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riassunto del cap.1 di STORIA DEL DIRITTO ITALIANO EED EUROPEO (Pene Vidari), età medievale e moderna
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1.
L’EREDITÀ DEL MONDO ANTICO
SOMMARIO: 1. Quadro storico-istituzionale. – 2. L’ultimo Impero romano. – 3. Il
Cristianesimo. – 4. La giurisprudenza e le fonti giuridiche.
1. Quadro storico-istituzionale
- Negli anni della nascita di Cristo, Ottaviano Augusto instaura a Roma il
principato ereditario, e in particolare ciò si trasforma presto in impero. Questo
è un periodo di pace e di stabilità in cui diventa facile il rispetto del diritto e
della sua pacifica evoluzione.
- Nel 212 l’editto di Caracalla riconosce la cittadinanza romana a tutti i
provinciali liberi.
- Alla fine del III sec. (284-305) l’imperatore Diocleziano introduce una vasta
riorganizzazione, centrale e periferica, dell’Impero.
- Nel 313 Costantino emana l’editto di tolleranza dei Cristiani e nel 330 fonda
una nuova capitale orientale dell’Impero: Costantinopoli (ex Bisanzio). Ecco
che si accentua la suddivisione dell’Impero Romano in due parti: I.R.
d’Occidente, con capitale Roma, e I.R. d’Oriente, con capitale Costantinopoli
- Nel 380 l’imperatore Teodosio I rende il culto cristiano una religione di
stato, vietando così ogni culto che si differenziava da quello cristiano.
- Nel 395, alla morte di Teodosio I, l’I.R fu spartito tra i suoi due figli: quell’
d’Occidente andò ad Onorio, quello d’Oriente ad Arcadio.
- Per quanto concerne l’ambiento ecclesiastico e in particolare la Chiesa, in ogni
città il popolo acclamava un proprio capo spirituale, il vescovo, una figura che
sovraintendeva la vita religiosa della città e dei dintorni. Tra i vescovi si
svolgono delle riunioni detti concili, che poi possono essere locali o collegiali,
in cui si prendono decisioni di rilievo per la fede cristiana (es. concilio di Nicea
del 325).
- L’I.R. d’Occidente cade formalmente nel 476, mentre quello d’Oriente si
protrae ancora per circa un millennio, in cifre esso cade intorno al 1456.
- Dal punto di vista giurisprudenziale si fa fede al diritto romano e a una serie di
editti che furono emanati dai vari imperatori quand’erano in carica. Tutti questi
decreti giuridici, e in particolare il diritto romano, furono accorpati in un unico
grande codice giurisprudenziale: corpus iuris civilis (Digesto, Instituzioni,
Codice e Novelle). Tale codice fu redatto da Giustiniano.
2. L’ultimo Impero romano
- La plurisecolare durata del dominio dell’Impero romano è stata favorita da
un’efficace organizzazione di regole giurisprudenziali. È grazie al diritto che
si è attuata la disciplina del funzionamento.
- La prima riorganizzazione dell’Impero fu iniziata da Diocleziano e
completata da Costantino, morto nel 337 d.C. Tale riorganizzazione prevede:
al vertice l’imperatore, intorno a lui una corte di funzionari, che svolgono
compiti ben precisi (tra questi ci sono anche dei giuristi). I due imperatori,
quello d’Oriente e quello d’Occidente, sono coadiuvati da due Cesari e dai
propri funzionari centrali. L’Impero è suddiviso in quattro grandi prefetture
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affidate al prefetto del pretorio; ciascuna di esse è divisa in diocesi (6 in Oriente
e 6 in Occidente) ed affidata ad un vicario. Ogni diocesi è divisa in province
(114 in tutto), a capo delle quali vi è un “rector” o “praeses”. In ogni provincia
ci sono delle città (“municipia”), retta dalla “curia”.
- L’esercito è composto da tre parti : “magister peditum”, “magister militum”
(quando il comando viene unificato) e “magister militum utriusque militiae”.
Lungo il confine sono stanziati i “milites” limitanei o “ripenses”.
- L’incarico di riscuotere i tributi e di retribuire i dipendenti imperiali, sia civili
che militari, è affidato all’apparato tributario.
3. Il Cristianesimo
- Il Cristianesimo ha portato numerose modificazioni nel diritto romano. La
Chiesa cristiana d’Occidente acquistò ben presto una struttura gerechica,
ispirandosi anche al modello centrale.
- ORGANIZZAZIONE GERARCHICA : in ogni città della provincia vi era un
vescovo, di solito veniva eletto per acclamazione dal popolo e dal clero locale, che
veniva coordinato da un suo superiore. Vi sono altre figure come i patriarchi e il
vescovo di Roma, conosciuto come capo spirituale per eccellenza: papa.
- Tra il IV e il V secolo si affermò il primato spirituale del papa forzato poi
dall’opera di papa Leone Magno. Così dopo questa grande riorganizzazione la
Chiesa diventa un saldo riferimento spirituale per la popolazione
sostituendosi ad un evanescente potere imperiale (“episcopalis audentia”).
- In questi secoli la Chiesa incominciò ad avere un proprio ordinamento e un
proprio diritto, con norme fissate anche dalle riunioni dei vescovi in concili
sia provinciali che generali (“ecumenici”). Soprattutto in Oriente si venne a
creare quel fenomeno noto come “cesaropapismo” secondo il quale i concili
venivano svolti su convocazione e sotto la stretta vigilanza dell’imperatore. A
ciò si oppose papa Gelasio I, noto per la sua teoria, conosciuta presto come la
“teoria gelasiana”, secondo cui: l’ordine religioso e l’ordine imperiale/civile
dovevano assolutamente essere divisi. Tale concezione costituisce una
caratteristica della tradizione giuridica europea.
4. La giurisprudenza e le fonti giuridiche
- Il periodo più significativo delle “giurisprudenza” romana è stato quello tra il
200 a.C. ed il 200.d.C.
- Agli esperti del diritto, “ iurisperiti ” , la società riconosceva la competenza
dell’“ interpretatio ” . Questi desumevano una serie di principi e di
comportamenti a partire dalle regole, ciò è alla base dello “ius”.
- Accanto allo “ius” esistevano un certo numero di “leges”. Quest’ultime, con
l’affermarsi del potere imperiale, vennero monopolizzate dall’imperatore stesso.
Ciò ridusse la portato dello “ius” e della “interpretatio”. In poche parole:
venne meno, fino a ridursi, l’intervento dei giuristi.
- L’ampiezza delle legislazione imperiale indusse, sin dal IV secolo, dei
privati a redigerne delle raccolte: Codice Gregoriano, Codice Ermogeniano,
che riunivano i rescritti imperiali sino ai tempi di Diocleziano.
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- Nel 438 l’imperatore d’Oriente Teodosio II ha promulgato un’ampia
raccolta di leggi imperiali emanate da Costantino in poi: si tratta del Codice
Teodosiano suddiviso per argomenti in 16 libri.
- L’imperatore d’Occidente Valentiniano III ha contemporaneamente esteso la
vigenza di tale codice in Occidente.
- Un secolo dopo, l’imperatore bizantino Giustiniano, insieme con il suo
ministro Triboniano, si è preoccupato di redigere una serie di raccolte delle
fonti giuridiche romane, un’opera portata a termine in soli 5 anni, dal 529 al
534 d.C:
I° fase : aggiornamento dell’opera di Teodosio, viene redatto il “Codex
Iustinianus”.
II° fase : non bastava riunire solo le “leges”, ma anche gli “iura” (insieme
delle regole dello “ius”, enunciate nel corso dei secoli dai giuristi più
significativi romani). Nel 533 esce il “Digesto” , cioè gli “iura digesta”
riuniti in 50 libri.
III° fase : viene redatto un manuale con i concetti e di principi generali di
tutto il diritto romano. Giustiniano basandosi sulle “Institutiones” del
giurista Gaio, risalenti al III secolo, redasse le sue “Institutiones” .
IV° fase : nel 534 viene redatto il “Codex”, un’opera di 12 libri un cui vi
sono le diverse “leges” considerate utili ai tempi giustinianei.
V° fase : Giustiniano fece redigere una quarta raccolta, “Novellae
constitutiones” (168 “costituzioni”, cioè leggi da lui emanate). Tale
poderosa opera fu chiamata “corpus iuris civilis”. Giustiniano, con la
“Pragmatica Santio” del 554, estese queste raccolte anche in Italia, emanata
su richiesta del pontefice del tempo (“pro petitione Vigilii”).