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pg. 4 CENTC 219 Documento di consultazione dell’AEEG 19/08 Capacità Professionali La Protezione Catodica - 2 a Parte pg. 12 Le responsabilità dei committenti, progettisti e realizzatori degli impianti all’interno degli edifici n. 33 - giugno 2008 www.apce.it Periodico registrato presso il tribunale di Roma al n. 67 in data 17.02.98 - Spedizione in abbonamento postale 70% - Roma pg. 18 Nuove regole per il trasporto e la distribuzione di gas pg. 8

APCE Notizie - 33 - giugno 2008

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Associazione per la Protezione dalle Corrosioni Elettrolitiche Rivista scientifica per l’informazione e la prevenzione delle corrosioni elettrolitiche delle strutture metalliche (cathodic protection).

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pg.

4CENTC 219Documento di consultazione

dell’AEEG 19/08

Capacità ProfessionaliLa Protezione Catodica - 2a Parte

pg.

12Le responsabilitàdei committenti, progettisti e realizzatori degli

impianti all’interno degli edifici

n. 33 - giugno 2008w w w. a p c e . i t

Periodico registrato presso il tribunale di Rom

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18Nuove regole per il trasporto e la distribuzione di gas

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neWs Documento di consultazione dell’AEEG 19/08

n° 33 - g iugno 2008

editoriAle

“Cari Soci e Cari Lettori” - di Gino Magnoni

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L e i m m a g i n i

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8linee GUidACapacità professionali

nel settore della protezione catodica - di Davide Gentile

eVentiLe responsabilità dei committenti, progettisti e realizzatori

degli impianti all’interno degli edifici - di Antonio Oddo

oPen sPAceNuove regole per il trasporto

e la distribuzione di gas - di Francesco Castorina

ProGettoRicerca Multi-Sponsors - Politecnico di Milano

cAse HistorY TECNOSYSTEM S.r.l.

AssociAzione idrotecnicA itAliAnA, Perugia

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Autorità ha avviato con la deli-berazione n. 234 del 26 settem-bre 2007, il procedimento perla formazione di provvedimentiin materia di qualità dei servizidi distribuzione vendita e misu-

ra del gas per il periodo di regolazione dal 1gennaio 2009 al 31 dicembre 2012 (terzoperiodo di regolazione).Nell’ambito di questo procedimento è statoemanato un primo documento per la consul-tazione in data 15 febbraio 2008 intitolato“Opzioni per la regolazione della qualità deiservizi di distribuzione e misura del gas nel IIIperiodo di regolazione”, ed in seguito il 17 giu-gno 2008 con il titolo “Orientamenti finali perla regolazione della qualità dei servizi di distri-buzione e misura del gas nel III periodo diregolazione (2009-2012) un secondo docu-mento con invito ad inviare osservazioni entroil 14 luglio 2008.Gli obiettivi tecnici sono quelli di assicurarestandard di qualità nei pubblici servizi, compa-rabili con altri stati membri dell’unione euro-pea anche relativamente alle attività di prote-zione catodica delle reti di distribuzione.I due documenti di consultazione evidenzianoalcuni aspetti che in base ai dati di AEEG nonaccennano a migliorare, più precisamente l’e-stensione di circa settemila chilometri di retein acciaio “non protetto” dichiarato dai distri-butori gas, che è rimasta pressoché costantenel tempo, mentre tutti gli altri indici sulla sicu-rezza nella distribuzione del gas mostrano sen-sibili miglioramenti.

Cercando di analizzare gli interventi presentinei due documenti dell’AEEG che riguardanole attività di protezione catodica troviamo, nelprimo documento di consultazione del15.02.2008 al capitolo “Nuovi obblighi di ser-vizio in tema di protezione catodica dellereti in acciaio” che di seguito trascriviamo:

7.20 La Protezione catodica delle reti inacciaio deve essere attuata al fine di prevenireil fenomeno della corrosione che può avvenirenei materiali metallici posti a contatto conambienti aggressivi o in presenza di correntidisperse generate da strutture interferenti.L’Autorità attribuisce una grande importanzaal contributo che l’attività di protezione cato-dica fornisce alla riduzione del rischio didispersioni di gas. Il testo integrato della qua-lità dei servizi gas ha finora limitato gli obblighidi servizio di registrazione e comunicazionedei dati all’Autorità in materia di protezionecatodica ai soli distributori di gas naturale pertenere conto, nella regolazione, delle maggioridifficoltà di applicazione della stessa da partedi soggetti che operano normalmente in situa-zioni territoriali più disagiate e meno concen-trate.7.21 Tuttavia si ritiene che debba essere valu-tata l’opportunità di rafforzare, anche per idistributori gas diversi dal gas naturale, gliobblighi di servizio di registrazione e comuni-cazione sullo stato di effettiva protezionecatodica delle reti in acciaio. A tal fine si pro-pone, attraverso il contributo dell’Associa-zione per la Protezione dalle CorrosioniElettrolitiche (Apce) di:a) individuare una metodologia, semplificatarispetto a quella prevista per il gas naturale,che consenta di stabilire se la rete sia o menoin protezione secondo quanto previsto dallalegislazione e dalla normativa tecnica vigentein materia;b) elaborare specifiche linee guida relative allaprotezione catodica che prevedano anche lacompilazione di un “Rapporto annuale dellostato elettrico della rete”

l’AEEG ritiene anche per questo segmento dimercato, importante ai fini della sicurezza, l’at-tività di protezione catodica, e nelle preceden-ti delibere 236/00 e 168/04 aveva esonerato i

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Documento di consultazionedell’AEEG 19/08

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Nuov i or i entament i de l l ’Autor i tà su l l a protez ione catod icadeg l i imp iant i d i d i s t r ibuz ione gas per i l ter zo per iodo d irego laz ione

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SergioCavalieri

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distributori di gas diversi dal gas naturale dalcomunicare i dati riguardanti la protezionecatodica delle reti in acciaio. Ora con il nuovodocumento, per la prima volta vengono richia-mate le attività di protezione catodica dellereti in acciaio per la distribuzione del gasdiverso dal gas naturale. Nel secondo documento di consultazione del17.06.2008, l’AEEG ripropone il capitolo rela-tivo alle attività di protezione catodica con iltitolo: Obblighi in tema di protezione cato-dica delle reti in acciaio che di seguito ripor-tiamo:

Sintesi delle proposte del primodocumento per la consultazione

8.4 L’Autorità ha proposto di rafforzare, ancheper i distributori di gas diversi dal gas natura-le, gli obblighi di servizio di registrazione ecomunicazione sullo stato di effettiva prote-zione catodica delle reti in acciaio. A tal fine siè proposto, attraverso il contributodell’Associazione per la Protezione dalleCorrosioni Elettrolitiche (Apce) di:a) individuare una metodologia, semplificatarispetto a quella prevista per il gas naturale,che consenta di stabilire se la rete sia omeno in protezione catodica secondo quan-to previsto dalla legislazione e dalla norma-tiva tecnica vigente in materia;

b) elaborare specifiche linee guida relative allaprotezione catodica che prevedano anche lacompilazione di un “Rapporto annuale dellostato elettrico della rete”.

Sintesi delle osservazioni emersedalla consultazione

8.5 Sulla proposta dell’Autorità si è registrataun’ampia condivisione con l’eccezione dell’as-sociazione di categoria degli esercenti di gasdiversi dal gas naturale che ha richiesto ditenere in considerazione le peculiarità e lemaggiori difficoltà di tali distribuzioni.

Orientamenti finali

8.6 L’Autorità, alla luce dell’importanza dell’at-tività di protezione catodica delle reti in acciaioai fini della sicurezza e della pubblica incolumità,ritiene opportuno confermare la proposta for-mulata nel primo documento per la consulta-zione che prevede già che la metodologia checonsenta di stabilire se la rete sia o meno inprotezione catodica possa essere semplificatarispetto a quella prevista per il gas naturale.

8.7 L’esame dei dati comunicati dai distributo-ri di gas naturale evidenzia che a fine 2006 visono ancora impianti di distribuzione con partidelle reti in acciaio non in protezione catodi-ca. Benché l’obbligo di mettere in protezionecatodica le reti in acciaio di distribuzione delgas sia stato stabilito in Italia solo a partire dal1952, l’Autorità ritiene indispensabile, ai fini diridurre il numero di dispersioni dalle reti didistribuzione di gas naturale, che gli esercentiprovvedano entro il 2015 a porre le condottein acciaio non ancora in protezione catodica(di seguito per brevità messa in efficace prote-zione catodica) o a provvedere in alternativaalla loro eventuale sostituzione. Si proponepertanto l’introduzione dei seguenti obblighidi servizio con riferimento alle reti in acciaionon protetto catodicamente al 31 dicembre2006.a) reti in acciaio in MP/AP: completa messa inefficace protezione catodica o eventualesostituzione entro il 31 dicembre 2011;

b)reti in acciaio in BP, completa messa in effi-cace protezione catodica o eventuale sosti-tuzione:

(i) di almeno il 30% delle condotte entro il 31dicembre 2010:

(ii) di almeno il 70% delle condotte entro il 31dicembre 2013:

(iii) del 100% entro il 31 dicembre 2015.

Considerazioni

Confermando la proposta del primo docu-mento di consultazione circa l’intenzione diacquisire i dati di protezione catodica anchedai distributori di gas diversi dal gas naturalel’AEEG conferma l’attenzione al problemadella corrosione degli impianti di distribuzionee di sicurezza assicurando tendenzialmente, alsettore una progettazione, costruzione egestione uniforme a tutti gli impianti di distri-buzione del gas combustibile.

In merito al punto 8.7 del documento nelquale l’Autorità indica ai distributori un arcotemporale per la totale messa in efficace pro-tezione catodica delle reti gas, esaminando lemotivazioni che inducono i distributori a gesti-re reti gas non in efficace protezione catodicaovvero la loro sostituzione, riteniamo impro-babile, almeno per alcune grandi realtà, ilrispetto dei tempi proposti, anche a causadelle molteplici implicazioni che non sempresono dipendenti dalla volontà e dall’impegnodel distributore.

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Nuovi obblighidi servizio intema di prote-zione catodicadelle reti inacciaio

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Chiedere ai distributori copia del rapportoannuale dello stato elettrico dei sistemi cheesprimono condizione di non efficace applica-zione della protezione catodica (valore Kt <60), unitamente al programma di recupero, chenel caso di considerevoli estensione di rete,può essere concordato con scadenze anchediverse da quelle enunciate nel documento diconsultazione, ci sembra una strada più realiz-zabile. Questo consentirà di affrontare megliotutte le specificità della rete e della loro ubica-zione.APCE ritiene necessario differenziare le azionida intraprendere sulla rete dove non è maistata attuata la protezione catodica da quellache, per motivi vari, secondo l’applicazionedelle regole espresse dall’indicatore Kt èriportata nei rapporti annuali come rete nonprotetta.

Vista la proposta dell’Autorità circa il raggiun-gimento dell’obiettivo di efficace protezionecatodica, nei prossimi anni,della totalità delleparti di rete in acciaio dichiarata non protettaalla data del 31.12.2006, riteniamo di difficileattuazione l’adempimento di tale obbligo.Motivazioni non imputabili al solo distributore

e legate alla gestione della rete, possonodeterminare il mancato raggiungimento dell’o-biettivo.Non ci sembra opportuno indicare il valoredel 100% di rete in efficace protezione catodi-ca, perché gli impianti oggi in esercizio, soprat-tutto nei centri delle grandi città,sono interes-sati da eventi esterni o di terzi che fisiologica-mente ne potrebbero impedire la correttagestione. Il valore a cui tendere dovrà essereespressione della realtà del territorio e dellostato degli impianti, attraverso un dialogo cheporti ad una programmazione che può rivelar-si anche molto difficoltosa.Una esigua parte di rete non in efficace prote-zione catodica può essere espressione di quel-la percentuale fisiologica che un impianto didistribuzione può avere in virtù di una dinami-ca degli avvenimenti di tipo incidentale, parti-colarmente frequenti nei grandi centri urbani,e/o di manutenzione straordinaria. Una picco-la percentuale di rete non in efficace protezio-ne catodica non dovrà escludere il distributo-re dall’accesso al sistema degli incentivi pro-posto dall’Autorità che nel terzo periodo diregolazione diverrà obbligatorio.

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Elezione del Presidentedel CTT di Firenze

Franco Giacomelli, attuale Presidente del Comitato Tecnico Territoriale di Firenze,dopo circa 40 anni di servizio, si accinge a lasciare la società CONSIAG SpA di Pratoper raggiunti limiti d’età e durante l’82 riunione del CTT svoltasi a Prato il 30 maggioscorso, dopo i ringraziamenti a tutte le persone che con Lui hanno contribuito alleattività dell’APCE negli anni del Suo mandato, ha rassegnato le dimissioni da Presidentedel CTT di Firenze.Franco Giacomelli, ha quindi indicato il p.i. Massimo Tiberi della società G.E.A. SpA diGrosseto, già rappresentante dei Soci locali del CTT di Firenze, come Suo successorealla carica, ricordando che Massimo Tiberi ha sempre dato la massima disponibilità edimpegno verso l’Associazione cercando di essere sempre presente alle riunioni sia delCTT che del CTC.I presenti hanno ringraziato Franco Giacomelli per l’impegno assunto nell’associazio-ne in tutti questi anni, quindi hanno eletto all’unanimità come nuovo Presidente delCTT di Firenze il p. i. Massimo Tiberi il quale ha accettato l’incarico ringraziando perla fiducia ed ha proposto di confermare l’incarico di Segretario al p.i. Virgilio Tocchio(esperto, ex Snam Rete Gas) che ha accettato temporaneamente ed ha proposto diindividuare, fra il personale in servizio attivo, una figura che nel tempo lo possa sosti-tuire.

La carica di rappresentante dei soci locali viene proposta al rappresentante di ToscanaEnergia che si riserva di accettare l’incarico dopo l’approvazione della Direzione dellasocietà.N

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l’editoriale di gino magnoni

bbiamo più volte accennato su queste pagine all’esigenza dinuovi assetti societari ed alla necessità di nuovi regola-menti in materia di sicurezza per offrire servizi migliori,favorire la creazione della giusta mentalità imprendito-riale e rispondere all’esigenza dell’Autorita’ di garan-tire l’interesse dei consumatori. Per tutto questo,l’anno 2008 sembra essere l’anno giusto. Il primosemestre 2008 si annuncia infatti come un anno

di grandi cambiamenti, almeno per il settore della distribu-zione del gas combustibile a mezzo reti.Prima l’emanazione del Decreto del Ministero dello svilup-po economico n. 37 del 22.01.2008 “Regolamento sullasicurezza degli impianti posti a servizio degli edifici”, pubbli-cato sulla gazzetta ufficiale n. 61 del 12 Febbraio 2008, cheprovvede al riordino delle disposizioni in materia di attivitàdi installazione degli impianti all’interno degli edifici edabroga, quasi del tutto, la vecchia legge 46/90 con tutti i suoiDecreti collegati, poi i due Decreti Legislativi emanati dallostesso Ministero di concerto con il Ministero dell’Interno,riguardanti la “Regola tecnica per la progettazione, costru-zione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e deisistemi, di linee dirette del gas naturale con densità nonsuperiore a 0,8” sia di distribuzione che di trasporto, hannoin pratica sostituito il Decreto Ministeriale del 1984. Infineil documento emanato dell’AEEG per il terzo periodo diregolazione (2009-2012) volto al miglioramento dell’effi-

cienza e della qualità dei servizi. Tutto ciò forma un complesso di regole che a partireda quest’anno e per il futuro determineranno non pochi ulteriori cambiamenti all’in-terno delle Aziende coinvolte. Inoltre, se consideriamo che il tutto si aggiunge al com-plesso di norme emanate negli anni precedenti, che hanno costretto gli addetti ai lavo-ri a reingegnerizzare le loro attività, potrebbe anche darsi che lo stare al passo conquanto richiesto possa creare non pochi problemi sia ai distributori, ma soprattuttoagli installatori in quanto di più piccole dimensioni.D’altra parte c’e’ da dire che la reale sicurezza, obiettivo dei provvedimenti normati-vi, derivi dalla loro concreta applicazione da parte delle aziende che gestiscono l’at-tività, di conseguenza diventa perciò sempre più determinante il corretto affidamen-to del servizio, la corretta relazione tra aspetti tecnici e contrattuali, ed il puntualecontrollo degli standard previsti.Lo sappiamo bene, “noi della protezione catodica”, che da anni cerchiamo di sensibi-lizzare quegli attori che, a vario titolo, si occupano della costruzione e dell’eserciziodi servizi interrati di “pubblica utilità”. E’ un compito difficile quello di fare culturanelle attività di manutenzione, nella sicurezza, nel mantenimento di quel bene che èl’infrastruttura utilizzata per la distribuzione dei servizi.Ciò detto anche in questo frangente purtroppo ci sembra essere mancato a livellonazionale, quel coordinamento tra le varie istituzioni che, recependo le evoluzionidella normativa Europea possa, dettando i tempi dell’azione, permettere a tutti i sog-getti di adeguarsi ai miglioramenti senza particolari stress di carattere sia tecnico cheeconomico.

Buon lavoro a tutti

Gino Magnoni

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Cari Soci,cari Lettori

Elezione del Presidentedel CTT di Firenze

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a norma definisce i livelli di competenza e descrive le conoscenze generali e le capacitàche i tre livelli devono possedere, rimandando all’appendice B della norma stessa l’e-sposizione dettagliata delle competenze dei distinti livelli, a prescindere dal settore diapplicazione, e le mansioni specifiche dei tre livelli in base al settore di applicazione. In forma sintetica si riportano le sole capacità dei tre livelli. • Livello 1La persona certificata al livello 1 oltre alle competenze di cui all’appendice B della

norma, deve essere capace, nel rispetto di norme e regole tecniche, di verificare la messa apunto delle attrezzature di misura e di controllo, di eseguire misurazioni e controlli in confor-mità ad istruzioni scritte, di rilevare e registrare i risultati delle misurazioni e delle verifiche, dicompilare i resoconti delle misurazioni e verifiche, di eseguire la supervisione di alcune installa-zioni, i controlli e le prove nel corso della messa in opera del sistema di protezione catodica edi eseguire lavori di manutenzione corrente su sistemi di protezione catodica.Al livello 1 non compete stabilire i metodi di prova, le tecniche da impiegare, la preparazionedelle istruzioni tecniche scritte e l’interpretazione dei risultati delle prove.• Livello 2La persona certificata al livello 2, oltre alle competenze di cui all’appendice B della norma, deveconoscere le attività di protezione catodica ed essere capace, nel rispetto di procedure affer-mate e riconosciute, di eseguire, controllare e dare assistenza alle operazioni del livello 1, di sce-gliere la tecnica di misurazione e di controllo della protezione catodica, di definire i limiti diapplicabilità dei metodi di prova, di convertire le norme e le specifiche in istruzioni tecnichescritte, di far funzionare le attrezzature di misurazione e di prova e verificarne la messa a punto,di organizzare e annotare i risultati delle misurazioni e dei controlli, di interpretare e valutare irisultati alla luce delle norme, delle raccomandazioni e delle specifiche applicabili, di determi-nare gli interventi correttivi di tipo ordinario, di eseguire la progettazione di protezione cato-dica sotto la supervisione di un livello 3, di controllare l’installazione di sistemi di protezionecatodica ed eseguire le prove del caso, di collaudare i sistemi di protezione catodica sotto laresponsabilità di un livello 3 e di eseguire la manutenzione di un sistema di protezione cato-dica.In merito alla progettazione e collaudo sotto la supervisione del livello 3, è opportuno rife-rirsi alla norma, poiché per queste attività la norma stessa prescrive alcuni vincoli e limita-zioni.Il regolamento CICPND stabilisce che il livello 2 coadiuva con il livello 3 nelle fasi progettualidei sistemi di protezione catodica.• Livello 3 La persona certificata al livello 3, oltre alle competenze di cui all’appendice B della norma,

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Capacità professionali nel settore della protezionecatodicaLa certificazione delle figure professionali, comegaranzia nella qualità

A cura di Davide Gentile

Seconda Parte

Speciali Linee GuidaNorma UNI EN 15257

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deve essere capace di progettare sistemi diprotezione catodica, di definire e convalidareprocedure di misurazione e di prova, di inter-pretare norme, raccomandazioni, specifichee procedure, di definire particolari metodi diprova e procedure di protezione catodica, diinterpretare i risultati di misurazioni e diprove per utilizzarli nella verifica del funzio-namento, di definire ogni intervento corret-tivo, di eseguire, controllare e convalidare leattività del livello 1 e del livello 2, di assu-mersi la responsabilità tecnica di un centrodi addestramento o di un centro di esame edel suo personale, di utilizzare le proprieesperienze per apportare miglioramentinelle progettazioni, nell’esercizio, nelle verifi-che di funzionamento e nelle procedure dimanutenzione dei sistemi di protezionecatodica.Il personale di livello 3 può essere autorizza-to dall’organismo di certificazione ad orga-nizzare e a controllare gli esami di livello 1 edi livello 2.Il capitolo idoneità alla certificazione descri-ve quali sono le informazioni documentateper essere ammessi alle sessioni d’esame(titolo di studio, formazione ed esperienzapratica) e definisce per ciascun livello i requi-siti dell’addestramento e gli anni d’esperien-za nel campo della protezione catodica per ilsettore di applicazione e livello per il quale sicandida.Per l’addestramento è richiesta la prova docu-mentata del periodo di addestramento per illivello e il settore di applicazione, sulla base diprogrammi approvati dall’organismo di certifi-cazione nazionale. Il regolamento CICPNDrichiede copia dell’attestato di partecipazionea riconosciuti corsi di addestramento e il dia-rio presenze, firmato dal livello 3.Per il livello 1 e 2 la durata minima del perio-do di addestramento è di 40 ore per ciascunsettore di applicazione. Per il candidato privodi certificazione di livello 1 che vuole accede-re direttamente all’esame di livello 2 la duratadell’addestramento richiesto è di 80 ore. Per i candidati di livello 3 non sono previstispecifici tempi di addestramento tenutoconto del loro potenziale scientifico e tecni-co. La norma ed il regolamento CICPNDspecificano che la preparazione può avvenireoltre che attraverso corsi di aggiornamentoanche partecipando a conferenze o seminariquali quelli organizzati da Associazioni indu-striali, o indipendenti, studiando testi, rivisteo altre pubblicazioni specializzate. Tuttavia ilcandidato deve presentare prove documen-tate del proprio addestramento.Il capitolo dedicato all’esperienza industrialenella protezione catodica specifica che lastessa deve essere pratica e continuativa daacquisire prima della certificazione.L’accertamento dell’esperienza è demandata

al datore di lavoro che deve rilasciare unadichiarazione scritta dettagliata, mentre ilavoratori autonomi devono presentare unadichiarazione del livello 3 o 2 che ha fattoloro da guida.I tempi minimi di esperienza, espressi in annied indicati nella tabella che segue, sono infunzione del livello richiesto e della classe diistruzione. Le classi d’istruzione sono:A) Laurea in ingegneria, fisica, chimica oppu-re diploma universitario in scienze deimateriali o master sulla corrosione.

B) Diploma di scuola media superiore adindirizzo tecnico o laurea non ad indiriz-zo tecnico.

C) Titolo o attestato conseguito ai sensidella legislazione vigente in materia di for-mazione professionale ad indirizzo tecni-co o diploma di scuola media superiorenon ad indirizzo tecnico.

Il paragrafo sulla valutazione delle compe-tenze per la certificazione riporta che laverifica delle capacità professionali dei can-didati deve essere eseguita secondo proce-dure definite dall’organismo di certificazionein conformità alle regole generali previstinella norma.Nei principi generali la norma prescrive cheper i livelli 1 e 2, l’esame è composto di treprove nel settore di applicazione richiesto.Due prove devono essere di tipo teorico(prova scritta generale e prova scritta setto-riale), mentre la terza deve essere una provapratica settoriale.Le prove scritte generale e settoriale sonocostituite da domande a risposta multipla,mentre la prova pratica è un colloquio tecni-co-pratico per accertare le conoscenze ecapacità delle attività specifiche del livello dicompetenza e le nozioni specifiche emersedurante la prova pratica.Il regolamento CICPND indica le singoleprove, il numero di domande a risposta mul-tipla ed il numero di prove pratiche come daprospetti seguenti.

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Per l’addestra-mento è richie-sta la provadocumentatadel periodo diaddestramentoper il livello e ilsettore diapplicazione,sulla base diprogrammiapprovati dal-l’organismo dicertificazionenazionale.

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Tempi minimi di esperienza in anni

Classe d’istruzione

Livello 1 Livello 2 livello 3

A 1 2Livello

2 + 3 anni

B 1 3Livello

2 + 5 anni

C 1 4Livello

2 + 8 anni

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Per la conduzione degli esami, la norma pre-scrive che tutti gli esami devono essere svoltisotto il controllo di una Commissioned’Esame nominata con i criteri stabiliti dall’or-ganismo di certificazione nazionale. Il regolamento CICPND prevede che gli esamidel livello 1 e 2 sono da svolgere pressoCentri d’esame approvati e controllati dallostesso. Gli esaminatori devono essere sceltitra quelli approvati dall’organismo di certifica-zione stesso e nelle sessioni d’esame non deveessere designato chi è stato personalmenteistruttore di un candidato oppure è impiegatoo lavora nella stessa azienda del candidato.Per le modalità di valutazione e di assegnazio-ne dei punteggi delle singole prove e dell’esamedi certificazione al livello 1 e al livello 2, lanorma riporta che le stesse devono essereeseguite con procedure definite dall’organismodi certificazione nazionale. L’unica regola che lanorma indica è il peso da assegnare alle treprove. Per il livello 1, la prova pratica settorialedeve avere un peso maggiore delle prove teo-riche (scritta generale e scritta settoriale). Peril livello 2, le prove teoriche (scritta generale escritta settoriale) devono avere un peso mag-giore della prova pratica settoriale.Il regolamento CICPND indica che le provescritte a risposta multipla sono valutate in cen-tesimi come percentuale delle risposte esattesul totale delle domande e che per essere cer-tificato il candidato deve ottenere una valuta-zione di almeno 70/100 in ciascuna delle partidell’esame (prove scritte e prova pratica) eduna valutazione finale pesata di almeno 80/100.Il successivo capitolo è dedicato all’accerta-mento e valutazione delle competenze deilivelli 3, che devono essere esaminati e giudi-cati da una Commissione d’esame nominatadall’organismo di certificazione. La norma individua più sistemi per valutare i

livelli 3, assegnando agli organismi di certifica-zione nazionali di specificare e definire le pro-cedure. I modi di valutazione considerati dallanorma vanno dalla presentazione di un dossiertecnico circostanziato e controfirmato dareferenti indipendenti, integrato con un even-tuale documento specifico da elaborare edesporre alla Commissione d’esame allargatacon altri eventuali esperti, alla richiesta sempredel documento tecnico integrato con provescritte sia generale sia settoriale. Il regolamento CICPND specifica che l’esamedi livello 3 è composto di tre prove nel setto-re d’applicazione richiesto, da svolgersi pressola sede dell’organismo di certificazione.Due prove scritte, generale di base e settoria-le, sono costituite da domande a risposta mul-tipla, mentre la terza, designata come provapratica settoriale, consiste nello sviluppare periscritto e in dettaglio un resoconto tecnico,assegnato dalla Commissione d’esame, che ilcandidato deve esporre alla Commissionestessa precisando i concetti principali e parti-colari dell’elaborato.Il regolamento CICPND precisa le singoleprove e il numero di domande a risposta mul-tipla come da prospetto seguente.

Nei successivi capitoli la norma fornisce le indi-cazioni sull’eventuale ripetizione degli esami esulla gestione della certificazione che include ilrilascio del certificato e del tesserino, il periododi validità, rinnovo, prolungamento ed estensio-ne della certificazione.Il riconoscimento del livello di professionalità èattestato per mezzo di un certificato e tesseri-no personale rilasciato dall’organismo di certifi-cazione ed il periodo di validità è di cinque annidalla data indicata sul certificato e sul tesserino. Alla scadenza del primo periodo di validità lacertificazione può essere rinnovata senzaesami per un periodo di altri cinque annimediante il rinnovo. Le persone certificatedevono dimostrare di aver svolto in modosoddisfacente la propria attività senza interru-

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Esame di livello 3

ProveNumero minimo

di domande

Prova scritta generale 30

Prova scritta settoriale

20per ogni settore diapplicazione

Prova pratica settoriale

Presentazine di unresoconto tecnicoper settore di applicazione

10

Esame di livello 1

Prove Numero minimo di domande

Prova scritta generale 30

Prova scritta settoriale20

10 per ogni settore di applicazione

Prova pratica settorialeNumero 4 prove - 1 per settore di

applicazione più colloquio

Esame di livello 2

Prove Numero minimo di domande

Prova scritta generale 30

Prova scritta settoriale20

15 per ogni settore di applicazione

Prova pratica settorialeNumero 4 prove - 1 per settore di

applicazione più colloquio

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La certifica-zione rappre-senta per leaziende che siavvalgono diterzi per laprogettazionee realizzazio-ne dei sistemied impianti diprotezionecatodica unapreziosaopportunità

zioni significative e di essersi mantenuteaggiornate nel settore di applicazione per ilquale si richiede il rinnovo. Per l’aggiornamen-to delle proprie conoscenze tecniche, il rego-lamento CICPND richiede l’attestato di fre-quenza a riconosciuti corsi di aggiornamentodella durata di almeno 16 ore e il diario pre-senze, firmato dal livello 3.Al termine di ogni secondo periodo di validitàla certificazione può essere prolungata per unnuovo periodo di cinque anni mediante laricertificazione. I livelli 1 e 2 devono adempie-re i requisiti previsti nel rinnovo e superareuna prova pratica settoriale. Per i livelli 3, la norma prevede che la ricertifi-cazione deve essere eseguita secondo proce-dure definite dall’organismo di certificazionein conformità alle regole generali previste nellanorma stessa. Il regolamento CICPND espone nel dettagliole procedure, i requisiti e le limitazioni per taliimpegni di scadenza.L’ultimo capitolo è dedicato all’istituzione deinuovi schemi di certificazione, all’estensione dischemi e dei periodi di transizione che prece-dono l’attivazione della certificazione di per-sonale di protezione catodica in uno o più set-tori di applicazione. In questo capitolo è anche stabilito che il per-sonale di protezione catodica certificato primadell’entrata in vigore della norma europeamantiene la propria certificazione per il perio-do di validità della stessa, con un massimo dicinque anni, e dopo deve essere sottoposto aricertificazione. La norma termina con due appendici normati-ve particolareggiate e precisamente:- Appendice A Settori applicativi.- Appendice B Livelli di competenza.

La qualità e la sicurezza degli impianti di distri-buzione e trasporto è oggetto di notevole

attenzione da parte delle Aziende e delleSocietà che gestiscono i servizi nonché deglioperatori del settore.Con la certificazione del personale si sonoposte le basi per garantire ai Committentiche affidano opere e prestazioni nell’ambitodella protezione catodica la competenza e lapreparazione professionale di chi opera nelsettore.L’APCE, nell’ambito della propria attività plu-riennale svolta a favore della protezione cato-dica ha intrapreso con impegno e con il pienosostegno dei propri Soci questo progetto perfavorire e diffondere l’impiego del personalecertificato.La certificazione rappresenta per le aziendeche si avvalgono di terzi per la progettazionee realizzazione dei sistemi ed impianti di pro-tezione catodica una preziosa opportunità inquanto, con l’introduzione d’idonee clausolenei Capitolati di Appalto, è possibile operareuna scelta qualitativa delle aziende che opera-no nel settore al fine di incrementare il livellodi qualità e la sicurezza dell’esercizio dellestrutture protette catodicamente.La certificazione delle persone potrebbe inun prossimo futuro sostituire l’iscrizione aglialbi professionali essendo la stessa voltaanche ad accertare nel tempo il mantenimen-to delle competenze. La certificazione aven-do una validità quinquennale dovrà essererinnovata allo scadere previa verifica delmantenimento dei requisiti da parte dellapersona certificata.Certificarsi è un’esigenza, non una moda. E’l’acquisizione di un metodo, o meglio di unamentalità, che basa i suoi presupposti sullaripetitività di ciò che è valido e sull’innova-zione di ciò che può o deve essere affinato.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI- Norma UNI EN 15257:2007 “Protezione

catodica - Livelli di competenza e certifi-cazione del personale di protezione cato-dica

- CICPND Regolamento sulla qualificazionee certificazione del personale addetto allaprotezione catodica (2008).

Conclusioni

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Re laz ione de l l ’Avv. Pro f . Anton io Oddo a l Forum I ta l i ano s i curezza gas - M i lano , 11 -12 g iugno 2008Stud io Lega le Oddo

Parte primaLe responsabilità dei committenti.

La figura ed il ruolo del “committente” - qualesoggetto che ha il potere di affidare (secondo ilsignificato più autentico, dal latino committere)- per conto proprio - ad altro soggetto, unaprestazione di qualsiasi genere - è tra quelli chetendono ad assumere un rilievo sempre mag-giore nella legislazione mirata alla sicurezza edalla prevenzione degli infortuni. Nel settore, in particolare, della legislazionespeciale per la sicurezza degli impianti - siaa gas che elettrici, tanto la L. 1083/71 che laL. 186/68 non hanno menzionato espressa-mente la figura del “committente”, risultandoessenzialmente orientate all’imposizione diuna “regola d’arte” il cui rispetto si poteva esi-gere direttamente soltanto nei confronti deisoggetti chiamati a svolgere ruoli di tipo tecni-co, a livello progettuale o esecutivo, perimpianti, apparecchiature e parti componenti.In assenza di specifiche norme (giuridiche)caratterizzate da finalità prevenzionali, pertan-to, la figura e la responsabilità del “commit-tente” sono emersi soltanto in negativo, ossiain presenza del verificarsi di danni e/o infortu-ni nei quali poteva avere esplicato un ruoloconcorrente la “colpa” del “committente”nella scelta del “prestatore d’opera” (intellet-tuale o manuale), in quanto scelta palesemen-te negligente o imprudente, oppure nell’avereesercitato una significativa ingerenza nei con-fronti dell’operato del ‘’prestatore’’, indipen-dentemente, in questo secondo caso, dalla“bontà” della scelta del committente stesso infunzione dei “requisiti tecnico-professionali”richiesti dall’ “opera”. Risulta particolarmenteinteressante, e pertinente, a questo riguardo,una Sentenza (Corte di Cassazione, Sezione IVPenale, n. 2511 del 13/10/99), che condanna un“committente” di impianti a gas - in concorsocon “l’installatore’’ e con il “collaudatore” perl’omicidio colposo dovuto ad avvelenamentoda monossido di carbonio generato da brucia-

tore di caldaia per la produzione di vaporeinstallata in una lavanderia sottostante alla casanella cui vasca da bagno veniva rinvenuto ilcadavere della persona i cui congiunti si eranocostituiti “parte civile” nel processo penale. Inparticolare, le consulenze tecniche esperiteavevano accertato che “la caldaia era priva deirequisiti di sicurezza previsti dalla legge, cheera stata dichiarata di potenza inferiore allaeffettiva (di 30.000 chilocalorie anziché di51.000), che il bruciatore non era stato tenutoin condizioni di adeguata pulizia, che comecanna fumaria di sfogo-uscita dei fumi rivenutidalla combustione era stato utilizzato impro-priamente un vecchio canale di mattoni pree-sistente (cavedio), parzialmente ostruito e nonincamiciato, che l’ossido di carbonio, prodottoda combustione imperfetta, aveva invaso ilvano occupato dal giovane ... attraverso crepa-lesione della canna fumaria, formatasi, all ‘altez-za del bagno in cui il giovane era stato rinve-nuto cadavere, per l’azione·del vapore acqueoprodotto in contesto di combustione non per-fetta e di gas immessi in cavedio non imper-mealizzato, nonché caratterizzato dalla pre-senza di detriti parzialmente ostruenti”. Quali, in questo caso, le responsabilità del“committente” secondo la Suprema Corte? Eccole: “secondo le sue stesse ammissioniscelse il sig. ... in base ad indagini superficiali...Un imprenditore deve usare accortezza in unascelta così importante come quella della instal-lazione dei macchinari della sua impresa.Invece il sig. ... si lasciò convincere, senza farealcun raffronto tra la ditta... ed altre ditte delsettore e senza assumere altre informazioni.Ma la sua colpa maggiore è stata quella di avereseguito i consigli di... diretti a violare la legge,in particolare per quanto riguarda la denunciadella caldaia e per l’allacciamento della cannafumaria. Il fatto che il contratto fosse “chiavi inmano” non esclude la responsabilità del com-mittente per quelle attività che spettavano alui in prima persona, come la denuncia dellacaldaia, e per le scelte come quella della canna

Le responsabilità dei committenti, progettisti e realizzatori degli impianti all’interno degli edifici

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fumaria, di cui del resto il... si occupò anchedirettamente, ad esempio trattando del pro-blema con l’amministratore del condominio.L’imprenditore in altri termini non può affi-darsi supinamente in tutto ad un terzo, rite-nuto superficialmente tecnico qualificato,ma deve conservare autonomia di giudizioper ciò che attiene alle scelte fondamenta-li. Evidente è il nesso di causalità tra i profili dicolpa ascritti al... e l’evento. La scelta di untecnico capace e rispettoso delle norme dilegge e di buona tecnica, l’applicazione delleregole dettate alla potenza della caldaia ed inparticolare la scelta di una canna fumaria ido-nea sono tutti elementi che, anche in base allarelazione del CT del P M, hanno certamenteavuto influenza causale sulla produzionedell’evento. In particolare il mancato rispettodella normativa relativa alla potenzialità dell‘impianto ha certamente aggravato notevol-mente l’inidoneità dalla canna fumaria, favoren-do la produzione di ossido di carbonio. La cir-costanza che... avesse lavorato nella lavanderiadel padre certamente, nonostante i compitispecifici da lui riferiti, doveva averlo sensibiliz-zato ai problemi principali anche tecnici ine-renti all ‘impianto. Si tratta peraltro di circo-stanza di secondaria importanza, dal momentoche la titolarità di un ‘impresa deve essereassunta solo da chi è in grado di gestirla. Perquanto sopra detto sussitono profili di colpaspecifici del...; le colpe concorrenti dell’in-stallatore e del collaudatore possono ridur-re, in considerazione della giovane età dell’im-putato e del tipo di contratto da lui stipulatocon il..., ma non escludere la sua responsa-bilità. Se egli avesse svolto con diligenza tutti icompiti spettantigli come imprenditore, avessedenunciato la reale potenza della caldaia inmodo che fosse applicata la disciplina relativae avesse effettuato i doverosi controlli sullescelte fondamentali come quella della cannafumaria, l’evento mortale non si sarebbe veri-ficato”. Merita di essere rilevato come in que-sta pronuncia della Suprema Corte non siastato utilizzato come parametro della “colpa”- per la violazione di norme caratterizzate dauno scopo prevenzionale -la L. 46/90, bensì

esclusivamente la L. 1083/71, la quale, com’ènoto, non considera espressamente lafigura del “committente”. Si può rite-nere che una siffatta scelta possaessere stata determinata dalla cir-costanza di fatto secondo la qualel’infortunio è avvenuto in unacasa di abitazione (“nella vasca dabagno di casa... ”) ma l’impianto inquestione era ubicato in una“lavanderia”, ossia, in un luogo cheper la L. 46/90 ed il DPR 447/91,quale regolamento di attuazione conte-nente le specificazioni rilevanti - non pote-va essere considerato - come ricompreso,trattandosi di impianti a gas, nell’ambito diapplicazione della legge stessa. In ogni caso, oltre all’accertamento del delittocolposo ex art. 589 del Codice Penale, perquanto riguarda le altre responsabilità penali,risulta d’interesse sul piano interpretativo ilfatto che secondo la Suprema Corte, “laLegge 1083/71 detta norme per la sicurez-za generale degli impianti e mezzi ai fini dell‘impiego di gas combustibili, non soltanto diquelli installati in ambienti domestici”. Con riferimento, invece, ad altro caso di accer-tamento della responsabilità del “committen-te” nel quale si è fatto espresso riferimentoalla L. 46/90, merita di essere citata laSentenza della Suprema Corte (Sezione IVgenerale, n. 4812 del 28 aprile 1995) con laquale si condanna il “committente” per il fattodi essersi ingerito nell’esecuzione dei lavo-ri affidati. Secondo la massima riportata nel n.25/1995, pag. 1678, della Rivista “Diritto e pra-tica del lavoro”, infatti, l’affidamento della“prestazione” a “personale qualificato” è con-dizione necessaria ma non sufficiente perl’esonero da responsabilità del “committente”.In quella sede si afferma infatti che “nell ‘attri-buire la progettazione, l’installazione e lamanutenzione degli impianti di distribuzione diutilizzazione del gas all’esclusiva competenzadi personale qualificato, la legge 5 marzo 1990n. 46 e il relativo regolamento di attuazioneD.P.R. 6 dicembre 1991 n. 447 inducono a rite-nere che, in caso di scorretta installazione di

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L’affidamentodella prestazio-ne è condizionenecessaria manon sufficienteper l’esoneroda responsabi-lità del “com-mittente”

Studio legale ODDOVia G. Leopardi, 27 - 20123 Milano el. 02-48017711 - 02-4815171Fax. 02-48013540

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Svolge attività professionale prevalentemente nel settore della responsabilità da prodotto e da impianto, nel quadro nazionale e comunitario.

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un impianto, la committenza dell’opera apersonale qualificato costituisca condizionenecessaria, ma non sufficiente, per l’esone-ro da responsabilità del committente, e nonescludono la responsabilità del committen-te che si sia ingerito nell’esecuzione deilavori affidati. (Nella fattispecie, il committen-te partecipò attivamente all’installazione diuna caldaia, decidendone il luogo, fornendo lamanovalanza, acquistando il materiale occor-rente, e omettendo di verificare l’efficienza esicurezza dell’impianto). Questi ultimi principi possono certamenteessere applicati alla “nuova” norma dell’art. 8D.M. 37/08 che è intitolata ad “Obblighi delcommittente o del proprietario” e che rical-ca sostanzialmente la norma previgente dellaL. 46/90 (art. 8) ribadendo, in particolare, che“il committente è tenuto ad affidare i lavo-ri di installazione, di trasformazione, diampliamento e di manutenzione straordinariadegli impianti indicati all’art. 1, comma 2, adimprese abilitate ai sensi dell’art....”Fin dal ‘90, infatti, il legislatore ha sanzionatoespressamente e specificamente la condottadel “committente” che, al di là ed indipen-dentemente da una “scorretta installazione” -ed indipendentemente anche dal verificarsi didanni o infortuni connessi all’impianto difet-toso sul piano della sicurezza, “affidi” l’esecu-zione dell’ “opera” ad impresa non “abilitata”ai sensi di legge (v., ora, per l’abilitazione, nelsistema vigente, artt. 3 e 4 del D.M. 37/08). Il ruolo del “committente” nella catena deicomportamenti virtuosi che dovrebberocondurre ad un “risultato” di sicurezza del-l’impianto, assume dunque la rilevanza diprimo anello della catena stessa, in quanto,evidentemente, l’ “affidamento” ad impresapriva dei requisiti tecnico-professionali puòpregiudicare fin dall’inizio il processo realiz-zativo dell’impianto. La violazione di questanorma ‘’prevenzionale’’ viene ora sanzio-nata, ex art. 15 del D.M. 37/08, in modomolto più severo che in passato sul pianodell’importo da pagare e sul piano dellastessa validità del contratto di prestazioned’opera o di appalto.Sotto il primo profilo, infatti, la precedentedisposizione (ex art. 16 della L. 46/90: sanzio-ne amministrativa da L. 100.000 a L. 500.000)è sostituita dalla nuova (ex art. 15, comma 2,del D.M. 37/08) che prevede una sanzione,sempre amministrativa, ma in un importocompreso tra € 1000 ed € 10.000, a seconda,della “entità e complessità dell ‘impianto, algrado di pericolosità ed alle altre circostanzeobiettive e soggettive della violazione”. Sotto il secondo profilo, si introduce espres-samente (art. 15, comma 7) la sanzione radi-cale della nullità per il caso di “affidamento”dell’ “opera” ad impresa non “abilitata” inquanto “sono nulli, ai sensi dell’art. 1418 del

Codice Civile, i patti relativi alle attività disci-plinate dal presente regolamento stipulati daimprese non abilitate ai sensi dell ‘art. 3, salvoil diritto al risarcimento del danno”. E’ altresì sintomatica della crescenteresponsabilizzazione della funzione e delruolo del “committente” anche la disposizio-ne dell’art. 26 del nuovo “Testo Unico” per lasicurezza sul lavoro (il D.Lgs. 81/08) nel puntoin cui attribuisce al “committente” che sia“datore di lavoro”, secondo la definizione del-l’art. 2, comma 1, lett. b), tra l’altro, anche l’ob-bligo, in tutti i casi di “affidamento dei lavori all‘impresa appaltatrice o a lavoratori autonomiall ‘interno della propria azienda, o di una sin-gola unità produttiva della stessa, nonché nell‘ambito dell ‘intero ciclo produttivo dell‘azienda medesima “, di verificare l’idoneitàtecnico-professionale delle imprese appal-tatrici o dei lavoratori autonomi in relazio-ne ai lavori da affidare in appalto o median-te contratto d’opera di somministrazione. Tale obbligo comporta, secondo la più diffusainterpretazione e seconda anche le linee-guida elaborate dagli organi di controllo e vigi-lanza, l’obbligo, per il “committente -datore dilavoro”, di esigere nei confronti dell’impre-sa appaltatrice o del prestatore d’opera ilpossesso dei requisiti tecnico-professiona-li già previsti dalla L. 46/90 ed ora anchedal D.M. 37/08 in tutti i casi nei quali l’“opera” da eseguire consista nella installazio-ne, ampliamento, trasformazione o manuten-zione straordinaria di impianti all’interno diedifici. Peraltro, a seguito dell’estensione delcampo di applicazione del D.M. 37/08, agliimpianti “al servizio” di edifici di qualsiasigenere (“indipendentemente dalla destinazio-ne d’uso”, ex art. 1 del decreto stesso) l’ob-bligo gravante sul “committente - datore dilavoro” riguarda ormai l’accertamento della“idoneità tecnico professionale” delle imprese(o del prestatore d’opera) con riferimento atutte le tipologie impiantistiche e, dunque,anche agli impianti a gas, essendo venutameno la limitazione agli impianti elettrici con-tenuta nella norma previgente dell’art. 1 dellaL. 46/90 relativamente all’applicabilità negli“ambienti di lavoro”.

Parte secondaLa responsabilità dei progettisti

La responsabilità, anche penali, dei ‘’progetti-sti’’ di “impianti” e di “macchine” sono stateaffermate financo dalla giurisprudenza più risa-lente negli anni (v. Cass. 02-05-1990, nonchéCass. 09-03 1989 e Cass. 17-03-1981, Cass. 16-03- 1979) che ha, peraltro, sempre ribaditol’obbligo dei “progettisti” di applicare nonsoltanto criteri e norme tecniche ma anchenorme legislative e regolamentari, non poten-dosi evidentemente ammettere in linea di

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In caso di scor-retta installa-

zione di unimpianto, lacommittenzadell’opera a

personale quali-ficato costitui-sca condizionenecessaria, manon sufficiente,per l’esonero

da responsabi-lità del commit-

tente, e nonescludono la

responsabilitàdel committen-te che si sia

ingerito nell’e-secuzione deilavori affidati.

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principio, l’ “ignoranza della legge” (v. art. 5del Codice Penale, così come modificato aseguito dell’intervento della CorteCostituzionale), specie allorché si tratti dinorme giuridiche in materia di sicurezza edi prevenzione degli infortuni. Lo stesso principio si applica anche allaresponsabilità civile non potendo, a questoriguardo, fungere da “parafulmine” la normadell’art. 2236 del Codice Civile che prevedeuno speciale esonero da responsabilità del‘’progettista intellettuale” quando si tratti dirisolvere problemi non solo tecnici ma anchegiuridici di “speciale difficoltà”. Non può, infatti, il “professionista tecnico”sottrarsi all’impegno costante di approfondirela conoscenza e di applicare le norme giuridi-che per la prevenzione degli infortuni cheriguardano il suo campo di azione, sia essotradizionalmente edile e urbanistico o, anche,più modernamente, meccanico ed impiantisti-co (v. Cass. 27/1/77, n. 404 e, più di recente,Cass. 29/11/04, n. 22487). Le responsabilità del progettista d’impianti‘’posti al servizio degli edifici” risultano esse-re ora specificate dall’art. 5 del D.M. 37/08nel punto in cui si stabilisce che “i progettidegli impianti sono elaborati secondo la rego-la d’arte” e si precisa che la presunzione diconformità a tale “regola d’arte” è ammissi-bile ad un doppio ordine di condizioni. Inprimo luogo, infatti, occorre che i progettisiano elaborati “in conformità alla vigentenormativa”“ ed, in secondo luogo, ma con-giuntamente, e non esclusivamente, (comeesplicita la congiunzione “e”), occorre la“conformità” alle “indicazioni delle guide,nonché delle norme dell ‘UNI, del CEI o dialtri enti di normalizzazione appartenenti agliStati membri dell’ Unione europea o chesono parti contraenti dell ‘accordo sulloSpazio Economico Europeo”. Fin qui, in realtà, nessuna novità di rilievo, sesi considera che l’obbligo erga omnes (perle responsabilità ex art. 2043 del CodiceCivile) e l’obbligazione verso il “committen-te” (ex art. 1176, comma 2 del CodiceCivile) riguardano, secondo una giurispru-denza uniforme e costante, il “risultato” diuna prestazione a “regola d’arte” che consi-dera l’elaborato progettuale in quanto tale,indipendentemente dalla realizzazione del-l’opera. La novità più rilevante concerne, perla materia specificamente impiantistica, ilsuperamento, grazie al testo normativodell’art. 5, comma 3 del DM 37/08 della ambi-gua formulazione precedentemente conte-nuta nell’art. 4, comma 2, seconda parte, delDPR 447/91, ove la ‘’presunzione di confor-mità” della regola d’arte sembrava affidataesclusivamente “alle indicazioni delle guideall’Ente italiano di unificazione (UNI) e delCEI, con possibile, (almeno apparentemente),

esclusione, ai fini presuntivi, della “vigentenormativa”. Importante risulta poi la ridefinizione - ex art.5, comma 4 del medesimo D.M. 37/08, deicontenuti minimi dell’elaborato progettualeallorché si tratti di “impianto”, così da impe-gnare specificamente il progettista, anche, edin modo inequivocabile, nella ricerca e nella applicazione delle soluzioni tecniche chedevono essere specificamente mirate, tra l’al-tro, pure “alle misure di prevenzione e disicurezza da adottare”, oltre che alla sceltadei “materiali e componenti da utilizzare”,con particolare riguardo “alla tipologia ed allecaratteristiche” dei suddetti materiali e com-ponenti. Se si considera, per un verso, l’ampiezza delladefinizione di “impianto a gas” (v. art.2,comma 1, lett. g) del DM 37/08 e, per altroverso, l’ampiezza dei parametri legislativiche non possono essere ignorati dal progetti-

sta, con riferimento alla legislazione specia-le sugli impianti a gas (v. L. 1083/71), nonchésulla prevenzione incendi, sui materiali dacostruzione, sugli impianti e materiali elettri-ci, sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, ecc .. siricava agevolmente la vastità della portatadell’obbligo di progettazione “a regola d’arte”che è stato sempre considerato dalla giuri-sprudenza penale e civile e che trova ora unanuova, puntuale ed inequivocabile specifica-zione nell’art. 5 del D.M. 37/08. La violazionedegli obblighi prevenzionali così previsti acarico, in particolare, dei “progettisti”, è col-pita con la sanzione amministrativa il cuiimporto è stato già precisato (v. art. 15,comma 2) trattando del “committente”, non-ché, trattandosi ora di “professionisti - con lasanzione disciplinare che può essere dispostadai rispettivi ordini professionali (v. art. 15,comma 5). Con particolare riferimento ai “luoghi dilavoro”, risulta importante il rapporto che ènecessario istituire tra gli “obblighi” speci-ficamente posti a capo dei ‘’progettisti’’dall’art. 22 del D.Lgs. 81/2008, da unaparte, e, dall’altra parte, il D.M. 37/08. Perun verso, infatti, si ribadisce la norma già pre-

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vista dall’art. 6 del D.Lgs. 626/90 - ora abroga-ta secondo la quale “1 progettisti dei luoghi edei posti di lavoro e degli impianti rispettano iprincipi generali di prevenzione in materia disalute e sicurezza sul lavoro al momento dellescelte progettuali e tecniche e scelgonoattrezzature, componenti e dispositivi di pro-tezione rispondenti alle disposizioni legislativee regolamentari in materia”. Per altro verso, il D.M. 37/08, ormai applicabi-le ai luoghi di lavoro anche per gli impianti agas (per l’estensione del campo di applicazio-ne prevista dall’ art. 1 del decreto medesimo),specifica l’obbligo, di progettazione a “rego-la d’arte” con riferimento alla “vigente norma-tiva” e determina i contenuti minimali deglielaborati progettuali per tutti gli impiantirientranti nella sfera di applicazione deldecreto stesso. Ancora, deve essere rilevatocome ogni “impianto” nei luoghi di lavororientri nella definizione di “attrezzature dilavoro” (ex art. 69 del D.Lgs. 81/08) e, pertan-to, debba essere assoggettato alla relativadisciplina in materia di “requisiti di sicurezza”(ex art. 790 e ss.), con conseguente applica-bilità non soltanto delle “direttive comunita-rie di prodotto” - quali sono le direttive sugliapparecchi a gas (90/389/CEE), sui materiali dacostruzione (89/106/CEE, ecc .. ) ed i relatividecreti nazionali di recepimento, ma anche, inassenza di una disciplina comunitaria, dei“requisiti generali di sicurezza” che sono pre-visti dall’ AlI. V al D. Lgs. 81/08. Anche da questi rilievi si comprende, dunque,quale sia attualmente la reale portata della“vigente normativa” richiamata dall’art. 5,comma 3 del D.M. 37/08, allorché si tratti di“impianti” a gas nei luoghi di lavoro.La sanzione penale (contravvenzione) previ-sta per la violazione dell’obbligo posto a cari-co del ‘’progettista’’ in materia di rispettodelle “disposizioni legislative e regolamentàriin materia”, è quella (ex art. 57 del D.Lgs.81/08) dell’ “arresto” fino a un mese o del-l’ammenda da € 600 ad € 2.000.Naturalmente, qualora dalla violazione di untale obbligo prevenzionale dovesse derivarenon soltanto un “reato di pericolo” ma anche

un “reato di danno”, a causa di infortuni e/odanni a persone o cose, la sanzione divente-rebbe quella prevista dal Codice Penale(ad esempio artt. 589 e 590 per omicidio col-poso) o lesioni personali colpose per la con-dotta delittuosa posta in essere dal progetti-sta con “colpa” aggravata, in modo specifico,dalla inosservanza di norme prevenzionaliappositamente previste dal legislatore nellaspecifica materia.

Parte terzaObblighi e responsabilà dei “realizza-tori di impianti all’interno degli edifici

L’aspetto più significativo e pregnante degliobblighi e delle responsabilità in precedenzadescritti per quanto riguarda la figura ed ilruolo del “progettista” di impianti, può essereriferito anche, mutatis mutandis, alla figura edal ruolo del “realizzatore” degli impianti stessi.Ci si riferisce, evidentemente, alla “regola d’ar-te” che deve sempre essere rispettata allorchési realizzi un’ “opera”, come insegna, fin dal1942, il Codice Civile in tema sia di “contrat-to d’opera” che di “contratto d’appalto” (v. inparticolare, rispettivamente, art. 2224 ed art.1662 del Codice Civile). Poiché, d’altra partenessuno può dubitare che la “realizzazione” diun impianto all’interno di un edificio compor-ti la prestazione di un’ “opera”, ne deriva chetanto le attività di installazione in senso stret-to che le attività di ampliamento, trasforma-zione e manutenzione straordinaria devonoessere eseguite a “regola d’arte”. La legislazione speciale, poi (rispetto al CodiceCivile del ‘42) intervenuta, si è inserita in que-sto quadro istituzionale e normativo, salvo for-nire una disciplina ad hoc, in particolare, per gliimpianti elettrici e per gli impianti a gas (comedimostrano, rispettivamente, le due leggi quasi- gemelle: L. 186/68 e L. 1083/71). Tuttavia, a questo riguardo, non sono manca-ti equivoci, specie per quanto riguarda il rap-porto tra “regola d’arte” e “norme tecniche”sul piano, appunto, degli obblighi e “delleresponsabilità del “realizzatore” di impiantiall’interno degli edifici. Questi equivoci non

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pce.

itLa sanzionepenale (con-travvenzione)prevista perla violazionedell’obbligo

posto a cari-co del ‘’pro-gettista’’ inmateria di

rispetto delle“disposizionilegislative e

regolamentà-ri in mate-

ria”, è quella(ex art. 57del D.Lgs.

81/08) dell’“arresto”fino a un

mese o del-l’ammenda

da € 600 ad€ 2.000.

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hanno più alcun ragion d’essere se si consi-dera come la legislazione e la giurisprudenzaabbiano ormai chiarito, senza “mezzi termi-ni”, fondamentalmente che: a) la “regola d’arte” è obbligatoria (v., nonsolo Codice Civile, ma anche L. 1083/71 eL. 46/90);

b) la “norma tecnica” è volontaria (v. direttiva98/34/CE e L. 317/86);

c) la “norma tecnica” italiana o di altri paesidella U.E. - o anche europeo-armonizzata,U.E., ove richiamata dalla legge, può costi-tuire presunzione di conformità alla “rego-la d’arte”, purché unitamente al rispettodella legislazione vigente in materia e,comunque, applicabile all’impianto in que-stione.

Sotto questo profilo, da ultimo, ha contribuitoal chiarimento anche l’art. 6 del DM 37/08,intitolato appunto alla “realizzazione ed instal-lazione” degli impianti, in quanto ribadisceche “le imprese realizzano gli impianti secon-do la regola d’arte, in conformità alla normati-va vigente e sono responsabili della correttaesecuzione degli stessi”. Fin qui, si tratta di norma un po’ pleonasticarispetto al Codice Civile, in quanto nessunoavrebbe potuto - o, almeno, dovuto, dubitareche l’unico obbligo tassativo, cogente e,quindi, inderogabile, è quello costituitodalla conformità alla “regola d’arte” e che laviolazione di un tale obbligo comportaresponsabilità di vario genere e varia natura(rimedi in “garanzia”, risarcimento del danno,responsabilità penali per colpa in caso di infor-tunio, ecc.). Tuttavia, in questo delicato settore,“reperita juvanf’ e, dunque, ben vengano i chia-rimenti ancora necessari se si considera che, invarie occasioni, è dovuta intervenire la giuri-sprudenza sia dei TAR e del Consiglio di Statoche dei Tribunali ordinari per riaffermaresostanzialmente che: “Gli artt. 1 della legge n.1083/71 e 7 della legge n. 46/90 stabiliscono ilprincipio secondo cui gli impianti alimentaticon gas combustibile per uso domestico ed imateriali usati nella loro costruzione devonoessere realizzati a regola d’arte.

La norma UNI-CIG 7129 di cui si è contestatala mancata osservanza nel caso di specie non ènorma cogente, ma norma il cui rispetto fasorgere una presunzione di esecuzione deilavori a regola d’arte” (v. Sentenza del TAR delVeneto 4041/03 ed, in modo conforme,Sentenza n. 37/2005 del TAR del Trentino AltoAdige e, da ultimo - sulla stessa scia - Sentenzadel TAR dell’Abruzzo n. 00635/2008. Per la giu-stizia ordinaria, v. Tribunale di Mantova,Sentenza n. 253/06). Sul punto, pertanto, esiste una giurisprudenzanazionale assolutamente costante, unifor-me e senza alcuna “voce fuori dal coro”. A quanto sopra, si deve aggiungere che il D.M.37/08 si è preoccupato - al fine di evitarealtre procedure di infrazione contro l’Italia - diesplicitare (v. art. 6) che, anche per quantoriguarda la “presunzione di conformità” alla“regola d’arte” - ferma restando la non obbli-gatorietà di tutte le norme tecniche, sussisteuna totale equiparazione tra le normenazionali dell’UNI e del CEI, da una parte e,dall’altra parte, le norme emanate da orga-nismi di normazione appartenenti a statimembri della U.E. .Un’altra “luce” accesa dal D.M. 37/08, in unoscenario dominato dalle “ombre “(per ragioniche sarebbe troppo lungo esporre in questasede), è quella che riguarda la valutazione della“regola d’arte” non soltanto sul piano della“sicurezza” ma anche della “funzionalità”degli impianti all’interno degli edifici (v. art. 7,comma l). Finalmente, dunque, si sgombra il campo daricorrenti equivoci e da pericolose discrimina-zioni tra i principi - in tema di “regola d’arte”- del Codice Civile e del Codice Penale (cosìcome interpretati dalla giurisprudenza), da unaparte, e, dall’altra parte, la legislazione speciale,in modo da allineare la nozione di “regola d’ar-te” sul piano dei contenuti essenziale ed inde-fettibili che devono essere riferiti sia alla sicu-rezza che alla funzionalità dell’impianto a gas,così come di qualsiasi altro impianto da “realiz-zare” all’interno degli edifici.

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a) la “regolad’arte” èobbligatoria (b) la “normatecnica” èvolontaria c) la “normatecnica” italia-na o di altripaesi dellaU.E. puòcostituire pre-sunzione diconformitàalla “regolad’arte”.

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ulla Gazzetta Ufficiale n. 107dell’8 maggio 2008 (S. O n. 115)sono stati pubblicati due impor-tanti decreti del Ministero delloSviluppo Economico, di concer-to con il Ministero dell’Interno:Decreto 16 aprile 2008“Regola tecnica per la progetta-

zione, costruzione, collaudo, esercizio e sor-veglianza delle opere e dei sistemi di distribu-zione e di linee dirette del gas naturale condensità non superiore a 0,8” e Decreto 17aprile 2008 “Regola tecnica per la progetta-zione, costruzione, collaudo, esercizio e sor-veglianza delle opere e degli impianti di tra-sporto di gas naturale con densità non supe-riore a 0,8”.Ambedue i provvedimenti entrano in vigoreil centottantesimo giorno successivo allaloro pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.I decreti pubblicati si vanno ad aggiungere aldecreto sulle caratteristiche chimico-fisiche,pubblicato in precedenza (DecretoMinisteriale n. 65 del 19 febbraio 2007 pubbli-cato sulla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19marzo 2007).Al completamento del quadro di settore,manca ancora la regola tecnica relativa agliimpianti di GNL (gas naturale liquefatto), chepure ha già superato con successo la proce-dura europea sulle informazioni tecniche dicui alla direttiva 98/34 CE, ma che deve esple-tare altri passaggi per le necessarie verifiche di

carattere legislativo, in ambito nazionale.È utile ricordare che tali regole tecnichediscendono dal decreto legislativo 23 maggio2000, n. 164 di attuazione della direttiva98/30/CE del Parlamento europeo e delConsiglio del 22 giugno 1998 (recante normecomuni per il mercato interno del gas natura-le), che all’articolo 27 prevedeva che venisse-ro emanate con decreto del Ministero dell’in-dustria, del commercio e dell’artigianato, oraMinistero dello Sviluppo Economico (MSE) -le regole tecniche sui requisiti minimi di pro-gettazione, costruzione ed esercizio delleopere e impianti di trasporto, di distribuzione,di linee dirette, di stoccaggio di gas e degliimpianti di gas naturale liquefatto per la con-nessione del sistema del gas, nonché le regoletecniche sulle caratteristiche chimico-fisiche esul contenuto di altre sostanze del gas da vet-toriare, al fine di garantire la possibilità diinterconnessione e l’interoperabilità dei siste-mi, in modo obiettivo e non discriminatorio,anche nei confronti degli scambi trasfrontalie-ri con altri Stati membri dell’Unione europea.La preparazione delle regole tecniche ha rap-presentato un impegno gravoso e ha richiestoun lavoro indubbiamente lungo, difficile, che haportato a prolungate consultazioni con quat-tro diversi Ministeri ed un estenuante lavoro“diplomatico” con i servizi della CommissioneEuropea, attraverso diversi passaggi di tenoretecnico, ma non solo, culminati nella presenta-zione alla procedura d’informazione tecnica di

S

o p e n s p a c e

Nuove regole per il trasporto e la distribuzionedi gasMigliori soluzioni per il coordinamento degli aspetti legislativi, regolamentari enormativi afferenti le reti di distribuzione

di

Francesco CastorinaSegretario Generale delComitato Italiano Gas - CIG

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cui alla direttiva 98/34 CE, esperita con suc-cesso per ambedue i documenti e con la sod-disfazione di avere centrato i passaggi signifi-cativi delle due direttive gas1. La nuova impostazione delle regole tecniche èstata mutuata dai principi del “nuovo approc-cio” europeo. Infatti, in esse si fa un notevolericorso alle norme di buona tecnica, elementoquesto individuato come cardine per favorire illavoro degli operatori ed evitare una rapidaobsolescenza dei documenti. Molta cura inol-tre è stata prestata affinchè le regole tecnichefavorissero al meglio gli aspetti di interopera-bilità. La speranza in questo preciso contestoè che altri Paesi dell’Unione seguano la mede-sima strada, evitando impostazioni “protezio-nistiche”, nei loro omologhi documenti e favo-rendo così la capacità di interrelazione .In questo intervento ci si occupa, essenzial-mente, del Decreto 16 aprile 2008 “Regolatecnica per la progettazione, costruzione, col-laudo, esercizio e sorveglianza delle opere edei sistemi di distribuzione e di linee direttedel gas naturale con densità non superiore a0,8” d’ora in avanti nel testo, R.T.D. L’ Art. 1 . della R.T.D. ne definisce lo scopo e ilcampo di applicazione specificando gli ambitiche sono quelli di garantire la sicurezza, ivicompresi gli aspetti di sicurezza antincendio, ela possibilità di interconnessione e l’interope-rabilità dei sistemi stessi. Tali disposizioni siapplicano ai sistemi di distribuzione e lineedirette di nuova realizzazione, nonche’ a quel-li esistenti all’atto di entrata in vigore del pre-sente decreto solo nel caso di modifichesostanziali concernenti la potenzialità o iltracciato o la concezione degli impianti osistemi stessi. All’ Art. 2., viene definita la “Clausola di reci-proco riconoscimento”. Per arrivare alla defi-nizione riportata nella R.T.D. è stato necessa-rio un certosino lavoro con i funzionari dellaCommissione Europea, spesso molto piùattenti agli aspetti legislativi di garanzia del“libero mercato” che agli aspetti tecnici deiproblemi, anche quando ad esserne interessa-ta è la sicurezza .In particolare, per quel che riguarda le appa-recchiature utilizzate, esse devono essere“conformi, anche al decreto delPresidentedella Repubblica 23 marzo 1998, n.126 di attuazione della direttiva del

Parlamento europeo e del Consiglio 94/9/CE,al decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 233 diattuazione della direttiva del Parlamentoeuropeo e del Consiglio 1999/92/CE del 16dicebre 1999, al decreto del Presidente dellaRepubblica 21 aprile 1993, n. 246 di attuazio-ne della direttiva del Consiglio 89/106/CEEdel 21 dicembre 1988 e relativi mandati”.Stiamo pertanto parlando di materiali/prodot-ti soggetti alle direttive ATEX 1 & 2 e allaDirettiva Prodotti da Costruzione (CPD).E’ interessante notare come viene trattata laquestione materiali ai successivi commi (3 e 4)dello stesso articolo . In pratica i materiali noncompresi nel campo di applicazione delle sud-dette direttive e che sono legalmente fabbricatie/o commercializzati in un altro Stato membrodell’Unione europea, in Turchia o in uno Statodell’EFTA2, parte contraente dell’accordo SEE3,sono considerati “presuntivamente” idonei. Nel caso che i suddetti materiali non garantis-sero un livello di protezione equivalente aquello disposto dalla R.T.D., se ne può rifiuta-re l’immissione in commercio o farli ritiraredal mercato dopo aver indicato per iscritto alfabbricante o al distributore (colui che com-mercializza il prodotto) quali elementi delleloro regole (o norme) tecniche nazionaliimpediscono la commercializzazione del pro-dotto in questione, e dimostrato, in base atutti gli elementi scientifici pertinenti, a dispo-sizione delle autorità competenti, per qualimotivi vincolanti di interesse generale le pre-scrizioni della R.T.D. devono essere imposte alprodotto interessato e che non sono accetta-bili regole meno restrittive. Rispetto al passato, cambia l’approccio. In pas-sato venivano considerati presuntivamenteidonei i materiali che rispondevano aregole/norme tecniche nazionali (o dagli anninovanta in avanti a specifiche norme EN). Glioperatori economici che avessero volutocommercializzare in Italia prodotti rispondentia regole/norme tecniche riconosciute4 di Paesidell’Unione, avevano l’obbligo di dimostrare la“sicurezza equivalente”. Oggi, come noto visto,sono ritenuti presuntivamente idonei anche iprodotti/materiali legalmente fabbricati e/ocommercializzati in un altro Stato membrodell’Unione europea o in Turchia, o legalmentefabbricato in uno degli Stati dell’EFTA, partecontraente dell’accordo SEE.

La nuovaimpostazionedelle regoletecniche èstata mutua-ta dai principidel “nuovoapproccio”europeo.

P i ù c o n t r o l l o per laprogettazione,collaudo ed

esercizio, d e i s i s t em i d i d is tr ibuz ione d e l g a s naturale

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Con l’attuale esplicitazione, in pratica l’oneredella prova è stato invertito; in questo caso èl’Autorità competente, individuata nel MSE,che notificando il provvedimento individualedi divieto ed indicando i mezzi di ricorso adisposizione dell’operatore economico inte-ressato, deve provare che lo specifico prodot-to/materiale in questione, non garantisce unlivello di “protezione” equivalente” a quellorichiesto dalla R.T.D. L’allegato A della R.T.D. è la parte tecnica deldocumento; naturalmente le prescrizioni dellenorme tecniche riportate nello stesso non siapplicano per la progettazione, costruzione ecollaudo delle attrezzature a pressione stan-dard ricadenti nel campo di applicazione deldecreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 diattuazione della direttiva 97/23/CE –PEDUn’altra interessante notazione può essere fattaper l’Art. 3. “Procedure”, precisamente per ledomande motivate di deroga secondo il procedi-mento di cui all’art. 6 del decreto del Presidentedella Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37. Infatti per l’esame delle deroghe il Comitatotecnico regionale di prevenzione incendi, di cuiall’art. 20 del decreto del Presidente dellaRepubblica 29 luglio 1982, n. 577, viene ad esse-re integrato da un rappresentante rispettiva-mente: del Ministero dello sviluppo econo-mico, del Ministero dell’ambiente e della tuteladel territorio e del mare, del Ministero delleinfrastrutture, del Ministero per i trasporti el’aviazione civile e del Comitato Italiano Gas.La R.T.D. rappresenta un concreto passo inavanti verso una logica di evoluzione sistemicadel settore della distribuzione del gas, sotto-posto anche alla rigorosa regolazionedell’Autorità per l’energia elettrica e il gas(AEEG). Proprio a questo proposito è beneriferire che alla data attuale è in pubblica con-sultazione il documento DCO 19/08 del 17giugno 2008 “Orientamenti finali per la regola-zione della qualità dei servizi di distribuzione emisura del gas nel III° periodo di regolazione”,che al punto 29.3 riporta quanto segue:

“Il distributore ha l’obbligo di rispettare lenorme tecniche, le specifiche tecniche, i rap-porti tecnici e le linee guida di cui ai prece-denti commi 29.1 e 29.2, con particolareriguardo alla compilazione dei rapporti previ-sti per ogni misura od intervento effettuati. Ildistributore è inoltre tenuto al rispetto diquanto previsto dal Decreto 16 aprile2008, pubblicato l’8 maggio 2008 sulSupplemento Ordinario n. 115 allaGazzetta Ufficiale n. 107, dei Ministeri delloSviluppo Economico e dell’Interno recante“Regola tecnica per la progettazione,costruzione, collaudo, esercizio e sorve-glianza delle opere e dei sistemi di distri-buzione e di linee dirette del gas naturalecon densità non superiore a 0,8”. “.Prescrizione quest’ultima come si può vedereopportunamente coordinata con l’interventolegislativo ma per una volta tanto, possiamodirlo, gli aspetti di puntuale coordinamentonon si fermano qui ed ecco che anche la nor-mazione tecnica ha fatto la sua parte, produ-cendo un documento che chi scrive non esitaa definire contestualmente prezioso ed impor-tante, la UNI CEN TS 15399 “Trasporto edistribuzione del gas – Linee guida per sistemidi gestione per reti di distribuzione del gas”.Si tratta di una Specifica Tecnica elaborata inambito del CEN TC 234 “Infrastrutture per ilGas” e fa parte della serie di normative tecni-che funzionali, che vanno a coprire tutte lecomponenti del sistema relativo alle infra-strutture per il gas, dall’immissione del gasall’impianto di distribuzione, fino alla connes-sione di accesso alle apparecchiature alimen-tate a gas, per uso domestico, commerciale oindustriale.La Specifica Tecnica nella quale vengonodescritte le fasi di progettazione, costruzione,collegamento, funzionamento, sorveglianza edismissione di un impianto, con lo scopo diavere una distribuzione del gas sicura e privadi rischi è stata redatta in conformità con laDirettiva Europea 2003/55/CE del 26 Giugno

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l distributoreha l’obbligo dirispettare lenorme tecni-

che, le specifi-che tecniche, irapporti tecni-

ci e le lineeguida.

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2003, riguardante le norme comuni per il mer-cato interno di gas naturale, citata prima neltesto in relazione alla R.T.D..La sua architettura strutturale è basata suidocumenti normativi EN-ISO 9001 e 14001(Sistemi di Gestione Ambientali) ed i conte-nuti tecnici sono stati estrapolati, essenzial-mente, dalla EN 12007 “Impianti di fornituradi gas – Condutture con una pressione ope-rativa massima fino a 16 bar compresi”.Un altro importante documento preso ariferimento, è : “Schema di riferimento rela-tivo al Sistema di Gestione per l’Integritàdelle Condutture” redatto dal Gruppo diStudio SG4.2 di IGU/WOC4, così comesono state consultate alcune parti delleProcedure Interne delle Società di distribu-zione. La Specifica Tecnica rappresenta un idoneomezzo di supporto per un’Organizzazionededita agli Impianti di Distribuzione delGas (OIDG) nell’implementazione di unsistema di gestione, (sono utilizzabili ad esem-pio, per la procedura di certificazione ISO)che necessita di essere convertita nei proces-si specializzati ma può anche essere utilizzatain caso di valutazione da parte di terzi.Il suo utilizzo è mirato, principalmente, a tuttele operazioni ed ai processi tecnici espletatida una OIDG, comprese le attività date inappalto all’esterno.Le disposizioni in essa contenute, si inquadra-no in uno schema organizzativo generale incui vengono poste in rilievo:• la sicurezza;• l’assenza di rischi;• l’affidabilità;• l’efficienzanell’attività di distribuzione del gas.La Specifica Tecnica, introduce anche un ele-mento di forte novità, occupandosi anchedella questione delle competenze richieste alpersonale tecnico implicato nella attività didistribuzione del gas, chiarendo che le “com-

petenze” non devono essere confuse con la“qualifica”.Le disposizioni della Specifica Tecnica si appli-cano alle reti di distribuzione del gas, nuove eesistenti, dal punto di delimitazione della sta-zione di fornitura presso le centrali dellaOIDG fino al punto di consegna presso iclienti, che può essere individuato ad esempionel bocchettone di una cisterna per lo stoc-caggio di GPL o nel misuratore, normalmenteindicato dalla OIDG e che può essere defini-to nelle norme e regole tecniche nazionali.Dando uno sguardo agli obiettivi dellaSpecifica Tecnica, vediamo che essi si concen-trano nei seguenti assunti:1 - Offrire indicazioni riguardo ai requisiti

minimi che è necessario accludere in unsistema di gestione per quanto riguarda lasicurezza, l’assenza di rischi e le attivitàtecniche (progettazione, costruzione, col-laudo e collegamento/scollegamento, fun-zionamento e manutenzione).

2 - Dimostrare che le competenze richiesteper le attività citate nel punto 1) risulta-no concretamente rispecchiate nelleprassi in atto presso le centrali/stabili-menti degli impianti di distribuzione delgas (ad esempio, per le attività di distribu-zione: odorizzazione, servizio di emer-genza, protezione catodica, sorveglianzasulle perdite, attività di manutenzione suimpianti di riduzione della pressione, reteprincipale e linee di servizio).

Abbiamo cercato di rappresentare in questoarticolo la direttrice tecnica lungo la quale ilsettore gas si sta muovendo, un percorso cer-tamente non semplice che continuerà acostare sforzi e richiedere investimenti maabbiamo anche cercato di rappresentarecome lo stesso settore sia capace di darsiregole efficaci in tutti i contesti e le situazio-ni, godendo ancora di una capacità tecnicaper tanti versi insuperata e riconosciuta alivello internazionale.

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Le disposizionidella SpecificaTecnica siapplicano allereti di distri-buzione delgas, nuove eesistenti, dalpunto di deli-mitazionedella stazionedi forniturapresso le cen-trali dellaOIDG fino alpunto di con-segna pressoi clienti.

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1 Direttiva 98/30 CE e 2003/55 CE2 Associazione europea di libero scambio (EFTA) (dall'acronimo inglese European Free TradeAssociation

3 Spazio Ecomonico Europeo (SEE)4 N.d.A. Con preciso riferimento alle norme tecniche : “Di Organismi riconosciuti compresi nell’e-lenco di cui agli allegati I e II della Direttiva 98/34 CE”.

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“TAG-RFID”

Finalmente dei dispositivi moderni, semplici d'uso e con una notevole memoria di registrazione dei dati.Queste apparecchiature, utilizzano il sistema di identificazione elettronica TAG-RFID; èsufficiente avvicinare il il quale, attivato da una radiofrequenza, risponde trasmettendo i datiche ha in memoria. Questo TAG può avere formati differenti (tessera, disco plastico, autoadesivo, ecc) eoffre, rispetto ad altri sistemi, il vantaggio di non essere soggetto a deterioramenti nei magazzini oall'aperto. Resiste inoltre ad alte e basse temperature, allo sporco e ad agenti chimici aggressivi. Il microcomponente elettronico inserito nel un supporto plastico, garantisce un solo ed unico codice di

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Si possono memorizzare fino aTAG.

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I dati che vengono memorizzati sono: ora dientrata e uscita completi delle loro CAUSALI e codice TAGNell'ampio display retroilluminato, avvicinando la tessera TAG, vienevisualizzato il nome dell'operatore il quale potrà scegliere la causaleper cui entra o esce. I dati memorizzati ( fino avengono scaricati e salvati periodicamente nel P.C. come file ASCII.Qui i codici dei transponder verranno abbinati dal software ad altrevariabili impostate precedentemente quali, dati anagrafici, settore,codice aziendale, ecc.

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Politecnicodi Milano

DipartimentoChimica,Materiali eIngegneriaChimica“Giulio Natta”

l giorno 08 Luglio 2008, presso ilDipartimento di Chimica,Materiali e Ingegneria Chimica “G.Natta” del Politecnico di Milano,presenti il gruppo di lavoro prof. L.Lazzari e P. Pedeferri, l’ing. M.Ormellese ed i ricercatori, MV.

Diamanti,V. Bueno,A. Brenna e le società spon-sor del progetto di ricerca, l’APCE, l’Italgas,Rete Ferroviaria Italiana, la Snam Rete Gas eSirti, si è tenuta la quinta riunione d’avanza-mento del progetto di ricerca (nei numeri pre-cedenti di “APCE notizie sono riferite le altreriunioni).In apertura di riunione il prof. Lazzari ha espo-sto le fasi e i tempi della ricerca dando rilievoche lo studio iniziato nel giugno 2006 è statocompletato in due anni e che nel mese di set-tembre gli sponsor riceveranno una primabozza del documento finale della ricerca. Rispetto alla programmazione, solo le prove dicampo non sono state ancora eseguite a causadi rinvii nella disponibilità di mettere a disposi-zione un’area di prova per valutare i fenomenidi corrosione indotti da interferenza da cor-rente alternata in regime permanente.Il prof. Lazzari, ha comunque sottolineato che

il gruppo di lavoro è disponibile a eseguire l’in-stallazione dei provini solo se la disponibilità ela messa in opera potrà essere eseguita entrola fine di ottobre 2008. L’ing. Ormellese, nel seguito, ha illustrato iprincipali risultati ottenuti delle prove di labo-ratorio per la “definizione dei parametri criti-ci e criteri di corrosione e protezione in pre-senza di interferenza da corrente alternata”. Le prove illustrate hanno riguardato:

• l’acciaio al carbonio in corrosione libe-ra con interferenza da corrente alter-nata;

• la protezione catodica con interferen-za da corrente alternata;

• l’interferenza anodica da corrente con-tinua e da corrente alternata su acciaioal carbonio.

Le prove in corrosione libera hanno dimostra-to che, per valori di corrente alternata mag-giori di 100 A/m2, l’aumento della velocità dicorrosione a pari a 2-5 volte, mentre per den-sità di corrente alternata inferiori a 30 A/m2 lavelocità di corrosione è sotto la soglia consi-derata (100 mm/anno massima tollerabile). Perdensità di corrente alternata comprese tra 30-100 A/m2 si ha un intervallo di incertezza.

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tracciabilità,classificazione campioni di analisi, inventario di magazzino,gestione rifiuti, vigilanze, ecc.,

- E' un lettore portatile autoalimentato che utilizza il

sistema di identificazione elettronica senza contatto. I dati inseritidagli operatori (6 caratteri alfanumerici) vengono scaricati nel P.C.con il software in dotazione; il programma abbinerà al codice TAG ledescrizioni precedentemente inserite, quali il tipo di prodotto, ilnominativo di una persona, una centralina, ecc. - I dati, salvati sottoforma di file ASCII, sono elaborabili da qualsiasi programma divideoscrittura o foglio elettronico. Questo lettore ha un ampio displayLCD retroilluminato che visualizza sia i dati inseriti manualmente chequelli dia presenti come database. Ha una memoria di registrazionedi TAG. Le applicazioni sono molteplici:3000 codici

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Stud io de l l ’ i n f l uenza de l l a CA su i f enomen i d i cor ros ione e d i protez ione catod ica

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I risultati ottenuti dalle prove di protezionecatodica consentono di affermare che i para-metri che devono essere considerati sono ladensità della corrente alternata interferente, ladensità della corrente di protezione ed ilpotenziale vero dell’acciaio. Dai dati delle prove sperimentali è possibiledire che il criterio del potenziale di protezio-ne di -0.85 V, riferito all’elettrodo Cu-CuSO4saturo, non sempre è valido in presenza di cor-rente alternata. In particolare, in presenza dicorrente alternata si raggiungono le condizio-ni di protezione se:

• il potenziale vero è compreso nell’in-tervallo -1,0/-1,15 V, riferito all’elettro-do Cu-CuSO4 saturo;

• non si hanno condizioni di sovraprote-zione, vale a dire la densità di correntedi protezione è minore di 10 A/m2;

• il rapporto iCA/ iDCè minore di 20.

In condizioni di valori di potenziali moltonegativi, anche una densità di corrente alterna-ta di 10 A/m2 è sufficiente a portare a condi-zioni di corrosione nonostante la presenza diuna corrente catodica di protezione. I risultati ottenuti dalle prove di interferenzaanodica da corrente continua e da correntealternata hanno dimostrato che la presenza dicorrente alternata aumenta del 20-30 % l’ef-fetto di una corrosione indotta da interferen-za anodica del valore di 1 A/m2. Per valori di interferenza anodica maggiori,l’effetto della corrente alternata risulta trascu-rabile. Questi criteri, una volta condivisi dagli spon-sor, saranno proposti da APCE al GL 3(Protezione catodica di strutture metallicheinterrate e immerse) della Commissione U68dell’UNI e sarà proposto il prof. Lazzari comerappresentante italiano presso il WG 1 delTC219 per illustrare i suddetti parameri diprogettazione della protezione catodica inpresenza di interferenza da corrente alternata.

Prove su materiali attivo-passivi

Questa tipologia di prove è stata eseguita, poi-ché le condizioni che si instaurano su una con-

dotta in protezione catodica sono molto simi-li al comportamento di un materiale passivo.Per effetto della reazione catodica all’interfac-cia condotta-terreno si crea un pH alcalinomaggiore di 10-11, e in queste condizioni l’ac-ciaio si passiva e si comporta come le armatu-re nel calcestruzzo o gli acciai inossidabili inacqua dolce. Le prove sono state eseguite: - sull’acciaio al carbonio in soluzione alcalinacon e senza cloruri;

- sull’acciaio al carbonio in calcestruzzo con esenza cloruri;

- sull’acciaio inossidabile in soluzione neutracon aggiunta di cloruri.

Tutte le prove hanno dimostrato che la cor-rente alternata induce un abbassamento deltenore critico di cloruri per l’innesco dellacorrosione localizzata sui materiali passivi.Questo risultato potrebbe confermare la tesisecondo cui la corrente alternata indebolisce ilfilm di passività. In particolare, le prove in solu-zione alcalina mostrano che il tenore criticoper l’acciaio al carbonio è praticamentedimezzato per valore di corrente alternatamaggiore anche a soli 10 A/m2. Più rilevante èl’effetto sull’acciaio inossidabile AISI 304, poi-chè il tenore critico si riduce a 10 ppm se ilvalore della corrente alternata è maggiore di30 A/m2. In assenza di corrente alternata, iltenore critico è di circa 100 ppm. Attualmente sono in corso prove su AISI 316,Sanicro 28, Incoloy 825 e SAF 2507.

Prove su calcestruzzo

I risultati delle prove condotte su acciaio alcarbonio in calcestruzzo con e senza clorurimostrano il possibile effetto di acidificazionedel calcestruzzo a seguito dell’interferenza dacorrente alternata con valori di densità dicorrente di 500 A/m2. Tale fenomeno saràinvestigato. Evidenti attacchi di corrosione sono statiriscontrati solo sulle armature contenute nelcalcestruzzo interferito con una correntealternata di 500 A/m2, sia in assenza sia in pre-senza di cloruri.

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P u b b l i r e d a z i o n a l e

C a s e

History

a Tecnosystem è una società nata nel 1988 peroffrire servizi gestionali di controllo dei siste-mi di protezione catodica: essa si è contraddi-stinta, nel tempo, per una particolare vocazio-ne all’automazione dei controlli gestionali, fina-

lizzati alla riduzione del lavoro manuale ripetitivo ed all’effi-cienza del processo.Nel 1999 nasce il servizio CCOL che concretizza l’idea di tele-sorvegliare i sistemi di protezione catodica tramite la fornitu-ra di un servizio completo al cliente finale che, a fronte di uncorrispettivo mensile, si trova a disposizione su piattaformainternet un dato di campo direttamente intelleggibile ed inte-grato in una completa piattaforma gestionale sull’intero pro-cesso della catodica, costantemente aggiornata alle più recen-ti normative di settore.Fin da subito l’idea trova ampio riscontro in Italia, soprattuttonelle aziende di distribuzione gas, in un particolare momentocongiunturale, che le vede impegnate in una continua trasfor-mazione ed adeguamento alle nuove regole imposte dal muta-to scenario normativo in atto.Nel volgere di qualche tempo il CCOL si afferma come unapiccola rivoluzione tecnologica, ma soprattutto concettualecon l’introduzione della nuova filosofia del servizio tutto inclu-so.In questi ultimi anni la nostra società, spinta dal crescente inte-resse dimostrato da operatori esteri in occasione di momentid’incontro internazionali, decide di affrontare il mercato este-ro portando oltre confine un’idea innovativa con tecnologiatutta italiana: risale allo scorso 2007 l’aggiudicazione della garaeuropea con GRT Gaz che ha visto Tecnosystem unico forni-tore per la rete di trasporto per l’intero territorio francese. Il 2008 comincia con altri importanti traguardi: anche ENELRETE GAS indice una gara per la gestione del telecontrollodella protezione catodica sulla rete di distribuzione nazionale,gara che Tecnosystem si aggiudica, e che rappresenta un ulte-riore passo in avanti nel consolidare il CCOL come uno tra igestionali più completi di protezione catodica presenti sulmercato; successivamente, in Polonia, anche Gaz System, l’a-

L

Via Vigentina, 2 27010 San Genesio ed Uniti (PV)Tel. 0039 0382 580289Fax. 0039 0382 [email protected]

zienda nazionale di tra-porto gas, decide di iniziarea dotare le proprie reti di unservizio di monitoraggio remoto,ed ancora una volta è il CCOL adessere prescelto. Altri operatoriinternazionali in Olanda, Arabia,Marocco, Brasile Irlanda, Spagna eLibia stanno attualmente valutandoe utilizzando il servizio. A testimonianza della crescitadell’azienda sono iniziati, a marzo2008, i lavori di ristrutturazione edampliamento della sede di SanGenesio ed Uniti, per portare alraddoppio della superficie, edifican-do un secondo piano; al nuovopiano superiore sono trasferiti gliuffici direzionali, e la CentraleOperativa, riposizionata in unnuovo spazio di grandi dimensionied ampliata per permettere lagestione di sino a 100.000 periferi-che in nazioni diverse, con nuovetecnologie di trasmissione dati(GPRS, UMTS, satellitare), per lagestione non solo del servizioCCOL ma anche degli altri servizierogati da Tecnosystem (PPOL perla misura della pressione, RROLper la telelettura di contatori di gasdi grandi utenti e LLOL per ilmonitoraggio del livello di liquidi).E’ previsto l’allestimento di unanuova sala formazione dotata di 16postazioni tecniche multimediali edispositivi per corsi on line consistemi interattivi, mentre al pianoinferiore rimarranno collocati ilreparto produzione, la logistica el’R & D: si prevede il completa-mento dei lavori entro la fine del2008.Ai nostri clienti, abituali utilizzatoridel CCOL, va il nostro ringrazia-mento per il risultato ottenutopoiché è anche grazie ai loro sug-gerimenti ed all’esperienza fornitache Tecnosystem è cresciuta e si èaffermata in questi anni.

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w w w . a p c e . i t

APCE NOTIZIE Periodico trimestraleDirettore responsabile:Gino Magnoni (ITALGAS)Comitato di redazione:Davide Gentile (UCEMI), Sergio Cavalieri(UCERM), Pietro Pedeferri (CFA)Comitato editoriale:Andrea Rovelli (SNAM RETE GAS), AlvaroFumi (RFI), Raul Pieroni (TELECOM ITALIA),Sergio Benedetto (ITALGAS), Massimo Tiberi

(GEA), Umberto Lebruto (RFI), GeorgiosChlaputakis (Enel Rete Gas), MassimoRasserelli (NAOLETANAGAS), Marco Galletti(SNAM RETE GAS), Paolo Del Gaudio (IRIDE),Ezio Coppi (Esperto)Redazione: UCE Roma - Sergio Cavalieri,c/o ITALGAS Area RomaVia del Commercio, 11 - 00154 RomaTel. 06 57396337 - Fax 06 57396338Promozione e sviluppo: APCE

Via del Commercio, 11 - 00154 RomaTel. 06 57397466

Consulenza editoriale ed impaginazione:Massimiliano Medei - Santa Marinella (RM)[email protected]

Stampa: GIMAXSanta Marinella (RM) - Via Valdambrini, 22Tel. 0766 511644 - [email protected]

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range: -5,00 / +5,00 Volt

Risoluzione 0,01 Precisone +/-0,01 Volt

range: -10,00 / +10,00 Volt

Risoluzione 0,01 Precisione +/-0,02 VoltPartenza ritardata - Memorizzazione

di n. in un secondoAlimentazione con batteria al Litio sostituibile

Software di elaborazione grafica con selezione dei dati.

Media - Mediana - Scarto quadratico - Gaussiana

Si possono graficare e stampare tutti i file relativi alle letture del data logger

serie FT-100/MV ( ) o qualsiasi file ASCII proveniente da altro

strumento. Possibilità di scegliere fra i seguenti modelli matematici:

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Due ulteriori importanti possibilità del software sono la funzione “

” ed quella relativa al “ .

Nella parte inferioredel report è riportata la sommatoria del tempo complessivo per “intervalli ditempo” selezionabili. Si può inoltre selezionare e stampare il report per "Cronologia", "Ordinatoper durata" oppure "Ordinato per tipologia", dopo aver scelto per minima o massima.

DURATA TOTALE DEI

FUORI SOGLIA INDICE DI VARIABILITA’ (Bassa, Media, Alta)

DATA LOGGER

ASSO

CIAZ

IONE IDROTECNICA

ITA LI A N A

Come è ormai tradizione l’Associazione Idrotecnica Italiana terrà un Simposio nel corso delConvegno biennale di Idraulica, che, nella sua trentunesima edizione, avrà luogo quest’anno aPerugia dall’8 al 12 settembre. La manifestazione è inserita nel programma generale del Convegnoper il pomeriggio di giovedì 11 settembre, con inizio alle ore 15.00. Il Simposio avrà come tema:“Nuove metodologie nella gestione delle risorse idriche”.

Simposio

NUOVE METODOLOGIE NELLA GESTIONEDELLE RISORSE IDRICHE

Perugia,11 settembre 2008

Segreteria Organizzativa: Associazione Idrotecnica ItalianaVia di Santa Costanza, 7 - 00198 ROMA - Tel. 06 8845064 - Fax 06 8552974

[email protected] - www.idrotecnicaitaliana.it

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range: -10,00 / +10,00 Volt

Risoluzione 0,01 Precisione +/-0,02 VoltPartenza ritardata - Memorizzazione

di n. in un secondoAlimentazione con batteria al Litio sostituibile

Software di elaborazione grafica con selezione dei dati.

Media - Mediana - Scarto quadratico - Gaussiana

Si possono graficare e stampare tutti i file relativi alle letture del data logger

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Due ulteriori importanti possibilità del software sono la funzione “

” ed quella relativa al “ .

Nella parte inferioredel report è riportata la sommatoria del tempo complessivo per “intervalli ditempo” selezionabili. Si può inoltre selezionare e stampare il report per "Cronologia", "Ordinatoper durata" oppure "Ordinato per tipologia", dopo aver scelto per minima o massima.

DURATA TOTALE DEI

FUORI SOGLIA INDICE DI VARIABILITA’ (Bassa, Media, Alta)

DATA LOGGERDATA LOGGER

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