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Tutela del Consumatore, Codice del Consumo e Mercato europeo 13 febbraio 2016 Avv. Daniele Lussana Il commercio elettronico, internet Tutela del Consumatore, Codice del Consumo e Mercato europeo - www.formazionetutelaconsumatori.it

Tutela del consumatore - Il commercio elettronico, internet - Avv. Daniele Lussana

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Tutela del Consumatore, Codice del Consumo e Mercato europeo

13 febbraio 2016

Avv. Daniele Lussana

Il commercio elettronico, internet

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Normativa applicabile al commercio elettronico

Esistono regole specifiche per l’e-commerce?

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Esistono norme che stabiliscono quale deve essere il contenuto specifico di un sito web?

• Direttiva 2000/31/CE (“sul commercio elettronico”) • D.Lgs 70/2003 (norma italiana di attuazione)

• Codice civile e altre fonti extra codice • art. 2250 (“indicazione negli atti e nella corrispondenza”)

• (altro)

• D.Lgs 196/2003 (T.U. Privacy)

• Codice del consumo

Direttiva sul commercio elettronico

• Fonte Comunitaria (armonizzazione leggi degli stati UE) • Recepita dal D.Lgs 70/2003 (norma italiana di attuazione)

• Impone di indicare (art. 7): • Il nome, denominazione, ragione sociale del “prestatore” • suo domicilio o sede legale • estremi per contattare il “prestatore” (almeno e-mail) • n. REA, elementi di individuazione, licenze, permessi • […] • numero di partita IVA • prezzi e tariffe, esponendo costi di consegna, imposte, ecc. • attività consentite al consumatore

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Art. 2250 codice civile

• Fonte nazionale, relativa alle sole società:

• […] devono essere indicati la sede della società e l'ufficio del registro delle imprese presso il quale questa è iscritta e il numero d'iscrizione.

• Il capitale delle società [di capitali] indicato secondo la somma effettivamente versata e quale risulta esistente dall'ultimo bilancio.

• [se] la società è in liquidazione

• [se srl, se è a] unico socio

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Art. 2250 codice civile [segue]

• ultimo comma

“Le società […] che dispongono di uno spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato ad una rete telematica ad accesso pubblico forniscono, attraverso tale mezzo, tutte le informazioni di cui [sopra]”

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Ancora (al di fuori del codice civile…):

• art. 35 D.P.R. 633/1972

• indicare partita IVA

• art. 2497-bis c.c.

• indicare se la società è soggetta a direzione e coordinamento nell’ambito di un gruppo.

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T.U. Privacy

• Art. 13 “informativa”:

1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati oralmente o per iscritto circa:

a) le finalità e le modalità del trattamento [= raccolta di dati]

[…]

f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 5 e del responsabile. Quando il titolare ha designato più responsabili è indicato almeno uno di essi, indicando il sito della rete di comunicazione o le modalità attraverso le quali è conoscibile in modo agevole l'elenco aggiornato dei responsabili.

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Codice del Consumo

• Ne parleremo dopo

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Perché ci interessa il contenuto di un sito?

• Tutte le norme che obbligano il prestatore di servizi a indicare suoi dati ci aiutano ad individuare la nostra controparte contrattuale, mediante:

- dati obbligatori (denominazione, partita IVA, ecc) - eventuali recapiti (anche nella privacy!) - nominativi di soggetti con cui interloquire E se il prestatore non lo fa…?

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ci sono delle sanzioni…

• Art. 21 D.Lgs 70/2003

Sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 10.000 euro [raddoppiabili]

• Art. 2630 c.c.

Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società […] omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi […] è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 206 euro a 2.065 euro.

• Art. 161 T.U. Privacy

La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 13 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 6.000 a 36.000 euro.

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in ogni caso, posso…

• verificare di chi è la piattaforma (sito web): WHOIS protocollo di rete che consente, mediante l'interrogazione (query) di

appositi database, di ottenere informazioni riguardanti l'intestatario di un dominio.

• verificare chi sto pagando Tramite il bonifico, paypal, eventuale fattura…)

• attenzione però al business model del venditore • Amazon vende beni / offre la piattaforma (marketplace virtuale) • Ebay offre solo la piattaforma (ebay non vende prodotti)

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Il DLgs 70/2003 prevede anche che (art. 12)…

se il contratto è concluso telematicamente (cioè tramite una apposita piattaforma web e non via e-mail o simili) debbano essere indicate: • le varie fasi per la conclusione del contratto

• il modo in cui il contratto sarà archiviato

• i mezzi tecnici per individuare e correggere gli errori

• eventuali codici di condotta cui si aderisce

• le lingue a disposizione per concludere il contratto

• gli eventuali strumenti per la composizione delle controversie

• clausole e condizioni del contratto (salvabili)

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…e che (art. 13):

• Il prestatore deve “accusare ricevuta” dell’ordine • senza ritardo

• telematicamente

• La ricevuta deve contenere un riepilogo (dettagliato) di: • condizioni generali (quelle che si applicano a tutti i contratti)

• e particolari (il prezzo e le caratteristiche del singolo bene/servizio)

• dettagli del prodotto,

• mezzi di pagamento consentiti,

• recesso,

• costi (spedizione) e tributi

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Di nuovo: e se non lo fa?

• solo sanzione amministrativa

• non c’è un’incidenza sul contratto in termini civilistici

(il contratto è e resta valido)

• l’omessa ricevuta dell’ordine potrebbe essere conveniente per l’utente: la ricevuta automatica (inoltrata dal sistema come nella gran parte dei casi, e non da un essere umano) preclude l’esercizio del diritto di revoca della proposta anteriormente all’accettazione di cui all’art. 1328 cc

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Vendita B2C via e-commerce: si applicano sia Codice del Cons. che DLgs 70/2003

Il codice del consumo rimanda alla disciplina del DLgs 70/2003:

Art. 68 - Rinvio

Alle offerte di servizi della società dell’informazione, effettuate ai consumatori per via elettronica, si applicano, per gli aspetti no disciplinati dal presente codice, le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante attuazione della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000 […]

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Codice del Consumo: cenni sulla disciplina A seconda di cosa viene offerto, cambia la disciplina:

• Potrei offrire beni a soggetti “consumatori”

• Applicabile la normativa del D.Lgs 206/2005 - Codice del Consumo

(art. 6 e ss)

• Potrei offrire solo servizi a soggetti “consumatori”

• Applicabile la normativa del D.Lgs 206/2005 - Codice del Consumo (artt. 49 e ss: obblighi di informazione nei contratti a distanza […])

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Caratteristiche beni

Art. 6 - Contenuto minimo delle informazioni I prodotti o le confezioni dei prodotti destinati al consumatore […] riportano,

chiaramente visibili e leggibili, almeno le indicazioni relative:

a) alla denominazione legale o merceologica del prodotto;

b) al nome o ragione sociale o marchio e alla sede legale del produttore […];

c) al Paese di origine se situato fuori dell'Unione europea;

d) all'eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno all'uomo, alle cose o all'ambiente;

e) ai materiali impiegati ed ai metodi di lavorazione ove questi siano determinanti per la qualità o le caratteristiche merceologiche del prodotto;

f) alle istruzioni, alle eventuali precauzioni e alla destinazione d'uso, ove utili […].

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Caratteristiche beni [segue]

Art. 7 - Modalità di indicazione

• 1. Le indicazioni di cui all'articolo 6 devono figurare sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti nel momento in cui sono posti in vendita al consumatore. Le indicazioni di cui al comma 1, lettera f), dell'articolo 6 possono essere riportate, anziché sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti, su altra documentazione illustrativa che viene fornita in accompagnamento dei prodotti stessi.

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Caratteristiche beni [segue]

Art. 7 - Modalità di indicazione (cit.)

• Indicate […] nel momento in cui sono posti in vendita? • In un e-commerce, vanno quindi fornite nella pagina dove viene descritto il

prodotto?

• E se non vengono fornite? • Sanzioni amministrative (art. 12) da 516 euro a 25.823 euro

• Potenziale incidenza sulla volontà contrattuale (es: annullamento per errore)?

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Altre informazioni obbligatorie

Art. 49 - obblighi di informazione nei contratti conclusi a distanza [...]

Prima che il consumatore sia vincolato da un contratto a distanza o ne-goziato fuori dei locali commerciali o da una cor-rispondente offerta, il professionista fornisce al consumatore le informa-zioni seguenti, in maniera chiara e comprensibile [...]

- l'indirizzo geografico del venditore, tel, fax e e-mail

- se diverso dall'indirizzo di cui sopra, l'indirizzo per eventuali reclami

- le informazioni sul diritto di recesso del consumatore

- altro ancora

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Requisiti di “contenuto” anche nel Cod. del Cons.

Art. 51 - requisiti formali per i contratti a distanza

[...] [analogo al DLgs 70/2003]

4.Se il contratto è concluso a distanza con uno spazio o un tempo limitato per visualizzare le informazioni, vanno indicati [subito] almeno: • le caratteristiche principali dei beni o servizi, • l'identità del professionista, • il prezzo totale [sempre comprensivo di imposte], • il diritto di recesso, • la durata del contratto […]

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Requisiti di “contenuto” anche nel Cod. del Cons.

Art. 51 - requisiti formali per i contratti a distanza

[...] [in più]

3.I siti di e-commerce devono indicare, in maniera chiara e leggibile, all’”inizio del processo di ordinazione”,

• se si applicano restrizioni alla consegna

• quali mezzi di pagamento sono accettati

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Sul diritto di recesso

Diritto di ripensamento (non devo specificare ragioni) esercitabile…

• Nel caso di acquisto di servizi: • entro 14 gg dalla stipula del contratto

• Nel caso di acquisto di beni: • entro 14 gg dal ricevimento dei beni

• Se non è mai stata fornita l’informativa sul recesso: • entro 12 mesi “dopo la fine del periodo di recesso iniziale”

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E se il prestatore/professionista è straniero?

Art. 66 ter - Carattere imperativo

1. Se il diritto applicabile al contratto è quello di uno Stato membro dell'Unione europea, i consumatori residenti in Italia non possono rinunciare ai diritti conferiti loro dalle disposizioni delle Sezioni da I a IV del presente Capo.

2. Eventuali clausole contrattuali che escludano o limitino, direttamente o indirettamente, i diritti derivanti dalle disposizioni delle Sezioni da I a IV del presente Capo, non vincolano il consumatore

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Dove si conclude il contratto? Quale foro?

Art. 66 bis – Foro competente

1. Per le controversie civili inerenti all'applicazione delle Sezioni da I a IV del presente capo la competenza territoriale inderogabile è del giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato.

Il luogo dove sono ospitati i server non rileva.

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Clausole vessatorie

Disciplina della vessatorietà

Nel codice civile: approccio formale

Nel codice del consumo: approccio sostanziale

…e nell’e-commerce?

• è possibile una doppia sottoscrizione su internet?

• è possibile una trattativa individuale su internet?

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Disciplina della vessatorietà

nel codice civile

• (art. 1341 cc) […] non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte [elenco clausole vessatorie]

• sulla sua applicabilità anche al caso del rapporto di consumo: Cass. Sez. III, 17 marzo 1998, n. 2849

(anteriore al codice del consumo, in epoca di vigenza dell’art. 1469-bis e ss cc)

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Disciplina della vessatorietà

nel codice del consumo

• (art. 33) Nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.

• (art. 36) Le clausole considerate vessatorie ai sensi degli articoli 33 e 34 sono nulle mentre il contratto rimane valido per il resto.

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Disciplina della vessatorietà

nel codice del consumo [segue]

• (Art. 34 comma 4) Non sono vessatorie le clausole o gli elementi di clausola che siano stati oggetto di trattativa individuale. [Piuttosto improbabile in una piattaforma di e-commerce]

• (Art. 34 comma 5) Nel contratto concluso mediante sottoscrizione di moduli o formulari predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, incombe sul professionista l'onere di provare che le clausole, o gli elementi di clausola, malgrado siano dal medesimo unilateralmente predisposti, siano stati oggetto di specifica trattativa con il consumatore.

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Trib. Catanzaro, ordinanza 18.04.2012 depositata il 30.04.2012 (reclamo post 700) Reperibile all’url http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/7378.pdf

- ricorso ex art 700 cpc di utenti cui era stato sospeso l’account e-bay

- le clausole contrattuali di e-bay prevedevano tale facoltà

- il Tribunale (dopo un reclamo) accoglie il ricorso sul presupposto che: • si può aderire a un contratto anche mediante “tasto virtuale” (point & click)

• non è però “forma scritta” valida per l’approvazione di clausole vessatorie

• sarebbe necessaria quantomeno la firma digitale

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Trib. Catanzaro, ordinanza 18.04.2012 depositata il 30.04.2012 (segue)

- Quasi mai il fornitore di servizi online chiede all’utente di recapitargli un modulo scritto o di usare la firma digitale (lede il trust dell’utenza)

- Corollario: in nessun contratto online l’utente approverà mai validamente delle clausole vessatorie

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Contenzioso e onere probatorio

Tutela amministrativa

• Art 37-bis Codice del Consumo: sistema di tutela amministrativa, affidato all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato riguardante la vessatorietà di clausole dei contratti B2C competenza per pratiche commerciali scorrette

• attivato d’ufficio/su segnalazione del consumatore o organizzazioni

• comma 4: “salva la giurisdizione del giudice ordinario sulla validità delle clausole vessatorie e sul risarcimento del danno”

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Tutela amministrativa [segue]

• competenza sempre dell’AGCM (vedasi deliberazione 5 giugno 2014) per pubblicità ingannevole, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori…

sanzioni amministrative pecuniarie sino a € 500.000

Sanzioni (quasi sempre in caso di servizi offerti tramite internet)… • per omessa informativa ai consumatori, comminate a: • Expedia, Edreams, Opodo Italia

• per servizi di abbonamento a pagamento nascosti, comminate a: • Ryanair, Alitalia, eDreams, Airone, Ticketone, eBay, Webloyalty

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come effettuare

segnalazioni all’AGCM

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Ancora:

Corte europea di giustizia, sez. I, 15 marzo 2012, C-453/10

• Valuta la questione pregiudiziale circa l’interpretazione di una norma di una direttiva CEE

• Abstract: «Tutela dei consumatori — Contratto di credito al consumo — Erronea indicazione del tasso annuo effettivo globale — Incidenza delle pratiche commerciali sleali e delle clausole abusive sulla validità del contratto nel suo complesso»

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Giudizio in sede civile: l’onere probatorio

Cass., Sezioni Unite, sent. n. 13533/2001 • Il creditore della prestazione (in ipotesi: l’utente consumatore)

deve provare la fonte, contrattuale, del suo diritto (cioè le condizioni di contratto)

• condizioni generali: quelle da pubblicare in forma “salvabile” sul sito

• ordine (condizioni particolari: cosa ho acquistato?)

• Il debitore (in ipotesi: il professionista) deve provare il proprio adempimento o il diverso fatto estintivo della sua obbligazione

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Onere probatorio

E se l’utente…

• non riceve

conferma scritta del suo ordine

• non dispone

delle condizioni di contratto, o non le conserva

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…?

La consegna della copia del contratto

- Diritto positivo del Consumatore: (Es.: art. 47 del Codice del Consumo) “[...] una copia della nota d'ordine […]

deve essere consegnata al consumatore [...]”

- Esercitabile anche in via monitoria: “in caso di sussistenza di prova scritta del diritto alla consegna di specifici

documenti può esserne imposta, con decreto ingiuntivo, la consegna stessa”

• Trib. Bari Sez. II (Decr.), 11 marzo 2003 (citata sopra)

• App. Brescia Sent., 27 ottobre 2007, in Lavoro nella Giur., 2008, 5, 492

• Trib. Varese, 02 novembre 2009

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Le condizioni di contratto riportate sul sito

N.B. è vessatoria la clausola che consente al professionista di modificare unilateralmente le clausole del contratto, ovvero le caratteristiche del prodotto o del servizio da fornire, senza un giustificato motivo indicato nel contratto stesso. Ma…

Pagine web: • Sono nella diretta disponibilità del prestatore / professionista • Sono facilmente alterabili

Log di sistema: • Sono nella diretta disponibilità del prestatore / professionista • Sono facilmente alterabili

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Grazie per l’attenzione

Avvertenza: queste slide contengono esclusivamente opinioni personali dell’autore.

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