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“ A perpetua memoria “ La guerra per i diritti di pesca e caccia sulle lagune e spiagge di Grado.

A perpetua memoria

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La guerra tra Grado e Marano e Caorle per la pesca e la caccia sulla laguna di Grado

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“ A perpetua memoria “

La guerra per i diritti di pesca e caccia sulle lagune e spiagge di Grado.

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Documentazione e testi di: Bruno Scaramuzza “Mòdole”

(Adattamento di: A. Tognon)

Copyright@2011

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1866 – A perpetua memoria

La III guerra d'indipendenza del 1866 che nonostante le sconfitte di Custoza e Lissa permise al Veneto ed al Friuli occidentale di unirsi al giovane Regno d'Italia, per la nostra Comunità segnò l'inizio di una lunga serie di problemi che forse non sono ancora del tutto risolti. Infatti il primo risultato del nuovo assetto dei confini fra Italia a Austria lungo l'asse Fiume Aussa-Porto Buso fu che ai nostri pescatori venne impedito di pescare sulle marine e spiagge di Lignano e S. Andrea poste in territorio italiano. C'era stato in verità un giovane gradese, fuoriuscito in Italia sin dal 1862, il prof. Sebastiano Scaramuzza, che con scritti e memoriali vari aveva cercato di convincere le autorità competenti che l'isola di Grado non venisse staccata dal Veneto e dalla patria italiana.

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«...Quest'isola non è niente di prezioso - egli scriveva - per quegli uomini che nulla vedono al di là della portata dei loro occhi.... Questa Grado - la quale nell'aspetto vi si presenta come un tratto poco esteso di arena e di antiche rovine ed un cumulo di meschinissime case - è nel suo es-sere, uno dei monumenti più rispettabili della Venezia marittima. Grado è la capitale antica della Venezia, il luogo di convegno dei tribuni veneti primi. Quest'isola fu per secoli sede della suprema dignità religiosa delle Venezie. Per non separarsi da Venezia ben nove guerre i gradesi sostennero, parecchi saccheggi da imperiali e da patriarcheschi aquileiensi subirono. Grado politicamente veneziana, dall'istante che una Venezia principiò, veneta restava fino al cadere del Leone di S. Marco...1». Ma le ardenti, vibranti, amorose pagine per la sua Grado, scritte dal prof. Scaramuzza, furono vane. Il Trattato di Pace siglato a Vienna il 3 ottobre 1866 decretava che Grado restasse austriaca e per la nostra Comunità, per i nostri pescatori, come detto più sopra, co-minciarono i guai. Ci furono petizioni, cortei e proteste che degenerarono perfino in atti di violenza contro le pubbliche Autorità, colpevoli agli occhi del popolo di fare poco o niente per salvaguardare i diritti di Grado e dei pescatori.

1 SEBASTIANO SCARAMUZZA, II Confine all'Isonzo, Lettera indirizzata a S.A.I. il Principe Napoleone, 26 luglio 1866; id., Memoriale al Conte Menabrea, Ministro plenipotenziario a Vienna per il Trattato di Pace tra l'Italia e l'Austria.

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Il fatto più grave accadde ai primi di dicembre del 1867. Da una relazione, indirizzata dal Deputato Comunale Daniele Corbatto in data 30 gennaio 1868 alla Giunta Provinciale, per giustificare il mancato invio nei tempi do-vuti del Bilancio Consuntivo del 1867, apprendiamo che «un iniquo sicario» negli Uffici Comunali aveva ferito in modo abbastanza grave anche il Podestà e cercato di colpire anche il Segretario Comunale Luigi Degrassi, rimasto fortunatamente illeso. La notizia però della violenza subita dai due funzionari, riportata in modo esagerato alla moglie del Degrassi, signora Caterina Guzzon, causò alla stessa un attacco di cuore che la portò a morte «arrecando la desolazione a quella famiglia». Per fare rivivere con immediatezza, ancorché con lin-guaggio burocratico, i fatti del 1867-1869, pubblichiamo alcuni documenti inediti rinvenuti presso l'Archivio Storico Provinciale di Gorizia. Il primo documento è un promemoria anonimo stilato verso la fine del 1867. Mette in evidenza come prima i Maranesi e poi i Caorlesi cercarono di impossessarsi dei diritti di pesca spettanti al Comune di Grado, tentativi che si cercò di bloccare con le «severe ordinanze» del settembre 1867, emanate di concerto tra le autorità italiane ed austriache. Ma le cose purtroppo non cambiarono. Anzi peggiorarono in quanto ai pescatori di Caorle si aggiunsero anche i pescatori Chioggioti.

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Al Comune di Grado non restò che convocare in Podesteria i capipescatori Matteo Pigo e Sebastiano Trojan, raccogliere la loro deposizione ed in data 28 aprile 1868 inviare un'istanza all'I.R. Pretura di Cervignano per l'inoltro all'I.R. Luogotenenza di Trieste al fine di ottenere «il più sollecito provvedimento» contro i pescatori di Caorle e di Chioggia. A questa domanda è allegata la versione italiana di un'interessante e per noi molto preziosa Ducale del Doge Francesco Foscari del 1428, che è la fonte più autorevole del nostro antico diritto di pesca, esclusivo e perpetuo, nell'ambito del territorio racchiuso fra il porto del fiume Tagliamento e le foci del Timavo a S. Giovanni in Tuba. All'istanza comunale però non seguì nessun provvedimento ed a fine luglio, in aperta polemica con il Comune, il pescatore Francesco Pigo, a nome dei suoi quattordici compagni, si rivolse direttamente, con «un'umilissima istanza» nel titolo, ma alquanto perentoria nella forma, alla Luogotenenza di Trieste richiedendo adeguati interventi a tutela dei diritti dei pescatori gradesi. Questa seconda istanza non fu lasciata cadere nel vuoto. Nel novembre di quell'anno il Podestà di Grado informava il suddetto pescatore che il Governo austriaco aveva dato incarico all'I.R. Ambasciata Austriaca a Firenze di adoperarsi presso il Governo Italiano con tutto l'impegno possibile a favore degli abitanti di Grado.

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La Diplomazia lavorò alacremente e nell'ottobre del 1869 si giunse ad un accordo. La serie dei nostri documenti si chiude con il Testo della Convenzione Internazionale, siglata a Gradisca d'Isonzo il 1° ottobre 1869 fra l'Italia e l'Austria, che poneva finalmente fine alle vertenze tra Grado austriaca e Marano e Caorle italiane in merito ai diritti di pesca e caccia sulle lagune e spiagge del mare. Concludiamo questa breve introduzione ricordando che il testo della Convenzione fu stampata a cura del Comune e distribuita a tutti i gradesi «A perpetua memoria». Una memoria, ahinoi!, che ebbe però vita molto breve. Nel 1892 infatti fu il governo austriaco a mettere in discussione i nostri antichi e più volte riconosciuti diritti sulla laguna e sulle spiagge e questa vertenza si concluse, dopo un lungo travaglio, con la Convenzione del 30 novembre 1905, ratificata nel 1907, durante la reggenza del Comune da parte del Commissario Governativo Giuseppe Gasser. Con questa Convenzione, mentre da un lato veniva ri-conosciuta al Comune di Grado la proprietà della Spiaggia, dall'altro «..allo scopo di assicurare un prosperoso sviluppo di Grado quale stazione di bagni marini deve essere creato in via di legislazione provinciale, per la amministrazione di tutti i bagni e degli stabilimenti...un apposito istituto comunale con ispecie amministrazione autonoma (Curatorio)... (art. VIII). E da quel momento i Gradesi venivano posti sotto tutela...

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Promemoria

II Comune di Grado, sino dai più remoti secoli per investitura ricevuta dalle cessata Repubblica di Venezia dd 15/12/1428, ha sempre costantemente, senza interruzione, liberamente ed esclusivamente esercitato il diritto di pesca lungo la spiaggia del mare fino al Porto Tagliamento, cioè sopra i lidi delle Isole denominate S. Andrea, Martignano e Lignano fino al Tagliamento, territorio italiano. Le isole S. Andrea e Martignano sono di proprietà e patrimonio del Comune di Grado, comprese nel Circondario politico di Marano Distretto di Palmanova. L'Isola Lignano è compresa nel Distretto politico di Latisana, proprietà privata di sudditi italiani.

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Il Comune di Grado, tanto sopra le spiagge delle proprie isole S. Andrea e Martignano quanto sopra quella dell'isola Lignano fino al Tagliamento, ha sempre liberamente ed esclusivamente esercitato la pesca, senza mai soffrire la benché minima turbativa, né da parte dei susseguiti Governi dopo la caduta della Veneta Repubblica né da quella degli abitanti delle Comuni Costiere di Marano e Latisana. Essendo nell'anno 1835 colla Notificazione dell'Eccelso I.R. Governo del Litorale 7 agosto n. 14501 stato attivato il Regolamento per la Polizia della pesca alle coste dell'Adriatico, ed essendo insorti dei dubbi sull'interpretazione del comma 1 del succitato regolamento trovò l'eccelsa Cancelleria Aulica con Dispaccio 5 Gennaio 1837 n. 332213, pubblicato colla notificazione del sullodato Eccelso Governo dd. 27 detto mese ed anno n. 1177 di chiarire limpidamente il senso del precitato paragrafo di legge colla seguente decisione: «Per abitanti della costiera ai quali è concesso di diritto esclusivo di pesca entro un miglio dalla Costa, sono da intendersi i membri delle Comuni nel Litorale Capocomuni situate alla spiaggia del mare e potranno esercitare questo diritto soltanto lungo il litorale della propria Comune, però in quantocchè patti o consuetudini convenzionali non abbiano dato esistenza a diritti privati di già acquisiti di godimento più o meno esteso del premesso diritto di pesca

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alla costa nei rispettivi Distretti costieri, giacché il rego-lamento siccome legge essenzialmente di Polizia non ha né voluto né potuto portare alterazione nelle relazioni di diritto». Con questa suprema decisione il diritto di pesca, che sempre possedeva il Comune di Grado sopra le spiagge del mare delle Isole S. Andrea, Martignano, Lignano fino al Porto Tagliamento, oltre cioè il proprio Distretto, veniva pienamente confermato, né le Comuni costiere di Marano e Latisana ebbero a promuovere il benché minimo ostacolo. Formatasi in seguito il nuovo Regno d'Italia e prima che se-guisse il Trattato di Commercio e Navigazione e precisamente nel mese di Febbraio 1867 gli abitanti di Marano fantasticando nella loro mente riscaldata che, essendo l'Isola S. Andrea stata compresa nel territorio Italiano avessero perciò gli abitanti di Grado, perché Austriaci, perduto il loro diritto di pesca. I Maranesi quindi, senza altro, tentarono di turbare il pacifico possesso di pesca dei Gradesi sopra quella spiaggia. Avendo il Comune di Grado innalzato reclami sul merito, ben presto, il regio Governo Italiano deplorando gli avvenuti disordini, a par Decreto dell'I.R. Pretura di Cervignano 17 Sett. 1867 n. 2001, assicurava che furono già rilasciate le più severe ordinanze per evitare che si rinnovino simili fatti.

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Dopo di ciò i Maranesi non osarono di turbare l'esercizio della pesca ai pescatori di Grado sulla spiaggia S.Andrea. Seguito fra l'Austria e l'Italia il Trattato di Commercio e di Navigazione, le Alte Parti contraenti convennero nel Protocollo finale dd 23/04/1867, annesso al Trattato stesso relativamente all’ articolo XVIII riguardante l'esercizio della pesca come segue: «Avuto riguardo alle particolari circostanze locali ed in considerazione d'antiche consuetudini sarà in via d'eccezione reciprocamente concesso agli abitanti dei Litorali Austriaco e Italiano del Mare Adriatico la pesca lungo le coste dell'altro Stato, restando però sempre riservato ai soli abitanti della costiera l'esclusivo diritto di pesca entro la distanza d'un miglio marittimo della spiaggia. Resta inteso che dovranno rigorosamente osservarsi le discipline per la pesca marittima; vigenti in ogni uno dei due Strati e particolarmente quelle che vietano l'esercizio della pesca in modo nocivo alla propagazione del pesce». Essendo questo trattato un'emanazione precisa del comma 1 del Regolamento di pesca austriaco, non hanno perciò tolto per Alte Parti contraenti, né potevano togliere minimamente i diritti privati di pesca agli abitanti di Grado, acquisiti lungo quelle Coste Italiane in virtù della Sovrana Veneta Investitura e di particolari circostanze locali ed antiche consuetudini espresse nel Trattato stesso; consuetudine di oltre 4 secoli di continuo imperturbato possesso di pesca sopra quelle spiagge Italiana fino al Porto Tagliamento.

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Infatti dopo la pubblicazione di questo trattato né la Comune di Marano né quella di Latisana pretesero di avere con ciò ottenuto il diritto di pesca sopra quelle coste perché esse non lo ebbero mai. Ma, ciò che non si avrebbe mai aspettato seguiva recentemente per opera dei pescatori di Caorle, i quali arditamente s'impossessarono delle spiagge dell'Isola S. Andrea, Martignano e Lignano fino al Porto Tagliamento. Caorle discosta oltre 30 miglia a quelle costiere, non ha nulla a che fare colle Comuni di Marano e Latisana sotto il cui Circondario politico appartengono quelle coste. Caorle forma parte del Distretto di Porto Gruaro e possiede le proprie spiagge e lidi di pesca.

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I suddetti pescatori di Caorle con pubblica violenza e gli Impiegati di Porto Sanità Marittima e Finanziari, stazionati lungo quella costa, per abuso di potere, scacciarono colla forza armata della Regia Guardia di Finanza Italiana i poveri pescatori ai Grado, precettarono ai medesimi, perché sudditi austriaci, di non più far ritorno sopra quei lidi Italiani sotto pena di immediato arresto. Il Comune di Grado ha protestato solennemente contro una tanto pubblica violenza ed abuso di potere, ed invocato l'opportuno provvedimento a salvezza dei suoi diritti e pel risarcimento del danno emergente e lucro cessante.

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Inclita I.R. Pretura di Cervignano! Il diritto di pesca della Comune di Grado, costantemente esercitato sino dai più remoti secoli, per investitura della cessata Repubblica di Venezia, come consta dalla Patente 15 Dicembre 1428, che in copia si rassegna sub I/ si estende sino al Porto del Fiume Tagliamento, cioè sopra i lidi denominati S. Andrea, Lignano e Tagliamento. Alla caduta della Veneta Repubblica questo diritto di pesca fu riconosciuto inviolabile dal succeduto Regime Italico Francese, e poscia pienamente confermato dall'Austriaco Nostro Governo, il quale ebbe anzi nell'anno 1858 ad autorizzare il Comune di affrancare il Canone livellario di Lire venete 9, che in virtù della sullodata Veneta Ducale sempre corrispondeva da tanti secoli tanto alla Repubblica di Venezia che ai successivi Governi. In forza dell'effettuata francazione, che ebbe luogo li 19 Agosto 1858, il Comune di Grado acquistò la piena proprietà di quelle pesche. Quelle spiagge però ancora nell'anno 1866 passarono sotto il Regno d'Italia, comprese nei Distretti di Palmanova e Latisana. e questa Comune conoscendo il proprio diritto continuò sempre come prima nel libero suo esercizio di pesca.

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I pescatori di Marano Sudditi italiani che nell'anno 1867 tentarono con soprusi d'appropriarsi la pesca sopra il lido suindicato S. Andrea furono tosto repressi dal Regio Governo Italiano, il quale deplorando gli avvenuti disordini assicurava, come consta dal riverito Pretorile Decreto 17 Settembre 1867 n. 2001 inesivo all'ossequiato Dispaccio dell'Eccelsa I.R. Luogotenenza dd. 11 dello stesso mese n. 12297, di avere rilasciato le più severe Ordinanze per evitare che si rinnovino simili fatti. Riteneva perciò questa Comune di non più soffrire molestie al libero esercizio del diritto di pesca sopra quei lidi Italiani. Ma sgraziatamente le concepite speranze ben presto svanirono. Consta dall'Istanza assunta a Protocollo che si rassegna sub 2/, che 20 pescatori del Comune di Caorle Distretto di Portogruaro sotto la direzione dei Capi Stefano e Rocco Santimori, e non pochi del Comune di Chioggia sotto il Capo Tobia Doria detto Fòfoli s'imposessarono del diritto di pesca sopra quei lidi fino al Porto Tagliamento, respingendo i pescatori di Grado. Furono riscaldate le menti leggere di quei pescatori Italiani della mala concepita idea, che non appartenendo più quelle spiagge all'impero Austriaco, avere per conseguenza gli Austriaci pescatori di Grado perduto il loro diritto, ritenendolo devoluto ai sudditi Italiani.

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Ciò che più sorprende alla scrivente egli è che i Regi Uffizi di Porto e Sanità Marittima e Finanziari stazionati sopra i lidi di Lignano e Tagliamento, i di cui Impiegati sono i medesimi che si trovavano all'epoca del Governo Austriaco, i quali sono pienamente a cognizione che i soli pescatori di Grado hanno il diritto di pesca sopra quelle spiagge, costantemente esercitata sotto i loro occhi, ora invece di prestare assistenza ai Gradesi, spalleggiano quei mal intenzionati pescatori. È da ritenersi senza dubbio, che in vista della connivenza di quei Regi Impiegati Italiani i suddetti pescatori dì Caorle e Chioggia, baldanzosi s'impossessarono di quelle pesche, sostenendo con tracotanza l'ideale concepita loro pretesa. In tale stato di cose s'insta riverente codest'Inc. i.r. Pretura affinché Le piaccia dimostrare l'esposto all'Eccelsa I.R. Luogotenenza invocando il più sollecito provvedimento contro i più detti pescatori di Caorle e di Chioggia a salvezza dei diritti di pesca, che da tanti secoli possiede questa Comune lungo la spiaggia delle marine S. Andrea, Lignano e Tagliamento. Affinché poi non si rinnovino simili attentati, converrebbe che venisse interessato il Regio Governo Italiano allo scopo di precettare ai Regi Uffizi Italiani di Porto Sanità Marittima e Finanziari stazionati sopra i lidi di Lignano e Tagliamento di respingere da quelle spiagge, qualunque fossero i pescatori, che osassero approfittarsi di quelle pesche a danno dei pescatori di Grado. Dalla Podesteria di Grado, 28 Aprile 1868 Nicolo Corbato, Podestà

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“DUCALE ECELL. SENATO DI CONCESSIONE A NOSTRA COMUNITÀ ' DI GRADO” 1428 - 15 dicembre Concessione e solutione delle spiagge e lagune di Grado al nostro Dominio Ducale di Venezia etc. Francesco Foscari pe la grazia di Dio Doge di Venezia et a eterna memoria: Possedendo la Nostra fedele Comune di Grado ed usufruttando per lunghissimi tempi trascorsi alcune acque, canali e pescaggioni nei confini di Grado, entro dei quali i suddetti Nostri fedeli sudditi Gradesi sono soliti di pescare per le quali acque, abbenchè non si trovi, che essi pagassero qualcosa a titolo d'affitto o di riconoscenza, nulladimeno chiaramente ed indubitamente si discerne, che quelle acque e pescaggioni appartengono direttamente a Noi, al Nostro Dominio ed alla Giurisdizione del Nostro Ducato.

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Onde i nostri pubblici impiegati per Nostra commissione volendo provvedere tanto alla conservazione della Giurisdizione del nostro dominio, quanto all'utile e comodo degli stessi nostri fedeli Gradesi, ed avuta per di pia buona considerazione colla stessa Comunità e coi nostri sudditi Gradesi, concordemente si unirono all'infrascritta Convenzione e composizione, cioè: Che la Comunità di Grado debba dare a pagare in perpetuo annualmente al Nostro dominio oppure ai Nostri pubblici impiegati a nome Nostro in riconoscienza delle dette acque, Canali, paludi e pescaggioni nove lire piccole a titolo di perpetuo livello. Sicché i Nostri fedeli Gradesi possono in perpetuo nelle dette Acque pescare liberamente e facilmente, senza verun impedimento e senza alcuna contraddizione; dimodoché nessuna persona, eccettuati quelli da Grado, può pescare nelle acque della giurisdizione di Grado, entro i suoi confini, cioè dal porto del fiume Tagliamento fino al porto di S. Giovanni della Satuba, tanto entro dei paludi, quanto fuori della spiaggia, che è confinante colla terra di Grado, senza volere consenso della detta Comunità.

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Noi però volendo, che la sopradescritta composizione, pro-messa e concessione e censo annuo, qual fu convenuta tra i detti pubblici impiegati a nome Nostro con i Gradesi stessi, sia eseguita e si osservi in perpetuo, col nostro Consiglio l'approviamo, lodiamo ed in perpetuo confermiamo, e comandiamo, che il Presente sia eseguito con tutti i modi, condizioni e obbligazioni sopraddette a tenore, evidenza, dichiarazione e forza della presente Nostra e che venga munito colla Nostra Bolla pendente di piombo. Dato del nostro Palazzo Ducale il giorno decimoquinto del mese di Dicembre, indizione terza, nell'anno mille quattrocento e ventotto. Francesco della Longa, Secr.

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Nell'Ufficio della Podesterìa di Grado li, 28 Aprile 1868 presentì li sottoscritti Comparsi Matteo Pigo e Sebastiano Trojan Capipescatorì di Grado dedussero a Protocollo la seguente ISTANZA. Essendosi noi assieme coi nostri uomini recati ad esercitare la pesca lungo la spiaggia del mare, cioè sopra i lidi S. Andrea, Lignano fino al Porto del Fiume Tagliamento, lidi questi appartenenti bensì al Regno d'Italia compresi nei Distretti di Palmanova e Latisana, ma però il diritto di pesca fu sempre senza interruzione da noi esclusivamente esercitati, essendo questo diritto proprietà esclusiva del Comune di Grado. Ora, una quantità di pescatori Italiani s'impossessarono di quelle nostre pesche, fra i quali abbiamo riconosciuto Stefano Santimori e Rocco Santimori del Comune di Caorle, Distretto di Portogruaro con 20 uomini, i quali pescano tutt'ora con la rete Tratta stando sopra il lido; nonché Tobia Doria detto Fòfoli con altri due uomini con la rete Saltarello stabilmente assicurata sopra la spiaggia con dei pali; ed oltre di questi molti altri pescatori tutti di Chioggia, che non sappiamo il nome, del pari tutti stando sopra la spiaggia pescano tutto dì a Cappe, Rombi, ecc. con reti e Fossine.

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Sorpresi da un sì strano ed inaspettato usurpo dei nostri diritti di pesca, facemmo conoscere a quei pescatori non poter essi appropriarsi ciò che è d'altrui. Essi però unanimi ci risposero che non appartengono più quei lidi all'Impero d'Austria, ma bensì al Regno d'Italia, furono perciò assicurati, che i pescatori Austriaci di Grado non hanno più diritto di quelle pesche, e di avere essi come sudditi Italiani preso possesso, facendoci comprendere di dover noi allontanarci da quelle spiagge a scanso di spiacevolissime conseguenze. Sopraffatti dalla tracotanza di quei pescatori fummo necessitati di abbandonare quei luoghi dì pesca dove noi ed i nostri antenati per tanti secoli fummo sempre in pieno possesso. Gl'impiegati dei Regi Uffìzzi Italiani di Porto e Sanità Marittima e Finanziari stazionati sopra quei Lidi, non ci diedero alcuna assistenza, ma anzi sostengono l'ideale ingiusta pretesa di quei pescatori. Nel dimostrare l'esposto fatto facciamo Istanza pel più sollecito provvedimento, protestando contro i suddetti pescatori di Caorle e di Chioggia pell'usurpo dei nostri diritti e pel risarcimento dei danni, ed affinchè venissero tosto respinti da quei lidi, e di poter noi esercitare liberamente la pesca senza molestie, come sempre esercitata, senza interruzione fino alla p.a. settimana. Preletto confermato e firmato. Matteo Pigo Sebastiano Trojan Nicolò Corbato, Podestà Francesco Degrassi, testimonio

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Umilissima istanza Eccelsa I.R. Luogotenenza! In base al trattato di Commercio e Navigazione del 23.4.1867 stipulato fra l'imperatore nostro Governo e il Regio Governo Italiano / Art. XVIII, comma I, nonché in base al venerato decreto di questa Eccelsa I.R. Luogotenenza d.d. 11 sett. 1867 n. 12297, compete ed è riservato ai pescatori di Grado forniti dei loro passaporti marittimi il diritto di pesca; sopra le spiagge di S. Andrea, Lignano, fino al porto Tagliamento. L'esercizio di questo diritto di pesca è cosa di grande impor-tanza per i pescatori di Grado, i quali, abitatori di una sterile spiaggia, ritraggono ogni loro sussistenza dall'esercizio dell'industria peschereccia. Persuasi che la forza dei trattati deve essere di tutela, ed anzi egida sicura all'esercizio del loro diritto di pesca, tanto il reverente sottoscritto, quanto molti altri pescatori di Grado, si recarono infatti forniti del certificato comunale /all. sub A e dei rispettivi passaporti marittimi sulle dette spiagge di S. Andrea e Lignano per la pesca; e quantunque essi esibissero alle guardie finanziarie italiane il suddetto certificato ed i propri passaporti marittimi no nullameno le medesime, adducendo che quelle carte mancavano del visto delle regie e competenti autorità italiane, denegarono e al sottoscritto ed ai suoi compagni il permesso di pescare su quelle spiagge.

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Di fronte a questo rifiuto, che per noi poveri pescatori tornava dannosissimo, non abbiamo mancato di rivolgerci per aiuto e tutela alla nostra autorità comunale, affinché la medesima interponesse, dove e come le fosse parso del caso i suoi uffici, per la reintegrazione dei nostri antichi diritti fatti rivivere dai nuovi trattati internazionali. Sia indolenza della nostra autorità comunale od altra causa che a noi non è dato di penetrare, è ormai trascorso lunghissimo tratto di tempo senza che ne fosse dato di vedere qualche buono effetto delle nostre rimostranze. Egli è perciò che impediti per sempre di esercitare la nostra industria della pesca sulle preaccennate spiagge, industria da cui ricaviamo lo scarso e sudato pane per noi e per le povere nostre famiglie, persuasi che il passaporto marittimo rilasciato da i.r. autorità austriaca, debba di fronte ai vigenti trattati, bastare anche di fronte agli organi dell'autorità estera a comprovazione dei nostri diritti, io infrascritto, facendo prova a nome dei miei compagni di pesca rivolgo a questa Eccelsa I.R. Luogotenenza del Litorale l'umilissima e sommessa preghiera: "Piaccia a questa Eccelsa I.R. Luogotenenza di provvedere e nelle vie diplomatiche o altrimenti affinché venga, quanto prima sia possibile, rimosso ogni ostacolo all'esercizio del diritto di pesca sulle spiagge di S. Andrea, Lignano fino al Porto Tagliamento per i pescatori di Grado. Devotissimo, PIGO FRANCESCO All'Eccelsa I.R. Luogotenenza in Trieste 29 Luglio 1868 Testimoni 2 firme illeggibili

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All. sub. A La Podesteria di Grado accompagna col presente Francesco Pigo pescatore di questa Comune il quale assieme con altri 14 uomini in tutti 15 muniti dei loro passaporti marittimi si recano sopra le spiaggie di S. Andrea, Lignano, fino al Porto Tagliamento ad esercitare la pesca; diritto questo d'esclusiva proprietà di questa Comune costantemente esercitato sino dai più remoti secoli per investitura ricevuta dalla cessata Repubblica di Venezia dd 15 Dicembre 1428 pienamente riconosciuto questo diritto di pesca da tutti i susseguiti Governi come del pari dall'attuale del Regno d'Italia appar decreto dell'Eccelsa Luogotenenza dd Trieste 11 settembre 1867 n. 12297 dello stesso mese di settembre n. 2001. Grado 12 luglio 1868 II Podestà Nicolò Corbato Visto Cervignano 13 luglio 1868 Firma illeggibile ( Pretura di Cervignano)

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Nro. 148. A perpetua memoria. PREAMBOLO Le vertenze già da lungo tempo insorte fra il comune di Grado Austriaco da una parte, e le limitrofi Comuni Italiane di Marano lagunare e Caorle dall'altra, in merito ai diritti di pesca e caccia sulle lagune e spiaggie del mare, furono dai rispettivi Governi Austriaco ed Italiano definitivamente ammortizzale col mezzo di rispettiva Commissione internazionale, la quale radunata in Gradisca il giorno 1. Ottobre 1869 ha solennemente conchiuso opportuna Convenzione contenuta nel Protocollo qui sotto trascritto. In seguito Sua Eccellenza il Signor Luogotenente Tenente Maresciallo Cavaliere di Moering con ossequiato Dispaccio dd. Trieste 25 Febbraio 1870 N.ro 355 , comunicato al Podestà di Grado con Decreto dell'I. R. Sig. Capitano Distrettuale Antonio Nobile da Mosto dd. Gradisca 3 Marzo a. c. N.ro 1773, ha significato, che a tenore di una comunicazione dell'Eccelso I. R. Ministero degli affari esteri all'Eccelso I. R. Ministero del Commercio in data 12 Febbraio 1870 N.ro 131 K. P. venne ratificato dall' I. R. Governo Austriaco e dal Regio Governo Italiano il suddetto Protocollo assunto in Gradisca il 1. Ottobre 1869 e ciò mediante lo scambio della relativa dichiarazione dell'I. R. Ministero Austriaco in data 12 Febbraio e di quella del Regio Governo Italiano in data 21 Gennaio 1870.

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In esecuzione alla premessa comunicazione il Podestà di Grado fece pubblicare nel suo Comune li 6 Marzo 1870 la ratificata Convenzione, che il prefato i. r. sig. Capitano Distrettuale avevagli comunicato in copia, rendendo pubblicamente noto mediante analogo Avviso, che la medesima è entrata in vigore col giorno dello scambio delle relative dichiarazioni Ministeriali cioè col giorno 12 Febbraio 1870. Ora, per corrispondere all'ingiunzione del prelodato 1. R. Sig. Capitano Distrettuale il Comune di Grado rende universalmente noto col mezzo della stampa, a perpetua memoria, il surriferito Protocollo. GRADO, li 6 Marzo 1870. (L. S.) Il Podestà Nicolò Corbato.

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PROTOCOLLO Allo scopo di appianare definitivamente le controversie esistenti da tempo remoto per l'esercizio della pesca e della caccia sulle lagune e sulla spiaggia del mare tra il comune di Grado da una parte, ed i comuni di Marano e di Caorle dall'altra, e sopire ogni eventuale reciproca pretesa derivante da tali controversie, nonché di togliere ogni motivo alla ripetizione di deplorabili conflitti tra gli abitanti di quei comuni, - l'Imperiale e Regio Governo austriaco ed il regio Governo Italiano hanno nominato apposita commissione internazionale composta dei seguenti membri: Da parte dell'Imperiale e Regio Governo Austriaco: Antonio Nobile da Mosto, Ciambellano, di Sua Maestà, Cavaliere dell'ordino Gerosolimitano, Capitano distrettuale in Gradisca, ed Antonio Cavaliere Rinaldini Cavaliere dell' ordine Pontificio di San Silvestro, Segretario del Governo centrale marittimo. Da parte del Regio Governo-Italiano: Vincenzo Pìola, Cavaliere dell'ordine della Corona d'Italia, Capitano di Porto a Venezia. Eliodoro Radaelli Sindaco di Caorle, Giovanni Corvetta, Cavaliere dell'ordine della Corona d'Italia, Capo del Genio civile della Provincia di Udine, ed Angelo Zaboga Sindaco di Marano lagunare, i quali, dopo avere esibito le loro legittimazioni ed averle riconosciute in debita forma ed invitato il Podestà di Grado Nicolò Corbato ad offrire gli opportuni schiarimenti ;

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Riconosciuto clic attenendosi strettamente d'una parte ai diritti acquisiti pretesi dal Comune di Grado, e d'altra parte a quelli derivanti dal diritto internazionale non si poteva stabilire uno stato di cose che desse piena sicurezza di troncare per l'avvenire ogni causa dei conflitti surricordati; Riconosciuto inoltre che a conseguire un accordo giova collegare alla controversia della pesca marina, quella della pesca e della caccia lagunare; Considerato che i comunisti di Marano non hanno usato finora né intendono di usare in seguito del diritto di pesca nel miglio marino (geografico) dalla spiaggia del loro comune, bastando ad essi di conservare la pesca delle cape e crostacei marini; Considerato finalmente che il Comune di Grado possiede di fatto sulla spiaggia del Comune di Marano l'isola denominata S. Andrea con casolare e l'isola denominata Martignano, la prima delle quali col casolare è anche allibrata in estimo in ditta del Comune di Grado; Sono convenuti nei seguenti articoli: Articolo I. Relativamente alla questione sulla pesca entro il miglio marittimo lungo il tratto di spiaggia da Porto Buso a Porto Tagliamento; a, I Gradesi potranno liberamente ed esclusivamente pescare entro il miglio marittimo della spiaggia di mare da Porto Buso alla sponda sinistra di Porto Lignano, nella qual spiaggia sono appunto comprese le Isole sunnominate di S. Andrea e Martignano.

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b, Dalla sponda sinistra del porto Lignano lungo la costa fino alla foce del Tagliamento il diritto di pesca entro il miglio marittimo resta riservato esclusivamente ai comunisti di Caorle nel senso che i comunisti di Grado devono astenersi dalla pesca in quella zona d'acqua. c, La pesca delle cape e crostacei marittimi sulla spiaggia da Porlo Buso a Porto Lignano rimane libera come fin'ora ai comunisti di Marano e dì Grado, la pesca stessa sulla spiaggia da Porto Lignano a Porto Tagliamenlo sarà esercitata dai comunisti di Latisana e di Caoreo esclusi quelli di Grado. d, Pel tratto d'acqua nel seno tra la punta di Tagliamento e S. Giovanni Satuba, per quanto che eccede il miglio marittimo dalla spiaggia , vale nei riguardi di pesca quanto venne stabilito nel protocollo finale relativo al Trattato di commercio e di navigazione austro-italiano del 23 Aprile 1867 nell'addizionale all'articolo XVIII. (decimo ottavo) del Trattato stesso, che, cioè il diritto di pesca nei detti limiti eccedenti il miglio riservato competa come lungo le altre coste dei rispettivi stati nel mare adriatico, agli abitanti dei Litorali austriaco ed italiano.

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Articolo II. Relativamente all'esercizio della pesca e della caccia nelle lagune interne dei comuni confinanti di Grado e Marano si stabilisce quanto segue: a, In quanto all'esercizio della pesca rimane inalterata la convenzione stipulata fra il comune di Grado e quello di Marano in Monastero li 27 Marzo 1832. b, In quanto all'esercizio della caccia si conviene che la caccia sui fondi lagunari marcati nella mappa del Comune di Marano ai N.ri 36!l (trecento sessantanove) e 370 (trecento settanta) allibrati in ditta del Comune di Grado e siti a sinistra dei fiumi Aussa ed Anfora, sarà esercitata esclusivamente dai comunisti di Grado e la caccia sul fondo lagunare marcato al N.ro 371 (trecento settantuno) della mappa suddetta in ditta del Comune di Marano fondo sito a destra del fiume Anfora, sarà esercitata esclusivamente dai comunisti di Marano così che il confine pell'esercizio della caccia da parte dei comunisti di Grado e di Marano; coinciderà col confine tracciato per la pesca nella suddetta convenzione di Monastero e sarà quindi quello formato dal fiume Anfora fino alla confluenza dell'Aussa e poi dall'Aussa fino a Porto Buso, indipendentemente della demarcazione del confine politico.

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Articolo III . S'intende da se che col presento accomodamento non vengono per nulla lesi i diritti di dominio diretto e di giurisdizione amministrattiva sulle spiaggie, spazi d'acqua e terreni di cui si tratta, come pure s'intende da se che tanto la pesca, sia in mare che nella laguna, quanto la caccia, dovranno esercitarsi con osservanza dello leggi e discipline vigenti o, che venissero emanate in seguito nei rispettivi tcrritori e ciò anche in quanto alle occorribili licenze. Articolo IV. La presente convenzione avrà definitivo vigore tostochè avrà riportata l'approvazione dei due Governi interessati. Nel desiderio per altro di raggiungere quanto prima lo scopo del pacifico esercizio della pesca e caccia da parte dei comunisti interessati, si conviene che la presente convenzione abbia fino da oggi provvisoria efficacia.

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Il presente protocollo eretto in Gradisca il 1. Ottobre 1869 (primo Ottobre mille ottocento sessantanove) in due originali viene firmato dai membri della commissione internazionale, i quali convengono che trattandosi d'interessi risguardanti anche il comune di Grado concorra a firmare l'atto presente il Podestà di quel Comune in prova della piena sua adesione. firmato V. Piota m. p. firmato Radaelli m. p. G. Corvetta m. p. A. Zaboga m. p. firmato Da Mosto m. p. Rinaldini m. p. N. Corbato m. p. Per copia conforme all'originale L'I. R. Segretario Distrettuale Pomo m. p. (L. S.) GRADO, li 6 Marzo 1870. Pubblicata ed affissa al luogo solito da me Giovanni Zaccaria m. p. Fante comunale.

Trieste — Tip. C. V. Rupnik & Comp

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