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Diritto Civile Contemporaneo Rivista trimestrale online ad accesso gratuito ISSN 2384-8537 www.dirittocivilecontemporaneo.com Anno III, numero I, gennaio/marzo 2016 Al termine della locazione commerciale: sulla legittimazione del conduttore a subordinare la restituzione dell’immobile alla corresponsione dell’indennità di avviamento e sulla forma dell’offerta Stefano Cavassa

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Diritto Civile Contemporaneo

Rivista trimestrale online ad accesso gratuito ISSN 2384-8537

www.dirittocivilecontemporaneo.com

Anno III, numero I, gennaio/marzo 2016

Al termine della locazione commerciale: sulla legittimazione del conduttore a subordinare la restituzione dell’immobile alla corresponsione dell’indennità di avviamento e sulla forma dell’offerta

Stefano Cavassa

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Al termine della locazione commerciale: sulla legittimazione del conduttore

a subordinare la restituzione dell’immobile alla corresponsione

dell’indennità di avviamento e sulla forma dell’offerta

di Stefano Cavassa

La Corte di Cassazione con sentenza 20 gennaio 2016, n. 890 torna a pronunciarsi

sulle dinamiche conseguenti al venir meno di un contratto di locazione

d’immobile ad uso non abitativo. In particolare, il giudice di legittimità si sofferma

sulla validità dell’offerta formale condizionata con cui il conduttore subordina il

rilascio dell’immobile al pagamento, da parte del locatore, dell’indennità per la

perdita dell’avviamento (art. 34 l. 27.7.1978, n. 392).

La sentenza verte su una fattispecie estremamente frequente. Il locatore di un

immobile commerciale cita in giudizio il conduttore - che aveva conservato, nel

frattempo, la detenzione del bene - per conseguire non solo la risoluzione del

contratto per inadempimento ma anche il pagamento dei canoni di locazione fino

all’effettivo rilascio; il convenuto si oppone ed eccepisce il mancato pagamento

dell’indennità di avviamento, sostenendo che in difetto di previo adempimento del

locatore la restituzione sarebbe inesigibile (art. 34 l. 27.7.1978, n. 392).

La domanda del locatore, accolta in primo grado, viene rigettata dalla Corte

d’Appello, che riconosce la rilevanza dell’offerta con cui il conduttore - prima

informalmente (art. 1220 c.c.) e in seguito in forma solenne (artt. 1216 e 1209 c. 2

c.c.) - si è reso disponibile alla riconsegna dell’immobile e, quindi,

all’adempimento della propria obbligazione. Tali comportamenti, anche alla luce

del rifiuto ingiustificato opposto dal locatore, sono considerati idonei ad escludere

la mora del debitore e, quindi, a liberare il conduttore dal pagamento dei canoni.

In particolare, secondo il Giudice del gravame, non osterebbe ad una pronuncia di

tal specie il fatto che l’offerta di restituzione sia stata espressamente condizionata

al pagamento dell’indennità di avviamento commerciale.

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La vicenda approda in Cassazione, che prima si sofferma sulla forma e sul

procedimento dell’offerta di restituzione; poi, ammette che la medesima possa

essere subordinata alla corresponsione dell’indennità di avviamento, confermando

sostanzialmente la sentenza di secondo grado.

Dopo aver ricostruito alla luce dell’evoluzione giurisprudenziale il rapporto tra le

diverse obbligazioni risultanti dall’estinzione del contratto di locazione, si ritiene

che il conduttore - attendendo la richiesta della controparte - possa rifiutare di

restituire l’immobile fino al momento in cui il locatore gli corrisponda l’indennità

di avviamento [cfr. Cass., 13 dicembre 2012, n. 22924, in Guida dir., 2013, 4, 35

(s.m.); Cass., 9 marzo 2010, n. 5661, in Arch. loc., 2011, 47 (s.m.), con nota di M.

DE TILLA, Indennità di avviamento, rifiuto di restituzione dell’immobile e pagamento del

canone; Cass., 20 aprile 2009, n. 9353, in Giur. it., 2010, 829; Cass., 11 luglio 2006,

n. 15721, in Rass. loc., 2006, 361; Cass., 28 marzo 2003, n. 4690, in Arch. loc., 2003,

636 ed in Giur. it., 2004, 528, con nota di M. PETRI, Diritto all’indennità per la

perdita dell’avviamento commerciale e ius retentionis del conduttore; Cass., 10 febbraio

2003, n. 1930, in Giur. it., 2003, 2023 ed in Riv. giur. edil., 2003, I, 1166, con nota di

M. DE TILLA, Rilascio dell’immobile ed indennità di avviamento sono legate da un rapporto

di reciproca dipendenza; Cass., 21 luglio 1993, n. 8134, in Foro it., 1994, I, 2452, Riv.

giur. edil., 1994, I, 290, Giust. civ., 1994, I, 3201, con nota di N. IZZO, Inesistenza del

diritto al risarcimento del danno in caso di mancata corresponsione dell’indennità di avviamento].

Una volta chiarito il rapporto di corrispettività tra le prestazioni appena evocate si

ritiene, poi, che il conduttore sia legittimato a offrire la riconsegna dell’immobile

subordinandola al pagamento dell’indennità [ammettono la subordinazione

dell’offerta al pagamento dell’indennità Cass., 25 giugno 2013, n. 15876, in Arch.

loc., 2014, 68, in Guida dir., 2013, f. 33, 31 ed in Riv. giur. edil., 2013, 1028, con nota

di M. DE TILLA, L’obbligo del conduttore di versare il canone in attesa del pagamento

dell’indennità di avviamento; Cass., 25 marzo 2010, n. 7179, in Rep. Foro it., 2010,

Locazione, 249; Cass., sez. un., 15 novembre 2000, n. 1177, in Foro it., 2001, I, 928,

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Corr. giur., 2001, 1324, con nota di S. GIOVE, Danni da ritardo rilascio e indennità di

avviamento, Arch. loc., 2001, 70 ed in Giust. civ., 2001, I, 347]. Come si legge in

motivazione, tuttavia, l’offerta condizionata di restituzione dell’immobile deve

essere effettuata in forma solenne (artt. 1216 e 1209 c.c.).

Secondo un orientamento ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità,

d’altra parte, il conduttore che rifiuta di restituire l’immobile eccependo la mancata

percezione dell’indennità è esonerato dal risarcimento del maggior danno, ma non

può esimersi dal pagamento del canone di locazione [su tutte, cfr. Cass., 13

dicembre 2012, n. 22924, in Guida dir., 2013, 4, 35; Cass., sez. un., 3 novembre

2000, n. 1177 in Nuova giur. civ. comm., 2010, 4, 10357 con nota di L. BALLERINI,

Mancata corresponsione dell’indennità per la perdita dell’avviamento fra sospensione dei

provvedimenti di rilascio e danni da ritardata restituzione dell’immobile. In dottrina v. in

senso conforme V. CUFFARO, Le locazioni non abitative, in Tratt. contratti, diretto da

V. ROPPO, II, Milano, 2014, 1162; M. DE TILLA, L’obbligo del conduttore di versare

il canone, cit. nt. 2, 1033; M. MONEGAT, Nessun diritto di ritenzione nell’uso diverso: il

conduttore deve pagare il canone sino al rilascio in attesa dell’indennità, in Immobili e proprietà,

2013, 533 s.; G.G. GRECO, Sul risarcimento del danno da mancato rilascio dell’immobile

locato, in Resp. civ. prev., 2008, 97 s.; M. SINISI, F. TRONCONE, Le locazioni ad uso

commerciale, 2ª ed., Padova, 2005, 406 s. In linea con tale orientamento v. anche M.

TRIMARCHI, La locazione, in Tratt. dir. civ. notariato, diretto da P. PERLINGERI,

Esi, 2013., 355 s.].

La situazione sembra non cambiare qualora, come nel caso di specie, il conduttore

ritenga preferibile assumere l’iniziativa anziché attendere la richiesta del locatore, e

quindi offra la riconsegna dell’immobile subordinandola alla corresponsione

dell’indennità di avviamento. Se da un lato, infatti, non potrà essere messo in

mora, dall’altro continuerà ad essere esonerato solo dal risarcimento del maggior

danno, restando obbligato a pagare il canone fino alla data della restituzione

continuando a mantenere la disponibilità sul bene. Secondo tale orientamento

giurisprudenziale il conduttore potrà liberarsi da quest’ultima obbligazione solo

mediante offerta in forma solenne, così provocando, di converso, la mora accipiendi

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del locatore (art. 1216, c. 1 c.c.) [Cass., 25 giugno 2013, n. 1587 in Arch. loc., 2014,

68, in Guida dir., 2013, f. 33, 31; Cass., 17 dicembre 2010, n. 25638, in Giust. civ.,

2011, I, 2043; Cass., 7 giugno 2006, n. 13345, in Rep. Foro it., 2006, Locazione, 154

ed in Dir. prat. soc., 2006, f. 23, 52; Cass., 14 febbraio 2006, n. 3184, in Guida dir.,

2006, 18, 80 ed in Rep. Foro it., 2006, Locazione, 155; Cass., 10 febbraio 2003, n.

1941, in Giust. civ., 2003, I, 1810, Giur. it., 2003, 1574 e Riv. giur. edil., 2003, I, 1479;

Cass., 13 febbraio 2002, n. 2086, in Rep. Foro it., 2002, Obbligazioni in genere, 64;

Cass., 17 ottobre 1995, n. 10820, in Nuova giur. civ. comm., 1997, I, 292, con nota di

F. DEL BENE].

A tale tesi sembra contrapporsi un indirizzo in base al quale sarebbe sufficiente al

conduttore offrire la restituzione dell’immobile in modo non formale per

scongiurare la mora debendi ed essere dunque esentato tanto dall’«obbligo di

risarcire il maggior danno», quanto dal pagamento del «corrispettivo convenuto

fino alla riconsegna»: la conclusione appare avvalorata dal combinato disposto

degli artt. 1220 e 1591 c.c. [Cass., 29 gennaio 2014, n. 1980, in Guida dir., 2014, f.

15, 82 (s.m.); Cass., 17 gennaio 2012, n. 550, in Arch. loc., 2012, 153; Cass., 20

gennaio 2011, n. 1337 (ord.), in Rep. Foro it., 2011, Locazione, 119; Cass., 27 gennaio

2010, n. 1684, per esteso in De Jure; Cass., 3 settembre 2007, n. 18496, in Rep. Foro

it., 2007, Obbligazioni in genere, 60; Cass., 26 aprile 2002, n. 6090, in Arch. loc., 2002,

400 ed in Dir. giust., 2002, f. 23, 31; Cass., 17 marzo 1999, n. 2419, in Rep. Foro it.,

1999, Obbligazioni in genere, 44].

La S.C. compone il contrasto distinguendo nettamente le fattispecie alle quali i

due orientamenti fanno riferimento.

Quando l’indennità di avviamento non è dovuta (per esempio, perché l’immobile

è adibito ad uso di abitativo) oppure, più semplicemente, il conduttore non è

interessato a richiederla, egli si può liberare dall’obbligazione avente ad oggetto il

pagamento del canone con offerta non formale (art. 1220 c.c.).

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Se invece il conduttore intende ottenere il pagamento dell’indennità, egli è tenuto

a procedere per mezzo di un’offerta formale, unica idonea a provocare la mora del

locatore (artt. 1216, 1209 c.c.).

Ponendosi in continuità con tale indirizzo, la sentenza affronta positivamente la

questione centrale ai fini della soluzione del caso. Il conduttore può condizionare

l’offerta (formale) di restituzione dell’immobile al pagamento dell’indennità di

avviamento. Si precisa, tuttavia, che la liberazione del conduttore dal pagamento

del canone può trovare ulteriore ostacolo nel rifiuto di ricevere il bene opposto

dal locatore. In tal caso, dal momento che, rifiutando l’offerta, il locatore

continuerebbe a non acquisire la disponibilità del bene, il conduttore è tenuto a

ricorrere alla procedura di sequestro dell’immobile. Solo una volta ottenuta la

convalida del sequestro, dunque, il conduttore può liberarsi dell’obbligazione

avente ad oggetto la restituzione dell’immobile e di quella relativa al pagamento

del canone (art. 1216, c. 2 c.c.).

Applicando tale criterio alla fattispecie concreta si dovrebbe ritenere che, non

avendo provveduto ad avviare la procedura di sequestro ma avendo unicamente

offerto la restituzione dell’immobile ex artt. 1209 e 1206 c.c., il conduttore non

potrebbe ritenersi esonerato dall’obbligo di corrispondere il canone pattuito. Ciò

nonostante viene confermata la sentenza impugnata, favorevole alle ragioni del

conduttore, in quanto il ricorso proposto dal locatore risulta esclusivamente

incentrato sull’ammissibilità di un’offerta formale condizionata.

Sulla base del quadro appena delineato è possibile procedere ad un’analisi della

sentenza in relazione ai due principi di diritto enunciati.

Il primo ammette la subordinazione dell’offerta alla corresponsione dell’indennità

di avviamento mentre il secondo limita l’esercizio di tale facoltà con un vincolo di

carattere “procedimentale”: per liberare il conduttore dall’obbligo di pagamento

del canone sembra indispensabile la formalità dell’offerta (art. 1216, c. 1 c.c.) e, nel

caso di rifiuto del locatore, anche l’esperimento del sequestro liberatorio (art.

1216, c. 2 c.c.).

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Ebbene, il primo principio di diritto assume a presupposto il rapporto di

corrispettività istituito dalla legge tra la restituzione dell’immobile e la

corresponsione dell’indennità di avviamento (art. 34, c. 3 l. 372/1978). Siccome ai

sensi della disposizione citata l’esecuzione del provvedimento di rilascio

dell’immobile è subordinata alla corresponsione dell’indennità, si deve ritenere che

anche al di fuori del contesto processuale il conduttore sia legittimato a rifiutare la

riconsegna del bene fino al momento in cui non percepisce la somma dovuta

opponendo l’eccezione di inadempimento (art. 1460 c.c.).

Su questa linea si colloca l’orientamento giurisprudenziale che permette

l’anticipazione della tutela offerta dall’istituto di cui all’art. 1460 c.c.: invece di

aspettare che il locatore inadempiente si attivi per ottenere la restituzione

dell’immobile (opponendogli a quel punto il mancato versamento dell’indennità ex

art. 1460 c.c.), il conduttore può offrire la restituzione subordinandola al

pagamento dell’indennità. A tale orientamento presta adesione la sentenza che si

annota. Se dunque il conduttore può rifiutare la restituzione dell’immobile fino

alla corresponsione della prestazione corrispettiva, è parimenti legittimato ad

offrire la riconsegna del bene subordinandola al pagamento dell’indennità.

Il fondamento giustificativo di tale conclusione si ricava dal dettato dell’art. 34 l.

392/1978, che prevede e disciplina l’indennità di avviamento. La ratio dell’istituto,

infatti, è quella di «valorizzare in modo peculiare la posizione del conduttore, in

una prospettiva idonea a favorire» la prosecuzione dell’attività commerciale «in

nuovi locali, in una situazione in cui l’avviamento va di nuovo suscitato» [Corte

Cost., 6 ottobre 1983, n. 300, in Foro it., 1983, I, 2933].

D’altra parte, l’ammissibilità della subordinazione dell’offerta alla corresponsione

dell’indennità di avviamento contribuisce a risolvere la situazione di stallo che si

verifica a seguito dell’estinzione del rapporto di locazione. Attribuendo al

conduttore uno strumento idoneo a stimolare il locatore a pagare l’indennità

prima che lo stesso decida di agire in giudizio per il recupero dell’immobile, si

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potrà realizzare più efficacemente l’obiettivo perseguito dal legislatore: quello di

favorire la prosecuzione dell’attività commerciale in altri locali con il contributo

della somma versata dal locatore a titolo di indennità.

Si può infine aggiungere che in tal modo il locatore è stimolato ad adempiere

addirittura in maniera più “efficace” rispetto all’ipotesi in cui gli venga opposta

l’eccezione di inadempimento: il solo fatto che l’offerta sia stata formulata

dimostra che l’immobile è pronto per essere restituito, sicché il locatore che vuole

ottenerne la riconsegna è ulteriormente motivato a pagare l’indennità di

avviamento.

Venendo, ora, al secondo principio di diritto, occorre concentrare l’attenzione

sulle modalità dell’offerta e sullo scenario conseguente al rifiuto opposto dal

locatore.

Come si è ricordato, nella motivazione della sentenza si distinguono due ipotesi.

Qualora il conduttore non abbia diritto al pagamento dell’indennità o non ne sia

interessato, egli può evitare il pagamento del canone anche effettuando un’offerta

non formale (art. 1220 c.c.); essendo, invece, creditore dell’indennità di

avviamento, alla corresponsione della quale subordina la riconsegna dell’immobile,

il conduttore può liberarsi solo per mezzo di un’offerta che, ai sensi dell’art. 1216

c. 1 e 1209 c. 2 c.c., deve essere «fatta mediante atto notificato nelle forme

prescritte per gli atti di citazione» [V., Cass., 25 giugno 2013, n. 1587 in Arch. loc.,

2014, 68, in Guida dir., 2013, f. 33, 31; Cass., 17 dicembre 2010, n. 25638, in Giust.

civ., 2011, I, 2043; Cass., 7 giugno 2006, n. 13345, in Rep. Foro it., 2006, Locazione,

154 ed in Dir. prat. soc., 2006, f. 23, 52; Cass., 14 febbraio 2006, n. 3184, in Guida

dir., 2006, 18, 80 (s.m) ed in Rep. Foro it., 2006, Locazione, 155; Cass., 10 febbraio

2003, n. 1941, in Giust. civ., 2003, I, 1810, Giur. it., 2003, 1574 e Riv. giur. edil., 2003,

I, 1479; Cass., 13 febbraio 2002, n. 2086, in Rep. Foro it., 2002, Obbligazioni in genere,

64; Cass., 17 ottobre 1995, n. 10820, in Nuova giur. civ. comm., 1997, I, 292].

In questa seconda ipotesi, secondo l’orientamento seguito dalla sentenza in

commento, si instaura «in forza di legge» tra parti del contratto di locazione un

nuovo rapporto che riproduce i contenuti essenziali di quello estinto

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[l’argomentazione ricorre per la prima volta nella motivazione di Cass., 17 ottobre

1995, n. 10820, in Nuova giur. civ. comm., 1997, I, 292. Nella giurisprudenza

successiva v., negli stessi termini, Cass., 10 febbraio 2003, n. 1941 in Giust. civ.,

2003, I, 1810, Giur. it., 2003, 1574 e Riv. giur. edil., 2003, I, 1479; Cass., 13 febbraio

2002, n. 2086, in Rep. Foro it., 2002, Obbligazioni in genere, 64]. In quest’ottica, a nulla

rileva che il conduttore continui a godere dell’immobile o si limiti a detenerlo

senza utilizzarlo, restando decisivo il solo fatto che non abbia riconsegnato il bene

[cfr. Cass., 29 ottobre 1995, n. 10784, in Foro it., 1994, I, 2451. Nella

giurisprudenza successiva v., negli stessi termini, Cass., sez. un., 15 novembre

2000, n. 1177, in Foro it., 2001, I, 928, Corr. giur., 2001, 1324].

Volendo seguire il ragionamento della Corte, l’originarsi di questo nuovo

rapporto, «geneticamente collegato al precedente» e riproduttivo delle medesime

obbligazioni di quello estinto, impegna il conduttore a continuare a pagare il

canone fintanto che permanga il proprio controllo sul bene.

L’art. 1591 c.c., invero, subordina alla mora del conduttore non solo «l’obbligo di

risarcire il maggior danno» ma, anche, il pagamento del «corrispettivo convenuto

fino alla consegna». Siccome, tuttavia, il ritardo nella restituzione dell’immobile è

giustificato dalla mancata corresponsione dell’indennità di avviamento, il

conduttore non può essere ritenuto in mora. Ritenuto inapplicabile l’art. 1591 c.c.,

l’obbligazione avente ad oggetto il pagamento del canone viene dunque fondata su

un rapporto contrattuale speculare a quello estinto. Se ai termini di tale

orientamento esso si instaura «in forza di legge», il suo fondamento normativo

appare quanto meno incerto: a seguito dell’estinzione del rapporto di locazione,

tra le parti non intercorre un nuovo accordo, mentre il dettato codicistico

subordina alla mora del conduttore l’obbligazione avente ad oggetto il pagamento

del canone.

A tal proposito appare rilevante la posizione dottrinale secondo cui l’obbligo di

versare il canone di locazione conseguente all’estinzione del rapporto costituisce la

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misura minima del risarcimento spettante al locatore per la ritardata restituzione

dell’immobile alla quale, eventualmente, si può aggiungere l’obbligo di risarcire il

“maggior danno” [Cfr. M. TRIMARCHI, La locazione, in Tratt. dir. civ. notariato,

diretto da P. PERLINGERI, Esi, 2013, 351 ss.; V. CUFFARO, La locazione di

immobili, in Tratt. contratti, diretto da P. RESCIGNO ed E. GABRIELLI, Torino,

2008, 50 s.; G. TRIFONE, La locazione: disposizioni generali e locazioni di fondi urbani,

in Tratt. dir. priv., diretto da P. RESCIGNO, 12, 2ª ed., Torino, 2007, 76 s.; G.

GABRIELLI, F. PADOVINI, La locazione di immobili urbani, 2ª ed., Padova, 2001,

458 s.; G. PROVERA, Locazione. Disposizioni generali, Art. 1571-1606 c.c., in Comm.

Cod. civ., a cura di A. SCIALOJA e G. BRANCA, Bologna-Roma, 1980, 320; A.

TABET, La locazione-conduzione, in Tratt. dir. civ. comm., diretto da A. CICU e F.

MESSINEO, Milano, 1972, 477. In giurisprudenza, cfr. Cass., 27 gennaio 2010, n.

1684; Cass., 10 ottobre 2008, n. 24996, in Rep. Foro it., 2008, Locazione, 227; Cass.,

17 ottobre 1995, n. 10820, in Nuova giur. civ. comm., 1997, I, 292.]. Se in entrambe le

obbligazioni discendenti dall’art. 1591 c.c. si ravvisa una funzione risarcitoria non

sembra possibile diversificarne i presupposti, confermando la rilevanza della mora

del conduttore in relazione al risarcimento del maggior danno e disattivandola,

invece, con riferimento al pagamento del canone.

Tanto premesso occorre tornare all’opinione, condivisa dalla sentenza in

commento, in base alla quale solo un’offerta di restituzione dell’immobile

effettuata in forma solenne (art. 1206 ss. c.c.) potrebbe liberare il conduttore

dall’obbligo di pagare il canone fino alla data della riconsegna in quanto idonea a

provocare la mora del locatore.

In realtà, neppure tale affermazione appare convincente. Le ragioni della nostra

perplessità sono ricavabili dalla semplice lettura delle norme codicistiche che

riguardano la mora accipiendi. Quest’ultima, infatti:

• imputa al creditore costituito in mora il rischio dell’impossibilità della

restituzione derivante da causa non imputabile al conduttore (art. 1207, c.

1 c.c.);

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• libera il debitore dal versare al creditore eventuali interessi o frutti

riconducibili al rapporto obbligatorio (art. 1207, c. 1 c.c.);

• protegge il debitore contro i danni e i rischi derivanti dal prolungamento

del rapporto determinato dal difetto di cooperazione. Una volta costituito

in mora il locatore, il conduttore può ottenere a titolo di risarcimento del

danno il pagamento delle spese sostenute per la prolungata custodia

dell’immobile (art. 1207, c. 2 c.c.).

Per contro, la mora del creditore, conseguenza dell’offerta formale di cui all’art.

1216 c.c., non può comportare, di per sé, l’esonero del debitore dall’adempimento

dell’obbligazione dovuta (restituzione dell’immobile e conseguente pagamento del

canone). Tale risultato non si giustifica neppure quando l’obbligazione abbia ad

oggetto la consegna di un immobile. In tal caso, infatti, l’offerta per intimazione,

anche se posta in essere con le formalità richiamate dall’art. 1209 c. 2 c.c.,

determina la sola costituzione in mora del creditore, che di per sé non presenta

nessun effetto ulteriore rispetto a quelli appena ricordati.

Si comprende, dunque, la conclusione a cui perviene la sentenza in commento: se

l’unico modo per liberarsi dal pagamento del canone è svincolarsi dalla

controprestazione (la restituzione dell’immobile), tale risultato – stante il rifiuto

opposto dal locatore – può essere raggiunto solo tramite il sequestro liberatorio

[sulle differenze tra mora accipiendi e liberazione coattiva del debitore (deposito o

sequestro) v., a titolo esemplificativo, G. CATTANEO, voce Mora del creditore, in

Dig. IV, disc. priv., sez. civ., IX, Torino, 1994, 432 ss.; C. M. BIANCA, Diritto

civile, IV, L’obbligazione, rist. agg., Milano, 1993, 395 s.; U. BRECCIA, Le

obbligazioni, in Tratt. dir. priv., diretto da G. IUDICA e P. ZATTI, Milano, 1991,

425, 429: L. BIGLIAZZI-GERI, voce Mora del creditore, in Enc. giur., XXIII, Roma,

1990, ad vocem, 7].

Il conduttore, pertanto, dovrebbe ritenersi liberato solo «dal momento in cui ha

consegnato al sequestratario la cosa dovuta» (art. 1216, c. 2 c.c.), sempre che il

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sequestro sia stato convalidato dal giudice con sentenza costitutiva [la dottrina più

autorevole concorda sul fatto che come il deposito anche il sequestro liberatorio

richieda la convalida giudiziale: cfr. G. CATTANEO, voce Mora del creditore in Dig.

IV, disc. priv., sez. civ., IX, Torino, 1994, 443; F. MASTROPAOLO, Il sequestro

liberatorio come vicenda dell’obbligazione, Milano, 1984, 134; A. FALZEA, L’offerta reale

e la liberazione coattiva del debitore, Milano, 1947, 314 ss.]. Come è evidente, tuttavia,

tale conclusione rischia di limitare significativamente la portata del principio di

diritto affermato in precedenza: quello in base al quale il conduttore è legittimato a

subordinare l’offerta di restituzione dell’immobile alla corresponsione

dell’indennità di avviamento, risultando così esonerato dal pagamento del canone.

Il locatore che oppone il rifiuto, infatti, non è incentivato a ricevere l’immobile e a

pagare l’indennità di avviamento, perché può contare sul fatto che il conduttore

resta obbligato a corrispondere il canone di locazione fino al momento in cui

consegna il bene al sequestratario.

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Questa Nota può essere così citata:

S. CAVASSA, Al termine della locazione commerciale: sulla legittimazione del conduttore a

subordinare la restituzione dell’immobile alla corresponsione dell’indennità di avviamento e sulla

forma dell’offerta, in Dir. c iv . cont ., 19 marzo 2016