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III Congresso Regionale della Società Italiana Cure Palliative IL TESTAMENTO BIOLOGICO IN ITALIA. STATO DELL’ARTE Prof.Dr. Antonina Argo UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PALERMO DIPARTIMENTO DI BIOPATOLOGIA E BIOTECNOLOGIE MEDICHE E FORENSI

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III Congresso Regionale                                   della Società Italiana Cure Palliative 

IL  TESTAMENTO  BIOLOGICO IN ITALIA. STATO DELL’ARTE 

Prof.Dr. Antonina Argo

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PALERMO               DIPARTIMENTO DI BIOPATOLOGIA E BIOTECNOLOGIE MEDICHE E FORENSI 

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SI PUO’ RIFIUTARE QUALSIASI TIPO DI TRATTAMENTO?

GLI INTERVENTI DI SOSTEGNO VITALE, L’ALIMENTAZIONE E L’IDRATAZIONE 

ARTIFICIALE, COSTITUISCONO ACCANIMENTO TERAPEUTICO

O LA LORO OMISSIONE REALIZZA UN’IPOTESI DI EUTANASIA PASSIVA?

QUALE IL VALORE DI UNA VOLONTA’ TESTIMONIATA ?

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IL TESTAMENTO BIOLOGICO LIVING WILL

“Volontà espressa in vita” da un soggetto, riferita in modo particolare al proprio morire. 

È un documento con il quale una persona, dotata di piena capacità (competent), esprime la sua volontà circa 

i trattamenti ai quali desidererebbe o non desidererebbe essere sottoposta nel caso in cui, nel 

decorso di una malattia o a causa di traumi improvvisi, non fosse più in grado di esprimere il proprio consenso 

o il proprio dissenso informato (incompetent).

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EVOLUZIONE DEI TESTAMENTI DI VITA

1974,  Christian  Afirmation  of  Life  (Associazione  degli  Ospedali Cattolici degli USA)

1989, Testamento Vital (Conferenza Episcopale Spagnola) 1992, Disposizioni di fine vita (Caritas Svizzera) Società Americana per l’Eutanasia

Protecting  Medical  Decision  Document  (International  Anti-Euthanasia Task Force)

1990, Federal Patient Self Determination Act

 1990, Medical Treatment (Australia) 1992, Carta dell’autodeterminazione (Consulta di Bioetica, Italia): 

richiesta di disporre totalmente della propria vita e della propria morte, sottendendo una volontà di eutanasia omissiva

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INGHILTERRA: I CASI PRETTY E BLAND

La Corte di Giustizia Europea respinse tutte le istanze della Pretty: confermò il diritto  al  rifiuto  del  trattamento  medico  in  base  alla  CEDU  (Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo) ma escluse che  il diritto alla vita si estendesse fino a comprendere anche quello di morire. La  Corte  riaffermò  la  punibilità  del  suicidio  assistito  e  la  legittimità dell’eventuale incriminazione per il delitto di aiuto al suicidio.

In Inghilterra le Advance Directives sono state regolamentate dal Mental Capacity Act del 2005 ed entrate in vigore nel 2007.

La Corte di Giustizia Europea respinse tutte le istanze della Pretty: confermò il diritto  al  rifiuto  del  trattamento  medico  in  base  alla  CEDU  (Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo) ma escluse che  il diritto alla vita si estendesse fino a comprendere anche quello di morire. La  Corte  riaffermò  la  punibilità  del  suicidio  assistito  e  la  legittimità dell’eventuale incriminazione per il delitto di aiuto al suicidio.

In Inghilterra le Advance Directives sono state regolamentate dal Mental Capacity Act del 2005 ed entrate in vigore nel 2007.

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OLANDARapporto  della  Commissione  Governativa:  nel  1990,  su  oltre  26.000 morti  conseguenti  ad  esplicite  decisioni  mediche,  oltre  15.000 riguardavano casi nei quali non era documentabile una chiara volontà dei pazienti.

Legge n° 137/2001: riconosce l’Eutanasia come “atto legale”, seppure a certe condizioni, fin dall’età di 12 anni.Sussiste  un  reato  qualora  il  medico  non  dia  comunicazione  di  aver praticato  l’eutanasia  o  il  suicidio  assistito  o  non  abbia  rispettato  i cosiddetti  «criteri  di  accuratezza».  Qualsiasi  intervento  in  tal  senso deve essere, infatti, controllato da un’apposita commissione, nominata dal ministro della Giustizia.Agosto  2004:  la  magistratura  ha  autorizzato  la  clinica  universitaria  di Groningen a “sopprimere” bambini sotto i 12 anni senza speranza

Ruolo cruciale dei medici, che rischiano di vedersi investiti delle scelte più decisive.

OLANDARapporto  della  Commissione  Governativa:  nel  1990,  su  oltre  26.000 morti  conseguenti  ad  esplicite  decisioni  mediche,  oltre  15.000 riguardavano casi nei quali non era documentabile una chiara volontà dei pazienti.

Legge n° 137/2001: riconosce l’Eutanasia come “atto legale”, seppure a certe condizioni, fin dall’età di 12 anni.Sussiste  un  reato  qualora  il  medico  non  dia  comunicazione  di  aver praticato  l’eutanasia  o  il  suicidio  assistito  o  non  abbia  rispettato  i cosiddetti  «criteri  di  accuratezza».  Qualsiasi  intervento  in  tal  senso deve essere, infatti, controllato da un’apposita commissione, nominata dal ministro della Giustizia.Agosto  2004:  la  magistratura  ha  autorizzato  la  clinica  universitaria  di Groningen a “sopprimere” bambini sotto i 12 anni senza speranza

Ruolo cruciale dei medici, che rischiano di vedersi investiti delle scelte più decisive.

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ITALIA: IL CASO WELBY P. Welby, affetto da distrofia del fascio scapolo-omerale dall’età di 18 

anni,  con  conseguente  ingravescente  insufficienza  respiratoria (necessità di ventilazione assistita), ma perfettamente lucido, chiede di morire.

Tribunale  di  Roma,  16/12/2006:  “in assenza di una delimitazione giuridica di ciò che va considerato accanimento terapeutico”,  sussiste “…il diritto di richiedere l’interruzione della respirazione assistita”, ma non  si  può  accogliere  la  richiesta  perché  “trattasi di un diritto non concretamente tutelato dall’ordinamento”          “VUOTO  DI DISCIPLINA”In  realtà,  in  tale  contesto,  il  Tribunale  di  Roma  doveva  decidere  sul diritto di decidere su se stessi           Welby era perfettamente in grado di esprimersi e di decidere!Nonostante  il  responso della  sentenza,  il dott. R. pose fine alla vita di Welby.

P. Welby, affetto da distrofia del fascio scapolo-omerale dall’età di 18 anni,  con  conseguente  ingravescente  insufficienza  respiratoria (necessità di ventilazione assistita), ma perfettamente lucido, chiede di morire.

Tribunale  di  Roma,  16/12/2006:  “in assenza di una delimitazione giuridica di ciò che va considerato accanimento terapeutico”,  sussiste “…il diritto di richiedere l’interruzione della respirazione assistita”, ma non  si  può  accogliere  la  richiesta  perché  “trattasi di un diritto non concretamente tutelato dall’ordinamento”          “VUOTO  DI DISCIPLINA”In  realtà,  in  tale  contesto,  il  Tribunale  di  Roma  doveva  decidere  sul diritto di decidere su se stessi           Welby era perfettamente in grado di esprimersi e di decidere!Nonostante  il  responso della  sentenza,  il dott. R. pose fine alla vita di Welby.

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Tribunale di Roma - Sent. n.2049 del 17/10/2007 (G.U.P) :- Il medico deve rispettare le volontà del suo assistito;- La ventilazione meccanica è un intervento terapeutico;- La Costituzione garantisce il divieto di T.S.O., sottolinea la necessità del consenso e la facoltà di rifiutare le cure o di interromperle: non esiste l’obbligo di curarsi.

- La richiesta di interruzione della terapia aveva tutti i requisiti di validità: personale, autentica, informata, reale ed attuale.  

Il Giudice ha prosciolto il dottor R. perché non punibile sulla base dell’art. 51 c.p. (adempimento di un dovere)

NON SI PUO’ PARLARE  DI  EUTANASIA NE’  DI  SUICIDIO ASSISTITO

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ITALIA: IL CASO ENGLARO

Corte di Cassazione – Sez. I Civ. – Sent. n.21748 del 16/10/2007: il padre  di  E.  Englaro,  in  SVP  dal  1992  in  seguito  ad  un  incidente stradale, chiede la sospensione dell’alimentazione mediante SNG. 

La sentenza stabilisce che: “il soggetto capace può rifiutare anche le cure indispensabili a tenerlo in vita, ma non nel caso del soggetto incapace di cui non sia certa la volontà e per il quale sia in atto solo un trattamento di nutrizione … indispensabile …”.

“L’idratazione e l’alimentazione con SNG costituiscono trattamento sanitario”.

Il  Giudice  può  autorizzare  la  sospensione  solo  se  sono  presenti contemporaneamente le seguenti condizioni:

istanza realmente espressiva, in base ad elementi di prova chiari, concordanti e convincenti, della voce del rappresentato;

quando lo SV è irreversibile.

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La Corte d’Appello di Milano afferma l’irreversibilità dello SVP.Ritiene di dover procedere alla  ricostruzione della volontà presunta di Eluana. Le testimonianze delle amiche sono considerate “attendibili” e comprovate  dalla  convergente  posizione  del  rappresentante  legale  e della  curatrice  speciale.  Elementi  di  prova  ritenuti  “chiari, univoci e convincenti”. Autorizza  l’interruzione,  disponendo  una  serie  di  misure  volte  ad alleviare  “l’eventuale  disagio”,  specificate  in  un  apposito  “protocollo” attuativo del decreto. 

31  luglio  2008:  Procura  Generale  di  Milano  presenta  ricorso  in Cassazione  contro  il  suddetto  decreto  in  relazione  all’irreversibilità dell’SVP.

Corte  di  Cassazione  –  Sezioni  Unite  –  Sent.  n.27145/08  del  13 novembre: ricorso respinto 

6 febbraio 2009: si avvia il “protocollo” che interrompe l’alimentazione e l’idratazione. 

Il Governo  approva un decreto legge per fermare questa procedura. Il Presidente Della Repubblica si rifiuta di firmarlo.

Il 9 febbraio 2009 Eluana cessa di vivere.

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STATO VEGETATIVO PERMANENTESTATO VEGETATIVO PERMANENTE

Documento del CNB: L’alimentazione e l’idratazione di pazienti in SVP

L’SVP è un quadro clinico derivante da grave compromissione neurologica, caratterizzato da un apparente stato di vigilanza senza coscienza, occhi aperti, frequenti movimenti afinalistici di masticazione, attività motoria degli arti limitata a riflessi di retrazione agli stimoli nocicettivi senza movimenti finalistici.

  

Documento del CNB: L’alimentazione e l’idratazione di pazienti in SVP

L’SVP è un quadro clinico derivante da grave compromissione neurologica, caratterizzato da un apparente stato di vigilanza senza coscienza, occhi aperti, frequenti movimenti afinalistici di masticazione, attività motoria degli arti limitata a riflessi di retrazione agli stimoli nocicettivi senza movimenti finalistici.

  

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Allarme Società di Neurologia riunitasi a Milano riguardo la diagnosi di SVP: in Europa i medici sbagliano in 4 casi su 10. In 1/3 dei pazienti, dopo

analisi più approfondite, si sono riscontrati segni minimi di coscienza. Necessari standard di riferimento specifici.

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CONSENSO DEL PAZIENTE IN SVP

Se manca una volontà adeguatamente formalizzata,l’A.G. deve provare rigorosamente:1. Il tenore delle dichiarazioni2. La ricorrenza nel tempo3. Il complesso delle circostanze 4. L’interesse con cui il paziente ha manifestato le sue opinioni.

CNB: L’alimentazione e l’idratazione di pazienti in SVP Va garantito il sostentamento ordinario di base (nutrizione e idratazione) per vie naturali o 

artificiali: atti eticamente dovuti, come anche la ventilazione meccanica. Vita = valore indisponibile Arbitrarietà distinzione vita degna o non degna Sospensione dell’alimentazione e idratazione solo in caso di accanimento terapeutico Sospensione illecita quando effettuata sulla base della percezione che gli altri hanno della 

qualità della vita del paziente.

Società Italiana di Nutrizione Artificiale e Metabolismo (SINPE): “trattamento medico fornito a scopo terapeutico o preventivo e non una misura

ordinaria di assistenza”.

Se manca una volontà adeguatamente formalizzata,l’A.G. deve provare rigorosamente:1. Il tenore delle dichiarazioni2. La ricorrenza nel tempo3. Il complesso delle circostanze 4. L’interesse con cui il paziente ha manifestato le sue opinioni.

CNB: L’alimentazione e l’idratazione di pazienti in SVP Va garantito il sostentamento ordinario di base (nutrizione e idratazione) per vie naturali o 

artificiali: atti eticamente dovuti, come anche la ventilazione meccanica. Vita = valore indisponibile Arbitrarietà distinzione vita degna o non degna Sospensione dell’alimentazione e idratazione solo in caso di accanimento terapeutico Sospensione illecita quando effettuata sulla base della percezione che gli altri hanno della 

qualità della vita del paziente.

Società Italiana di Nutrizione Artificiale e Metabolismo (SINPE): “trattamento medico fornito a scopo terapeutico o preventivo e non una misura

ordinaria di assistenza”.

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DIFFICOLTA’ AD AMMETTERE IL CONSENSO PRESTATO“ORA PER ALLORA”

Il consenso o dissenso informato efficace deve essere: personale  (eccetto  i  casi  di  incapacità  dell’interessato           

rappresentante legale) consapevole, libero, gratuito chiaro e incontrovertibile attuale, specifico e revocabile in ogni tempo

“Ora per allora”          manca il requisito dell’attualità: -  elementi precisi  circa  la  prognosi  e  le  alternative  terapeutiche possono  essere  forniti  solo  riguardo  una situazione patologica concreta- condizioni mentali potenzialmente diverse -  mancanza di specificità riguardo  gli  atti  medici  da  accettare  o rifiutare- revocabilità resa impossibile dall’incapacità sopravvenuta.

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L’AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

L. 9 gennaio 2004, n.6: disciplina dell’amministrazione di sostegno Art.  408  co.2  c.c.:  possibilità  di  designare  l’amministratore  di 

sostegno  in previsione della propria  eventuale  futura  incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. La  nomina  dell’amministratore  di  sostegno  è  di  competenza  del giudice  tutelare;  il  giudice  tutelare  può  discostarsi  dalla  scelta dell’interessato solo in presenza di gravi motivi (art. 408 co.3 c.c.).

 Contenuto delle indicazioni                     Direttive anticipate

Artt.  404  e  408  c.c.:  generico  riferimento  agli  “interessi”  del soggetto: comprendono anche quelli non patrimoniali,  tra  i quali la cura della persona.

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AUTODETERMINAZIONE DEL PAZIENTEAUTODETERMINAZIONE DEL PAZIENTE

Testamenti  biologici  a  tutela  del  diritto  di autodeterminazione  del  paziente,  che  deve continuare  anche quando questi ha perso la capacità di esprimere la propria volontà.

Rimane  invece aperta  la questione del se e quanto  debbano  essere  vincolanti per  il medico. 

Testamenti  biologici  a  tutela  del  diritto  di autodeterminazione  del  paziente,  che  deve continuare  anche quando questi ha perso la capacità di esprimere la propria volontà.

Rimane  invece aperta  la questione del se e quanto  debbano  essere  vincolanti per  il medico. 

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AUTODETERMINAZIONE E CONSENSOAUTODETERMINAZIONE E CONSENSOIn Italia non esiste disciplina giuridica specifica del consenso al 

trattamento medico. È una norma deontologica, non una norma giuridica!!

Art. 32 Cost.: “…Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge …”.

Art. 13 Cost.: “…la libertà personale è inviolabile”. Art.  33,  comma  1,  l.  n.833/1978:  “…gli accertamenti e i trattamenti sanitari

sono di norma volontari”. Art. 33 CDM: “… Il medico deve fornire al paziente la più idonea informazione

sulla diagnosi, sulla prognosi, sulle prospettive e le eventuali alternative diagnostico-terapeutiche e sulle prevedibili conseguenze delle scelte operate…”.

Art.  35  CDM:  “… Il medico non deve intraprendere attività diagnostica e/o terapeutica senza l’acquisizione del consenso esplicito e informato del paziente … in presenza di documentato rifiuto di persona capace, il medico deve desistere dai conseguenti atti diagnostici e/o curativi, non essendo consentito alcun trattamento medico contro la volontà della persona … Il medico deve intervenire … nei confronti del paziente incapace, nel rispetto della dignità … evitando ogni accanimento terapeutico, tenendo conto delle precedenti volontà del paziente”.

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Art. 36 CDM: “Allorchè sussistano condizioni di urgenza, tenendo conto delle volontà della persona, se espresse, il medico deve … assicurare l’assistenza indispensabile”.

Art. 37 CDM: “…minore o interdetto, il consenso … deve essere espresso dal rappresentante legale. Il medico … deve tenere nel massimo conto le sue istanze. In caso di opposizione del legale rappresentante al trattamento necessario e indifferibile, il medico è tenuto a informare l’A.G.; se vi è pericolo per la vita … il medico deve procedere senza ritardo e secondo necessità alle cure indispensabili”.

Art. 38 CDM: “Il medico deve attenersi … alla volontà liberamente espressa della persona di curarsi … ha l’obbligo di dare adeguate informazioni al minore e di tenere conto della sua volontà … se il paziente non è in grado di esprimere la propria volontà, deve tenere conto … di quanto precedentemente manifestato dallo stesso in modo certo e documentato”.

Art.    23  CDM:  “… Il medico non può abbandonare il malato ritenuto inguaribile, ma deve continuare ad assisterlo anche al solo fine di lenirne la sofferenza fisica e psichica”.

Art.  39  CDM: “…il medico deve improntare la sua opera … a risparmiare inutili sofferenze psicofisiche … In caso di compromissione dello stato di coscienza, … deve proseguire nella terapia di sostegno vitale finché ritenuta ragionevolmente utile evitando ogni forma di accanimento terapeutico”.

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ACCANIMENTO TERAPEUTICOCNB:  “Prolungamento della vita fisica non rispettoso della dignità della 

persona”Ostinazione terapeutica dei medici che ritengono come proprio dovere quello

di prolungare il più possibile la sopravvivenza del paziente, in qualunque condizione ciò avvenga.

La futilità è definita da criteri oggettivi:• inutilità o inefficacia terapeutica• penosità o gravosità per il malato• eccezionalità degli interventi, sproporzionati rispetto al risultato terapeutico.

Art.  16  CDM:  “Il medico, anche tenendo conto delle volontà del paziente, laddove espresse, deve astenersi dall’ostinazione in trattamenti … da cui non si possa fondatamente attendere un beneficio per la salute del malato e/o un miglioramento della qualità della vita”.

Art. 17 CDM: “Il medico, anche su richiesta del malato, non deve effettuare né favorire trattamenti finalizzati a provocare la morte”.

Art.  53  CDM:  “Quando una persona rifiuta volontariamente di nutrirsi, il medico ha il dovere di informarla sulle gravi conseguenze … Se la persona è consapevole … il medico non deve assumere iniziative costrittive né collaborare a manovre coattive di nutrizione artificiale … pur continuando ad assisterla”.

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LA CONVENZIONE DI OVIEDOSottoscritta  il  4  aprile  del  1997  e  ratificata  nel  nostro  paese  con  la legge n° 145 del 28 Marzo 2002. 

impegna gli stati firmatari ad elaborare leggi (o avanzare riserve, nel caso di leggi già emanate);non  assume  carattere  obbligatorio  finché  non  viene  ratificata  dai parlamenti nazionali e quindi depositata. 

 Art. 2: “Ogni persona capace ha diritto di prestare o negare il proprio consenso in relazione ai trattamenti sanitari…”

Art. 3:  “Ogni persona capace può indicare una persona di fiducia la quale, nel caso in cui sopravvenga uno stato di incapacità naturale irreversibile allo stato delle attuali conoscenze scientifiche, diviene titolare in sua vece dei diritti e delle facoltà di cui agli articoli 1 e 2…”

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Art. 5: “Qualsiasi intervento in campo sanitario non può essere effettuato che dopo il consenso libero e dichiarato della persona interessata, la quale riceve preventivamente un’informazione adeguata in merito allo scopo ed alla natura dell’intervento nonché alle sue conseguenze ed ai suoi rischi”.

Art.  9:  “Saranno prese in considerazione le volontà precedentemente espresse nei confronti dell’intervento medico da parte del paziente che al momento dell’intervento non è in grado di esprimere la propria volontà”.

Il rifiuto deve essere rispettato dai sanitari  anche  quando  ne derivasse pericolo per  la salute o per  la vita, e  li  rende esenti da ogni responsabilità … 

Il  CNB  esclude  finalità  eutanasiche:  “dichiarazioni anticipate legittime solo quando … non contengano disposizioni aventi finalità eutanasiche … Il medico non può essere costretto a fare nulla che vada contro la sua scienza e coscienza”.

Art. 5: “Qualsiasi intervento in campo sanitario non può essere effettuato che dopo il consenso libero e dichiarato della persona interessata, la quale riceve preventivamente un’informazione adeguata in merito allo scopo ed alla natura dell’intervento nonché alle sue conseguenze ed ai suoi rischi”.

Art.  9:  “Saranno prese in considerazione le volontà precedentemente espresse nei confronti dell’intervento medico da parte del paziente che al momento dell’intervento non è in grado di esprimere la propria volontà”.

Il rifiuto deve essere rispettato dai sanitari  anche  quando  ne derivasse pericolo per  la salute o per  la vita, e  li  rende esenti da ogni responsabilità … 

Il  CNB  esclude  finalità  eutanasiche:  “dichiarazioni anticipate legittime solo quando … non contengano disposizioni aventi finalità eutanasiche … Il medico non può essere costretto a fare nulla che vada contro la sua scienza e coscienza”.

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Documento del CNB“Dichiarazioni anticipate di trattamento” 

18 dicembre 2003 

OGGETTO DELLE DAT: indicazioni sull’assistenza religiosa, sull’intenzione di donare 

o no gli organi, sull’utilizzo del cadavere a scopi scientifici; Indicazioni  circa  le  modalità  di  umanizzazione  della  morte 

(cure palliative, cure domiciliari o ospedaliere, ecc.); Indicazioni  riguardo  le  preferenze  in  relazione  alle  varie 

possibilità diagnostico-terapeutiche; Indicazioni  a  non  attivare  qualsiasi  forma  di  accanimento 

terapeutico; Indicazioni  alla  richiesta  di  non  iniziare  o  sospendere 

trattamenti terapeutici di sostegno vitale.

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D.D.L. CALABRO’ – 26/03/2009 Persona umana = paziente – minore – soggetto - dichiarante Eutanasia associata agli artt. 575 (reati di omicidio)–579 (omicidio 

del consenziente)–580 (istigazione o aiuto al suicidio) c.p.Art. 2 co.1: ogni  trattamento sanitario “attivato previo consenso informato, esplicito ed attuale del paziente espresso in modo libero e consapevole”

Art.  2  co.9:  “il consenso informato … non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e volere sia in pericolo per il verificarsi di un evento acuto”

POSIZIONE DI GARANZIA ASSOLUTA DEL SANITARIOIl  principio  che  determina  l’autonomia  decisionale  della  persona 

risulta  ancorato  ad  un  parametro  di  matrice  penalistica:  la capacità di intendere e di volere.

Persona umana = paziente – minore – soggetto - dichiarante Eutanasia associata agli artt. 575 (reati di omicidio)–579 (omicidio 

del consenziente)–580 (istigazione o aiuto al suicidio) c.p.Art. 2 co.1: ogni  trattamento sanitario “attivato previo consenso informato, esplicito ed attuale del paziente espresso in modo libero e consapevole”

Art.  2  co.9:  “il consenso informato … non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e volere sia in pericolo per il verificarsi di un evento acuto”

POSIZIONE DI GARANZIA ASSOLUTA DEL SANITARIOIl  principio  che  determina  l’autonomia  decisionale  della  persona 

risulta  ancorato  ad  un  parametro  di  matrice  penalistica:  la capacità di intendere e di volere.

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La volontà decisionale dovrebbe,  invece,  riferirsi ad una più ampia valutazione:

expressing a choice: capacità cognitiva di esprimere una scelta understanding: comprendere le informazioni fornite appreciation: dare il giusto peso alle possibili conseguenze reasoning:  utilizzare  razionalmente  le  informazioni,  ponderando 

le alternative terapeutiche

Tali  valutazioni  dovrebbero  competere  al  medico  che ha effettivamente in carico la personaL’art.  3  co.7  del D.D.L.  prevede,  invece,  il  ricorso  ad un  collegio medico,  composto  da  un  medico-legale,  un  anestesista rianimatore  ed  un  neurologo,  “sentiti  il  medico  curante  ed  il medico specialista della patologia”.

Art.  3  co.6:  le misure di sostegno vitale (NIA,  ventilazione meccanica),  nelle  diverse  forme,  sono  ritenute  fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze. 

Non sono considerate trattamenti medici NON POSSONO COSTITUIRE OGGETTO DELLE DAT!!

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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLA FNOMCeO SULLE DAT (23/06/09)

“Il  legislatore  dovrà  intervenire  formulando  un  diritto mite”,  che  si limiti esclusivamente a definire “la cornice di legittimità giuridica sulla base dei diritti della persona costituzionalmente protetti, senza invadere l’autonomia del paziente e quella del medico”

No all’eutanasia no a trattamenti futili e sproporzionati si all’autonomia del paziente si alla autonomia del medico per una alleanza terapeutica 

Trasformare la relazione fra medico e paziente in un’alleanza terapeutica: equilibrio tra tutela e rispetto della libertà di scelta del paziente e 

quella del medico, in ragione della sua scienza e coscienza.

L’elemento fondante di questa alleanza terapeutica è l’autonomia decisionale del cittadino, che si esprime nel 

consenso/dissenso informato

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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLA FNOMCeO SULLE DAT

1. …  il  codice  deontologico  rappresenta  il  punto  di  equilibrio  di sensibilità  e  culture differenti, nel  pieno  rispetto delle  regole   costituzionali fondanti la nostra comunità civile. 

2. Nutrizione  ed  idratazione  artificiali  sono,  come  da  parere pressocchè  unanime  della  comunità    scientifica,  trattamenti assicurati da competenze mediche e sanitarie

3. L’autonomia    decisionale  del  paziente,  che  si  esprime  nel consenso/dissenso  informato,  rappresenta  l’elemento fondante  della  moderna  alleanza  terapeutica  al  pari dell’autonomia e della responsabilità del medico; 

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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLA FNOMCeO SULLE DAT

(…)      in  questo  equilibrio,  alla  tutela  della  libertà    di  scelta  del paziente deve corrispondere la tutela della libertà  del medico, in ragione di scienza e coscienza (obiezione). 

         Questo straordinario incontro, ogni volta unico e irripetibile, di libertà  e  responsabilità  non  ha  per  il  nostro  Codice Deontologico natura  meramente contrattualistica, ma esprime   l’autentico e moderno ruolo professionale e civile del medico nell’esercizio delle sue funzioni di tutela.       

4. Sotto questo profilo, cioè quello delle tutele, anche alla luce di un dibattito  tecnico-scientifico  talora  contraddittorio,  riteniamo che  le  attuali  conoscenze  diagnostiche,  prognostiche,   terapeutiche  ed    assistenziali,  relative  agli  stati  vegetativi, richiedano ulteriori approfondimenti..     

         Nel merito una questione fondamentale è rappresentata dalla predisposizione di una rete efficace ed accessibile   di servizi di sostegno alle famiglie impegnate nel ruolo di assistenza.

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CONSIDERAZIONI CONCLUSIVEParadosso della medicalizzazione della società:

Non produce una  comunità  sana, ma una  società malata.  L’assistenza tecnica moderna prolunga la sopravvivenza dei malati, ma non li aiuta a morire.

Compito ineludibile della medicina è di alleviare le sofferenze, nel pieno rispetto  del  fondamentale  diritto  di    AUTODETERMINAZIONE  DELLA   PERSONA 

Lasciare  che  un  soggetto  muoia  senza  intervenire  con  procedure mediche  sproporzionate  ed  eccessive  non  è  affatto  un  gesto  di eutanasia,  ma  un  modo  degno  di  accompagnare  i  malati  alla  fine,  un modo di rispettare e promuovere la loro dignità.

CNB – 18 dicembre 2003: “è preferibile far prevalere le indicazioni espresse dall’interessato quando era ancora capace e, quindi,

presumibilmente, coerenti con la sua concezione della vita piuttosto che disattenderle facendo appello alla possibilità di un presunto (ma mai comprovabile) mutamento delle volontà nel

tempo successivo alla perdita di coscienza” Il “vuoto di disciplina”:  va colmato (?)