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diretta da Pietro Perlingieri
Edizioni Scientifiche Italiane
Rassegnadi diritto civile
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9914105000
Edizioni Scientifiche Italiane, 80121 Napoli, Via Chiatamone, 7 ISSN 0393-182XFinito di stampare nel mese di febbraio 2014
Imprimé à taxe réduite - taxe perçue - tassa riscossaNapoli - Italie
cop rassdirciv:copertinas 27-01-2014 11:19 Pagina 1
Rassegna di diritto civile, pubblicazione trimestrale diretta da Pietro Perlingieriedita con la collaborazione scientifica della Scuola di Specializzazione in Diritto Civile dell’Università di Camerino e del Dipartimento di Scienze Politiche «Jean Monnet» della Seconda Università di Napoli
Comitato editoriale: Mauro Pennasilico, Francesca Carimini, Anna Malomo, Benedetta Manfredonia,Ignazio Tardia, Gabriele Carapezza Figlia, Arianna Alpini, Giuliana Caso, Francesco Rossi, FrancescoLongobucco, Marco Angelone, Erika Giorgini, Lorenzo Bello, Stefano Deplano
Redazione Edizioni Scientifiche Italiane: Giuseppe Selo
Segreteria di redazione: Carolina Perlingieri e Giovanni Perlingieri
I lavori pubblicati in questo numero sono di: M. Angelone, ric. dir. priv. univ. Politecnica Marche; A. Bon-garzone, dott. ricerca univ. Catanzaro; R. Caprioli, ord. dir. priv. Napoli «Federico II»; N. Cipriani, ord.dir. priv. univ. Sannio; P. Corder, dr; A. De Franceschi, dott. ricerca univ. Ferrara; R. Di Raimo, ord. dir.priv. univ. Salento; R. Favale, ord. dir. comp. univ. Camerino; N. Ferraro, dott. ricerca univ. Torino; F. Man-cini, dott. ricerca univ. Napoli «Federico II»; A. Nervi, ass. conf. dir. priv. univ. Sassari; P. Perlingieri, eme-rito dir. civ. univ. Sannio; M. Semeraro, ric. dir. priv. univ. Catanzaro; S. Stanca, dott. ricerca univ. Salento;S. Vogenauer, prof. dir. comp. univ. Oxford.
Registrazione presso il Tribunale di Benevento al n. 99 del 27 marzo 1980. Responsabile: Pietro Perlingieri. Spe-dizione in abbonamento postale art. 2 comma 20/b legge 662/96 filiale di Napoli. Copyright by Edizioni Scien-tifiche Italiane - Napoli.
Criteri di selezione dei contributi pubblicati
La Rivista sottopone i contributi destinati alla pubblicazione ad un procedimento di valutazione preventiva che ga-rantisce l’obiettività e la ponderatezza del giudizio. A tal fine la Direzione potrà avvalersi di uno o piú Responsa-bili della valutazione, i quali disgiuntamente li potranno sottoporre ad uno o piú componenti del Comitato di va-lutazione in ragione della competenza specifica richiesta. Il referee riceve il contributo da valutare senza l’indica-zione dell’Autore; all’Autore non viene comunicata l’identità del referee. Il giudizio motivato potrà essere positivo;positivo con l’indicazione della necessità di apportare modifiche o aggiunte; negativo. Esso sarà trasmesso alla Di-rezione che, direttamente o tramite il Responsabile della valutazione, provvederà a comunicarlo all’Autore, sempregarantendo l’anonimato del referee. I contributi giudicati meritevoli di pubblicazione dai referees possono essere og-getto di pubblicazione nella Rivista in base alla insindacabile valutazione della Direzione. Qualora il referee esprimaun giudizio positivo con riserva, la Direzione autorizza la pubblicazione soltanto a seguito dell’adeguamento delcontributo, assumendosi la responsabilità della verifica. Nell’ipotesi di valutazioni contrastanti sarà la Direzione adecidere circa la pubblicazione del contributo. La Direzione può assumere la responsabilità delle pubblicazioni distudi provenienti da autori stranieri di consolidata esperienza o di studiosi anche italiani di anzianità e prestigio taliche la presenza del loro contributo si possa reputare di per sé ragione di lustro per la Rivista.
L’accettazione di un articolo implica l’impegno da parte degli autori a non pubblicarlo, o a non pubblicare partidi esso, in altra rivista senza il consenso scritto dell’Editore secondo le modalità concordate con l’Editore stesso.
Le medesime regole valgono anche per i Quaderni della Rassegna di Diritto Civile, sí che lo stesso Comitatosarà investito della valutazione dei lavori inviati alla Direzione dei Quaderni.
Responsabili della valutazione: Giovanni Perlingieri e Mauro Pennasilico
Comitato di valutazione: Fabio Addis, Francesco Alcaro, Giuseppe Amadio, Tommaso Auletta, Cesare MassimoBianca, Fernando Bocchini, Francesco Donato Busnelli, Raffaele Caprioli, Ugo Carnevali, Donato Carusi, RaffaeleCaterina, Ernesto Cesaro, Sebastiano Ciccarello, Giorgio Collura, Giuseppe Conte, Andrea D’Angelo, GiovanniDe Cristofaro, Enrico Elio Del Prato, Stefano Delle Monache, Carmine Donisi, Luiz Edson Fachin, Gilda Fer-rando, Giovanni Furgiuele, Enrico Gabrielli, Gianni Galli, Gregorio Gitti, Attilio Gorassini, Carlo Granelli, Mi-chele Graziadei, Giuseppe Grisi, Gábor Hamza, Peter Kindler, Agustín Luna Serrano, Francesco Macario, France-sco Macioce, Marcello Maggiolo, Maria Rosaria Marella, Gennaro Mariconda, Antonio Masi, Ugo Mattei, MarisaMeli, Daniela Memmo, Mario Nuzzo, Mauro Orlandi, Fabio Padovini, Gianfranco Palermo, Massimo Paradiso,Giovanni Passagnoli, Enrico Quadri, Pietro Rescigno, Vincenzo Ricciuto, Liliana Rossi Carleo, Ugo Antonino Salanitro, Vincenzo Scalisi, Michele Sesta, Gianluca Sicchiero, Michele Tamponi, Chiara Tenella Sillani, Gustavo Tepedino, Raffaele Tommasini, Mario Trimarchi, Francesco Venosta, Giuseppe Vettori, Gianroberto Villa, StefanVogenauer, Paolo Zatti.
Edizioni Scientifiche Italiane s.p.a.80121 NAPOLI - Via Chiatamone, 7 - Tel. 0817645443 pbx - fax 081764647700185 ROMA - Via dei Taurini, 27 - Tel. 064462664 - fax 064461308
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Perlingieri, I valori e il sistema ordinam
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a nuova frontiera del «public antitrust enforcement»:
il controllo amm
inistrativo dell’Agcm
avverso le clausole vessatorie 41
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ngarzone, L
a sicurezza dei lavoratori tra garanzie promesse e
garanzie attuate73
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aprioli, L
a preferenzaattribuita ai creditori dell’eredità bene-
ficiata ed ai legatari sul patrimonio ereditario di fronte ai creditori perso-
nali dell’erede89
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la Cipriani, R
apporti personali nella famiglia e successione di norm
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rder, Note in tem
a di procedimenti di fam
iglia e minorili alla
luce dell’entrata in vigore della legge n. 219/2012144
Nadia Ferraro
, Accessorietà e circolazione della garanzia ipotecaria
163Ferdinando
Mancini, R
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oniali della famiglia e prospettive di
innovazione180
Andrea N
ervi, Beni com
uni e ruolo del contratto204
Stefania Stanca, Informazioni ingannevoli e rim
edi contrattuali: profili ri-costruttivi
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Favale, Invalidità del contratto di vendita e vizi della cosa: la lorointerferenza nel m
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genauer, I princípi Unidroit dei contratti com
merciali interna-
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, Interest rate swap, teoria del contratto e nullità: e se
finalmente dicessim
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eritevole e che tanto basta? 323
Maddalena Sem
eraro, L
a giurisprudenza sugli interest rate swap: specu-
lazione, copertura, mancanza di causa?
Indice del 1° numero
Corte d’A
ppello di Milano, 18 settem
bre 2013; Pres. Sodano; Est. R
aineri.
Intermediazio
ne finanziaria – Co
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plice –N
atura del contratto
(scom
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ente autorizzata) – M
ancataco
noscenza
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del rischio
e del valore del co
ntratto – Inci-
denza sulla causa – Nullità.
La presenza della auto-dichiarazione di operatore qualificato costituisce una
presunzione semplice, vincibile dalla prova della insussistenza dei requisiti di pro-
fessionalità e dalla prova della conoscenza, ovvero, conoscibilità della reale situa-zione e delle qualità soggettive dell’investitore.
Ai sensi dell’articolo 21 del T
UF, costituisce dovere inderogabile dell’interm
e-diario finanziario agire con la finalità della m
igliore realizzazione dell’interessedel cliente. L’interm
ediario è perciò titolare, per previsione di legge, di un ufficiodi diritto privato.
Il contratto di interest rate swap
rientra nella categoria della scomm
essa le-galm
ente autorizzata, la cui causa, ritenuta meritevole dal legislatore dell’inter-
mediazione finanziaria, risiede nella consapevole e razionale creazione di alee che,
nei derivati c.dd. simm
etrici, sono reciproche e bilaterali. L’oggetto del contratto ècostituito da uno scam
bio di differenziali a determinate scadenze, m
entre la suacausa risiede in una scom
messa che entram
be le parti assumono. L’alea deve es-
sere razionale per entrambi gli scom
mettitori e ciò a prescindere dall’intento che
ha determinato la conclusione del contratto, sia esso di m
era copertura, ovverospeculativo.
Perché l’alea possa considerarsi razionale debbono essere definiti e conosciutiex ante
i suoi elementi da entram
be le parti. In mancanze, il contratto deve rite-
nersi nullo per difetto di causa. La circostanza che, al m
omento della conclusione
del contratto, l’investitore non conosca il c.d. mark to m
arkete che questo ele-
mento non rientri nel contenuto dell’accordo, com
porta la radicale nullità dei con-tratti di interest rate sw
ap, perché esclude che l’investitore abbia potuto conclu-dere la scom
messa conoscendo il grado di rischio assunto, laddove, per contro, l’in-
termediario aveva perfetta conoscenza del proprio rischio avendolo m
isurato scien-tificam
ente e su di esso predisposto lo strumento finanziario.
Svolgim
ento del pro
cesso. – C
on sentenza n. 597/09 il Tribunale di Pavia,in funzione collegiale, previo accertam
ento della responsabilità della allora parte
Com
menti alla giurisprudenza
convenuta – Cassa di R
isparmio di Parm
a e Piacenza SpA. – per violazione de-
gli obblighi informativi di cui al T
UF e della responsabilità precontrattuale della
Banca nella conclusione dei contratti sw
apintercorsi fra le parti, condannava que-
st’ultima al risarcim
ento del danno per complessivi E
uro 88.911,99 oltre interessi,disciplinando, di conseguenza, le spese processuali.
Avverso tale sentenza proponeva appello la B
anca deducendo plurimi m
otividi gravam
e:1. nullità della sentenza per vizio di ultrapetizione in relazione alla pronuncia
risarcitoria poiché il risarcimento del danno era stato richiesto dalle parti attrici
in dipendenza (“solo” e “conseguentemente”) delle dom
ande di nullità, di an-nullam
ento e di risoluzione: domande, invero, non accolte;
2. nullità della sentenza per vizio di ultrapetizione, per avere il Tribunale pro-nunciato travalicando i lim
iti delle domande attoree, accertando una responsabi-
lità precontrattuale mai dedotta e facendo da essa discendere le conseguenze ri-
sarcitone accordate;3. om
essa pronuncia sulla domanda riconvenzionale proposta dalla B
anca voltaad ottenere il saldo passivo del c/c sociale n. (…
);4. erroneità della sentenza nella parte in cui la B
anca è stata condannata a“rim
borsare” l’importo di E
uro 88.911,99 che essa Banca non aveva m
ai perce-pito, essendo rim
asto contabilizzato quale mero saldo negativo del c/c;
5. erroneità della sentenza laddove è stata ritenuta sussistente una responsabi-lità precontrattuale, essendo le trattative confluite in successivi contratti ed es-sendo stati gli stessi consensualm
ente risolti;6. erroneità, contraddittorietà ed assenza di m
otivazione, nonché erronea va-lutazione delle risultanze istruttorie in ordine al pronunciato inadem
pimento della
Banca, per avere la B
anca reso tutte le informazioni necessarie ad una consape-
vole scelta dell’investitore e specificato nei contratti quadro tutte le caratteristichedegli sw
ape per avere la parte contraente reso la dichiarazione di cui all’art. 31
Reg. C
onsob n. 11522/98, con ogni conseguenza di legge.Parte appellante form
ulava, altresí, istanza di sospensione della provvisoria ese-cutività della sentenza di prim
o grado.L
e parti appellate si costituivano in giudizio contestando il fondamento della
proposta impugnazione e proponendo appello incidentale volto alla declaratoria
di nullità (già svolta in primo grado) dei contratti intercorsi con la B
anca, ferme
restando le restanti statuizioni contenute nella gravata sentenza.L
a difesa appellante evidenziava come gli appellanti incidentali avessero ri-
nunciato, non avendole riproposte, alle domande restitutorie, ovvero risarci-
tone.La C
orte, verificata la regolarità del contraddittorio ed accolta l’istanza di so-spensione form
ulata dalla parte appellante, disponeva due rinvii di udienza in ra-gione del sopravvenuto im
pedimento del C
onsigliere relatore, poi sostituito, per-ché assegnato al altro ufficio; fissava, quindi, su concorde richiesta dei procura-tori delle parti, udienza di precisazione delle conclusioni.
Espletato l’incom
bente alla udienza del 7 maggio 2013, la causa veniva posta
Rassegna di diritto civile 1/2014 / C
omm
enti alla giurisprudenza296
in decisione, con assegnazione dei termini (ridotti) per il deposito delle com
parseconclusionali e dei term
ini di legge per le rispettive repliche.
Mo
tivi della decisione. – 1. L
a Corte ritiene opportuno affrontare, preli-
minarm
ente, la questione, in limine dibattuta fra le parti, in ordine ai presuppo-
sti di cui all’art. 31 Reg. C
onsob n. 11522/98, ancorché la stessa risulterà irrile-vante, per le plurim
e considerazioni che verranno di seguito esposte.Sul punto giova anzitutto ram
mentare che, allorché l’investitore deduca che la
dichiarazione exart. 31 sia stata resa inconsapevolm
ente o, comunque, senza ade-
guata cognizione di causa in ordine alle conseguenze che essa produce, la giuri-sprudenza di legittim
ità ha rilevato che, seppure non gravi sull’intermediario al-
cun onere di accertamento della effettiva sussistenza dei requisiti di professiona-
lità, resta, pur tuttavia, salva la possibilità dell’investitore di provare non solo come
tali requisiti non fossero esistenti, ma anche che di tale circostanza l’interm
edia-rio finanziario fosse consapevole, ovvero che egli fosse in possesso di dati ed ele-m
enti oggettivi atti a consentire una diversa valutazione (cfr., fra tutte, Cass. n.
11138/09).In sostanza, dunque, la presenza della dichiarazione autoreferenziale di ope-
ratore qualificato costituisce una mera presunzione sem
plice, vincibile, in caso dicontestazione, dalla prova positiva della insussistenza dei requisiti soggettivi edoggettivi di professionalità in m
ateria di strumenti finanziari e dalla prova della
conoscenza, ovvero, conoscibilità in concreto, da parte dell’intermediario, delle
circostanze dalle quali poter desumere la reale situazione in cui versi l’investitore
nel mom
ento in cui rende siffatta dichiarazione.N
ella specie, l’odierna appellata ha, sin dal suo primo atto difensivo, conte-
stato di possedere i requisiti sostanziali di professionalità, offrendo una serie diindici dai quali poter desum
ere siffatta circostanza e la concreta conoscenza/co-noscibilità della stessa da parte dell’interm
ediario.Tale assunto può essere condiviso, laddove si consideri che:i) la società G
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e Service & C
o. snc è una società di persone, di piccoledim
ensioni, affatto dotata di dipendenti/consulenti muniti di specifica conoscenza
in materia di strum
enti finanziari;ii) l’unica attività svolta “professionalm
ente” dalla società è quella di com-
mercio al dettaglio di gom
me;
iii) mai prim
a della conclusione dei contratti di è causa la società aveva ope-rato sul m
ercato finanziario (la Banca non ha contestato siffatta circostanza ed
anzi non ha deliberatamente prodotto il dossier
titoli, non ostante l’ordine im-
partito dal Giudice di prim
o grado exart. art. 210 c.p.c.);
iv) la Banca conosceva la oggettiva situazione in cui versava la propria cliente,
sia perché la stessa era sua correntista sin dal 1997 (per stessa amm
issione dellaodierna appellante sul c/c in essere “passavano” tutti i m
ovimenti legati alla so-
cietà e per tale ragione la Banca aveva esatta contezza degli utili e del patrim
o-nio della società), sia perché aveva alla stessa erogato un finanziam
ento per Euro
175.595,34, volto all’acquisto di un capannone in cui svolgere l’attività (finanzia-
Rassegna di diritto civile 1/2014 / C
omm
enti alla giurisprudenza297
mento cui è successivam
ente seguita la stipulazione dei contratti swap
di cui sicontroverte e la cui concessione, di norm
a, transita attraverso la valutazione dellecapacità finanziarie del beneficiario).
Ma di assorbente concludenza, ad avviso della C
orte, è la circostanza che:v) il prim
o contratto quadro (stilato in data 6 febbraio 2004), al punto e),escludeva espressam
ente che il cliente rientrasse nella categoria degli operatori qua-lificati;
vi) il primo contratto sw
ap(stilato in data 18 febbraio 2004) non era stato ac-
compagnato dalla dichiarazione autoreferenziale di cui all’art. 31 R
eg. interm.;
vii) tale dichiarazione “improvvisam
ente” compare nel successivo contratto
quadro stipulato in data 13 settembre 2005, in sede di rinegoziazione del prece-
dente contratto.A
ppare, quindi, del tutto evidente che i requisiti di professionalità non pos-sono essere “germ
ogliati”, in assenza di concrete allegazioni volte a comprovarlo,
nel tempo intercorso (poco piú di un anno) fra il prim
o ed il secondo contratto.N
el caso concreto, dunque, la Banca disponeva di plurim
i elementi, non con-
testati, idonei a superare qualsiasi possibile presunzione semplice (C
ass., n. 12138/09)di com
petenza professionalmente qualificata, tenuto, altresí, conto che il dato let-
terale dell’art. 31 Reg. C
onsob n. 11522/98 richiede cumulativam
ente (e non al-ternativam
ente) sia il possesso delle competenze teoriche necessarie alla com
-prensione delle operazioni in strum
enti finanziari, sia la specifica esperienza, ov-verossia la apprezzabile dim
estichezza e padronanza relativamente a dette opera-
zioni, maturata ed acquisita nel tem
po e con la prassi.I rilievi sopra esposti integrano un prim
o profilo di negligenza della Banca,
che ha trattato come operatore qualificato un cliente che essa sapeva non essere
tale e conducono, ex se, alla inefficacia sostanziale delle dichiarazioni rese ai sensidell’art. 31 R
eg. Consob n. 11522/98 sottoscritte dal legale rappresentante della
società appellata, cui consegue, necessariamente, la piena applicabilità delle dipo-
sizioni di cui agli artt. 27, 28 e 29 Reg. cit. e degli obblighi inform
ativi dalle stesseprevisti a tutela dell’investitore.
Non senza considerare che la dottrina e la giurisprudenza sono da tem
po una-nim
i nell’affermare che, ai sensi dell’art. 21 T
UF, è dovere inderogabile dell’in-
termediario finanziario agire, nella sostanza, quale cooperatore del cliente e nel
suo esclusivo interesse, secondo il modello proprio della causa m
andati (e nondella causa vendendi, con conseguente inoperatività del canone caveat em
ptor),cosicché appare, già in astratto, del tutto irrilevante il dato che il cliente sia, inipotesi, dotato di esperienza professionalm
ente qualificata (circostanza che, si ri-pete, è da escludersi nel caso di specie e rispetto alla quale qualsiasi dichiarazioneautoreferenziale costituisce m
era presunzione semplice), atteso che l’interm
ediarioconserva “intatti” i doveri delineati nell’art. 21 T
UF anche in presenza della di-
chiarazione exart. 31 R
eg. interm.: doveri che le odierne parti appellate hanno
analiticamente richiam
ato sin dall’atto di citazione in primo grado (p. 7).
Inoltre, nella negoziazione di contratti derivati over the counter, come gli in-
terest rate swap, i doveri di cui all’art. 21 T
UF presentano caratteri peculiari.
Rassegna di diritto civile 1/2014 / C
omm
enti alla giurisprudenza298
L’intermediario, allorché negozia un interest rate sw
ap, deve prestare una spe-cifica consulenza al cliente, indipendentem
ente dalla conclusione di un appositocontratto consulenziale, sul solo presupposto che la natura stessa dello strum
entofinanziario richiede che nella definizione dei suoi contenuti – e quindi delle con-dizioni dell’alea – l’interm
ediario si raffiguri il miglior interesse del cliente, del
tutto irrilevante restando il motivo che lo abbia indotto a contrattare, sia esso di
copertura, ovvero speculativo. Distinzione, codesta, che per le ragioni che ver-
ranno di seguito esposte, non rileva ai fini dell’indagine sui requisiti di validitàdel contratto derivato.
2. La controversia in esam
e ha ad oggetto contratti derivati, rientranti nellacategoria richiam
ata dall’art. 1 TU
F.Segnatam
ente, si tratta di contratti di interest rate swap, over the counter, con-
clusi nel contesto di un servizio di negoziazione per conto proprio dalla Banca,
nella sua qualità di intermediario finanziario.
Il servizio di negoziazione per conto proprio, e la stessa categoria dei con-tratti interest rate sw
ap, sono soggetti, quanto alla presente controversia, alla di-sciplina di diritto interno precedente all’entrata in vigore della nuova M
ifid, diderivazione europea.
La contrattazione in contratti derivati c.d. over the counter, a differenza di
quella in derivati uniformi, porta con sé un naturale stato di conflittualità tra in-
termediario e cliente, che discende dall’assom
marsi, nel m
edesimo soggetto, delle
qualità di offerente e di consulente.L
o stesso art. 11 della direttiva 93/22/CE
E del 10 m
aggio 1993, che caratte-rizzava il regim
e previgente alla Mifid, ed applicabile al caso di specie, statuisce
che «l’impresa d’investim
ento deve:–
agire, nell’esercizio della sua attività, in modo leale ed equo, nell’interesse,
per quanto possibile, dei suoi clienti e dell’integrità del mercato (acts honestly and
fairly in conducting its business activities in the best interests of its clients and theintegrity of the m
arket);–
agire con la competenza, l’im
pegno e la diligenza necessari nell’interesse, perquanto possibile, dei suoi clienti e dell’integrità del m
ercato (acts with due skill,
care and diligence, in the best interests of its clients and the integrity of the market);
–disporre delle risorse e delle procedure necessarie per portare a buon fine
le sue attività ed utilizzarle in modo efficace (has and em
ploys effectively the re-sources and procedures that are necessary far the proper perform
ance of its busi-ness activities);
–inform
arsi sulla situazione finanziaria dei suoi clienti, sulla loro esperienzain m
ateria di investimenti e sui loro obiettivi per quanto concerne i servizi ri-
chiesti (seeks from its clients inform
ation regarding their financial situations, in-vestm
ent experience and objectives as regards the services requested);–
trasmettere adeguatam
ente le informazioni utili nell’àm
bito dei negoziati coni suoi clienti (m
akes adequate disclosure of relevant material inform
ation in itsdealings w
ith its clients);–
sforzarsi di evitare i conflitti di interessi e, qualora ciò non sia possibile,
Rassegna di diritto civile 1/2014 / C
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enti alla giurisprudenza299
provvedere a che i suoi clienti siano trattati in modo equo (tries to avoid con-
flicts of interests and, when they cannot be avoided, ensures that its clients are
fairly treated);–
conformarsi a tutte le norm
ative applicabili all’esercizio delle sue attività inm
odo da promuovere per quanto possibile gli interessi dei suoi clienti e l’inte-
grità del mercato (com
plies with all regulatory requirem
ents applicable to the con-duct of its business activities so as to prom
ote the best interests of its clients andthe integrity of the m
arket)».Tali princípi risultano interam
ente recepiti dall’art. 21 TU
F nella versione vi-gente all’epoca dei fatti e, relativam
ente ai profili che saranno di seguito esami-
nati, la disciplina previgente – applicabile al caso di specie – non diverge dalla di-sciplina attualm
ente in vigore.3. C
ostituisce principio ormai consolidato che l’Interm
ediario deve agire cu-rando al m
eglio l’interesse dell’investitore, alla stregua di un cooperatore sostan-ziale di quest’ultim
o, a tutela dell’integrità dei mercati, quale principio di ordine
pubblico economico (art. 21 T
UF) e – quindi – com
e è stato acutamente evi-
denziato in dottrina, come vero e proprio titolare di un ufficio di diritto privato.
È in questa prospettiva che l’IR
S si manifesta, squisitam
ente, come l’atto ge-
storio posto in essere dall’intermediario nella sua veste di m
andatario in forza delcontratto concluso ai sensi dell’art. 23 T
UF.
Ma occorre, altresí, prelim
inarmente, com
piere lo sforzo di definire la naturagiuridica del contratto derivato O
TC
. Solo la sua qualificazione giuridica con-sentirà, invero, di chiarire quali elem
enti appartengano alla causa del negozio e,conseguentem
ente, stabilire se e quale difetto degli elementi caratterizzanti il con-
tratto valga ed inficiarne la causa, in termini di vizio genetico, ovvero si risolva
in una mera violazione delle regole di condotta dell’interm
ediario.C
iò vale in particolare per la misura dell’alea assunta dalle parti nel derivato
over the countere per i c.dd. costi im
pliciti. Relativam
ente ad essi, questa Corte
considera imprescindibile, ai fini del decidere, evitare di assum
ere, aprioristica-m
ente, che questi elementi debbano costituire oggetto di una sem
plice informa-
zione intendendo, invece, verificare se essi non costituiscano elementi essenziali
del contratto. E non nella prospettiva, che può rivelarsi sfuggente, della causa in
concreto, bensí muovendo dalla constatazione che il legislatore del T
UF m
en-ziona tali contratti indipendentem
ente dall’intento dell’investitore, sia esso di co-pertura o speculativo, im
ponendo, cosí, all’interprete di ricercare una comune ra-
tio legisdel loro riconoscim
ento legislativo.U
na recente ed autorevole dottrina specialistica qualifica il contratto derivatocom
e un contratto rientrante nella categoria della scomm
essa legalmente autoriz-
zata la cui causa, ritenuta meritevole dal legislatore dell’interm
ediazione finanzia-ria, risiede nella consapevole e razionale creazione di alee che, nei derivati c.dd.sim
metrici, sono reciproche e bilaterali.
L’art. 23, comm
a 5 TU
F, appositamente dettato per escludere l’applicazione ai
contratti derivati della disciplina di cui all’art. 1933 c.c., avvalorerebbe tale tesi,restando, altrim
enti, priva di significato la previsione di cui all’art. 23, comm
a 5
Rassegna di diritto civile 1/2014 / C
omm
enti alla giurisprudenza300
TU
F. E del resto, costituisce un dato acquisito che l’art. 1933 c.c. abbia un àm
-bito di applicazione del tutto residuale, perché concerne esclusivam
ente le ipotesidi scom
messa c.d. tollerata dal legislatore, m
entre non riguarda affatto – com’è
del tutto ovvio e intuitivo – le scomm
esse legalmente autorizzate che, com
e tali,debbono attribuire azione per il pagam
ento.In tal senso, l’art. 1933 c.c. non codifica un’«eccezione di scom
messa», bensí
una assai piú circoscritta «eccezione si scomm
essa meram
ente tollerata» – la scom-
messa, cioè, tradizionalm
ente concepita come socialm
ente improduttiva – del tutto
estranea all’area dei contratti di scomm
essa legalmente autorizzata (che il legisla-
tore considera come socialm
ente ed economicam
ente produttivi).L
a stessa nozione, del pari acquisita, secondo cui il c.d. nozionale non rap-presenta altro che una base di calcolo – e non un capitale effettivam
ente impe-
gnato – testimonierebbe che, giuridicam
ente, il nozionale contribuisce a definireil perim
etro dell’evento da cui i flussi differenziali vengono a dipendere. Ed il ca-
rattere fittizio, non reale, del richiamo al nozionale appare perfettam
ente coerentecon la ricostruzione del derivato in term
ini di scomm
essa.È
appena il caso di evidenziare che l’obiter dictumcontenuto nella nota sen-
tenza Sez. un. n. 26724/07, che a sua volta richiama il precedente 17689/04, non
si pone in contrasto con tale tesi dottrinale, che questa Corte intende condivi-
dere.La pronuncia C
ass. n. 17689/04 aveva, invero, ad oggetto una fattispecie dim
utuo in relazione alla quale la parte mutuataria pretendeva di opporre alla B
ancam
utuante la eccezione di scomm
essa, con conseguente difetto di azione per la re-stituzione delle som
me erogate, assum
endo che la provvista ricevuta era stata im-
piegata per compiere operazioni speculative (sull’andam
ento del tasso di cambio)
cui la Banca aveva partecipato, condividendone il rischio.
La Suprem
a corte statuí, in proposito, che sola consapevolezza, nel mutuante,
che la somm
a data a mutuo sarebbe stata im
piegata dal mutuatario per giocare o
scomm
ettere non era sufficiente ad estendere la disciplina dei debiti di giuoco adun negozio tipico diverso; che, pertanto, spettava al m
utuante l’azione per la re-stituzione di quanto dato a m
utuo, qualora non potesse ravvisarsi un suo inte-resse diretto alla partecipazione al giuoco del m
utuatario, senza tuttavia escluderel’applicabilità, anche con riferim
ento ai rapporti di mutuo, del regim
e peculiareprevisto in tem
a di giuoco e di scomm
essa, una volta dimostrato che la B
ancam
utuante avesse inteso «partecipare essa stessa alla scomm
essa».L
a fattispecie esaminata dalla Suprem
a corte è, all’evidenza, completam
ente di-versa da quella che vede la B
anca controparte diretta del contratto stipulato conl’investitore nei derivati over the counter. E
d invero, diversamente da quanto av-
viene allorché l’intermediario si lim
iti ad acquistare il prodotto sul mercato quale
mero m
andatario del proprio cliente, nei derivati over the counterl’interm
ediarioè sem
pre controparte diretta del proprio cliente e “condivide”, pertanto, con essol’alea contenuta nel contratto.
Ma anche laddove volesse ritenersi che l’operazione in derivati non coincida
perfettamente con il paradigm
a funzionale della scomm
essa (l’alea, come da altri
Rassegna di diritto civile 1/2014 / C
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enti alla giurisprudenza301
sostenuto, non sarebbe prodotta artificialmente poiché l’evento dedotto in con-
tratto inciderebbe comunque sulla situazione patrim
oniale delle parti, aggravan-done le passività, riducendo la redditività degli investim
enti, o determinando uno
squilibrio fra le poste in bilancio), non appare revocabile in dubbio che l’oggettodel contratto sw
apsi sostanzia, in ogni caso, nella creazione di alee reciproche
e bilaterali: sicché è inconcepibile che la qualità e la quantità delle alee, oggettodel contratto, siano ignote ad uno dei contraenti ed estranee all’oggetto dell’ac-cordo.
Cosí com
e appare del tutto inconcepibile che solo in corso di causa, e quindi,ex post, (e solo all’esito di una C
TU
) debbano essere ricostruiti dati genetica-m
ente coessenziali ad una scomm
essa come la m
isura delle alee – secondo un cri-terio necessariam
ente probabilistico – ed i c.dd. costi impliciti, che integrerebbero
“secondo la prassi” la misura della rem
unerazione dell’intermediario.
Orbene, nel derivato O
TC
l’oggetto è uno scambio di differenziali a deter-
minate scadenze. M
a la sua causa risiede in una scomm
essa che ambo le parti as-
sumono.
E nella scom
messa legalm
ente autorizzata, come quella ritenuta m
eritevole ditutela da parte del legislatore finanziario, l’alea non può che essere (deve essere!)razionale per entram
bi gli scomm
ettitori: e ciò a prescindere dall’intento che hadeterm
inato la conclusione del contratto. Sia esso di mera copertura, ovvero spe-
culativo.D
iversamente dovrem
mo ipotizzare che solo nei casi di copertura la scom
-m
essa sia lecita, e per questo autorizzata, laddove nei casi di speculazione purasia im
morale.
È opportuno chiarire, in tale prospettiva, com
e debba essere inteso il concettodi “alea razionale”, quale elem
ento causale (tipico) dei contratti derivati over thecounter, onde sgom
brare il campo da possibili equivoci, che potrebbero sconfi-
nare nell’ulteriore – e diversa – problematica relativa alla adeguatezza della infor-
mazione.
Fermo restando che gli eventi possono m
uoversi in un universo probabilisticoe che la “probabilità” del verificarsi degli eventi costituisce un dato conosciutodalla B
anca che, proprio sulla base di esso, costruisce il prodotto, e ritenuto, nondi m
eno, che l’alea non debba essere necessariamente sim
metrica sul piano quali-
quantitativo (l’investitore, purché consapevole, è sempre libero di accettare scom
-m
esse strutturate nel senso di produrre vantaggi elevati solo nelle ipotesi di ac-cadim
enti molto infrequenti) gli scenari probabilistici e le conseguenze del veri-
ficarsi degli eventi devono, invero, essere definiti e conosciuti ex ante, con cer-tezza.
E cosí pure devono essere esplicitati nel contratto il valore del derivato, gli
eventuali costi impliciti, i criteri con cui determ
inare le penalità in caso di recesso.E
lementi, tutti, che incidono sull’alea che assum
e la parte contrattuale.Solo cosí siam
o in presenza di un’alea razionale.In altri term
ini, tutti gli elementi dell’alea e gli scenari che da essa derivano
costituiscono ed integrano la causa stessa del contratto, perché appartengono alla
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enti alla giurisprudenza302
“causa tipica” del negozio, indipendentemente dalle ricorrenti distinzioni fra scopo
c.d. di copertura o speculativo tout court. Distinzioni che non sono decisive ai
fini della qualificazione giuridica, segnatamente civilistica, dei contratti derivati
over the counter.In difetto di tali elem
enti il contratto deve ritenersi nullo per difetto di causa,poiché il riconoscim
ento legislativo risiede, ad avviso di questa Corte, nella ra-
zionalità dell’alea e, quindi, nella sua “misurabilità”.
L’obbligo informativo, per contro, attiene alla esplicitazione dei contenuti del
contratto e dell’alea in esso contenuta (che devono essere conosciuti e riversatinel contratto) e la sua om
issione non involge profili di nullità, ma costituisce solo
un inadempim
ento regolato dai princípi che governano le conseguenze della vio-lazione delle norm
e di condotta dettate dal TU
F, ormai definite dagli arretés
delleSezioni unite. E
, nei derivati uniformi, la verifica (giurisdizionale) del rispetto re-
gole di condotta dell’intermediario dettate dal T
UF e dalla norm
ativa secondariacostituisce l’unica form
a di controllo della correttezza delle contrattazioni. Trat-tandosi di com
pravendite di strumenti finanziari circolanti sul m
ercato, e già quo-tati, non si pone per essi il problem
a della “misurabilità” dell’alea in essi conte-
nuta e della consapevole condivisione del rischio, ma unicam
ente un problema di
adeguatezza/appropriatezza del prodotto rispetto al profilo di rischio dell’investi-tore, ovvero di assenza di eventuali conflitti di interesse (secondo il regim
e anteo post
Mifid).
Aspetti, questi, che transiteranno negli obblighi inform
ativi (attivi e passivi)cui è tenuto l’interm
ediario.L
a nullità dei contratti di interest rate swap
– per il rilevato difetto, in con-creto, della causa, ai sensi dell’art. 1418, com
ma 2 c.c., e per la non m
eritevo-lezza, in concreto, degli interessi perseguiti, ai sensi dell’art. 1322, com
ma 2 c.c.
– non rappresenta, quindi, una nullità per violazione di regole di condotta del-l’interm
ediario e non è, pertanto, incisa dai princípi condivisibilmente statuiti dalle
Sezioni unite con le sentenze nn. 26724 e 26725 del 2007.N
on si tratta, bene inteso, di negare rilevanza al ruolo dell’informazione, quale
prioritario dovere di condotta dell’intermediario (nel superiore interesse della tu-
tela della fiducia e della integrità dei mercati) m
a, com’è proprio del soggetto pro-
fessionale che predispone i termini della scom
messa legalm
ente autorizzata, di tra-sferire all’interno della stessa struttura del contratto derivato la rilevanza dei datiche ne caratterizzano l’alea e che contribuiscono a definire, oltre che l’oggetto, lacausa, secondo il giudizio di m
eritevolezza implicitam
ente formulato dal legisla-
tore della materia.
4. Il tratto strutturale dello scambio di differenziali a scadenza, sulla base di
parametri fissati contrattualm
ente, come oggetto dell’interest rate sw
ap –su cui
si sofferma analiticam
ente Banca nel suo atto di appello (pagine 7 e 8) – nulla
dice riguardo alla causa, che è un requisito essenziale autonomo, separato e di-
verso dall’oggetto (cfr. art. 1325 c.c.).E
d essa sussiste, come si è detto, se e nella m
isura in cui l’alea, cui lo stru-m
ento dà luogo, sia il frutto di una valutazione razionale in termini di entità e
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enti alla giurisprudenza303
natura; questo essendo, si ribadisce, il tratto di meritevolezza che giustifica l’au-
torizzazione di questo tipo di scomm
esse da parte del legislatore.L
a difesa della Banca ha sostenuto (cfr., da ultim
o, mem
oria di replica in ap-pello, p. 8) che la circostanza dell’intervenuta consegna del c.d. «docum
ento suirischi generali degli investim
enti in strumenti finanziari» avrebbe «ben specificato
i rischi, anche economici, delle operazioni in questione». M
a cosí non è: il “do-cum
ento” contiene informazioni generali ed astratte sulla tipologia dello stru-
mento finanziario, m
a nulla dice – come nulla dicono i contratti di interest rate
swap
conclusi inter partes– sul valore degli sw
apal m
omento della conclusione
del contratto, sugli scenari di probabilità, sulle modalità con cui calcolarne il va-
lore nel corso della durata dei contratti e, ad esempio, al m
omento del loro scio-
glimento anticipato.
La sola circostanza – non specificam
ente contestata – che le parti, odierne ap-pellate, non conoscessero, al m
omento della conclusione del contratto, il c.d. m
arkto m
arkete la circostanza – docum
entalmente provata – che il m
ark to market
non rientrasse nel contenuto dei contratti stipulati in data 18 febbraio 2004 e 13settem
bre 2005 – circostanza specificamente lam
entata sin dalla “premessa” del-
l’atto di citazione in primo grado (cfr. p. 6 della citazione, con riproposizione de-
gli argomenti alle p. 13 ss. della com
parsa di risposta con appello incidentale) –com
porta la radicale nullità dei contratti di interest rate swap, perché esclude, in
radice, che, nel caso di specie, gli appellati abbiano potuto concludere la “scom-
messa” conoscendo il grado di rischio assunto, laddove, per contro, la B
anca, delproprio rischio, nutriva perfetta conoscenza – addirittura nella sua precisa m
isu-razione scientifica – avendo predisposto lo strum
ento.In tal senso, m
eritano accoglimento le specifiche censure sollevate dalle odierne
parti appellate sin dalla citazione in primo grado, con particolare riguardo alla
circostanza che esse (p. 10 della citazione in primo grado) «non erano e non sono
state poste in grado di comprendere la portata dell’operazione finanziaria sotto-
scritta».V
a, poi, osservato che è vietato ad un contraente determinare unilateralm
ente,ed in base a criteri non trasparenti e controllabili, elem
enti del contenuto del con-tratto. E
d in tal senso è la giurisprudenza della Corte Suprem
a (da ultimo, C
ass.n. 2072 del 2013).
Né supplisce il m
ero richiamo ad asseriti “costi di m
ercato”, perché il rinvioalle prassi, quand’anche scientificam
ente condivise, equivale all’applicazione di usi,testualm
ente vietata nella materia dell’interm
ediazione finanziaria (art. 23, comm
a2 T
UF).
Sotto ulteriore profilo, la mancanza dell’indicazione del m
ark to market
alm
omento della conclusione del contratto consente all’interm
ediario, che è “an-che” un m
andatario oltreché controparte della scomm
essa (ed è mandatario in
virtú del c.d. contratto quadro di investimento ed altresí titolare di ufficio di di-
ritto privato), di occultare il suo compenso, rappresentato dai c.dd. costi im
pli-citi, all’interno delle condizioni econom
iche dell’atto gestorio. Il che determina la
nullità del contratto derivato anche in ragione del difetto di accordo sul requisito
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enti alla giurisprudenza304
essenziale del compenso ex
art. 1709 c.c., il quale dispone che, nel mandato one-
roso, il compenso del m
andatario sia consapevolmente «stabilito dalle parti»: cioè,
ovviamente, non occultato fra le condizioni econom
iche predisposte dal manda-
tario per assicurarsi un compenso non esplicitato (in evidente conflitto con l’in-
teresse del cliente).Il com
penso deve, al contrario, essere determinato nel contratto o deve essere
determinabile in virtú di un criterio (m
odello matem
atico di pricing) condiviso exante
dall’intermediario e dal cliente. A
d esempio con la pattuizione, separata, di
una fee, e non certo “annegato” dentro le condizioni economiche dell’atto ge-
storio.In m
ancanza di esplicitazione del modello m
atematico di pricing
e del mark
to market, deve considerarsi, altresí, arbitraria, com
e lamentato dalle odierne parti
appellate (cfr. comparsa di costituzione in appello, p. 18), la stessa liquidazione
degli importi asseritam
ente dovuti a titolo di corrispettivo del recesso (Euro 500,00
per la chiusura del primo derivato ed E
uro 75.000,00 per la chiusura del secondo:cfr. p. 13 dell’atto di citazione in appello), proprio perché siffatta liquidazione ap-pare frutto di una quantificazione unilaterale da parte della B
anca, del tutto sle-gata da criteri predeterm
inati nei contratti.L’indicazione del m
ark to market
e degli scenari probabilistici nel contrattoavrebbe, per contro, consentito di risolvere, in radice, il problem
a lamentato in
causa dalle parti appellate; e cioè che il contratto derivato sia presentato come
strumento di copertura di un rischio, m
a non sia chiaro quale sia, quantitativa-m
ente e qualitativamente, il diverso (e sovente assai m
aggiore) rischio che assume
l’investitore, concludendo il contratto. Viceversa appare solido l’ancoraggio della
causa del derivato ad uno scenario probabilistico e ad un valore stimato (m
arkto m
arket) al mom
ento della conclusione del contratto.Q
ui la volontà dell’investitore cade su un dato preciso ed esprime una valu-
tazione razionale e, come tale, certam
ente meritevole di tutela anche nell’ottica
del generale principio di autoresponsabilità.L
a soluzione appare coerente con la posizione dell’EM
A (già C
ESR
) secondocui «A
n investment firm
acting as principal in relation to a customer order m
ustinform
the customer accordingly heforehand and m
ust be in a position to justifythe price at w
hich the transaction is executed, with reference to the prices and
volumes in the relevant m
arket(s), where appropriate, or the presum
ed value de-term
ined on the basis of objective elements, e.g. m
ark-to-market».
L’assenza di mark to m
arkete di scenari probabilistici rende, infine, del tutto
priva di giustificazione causale la stessa clausola che contempla l’eventuale eroga-
zione del c.d. up frontal m
omento della conclusione del secondo contratto: per-
ché anche la misura in cui il finanziam
ento contribuisce ad integrare il riequili-brio del valore iniziale del derivato incide sulla causa del derivato.
5. Peraltro, dovendosi ritenere pacifica la funzione di «copertura pura» deicontratti in oggetto (lo riconosce la stessa B
anca laddove sostiene che gli swap
erano finalizzati – e per questo suggeriti – a coprire il rischio dell’innalzamento
dei tassi in relazione al finanziamento erogato a tasso variabile alla società (cfr.
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enti alla giurisprudenza305
comparsa di costituzione e risposta della B
anca, p. 4 ult. cpv e conclusionale p.4, II cpv, giudizio di prim
o grado), i contratti di specie appaiono censurabili, an-che, sotto il profilo della loro intrinseca inadeguatezza tipologica rispetto alla fun-zione, condivisa fra le parti, cui dovevano, in concreto, assolvere.
Il primo contratto prevede un “nozionale” di 180.000/00 E
uro (presumibil-
mente legato all’entità del finanziam
ento erogato a tasso variabile) e gli scambi
dei differenziali sono affidati ad eventi futuri che dipendono dalla quotazione deltasso E
uribor 3M, suddivisa in diverse fasce tem
porali.Il tasso fisso, che il cliente deve pagare, dal 2,05%
aumenta al 3,9%
per poipiú che raddoppiare al 4,45%
. Trattasi di un c.d. «step up».M
a dal contratto non si evince se e in quale misura i criteri di definizione
della “gamba del tasso pagato” riflettessero previsioni razionali in possesso della
Banca predisponente (curva del tasso forw
ard) e dunque non è dato sapere se lecurve probabilistiche (tasso forw
ard) giustificassero la definizione in contratto diquei param
etri.Il secondo prevede un “nozionale” di riferim
ento di 600.000/00 Euro, del quale
non risulta essere data alcuna giustificazione.R
elativamente ad esso, concepito “stranam
ente” come scam
bio di differenzialiriferiti a tassi variabili per entram
be le parti, al cliente sembrerebbe accordata la
speranza di incassare uno spreaddello 0,35%
sull’Euribor a 3M
. Ma in realtà solo
se il fixingdel tasso E
uribor 3M quoti all’interno dei range
indicati, mentre è te-
nuto a versare sempre il tasso E
uribor sul nozionale di 600.000/00 Euro. L
a co-pertura sem
brerebbe vanificata proprio nei casi in cui il tasso Euribor aum
entioltre il 4.20%
. Cioè proprio nelle ipotesi paventate dal cliente.
La volontà negoziale confluita nella stipula del secondo contratto risulta poi,
all’evidenza, condizionata dall’intento di recuperare le perdite scaturite dal prece-dente contratto, ancorché la rinegoziazione ne abbia prodotto di piú gravi sulpiano econom
ico. Com
unque nessuno dei due contratti è un semplice scam
biodi differenziali.
Fermo restando che i contratti non esplicitano né le previsioni sull’andam
entodei tassi, né il loro valore iniziale, né la rem
unerazione dell’intermediario e che,
dunque, non emergono i criteri in base al quali il cliente sarebbe stato in grado
di valutare la convenienza del contratto intesa nel senso di una assunzione “ra-zionale” dell’alea secondo i princípi sopra esposti, la funzione di copertura delprodotto – pacificam
ente riconosciuta come causa “concreta” del contratto – ap-
pare, nella specie, fortemente dubbia.
Né la B
anca ha mai offerto, nel corso del giudizio, una ragione giustificatrice
a sostegno della pretesa idoneità del prodotto finanziario a soddisfare le esigenzedel proprio cliente, violando, in tal m
odo, la regola di condotta fondamentale det-
tata dall’art. 21 TU
F.6. L
a pronuncia di nullità sulla base della suesposte argomentazioni non può
considerarsi affetta da “ultrapetizione” (come lam
entato relativamente alla sen-
tenza di prime cure), né in contrasto con i princípi recentem
ente espressi dalleSezioni unite della Suprem
a corte in argomento (cfr. C
ass., Sez. un., n. 14828/2012),
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enti alla giurisprudenza306
atteso che la qualificazione in termini di scom
messa, con ogni conseguenza, di-
scende dalle precise allegazioni e dalle indagini di fatto siccome em
ergenti dalledifese delle parti, sin dal prim
o grado, e considerato che le parti appellate hannochiesto, sin dall’atto di citazione in prim
o grado, la declaratoria di nullità dei con-tratti interest rate sw
ap, con le conseguenti statuizioni, riproponendo siffatta do-m
anda in via di appello incidentale.È
solo il caso di precisare sul punto che la domanda di nullità proposta in
primo grado dagli appellanti – e qui riproposta in via di appello incidentale – an-
corché impropriam
ente riferita ai “contratti quadro”, deve intendersi orientata aicontratti sw
apche sono stati stipulati, rispettivam
ente, in data 18 febbraio 2004e 13 settem
bre 2005, nell’àmbito dei contratti quadro datati 6 febbraio 2004 e 31
agosto 2005.C
iò può desumersi dalla lettura com
plessiva degli atti e dal tenore delle di-fese, volte ad ottenere, con la declaratoria di nullità, la elim
inazione degli effettipregiudizievoli conseguenti alla stipulazione degli sw
ap.C
ome è noto, il “contratto quadro” o “m
aster agreement” costituisce la pre-
messa logica e giuridica per le successive contrattazioni che di esso costituiscono
i singoli mom
enti esecutivi/attuativi e la sua mancanza determ
inerebbe la nullitàdi qualunque successivo ordine/contratto posto in essere nel corso del rapporto.
Il “contratto quadro”, di per sé, non produce alcuna conseguenza sul pianoeconom
ico e potrebbe non essere seguito da alcuna contrattazione con la Banca,
in proprio, o per conto terzi, di strumenti finanziari.
Una richiesta di declaratoria di nullità del contratto, peraltro possibile solo in
difetto di forma scritta, sarebbe priva di interesse concreto ex
art. 100 c.p.c.; lad-dove, nella specie è evidente l’intento degli appellati di porre nel nulla i contrattisw
apstipulati nell’àm
bito dei contratti quadro (unici negozi giuridici che hannodeterm
inato il pregiudizio economico lam
entato in causa che si intende rimuo-
vere con la declaratoria di nullità).L
a declaratoria di nullità, per il suo carattere assorbente, esime, infine, la C
ortedall’esam
e di ogni ulteriore domanda ed eccezione.
7. Dalla pronuncia di nullità, in forza della disciplina della ripetizione dell’in-
debito (art. 2033 c.c.), discende la condanna della Banca alla restituzione dei flussi
negativi addebitati alla società appellata per effetto dei contratti swap
di cui è causa.D
omanda che deve ritenersi contenuta, quoad effectum
, nella domanda di con-
ferma delle statuizioni di prim
o grado e a prescindere dal fatto che il “bene dellavita” sia stato richiesto com
e conseguenza dell’accoglimento di una dom
anda dirisoluzione, di annullam
ento, ovvero di risarcimento del danno, piuttosto che
come conseguenza della declaratoria di nullità.
Nessun ulteriore im
porto può essere riconosciuto a favore degli appellati poi-ché qualunque pregiudizio econom
ico deve ritenersi assorbito nella rifusione ditutti i “risultati negativi” dei contratti, trattandosi di condanna idonea a ripristi-nare l’appellata nella m
edesima situazione patrim
oniale in cui versava prima della
stipula dei contratti viziati da nullità.(O
missis)
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enti alla giurisprudenza307
Per questi m
otivi. – L
a Corte, definitivam
ente pronunciando, ogni altra do-m
anda ed eccezione assorbita e/o disattesa, in parziale riforma della appellata sen-
tenza, cosí provvede:–
dichiara la nullità dei contratti swap
stipulati fra le parti in data 18 febbraio2004 e in data 13 settem
bre 2005 nell’àmbito dei contratti quadro stipulati in data
6 febbraio 2004 e in data 31 agosto 2005;–
per l’effetto, condanna la parte appellante alla restituzione di tutti i flussinegativi addebitati alla società appellata per effetto dei contratti di cui è causa.
(Om
issis)
Interest rate swap, teoria del contratto e nullità:
e se finalmente dicessim
o che è imm
eritevolee che tanto basta?
1. Renzo Tram
aglino non si fidava dei latinorume aveva ragione.
Il suono delle parole è importante. Sono pericolose la densità sonora deter-
minata dalla concentrazione di parole aliene (per alienità del m
essaggio semantico
alla coscienza del ricevente, o del concetto alla sua percezione sintattica) nonchéla densità di parole allusive a pretenzioni d’autorità, di com
petenze indiscutibilifondate su conoscenze (per quanto esclusive) sacerdotali. Se poi i significati nonsono espressi m
a soltanto evocati, allora il discorso diventa vieppiú sospetto. Puzzad’im
broglio.Puzza d’im
broglio il discorso della finanza derivata – quello, s’intende, arti-colato nella sequenza di definizioni e term
ini tecnici declamati nel latinorum
deitem
pi nostri, ovvero nell’inglese che non è sempre lingua veicolare; ché, esatta-
mente al contrario, talvolta m
anifesta una spiccata attitudine a creare barriere co-m
unicative: mascherando l’im
penetrabilità o, alternativamente, la vacuità di signi-
ficato grazie al senso di colpa generato nell’interlocutore che non intende e, pen-sando di dovere intendere, tace per non scoprirsi.
Sinteticamente. L’esperienza degli interest rate sw
apsi è consolidata nel corso
di due crisi sistemiche: term
inata la prima, d’inizio m
illennio1, in pieno svolgi-
mento la seconda. D
i là dalle relative attitudini funzionali, è nota la prassi del-l’utilizzo di questa tipologia di prodotti derivati O
TC
, alternativamente, per con-
cedere finanziamento (profum
atamente rem
unerato) o per ristrutturare debiti pre-gressi, dilazionandoli generosam
ente ma con effetto lievitativo dei costi parim
entigeneroso. Fuori dai denti: è noto che tram
ite l’utilizzo di prodotti confezionati,dalla c.d. ingegneria finanziaria, a base di interest rate sw
ap, a far capo dai primi
anni del nuovo secolo, numerosi cappi si sono stretti attorno a num
erosi colli, dipersone fisiche m
a soprattutto di imprese ed E
nti pubblici territoriali.
Rassegna di diritto civile 1/2014 / C
omm
enti alla giurisprudenza308
1N
e narra magistralm
ente e impietosam
ente la vicenda R.A
. Posner, A
failure of capita-lism
, Cam
bridge, 2009.
Sotto il profilo tecnico, l’uso che pacificamente si può definire patologico è
connotato dalla ricorrenza dei seguenti caratteri:–
mancanza di standardizzazione (i.e.
negoziazione over the counter) e con-nesso carattere di illiquidità dei prodotti negoziati;
–contestuale stipulazione di un contratto di finanziam
ento o presenza di unpreesistente debito in sofferenza e, dunque, ricorrenza di una o piú successiveoperazioni di ristrutturazione ciascuna delle quali riassorbe le perdite delle pre-cedenti;
–m
ancanza di correlazione chiara e diretta tra nozionale e sottostante;–
mancata form
alizzazione del valore del contratto (mark to m
arket) al mo-
mento della sua conclusione;
–asim
metria del payoff;
–basso grado di com
prensibilità degli indici di calcolo del payoff.N
onché, eventualmente:
–presenza della clausola upfront;
–presenza di c.dd. costi im
pliciti.A
ncora fuori dai denti e, in questa sede, per necessità apoditticamente: il pro-
blema non investe il contratto di interest rate sw
ap in sé ma l’uso che ne viene
fatto2.
Il contratto di interest rate swap, com
e tutti i contratti dell’ampio genere al
quale appartiene, ha la finalità di regolare un rischio al fine di determinare il se-
gno e l’entità di flussi finanziari futuri tra le parti 3. Nella sua struttura piú sem
-plice (c.d. plain vanilla) è pura scom
messa: ciascuna parte scom
mette su un de-
terminato andam
ento di tassi o valute. Al term
ine di un tempo dato una delle
due (quella, ovviamente, che ha visto m
eglio dell’altra) ha diritto al pagamento,
da parte dell’altra, di una somm
a corrispondente al differenziale tra i tassi o levalute calcolato su una base di riferim
ento iniziale (c.d. nozionale). È scom
messa
pura, connotata da ciò, che il rischio regolato è creato dal medesim
o contratto.I fatti dei quali qui si narra hanno tuttavia a oggetto rapporti com
plessi, ca-ratterizzati dal collegam
ento dello swap con un sottostante contratto di finanzia-
mento. B
ene, si potrebbe pensare, è proprio nel profilato collegamento che il no-
stro derivato smette di essere pura scom
messa, non crea nuovo rischio e diviene
invece strumento per trasform
are il rischio, già esistente, fisiologicamente con-
Raffaele D
i Raim
o / Interest rate swap, teoria del contratto e nullità
309
2R
. Di R
aimo
, Dopo la crisi, com
e prima piú di prim
a (Il derivato finanziario come og-
getto e come operazione econom
ica), in D. M
affeis, (a cura di), Swap tra banche e clienti. L
econdotte e i contratti, in Q
uaderni di Banca borsa tit. cred., nuova serie, in corso di stam
pa. 3
La letteratura sul tem
a è ampia: B
. Inzitari, Il contratto di swap, in F. G
algano(a cura
di), I contratti del comm
ercio, dell’industria e del mercato finanziario, III, Torino, 1995, p.
2441ss.; V. Piccinini, L
a trasparenza nella distribuzione di strumenti finanziari derivati ed il
problema della efficacia delle regole inform
ative, in Contr. im
pr., 2010, p. 499ss.; S. Paglian-
tinie L
. Vigo
riti, I contratti di «swap», in G
. Gitti, M
.R. M
augerie M
. No
tari(a cura
di), I contratti per l’impresa, II, B
anca, mercati e società, B
ologna, 2012, p. 190ss.; A
. Piras eE
. Piras, Il ricorso agli strumenti finanziari derivati da parte degli enti pubblici locali, D
olia-nova (C
A), 2012, p. 32
ss.
nesso al rapporto sottostante4. A
ncora in parole facili: se io stipulo un contrattodi m
utuo e convengo per la formula del tasso variabile, sto scom
mettendo poi-
ché (per il semplice fatto che) seleziono il rischio che voglio correre. Se dopo un
certo tempo m
i pento e desidero cambiare i term
ini della mia scom
messa ho due
possibilità. Estinguo il m
utuo a tasso variabile e ne stipulo uno a tasso fisso. Ma
è costoso e devo comunque disporre della necessaria liquidità. Stipulo un con-
tratto di interest rate swap
il quale, se il nozionale è esattamente corrispondente
al sottostante e se complessivam
ente prospetta un perfetto equilibrio delle posi-zioni contrattuali (con linguaggio tecnico si direbbe che le due gam
be del rap-porto sono identiche), non crea alcun rischio nuovo m
a, appunto, ottiene senzasoverchi oneri il m
edesimo risultato della estinzione preordinata alla riaccensione
con mutam
ento del rischio.N
ulla dunque di mostruoso seppure dovrebbe essere già chiaro che non vi è
alcun effetto di assicurazione del rischio né di copertura del medesim
o5. Il rischio
semplicem
ente si trasforma
6. L’assicurazione è altra cosa, giamm
ai assimilabile allo
swap, poiché il prem
io pagato dall’assicurato ha la natura di corrispettivo in sensostretto verso il trasferim
ento del rischio di eventi incerti sia nell’anche nel quando
7.L’acquirente dello sw
apnon trasferisce al venditore il rischio di un evento incerto
nell’ane nel quando
bensí cambia il segno del rischio correlato a un fenom
enoeconom
ico certo nell’an(incerto, ovviam
ente, nel quantum) e costante qual è l’e-
voluzione dei tassi; conservandolo su di sé ma scom
mettendo all’inverso rispetto
alle proprie precedenti scelte. Non è copertura, poiché il rischio m
utando segnoresta identico; di principio non dim
inuisce. L’entità predeterminabile del rischio
di tasso è correlata esclusivamente all’entità della som
ma sulla quale l’interesse
viene calcolato. Il resto, come già detto, è pura scom
messa. Se insom
ma il tasso
fisso copre il rischio delle variazioni in alto, espone però al rischio di quelle in
Rassegna di diritto civile 1/2014 / C
omm
enti alla giurisprudenza310
4R
icorrente nelle trattazioni in materia di interest rate sw
ap, con riguardo a queste ipotesi,è il riferim
ento alla distinzione tra tipologie con funzioni c.dd. speculative e di copertura: pertutti, S. Pagliantini
e L. V
igoriti, o.c., p. 194; E
. Barcello
na, Strumenti finanziari derivati:
significato normativo di una definizione, in B
anca borsa tit. cred., 2012, p. 541ss. e, con parti-
colare riguardo ai derivati su credito, sempre Id., N
ote sui derivati creditizim
arket failure o re-gulation failure?, ivi, 2009, p. 652
ss.; F. Sartori, Prodotti finanziari illiquidi (O
.T.C.): il fat-
tore giurisprudenziale e l’evoluzione normativa degli obblighi inform
ativi, in F. Co
rtesee F.
Sartori
(a cura di), Finanza derivata, mercati e investitori, Pisa, 2010, p. 157
ss.; Id., Divaga-
zioni in tema di causa del contratto m
unicipale (alieno) derivato, in corso di pubblicazione inR
iv. dir. priv.; R. T
arolli, I derivati
o.t.c. tra funzione di copertura e problemi di asim
metria,
in F. Co
rtesee F. Sarto
ri(a cura di), o.c., cit., p. 111
ss. In giurisprudenza, un piú recenteorientam
ento è nel senso della nullità per difetto di causa del derivato che non realizzi la fun-zione di copertura espressam
ente dichiarata dalle parti: Trib. Bari, 5 gennaio 2012, in w
ww
.di-rittobancario.it; Trib. M
onza, 17 luglio 2012, ivi; App. Trento, 3 m
aggio 2013, ivi. 5
R. D
i Raim
o, Fisiologia e patologie della finanza derivata. Q
ualificazione giuridica e pro-fili di sistem
a, in F. Co
rtesee F. Sarto
ri (a cura di), o.c., p. 44ss.; D
. Maffeis, L
a causa delcontratto di
interest rate swap e i costi im
pliciti, in Riv. dir. banc.,
dirittobancario.it., 2013.6
R. D
i Raim
o, D
opo la crisi, come prim
a e piú di prima, cit.
7R
. Di R
aimo
, Fisiologia e patologie della finanza derivata, cit., p. 44ss.
basso: se il tasso scende la scomm
essa è persa semplicem
ente poiché a tasso fissosi paga piú di quanto si pagherebbe a tasso variabile.
Com
unque, se lo schema fosse quello sem
plice, pur trattandosi di scomm
essae non potendosi reputare m
ai copertura, nulla quaestio, il contenzioso sarebbecontenuto alla norm
alità della dinamica dei rapporti debitori. M
a lo schema del
quale si parla è ben piú complesso: gli elem
enti piú sopra articolati lo deformano
facendone un meccanism
o impenetrabile, non conoscibile, dunque neanche com
-prensibile, dall’acquirente e assai spesso non conosciuto e non com
preso altresídall’interm
ediario che lo vende8.
Lo schem
a non è quello semplice. C
ontinuiamo a descrivere evitando tecni-
calità. La delineata funzione specchiatam
ente meritevole presuppone la preesi-
stenza di una scomm
essa operata, selezionando una tipologia di tasso, al mom
entodella precedente stipulazione di un contratto di m
utuo. E
bbene. Che dire, anzitutto, dell’ipotesi nella quale le due stipulazioni siano
contestuali? Perché scegliere un tasso e contestualmente stipulare un contratto per
mutare segno a tale scelta o, m
eglio, dichiarando di volersi “coprire” da tale scelta?N
on sarebbe piú naturale scegliere direttamente in un altro m
odo? Se va bene,la doppia stipulazione è pletorica e quindi inutilm
ente costosa. Ma, certo, non si
può reputare alta l’incidenza di parti stipulanti cosí poco avvedute. Evidentem
entec’è dell’altro. C
ome effettivam
ente c’era in tutti i casi affrontati, con diverso polsoe con esiti alterni, da Tribunali am
ministrativi 9
e ordinari 10negli anni recenti. A
n-che ovviam
ente in ipotesi altre, dove il debito preesisteva. C’erano gli elem
entiarticolati piú sopra: incom
prensibilità del regolamento, a causa della sua form
u-lazione, frutto della c.d. ingegneria finanziaria o anche in quanto seconda o terzaristrutturazione del m
edesimo debito; opacità con riguardo al m
ark to market;
asimm
etria del payoff; interesse a instaurare un rapporto di finanziamento, espresso
dalla presenza della clausola upfront 11.
Raffaele D
i Raim
o / Interest rate swap, teoria del contratto e nullità
311
8R
ilevanti le conseguenze sul piano delle sorti del contratto se è vero che esso non ha unoggetto fuori di se, m
a rappresenta esso stesso il valore oggettivo della contrattazione: R. D
iR
aimo
, o.u.c., p. 43. In questo senso già P. Ferro-L
uzzi, Attività e “prodotti” finanziari, in
Riv. dir. civ., p. 140
s. Sul punto, v. infra.9
Note sono le pronunce in m
ateria del giudice amm
inistrativo; nell’ordine, Cons. St., 7 set-
tembre 2011, n. 5032, in Foro it., 2012, II, c. 69 e C
ons. St., 27 novembre 2012, n. 5962, in
Giur. com
m., 2013, II, p. 357, con nota di F. C
aputo N
assetti, Finalmente un po’ di luce in
tema di valutazione dei contratti derivati, ivi, p. 396
ss.: la prima, che in astratto riconosce il
potere della P.A. di recedere dal contratto non conveniente; la seconda, che in concreto nega
tale potere, riconoscendo la convenienza economica dell’operazione.
10I giudici ordinari, sem
pre con riferimento a contratti di interest rate sw
apstipulati dalla
pubbliche amm
inistrazioni giungono a esiti opposti (segnatamente l’invalidità dei m
edesimi con-
tratti) a quelli fatti propri dal Consiglio di Stato: Trib. N
apoli, 30 ottobre 2012, in ww
w.dirit-
tobancario.it; Trib. Pescara, 24 ottobre 2012, ivi; Trib. Orvieto, 13 aprile 2012, ivi. Isolato è Trib.
Verona, 15 novem
bre 2012, ivi, che in ragione della natura speculativa del derivato, ne ricono-sce la validità.
11E
sattamente sulla base della ricorrenza di una clausola di upfront
Trib. Verona, 15 no-
Ancora: che dire dell’ipotesi in cui un debitore in grande sofferenza sotto-
scrive a scatola chiusa un contratto che allontana il mom
ento della resa dei conti,sem
mai con un upfront
ovvero con una somm
a liquida che rappresenta per luiuna boccata d’ossigeno, m
a a condizioni sostanzialmente usurarie? E
della Pub-blica A
mm
inistrazione (o, dovremm
o dire, del pubblico amm
inistratore) che, an-cora, a fronte di una dose di liquidità sottoscrive un contratto che non capisce,che probabilm
ente contiene condizioni capestro ma che, com
unque sia, dovrà es-sere onorato dopo diversi anni con la responsabilità attuale di altri rappresentantiquando lui sarà chissà dove?
Questi i problem
i. L
atinorumdirebbe R
enzo Tramaglino dinanzi alla descrizione delle clausole,
ma anche dinanzi a quelle tra le sentenze che, prendendo seriam
ente la spiega-zione data delle m
edesime clausole dagli addetti ai lavori, finiscono con una so-
stanziale alzata di mani. L
a via della giurisprudenza è stata fin qui lunga è tor-tuosa. C
onnotata da decisioni platealmente inadeguate, rese dal giudice am
mini-
strativo12, contrapposte a una lenta presa d’atto e a una correlativa, difficoltosa ri-
cerca di soluzioni tecniche adeguate da parte del giudice ordinario (civile e pe-nale) 13. L
a decisione della Corte am
brosiana è una tappa decisamente im
portantedi tale ricerca.
2. Sia pure brevemente, l’antefatto o, alm
eno, la sua parte piú prossima al pre-
sente. Si discute di funzione del contratto di interest rate sw
ap. Appena dietro le
spalle dei nostri Tribunali, la House of L
ordsne ha dichiarato l’essenza di puro
azzardo14. Il C
onsiglio di Stato ha invece benedetto lo schema contrattuale, ri-
mettendosi in toto
alla valutazione tecnica di convenienza resa dal CT
U (a sua
volta esplicitamente benedetto dal C
ollegio giudicante15), e respingendo per ciò
stesso ogni possibilità di pronunciarsi sulla funzione e sulla meritevolezza del-
l’interesse a essa corrispondente. Interessante l’incrocio. La C
orte britannica vuole
Rassegna di diritto civile 1/2014 / C
omm
enti alla giurisprudenza312
vembre 2012, cit., finisce per riconoscere natura speculativa allo sw
ap, attesa l’idoneità di taleclausola a evidenziare un interesse al finanziam
ento. Sulla natura giuridica dell’upfronte sulle
problematiche da esso poste con riguardo alla applicabilità della disciplina antiusura R
. Di R
aimo
,Fisiologia e patologie della finanza derivata,
cit., p. 58; D. M
affeis, Le stagioni dell’orrore in
Europa: da Frankenstein
ai derivati, in Banca borsa tit. cred., 2012, p. 291
ss.12
Cons. St., 7 settem
bre 2011, n. 5032, cit., e Cons. St., 27 novem
bre 2012, n. 5962, cit.13
Trib. Napoli, 30 ottobre 2012, cit.; Trib. Pescara, 24 ottobre 2012, cit.; Trib. O
rvieto, 13aprile 2012, cit., con specifico riguardo ai contratti conclusi da enti pubblici, e Trib. B
ari, 5 gen-naio 2012, cit.; Trib. M
onza, 17 luglio 2012, cit.; App. Trento, 3 m
aggio 2013, cit., con riferi-m
ento agli swap
stipulati da privati.14
House of L
ords, 24 gennaio 1991, in Foro it.,1992, IV, c. 309
ss., sulla quale v. anche G.
Della C
ananea, L’ente locale investitore: modelli di regolazione e controllo, in F. C
ortese
eF. Sarto
ri (a cura di), Finanza derivata, cit., p. 178s. e F. C
ortese, D
erivati e finanza locale,ivi, 216
ss. 15
Cons. St., 27 novem
bre 2012, n. 5962, cit., p. 357.
annullare ma sa che per farlo deve risalire alla capacità negoziale, poiché nel suo
sistema nessun rilievo diretto può rivestire di per sé, oggettivam
ente, il profilosoggettivo; e allora afferm
a strumentalm
ente e, per altri versi a cuor leggero, chesi tratta di azzardo
16. Quella italiana, al contrario, non vuole annullare e gira per-
ciò alla larga da valutazioni che, invece, nel nostro sistema, condurrebbero inevi-
tabilmente su tale via
17.Il giudice ordinario prende posizioni ben differenti. In prim
a battuta sollevail velo e, senza pudicizia, osserva che il contratto di interest rate sw
ap ha sem-
pre funzione speculativa quando è stipulato in relazione a debiti preesistenti: chilo acquista ha infatti interesse ad avvantaggiarsi dell’allungam
ento dei termini e
dell’eventuale upfrontpagato dalla controparte
18. Discutibile forse o quantom
enoincom
pleta la qualificazione giuridica19, im
pietosamente lucida la rappresentazione
della realtà, letta finalmente alla luce degli interessi espressi in concreto dai ca-
ratteri dell’operazione economica.
Sollevato il velo, le soluzioni tuttavia non sempre si sono rivelate appaganti.
Le pubbliche am
ministrazioni non possono scom
mettere, m
a i privati sí. E, ove
lo schema sia lecito, il contratto non può essere reputato invalido. Per dirla con
altre e piú semplici parole, l’inquadram
ento degli interessi perseguiti appare suf-ficiente con riguardo ai derivati degli enti pubblici (o alm
eno cosí dovrebbe ap-parire) m
a non con riguardo alle stipulazioni dei privati. I due fenomeni, corret-
tamente qualificati, prendono dunque vie diverse. Il prim
o, peraltro forse a esau-rim
ento20, in punto di annullabilità in autotutela attende riesam
e – auspicabilmente
piú coraggioso – da parte del giudice amm
inistrativo ed esibisce, di notevole ri-lievo pratico, la connessa problem
atica relativa alla posizione dell’intermediario:
si può profilare una sua posizione di buona fede o finanche di legittimo affida-
mento nella contrattazione?
Il secondo consegna, irrisolto, il problema della validità. I Tribunali di B
ari eM
onza, nonché la Corte d’A
ppello di Trento lo affrontano cambiando i presup-
posti ai fini della qualificazione. Anziché m
uovere dall’attitudine astratta dei con-tratti, entrano nel problem
a della funzione attraverso la dichiarazione delle parti 21.Prim
o presupposto è dunque ciò che usualmente le parti dichiarano: che il deri-
vato ha funzione di copertura (usualmente) per il contraente che assum
e la posi-
Raffaele D
i Raim
o / Interest rate swap, teoria del contratto e nullità
313
16E
loquente del diverso atteggiamento delle C
orti inglesi rispetto alle italiane in tema di
autonomia privata finanziaria, D
. Maffeis, Italian and english judgem
ents regarding over thecounter derivatives, in R
iv. dir. banc., dirittobancario.it, 2013.17
R. D
i Raim
o, D
opo la crisi, come prim
a e piú di prima, cit.
18Trib. V
erona, 15 novembre 2012, cit., che su tali prem
esse, tuttavia, accerta la validità delderivato.
19C
fr. Trib. Napoli, 30 ottobre 2012; Trib. Pescara, 24 ottobre 2012; Trib. O
rvieto, 13 aprile2012, cit., i quali sul piano delle sorti del derivato giungono a conclusioni opposte.
20C
iò, stando al disegno di legge di stabilità per il 2014, che fa divieto assoluto agli entipubblici di ricorrere a strum
enti finanziari derivati nonché di rinegoziare strumenti già acqui-
stati.21Trib. M
onza, 17 luglio 2012, cit.; App. Trento, 3 m
aggio 2013, cit.
zione lunga, pagando un tasso fisso in cambio di un tasso variabile. B
ene, se cosídeve essere – perché in tale direzione le parti esprim
ono il proprio intento – al-lora ove venga poi accertato che il rapporto istaurato in concreto non è acciòidoneo si dovrebbe profilare un vizio della causa o, m
eglio, un vizio del con-tratto, il quale si dovrebbe reputare privo di causa. C
omincia ad avanzare l’idea
della valutazione, nel merito, del contratto derivato com
e strumento di gestione
del rischio. Ad un prim
o stadio prende corpo la distinzione tra funzione di co-pertura e funzione speculativa. È
utile e trova imm
ediatamente altre sponde e
pronte riaffermazioni 22. Trova però anche critiche
23. È posizione m
entitoria inquanto costruita su una funzione, di riduzione oggettiva del rischio, che non puòappartenere – per le ragioni accennate piú sopra
24– ai contratti di sw
ap, sianoessi plain vanilla o com
plessi. Sullo sfondo si staglia la dom
anda dalla quale origina ogni discussione sul-l’autonom
ia contrattuale: può un soggetto stipulare un contratto del contenutodel quale non conosce o non com
prende assolutamente nulla, sa che potrà gua-
dagnare o perdere ma non sa quanto né perché? Può, cioè, acquistare un pro-
dotto finanziario a scatola completam
ente chiusa? Una eventuale risposta nega-
tiva genererebbe nuove domande. C
osa deve dunque conoscere e comprendere la
parte per stipulare validamente? E
se conosce e comprende (alm
eno) il minim
oindispensabile, la stipulazione è sem
pre valida? Quando e in quali term
ini è an-che rilevante la funzione? L’univoco divieto – ottenuto, con l’escam
otagedel di-
fetto di causa, ovvero con quello proposto in dottrina, con indubbia perizia tec-nica, dello sviam
ento della causa in concreto rispetto alla funzione tipica25
– nonriesce a convincere pienam
ente. Non già in ragione del segno negativo della prim
arisposta, che appare invece senz’altro condivisibile, m
a per la difficoltà che il me-
desimo approccio incontra nelle risposte successive.
3. Arriviam
o alla decisione della Corte d’A
ppello milanese. D
ice molte cose.
Anzitutto, com
incia assai bene traendo dal solito pantano la vicenda inerente allaautodichiarazione di qualificazione del cliente. Piuttosto che iniziare sovrappo-nendo al fatto ipotesi interpretative che gli attribuiscano un valore già a m
onte
Rassegna di diritto civile 1/2014 / C
omm
enti alla giurisprudenza314
22Fanno sicuram
ente da sponda a tale partizioni le comunicazioni C
onsob nn. DI/98065074
del 6 agosto 1998, DI/99013791 del 26 febbraio 1999 e D
EM
1026875 del 11 aprile 2001 lequali individuano specifici requisiti strutturali ai fini della qualificazione del derivato alla stre-gua di uno strum
ento di copertura. Cfr. F. D
elfini, Questioni in tem
a di validità degli stru-m
enti derivati: dagli Irs ai Cds, in R
iv. dir. banc., dirittobancario.it, 2013, secondo il quale, inconclusione, dovrebbero reputarsi am
missibili esclusivam
ente le contrattazioni in derivati confunzione di copertura.
23R
. Di R
aimo
, Fisiologia e patologia della finanza derivata, cit., p. 44ss. e D
. Maffeis,
La causa del contratto di
interest rate swap, cit.
24V. retro, 1.
25Propone il ricorso all’ipotesi dello sviam
ento in luogo di quella del difetto di causa, sullabase di un percorso argom
entativo indubbiamente piú raffinato, F. Sarto
ri, Divagazioni in
tema di causa del contratto, cit.
filtrato (e sterilizzato) dal diritto e dunque anziché esporre i fatti quali elementi
compositivi di fattispecie in ragione della discussione in ordine all’applicabilità di
questa o di quella esenzione, trae fuori il nudo fatto e lo espone nella sua pro-pria naturale e, direm
mo, brutale espressività.
Ebbene. L
a Banca appellante reclam
a l’operatività dell’esenzione connessa alladichiarazione di operatore qualificato. L
a Corte osserva che:
–il cliente è una società in nom
e collettivo di piccole dimensioni esercente il
comm
ercio al dettaglio di gomm
e;–
in un primo contratto il cliente aveva espressam
ente escluso (se pure fossestato necessario) la propria com
petenza. La dichiarazione aveva cam
biato segnoa solo un anno di distanza, in occasione della ristrutturazione del precedente rap-porto, senza che fossero m
enzionati mutam
enti personali o patrimoniale della so-
cietà debitrice;–
la Banca conosceva la dinam
ica patrimoniale e la connessa esperienza fi-
nanziaria del cliente da quasi un decennio.Q
uesto espone la Corte, illum
inando la sostanza della questione. Poi com-
menta, ravvisando «un prim
o profilo di negligenza della Banca, che ha trattato
come operatore qualificato un cliente che essa sapeva non essere tale». N
essunoovviam
ente penserebbe sul serio che si tratti di mera negligenza, non lo pensa
neanche il nostro decidente. Anzi, la C
orte lo esclude affermando che la B
anca“sapeva”. D
unque, dolo.Insom
ma, prim
a di affrontare il problema del rilievo civilistico della vicenda,
la Corte con toni opportunam
ente bassi ma nondim
eno chiari ed efficaci informa
che si tratta della storia di una Banca che ha concesso un finanziam
ento a un suocorrentista com
merciante al dettaglio di gom
me. E
ssendo quel debito andato insofferenza, lo ha una prim
a volta ristrutturato con l’impiego di contratti derivati
over the counter; essendo stato, evidentemente, negativo l’esito della prim
a ope-razione, nel senso che le perdite sono esponenzialm
ente aumentate, propone una
seconda ristrutturazione nella quale tutte le perdite vengono riassorbite. La se-
conda operazione, come usuale in questi casi, è decisam
ente incomprensibile giac-
ché cumula alla com
plessità in sé dell’interest rate swap
non simm
etrico la mag-
giore distanza dal sottostante determinata dal ripetersi della rinegoziazione. Sarà
tutto lecito? Si sarà chiesta la Banca. O
ccorrerà spiegare al cliente quanto rischia(e che rischia veram
ente moltissim
o)? Niente paura: il cliente venditore di gom
me
scopre di essere un operatore finanziario altamente qualificato e firm
a la dichia-razione che esim
e la banca dai suoi obblighi informativi: m
eglio insistere per ot-tenere una firm
a, che dover spiegare a qualcuno che, e in quale modo, gli si sta
sistemando un nodo scorsoio intorno al collo.
Poi si passa al diritto. In prima battuta ancora con riguardo alla dichiarazione:
poco rilevante, comunque. A
ssai bene osserva infatti la Corte che l’interm
ediarioè tenuto all’adem
pimento degli obblighi a esso im
posti dall’art. 21 TU
F quale chesia il livello di conoscenze tecniche del cliente. L
a dichiarazione, cioè, incide esclu-sivam
ente sull’attività informativa, funzionale alla consapevolezza della stipula-
zione. I doveri di condotta dell’intermediario restano invece im
mutati. Segnata-
Raffaele D
i Raim
o / Interest rate swap, teoria del contratto e nullità
315
mente, a questo fine, la C
orte è felice nel ramm
entare che l’attività dell’interme-
diario è funzionalmente conform
ata dal menzionato art. 21 T
UF al perseguim
entodel m
igliore interesse dei clienti. Condivisibile e particolarm
ente significativa è lariam
bientazione dell’attività d’intermediazione conseguentem
ente operata. Sinteti-cam
ente: l’intermediario opera com
e un mandatario rispetto al dovere di consu-
lenza sempre prioritario
26. Si applicano le relative regole con riguardo alla indivi-duazione del suo ruolo nella definizione dei contenuti dell’attività contrattuale(specie se in derivati O
TC
) nei confronti ovvero nell’interesse dei clienti. A
ncora al fine, sia pure limitato, di escludere rilievo all’autodichiarazione del
cliente, è compiuto un passo estrem
amente significativo. È
affermato che l’inter-
mediario è titolare di un ufficio di diritto privato. C
iò, apertamente (e coraggio-
samente) sulla scia di una opinione espressa in dottrina
27. Le im
plicazioni sononotevoli. B
en oltre il semplice riferim
ento allo schema del m
andato. È varcato in-
fatti il confine tra l’attività nell’interesse altrui (disponibile e liberamente deter-
minato), da un lato – la quale attività trova la propria ragione di conform
azioneall’interno del contratto (e trova perciò fondam
ento nella generale libertà d’ini-ziativa privata) – e, dall’altro lato, agire funzionale, conform
ato dalla legge e orien-tato al perseguim
ento di interessi predeterminati e non disponibili. Tra l’area della
libertà e quella della discrezionalità. N
otevoli implicazioni, si diceva, con potenziali, im
portanti ricadute anche sottoil profilo dei rim
edi. Il nostro giudicante, non prosegue tuttavia per questa strada,accontentandosi di avere lanciato un sasso nello stagno. Per risolvere il caso ri-conduce invece la questione al piano della qualificazione del contratto. Su talepiano, tuttavia, ravvisa le debolezze delle precedenti m
enzionate decisioni e cam-
bia le carte in tavola. In primo luogo, esclude (ancora assai opportunam
ente) ilrilievo della distinzione funzionale tra copertura e speculazione. L’interest ratesw
ap, afferma il Tribunale di M
ilano, è una scomm
essa, quale che sia l’intento deicontraenti. D
eve essere perciò qualificata partendo da lí. D
iscutibile è il successivo tratto del percorso: l’art. 23 TU
F, è affermato, esclude
che si tratti di scomm
essa tollerata (categoria ricondotta all’art. 1933 c.c.); si trattainvece di scom
messa autorizzata ai sensi dell’art. 1934, a condizione però che vi
sia «consapevole e razionale creazione di alee che, nei derivati c.dd. simm
etrici,sono reciproche e bilaterali».
Certam
ente discutibile è il richiamo alla scom
messa. Poiché l’art. 1933 – in
consonanza con l’art. 2034 – non esprime affatto m
era tolleranza, bensí la com-
binazione tra la mancanza di una fonte di obbligazioni civili, dunque di un ti-
tolo per esigere – la quale mancanza determ
ina la mancanza di azione – e la pre-
senza di un dovere sociale riconosciuto dall’ordinamento quale giustificazione suf-
ficiente dell’attribuzione patrimoniale, la quale presenza determ
ina l’attribuzione
Rassegna di diritto civile 1/2014 / C
omm
enti alla giurisprudenza316
26V. già in questo senso R
. Di R
aimo
, Fisiologia e patologie della finanza derivata, cit.,p.
48ss.
27D
. Maffeis, L
a natura e la struttura dei contratti di investimento, in R
iv. dir. priv., 2009,p. 67
ss.; R. D
i Raim
o, o.u.c., p. 66
ss.
del potere del ricevente di mantenere per sé la prestazione ricevuta per adem
pi-m
ento spontaneo28. L’art. 1934, in ragione dei caratteri dei rapporti considerati,
delinea una diversa disciplina del titolo avendo sempre com
e presupposto comune
con l’art, 1933 il riconoscimento dell’esistenza di una giusta causa dell’attribu-
zione29.
Va osservato a m
onte che gli artt. 1933 ss. non esauriscono i possibili tratta-m
enti delle scomm
esse. Nel 1942 il codificatore trattò la m
ateria sulla scorta diun retroterra culturale e di una realtà socio-econom
ica che gli consentivano unascelta norm
ativa tendenzialmente om
ogenea. Il legislatore del TU
F, in un mondo
totalmente differente, prende atto che la scom
messa del codice civile non ha nulla
in comune con quelle praticate in àm
bito finanziario: queste ultime non sono né
tollerate né autorizzate, alla stregua del codice. Sono semplicem
ente altro. Sonoaltro, innanzitutto, giacché il titolo in astratto idoneo quale fonte di obbligazionicivili non m
anca. Manca invece, o è m
olto dubbia, una causa delle attribuzioniprogram
mate che consenta, ancora in astratto, di reputarle giustificate
30.D
iscutibile dunque, per queste ragione, l’argomento usato, l’approdo ricon-
duce tuttavia a uno snodo al quale comunque si arriverebbe: il derivato deve es-
sere giustificato funzionalmente in concreto.
La giustificazione non si trova nel differenziale che ne costituisce la presta-
zione. Si trova invece, osserva la Corte, nella scom
messa in sé, la quale è riguar-
dabile come autorizzata soltanto quando si può reputare razionale, ovvero confor-
mata a un rischio m
isurabile e, in fatto, misurato da entram
bi i contraenti pur setradotto nello specifico contratto in prestazioni non equilibrate. Q
uando non siacosí, quando cioè le parti non abbiano condiviso l’assetto sostanziale del rischio– in ordine al quale la C
orte ramm
enta altresí la possibile funzione dei c.dd. sce-nari probabilistici – il contratto è nullo per m
ancanza della causa.A
ncora una volta: ineccepibile l’approdo (la nullità), discutibile la via. Il con-tratto è nullo, m
a la causa c’è ed è lecita. C’è la causa, poiché l’interest rate sw
ap,quale m
inimo com
une denominatore funzionale, ha, non già la creazione di alee,
che possono invece preesistere, bensí la loro disciplina. Causa del contratto è la
definizione delle regole di futuri flussi finanziari tra le parti 31. Vero è che tali re-
gole risultano estremam
ente piú complesse qualora vi sia il collegam
ento con unsottostante e nel contem
po vi sia creazione di nuove alee rispetto a quelle pro-prie del m
edesimo sottostante. M
a questo – ovvero la usuale, progressiva com-
plessità e impenetrabilità del regolam
ento nella sua connessione con le vicendedel sottostante – non incide sulla causa. L
a regola è regola e ove non sia mani-
Raffaele D
i Raim
o / Interest rate swap, teoria del contratto e nullità
317
28M
. Gio
rgianni, L’obbligazione, Milano, 1968, p. 110
ss.29
Cfr., P. Perlingieri, Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistem
a italo-com
unitario delle fonti, 3a
ed., Napoli, 2006, p. 863
s.30
In argomento, am
plius, R. D
i Raim
o, D
opo la crisi, come prim
a e piú di prima, cit.
31In ragione di tale attitudine del contratto è stato evocato l’effetto di organizzazione: espres-sam
ente in questi termini P. Ferro
-Luzzi, A
ttività e «prodotti» finanziari, cit., p. 140; dubita-tivam
ente, R. D
i Raim
o, Fisiologia e patologie della finanza derivata, cit., p. 43.
festamente insensata è difficile dire che non è razionale. Se si vuole dire che la
scomm
essa è irrazionale se non è profondamente com
presa si deve assumere un
criterio soggettivo e perciò variabile (da soggetto a soggetto). Si deve parlare cioèdel consenso e non del regolam
ento. Del resto, uno sw
ap plain vanillacostruito
in stretta dipendenza dal sottostante non è certo irrazionale né nullo se non ècom
preso profondamente. È
comprensibile e questo è sufficiente.
Altra è la dom
anda che ci si deve porre: qual è l’oggetto? La C
orte escludea ragione che la causa del derivato sia costituita dallo scam
bio di differenziali.D
ice che invece i differenziali costituiscono l’oggetto del contratto. Il differen-ziale, in realtà non è né causa né oggetto m
a criterio di determinazione (non del-
l’oggetto del contratto bensí) della prestazione. Qual è l’oggetto del contratto? Il
nostro swap
non ha nulla fuori di sé; non è rappresentata al suo interno – al ter-m
ine di un processo di oggettivazione – una qualsivoglia porzione di realtà. Sol-tanto regole, applicabili per la determ
inazione dell’an e del quantum di attribu-
zioni future. Qui, il valore negoziato è lo stesso contratto: oggetto di sé m
ede-sim
o32. L
a non comprensibilità dei term
ini della scomm
essa può valere perciò in-determ
inabilità dell’oggetto o semm
ai mancanza di accordo
33.B
rava la Corte, si diceva, a ricordare la titolarità da parte dell’interm
ediario diun ufficio di diritto privato. L
a cosa rileva, e non poco, anche sotto il profilo deirim
edi. Non soltanto nella (anzi ben oltre la) prospettiva delle tutele accordate al
mandante verso il m
andatario infedele. Nell’area dell’agire funzionale non v’è la
ragione – strettamente correlata alla fonte volontaria della rappresentanza – per
distinguere l’abuso dall’eccesso e v’è, al contrario, ragione per reputare che le duefigure concettualm
ente coincidano esattamente secondo la ricostruzione che ne fa-
ceva Francesco Carnelutti, vigente il codice del 1865
34. Dunque, qualsiasi viola-
zione di regole inerenti alla modalità di esercizio della propria funzione può, ove
incida sostanzialmente sull’interesse perseguito, essere qualificato in term
ini diabuso. A
buso non però assimilabile a quello disciplinato in rispetto di interessi
esclusivamente privati (e disponibili) e sanzionato con l’annullabilità dall’art. 1394;
assimilabile invece, a seconda dei casi, all’esercizio non titolato del potere, ineffi-
cace alla stregua dell’art. 1398, ovvero al suo esercizio in pericolo di conflitto diinteressi, sanzionato con la nullità all’art. 1472, a protezione di interessi non di-sponibili 35.
4. Decisam
ente importante è la decisione della C
orte d’Appello di M
ilano:poiché supera di slancio presupposti sbagliati in ordine alla qualificazione; poichéconsegna un quadro estrem
amente chiaro sotto il profilo fattuale, intelligente-
Rassegna di diritto civile 1/2014 / C
omm
enti alla giurisprudenza318
32P. Ferro
-Luzzi, o.l.u.c.; R
. Di R
aimo
, o.l.u.c.33
Per un maggiore approfondim
ento v. R. D
i Raim
o, D
opo la crisi, come prim
a e piú diprim
a, cit. 34
F. Carnelutti,E
ccesso di potere nelle deliberazioni delle assemblee anonim
e, in Riv. dir.
comm
., 1926, I, p. 176.35
R. D
i Raim
o, Fisiologia e patologia della finanza derivata, cit., p. 63
ss.
mente e coraggiosam
ente qualificato non senza notare l’inadeguatezza dell’atteg-giam
ento («inconcepibile») di differenti giudici 36; poiché esprime una sana voglia
di (conoscere e) giudicare, la quale si traduce in una comm
inatoria di nullità so-stanzialm
ente giusta.R
enzo Tramaglino avrebbe tuttavia piú che un m
oto di ribellione: ancora la-tinorum
! D
apprima gli argom
enti degli operatori economici professionali si nasconde-
vano dietro a un inglese misto a dialetto aziendalistico. E
l’abbiamo detto fin dal
principio. Poi anche i giuristi, quelli buoni, che dovrebbero dire la verità, i giu-dici e finanche i com
mentatori si inoltrano in sottoboschi sintattici im
penetrabilie, quel che è peggio, ne escono con argom
enti parziali, in qualche misura forzati
e comunque sem
pre discutibili. Il moto di ribellione si traduce in un profondo
sconforto.Perché la C
orte di Appello in presenza di una causa lecita ha dovuto dire
che la causa non c’era proprio? Perché la critica di questa motivazione deve a
sua volta fondarsi sull’affermazione della nullità per indeterm
inatezza dell’og-getto o m
ancanza dell’accordo o conflitto di interessi (secondo il modello del-
l’art. 1472)? La C
orte ha ricostruito i fatti affermando apertis verbis
che l’inter-m
ediario ha agito (i.e.consigliato e stipulato) dolosam
ente ai danni del cliente.M
a – come piú sopra osservato – lo stesso problem
a degli interest rate swap
èsegnato dalla presenza di caratteri fattuali che anzitutto ne dovrebbero condi-zionare la valutazione sul piano della qualificazione degli interessi. In altre pa-role, ciò che è plateale, che il C
onsiglio di Stato ha serenamente ignorato e che
invece la Corte di M
ilano ha chiaramente segnalato, è che gli interessi perseguiti
da una o da entrambe le parti in queste vicende sono (non sem
pre ma) m
oltospesso im
meritevoli. L’im
meritevolezza è rispecchiata dai caratteri delle opera-
zioni economiche realizzate, considerate nel loro com
plesso, piuttosto che da re-quisiti strutturali, qual è la causa del singolo contratto di interest rate
swap,guar-
dati isolatamente
37.Insom
ma: la causa c’è ed è pure lecita. N
on è però meritevole. D
ovrebbe ba-stare e basterebbe se soltanto si desse alle cose il loro nom
e; se si avesse il co-raggio di applicare sul serio i principi a costo di rinunciare a qualche latinorum
:anche nella ricostruzione e nell’applicazione del sistem
a delle invalidità negoziali 38.[R
affaele Di R
aimo
]
Raffaele D
i Raim
o / Interest rate swap, teoria del contratto e nullità
319
36«C
osí come appare del tutto inconcepibile che solo in corso di causa, e quindi, ex post,
(e solo all’esito di una CT
U) debbano essere ricostruiti dati geneticam
ente coessenziali ad unascom
messa com
e la misura delle alee – secondo un criterio necessariam
ente probabilistico – edi c.dd. costi im
pliciti, che integrerebbero “secondo la prassi” la misura della rem
unerazione del-l’interm
ediario»: cosí App. M
ilano, 18 settembre 2013, cit., p. 14.
37Piú am
piamente, R
. Di R
aimo
, Dopo la crisi, com
e prima piú di prim
a, cit. 38
Per primo e per tutti P. Perlingieri, Il diritto civile nella legalità costituzionale, cit., p.
334ss.
Abstract
La decisione com
pie un passo estremam
ente rilevante nella direzione di unaadeguata soluzione di problem
i propri della finanza derivata OT
C. C
ondivisibil-m
ente, riafferma la strum
entalità del ruolo dell’intermediario rispetto all’interesse
del cliente. Supera la distinzione tra funzioni di copertura e speculativa. Dichiara
la nullità dei contratti in ragione della mancata percezione del rischio da parte di
entrambe le parti e del connesso valore dei m
edesimi contratti. A
fferma tuttavia
la nullità per mancanza della causa. M
a la causa c’è ed è lecita. Mancano invece
l’oggetto e l’accordo. Meglio sarebbe, com
unque, guardare direttamente agli in-
teressi perseguiti in concreto, poiché essi sono spesso chiaramente im
meritevoli
talsí da giustificare il giudizio in termini di nullità.
The judgem
ent, can be considered a leading case on the field of OT
C deriv-
atives. It strongly affirms the duty of the dealer to pursue at his best the inter-
est of the client. Then, refusing the distinction betw
een hedging and speculativefunction, it states that the contracts are void w
hen the risk as well as their value
are not fully understood by both parties at the mom
ent when the contracts are
concluded. Nevertheless it could be criticized because it argues the absence of
the cause of contracts. Contrariw
ise there’s a valid cause. More likely the object
and the consent are absent. But, definitly, a better approach w
ould be looking tothe interests really fulfilled by the parties: the contracts are void if and w
henthey’re not w
orthy of protection.
Rassegna di diritto civile 1/2014 / C
omm
enti alla giurisprudenza320