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La valutazione dei rischi come elemento di verifica dell’idoneità tecnico professionale 1 Lucca, 7 marzo 2013

LA VALUTAZIONE DEI RISCHI - CPT Lucca. 17 comma 1a) 1a) Il datore di lavoro esegue la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del DVR 3 DVR è documento di valutazione

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La valutazione dei rischi come elemento di verifica

dell’idoneità tecnico professionale

1

Lucca, 7 marzo 2013

2

Definizioni

Idoneità tecnico-professionale - ART. 89 DLGS 81/2008

l) possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine

e di attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare.

Valutazione dei rischi - ART. 2 DLGS 81/2008

q) «valutazione dei rischi»: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la

salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi

prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di

prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a

garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.

Note:

• È un obbligo non delegabile del ddl (art. 17 comma 1, lettera a)

• Contenuti e modalità (artt. 28 e 29)

• Art. 89 fornisce definizione di POS: h)il documento che il datore di lavoro dell'impresa

esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi

dell'art.17 comma 1, lettera a), i cui contenuti sono riportati nell'allegato XV;

D.Lgs. 81/2008 - art. 89

POS è il documento che l’impresa esecutrice redige in

riferimento al singolo cantiere ai sensi

dell’ art.17 comma 1a).

POS - - - - - - - - DVR

D.Lgs. 81/2008

art. 17 comma 1a)

1a) Il datore di lavoro esegue la valutazione di tutti i rischi

con la conseguente elaborazione del DVR

3

DVR è documento di valutazione dei rischi (generale – aziendale)

POS è documento di valutazione dei rischi specifico del cantiere

DVR - - - - POS - - - - PSC

Redazione del POS + accettazione del PSC

• valutazione dei rischi

• alcuni obblighi connessi al contratto d’appalto (es: fornire informazioni sui rischi esistenti nell’ambiente di lavoro, coordinamento delle misure prev. prot. , elaborazione DUVRI)

• aggiornamento del DVR

art. 96 – D.Lgs. 81/2008

4

POS - - - - - - - - PSC

CONTENUTI PSC: Allegato XV - 2.1.3.

Il coordinatore per la progettazione indica nel PSC, ove la particolarità delle lavorazioni lo richieda, il tipo di procedure complementari e di dettaglio al PSC stesso e connesse alle scelte autonome dell’impresa esecutrice, da esplicitare nel POS.

CONTENUTI POS: Allegato XV -3.2.1.

g) l’individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere;

h) le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto;

D.Lgs. 81/2008 - Art. 92 - Obblighi del CSE

b) verifica l'idoneità del POS, da considerare come piano complementare di dettaglio del PSC, ove previsto, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, […] in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi POS;

5

POS - - - - - - - - PSC

6

Art. 131 D.Lgs. 163/2006

… l’impresa redige … un piano operativo di sicurezza per

quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative

responsabilità nell'organizzazione del cantiere e

nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano

complementare di dettaglio del PSC quando quest'ultimo

sia previsto, ovvero del PSS.

Allegato XV

punto 3.2.1 h)

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L’idoneità tecnico professionale del D.Lgs. 81/2008

ART. 26 - Obblighi connessi ai contratti d’appalto/opera /somministrazione

Certificato CCIAA + autocertificazione possesso requisiti di idoneità

ART. 90 - Obblighi del committente o del responsabile dei lavori

9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei

lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo:

a) verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle

imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai

lavori da affidare, con le modalità di cui all'allegato XVII.

nei cantieri< 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI, il

requisito si considera soddisfatto mediante certificato CCIAA e DURC da parte delle imprese e dei

lavoratori autonomi

ART. 97 - Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria

2. Gli obblighi derivanti dall'articolo 26, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo

96, comma 2, sono riferiti anche al datore di lavoro dell'impresa affidataria. Per

la verifica dell'idoneità tecnico professionale si fa riferimento alle modalità di cui

all'allegato XVII.

8

ALLEGATO XVII - D.Lgs. 81/2008

IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE […]

1. Ai fini della verifica dell’idoneità tecnico professionale le imprese, le imprese esecutrici nonché le

imprese affidatarie, ove utilizzino anche proprio personale, macchine o attrezzature per

l'esecuzione dell'opera appaltata, dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori

almeno:

a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla

tipologia dell’appalto;

b) documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) o

autocertificazione di cui all’articolo 29, comma 5, del presente decreto legislativo;

c) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007.

d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14

del presente decreto legislativo.

2. I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno:

a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla

tipologia dall’appalto;

b) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto

legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisionali;

c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione;

d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti

dal presente decreto legislativo;

e) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007.

3. In caso di subappalto il datore di lavoro dell'impresa affidataria verifica l'idoneità tecnico

professionale dei sub appaltatori con gli stessi criteri di cui al precedente punto 1 e dei lavoratori

autonomi con gli stessi criteri di cui al precedente punto 2.

Autocertificazione della valutazione dei rischi art. 29 Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi

9

5. I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano * la valutazione

dei rischi sulla base delle procedure standardizzate (da adottare con D.I.). Gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l’effettuazione della valutazione

dei rischi comunque non oltre il 30 giugno 2012 (poi 31 dicembre 2012, poi 30 giugno 2013 con Legge di stabilità 2013 in vigore dal 01.01.2013)

6. I datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate (non si applica a “aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all'esposizione ad amianto”)

N.B. è stato emanato il D.I. del 30/11/2012 di recepimento delle procedure standardizzate.

* Interpello n. 7/2012 del Ministero del Lavoro chiarisce che le procedure standardizzate sono una facoltà

e non un obbligo (va bene DVR ai sensi art. 28, 17,... – permane normale obbligo di aggiornamento)

nota Ministero Lavoro del 31 gennaio 2013 - PRIMI CHIARIMENTI -

“ […] si precisa che la possibilità per i datori di lavoro di effettuare la valutazione dei

rischi con autocertificazione termina in data 31 maggio 2013.”

La valutazione dei rischi nel D.Lgs. 81/2008

10

Il DVR deve essere munito di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del RSPP, del RLS/RLST e del medico competente, ove nominato

In caso di costituzione di nuova impresa, il DdL deve

effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il DVR entro 90 giorni dalla data di inizio della propria attività.

art. 28 Oggetto della valutazione dei rischi

La valutazione dei rischi nel D.Lgs. 81/2008

11

art. 28 Oggetto della valutazione dei rischi

• tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori • rischi riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi

particolari • stress da lavoro-correlato / lavoratrici in stato di

gravidanza / differenza di genere ed età / provenienza da altri Paesi

• specifica tipologia contrattuale • new entry: rischi derivanti dal possibile rinvenimento di

ordigni bellici inesplosi nei cantieri (Legge 1 ottobre 2012, n. 177)

Legge 1 ottobre 2012, n. 177 (178)

“Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro

per la bonifica degli ordigni bellici”

Comma 1, modifiche a:

Art. 28 oggetto della VR (diapositiva precedente)

Art. 91 obblighi CSP

«2 -bis . Fatta salva l’idoneità tecnico-professionale in relazione POS dell’impresa esecutrice, la

valutazione del rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante le attività di

scavo nei cantieri è eseguita dal CSP. Quando CSP intenda procedere alla bonifica preventiva del

sito nel quale è collocato il cantiere, il committente provvede a incaricare un’impresa specializzata,

in possesso dei requisiti di cui all’articolo 104, comma 4 -bis . […]

Art. 100 PSC

dopo le parole «di cui all’allegato XI,» sono inserite: «con specifico riferimento ai rischi derivanti dal

possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri interessati da attività di scavo,»

Art. 104 particolari obblighi

4 -bis . È considerata impresa specializzata, ai sensi del comma 2 -bis dell’articolo 91, l’impresa in

possesso di adeguata capacità tecnico-economica, che impiega idonee attrezzature e personale

dotato di brevetti per l’espletamento delle attività relative alla bonifica sistematica e che risulta

iscritta in un apposito albo istituito presso il Ministero della difesa. L’idoneità dell’impresa è verificata

all’atto dell’iscrizione nell’albo e, successivamente, a scadenze biennali.

La valutazione dei rischi nel D.Lgs. 81/2008 … gli aggiornamenti più recenti in materia di VR …

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BONIFICA ORDIGNI BELLICI

Legge 1 ottobre 2012, n. 177 (178)

“Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro

per la bonifica degli ordigni bellici”

Comma 1, modifiche a:

Allegato XI - Lavori che compostano rischi particolari

«1 -bis . Lavori che espongono i lavoratori al rischio di esplosione derivante dall’innesco accidentale

di un ordigno bellico inesploso rinvenuto durante le attività di scavo»;

Allegato XV punto 2.2.3. - contenuti PSC

«b -bis ) al rischio di esplosione derivante dall’innesco accidentale di un ordigno bellico inesploso

rinvenuto durante le attività di scavo».

------------------------------------------------------------

Comma 2 L’albo è istituito con decreto del Ministero della difesa da adottare entro 6 mesi

------------------------------------------------------------

Comma 3

Le modifiche introdotte dal comma 1, acquistano efficacia decorsi 6 mesi dalla data di pubblicazione

del decreto Ministro della difesa (comma 2). Fino a tale data continua ad applicarsi la normativa

previgente (dlgs luogotenenziale n. 320/1946 / codice dell’ordinamento militare dlgs 66/2010) :sono

autorizzate a proseguire l’attività le imprese già operanti ai sensi delle medesime disposizioni.

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BONIFICA ORDIGNI BELLICI

La valutazione dei rischi nel D.Lgs. 81/2008 … gli aggiornamenti più recenti in materia di VR …

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 2011 , n. 177

Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori

autonomi peranti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, a norma dell'articolo

6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

ENTRATA IN VIGORE 23 novembre 2011

Si applica ai lavori in ambienti sospetti di inquinamento di cui:

Articolo 66 DLgs 81/08 - Lavori in ambienti sospetti di inquinamento

(pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie e in generale in ambienti e

recipienti, condutture, caldaie ove sia possibile il rilascio di gas deleteri)

Articolo 121 DLgs 81/08 - Presenza di gas negli scavi

(pozzi, fogne, cunicoli, camini e fosse in genere)

e negli ambienti confinati di cui all'allegato IV, punto 3, DLgs 81/08

La valutazione dei rischi nel D.Lgs. 81/2008 … gli aggiornamenti più recenti in materia di VR …

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AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO O CONFINATI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 2011 , n. 177

Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori

autonomi peranti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, a norma dell'articolo

6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

PRINCIPALI ADEMPIMENTI

APPLICAZIONE DELLE NORME DI SICUREZZA

ALMENO 30% PERSONALE CON ESPERIENZA TRIENNALE

INFORMAZIONE-FORMAZIONE LAVORATORI (contenuti emanati entro 90

giorni dalla conferenza Stato- Regioni)

FORNITURA + ADDESTRAMENTO USO DPI, STRUMENTAZIONE E

ATTREZZATURA

ADDESTRAMENTO SULLE PROCEDURE DI SICUREZZA

COMMITTENTE (RAPPRESENTANTE) DEVE INFORMARE SULL’AMBIENTE,

SULLE MISURE DI SICUREZZA, GESTIONE DELLE EMERGENZA

(SOCCORSO)

La valutazione dei rischi nel D.Lgs. 81/2008 … gli aggiornamenti più recenti in materia di VR …

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AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO O CONFINATI

I RISCHI NEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI (pericoli)

Esistono pericoli correlati:

• all’utilizzo di attrezzature di lavoro,

• all’utilizzo di sostanze o prodotti chimici

• alla carenza delle opere provvisionali

• alla specifica lavorazione svolta

• alla (possibile) mancanza di formazione dei lavoratori

• …

DIFFICOLTA’:

• Molteplicità delle mansioni svolte

• Molteplicità delle attrezzature di lavoro

• Continua evoluzione delle lavorazioni

• Continua evoluzione dell’ambiente di lavoro

• … 16

17

FISICI

Seppellimento, sprofondamento Caduta dall’alto

Urti, colpi, impatti, compressioni Rumore

Punture, tagli, abrasioni Vibrazioni

Cesoiamento, stritolamento Elettrici

Scivolamenti, cadute a livello Annegamento

Calore, fiamme - esplosione Investimento

Movimentazione manuale dei carichi Freddo (microclima)

Radiazioni non ionizzanti

(ROA – Videoterminali - CEM)

Caduta materiale dall’alto

CHIMICI

Polveri, fibre, Fumi, Nebbie - Getti, schizzi - Gas, vapori

CANCEROGENI

Bitume (fumi, gas, vapori) **nota Amianto

BIOLOGICI

Infezioni da microrganismi

I RISCHI NEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI

Elenco dei rischi

18

19

ALCUNE ANNOTAZIONI IN MERITO ALLA VALUTAZIONE DEI RISCHI

AGENTI FISICI: Ai fini dell’81/08 per agenti fisici si intendono: rumore, ultrasuoni, infrasuoni, vibrazioni meccaniche, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche artificiali, microclima, atmosfere iperbariche. • CAMPI ELETTROMAGNETICI: la protezione dei lavoratori a questo rischio è

regolamentata dal capo IV - titolo VIII - d.lgs. 81/2008 la cui entrata in vigore è stata recentemente prorogata al 31 ottobre 2013 (con la direttiva 2012/11/UE del 24/04/2012).

• ROA: si dividono in “coerenti” = laser e “non coerenti” = tutte le altre sorgenti di luce (ogni tipo di lampade). In edilizia in particolare le attività che prevedono saldature, uso di laser e, raramente, uso di lampade IR o UV.

STRESS DA LAVORO CORRELATO: Valutazione secondo i contenuti dell’Accordo europeo del 8 ottobre 2004 (proposta metodologica dell’ISPESL : .pdf + .xls con chek-list a indici numerici) RISCHIO CHIMICO: 20.01.2009 è entrato in vigore

REGOLAMENTO CE 1272/2008 (CLP)

Classificazione / etichettatura / imballaggio

.

SOSTANZE

MISCELE (PREPARATI)

20

REGOLAMENTO CE 1272/2008 (CLP) –

Classificazione / etichettatura / imballaggio agenti chimici

.

SOSTANZE

MISCELE (PREPARATI)

Obblig. vecchio

Obblig. vecchio

Obblig. vecchio

+ Facolt. nuova

Vecchia (in alternativa)

Nuova

+ Facolt. nuovo

+ Obblig. nuovo

Obblig. nuovo

Obblig. nuovo

SIS

TE

MA

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i

CL

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SIF

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SIS

TE

MA

d

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ET

ICH

ET

TA

TU

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IMB

AL

LA

GG

IO

Vecchia (in alternativa)

Nuova

Obblig. nuova

Obblig. nuova

immesse sul mercato prima di

è possibile non rietichettare

e rimballare fino a

immesse sul mercato prima di

è possibile non rietichettare

e rimballare fino a

21

“vecchio”

DIRETTIVA 67/548/CEE

“nuovo” = GHS

Regolamento CE/1272/2008 (= CLP)

Sostanza (Dlgs.52/1997) Sostanze

Preparati (Dlgs. 65/2003) Miscele

Frasi R (frasi di rischio) Frasi H (Hazard statements: indicazioni di pericolo)

Frasi S (frasi di sicurezza) Frasi P (Precautionary statements: consigli di prudenza)

•In collaborazione con RSPP e medico competente

•Consultazione RLS

•Deve essere immediatamente rielaborata: modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro,

significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori

in relazione all’ evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione

a seguito di infortuni significativi

quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.

in questi casi, le misure di prevenzione devono essere aggiornate e il DVR deve essere rielaborato entro 30 giorni dalle rispettive causali.

22

La valutazione dei rischi nel D.Lgs. 81/2008

art. 29 Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi

CONTENUTI del DVR

23

LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

deve riguardare tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori

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• stress da lavoro-correlato • lavoratrici in stato di gravidanza

gruppi di

lavoratori

esposti a rischi

particolari,

tra cui …

• possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri (Legge 177/2012)

• differenza di genere • età • provenienza da altri Paesi • specifica tipologia contrattuale

collegati

connessi

riguardanti

derivanti da

CONTENUTI DVR (art. 28 comma 2)

a. relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa

a. criteri adottati per la valutazione

b. misure di prevenzione e protezione attuate

b. dispositivi di protezione individuali adottati

25

capitolo 2

SBR - SGO

SBR - SGO

c. programma delle misure per garantire il miglioramento nel tempo della sicurezza

d. procedure per l’attuazione delle misure da realizzare e ruoli che vi debbono provvedere

e. nominativi RSPP - RLS/RLST -medico competente

f. mansioni che espongono a rischi specifici

26

capitolo 4

paragrafo 3.5

paragrafo 1.3

paragrafo 3.6

LE SCHEDE BIBLIOGRAFICHE DI RIFERIMENTO

27

Luoghi, locali e posti di lavoro

• Attività fisse (AF)

• Sicurezza generale (G)

• Organizzazione del cantiere (G)

• Sicurezza di fase (F)

Dotazioni di lavoro

• Opere provvisionali (OP)

• Macchine (M)

• Utensili (U)

• Attrezzature (A)

• DPI

Altre Schede

Bibliografiche

(ASB)

STRUTTURA

% %

IA IA

SCHEDAIMPRESA:

LAVORAZIONI:

GRUPPO OMOGENEO:

NOTE

ATTIVITÀ ATTIVITÀ

VALUTAZIONE RISCHI VALUTAZIONE RISCHI

DPI SORVEGLIANZA SANITARIA

ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE, FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO

DOCUMENTAZIONE DI INFORMAZIONE A CORREDO

LE SCHEDE DI GRUPPO

OMOGENEO

28

ESEMPIO

MODELLO DVR CPT

29

1. IDENTIFICAZIONE DELL’AZIENDA

1.1. ANAGRAFICA AZIENDALE

1.2. DIPENDENTI

1.3. INDIVIDUAZIONE DELLE FIGURE AZIENDALI

2. RELAZIONE SULLA VALUTAZIONE DEI RISCHI

2.1. MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEI

RISCHI

2.2. CRITERI ADOTTATI PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

2.2.1. Criteri di carattere generale

2.2.2. Determinazione dell’indice di attenzione dei rischi

MODELLO DVR CPT

30

3. ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI

3.1. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ PREVALENTI NEI LUOGHI DI LAVORO

3.2. ELENCO NOMINATIVO DEI LAVORATORI E RELATIVO GRUPPO

OMOGENEO

3.3. VALUTAZIONE DEI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

3.3.1. Premessa

3.3.2. Rapporti di valutazione specifici

Rumore - Vibrazioni - Agenti chimici –

Incendio - Atmosfere esplosive - ROA

3.4. GRUPPI DI LAVORATORI ESPOSTI A RISCHI PARTICOLARI

Stress da lavoro correlato - Lavoratrici in stato di gravidanza - Lavoratori con

differenze di genere, età, nazionalità o contratto di lavoro

3.5. PROCEDURE E RUOLI PER L’ATTUAZIONE DELLE MISURE DA

REALIZZARE

3.6. MANSIONI CHE ESPONGONO A RISCHI SPECIFICI

MODELLO DVR CPT

31

4. PROGRAMMA DELLE MISURE PER IL

MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI SICUREZZA

5. DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

6. APPROVAZIONE E COMUNICAZIONE

7. ALLEGATI

7.1. SCHEDE DI RIFERIMENTO

7.2. ALTRI ALLEGATI

7.2.1. Documentazione amministrativa

7.2.2. Documentazione tecnica

Elementi del DVR peculiari a verificare l’idoneità

dell’impresa ad eseguire l’opera specifica

32

Elementi del DVR peculiari a verificare l’idoneità dell’impresa ad eseguire l’opera

1. COMPLETEZZA DEL DVR (artt.28 e 29)

Punto focale della valutazione dei rischi è individuare le

MISURE, PREVENTIVE PRIMA E PROTETTIVE POI,

ATTE A ELIMINARE I RISCHI E, OVE CIO’ NON SIA POSIIBILE, RIDURLI AL MINIMO.

(ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO: INDIVIDUARE --- ELIMINARE/RIDURRE)

33

2. MISURE

organizzative tecniche

procedurali

Opere provvisionali

Attrezzature di lavoro

Macchine/utensili

DPI

Segnaletica Sorveglianza sanitaria

Procedure di emergenza

Informazione,formazione,addestramento

IMPRESA

a) iscrizione CCIAA;

b) DVR o autocertificazione;

c) DURC;

d) dichiarazione di non essere

oggetto di provvedimenti di

sospensione o interdittivi.

ELEM

ENTI

PEC

ULI

AR

I A V

ERIF

ICA

RE

ITP

Confronto degli elementi dell’idoneità tecnico professionale:

34

LAVORATORE AUTONOMO

a) iscrizione CCIAA;

b) specifica documentazione attestante

la conformità alle disposizioni di cui al

presente decreto legislativo di

macchine, attrezzature e opere

provvisionali;

c) elenco dei DPI in dotazione;

d) attestati inerenti la propria

formazione e la relativa idoneità

sanitaria ove espressamente previsti

dal presente decreto legislativo;

e) DURC.

35

ALCUNE ANNOTAZIONI IN MERITO ALL’ATTIVITA’ FORMATIVA

Quanto previsto dagli articoli 36 e 37:

Informazione sui rischi connessi alle attività svolte e alle sostanze pericolose utilizzate, sulle misure preventive protettive adottate, sulle procedure di primo soccorso, lotta antincendio ed evacuazione, sui nominativi del RSPP-ASPP e del medico competente.

Formazione sui concetti di rischio, danno, prevenzione, …

sui rischi riferiti alla mansione e conseguenti misure e ad esempio su attrezzature munite i videoterminali - agenti fisici - sostanze pericolose -

Titolo III – DPI (art. 77)

Informazioni su ogni DPI, sui rischi da cui proteggono

Formazione e, se necessario, specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI

addestramento è obbligatorio per i DPI dell'udito e per i DPI di terza categoria ai sensi del D.Lgs. 475/92 (per esempio alcuni tipi di maschere respiratorie filtranti o isolanti, i DPI che proteggono dalla caduta dall’alto)

Titolo III - uso di attrezzature (art. 73 commi 1 e 4)

Informazione e formazione adeguata per un uso sicuro di ogni attrezzatura messa a disposizione dei lavoratori (rischi, condizioni e situazioni anomale)

Informazione, formazione e addestramento per le attrezzature che richiedano conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici

36

ALCUNE ANNOTAZIONI IN MERITO ALL’ATTIVITA’ FORMATIVA

ACCORDO STATO REGIONI 21 DICEMBRE 2011

Entrato in vigore l’11 gennaio 2012. Formazione in capo al datore di lavoro ai sensi dell’art. 37 comma 2 del D.Lgs. 81/2008.

• LAVORATORI: 16 ore (anche soggetti di cui art.21) • PREPOSTI: 16 ore + modulo integrativo 8 ore • DIRIGENTI: 16 ore

ACCORDO STATO REGIONI 22 FEBBRAIO 2012

Entra in vigore il 12 marzo 2013. Formazione ai sensi dell’art. 73 comma 5 – INDIVIDUAZIONE DELLE ATTREZZATURE PER LE QUALI E’ RICHIESTA SPECIFICA ABILITAZIONE DEGLI OPERATORI

1. PLE (PONTI SVILUPPABILI) 2. GRU PER AUTOCARRO 3. GRU A TORRE 4. CARRELLI ELEVATORI SEMOVENTI (conducente a bordo) 5. GRU MOBILI (AUTOGRU) 6. TRATTORI AGRICOLI – FORESTALI 7. ESCAVATORI - PALE CARICATRICI FRONTALI – TERNE - AUTORIBALTABILI A CINGOLI 8. POMPA PER CLS

N.B.

abilitazione entro

2 marzo 2015

37

ALCUNE ANNOTAZIONI IN MERITO ALL’ATTIVITA’ FORMATIVA

Lavoratori addetti alla rimozione

amianto

Lavoratori ponteggiatori

Lavoratori addetti a lavori su fune

Lavoratori operanti in ambienti

confinati o sospetti d’inquinamento

Primo soccorso:

16 ore,

+ aggiornamento triennale di 6 ore

Prevenzione incendi:

tre classi di rischio:

A - rischio di incendio basso - 4 ore

B - rischio di incendio medio - 8 ore

C - rischio incendio elevato - 16 ore

RLS interno:

32 ore + aggiornamento annuale 4-8 ore

RSPP (e ASPP):

Monte ore pari a 112 ore,

+ aggiornamento quinquennale di 60 ore

Datore di lavoro=RSPP:

durata minima di 48 ore

+ aggiornamento ogni 5 anni di 14 ore.

38

art. 96 – D.Lgs. 81/2008: Redazione del POS + accettazione del PSC = costituiscono adempimento all’aggiornamento della valutazione dei rischi (limitatamente al cantiere in oggetto)

La valutazione dei rischi come elemento di verifica dell’idoneità tecnico professionale

POS come elemento di verifica

dell’idoneità tecnico professionale

POS - - - - - - - - - - - - - - DVR

Documento redatto ai sensi dell’art. 17 in riferimento al singolo cantiere, deve contenere almeno:

• dati dell’impresa (nominativo datore, indirizzi, riferimenti telefonici)

• attività/lavorazioni svolte dall’impresa e dagli autonomi sub affidatari

• nominativi e mansioni delle varie figure con compiti relativi alla sicurezza (RLS, addetti primo soccorso, antincendio, …)

• nominativi medico competente, RSPP, direttore tecnico del cantiere, capocantiere

• nominativi e qualifiche dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori autonomi

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CONTENUTI POS (allegato XV)

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• descrizione attività, modalità organizzative, turni di lavoro

• elenco opere provvisionali, macchine e impianti utilizzati

• elenco agenti chimici pericolosi utilizzati e relative schede di sicurezza

• esito della valutazione del rischio rumore

• misure preventive e protettive integrative al PSC

• procedure complementari e di dettaglio richieste dal PSC

• elenco DPI forniti

• documentazione relativa all’attività di informazione/formazione

CONTENUTI POS (allegato XV)

MODELLO POS CPT

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Tabella comparativa sui contenuti CONTENUTI MINIMI - D.Lgs. 81/2008 PRESENTE DOCUMENTO

PO

S -

ALL

EGA

TO X

V -

pu

nto

3.2

.1.

1) il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici di cantiere Cap. 2 - Paragrafo 3.1.

2) la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall’impresa esecutrice e dai lavoratori autonomi subaffidatari

Paragrafo 4.2.

3) i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale ove eletto o designato

Paragrafo 3.6. - Paragrafo 3.7.

a) 4) il nominativo del medico competente ove previsto Copertina documento - Paragrafo 3.5.

5) il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione Paragrafo 3.4.

6) i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere Paragrafo 3.3.

7) il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell’impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa

Paragrafo 4.4.

b) le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall’impresa esecutrice

Capitolo 3

c) la descrizione dell’attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro Paragrafo 6.1. - Paragrafo 6.2.

d) l’elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere

Capitolo 7

e) l’elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di sicurezza Capitolo 8

f) l’esito del rapporto di valutazione del rumore Paragrafo 9.2.

g) l’individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere

Paragrafo 6.2.

h) le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto Paragrafo 6.1.

i) l’elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere Paragrafo 9.3.

l) la documentazione in merito all’informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere Paragrafo 9.4.

MODELLO POS CPT

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dati dell’impresa - figure aziendali - dati del cantiere

organizzazione cantiere

attività svolte

• modalità organizzative/operative

• procedure complementari e di

dettaglio PSC

• misure p.p. integrative PSC

MODELLO POS CPT

impianti e dotazioni di lavoro

sostanze e preparati pericolosi

esito valutazione rischio rumore / elenco DPI forniti

/ informazione - formazione - addestramento

SGO + altri allegati

ATTUAZIONE DELLE OPERE DI SICUREZZA

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CONTENUTI

1. IL MANUALE

2. I SOGGETTI RESPONSABILI DELLA

SICUREZZA

3. ALBERO DELLE ATTIVITÀ - TABELLE DI

ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI

4. LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

• Individuazione dei rischi

• Stima del rischio

• Misure di prevenzione e protezione

• Documento di valutazione dei rischi

• Procedura consigliata

5. IL DVR (modello e istruzioni)

6. LE SBR

7. LE SGO (Modello – Istruzioni – Esempi)

8. IL RISCHIO RUMORE

9. IL RISCHIO VIBRAZIONI

10.IL RISCHIO CHIMICO

11.Schemi tipo di lettere e verbali

12.POS (modello – istruzioni - esempi)

13.PSS (modello e istruzioni)

14.IL RISCHIO ROA

ALBERO DELLE ATTIVITÀ

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TABELLE DI ANALISI E

VALUTAZIONE DEI RISCHI

Natura dell’opera Tipologia Lavorazione Attività

iter della VALUTAZIONE DEI RISCHI

check-list RISCHI

Check-list ATTIVITA’

I.A. di esposizione al rischio

ALB

ERO

DEL

LE A

TTIV

ITÀ

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LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

ALB

ERO

DEL

LE A

TTIV

ITÀ

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48

ALBERO DELLE ATTIVITÀ

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TABELLE DI ANALISI E

VALUTAZIONE DEI RISCHI

SBR

iter della VALUTAZIONE DEI RISCHI

SGO

50

Grazie per la

cortese attenzione.