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Elaborato da: Servizio di prevenzione e protezione interno Documento di valutazione dei rischi D.lgs. 81/08 Luogo e Data: Finale emilia, 10/11/2015 Protocoll o Azienda: ASP Area Nord Azienda pubblica di servizi alla persona dei Comuni Modenesi Area Nord Centro socio riabilitativo Tandem Via Montegrappa , 7 Finale Emilia (MO) Servizio di prevenzione e protezione ASP Area Nord Pag. 1

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Documento di valutazione dei rischi

D.lgs. 81/08

Luogo e Data:

Finale emilia, 10/11/2015

Protocollo

Azienda:

ASP Area Nord

Azienda pubblica di servizi alla persona dei Comuni Modenesi Area Nord

Centro socio riabilitativo

Tandem

Via Montegrappa , 7Finale Emilia (MO)

Documento:

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI Art. 28 comma 2 del D. Lgs. 81/08 e successive modifiche TESTO

UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZASUL LAVORO

NOVEMBRE 2015

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Finale emilia, 10/11/2015

Protocollo

Il Legale rappresentante, individuato come datore di lavoro, assume la responsabilità dell’elaborazione del presente documento ai sensi degli Artt. 17 comma 1 lettera a) e 18 del D.Lgs. 81/2008.

Data Firma del Legale rappresentante

__________________ __________________________

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, dichiara di aver partecipato all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, per quanto previsto dall’art. 33 del D. Lgs. 81/2008.

Data Firma del R-SPP

__________________ __________________________

Il Medico competente, ha collaborato all’individuazione ed all’analisi delle problematiche sanitarie, inoltre è stato consultato per la predisposizione delle misure di tutela ai sensi dell’art. 25 comma 1 D. Lgs 81/2008 e dichiara che sono già operativi i protocolli di sicurezza previsti dalla legge in funzione del livello di rischi riscontrato ai sensi dell’art. 16 comma 1 del D. Lgs. 81/2008.

Data Firma del Medico competente

__________________ __________________________

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) è stato consultato durante l’effettuazione della valutazione dei rischi, ed è stato informato sui contenuti del presente documento.

Data Firma del RLS

Bavieri Rossano ___________________________

Melloni Katia ____________________________

Guazzaloca Arianna ____________________________

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Luogo e Data:

Finale emilia, 10/11/2015

Protocollo

Protocollo :

INDICE Pag.

1 - OBIETTIVI DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI 4 2 - SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE DELL’AZIENDA/UNITÀ PRODUTTIVA 5 3 - DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA E DEL CICLO PRODUTTIVO 6 4 - SCHEMA DELLE MANSIONI E DEI LUOGHI DI LAVORO 7 5 - ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA AZIENDALE 8 6 - RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE CONNESSI ALL’ATTIVITÀ 9 7 - DESCRIZIONE DEL PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI 12 8 - VALUTAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI 27

Allegati

ALLEGATO I - LAVORATRICI MADRI E GESTANTI ALLEGATO II - SICUREZZA E SALUTE DEI MINORI IN AMBIENTE DI LAVORO ALLEGATO III - LAVORO TEMPORANEO ALLEGATO IV - PIANO DI MIGLIORAMENTO - MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

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1 OBIETTIVI DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

La valutazione dei rischi da parte del datore di lavoro è la base del D.Lgs. 81/08. Essa rappresenta, infatti, l'asse portante della filosofia in materia di tutela della salute dei lavoratori che vede nel datore di lavoro il protagonista attivo della funzione di prevenzione ed inoltre costituisce il perno intorno al quale deve ruotare l'organizzazione aziendale della prevenzione.

Il documento di valutazione dei rischi del Centro socio riabilitativo “Tandem” Via Montegrappa , 7 a Finale Emilia (MO) si caratterizza quindi come uno strumento fortemente finalizzato alla programmazione delle misure di prevenzione e più in generale all’organizzazione della funzione e del sistema di prevenzione aziendale.

In questo documento è quindi perseguito l’obiettivo di valutare i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, compresi quelli riguardanti i gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, seguendo codeste linee direttrici:

individuazione e stima dei possibili centri/fonti di pericolo per la sicurezza e la salute dei lavoratori;

identificazione dei lavoratori potenzialmente esposti al rischio; individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di

protezione individuale; programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel

tempo dei livelli di sicurezza. La chiarezza e la trasparenza della metodologia, con la quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione dei rischi dell’A.S.P. e la semplicità con la quale vengono illustrate le motivazioni di tale stima, sono conferme della volontà di informare i lavoratori e di coinvolgere, nella tutela e nel miglioramento della salute e della sicurezza, tutte le componenti dell’azienda.

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2 SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE DELL’AZIENDA/UNITÀ PRODUTTIVA

Ragione sociale: A.S.P. Azienda Pubblica di Servizi alla Persona dei Comuni Modenesi dell’Area Nord

Direttore generale Dott.ssa Loretta Gigante (Presidente pro - tempore)

Sede legale: Via Muratori, 109 San Felice sul Panaro (MO)

Sede operativa: Centro socio riabilitativoTandemVia Montegrappa , 7Finale Emilia (MO)

Attività svolta: Centro diurno di tipo socio riabilitativo

Numero addetti: 8 addetti nelle funzioni di OSS, EDP e 1 coordinatore del servizio

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3 DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA E DEL CICLO PRODUTTIVO

Il centro diurno socio-riabilitativo “Tandem” è ospitato all’interno di una struttura di proprietà del comune di Finale Emilia, il cui responsabile è la sig.ra Minozzi. Attualmente il comune non è stato grado di fornire le documentazioni relative alla sicurezza e si resta in attesa di risposte relativamente alle certificazioni necessarie per gli impianti elettrici e per le scariche atmosferiche.L’intero stabile risulta essere un edificio isolato, con area cortiliva parzialmente recintata, che si sviluppa su due livelli (piano terra e primo piano) : il piano primo non è accessibile agli operatori del centro e resta di esclusiva proprietà del custode comunale.Nello stesso edificio si trovano, oltre al centro diurno, gli uffici della coordinatrice e la cucina di supporto al servizio.Il sito dei Vigili del Fuoco più vicino è il Comando Provinciale di Finale Emilia.All’interno del servizio si possono svolgere attività socio-educative e riabilitative a favore di un massimo di 25 disabili gravi e medio-gravi. Il servizio è aperto dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle ore 17.

L’organico è costituito da 18 lavoratori di cui:- 1 coordinatore, non sempre presente- 4 educatori- 2 OSS- 1 autista

Gli orari degli operatori/educatori sono organizzati su turni compresi tra le 8.00 e le 17.00, in rapporto all’effettiva presenza degli utenti. E’ opportuno tenere presente che nelle fasce orarie di ingresso (8.00-9.30) e di uscita (14.00-14.30, 16.15-17.00) degli ospiti, all’interno del centro diurno vi è una maggiore affluenza di persone, perlopiù esterne al servizio stesso (es. genitori e familiari).

Lo scopo principale di questa struttura è l’intrattenimento e la cura degli ospiti; questo si attua attraverso attività occupazionali e ricreative.

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La struttura tutela gli ospiti garantendo loro un adeguato livello assistenziale, nel pieno rispetto della autonomia individuale e della riservatezza personale.

La struttura vede impegnati operatori quali gli addetti di base, con compiti di: cura ed accudimento degli ospiti, pulizia della struttura, porzionamento pasti.

Inoltre vi è il personale addetto all’amministrazione ed al coordinamento della struttura.

Le macchine e le attrezzature utilizzate vanno dai sollevatori per persone alle minime attrezzature presenti in cucina (scaldavivande), è presente una cucina per attività di intrattenimento degli ospiti e aree con presenza di impianti.

Le attività di manutenzione della struttura, con l'utilizzo di tutta la strumentazione necessaria, sono affidate ad addetti manutentori dipendenti dell’A.S.P. “Azienda Pubblica di Servizi alla Persona dei Comuni Modenesi dell’Area Nord” ; tale personale ha sede fissa presso altre strutture di proprietà A.S.P. ed al bisogno si recano presso la struttura che ne ha richiesto l’intervento.

4. SCHEMA DELLE MANSIONI E DEI LUOGHI DI LAVORODi seguito è riportato uno schema che descrive le componenti del personale operante all’interno della struttura, suddividendolo in reparti e mansioni. Per ogni mansione, infine, sono riportate le principali operazioni e/o lavorazioni che ne caratterizzano l’attività ed il relativo numero d’addetti.

Reparto Mansione Operazioni compiute

Uffici/Infermeria Responsabile del Centro Diurno

- Coordinamento, controllo e gestione del programma assistenziale e della struttura

O.S.S. EDP educatori

- Interventi e movimentazioni sull’ospite - Intrattenimento degli ospiti - Porzionamento pasti - Servizio dei pasti ai tavoli - Utilizzo di lavabo, scaldavivande e utensileria

Sale ricreative - Utilizzo di sollevatore - Mantenimento contatti con i famigliari dei pazienti

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5- ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA AZIENDALE

SOGGETTO NOMINATIVO SEDE OPERATIVA

Datore di lavoro Negro Paolo

Via D. Alighieri, 4 41037 Mirandola (MO)

Responsabile del servizio di prevenzione e protezione Prof. Fausto Costi

Via D. Alighieri, 4 41037 Mirandola (MO)

Medico competente Dott. Sergio Gambuzzi

c/o V.le Martiri 39, 41037 Mirandola

Addetti primo soccorso Nominati presentiSede Centro

Addetti antincendio / evacuazione Nominati presenti Sede Centro

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Sig. Rossano Bavieri

RSA Finale Emilia

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6- RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE CONNESSI ALL’ATTIVITÀ

Nella presente tabella si vanno ad identificare le tipologie di rischio applicabili all'interno dell'azienda ai sensi della normativa vigente in materia di igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro.

Tipologia Di Rischio Applicabilità 1 IMPIEGO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO SI

1.1 Elementi in movimento rotatorio o traslatorio che possono causare schiacciamenti, tagli, perforazioni, urti, agganciamenti o trazioni

NO

1.2 Elementi o materiali in movimento libero (caduta, rotolamento, scivolamento, ribaltamento, dispersione nell'aria, oscillazioni, crolli.) cui possono conseguire danni per le persone

SI

1.3 Movimenti di macchinari o di veicoli NO 1.4 Pericolo di incendio e di esplosione SI 1.5 Intrappolamento NO 1.6 Utilizzo di attrezzature munite di videoterminali SI 1.7 Utilizzo di automezzi aziendali SI

2 METODI DI LAVORO E DISPOSIZIONE DEGLI IMPIANTI SI 2.1 Superfici pericolose (bordi acuminati, spigoli, punte, superfici

abrasive, parti protrudenti) SI

2.2 Attività in altezza NO 2.3 Compiti che comportano movimenti/posizioni innaturali NO 2.4 Lavoro in spazi limitati e/o confinati NO 2.5 Inciampare e scivolare (superfici bagnate o comunque scivolose,

ecc..) SI

2.6 Stabilità del posto di lavoro (lavoro su piattaforme mobili, condizioni di instabilità fisica, ecc.)

NO

2.7 Conseguenze derivanti dalla necessità di indossare dispositivi di protezione individuale

NO

2.8 Particolari tecniche e metodi di lavoro NO 2.9 Lavoro presso luoghi isolati NO

2.10 Movimentazione manuale dei carichi (sollevamento e trasporto) SI 2.11 Movimentazione manuale dei carichi (spinta e traino) SI 2.12 Movimentazione manuale dei carichi (movimentazione di piccoli

pesi ad alta frequenza) NO

2.13 Difficoltà del lavoro (intensità, monotonia) SI 3 IMPIEGO DELL'ELETTRICITÀ. SI

3.1 Pannelli di comandi elettrici (quadri di comando e sistemi di SI

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controllo) 3.2 Impianti elettrici (p.es. rete principale di adduzione, circuiti di

illuminazione) SI

3.3 Impiego di attrezzi elettrici portatili. SI 3.4 Cavi elettrici sospesi. NO

Tipologia Di Rischio Applicabilità 4 ESPOSIZIONE A SOSTANZE O PREPARATI PERICOLOSI PER

LA SICUREZZA E LA SALUTE SI

4.1 Agenti chimici presenti direttamente sul luogo di lavoro o come risultato di attività lavorative (compresi aerosol e polveri)

SI

4.2 Impiego di materiali infiammabili e/o esplosivi e/o sostanze reattive instabili

SI

4.3 Mancanza di ossigeno (asfissia) NO 5 ESPOSIZIONE AD AGENTI FISICI SI

5.1 Esposizione a campi elettromagnetici NO 5.2 Esposizione a radiazioni ionizzanti (raggi X, raggi γ, ecc…) NO 5.3 Esposizione a radiazioni ottiche artificiali (laser, infrarossi, UV) NO 5.4 Esposizione al rumore o ad ultrasuoni SI 5.5 Esposizione a vibrazioni meccaniche NO 5.6 Esposizione a sostanze/mezzi a temperatura alta e/o molto bassa NO 5.7 Presenza di fluidi sotto pressione (aria, vapore, liquidi compressi) NO

6 ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI SI 6.1 Rischio di infezioni derivanti dalla manipolazione e dall'esposizione

non intenzionale a microorganismi, esotossine ed endotossine NO

6.2 Rischio di infezioni dovute all'esposizione non intenzionale a microorganismi (p.es. legionella, liberata dai sistemi radianti di raffreddamento)

SI

7 ESPOSIZIONE AD AGENTI CANCEROGENI E/O MUTAGENI NO 7.1 Esposizione ad agenti cancerogeni e/o mutageni NO 7.2 Esposizione non intenzionale ad agenti cancerogeni e/o mutageni NO

8 FATTORI AMBIENTALI E AMBIENTE DI LAVORO SI 8.1 Illuminazione SI 8.2 Aerazione SI 8.3 Fattori ambientali: temperatura, umidità, ventilazione. SI

9 ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO SI

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9.1 Organizzazione dei processi lavorativi (p.es. lavoro in continuo, sistemi di turni, lavoro notturno)

SI

9.2 Manutenzione degli impianti e delle attrezzature NO 9.3 Gestione delle emergenze SI 10 FATTORI VARI SI

10.1 Pericoli causati da terzi1, p.es. presenza di più imprese, personale di sorveglianza, polizia

SI

10.2 Lavoro con animali NO 10.3 Lavoro in atmosfere a pressione superiore o inferiore al normale. NO 10.4 Condizioni climatiche difficili NO 10.5 Lavoro in prossimità di specchi d'acqua o sott'acqua. NO 10.6 Lavoro in locali sotterranei o semisotterranei NO 10.7 Lavoro in ambienti sospetti di inquinamento NO

1 E’ prevista la presenza di personale terzo quale: infermieri, fisioterapisti, addetti alle pulizie.

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7- DESCRIZIONE DEL PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

7.1 LUOGHI DI LAVORO Per la valutazione dei rischi correlati ai luoghi di lavoro si fa riferimento al Titolo II del D. Lgs. 81/08 e all’Allegato IV del medesimo decreto. Conformemente a quanto indicato nel Titolo e nell’Allegato sopra citati si tiene conto, nella valutazione specifica, della quantità e qualità dell’aria respirata dai lavoratori, della dimensione e organizzazione dei luoghi di lavoro, della disponibilità di presidi antincendio e di primo soccorso, della disponibilità di luoghi di riposo, della disponibilità di acqua potabile per bere e per lavarsi, della presenza dei servizi igienici, dell’efficienza degli impianti elettrici, della distribuzione e dimensione dei locali. All’interno della valutazione dei luoghi di lavoro è altresì considerata la presenza di luoghi di lavoro sotterranei o semisotterranei e di ambienti sospetti di inquinamento, così come definiti agli artt. 65 e 66 del D.Lgs. 81/08.

7.2 RUMORE La valutazione del rischio rumore è materia normata dal D.Lgs. 81/08 al Titolo VIII, Capo II, Articolo 190, Comma 1. La tecnica di valutazione proposta dal Titolo VIII prevede tre diverse tipologie di procedimento di valutazione a seconda delle caratteristiche delle lavorazioni, descritte agli articoli 189 e 191 le quali prevedono il calcolo di:

- Livello di esposizione giornaliera al rumore (LEX,8h in dB(A)), valore medio, ponderato in funzione del tempo, dei livelli di esposizione al rumore per una giornata lavorativa nominale di 8 ore, come definito dalla norma italiana UNI 9432:2008;

- Livello di esposizione settimanale al rumore (LEX,w in dB(A)), da utilizzare quando la variabilità delle lavorazioni non permette di individuare una giornata lavorativa tipo, valore medio, ponderato in funzione del tempo, dei livelli di esposizione al rumore per una settimana lavorativa nominale di 5 giorni, come definito dalla norma italiana UNI 9432:2008;

- Livello di esposizione molto variabile (LAeq, in dB(A)), da utilizzare quando la variabilità delle lavorazioni non permette di individuare né una giornata né una settimana lavorativa tipo, valore di esposizione al singolo macchinario, da valutare indipendentemente dal tempo di utilizzo.

Di seguito si riportano i valori limite di esposizione e i valori di azione, in relazione al livello di esposizione giornaliera al rumore e alla pressione acustica di picco così come definiti dall’articolo 189: • Valori limite di esposizione rispettivamente LEX,8h=87 dB(A) e ppeak=200 Pa (140

dB(C) riferito a 20 Pa; • Valori superiori di azione rispettivamente LEX,8h=85 dB(A) e ppeak=140 Pa (137

dB(C) riferito a 20 Pa ;

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• Valori inferiori di azione rispettivamente LEX,8h=80 dB(A) e ppeak=1112 Pa (135 dB(C) riferito a 20 Pa ;

Gli obblighi progressivi a carico del datore di lavoro sono attribuiti, all’interno del Titolo VIII, dagli articoli 192 e 193 in base ai livelli di esposizione giornaliera riscontrati. Per ogni chiarimento e per ulteriori informazioni si rimanda al “Rapporto di Valutazione del Rumore” aziendale.

7.3 MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI La valutazione del rischio da movimentazione manuale dei carichi si rifà al Titolo VI del D. Lgs. 81/08, che individua tra i metodi di valutazione quelli descritti nelle norme ISO 112281 parti 1-2-3.

Le norme ISO 11228-1 parti 1-2-3 valutano rispettivamente il rischio da: - sollevamento e trasporto di carichi (parte 1) - spinta e traino di carichi (parte 2) - movimentazione di piccoli pesi ad alta frequenza (parte 3)

Le metodologie di valutazione descritte nelle norme prevedono un approccio sistematico alla valutazione della movimentazione, considerando le caratteristiche principali di ognuna delle tre tipologie di sforzo manuale sopra elencate, in modo da definire le migliori condizioni di lavoro in cui l’operatore dovrà trovarsi per avere il rischio ridotto al minimo. Tale valutazione quindi non si limita semplicemente alla definizione di un indice di rischio descrittivo della situazione attuale, ma individua le carenze della movimentazione ed aiuta il Datore di Lavoro ad individuare i punti critici della lavorazione su cui andare ad agire per permettere le lavorazioni in modo sicuro. Nel capitolo specifico di valutazione di questo rischio, sono riportate le caratteristiche delle movimentazioni attualmente eseguite all’interno dell’azienda ed il risultato della valutazione, infine sono individuate le carenze delle movimentazioni stesse in modo da poter intervenire per migliorare la situazione presente.

Nell’ambito del rischio movimentazione manuale dei carichi sono stati utilizzati due metodi: 1. la norma ISO 11228-1, per la valutazione delle azioni di sollevamento di materiale e oggettistica varia, effettuate dagli addetti alla cucina e dalle addette al guardaroba; 2. mentre per l’analisi delle operazioni di movimentazione dei pazienti è stata applicata la procedura per il calcolo dell’indice sintetico di esposizione MAPO (Movimentazione ed Assitenza Pazienti Ospedalizzati). L’adozione dell’indice di “Movimentazione e Assistenza Pazienti Ospedalizzati”, denominato MAPO, risulta particolarmente idoneo per la valutazione degli indici di rischio derivanti dalla movimentazione manuale dei pazienti.

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Scopo dell’introduzione dell’indice “MAPO”, è quello di valutare analiticamente, mediante una formula matematica, di seguito riportata, l'indice di rischio legato alla movimentazione manuale dei pazienti.

MAPO = (NC/Op x FS + PC/Op x FA) x FC x Famb x FF Dove:

• NC/Op = rapporto tra pazienti NON collaboranti ed operatori presenti nei tre turni• PC/Op = rapporto tra pazienti parzialmente collaboranti ed operatori presenti nei tre

turni • FS = Fattore Sollevatori • FA = Fattore Ausili Minori • FC = Fattore Carrozzine • Famb = Fattore Ambiente • FF = Fattore Formazione

Per totalmente NON collaborante (NC) si intende il paziente non in grado di utilizzare gli arti superiori ed inferiori e che pertanto nelle operazioni di trasferimento deve essere completamente sollevato, mentre per parzialmente collaborante (PC) si intende il paziente che ha residue capacità motorie e che viene pertanto solo parzialmente sollevato. Nella espressione matematica indicata i rapporti: NC/Op e PC/Op risultano essere un dato di primaria importanza che è funzione della frequenza dei sollevamenti, e/o spostamenti richiesti agli operatori.

Questi rapporti vengono poi ponderati in relazione ai fattori: “sollevatori”, “ausili minori”; mentre i fattori: “carrozzine”, “ambiente”, “formazione”, agiscono come moltiplicatori del livello generale di esposizione. Nel modello di calcolo il fattore “sollevatore” (FS) risulta essere moltiplicatore o demoltiplicatore solo per i pazienti “NON collaboranti”, mentre il fattore “ausili minori” (FA) è relativo solo ai pazienti “parzialmente collaboranti”; gli altri fattori, “carrozzine”, “ambiente”, “formazione” sono invece correlati ad entrambe le tipologie di pazienti.

I risultati possono essere così schematizzati:

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INDICE MAPO

0 – 1,5 1,51 – 5 > 5

Rischio praticamente trascurabile

Rischio non rilevante Rischio significativo

Esposizione che può comportare un aumento delle patologie a carico del rachide lombo-sacrale

Esposizione tanto più significativa quanto più il valore dell’indice aumenta

Azioni richieste - Attivazione della

formazione - Sorveglianza sanitaria - Programmazione

degli interventi di bonifica a medio elungo termine

- Programmazione dell’implementazione di ausili vari e/o attrezzature che risultano deficitarie a medio e lungotermine

- Attivazione della formazione

- Sorveglianza sanitaria - Programmazione degli

interventi di bonifica a brevetermine

- Programmazione dell’implementazione di ausili vari e/o attrezzature che risultano deficitarie a

breve termine

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7.4 VIBRAZIONI L’esposizione umana a vibrazioni meccaniche può rappresentare un fattore di rischio rilevante per i lavoratori esposti. In Italia la legislazione specifica riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (vibrazioni) è rappresentata dal D.Lgs. 81/08 al Titolo VIII, Capo III. Il decreto suddivide le vibrazioni meccaniche in due categorie: le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio e quelle trasmesse al corpo intero:

- vibrazione trasmessa al sistema mano-braccio: le vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al sistema mano-braccio nell’uomo, comportano un rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori (in particolare disturbi vascolari, ostearticolari, neurologici o muscolari);

- vibrazione trasmessa al corpo intero : le vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al corpo intero, comportano rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori (in particolare lombalgie e traumi del rachide).

Il datore di lavoro ha l’obbligo di valutare, utilizzando le informazioni relative ai livelli di vibrazione delle attrezzature di lavoro in uso all’interno dell’azienda, e di misurare i livelli di vibrazioni meccaniche a cui i lavoratori sono esposti.

Durante la valutazione, il datore di lavoro, deve comunque tenere conto di elementi quali: livello, tipo e durata dell’esposizione, eventuali effetti su salute e sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio, esistenza di attrezzature alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione alle vibrazioni meccaniche, condizioni di lavoro particolari nonché sorveglianza sanitaria

All’interno del decreto sono specificati i valori limite di esposizione* ed i valori d’azionegiornalieri** sia normalizzati a un periodo di riferimento di 8 ore che per esposizioni di breve durata.

Dal punto di vista della sorveglianza sanitaria, il decreto prevede che i lavoratori esposti a livelli di vibrazioni meccaniche superiori ai valori d’azione siano sottoposti a tale sorveglianza con periodicità almeno annuale (o, se diversa, stabilita e giustificata dal medico competente).

Infine il decreto stabilisce le prescrizioni minime per la salute e sicurezza dei lavoratori atte ad eliminare i rischi alla fonte o ridurli al minimo.

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Documento di valutazione dei rischi

D.lgs. 81/08

Luogo e Data:

Finale emilia, 10/11/2015

Protocollo

In particolare il datore di lavoro deve elaborare e applicare un programma di misure tecniche o organizzative quali:

- metodi di lavoro che richiedono minore esposizione a vibrazioni meccaniche - scelta di attrezzature adeguate - fornitura di dispositivi atti a ridurre i rischi di lesioni provocate da vibrazioni

meccaniche - adeguata informazione e formazione dei lavoratori esposti o che possono essere

esposti - limitazione della durata e dell’intensità dell’esposizione.

Il principale riferimento per la misurazione e la valutazione del rischio di esposizione professionale alle vibrazioni del sistema mano-braccio è costituito dallo standard ISO 5349:2001, che è anche norma europea sperimentale ENV 25349:1992. Per quanto riguarda le vibrazioni al corpo intero, il riferimento tecnico per la misurazione e la valutazione del rischio di esposizione professionale utilizzato è costituito dallo standard ISO 2631-1:1997.Di seguito vengono riportati i livelli di rischio per l'esposizione a vibrazioni trasmesse rispettivamente al sistema mano braccio e al corpo intero, recepiti all’interno del D.Lgs. 81/08.

[* valore limite di esposizione giornaliero = livello di esposizione il cui superamento è vietato e deve essere prevenuto, in quanto esso comporta un rischio inaccettabile per un soggetto che vi sia esposto in assenza di dispositivi di protezione.

** valore d’azione giornaliero = valore di esposizione a partire dal quale devono essere attuate specifiche misure di tutela per soggetti esposti. Tali misure includono la formazione dei lavoratori sul rischio specifico, l’attuazione di interventi mirati alla riduzione del rischio, il controllo sanitario periodico dei soggetti esposti.]

Livelli di rischio per l'esposizione a vibrazioni

trasmesse al sistema mano braccio

Accelerazione media normalizzata ad un

periodo di riferimento di 8 ore A(8)

Accelerazione per periodi brevi

Livello di azione 2,5 m/s2 / Valore limite giornaliero 5 m/s2 20 m/s2

Livelli di rischio per l'esposizione a vibrazioni trasmesse al corpo intero

Accelerazione media normalizzata ad un

periodo di riferimento di 8 ore A(8)

Accelerazione per periodi brevi

Livello di azione 0,5 m/s2 / Valore limite giornaliero 1 m/s2 1,5 m/s2

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Documento di valutazione dei rischi

D.lgs. 81/08

Luogo e Data:

Finale emilia, 10/11/2015

Protocollo

Il valore medio dell'accelerazione normalizzato ad un periodo di riferimento di 8 ore è calcolato, per entrambe le tipologie di vibrazione, con la seguente formula:

A(8) = A(w)sum * ( T e8

)½ (m/s2)

dove: Te = Durata complessiva giornaliera di esposizione a vibrazioni (ore) A(w)sum = (a2wx + a2wy + a2wz)1/2

awi = Valore r.m.s. dell’accelerazione ponderata in frequenza (in m/s2) lungo l’asse i = x, y, z.

Nel caso in cui il lavoratore sia esposto a differenti valori di vibrazioni, per l’impiego di più utensili vibranti durante il turno di lavoro, o per l’utilizzo di uno steso attrezzo ma in condizioni operative differenti, l’esposizione quotidiana a vibrazioni A(8), in m/s2, sarà ottenuta mediante l’espressione:

A(8) = [ i=1,N A8i2]1/2 (m/s2)

A8i: A(8) parziale relativo all’operazione i-esima A8i = A(w)sumi (Tei/8)1/2

Tei:Tempo di esposizione relativo alla operazione i-esima (ore) A(wsumi): A(wsum) associata all’operazione i-esima Nel capitolo di valutazione di questo specifico rischio sono individuati i valori di esposizione giornaliera e di breve durata dei lavoratori dell’azienda, tali valori sono poi confrontati con i valori limite definiti dalla legislazione vigente. Il risultato del confronto è riassunto assegnando un colore diverso a seconda del livello di rischio cui i lavoratori sono esposti secondo la seguente tabella :

ACCETTABILE Livello di rischio inferiore al livello di azione

PROBABILE Livello di rischio compreso tra il livello al livello di azione ed il valore limite giornaliero

MOLTO PROBABILE Livello di rischio superiore al valore limite giornaliero

7.5 INCENDIO Per la valutazione del rischio incendio la normativa specifica è il D.M. 10/03/98.

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Protocollo

Il rischio incendio è valutato in una sezione particolare del documento e, in sede di individuazione e valutazione, è indicata direttamente la categoria di rischio di appartenenza, in base a quanto esposto nell’art. 2 comma 1 e nell’allegato I del D.M.10/3/98. Di seguito si riporta la classificazione del livello di rischio incendio, in conformità ai criteri di cui all’allegato I del D.M. 10/3/98:

BASSO Luoghi di lavoro in cui sono presenti sostanze a basso grado di infiammabilità e i locali offrono scarse possibilità di sviluppo, per cui, anche in caso di incendio la probabilità di propagazione è limitata.

MEDIO Luoghi di lavoro in cui sono presenti sostanze infiammabili e i locali possono favorire lo sviluppo d’incendi, ma in caso d’incendio la probabilità di propagazione è limitata.

ALTO

Luoghi di lavoro in cui per la presenza di sostanze altamente infiammabili e/o per le condizioni dei locali, sussistono notevoli probabilità di sviluppo d’incendi e di propagazione delle fiamme nella fase iniziale, perciò non è possibile la classificazione come luoghi a rischio basso o medio.

7.6 RISCHIO ELETTRICO Il Titolo III Capo III art. 80 del D. Lgs. 81/08 prevede che il datore di lavoro progetti, costruisca e mantenga gli impianti e le apparecchiature elettriche in modo tale da proteggere i lavoratori dai rischi derivanti da: - contatti elettrici diretti; - contatti elettrici indiretti; - innesco e propagazione di incendi e di ustioni dovuti a sovratemperature pericolose,

archi elettrici e radiazioni; - innesco di esplosioni; - fulminazione diretta ed indiretta; - sovratensioni; - altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili. A tale scopo di lavoro esegue una valutazione dei rischi di cui al precedente comma 1, tenendo in considerazione: - le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro, ivi comprese eventuali

interferenze; - i rischi presenti nell’ambiente di lavoro; - tutte le condizioni di esercizio prevedibili.

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Protocollo

A seguito della valutazione del rischio elettrico il datore di lavoro adotta le misure tecniche ed organizzative necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi presenti, ad individuare i dispositivi di protezione collettivi ed individuali necessari alla conduzione in sicurezza del lavoro ed a predisporre le procedure di uso e manutenzione atte a garantire nel tempo la permanenza del livello di sicurezza raggiunto con l’adozione delle misure di prevenzione e protezione adeguate. Non essendo un rischio specificatamente normato, per la valutazione del rischio verrà utilizzata la metodologia descritta per i rischi generici. Per tutti gli indici di rischio verranno comunque rispettate le prescrizioni indicate agli artt. 82, 83, 84, 85 e 86 del D. Lgs. 81/08.

7.7 AGENTI CHIMICI La valutazione del rischio chimico, normata dal Titolo IX, capo I del D. Lgs. 81/08, deve contenere le informazioni relative a:

• natura, caratteristiche di pericolosità e quantitativi delle sostanze chimiche presenti;

• modalità di utilizzo, misure di prevenzione e protezione messe in atto; • entità di esposizione, intesa come numero di lavoratori potenzialmente esposti,

tipo, durata e frequenza dell’esposizione; • effetti delle misure di sicurezza messe in atto; • valori limite di esposizione e valori biologici dell’agente; • risultati dei controlli sanitari e dei monitoraggi ambientali effettuati; • eventuali conclusioni tratte dalle azioni di sorveglianza sanitaria già intraprese; • eventuali misure che si ritenga mettere in atto, in base alle risultanze della

valutazione dei rischi Lo scopo della valutazione è quello di definire se il rischio derivante dall’esposizione ad agenti chimici dei lavoratori sia “rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute”. In caso di mancato rispetto della condizione sopra citata, il Datore di Lavoro dovrà applicare le misure specifiche di prevenzione e protezione individuate dagli articoli 225, 226, 229 e 230 del D. Lgs. 81/08.

7.8 ATMOSFERE ESPLOSIVE Il Titolo XI del D. Lgs. 81/08 definisce le misure per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di formazione di atmosfere esplosive.

L'art. 288 del decreto definisce «atmosfera esplosiva» una miscela con l'aria, a condizioniatmosferiche, di sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri.Ai fini della prevenzione e protezione contro le esplosioni, il datore di lavoro è tenuto, dove possibile, a prevenire la formazione di atmosfere esplosive. Dove la natura dell’attività non consente di prevenire la formazione di atmosfere esplosive il datore di lavoro deve:

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- evitare l’accensione di atmosfere esplosive; - Attenuare gli effetti pregiudizievoli di un’esplosione in modo da garantire la

salute e la sicurezza dei lavoratori

Ai sensi dell’art. 290 comma 1 del D. Lgs. 81/08 il datore di lavoro deve adempiere, agli obblighi di valutazione prescritti dall’art. 17 dello stesso decreto accertando le fonti di pericolo e valutando i rischi specifici derivanti da atmosfere esplosive, unitamente ai rischi conseguenti all'esplosione, sulla base degli elementi: a) probabilità e durata della presenza di atmosfere esplosive; b) probabilità che le fonti di accensione, comprese le scariche elettrostatiche, siano

presenti e divengano attive ed efficaci; c) caratteristiche degli impianti, delle sostanze utilizzate e del ciclo produttivo; d) entità degli effetti prevedibili (magnitudo degli effetti di esplosione ipotizzabili). L'analisi del rischio di esplosione presuppone anche la corretta identificazione del pericolo connesso alla capacità della sostanza di formare miscele con l'aria potenzialmente esplosive in base:

a) alle caratteristiche chimico-fisiche della sostanza; b) alle condizioni locali, operative, modalità di stoccaggio e di utilizzo della sostanza; c) al percorso seguito dalla sostanza all'interno del processo produttivo.

L'individuazione di tali parametri consente di definire adeguatamente la probabilità di accadimento dell'evento e la gravità del danno presumibile. Tale valutazione deve considerare anche gli ambienti che sono contigui e collegati a quelli in cui possono formarsi atmosfere esplosive.

Valutato così l'indice di rischio il datore di lavoro potrà pianificare l’adeguamento dei luoghi di lavoro in funzione delle esigenze di sicurezza dei lavoratori.

7.9 USO DI ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALE La valutazione legata all’impiego di attrezzature munite di videoterminale viene eseguita analizzando i posti di lavoro, così come richiesto dal Titolo VI del D. Lgs. 81/08, con particolare riguardo a:

- Rischi per la vista e per gli occhi : illuminazione, orientazione dello schermo, distanza occhi-schermo, porta documenti, sguardo, impegno visivo;

- Problemi legati alla postura e all’affaticamento fisico o mentale : formazione, competenze, pause, informazione, posizioni di lavoro, postura, schermo, tastiera, digitazione, posizioni di lavoro;

- Condizioni ergonomiche e di igiene ambientali : campi elettromagnetici, arredo della postazione, ambienti.

Sorveglianza Sanitaria

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Per quanto concerne la periodicità delle visite di controllo, fatti salvi i casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita dal medico competente, è:

- Biennale , per i lavoratori classificati come idonei con prescrizioni e per i lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età.

- Quinquennale negli altri casi.

Nel presente documento la metodologia utilizzata per la valutazione del rischio legato all’impiego di attrezzature munite di videoterminale è stata eseguita mediante il calcolo dell’indice integrato R riportato al paragrafo 7.13 “Altri rischi” non essendo regolato in modo diretto da altri sistemi di indicizzazione. La valutazione specifica è riportata al paragrafo 8.8.

7.10 AGENTI CANCEROGENI/MUTAGENI Diversamente da quanto previsto per gli altri agenti nocivi trattati, il Titolo IX Capo II del D. Lgs. 81/08 non richiede per i cancerogeni, da parte del datore di lavoro, una valutazione del rischio, cioè la stima della probabilità che – per una data esposizione – si verifichi un dato effetto, ma bensì dell’esposizione; pertanto non verrà utilizzato il consueto metodo di valutazione che individua un indice di rischio integrato, in funzione di danno, probabilità ed esposizione.

Per l’individuazione dell’esposizione, verranno utilizzate apposite tabelle, che consentono di valutare l’esposizione in funzione delle metodologie di lavoro e consentono di definire le misure di tutela adottate. In particolare la valutazione terrà conto delle caratteristiche delle lavorazioni, della loro durata, della frequenza, dei quantitativi utilizzati, della loro concentrazione, della loro capacità di penetrare nell’organismo e del loro stato di aggregazione.

Nelle tabelle si dovrà riportare l’elenco degli agenti cancerogeni con frasi di rischio (R45 ed R49) e mutageni con frasi di rischio (R46), di cui il Titolo IX Capo II del D. Lgs. 81/08 richiede la valutazione.

7.11 AGENTI BIOLOGICI Nella valutazione del rischio biologico si tiene conto di tutte le informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell’agente biologico e delle modalità lavorative, in particolare:

della classificazione dell’agente biologico;

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dell’informazione delle malattie che possono essere contratte; dei potenziali effetti allergici o tossici; della conoscenza della patologia della quale è affetto un lavoratore, che è da

porre in correlazione diretta all’attività lavorativa svolta; del sinergismo dei diversi gruppi di agenti biologici utilizzati.

Dovranno essere individuate anche: le fasi del procedimento lavorativo che comportano il rischio di esposizione ad agenti biologici;

il numero dei lavoratori addetti a tale procedimento lavorativo; le generalità del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi;

metodi e procedure adottate e misure preventive e protettive applicate

7.12 CAMPI ELETTROMAGNETICI Le Radiazioni non Ionizzanti sono comunemente chiamate campi elettromagnetici o radiazionielettromagnetiche e sono presenti in tutti gli ambienti domestici e/o lavorativi. Esse sono prodotte dagli impianti elettrici e dalle apparecchiature alimentate elettricamente. Il Titolo VIII capo IV del D. Lgs. 81/08 prevede che il datore di lavoro esegua la valutazionedell’esposizione dei lavoratori soggetti a campi elettromagnetici per motivi professionali, tale valutazione deve prendere in considerazione:

Livello, frequenza, durata e tipo di esposizione; Valori limite di esposizione e valori di azione; Effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili a tale

rischio; Effetti indiretti quali: interazioni con attrezzature e dispositivi medici, rischio

propulsivo di oggetti ferromagnetici statici con induzione magnetica > di 3 mT, innesco di dispositivi elettro-esplosivi, incendi o esplosioni di materiali infiammabili per scintille provocate da campi indotti, correnti di contatto o scariche elettriche;

Esistenza di attrezzature alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione a campi elettromagnetici;

Possibilità di azioni di risanamento, se necessarie; Informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria; Sorgenti multiple di esposizione; Esposizione simultanea a campi con frequenze diverse.

Per condurre tale valutazione è possibile avvalersi di linee guida internazionali (CENELEC), nazionali (linee guida regionali, di prossima pubblicazione) oppure di studi di casi assimilabili già eseguiti. La norma prevede due diversi limiti che variano col variare della frequenza del campo a cui sono esposti i lavoratori; tali limiti, riportati nell’allegato XXXVI al D. Lgs. 81/08, sono individuati come valori di azione e valori limite di esposizione.

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I valori limite di esposizione sono individuati mediante studi epidemiologici e sono strettamente legati alla ricerca medica sull’interazione tra campi elettromagnetici e tessuti biologici. Questi limiti non possono essere misurati direttamente. I valori di azione, sono ricavati dai limiti di esposizione e vengono espressi in grandezze direttamente misurabili. Il rispetto dei valori di azione garantisce il rispetto dei valori limite di esposizione. Se la valutazione giustifica il non superamento dei valori di azione il rischio è considerato trascurabile e quindi non è necessario procedere a nessuna operazione.

Se la valutazione, al contrario, dimostra che potrebbero essere superati i valori di azione, è necessario procedere con le misurazioni ed eventualmente a calcoli per eseguire il .confronto con i valori limite di esposizione.

7.13 RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI Le radiazioni ottiche artificiali sono rappresentate dalle radiazioni comprese nel campo di lunghezze d’onda comprese tra 100 nm ed 1mm. Sono suddivise in:

- Radiazioni ultraviolette (UVA, UVB ed UVC comprese tra 100 e 400 nm) - Radiazioni visibili (comprese tra 380 e 780 nm) - Radiazioni infrarosse (IRA, IRB ed IRC comprese tra 780 nm e 1 mm)

La normativa si occupa di proteggere i lavoratori dai danni agli occhi e alla cute che potrebbero derivare dall’esposizione alle radiazioni ottiche sopra elencate. Nel corso della valutazione sono considerate inoltre tipologie di esposizione particolare quali ad esempio:

- gruppi di persone particolarmente sensibili al rischio; - interazione con sostanze fotosensibilizzanti;

- l’esposizione a sorgenti multiple di radiazioni ottiche;

A seguito della valutazione eseguita seguendo la prassi sopra descritta è necessario prendere adeguate misure in modo da ridurre l’esposizione dei lavoratori al di sotto dei valori limite di legge calcolati secondo le formule riportate in Allegato XXXVII parti I e II.

7.14 ALTRI RISCHI La valutazione per i rischi non regolati, in modo diretto, dalle vigenti disposizioni in materia di sicurezza, può essere schematizzata nei seguenti punti: 1 - individuazione dei rischi legati alle operazioni che caratterizzano ogni singola

mansione, ogni operazione è stata pertanto analizzata nei suoi principali parametri caratterizzanti il rischio;

2 - individuazione dei rischi generici presenti nell’ambiente di lavoro; 3 - valutazione delle probabilità (P) e dei danni (D) potenziali connessi ai rischi

individuati; 4 - valutazione dell’esposizione (E) dei lavoratori al rischio individuato; 5 - calcolo dell’Indice integrato (R) di rischio come prodotto dei tre fattori di cui è stata

effettuata la valutazione ai suddetti punti:

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R = Indice integrato = P x D x E

Metodi adottati per la valutazione del singolo rischio (PxDxE) In sede d’individuazione e analisi si è seguito, in parte, quanto indicato nella pubblicazione “Linee guida per l’applicazione del D. Lgs. 626/94” (pubblicata a cura del Coordinamento delle Regioni e delle Province autonome, con la collaborazione dell’I.S.P.E.S.L. e dell’Istituto Superiore di Sanità). La stima della probabilità e del danno è stata composta tramite quattro indici, ripresi dalla pubblicazione “Linee guida per la valutazione dei rischi” dell’ASSOPIASTRELLE” ed integrati con quelli riportati sulla “Valutazione dei rischi sul posto di lavoro” del GAH, comitato consultivo CE. Il significato degli indici è riportato nelle seguenti tabelle:

Classificazione danno (D)

Accadimento

1 Lieve Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità rapidamente reversibile. Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili. Lesioni reversibili inferiori ai 40 giorni.

2 Medio Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di inabilità reversibile. Esposizione cronica con effetti reversibili. Lesioni reversibili superiori ai 40 giorni.

3 Grave

Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità parziale. Esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente rilevanti.

4 Molto grave

Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di invalidità totale. Esposizione cronica con effetti letali o totalmente invalidanti. Classificazione sostanze come cancerogene: R45 (“Può provocare il cancro”) e R49 (“Può provocare il cancro per inalazione”). Cancerogene IARC: 1/2°/2B; ACGIH: A1, A2.

Classificazione Probabilità (P)

Anomalia rilevata

1 Improbabile Può provocare un danno per la concomitanza di più eventi poco probabili e indipendenti. Non sono noti episodi già verificatisi. Classe di rischio biologico 1.

2 Possibile Può provocare un danno solo in circostanze sfortunate di eventi. Sono noti episodi sporadici. Classe di rischio biologico 2.

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3 Probabile

Può provocare un danno anche se non in modo automatico o diretto. E’ noto qualche episodio in cui alla mancanza ha fatto seguito il danno Classe di rischio biologico 3.

4 Molto Probabile

Esiste una correlazione diretta tra la mancanza rilevata e il verificarsi del danno. Si sono già verificati danni per la stessa mancanza nella stessa azienda o in aziende simili. Classe di rischio biologico 4.

In generale, nell’assegnazione degli indici di probabilità e di danno si è tenuto conto anche della presenza d’eventuali dispositivi di protezione collettiva (nella definizione del livello di probabilità) e di quella dei dispositivi di protezione individuale (nella definizione del livello di danno e probabilità). La fase in cui si è valutata l’esposizione dei lavoratori al rischio, è stata condotta introducendo un successivo coefficiente, che tiene conto della frequenza e della durata del periodo di esposizione del lavoratore.

Anche in questo caso sono stati assegnati quattro livelli, il cui significato è riportato nella seguente tabella:

Classificazione Esposizione (E)

Tipo di esposizione

0,5 Limitata

Operazioni saltuarie o comunque effettuate con una periodicità inferiore ad una volta al giorno. Esposizione, ad agenti chimici o fisici, saltuarie (inferiore ad una volta al giorno) e, comunque, di durata limitata (inferiore ad 1 ora).

1 Significativa Operazioni svolte una volta al giorno con esposizione, ad agenti chimici o fisici, non superiore ad 1 ora.

1,5 Rilevante Operazioni ripetitive nel giorno, con esposizione, ad agenti chimici o fisici, di durata compresa tra 1 e 3 ore per giorno.

2 Molto rilevante Operazioni continuate nel giorno con esposizione, ad agenti chimici o fisici, di durata superiore alle 3 ore per giorno.

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8 - VALUTAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI 8.1 LUOGHI DI LAVORO

SERVIZI SANITARI I presidi sanitari indispensabili per prestare le prime immediate cure ai lavoratori feriti o colpiti da malore improvviso sono tenuti all'interno del locale tecnologico, in una apposita cassetta di pronto soccorso segnalata. All’interno della struttura è presente personale qualificato e dotato di tutti i presidi medici necessari per le prime cure generiche.

SERVIZI IGIENICO - ASSISTENZIALI I lavoratori dispongono, in prossimità dei loro posti di lavoro, di locali di riposo o comunque di locali di lavoro che offrono equivalenti possibilità di riposo durante la pausa di spogliatoi, di gabinetti e di lavabi con acqua corrente calda. Nei luoghi di lavoro o nelle loro immediate vicinanze è a disposizione dei lavoratori acqua in quantità sufficiente.

CONDIZIONI MICROCLIMATICHE I lavoratori operano in ambienti riscaldati attraverso termosifoni alimentati mediante centrale termica centralizzata.

AERAZIONE Gli impianti di condizionamento funzionano in modo che i lavoratori non siano esposti a correnti d'aria. Essi sono regolarmente manutenuti da personale specializzato sia interno (per le manutenzioni di piccola entità) che esterno (per le manutenzioni di più ampio intervento).

ILLUMINAZIONE I locali e tutti i luoghi di lavoro sono dotati di finestre e di lampade che consentono un’illuminazione artificiale adeguata per salvaguardare la sicurezza, la salute e il benessere dei lavoratori. Gli impianti di illuminazione dei locali di lavoro e delle vie di circolazione sono installati in modo che il tipo d'illuminazione previsto non rappresenti un rischio di infortunio per i lavoratori: gli impianti elettrici, in generale, sono installati conformemente a quanto stabilito dalla normativa vigente. Le superfici vetrate illuminanti ed i mezzi di illuminazione artificiale sono mantenuti in buone condizioni. Ogni locale presente nella struttura possiede una propria lampada di sicurezza in caso di emergenza.

ERGONOMIA Gli spazi destinati ai lavoratori sul luogo di lavoro sono tali da consentire il normale movimento della persona. I posti di lavoro, in linea di massima, risultano progettati, sia

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come impianti e strutture sia come arredi e attrezzature di lavoro, con sufficienti requisiti ergonomici.

ORDINE ED IGIENE Le installazioni e gli arredi destinati alla sala mensa, allo spogliatoio, ai bagni ed in genere ai servizi di igiene e benessere per i lavoratori, sono mantenute in stato di costante pulizia e ordine da parte di un’impresa esterna . Sedimenti, residui di lavorazioni o sporcizia che potrebbero comportare un pericolo immediato per la salute dei lavoratori, in seguito all'inquinamento dell’ambiente di lavoro, sono rimossi rapidamente dalle addette alle pulizie che eseguono giornalmente pulizie e riassetto delle stanze.

8.2 RUMORE Valutata la natura delle attività svolte in struttura, si considera l’esposizione degli addetti a livelli di rumorosità inferiori a 80 dB (A). Per cui si ritiene che il rischio legato all'esposizione al rumore sia IMPROBABILE.

8.3 MOVIMENTAZIONE MANUALE DI CARICHI

Movimentazione ed Assistenza Pazienti OspedalizzatiPer quanto riguarda la valutazione del rischio di lesioni dorso lombari e di traumi a carico degli arti superiori per le O.S.S. attraverso la metodologia MAPO (Movimentazione ed Assistenza Pazienti Ospedalizzati), si definisce il rischio IMPROBABILE. Infatti, all’interno del Centro Diurno sono presenti ospiti che, nonostante le difficoltà motorie, sono ancora autosufficienti. Occasionalmente per aiutare due o tre ospiti nelle operazioni di seduta e sollevamento viene utilizzato un sollevapersone, dotato di ruote, che permette alle operatrici di non sovraccaricare l’apparato muscolo-scheletrico.

Movimentazione Manuale dei Carichi – Sollevamento e TrasportoI materiali soggetti a spostamento frequente sono prevalentemente i pacchi di pannoloni stoccati nei ripostigli esterni; di minore frequenza si movimentano anche contenitori con prodotti chimici per le pulizie improvvise di poca importanza eseguite dal personale A.S.P.. Per quanto riguarda questo particolare tipo di movimentazione, analogamente al paragrafo precedente, si ritiene IMPROBABILE il rischio derivante dal sollevamento e trasporto del materiale presente in struttura.

Movimentazione Manuale dei Carichi – Spinta e TrainoIn considerazione della presenza di un sollevapersone che viene spostato da un locale all’altro al momento del bisogno, si valutano i rischi correlati alla spinta ed al traino dello stesso. Si ritiene IMPROBABILE il rischio derivante dall’utilizzo di tale attrezzatura poiché:

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è dotato di ruote che ne facilitano lo spostamento, viene movimentato su superfici lisce e piane,

l’utilizzo è sporadico.

8.4 RISCHIO VIBRAZIONI Valutata la natura delle attività svolte in struttura e che gli addetti non utilizzano attrezzature vibranti, si ritiene che il rischio legato all'esposizione alle vibrazioni sia NON APPLICABILE.

8.5 RISCHIO INCENDIO Si riporta di seguito l’estratto dalla valutazione previsionale di rischio incendio.

REPARTO Ufficio-Corridoio ingresso-Sala somministrazione pasti

N. ADDETTI 4*

*N° max di addetti presenti in un turno lavorativo

Pericolo d’incendio SOSTANZE E MATERIALI COMBUSTIBILI E/O

INFIAMMABILI Quantità Carta e cartone

< 50 q.li Arredi in legno

Cause d’incendio POSSIBILI SORGENTI D’INNESCO MISURA DI SICUREZZA INTRAPRESA

Apparecchiature ad alimentazione elettrica -Efficienza degli impianti elettrici; -Corretta manutenzione delle apparecchiature elettriche; -Divieto di fumare; Cavi e prese elettriche

SISTEMI ANTINCENDIO PRESENTI Non sono presenti sistemi antincendio automatici o fissi. E’ tuttavia vicino e facilmente accessibile un estintore posizionato nel corridoio adiacente.

Avendo verificato la tipologia dell’attività svolta all’interno dei locali, i materiali impiegati, le attrezzature e gli arredi presenti, la struttura dei locali compresi i rivestimenti, le dimensioni dei locali, l’articolazione dei luoghi di lavoro e dei percorsi d’emergenza, il numero delle persone presenti, si ritiene il rischio incendio per il reparto in esame (ai sensi del D.M 10/03/98):

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BASSO

REPARTO Cucina a uso interno N. ADDETTI 2/3* *N° max di addetti presenti in un turno lavorativo

Pericolo d’incendio SOSTANZE E MATERIALI COMBUSTIBILI E/O

INFIAMMABILI Quantità Carta e cartone

< 50 q.li Sostanze alimentari combustibili

Cause d’incendio POSSIBILI SORGENTI D’INNESCO MISURA DI SICUREZZA INTRAPRESA

Apparecchiature ad alimentazione elettrica -Efficienza degli impianti elettrici; -Corretta manutenzione delle apparecchiature elettriche; -Corretta manutenzione delle apparecchiature a gas; -Posizionamento del materiale infiammabile lontano da apparecchiature a gas o elettriche;

Cavi e prese elettriche

SISTEMI ANTINCENDIO PRESENTI Non sono presenti sistemi antincendio. E’ tuttavia vicino e facilmente accessibile un estintore a CO2 posizionato all’interno dell’ambiente

Avendo verificato la tipologia dell’attività svolta all’interno dei locali, i materiali impiegati, le attrezzature e gli arredi presenti, la struttura dei locali compresi i rivestimenti, le dimensioni dei locali, l’articolazione dei luoghi di lavoro e dei percorsi d’emergenza, il numero delle persone presenti, si ritiene il rischio incendio per il reparto in esame (ai sensi del D.M 10/03/98):

BASSO

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REPARTO Sale ricreative N. ADDETTI 1/2* *N° max di addetti presenti in un turno lavorativo

Pericolo d’incendio SOSTANZE E MATERIALI COMBUSTIBILI E/O

INFIAMMABILI Quantità Arredi in legno La quantità di materiale si può

ritenere limitata in funzione della compartimentazione delle

singole aree.

Complementi di arredamento imbottiti (divani, poltrone, tendaggi)

Cause d’incendio POSSIBILI SORGENTI D’INNESCO MISURA DI SICUREZZA INTRAPRESA

Impianti ed apparecchiature elettriche -Divieto di fumare; -Efficienza degli impianti elettrici; -Corretta manutenzione delle apparecchiature elettriche.

SISTEMI ANTINCENDIO PRESENTI E’ presente un estintore in una delle due sale, mentre per la seconda che ne è sprovvista è vicino e facilmente accessibile un estintore posizionato nel corridoio adiacente.

Avendo verificato la tipologia dell’attività svolta all’interno dei locali, i materiali impiegati, le attrezzature e gli arredi presenti, la struttura dei locali compresi i rivestimenti, le dimensioni dei locali, l’articolazione dei luoghi di lavoro e dei percorsi d’emergenza, il numero delle persone presenti, si ritiene il rischio incendio per il reparto in esame (ai sensi del D.M 10/03/98):

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REPARTO Aree comuni N. ADDETTI 4* *N° max di addetti presenti in un turno lavorativo Il personale è suddiviso tra le sale ricreative e le aree cortilive

Pericolo d’incendio SOSTANZE E MATERIALI COMBUSTIBILI E/O

INFIAMMABILI Quantità

Arredi in legno

La quantità di materiale si può ritenere limitata in funzione della

compartimentazione delle singole aree.

Cause d’incendio POSSIBILI SORGENTI D’INNESCO MISURA DI SICUREZZA

INTRAPRESA Impianti ed apparecchiature elettriche -Arredamento costituito da materiale

ignifugo; -Divieto di fumare; -Efficienza degli impianti elettrici; -Corretta manutenzione delle apparecchiature elettriche.

SISTEMI ANTINCENDIO PRESENTISono presenti 3 estintori nei singolo mbienti comune a tutti i locali della struttura ed un terzo all’interno di una della due sale ricreative.

Sono tutti correttamente mantenuti e revisionati da personale esterno esperto e qualificato.

Avendo verificato la tipologia dell’attività svolta all’interno dei locali, i materiali impiegati, le attrezzature e gli arredi presenti, la struttura dei locali compresi i rivestimenti, le dimensioni dei locali, l’articolazione dei luoghi di lavoro e dei percorsi d’emergenza, il numero delle persone presenti, si ritiene il rischio incendio per il reparto in esame (ai sensi del D.M 10/03/98):

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8.6 RISCHIO ELETTRICO Considerando che gli impianti elettrici e le attrezzature sono conformi alle normative di sicurezza richieste, il rischio valutato per i locali, le attrezzature stesse ed il personale è considerato IMPROBABILE.

8.7 RISCHIO CHIMICO Data la tipologia delle attività svolte, si ritiene IMPROBABILE che le operatrici siano esposte a tale rischio. Infatti per eseguire le pulizie dei locali e degli arredi dei locali (ad esempio i piani di lavoro della cucina) è presente del personale esterno non Il personale dipendente A.S.P. ha il permesso di eseguire solamente pulizie improvvise di piccola entità, come nel caso di caduta di cibo durante la porzionatura, sporco straordinario causato da eventi meteorologici esterni e altro.

Per quanto riguarda invece il rischio per la sicurezza derivante dalla presenza di prodotti chimici nella struttura, si rimanda nello specifico al paragrafo inerente il rischio incendio.

8.8 RISCHIO DI ESPLOSIONE ATEX È presente una caldaia all’interno dei locali appartenenti al centro diurno, che risulta equivalente ad un impianto domestico. La caldaia è regolarmente sottoposta a manutenzione e controlli, come previsto dalla normativa vigente. Si ritiene perciò IMPROBABILE l’esposizione delle operatrici a tale rischio.

8.9 USO DI ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALE Gli addetti al centro diurno non fanno uso di videoterminali nello svolgimento della loro mansione, pertanto tale rischio si reputa NON APPLICABILE.

8.10 RISCHIO DA ESPOSIZIONE AD AGENTI CANCEROGENI/ MUTAGENI All’interno della struttura non è fatto uso di sostanze classificate come cancerogene o mutagene, si ritiene quindi NON APPLICABILE il rischio derivante dall’esposizione a tali sostanze.

8.11 RISCHIO DA ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI All’interno della struttura non vengono eseguite operazioni di manipolazione diretta o indiretta di agenti biologici potenzialmente patogeni.

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Indirettamente le addette possono essere esposte occasionalmente riguardo le minime attività di cura ed igiene personale che viene effettuata sugli ospiti. Infatti, non essendo dovere del centro diurno effettuare bagni e cure igieniche profonde (solo raramente e nel periodo estivo il centro fornisce tale servizio aggiuntivo, ma è affidato alle addette al servizio domiciliare che provvedono a fare il bagno, tagliare i capelli e, dove non ci sono controindicazioni mediche, tagliare le unghie) il rischio biologico si ritiene improbabile. Anche nel momento in cui l’O.S.S. porziona i pasti da distribuire il rischio è ritenuto improbabile, poichè gli agenti biologici ai quali è potenzialmente esposta sono patogeni occasionali. 8.12 RISCHIO DA ESPOSIZIONE A CAMPI ELETTROMAGNETICI All’interno della struttura non è fatto uso di attrezzature che sfruttano i campi elettromagnetici o fanno largo uso di corrente elettrica per poter funzionare, si ritiene quindi IMPROBABILE il rischio derivante dall’esposizione a tali campi.

8.13 RISCHIO DA ESPOSIZIONE A RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI Data la tipologia delle attività svolte all’interno della struttura, si ritiene NON APPLICABILE il rischio derivante dall’esposizione a radiazioni ottiche artificiali.

8.14 ALTRI RISCHI Di seguito sono riportati i rischi riscontrati sul luogo di lavoro divisi per mansione e i relativi DPI. Per ogni mansione è inoltre indicata la compatibilità con l’eventuale gestazione ed il periodo successivo di allattamento.

MANSIONE: Responsabile del Centro Diurno

Rischio P D E Descrizione del rischio e misurepreventive/protettive adottate

R

Incidente stradale 2 4 1 Possibile poiché durante l’orario di lavoro il responsabile utilizza l’auto per spostarsi nei diversi centri gestiti da A.S.P.

8

Difficoltà di evacuazione

1 4 2 Improbabile poiché le vie e i percorsi di fuga sono mantenuti sgombri da ostacoli che possono impedire il corretto e normale fluire verso l’esterno.

8

Disturbi muscoloscheletrici

1 2 2 Il rischio è ritenuto improbabile perché l’addetto non è costretto a mantenere posture fisse.

4

Inciampi, urti e 1 2 2 Il rischio è ritenuto possibile in quanto gli ambienti di lavoro possono presentare

4

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contusioni ostacoli quali bastoni, sollevatori, carrelli di diversa natura

Elettrocuzione 1 4 0,5 Improbabile in quanto gli impianti elettrici della struttura sono conformi a quanto stabilito dalla legislazione e le attrezzature sono conformi alle normative di sicurezza vigenti.

2

Incendio Si veda capitolo “Valutazione Rischio incendio”

Gestanti e in fase di allattamento

Lo svolgimento della mansione è idoneo nel rispetto delle prescrizioni e dei divieti riportati in allegato I.

MANSIONE: Operatore Socio-Sanitario (O.S.S.)

Parte protetta Descrizione indicativa del dispositivo di protezione PIEDI Calzature antiscivolo MANI Guanti in lattice

Guanti in gomma impermeabili e antiscivolo

Rischio P D E Descrizione del rischio e misurepreventive/protettive adottate

R

Difficoltà di evacuazione 1 4 2 Improbabile poiché le vie ed i percorsi di fuga sono mantenuti sgombri da ostacoli che possono impedire il corretto e normale fluire verso l’esterno degli operatori

8

Taglio 2 3 1 Il rischio si ritiene possibile durante l’utilizzo di comuni utensili da cucina

6

Inciampi, urti e contusioni, scivolamento

1 2 2 Il rischio è ritenuto improbabile poiché nonostante gli ambienti di lavoro possano presentare ostacoli quali sedie a rotelle, bastoni, deambulatori, ecc. gli spazi per operare e spostarsi sono ampi

4

Schiacciamento arti superiori

2 2 1 Possibile durante l’utilizzo degli utensili da cucina per la somministrazione dei pasti e

4

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durante l’utilizzo del sollevatore Elettrocuzione 1 4 0,5 Improbabile in quanto gli impianti elettrici

aziendali sono conformi a quanto stabilito dalla legislazione e le attrezzature sono conformi alle normative di sicurezza vigenti.

2

Ustione 2 2 0,5 Probabile in relazione all’utilizzo di attrezzature per il riscaldamento dei cibi già cotti ed alla movimentazione di alimenti e contenitori caldi.

2

Incendio Si veda capitolo “Valutazione Rischio Incendio”

Gestanti e fase di allattamento

Lo svolgimento della mansione, nelle condizioni sopra valutate, non èidoneo in relazione alla movimentazione manuale dei carichi, alla possibile esposizione ad agenti biologici ed alle altre prescrizioni

previste in allegato I. Lavoratori temporanei

Lo svolgimento della mansione è idoneo nel rispetto delle prescrizioni e dei divieti riportati in allegato II.

Apprendisti/Minori Lo svolgimento della mansione è idoneo in relazione alla

movimentazione manuale dei carichi e nel rispetto delle prescrizioni e divieti di cui all’All. III.

Sentire il parere del medico competente.

ALLEGATO I - LAVORATRICI MADRI E GESTANTI

Il decreto legislativo n° 151/2001"Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n° 53" prescrive misure per la tutela della sicurezza della salute delle lavoratrici durante il periodo di gravidanza e fino a sette mesi di età del figlio, le quali hanno informato il datore di lavoro.

Movimentazione manuale dei carichiE' vietato adibire al trasporto ed il sollevamento di pesi, nonché ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri le lavoratrici durante il periodo di gestazione e fino a sette mesi dopo il parto (Art.7 comma 1). La movimentazione manuale dei carichi, infatti, è rischiosa per la salute della donna nel periodo della gravidanza; i cambiamenti legati all'incremento della lordosi lombare, lo spostamento del centro di gravità, la riduzione della capacità d'estensione e di flessione del bacino e del tronco, causati dall'addome sporgente, determinano un maggiore affaticamento ed una riduzione della capacità di resistenza al carico da parte della donna durante questo periodo.

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Gli studi indicano la possibilità del verificarsi di lesioni al feto e parto prematuro causato da posizioni non corrette assunte dalle gestanti per un naturale sovraccarico biomeccanico, soprattutto a livello della colonna vertebrale.

Lavoro notturnoLe lavoratrici non possono essere adibite al turno notturno (Capo VIII, Art. 53). In particolare è vietato adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6, dall’accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno dell’età del bambino. Non sono inoltre obbligate a presentare lavoro notturno: - la lavoratrice madre di un figlio con età inferiore a tre anni o, in alternativa, il

lavoratore padre convivente con la stessa; - la Lavoratrice o il lavoratore che sia l’unico genitore affidatario di un figlio

convivente di età inferiore ai 12 anni; - le Lavoratrici o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile.

Spostamento all'interno o all'esterno del luogo di lavoroIl D.Lgs. 151/2001 prevede all'articolo II la valutazione dei rischi in merito all'esposizione ad agenti fisici che comportano lesioni del feto e/o rischiano di provocare il distacco della placenta previsti nell'Allegato C punto I, lettera G In particolare si consiglia, ove possibile, di limitare il pendolarismo, gli spostamenti in città per raggiungere il posto di lavoro o per recarsi presso clienti dell'azienda, specie per tragitti lunghi ed aggravati dal traffico intenso, poiché possono comportare rischi per le donne gestanti tra cui fatica, vibrazioni, posture disagevoli ed infortuni con conseguenti effetti sulla salute della madre e del bambino. Lavoro su videoterminali e lavorazioni alle catene di montaggioLe attività in postura seduta possono comportare rischi ergonomici nelle lavoratrici gestanti a causa delle variazioni posturali legate alla gravidanza;Per la prevenzione di tale tipologia di disturbi occorre ridurre i tempi di postura seduta che facilitano nelle donne gestanti infiammazioni ed infezioni vaginali e problemi circolatori agli arti inferiori Inoltre qualora le condizioni di lavoro risultino troppo dispendiose dal punto di vista fisico o mentale, il datore di lavoro deve provvedere affinché le donne gravide o le madri che allattano abbiano la possibilità di riposarsi in posizione distesa e in condizioni appropriate. In base all'art. 7 del D.Lgs. 151/2001, le gestanti non possono svolgere lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante. La stazione eretta aggrava infatti le condizioni naturali della gravidanza e comporta una compressione sulle vene addominali e pelviche, determinando in alcuni casi accelerazioni del battito cardiaco materno e il manifestarsi delle contrazioni uterini. E' altresì vietato adibire le gestanti a lavori con macchine mosse a pedale o comandate a pedale, quando il ritmo del movimento sia frequente o esiga un notevole sforzo.

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Agenti chimiciIl D.Lgs. 151/2001prevede all ’ articolo 11 la valutazione dei rischi in merito all'esposizione ad agenti chimici. In particolare è vietato esporre le gestanti e lavoratrici madri ad i seguenti agenti chimici: agenti cancerogeni, mutageni, teratogeni, piombo ed i suoi derivati, mercurio e suoi derivati, medicamenti antimicotici, monossido di carbonio, agenti chimici pericolosi di comprovato assorbimento cutaneo, le sostanze etichettate R40 (possibilità di effetti irreversibili), R45 (può provocare il cancro), R46 (può provocare alterazioni genetiche ereditarie), R47 (può provocare malformazioni congenite), R 60 (può ridurre la fertilità), R 61 (può danneggiare i bambini non ancora nati), R 62 (possibile le rischio di ridotta fertilità), R 63 (possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati), R64 (possibile rischio per i bambini allattati al seno) R68 (possibilità di effetti irreversibili). Tale elenco non è da considerarsi esaustivo; in particolare per tutti gli agenti chimici classificati come nocivi (Xn) o irritanti (Xi), occorre valutare attentamente le concentrazioni di inquinante presente nell'ambiente di lavoro (nel caso in cui la sostanza presenti spiccate caratteristiche di volatilità), nonché i quantitativi impiegati per la singola mansione a cui è addetta la lavoratrice madre. Rischio BiologicoUna patologia causata da un agente biologico qualora si sviluppi durante il periodo della gravidanza, nel puerperio e in allattamento, può provocare con maggiore probabilità l’insorgenza di complicanze nella lavoratrice affetta, può influenzare negativamente l’evoluzione della gravidanza stessa, ed inoltre può ripercuotersi sfavorevolmente sul prodotto del concepimento. Si dovrà tener conto non solo dell’effetto esercitato dagli agenti biologici su lavoratori sani, ma anche la possibilità di situazioni particolari e/o incorrenti quali malattie, assunzione di farmaci, deficit immunologici ed in particolare lo stato di gravidanza, puerperio ed allattamento. Molti agenti biologici che rientrano nei gruppi di rischio 2, 3, 4 (in riferimento al D.L.vo 81/08, art.268) possono interessare il nascituro in caso di infezione della madre durante la gravidanza. Essi possono essere trasmessi per via placentare oppure durante e dopo il parto, o a seguito dello stretto contatto fisico fra madre e neonato. La normativa vigente in Italia, in materia di tutela della lavoratrice gestante, puerpera ed in periodo di allattamento,vieta: - di adibire la donna in gravidanza e fino a sette mesi dopo il parto a lavori di

assistenza e cura degli infermi nei sanatori e nei reparti per malattie infettive e per le malattie nervose e mentali (All.A,D.L.vo151/01);

- l’esposizione della lavoratrice gestante agli agenti biologici: Toxoplasma e Virus della rosolia, a meno che non sussista la prova di un sufficiente stato di immunizzazione (All.B,D.L.vo 151/01).

La lavoratrice è altresì spostata ad altre mansioni nei casi in cui i Servizi ispettivi del Ministero del lavoro, d’ufficio o su istanza della lavoratrice, accertino che le condizioni di lavoro o ambientali siano pregiudizievoli alla salute della donna.

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Per tutti gli altri tipi di esposizione lavorativa agli agenti biologici, classificati nei gruppi di rischio da 2 a 4, nella misura in cui sia noto che tali agenti o le terapie che essi rendano necessarie, mettono in pericolo la salute della gestante e del nascituro, il Datore di Lavoro valuta i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, individuando le misure di prevenzione e protezione da adottare. Qualora venga evidenziato un rischio per la salute e la sicurezza delle lavoratrici, il Datore di lavoro adotta le misure necessarie affinché l’esposizione al rischio delle lavoratrici sia evitata modificando temporaneamente le condizioni o l’orario di lavoro; ha inoltre l’obbligo di informare le lavoratrici ed i loro Rappresentanti per la sicurezza dei risultati sulla valutazione e sulle conseguenti misure adottate. Sollecitazioni termicheDurante la gravidanza l’esposizione a stress termico è meno tollerata dalla donna a causa delle mutate condizioni fisiche che si verificano in tale periodo. A tale proposito le linee direttrici della Commissione delle Comunità Europee così recitano: “durante la gravidanza le donne sopportano meno il calore ed è più facile che svengano o risentano di stress da calore. Il rischio si riduce di norma dopo il parto ma non è certo con quanta rapidità migliori la tolleranza. L’esposizione a calore può avere esiti nocivi sulla gravidanza. L’allattamento può essere pregiudicato a causa della disidratazione da calore. Il lavoro a temperature molto fredde può essere pericoloso per le gestanti e i nascituri. Si dovrebbero mettere a disposizione indumenti caldi. I rischi aumentano comunque nel caso di un’esposizione a improvvisi sbalzi di temperatura”.

Indicazioni generaliIn base all'Art. 7 del D.Lgs 151/2001 le gestanti e le lavoratrici madri che, in relazione alle proprie mansioni svolgono trasporto e sollevamento pesi, lavori pericolosi, faticosi ed insalubri, devono essere adibite ad altre mansioni. Se le lavoratrici non possono essere spostate ad altre mansioni, l'ASL può disporre l'interdizione dal lavoro per tutto il periodo (Art.7 comma 6)

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ALLEGATO II - SICUREZZA E SALUTE DEI MINORI IN AMBIENTE DI LAVORO

(ai sensi della L. n.977/67 aggiornata con le modifiche e le integrazioni apportate dal D.Lgs. n.345/99 e dal D.Lgs n.262/2000)

La normativa si applica a tutti i rapporti di lavoro, ordinari e speciali, che riguardano i minori di diciotto anni; mentre non viene applicata agli adolescenti addetti ai lavori occasionali o di breve durata inerenti: servizi domestici all’interno dell’ambito familiare, prestazioni di lavoro non nocivo e/o pericoloso all’interno di imprese a conduzione familiare.

Età lavorativa ed obbligo scolastico (art.3) L’età minima consentita per l’ammissione al lavoro non può essere mai inferiore ai quindici anni compiuti ed è inoltre subordinata al completamento del periodo di istruzione obbligatoria (art.3)

Lavoro notturno (art.15) E’ vietato adibire al lavoro notturno, minori. Tale periodo si intende compreso tra le ore 22 e le ore 6 o tra le ore 23 e le ore 7; tuttavia gli adolescenti che hanno compiuto il sedicesimo anno di età possono essere, eccezionalmente o per il tempo strettamente necessario, adibiti al lavoro notturno quando si verifica un caso di forza maggiore che ostacola il funzionamento dell’azienda stessa e solo se non possono esserci adulti disponibili. In questo caso, il datore di lavoro dovrà darne comunicazione alla direzione provinciale del lavoro indicando: nominativo del lavoratore minorenne, orario e quantitativo di ore di lavoro; e motivazione di tale richiesta. Il datore di lavoro dovrà, inoltre fornire, al termine della prestazione , un equivalente periodo di riposo compensativo (entro tre settimane dalla prestazione stessa).

Orario di lavoro, riposi e ferie (artt. 18-20-22-23) Gli adolescenti (intesi come minori di età compresa tra i 15 e i 18 anni) possono, invece, osservare un orario di lavoro pari a 8 ore giornaliere, per un totale di 40 settimanali, potendo lavorare senza interruzioni per non più di 4 ore e 30 minuti; se l’orario di lavoro è più lungo, allora devono poter usufruire di un riposo intermedio della durata di 1 ora (almeno).

I minori devono avere, inoltre, un periodo di riposo settimanale di almeno 2 giorni, se possibile, consecutivi e comprendenti la domenica. Quando non è possibile, per motivi tecnici od organizzativi, tale periodo non può comunque essere inferiore alle 36 ore consecutive.

I minori hanno altresì diritto ad un periodo annuale di ferie quantificato in 30 giorni per coloro che non hanno ancora compiuto 16 anni e 20 giorni per gli adolescenti che hanno già superato la suddetta età.

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Finale emilia, 10/11/2015

Protocollo

I contratti collettivi di lavoro possono, comunque, determinare riduzioni per quanto concerne i riposi e le modalità di godimento delle ferie. Lavori vietati (artt.6-19) E’ vietato adibire gli adolescenti alle lavorazioni, ai processi e ai lavori indicati nelle tabelle 1 e 2 sotto riportate.

Radiazioni ionizzanti L’esposizione a radiazioni ionizzanti è vietata ai minori di 18 anni in base all’art. 71 del D.Lgs. n.230/95 ad eccezione degli apprendisti, per i quali valgono i limiti riportati al punto 3 dell’allegato IV di tale decreto.

Rumore L’esposizione media giornaliera degli adolescenti, al rumore, superiore a 80 dB(A) comporta, da parte del datore di lavoro l’obbligo di ridurre al minimo i rischi derivanti da tale esposizione mediante misure tecniche, organizzative e procedurali, privilegiando gli interventi alla fonte. E’ comunque obbligatorio l’utilizzo di mezzi di protezione individuali dell’udito e un’adeguata formazione sul loro utilizzo a partire dei livello di esposizione sopra agli 80 dB(A).

Movimentazione dei carichi I minori non possono essere adibiti al trasporto di pesi per più di 4 ore durante la giornata, compresi i ritorni a vuoto. Il datore di lavoro deve ridurre al minimo i rischi connessi alla movimentazione dei carichi. Si ritiene una misura efficace quella di limitare la movimentazione a non più di 20 Kg per i maschi adolescenti e di 15 Kg per le femmine adolescenti. Tali limiti devono comunque essere rapportati alle effettive modalità di movimentazione.

Tabella 1

Sono vietate le mansioni che espongono ai seguenti agenti:

Agenti FisiciAtmosfera a pressione superiore a quella naturale (es. contenitori sotto pressione, immersione sottomarina, ecc..) Rumori con esposizione media giornaliera superiore a 90 dB(A)

Agenti Biologici

Agenti appartenenti ai gruppi 3 e 4 (ai sensi del titolo X del D.Lgs. n.81/08) Agenti geneticamente modificati del gruppo II (D.Lgs. n.91 e 92 del 1993)

Agenti Chimici

Sostanze e preparati classificati come tossici (T), molto tossici (T+), corrosivi (C), esplosivi (E) o estremamente infiammabili (F+) ai sensi del D.Lgs. n.52/97 e ss.mm.ii. e del D.Lgs. n. 285/98. Sostanze e preparati classificati come irritanti (Xi) e nocivi (Xn) ai sensi del D.Lgs. n.52/97 e ss.mm.ii. e del D.Lgs. n. 285/98 e comportanti uno o più rischi descritti dalle frasi:

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R39, R40, R42, R43, R46, R48, R60 ed R61. Sostanze e preparati di cui al Titolo IX, capo II del D.Lgs. n.81/08 Piombo e composti Amianto

Tabella 2

I divieti sono riferiti solo alle fasi specifiche del processo produttivo e non all’intera attività nel suo complesso.

Sono vietati i seguenti processi e lavori:1 Lavori di fabbricazione e manipolazione di dispositivi, ordigni ed oggetti contenenti esplosivi 2 Lavori in serragli contenenti animali feroci o velenosi, condotta e governo di tori e stalloni 3 Lavori di mattatoio

4 Lavori comportanti manipolazione di apparecchiature di produzione, immagazzinamento o impiego di gas compressi, liquidi o in soluzione.

5 Lavori su tini, bacini, serbatoi, damigiane o bombole contenenti agenti chimici (vedi tabella 1) 6 Lavori comportanti rischi di crolli e allestimento, smontaggio delle armature esterne alle costruzioni 7 Lavori comportanti rischi elettrici da alta tensione 8 Lavori il cui ritmi è determinato dalla macchina e che sono pagati a cottimo

9 Esercizio dei forni a temperatura superiore a 500°C (es. produzione di ghisa, ferroleghe, ferro o acciaio, operazioni di demolizione, ricostruzione e riparazione degli stessi, lavoro in laminatoi).

10 Lavorazioni nelle fonderie 11 Processi elettrolitici 12 Produzione di metalli ferrosi e non ferrosi e loro leghe 13 Produzione e lavorazione dello zolfo

14 Lavorazioni di escavazione, comprese le operazioni di estirpazione del materiale, di collocamento e smontaggio armature, di conduzione e manovra dei mezzi meccanici, di taglio dei massi

15 Lavorazioni in gallerie, cave, miniere, torbiere e industrie estrattive in genere

16 Lavorazione meccanica dei minerali e delle rocce, limitatamente alle fasi di taglio, frantumazione, polverizzazione, vagliatura a secco dei prodotti polverulenti

17 Lavorazione dei tabacchi

18 Lavori di costruzione,trasformazione, riparazione, manutenzione e demolizione delle navi, esclusi i lavori di officina eseguiti nei reparti a terra

19 Produzione di calce ventilata 20 Lavorazioni che espongono a rischio silicotigeno 21 Manovra degli apparecchi di sollevamento a trazione meccanica, eccetto ascensori e montacarichi 22 Lavori in pozzi, cisterne ed ambienti assimilabili 23 Lavori nei magazzini frigoriferi 24 Lavorazione, produzione e manipolazione comportanti esposizione a prodotti farmaceutici

25 Condotta dei veicoli di trasporto (esclusi ciclomotori e motoveicoli fino a 125 cc e secondo quanto previsto dal D.Lgs. n.285/92) e macchine operatrici semoventi con propulsione meccanica, compresi i lavori di pulizia e servizio dei motori e degli organi di trasmissione in moto.

26 Operazioni di metallizzazione a spruzzo

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27 Legaggio ed abbattimento degli alberi 28 Pulizia di camini e focolai negli impianti di combustione

29 Apertura, battitura, cardatura e pulitura delle fibre tessili, del crine vegetale ed animale, delle piume e dei peli

30 Produzione e lavorazione di fibre minerali ed artificiali 31 Cernita e trituramento degli stracci e della carta usta senza uso di adeguati DPI

32 Lavori con impiego di martelli pneumatici, mole ad albero flessibile e altri strumenti vibranti, uso di pistole fissachiodi ad elevata potenza

33 Saldatura e taglio dei metalli con arco elettrico o fiamma ossidrica o ossiacetilenica 34 Lavori nelle macellerie che comportano l’uso di utensili taglienti, seghe e macchine per tritare.

Obblighi del datore di lavoro (art.7) Prima di adibire un minore a svolgere un lavoro e ad ogni modifica rilevante delle condizioni di lavoro stesse, il datore di lavoro deve effettuare la valutazione dei rischi così come previsto dall’art. 17 del D.Lgs. n.81/08. E’ previsto che le informazioni di cui all’art.36 del D.Lgs. n.81/08 siano fornite anche ai titolari della potestà genitoriale.

Visita medica preventiva e periodica (art.8) I minori possono essere ammessi al lavoro purchè riconosciuti idonei a tale attività a seguito di visita medica. Le visite mediche sono effettuate a cura e spese del datore di lavoro presso un medico del Servizio Sanitario Nazionale. Il giudizio sull’idoneità o inidoneità parziale, temporanea o totale del minore al lavoro deve essere riportato all’interno di un certificato e comunicato per iscritto al datore di lavoro, lavoratore e ai titolari della potestà genitoriale, i quali possono poi richiedere copia della documentazione sanitaria.

I minori che a seguito di visita medica risultano non idonei per una particolare mansione, non possono esservi adibiti.

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ALLEGATO III - LAVORO TEMPORANEO

Il DM del 31/05/1999 individua le lavorazioni vietate per la fornitura di lavoro temporaneo. Le disposizioni del presente decreto individuano, quindi, le lavorazioni particolarmente pericolose e quelle richiedenti una sorveglianza medica speciale, per le quali è vietata la fornitura di lavoro temporaneo.

Si riportano in tabella le lavorazioni vietate contenute negli artt. 2 e 3 del DM 31/05/1999:

ART. 2Lavorazioni che espongono a rischio grave di infortunio

Sono vietate le seguenti lavorazioni particolarmente pericolose:

Recupero, Demolizioni, Costruzioni, Prospezioni effettuate in attività subacquea.

Manipolazione di materie esplodenti in attività di produzione, deposito e trasporto

ART. 3Lavorazioni che espongono a rischio di tecnopatia grave

Sono vietate le lavorazioni che espongono i lavoratori a:

Agenti cancerogeni di cui al Titolo IX capo II art. 234 del D.Lgs. n. 81/08 Amianto. Cloruro di vinile monomero. 2-naftilamina, 4-aminodifenile, benzidina, 4-nitrodifenile e loro sali. Radiazioni ionizzanti di cui al D.Lgs n.230/95.

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ALLEGATO IV - PIANO DI MIGLIORAMENTO - MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Per tutti i casi in cui è stato considerato che la probabilità di accadimento fosse da ritenersi pari ad 1, pertanto improbabile in quanto sono già state predisposte tutte quelle misure che possono limitare il verificarsi del danno, il programma di interventi di prevenzione prevede l’attuazione dell’informazione e formazione degli addetti sui rischi presenti e sui corretti atteggiamenti da mantenere in presenza di tali rischi associato ad un programma di manutenzione in grado di garantire nel tempo l’efficacia delle misure di protezione già presenti. Per quanto riguarda invece gli altri rischi, con probabilità di accadimento almeno pari a 2, si procede confrontando gli indici di rischio calcolati per ogni singolo rischio con la tabella riportata di seguito al fine di poter intraprendere gli interventi più adatti alla situazione valutata per ogni singola mansione.

RISCHIO INTERVENTO

1 < R < 7 Interventi a lungo termine

8 < R < 15 Interventi a medio termine

R > 16 Interventi urgenti

A seguito del confronto con la tabella sopra riportata, si procede indicando il programma di prevenzione che si intende attuare al fine di migliorare la salute e sicurezza dai lavoratori in ambiente di lavoro.

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RISCHIO TIPOLOGIA DI INTERVENTO INTERVENTO

FIRMA

Incidente stradale Manutenzione periodica del mezzo aziendale. Medio

termine

Ferite arti superiori Con trollo dell’applicazione delle prassi di buon comportamento per la sicurezza degli operatori.

Lungo termine

Inciampi , urti e contusioni e scivolamento

Lasciare libere le zone di transito del personale lavorante. Segnalare eventuali impedimenti non rimovibili con cartellonistica.

Lungo termine

Schiacciamento arti superiori

Controllo dell’applicazione delle prassi di buon comportamento per la sicurezza degli operatori.

Lungo termine

Ustione Controllo dell’applicazione delle prassi di buon comportamento per la sicurezza degli operatori. Utilizzo di appositi DPI.

Lungo termine

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