Roma 20-21.03.2014 3a parte

TAKE -HOME MESSAGE

MPM cells show a combined unique pattern of deranged cell

machinery with potential “bespoke” translational implications

This combined abnormality discloses novel approaches to the treatment

of this tumour aimed at increasing its sensitivity to medical treatments

The evidences seem to bring us away from most of the current

innovative treatment for human cancers (TKRI)

We are achieving a much better understanding of how to breach MMP

cells metabolic and environmental shield and of the differences among

the subtypes and this seems to be a crucial step forward

Taking advantage of the capability of MPM cells to elicit an immune

response and the results obtained from the first early clinical trials of

immunotherapy are disclosing new scenarios

Page 75: Atti Roma 20-21.03.2014 3a parte

“Here is Edward Bear, coming

downstairs now, bump, bump, bump,

on the back of his head, behind

Christopher Robin. It is, as far as

he knows, the only way of coming

downstairs, but sometimes he feels

that there really is another way, if only

he could stop bumping for a moment

and think of it”

A.A. Milne 1926

Illustration E.H.Shepard 192614

“If you always do what you always did, you always get

what you always got”

Mark Twain

Page 76: Atti Roma 20-21.03.2014 3a parte

We are not «Waiting for Godot»

Let’s booggie to take action now

“BREAKTHROUGH”, “ FAST

TRACK” TRIALS TO SPEED UP

THE NEXT CLINICAL

RESARCH FOR MPM

Page 77: Atti Roma 20-21.03.2014 3a parte

Contributors

Metabolism. Arcangela G. Manente, Giulia Pinton, Laura Moro Dept. Pharmaceutical Sciences, University of

Piemonte Orientale “A. Avogadro”, Novara, Italy

Daniela Valenti, Rosa A. Vacca CNR-IBBE, Bari, Italy

Puthen V. Jithesh, Liverpool Cancer Research UK Centre, University of Liverpool, UK

Antonio Daga, IRCCS San Martino-IST, Genova, Italy

Leonardo Rossi, Dept. of Human Morphology and Applied Biology, University of Pisa, Pisa, Italy

Steven G. Gray, Kenneth J. O'Byrne, Institute of Molecular Medicine, St James's Hospital, Dublin 8, Ireland

Dean Fennell, Thoracic Medical Oncology, University of Leicester & Leicester University Hospitals,

Leicester, UK

Translation. Stefano Biffo S. Raffaele Sci Inst, Milan, Italy

Stefano Grosso MRC Toxicology Unit, University of Leicester, UK

Genetics. Carlo Croce, Pierluigi Gasparini Columbus University. OH, USA

Immunotherapy . M Maio, L Calabro’ Immmunotherapy Unit , Siena Hospital, Italy

Page 78: Atti Roma 20-21.03.2014 3a parte

Ruolo della chirurgia nel mesotelioma pleurico

Prof. Vittore Pagan

Page 79: Atti Roma 20-21.03.2014 3a parte

Vittore Pagan

RUOLO DELLA CHIRURGIA NEL MESOTELIOMA

PLEURICO

CH TORACICA IST TUMORI AVIANO

Page 80: Atti Roma 20-21.03.2014 3a parte

•DIAGNOSI E STADIAZIONE

VIDEOTORACOSCOPIA MICROTORACOTOMIA

VIDEOMED/LAPARO

•TERAPIA PALLIAZIONE

CURA: ERADICAZIONE DI TUMORE SOLIDO

CH TORACICA IST TUMORI AVIANO

Page 81: Atti Roma 20-21.03.2014 3a parte

TUMORE SIEROSO

•CONFINI IMPERCETTIBILI

•PROGRESSIONE ?

•DIAGNOSI TARDIVA

•SOTTOSTADIAZIONE

polifocale contiguità diffusione

CH TORACICA IST TUMORI AVIANO

Page 82: Atti Roma 20-21.03.2014 3a parte

MARGINS TO BE RESECTED IN REALLY R0 MPM RESECTION

REMOVED BY EPP:

• PLEURA

• LUNG

• PERICARDIUM

• DIAPHRAGM

• LYMPH NODES

• PHRENIC NERVE

UNREMOVABLE: • CONTRALAT PLEURA INTERFACE ADHESION

• RIBS + CHEST WALL

• NERVES (PLEXUS, SYMPATHETIC, VAGUS T-ROOTS + INTERCOSTAL)

• TRACHEA • ESOPHAGUS • THORACIC DUCT • SVC, AORTA, AZYGOS V • SUBCLAVIAN VESSELS • MEDIASTINAL TISSUE

CH TORACICA IST TUMORI AVIANO

Page 83: Atti Roma 20-21.03.2014 3a parte

LIMITI CH CURATIVA

• R 1 DI FATTO INELUDIBILE

RIPRESA POST-CHIR PREVAL LOCO-CONFINARIA CITORIDUZIONE MASSIMALE CT/RT ADIUV

• LIMITATA OPERABILITA’

CANDIDABILE 60% dei 572 OSSERVATI

RESEZ COMPLETA 70% dei 280 ESPLORATI

• MORBI-MORTALITA’ POSTOP

CH TORACICA IST TUMORI AVIANO

Page 84: Atti Roma 20-21.03.2014 3a parte

OUTCOME CHIRURGIA

• DA SOLA SOPRAVV MEDIA

SOVRAPPONIBILE NON OPERATI

• IN MULTIMODALE SOPRAVV

13% 5 ANNI

CH TORACICA IST TUMORI AVIANO

Page 85: Atti Roma 20-21.03.2014 3a parte

OBIETTIVI REALISTICI CHIRURGIA

• IN CONTESTO MULTIMOD ALTERARE STORIA NATURALE MPM (CT NEOAD?)

•MASSIMA COMPLETEZZA MACRO E MINIMI R1 E COMPLICANZE

• CON MIGLIORI PALLIAZIONE E QUALITA’ DI VITA POSSIBILI

CH TORACICA IST TUMORI AVIANO

Page 86: Atti Roma 20-21.03.2014 3a parte

CANDIDABILI CHIRURGIA

•ISTOTIPO EPIT SI’ SARC E M+ NO MISTO DIBATTUTO

•CONDIZIONI GENERALI ETA’ ≤ 70 a ≤ 75 a ? I K

RISERVE C-R CO-PATOL

•ERADICABILITA’MACROSCOPICA

E NO LINFONODI

CH TORACICA IST TUMORI AVIANO

Page 87: Atti Roma 20-21.03.2014 3a parte

INTERVENTI CURATIVI (PPE e PTE)

• PLEURO-PNEUMONECTOMIA

• PLEURECTOMIA TOTALE o P/D ± ESTESE DIAFR/PERIC

CH TORACICA IST TUMORI AVIANO

Page 88: Atti Roma 20-21.03.2014 3a parte

MORTALITA’ 30gg = 4% COMPLICANZE MAGGIORI PPE-RELATE 6m = 1,5-2 VOLTE VS. 30gg

Page 89: Atti Roma 20-21.03.2014 3a parte

PTE PLEURECTOMIA TOTALE ESTESA

CH TORACICA IST TUMORI AVIANO

Page 90: Atti Roma 20-21.03.2014 3a parte

VANTAGGI PTE

• INCREMENTO CANDIDABILITA’

• MINORE MORBI-MORTALITA’

• MIGLIORE Q d V E RISERVA C-R

• COALESCENZA POLM-PARETE

FACILITA PERFUS CT ADIUV SU R1-2

CH TORACICA IST TUMORI AVIANO

Page 91: Atti Roma 20-21.03.2014 3a parte

Autori vari PPEVS.PTE

MORTALITA’ 4-15% 1-4%

MORBILITA’ 50% 50%

REINTERV 16% 2% (EARLY+LATE)

SOPRAVV 5a 15% 15%

ns sopravv 3a 22% 33%

Page 92: Atti Roma 20-21.03.2014 3a parte

ARRUOLATI AD OGGI 101 CASI MPM CH TORACICA IST TUMORI AVIANO

Page 93: Atti Roma 20-21.03.2014 3a parte

CONCLUSIONE POICHE’ SCOPO PRAGMATICO

ATTUALE CHIRURGIA E’ ALTERARE CORSO MPM, PREVEDENDO R1 E TER ADIUVANTE, OFFRENDO QV, COMPLICANZE, SOPRAVVIVENZA MIGLIORI POSSIBILI,

PTE PROPONIBILE COME PRIMA SCELTA VS. PPE SE COMPROVATA PARI COMPLETEZZA EXERESI

CH TORACICA IST TUMORI AVIANO

Page 94: Atti Roma 20-21.03.2014 3a parte

Il significato clinico dei biomarkers molecolari nella sorveglianza

sanitaria degli ex esposti ad asbesto

Prof.ssa Lory Santarelli

Page 95: Atti Roma 20-21.03.2014 3a parte

IL SIGNIFICATO CLINICO DEI BIOMARKERS MOLECOLARI NELLA SORVEGLIANZA SANITARIA DEGLI EX ESPOSTI AD

ASBESTO

Lory Santarelli Medicina del Lavoro

Università Politecnica delle Marche Ancona

II Conferenza Internazionale Amianto

21 marzo 2014

Page 96: Atti Roma 20-21.03.2014 3a parte

«Morire per morire, preferisco

non saperlo in anticipo» (Michele M, ex operaio della

Breda Fucine di Sesto San Giovanni)

5

La scienza alimenta la speranza. Il sentirsi seguiti offre un qualche sollievo dall’ansia

di ammalarsi ed il contribuire ad un progetto di ricerca rende molti lavoratori

orgogliosi di partecipare e suscita sentimenti di solidarietà

Page 97: Atti Roma 20-21.03.2014 3a parte

THE BENEFIT OF EARLY DIAGNOSIS

FOR MALIGNANT MESOTHELIOMA

Page 98: Atti Roma 20-21.03.2014 3a parte

LA NOSTRA ESPERIENZA SI BASA SULLO STUDIO DI 350 SOGGETTI CON PREGRESSA

ESPOSIZIONE OCCUPAZIONALE, AD ASBESTO, DICUI:

280 ex esposti sani o affetti da patologia asbesto-correlata non neoplastica

70 ex esposti affetti da MM

Page 99: Atti Roma 20-21.03.2014 3a parte

EX ESPOSTO AD AMIANTO

FOLLOW-UP EX ESPOSTI AMIANTO CLINICA DI MEDICINA DEL LAVORO UNIVPM ANCONA

DATAMIANT

(GENE METILATO)

Page 100: Atti Roma 20-21.03.2014 3a parte

CONSEGUENZE PSICOLOGICHE • Ansia e crescente

preoccupazione • Fenomeno di anticipazione

della morte • Percezione di ogni

cambiamento dello stato di salute come connesso alla esposizione ad amianto

PCQ (Psichogical CONSEQUENCES Questionnaire)

• Meccanismo di rifiuto • Strategie cognitive e

comportamentali messe in atto per fronteggiare la paura (“coping”)

DOPO UNA BREVE RACCOLTA DEI DATI GENERALI DEL SOGGETTO (ETÀ, SESSO, ABITUDINI TABAGICHE ETC..)

IL QUESTIONARIO SI SVILUPPA IN 12-ITEM PER MISURARE L’EFFETTO DEL FOLLOW UP, PER I SOGGETTI EX-ESPOSTI ALL’ASBESTO, SULLA SFERA

EMOZIONALE, FISICA E SOCIALE.

Page 101: Atti Roma 20-21.03.2014 3a parte

Auto-percezione di EXP

BASSA MEDIA ALTA INCERTA

Coloro che avevano una percezione di alta esposizione ad

asbesto durante la pregressa attività lavorativa ottenevano un risultato elevato al PCQ, Ma lo ottenevano ancora più elevato

coloro che non sapevano rispondere ai quesiti sulla propria

esposizione.

Auto-percezione di malattia

INCERTA ALTA BASSA

L’incertezza nella percezione

di malattia, il non saper dare spiegazioni ai quesiti

richiesti portava ad un risultato nel test PCQ ancora più elevato che in coloro che temevano di essere malati.

Livello di informazione

BASSO ALTO

Bassi livelli di informazione

sull’argomento amianto portavano ad elevatissimi punteggi nei risultati del

PCQ. SEMBRA DUNQUE CHE LA SCARSA INFORMAZIONE E LA SCARSA SPIEGAZIONE DEI MEDICI SU CIÒ CHE PUÒ DIPENDERE DALL’ASBESTO E CIÒ CHE NON È CORRELATO, INTERVENGA

NOTEVOLMENTE NELL’ACCENTUAZIONE DEL DISAGIO PSICOLOGICO DI QUESTI SOGGETTI.

UNIVPM MEDICINA DEL LAVORO TEST PCQ-A (n° 130)

Page 102: Atti Roma 20-21.03.2014 3a parte

Durante il follow up sanitario è stata riscontrata la presenza di patologie in 187 soggetti su 280 (58,4%)

PATOLOGIE ASBESTO-CORRELATE N ° patologie asbesto-correlate

Ispessimenti pleurici 75 (23,4%)

Placche pleuriche 86 (26,9%)

BPCO 75 (23,4%)

Ispessimento interstiziale aspecifico 55 (17,2%)

Asbestosi 40 (12,5%)

Bronchiectasie/actelectasie 39 (12,2%)

Nodulo polmonare non sospetto (calcifico/fibroso) 32 (10,0%)

Nodulo polmonare sospetto 31 (9,7%)

Versamento pleurico 7 (2,2%)

Pachipleurite calcifica 6 (1,9%)

Page 103: Atti Roma 20-21.03.2014 3a parte

Istotipi dei 70 casi di Mesotelioma Maligno, 59 maschi e 11 femmine, giunti alla nostra osservazione nel periodo compreso tra il 2003 e il 2013, provenienti dai Reparti di Pneumologia, Chirurgia Toracica e

Oncologia dell’Ospedale Regionale “Ospedali Riuniti” di Ancona.

ISTOTIPO MM N° casi

MM-Epiteliale 47

MM-Sarcomatoide 9

MM-Misto 5

MM-PERITONEALE 1

MM con istotipo sconosciuto 8

70

Page 104: Atti Roma 20-21.03.2014 3a parte

SEBBENE LA TC AD ALTA RISOLUZIONE SIA ATTUALMENTE LA FORMA DI INDAGINE CAPACE DI COGLIERE LESIONI INIZIALI, LA SUA ESECUZIONE

AD INTERVALLI TROPPO RAVVICINATI IN SOGGETTI PER LO PIÙ SANI, PONE PROBLEMI DI TIPO

RADIOPROTEZIONISTICO (ASSORBIMENTO DI UNA DOSE DI RADIAZIONI IONIZZANTI DA 3 A 5,5 MGRAY

DURANTE UN SINGOLO ESAME)

Carbone et al. The pathogenesis of mesothelioma. Seminar in Oncology 2002, 29: 2-17 Goodman et al. Ionizing radiation: a risk factor for mesothelioma Cancer Causes Control (2009) 20:1237–1254a

Page 105: Atti Roma 20-21.03.2014 3a parte

POTENZIALITÀ DEI BIOMARCATORI PER IL MESOTELIOMA MALIGNO

FACILITAZIONE DELLA SORVEGLIANZA

SANITARIA DEI SOGGETTI EX ESPOSTI E DEGLI ATTUALMENTE ESPOSTI

DIAGNOSI PRECOCE DI MALATTIA PROGNOSI E FOLLOW UP DI TERAPIE MESSA A PUNTO TERAPIE ALTERNATIVE A

QUELLE CONVENZIONALI

Page 106: Atti Roma 20-21.03.2014 3a parte
Page 107: Atti Roma 20-21.03.2014 3a parte

Amati et al Mutat Res. 2008 655(1-2):52-8. doi: 10.1016/

Page 108: Atti Roma 20-21.03.2014 3a parte

RELAZIONE TRA LA METILAZIONE DEL GENE DELLA MESOTELINA (MSLN) NEI TUMORI E I PEPTIDI CORRELATI ALLA MESOTELINA (SMRP) MISURABILI NEL SIERO

MSLN È NORMALMENTE METILATO NELLA PLEURA. LA METILAZIONE SI PERDE NELLA MAGGIOR PARTE DEI TUMORI. IN UN SOTTOGRUPPO DI TUMORI LA METILAZIONE VIENE MANTENUTA, E QUESTO MECCANISMO SPIEGA LA SCARSA SENSIBILITÀ DEL TEST DI VALUTAZIONE SMRP

Nelson et al, Epigenetics. 2011; 6:1029-34

MSLN promoter

MSLN promoter

Methylated CpG

Unmethylated CpG

Gene silencing

Gene transcription

Page 109: Atti Roma 20-21.03.2014 3a parte

L’espressione genica subisce alterazioni senza che la sequenza di DNA venga modificata

Metilazione: : in questo modo, i geni vengono silenziati oppure attivati. Modificazioni istoniche: i geni possono essere impacchettati così strettamente da risultare «spenti»

MODIFICAZIONI EPIGENETICHE

EPIGENOMICA

LE ALTERAZIONI EPIGENETICHE SONO COINVOLTE NELLA INIZIAZIONE DEL CANCRO E QUINDI SONO EVENTI PRECOCI DELLA TRASFORMAZIONE NEOPLASTICA

Page 110: Atti Roma 20-21.03.2014 3a parte

ASBESTOS AND EPIGENETIC CHANGES

Page 111: Atti Roma 20-21.03.2014 3a parte

Epigenetica e micro-RNA

Regolazione attuata dai microRNA

Esempio

• RNA non codificanti che modulano l’espressione di oncogeni, soppressori tumorali e geni regolatori dell’epigenetica (epi-miRNAs)

• risultano differentemente regolati tra

cellule cancerose e cellule sane • ruolo ormai dimostrato nella

cancerogenesi

Page 112: Atti Roma 20-21.03.2014 3a parte

MiR

12

6 (

fold

ch

an

ge)

-10

-20

-30

-40

-50

0 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 4 5 6 7 8 1 2 3

Biopsies

Siero

MiR-126 è un micro-RNA regolato epigeneticamente

Santarelli et al. PLoS One. 2011;6 (4):e18232 Nelson et al, Epigenetics. 2011; 6:1029-34.

Page 113: Atti Roma 20-21.03.2014 3a parte

Risk of disease

miR-126 (ΔCT)

Ctrl Exp

MPM

D

Cut-off mesotelina (MMvsCtrl)

Cut-off miR126 (Exp vs MM)

Cut-off miR126 (Exp vs Ctrl)

Santarelli et al. PLoS One. 2011;6(4):e18232

Page 114: Atti Roma 20-21.03.2014 3a parte

Methylated Thrombomodulin gene (Met-TM)

SIERO

THROMBOMODULIN IS SILENCED IN MALIGNANT MESOTHELIOMA BY A POLY(ADP-RIBOSE)

POLYMERASE-1-MEDIATED EPIGENETIC MECHANISM

Nocchi et al. J Biol Chem. 2011;286:19478-88

Page 115: Atti Roma 20-21.03.2014 3a parte

Comparison AUC p-value Cut-off Sensitivity

(%)

Specificity (%)

SMRPs 0.818 (0.723-0.914) 0.0005 1.0 (nmol/L) 60 89

MiR-126 0.710 (0.568-0.822) 0.001 10 x10-3(relative exp) 75 54

Met-TM 0.750 (0.641-0.858) 0.0005 1.0 (relative exp) 60 82 precocI

Page 116: Atti Roma 20-21.03.2014 3a parte

EARLY DIAGNOSIS OF MALIGNANT MESOTHELIOMA USING A COMBINATION OF CIRCULATING EPIGENETIC MARKERS AND

MESOTHELIN

45 Patients

with MM

44 Matched

controls

99 asbestos-exposed

subjects

N = 188

Serum collection

Combined model

MM vs. Controls

+ Asbestos-exposed

Controls vs.

Asbestos-exposed

Asbestos-exposed vs.

MM

Clinical performance

SMRPs

Cut-off = 75° Ctrl

MiR126

Cut-off = 25° Ctrl

Met-TM

Cut-off = 75° Ctrl

9 asbestos-exposed

with insufficient

serum

Excluded from the study

Con l’analisi della

regressione logistica è stato

valutato il rischio di

sviluppare la patologia

attraverso la combinazione

dei tre marcatori

Page 117: Atti Roma 20-21.03.2014 3a parte

0

20

40

60

80

100

120 MM

1 7 8 6 5 4 3 2

Exp Ctrl P

erce

nta

ge

Combinations

COMBINATION MODEL Combination-1 SMRPs=L; MiR-126=H; Met-TM=L

Combination-2 SMRPs=L; MiR-126=L; Met-TM=L

Combination-3 SMRPs=L; MiR-126=H; Met-TM=H

Combination-4 SMRPs=L; MiR-126=L; Met-TM=H

Combination-5 SMRPs=H; MiR-126=H; Met-TM=L

Combination-6 SMRPs=H; MiR-126=L; Met-TM=L

Combination-7 SMRPs=H; MiR-126=H; Met-TM=H

Combination-8 SMRPs=H; MiR-126=L; Met-TM=H

Tutti tre i marcatori presi singolarmente sono in grado di discriminare i soggetti sani da quelli con

MM, ma nessuno di essi è in grado da solo di individuare precocemente la malattia per scarsa

specificità e/o sensibilità

Page 118: Atti Roma 20-21.03.2014 3a parte

0 12 24 36 48 60 72 84 96

0

20

40

80

60

100

SFRPs > 1.0 nmol/L

SFRPs < 1.0 nmol/L

Pro

bab

ilit

y o

f su

rviv

al (

%)

Months

Log-Rank, p=0.001

0 12 24 36 48 60 72 84 96

0

20

40

80

60

100

MiR-126>10-3 Fold-change

MiR-126<10-3 Fold-change

Pro

bab

ilit

y o

f su

rviv

al (

%)

Months

Log-Rank, p=0.040

0 12 24 36 48 60 72 84 96

0

20

40

80

60

100

Met-TM>1.0 Fold-change

Met-TM<1.0 Fold-change

Pro

bab

ilit

y o

f su

rviv

al (

%)

Months

Log-Rank, p=0.909

VALORE PROGNOSTICO

SMRPs

MiR-126

Met-TM

Page 119: Atti Roma 20-21.03.2014 3a parte

WT1 HE Cytokeratin Calretinin

CT-1 2012 time 1 CT-2 012 time 2

SMRPs

Met-TM

miR-126

0

2

4

6

8

10

12 SMRPs

miR-126 Met-TM

Tim

e-1

Feb

2012

Ver

ifie

d

Dia

gnosi

s

Tim

e-2

5-months

Cut-off

Cut-off

Sper

imen

tal

ther

apy

June

2012

1-month 3-months

Tim

e-3

8-months

Tim

e-4

63-year-old man 16 years of continued occupational exposure to asbestos

Case report

CT-2 013 time 4 NGR-hTNF

VEGF

miR-126

Page 120: Atti Roma 20-21.03.2014 3a parte

MiR126 suppress tumor initiation

Page 121: Atti Roma 20-21.03.2014 3a parte

CLINICA MEDICINA DEL LAVORO UNIVPM CARCINOMA DEL POLMONE

VALUTAZIONE DELL’ASSETTO EPIGENETICO IN CELLULE (CANCEROSE E NON CANCEROSE)

PROVENIENTI DA BIOPSIE INTRAOPERATORIE DI PAZIENTI AFFETTI DA CANCRO DEL POLMONE

LE CELLULE PROVENIENTI DALLE BIOPSIE FRESCHE VENGONO TRATTATE CON INIBITORI EPIGENETICI E STUDIATE PER

L’ESPRESSIONE DI GENI E miRNAs

I GENI, LE PROTEINE DA ESSI CODIFICATE E I miRNA VENGONO RICERCATI NEL SANGUE PERIFERICO COME MARCATORI BIOLOGICI CIRCOLANTI PER LA

DIAGNOSI, PROGNOSI E CAPACITÀ PREDITTIVA NELLA MALATTIA

VALUTAZIONE DELL’IMPATTO ELL’ESPOSIZIONE AD ASBESTO SUL NUMERO DI CANCRI DEL POLMONE

TUTTI GLI STUDI SONO STATI SUPPORTATI DA FINANZIAMENTI INAIL MARCHE

Page 122: Atti Roma 20-21.03.2014 3a parte
Page 123: Atti Roma 20-21.03.2014 3a parte

Linee guida per il trattamento multimodale del mesotelioma pleurico

Prof. Luciano Mutti e Prof. Vittore Pagan

Page 124: Atti Roma 20-21.03.2014 3a parte

L Mutti

V. Pagan

MPM Staging: Guidelines and Reccomendations on how taking action

EBM Rules/Experience/Common Sense

Page 125: Atti Roma 20-21.03.2014 3a parte

Expecting the Worldwide Epidemics

Page 126: Atti Roma 20-21.03.2014 3a parte

Staging IMIG (1)

TX

Primary tumor cannot be assessed. T0

No evidence of primary tumor. T1

Tumor limited to the ipsilateral parietal pleura with or without mediastinal pleura and with or without

diaphragmatic pleural involvement. T1a

No involvement of the visceral pleura. T1b

Tumor also involving the visceral pleura.

Page 127: Atti Roma 20-21.03.2014 3a parte

Staging IMIG (2)

• T2

• Tumor involving each of the ipsilateral pleural surfaces (parietal, mediastinal, diaphragmatic, and visceral pleura) with at least one of the following: involvement of diaphragmatic muscle; extension of tumor from visceral pleura into the underlying pulmonary parenchyma.

• T3

• Locally advanced but potentially resectable tumor. Tumor involving all of the ipsilateral pleural surfaces (parietal, mediastinal, diaphragmatic, and visceral pleura) with at least one of the following: involvement of the endothoracic fascia; extension into the mediastinal fat; solitary, completely resectable focus of tumor extending into the soft tissues of the chest wall; nontransmural involvement of the pericardium.

• T4

• Locally advanced technically unresectable tumor. Tumor involving all of the ipsilateral pleural surfaces (parietal, mediastinal, diaphragmatic, and visceral pleura) with at least one of the following: diffuse extension or multifocal masses of tumor in the chest wall, with or without associated rib destruction; direct transdiaphragmatic extension of tumor to the peritoneum; direct extension of tumor to the contralateral pleura; direct extension of tumor to mediastinal organs; direct extension of tumor into the spine; tumor extending through to the internal surface of the pericardium with or without a pericardial effusion or tumor involving the myocardium.

Page 128: Atti Roma 20-21.03.2014 3a parte

Staging IMIG (3)

• Regional Lymph Nodes (N)a • • NX • Regional lymph nodes cannot be assessed. • N0 • No regional lymph node metastases. • N1 • Metastases in the ipsilateral bronchopulmonary or hilar lymph nodes. • N2 • Metastases in the subcarinal or the ipsilateral mediastinal lymph nodes

including the ipsilateral internal mammary and peridiaphragmatic nodes. • N3 • Metastases in the contralateral mediastinal, contralateral internal

mammary, ipsilateral or contralateral supraclavicular lymph nodes.

Page 129: Atti Roma 20-21.03.2014 3a parte

Surgery (1)

The role of surgical cytoreduction in the treatment of malignant pleural mesothelioma: Meeting summary of the International Mesothelioma Interest Group Congress, September 11- 14, 2012, Boston, Mass

Page 130: Atti Roma 20-21.03.2014 3a parte

Surgery (2)

Surgical macroscopic complete resection (MCR) and control of micrometastatic disease play a vital role in the multimodality therapy ofMPM, as is the case for other solid malignancies. Surgical cytoreduction is indicated when macroscopic complete resection is deemed achievable. The type of surgery (EPP or P/D) depends on clinical factors and on individual surgical judgment and expertise. All patients with the diagnosis of MPM should be initially evaluated in a multidisciplinary setting, including medical oncology, radiation oncology, and surgery. Clinical staging (lymph node sampling, positron emission tomography, magnetic resonance imaging) should be performed before therapy. The histologic subtype should be identified by tissue biopsy before initiation of therapy.

Page 131: Atti Roma 20-21.03.2014 3a parte

Neo-Adjuvant Chemotherapy

Aim

Not less than Major PR

?

Page 132: Atti Roma 20-21.03.2014 3a parte

Chemotherapy

ERS/ESTS TASK FORCE Guidelines of the European Respiratory Society and the European Society of Thoracic Surgeons for the management of malignant pleural mesothelioma A. Scherpereel, P. Astoul, P. Baas, T. Berghmans, H. Clayson, P. de Vuyst, H. Dienemann, F. Galateau-Salle, C. Hennequin, G. Hillerdal, C. Le Pe´choux, L. Mutti, J-C. Pairon, R. Stahel, P. van Houtte, J. van Meerbeeck, D. Waller and W. Weder

• R1a. Every patient should receive best supportive care.

• R1b. When a decision is made to treat patients with chemotherapy alone, patients in a good performance status (PS; > 60 on the Karnofsky scale or < 3 on the ECOG scale) should be treated with first line combination chemotherapy consisting of platinum and pemetrexed or raltitrexed (1B). Alternatively, patients could be included in first and second-line clinical trials.

• R1c. In the light of limited evidence of efficacy of chemotherapy, the decision to administer chemotherapy should be discussed with the patients and his relatives on a case by case basis .

Page 133: Atti Roma 20-21.03.2014 3a parte

Radiotherapy

• Multimodality

• Pain Relief

• Prophilactic ?

• Neo-adjuvant ?

MPM is resistant to RT. No curative purposes !

Page 134: Atti Roma 20-21.03.2014 3a parte

Take-Home Message

• Surgery: in early phases (no T3 / no N2)

• Chemotherapy: on pt basis, negligible effects on survival

• Radiotherapy: a few indications

• Neo-adjuvant : no evidences

Page 135: Atti Roma 20-21.03.2014 3a parte

“Here is Edward Bear, coming

downstairs now, bump, bump, bump,

on the back of his head, behind

Christopher Robin. It is, as far as

he knows, the only way of coming

downstairs, but sometimes he feels

that there really is another way, if only

he could stop bumping for a moment

and think of it”

A.A. Milne 1926

Illustration E.H.Shepard 192614

“If you always do what you always did, you always get

what you always got”

Mark Twain

RESEARCH

Page 136: Atti Roma 20-21.03.2014 3a parte

I servizi dell’ambulatorio oncologico on-line dell’ONA

Dott. Roberto Valenza

Page 137: Atti Roma 20-21.03.2014 3a parte

I servizi dell’ambulatorio oncologico on-line dell’ONA Onlus Dott. Roberto Valenza MD

Page 138: Atti Roma 20-21.03.2014 3a parte

Dott. Roberto Valenza MD

Page 139: Atti Roma 20-21.03.2014 3a parte

Dott. Roberto Valenza

Page 140: Atti Roma 20-21.03.2014 3a parte

Dott. Roberto Valenza

Page 141: Atti Roma 20-21.03.2014 3a parte

Dott. Roberto Valenza

Page 142: Atti Roma 20-21.03.2014 3a parte

Dott. Roberto Valenza

Page 143: Atti Roma 20-21.03.2014 3a parte

In oncologia asbesto correla a : MESOTELIOMA diagnosi prognosi terapia

Dott. Roberto Valenza

Page 144: Atti Roma 20-21.03.2014 3a parte

ambulatorio oncologico dell’ONA Onlus

OBIETTIVI:

• ASCOLTO

• ACCOGLIENZA

• FEED-BACK (risposte)

• Ospedalizzazione

• Cure

• Riindirizzare

• Follow-up

Dott. Roberto Valenza

Page 145: Atti Roma 20-21.03.2014 3a parte

Popolazione solo esposti maschi

MESOTELIOMA Chemioterapia 2%

• Patologia benigna Polmone 6 %

Fegato 4%

• Surrene, cuore, vescica, tiroide…

• Suggeriti ulteriori accertamenti 4 %

• … e le donne ?

Dott. Roberto Valenza

I servizi dell’ambulatorio oncologico reale dell’ONA Onlus

Page 146: Atti Roma 20-21.03.2014 3a parte
Page 147: Atti Roma 20-21.03.2014 3a parte

• Nessuna richiesta

Motivazioni

caratteristiche degli utenti

• Misconoscimento dell’on line (o difficoltà di accesso)

• Vedono ONA solo in termini risarcitori

Dott. Roberto Valenza

I servizi dell’ambulatorio oncologico on-line dell’ONA Onlus

Page 148: Atti Roma 20-21.03.2014 3a parte

Realmente utile ?

SI risponde a richieste

orienta paziente

e famiglia

Verso la prevenzione

• Divulgare

• Coinvolgere

I servizi dell’ambulatorio oncologico on-line dell’ONA Onlus

Dott. Roberto Valenza

Page 149: Atti Roma 20-21.03.2014 3a parte

Chiunque (anche chi non è iscritto all’ONA) potrà chiedere assistenza e consulenza

all’associazione, con e-mail all’indirizzo e-mail:

[email protected]

e/o [email protected]

I servizi dell’ambulatorio oncologico on-line dell’ONA Onlus Attivato l’Ambulatorio Oncologico on-line dell’ONA ONLUS, in collaborazione con il Dipartimento Ricerca e Cura del Mesotelioma dell’ONA ONLUS.

Direttore Dott. Roberto Valenza Medico Chirurgo Specialista in Oncologia Medica Direttore U.O.C. Oncologia dell’Ospedale Vittorio Emanuele di Gela

Roma, 26.09.2013 Ufficio Stampa ONA Regione Sicilia Dott. Roberto Valenza

Page 150: Atti Roma 20-21.03.2014 3a parte

Come quantificare l’esposizione a polveri e fibre di amianto, ai fini del

conseguimento dei benefici contributivi per esposizione ad amianto

per prepensionamento e/o rivalutazione delle prestazioni pensionistiche

Ing. Flavio Domenichini

Page 151: Atti Roma 20-21.03.2014 3a parte

2

Seconda Conferenza Internazionale

”Lotta all’amianto: il diritto incontra la scienza”

21 marzo 2014 - Regione Lazio – Sala Tirreno

ing. Flavio Domenichini – Comitato Tecnico Scientifico ONA Onlus

Ph. D. Ingegneria Chimica e dei Materiali

Come quantificare l’esposizione a polveri e fibre di amianto, ai fini del conseguimento dei benefici contributivi per esposizione ad amianto per

prepensionamento e/o rivalutazione delle prestazioni pensionistiche

Page 152: Atti Roma 20-21.03.2014 3a parte

3

Riferimenti normativi 1/2

257/92 art. 13 comma 8 (e s.m.i.) prevede

benefici specifici per i lavoratori che siano stati

esposti ad amianto in maniera qualificata

(misera compensazione se i rischi sono stati già

corsi…)

Data la vastità delle sottocategorie tipologiche

lavorative, si è dovuto fissare un riferimento.

Pur essendo tale scelta opinabile, va tenuta

presente dagli operatori del settore.

Il riferimento di legge è pari a: 0,1 ff/cc.

21/03/2014 Roma

Page 153: Atti Roma 20-21.03.2014 3a parte

4

Riferimenti normativi 2/2

Quando non sono disponibili monitoraggi

ambientali, alcune sentenze della Cassazione

hanno sancito che il CTU può basarsi, per

formare il proprio convincimento, su criteri di

ragionevolezza e verosimiglianza.

Questo non può essere sempre svolto basandosi

solo sui documenti disponibili: spesso infatti

questi ultimi permettono di confermare

l’esposizione ma non di quantificarla, né di

determinare univocamente il termine della

stessa.

21/03/2014 Roma

Page 154: Atti Roma 20-21.03.2014 3a parte

5

Sviluppo di una perizia Compito dei CCTT durante lo svolgimento delle

operazioni peritali, è di scegliere i metodi caso

per caso più adatti a quantificare l’esposizione.

Il risultato è l’individuazione delle attività, svolte

dal lavoratore, che potevano comportare

esposizione al rischio amianto,

contestualizzandole nell’ambito della giornata

lavorativa tipo.

Un metodo diffuso per la quantificazione è

attualmente il seguente: le attività su indicate

vengono comparate con statistiche

internazionali che vi assegnano un livello

espositivo.

21/03/2014 Roma

Page 155: Atti Roma 20-21.03.2014 3a parte

6

Banca dati Amyant 1/2

Per la determinazione dell’esposizione all’amianto è prassi

consolidata ed universalmente riconosciuta fare riferimento al

Database Amyant INAIL e all’algoritmo di calcolo dell’Ente

tedesco Berufsgenossenchaften.

Il calcolo della concentrazione media annuale delle fibre di

amianto, come valore medio di 8 h al giorno, necessario per

l’identificazione dell’esposizione nel caso di attività previste può

essere dunque effettuato sulla base del criterio consolidato e

messo a punto in Germania dall’Hauptferband der

Berufgenossenschaften nel 1993.

I presupposti sono i seguenti:

– la durata di un turno giornaliero è posta pari a 8 h;

– in un anno si hanno 240 giornate lavorative.

La concentrazione media giornaliera di fibre di amianto alla quale

il lavoratore è stato esposto durante l’anno

è data allora dalla: 21/03/2014 Roma

Page 156: Atti Roma 20-21.03.2014 3a parte

7

Banca dati Amyant 2/2

dove: F = concentrazione delle fibre, t = tempo di

esposizione in ore (per esposizioni giornaliere di pochi

minuti va posta la durata, dell’esposizione pari a 1/8 di

giornata; per esposizioni settimanali più occasionali - per

pochi minuti non tutti i giorni - va posta pari a 1/16 di ogni

giornata lavorativa) 5,21 x 10-4 = 1 h lavorativa/1 anno

lavorativo = 1/(8 x 240) = 1/1920

Se si ottiene un valore superiore a 0,1 fibre cm-3, il

lavoratore viene considerato “esposto all’amianto”

21/03/2014 Roma

Page 157: Atti Roma 20-21.03.2014 3a parte

8 21/03/2014 Roma

Evalutil 1/2

Il database Evalutil (redatto dagli enti francesi INVS, ISVED, …),

può essere considerato come confronto (previo endorsement

INAIL)

Page 158: Atti Roma 20-21.03.2014 3a parte

9 21/03/2014 Roma

Evalutil 2/2

I valori sono dati da una media ponderata sulla base di

molteplici elementi (non necessariamente coordinati con la

legislazione italiana): probabilité de l’exposition:

0 : absence d’exposition,

1 : 0 < probabilité < 10 % (peu probable),

2 : 10 % < probabilité < 50 % (possible),

3 : 50 % < probabilité < 90 % (probable),

4 : probabilité > 90 % (certaine) ;

intensité d’exposition ou concentration moyenne de fibres sur une journée de travail: 0 : absence d’exposition,

1 : 0 < intensité < 0,1 f/ml (faible),

2 : 0,1 < intensité < 1 f/ml (moyenne),

3 : 1 < intensité < 10 f/ml (élevée),

4 : intensité > 10 f/ml (très élevée) ;

fréquence de l’exposition: 0 : absence d’exposition,

1 : 0 < fréquence < 5 % (sporadique),

2 : 5 % < fréquence < 30 % (intermittente),

3 : 30 % < fréquence < 70 % (fréquente),

4 : fréquence > 70 % (très fréquente).

Page 159: Atti Roma 20-21.03.2014 3a parte

10 21/03/2014 Roma

Quale usare? 1/2

Come previsto dalla Nota Tecnica della Circolare INAIL del

26/09/1995, approvata con lettera 13/11/1995 dal Ministero

del Lavoro (e come ulteriormente specificato nella Circolare

INAIL n. 70 del 24 ottobre 2001), i pareri Contarp dell’INAIL

si devono basare su:

- la ricostruzione delle singole attività svolte dai lavoratori e

che potevano comportare un’esposizione all’amianto,

- l’individuazione della loro durata e frequenza di

svolgimento e

- la quantificazione puntuale dell’esposizione associata

allo svolgimento di tali attività:

Page 160: Atti Roma 20-21.03.2014 3a parte

11 21/03/2014 Roma

Quale usare? 2/2

Page 161: Atti Roma 20-21.03.2014 3a parte

12 21/03/2014 Roma

Esempio applicazione

Esempio applicazione:

-raccolta informazioni

-passaggio dalle informazioni ai calcoli e quindi

-alla quantificazione dell’esposizione

Page 162: Atti Roma 20-21.03.2014 3a parte

13 21/03/2014 Roma

Raccolta informazioni Si considerano 3 fattori: tipo, frequenza e durata di

ogni attività.

Page 163: Atti Roma 20-21.03.2014 3a parte

14 21/03/2014 Roma

Dalle informazioni ai calcoli 1/2

PROFILO: MANUTENTORE MECCANICO

- uso DPI in amianto (3 ore al giorno in officina e 2 ore al giorno nei reparti)

- manutenzione bandelle ceste e banco pellegrino (6/7 giorni al mese)

- manutenzione porte forni (sia preriscaldo + omogen.) (2 ore 1 volta a settimana + straordinari)

- manutenzione (preparazione, taglio, foratura) guarnizioni flange e premistoppa pompe e

tubazioni e bruciatori (1 ora al giorno)

- distruzione cemento amianto delle canale e pulizia con scopa e paletta (1 h 1 volta/sett.)

- impiego calza in MCA per coprire la tubazione dei cannelli (20 minuti 2/3 volte a settimana)

- posizionamento temporaneo pannelli in amianto sui guasti (+ prelievo dal magazzino +

applicazione staffe quindi foratura) (alcuni minuti 1 volta a settimana)

- pulizia forni (coibentazioni e pavimenti che si sgretolavano contenenti amianto) (10/12 ore 1/2

volte al mese)

- interventi sul tetto in cemento amianto (sagomatura, foratura, riposizionamento, ecc.) (1

settimana di lavoro ogni 2 mesi)

- manutenzione carroponte (motore, ferodi freni) (settimanale)

- manutenzione muletti (avvolgimento marmitte con fasce di amianto, manutenzione ferodi,

ecc.) (settimanale)

- partecipazione bonifica ceste (8 ore 1 volta ogni mese o due)

- impiego getto aria compressa per pulizia vestiti (1 minuto 20/30 volte al giorno)

Page 164: Atti Roma 20-21.03.2014 3a parte

15 21/03/2014 Roma

Dalle informazioni ai calcoli 2/2

Page 165: Atti Roma 20-21.03.2014 3a parte

16 21/03/2014 Roma

Calcoli 1/2

Piegatura

Concentrazione (ff/cc): 2.0000

Ore/giorno: 1

Giorni/anno: 240

Esposizione annuale (ff/cc): 0.2500

Taglio

Concentrazione (ff/cc): 2.0000

Ore/giorno: 1

Giorni/anno: 240

Esposizione annuale (ff/cc): 0.2500

Foratura

Concentrazione (ff/cc): 2.0000

Ore/giorno: 1

Giorni/anno: 240

Esposizione annuale (ff/cc): 0.2500

Sostituzione ferodi

Concentrazione (ff/cc): 1.8400

Ore/giorno: 1

Giorni/anno: 240

Esposizione annuale (ff/cc): 0.2300

Soffiatura freni: area nella nuvola di polvere

Concentrazione (ff/cc): 1.2500

Ore/giorno: 1

Giorni/anno: 240

Esposizione annuale (ff/cc): 0.15625

Page 166: Atti Roma 20-21.03.2014 3a parte

17

Guanti, grembiuli, giacche in ogni situazione d’uso

Concentrazione (ff/cc): 3.0000

Ore/giorno: 1

Giorni/anno: 240

Esposizione annuale (ff/cc): 0.3750

Saldatura in officina

Concentrazione (ff/cc): 0.4400

Ore/giorno: 1

Giorni/anno: 240

Esposizione annuale (ff/cc): 0.0550

Preparazione di una guarnizione di amianto

Concentrazione (ff/cc): 0.5000

Ore/giorno: 1

Giorni/anno: 240

Esposizione annuale (ff/cc): 0.0625

Perforazione di lastre in cemento amianto

Concentrazione (ff/cc): 0.9000

Ore/giorno: 1

Giorni/anno: 240

Esposizione annuale (ff/cc): 0.1125

Totale esposizione diretta (ff/cc): 1,7412

Esposizione ambientale (ff/cc): 0,0870 (*)

Totale esposizione all’amianto (ff/cc) : 1,8283

21/03/2014 Roma

Calcoli 2/2

Page 167: Atti Roma 20-21.03.2014 3a parte

18 21/03/2014 Roma

FINE

Domande?

Recapiti:

studioingdomenichini @ gmail.com

Tel/fax 06.81903101

Via Firenze 38 – 00184 - Roma

Page 168: Atti Roma 20-21.03.2014 3a parte

La Consulenza Tecnica d’Ufficio come mezzo di prova per la sussistenza

dell’esposizione qualificata all’amianto: metodologia d’indagine

e criteri di accertamento

Ing. Giuseppe Infusini

Page 169: Atti Roma 20-21.03.2014 3a parte

OSSERVATORIO NAZIONALE AMIANTO

Presidenza Nazionale

Seconda Conferenza Internazionale

”Lotta all’amianto: il diritto incontra la scienza” Regione Lazio – Sala Tirreno 21 Marzo 2014

LA CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO COME MEZZO DI PROVA PER LA

SUSSISTENZA DELL'ESPOSIZIONE QUALIFICATA ALL'AMIANTO:

METODOLOGIA D'INDAGINE E CRITERI DI ACCERTAMENTO

(Ing. Giuseppe Infusini)

Page 170: Atti Roma 20-21.03.2014 3a parte

I BENEFICI PREVIDENZIALI DEI LAVORATORI ESPOSTI

In questi ultimi anni si registra un aumento del numero di cause intentate dai lavoratori nei confronti dell'INPS per la mancata concessione dei benefici previdenziali di cui all’art. 13, comma 8, della L. 257/1992, per ex-esposti ad amianto. In ciò ha contribuito la richiesta di parità di trattamento con lavoratori di vari aziende che, per simili mansioni ed analogia di lavorazioni, avevano già ottenuto i benefici previdenziali a seguito di atti di indirizzo del Ministero del Lavoro emanati nel corso degli anno 2000 e 2001 (per es. atto Guerrini del 08.03.2001-Centrali termoelettriche, reparto manutenzione). Di conseguenza numerose sono le Consulenze Tecniche affidate ai Professionisti (tecnici, medici del lavoro, medici legali) al fine di accertare la sussistenza dei presupposti di legge per il riconoscimento dei benefici previdenziali a questi lavoratori.

Page 171: Atti Roma 20-21.03.2014 3a parte

I PRESUPPOSTI DI LEGGE PER IL RICONOSCIMENTO

DEI BENEFICI PREVIDENZIALI L’ESPOSIZIONE DEVE ESSERE QUALIFICATA

Ai sensi dell’art. 2 del Decreto Interministeriale del 27.10.2004 attuativo dell’art. 47 del D.L 269/2003 (Determinazione del beneficio pensionistico e criteri di accertamento), l’esposizione si ritiene “QUALIFICATA” nel caso in cui il lavoratore sia stato occupato, per un periodo non inferiore a 10 anni, in attività lavorative comportanti esposizione all'amianto, in concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro (0,1 f/cm3) come valore medio su otto ore al giorno.

Nel suddetto periodo dovranno essere computate le pause "fisiologiche" di attività (riposi, ferie, festività) che rientrano nella normale evoluzione del rapporto di lavoro.

DUNQUE SONO DUE GLI ELEMENTI CHE QUALIFICANO L’ESPOSIZIONE:

L’ULTRADECENNALITA’ E LA CONCENTRAZIONE

LA NORMA VARIATA (Ex art. 13, c. 8, L. 257/92) Per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni,

l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall'INAIL, è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,25.

(comma prima sostituito dall’art. 1, c. 1, del DL 5 giugno 1993, n°169; poi così modificato dal c. 1 dell’art. 47 del DL 30 settembre

2003, n°269, convertito nella L. 24 novembre 2003, n°326. DM 27.10.2004 di attuazione dell’art. 47 del DL 269/2003)

A norma dell’art. 1, comma 20, della L. 24.12.2007, n°247, il periodo di attività lavorativa svolta con esposizione all'amianto deve essere considerato fino all'avvio dell'azione di bonifica e, comunque, non oltre il 2 ottobre 2003. (ALTRO LIMITE PER LA CTU)

Page 172: Atti Roma 20-21.03.2014 3a parte

IL TERMINE PER LE DOMANDE

Art. 1- D. Interministeriale 27.10.2004 (attuativo del D.L. 30 settembre 2003, n°269)

Ai lavoratori che sono stati esposti all'amianto per periodi lavorativi soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, gestita dall'INAIL, che abbiano già maturato, alla data del 2 ottobre 2003, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui all'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, si applica la disciplina previgente alla medesima data, fermo restando, qualora non abbiano già provveduto, l'obbligo di presentazione della domanda di cui all'art. 3 entro il termine di 180 giorni, a pena di decadenza, dalla data di entrata in vigore del presente decreto (termine scaduto il 15.06.2005, definitivamente stabilito dalla L. 24.12.2007, n°247).

N.B.: non approvato l’emendamento per la riapertura dei termini

Page 173: Atti Roma 20-21.03.2014 3a parte

LE DIFFICOLTA’ DEL CTU

Lo schema istruttorio della Consulenza è condizionato dall’arduo compito assegnato al CTU il quale, a notevole distanza di tempo, con riferimento alle singole collocazioni lavorative (reparti, periodi) deve accertare la sussistenza di una esposizione “qualificata” all’amianto, ovvero un’esposizione che comporti il superamento del valore limite previsto dal D.L. N°269/2003 (SOGLIA DI RISCHIO). Infatti le vertenze si riferiscono ad aziende nelle quali, proprio a causa delle disposizioni legislative sulla dismissione e bonifica dell’amianto, sono mutate, nel tempo, le condizioni produttive, la frequenza e la durata dell'esposizione dei ricorrenti.

In alcuni casi il ciclo produttivo è mutato ed in altri è proprio l’azienda che non esiste più.

Page 174: Atti Roma 20-21.03.2014 3a parte

LA SOGLIA DI RISCHIO

La Suprema Corte, con una serie di recenti pronunce, è pervenuta alla affermazione dei seguenti principi:

a) l’esistenza di una soglia di rischio è elemento indispensabile per il diritto ai benefici previdenziali sia

per le richieste successive all’entrata in vigore del D.L. n. 269/2003 che per quelle precedenti

(Cass. n° 22422/2006 e Cass. n°15800/2006); b) per la individuazione di tale soglia occorre sempre un

accertamento tecnico, salvo i casi in cui l’INAIL abbia rilasciato il c.d. attestato di rischio sulla base degli atti di indirizzo adottati dal Ministero competente

(Cass. n° 15800/2006); c) la soglia di rischio è quella del D. Lgs. n. 277/1991 (Cass. n°4913/2001; Cass. n°16118/2005; Cass. n°15119/2005, Cass. n° 16256/2003, Cass. n°10185/2002 ed altre);

Page 175: Atti Roma 20-21.03.2014 3a parte

IL SUPERAMENTO DELLA SOGLIA DI RISCHIO

Per quanto attiene le modalità con cui può essere dimostrata l’esposizione, più recentemente la Corte Suprema si è espressa nel senso che “la prova dell’inquinamento ambientale che grava sul lavoratore deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che…….….questa può essere ravvisata in presenza di un elevato grado di probabilità, che può essere ritenuto sussistente sulla base delle valutazioni compiute dal consulente” (v., in motivazione, Cass. n°27297/2006; Cass. 20 settembre 2007, n°19456 ed inoltre le precedenti: Cass. 18.11.2004 n°21862, Cass. 1 agosto 2005, n°16119; Cass. 24 settembre 2007, n°19692; Corte di Appello di Bari, sez. lavoro, sent. del 7 aprile 2008; Cass. n°9680/2009; Cass. 29 marzo 2011, n°7142 Cass, sez. lavoro 18 maggio 2012, n. 7962). QUINDI IL SUPERAMENTO DELLA SOGLIA DI RISCHIO PUÒ ESSERE ACCERTATO ANCHE ADOTTANDO IL CRITERIO DELLA RILEVANTE PROBABILITÀ Tale accertamento di fatto è insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato

Page 176: Atti Roma 20-21.03.2014 3a parte

LE MOTIVAZIONI NELLE SENTENZE Cass. 7142/2100 E 7962/2012

L'attribuzione dell'eccezionale beneficio di cui alla Legge 27 marzo 1992, n. 257, articolo 13, comma 8, presuppone l'assegnazione ultradecennale del lavoratore a mansioni comportanti un effettivo e personale rischio morbigeno, a causa della presenza nel luogo di lavoro, di una concentrazione di fibre di amianto superiore ai valori limite indicati nel Decreto Legislativo n. 277 del 1991 e s.m.i.; al fine del riconoscimento di tale beneficio, non è necessario che il lavoratore fornisca la prova atta a quantificare con esattezza la frequenza e la durata dell'esposizione, potendo ritenersi sufficiente, qualora ciò non sia possibile, avuto riguardo al tempo trascorso e al mutamento delle condizioni di lavoro, che si accerti, anche a mezzo di consulenza tecnica, la rilevante probabilità di esposizione del lavoratore al rischio morbigeno, attraverso un giudizio di pericolosità dell'ambiente di lavoro, con un margine di approssimazione di ampiezza tale da indicare la presenza di un rilevante grado di probabilità di superamento della soglia massima di tollerabilità (così anche in Cass n°16119/2005 e 27297/2006).

Page 177: Atti Roma 20-21.03.2014 3a parte

LA SVOLTA DELLA GIURISPRUDENZA

Con le citate sentenze, di fatto, assistiamo ad un mitigazione del rigore della prova sulla frequenza e durata dell’esposizione

LA “RAGIONEVOLE VEROSIMIGLIANZA” DEL DM 27.10.2004

La soluzione delle sentenze di Cass. 7142/2011 e 7962/2012, è conforme anche al contenuto del D.M. 27.10.2004 di attuazione dell’art. 47 D.L. 30.09.03 n. 269 (conv. nella L. 24.11.03 n. 326) ove si stabilisce che l’INAIL, cui è demandato il compito di accertare la sussistenza e la durata dell’esposizione all’amianto, “si avvale dei dati delle indagini mirate di igiene industriale, di quelli della letteratura scientifica, delle informazioni tecniche, ricavabili da situazioni di lavoro con caratteristiche analoghe, nonché di ogni altra documentazione e conoscenza utile a formulare un giudizio sull’esposizione all’amianto fondato su criteri di ragionevole verosimiglianza” (art. 3, comma 7, del decreto)

Page 178: Atti Roma 20-21.03.2014 3a parte

LA DIVERSA INTERPRETAZIONE DELLA SENTENZA N°5/2000 Nessun richiamo al superamento di “valori di soglia”, secondo tali giuristi, sancisce la decisione n°5/2000 della Corte Cost. che afferma “il concetto di esposizione ultradecennale, coniugando l’elemento temporale con quello di attività lavorativa soggetta al richiamato sistema di tutela previdenziale (art. 1 e 3 DPR n°1124 del 1965), viene ad implicare, necessariamente, quello di rischio, e, più precisamente di rischio morbigeno rispetto alle patologie, quali esse siano, che l’amianto è capace di generare per la presenza nell’ambiente di lavoro “

Questa interpretazione è stata adottata in diverse sentenze (prima, è bene precisare, della L. n° 269/2003) delle quali la più rappresentativa è quella del Tribunale di Ravenna del 13 aprile 2001 il cui estensore si è espresso nel senso che: “In base alla L. n. 257/1992, secondo l'interpretazione della Corte costituzionale resa con la sentenza 12 gennaio 2000, n° 5, i benefici per l'esposizione all'amianto non sono limitati a chi era soggetto al premio per l'asbestosi, né solamente a chi ha perso il posto nel settore amianto, ma sono dovuti a tutti i lavoratori esposti per oltre dieci anni all'amianto - in funzione compensativa/risarcitoria - senza che sia necessario raggiungere una soglia di esposizione.

Successivamente, però, la sentenza n° 4913/2001 (e successive) della Corte di Cassazione ha introdotto, il requisito della "soglia rischio", cioè del parametro "quantitativo" da superare affinché venga riconosciuta l’effettiva esposizione diretta o ambientale all'amianto da parte del lavoratore.

Page 179: Atti Roma 20-21.03.2014 3a parte

VALORI LIMITE CONTRASTANTI

LE NORME:

0,1 fibre/cm3 (100 fibre/litro) – secondo art. 254 D. Lvo 81/2008

2 fibre/litro – D.M. 6.9.94 (Normative e metodologie

tecniche di applicazione dell’art. 6 e 12 della L. 257/92)

punto 2c e 6b - criteri per la certificazione della

restituibilità)

Valori superiori a tale concentrazione possono essere indicativi di

una situazione di inquinamento in atto

LA SCIENZA MEDICA NON STABILISCE UN LIMITE AL DI

SOTTO DEL QUALE SI E’ CERTI DI NON POTER CONTRARRE ALCUNA MALATTIA COLLEGATA CON LA PRESENZA DI AMIANTO

Page 180: Atti Roma 20-21.03.2014 3a parte

IL QUESITO POSTO AL CTU

Accerti il C.T.U., avvalendosi di tutta la documentazione necessaria, comprese eventuali altre C.T.U. espletate in giudizi analoghi e relativi allegati, nonché quelle esistenti presso l’I.N.A.I.L.:

1) la sussistenza dell’esposizione al rischio amianto del ricorrente, nei termini e nelle modalità previste dall’art. 13 c. 8 della L. 257/92, accertando se nelle lavorazioni erano impiegati materiali o semilavorati contenenti amianto;

2) se le macchine utilizzate prevedevano componenti, parti o materiali d’uso in amianto;

3) se, comunque, negli ambienti lavorativi dove ha prestato l’attività il ricorrente vi era presenza di fibre di amianto;

4) la durata dell’eventuale esposizione con l’indicazione della concentrazione della quantità di fibre/litro, anche in rapporto alla specificità delle mansioni effettivamente svolte, alla consistenza delle materie prime utilizzate, all’amianto effettivamente riscontrato negli ambienti di lavoro, alla durata e modalità di esposizione così come specificato nel D. L.vo 277/91 e, per i giudizi iniziati con ricorso depositato dopo il 02.10.2003, con il coefficiente di cui all’art. 47 del D.L. 269/2003”.

Page 181: Atti Roma 20-21.03.2014 3a parte

LO SCHEMA ISTRUTTORIO DELLA CONSULENZA

CRONOLOGIA DELLE INDAGINI

1 - ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE AGLI ATTI DI CAUSA

2 - ANAMNESI LAVORATIVA

3/A– ACQUISIZIONI DI DOCUMENTI (dal datore di lavoro)

3/B – ACQUISIZIONI DI DOCUMENTI (dall’A.S.P. – dipartimento prevenzione)

4 - IL SOPRALLUOGO NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

5/A – LA RICERCA DI LETTERATURA

(ricerca dei valori delle concentrazioni di amianto di specifiche lavorazioni)

5/B – LA RICERCA DI LETTERATURA

(casistica giuridisprudenziale: le conclusioni di sentenze di settore)

6 - LA RAZIONALIZZAZIONE DELLE INDAGINI

Page 182: Atti Roma 20-21.03.2014 3a parte

1 - ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE AGLI ATTI DI CAUSA

Prima di ogni altra attività il Consulente deve esaminare e vagliare attentamente la documentazione agli atti di causa (tuttavia spesso carente). In particolare egli dovrà tenere conto:

-delle prove testimoniali presenti nei verbali di causa

-delle motivazioni esposte nell’atto di ricorso al Giudice del lavoro

-del libretto di lavoro (sono indicati: qualifica, periodi di impiego e

aziende presso le quali il lavoratore ha svolto la sua attività)

-eventuali pareri espressi dalla CON.T.A.R.P. – INAIL

(Consulenza Tecnica Accertamento Rischi Professionali Protezione e Prevenzione)

-di eventuale CTP allegata agli atti di causa

TUTTE QUESTE INFORMAZIONI , EVIDENTEMENTE, ANDRANNO CONFRONTATE CON GLI ESITI DEGLI ALTRI SUCCESSIVI ACCERTAMENTI.

Page 183: Atti Roma 20-21.03.2014 3a parte

2 - ANAMNESI LAVORATIVA (tipologia: documentale)

Interessa l’ambiente in cui ha lavorato il ricorrente (da confrontare con gli esiti del sopralluogo)

Il CTU dovrà acquisire dall’Azienda tutta la documentazione tecnica relativa agli ambienti di lavoro ed al ciclo

produttivo.

Questa indagine dovrà essere condotta con meticolosità, stante la sua fondamentale importanza

ai fini della ricostruzione dei periodi di esposizione. Essa dovrà accertare:

-la mansione, il tipo di attività svolta, il reparto di appartenenza ed i rispettivi periodi di impiego;

-l’esistenza di eventuali ordini di lavoro, report di giornata, ecc.;

-numero di lavoratori presenti nello specifico reparto;

-l’utilizzo di eventuali dispositivi di protezione;

In riferimento al ciclo produttivo, il CTU dovrà conoscenza dettagliata delle attività lavorative che comporta il

ciclo produttivo ed acquisire (a secondo dell’azienda):

-lo schema di funzionamento di macchine ed apparecchiature, i relativi collegamenti elettromeccanici e delle

tubazioni;

-le caratteristiche termodinamiche di eventuali cicli termici;

-i parametri di esercizio degli impianti (T, P), di scambiatori di calore, turbine, ecc..

-i disegni rappresentativi dei corpi di fabbrica che ospitano l’attività quali: planimetrie, piante, sezioni al fine di

valutare la superficie e volumetria degli ambienti, la presenza di aperture (porte, finestre), la presenza di

eventuali dispositivi di aspirazione.

LO SCOPO E’ QUELLO DI TENER CONTO DELLE MANSIONI SPECIFICHE SVOLTE DAL LAVORATORE

NEL CORSO DELLA SUA ATTIVITA’ LAVORATIVA, SE SIA VENUTO A CONTATTO CON COMPONENTI

DI IMPIANTO CONTENENTI AMIANTO (esposizione diretta) E STABILIRE IL LIVELLO DI

CONTAMINAZIONE DELL’AMBIENTE DI LAVORO (esposizione indoor)

Page 184: Atti Roma 20-21.03.2014 3a parte

3/A– ACQUISIZIONI DI DOCUMENTI

DAL DATORE DI LAVORO E’ il terzo passo importante prima di procedere al sopralluogo degli ambienti di lavoro (laddove ancora esistenti) e pervenire ad alla ricostruzione più attendibile delle fonti di esposizione all’amianto ed alla probabile entità dell’esposizione a cui potrebbe essere stato esposto il lavoratore nello svolgimento delle sue mansioni. Il CTU dovrà acquisire dal datore di lavoro: a) Il curriculum del lavoratore, riportante la tipologia delle attività svolte nel corso del rapporto d’impiego, le mansioni ed i reparti di appartenenza, eventuale formazione/informazione; b) la mappatura dell’amianto, riportata sia graficamente che su schede, in ottemperanza al DM 06.09.1994, a cui il datore di lavoro doveva ottemperare, anche nelle aziende in cui l’amianto non era utilizzato come materia prima, ma comunque era presente nel ciclo produttivo (per es. centrali termoelettriche, cementifici, comparto siderurgico, ecc..); si tratta delle schede Informative per la valutazione del rischio, il controllo, la manutenzione e la bonifica di materiali contenenti amianto presenti nell’opificio; c) eventuali monitoraggi ambientali d) Piani di Lavoro per la rimozione di MAC; e) certificazioni sulla restitutibilità; f) relazioni annuali utilizzo e/o smaltimento e/o bonifica amianto (Legge 257/92 art. 9) che in prima applicazione dovevano riferirsi anche alle attività svolte nell’ultimo quinquennio (a cura delle aziende) che riportano: attività svolta, procedimenti applicati, tipi e quantitativi di rifiuti smaltiti, esposizione ad amianto degli addetti, caratteristiche dei prodotti contenenti amianto, ecc..); g) eventuali relazioni di sopralluogo da parte del Dipartimento Prevenzione delle ASP (prima U.S.L. anche in applicazione della Circ. Min. San. n°45 del 10.07.1986 – Piano di interventi e misure tecniche per la individuazione ed eliminazione del rischio connesso all’impiego di materiali contenenti amianto in edifici scolastici ed ospedalieri pubblici e privati); h) eventuali dichiarazioni rilasciate dal RSPP.

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3/B – ACQUISIZIONI DI DOCUMENTI

DALL’A.S.P. – DIPARTIMENTO PREVENZIONE

E’ di fondamentale importanza che il CTU acquisisca (facendosi autorizzare dal Giudice) dagli

archivi ASP tutta la documentazione inerente interventi di coibentazione/scoibentazione e

bonifiche di ambienti, macchine, strutture, ecc.. A partire dall’entrata in vigore del D. Lvo

277/91 infatti, per ogni intervento del genere era necessario trasmettere il Piano di Lavoro (art.

34) per la sua approvazione.

Nel Piano di Lavoro l’impresa specializzata ed incaricata della bonifica doveva indicare

necessariamente:

-la descrizione delle aree / impianti da bonificare con allegate disegni rappresentativi della

collocazione del MAC;

-la tipologia, stato di conservazione, e la presunta quantità del materia da rimuovere;

-l’allestimento del cantiere, i confinamenti, le attività di bonifica, le procedure di accesso e di

uscita, il monitoraggio ambientale, le attività di smaltimento (insacco ed allontanamento dei

rifiuti), ecc..

Inoltre, alla fine degli interventi l’ASP, provvedeva ad accertare la restituibilità degli ambienti in

sicurezza, previo determinazione della concentrazione delle fibre aerodisperse con l’uso della

microscopia elettronica a scansione ( punto 6/b del DM 6.9.94 – limite max 2 f/l).

Utilissimi, inoltre sono:

-le prescrizioni disposte dall’ASP sui Piani di Lavoro trasmessi;

-i verbali di sopralluogo degli ispettori ASP;

- le foto allegate ai sopralluoghi.

Page 186: Atti Roma 20-21.03.2014 3a parte

4 - IL SOPRALLUOGO NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

Questa attività del CTU rappresenta l’altra fondamentale indagine che, unitamente

alle precedenti gli consentono di poter assolvere al suo mandato.

In sede di sopralluogo potrà essere possibile verificare:

-la presenza o meno (ancora) di amianto;

-contestualizzare le informazioni documentali già vagliate;

-identificare gli ambienti di lavoro interessati alla causa anche se dovessero essere

stati sottoposti a bonifica (nella gran parte dei casi gli ambienti sono stati già

bonificati);

-identificare macchinari, attrezzature, valvole tubi, caldaie, ecc.. ove era presente

l’amianto.

Bisogna considerare che in diversi comparti produttivi (produzione energia elettrica,

industrie siderurgiche e meccaniche, industrie chimiche, cantieristica navale, rotabili

ferroviari, ecc..) l’amianto è stato ampiamente utilizzato nel passato per la

coibentazione e l’isolamento termico di apparecchiature o parti di esse, sotto forma di

impasto cemento-amianto (valvole, tubi, caldaie, ecc.) od anche amianto a spruzzo.

Per tale motivo cospicue esposizioni hanno riguardato talune figure professionali

particolarmente esposte come ad esempio i manutentori, i meccanici, gli elettricisti, i

saldatori, i muratori, ecc. che, per le loro mansioni, venivano a contato diretto con

l’amianto, oltre che a quelle che risultavano esposte, indirettamente, nello

svolgimento di altre mansioni nello stesso ambiente di lavoro.

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5/A – LA RICERCA DI LETTERATURA (ricerca dei valori delle concentrazioni di amianto di specifiche lavorazioni) In molti casi, in assenza della documentazione di cui si è già argomentato e delle indagini ambientali, è possibile ricostruire le caratteristiche e l’entità dell’esposizione del lavoratore attraverso i dati di letteratura di settore, riguardante dati sui livelli di esposizione personale di la lavoratori impiegati in vari comparti produttivi. I più noti sono quelli pubblicati da Verdel, Ripanucci e Ballarà – CON.T.A.R.P. INAIL (Mappa storica dell’esposizione all’amianto nell’industria italiana; Valutazione dell’esposizione all’amianto ai fini dei benefici previdenziali) sulla Rivista degli Infortuni e delle Malattie Professionali. Verdel e Ripanucci, in particolare, propongono ed applicano, per il calcolo della concentrazione media di fibre di amianto, un criterio (di cui si parlerà successivamente) messo a punto in Germania dall' Hauptferband der Berufgenossenschaften nel 1993, con proprie istruzioni ad uso interno degli istituti assicuratori tedeschi, concernenti indirizzi relativi alla determinazione della dose cumulativa di fibre d'amianto nei luoghi di lavoro. A seguito dell’uso di questo criterio (contenuto nelle Linee Guida di condotta nelle CT INAIL), nel corso del tempo l’INAIL, si è dotata di una banca dati che raccoglie i dati sulle concentrazioni di fibre d’amianto negli ambienti di lavoro, ricorrendo sia alla vasta casistica tedesca, che alla pubblicistica ed alla sperimentazione internazionale e nazionale (Software DatAmiant elaborato dall’ing. Stefano Casini – INAIL)). Adottando tale criterio/formula si perviene al valore dell’esposizione media su base annuale per ciascuna lavorazione interessata, sulla base delle ore (o frazioni) d’occupazione giornalmente trascorse in presenza di una specifica concentrazione dell’inquinante. Per potere calcolare l’esposizione su base annuale, è necessario conoscere tre fondamentali parametri: la concentrazione dell’inquinante alla quale il lavoratore è stato puntualmente esposto nel corso di quella determinata attività lavorativa (dato che può essere estrapolato dalla banca dati), la durata di detta operazione e la frequenza (espressa in giorni / anno) di detta operazione. La formula è legata a lavorazioni comportanti la manipolazione diretta di materiale contenente amianto.

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5/B – LA RICERCA DI LETTERATURA

(casistica giuridisprudenziale: le conclusioni di sentenze di settore)

Assolutamente utile, da ricercare ed esaminare attentamente, sono le sentenze (Tribunali, Corti di Appello e Cassazione) che hanno trattato cause per il riconoscimento dell’esposizione qualificata all’amianto di lavoratori che hanno svolto identiche o simili attività lavorative rispetto a quella del ricorrente. Ancor di più è utile reperire quelle sentenze che hanno riguardato anche le stesse tipologie di aziende (per es. produzione energia elettrica) Generalmente queste sentenze sono molto articolate e definiscono: -l’esposizione diretta ed indiretta (bystander) -le attività lavorative connesse con le mansioni del ricorrente -le modalità con cui il CTU è giunto alle sue determinazioni -l’entità (a volte non numericamente quantificata), della contaminazione ambientale, espressa in maniera qualitativa (massiccia/rilevante) In alcune di esse si rileva che il Giudici sono pervenuti a riconoscere l’esposizione qualificata all’amianto senza la necessità di disporre l’accertamento tecnico. (per es.in casi di similarità con mansioni contenute in atti di indirizzo ministeriale) Le sentenze, dunque, possono contenere elementi utili allo svolgimento della Consulenza sia in ordine agli ambienti di lavoro che alle mansioni svolte dal ricorrente, ove si tratti di esposizioni accertate in aziende simili, il cui ciclo produttivo, ambienti di lavoro e mansioni svolte dai lavoratori, presentavano caratteristiche analoghe a quelle oggetto di CTU.

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6 - LA RAZIONALIZZAZIONE DELLE INDAGINI ESPLETATE

Raccogliendo e razionalizzando le risultanze documentali, gli esiti dei sopralluoghi, le ricerche di letteratura e tutte le altre informazioni a disposizione, sulla base delle proprie cognizioni tecniche, il CTU può riuscire nel suo “arduo” compito nella maniera più scientifica, con alto grado di probabilità senza far richiamo alla sua “coscienza”, o applicare “artifici matematici” del tutto arbitrari (per esempio inappropriato uso della formula “Tedesca”, applicazioni di coeff. riduttivi)

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ESPOSIZIONE DIRETTA ED ESPOSIZIONE AMBIENTALE ALL’AMIANTO

Nella valutazione dell’esposizione all’amianto di un lavoratore bisogna considerare l’azione dei due seguenti contributi: a) quello derivante da attività che lo portano ad avere un contatto diretto con l’amianto; b) quello derivante dalla contaminazione ambientale L’esposizione totale si ottiene, quindi, dalla somma dell’esposizione personale e di quella

ambientale secondo la seguente formula: Etot = ΣiEi + Eamb in cui: ΣiEi è la sommatoria dei singoli contributi di esposizione individuale derivanti dalle diverse tipologie di attività che comportano il contatto diretto (o manipolazione) con materiali contenenti amianto Eamb in rappresenta il contributo derivante dall’esposizione ambientale QUINDI SI DEVE TENER CONTO DEL RISCHIO ESPOSIZIONE SIA IN DIPENDENZA

DELLE MANSIONI SPECIFICHE DEL LAVORATORE CHE DEL CONTESTO AMBIENTALE

IN CUI LO STESSO HA SVOLTO LE PROPRIE ATTIVITA’ LAVORATIVE

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ESPOSIZIONE DIRETTA ED INDIRETTA

L’esposizione si definisce diretta (o personale) quando si accerta

che essa è conseguenza delle specifiche mansioni svolte dal lavoratore

(manipolazione e/o contatto con materiali contenente amianto);

L’esposizione si definisce (invece) indiretta (o ambientale) quando

si accerta che il lavoratore, pur non venendo a contatto con materiali

contenenti amianto, ha svolto le sue mansioni in locali o ambienti

ove l’amianto è stato utilizzato in maniera massiccia nelle

componenti impiantistiche (coibentazioni di apparecchiature varie,

tubazioni, ecc..), determinando una contaminazione ril evante e

diffusa di fibre di amianto, costante degli ambienti di lavoro.

L’esposizione definita “indiretta”, che ricorre in alcune sentenze di settore, non è altro che

una forma particolare dell’esposizione ambientale . Infatti il lavoratore che, pur svolgendo mansioni

che non lo pongono in contatto con materiali contenenti amianto, si trova a svolgere il suo lavoro

vicino alla fonte d’inquinamento (per es. da attività di altri addetti su freni e frizioni) può risultare

esposto “indirettamente” in virtù della sua posizione nell’ambiente di lavoro contaminato da amianto

(posizione definita di bystander). Si confronti, all’uopo, la sentenza della Corte d’Appello di Bari del

03.03.2008 (riportata in parag. 7.3.1.2. lett. a) che ha riconosciuto l’esposizione qualificata ad un

lavoratore che svolgeva le mansioni di “disegnatore progettista” all’interno di un’officina dove venivano

ridotti i ferodi.

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METODOLOGIA DI ACCERTAMENTO A) Esposizione diretta In pratica la procedura di calcolo utilizzata dalle sezioni tecniche regionali dell’I.N.A.I.L. (CON.T.A.R.P.) consiste nell’applicazione della seguente formula (criterio Tedesco):

F x t x g

E = −−−−−−−−−− dove:

1920

E = concentrazione media giornaliera di fibre d’amianto alla quale il lavoratore è stato esposto durante l’anno, in fibre/cm3 (non meno di 10 anni per poter accedere ai benefici previdenziali)

F = concentrazione fibre di amianto nell’ambiente, in fibre/ cm3

t = ore lavorate giornalmente: per esposizioni giornaliere di pochi minuti, t va posto pari ad 1 ora; per esposizioni di pochi minuti non giornaliere, saltuarie nel corso della settimana, t va posto pari ad 0.5 ore

g = giorni effettivi nel corso dell'anno in cui si è lavorato in presenza della concentrazione di fibre F

1920 = ore lavorative annue convenzionali (8 ore per 240 giorni, equivalente a 48 settimane lavorative all’anno)

Si devono considerare i tempi effettivi di servizio, escludendo i periodi di astensione dal lavoro

L’applicazione della citata formula per il calcolo dell’esposizione trova ragionevole consenso allorquando sia noto il fattore “t”, ricavato sulla base di notizie certe e documentate (frequenza e durata degli interventi); in assenza di tali dati, a parere del sottoscritto, il suo utilizzo è del tutto arbitrario ed ingiustificato. Infatti qualora tale formula utilizzi dati del tutto presuntivi, l’esposizione che ne deriva non può avere alcun valore scientifico.

MOLTI CTU USANO IMPROPRIAMENTE LA SUDDETTA FORMULA

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METODOLOGIA DI ACCERTAMENTO A) Esposizione diretta (per diverse attività lavorative) (formula di G. Massacci, P.L. Cocco, C. Manca, G. Avataneo, G. Gigli, G. Usala) E’ la riscrizione della formula adottata da Verdel-Ripanucci (1966) che raccoglie le variazioni succedutesi nel corso della storia lavorativa individuale: E = [ ΣTiFi x (Te/T0)]/([ Σ Ti)

dove:

E= concentrazione media giornaliera delle fibre cui il lavoratore è stato esposto nel corso di una carriera lavorativa

Fi = concentrazione delle fibre nell'ambiente nell'iesimo periodo di lavoro, rilevabile da stime elaborate sulle misurazioni disponibili, sulla base di simulazione di condizioni di lavoro non più esistenti, o, in loro sostituzione, approssimabile in maniera critica a partire da dati pubblicati (Verdel e Ripanucci, 1996) o reperibili nella banca dati Amyant dell'INAIL;

Ti = durata dell’iesimo periodo di lavoro;

Te = durata dell'esposizione riferita ad un anno;

T0 = durata standard dell'attività lavorativa nel corso di un anno, corrispondente ad 8 ore al giorno per 240 giorni all'anno, equivalente a 48 settimane lavorative all'anno o a circa 11 mesi all'anno.

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METODOLOGIA DI ACCERTAMENTO DELL’ESPOSIZIONE INDIRETTA O AMBIENTALE (tipologia più frequenta e complessa oggetto di approfondimento nel presente lavoro)

B) Esposizione indiretta o ambientale

Alla valutazione di questo tipo di esposizione (come prima definita), in assenza di

indagini scientifiche e in conseguenza della trasformazione subite dagli ambienti di

lavoro, si può pervenire (in maniera presuntiva) attraverso un attento e scrupoloso

esame di tutti gli elementi oggettivi e certi, tali da costituire una molteplicità di

indici presuntivi che, se concordanti tra loro, possono portare a ritenere, sebbene

in via presuntiva, ma comunque con ragionevole certezza e con alto grado di

probabilità , l’esistenza (o non) dell’esposizione qualificata al rischio amianto negli

ambienti di lavoro.

Tali indici attengono a dati, prove e circostanze che, contestualizzate con lo stato

dei luoghi, consentono di definire l’entità della contaminazione ambientale da

amianto (diffusa e massiccia/rilevante, pericolosità dell’ambiente).

Tale metodologia è specificatamente applicabile per esposizione indoor e per materiali costituiti da amianto di tipo friabile

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GLI INDICATORI IMPORTANTI Gli indicatori che concorrono alla definizione di “pericolosità dell’ambiente” e che possono comportare l’esistenza di una “rilevante esposizione a fibre d’amianto” possono essere:

- il cattivo stato di conservazione del MAC (per es.: danneggiato, manomesso) - l’assenza di uno strato protettivo sulla superficie esterna del MAC (vernici incapsulanti) -la non sporadicità degli interventi di manutenzione accidentale/ordinaria - la scorretta procedura delle operazioni di rimozione (sicuramente tale fino al 1992) -la consistente quantità di materiale contenente amianto rimosso e smaltito -ambienti di lavoro del tipo chiuso, con ampi vuoti (presenza di pavimenti grigliati, possibilità che le fibre d’amianto possano trasferirsi da ambiente anche nel senso verticale;

-limitati accessi d’aria ed assenza di impianti di aerazione; -attività comportanti dispersione di fibre nell’ambiente considerato: per es. interventi manutentivi (accidentale o programmati) sulle parti d’impianto comportanti la messa a nudo del pezzo da lavorare e, quindi, la demolizione, manipolazione, movimentazione, stazionamento del vecchio coibente e riapplicazione di nuovo coibente;

-vibrazioni proprie delle apparecchiature e tubazioni sottoposti ad alte temperature e pressione (in impianti termodinamici: possibili colpi di ariete all'interno delle tubazioni, le dilatazioni termiche differenziali tra materiale coibente e materiale coibentato erano causa, oltre che di possibili danneggiamenti del coibente, anche di rilascio/dispersione delle fibre rilasciate e di quelle depositatesi in precedenza);

-l'accesso a molte apparecchiature da parte dei manutentori potevano anche comportare l’appoggio o il camminamento su condotte e apparecchiature coibentate, che quindi venivano spesso lesionate con successivo rilascio di materiale fibroso (caso di impianti per la produzione di energia elettrica e simili);

-la depolverizzazione degli indumenti di lavoro dalle sostanze polverose contenenti amianto avveniva spesso accanto alla zona di lavoro; nella stessa area poteva essere effettuato lo stoccaggio del materiale di risulta in sacchi non meglio specificati (modalità sicuramente adottate prima del 1992);

-pulizia o rimozione di MAC dagli ambienti effettuata con scope, pale e soffiatori ad aria compressa provocando ulteriori dispersioni del materiale fibroso;

-assenza di campionamenti ambientali

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ULTERIORI CONSIDERAZIONI

L’USO ED IL MANEGGIO DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO

ERA MOLTO DIFFUSO PRIMA DELL’AVVENTO DELLA LEGGE 257/92.

I LAVORATORI NON AVEVANO ALCUNA COGNIZIONE SUI POSSIBILI

DANNI ALLA SALUTE CHE TALE MATERIALE POTEVA ARRECARE

NELLE OPERAZIONI DI MESSA IN OPERA (IMPASTI DI CEMENTO-

AMIANTO, TAGLI DI MATERIALE COMPATTO, DI GUARNIZIONI,

CORDE, TESSUTI E QUANT’ALTRO).

PER TALI OPERAZIONI, A QUELL’EPOCA, NON VENIVA ADOPERATA

ALCUNA PRECAUZIONE PER LA PROTEZIONE INDIVIDUALE.

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SENTENZE DI RIFERIMENTO (ESPOSIZIONE AMBIENTALE)

IN MOLTE SENTENZE CHE HANNO TRATTATO L’ESPOSIZIONE AMBIENTALE E’ EMERSO DUNQUE CHE:

“Ai fini dell'accoglimento della domanda di ammissione ai benefici previdenziali, i giudici di

merito sono soliti ritenere sufficiente una conclusione peritale in termini di elevato grado di

probabilità del superamento del valore limite di esposizione alle fibre di amianto, a

condizione che il giudizio a carattere tecnico-scientifico, sia basato sulla ricostruzione

dell’ambiente di lavoro, sull’individuazione delle fonti di esposizione all'amianto e sui dati

dell'anamnesi lavorativa dell'interessato, oltre che sull'analisi della letteratura per analoghe

situazioni lavorative”.

Ovviamente tale criterio (l’elevato grado di probabilità) trova applicazione anche nel caso in

cui si pervenga a stabilire in “non superamento” del valore limite di esposizione alle fibre di

amianto.

Per esempio nella Sentenza del Tribunale di Barcellona, Sezione Lavoro, n°384/2005 si legge: “….gli addetti all'area esercizio svolgevano l'attività lavorativa nei medesimi luoghi di lavoro di quelli addetti all'area manutenzione, ciò porta ragionevolmente alla conclusione che essi hanno subito un’esposizione all’amianto in tutto e per tutto analoga a quella che hanno subito gli addetti all’area manutenzione, cui il beneficio è stato riconosciuto sia nell’atto di indirizzo del Ministero che dalla CON.T.A.R.P. Di conseguenza, anche i lavoratori dell'area esercizio hanno lavorato in un ambiente in cui esisteva una concentrazione di fibre di amianto superiore a 100 fibre/litro.” (Centrale Termoelettrica S. Filippo Mela)

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ALCUNE SENTENZE DI RIFERIMENTO

1) Lavoratore “bystander” con mansioni di “disegnatore progettista” svolte all’interno di una officina-torneria in Modugno (Corte d’Appello di Bari, sentenza del 03.03.2008, stabilimento non menzionato); 2)) Lavoratrice che ha prestato la propria attività nei reparti di “testurizzazione, torcitura, orditura “presso uno stabilimento (non menzionato) di produzione di filati sintetici (Cassazione, sentenza n°9192 del 7.06.2012); 3) Dipendente con la qualifica di “geometra”, responsabile di Azienda che commercializzava manufatti in cemento amianto (Tribunale di Bari, sezione lavoro, sentenza n°9848/2000, Azienda non menzionata); 4) lavoratore della Casaralta S.p.A., azienda che si occupava della fabbricazione e manutenzione di carrozze ferroviarie, pur non impegnato in lavorazioni di dismissioni comportanti l’uso dell’amianto (Corte d’Appello di Bologna, sentenza del 02.02.2006); 5) Lavoratore che ha svolto le mansioni di “facchino addetto al carico, scarico e movimentazione merci e materiali vari” presso stabilimento petrolchimico (non menzionato) (Cassazione, sentenze n°16838 e 16839 del 30.07.2011); 6) Lavoratore che ha svolto le mansioni di “assistente tecnico preposto ai reparti di produzione di ossido di carbonio e di polietilene” presso stabilimento petrolchimico (non menzionato, Cassazione, sentenza n°9157 06.06.2012);. 7) Lavoratore che ha prestato servizio all’interno di una struttura produttiva (non menzionata) con compiti di “vigilanza e controllo” (Cassazione, sentenza n°7142 del 29.03.2011); 8) Lavoratore che ha svolto mansioni che non esponevano alla manipolazione diretta di materiale amiantifero presso Breda Fucine S.p.a. (Tribunale di Milano, sezione lavoro, sentenza del 27.10.2005, relativamente al ricorrente C.). 9) Lavoratori della ex acciaieria di Terni (compresi tra quelli citati al precedente parag. 7.3.1.1 lett. “a”), che hanno svolto mansioni non comportanti la manipolazione diretta di materiale contenente amianto (Tribunale di Terni – sentenza del 18.12.2000, n°221).

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UTILI SENTENZE DI RIFERIMENTO NEL SETTORE CENTRALI ERMOELETTRICHE 1) lavoratori (n°91) che hanno prestato la loro attività presso la Centrale Termoelettrica Enel di S. Filippo del Mela (Me) svolgendo le mansioni di “addetti all’area di esercizio” (mansioni non rientranti in quelle previste dall’atto di indirizzo emanato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 7.03.2001 - protocollo Guerrini – Tribunale di Barcellona, sezione lavoro, sentenza n°384 del 09.02.2005); 2) lavoratore che ha prestato servizio in Centrale Termoelettrica Enel (non menzionata) in qualità di “addetto ausiliario caldaie, operatore a giro, operatore di unità” (Tribunale di Bari, sentenza n°9431 del 18.05.2005); 3) lavoratore che ha prestato servizio in varie Centrali Termoelettriche Enel e che, limitatamente al periodo che va dal luglio 1975 al luglio 1976, svolgendo le mansioni di “manutentore e collaudatore caldaia” presso la Centrale Enel di Rossano Calabro, è stato riconosciuto esposto all’amianto in una quantità presumibilmente superiore al valore di soglia (Tribunale di Milano, sezione lavoro, sentenza n°5489 del 24.12.2008). 4) lavoratore che ha prestato servizio presso la Centrale Termoelettrica Enel di Brindisi (poi Edipower) svolgendo le mansioni di “operaio, manutentore meccanico e saldatore tubista, addetto al reparto esercizio” (Tribunale di Brindisi, sezione lavoro, sentenza n°50 del 11.01.2011); 5) lavoratore che ha prestato servizio presso la Centrale Termoelettrica Enel di Brindisi (poi Edipower) svolgendo le mansioni di “operatore a giro, operatore di unità reparto esercizio” (Tribunale di Brindisi, sezione lavoro, sentenza n°2714 del 12.07.2012) e lavoratore addetto alla “manutenzione elettrica” (sentenza n°3809 del 13.11.2012 ricorrente difeso dall’avv. E. Bonanni); 6) n°6 lavoratori che hanno prestato servizio presso la Centrale Termoelettrica Enel di Turbigo (poi Edipower) svolgendo, rispettivamente, le seguenti mansioni: a) addetto alla manutenzione strumenti e strumentista; b) operatore ausiliario GIT-A-B; Unità di conduzione di turno; c) aiutante generico; sostituto operatore ausiliario e meccanico qualificato; d) aiuto operatore a giro; operatore ausiliario; operatore di unità; e) elettricista (Corte d’Appello di Milano-Sez. Lavoro, sentenza n°241 del 15.04.2005)

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L’ESPERIENZA DELLA CTU SULLA VALUAZIONE DELL’ESPOSIZIONE DI LAVORATORI PRESSO LA CENTRALE TERMOLETFTRICA ENEL DEL MERCURE- Laino Borgo (Cs)

COSTRUZIONE: 1962

UNITA’: N°2 DA 75MW

PRIMA UNITA’: interrotta, con cessazione di servizio il’1 maggio 1997

SECONDA UNITA’: disattivata e dismessa dal 1 ottobre 1993

PRIMO INTERVENTO DI BONIFICA: fine anno 1991

PRIMO VERBALE DI SOPRALLUOGO PMP di Cosenza-USL: 29.11.89

APPLICAZIONE DELLA CIRC. MIN. SAN. N°45/1986: SI

ESISTENZA DI VERBALI DI SOPPRALlUOGO USL: SI

ACQUSIZIONE DOCUMENTAZIONE DA ARCHIVIO USL: SI

MATERIALE CONTENENTE AMIANTO PRESENTE IN MANIERA MASSICCIA E DIFFUSA: SI

QUANTITA’ DI MAC RIMOSSO: ton 4443 (friabile 1577; compatto 2866)

(significa in 19 anni aver smaltito 905 Kg/giorno di MAC)

COLLOCAZIONE FONTI DI ESPOSIZIONE ALL’AMIANTO PIU’ RILEVANTI: sala macchine e

caldaie

MATERIALE COIBENTE IN CATTIVO STATO IN PROGRESSIVO DETERIORAMENTO, IN

CONDIZIONI DI RILASCIARE FIBRE NEGLI AMBIENTI (sottoposto a vibrazioni, shock termici e

dinamici)

TIPOLOGIA DI MANSIONI SVOLTE DAI RICORRENTI (AFFERENTI ALL’AREA ESERCIZIO

ESLUSI DAL PROTOCOLLO GUERRINI): -aiuto meccanico, elettricista, addetto squadra

combustibili, operatore a giro

RICONDUCIBILITA’ DI LAVORAZIONI ED AMBIENTI DI LAVORO CON ALTRE CENTRALI: SI

(Genova, Turbigo, Brindisi, S. Filippo del Mela, Siracusa e Rossano Calabro)

Page 201: Atti Roma 20-21.03.2014 3a parte

LA CENTRALE TERMOELETTRICA ENEL DEL MERCURE

PER QUESTA CENTRALE E’ STATA VERIFICATA L’ESISTENZA DI INDICATORI SPECIFICI

(prima specificati) CHE HANNO CONSENTITO DI ADDIVENIRE AD UN GIUDIZIO DI

PERICOLOSITA’ AMBIENTALE CHE COINVOLGEVA TUTTI I LAVORATORI DEL REPARTO

ESERCIZIO INDIPENDENTEMENTE DALLE MANSIONI ALLE QUALI ESSI ERANO ADDETTI.

I RICORRENTI HANNO SVOLTO LA LORO ATTIVITÀ LAVORATIVA IN AMBIENTI IN CUI VI

ERA UNA PRESENZA MASSICCIA E DIFFUSA DI FIBRE COMPORTANTE, DI PER SÉ,

UN’ESPOSIZIONE CONTINUATIVA E QUOTIDIANA ALL’AMIANTO, CON ELEVATO GRADO

DI PROBABILITÀ CHE L’INTENSITÀ DI ESPOSIZIONE ALLE FIBRE D’AMIANTO ABBIA

SUPERATO LA CONCENTRAZIONE MEDIA ANNUA DI 100 FIBRE/LITRO (0,1 FIBRE/CM3)

COME VALORE MEDIO SU OTTO ORE AL GIORNO, CIOÈ LA “SOGLIA MINIMA” INDICATA

DAL D. L.VO N°277/91 e s.m.i.

Le sentenze precedentemente citate sull’esposizione ambientale sono state particolarmente utili

allo svolgimento della citata Consulenza sia in ordine agli ambienti di lavoro che alle mansioni

svolte dai ricorrenti. Si tratta, infatti, di esposizioni accertate in Centrali Termoelettriche Enel di

vecchia generazione, il cui ciclo produttivo, ambienti di lavoro e mansioni svolte dai lavoratori,

presentano caratteristiche analoghe a quelle della Centrale Termoelettrica del Mercure.

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LA CONSULENZA TECNICA D’UFFICIO COME MEZZO DI PROVA PER L’ACCERTAMENTO DELLA

SUSSISTENZA DELL’ESPOSIZIONE QUALIFICATA ALL’AMIANTO DI LAVORATORI PRESSO LA

CENTRALE TERMOELETTRICA ENEL DELLA VALLE DEL MERCURE

Profili di carattere tecnico-giuridico

Ing. Giuseppe Infusini

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Giuseppe Infusini

Ingegnere Chimico libero professionista. Docente Scuola Secondaria di II grado.

Esperto in materia ambientale e del territorio.

Consulente Tecnico d’Ufficio presso il Tribunale di Cosenza e di Castrovillari, Sezione Lavoro, per la

valutazione dell’esposizione al rischio amianto nei termini e nelle modalità previste dall’art. 13 c. 8 della L.

n°257/92.

Nel novembre 2011 ha costituito l’Associazione, senza finalità di lucro, denominata ONA Onlus - Comitato

Provinciale di Cosenza, di cui ne è il Coordinatore Provinciale (www.onacosenza.it).

L’Osservatorio Nazionale Amianto, a cui fa capo detta Associazione, si prefigge lo scopo di raccogliere la

sofferenza, il disagio e le difficoltà dei lavoratori esposti all’amianto e dei familiari delle vittime dell’amianto,

ispirandosi a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia.

L’ONA Onlus Comitato Provinciale di Cosenza ha sede a Montalto Uffugo (Cs), Via Trieste.

L’Osservatorio Nazionale Amianto ha sede a Roma, Via Crescenzio, n° 2 – 00193.

Altre informazioni sull’attività professionale dell’ing. Infusini sono liberamente reperibili dal sito web

www.infusini.it.

La presente indagine peritale, sebbene priva di qualsiasi pretesa di esaustività, può rappresentare

un utile strumento per orientarsi nella conduzione di C.T.U. finalizzate all’accertamento dell’esposizione al

rischio amianto e del diritto ai benefici previdenziali dei lavoratori.

Rende, dicembre 2012

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FASI DELLA SCOIBENTAZIONE

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PRIMA DELLA

SCOIBENTAZIONE

DOPO LA

SCOIBENTAZIONE

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LE TUBAZIONI DELLA

SALA MACCHINE DOPO

SCOIBENTAZIONE

I CONFINAMENTI PER LE

OPERAZIONI DI BONIFICA

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TUBAZIONI IN SALA

MACCHINE PRIMA DELLA

SCOIBENTAZIONE

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La triade interattiva. Come l'azione di multipli agenti inquinanti

conduce ad un intreccio di patologie importanti

Prof. Giancarlo Ugazio

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2

LA TRIADE INTERATTIVA NELL’AMBIENTE

INQUINATO CONTRO LA SALUTE

Giancarlo Ugazio

Aracne, Ariccia (Rm) 2013

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3

RIASSUNTO L‘opera illustra le patologie umane causate dall’esposizione a tre dei principali tipi di agenti nocivi per il nostro organismo: quelli legati alla perdita di tolleranza ai composti ambientali esogeni (SCM), l’asbesto, i campi elettromagnetici (CEM).

Sono considerate sia le esposizioni occupazionali, sia quelle extralavorative. Inoltre sono descritte la multifattorialità eziologica e la multisistemicità delle

condizioni cliniche, soprattutto è prestata attenzione al sinergismo tossicologico (effetto cocktail), tra i tre tipi di agenti, tra loro e con altri patogeni. L’effetto perossidativo è il principale file rouge d’interazione tra i tre tipi suddetti di veleni.

Un altro fattore condiviso dai tre consiste nel fatto che tutti sono legati al “progresso” e a quel profitto imprenditoriale che si attua attraverso lo sfruttamento dell’uomo sull’uomo, accuratamente occultato con la congiura del silenzio.

L’uomo della strada (Green Man) potrebbe solo sperare che tutte queste conoscenze fossero in grado di agevolare la sua salute per mezzo della prevenzione primaria dei rischi.

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4

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5

PATOLOGIE

DA ASBESTO

Le fibrille sono inalate, ingerite,

e/o veicolate dall’acqua della doccia.

Sinergismo e/o potenziamento

da metalli pesanti: [ Al, As, Cr, Hg, Se]

e/o microrganismi patogeni:

[Helicobacter Pilori, Candida Albicans,

Clamidia Trachomatis, Cytomegalovirus]

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AFFEZIONI TORACICHE

Asbestosi e cancro polmonare

Placche pleuriche

Mesotelioma pleurico

Mesotelioma pericardico

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AFFEZIONI EXTRA-TORACICHE

Mesotelioma di: peritoneo & vaginale testicolare

Cancro di: laringe, stomaco, colon, rene, vescica, ovaio

Glioblastoma e Astrocitoma cerebrale

Sclerosi Laterale Amiotrofica

Morbo di Alzheimer e/o Autismo

Incontinenza urinaria

Miocardiopatie, Cataratta

Fibromialgia, Prurito incoercibile

7

Page 216: Atti Roma 20-21.03.2014 3a parte

ORGANI DI

LOCALIZZAZIONE

DEI CORPUSCOLI

DELL’ASBESTO

Secondo W.N. Rom

Environm Occupat Med 1983

Da Giancarlo Ugazio “Asbesto/Amianto, Ieri, Oggi, Domani”,

Aracne (Roma) 2012

8

Page 217: Atti Roma 20-21.03.2014 3a parte

VIE DI INGRESSO

DELL’ASBESTO

NELL’ORGANISMO

9

Page 218: Atti Roma 20-21.03.2014 3a parte

ORGANI DI

LOCALIZZAZIONE

DELL’ASBESTO

10

Page 219: Atti Roma 20-21.03.2014 3a parte

ORGANI SEDE DI

PATOLOGIE DA

ASBESTO

11

Page 220: Atti Roma 20-21.03.2014 3a parte

PATOLOGIE DA ESPOSIZIONE AD ASBESTO,

OCCUPAZIONALE E/O EXTRALAVORATIVA

RIFERIMENTI

BIBLIOGRAFICI

PATOLOGIE TUMORALI LOCALIZZATE

NEL TORACE:

PLEURA (Robinson et al., 1999; Koskinen et al., 2003;

Graziano et al., 2009; Bayram et al., 2012; Reid et al., 2012;

Richardson et al.2013; Hogstedt et al 2013) POLMONE (Selikoff, 1974; Moran, 1992; Robinson et al.,

1999; Koskinen et al., 2003; Graziano et al., 2009; Ferreccio et al.

2013; Hogstedt et al 2013; Wang et al. 2013)

12

Page 221: Atti Roma 20-21.03.2014 3a parte

PATOLOGIE TUMORALI LOCALIZZATE

IN SEDE EXTRA-TORACICA:

CERVELLO (Robinson et al., 1999; Omura,2006; Graziano et

al., 2009; Reid et al., 2012)

Colecisti (Moran, 1992) COLON-RETTO (Bianchi et al., 2007; Manzini et al., 2010;

Reid et al., 2012; Hogstedt et al. 2013) EMOLINFOPOIETICI (Tessuti - ) (Robinson et al., 1999;

Omura, 2006; Bianchi et al., 2007; Graziano et al., 2009; Reid et

al., 2012 Richardson et al.2013; Hogstedt et al 2013) ESOFAGO (Kanarek, 1989; Omura, 2006; Hogstedt et al

2013) FEGATO (Hogstedt et al 2013)

Intestino Tenue (Wang et al. 2013) LARINGE-LINGUA (Omura, 2006; Manzini et al., 2010;

Wang et al. 2013)

MAMMELLA (Selikoff, 1974; Feigelson et al., 1996; Fear et

al., 1996; Robinson et al., 1999; Omura 2006 & 2010; Omura et al.

2013); Bayram M, et al. 2013)

13

Page 222: Atti Roma 20-21.03.2014 3a parte

PATOLOGIE TUMORALI LOCALIZZATE

IN SEDE EXTRA-TORACICA:

MILZA (Giansanti et al., in stampa 2014)

OSSEO (Tessuto - ) (Wang et al. 2013)

OVAIO (Heller et al., 1996; Heller et al., 1999; Wang et al.

2013) PANCREAS (Moran, 1992; Kanarek, 1989)

PENE (Wang et al. 2013)

PERITONEO (Moran, 1992; Heller et al., 1999; Pavone et al.,

2012) PROSTATA (Moran, 1992; Feigelson et al., 1996; Stellman et

al., 1998; Robinson et al., 1999; Koskinen et al., 2003; Bianchi et

al., 2007; Reid et al; 2012; Bayram et al. 2013) RENE (Bianchi et al., 2007)

STOMACO (Kanarek, 1989; Moran, 1992)

TESTICOLO (Manzini et al., 2010)

TIMO (Wang et al. 2013)

TIROIDE (Manzini et al., 2010)

VAGINA-VULVA (Pukkala & Saarni, 1996)

VESCICA (Bianchi et al., 2007; Graziano et al., 2009; Manzini

et al., 2010; Pavone et al., 2012; Ferreccio et al. 2013; Richardson

et al. 2013; Hogstedt et al 2013; Wang et al. 2013)

14

Page 223: Atti Roma 20-21.03.2014 3a parte

PATOLOGIE DEGENERATIVE,

NON TUMORALI:

CUORE (Miocardiopatia) (Omura, 2006; Reid et al.,

2012; Wang et al. 2013) SISTEMA NERVOSO (Morbo di Alzheimer &

autismo) (Omura, 2006; Torreman & de Lange 2013)

(Sclerosi Laterale Amiotrofica) Omura, 2006).

CONTRIBUTO PATOGENETICO

DEL POLIMORFISMO GENOMICO:

(Feigelson et al., 1996;

Dianzani et al. 2006;

Ribeiro et al. 2013).

15

Page 224: Atti Roma 20-21.03.2014 3a parte

APPLICAZIONE DI ASBESTO A SPRUZZO

NEL CORSO DI UNA COSTRUZIONE EDILE

Per gentile concessione di Mitchell Cohen.

FUMO DI TABACCO + FIBRE DI ASBESTO

10 + 13 = 56 16

ASBESTO OCCUPAZIONALE

Page 225: Atti Roma 20-21.03.2014 3a parte

ASBESTO LIMPET: applicazione a spruzzo.

LIMPET era un prodotto della Società Keasbey e Mattison.

Nota: il lavoratore a destra provvede ad alimentare le

macchine.

Per gentile concessione di Mitchell Cohen.

17

Page 226: Atti Roma 20-21.03.2014 3a parte

ASBESTO OCCUPAZIONALE

L’AMBIENTE DI LAVORO IN UNA DITTA DELLA GOMMA

“L’impiego di amianto presso gli stabilimenti Pirelli di

Milano è stato sicuramente importante; era presente in

ogni forma su tubazioni, serbatoi, macchine di

produzione e scambiatori di calore. Si trovava

all’interno dei reparti, nelle postazioni di lavoro, nei

locali di servizio (centrale termica per riscaldamento e

produzione di vapore) e nei sottoservizi (centraline e

rete di distribuzione sotterranee; in queste reti

correvano anche le derivazioni elettriche). In alcuni ambienti (ad esempio mensa aziendale) il materiale

era floccato su pareti e soffitti. In diverse occasioni, si

è resa necessaria la messa in sicurezza e la successiva

bonifica dei luoghi di lavoro, in quanto le coibentazioni risultavano in pessimo stato di conservazione.

18

Page 227: Atti Roma 20-21.03.2014 3a parte

D’altro canto, il rischio derivante dalla dispersione di

amianto presente nelle coibentazioni delle tubazioni

che trasferivano il vapore dalla centrale termica ai

reparti era stato considerato dalla stessa Pirelli (cfr.

Atti del Convegno di Acireale pag. 70 - lavorazioni

sussidiarie; punto 2). La presenza di elevata

polverosità anche presso ambienti diversi dai reparti

di produzione induce a ritenere che le polveri non

fossero solo strettamente connesse con l’uso di materie

prime o additivi in polvere, ma anche a un piu’

generale inquinamento ambientale connesso con altri fattori (degrado di strutture, impianti, carenza di

manutenzione, di regolari pulizie)”

19

Page 228: Atti Roma 20-21.03.2014 3a parte

ASBESTO NON OCCUPAZIONALE

PRESENTE. Nel 2007, sono stati censiti 8 x 106 m2 di lastre

di Eternit® sparse su tutto il territorio nazionale (circa 301.777

km2) abitato da circa 60 x 106 Italiani. Le lastre di Eternit®

hanno uno spessore di circa 0,5 cm, da cui deriva l’ammontare

di 40.000 m3, posta la densità dell’asbesto nell’Eternit® pari a

1,69 g/cm3, il suolo del Belpaese sarebbe coperto da un totale di 67.600 [t] / 301.777 km2 = 0,224 [t] / km

2.

FUTURO. La canna del tunnel per il TAV è lunga circa 57 km

(57.000 m), ha un diametro di circa 10 m, con la superficie

della sezione pari a 52 m x 3,14 = 78,5 m2. Il volume dello

smarino rimosso e disperso potrebbe essere pari a 1.474 x106

m3. Giacche’ la perizia dei geologi dell’Università di Siena,

depositata nel 2003, faceva ammontare la concentrazione

media di asbesto nella roccia del monte Rocciamelone a qualche percento (verosimilmente tra 2 e 3%), questo

parametro potrebbe equivalere a circa il 2,5%. 20

Page 229: Atti Roma 20-21.03.2014 3a parte

Pertanto, l’asbesto dello smarino esposto avrebbe un volume di

111.850 m3 , pari a 29.032 [t], tenuto conto della densità

dell’asbesto = 2,45 [t] / m3. Questa massa di asbesto

interesserebbe una superficie di circa 8.090 km2 propria della

valle di Susa e della provincia di Torino. Il carico specifico d’inquinamento da asbesto ammonterebbe a 3,588 [t] / km

2,

ben piu’ di un ordine di grandezza rispetto alla media del territorio nazionale [16,02 x], con le prevedibili conseguenze

per la qualità dell’ambiente e per le condizioni di

salute della popolazione locale (90.000 Valsusini + 900.000

Torinesi) per altro potenzialmente esposti alle fibrille minerali sospinte dai venti occidentali che costantemente soffiano

da ovest a est.

21

Page 230: Atti Roma 20-21.03.2014 3a parte

ASBESTO

224 kg / km2

3.804 kg / km2

22

Page 231: Atti Roma 20-21.03.2014 3a parte

23

Page 232: Atti Roma 20-21.03.2014 3a parte

24

POSSIBILI RAPPORTI TRA ASBESTO

DEL TAV E SALUTE PUBBLICA

Page 233: Atti Roma 20-21.03.2014 3a parte

25

DALLA CRONACA D’OGGI AL

PREVEDIBILE FUTURO DEL DOMANI

Page 234: Atti Roma 20-21.03.2014 3a parte

26

LA REALTA’ DEL MOMENTO ATTUALE

Venerdi’ 24 gennaio 2014

Page 235: Atti Roma 20-21.03.2014 3a parte

27

Queste due dozzine di lavoratori, campione dei centomila posti di lavoro promessi dai SITAV, entro i prossimi trent'anni, potrebbero essere clienti dei legali che, patrocineranno loro stessi o le vedove e gli orfani, nelle litigations risarcitorie,

e/o per le pene giudiziarie dei responsabili.

Page 236: Atti Roma 20-21.03.2014 3a parte

28

MORALE

Page 237: Atti Roma 20-21.03.2014 3a parte

29

Giancarlo Ugazio

Professore Ordinario di Patologia Generale presso la Scuola

Medica dell’Universita’ di Torino dal 1976 al 2007.

T.F.R.: 01.11.2007

Medico-non-pentito, di valutare la salute altrui come la sua.

Scienziato-non-in-vendita, a nessun prezzo.

Medico NON-SITAV.

Page 238: Atti Roma 20-21.03.2014 3a parte

Quando uno studioso abbraccia una vittima dell'amianto

Prof. Renato Sinno

Page 239: Atti Roma 20-21.03.2014 3a parte

ROMA - Camera dei Deputati

Convegno O.N.A. 20 marzo 2014

Prof. Dott. Renato Sinno già docente di Mineralogia Università di

Napoli Federico II

“Quando uno studioso incontra una

vittima dell’amianto”

Page 240: Atti Roma 20-21.03.2014 3a parte

Nella trasmissione

del 18.02.2014 Vengono intervistati:

Il prof. Antonio Giordano: Direttore della fondazione Sbarro di Philadelphia

ed il sig. Antonio Maranta: capo reparto dello stabilimento Isochimico di Avellino

Page 241: Atti Roma 20-21.03.2014 3a parte

Dall’intervista si evincono i seguenti rilievi:

1-) Assoluta assenza di impianti ai fini dell’inertizzazione: di conseguenza

l’amianto espiantato in quantità rilevante veniva imballato in grossi sacchi

neri (quelli impiegati nella raccolta dei rifiuti urbani) e sotterrato nell’ambito

dello stesso stabilimento che aveva confini piuttosto vasti.

2-) Fin dal 1982 la direzione dell’Isochimico era bene a conoscenza dei

danni prodotti alla salute dal temibile minerale (G.U.n° 84/35 del 31.3.78

inclusione dell’amianto tra i rifiuti tossici e nocivi con particolare riferimento

alla sicurezza dei lavoratori), ma non aveva mai sentito il dovere di

comunicare agli addetti ai lavori tale pericolo che poteva condurre, vista la

continua esposizione alle fibre, al mesotelioma pleurico, tumore

inoperabile con conseguente morte sicura.

Page 242: Atti Roma 20-21.03.2014 3a parte

1. Premesso che l’amianto proveniente dalla scoinbentazione delle vetture veniva posto in sacchi di plastica nera e interrato a qualche metro di profondità (tra i 4 e 5 metri) nell’ambito dello stesso stabilimento e quindi sottoposto ad una colata di cemento come precisato dal Maranta, occorre tener presente che il territorio sul quale gravita lo stabilimento è attraversato da alcuni corsi d’acqua, essendo la zona ricca di sorgenti: non è allora difficile immaginare il pericolo derivante dalla loro presenza sia in tema di aggressione che in tema di trasporto delle fibre di amianto derivanti dalla decomposizione dei materiali sotterrati.

2. Facendo una passeggiata lungo il perimetro dello stabilimento è possibile notare ancora oggi la presenza di grossi cubi di cemento che fungono oltre che da confine ,da abbellimento architettonico della proprietà. Si scopre con una osservazione più maliziosa che questi grossi cubi rappresentano una seconda forma di sepoltura dell’amianto in quanto risultano imbottiti del minerale per di più con un coperchio saldato in maniera imperfetta.

3. Una tale situazione è stata illustrata ampiamente nelle nostre conferenze tenute dall’O.N.A. ad Avellino e, solo in epoca molto recente in seguito al clamore suscitato dalle nostre esposizioni, la magistratura ha messo sotto sequestro lo stabilimento ormai in disuso da tempo .

4. Ed è questa poi la nota più triste: il dottor Mario Polverini dirigente chirurgo oncologo dell’Ospedale di Scafati ,curatore del registro dei tumori, con particolare riguardo a quelli del polmone, ha fornito molto recentemente ed ufficialmente la seguente statistica riflettente la situazione sanitaria degli ex-dipendenti dello stabilimento Isochimico di Avellino, così riassumibili: sui 300 addetti ai lavori, 90 sono già morti di mesotelioma pleurico, 80 risultano ammalati di mesotelioma dei quali alcuni privi di ogni assistenza ufficiale perché impauriti dal responso, hanno preferito sfuggire ai controlli sanitari.

Non commento e vi lascio alle vostre riflessioni. Renato Sinno.

Page 243: Atti Roma 20-21.03.2014 3a parte

Einstein ci ricorda che:

Senza crisi non ci sono sfide.

Senza sfide la vita è una routine ed una lenta agonia.

Senza crisi non c’è merito. È nella crisi che emerge il

meglio di noi perché senza crisi i venti sono brezze.

L’unica crisi pericolosa è quella di non voler lottare

per superarla.

Page 244: Atti Roma 20-21.03.2014 3a parte

Definizione di coscienza tratto dai vocabolari della lingua Italiana:

“coscienza è la consapevolezza di sé e del mondo esterno, è la

funzione psichica in cui si riassume ogni esperienza conoscitiva del

soggetto, cioè in termini più semplici, è l’acquisizione di una

conoscenza e di una consapevolezza di una realtà fino a quel

momento ignorata”

…. secondo un’interpretazione personale:

“coscienza è quel giudice severo che normalmente risiede in ognuno

di noi, che giudica il nostro egoismo ogni nostra azione, la nostra

personale interpretazione del valore del prossimo. Una vera iattura la

sua assenza.

felice chi può dire ogni sera andando a letto:

HO FATTO IL MIO DOVERE

Page 245: Atti Roma 20-21.03.2014 3a parte

Appendice n. 2 ATTI LEGISLATIVI

Page 246: Atti Roma 20-21.03.2014 3a parte

Proposta di legge n. 52 del 15 marzo 2013

presentata dal deputato Edmondo Cirielli

Page 247: Atti Roma 20-21.03.2014 3a parte

Atti Parlamentari Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAMERA DEI DEPUTATI N. 52

PROPOSTA DI LEGGEd'iniziativa del deputato CIRIELLI

Disposizioni per il censimento e la bonifica dell'amianto nonché inmateria di benefìci per i lavoratori esposti ed ex esposti all'amiantoo che hanno contratto malattie derivanti da tale esposizione

Presentata il 15 marzo 2013

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La vicenda tra-gica e drammatica dell'amianto e delle vit-time che ha mietuto e che mieterà perancora molti anni e per la quale il picco èprevisto tra il 2020 e il 2025, come recente-mente emerso in seguito alla sentenza deltribunale di Torino n, 565 del 2012, imponedi insistere sui temi della prevenzione pri-maria, che presuppone non già e non tantola diagnosi precoce, quanto la bonifica, ecioè la rimozione integrale del materialecancerogeno dai luoghi di lavoro e dai luo-ghi di vita, e la relativa mappatura e conessa la tracciatura del rifiuto, anche al finedi interdire le attività delle ecomafie.

L'Osservatorio nazionale sull'amiantoha fatto emergere un sostanziale incre-mento delle patologie asbesto correlateanche tra i militari, e non solo quelli dellaMarina militare, e ciò perché per molto,

troppo tempo l'amianto è stato utilizzato adismisura, senza proteggere adeguata-mente i lavoratori esposti.

La Corte di cassazione, sezione penaleIV, sentenza n. 5117 del 1° febbraio 2008,così recita: « Come è noto, l'inalazione daamianto (il cui uso è stato vietato inassoluto dalla legge 27 marzo 1992,n. 257) è ritenuta, da ben oltre i tempicitati, di grande lesività della salute (...) ela malattia da inalazione da amianto,ovvero l'asbestosi (conosciuta fin dai primidel '900 e inserita nelle malattie profes-sionali dalla legge 12 aprile 1943, n. 455),è ritenuta conseguenza diretta, potenzial-mente mortale, e comunque sicuramenteproduttrice di una significativa abbrevia-zione della vita se non altro per le pato-logie respiratorie e cardiocircolatorie adessa correlate ».

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Atti Parlamentari Camera dei Deputati 52

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Se dunque il rischio morbigeno legatoall'esposizione all'amianto è oggetto dipronuncia della giurisprudenza e se laCarta costituzionale afferma che il dirittoalla salute è anche interesse della collet-tività (articolo 32) e che l'iniziativa eco-nomica, pubblica e privata, è ispirata dafini sociali e non può svolgersi in contrastocon l'utilità sociale o in modo da recaredanno alla sicurezza, alla libertà, alladignità umana (articolo 41, secondocomma, della Costituzione), con tutela dellavoro e dell'esistenza libera e dignitosa ditutti coloro che hanno il diritto e doveredi lavorare (articoli 35, 36 e 4 dellaCostituzione), non si può non riteneresussistente il diritto-dovere al lavoro sa-lubre, sul quale si fonda la presente pro-posta di legge.

Nel silenzio del legislatore italiano, leistituzioni dell'Unione europea sono giàintervenute con la direttiva 83/477/CEE -« Direttiva del Consiglio sulla protezionedei lavoratori contro i rischi connessi conun'esposizione all'amianto durante il la-voro (seconda direttiva particolare ai sensidell'articolo 8 della direttiva 80/107/CEE) »- del 19 settembre 1983, fissando al 1°gennaio 1987 il termine per il recepimentodelle norme da parte degli Stati membri.

Solo dopo la procedura di infrazionen. 240 del 1989, definita con la decisionedi condanna della Corte di giustizia del-l'Unione europea del 13 dicembre 1990, ladirettiva era stata recepita nell'ordina-mento italiano con il decreto legislativon. 277 del 1991 (ora abrogato), a seguitodel quale era stata approvata la legge 27marzo 1992, n. 257, recante «Norme re-lative alla cessazione dell'impiego del-l'amianto », con la quale venivano stabilitedelle provvidenze in favore dei lavoratoriche fossero rimasti esposti all'amianto, chepotevano accedere preventivamente altrattamento pensionistico per un periodopari al 50 per cento di dimostrata quali-ficata esposizione, purché fosse stata al-meno decennale (articolo 13, comma 8),oppure senza alcuna limitazione per co-loro che avessero contratto patologie asbe-sto correlate (articolo 13, comma 7).

La Corte costituzionale prima (sentenzan. 5 del 2000), la Corte di cassazione dopo(sentenza n. 4913 del 2001) e, ancora, laCorte costituzionale (sentenza n. 127 del2002) hanno stabilito che il beneficio con-tributivo altro non è che un indennizzoper il danno che le fibre di amiantocomunque arrecano alla salute, in rela-zione al precetto di cui all'articolo 38 dellaCostituzione e al richiamato inadempi-mento degli obblighi costituzionali ed eu-ropei, con una soluzione che, tenendoconto della capacità di produrre danni inrelazione al tempo di esposizione, con-sente una maggiorazione dell'anzianitàcontributiva per tutti i dipendenti chesiano stati esposti all'amianto per più di *dieci anni - in attuazione dei princìpi disolidarietà di cui è espressione il citatoarticolo 38 della Costituzione - in fun-zione compensativa dell'obiettiva pericolo-sita dell'attività lavorativa.

Il legislatore è intervenuto ancora e piùvolte, prima con l'articolo 47 del decreto-legge n. 269 del 2003, convcrtito, con mo-dificazioni, dalla legge n. 326 del 2003, cheha ridotto la misura previdenziale al 25per cento, utile soltanto per l'entità dellaprestazione e con un termine di decadenzaal 15 giugno 2005, sia con l'articolo 1,commi 20, 21 e 22, della legge n. 247 del2007, con i quali per i siti oggetto di attodi indirizzo ministeriale il beneficioamianto, con il coefficiente 1,5 utile permaturare anticipatamente il diritto a pen-sione, veniva riconosciuto fino all'iniziodelle bonifiche al 2 ottobre 2003.

La nuova direttiva 2009/148/CE delParlamento europeo e del Consiglio, del 30novembre 2009, ma soprattutto le normedi cui agli articoli 20 e 21 della Carta deidiritti fondamentali dell'Unione europeaproclamata a Nizza e di cui all'articolo 14della Convenzione per la salvaguardia deidiritti dell'uomo e delle libertà fondamen-tali del 1950, ratificata ai sensi della leggen. 848 del 1955, ora a pieno titolo normedi diritto comunitario, in forza dell'arti-colo 6 del nuovo Trattato di Lisbona, el'articolo 157 del Trattato sul funziona-mento dell'Unione europea vietano ogniforma di discriminazione, e specificamente

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Atti Parlamentari Camera dei Deputati — 52

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

in materia di retribuzione, cui sono ri-comprese, nella giurisprudenza internazio-nale ed europea, le prestazioni previden-ziali (nel concetto giuridico di retribuzionesono contemplate anche le prestazionipensionistiche).

Al fine di adeguare le norme interne aquelle del diritto europeo e internazionalesi presenta la proposta di legge: agli atti diindirizzo ministeriale, per le province au-tonome di Trento e di Bolzano, e per leregioni a statuto speciale, devono essereparificati gli atti equipollenti del presi-dente e dell'assessore competente per illavoro delle stesse province autonome edelle regioni a statuto speciale.

Si deve istituire anche un registro deitumori da amianto, che non siano me-soteliomi, perché ora esiste solo quellodei mesoteliomi (circa 1.200 ogni anno),perché coloro che muoiono sono molti dipiù (in linea con quanto già stabilitodall'articolo 17 della citata direttiva 83/477/CEE, che faceva riferimento anche aicasi di asbestosi e non solo a quelli dimesotelioma).

La proposta di legge, inoltre, vieta ogniforma di esposizione e prevede un'assi-stenza adeguata per i malati. Le misurepreviste comporteranno minori spese perprestazioni mediche, previdenziali ed as-sistenziali nel futuro, perché, se continual'esposizione, i malati saranno destinati adaumentare ed è questa una tendenza chedeve essere invertita.

La presente proposta di legge indica,altresì, termini specifici e tassativi pereseguire e portare a termine la mappaturadelle zone del territorio nazionale interes-sate della presenza di amianto e la boni-fica, ai sensi dell'articolo 20 della leggen. 93 del 2001 e del relativo regolamentodi cui al decreto del Ministro dell'ambientee della tutela del territorio n. 101 del2003, atteso che l'assenza di un terminefinale rischia di prorogare sine die labonifica e di esporre a rischio cittadini elavoratori, con maggior rischio di insor-genza di malattie e con lesione dellapubblica incolumità, nonché con maggiorioneri sociali e sanitari.

Page 250: Atti Roma 20-21.03.2014 3a parte

Atti Parlamentari — 4 — Camera dei Deputati — 52

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Segnalazione dell'amiantoe termine per il censirnento).

1. A decorrere dalla data di entrata invigore della presente legge, la presenza diamianto, in qualunque luogo, deve esseresegnalata con un'etichetta chiara e visibile,recante l'indicazione che trattasi diamianto e il simbolo del teschio raffigu-rante la morte.

2. La mappatura delle zone del terri-torio nazionale interessate dalla presenzadi amianto, ai sensi dell'articolo 20 dellalegge 23 marzo 2001, n. 93, deve essereultimata e portata a termine entro il 10gennaio 2015, secondo le modalità stabilitedal regolamento di cui al decreto delMinistro dell'ambiente e della tutela delterritorio 18 marzo 2003, n. 101.

ART. 2.

(Riduzione del rìschio di esposizioneall'amianto e termine per la bonifica).

1. È fatto obbligo di diminuire progres-sivamente il rischio di esposizione al-l'amianto attraverso la sostituzione deimateriali in amianto con altri prodotti diuso equivalente non contenenti amianto ealtre sostanze cancerogene.

2. Gli interventi di bonifica previstidall'articolo 20 della legge 23 gennaio2001, n. 93, e dall'articolo 4 del regola-mento di cui al decreto del Ministro del-l'ambiente e della tutela del territorio 18marzo 2003, n. 101, devono essere realiz-zati entro il 1° gennaio 2020.

3. I rifiuti costituiti dall'amianto de-vono essere tracciati ed è istituito, pressoogni regione e provincia autonoma, un

Page 251: Atti Roma 20-21.03.2014 3a parte

Atti Parlamentari — 5 — Camera dei Deputati — 52

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

registro che reca l'indicazione della lorodestinazione finale.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2020 èvietata l'esposizione professionale e am-bientale all'amianto. In caso di presenzadell'amianto si deve procedere alla suabonifica immediata.

ART. 3.

(Modifiche all'articolo 47 del decreto-legge30 settembre 2003, n. 269, convcrtito, conmodificazioni, dalla legge 24 novembre2003, n. 326, e all'articolo I della legge 24dicembre 2007, n. 247, in materia di be-nefici previdenziali per i lavoratori esposti

all'amianto).

1. Il comma 5 dell'articolo 47 deldecreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,convcrtito, con modificazioni, dalla legge24 novembre 2003, n. 326, è sostituito dalseguente:

« 5. I lavoratori esposti all'amianto e ilavoratori ex esposti che intendono otte-nere il riconoscimento dei benefìci di cuial comma 1 devono presentare domandaagli enti previdenziali presso i quali sonoiscritti entro un anno dalla data di entratain vigore della presente disposizione. Pergli addetti alle bonifiche o per coloro chelavorano in ambienti nei quali sono pre-senti fibre di amianto, al fine del ricono-scimento dei benefìci di cui al citatocomma 1, non è fissato nessun termine perla presentazione della relativa domanda ».

2. All'articolo 1, comma 20, della legge24 dicembre 2007, n. 247, sono aggiunte,in fine, le seguenti parole: « e dagli even-tuali atti equipollenti che i presidenti e gliassessori competenti per il lavoro delleprovince autonome di Trento e di Bolzanoe delle regioni a statuto speciale possonoemanare entro un anno dalla data dientrata in vigore della presente disposi-zione ».

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Atti Parlamentari Camera dei Deputati — 52

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ART. 4.

(Maggiorazioni contributiveper il personale militare).

1. Gli appartenenti alle Forze armate ealle Forze di polizia che nel corso dell'at-tività di servizio prestata nelle installazionio a bordo di naviglio dello Stato sono statiesposti all'amianto per un periodo supe-riore a dieci anni hanno diritto alle mag-giorazioni contributive con il coefficientepari all'I,5 del periodo di esposizione, aisensi di quanto disposto dall'articolo 13,comma 8, della legge 27 marzo 1992,n. 257, e successive modificazioni.

ART. 5.

(Maggiorazioni contributive per il perso-nale militare affetto da patologie asbesto

correlate),

1. Al personale di cui all'articolo 4 dellapresente legge per il quale è stata accer-tata, da parte del competente Diparti-mento militare di medicina legale, di cuiall'articolo 195, comma 1, lettera e), delcodice dell'ordinamento militare, di cui aldecreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,una malattia professionale asbesto corre-lata si applica d'ufficio, senza limiti ditempo e in deroga all'articolo \2-bis deldecreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, con-vcrtito, con modificazioni, dalla legge 23aprile 2009, n. 38, sia ai fini del diritto chedella misura della pensione, il coefficientemoltiplicatore di cui all'articolo 13,comma 7, della legge 27 marzo 1992,n. 257, e successive modificazioni, nellamisura di 1,5 del periodo di esposizioneall'amianto, accertabile dal curriculum ov-vero dall'estratto del foslio matricolare.

ART. 6.

(Istituzione del Registro nazionale dei lavoriesposti all'amianto e dei casi accertati di

patologie asbesto correlate).

1. È istituito, d'intesa con le regioni,presso il Ministero della salute, il Registronazionale dei lavoratori esposti all'amianto

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i

Atti Parlamentari — 7 — Camera dei Deputati — 52

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

e dei casi accertati di patologie asbestocorrelate, costituito dai dati comunicatidalle regioni, dalle province autonome diTrento e di Bolzano e dalle associazionidelle vittime dell'amianto, nonché dai datirilevati dai registri dei tumori.

ART. 7.

(Modifiche all'articolo 150 del testo unico dicui al decreto del Presidente della Repub-blica 30 giugno 1965, n. 1124, in materia di

rendita di passaggio).

1. All'articolo 150 del testo unico delledisposizioni per l'assicurazione obbligato-ria contro gli infortuni sul lavoro e lemalattie professionali, di cui al decreto delPresidente della Repubblica 30 giugno1965, n. 1124, e successive modificazioni,sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma:

1) dopo le parole: « o di asbestosi »sono inserite le seguenti: « ovvero da pa-tologie tumorali derivanti dall'esposizioneall'amianto »;

2) le parole: « per il periodo di unanno » sono sostituite dalle seguenti: « pertutto il periodo di durata della patologia »;

b) al quinto comma, le parole: « Larendita di passaggio può essere concessauna seconda volta, entro il termine mas-simo di dieci anni dalla sua cessazione, enei limiti di durata e di misura fissati daiprecedenti commi, » sono sostituite dalleseguenti: « La rendita di passaggio può es-sere sempre concessa senza nessun limite ».

ART. 8.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall'attuazionedelle disposizioni di cui alla presente legge,valutati in 20 milioni di euro a decorreredall'anno 2013, si provvede mediante ridu-zione lineare degli stanziamenti relativi allespese rimodulabili di cui all'articolo 21,comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre2009, n. 196.

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foosooooaadz.1,

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Proposta di legge n. 1336 del 16 luglio 2013

presentata dal deputato Federico D’Incà

e da altri 83 deputati del Movimento 5 Stelle

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Atti Parlamentari Camera dei Deputati

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CAMERA DEI DEPUTATI N. 1366

PROPOSTA DI LEGGE

D INIZIATIVA DEI DEPUTATI

D'INCÀ, ZOLEZZI, BUSTO, DAGA, DE ROSA, MANNINO, SEGONI,TERZONI, TOFALO, AGOSTTNELLI, ALBERTI, ARTINI, BALDASSARRE,BARONI, BASILIO, BATTELLI, BECHIS, BENEDETTI, MASSIMILIANOBERNINI, PAOLO BERNINI, BONAFEDE, BRESCIA, BRUGNEROTTO,BUSINAROLO, CANCELLERI, CARIELLO, CARINELLI, CASO, CASTELLI,CATALANO, CECCONI, CHEMEENTI, COLLETTI, COLONNESE, COMI-NARDI, COZZOLINO, GRIPPA, CURRO, DA VILLA, DADONE, DAL-L'OSSO, D'AMBROSIO, DE LORENZIS, DI BATTISTA, LUIGI DI MAIO,MANLIO DI STEFANO, DI VITA, DIENI, D'UVA, FERRARESI, FICO,FRUSONE, GAGNARLI, GALLINELLA, LUIGI GALLO, CRISTTAN IAN-NUZZI, L'ABBATE, LOMBARDI, LOREFICE, LUPO, MANTERO, MAR-ZANA, MICILLO, NESCI, NUTI, PARENTELA, PESCO, PETRAROLI,PISANO, RIZZO, PAOLO NICOLO ROMANO, ROSTELLATO, RUOCCO,SIBILIA, SORIAL, SPADONI, SPESSOTTO, TONINELLI, TURCO, VACCA,

VALLASCAS, VIGNARGLI, VILLAROSA

Disposizioni per il recepimento della direttiva 2009/148/CE del Parla-mento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla protezionedei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amiantodurante il lavoro, per la bonifica dell'amianto e dei materiali contenentiamianto nei locali pubblici o aperti al pubblico, per la progressivasostituzione dei materiali in amianto con altri prodotti di uso equiva-lente, nonché in materia di eguaglianza nell'accesso ai benefìci previ-

denziali per i lavoratori esposti all'amianto

Presentata il 16 luglio 2013

ONOREVOLI COLLEGHI ! — È obiettivo diognuno di noi mantenere alta l'attenzionesul tema dell'amianto anche nella presenteleaislatura.

La lotta alle patologie correlate al-l'esposizione delle fibre di amianto, cosìcome il riconoscimento di aiuti e di pre-stazioni in favore dei lavoratori che hanno

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contratto specifiche patologie ad esso cor-relate non possono seguire la sorte tem-porale di una legislatura: è urgente daredelle risposte efficaci a chi le aspetta daanni.

I dati nazionali legati alla pericolositàdell'amianto, a oltre venti anni dall'entratain vigore della legge 27 marzo 1992,n. 257, che ha sancito il divieto di estra-zione, commercializzazione e produzionedi amianto, sono ancora drammatici: l'Uf-ficio internazionale del lavoro calcola chei casi di morte dovuti all'asbesto, patologiacorrelata all'esposizione all'amianto, sonocirca 120.000 all'anno.

La presente proposta di legge si pre-figge, con il recepimento della direttiva2009/148/CE, del Parlamento europeo edel Consiglio, del 30 novembre 2009, sullaprotezione dei lavoratori contro i rischiconnessi con l'esposizione all'amianto, diridurre il rischio per l'incolumità e per lasalute pubbliche conseguente alla presenzadi amianto nei luoghi di vita e di lavoro.

Le vicende giudiziarie e sanitarie stret-tamente correlate con le progressive ac-quisizioni scientifiche legate al riconosci-mento della pericoiosità dell'esposizioneall'amianto o a materiali contenentiamianto risalgono all'inizio del novecento.

Già il tribunale di Torino, con unasentenza del 1908, che aveva definito lacausa iscritta al n. 1197/1906, promossadalla società anonima The British Asbestoscompany Limited contro l'avvocato CarloPich, aveva rigettato la domanda risarci-toria sul presupposto che « le acquisizionidel Congresso internazionale di Milanosulle malattie professionali in cui vennericonosciuto che fra le attività più perico-lose sulla mortalità dei lavoratori vi sonoquelle indicate col nome di polverose e fraqueste in prima linea quelle in cui sisollevano polveri minerali e tra le polveriminerali le più pericolose sono quelleprovenienti da sostanze silicee comel'amianto perché ledono le vie respiratoriequando non giungono fino al polmone ».

Come precisato dalla Corte di cassa-zione (sezione penale IV, sentenza n. 5117del 1° febbraio 2008), « II Decreto delPresidente della Repubblica n. 303 del

1956, articoli 19 e 21, oggetto di contesta-zione agli imputati, rientrano nella primacategoria, limitandosi a dettare le regole dicondotta in termini generali in relazionealla astratta possibilità del verificarsi dieventi dannosi, anche di quelli ignoti allegislatore dell'epoca, essendo già ricono-sciuta l'idoneità dell'amianto a provocaregravi patologie. Com'è noto, l'inalazione daamianto (il cui uso è stato vietato inassoluto dalla legge 27 marzo 1992,n. 257) è ritenuta, da ben oltre i tempicitati, di grande lesività della salute (se nefa cenno nel regio decreto 14 giugno 1909,n. 442 in tema di lavori ritenuti insalubriper donne e fanciulli ed esistono prece-denti giurisprudenziali risalenti al 1906) ela malattia da inalazione da amianto,ovvero l'asbestosi (conosciuta fin dai primidel '900 ed inserita nelle malattie profes-sionali dalla legge 12 aprile 1943, n. 455),è ritenuta conseguenza diretta, potenzial-mente mortale, e comunque sicuramenteproduttrice di una significativa abbrevia-zione della vita se non altro per le pato-logie respiratorie e cardiocircolatorie adessa correlate ».

Il rischio derivante dell'amianto è dun-que noto al legislatore italiano per effettodel regio decreto n. 442 del 1909, cuifecero seguito il regolamento di cui aldecreto legislativo 6 agosto 1916, n. 1136,e la tabella di cui al regio decreto n. 1720del 1936, e se la Carta costituzionaleafferma che il diritto alla salute è ancheinteresse della collettività (articolo 32) eche l'iniziativa economica, pubblica e pri-vata, è ispirata da fini sociali e non puòsvolgersi in contrasto con l'utilità sociale oin modo da recare danno alla sicurezza,alla libertà, alla dignità umana (articolo41, secondo comma), con tutela del lavoroe dell'esistenza libera e dignitosa di tutticoloro che hanno il diritto e il dovere dilavorare (articoli 35, 36 e 4), non si puònon ritenere sussistente il diritto-dovere allavoro salubre (nell'accezione meglio illu-strata in « Patologie ambientali e lavorativeMCS amianto e giustizia » Ezio Bonanni -Giancarlo Ugazio; edizioni Minerva me-dica, Torino, gennaio 2011), sul quale sifonda la presente proposta di legge, che

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Atti Parlamentari 3 - Camera dei Deputati — 1366

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

mira a metterlo ai bando effettivamente edefficacemente, disponendo il divieto diesposizione, con l'obbligo di bonifica e dirimozione dai luoghi di vita e di lavoro.

Già il nostro Paese è stato lungamenteinadempiente, tanto che dovettero inter-venire le istituzioni europee, in quantonon aveva recepito la direttiva 83/4777CEE, « Sulla protezione dei lavoratori con-tro i rischi connessi con una esposizionead amianto durante il lavoro », entro iltermine del 1° gennaio 1987, cui seguì laprocedura di infrazione n. 240/89, che fudefinita con ia decisione di condanna dellaCorte di giustizia dell'Unione europea del13 dicembre 1990 e che reca il seguentetenore letterale: « (...) la Corte dichiara estatuisce: 1) La Repubblica italiana, nonadottando nei termini prescritti i provve-dimenti, diversi da quelli relativi alle at-tività estrattive dell'amianto, necessari perconformarsi alla direttiva del Consiglio 19settembre 1983, 83/477/CEE, sulla tuteladei lavoratori contro i rischi connessi adun'esposizione all'amianto durante il la-voro, è venuta meno agli obblighi che leincombono in forza del Trattato CEE(...) ».

La stessa Corte di giustizia dichiaravala seguente motivazione: « 1. Con attodepositato nella cancelleria della Corte digiustizia il 31 luglio 1989, la Commissionedelle Comunità europee ha presentato, anorma dell'articolo 169 del Trattato CEE,un ricorso mirante a far dichiarare che laRepubblica italiana, non adottando entro itermini prescritti i provvedimenti, diversida quelli inerenti alle attività estrattivedell'amianto, necessari per dare attuazionenell'ordinamento giuridico interno alla di-rettiva 83/477/CEE del Consiglio, del 19settembre 1983, sulla protezione dei lavo-ratori contro i rischi connessi ad un'espo-sizione all'amianto durante il lavoro èvenuta meno agli obblighi che le incom-bono in forza del Trattato CEE.

2. L'articolo 18, paragrafo 1, della di-rettiva 83/477/CEE, già citata, dispone chegli Stati membri adottano le disposizionilegislative regolamentari ed amministrativenecessaric per conformarsi alla direttivastessa anteriormente al 1° aennaio 1987 e

che informano immediatamente la Com-missione. Esso precisa inoltre che, perquanto riguarda le attività estrattive del-l'amianto, la data del 1° gennaio 1987 èrinviata ai 1° gennaio 1990. A norma delparagrafo 2, gli Stati membri comunicanoalla Commissione le disposizioni di dirittointerno che adottano nell'ambito discipli-nato dalla direttiva.

3. Non avendo ricevuto entro i terminiprescritti alcuna comunicazione da partedella Repubblica italiana per quanto ri-guarda i provvedimenti di attuazione delladirettiva, la Commissione le ha inviato unalettera di diffida il 16 novembre 1987,sollecitando la presentazione delle difesein merito al termine di due mesi. Larisposta fornita dalla Repubblica italiana il5 febbraio 1988 non è stata ritenuta suf-ficiente dalla Commissione che, dopoavere adottato il 18 gennaio 1989 unparere motivato, rimasto senza seguito, haintrodotto il presente ricorso.

4. Per una più ampia illustrazione degliantefatti, dello svolgimento del procedi-mento e dei mezzi ed argomenti delle partisi fa rinvio alla relazione d'udienza. Questiaspetti del fascicolo sono riportati in pro-seguo solo nei limiti necessari per com-prendere il ragionamento della Corte.

5. La Repubblica italiana, pur ammet-tendo sostanzialmente che non sono statiancora adottati i provvedimenti necessariper l'attuazione della direttiva nel proprioordinamento, osserva che la normativaitaliana contiene attualmente varie dispo-sizioni volte a garantire la tutela dellasalute dei lavoratori e che, inoltre, ilgoverno italiano ha promosso un'iniziativaspecifica con la quale è stata chiesta alParlamento una delega legislativa alloscopo di adottare le norme necessarie perattuare, mediante decreto del Presidentedella Repubblica, le numerose direttive inmateria di sanità e di tutela dei lavoratori,tra i quali rientra la direttiva in questione.Nella fase orale, essa ha precisato chedetta iniziativa è sfociata nella leggen. 112, promulgata e pubblicata il 30 lu-glio 1990, ma osserva che è necessario uncerto tempo per dare attuazione alla di-rettiva in questione.

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Affi Parlamentari - 4 Camera dei Deputati — 1366

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

6. Si deve ricordare a questo proposito,che secondo la costante giurisprudenza,uno Stato membro non può recepire di-sposizioni, pratiche o situazioni del pro-prio ordinamento giuridico interno pergiustificare l'inosservanza degli obblighi edei termini prescritti dalle direttive.

7. Occorre constatare che la Repub-blica italiana, non adottando nei terminiprescritti i provvedimenti, diversi da quellirelativi alle attività estrattive dell'amianto,necessari per conformarsi alla direttiva delConsiglio 19 settembre 1983, 83/477/CEE,sulla tutela dei lavoratori contro i rischiconnessi ad un'esposizione dell'amiantodurante il lavoro, è venuta meno agliobblighi che le incombono in forza delTrattato CEE ».

Così finalmente la direttiva trovò rece-pimento con il decreto legislativo n. 277del 1991 e fu promulgata la legge n. 257del 1992, con la quale venivano stabilitedelle provvidenze in favore dei lavoratoriche fossero rimasti esposti all'amianto eche potevano accedere preventivamente altrattamento pensionistico per un periodopari al 50 per cento di dimostrata quali-ficata esposizione, purché fosse stata de-cennale (articolo 13, comma 8), oppuresenza alcuna limitazione per coloro cheavessero contratto patologie asbesto cor-relate (articolo 13, comma 7).

La Corte costituzionale prima (sentenzan. 5 del 2000), la Corte di cassazione dopo(sentenza n. 4913 del 2001), e ancora laCorte costituzionale (sentenza n. 127 del2002), hanno stabilito che il beneficiocontributivo altro non è che un indennizzoper il danno che le fibre di amianto (comeprecisato nell'opera già citata di Bonannie Ugazio) comunque arrecano alla salute,in relazione al precetto di cui all'articolo38 della Costituzione e al richiamato ina-dempimento degli obblighi costituzionalied europei, con una soluzione che, te-nendo conto della capacità di produrredanni in relazione al tempo di esposizione,consente una maggiorazione dell'anzianitàcontributiva per tutti i dipendenti chesiano stati esposti all'amianto per più didieci anni, in attuazione dei princìpi disolidarietà di cui è espressione il citato

articolo 38 della Costituzione - in fun-zione compensativa dell'obiettiva pericolo-sita dell'attività lavorativa (Cassazione se-zione lavoro, sentenza n. 4913 del 2001, econ stessa formulazione finale Corte co-stituzionale, sentenza n. 127 del 2002 ecorte d'appello di Perugia, sentenza n. 441del 2008, passata in giudicato).

In Italia l'Istituto nazionale per l'assi-curazione contro gli infortuni sul lavoro ele malattie professionali (INAIL) secondo iltesto unico di cui al decreto del Presidentedella Repubblica n. 1124 del 1965 e letabelle delle malattie professionali, aggior-nate con decreto del Ministro del lavoro edella previdenza sociale 9 aprile 2008,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169del 21 luglio 2008, riconosce come causatedall'esposizione ad asbesto le seguenti pa-tologie:

a) placche e ispessimenti pleurici cono senza atelettasia rotonda (J92);

b) mcsotelioma pleurico (c45.0);

e) mesotelioma pericardico (c45.2);

d) mesotelioma peritoneale (c45.1);

e) mesotelioma della tunica vaginalee del testicolo (c45.7);

f) carcinoma polmonare (c34);

g) asbestosi ( jól) .

Per tali patologie, dunque, il nesso dicausalità si presume e l'onere della provaè a carico dell'INAIL ove non ritenesse dinon doverle indennizzare; nella lista rela-tiva alle malattie la cui origine lavorativaè di limitata probabilità trova ingresso iltumore della laringe e nella lista relativaalle malattie la cui origine lavorativa èpossibile trovano ingresso i tumori gastro-enterici.

In Italia il riconoscimento delle malat-tie causate dall'amianto nelle liste dellemalattie professionali asbesto-correlate ri-sale per l'asbestosi al 1943, per il cancroal polmone e per il mesotelioma al 1994,e per le placche pleuriche soltanto al 2008,dei quali si presume il nesso causale, cononere della prova per escluderne l'inden-

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Atti Parlamentari Camera dei Deputati — 1366

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

nizzabilità a carico dell'ente assistenziale,mentre per le altre patologie, dopo ildefinitivo superamento del sistema tabel-lare, vale quello complementare di oneredella prova a carico del prestatore d'operaal fine di ottenere l'indennizzabilità « an-che per le malattie sia comunque provatala causa dì lavoro », e ciò per effettodell'intervento della Corte costituzionale,prima con la sentenza n. 179 del 18 feb-braio 1988 e dopo con la sentenza n. 206del 25 febbraio 1988 che ha dichiaratoillegittime costituzionalmente le norme deltesto unico di cui al decreto del Presidentedella Repubblica n. 1124 del 1965 chedisponevano in senso contrario.

Il legislatore è intervenuto ancora e piùvolte, prima con l'articolo 47, del decreto-legge n. 269 del 2003, convcrtito, con mo-dificazioni, dalla legge n. 326 del 2003, cheha ridotto la misura previdenziale al 25per cento, utile soltanto per l'entità dellaprestazione e con un termine di decadenzafissato al 15 giugno 2005, che nel caso dispecie deve essere prorogato ad un annodalla data del recepimento della direttivaeuropea, e poi con l'articolo 1, commi 20,21 e 22, della legge n. 247 del 2007, coni quali per i siti oggetto di atto di indirizzoministeriale il beneficio con il coefficientedi 1,5 utile per maturare anticipatamenteiì diritto a pensione era riconosciuto finoall'inizio delle bonifiche o al 2 ottobre2003.

Nella disposizione si fa riferimento alleaziende interessate dagli atti di indirizzogià emanati in materia dall'allora Mini-stero del lavoro e della previdenza sociale,solo che il Ministro del lavoro e dellaprevidenza sociale, con l'articolo 1, comma1, lettera b), del decreto 12 marzo 2008,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110del 12 maggio 2008, aveva stabilito che ilbeneficio riguardava i lavoratori che« hanno prestato nelle aziende interessatedagli atti di indirizzo adottati dal Mini-stero del lavoro e della previdenza socialela propria attività lavorativa, con esposi-zione all'amianto per i periodi successiviall'anno 1992 fino all'avvio dell'azione dibonìfica e, comunque, non oltre il 2 ot-tobre 2003, con le mansioni e nei reparti

indicati nei predetti atti di indirizzo, li-mitatamente ai reparti od aree produttiveper i quali i medesimi atti riconoscanol'esposizione protratta fino al 1992 ».

Successivamente, le associazioni e sin-goli lavoratori, con l'assistenza dell'avvo-cato Ezio Bonanni, ricorrevano al Tribu-nale amministrativo regionale (TAR) delLazio, il quale, con sentenza n. 5750 del2009, « per questo motivo il tribunaleamministrativo regionale per il Lazio -sezione terza-bis definitivamente pronun-ziando sul ricorso in epigrafe, lo accogliee per l'effetto annulla il decreto del Mi-nistero del lavoro e della previdenza so-ciale e del Ministero dell'economia e dellefinanze in data 12 marzo 2008 e l'atto dicui alla nota INAIL - Direzione centraleprestazioni - ufficio III n. 60002 del 19maggio 2008 nelle parti e secondo lemodalità in motivazione indicate ».

La motivazione della sentenza reca te-stualmente: « 10. Va invece accolta la do-glianza con la quale i ricorrenti lamentanoinfine che la regione Friuli Venezia Giulia,la cui Associazione esposti amianto è ap-punto ricorrente unitamente agli altri sog-getti in epigrafe indicati, è tra le regionipiù colpite di Italia per numero di vittimeda amianto, come dimostra la documen-tazione dell'autorità portuale di Trieste edell'azienda servizi sanitari n. 1 triestina,mentre risulta assente nel provvedimentoINAIL, come è completamente assente ilLazio, la regione Piemonte per gli stabili-menti eternit e le cave di Balangero eCasale Monferrato.

Ma in particolare per quanto riguardail Friuli Venezia Giulia il decreto ministe-riale e l'atto dell'INAIL impugnati sono inconflitto anche con lo statuto regionale econ la legge regionale n. 22 del 2001 cheall'articolo 3 reca il registro degli esposti,con i relativi siti inquinati e che in quantotali dovrebbero essere contemplati nelprovvedimento ministeriale ed in quellodell'INAIL.

In particolare la norma ora citata sta-bilisce che: « 1. La Regione istituisce unRegistro regionale degli esposti e un Re-gistro regionale dei mesotcliomi e delle

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Atti Parlamentari Camera dei Deputati — 1366

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

altre neoplasie correlatali all'esposizioneall'amianto. (...)

5. Si intendono per esposti tutte lepersone che a diverso titolo, in manieradiretta o indiretta, siano state o risultinotuttora esposte all'amianto, con particolareriguardo a un'accurata anamnesi lavora-tiva della persona come principalmentericavabile dal libretto di lavoro e in ap-plicazione dei criteri forniti dalla lettera-tura scientifica con i migliori livelli dievidenza ».

Ora il livello regionale di tutela deipredetti lavoratori appare intaccato dalregolamento statale e delle istruzioni del-l'INAIL nelle parti poste sopra in evidenza,dal momento che i lavoratori esposti al-l'amianto negli stabilimenti del Friuli Ve-nezia Giulia pur facenti parte di atti diindirizzo, per l'interpretazione restrittivadelle norme di cui all'articolo 1, commi 20e 21, della legge statale offerta dall'ammi-nistrazione è come se perdessero o sivedessero circoscritto inopinatamente illivello nazionale di tutela e tutto ciò permezzo di una norma secondaria di attua-zione della legge statale.

Ancora una volta in base al principio digerarchla delle fonti il potere regolamen-tare deve trovare un espresso fondamentolegislativo, in assenza del quale deve rite-nersi preclusa la possibilità, per la fontesecondaria, di intervenire per colmare, inmatene disciplinate dalla legge, eventualilacune lasciate dalla legislazione regionaleo statale (Consiglio di Stato, sezione VI, 3ottobre 2007, n. 5095) oppure incidereproprio sulla legislazione regionale chedisciplina la fattispecie. Anche dopo lariforma dei titolo V della Costituzione,infatti, la legislazione regionale ed anchequella delle regioni a statuto speciale comeè il Friuli Venezia Giulia fa sempre partedelle cosiddette fonti primarie, seppure deltipo sub primario, mentre i regolamentiappartengono ai tipo di fonti secondarie,che quindi devono essere resi compatibilicon le prime.

Può discutersi che la norma regionalein questione e sopra riportata possa asua volta essere divenuta incompatibilecon la lesislazione statale di cui alla lesse

n. 247 del 2007, perché è precedente aquest'ultima, ma anche in quel caso dicerto non spetta alla potestà regolamen-tare dell'amministrazione statale di ade-guarla alla fonte sovraordinata (Consigliodi Stato, n. 5095/2007 citata) quantopiuttosto alla potestà normativa regionale.

11. Il ricorso va pertanto accolto e perl'effetto va annullato nel decreto del Mi-nistero del lavoro e della previdenza so-ciale e del Ministero dell'economia e dellefinanze in data 12 marzo 2008 ed inparticolare nell'articolo 1, lettera b),l'espressione « nei reparti indicati nei pre-detti atti di indirizzo, limitatamente aireparti od aree produttive per i quali imedesimi atti riconoscano l'esposizioneprotratta fino al 1992; » e nell'atto di cuialla nota INAIL - Direzione centrale pre-stazioni - ufficio III n. 60002 del 19maggio 2008 ed in particolare a quartocapoverso l'espressione « nei reparti per iquali i predetti atti di indirizzo ricono-scano l'esposizione protratta fino a tutto il1992 », il quinto capoverso e l'elenco di cuiall'allegato 3 nella parte in cui non pre-vede l'applicazione dei benefìci di cuiall'articolo 13, comma 8, della legge n. 257del 1992 nei confronti di lavoratori i cuistabilimenti siano ricompresi in altrettantiatti di indirizzo che recano date di espo-sizione entro il 1992 ».

La nuova direttiva europea, ma soprat-tutto le norme di cui agli articoli 20 e 21della Carta di Nizza, e di cui all'articolo 14della Convenzione per la salvaguardia deidiritti dell'uomo e delle libertà fondamen-tali del 1950 (resa esecutiva dalla leggen. 848 del 1955), ora a pieno titolo normedi diritto europeo, in forza dell'articolo 6del nuovo Trattato di Lisbona, nonchél'articolo 157 del Trattato sul funziona-mento dell'Unione europea (TFUE), vie-tano ogni forma di discriminazione, especificamente in materia di retribuzione,cui sono ricomprese, nella giurisprudenzainternazionale ed europea, le prestazioniprevidenziali (nel concetto giuridico diretribuzione sono contemplate anche leprestazioni pensionistiche, secondo unanozione onnicomprensiva, rispetto allequali è fatto obbligo di eguaglianza e di

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divieto di discriminazione, articolo 157TFUE), cocrentemente con la direttiva 7977/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978,che vietava qualsiasi diversità di tratta-mento che non trovasse giustificazione inobiettivi diversi presupposti della fattispe-cie. La Corte di giustizia delle Comunitàeuropee con decisione del 29 novembre2001 nella causa C-366/99, successiva-mente con decisione del 13 dicembre 2001,nella causa C-206/2000, e in ultimo condecisione del 13 novembre 2008, nellacausa C-46/2007, aveva ribadito il princi-pio di eguaglianza e di non discrimina-zione anche in materia dì accesso e dideterminazione degli importi della presta-zione pensionistica, ripudiandone ogni di-versa regolamentazione come contraria aldiritto europeo. Con quest'ultima sen-tenza, la Corte di giustizia, nel definire lacausa C-46/2007, aveva condannato la Re-pubblica italiana per violazione dell'alierà141 dell'alierà Trattato istitutivo delle Co-munità europea (TCE), ora articolo 157del TFUE, in quanto le norme del pubblicoimpiego stabilivano una diversa età pen-sionabile degli uomini e delle donne, ri-spettivamente di sessantacinque e di ses-santa anni, e soprattutto perché la pen-sione dell'Istituto nazionale di previdenzaper i dipendenti dell'amministrazione pub-blica (INPDAP), tenendo conto della mediadelle retribuzioni percepite negli ultimianni e dei contributi corrispondentementeversati, deve essere qualificata come retri-buzione. L'eguaglianza nelle prestazionipensionistiche per identiche situazionipresuppone l'identità delle medesime, an-che nelle modalità di accesso, proprioperché sono a pieno titolo delle presta-zioni retributive, e coerentemente con leprecedenti pronunce, già quella del 29novembre 2001, nella causa C-366/99,nella quale veniva formalmente applicatoil principio sancito nella direttiva 79/77CEE e dall'articolo 141 del TCE, che sitraduce nel princìpio di uguaglianza e dinon discriminazione in ordine ai dirittoalla maturazione e all'entità della presta-zione pensionistica, per effetto di maggio-razioni dell'anzianità contributiva. Nellostabilire l'entità delle retribuzioni (nozione

di cui all'articolo 141 del TCE, ora articolo157 del TFUE), l'eguaglianza sostanzialeimpone di corrispondere indennità direttea compensare svantaggi professionali per idipendenti pubblici donne.

Al fine di adeguare le norme interne aquelle del diritto europeo e internazionale,nel rispetto della gerarchla delle fonti chele pone al vertice, si presenta la propostadi legge, con la quale, insieme al recepi-mento della direttiva 200971487CE, si pro-pone anche di formulare con forza di attolegislativo la tesi del TAR del Lazio, inpiena conformità con i princìpi richiamatie con il principio di uguaglianza formalee sostanziale e di non discriminazioneproprio anche della Carta costituzionale:agli atti di indirizzo ministeriale, per leprovince autonome di Trento e di Bolzano,e per le regioni a statuto speciale, devonoessere parificati gli atti equipollenti, anchelegislativi, del presidente e dell'assessore allavoro delle stesse province autonome eregioni a statuto speciale.

La proposta di legge, quindi, nel rece-pire la direttiva, proroga i termini percoloro che, alla data del 2 ottobre 2003,non avevano ancora acquisito il diritto aibenefìci di cui all'articolo 13, comma 8,della legge n. 257 del 1992 (dunque al difuori della deroga di cui all'articolo 47,comma 6-bìs, del decreto-legge n. 269 del2003, convcrtito, con modificazioni, dallalegge n. 326 del 2003, e all'articolo 3,comma 132, della legge n. 350 del 2003,rispetto ai quali non c'è decadenza dopo il15 giugno 2005) a un anno, a decorreredalla data di entrata in vigore della legge,oltre a rimuovere ogni forma di discrimi-nazione e di diverso trattamento non giu-stificato né giustificabile in danno deilavoratori delle province autonome e delleregioni a statuto speciale.

La presente proposta di legge stabili-sce altresì termini specifici e tassativi pereseguire e per portare a termine la map-patura delle zone del territorio nazionaleinteressate dalla presenza di amianto,nonché la bonifica, ai sensi dell'articolo20 della legge n. 93 del 2001 e delregolamento di cui al decreto del Mini-stro dell'ambiente e della tutela del ter-

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ritorio e del mare n. 101 del 2003, attesoche l'assenza di termine finale rischia diprorogare sine die la bonifica e diesporre a rischio cittadini e lavoratori,con maggior rischio di insorgenza dimalattie e lesione della pubblica incolu-mità e con massiori oneri sociali e sa-

nitari; stabilisce, inoltre, i termini peren-tori per la decontaminazione dei luoghidi lavoro e per il divieto di esposizioneall'amianto, da applicare subito nei luo-ghi pubblici ed aperti al pubblico, e, apartire dal 2020, anche nei luoghi dilavoro.

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Atti Parlamentari — 9 — Camera dei Deputati — 1366

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PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Obbligo di bonifica dei locali pubblicie aperti al pubblico).

1. Nei locali pubblici e aperti al pub-blico, compresi scuole e ospedali, è fattoobbligo alle amministrazioni competenti eai proprietari privati di provvedere allabonifica dell'amianto o dei materiali con-tenenti amianto entro il 1° gennaio 2020.

2. La violazione dell'obbligo di cui alcomma 1 è punita, a titolo di colpa, se ilfatto non costituisce più grave reato, conla pena della reclusione non inferiore adodici mesi.

ART. 2.

(Obbligo di bonifica nei luoghi di lavoro).

1. Nei luoghi di lavoro dove i lavoratorisono, o possono essere, esposti alla polvereproveniente da amianto o da materialicontenenti amianto ivi presente, il datoredi lavoro, indipendentemente dalla con-centrazione di amianto in sospensione edal periodo di esposizione del lavoratore,deve provvedere alla bonifica di tali ma-teriali entro il 1° gennaio 2020.

2. La violazione dell'obbligo di cui alcomma 1 è punita, se il fatto non costi-tuisce più grave reato, con la pena dellareclusione non inferiore a un anno.

ART. 3.

Nell'ambito delle operazioni di bonificadell'amianto o dei materiali contenentiamianto di cui agli articoli 1 e 2, gliinterventi di rimozione di coperture, tet-toie e altri rivestimenti di immobili suedifici esistenti sono eseguiti in modo chele successive azioni di verifica, manuten-zione e riparazione delle opere stesse e

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i Parlamentari — IO — Camera dei Deputati — 1366

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delle loro pertinenze, comprese le compo-nenti tecnologiche, avvengano in condi-zioni di sicurezza per i lavoratori cheeffettuano i lavori e per le persone pre-senti nell'edificio e nelle immediate vici-nanze ai sensi del decreto legislativo 9aprile 2008, n. 81, e in particolare dall'ar-ticolo 115, dello stesso decreto n. 81 del2008, e successive modificazioni.

2. Per le coperture installate a seguitodi sostituzione di opere contenentiamianto sono utilizzati materiali idonei alloro recupero e al loro riciclo in caso disuccessiva rimozione.

ART. 4.

(Riduzione dei rischio dì esposizioneall'amianto e termine per la bonifica).

1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 1e 2, è fatto obbligo di diminuire progres-sivamente il rischio di esposizione al-l'amianto attraverso la progressiva sosti-tuzione dei materiali in amianto con altriprodotti di uso equivalente non contenentiamianto e altre sostanze cancerogene, condivieto assoluto di esposizione.2. Gli interventi di bonifica di cui all'ar-ticolo 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93,e all'articolo 4 del regolamento di cui aldecreto del Ministro dell'ambiente e dellatutela del territorio 18 marzo 2003, n. 101,devono essere portati a termine entro il 1°gennaio 2020.

ART. 5.

(Individuazione e termineper il censimento dell'amianto).

1. Entro il 1° gennaio 2015, la presenzadi amianto, in qualunque luogo, deve es-sere evidenziata con l'apposizione diun'etichetta chiara e visibile recante l'in-dicazione della presenza di amianto e ilsimbolo del teschio raffigurante la morte.

2. La mappatura delle zone del terri-torio nazionale interessate dalla presenzadi amianto, ai sensi dell'articolo 20 dellalegge 23 marzo 2001, n. 93, deve essere

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ultimata e portata a termine entro il 1°gennaio 2015, secondo le modalità stabilitedal regolamento di cui al decreto delMinistro dell'ambiente e della tutela delterritorio 18 marzo 2003, n. 101.

ART. 6.

(Benefici previdenziali ai lavoratoriesposti all'amianto).

1. I lavoratori esposti all'amianto e ilavoratori ex esposti che intendono otte-nere il riconoscimento dei benefìci di cuial comma 1 dell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convcr-tito, con modificazioni, dalla legge 24 no-vembre 2003, n. 326, devono presentaredomanda agli enti previdenziali presso iquali sono iscritti entro un anno dalla datadi entrata in vigore della presente legge.Per gli addetti alle bonifiche o per coloroche lavorano in ambienti nei quali sonopresenti fibre di amianto, al fine delriconoscimento dei benefìci di cui al citatocomma 1 dell'articolo 47 del decreto-leggen. 269 del 2003, convcrtito, con modifica-zioni, dalla legge n. 326 del 2003, non èfissato nessun termine per la presenta-zione della relativa domanda.

2. Il comma 5 dell'articolo 47 deldecreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,convcrtito, con modificazioni, dalla legge24 novembre 2003, n. 326, è abrogato.

ART. 7.

(Collocazione in pensione dei lavoratoriaffetti da patologie asbesto correlate).

1. I lavoratori affetti da patologie asbe-sto-correlate di origine professionale, qua-lora non abbiano ancora raggiunto i re-quisiti per la maturazione del diritto allapensione, anche dopo la rivalutazione delperiodo contributivo ai sensi dell'articolo13, comma 7, legge 27 marzo 1992, n. 257,e successive modificazioni, possono co-munque accedere al pensionamento anti-cipato, con il sistema contributivo, senzarinunciare alle altre provvidenze vigenti.

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ARI. 9.

(Maggiorazioni contributiveper il personale militare).

1. Gli appartenenti alle Forze armate ealle Forze di polizia, compresi l'Arma deicarabinieri e il Corpo della guardia di

Atti Parlamentari — 12 — Camera dei Deputati — 1366

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2. Restano fermi i benefìci previsti dagliarticoli 140 e seguenti del testo unico delledisposizioni per l'assicurazione obbligato-rie contro gli infortuni sul lavoro e lemalattie professionali, di cui al decreto delPresidente della Repubblica 30 giugno1965, n. 1124, e successive modificazioni,e ogni altra disposizione vigente in favoredei lavoratori affetti da patologie asbesto-correlate.

ART. 8.

(Equiparazione degli atti ministeriali diindirizzo agli atti delle regioni a statutospeciale e delle province autonome di

Trento e di Balzano}.

\ Ai fini del conseguimento dei benefìciprevidenziali di cui all'articolo 13, comma8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, esuccessive modificazioni, sono valide lecertificazioni rilasciate dall'Istituto nazio-nale per l'assicurazione contro gli infor-tuni sul lavoro e le malattie professionali(INAIL) ai lavoratori che hanno presentatodomanda al predetto Istituto entro il 15giugno 2005, per periodi di attività lavo-rativa svolta con esposizione all'amiantofino all'avvio dell'azione di bonifica e,comunque, entro il 2 ottobre 2003, nelleaziende interessate dagli atti di indirizzoemanati in materia, nel citato periodo, dalMinistero del lavoro e della previdenzasociale o nelle aziende interessate dagliatti equipollenti emanati in materia daipresidenti e dagli assessori competenti peril lavoro delle regioni a statuto speciale edelle province autonome di Trento e diBolzano.

2. L'articolo 1, comma 20, della legge24 dicembre 2007, n. 247, è abrogato.

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Atti Parlamentari — 13 — Camera dei Depurati — 1366

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finanza, che nel corso dell'attività di ser-vizio prestata nelle installazioni o a bordodi naviglio dello Stato sono stati espostiall'amianto per oltre dieci anni hannodiritto alle maggiorazioni contributive conun coefficiente pari ali'1,5 del periodo diesposizione, ai sensi di quanto dispostodall'articolo 13, comma 8, della legge 27marzo 1992, n. 257, e successive modifi-cazioni.

ART. 10.

(Maggiorazioni contributive per il perso-nale militare affetto da patologie asbesto-

correlate).

\ Al personale di cui all'articolo 9 peril quale è stata accertata da parte delcompetente Dipartimento militare di me-dicina legale, di cui all'articolo 195,comma 1, lettera e), del codice dell'ordi-namento militare, di cui al decreto legi-slativo 15 marzo 2010, n. 66, una malattiaprofessionale asbesto-correlata, si applicad'ufficio, senza limiti di tempo e in derogaall'articolo \2-bis del decreto-legge 23 feb-braio 2009, n. 11, convcrtito, con modifi-cazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38,sia ai fini del diritto che della misura dellapensione, il coefficiente moltiplicatore dicui all'articolo 13, comma 7, della legge 27marzo 1992, n. 257, e successive modifi-cazioni, nella misura dell'1,5 per cento delperiodo di esposizione all'amianto, accer-tato dal curriculum ovvero dall'estratto delfoglio matricolare.

ART. 11.

(Istituzione del Registro nazionale dei la-voratori esposti all'amianto e dei casi ac-

certati di patologie asbesto-correlate).

1. È istituito, d'intesa con le regioni, ilRegistro nazionale dei lavoratori espostiall'amianto e dei casi accertati di patologieasbesto-correlate, realizzato mediante laraccolta e l'analisi dei dati rilevati a livello

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Atti Parlamentari — 14 — Camera dei Deputati — 1366

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territoriale, dei dati contenuti nei registritumori e dei dati rilevati delle associazionidelle vittime dell'amianto.

ART. 12.

(Modifiche all'articolo 16-bis del testo unicodi cui al decreto del Presidente della Re-

pubblica 22 dicembre 1986, n. 917).

1. All'articolo \6-bis del testo unicodelle imposte sui redditi, di cui al decretodel Presidente della Repubblica 22 dicem-bre 1986, n. 917, in materia di detrazionedelle spese per interventi di recupero delpatrimonio edilizio e di riqualificazioneenergetica degli edifici, sono apportate leseguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito ilseguente:

« I-bis. Per gli interventi di cui allalettera I) del comma 1, eseguiti entro il 31dicembre 2019, anche su capannoni agri-coli e strutture montane, dall'impostalorda si detrae un importo pari al 72 percento delle spese documentate, fino a unammontare complessivo delle spese nonsuperiore a 96.000 euro per unità immo-biliare »;

b) al comma 7 sono aggiunte in fine,le seguenti parole: « , fatte eccezione per ilavori di bonifica dall'amianto, di cui alcomma \-bis, per i quali la detrazione èripartita in cinque quote annuali costantie, in caso di sostituzione dei pannelli ineternit con impianti fotovoltaici, in trequote annuali costanti ».

ART. 13.

(Prestazioni sanitarie per i lavoratoriesposti ed ex esposti all'amianto).

1. I lavoratori esposti ed ex esposti al-l'amianto hanno diritto a fruire gratuita-mente dei necessari controlli sanitari ai finidella diagnosi precoce e, in caso di patolo-gia ai trattamenti sanitari specifici.

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Atti Parlamentari — 15 — Camera dei Deputati — 1366

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2. L'attività di sorveglianza e di assi-stenza sanitaria di cui al comma 1 èaffidata ai dipartimenti di prevenzionedelle aziende sanitarie locali e i relativioneri sono posti a carico deìl'INAIL.

3. I dati e le informazioni acquisitidall'INAIL nell'attività di accertamento ecertificazione dell'esposizione all'amiantodi cui al comma 4 dell'articolo 47 deldecreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,convcrtito, con modificazioni, dalla legge24 novembre 2003, n. 326, nonché nell'at-tività di sorveglianza e di assistenza sani-taria di cui al comma 1 del presentearticolo, sono trasmessi al registro di espo-sizione di cui all'articolo 243 del decretolegislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successivemodificazioni, e al registro nazionale deicasi di mesotelioma asbesto-correlati, isti-tuito dal regolamento di cui al decreto delPresidente del Consiglio dei ministri 10dicembre 2002, n. 308, nonché ai centri diraccolta dati regionali ove esistenti.

4. I dati di cui al comma 3 del presentearticolo sono iscritti nel libretto sanitariopersonale di cui all'articolo 27 della legge23 dicembre 1978, n. 833, e successivemodificazioni, e nella cartella sanitaria edi rischio di cui all'articolo 25, comma 1,lettera e), del decreto legislativo 9 aprile2008, n. 81, e successive modificazioni,tenuta e aggiornata dal medico competentee consegnata in copia all'interessato.

5. Con decreto del Ministro del lavoroe delle politiche sociali, da emanare entrosei mesi dalia data di entrata in vigoredella presente legge, sono stabilite le mo-dalità di svolgimento e di fruizione delleattività di sorveglianza e di assistenzasanitaria di cui al comma 1.

6. Per le finalità di cui al presentearticolo è autorizzata la spesa di 20 mi-lioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

7. La decadenza dall'azione giudizia-ria per il conseguimento dei benefìci perl'esposizione all'amianto, ai sensi dell'ar-ticolo 47 del decreto del Presidente dellaRepubblica 30 aprile 1970, n. 639, e suc-cessive modificazioni, e dell'articolo 6 deldecreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 1°giugno 1991, n. 166, determina solo

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Atti Parlamentari — 16 — Camera dei Deputati — 1366

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

l'inammissibilità della domanda e la per-dita dei ratei pregressi, fermo restando ildiritto al conseguimento dei medesimi be-nefìci per il futuro.

8. Le domande per il commissaria-mento dei benefìci per l'esposizione al-l'amianto per le quali sono decorsi treanni e trecento giorni, anche in seguito arigetto dell'azione giudiziaria per deca-denza di cui al comma 7, possono essereripresentate entro sei mesi dalla data dientrata in vigore della presente legge.

9. Il lavoratore può agire in giudizioper l'accertamento dei benefìci per l'espo-sizione all'amianto anche in costanza dirapporto di lavoro.

10. Ai lavoratori ex esposti al-l'amianto, compresi i militari, collocati intrattamento di quiescenza prima delladata di entrata in vigore della legge 27marzo 1992, n. 257, che si ammalano diuna patologia correlata all'amianto succes-sivamente al pensionamento è riconosciutoil beneficio previsto dall'articolo 13,comma 7, della medesima legge n. 257 del1992, e successive modificazioni.

11. In caso di decesso per malattiaprofessionale di un lavoratore ex espostoall'amianto, il diritto alla rendita del sud-detto superstite decorre, ai fini della pre-scrizione, da quando i titolari del dirittohanno avuto conoscenza del diritto mede-simo.

12. Il diritto ai benefìci contributivi èriconosciuto anche ai lavoratori esposti oex esposti all'amianto che sono stati col-locati in pensione prima dell'entrata invigore della legge 27 marzo 1992, n. 257.

ART. 14.

(Fondo per il risanamento dei localipubblici e aperti al pubblico).

1. Per l'attuazione della bonifica deilocali pubblici e aperti al pubblico di cuiall'articolo 1, presso il Ministero dell'am-biente e della tutela del territorio e delmare è istituito un apposito fondo. Ladotazione del fondo è stabilita in 100

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Atti Parlamentari - 17 - Camera dei Deputati — 1366

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milioni di euro annui per gli anni dal 2014al 2019.

2. All'onere di cui al comma 1 siprovvede, per l'anno 2014, mediante cor-rispondente riduzione delle proiezioni, peril medesimo anno, dello stanziamento delfondo speciale di conto capitale iscritto, aifini del bilancio triennale 2013-2015, nel-l'ambito del programma « Fondi di riservae speciali » della missione « Fondi da ri-partire » dello stato di previsione del Mi-nistero dell'economia e delle finanze perl'anno 2013, allo scopo parzialmente uti-lizzando l'accantonamento relativo al me-desimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e dellefinanze è autorizzato a provvedere, conpropri decreti, alle occorrenti variazioni dibilancio.

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PAGINA BIANCA

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PAGINA BIANCA

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€ 2,00

*17PDLOOQ9390*

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Disegno di legge n. 1268 del 29 gennaio 2014

presentato dalla senatrice Ivana Simeoni

e da altri 10 senatori del Movimento 5 Stelle

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Senato della Repubblica X V I I L E G I S L A T U R A

N. 1268

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SIMEONI, VACCIANO, TAVERNA, Maurizio ROMANI,BENCINI, CAPPELLETTI, BATTISTA, FATTORI, PUGLIA, BULGARELLI eBOCCHINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 GENNAIO 2014

Disposizioni per il recepimento della direttiva 2009/148/CE del Parlamentoeuropeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla protezione deilavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante illavoro, nonché modifica all'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre2003, n. 269, convcrtito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,n. 326

TIPOGRAFIA DEL SENATO

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Atti parlamentari Senato della Repubblica - N. 1268

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ONOREVOLI SENATORI. - L'amianto è con-siderato la sostanza killer del XX secolo.

La nocività dell'amianto è dato cono-sciuto sin dagli inizi del secolo scorso,come si può evincere dalla bibliografìa,non soltanto scientifica, in materia.

L'asbesto, classificato nel gruppo 1 dal-FInternational agency for research on can-cer (IARC) (cancerogeno certo per l'uomo)viene considerato nocivo per l'inalazione.

Le principali patologìe correlate all'asbe-sto sono: asbestosi (cioè una progressivaed inarrestabile fibrosi del polmone), dannipleurici (placche ed ispessimenti), tumoriprimitivi pleurici (mesoteliomi) - non esi-stono altre sostanze, oltre le fibre diamianto, idonee a causare nell'uomo l'insor-genza di tali patologie, - tumori epitelialipolmonari (vi è una correlazione certa tral'insorgere di tali patologie e l'esposizioneall'amianto) e ancora tumori laringei, gastro-intestinali, renali, del sistema linfoemopoie-tico e ovaricì.

Analizzando la letteratura scientifica, giàdal 1906 H. Montague Murray, medico delCharing Cross Hospital di Londra, affer-mava di aver notato una grave insufficienzarespiratoria in un lavoratore dipendente diuna fabbrica di asbesto in qualità di carda-tore, confermata dalla successiva autopsiache aveva evidenziato la presenza di pro-fonde alterazioni di tipo sclerotico nei pol-moni . Il medico metteva in correlazionetale patologia proprio con la presenza di pol-vere di amianto presente nell'ambiente di la-voro (Mitrray: Report of department commi-tee on compensation for industriai disease.Londra 1907).

Gli studiosi, nel 1918 e nel 1924, eviden-ziavano alterazioni radiologiche del torace in

lavoratori dell' amianto e in particolareCooke segnalava il decesso di una donnaper fibrosi polmonare dopo circa venti annidi lavoro a contatto con ramiamo.

Nel 1926 l'ispettorato del lavoro francesesottolineava, a seguito di una indagine, chenell'arco di cinque anni, dal L890 al 1895,vi erano stati cinquanta morti tra i lavoratoridi una filatura e tessitura di amianto di Cal-vados (Hoffman: Mortality from respiratotydisease in dusty trades, Washington, U.S.Bureau of labor 1918; Cooke: Fibrosis ofthè lung dite for thè inalation of asbestosdust, 1924; Aurìbault: Note sur l'hygièneet la sécurité des ouvriers dans le filatureset tissages d'amiante, 1926).

È proprio a Cooke che si deve la nascitadel termine «asbestosi polmonare» in seguitoalla scoperta dei corpuscoli dì asbesto ri-scontrati negli affetti da tale patologia.

Tra il 1928 ed il 1935 in Inghilterra e ne-gli U.S.A. vennero effettuate indagini stati-stiche nell'ambito di attività lavorativedove vi era una regolare esposizione all'a-mianto. È di quegli anni (1933) l'approva-zione in Inghilterra di un regolamento ri-guardante il controllo dei rischi nella lavora-zione dell'asbesto (Asbesto industìy regula-tion).

Contemporaneamente (1935) negli U.S.A.i collaboratori della Metropolitan Life Insù-rance Company. sottolineavano che bendue terzi dei centoventisei operai che lavora-vano in ambienti con presenza di amianto ri-sultavano affetti da asbestosi. Anche in Ita-lia, erano a quel tempo già noti gli effettinocivi.

Vigliani, nel 1939, pubblica una indaginecondotta sulla realtà della zona torinese. Ad-dirittura, rende noto l'autore, che il primo

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Atti parlamentari Senato della Repubblica - N. 1268

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

caso di asbestosi diagnosticato in Italia, og-getto di tesi all'Università degli Studi di To-rino nel 1910, era relativo ad un lavoratoredi una piccola manifattura tessile di amiantoa Noia Canavese.

Sempre lo stesso Vigliani condusse unostudio sui cicli produttivi e sugli ambientidi lavoro di quattro manifatture di amiantoe di una industria di materiale di attrito: su442 operai delle quattro aziende ben settan-tasei erano affetti da asbestosi e le formepiù gravi furono riscontrate in lavoratoriesposti a concentrazioni ambientali diamianto superiori a 200 particelle per centi-metro cubico.

Se ne può concludere che alla fine deglianni Sessanta nel mondo scientifico eranonote da almeno venti anni gli effetti negatividell'uso dell'amianto, anche a livello di pic-cole industrie e a prescindere dalla tipologiadi produzione e di trasformazione di talemateriale. Per altro, si tratta di conoscenzediffuse attraverso la pubblicazione dell'EnteNazionale di Propaganda per la Prevenzionedegli Infortuni e recepite dalla legge 12aprile 1943, n. 455.

Nel contempo venivano condotti studi inmerito alla eziologia del tumore polmonareche evidenziarono un sicuro nesso eziolo-gico tra asbestosi e tumore polmonare, Traquesti deve ricordarsi lo studio di Doli(Mortality frum lung cancer in asbestos\vorkers. Br. J. Ind. Med. 1955) e quellodi Rombola in Italia (Asbestosi e carcinomapolmonare in una filatrice di amianto, Med.Lav. 1955). Negli stessi anni, inoltre vi fuampia diffusione di pubblicazioni inerenti icasi di malattie da polvere di amianto (Mol-fìno e Zannini: Malattie da polveri dei lavo-ratori dei porti, Folia Medica 1956; Vec-chione: indagine igienico sanitaria in un mo-derno stabilimento per la lavorazione deimanufatti in fibro cemento e affini, FoliaMedica 1960).

Infine, è da sottolineare che l'assicura-zione contro Tasbestosi è divenuta obbliga-toria con la eia citata lecse n. 455 del 1943.

Dalla panoramica degli studi sopra effet-tuata, emerge che nel mondo scientifico ein particolare in quello italiano in ordine alproblema della prevenzione degli infortuni(sia sotto il profilo della prevedibilità edevitabilità delle patologie, sia sotto il profilocausale) vi era un'ampia documentazione ediffusione del legame eziologico esistentetra asbesto e asbestosi o altre gravi patologiepolmonari. Pertanto, in conclusione, dalleleggi scientifiche e statistiche emerge ildato certo che più alto è il livello di esposi-zione all'amianto, maggiori sono le probabi-lità che si verifichi una delle patologie tipi-che provocate dall'amianto.

L'inalazione di polvere di amianto puòdunque provocare malattie croniche dei pol-moni o tumori della pleura e agisce anche adistanza di decenni, ed è per questo che sol-tanto oggi è possibile iniziare a contare lereali vittime dell'esposizione da amianto nel-l'ordine dei 2000 morti e circa 6000 partilese.

Ci sono crisi ambientali celatami, cheesplodono, uccidono e fanno notizia, e cisono catastrofi silenziose, che mietono vit-time e contaminano l'aria anno dopo anno,in silenzio, e Veternit è tra queste.

Tanto in voga fino agli anni '80 da pren-dere il nome dell'azienda produttrice, la mi-scela amianto-cemento era nelle case di tuttigli italiani, nei tetti, nei tubi, nelle vernici.

L'amianto è fuori legge dal 1992 e laEternit, sigillata dal 1986, è stata chiamatadavanti ai giudici di Torino con l'accusa diaver ucciso 2000 persone (morti per amiantoalla media di 55 all'anno) e di averne fatteammalare almeno il doppio.

Dai dati ufficiali del CNR si apprendeche nelle città italiane vi sarebbero almeno32 milioni di tonnellate di amianto da smal-tire: ben 500 chili per abitante, due miliardie mezzo di metri quadrati di coperture ineternit, pari alla superfìcie di una città di60 mila abitanti, fatta di solo amianto.

Una giungla di miliardi di fibre che, sinoa quando non verranno smaltite, continue-

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XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ranno ad essere una bomba sulla quale l'Ita-lia siede inconsapevole ed inerte: una situa-zione che provocherebbe la morte di circa3.000 persone ogni anno per malattie corre-late all'esposizione all'asbesto, e tra questealmeno 1.200 casi di mesotelioma, unaforma di cancro per il quale finora non èstata trovata una cura.

Le nuove vittime sono i lavoratori co-muni, i cosiddetti ignari dell'esposizioneambientale. Molti di loro non hanno lavoratodirettamente l'amianto, ma quest'ultimostava, ed in molti casi non è ancora stato ri-mosso, dove si guadagnavano da vivere odove vivevano e vivono: nelle onduline,nei capannoni, nei camini, nei cassoni perl'acqua, nelle coibentazioni selvagge che an-drebbero asportate e sepolte.

L'articolo 1 del presente disegno di leggesi propone di fissare anzitutto, nelle moredella normativa attuale, termini specifici etassativi per eseguire e portare a termineuna nuova mappatura delle zone del territo-rio nazionale interessate della presenza diamianto, al fine di poter poi procedere allabonifica. Infatti l'assenza di un termine fi-nale è certamente uno degli elementi cuiva imputata la sostanziale mancata applica-zione della attuale normativa (che già preve-deva la mappatura del territorio) con la con-seguenza di un rinvio sine die delle bonifi-che, e quindi di esporre ancora cittadini e la-voratori al rischio di insorgenza di malattie,con maggiori oneri sociali e sanitari.

L'articolo 2 stabilisce un'apposita segna-letica obbligatoria volta a segnalare la pre-senza di amianto.

L'articolo 3 modifica invece l'articolo 47del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,convcrtito, con modificazioni, dalla legge 24dicembre 2003, n. 326. una disposizione cheè intervenuta pesantemente nella delicatamateria allo scopo dichiarato di ribaltare l'e-dificio interpretativo che (pur fra tantissimiostacoli) era stato eretto a sostegno dell'ap-plicazione dell'articolo 13, comma 8, dellalegge 27 marzo 1992, n. 252. Più che una

modifica della precedente disciplina l'arti-colo 47 ha infatti operato la sostanzialeabrogazione dei benefici previdenziali.

L'articolo 47 del decreto-legge n. 269 del2003 esclude infatti dall'erogazione del be-neficio della rivalutazione contributiva tutticoloro che non hanno prodotto domanda dicertificazione all'INAIL entro il 15 giugno2005.

La norma si pone, in primo luogo, incontrasto con il principio di uguaglianza dicui all'articolo 3 della Costituzione, inquanto del tutto irragionevolmente riservaun trattamento deteriore - in riferimentoalla tutela del bene della salute - a soggettiche si sono trovati in situazione uguali, senon peggiori, rispetto alla esposizione all'a-mianto.

La norma stessa violerebbe, altresì, l'arti-colo 32 della Costituzione, in quanto, pur ri-conoscendo la pericolosità di una determi-nata attività produttiva, compenserebbe l'e-sposizione della salute al rischio di lesionesoltanto in favore di alcuni soggetti e nondi altri, mentre la salute è un bene che me-rita incondizionata tutela per ciascun indivi-duo.

La norma stessa violerebbe, inoltre, l'arti-colo 38 della Costituzione sotto il profilo se-condo cui la garanzia della tutela previden-ziale in caso di infortunio o di invalidità (ri-conosciuta dal secondo comma della citatadisposizione costituzionale) imporrebbe l'at-tribuzione generalizzata del beneficio in ar-gomento a tutti coloro che siano stati espostiall'amianto (alle richieste condizioni).

L'articolo 3 del presente disegno di legge,nel recepire la direttiva 2009/148/CE delParlamento europeo e del Consiglio, del 30novembre 2009, intende prorogare i terminiper coloro che, alla data del 2 ottobre2003, non avevano ancora acquisito il dirittoai benefìci di cui all'articolo 13. comma 8,della legge 27 marzo 1992, n. 257, (dunqueal di fuori della deroga di cui all'articolo 47,comma 6-bis, del decreto-legge n. 269 del2003, rispetto ai quali non c'è decadenza

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Atti parlamentari - 5 - Senato della Repubblica - N. 1268

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI

dopo il 15 giugno 2005) ad otto mesi, a de-correre dalla data di entrata in vigore dellalegge, oltre a rimuovere ogni forma di di-scriminazione e di diverso trattamento nongiustificato né giustificabile in danno dei la-voratori delle province autonome e delle re-gioni a statuto speciale.

Gli articoli 4 e 5 prevedono poi l'eroga-zione gratuita di prestazioni sanitarie per isoggetti esposti all'amianto. Si tratta diforme di monitoraggio in funzione di sorve-glianza sanitaria e di diagnosi precoce e, in

caso di manifestazione grave delle malattie,di servizi sanitari di assistenza specifica mi-rata al sostegno della persona malata ed arendere più efficace l'intervento terapeutico.Inoltre, con il presente disegno di legge siaggiungono nuove norme in materia di deca-denza dall'azione giudiziaria, a favore deilavoratori.

L'articolo 6, in fine, sempre per recepirela direttiva 2009/148/CE, modifica il codicepenale introducendo una specifica circo-stanza aggravante.

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Mappatura delle zone del territorio nazio-nale interessate dalla presenza di amianto)

1. Nelle more dell'applicazione delle di-sposizioni di cui al regolamento di cui al de-creto del Ministro dell'ambiente e della tu-tela del territorio 18 marzo 2003, n. 101,le regioni e le province autonome di Trentoe di Bolzano provvedono ad effettuare unanuova mappatura delle zone dei rispettivitenitori interessati dalla presenza di amianto,secondo le modalità di cui ai commi 2 e 3.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata invigore della presente legge, le regioni e leprovince autonome di Trento e di Bolzanoinviano, ad ogni singola scuola, ospedale,ufficio pubblico, caserma, palestra o comun-que luogo al quale sia consentito l'accessoal pubblico un'apposita documentazione perla segnalazione della presenza di amianto,certa o presunta. Tale documentazione deveessere restituita obbligatoriamente, anche incaso di non presenza di amianto, entro ses-santa giorni dalla sua ricezione. Le regionie le province autonome di Trento e di Bol-zano pongono in essere tutte le opportuneiniziative al fine di assicurare la completaesecuzione della mappatura, prevedendo, inparticolare, apposite sanzioni a carico deisoggetti responsabili delle singole strutturein caso di mancata segnalazione.

3. Con decreto del Ministro dell'ambientee della tutela del territorio e del mare, daemanare entro un mese dalla data di entratain vigore della presente legge, d'intesa conla Conferenza permanente per i rapporti tralo Stato, le regioni e le province autonomedi Trento e di Bolzano, è disciplinato il con-

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tenuto della documentazione di cui alcomma 2.

4. Entro dodici mesi dalla data di entratain vigore della presente legge i dati raccoltiin base alla mappatura di cui al comma 2sono inseriti nel Sistema Informativo Terri-toriale (SIT) e pubblicati sui siti internetdel Ministero dell'ambiente e della tuteladel territorio e del mare, del Ministero dellasalute e delle Agenzie regionali per l'am-biente.

Art. 2.

(Segnaletica)

1. A decorrere dalla data di entrata in vi-gore della presente legge, la presenza diamianto, in qualunque luogo, deve essere in-dicata in maniera chiara e visibile, da un'ap-posita segnaletica recante l'indicazione«amianto» e corredata con il simbolo del te-schio.

Art. 3.

(Modifica al decreto-legge 30 settembre2003, n. 269, convcrtito, con modificazioni,

dalla legge 24 novembre 2003, n. 326)

1. Il comma 5 dell'articolo 47 del de-creto-legge 30 settembre 2003, n. 269, con-vcrtito, con modificazioni, dalla legge 24novembre 2003, n. 326, è sostituito dal se-guente:

«5. I lavoratori esposti all'amianto e i la-voratori già esposti che intendano ottenere ilriconoscimento dei benefici di cui al comma1 devono presentare domanda agli enti pre-videnziali presso i quali sono iscritti entrootto mesi dalla data di entrata in vigoredella presente disposizione. Per gli addettialle bonifiche o per coloro che lavorano inambienti nei quali sono presenti fibre diamianto, al fine del riconoscimento dei be-nefici di cui al citato comma 1, non è fissato

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Atti parlamentari - 8 - Senato della Repubblica - M. 1268

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alcun termine per la presentazione della rela-tiva domanda».

Art. 4.

(Prestazioni sanitarie per i lavoratoriesposti e già esposti ali'amianto)

1. I soggetti affetti da malattia professio-nale asbesto-correlata e tutti quei soggettiche, a qualsiasi titolo, abbiano contratto ma-lattie a causa dell'esposizione all'amiantohanno diritto a fruire gratuitamente di formedi monitoraggio in funzione di sorveglianzasanitaria e di diagnosi precoce e, in casodi manifestazione di patologie correlabili al-l'amianto, di servizi sanitari di assistenzaspecifica, mirata al sostegno della personamalata e a rendere più efficace l'interventoterapeutico.

2. Le attività di cui al comma 1 sono fi-nanziate dairiNAIL e affidate ai diparti-menti di prevenzione delle aziende sanitarielocali.

3. I dati e le informazioni acquisiti dall'I-NAIL nell'attività di sorveglianza e assi-stenza sanitaria di cui al comma 1, conflui-scono nel registro di esposizione di cui al-l'articolo 243 del decreto legislativo 9 aprile2008, n. 81, e successive modificazioni, enel registro nazionale dei casi dì mesote-lioma asbesto-correlati, istituito dal regola-mento di cui al decreto del Presidente delConsiglio dei ministri 10 dicembre 2002,n. 308, nonché nei centri di raccolta dati re-gionali ove esistenti.

4. I dati raccolti in applicazione delcomma 3 sono iscritti nel libretto sanitariodi cui all'articolo 27 della legge 23 dicem-bre 1978, n. 833, e successive modificazionie nella cartella sanitaria e di rischio di cuiall'articolo 25. comma 1. lettera e), del de-creto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e suc-cessive modificazioni, tenuta e aggiornatadal medico competente e consegnata in co-pia all'interessato.

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Atti parlamentari - 9 - Senato della Repubblica - N. 1268

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

5. Con decreto del Ministro del lavoro e,delle politiche sociali, da emanare entro seimesi dalla data di entrata in vigore dellapresente legge, sono stabilite le modalità disvolgimento e di fruizione delle forme dimonitoraggio e delle attività di assistenzadi cui al comma 1.

6. Per le finalità di cui al presente articoloè autorizzata la spesa di 20 milioni di euro adecorrere dall'anno 2015.

Art. 5.

(Monitoraggio sanitario e diagnosi precoce)

1. Ai cittadini residenti in comuni interes-sati da grave inquinamento da amianto è ri-conosciuto il diritto alla fruizione gratuitadelle forme di monitoraggio in funzione disorveglianza sanitaria e di diagnosi precoce,di cui al comma 1 dell'articolo 4.

Art. 6.

(Modifica al codice penale)

1. All'articolo 61 del codice penale è ag-giunto, in fine, il seguente numero:

«\\-sexies. l'avere commesso il fatto inviolazione delle norme in materia di tuteladella salute e della sicurezza sui luoghi dilavoro e in materia dell'impiego dell'a-mianto».

Art. 7.

(Copertura finanziaria)

1. Ai maggiori oneri derivanti dall'attua-zione della presente legge determinati in20 milioni di euro a decorrere dall'anno2015 si provvede mediante i maggiori ri-sparmi di spesa di cui al comma 2.

2. Fermo restando quanto previsto dall'ar-tìcolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del de-creto-lesge 6 luglio 2012, n. 95. convcrtito.

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Atti parlamentari - 10 - Senato della Repubblica - N. 1268

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

con modificazioni, dalla legge 7 agosto2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4,della legge 24 dicembre 2012, n. 228, alfine di consentire alle amministrazioni cen-trali di pervenire ad una ulteriore riduzionedella spesa corrente primaria in rapporto alPIL, le spese di funzionamento relative allemissioni di spesa di ciascun Ministero, ledotazioni finanziarie delle missioni di spesadi ciascun Ministero, previste dalla leggedi bilancio, relative alla categoria interventi,e le dotazioni finanziarie per le missioni dispesa per ciascun Ministero, previste dallalegge di bilancio, relative agli oneri comunidi parte capitale e agli oneri comuni di partecorrente, sono ridotte in via permanente, inmisura tale da garantire risparmi di spesaper un ammontare complessivo non inferiorea 20 milioni di euro per l'anno 2015 e a 277milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. IMinistri competenti predispongono, entro il30 settembre di ciascun anno a decorreredall'anno 2015, gli ulteriori interventi corret-tivi necessari per assicurare, in aggiunta aquanto previsto dalla legislazione vigente, imaggiori risparmi di spesa di cui al presentecomma.

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€ 1,00

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Atti di sindacato ispettivo

effettuati dai deputati del Movimento 5 Stelle

nel corso della 17ª legislatura

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Attività svolte alla Camera dai Deputati del Movimento 5 Stelle in merito alle problematiche dell’Amianto

in collaborazione con L’ONA Onlus “Osservatorio Nazionale sull’Amianto”, associazione di utilità sociale, costituita nell’anno 2008 e presente in tutte le Regioni Italiane, sia con sedi territoriali, sia con la presenza di nuclei di volontari, che del tutto gratuitamente, si adoperano per interdire le condotte dannose e pericolose, e per prestare assistenza fisica, morale, legale, medico legale e sanitaria, grazie al presidente e avvocato Ezio Bonanni, in favore di tutti i cittadini che ne avessero la necessità, ovvero per quelle persone che hanno un concreto rischio di ammalarsi o purtroppo hanno già visto manifestarsi patologie asbesto correlate all’amianto. (Report elaborato dalla Segretaria Generale del Gruppo Movimento 5 Stelle presso la Camera dei Deputati)

Proposta di Legge

C.1366 - 17ª Legislatura On. Federico D'Inca' (M5S) e altri Presentato alla Camera il 17 settembre 2013: Assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Disposizioni per il recepimento della direttiva 2009/148/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro, per la bonifica dell'amianto e dei materiali contenenti amianto nei locali pubblici o aperti al pubblico, per la progressiva sostituzione dei materiali in amianto con altri prodotti di uso equivalente, nonché in materia di eguaglianza nell'accesso ai benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto16 luglio 2013: Sintesi del contenuto della presente PDL: La presente proposta di legge si prefigge, con il recepimento della direttiva 2009/148/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con l’esposizione all’amianto, di ridurre il rischio per l’incolumità e per la salute pubbliche conseguente alla presenza di amianto nei luoghi di vita e di lavoro. Nella sua articolazione sono interessati vari aspetti legati alle problematiche dell’amianto e le sue previsioni investono diversi ambiti ad esso collegati. In particolare le legge prevede che: -Nei locali pubblici e aperti al pubblico, compresi scuole e ospedali, sia fatto obbligo alle amministrazioni competenti e ai proprietari privati di provvedere alla bonifica dell’amianto o dei materiali contenenti amianto entro il 1° gennaio 2020. -Nei luoghi di lavoro dove i lavoratori sono, o possono essere, esposti alla polvere proveniente da amianto o da materiali contenenti amianto ivi presente, il datore di lavoro, indipendentemente dalla concentrazione di amianto in sospensione e dal periodo di esposizione del lavoratore, deve provvedere alla bonifica di tali materiali entro il 1° gennaio 2020. -Nell’ambito delle operazioni di bonifica dell’amianto o dei materiali contenenti amianto, gli interventi di rimozione di coperture, tettoie e altri rivestimenti di immobili su edifici esistenti sono eseguiti in modo che le successive azioni di verifica, manutenzione e riparazione delle opere stesse e delle loro pertinenze, comprese le componenti tecnologiche, avvengano in condizioni di sicurezza per i lavoratori che effettuano i lavori e per le persone presenti nell’edificio e nelle immediate vicinanze. -Sia fatto obbligo di diminuire progressivamente il rischio di esposizione all’amianto attraverso la progressiva sostituzione dei materiali in amianto con altri prodotti di uso equivalente non contenenti amianto e altre sostanze cancerogene, con divieto assoluto di esposizione. -Entro il 1° gennaio 2015, la presenza di amianto, in qualunque luogo, deve essere evidenziata con l’apposizione di un’etichetta chiara e visibile recante l’indicazione della presenza di amianto e il simbolo del teschio raffigurante la morte, e che entro tale data debba essere terminata la mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto. -Siano riaperti i termini di richiesta dei benefici previdenziali ai lavoratori esposti ed ex esposti all’amianto che intendono ottenerne il riconoscimento ai sensi del comma 1 dell’articolo 47 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, potendo presentare domanda agli enti previdenziali presso i quali sono iscritti entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. - Per gli addetti alle bonifiche o per coloro che lavorano in ambienti nei quali sono presenti fibre di amianto, al fine del riconoscimento dei benefici, non è fissato nessun termine per la presentazione della relativa domanda. - I lavoratori affetti da patologie asbesto-correlate di origine professionale, qualora non abbiano ancora raggiunto i requisiti per la maturazione del diritto alla pensione, anche dopo la rivalutazione del periodo contributivo ai sensi dell’articolo 13, comma 7, legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, possono comunque accedere al pensionamento anticipato, con il sistema contributivo - Gli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia, compresi l’Arma dei carabinieri e il Corpo della guardia di finanza, che nel corso dell’attività di servizio prestata nelle installazioni o a bordo di naviglio dello Stato sono stati esposti all’amianto per oltre dieci anni abbiano maggiorazioni contributive con un coefficiente pari all’1,5 del periodo di esposizione, lo stesso vale per la stessa tipologia di soggetti a cui sia stata diagnosticata una patologia professionale

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-L’istituzione del “Registro Nazionale dei Lavoratori Esposti all’Amianto” e dei casi accertati di patologie asbesto-correlate, realizzato mediante la raccolta e l’analisi dei dati rilevati a livello territoriale, dei dati contenuti nei registri tumori e dei dati rilevati delle associazioni delle vittime dell’amianto. La rimozione dell’amianto da edifici privati e che tali spese siano detraibili in quanto, interventi di recupero del patrimonio edilizio, nella misura del 72%. -I lavoratori esposti ed ex esposti all’amianto abbiano diritto a fruire gratuitamente dei necessari controlli sanitari ai fini della diagnosi precoce e, in caso di patologia ai trattamenti sanitari specifici. -Per l’attuazione della bonifica dei locali pubblici e aperti al pubblico di cui all’articolo 1, presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito un apposito fondo. La dotazione del fondo è stabilita in 100 milioni di euro, fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell’ambito del programma « Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire » dello stato di previsione del MEF.

Proposta di Legge

C.1538 - 17ª Legislatura On. Eleonora Bechis (M5S) Presentato alla Camera il 12 agosto 2013: Da assegnare

Disposizioni concernenti l'estensione dei benefici previdenziali in favore di lavoratori esposti all'amianto nonché modifiche all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, in materia di pensionamento anticipato dei lavoratori esposti all'amianto

Mozione 1-00286

Mercoledì 8 gennaio 2014, seduta n. 147 Presentata una mozione, che in riferimento al (disegno di legge Atto Senato n. 8, «Norme a tutela dei lavoratori, dei cittadini e dell'ambiente dall'amianto, nonché delega al Governo per l'adozione di un testo unico in materia di amianto»), che rappresenta in effetti un evidente miglioramento delle norme che oggi regolano il fenomeno, impegni il Governo a:

- predisporre un tavolo di confronto con INPS ed INAIL per individuare i ripetuti comportamenti distorsivi dello spirito e della lettera delle norme già vigenti da parte degli enti, al fine della compiuta tutela giuridico-legale dei soggetti esposti e delle loro famiglie;

- convocare i soggetti variamente investiti già dalla legge vigente di competenze dirette e indirette in materia di amianto (enti territoriali, INPS, INAIL, ASL, sindacati), al fine di dare inizio ad un compiuto «censimento» di tutti i lavoratori civitavecchiesi e del circondario loro malgrado coinvolti nel fenomeno e delle loro famiglie, nonché di tutte le patologie asbesto-correlate, con particolare riferimento ai bambini;

- convocare i rappresentanti delle aziende (ENEL, Ferrovie, Ente porto, indotto e altro) che hanno per anni utilizzato amianto nel proprio ciclo produttivo e devono oggi essere maggiormente impegnate nella definitiva bonifica dei rispettivi impianti già ai sensi della citata legge n. 257 del 1992, acquisendo precisa e certa conoscenza della situazione circa la persistente presenza dell'inquinante negli ambienti di lavoro;

- provvedere senza ulteriori indugi alla individuazione dei moltissimi edifici pubblici contenenti amianto ed alla loro definitiva bonifica; a fornire maggiore informazione alla cittadinanza circa i rischi legati alla presenza di materiali contenenti amianto negli edifici privati, incentivandone la rapida bonifica;

- provvedere alla creazione di una apposita task-force pubblica, mediante il ricorso alle aziende già istituzionalmente impegnate nella tutela ambientale del territorio, organizzando specifici corsi di formazione delle maestranze per il trattamento dei materiali contenenti amianto.

Interrogazione a risposta scritta 4-03778 In data 4 marzo 2014, presentata un’interrogazione a risposta scritta al ministro competente in considerazione del fatto che: L'esposizione alle polveri contenute nelle fibre d'amianto è all'origine di gravi patologie dell'apparato respiratorio, come l'asbestosi, i tumori della pleura (il mesotelioma pleurico) e il carcinoma polmonare, e di neoplasie che colpiscono anche altri organi; I rischi per la salute dei cittadini non riguardano – esclusivamente – i lavoratori, e i loro famigliari, coinvolti nella produzione e nella lavorazione dell'amianto, ma anche tutte le persone che, per periodi significativi, possono essere state esposte alle polveri contenute nelle fibre d'amianto, usate comunemente per la coibentazione degli edifici, per la produzione di tegole, tubazioni, vernici e canne fumarie;

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E che varie disposizioni di legge come: La legge 23 marzo 2001, n. 93, all'articolo 20, che autorizza una spesa di 14 miliardi di lire, per la realizzazione di una mappatura completa della presenza di amianto sul territorio nazionale; Il decreto ministeriale del 18 marzo 2003, n. 101, è stato emanato il regolamento per la realizzazione di una mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto, con il quale si è provveduto, non solo, a definire i criteri e gli strumenti per la realizzazione della citata mappatura, ma anche a individuare i soggetti competenti, e a determinare i criteri e le modalità per l'accesso al finanziamento previsto; Lo stesso decreto ministeriale del 18 marzo 2003, n. 101, all'articolo 3, stabilisce che la mappatura delle zone interessate dalla presenza dell'amianto deve assicurare – avvalendosi di Sistemi informatici impostati su base territoriale – la gestione anagrafica dei punti, dei dati del sito e dei monitoraggi effettuati, le rappresentazioni geografiche della diffusione territoriale dei siti con presenza di amianto e la georeferenziazione dei siti; Nel piano nazionale amianto, all'interno della sezione dedicata «Macroarea tutela ambientale» viene richiamato l'obiettivo generale del Piano stesso: «migliorare la tutela della salute e la qualità degli ambienti di vita e di lavoro in relazione al rischio rappresentato dall'esposizione ad amianto»; Per quanto concerne lo stato di avanzamento delle attività prevista dalla legge n. 93 del 2001, nel piano sono state evidenziate la mappatura di circa 34.000 siti interessati dalla presenza di amianto in 19 regioni e la mancata trasmissione di dati da parte della Calabria e della Sicilia. E’ stato chiesto al Ministro se sia a conoscenza del mancato adempimento, da parte della Calabria e della Sicilia, dell'obbligo di trasmettere i risultati della mappatura; Se e in quale modo intenda procedere all'acquisizione dei risultati della mappatura delle zone del territorio nazionale, comprese all'interno dei confini della regione Calabria e della regione siciliana, interessate dalla presenza di amianto; Se le somme di euro 251.155,26 e di euro 362.844,85, ripartite rispettivamente a beneficio della Calabria e della Sicilia per il triennio 2000-2002, siano state effettivamente assegnate alle due regioni citate, e se ne sia stato documentato l'impiego con le modalità previste dal citato articolo 5 del decreto ministeriale 101 del 2013;

Interrogazione a risposta scritta 4-03745

Mercoledì 26 febbraio 2014, seduta n. 180

E’ stata presentata un’ interrogazione a risposta scritta al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro della difesa, per far chiarezza in merito ad un’istanza di due ex dipendenti del Ministero della difesa per sollecitare l’Inail a fornire risposte adeguate ai diretti interessati sullo stato di attuazione della procedura prevista dal decreto interministeriale del 27 ottobre 2004 n. 295, il quale stabilisce che i lavoratori che ritengono di essere stati esposti all'amianto, per periodi lavorativi non inferiori a 10 anni possono richiedere all'INAIL il rilascio del certificato di esposizione all'amianto utile al riconoscimento dei benefìci previdenziali, previsti dal decreto; Visto che l'INAIL prevede che la trattazione della domanda è subordinata alla presentazione del curriculum lavorativo, rilasciato dal datore di lavoro, dal quale risulti l'adibizione, in modo diretto ed attuale ad una delle attività lavorative, indicate all'articolo 2, comma 2, dello stesso decreto; E considerato che i dipendenti suddetti, dal 2009 hanno consegnato i curriculum lavorativi all'INAIL nelle rispettive sedi di competenza (Tuscolano e Velletri) rilasciati dalla commissione specificatamente istituita dal Ministero della difesa, dove risulta l'adibizione in modo diretto ed abituale alle attività lavorative che comportano la manipolazione di manufatti contenenti amianto, per oltre 10 anni; tuttavia i lavoratori citati hanno singolarmente preso contatti con i rispettivi responsabili del procedimento presso l'INAIL, a quanto consta agli interroganti, senza esito positivo per la pratica; Si è chiesto al Ministro, vista la manifesta inadempienza da parte dell'Istituto ha causato gravi conseguenze economiche ai suddetti lavoratori, che potrebbero essere costretti ad intraprendere azioni legali nei confronti dell'INAIL, di intervenire affinchè si chiariscano i motivi per i quali ad oggi l'INAIL non abbia fornito risposte adeguate ai diretti interessati sullo stato di attuazione della procedura.

Interrogazione a risposta scritta 4-03011

Giovedì 19 dicembre 2013, seduta n. 141 — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro della salute, al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. In considerazione del fatto che secondo un'indagine compiuta dall'Osservatorio nazionale amianto risulterebbero esistere circa 2.400 scuole con amianto (con circa 30.000 alunni, e 20.000 dipendenti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca rimasti esposti a fibre cancerogene); Il dipartimento igiene del lavoro dell'INAIL, nel factsheet edizione 2012 «Amianto nelle scuole» indica che «il rischio di esposizione all'amianto permane, poiché la maggior parte di questi materiali sono situati soprattutto in edifici pubblici e nelle scuole»;

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La legge n. 257 del 1992 ha affidato a ciascuna regione il compito di predisporre piani di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica, ai fini della difesa dei pericoli derivanti dall'amianto; La legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, nonché il decreto 31 dicembre 2012, n. 111878 del Ministro dell'economia e delle finanze, ai capitoli 7545, 7625, 7645 e 7785 individuano risorse per la realizzazione di iniziative a carattere nazionale in materia di sicurezza nelle scuole statali; E che con la legge 9 agosto 2013 n. 98 «decreto del Fare», per l'anno 2014 è stata autorizzata la spesa di 150 milioni di euro, sulla base di un plafond assegnato alle singole regioni, per la riqualificazione e messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche, con particolare riferimento a quelle in cui è stata censita la presenza di amianto; Si è chiesto ai Ministri interrogati siano a conoscenza di quanto sopra descritto; Se e quali iniziative intendano intraprendere a tutela della salute degli scolari e della salute pubblica; Se e quali azioni intendano intraprendere al fine di favorire la mappatura degli edifici pubblici e privati contenenti amianto, a partire da quelli scolastici e dalle strutture sanitarie e garantire il monitoraggio delle fibre di amianto disperse nell'aria; Se intendano promuovere un tavolo permanente di lavoro che definisca un progetto integrato per l'amianto, che metta in sinergia i saperi scientifici della medicina, della ricerca e della farmacologia, le competenze tecniche, le istituzioni dello Stato e gli enti del territorio, le risorse materiali, le risorse immateriali e, naturalmente, le risorse finanziarie necessarie, per arrivare alla definizione e all'adozione di un testo unico sull'amianto; Se e quali azioni intendano intraprendere al fine di costituire un elenco nazionale delle scuole a rischio di sicurezza; Se e quali azioni intendano intraprendere affinché venga applicato nelle scuole il decreto legislativo n. 81 del 2008 e successive modificazioni e integrazioni, «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»; Se e quali azioni intendano intraprendere per una campagna nazionale di interventi strutturali per la bonifica dall'amianto e quali misure intendano adottare per la gestione del materiale di rifiuto risultante dalle opere di bonifica, che non pregiudichi la salute e provochi ulteriori danni alla popolazione; Se e quali azioni intendano intraprendere affinché venga istituito l'osservatorio nazionale tumori, con una sezione legata anche alle malattie professionali.

Interrogazione a risposta scritta 4-02441 Giovedì 7 novembre 2013, seduta n. 113

E’ stato presentato ai Ministri dello Sviluppo Economico, del Lavoro e delle Politiche Sociali, della Salute, al Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare il caso del signor Daniele Mario Zanetti che ha lavorato alla GIORINOX SPA di Lumezzane dal 1976 al 2001 (anno in cui è andato in pensione), ed è morto dopo 4 cicli di chemioterapia e 26 cicli di radio, il 27 giugno 2012, di mesotelioma pleurico, malattia dovuta all'esposizione all'amianto; La società in questione, verso la fine degli anni ottanta immetteva sul mercato un nuovo tipo di pentola denominata «a doppio fondo» poiché con un fondo aggiuntivo di alluminio che veniva saldato con una saldo brasatrice che veniva equipaggiata di dischi di isolamento termico in amianto, ma per contenere i costi la Giorinox, , decise di lavorare l'amianto internamente all'azienda, ricavando i dischi da lastre rettangolari di amianto, motivo per cui il signor Daniele Mario Zanetti risulterà l'unico ammalato di mesotelioma a Lumezzane, anche se vi erano tantissime altre aziende che producevano prodotti identici; La ditta non si preoccupa di fornire ai lavoratori interessati il giusto equipaggiamento antinfortunistico né di dotare i macchinari di aspiratori o di prevedere la lavorazione in umido (già prevista in aziende come la Eternit, visto che le operazioni di tornitura sono le più pericolose perché generano moltissima polvere); Dai fatti si desume che nessuno informò i dipendenti del reale rischio che stavano correndo manipolando quel minerale; Nel ’92 l'amianto viene bandito e la Giorinox inizialmente si adegua, ma l'operaio Daniele Mario Zanetti, con il surrogato, non può raggiungere le prestazioni dei dischi composti da amianto, così il titolare riesce a reperire delle nuove lastre che serviranno per continuare la vecchia lavorazione per diversi anni; In base a tali fatti, si è chiesto ai Ministri interrogati siano a conoscenza dei fatti esposti in premessa e, accertata la gravità della situazione, se non ritengano opportuno intervenire al fine di verificare il rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro da parte della GIORINOX SPA di Lumezzane; Di quali elementi disponga il Governo in relazione a quanto esposto in premessa e se si intendano assumere le iniziative di competenza, qualora non ne siano già state avviate, per addivenire a un rapido accertamento di eventuali danni causati e per stanziare specifiche risorse idonee allo scopo di porre in sicurezza l'area dove venivano gettati i rifiuti di amianto al fine di tutelare l'ambiente e il diritto alla salute della popolazione circostante; Quali provvedimenti si intendano adottare al fine di tutelare i diritti dei cittadini e salvaguardare la loro salute in materia di protezione da sostanze tossiche e pericolose, in particolare nell'ambito lavorativo;

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Quali iniziative urgenti si vogliano intraprendere per consentire e incentivare il monitoraggio dei casi di tumori nella zona interessata dalla ditta, mediante la creazione di appositi registri, che possano consentire di predisporre efficaci politiche di prevenzione e di lotta alla malattia stessa. (4-02441)

Interrogazione a risposta scritta Al Ministro della giustizia, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che: All'articolo 47 decreto del Presidente della Repubblica 639 del 1970 I e II comma si prevede che: «Esauriti i ricorsi in via amministrativa, può essere proposta l'azione dinanzi l'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 459 e seguenti del codice di procedura civile. Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'Istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione»; Il decorso del termine triennale incide soltanto sull'azione giudiziaria volta al conseguimento delle prestazione, che, in tal caso diviene inammissibile per l'avvenuta decadenza; Tuttavia, in materia previdenziale, al lavoratore viene riconosciuta la facoltà di poter ripresentare una nuova domanda amministrativa finalizzata ad ottenere la prestazione previdenziale, e, nell'ipotesi di mancato accoglimento, ricorrere, nuovamente, in giudizio sempre nel rispetto del termine triennale; L'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 639 del 1970 è stato modificato ed interpretato dall'articolo 6 del decreto-legge 29 marzo 1991 n. 103, convertito con modificazioni, dalla legge 1o giugno 1991 n. 166, e dall'articolo 4 del decreto-legge 19 settembre 1992 n. 384, convertito con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992 n. 438; Le modifiche legislative hanno previsto che il decorso del termine triennale comporti oltre alla decadenza della domanda processuale anche la perdita dei ratei pregressi, ossia delle somme maturate prima della domanda giudiziale. In ogni caso, persiste la facoltà di ottenere i ratei successivi conseguibili per effetto di nuova domanda amministrativa; Per i lavoratori esposti all'amianto, nell'applicazione della norma, la giurisprudenza ha perseguito una via restrittiva con l'introduzione di una decadenza tombale non prevista dal nostro ordinamento; Attraverso l'articolo 47 decreto del Presidente della Repubblica 639 del 70 come successivamente modificato, che ha risvolti meramente processuali, è inciso su un diritto sostanziale e costituzionalmente garantito dei lavoratori i quali, decorso il termine decadenziale di tre anni, perderanno definitivamente il diritto alla contribuzione per esposizione all'amianto (ratei pregressi e ratei futuri). Non potranno ripresentare ulteriore domanda in via amministrativa, ed in tal caso, il ricorso in sede giudiziale gli verrà inevitabilmente rigettato; L'articolo 38, comma 1, lettera d), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111, disposizioni urgenti per la stabilizzazione economica (manovra economica 2) aggiunge all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, un sesto comma: «Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte»; Anche con l'introduzione di questa norma non sono cessate le dispute interpretative sulla disciplina della decadenza amianto; La giurisprudenza delle sezioni unite dal 2006 al 2009, concordava nel ritenere che i benefici per l'amianto non erano soggetti a decadenza alcuna in quanto costituivano un adeguamento successivo della liquidazione della pensione; Nel corso degli anni, tuttavia, l'orientamento prevalente della Cassazione (Sezioni semplici), pur in contrasto con la giurisprudenza delle sezioni unite (sent. n. 12720/09), a partire dalla sentenza n. 12685/08 tende all'applicazione di un regime ad hoc non previsto da alcuna norma (Gfr. Cass. n. 14475/2012: Cass. n. 6382/2012, Cass. N. 4695/2012, Cass. n. 3605/2012, Cass. n. 1629/2012, Cass. n. 12052/2011, Cass. n. 8926/2011, Cass. n. 7138/2011), secondo tali decisioni poiché non si tratta di rivalutare l'ammontare di singoli ratei, bensì i contributi previdenziali necessari a calcolare la pensione originaria, non vi è ragione alcuna che giustifichi la non applicabilità delle disposizioni legislative sulla decadenza; Esistono, alla luce di ciò, posizioni e trattamenti differenti per i lavoratori che hanno introdotto un ricorso per il riconoscimento dei benefici previdenziali conseguenti all'esposizione ultradecennale all'amianto, facendo così sospettare una lesione di un diritto costituzionalmente garantito (articolo 4 e 38 della Costituzione), a tutela della posizione previdenziale dei lavoratori come diritto irrinunciabile, imprescrittibile e non suscettibile a decadenza; Si ha il forte sospetto che attraverso un escamotage si finisca per tutelare la posizione dell'ente previdenziale, INPS, anziché quella dei lavoratori che esercitano un loro diritto –: se i Ministri interrogati: a) Ritengano necessaria la predisposizione di una norma di interpretazione autentica dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 639 del 1970 (come modificato) che permetta di individuare in modo chiaro e definitivo la questione della decadenza dai benefici previdenziali per la categoria dei lavoratori esposti all'amianto; b) Ritengano necessari interventi innovativi e/o correttivi della normativa stessa. (4-01289)

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Interrogazione a risposta scritta

Al Ministro della difesa, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro della salute Per sapere – premesso che: il 7 agosto 2013 il quotidiano on line «Huffington Post.it» pubblicava un articolo dal quale si veniva a conoscenza che: «La flotta di elicotteri delle nostre forze armate è a rischio contaminazione: innumerevoli modelli attualmente in dotazione a Esercito, Marina, Aviazione e Carabinieri sarebbero in pratica scatole volanti piene di amianto». E questa situazione andrebbe avanti da oltre quindici anni, nel silenzio più assoluto delle autorità. E ciò che si scopre leggendo una recentissima quanto conflittuale corrispondenza fra il Ministero della salute e l'azienda che li ha fabbricati, l'Agusta Westland. In tale carteggio, è la stessa azienda a definire gli apparecchi «inquinati». da tale documentazione risulta evidente, come già dopo il 1992 (anno della legge che bandisce l'impiego dell'amianto), la controllata di Finmeccanica avesse debitamente, e dettagliatamente, provveduto a informare la Difesa su quali e quanti modelli di velivoli da loro prodotti contenessero asbesto, in quali e quante parti delle rispettive carlinghe. Si legge, infatti, in proposito, che nella lettera del 6 giugno 2013 inviata dall'Agusta Westland al Segretariato generale della difesa e direzione nazionale degli armamenti «Sin dal 1996 abbiamo trasmesso l'elenco di tutti i materiali “pericolosi” presenti sui nostri elicotteri», ossia quanto scritto nella loro lettera del 6 giugno 2013 inviata dall'Agusta Westland al segretariato generale della difesa e direzione nazionale degli armamenti, a dimostrazione del fatto che il Ministero semplicemente non poteva non sapere; dall'articolo si apprendeva, inoltre, che il Ministero della difesa, pur essendo a conoscenza della gravissima situazione, non avrebbe mai provveduto alla bonifica degli elicotteri contenenti amianto, né tantomeno avrebbe informato (circostanza gravissima) gli equipaggi dei notevoli rischi cui erano giornalmente sottoposti durante l'orario di lavoro, violando in tal modo, quanto stabilito dagli articoli 32 e 117 della Costituzione; Si è chiesto quali misure il Ministro della difesa abbia assunto a tutela dell'ambiente e del diritto alla salute del personale civile e militare della difesa sia nella loro attività operativa che manutentiva, in relazione alla necessità di predisporre aggiuntive azioni e misure di protezione per il personale della difesa così come annunciato dal Ministro competente il 20 ottobre 2013; Se risulti, ai Ministri interrogati per le rispettive competenze, che per le attività lavorative che comportano per i lavoratori, un'esposizione da amianto, sia stato redatto un documento di valutazione dei rischi al fine di stabilire la natura e il grado dell'esposizione e le misure preventive e protettive da attuare nonché il controllo dell'esposizione ai sensi del combinato disposto degli articoli 249 e 254 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 recante «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro» ed in relazione all'osservanza delle linee guida ministeriali per il corretto smaltimento dell'amianto e dei materiali e rifiuti contenenti amianto. (5-01767)

Interrogazione a risposta scritta Al Ministro della difesa Partendo da varie pubblicazioni su diversi organi di stampa, dall’Huffington Post, Dagospia, Il Fatto Quotidiano ed altre importanti testate giornalistiche, che denunciavano la questione della presenza a tutt'oggi dell'amianto sugli elicotteri militari; Viste anche le dichiarazioni dell’allora Ministro Mario Mauro, e le dichiarazioni dei responsabili e dei vertici della società Agusta Westland, che ha reso noto con lettera del suo Amministratore delegato al Ministro della difesa, che «allo stato attuale, gli elicotteri delle Forze armate e dei Corpi dello Stato sono stati “bonificati”, in accordo a prescrizioni tecniche emesse da Agusta e con piani di intervento coordinati con i vari enti, per quanto riguarda i componenti che rappresentavano un pericolo maggiore per il personale e per l'ambiente, ovvero le pastiglie dei freni delle ruote del carrello di atterraggio (di gran lunga le più pericolose) e quelle del freno rotore (per le quali si sta operando sugli ultimi elicotteri)»; redigendo anche note tecniche per «fornire elementi a supporto dell'impiego dell'incapsulante per materiale contenente amianto potenzialmente presente in varie guarnizioni installate in elicotteri in zona baia motori»; Si è interrogati i Ministri competenti, al fine di richiedere un elenco dettagliato dei componenti contenenti amianto e quelli sospetti di contenerlo suddividendosi in friabili e compatti per ogni modello di elicottero ancora in servizio; Di sapere dove si trovino detti materiali presenti a bordo nei singoli modelli degli elicotteri; Quali siano le procedure di prevenzione del rischio adottate per tutto il personale che a qualunque titolo opera su detti mezzi aerei (piloti, equipaggio, manutentori di qualsiasi professionalità) nonché i contenuti del documento di valutazione dei rischi per le mansioni sopra elencate; Se non intenda rendere noti, anche fornendo la relativa documentazione, gli attestati di formazione, informazione e addestramento relativi alla protezione dal rischio amianto del personale operante a qualunque titolo sugli elicotteri in uso alle forze armate; Quale sia la metodologia seguita per la valutazione del rischio ed in particolare per il monitoraggio delle fibre che possono disperdersi durante le operazioni di qualunque natura effettuate sugli elicotteri; Quali siano i risultati delle indagini eventualmente già effettuate e quale sia il metodo analitico seguito, ed il nominativo dei laboratori incaricati di effettuarli; Quale siano le ditte che hanno effettuato i lavori di bonifica sugli elicotteri in uso alle Forze armate; Se intenda rendere noti, anche formando la relativa documentazione, l'elenco dei componenti contenenti amianto eventualmente presenti nei magazzini ricambi dei reparti che ospitano gli elicotteri in questione, i piani dei lavori di

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bonifica ex articolo 256 decreto legislativo n. 81 del 2008 inclusi i piani delle bonifiche effettuate da Agusta Westland e i formulari dei rifiuti oggetto delle opere di bonifica effettuate negli anni 2012-2013. Se non intenda altresì rendere noti, anche fornendo la relativa documentazione le relazioni redatte ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 257 del 1992 ed inviate alle aziende sanitarie competenti territorialmente ed alle regioni dall'entrata in vigore della legge 257 ad oggi, i piani dei lavori di bonifica ex articolo 34 del decreto-legislativo n. 277 del 1991, e successive modificazioni e i formulari dei rifiuti oggetto di smaltimento dei componenti. (5-01298)

Ordine del Giorno 9/01885-A/034 Venerdì 31 gennaio 2014, seduta n. 164

Atto Camera 9/1885-A/34 Premesso che: I dati epidemiologici dei registri mesoteliomi regionali continuano a fornire dati preziosi in merito all'esposizione all'amianto della popolazione. La filiera di gestione e messa in sicurezza dell'amianto in Italia non è ancora stata ottimizzata; Nelle aree limitrofe all'Ilva di Taranto in particolare sono stati segnalati tassi standardizzati di mortalità di 4 volte superiori alla media nazionale per tumori maligni della pleura correlati all'amianto; E’ necessario tenere alta l'attenzione su questi temi, per cui non è accettabile l'indebolimento della sorveglianza epidemiologica, che contribuisce a certificare la riduzione dell'esposizione della popolazione, Si impegna il Governo A valutare l'efficacia dei registri mesoteliomi regionali su tutto il territorio nazionale e a intraprendere eventuali iniziative di potenziamento degli stessi.

Ordine del Giorno 9/01458/112 Mercoledì 7 agosto 2013, seduta n. 67

La Camera, premesso che: Il decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti contiene all'articolo 11 disposizioni relative alla rimozione dei materiali contenenti amianto derivanti dal crollo totale o parziale degli edifici pubblici e privati causato dagli eventi sismici o derivanti dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti disposti dai comuni interessati nelle aree dell'Emilia colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012; Nel corso dell’iter parlamentare per la conversione in legge del decreto, sono state introdotte al Senato ulteriori disposizioni finalizzate alle bonifiche ambientali connesse allo smaltimento dell'amianto e dell’eternit derivanti dalla dismissione dei baraccamenti costruiti nei comuni della Valle del Belice indicati all'articolo 26 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, impegna il Governo Nell'ambito dell'attuale programmazione, ad elaborare un programma di interventi, cronologicamente definito, finalizzato a provvedere alle bonifiche ambientali connesse allo smaltimento dell'amianto e dell’eternit su tutto il territorio nazionale, a partire da quelle aree geografiche interessate da crolli ed eventuali demolizioni ed abbattimenti. 9/1458/112. (Testo modificato nel corso della seduta)

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Ordine del Giorno 9/01248-AR/016

Mercoledì 24 luglio 2013, seduta n. 59 Atto Camera 9/1248-A-R/16. (Testo modificato nel corso della seduta)

Premesso che in sede di esame di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, l'articolo 32, reca disposizioni per la semplificazione di adempimenti formali in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro; Considerato che a distanza di anni non sono ancora state fornite risposte certe a quei lavoratori che loro malgrado si sono trovati sottoposti ad esercitare la loro attività lavorativa a stretto contatto con l'amianto; Ritenuto che valga la pena di ricordare come la diretta conseguenza della detta esposizione è il così detto «mesotelioma maligno», una forma rara di cancro che ha origine nel mesotelio, la membrana che riveste e protegge la maggior parte degli organi interni del corpo. Il mesotelio è costituito da due strati, uno che circonda l'organo stesso, e l'altro che forma un rivestimento a sacco interno ad esso. Tra questi due strati si produce normalmente una piccola quantità di liquido, per lubrificare i movimenti degli organi protetti. Quando le normali cellule del mesotelio vanno fuori controllo e si moltiplicano rapidamente, si parla di mesotelioma. La forma più comune di mesotelioma è il mesotelioma «pleurico», che si genera nel rivestimento dei polmoni. Altre forme sono il mesotelioma «peritoneale», che riguarda il rivestimento della cavità addominale, e il mesotelioma «pericardiaco», che riguarda il rivestimento del cuore; l'esposizione può essere lavorativa, per gli operatori impegnati nella produzione e nell'utilizzo industriale di amianto e derivati, o paraoccupazionale, per l'uso dei relativi manufatti. L'esposizione può essere anche non professionale, cioè correlata all'uso dei manufatti per scopi non lavorativi e naturale, nei rari casi di esposizione in locazioni geologiche a polveri di origine naturale, non di cava. L'incidenza di questa neoplasia appare in crescita in tutto il mondo con circa 2,2 casi per milione di abitanti; essendo fortemente correlata all'uso industriale dell'amianto, attualmente vietato da 20 anni (1992) ed in fase di eliminazione in alcuni paesi, ed essendo la patologia ad alta latenza temporale (il periodo di incubazione è di circa 30 anni), si prevede un livello costante di incidentalità della malattia in Italia fino al 2020 (cioè circa 30 anni dopo il 1992), ed una successiva decrescita; il mesotelioma è quasi sempre provocato dall'esposizione alla fibra di amianto. Molte persone vi sono state esposte nella vita militare; altre a causa del loro lavoro; altri ancora, secondariamente, attraverso il contatto con gli operai esposti. A causa della sua latenza, il cancro potrebbe non manifestarsi per 20-50 anni, e oltre, dopo l'esposizione, impegna il Governo A valutare l'opportunità di adottare le necessarie iniziative tese a rafforzare la tutela del diritto al risarcimento di quanti sono stati uccisi o resi invalidi dal proprio lavoro a contatto con l'amianto ed a prevedere in favore di questi lavoratori la possibilità di derogare all'articolo 24 del decreto legge n. 201 del 2011 convertito in legge n. 214 del 2011 ai fini dell'accesso al prepensionamento previsto dalla legge n. 257 del 1992.

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Proposta di risoluzione n. 7/00335 dell’ 8 aprile 2014, presentata

dall’onorevole Alberto Zolezzi alla VIII Commissione Permanente

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

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ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00335 Dati di presentazione dell'atto

Legislatura: 17 Seduta di annuncio: 207 del 08/04/2014

Firmatari Primo firmatario: ZOLEZZI ALBERTO Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE Data firma: 08/04/2014

Elenco dei co -firmatari dell'atto

Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma

D'INCA' FEDERICO MOVIMENTO 5 STELLE 08/04/2014

DI MAIO LUIGI MOVIMENTO 5 STELLE 08/04/2014

BUSTO MIRKO MOVIMENTO 5 STELLE 08/04/2014

DAGA FEDERICA MOVIMENTO 5 STELLE 08/04/2014

DE ROSA MASSIMO FELICE MOVIMENTO 5 STELLE 08/04/2014

MANNINO CLAUDIA MOVIMENTO 5 STELLE 08/04/2014

MICILLO SALVATORE MOVIMENTO 5 STELLE 08/04/2014

SEGONI SAMUELE MOVIMENTO 5 STELLE 08/04/2014

TERZONI PATRIZIA MOVIMENTO 5 STELLE 08/04/2014

PISANO GIROLAMO MOVIMENTO 5 STELLE 08/04/2014

PESCO DANIELE MOVIMENTO 5 STELLE 08/04/2014

Commissione assegnataria Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE) Commissione: VIII COMMISSIONE (AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)

Stato iter: IN CORSO

Atto Camera

Risoluzione in commissione 7-00335 presentato da

ZOLEZZI Alberto testo di

Martedì 8 aprile 2014, seduta n. 207

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La VI e VIII Commissione,

premesso che

la lotta alle patologie correlate all'esposizione delle fibre di amianto deve proseguire ed è urgente dare delle risposte efficaci a chi le aspetta da anni;

i dati nazionali legati alla pericolosità dell'amianto, a oltre venti anni dall'entrata in vigore della legge 27 marzo 1992, n. 257, che ha sancito il divieto di estrazione, commercializzazione e produzione di amianto, sono ancora drammatici: l'Ufficio internazionale del lavoro calcola che i casi di morte dovuti all'asbesto, patologia correlata all'esposizione all'amianto, sono circa 120.000 all'anno. A livello nazionale sono stimati dall'Osservatorio nazionale amianto (ONA) in circa 1.500 all'anno i casi di mesotelioma (per i diversi organi colpiti), e in circa 3.000 i casi di neoplasie polmonari asbesto correlate, per un totale di circa 5.000 decessi per patologie asbesto correlate, comprendendo le fibrosi polmonari e le altre patologie asbesto correlate;

è necessario, anche in linea con il recepimento della direttiva 2009/148/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con l'esposizione all'amianto, di ridurre il rischio per l'incolumità e per la salute pubbliche conseguente alla presenza di amianto nei luoghi di vita e di lavoro;

le vicende giudiziarie e sanitarie strettamente correlate con le progressive acquisizioni scientifiche legate al riconoscimento della pericolosità dell'esposizione all'amianto o a materiali contenenti amianto risalgono all'inizio del novecento. Già il tribunale di Torino, con una sentenza del 1908, che aveva definito la causa iscritta al n. 1197/1906, promossa dalla società anonima The British Asbestos company Limited contro l'avvocato Carlo Pich, aveva rigettato la domanda risarcitoria sul presupposto che «Le acquisizioni del Congresso internazionale di Milano sulle malattie professionali in cui venne riconosciuto che fra le attività più pericolose sulla mortalità dei lavoratori vi sono quelle indicate col nome di polverose e fra queste in prima linea quelle in cui si sollevano polveri minerali e tra le polveri minerali le più pericolose sono quelle provenienti da sostanze silicee come l'amianto perché ledono le vie respiratorie quando non giungono fino al polmone»;

com’è noto, l'inalazione da amianto (il cui uso è stato vietato in assoluto dalla legge 27 marzo 1992, n. 257) è ritenuta, da ben oltre i tempi citati, di grande lesività della salute (se ne fa cenno nel regio decreto 14 giugno 1909, n. 442 in tema di lavori ritenuti insalubri per donne e fanciulli ed esistono precedenti giurisprudenziali risalenti al 1906) e la malattia da inalazione da amianto, ovvero l'asbestosi (conosciuta fin dai primi del ’900 ed inserita nelle malattie professionali dalla legge 12 aprile 1943, n. 455), è ritenuta conseguenza diretta, potenzialmente mortale, e comunque sicuramente produttrice di una significativa abbreviazione della vita se non altro per le patologie respiratorie e cardiocircolatorie ad essa correlate;

già il nostro Paese è stato lungamente inadempiente, tanto che dovettero intervenire le istituzioni europee, in quanto l'Italia non aveva recepito la direttiva 83/477/CEE, «Sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con una esposizione ad amianto durante il lavoro», entro il termine del

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1o gennaio 1987, cui seguì la procedura di infrazione n. 240/89, che fu definita con la decisione di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea del 13 dicembre 1990 e che reca il seguente tenore letterale: «(...) la Corte dichiara e statuisce: 1) La Repubblica italiana, non adottando nei termini prescritti i provvedimenti, diversi da quelli relativi alle attività estrattive dell'amianto, necessari per conformarsi alla direttiva del Consiglio 19 settembre 1983, 83/477/CEE, sulla tutela dei lavoratori contro i rischi connessi ad un'esposizione all'amianto durante il lavoro, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del Trattato CEE (...)»;

l'ultima «Conferenza governativa sull'amianto e le patologie asbesto correlate: stato dell'arte e prospettive» che si è svolta a Venezia dal 22 al 24 novembre 2012 ha fatto emergere fra l'altro la presenza di oltre 40 mila siti con presenza di amianto in Italia, di cui 400 a rischio molto alto; la ricognizione sullo stato di attuazione della legge 257 ha evidenziato un'omogeneità nazionale di non attuazione: mancano linee guida in molte regioni, la progressione delle bonifiche è di circa l'1 per cento all'anno dell'amianto presente in Italia nel 1992 (si parla del solo smaltimento legale), e con il ritmo che si è tenuto in questi vent'anni si ritiene che siano necessari ancora almeno 60 anni di lavoro. Dati decisamente approssimativi se si pensa che Sicilia e Calabria non avevano comunicato alcun dato al momento della conferenza di Venezia e che gli utilizzatori indiretti di amianto nelle attività produttive non redigono sistematicamente la relazione annuale. Mancano ancora dati di mappatura dell'amianto nelle scuole per oltre la metà della regioni italiane e ciò non è accettabile se si pensa che le patologie asbesto correlate hanno una latenza prolungata e che potrebbero colpire in particolare le fasce di minore età. Per quanto riguarda la mappatura si segnala che esistono sistemi di individuazione dell'amianto visibile dall'alto anche a costi decisamente bassi. Si segnala che i Centri Operativi Regionali (COR) afferenti al Registro nazionale mesoteliomi hanno subìto un depotenziamento che determina la riduzione delle informazioni ottenute da parte degli esposti e che non consente di compilare un registro degli esposti, aggravando la carenza generale di dati in merito ai siti e alle attività produttive contaminate e impedendo la corretta sorveglianza epidemiologica;

è da rilevare che oltre l'80 per cento delle circa 440 mila tonnellate di amianto smaltite negli ultimi anni in Italia è stata spedita all'estero, con costi aggiuntivi e incremento dei rischi durante il trasporto. Il costo medio di smaltimento dell'amianto è di 900 euro a tonnellata se esportato (550 per la rimozione, 250 per il conferimento in discarica e 100 euro per il trasporto). L'individuazione di siti regionali compatibili con lo smaltimento che rispondano a criteri di idoneità geologica, paesaggistica e ambientale potrebbe portare a una bonifica a «kilometri zero», che dovrebbe passare naturalmente per il coinvolgimento delle popolazioni interessate anche in merito alla necessità di riduzione del rischio in relazione al progressivo deterioramento dei materiali contenenti amianto presenti in tutto il Paese e garantendo la massima trasparenza dei dati dei controlli dell'inquinamento delle matrici ambientali circostanti gli impianti, coinvolgendo personale di età prossima alla pensione negli impianti stessi per i già citati dati di latenza dello sviluppo di patologie;

il piano nazionale amianto del Governo Monti, scaturito anche dalla Conferenza di Venezia, seppur contenga buoni spunti, deve ancora essere

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approvato dalla Conferenza Stato/regioni ed è bloccato al Ministero dell'economia e delle finanze per la mancanza di coperture; stante l'urgenza che l'attuale Governo attui i provvedimenti necessari a far fronte a questo tema;

nel corso della recente seconda conferenza internazionale dell'Osservatorio nazionale amianto (ONA onlus) tenutasi nell'aula dei gruppi della Camera il 20 marzo 2014, dove è stata data voce alle Istituzioni, alle associazioni di esposti, ai cittadini e a eminenti scienziati, è emersa oltretutto la necessità di un piano amianto alternativo a quello governativo, che miri in maniera più decisa alla prevenzione primaria, alla ricerca scientifica, alla interdizione dei crimini ambientali lesivi della dignità e dell'incolumità della persona, e che attraverso la valorizzazione delle associazioni e delle autonomie locali possa permettere di affrontare e risolvere questo enorme problema;

è necessario che, in linea con il piano governativo e i piani delle associazioni di esposti all'amianto, siano stabiliti altresì termini specifici e tassativi per eseguire e per portare a termine la mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto, nonché la bonifica, ai sensi dell'articolo 20 della legge n. 93 del 2001 e del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 101 del 2003, atteso che l'assenza di termine finale rischia di prorogare sine die gli interventi di bonifica e di esporre a rischio cittadini e lavoratori, con maggior rischio di insorgenza di malattie e lesione della pubblica incolumità e con maggiori oneri sociali e sanitari; è urgente stabilire, inoltre, i termini perentori per la decontaminazione dei luoghi di lavoro in ambito civile e militare, e per il divieto di esposizione all'amianto,

impegna il Governo:

a verificare, d'intesa con le regioni, che entro il 30 giugno 2015 sia eseguita la mappatura dell'amianto contenuto nelle scuole, per tutte le regioni italiane, e si proceda entro il 1ogennaio 2020 alla rimozione dello stesso;

a verificare che sia terminata la mappatura dell'amianto in tutti gli altri locali pubblici e aperti al pubblico entro il 31 dicembre 2016;

a fare in modo che le amministrazioni competenti e i proprietari privati provvedano alla bonifica dell'amianto o dei materiali contenenti amianto entro il 1o gennaio 2020, anche assumendo iniziative normative per introdurre nel codice penale, specifiche fattispecie di reato che puniscano la violazione di tali obblighi e prevedendo l'inasprimento delle sanzioni per fattispecie penali già vigenti;

a verificare, d'intesa con le Regioni, che sia terminata la mappatura dell'amianto nei luoghi di lavoro dove i lavoratori sono, o possono essere, esposti alla polvere proveniente da amianto o da materiali contenenti amianto ivi presente, e a verificare in particolare la presenza di amianto dispersibile in ciascuna attività professionale civile e militare entro il 31 dicembre 2015, verificando, altresì, che il datore di lavoro, indipendentemente dalla concentrazione di amianto in sospensione e dal periodo di esposizione del lavoratore, provveda alla bonifica di tali materiali entro il 1o gennaio 2020, anche utilizzando fondi propri del finanziamento dello specifico settore, anche assumendo iniziative per introdurre nel codice penale, specifiche fattispecie di reato che puniscano la violazione di tali

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obblighi o prevedendo l'inasprimento delle sanzioni per fattispecie penali già vigenti;

ad assumere iniziative affinché per le coperture installate a seguito di sostituzione di opere contenenti amianto siano utilizzati materiali idonei al loro recupero e al loro riciclo in caso di successiva rimozione e ad obbligare la progressiva sostituzione dei materiali in amianto con altri prodotti di uso equivalente non contenenti amianto e altre sostanze cancerogene, con divieto assoluto di esposizione;

ad assumere iniziative affinché entro il 1o gennaio 2015, la presenza di amianto, in qualunque luogo, sia evidenziata con l'apposizione di un'etichetta chiara e visibile recante l'indicazione della presenza di amianto e il simbolo del teschio raffigurante la morte;

a verificare per quanto di competenza l'effettiva emanazione di linee guida regionali che comprendano l'informatizzazione dei processi di bonifica, la georeferenziazione e l'individuazione di siti idonei allo stoccaggio dell'amianto in ciascuna regione italiana entro il 1o gennaio 2015, in un'ottica di filiera corta di gestione, di riduzione del rischio e dei costi;

a determinare la sicurezza delle varie tipologie di siti di stoccaggio proposti, a partire da quelli che consentano una minore dispersione in qualsiasi elemento (ad esempio gallerie stradali o ferroviarie dismesse);

a verificare i sistemi di tracciabilità dell'amianto, determinando con precisione quantitativi e costi dello smaltimento estero, al fine anche di consentire investimenti nazionali per la messa in sicurezza dell'amianto, che stimolino a uno smaltimento sostenibile;

a determinare un prezziario nazionale sulle singole tipologie di opere di bonifica;

a predisporre misure di defiscalizzazione per gli interventi di rimozione dell'amianto dagli edifici privati;

a prevedere per gli interventi eseguiti entro il 31 dicembre 2019, anche su capannoni agricoli e strutture montane che dall'imposta lorda si detragga un importo pari al 72 per cento delle spese documentate, fino a un ammontare complessivo delle spese non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare;

a individuare forme di incentivazione e sostegno selettive e mirate finalizzate agli interventi di rimozione dell'amianto, anche contestualmente alla realizzazione di pannelli fotovoltaici, garantendo l'accesso a tali forme di finanziamento anche alle imprese;

a prorogare, stabilizzandole, le detrazioni per interventi di ristrutturazione e di efficientamento energetico che riguardano la bonifica dell'amianto;

a prevedere in via prioritaria, le attività di bonifica nei siti ad alto rischio in contesto urbano quali scuole, caserme ed ospedali attraverso specifiche risorse allocate in un apposito fondo statale gestito dai Ministeri della salute, dell'ambiente e del lavoro così come indicato anche nel Piano nazionale amianto del Ministero della salute.

(7-00335) «Zolezzi, D'Incà, Luigi Di Maio, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Pisano, Pesco».

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Resoconto stenografico della seduta del 7 maggio 2014 della VIII

Commissione Permanente (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

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Mercoledì 7 maggio 2014 - 42 - Commissioni riunite VI e Vili

VI (Finanze)e Vili (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

RISOLUZIONI:Sull'ordine dei lavori 42

7-00204 Braga: Misure per il contrasto al disagio abitativo e per favorire l'accesso all'abitazione.7-00283 Daga: Misure per il contrasto al disagio abitativo e per favorire l'accesso all'abitazione.7-00344 Lavagne: Misure per il contrasto al disagio abitativo e per favorire l'accesso

all'abitazione (Discussione congiunta e rinvio) 42

7-00203 Ballai: Iniziative per la bonifica dei siti inquinati dall'amianto.7-00335 Zolezzi: Iniziative per la bonifica dei siti inquinati dall'amianto.7-00354 Lavagne: Iniziative per la bonifica dei siti inquinati dall'amianto (Discussione

congiunta e rinvio) 44

RISOLUZIONI

Mercoledì 7 maggio 2014. — Presidenzadel presidente della Vili Commissione Er-mete REALACCL

La seduta comincia alle 15.30.

Sull'ordine dei lavori.

Alessandro BRATTI (PD) invita il pre-sidente dell'VIII Commissione a sollecitareil Governo a riferire in Commissione sullostato di attuazione del decreto-legge« Terra dei fuochi » approvato nei mesiscorsi. In via esemplificativa fa notarecome tale decreto preveda l'istituzione diun tavolo tecnico con rappresentanti delMinistero dell'Agricoltura e del Ministerodell'ambiente per determinare la sogliaminima di inquinamento dei terreni.

Ermete REALACCI, presidente, nel ras-sicurare che sarà sua cura rappresentareal Governo la richiesta formulata dall'ono-

revole Bratti, fa notare come a oggi molteparti del decreto-legge « Terra dei fuochi »non siano state ancora attuate. Richiamaa tale proposto le disposizioni sullo scree-ning sanitario e quello sul divieto di col-tivazione dei terreni agricoli.

Massimiliano MANFREDI (PD) si asso-cia alla richiesta di chiarimenti formulatadall'onorevole Bratti, sottolineando come,con riferimento al divieto di coltivazionedei terreni agricoli, sia stata recentementeemanata una direttiva ministeriale cheamplia l'area di indagine rendendo cosìnecessario passare ora dalla fase del mo-nitoraggio a quella dell'eventuale applica-zione del divieto di coltivazione.

7-00204 Braga: Misure per il contrasto al disagioabitativo e per favorire l'accesso all'abitazione.

7-00283 Daga: Misure per il contrasto al disagioabitativo e per favorire l'accesso all'abitazione.

7-00344 Lavagne: Misure per il contrasto al disagioabitativo e per favorire l'accesso all'abitazione.

(Discussione congiunta e rinvio).

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Mercoledì 7 maggio 2014 - 43 - Commissioni riunite VI e Vili

Le Commissioni iniziano la discussionecongiunta delle risoluzioni in titolo.

Ermete REALACCI, presidente, pro-pone, se non vi sono obiezioni, di proce-dere alla discussione congiunta delle riso-luzioni in titolo vertendo su un'identicamateria. Formula peraltro l'auspicio chepossa giungersi comunque alla predispo-sizione di un testo unificato.

Le Commissioni concordano.

Chiara BRAGA (PD), nell'evidenziarecome la risoluzione a sua prima firma fossestata predisposta prima dell'emanazionedel decreto-legge n. 47 del 2014 recantemisure urgenti per l'emergenza abitativa,attualmente all'esame del Senato, fa notarecome alcune questioni prese in considera-zione nell'atto di indirizzo vengano espres-samente affrontate nel richiamato decreto-legge. Propone pertanto di avviare nella se-duta odierna la discussione delie risoluzioniin titolo rinviando comunque la delibera-zione aduna fase successiva alla conver-sione del decreto-legge n. 47 del 2014 inmodo da poter, da una parte, individuare lequestioni sollevate dalle risoluzioni che tro-vano soluzione nel decreto-legge convcrtitoe, dall'altra, verificare quali ulteriori que-stioni debbano essere oggetto di futuri im-pegni del Governo.

Federica DAGA (M5S) evidenzia comel'articolo 5 del decreto-legge n. 47 del2014 non risolva affatto i problemi solle-vati dall'atto di indirizzo da lei presentato.In particolare, denuncia il fatto che ildecreto-legge si pone inaccettabilmentecontro quei cittadini che, non essendo ingrado per ragioni economiche e sociali diesercitare il diritto alla casa sancito dallaCostituzione, cercano con altri mezzi,comprese le occupazioni, di dare attua-zione al dettato costituzionale. Allo stessomodo, considera inaccettabili le misure deldecreto-legge che consentono di estromet-tere gli inquilini delle case popolari situatinei centri storici delle città, trasferendoliin immobili di periferia, allo scopo dicedere gli indicati alloggi di pregio anche

a terzi che non abbiano titolo per accedereagli alloggi di edilizia popolare. Denuncia,inoltre, il fatto che il decreto-legge n. 47del 2014 non risolve affatto il grave pro-blema degli sfratti, a partire da quelli incontinuo aumento per morosità e permancato pagamento alle banche delle ratedei mutui. Ribadisce, infine, che a suoavviso, ed è questo il punto centrale dellapropria risoluzione, lo Stato ha il doveredi dare risposta alla gravissima emergenzacasa in atto, mettendo in campo politicheefficaci per la realizzazione e l'assegna-zione di alloggi di edilizia sociale e, nel-l'immediato, acquisendo e trasformando inalloggi sociali quella parte del patrimonioedilizio privato rimasto invenduto a causadella crisi economica. Conclude, quindi,accogliendo l'invito del presidente Realaccia verificare le possibilità di predisporre untesto unificato delle risoluzioni in titolo,segnalando, tuttavia, l'esigenza che le que-stioni da lei testé prospettate possanorimanere al centro della futura discus-sione delle Commissioni.

Ileana Cathia PIAZZONI (SEL) condi-vide la proposta del Presidente Realacci edella collega Braga di discutere congiun-tamente le risoluzioni, nonché la tempi-stica prospettata.

Passando quindi al merito della risolu-zione n. 7-00344, di cui è cofirmataria, sot-tolinea come essa affronti anche la proble-matica determinata dalla recente sentenzadella Corte costituzionale la quale ha di-chiarato l'illegittimità costituzionale di al-cune disposizioni del decreto legislativon. 23 del 2011 che prevedevano notevolivantaggi per l'inquilino che procedesse allaregistrazione di contratti d'affitto di immo-bili precedentemente non registrati, in par-ticolare per quanto riguarda la durata delcontratto e la riduzione del relativo canoneannuo. Ritiene quindi che anche su taleaspetto, nonché sugli altri oggetto della ri-soluzione, occorra comprendere quale saràla riformulazione del decreto-legge n. 47del 2014, recante misure per l'emergenzaabitativa, all'esito dell'esame in prima let-tura del provvedimento, attualmente incorso al Senato.

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Mercoledì 7 maggio 2014 - 44 - Commissioni riunite VI e Vili

A tale proposito sottolinea come ilgiudizio del suo gruppo sull'attuale testodel predetto decreto-legge sia negativo, siain quanto il provvedimento risulti carentesotto molti aspetti, sui quali sarebbe statonecessario un confronto con il Parlamentoe con i soggetti interessati, sia in quantomolte delle scelte assunte dal Governo contale intervento legislativo appaiono pro-fondamente sbagliate. Ritiene quindi chela Camera debba essere posta nelle con-dizioni di apportare ulteriori modifiche altesto del decreto - legge, temendo che, incaso contrario, ben difficilmente sarà pos-sibile intervenire su tali questioni con lanecessaria urgenza.

Ermete REALACCI, presidente, alla lucedel dibattito svolto, ritiene che sia oppor-tuno rinviare il seguito della discussionedelle risoluzioni in titolo a un momentosuccessivo a quello della conversione inlegge del decreto-legge n. 47 del 2014. Nelringraziare, inoltre, i presentatori delle trerisoluzioni per la disponibilità manifestata,rinnova loro l'invito a verificare, ancheinformalmente, sulla base delle indicazioniprovenienti da tutti i gruppi parlamentari,la possibilità di addivenire alla stesura diun testo condiviso da sottoporre all'appro-vazione delle Commissioni.

Nessun altro chiedendo di intervenire,rinvia il seguito della discussione ad altraseduta.

7-00203 Dalla!: Iniziative per la bonifica dei sitiinquinati dall'amianto.

7-00335 Zolezzi: Iniziative per la bonifica dei sitiinquinati dall'amianto.

7-00354 Lavagne: Iniziative per la bonifica dei sitiinquinati dall'amianto.

(Discussione congiunta e rinvio).

Le Commissioni iniziano la discussionecongiunta delle risoluzioni in titolo.

Ermete REALACCI, presidente, pro-pone, se non vi sono obiezioni, di proce-

dere alla discussione congiunta delle riso-luzioni in titolo vertendo su un'identicamateria.

Le Commissioni concordano.

Luigi DALLA! (PD), segnala, anzitutto,il dato positivo rappresentato dal fatto chele tre risoluzioni in discussione sono ispi-rate a principi e obiettivi comuni e con-divisibili. Con particolare riferimento allarisoluzione di cui è primo firmatario,sottolinea che, oltre a fare il punto sullasituazione, essa affronta sia le questionirelative alla bonifica dei siti inquinati eallo smaltimento dell'amianto sia quellerelative alle misure da mettere in campoper ridare forza al piano nazionaleamianto e per incentivare gli investimentie gli interventi privati di rimozione del-l'amianto dagli edifici, a partire dalla de-finitiva stabilizzazione delle agevolazionifiscali previste per la ristrutturazione e lariqualificazione energetica degli immobili(cosiddetto ecobonus).

Conclude, quindi, richiamando le Com-missioni alla necessità di procedere intempi rapidi alla conclusione della discus-sione sulle risoluzioni in titolo, anche inconsiderazione delia gravita della situa-zione in atto e del perdurare di un feno-meno inaccettabile oltre che onerosissimodi trasferimento all'estero di gran partedell'amianto rimosso dagli edifici pubblicie privati.

Alberto ZOLEZZI (M5S) esprime con-divisione per molte delle considerazionisvolte dal collega Dallai. Aggiunge, inoltre,che un ulteriore motivo di intervento perle Commissioni è dato dall'inaccettabilenumero di decessi provocati ogni annodall'esposizione all'amianto, circa 5 mila, edall'ancor più elevato numero di patologiee di invalidità provocate da questo gravefenomeno. Sottolinea, inoltre, come rap-presenti un serio problema il fatto chealcune delle discariche autorizzate esi-stenti sul territorio nazionale, peraltroinadeguate per numero e per dotazioneimpiantistica, siano gravate di procedi-menti giudiziali conseguenti a fenomeni di

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Mercoledì 7 maggio 2014 - 45 - Commissioni ritmile VI e Vili

illegalità, tanto da determinare di fatto unsostanziale blocco delle attività di stoccag-gio e di smaltimento dell'amianto rimossodagli edifici. Ritiene che per tale motivo leCommissioni devono dare una chiara in-dicazione al Governo circa l'urgenza diriattivare e di potenziare gli strumenti e imeccanismi deputati alla mappatura deisiti inquinati, alla rimozione dell'amiantoin essi presente, a partire dai locali pub-blici e dagli edifici scolastici, e allo smal-timento dell'amianto rimosso, anche perporre termine all'inaccettabile fenomenodell'abbandono incontrollato e illegale ditale materiale e ai rischi gravissimi chequesto comporta sul piano ambientale edella salute dei cittadini.

Fabio LAVAGNO (SEL) illustrando lapropria risoluzione n. 7-00354, rileva in-nanzitutto come, a vent'anni dalla leggen. 257 del 1992, che ha messo al bandol'amianto vietandone l'estrazione, l'impor-tazione ed il commercio, l'obiettivo otti-male sarebbe quello di realizzare unnuovo e complessivo intervento normativosulla materia.

Ritiene peraltro che, in termini piùrealistici, si debba puntare in questa fasead attuare quanto previsto dalle norme giàvigenti, le quali risultano tuttora in largaparte inattuate. Ricorda infatti che ilPiano nazionale amianto definito nellaConferenza governativa di Venezia del no-vembre 2012, nel quale sono elencate unaserie di obiettivi tra cui la tutela dellasalute, la tutela dell'ambiente, nonchéaspetti di sicurezza del lavoro e previden-ziali, nonostante sia stato varato dal Go-verno Monti nel marzo 2013, deve ancorapassare al vaglio della Conferenza Stato-regioni.

Ritiene pertanto ormai improcrastina-bile avviare la realizzazione del citatoPiano nazionale, e invita il Governo aprovvedere al relativo finanziamento, at-traverso un adeguato programma dì inter-venti finalizzati a sviluppare, in primoluogo, puntuali censimenti regionali deisiti contaminati. In tale contesto, cita ilcaso emblematico della Regione Piemontela quale, pur essendo una delle più colpite

dal problema della presenza di amiantonegli edifici, non ha ancora realizzato ilrelativo censimento, sottolineando quindicome sia necessario effettuare le opera-zioni del censimento medesimo su tutto ilterritorio nazionale, così da poter stimarein modo non approssimativo il numerodelle vittime dell'amianto e dei siti conta-minati.

Ritiene inoltre prioritario rendere ope-rativo il Fondo nazionale per il risana-mento degli edifici, istituito dalla leggefinanziaria per il 2008 per sostenere gliinterventi diretti a eliminare i rischi per lasalute pubblica derivanti dalla presenza diamianto negli edifici pubblici, il quale nonè mai stato reso operativo per mancanzadi risorse, nonché assumere iniziative perincrementare le risorse assegnate al Fondoper le vittime dell'amianto per garantirebenefici, oltre che ai lavoratori colpiti dapatologie asbesto-correlate, anche a tuttiquei cittadini che siano stati esposti al-l'agente patogeno.

Con particolare riferimento agli inter-venti di bonifica nelle scuole, sottolineacome gli stessi siano rallentati anche acausa delle esigue risorse su cui possonocontare gli enti locali. Invita pertanto ilGoverno a procedere all'assunzione ditutte le iniziative, anche normative, per lacompleta bonifica dall 'amianto negli edi-fici pubblici, recuperando a tal fine lerisorse già stanziate e i fondi europei a ciòdestinati, ed escludendo le spese per gliinterventi di messa in sicurezza e bonificadell'amianto dal saldo finanziario rilevanteai fini della verifica del rispetto del pattodi stabilità interno per gli enti locali.

Fa notare che la risoluzione chiedeinoltre al Governo di assumere iniziativeper definire disposizioni di carattere strut-turale volte a stabilizzare il regime delledetrazioni fiscali attualmente previste pergli interventi di bonifica dei manufatticontenenti amianto dagli edifici, anchevalutando l'opportunità di incrementare levigenti percentuali di detraibilità, in con-siderazione dei positivi riflessi di tali mi-sure sull'economia del Paese.

Evidenzia quindi come la risoluzionenon si concentri sugli ulteriori aspetti

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Mercoledì 7 maggio 2014 - 46 - Commissioni riunite VI e Vili

relativi alla problematica dello smalti-mento dell'amianto, ritenendo che sullastessa si ponga prima di tutto una que-stione da affrontare in termini culturali,attraverso un'azione volta a far conoscereall'opinione pubblica i reali rischi connessialla presenza di impianti per lo smalti-mento dell'amianto, evidenziando a taleproposito come le discariche per lo smal-timento dell'amianto, se correttamente ge-stite e sottoposte a controlli pubblici, com-portino rischi per la salute molto minoridi quelli connessi ai procedimenti per losmaltimento di altri materiali.

Cristina BARGERO (PD) dichiara divolere sottoscrivere la risoluzione presen-tata dal collega Ballai.

Alessandro BRATTI (PD) ringrazia icolleghi che hanno presentato le risolu-zioni in titolo per l'iniziativa assunta, dicui condivide pienamente lo spirito e lefinalità. Chiede quindi di valutare l'oppor-tunità di svolgere un breve ciclo di audi-zioni dei soggetti maggiormente interessati,a partire dalPINAEL, al fine di acquisireelementi di conoscenza e proposte u t i l ianche per la definizione di un testo con-diviso delle risoluzioni. Al tempo stesso,ritiene utile che le Commissioni concen-trino l'attenzione sui profili ambientali esulle misure finanziarie e fiscali a sostegnodelle politiche di rimozione e di smalti-mento dell'amianto, piuttosto che sui pro-fili sanitari, senza nulla togliere alla gra-vita delle conseguenze sulla salute deicittadini derivanti dall'esposizione al-l'amianto o a materiali contenentiamianto. Sottolinea, infine, l'esigenza diapprofondire la riflessione sul tema spe-cifico dei siti e degli impianti per lostoccaggio e lo smaltimento dell'amiantorimosso, dato che, a suo avviso, una seriapolitica in questo settore non può eludereil tema della dotazione impiantistica sututto il territorio nazionale.

Piergiorgio CARRESCIA (PD) ritienefuorviante porre l'accento, come ha fatto ilcollega Zolezzi nel suo intervento, sul temadell'illegalità, pure presente in questo am-

bito. A suo avviso, infatti, le questioni piùurgenti da affrontare sono quelle relativeal miglioramento del quadro normativoesistente e, soprattutto, del rafforzamentodelle misure indispensabili per ridurre inmodo significativo i rischi per l'ambiente eper la salute dei cittadini conseguenti allapresenza di amianto negli edifici e neiluoghi di lavoro. Segnala, inoltre, la que-stione, a suo avviso, importante derivantedal fatto che le attività di smaltimentodell'amianto, in quanto rifiuto speciale,non sono soggette ai vincoli territorialiesistenti per i rifiuti urbani e che perquesta ragione è forse opportuno prenderein considerazione, anche sotto il profilofinanziario, l'ipotesi di realizzazione diimpianti di ambito interregionale.

Alberto ZOLEZZI (M5S), intervenendoper una precisazione, rileva che il suoriferimento ai fenomeni di illegalità è daintendersi principalmente come indicativodi un ulteriore fattore di blocco delleattività di bonifica dei siti inquinati e dismaltimento dell'amianto, convenendo sulfatto che anche le discariche, se a normae correttamente gestite, possono essereuno strumento positivo. Aggiunge, inoltre,che a fronte del mancato assolvimento daparte di molte regioni degli obblighi dicensimento dei siti inquinati e di realiz-zazione degli impianti di smaltimento del-l'amianto rimosso, la soluzione prospettatadal collega Carrescia di impianti di ambitosovraregionale debba essere attentamentevalutata.

Luigi DALLAI (PD) si associa a quantodetto dal collega Carrescia sull'opportunitàche la discussione delle Commissioni restiincentrata, come già avvenuto in occasionedella comune discussione sull'ecobonus,sui profili più propriamente ambientali efiscali posti dalle risoluzioni in titolo.

Claudia MANNINO (M5S) condivide larichiesta avanzata dal collega Bratti disvolgere alcune audizioni dei soggetti mag-giormente interessati. Al tempo stesso, sot-tolinea l'esigenza fondamentale che leCommissioni concludano in tempi rapidis-

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Mercoledì 7 maggio 2014 - 47 - Commissioni riunite VI e VII!

simi la discussione delle risoluzioni inesame. Nel segnalare, inoltre, la gravita delfatto che molte regioni non hanno ancoraeseguito la mappatura dell'amianto conte-nuto nei luoghi di lavoro e negli edificipubblici, a partire dalle scuole, chiede chesia posto a disposizione delle Commissioniun quadro conoscitivo il più esaustivopossibile sulla situazione esistente sul tuttoil territorio nazionale.

Ermete REALACCI, presidente, fa pre-sente che, d'intesa fra le presidenze, larichiesta di audizioni avanzata da alcunideputati sarà sottoposta agli uffici di pre-sidenza delle Commissioni. Quanto allarichiesta avanzata dalla deputata Mannino

di porre a disposizione delle Commissioniun quadro conoscitivo sull'attuale situa-zione, ritiene che essa potrebbe senz'altroessere rivolta ai Ministeri competenti, invista del prosieguo della discussione sullerisoluzioni in titolo. Conclude, quindi, for-mulando l'auspicio che i presentatori, an-che grazie al contributo proveniente datutti i gruppi parlamentari, possano addi-venire alla predisposizione di un testounificato delle loro risoluzioni da sotto-porre all'approvazione delle Commissioni.

Nessun altro chiedendo di intervenire,rinvia il seguito della discussione ad altraseduta.

La seduta termina alle 16.25.

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Legge della Regione Sicilia

n. 10 del 29 aprile 2014

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LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 29 aprile 2014, n. 10.

Norme per la tutela della salute e del territorio dai rischi deri-vanti dall’amianto . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 2

LEGGE 6 maggio 2014, n. 11.

Disposizioni in materia di pagamenti della PubblicaAmministrazione. Anticipazione finanziaria a Riscossione SiciliaS.p.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 8

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA (p. I) n. 19 del 9 maggio 2014 (n. 15)

REPUBBLICA ITALIANA

Anno 68° - Numero 19

GAZZET TA UFFICIALEDELLA REGIONE SICILIANA

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2-E, 90141 PALERMOINFORMAZIONI TEL. 091/7074930-928-804 - ABBONAMENTI TEL. 091/7074925-931-932 - INSERZIONI TEL. 091/7074936-940 - FAX 091/7074927

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) [email protected]

SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI’PARTE PRIMA Palermo - Venerdì, 9 maggio 2014 Sped. in a.p., comma 20/c, art. 2,

l. n. 662/96 - Filiale di Palermo

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2 Suppl. ord. alla GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA (p. I) n. 19 del 9-5-2014 (n. 15)

LEGGE 29 aprile 2014, n. 10.

Norme per la tutela della salute e del territorio dai rischiderivanti dall’amianto.

REGIONE SICILIANAL’ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONEPROMULGA

la seguente legge:

Art. 1. Finalità

1. La Regione, ai fini della salvaguardia della salutedei cittadini dai rischi derivanti dall’esposizione all’amian-to, in attuazione degli obiettivi del Piano NazionaleAmianto 2013, del Piano sanitario regionale ed in coeren-za con le disposizioni della legge 27 marzo 1992, n. 257,del D.P.R. 8 agosto 1994 e del decreto legislativo 9 aprile2008, n. 81, adotta iniziative volte alla costante prevenzio-ne primaria e secondaria ed al risanamento ambientalerispetto all’inquinamento da fibre di amianto.

Art. 2. Obiettivi

1. Costituiscono obiettivi della presente legge:a) la tutela della salute nei luoghi di vita e di lavoro

dai rischi connessi con l’esposizione all’amianto medianteogni mirata ed efficace azione di prevenzione;

b) la mappatura, la bonifica ed il recupero di tutti isiti, impianti, edifici e manufatti presenti nel territorioregionale in cui sia rilevata la presenza di amianto;

c) il sostegno alle persone affette da malattie derivan-ti dall’esposizione alle fibre di amianto;

d) la ricerca e la sperimentazione in materia di pre-venzione, diagnosi e cura di patologie asbesto correlatenonché in materia di risanamento dei siti contaminati;

e) la promozione collettiva di iniziative, informativeed educative, volte alla riduzione del rischio sanitario daamianto per la popolazione;

f) la eliminazione di ogni fattore di rischio indottodall’amianto in tutto il territorio regionale.

Art. 3. Ufficio amianto del Dipartimento regionale

della protezione civile

1. Nell’ambito del Dipartimento regionale della prote-zione civile è istituito l’Ufficio amianto che ha i seguenticompiti:

a) coordinare efficacemente le procedure di compe-tenza dei singoli rami di amministrazione regionale, del-l’A.R.P.A., delle aziende del Servizio sanitario regionale edegli enti locali;

b) verificare, ove occorra, l’impiego ottimale dellerisorse economiche vincolate in materia di amianto dellesingole amministrazioni territorialmente competenti esollecitare l’utilizzo di quelle non ancora impiegate;

c) completare, entro 24 mesi dalla data di entrata invigore della presente legge, il censimento e la mappaturadella presenza di amianto nel territorio regionale, avutoriguardo al grado di pericolosità del rischio sanitario edambientale esistente, secondo le direttive comunitarie e

statali in materia di censimento e ricognizione del rischioderivante dalla presenza di amianto;

d) conseguire l’obiettivo, entro tre anni dalla data dientrata in vigore della presente legge, della totale rimozio-ne di ogni manufatto in cemento amianto dal territorioregionale, nel rispetto delle norme vigenti sulla correttaprocedura di asportazione, trasporto e stoccaggio dell’a-mianto, con conferimento dell’amianto rimosso, inqui-nante o potenzialmente inquinante, presso l’impiantoregionale di trasformazione di cui all’articolo 14.

2. Con decreto del Presidente della Regione da ema-narsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore dellapresente legge, sono nominati, in numero massimo didodici unità, i componenti dell’Ufficio amianto. Con ilmedesimo decreto il Presidente della Regione conferiscead un dirigente dell’Amministrazione regionale, indivi-duato tra i componenti dell’Ufficio, l’incarico di coordi-narne le attività con l’obbligo di relazionare semestral-mente al Presidente della Regione ed alle competentiCommissioni legislative dell’Assemblea regionale sicilianain ordine all’attività svolta, al cronoprogramma delle ini-ziative in essere ed al grado di conseguimento degli obiet-tivi per cui è istituito l’Ufficio. Per lo svolgimento dellapropria attività l’Ufficio si avvale del personale ammini-strativo e dei locali individuati con proprio provvedimen-to dal Segretario generale della Presidenza della Regione.

3. Dalla data di entrata in vigore della presente leggeè soppressa la “Commissione regionale amianto” istituitacon decreto interassessoriale n. 02285 del 28 novembre2013 in ottemperanza alla delibera della Giunta regionalen. 246 dell’11 luglio 2013.

Art. 4.Iniziative della Regione

1. L’Ufficio amianto del Dipartimento regionale dellaprotezione civile per il conseguimento degli obiettivi di cuiall’articolo 2 promuove, coordina e realizza, entro i termi-ni indicati, le seguenti iniziative:

a) entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore dellapresente legge la ridefinizione ed aggiornamento, secondole direttive del Piano nazionale amianto 2013 e le prescri-zioni di cui all’articolo 10 della legge 27 marzo 1992, n.257 e successive modifiche ed integrazioni, del “Piano diprotezione dell’ambiente, di decontaminazione, di smalti-mento e di bonifica, ai fini della difesa dai pericoli deri-vanti dall’amianto” approvato con decreto del Presidentedella Regione 27 dicembre 1995. Il nuovo “Piano di prote-zione dell’ambiente, di decontaminazione, di smaltimentoe di bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dal-l’amianto” ha una validità quinquennale ed è emanato condecreto del Presidente della Regione previo parere dellecompetenti commissioni legislative dell’Assemblea regio-nale siciliana;

b) entro 60 giorni dall’emanazione del nuovo “Pianodi protezione dell’ambiente, di decontaminazione, dismaltimento e di bonifica, ai fini della difesa dai pericoliderivanti dall’amianto”, la definizione e notifica delle lineeguida per la redazione, in ogni comune, del “Piano comu-nale amianto” finalizzato alla concreta attuazione territo-riale di tutte le misure previste dalla vigente normativaefficaci per prevenire o eliminare ogni rischio di contami-nazione da amianto. I comuni provvedono entro tre mesi

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

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dalla comunicazione delle linee guida ad adottare il pro-prio “Piano comunale amianto” che, entro 30 giorni dall’a-dozione, è trasmesso all’Ufficio amianto del Dipartimentoregionale della protezione civile. I comuni, inoltre, provve-dono a rendicontare annualmente al suddetto Ufficio irisultati conseguiti. La non osservanza dei termini peren-tori predetti comporta una riduzione percentuale, nellamisura stabilita dall’Ufficio amianto, delle risorse asse-gnate ai comuni in materia di amianto e comunque noninferiore al 40 per cento di quelle spettanti;

c) entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore dellapresente legge, la redazione di un portale informativoinserito nel sito web della Presidenza della Regione ed ilcui contenuto deve essere diffuso prioritariamente nellescuole di ogni ordine e grado, negli ospedali pubblici e pri-vati, nei porti ed aeroporti, nelle caserme ed in tutte leimprese pubbliche e private operanti nel territorio regio-nale, in particolare per ciò che concerne le prescrizioni,gli obblighi e le sanzioni previsti dalla normativa vigentein materia, la pericolosità dell’amianto, le procedure dirimozione, la prevenzione e tutela della salute nei luoghidi vita e di lavoro;

d) la tempestiva comunicazione ai competenti mini-steri dei dati annuali ai sensi dell’articolo 9 della legge 27marzo 1992, n. 257 nonché la mappatura dei siti interes-sati dalla presenza, anche naturale, di amianto ai sensi econ la copertura finanziaria previsti dalla legge 23 marzo2001, n. 93 e dal decreto del Ministero dell’ambiente edella tutela del territorio, 18 marzo 2003, n. 101;

e) il trattamento, aggregazione e classificazione deidati derivanti dall’attività di censimento dei siti contami-nati secondo le indicazioni del nuovo “Piano di protezionedell’ambiente, di decontaminazione, di smaltimento ebonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’a-mianto” di cui alla lettera a);

f) il monitoraggio, in collaborazione con le Aziendesanitarie provinciali, dei siti pubblici o ad utilizzo pubbli-co con maggior rischio sanitario per la popolazione;

g) il coinvolgimento di tutti i cittadini, anche in formaassociata, sulle problematiche relative alla presenza edalla contaminazione dell’amianto;

h) la promozione delle azioni di sostegno, economico,sanitario e psicologico ai soggetti affetti da patologie asbe-sto-correlate o esposti alle fibre di amianto.

2. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigoredella presente legge, con decreto dell’Assessore per l’ener-gia ed i servizi di pubblica utilità, sono definiti i criteri dipremialità per gli enti e i soggetti pubblici e privati cheadottano interventi utili alla prevenzione, individuazionee risanamento di siti, impianti, edifici e manufatti conte-nenti amianto.

Art. 5.Monitoraggio del rischio

e delle patologie correlati all’amianto

1. Il Dipartimento regionale per le attività sanitarie edOsservatorio epidemiologico dell’Assessorato regionaledella salute coordina, su scala regionale, la raccolta trime-strale dei dati provinciali dei soggetti esposti ed ex espostiall’amianto. Inoltre sulla base dei dati del Registro regio-nale dei mesoteliomi, istituito con decreto assessoriale 24giugno 1998 e potenziato con decreto assessoriale 24novembre 2003, in ottemperanza al D.P.C.M. 10 dicembre2002, n. 308, redige un report annuale, diffuso dal sito webdell’Assessorato, evidenziante l’andamento del fenomenopatologico correlato con la contaminazione da amianto inogni ambito del territorio regionale.

2. Presso l’Ufficio amianto del Dipartimento regionaledella protezione civile è istituito il Registro pubblico degliedifici, degli impianti, dei mezzi di trasporto e dei siti conpresenza certa o con conclamata contaminazione daamianto con obbligo di indicare il tipo, la quantità ed illivello di conservazione dell’amianto nonché il grado dirischio sanitario da dispersione delle fibre e la prioritàdella relativa bonifica. In tale registro confluiscono tutti idati relativi, comunicati e censiti dal Dipartimento regio-nale dell’acqua e dei rifiuti dell’Assessorato regionale del-l’energia e dei servizi di pubblica utilità, dall’A.R.P.A., dalleAziende sanitarie provinciali e dagli enti locali nonché ilcensimento dei centri di stoccaggio/deposito dell’amianto.

3. Tutti i soggetti pubblici e privati proprietari di siti,edifici, impianti, mezzi di trasporto, manufatti e materia-li con presenza di amianto sono obbligati, entro 120 gior-ni dalla data di pubblicazione della presente legge, a darnecomunicazione alla A.R.P.A. territorialmente competente,indicando tutti i dati relativi alla presenza di amianto.

4. Sono altresì obbligati alla comunicazione di cui alcomma 3, entro gli stessi termini, tutti i soggetti impren-ditoriali che secondo la normativa vigente svolgono atti-vità di bonifica e smaltimento dell’amianto.

5. Nel caso in cui l’amianto sia in condizioni di deterio-ramento tali da rappresentare grave rischio per la salutepubblica, i soggetti proprietari sono tenuti ad attuare, conurgenza, gli interventi previsti dal decreto ministeriale 6settembre 1994 e successive modifiche ed integrazioni.

6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 3, 4 e5 determina l’applicazione delle sanzioni di cui all’artico-lo 15, comma 4, della legge 27 marzo 1992, n. 257.

7. Per agevolare il censimento dell’amianto ogniComune può inviare a famiglie ed imprese aventi sedelegale nel proprio territorio un apposito modulo da resti-tuire, debitamente compilato, entro 30 giorni, all’entelocale il quale è tenuto a segnalare all’A.R.P.A. territorial-mente competente tutti i dati rilevati circa la presenza diamianto nel proprio territorio. Il modulo relativo deveessere conforme a quello standard vigente secondo la nor-mativa di settore e deve essere reso disponibile nel sitoweb del Comune anche ai fini della comunicazione deidati che famiglie ed imprese potranno inviare on lineall’indirizzo di posta elettronica certificata dell’ente locale.

8. Per i medici che effettuano la diagnosi di patologiederivanti dall’amianto è confermato l’obbligo di segnala-zione al registro regionale dei mesoteliomi maligni aisensi dell’articolo 244 del decreto legislativo 9 aprile 2008,n. 81 nonché il referto all’autorità giudiziaria.

9. Presso l’Assessorato regionale della famiglia, dellepolitiche sociali e del lavoro è istituito il Registro dei lavo-ratori esposti all’amianto, con l’obbligo di indicare in qualisiti svolgono o hanno svolto la loro attività lavorativa, conle mansioni e i periodi di riferimento nonchè l’ insorgenzadi eventuali patologie asbesto correlate.

10. L’iscrizione al Registro dei lavoratori esposti all’a-mianto costituisce il presupposto per il rilascio della certifi-cazione di esposizione, che è atto pubblico, utile per le di-verse finalità previste dall’ordinamento giuridico vigente.

11. Dall’attuazione del presente articolo non possonoscaturire nuovi o maggiori oneri a carico del bilancioregionale.

Art. 6.Riunione regionale sull’amianto

1. Con cadenza semestrale l’Ufficio amianto del Dipar-timento regionale della protezione civile di concerto con

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4 Suppl. ord. alla GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA (p. I) n. 19 del 9-5-2014 (n. 15)

l’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente, l’Asses-sore regionale per la salute e l’Assessore regionale per l’e-nergia ed i servizi di pubblica utilità promuove la realizza-zione di una riunione regionale sull’amianto vertente sullaverifica dello stato di attuazione della legislazione inmateria, sull’andamento epidemiologico delle patologieasbesto correlate e sulla loro prevenzione, sul censimentodei siti contaminati da amianto e sulla loro bonifica non-ché sui processi di smaltimento dei materiali contenentiamianto e sull’informazione generalizzata circa i rischisanitari derivanti dall’amianto.

2. Copia della relazione finale della riunione regionalesull’amianto è trasmessa alla sede regionale dall’I.N.A.I.L.ed alle competenti Commissioni legislative dell’Assemblearegionale siciliana che possono esprimere indirizzi pro-grammatici per attivare interventi del governo volti asuperare le criticità di settore eventualmente rilevate. Dal-l’attuazione del presente articolo non possono scaturirenuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 7.

(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissariodello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto)

Art. 8.Centro di riferimento regionale

1. In ottemperanza alle finalità di cui al comma 3 del-l’articolo 6 della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, non-ché per eliminare la mobilità passiva extraregionale inmateria di accertamenti sanitari per patologie asbesto cor-relate, è istituito presso l’Ospedale “E. Muscatello” diAugusta il Centro di riferimento regionale per la cura e ladiagnosi, anche precoce, delle patologie derivanti dall’a-mianto.

2. L’Azienda sanitaria provinciale di Siracusa è auto-rizzata a dotare l’Ospedale “E. Muscatello” di tutto il sup-porto tecnologico necessario ed a rimodularne la piantaorganica al fine di assicurare la piena e continua operati-vità del Centro di riferimento regionale sia ai fini diagno-stici che terapeutici, con invarianza di oneri per la mede-sima Azienda sanitaria.

Art. 9.Laboratori

1. I laboratori pubblici e privati che svolgono attivitàdi analisi sull’amianto devono essere in possesso dei requi-siti previsti dalla vigente normativa statale e comunitariain materia, compresa la disciplina del necessario accredi-tamento dall’ente certificatore riconosciuto dallo Stato edevono adempiere agli specifici programmi di controllo diqualità per le analisi di amianto nell’aria ed in campionimassivi previsti dall’allegato 5 del decreto ministeriale 14maggio 1996. Con decreto dell’Assessore regionale per ilterritorio e l’ambiente da emanarsi entro 90 giorni dalladata di entrata in vigore della presente legge è definito il“Tariffario regionale amianto” per le attività di competen-za dei laboratori.

Art. 10.Interventi di bonifica

1. L’Assessore regionale per l’energia ed i servizi dipubblica utilità emana, entro 30 giorni dall’adozione delPiano regionale di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a),un bando per la concessione di contributi ai comuni, sin-

goli o associati, finalizzato alla rimozione, trasporto, stoc-caggio e conferimento all’impianto di trasformazione dicui all’articolo 14 dei manufatti in amianto presenti neisiti, negli impianti, negli edifici e nei mezzi, pubblici e pri-vati. I comuni provvedono in conseguenza secondo ledirettive del proprio “Piano comunale amianto” sotto lavigilanza dell’Ufficio amianto del Dipartimento regionaledella protezione civile.

2. Per i siti di interesse nazionale, ai fini della bonifi-ca, si applica l’articolo 36 bis del decreto legge 22 giugno2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7agosto 2012, n. 134.

Art. 11.Programmi di prevenzione e di informazione

1. L’ Ufficio amianto del Dipartimento regionale dellaprotezione civile, in collaborazione con le Aziende sanita-rie provinciali, con le Facoltà di medicina e chirurgia delleUniversità siciliane, con i rappresentanti dei medici dimedicina generale e con l’INAIL, predispone programmipluriennali di efficace prevenzione dal rischio amiantodestinati agli ambienti di vita e di lavoro e definisce, entro90 giorni dalla data di entrata in vigore della presentelegge, il protocollo sanitario regionale standardizzato pergli accertamenti sanitari in materia di amianto.

2. L’Assessorato regionale della salute emana, in basealle risultanze del Dipartimento attività sanitarie ed osser-vatorio epidemiologico, specifici programmi di interven-to, sorveglianza periodica e prevenzione destinati anche aisoggetti esposti o ex esposti all’amianto ed a particolariambiti territoriali caratterizzati da notevole presenza diamianto come Priolo, Biancavilla, San Filippo del Mela,Milazzo, Gela.

3. L’Assessorato regionale della salute predispone unpiano biennale per la informazione della popolazionesulle patologie asbesto correlate, sulla normativa vigentein materia di inquinamento da amianto e sugli obblighirelativi. A tal fine sono realizzati, a titolo gratuito, dall’Uf-ficio stampa della Presidenza della Regione specifici pro-grammi radiotelevisivi ed inserti giornalistici da diffonde-re gratuitamente con quotidiani o periodici stampati e dif-fusi in Sicilia.

Art. 12.Contributi delle associazioni

1. L’Ufficio amianto del Dipartimento regionale dellaprotezione civile e gli Assessorati regionali competenti inmateria valorizzano e riconoscono il ruolo collaborativodelle associazioni di volontari contro l’amianto e delleassociazioni di vittime dell’amianto con personalità giuri-dica riconosciuta dallo Stato ed iscritte nel Registro regio-nale delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale,che partecipano o promuovono, senza oneri finanziari acarico della Regione, iniziative volte al conseguimento dirisultati utili ed efficaci nell’ambito della tutela del territo-rio e della salute dal rischio amianto. Le stesse associazio-ni possono contribuire, a titolo gratuito, alle attività deicomuni, dell’A.R.P.A. e delle Aziende sanitarie provincialiin materia di amianto.

Art. 13. Vigilanza e sanzioni

1. Ferme restando le competenze attribuite dallavigente legislazione statale, le funzioni di vigilanza e con-trollo sugli adempimenti previsti dalla presente legge sono

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assicurate dall’Ufficio amianto del Dipartimento regionaledella protezione civile di concerto con l’A.R.P.A., le Azien-de sanitarie provinciali e la polizia municipale territorial-mente competente.

2. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commis-sario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).

3. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commis-sario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).

4. Le sanzioni amministrative riscosse e le economiederivanti dalle decurtazioni comminate confluiscono inun apposito fondo destinato al finanziamento della rimo-zione e smaltimento dell’amianto con priorità per i manu-fatti di competenza degli enti locali.

Art. 14.Impianto regionale di trasformazione dell’amianto

1. L’Assessore regionale per l’energia ed i servizi dipubblica utilità, con decreto da emanare entro 90 giornidall’entrata in vigore della presente legge, determina incoerenza con la normativa vigente in materia di smalti-mento dei rifiuti speciali i requisiti per autorizzare la rea-lizzazione, prioritariamente in una delle aree a rischioambientale del territorio regionale, di un impianto di tra-sformazione dell’amianto in sostanza inerte da attivare aservizio di tutti gli ambiti territoriali. L’impianto di tra-sformazione dell’amianto è realizzato entro due anni dalladata di entrata in vigore della presente legge.

Art. 15.Clausola valutativa

1. L’Ufficio amianto del Dipartimento regionale dellaprotezione civile acquisite tutte le informazioni necessariedagli Assessorati regionali per la salute, per la famiglia, lepolitiche sociali ed il lavoro, per il territorio e l’ambiente,per l’energia ed i servizi di pubblica utilità, e dai comuni,trasmette ogni due anni, entro il 30 aprile, una relazionepubblica alle competenti Commissioni legislative dell’As-semblea regionale siciliana con la quale chiarisce i costisostenuti ed i risultati ottenuti in attuazione della presen-te legge per ciò che concerne la prevenzione e tutela dellasalute, la bonifica, smaltimento e trattamento dell’amian-to proveniente dai siti, impianti, edifici e mezzi, pubblici eprivati, il sostegno alla ricerca medica e scientifica ed aiprogrammi di informazione e coinvolgimento delle comu-nità locali interessate nonché le criticità emerse in attua-zione della presente legge.

2. Tutti i destinatari o beneficiari pubblici o privatidegli interventi di cui alla presente legge, sono tenuti a for-nire tutte le informazioni necessarie e ricognitive finaliz-zate alla relazione di cui al comma precedente.

Art. 16. Clausola finanziaria

1. Per le finalità di cui all’articolo 3 è autorizzata laspesa di 21 migliaia di euro per l’esercizio finanziario2014 e di 27 migliaia di euro per ciascuno degli esercizifinanziari 2015 e 2016 cui si provvede mediante riduzionedi parte delle disponibilità dell’U.P.B. 4.2.1.5.2, capitolo215704, accantonamento 1001 del bilancio della Regioneper il triennio 2014-2016.

2. Per le finalità dell’articolo 7 è autorizzata a caricodel bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2014la spesa di 200 migliaia di euro cui si provvede con partedelle disponibilità dell’U.P.B. 4.2.1.5.2, capitolo 215704,accantonamento 1001.

3. Per le finalità dell’articolo 10 è autorizzata per l’e-sercizio finanziario 2014 la spesa di 10.000 migliaia dieuro cui si provvede con le risorse della linea di interven-to B5 del P.A.C. Nuove azioni regionali.

4. Per le finalità di cui al comma 1 dell’articolo 11 èautorizzata la spesa di 150 migliaia di euro per l’eserciziofinanziario 2014, di 300 migliaia di euro per ciascunodegli esercizi finanziari 2015 e 2016, cui si provvedemediante l’utilizzo di parte delle risorse allocate nell’UPB4.2.1.5.2, capitolo 215704 del bilancio della Regione per iltriennio 2014-2016.

5. Per le finalità di cui all’articolo 14 è autorizzata laspesa di 10.000 migliaia di euro per l’esercizio finanziario2014 cui si provvede con le risorse della linea di interven-to B5 del P.A.C. Nuove azioni regionali.

Art. 17.Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella GazzettaUfficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il gior-no della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e difarla osservare come legge della Regione.

Palermo, 29 aprile 2014.CROCETTA

Assessore regionale per l’energiaed i servizi di pubblica utilità CALLERI

Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro BRUNO

Assessore regionale per la salute BORSELLINOAssessore regionale per il territorio

e l’ambiente SGARLATA

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell’art. 10,commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente dellaRepubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delledisposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invaria-ti il valore e l’efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti.Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

Note all’art. 1, comma 1:

– La legge 27 marzo 1992, n. 257, recante “Norme relative allacessazione dell’impiego dell’amianto.” è pubblicata nella GazzettaUfficiale della Repubblica italiana del 13 aprile 1992, n. 87, S.O.

– Il D.P.R. 8 agosto 1994, recante “Atto di indirizzo e coordina-mento alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzanoper l’adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smal-timento e di bonifica dell’ambiente, ai fini della difesa dai pericoliderivanti dall’amianto.” è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dellaRepubblica italiana del 26 ottobre 1994, n. 251.

– Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazionedell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tuteladella salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.” è pubblicato nellaGazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 aprile 2008, n. 101,S.O.

Nota all’art. 3, comma 3:

Il decreto interassessoriale n. 02285 del 28 novembre 2013,recante “Istituzione della commissione regionale amianto (Delib.G.R. 11 luglio 2013, n. 246).” è pubblicato nella Gazzetta Ufficialedella Regione siciliana del 10 gennaio 2014, n. 2.

Note all’art. 4, comma 1, lett. a):

– L’articolo 10 della legge 27 marzo 1992, n. 257, recante“Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto.” cosìdispone:

«Piani regionali e delle province autonome. – 1. Le regioni e leprovince autonome di Trento e di Bolzano adottano, entro centottan-ta giorni dalla data di emanazione del decreto del Presidente delConsiglio dei ministri di cui all’articolo 6, comma 5, piani di prote-zione dell’ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di boni-fica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto.

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6 Suppl. ord. alla GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA (p. I) n. 19 del 9-5-2014 (n. 15)

2. I piani di cui al comma 1 prevedono tra l’altro:a) il censimento dei siti interessati da attività di estrazione del-

l’amianto;b) il censimento delle imprese che utilizzano o abbiano utilizza-

to amianto nelle rispettive attività produttive, nonché delle impreseche operano nelle attività di smaltimento o di bonifica;

c) la predisposizione di programmi per dismettere l’attivitàestrattiva dell’amianto e realizzare la relativa bonifica dei siti;

d) l’individuazione dei siti che devono essere utilizzati per l’atti-vità di smaltimento dei rifiuti di amianto;

e) il controllo delle condizioni di salubrità ambientale e di sicu-rezza del lavoro attraverso i presidi e i servizi di prevenzione delleunità sanitarie locali competenti per territorio;

f) la rilevazione sistematica delle situazioni di pericolo derivantidalla presenza di amianto;

g) il controllo delle attività di smaltimento e di bonifica relativeall’amianto;

h) la predisposizione di specifici corsi di formazione professio-nale e il rilascio di titoli di abilitazione per gli addetti alle attività dirimozione e di smaltimento dell’amianto e di bonifica delle aree inte-ressate, che è condizionato alla frequenza di tali corsi;

i) l’assegnazione delle risorse finanziarie alle unità sanitarielocali per la dotazione della strumentazione necessaria per lo svolgi-mento delle attività di controllo previste dalla presente legge;

l) il censimento degli edifici nei quali siano presenti materiali oprodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile, con prioritàper gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico o di utilizzazio-ne collettiva e per i blocchi di appartamenti.

3. I piani di cui al comma 1 devono armonizzarsi con i pianidi organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti di cui alD.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 , e successive modificazioni eintegrazioni.

4. Qualora le regioni o le province autonome di Trento e diBolzano non adottino il piano ai sensi del comma 1, il medesimo èadottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su pro-posta del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell’indu-stria, del commercio e dell’artigianato e con il Ministro dell’ambien-te, entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al medesi-mo comma 1.».

– Il decreto del Presidente della Regione 27 dicembre 1995,recante “Piano di protezione dell’ambiente, di decontaminazione, dismaltimento e di bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivantidall’amianto.” è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione sici-liana del 2 marzo 1996, n. 10.

Note all’art. 4, comma 1, lett. d):

– L’articolo 9 della legge 27 marzo 1992, n. 257, recante “Normerelative alla cessazione dell’impiego dell’amianto.” così dispone:

«Controllo sulle dispersioni causate dai processi di lavorazione esulle operazioni di smaltimento e bonifica. – 1. Le imprese che utiliz-zano amianto, direttamente o indirettamente, nei processi produtti-vi, o che svolgono attività di smaltimento o di bonifica dell’amianto,inviano annualmente alle regioni, alle province autonome di Trento edi Bolzano e alle unità sanitarie locali nel cui ambito di competenzasono situati gli stabilimenti o si svolgono le attività dell’impresa, unarelazione che indichi:

a) i tipi e i quantitativi di amianto utilizzati e dei rifiuti di amian-to che sono oggetto dell’attività di smaltimento o di bonifica;

b) le attività svolte, i procedimenti applicati, il numero e i datianagrafici degli addetti, il carattere e la durata delle loro attività e leesposizioni all’amianto alle quali sono stati sottoposti;

c) le caratteristiche degli eventuali prodotti contenenti amianto;d) le misure adottate o in via di adozione ai fini della tutela della

salute dei lavoratori e della tutela dell’ambiente.2. Le unità sanitarie locali vigilano sul rispetto dei limiti di con-

centrazione di cui all’articolo 3, comma 1, e predispongono relazioniannuali sulle condizioni dei lavoratori esposti, che trasmettono allecompetenti regioni e province autonome di Trento e di Bolzano ed alMinistero della sanità.

3. Nella prima attuazione della presente legge la relazione di cuial comma 1 deve riferirsi anche alle attività dell’impresa svolte nel-l’ultimo quinquennio ed essere articolata per ciascun anno.».

– La legge 23 marzo 2001, n. 93, recante “Disposizioni in campoambientale.” è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblicaitaliana del 4 aprile 2001, n. 79.

– Il decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territo-rio, 18 marzo 2003, n. 101, recante “Regolamento per la realizzazio-ne di una mappatura delle zone del territorio nazionale interessatedalla presenza di amianto, ai sensi dell’articolo 20 della legge 23marzo 2001, n. 93.” è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dellaRepubblica italiana del 9 maggio 2003, n. 106.

Note all’art. 5, comma 1:

– Il decreto assessoriale 24 giugno 1998, recante “Istituzione delregistro regionale siciliano dei mesoteliomi.” è pubblicato nellaGazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 26 settembre 1998, n. 48.

– Il decreto assessoriale 24 novembre 2003, recante“Individuazione della struttura del Centro operativo regionale dellaRegione Siciliana.” è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regionesiciliana del 12 dicembre 2003, n. 54.

– Il D.P.C.M. 10 dicembre 2002, n. 308, recante “Regolamentoper la determinazione del modello e delle modalità di tenuta del regi-stro dei casi di mesotelioma asbesto correlati ai sensi dell’articolo 36,comma 3, del D.Lgs. n. 277 del 1991.” è pubblicato nella GazzettaUfficiale della Repubblica italiana del 7 febbraio 2003, n. 31.

Nota all’art. 5, comma 5:

Il decreto ministeriale 6 settembre 1994, recante “Normative emetodologie tecniche di applicazione dell’art. 6, comma 3, e dell’art.12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessa-zione dell’impiego dell’amianto.” è pubblicato nella GazzettaUfficiale della Repubblica italiana del 20 settembre 1994, n. 220, S.O.

Nota all’art. 5, comma 6:

L’articolo 15 della legge 27 marzo 1992, n. 257, recante “Normerelative alla cessazione dell’impiego dell’amianto.” così dispone:

«Sanzioni. – 1. La mancata adozione delle misure idonee agarantire il rispetto dei valori limite di cui all’articolo 3, nonché l’i-nosservanza del divieto di cui al comma 2 dell’articolo 1, sono puni-te con l’ammenda da lire 10 milioni a lire 50 milioni.

2. Per l’inosservanza degli obblighi concernenti l’adozione dellemisure di sicurezza previste dai decreti emanati ai sensi dell’articolo6, commi 3 e 4, si applica la sanzione amministrativa da lire 7 milio-ni a lire 35 milioni.

3. A chiunque operi nelle attività di smaltimento, rimozione ebonifica senza il rispetto delle condizioni di cui all’articolo 12,comma 4, si applica la sanzione amministrativa da lire 5 milioni alire 30 milioni.

4. Per l’inosservanza degli obblighi di informazione derivantidall’articolo 9, comma 1, e dall’articolo 12, comma 5, si applica lasanzione amministrativa da lire 5 milioni a lire 10 milioni.

5. Alla terza irrogazione di sanzioni previste dal presente artico-lo, il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato dispo-ne la cessazione delle attività delle imprese interessate.».

Nota all’art. 5, comma 8:

L’articolo 244 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recan-te “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, inmateria di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.”così dispone:

«Registrazione dei tumori. In vigore dal 20 agosto 2009. – 1. L’I-SPESL, tramite una rete completa di Centri operativi regionali (COR)e nei limiti delle ordinarie risorse di bilancio, realizza sistemi dimonitoraggio dei rischi occupazionali da esposizione ad agenti chi-mici cancerogeni e dei danni alla salute che ne conseguono, anche inapplicazione di direttive e regolamenti comunitari. A tale scopo rac-coglie, registra, elabora ed analizza i dati, anche a carattere nomina-tivo, derivanti dai flussi informativi di cui all’articolo 8 e dai sistemidi registrazione delle esposizioni occupazionali e delle patologiecomunque attivi sul territorio nazionale, nonché i dati di carattereoccupazionale rilevati, nell’ambito delle rispettive attività istituziona-li, dall’Istituto nazionale della previdenza sociale, dall’Istituto nazio-nale di statistica, dall’Istituto nazionale contro gli infortuni sul lavo-ro, e da altre amministrazioni pubbliche. I sistemi di monitoraggio dicui al presente comma altresì integrano i flussi informativi di cuiall’articolo 8.

2. I medici e le strutture sanitarie pubbliche e private, nonchégli istituti previdenziali ed assicurativi pubblici o privati, che identi-ficano casi di neoplasie da loro ritenute attribuibili ad esposizionilavorative ad agenti cancerogeni, ne danno segnalazione all’ISPESL,tramite i Centri operativi regionali (COR) di cui al comma 1, trasmet-tendo le informazioni di cui al decreto del Presidente del Consigliodei Ministri 10 dicembre 2002, n. 308, che regola le modalità di tenu-ta del registro, di raccolta e trasmissione delle informazioni.

3. Presso l’ISPESL è costituito il registro nazionale dei casi dineoplasia di sospetta origine professionale, con sezioni rispettiva-mente dedicate:

a) ai casi di mesotelioma, sotto la denominazione di Registronazionale dei mesoteliomi (ReNaM);

b) ai casi di neoplasie delle cavità nasali e dei seni paranasali,sotto la denominazione di Registro nazionale dei tumori nasali esinusali (ReNaTuNS);

c) ai casi di neoplasie a più bassa frazione eziologica riguardoalle quali, tuttavia, sulla base dei sistemi di elaborazione ed analisi

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Suppl. ord. alla GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA (p. I) n. 19 del 9-5-2014 (n. 15) 7

dei dati di cui al comma 1, siano stati identificati cluster di casi pos-sibilmente rilevanti ovvero eccessi di incidenza ovvero di mortalità dipossibile significatività epidemiologica in rapporto a rischi occupa-zionali.

4. L’ISPESL rende disponibili al Ministero del lavoro, della salu-te e delle politiche sociali, all’INAIL ed alle regioni e province auto-nome i risultati del monitoraggio con periodicità annuale.

5. I contenuti, le modalità di tenuta, raccolta e trasmissionedelle informazioni e di realizzazione complessiva dei sistemi di moni-toraggio di cui ai commi 1 e 3 sono determinati dal Ministero dellavoro, della salute e delle politiche sociali, d’intesa con le regioni eprovince autonome.».

Nota all’art. 8, comma 1:

L’articolo 6 della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, recante“Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale.” così dispone:

«Finalizzazione delle risorse finanziarie. – 1. Le risorse finanziariedisponibili annualmente per il Servizio sanitario regionale previstedalla normativa nazionale e regionale ed in coerenza con le strategiee gli obiettivi del Piano sanitario regionale, sono determinate e desti-nate dall’Assessore regionale per la sanità:

a) alle Aziende del Servizio sanitario regionale previa negozia-zione con i direttori generali, tenuto conto dei criteri e dei parametricorrelati alle attività proprie delle medesime, alla complessità dellacasistica e delle prestazioni erogate, all’appropriatezza e qualità deiricoveri, alla produttività delle stesse Aziende, alla popolazione resi-dente, alla mobilità attiva e passiva, nonché tenendo conto di criteridi perequazione finalizzati ad assicurare l’erogazione uniforme, effi-cace, appropriata ed omogenea dei Livelli essenziali di assistenza intutto il territorio regionale e dei meccanismi di remunerazione previ-sti dall’articolo 25, comma 1, lettera f);

b) ai programmi interaziendali di razionalizzazione e qualifica-zione dell’offerta, proposti dalle Aziende del Servizio sanitario regio-nale, di cui all’articolo 16, comma 1, lettera e), nonché ai programmidefiniti negli atti di programmazione regionale;

c) al fabbisogno della rete dell’emergenza-urgenza sanitaria ed aprogrammi di interesse generale, gestiti, anche in modo diretto, dallaRegione;

d) ai programmi di attività per funzioni obbligatorie non valuta-bili a prestazione o per specifici progetti funzionali nel rispetto deiprincipi di cui all’articolo 2;

e) al fondo di investimento per la manutenzione e il rinnovo delpatrimonio delle aziende del servizio sanitario regionale;

f) al fabbisogno necessario per l’espletamento dell’attività assi-stenziale degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, degliospedali classificati e, fino alla scadenza degli accordi vigenti, dellesperimentazioni gestionali;

g) al fabbisogno del Centro per la formazione permanente e l’ag-giornamento del personale del servizio sanitario e dell’Istituto zoo-profilattico sperimentale della Sicilia per l’espletamento delle attivitàdi rispettiva competenza;

h) al soddisfacimento delle necessità derivanti dalla tutela dellasalute per le emergenze zootecniche dalla tutela sanitaria per i citta-dini immigrati extracomunitari e dalle esigenze di protezione dellasalute nelle aree industriali a rischio; per queste ultime sono indivi-duate, con decreto dell’Assessore regionale per la sanità, le prescri-zioni in materia di prevenzione individuale e collettiva, diagnosi,cura, riabilitazione ed educazione sanitaria per le patologie derivan-ti dagli insediamenti industriali e le specifiche risorse.

2. I programmi di cui alle lettere b) e d) del comma 1 sono attua-ti previo parere della competente Commissione legislativadell’Assemblea regionale siciliana.

3. Nel quadro della riorganizzazione delle Aziende sanitarie con-tinuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 3,della legge regionale 6 febbraio 2006, n. 10 relativamente all’attiva-zione di nuove unità operative complesse in discipline oncologiche eradioterapiche nei distretti ospedalieri e nelle Aziende ospedalierericadenti nelle zone classificate ad alto rischio ambientale.».

Nota all’art. 9, comma 1:

L’allegato 5 del decreto ministeriale 14 maggio 1996, recante“Normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivicompresi quelli per rendere innocuo l’amianto, previsti dall’art. 5,comma 1, lettera f), della legge 27 marzo 1992, n. 257, recante:«Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto».” contienei “Requisiti minimi dei laboratori pubblici e privati che intendonoeffettuare attività analitiche sull’amianto” ed è pubblicato nellaGazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 25 ottobre 1996, n. 251,S.O.

Nota all’art. 10, comma 2:

L’articolo 36 bis del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, recante“Misure urgenti per la crescita del Paese.” così dispone:

«Razionalizzazione dei criteri di individuazione di siti di interessenazionale. In vigore dal 12 agosto 2012. – 1. All’articolo 252 del decre-to legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modi-ficazioni:

a) al comma 2, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:«f-bis) l’insistenza, attualmente o in passato, di attività di raffi-

nerie, di impianti chimici integrati o di acciaierie»;b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:«2-bis. Sono in ogni caso individuati quali siti di interesse nazio-

nale, ai fini della bonifica, i siti interessati da attività produttive edestrattive di amianto».

2. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela delterritorio e del mare, da adottare entro centoventi giorni dalla datadi entrata in vigore della legge di conversione del presente decre-to, sentite le regioni interessate, è effettuata la ricognizione deisiti attualmente classificati di interesse nazionale che non soddi-sfano i requisiti di cui all’articolo 252, comma 2, del decreto legi-slativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal comma 1 delpresente articolo.

3. Su richiesta della regione interessata, con decreto del Ministrodell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti gli entilocali interessati, può essere ridefinito il perimetro dei siti di interes-se nazionale, fermo restando che rimangono di competenza regiona-le le necessarie operazioni di verifica ed eventuale bonifica della por-zione di siti che, all’esito di tale ridefinizione, esuli dal sito di interes-se nazionale.

4. All’attuazione delle disposizioni del presente articolo si prov-vede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili alegislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per lafinanza pubblica.».

LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 381“Norme per la tutela della salute e del territorio dai rischi deri-

vanti dall’amianto”.Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Digiacomo,

Assenza, Caputo, Federico, Firetto e Fontana il 9 maggio 2013.Trasmesso alla Commissione Sanità il 14 maggio 2013.

D.D.L. n. 3“Norme per la tutela della salute e del territorio dai rischi deri-

vanti dall’amianto”.Iniziativa parlamentare : presentato dal deputato Federico il 13

dicembre 2012.Trasmesso alla Commissione Sanita’ il 28 dicembre 2012.

D.D.L. n. 306“Norme in materia di prevenzione e lotta del rischio amianto”.Iniziativa parlamentare: presentato dal deputato Gianni il 14

marzo 2013.Trasmesso alla Commissione Sanità il 4 aprile 2013.

D.D.L. n. 346“Provvedimenti in favore dei lavoratori contro i rischi connessi

all’esposizione all’amianto”.Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Assenza,

Caputo, Cascio, D’Asero, Falcone, Fontana, Germanà, Vinciullo il 4aprile 2013.

Trasmesso alla Commissione Sanità il 9 aprile 2013.Abbinato dalla Commissione nella seduta n. 28 del 14 maggio

2013.Trasmesso alla Commissione Bilancio (II) il 16 maggio 2013.Esaminato dalla Commissione nelle sedute n. 28 del 14 maggio

2013, n. 29 del 15 maggio 2013, n. 31 del 22 maggio 2013, n. 39 del26 giugno 2013 e n. 64 del 4 dicembre 2013.

Esitato per l’Aula nella seduta n. 64 del 4 dicembre 2013.Rinviato, a seguito della decisione assunta dalla Conferenza dei

Capigruppo del 22 gennaio 2014, dalla Presidenza dell’ARS inCommissione Bilancio nella seduta d’Aula n. 122 del 23 gennaio2014.

Parere espresso Commissione Bilancio nella seduta n. 114 del 19febbraio 2014.

Relatore: Cascio Salvatore.Discusso dall’Assemblea nelle sedute n. 140 del 18 marzo 2014,

n. 143 del 25 marzo 2014 e n. 144 del 26 marzo 2014.Approvato dall’Assemblea nella seduta n. 144 del 26 marzo 2014.

(2014.14.846)102

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Proposta di legge della Regione Lazio

n. 24 del 9 maggio 2013

presentata dall’on. Fabrizio Santori

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Lettera inviata dall’ONA a tutti i parlamentari

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Lettera ai parlamentari 10.02.2014

OSSERVATORIO NAZIONALE SULL’AMIANTO

Invito a partecipare alla Seconda Conferenza Internazionale dell’ONA Onlus (nel corso della

quale verrà presentato il Piano Nazionale Amianto dell’ONA Onlus)

- a partire dalle ore 9,00 presso l’Auletta dei Gruppi Parlamentari della Camera dei Deputati

successivo 21 marzo 2014 presso la Sala Tirreno della Regione Lazio.

Signor Presidente della Camera

Signor Presidente del Senato,

Onorevoli Componenti delle Assemblee Parlamentari,

con la presente ci pregiamo invitarVi a partecipare e ad esprimere la Vostra autorevole

opinione nell’ambito della seconda conferenza internazionale dell’ONA Onlus, che si terrà a partire

dal 20 marzo 2014 presso l’Auletta dei Gruppi Parlamentari della Camera dei Deputati e il

successivo 21 marzo 2014 presso la S

gli altri il prof. Ronald Gordon, Direttore del

Morando Soffritti, Direttore Scientifico dell’Istituto Ramazzini, il prof. Giancarlo Ugazio, il prof.

Pietro Sartorelli, il prof. Gaetano Veneto, il dott. Maurizio Ascione, Magistrato, il dott. Sergio Dini,

Magistrato).

La nostra Associazione è rappresentativa delle vittime dell’amianto, e persegue le finalità

proprie della tutela della salute (art. 32 della Costituzione) e dell’ambiente (artt. 9 e 117 della

Costituzione), attraverso la prevenzione primaria,

agenti patogeni (anche con decontaminazione degli ambienti di vita e di lavoro).

Nel corso della conferenza verrà ripercorsa l’epopea del movimento operaio e delle vittime

dell’amianto che attraverso la loro mobilitazione hanno ot

1943, che riconosceva l’asbestosi come patologia di origine professionale e quindi indennizzabile,

la messa al bando del minerale con la l. 257 del 1992, sconfiggendo le lobby assassine, che hanno

contaminato il territorio nazionale con oltre 30 milioni di tonnellate di materiali con amianto.

OSSERVATORIO NAZIONALE SULL’AMIANTO

Presidenza Nazionale

Via Crescenzio, n. 2, 00193 - Roma

tel. 331/9806771 E-mail: [email protected]

All’on. Presidente della Camera dei DeputatiAll’on. Presidente del Senato della Repubblica

Agli on. Componenti della Camera dei DeputatiAgli on. Componenti del Senato della Repubblica

Invito a partecipare alla Seconda Conferenza Internazionale dell’ONA Onlus (nel corso della

quale verrà presentato il Piano Nazionale Amianto dell’ONA Onlus) che si terrà il

presso l’Auletta dei Gruppi Parlamentari della Camera dei Deputati

successivo 21 marzo 2014 presso la Sala Tirreno della Regione Lazio.

nor Presidente della Camera,

Senato,

Onorevoli Componenti delle Assemblee Parlamentari,

con la presente ci pregiamo invitarVi a partecipare e ad esprimere la Vostra autorevole

opinione nell’ambito della seconda conferenza internazionale dell’ONA Onlus, che si terrà a partire

arzo 2014 presso l’Auletta dei Gruppi Parlamentari della Camera dei Deputati e il

successivo 21 marzo 2014 presso la Sala Tirreno della Regione Lazio (e alla quale interverranno, tra

il prof. Ronald Gordon, Direttore del Mount Sinai School of Medicine

Morando Soffritti, Direttore Scientifico dell’Istituto Ramazzini, il prof. Giancarlo Ugazio, il prof.

Pietro Sartorelli, il prof. Gaetano Veneto, il dott. Maurizio Ascione, Magistrato, il dott. Sergio Dini,

ostra Associazione è rappresentativa delle vittime dell’amianto, e persegue le finalità

della salute (art. 32 della Costituzione) e dell’ambiente (artt. 9 e 117 della

attraverso la prevenzione primaria, che presuppone l’assenza di esposizione ad

agenti patogeni (anche con decontaminazione degli ambienti di vita e di lavoro).

Nel corso della conferenza verrà ripercorsa l’epopea del movimento operaio e delle vittime

dell’amianto che attraverso la loro mobilitazione hanno ottenuto, dopo la prima legge n. 445 del

1943, che riconosceva l’asbestosi come patologia di origine professionale e quindi indennizzabile,

la messa al bando del minerale con la l. 257 del 1992, sconfiggendo le lobby assassine, che hanno

torio nazionale con oltre 30 milioni di tonnellate di materiali con amianto.

OSSERVATORIO NAZIONALE SULL’AMIANTO

Roma

mail: [email protected]

All’on. Presidente della Camera dei Deputati All’on. Presidente del Senato della Repubblica

Componenti della Camera dei Deputati

Componenti del Senato della Repubblica

Invito a partecipare alla Seconda Conferenza Internazionale dell’ONA Onlus (nel corso della

che si terrà il 20 marzo 2014

presso l’Auletta dei Gruppi Parlamentari della Camera dei Deputati e il

con la presente ci pregiamo invitarVi a partecipare e ad esprimere la Vostra autorevole

opinione nell’ambito della seconda conferenza internazionale dell’ONA Onlus, che si terrà a partire

arzo 2014 presso l’Auletta dei Gruppi Parlamentari della Camera dei Deputati e il

ala Tirreno della Regione Lazio (e alla quale interverranno, tra

Medicine di New York, il prof.

Morando Soffritti, Direttore Scientifico dell’Istituto Ramazzini, il prof. Giancarlo Ugazio, il prof.

Pietro Sartorelli, il prof. Gaetano Veneto, il dott. Maurizio Ascione, Magistrato, il dott. Sergio Dini,

ostra Associazione è rappresentativa delle vittime dell’amianto, e persegue le finalità

della salute (art. 32 della Costituzione) e dell’ambiente (artt. 9 e 117 della

assenza di esposizione ad

agenti patogeni (anche con decontaminazione degli ambienti di vita e di lavoro).

Nel corso della conferenza verrà ripercorsa l’epopea del movimento operaio e delle vittime

tenuto, dopo la prima legge n. 445 del

1943, che riconosceva l’asbestosi come patologia di origine professionale e quindi indennizzabile,

la messa al bando del minerale con la l. 257 del 1992, sconfiggendo le lobby assassine, che hanno

torio nazionale con oltre 30 milioni di tonnellate di materiali con amianto.

Page 340: Atti Roma 20-21.03.2014 3a parte

Lettera ai parlamentari 10.02.2014

Rimane ancora sul tappeto il problema relativo alla contaminazione di ampi territori e alla

presenza del minerale in molti siti lavorativi, con il perdurare del rischio morbigeno, che si somma

a quello relativo alle precedenti esposizioni.

Nel nostro Paese, ogni anno, si ammalano più di 5.000 persone per patologie asbesto

correlate e molte di loro, purtroppo, non ce la fanno a sopravvivere, e questa pandemia non

costituisce soltanto un’emergenza sanitaria, ma anche sociale e morale, ed impone, oltre alla

presa di coscienza, una più efficace azione nell’ambito e nell’ottica della prevenzione primaria,

secondaria e terziaria.

Il problema della decontaminazione dei luoghi di vita e di lavoro non è di semplice

risoluzione e impone innanzitutto di inertizzare questi materiali, aggredendone la struttura

microcristallina, per renderli definitivamente innocui, perché la semplice dismissione in discarica,

con il trascorrere del tempo porta alla contaminazione del terreno e delle falde acquifere.

La soluzione adottata in Italia, ed ancora caldeggiata da più parti, anche autorevoli, è quella

dello stoccaggio di tali materiali in discarica, mettendo, non solo in senso figurato ma anche in

senso reale, il problema sotto il tappeto, costituendo una ipoteca per le future generazioni.

Il ricorso alla discarica evidenzia anche al presente significative criticità, in primo luogo in

termini di requisiti di sicurezza degli impianti, con riferimento sia alla loro ubicazione in un

territorio come quello italiano ad alto rischio sismico ed idrogeologico sia alla loro capacità di

evitare la dispersione delle fibre nelle acque di falda sia al processo autorizzativo che spesso

consente di allocare questi rifiuti, classificati come pericolosi, nelle discariche per rifiuti non

pericolosi, quindi collocate a distanza più ravvicinate ai centri abitati e realizzate con minori

accorgimenti.

Queste criticità evidenziano la necessità di evitare il ricorso alla deroga per l’accettazione di

rifiuti contenenti amianto (friabile e/o compatto) ove le strutture non fossero progettate a questo

fine, perché eventuali irregolarità pregiudicherebbero interessi e diritti di rilievo costituzionale.

Il ricorso sistematico alla discarica presenta aspetti significativi anche dal punto di vista

economico: da un lato, nel durante, in quanto ingenera una concorrenza sui prezzi basata appunto

sui minori costi di gestione (e conseguenti rischi per la collettività) derivanti dal non sempre

puntuale rispetto delle norme, e si auspica che in ogni Regione ci sia almeno una discarica

appositamente predisposta per lo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto sia esso in matrice

friabile o in matrice compatta. Dall’altro lato, in prospettiva, in quanto ingenera aspettative di

rendite di posizione, non solo da parte dei proprietari delle cave dismesse o in corso di

dismissione, ma anche da parte di altri portatori di interesse quali, ad esempio, gli industriali

interessati ad avviare lucrose bonifiche (ovviamente a carico della collettività) delle discariche

stesse nel momento che ne venga sancita l’estrema pericolosità oppure personaggi dai profili

inquietanti.

Appare singolare che il Piano Nazionale Amianto sia stato approvato nel Consiglio dei

Ministri del 22.03.2013 quando il Governo era da tempo sfiduciato e con l’opzione delle

discariche, mentre invece il Parlamento Europeo, con la Risoluzione 2012/2065(INI) approvata

nella seduta del 14 Marzo 2013, suggerisce di optare per la inertizzazione, con la quale modificare

definitivamente la struttura microcristallina del minerale.

Nel nostro Paese non esistono impianti di inertizzazione, anche se le norme del DM 248 del

2004 lo consentirebbero, e ciò in quanto, a distanza di circa dieci anni, non sono stati emanati

alcuni decreti attuativi o circolari tecniche, che non determinano costi per la Pubblica

Page 341: Atti Roma 20-21.03.2014 3a parte

Lettera ai parlamentari 10.02.2014

Amministrazione, ma che sono indispensabili per rendere possibile la realizzazione di questi

impianti.

Sul lato della politica industriale, va rilevato come, a fronte di un’intensa attività di ricerca e

sviluppo che ha portato alla registrazione di ben 35 brevetti diversi, nessun grande gruppo italiano

si è fatto carico dell’effettiva implementazione industriale di tali processi, lasciati quindi a livello di

studi di laboratorio o, al massimo, di impianti pilota: eppure, nella vicina Francia, un impianto del

genere è operativo fin dal 1997 e attraverso il quale si inertizzano migliaia di tonnellate di amianto

ogni anno.

Per quanto a nostra conoscenza, esistono nel nostro Paese da un lato imprenditori capaci e

interessati e dall’altro possessori di know how che, nel giusto quadro normativo di sicurezza e

regolamentazione e nell’ambito di procedure di incentivazione non necessariamente economica,

sono disposti a intraprendere questa strada dell’inertizzazione, abbandonando a se stessa la fola

che “tutto è in via sperimentale” e dimostrando che effettivamente è possibile iniziare a mettere

la parola fine alle tragiche conseguenze dell’uso dissennato, nefasto e criminale dell’amianto.

E’ per questo che nel segnalare il metodo Inertam, come da scheda allegata, e nel

richiamare i principi dell’economia sociale di mercato (nei termini evidenziati dall’Avv. Ezio

Bonanni nella relazione “Amianto tra scienza e diritto” - cfr. incontro di studio svoltosi il

18.07.2013 presso la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa -) e valorizzando la fulgida tradizione

autonomistica, secondo l’intuizione e il pensiero di Don Luigi Sturzo, ci permettiamo invitare le

SS.VV. a partecipare alla prossima conferenza internazionale dell’ONA Onlus “Lotta all’amianto: il

diritto incontra la scienza”, che si terrà a partire dal prossimo 20.03.2014 presso l’Auletta dei

Gruppi Parlamentari della Camera dei Deputati, e il giorno successivo presso la Sala Tirreno della

Regione Lazio, e in attesa di un cortese cenno di riscontro, porgono, con gli ossequi e con l’augurio

di un buon lavoro, i più distinti saluti.

Confidando in un riscontro alla presente porgono, con gli ossequi, i più distinti saluti.

Roma, 10 Febbraio 2014

Il Segretario Generale ONA Onlus Il Presidente Nazionale ONA Onlus

Dott. Michele Rucco Avv. Ezio Bonanni

Schede di sintesi allegate:

n. 1 Presentazione dell’Osservatorio Nazionale sull’Amianto - ONA Onlus

n. 2 Lo smaltimento dei Rifiuti Contenenti Amianto;

n. 3 Le discariche che accettano Rifiuti Contenenti Amianto;

n. 4 I criteri per la ubicazione delle discariche;

n. 5 I trattamenti di vetrificazione dell’amianto;

n. 6 Le previsioni del Piano Nazionale Amianto;

n. 7 La Risoluzione del Parlamento Europeo;

n. 8 Relazione dell’Avv. Ezio Bonanni.

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Per una riflessione sullo smaltimento dell’amianto Gennaio 2014

Scheda 1 Osservatorio Nazionale sull’Amianto – ONA Onlus

L'Osservatorio Nazionale sull’Amianto - ONA Onlus è nato nell’agosto 2008 al fine di raccogliere la sofferenza, il disagio e le difficoltà dei lavoratori esposti e vittime dell’amianto e di altri agenti patogeni, e dei loro familiari, troppo spesso lasciati soli ad affrontare le conseguenze di quello che non potrà mai essere definito, per sua natura, un “problema privato”.

L’iniziativa, promossa dalla Libera Università Telematica Arti e Scienze Moderne, ha progressivamente aggregato intorno a sé lavoratori esposti all’amianto, familiari delle vittime, professionisti, tra i quali medici, ingegneri, avvocati, ricercatori, e semplici cittadini: persone che hanno a cuore i principi fondamentali di tutela della vita, della sua dignità, sul presupposto che solo l’integrità psicofisica e la salubrità dell’ambiente rendono fruibili tutti gli altri diritti e possono salvaguardare la stessa esistenza del genere umano.

Oggi l’Osservatorio annovera migliaia di soci sostenitori, che prestano il loro contributo di idee e di lavoro, a titolo volontario e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto; molti di loro sono personalità rappresentative delle istituzioni a tutti i livelli (sindaci, consiglieri comunali, provinciali e regionali, deputati e senatori) espressione di tutte le formazioni politiche presenti nella società italiana, in armonia con il carattere apartitico e scevro da ideologie dell’Associazione.

E’ presente in tutte le Regioni italiane attraverso i propri Comitati, che sono in grado di assicurare la più ampia partecipazione democratica e di perseguire le finalità dell’Osservatorio in modo diretto ed immediato, dando risposte specifiche alle modalità particolari con cui gli obiettivi di tutela della salute, dell’ambiente e dei diritti si manifestano e si concretizzano nel rispettivo ambito di operatività.

Può contare sul supporto di un Comitato Tecnico Scientifico di cui fanno parte insigni professori universitari e affermati professionisti e intrattiene rapporti di collaborazione con Università, Agenzie ed Istituzioni di tutto il mondo.

Gli scopi, i contenuti e la struttura dell’Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia. L’Associazione si propone di:

• promuovere e tutelare la salute in ogni ambito di esplicazione della vita umana, attraverso la prevenzione primaria, che si sostanzia della completa rimozione di tutti i cancerogeni dagli ambienti di vita e di lavoro, e attraverso la prevenzione secondaria, cioè la diagnosi precoce;

• rappresentare, tutelare, assistere moralmente e materialmente i lavoratori ed i cittadini esposti ad amianto, ad altri patogeni e ad altri rischi professionali;

• tutelare i diritti costituzionalmente garantiti a ogni persona, con particolare riferimento alle lavoratrici e ai lavoratori, e alle persone che, loro malgrado, sono

Page 343: Atti Roma 20-21.03.2014 3a parte

Per una riflessione sullo smaltimento dell’amianto Gennaio 2014

Scheda 1 Osservatorio Nazionale sull’Amianto – ONA Onlus

escluse, emarginate e discriminate a causa di ragioni fisiche, psichiche, economiche, sociali e familiari.

L’amianto e gli altri agenti patogeni, che per la loro dissennata utilizzazione e per la loro pervasività sono fonte di perenni lesioni all’ambiente e alla salute, hanno determinato il filo conduttore di tutte le attività dell’Associazione che concretamente agisce:

• a fianco delle Istituzioni locali e nazionali nella costruzione di un contesto normativo in cui il bando dell’amianto e degli altri agenti tossici patogeni sia dotato di effettività;

• a fianco della Magistratura, nella sua azione di individuazione e di repressione dei reati contro la salute e contro l’ambiente, e nella sua azione per il ristoro dei danni causati ai singoli e alle comunità, secondo il principio “chi inquina paga”;

• a fianco delle strutture mediche, con l’obiettivo di potenziare gli interventi di prevenzione primaria, di prevenzione secondaria, di conoscenza e di informazione sugli effetti degli agenti tossici patogeni;

• a fianco ed insieme alle altre Associazioni che perseguono valori e principi coincidenti con i propri, con le quali intende agire in sinergia per la tutela dell’ambiente, della salute, dei diritti dei cittadini e dei lavoratori, perseguendo insieme tutte le possibili iniziative di sviluppo.

L’Associazione ha come simbolo, quale evoluzione dell'originario logo costituito dalla cosmologia etrusca, il guerriero etrusco, tratto da un bassorilievo rinvenuto nelle rovine di Vetulonia, che porta uno scudo decorato con un glifo che raffigura il "fiore della vita". Il significato del fiore della vita, ricorrente nella geometria sacra, si identifica con la ruota del sole, con la salute, con il benessere e con la sacralità della vita; ogni molecola della vita corrisponde a questo schema: quindi il guerriero è la metafora della difesa della vita, e della sua sacralità, dal male che viene provocato dall'amianto e dagli altri patogeni.

Da questo simbolo è stato estrapolato, per l’uso corrente, lo scudo, che si qualifica quindi come sintesi dell’essenza di ogni individuo, della lotta del bene contro il male, della verità contro la menzogna, della giustizia contro l’ingiustizia.

Questo profondo significato etico, che si sostanza nella lotta alla religione del profitto in favore della religione dell’uomo, è stata apprezzato anche dal Santo Padre Benedetto XVI, che il 27 Aprile 2011, in occasione della Giornata mondiale delle vittime dell’amianto, ha esortato l’Osservatorio Nazionale sull’Amianto a proseguire la sua “importante attività a difesa dell’ambiente e della salute pubblica”.

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Per una riflessione sullo smaltimento dell’amianto Gennaio 2014

Scheda 1 Osservatorio Nazionale sull’Amianto – ONA Onlus

L'Osservatorio Nazionale sull’Amianto - ONA Onlus è una Associazione di utilità sociale, iscritta all’Anagrafe delle ONLUS della Direzione Regionale Lazio dell’Agenzia delle Entrate con prot. 79949 del 6 Dicembre 2010; è accreditato dal Ministero della Salute nell’Elenco in rete del volontariato della salute; è iscritto al n. 1525 del Registro dell’Associazionismo della Regione Lazio, giusta determina n. B00688 del 26 febbraio 2013; è iscritto al n. 852 dell’Albo delle Associazioni della Provincia di Roma, giusta determina n. 1849 del 22 aprile 2013; è iscritto nell’Albo delle Associazioni del Comune di Roma, giusto provvedimento in corso di emanazione.

Di seguito riferimenti e strutture:

Presidente Avv. Ezio Bonanni 0773.663593 – 335.8304686 [email protected]

Segretario Generale Dott. Michele Rucco 340.2553965 [email protected]

Osservatorio Nazionale sull’Amianto – ONA Onlus

Via Crescenzio, 2 – 00193 - Roma 0773.663593 - 331.9806771 http://osservatorioamianto.com [email protected]

Notiziario sull’amianto www.onanotiziarioamianto.it/ [email protected]

Servizio gratuito di consulenza legale

Direttore Avv. Ezio Bonanni [email protected]

Dipartimento Patologie Ambientali

Direttore Prof. Giancarlo Ugazio [email protected]

Dipartimento Ricerca e Cura del Mesotelioma

Direttore Prof. Luciano Mutti 338.6836453 [email protected] http://www.gime.it/

Ambulatorio Oncologico online ONA Onlus

Direttore Dott. Roberto Valenza [email protected]

Ufficio Stampa Dott. Gianni Avvantaggiato 329.6183220 [email protected]

Page 345: Atti Roma 20-21.03.2014 3a parte

Per una riflessione sullo smaltimento dell’amianto Gennaio 2014

Scheda 2

Osservatorio Nazionale sull’Amianto – ONA Onlus

Lo smaltimento dei RCA - Rifiuti Contenenti Amianto.

Le operazioni di raccolta, trasporto, stoccaggio e smaltimento dei rifiuti sono

sottoposte alle disposizioni generali di cui al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152,

recante “Norme in materia ambientale”.

Le norme in merito alla classificazione dei rifiuti stabiliscono che un rifiuto deve essere

classificato come pericoloso qualora contenga “una sostanza riconosciuta come

cancerogena (Categorie 1 o 2) in concentrazione ≥ 0,1%”.

Poiché l’amianto è una sostanza di Categoria 1, tutti i rifiuti che ne contengono

concentrazioni maggiori allo 0,1% devono essere classificati come pericolosi.

I MCA - Materiali Contenenti Amianto, ab origine, hanno concentrazioni variabili tra il

10% ed il 98% di sostanza pericolosa, quindi, nel momento in cui essi divengono rifiuti,

e cioè “qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o

l’obbligo di disfarsi”, devono essere classificati come rifiuti speciali pericolosi.

I RCA sono sottoposti anche alla disciplina speciale del D.M. 29 luglio 2004, n. 248,

emanato dal Ministero dell’Ambiente di concerto con i Ministeri della Salute e delle

Attività Produttive, “Regolamento relativo alla determinazione e disciplina delle attività

di recupero dei prodotti e beni di amianto e contenenti amianto”.

La normativa prevede che i RCA possono essere conferiti in:

1. discarica per rifiuti pericolosi, dedicata o dotata di cella dedicata;

2. discarica per rifiuti non pericolosi, dedicata o dotata di cella dedicata, quando:

• si tratti dei rifiuti individuati dal CER - Codice Europeo dei Rifiuti 17.06.05*

(materiali da costruzioni contenenti amianto);

• si tratti delle altre tipologie di rifiuti contenenti amianto, purché sottoposti a

processi di trattamento ai sensi del D.M. 248 del 29 luglio 2004, finalizzati al

contenimento del potenziale inquinante.

Poiché in Italia non esistono, al momento, impianti in esercizio di trattamento dei

RCA di cui alla Tabella 1 del D.M. n. 248 del 29 luglio 2004, solo i “Materiali da

costruzione contenenti amianto” classificati con il CER 17.06.05*, possono essere

conferiti in discariche per rifiuti non pericolosi, mentre le restanti tipologie di RCA,

devono essere tutte smaltite in discariche per rifiuti pericolosi.

LO SMALTIMENTO IN DISCARICA:

Il Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, recante "Attuazione della direttiva

1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti", prevede che le discariche che accettano

rifiuti contenenti amianto possono essere autorizzate anche allo smaltimento di altre

tipologie di rifiuti purché lo smaltimento dell'amianto avvenga in una porzione distinta

e destinata esclusivamente a tale scopo.

Le discariche devono essere coltivate ricorrendo a sistemi che prevedono la

realizzazione di settori o trincee e le coltivazioni devono essere spaziate in modo da

consentire il passaggio degli automezzi senza causare frantumazione dei rifiuti

contenenti amianto.

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Per una riflessione sullo smaltimento dell’amianto Gennaio 2014

Scheda 2

Osservatorio Nazionale sull’Amianto – ONA Onlus

Entro la giornata di conferimento deve essere assicurata la ricopertura del rifiuto con

uno strato di terreno di almeno 20 cm di spessore. Il terreno e gli eventuali materiali

impiegati per copertura giornaliera devono avere consistenza plastica, in modo da

adattarsi alla forma e ai volumi dei materiali da ricoprire e da costituire un'adeguata

protezione contro la dispersione di fibre. Inoltre la messa in opera della copertura

giornaliera deve consentire una livellazione dello strato giornaliero.

LO SMALTIMENTO MEDIANTE TRATTAMENTO:

Il D. Lgs 13 gennaio 2003, n. 36 definisce trattamento: “i processi fisici, termici, chimici

o biologici, incluse le operazioni di cernita, che modificano le caratteristiche dei rifiuti,

allo scopo di ridurne il volume o la natura pericolosa, di facilitarne il trasporto, di

agevolare il recupero o di favorirne lo smaltimento in condizioni di sicurezza”.

Il Decreto 29 luglio 2004, n. 248 definisce 2 categorie di trattamento per i RCA:

• Trattamenti che riducono il rilascio di fibre dei RCA senza modificare la struttura

cristallochimica dell'amianto o modificandola in modo parziale: i RCA rimangono

rifiuti e vengono avviati allo smaltimento in discarica (nel rispetto dei requisiti

previsti);

• Trattamenti che modificano completamente la struttura cristallochimica

dell'amianto, facendo sì che perda la morfologia fibrosa e, con essa, le

caratteristiche di pericolosità: i RCA perdono la qualifica di rifiuto e vengono avviati

al riutilizzo come materia prima (nel rispetto dei requisiti previsti).

I PROCESSI DI TRATTAMENTO PER LA TOTALE TRASFORMAZIONE CRISTALLOCHIMICA DELL'AMIANTO

individuati dal predetto D.M. 248/2004 sono i seguenti:

• Modificazione chimica: la struttura dei RCA viene modificata chimicamente

mediante reagenti e precipitazione di sali insolubili;

• Modificazione meccanochimica: la struttura cristallina viene distrutta

meccanicamente;

• Litificazione: i RCA vengono sottoposti a fusione alla temperatura di ca. 1.300-

1.450°C e successivo lento raffreddamento con cristallizzazione di minerali silicatici

e ossidi di ferro;

• Vetrificazione: i RCA vengono sottoposti a fusione con additivi vari a 1.300-1.600

°C, raffreddamento rapido e produzione di materiale vetroso;

• Vetroceramizzazione: i RCA vengono sottoposti ad un processo di cristallizzazione

controllata del materiale precedentemente vetrificato;

• Litizzazione Pirolitica: viene aggiunta argilla e si sottopone il tutto a fusione in forno

per argilla;

• Produzione di clinker: i RCA vengono sottoposti a fusione con calcare ed argilla;

• Ceramizzazione: cottura dei RCA a temperature superiori a 700 °C.

Il materiale risultante dai suddetti trattamenti deve soddisfare i requisiti dei prodotti

sostitutivi dell'amianto (All. 2 del D.M. 12.02.1997): assenza di fibre di amianto

all’esame con SEM – Microscopio Elettronico a Scansione; assenza in concentrazione

totale ≥ 0,1% di sostanze cancerogene di categoria 1 o 2; non deve dar luogo a rifiuti

pericolosi e per i materiali con abito fibroso (lunghezza/diametro ≥ 3 micron) deve

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Per una riflessione sullo smaltimento dell’amianto Gennaio 2014

Scheda 2

Osservatorio Nazionale sull’Amianto – ONA Onlus

avere un contenuto di fibre con diametro geometrico medio < 3 micron inferiore al

20%.

Quindi, il trattamento finalizzato al riutilizzo dell’amianto come materia prima (detto

anche “inertizzazione”) può avvenire mediante processi chimici, meccano-chimici e

termici che determinino in modo sistematico e completo la distruzione della forma

cristallina originaria, anche senza modificare la composizione chimica del minerale,

rendendolo del tutto privo di pericolosità a causa della soppressione dell’originaria

struttura fibrosa.

Secondo il censimento svolto da AssoAmianto e presentato al Convegno ISS del

12.12.2013, in materia di inertizzazione dell’amianto sono stati rilevati:

• n. 35 brevetti registrati presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi di cui 34 registrati

da soggetti italiani con inventori italiani;

• n. 13 brevetti registrati da soggetti italiani presso l’Ufficio Europeo dei Brevetti.

Relativamente alla implementazione industriale delle diverse tecniche si evidenzia

quanto segue:

• Trattamenti chimici: le due applicazioni più note utilizzano come agenti di attacco

l’acido fluoridrico e la soda caustica, reagenti chimici pericolosi; pur concepite e

brevettate negli anni Novanta, non hanno mai superato la fase di impianto pilota

per cui si può ritenere che sostanzialmente siano state abbandonate.

• Trattamenti meccano chimici: tra questi, i processi di macinazione ad alta energia

(ultramacinazione) sono stati ampiamente studiati alla scala di laboratorio in

Italia; in Giappone sono disponibili unità mobili di ultramacinazione alla scala reale

di piccola e media capacità (1-10 t/d).

• Trattamenti termici: la famiglia dei trattamenti termici è molto articolata; è anche

quella dove si concentrano le maggiori esperienze applicative e dove si riscontra

uno dei pochi (se non l’unico) impianto di inertizzazione in regolare esercizio a

livello europeo, precisamente lo stabilimento della francese INERTAM in

produzione dal 1997. In Italia esistono anche diverse proposte di trattamenti

termici, ma sono tutte alla fase di laboratorio o di impianto pilota, con l’unica

eccezione di un impianto mobile di inertizzazione implementato dall’azienda

Aspireco a servizio di una bonifica ambientale ad Arborea (OR), che ha operato nel

periodo 2006-2011 e poi è stato dismesso.

Quindi, non vi è ancora nessun impianto industriale attivo a scala nazionale.

Ciò sembrerebbe determinato da una norma non sufficientemente specifica, che

necessiterebbe di ulteriori decreti applicativi in grado di definire:

• le Amministrazioni pubbliche incaricate del rilascio delle autorizzazioni,

• gli Organi di Vigilanza deputati al controllo,

• le metodologie e le procedure di campionamento ed analisi dei materiali frutto

del processo di inertizzazione,

• le metodologie e le procedure di campionamento ed analisi delle matrici

ambientali (aria, acqua, suolo) da monitorare e con quali modalità, nelle aree in

cui tali impianti verranno collocati.

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Per una riflessione sullo smaltimento dell’amianto Gennaio 2014

Scheda 2

Osservatorio Nazionale sull’Amianto – ONA Onlus

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Per una riflessione sullo smaltimento dell amianto Gennaio 2014

Scheda 3

Osservatorio Nazionale sull Amianto ONA Onlus

Le discariche che accettano Rifiuti Contenenti Amianto.

L INAIL DIPIA (Dipartimento Installazioni di Produzione e Insediamenti Antropici) ha

effettuato una mappatura delle discariche che in Italia accettano RCA - Rifiuti

Contenenti Amianto, secondo la quale:

Al 30 Giugno 2013 sono presenti in Italia (Figura 1):

42 discariche non in esercizio;

6 discariche sospese o con lotti con l accettazione di RCA sospesa;

6 discariche in attesa di autorizzazione;

19 discariche in esercizio.

Queste 19 discariche sono così distribuite sul territorio nazionale:

4 discariche in Toscana;

3 discariche in Piemonte;

2 discariche in Basilicata, Emilia Romagna e Sardegna;

1 discarica in Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Provincia Autonoma di

Bolzano e Puglia;

0 (zero) in Calabria, Campania, Lazio, Lombardia, Molise, Provincia Autonoma di

Trento, Sicilia, Umbria, Valle D Aosta e Veneto.

La loro tipologia è la seguente:

1 è una discarica per rifiuti pericolosi;

1 è una discarica che accetta sia rifiuti pericolosi che non pericolosi in celle distinte

ma è dedicata solo al SIN - Sito d Interesse Nazionale di Casale Monferrato;

1 è una discarica per rifiuti non pericolosi dedicata esclusivamente ai RCA;

16 sono discariche per rifiuti non pericolosi con cella dedicata ai RCA.

Questa situazione, secondo l INAIL-DIPIA, presenta significative criticità:

1. Presenza di autorizzazioni anomale: 7 discariche in esercizio (delle 16 con lotto

dedicato ad amianto), classificate come discariche per rifiuti non pericolosi, sono

state autorizzate ad accettare dalle competenti Autorità Regionali e/o Provinciali,

CER pericolosi contenenti amianto, diversi dai Materiali da costruzione contenenti

amianto classificati con il CER 17.06.05*; accettano quindi oltre a RCA in matrice

compatta, anche RCA in matrice friabile.

2. Mancanza dei requisiti di sicurezza: la maggior parte degli impianti oggi non in

esercizio sono discariche Ex 2A (cioè, discariche per rifiuti inerti, con deroga ad

accettare rifiuti in cemento amianto), che, essendo state progettate per accogliere

rifiuti inerti, non posseggono i requisiti di sicurezza previsti dalla norma europea

per la tipologia di discariche che accettano RCA (Direttiva 1999/31/CE recepita dal

D.Lgs. n. 36 del 13 gennaio 2003).

Non risultando opportunamente impermeabilizzate e dotate di sistemi di

captazione, possono costituire una fonte di pericolo per l ambiente circostante.

3. Metodologie di coltivazione non sempre appropriate: Infatti delle19 discariche in

esercizio:

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Per una riflessione sullo smaltimento dell amianto Gennaio 2014

Scheda 3

Osservatorio Nazionale sull Amianto ONA Onlus

a. 11 discariche effettuano la coltivazione dei RCA in una o più celle dedicate

esclusivamente all'amianto, ben distinte ed in aree separate dagli altri rifiuti

accettati dall'impianto di discarica;

b. 2 discariche effettuano la coltivazione dei RCA non in una o più celle dedicate

esclusivamente all'amianto, ma insieme ad altre tipologie di rifiuti;

c. 6 discariche effettuano la coltivazione dei RCA in piccole celle/porzioni

dell'impianto di discarica dedicate solo ai RCA che risultano inserite in aree ove

vengono posizionate anche altre tipologie di rifiuti e sono create di volta in

volta a seconda delle richieste di mercato. Questo fa si che sia in direzione

orizzontale che verticale si possano riscontrare piccole celle dedicate a RCA

inglobate in altre tipologie di rifiuti.

In conclusione, delle 19 discariche in esercizio al 30 Giugno 2013, solo 2 sono

discariche per rifiuti pericolosi (ma una può ricevere solo i rifiuti provenienti dal SIN di

Casale Monferrato). In Italia, quindi, è presente una sola discarica per rifiuti pericolosi

in grado di accettare da tutto il territorio nazionale RCA in matrice friabile.

ANALISI DELLA VOLUMETRIA

Complessivamente in Italia nel 2012 sono stati smaltiti in discariche autorizzate circa

265.000 mc di Rifiuti Contenenti Amianto (precisamente, 264.938 mc); di questi, la

volumetria maggiore è stata smaltita nell Italia del Nord (123.274 mc pari a circa il

47%); il maggior quantitativo è stato smaltito in Toscana (77.124 mc, pari ad oltre il

29% del totale nazionale), che sopravanza di oltre 20.000 mc la volumetria smaltita in

Piemonte (57.032 mc) e in Lombardia (52.502 mc) e di oltre 40.000 mc quella smaltita

in Abruzzo (35.114 mc). Le discariche presenti nelle rimanenti altre Regioni hanno

smaltito complessivamente 43.166 mc, pari a poco più del 16% del totale nazionale.

Prendendo in considerazione le volumetrie residue al 30 giugno 2013, cioè le

possibilità future di smaltimento dei RCA, suddivise fra discariche che accettano RCA

da tutto il territorio italiano e di discariche che accettano RCA solo dalla propria

Regione, la situazione è la seguente (Figura 2):

mc di provenienza

Regione Discariche Nazionale Locale

Abruzzo 1 155.000

Basilicata 2 5.056

Bolzano (Provincia aut.) 1 1.800

Emilia Romagna 2 41.875

Friuli Venezia Giulia 1 58.805

Liguria 1 13.000

Lombardia* 2 552.098*

Marche 1 1.000

Piemonte 3 82.336 30.500

Puglia 1 1.300

Sardegna 2 309.894

Toscana 4 1.148.602 26.498

Totale 2.004.197 423.567

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Per una riflessione sullo smaltimento dell amianto Gennaio 2014

Scheda 3

Osservatorio Nazionale sull Amianto ONA Onlus

Pur considerando la volumetria (indicata con *) delle due discariche della Lombardia

che attualmente sono sospese, le tre discariche della Toscana che accettano RCA

provenienti da tutto il territorio nazionale rappresentano il 57 % della volumetria

residua in Italia.

Per l evidente importanza che rivestono le discariche presenti nella Regione Toscana, si

riportano di seguito il dettaglio dell analisi svolta al riguardo dall INAIL-DIPIA, la quale

evidenzia che delle quattro discariche presenti in Toscana (per altro concentrate nelle

provincie di Pisa e Lucca, territori a rischio idrogeologico con frane ed alluvioni):

tutte e 4 sono discariche per rifiuti non pericolosi con cella dedicata all amianto che

accettano RCA purché stabili e non reattivi;

2 (la n. 6 e la n. 8) classificate come discariche per rifiuti non pericolosi, risultano

autorizzate dalle competenti Autorità Regionali/Provinciali ad accettare RCA pericolosi;

1 (la n. 5) effettua la coltivazione in celle ove i RCA vengono abbancati insieme ad

altre tipologie di rifiuti, con approvazione della Provincia;

1 (la n. 6) viene coltivata a strati, e laddove vi sia necessità di smaltire RCA, viene

creata una piccola cella dedicata a RCA, tra gli altri rifiuti. Ciò comporta che sia in

direzione orizzontale che verticale si possano riscontrare piccole celle dedicate a RCA

inglobate in altre tipologie di rifiuti.

ALCUNE CONSIDERAZIONI DI CARATTERE ECONOMICO

Dai dati esposti è possibile evidenziare ove potrebbero essere smaltiti i RCA prodotti

da ogni Regione: se all interno della Regione medesima nel caso in cui esista un

impianto in esercizio con capacità volumetrica sufficiente, oppure se debbano essere

trasportati in altre Regioni; anche se tali indicazioni potrebbero essere utilizzate al fine

di minimizzare i costi dei trasporti dei RCA, occorre tener presente che la destinazione

finale dei medesimi è anche influenzata dal prezzo di conferimento applicato da ogni

singola discarica e dalle differenti tasse regionali richieste.

I prezzi medi rilevati dallo studio citato oscillano dai 174 /ton per le coperture in

cemento amianto ai 220 /ton per canne fumarie, tubazioni e pluviali, serbatoi e

cassoni; risultando questi prezzi piuttosto alti rispetto agli altri paesi europei (ad

esempio, lo smaltimento in una discarica in Germania ha costi, escluso il trasporto tra i

30 e i 45 /ton), spesso i RCA prodotti dal nostro paese vengono, nel migliore dei casi,

smaltiti all estero.

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25

Mappatura delle discariche che accettano in Italia i Rifiuti Contenenti Amianto e loro capacità di smaltimento passate, presenti e future

Figura 3: Mappa con il numero complessivo di discariche per RCA al 30.06.2013

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70

Gruppo Amianto ed Aree ex-Estrattive Minerarie INAIL DIPIA

Figura 16: Volumetrie residue per RCA a scatola regionale

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Per una riflessione sullo smaltimento dell amianto Gennaio 2014

Scheda 4

Osservatorio Nazionale sull Amianto ONA Onlus

I criteri per la ubicazione delle discariche.

LE PREVISIONI LEGISLATIVE

Con riferimento agli impianti di smaltimento dei rifiuti, ivi comprese quindi le

discariche, l Unione Europea, tenendo conto degli orientamenti di politica

internazionale sanciti dalla Convenzione di Basilea del 22 marzo 1989 e al fine di

ridurre il più possibile il rischio ambientale derivante dalla movimentazione dei rifiuti,

ha elaborato e reso cogenti i principi di prossimità e di autosufficienza a livello

comunitario e nazionale, cui gli Stati membri devono necessariamente uniformarsi.

I criteri per la corretta ubicazione delle discariche per rifiuti pericolosi e non pericolosi,

sono dettati, in Italia, dal Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 recante

Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti .

Il D.Lgs 36/2003 identifica, nell Allegato 1 Criteri costruttivi e gestionali degli

impianti di discarica , i criteri per l ubicazione delle discariche, a seconda che si tratti di

impianti per rifiuti inerti ovvero per rifiuti pericolosi e non pericolosi.

Per ambedue tali impianti vengono indicati come siti non idonei:

- i bacini idrografici,

- gli habitat naturali e seminaturali,

- i territori sottoposti a tutela culturale e ambientale,

- le zone di rispetto per la tutela delle acque,

- le aree a rischio sismico di 1° categoria,

- le aree interessate da attività vulcanica,

- le aree interessate da processi geologici quali erosioni e frane,

- le aree esondabili ed alluvionabili;

e, per i siti potenzialmente idonei ad ospitare gli impianti di discarica dei rifiuti

pericolosi e non pericolosi, richiede la valutazione delle condizioni locali di accettabilità

in relazione:

- alla distanza dai centri abitati,

- alla fascia di rispetto da strade, autostrade, gasdotti, oleodotti, elettrodotti,

ferrovie, cimiteri, aree militari,

- alla collocazione in aree a rischio sismico di 2° categoria,

- alla presenza di aree agricole o di produzione di prodotti agricoli o alimentari

ad indicazione geografica o a denominazione di origine protetta,

- alla presenza di rilevanti beni storici, artistici o archeologici.

Inoltre, prevede che Per le discariche di rifiuti pericolosi e non pericolosi che

accettano rifiuti contenenti amianto, deve essere oggetto di specifico studio, al fine di

evitare qualsiasi possibile trasporto aereo delle fibre, la distanza dai centri abitati in

relazione alla direttrice dei venti dominanti.

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Per una riflessione sullo smaltimento dell amianto Gennaio 2014

Scheda 4

Osservatorio Nazionale sull Amianto ONA Onlus

IL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL TERRITORIO ITALIANO

Fonti: ISPRA Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Protezione Civile

Ministero dell Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Il territorio italiano, per la sua conformazione geologica e geomorfologica,

caratterizzata da un orografia complessa, e per la sua geologicamente giovane età,

che lo rende soggetto a intensi processi morfogenetici che ne modellano in modo

sostanziale il paesaggio, si caratterizza per significativi fenomeni di dissesto legati al

rischio idrogeologico-idraulico, con manifestazioni diffuse in modo capillare.

Nell accezione comune, il termine dissesto idrogeologico viene usato per definire i

fenomeni e i danni reali o potenziali causati dalle acque in generale, siano esse

superficiali, in forma liquida o solida, o sotterranee. Le manifestazioni più tipiche dei

fenomeni idrogeologici sono frane, alluvioni, erosioni costiere, subsidenze e valanghe.

Il rischio idrogeologico è inoltre fortemente condizionato anche dall azione dell uomo,

che ha sicuramente aggravato il dissesto ed ha aumentato l esposizione ai fenomeni e,

quindi, il rischio stesso.

Gli studi svolti dal Ministero dell Ambiente secondo quanto disposto dal DL 180/1998,

recante Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico , hanno

consentito l individuazione e la perimetrazione delle aree ad alta criticità idrogeologica

(Figura 3) e la Classificazione dei Comuni Italiani in base al Livello di Attenzione per il

Rischio Idrogeologico, suddividendoli nelle classi di rischio Molto Elevato, Elevato,

Medio, Basso, Non classificabile (Figura 4).

Secondo tale Classificazione:

6.633 Comuni, pari al 81,9 % dei Comuni Italiani, ricadono in aree classificate a

potenziale rischio idrogeologico, ed interessano una superficie di 29.517 kmq.

5.581 Comuni, pari al 68,9% dei Comuni Italiani, sono classificati a potenziale rischio

Molto Elevato ed Elevato.

5 Regioni (Calabria, Molise, Basilicata, Umbria, Valle d Aosta) e la Provincia

Autonoma di Trento hanno il 100% dei Comuni a rischio idrogeologico.

4 Regioni (Marche, Liguria, Lazio e Toscana) hanno il 99% dei Comuni a rischio

idrogeologico.

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Pa

Pe

U

A F

S

Po

Sa

Le sigle individuano isoleper le quali è necessariauna valutazione ad hoc

Elaborazione: aprile 2004

(riferimento: Ordinanza PCM del 28 aprile 2006 n.3519, All.1b)

espressa in termini di accelerazione massima del suolocon probabilità di eccedenza del 10% in 50 anni

riferita a suoli rigidi (Vs > 800 m/s; cat.A, punto 3.2.1 del D.M. 14.09.2005)30

ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA

km150100500

P

Mappa di pericolosità sismica del territorio nazionale

0.250 - 0.275

0.275 - 0.300

0.150 - 0.175

0.175 - 0.200

0.200 - 0.225

0.225 - 0.250

0.050 - 0.075

0.075 - 0.100

0.100 - 0.125

0.125 - 0.150

< 0.025 g

0.025 - 0.050

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!

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ROMA

BARI

AOSTA

TORINO

NAPOLI

MILANO

GENOVA

ANCONA

VENEZIA

TRIESTE

POTENZA

PERUGIA

PALERMO

FIRENZE

BOLZANO

BOLOGNA

L'AQUILA

CAGLIARICATANZARO

CAMPOBASSO

FB 2012

0 100

kilometri

< Double-click to enter map title >Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento della protezione civileUfficio rischio sismico e vulcanico

Classificazione sismica al 2012Recepimento da parte delle Regioni e delle Province autonome dell'Ordinanza PCM 20 marzo 2003, n. 3274.

SVIZZERA

AUSTRIA

SLOVENIA

CROAZIA

BOSNIA

ERZEGOVINA

TUNISIA

ALGERIA MALTA

MARE

TIRRENO

MARE

ADRIATICO

MARE

IONIO

MARE

LIGURE

Atti di recepimento al 31 marzo 2010. Abruzzo: DGR 29/3/03, n. 438. Basilicata: DCR 19/11/03, n. 731. Calabria: DGR 10/2/04, n. 47. Campania: DGR 7/11/02, n. 5447.

Emilia Romagna: DGR 21/7/03, n. 1435. Friuli Venezia Giulia: DGR 6/5/2010, n. 845. Lazio: DGR 22/5/09, n. 387. Liguria: DGR 24/10/08, n. 1308. Lombardia: DGR 7/11/03, n. 14964.

Marche: DGR 29/7/03, n. 1046. Molise: LR 20/5/04, n. 13. Piemonte: DGR 19/01/10, n. 13058-790. Puglia: DGR 2/3/04, n. 153. Sardegna: DGR 30/3/04, n. 15/31.

Sicilia: DGR 19/12/03, n. 408. Toscana: DGR 16/6/03, n. 604. Trentino Alto Adige: Bolzano, DGP 6/11/06, n. 4047; Trento, DGP 23/10/03, n. 2813. Umbria: DGR 18/6/03, n. 852.

Veneto: DCR 3/12/03, n. 67. Valle d'Aosta: DGR 30/12/03, n. 5130.

Zone sismiche(livello di pericolosità)

1

1-2A

2

2A

2A-2B

2B

2A-3A-3B

2B-3A

3

3s

3A

3A-3B

3B

3-4

4

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Per una riflessione sullo smaltimento dell amianto Gennaio 2014

Scheda 5

Osservatorio Nazionale sull Amianto ONA Onlus

I trattamenti di vetrificazione dell amianto.

I TRATTAMENTI DI VETRIFICAZIONE

Questi trattamenti modificano il rifiuto di amianto mediante fusione ad alta

temperatura, fino ad un massimo di 1.600°C, che permette di distruggere totalmente

le fibre di amianto, la cui temperatura di fusione varia, a seconda del tipo, da 1.200°C a

1.500°C.

Queste temperature sono ottenute solitamente mediante torcia al plasma di grande

potenza (4000°C/6000°C). Il trattamento termico può venir coadiuvato o meno con

l aggiunta di additivi fondenti o che forniscono silice (compresi altri rifiuti) in relazione

alle caratteristiche del rifiuto di partenza (in particolare se proveniente da

coibentazioni). In presenza di fondenti è possibile operare a temperature più basse

(800-1.300°C).

Il prodotto finale è una scoria fusa o vetrificata costituita principalmente da ossido di

silicio (silice) o di alluminio che, nel contempo, ha modificato la struttura chimico-

cristallina dell amianto inglobandolo in una matrice simile al vetro, all ossidiana o al

basalto (da 1 tonnellata di amianto si ottengono 850 kg di massa vetrosa e 10 kg di

ceneri secondarie da smaltire).

Il prodotto finale, inerte, può essere utilizzato quale additivo per la produzione di

materiali vetroceramici, per la costruzione di strade o massicciate ferroviarie, in alcuni

casi anche per la produzione di altre fibre minerali (lana di roccia).

L IMPIANTO INERTAM

Il trattamento di vetrificazione è utilizzato dall impianto della ditta

Inertam/Europlasma (ora di proprietà di EDF), operativo dal 1997 a Morcenx, nel

Dipartimento francese delle Landes. In Francia esistono altri due impianti analoghi

(Cenon, per rifiuti urbani; Saint Paul Les Durance, per rifiuti radioattivi), mentre il

Giappone è il paese che conta il maggior numero di impianti di questo genere utilizzati

per diverse tipologie di rifiuti.

Nell impianto di Morcenx viene utilizzata una torcia al plasma ad arco trasferito che ha

una capacità di trattamento di 10.000 tonnellate/anno. La piattaforma può funzionare

24 ore su 24.

Lo schema principale dell'installazione è il seguente:

L alimentazione elettrica è assicurata da una cabina da 5500 V; una ulteriore cabina

contiene tutti i sistemi di sicurezza e di controllo ed è collegata con il gruppo

elettrogeno di soccorso.

I rifiuti devono arrivare all impianto in contenitori omologati (mini-bag, big-bag, fusti

metallici) per il carico diretto, senza manipolazione, del forno attraverso un sistema

automatico di immissione dei colli, con pesatura e controllo della quantità di materiale

introdotto nel forno.

La zona di fusione è costituita da un forno dove l alta temperatura è assicurata da una

torcia al plasma: si tratta di una torcia costituita da due elettrodi tubolari tra cui scocca

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Per una riflessione sullo smaltimento dell amianto Gennaio 2014

Scheda 5

Osservatorio Nazionale sull Amianto ONA Onlus

un arco elettrico che riceve da un apposito sistema di alimentazione il gas plasmogeno

(aria, monossido di carbonio, idrogeno, elio, ossigeno, idrocarburi e miscele di gas: in

sostanza aria naturale in pressione). La temperatura ottenuta, nel punto di contatto

dell arco, è di 4000-6000°C, mentre la potenza della torcia è di 1750 KW di cui 1435

KW termici restituibili.

L alta temperatura determina la fusione dei materiali in virtù del trasferimento del

calore prodotto dall arco ai rifiuti immessi nella camera.

Alla fine del ciclo di fusione si procede alla colatura in siviere all aria o direttamente in

acqua, oppure in sistemi di filatura e/o estrusione. La colatura in acqua trasforma il

fuso in un materiale granulare mentre il raffreddamento in siviere determina un

solidificato simile ad un mattone di vetro inerte. Con i sistemi di filatura o di estrusione

si possono ottenere dei materiali fibrosi simili alla fibra di vetro.

L impianto è dotato di un sistema di trattamento dei fumi costituito da una camera di

postcombustione unita al forno che assicura una combustione totale dei gas contenuti

nei fumi e/o prodotti di pirolisi: è strutturata in modo da garantire un tempo di

transito minimo di 2 secondi ad una temperatura di 1200°C.

I fumi in uscita dalla post-combustione vengono raffreddati, fino al punto di rugiada

(170 °C), per aggiunta di acqua vaporizzata; quindi trasferiti in una apposita torre di

neutralizzazione che trasforma gli eventuali acidi in sali di sodio che, a loro volta,

vengono captati dal filtro di uscita, evitando emissioni acide.

Il filtraggio delle polveri e dei metalli pesanti avviene in due tempi: un filtraggio

primario attraverso un elettrolito, un filtraggio secondario mediante 8 batterie di filtri

in parallelo ad alta efficienza; un camino di 18 metri con un ventilatore aspirante

completa l'impianto, che in pratica è dotato di un sistema di abbattimento fumi

analogo a quello di un tradizionale impianto di incenerimento rifiuti.

Risultati: la trasformazione delle fibre è totale, non c'è alcuna traccia di amianto nel

prodotto di fusione. In più non c'è nessun inquinamento da fibre nei fumi, sia

nell'installazione che nelle vicinanze. Le analisi delle polveri e il conteggio delle fibre

sono effettuate regolarmente in tutti i punti dell'installazione da Enti esterni. Le

emissioni gassose sono permanentemente sotto controllo e soddisfano le esigenze

della legislazione europea.

Bilancio globale: per una tonnellata di rifiuti trattati entrati in forno si ottengono: 85%

prodotti di fusione, 14% di gas, 1% di ceneri secondarie.

Il prodotto vetrificato finale (commercialmente noto come Cofalite) rappresenta solo il

40% in massa dei RCA trattati, è sostanzialmente un basalto e viene utilizzato come

inerte nella realizzazione di opere edili.

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Per una riflessione sullo smaltimento dell amianto Gennaio 2014

Scheda 6

Osservatorio Nazionale sull Amianto ONA Onlus

Le previsioni del Piano Nazionale Amianto.

Dalla Seconda Conferenza Governativa sul tema «Amianto e patologie correlate: stato

dell arte e prospettive», tenutasi a Venezia dal 22 al 24 novembre 2012 è scaturito il

Piano Nazionale Amianto (PNA) «Linee di intervento per un azione coordinata delle

amministrazioni statali e territoriali», approvato dal Consiglio dei Ministri il 21 marzo

2013, attualmente al vaglio della Conferenza Stato-Regioni.

Il Piano Nazionale Amianto contiene la descrizione degli obiettivi e delle principali

linee di attività che guideranno l azione di tutti i soggetti coinvolti nella gestione della

materia nei prossimi anni , nelle tre macroaree d intervento individuate: Tutela della

salute, Tutela ambientale, Sicurezza sul lavoro e tutela previdenziale.

Macroarea Tutela ambientale, curata dal Ministero dell ambiente.

PREMESSA:

E , inoltre, necessario affrontare il problema della corretta gestione in sicurezza delle

ingenti quantità di rifiuti prodotti. Al riguardo, la drammatica carenza di siti di

smaltimento sul territorio nazionale pone, con forza, un duplice ordine di priorità. Da

un lato è necessario promuovere la ricerca e la sperimentazione di metodi alternativi

allo smaltimento in discarica, anche in considerazione del fatto che eventuali tecniche

di recupero in sicurezza di tali materiali possono comportare decisivi risparmi di risorse

finanziarie pubbliche in conseguenza della riduzione dei costi di smaltimento. Dall altro

è necessario superare le lacune della Pianificazione Regionale e le difficoltà che a

livello territoriale e nazionale ostacolano o, quantomeno, rallentano la realizzazione

di impianti di smaltimento o recupero di rifiuti.

Le azioni da avviare e attuare per affrontare in modo efficace tali problemi sono:

. promuovere la ricerca su nuove tecniche per lo smaltimento dell amianto, che

assicurino un miglior rapporto costi efficacia rispetto agli attuali metodi.

SUB-OBIETTIVO 3 - INDIVIDUAZIONE DEI SITI DI SMALTIMENTO.

è emerso che, sul territorio nazionale, a fronte del fabbisogno di smaltimento si registra una

grave insufficienza nell offerta di discariche per amianto e materiali contenenti amianto. .

Occorre un intervento legislativo volto a favorire l autorizzazione di nuovi siti dedicati allo

smaltimento, anche mediante l impiego di cave e miniere dismesse, oltretutto incentivando la

riqualificazione di dette aree. Si dovrà favorire la realizzazione di detti impianti in modo tale

da assicurare su tutto il territorio interessato un sistema adeguato di smaltimento in

conformità ai principi comunitari.

SUB-OBIETTIVO 4 - RICERCA DI BASE ED APPLICATA.

. sviluppo delle tecniche di inertizzazione/vetrificazione;

si segnala che in relazione all efficacia dei Trattamenti che modificano completamente la

struttura cristallo-chimica dell amianto e che quindi ne annullano la pericolosità di cui al D.M.

29 luglio 2004, n.248, devono essere emanati i relativi decreti applicativi. Allo stato non

esistono sul territorio nazionale impianti operativi di tale tipologia.

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Per una riflessione sullo smaltimento dell’amianto Gennaio 2014

Scheda 7

Osservatorio Nazionale sull’Amianto – ONA Onlus

La Risoluzione del Parlamento Europeo 2012/2065(INI) del 14

marzo 2013 - «Minacce per la salute sul luogo di lavoro legate

all'amianto e prospettive di eliminazione di tutto l'amianto esistente».

Il Parlamento Europeo, con il voto favorevole di 558 deputati su 614,

E. considerando che il conferimento dei rifiuti di amianto in discarica non

sembrerebbe il sistema più sicuro per eliminare definitivamente il rilascio di fibre di

amianto nell'ambiente (in particolare nell'aria e nelle acque di falda) e che pertanto

risulterebbe di gran lunga preferibile optare per impianti di inertizzazione

dell'amianto;

F. considerando che la realizzazione di discariche di rifiuti di amianto è una soluzione

solo provvisoria del problema, che così viene lasciato alle future generazioni,

essendo la fibra di amianto pressoché indistruttibile nel tempo;

14. invita la Commissione a promuovere in tutto il territorio dell'Unione la realizzazione

di centri di trattamento e inertizzazione dei rifiuti contenenti amianto,

prevedendo la graduale cessazione di ogni conferimento in discarica di questi

rifiuti;

21. invita la UE a … elaborare … programmi di finanziamento per … la costruzione di

impianti per la distruzione dell’amianto e dei materiali di risulta contenenti

amianto …;

32. sottolinea che, per quanto riguarda la gestione dei rifiuti di amianto devono essere

adottate misure – con il consenso dei cittadini interessati – volte a promuovere e

sostenere tanto la ricerca nell'ambito delle alternative ecocompatibili quanto le

tecnologie che se ne avvalgono, nonché a garantire procedimenti quali

l’inertizzazione dei rifiuti contenenti amianto, ai fini dell’inattivazione delle fibre di

amianto attivo e della loro conversione in materiali che non mettono a repentaglio

la salute pubblica;

33. invita la Commissione e gli Stati Membri a … garantire che qualsiasi rifiuto

contenente amianto, indipendentemente dal contenuto di fibre, sia classificato

come rifiuto pericoloso …; sottolinea che tali rifiuti devono essere smaltiti

esclusivamente in specifiche discariche per rifiuti pericolosi … o, previa

autorizzazione, trattati in appositi impianti, testati e sicuri, di trattamento e

inertizzazione, e che la popolazione interessata deve essere informata al riguardo;

Page 365: Atti Roma 20-21.03.2014 3a parte

1

Sintesi della evoluzione delle conoscenze scientifiche e delle normative

nazionali in materia di amianto e le prospettive di un nuovo approccio

risolutivo del problema

Avv. Ezio Bonanni

Patrocinante in CassazioneVia Crescenzio, n. 2, 00193 - Roma; tel. 0773-663593; fax. 0773-470660

e-mail: [email protected] ; www.eziobonanni.it

Int erve nto al Co nveg no "Amianto tra scienza e diritto"Ñ, Scuo la Super io re Sant'Anna

Pisa µ 18 luglio 2013

Risalire dalle prime fonti scientifiche, tecniche e normative, che facevano emergere

in mo do inco nt ro vert ibile, fin da lla fine de l XIX secolo , la c apacit à dell'amia nt o di leder e

la sa lut e u ma na e l'a mb ie nt e, per g iu ngere fin o alle u lt ime acquisiz io ni e pro nu nc e

giurisprudenziali, e quindi ad un approdo che permetta di risolvere il problema,

co nc ilia ndo le d iffere nt i po siz io ni in campo , t ro ppo spesso co nt rast ant i, perché a lcu ne de lle

quali non sono sempre nobili, è un dovere prima che giuridico, etico e morale.

Con il presente lavoro ci si propone di illustrare i termini e le modalità con cui

perseguire questo risultato.

La legge n. 80 de l 17.03.1898 (G.U. n. 175 de l 3 1.03.1898) e dall'art . 7 del R.G.

(G.U. n. 148 de l 26.06.1899), hanno sa nc it o l'o bbligo de ll'ado z io ne de i pre sid i d i

protezione individuale per la difesa dalle polveri, quindi hanno enfatizzato il ruolo ÈdellÑ

approccio protezionisticoŠ che non agisce eliminando, o almeno riducendo quasi a zero, il

rischio esterno ma interviene amplificando il ruolo primario di protezione attiva da parte

del ÈSoggettoŠ oggetto del danno.

La g iur isprude nza p iù recent e, a l co nt rar io , ha esa lt at o "l'approcci o

prevenzioni stico", d ic hiara ndo leg it t imo il sequest ro fina liz zat o ad imp ed ire la

perpet razio ne d i u n'at t ivit à «priva di qualsiv oglia fo rma di cautela o di misura precau ziona le fun ziona le alla sicu re zza e all' 'incolu mità dei lavorato ri impiegati» e d

ha st abilit o che "è legittimo il sequest ro p reventivo dell' i'intera st ruttura a zienda le ne l caso in cui se rva a i mpedire la p ro secu zione de l reato" (Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 21.03.2013) 24.04.2013, n. 18603).

Sussistono dunque due estremi, rispetto ai quali occorre domandarsi: esiste un punto

de ll'arco de ll'e vo luz io ne sc ie nt ific a, t ecnica e no r mat iva c he co nse nt a d i ind ividuare u na

soluzione conciliativa dei due contrastanti interessi, rispettivamente rappresentati da un

lat o dal " Pro fit t o" a tutt i i co st i, privo di qualsiasi tratto di sensibilità ed attenzione umana,

e dallÑaltro dalla protezione della salute dei lavoratori, che è un dovere costituzionale

prioritario per qualsiasi Imprenditore?

"L'Organi zzazion e è, soprattutto, una struttura sociale. nell'insieme degli individui

che ne fanno parte. Il suo scopo deve perciò essere quello di valorizzare i punti di forza

degli individui e rendere i rrilevanti le lo ro debole zze "(Pet er F. Drucker 1993), e " l'unica

fonte di vantaggio competitivo sostenibile è imparare più velocemente della concorrenza,

f ocalizzandosi su alcun e competenze di stintive in cui si raggiunge l'eccellenza"Ñ so st ie ne

Pagani (1999), con lo Stato e le altre istituzioni che disegnino il quadro e dettino le regole,

e siano capaci di essere arbitri imparziali ed autonomi.

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2

So no quest i i pr inc ip i fo nda nt i de lla "Organiz zazi one basata sulla conoscenza" d i G.

Iacono (Ed. F.Angeli -2002), con i dovuti correttivi, che siano capaci di salvaguardare la

dignità della persona umana e i suoi inalienabili diritti, per assicurare uno sviluppo globale

ed armonico.

Per tali ragioni, anche se si volesse prescindere dal dettato della Dottrina Cristiana

"Ama il Pro ssimo Tuo come te ste sso", o ggi p iù che ma i, l'int eresse pr io r it ario d i u n

Imprenditore illuminato e lungimirante, dovrebbe essere rappresentato dalla protezione del

vero pat rimo nio impre nd it o ria le: c io è il "Pe rsonale"Ñ co n le co mpet enze, capacit à,

co no scenze ed a bilit à po ssedut e e c he r ie sce a met t ere in campo : E' quest a la vera

r icchezza d i u n'azie nda. So no quest e le le ve che gara nt isco no il vero va nt aggio

co mpet it ivo r ispet to a i "Competitors". No n g ià le d ime nsio ni de i fa bbr icat i, la

sofisticazione delle tecnologie e degli impianti, che da sole possono solo costituire un

contenitore vuoto.

Per costruire un nuovo patrimonio di competenze avanzate sono necessari decenni,

per distruggerlo è sufficiente poco tempo, ci si augura allora che, ammesso che esista come

la realtà purtroppo dimostra, si assottigli, o possa essere emarginata dal mercato, la

cat ego ria deg li I mpre nd it o r i " St upid i", cioè pe rsona che causa un danno ad un'altra

persona o gruppo di persone senza nel contempo realizzare alcun vantaggio per sé od

addirittura subendo una pe rdita, e preva lga la cat ego ria deg li I mpre nd it o ri " I nt e llige nt i", persona che compie un'azione dalla quale ottiene un vantaggio e nello stesso tempo

procura un vantaggio anche ad altri ( secondo la classificazione di M. Cipolla), anche

grazie ad u no St ato arbit ro fo rt e ed ind ipe nde nt e, e l'a bbatt ime nt o di o gni fo r ma d i

monopolio.

Le quattro categorie di persone

• Sprovveduti: Persone che con il loro agire danneggiano se stesse mentre producono un vantaggio per qualcun altro.

• Intelligenti: Persone le cui azioni avvantaggiano loro e anche gli altri.

• Banditi: Persone che agiscono in modo da trarne vantaggio ma danneggiare gli altri.

• Stupidi: Persone che agiscono in modo da causare un danno a unÑaltra persona o gruppo di persone senza realizzare alcun vantaggio per sé o addirittura subendo un danno.

Se questa selezione non avviene per il prevalere dei sani valori, intrinseci al DNA

de ll'uo mo purt ro ppo se mpre p iù o bnu bilat o dalla fa me d e l pro fit t o, c'è d a augurarsi c he s i

realizzi non attraverso un massiccio utilizzo in chiave repressivo-sanzionatoria del diritto

penale (come avvenuto, tardivamente, per il caso Eternit, con la condanna di Stephan

Schmidheiny a 18 anni di reclusione, o per il caso Ilva), bensì attraverso un nuovo e

d iverso appro ccio d i co mpo siz io ne deg li int eressi, secondo i pr inc ip i de ll'econo mia so c ia le

di mercato, con le pubblichi istituzioni, arbitri imparziali ed autonomi, capaci di disegnare

un quadro chiaro e coerente, di regole stringenti ed efficaci, che dovranno essere fatte

rispettare in modo efficiente, con adeguate sanzioni in caso di inadempimento, in coerenza

con i valori costituzionali (artt. 2, 3, 32, 35, 36 e 41, II comma).

In at t esa che l'e vo luz io ne t ecnico -g iur id ico -no rmat iva po ssa ragg iu ngere que st o

approdo, si impone un coraggioso atto transattivo che governi la transizione che si sta

vive ndo , per prot eggere fin d a su bit o que llo c he co mu ne me nt e è r it enut o "l'a ne llo p iù

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debo le"Ñ d e lla cat ena impre nd it o ria le, me nt re in realt à è il fat tore azie nda le p iù prezio so c he

o gni Dat o re di la vo ro Int e llig e nt e deve sap er prot eggere:" la Ri so rsa U mana", int esa ne l

senso etimologico della parola cioè sorgente dalla quale sgorga la ricchezza di una

qualsiasi Azienda.

Se veramente tale visione divenisse realtà, e guidasse le pubbliche istituzioni, e tutti

g li apparat i de llo St ato e degli a lt r i e nt i, ne ll'eserc iz io de lle r ispet t ive fu nz io ni,

evidentemente non staremmo qui a dibatterci nel tortuoso percorso del labirinto

giurisprudenziale che di seguito andiamo ad analizzare, e si potrebbe risolvere il problema

a mia nt o ne l no st ro paese (e ne l rest o d'Euro pa), co n la pro spett iva d i sa lvare decine d i

mig lia ia d i vit e u ma ne, invece dest inat e a so ccombere per l'immo bilismo de lle pu bblic he

istituzioni e per la incapacità di approcciare a proposte costruttive e moderne dei vari

interlocutori.

Il Tribunale di Torino (proc. n. 1197/1906), rigettava la domanda risarcitoria di

Bender e Martiny e The British Asbe stos Compa ny Limited ne i co nfro nt i d e ll'Avv. Car lo

Pich e del gerente Arturo Mariani, redattori de ÈIl progresso del Canavese e delle Valli di

SturaŠÑ, ed it o a Cir iè, po ic hé neg li art ico li no n c'era nu lla d i fa lso in qua nt o quella

de ll'a mia nt o è "f ra le indu strie pericolo se [ýÑ ] le particelle [ýÑ ] vengono a ledere le vi e

delli apparati respiratorii, [ý ] fino al polmone, predisponendole allo sviluppo della

tubercolosi, f acilitandone la diff usione aumentandone la gravità"Ñ. La decisio ne ve nne

confermata con la Sentenza n. 334 del 28.05.1907 della Corte di Appello di Torino, poiché

Èla lavorazione di qualsiasi materia che sprigioni delle polveri [...] aspirate dall'operaio,

sia dannosa alla salute, potendo produrre con facilità dei malanni, è cognizione pratica a

tutti comune, come è cognizione facilmente apprezzabile da ogni persona dotata di

elementare cultura, che l'aspirazione del pulviscolo di materie minerali silicee come quelle

dell'amianto [...] può essere maggiormente nociva, in quanto le microscopiche molecole

volatilizzate siano aghiformi od almeno filiformi ma di certa durezza e così pungenti e

meglio proclivi a produrre delle lesioni ed alterazioni sulle delicatissime membrane

mucose dell'apparato respiratorioŠ. Il regio decreto 442 del 14.06.1909 includeva la

filatura e tessitura dell'amianto tra i lavori insalubri o pericolosi. Benedetto Croce, in data

11.06.22 present ò al Se nat o del Reg no la pro post a di legge n. 778 " per la tutela delle

bellezze naturali e degli imm obili di particolare interesse storico"Ñ, che "civiltà modern a

si sentì il bisogno di dif enderle, per il bene di tutti ý che danno all'uomo entu siasm i

spirituali così puri e sono in realtà ispirat rici di opere eccelse". I l Regolamento generale

per l'igiene del lavoro (R.D. n.530 de l 14/4/1927, Approvazione del regolamento gen eral e

per l'igiene del lavoro, G.U. 25/4/1927 n. 95) ha dett ato norme d i pre ve nz io ne e prot ezio ne

e per le po lver i a ll'art . 17 per d ispo rne l'asp irazio ne e limit arne la d iffusio ne ne ll'a mb ie nt e

e la protezione degli operai anche con dispositivi individuali. La convenzione n. 18 del

19.05.1925, ratificata con R.d.l. 1792 del 04.12.33 (G.U. 10.01.1934) estendeva

l'assicurazio ne so c ia le a nc he a lle ma lat t ie pro fe ssio na li, c he co sì ve niva no inde nnizzate, e

la convenzione n. 19 del 19.05.25, ratificata con L. n.2795 del 29/12/1927 (G.U. n.38 del

15/5/1928), ne sanciva il riconoscimento anche ai lavoratori stranieri, unitamente agli

infortuni sul lavoro, coerentemente alla raccomandazione n. 24 del 19.05.1925 emanata

da ll'Orga nizzazio ne I nt ernazio na le de l La vo ro , ave nt e ad o ggetto l'ind e nnizzo de lla

ma lat t ie pro fessio na li (L'assuran ce-maladie - B IT, L'assurance-maladie, n. 4, Ge nè ve

1925). "EÑý certo ed inconte stabile che l'integrità personale dell'uomo e la sua salut e

(sommi beni che trasc endono dalla sf era dell'individuo per assurge re ad importanz a

sociale, come necessaria premessa della conservazione e del miglioramento della specie)

sono protette non soltanto dal contratto, ma altresì da numerose leggi di pulizia sanitaria

e perf ino dal Codice Penale"Ñ (Co rt e d i Ca ssazio ne C iv ile, Se nt enza n. 2107 de l

28.04.1936, pubblicat a il 17.06.1936), e " le f orme assicurativ e predispo ste per ga rantir e

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gli operai contro talune malattie professionali tassativamente elencate, non dispensano i

datori di lavoro dall'obbligo contrattuale di usare la dovuta diligenza nella prop ria

azienda, per evitare danni ai lavoratori (anche se compresi nella previdenza assicurativa),

adottando tutti i mezzi protettivi prescritti o suggeriti dalla tecnica e dalla scienza. Il

dovere di prevenzione, che l'art. 17 r.d. 14 aprile 1927, n. 530, sull'igiene del lavoro,

impone per il lavoro che si svolga in locali chiusi va' osservato in tutti quei casi in cui il

luogo di lavoro, pur non essendo completamente chiuso, non sia tale da permettere

comodamente e sen za pe ricolo la uscita dei vapo ri e di qualsia si mate ria nociva"Ñ: la co lp a

r isiede ne ll'asse nza d i "a spiratori"Ñ in " locali non perf ettamente chiusi"Ñ e di " maschere pe r

i lavoratori"Ñ e ne lla neg lige nz a e imprude nza r ispetto all'"allarm e dato dagli sci enziati"sulla pericolosità delle polveri (Cass. Sent. n. 682 del 20.01.1941, pubblicata il 10.03.1941,

So c. accia ier ie e let tr. c. Pancer i) ; po ic hé per le " malattie prof essionali non garantite da

assicurazione obbligatoria il datore di lavoro non può esimersi da responsabilità se

l'evento dannoso si sia p rodotto per sua co lpa"Ñ (Co rt e di C assazio ne, Se nt enz a

17.01.1941, Soc. off. elettroferro Tallero c. Massara), né può costituire un esonero il fatto

che Ègli operai non avevano mai denunziato disturbi [ý ] perché la silicosi insidia

insensibilmente lÑorganismo del lavoratore fino alle manifestazioni gravi che causano

l'incapacità al lavoro sicch é il lavorato re non è i n grado di accorge rsene in pre cedenzaŠÑ,

po ic hé l'art . 2 del r.d. 530 de l 1927, " p resc rive al datore di lavoro di av verti re

preventivamente il lavorator e del pericolo, di indicargli i mezzi di prevenzione adatti"Ñ e

l'art . 17 "presc rive l'aspira zione della polvere immediatamente vicino al luogo ove viene

prodotta"Ñ (Co rt e di Cassazio ne, II^ Sez io ne C iv ile, Sent enza n. 686 de l 17.01.1941), cu i

co rrispo nde la no r ma d i c hiusura d i cu i a ll'art . 2087 c.c. (r.d. 16.03.1942, n. 262), co n la

qua le si impo ne a ll'impre nd it o re di " adottar e nell'esercizio dell'impresa le misu re che,

secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare

l'integrità f isica e la personalità morale dei pre sta tori di lavoro"Ñ. I l 25.01.1943 il Min ist ro

delle Corporazioni presentava presso la Camera il disegno di legge n. 2262 per

"l'esten sione dell'assicu razione obbligatoria cont ro le malattie prof essionali alla silicosi

ed asbestosi"Ñ, " scopo 1. proteggere ý in sede di prevenzione tecnica ýÑ i lavoratori,

tracciando e imponendo agli imprenditori un piano razionale e completo di prevenzione;

2. tutelare la salute dei lavoratori entrando con decisione nel settore delle malattie

polmonari"Ñ, co n l'inde nnizzo per i la vo ratori, che fu appro vat o co n la l. 455 de l

12.04.1943. La Co st it uz io ne de lla R epu bblic a Ita lia na d e l 01.01.1948, " tutela la salut e

come f ondamentale diritto dell'individuo, interesse della collettività"Ñ (art . 32). La

raccomandazione ILO n. 97 del 04.06.1953, e le norme costituzionali sono contraddette

da lla c ir co lare n. 91 de l 14.09.1961 il Min ist ero de ll'I nt erno , Direzio ne Ge nera le, Serviz i

Ant incend i, c he co nsig lia l'ut iliz zo d i int o naco di a mia nt o , per prot eggere co nt ro il fuo co i

fa bbr icat i a st rutt ura in accia io de st inat i ad u so c ivile. L'a mia nt o, fino ad a llo ra ut ilizzato

in maniera marginale e limitata, divenne paradossalmente di uso comune fino ad essere

impiegato in oltre 3000 applicazioni, nei siti lavorativi, e in edilizia, senza alcun limite di

soglia. Anche se Selikoff aveva sottolineato la sinergia moltiplicativa tra fumo e amianto

già dal 1978, in Italia né i datori di lavoro né il Monopolio di Stato in ordine al tabacco

ha nno messo in guard ia co nt ro di essa le perso ne c he so no o so no st at e espo st e all'a mia nt o.

La D ir ett iva 477/83/CEE, " sulla prot ezione dei lavoratori contro i ris chi connessi co n

l'esposizione all'amianto durante il lavoro", no n fu recepit a, e la Repu bblica It a lia na

venne condannata dalla Corte di Giustizia con la decisione del 13.12.90 (in seguito alla

procedura di infrazione n. 240/89 promossa dalla Commissione Europea). Soltanto con le

norme di cui agli artt. 24 e 31 del D.L.vo 277/1991 e con la l. 257/92 (Norme relative alla

cessazione dell'impiego dell'amianto) ci fu una effettiva svolta legislativa, pur nella loro

sostanziale e perdurante disapplicazione, tanto che il Pretore di Torino con Sentenza del

05.05.1995 riconosceva il nesso causale tra la violazione delle norme di prevenzione e il

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me sot elio ma p leur ico inso rto in segu it o a ll'ina laz io ne d i fibr e d i a mia nt o e

successivamente sempre il Pretore di Torino, con la Sentenza 3308/98 (Giudice Dott.

V incenzo C io cchet t i), ne ll'acco gliere la do ma nda d i accred it o co nt ribut ivo in fa vo re di u n

la vo ratore espo sto all'a mia nt o al qua le l'e nt e previde nz ia le a ve va r iget t ato la r ic hie st a,

a ffer ma va: " Le leggi son, ma chi pon mano ad esse? Nullo ýÑ "Ñ (Da nt e, Purgatorio , XVI,

96-98), richiamando altresì il gran numero di patologie asbesto correlate, per le quali ogni

anno perdono la vita soltanto in Italia non meno di 5.000 persone.

La Corte di Appello di Torino, con Sentenza del 03.06.2013, ha confermato la

condanna di Stephan Schmidheiny per le ipotesi di reato che gli erano state contestate,

portando la pena a 18 anni di reclusione, e pendono innanzi a diversi uffici giudiziari

decine e decine di procedimenti penali che vedono sul banco degli imputati, a vario titolo,

amministratori, titolari delle posizioni di garanzia, con le società chiamate ad assumere la

responsabilità civile del loro operato.

Sono altresì pendenti migliaia di procedimenti civili per il risarcimento dei danni

patrimoniali e non patrimoniali, delle vittime e dei loro familiari, anche per i danni

direttamente subiti, per lesione alla salute dei congiunti.

L'IN AIL inde nnizza so lt a nto il da nno bio lo g ico e il da nno pat rimo nia le per

diminuite capacità di lavoro, con franchigia, e con il D.M. 09.04.2008, sono state

aggiornate le tabelle, e sono quindi considerate malattie asbesto correlate con presunzione

di origine professionale: a) le placche e ispessimenti pleurici con o senza atelettasia

rotonda; b) il mesotelioma pleurico; c) il mesotelioma pericardico; d) il mesotelioma

peritoneale; e) il mesotelioma della tunica vaginale del testicolo; f) il carcinoma

po lmo nare ; g) l'a sbest o si; h) la fibro si po lmo na re, " associate ad altre f orme morbose

dell'apparato respiratorio e cardiocircolatorio" (art. 4, l. 780/75).

Il tumore alla laringe (c32) è inserito nella II lista, quella relativa alle malattie la

cui origine lavorativa è di limitata probabilità, mentre i tumori gastro-enterici (c15 -

c20), nella III lista, quella relativa alle malattie la cui origine lavorativa è possibile.

Il sistema tabellare è stato così definitivamente superato, e quindi si è affermato il

pr inc ip io co mp le me nt are de ll'o nere de lla pro va a car ico de l prest ato re d'o pera che può

ott enere l'inde nnizzo Èa nc he per le ma lat t ie sia co mu nque pro vat a la causa d i la vo roŠ

(Corte Costituzionale, Sentenze n. 179 del 18.02.88, e n. 206 del 25.02.88).

Per queste ultime, la cui origine professionale è ritenuta solo probabile e/o possibile,

e per le altre patologie di sospetta origine professionale per esposizione a polveri e fibre di

amianto, non sussiste la presunzione legale di origine, e il lavoratore, ove ritenga di

volerne ottenere il riconoscimento della natura professionale deve dimostrare il nesso

causale (debole o debolissimo, o al più sul principio del più probabile che non), che invece

per quelle inserite nelle tabelle si presume.

Le vittime primarie possono chiedere il risarcimento dei danni differenziali e

co mp le me nt ar i, r ispet to a quanto inde nniz zat o dall'INPS, diret t ame nt e a l dat o re di la vo ro e

personalmente ai titolari delle posizioni di garanzia, e anche i loro familiari possono

domandare il risarcimento dei danni direttamente sofferti, e in caso di decesso dei loro

co ng iu nt i, l'int egra le r isarc ime nt o anche iure here ditario.

Ogni anno in Italia si contano circa 5.000 nuovi decessi per patologie asbesto

correlate e, purtroppo, il trend è in aumento, e nella migliore delle ipotesi è destinato a

r ima nere invar iat o per decenni, a nc he perc hé co n la l. 257/92, ave nt e ad o ggetto "Norm e

relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto", no n è st ato co dific at o un chiaro

obbligo di bonifica degli ambienti di vita e di lavoro, che ancora a distanza di più di 20

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anni dalla sua entrata in vigore, rimangono in larga parte contaminati, con il decorso del

t empo che fa vo risce l'a ero dispersio ne de lle fibre, anc he da i mat er ia li co mpatt i, qu ind i co n

prolungamento dei tempi di esposizione di coloro che lo sono stati già nel passato e con

una platea di nuovi esposti, comunque a rischio, in assenza di una soglia al di sotto della

qua le il medesimo può r it enersi nu llo (co me co nfer mato dall'u nd icesimo co nsidera ndo

della direttiva 148/09/CE e da tutti i più autorevoli scienziati).

Solo la prevenzione primaria, con la bonifica e la messa in sicurezza degli ambienti

di vita e di lavoro, rispetto al rischio amianto e di tutti gli altri agenti cancerogeni, così

rimosso alla radice, nella più autentica trasposizione ed applicazione del precetto di cui

a ll'art . 32 de lla Co st it uz io ne, t ut ela e ffet t iva me nt e la sa lut e e co n essa o gni a lt ro d ir it to

de lla per so na, ed è in grado d i preservare l'a mb ie nt e, do nando lo int egro a lle fut ure

generazio ni, e l'essere u ma no , la d ig nit à de l singo lo , unico e se mpre d iverso , co me

creatura di Dio, dotata di dignità spirituale e soprannaturale, centro dell'ordine economico,

sociale, politico, insieme alla sua famiglia, come insegna il Cattolicesimo liberale: perciò

l'uo mo ha d ir it t o alla sa lut e, a lla sa lu br it à de ll'a mbie nt e, a lla vit a re lig io sa, a l la vo ro , alla

famiglia, all'uso dei beni materiali, alla proprietà, al giusto salario, alla libertà, alla

partecipazione alla vita dello Stato, all'istruzione, alla collaborazione nella produzione

della ricchezza e il lavoro deve essere visto "nel quadro più ampio di un disegno divino" e

del rispetto dei diritti fondamentali, utile ai "singoli alla realizzazione dello scopo

fo nda me nt a le de lla lo ro vit a", me nt re "l'impeg no de ll'o ccupazio ne d i t utt e le fo rz e

disponibili è un dovere centrale dell'azione degli uomini di governo, politici, dirigenti

sindacali ed imprenditori" (Giovanni Paolo II) e le "le autorità responsabili" sono preposte

perché mettano mano ai provvedimenti necessari a garantire ai lavoratori la giusta

retribuzione e la stabilità (Giovanni Paolo II) e lo Stato deve essere una società

organizzata, dove è garantita la convivenza civile, le giuste libertà individuali e sociali e la

giustizia, nel perseguimento del bene comune, dell'intera comunità e non di un gruppo a

det rime nt o delle leg it t ime e sige nze d eg li a lt r i, e r isp ett ando la libert à de ll'ind iv iduo , che

non sussiste ove gli venga negata la salute, e di più ove venga posto davanti

a ll'inaccett abile d ile mma d i decidere se ma nt enere il la vo ro e amma lar si, o ppure t ut elare la

salute e rimanere disoccupato e quindi privo dei mezzi di sussistenza per lui e per la sua

famiglia e negata la sua dignità, che nel lavoro ha il suo punto di massima espressione.

Occorre evitare ogni forma di esposizione a polveri e fibre di amianto e ad altri

cancerogeni, proprio perché non ci sono limiti al di sotto dei quali il rischio si annulli, e

po ic hé a nc he una do se, picco la, st rao rdinar ia me nt e p icco la, può cagio nare l'inso rgenza de l

mesotelioma (Selikoff "Asbestos and disease" del 1978, nel quale egli afferma

t est ualme nt e " the trigger dose may b e small, in so me case s e xtraordina rily so"Ñ µÑ Se liko ff,

Abe st o s and D isease, Accademy Press 1978, Relationships µ second criterion, p. 162) e

perché il processo cancerogeno è il risultato della sommatoria di diverse esposizioni, che

agiscono in sinergia e potenziano il loro effetto (facendo aumentare il rischio di insorgenza

della patologia e comunque abbreviando i tempi di latenza, e quindi le aspettative di vite

della vittima - Mutti ed altri).

La vit a u ma na, la t ut ela de lla sa lut e e de ll'a mbie nt e, so no riassu nt e ne lla pro fo nd it à

de l Mist ero dell'I ncar nazio ne, co me G io va nni e bbe mo do d i scr ivere ne l Pro lo go del suo

Vangelo: «E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi; e noi vedemmo la

sua gloria, gloria come di unigenito dal Padre, pieno di grazia e di verità» (1, 14) e la

na sc it a d i Ge sù att ua l'I ncar nazio ne de l Verbo Et erno, co nsust anz ia le a l Padre: il Ver bo

che prima era presso Dio, per mezzo del quale è venuto in essere tutto ciò che esiste; il

Verbo nel quale era la vita, vita che era la luce degli uomini (cf. 1, 1-5), anche del Figlio

unigenito, Dio da Dio, come l'apostolo Paolo ricorda che fu«generato prima di ogni

creatura» (Col 1, 15). Dio crea il mondo per mezzo del Verbo. Il Verbo che è l'eterna

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Sapienza, il Pensiero e l'Immagine sostanziale di Dio, «irradiazione della sua gloria e

impronta della sua sostanza» (Eb1, 3), ha generato eternamente ed eternamente amato dal

Padre, come Dio da Dio e Luce da Luce, è il principio e l'archetipo di tutte le cose da Dio

create nel tempo, 4.[ý ] Cristo, Figlio consustanziale al Padre, ed è quindi rivela il disegno

di Dio nei riguardi di tutta la creazione e, in particolare, nei riguardi dell'uomo, «svela ...

pienamente l'uomo all'uomo e gli fa nota la sua altissima vocazione». Gli mostra questa

vocazione rivelando il mistero del Padre e del suo amore. «Immagine del Dio invisibile»,

Cristo è l'uomo perfetto che ha restituito ai figli di Adamo la somiglianza con Dio

deformata dal peccato. Nella sua natura umana, immune da ogni peccato ed assunta nella

Persona divina del Verbo, la natura comune ad ogni essere umano viene elevata ad

altissima dignità: «Con l'incarnazione il Figlio di Dio si è unito in certo modo ad ogni

uomo. Ha lavorato con mani d'uomo, ha pensato con mente d'uomo, ha agito con volontà

d'uomo, ha amato con cuore d'uomo. Nascendo da Maria vergine, egli si è fatto veramente

uno di noi, in tutto simile a noi fuorché nel peccato».

L'O sser vat o rio Nazio na le Amia nt o è c hia mat o a persegu ire la icame nt e l'a ssu nz io ne

di coscienza e di responsabilità, che possa contribuire alla costituzione di un testo unico e

di un nuovo piano nazionale amianto, che nel riaffermare i principi e i valori costituzionali

ed ordina mentali, possa contribuire a risolvere il problema trasformandolo in una risorsa,

determinando cioè una modernizzazione della struttura produttiva nazionale (ed europea)

che determini per ciò stesso la rimozione di tutti i materiali di amianto, ed allo stesso

tempo aumenti la produttività e la competitività della Nazione, coniugando le esigenze

de ll'econo mia co n il do vere de l r ispet to dei d ir it t i fo nd a me nt a li de lla perso na u ma na: s i

verre bbe co sì a realizzare l'a nnu lla me nt o di qua lsiasi espo siz io ne ad a mia nt o e a qua lsia s i

a lt ro cancero geno che po ssa essere da nno sa per la sa lut e e per l'a mbie nt e, insie me ad u n

efficace programma di ricerca per la sconfitta delle classiche patologie asbesto correlate,

tra le quali il mesotelioma, il tumore polmonare e le altre forme di patologie neoplastiche,

che il minerale è in grado di provocare, e comunque il progressivo azzeramento per effetto

de ll'asse nza d i fut ure espo siz io ni da nno se a lla sa lut e, in u no a lla r it ro vat a e ffic ie nza e

competitività del nostro sistema produttivo che purtroppo è stagnante e in recessione anche

in seguito a politiche di ipertassazione per sostenere inutile spesa pubblica, frutto di scelte

politico-istituzionali del tutto errate, che hanno determinato pregiudizio sia agli

imprenditori che ai lavoratori.

La filosofia che sta alla base e che ha guidato coloro che hanno utilizzato amianto è

quella del profitto, una sorta di religione del profitto (che si innesta in politiche

protezionistiche, spesso fondate sulla moltiplicazione del debito pubblico, che impone poi

alta tassazione, e quindi una forma di espropriazione nei confronti di chi lavora) e in favore

di pochi, mentre ai molti vengono imposti veri e propri sacrifici umani, contrari alla parola

d i Gesù, c he ne l suo più gra nde co ma nda me nt o : "Amera i il sig no re D io t uo co n t utto il

cuore, con tutta la tua anima, e con tutta la tua mente. E il secondo è simile al primo:

Amerai il prossimo tuo come te. Da questi due comandamenti dipendono tutta la Legge e i

Pro fet i" (Matt eo 23, 34-40), perché la legge è pr at ica de ll'a mo re (Mt 5,22-26; 5, 28-32;

5,34-37; 5,39-42; 5,44-48), palesemente contraddetto dalla legislazione e della prassi

anco ra o ggi no n co mp let a me nt e ve nut a me no ne ll'o tt ica d i u na econo mia c he no n t ie ne

conto dei valori etici e sociali.

Le esposizioni morbigene ad amianto e ad altri cancerogeni impongono di richiamare

la legge, che si traduce nel divieto di uccidere: è quindi inaccettabile, non solo

umanamente e cristianamente, ma anche giuridicamente, perseguire una miope politica che

non tenga conto di uno sviluppo economico che sia oltre che ecocompatibile, soprattutto

rispettoso della dignità della persona umana, e dei suoi inalienabili diritti, secondo i

principi della dottrina sociale della Chiesa e del pensiero di Don Luigi Sturzo del rispetto

Page 372: Atti Roma 20-21.03.2014 3a parte

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dei principi di libertà, uguaglianza, solidarietà, democrazia e stato di diritto, che ha guidato

i Padr i no bili d'Euro pa e del no st ro St ato, e che impo ne una pro fo nd a r ifle ssio ne e u n

impeg no co mu ne e co nd iv iso c he po ssa t rasfo rma re in u n'o tt ica lu ng imira nt e il pro ble ma

a mia nt o in un'o ccasio ne co n la qua le, ne ll'a mbit o de lla mo dernizzazio ne de l sist e ma

industriale italiano, anche attraverso strumenti finanziari comunitari ed internazionali, e di

coo perazio ne, co n l'a mmo der na me nt o de l sist e ma pro dutt ivo na z io na le (a nc he att raverso

l'app lic azio ne de i pr inc ip i de ll'econo mia so c ia le d i mercat o ) ed euro peo, det erminare la

de fin it iva r imo z io ne e/o me ssa in sicurezza de ll'a mia nt o ne i luo ghi d i la vo ro e di vit a: i

pr inc ip i de ll'e co no mia so c ia le d i mercat o venner o ric hia mat i ne l Tratt ato di unificazio ne

de lle due Ger ma nie, e in me no d i ve nt i a nni, l'econo mia co llett ivist ica de lla Ger ma nia

de ll'E st , isp irat a da lle co ncez io ni econo mic he le ninist e, ne lla qu a le i c it t ad ini era no in u no

st ato d i po vert à est re ma, e l'o rga nizzazio ne pro dutt iva a sso lut a me nt e a nt iquat a, si è

trasformata, creando lo stesso benessere della Repubblica Federale Tedesca, e

t rasfo rma ndo si ne lla lo co mo t iva dell'Euro pa.

Questa terza via (Röpke), che prevede la modernizzazione delle strutture industriali

de l paese (a nc he co n l'ut iliz zo de lla le va fiscale, co n det razio ni d e lle spe se per

investimenti, che necessariamente porterebbero, con il rinnovamento delle strutture, alla

r imo z io ne de ll'a mia nt o), presuppo ne co nt e mpo raneame nt e e ne cessar ia me nt e la

composizione della conflittualità legata al diritto delle vittime a vedersi risarciti tutti i

danni (e vit a ndo l'incert ezza ed il d ispe nd io d i t e mpo ed energ ie in lu ng he azio n i

giudiziarie) e ciò anche attraverso la costituzione di una agenzia europea o nazionale, che

r ist o ri de l preg iud iz io , a nc he de lle vit t ime a mb ie nt ali e no n la vo rat ive, r idu cendo l'area d i

conflittualità e di applicazione del diritto penale ai soli casi di dolo (e tenendo conto che a

quest o punto il da nno si è g ià ver ificat o - l'e spo siz io ne g ià c'è st at a, le ma lat t ie so no già in

essere, e in alcuni casi purtroppo già con esito infausto) è doveroso proteggere le vittime,

che sono ulteriormente penalizzate dalla burocrazia e dal prolungarsi dei processi, oltre

o gni t er mine rag io ne vo le, t anto che l'It a lia è il fa na lino d i co da, e p iù vo lt e co ndannat a in

ambito europeo ed internazionale per le inefficienze della sua giustizia, dovute alla scarsità

di mezzi e di risorse, e dalle caratteristiche di lungo latenza e di particolare aggressività di

queste patologie, in linea con quanto il Sommo Pontefice Benedetto XVI, ha avuto modo

d i a ffer mare a ll'ud ie nza ge nera le d e l 27.04.2011, quando ebbe mo do d i eso rt are i

rappresent ant i de ll'O sser vat o rio Nazio na le Amia nto e de ll'Asso c iazio ne V it t ime Amia nt o

Nazio na le It alia na "a pro seguire la loro importan te attività a dif esa dell'ambiente e della

salute pubblica".

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Sintesi del Piano Nazionale Amianto dell’Osservatore Nazionale sull’Amianto – ONA Onlus

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Sintesi piano nazionale amianto 23.04.2014

OSSERVATORIO NAZIONALE SULL’AMIANTO

Presidenza Nazionale

Via Crescenzio, n. 2, 00193 - Roma

tel. 331/9806771

E-mail: [email protected]

Oggetto: Operatività del Piano Nazionale Amianto dell’ONA Onlus.

Il Piano Nazionale Amianto dell’ONA Onlus, presentato in occasione della seconda

conferenza internazionale sull’amianto che si è tenuta a Roma il 20 e 21 marzo u.s., è operativo,

attraverso i dipartimenti, che valorizzando le energie personali e morali dei cittadini e degli

associati, costituiscono il punto di riferimento e il centro di assistenza, innanzi alla incapacità

dello Stato centrale e delle altre istituzioni ad affrontare e risolvere il problema dell’amianto.

Il background: in Italia, secondo stime dell’ONA, ci sono ancora 34 milioni di tonnellate

di materiali in amianto compatto, e alcuni milioni di tonnellate di materiali in amianto friabile, e

fino ad ora le bonifiche ne hanno permesso la rimozione di soli circa 500.000 tonnellate, e cioè

meno del 2%.

Con questo ritmo occorreranno circa 100 anni per le bonifiche, ed intanto proseguiranno

le esposizioni.

Poiché non c’è una soglia al di sotto della quale non c’è rischio, e qualsiasi esposizione è

dannosa alla salute, è evidente che in assenza di bonifica continueremo ad assistere a nuovi casi

di patologie asbesto correlate.

Ogni anno sono circa 5.000 i decessi per patologie asbesto correlate.

Sul fronte giudiziario, l’Associazione ha sollecitato la tutela giudiziaria delle vittime e dei

familiari e l’interdizione delle condotte dannose e pericolose per l’ambiente e per la salute.

Il piano nazionale amianto dell’ONA Onlus e le direttrici operative.

Il piano nazionale amianto dell’ONA Onlus costituisce l’esempio di organizzazione dei

cittadini, che volontariamente realizzano quelle finalità di solidarietà sociale fatte proprie dalla

nostra Costituzione, e patrimonio della Dottrina Sociale della Chiesa, che traduce esattamente le

finalità dell’Associazione.

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Sintesi piano nazionale amianto 23.04.2014

La direttrice di azione finalizzata alla realizzazione della prevenzione primaria si è dotata

del Dipartimento bonifica e decontaminazione dei siti ambientali e lavorativi, e quindi del

portale http://www.guardianazionaleamianto.it/, che a partire dal 1° maggio avrà il diverso

indirizzo http://www.onaguardianazionaleamianto.it/, per realizzare la mappatura, e per

aggregare una vera e propria Guardia Nazionale Ambientale, per tutelare l’ambiente e quindi la

salute, e per realizzare le bonifiche anche attraverso progetti nei quali coinvolgere altre

associazioni e le istituzioni, anche sovranazionali.

Finalità:

a. la prevenzione primaria, costituita dalla bonifica dei siti contaminati, coniugata con il

rinnovamento infrastrutturale e dell’impiantistica industriale, ove, attraverso la leva fiscale, si

possano detrarre tutte le spese, con un sistema di finanziamento che contempli l’intervento della

cassa depositi e prestiti, e l’utilizzo dei fondi strutturali europei, con il coinvolgimento

dell’imprenditoria privata, e degli istituti di ricerca, e delle associazioni, in modo da valorizzare

quella sussidiarietà e quella capacità delle istituzioni locali a costituire il volano per un rilancio

della produzione nazionale, secondo i principi di economia sociale di mercato, e di un progresso

che valorizzi la dimensione etica dell’economia, con precise regole dettate dallo Stato, che

rimane arbitro della loro applicazione, e che è chiamato ad intervenire soltanto per reprimere le

deviazioni e correggere eventuali storture del libero mercato, e per attuare i principi sociali della

Carta Costituzionale.

Non può essere condivisa la soluzione dell’utilizzo delle discariche, specialmente se in

cave abbandonate, in quanto non sono adatte per l’amianto friabile e perché costituiscono

soltanto una situazione tampone, in contrasto con ciò che ci impone l’Europa, che privilegia,

correttamente, i sistemi di inertizzazione, capaci di modificare la struttura microcristallina

dell’amianto, e lo rendono così definitivamente innocuo.

La direttrice di azione di tutela della salute, attraverso la valorizzazione di medici che

volontariamente e gratuitamente studiano, approfondiscono, ricercano nuove frontiere per la

cura, oltre a dedicarsi alla terapia di coloro che hanno già contratto le patologie asbesto correlate.

b. ricerca scientifica, diagnosi precoce (prevenzione secondaria), e terapie e cure delle

patologie asbesto correlate.

Il piano nazionale amianto che il Governo Monti ha approvato, e che il Governi Renzi

vorrebbe attuare, che però le Regioni hanno già bocciato, minimizza i termini dell’epidemia in

corso, poiché fa riferimento ad una stima di circa 1.000 decessi l’anno, per mesotelioma pleurico

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Sintesi piano nazionale amianto 23.04.2014

(pag. 9), ma sorvola su tutti gli altri mesoteliomi (peritoneale, alla tunica vaginale del testicolo,

pericardico), sul tumore al polmone, che sono riconosciute come tali anche dall’INAIL, e su tutte

le altre patologie per le quali in ogni caso non può essere disconosciuto il ruolo concausale

dell’esposizione ad amianto, e sulle patologie non neoplastiche, quale l’asbestosi, che sono

comunque mortali, e che portano il totale delle vittime a superare il numero di 5.000 decessi

l’anno.

Questo dato di fatto incontrovertibile deve portare alla istituzione di un centro di ricerca,

terapia e cura delle patologie asbesto correlate nel nostro paese, in grado di intervenire con la

loro diagnosi precoce, con la terapia più efficace, e con la sperimentazione ed applicazione di

nuove metodologie.

La direttrice di azione di interdizione delle condotte dannose e pericolose e di repressione

dei crimini ambientali (prevenzione terziaria).

c. Quanto alla prevenzione terziaria e alla giustizia per le vittime dell’amianto.

Anche la semplice esposizione alle polveri e fibre di amianto è dannosa per l’organismo

umano, in quanto le fibre invadono tutti gli organi, attraverso il torrente sanguigno e le ghiandole

linfatiche, oltre che per contiguità intrapleurica, e perché persistendo nelle cellule determinano

danni meccanici e lesioni precancerose, sino alla degenerazione tumorale.

La legge 257 del 1992 ha previsto dei benefici contributivi, che più esatto sarebbe definire

risarcimenti contributivi per i lavoratori esposti ad amianto, che prevedono il loro

prepensionamento, compensativo delle minori aspettative di vita.

Tuttavia, l’INAIL e l’INPS, palleggiandosi le relative competenze, hanno determinato una

sostanziale disapplicazione di queste norme che ha generato un enorme contenzioso ancora in

corso.

L’INAIL considera asbesto correlate le seguenti patologie:

a) Placche e ispessimenti pleurici con o senza atelettasia rotonda (j92);

b) Mesotelioma pleurico (c45.0);

c) Mesotelioma pericardico (c45.2);

d) Mesotelioma peritoneale (c45.1);

e) Mesotelioma della tunica vaginale del testicolo (c45.7);

f) Tumore polmonare (c34);

g) Asbestosi (j61).

per le quali, dunque, il nesso di causalità si presume e l’onere della prova è a carico

dell’INAIL ove non ritenesse di non doverle indennizzare, e nella lista II^, quella relativa alle

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Sintesi piano nazionale amianto 23.04.2014

malattie la cui origine lavorativa è di limitata probabilità trova ingresso il tumore della laringe

(c32) e nella lista III^, quella relativa alle malattie la cui origine lavorativa è possibile trovano

ingresso i tumori gastro-enterici (c15 - c20), mentre per le altre patologie, dopo il definitivo

superamento del sistema tabellare, vale il principio complementare dell’onere della prova a

carico del prestatore d’opera che può ottenere l’indennizzo “anche per le malattie sia comunque

provata la causa di lavoro” (Corte Costituzionale, Sentenze n. 179 del 18.02.88, e n. 206 del

25.02.88).

L’elenco delle patologie che l’INAIL indennizza presumendone l’origine professionale

come asbesto correlate deve essere aggiornato con tutte le altre patologie, come peraltro impone

l’art. 10 del D.Lgs. 38/2000.

Anche le indagini epidemiologiche non possono essere limitate solo ai casi di

mesotelioma, che sono circa 1.500 ogni anno nel nostro paese, ma è necessario che contemplino

anche le altre patologie tumorali asbesto correlate, affinché possano rendere il quadro esatto

della epidemia in corso, così da determinare le necessarie misure, non solo di sanità pubblica, ma

anche di bonifica e di repressione penale.

I dati statistici ci disegnano un quadro caratterizzato da pochi processi penali istruiti a

carico dei responsabili delle migliaia di morti per patologie asbesto correlate, nel quale il caso

Eternit costituisce piuttosto l’eccezione, che la regola, e non è ammissibile, né condivisibile, che

l’intera problematica amianto venga circoscritta a pochi siti, come si vorrebbe suggerire a pag.

28 del piano nazionale amianto del Governo Monti.

E’ necessaria anche una Superprocura Nazionale composta da magistrati specializzati.