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Pillole di diritto civile Anno 2010 Dr F. Maria Ensabella

Pillole di diritto civile Anno 2010 - Formazione e Sicurezza - Diritto... · disciplina sia il diritto civile che il diritto commerciale, prima regolamentato separatamente rispettivamente

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Pillole di diritto civile

Anno 2010

Dr F. Maria Ensabella

STATO

• Elementi costitutivi:

Territorio

Popolo

Ordinamento giuridico

• Fini:

Conservazione

Ordine

Benessere

• Poteri.

Legislativo

Esecutivo

Giudiziale

NORMA GIURIDICA

Positivo

Precetto

Negativo

Elementi

Pena

Sanzione Obbligo civile

Obbligo amm.vo

LA NORMA GIURIDICA

La norma giuridica è una regola di comportamento imposta dall’ordinamento ai suoi consociati

GENERALITA’ (rivolta a tutti generalmente)

CARATTERI ASTRATTEZZA (non specifica caso o nome)

OBBLIGATORIETA’ (l’osservanza è imposta e garantita con la

forza dall’ordinamento)

PRECETTO (Comando)

ELEMENTI

ESECUZIONE (nullità Atto o Pena)

SANZIONE (Castigo) RISARCIMENTO o

RIPARAZIONE

ENTRATA IN VIGORE (Approvazione – Pubblicazione –

Vacantio legis)

nel TEMPO ABROGAZIONE DELLA NORMA GIURIDICA (espressa

dal legislatore, Referendum popolare)

EFFICACIA IRRETROATTIVITA’ (con qualche eccezione nel penale)

SUCCESSIONI DELLA NORMA NEL TEMPO (Norme

transitorie)

nello SPAZIO (indica le persone e il territorio sottoposte ad una data

norma)

LA NORMA GIURIDICA

La norma giuridica è una regola di comportamento imposta dall’ordinamento ai suoi consociati

AUTENTICA (Vincola tutti)

SECONDO IL SOGGETTO GIUDIZIALE (Vincola solo le parti)

DOTTRINALE (non vincola)

GRAMMATICALE OINTERPRETAZIONE SECONDO I MEZZI LETTERALE (poggia sulle parole)

LOGICA (interpretazione

secondo l’intenzione del legislatore)

DICHIARATIVA (Uguale alla

intenzione del legislatore)

SECONDO I RISULTATI ESTENSIVA (estendere ad altri casi)

RESTRITTIVA ( escludere dei casi)

Ordinamento giuridico

Oggettivo

Soggettivo Puro

Internazionale

Pubblico Comunitario

Costituzionale

Penale

Amministrativo

Penale

Processuale Civile

DIRITTO Interno Amministrativo

Tributario

Tributario

Contabilità di Stato

Ecclesiastico

Lavoro (Parte pubblica)

Navigazione (parte pubblica)

Civile

Privato

Commerciale

FONTI DEL DIRITTOCOSTITUZIONE

LEGGI COSTITUZIONALI

STATUTI REGIONI SPECIALI

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --

NORME COMUNITARIE

___________________________________________________________________

LEGGI ORDINARIE

STATUTI REGIONI ORDINARIE

SCRITTE LEGGI DECRETI LEGGE

DECRETI LEGISLATIVI

LEGGI REGIONALI

LEGGI PROVICNIE DI TRENTO E BOLZANO

__________________________________________________________________

STATALI

REGOLAMENTI REGIONALI

LOCALI PROVINCIALI

COMUNALI

_________________________________________________________________

USI E CONSUETUDININON SCRITTE

__________________________________________________________________

DIRITTO CIVILE

Il Codice civile è l’insieme di tutte le norme

giuridiche che regolano i rapporti tra i privati

cittadini.

Il Codice Civile è entrato in vigore nel 1942 e

disciplina sia il diritto civile che il diritto

commerciale, prima regolamentato

separatamente rispettivamente dal codice del

1865 e da quello del 1882.

Il Codice civile vigente si compone di una parte introduttiva e di 2969 art. suddivisi in 6 libri:

La parte introduttiva dedicata alle disposizioni sulla legge in generale è formata da 31 art. tratta delle fonti del diritto e dell’ efficacia delle norme;

Il libro primo- dall’art. 1 al 455 è dedicato alla persone e alla famiglia;

Il libro secondo – dall’456 al 809 è dedicato alle successioni e alle

donazioni;

Il libro terzo – dall’art. 810 al 1172 è dedicato alla proprietà e al possesso;

Il libro quarto – dall’art. 1173 al 2059 è dedicato alle obbligazioni;

Il libro quinto – dall’art. 2060 al 2642 è dedicato al lavoro ed alle società;

Il libro sesto – dall’art. 2643 al 2969 è dedicato alla tutela dei diritti.

Persone giuridiche

Sono soggetti di diritto:

a)Le Persone Fisiche

b) le Persone Giuridiche

c) gli Enti di fatto

Persone Fisiche

Il nostro ordinamento stabilisce che per essere considerata persona fisica e soggetto di rapporti giuridici deve essere in possesso di alcune capacità

CAPACITA’ GIURIDICA

è l’attitudine ad essere titolare di diritti e di doveri

compete a tutte le persone nate vive. Tale

capacità è irrinunciabile.

La Capacità giuridica si:

Acquista - al momento della nascita, con il primo

vagito

Perde - con la morte del soggetto

CAPACITA’ D’ AGIRE

è l’attitudine a compiere manifestazioni di volontà che siano idonei a modificare la propria situazione giuridica – ossia acquistare ed esercitare diritti nonché assumere obblighi

La Capacità d’agire si:

Acquista - con la maggiore età

Perde - di solito con la morte

La Capacità d’agire è legata alla idoneità del soggetto a curare i propri interessi, pertanto si può modificare se il soggetto diventa incapace

La capacità di agire si può modifica (art. 414 c.c. –325 c. p. –415 c.c.)

INCAPACITÀ LEGALE DI AGIRE (Assoluta)

A) MINORE ETÀ – non può compiere atti di natura negoziale ne può stare in

Giudizio – per lui agisce il suo legale rappresentante

b) INTERDIZIONE GIUDIZIALE – E’ pronunciata dal giudice per abituale

infermità di mente con sentenza costitutiva

decreto di nomina tutore- atti annullabili in 5

anni

c) INTERDIZIONE LEGALE – E’ una misura che opera ex lege si applica a

coloro che sono stati condannati all’ergastolo

oppure alla reclusione per un periodo superiore

a cinque anni – misura sanzionatoria

INCAPACITA’ RELATIVA

a) EMANCIPAZIONE- viene concessa al minore per

contrarre matrimonio – Il

minore può compiere atti di

ordinaria amministrazione

b) INABILITAZIONE - parziale incapacità per:

- abituale infermità di mente non grave

- prodigalità

- abuso di bevande alcoliche o stupefacenti

- imperfezioni fisiche tali da compromettere la capacità

del soggetto

Viene dichiarata dal tribunale con sentenza costitutiva

Contemporaneamente viene nominato un curatore

TUTELA E CURATELA

• IL TUTORE viene nominato dal Tribunale con

decreto nel caso un minore abbia perso

entrambi i genitori oppure per interdizione

giudiziale o legale

• IL PROTUTORE è il sostituto del tutore

• IL CURATORE viene nominato per il minore

emancipato oppure per l’inabilitato

Differenze tra TUTORE E CURATORE

IL TUTORE IL CURATORE

RAPPRESENTA I SOGGETTI ASSISTE IL SOGGETTO –

INTEGRA LA VOLONTA’ DEL SOGGETTO

COMPIE TUTTI GLI ATTI COMPIE SOLO ALCUNI ATTI

COMPIE ATTI DI DIVERSA NATURA COMPIE SOLO GLI ATTI DI

NATURA PATRIMONIALE

LE PERSONE GIURIDICHE (ART. 18 C.C.)

Le persone giuridiche sono organizzazioni di beni e di persone legalmente costituite e riconosciute dallo Stato

Si distinguono in :

1) Corporazioni

2) Istituzioni

3) Persone giuridiche pubbliche e private

4) Civili ed Ecclesiastiche

5) Nazionali e Stranieri

ASSOCIAZIONI (No natura

economica)

1) CORPORAZIONI -

è il complesso organizzato

di persone fisiche, riunite

per il perseguimento di uno

scopo- Predomina elemento

personale

SOCIETA’ (scopo lucrativo

o mutualistico)

FONDAZIONI (Patrimonio privato per pubblica

utilità)

2) ISTITUZIONI

è il complesso

organizzato di beni

-predomina l’elemento

patrimoniale -

COMITATI (per raccolta fondi

vincolati ad una

finalità determinata)

3) PERSONE GIURIDICHE :

a) PUBBLICHE (interessi generali dello

Stato e supremazia)

b) PRIVATE (Perseguono fini comuni a

molti ma non di interesse

pubblico – parificati a

soggetti privati)

4) Persone giuridiche

a) CIVILI (persone giuridiche private)

b) ECCLESIASTICHE (Perseguono fini di

culto – sono sottoposti al Diritto civile e al

Diritto Ecclesiastico)

5) Persone giuridiche

a) NAZIONALI (riconosciuti dallo Stato

Italiano)

b) STRANIERI (non riconosciuti dallo Stato

italiano)

LE PERSONE GIURIDICHE (ART. 18 C.C.)

ELEMENTI COSTITUTIVI ESSENZIALI

A) Una organizzazione di persone (almeno due)

B) Un complesso di beni (sufficienti a raggiungere lo scopo)

Possibile

C) Lo scopo Lecito

Determinabile

ELEMENTI COSTITUTIVI FORMALI

Atto Costitutivo (Atto pubblico)

A) Costituzione

Statuto (Atto pubblico)

dalla Regione per i privati (D.P.R.361/2000)

B) Riconoscimento dal Prefetto per gli altri

Attraverso l’iscrizione entro 120 nel Registro delle Persone Giuridiche

Acquisto capacità giuridica

ESTINZIONE

a) Per decisione degli associati

b) Per il venir meno degli associati (Morte ecc.)

c) Per aver raggiunto lo scopo oppure se divenuto

illecito o impossibile

d) Comunicazione di estinzione da parte del

Prefetto o della Regione al presidente del

Tribunale per la nomina dei liquidatori

– Chiusa la fase liquidatoria il Tribunale comunica la cancellazione dell’Ente dal registro delle persone giuridiche -

ENTI DI FATTO

Organizzazioni di soggetti e beni (come le

persone giuridiche) diretti a realizzare un

determinato scopo

che non abbiano ottenuto o richiesto il

riconoscimento da parte dello Stato (es.

partiti politici, sindacati, circoli sportivi

ecc.).

Gli elementi strutturali sono quasi uguali a quelli riconosciuti ovvero:

• Organizzazione (associati e amministratori – atto costitutivo e statuto con forma indeterminata);

• Elemento patrimoniale (detto fondo comune degli associati, deve essere sufficiente a raggiungere lo scopo e a soddisfare i creditori dell’associazione);

• Scopo non lucrativo ( politico, ideale ecc.);

• Struttura aperta del rapporto (possibilità di nuovi membri);

• Autonomia patrimoniale imperfetta (art.38c.c.)

– Il patrimonio si distingue da quello dei singoli associati.

- Il patrimonio serve a soddisfare le obbligazioni assunte dai soci in nome dell’associazione, gli stessi sono responsabili solidamente e personalmente.

DIFFERENZE TRA ENTI RICONOSCIUTI ED ENTI NON

RICONOSCIUTI:

ENTI RICONOSCIUTI ENTI DI FATTO

Costituzione Forma pubblica Forma indeterminata

Patrimonio Patrimonio Fondo comune

Obbligazioni Patrimonio dell’Ente Fondo comune e

patrimonio Associati

Controlli Autorità governativa nessuna forma di

controllo

LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO Legge 266/91

Organismi liberamente costituiti per attività di

volontariato che si avvalgono in modo determinante e

prevalente delle prestazioni personali dei soci in

forma SPONTANEA E GRATUITA

I CARATTERI DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

• ATTIVITA’ PERSONALE SPONTANEA E GRATUITA

• SENZA SCOPO DI LUCRO

• FINI DI SOLIDARIETA’

OBBLIGHI DEGLI ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

• FORMAZIONE BILANCI

Regioni

• ISCRIZIONI REGISTRI delle Associazioni di volontariato

Province

autonome

Possono accedere a contributi statali, fiscali, stipulare convenzioni e

beneficiare di agevolazioni fiscali

SOGGETTI DI DIRITTO

PERSONE FISICHE - Uomini e donne nati vivi

Concepito (capacità di

succedere e ricevere

donazioni art.462 e 784

c.c.)

Nascituro

non concepito (capacità di

succedere per testamento

o donazione art.462 e 784 c.c.)

Persone giuridiche

1) Pubbliche

a) Territoriali (Stato, Regioni, Province e Comuni)

b)Territoriali (Enti pubblici es. INPS, banca d’Italia ecc)

2) Private con Personalità giuridica:

a) Associazioni (più persone insieme per scopo non di lucro –

elemento personale)

b) Fondazioni (patrimonio di una o più persone per beneficiare terzi)

c) Società (più persone insieme per produrre utili da dividere)

3) Private con soggettività giuridica

a) Associazioni non riconosciute (scopo politico, sociale,

culturale ecc.)

b) Comitati (più persone riunite per raccogliere fondi per un

interesse generale)

LE SOCIETA’ COMMERCIALI

L’ART. 2247 c.c. definisce la SOCIETÀ

COMMERCIALE un contratto dove “ due o

più persone conferiscono beni e servizi per

l’esercizio in comune di un’attività

economica allo scopo di dividerne gli utili”.

Il c.c. distingue le società in:

• Società in nome collettivo ( i soci rispondono solidalmente ed

illimitatamente – no personalità

giuridica – si ragione sociale- nome)

Soci accomandatari (responsabili solidalmente e

illimitatamente)

• Società in accomandita semplice

Soci accomandanti (responsabilità solo

quota conferita)- no personalità

giuridica – si ragione sociale

• Società per azioni ( Per le obbligazioni sociali risponde solo la società con

il patrimonio sociale)- si personalità giuridica –

denominazione sociale (nome)-

Assemblea dei soci

Organi: Consiglio di amministrazione

Consiglio dei sindaci

• Società a responsabilità limitata

• Società in accomandita per azioni (come società accomandata semplice)

I DIRITTI DELLA PERSONALITA’

Costituzione(art .2)

A livello nazionale Norme giuridiche

I diritti della persona

umana sono garantiti:

Convenzione di salvaguardia diritti dell’uomo

e delle Libertà fondamentali (Consiglio

d’Europa 1950)

A livello internazionale

Recepite con norme interne Dichiarazione universali dei diritti dell’uomo

(Nazione Unite 1945) Recepite con norme

interne

Carta dei diritti fondamentali dell’Unione

Europea (Parlamento Europeo 2000)

Lo STATUS di persona e la Capacità giuridica conferiscono alla persona i -DIRITTI SOGGETTIVI DELLA PERSONALITA’ – tutelati sia in sede penale che civile.

DIRITTI SOGGETTIVI DELLA PERSONALITA’Le caratteristiche dei diritti soggettivi della personalità possono definirsi:

ESSENZIALI – Garantiscono lo sviluppo fisico e morale della persona

PERSONALISSIMI - Legati a quella persona

ORIGINARI - Sorgono con la nascita (es. diritto alla vita)

DERIVATI - si acquistano successivamente ( es. diritto di status di

coniuge)

NON PATRIMONIALI - Non sono diritti di scambio, anche se possono

essere valutati economicamente (alimenti)

ASSOLUTI - Si fanno valere nei confronti di tutti

INDISPONIBILI - Il soggetto non può disporre di essi

IMPRESCRITTIBILI - Il diritto non si prescrive mai

IRRINUNZIABILI - Il soggetto non può rinunciarli

NON TRASMISSIBILI - Non possono essere trasmessi – finiscono con la morte del soggetto-

DIRITTI PERSONALI DELLE PERSONE GIURIDICHE

Le persone giuridiche, proprio perché persone, hanno anche

i loro diritti personali che sono:

– Diritto al nome;

– Diritto alla riservatezza;

– Diritto alla segretezza dei bilanci;

– Diritto di tutela del segreto nella produzione

industriali;

– Diritto di tutela del segreto bancario

FATTI ED ATTI GIURIDICI

Tutti quei fatti che avvengono

-nel mondo naturalmente, indipendentemente dalla volontà dell’uomo,

- o nella realtà sociale

che producono conseguenze rilevanti per il diritto si definiscono

ATTI GIURIDICI e producono EFFETTI GIURIDICI

FATTO GIURIDICO – è un qualunque fatto naturale, rilevante per il diritto;

manca la volontà dell’uomo (es. Fulmine )

ATTO GIURIDICO - (o atto umano) è un fatto svolto dall’uomo

consapevolmente e volutamente -Capace d’intendere e

di volere - per modificare la realtà esterna

Atto lecito - previsto dalle norme

può essere

Atto illecito - vietato dalle norme

NEGOZIO GIURIDICO

Il negozio giuridico scaturisce da tutti gli atti

che le norme e la volontà dei Soggetti

determinano in CONSEGUENZE GIURIDICHE

es. compravendita

I soggetti non solo compiono gli atti ma

possono determinarne anche gli

EFFETTI GIURIDICI

EFFETTI GIURIDICI DEI FATTI ED DEGLI ATTI GIURIDICI

Gli effetti che scaturiscono dai fatti o dagli atti giuridici possono

essere:

EFFETTI COSTITUTIVI - Formano il diritto

EFFETTI MODIFICATIVI - Modificano la disciplina di un diritto

EFFETTI ESTINTIVI - Estinguono il rapporto giuridico

EFFETTI REALI - Se si riferiscono a diritti reali

EFFETTI OBBLIGATORI - Se si riferiscono ad un diritto di

obbligazione

I fatti e gli atti giuridici si svolgono nel tempo

e nello spazio

pertanto

il TEMPO e lo SPAZIO incidono su di loro

LO SPAZIO

assume importanza in regime di beni (es.

limiti proprietà)

IL TEMPO

Il tempo è molto importante perché l’ordinamento assegna rilevanza giuridica al comportamento (omissivo o meno) secondo il decorrere del tempo

è disciplinato dagli art. 2934-2969 c.c. ed è importante saperlo computare

Il tempo si computa sulla base del calendario comune:

Civili – si computano da mezzanotte a mezzanotte-

I GIORNI

Naturali – si computano dall’alba al tramonto –

L’ANNO - si computa dal giorno al giorno corrispondente dell’anno dopo

(non si considera il mese bisestile)

IL MESE - si computa dal giorno al giorno corrispondente il mese dopo

(non si calcola il giorno iniziale ne i giorni del mese)

Il decorrere del tempo determina l’ACQUISTO o l’ESTINZIONE di un diritto:

a) ACQUISTO - es. usucapione

PRESCRIZIONE ESTINTIVA (art. 2934)

b) ESTINZIONE

DECADENZA (art. 2964)

LA PRESCRIZIONE (art. 2934 c.c.)

È l’estinzione del diritto soggettivo conseguente al mancato esercizio dello stesso, da parte del titolare, per un lasso di tempo determinato dalla legge

Diritto Soggettivo

PRESUPPOSTI Mancato esercizio

Tempo decorso

– previsto dalla legge –

La prescrizione è un istituto di ordine pubblico

• INDEROGABILE

• NON MODIFICABILE (art. 2936)

• IRRINUNCIABILE (art. 2937)

• NON OPERA D’UFFICIO ma deve essere opposto

• NON E’ AMMESSA RIPETIZIONE per quanto spontaneamente pagato

• NON SI POSSONO PRESCRIVERE I DIRITTI INDISPONIBILI:

- Diritto di Proprietà

- Diritti della personalità (es. diritto nome)

- Diritti di Stato (es. diritto di cittadinanza)

- Potestà di diritto familiare (es. potestà parentale)

La durata della prescrizione è determinata inderogabilmente dalla legge

Essa si distingue in:

a) ORDINARIA - decorsi 10 anni

- si applica ogni qualvolta la legge non

prevede diversamente-

b) BREVE: - decorsi 5 anni – es. risarcimento danni, e

le prestazioni periodiche–

- decorsi 2 anni – es. stipendi

- decorso 1 anno – es. assicurazioni

DECORRE - Dal 1 giorno in cui di può far valere il diritto

La prescrizione è soggetta a:

1) SOSPENSIONE (es. minore emancipato, privo di curatore)

2) INTERRUZIONE:

- si interrompe se il titolare del diritto compie con un atto l’esercizio del suo

diritto (es. messa in mora)- da quel momento inizia a

decorrere un nuovo periodo

- si interrompe se il soggetto passivo riconosce quel diritto attraverso un atto

(es. pagamento parziale del debito)

DECADENZA (art. 2964)

La decadenza è la perdita della possibilità di

esercitare un diritto per il mancato compimento

di un’attività per un periodo di tempo perentorio

previsto dalla legge

può essere:

nell’interesse generale

a) LEGALE - Prevista dalla legge

nell’interesse individuale

b) NEGOZIALE – Affidata alla volontà delle parti che

possono stabilire casi e termini di decadenza

DIFFERENZE TRA:

PRESCRIZIONE DECADENZA

Tempo Durata Distanza

Interesse Ordine pubblico Pubblico e Privato

Fonte Legge Legge e/o Contratto

Intenzione Sanzionatoria Impedimento(perdita di un diritto) (impedisce acquisto diritto)

Casi rari come l’art. 1495 nella stessa norma si possono trovare sia la prescrizione che la decadenza.

RAPPORTO GIURIDICOE’ la relazione interpersonale regolata dal diritto

- E’ la dichiarazione di volontà dei soggetti capace di produrre effetti che l’ordinamento protegge –

TITOLO ORIGINARIO (es. senza

essere trasmesso da nessuno – es. la

pesca in mare)

NASCITA

TITOLO DERIVATO (viene

trasmesso da altro proprietario es.

successione)

RAPPORTO GIURIDICO MODIFICAZIONE Fatti che determinano

un mutamento (es. usufrutto –

trasferimento – variazione

dell’oggetto)

ESTINZIONE Perdita del diritto senza

trasferirlo ad altri –

(es. rinuncia ad un diritto)

SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE

Dal diritto oggettivo scaturiscono per un determinato soggetto situazioni di vantaggio - POTERI , PRETESE - oppure si svantaggio OBBLIGHI. DOVERI, SOGGEZIONI, ovvero:

Diritto Soggettivo – “Potere di

agire per il soddisfacimento del proprio

interesse protetto dallo ordinamento in

modo pieno ed immediato”

SITUAZIONI SOGGETTIVE

ATTIVE Interesse legittimo – Pretesa alla

legittimità nella attività della P. A del

soggetto che si trova in una posizione

diversa rispetto ad altri soggetti

Interesse diffuso o collettivo – E’

quello che appartiene a più soggetti o

ad una determinata collettività

Situazioni giuridiche soggettive

Obbligo giuridico – Dovere di

tenere un dato comportamento

correlato ad un diritto soggettivo

di altra persona

SITUAZIONI SOGGETTIVE

PASSIVE Dovere di astensione – dovere di

rispettare la posizione di

supremazia di altri

Onere - è un comportamento non

obbligatorio ma richiesto come

presupposto per l’esercizio di un

potere - es. trascrizione degli atti

Soggezione – Sottoposizione di un

soggetto ad un altro per effetto

dell’esercizio del diritto da parte

dell’altro, non avendo il potere di

sottrarsi (es. la posizione di chi

riceve la disdetta di un contratto)

DIRITTI SOGGETTIVI

Il Diritto Soggettivo è il potere di compiere

personalmente e di pretendere dagli altri,

anche coattivamente, determinati

comportamenti previsti da una norma.

I Diritti soggettivi sono numerosissimi, essi

tuttavia possono essere classificati in base al:

Diritti soggettivi

Diritti soggettivi pubblici – previsti dalle

norme di diritto pubblico

Interesse tutelato

Diritti soggettivi privati – previsti dalle

norme di diritto privato

Diritti soggettivi

Diritti reali – cadono sulle cose

es. proprietà

Diritti di personalità – cadono

sulla persona

Diritti assoluti

potere che vale nei confronti di tutti

Diritti di Famiglia – cadono

sull’ambiente familiare

EfficaciaDiritti di successione- cadono sul

patrimonio di altri

Diritti relativi potere che vale solo su

alcune persone

Diritti di obbligazioni o credito-

es. percepire la pigione

Diritti soggettivi

Diritti patrimoniali – che hanno un

contenuto economico o che

possono essere valutati in

denaro

Contenuto

Diritti non patrimoniali- che

tutelano interessi di

prevalente natura morale

(es. rapporti familiari)

Diritti soggettivi

Diritti trasmissibili – quelli

suscettibile di valutazione

economica e pertanto trasferibili

Possibilità trasferimento

Diritti non trasmissibili-. Quelli

inerente la persona e la famiglia

(es. diritto alla vita)

IL DIRITTO DI PROPRIETA’

tutelato

dalla Costituzione art. 42 dal codice civile art. 832

la proprietà privata è riconosciuta il proprietario ha diritto di

e garantita dalla Legge godere e disporre della cosa in

modo pieno ed esclusivo entro i

limiti e con l’osservanza degli

obblighi stabiliti dallo

ordinamento

LA PROPRIETA’ è un diritto ma è anche fonte di doveri giuridici

CARATTERI DEL DIRITTO DI PROPRIETA’

ESCLUSIVO – Il proprietario può vietare, ai terzi, ogni

intromissione e molestia

AUTONOMIA ED INDIPENDENZA – non presuppone sulla cosa un

parallelo o maggior diritto di altri soggetti (a differenza

dei diritti reali limitati)

ELASTICO – potenzialmente integro – anche quando concede a terzi

parte del diritto, lo riacquista pienamente se il diritto

concesso viene a cessare (es. usufrutto)

PERPETUO – non esistono limiti temporali al diritto

IMPRESCRITTIBILE – non si prescrive con il passar del tempo ad

eccezione dell’usucapione

Limiti del diritto di proprietà imposti dall’ordinamento

Limiti dell’interesse privato Limiti dell’interesse pubblico

Limiti posti nell’interesse privato

a)Divieto di atti di Emulazione: il proprietario non può compiere sulla sua cosa

atti che non hanno altro scopo di nuocere o

arrecare danno ad altri proprietari

b)Tolleranza delle immissioni: Il proprietario deve tollerare le immissioni

(fumo, calore ecc.) entro i limiti della normale

tollerabilità

c) Distanze : al proprietario è fatto obbligo di mantenere determinate distanze,

tipo costruzioni, muri, piantagioni ecc. Tali distanza sono indicate

da leggi speciali e da regolamenti comunali

d) Divieto di stillicidio: il proprietario deve evitare lo stillicidio sull’altrui

proprietà

Limiti posti nell’interesse pubblico (art. 834-835-837 c.c.)

a) ESPROPRIO del bene da parte della P.A. per pubblica utilità

(con indennità)

b) REQUISIZIONE del bene per gravi e urgenti necessità

pubbliche dalla P.A.

c) AMMASSO di prodotti agricoli ed industriali nell’interesse della

produzione nazionale

d) OCCUPAZIONE di cose immobili che non appartengo a

nessuno

MODI DI ACQUISTO DELLA PROPRIETA’

A TITOLO ORIGINARIO A TITOLO DERIVATIVO

Acquisto delle Proprietà a titolo originario

Tale acquisto si verifica se non deriva da trasferimento da parte del precedente proprietario

a) OCCUPAZIONE -solo per cose mobili che non appartengono a nessuno (es. sassi, caccia e

pesca)

Le cose immobili che non appartengono a nessuno sono di proprietà dello

Stato

b) INVENZIONE - ritrovamento di cose smarrite che devono essere consegnate al proprietario

e da questo non reclamate dopo un anno o per il ritrovamento di un tesoro

(art. 927- 933 c.c.)

c) ACCESSIONE - E’ il diritto di un proprietario di far suo quel che si riunisce alla sua

proprietà ad opera dell’uomo (es. costruzioni, piantagioni ecc.) o ad opera

della natura (es. Alluvione, alveo abbandonato ecc.):

- di mobile ad immobile - Il suolo attrae alberi e costruzioni

- di immobile ad immobile – alluvione, alveo abbandonato

d) SPECIFICAZIONE – si realizza allorché qualcuno senza averne ricevuto l’incarico, lavora la

materia altrui formando una nuova cosa

e) USUCAPIONE - effetto del possesso, protratto nel tempo, di un determinato bene non di

proprietà del possessore

Acquisto della Proprietà a titolo derivativo

L’acquisto dipende dall’esistenza di un diritto di proprietà in

capo a un precedente titolare

a) CONTRATTO – es. vendita -

b) SUCCESSIONE A CAUSA DI MORTE

– l’erede acquista la proprietà dei beni che

prima erano del defunto -

c) TRASFERIMENTI COATTIVI – es. esproprio

AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA’

Il proprietario può essere ostacolato dalle

turbative di altri che non gli consentono di

esercitare il proprio diritto di proprietà

La legge prevede una serie di azioni dirette

alla tutela e difesa della proprietà e del

possesso

LE AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETÀ

si chiamano anche AZIONI PETITORIE (art.li 948-949-950-951 c.c.):

AZIONE DI RIVENDICAZIONE – il proprietario rivendica la cosa

propria da chiunque la possiede o

la detiene senza titolo

AZIONE NEGATORIA – il proprietario tende di far dichiarare

inesistenti i diritti affermati da altri sulla

cosa di sua proprietà

AZIONE DI REGOLAMENTO DI CONFINI – quando il confine tra

due fondi è incerto

AZIONE DI APPOSIZIONE DI TERMINI – quando i termini tra

fondi mancano o sono

divenuti irriconoscibili

IL POSSESSO

Secondo il dettato dell’art. 1140 c.c. il possesso è il potere di fatto sulla cosa che si manifesta in un’attività corrispondente all’esercizio del diritto di proprietà o di altro potere reale

E’ la relazione di fatto tra il soggetto e il bene a prescindere dalla sussistenza nel soggetto stesso della titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale

LEGITTIMO (il proprietario)

Il POSSESSO

può essere

ILLEGITTIMO (il non proprietario)

CORPUS POSSESSIONIS

(potere di fatto)

ELEMENTI DEL POSSESSO

ANIMUS POSSIDENDI

(volontà di esercitare sul

bene i poteri del proprietario)

OGGETTO DEL POSSESSO – Tutti i beni che formano il diritto di proprietà o

altro diritto reale

Non si possono possedere i beni demaniali

A titolo originario – Impossessarsi

della cosa accompagnato

dall’animus possidenti –

no apprensione per

tolleranza (art. 1144c.c.)

Il possesso si ACQUISTA

A titolo derivativo - Consegna della

cosa o dei documenti che

la riguardano-

Successione

I beni mobili si acquistano con il possesso secondo la teoria dell’acquisto possesso vale titolo e dell’usucapione istantaneo

Il possesso si PERDE quando viene meno uno degli elementi del possesso

QUALIFICAZIONI DEL POSSESSO

alcune circostanze qualificano il possesso in:

POSSESSO ad usucapionem - continuo non interrotto da

nessuna azione- Pacifico

e pubblico ovvero non

violento o clandestino

POSSESSO di buona fede – il possessore ignora di ledere

un diritto altrui (non restituisce

i frutti)

POSSESSO in mala fede - il possessore è a conoscenza di

ledere il diritto di altri

(deve restituire tutti i frutti

percepiti e percipiendi ha diritto

al rimborso delle spese

necessarie fatte)

LE AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO

si chiamano anche AZIONI POSSESSORIE (art.li 1168-

1170 c.c.)

a) AZIONI DI REINTEGRAZIONE – Nel caso in cui al possessore

sia stato sottratto il bene

posseduto

b) AZIONI DI MANUTENZIONE – Nel caso in cui il possessore

subisca molestie o turbative

nel godimento di un bene

immobile

LE AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO

si chiamano anche AZIONI POSSESSORIE (art.li 1168-1170 c.c.)

a) AZIONI DI REINTEGRAZIONE – Nel caso in cui al

possessore sia stato

sottratto il bene posseduto

b) AZIONI DI MANUTENZIONE – Nel caso in cui il possessore

subisca molestie o turbative

nel godimento di un bene

immobile

LE AZIONI A DIFESA

DELLA PROPRIETÀ E DEL POSSESSO

si chiamano anche AZIONI DI NUNCIAZIONI, mirano a prevenire un danno o un pregiudizio (art.li 1171 –1172 c.c.)

a) DENUNCIA DI NUOVA OPERA

b) DENUNCIA DI DANNO TENUTO

OBBLIGAZIONI

Il codice non definisce l’obbligazione ma la dottrina dominante la definisce :

un rapporto fra due parti in virtù del quale una di esse (debitore) è tenuta ad una prestazione patrimoniale a favore dell’altra parte (creditore)

Il legame che nasce dall’obbligazione crea il VINCOLO GIURIDICO fra le parti

L’obbligazione è un diritto relativo, esperibile solo verso determinate persone

LE FONTI dell’obbligazioni sono:

a) La volontà negoziale

Contratti (art. 1321c.c.)

Negozi unilaterali

previsti dalla legge art. 1987 c.c.

b) Fatti illeciti – danno luogo ad obbligazioni legali –

risarcimento danno

c) Ogni altro fatto o atto idoneo a produrre

obbligazione come da Ordinamento (es. arricchimento

senza causa art. 2041)

GLI ELEMENTI DELL’OBBLIGAZIONI SONO:

Attivo o creditore – titolare del diritto di

a) Soggetto esigere

Passivo o debitore – titolare ad eseguire

la prestazione

Creditore e debitore devono essere determinati al

momento dell’obbligazione ed hanno un dovere di

correttezza art. 1175 c.c.

b) Oggetto - che consiste nella prestazione

NELL’OBBLIGAZIONE LA PRESTAZIONE

A) Patrimoniale – valutata economicamente, in denaro –

B) Possibile – l’eventuale impossibilità può essere

MATERIALE (bene inesistente) o GIURIDICO

(bene demaniale)

C) Lecita – non contraria a norme imperative, ordine

pubblico, buon costume

D) Determinata o determinabile – se non determinata

dall’inizio deve essere determinabile prima

dell’adempimento

RISPETTO ALLA PRESTAZIONE LE OBBLIGAZIONI SI CLASSIFICANO IN

Obbligazioni di mezzi – svolgere un’attività

prescindendo dal risultato

A) Obbligazioni di fare

Obbligazione di risultato – la prestazione

consiste nel realizzare un risultato (es.

sarta vestito)

B) Obbligazioni di non fare – Il debitore è obbligato a tenere un

determinato comportamento es. non fare

concorrenza, non edificare ecc.

C) Obbligazioni di dare o consegnare – la prestazione può consistere nel

pagamento di somme di denaro o nella

consegna di beni

RISPETTO AI SOGGETTI LE OBBLIGAZIONI SI CLASSIFICANO IN:

Obbligazione parziaria - è un’obbligazione con più soggetti

in cui il debitore è obbligato solo

per una parte dell’intera

obbligazione

Obbligazione solidale - è un’obbligazione con più soggetti in

cui il creditore ha diritto di

pretendere la prestazione per intero

da ognuno (no ripetizione)

Obbligazioni naturali – Obbligazioni che sorgano da

semplice doveri morali o sociali

che acquisisce rilevanza per il diritto

solo al momento dell’adempimento

Le Caratteristiche delle obbligazioni naturali:

a) Incoercibilità- nessuno può essere costretto

ad eseguire giudizialmente

b) Irripetibilità – Non si restituisce quanto

spontaneamente prestato

L’ESTINZIONE DELL’OBBLIGAZIONEL’ordinamento giuridico prevede alcuni fatti giuridici per i quali

l’obbligazione cessa di esistere e sono:

- ADEMPIMENTO

- CONFUSIONE

- COMPENSAZIONE

- NOVAZIONE

- REMISSIONE DEL BEBITO

- IMPOSSIBILITA’ SOPRAVVENUTA

ADEMPIMENTO DELL’OBBLIGAZIONE

L’adempimento è l’esatta esecuzione della prestazione, esso estingue sia l’obbligo del debitore che il diritto del creditore

L’art. 1176 impone al debitore di usare nell’adempimento dell’obbligazione la diligenza del buon padre di famiglia al fine di evitare eventuale responsabilità contrattuale

La diligenza del buon padre di famiglia equivale alla diligenza del tipo d’uomo medio

IL PAGAMENTO può essere fatto:

al creditore capace di ricevere;

al rappresentante del creditore;

alla persona indicata dal creditore oppure dalla legge oppure dal giudice

IL LUOGO DEL PAGAMENTO è determinato dalla volontà delle parti oppure al domicilio del creditore al tempo della scadenza

COMPENSAZIONE DELL’OBBLIGAZIONE

Se due soggetti sono contestualmente creditore e debitore l’uno dell’altro per due diversi ed opposti vincoli obbligatori, i due vincoli si possono compensare reciprocamente

La compensazione può essere:

LEGALE – si verifica automaticamente per virtù di una legge;

i due debiti devono essere omogenei (es. denaro),

liquidi (determinati nell’ammontare), ed esigibili

(già scaduti);

GIUDIZIALE – dichiarata dal giudice, in caso di debito non liquido,

ma di facile determinazione

VOLONTARIA – accordo tra le parti che intendono compensare i propri debiti

IMPOSSIBILE – non si possono compensare gli Alimenti, e le cose date in

deposito o in Comodato

CONFUSIONE DELL’OBBLIGAZIONE

Si ha confusione quando le qualità di creditore e

debitore si riuniscono in capo alla stessa

persona

NOVAZIONE DELL’OBBLIGAZIONE

Il debitore e il creditore estinguono l’obbligazione,

sostituendola con un’altra diversa

La Novazione può essere:

Soggettiva - se riguarda i soggetti dell’obbligazione

Oggettiva - se la sostituzione riguarda l’oggetto (la

prestazione) o il titolo (es. contratto)

La novazione estingue il debito originario

REMISSIONE DELL’OBBLIGAZIONE

Si verifica se il creditore rinuncia al proprio

debito con la conseguenza che il debitore

viene liberato senza adempimento della

prestazione

L’IMPOSSIBILITA’ SOPRAVVENUTA

La sopravvenuta impossibilità della prestazione estingue il debito ma deve essere:

SOPRAVVENUTA – intervenuta dopo la formazione

dell’accordo

INVINCIBILE – tale da non consentire in alcun modo

di adempiere

DEFINITIVA – altrimenti si deve parlare di ritardo o di

impossibilità temporanea e non

estingue l’obbligazione

IL CONTRATTO (ART.1321 c.c.)

E’ l’accordo di due o più parti per costituire,

regolare o estinguere tra loro un rapporto

giuridico patrimoniale

LE FONTI DEL CONTRATTO GLI ELEMENTI

1) La Legge 1) L’accordo delle parti –

proposta ed accettazione

2) La Volontà 2) La causa- esistente,lecita

delle parti e degna di tutela da

parte dell’ordinamento

3) Gli usi 3) l’oggetto – possibile,

lecito, determinato o

determinabile

4) La forma – come e

quando richiesta

I CONTRATTI SI CLASSIFICANO IN:

a) TIPICI e ATIPICI

b) A TITOLO ONOROSO e A TITOLO GRATUITO

RELATIVAMENTE AL CONSENSO CON CUI SI

PERFEZIONANO I CONTRATTI SI CLASSIFICANO IN:

a) CONSENSUALI - basta solo lo scambio del

consenso

b) REALI – serve oltre al consegno anche la

consegna della cosa

SECONDO IL NESSO TRA LE PRESTAZIONI

a) A PRESTAZIONI CORRISPETTIVE O

SINALLAGMATICI

b) A PRESTAZIONE UNICA- Solo una parte è

obbligata ad eseguire la prestazione

SECONDO LA DURATA TEMPORALE

a) AD ESECUZIONE ISTANTANEA in un solo

momento:

Esecuzione immediata - nello

stesso momento

Esecuzione differita - e

prorogata es.

Contratto preliminare

b) AD ESECUZIONE PROLUNGATA o di durata

Esecuzione periodica

Esecuzione continuata

FORMAZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto si forma con l’incontro di volontà delle parti

PROPOSTA ED ACCETTAZIONE

Il contratto si forma

a) ISTANTANEAMENTE – per adesione

b) PROGRESSIVAMENTE – quando dalla proposta alla stipula si arriva per gradi

TRATTATIVE CONTRATTUALI

Sono trattative i negoziati che precedono la

stipula del contratto

L’ordinamento impone alle parti di

comportarsi CON CORRETTEZZA E

LEALTÀ.

FASI DELLE TRATTATIVE

1) PROPOSTA - è una dichiarazione unilaterale di volontà, di regolaRECITTIZIA che diventa impegnativa soltanto dopo l’accettazione

del destinatario

-OFFERTA AL PUBBLICO – è una proposta consistente in un’offerta

diretta al pubblico attraverso il pubblico proclamo

2) l’ACCETTAZIONE è la dichiarazione del destinatario che perfeziona il

contratto

- REQUISITI: - deve essere tempestiva e coincidente con la

proposta, se diversa vale come controproposta

- deve avere la forma del contratto che si vuole

concludere

- può essere revocata, purché arrivi al proponente

prima dell’accettazione stessa

- può essere anche tacita, può risultare da un

comportamento

ESTINZIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE

Nullità ed annullabilità - Si verifica se un

contratto è affetto da

vizi (es. Causa non

lecita)

Risoluzione - Se si verifica un difetto

sopravvenuto alla stipula del contratto

(art.li 1460-1469 c.c.)

La Risoluzione del contratto si può esercitare

per Inadempimento – se una parte non adempie l’altra può chiedere la risoluzione del contratto

- clausola risolutiva espressa

-di diritto - diffida ad adempiere (entro 15 gg.)

senza ricorrere al giudice - termine essenziale scaduto

- giudiziale - per inadempienza

ricorrendo al giudice - inadempimento importante

per Impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile al debitore è una risoluzione che

opera di diritto può essere:

- risoluzione totale (prestazione impossibile)

- risoluzione parziale (se la prestazione diventa

parzialmente impossibile

per Eccessiva onerosità se si verifica una sopravvenuta onerosità del contratto; è una risoluzione

giudiziale che presenta i seguenti caratteri:

- contratti di durata o ad esecuzione differita

- riguardi prestazione non ancora adempiuta

- riguardi avvenimenti straordinari ed imprevedibili che modificano

notevolmente il valore della prestazione e della controprestazione

AZIONI CHE ESTINQUONO IL RAPPORTO CONTRATTUALE

Rescissione è una azione giudiziale di estinzione del rapporto contrattuale.

E’ concessa se il contratto è stato concluso in:

– Stato di pericolo – Se uno dei contraenti al momento della stipula del contratto si trovava un uno stato

di pericolo attuale di danno grave alla persona noto alla controparte.

Caratteri:

- Danno grave alla persona o ad un suo parente

- iniquità delle condizioni (onerose e sproporzionate per il

contraente)

- conoscenza, della controparte, dello stato di pericolo

Il giudice può assegnare un equo compenso all’altra parte per l’opera prestata

– Stato di bisogno o lesione – ricorre quando c’è sproporzione tra la prestazione di una parte e quella

dell’altra parte, dovuta allo stato di bisogno di una delle parti

Caratteri:

- la sproporzione tra le due prestazioni è superiore alla

metà ( il valore deve essere di oltre + 150%)

- lo stato di bisogno della parte danneggiata (difficoltà

economica, anche momentanea)

- la controparte ne ha approfittato per trarne vantaggio

NO per contratti aleatori.

L’azione si prescrive in 1 anno

SCHEMA DELLA RESPONSABILITA’ CIVILE

Colui che con un comportamento illecito arreca un danno ingiusto ad altri dovrà risarcire il danno

ma solo se il danno è dovuto ad una causa della quale egli debba rispondere

questo DOVERE prende il nome di RESPONSABILITA’

e si distingue ai sensi dell’art. 2043 in responsabilità:

a) OGGETTIVA

b) SOGGETTIVA

RESPONSABILITA’ OGGETTIVA

è la responsabilità che si forma sulla sola esistenza del nesso di causalità tra atto e danno, si risponde del danno cagionato a prescindere dal dolo o colpa

Il fondamento di tale responsabilità va ricercato nel principio dell’agire a proprio rischio

I casi più importanti di tale responsabilità sono:

a) La responsabilità dei padroni e dei committenti - per i danni arrecati dai commessi e dai committenti – Non è ammessa prova liberatoria per tale responsabilità

b) La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia – il custode si può scagionare dalla responsabilità provando il caso fortuito

c) La responsabilità per i danni cagionati da animali- il proprietario è responsabile dei danni cagionati dall’animale, anche se smarrito, salvo se riesce a provare il caso fortuito

d) La responsabilità per i danni cagionati dalla rovina degli edifici – il proprietario non è responsabile se prova che la rovina non è dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione

e) La responsabilità per i danni provocate dall’esercizio di attività pericolose – il soggetto può liberarsi provando di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno

f) La responsabilità per i danni prodotti dalla circolazione dei veicoli – responsabilità solidale tra proprietario e conducente a meno che il proprietario non riesca a provare che il veicolo circolava contro la sua volontà. Il conducente ed il proprietario sono responsabili anche dei danni derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione del veicolo, salvo azione di rivalsa.

RESPONSABILITA’ SOGGETTIVA

- RESPONSABILITA’ PRECONTRATTUALE – responsabilità

delle trattative

- RESPONSABILITA’ CONTRATTUALE – responsabilità

nascente da un precedente rapporto

obbligatorio

- RESPONSABILITA’ EXCONTRATTUALE – responsabilità per

aver commesso un illecito civile e aver

leso un diritto

RESPONSABILITA’ PRECONTRATTUALE

violazione dei doveri di correttezza durante le trattative:

- Non informazioni

- Interruzioni delle trattative

IL DANNO RISARCIBILE COMPRENDE:

Danno emergente = Spese e perdite connesse alle

trattative

Lucro cessante = Mancato guadagno

RESPONSABILITA’ CONTRATTUALE

violazione di un vincolo specifico che univa il

debitore al titolare del diritto leso (creditore)

Presuppone un accordo obbligatorio tra le parti

IL DANNO RISARCIBILE COMPRENDE

• Danno emergente

• Lucro cessante

RESPONSABILITA’ EXTRACONTRATTUALE

violazione di un vincolo generico, consistente nel turbare l’esercizio e il godimento dell’altrui diritto = illecito civile

Gli elementi della responsabilità extracontrattuale sono:

– La capacità di intendere e di volere – per poter determinare il dolo

– Il fatto positivo (se il soggetto si doveva astenere) omissivo (se doveva agire)

– La colpa o il dolo

– Il danno - lesione dell’interesse altrui

– L’ingiustizia del danno – è stato leso un diritto soggettivo assoluto

– Il nesso di causalità tra fatto e danno

IL DANNO RISARCIBILE

comprende tutti i danni che il danneggiato prova di aver subito:

Danno emergente

- Patrimoniali

Lucro cessante (mancato guadagno valutato dal giudice)

- Non patrimoniali

L’EFFETTO DELLA RESPONSABILITA’ CIVILE

E’ IL RISARCIMENTO DEL DANNO

art. 2058 C.C.

- Per equivalente – versamento di una somma

di denaro

- Per integrazione forma specifica – ripristino

situazione anteriore al danno

DIFFERENZE TRA LA RESPONSABILITA’ CONTRATTUALE ED EXTRACONTRATUALE

RESPONSABILITA’ RESPONSABILITA’

EXTRACONTRATTUALE CONTRATTUALE

(inadempimento) (ledere l’altrui sfera giuridica = fatto illecito)

a) Capacità di agire a) Capacità di intendere e di volere

(rendersi conto che il comportamento

tenuto è illecito)

b) Il danneggiato deve provare solo b) Il danneggiato deve provare,il danno

l’inadempimento ingiusto, la colpa del danneggiante,

il nesso di causalità

c) Si risarciscono solo i danni c) Senza limiti (anche quelli non prevedibili) prevedibili se l’inadempimento

non dipende da dolo

d) Prescrizione ordinaria d) Breve (5 anni o 2 per circolazione dei

veicoli)

TRASCRIZIONE

L’ordinamento giuridico, al fine di rendere noti alcuni atti giuridici disciplina come ne deve essere data pubblicità

La natura del bene individua il tipo di pubblicità necessaria

Per i beni MOBILI: la pubblicità è data dal possesso (pubblicità di

fatto attraverso il trasferimento del bene)

Per i beni mobili registrati: iscrizione in appositi registri (es.

Registro automobilistico)

Per i beni IMMOBILI: la trascrizione nei pubblici registri

immobiliari dell’atto di acquisto

La trascrizione è un modo di pubblicità che opera solo per gli acquisti a titolo derivativo

Gli atti soggetti a trascrizione sono tassativamente indicati dalla legge

MODALITA’ DI TRASCRIZIONE

L’onorato deve presentare domanda di iscrizione

allegando:

IL TITOLO - Una sentenza, un atto pubblico, una scrittura

privata autenticata ecc.

Il conservatore del registro trascrive la nota nel registro

generale seguendo l’ordine di registrazione e

conserva a parte il titolo.