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Legge regionale 16 ottobre 2015, n. 24 NORME PER LA SICUREZZA DEI LAVORI IN QUOTA E PER LA PREVENZIONE DI INFORTUNI CONSEGUENTI AL RISCHIO DI CADUTE DALL’ALTO A.A.S. n. 3 ‘Alto Friuli – Collinare – Medio Friuli’ T.d.P. Alice Badini

Legge regionale 16 ottobre 2015, n. 24 - aas3.sanita.fvg.it · Il rischio di caduta dall’altoè il fattore che presenta la maggior incidenza quanto a frequenza di casi d’inabilitàpermanente

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Legge regionale 16 ottobre 2015, n. 24NORME PER LA SICUREZZA DEI LAVORI IN QUOTA E PER LA PREVENZIONE DI

INFORTUNI CONSEGUENTI AL RISCHIO DI CADUTE DALL’ALTO

A.A.S. n. 3 ‘Alto Friuli – Collinare – Medio Friuli’ T.d.P. Alice Badini

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Premessa

Pubblicata il 21 ottobre 2015 sul BUR, la legge regionale entrerà in

vigore a 6 mesi dalla pubblicazione

La legge riguarda le imprese in via indiretta (committente,

progettista…)

Non ci sono oneri a carico delle imprese

La finalità è quella di garantire ulteriori misure di sicurezza anche

per le ditte (imprese, lavoratori autonomi)

Rimangono prioritarie le misure di protezione collettive rispetto a

quelle individuali (DPI)

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Il problema

Il rischio di caduta dall’alto è il fattore che presenta la

maggior incidenza quanto a frequenza di casi

d’inabilità permanente e di casi mortali

In Regione Friuli V.G. il 49% degli infortuni mortali si

verifica per cadute dall’alto

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Il problema

Lavorare sulle coperture costituisce un grave pericolo di

caduta:

per raggiungere la copertura (es. dalle scale a

mano)

nel transito e nel lavoro sulla copertura (caduta dal

bordo o all’interno per sfondamento – es. Eternit,

lucernai…)

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Perché la legge

Obiettivo: Realizzare nuovi edifici, o adeguare quelli esistenti nel caso

si prevedano lavori, con idonei sistemi permanenti e sicuri di accesso

e di trattenuta per poter eseguire in sicurezza opere di manutenzione

edile o di installazione e/o manutenzione impiantistica sulle coperture

Necessaria una valutazione preventiva e progettazione dettagliatadelle misure di sicurezza con priorità alla misure collettive (DPC)

rispetto a quelle individuali (NON solo linee vita)

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Ambito di applicazione

Interventi edilizi, ove sussistano rischi di caduta dall’alto(altezza maggiore a 2 metri rispetto al piano sottostante),svolti sulle coperture di edifici privati o pubblici,

SOGGETTI A:

1. SCIA, denuncia di inizio attività e permesso a costruire;

2. comunicazione prevista nei casi di edilizia liberariguardanti interventi di manutenzione straordinaria prividi rilevanza strutturale e installazione di impianti solaritermici o fotovoltaici.

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Adempimenti1. SCIA, denuncia di inizio attività e permesso a costruire

PRIMA DEI LAVORI - fase di progettazione

Alla domanda di rilascio del permesso a costruire o alla denuncia di inizio attività

o alla SCIA, il committente:

ALLEGA

Documentazione tecnica riportante le misure adottate in relazione al percorso di

accesso alla copertura, all’accesso alla copertura, al transito e all’esecuzione dei

lavori sulla copertura (relazione tecnica di progetto e planimetria)

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Adempimenti1. SCIA, denuncia di inizio attività e permesso a costruire

A FINE LAVORI

Il committente

acquisisce tutta la documentazione relativa a corretta installazione, idoneità

della struttura, certificazioni del fabbricante, manuali d’uso e manutenzione,

programma delle manutenzioni, ecc.

con la comunicazione di fine lavori deposita presso il Comune la

documentazione attestante la corretta adozione ed esecuzione delle misure di

sicurezza, preventive e protettive, previste dalla legge regionale ovvero una

dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l’avvenuto adempimento

Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori (ove nominato) recepisce nel fascicolo

dell’opera i contenuti dell’elaborato tecnico

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Adempimenti2. edilizia libera - interventi di manutenzione straordinaria privi di

rilevanza strutturale e installazione impianti solari termici/fotovoltaici

Il committente:

Acquisisce la documentazione relativa a corretta installazione, idoneitàdella struttura, certificazioni del fabbricante, manuali d’uso e

manutenzione, programma delle manutenzioni, ecc.

Invia al Comune una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante

l’avvenuto adempimento

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Adempimenti

PER GLI ACCESSI SUCCESSIVI

Il proprietario dell’immobile o eventuale altro soggetto responsabile dellagestione/manutenzione:

mette a disposizione l’elaborato tecnico della copertura unitamente al fascicolodell’opera, ove previsto, ai soggetti che accedono alla copertura in occasione diogni successivo intervento

Aggiornato in occasione di successive modifiche al sistema anticaduta e, incaso di passaggio di proprietà, consegnato al nuovo proprietario o soggettoresponsabile della gestione/manutenzione

INOLTRE

deve garantire nel tempo la perfetta funzionalità del sistema di sicurezzaanticaduta (registro di controllo come previsto dal manuale d’uso e programma dimanutenzione di cui all’elaborato tecnico della copertura)

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Elaborato tecnico della copertura

a. Relazione tecnica di progetto (caratteristiche della copertura, ubicazione deipercorsi, accessi, misure di prevenzione e protezione contro il rischio di cadutadall’alto per transito ed esecuzione lavori sulla copertura)

b. Planimetria della copertura con evidenza di percorso, punto di accesso, sistemi diprevenzione e protezione previsti

c. Documentazione attestante l’idoneità della struttura alle sollecitazioni derivanti dalsistema di ancoraggio

d. Certificazione del fabbricante (dispositivi di ancoraggio, linee di ancoraggio e/oganci, ecc.)

e. Dichiarazione di corretta installazione di eventuali ancoraggi strutturali, linee diancoraggio e/o ganci, ecc.

f. Manuale d’uso e manutenzione dei dispositivi installati

g. Programma di manutenzione dei dispositivi installati

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Allegato

Contiene le indicazioni tecniche per la realizzazione delle misure

preventive e protettive:

1. Criteri generali di progettazione

2. Percorsi di accesso alla copertura

3. Punti di accesso alla copertura

4. Transito ed esecuzione dei lavori sulle coperture

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Progettazione accurata

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Alcuni esempi…

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Conclusioni

Gli adempimenti previsti dalla legge fanno capo al committente

(e al progettista), non sono oneri diretti delle imprese

Riguardano le imprese quando:

La ditta che esegue i lavori potrebbe trovarsi a dover realizzare queste

misure (nozioni su modalità di allestimento, certificazioni di conformità,

corretta installazione, ecc.)

Nell’elaborazione del POS devono tenere conto degli apprestamenti

ma non sostituiscono i dispositivi di protezione collettiva