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IN ETICHETTA VINO….VERITAS SPEEDY GUIDA PER ETICHETTARE BENE IN ITALIA E PER L’ESTERO

L'etichettatura del vino

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Page 1: L'etichettatura del vino

IN ETICHETTA VINO….VERITAS

SPEEDY GUIDA PER ETICHETTARE BENE IN ITALIA E PER L’ESTERO

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LA CONOSCENZA DELLE REGOLE E DELLE DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LE BEVANDE ALCOLICHE CONSENTEAGLI OPERATORI DI POTER COMMERCIALIZZARE I LORO PRODOTTI, CONCENTRANDO I LORO SFORZI NEL PRODURRE A LIVELLI DI QUALITÀ ELEVATI E OTTENENDO PRODOTTI CARATTERISTICI.

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LE DISPOSIZIONI CHE RIGUARDANO L’ETICHETTATURA

HANNO LO SCOPO DI INFORMARE IN MODO

CHIARO IL CONSUMATORE E CONTEMPORANEAMENTE

CONSENTONO ALLE AZIENDE PRODUTTRICI

DI PROPORRE I LORO PRODOTTI SEGUENDO UN MODELLO DI PRESENTAZIONE UNIFORME.

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• VINO CON DENOMINAZIONE D’ORIGINE:1. VINO DOP2. VINO IGP

• VINO SENZA DENOMINAZIONE D’ORIGINE:1. VINO2. VINO CON INDICAZIONE DI VITIGNO

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I VINI IGP POSSONO ESSERE IDENTIFICATI CON IL TERMINE IGT (INDICAZIONE GEOGRAFICA

TIPICA), E RIGUARDA LE PRODUZIONI PROVENIENTI, ALMENO PER L’85%, DA UNA ZONA E AQUESTA LEGATE PER NOTORIETÀ, QUALITÀ E CARATTERISTICHE SPECIFICHE.

D.LGS. 61/2010I VINI DOP POSSONO ANCORA ESSERE

IDENTIFICATI CON LE MENZIONI TRADIZIONALI: DOC (DENOMINAZIONE DI ORIGINE

CONTROLLATA) E DOCG (DENOMINAZIONE DI ORIGINE

CONTROLLATA E GARANTITA)

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VINI VARIETALISONO VINI PRODOTTI CON UVE DELLO STESSO

VITIGNO NON PROVENIENTI DA UNA ZONASPECIFICA. NELL’ALLEGATO 4 DEL DM 23 DICEMBRE 2009 È RIPORTATO L’ELENCO

POSITIVODELLE VARIETÀ DI VITE O LORO SINONIMI CHE

POSSONO FIGURARE NELL’ETICHETTATURAE LA PRESENTAZIONE DEI VINI CHE NON

HANNO UNA DOP O IGP, IN QUANTO ÈNECESSARIO ESCLUDERE NOMI DI VITIGNI CHE

SONO CONTENUTI ANCHE PARZIALMENTEO COME SINONIMI IN UNA DOP O IGP O

COMUNQUE CIÒ CHE NON È AUTORIZZATO.LE VARIETÀ DI VITE UTILIZZABILI PER I VINI

VARIETALI SONO: CABERNET FRANC, CABERNET

SAUVIGNON, CABERNET, CHARDONNAY, MERLOT, SAUVIGNON, SYRAH.

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INDICAZIONI OBBLIGATORIE PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI VINO E CHE SONO VINCOLATE A COMPARIRE NEL MEDESIMO CAMPO VISIVO :

• LA DICITURA DELLA CATEGORIA, AD ESEMPIO “VINO”, “VINO SPUMANTE”, “VINO LIQUOROSO” ECC. È CONSENTITO OMETTERLA NEL CASO DEL VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE O A INDICAZIONE GEOGRAFICA. NEL CASO DEI VINI VARIETALI OCCORRE FAR SEGUIRE IL NOME DELLA VARIETÀ

• IL NOME DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE O INDICAZIONE GEOGRAFICA TUTELATA, SECONDO LA DICITURA INDICATA NEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE, SEGUITO DALLA MENZIONE DOP IN SIGLA O PER ESTESO. LA MENZIONE TRADIZIONALE ITALIANA (DOC, DOCG, IGT) PUÒ SOSTITUIRE O ACCOMPAGNARE LA DENOMINAZIONE DOP , IGP

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LA SCRITTA SIA BEN DISTINGUIBILE E, SE IL NOME O L’INDIRIZZO DELL’IMBOTTIGLIATORE CONTIENEIN TUTTO O IN PARTE IL NOME DELLA DENOMINAZIONE O DELL’INDICAZIONE, LE DIMENSIONI DEICARATTERI DEVONO ESSERE ALMENO DI QUATTRO VOLTE SUPERIORI ALLE INFORMAZIONI SPECIFICHEDELL’IMBOTTIGLIATORE. IN ALCUNI CASI SPECIFICATI DALLA LEGISLAZIONE È POSSIBILE OMETTERELA MENZIONE, COME GIÀ RIPORTATO, AD ESEMPIO PER I PRODOTTI NAZIONALI ASTI, MARSALAE FRANCIACORTA

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•IL TITOLO ALCOLOMETRICO VOLUMICO EFFETTIVO. IL VALORE DEVE ESSERE SEGUITO DALL’ESPRESSIONE “% VOL.”. ESISTONO ALTRE FORME POSSIBILI, COME “ALCOLE EFFETTIVO ...% VOL.”, “TITOLO ALCOLOMETRICO EFFETTIVO ...% VOL.”, “ALC...% VOL.”. I VALORI DEVONO ESSERE RIPORTATI IN UNITÀ O IN MEZZE UNITÀ, CIOÈ 10% VOL., 10,5% VOL., 11% VOL., 11,5%

•il volume nominale seguito dalla lettera “e”. è consentito utilizzare le unità di misuralitro, centilitro e millilitro nelle abbreviazioni convenzionali.

•solo per i vini spumanti il tenore in zuccheri

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• indicazioni riguardante l’imbottigliatore, con nome, indirizzo e attività. Può essere indicata come “imbottigliatore” o “imbottigliato da...” seguita dal nome se il vino è posto in bottiglia, oppure “confezionatore” o “confezionato da ...” neglialtri casi. Nel caso dei vini DOC o IGT può essere indicato “imbottigliato all’origineda ...” o “ imbottigliato dall’azienda agricola...” o “ imbottigliato dal viticoltore”; se il vino viene prodotto con uve vendemmiate in vigneti esclusivamente appartenenti all’azienda agricola e da questa vinificate è consentito indicare “integralmente prodotto da ...”. E’possibile sostituire l’indicazione con il numero di codice attribuito dall’ICQRF se comunque è riportato in etichetta il riferimento (nome ed indirizzo) di un’altra figura della parte commerciale. Se il nome e l’indirizzo non contengono in tutto o in parte nomi tutelati le dimensioni dei caratteri sono libere, mentre se sono contenuti nomi afferenti a DOC o IGT la denominazione deve avere caratteri di dimensione quadrupla rispetto a quella delnome e indirizzo dell’imbottigliatore

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•l’annata di produzione delle uve per i vini DOC, DOCG, con l’eccezione dei vinispumanti, liquorosi e frizzanti. Questa è una disposizione comunitaria facoltativa che è stata resa obbligatoria a livello nazionale. Alcuni disciplinari di produzione giàlo prevedevano, ma dall’annata 2010 l’obbligo in Italia è esteso a tutti questi vini di qualità. Per i vini IGT è facoltativo indicare l’annata, mentre è vietato per i vinigenerici, tranne nel caso dei vini varietali

• il nome del Paese in cui il vino è prodotto, con la dicitura “prodotto in Italia”.

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INDICAZIONI OBBLIGATORIE PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI VINO E CHE NON SONO

VINCOLATE A COMPARIRE NEL MEDESIMO CAMPO VISIVO :

•lotto di produzione, con le modalità scelte dal produttore. Non esistono disposizioni specifiche riguardanti dimensioni o caratteri, resta il vincolo generico della leggibilità

• nome, indirizzo e attività dell’importatore, nel caso di vino proveniente da Paesi extracomunitari

• le indicazioni riguardanti l’eventuale presenza di sostanze allergizzanti

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OBBLIGO DI INDICARE GLI ALLERGENI IN ETICHETTA •DAL 1° LUGLIO 2012 COSÌ COME DISPOSTO DAL REG. 579 DEL 29 GIUGNO 2012 E’ SCATTATO L’OBBLIGO DI INDICARE IN ETICHETTA L’IMPIEGO DEI DERIVATI DELL’UOVO (ALBUMINA) E DEL LATTE (CASEINA) LE INDICAZIONI CONSENTITE SONO - “CONTIENE SOLFITI” OPPURE “CONTIENE ANIDRIDE SOLFOROSA”- “CONTIENE UOVO”, OPPURE “CONTIENE PROTEINE DELL’UOVO”, “CONTIENE DERIVATI DELL’UOVO”, “CONTIENE LISOZIMA DA UOVO OD OVOALBUMINA”- “CONTIENE LATTE”, OPPURE “CONTIENE DERIVATI DEL LATTE”, “CONTIENE CASEINA DEL LATTE”, “CONTIENE PROTEINE DEL LATTE”.-IL LOGO COMUNITARIO RELATIVO TRA QUELLI SOTTOELENCATI

• 

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INDICAZIONI FACOLTATIVE

• INFORMAZIONI SUL PROCESSO DI PRODUZIONE, AD ESEMPIO NEL CASO DEI VINI SPUMANTIDOC RIGUARDA IL TIPO DI PROCESSO DI SPUMANTIZZAZIONE ADOTTATO (ES. CLASSICO)

• PRODUZIONE BIOLOGICA: RIPORTARE IL CODICEATTRIBUITO ALL’AZIENDA PRODUTTRICE, I RIFERIMENTI ALL’ENTE DI CONTROLLO DEPUTATO EAUTORIZZATO DAL MIPAAF E IL LOGO COMUNITARIO.

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INDICAZIONI LIBERE

POSSONO AD ESEMPIO RIGUARDARE LA CONSERVAZIONE DEL VINO, LE CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE, I SUGGERIMENTI ENOGASTRONOMICI E LA STORIA DELL’AZIENDA.

L’INVITO A NON DISPERDERE IL CONTENITORE NELL’AMBIENTE RIENTRA IN QUESTA CATEGORIA DI DISPOSIZIONI.

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IL REGOLAMENTO CE 607/2009 ALL’ARTICOLO 52 PREVEDE CHE PER I PRODOTTI ENOLOGICI A ESPORTARE SIA CONSENTITO, PREVIA AUTORIZZAZIONE DEL SINGOLO STATO MEMBRO, RIPORTARE IN ETICHETTA DICITURE DIFFERENTI DA QUELLE CONFORMI ALLA NORMATIVA COMUNITARIA QUALORA SIANO PREVISTE DALLA NORMATIVA DEL PAESE TERZO VERSO CUI SI ESPORTA E NELLA LINGUA DI TALE PAESE DIVERSA DA UNA DELLE LINGUE UFFICIALI DELL’UE.

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DM 23 DICEMBRE 2009 ARTICOLO 2

LA DEROGA SULL’ETICHETTATURA È CONCESSA SOLO SE I PRODUTTORI INTERESSATI PRESENTANO IN VIA PREVENTIVA UNA RICHIESTA ALL’UFFICIO COMPETENTE PER TERRITORIODELL’ICQRF, INSIEME ALLA DICHIARAZIONE CHE ATTESTA LA CONFORMITÀ ALLA LEGISLAZIONE DEL PAESE TERZO DELLE INDICAZIONI RIPORTATE SULL’ETICHETTA, E A TRE COPIE DELL’ETICHETTA STESSA.

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REGIME SANZIONATORIO

Sanzioni sulla produzione (art. 22)•Per la vendita di vini non conformi ai disciplinari sanzioni da 2.000 a 20.000 euro con possibilità di raddoppio per quantitativi superiori ai 100 hl e pubblicazione su due riviste della regione.•Per uve non conformi vendute come uve DOC da 1.000 a 10.000 euro.•Per mancato aggiornamento schedario viticolo da 300 a 1.000 euro.•Per dichiarazione di produzione maggiore al reale da 1.000 a 5.000 euro.•Per mancata presentazione della denuncia di produzione o errori di compilazione da 500 a 3.000 euro il ritardo tra 2/300 a 1.000/1.500 euro.Sanzioni su designazione (art. 23)•Per contraffazione fascette da 30000 a 100000 euro•Per commercializzazione vini senza la fascetta qualora obbligatoria da 10.000 a 50.000 euro.•Per usurpazione del nome di una DOC da 2.000 a 13.000 euro.•Per adozione del nome di una DOC nella ragione sociale da 1000 a 10000 euro.

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REGIME SANZIONATORIO

D.L.ivo 297/2004

Sanzioni del piano di controllo (art. 24)

Per non “conformità grave” dopo accertamento dell’Icqrf e ricorso non andato a buon fine da 2.000 a 13.000 euro

Per ostacolo all’attività di ispezione dell’organismo di controllo autorizzato 1.000 euro più la sospensione dall’uso della denominazione.

Per mancato pagamento sanzione del doppio dell’importo.

Sanzioni per l’organismo di controllo (art. 25)

Per inadempienza alle disposizioni amministrative da 5.000 a 50.000 euro.

Per discriminazione tra i soggetti da 6.000 a 60.000 euro.

Sanzioni per concorsi enologici (art. 28)

Per concorsi enologici relativi a vini Dop o Igp senza l’opportuna autorizzazione del Mipaaf, 20.000 euro.

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FATTISPECIE SANZIONATORIE CONTEMPLATE DAL D. LGS. 109/92

Da € 600 a € 3.500 Irregolarità nei contenuti delle indicazioniriportate in etichetta per una o più delle indicazioni previste ed errori di natura formale.Artt. 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16 e 17

Da € 1.600 a € 9.500 Irregolarità nelle informazioni di maggiorerilievo che devono essere contenute nelle etichette (es. data di scadenza, denominazione di vendita) o assenza di una o più delle indicazioni obbligatorie.Artt. 3, 10‐bis, 14 e 18

La commercializzazione di vini con etichette irregolari, oltre All’applicazione della sanzione amministrativa da € 516,00 a € 5.164,00, prevista dal D.Lgs. n. 260/2000, comporta nei casi più gravi, anche il sequestro amministrativo del prodotto, con aumento di ulteriori costi per il produttore e la conseguente perdita di credibilità nei confronti del consumatore 

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Art. 515 c.p.: “chiunque nell’esercizio di un’attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all’acquirente una cosa mobile per un’altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a Euro 2.065.”

14 Art. 517 c.p.: “chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell’ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull’origine, provenienza o qualità dell’opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a Euro 20.000